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	<title>7/12/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7/12/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/12/2011 n.969</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-969/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-969/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/12/2011 n.969</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento di Acquedotto Pugliese in tema di esclusione da gara per servizi e lavori reti idriche e fognanti per carenza dei requisiti ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 e provvedimento di indizione di nuova procedura per l’affidamento del servizio; Richiamate, quanto al ricorso originario avverso l’esclusione, le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-969/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/12/2011 n.969</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-969/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/12/2011 n.969</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di Acquedotto Pugliese in tema di esclusione da gara per servizi e lavori reti idriche e fognanti per carenza dei requisiti ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 e provvedimento di indizione di nuova procedura per l’affidamento del servizio; Richiamate, quanto al ricorso originario avverso l’esclusione, le sentenze di questa Sezione n. 752/2011 e n. 1789/2011 in tema di esclusione per carenza di requisiti; ritenuto, sotto altro profilo, che resta preminente nel nostro ordinamento il principio di immodificabilità soggettiva dell’associazione temporanea d’imprese, specialmente quando la sostituzione risulti preordinata ad evitare l’esclusione dalla gara per difetto dei requisiti o per violazione delle prescrizioni del bando (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 842/2010); Ritenuto, quanto ai motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione definitiva, che il concorrente legittimamente escluso non è legittimato a contestare l’esito della procedura di gara. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00969/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00420/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 420 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Conscoop – Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro</b>, in proprio e quale mandante dell’a.t.i. con <b>I.Cos. s.p.a.</b>, <b>Bio-Logica s.r.l.</b>, <b>Ge.M.Ac. s.r.l.</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Adriano Tolomeo e Renato Docimo, con domicilio eletto presso l’avv. Sabino Persichella in Bari, via Principe Amedeo, 197;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Acquedotto Pugliese s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Bastone Salvatore s.a.s.</b>, in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con <b>I.C.M. Costruzioni</b>, <b>M.B.M. Ambiente s.r.l.</b>, <b>D’Orta s.p.a.</b> e <b>Grandi s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Massa e Francesco Cantobelli, con domicilio eletto presso l’avv. Pierluigi Balducci in Bari, via Melo, 114; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di Acquedotto Pugliese s.p.a. del 20 gennaio 2011 n. 7123 e di ogni altro atto presupposto, connesso e collegato, tra cui la nota del 21 gennaio 2011 n. 7808, il disciplinare di gara, il provvedimento di indizione di nuova procedura pe<br />
&#8211; del provvedimento di Acquedotto Pugliese s.p.a. del 22 settembre 2011 n. 0106663 e di ogni altro atto presupposto, connesso e collegato, tra cui la nota del 23 settembre 2011 n. 107263;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese s.p.a. e di Bastone Salvatore s.a.s.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Adriano Tolomeo, Ada Matteo (per delega di Ernesto Sticchi Damiani) e Francesco Cantobelli;	</p>
<p>Richiamate, quanto al ricorso originario avverso l’esclusione, le sentenze di questa Sezione n. 752/2011 e n. 1789/2011, riferite a fattispecie pressoché identiche;<br />	<br />
Ritenuto, sotto altro profilo, che resta preminente nel nostro ordinamento il principio di immodificabilità soggettiva dell’associazione temporanea d’imprese, specialmente quando la sostituzione risulti preordinata ad evitare l’esclusione dalla gara per difetto dei requisiti o per violazione delle prescrizioni del bando (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 842/2010);<br />	<br />
Ritenuto, quanto ai motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione definitiva, che il concorrente legittimamente escluso non è legittimato a contestare l’esito della procedura di gara;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la domanda di sospensiva.	</p>
<p>Condanna il consorzio ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore di Acquedotto Pugliese s.p.a. e di Bastone Salvatore s.a.s., a ciascuno nella misura di euro 1.000 oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere<br />	<br />
Savio Picone, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-969/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/12/2011 n.969</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/12/2011 n.981</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-981/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-981/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-981/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/12/2011 n.981</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso l&#8217;aggiudicazione definitiva di lavori di consolidamento dissesti idrogeologici, rilevato che i componenti del consiglio di amministrazione della controinteressata C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a. privi del potere di rappresentanza non sono tenuti agli obblighi dichiarativi di cui all’art. 38 d.lgs. n. 163/2006, essendo a ciò</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-981/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/12/2011 n.981</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-981/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/12/2011 n.981</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso l&#8217;aggiudicazione definitiva di lavori di consolidamento dissesti idrogeologici, rilevato che i componenti del consiglio di amministrazione della controinteressata C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a. privi del potere di rappresentanza non sono tenuti agli obblighi dichiarativi di cui all’art. 38 d.lgs. n. 163/2006, essendo a ciò obbligato unicamente il Presidente; Rilevato che la controinteressata ha formulato un’offerta economica in cui la componente degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è stata correttamente quantificata nella misura di €. 70.000,00; Considerato che le previsioni del bando prevalgono, in caso di contrasto, su tutti gli altri atti della procedura di gara, e che il bando prescrive inequivocabilmente che gli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) ammontano all’importo di €. 70.000 rispetto al diverso importo desumibile dalla relazione generale al progetto esecutivo e dal capitolato speciale d’appalto; Rilevato, altresì, che ai sensi dell’art. 131, comma 3 d.lgs. n. 163/2006 gli oneri per la sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta; che in ogni caso la ricorrente principale Apulia s.r.l. ha omesso di impugnare in parte qua il bando di gara. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00981/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01926/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1926 del 2011, proposto da <b>Apulia s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sante Nardelli e Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, piazza Umberto I, 62;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Poggiorsini</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Gerardo Pedota, con domicilio eletto presso l’avv. Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, 8;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ignazio Lagrotta e Aldo Loiodice, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 29;	</p>
<p>per l’annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
&#8211; della determinazione n. 144 del 7.10.2011 con cui il Comune di Poggiorsini ha provveduto ad aggiudicare definitivamente ed affidare i lavori di “consolidamento dissesti idrogeologici centro urbano versante Sud e zona Fontana Latrigna” alla C.C.C. Cantie<br />
&#8211; del provvedimento prot. n. 2884 del 7.10.2011, con cui è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva alla C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a.;<br />	<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresi i verbali di gara e gli altri atti specificamente indicati in ricorso;	</p>
<p>per l’annullamento e per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto ove stipulato ed eventualmente a stipularsi;	</p>
<p>nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mercé aggiudicazione della gara di appalto in favore della ricorrente e condanna alla consequenziale stipulazione del contratto;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Poggiorsini e di C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a.;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 per le parti i difensori avv.ti Giovanni Vittorio Nardelli, Gerardo Pedota, Ignazio Lagrotta, anche in sostituzione dell’avv. Aldo Loiodice;	</p>
<p>Rilevato che i componenti del consiglio di amministrazione della controinteressata C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a. privi del potere di rappresentanza non sono tenuti agli obblighi dichiarativi di cui all’art. 38 dlgs n. 163/2006, essendo a ciò obbligato unicamente il Presidente (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 15 novembre 2011, n. 1711);<br />	<br />
Rilevato, inoltre, che la controinteressata ha formulato un’offerta economica in cui la componente degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è stata correttamente quantificata nella misura di €. 70.000,00;<br />	<br />
