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	<title>7/2/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7/2/2019 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2019 n.1565</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-7-2-2019-n-1565/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-7-2-2019-n-1565/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2019 n.1565</a></p>
<p>I. Correale Pres., R. Ravasio Est. (M. L. A. rapp. dall&#8217;avv.to G. Pafundi e M. Morelli c. Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato rappr. dall&#8217;Avvocatura dello Stato) Non costituendo un atto amministrativo, la validità  ed efficacia di un accordo sindacale può essere valutata in sede giudiziale solo in applicazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-7-2-2019-n-1565/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2019 n.1565</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-7-2-2019-n-1565/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2019 n.1565</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">I. Correale Pres., R. Ravasio Est.  (M. L. A. rapp. dall&#8217;avv.to G. Pafundi e M. Morelli c. Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato rappr. dall&#8217;Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Non costituendo un atto amministrativo, la validità  ed efficacia di un accordo sindacale può essere valutata in sede giudiziale solo in applicazione dei principi civilistici che individuano le patologie degli atti negoziali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Personale delle pubbliche Amministrazioni &#8211; &#8220;progressioni di carriera comunque denominate&#8221; &#8211; &#8220;meccanismi di progressione automatica&#8221; &#8211; art. 9, c. 21 D.L. 78/2010 &#8211; differenze.</p>
</p>
<p>2.- Personale delle pubbliche amministrazioni &#8211; accordo sindacale &#8211; natura di atto negoziale &#8211; tale.</p>
</p>
<p>3.- Personale delle pubbliche amministrazioni &#8211; accordo sindacale &#8211; patologie rilevabili &#8211; quelle civilistiche degli atti negoziali.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1.L&#8217;art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010, recante disposizioni di contenimento delle spese del pubblico impiego, quanto al personale di cui all&#8217;art. 3 del D. L.vo 165/2001 &#8211; tra cui rientra anche il personale alle dipendenze della Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; distingue tra &#8220;progressioni di carriera comunque denominate&#8221; e &#8220;meccanismi di progressione automatica&#8221;, riconoscendo solo alle prime valenza ai fini giuridici, ancorchè disposte nel periodo di operatività  del &#8220;blocco stipendiale&#8221;: la previsione risponde evidentemente all&#8217;intento, del legislatore, di non penalizzare eccessivamente le promozioni e gli avanzamenti ottenibili previa procedura valutativa discrezionale; per contro, i predetti &#8220;meccanismi di progressione automatica&#8221; dovevano rimanere improduttivi di qualsiasi effetto durante quegli stessi anni.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2.Un accordo sindacale, concluso tra organizzazioni sindacali ed una parte datoriale (nella specie, pubblica) per disciplinare il rapporto di lavoro di lavoratori dipendenti, costituisce un atto di natura negoziale, essendo appunto finalizzato a regolamentare i rapporti tra un datore di lavoro ed i suoi lavoratori dipendenti, a tutela dei rispettivi interessi, che sono da tenere distinti dal superiore interesse pubblico, tutelato, in senso lato, dall&#8217;attività  della p.A. .</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3.Non costituendo un atto amministrativo, la validità  ed efficacia di un accordo sindacale può essere valutata in sede giudiziale solo in applicazione dei principi civilistici che individuano le patologie degli atti negoziali, senza che il giudice possa sostituirsi alle parti nella espressione della volontà  negoziale giù  manifestata.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 07/02/2019</p>
<p style="text-align: justify;">N. 01565/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 07538/2016 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 10763/2016 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: justify;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7538 del 2016, proposto da</p>
<p style="text-align: justify;">M. L. A., rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Pafundi e Michele Morelli, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Gabriele Pafundi in Roma, via Giulio Cesare, 14, A/4;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Fisac-Cgil &#8211; Federazione Italiana Sindacato Assicurazioni Credito, Uil Credito Esattorie e Assicurazioni &#8211; Uilca, non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 10763 del 2016, proposto da</p>
<p style="text-align: justify;">M. L. A., rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Pafundi e Michele Morelli, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Gabriele Pafundi in Roma, via Giulio Cesare, 14, A/4;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Federazione Italiana Sindacato Assicurazioni Credito Fisac Cgil, Uil Credito Esattorie e Assicurazioni Uilca, Rosa Salvati, Lorenzo Camilli, non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">per</p>
<p style="text-align: justify;">I) quanto al ricorso n. 7538 del 2016:</p>
<p style="text-align: justify;">a) l&#8217;accertamento del diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive sulla base del riconoscimento dello status di funzionario di ruolo di livello corrispondente a quello di professionalità  analoga prevista per i dipendenti della banca d&#8217;Italia;</p>
<p style="text-align: justify;">b) l&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità  dell&#8217;Accordo del 5 aprile 2016 tra l&#8217;Autorità  e la RSA FISAC CGIL, per le parti immediatamente lesive dei diritti soggettivi perfetti vantati dalla ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">c) la condanna dell&#8217;Autorità  a pagare alla ricorrente, dal 1° gennaio 2016, le somme a lei spettanti a titolo di differenze retributive tra il livello economico 9 ed il livello economico 24 della tabella stipendiale dei funzionari di ruolo, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione fino al soddisfo, secondo legge;</p>
<p style="text-align: justify;">II) quanto al ricorso introduttivo del giudizio n. 10763 del 2016:</p>
<p style="text-align: justify;">a) l&#8217;annullamento della delibera dell&#8217;Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato in data 20 luglio 2016, trasmessa con e-mail del 2 agosto 2016, con cui è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, l&#8217;elenco del personale di ruolo o con contratto a tempo indeterminato in servizio con le qualifiche di dirigente, funzionario, impiegato e commesso, nella parte in cui prevede l&#8217;inquadramento della ricorrente al 9Â° livello della scala stipendiale dei funzionari;</p>
<p style="text-align: justify;">b) l&#8217;annullamento della nota prot. 49624, in data 20/07/2016, dell&#8217;Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato, avente ad oggetto &#8220;Processo di valutazione 2015- progressione di carriera e economica&#8221;, con cui si comunica alla ricorrente che &#8220;come noto, con comunicazioni del 15 e 22 giugno 2016 a firma del Segretario Generale e del Capo di Gabinetto, è stato chiesto ai dipendenti che hanno proposto ricorso dinnanzi al TAR Lazio per l&#8217;annullamento dell&#8217;accordo del 5 aprile 2016, di comunicare all&#8217;Ufficio Sviluppo e Gestione Risorse Umane la volontà  di aderire allo stesso e di volerne l&#8217;applicazione. Allo stato attuale, non risulta agli atti dell&#8217;Amministrazione alcuna Sua istanza al riguardo e, pertanto, la progressione economica e giuridica prevista dall&#8217;Accordo del 5 aprile 2016, sarà  sospesa fino alla definizione del contenzioso ovvero sino all&#8217;eventuale invio di una Sua richiesta di adesione e applicazione dell&#8217;accordo medesimo. Il Suo livello stipendiale di appartenenza permane, di conseguenza, quello attualmente in godimento, corrispondente al livello 9 della tabella retributiva del personale con qualifica di funzionario&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">c) l&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità  delle comunicazioni inviate dall&#8217;Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato con e-mail del 15 giugno 2016 e del 22 giugno 2016 e, quindi, annullamento delle predette comunicazioni, per le parti immediatamente lesive dei diritti soggettivi costituzionalmente garantiti (artt. 24 e 39 Cost.) della ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">d) per l&#8217;effetto, la condanna dell&#8217;Autorità  ad applicare alla ricorrente, medio tempore, l&#8217;Accordo sindacale del 5 aprile 2016, con l&#8217;attribuzione dei livelli di progressione giuridica ed economica ivi prevista, all&#8217;esito del processo di valutazione per il 2015 cui la stessa ricorrente è giù  stata sottoposta, con l&#8217;attribuzione di n. 6 scatti di avanzamento ed il conseguente raggiungimento, da parte della stessa ricorrente, del livello giuridico ed economico 15 (fatti salvi gli effetti della previsione dell&#8217;assegno ad personam), che dovrà , comunque, essere considerato come una mera anticipazione di quanto a lei dovuto, in virtà¹ del suo diritto a vedersi riconoscere il livello giuridico ed economico 24 della tabella stipendiale dei funzionari di ruolo dell&#8217;Autorità  (sempre fatti salvi gli effetti della previsione dell&#8217;assegno ad personam), a decorrere dal 1° gennaio 2016, sulla base del riconoscimento dello status di funzionario di ruolo di livello corrispondente a quello di professionalità  analoga prevista per i dipendenti della Banca d&#8217;Italia&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">III) quanto ai motivi aggiunti depositati nel ricorso n. 10763/2016 R.G.:</p>
<p style="text-align: justify;">a) l&#8217;annullamento della delibera dell&#8217;Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato in data 21 giugno 2017, trasmessa con e-mail del 3 agosto 2017, con cui è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, &#8220;l&#8217;elenco del personale di ruolo o con contratto a tempo indeterminato in servizio con le qualifiche di dirigente, funzionario, impiegato e commesso&#8221;, nella parte in cui prevede l&#8217;inquadramento della ricorrente al 9Â° livello della scala stipendiale dei funzionari;</p>
<p style="text-align: justify;">b) l&#8217;annullamento, per quanto occorrer possa, della tabella &#8211; trasmessa con la medesima e-mail del 3 agosto 2017 &#8211; contenente &#8220;l&#8217;elenco delle progressioni attribuite ad esito del processo di valutazione 2016 al personale in servizio con qualifica di funzionario, con l&#8217;indicazione del livello stipendiale in godimento al 1° gennaio 2017&#8221;, nella parte in cui è indicato, per la ricorrente, il 9Â° livello della scala stipendiale dei funzionari quale livello retributivo in godimento al 1° gennaio 2017;</p>
<p style="text-align: justify;">c) per l&#8217;effetto, la condanna dell&#8217;Autorità  ad applicare alla ricorrente, medio tempore, l&#8217;Accordo sindacale del 5 aprile 2016, con l&#8217;attribuzione dei livelli di progressione giuridica ed economica ivi prevista, all&#8217;esito dei processi di valutazione per il 2015 e il 2016 cui la stessa ricorrente è giù  stata sottoposta, con l&#8217;attribuzione di n. 8 scatti di avanzamento ed il conseguente raggiungimento, da parte della stessa ricorrente, del livello giuridico ed economico 17 (fatti salvi gli effetti della previsione dell&#8217;assegno ad personam), a far data dal 1° gennaio 2017, che dovrà , comunque, essere considerato come una mera anticipazione di quanto a lei dovuto all&#8217;esito del contenzioso in atto, in virtà¹ del suo diritto a vedersi riconoscere il livello giuridico ed economico 26 della tabella stipendiale dei funzionari di ruolo dell&#8217;Autorità  (sempre fatti salvi gli effetti della previsione dell&#8217;assegno ad personam), a decorrere dal 1° gennaio 2017, sulla base del riconoscimento dello status di funzionario di ruolo di livello corrispondente a quello di professionalità  analoga prevista per i dipendenti della Banca d&#8217;Italia:</p>
<p style="text-align: justify;">IV) quanto agli ulteriori motivi aggiunti depositati nel ricorso n. 10763/2016 R.G.:</p>
<p style="text-align: justify;">a) l&#8217;annullamento della delibera dell&#8217;Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato in data 13 giugno 2018, trasmessa con e-mail del 21 giugno 2018, con cui è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, &#8220;l&#8217;elenco del personale di ruolo o con contratto a tempo indeterminato in servizio con le qualifiche di dirigente, funzionario, impiegato e commesso&#8221;, nella parte in cui prevede l&#8217;inquadramento della ricorrente al 12Â° livello della scala stipendiale dei funzionari;</p>
<p style="text-align: justify;">b) nonchè l&#8217;annullamento, per quanto occorrer possa, della tabella- trasmessa con la medesima e-mail del 21 giugno 2018 &#8211; contenente &#8220;l&#8217;elenco delle progressioni attribuite ad esito del processo di valutazione 2017 al personale in servizio con qualifica di funzionario, con l&#8217;indicazione del livello stipendiale in godimento al 1° gennaio 2018&#8221;, nella parte in cui è indicato, per la ricorrente, il 12Â° livello della scala stipendiale dei funzionari quale livello retributivo in godimento al 1° gennaio 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti i ricorsi e i motivi aggiunti, con i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione nei giudizi dell&#8217;Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie difensive;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti delle due cause;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 novembre 2018 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il 7 marzo 2007 l&#8217;Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato (in prosieguo solo &#8220;l&#8217;Autorità &#8220;) è addivenuta con le Organizzazioni sindacali ad un &#8220;Accordo&#8221;. In particolare, tenuto conto del fatto che, in base a quanto previsto all&#8217;art. 11, comma 2, della L. 287/90, &#8220;il trattamento giuridico ed economico del personale della Autorità  deve essere stabilito in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d&#8217;Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell&#8217;Autorità &#8221; e che negli anni precedenti si era creato uno scostamento tra il trattamento giuridico ed economico del personale della Autorità  e quello del personale della Banca d&#8217;Italia, con il citato Accordo sindacale è stato stabilito che ad ogni dipendente di ruolo della carriera direttiva della Autorità  avrebbero dovuto essere riconosciuti 3 livelli all&#8217;anno, e ciù² per nove anni a partire dal 2007. Tale progressione economica è stata confermata con l&#8217;ulteriore accordo sindacale sottoscritto l&#8217;8 luglio 2010 tra l&#8217;Autorità  e le rappresentanze sindacali, ove è stato precisato che &#8220;con cadenza triennale l&#8217;amministrazione e le OOSS si incontreranno per verificare la corrispondenza del trattamento economico dei dipendenti dell&#8217;autorità  della Banca d&#8217;Italia ed apportare le eventuali opportune rettifiche. La prima verifica avrà  ad oggetto il trattamento economico da assegnare al personale con decorrenza 1° gennaio 2010&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il 31 Maggio 2010 è entrato in vigore il D.L. n. 78/2010, recante disposizioni di contenimento delle spese del pubblico impiego: in particolare l&#8217;art. 9, comma 1, ha stabilito che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti pubblici per gli anni 2011, 2012, 2013 non potesse superare quello ordinariamente spettante per l&#8217;anno 2010. L&#8217;art. 9, comma 21, ha invece previsto che &#8220;I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all&#8217;articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi&#8217; come previsti dall&#8217;articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche&#8217; a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all&#8217;articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all&#8217;articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">3. In conseguenza della sopravvenienza di tali norme, l&#8217;Autorità , con provvedimento del 19 gennaio 2011, ha dapprima sospeso il meccanismo di progressione previsto dai ricordati accordi sindacali e poi, con delibera del 4 agosto 2011, ha ribadito che &#8220;Le progressioni previste nell&#8217;accordo del 7 marzo 2007, a far data dal 1° gennaio 2011, hanno effetto esclusivamente ai fini giuridici e, secondo quanto previsto dal punto 3 del presente articolo, sono subordinate alla verifica delle effettive esigenze di riallineamento del trattamento economico rispetto al personale della Banca d&#8217;Italia&#8221;. La ricorrente rammenta che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2818/2014, ha affermato che &#8220;con la delibera del 4 agosto 2011 sono stati riconosciuti gli effetti giuridici dell&#8217;accordo&#8221; e che &#8220;la mancata produzione degli effetti economici dell&#8217;accordo del 7 marzo 2007, nella delibera del 4 agosto 2011, risulta coerente con quanto previsto dal comma 1 dell&#8217;art. 9 del decreto&#8221;, soggiungendo che con tale declaratoria il Consiglio di Stato avrebbe implicitamente affermato la persistente validità  ed efficacia dell&#8217;Accordo del 7 marzo 2007.</p>
