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	<title>7/12/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7/12/2006 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2006 n.406</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-12-2006-n-406/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-12-2006-n-406/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2006 n.406</a></p>
<p>Pres. BILE, Red. AMIRANTE non fondate le questioni sulle norme della Regione Toscana in tema di apprendistato Lavoro e occupazione &#8211; Norme della Regione Toscana in materia di formazione professionale &#8211; Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, (testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento,formazione professionale e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-12-2006-n-406/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2006 n.406</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-12-2006-n-406/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2006 n.406</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE, Red. AMIRANTE</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non fondate le questioni sulle norme della Regione Toscana in tema di apprendistato</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro e occupazione &#8211; Norme della Regione Toscana in materia di formazione professionale &#8211; Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, (testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento,formazione professionale e lavoro) in materia di occupazione e mercato del lavoro &#8211; Contrasto con la disciplina statale</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, lettere a) e d), 3, 5, commi 1 e 2, e 11, lettera h), della legge della Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20, (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 &#8211; Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), sollevate, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
composta dai signori:<br />
&#8211;	Franco		BILE		Presidente<br />	<br />
&#8211;	Giovanni Maria	FLICK		   <br />	<br />
&#8211;	Francesco		AMIRANTE		<br />	<br />
&#8211;	Ugo			DE SIERVO		<br />	<br />
&#8211;	Romano		VACCARELLA		<br />	<br />
&#8211;	Paolo			MADDALENA		<br />	<br />
&#8211;	Alfio			FINOCCHIARO		<br />	<br />
&#8211;	Alfonso		QUARANTA		<br />	<br />
&#8211;	Franco		GALLO			<br />	<br />
&#8211;	Luigi			MAZZELLA		<br />	<br />
&#8211;	Gaetano		SILVESTRI		<br />	<br />
&#8211;	Sabino		CASSESE		<br />	<br />
&#8211;	Maria Rita		SAULLE		<br />	<br />
&#8211;	Giuseppe		TESAURO		<br />	<br />
&#8211;	Paolo Maria		NAPOLITANO		<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, lettere <i>a</i>) e <i>d</i>), 3, 5, commi 1 e 2, e 11, lettera <i>h</i>), della legge della Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 &#8211; Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l&#8217;8 aprile 2005, depositato in cancelleria il 18 aprile 2005 ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 2005.<br />
<i><br />
    Visto</i> l&#8217;atto di costituzione della Regione Toscana;<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 10 ottobre 2006 il Giudice relatore Francesco Amirante;<br />
<i>    uditi</i> l&#8217;avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>    1.— Con ricorso notificato l&#8217;8 aprile 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli articoli 2, lettere <i>a</i>) e <i>d</i>), 3, 5, commi 1 e 2, e 11, lettera <i>h</i>), della legge della Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 &#8211; Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), per violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), della Costituzione, nonché dei principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro. Specifica l&#8217;Avvocatura che con tale legge la Regione Toscana ha apportato modifiche alla legge regionale n. 32 del 2002, in materia di occupazione e mercato del lavoro. In particolare, l&#8217;art. 1 modifica il comma 4 dell&#8217;art. 1 della legge predetta, aggiungendo agli obiettivi ai quali si ispirano gli interventi della Regione, previsti dal citato comma 4, anche il rafforzamento delle politiche di sostegno alla continuità lavorativa e la promozione di azioni di pari opportunità e qualità delle condizioni lavorative dei cittadini immigrati. Vengono, poi, aggiunti nella legge regionale n. 32 del 2002 gli articoli 18-<i>bis</i> e 18-<i>ter</i>, riguardanti gli obiettivi della formazione nell&#8217;apprendistato e la disciplina dell&#8217;apprendistato stesso. Sono, altresì, inseriti gli articoli 20-<i>bis</i> e 20-<i>ter</i>: il primo sostituisce l&#8217;albo regionale delle agenzie per il lavoro che operano nel territorio della Regione, il secondo istituisce l&#8217;elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro.<br />
    Tale normativa appare al ricorrente lesiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, nonché di alcuni principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro, da considerare <i>standard</i> uniformi sull&#8217;intero territorio nazionale, dettati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30). <br />
    In particolare:<br />
    – l&#8217;art. 2, lettere <i>a</i>) e <i>d</i>), prevedendo la valorizzazione e la certificazione dei contenuti formativi dei contratti di apprendistato e la individuazione dei criteri e dei requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese, violerebbe l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), Cost., il quale attribuisce allo Stato competenza esclusiva in materia di ordinamento civile;<br />
    – l&#8217;art. 3, ove si prevede che la Regione disciplini i profili formativi e le modalità organizzative dell&#8217;apprendistato con il regolamento di cui all&#8217;art. 32 della legge regionale n. 32 del 2002, approvato dalla Giunta «sentiti gli organismi rappresentativi delle parti sociali», contrasterebbe con gli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003 che, rispettivamente per l&#8217;apprendistato professionalizzante e per l&#8217;apprendistato per l&#8217;alta formazione, prevedono «l&#8217;intesa» ovvero «l&#8217;accordo» con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, e, dunque, forme di maggiore coinvolgimento delle parti sociali. Il medesimo art. 3 sarebbe, altresì, in contrasto con l&#8217;art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 276 del 2003, in quanto, nel disciplinare l&#8217;apprendistato per l&#8217;espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, non fa riferimento né alle intese con le amministrazioni dello Stato, né al rispetto dei principi e criteri direttivi dettagliatamente indicati dallo stesso art. 48, comma 4;<br />
    – l&#8217;art. 5, comma 1, che istituisce l&#8217;albo regionale delle agenzie per il lavoro, contrasterebbe con gli artt. 4, commi 1, 6 e 7, del d.lgs. n. 276 del 2003, che, rispettivamente, istituiscono l&#8217;albo nazionale delle agenzie per il lavoro e prevedono che la Regione, quando concede l&#8217;autorizzazione, provveda alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali «per l&#8217;iscrizione delle agenzie in un&#8217;apposita sezione regionale nell&#8217;albo di cui all&#8217;art. 4». Il medesimo art. 5, comma 2, che demanda ad un successivo regolamento regionale la definizione delle competenze professionali e dei requisiti dei locali ove viene svolta l&#8217;attività ai fini dell&#8217;autorizzazione regionale, sarebbe in contrasto con l&#8217;art. 5, comma 1, lettera <i>c</i>), del d.lgs. n. 276 del 2003, come integrato dal successivo decreto ministeriale 5 maggio 2004 (Requisiti delle Agenzie per il lavoro), il quale negli artt. 1, 2 e 3 ha definito le competenze professionali e i requisiti dei locali che le agenzie di somministrazione di lavoro devono possedere ai fini dell&#8217;autorizzazione;<br />
    – l&#8217;art. 11, lettera <i>h</i>), che demanda ad un successivo regolamento regionale la definizione delle «modalità per la concessione a soggetti pubblici e privati dell&#8217;autorizzazione a svolgere nel territorio regionale l&#8217;attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale», sarebbe in contrasto con l&#8217;art. 6, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 276 del 2003. Infatti, tale articolo prevede, da un lato, che le autorizzazioni regionali vadano rilasciate unicamente per coloro che le richiedano (con esclusione, quindi, dei soggetti autorizzati in ambito nazionale), dall&#8217;altro che dette autorizzazioni siano comunicate al Ministero del lavoro.<br />
    2.— Successivamente l&#8217;Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria in cui ricostruisce, anzitutto, il sistema delle competenze in materia di lavoro, osservando come esse non siano attribuibili in via esclusiva allo Stato o alle Regioni, in quanto non qualificabili come un <i>unicum </i>inscindibile da intestare ad un solo soggetto istituzionale.<br />
    In tale vasto ambito materiale vengono, infatti, in rilievo una pluralità di aspetti quali: la formazione ed il collocamento, che già da tempo costituivano un&#8217;attribuzione delle autonomie locali, ora divenuta esclusiva; la tutela e sicurezza del lavoro, rientrante nella potestà concorrente, che finisce con l&#8217;essere, a sua volta, influenzata dalla materia (c.d. “trasversale”) di competenza esclusiva statale contenuta nella lettera <i>m</i>) dell&#8217;art. 117, secondo comma, Cost., poiché esistono norme che, per difendere e promuovere il diritto al lavoro – riconosciuto come un diritto sociale imprescindibile – hanno ricadute anche sulla tutela dello stesso; ed infine la materia della formazione, che sembra, <i>prima facie</i>, essere riservata alle Regioni, ma deve sottostare alle eventuali norme generali sull&#8217;istruzione che su di essa possono ridondare, essendo la formazione una componente non trascurabile dell&#8217;istruzione.<br />
    Vi sono, poi, le competenze esclusive dello Stato in materia di ordinamento civile, giurisdizione e norme processuali, previdenza sociale, tutte materie la cui disciplina è destinata a lambire anche la materia del lavoro.<br />
    Il ricorrente ribadisce, quindi, le censure relative agli artt. 2, lettere <i>a</i>) e <i>d</i>), e 3 dell&#8217;impugnata legge regionale, insistendo, altresì, nella tesi secondo cui l&#8217;art. 5 della legge regionale toscana che istituisce l&#8217;albo regionale delle agenzie per il lavoro, violerebbe i principi fondamentali contenuti nell&#8217;art. 6, commi 6, 7 e 8 del d.lgs n. 276 del 2003, laddove escluderebbe che, sebbene l&#8217;autorizzazione possa essere concessa dalle Regioni, nel caso in cui un&#8217;agenzia svolga la propria attività solo in un unico territorio regionale, l&#8217;ente territoriale possa creare un proprio albo regionale. Infatti, nell&#8217;albo nazionale esiste già un&#8217;apposita sezione regionale. <br />
    Anche riguardo all&#8217;art. 11, lettera <i>h</i>), della legge regionale impugnata, l&#8217;Avvocatura rileva come il dubbio di illegittimità costituzionale non riposi tanto sull&#8217;oggetto della norma, astrattamente rientrante nella competenza concorrente della Regione, quanto piuttosto, da un lato, nella previsione dell&#8217;assoggettamento alle modalità per la concessione dell&#8217;autorizzazione, da stabilire nell&#8217;emanando regolamento regionale, anche di soggetti pubblici già titolari di autorizzazioni nazionali e, dall&#8217;altro lato, nella omessa previsione (contenuta, invece, nel comma 7 dell&#8217;art. 6 del d.lgs. n. 276 del 2003) della obbligatoria comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell&#8217;avvenuto rilascio dell&#8217;autorizzazione provvisoria per l&#8217;iscrizione dell&#8217;agenzia nell&#8217;apposita sezione regionale dell&#8217;albo nazionale, con conseguente lesione del principio di leale collaborazione.<br />
    3.— Si è costituita la Regione Toscana, contestando le singole censure. <br />
    Quanto all&#8217;art. 2, comma 1, lettere <i>a</i>) e <i>d</i>), della legge regionale, relativamente all&#8217;individuazione di criteri e requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese, la Regione osserva che l&#8217;asserita lesione della competenza in materia di ordinamento civile si basa su una distinzione, relativa alla regolamentazione della formazione dell&#8217;apprendista, tra formazione “interna” all&#8217;azienda (che attiene al rapporto contrattuale) e formazione “esterna” all&#8217;azienda (da ricondurre ai profili “pubblicistici” dell&#8217;istituto) che però non tiene conto delle strette interrelazioni che vi sono tra i due aspetti. <br />
    La norma si limita ad affermare che la Regione Toscana riconosce<i> </i>quali «obiettivi qualificanti la formazione nell&#8217;apprendistato» alcune finalità, e tale «riconoscimento» non comporta invasione di competenze statali. Inoltre, i principi statali nulla prevedono circa asseriti limiti alla potestà regionale di intervenire per «valorizzare e certificare» i contenuti formativi dell&#8217;apprendistato e per «individuare i criteri ed i requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese». La certificazione dei contenuti formativi riguarda il nesso tra l&#8217;attività formativa svolta ed il riconoscimento dei crediti e delle competenze che dovranno essere annotate nel libretto formativo dell&#8217;apprendista, sicché la norma rimane nell&#8217;ambito delle attribuzioni regionali attinenti alla formazione professionale.<br />
    Quanto alla censura relativa all&#8217;art. 3, la Regione ricorda che tale disposizione introduce l&#8217;art. 18-<i>ter</i> nella legge regionale n. 32 del 2002 e dispone che la Regione disciplini i profili formativi, le modalità organizzative e di erogazione dell&#8217;attività formativa esterna per i diversi tipi di apprendistato, attraverso il regolamento di cui all&#8217;art. 32, il quale è approvato dalla Regione, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, attuando le procedure di concertazione con i soggetti istituzionali e con i soggetti economici e sociali. Tale previsione è, dunque, onnicomprensiva e stabilisce la procedura concertativa, vale a dire l&#8217;intesa, sia con i soggetti istituzionali, quale l&#8217;amministrazione statale, sia con i soggetti sociali, cioè le parti sociali. Infatti detto regolamento è stato approvato (decreto del Presidente della Giunta regionale 2 febbraio 2005, n. 22/R, che ha modificato il previgente regolamento approvato con d.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R) nel rispetto della prevista procedura e in relazione ad esso l&#8217;amministrazione statale nulla ha eccepito.<br />
    Circa il mancato riferimento al rispetto dei principi e dei criteri direttivi posti dalla stessa disposizione, la Regione  rileva che i criteri direttivi ed i principi posti dallo Stato, nelle materie soggette a legislazione concorrente, vanno rispettati dalle Regioni nella sostanza della disciplina regionale, senza che a tal fine abbia rilevanza il richiamo formale ai principi medesimi.<br />
    Con riguardo all&#8217;istituzione dell&#8217;albo regionale delle agenzie per il lavoro che operano nel territorio della Regione, di cui all&#8217;impugnato art. 5, comma 1, si osserva in memoria che l&#8217;art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 276 del 2003 dispone che l&#8217;autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale può essere concessa dalle Regioni con riferimento esclusivo al proprio territorio. L&#8217;albo previsto nell&#8217;impugnata disposizione è strumentale all&#8217;esercizio di tale competenza e non esclude il rispetto di quanto prescritto dal successivo settimo comma del citato art. 6. Inoltre la censura non tiene conto del fatto che l&#8217;art. 2 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, ha modificato l&#8217;art. 6, comma 8, del decreto n. 276, stabilendo che le procedure di autorizzazione «di cui ai commi 6 e 7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal presente decreto».<br />
    Quanto poi all&#8217;impugnativa del comma 2 del citato art. 5, la Regione osserva che il decreto ministeriale 5 maggio 2004 (Requisiti delle Agenzie per il lavoro), emanato in attuazione dell&#8217;art. 5, comma 1, lettera <i>c</i>), del d.lgs. n. 276 del 2003,<i> </i>e invocato dalla difesa erariale, all&#8217;art. 4 affida alle Regioni il compito di definire le specifiche suddette, nel rispetto dei criteri fissati a livello nazionale. Il già citato regolamento 2 febbraio 2005, n. 22, è del tutto conforme a quanto stabilito dalle fonti primarie e secondarie dello Stato in merito alle competenze professionali ed ai requisiti dei locali, poiché richiama espressamente gli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 276 del 2003 per quanto riguarda gli altri requisiti per l&#8217;autorizzazione, nonché quanto previsto dal citato d.m. 5 maggio 2004. <br />
    Quanto infine alla censura relativa all&#8217;art. 11, lettera<i> h</i>) – impugnato come lesivo dell&#8217;art. 6, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 276 del 2003 perché rinvia al regolamento regionale «le modalità per la concessione a soggetti pubblici e privati a svolgere nel territorio regionale l&#8217;attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale» – la Regione si richiama ancora all&#8217;art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 276 del 2003, osservando che la disposizione contestata si limita a dare attuazione alle suddette previsioni della normativa statale.<br />
    In relazione, poi, all&#8217;ulteriore affermazione contenuta nel ricorso per cui le autorizzazioni regionali vanno «rilasciate unicamente per quei soggetti che le richiedano, con esclusione quindi dei soggetti titolari di autorizzazione nazionale» e devono essere inviate al Ministero, si rileva in memoria che la normativa regionale non impedisce l&#8217;adempimento dell&#8217;inoltro al Ministero delle autorizzazioni rilasciate sul territorio regionale, né prevede o intende imporre un regime autorizzatorio “regionale” a soggetti già autorizzati a svolgere attività nel mercato del lavoro nazionale. Come prevede il regolamento di attuazione della legge in questione, l&#8217;autorizzazione regionale riguarda solo quei «soggetti privati che svolgono attività esclusivamente sul territorio della Regione», in perfetta conformità a quanto disposto dall&#8217;art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 276 del 2003.<br />
