<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7/11/2016 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/7-11-2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/7-11-2016/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 19:53:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>7/11/2016 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/7-11-2016/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.4647</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-11-2016-n-4647/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-11-2016-n-4647/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-11-2016-n-4647/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.4647</a></p>
<p>Pres. Santoro/ Est. Castriota Scanderbeg Sull’inconfigurabilità di un obbligo di bonifica del sito inquinato per il proprietario dell&#8217;area non responsabile dell&#8217;inquinamento 1.Diritto ambientale – Danno ambientale – Mancata individuazione responsabile – Obbligo bonifica del proprietario non responsabile – Non sussiste – Responsabilità patrimoniale nel limite del valore del sito dopo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-11-2016-n-4647/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.4647</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-11-2016-n-4647/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.4647</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro/ Est. Castriota Scanderbeg</span></p>
<hr />
<p>Sull’inconfigurabilità di un obbligo di bonifica del sito inquinato per il proprietario dell&#8217;area non responsabile dell&#8217;inquinamento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Diritto ambientale – Danno ambientale – Mancata individuazione responsabile – Obbligo bonifica del proprietario non responsabile – Non sussiste – Responsabilità patrimoniale nel limite del valore del sito dopo il ripristino – Sussiste</p>
<p>2.Diritto ambientale – Contaminazione di origine risalente – Bonifica – Configurabilità come “messa in sicurezza di emergenza” – Esclusione &#8211; Ragioni<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.Nell&#8217;ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest&#8217;ultimo le misure di riparazione, non è consentito imporre al proprietario non responsabile dell&#8217;inquinamento&nbsp; l’ attività di rimozione, prevenzione e messa in sicurezza di emergenza. Al più tale soggetto, in qualità di proprietario dell&#8217;area, potrà essere tenuto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall&#8217;autorità competente nel limite del valore di mercato del sito determinato dopo l&#8217;esecuzione di tali interventi, secondo quanto desumibile dal contenuto dell&#8217;art. 253 del d.lgs. 152/2006.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">2.Le opere di bonifica di inquinamento di origine risalente e, comunque non repentino, non sono configurabili come opere di messa in sicurezza di emergenza. Queste ultime risultano conseguenti ad eventi di contaminazione repentina e sono funzionali a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 04647/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 09745/2010 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9745 del 2010, proposto da:&nbsp;<br />
Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute e Ministero dello Sviluppo Economico in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Hugo Boss Shoes &amp; Accessories Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Andrea Calzolaio e dall’avvocato Adriano Urbani , con domicilio eletto presso l’avvocato Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza del T.A.R. MARCHE &#8211; ANCONA: SEZIONE I n. 857/2009, resa tra le parti, concernente adozione delle necessarie misure di messa in sicurezza d&#8217;emergenza delle aree site nel Comune di Morrovalle</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della società Hugo Boss Shoes &amp; Accessories Italia s.p.a.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2016 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Orecchia per delega dell’avvocato Calzolaio e l’avvocato dello Stato Paola Palmieri;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p>1.Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute ed il Ministero dello sviluppo economico impugnano la sentenza del Tribunale amministrativo regionale delle Marche 5 agosto 2009 n. 857 che, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Hugo Boss &amp; Accessories Italia s.p.a. , ha annullato il provvedimento n. 19128 del 29 settembre 2006 ed ogni altro atto presupposto e conseguenziale con i quali all’esito di numerose conferenze di servizi ( i cui verbali pure formano oggetto della impugnazione di primo grado) sono state imposte alla società Hugo Boss prescrizioni funzionali alla messa in sicurezza delle aree contermini agli edifici aziendali nel territorio del Comune di Morrovalle nel basso bacino del fiume Chienti, aree interessate da fenomeni di inquinamento della falda.<br />
Le amministrazioni appellanti insistono anche in questo grado nell’evidenziare la legittimità dei provvedimenti gravati in prime cure, ispirati dall’intento di porre rimedio in via d’urgenza ad una diffusa situazione di inquinamento ambientale e si lamentano della erroneità della gravata sentenza che non condivisibilmente avrebbe ritenuto non imputabile la originaria società ricorrente, sull’assunto che la stessa sarebbe mera proprietaria delle aree ma non responsabile dell’inquinamento.<br />
Si è costituita in giudizio la parte appellata per resistere all’appello e chiederne la reiezione.<br />
Le parti hanno depositato memorie illustrative in vista dell’udienza di discussione del ricorso.<br />
All’udienza pubblica del 27 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta per la sentenza.<br />
2.L’appello è infondato e va respinto.<br />
3.L’infondatezza nel merito dell’appello esime il Collegio dall’esaminare la preliminare eccezione processuale di inammissibilità del gravame per omessa sua notifica dell’appello presso il procuratore costituito in primo grado.<br />
4.La causa pone la&nbsp;<em>vexata quaestio</em>&nbsp;dei limiti della responsabilità per danno ambientale del proprietario attuale delle aree interessate da un conclamato fenomeno di inquinamento ( nella specie delle falde acquifere) non ascrivibile sul piano eziologico alla sfera di azione del proprietario medesimo.<br />
5.Giova premettere che l’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 21 del 2013, aveva rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione interpretativa: &#8220;se i princìpi dell&#8217;Unione Europea in materia ambientale sanciti dall&#8217;art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione Europea e dalla direttiva 2004/35/UE del 21 aprile 2004 (articoli 1 ed 8 n. 3; 13 e 24 considerando) &#8211; in particolare, il principio per cui &#8220;chi inquina, paga&#8221;, il principio di precauzione, il principio dell&#8217;azione preventiva, il principio, della correzione prioritaria, alla fonte, dei danni causati all&#8217;ambiente &#8211; ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245 e 253 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ( recante il Codice in materia ambientale) che, in caso di accertata contaminazione di un sito e d&#8217;impossibilità d&#8217;individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di ottenere da quest&#8217;ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all&#8217;autorità amministrativa d&#8217;imporre l&#8217;esecuzione delle misure di sicurezza d&#8217;emergenza e bonifica al proprietario non responsabile dell&#8217;inquinamento, prevedendo, a carico di quest&#8217;ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l&#8217;esecuzione degli interventi di bonifica&#8221;.<br />
L&#8217;interpretazione prospettata dall&#8217;Adunanza Plenaria si faceva carico di superare alcune criticità insorte nell&#8217;esame di una pluralità di casi, in cui il responsabile dell&#8217;inquinamento risultava nella maggior parte dei casi irreperibile per avere, con operazioni negoziali di sospetta portata elusiva, alienato la cosa inquinata, mentre il nuovo proprietario trovava proprio nelle richiamate disposizioni inerenti alla limitazione della sua responsabilità (essendo ammessa solo una responsabilità di tipo patrimoniale correlata al valore commerciale del cespite) una sorta di “<em>commodus discessus</em>” al fine di liberarsi dei ben più gravosi oneri economici connessi alla integrale bonifica del sito.<br />
Con sentenza del 4 marzo 2015 (resa nella causa C-534/13), la Corte di Lussemburgo ha confermato e chiarito il proprio orientamento (invero, già espresso nella sentenza 9 marzo 2010, C- 378/08), non diverso da quello preponderante emerso nell&#8217;ordinamento italiano e richiamato dalla stessa ordinanza di rinvio dell&#8217;Adunanza plenaria, affermando che &#8220;la direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale (&#8230;) la quale, nell&#8217;ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest&#8217;ultimo le misure di riparazione, non consente all&#8217;autorità competente di imporre l&#8217;esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall&#8217;autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l&#8217;esecuzione di tali interventi&#8221;.<br />
La decisione conferma quindi la legittimità, alla luce dei principi desumibili dal diritto europeo di matrice unionale, dell’impianto del Codice dell’ambiente che esclude l’imposizione, a carico del proprietario estraneo all’inquinamento del sito, di misure di prevenzione o di riparazione, fatta eccezione per quelle che il soggetto intraprenda spontaneamente ai sensi dell’art. 245 cit..<br />
5.Le amministrazioni appellanti assumono che gli interventi imposti alla società qui appellata rientrerebbero giustappunto nelle misure di emergenza esigibili anche in confronto del proprietario non responsabile dell’inquinamento il quale, in ogni caso, sarebbe tenuto ad eseguire gli interventi di bonifica prescritti per essersi prestato alle preliminari attività di monitoraggio delle acque di falda; donde sarebbe pienamente legittimo l’ordine di messa in sicurezza di emergenza della falda&nbsp;<em>a mezzo della realizzazione di barriere idrauliche in prossimità delle sorgenti di contaminazione della falda in aggiunta all’eliminazione dei focolai di inquinamento</em>.<br />
6.In particolare, le amministrazioni appellanti censurano l’erroneità della gravata sentenza nella parte in cui avrebbe dato per provata l’estraneità della società appellata da ogni responsabilità per inquinamento del sito, essendo al contrario emersa nel corso dell’istruttoria svolta dall’ARPAM la presenza di inquinanti nelle acque di falda sotterranee e nel territorio immediatamente a ridosso delle aree attualmente in titolarità della società Hugo Boss.<br />
Inoltre, le appellanti amministrazioni assumono che il proprietario dell’area è comunque tenuto ad eseguire gli interventi di messa in sicurezza di emergenza.<br />