<p style="text-align: justify;">4. La ricorrente, assunta quale dipendente della carriera direttiva della Autorità  con contratto indeterminato a far tempo dal 17 maggio 2007, e che perciù² nel 2010 aveva maturato il livello 9, per effetto delle sopra ricordate delibere della Autorità  e dei presupposti Accordi sindacali, si è vista riconoscere, nell&#8217;anno 2011, il livello giuridico 12, con trattamento economico fermo al livello 9, a causa del blocco imposto dal D.L. n. 78/2010.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il blocco degli adeguamenti stipendiali è stato successivamente prorogato ed è definitivamente venuto meno dal 1° gennaio 2016. Ciù² nonostante la dottoressa A. ha continuato a percepire il trattamento economico corrispondente al livello 9, che le veniva corrisposto giù  prima del 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">6. In data 5 aprile 2016 l&#8217;Autorità  è pervenuta alla sottoscrizione di un nuovo accordo sindacale con le rappresentanze di FISAC CGIL, avente il dichiarato scopo di &#8220;introdurre, in via transattiva e a definizione della questione della perequazione con il trattamento economico previsto in Banca d&#8217;Italia, una disciplina transitoria della attribuzione delle progressioni di carriera ai dipendenti, valida per il primo anno di applicazione del nuovo sistema&#8221;. E&#8217; stato quindi previsto, in tale accordo, che per l&#8217;anno 2015 la progressione di carriera sarebbe avvenuta in base ad un giudizio di meritevolezza, in dipendenza del quale ad ogni dipendente sarebbe stato riconosciuto un certo numero di &#8220;scatti&#8221;; l&#8217;accordo in questione prevedeva anche il riconoscimento di un numero massimo variabile di scatti, ciascuno applicabile a determinate percentuali massime del personale dipendente, con l&#8217;ulteriore precisazione che &#8220;le progressioni saranno applicate sulla qualifica detenuta da ciascuna dipendente al 1° gennaio 2016 e assorbiranno i tre livelli giuridici attribuiti al personale del 2011&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Lamenta la Dott.ssa A. che il menzionato Accordo sindacale del 5 aprile 2016 ha prodotto l&#8217;effetto di estinguere il di lei diritto a vedersi riconoscere le progressioni stipendiali secondo quanto previsto negli Accordi del 7 marzo 2007 e 1° marzo 2011, in esito ai quali avrebbe dovuto essere riconosciuto, al 1° gennaio 2015, il livello 24, con corresponsione del relativo trattamento economico.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Poichè, al contrario, essa continua a percepire il trattamento economico corrispondente al livello 9, la dottoressa A. si è determinata ad impugnare l&#8217;Accordo sindacale del 5 aprile 2006, deducendone l&#8217;illegittimità  per violazione degli artt. 3 e 36 Cost. e dell&#8217;art. 11, comma 2, della L. 287/90: in particolare la ricorrente critica tale Accordo per aver introdotto un giudizio di meritevolezza che, relativamente alla prima valutazione, avrebbe effetto retroattivo, ovvero comporta la valutazione di una attività  che il dipendente ha reso senza aver coscienza di tale finalità ; i criteri di valutazione previsti dall&#8217;Accordo sarebbero estremamente generici e non è previsto che il responsabile dell&#8217;unità  organizzativa cui è assegnato il singolo dipendente, ne sia coinvolto; l&#8217;Accordo scriminerebbe inoltre tra i dipendenti, perchè alcuni avrebbero diritto a vedersi riconoscere un maggior numero di scatti (rectius: livelli). Ad ogni modo la ricorrente ritiene che l&#8217;Accordo del 5 aprile 2016 non possa avere l&#8217;effetto di ledere il diritto soggettivo perfetto, da essa giù  maturato, di vedersi riconoscere il livello 24.</p>
<p style="text-align: justify;">9. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo accertarsi il suo diritto ad essere inquadrata al livello giuridico 24 della qualifica di funzionario di ruolo dell&#8217;Autorità , ed a vedersi conseguentemente riconoscere trattamento economico coerente con il predetto livello.</p>
<p style="text-align: justify;">10. L&#8217;Autorità  si è costituita in giudizio il 19 luglio 2016. Con memoria depositata il 5 ottobre 2018 essa ha rammentato che la Sezione, con sentenze n. 6402/2018 e n. 7654/2018, si è giù  pronunciata a favore della legittimità  del mancato riconoscimento, ai dipendenti della Autorità , dei livelli retributivi spettanti loro in base all&#8217;Accordo sindacale del marzo 2007. La difesa erariale ha inoltre ricordato: a) che l&#8217;Accordo sindacale del 5 aprile 2016 ha reintrodotto un meccanismo di progressione di carriera, basato perà² sul merito e su valutazioni annuali di ogni dipendente, prevedendo per il solo anno 2015, in via transitoria, l&#8217;attribuzione di numerosi livelli stipendiali; b) che l&#8217;Autorità , in occasione delle trattative che hanno condotto alla stipula di tale accordo, ha compiuto la verifica in merito alle &#8220;effettive esigenze di riallineamento&#8221; del trattamento economico in godimento al personale rispetto a quello spettante ai dipendenti della Banca d&#8217;Italia, sicchè i livelli retributivi riconosciuti al 1° gennaio 2016 debbono ritenersi idonei ad assicurare la corrispondenza del trattamento economico dei dipendenti dell&#8217;Autorità  con quello di Banca d&#8217;Italia, ferma restando la possibilità  di apportare eventuali modifiche all&#8217;Accordo. L&#8217;Autorità  ha quindi concluso per la inesistenza, a favore della ricorrente, di un diritto soggettivo perfetto ad ottenere l&#8217;inquadramento al livello 24 e a percepire il correlativo trattamento economico.</p>
<p style="text-align: justify;">11. L&#8217;Accordo del 5 aprile 2016 è stato impugnato da vari dipendenti. Ad essi l&#8217;Autorità , con mail del 15 giugno 2016, ha comunicato di non poter applicare l&#8217;accordo, con l&#8217;attribuzione per il 2015 dei livelli ivi previsti, fatta salva l&#8217;eventuale espressa volontà  di aderirvi, da manifestare entro il successivo 24 giugno 2016. Con successiva comunicazione del 22 giugno 2016 l&#8217;Autorità  ha inoltre informato i dipendenti aderenti alle Associazioni sindacali non firmatarie dell&#8217;Accordo, che perà² non l&#8217;avevano impugnato, che agli stessi l&#8217;Accordo sarebbe stato applicato, fatta salva contraria manifestazione di volontà .</p>
<p style="text-align: justify;">12. Nulla ricevendo dalla ricorrente, l&#8217;Autorità , con mail del 20 luglio 2016, le ha comunicato la sospensione della progressione economica fino a definizione del contenzioso ovvero sino a notifica di formale adesione all&#8217;Accordo del 5 aprile 2016, con mantenimento, sino a quel momento, del livello 9 della tabella retributiva, con qualifica di funzionario.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Con delibera in pari data, trasmessa alla ricorrente il 2 agosto 2016, a seguito della procedura valutativa effettuata con riferimento alla attività  svolta dal personale nell&#8217;anno solare 2015, l&#8217;Autorità  ha approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, l&#8217;elenco del personale di ruolo, con l&#8217;indicazione delle rispettive qualifiche (dirigente, funzionario, impiegato o commesso).</p>
<p style="text-align: justify;">14. La ricorrente, che in tale ruolo vi figura quale funzionario di livello 9 della scala stipendiale, con ricorso rubricato al n. 10763/2016, ha impugnato sia la Delibera della Autorità  del 20 luglio 2016, sia le ricordate comunicazioni deducendone la illegittimità  per:</p>
<p style="text-align: justify;">I) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 36 Cost. e dell&#8217;art. 11 della L. 287/90: con questa censura la ricorrente ripropone in sostanza le censure giù  formulate a corredo del ricorso n. 7358/2016, rappresentando che l&#8217;Accordo del 5 aprile 2016 non sarebbe opponibile ad essa ricorrente, d&#8217;altra parte criticandolo siccome non idoneo ad assicurare la &#8220;perequazione&#8221; tra i dipendenti della Autorità  ed i dipendenti della Banca d&#8217;Italia;</p>
<p style="text-align: justify;">II) violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 39 della Costituzione, in relazione al fatto che l&#8217;Autorità  avrebbe coartato la volontà  di essa ricorrente, prospettandole la sospensione della progressione ove non avesse rinunciato al contenzioso; secondo la ricorrente tale comportamento della Autorità  indurrebbe una violazione del di lei diritto ad agire in giudizio; inoltre l&#8217;Accordo del 5 aprile 2016 dovrebbe trovare applicazione anche ai dipendenti aderenti alle Associazioni sindacali non firmatarie che perà² hanno successivamente fatto richiesta di applicazione dell&#8217;Accordo ai loro iscritti, circostanza questa avrebbe determinato l&#8217;inutilità  di espresso atto di adesione da parte di tali dipendenti; l&#8217;Autorità  avrebbe quindi dovuto riconoscere autonomamente alla ricorrente i livelli retributivi conseguenti alla prima applicazione dell&#8217;Accordo del 5 aprile 2016, livelli che la ricorrente avrebbe considerato una mera &#8220;anticipazione di quanto a lei dovuto all&#8217;esito del contenzioso in atto&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">15. Con delibera del 21 giugno 2017 l&#8217;Autorità , a seguito della procedura valutativa relativa all&#8217;attività  svolta dal personale nell&#8217;anno solare 2016, ha approvato l&#8217;elenco del personale di ruolo, con l&#8217;indicazione delle rispettive qualifiche con decorrenza dal 1° gennaio 2017, ed ivi la dottoressa A. continua a figurare quale funzionario al livello 9.</p>
<p style="text-align: justify;">16. Tale provvedimento, unitamente alla nota con cui esso è stato comunicato alla dott.ssa A., sono stati da costei impugnati con motivi aggiunti depositati l&#8217;11 ottobre 2017 nell&#8217;ambito del ricorso n. 10763/2016, corredati da censure del tutto simili a quelle poste a base del ricorso introduttivo del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">17. Il 13 dicembre 2017 l&#8217;Autorità  è addivenuta, con la OO.SS. FISAC-CGIL e SIAG-FIRST-CISL, alla sottoscrizione di un ulteriore Accordo sindacale, integrativo e modificativo del precedente assetto. In particolare all&#8217;art. 2 tale Accordo prevede che &#8220;al personale entrato in servizio negli anni 2007, 2008 e 2009 ad esito della procedura di stabilizzazione attuata ai sensi del comma 519, dell&#8217;articolo 1, della legge 296/06, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, sono assegnati: tre livelli stipendiali ai dipendenti con qualifica di funzionario&#038;&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">18. In esito alla procedura valutativa riferita all&#8217;attività  svolta dai dipendenti nell&#8217;anno 2017 l&#8217;Autorità  ha approvato, con Delibera del 13 giugno 2018, l&#8217;elenco del personale di ruolo, con l&#8217;indicazione delle rispettive qualifiche con decorrenza dal 1° gennaio 2018, ed ivi la dottoressa A. figura quale funzionario al livello 12, con la precisazione che per la stessa &#8220;La progressione economica e giuridica prevista dal citato accordo e riferita alle valutazioni 2015, 2016 e 2017 sarà  sospesa fino alla definizione del contenzioso ovvero sino all&#8217;eventuale invio, da parte della dipendente, di una richiesta di adesione e applicazione dell&#8217;accordo medesimo&#8221;. I 3 livelli retributivi riconosciutile in più¹ rispetto agli anni precedenti dipendono, quindi, dalla applicazione dell&#8217;art. 2 dell&#8217;Accordo sindacale concluso il 13 dicembre 2017, e non giù  dall&#8217;esito della procedura valutativa, che di per sì© avrebbe comportato il riconoscimento ad essa di 2 scatti.</p>
<p style="text-align: justify;">19 Tale provvedimento, unitamente alla nota con cui esso è stato comunicato alla dott.ssa A., sono stati da costei impugnati con ulteriori motivi aggiunti depositati l&#8217;1° ottobre 2018 nell&#8217;ambito del ricorso n. 10763/2016, corredati da censure del tutto simili a quelle poste a base del ricorso introduttivo del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">20. Con memoria depositata il 29 ottobre 2018 l&#8217;Avvocatura dello Stato, nell&#8217;interesse della Autorità , ha resistito a tutti i profili introdotti nell&#8217;ambito del giudizio n. 10763/2018.</p>
<p style="text-align: justify;">21. La ricorrente ha replicato, in entrambi i giudizi, con memorie depositate il 30 ottobre 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">22. I due giudizi sono conclusivamente stati chiamati alla pubblica udienza del 21 novembre 2018, allorchè sono stati introitati a decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">23. Preliminarmente il Collegio, ex art. 70 c.p.a., dispone la riunione del ricorso n. 10763/2016 R.G. al ricorso n. 7355/2015 R.G., attesa l&#8217;evidente connessione soggettiva ed oggettiva che li caratterizza.</p>
<p style="text-align: justify;">RICORSO N. 7355/2016 R.G.</p>
<p style="text-align: justify;">24. Venendo al primo dei due ricorsi di cui si discute, la prima questione che deve essere affrontata è quella relativa agli effetti che l&#8217;art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010 ha prodotto sull&#8217;Accordo sindacale concluso il 7 marzo 2007 tra le Organizzazioni Sindacali e l&#8217;Autorità ; in particolare, al fine di stabilire se tale norma fosse, o meno, idonea ad impedire che negli anni 2010-2015 gli incrementi di livello stabiliti da tale Accordo potessero essere riconosciuti ai dipendenti della Autorità  in via meramente figurativa ed ai soli effetti giuridici: ci si chiede in sostanza, con tale quesito, se, ferma restando la invarianza del trattamento economico materialmente erogato ai dipendenti, gli incrementi retributivi annuali ad essi dovuti in base all&#8217;Accordo del 7 marzo 2007 dovessero comunque trovare riconoscimento nei cedolini, così che, terminato il periodo di &#8220;blocco&#8221;, i dipendenti della Autorità  potessero vedersi erogare, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e senza diritto a pretendere gli arretrati, il trattamento economico coerente con il più¹ elevato livello retributivo rinveniente dalla applicazione dell&#8217;Accordo; con riferimento al caso di specie il quesito equivale a domandarsi se la dottoressa A. avesse diritto, al 1° gennaio 2016, a vedersi inquadrare al livello 9, che aveva maturato prima della entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, o al livello 24, che le spetterebbe riconoscendo alla stessa 3 livelli retributivi per ciascun anno di durata dell&#8217;Accordo del 7 marzo 2007 (cioè dal 2011 al 2015).</p>
