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	<title>7/11/2017 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7/11/2017 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2017 n.5210</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-7-11-2017-n-5210/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-7-11-2017-n-5210/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2017 n.5210</a></p>
<p>Pres. Salvatore Veneziano, est. Gianluca Di Vita Sull’obbligo di indicazione delle quote di esecuzione dei servizi svolti dalle imprese di un RTI in sede di gara per l’aggiudicazione di un contratto pubblico 1. Contratti con la P.A. – Gara – Art. &#160;37 co. 4 D.Lgs. n. 163/2006 – Imprese di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-7-11-2017-n-5210/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2017 n.5210</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-7-11-2017-n-5210/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2017 n.5210</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore Veneziano,  est. Gianluca Di Vita</span></p>
<hr />
<p>Sull’obbligo di indicazione delle quote di esecuzione dei servizi svolti dalle imprese di un RTI in sede di gara per l’aggiudicazione di un contratto pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>1. Contratti con la P.A. – Gara – Art. &nbsp;37 co. 4 D.Lgs. n. 163/2006 – Imprese di RTI &#8211; Quote di esecuzione dei servizi svolti in comune – Individuazione – Necessità – Sussiste &#8211; Ragioni</p>
<p>2. Contratti con la P.A. – Gara – Art.&nbsp; 37 co. 4 D.Lgs. n. 163/2006 – Singole imprese associate o associande &#8211; Indicazione delle “parti” del servizio o della fornitura – Necessità – Sussiste &#8211; Ragioni&nbsp;</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &nbsp;In sede di gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, sussiste la violazione dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, allorquando le imprese di un RTI non individuino le quote di esecuzione dei servizi svolti in comune, rendendo così indeterminata la domanda di partecipazione e la stessa offerta: in particolare, l’obbligo in questione, da assolvere a pena di esclusione in sede di formulazione dell’offerta, è espressione di un principio generale che non consente distinzioni legate alla natura morfologica del raggruppamento (verticale o orizzontale), alla tipologia delle prestazioni o al dato cronologico del momento della costituzione dell’associazione (costituita o costituenda). (Nel caso di specie, in ragione di tali argomentazioni, il TAR Campania ha accolto il ricorso incidentale e dichiarato illegittima l’ammissione alla procedura dell’impresa ricorrente)</p>
<p>2. In sede di gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, l’indicazione delle “parti” del servizio o della fornitura imputate alle singole imprese associate o associande si rende necessaria onde evitare l’esecuzione di quote dell’appalto da parte di soggetti sprovvisti dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria fissati dalla lex specialis: l’obbligo in esame soddisfa l’esigenza, consustanziale alla funzione dei raggruppamenti, che sia assegnato un ruolo operativo a ciascuna delle imprese associate in a.t.i. o consorziate, allo scopo di evitare che esse si avvalgano del raggruppamento non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie, ma per aggirare le norme di ammissione stabilite dal bando e consentire così la partecipazione di imprese non qualificate. (1)</p>
<p>&nbsp;(1) cfr: Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 22/2012 e n. 26/2012</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Prima)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 2017 del 2017, proposto da:<br />
Antas s.r.l. a socio unico, in proprio e quale capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Acciona Facility Services S.A., Del Bo Servizi s.p.a., Sipre s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani, Orazio Abbamonte, Maria Filosa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Orazio Abbamonte in Napoli, viale Gramsci, 16;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Società Regionale per la Sanità &#8211; SO.RE.SA. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Stefano Bersani, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Vico Tre Re a Toledo, 60;&nbsp;<br />
A.S.L. Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Annamaria De Nicola, Anna Vingiani, Isabella Selvaggi, Maria Fusco, Ornella Giaculli, Francesco Lembo, Annalisa Intorcia, Gianpiero Mesco, Giuseppe Iervolino, con domicilio eletto presso il Servizio Affari Legali della A.S.L. Napoli 1 Centro, in Napoli, via Comunale del Principe, 13/A;&nbsp;<br />
Azienda Ospedaliera Universitaria della Campania Luigi Vanvitelli (già Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università degli Studi di Napoli), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Teresa Nicoletti, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, via Marchese Campodisola, 13;<br />
A.S.L. Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Zephyro s.p.a., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del r.t.i. con l’Impresa Costruzioni Generali Melato s.r.l. e Aldo Epifani s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Abbamonte, Maria Alessandra Bazzani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo, 4;&nbsp;<br />
Siram s.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo r.t.i. con Graded s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Marone, Renato Ferola, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Marone in Napoli, via Cesario Console, 3;&nbsp;<br />
Aldo Epifani s.r.l. Impresa Costruzioni Melato s.r.l., Graded s.p.a., in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
I) quanto al ricorso principale proposto da Antas s.r.l.:<br />
&#8211; della determinazione del Direttore Generale n. 68 del 3 aprile 2017 di aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l&#8217;affidamento dei servizi integrati, gestionali e operativi di manutenzione &#8211; multiservizio tecnologico da eseguirsi presso gli i<br />
&#8211; della nota di comunicazione del 12 aprile 2017 ex art. 79 del D.Lgs. 163/2006, con la quale si informa il r.t.i. dell&#8217;avvenuta aggiudicazione, quanto al lotto n. 3, in favore del raggruppamento di imprese Zephyro s.p.a./Aldo Epifani s.r.l./Impresa Costr<br />
&#8211; di tutti i verbali di gara e specificatamente, del verbale n. 14 del 14 novembre 2016 con il quale è stata revocata in autotutela l&#8217;esclusione del r.t.i. Zephyro, del verbale n. 26 del 19 novembre 2016, recante valutazione dell&#8217;offerta tecnica del r.t.i<br />
&#8211; della FAQ n. 58, pubblicata da SO.RE.SA. s.p.a. sul proprio sito internet in data 5 agosto 2015 in risposta ai quesiti formulati dalle concorrenti ;<br />
&#8211; di ogni atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale;<br />
&#8211; nonché per la declaratoria di inefficacia della convenzione, ove stipulata, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a. e degli eventuali ordinativi diretti di fornitura, ove già emessi da parte delle amministrazioni contraenti;<br />
&#8211; per la condanna a disporre il subentro dell&#8217;odierna ricorrente nell&#8217;aggiudicazione e, ove stipulati, negli ordinativi diretti di fornitura, nonché in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 124 c.p.a.;<
II) quanto al ricorso incidentale presentato da Zephyro s.p.a. il 19 giugno 2017:<br />
&#8211; del provvedimento, non noto negli estremi, che ha ammesso il r.t.i. Antas alla procedura;<br />
&#8211; dei verbali con i quali la Commissione ha ammesso il r.t.i. Antas alla procedura;<br />
&#8211; dei verbali della commissione di gara relativi al lotto 3 – verbali dal n. 28 del 30 gennaio 2017 in poi – che comprovano l&#8217;ammissione alla gara in questione del r.t.i. ricorrente, nonché del susseguente verbale pubblico n. 40 del 23 marzo 2017 nel qual<br />
&#8211; della determina del Direttore Generale di SO.RE.SA. s.p.a. n. 68 del 3 aprile 2017, di aggiudicazione del lotto 3, nella parte in cui approva la graduatoria anche con riferimento al r.t.i. Antas;<br />
&#8211; del disciplinare di gara, nelle parti di cui in esposizione;<br />
III) quanto al ricorso incidentale proposto da Siram s.p.a. il 21 giugno 2017:<br />
&#8211; del provvedimento, di data e numero sconosciuti, con il quale è stata disposta l&#8217;ammissione alla gara del r.t.i. Antas s.r.l.;<br />
&#8211; dei verbali con i quali la commissione ha ammesso alla gara il ricorrente principale:<br />
&#8211; della determina del Direttore Generale di SO.RE.SA. s.p.a. n. 68 del 3 aprile 2017, nella parte in cui approva la graduatoria anche con riferimento al r.t.i. Antas;<br />
&#8211; del bando di gara e del disciplinare, nella parte in cui richiedono che, già in sede di partecipazione alla gara, i concorrenti presentino, nella busta C, in allegato all&#8217;offerta economica, le giustificazioni dell&#8217;offerta formulata;<br />
&#8211; del bando di gara e del disciplinare, nella parte in cui dispongono che l&#8217;attestazione (e la relativa verifica) di non trovarsi nelle condizioni previste nell&#8217;articolo 38, comma 1, lettere b), m-ter e c) del D.Lgs. n. 163/2006 debba essere resa, per le<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di SO.RE.SA. s.p.a., dell’A.S.L. Napoli 1 Centro, di Zephyro s.p.a., di Siram s.p.a., dell’Azienda Ospedaliera Universitaria della Campania Luigi Vanvitelli (già Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università degli Studi di Napoli);<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2017 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
FATTO<br />
La società ricorrente premette di aver partecipato, in qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito r.t.i.) con le società mandanti Acciona Facility Services S.A., Del Bo Servizi s.p.a. e Sipre s.r.l, alla procedura indetta da SO.RE.SA. s.p.a. in qualità di centrale di committenza per la fornitura di servizi integrati gestionali e operativi di manutenzione – multiservizio tecnologico, da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende Ospedaliere della Regione Campania. Giova premettere che la procedura è suddivisa in n. 5 lotti corrispondenti ad altrettante aggregazioni di Aziende Sanitarie sul territorio; il modello di gara prevede la stipula di una convenzione &#8211; quadro per ciascun lotto della durata di 24 mesi, in base alla quale, nel predetto periodo, le amministrazioni sanitarie contraenti potranno stipulare i contratti di fornitura con durata massima di 5 anni.<br />
Il ricorso in trattazione riguarda, in particolare, il lotto n. 3 corrispondente ai territori dell’A.S.L. Napoli 1, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università di Napoli e dell’A.S.L. Napoli 3 Sud.<br />
Secondo il disciplinare di gara (pag. 12), al concorrente che risulti primo in graduatoria per più lotti ai quali ha partecipato, potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 2 lotti in ragione dell’ordine di rilevanza economica degli stessi, ovvero a cominciare dal lotto di maggiore rilevanza e procedente in ordine decrescente.<br />
Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa: quanto ai criteri di valutazione, il disciplinare di gara prevede l’attribuzione di un massimo di 60 punti per l’offerta tecnica e di 40 punti per l’offerta economica.<br />
All’esito delle operazioni concorsuali, veniva redatta la graduatoria finale del lotto n. 3 che vedeva nelle prime tre posizioni, rispettivamente: 1) r.t.i. Siram s.p.a./Graded s.p.a.; 2) r.t.i. Zephyro s.p.a./Epifani s.r.l./Impresa Costruzioni Melato Costruzioni s.r.l.; 3) r.t.i. Antas s.r.l./Acciona Facility Services s.a./Del Bo servizi s.p.a./Sipre s.r.l..<br />
Tenendo conto della previsione del disciplinare di gara che limita a n. 2 lotti la possibilità di aggiudicazione, stante l’aggiudicazione del r.t.i. Siram s.p.a. dei primi due lotti di maggior rilevanza economica, il lotto n. 3 veniva aggiudicato al r.t.i. Zephyro s.p.a..<br />
Con il ricorso in trattazione Antas s.r.l. impugna, chiedendone l’annullamento, il provvedimento di aggiudicazione e gli ulteriori atti indicati in epigrafe deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili.<br />
Lamenta la mancata esclusione sia del r.t.i. Zephiro s.p.a. che del r.i. Siram s.p.a. (collocatosi come si è visto formalmente primo nel lotto in esame, ma, essendo già aggiudicatario dei primi due lotti, non risultato affidatario anche del lotto 3). A tale ultimo proposito, rappresenta infatti di aver proposto, nell’ambito di un distinto lotto di gara (il n. 1) ricorso avverso l’ammissione dell’offerta del r.t.i. Siram s.p.a./Graded s.p.a. e, pertanto, afferma di aver interesse a contestare gli esiti della procedura relativamente al lotto n. 3 oggetto del presente giudizio per l’eventualità che, a seguito del distinto gravame, venga meno l’aggiudicazione del r.t.i. Siram nel lotto n. 1 (in tale ipotesi, infatti, tale raggruppamento conseguirebbe l’aggiudicazione anche del lotto n. 3 rientrando nel limite massimo dei due lotti per i quali potrebbe conseguire l’affidamento ai sensi del disciplinare di gara).<br />
Conclude con le richieste di annullamento degli atti impugnati, di aggiudicazione del lotto n. 3 in proprio favore, di declaratoria di inefficacia della convenzione eventualmente già stipulata, con subingresso nel relativo contratto e, in subordine, di condanna al risarcimento dei danni per equivalente monetario.<br />
Si sono costituite le società controinteressate Zephyro s.p.a. (in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del r.t.i. con l’Impresa Costruzioni Generali Melato s.r.l. e Aldo Epifani s.r.l.) e Siram s.p.a. (in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo r.t.i. con Graded s.p.a.).<br />
Entrambe le controinteressate propongono ricorsi incidentali con cui lamentano la mancata esclusione del r.t.i. Antas s.r.l./Acciona Facility Services S.A./Del Bo Servizi s.p.a./Sipre s.r.l. per violazione di legge, violazione della disciplina di gara, eccesso di potere; nel merito contestano il dedotto e chiedono il rigetto del gravame.<br />
Resistono in giudizio le parti pubbliche resistenti indicate in epigrafe.<br />
All’udienza pubblica dell’11 ottobre 2017 la causa è passata in decisione.<br />
DIRITTO<br />
In omaggio a consolidato indirizzo giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 9/2014), si impone il previo scrutinio del ricorso incidentale c.d. “escludente” volto ad ottenere l&#8217;accertamento della doverosità dell&#8217;esclusione dalla procedura del r.t.i. Antas s.r.l., posto che l&#8217;eventuale suo accoglimento renderebbe inammissibile, per accertato difetto di legittimazione attiva, il gravame principale; questo perché, secondo tale impostazione, la partecipazione legittima alla gara del concorrente non vincitore rappresenta fattore legittimante alla proposizione del ricorso avverso l&#8217;aggiudicazione.<br />
E’ noto che, sulla questione dell’ordine di esame dei ricorsi, è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia U.E. del 5 aprile 2016, n. C-689/13 (Puligienica c/Airgest s.p.a.), la quale ha affermato il principio secondo cui&nbsp;<em>&#8220;l&#8217;art. 1 paragrafi 1 comma 3, e 3 della direttiva del Consiglio C.E.E. del 21 dicembre 1989 n. 665 &#8230;. come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell&#8217;11 dicembre 2007, va interpretato nel senso che osta a che un ricorso principale proposto da un offerente, il quale abbia interesse a ottenere l&#8217;aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell&#8217;Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono tale diritto, e diretto a ottenere l&#8217;esclusione di un altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l&#8217;esame prioritario del ricorso incidentale presentato da detto altro offerente&#8221;</em>; ciò, anche a prescindere dal numero dei partecipanti alla procedura.<br />
Secondo un primo indirizzo affermatosi nella giurisprudenza amministrativa nazionale (T.A.R. Lazio, Latina, n. 437/2016), la pronuncia della Corte di Giustizia imporrebbe l’esame sia del ricorso principale sia del ricorso incidentale e ciò anche quando, essendo ambedue fondati, dal loro accoglimento né il ricorrente principale né quello incidentale ottengano alcuna concreta utilità, ma la doppia decisione di accoglimento avvantaggi un altro concorrente (di solito, il terzo classificato), magari neppure parte del giudizio.<br />