7.Il Collegio ritiene che la tesi delle amministrazioni appellanti non sia condivisibile e che meriti piena conferma la impugnata sentenza.<br />
Nella impugnata sentenza il Tar ha ragionevolmente escluso, anche sulla scorta delle risultanze della disposta verificazione, che alla società Hugo Boss attualmente proprietaria del sito sia imponibile un’attività di bonifica così consistente ed impegnativa quale quella messa in atto a mezzo dei provvedimenti gravati in primo grado. In particolare, il giudice di prime cure ha individuato due evidenti criticità negli atti oggetto dello scrutinio giurisdizionale: la prima ha riguardato la imputabilità soggettiva delle attività di bonifica ad un soggetto di cui non è stata provata la responsabilità, neppure a livello concausale, nella produzione dell’inquinamento; la seconda è stata incentrata sulla natura stessa delle attività imposte ( barrieramento idraulico delle falde, non correttamente qualificabili alla stregua di attività di messa in sicurezza di emergenza ma piuttosto riconducibili a vera e propria attività di bonifica del sito).<br />
Le conclusioni cui perviene il giudice di primo grado non risultano smentite dalle censure svolte nell’atto di appello.<br />
Le amministrazioni appellanti si limitano ad allegare, senza tuttavia fornire riscontro probatorio anche soltanto indiziario a quanto affermato, che la prova dell’apporto causale al fenomeno dell’inquinamento da parte del soggetto al quale si impongono misure di ripristino ambientale non deve essere quella piena, ma può consistere in elementi indiziari purchè concordanti, come ad esempio la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate nel sito ed i componenti utilizzati dall’impresa nell’attuale processo di lavorazione.<br />
Tuttavia, in relazione alla fattispecie concreta, tale elemento indiziario non viene neppure ipotizzato, posto che le appellanti si limitano ad evidenziare che sarebbero state rinvenute sostanze inquinanti a ridosso dell’area di proprietà della società appellata, senza addurre ulteriori elementi utili a ricollegare sul piano causale il fatto-inquinamento all’attività svolta dalla società Hugo Boss.<br />
Per converso, la circostanza che gli inquinanti siano stati rinvenuti a ridosso delle aree in titolarità della società appellata e non al di sotto delle aree stesse potrebbe essere casomai indice sintomatico della assenza di fattori inquinanti rinvenibili nel processo di lavorazione della stessa società, come d’altronde accertato con sufficiente grado di attendibilità dalla verificazione disposta nel corso del giudizio di primo grado.<br />
Si deve, pertanto, ritenere confermato il dato, non smentito dalle censure d’appello, secondo cui la originaria ricorrente sia estranea al riscontrato fenomeno di inquinamento della falda acquifera, in assenza di sufficienti elementi probatori ( neppure di ordine indiziario) per sostenere la tesi contraria. In tal senso vanno qui confermate le conclusioni cui è correttamente pervenuto il giudice di primo grado.<br />
Ora, sul punto, è ormai pacifico l’orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato (<em>ex multis</em>, Cons. Stato, VI, n. 550 del 2016; Cons. Stato, VI, n. 4225 del 2015) che esclude il coinvolgimento coatto del proprietario di un&#8217;area inquinata, non responsabile dell&#8217;inquinamento, nelle attività di rimozione, prevenzione e messa in sicurezza di emergenza. Al più tale soggetto, in qualità di proprietario dell&#8217;area, potrà essere chiamato, nel caso, a rispondere sul piano patrimoniale e a tale titolo potrà essere tenuto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall&#8217;autorità competente ( nella specie, il Comune, ai sensi dell’art. 14 della LR Marche 2 agosto 2006 n. 13, come mod. dalla LR 29 novembre 2013 n. 44) nel limite del valore di mercato del sito determinato dopo l&#8217;esecuzione di tali interventi, secondo quanto desumibile dal contenuto dell&#8217;art. 253 del Codice dell&#8217;ambiente.<br />
8. La sentenza merita di essere confermata anche nella parte in cui, pur ravvisando nella specie la sussistenza della autonoma iniziativa della società proprietaria delle aree nella fase iniziale del procedimento di recupero ambientale, ha escluso che allo stesso potessero essere addossate le importanti opere di bonifica imposte con i gravati provvedimenti; e ciò in considerazione della oggettiva difficoltà di assimilare le opere imposte al proprietario ( barrieramento idraulico delle acque di falda) con quelle di messa in sicurezza di emergenza ( che risultano conseguenti ad eventi di contaminazione repentina e sono funzionali a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente, ai sensi dell’ art. 240, comma 1, lett. m) d.lgs. n. 152 del 2006).<br />
Nel caso in esame, in cui si è in presenza di uno stato di inquinamento derivante da una contaminazione delle acque e del sito di origine risalente e comunque non repentina, correttamente il giudice di primo grado ha escluso dal novero delle attività ascrivibili al proprietario incolpevole quelle oggetto degli atti impugnati.<br />
9. Alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va respinto e va confermata la sentenza impugnata.<br />
10.Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi ravvisabili nella insussistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale all’epoca di introduzione dell’appello.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese del presente grado di giudizio compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Sergio Santoro, Presidente<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore<br />
Andrea Pannone, Consigliere<br />
Vincenzo Lopilato, Consigliere<br />
Italo Volpe, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Giulio Castriota Scanderbeg</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Sergio Santoro</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-11-2016-n-4647/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.4647</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.11019</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-7-11-2016-n-11019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-7-11-2016-n-11019/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-7-11-2016-n-11019/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.11019</a></p>
<p>Pres. De Michele, Est. Blanda Sull’accesso alla procedura di abilitazione scientifica con particolare riferimento alla preclusione biennale di cui agli artt. 16, co. 3, lett. m) della L. n. 240/2010 e 3, co. 4, del D.P.R. n. 222/2011 1. Istruzione pubblica e privata &#8211; Università &#8211; &#160;&#160;Professore universitario di seconda</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-7-11-2016-n-11019/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.11019</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-7-11-2016-n-11019/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.11019</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Michele, Est. Blanda</span></p>
<hr />
<p>Sull’accesso alla procedura di abilitazione scientifica con particolare riferimento alla preclusione biennale di cui agli artt. 16, co. 3, lett. m) della L. n. 240/2010 e 3, co. 4, del D.P.R. n. 222/2011</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Istruzione pubblica e privata &#8211; Università &#8211; &nbsp;&nbsp;Professore universitario di seconda fascia &#8211; Abilitazione scientifica nazionale &#8211; Artt. 16, co. 3, lett. m) della L. n. 240/2010 e 3, co. 4, del D.P.R. n. 222/2011 – Preclusione – Presupposto – Esito negativo alla tornata concorsuale precedente</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. &nbsp;In tema di procedure per l’ abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di seconda fascia, la preclusione biennale dall’accesso alla selezione di cui agli artt. 16, co. 3, lett. m) della L. n. 240/2010 e 3, co. 4, del D.P.R. n. 222/2011,&nbsp; si applica soltanto nelle ipotesi in cui la precedente tornata si sia conclusa e i partecipanti siano stati informati dell’esito negativo, con la conseguenza che non sussiste il divieto di partecipare alle tornate successive ove prima della scadenza del termine per l’ammissione, il candidato non abbia ancora ricevuto la formale comunicazione dell’esito negativo della valutazione precedente. (Nel caso di specie, il TAR Lazio, rilevato che al momento della domanda di partecipazione non si era ancora verificata per la ricorrente &nbsp;la condizione di esclusione di cui agli artt. 16, co. 3, lett. m) della L. n. 240/2010 e 3 co. 4, del d.P.R. n. 222/2011, ha ritenuto illegittimo il provvedimento di esclusione impugnato ed accolto il &nbsp;ricorso)</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;<br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />
<strong>(Sezione Terza)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 10410 del 2014, proposto da:&nbsp;<br />
Fabiana Tuccillo, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Abbamonte C.F. BBMNDR62D18F839S e Gianluigi Piscitelli C.F. PSCGLG77P26F839E ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi, 5;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ministero dell&#8217;Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
del provvedimento con cui il Ministero ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura di abilitazione scientifica nazionale ex art. 16 L. n. 240/10 a professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/H1 &#8211; diritto romano e diritti dell&#8217;antichità &#8211; tornata 2013;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione dell’Università e della Ricerca;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 il dott. Vincenzo Blanda e uditi in chiamata preliminare l&#8217;Avv. G. Piscitelli per la ricorrente e l&#8217;Avvocato dello Stato A. Fedeli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
Col ricorso in epigrafe la dott.ssa Tuccillo Fabiana ha impugnato la nota con cui l’Amministrazione intimata non l’ha ammesso a partecipare alla tornata 2013 per la procedura di abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di II fascia (12/H1 &#8211; diritto romano e diritti dell&#8217;antichità &#8211; tornata 2013), perché la stessa avrebbe partecipato anche alla tornata 2012 senza conseguire l&#8217;abilitazione.<br />
Per effetto dell&#8217;esclusione, l’istante non figura nella lista dei candidati pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.<br />
La ricorrente ha contestato l&#8217;esclusione deducendo che, al momento della scadenza dei termini di partecipazione alla seconda tornata di abilitazione, la Commissione non aveva chiuso i lavori relativi alla prima tornata e non aveva quindi pronunciato nei riguardi dello stesso il giudizio di inidoneità al quale la legge attribuisce efficacia preclusiva della partecipazione alla seconda tornata: sicché, al momento della scadenza dei termini, non era maturato il presupposto indicato dall&#8217;art. 16, comma 3, lett. m) della legge n. 240/2010 e dall&#8217;art. 3 del d.P.R. n. 222/2011.<br />