<p style="text-align: justify;">24.1. L&#8217;art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010, quanto al personale di cui all&#8217;art. 3 del D. L.vo 165/2001 &#8211; tra cui rientra anche il personale alle dipendenze della Autorità  &#8211; prevede, al terzo periodo, la salvezza ai fini giuridici solo per le &#8220;progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013&#8221;; al secondo periodo, invece, la norma stabilisce che le annualità  2011, 2012 e 2013 (alle quali si sono poi aggiunte, per effetto di proroga legislativa, anche le annualità  2014 e 2015), &#8220;non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti&#8221; per le categorie del personale medesimo &#8220;che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">24.1.1. Come giù  sottolineato dalle ricordate pronunce della Sezione, la norma in esame distingue, relativamente al personale in regime di diritto pubblico, tra &#8220;progressioni di carriera comunque denominate&#8221; e &#8220;meccanismi di progressione automatica&#8221;, riconoscendo solo alle prime valenza ai fini giuridici, ancorchè disposte nel periodo di operatività  del &#8220;blocco stipendiale&#8221;. La previsione risponde evidentemente all&#8217;intento, del legislatore, di non penalizzare eccessivamente le promozioni e gli avanzamenti ottenibili previa procedura valutativa discrezionale, verosimilmente per non demotivare i lavoratori al punto da compromettere l&#8217;efficienza della loro attività . Del resto, anche il lessico utilizzato dal legislatore evidenzia come &#8220;i meccanismi di progressione automatica&#8221; dovessero rimanere improduttivi di qualsiasi effetto: infatti, nel secondo periodo, della norma in esame, soggetto della frase sono &#8220;le annualità  2011, 2012 e 2013&#8221;, delle quali si afferma &#8220;non essere utili ai fini della maturazione delle classi e scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti&#8221;, segno questo che ulteriormente evidenza che i predetti &#8220;meccanismi di progressione automatica&#8221; dovevano rimanere improduttivi di qualsiasi effetto durante gli anni del &#8220;blocco&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">24.2. Ciù² chiarito, va ancora rilevato che l&#8217;Accordo del 7 marzo 2007 distingueva tra &#8220;progressione giuridica&#8221; e &#8220;progressione economica&#8221;. Di esse, la prima, connessa o al passaggio dalla qualifica di funzionario alla qualifica</p>
<p style="text-align: justify;">dirigenziale o all&#8217;inquadramento ad un maggior livello economico, richiedeva il superamento di un concorso, mentre la seconda consisteva, appunto, nel riconoscimento automatico di &#8220;livelli retributivi&#8221;, 3 per i dipendenti della carriera direttiva e 2,2 per gli altri dipendenti.</p>
<p style="text-align: justify;">24.3. Per quanto sopra detto, i livelli da attribuirsi nell&#8217;ambito della &#8220;progressione economica dovevano ritenersi preclusi, con l&#8217;entrata in vigore del D.L n. 78/2010, ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 21, secondo periodo, norma alla quale deve riconoscersi carattere cogente ed imperativo. Ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 21, terzo periodo, i dipendenti potevano invece legittimamente ottenere, previo superamento di concorso, una &#8220;progressione giuridica&#8221;, che avrebbe prodotto solo effetti giuridici (ad esempio: anzianità  nella qualifica), ma non effetti economici, questi rimandati al venir meno del &#8220;blocco stipendiale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">24.4. La delibera della Autorità  del 4 agosto 2011 non può che essere letta in termini coerenti con il sopra indicato quadro normativo, rinveniente &#8211; si ripete &#8211; da una norma cogente ed imperativa, essendo verosimile che la salvezza degli effetti giuridici degli incrementi previsti dall&#8217;Accordo del 7 marzo 2007 si riferisca alle sola &#8220;progressione giuridica&#8221;. Peraltro, ove pure la Autorità  avesse inteso riconoscere effetti giuridici anche alla &#8220;progressione economica&#8221;, tuttavia non per questo solo fatto tali effetti si sarebbero prodotti, a ciù² ostando una norma inderogabile, idonea a sostituirsi ad ogni diversa previsione contenuta in atti di natura sostanzialmente negoziale: tale può considerarsi la delibera della Autorità  del 4 agosto 2011, con la quale, seppure nella forma di un atto amministrativo, l&#8217;Autorità  ha chiarito come avrebbe applicato il precedente Accordo sindacale del 7 marzo 2007, che pure ha natura negoziale.</p>
<p style="text-align: justify;">25. Per concludere sul punto, il Collegio ritiene di dover ribadire quanto giù  esplicitato nel pronunciamento della Sezione n. 7654/2018, laddove si legge che &#8220;la mancata applicazione della progressione automatica di cui all&#8217;Accordo del 2007, a far data dal 1° gennaio 2011, non è imputabile all&#8217;Accordo del 2016, bensì agli interventi legislativi di contenimento della spesa pubblica sopra menzionati, applicabili anche all&#8217;Autorità , come confermato dalle sopra richiamate argomentazioni della sentenza del Consiglio di Stato&#8230;&#8221;; sono state infatti alcune norme di legge (l&#8217;art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010 in primis, e le norme che hanno prorogato il &#8220;blocco&#8221; anche al 2014 ed al 2015) a cagionare la paralisi degli effetti dell&#8217;Accordo sindacale del 7 marzo 2007 fino a che questi era ancora in vigore. Tale Accordo, perà², è venuto a naturale scadenza al 31 dicembre 2015, e non conteneva alcuna clausola di rinnovo. L&#8217;Accordo del 5 aprile 2016 è dunque intervenuto su una situazione che era ferma dal 2010 e che era ormai divenuta &#8220;terreno vergine&#8221; per una nuova disciplina, non essendo più¹ efficace l&#8217;Accordo sindacale precedente.</p>
<p style="text-align: justify;">26. Stante che la &#8220;progressione economica&#8221; divisata dall&#8217;Accordo sindacale del 7 marzo 2007 è stata, letteralmente, &#8220;paralizzata&#8221; dalla entrata in vigore dell&#8217;art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010, la ricorrente non può affermare di aver maturato il diritto ai livelli retributivi di cui essa reclama il riconoscimento. Infatti al 1° gennaio 2010 essa aveva maturato 9 livelli, che non le sono stati mai contestati, dopo di che la norma attributiva del diritto è stata privata di efficacia ope legis, il che ha impedito il maturare del diritto agli ulteriori incrementi di livello annui, che non è mai entrato nel suo patrimonio. Tale ricostruzione dell&#8217;istituto risulta coerente con quanto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare in situazioni simili, con riferimento ai diritti quesiti, per i quali si intendono &#8220;solo le situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato e non anche quelle situazioni future o in via di consolidamento che sono autonome e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi&#8221; (Cass. Civ. Sez. Lav., n. 3982 del 19/02/2014, n. 20838/2009).</p>
<p style="text-align: justify;">27. Quanto si qui esposto giustifica l&#8217;affermazione secondo cui l&#8217;Accordo del 5 aprile 2016 in sì© non ha svolto alcun ruolo sulla posizione pregressa della ricorrente, segnatamente nel senso che non ha inciso sul diritto della dottoressa A. ad essere inquadrata ad un livello maggiore del 9, dal momento che un tale diritto non era ancora stato acquisito. La domanda di accertamento formulata dalla ricorrente sub a) nonchè la domanda di condanna formulata sub c) del ricorso introduttivo devono pertanto essere respinte.</p>
<p style="text-align: justify;">28. Con il ricorso introduttivo del giudizio n. 7355/2016 la ricorrente ha anche chiesto accertarsi, nella domanda sub b), l&#8217;illegittimità  dell&#8217;Accordo sindacale del 5 aprile 2016, e ciù² sia in ragione della asserita idoneità  di tale Accordo a ledere diritti quesiti, sia in ragione del suo contenuto intrinseco, e non soltanto per la supposta idoneità  a ledere diritti quesiti.</p>
<p style="text-align: justify;">29. Lo scrutinio di tale domanda deve tener conto del fatto che un accordo sindacale, concluso tra organizzazioni sindacali ed una parte datoriale per disciplinare il rapporto di lavoro di lavoratori dipendenti, costituisce un atto di natura negoziale, essendo appunto finalizzato a regolamentare i rapporti tra un datore di lavoro ed i suoi lavoratori dipendenti, a tutela dei rispettivi interessi, che sono da tenere distinti dal superiore interesse pubblico, tutelato, in senso lato, dall&#8217;attività  della Autorità . Non costituendo un atto amministrativo, la validità  ed efficacia di un accordo sindacale può essere valutata in sede giudiziale solo in applicazione dei principi civilistici che individuano le patologie degli atti negoziali, senza che il giudice possa sostituirsi alle parti nella espressione della volontà  negoziale (giù  espressa).</p>
<p style="text-align: justify;">30. Nel caso di specie la ricorrente ha indicato una serie di ragioni che indicherebbero che questo accordo sindacale non sarebbe idoneo a tutelare adeguatamente gli interessi dei lavoratori, segnatamente perchè non recepisce il contenuto dell&#8217;Accordo del 7 marzo 2007 e, poi, perchè implementa un sistema di valutazione del personale; la ricorrente, tuttavia, non ha tradotto tali contestazioni in cause di invalidità  dell&#8217;Accordo in parola, sussumendole chiaramente in una delle patologie tipiche dell&#8217;atto negoziale. La domanda dovrebbe quindi essere considerata inammissibile o infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">31. Tuttavia, tenuto conto del potere del giudice di riqualificazione delle domande in base al principio jura novit curia, il Collegio, considerato che la ricorrente in sostanza deduce che l&#8217;Accordo del 5 aprile 2016 sarebbe contrario a varie norme e principi di legge, ritiene di poter riqualificare la domanda come tendente all&#8217;accertamento della nullità  dello stesso per contrarietà  a norme imperative, ai sensi dell&#8217;art. 1418, comma 1, e/o 1343 c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">31.1. Anche così riqualificata la domanda non può essere accolta. Infatti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nessuna norma imponeva di riconoscere immediatamente, ai dipendenti della Autorità , tutti i livelli retributivi giù  riconosciuti con l&#8217;Accordo del 7 marzo 2007 ed oramai perduti: un tale vincolo non sorge(va), in particolare, dall&#8217;art. 11, comma 2, della L. 287/90 (&#8220;il trattamento giuridico ed economico del personale della Autorità  deve essere stabilito in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d&#8217;Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell&#8217;Autorità &#8220;), che non impone(va) affatto di assicurare al personale della Autorità  lo stesso trattamento giuridico ed economico in godimento al personale della Banca d&#8217;Italia, come giù  ha avuto modo di affermare la giurisprudenza (si veda Tar Lazio, n. 15656/2006, secondo cui &#8220;dalla lettura dell&#8217;art. 11 appare evidente che l&#8217;intento del Legislatore non è stato quello di prevedere un principio di automatica equiparazione del trattamento retributivo del personale dell&#8217;Autorità  a quello di Banca d&#8217;Italia, quanto, piuttosto, di fornire un&#8217;indicazione di principio, facendo all&#8217;uopo riferimento ai &#8220;criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d&#8217;Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative dell&#8217;Autorità &#8220;);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nessuna norma precludeva l&#8217;adozione di procedure di valutazione del merito, al fine della progressione economica;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nessuna norma imponeva l&#8217;adozione di determinate procedure o modalità  per lo svolgimento delle anzidette procedure valutative, segnatamente nel senso di assicurare un ruolo particolare al responsabile dell&#8217;unità  organizzativa cui è assegnato il lavoratore soggetto a verifica;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; non v&#8217;è contezza, al di là  delle generiche affermazioni della ricorrente, che l&#8217;Accordo del 5 aprile 2016 abbia determinato la violazione di altri diritti fondamentali dei lavoratori, sub specie di discriminazione tra lavoratori o di trattamento economico inadeguato alla qualità  e quantità  del lavoro;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di converso l&#8217;Accordo del 5 aprile 2016 ha comunque cercato di dare attuazione all&#8217;art. 11 della L. 287/90, prevedendo l&#8217;attribuzione, per il primo anno, di un numero di livelli comunque assai superiore a quelli previsti dall&#8217;Accordo del 7 marzo 2007 (da 5 a 8), evidentemente al fine di avvicinare progressivamente le due posizioni, fermo restando che eventuali scostamenti o differenze possono giustificarsi alla luce delle differenti esigenze funzionali dei due Enti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; come giù  precisato, non può trovare applicazione, nella specie, il principio secondo cui &#8220;La semplice appartenenza di un lavoratore ad una rappresentanza sindacale aziendale avente composizione collettiva o collegiale non può comportare di per sì© l&#8217;efficacia nei suoi confronti delle clausole degli accordi collettivi che siano state stipulate dalla medesima rappresentanza sindacale in deroga al principio della non disponibilità , mediante contratto collettivo, dei diritti giù  maturati ed entrati a far parte del patrimonio dei singoli lavoratori, se manca la prova della effettiva sottoscrizione dell&#8217;accordo da parte del lavoratore o di altre circostanze indicative di un suo specifico mandato o della sua personale adesione all&#8217;accordo&#8221; (Cass. Civ., Sez. I, n. 7037/2003), per la semplice ragione che l&#8217;Accordo del 5 aprile 2016 non ha leso diritti retributivi giù  entrati a far parte del patrimonio della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">32. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso n. 7355/2016 R.G. deve essere respinto in quanto destituito di fondamento.</p>
<p style="text-align: justify;">RICORSO N. 10763/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">33. Accertato che la ricorrente non vanta(va) un diritto all&#8217;inquadramento al livello 24, al momento in cui è divenuto efficace l&#8217;Accordo del 5 aprile 2016, occorre verificare &#8211; il che costituisce l&#8217;oggetto principale di tutti e tre i ricorsi depositati nell&#8217;ambito del giudizio n. 10763/2016 &#8211; se la ricorrente avesse comunque diritto ad essere inquadrata, nelle more del giudizio, secondo i criteri previsti da tale Accordo: la ricorrente, infatti, premettendo di essere ancora inquadrata al livello 9, e di percepire il relativo trattamento economico, ha invocato la applicazione a suo favore, peraltro solo a titolo di &#8220;anticipazione&#8221; ed in attesa della definizione del giudizio, dell&#8217;Accordo del 5 aprile 2016, sia nella parte che prevede il riconoscimento di livelli al 1° gennaio 2016 (da 5 ad 8, come sopra giù  precisato, in dipendenza dal giudizio di meritevolezza sull&#8217;operato del 2015), sia nella parte che prevede l&#8217;assegnazione di ulteriori livelli, previo giudizio di meritevolezza sull&#8217;operato degli anni successivi.</p>
<p style="text-align: justify;">34. L&#8217;Autorità , sia nella fase precontenziosa (cfr. doc. 2 della Autorità ) che nel corso del presente giudizio, ha ritenuto di non applicare alla ricorrente l&#8217;Accordo del 5 marzo 2016, invocando l&#8217;orientamento di giurisprudenza secondo cui &#8220;I contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell&#8217;azienda, ancorchè non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l&#8217;unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l&#8217;esplicito dissenso dall&#8217;accordo e potrebbero addirittura essere vincolati da un accordo sindacale separato.&#8221; ( Cass. Civ., Sez. I, n. 6044/2012, Cass. Civ. Sez. Lav. n. 16089/2014 e n. 2362/2004).</p>
<p style="text-align: justify;">35. L&#8217;Autorità  ha inoltre dedotto, e dimostrato, di aver chiesto alla ricorrente, in tempo utile, se intendesse aderire o meno all&#8217;Accordo del 2016, preannunciando che in caso contrario, a causa dell&#8217;indicato orientamento di giurisprudenza, le disposizioni ivi previste non avrebbero potuto trovare applicazione nei di lei confronti: la ricorrente non ha aderito.</p>