Sulla questione si è successivamente pronunciato il Consiglio di Stato (Sez. III) che, con la sentenza n. 3708/2016, ha affermato la doverosità, nel processo amministrativo, dell&#8217;esame del ricorso principale, a fronte della proposizione di un ricorso incidentale “escludente” ed a prescindere dal numero delle imprese che hanno partecipato alla gara, qualora l&#8217;accoglimento dello stesso produca, come effetto conformativo, un vantaggio anche mediato e strumentale per il ricorrente principale: un simile genere di vantaggio &#8211; aggiungono i giudici di appello &#8211; è rinvenibile anche laddove si intenda pervenire al riesame, in autotutela, delle offerte affette dal medesimo vizio riscontrato con la sentenza di accoglimento. Rimane, invece, compatibile con il diritto europeo sull&#8217;effettività della tutela, una regola nazionale che impedisca l&#8217;esame del ricorso principale nelle ipotesi in cui dal suo accoglimento il ricorrente principale non ricavi, con assoluta certezza, alcuna utilità, neanche in via mediata e strumentale (cfr. anche T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, n. 3802/2017; T.A.R. Lazio, Roma, n. 5240/2017).<br />
Ebbene, nel presente giudizio, non è stata fornita prova della sussistenza, anche in capo agli altri partecipanti alla gara, di vizi analoghi a quelli dedotti con il ricorso principale e, quindi, non vi è dimostrazione del vantaggio mediato o strumentale di Antas s.r.l., in caso di fondatezza del gravame incidentale e anche soltanto in linea potenziale e mediante ricorso eventuale allo strumento dell’autotutela amministrativa.<br />
Ne consegue che, in caso di accoglimento del ricorso incidentale “escludente”, il ricorso principale dovrà essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad agire in capo ad Antas s.r.l..<br />
Nello specifico, va anche rilevato che entrambe le società controinteressate hanno contestato la mancata esclusione del r.t.i. Antas s.r.l. per carenza dei requisiti di partecipazione alla procedura.<br />
Tanto premesso, il Collegio ritiene di dover prioritariamente scrutinare il gravame incidentale proposto da Siram s.p.a..<br />
Con una prima censura, la ricorrente incidentale lamenta la violazione dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 2.1.3 del disciplinare di gara che, in caso di costituendi raggruppamenti di imprese, imponeva di specificare le quote di partecipazione di ciascuna società associata e le parti del servizio che sarebbero state eseguite dai singoli operatori economici.<br />
Rileva in proposito che il raggruppamento Antas ha indicato le seguenti quote di partecipazione: Antas s.r.l. 40%; Acciona Facility Services S.A. 35%; Del Bo Servizi s.p.a. 15%; Sipre s.r.l. 10%.<br />
Questa, viceversa, la ripartizione delle prestazioni oggetto dell’appalto:<br />
&#8211; capogruppo Antas s.r.l.: eseguirà tutti i servizi oggetto dell’appalto riportati nel capitolato tecnico con la sola esclusione degli impianti elevatori; lavori della categoria OG11 nella misura del 50% e della categoria OG1 nella misura del 50%;<br />
&#8211; mandante Acciona Facility Services S.A.: effettuerà tutti i servizi oggetto dell’appalto riportati nel capitolato tecnico con esclusione degli impianti elevatori, impianti radiotelevisivi, antenna, impianti elettronici in generale; lavori della categori<br />
&#8211; mandante Del Bo Servizi s.p.a.: svolgerà tutti i servizi oggetto dell’appalto riportati nel capitolato tecnico;<br />
&#8211; mandante Sipre s.r.l.: realizzerà tutti i servizi oggetto dell’appalto riportati nel capitolato tecnico con esclusione degli impianti elevatori; lavori della categoria OG11 nella misura del 20% e della categoria OG1 nella misura del 30%.<br />
In sostanza, con riguardo ai servizi oggetto di affidamento, la mandante Del Bo s.p.a. si è impegnata ad eseguire tutti i servizi; la capogruppo Antas s.r.l. e la mandante Sipre s.r.l. effettueranno tutti i servizi, con esclusione della manutenzione degli impianti elevatori; la mandante Acciona S.A. realizzerà tutti i servizi ad eccezione di quelli relativi agli impianti elevatori, radiotelevisivi, antenna ed elettronici in generale.<br />
La ricorrente incidentale sottolinea che, mentre per i lavori sono indicate le quote di esecuzione di ciascun associato, per i servizi &#8211; precisamente con riferimento alla parte comune a tutti i componenti il raggruppamento – manca tale specificazione.<br />
Quindi, espunti i servizi relativi agli impianti elevatori (non eseguiti da Antas, Acciona e Sipre) e quelli relativi agli impianti radiotelevisivi, antenna, elettronici in generale (non eseguiti da Acciona), per i servizi comuni resi (in raggruppamento orizzontale) dalle quattro società non sono indicate le quote di esecuzione; segnatamente, la parte comune riguarda una porzione consistente dei servizi, cioè quelli di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, idrico-sanitari, impianti elettrici e speciali, antincendio (par. 3.3.2 del capitolato tecnico, pag. 8).<br />
La ricorrente incidentale trae la conclusione che la mancata individuazione delle quote di esecuzione dei servizi svolti in comune dalle predette società del raggruppamento Antas rende indeterminata la domanda di partecipazione e la stessa offerta, vanificando, da un lato, l’esigenza di conoscenza da parte della stazione appaltante anche in vista dell’esecuzione dell’appalto e, dall’altro, rendendo impossibile la verifica del possesso in capo a ciascuna impresa componente il R.T.I. dei requisiti speciali di ammissione in misura corrispondente alla quota di esecuzione del servizio stesso.<br />
La censura coglie nel segno.<br />
Sussiste violazione dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 secondo cui&nbsp;<em>“Nel caso di forniture o servizi nell&#8217;offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati”</em>.<br />
Rispetto a tale considerazione è inconferente il richiamo, da parte della difesa di parte ricorrente, all’orientamento che, in tema di appalti di servizi e forniture, come si vedrà in seguito, non richiede rigida corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione.<br />
Invero, ciò che rileva ai fini del presente giudizio è che, nonostante le società del r.t.i. abbiano dichiarato di eseguire alcuni servizi in comune, non hanno poi indicato le relative quote di esecuzione e, in particolare, le parti di competenza di ciascuna impresa associata.<br />
Giova in proposito richiamare l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza amministrativa (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 22/2012 e n. 26/2012), secondo cui l’indicazione delle “parti” del servizio o della fornitura imputate alle singole imprese associate o associande si rende necessaria onde evitare &#8211; specie nei raggruppamenti a struttura orizzontale, in seno ai quali tutti gli operatori riuniti eseguono il medesimo tipo di prestazioni &#8211; l’esecuzione di quote dell’appalto da parte di soggetti sprovvisti dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria fissati dalla&nbsp;<em>lex specialis</em>.<br />
L’obbligo in esame soddisfa l’esigenza, consustanziale alla funzione dei raggruppamenti, che sia assegnato un ruolo operativo a ciascuna delle imprese associate in a.t.i. o consorziate, allo scopo di evitare che esse si avvalgano del raggruppamento non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie, ma per aggirare le norme di ammissione stabilite dal bando e consentire così la partecipazione di imprese non qualificate. Inoltre, l’indicazione delle “parti” di servizio imputate alle singole imprese del raggruppamento persegue anche la finalità di assecondare il corretto esplicarsi delle dinamiche concorrenziali, assicurando l’effettività del raggruppamento e impedendo la partecipazione fittizia di imprese, non chiamate (o chiamate in modo inappropriato) ad effettuare le prestazioni oggetto della gara.<br />
Si deve quindi concludere, sulla scorta di tali argomenti, che l’obbligo in questione, da assolvere a pena di esclusione in sede di formulazione dell’offerta, è espressione di un principio generale che non consente distinzioni legate alla natura morfologica del raggruppamento (verticale o orizzontale), alla tipologia delle prestazioni o al dato cronologico del momento della costituzione dell’associazione (costituita o costituenda).<br />
E’ parimenti fondato il secondo motivo del ricorso incidentale con cui Siram s.p.a. lamenta la violazione dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2005 e del disciplinare di gara (art. 2.1.4) in quanto la società mandante Del Bo Servizi s.p.a., pur avendo dichiarato di svolgere tutti i servizi oggetto dell’appalto, ha poi dimostrato il possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare con riferimento al solo servizio di manutenzione degli impianti elevatori. Di contro, non ha comprovato i requisiti di capacità economico-finanziaria (fatturato specifico per servizi analoghi realizzati negli ultimi tre anni) e di capacità tecnica e professionale (almeno tre servizi analoghi nell’ultimo quinquiennio) con riferimento agli altri servizi che ha assunto l’impegno di eseguire.<br />
A tale riguardo, non è condivisibile l’argomentazione difensiva di Antas s.r.l. secondo cui la disciplina di gara consentirebbe la presenza all’interno dei raggruppamenti partecipanti di società mandanti del tutto privi di requisiti di capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria, con il solo vincolo del possesso maggioritario di tali requisiti da parte della capogruppo (pag. 11 del disciplinare, secondo cui&nbsp;<em>“in caso di RTI (…) i predetti requisiti….devono essere posseduti in misura maggioritaria dall’impresa mandataria, ai sensi dell’art. 275, co. 2, DPR 207/2010. Non vi sono sbarramenti minimi relativi alle mandanti”</em>).<br />
Vero che nel sistema delineato dal previgente codice degli appalti pubblici, tenuto conto sia delle modifiche all&#8217;art. 37 comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 ad opera del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012 (che aveva limitato ai soli lavori la corrispondenza tra la quota di partecipazione al r.t.i. e la quota di esecuzione dell’appalto), ma soprattutto tenuto conto dell&#8217;intervenuta abrogazione dell&#8217;intero comma, ad opera del D.L. n. 47/2014, convertito dalla L. n. 80/2014, era da considerarsi venuto meno l&#8217;obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione degli appalti di servizi e forniture.<br />
Ciò non toglie, però, che rimanga ferma l&#8217;ulteriore condizione del possesso di requisiti di qualificazione necessari per eseguire la quota dell&#8217;appalto dichiarata nell&#8217;offerta; infatti ciascuna impresa deve essere qualificata per la parte delle prestazioni che si impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara (cfr.,&nbsp;<em>ex multis</em>, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 27/2014; Sez. V, n. 3666/2016).<br />
Ebbene, nel momento in cui la disciplina di gara ha previsto, a proposito dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionali che&nbsp;<em>“Non vi sono sbarramenti minimi relativi alle mandanti”</em>, ha inteso precisare che il possesso di tali requisiti può attestarsi su una soglia irrisoria nel caso di esecuzione di una quota minima dell’appalto, senza che a quest’ultima debba necessariamente corrispondere l’entità delle quote di partecipazione al raggruppamento, per converso rientrante nella piena disponibilità degli associati ma non è sostenibile una interpretazione che – in chiara elusione della necessaria qualificazione delle imprese che si apprestano a svolgere servizi per conto dell’amministrazione pubblica – ammette la totale assenza di requisiti in capo alle associate che, come si è visto, si pone in contrasto con il consolidato indirizzo giurisprudenziale sopra riportato (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 27/2014, secondo cui&nbsp;<em>“per gli appalti di servizi e forniture continua a trovare applicazione unicamente la norma sancita dal comma 4 dell’art. 37, che impone alle imprese raggruppate il più modesto obbligo d’indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l’obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando, però, che ciascuna impresa va qualificata per la parte di prestazioni che s’impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara”</em>).<br />
Difatti, i requisiti di qualificazione attengono in generale alle caratteristiche soggettive del concorrente che aspira all’aggiudicazione del lavoro, della fornitura o del servizio in gara e riguardano un aspetto essenziale – quindi imprescindibile &#8211; per la valutazione delle potenzialità o meglio della capacità dell’aspirante a realizzare quanto poi eventualmente aggiudicatogli.<br />
Non ha pregio l’argomentazione difensiva svolta da Antas s.r.l. che, a sostegno della propria ermeneutica, riporta i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante in occasione delle FAQ n. 24, n. 49, n. 59 (nella parte in cui si ammetteva che una società completamente priva di requisiti speciali potesse partecipare alla gara come mandante in un r.t.i.); invero, ai predetti chiarimenti non può essere riconosciuta alcuna capacità di integrazione o modifica&nbsp;<em>ex post&nbsp;</em>della disciplina di gara (men che meno alcuna capacità derogatoria del quadro normativo di riferimento). Non vi sono infatti ragioni per discostarsi dal consolidato indirizzo pretorio, secondo cui i chiarimenti della stazione appaltante sono ammissibili se contribuiscono, con una operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la&nbsp;<em>ratio</em>, ma non quando, proprio mediante l&#8217;attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato e una portata diversa e maggiore di quella risultante dal testo stesso; poiché in tal caso si viola il principio formale della&nbsp;<em>lex specialis</em>, posto a garanzia dei principi di cui all&#8217;art. 97 Cost. (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2172/2017).<br />
In conclusione, le svolte considerazioni conducono alla declaratoria di illegittimità del provvedimento di ammissione alla gara del r.t.i. Antas s.r.l./Acciona Facility Services s.a./Del Bo servizi s.p.a./Sipre s.r.l..<br />
La fondatezza dei due motivi del ricorso incidentale consente di prescindere dall’esame delle ulteriori censure dedotte dalla Siram s.p.a. &#8211; che pertanto possono essere assorbite &#8211; il cui esame si appalesa superfluo per ragioni di economia processuale, tenuto anche conto del principio di sinteticità previsto dall’art. 120, comma 10, del c.p.a. nei giudizi di cui all’art. 119, comma 1, lett. ‘a’ del c.p.a. (procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture).<br />
L’accoglimento del ricorso incidentale conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale proposto da Antas s.r.l. per difetto di legittimazione attiva poiché, per le ragioni illustrate, il raggruppamento condotto da quest’ultima doveva essere escluso dalla procedura di gara e, pertanto, non ha ragione di dolersi del prosieguo della procedura.<br />
Ne consegue altresì la improcedibilità dell’altro ricorso incidentale proposto da Zephyro s.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse, visto che tale gravame tende a conseguire l’annullamento del provvedimento di ammissione alla gara del r.t.i. Antas s.r.l. di cui, per le motivazioni sopra scrutinate, è stata già rilevata l’illegittimità.<br />
La complessità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, così provvede:<br />
&#8211; accoglie il ricorso incidentale proposto da Siram s.p.a.;<br />
&#8211; per l’effetto, dichiara inammissibile il ricorso principale proposto da Antas s.r.l. a socio unico;<br />
&#8211; dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da Zephiro s.p.a.;<br />
&#8211; spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Salvatore Veneziano, Presidente<br />
Ida Raiola, Consigliere<br />
Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-7-11-2017-n-5210/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2017 n.5210</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2017 n.274</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-7-11-2017-n-274/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-7-11-2017-n-274/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2017 n.274</a></p>