Il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca, l’Anvur &#8211; Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.<br />
Con ordinanza n. 4319 assunta nella camera di consiglio del 10.9.2014 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati ammettendo la candidata, con riserva, alla procedura di valutazione per il 2013.<br />
L’ordinanza è stata confermata in grado di appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 5824/2014.<br />
La ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 71&nbsp;<em>bis</em>&nbsp;del d.lgs. 104/2010 (secondo il quale “A seguito dell&#8217;istanza di cui al comma 2 dell&#8217;articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell&#8217;istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”), la definizione del ricorso mediante sentenza in forma semplificata facendo riferimento ad anche alcune censure positivamente delibate dal Tribunale in alcuni precedenti.<br />
Alla camera del 19 ottobre 2016 il collegio, ravvisati i presupposti per poter definire la controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a. (come anticipato alle parti in camera di consiglio), ha trattenuto il ricorso per la decisione.<br />
Il ricorso è fondato in quanto la ricorrente ha chiesto di partecipare alla seconda tornata di valutazione per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia del settore concorsuale 12/H1 &#8211; diritto romano e diritti dell&#8217;antichità &#8211; tornata 2013, prima che gli venissero comunicati i risultati della sessione relativa al 2012;<br />
Ne consegue che non si era ancora verificata la condizione prevista dal combinato disposto dell&#8217;art. 16, comma 3, lett. m) della legge n. 240/2010 e dell&#8217;art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 222/2011.<br />
La disposizione di legge stabilisce, invero, “m<em>)la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell&#8217;abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per l&#8217;attribuzione della stessa o per l&#8217;attribuzione dell&#8217;abilitazione alla funzione superiore</em>”, la norma regolamentare, nel ribadire la preclusione enunciata in via di principio dal predetto art. 16, comma 3, lett. m), dispone che “<em>il mancato conseguimento dell&#8217;abilitazione preclude la partecipazione alle procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia ovvero della fascia superiore</em>”.<br />
Premesso quanto sopra appare evidente che il divieto di partecipare alle tornate successive (nel caso di specie a quella del 2012) può valere solo ove prima della scadenza del termine per l’ammissione alla sessione di valutazione successiva (in questo caso il 2013), il candidato non abbia ancora ricevuto la formale comunicazione dell’esito negativo della valutazione precedente.<br />
Esigenze di certezza inducono a ritenere, pertanto, che la preclusione biennale possa valere soltanto nelle ipotesi in cui la precedente tornata si sia conclusa e i partecipanti siano stati informati dell’esito negativo.<br />
In conclusione l’impugnazione deve essere accolta con conseguente obbligo per l’Amministrazione di ammettere la ricorrente alla procedura di abilitazione per l’anno 2013.<br />
Le spese del giudizio seguono le regole della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, ammette la ricorrente alla seconda tornata di valutazioni per l’abilitazione scientifica a professore di II fascia del settore concorsuale del settore concorsuale 12/H1 &#8211; diritto romano e diritti dell&#8217;antichità &#8211; tornata 2013.<br />
Condanna il Ministero dell&#8217;Istruzione dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in €. 1.000,00 (mille/00) oltre IVA e CPA e spese generali dovute per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Gabriella De Michele, Presidente<br />
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore<br />
Silvio Lomazzi, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Vincenzo Blanda</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Gabriella De Michele</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Pubblicato il 07/11/2016<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-7-11-2016-n-11019/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.11019</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.4643</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-11-2016-n-4643/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-11-2016-n-4643/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-11-2016-n-4643/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.4643</a></p>
<p>Pres. Saltelli/ Est. Caputo Illegittima l’esclusione ai sensi dell’art 38, co. 1, lett. f) del d. lgs. n. 163 del 2006 per omesso inadempimento di un obbligo dichiarativo non espressamente previsto Contratti della P.A. – Inadempimento – Obbligo dichiarativo – &#160;Non previsto Art. dell’art. 38, co. 1, lett. f) d.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-11-2016-n-4643/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.4643</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-11-2016-n-4643/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.4643</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Saltelli/ Est. Caputo</span></p>
<hr />
<p>Illegittima l’esclusione  ai sensi dell’art 38, co. 1, lett. f) del d. lgs. n. 163 del 2006 per omesso inadempimento di un obbligo dichiarativo non espressamente previsto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Inadempimento – Obbligo dichiarativo – &nbsp;Non previsto Art. dell’art. 38, co. 1, lett. f) d. lgs. n. 163/2006 – Non comporta – Esclusione gara – Ragioni.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">L’inadempimento all’onere collaborativo di dichiarare i fatti richiesti ai sensi della previsione dell’art. 38, co. 1, lett. f) del d. lgs. n. 163 del 2006, ivi comprese le inadempienze nell’esercizio dell’attività professionale, non è sanzionato&nbsp;<em>ex se,</em>&nbsp;ma solo in quanto costituisca un effettivo impedimento alla valutazione della stazione appaltante. Infatti&nbsp; la clausola di esclusione di cui alla lett. f) non ha carattere sanzionatorio, ma persegue il diverso obiettivo di salvaguardare l´elemento fiduciario che deve necessariamente essere presente nei confronti dell´impresa con cui contrarre e la cui valutazione non può prescindere dalla conoscenza di inadempienze contrattuali in precedenti rapporti. Ne consegue che l’omesso adempimento di un obbligo dichiarativo non espressamente previsto, la cui dichiarazione non sarebbe comunque necessaria a perseguire lo scopo preso in considerazione dalla norma, traducentesi in un’esclusione automatica, lede l’affidamento e la certezza del diritto, e si risolve in una misura sproporzionata e iniqua.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 07/11/2016</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 04643/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01871/2016 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1871 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Azienda per la Mobilità nell&#8217;Area di Taranto-Amat Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Barberio &#8211; C.F. BRBMRC77L07L049R, Luca Barberio &#8211; C.F. BRBLCU74M26L049Q e Roberto Barberio &#8211; C.F. BRBRRT43H20C211X, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Oma Service Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Valeria Pellegrino &#8211; C.F. PLLVLR65L55H501S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Rinascimento, n. 11;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA &#8211; SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. 00349/2016, resa tra le parti, concernente l’affidamento del servizio di manutenzione/riparazione degli autobus aziendali;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Oma Service Srl;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2016 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Roberto Barberio, Luca Barberio e Gianluigi Pellegrino, su delega dell&#8217;avv. Valeria Pellegrino;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p>1.OMA Service s.r.l., mandataria della costituenda a.t.i. con Officine Pichierri s.r.l., ha impugnato gli atti con i quali la commissione giudicatrice la escludeva dalla procedura indetta dal AMAT s.p.a. &#8211; Azienda per la mobilità dell’area di Taranto per “l’affidamento annuale degli interventi di manutenzione/riparazione sugli autobus aziendali”.<br />
L’esclusione era comminata sul rilievo che OMA Service s.r.l., quale mandataria dell’a.t.i., aveva omesso dichiarare l’esistenza del provvedimento di contestazione della fatturazione emesso nei suoi confronti dall’AMAT nell’ambito di un precedente rapporto contrattuale intercorso fra di loro.<br />
Tale omissione era ritenuta inficiante la fedeltà della dichiarazione formulata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in ordine all’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38,comma 1, lett. f) d.lgs. n. 163/2006 e tale da giustificare quindi l’adozione della misura espulsiva.<br />
Avverso detta esclusione la società ha dedotto i seguenti motivi d’impugnazione: incompetenza della commissione giudicatrice; violazione e falsa applicazione degli artt. 38 d.lgs. n. 163/06 e 3 l. n. 241/90; eccesso di potere per illogicità e travisamento dei fatti; violazione e falsa applicazione dell’art. 84 d.lgs. n. 163/06.<br />
2. AMAT s.p.a. non si costituiva in giudizio.<br />
3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Lecce, sez. II, con la sentenza segnata in epigrafe, pronunciata ex art. 60 c.p.a., ha accolto il ricorso, sul rilievo che l’omessa dichiarazione della nota – adottata da AMAT, nella fase d’esecuzione delle prestazioni relative ad un precedente rapporto contrattuale intrattenuto con la società ricorrente, in risposta alla contestazione relativa alla fatturazione di pezzi di ricambio, contenente il riferimento all’art. 38, lett f) d.lgs. 163/06 – in quanto già conosciuta dalla stazione appaltante esonerava la società ricorrente dall’obbligo dichiarativo, sì che la sua omessa dichiarazione non integrava gli estremi della causa d’esclusione.<br />
4. Appella la sentenza AMAT s.p.a. che con un unico articolato motivo di gravame deduce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e giudicato di cui all’art. 112 c.p.c. nonché l’errore di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nell’interpretazione-applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. f) d.lgs. n. 163/2006.<br />
Resiste Oma Service Srl, che ripropone le censure sollevate col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e non esaminate perché assorbite.<br />
5.Alla pubblica udienza del 6.10.206 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisone.<br />
6. Il motivo è infondato.<br />