<p style="text-align: justify;">36. Richiamando quanto giù  statuito dalla Sezione nella sentenza n. 6402/2018, la causa del motivo per cui l&#8217;Autorità  non riconosce alla ricorrente gli scatti rinvenienti dall&#8217;Accordo del marzo 2016 è da addebitare unicamente alla mancata adesione al medesimo da parte della dott.ssa A..</p>
<p style="text-align: justify;">37. Peraltro va precisato che nel caso in cui la ricorrente, venendo meno le ragioni del contenzioso, dovesse prestare tardivamente la propria adesione all&#8217;Accordo del 2016, l&#8217;Autorità , così come ha giù  fatto nel caso deciso con la sentenza n. 6402/2018, ben potrà  riconoscerle retroattivamente le progressioni previste dall&#8217;Accordo sindacale del marzo 2016, restando tuttavia esente da responsabilità  per il ritardo con il quale i relativi benefici verranno concretamente riconosciuti alla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">CONCLUSIONI</p>
<p style="text-align: justify;">41. Sia il giudizio n. 7538/2016 R.G. sia quello n. 10763/2016 R.G. sono respinti.</p>
<p style="text-align: justify;">42. La complessità  delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, li respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-7-2-2019-n-1565/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2019 n.1565</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2019 n.1849</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-7-2-2019-n-1849/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-7-2-2019-n-1849/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2019 n.1849</a></p>
<p>P. Biancofiore Pres., E. Traina Est. (XX rapp. dall&#8217;avv.to R. Castorina c. Ministero della Salute rappr. dall&#8217;Avv.ra Generale dello Stato). L&#8217;amministrazione dichiara inammissibili le istanze di riconoscimento dell&#8217;equivalenza al titolo universitario abilitante alla professione sanitaria di &#8220;Terapista della neuro e psicomotricità  dell&#8217;età  evolutiva&#8221; 1.- Professioni sanitarie &#8211; psicomotricista &#8211; riconoscimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-7-2-2019-n-1849/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2019 n.1849</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-7-2-2019-n-1849/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2019 n.1849</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Biancofiore Pres., E. Traina Est.  (XX rapp. dall&#8217;avv.to R. Castorina c. Ministero della Salute rappr. dall&#8217;Avv.ra Generale dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;amministrazione dichiara inammissibili le istanze di riconoscimento dell&#8217;equivalenza al titolo universitario abilitante alla professione sanitaria di &#8220;Terapista della neuro e psicomotricità  dell&#8217;età  evolutiva&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Professioni sanitarie &#8211; psicomotricista &#8211; riconoscimento dei titoli conseguiti con la previgente disciplina &#8211; limite temporale del 17 marzo 1999 &#8211; legittimità .</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Legittimamente l&#8217;amministrazione dichiara inammissibili le istanze di riconoscimento dell&#8217;equivalenza al titolo universitario abilitante alla professione sanitaria di &#8220;Terapista della neuro e psicomotricità  dell&#8217;età  evolutiva&#8221; dei titoli di psicomotricista conseguiti secondo il previgente ordinamento, in quanto rilasciati anteriormente al 17 marzo 1999, data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 12/02/2019</p>
<p>N. 01849/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 07304/2014 REG.RIC.</p>
</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7304 del 2014, proposto da: omissis, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;Avv. Roberta Castorina del Foro di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;Avv. Salvatore Piermartini, in Roma, Piazza Adriana n. 11;</p>
<p>contro</p>
<p>Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., e Regione Siciliana, in persona del Presidente della Giunta in carica, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, sono elettivamente domiciliati;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>&#8211; dei provvedimenti, emanati dalla Regione Siciliana, Assessorato della Salute, dichiarativi della inammissibilità  delle istanze di riconoscimento dell&#8217;equivalenza dei titoli conseguiti ai sensi dell&#8217;ordinamento previgente ai titoli universitari abilitanti alle Professioni Sanitarie ai sensi del DPCM 26 luglio 2011e del Decreto Assessoriale 1903/13 del 14 ottobre 2013:</p>
<p>omissis</p>
<p>&#8211; dell&#8217;Avviso pubblico, allegato al Decreto Assessoriale n. 01904 del 14 ottobre 2013, emesso dalla Regione Siciliana per la presentazione delle domande di riconoscimento dell&#8217;equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell&#8217;area sanitaria, ai sensi dell&#8217;art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i, su Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito con DPCM 26 luglio 2011 (in G.U. n. 191 del 18 agosto 2011), nella parte in cui limita il riconoscimento dell&#8217;equivalenza ai titoli universitari abilitanti alle Professioni Sanitarie ai soli titoli conseguiti secondo il pregresso ordinamento entro il 17 marzo 1999 o il relativo corso formativo sia iniziato dopo il 31 dicembre 1995 (art. 7 lett. a);</p>
<p>&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, in quanto lesivo dei diritti degli interessati ricorrenti;</p>
<p>Nonchè per la declaratoria</p>
<p>del diritto dei ricorrenti, in possesso del titolo di &#8220;Psicomotricista&#8221; rilasciato, a seguito di corso di formazione triennale e superamento degli esami finali, in conformità  del pregresso ordinamento (L. n. 341/90), conseguito oltre il termine previsto dal 17 marzo 1999, da Enti privati accreditati alla Formazione Professionale dalla Regione Siciliana, alla valutazione ai fini del riconoscimento dell&#8217;equivalenza al titolo universitario abilitante alla professione Sanitaria di &#8220;Terapista della neuro e psicomotricità  dell&#8217;età  evolutiva&#8221;.</p>
</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Sanità  e della Regione Siciliana;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2019 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
</p>
<p>FATTO e DIRITTO</p>
<p>1. Con l&#8217;odierno mezzo di tutela, notificato il 7 maggio 2014 e depositato il 30 maggio successivo, i ricorrenti impugnano i provvedimenti indicati in epigrafe con i quali è stata dichiarata la inammissibilità  delle istanze di riconoscimento dell&#8217;equivalenza al titolo universitario abilitante alla professione Sanitaria di &#8220;Terapista della neuro e psicomotricità  dell&#8217;età  evolutiva&#8221; dei titoli dagli stessi conseguiti secondo il previgente ordinamento, in quanto rilasciati successivamente alla data del 17 marzo 1999.</p>
<p>1.1. A supporto del gravame espongono che:</p>
<p>&#8211; in data 14 ottobre 2013, la Regione Siciliana &#8211; Assessorato Della Salute, Dipartimento Regionale per le Attività  Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, Area Interdipartimentale 7 &#8220;Formazione e Comunicazione&#8221; &#8211; emanava l&#8217;Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell&#8217;equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell&#8217;area sanitaria, di cui all&#8217;art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., il quale precisava, all&#8217;art. 2 lett. a), che ai fini del riconoscimento i titoli dovevano essere stati conseguiti entro il 17 marzo 1999 ed il relativo corso formativo doveva avere avuto inizio entro il 31 dicembre 1995 e che non sarebbero stati presi in considerazione titoli giù  dichiarati equipollenti ai diplomi universitari dai Decreti del Ministero della Sanità  emanati ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, della legge 42/1999;</p>
<p>&#8211; i ricorrenti, tutti in possesso del titolo di &#8220;Psicomotricista&#8221;, conseguito previo corso di formazione triennale e superamento di esame finale rilasciato da Ente privato accreditato alla Formazione Professionale dalla Regione Sicilia (&#8220;CRESPP&#8221; &#8211; Centro Ricerche e Studi Pedagogia e Psicologia e &#8220;Istituto Euromediterraneo&#8221;), conformemente ai parametri del vecchio ordinamento di cui alla Legge n. 341/1990, ancorchè conseguito successivamente al 17 marzo 1999, e avendo svolto la relativa attività  professionale, partecipavano all&#8217;avviso per il riconoscimento dell&#8217;equivalenza del titolo posseduto;</p>
<p>&#8211; la Regione Siciliana, tuttavia, comunicava loro, tramite i provvedimenti impugnati, che non avrebbe dato corso alla richiesta di riconoscimento, da dichiararsi inammissibile poichè &#8220;Il titolo presentato è stato conseguito oltre il termine previsto del 17 marzo 1999&#8221;.</p>
<p>1.2. Avverso gli impugnati provvedimenti deducono quattro censure con le quali lamentano svariati profili di eccesso di potere evidenziando, in primo luogo, la disparità  di trattamento tra situazioni analoghe, cioè tra coloro cha abbiano conseguito il titolo oggetto di procedura di riconoscimento prima del 17 marzo 1999 e coloro che lo abbiano conseguito successivamente a tale data, poichè la Regione Siciliana ha continuato ad accreditare gli Enti di formazione; l&#8217;illogicità  derivante dalla inutilizzabilità  del titolo di Psicomotricista acquisito in data successiva al 17 marzo 1999, ancorchè conseguito in modo analogo e, quindi, sostanzialmente conforme a quello del vecchio ordinamento, riconosciuto equipollente al diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità  dell&#8217;età  evolutiva; il fatto che la limitazione lesiva deriverebbe dalla applicazione di una circolare del Ministero della Salute del 20 settembre 2011 ed, infine, il difetto di istruttoria e la violazione dei principi di imparzialità  e buon andamento di cui all&#8217;art. 97 Cost. in quanto non sarebbe stata effettuata una corretta ponderazione degli interessi in gioco, ancorando ad un dato esclusivamente temporale la valutazione di professionalità  acquisita dai soggetti interessati e sostanzialmente identica a quella di altri soggetti.</p>
<p>2. Si sono costituite in giudizio, tramite l&#8217;Avvocatura dello Stato, le amministrazioni intimate le quali, nell&#8217;invocare la reiezione del gravame, hanno eccepito che la limitazione dei titoli ammessi al riconoscimento dell&#8217;equivalenza a quelli conseguiti prima del 17 marzo 1999 è sancita dall&#8217;art. 5 del DPCM del 26 luglio 2011, avente ad oggetto il recepimento dell&#8217;Accordo, ai sensi dell&#8217;articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sui &quot;Criteri e modalità  per il riconoscimento dell&#8217; equivalenza ai diplomi dell&#8217;area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell&#8217;articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42&#8243; e che la Circolare prot. n. 43468 del 20 settembre 2011 del Ministero della Salute ha emanato esclusivamente indicazioni operative volte a rendere uniforme l&#8217;attività  istruttoria demandata dallo stesso DPCM alle Regioni e Province autonome, stabilendo all&#8217;art. 2.1 che queste ultime, in sede di istruttoria delle domande, debbano dichiarare l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;istanza nell&#8217;ipotesi, tra le altre, in cui il titolo di cui si chiede l&#8217;equivalenza non sia stato conseguito entro il 17 marzo 1999 o il relativo corso formativo sia iniziato dopo il 31 dicembre 1995.</p>
<p>L&#8217;Avvocatura erariale ha, altresì, osservato che qualora i titoli posseduti dai ricorrenti fossero stati conseguiti in esito a corsi di formazione iniziati antecedentemente alla data di emanazione del Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997 n. 56, che ha regolamentato il profilo professionale del &#8220;Terapista della neuro e psicomotricità  dell&#8217;età  evolutiva&#8221; ed il relativo percorso formativo, gli stessi risulterebbero, peraltro, per effetto dell&#8217;ulteriore Decreto Ministeriale 27 luglio 2000 (&#8220;Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità  dell&#8217;età  evolutiva, ai fini dell&#8217;esercizio professionale e dell&#8217;accesso alla formazione post-base&#8221;), giù  riconosciuti come equipollenti, ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al relativo diploma universitario, sempre che i corsi relativi siano iniziati entro il 31 dicembre 1995, concludendo, in tale ipotesi, per l&#8217;irricevibilità  del ricorso.</p>
<p>3. Con ordinanza n. 2884 del 26 giugno 2014 è stata respinta la proposta istanza cautelare in ragione della ritenuta insussistenza di profili di fondatezza del ricorso.</p>
<p>4. In vista dell&#8217;udienza di discussione del ricorso nel merito l&#8217;Avvocatura dello Stato ha depositato memoria difensiva con la quale ha ulteriormente evidenziato l&#8217;infondatezza dei motivi di gravame.</p>
<p>5. All&#8217;udienza del 29 gennaio 2019 il ricorso è stato, infine, posto in decisione.</p>
<p>6. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall&#8217;esame della preliminare questione di ricevibilità  del mezzo di tutela proposto in ragione dell&#8217;infondatezza dello stesso.</p>
<p>Possono, peraltro, essere congiuntamente esaminati i quattro motivi di censura in quanto strettamente attinenti.</p>
<p>6.1. E&#8217;, innanzitutto, opportuno premettere una sintetica disamina del quadro normativo presupposto all&#8217;emanazione dei provvedimenti oggi impugnati.</p>
<p>L&#8217;art. 6 comma 3 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 &#8220;Riordino della disciplina in materia sanitaria&#8221;, in attuazione della delega di cui alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, ha disposto che &#8220;la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate&#8221;; che &#8220;il Ministro della sanità  individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili&#8221; e che &#8220;i diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell&#8217;università  competente&#8221;, così affidando la formazione del personale sanitario, in via esclusiva, ad un percorso teorico pratico da svolgersi in ambito ospedaliero ed universitario, uniforme sull&#8217;intero territorio nazionale.</p>
<p>In attuazione della disposizione citata sono stati, inoltre, emanati diversi Decreti Ministeriali inerenti i diversi profili delle professioni sanitarie per le quali, di concerto con i competenti organi, sono stati attivati i relativi corsi universitari. Tra questi vi è il DM 17 gennaio 1997, n. 56 che regolamenta la figura ed il profilo professionale di &#8220;Terapista della neuro e psicomotricità  dell&#8217;età  evolutiva&#8221;.</p>
<p>Successivamente è intervenuta la Legge 26 febbraio 1999 n. 42 la quale, all&#8217;art. 4, ha disposto che in relazione ai diplomi professionali conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell&#8217;articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:</p>
<p>a) &#038; &#8220;i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l&#8217;iscrizione ai relativi albi professionali o l&#8217;attività  professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell&#8217;esercizio professionale e dell&#8217;accesso alla formazione post-base&#8221; (comma 1);</p>
<p>b) &#8220;con decreto del Ministro della sanità , d&#8217;intesa con il Ministro dell&#8217;università  e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti&#038;. i criteri e le modalità  per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all&#8217;articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell&#8217;esercizio professionale e dell&#8217;accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all&#8217;ordinamento in vigore anteriormente all&#8217;emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali&#8221; (comma 2).</p>
<p>La norma da ultimo citata, in attuazione del disegno di riforma delle professioni sanitarie intrapreso dalla L. 421/1992 e dal D. Lgs. 502/1992, ha dunque disposto in quali casi e condizioni i titoli professionali rilasciati antecedentemente ad essa potessero essere considerati equipollenti a quelli emanati secondo il nuovo regime ed in quali altri casi gli stessi fossero, invece, soggetti alla procedura di riconoscimento, demandando i criteri e le modalità  di quest&#8217;ultima ad un Decreto Ministeriale.</p>