<p>Presidente Grossi, Redattore Carosi sull&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 6 della legge della Regione Liguria 2 novembre 2016, n. 26 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018) Bilancio dello Stato –&#160;Art. 6 legge Regione Liguria 02/11/2016, n. 26 &#8211; Assestamento al bilancio di previsione della Regione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-7-11-2017-n-274/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2017 n.274</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-7-11-2017-n-274/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2017 n.274</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore Carosi</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 6 della legge della Regione Liguria 2 novembre 2016, n. 26 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018)</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Bilancio dello Stato –&nbsp;Art. 6 legge Regione Liguria 02/11/2016, n. 26 &#8211; Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018 – Previsione dell&#8217;applicazione al bilancio di una quota libera di avanzo di amministrazione pari ad euro 3.509.506,73 impiegata per incrementare l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per l’anno 2016 – Q.I.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione dell’art. 81 della Costituzione – illegittimità costituzionale</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>È costituzionalmente illegittimo l’art. 6 della legge della Regione Liguria 2 novembre 2016, n. 26 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018);</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>È costituzionalmente illegittima, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la legge della Regione Liguria 9 agosto 2016, n. 20 (Rendiconto generale dell’amministrazione della Regione Liguria per l’esercizio finanziario 2015).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Liguria 2 novembre 2016, n. 26 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-11 gennaio 2017, depositato in cancelleria il 10 gennaio 2017 ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 2017.<br />
Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;<br />
udito nell’udienza pubblica del 7 novembre 2017 il Giudice relatore Aldo Carosi;<br />
uditi l’avvocato dello Stato Leonello Mariani per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Luca Antonini per la Regione &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Liguria</p>
<p>
<em>Ritenuto in fatto</em><br />
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 7-11 gennaio 2017 e depositato il 10 gennaio 2017 (reg. ric. n. 2 del 2017), ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Liguria 2 novembre 2016, n. 26 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018), in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione.<br />
Espone il ricorrente che l’art. 6 della legge reg. Liguria n. 26 del 2016 prevede l’applicazione al bilancio di una quota libera di avanzo di amministrazione pari ad euro 3.509.506,73, riferita alla missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma 2 (Fondo crediti di dubbia esigibilità), impiegata per incrementare l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per l’anno 2016, come indicato nella Nota integrativa all’assestamento al bilancio di previsione 2016-2018 (pag. 74 degli allegati al bilancio).<br />
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la suddetta quota di avanzo libero sarebbe stata tuttavia impropriamente determinata in quanto il risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2015 risulterebbe negativo, essendo pari ad euro -254.607.931,79, come risulterebbe dal Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015, a pag. 36 degli allegati al bilancio.<br />
A tale proposito il Presidente del Consiglio dei ministri rammenta che l’art. 42, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) prevede che, nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare.<br />
Più precisamente, l’anzidetta quota “libera” di euro 3.509.506,73 – da ritenersi, secondo il ricorrente, in realtà inesistente, stante il risultato di amministrazione negativo – sarebbe stata fittiziamente creata e contabilmente ricavata per detrazione dal maggior importo di euro 117.666.638,03 indicato, quale disavanzo da mutuo autorizzato e non contratto, nella già citata nota integrativa (pag. 72 degli allegati al bilancio).<br />
Ed infatti, si prosegue, il risultato negativo di amministrazione della Regione Liguria – pari ad euro -254.607.931,79 – corrisponderebbe esattamente alla somma dell’importo residuo del disavanzo da mutuo autorizzato e non contratto –pari ad euro 114.157.131,30, importo risultante dalla sottrazione dall’importo originario di euro 117.666.638,03 della somma di euro 3.509.506,73 – e degli importi delle ulteriori componenti negative, ammontanti ad euro 140.450.800,49, per un totale complessivo di euro 254.607.931,79.<br />
Osserva al riguardo che, se è vero che le Regioni hanno la facoltà di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata” dopo l’approvazione del rendiconto per finanziare lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce, sulla base di quanto al riguardo previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (è richiamato l’allegato n. 4/2, punto 3.3, del d.lgs. n. 118 del 2011), sarebbe tuttavia altrettanto vero che la Regione Liguria non avrebbe dimostrato né l’esistenza né l’ammontare delle risorse svincolate dopo l’approvazione del rendiconto e, come tali, disponibili per il finanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità.<br />
Da tanto, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, conseguirebbe il contrasto della norma impugnata con l’obbligo di copertura finanziaria di cui all’art. 81, terzo comma, Cost., nella misura in cui, da un lato, si prevede una variazione in aumento dell’avanzo di amministrazione, specificamente destinata all’incremento dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, cui non corrisponderebbe in realtà un correlato risultato positivo di amministrazione e, dall’altro, si finanzia lo stanziamento del suddetto Fondo senza dare evidenza contabile delle risorse economiche svincolate dopo l’approvazione del rendiconto e, come tali, a quel fine disponibili.<br />
2.– Si è costituita in giudizio la Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, deducendo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale promossa dallo Stato.<br />
Preliminarmente, precisa la Regione che la quota di avanzo libero di euro 3.509.506,73, non sarebbe stata “inventata” dalla legge regionale di assestamento al bilancio di previsione, ma sarebbe frutto del definitivo accertamento dell’avanzo di amministrazione operato con la legge della Regione Liguria 9 agosto 2016, n. 20 (Rendiconto generale dell’amministrazione della Regione Liguria per l’esercizio finanziario 2015), con la quale è stato accertato dalla Regione un risultato positivo di amministrazione, al 31 dicembre 2015, pari ad euro 124.704.879,50 e che avrebbe anche accertato la quota di avanzo libero, di euro 3.509.506,73, derivante dalla capienza dell’avanzo di amministrazione, dopo la specifica considerazione contabile della componente negativa per mutui autorizzati e non contratti e del Fondo anticipazioni liquidità previsto dall’art. 1, comma 8, del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179 (Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all’equilibrio della finanza pubblica delle Regioni).<br />
La Regione in tal modo avrebbe fatto applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 698 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», per quanto riguarda il Fondo anticipazioni liquidità; e degli artt. 40, comma 2, del d.lgs. 118 del 2011 e l, comma 688-bis, della medesima legge n. 208 del 2015, per quanto riguarda il mutuo autorizzato e non contratto, rispetto alle quote vincolate, destinate e accantonate. Tanto si ricaverebbe dalla nota 6 posta in calce al Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, pubblicato alle pagg. 464 e 465 del Bollettino ufficiale della Regione Liguria 11 agosto 2016, n. 16, dove risulta:<br />
Componente negativa per mutuo autorizzato e non contratto 117.666.638,03<br />
Fondo anticipazioni liquidità di cui al D.L. 179/2015 140.450.800,49<br />
Disavanzo autorizzato 258.117.438,52<br />
Risultato “Totale parte disponibile” -254.607.931,79<br />
Avanzo libero disponibile 3.509.506,73<br />
Evidenzia la Regione resistente che tale legge regionale di approvazione del rendiconto generale della Regione Liguria per l’esercizio 2015, debitamente corredata dal parere del Collegio dei revisori, non sarebbe stata oggetto di impugnativa da parte dello Stato, come deliberato in data 4 ottobre 2016 dal Consiglio dei Ministri e pertanto la Regione Liguria con l’art. 6 della legge reg. n. 26 del 2016 avrebbe legittimamente fatto riferimento al dato accertato in sede di rendiconto.<br />
Contesta inoltre la genericità del riferimento fatto dallo Stato all’allegato n. 4/2, punto 3.3, o ad altra disposizione normativa o principio contabile del d.lgs. n. 118 del 2011, rendendo quindi impossibile intendere da quali norme il ricorrente faccia desumere il rispetto dei principi evocati.<br />
Secondo la Regione Liguria, anche la stessa pretesa violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost., esposta alla fine del ricorso statale, sarebbe motivata in modo del tutto generico e inconferente in quanto, contrariamente all’assunto dello Stato, la Regione avrebbe fornito l’evidenza contabile nella sede a ciò deputata, ovvero nella propria legge n. 20 del 2016, e in particolare alla nota 6 posta in calce al prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.<br />
Da quanto sopra ne deriverebbe innanzitutto l’inammissibilità del ricorso statale per insufficiente motivazione, nonché per assoluta genericità e apoditticità della stessa.<br />
In ogni caso, secondo la Regione Liguria, tale censura sarebbe comunque infondata.<br />
La Regione richiama quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 184 del 2016, secondo la quale «una tipizzazione della struttura del bilancio regionale, che sia conciliabile e rispettosa dei limiti esterni e non sia in contrasto con gli standard provenienti dall’armonizzazione, dal coordinamento, dal rispetto dei vincoli europei e degli equilibri di bilancio è funzionale dunque alla valorizzazione della democrazia rappresentativa, nell’ambito della quale deve essere assicurata ai membri della collettività la cognizione delle modalità con le quali le risorse vengono prelevate, chieste in prestito, destinate, autorizzate in bilancio ed infine spese».<br />
3.– Con ulteriore memoria depositata in vista dell’udienza pubblica, la Regione Liguria ha ulteriormente insistito per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza del ricorso.<br />
Evidenzia che il risultato di amministrazione, pari ad euro 124.704.879,50, è stato così determinato dall’art. 10 della legge regionale n. 20 del 2016 e sarebbe quindi un risultato positivo, dal quale devono essere dedotte le quote accantonate e vincolate, così come previsto dal citato art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011 e come riportato nella seconda parte del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al rendiconto regionale per l’esercizio 2015.<br />
La quota delle risorse accantonate e vincolate per l’esercizio 2015 ammonta ad un totale di 238.862.010,80 euro (al netto del Fondo anticipazioni liquidità di cui al d.l. n. 179 del 2015, la cui consistenza al 31 dicembre 2015 è pari ad euro 140.450.800,49).<br />
Se al risultato di amministrazione di euro 124.704.879,50 si sommano le entrate non accertate per la mancata contrazione del mutuo autorizzato con il bilancio 2015 (e pari ad euro 117.666.638,03) si ottiene l’importo di euro 242.371.517,53, che sarebbe più che sufficiente alla copertura degli accantonamenti al netto del Fondo anticipazioni liquidità. E, prosegue la Regione Liguria, proprio dal confronto tra il risultato di amministrazione (pari ad euro 242.371.517,53) e la quota delle risorse accantonate e vincolate per l’esercizio 2015, ammontante ad un totale di 238.862.010,80 euro, deriverebbe l’avanzo esposto a rendiconto per un totale di euro 3.509.506,73.<br />
Evidenzia che al risultato negativo complessivo di amministrazione pari a euro 254.607.931,79, concorrono sia il citato accantonamento di euro 140.450.800,49, relativo al Fondo anticipazioni liquidità di cui al d.l. n. 179 del 2015, che il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto di cui all’art 40, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011, pari ad euro 117.666.638,03.<br />
Osserva in proposito la Regione Liguria che entrambe queste componenti costituirebbero voci “speciali” contenute all’interno del risultato complessivo di amministrazione e sarebbero regolate, per le Regioni, da specifiche disposizioni (rispettivamente: art. 1, commi 698 e seguenti, della legge n. 208 del 2015 ed art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011) inerenti, rispettivamente, alle modalità di ripiano per il primo e la copertura del relativo debito per il secondo. Si tratterebbe, quindi, di “disavanzi autorizzati per legge” e non derivanti dalla gestione del bilancio di previsione.<br />
In particolare, il mancato accertamento del mutuo autorizzato e non contratto sarebbe del tutto temporaneo e reversibile, in quanto attraverso l’effettiva contrazione del prestito, che può avvenire in momenti successivi all’autorizzazione, il relativo disavanzo è assorbito dal bilancio a seguito della contabilizzazione delle poste di entrata.<br />
Evidenzia inoltre che tale componente costituirebbe una posta specifica e speciale del sistema contabile delle Regioni, disciplinata già dall’art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario), nel tempo confermata con continuità dall’art. 23 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell’art. 1, comma 4, della L. 25 giugno 1999, n. 208), ed infine dall’art. 62 del d.lgs. n. 118 del 2011, fino all’ultima proroga intervenuta con l’art. 688-bis della legge n. 208 del 2015.<br />
Precisa ulteriormente la Regione Liguria che la possibilità di stanziare spesa di investimento coperta da autorizzazione di mutuo, rinviandone ad esercizi successivi l’effettiva contrazione in relazione alle effettive esigenze di cassa nel limite degli impegni assunti, sarebbe pienamente conforme all’art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011, secondo il quale «A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa».<br />
Stante quanto sopra, il risultato di amministrazione di euro 124.704.879,50 si appaleserebbe pienamente sufficiente alla copertura del totale degli accantonamenti sopra calcolati, in quanto lo stesso sarebbe stato determinato al netto delle entrate non accertate per la mancata contrazione del mutuo autorizzato con il bilancio 2015, ricalcolato nel limite degli importi effettivamente impegnati al 31 dicembre 2015, sui capitoli di spesa di investimento finanziati da detta entrata, ai sensi dell’art 40, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011.<br />
4.– Ha depositato memoria anche il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
Il ricorrente, richiamato il dettato dell’art. 42, commi 1, 3, 4, e 5, del d.lgs. n. 118 del 2011, evidenzia che la facoltà di impiegare una quota del risultato di amministrazione per finanziare lo stanziamento relativo al Fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce, potrebbe riguardare unicamente l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”. Tale quota, dunque, dovrebbe afferire a fondi liberi da vincoli di bilancio, vale a dire a fondi “svincolati” e, come tali, liberamente disponibili, diversi perciò dai fondi accantonati, da quelli destinati agli investimenti e da quelli vincolati; ma, ancor prima, si prosegue, l’esercizio di quella facoltà presupporrebbe un avanzo di amministrazione, vale a dire un risultato positivo di gestione suscettibile di essere impiegato per finanziare, incrementandolo, lo stanziamento (originario) del Fondo crediti di dubbia esigibilità.<br />
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, sarebbe pertanto evidente che in presenza di un disavanzo di amministrazione, vale a dire di un risultato negativo di gestione, la facoltà «di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”» prevista dall’art. 42, comma 7, del d.lgs. n. 118 del 2011 non sia in concreto esercitabile, non esistendo fondi liberi e, quindi, risorse “svincolate”, da destinare al finanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Si osserva inoltre che, in tal caso, tra l’altro, laddove l’amministrazione intendesse mutare la destinazione di risorse destinate ad altri fini ma non ancora impegnate – come appunto quelle afferenti a mutui autorizzati ma non contratti – esse dovrebbero essere prioritariamente destinate, in ossequio a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 42 citato e comunque in vista del pareggio di bilancio imposto dall’art. 81, primo comma, Cost., al ripiano del “disavanzo da recuperare”.<br />
In definitiva, la contestuale esistenza di un disavanzo di amministrazione e di un avanzo (libero) di amministrazione sarebbe una vera e propria contraddizione in termini.<br />
Tanto premesso, evidenzia il Presidente del Consiglio dei ministri che dai documenti di bilancio emergerebbe chiaramente che al 31 dicembre 2015 la Regione Liguria non disponeva di alcuna quota di risultato di amministrazione “svincolata”, libera e disponibile, destinabile, come tale, al finanziamento dello stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità per l’anno 2016.<br />