    4.— Successivamente, la Regione Toscana ha depositato ulteriore  memoria, ribadendo le difese svolte in precedenza. Con particolare riguardo alla censurata previsione del regolamento regionale, di cui all&#8217;impugnato art. 3, la Regione insiste nella previsione di procedure concertative, vale a dire l&#8217;accordo e l&#8217;intesa, sia con l&#8217;amministrazione statale, che con le parti sociali. In particolare, il regolamento <i>de quo </i>è intervenuto a seguito delle concertazioni raggiunte in sede di Commissione regionale tripartita, quale organismo deputato ad assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche del lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo della Regione, nonché attraverso il confronto tenutosi presso il c.d. “tavolo di concertazione”, cui partecipano tutti i soggetti interessati. </p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>    1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, lettere <i>a</i>) e<i> d</i>), e 3 della legge della Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 &#8211; Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, orientamento, formazione professionale e lavoro), concernenti l&#8217;apprendistato.<br />
    Le disposizioni suddette, nell&#8217;introdurre nella legge modificata gli artt. 18-<i>bis</i> e 18-<i>ter</i>, enunciano come compiti della Regione la valorizzazione e certificazione dei profili formativi dei contratti di apprendistato e l&#8217;individuazione dei criteri e requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese e stabiliscono che «con il regolamento di cui all&#8217;art. 32, sentita la commissione tripartita di cui all&#8217;art. 23, la Regione disciplina i profili formativi, le modalità organizzative e di erogazione dell&#8217;attività formativa esterna per l&#8217;apprendistato per l&#8217;espletamento del diritto-dovere d&#8217;istruzione e formazione, per l&#8217;apprendistato professionalizzante e per l&#8217;apprendistato per l&#8217;acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione». <br />
    Secondo il ricorrente tali disposizioni contrastano con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), Cost. (nella parte in cui attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile), nonché con i principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro e, in particolare, con gli artt. 48, 49 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30); norme interposte, le quali impongono alla Regione di procedere d&#8217;intesa con le amministrazioni dello Stato e, per l&#8217;apprendistato professionalizzante e per quello per l&#8217;alta formazione, anche con le organizzazioni delle parti sociali, come ritenuto legittimo da questa Corte con la sentenza n. 50 del 2005.<br />
    Con lo stesso ricorso sono stati impugnati gli artt. 5, commi 1 e 2, e 11, lettera <i>h</i>), della medesima legge regionale, per contrasto con gli artt. 4, comma 1, e 6, comma 7, del d.lgs. n. 276 del 2003, assunte come norme interposte rispetto alla competenza concorrente in materia di “tutela e sicurezza del lavoro” (di cui all&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., così implicitamente richiamato).<br />
    Le suindicate disposizioni della legge regionale vengono censurate dal ricorrente in quanto istituiscono e disciplinano un albo regionale delle agenzie per il lavoro, laddove le norme statali prevedono sezioni regionali dell&#8217;albo nazionale e l&#8217;obbligo delle Regioni di comunicare all&#8217;amministrazione dello Stato le autorizzazioni rilasciate.</p>
<p>    2.— Nessuna delle questioni sollevate è fondata.<br />
    Vanno esaminate distintamente le disposizioni sull&#8217;apprendistato da quelle relative alle agenzie per il lavoro ed al loro albo.<br />
    Questa Corte, in sede di scrutinio di numerose disposizioni della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e del d.lgs. n. 276 del 2003, impugnate da alcune Regioni, ha rilevato che la disciplina dell&#8217;apprendistato è costituita da norme che attengono a materie per le quali sono stabilite competenze legislative di diversa attribuzione (esclusiva dello Stato, residuale delle Regioni, ripartita) e che alla composizione delle interferenze provvedono strumenti attuativi del principio di leale collaborazione (sentenza n. 50 del 2005).<br />
    La Corte ha rilevato, altresì, che, mentre la formazione da impartire all&#8217;interno delle aziende attiene precipuamente all&#8217;ordinamento civile, la disciplina di quella esterna rientra nella competenza regionale in materia di istruzione professionale, con interferenze però con altre materie, in particolare con l&#8217;istruzione, per la quale lo Stato ha varie attribuzioni: norme generali, determinazione dei principi fondamentali (v. anche sentenza n. 279 del 2005 nonché, da ultimo, sentenza n. 286 del 2006).</p>
<p>    3.— Lo scrutinio delle disposizioni impugnate va, quindi, condotto alla luce degli enunciati principi.<br />
    Si rileva anzitutto che il censurato art. 2, lettere <i>a</i>) e <i>d</i>), contiene disposizioni di carattere generale e programmatico, il cui contenuto normativo si definisce considerandole congiuntamente a quelle del successivo art. 3 ed all&#8217;intero contesto in cui entrambe s&#8217;inseriscono.<br />
    Ciò premesso, si osserva che l&#8217;art. 3 espressamente si riferisce alla formazione esterna e ne prevede la disciplina mediante il regolamento di cui all&#8217;art. 32, da emanare «attuando le procedure di concertazione con i soggetti istituzionali e con i soggetti economici e sociali». Tale espressione, contenuta nel citato art. 32, può e deve essere letta come riferentesi alle intese di cui agli artt. 48, 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003. Si soggiunge che l&#8217;individuazione delle capacità formative delle imprese, che il censurato art. 2, lettera <i>d</i>), riconosce essere obiettivo qualificante la formazione nell&#8217;apprendistato, non può che riferirsi alle imprese che svolgono attività formativa esterna.<br />
    Sotto nessuno dei profili prospettati, pertanto, le disposizioni esaminate contrastano con i parametri evocati. </p>
<p>    4.— Parimenti non fondate sono le censure che si appuntano sull&#8217;art. 5, commi 1 e 2, e sull&#8217;art. 11, lettera <i>h</i>), della legge n. 20 del 2005 della Regione Toscana, che hanno ad oggetto le modalità per il rilascio dell&#8217;autorizzazione a svolgere l&#8217;attività d&#8217;intermediazione nell&#8217;ambito del territorio regionale e l&#8217;istituzione e la tenuta del relativo albo.<br />
    Il rilascio dell&#8217;autorizzazione è, infatti, previsto dalla normativa statale e, in particolare, dall&#8217;art. 6, commi 6, 7 e 8, del d.lgs. n. 276 del 2003 (il comma 8 come sostituito dall&#8217;art. 2 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251).<br />
    Ora, se le Regioni possono rilasciare le autorizzazioni, ne deriva come legittima conseguenza che possono istituire l&#8217;albo delle imprese da loro autorizzate. Tale istituzione non contrasta con l&#8217;obbligo di comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al citato comma 7, obbligo non escluso da alcuna disposizione regionale, e non impedisce, quindi, la inserzione delle imprese autorizzate dalla Regione nella sezione regionale dell&#8217;albo statale. </p>
<p align=center>
<b>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i>    dichiara </i>non fondate<i> </i>le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, lettere <i>a</i>) e <i>d</i>), 3, 5, commi 1 e 2, e 11, lettera <i>h</i>), della legge della Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20, (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 &#8211; Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), sollevate, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>l</i>), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,  il 4 dicembre 2006.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-12-2006-n-406/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2006 n.406</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2006 n.405</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-12-2006-n-405/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-12-2006-n-405/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-12-2006-n-405/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2006 n.405</a></p>
<p>Pres. BILE, Red. AMIRANTE l&#8217;eliminazione dell&#8217;obbligo della denuncia non è funzionale al regime del maso chiuso Beni culturali &#8211; Norme della Provincia di Bolzano &#8211; Immobili facenti parte di un maso chiuso assoggettati al vincolo di bene culturale &#8211; Trasferimento della proprietà in seguito a successione aziendale entro il quarto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-12-2006-n-405/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2006 n.405</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-12-2006-n-405/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2006 n.405</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE, Red. AMIRANTE</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l&#8217;eliminazione dell&#8217;obbligo della denuncia non è funzionale al regime del maso chiuso</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Beni culturali &#8211; Norme della Provincia di Bolzano &#8211; Immobili facenti parte di un maso chiuso assoggettati al vincolo di bene culturale &#8211; Trasferimento della proprietà in seguito a successione aziendale entro il quarto grado di parentela &#8211; Esclusione del diritto di prelazione a favore dello Stato e della Provincia, e dell&#8217;obbligo di denuncia, previsti dagli artt. 59, 60, 61 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</span></span></span></p>
<hr />
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 14, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2004, n. 4 (Disposizioni in connessione con l&#8217;assestamento del bilancio della provincia di Bolzano per l&#8217;anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006). Anche se lo scopo principale e immediato della denuncia del trasferimento del maso chiuso nelle circostanze indicate è quello di mettere l&#8217;amministrazione provinciale, cui spetta il diritto di prelazione, nella possibilità di esercitarlo (sicché nei casi in cui la prelazione è esclusa verrebbe meno la ratio della denuncia), deve ritenersi che esso non si esaurisca nel rendere possibile la prelazione stessa. La denuncia ha la fondamentale funzione di rendere nota la titolarità dei beni, nei tempi e con le modalità stabilite, all&#8217;organo cui spetta la tutela (ancorché questo possa altrimenti acquisire i dati necessari); tutela che può esplicarsi in attività diverse dall&#8217;esercizio della prelazione, a garanzia dei beni di cui all&#8217;art. 9 della Costituzione. D&#8217;altra parte, l&#8217;eliminazione dell&#8217;obbligo della denuncia – già ripristinato con la successiva legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 2005 – non è funzionale al regime del maso chiuso.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 14, comma 1, della medesima legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 2004 e dell&#8217;art. 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali nei settori dell&#8217;agricoltura, della protezione civile, delle acque pubbliche e della tutela dell&#8217;ambiente e altre disposizioni), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 9 della Costituzione, nonché agli artt. 4 e 8, numeri 3 e 8, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
composta dai signori:<br />
#NOME?		BILE		Presidente<br />	<br />
#NOME?	FLICK		   <br />	<br />
#NOME?		AMIRANTE		<br />	<br />
#NOME?			DE SIERVO		<br />	<br />
#NOME?		VACCARELLA		<br />	<br />
#NOME?		MADDALENA		<br />	<br />
#NOME?		FINOCCHIARO		<br />	<br />
#NOME?		QUARANTA		<br />	<br />
#NOME?		GALLO			<br />	<br />
#NOME?		MAZZELLA		<br />	<br />
#NOME?		SILVESTRI		<br />	<br />
#NOME?		CASSESE		<br />	<br />
#NOME?	SAULLE		<br />	<br />
#NOME?		TESAURO		<br />	<br />
#NOME?	NAPOLITANO		<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 14 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2004, n. 4 (Disposizioni in connessione con l&#8217;assestamento del bilancio della provincia di Bolzano per l&#8217;anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006) e dell&#8217;art. 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali nei settori dell&#8217;agricoltura, della protezione civile, delle acque pubbliche e della tutela dell&#8217;ambiente e altre disposizioni), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 30 settembre 2004 e il 16 settembre 2005, rispettivamente depositati in cancelleria il 9 ottobre 2004 e il 26 settembre 2005 ed iscritti al n. 97 del registro ricorsi 2004 ed al n. 82 del registro ricorsi 2005.<br />
<i><br />
    Visti </i>gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;<br />
<i>    udito </i>nell&#8217;udienza pubblica del 24 ottobre 2006 il Giudice relatore Francesco Amirante;<br />
<i>    uditi</i> l&#8217;avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri, gli avvocati Rolando Riz, Salvatore Alberto Romano e Giuseppe Franco Ferrari per la Provincia autonoma di Bolzano.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>    1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 30 settembre 2004 e depositato il successivo 9 ottobre, ha sollevato, in riferimento agli<b> </b>artt. 4 e 8, numeri 3 e 8, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), ed agli artt. 3, primo comma, e 9 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 14 della legge della Provincia di Bolzano «27» (<i>recte</i>:<i> </i>23) luglio 2004, n. 4 (Disposizioni in connessione con l&#8217;assestamento del bilancio della provincia di Bolzano per l&#8217;anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006).<br />
    Espone il ricorrente che la norma impugnata introduce nella normativa provinciale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali (inserendo l&#8217;art. 5-<i>quinquies </i>nella legge della Provincia di Bolzano 12 giugno 1975, n. 26, recante “Istituzione della Ripartizione provinciale Beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 1973, n. 37”) l&#8217;esclusione dal diritto di prelazione e dall&#8217;obbligo di denuncia, previsti dagli artt. 59, 60, 61 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell&#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in relazione ai trasferimenti di immobili assoggettati al vincolo di bene culturale «nel caso di trasferimento della proprietà in seguito a successione aziendale entro il quarto grado di parentela [&#8230;] facenti parte di un maso chiuso». <br />
    A parere del ricorrente, la norma si porrebbe in contrasto con l&#8217;art 4 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige secondo cui la potestà delle Province autonome di emanare norme giuridiche nelle materie di loro competenza (con particolare riferimento all&#8217;art. 8, numeri 3, «tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare», e 8, «ordinamento delle minime unità culturali, anche agli effetti dell&#8217;art. 847 del codice civile; ordinamento dei masi chiusi e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini»), deve essere esercitata «in armonia con la Costituzione e i principi dell&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica».<br />
    Aggiunge il ricorrente che l&#8217;art. 6 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare), stabilisce esplicitamente le modalità e i termini attraverso i quali lo Stato e le Province autonome possono esercitare il diritto di prelazione, già previsti in generale dagli artt. 31 e 32 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d&#8217;interesse artistico e storico).<br />
    Risulterebbe, di conseguenza, violato l&#8217;articolo 9 Cost., nella parte in cui, per finalità di conservazione dell&#8217;unità aziendale dei masi chiusi, si deroga senza alcuna ragionevolezza alla previsione dell&#8217;obbligo di denuncia e della prelazione a favore dello Stato (o della Provincia autonoma) in occasione dei trasferimenti di beni immobili culturali, principio che in materia costituisce connotato tipico e punto finale delle stesse conservazione, tutela e fruizione di tali beni, previste dall&#8217;ordinamento nazionale.<br />
    Appare per contro evidente che, allorché l&#8217;esercizio del diritto di prelazione possa incidere sulla continuità del «maso chiuso», tale ultimo interesse ha pieno diritto d&#8217;ingresso nel relativo procedimento amministrativo e nel successivo controllo giurisdizionale sul corretto esercizio della prelazione, con la conseguenza che l&#8217;esclusione <i>tout court</i> dalla prelazione e dall&#8217;obbligo di denuncia non sarebbe giustificata (art. 3, primo comma, Cost.) in relazione agli obiettivi perseguiti e/o dichiarati dal legislatore provinciale.<br />
    Infine, ad avviso del ricorrente, la suddetta esclusione renderebbe estremamente difficile l&#8217;esercizio delle funzioni di conservazione e tutela da parte della Provincia autonoma in relazione ai beni di cui si discute, essendo questi assoggettati ad un regime nel quale le declaratorie di vincolo e le misure di conservazione, per acquisire efficacia, devono essere notificate alla parte proprietaria.<br />