<p>Peraltro, in ragione della sopravvenuta modificazione dell&#8217;art. 117 della Costituzione ad opera della Legge Costituzionale 3/2001, che ha come noto attribuito le materie &#8220;professioni&#8221; e &#8220;tutela della salute&#8221; alla competenza legislativa concorrente, i criteri in argomento sono stati dettati da un DPCM &#8211; adottato in data 26 luglio 2011 &#8211; di recepimento dell&#8217;Accordo raggiunto il 10 febbraio 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
<p>L&#8217;art. 1 comma 3 del suddetto Accordo ha stabilito che &#8220;Fermo restando quanto stabilito dai decreti ministeriali di equipollenza emanati ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, della legge n. 42 del 1999, possono essere presi in considerazione, ai fini dell&#8217;equivalenza, esclusivamente i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42&#8221;.</p>
<p>L&#8217;art. 5 dell&#8217;Accordo recepito nel citato DPCM, rubricato &#8220;Titoli ammessi alla procedura di valutazione&#8221; ha, inoltre, disposto che:</p>
<p>&#8211; &#8220;I titoli che possono essere ammessi alla valutazione ai fini del riconoscimento dell&#8217;equivalenza devono essere stati conseguiti conformemente all&#8217;ordinamento in vigore anteriormente all&#8217;emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi, nei termini previsti dal decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, e iniziati entro il 31 dicembre 1995&#8221;;</p>
<p>&#8211; &#8220;fermo restando quanto sancito dai decreti ministeriali di equipollenza emanati ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, sono ammissibili all&#8217;istruttoria e alla successiva valutazione i titoli conseguiti anteriormente al 17 marzo 1999, data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42 che, in conformità  all&#8217;ordinamento allora vigente, abbiano consentito l&#8217;esercizio professionale&#8221;.</p>
<p>Infine, la Circolare del Ministero della Salute n. 43468 del 20 settembre 2011 ha fornito a tutte le Regioni e Province autonome indicazioni operative necessarie a rendere uniforme l&#8217;attività  istruttoria di propria competenza, in attuazione di quanto disposto dal citato DPCM 26 luglio 2011.</p>
<p>6.2. Venendo al caso oggetto del presente giudizio, la Regione Siciliana, in attuazione del più¹ volte citato Accordo recepito nel DPCM da ultimo citato, ha dunque avviato la procedura di riconoscimento dell&#8217;equivalenza con Avviso pubblico del 14 ottobre 2013.</p>
<p>Quest&#8217;ultimo recava l&#8217;esplicita indicazione (cfr. art. 2) secondo la quale oggetto del riconoscimento erano esclusivamente &#8220;i titoli rilasciati entro il 17 marzo 1999 in esito a corso formativo iniziato entro il 31 dicembre 1995&#8221;, conseguiti conformemente all&#8217;ordinamento in vigore anteriormente all&#8217;emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari e stabiliva, di conseguenza (cfr. art. 7), l&#8217;inammissibilità  di istanze aventi ad oggetto titoli non conseguiti entro il 17 marzo 1999 o a seguito di corso iniziato dopo il 31 dicembre 1995.</p>
<p>6.3. Occorre a questo punto evidenziare che la giurisprudenza, sia di questa Sezione che del Consiglio di Stato (TAR Lazio, sez. III Quater, sent. n. 929 del 25 gennaio 2016 e Cons. di Stato, sez. III, sent. n. 1520 del 9 marzo 2018) ha giù  avuto modo di precisare che:</p>
<p>&#8211; &#8220;l&#8217;art. 4, comma 2, della legge n. 42/99 ha sancito, ricorrendo determinate condizioni, direttamente l&#8217;equipollenza di alcuni titoli conseguiti nel vecchio ordinamento, demandando per altri ad un decreto del Ministro della sanità , di concerto con il Ministro dell&#8217;università  e della ricerca scientifica, la definizione dei criteri per il riconoscimento come equivalenti ai diplomi universitari di cui all&#8217;art. 6, comma 3, d.lgs. n. 502 del 1992, ai fini dell&#8217;esercizio professionale e dell&#8217;accesso alla formazione post-base, degli ulteriori titoli acquisiti anteriormente all&#8217;emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali&#8221;;</p>
<p>&#8211; la disposizione, avente chiara portata intertemporale, è stata attuata con il DPCM 26 luglio 2011 il quale, recependo l&#8217;accordo stipulato tra Governo, Regioni e Province autonome ex art. 4 D. Lgs. n. 281/1997 &#8220;ha scolpito i &#8220;Criteri e modalità  per il riconoscimento dell&#8217;equivalenza ai diplomi universitari dell&#8217;area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento&#8221;, costituente &#8220;l&#8217;immediato parametro per la costruzione degli avvisi pubblici in questione, uniformi per tutte le regioni&#8221;, ed ha altresì recepito &#8220;il margine temporale ultimo di conseguimento degli altri titoli da poter prendere in considerazione ai fini dell&#8217;equipollenza, costituito dalla data di entrata in vigore della legge in attuazione n. 42/1999 (il 17 marzo 1999)&#8221;, chiarendo inoltre che &#8220;oltre al limite temporale connaturato all&#8217;entrata in vigore della legge n. 42/1999 (art. 5, comma 2) continua a sussistere quello del 31 dicembre 1995, derivante dalle riformate regole di formazione universitaria del personale sanitario (art. 5, comma 1)&#8221;.</p>
<p>6.4. Deve, pertanto, ritenersi che i provvedimenti oggetto del presente giudizio, nel dichiarare l&#8217;inammissibilità  delle istanze di riconoscimento dei titoli di psicomotricista conseguiti successivamente alla data di entrata in vigore della più¹ volte citata L. 42/1999, abbiano fatto corretta applicazione delle disposizioni degli atti attuativi di quest&#8217;ultima, il cui contenuto è stato riportato al punto 6.1 che precede.</p>
<p>6.5. L&#8217;avviso pubblico emanato dalla Regione Siciliana, nel limitare la possibilità  di riconoscimento ai soli titoli individuati dal DPCM del 26 luglio 2011, e dunque a quelli conseguiti entro il 17 marzo 1999 a seguito di corsi iniziati non oltre il 31 dicembre 1995, non può infatti essere ritenuto affetto dal lamentato vizio di disparità  di trattamento rispetto ai titoli conseguiti entro le date suddette, posto che l&#8217;applicazione di tali limiti temporali costituisce diretta conseguenza dell&#8217;entrata in vigore della Legge 42/1999, come giù  affermato dalla giurisprudenza richiamata al superiore punto 6.3.; peraltro i ricorrenti, lamentando esclusivamente l&#8217;inutilizzabilità  del proprio diploma in quanto acquisito successivamente al 17 marzo 1999 non hanno chiarito se i titoli in questione siano stati, o meno, conseguiti in esito a corso intrapreso prima del 31 dicembre 1995.</p>
<p>6.6. La ricostruzione del quadro normativo di cui al punto 6.1 consente, altresì, di ritenere parimenti priva di fondamento l&#8217;ulteriore censura svolta in ricorso in merito all&#8217;asserita derivazione dell&#8217;opposto limite temporale entro il quale il titolo oggetto di riconoscimento deve essere stato conseguito dalla Circolare ministeriale del settembre 2011, considerato che quest&#8217;ultima, come correttamente eccepito dall&#8217;Avvocatura erariale, ha semplicemente dettato disposizioni finalizzate a raccordare e rendere uniformi le attività  di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, mentre il limiti contestati costituiscono diretta applicazione della Legge 42/1999 e del DPCM del 26 luglio 2011, della stessa attuativo, il quale peraltro non è stato impugnato dagli odierni ricorrenti.</p>
<p>7. Per le ragioni sopra esposte il ricorso non risulta fondato e deve, pertanto, essere respinto.</p>
<p>8. La parziale novità  nonchè la complessità  delle questioni trattate possono, peraltro, costituire motivo per disporre la compensazione delle spese del giudizio.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Pierina Biancofiore, Presidente FF</p>
<p>Massimo Santini, Consigliere</p>
<p>Emanuela Traina, Referendario, Estensore.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2019 n.258</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-7-2-2019-n-258/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. V. Salamone; Est. F. Tallaro. Parti: Gruppo Industriale di Giacomo S.r.l. (Avv. G. Di Giacomo e Avv. E. M. Accarino), contro Regione Calabria (Avvocatura Regionale) A. S. P. di Catanzaro, A. S. P. di Crotone, A. S. P. di Vibo Valentia (non costituite in giudizio), nei confronti di Soc.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-7-2-2019-n-258/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2019 n.258</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. V. Salamone; Est. F. Tallaro. Parti: Gruppo Industriale di Giacomo S.r.l. (Avv. G. Di Giacomo e Avv. E. M. Accarino), contro Regione Calabria (Avvocatura Regionale) A. S. P. di Catanzaro, A. S. P. di Crotone, A. S. P. di Vibo Valentia (non costituite in giudizio), nei confronti di Soc. Coop. di Prod. Lav.I.T. (Avv. G. R. Notarnicola e Avv. C. Tangari), Servizi Sanitari Integrati S.r.l. (Avv. F. Melone), Hospital Service S.r.l. (Avv. G. Di Pardo), RTI Servizi Italia S.p.a. (Avv. E. Coffrini, Avv. M. Coffrini e Avv. G. Spadafora) e Adapta Processi Industriale per l&#8217;igiene e la sterilizzazione S.p.a. (non costituita in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità  della clausola con la quale si prevede l&#8217;obbligo di sopralluogo in sede di gara pubblica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Appalti &#8211; Processo &#8211; Rito appalti &#8211; Ricorso cumulativo di ammissione a più¹ lotti &#8211; Ammissibilità  &#8211; Condizione</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">2. Appalti &#8211; Bando di gara &#8211; Sopralluogo &#8211; Obbligatorio &#8211; A pena di esclusione &#8211; Clausola legittima</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">3. Appalti &#8211; Requisiti di ordine generale &#8211; Grave illecito professionale &#8211; Rinvio a giudizio per corruzione o per riciclaggio &#8211; Non sussiste</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;art. 120, c. 11-bis, c.p.a. ha codificato un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, in caso di procedura di evidenza pubblica suddivisa in più¹ lotti, l&#8217;ammissibilità  del ricorso cumulativo proposto avverso gli atti di gara pubblica resta subordinata all&#8217;articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni. E&#8217; ammissibile l&#8217;impugnazione dell&#8217;unitario provvedimento di ammissione dei concorrenti ai vari lotti, allorchè l&#8217;ammissione degli operatori economici sia contestata con riferimento ai vari lotti per i medesimi motivi: il</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>cumulo di azioni è quindi ammissibile solo a condizione che le domande si basino sugli stessi presupposti di fatto e di diritto e siano riconducibili nell&#8217;ambito del medesimo rapporto o atto.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. E&#8217; legittima la clausola della lex specialis che fissa l&#8217;obbligo di sopralluogo a pena di esclusione. L&#8217;obbligo di effettuare il sopralluogo nei locali in cui il servizio dovrà  essere prestato è finalizzato, infatti, ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi ed è, quindi, funzionale alla precisa redazione della migliore offerta tecnica sulle concrete caratteristiche dei locali.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3. Il rinvio a giudizio dell&#8217;amministratore o del direttore tecnico di un operatore economico per corruzione o per riciclaggio, nonchè l&#8217;applicazione di una misura cautelare per i medesimi reati, non comportano l&#8217;esclusione dalla gara in quanto ai sensi del combinato disposto dell&#8217;art. 80, c. 5, lett. c), d. lgs. n. 50 del 2016 e delle linee guida Anac n. 6, non costituiscono adeguati mezzi di prova della commissione di un grave illecito professionale: la loro omessa dichiarazione, pertanto, non configura la causa di esclusione dell&#8217;operatore ai sensi della successiva lett. c-bis) del citato art. 80.</em></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 604 del 2018, proposto da Gruppo Industriale di Giacomo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Di Giacomo ed Enza Maria Accarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p>contro</p>
<p>Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Angela Marafioti, domiciliata presso l’Avvocatura regionale, in Catanzaro, alla Cittadella regionale; Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, Azienda Sanitaria Provinciale</p>
<p>di Crotone, Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, non costituite in giudizio;</p>
<p>nei confronti</p>
<p>Società Cooperativa di Produzione Lav.I.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola e Carlo Tangari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio dell’avvocato Gennaro Notarnicola, in Catanzaro, alla via G. Argento, n. 14; Servizi Sanitari Integrati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Francesco Melone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Hospital Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuliano Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Servizi Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con Lavelux S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Ermes Coffrini, Marcello Coffrini e Giuseppe Spadafora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio dell’avvocato Ermes Coffrini, in Catanzaro, alla via XX Settembre, n. 63; Adapta Processi Industriale per l&#8217;igiene e la sterilizzazione S.p.a., non costituita in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>&#8211; del decreto della Stazione Unica Appaltante presso la Regione Calabria del 4 aprile 2018, n. 2804, avente ad oggetto “Affidamento del servizio di lavanolo alle aziende sanitarie ed ospedaliere della Calabria. Determinazione ammissioni ed esclusioni ai sensi dell&#8217;art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016”, nella parte in cui ha approvato gli esiti dell&#8217;attività svolta dal seggio di gara e riportata nei verbali del 7 marzo 2018, 12 marzo 2018 e 22 marzo 2018 e ha ammesso alle fasi successive di gara i seguenti operatori economici: LAVIT s.c.p.l.; RTI Servizi Italia S.p.a. / Lavalux S.r.l..; Hospital Service S.r.l.; Adapta S.p.a.; Servizi Sanitari Integrati S.r.l.:</p>
<p>dei verbali del 7 marzo 2018, 12 marzo 2018 e 22 marzo 2018 e di tutte le attività o operazioni compiute dal seggio di gara nella parte in cui non è stata disposta la esclusione degli operatori sopra richiamati;</p>
<p>&#8211; del bando di gara, del disciplinare e modelli di dichiarazione allegati, del protocollo di legalità e del CSA nella parte in cui disciplinano le modalità di presentazione della offerta, i requisiti di moralità e di onorabilità nonché di partecipazione e qualificazione degli operatori; nonché specificano l&#8217;oggetto dell’appalto, in uno alle FAQ e/o chiarimenti dell’ente, siccome richiamati in ricorso;</p>
<p>&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresi atti interni non conosciuti.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, della Società Cooperativa di Produzione Lav.I.T., di Servizi Sanitari Integrati S.r.l., di Hospital Service S.r.l., di Servizi Italia S.p.a.;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO</p>
<p>1. – Oggetto dell’odierno ricorso è l’ammissione di alcuni operatori economici alla gara per l’affidamento del servizio di lavanolo alle aziende sanitarie ed ospedaliere della Calabria, indetta dalla Regione Calabria quale Stazione Unica Appaltante.</p>
<p>L’ammissione è stata contestata dal Gruppo Industriale di Giacomo S.r.l., la quale ha presentato offerta per i lotti 1, 4 e 5, con ricorso discusso all’udienza del 19 dicembre 2018, previo contraddittorio con la Regione Calabria e con i controinteressati costituiti, secondo quanto meglio specificato in epigrafe.</p>
<p>2. – Occorre preliminarmente interrogarsi sull’ammissibilità del ricorso, che riguarda la gara relativa a tre dei nove lotti in cui il complessivo appalto si suddivide.</p>
<p>2.1. – È noto, infatti, che l’art. 120, comma 11-bis c.p.a., introdotto dall&#8217;art. 204, comma 1, lett. i) d.lgs. 18 aprile 016, n. 50, stabilisce che &#8220;nel caso di presentazione di offerte per più lotti l&#8217;impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto&#8221;.</p>