Infatti, dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione e relativa composizione, alla data del 31 dicembre 2015 risulterebbe che il risultato di amministrazione della Regione Liguria era, al netto delle quote accantonate e vincolate, negativo per euro 254.607.931,79.<br />
Tale risultato, se da un lato costituiva disavanzo da ripianare, da iscrivere, come tale, tra le spese del bilancio di previsione a mente dell’art. 42, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. n. 118 del 2011, dall’altro escluderebbe di per sé l’esistenza di un avanzo libero disponibile suscettibile di essere destinato all’incremento dello stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità dell’anno successivo.<br />
Osserva, piuttosto, il Presidente del Consiglio dei ministri, che il richiamo alla legge di approvazione del rendiconto generale avrebbe contribuito a chiarire il percorso attraverso il quale la Regione Liguria era pervenuta alla creazione del fittizio “avanzo libero disponibile” di euro 3.509.506,73 destinato all’incremento del finanziamento dello stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità.<br />
Infatti, come risulta dagli allegati alla legge di approvazione del rendiconto (pag. 465 del B.U.R.L. n. 16 del 2016), per provvedere a ciò la Regione Liguria avrebbe reperito le relative risorse, per complessivi euro 3.509.506,73, stornandole dal “disavanzo autorizzato”, di ammontare pari a complessivi euro 258.117.438,52 e costituito dalla “componente negativa per mutuo autorizzato e non contratto” (euro 117.666.638,03) nonché dal “Fondo anticipazioni liquidità di cui al D.L. 119/2015” (euro 140.450.800,49).<br />
Più precisamente, si prosegue, la “creazione” dell’“avanzo libero disponibile” di euro 3.509.506,73 sarebbe avvenuta detraendo dal “disavanzo autorizzato” di cui sopra (pari ad euro 258.117.438,52) il “disavanzo da ripianare”, risultante dal rendiconto generale ed iscritto nel bilancio di previsione, corrispondente ad euro 254.607.931,79.<br />
In definitiva, si evidenzia che il reperimento di risorse da destinare all’incremento del Fondo crediti di dubbia esigibilità sarebbe stato realizzato non già mediante l’impiego di fondi effettivamente liberi e disponibili – come previsto e consentito dal comma 7 dell’art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011 –, bensì attraverso lo storno di risorse già destinate ad altri fini, quali il rimborso di mutui o di anticipazioni di liquidità.<br />
In ogni caso, il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia che, anche in ossequio al principio costituzionale del pareggio di bilancio di cui all’art. 81, primo comma, Cost., l’importo di euro 3.509.506,73 – risultante dalla differenza tra il “disavanzo autorizzato” e il “disavanzo da ripianare” – avrebbe dovuto essere correttamente impiegato per la riduzione del disavanzo da recuperare accertato con l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, disavanzo comprensivo anche della quota riferibile al “disavanzo da debito autorizzato e non contratto”: se ciò fosse avvenuto, l’ammontare di tale componente del disavanzo complessivo della Regione Liguria si sarebbe ridotto di un pari importo, contribuendo di conseguenza ad un più celere ripiano del disavanzo accertato dell’ente territoriale.<br />
Osserva, inoltre, il Presidente del Consiglio dei ministri, che la mancata impugnazione della legge regionale di approvazione del rendiconto non potrebbe comportare la preclusione dell’odierna contestazione della legittimità costituzionale della legge di assestamento del bilancio di previsione, sia in quanto la determinazione del cosiddetto “avanzo libero disponibile” sarebbe estranea al contenuto precettivo e vincolante di quella legge, sia perché tra atti aventi forza di legge non sarebbe configurabile quel rapporto di giuridica presupposizione ravvisabile invece tra atti amministrativi, sia infine perché il potere della Corte costituzionale di dichiarare quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata in ordine a quelle direttamente impugnate (art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale»), dimostrerebbe che la mancata impugnazione della legge “presupposta” non esplicherebbe alcun effetto preclusivo della successiva impugnazione della legge emanata sul “presupposto” di quella.<br />
Pertanto, in applicazione della disposizione testé citata, il ricorrente ritiene che la Corte costituzionale, qualora dovesse dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge reg. Liguria n. 26 del 2016, ben potrebbe altresì dichiarare l’illegittimità costituzionale derivata della legge reg. Liguria n. 20 del 2016, nella parte in cui essa determina, nei modi indicati, il (presunto) avanzo libero disponibile di amministrazione, in seguito assunto dall’art. 6 della legge reg. Liguria n. 26 del 2016 a base dell’incremento dello stanziamento destinato al finanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità.<br />
&nbsp;<br />
<em>Considerato in diritto</em><br />
1.– Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 6 della legge della Regione Liguria 2 novembre 2016, n. 26 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018), in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost.<br />
1.1.– Il ricorrente espone che l’art. 6 prevede l’applicazione al bilancio di una quota libera di avanzo di amministrazione, pari a euro 3.509.506,73, impiegata per incrementare l’accantonamento nel Fondo crediti di dubbia esigibilità per l’anno 2016, come indicato nella nota integrativa all’assestamento del bilancio di previsione 2016-2018. Tale previsione pertanto sarebbe in contrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost., trattandosi di posta fittiziamente creata, in realtà inesistente, alla quale non corrisponderebbe un correlato risultato positivo di amministrazione riferito all’esercizio finanziario 2015.<br />
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la suddetta quota di avanzo libero sarebbe stata impropriamente determinata in quanto il risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2015 risulterebbe negativo per euro 254.607.931,79, come risulterebbe aggregando correttamente i dati del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.<br />
Più precisamente, l’anzidetta quota “libera” di euro 3.509.506,73 sarebbe stata fittiziamente creata per detrazione dal maggior importo di euro 117.666.638,03, quale disavanzo da mutuo autorizzato e non contratto, indicato nella citata nota integrativa.<br />
Vi sarebbe al contrario un risultato negativo di amministrazione della Regione Liguria pari a euro 254.607.931,79, che corrisponderebbe alla somma dell’ammontare residuo del disavanzo da mutuo autorizzato e non contratto – euro 114.157.131,30, risultante dalla sottrazione dall’importo originario di euro 117.666.638,03 della somma di euro 3.509.506,73 – e dell’importo del “Fondo anticipazioni liquidità di cui al D.L 119/2015” – euro 140.450.800,49.<br />
Il ricorrente osserva che, se è vero che le Regioni hanno la facoltà di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata” dopo l’approvazione del rendiconto per finanziare lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce, sulla base di quanto al riguardo previsto dal principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria (art. 42, comma 7, e allegato n. 4/2, punto 3.3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»), la Regione Liguria non avrebbe tuttavia dimostrato né l’esistenza, né l’ammontare delle risorse svincolate dopo l’approvazione del rendiconto e, come tali, disponibili per il finanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità.<br />
Secondo il ricorrente, sarebbe pertanto evidente che, in presenza di un disavanzo di amministrazione, vale a dire di un risultato negativo di gestione, la facoltà prevista dal comma 7 dell’art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011 non sia in concreto esercitabile, non esistendo fondi liberi e, quindi, risorse “svincolate”, da destinare al finanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Le risorse destinate ad altri fini ma non ancora impegnate – come, appunto, quelle afferenti a mutui autorizzati ma non contratti ? ove l’amministrazione intendesse mutarne la destinazione, dovrebbero essere prioritariamente destinate, in ossequio a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 42 citato, e comunque nella prospettiva del pareggio di bilancio imposto dall’art. 81, primo comma, Cost., al ripiano del “disavanzo da recuperare”.<br />
In definitiva, la contestuale esistenza di un disavanzo di amministrazione e di un avanzo (libero) di amministrazione sarebbe una vera e propria contraddizione in termini.<br />
Tanto premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia che dai documenti di bilancio risulterebbe che al 31 dicembre 2015 la Regione Liguria non disponeva di alcuna quota di risultato di amministrazione “svincolata”, libera e disponibile, destinabile, come tale, al finanziamento dello stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità per l’anno 2016.<br />
Infatti, dal «prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione e relativa composizione» al 31 dicembre 2015 (di cui a pag. 36 delle Tabelle allegate alla legge impugnata, pubblicata alla pag. 64 del Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 2016) – prospetto peraltro identico a quello allegato alla legge di approvazione del Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2015 (pag. 68 delle relative Tabelle pubblicate alle pagg. 464-465 del B.U.R.L. n. 16 del 2016) – deriverebbe che il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 della Regione Liguria era, al netto delle quote accantonate e vincolate, negativo per euro 254.607.931,79.<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che, come si evincerebbe dagli allegati alla legge di approvazione del rendiconto (pag. 465 del B.U.R.L. n. 16 del 2016), la Regione Liguria avrebbe reperito le relative risorse ? per complessivi euro 3.509.506,73 ? stornandole dal «disavanzo autorizzato», di ammontare pari a complessivi euro 258.117.438,52 e costituito dalla «componente negativa per mutuo autorizzato e non contratto» (euro 117.666.638,03), nonché dal «Fondo anticipazioni liquidità di cui al D.L. 179/2015» (euro 140.450.800,49).<br />
Più precisamente, la “creazione” dell’«avanzo libero disponibile» di euro 3.509.506,73 sarebbe avvenuta detraendo dal «disavanzo autorizzato» di cui sopra – euro 258.117.438,52 – il «disavanzo da ripianare» risultante dal rendiconto generale e iscritto nel bilancio di previsione – euro 254.607.931,79 – (euro 258.117.438,52 – euro 254.607.931,79 = euro 3.509.506,73).<br />
In definitiva, il reperimento di risorse da destinare all’incremento del Fondo crediti di dubbia esigibilità sarebbe stato realizzato non già mediante l’impiego di fondi ? effettivamente ? liberi e disponibili, come previsto e consentito dall’art. 42, comma 7, del d.lgs. n. 118 del 2011, bensì attraverso lo storno di risorse già destinate ad altri fini, quali il rimborso di mutui o di anticipazioni di liquidità.<br />
In altri termini, l’importo di euro 3.509.506,73 ? risultante dalla differenza tra il «disavanzo autorizzato» e il «disavanzo da ripianare» ? avrebbe dovuto essere correttamente impiegato per la riduzione del disavanzo da recuperare accertato con l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, disavanzo comprensivo anche della quota riferibile al «disavanzo da debito autorizzato e non contratto»: se ciò fosse avvenuto, l’ammontare di tale componente del disavanzo complessivo della Regione Liguria si sarebbe ridotto di un pari importo ? scendendo da euro 117.666.638,03 a euro 114.157.131,30 ? contribuendo di conseguenza a un più celere rientro dal disavanzo accertato dell’ente territoriale.<br />
Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva, con successiva memoria, che la mancata impugnazione della legge reg. Liguria 9 agosto 2016, n. 20 (Rendiconto generale dell’amministrazione della regione Liguria per l’esercizio finanziario 2015), di approvazione del rendiconto, non potrebbe comportare la preclusione dell’odierna contestazione della legittimità costituzionale della legge di assestamento del bilancio di previsione, sia perché la determinazione del cosiddetto “avanzo libero disponibile” sarebbe estranea al contenuto precettivo e vincolante di quella legge, sia perché la mancata impugnazione della legge “presupposta” non esplicherebbe alcun effetto preclusivo della successiva impugnazione della legge emanata sul “presupposto” di quella.<br />
Il ricorrente ritiene pertanto che questa Corte, qualora dichiarasse l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge reg. Liguria n. 26 del 2016, ben potrebbe altresì dichiarare l’illegittimità costituzionale derivata della legge reg. Liguria n. 20 del 2016, nella parte in cui determina, nei modi ivi indicati, il (presunto) avanzo libero disponibile di amministrazione successivamente assunto dall’impugnato art. 6 a base dell’incremento dello stanziamento destinato al finanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità.<br />
1.2.– Si è costituita in giudizio la Regione Liguria, deducendo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza della questione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
Secondo la Regione Liguria la quota di avanzo libero di euro 3.509.506,73 non sarebbe stata “inventata” dalla legge regionale di assestamento del bilancio di previsione, ma sarebbe frutto del definitivo accertamento dell’avanzo di amministrazione attraverso la legge reg. n. 20 del 2016 di approvazione del rendiconto, con la quale sarebbe stato accertato dalla Regione un risultato positivo di amministrazione al 31 dicembre 2015, pari a euro 124.704.879,50. La suddetta quota di avanzo libero, di euro 3.509.506,73, deriverebbe quindi dalla capienza dell’avanzo di amministrazione, dopo la specifica considerazione contabile delle suddette voci e si ricaverebbe dalla nota 6 posta in calce al «prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio», pubblicato alle pagg. 464-465 del B.U.R.L. n. 16 del 2016.<br />
La Regione Liguria evidenzia che la legge regionale di approvazione del rendiconto per l’esercizio 2015, debitamente corredata dal parere del Collegio dei revisori, non sarebbe stata oggetto di impugnativa da parte dello Stato, come deliberato in data 4 ottobre 2016 dal Consiglio dei ministri. Pertanto, con l’art. 6 della legge reg. n. 26 del 2016 si sarebbe legittimamente fatto riferimento al dato accertato in sede di rendiconto.<br />
Al risultato negativo complessivo di amministrazione pari a euro 254.607.931,79, concorrerebbero: a) il citato accantonamento di euro 140.450.800,49, relativo al Fondo anticipazioni liquidità di cui al decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179 (Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all&#8217;equilibrio della finanza pubblica delle Regioni); b) il «disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto di cui all’art 40 comma 2 del d.lgs. n. 118 del 2011», pari a euro 117.666.638,03.<br />
La Regione Liguria osserva che entrambe queste componenti costituirebbero voci “speciali” contenute all’interno del risultato complessivo di amministrazione e sarebbero regolate, per le Regioni, da specifiche norme – art. 1, commi 698 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011 – inerenti, rispettivamente, alle modalità di ripiano per il primo e alla copertura del relativo debito per il secondo. Si tratterebbe, quindi, di “disavanzi autorizzati per legge” e non derivanti dalla gestione del bilancio di previsione.<br />
In particolare, il mancato accertamento del mutuo autorizzato e non contratto sarebbe del tutto temporaneo e reversibile, in quanto attraverso l’effettiva contrazione del prestito, che può avvenire in momenti successivi all’autorizzazione, il relativo disavanzo sarebbe assorbito dal bilancio a seguito della contabilizzazione delle poste di entrata.<br />
La Regione evidenzia inoltre che tale componente costituirebbe una posta specifica e speciale del sistema contabile delle Regioni, disciplinata già dall’art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario), e, nel tempo, confermata con continuità dall’art. 23 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), e, infine, dall’art. 62 del d.lgs. n. 118 del 2011, fino all’ultima proroga intervenuta con l’art. 688-bis della legge n. 208 del 2015.<br />
Stante quanto sopra, il risultato di amministrazione di euro 124.704.879,50 risulterebbe sufficiente alla copertura del totale degli accantonamenti sopra calcolati, in quanto lo stesso sarebbe stato determinato al netto delle entrate non accertate per la mancata contrazione del mutuo autorizzato con il bilancio 2015, ricalcolato nel limite degli importi effettivamente impegnati al 31 dicembre 2015, sui capitoli di spesa di investimento finanziati da detta entrata ai sensi dell’art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011.<br />