Considerato che le previsioni del bando prevalgono, in caso di contrasto, su tutti gli altri atti della procedura di gara (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 29 agosto 2006, n. 5035); che il punto II.2.1 del bando prescrive inequivocabilmente che gli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) ammontano all’importo di €. 70.000,00 IVA esclusa (non già €. 94.501,01 pari ad €. 24.501,01 per “oneri sicurezza a carico impresa” + €. 70.000,00 per “oneri sicurezza specifici”, importo di €. 94.501,01 desumibile dalla relazione generale al progetto esecutivo e dall’art. 2 del capitolato speciale d’appalto);<br />	<br />
Rilevato, altresì, che ai sensi dell’art. 131, comma 3 dlgs n. 163/2006 gli oneri per la sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta; che in ogni caso la ricorrente principale Apulia s.r.l. ha omesso di impugnare in parte qua il bando di gara (e cioè nella parte in cui quantifica al punto II.2.1 in €. 70.000,00 anziché €. 94.501,01 gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta);<br />	<br />
Ritenuto conseguentemente che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta dalla Apulia s.r.l.;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>respinge l’istanza cautelare formulata da Apulia s.r.l.	</p>
<p>Condanna la ricorrente Apulia s.r.l. al pagamento delle spese della fase cautelare in favore del Comune di Poggiorsini, liquidate in complessivi €. 1.000,00, oltre accessori come per legge.<br />	<br />
Condanna la ricorrente Apulia s.r.l. al pagamento delle spese della fase cautelare in favore di C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a., liquidate in complessivi €. 1.000,00, oltre accessori come per legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-981/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/12/2011 n.981</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/12/2011 n.1171</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-1171/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-1171/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-1171/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/12/2011 n.1171</a></p>
<p>Va sospeso, confermando un precedente decreto cautelare, il Provvedimento del Comune di Firenze che dispone nei confronti della ricorrente, “con decorrenza immediata, la decadenza della Concessione per il periodo dal 15.03.2011 al 15.11.2011, l’occupazione dovrà essere integralmente rimossa e il suolo restituito nel pristino stato entro e non oltre 15</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-1171/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/12/2011 n.1171</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-1171/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/12/2011 n.1171</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, confermando un precedente decreto cautelare, il Provvedimento del Comune di Firenze che dispone nei confronti della ricorrente, “con decorrenza immediata, la decadenza della Concessione per il periodo dal 15.03.2011 al 15.11.2011, l’occupazione dovrà essere integralmente rimossa e il suolo restituito nel pristino stato entro e non oltre 15 giorni dalla data di notifica&#8221; (24 ottobre 2011); Ritenuto che nelle more del presente giudizio (6/12) la concessione di suolo pubblico rilasciata al ricorrente è venuta a sua scadenza naturale (15/11) e che, quindi, sia venuto meno ogni ulteriore profilo di danno rispetto a quello valutato in sede cautelare provvisoria con il decreto n. 1070 del 31.10.2011 (sospensiva dal 10 al 15 novembre) che può essere confermato in ordine ai profili di danno ritenuti meritevoli di favorevole valutazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01171/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01925/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1925 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>La Boheme S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Tommaso Parlanti, con domicilio eletto presso Tommaso Parlanti in Firenze, lungarno delle Grazie N. 28;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Firenze </b> in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Sansoni, Gianna Rogai, domiciliata per legge in Firenze, Palazzo Vecchio &#8211; piazza Signoria; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
1) del Provvedimento Prot. n. 38996/2011 della Direzione Sviluppo Economico, P.O. Suolo Pubblico del Comune di Firenze dell’11.10.2011, comunicato con raccomandata a.r. ricevuta dal Sig. Denis Bertamini il 24/10/2011 (cfr. all. n. 1) con la quale si dispone nei confronti della ricorrente, “con decorrenza immediata, la decadenza della Concessione n. 1123 – Codice Pratica n. 483/2011/OP, rilasciata alla Società LA BOHEME SRL per il periodo dal 15.03.2011 al 15.11.2011, L’occupazione dovrà essere integralmente rimossa e il suolo restituito nel pristino stato entro e non oltre 15 giorni dalla data di notifica del presente atto; diversamente si procederà d’ufficio con addebito delle relative spese”;<br />	<br />
2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze in persona del Sindaco pro tempore;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il dott. Maurizio Nicolosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che nelle more la concessione di suolo pubblico rilasciata al ricorrente è venuta a sua scadenza naturale e che, quindi, sia venuto meno ogni ulteriore profilo di danno rispetto a quello valutato in sede cautelare provvisoria con il decreto n. 1070 del 31.10.2011 che può essere confermato in ordine ai profili di danno ritenuti meritevoli di favorevole valutazione;<br />	<br />
Ritenuto, quanto alle spese della presente fase cautelare, che sussistono idonei motivi per la loro compensazione;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)<br />	<br />
accoglie, nei limiti di cui in motivazione, l’istanza di sospensione.	</p>
<p>Fissa per la trattazione del merito la seconda udienza pubblica del mese di febbraio 2013, alla data che risulterà dal relativo calendario.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente, Estensore<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-1171/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/12/2011 n.1171</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/12/2011 n.1175</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-1175/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-1175/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-1175/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/12/2011 n.1175</a></p>
<p>Rilevato che, nella fattispecie, l’atto è motivato con affermazioni generiche in ordine all’asserita pericolosità sociale del ricorrente, riferite alla frequentazione di soggetti pregiudicati e ai precedenti di polizia relativi a mere e non circostanziate denunce, senza che l’interessato risulti avere subito alcuna condanna penale; osservato che l’occupazione di un immobile</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-1175/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/12/2011 n.1175</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-1175/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/12/2011 n.1175</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Rilevato che, nella fattispecie, l’atto è motivato con affermazioni generiche in ordine all’asserita pericolosità sociale del ricorrente, riferite alla frequentazione di soggetti pregiudicati e ai precedenti di polizia relativi a mere e non circostanziate denunce, senza che l’interessato risulti avere subito alcuna condanna penale; osservato che l’occupazione di un immobile e la resistenza passiva opposta al suo sgombero, pur illecite, non sembrano costituire, di per sé, condotte pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica; ritenuta la gravità ed irreparabilità del danno. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01175/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02099/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2099 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Gilles Celotti Tamburlini</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Solimeno, Roberto Passini, con domicilio eletto presso Paolo Solimeno in Firenze, p.zza M. D&#8217;Azeglio 45;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Questura di Siena</b>, in persona del Questore p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura distr.le dello Stato di Firenze, domiciliataria per legge; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza del Questore di Siena emanata in data 21 luglio 2011 e notificata al ricorrente il 22 luglio 2011 con cui gli si fa divieto di fare ritorno nel territorio del Comune di Sovicille (Si ) per il periodo di anni tre, a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Questura di Siena;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il provvedimento impugnato incide su fondamentali libertà costituzionalmente tutelate e deve, pertanto, essere sorretto da rigorosi presupposti ed da una adeguata motivazione che dia conto delle ragioni poste dall’Amministrazione a sostegno delle determinazioni assunte;<br />	<br />
rilevato che, nella fattispecie, l’atto è motivato con affermazioni generiche in ordine all’asserita pericolosità sociale del ricorrente, riferite alla frequentazione di soggetti pregiudicati e ai precedenti di polizia relativi a mere e non circostanziate denunce, senza che l’interessato risulti avere subito alcuna condanna penale;<br />	<br />
osservato che l’occupazione di un immobile e la resistenza passiva opposta al suo sgombero, pur illecite, non sembrano costituire, di per sé, condotte pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica;<br />	<br />
ritenuta la gravità ed irreparabilità del danno;<br />	<br />
ritenuto quindi che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda incidentale in esame, ai sensi dell’art. 55, comma 9, d.lgs. n. 104/2010, 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) accoglie, ai fini del riesame, la domanda cautelare.	</p>