    2.— Si è costituita in giudizio la Provincia di Bolzano la quale – premesso di essere intervenuta, con la legge impugnata, in un settore che involge una serie di aspetti concernenti sia la conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale situato nel proprio territorio, sia l&#8217;ordinamento dei masi chiusi – afferma che, prima delle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, essa era titolare di una competenza esclusiva in materia di beni culturali, in relazione alla quale disponeva di un ampio raggio di attribuzioni, limitate unicamente dalle competenze che, in via eccezionale, rimanevano allo Stato. Per altro verso, la “tutela dei beni culturali” rientra oggi nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>, Cost.), restando di competenza delle Regioni la sola valorizzazione, peraltro con il limite dei principi fondamentali contenuti in leggi dello Stato (art. 117, terzo comma, Cost.). Le nuove norme costituzionali, attribuendo alle Regioni una competenza legislativa concorrente nel solo ambito della valorizzazione dei beni culturali, si rivelano maggiormente limitative dell&#8217;autonomia provinciale rispetto a quanto previsto dalle norme dello statuto speciale e dalle relative norme di attuazione e, quindi, in base all&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) esse non dovrebbero applicarsi alla Provincia.<br />
    Secondo la difesa provinciale, in particolare, lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige riserva la competenza in materia di «tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare»<i> </i>alla potestà “esclusiva” o “primaria” delle Province (art. 8, n. 3, dello statuto). Le norme di attuazione statutaria contenute nel d.P.R. n. 690 del 1973<i> </i>definiscono in concreto la portata e le modalità di esercizio della competenza provinciale. L&#8217;art. 1, primo comma, di tale decreto, infatti, prevede che «le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di ordinamento, tutela, vigilanza, conservazione, custodia e manutenzione del patrimonio storico artistico e popolare sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano con l&#8217;osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto»;<i> </i>nel contempo, il secondo comma del medesimo articolo dispone la permanenza in capo allo Stato – ai sensi dell&#8217;art. 109 dello statuto – delle attribuzioni nei confronti dei soli beni indicati nel d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 48 (Beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale per il Trentino-Alto Adige, esclusi dalla competenza provinciale), cioé: il monumento della vittoria di Bolzano e il monumento dell&#8217;alpino di Brunico. Oltre a questa ipotesi specifica, i limiti alla competenza provinciale sono chiaramente individuabili dal testo del medesimo d.P.R. n. 690 del 1973, che in alcuni articoli rinvia espressamente alla permanenza in capo allo Stato di talune attribuzioni concernenti aspetti settoriali della tutela dei beni culturali, come ad esempio in materia di archivi dei privati dichiarati di notevole interesse storico nazionale (art. 2, terzo comma) o di esportazione e importazione dei beni soggetti alla legge n. 1089 del 1939 (art. 7).<br />
    Non rientra, invece, nell&#8217;ipotesi di permanenza di funzioni in capo allo Stato la disposizione contenuta all&#8217;art. 6, comma 2, del suddetto decreto il quale si limita a prevedere che il diritto di prelazione spetta, «nei casi in cui è consentita l&#8217;alienazione di beni facenti parte del patrimonio storico, artistico e popolare»,<i> </i>in via generale alle Province autonome e che, solo quando si tratti di beni appartenenti allo Stato, esso deve essere esercitato «nel termine e nei modi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 1 ° giugno 1939, n. 1089»<i>.</i><br />
    L&#8217;ampiezza delle competenze provinciali in questa materia viene definita rinviando ad una nozione molto ampia di «patrimonio storico, artistico e popolare», che infatti ricomprende – ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 1, del medesimo d.P.R. n. 690 del 1973 – oltre ai beni mobili e immobili rientranti nell&#8217;ambito di applicazione della legge n. 1089 del 1939 (abrogata e sostituita prima dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e oggi dal Codice dei beni culturali e del paesaggio,<i> </i>approvato con d.lgs. n. 42 del 2004), tutte quelle cose «che, avendo riferimento alla storia della civiltà, meritano di essere conservate e tutelate».<br />
    Inoltre, per l&#8217;esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato alla Provincia di Bolzano risulta competente la Ripartizione provinciale beni culturali (secondo quanto dispone l&#8217;art. 1, comma 1, della legge prov. di Bolzano n. 26 del 1975), alla quale spetta, quindi, anche la competenza ad avviare il procedimento in esito al quale la Giunta provinciale sarà chiamata a adottare il provvedimento di vincolo su un bene culturale (art. 5-<i>bis </i>della citata legge provinciale n. 26 del 1975).<br />
    La competenza provinciale primaria abbraccia, in primo luogo, la medesima materia dei “beni culturali”, così come definita nell&#8217;art. 148, comma l, lettera <i>a</i>), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e si estende poi alla disciplina di tutte quelle funzioni e di tutti quei compiti che il successivo art. 149, commi 3 e 4, del medesimo decreto attribuisce allo Stato.<br />
    Anche in materia di ordinamento dei masi chiusi, le disposizioni dello statuto di autonomia (art. 8, n. 8) attribuiscono alla Provincia una competenza legislativa di tipo “esclusivo” o “primario”. Tale competenza statutaria – la quale richiama la necessità che rimanga in seno alla Provincia la potestà di regolamentare un istituto sconosciuto nel resto dell&#8217;Italia ed espressione di antichissime tradizioni tirolesi – non può essere limitata da alcuna competenza statale, incontrando esclusivamente le limitazioni disposte in via generale dall&#8217;art. 4 dello statuto. <br />
    La non fondatezza della questione viene anzitutto motivata dalla Provincia sulla base di un&#8217;erronea lettura dell&#8217;art. 6 del d.P.R. n. 690 del 1973 compiuta dal ricorrente nell&#8217;assumerne la violazione, in quanto dalla disposizione si evince chiaramente che essa non riguarda in alcun modo l&#8217;esercizio di un diritto di prelazione ad opera dello Stato, essendo le Province autonome le uniche titolari di tale diritto.<br />
    In secondo luogo, il richiamo degli artt. 31 e 32 della legge n. 1089 del 1939 ad opera della citata norma di attuazione non varrebbe né come fondamento, né come modalità di esercizio generale di detto diritto da parte delle Province autonome, bensì solo come criterio da rispettare nel caso specialissimo in cui i beni per i quali le Province si avvalgano del diritto di prelazione appartengano allo Stato (perché anche in questo caso spetta comunque ad esse esercitarlo).<br />
    In conclusione, ogni aspetto concernente la regolamentazione giuridica dei masi chiusi rimarrebbe nella competenza esclusiva del legislatore provinciale, il quale è stato costantemente chiamato a disciplinarne l&#8217;assetto complessivo, alla luce delle esigenze scaturenti, volta per volta, dall&#8217;evoluzione dei rapporti giuridico-sociali. <br />
    Inoltre, l&#8217;esclusione del diritto di prelazione sugli immobili soggetti a vincolo storico-artistico e facenti parte di un maso chiuso si porrebbe quale compiuta realizzazione delle finalità di tutela sottese al principio di cui all&#8217;art. 9 Cost.; incentivando la continuità familiare nella titolarità di detti beni, la disposizione impugnata perseguirebbe, infatti, l&#8217;intento di non alterare il regolare proseguimento delle attività tradizionalmente svolte all&#8217;interno dei masi chiusi, garantendo in questo modo la vitalità e l&#8217;evoluzione di un istituto che rientra a pieno titolo nel patrimonio storico, artistico e culturale della Repubblica.<br />
    Del tutto generica e, pertanto, inammissibile sarebbe, infine, la censura formulata con riferimento all&#8217;art. 3, primo comma, Cost.; non si vede, infatti, in quale elemento della disciplina impugnata e con riferimento a quale situazione possa ravvisarsi una disparità di trattamento. La soluzione per la quale ha optato il legislatore provinciale, disponendo che il diritto di prelazione della Provincia è escluso in quei casi in cui si tratta di successione aziendale entro il quarto grado, tiene al contrario conto di tutti i principi costituzionali (in particolare, del principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all&#8217;art. 3, primo comma, Cost.), non sacrificandone alcuno a favore dell&#8217;altro. Si tiene, infatti, giustamente conto della circostanza che spesso «l&#8217;eredità» viene regolata con atti <i>inter vivos</i> quando l&#8217;assuntore invecchia e si vede, quindi, costretto a trasferire il maso chiuso ai familiari.<br />
    3.— Con successivo ricorso, notificato alla Provincia autonoma di Bolzano il 16 settembre 2005 e depositato il 26-27 settembre 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali nei settori dell&#8217;agricoltura, della protezione civile, delle acque pubbliche e della tutela dell&#8217;ambiente e altre disposizioni). Tale ricorso, proposto anche, «per quanto occorrere possa», nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige ed a questa notificato il 16 settembre 2005, è stato depositato il 27 settembre 2005, oltre il termine di cui all&#8217;art. 31, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.<br />
    La norma censurata sostituisce quella impugnata con il precedente ricorso, prevedendo l&#8217;esclusione dall&#8217;obbligo di denuncia nella medesima ipotesi – ivi contemplata – di trasferimento della proprietà in seguito a successione aziendale, ma entro il terzo grado di parentela (non più quindi entro il quarto). Peraltro, non viene reiterata in modo esplicito l&#8217;esenzione dall&#8217;obbligo di denuncia già contenuta nel secondo comma della disposizione sostituita e si lascia fermo l&#8217;obbligo di denuncia dei trasferimenti di proprietà.<br />
    Secondo l&#8217;Avvocatura, che riproduce gli argomenti già svolti, la formulazione della norma impugnata, nella parte in cui, derogando esplicitamente all&#8217;art. 59 del d.lgs. n. 42 del 2004, sembra distinguere i trasferimenti di proprietà dai casi di successione aziendale tra parenti fino al terzo grado, genera dubbi sulla permanenza generalizzata dell&#8217;obbligo di denuncia dei trasferimenti immobiliari, in un regime nel quale le declaratorie di vincolo e le misure di conservazione, per acquisire efficacia, devono essere notificate alla parte proprietaria.<br />
    4.— Si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano, contestando il merito del ricorso e riservandosi ulteriore memoria. Successivamente la Provincia ha proposto istanza per la trattazione congiunta dei due ricorsi.<br />
    5.— Nell&#8217;imminenza dell&#8217;udienza, la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato ulteriore memoria, in riferimento al primo dei due ricorsi, in cui chiede preliminarmente dichiararsi la cessazione della materia del contendere in conseguenza dell&#8217;intervenuta modifica della norma impugnata.<br />
    6.— Anche in riferimento al ricorso n. 82 del 2005, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollecitato una pronuncia di inammissibilità, sul rilievo che la norma impugnata sarebbe meramente ricognitiva di quell&#8217;esclusione del diritto di prelazione, nei casi in cui il trasferimento del maso chiuso avvenga nell&#8217;ambito familiare, già prevista con l&#8217;art. 26 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l&#8217;anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative collegate – legge finanziaria 2001), mai impugnato. Peraltro, la norma di cui al ricorso n. 97 del 2004, sottolinea la Provincia, è stata modificata dalla disposizione ora impugnata, proprio dopo la proposizione del ricorso anzidetto.<br />
    Sempre in via preliminare, si eccepisce poi la sommarietà del ricorso, che si limiterebbe ad evocare in modo impreciso alcuni parametri statutari, senza soddisfare i requisiti richiesti dalla costante giurisprudenza costituzionale per poter superare il vaglio di ammissibilità.<br />
    Nel merito, la Provincia insiste nelle argomentazioni difensive già svolte relativamente alla propria competenza legislativa primaria in materia di beni culturali e, specificamente, di maso chiuso.<br />
    Quanto ai parametri statutari evocati, si osserva che il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe dovuto indicare in che cosa consista il denunciato contrasto, dato che il generico richiamo alle norme dello statuto non sarebbe sufficiente per motivare l&#8217;impugnazione. </p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>    1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l&#8217;art. 14 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2004, n. 4 (Disposizioni in connessione con l&#8217;assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l&#8217;anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006), che inserisce nella legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 giugno 1975, n. 26 (Istituzione della Ripartizione provinciale Beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 1973, n. 37), l&#8217;art. 5-<i>quinquies</i>, così formulato:<br />
    «1. Il diritto di prelazione di cui agli articoli 60, 61 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non trova applicazione nel caso di trasferimento della proprietà in seguito a successione aziendale entro il quarto grado di parentela in immobili soggetti a tutela storico-artistica e facenti parte di un maso chiuso.<br />
    2. Per gli immobili di cui al comma 1 non trova applicazione l&#8217;obbligo di denuncia di cui all&#8217;art. 59 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».<br />
    Secondo il ricorrente, tali disposizioni sono in contrasto con gli artt. 4 e 8, numeri 3 e 8, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, i quali, nell&#8217;attribuire alle Province autonome la competenza in materia di tutela e conservazione dei beni culturali nonché di ordinamento dei masi chiusi, prescrivono che essa sia esercitata in armonia con la Costituzione e i principi dell&#8217;ordinamento giuridico della Repubblica.<br />
    Il ricorrente denuncia il contrasto delle disposizioni censurate con l&#8217;art. 6 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare), il quale prevede le modalità e i termini per l&#8217;esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato e delle Province autonome. Il ricorrente sostiene, inoltre, che le suddette disposizioni violino gli artt. 3 e 9 della Costituzione.</p>
<p>    2.— Successivamente, la Provincia di Bolzano, con l&#8217;art. 12 della legge provinciale 20 giugno 2005, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali nei settori dell&#8217;agricoltura, della protezione civile, delle acque pubbliche e della tutela dell&#8217;ambiente e altre disposizioni), ha sostituito le disposizioni denunciate, stabilendo che «il diritto di prelazione di cui agli articoli 59, 60 e 61 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non trova applicazione nel caso di trasferimento della proprietà, in caso di successione aziendale entro il terzo grado di parentela in edifici soggetti a tutela storico-artistica e facenti parte di un maso chiuso. Resta fermo l&#8217;obbligo di denuncia dei trasferimenti di proprietà».<br />
    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con altro ricorso, ha impugnato anche tale disposizione, adducendo ragioni analoghe a quelle che sorreggono il primo. Il ricorrente mette in evidenza come tale disposizione generi dubbi sulla permanenza dell&#8217;obbligo di denuncia del trasferimento e lamenta la violazione del principio di leale collaborazione per abuso della potestà legislativa.</p>
<p>    3.— In via preliminare, deve essere disposta la riunione dei due giudizi per la loro unitaria trattazione, in quanto hanno ad oggetto questioni concernenti la medesima materia e in gran parte coincidenti.<br />
    3.1— Sempre in via preliminare, si deve rilevare che la sostituzione della disposizione impugnata con il primo ricorso, ad opera dell&#8217;art. 12 della legge provinciale n. 4 del 2005, non ha fatto venir meno l&#8217;interesse del ricorrente a che sia decisa nel merito la questione sollevata con il primo ricorso, in quanto non risulta che le disposizioni della legge n. 4 del 2004 non abbiano avuto alcuna applicazione.</p>
<p>    4.— Sul merito delle questioni, si premette che la disciplina del maso chiuso ha costituito oggetto di scrutinio di costituzionalità sotto vari profili e in tempi diversi.<br />
    Fin dalla prima sentenza, fondamentale per quanto concerne la disciplina dell&#8217;istituto, questa Corte ha affermato che esso «non trova precedenti nell&#8217;ordinamento italiano, non può qualificarsi né rivivere se non con le caratteristiche sue proprie derivanti dalla tradizione e dal diritto vigente fino all&#8217;emanazione di quel r.d. 4 novembre 1928, n. 2325 in base al quale esso istituto cessò di avere formalmente vita». Ha precisato, inoltre, che il legislatore provinciale, in virtù dell&#8217;art. 11 n. 9 dello statuto speciale (nel testo originario), «può disciplinare la materia dei masi chiusi nell&#8217;ambito della tradizione e del diritto preesistente e, in conseguenza, con una potestà necessariamente più ampia, data la natura dell&#8217;istituto, che per le altre materie nello stesso art. 11 contemplate» (sentenza n. 4 del 1956).<br />
    Il principio è stato successivamente ribadito (sentenze n. 5 e n. 40 del 1957; n. 55 del 1964; n. 35 del 1972; ordinanza n. 28 del 1956), ed è bene sottolineare, da un lato, che esso è stato affermato per ritenere la legittimità costituzionale di disposizioni della legislazione provinciale incidenti anche sul diritto privato e sulla giurisdizione – materie, in via generale, di attribuzione statale esclusiva – dall&#8217;altro, che la disciplina statutaria non è, per quanto qui interessa, mutata.<br />
    Più di recente questa Corte, svolgendo il proprio ragionamento sulla base degli enunciati principi, ha però precisato che la particolare tutela accordata all&#8217;istituto non giustifica qualsiasi deroga alla disciplina generale, ma soltanto quelle che sono funzionali alla conservazione dell&#8217;istituto nelle sue essenziali finalità e specificità (sentenza n. 340 del 1996).<br />