La resistente precisa che il risultato apparentemente negativo rilevabile dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione deriverebbe dalla modalità di esposizione imposta dal modello di cui all’allegato 10 al d.lgs. n. 118 del 2011, modello standard per tutti gli enti territoriali, che, in ogni caso, prevede, laddove la voce «totale parte disponibile» sia negativa, questa specifica annotazione per le Regioni: «in caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria».<br />
Con successiva memoria la Regione Liguria ha ribadito che il risultato di amministrazione del proprio rendiconto al 31 dicembre 2015 sarebbe pari a euro 124.704.879,50, e sarebbe così determinato in conformità a quanto stabilito dall’art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011.<br />
Tale risultato di amministrazione sarebbe quindi positivo, e da esso dovrebbero essere dedotte le quote accantonate e vincolate così come previsto dal citato art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011 e come riportato nella seconda parte del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al rendiconto regionale per l’esercizio 2015.<br />
La Regione Liguria evidenzia che la quota delle risorse accantonate e vincolate per l’esercizio 2015 ammonterebbe a un totale di euro 238.862.010,80 (al netto del Fondo anticipazioni liquidità di cui al d.l. n. 179 del 2015, la cui consistenza al 31 dicembre 2015 è pari a euro 140.450.800,49).<br />
Se al risultato di amministrazione di euro 124.704.879,50 venissero sommate le entrate non accertate per la mancata contrazione del mutuo autorizzato con il bilancio 2015 (e pari a euro 117.666.638,03) si otterrebbe l’importo di euro 242.371.517,53, sufficiente alla copertura degli accantonamenti al netto del Fondo anticipazioni liquidità.<br />
2.– Preliminarmente devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione Liguria. Il ricorso individua con chiarezza le disposizioni impugnate e il parametro costituzionale di cui si assume la violazione e contiene adeguate argomentazioni in merito al dedotto vizio di legittimità inerente alle poste considerate dalla legge di assestamento del bilancio 2016, nonché alla disciplina statale ad esse applicabile, con particolare riferimento anche al d.lgs. n. 118 del 2011.<br />
3.– Occorre premettere che la questione sorge in occasione dell’applicazione delle nuove regole contabili introdotte dal d.lgs. n. 118 del 2011 nella fase di transizione dalle disposizioni previgenti a quelle nuove. Ciò per effetto della particolare interpretazione che la Regione Liguria ha inteso dare ad alcune di tali regole.<br />
A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell’art. 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 118 del 2011, è entrata in vigore la nuova disciplina sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, con conseguente cessazione di efficacia delle disposizioni legislative regionali incompatibili con il decreto medesimo. Per quanto concerne il risultato di amministrazione, la nuova disciplina prevede una separata evidenza per le quote vincolate e accantonate (art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011): tali partite, infatti, necessitano di essere garantite da adeguate risorse loro specificamente destinate in conformità ai principi della copertura economica. Si tratta, in altre parole, di risorse che non possono essere assolutamente distratte per essere diversamente impiegate; da tanto deriva l’indisponibilità delle corrispondenti fonti di finanziamento.<br />
Il risultato finale ottenuto dalla Regione Liguria per il rendiconto 2015 è il frutto di un procedimento complesso compiuto in più fasi ed esposto nella legge reg. Liguria n. 20 del 2016 di approvazione del rendiconto generale.<br />
La tabella riassuntiva, dimostrativa del risultato di amministrazione, evidenziava – a fronte di un risultato di amministrazione “positivo” di euro 124.704.879,50 (prima parte della tabella) – la presenza di quote accantonate pari complessivamente a euro 243.288.570,21 (delle quali euro 140.450.800,49 erano dovuti al Fondo per anticipazioni di liquidità di cui al d.l. n. 179 del 2015), nonché di quote vincolate pari complessivamente a euro 132.024.241,08: tanto conduceva quindi a un risultato negativo di euro 254.607.931,79 (seconda parte della tabella).<br />
Una parte di questo disavanzo era rappresentato dalla componente negativa per «mutui autorizzati e non contratti» per un ammontare di euro 117.666.638,03.<br />
Proprio su queste due componenti (il Fondo anticipazioni di liquidità e i mutui autorizzati e non contratti) si fronteggiano le argomentazioni e le repliche delle parti.<br />
È necessario quindi valutare se effettivamente la Regione Liguria possa vantare una differenza “positiva” e disponibile di euro 3.509.506,73 rispetto al predetto risultato di amministrazione (negativo) – e, in quanto tale, applicabile al bilancio d’esercizio come voce d’entrata, come poi avvenuto con la legge reg. di assestamento al bilancio n. 26 del 2016, oggetto di impugnazione – oppure se tale soluzione normativa sia costituzionalmente illegittima perché lesiva dell’equilibrio di bilancio.<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che a fronte di un risultato di amministrazione negativo per oltre 254 milioni di euro non sarebbe possibile riscontrare alcun avanzo disponibile e tale da poter essere utilizzato come fonte di copertura per altri impieghi, come invece avrebbe fatto la Regione Liguria con la censurata legge di assestamento del bilancio n. 26 del 2016.<br />
La resistente eccepisce che dal predetto risultato negativo di amministrazione debba essere considerato a parte il cosiddetto “debito autorizzato”, che sarebbe costituito dal Fondo per anticipazioni di liquidità e dai mutui autorizzati e non contratti. Tale operazione sarebbe conforme a specifiche previsioni legislative. La somma delle suddette voci (euro 117.666.638,03 e euro 140.450.800,49) – ammontante a euro 258.117.438,52 – sarebbe superiore al risultato negativo di amministrazione (pari a euro 254.607.931,79) e, secondo la Regione Liguria, la differenza (di euro 3.509.506,73) sarebbe liberamente impiegabile come “parte disponibile” (e nella specie utilizzabile, come avvenuto con l’art. 6 della legge reg. Liguria n. 26 del 2016) per alimentare il Fondo crediti di dubbia esigibilità. Nella memoria la Regione offre anche un diverso metodo di calcolo che conduce peraltro al medesimo risultato.<br />
In merito all’avanzo di amministrazione, questa Corte ha affermato più volte che esso può essere utilizzato solamente in seguito al definitivo accertamento mediante approvazione del rendiconto e che tale risultato deve essere coerente con i profili giuridici inerenti alle partite creditorie e debitorie. Sotto tale profilo la complessa articolazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, introducendo nella definizione dell’avanzo la distinzione in fondi liberi, accantonati, destinati agli investimenti e vincolati, non fa altro che conferire codificazione a principi enunciati da questa Corte (ex multis, sentenza n. 70 del 2012), senza intaccare la natura “mista”, finanziaria e giuridica, delle componenti del risultato di amministrazione.<br />
Tale natura non viene scalfita ma semmai raffinata dall’introduzione di alcuni istituti come il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo dei crediti di dubbia esigibilità, finalizzati ad assicurare appropriate garanzie – sotto il profilo della prudenza – al perseguimento e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.<br />
4.– Alla luce di tali premesse le censure formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., sono fondate.<br />
L’art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011 stabilisce, infatti, che «Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l’approvazione del rendiconto della gestione dell’ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi».<br />
In tale contesto i calcoli prodotti dalla Regione appaiono un errato rimaneggiamento di grandezze negative, le quali sono completamente diverse dalle componenti previste dalla richiamata disposizione per il calcolo del risultato di amministrazione.<br />
Tutte le operazioni contabili proposte dalla Regione scontano l’evidente errore di considerare quali componenti attive del risultato di amministrazione due voci, il Fondo di anticipazione di liquidità e il complesso dei mutui autorizzati e non contratti per investimenti che, invece, ineriscono a profili debitori o addirittura si concretano in cespiti inesistenti. A quest’ultima categoria appartengono i mutui autorizzati e non stipulati, mentre le anticipazioni di liquidità costituiscono elemento influente sulla sola cassa e non un cespite utilizzabile nella parte attiva del bilancio.<br />
La loro contabilizzazione in entrata amplia artificiosamente le risorse disponibili consentendo spese oltre il limite del naturale equilibrio ed esonera, per di più, l’amministrazione dal porre doveroso rimedio al disavanzo effettivo oscurato dall’eccentrica operazione contabile. Ne deriva, tra l’altro, la mancata copertura delle spese per l’insussistenza dei cespiti in entrata e il conseguente squilibrio del bilancio di competenza, con conseguente aggravio per i risultati di amministrazione negativi provenienti dai precedenti esercizi.<br />
È bene ricordare, infatti, che copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l’equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrano «una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l’antinomia [con le disposizioni impugnate] coinvolga direttamente il precetto costituzionale: infatti “la forza espansiva dell’art. 81, quarto [oggi terzo] comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile” (sentenza n. 192 del 2012)» (sentenza n. 184 del 2016).<br />
La complessità della legislazione in materia contabile e finanziaria esige tuttavia un analitico esame delle eccezioni poste dalla Regione convenuta.<br />
4.1.? La prima riguarda il preteso consolidamento del risultato di amministrazione dell’esercizio 2015 a seguito della sua intervenuta approvazione mediante la legge reg. Liguria n. 20 del 2016. In realtà detta legge presenta – come precedentemente rilevato – risultanze finanziarie alquanto contraddittorie, le quali non consentono la lettura offerta dalla Regione resistente.<br />
In ogni caso una situazione finanziaria così matematicamente anomala non potrebbe comunque costituire un fermo punto di partenza degli esercizi successivi perché sarebbe in patente contrasto con il principio di continuità degli esercizi finanziari «per effetto del quale ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi. Ne risulta così coinvolto in modo durevole l’equilibrio del bilancio: quest’ultimo, considerato nella sua prospettiva dinamica, la quale “consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche” (sentenza n. 266 del 2013; in senso conforme, sentenza n. 250 del 2013), esige che la base di tale ricerca sia salda e non condizionata da perturbanti potenzialità di indeterminazione [derivanti nel caso in esame dalle contraddittorie risultanze della legge reg. Liguria n. 20 del 2016]. Proprio la costanza e la continuità di tale ricerca ne spiegano l’operatività nell’arco di più esercizi finanziari; al contrario, prendere le mosse da infedeli rappresentazioni delle risultanze economiche e patrimoniali provoca un effetto “domino” nei sopravvenienti esercizi, pregiudicando irrimediabilmente ogni operazione di risanamento» (sentenza n. 89 del 2017), come quella rivendicata dalla Regione Liguria attraverso la legge di variazione del bilancio.<br />
In proposito, non può essere sottaciuto che già in sede di parifica del rendiconto 2015 la Corte dei conti, sezione di controllo della Regione Liguria, con delibera n. 74/2016/PARIFICA, non aveva validato alcune partite di bilancio del rendiconto regionale senza che la successiva legge di approvazione del rendiconto ne avesse preso atto ai fini della rideterminazione del risultato di amministrazione. Ulteriore sintomo dell’illegittima contabilizzazione della posta relativa al «debito autorizzato e non contratto» – di cui si dirà più analiticamente in prosieguo – si rinviene nell’analisi condotta dalla Corte dei conti, sezione di controllo della Regione Liguria, nella relazione allegata alla decisione di parifica del rendiconto generale della Regione Liguria per l’esercizio finanziario 2016 (udienza 21 luglio 2017). La Corte dei conti in quella sede – successiva alla contestata legge di variazione di bilancio, ma inerente a operazioni finanziarie a essa antecedenti e quindi pertinenti – ha verificato le spese sostenute dalla Regione negli esercizi 2009-2014-2015-2016, finanziate da mutui autorizzati e non contratti rilevando che «[…] l’esame degli impegni finanziati da mutui autorizzati e non contratti ha evidenziato come le spese [soggette ad analisi a campione] non possano essere qualificate come spese di investimento, bensì come spese correnti. Motivo per cui l’autorizzazione a contrarre mutui, per ciascun esercizio di riferimento, deve essere ridotta per un ammontare pari alle spese correnti che hanno contribuito a determinare il disavanzo finanziario di ciascun esercizio finanziario (2014-2015-2016). Diversamente, la copertura fornita a tali spese si porrebbe in contrasto con l’art. 119 della Costituzione. La Regione, nel corso del contraddittorio ha condiviso le osservazioni della Sezione relativamente alla natura corrente di determinate spese ed ha ritenuto le stesse non finanziabili con ricorso all’indebitamento».<br />
In sostanza, non può essere condiviso l’assunto della Regione secondo cui un incongruo risultato di amministrazione possa costituire solida base di partenza per i successivi esercizi poiché, a esso sovrapponendosi, le norme censurate ripetono e aggravano fenomeni distorsivi della finanza regionale già parzialmente oggetto di sindacato negativo da parte della Corte dei conti in sede di parifica. In tal modo le disposizioni impugnate inerenti alla legge di assestamento del bilancio finiscono per alterare le risultanze degli esercizi precedenti attraverso l’applicazione di partite attive inappropriate o inesistenti.<br />
4.2.? Non può essere condivisa neppure la tesi della Regione secondo cui costituirebbe valida forma di copertura economica l’impiego di mutui autorizzati in sede di bilancio di previsione ma non contratti.<br />
4.2.1.? L’istituto dei “mutui autorizzati e non contratti” è una peculiarità originata da un’eccentrica prassi della gestione finanziaria delle Regioni, che erroneamente la convenuta fa risalire all’art. 10 della legge n. 281 del 1970, il quale non la contemplava affatto: detta prassi consisteva nell’autorizzare spese d’investimento determinandone la copertura con prestiti inseriti nella legge di bilancio regionale, senza vincoli di previo perfezionamento degli stessi.<br />
Il perfezionamento avveniva solo nel caso di impossibilità di finanziare gli investimenti con la liquidità presente in tesoreria. Tanto veniva giustificato con la finalità di risparmiare in termini di interessi sui prestiti, finalità che peraltro si sarebbe potuta raggiungere in modo più corretto attraverso l’accertamento – ove sussistente – dell’avanzo di amministrazione, unico strumento certo di “copertura giuridica”, dal momento che la mera disponibilità di cassa non costituisce cespite di sicuro affidamento.<br />
A lungo andare – e tenuto conto delle congiunture economiche non favorevoli alle Regioni – un simile modo di sostenere spese di investimento, senza una copertura reale ma mediante il ricorso al fondo cassa regionale, si è rivelato fonte di progressivi incrementi del disavanzo finanziario.<br />
È di palmare evidenza, poi, come un simile meccanismo giuridico fosse in problematico rapporto con il principio dell’equilibrio del bilancio di cui all’art. 81 Cost. e con lo stesso art. 119, sesto comma, Cost., il quale contempla la “regola aurea” secondo cui l’indebitamento può servire solo alla promozione di investimenti e non alla sanatoria di spese per investimenti non coperti.<br />
Il progressivo peggioramento dei risultati di esercizio delle Regioni ha comportato uno stillicidio di “autorizzazioni a consuntivo” per mutui, sovente disallineati dallo stesso costo dell’investimento in ragione della stipulazione parziale (rispetto al preventivato) e dell’anomala diacronia rispetto alle spese già erogate. In sostanza, l’uso distorto di tali prestiti finiva per trasformarli in una sorta di “mutui a pareggio bilancio”, istituti proibiti agli enti locali fin dal decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2 (Consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e province) – cosiddetto decreto “Stammati” – convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62.<br />