<p>Fissa per la trattazione del merito la seconda udienza pubblica del febbraio 2013.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 2.000,00, oltre IVA e CPA.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 07/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-1175/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/12/2011 n.1175</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/12/2011 n.979</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-979/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-979/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-979/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/12/2011 n.979</a></p>
<p>Va sospeso, con ammissione del candidato agli orali, l&#8217;esito della prova scritta per la Regione Puglia, afferente la prova preselettiva per il concorso “per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi”,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-979/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/12/2011 n.979</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-979/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/12/2011 n.979</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, con ammissione del candidato agli orali, l&#8217;esito della prova scritta per la Regione Puglia, afferente la prova preselettiva per il concorso “per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi”, indetto dal Ministero dell’Istruzione, in quanto per le domande (in particolare i quesiti n. 28, n. 32, n. 37, n. 73 e n. 80) poste ai candidati nel corso della prova preselettiva svoltasi in data 12.10.2011 non esiste un riscontro obiettivo ed ufficiale; conseguentemente che le risposte date dalla odierna ricorrente ai quesiti predetti, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non possono essere valutate come errate. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00979/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01907/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1907 del 2011, proposto da <b>Stefanelli Anna</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Pagliarulo, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Ranieri in Bari, viale Papa Giovanni XXIII, 2/A;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca</b> e <b>Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia &#8211; Direzione Generale</b>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Abbate Gabriella</b>;	</p>
<p>per l’annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di incogniti estremi recante l’approvazione dell’elenco degli idonei ammessi alla prova scritta per la Regione Puglia, afferente la prova preselettiva svoltasi in data 12.10.2011 per il concorso “per esami e titoli per il reclutamento 	</p>
<p>&#8211; nonché di tutti gli atti presupposti e connessi meglio specificati in ricorso;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia &#8211; Direzione Generale;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 per le parti i difensori avv.ti Gianluigi Giannuzzi, su delega dell’avv. Giovanni Pagliarulo, e Giovanni Cassano;	</p>
<p>Rilevato che per le domande (in particolare i quesiti n. 28, n. 32, n. 37, n. 73 e n. 80) poste ai candidati nel corso della prova preselettiva svoltasi in data 12.10.2011 non esiste un riscontro obiettivo ed ufficiale;<br />	<br />
Ritenuto conseguentemente che le risposte date dalla odierna ricorrente Stefanelli Anna ai quesiti predetti, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non possono essere valutate come errate;<br />	<br />
Considerato che sussistono i presupposti cautelari, di cui all’art. 55 del codice del processo amministrativo, per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati limitatamente all’ammissione con riserva alle prove scritte di esame di parte ricorrente;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati ai fini dell’ammissione con riserva della ricorrente alle prove scritte di esame.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-979/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/12/2011 n.979</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 7/12/2011 n.5364</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-7-12-2011-n-5364/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-7-12-2011-n-5364/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-7-12-2011-n-5364/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 7/12/2011 n.5364</a></p>
<p>Pres. Coraggio – Est. Scanderbeg Giustizia sportiva – Tessera del tifoso – Rilascio – Presupposto – Ottenimento carta di credito prepagata – Conseguenze – Pratica commerciale scorretta – Configurabilità – Sussiste L’abbinamento inscindibile (e quindi non declinabile dall’utente) tra il rilascio della tessera di tifoso (istituita per finalità di prevenzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-7-12-2011-n-5364/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 7/12/2011 n.5364</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-7-12-2011-n-5364/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 7/12/2011 n.5364</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Coraggio – Est. Scanderbeg</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia sportiva – Tessera del tifoso – Rilascio – Presupposto – Ottenimento carta di credito prepagata – Conseguenze – Pratica commerciale scorretta – Configurabilità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’abbinamento inscindibile (e quindi non declinabile dall’utente) tra il rilascio della tessera di tifoso (istituita per finalità di prevenzione generale in funzione di una maggiore sicurezza negli stadi) e la sottoscrizione di un contratto con un partner bancario per il rilascio di una carta di credito prepagata potrebbe condizionare indebitamente (nella misura in cui si provi che l’uso della carta non sia funzionale ad assicurare le finalità proprie della tessera del tifoso) la libertà di scelta del tifoso-utente e potrebbe pertanto assumere i tratti di una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo. In tal senso depone il fatto che, per il tifoso, l’ottenimento della tessera appare condicio sine qua non per poter essere ammesso, nelle giornate di trasferta della propria squadra, nel reparto dello stadio riservato agli ospiti, di guisa che appare verosimile che l’acquisizione di tale utilità potrebbe indurlo a compiere un’operazione commerciale (sottoscrizione della carta prepagata) che non avrebbe altrimenti compiuto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 9005 del 2011, proposto da: </p>
<p>Codacons, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi e Marco Ramadori, con domicilio eletto presso l’ Ufficio Codacons in Roma, viale Mazzini, 73; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Associazione Federsupporter, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Carlo Guglielmo Izzo, con domicilio eletto presso lo stesso difensore in Roma, viale Bruno Buozzi, 47; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I n. 3077/2011, resa tra le parti, concernente ARCHIVIAZIONE SEGNALAZIONE DI PRESUNTE PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE RELATIVA AL RILASCIO DELLA TESSERA DEL TIFOSO</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust e della Associazione Federsupporter;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Ramadori e l’avvocato Bruni per delega di Izzo;</p>
<p>Considerato che i motivi addotti a sostegno dell’appello cautelare inducono a ritenere che la controversia meriti di essere approfondita e definita nel merito,ai sensi dell’art. 55 comma 10 del cod.proc.amm.;<br />	<br />
considerato infatti che l’abbinamento inscindibile ( e quindi non declinabile dall’utente) tra il rilascio della tessera di tifoso ( istituita per finalità di prevenzione generale in funzione di una maggiore sicurezza negli stadi) e la sottoscrizione di un contratto con un partner bancario per il rilascio di una carta di credito prepagata potrebbe condizionare indebitamente ( nella misura in cui si provi che l’uso della carta non sia funzionale ad assicurare le finalità proprie della tessera del tifoso) la libertà di scelta del tifoso-utente e potrebbe pertanto assumere i tratti di una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo;<br />	<br />
considerato, peraltro, che in tal senso depone il fatto che, per il tifoso, l’ottenimento della tessera appare <i>condicio sine qua</i> per poter essere ammesso, nelle giornate di trasferta della propria squadra, nel reparto dello stadio riservato agli ospiti, di guisa che appare verosimile che l’acquisizione di tale utilità potrebbe indurlo a compiere un’operazione commerciale ( sottoscrizione della carta prepagata) che non avrebbe altrimenti compiuto;<br />	<br />
considerato, quanto alle spese del doppio grado cautelare, che le stesse possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 9005/2011) e riformala impugnata ordinanza ai soli limiti della sollecita fissazione dell’udienza di merito in primo grado.<br />	<br />