    L&#8217;istituto in oggetto, secondo la sintesi fattane da questa Corte nella menzionata sentenza n. 4 del 1956, ha caratteristiche tutte particolari «come quelle della indivisibilità del fondo, della sua connessione con la compagine familiare e della assunzione di esso fondo come maso chiuso da un unico soggetto, cui un sistema particolare – anche relativo al procedimento di assegnazione e di determinazione del valore del fondo nel caso di pluralità di eredi – permette di perpetuare e garantire nel maso stesso il perseguimento delle finalità economiche e sociali proprie dello istituto».</p>
<p>    5.— Alla luce dei principi enunciati, la cui validità la Corte ribadisce ancora, la questione della legittimità costituzionale delle disposizioni di entrambe le leggi prevedenti l&#8217;esclusione della prelazione nei casi indicati non è fondata.<br />
    Le norme censurate, infatti, essendo non soltanto predisposte alla tutela della indivisibilità del maso, ma soprattutto finalizzate a mantenerne la connessione con la compagine familiare, non contrastano con le norme statutarie invocate che, lette nei sensi di cui si è detto, giustificano, in materia di masi chiusi, le deroghe alla disciplina generale senza violazioni dell&#8217;art. 3 della Costituzione.<br />
    Si soggiunge che, alla stregua di quanto detto, non è rilevante la differenza di un grado di parentela tra alienante e destinatario del trasferimento per l&#8217;esclusione della prelazione intercorrente tra la disposizione impugnata con il primo ricorso e quella oggetto del secondo, in quanto entrambe le disposizioni sono in funzione della connessione tra maso e famiglia, cui esso appartiene.<br />
    Poiché entrambe le disposizioni impugnate sono dirette alla tutela del maso chiuso con riguardo alle peculiarità di siffatto bene, esse non contrastano neppure con l&#8217;art. 9 Cost., che attribuisce lo sviluppo della cultura e la tutela dei beni culturali e del paesaggio alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, e non soltanto allo Stato.</p>
<p>    6.— Restano da scrutinare le disposizioni che, nell&#8217;una e nell&#8217;altra legge provinciale, fanno riferimento alla denuncia del trasferimento del maso chiuso nelle circostanze indicate; nella prima per escludere il relativo obbligo, nella seconda per imporlo.<br />
    Per quanto concerne quest&#8217;ultima, si osserva che la censura trova la sua confutazione nel rilievo che la lettera della disposizione – nello stabilire che «resta fermo l&#8217;obbligo di denuncia dei trasferimenti di proprietà» – non consente dubbi sull&#8217;esistenza dell&#8217;obbligo stesso. Tuttavia, anche con specifico riguardo alla disposizione sulla esclusione dell&#8217;obbligo della denuncia contenuta nella legge provinciale n. 4 del 2004, persiste l&#8217;interesse del ricorrente per la ragione indicata.<br />
    Su questo specifico punto la questione è fondata.<br />
    Infatti, anche se lo scopo principale e immediato della denuncia è quello di mettere l&#8217;amministrazione provinciale, cui spetta il diritto di prelazione, nella possibilità di esercitarlo (sicché nei casi in cui la prelazione è esclusa verrebbe meno la <i>ratio</i> della denuncia), deve ritenersi che esso non si esaurisca nel rendere possibile la prelazione stessa. La denuncia ha la fondamentale funzione di rendere nota la titolarità dei beni, nei tempi e con le modalità stabilite, all&#8217;organo cui spetta la tutela (ancorché questo possa altrimenti acquisire i dati necessari); tutela che può esplicarsi in attività diverse dall&#8217;esercizio della prelazione, a garanzia dei beni di cui all&#8217;art. 9 della Costituzione.<br />
    D&#8217;altra parte, l&#8217;eliminazione dell&#8217;obbligo della denuncia – già ripristinato con la successiva legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 2005 – non è funzionale al regime del maso chiuso.</p>
<p align=center>
<b>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></p>
<p align=justify>
    riuniti i giudizi,<br />
<i>    dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 14, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2004, n. 4 (Disposizioni in connessione con l&#8217;assestamento del bilancio della provincia di Bolzano per l&#8217;anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006);<br />
<i>    dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 14, comma 1, della medesima legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 2004 e dell&#8217;art. 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali nei settori dell&#8217;agricoltura, della protezione civile, delle acque pubbliche e della tutela dell&#8217;ambiente e altre disposizioni), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 9 della Costituzione, nonché agli artt. 4 e 8, numeri 3 e 8, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi indicati in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-7-12-2006-n-405/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2006 n.405</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2006 n.2429</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-7-12-2006-n-2429/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Campanella, est. Leotta Lupò Costruzioni S.r.1. (Avv. F. Cintioli) c. Comune di Nizza di Sicilia (n.c.), Sardavie S.r.l. (Avv. M. Frontoni), Consorzio Stabile Pitagora e A.E.T. S.r.l. (Avv. D. De Luca) sulla necessità per le consorziate, per le quali il Consorzio stabile ha dichiarato di concorrere, di possedere una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-7-12-2006-n-2429/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2006 n.2429</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-7-12-2006-n-2429/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2006 n.2429</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Campanella, est. Leotta<br /> Lupò Costruzioni S.r.1. (Avv. F. Cintioli) c. Comune di Nizza di Sicilia (n.c.), Sardavie S.r.l. (Avv. M. Frontoni), Consorzio Stabile Pitagora e A.E.T. S.r.l. (Avv. D. De Luca)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessità per le consorziate, per le quali il Consorzio stabile ha dichiarato di concorrere, di possedere una qualificazione minima pari quanto meno al 10 % di quella globalmente richiesta per partecipare alla gara</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Appalti lavori pubblici &#8211; Consorzi stabili – Requisiti minimi di qualificazione delle imprese consorziate per le quali il Consorzio ha dichiarato di concorrere, o che sono state designate quali esecutrici dei lavori – Individuazione – Applicazione della normativa sui raggruppamenti temporanei di imprese &#8211; Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 97, comma 4, seconda parte, del D.P.R. n. 554/1999 prevede espressamente che “alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese”. A proposito delle imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese, l’art. 95, comma 2, dispone che tali imprese devono possedere i requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari “ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento”. Conseguentemente, in base al combinato disposto delle suddette disposizioni, le imprese per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della L. n. 109/1994, ovvero alle quali viene assegnata l&#8217;esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999, devono possedere una qualificazione minima, pari, quanto meno, al 10% di quella globalmente richiesta per partecipare alla gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessità per le consorziate, per le quali il Consorzio stabile ha dichiarato di concorrere, di possedere una qualificazione minima pari quanto meno al 10 % di quella globalmente richiesta per partecipare alla gara</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia <br />
 Sezione staccata di Catania &#8211; Sezione Quarta</b></p>
<p> composto dai Signori Magistrati:Dott. Biagio Campanella        Presidente;<br />
Dott. Ettore Leotta                Consigliere rel. estensore; Dott. Francesco Brugaletta    Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A </b></p>
<p>sul ricorso n. 2989/2005 R.G. proposto dalla<br />
<b>Lupò Costruzioni S.r.1.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Fulvio Cintioli, elettivamente domiciliato in Catania, Via della Scogliera n. 1, presso lo studio dell&#8217;Avv. Carmelo Toscano;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Nizza di Sicilia</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>Sardavie S.r.l.</b>, con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Massimo Frontoni, elettivamente domiciliato  in Catania, Via Michele Scammacca n. 46, presso lo studio dell&#8217;Avv. Giuseppe Aliquò;</p>
<p>del <b>Consorzio Stabile Pitagora e della A.E.T. S.r.l.</b>,  in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avv. Donato De Luca, presso il cui studio, sito in Catania, Via Lago di  Nicito n. 14, sono elettivamente domiciliati;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione, dell&#8217;aggiudicazione a favore della Sardavie s.r.l. dell&#8217;appalto per “lavori di riqualificazione urbana del quartiere principe d&#8217;Alcontres”, di importo a base d&#8217;asta di Euro 1.057.780,37, e del verbale n. 1 dell&#8217;8 settembre 2005, con il quale sono stati indebitamente ammessi alla gara il Consorzio Stabile Pitagora e la A.E.T. S.r.l., nonché di tutti gli atti consequenziali e successivi, ivi incluso l’eventuale provvedimento di approvazione.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Imprese controinteressate; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore per la pubblica udienza dell’8 novembre 2006 il Consigliere dott. Ettore Leotta;<br />
Uditi gli Avvocati delle parti costituite come da verbale di causa;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>Fatto e diritto</b></p>
<p>1) Con determina dirigenziale n. 46 del 24 maggio 2005 il Comune di Nizza di Sicilia ha approvato il bando di gara per i lavori di riqualificazione urbana del quartiere Principe d’Alcontres, da realizzare mediante gara di appalto per pubblico incanto, da esperirsi ai sensi dell’art. 21 della L. n. 109/94, coordinato con la L.R.  n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara.<br />
In base al bando di gara (punti 3.3 e 3.4), l’importo dell’appalto è stato fissato in Euro 1.080.779,35, ivi compresi Euro 26.302,58 per attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.<br />
Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono state ricondotte alla categoria OG3, classifica III, subappaltabile.<br />
Nel disciplinare di gara (quintultimo periodo), a proposito delle modalità di calcolo della soglia di anomalia, è stato prescritto testualmente:<br />
“ &#8230; Le medie sono calcolate fino alla seconda cifra decimale. Ogni eventuale indicazione di altra cifra decimale non verrà presa in considerazione”.<br />
Alla gara di cui trattasi hanno partecipato n. 158 concorrenti, tra cui:<br />
&#8211; il Consorzio Stabile Pitagora, che ha dichiarato di concorrere per la consorziata Costruendo S.r.l.;<br />
&#8211; la A.E.T. S.r.l., componente del Consorzio Stabile Pitagora;<br />
&#8211; la Appalti e Servizi S.r.l., anch’essa componente del Consorzio Stabile Pitagora. <br />
Nella seduta dell’8 settembre 2005 il seggio di gara ha proceduto all’esame della documentazione amministrativa, escludendo l’impresa Edison Società Cooperativa S.r.l. ed ammettendo tutti gli altri concorrenti.<br />
Nella successiva seduta del 14 settembre 2005 lo stesso seggio di gara, individuata la soglia di anomalia nella misura del 24,51%, ha aggiudicato provvisoriamente l’appalto alla Sardavie S.r.l., che aveva offerto il ribasso del 24,50%.<br />
Con ricorso notificato il 12 novembre 2005 al Comune di Nizza di Sicilia ed alla Sardavie S.r.l., depositato il 17 novembre 2005, la Lupò Costruzioni S.r.l. ha impugnato gli atti di gara e l’eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva, sostenendo che il Consorzio Stabile Pitagora e la A.E.T. S.r.l. sarebbero stati illegittimamente ammessi e che, ove tali concorrenti fossero stati esclusi, essendo la nuova soglia di anomalia pari a 24,50%, l’appalto avrebbe dovuto essere aggiudicato ad una delle due imprese (Lupò Costruzioni S.r.l. e Galaria S.n.c.) che avevano presentato il medesimo ribasso del 24,49%.<br />
A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente principale ha dedotto le seguenti censure:</p>
<p>I – In relazione all’ammissione del Consorzio Stabile Pitagora<br />
A) Il Consorzio sarebbe stato illegittimamente ammesso, in quanto l’Impresa Costruendo S.r.l, designata per l’esecuzione dei lavori, non sarebbe qualificata per la categoria OG3, essendo in possesso di certificazione SOA per la categoria OG1.<br />
Infatti, ove il Consorzio avesse ottenuto l’aggiudicazione, l’esecuzione dei lavori sarebbe stata affidata ad un’impresa del tutto priva di qualificazione, anche per classifica minima.<br />
B) Il Consorzio, pur essendo in possesso della certificazione SOA per la categoria OG3, classifica IV, non sarebbe realmente qualificato per tale categoria, perché non tutte le imprese consorziate sarebbero in possesso della qualificazione relativa. Infatti la Costruendo S.r.l., impresa consorziata,   sarebbe del tutto priva della qualificazione nella categoria in questione.<br />
Per tale autonoma ragione il Consorzio avrebbe dovuto essere escluso.<br />
C) Il Consorzio sarebbe in possesso della certificazione SOA per la categoria OG3, classifica IV, grazie alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, tra cui la A.E.T. S.r.l. e la Appalti e Servizi S.r.l..<br />
Ma queste ultime due imprese avrebbero chiesto di partecipare autonomamente alla gara, onde le loro classifiche avrebbero dovuto essere sottratte alla classifica posseduta dal Consorzio, che, in tal modo, sarebbe risultato privo della IV classifica nella categoria OG3 richiesta dal bando.<br />
Da ciò un’ulteriore ragione di esclusione dello stesso Consorzio.</p>
<p>II &#8211; In relazione all’ammissione del Consorzio Stabile Pitagora e della A.E.T. S.r.l.<br />
Il Consorzio e la A.E.T. S.r.l. si troverebbero in una situazione di collegamento sostanziale.<br />
Infatti il Consorzio Pitagora avrebbe sede legale in Reggio Calabria, via De Nava 127. Anche la “A.E.T.” s.r.l., che concorre autonomamente, avrebbe sede in Reggio Calabria, via De Nava 127.<br />
In questa comune sede figurerebbe una sola utenza telefonica. Ciò lascerebbe presumere che il Consorzio si avvalga della stessa utenza di detta Impresa, giacché sarebbe impensabile che un soggetto così significativo, per di più composto da ben cinque imprese, possa fare a meno di comunicazioni telefoniche.<br />
Già queste immedesimazioni lascerebbero presumere l’identità di centro decisionale fra i due soggetti o, quanto meno, l’assenza di segretezza nella formulazione delle offerte.<br />
Se, poi, si aggiunge il fatto che &#8211; stando alle dichiarazioni sostitutive della A.E.T.  combinate col certificato C.C.I.A.A. prodotto in gara &#8211; fino al 31 maggio 2005 sarebbe stato Direttore tecnico dell’Impresa l’Ing. Andrea Cuzzocrea, in atto Presidente del Consorzio, si avrebbe la netta percezione dell’osmosi decisionale fra i due soggetti in gara.<br />
Del resto, questa insuperabile presunzione troverebbe conforto nella condotta pregressa dei soggetti. Infatti, il medesimo Ing. Cuzzocrea risulterebbe, proprio  dal certificato prodotto dal Consorzio, imputato in un procedimento penale del 2004 per il reato contemplato dall’art. 12, comma 5, della legge n. 109/94, consistente appunto nella violazione del divieto per i consorzi stabili di concorrere in gare in cui figurino imprese consorziate designate per l’esecuzione.</p>
<p>III – Sempre in relazione all’ammissione del Consorzio Stabile Pitagora e della A.E.T. S.r.l. <br />
La gara è stata celebrata l’8 settembre 2005. La A.E.T. avrebbe presentato, tra i documenti prescritti, un certificato C.C.I.A.A. in base al quale alla data del 31 maggio 2005 (giorno di emissione del certificato) il Direttore tecnico sarebbe stato l’Ing. Andrea Cuzzocrea, quello stesso che, come dianzi rilevato, risulterebbe all’atto della gara Presidente del Consorzio.<br />
Il Cuzzocrea, quale cessato Direttore tecnico dell’Impresa, avrebbe dato atto dell’inesistenza di questa qualità al momento della celebrazione della gara. <br />
Ma, tenuto conto di quanto risultante dal certificato proveniente da una pubblica amministrazione (che, in epoca ben prossima, dava ancora esistente detta qualità), il Seggio di gara avrebbe dovuto disporre la necessaria acquisizione dell’atto in forza del quale era avvenuta la cessazione dalla qualità.<br />
Illegittima sarebbe dunque, sotto tale ulteriore autonomo profilo, l’ammissione in gara del Consorzio e dell’Impresa consorziata, versandosi in fattispecie di collegamento per intreccio tra organi di due imprese.<br />
La Sardavie S.r.l. si è costituita in giudizio per avversare il gravame, chiedendone il rigetto.<br />
Con atto notificato il 31 dicembre 2005, depositato l’11 gennaio 2006, la Lupò Costruzioni S.r.l. ha integrato il contraddittorio nei confronti del Consorzio Stabile Pitagora e della A.E.T. S.r.l..<br />
Il Consorzio Stabile Pitagora  e la A.E.T. S.r.l. si sono costituiti in giudizio e con ricorso incidentale notificato il 27 – 28 gennaio 2006, depositato l’1 febbraio 2006, hanno sostenuto che le modalità di calcolo della media delle offerte ai fini della determinazione della soglia di anomalia, seguite sia dal seggio di gara che dalla Lupò Costruzioni S.r.l., sarebbero illegittime,essendo stati operati degli arrotondamenti non previsti né dal bando, né dal capitolato, dal che deriverebbe in ogni caso l’inammissibilità del ricorso principale.<br />
Con memoria depositata il 6 febbraio 2006 la Lupò Costruzioni S.r.l. ha rinunciato alla II^ ed alla III^ censura (concernenti entrambi la situazione di collegamento sostanziale tra il Consorzio Pitagora e la A.E.T. S.r.l.) ed ai rilievi di cui ai profili sub B) e sub C) della I^ censura, evidenziando che, per effetto di tali rinunce:<br />