6.1. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., mette conto sottolineare, al di là della formalistica rubricazione dei motivi d’impugnazione, che il contenuto dell’unico motivo sostanziale dedotto dalla società ricorrente – in aggiunta agli altri motivi d’impugnazione attingenti vizi di procedura di gara e di motivazione – s’incentra(va) sull’insussistenza in fatto e diritto del presupposto richiesto dall’art. 38 d.lgs.n.163 per adottare la sanzione espulsiva, individuato nella carenza dei requisiti che devono essere attestati con la dichiarazione omessa e non nella omissione della dichiarazione&nbsp;<em>ex se</em>&nbsp;considerata.<br />
Vale a dire che la ricorrente ha specificamente dedotto la&nbsp;<em>quaestio iuris</em>, sottesa alla censura, risolta positivamente in suo favore dal Tar.<br />
6.2. In relazione alla pretesa violazione o falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lett f), d.lgs. n. 163/2006, si osserva quanto segue.<br />
6.2.1. La dichiarazione dell’esistenza delle vicende o situazioni elencate nel richiamato art. 38 è strumentalmente preordinata a mettere in grado la stazione appaltante di espletare la “motivata valutazione” (cfr. comma 1) della loro incidenza sulla fiducia, sull&#8217;affidamento che essa deve poter riporre, ex ante, nell&#8217;impresa partecipante alla gara.<br />
Avendo ad oggetto fatti, accadimenti storici da portare a conoscenza del destinatario, la dichiarazione è l’antecedente in fatto del giudizio di valore demandato alla stazione appaltante.<br />
La quale, alla luce di concetti giuridici indeterminati, quali la grave negligenza, la malafede e l’errore grave, deve valutare se la condotta tenuta dall’impresa nell’esecuzione delle prestazioni affidatele in passato mini, pregiudicandola, la sua affidabilità.<br />
Il rapporto fra la dichiarazione del concorrente e il giudizio della stazione appaltante è dunque quello di mezzo a fine, informato al principio di idoneità allo scopo il quale – trattandosi di dichiarazione di scienza e non di volontà in cui l’effetto giuridico consegue dalla legge e non dalla volontà del dichiarante – è per l’appunto circoscritto a quello previsto dalla norma: la conoscenza di fatti. Vale a dire che l’eventuale inadempimento all’onere collaborativo di dichiarare i fatti richiesti ai sensi della previsione dell’articolo 38, comma 1, lett. f) del d. lgs. n. 163 del 2006, ivi comprese le inadempienze nell’esercizio dell’attività professionale, non è sanzionato&nbsp;<em>ex se,</em>&nbsp;ma solo in quanto costituisca un effettivo impedimento alla valutazione della stazione appaltante.<br />
Del resto la clausola di esclusione di cui alla lettera f) non ha carattere sanzionatorio (cfr. Cons. Stato, sez. V del 22 ottobre 2015 n. 4870, ma persegue il diverso obiettivo di salvaguardare l´elemento fiduciario che deve necessariamente essere presente nei confronti dell´impresa con cui contrarre e la cui valutazione non può prescindere dalla conoscenza di inadempienze contrattuali in precedenti rapporti.<br />
6.2.2. Nel caso in esame, anche a voler prescindere dalla già di per sé rilevante circostanza che la stazione appaltante era direttamente ed autonomamente a conoscenza dei fatti posti a base della nota di contestazione della fatturazione nel pregresso rapporto contrattuale intrattenuto con la società (della cui omessa dichiarazione si discute), non può sottacersi che non solo a quella nota non ha fatto seguito alcun ulteriore provvedimento di risoluzione o rescissione di quel rapporto contrattuale idoneo ad evidenziare negligenze o inadempienze contrattuali, per quanto, dopo l’adozione degli atti impugnati, ha dato avvio (come dedotto dall’appellata nei propri atti difensivi, che sul punto non hanno avuto alcuna adeguata smentita da parte dell’appellante) ad una sorta di contratto quadro, per disciplinare gli affidamenti degli interventi di riparazione, che di fatto contraddice il venir meno del rapporto fiduciario.<br />
Sicché in definitiva deve ritenersi che nel caso che ne occupa l’omissione della dichiarazione non poteva in alcun modo giustificare l’automatica adozione dell’esclusione dalla gara.<br />
Va al riguardo data continuità all’indirizzo giurisprudenziale a mente del quale le condizioni sostanziali e procedurali relative alla partecipazione ad un appalto devono essere definite in anticipo e rese pubbliche con particolare riguardo agli obblighi a carico degli offerenti, affinché questi possano conoscere&nbsp;<em>ex ante</em>&nbsp;esattamente i vincoli procedurali e gli oneri dichiarativi previsti a pena d’esclusione.<br />
L’omesso adempimento di un obbligo dichiarativo non espressamente previsto, la cui dichiarazione non sarebbe comunque necessaria a perseguire lo scopo preso in considerazione dalla norma, traducentesi in un’esclusione automatica, lede l’affidamento e la certezza del diritto, e si risolve in una misura sproporzionata e iniqua (cfr., Cons. Stato, ad. plen. n. 19 del 2016).<br />
7. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.<br />
8. La presenza di indirizzi non uniformi sulla questione dedotta in causa giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Carlo Saltelli, Presidente<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Oreste Mario Caputo</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Carlo Saltelli</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-11-2016-n-4643/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.4643</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.4645</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-11-2016-n-4645/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-11-2016-n-4645/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-11-2016-n-4645/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.4645</a></p>
<p>Pres. Saltelli/ Est. Caputo Sull’irregolarità della procura speciale rilasciata dalla società che ha sottoscritto il contratto nei confronti della subentrata 1. Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Procura speciale – Società subentrata –&#160; Esclusione – Sussiste – Ragioni. 2. Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Potere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-11-2016-n-4645/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.4645</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-11-2016-n-4645/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.4645</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Saltelli/ Est. Caputo</span></p>
<hr />
<p>Sull’irregolarità della procura speciale rilasciata dalla società che ha sottoscritto il contratto nei confronti della subentrata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Procura speciale – Società subentrata –&nbsp; Esclusione – Sussiste – Ragioni.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Potere di ratifica – Ingiustificato nei confronti dei terzi – Ragioni.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Vizio offerta – Non consente – Esercizio soccorso istruttorio – Ragioni.&nbsp;</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Nel caso in cui una società sottoscriva la domanda di partecipazione e l’offerta, ed a quest’ultima&nbsp; ne subentri un’altra a cui venga rilasciata dal legale rappresentante della società una procura speciale con il potere di “formulare, compilare, firmare offerte e relativi documenti tecnici, amministrativi ed economici relativi alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori” e non già anche per l’appalto di servizi messo a gara,&nbsp; pertanto detta mancanza comporta l’esclusione della gara ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 163/2006. Infatti la natura di atto giuridico unilaterale, avente forma scritta (cfr. art. 1392 c.c.), della procura speciale non consente di estenderne in via ermeneutica l’oggetto, fino a ricomprendervi il conferimento di un potere di rappresentanza non conferito sì da coonestare la volontà come espressamente manifestata dal rappresentato nell’atto.<br />
&nbsp;<br />
2. E’ ingiustificato assoggettare il terzo (in questo caso la stazione appaltante) alla decisione del rappresentato di esercitare o meno il potere di ratificare, attesoché la situazione passiva (cfr. art. 1399 , co. 3, c.c.) che non consente al terzo contraente di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale in attesa della ratifica che non deriva da un atto di cui il terzo si sia reso partecipe. Ciò condizionerebbe la continuità dello svolgimento del procedimento, conformato al principio di concentrazione delle operazioni di gara, alla decisione del rappresentato il quale, oltretutto, potrebbe liberamente valutare&nbsp;<em>ex post</em>, a gara conclusa la convenienza di ratificare l’atto, compromettendo&nbsp;<em>in apicibus</em>&nbsp;la&nbsp;<em>par condicio</em>&nbsp;fra i concorrenti.<br />
&nbsp;<br />
3. La sottoscrizione dell’offerta da soggetto privo di potere infatti non consente d’imputarla alla persona giuridica, esonerandola dall’assunzione di impegni vincolanti nei confronti della stazione appaltante. Infatti la radicalità del vizio dell’offerta non consente l’esercizio del soccorso istruttorio che va contemperato con il principio della parità tra i concorrenti, anche alla luce dell’altrettanto generale principio dell&#8217;autoresponsabilità dei concorrenti, per il quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell&#8217;offerta e nella presentazione della documentazione.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 07/11/2016</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 04645/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 04809/2016 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4809 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Geeco &#8211; Gestione Ecologia Srl e Ati Soc. Coop. a rl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Germano Scarafiocca &#8211; C.F. SCRGMN59P21F522H, con domicilio eletto presso Associati Studio Grez E in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Avr s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini &#8211; C.F. CNCRTR55C13H501S &#8211; e Francesco Vagnucci &#8211; C.F. VGNFNC71S12H501P, con domicilio eletto presso l’avv. Arturo Cancrini in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Geofor Spa, non costituita in giudizio;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE: SEZIONE I n. 00871/2016, resa tra le parti, concernente l’affidamento dei servizi di raccolta differenziale dei rifiuti solidi urbani e altri servizi di igiene urbana nel territorio dei comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Avr Spa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2016 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Germano Scarafiocca e Francesco Vagnucci.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p>1. AVR s.p.a., collocatasi al secondo posto della graduatoria della gara indetta da Geofor s.p.a., società a partecipazione mista pubblico-privata gestrice del servizio dei rifiuti nella Provincia di Pisa, per l’affidamento dei &#8220;servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana nel territorio dei comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano”, ha impugnato l’aggiudicazione definitiva in favore del costituendo RTI tra CFT Soc. Coop. e ATI Coop a r.l.<br />