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Spese del doppio grado cautelare compensate.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Coraggio, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/12/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-7-12-2011-n-5364/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 7/12/2011 n.5364</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2011 n.1893</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-7-12-2011-n-1893/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-7-12-2011-n-1893/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-7-12-2011-n-1893/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2011 n.1893</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. B. Massari Est. Finanza &#038; Factor S.p.A. (Avv.ti C. Esposito, U. Pinto, M. Guidone, A. Barba) contro l’ASL 107 &#8211; Napoli 2 Nord (Avv.ti A. Sarnataro, A. Carrara) l&#8217;art. 1, comma 51, della legge di stabilità 2011 rende inammissibile il giudizio per l&#8217;ottemperanza a decreti ingiuntivi nei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-7-12-2011-n-1893/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2011 n.1893</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-7-12-2011-n-1893/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2011 n.1893</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. B. Massari Est.<br /> Finanza &#038; Factor S.p.A. (Avv.ti C. Esposito, U. Pinto, M. Guidone, A. Barba) contro l’ASL 107 &#8211; Napoli 2 Nord (Avv.ti A. Sarnataro, A. Carrara)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;art. 1, comma 51, della legge di stabilità 2011 rende inammissibile il giudizio per l&#8217;ottemperanza a decreti ingiuntivi nei confronti di Aziende sanitarie di Regioni commissariate e sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Giudizio per l’ottemperanza &#8211; A decreti ingiuntivi nei confronti di Aziende sanitarie di Regione commissariata &#8211; Art. 1, comma 51, della legge di stabilità 2011 – Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 1, comma 51, della legge n. 220/2010 &#8211; legge di stabilità per il 2011- prescrive che &#8220;<i>Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all&#8217;articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011…</i>”. Anche il rimedio dell&#8217;ottemperanza innanzi al giudice amministrativo rientra nell&#8217;ambito di operatività della disposizione in esame nel caso in cui, come nella specie, trattasi dell&#8217;esecuzione di sentenza di condanna disposta dall&#8217;autorità giudiziaria ordinaria (esattamente di decreti ingiuntivi divenuti esecutivi) nei confronti di Azienda sanitaria di una Regione commissariata e sottoposta ai piani di rientro dai disavanzi sanitari. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso in oggetto</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01893/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01686/2011 REG.RIC.</p>
<p><b>	</p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2011, proposto da: 	</p>
<p><b>Finanza &#038; Factor S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Ciro Esposito, Umberto Pinto, Maria Guidone, Antonella Barba, con domicilio eletto presso &#8211; Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<B>ASL 107</B> &#8211; <b>Napoli 2 Nord</b>, in persona del direttore generale p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Annalisa Sarnataro, Amalia Carrara, con domicilio eletto presso &#8211; Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;esecuzione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del giudicato formatosi sui seguenti decreti monitori:<br />	<br />
n. 1065/2011, reg. gen. n. 2690/2011, reso dal Tribunale di Firenze con clausola di provvisoria esecuzione il 26.02.2011, recante l’ingiunzione di pagamento nei confronti dell’Azienda Sanitaria indicata in epigrafe della somma di euro 108.250,32, oltre interessi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002, maturandi sulla sorta capitale della proposizione della domanda (23.02.2011) fino al saldo e spese, spedito in forma esecutiva il 04.03.2011, notificato in forma esecutiva all’ente debitore il 22.03.2011, non opposto;<br />	<br />
n. 1069/2011, reg. gen. 2693/2011, reso dal Tribunale di Firenze con clausola di provvisoria esecuzione il 26.02.2011, recante l’ingiunzione di pagamento nei confronti dell’Azienda Sanitaria indicata in epigrafe della somma di euro 205.224,96, oltre interessi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002, maturandi sulla sorta capitale dalla proposizione della domanda (23.02.2011) fino al saldo e spese, spedito in forma esecutiva il 04.03.2011, notificato in forma esecutiva all’ente debitore il 22.03.2011, non opposto;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Asl 107 &#8211; Napoli 2 Nord;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Considerato che la società ricorrente domanda l’esecuzione dei decreti ingiuntivi, emessi in data 1 marzo 2011 e 9 marzo 2011, dal Presidente del Tribunale di Firenze relativamente ai procedimenti n. 1126/2011 e 1300/2011;<br />	<br />
considerato che i suddetti provvedimenti giudiziali, ove non tempestivamente opposti, acquistano autorità di giudicato in relazione al diritto con essi reclamato (Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2004, n. 6085) e che l’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette, in tale fattispecie, la possibilità di esperire l’azione di ottemperanza (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 5 aprile 2011, n. 2984; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 1 marzo 2011, n. 287);<br />	<br />
rilevato, tuttavia, che l’art. 1, comma 51, della legge n. 220/2010 stabilisce che &#8211; legge di stabilità per il 2011- il quale prescrive che &#8220;<i>Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all&#8217;articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011…</i>”;<br />	<br />
rilevato che la Regione Campania, in regime di commissariamento, ha proceduto alla ricognizione dei debiti sanitari individuati per macroaree e alla loro pianificazione, come previsto dall’art. 11, co. 2, d.l. n. 78/2010;<br />	<br />
osservato che, con tale disposizione, il legislatore fa divieto, per dodici mesi dall&#8217;entrata in vigore della ricordata legge di stabilità e cioè fino al 31 dicembre 2011, di avviare ovvero di proseguire &#8220;azioni esecutive&#8221; nei confronti delle amministrazioni contemplate nella norma, tra le quali deve annoverarsi l’ASL intimata;<br />	<br />
ritenuto che anche il rimedio dell&#8217;ottemperanza innanzi al giudice amministrativo rientri nell&#8217;ambito di operatività della disposizione in esame nel caso in cui, come nella specie, trattasi dell&#8217;esecuzione di sentenza di condanna disposta dall&#8217;autorità giudiziaria ordinaria (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 13 aprile 2011 , n. 515);<br />	<br />
rilevato che non appare condivisibile, a parere del Collegio, la contraria tesi fatta propria da altra giurisprudenza secondo cui la disposizione di cui all’art. 1, comma 51, della legge n. 220/2010 va riferita esclusivamente “<i>al processo di esecuzione in senso stretto, caratterizzato dal pignoramento …prodromico alla soddisfazione coattiva del credito mediante l’assegnazione o la ven</i>dita” dei beni del creditore (T.A.R. Lombardia, Milano sez. III, 17 giugno 2011, n. 1573);<br />	<br />
rilevato, infatti, che secondo il prevalente e preferibile orientamento giurisprudenziale il rimedio del giudizio di ottemperanza del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo (quando, ovviamente, sia stato pronunciato nei confronti di una pubblica amministrazione, ovvero nei confronti di un soggetto privato che sia tenuto, in forza del giudicato, al compimento di un&#8217;attività implicante esercizio di potestà pubbliche) è alternativo alle forme dell&#8217;esecuzione forzata civile, e può anche essere esperito unitamente alla seconda, con l&#8217;unico limite dell&#8217;impossibilità del privato di conseguire due volte la medesima prestazione (cfr., <i>ex multis</i>, Cons. Stato sez. V, 15 aprile 2004, n. 2161; id. sez. VI, 29 gennaio 2002, n. 480; Cass., sez un., 8 ottobre 2004, n. 20023; T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 14 febbraio 2011, n. 927);<br />	<br />
che la circostanza che il giudizio di ottemperanza, diversamente da quello di esecuzione, non è diretto ad aggredire beni determinati del debitore (mobili o immobili), ma a sostituire l’Amministrazione inadempiente nel compimento degli atti necessari a garantire la soddisfazione del credito non appare decisiva al fine di stabilire l’esclusione del primo rimedio dall’ambito dell’art. 1, comma 51, della legge n. 220/2010; <br />	<br />
e ciò in quanto, la differenza ontologica tra le due azioni non esclude che gli effetti che possono determinarsi in danno del patrimonio del debitore siano sostanzialmente equivalenti, tenuto conto che nulla impedisce al commissario <i>ad acta</i> (nella fattispecie richiesta dalla ricorrente), eventualmente nominato per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, possa disporre che la soddisfazione del creditore avvenga attraverso l’alienazione di singoli beni dell’Amministrazione o la distrazione di somme di denaro altrimenti vincolate ad altri scopi della medesima;<br />	<br />
che tale eventualità pone in evidenza la <i>ratio</i> della legge n. 220/2010 che si sostanza, appunto, nell’evitare che, nell’ambito dei piani di rientro dal disavanzo finanziario delle aziende sanitarie predisposto dal commissario <i>ad ac</i>ta nominato dal Governo, le risorse all’uopo destinate siano distratte per finalità diverse e che, in definitiva, si pongano le condizioni per non potere soddisfare adeguatamente le esigenze di tutela della salute dell’utenza interessata;<br />	<br />
osservato, altresì, che tale finalità sarebbe facilmente vanificata ove si consentisse, attraverso una libera scelta del creditore, di utilizzare l’azione di ottemperanza anziché quella dell’ordinario procedimento esecutivo;<br />	<br />
ritenuto che, dal combinato disposto degli artt. 2, n. 5), della Direttiva comunitaria 2000/35/ CE (applicabile <i>ratione temporis</i> alla fattispecie) secondo cui è “<i>titolo esecutivo ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, pronunciati da un tribunale o da altra autorità competente, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore</i>”, e dell’art. 5, co. 4, che “<i>lascia impregiudicate le disposizioni della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l&#8217;esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale</i>”, non sembra emergere un contrasto con la legislazione europea relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, tenuto anche conto della natura temporanea ed eccezionale delle norme recate dal citato all’art. 1, comma 51, della legge n. 220/2010; <br />	<br />