&#8211; i predetti concorrenti non sarebbero stati esposti alle conseguenze dannose dell’escussione della polizza ed della segnalazione all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ex art. 10, comma 1 quater della L. n. 109/1994 nel testo vigente in Sicili<br />
&#8211; con il rilievo sub A) della I^ censura, l’unico rimasto in vita, non sarebbero stati denunciati né una dichiarazione infedele, né un comportamento scorretto, per cui nessuna conseguenza negativa sarebbe potuta derivare in capo al Consorzio, che, per tal<br />
Con ordinanza collegiale n. 297 dell’8 – 13 febbraio 2006 questo Tribunale ha rigettato la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, rinviando la trattazione nel merito del ricorso alla pubblica udienza dell’8 novembre 2006, nel corso della quale la causa è passata in decisione.</p>
<p>2) Con la I^ censura sub A) la Lupò Costruzioni S.r.l. sostiene che il Consorzio Stabile Pitagora sarebbe stato illegittimamente ammesso, in quanto l’Impresa Costruendo S.r.l, designata per l’esecuzione dei lavori, non sarebbe qualificata per la categoria OG3, essendo in possesso di certificazione SOA per la categoria OG1.<br />
Infatti, ove il Consorzio avesse ottenuto l’aggiudicazione, l’esecuzione dei lavori sarebbe stata affidata ad un’impresa del tutto priva di qualificazione, anche per classifica minima.<br />
Per il Tribunale tale rilievo è fondato.<br />
Occorre evidenziare anzitutto che il Consorzio di cui trattasi è un consorzio stabile, costituito ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c) della L. 11 febbraio 1994 n. 109.<br />
La disciplina generale di tali consorzi è delineata dall’art. 12 della L. 11 febbraio 1994 n. 109, nel testo recepito in Sicilia, che, per quello che interessa in questa sede, al comma 5 prescrive testualmente:<br />
“È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l&#8217;articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile”.<br />
Ai fini della definizione della presente controversia, è necessario richiamare  altresì il successivo art. 13, che, al comma 4, così dispone:<br />
“I consorzi di cui all&#8217;articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara”.<br />
L’apparente contrasto tra le due disposizioni prima riportate va risolto ritenendo che l’art. 12, comma 5, abbia posto il principio &#8211; di carattere generale &#8211; del divieto della partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile e dei consorziati, mentre l’art. 13, comma 4, abbia inteso precisare la portata del divieto, chiarendo che esso riguarda soltanto i consorziati che già partecipano alla gara mediante la struttura consortile, di modo che il divieto si traduce nella preclusione per un’impresa di poter partecipare alla medesima gara due volte, l’una attraverso la struttura del consorzio stabile e l&#8217;altra in una qualsiasi diversa forma (Cfr. Determinazioni n. 18/2003 del 29 ottobre 2003 e  n. 11/2004 del 9 giugno 2004 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici; Tar Sardegna, Sezione Prima, 20 giugno 2005 n. 1445).<br />
L’indicazione delle imprese per conto delle quali il consorzio concorre, contemplata dall’art. 13, comma 4, ha valore non solo in negativo, in quanto le imprese predette non possono partecipare autonomamente alla gara, ma anche in positivo, in quanto i lavori potranno essere eseguiti soltanto dalle predette imprese.<br />
L’esecuzione dei lavori solo da parte delle imprese per conto delle quali il consorzio concorre costituisce una scelta obbligata, perché soltanto in questo modo possono essere evitate situazioni paradossali, come quella di far realizzare l’opera da parte di un consorziato che ha partecipato alla gara in concorrenza con il consorzio stesso (Cfr. in termini, Determinazione n. 18/2003 del 29 ottobre 2003 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, citata).<br />
Nulla vieta, ovviamente, che il consorzio possa dichiarare in sede di offerta che concorre in proprio e non per conto di alcun consorziato (Cfr. Determinazione n. 11/2004 del 9 giugno 2004 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, citata).<br />
In tal caso, il consorzio potrà:<br />
&#8211;  eseguire direttamente tutte le opere o parte di esse, utilizzando la comune struttura d&#8217;impresa;<br />
&#8211; eseguire tutte le opere o parte di esse mediante una o più delle imprese consorziate, assegnandone ad esse l&#8217;esecuzione, totale o parziale, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 97, comma 1, del D.P.R. 31 dicembre 1999, n. 554, in base al quale “I c<br />
In siffatto quadro normativo, risulta diversa la posizione dei consorziati per conto dei quali il consorzio ha dichiarato di concorrere, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della L. n. 109/1994, rispetto a quella dei consorziati ai quali viene assegnata l&#8217;esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999, dal momento che:<br />
&#8211; la dichiarazione di cui all’art. 13, comma 4, della L. n. 109/1994 ha rilevanza esterna, sia ai fini dello svolgimento della gara che dell&#8217;esecuzione dei lavori, e rimane cristallizzata nel tempo;<br />
&#8211; la designazione di cui all’art. 97, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999, in genere successiva all&#8217;aggiudicazione, costituisce un semplice atto interno del consorzio, privo di rilevanza esterna, ancorché esso debba essere comunicato alla stazione appaltanteAltra questione da definire riguarda le modalità di qualificazione dei consorzi stabili.<br />
L’art. 97, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 così dispone:<br />
“Per i primi cinque anni dalla costituzione ai fini della partecipazione del consorzio alle gare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati. Alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese”.<br />
Il sistema del cumulo dei requisiti in possesso dei consorziati è stato esplicitato dall’art. 20 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, che ha prescritto testualmente:<br />
“Il consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita, in riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata, per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate.<br />
&#8230; omissis &#8230;”.<br />
Da ultimo, è intervenuto l’art. 7, comma 1, lettera e n. 2 della L. 1 agosto 2002 n. 166, che, introducendo nell’art. 12 della L. n. 109/1994 il comma 8 ter, ha elevato al rango di norma primaria la norma regolamentare di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 34/2000, ancorché con alcune modifiche che non interessano in questa sede.<br />
Il predetto art. 12, comma 8 ter della L. n. 109/1994, ha ribadito che “Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate”.<br />
Per effetto di tale ultimo intervento normativo, ai fini dell’operatività del cumulo delle qualificazioni, è stato eliminato il limite temporale dei “ primi cinque anni dalla costituzione” del consorzio, introdotto dall’art. 97, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999.<br />
In conclusione, in base alla normativa richiamata, i consorzi stabili sono qualificati sulla base della sommatoria delle qualificazioni possedute da tutte le imprese consorziate, quale che sia il loro interesse per la singola gara.<br />
Ad una prima lettura, nelle disposizioni riportate sembrerebbe che nulla sia detto a proposito della qualificazione delle imprese consorziate, per conto delle quali il consorzio ha dichiarato di concorrere (ai sensi dell’art. 13, comma 4, della L. n. 109/1994), nonché delle imprese consorziate alle quali viene assegnata l&#8217;esecuzione dei lavori (ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999).<br />
Se così fosse, ai fini della partecipazione alle gare dovrebbe tenersi conto unicamente della qualificazione del consorzio.<br />
Ma in realtà non è così.<br />
Infatti l’art. 97, comma 4, seconda parte, del D.P.R. n. 554/1999 prevede espressamente che “alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese”.<br />
Orbene, a proposito delle imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese, l’art. 95, comma 2, dispone che tali imprese devono possedere i requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari “ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento”.<br />
Conseguentemente, in base al combinato disposto delle disposizioni da ultimo riportate, le imprese per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della L. n. 109/1994, ovvero alle quali viene assegnata l&#8217;esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999, devono possedere una qualificazione minima, pari, quanto meno, al 10% di quella globalmente richiesta per partecipare alla gara.<br />
Tale soluzione interpretativa consente di salvaguardare la fondamentale esigenza di far eseguire i lavori ad imprese consorziate adeguatamente qualificate, e quindi in grado di operare con la necessaria competenza tecnica, fornendo idonee garanzie di buona esecuzione all’Ente committente. <br />
Individuati i principi di diritto da applicare alla fattispecie in esame, il Collegio può ora definire il merito del gravame.<br />
Con istanza del 6 settembre 2005 il Consorzio Stabile Pitagora ha indicato quale impresa consorziata, per la quale ha partecipato alla gara, la Costruendo S.r.l..<br />
Tale indicazione (indicata impropriamente in ricorso quale designazione dell’impresa esecutrice dei lavori, che è tutt’altra cosa) è stata effettuata, ovviamente, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della L. n. 109/1994, per cui essa ha assunto rilevanza esterna e è immodificabile.<br />
In base al bando di gara, le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono state ricondotte alla categoria OG3, classifica III, subappaltabile.<br />
La Costruendo S.r.l. non è qualificata per la categoria OG3, essendo in possesso di certificazione SOA unicamente per la categoria OG1. Essendo priva di qualificazione per la categoria richiesta dal bando nella misura minima di cui all’art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999, essa non poteva essere indicata quale impresa consorziata per la quale il Consorzio stabile Pitagora intendeva partecipare alla gara. Per tale ragione il Consorzio doveva essere escluso.<br />
Pertanto, in accoglimento del motivo di gravame in esame, va disposto l’annullamento degli atti impugnati, limitatamente alla parte in cui il seggio di gara ha ammesso il Consorzio Stabile Pitagora (anziché disporne l’esclusione) ed ha aggiudicato l’appalto alla Sardavie S.r.l..<br />
Per effetto della superiore statuizione, il seggio di gara, rideterminata la soglia di anomalia nella misura del 24,50%, aggiudicherà l’appalto ad una delle due imprese che hanno presentato il ribasso del 24,49% (Lupò Costruzioni S.r.l. e Galaria S.n.c.).<br />
La gara oggetto della presente impugnazione si è svolta anteriormente all’entrata in vigore della L.R. 29 novembre 2005, n. 16, che ha modificato l’art. 21, comma 1 bis della L. 11 febbraio 1994 n. 109 (nel testo recepito in Sicilia dalla L.R. n. 7/2002 e successive modificazioni), prescrivendo per gli appalti di lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria che, “ &#8230; Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede immediatamente al sorteggio”.<br />
Conseguentemente, dovendo applicarsi la normativa anteriore alla citata L.R. n. 16/2005, nel caso di più offerte con la medesima percentuale di ribasso, il seggio di gara dovrà consentire eventuali offerte migliorative (Cfr. Tar Catania, Sezione IV, 24 marzo 2006 n. 462; C.G.A. 26 luglio 2006 n. 403).<br />
Gli ulteriori profili d’impugnazione non vengono esaminati dal Collegio, essendo stati rinunciati.</p>
<p>3) Il ricorso incidentale proposto dal Consorzio Stabile Pitagora  e dalla Costruendo S.r.l. dev’essere dichiarato inammissibile per carenza d’interesse, in quanto:<br />
&#8211; A seguito della rinuncia alla II^ ed alla III^ censura (concernenti la denunciata situazione di collegamento sostanziale tra tali concorrenti) ed ai profili sub B) e sub C) della I^ censura, i ricorrenti incidentali effettivamente non rimangono esposti- Il consorzio Stabile Pitagora non riceve alcun danno dall’accoglimento della I^ censura, sub A), essendo stata la sua esclusione disposta dal Collegio non per una sua dichiarazione infedele, né un suo comportamento scorretto, bensì per un’erronea interp</p>
<p>4) Rimane da esaminare infine la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla Lupò Costruzioni S.r.l..<br />
Va premesso che, come dichiarato dalla Sardavie S.r.l. con memoria depositata il 2 novembre 2006, il Comune di Nizza di Sicilia ha stipulato il contratto di appalto con l’impresa originaria aggiudicataria il 27 marzo 2006.<br />
Per come dichiarato dalla Lupò Costruzioni S.r.l con nota del 7 novembre 2006 e non smentito dalle altre parti, i lavori sono stati eseguiti in minima parte (in misura inferiore al 10% dell’appalto).<br />
Per effetto del rifacimento delle operazioni di gara, l’appalto potrà essere aggiudicato alla Lupò Costruzioni S.r.l. oppure alla Galaria S.n.c.. <br />
Per la parte dei lavori non ancora eseguiti, la nuova aggiudicazione avrà effetto restitutorio, di modo che per essi non potrà essere avanzata alcuna pretesa risarcitoria.<br />
Per quanto concerne invece la parte dei lavori già eseguiti, soltanto se la nuova aggiudicazione sarà disposta a favore della Lupò Costruzioni S.r.l., quest’ultima avrà titolo a conseguire il risarcimento dei danni, quantificati nella misura del 10% del compenso che le sarebbe spettato per l’esecuzione di tali lavori parziali (tale importo viene determinato dal Collegio, facendo applicazione dell’art. 345 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F). <br />
Viceversa, nel caso in cui la nuova aggiudicazione sarà disposta a favore della Galaria S.n.c., nessun risarcimento del danno spetterà alla Lupò Costruzioni S.r.l., non trattandosi dell’impresa aggiudicataria (Cfr. Cons. Stato, V, 22 dicembre 2005 n. 7337, in ordine alla ripetizione della gara anche nel caso di contratto interamente eseguito, in relazione alla necessità di esaminare la domanda di risarcimento del danno).<br />
Tenuto conto della peculiarità e della novità delle questioni trattate, sussistono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione Quarta, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nei modi e nei limiti di cui in motivazione.<br />
Le spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio dell’8 novembre 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-7-12-2006-n-2429/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2006 n.2429</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2006 n.1667</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-7-12-2006-n-1667/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-7-12-2006-n-1667/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2006 n.1667</a></p>
<p>nelle procedure c.d. &#8220;a sportello&#8221; la completezza di una domanda di finanziamento deve riscontrarsi già al momento della presentazione della stessa e non entro il termine ultimo di scadenza della presentazione delle domande Pubblica Amministrazione – Procedimento amministrativo – Procedure “a sportello” – Erogazione di contributi – Completezza della domanda</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-7-12-2006-n-1667/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2006 n.1667</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-7-12-2006-n-1667/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2006 n.1667</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">nelle procedure c.d. &ldquo;a sportello&rdquo; la completezza di una domanda di finanziamento deve riscontrarsi già al momento della presentazione della stessa e non entro il termine ultimo di scadenza della presentazione delle domande</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica Amministrazione – Procedimento amministrativo – Procedure “a sportello” – Erogazione di contributi – Completezza della domanda – Già al momento della presentazione della domanda e non entro il termine ultimo di scadenza della presentazione delle domande.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Diversamente dalle procedure nelle quali il termine entro cui valutare la completezza di una richiesta è quello di scadenza della presentazione delle domande, nei procedimenti “a sportello” &#8211; in cui vi è una connessione fra disponibilità di uno stanziamento ed esame cronologico delle richieste di finanziamento &#8211; il termine è quello della presentazione della domanda.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">nelle procedure c.d. &#8220;a sportello&#8221; la completezza di una domanda di finanziamento deve riscontrarsi già al momento della presentazione della stessa e non entro il termine ultimo di scadenza della presentazione delle domande</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 01667/2006 REG.SEN.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 906 del 2004, proposto da:<br />
<b>Noberasco Giuseppe</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Gerbi, con domicilio eletto in Genova, via Corsica 21/18-20;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Liguria</b>, in persona del Presidente pro tempore;</p>
<p><b>Filse S.p.a. Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Roberto Cassinelli, con domicilio eletto in Genova, via Brigata Liguria 3/11;<br />
per l&#8217;annullamento previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del provvedimento del Direttore generale della F.I.L.S.E. 31 marzo 2004 n. 1982 di diniego di accoglimento della domanda di contributi presentata ai sensi del D.o.c.u.p. Obiettivo 2 bando misura 1.2. sottomisura b 2 sostegno ai piccoli investimenti e di ogni altro atto antecedente presupposto o comunque connesso.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Filse Spa Finanziaria Ligure Per Lo Sviluppo Economico;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23/11/2006 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato in data 17 – 18 giugno 2004 alla FILSE s.p.a. ed alla Regione Liguria e depositato il successivo 23 giugno 2004, il sig. Noberasco Giuseppe ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, il provvedimento in epigrafe.<br />
Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente deduce i seguenti motivi:<br />
1) violazione e/o falsa applicazione del bando relativo al DOC. UP Obiettivo 2 (2000 – 2006) &#8211; Misura 1.2 – sottomisura B2 approvato con deliberazione della Giunta regionale Liguria 11 febbraio 2002 n. 93, difetto di presupposto di istruttoria e di motivazione, violazione dell’art. 18 d.p..r n. 131/1986 e dell’art. 2704 c.c. illogicità, contraddittorietà, violazione dei principi in materia di partecipazione alle procedure concorsuali, in subordine illegittimità derivata dalla illegittimità che affligge il bando, in quanto la certezza della anteriorità della stipula del preliminare è data dalla circostanza che lo stesso sia stato allegato alla domanda di partecipazione, peraltro la certezza della data può essere raggiunta anche con ogni mezzo di prova con la conseguenza che la allegazione del documento alla domanda di finanziamento, inoltre la registrazione del preliminare non era prevista a pena di esclusione, infine viene impugnata la previsione del bando laddove impone l’onere di registrazione atteso che simile previsione aggrava inutilmente gli adempimenti dei concorrenti; <br />
2) violazione dell’art. 2, comma 5 del regolamento regionale 4.7.1994 n. 2 e dell’art. 7.1. del bando, difetto di presupposto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta, in quanto la FILSE non ha tenuto conto del contratto definitivo di acquisto del terreno che il ricorrente aveva prodotto a seguito della richiesta di chiarimenti da parte di FILSE.<br />
Si costituiva in giudizio la FILSE s.p.a..<br />
Con ordinanza 30 giugno 2004 n. 440 veniva respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato. <br />
All’udienza pubblica del 23 novembre 2006 il ricorso è passato in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso in esame è rivolto avverso il provvedimento a firma del Direttore generale della F.I.L.S.E. di diniego di accoglimento della domanda di contributi presentata ai sensi del D.o.c.u.p. Obiettivo 2 bando misura 1.2. sottomisura b2 sostegno ai piccoli investimenti. <br />
Il ricorso è infondato. <br />
Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorrente è stato escluso dall’ammissione a finanziamento in quanto non ha comprovato la piena disponibilità dell’immobile presso cui viene realizzato il piano di investimento, non avendo prodotto almeno copia di un contratto preliminare (avente ad oggetto l’immobile in cui localizzare l’investimento) registrato entro il termine di presentazione della domanda.<br />
In effetti il ricorrente ha allegato alla domanda di finanziamento un preliminare, relativo ad un terreno sito in Comune di Ortovero sul quale realizzare un fabbricato artigianale, ma tale contratto stipulato in data 30.4.2002 non risulta registrato né prima della presentazione della domanda né successivamente.<br />
Con il primo motivo il ricorrente contesta l’assunto di cui sopra e censura la previsione del bando (punto 11) che imponeva la registrazione dei titoli di disponibilità degli immobili alla data di presentazione della domanda “a tale data gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono risultare già registrati, in ossequio a quanto disposto dall’art. 18 del d.p.r. n. 131/1986 – T.U. sull’imposta di registro”.<br />
Il ricorrente deduce la sostanziale inutilità della previsione, atteso che la giurisprudenza ammette che la prova dell’anteriorità della data di un documento possa essere data con ogni mezzo di prova.<br />
Peraltro nella specie la prova dell’anteriorità del preliminare sarebbe stata raggiunta dalla allegazione alla domanda inviata a mezzo raccomandata a.r. alla FILSE.<br />
Il motivo si appalesa infondato. <br />
È ben vero che la certezza della data di un atto può essere raggiunta con ogni mezzo di prova ma il bando ha imposto che tale certezza dovesse raggiungersi mediante la registrazione degli atti.<br />
L’amministrazione nell’ampio ventaglio di possibilità consentite dalla norma civilistica ha discrezionalmente scelto una modalità di accertamento dell’anteriorità della data. <br />
Simile scelta non può essere ritenuta inutilmente gravatoria nei confronti dei soggetti partecipanti in quanto reca l’innegabile vantaggio di evitare una defatigante istruttoria finalizzata alla accertamento della anteriorità del contratto rispetto alla data di presentazione della domanda.<br />
Ne consegue la legittimità della clausola che impone un onere comprensibile e di agevole soddisfacimento.<br />
Ciò posto si rileva come il ricorrente non abbia, alla data di presentazione della domanda, prodotto un preliminare registrato.<br />
Ciò ha determinato il diniego di accoglimento della domanda di finanziamento.<br />
Né appare persuasiva l’osservazione secondo la quale la registrazione non era imposta a pena di esclusione.<br />
Da un lato la previsione della registrazione era contemplata dalla clausola relativa alla documentazione obbligatoria, dall’altro lato l’istruttoria preliminare aveva tra l’altro ad oggetto la completezza della documentazione richiesta, tra la quale figurava la dimostrazione dell’anteriorità del titolo di acquisto.<br />
Sotto altro profilo, in assenza di registrazione, non era possibile, a tenore del bando, ritenere la anteriorità dell’acquisto.<br />
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2, comma 5 del regolamento regionale 4.7.1994 n. 2 e dell’art. 7.1. del bando, difetto di presupposto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta, in quanto la FILSE non ha tenuto conto del contratto definitivo di acquisto del terreno che il ricorrente aveva prodotto a seguito della richiesta di chiarimenti da parte di FILSE.<br />
Anche questo motivo è infondato.<br />
Quanto alle previsioni del bando relative alla regolarizzazione ed alla integrazione della documentazione occorre rilevare come le previsioni alle quali si riferisce il ricorrente consente bensì la regolarizzazione della documentazione del possesso dei requisiti condizione che questi fossero posseduti anteriormente alla data di presentazione della domanda ma non poteva, a pena di violazione della par condicio, prendere in considerazione requisiti realizzati successivamente alla presentazione della domanda.<br />
Suggestiva ma non persuasiva appare la considerazione secondo la quale il ricorrente avrebbe prodotto entro il termine di scadenza della presentazione delle domande il contratto definitivo di acquisto del terreno in questione.<br />
Deve, invero, rilevarsi come diversamente da altre procedura in cui il termine rilevante è quello finale di scadenza della presentazione delle domande, nella presente procedura il termine di valutazione dei requisiti e quella della presentazione della domanda. <br />
Tutto ciò è giustificato dalla particolare procedura cd “a sportello” di esame delle domande. <br />
Tale procedura si caratterizza per una esame rigorosamente cronologico delle domande di finanziamento fino all’esaurimento delle disponibilità degli stanziamenti.<br />
Ne consegue che assumendo rilevanza il momento di presentazione della domanda è a tale momento che deve essere temporalmente collocata la verifica dei requisiti.<br />
In ragione di quanto espresso non assume rilevanza la circostanza che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande, ma, tuttavia, successivamente alla presentazione della domanda, il ricorrente abbia prodotto il contratto definitivo di acquisto del terreno.<br />
In conclusione il ricorso in esame deve essere respinto.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €. 1500,00 (millecinquecento/00) oltre ad IVA e CPA come per legge. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23/11/2006 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Paolo Peruggia, Presidente FF<br />
Luca Morbelli, Primo Referendario, Estensore<br />
Angelo Vitali, Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 07/12/2006<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-7-12-2006-n-1667/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2006 n.1667</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2006 n.1678</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-7-12-2006-n-1678/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-7-12-2006-n-1678/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-7-12-2006-n-1678/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2006 n.1678</a></p>
<p>sull&#8217;interpretazione estensiva dell&#8217;ultimo alinea dell&#8217;art. 10-bis, l. 7.8.1990, n. 241, limitatamente alla parte relativa alle procedure concorsuali Pubblica Amministrazione – Procedimento amministrativo – Art. 10-bis, l. 7.8.1990, n. 241, ultimo alinea – Procedure concorsuali – Nozione – Procedure aperte ad una pluralità di soggetti, in cui si può prescindere da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-7-12-2006-n-1678/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2006 n.1678</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-7-12-2006-n-1678/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2006 n.1678</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;interpretazione estensiva dell&#8217;ultimo alinea dell&#8217;art. 10-bis, l. 7.8.1990, n. 241, limitatamente alla parte relativa alle procedure concorsuali</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica Amministrazione – Procedimento amministrativo – Art. 10-bis, l. 7.8.1990, n. 241, ultimo alinea – Procedure concorsuali – Nozione – Procedure aperte ad una pluralità di soggetti, in cui si può prescindere da una situazione di reciproca concorrenza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>La nozione di procedura concorsuale utilizzata dal legislatore nell’art. 10-bis, l. 7.8.1990, n. 241, deve essere intesa in senso lato, in modo da comprendere tutti i procedimenti aperti alla partecipazione di una pluralità di soggetti, ossia tutti quei procedimenti nei quali l’instaurazione del contraddittorio con la Pubblica Amministrazione risulti incompatibile con le esigenze di celerità della procedura, a prescindere dalla circostanza che i partecipanti alla stessa si trovino in una situazione di concorrenza reciproca e, quindi, dall’esistenza di una graduatoria finale di merito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’interpretazione estensiva dell’ultimo alinea dell’art. 10-bis, l. 7.8.1990, n. 241, limitatamente alla parte relativa alle procedure concorsuali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 01678/2006 REG.SEN. <br />
N. 00293/2006 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 293 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>Esquire s.a.s.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mattia Crucioli, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Genova, alla via XX Settembre 26/5;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Regione Liguria</b>, non costituita in giudizio;</p>
<p>&#8211; <b>Fi.l.s.e. s.p.a. &#8211; Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Roberto Cassinelli, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Genova, alla via Brigata Liguria 3/11;<br />
nei confronti di</p>
<p><b>impresa individuale Desmo di Vio Carlo</b>, non costituita in giudizio;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento di non ammissione ad agevolazione della spesa sostenuta per l’acquisto di bene immobile da destinare ad attività produttiva.</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Fi.l.s.e. s.p.a. &#8211; Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23/11/2006 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 9.3.2006 e depositato il successivo 25.3.2006 la società Esquire s.a.s. ha impugnato il decreto 30.12.2005, n. 1307, con il quale il Direttore generale della F.I.L.S.E. s.p.a., società incaricata dalla Regione Liguria, ha accolto la sua domanda di agevolazione a valere sulla misura 1.2, sottomisura B2 “sostegno a piccoli investimenti” del Documento unico di programmazione (Docup) Obiettivo 2 – 2000/2006 in vista della realizzazione di un nuovo impianto produttivo, nella parte in cui ha escluso l’ammissibilità a finanziamento della spesa (pari ad € 182.000,00) sostenuta per l’acquisto dell’immobile da destinare ad attività produttiva, con la motivazione che “l’impresa richiedente ha effettuato il pagamento per l’acquisto dell’immobile in oggetto in data antecedente a quella del 26/07/2004 contravvenendo al punto 8 quart’ultimo comma del bando”.<br />
A sostegno del ricorso deduce due motivi.</p>
<p>1) Violazione dell’art. 10-bis della legge 241 del 7.8.1990 per omessa previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.</p>
<p>2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 quart’ultimo paragrafo del bando regionale; carenza di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà; irragionevolezza: avendo la società ricorrente acquistato l’immobile in esito ad una procedura esecutiva immobiliare, il titolo di spesa cui fare riferimento sarebbe il decreto del Tribunale civile di Genova 6.10.2004, che ha concretamente operato il trasferimento della proprietà del bene.<br />
Con atto per motivi aggiunti notificato il 7.4.2006 e depositato il successivo 15.4.2006 la società Esquire s.a.s. ha esteso l’impugnazione alla nota F.I.L.S.E. n. 8642 del 6.3.2006, di rigetto di un’istanza di riesame in autotutela, deducendone l’illegittimità in via derivata. <br />
Si è costituita in giudizio la F.I.L.S.E. s.p.a., instando per la reiezione del ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 23.11.2006 il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
Quanto al primo motivo il Collegio osserva che, per espressa previsione normativa, la disposizione di cui all&#8217;art. 10-bis della legge n. 241/1990 (introdotto dalla legge n. 15/2005) sul così detto prevviso di rigetto non si applica alle &#8220;procedure concorsuali&#8221;, cioè quelle in cui vi sia concorso di domande.<br />
Considerata la ratio della disposizione &#8211; che mira a contemperare le esigenze di partecipazione al procedimento con quelle di speditezza ed economicità dell’attività amministrativa &#8211; deve ritenersi che la nozione di procedura concorsuale utilizzata dal legislatore debba essere intesa in senso lato, in modo da comprendere tutti i procedimenti aperti alla partecipazione di una pluralità di soggetti, ossia tutti quei procedimenti nei quali l&#8217;instaurazione del contraddittorio con l&#8217;Amministrazione risulti incompatibile con le esigenze di celerità della procedura (T.A.R. Campania, IV, 6.3.2006, n. 2641), a prescindere dalla circostanza che i partecipanti alla stessa si trovino in una situazione di concorrenza reciproca e dall’esistenza di una graduatoria finale di merito.<br />
Parimenti infondato si rivela il secondo motivo di ricorso.<br />
Ai sensi del punto 8 quart’ultimo comma del bando regionale (doc. 2 delle produzioni 25.3.2006 di parte ricorrente) “in deroga a quanto sopra e limitatamente alle richieste di agevolazione a titolo del regime “de minimis”, sono ammissibili le spese riferite a programmi d’investimento avviati a far data dal 26 luglio 2004. Al fine della verifica del rispetto delle suddette condizioni fa fede la data del primo titolo di spesa”.<br />
Si tratta di una clausola non irragionevole, in quanto volta a fissare un necessario punto di riferimento temporale per l’ammissione delle spese a finanziamento, coniugando uniformità di trattamento e semplificazione della verifica.<br />
Ciò premesso, è pacifico in causa che la società ricorrente abbia versato il prezzo di aggiudicazione dell’immobile in una data (il 5.7.2004, cfr. la certificazione del notaio delegato alle operazioni di vendita di cui al doc. 5 delle produzioni 7.4.2006 di parte resistente) anteriore a quella fissata dal bando (26.7.2004).<br />
La circostanza – evidenziata dalla pur suggestiva prospettazione di parte ricorrente &#8211; che il trasferimento di proprietà del bene pignorato si sia prodotto soltanto con l’emanazione del decreto ex art. 586 c.p.c. appare invece irrilevante.<br />
E’ indubitabile, infatti, che le somme versate dalla società ricorrente anteriormente al 26.7.2004 costituiscano a tutti gli effetti, ex art. 585 c.p.c. (“l&#8217;aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall&#8217;ordinanza che dispone la vendita a norma dell&#8217; articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l&#8217;avvenuto versamento”), il prezzo dell’immobile posto all’asta, ed integrino pertanto un titolo di spesa a termini del citato punto 8 quart’ultimo comma del bando regionale.<br />
Né rileva che il provvedimento impugnato (cfr. la tabella allegato 1 alla decisione n. 1307/2005, doc. 1 delle produzioni 25.3.2006 di parte ricorrente) difetti nella motivazione, non precisando quale sarebbe concretamente il titolo di spesa anteriore al 26.7.2004, ed anzi menzionando soltanto il decreto di trasferimento del Tribunale civile di Genova del 6.10.2004, successivo alla data presa come riferimento dal bando.<br />
Trattandosi di un vizio della motivazione di carattere puramente formale, soccorre infatti l’art. 21-octies comma 2 primo periodo della legge n. 241/1990: in presenza della clausola di cui al punto 8 quart’ultimo comma del bando regionale e di pagamenti pacificamente effettuati in date antecedenti il 26.7.2004 (cfr. la documentazione allegata al doc. 5 delle produzioni 7.4.2006 di parte resistente), è infatti palese che il provvedimento di esclusione rivestiva natura vincolata e che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.<br />
Sussistono giusti motivi, in considerazione della particolarità della fattispecie, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Rigetta il ricorso.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23/11/2006 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Paolo Peruggia, Presidente FF<br />
Luca Morbelli, Primo Referendario<br />