<p>La giurisprudenza (cfr., tra le ultime, TAR Toscana, Sez. III, 26 luglio 2018, n. 1102) ha in proposito evidenziato che il bando di una gara suddivisa in più lotti costituisce un atto ad oggetto plurimo che determina l&#8217;indizione non di un&#8217;unica gara ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è una distinta aggiudicazione.</p>
<p>Ne discende che i provvedimenti che riguardino più lotti sono solo cartolarmente unitari, risultando piuttosto scindibili in tanti distinti provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione quanti sono i lotti di gara (Cons. Stato, Sez. III, 15 maggio 2018, n. 2892).</p>
<p>L&#8217;art. 120, comma 11-bis, c.p.a., quindi, ha codificato un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza del giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. III, 4 febbraio 2016, n. 449; Cons Stato, Sez. V, 26 giugno 2015, n. 3241), secondo cui l&#8217;ammissibilità del ricorso cumulativo proposto avverso gli atti di gara pubblica resta subordinata all&#8217;articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della Commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche ecc.) alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni; in questa situazione, infatti, rileva la contestazione diretta di un unico atto e si verifica una identità di causa petendi e una articolazione del petitum che risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse domande di annullamento alle medesime ragioni fondanti la pretesa demolitoria che, a sua volta, ne legittima la trattazione congiunta.</p>
<p>Il cumulo di azioni è quindi ammissibile solo a condizione che le domande si basino sugli stessi presupposti di fatto e di diritto e siano riconducibili nell&#8217;ambito del medesimo rapporto o atto; il ricorso cumulativo nel caso d&#8217;impugnazione diretta di atti e provvedimenti adottati dalla stazione appaltante nel corso di un&#8217;unica procedura di aggiudicazione distinta in più lotti non è ammissibile se sono impugnati atti diversi (Cons. Stato, Sez. V, 4 gennaio 2018, n. 51; TAR Lazio, Sez. II-quater, 16 gennaio 2017, n. 708).</p>
<p>2.2. – Nel caso di specie, il provvedimento di ammissione oggetto di impugnativa è unitario e parte ricorrente contesta l’ammissione degli operatori economici controinteressati alla gara relativa ai vari lotti per i medesimi motivi.</p>
<p>Dunque, il ricorso cumulativo deve ritenersi in tale caso ammissibile (alle stesse conclusioni giunge, per una vicenda analoga, TAR Lazio &#8211; Roma, Sez. II-ter, 23 luglio 2018, n. 8328).</p>
<p>3. – Con il primo motivo di ricorso ci si duole che la stazione appaltante abbia ammesso alla gara alcuni candidati benché essi non avessero eseguito il sopralluogo sui luoghi presso i quali il servizio sarà prestato, in contraddizione con la legge speciale di gara.</p>
<p>3.1. – L’art. 3.8 del disciplinare di gara stabilisce che ciascuna delle imprese concorrenti “dovrà, a pena esclusione, recarsi presso gli immobili dove dovrà essere espletato il servizio, al fine di prendere conoscenza delle condizioni dei locali, degli accessi, degli immobili stessi e di tutte le circostanze generali e particolari che potranno influire sull’esecuzione dell’appalto e sulla formulazione dell’offerta economica”.</p>
<p>Secondo parte ricorrente l’amministrazione avrebbe tenuto una condotta illegittima laddove non ha escluso dalla gara i controinteressati, che non hanno adeguatamente documentato di aver effettuato il sopralluogo di tutte le strutture presso le quali è previsto l’espletamento del servizio di lavanolo.</p>
<p>3.2. – Il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. V, 26 luglio 2018, n. 4597) ha di recente ricordato come l’art. 79, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede che “quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.”, così che la clausola che preveda a pena di esclusione il sopralluogo non può di per sé dirsi contraria alla legge o non prevista dalla legge, salvo che il sopralluogo ha carattere di adempimento strumentale a garantire anche il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara e che l’obbligo di sopralluogo ha un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un&#8217;offerta consapevole e più aderente alle necessità dell&#8217;appalto.</p>
<p>L&#8217;obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica (Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 2018 n. 1037).</p>
<p>E’ stato anche sottolineato che l’obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell&#8217;offerta, onde incombe sull&#8217;impresa l’onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali (Cons. Stato, Sez. VI, 23 giugno 2016 n. 2800).</p>
<p>3.3. – Ne consegue che la previsione, a pena di esclusione, dell’obbligo di sopralluogo dei locali in cui il servizio dovrà essere prestato è legittima.</p>
<p>3.4. – Rendendo chiarimenti ad alcuni dubbi prospettati dagli operatori economici, la Stazione Unica Appaltante ha poi precisato che “Il sopralluogo deve essere effettuato almeno presso i P.O. delle Aziende Sanitarie interessate dal servizio, fermo restando che l’operatore economico, in fase di esecuzione del servizio, non potrà lamentare la mancata conoscenza di elementi ambientali e logistici che possono in qualsiasi modo limitare il servizio offerto”.</p>
<p>Ora, è vero che le uniche fonti della procedura di gara sono costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati, e i chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle, né integrarle, né rapprentarne un&#8217;inammissibile interpretazione autentica; esse fonti devono essere interpretate e applicate per quello che oggettivamente prescrivono, senza che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi della stazione appaltante ad integrare la lex specialis ed essere vincolanti per la Commissione aggiudicatrice (da ultimo, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 26 agosto 2016, n. 3708).</p>
<p>Nondimeno, tenuto conto anche della funzione sostanziale e non meramente formale dell’obbligo di sopralluogo, non può ritenersi che debbano essere esclusi quegli offerenti che, conformandosi ai chiarimenti resi dalla stazione appaltante, abbiano eseguito il sopralluogo dei soli presidi ospedalieri, per come indicati nell’allegato n. 13 del capitolato tecnico.</p>
<p>D’altra parte, in materia di gare d&#8217;appalto, il principio comunitario relativo alla tutela del legittimo affidamento impedisce di sanzionare, con l&#8217;esclusione dalla procedura, il concorrente che abbia tenuto una condotta conforme alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante, ai fini dell&#8217;interpretazione della disciplina di gara (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 aprile 2011, n. 2446 e Cons. Stato, Sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5454).</p>
<p>3.5. – Quanto testé precisato, deve riscontrarsi in fatto come:</p>
<p>a) la Società Cooperativa di Produzione Lav.I.T. abbia prodotto l’attestato di sopraluogo relativo a tutti i presidi ospedalieri dei lotti 1 e 5, cui ha partecipato;</p>
<p>b) Adapta Processi Industriale per l&#8217;igiene e la sterilizzazione S.p.a. non abbia prodotto, con riferimento al lotto n. 1, il verbale di sopralluogo relativo al presidio ospedalieri di Soveria Mannelli;</p>
<p>c) il costituendo RTI Servizi Italia S.p.a. e Lavelux S.r.l. abbia prodotto l’attestato di sopralluogo relativo a tutti i presidi ospedalieri dei lotti 1, 4 e 5, cui ha partecipato; le incongruenze e le inesattezze nelle certificazioni di sopralluogo sono imputabili a chi le ha rilasciate e non inficiano il dato sostanziale dell’avvenuto sopralluogo;</p>
<p>d) Servizi Sanitari Integrati S.r.l. non abbia prodotto, con riferimento al lotto n. 1, il verbale di sopralluogo relativo al presidio ospedalieri di Soveria Mannelli, mentre le incongruenze e le inesattezze nelle altre certificazioni di sopralluogo sono imputabili a chi le ha rilasciate e non inficiano il dato sostanziale dell’avvenuto sopralluogo;</p>
<p>e) Hospital Service S.r.l. ha abbia prodotto l’attestato di sopralluogo relativo a tutti i presidi ospedalieri dei lotti 1, 4 e 5, cui ha partecipato, atteso che quello di Chiaravalle Centrale non è un presidio ospedaliero, bensì una casa della salute.</p>
<p>In conclusione, il motivo si rivela fondato limitatamente alla parte in cui censura la mancata esclusione dalla gare relativa al lotto n. 1 di Adapta Processi Industriale per l&#8217;igiene e la sterilizzazione S.p.a. e di Servizi Sanitari Integrati S.r.l., i quali, in contrasto con la legge di gara, non hanno eseguito il dovuto sopralluogo presso i presidi ospedalieri in cui la prestazione dovrà svolgersi.</p>
<p>4. – Con il secondo motivo di ricorso ci si duole che la stazione appaltante abbia ammesso alla gara alcuni operatori economici benché non siano iscritti nel registro delle imprese per l’attività di trasporto da e per la lavanderia della biancheria ospedaliera.</p>
<p>4.1. – Invero, l’art. 2.3. del disciplinare di gara stabilisce che “L’operatore economico dovrà essere in possesso dell’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all&#8217;allegato XVI del D. Lgs. n.50/2016 (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia), per attività inerenti l’oggetto dell’appalto”.</p>
<p>Il successivo art. 3 stabilisce che “l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di lavanolo destinato alle Aziende sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria e prevede in particolare i seguenti servizi: (…) &#8211; trasporto esterno, da e per lo stabilimento lavanderia, eseguito con automezzi del Fornitore con propri dipendenti e con gestione a proprio rischio”.</p>
<p>Ebbene, Società Cooperativa di Produzione Lav.I.T., Adapta Processi Industriale per l&#8217;igiene e la sterilizzazione S.p.a., il costituendo RTI Servizi Italia S.p.a. e Lavelux S.r.l., Servizi Sanitari Integrati S.r.l., non soddisferebbero il requisito in questione, atteso che non risultano iscritte nel registro delle imprese per l’attività di trasporto.</p>
<p>4.2. – La giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, 10 novembre 2017, n.5182) ha chiarito che, in virtù del nuovo codice dei contratti pubblici, l&#8217;iscrizione camerale è assurta, ex art. 83, commi 1, lett. a), e 3, d.lgs. n. 50 del 2016, a requisito di idoneità professionale e anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara, di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma 1; utilità sostanziale della certificazione camerale è filtrare l&#8217;ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell&#8217;affidamento pubblico; da tale ratio &#8211; e nell&#8217;ottica di una lettura del bando fedele ai principi vigenti in materia di contrattualistica pubblica, che tenga cioè conto dell&#8217;oggetto e della funzione dell&#8217;affidamento (artt. 1363, 1367 e 1369 c.c.) &#8211; si desume la necessità di una congruenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità dell&#8217;impresa, come riportate nell&#8217;iscrizione alla Camera di commercio, e l&#8217;oggetto del contratto d&#8217;appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste; e ciò in quanto l&#8217;oggetto sociale viene inteso come la misura della capacità di agire della persona giuridica, la quale può validamente acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le attività comprese nello stesso, come riportate nel certificato camerale.</p>
<p>4.3. – Tuttavia, la corrispondenza contenutistica tra risultanze descrittive del certificato camerale e oggetto del contratto d&#8217;appalto non deve tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma la stessa va appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, e quindi in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto (Cons. Stato, Sez. III, 8 novembre 2017, n. 5170).</p>
<p>Diversamente, una rigida e formalistica applicazione del requisito condurrebbe all&#8217;ammissione alla gara dei soli operatori aventi un oggetto sociale pienamente speculare rispetto a tutti i contenuti del servizio in gara (indipendentemente dal peso delle diverse prestazioni ad esso inerenti), con ciò restringendosi in modo ingiustificato la platea dei potenziali concorrenti e la stessa finalità del confronto comparativo-concorrenziale. Dunque, l&#8217;esigenza di garantire la serietà e l&#8217;adeguata qualificazione degli offerenti va contemperata con gli obiettivi della massima partecipazione e concorrenzialità, in quanto è di interesse pubblico non già la creazione o il rafforzamento di riserve di mercato in favore di determinati operatori economici, quanto l&#8217;ampliamento di tale mercato anche a concorrenti per i quali è possibile pervenire a un giudizio di globale affidabilità professionale (TAR Abruzzo, 26 febbraio 2018, n. 71).</p>
<p>4.4. – Nel caso di specie, la discrasia tra l’elenco dei servizi ricompreso nell’oggetto dell’appalto e le attività per le quali gli operatori economici sono iscritti presso la Camera di commercio appare secondaria, posto che riguarda soltanto un’attività – trasporto della biancheria da e per la lavanderia – ancillare rispetto al lavanolo.</p>
<p>Una lettura ragionevole della legge di gara, alla luce del quadro normativo supra delineato, porta alla conclusione che gli operatori economici cui parte ricorrente fa riferimento erano in possesso del requisito di cui all’art. 83, commi 1, lett. a), e 3, d.lgs. n. 50 del 2016.</p>
<p>Il motivo è dunque infondato.</p>
<p>5. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce che Adapta Processi Industriale per l&#8217;igiene e la sterilizzazione S.p.a. e Servizi Sanitari Integrati S.r.l. non possiederebbero il necessario requisito di capacità economico e finanziaria, non avendo prodotto adeguate referenze bancarie.</p>
<p>5.1. – Invero, l’art. 2.4. del disciplinare richiedeva ai partecipanti di produrre “idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993”.</p>
<p>La giurisprudenza costante formatasi sul punto ha chiarito, già sotto il regime normativo previgente, che le referenze bancarie non hanno la funzione di garantire la solvibilità dell&#8217;impresa o la sua affidabilità rispetto all&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto, ma di attestare la serietà e correttezza dell&#8217;impresa, la sua puntualità nell&#8217;adempimento degli impegni assunti con l&#8217;istituto, l&#8217;assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti (TAR Piemonte, Sez. I, 7 marzo 2014, n. 404; TAR Campania &#8211; Napoli, Sez. IV, 27 novembre 2014, n. 6108).</p>
<p>5.2. &#8211; In assenza di maggiori specificazione, dunque, ritiene il Collegio che le dichiarazioni richieste ai fini della dimostrazione dell’idoneità economica e finanziaria non dovevano avere uno contenuto determinato, essendo sufficiente che esse attestino la serietà e la correttezza dell’operatore economico.</p>
<p>Nel caso di specie, tale attestazione è riscontrabile nelle dichiarazioni bancarie presentate dei due soggetti di cui si discute, nelle quali vi è, peraltro, uno specifico riferimento alla gara di cui si tratta.</p>
<p>Ne consegue che il motivo di ricorso, infondato, va disatteso.</p>
<p>6. – Con il quarto motivo di ricorso si assume che Adapta Processi Industriale per l&#8217;igiene e la sterilizzazione S.p.a. e Servizi Sanitari Integrati S.r.l. sarebbero stati ammessi alla gara benché difettino del requisiti di carattere tecnico e professionale.</p>
<p>6.1. – In effetti, l’art. 25 del disciplinare di gara stabilisce che “l’operatore economico partecipante dovrà dimostrare riportandolo nel mod. 2 – DGUE- alla parte IV punto C), relativamente a ciascun lotto, di aver eseguito a favore di Amministrazioni o Enti pubblici o soggetti privati nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando n. 2 (due) servizi di lavanolo di importo complessivo pari o superiore al valore annuale IVA esclusa del lotto al quale partecipa. NB: Per ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, si intende il periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara sulla GUEE. Per gli appalti”</p>
<p>Ora, poiché il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 3 gennaio 2018, il triennio di riferimento è costituito dagli anni 2015-2016-2017.</p>
<p>Invece, i due soggetti citati hanno dichiarato di soddisfare il requisito prendendo erroneamente come riferimento il triennio 2014-2015-2016.</p>
<p>La loro ammissione alla gara sarebbe, pertanto, illegittima.</p>