L’entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), l’inasprirsi della crisi finanziaria e il peggioramento della situazione economica degli enti territoriali hanno indotto il legislatore statale a interdire inequivocabilmente tale pratica. Attualmente i mutui autorizzati devono essere stipulati nell’anno di autorizzazione e tale stipulazione deve necessariamente precedere, secondo i principi generali, l’avvio di qualsiasi procedura di spesa con essi finanziata.<br />
Si è dovuto tuttavia prendere atto dei dissesti pregressi, consentendo il recupero dei prestiti già autorizzati in passato ma non perfezionati e ciò solo fino alla fine dell’esercizio 2016. In questo senso è intervenuto l’art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011 – comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) – il quale dispone: «2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa». Successivamente, tale facoltà, con ulteriori limitazioni, è stata prorogata a tutto il 2016 dall’art. 1, comma 688-bis, della legge n. 208 del 2015, introdotto dall’art. 10, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.<br />
Si tratta di un intervento straordinario per la messa in sicurezza dei conti regionali gravemente pregiudicati dalla descritta prassi: in definitiva l’eccezionale misura legislativa denota, come in analoghe occasioni, «l’esigenza dello Stato di fronteggiare un problema non circoscritto alla sola Regione […]. L’indirizzo della subentrata legislazione statale […] prende in sostanza le mosse dal presupposto che in una fase di complesse operazioni di riaccertamento» della reale situazione finanziaria delle Regioni, «i disavanzi emersi non possano essere riassorbiti in un solo ciclo di bilancio ma richiedano inevitabilmente misure di più ampio respiro temporale» (sentenza n. 107 del 2016). Ciò ha consentito, ove possibile, associare a spese di investimento non adeguatamente coperte nel passato la stipulazione dei mutui nei casi in cui la non corretta prassi regionale perpetuatasi oltre la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), avesse contemporaneamente prodotto un disavanzo economico e un deficit di liquidità. La normativa, infatti, contempla un duplice vincolo: a) quello del previo riscontro delle esigenze effettive di cassa; b) quello secondo il quale deve essere rigorosamente mantenuta la destinazione a programmi di investimento già autorizzati ma non finanziati negli esercizi precedenti.<br />
4.2.2.? Nel caso della Regione Liguria l’ammontare dei mutui autorizzati e non contratti risulta pari ad oltre 117 milioni di euro e riguarda la somma dei mutui autorizzati risalenti agli esercizi finanziari 2008, 2009, 2014 e 2015.<br />
Non può essere condivisa la tesi della Regione secondo cui sarebbe stato possibile avvalersi della facoltà di autorizzare nuovi mutui senza contrarli anche nel 2016, in virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 688-bis, della legge n. 208 del 2015. La Regione Liguria legge tale disposizione come una generale proroga del predetto istituto. Essa afferma che «[…] il mancato accertamento del mutuo autorizzato e non contratto, è del tutto temporaneo e reversibile, in quanto attraverso l’effettiva contrazione del prestito, che può avvenire in momenti successivi all’autorizzazione, il relativo disavanzo è assorbito dal bilancio a seguito della contabilizzazione delle poste di entrata».<br />
L’art. 1, comma 688-bis, della legge n. 208 del 2015 stabilisce che «anche per l’esercizio 2016, per le sole regioni che nell’anno 2015 abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, sono valide le disposizioni di cui al comma 2, dell’articolo 40, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alla copertura degli investimenti autorizzati».<br />
La formulazione letterale della norma e il suo collegamento con le disposizioni a regime contenute nel d.lgs. n. 118 del 2011 consentono di smentire la tesi regionale secondo cui il mancato accertamento dei mutui negli esercizi precedenti sarebbe temporaneo e reversibile. Infatti, l’ulteriore ricorso all’indebitamento – sia pure nell’ambito delle precedenti autorizzazioni – è strettamente limitato, anche dalle disposizioni richiamate dalla Regione, alla ricorrenza delle situazioni previste dal citato art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011, e non potrebbe essere attivato ad nutum per altre finalità. Se tali particolari situazioni non ricorrono, e soprattutto se non riguardano fattispecie antecedenti al 2016, trovano pienamente applicazione le nuove previsioni contenute nell’art. 62 del d.lgs. n. 118 del 2011, che limitano il ricorso al debito e lo vincolano strettamente alla soddisfazione di esigenze per spese di investimento.<br />
In proposito l’esplicita formulazione del comma 4 di tale articolo – il quale stabilisce che «Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l’effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale» – esclude tassativamente che si possa avviare qualsiasi operazione di investimento prima del perfezionamento del contratto di prestito.<br />
La possibilità – prorogata al 2016 – di ricorrere effettivamente al debito, nei limiti di quello già autorizzato, è espressamente ristretta dalla norma alla sola necessità di fronteggiare effettive esigenze di cassa, e tali esigenze debbono essere altresì correlate al sostegno di spese per investimenti già in precedenza realizzati.<br />
L’art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011, quindi, tende a rendere possibile l’ulteriore ricorso al debito solamente per “sanare” e sorreggere quelle situazioni pregresse di spese di investimento già deliberate (o in alcuni casi ancora in corso di esecuzione) finanziate con mutui mai in concreto contratti (in tutto o in parte) anteriormente a tale sanatoria. Peraltro il sistema finanziario delle autonomie territoriali ha sempre imposto di farsi carico nell’esercizio successivo dei disavanzi derivanti dagli esercizi precedenti, provvedendo immediatamente al loro ripiano. Ne consegue che la tesi proposta dalla Regione è priva di addentellato positivo e contrasta anzi sia con la lettera che con lo spirito complessivo del sistema.<br />
4.2.3.? In definitiva, la normativa statale di carattere temporaneo, originata dall’esigenza di mettere ordine in prassi regionali risalenti ma non più in linea con la regola aurea precedentemente menzionata con gli altri precetti costituzionali di natura finanziaria, costituisce un intervento eccezionale.<br />
Priva di pregio è la tesi regionale secondo cui il mancato accertamento (recte: perfezionamento) del mutuo autorizzato e non contratto sarebbe temporaneo e reversibile. Al contrario, tale operazione è temporalmente circoscritta, nei termini sopra specificati, e subordinata alla precisa e analitica indicazione di tutte le spese di investimento – e della loro collocazione nei bilanci precedenti – realizzate negli esercizi anteriori al 2015. Il perfezionamento di tale sanatoria può avvenire solo con la contrazione dei relativi mutui e alle tassative condizioni previste dall’art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011. Ogni ulteriore ipotesi di sanatoria normativa sarebbe in evidente contrasto – per i motivi già esposti – sia con l’art. 81 Cost., sia con l’art. 119, sesto comma, Cost., il quale consente l’indebitamento di scopo per lo sviluppo e non per sanare spese a suo tempo non conformi al principio della previa copertura economica.<br />
4.3.– Neppure il Fondo anticipazioni di liquidità può essere inserito – al contrario di quanto ritenuto dalla Regione Liguria – tra le partite attive ai fini della determinazione del risultato di amministrazione.<br />
Tale Fondo, da restituire in un arco temporale esteso sino a trenta anni, è stato istituito in base agli artt. 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), che consentivano alle Regioni di ottenere dallo Stato anticipazioni per pagare debiti scaduti e non onorati.<br />
A seguito della sentenza di questa Corte n. 181 del 2015, il d.l. n. 179 del 2015 stabiliva, all’art. 1, le modalità per rappresentare correttamente in bilancio le anticipazioni incassate nel 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, in modo da sterilizzarne completamente gli effetti economici. Infine, la disciplina recata dal d.l. n. 179 del 2015, vigente pro tempore (cioè relativa all’esercizio finanziario 2015, oggetto del rendiconto approvato con la legge reg. Liguria n. 20 del 2016), è stata abrogata dall’art. 1, comma 705, della legge n. 208 del 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sostituita con quella dettata dall’art. 1, commi da 692 a 701, della medesima legge n. 208 del 2015.<br />
Questa Corte con la sentenza n. 181 del 2015 nel dichiarare l’illegittimità costituzionale di analoghe disposizioni regionali, aveva posto in evidenza come le anticipazioni di liquidità dovessero essere neutralizzate sul piano della competenza, dovendosene limitare l’impiego per il pagamento di debiti, già presenti in bilancio ma scaduti e non onorati. In sostanza esse devono operare in termini di sola cassa per fronteggiare la carenza di liquidità e gli adempimenti conseguenti alla normativa nazionale ed europea.<br />
Ne consegue che l’anticipazione di liquidità, per il suo carattere neutrale rispetto alla capacità di spesa dell’ente, deve essere finalizzata esclusivamente al pagamento dei debiti scaduti relativi a partite già presenti nelle scritture contabili di precedenti esercizi e non figurare come componente attiva del risultato di amministrazione.<br />
4.4.? Un’ulteriore eccezione della resistente riguarda la complessità e l’articolazione degli allegati dai quali deriverebbe il calcolo contestato dal Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
Questa Corte non ignora la complessità tecnica delle regole di redazione dei bilanci degli enti territoriali e in particolare della redazione degli allegati schemi, caratterizzati da un alto grado di analiticità e, talvolta, da un rilevante deficit di chiarezza. In proposito è stato già affermato che tali regole devono essere assoggettate a interpretazione adeguatrice quando un loro potenziale significato possa entrare in collisione con i fondamentali principi di copertura della spesa e di equilibrio del bilancio contenuti nell’art. 81 Cost. e con gli altri precetti finanziari di rango costituzionale.<br />
Ove ciò non sia possibile siffatte regole risulterebbero costituzionalmente illegittime.<br />
Nel caso in esame, le pur complesse regole della legislazione statale, di cui è stata precedentemente richiamata la ratio, e gli allegati schemi dimostrativi non superano – alla luce di quanto rappresentato dalle parti in giudizio – il perimetro fissato dai precetti finanziari di rango costituzionale, mentre ciò avviene per il collegamento tra gli allegati di bilancio e la norma impugnata e tra i suddetti allegati e la precedente legge di approvazione del rendiconto 2015.<br />
È bene comunque ribadire, con particolare riguardo all’elevata tecnicità degli allegati di bilancio e al conseguente deficit in termini di chiarezza, che la loro sofisticata articolazione deve essere necessariamente compensata – nel testo della legge di approvazione del rendiconto – da una trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge.<br />
Tali caratteri non si riscontrano nella legge della Regione Liguria di approvazione del rendiconto 2015 – in ordine al cui rapporto di connessione e consequenzialità con la norma impugnata si disporrà in prosieguo – che presenta una struttura normativamente e logicamente incongrua.<br />
5.? Deve essere peraltro precisato che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge reg. Liguria n. 26 del 2016 non produce effetti invalidanti nei confronti del Fondo crediti di dubbia esigibilità, il quale – come è noto – è un fondo rischi finalizzato a evitare l’utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione, in ragione del fatto che alla sua determinazione non sono intrinsecamente collegate la dimensione delle anticipazioni di liquidità e quella dei mutui autorizzati e non perfezionati.<br />
Non di meno, tale Fondo – per effetto della presente declaratoria di illegittimità costituzionale – dovrà essere alimentato attraverso risorse alternative. Viene in questo caso in rilievo il principio dell’equilibrio tendenziale del bilancio, «precetto dinamico della gestione finanziaria (ex plurimis, sentenze n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966), [il quale] consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche» (sentenza n. 250 del 2013). Anche per la Regione Liguria vale dunque – considerato il difetto genetico relativo all’impostazione della legge di assestamento del bilancio – la doverosità «dell’adozione di [ulteriori] appropriate variazioni del bilancio di previsione, in ordine alla cui concreta configurazione permane la discrezionalità dell’amministrazione [ma] nel rispetto del principio di priorità dell’impiego delle risorse disponibili per le spese obbligatorie [e, comunque, per le partite di spesa finanziariamente necessarie come il Fondo crediti di dubbia esigibilità]» (sentenza n. 250 del 2013; in senso conforme, sentenza n. 266 del 2013).<br />
6.– In considerazione dell’inscindibile connessione genetica esistente con la norma impugnata e dell’indefettibile principio di continuità tra le risultanze dei bilanci che si succedono nel tempo, l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge reg. Liguria n. 26 del 2016 deve estendersi in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), all’intera legge reg. Liguria n. 20 del 2016 di approvazione del rendiconto 2015.<br />
L’evidente correlazione con la norma impugnata comporta infatti un rapporto di chiara consequenzialità con la decisione assunta in ordine alla stessa (in senso conforme, ex plurimis, sentenze n. 266 e n. 250 del 2013). Infatti, l’assenza di un risultato univoco di amministrazione, l’incongruità degli elementi aggregati per il suo calcolo e l’inderogabile principio di continuità tra gli esercizi finanziari – che richiede il collegamento genetico tra i bilanci secondo la loro sequenza temporale – coinvolgono la legge di approvazione del rendiconto 2015 nella sua interezza, non essendo utilmente scindibili gli elementi che ne compongono la struttura.<br />
L’efficacia di diritto sostanziale che il rendiconto riveste in riferimento ai risultati dai quali scaturisce la gestione finanziaria successiva e l’invalidità delle partite destinate, attraverso la necessaria aggregazione, a determinarne le risultanze, pregiudicano irrimediabilmente l’armonia logica e matematica che caratterizza funzionalmente il perseguimento dell’equilibrio del bilancio.<br />
Per Questi Motivi</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Liguria 2 novembre 2016, n. 26 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018);<br />
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 9 agosto 2016, n. 20 (Rendiconto generale dell’amministrazione della Regione Liguria per l’esercizio finanziario 2015).<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2017.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Aldo CAROSI, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2017.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Roberto MILANA<br />
&nbsp;</div>
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		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2017 n.697</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-7-11-2017-n-697/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-7-11-2017-n-697/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2017 n.697</a></p>
<p>Pres. Caruso, Est. Mastrantuono. Bandi di gara &#8211; Giurisdizione giudice amministrativo – Pubblica Amministrazione &#8211; Professione sanitaria.         La controversia concernente il conferimento degli incarichi dirigenziali del ruolo sanitario ex art. 15, comma 7-bis, D.Lgs. n. 502/1992, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che deve escludersi</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-7-11-2017-n-697/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2017 n.697</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Caruso, Est.  Mastrantuono.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Bandi di gara &#8211; Giurisdizione giudice amministrativo – Pubblica Amministrazione &#8211; Professione sanitaria.<br />  </p>
<p>  <br />  <br />  </div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La controversia concernente il conferimento degli incarichi dirigenziali del ruolo sanitario ex art. 15, comma 7-bis, D.Lgs. n. 502/1992, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che deve escludersi che la procedura per il conferimento di detti incarichi abbia natura di concorso, anche se ad essa sono ammessi soggetti estranei al Servizio Sanitario Nazionale e (o) legati con rapporto di lavoro ad enti diversi rispetto a quello che indice la procedura, in quanto si risolve nel reclutamento di personale a tempo determinato su posto diverso da quello precedentemente occupato.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 07/11/2017 </p>