Nei motivi d’impugnazione ha dedotto l’assenza in capo al RTI aggiudicatario dei requisiti tecnici richiesti dal bando per la partecipazione alla gara nonché l’irregolarità della procura rilasciata da CFT per la sottoscrizione dell’offerta con la conseguenza che quest’ultima avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per violazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006.<br />
2. Si sono costituite in giudizio Geofor s.p.a., Geeco &#8211; Gestione Ecologia s.r.l. (subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi di CFT, quale conferitaria del relativo ramo d’azienda) e Ati Soc. Coop.a r.l. instando per la reiezione del ricorso.<br />
3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. I, con la sentenza segnata in epigrafe, ha accolto il ricorso, annullando l’aggiudicazione impugnata.<br />
Sul rilievo che la domanda di partecipazione e l’offerta erano state sottoscritte, in nome e per conto di CFT, dal sig. Sabatini Stefano al quale era stata rilasciata dal legale rappresentante della società procura speciale con il potere di “formulare, compilare, firmare offerte e relativi documenti tecnici, amministrativi ed economici relativi alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori” e non già anche per l’appalto di servizi messo a gara, i giudici di prime cure, richiamando conformi precedenti giurisprudenziali, hanno infatti ritenuto detta mancanza inficiante la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell&#8217;offerta senza che fosse necessaria, ai fini dell&#8217;esclusione, una espressa previsione della legge di gara” (Cons. Stato, sez. IV, 19 marzo 2015 n. 1425; id. sez. V, 25 gennaio 2011, n. 528; Id., 7 novembre 2008, n. 5547; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 11 novembre 2015 n. 3253).<br />
Hanno poi affermato che la (legittimazione alla) sottoscrizione dell’offerta costituisce non una formalità, bensì un requisito essenziale della medesima il cui difetto è sanzionato con l’esclusione dall’art. 46, co. 1 bis, d.lgs. n. 163/2006, assolvendo alla la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell&#8217;offerta e rappresentando quindi un elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale.<br />
Sono state dichiarate assorbite le altre censure spiegate.<br />
4. Appella la sentenza Geeco &#8211; Gestione Ecologia s.r.l., Ati Soc. Coop.a r.l. Resiste Avr s.p.a. che con successiva memoria ha riproposto le censure assorbite già dedotte in prime cure.<br />
5. Alla pubblica udienza del 6.10.2016 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.<br />
6. Con l’unico motivo d’appello, le società appellanti deducono l’errore di giudizio in cui, sotto diversi profili articolati in specifici rilievi, sarebbero incorsi i giudici di prime cure.<br />
Infatti la procura speciale, rilasciata il 22 maggio 2015, avrebbe ad oggetto non solo gli appalti di lavori ma, in ragione dell’attività principale svolta dall’impresa, anche quelli di servizi.<br />
In ogni caso avrebbero dovuto trovare applicazione le disposizioni sul potere di rappresentanza delle imprese commerciali di cui agli artt. 2203 e seguenti c.c. e il conseguente regime di inopponibilità delle limitazioni del potere di rappresentanza e del procuratore non trascritte nel registro delle imprese, o, in alternativa, le norme sul potere di ratifica del contratto concluso dal falso rappresentante. Da ultimo, trattandosi di irregolarità sanabile, la stazione appaltante avrebbe dovuto dare corso al soccorso istruttorio.<br />
7. Il motivo d’appello è infondato.<br />
7.1 La procura speciale, rilasciata dal rappresentante legale della società cooperativa CFT, testualmente, per quel che qui più rileva, ha ad oggetto la (sola) partecipazione a gare d’appalto di opere e lavori pubblici. La natura di atto giuridico unilaterale, avente forma scritta (cfr. art. 1392 c.c.), della procura speciale non consente di estenderne in via ermeneutica l’oggetto, fino a ricomprendervi il conferimento di un potere di rappresentanza non conferito sì da coonestare la volontà come espressamente manifestata dal rappresentato nell’atto.<br />
7.2 Non soccorrono, in contrario, le norma dettate dal codice civile in tema di rappresentanza degli enti commerciali con riferimento all’inopponibilità ai terzi delle limitazioni del potere di rappresentanza dell’institore e del procuratori non trascritte nel registro delle imprese.<br />
La visura camerale (prodotta in copia in giudizio dalla società appellata) riproduce (alla lettera) il medesimo contenuto della procura speciale, circoscritto alla partecipazione di appalti e concessioni di opere e lavori pubblici, e non ai servizi pubblici.<br />
Aggiungasi che l’inopponibilità delle limitazioni del potere di rappresentanza dell’institore non trascritte, di cui agli artt. 2206 e 2207 c.c., è posta da tutela dei terzi contraenti con (eventualmente) pregiudizio dell’impresa rappresentata, vincolata ad un contratto non voluto: viceversa, nel caso di specie, l’inopponibilità opererebbe in favore della società e in pregiudizio dei terzi, ossia della stazione appaltante e dei concorrenti partecipanti alla gara.<br />
7.3 Né, a diversa conclusione, può giungersi invocando il potere di ratifica, nel caso in esame esercitato dal rappresentato il 21.06.2016.<br />
In disparte il rilievo che la ratifica è successiva all’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione, non va passato sotto silenzio che l’effetto giuridico condensato nella formula&nbsp;<em>ratihabitio mandato comparatur</em>&nbsp;ha ad oggetto il contratto stipulato dal&nbsp;<em>falsus procuratur</em>, non – come nel caso in esame – l’offerta.<br />
Sicché è ingiustificato assoggettare il terzo (in questo caso la stazione appaltante) alla decisione del rappresentato di esercitare o meno il potere di ratificare, attesoché la situazione passiva (cfr. art. 1399 , comma 3, c.c.) che non consente al terzo contraente di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale in attesa della ratifica non deriva – diversamente dall’avvenuta stipulazione del contratto con il rappresentante senza potere – da un atto di cui il terzo si sia reso partecipe.<br />
Esito che, tradotto nell’evidenza pubblica, condizionerebbe la continuità dello svolgimento del procedimento, conformato al principio di concentrazione delle operazioni di gara, alla decisione del rappresentato il quale, oltretutto, potrebbe liberamente valutare&nbsp;<em>ex post</em>, a gara conclusa (come di fatto avvenuto nel caso in esame), la convenienza di ratificare l’atto, compromettendo&nbsp;<em>in apicibus</em>&nbsp;la&nbsp;<em>par condicio</em>&nbsp;fra i concorrenti (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 2008 n. 6292; TAR Lazio, sez. II, 5 maggio 2014 n. 4643).<br />
La sottoscrizione dell’offerta da soggetto privo di potere infatti non consente d’imputarla alla persona giuridica, esonerandola dall’assunzione di impegni vincolanti nei confronti della stazione appaltante.<br />
7.4 La radicalità del vizio dell’offerta non consente l’esercizio del soccorso istruttorio che va contemperato con il principio della parità tra i concorrenti, anche alla luce dell’altrettanto generale principio dell&#8217;autoresponsabilità dei concorrenti, per il quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell&#8217;offerta e nella presentazione della documentazione (cfr., da ultimo, Cons. Stato Sez. V, 15 febbraio 2016, n. 627).<br />
Al riguardo, sotto il profilo sistematico, va sottolineato che il nuovo codice degli appalti (art. 83 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50), pur estendendo i margini di applicabilità del soccorso istruttorio, ha cura di precisare che non sono sanabili la mancanza, l’incompletezza o – come nel caso in esame – ogni altra irregolarità essenziale afferenti all’offerta tecnica ed economica.<br />
8. Conclusivamente l’appello deve esser respinto.<br />
L’infondatezza dell’appello consente di prescindere dalla cognizione delle cesure assorbite dal Tar, ma riproposte dalla società controinteressata.<br />
9. La peculiarità della vicenda dedotta in causa giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Carlo Saltelli, Presidente<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Oreste Mario Caputo</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Carlo Saltelli</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-7-11-2016-n-4645/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.4645</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.1677</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-7-11-2016-n-1677/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-7-11-2016-n-1677/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-7-11-2016-n-1677/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.1677</a></p>
<p>Pres. Eleonora Di Santo, Est. Claudia Lattanzi Sull’annullamento di un provvedimento emesso dal Comune di Fasano avente ad oggetto il diniego alla richiesta di autorizzazione sanitaria per l’apertura di un punto di prelievo da parte di un laboratorio che agisce in totale regime privatistico. 1. Processo amministrativo – Legittimazione passiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-7-11-2016-n-1677/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.1677</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-7-11-2016-n-1677/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.1677</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Eleonora Di Santo, Est. Claudia Lattanzi</span></p>
<hr />
<p>Sull’annullamento di un provvedimento emesso dal Comune di Fasano avente  ad  oggetto  il diniego alla richiesta di autorizzazione sanitaria per l’apertura di un punto di prelievo da parte di un laboratorio che agisce in totale regime privatistico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Legittimazione passiva – Art. 35 co. 1 lett. b) c.p.a – Inammissibilità per carenza di interesse – Art. 35 co. 1 lett. c) c.p.a. – Improcedibilità per mancata integrazione del contraddittorio – Controinteressati – Art. 41 c.p.a. – Notificazione del ricorso e suoi destinatari – Notifica ai controinteressati.</p>
<p>2. Autorizzazione – Art. 8 comma 4 l.r. n. 8 del 2004 e Art. 5, comma 1, lett. b) – Procedure per l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie – Art 20 e art. 24, comma 2 <em>ter</em>, l.r. n. 8 del 2004 – Necessità di accreditamento ai fini dell’autorizzazione – Artt. 32 e 41 Cost. – Tutela del diritto alla salute e libertà di iniziativa economica.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. La declaratoria di improcedibilità, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale consegue unicamente allorché vi sia un mutamento della situazione di fatto e di diritto presente al momento della presentazione del ricorso tale da far venir meno l&#8217;effetto del provvedimento impugnato.In materia di impugnazione di provvedimenti di diniego di un&#8217;autorizzazione all’apertura di un punto prelievi, non sono configurabili posizioni di controinteressati, atteso che gli esercenti attività della medesima natura di quella per la quale è stata negata l&#8217;autorizzazione sono titolari di un interesse di mero fatto al consolidamento dell&#8217;atto impugnato costituito dal vantaggio economico di una minore concorrenza e giammai parti del rapporto giuridico controverso.<br />