Angelo Vitali, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 07/12/2006<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-7-12-2006-n-1678/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2006 n.1678</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2006 n.7210</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-12-2006-n-7210/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-12-2006-n-7210/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-12-2006-n-7210/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2006 n.7210</a></p>
<p>Pres. Salvatore , Est. Cacace C. ( Avv. R. G. Aloisio) c/ Consiglio Superiore della Magistratura (Avv. F. Sorrentino), Ministro della giustizia (n.c.) sulla determinazione del &#8220;collocamento anticipato in quiescenza&#8221; rilevante ai fini del calcolo della durata del prolungamento del rapporto di servizio, ex art. 3, co. 57, L. 350/2003</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-12-2006-n-7210/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2006 n.7210</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-12-2006-n-7210/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2006 n.7210</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Salvatore        , <i>Est. </i>Cacace<br /> C. ( Avv. R. G. Aloisio) c/   Consiglio Superiore della Magistratura (Avv. F. Sorrentino), Ministro della giustizia (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla determinazione del &ldquo;collocamento anticipato in quiescenza&rdquo; rilevante ai fini del calcolo della durata del prolungamento del rapporto di servizio, ex art. 3, co. 57, L. 350/2003</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211;  Sospensione disciplinare a seguito di procedimento penale &#8211; Diritto al ripristino del rapporto di servizio a favore del dipendente successivamente prosciolto – Art. 3, comma 57, l. n. 350/2003 &#8211; Interpretazione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 3, comma 57, della l. n. 350/2003 che prevede il beneficio, per i dipendenti, che abbiano lasciato il servizio in via anticipata a séguito di procedimento penale, consistente nel ripristino del rapporto per una durata, che cumula il periodo di sospensione patìto  ed il periodo di servizio non espletato a causa del prematuro abbandono del servizio, tale ipotesi di abbandono ricorre soltanto per coloro che si siano avvalsi della facoltà di transitare in regime di quiescenza anticipato prima di raggiungere il limite massimo ordinario di età pensionabile ( per i magistrati fissato in settanta anni dall’art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511) poiché l&#8217;espressione “limite di età”, secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma, deve intendersi riferita ai limiti ordinarii previsti per ciascuna categoria, e non a quelli di prolungamento del servizio oltre i limiti in base a particolari beneficii previsti da particolari disposizioni di favore</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.7210/2006<br />
Reg. Dec.<br />
Nn. 5334 e 6450   Reg. Ric.<br />Anno 2006</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sui ricorsi in appello:</p>
<p>1) n. 5334 del 2006, proposto da<br />
<b>CARNEVALE Corrado</b>, rappresentato e difeso dall’avv.to Roberto G. Aloisio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Roma, via di San Valentino, 21,</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>&#8211; il <b>Consiglio Superiore della Magistratura</b>, in persona del Presidente p.t.,costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv.to Federico Sorrentino ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Roma, Lungotevere delle Navi<br />
&#8211; il <b>Ministero della giustizia</b>, in persona del Ministro p.t.,non costituitosi in giudizio;</p>
<p>2) n. 6450 del 2006, proposto da<br />
<b>Consiglio Superiore della Magistratura</b>, in persona del Vice Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv.to Federico Sorrentino ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Roma, Lungotevere delle Navi, 30,</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><b>CARNEVALE Corrado</b>, ncostituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv.to Roberto G. Aloisio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Roma, via di San Valentino, 21</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>Ministero della giustizia</b>,in persona del Ministro p.t., non costituitosi in giudizio, entrambi per  l’annullamento in parte qua della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sezione prima, n. 2746/06.</p>
<p>	Visti i ricorsi, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione, in ciascuno dei giudizii, della parte appellata;<br />
Visto che in nessuno dei due giudizii si è costituito il Ministero della Giustizia;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Data per letta, alla pubblica udienza del 7 novembre 2006, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;<br />
Uditi, alla stessa udienza, l’avv. Roberto G. Aloisio per il dr. Carnevale e l’avv. Federico Sorrentino per il C.S.M.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1. – Con atto di appello notificato il 23 maggio 2006 e depositato il successivo 16 giugno ( rubricato al n. 5334/06 R.G. ), il dr. Corrado Carnevale, già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, ha chiesto la riforma in parte qua della sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sezione prima, ha solo in parte accolto il ricorso ( n. 10500 dell’anno 2005 ) da lui proposto per l’annullamento della deliberazione in data 19 ottobre 2005, con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha respinto l’istanza da lui presentata in data 29 marzo 2004, vòlta ad ottenere:<br />
a) il ripristino ed il prolungamento del rapporto di servizio per un periodo pari al cumulo della sospensione ingiustamente subita e del servizio non espletato per l’anticipato collocamento in quiescenza, ai sensi dell’art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dal d.l. 16 marzo 2004, n. 66 ( convertito in legge, con modificazioni non riguardanti la norma in questione, con legge 11 maggio 2004, n. 126 );<br />
b) l’attribuzione, eventualmente in soprannumero, della funzione di Primo presidente aggiunto della Corte di cassazione o di altra equivalente, ai sensi dell’art. 2, comma 3, di detto d.l. n. 66 del 2004.<br />
Il Giudice di prime cure ha in particolare accolto tale ricorso in relazione al dedotto profilo concernente il diniego di ripristino e prolungamento del rapporto di servizio, mentre lo ha respinto per la parte avente ad oggetto la pretesa dell’interessato, all’ésito del reclamato ripristino, alla attribuzione di una funzione superiore a quella rivestita all’atto del collocamento a riposo.<br />
Il gravame della parte privata si appunta perciò avverso tale secondo capo della sentenza di primo grado, di cui lamenta, con unico articolato motivo, l’illegittimità per errata interpretazione della citata norma di riferimento, recante la disciplina della posizione in ruolo da attribuirsi al magistrato riammesso in servizio ai sensi della suindicata disposizione.<br />
Si è costituito in giudizio l’appellato C.S.M., deducendo l’infondatezza del gravame e chiedendone, pertanto il rigetto, non senza rilevare che “l’attribuzione della funzione di livello immediatamente superiore a quella esercitata al momento dell’anticipato collocamento in quiescenza, reclamata dall’attuale appellante, ha come presupposto la riammissione in servizio dopo l’anticipato collocamento in stato di quiescenza, ipotesi che … non è applicabile al dott. Carnevale, il quale è andato in pensione per raggiunti limiti di età …” ( pag. 3 controric. ).<br />
Non si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, del quale pure era impugnato con il ricorso originario il decreto in data 8 novembre 2005, con cui era stata data esecuzione alla censurata deliberazione del C.S.M.<br />
2. – Avverso la suddetta sentenza quest’ultimo Organo ha promosso autonomo appello ( notificato l’11 luglio 2006, depositato il giorno 21 dello stesso mese e rubricato al n. 6450/06 R.G. ) in relazione al capo di sentenza, favorevole alla parte privata, relativo alla riammissione in servizio.<br />
Si è costituito in tale giudizio, per resistere, il dr. Carnevale, ampiamente controdeducendo, anche con successive memorie, alle tesi di gravame.<br />
Anche in tale giudizio non si è costituito il Ministero della giustizia.<br />
Ulteriori “brevi deduzioni” ha articolato il Consiglio Superiore della Magistratura con memoria in data 26 ottobre 2006.<br />
Le due cause sono state congiuntamente chiamate e trattenute in decisione alla udienza pubblica del 7 novembre 2006. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1. – Come risulta dall’esposizione in fatto che precede, il dr. Corrado Carnevale, già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, aveva impugnato in primo grado i provvedimenti (deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura in data 19 ottobre 2005 e decreto del Ministero della Giustizia in data 8 novembre 2005), con i quali è stata respinta l’istanza da lui presentata in data 29 marzo 2004, vòlta ad ottenere:<br />
a) il ripristino ed il prolungamento del rapporto di servizio per un periodo pari al cumulo della sospensione ingiustamente subita e del servizio non espletato per l’anticipato collocamento in quiescenza, ai sensi dell’art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dal d.l. 16 marzo 2004, n. 66 ( convertito in legge, con modificazioni non riguardanti la norma in questione, con legge 11 maggio 2004, n. 126 );<br />
b) l’attribuzione, eventualmente in soprannumero, della funzione di Primo presidente aggiunto della Corte di cassazione o di altra equivalente, ai sensi dell’art. 2, comma 3, di detto d.l. n. 66 del 2004.<br />
Il Giudice di prime cure ha solo in parte accolto il ricorso, in relazione al dedotto profilo concernente il diniego di ripristino e prolungamento del rapporto di servizio, mentre lo ha respinto per la parte avente ad oggetto la pretesa dell’interessato, all’ésito del reclamato ripristino, alla attribuzione di una funzione superiore a quella rivestita all’atto del collocamento a riposo.<br />
Avverso tale pronunzia, nei capi rispettivamente a ciascuna delle opposte parti sfavorevoli, si dirigono gli odierni appelli, che, in quanto proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti, per essere definiti con un’unica decisione.<br />
2. – Deve essere preliminarmente esaminato, per ragioni d’ordine logico, l’appello del C.S.M., rivolto, come s’è detto, avverso la parte della suddetta sentenza, in cui è stata accolta la censura di illegittimità del diniego di ripristino del rapporto di impiego de quo.<br />
2.1 – Non può, peraltro, esimersi il Collegio dal definire l’esatto ambito del presente grado, alla luce del principio, secondo cui, avendo il giudizio di appello natura di revisio prioris instantiae e non di novum iudicium ed essendo a tal fine necessaria l’impugnazione specifica dei singoli capi della decisione di primo grado dei quali si chieda la revisione ( con l’analitica relativa esposizione delle puntuali ragioni di censura ), in caso di inosservanza di tale ònere si forma il giudicato sui capi non investiti specificamente dal gravame.<br />
Orbene, non avendo nel caso all’esame l’appellante C.S.M. fatto valere alcuna ragione di gravame avverso le statuizioni della sentenza impugnata, che, alla stregua della formulazione della norma della cui corretta applicazione si discute nel presente giudizio ( art. 3, comma 57, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a norma del quale “il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall&#8217;impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l&#8217;imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall&#8217;amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l&#8217;anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione” ), hanno ritenuto che “la situazione in cui pacificamente versa il dott. Carnevale sia senz’altro riconducibile” alla ipotesi, fra quelle enucleabili dal dettato legislativo, del pubblico dipendente “sospeso e collocatosi anticipatamente a riposo, per il quale il prolungamento &#8211; … previo necessario ripristino del rapporto – deriva dalla sommatoria del periodo di sospensione e del periodo di servizio non espletato” ( pagg. 14 – 15 sent. ), sì che ne consegue, ad avviso del Giudice di primo grado, “che il pregiudizio da lui patito a causa dell’ingiusta sospensione subita vada risarcito attraverso il previo ripristino ( essendosi egli nel frattempo collocato in quiescenza ) e il connesso prolungamento del rapporto di servizio per un tempo corrispondente alla durata della sospensione stessa” ( pag. 15 sent. ); non avendo il C.S.M., si diceva, direttamente investito col gravame all’esame cotali punti della sentenza di primo grado, essi non risultano compresi nel thema decidendum devoluto a questo Giudice neanche per implicito, perché non necessariamente connessi con l’unico tema censurato, ch’è quello del possesso o meno, da parte dell’appellato, del requisito ( collocamento anticipato in quiescenza ), che il Giudice di primo grado ha ritenuto ( con statuizione anch’essa andata esente da ogni censura in appello ) rilevante, una volta affermata la sussistenza nella fattispecie dell’ipotesi del diritto al ripristino in rapporto alla sofferta sospensione cautelare, soltanto in relazione alla durata del prolungamento spettante ( “gli aspetti di problematicità collegati alla individuazione della nozione di collocamento anticipato a riposio vengono così a rilevare solamente in relazione alla durata del prolungamento”: pag. 15 sent. ).<br />
Né può darsi rilievo, ai predetti fini, alle deduzioni svolte sul punto dall’appellante C.S.M. con la memoria in data 26 ottobre 2006 ( che, laddove affermano, alla pag. 3, che “al momento della domanda l’interessato deve trovarsi fuori dal servizio … o per effetto di una sospensione disciplinare o per effetto del suo collocamento anticipato in quiescenza” e che “la sospensione cautelare dal servizio era superata dal reintegro in servizio avvenuta in data 1°.12.1999, e comunque assorbita dal suo collocamento a riposo per limiti di età …”, sembrano dirette proprio a contestare le vedute statuizioni della sentenza impugnata ), in quanto, proprio perché sviluppate con semplice memoria senza alcun minimo riferimento a corrispondenti censùre sollevate con l’atto di appello delle quali possano considerarsi naturale sviluppo e specificazione, esse tendono del tutto indebitamente ad ampliarne l’oggetto in violazione dei términi decadenziali posti nel nostro ordinamento per l’impugnazione delle sentenze.<br />
Dunque, in assenza, come s’è detto, di qualunque espressa deduzione, nei motivi di gravame, quanto alla sussistenza, affermata dal T.A.R., del controverso diritto al ripristino già solo in relazione alla sospensione subita dall’appellato ed in assenza altresì di qualsiasi connessione fra la incontestata affermazione dell’esistenza di tale presupposto e le ragioni espressamente dedotte nei motivi di appello avverso la pure affermata ( dal T.A.R. ) configurabilità nella fattispecie dell’ulteriore presupposto dell’anticipato collocamento in quiescenza, deve necessariamente darsi per accettata dall’appellante la veduta delimitazione, operata dalla sentenza di cui si discute, della rilevanza di tale ultimo presupposto “solamente in relazione alla durata del prolungamento”, con conseguente devoluzione della questione al Giudice di appello negli stessi limiti.<br />
Il Giudice del gravame, infatti, come già accennato, può conoscere della controversia dibattuta in primo grado solo attraverso l'&#8221;esame delle specifiche censure mosse dall&#8217;appellante ( principale o incidentale ) e non può estendere l&#8217;indagine su punti della sentenza di primo grado, che non siano stati investiti, neanche implicitamente, da alcuna censura, per cui deve ritenersi formato il giudicato interno &#8211; rilevabile anche d&#8217;ufficio &#8211; in ordine alle circostanze poste dal Giudice di primo grado alla base della propria decisione, in relazione alle quali non siano stati formulati specifici motivi d&#8217;appello ( Cass., 29 settembre 2003, n. 14507; da ultimo, Cass. Civ., sez. III, 20 gennaio 2006, n. 1108 ).<br />
Nemmeno, poi, per finire sul punto, la veduta circoscrizione del campo del riesame della decisione impugnata, come sopra effettuata, risulta in qualche modo smentita dal secondo motivo di appello, con il quale si invoca la riforma della sentenza impugnata per pretesi dubbii di incostituzionalità, che investono la normativa impugnata sotto un profilo certamente più ampio di quello attinente il solo, ridetto, presupposto.<br />
E ciò perché lo stesso appellante ne limita espressamente l’àmbito e la portata laddove pone la questione di costituzionalità della norma qui in considerazione in via subordinata rispetto all’accoglimento delle tesi prospettate con il primo motivo ( pag. 15 app. ), rivolto, come s’è detto, soltanto avverso la considerazione della sentenza impugnata, asseritamente erronea, “secondo la quale sarebbe infondata la distinzione operata dal provvedimento impugnato tra i due tipi di collocamento a riposo a seconda del superamento o meno del settantesimo anno di età” ( pag. 8 app. ); il che, oltre a configurare l’assorbimento, per espressa volontà dell’appellante, del secondo motivo nel primo, comunque porta a configurare le argomentazioni “spese” con la seconda doglianza come idonee a contrastare la motivazione della sentenza di prime cure negli stessi limiti, che, come s’è visto, caratterizzano con tutta evidenza il primo motivo di impugnazione.<br />