<p style="text-align: right;">N. 00697/2017 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: right;">N. 00524/2016 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>(Sezione Prima)</strong></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 524 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto dal dott. Domenico Fermo Canosa, rappresentato e difeso dall’avv. Donatello Genovese, con domicilio eletto in Potenza Via Mazzini n. 23/A;</p>
<p style="text-align: center;"><em><strong>contro</strong></em></p>
<p>Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, in persona del Direttore Generale p.t., non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em><strong>nei confronti di</strong></em></p>
<p>-dott. Nicola Di Chiara, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Iorio, con domicilio eletto in Potenza Via Francesco Baracca n. 16 presso lo studio dell’avv. Cinzia Crocco; <br /> -dott.ssa Giuseppina D’Aranno, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em><strong>per l&#8217;annullamento</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">delle Delibere n. 400 del 2.8.2016 e n. 410 del 4.8.2016, con le quali il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza ha rispettivamente prima approvato i verbali n. 1 del 21.6.2016, n. 2 del 4.7.2016 e n. 3 del 5.7.2016, redatti dalla Commissione di valutazione del procedimento selettivo, indetto per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa “Provveditorato-Economato” della medesima Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, e poi conferito il predetto incarico dirigenziale al dott. Nicola Di Chiara;</p>
<p>Visto il ricorso principale e l’atto di motivi aggiunti con i relativi allegati;</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio del dott. Nicola Di Chiara, il quale ha anche proposto ricorso incidentale;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2017 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Donatello Genovese e Vito Iorio;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></p>
<p>Con bando, pubblicato nel BUR del 5.4.2016 l’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza indiceva la procedura selettiva per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa “Provveditorato-Economato”.</p>
<p>Con i verbali n. 1 del 21.6.2016, n. 2 del 4.7.2016 e n. 3 del 5.7.2016 la Commissione di valutazione, dopo aver prestabilito i criteri di valutazione dei titoli, del curriculum e del colloquio, aver valutato i titoli ed i curricula presentati ed esaminato nel colloquio orale i tre candidati che avevano presentato la domanda di partecipazione, giudicava idonei a ricoprire l’incarico dirigenziale in questione: il dott. Nicola Di Chiara, che aveva riportato il punteggio complessivo di 31,717 punti, di cui 11,717 punti per i titoli di servizio ed il curriculum (punteggio massimo di 20 punti) ed il punteggio massimo di 20 punti nel colloquio orale; la dott.ssa Giuseppina D’Aranno, che aveva conseguito il punteggio complessivo di 29,690 punti, di cui 10,690 punti per i titoli di servizio ed il curriculum e 19 punti nel colloquio orale; il dott. Domenico Fermo Canosa, che aveva ottenuto il punteggio complessivo di 29,492 punti, di cui 12,492 per i titoli di servizio ed il curriculum e 17 punti nel colloquio orale.</p>
<p>Con Delibere n. 400 del 2.8.2016 e n. 410 del 4.8.2016 il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza ha rispettivamente prima approvato i suddetti verbali della Commissione di valutazione e poi conferito l’incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa “Provveditorato-Economato” al dott. Nicola Di Chiara.</p>
<p>Il Domenico Fermo Canosa con il ricorso principale, notificato il 29/31.10/7.11.2016 e depositato il 19.11.2016, ha impugnato le predette Delibere n. 400 del 2.8.2016 e n. 410 del 4.8.2016, unitamente ai verbali n. 1 del 21.6.2016, n. 2 del 4.7.2016 e n. 3 del 5.7.2016 della Commissione di valutazione, deducendo che:</p>
<p>1) in applicazione dei criteri prestabiliti dalla Commissione di valutazione: a) al dott. Nicola Di Chiara dovevano essere attribuiti per i titoli ed il curriculum 6,072 punti, anziché 11,717 punti, in quanto non spettavano i 5,645 punti assegnati per il servizio espletato nel periodo 23.7.1980-15.2.2003, perché relativo ad una qualifica funzionale inferiore alla VII; b) alla dott.ssa Giuseppina D’Aranno dovevano essere attribuiti per i titoli ed il curriculum 9,256 punti, anziché 10,690 punti, in quanto: aveva svolto l’attività lavorativa di Dirigente Amministrativo del Comune di Pisticci dal 25.2.2013 al 28.4.2016 e non dall’1.2.2003 al 28.4.2016; aveva partecipato a 6 e non ad 8 corsi di aggiornamento senza esamini finali e di durata fino ad 1 mese; aveva svolto 3 e non incarichi di docenza infra-annuali; non doveva essere attribuito 1 punto assegnato per l’esperienza lavorativa libero professionale dal 31.12.1992 al 21.12.2003, perché non formalmente documentata; c) invece, al ricorrente spettavano per la valutazione dei titoli e del curriculum 0,700 punti in più, tenuto conto della durata dei corsi di aggiornamento svolti e degli incarichi organizzativi di coordinamento espletati;</p>
<p>2) la Commissione di valutazione non aveva verificato se i controinteressati dott. Nicola Di Chiara e dott.ssa Giuseppina D’Aranno possedevano il requisito di ammissione di aver svolto per svolto per almeno 5 anni presso una delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 1, comma 2, D.Lg.vo n. 165/2001 il servizio “nel profilo dirigenziale del ruolo amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato prestati senza soluzione di continuità”.</p>
<p>Si è costituito in giudizio il controinteressato dott. Nicola Di Chiara, il quale, oltre a sostenere l’infondatezza del ricorso principale, ha anche proposto ricorso incidentale, notificato il 29.12.2016 e depositato il 27.1.2017, finalizzato all’esclusione dal concorso del ricorrente principale dott. Domenico Fermo Canosa, in quanto carente del requisito di ammissione dell’anzianità di servizio da almeno 5 anni nel profilo dirigenziale, avendo prestato la sua attività lavorativa presso l’Amministrazione periferica delle imposte dirette con l’inquadramento dall’1.7.2005 nella qualifica funzionale F4 e dall’1.1.2010 nella qualifica funzionale F5.</p>
<p>Con atto di motivi aggiunti, notificato il 22.2/3.2.2017 e depositato il 14.3.2017, il ricorrente principale dott. Domenico Fermo Canosa, oltre a dedurre l’infondatezza del ricorso incidentale, ha anche impugnato il bando della selezione di cui è causa, nella parte in cui prevede, come requisito di ammissione, l’anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni nel profilo dirigenziale, anziché 5 anni di servizio effettivo nelle qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello, come prescritto dall’art. 26, comma 1, D.Lg.vo n. 165/2001 e dall’art. 70, comma 1, lett. b, DPR n. 483/1997, rilevando la nullità della deroga a tali norme nazionali da parte dell’art. 29, comma 4, del CCNL dell’8.6.2000, come modificato dall’art. 24, comma 10, del CCNL del 3.11.2005 e dall’art. 10, comma 3, del CCNL del 17.10.2008.</p>
<p>All’Udienza Pubblica del 4.10.2017 il Tribunale ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la sussistenza di seri dubbi in ordine alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, con riferimento alla controversia in esame, ed ha concesso il termine di 10 giorni per la presentazione di memorie su tale rilievo.</p>
<p>Con memoria del 13.10.2017 il ricorrente principale ha insistito per la giurisdizione del Giudice Amministrativo.</p>
<p>Nella Camera di Consiglio del 24.10.2017 il ricorso è passato in decisione.</p>
<p>Il ricorso principale, l’atto di motivi aggiunti al ricorso principale ed il ricorso incidentale sono inammissibili per difetto di giurisdizione, alla stregua del quasi unanime orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite n. 2290 del 3.2.2014, n. 21060 del 13.10.2011, n. 5057 del 6.3.2009, n. 5990 del 5.3.2008, n. 8950 del 16.4.2007, n. 25047 del 28.11.2005, n. 21593 dell’8.11.2005, n. 1478 del 27.1.2004, n. 1252 del 23.1.2004, n. 9332 del 26.6.2002, n. 2954 del 27.2.2002 e n. 7859 dell’11.6.2001; Cass. Sez. Lav. n. 23480 del 12.11.2007; C.d.S. Sez. III n. 4054 del 3.10.2016, n. 5693 del 16.12.2015, n. 2947 del 30.5.2015, n. 1402 del 24.3.2014 e n. 2293 del 13.4.2011; Cons. Giust. Amm. n. 324 del 12.4.2007; C.d.S. Sez. V n. 7231 del 12.11.2003, n. 1342 del 8.4.2003, n. 1210 del 5.3.2003 n. 1068 del 25.2.2003, n. 4746 del 18.9.2002, n. 2609 del 9.5.2001 e n. 1519 del 15.3.2001; C.d.S. Sez. VI n. 7019 del 18.12.2002; TAR Milano Sez. III n. 1910 del 28.8.2015; TAR Reggio Calabria n. 70 del 28.1.2011 e n. 458 del 30.4.2010; TAR Lecce Sez. II n. 383 del 30.1.2010; TAR Napoli Sez. V n. 4083 del 17.7.2009 e n. 7211 dell’1.8.2007; TAR Napoli Sez. II n. 5903 del 13.6.2008; TAR Catanzaro Sez. II n. 370 del 10.4.2008, n. 1634 del 6.11.2007 e n. 1117 del 6.10.2006; TAR Veneto Sez. III n. 2286 del 6.7.2007; TAR Toscana Sez. I n. 7228 dell’11.12.2006), condiviso anche da questo Tribunale (cfr. da ultimo le Sentenze n. 962 del 24.10.2016 e n. 103 del 13.2.2016), secondo cui la controversia concernente il conferimento degli incarichi dirigenziali del ruolo sanitario ex art. 15, comma 7 bis, D.Lg.vo n. 502/1992, appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario, attesoché deve escludersi che la procedura per il conferimento di detti incarichi abbia natura di concorso, anche se ad essa sono ammessi soggetti estranei al Servizio Sanitario Nazionale e/o legati con rapporto di lavoro ad Enti diversi rispetto a quello che indice la procedura, in quanto si risolve nel reclutamento di personale a tempo determinato su posto diverso da quello precedentemente occupato: come nella specie, in quanto l’art. 1 del bando richiama l’art. 29, comma 4, del CCNL dell’Area Dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale dell’8.6.2000, come modificato dall’art. 24, comma 10, CCNL del 3.11.2005 e dall’art. 10, comma 3, del CCNL del 17.10.2008, che limita la partecipazione a tali procedimenti selettivi al personale in servizio nel profilo dirigenziale da almeno 5 anni presso le Pubbliche Amministrazioni ex art. 1, comma 2, D.Lg.vo n. 165/2001 o da almeno 3 anni nell’ambito del Comparto Sanità.</p>
<p>Ed invero, nella disciplina per il conferimento di tali incarichi dirigenziali non è presente alcun elemento idoneo a ricondurre la stessa ad una procedura concorsuale, ancorché atipica, in quanto la Commissione di Valutazione si limita a verificare i requisiti di idoneità dei candidati alla copertura dell’incarico dirigenziale in commento, in esito ad un colloquio orale ed alla valutazione dei curricula, senza formare una graduatoria, ma semplicemente predisponendo un elenco di candidati, tutti idonei, perché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge e delle capacità manageriali richieste in relazione alla natura dell’incarico da conferire.</p>
<p>A riprova di ciò, tale elenco viene sottoposto al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale, il quale, nell’ambito dei nominativi indicati dalla Commissione di Valutazione, conferisce l’incarico dirigenziale di cui è causa sulla base di una scelta motivata, in cui prevalgono però valutazioni di carattere fiduciario, affidata alla sua responsabilità manageriale ex art. 3, comma 1 quater, D.Lg.vo n. 502/1992, senza che la legge indichi i criteri da seguire, per cui è da escludere che l’atto costituisca esercizio di attività amministrativa in senso stretto, rientrando piuttosto in una scelta riconducibile all’esercizio dei poteri del datore di lavoro privato.</p>
<p>Conseguentemente, deve ritenersi che tutte le controversie attinenti al procedura selettiva in questione concernono l’accertamento di diritti soggettivi, la cui cognizione spetta al Giudice Ordinario, in quanto i relativi atti vanno considerati di natura non autoritativa, ma privatistica.</p>
<p>Il difetto di giurisdizione sussiste anche nella fattispecie in esame, il cui bando all’art. 7 ha previsto la formulazione di una graduatoria, secondo il punteggio riportato dai candidati nella valutazione dei titoli ed in sede di colloquio orale, e l’approvazione di tale graduatoria da parte del Direttore Generale, così limitando la facoltà di scelta del Direttore Generale.</p>
<p>Infatti, va rilevato che, anche se un Ente del Servizio Sanitario decide spontaneamente, come nella specie, di selezionare l’affidatario di un incarico dirigenziale di struttura complessa mediante un procedimento selettivo, con modalità di espletamento analoghe a quelle di un vero e proprio concorso esterno, che si conclude con la formazione di una graduatoria, formulata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e delle altre prove concorsuali (scritte e/o orali), tale tipo di procedimento spetta comunque alla cognizione del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, attesoché la competenza giurisdizionale non può dipendere illogicamente da una libera scelta dell’Amministrazione sanitaria, consentendo così ad una parte del processo di determinare preventivamente il Giudice della controversia, cioè di scegliere il Giudice “naturale precostituito per legge” di cui all’art. 25, comma 1, della Costituzione (sul punto cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. Unite Ordinanza n. 27465 del 29.12.2016).</p>
<p>Infine, va rilevato che la Giurisprudenza indicata dal ricorrente principale nella memoria del 13.10.2017, non può essere presa in considerazione, in quanto non si riferisce ai concorsi, come quello di cui è causa, delle Aziende Sanitarie, disciplinati e dall’art. 15, comma 7 bis, D.Lg.vo n. 502/1992 e dalla relativa normativa attuativa dei CCNL dell’Area Dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale.</p>
<p>A quanto sopra consegue l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso in esame.</p>
<p>Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, con l’irripetibilità dei Contributi Unificati versati.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso principale, l’atto di motivi aggiunti al ricorso principale ed il ricorso incidentale, indicando, ai fini della translatio judicii, il Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm..</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Potenza, nelle Camere di Consiglio del 4 ottobre 2017 e del 24 ottobre 2017, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: center;">Giuseppe Caruso, Presidente</p>
<p style="text-align: center;">Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: center;">Benedetto Nappi, Referendario</p>
<p>       L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE Pasquale Mastrantuono   Giuseppe Caruso        </p>
<p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</p>
<p>  </p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2017 n.5135</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-11-2017-n-5135/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-11-2017-n-5135/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2017 n.5135</a></p>
<p>Pres. Santoro, Est. Pannone. Ospedali- Professori Universitari- Attività assistenziale- Indennità di equiparazione- Mancato indennizzo- Ragioni.     L’indennità prevista dall’art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, ossia l’indennità De Maria, non deve essere corrisposta al docente universitario ordinario che presta servizio assistenziale, in quanto l’ammontare del suo stipendio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-11-2017-n-5135/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2017 n.5135</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-11-2017-n-5135/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2017 n.5135</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro, Est. Pannone.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Ospedali- Professori Universitari- Attività assistenziale- Indennità di equiparazione- Mancato indennizzo- Ragioni.<br />  <br />  </div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">L’indennità prevista dall’art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, ossia l’indennità De Maria, non deve essere corrisposta al docente universitario ordinario che presta servizio assistenziale, in quanto l’ammontare del suo stipendio universitario è superiore a quello del suo omologo ospedaliero e, perciò, non c’è alcun bisogno di equiparazione. Allo stesso modo, è possibile non corrispondere tale indennità ad un professore universitario associato che svolge attività assistenziale se, per un’inconsueta dimensione della sua retribuzione dovuta a scatti e classi, si ritrova ad assumere una posizione economica vicina a quello del professore di prima fascia.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p>Pubblicato il 07/11/2017 </p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 05135/2017REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04258/2011 REG.RIC.</strong></div>