&nbsp;<br />
2. È da ritenere contraria ai principi, sanciti a livello costituzionale ed europeo, della libertà di iniziativa economica, un&#8217;interpretazione delle norme secondo cui i punti prelievo possano essere aperti solo da centri accreditati. Tale interpretazione, infatti, determinerebbe l&#8217;introduzione di illegittime barriere nel mercato delle prestazioni sanitarie, comprimendo o condizionando indebitamente la libertà di iniziativa economica.&nbsp;È poi da rilevare tra l&#8217;altro che la tutela della salute è garantita proprio dal regime autorizzatorio, e quindi dalla preventiva verifica da parte dell&#8217;Amministrazione del possesso di tutti i requisiti richiesti.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;"><strong>N. 01677/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01175/2010 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</strong><br />
<strong>Lecce &#8211; Sezione Seconda</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1175 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:&nbsp;<br />
Biomedica S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Tinelli C.F. TNLNGL73H47H096E, Lonfranco Lopinto C.F. LPNLFR75H23F915M, Gennaro Rocco Notarnicola C.F. NTRGNR60P06F915H, con domicilio eletto presso l’avv. Umberto Leo in Lecce, viale Otranto, 117;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Comune di Fasano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Ottavio Carparelli C.F. CRPTTV60B03D508G, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Asl Brindisi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marco Marzano C.F. MRZMCG68P06D862Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Fra Nicolò Da Lequile, 1;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>&#8211; del provvedimento prot. n. 16089/2010 del 28.4.2010, emesso dal Comune di Fasano, a firma del Dr. Giuseppe Carparelli, notificato alla ricorrente a mezzo racc. a.r. in data 30.4.2010, avente ad oggetto &#8220;<em>Diniego richiesta autorizzazione sanitaria cen<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, comunque lesivo, ancorché non conosciuto, ivi compresi: a) la nota prot. n. 12762/2010 emessa dal Comune di Fasano, a firma del Dr. Giuseppe Carparelli, avente ad oggetto &#8220;<em>Preavviso di din<br />
&#8211; nonché, per l&#8217;accertamento ed il riconoscimento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto e applicato il corretto procedimento dell&#8217;autorizzazione in luogo dell&#8217;erroneo procedimento di accreditamento;<br />
nonché, a seguito di motivi aggiunti, depositati in data 25 luglio 2016,<br />
per l&#8217;annullamento delle note dell&#8217;Area politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità della Regione Puglia, Servizio accreditamento e programmazione sanitaria 11.12.2013 prot. AOO81/4504/APS1 e 11.4.2014 prot. AOO81/1463 APS1, recanti entrambi precisazioni e direttive applicative circa l&#8217;attivazione di punti di prelievo esterni;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fasano e della Asl Brindisi;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 luglio 2016 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi gli avv.ti G. R. Notarnicola e E. Di Gioia, quest&#8217;ultimo in sostituzione dell&#8217;avv. A. Tinelli, per la ricorrente, l’avv. M. Marzano, per l’Asl, e l’avv. A. Vantaggiato, in sostituzione dell&#8217;avv. O. Carparelli, per il Comune;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>La società ricorrente – laboratorio generale di base per analisi chimico cliniche e microbiologiche – ha chiesto al comune di Fasano l’autorizzazione per “l’apertura di un punto di prelievo esterno” presso la struttura “Polimedica First s.r.l.”, sita in Fasano.<br />
Il Comune, con nota del 7 aprile 2010 ha comunicato il preavviso di diniego e con successivo provvedimento del 28 aprile 2010, richiamando integralmente il preavviso di diniego, ha comunicato il definitivo diniego dell’autorizzazione richiesta, in quanto &lt;&lt;<em>l’attività non è compresa fra quelle per le quali il Comune ha competenza al rilascio di autorizzazione ai sensi dell’art. 8 comma 4 della Legge Regionale 8/2004; l’attività è riservata a soggetti esercenti l’attività sanitaria già accreditati presso il S.S.R.; tale presupposto essenziale non è posseduto dall’istante, e nel caso fosse posseduto, consentirebbe l’esercizio del punto prelievo, previa autorizzazione della ASL competente ed ubicato esclusivamente nel territorio della stessa ASL; la competenza per l’accreditamento è della regione Puglia e l’autorizzazione all’esercizio di un punto di prelievo, previa verifica del possesso di requisiti, è di esclusiva competenza dell’ASL come disposto dal Reg. Reg. 5 febbraio 2010, n. 3 … che si riporta :”I punti prelievo afferenti a strutture specialistiche ambulatoriali accreditate devono essere specificatamente autorizzati dall’A.U.S.L. competente ed ubicati esclusivamente nell’ambito territoriale della stessa A.U.S.L</em>.&gt;&gt;.<br />
Avverso questi provvedimenti è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: 1. Falsa ed erronea presupposizione dei presupposti di fatto e di diritto; violazione e omessa applicazione delle disposizioni contenute nella L.R. 28 maggio 2004 n. 8, in particolare degli artt. 2, 4, 5, 6, 7 e 8; violazione e omessa applicazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. 502/1992, in particolare degli artt. 8 bis e 8 ter; violazione e omessa applicazione delle disposizioni contenute nel d.p.c.m. 68800 del 10 febbraio 1984 e delle disposizioni contenute nel regolamento regionale n. 3 del 5 febbraio 2010; travisamento della realtà giuridica; sviamento; ingiustizia manifesta; eccesso di potere per irragionevolezza, per illogicità manifesta, per contraddittorietà (anche tra parti di uno stesso atto amministrativo), perplessità, arbitrarietà, indeterminatezza e irrazionalità dell’agire amministrativo. 2. Violazione delle norme in materia di giusto procedimento; eccesso di potere per carente e superficiale istruttoria; irragionevolezza; eccesso di potere per mancata ponderazione dell’interesse pubblico con quello privato della libera iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost.; violazione del principio della tutela della concorrenza e del mercato; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede dell’agire amministrativo; violazione del principio di legalità; violazione del principio del legittimo affidamento del privato.<br />
Sostiene la ricorrente: che la società non ha mai agito in regime di convenzione o accreditamento e non ha mai inteso accedere all’accreditamento; che la richiesta riguarda un punto di prelievo esterno e non un centro di prelievo; che il d.p.c.m. 68800 permette ai laboratori di analisi cliniche di aprire altri punti di prelievo anche nel territorio di una diversa Ausl limitrofa; che il rilascio dell’autorizzazione è di competenza del Comune; che è differente la procedura per ottenere l’accreditamento da quella avente ad oggetto il rilascio dell’autorizzazione; che il comportamento dell’amministrazione è un ostacolo alla libertà di iniziativa economica.<br />
L’Asl, con memoria del 7 settembre 2010, ha eccepito l’irricevibilità e inammissibilità del ricorso per essere stato notificato alla Polimedica First, struttura presso la quale si deve aprire il punto di prelievo, un verbale di contestazione di illecito amministrativo con la proposta di chiusura dell’attività, verbale che non è mai stato impugnato, nonchè per omessa notifica alle altre strutture già esistenti.<br />
Nel merito l’Amministrazione ha rilevato che: non esiste differenza tra un punto di prelievo esterno e un centro di prelievo esterno; che per la normativa esistente la possibilità di apertura di punti di prelievo esterni è concessa solo alle strutture che abbiano ottenuto l’accreditamento regionale, in quanto solo queste sono in possesso di requisiti certificati; che il diritto di iniziativa economica deve conciliarsi con il diritto alla salute; che la ricorrente non ha mai argomentato in merito alle effettive necessità dell’utenza che giustificherebbero l’apertura di un nuovo punto di prelievo.<br />
Il comune di Fasano ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla regione Puglia. Nel merito ha dedotto: che nel territorio comunale esistono già quattro laboratori di analisi, con la conseguenza che non sussistono le condizioni di eccezionalità richieste; che comunque ai fini dell’apertura del punto in questione è necessario avere nello stesso comune un laboratorio di analisi e che questo laboratorio sia accreditato; che il Comune non ha competenza in merito alla richiesta della ricorrente.<br />
Con ordinanza n. 686/2010 questo Tribunale ha respinto la richiesta misura cautelare.<br />
Con motivi aggiunti del 25 luglio 2014, la ricorrente ha impugnato le note dell’Area Politiche della Regione recanti precisazioni e direttive circa l’attivazione di punti di prelievo esterni, per i seguenti motivi: in relazione alla nota dell’11 dicembre 2013 1. Violazione dell’art. 8 in relazione all’art. 5, comma 1, lett. b, n. 1.2. l.r. 8/2004; violazione ed erronea applicazione del paragrafo B.01.02 del r.r. 3/2010 e della delibera di G.R. 730/2010 in relazione all’art. 41 Cost. e alla l. 11 novembre 2011, n. 180; eccesso di potere per erronea presupposizione, erronea e carente motivazione. 2. Violazione dell’art. 121 Cost.; violazione dell’art. 44 l.r. 7/2004, statuto regione Puglia; violazione dell’art. 3 l.r. 8/2014; incompetenza. In relazione alla nota dell’11 dicembre 2013. 3. Violazione dell’art. 8 in relazione all’art. 5, comma 1, lett. b, n. 1.2. l.r. 8/2004; violazione ed erronea applicazione del r.r. 3/2010 e della delibera di G.R. 730/2010 anche in relazione agli artt. 20 e 24 l.r. 8/2004 in relazione all’art. 41 Cost. e alla l. 11 novembre 2011, n. 180; eccesso di potere per erronea presupposizione, erronea e carente motivazione, contraddittorietà con precedenti determinazioni; illegittimità derivata; violazione dei principi in tema di irretroattività degli atti amministrativi; violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost.; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà interna, ingiustizia manifesta, sviamento.<br />
Sostiene la ricorrente: che l’interpretazione per cui i laboratori autorizzati possono aprire punti di prelievo soltanto nell’ambito territoriale dell’Asl di appartenenza non è corretta; che, comunque, spetta alla giunta regionale determinare gli ambiti regionali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive ai sensi dell’art. 8 ter d.lgs. 502/2002; che è contraddittoria l’affermazione del carattere retroattivo del limite della zona carente.<br />
Le parti hanno depositato ulteriori memorie.<br />