<p>6.2. – Il motivo è infondato, in quanto, come spiegato dalla Regione Calabria nelle proprie difese, Servizi Sanitari Integrati S.r.l. ha indicato due appalti pluriennali per servizi di lavanolo a favore di altrettanti soggetti pubblici che si sono svolti, tra l’altro, nel 2015 e nel 2016 per importo complessivo, riferito soltanto a tali due annualità utili, superiore ad € 2.500.000,00; mentre Adapta ha indicato quattro appalti pluriennali per servizi di lavanolo a favore di altrettanti soggetti pubblici che si sono svolti, tra l’altro, nel 2015 e nel 2016 per importo complessivo, riferito soltanto a tali due annualità utili, superiore ad € 15.000.000,00.</p>
<p>In sostanza, tenuto conto della previsione contenuta nell’art. 2.5 del disciplinare secondo la quale in caso di appalti pluriennali sarebbe stata computata la sola quota parte svolta nel triennio di riferimento, i due operatori hanno superato l’importo totale indicato nel disciplinare addirittura considerando una sola annualità.</p>
<p>Ciò, in un’ottica sostanziale, rende ininfluente l’errore di tali due operatori economici nell’individuazione del triennio di riferimento.</p>
<p>7. – Con l’ultimo motivo di ricorso ci si duole che alla gara siano state ammesse Servizi Italia S.r.l. e Hospital Service S.r.l. in violazione dell’art. 80 d.lgs. n. 50 del 2015 e del Patto di Integrità che gli offerenti si sono impegnati a rispettare.</p>
<p>7.1. – Più in particolare:</p>
<p>a) Servizi Italia S.r.l. avrebbe omesso di dichiarare che Enea Righi, amministratore, è stato rinviato a giudizio per corruzione dal Tribunale di Modena nell’ambito della indagine sull’appalto di global service del Policlinico di Modena;</p>
<p>b) Hospital Service S.r.l. avrebbe omesso di dichiarare che Antonio Colasante, direttore tecnico e socio di maggioranza cessato, è stato colpito da misura cautelare degli arresti domiciliari e poi rinviato a giudizio d’innanzi al Tribunale di Lanciano per riciclaggio con riferimento all’appalto di lavanolo presso l’ASL Lanciano &#8211; Vasto-Chieti.</p>
<p>7.2. – Ritiene il Collegio che il riferimento al Patto di Integrità sia inconferente, atteso che, a seguito della sua sottoscrizione, è sorto l’obbligo per l’operatore economico di tenere determinate condotte virtuose con riferimento alla specifica procedura concorsuale nell’ambito della quale esso è stato sottoscritto (art. 3) ed è stata prevista in contratto la clausola risolutiva espressa per il caso di violazione di tali obblighi e per il caso in cui sopraggiunga, nel corso dell’esecuzione del contratto, il rinvio a giudizio o l’applicazione di una misura cautelare per alcuni reati significativi.</p>
<p>Nel caso che ci occupa, al contrario, non risulta integrato alcuna delle ipotesi disciplinate dal patto di Integrità.</p>
<p>Non a caso, la giurisprudenza ha chiarito che il Patto di integrità fa sorgere obbligazioni strettamente connesse alla specifica procedura cui l&#8217;operatore economico partecipa e per la quale sottoscrive il patto e non si riferisce, pertanto, a comportamenti tenuti dall&#8217;impresa in occasione di precedenti appalti; in astratto, ove fosse imposto con il patto di integrità un impegno di lealtà, trasparenza e correttezza riferito anche ad appalti precedentemente eseguiti, si verificherebbe un&#8217;indebita sovrapposizione con le previsioni legislative in materia di requisiti di moralità (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5 febbraio 2018, n. 722).</p>
<p>7.3. – Sotto un altro profilo, l’eventuale rinvio a giudizio dell’amministratore o del direttore tecnico di un operatore economico per corruzione o per riciclaggio, nonché l’applicazione di una misura cautelare per i medesimi reati, non costituiscono adeguati mezzi di prova della commissione di un grave illecito professionale, che comporterebbe l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50 del 2016; la loro omessa dichiarazione, pertanto, non configura la causa di esclusione dell’operatore ai sensi della successiva lett. c-bis)dell’art. 80.</p>
<p>Infatti, le linee guida ANAC n. 6 – emanate ai sensi del comma 13 dell’art. 80 citato, con cui l’Autorità ha determinato quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione ovvero quali carenze nell&#8217;esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative – prevedono che prova adeguata dell’illecito professionale sia costituita quanto meno da “provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p.”.</p>
<p>I controinteressati non avevano pertanto l’obbligo di dichiarare le vicende di rilevanza penale cui parte ricorrente ha fatto riferimento.</p>
<p>Il quinto motivo di ricorso è quindi infondato.</p>
<p>8. – Rimangono da esaminare i ricorsi incidentali proposti da alcuni dei controinteressati.</p>
<p>8.1. – Servizi Italia S.p.a. ha impugnato in via incidentale l’art. 2.6. del disciplinare di gara se interpretato nel senso che imponga agli operatori economici partecipanti alla gara di dichiarare anche gli eventuali rinvii a giudizio. Poiché in questa sede è stata data una diversa interpretazione della legge di gara, non vi è luogo per esaminare la censura.</p>
<p>8.2. – Società Cooperativa di Produzione Lav.I.T. ha impugnato in via incidentale l’ammissione alla gara della parte ricorrente, che non avrebbe dimostrato di aver svolto il sopralluogo presso il poliambulatorio di Decollatura, il presidio ospedaliero di Lamezia Terme, presso alcuni ambulatori di Vibo Valentia e di Mileto e presso il Centro Direzionale “Il Granaio” di Crotone.</p>
<p>Inoltre, ha impugnato l’art. 2.8. del disciplinare di gara, nella parte in cui impone a pena di esclusione il sopralluogo di tutte le strutture presso le quali il servizio deve essere prestato, in quanto concretizzerebbe l’indebita introduzione di una causa di esclusione non tipizzata dalla legge.</p>
<p>Il Collegio deve preliminarmente rilevare che il Gruppo Industriale di Giacomo S.r.l. ha dimostrato di aver svolto il sopralluogo presso il presidio ospedaliero di Lamezia Terme.</p>
<p>Ciò posto, e per la ragioni illustrate ai §§ 3.1.-3.4., entrambi i motivi di ricorso incidentale si rivelano infondati.</p>
<p>Infatti, era sufficiente che gli operatori economici offerenti dimostrassero di aver eseguito il sopralluogo presso i presidi ospedalieri, cosa che il Gruppo Industriale Di Giacomo ha fatto.</p>
<p>8.3. – Hospital Service S.p.a. ha impugnato incidentalmente la legge speciale di gara, ove sia interpretata nel senso di condurre alla sua esclusione.</p>
<p>Poiché il Collegio ha ritenuto che l’operatore economico in questione non andasse escluso dalla gara, non vi è luogo ad esaminare il motivo.</p>
<p>9. – In conclusione, occorre accogliere il ricorso principale limitatamente alla parte in cui censura la mancata esclusione dalla gara relativa al lotto n. 1 di Adapta Processi Industriale per l&#8217;igiene e la sterilizzazione S.p.a. e di Servizi Sanitari Integrati S.r.l., annullando conseguentemente in tale parte il provvedimento impugnato.</p>
<p>10. – La parziale fondatezza del ricorso principale giustifica la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese e competenze di lite.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto, annulla il decreto della Stazione Unica Appaltante presso la Regione Calabria del 4 aprile 2018, n. 2804, nella parte in cui non esclude dalla gara relativa al lotto n. 1 di Adapta Processi Industriale per l&#8217;igiene e la sterilizzazione S.p.a. e di Servizi Sanitari Integrati S.r.l.</p>
<p>Rigetta il ricorso nel resto.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2019 n.938</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-2-2019-n-938/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-2-2019-n-938/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2019 n.938</a></p>
<p>Pres. Frattini/Est. Santoleri Nell&#8217;ambito del procedimento per il rilascio dell&#8217;AIA (o di VIA) non è obbligatorio procedere alla valutazione di incidenza sanitaria, tuttavia è necessario procedervi quando le concrete evidenze istruttorie dimostrino la sussistenza di un serio pericolo per la salute pubblica. 1. Autorizzazione integrata ambientale &#8211; Valutazione di incidenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-2-2019-n-938/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2019 n.938</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-2-2019-n-938/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2019 n.938</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frattini/Est. Santoleri</span></p>
<hr />
<p>Nell&#8217;ambito del procedimento per il rilascio dell&#8217;AIA (o di VIA) non è obbligatorio procedere alla valutazione di incidenza sanitaria, tuttavia è necessario procedervi quando le concrete evidenze istruttorie dimostrino la sussistenza di un serio pericolo per la salute pubblica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1. Autorizzazione integrata ambientale &#8211; Valutazione di incidenza sanitaria &#8211; Non obbligatorietà  &#8211; Evidenze istruttorie &#8211; Serio pericolo per la salute pubblica &#8211; Necessità .</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. Nell&#8217;ambito del procedimento per il rilascio dell&#8217;AIA (o di VIA) non è obbligatorio procedere alla valutazione di incidenza sanitaria, tuttavia è necessario procedervi quando le concrete evidenze istruttorie dimostrino la sussistenza di un serio pericolo per la salute pubblica.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 11/02/2019</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00983/2019REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 01522/2018 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">Sul ricorso di registro generale numero 1522 del 2018, proposto dalla s.r.l. Ecologia Papotti, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Nicola Avanzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via dei Mutilati, n. 3;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato e domiciliato <i>ex lege in</i> Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Â Â  Â Il Comune di Moglia, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Arrigo Gianolio e Orlando Sivieri, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Orlando Sivieri in Roma, via Cosseria, n. 5;<br /> La Provincia di Mantova, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Eloisa Persegati Ruggerini e Francesco Storace, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Francesco Storace in Roma, via Crescenzio, n. 20;  Â  Â I signori Marco Capelli, Tiziana Marastoni, Paolo Zuccati, Antonio Leoni, Gabriele Pradella e Costante Sala, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Federico Gualandi e Francesca Minotti, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Federico Gualandi in Bologna, via Altabella, n. 3;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">La s.n.c. Open di Magnani Roberta e C., la s.r.l. B.M., la s.n.c. Eurotaglio di Zanini Stefano &amp; C., la s.p.a. I.C.M. Industria Compensati Moglia, la società  semplice Azienda Agricola Rino Zucchi &amp; C., la s.r.l. Thema, la s.n.c. Al Ragno di Bavutti Carolina e C., la s.r.l. Green-Rov, la società  semplice Società  Agricola Eredi Carra Tonino di Calotti Maria Teresa, Carra Stefano e Carra Raffaella, la s.n.c. Tosi A. e C., la s.n.c. F.lli Bergamini Nicola e Luca, l&#8217;impresa individuale Losi Giovanni, la s.n.c. Mi.Vida Cafè di Amarilla Angela Viviana &amp; C., la s.r.l. Cartes, la s.r.l. Autofficina Frignani Pietro, la s.r.l. Roversi Cesare Arredamenti, la s.r.l. A.T.M., la s.r.l. Idraulica Bellarmi Valerio di Bellarmi Sandro, la s.r.l. Car Service, la s.n.c. Moretti Luciano &amp; C., la s.a.s. Cardigan di Roberta Rabitti e C., la s.n.c. Bulgarelli Alfiero e C., la s.n.c. Stireria Ci.Ti. di Carafoni Arturo e C., la s.r.l. Lanfrans Claudio, la s.r.l. Coenergia, la s.r.l. Unieffebi, la s.n.c. Pinze-Nez di Galli Susanna e Casari Daniele, la società  cooperativa N.C.M. Gestioni Sportive, la s.r.l. Creasi di Frignani Alberto, l&#8217;impresa individuale Cremaschi Antenore, l&#8217;associazione sportive F.C. Moglia, la s.r.l. Kimy di Berni Manuela, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Barbara Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  Â  Â Il Comitato civico per l&#8217;ambiente e la salute di Moglia e Bondanello, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Gualandi e Francesca Minotti, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Federico Gualandi in Bologna, via Altabella, n. 3;</p>
<p style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione Prima, n. 1225/2017, resa tra le parti, concernente l&#8217;annullamento degli atti della serie procedimentale finalizzata al rilascio dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione di un impianto per lo smaltimento e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comune di Moglia, della Provincia di Mantova, del Comitato civico, dei signori Marco Capelli, Tiziana Marastoni, Paolo Zuccati, Antonio Leoni, Gabriele Pradella, Costante Sala e delle società  Open, B.M., Eurotaglio, I.C.M., Agricola Rino Zucchi, Thema 2, Al Ragno, Green-Rov, Agricola Eredi Carra Tonino, Tosi, F.lli Bergamini, Losi Giovanni, Mi.Vida Cafe&#8217;, Cartes, Autofficina Frignani, Roversi Cesare Arredamenti, A.T.M., Idraulica Bellarmi, Car Service, Moretti Luciano, Cardigan, Bulgarelli Alfiero, Stireria Ci.Ti., Carafoni Arturo, Lanfrans Claudio, Coenergia, Unieffebi, Pinze-Nez, Galli Susanna e Casari Daniele, N.C.M., Creasi, Cremaschi Antenore, F.C. Moglia e Kimy;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 novembre 2018, il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Vincenzo Arrigo (su delega dell&#8217;avvocato Nicola Avanzi), Orlando Sivieri e Eloisa Persegati Ruggerini e l&#8217;avvocato Giuseppe Dalfino (su delega dell&#8217;avvvocato Federico Gualandi), l&#8217;avvocato Barbara Masi e l&#8217;avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La società  Ecologia Papotti (con separati ricorsi, di cui il primo giurisdizionale &#8211; il n. 531/2016 -e il secondo &#8211; il n. 532/2016 &#8211; straordinario al Capo dello Stato e poi trasposto) ha impugnato gli atti della serie procedimentale concernente il rilascio dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione di un impianto, sito in Comune di Moglia, per lo smaltimento e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. La società  ha presentato l&#8217;istanza per il rilascio del titolo in data 30 gennaio 2012 e ha depositato integrazioni al progetto in data 8 ottobre 2012 e in data 21 maggio 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Con decreto n. 12618 del 20 dicembre 2013, la Regione Lombardia ha espresso parere favorevole, con condizioni e prescrizioni da recepirsi nei successivi provvedimenti abilitativi.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. Pareri favorevoli sono stati espressi, altresì, dalla Provincia di Mantova e dall&#8217;ARPA.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. I dissensi al progetto sono stati manifestati, invece, dal Comune di Moglia e dall&#8217;ASL.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5. In ragione della contrapposizione tra gli Enti coinvolti, con determinazione dirigenziale n. 2126 dell&#8217;8 ottobre 2015, n. 2126, la Provincia ha attivato la procedura prevista dall&#8217;art. 14-quater, comma 3, della L. n. 241/1990 per la remissione della questione all&#8217;esame del Consiglio dei Ministri.</p>
<p style="text-align: justify;">1.6. Nella sede sovraordinata, il Consiglio dei Ministri ha ravvisato la prevalenza delle ragioni sottese alla salvaguardia della salute, ha deliberato di condividere, facendole proprie, le motivazioni espresse dal Comune di Moglia e dalla ASL di Mantova, ed ha concluso che, allo stato, non sussiste la possibilità  di procedere alla realizzazione del progetto (delibera del Consiglio dei Ministri dell&#8217;8 gennaio 2016).</p>