<p>    </p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Consiglio di Stato</strong><br /> <strong>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</strong></div>
<div>ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p> sul ricorso numero di registro generale 4258 del 2011, proposto da:<br /> Salvatore Santacroce, rappresentato e difeso dagli avv. Giacomo Valla e Nicola Losito, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24; </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p> Università degli studi di Bari, in persona del rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> Regione Puglia, in persona del presidente della giunta regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Lucrezia Girone, con domicilio eletto presso Regione Puglia Delegazione in Roma, via Barberini 6;<br /> Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedale Policlinico Consorziale di Bari”, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, Via Portuense, 104; </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, (Bari), sezione II n. 00128/2011, resa tra le parti, concernente indennità c.d. “De Maria”.<br />  <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Bari, della Regione Puglia e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedale Policlinico Consorziale di Bari”;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell’udienza del giorno 10 marzo 2016 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Rizzo per delega di Valla, Pappalepore, Scafarelli per delega di Girone e l’avvocato dello Stato Palmieri;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. </p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p>  1. Nell’atto d’appello l’interessato deduce quanto segue.<br /> &lt;<a> &#8211; dall’01/04/1971 al 05/08/1974 in qualità di assistente incaricato, equiparato all’assistente medico ospedaliero;<br /> &#8211; dal 16/08/1974 all’01/05/1979 in qualità di assistente ordinario, equiparato all’assistente medico ospedaliero;<br /> &#8211; dal 02/05/1979 all’08/06/1983 in qualità di assistente ordinario con la qualifica di Aiuto, equiparato ex lege al medico SSN appartenente alla posizione intermedia;<br /> &#8211; dal 9/06/1983 al 31/12/1993, in qualità di professore associato, equiparato ex lege al medico S.S.N. appartenente alla posizione intermedia e dall’01/01/1994 a tutt’oggi, in qualità di professore associato equiparato al dirigente medico ospedaliero (d.lvo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni).<br /> b) Inoltre, al prof. Santacroce è stato conferito per gli anni 1998, 1999 e fino al 14/03/2000, in forza delle deliberazioni del direttore generale dell’A.O. Policlinico n. 2364 del 21/12/1998, n. 845 del 27/06/2000 e n. 923 del 18/07/2000, l’incarico dirigenziale di peso “3”, quale “responsabile sezione di colon patologia”.<br /> Al prof. Santacroce è stato altresì affidato dall’A.O. Policlinico, con deliberazione n. 1355/D.G. del 31/10/2000, l’incarico dirigenziale di peso 2: “responsabile struttura semplice di ambulatorio di endocrinochirurgia” per il periodo 01/11/2000-31/10/2003. Tali funzioni sono svolte tuttora, in prorogatio.<br /> c) Il ricorrente, benché abbia regolarmente ed ininterrottamente espletato gli incarichi conferitigli, non ha mai percepito le indennità, qui di seguito elencate, e riconosciute invece al personale medico ospedaliero:<br /> a.1) la quota variabile dell’indennità di posizione di cui all’art. 6 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 517/99, nell’ammontare determinato dai CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti, con decorrenza dal gennaio 1999;<br /> b.1) gli incrementi contrattuali relativi agli emolumenti stipendiali fissi, nonché alla parte fissa della indennità di risultato e di posizione, nell’ammontare determinato dal CCNL Comparto Sanità-Personale Medico biennio Economico 2002-2003;<br /> c.1) il conguaglio, per l’anno 2003, della quota variabile dell’indennità di risultato di cui all’art. 6 comma 1 lett. B) del D.lgs. 517/99 nell’ammontare determinato dalla contrattazione collettiva;<br /> d.1) la quota variabile dell’indennità di risultato, nell’ammontare determinato dalla vigente contrattazione collettiva e con decorrenza gennaio 2004;<br /> e.1) gli incrementi contrattuali relativi alla parte variabile delle indennità di posizione di risultato, nell’ammontare determinato dal C.C.N.L.- Comparto Sanità- Personale Medico biennio economico 2002-2003;<br /> f.1) gli incrementi contrattuali relativi alle parti fisse dello stipendio e delle indennità di posizione e di risultato, nell’ammontare determinato dal C.C.N.L.- Comparto Sanità- Personale Medico biennio economico 20042005;<br /> g.1) gli incrementi contrattuali relativi alla parte variabile delle indennità di posizione e di risultato, nell’ammontare determinato dal CCNL Comparto Sanità &#8211; Personale Medico biennio economico 2004-2005.<br /> d) Con raccomandata R.R. dell’8/1/2005, ricevuta dall’Università il 24/01/2005, il prof. Salvatore Santacroce chiedeva, con atto di messa in mora, che gli fossero corrisposte tutte le somme spettanti.<br /> 6) L’Università degli Studi riscontrava la suddetta nota solo in data 20/11/2006 con una comunicazione estesa a tutto il personale universitario interessato, con la quale, pur riconoscendolo, da un lato, il diritto del personale universitario in convenzione all’equiparazione economico-giuridica al corrispondente personale ospedaliero, dall’altro si limitava a rinviare a successiva data da destinarsi la fissazione di un incontro di carattere generale con i vertici dell’Azienda Policlinico, in tal modo perpetuando sine die il proprio inadempimento.<br /> e) Con ricorso al TAR Puglia n. 660/2008 R.G., il prof. Santacroce ha quindi domandato l’accertamento del proprio diritto alla piena equiparazione del proprio trattamento economico a quello del personale medico dipendenti dal Servizio sanitario nazionale con pari anzianità e funzioni e la conseguente condanna dell’Università degli Studi di Bari al pagamento delle differenze retributive, con aggiunta di interessi e svalutazione, nonché al versamento delle relative differenze contributive.<br /> f) Con sentenza parziale n. 1343 del 29 maggio 2009, il TAR ha respinto la pretesa del ricorrente “all’attribuzione tout court ai medici universitari del trattamento economico globale previsto per i medici del S.S.N.”. Mentre, con riguardo alla pretesa (definita “subordinata”) “relativa all’attribuzione comunque di un trattamento aggiuntivo differenziale che porti alla piena equiparazione con il trattamento economico dei medici del S.S.N.”, aveva riservato la decisione all’esito dell’integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Puglia e dell’A.O. Policlinico, con chiamata in causa a carico della resistente Università degli Studi di Bari.<br /> g) Espletato l’incombente della integrazione del contraddittorio, il ricorso è stato poi definitivamente deciso dalla sentenza n. 128/2011, che — con rinvio integrale alla motivazione della decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 7242 del 30.9.2010 &#8211; ha respinto la domanda, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.<br /> h) La sentenza definitiva n. 128/2011 è ingiusta ed illegittima. Il ricorrente ne domanda la riforma per i seguenti motivi:<br /> La sentenza appellata è erronea ed illegittima, in quanto:<br /> &#8211; è in contrasto con il giudicato interno;<br /> &#8211; è basata su un precedente del Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 7242/2010), che non contraddice affatto la domanda azionata dal ricorrente, anzi la sostiene e ne dimostra la fondatezza;<br /> &#8211; ha omesso di pronunciarsi sulla specifica domanda del ricorrente, secondo la “riserva” formulata nella decisione parziale&gt;&gt;.<br /> 2. Questa Sezione, con ordinanza 28 ottobre 2015, n. 4914:<br /> &lt; Considerato che, nel caso in cui la citata indennità, cosiddetta “De Maria”, non sia stata corrisposta nel periodo suindicato, è necessario conoscere se la mancata corresponsione sia dovuta, come affermato dalla azienda ospedaliera universitaria “Ospedale Policlinico Consorziale di Bari”, agli assorbimenti della retribuzione ospedaliera connessi alla maturazione delle classi stipendiali maturate dall’appellante, in ragione della sua anzianità di servizio, maturazione che avrebbe annullato ogni necessità perequativa;<br /> Considerato che è, altresì, necessario conoscere se risulti attendibile quanto affermato dalla parte appellante in merito ad una presunta inferiorità del suo trattamento economico rispetto a quello di altri colleghi medici del servizio sanitario nazionale di pari funzioni e anzianità. Ciò mettendo a disposizione di questa Sezione i dati concernenti i rispettivi trattamenti economici nel periodo suindicato;&gt;&gt;<br /> ha disposto l’incombente istruttorio nei confronti dell’Università di Bari.<br /> 3. In data 18 gennaio 2016 il patrono dell’Azienda ospedaliero-universitaria, Consorziale Policlinico di Bari, ha depositato la nota 22 dicembre 2015, n. 96865 della medesima azienda del seguente letterale tenore:<br /> &lt; É risaputo che in regime De Maria, il docente universitario di prima fascia, quello cosiddetto ordinario, che prestava servizio assistenziale, aveva diritto a zero emolumenti a titolo di differenze retributive in quanto l’ammontare del suo stipendio universitario era superiore a quello del suo omologo ospedaliero e, quindi, non vi era necessità di equiparazione.<br /> Nel caso specifico, il professore associato Santacroce, per via dell’inconsueta dimensione della sua anzianità per scatti e classi, economicamente, avvicina, dunque, la sua posizione a quella de] professore ordinario, tanto che, per esempio, nell’anno 2008, egli è colui che fra i professori associati in attività assistenziale presso quest’Azienda, ha percepito la maggiore somma a titolo di scatti e classi, annotandosi, ancora, che i pochi che hanno percepito una maggiore somma rispetto a lui, sempre per scatti e classi, sono solo alcuni professori ordinari, quindi, oltre ai fatti documentati inerenti agli ammontari delle retribuzioni a confronto, quelle universitarie e quelle ospedaliere, rimane spiegato che il riassortimento della retribuzione ospedaliera può ben imputarsi all’elevato ammontare della retribuzione universitaria cui il dipendente ha diritto e, in particolare, all’ammontare della sua retribuzione di anzianità universitaria dato che essa è di dimensione insolitamente cospicua.<br /> All’Avvocatura dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.<br /> In riscontro alla Ordinanza n. 4914/2015, con la quale il Consiglio di Stato ha disposto incombenti istruttori a carico di questa Università in merito al contenzioso Santacroce Salvatore e/Università degli Studi di Bari &#8211; R.G. n. 4258/2011, si rappresenta quanto di seguito.<br /> Premesse:<br /> Il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo nel corso della seduta del 29 novembre 2013 ha approvato l’atto di intesa, sottoscritto in data 30 ottobre 2013 tra l’Università e l’A.O.U. Policlinico, sulle attività adempitive del lodo arbitrale, autorizzando i competenti uffici a trasmettere via email al personale interessato le schede contabili annue cosi come elaborate a cura della Azienda Policlinico, e attinenti la determinazione del solo trattamento economico assistenziale lordo spettante per il periodo in questione. Ovviamente si tratta di un primo atto di ricognizione dei dati anagrafici, fiscali, di carriera e stipendiali, sia universitari che assistenziali di ogni singolo docente e tecnico amministrativo conferito in convenzione.<br /> Si rammenta peraltro che il periodo considerato alla definizione del lodo arbitrale è dal 1/1/2000 al 30/4/2012, mentre per il giudizio sopra richiamato si fa riferimento ai soli anni 2000/2008.<br /> Da rilevare in primo luogo che le schede &#8211; cosiddetti cedoloni &#8211; trasmesse via email al personale non riportano le somme che lo stesso, nel corso del periodo interessato &#8211; 1/1/2000-31/12/2008 &#8211; ha già eventualmente percepito in acconto sulle somme spettanti a titolo di indennità perequativa (d.P.R. 761/79 e/o di assegno di esclusività).<br /> L’Università ha comunicato sempre al medesimo personale, con le stesse modalità con cui erano state trasmesse le schede di cui sopra, in data 28 agosto 2014, il rendiconto delle somme effettivamente corrisposte, durante il periodo 1/1/2000 &#8211; 31/12/2008, a titolo di acconto indennità DPR 761/1979 ed indennità di esclusività.<br /> Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di questa Università durante la seduta del 28 gennaio 2015 ha autorizzato i competenti uffici universitari a corrispondere agli aventi titolo, e nelle more che si definisse l’esatto ammontare del credito/debito per ogni singolo docente o tecnico amministrativo conferito in convenzione, un acconto indistinto ed a valere sempre sul periodo in questione.<br /> Ed ancora, in data 22 maggio 2015, il Rettore dell’Università ed il Direttore Generale dell’Azienda Policlinico hanno disposto la corresponsione di un ulteriore acconto indistinto ed a valere sempre sul periodo in questione, agli aventi titolo e nelle more che si definisse l’esatto ammontare del credito/debito ad ogni singolo docente.<br /> Ancora:<br /> Lo stesso Consiglio di Amministrazione di questa Università, nella seduta del 29/11/2013, aveva autorizzato il prosieguo delle attività di verifica e controllo dei cosiddetti “cedoloni” da parte dei competenti uffici, in relazione ai trattamenti aggiuntivi e/o perequativi spettanti al personale universitario, di fatto non rendendo definitivamente chiusa la problematica.<br /> Specificità:<br /> Per quanto attiene al ricorso in oggetto ed in riscontro alla nota dell’Avvocatura prot. 78997 del 9/11/2015 &#8211; Rep. 13912/2015 e stante quanto sin qui rappresentato, si comunica che:<br /> a) durante gli anni 2000/2008 questa Università non ha corrisposto, al prof. Salvatore Santacroce alcun acconto a titolo di indennità 761/79. Tanto si riscontra dal prospetto allegato 1);<br /> b) tale mancata corresponsione è dovuta alla circostanza che per gli anni 2000/8 il prof. Salvatore Santacroce ha percepito un trattamento economico universitario superiore al corrispondente trattamento economico assistenziale di equiparazione, tranne che per l’anno 2000 che allo stesso spetta la somma annua lorda di € 1079,03. Tanto si riscontra dal prospetto allegato 2);<br /> c) inoltre questa Università in ossequio a quanto disposto, in data 22 maggio 2015, dal Rettore dell’Università ed dal Direttore Generale dell’Azienda Policlinico ha provveduto a corrispondere al prof. Salvatore Santacroce un acconto indistinto ed a valere sempre sul periodo in questione &#8211; 2000-2008, di € 13.500,00 lordo, nelle more che si definisse l’esatto ammontare del credito/debito.<br /> Tanto si riscontra dal prospetto allegato 3)&gt;&gt;.<br /> 4. Questa Sezione condivide quanto dedotto dall’amministrazione resistente nella relazione trascritta al § 3.<br /> La Sezione osserva altresì che in detta relazione si riconosce allo stato un credito dell’appellante di € 1079,03, mentre l’amministrazione ha poi erogato un acconto “indistinto” di € 13.500,00, che compre ampiamente il residuo debito dell’amministrazione, che, si sottolinea, non ha disconosciuto, in astratto, altre ragioni di debito, differendole alla quantificazione definitiva.<br /> 5. Il ricorso deve essere quindi dichiarato improcedibile, salva la facoltà per l’appellante di censurare in prosieguo l’esatto ammontare di quanto determinato dall’Amministrazione resistente, anche, e soprattutto, perché alla memoria dell’appellante datata 4 febbraio 2016 non vengono allegati conteggi idonei a contrastare le affermazioni dell’azienda ospedaliera.<br /> 6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio. </a>  </p>
<div style="text-align: center;"><a>P.Q.M.</a></div>
<p> <a> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati: </a>  </p>
<div style="text-align: center;"><a>Sergio Santoro, Presidente<br /> Bernhard Lageder, Consigliere<br /> Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br /> Andrea Pannone, Consigliere, Estensore<br /> Vincenzo Lopilato, Consigliere</a></div>
<p> <a>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Andrea Pannone</strong>   <strong>Sergio Santoro</strong>       </a>  </p>
<div style="text-align: center;"><a>IL SEGRETARIO</a></div>
<p> <a> </a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-11-2017-n-5135/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2017 n.5135</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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