Con memoria del 21 novembre 2014, il Comune ha rilevato che, il 7 aprile 2011, è stata rilasciata alla ricorrente un’autorizzazione sanitaria per l’espletamento dell’attività sanitaria di laboratorio generale di base per analisi da svolgersi in Fasano e che tale circostanza determina l’improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso.<br />
La ricorrente ha contestato la richiesta del Comune di dichiarazione di improcedibilità per carenza di interesse, in quanto l’oggetto dell’autorizzazione rilasciata dal Comune è diverso da quella oggetto del presente ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 13 luglio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>1. Ha carattere preliminare l’esame dell’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è ragione di discostarsi, nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse deve essere oggetto di accertamento particolarmente rigoroso, onde evitare sostanziali dinieghi di giustizia, con conseguente violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 113 (Cons. St., sez. V, 5 maggio 2016, n. 1822).<br />
L’autorizzazione del 7 aprile 2011 non può essere considerata sostituiva di quella in contestazione, posto che, come rilevato dalla ricorrente, i requisiti richiesti per l’apertura di laboratori di analisi sono diversi e superiori rispetto a quelli richiesti per l’aperura di un punto prelievi, comportando una sostanziale differenza tra le due autorizzazioni.<br />
La declaratoria di improcedibilità, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis, Cons. St., Sez. IV, 1° agosto 2016, n. 3458) consegue unicamente allorché vi è un mutamento della situazione di fatto e di diritto presente al momento della presentazione del ricorso tale da far venir meno l&#8217;effetto del provvedimento impugnato, condizione che nella specie non si ravvisa, in quanto il rapporto giuridico originariamente instaurato rimane inalterato.<br />
2. Infondate sono anche le altre eccezioni di improcedibilità/inammissibilità del ricorso, avanzate dall’Asl, per mancata impugnazione del verbale di contestazione di illecito amministrativo con la proposta di chiusura della Polidemica First, struttura presso la quale si deve aprire il punto di prelievo, e per omessa notifica alle altre strutture già esistenti.<br />
2.1. Per quanto riguarda la mancata impugnazione del verbale, è da rilevare che questo, come fatto presente dalla stessa Asl, contiene solo una proposta di chiusura e non risulta che a seguito di questo sia stato mai adottato un provvedimento di chiusura della struttura della Polimedica First. Anzi la ricorrente ha rilevato che “<em>ad oggi i vari professionisti che conducono in locazione i locali della struttura Polimedica First risultano pienamente operanti</em>” (memoria del 26 maggio 2014), circostanza non contestata dalle controparti.<br />
2.2. Non può poi ritenersi che le altre strutture presenti nel territorio comunali debbano essere considerati quali controinteressati necessari, ai quali doveva essere notificato il ricorso.<br />
In materia di impugnazione di provvedimenti di diniego di un’autorizzazione quale quella in esame, non sono configurabili posizioni di controinteressati, atteso che gli esercenti attività della medesima natura di quella per la quale è stata negata l’autorizzazione sono titolari di un interesse di mero fatto al consolidamento dell&#8217;atto impugnato costituito dal vantaggio economico di una minore concorrenza e giammai parti del rapporto giuridico controverso.<br />
2.3. Parimenti infondata è l’eccezione, sollevata dal Comune, di inammissibilità per mancata notifica alla Regione, in quanto quest’ultima non ha emesso alcun provvedimento impugnato con il ricorso e i successivi motivi aggiunti.<br />
3. Nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati.<br />
3.1. È da rilevare anzitutto che la competenza per il rilascio dell’autorizzazione in esame è del Comune, in base al combinato disposto dell’art. 8, comma 4, l.r. 8/2004, “<em>Al comune compete il rilascio dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all&#8217;articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1.2.</em>”, e dell’art. 5, comma 1, lett. b), “1<em>.2.4 attività di medicina di laboratorio</em>”.<br />
3.2. La questione oggetto del presente giudizio riguarda, in sostanza, la possibilità per un laboratorio che agisce in totale regime privatistico, di poter aprire punti di prelievo in comuni limitrofi, ovvero se questo sia soggetto ai limiti imposti dall’art. 24, comma 2 ter, l.r. 8/2004, così come introdotto dall’art. 12 l.r. 2672006, sul presupposto – come ritenuto dall’Amministrazione &#8211; che tale possibilità sia ammessa solo per le strutture già accreditate (<em>l’attività è riservata a soggetti esercenti l’attività sanitaria già accreditati presso il S.S.R.; tale presupposto essenziale non è posseduto dall’istante, e nel caso fosse posseduto, consentirebbe l’esercizio del punto prelievo, previa autorizzazione della ASL competente ed ubicato esclusivamente nel territorio della stessa ASL</em>).<br />
Questo Tribunale, in relazione alla l.r. 8/2004 (anche se sotto il diverso profilo della preventiva verifica parte dell’Amministrazione, prima del rilascio dell’autorizzazione, del fabbisogno complessivo e della localizzazione delle strutture) ha avuto occasione di precisare che per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (parere 13/2013) “<em>tale previsione comporta un ingiustificato innalzamento delle barriere all’ingresso nel mercato delle prestazioni sanitarie, perché induce gli operatori già presenti ad aumentare la propria offerta, diminuendo per questa via il fabbisogno potenziale complessivo, impedendo così l’ingresso di nuovi e potenzialmente più efficienti operatori, senza che, in senso contrario, possano valere considerazioni di compatibilità finanziaria, posto che si tratta di richieste di accesso al settore delle prestazioni sanitarie che non sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)</em>” (sent. 1216/2015).<br />
Prosegue la sentenza: &lt;&lt;<em>con due differenti sentenze (Tar Lazio, sez. II–bis, 14 gennaio 2014, n. 455 e Tar Latina, sez. I, 27 marzo 2014, n. 252) è stata fatta una disamina completa dei principi che regolano la materia.</em><br />
<em>La sentenza 455/2014 ha preso le mosse dall’art. 8-ter d.lgs. 502/1992 e dalle norme regionali conseguenti e ha rilevato come tutta questa legislazione debba essere interpretata e applicata alla luce del decreto liberalizzazioni (d.l. 1/2012) che prevede l&#8217;abrogazione di tutte le previsioni che comprimono o condizionano indebitamente la libertà di iniziativa economica sancita dagli articoli 2, 3, 4 e 41 della Costituzione rinviando a successivi regolamenti attuativi l’individuazione delle sole attività per le quali permane l’esigenza della prevista autorizzazione.</em><br />
<em>Il decreto liberalizzazioni, d’altronde, contiene una disciplina “meramente ricognitiva e direttamente attuativa del principio, costituzionale ed europeo di libertà della persona, ed in particolare di libertà di iniziativa economica in condizioni di piena concorrenza tra tutti gli operatori, presenti e futuri sancito dagli articoli 2, 3, 4 e 41 della Costituzione e dal Trattato dell’Unione Europea”, ed è stato rilevato come questi principi siano dotati di immediata attuazione.</em><br />
<em>La sentenza citata (455/2014) prosegue rilevando, da una parte che il d.l. 172013 sancisce che le disposizioni a tutela del principio di libertà di iniziativa economica entrano immediatamente in vigore, e dall’altra che la tutela della salute viene prevista quale causa idonea a giustificare le previsioni di limiti alle attività economiche.</em><br />
<em>Tuttavia, per la Corte costituzionale (19 dicembre 2008, n. 428) tali limiti alla iniziativa economica privata possono essere consentiti solo se non siano incongrui o irragionevoli.</em><br />
<em>Pertanto, in base a una lettura costituzionalmente orientata delle normativa di riferimento, “la pretesa di sottoporre le strutture sanitarie nella regione ad un contingentamento numerico massimo, prescindendo da ogni considerazione quantitativa e qualitativa circa i nuovi servizi offerti dai richiedenti l’autorizzazione e circa i servizi già presenti sul territorio in relazione alle esigenze della popolazione residente e fluttuante, non risulta in alcun modo connessa al superiore interesse pubblico generale alla tutela dell’inviolabile diritto alla salute, ed è anzi suscettibile sia di limitare i servizi di prevenzione e cura concretamente attivabili sul territorio, sia di ostacolare il miglioramento qualitativo e la riduzione dei prezzi dell’offerta privata e non convenzionata con il S.S.N., grazie alla concorrenza ed alla conseguente facoltà di scelta dei pazienti tra strutture diverse”.</em><br />
<em>In sostanza, è stato ritenuto che l’esigenza di tutela della salute può riguardare solo la qualità dei servizi sanitari e la loro diffusione mediante una razionale e capillare distribuzione sul territorio, mentre la sufficienza dei servizi già presenti sul territorio, e quindi il raggiunto fabbisogno, dal punto di vista della tutela del diritto alla salute dei cittadini “avrebbe dovuto logicamente concludere, non per l’impossibilità, ma al contrario per la libera facoltà di aprire la nuova struttura senza neppure attivare particolari indicazioni circa la varietà dei servizi minimi offerti e circa la sua collocazione territoriale. Il Tar Latina, ha poi ribadito l’esigenza che “il nostro ordinamento si conformi subito al principio comunitario di libertà di iniziativa economica concorrenziale … anche mediante la disapplicazione di leggi contrastanti con il predetto principio”, ritenendo come per una struttura non destinata a operare nel regime del c.d. accreditamento il richiamo alle esigenze di contenimento della spesa non sembra conferente. “Il blocco all’ingresso di nuovi operatori sul mercato delle prestazioni sanitarie, motivato con la saturazione di questo, sia controproducente rispetto alle stesse esigenze di tutela della salute, poiché, al contrario, tale ingresso potrebbe stimolare il miglioramento qualitativo e la riduzione dei prezzi dell’offerta di servizi sanitari da parte dei privati operanti non in regime di convenzionamento con il S.S.N.</em>” (sentenza 252/2014 cit.)&gt;&gt;.<br />
In un’altra sentenza, sempre di questa Sezione, è stato rilevato che &lt;&lt;<em>secondo varie pronunce della Terza Sezione del Consiglio di Stato, difatti, “la regola di principio stabilita dall’art. 8-ter non può risolversi alla luce dell’art. 32 della Costituzione -che eleva la tutela della salute a diritto fondamentale dell&#8217;individuo- e dell’art. 41 -teso a garantire la libertà di iniziativa di impresa- in uno strumento ablatorio delle prerogative dei soggetti che intendano offrire, in regime privatistico (vale a dire senza rimborsi o sovvenzioni a carico della spesa pubblica, e con corrispettivi a carico unicamente degli utenti), mezzi e strumenti di diagnosi, di cura e di assistenza sul territorio.</em><br />