ritenuto, pertanto, per le ragioni rappresentante che il ricorso sia, allo stato, inammissibile e che le spese del giudizio possano essere compensate tra le parti attesa la novità della questione e il non uniforme orientamento della giurisprudenza;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/12/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-7-12-2011-n-1893/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2011 n.1893</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2011 n.9629</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-7-12-2011-n-9629/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-7-12-2011-n-9629/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-7-12-2011-n-9629/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2011 n.9629</a></p>
<p>Pres. Scafuri – Est. Maddalena I. E. A. (Avv. M. De Martino) c/ Ministero dell&#8217;Interno (Avv. Stato) Atto amministrativo – Cittadinanza – Diniego – Giurisdizione G.O. – Sussiste – Limite – Preclusione per motivi di sicurezza della Repubblica – Giurisdizione G.A. La concessione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall&#8217;art. 5</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-7-12-2011-n-9629/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2011 n.9629</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-7-12-2011-n-9629/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2011 n.9629</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scafuri – Est. Maddalena<br /> I. E. A. (Avv. M. De Martino) c/ Ministero dell&#8217;Interno (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – Cittadinanza – Diniego – Giurisdizione G.O. – Sussiste – Limite – Preclusione per motivi di sicurezza della Repubblica – Giurisdizione G.A.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La concessione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall&#8217;art. 5 della l. n. 91/1992, attiene ad una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo. In tale ambito, l&#8217;unica causa preclusiva alla concessione della cittadinanza, che risulta essere demandata alla valutazione discrezionale della competente amministrazione, è quella di cui all&#8217;art. 6, comma 1, lett. c, della predetta legge, ossia la sussistenza, nel caso specifico, di &#8220;comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica&#8221;. Soltanto in tale evenienza, la citata situazione di diritto soggettivo risulta affievolita in interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo. Le altre cause preclusive, invece, non richiedendo alcuna valutazione discrezionale da parte dell&#8217;amministrazione, determinano il mantenimento della giurisdizione in capo al giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 09629/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 09246/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda Quater)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9246 del 2011, proposto da: 	</p>
<p><b>Imane El Alami</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mauro De Martino, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento del 9 giugno 2011 emesso dal Prefetto di Milano di inammissibilità della richiesta di concessione della cittadinanza italiana.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>La ricorrente impugna con il ricorso in epigrafe il provvedimento con il quale è stata dichiarata inammissibile la sua domanda volta ad ottenere la cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con un cittadino italiano.<br />	<br />
Il ricorso è articolato in varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />	<br />
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />	<br />
La giurisprudenza amministrativa, anche di questo TAR, ha infatti affermato che la concessione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall&#8217;art. 5 della legge n. 91 del 1992, attiene ad una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo. In tale ambito, l&#8217;unica causa preclusiva alla concessione della cittadinanza, che risulta essere demandata alla valutazione discrezionale della competente amministrazione, è quella di cui all&#8217;art. 6, comma 1, lett. c, della legge n. 91 del 1992, ossia la sussistenza, nel caso specifico, di &#8220;comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica&#8221;. Soltanto in tale evenienza, la citata situazione di diritto soggettivo risulta affievolita in interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo (cfr. Cons. St. VI, 31 marzo 2009 n. 1891). Le altre cause preclusive, invece, non richiedendo alcuna valutazione discrezionale da parte dell&#8217;amministrazione, determinano il mantenimento della giurisdizione in capo al giudice ordinario (cfr., da ultimo, T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 19 ottobre 2010 , n. 6999; T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 28 maggio 2010 , n. 2715; TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 945 del 2010; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 11019 del 2009; T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 28 luglio 2009 , n. 2240).<br />	<br />
Nel caso di specie l’amministrazione non ha fatto applicazione dell’art. 6, comma 1 lett. c) che preclude il rilascio della cittadinanza italiana per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ma si è limitata a valutare l’ammissibilità dell’istanza.<br />	<br />
Pertanto, deve rilevarsi d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice adito.<br />	<br />
In applicazione dei principi della <i>traslatio judicii</i>, recepiti dall’art. 11 c.p.a., il ricorso potrà essere riassunto, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, dianzi al giudice ordinario, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per disporre l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angelo Scafuri, Presidente<br />	<br />
Stefania Santoleri, Consigliere<br />	<br />
Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/12/2011</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/12/2011 n.5368</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-5368/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-5368/</guid>

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<p>Non va sospesa la determina del Responsabile dell’Area Tecnica di un Comune che ha disposto di non prendere atto in via definitiva della cessione di ramo d’azienda tra due imprese, dalla IGI.CA S.p.a. alla soc. Ambiente, risolvendo in conseguenza il contratto IGI.CA. Infatti a) emerge il difetto di giurisdizione del</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la determina del Responsabile dell’Area Tecnica di un Comune che ha disposto di non prendere atto in via definitiva della cessione di ramo d’azienda tra due imprese, dalla IGI.CA S.p.a. alla soc. Ambiente, risolvendo in conseguenza il contratto IGI.CA. Infatti a) emerge il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché i provvedimenti impugnati (diniego cessione ramo di azienda, risoluzione del contratto per inadempimento, incameramento della cauzione definitiva), sono manifestazione di autotutela privatistica ed intervengono nella fase della esecuzione del rapporto contrattuale (cfr. Cass., sez. un., 27 febbraio 2007, n. 4425; 26 giugno 2006, n. 13033; Cons. St., sez. VI, 11 luglio 2008, n. 3502); b) nel merito non sussistono vizi di difetto di motivazione e istruttoria perché la società ricorrente – cessionaria del ramo di azienda &#8211; è priva dei requisiti di partecipazione alla gara che deve in ogni caso possedere, come esattamente ribadito dall’Autorità di vigilanza (delibera 29 settembre 2011). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05368/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09131/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9131 del 2011, proposto da <b>Ambiente &#038; Energia Caivano Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonio Giasi, con domicilio eletto presso L. Napolitano in Roma, via Sicilia, 50;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Casandrino</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvano Tozzi e Luca Tozzi, con domicilio eletto presso Lodovico Visone in Roma, via del Gesù, 62; 	</p>
<p>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
<b>Fallimento Igica Spa in liquidazione</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ferdinando Pinto, con domicilio eletto presso Michele Sandulli in Roma, via XX Settembre 3; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA &#8211; SEZIONE II TER n. 4258/2011, resa tra le parti, concernente MANCANZA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA CON CONSEGUENTE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO A DISCARICA DI RR.SS.UU. A SEGUITO DEL NON RICONOSCIMENTO DELLA CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA.	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Casandrino;<br />	<br />
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum della Curatela fallimentare di Igica Spa;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il Cons. Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Antonio Giasi, Luca Tozzi e Ferdinando Pinto;	</p>
<p>Considerato che il gravame non appare suscettibile di favorevole esame atteso che:<br />	<br />
a) emerge il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché i provvedimenti impugnati (diniego cessione ramo di azienda, risoluzione del contratto per inadempimento, incameramento della cauzione definitiva), sono manifestazione di autotutela privatistica ed intervengono nella fase della esecuzione del rapporto contrattuale (cfr. Cass., sez. un., 27 febbraio 2007, n. 4425; 26 giugno 2006, n. 13033; Cons. St., sez. VI, 11 luglio 2008, n. 3502);<br />	<br />
b) nel merito non sussistono i lamentati vizi di difetto di motivazione e istruttoria perché la società ricorrente – cessionaria del ramo di azienda &#8211; è priva dei requisiti di partecipazione alla gara che deve in ogni caso possedere, come esattamente ribadito dall’Autorità di vigilanza (delibera 29 settembre 2011).	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 9131/2011).	</p>