<p style="text-align: justify;">1.7. La deliberazione è stata successivamente trasmessa alla società  interessata con la comunicazione del 5 febbraio 2016 della Provincia, a conclusione del procedimento iniziato, recante il definitivo rigetto dell&#8217;istanza del privato.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con il ricorso di primo grado n. 531/2016 (proposto innanzi al Tar per la Lombardia, sezione di Brescia), la società  istante ha impugnato tali ultimi provvedimenti (la deliberazione del Consiglio dei Ministri e la trasmissione della medesima a cura della Provincia), mentre con il ricorso straordinario al Capo dello Stato essa ha impugnato la determinazione provinciale di rimessione della questione all&#8217;esame del Consiglio dei Ministri e il presupposto verbale della Conferenza di Servizi del 15 settembre 2015, inizialmente non impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Questo secondo giudizio è stato poi trasposto in sede giurisdizionale su istanza della Provincia, assumendo il numero di ruolo 532 del 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Il Ta.r. adito, con la sentenza n. 1225 del 13 ottobre 2017, ha:</p>
<p style="text-align: justify;">a) riunito i giudizi n. 531 e n. 532 del 2016 per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva;</p>
<p style="text-align: justify;">b) respinto una serie nutrita di eccezioni preliminari;</p>
<p style="text-align: justify;">c) escluso la necessità  dell&#8217;integrazione del contraddittorio nei confronti della ASL di Mantova, in ragione dell&#8217;esito della decisione nel merito;</p>
<p style="text-align: justify;">d) nel merito, respinto l&#8217;appello;</p>
<p style="text-align: justify;">e) compensato integralmente tra le parti le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">4. La società  Ecologia Papotti ha impugnato la sentenza, ritenendo erroneo il percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice, nella parte in cui ha escluso:</p>
<p style="text-align: justify;">4.1) la violazione e la falsa applicazione dell&#8217;art. 14, quater, comma 3 della L. n. 241/1990;</p>
<p style="text-align: justify;">4.2) il difetto della motivazione espressa dall&#8217;Asl rispetto agli effettivi danni cagionabili alla salute pubblica qualora venisse realizzato l&#8217;impianto;</p>
<p style="text-align: justify;">4.3) la violazione e la falsa applicazione dell&#8217;art. 3, della L. n. 241/1990 e l&#8217;illegittimità , in via derivata, dei provvedimenti impugnati;</p>
<p style="text-align: justify;">4.4) la violazione del principio di precauzione e la necessità  del suo bilanciamento con il principio di proporzionalità , con particolare riferimento alla valutazione di impatto sanitario (cd. VIS).</p>
<p style="text-align: justify;">5. Si sono costituti in giudizio con separate memorie, chiedendo la declaratoria di inammissibilità  (per difetto di specificità  dei motivi e per carenza di interesse) e di improcedibilità  (per sopravvenuta carenza di interesse) dell&#8217;appello o, comunque, di infondatezza nel merito dell&#8217;avverso gravame:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il Comitato civico per l&#8217;ambiente e la salute di Moglia e Bondanello e i signori Marco Capelli, Tiziana Marastoni, Paolo Zuccati, Antonio Leoni Gabriele Pradella e Costante Sala;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la Presidenza del Consiglio dei Ministri;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; varie società  che svolgono la loro attività  d&#8217;impresa nella zona d&#8217;interesse;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la Provincia di Mantova;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il Comune di Moglia;</p>
<p style="text-align: justify;">6. All&#8217;udienza camerale del 5 aprile 2018, fissata per la discussione dell&#8217;incidente cautelare, le parti hanno concordato per l&#8217;abbinamento della causa alla definitiva decisione di merito.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Le parti hanno ulteriormente insistito nelle rispettive tesi difensive mediante il deposito di documenti, di memorie integrative e di replica.</p>
<p style="text-align: justify;">8. All&#8217;udienza pubblica del 22 novembre 2018, le parti hanno discusso la causa e il Collegio l&#8217;ha trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">9. La Sezione ritiene di prescindere dallo scrutinio delle eccezioni preliminari di inammissibilità  e di improcedibilità  dell&#8217;appello sollevate dalle parti resistenti, in ragione della manifesta infondatezza dell&#8217;appello nel merito: le ragioni di economia processuale (legate alla speditezza del processo e alla valorizzazione della <i>cd.</i> ragione più¹ liquida) e la maggiore utilità  ritraibile dalle parti da una pronuncia di merito piuttosto che da una di mero rito, depongono a favore della deroga all&#8217;ordine delle questioni, di rito e di merito, da esaminare.</p>
<p style="text-align: justify;">10. L&#8217;appello è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Il primo profilo di doglianza (corrispondente alla prima censura in cui si articola il primo complesso motivo di appello e all&#8217;intero secondo motivo di gravame) consiste nella critica secondo cui il giudice di prime cure non avrebbe correttamente applicato il principio di precauzione: in particolare, ci si duole del mancato contemperamento di tale principio con quello di proporzionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">11.1. La critica non è fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">11.2. La sentenza impugnata ha dato conto delle evidenze probatorie emerse nella sede conferenziale in relazione alle condizioni di salute della popolazione residente (precisamente, gli indicatori dell&#8217;incidenza delle patologie neoplastiche, delle patologie croniche non neoplastiche e degli eventi avversi alla riproduzione che connotano il contesto epidemiologico di Moglia) e delle risultanze delle indagini istruttorie eseguite dalla ASL di Mantova (relazione del 14 settembre 2015), traendone il ragionevole, quanto logico e conseguente convincimento, della necessità  di approfondire in sede istruttoria l&#8217;aspetto concernente la valutazione di incidenza sanitaria, trattandosi di accertamento diverso e autonomo (e fondato su diversi presupposti) rispetto alla valutazione di impatto ambientale.</p>
<p style="text-align: justify;">11.3. Il principio di precauzione è stato correttamente applicato e bilanciato con quello di proporzionalità : la necessità  dell&#8217;approfondimento istruttorio non è una misura nè eccessiva nè sproporzionata rispetto all&#8217;effetto utile che si intende perseguire (l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  economica in condizioni di sicurezza per l&#8217;ambiente e per la salute delle persone), ma è anzi la soluzione più¹ appropriata e commisurata al grado di pericolo per i rischi per la salute delle persone che abitano o lavorano nelle immediate vicinanze. Dai documenti in atti, infatti, emerge che nell&#8217;area di interesse sono presenti le seguenti attività :</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nel raggio di 100 metri: insediamenti artigianali ed abitazioni dei custodi;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nel raggio di 150 metri: aree residenziali;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nel raggio di 500 metri: un panificio industriale e artigianale con attività  di vendita al pubblico (&#8220;Pastipan&#8221; snc sito in Via Puccini 20); una gelateria produzione e vendita (Gelateria Chantilly, Via IV novembre); un locale di intrattenimento con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (Martini Club, Via Puccini 5/A), un ristorante (&quot;Al Ragno&quot; esistente dal 1971), due Bar (da Gianni e quello di pertinenza del distributore), una sala giochi, un Supermercato (della catena Famila), un negozio di parrucchiera, due negozi di ferramenta (Marazzi Gianni &#8211; Comm-Ferr), un negozio di prodotti per animali TecnoFarm, oltre al campo sportivo, al palazzetto dello sport a uso scolastico, alla piscina e numerose abitazioni e villette sparse.</p>
<p style="text-align: justify;">11.4. Pertanto, malgrado vada confermato che -in linea di principio- nell&#8217;ambito del procedimento per il rilascio dell&#8217;AIA (o di VIA) non è obbligatorio procedere alla valutazione di incidenza sanitaria, va tuttavia ribadito che è necessario procedervi quando le concrete evidenze istruttorie dimostrino la sussistenza di un serio pericolo per la salute pubblica. L&#8217;Amministrazione che in tali casi non la effettui incorre, pertanto, nel tipico vizio dell&#8217;eccesso di potere sotto il profilo del mancato approfondimento istruttorio, sintomatico della disfunzione amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">11.5. Nel caso di specie, è pacifico che non sia mai stata prodotta dalla società  istante, sia nel corso del procedimento di VIA che in quello di AIA, alcuna valutazione epidemiologica utile a superare le menzionate criticità .</p>
<p style="text-align: justify;">12. La seconda parte del primo motivo di appello sottopone a critica il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice, nella parte in cui lo stesso non si sarebbe avveduto del fatto che nessun motivato dissenso sarebbe stato espresso dal Comune di Moglia e dalla ASL.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1. Anche questa censura è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">12.2. Contrariamente a quanto ritenuto dall&#8217;appellante, il primo giudice ha dato ampiamente conto ed ha anzi esemplificato in maniera dettagliata i numerosi profili di dissenso espressi da tali amministrazioni, concernenti -soprattutto- la violazione dell&#8217;art. 216 del TULS e del regolamento locale di igiene (l&#8217;attività  industriale da autorizzare è nuova rispetto alle preesistenze abitative e produttive della zona ed è riconducibile alla prima classe ex art. 216 del R.D. 27/7/1934 n. 1265, il quale &#8211; nel testo ancor oggi vigente &#8211; ne permette l&#8217;insediamento solo se &#8220;isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni&#8221;), la localizzazione nel centro abitato in prossimità  di luoghi sensibili (quali, la piscina comunale, il palazzetto dello sport utilizzato come palestra della scuola, il campo sportivo), le molestie odorose, i problemi viabilistici, l&#8217;inquinamento atmosferico e acustico.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Il terzo profilo del primo motivo di appello riguarda, invece, il difetto di istruttoria in cui sarebbe incorsa l&#8217;Amministrazione nell&#8217;emanare il diniego impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appellante sostiene che non esisterebbe alcun documento dell&#8217;istruttoria tale da consentire di ricostruire e far comprendere le ragioni di fatto e di diritto su cui si è fondato tale diniego.</p>
<p style="text-align: justify;">13.1. La censura non ha fondamento.</p>
<p style="text-align: justify;">13.2. Come correttamente osservato dal primo giudice, il diniego impugnato è stato emanato sulla base delle risultanze istruttorie compiute dalla ASL, la quale -nel manifestare la propria contrarietà  al progetto- ha illustrato a più¹ riprese le ragioni -a suo avviso- ostative all&#8217;insediamento industriale, e in particolare:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nella nota 5.12.2014, si dava conto del mancato rispetto delle previsioni di cui all&#8217;art. 216 del T.U.L.S, alla luce della vicinanza delle abitazioni e dell&#8217;area residenziale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nella stessa nota e in quella del 12 aprile 2015, si sottolineava l&#8217;opportunità  di acquisire una valutazione di impatto sanitario (VIS), in quanto la VIA sarebbe priva della correlazione tra gli impatti ambientali e gli effetti sulla salute pubblica;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nella nota successiva del luglio 2015, l&#8217;autorità  sanitaria dettagliava il contenuto della VIS, la quale avrebbe dovuto contemplare uno screening sulla situazione di partenza, la definizione della portata del progetto, la valutazione dei potenziali impatti sanitari (epidemiologia ambientale), un</p>
<p style="text-align: justify;">monitoraggio e una valutazione sanitaria post opera e un monitoraggio sulle aree di ricaduta degli inquinanti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in seguito, la medesima ASL segnalava sette tipologie di mancanze e lacune, ostative alla formazione di un parere ponderato;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nella nota del 14 settembre 2015, si poneva l&#8217;attenzione sulla presenza di microinquinanti nell&#8217;area e sull&#8217;importanza della loro identificazione. La nota proseguiva con un approfondimento sullo stato di salute della popolazione residente e formava una griglia di screening con i diversi indicatori (incidenza delle patologie neoplastiche, delle patologie croniche non neoplastiche e degli eventi avversi alla riproduzione, concludendo che l&#8217;incidenza dei tumori maligni e delle patologie respiratorie croniche è più¹ elevata nella popolazione di Moglia rispetto a quella dell&#8217;intera Provincia.</p>
<p style="text-align: justify;">13.3. La sussistenza delle criticità  è stata ravvisata anche nell&#8217;ambito del procedimento seguito, a seguito della rimessione degli atti da parte della Provincia, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri: i rappresentanti del Ministero dell&#8217;ambiente, della tutela del territorio e del mare, del Ministero della Salute e del Ministero dello sviluppo economico, in particolare, hanno condiviso le perplessità  esplicitate dalla ASL, sicchè anche la motivazione (sfavorevole) resa <i>per relationem</i> dal Consiglio dei Ministri risulta essere stata supportata da un idoneo approfondimento istruttorio.</p>
<p style="text-align: justify;">13.4. Sotto altro e diverso profilo, l&#8217;appellante ha censurato il difetto di motivazione riferibile all&#8217;aggravamento dell&#8217;istruttoria ad opera del responsabile del procedimento, il quale lo avrebbe rinviato a più¹ riprese in totale assenza di straordinarie e motivate esigenze, imposte dallo sviluppo dell&#8217;istruttoria medesima.</p>
<p style="text-align: justify;">13.5. Il profilo, per tutto quanto sopra precisato in ordine alla necessità  di approfondire l&#8217;aspetto inerente alla valutazione di incidenza sanitaria, è infondato: l&#8217;amministrazione provinciale non si sarebbe potuta esimere nè dall&#8217;istruire sul punto, in modo compiuto, il procedimento, nè dal rimettere la decisione alla sede sovraordinata ministeriale.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Il secondo motivo di appello concerne, invece, come anticipato al punto 11 che precede, la pretesa violazione del principio di precauzione e il suo mancato bilanciamento col principio di proporzionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">14.1. Nel richiamare quanto giù  esposto al punto 11, la Sezione precisa ulteriormente che, contrariamente a quanto prospettato dall&#8217;appellante, non può fondatamente sostenersi che gli impatti sulla salute pubblica fossero giù  stati considerati, illustrati e motivati nella precedente Valutazione di Impatto Ambientale del 2013, poichè una seria ed attendibile indagine epidemiologica non può prescindere dal compimento della VIS, avuto riguardo, per un verso, all&#8217;accertamento delle reali condizioni di salute in cui versa la popolazione di Moglia e, per un altro verso, all&#8217;analisi dell&#8217;impatto e delle ricadute sulle persone (quindi, non soltanto rispetto all&#8217;ambiente) di un nuovo impianto posto in prossimità  di abitazioni e di attività  imprenditoriali preesistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">15. In definitiva, per tutte le considerazioni che precedono, l&#8217;appello va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">16. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014 e s.m.i., seguono la regola della soccombenza.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 1522 del 2018, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio nella misura di euro 3.000,00 oltre spese generali, iva e cpa (se dovute come per legge) in favore di ciascuna parte costituita (si precisa che laddove la parte processuale sia formata da più¹ soggetti, la somma liquidata andrà  ripartita tra gli stessi, nei rapporti interni, secondo la regola della solidarietà ).</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-2-2019-n-938/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2019 n.938</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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