 2.2 – Venendo al mérito del proposto appello, così come sopra definito, la questione pòrta all’esame di questo Giudice è quella se, una volta dato per scontato, sulla base della semplice lettura della norma sopra riportata, che il beneficio della possibilità di ripristino del rapporto dalla stessa recato spetta anche a coloro che abbiano chiesto il collocamento a riposo anticipato “a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento” ( deduzione invero incontestata fra le parti nel presente giudizio ), il primo requisito di tale proposizione sia o meno posseduto dall’odierno appellato, che, dopo aver a suo tempo chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio fino al compimento del 72° anno d’età, aveva poi chiesto, in data 18 settembre 2001, “di essere collocato in pensione a decorrere dal 21 settembre 2001 per raggiunti limiti di età …” (richiesta accolta dal C.S.M. con deliberazione in data 19 settembre 2001).<br />
Sul punto, incontestate, e dunque passate in giudicato, le affermazioni del Giudice di primo grado circa la sussistenza degli “altri elementi costitutivi della fattispecie” ( in proposito si legge, alla pag. 11 dell’impugnata sentenza, che “sicuramente la domanda del dott. Carnevale di esser collocato in quiescenza è casualmente collegata alla condanna penale inflittagli dalla Corte di appello di Palermo” ), il giudizio viene qui ad incentrarsi sul significato ed i limiti del richiamo normativo della fattispecie relativa alla specifica situazione dei dipendenti, che abbiano lasciato il servizio in via anticipata a séguito di procedimento penale, la quale, ove sussistente, è ragione del particolare trattamento di favore (eccezione particolare rispetto a quella generale disegnata dalla norma) loro riservato, consistente nel ripristino del rapporto per una durata, che cumula il periodo di sospensione patìto ( ove, come appunto accade nel caso di specie, di fatto realizzatasi ) ed il periodo di servizio non espletato a causa del prematuro abbandono del servizio.<br />
Tale ipotesi di abbandono, ad avviso del Collegio, alla luce di una interpretazione che sia, come dovuto, quella ad un tempo costituzionalmente più corretta e sorretta da ragioni logico-sistematiche, è riferita soltanto a coloro che si siano avvalsi della facoltà di transitare in regime di quiescenza anticipato prima di raggiungere il limite massimo ordinario di età pensionabile ( per i magistrati fissato in settanta anni dall’art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 ); il che non si verifica nel caso di specie, in cui l’odierno appellato ha chiesto, ed ottenuto, di essere collocato in pensione ( per di più espressamente precisando nella relativa istanza “per raggiunti limiti di età” ) ben oltre tale limite, anche se prima del raggiungimento del settantaduesimo anno di età ( limite massimo del diritto al mantenimento al servizio a domanda, nel caso all’esame prima esercitato e poi revocato ).<br />
In proposito, non può condividersi l’opinione del primo Giudice, secondo cui “una volta chiesta la proroga – il limite di età, al di là della terminologia ambigua del legislatore, sicuramente oltrepassa la soglia originaria di settant’anni e il naturale compimento del servizio è ritardato dell’ulteriore periodo di proroga …” ( pag. 16 sent. ); sì che, ad avviso del T.A.R., ogni cessazione dal servizio, che intervenga in tale intervallo di tempo a domanda del dipendente, si configurerebbe come collocamento “anticipato” a riposo.<br />
Va al riguardo anzitutto precisato che l&#8217;Amministrazione non ha alcun potere discrezionale in merito al collocamento a riposo del pubblico dipendente, ma è vincolata all&#8217;applicazione delle norme di settore vigenti, che indicano i requisiti per potere accedere allo stato di quiescenza.<br />
Sotto questo profilo, la normativa sul collocamento a riposo dei pubblici impiegati, a partire dal testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, ha affermato il principio, secondo il quale il rapporto di lavoro cessa al compimento del limite massimo di età previsto dalle norme di legge applicabili nell&#8217;amministrazione di cui si tratti ( per i magistrati, si ripete, fissato in settanta anni ).<br />
La risoluzione del rapporto è in tal caso comunque comunicata per iscritto dall&#8217;amministrazione. <br />
Nel caso di compimento dell&#8217;anzianità massima di servizio l&#8217;amministrazione risolve il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell&#8217;interessato per la permanenza in servizio oltre tale compimento, nell’esercizio della facoltà spettante a tutti gli impiegati civili dello Stato e degli enti pubblici non economici ex art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. <br />
Quanto, in particolare, a quest’ultima ipotesi, la Corte costituzionale ha sottolineato ( sent. n. 195 del 2000 ) che  quelle disposizioni, che consentono ai pubblici impiegati di permanere in servizio oltre il limite di età fissato dal legislatore nell&#8217;esercizio dei suoi poteri discrezionali, costituiscono eccezioni, dettate a fini assicurativi e previdenziali, al limite massimo dell&#8217;attività lavorativa e che la facoltà di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo (attribuita dall’art. 16 cit. al pubblico dipendente come diritto potestativo esercitabile dall’interessato in ogni tempo antecedente alla risoluzione automatica del rapporto e che, una volta esercitato, gli conferisce un vero e proprio diritto alla prosecuzione dello stesso, suscettibile di caducazione solo ad òpera di una manifestazione di volontà uguale e contraria del dipendente medesimo) si riferisce ad un biennio oltre i limiti di età per il collocamento in pensione, previsti in via normale per una determinata categoria di personale e non in riferimento ai limiti derivanti da ulteriori beneficii di proroga o di trattenimento in servizio per conseguire il minimo pensionabile o il massimo del servizio valutabile.<br />
Se, dunque, è nel caso all’esame pacifico (com’è pacifico tra le stesse parti in causa) che l’espressione (“collocato anticipatamente in quiescenza”), della cui interpretazione qui si controverte, va riferita al non intervenuto superamento del “limite di età” (come del resto affermato dallo stesso Giudice di primo grado), questo Collegio ritiene di poter risolvere il veduto problema rifacendosi alla veduta opzione interpretativa adottata dalla Corte costituzionale, nel senso che l&#8217;espressione limite di età –nel delimitato contesto normativo qui considerato- deve intendersi riferita ai limiti ordinarii previsti per ciascuna categoria e non a quelli di prolungamento del servizio oltre i limiti in base a particolari beneficii previsti da quella come da altre disposizioni di favore.  Alla stregua di una tale esegesi costituzionalmente orientata del vigente sistema dei limiti di pensionamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (se pure con le particolarità che connotano lo status dei magistrati), è allora evidente che può parlarsi per essi di pensionamento anticipato in ogni caso di cessazione dal servizio per cause diverse dal raggiungimento del limite ordinario (tipico il caso delle dimissioni); mentre nel caso, ricorrente nella fattispecie, di cessazione che intervenga nel periodo di  prolungamento  fruito   a  séguito  di  una  particolare <br />
opzione consentita al dipendente da una norma a carattere eccezionale, il collocamento a riposo avviene proprio per raggiunti limiti di età ( come del resto nel caso all’esame espressamente e specificamente richiesto dall’interessato nella richiesta di cessazione a suo tempo presentata ), che si configura come una ipotesi di risoluzione automatica, dovuta all&#8217;esaurirsi del rapporto, pervenuto alla sua fine pur sempre in forza di legge (&#8220;in quanto il datore di lavoro si limita ad adeguare il suo comportamento alla ritenuta avvenuta estinzione automatica del rapporto al verificarsi dell&#8217;evento considerato&#8221;: Cass., n. 1786/2003; da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 29 novembre 2004, n. 22427 ), anche se all’evento “raggiungimento del limite di età” è in tal caso proprio la anzidetta manifestazione di volontà del dipendente stesso ( di révoca del precedente atto di esercizio del menzionato diritto potestativo ) a conferire rilievo giuridico, riportandolo nella diversa seppur normale situazione di compimento del limite massimo ordinario di età pensionabile.<br />
Qualunque stato di permanenza in servizio oltre i normali limiti di pensionamento per vecchiaia, nel quale il dipendente venga a trovarsi in forza di particolari disposizioni di legge, non vale dunque a trasformare il pensionamento, che per qualsiasi causa intervenga in corso d’esso, da pensionamento per vecchiaia ( i cui presupposti sono ormai già maturati ) in pensionamento anticipato, ch’è espressione correlata, come s’è già detto, solo ai limiti di età ordinarii previsti per il collocamento a riposo; e d’altra parte lo stesso legislatore, proprio nella norma all’esame, quando ha voluto tenere in considerazione anche “eventuali proroghe” dei “limiti di età previsti dalla legge” ( al fine di stabilire la durata del prolungamento, cui la norma stessa dà diritto ), lo ha fatto espressamente.<br />
Del resto, vengono nel caso di specie in considerazione due ordini di norme ( quelle di déroga alle disposizioni generali circa il momento finale del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti e quelle in materia di riassunzione dei dipendenti stessi una volta che siano cessati dal servizio ), costituenti entrambi previsioni di carattere eccezionale e derogatorio dell’ordinamento giuridico generale, di cui occorre rifiutare interpretazioni estensive, che finirebbero per attribuire loro una latitudine estranea alle intenzioni del legislatore.<br />
A  tale proposito valga sottolineare come l’interpretazione qui accolta delle disposizioni di cui al veduto art. 3, comma 57, consente di ricondurre ad una interpretazione costituzionalmente corretta anche un altro aspetto della normativa in considerazione e cioè quello della indubbia assenza di discrezionalità in capo alla P.A. nel procedimento ivi disegnato.<br />
Sotto questo profilo, invero, corretta si rivela l’opinione del T.A.R., secondo cui “ al verificarsi dei presupposti previsti, il rapporto deve … essere riattivato” ( pag. 18 sent. ), sì che ne risulta un vero e proprio automatismo, al ricorrere delle condizioni di legge, del meccanismo di reintegrazione o di prolungamento del rapporto di servizio ivi delineato.<br />
Orbene, a parere del Collegio, se a siffatto automatismo si ricollega, a monte del procedimento, una fattispecie di cessazione dal servizio, che, appunto perché diversa da quella per raggiungimento per limiti di età, consente all’Amministrazione di rifiutare o ritardare l’accettazione delle dimissioni ( come nell’ipotesi della pendenza di un procedimento disciplinare ai sensi del terzo comma dell’art. 124 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e nelle analoghe previsioni recate dall’ordinamento giudiziario ), allora almeno al momento della presentazione della domanda di dimissioni l’Amministrazione avrà avuto, a differenza di quel che accade dopo che risulti raggiunto il limite ordinario di età stabilito per il pensionamento, uno spazio discrezionale circa l’opportunità del mantenimento o della rinuncia alla potestà di esercizio dell’azione disciplinare, sì che l’assenza di uno spazio similare nella procedura di reintegrazione all’esame, che viene così ad avere tra i suoi presupposti una rinuncia di tal fatta effettuata dall’Amministrazione all’época della accettazione delle dimissioni, non pare in alcun modo poter vulnerare il principio costituzionale di buon andamento.<br />
2.3 &#8211; Correttamente, in conclusione, l’Amministrazione ha negato che, nel caso di specie, sussista, in capo al Dr. Carnevale, il requisito del collocamento anticipato in quiescenza.<br />
Alla stregua, tuttavia, di quanto sopra osservato al punto 2.1, le statuizioni del Giudice di primo grado passate in giudicato fanno comunque stato circa il diritto dello stesso al “ripristino (essendosi egli nel frattempo collocato in quiescenza) e … connesso prolungamento del rapporto di servizio per un tempo corrispondente alla durata della sospensione …” ( pag. 15 sent. ).<br />
Ne consegue che l’accoglimento dell’appello dell’Amministrazione (per l’assorbente veduta fondatezza del primo motivo di gravame) comporta semplicemente che, ai fini del calcolo della durata del “prolungamento” del rapporto di servizio spettante all’odierno appellato, non potrà essere preso in considerazione il periodo di servizio dallo stesso non espletato tra la data di effettivo collocamento a riposo e quella di compimento del 72° anno di età.<br />
 3. – Venendo all’appello del dr. Carnevale, con il quale viene aggredito il capo della sentenza impugnata che ha respinto il ricorso di primo grado in relazione alla sua pretesa ad ottenere il conferimento – all’ésito del ripristino del rapporto – delle funzioni di Presidente aggiunto della Corte di Cassazione, ne è preliminarmente evidente la procedibilità, pur alla luce del veduto accoglimento dell’appello dell’Amministrazione in ordine all’altro distinto capo della sentenza stessa a lui favorevole, derivando, come s’è ampiamente detto, il suo diritto al ripristino dal decisum passato in giudicato della sentenza medesima.  <br />
Nel mérito, l’unico articolato motivo fatto valere è da respingere in quanto infondato.<br />
Del tutto legittimamente, invero, ad avviso del Collegio, prima l’Amministrazione e poi il T.A.R. hanno ritenuto che la invocata disposizione, di cui all’art. 2, comma 3, secondo periodo, del d.l. n. 66 del 2004 ( a mente del quale “in caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, al magistrato riammesso in servizio che, al momento dell&#8217;anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell&#8217;ultima funzione esercitata un&#8217;anzianità non inferiore a dodici anni è attribuita dal Consiglio superiore della magistratura, anche in soprannumero, una funzione di livello immediatamente superiore a tale ultima funzione, previa valutazione, da parte dello stesso Consiglio, dell&#8217;anzianità in ruolo al momento della cessazione del servizio e delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo esercitate” ), non consenta di tener conto del periodo di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, richiedendo la norma l’“effettivo esercizio della funzione” ed “essendo irrilevante la mera maturazione di un’anzianità figurativa nella qualifica”.<br />
Ciò per due ordini di ragioni.<br />
L’uno, attinente l’interpretazione letterale della norma stessa, che fa riferimento alla anzianità maturata “nell’ultima funzione esercitata”, così dando essa stessa rilievo non al dato meramente figurativo dell’anzianità ( che si determina, com’è noto, in relazione alla durata del servizio prestato, ma anche in relazione ad altri elementi, quali benemerenze belliche, beneficii convenzionali, ecc. ) ma al dato oggettivo dell’effettivo esercizio della funzione, come appare evidente dal participio attributivo utilizzato a specificazione del concetto di funzione (“esercitata”), in luogo di molti altri possibili qualificativi, accomunati dalla ben minore valenza sostanziale ( come sarebbe stato nel caso di “assegnata”, “conferita”, “attribuita”, “ricoperta”, ecc. ).<br />
L’altro, d’ordine sistematico, relativo ai principii generali, che governano sia la reintegrazione giuridico-patrimoniale del periodo di sospensione cautelare ingiustamente sofferto dal pubblico di pendente, sia la dichiarazione di idoneità alla ulteriore valutazione di un magistrato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori.<br />
Infatti, se è pur vero che il venir meno della sospensione cautelare dà luogo alla piena reintegrazione anche relativamente a tale periodo ( dando luogo alla valutazione dei relativi periodi ai fini giuridici ed economici ), ciò ha certamente come conseguenza che il periodo di servizio non prestato non possa essere valutato in modo deteriore e quindi come demerito; correlativamente, però, non può attribuirsi allo stesso, di per sé, un valore tale da renderlo rilevante ai fini di una positiva valutazione di funzioni, che, di fatto, non sono state svolte, rispondendo una tale diversificazione degli effetti della reintegrazione a differenti esigenze, apprezzabili in vario modo dal legislatore ( Cons. St., IV, 13 aprile 2005, n. 1711 ); esigenze, queste, che la stessa reclamata e sottolineata ratio risarcitòria della norma in questione non consente di disattendere o sottovalutare, in quanto correlate al buon funzionamento dell’organizzazione giudiziaria, che rende per così dire obbligato lo stretto rapporto, risultante dall’interpretazione della norma stessa da questo Collegio fatta propria, tra il diritto alla carriera del magistrato e lo svolgimento di determinate funzioni, alla effettività di questo in fin dei conti affidando lo stesso rispetto dell’ineludibile, già richiamato, cànone costituzionale del buon andamento.<br />
4. &#8211; In relazione a quanto esposto, l&#8217;appello del dr. Carnevale deve essere respinto perché infondato, mentre l’appello dell’Amministrazione va accolto nei sensi di cui sopra, con conseguente annullamento in parte qua della sentenza impugnata.<br />
Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), preliminarmente riuniti i ricorsi indicati in epigrafe e definitivamente pronunciando sugli stessi:<br />
&#8211;	accoglie, nei sensi di cui in motivazione, quello proposto dal Consiglio Superiore della Magistratura e, per l’effetto, annulla in parte qua la sentenza impugnata;<br />	<br />
&#8211;	respinge quello proposto dal dr. Carnevale.<br />	<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 7 novembre 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:<br />
Paolo Salvatore            &#8211; Presidente<br />
Antonino Anastasi       &#8211; Consigliere<br />
Carlo Saltelli               &#8211; Consigliere<br />
Salvatore Cacace         &#8211; Consigliere, rel. est.<br />
Sergio De Felice           &#8211; Consigliere </p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
07-dic-06</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-12-2006-n-7210/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/12/2006 n.7210</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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