<p>Condanna la Ambiente &#038; Energia Caivano Srl e Fallimento Igica Spa in liquidazione, in solido fra loro e salvo accollo definitivo, a rifondere in favore del comune di Casandrino le spese della presente fase che liquida in complessivi euro duemila/00, oltre accessori per legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-7-12-2011-n-5368/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/12/2011 n.5368</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2011 n.328</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-12-2011-n-328/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-12-2011-n-328/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-12-2011-n-328/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2011 n.328</a></p>
<p>Presidente Quaranta e Redattore Tesauro sul riparto di competenze in tema di sistemi di qualificazione delle imprese che partecipano agli appalti di lavori pubblici Riparto di competenze Stato Regioni &#8211; Artt. 1 e 2 della legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-12-2011-n-328/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2011 n.328</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-12-2011-n-328/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2011 n.328</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta e Redattore Tesauro</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di competenze in tema di sistemi di qualificazione delle imprese che partecipano agli appalti di lavori pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Riparto di competenze Stato Regioni &#8211; Artt. 1 e 2 della legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale) – Istituzione e disciplina del «sistema di qualificazione regionale» delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici regionali – Q.l.c. sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna – Asserita violazione degli artt. 3, lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e 117, secondo comma, lettera e), Cost., ovvero dell’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) – Illeggittimità costituzionale.	</p>
<p>Riparto di competenze Stato Regioni &#8211; Legge della Regione Sardegna n. 14 del 2002 e art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) &#8211; Istituzione e disciplina del «sistema di qualificazione regionale» delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici regionali &#8211; Q.l.c. sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna – Asserita violazione degli artt. 3, lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e 117, secondo comma, lettera e), Cost. – Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale);	</p>
<p>sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna n. 14 del 2002, nonché dell’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), sollevate, in riferimento all’art. 3, lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) ed all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., con l’ordinanza reg. ord. n. 22 del 2011.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino Cassese, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale), e dell’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna con ordinanze del 12 e del 29 novembre 2010, iscritte ai nn. 22 e 52 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7 e 14, prima serie speciale, dell’anno 2011.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Visti </i>gli atti di costituzione della Impresa Manca Caterina, della Impresa Loi Giuseppe, della Regione Sardegna, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
<i>udito</i> nell’udienza pubblica del 4 ottobre 2011 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;<br />	<br />
<i>uditi</i> gli avvocati Massimo Luciani per la Regione Sardegna, Sergio Segneri e Daniela Piras per l’Impresa Manca Caterina, Rosanna Patta per l’Impresa Loi Giuseppe e l’avvocato dello Stato Maria Pia Camassa per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Con ordinanza del 12 novembre 2010 (reg. ord. n. 22 del 2011), il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale), che ha istituito e disciplinato la finalità, il funzionamento e gli effetti del «sistema di qualificazione regionale» delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici regionali, in riferimento all’art. 3, lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) ed all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ovvero dell’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nella parte in cui stabilisce che il sistema di qualificazione è attuato solo da «organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorità», in riferimento all’art. 3, lettera e), dello statuto speciale per la Regione Sardegna.<br />	<br />
Il rimettente premette di essere stato adito per ottenere l’annullamento di tutti i provvedimenti, ivi compreso il bando, relativi ad una gara a procedura aperta per l’affidamento di lavori pubblici di interesse regionale, «nella parte in cui consentono o hanno permesso illegittimamente la partecipazione alla gara di soggetti accreditati dalla sola qualificazione regionale A.R.A.», in applicazione di quanto stabilito dalla legge regionale n. 14 del 2002, che ha disciplinato il sistema di qualificazione delle imprese che partecipano agli appalti di lavori di interesse regionale, istituendo un apposito Albo Regionale Appaltatori (A.R.A.).<br />	<br />
Il TAR ritiene, quindi, di non poter definire il giudizio pendente senza sollevare questione di legittimità costituzionale della citata legge regionale per violazione della competenza esclusiva statale in materia di concorrenza, alla luce delle affermazioni contenute nella sentenza n. 411 del 2008 di questa Corte. Con essa, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, fra l’altro, dell’art. 24 della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto), in quanto esso, dettando una disciplina difforme da quella nazionale di cui al citato d.lgs. n. 163 del 2006, in tema di sistemi di qualificazione delle imprese che partecipano agli appalti di lavori pubblici, violava la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile.<br />	<br />
Più precisamente, il rimettente afferma che, «in caso di conferma dell’orientamento espresso dalla Corte con la pronunzia n. 411 del 2008», dovrebbe essere dichiarata costituzionalmente illegittima la suddetta legge regionale n. 14 del 2002, in quanto, al pari del citato art. 24 della legge regionale n. 5 del 2007, pone, in violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, una disciplina difforme da quella di cui all’art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, il quale stabilisce che «il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorità».<br />	<br />
Ove, viceversa, «l’approfondimento del rapporto dei poteri Stato/Regione sulla questione dovesse far riscontrare la mancanza di una violazione […] di una norma statale di diretto recepimento di un vincolo comunitario» e si volesse valorizzare l’applicabilità dei principi affermati da questa Corte nelle sentenze successive alla citata sentenza n. 411 del 2008, riconoscendosi uno spazio legislativo alle Regioni ad autonomia speciale anche in materia di “qualificazione” delle imprese, il rimettente ritiene che dovrebbe essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 40 del d.lgs. n. 163 del 2006.<br />	<br />
Quest’ultimo sarebbe, infatti, lesivo dell’art. 3 lettera e), dello statuto speciale, nella parte in cui impone, per i lavori pubblici regionali, materia di competenza legislativa provinciale primaria, un sistema unico privatistico di certificazione, «non ammettendo un sistema pubblico parallelo regionale (alternativo e non sostitutivo), non lesivo del principio di libera concorrenza».<br />	<br />
1.1.— Nel giudizio si è costituita l’Impresa Manca Caterina, parte nel giudizio a quo, chiedendo che la Corte voglia dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 40 del d.lgs. n. 163 del 2006 per violazione dell’art. 3, lettera e), dello statuto speciale, nella parte in cui non consente alla Regione Sardegna di istituire un apposito registro pubblico delle imprese appaltatrici, in violazione della potestà legislativa primaria ad essa spettante in materia di lavori pubblici di interesse regionale, ovvero voglia dichiarare inammissibile la relativa questione trattandosi di disposizione suscettibile di essere disapplicata per contrasto con l’art. 52 della direttiva 2004/18 che stabilisce che «gli Stati membri possono instaurare elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori, o di prestatori di servizi riconosciuti oppure una certificazione da parte di organismi pubblici o privati».<br />	<br />
L’impresa Manca Caterina chiede, altresì, che venga dichiarata inammissibile per genericità ovvero sia dichiarata infondata la questione di legittimità «dell’intero impianto normativo sulla qualificazione» di cui alla legge della Regione Sardegna n. 14 del 2002, in quanto detta legge costituirebbe esercizio della competenza legislativa regionale primaria in tema di lavori pubblici di interesse regionale.<br />	<br />
1.2.— Nel giudizio si è costituita anche la Regione Sardegna, chiedendo che la Corte dichiari inammissibile e comunque infondata la questione di legittimità costituzionale in esame.<br />	<br />
In via preliminare la questione sarebbe inammissibile sotto svariati profili: per la natura meramente ipotetica e comunque ancipite della medesima; per difetto di motivazione sulla rilevanza; perché il rimettente non avrebbe identificato le norme impugnate, censurando l’intero “impianto normativo” di cui alla legge regionale n. 14 del 2002; perché il rimettente non avrebbe svolto alcun percorso argomentativo autosufficiente in ordine alla non manifesta infondatezza della medesima, limitandosi a richiamare la sentenza n. 411 del 2008; perché il rimettente avrebbe prospettato un dubbio circa il corretto recepimento della direttiva da parte del legislatore nazionale, dubbio che avrebbe dovuto indurlo a promuovere la pregiudiziale comunitaria; per aver il rimettente prospettato anche l’eventualità di una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa statale vigente, senza avvedersi del fatto che l’onere di sondare la possibilità di una simile interpretazione non grava sul giudice costituzionale, ma su quello comune.<br />	<br />
Nel merito la Regione sostiene che la questione debba essere dichiarata infondata considerato che la normativa regionale censurata, che costituisce esercizio della competenza legislativa provinciale primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, non solo non comprimerebbe negativamente la concorrenza, ma addirittura la favorirebbe, aumentando il novero dei possibili competitori per l’aggiudicazione dell’appalto, senza far venire meno la serietà e l’affidabilità delle imprese ammesse alla procedura ad evidenza pubblica, garantite dal procedimento di qualificazione previsto dalla legge.<br />	<br />
2.— Con ordinanza del 29 novembre 2010 (reg. ord. n. 52 del 2011), il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale), in riferimento all’art. 3, lettera e), dello statuto speciale per la Regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale n. 3 del 1948, ed all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nella parte in cui attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva sulla tutela della concorrenza.<br />	<br />
Il rimettente premette di essere stato adito con ricorso proposto avverso l’esclusione da una procedura per l’affidamento di lavori pubblici di interesse regionale, nonché avverso l’aggiudicazione definitiva ed il bando di gara «nella parte in cui non consente la dimostrazione della qualificazione delle imprese per l’affidamento di lavori pubblici da eseguire in Sardegna mediante il possesso della sola attestazione rilasciata dall’Albo Regionale Appaltatori» ai sensi della legge regionale n. 14 del 2002.<br />	<br />
Il TAR Sardegna, pertanto, solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della citata legge, nella parte in cui individuano le disposizioni al cui rispetto sono tenuti gli enti e le pubbliche amministrazioni che intendono appaltare, concedere o affidare la realizzazione di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito del territorio regionale e stabiliscono che «la qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici di cui all&#8217;articolo 1 della presente legge, attestata sulla base delle disposizioni seguenti, costituisce condizione sufficiente» ai fini della partecipazione alle gare d’appalto dei lavori pubblici» di interesse regionale. Tali norme, delineando un sistema autonomo di qualificazione delle imprese, applicabile esclusivamente nell’ambito delle procedure di appalto di lavori indette dalle amministrazioni aggiudicatrici individuate dalla medesima legge regionale, si porrebbero in diretto contrasto con i parametri costituzionali indicati, tenuto conto di quanto affermato nella sentenza n. 411 del 2008 e cioè che la disciplina legislativa sulle procedure di qualificazione e selezione dei concorrenti e sulle procedure di affidamento rientra in ambiti compresi nella materia della tutela della concorrenza, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.<br />	<br />
2.1.— Nel giudizio si è costituita la Regione Sardegna, che ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 14 del 2002 sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.<br />	<br />
In via preliminare, la Regione ritiene che la questione sia inammissibile per la mancata motivazione in ordine alla dedotta violazione dell’art. 3, lettera e), dello statuto speciale, oltre che per il fatto che il rimettente non svolge alcun percorso argomentativo autosufficiente in ordine alla non manifesta infondatezza, limitandosi a richiamare la sentenza n. 411 del 2008.<br />	<br />
Nel merito, la Regione ritiene che la questione sia, comunque, infondata, sulla base di argomentazioni identiche a quelle svolte in relazione alla questione sollevata con l’ordinanza reg. ord. n. 22 del 2011.<br />	<br />
2.2.— Nel giudizio si è costituita anche l’impresa Loi Giuseppe, ricorrente nel giudizio a quo, chiedendo che la Corte dichiari inammissibile e/o infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 14 del 2002. In particolare, l’impresa Loi Giuseppe sostiene che la disciplina del sistema di qualificazione delle imprese di cui alla legge n. 14 del 2002 è stata adottata nell’esercizio della competenza legislativa regionale primaria in tema di lavori pubblici di interesse regionale, senza violazione di alcuno dei limiti generali ad essa apposti.<br />	<br />
All’udienza pubblica, le parti costituite nel giudizio hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese scritte.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Vengono all’esame della Corte due ordinanze di rimessione pronunciate dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna.<br />	<br />
1.1.— Con una prima ordinanza del 12 novembre 2010 (reg. ord. n. 22 del 2011), il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna dubita della legittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale), nella parte in cui disciplina un “sistema di qualificazione regionale” delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici di interesse regionale, istituendo un apposito Albo Regionale Appaltatori (A.R.A.); ovvero dell’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nella parte in cui stabilisce che il sistema di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici è attuato solo da «organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorità».<br />	<br />
Quanto alla legge regionale n. 14 del 2002, il rimettente ritiene che, alla luce delle affermazioni contenute nella sentenza n. 411 del 2008, essa violi la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in quanto, al pari dell’art. 24 della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto), dichiarato costituzionalmente illegittimo con la citata sentenza n. 411 del 2008, detta una disciplina difforme da quella di cui all’art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, in violazione dell’art. 3, lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.<br />	<br />
Il rimettente osserva, tuttavia, che, ove, viceversa, si volesse riconoscere uno spazio legislativo alla Regione Sardegna, titolare di una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, anche in materia di “qualificazione” delle imprese, dovrebbe essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 40 del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto lesivo dell’art. 3, lettera e), della legge costituzionale n. 3 del 1948, nella parte in cui impone, per i lavori pubblici regionali, un sistema unico privatistico di certificazione, «non ammettendo un sistema pubblico parallelo regionale (alternativo e non sostitutivo), non lesivo del principio di libera concorrenza».<br />	<br />
2.— Con una seconda ordinanza (reg. ord. n. 52 del 2011), il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna dubita della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale), in quanto tali norme, delineando un sistema autonomo di qualificazione delle imprese, applicabile esclusivamente nell’ambito delle procedure di appalto di lavori indette dalle amministrazioni aggiudicatrici individuate dalla medesima legge regionale, si porrebbero in diretto contrasto con l’art. 3, lettera e), dello statuto speciale per la Regione Sardegna, di cui alla legge costituzionale n. 3 del 1948, e con l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, ledendo la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.<br />	<br />
3.— In virtù della sostanziale identità dell’oggetto e dei termini delle questioni sollevate, nonché degli argomenti utilizzati, va disposta la riunione dei giudizi, ai fini di un’unica trattazione e di un’unica pronuncia.<br />	<br />
4.— Preliminarmente, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità proposte da alcune delle parti costituite nel giudizio promosso dall’ordinanza reg. ord. n. 22 del 2011.<br />	<br />
Secondo la Regione Sardegna, le questioni sarebbero, anzitutto, inammissibili perché formulate in maniera alternativa ed ipotetica.<br />	<br />
4.1.— L’eccezione è fondata.<br />	<br />
4.1.1.— Secondo il rimettente, «in caso di conferma dell’orientamento espresso dalla Corte con la pronunzia n. 411 del 2008», dovrebbe essere dichiarata costituzionalmente illegittima la legge regionale n. 14 del 2002 per la medesima violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, che era stata all’origine della pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 24 della legge regionale n. 5 del 2007 di cui alla citata sentenza n. 411 del 2008.<br />	<br />
Nello stesso tempo il TAR ritiene che, ove «l’approfondimento del rapporto dei poteri Stato/Regione sulla questione dovesse far riscontrare la mancanza di una violazione […] di una norma statale di diretto recepimento di un vincolo comunitario», riconoscendo una competenza delle Regioni ad autonomia speciale anche in materia di “qualificazione” delle imprese, dovrebbe, invece, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 40 del d.lgs. n. 163 del 2006 in quanto lesivo dell’art. 3, lettera e), dello statuto speciale, nella parte in cui impone, per i lavori pubblici regionali, un sistema unico privatistico di certificazione, non ammettendo un sistema pubblico parallelo regionale (alternativo e non sostitutivo), non lesivo del principio di libera concorrenza.<br />	<br />
La sintesi dell’ordinanza di rimessione rende, quindi, palese che il giudice a quo solleva due questioni di legittimità costituzionale alternative, frutto di due percorsi interpretativi opposti, senza minimamente optare per alcuno dei due. Pertanto, in virtù di un principio costante nella giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 355 del 2010, ordinanze n. 230 e n. 98 del 2009), deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni, poiché sono state formulate in termini di alternativa irrisolta e, dunque, ancipite, senza operare una scelta fra le due, rendendo anche perplessa la motivazione sulla rilevanza delle stesse.<br />	<br />
In conseguenza dell’accoglimento di tale eccezione di inammissibilità, restano assorbite le ulteriori eccezioni di inammissibilità proposte dalla Regione Sardegna.<br />	<br />
5.— Ancora in via preliminare, occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità proposte in particolare dalla Regione Sardegna nei confronti della questione sollevata con l’ordinanza reg. ord. n. 52 del 2011.<br />	<br />
5.1.— Ad avviso della Regione, la questione sarebbe anzitutto inammissibile per difetto di motivazione in ordine alla dedotta violazione dell’art. 3, lettera e), dello statuto speciale ed alle ragioni dell’applicabilità, nella specie, delle norme del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione.<br />	<br />
5.1.1.— L’eccezione non è fondata.<br />	<br />
Il rimettente ha fatto correttamente riferimento alle norme statutarie, ed in specie all’art. 3, lettera e), dello statuto speciale, nella parte in cui attribuisce alla Regione Sardegna la competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, con contestuale previsione dei limiti alla sua esplicazione. Come già affermato da questa Corte (di recente, nella sentenza n. 114 del 2011), il richiamo anche alle disposizioni contenute nell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. trova giustificazione nella considerazione che i limiti statutari alla potestà legislativa regionale derivano dalla legislazione statale, espressione di principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, nonché di norme fondamentali di grande riforma economico-sociale e di obblighi internazionali.<br />	<br />
5.2.— La questione, secondo la Regione, sarebbe inoltre inammissibile poiché il giudice a quo non avrebbe svolto alcun percorso argomentativo autosufficiente in ordine alla non manifesta infondatezza della medesima questione, limitandosi a richiamare la sentenza n. 411 del 2008.<br />	<br />
5.2.1.— Anche tale eccezione non è fondata.<br />	<br />
Il TAR, benché richiami la sentenza n. 411 del 2008 di questa Corte e le argomentazioni ivi svolte, ha riprodotto ampi brani della motivazione della predetta, procedendo, poi, ad individuare chiaramente ed adeguatamente – anche se sinteticamente – alla stregua di quella decisione, le ragioni che lo inducono a dubitare della costituzionalità delle norme regionali oggetto del presente giudizio (da ultimo, sentenza n. 234 del 2011).<br />	<br />
5.3.— Nel merito, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Sardegna n. 14 del 2002, sollevata con l’ordinanza. n. 52 del 2011, è fondata.<br />	<br />
5.3.1.— Questa Corte si è ripetutamente pronunciata sulla questione del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni ad autonomia speciale, fra le quali vi è la Regione Sardegna, titolare, in virtù dello statuto speciale, di competenza legislativa primaria nella materia «lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione» (art. 3, lettera e), dello statuto speciale).<br />	<br />
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, si deve ritenere che, in presenza di una siffatta specifica attribuzione statutaria, la Regione è tenuta ad esercitare la propria competenza legislativa primaria «in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali […], nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali» e, nel dettare la disciplina dei contratti di appalto riconducibili alla suindicata locuzione, è tenuta ad osservare le disposizioni di principio contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006 (sentenza n. 184 del 2011).<br />	<br />
In particolare, le disposizioni del Codice degli appalti, per la parte in cui sono correlate all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ed in specie alla materia «tutela della concorrenza», vanno, infatti, «ascritte, per il loro stesso contenuto d’ordine generale, all’area delle norme fondamentali di riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea» (sentenza n. 144 del 2011), che costituiscono limite alla potestà legislativa primaria della Regione.<br />	<br />
La legislazione regionale deve, quindi, osservare anche i limiti derivanti dal rispetto dei principi della tutela della concorrenza, fissati dal d.lgs. n. 163 del 2006, strumentali ad assicurare le libertà comunitarie, e non può avere un contenuto difforme dalle disposizioni di quest’ultimo, che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello europeo, né quindi alterare il livello di tutela garantito dalle norme statali (sentenze n. 144 del 2011; n. 221 e n. 45 del 2010).<br />	<br />
Con specifico riguardo alla disciplina della qualificazione e selezione delle imprese, questa Corte ha osservato che essa, unitamente alla regolamentazione delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, mira a garantire che le gare «si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei princìpi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei princìpi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento» (sentenze n. 431 e n. 401 del 2007).<br />	<br />
Siffatta disciplina, in quanto volta a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, è riconducibile all’àmbito della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale (sentenze n. 401 del 2007, n. 345 del 2004), che, quindi, può stabilire una regolamentazione integrale e dettagliata delle richiamate procedure di gara (nella specie, adottata con il citato d.lgs. n. 163 del 2006), la quale, avendo ad oggetto il mercato di riferimento delle attività economiche, può influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni (sentenza n. 411 del 2008).<br />	<br />
Sulla scorta di siffatte argomentazioni è stata, quindi, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 24 della legge Regione Sardegna n. 5 del 2007, in quanto esso, nella parte in cui prevedeva che le stazioni appaltanti opere pubbliche da eseguire nell’ambito del territorio regionale «devono ammettere agli appalti di tali opere sia imprese aventi la sola iscrizione all’albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche, sia imprese in possesso della sola attestazione rilasciata dalle SOA», violava la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile, dettando, in tema di “sistemi di qualificazione” delle imprese, una disciplina difforme da quella nazionale di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, alla quale avrebbe invece dovuto adeguarsi (sentenza n. 411 del 2008).<br />	<br />
5.3.2.— Alla luce dei medesimi principi, va dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Sardegna n. 14 del 2002.<br />	<br />
Tali norme, nell’individuare le disposizioni al cui rispetto sono tenuti gli enti e le pubbliche amministrazioni che intendono appaltare, concedere o affidare la realizzazione di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito del territorio regionale (art. 1), delineano un sistema autonomo di qualificazione delle imprese, applicabile esclusivamente nell’ambito delle procedure di appalto di lavori indette dalle amministrazioni aggiudicatrici individuate dalla medesima legge regionale, stabilendo che «la qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici di cui all’articolo 1 della presente legge, attestata sulla base delle disposizioni seguenti, costituisce condizione sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità economico­finanziaria, dell’idoneità tecnica e organizzativa, della dotazione di attrezzature tecniche e dell’adeguato organico medio annuo delle imprese ai fini della partecipazione alle gare d’appalto dei lavori pubblici» (art. 2) di interesse regionale.<br />	<br />
Detta qualificazione è affidata ad una apposita Commissione permanente, costituita presso l’Assessorato regionale dei lavori pubblici, che è un organismo qualitativamente e strutturalmente diverso da quelli individuati dalla normativa statale (gli organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati ed anche controllati dall’Autorità, denominati SOA), il quale è chiamato ad applicare criteri, determinati dal legislatore regionale, che sono comunque differenti rispetto a quelli individuati dal legislatore statale nel d.lgs. n. 163 del 2006.<br />	<br />
In tal modo, le disposizioni censurate recano una disciplina dei sistemi di qualificazione delle imprese per la partecipazione alle gare per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale difforme da quella nazionale di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, alla quale avrebbero invece dovuto adeguarsi, e quindi idonea ad incidere sul livello della concorrenza, garantito dalla normativa statale, strumentale a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti (sentenza n. 114 del 2011).<br />	<br />
Le norme in esame sono, pertanto, in contrasto con i limiti generali posti dallo statuto all’esercizio della competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale attribuita alla Regione dall’art. 3, lettera e), del medesimo statuto, limiti inerenti, appunto, al rispetto delle regole concorrenziali e dei princìpi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei princìpi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento e dunque ascrivibili, come questa Corte ha già espressamente riconosciuto, «per il loro stesso contenuto d’ordine generale, all’area delle norme fondamentali di riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea» (sentenza n. 144 del 2011).<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>riuniti i giudizi;<br />	<br />
1) <i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito territoriale regionale);<br />	<br />
2) <i>dichiara</i> inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna n. 14 del 2002, nonché dell’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), sollevate, in riferimento all’art. 3, lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) ed all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., con l’ordinanza reg. ord. n. 22 del 2011.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2011.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2011.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-12-2011-n-328/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2011 n.328</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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