<em>Al riguardo si osserva che una politica di contenimento dell’offerta sanitaria non può tradursi in una posizione di privilegio degli operatori del settore già presenti nel mercato, che possono incrementare la loro offerta a discapito dei nuovi entranti, assorbendo la potenzialità della domanda; inoltre, deve sottolinearsi, ancora una volta, l’irrilevanza dei criteri di contenimento della spesa sanitaria, non versandosi a fronte di soggetti che operino in accreditamento.</em><br />
<em>Difatti, le valutazioni inerenti all’indispensabile contenimento della spesa pubblica e alla sua razionalizzazione hanno la loro sede propria nei procedimenti di accreditamento, di fissazione dei ‘tetti di spesa’ e di stipulazione dei contratti con i soggetti accreditati (C.d.S., III, 26 settembre 2013, n. 4788; 29 gennaio 2013, n. 550)” (Consiglio di Stato, III, 3 agosto 2015, n. 3807; v. anche Consiglio di Stato, III, 10 luglio 2015, n. 3487)</em>&nbsp;&gt;&gt; (sent. 991/2016).<br />
Posti questi principi, è da ritenere che sarebbe contraria ai principi, sanciti a livello costituzionale ed europeo, della libertà di iniziativa economica, un’interpretazione delle norme nel senso datane dall’Amministrazione.<br />
Infatti, ritenendosi che i punti prelievo possano essere aperti solo da centri accreditati si determinerebbe l’introduzione di illegittime barriere nel mercato delle prestazioni sanitarie, comprimendo o condizionando indebitamente la libertà di iniziativa economica.<br />
È poi da rilevare tra l’altro che la tutela della salute è garantita proprio dal regime autorizzatorio, e quindi dalla preventiva verifica da parte dell’Amministrazione del possesso di tutti i requisiti richiesti.<br />
In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti.<br />
Stante la novità della questione è possibile disporre la compensazione delle spese del giudizio.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Eleonora Di Santo, Presidente<br />
Ettore Manca, Consigliere<br />
Claudia Lattanzi, Primo Referendario, Estensore<br />
<strong>L&#8217;ESTENSORE</strong><br />
<strong>Claudia Lattanzi</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
Eleonora Di Santo</strong></p>
<p>IL SEGRETARIO&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-7-11-2016-n-1677/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.1677</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.11307</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-7-11-2016-n-11307/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-7-11-2016-n-11307/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-7-11-2016-n-11307/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.11307</a></p>
<p>Pres. De Michele G., Est. Dongiovanni D. Sulla validità del decreto emesso dal MISE per l’ autorizzazione alla costruzione e all&#8217;esercizio di un elettrodotto, nonché del decreto VIA del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Energia – Costruzione- Autorizzazione- Elettrodotto – VIA. &#160; I decreti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-7-11-2016-n-11307/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.11307</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-7-11-2016-n-11307/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.11307</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  De Michele G., Est.  Dongiovanni D.</span></p>
<hr />
<p>Sulla validità del decreto emesso dal MISE per l’ autorizzazione alla costruzione e all&#8217;esercizio di un elettrodotto, nonché  del decreto VIA del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Calibri">Energia – Costruzione- Autorizzazione- Elettrodotto – VIA.</font></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt;">&nbsp;</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><font color="#000000" face="Calibri">I decreti emessi dal MISE e dal MATTM sono validi: l’opera di costruzione in oggetto, infatti, risulta nel Piano di Sviluppo del 2005, quale infrastruttura necessaria per migliorare la rete e il sistema elettrico. Si evince che il nuovo elettrodotto risponde ad esigenze di pubblica utilità e che la normativa di settore non esclude che tali finalità di carattere pubblico possano essere perseguite con l’iniziativa di un privato e che lo stesso possa gestire in via diretta la relativa procedura autorizzativa.</font></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 7 /11/ 2016<br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;N. 11037/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N. 03142/2013 REG.RIC.</strong><br />
<img decoding="async" align="left" alt="Descrizione: logo" height="109" hspace="12" src="data:image/png;base64,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" width="95" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br clear="all" /><br />
<br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Tribunale Amministrativo Regionale per il&nbsp;Lazio</strong><br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Sezione Terza)</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ha pronunciato la presente<br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 3142 del 2013, proposto da:&nbsp;<br />
Comune di Lanciano, in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlini C.F. CRLGNN52C13E435S, Emanuele Laudadio C.F. LDDMNL71P21E435F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lucio Valerio Moscarini in Roma, via Sesto Rufo, 23;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell&#8217;<strong>Ambiente</strong>&nbsp;e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona deirispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Abruzzo&nbsp;<strong>Energia</strong>&nbsp;SPA (ora A2A Gencogas spa), in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Mario Sanino C.F. SNNMRA38E03H501M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, v.le Parioli, 180;&nbsp;<br />
<strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br />
<em>ad opponendum</em>:<br />
TERNA &#8211; Rete Elettrica Nazionale Spa, in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino C.F. SNNMRA38E03H501M, Filomena Passeggio C.F. PSSFMN52H41F839X, Maurizio Carbone C.F. CRBMRZ55L30F839L, Giancarlo Bruno C.F. BRNGCR51D22F839L, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, v.le Parioli, 180;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
&#8211; del decreto del MISE n. 239/el-195/180/2013 del 15.01.2013 (GU 10/2013) recante autorizzazione alla costruzione e all&#8217;esercizio dell&#8217;elettrodotto in doppia terna &#8220;Villanova-Gissi&#8221; ed opere connesse nei comuni di Chieti, Casalincontrada, Bucchianico, Far<br />
&#8211; del decreto VIA del Ministero dell&#8217;<strong>Ambiente</strong>&nbsp;e della Tutela del Territorio e del Mare n. 510 del 13 settembre 2011, pubblicato sulla GURI n. 10 del 24 gennaio 2013, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e d<br />
&#8211; di tutti gli atti connessi.</p>
<p>
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Abruzzo Energia S.p.a. (ora A2A Gencogas spa);<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2016 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi, ai preliminari, l&#8217;Avv. Davide Majori, in sostituzione dell&#8217;Avv. Carlini, per la ricorrente, l&#8217;avvocato dello Stato A. Fedeli per le amministrazioni resistenti e l&#8217;Avv. M. Sanino per Terna spa e AbruzzoEnergiaSpa (ora A2A Gencogas spa);<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
Con il ricorso in esame, il Comune di Lanciano ha impugnato per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, i provvedimenti pubblicati nella GURI n. 10 del 24 gennaio 2013 con cui Abruzzo Energia spa (ora A2A Gencogas spa)è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 1-<em>sexies</em>&nbsp;del decreto legge n. 239 del 2003, convertito nella legge n. 290 del 2003, alla costruzione e all’esercizio dell’elettrodotto in doppia terna “Villanova-Gissi” (si tratta, in particolare, del decreto di autorizzazione rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico del 15 gennaio 2013 e di quello di valutazione dell’impatto ambientale – VIA &#8211; adottato dal Ministero dell’Ambiente&nbsp;e della tutela del territorio e del mare in data 13 settembre 2011).<br />
Al riguardo, il Comune di Lanciano dà conto dello svolgimento della procedura di autorizzazione avviata nel corso del 2009 attraverso la convocazione di apposita conferenza di servizi con gli enti locali interessati, all’esito della quale il Comune ricorrente, non avendo ricevuto alcuna risposta in ordine alla richiesta di introdurre una variante al progetto della società Abruzzo Energia&nbsp;di modifica del tracciato dell’elettrodotto o, in alternativa, di interramento dell’opera, ha espresso formalmente il proprio parere contrario alla realizzazione dell’elettrodotto in doppia terna “Villanova-Gissi”.<br />
Avverso i predetti provvedimenti, il Comune di Lanciano ha quindi proposto i seguenti motivi:<br />
<em>1) eccesso di potere; illogicità manifesta; totale carenza dell’interesse pubblico.</em><br />
L’autorizzazione impugnata è stata rilasciata non per perseguire un interesse pubblico bensì per soddisfare un interesse privato della società AbruzzoEnergia, impegnata a migliorare l’attività di dispacciamento dell’<strong>energia</strong>&nbsp;dalla stessa prodotta.<br />
Ed invero, nello stesso territorio, è già presente un altro elettrodotto da 380Kv tanto che la realizzazione di un ulteriore impianto della specie, con i conseguenti vincoli di inedificabilità, provoca un danno per la salute, l’ambiente, l’economia della zona che non è giustificabile nella misura in cui mira a perseguire un interesse di natura privata;<br />
2)&nbsp;<em>eccesso di potere; illogicità; carenza di istruttoria; esame delle osservazioni e relative risposte rese da parte della ditta interessata.</em><br />
Dai verbali delle riunioni della conferenza di servizi emerge che le osservazioni presentate dai vari enti pubblici coinvolti sono state valutate e rigettate dalla stessa società privata (odierna controinteressata) che aveva l’interesse diretto alla realizzazione del nuovo elettrodotto; ciò costituisce un evidente&nbsp;<em>vulnus</em>&nbsp;alle esigenze di garanzia ed imparzialità che devono caratterizzare la procedura di autorizzazione di che trattasi.<br />
Peraltro, la risposta (negativa) alla richiesta di interramento dell’elettrodotto formulata da alcune parti è del tutto carente a fronte del fatto che l’attuale tracciato è destinato a deturpare notevolmente il paesaggio;<br />
<em>3) eccesso di potere; carenza di istruttoria; difetto di motivazione; errate attestazioni.</em><br />
Nel parere della commissione tecnica di verifica per l’impatto ambientale – VIA e VAS – del 10 giugno 2011 si dà atto di un’attività di concertazione con gli enti locali interessati relativamente alla localizzazione del corridoio che, tuttavia, almeno con riferimento al Comune di Lanciano, non vi è stata né risultano svolti sopralluoghi per verificare lo stato dei luoghi.<br />
Peraltro, posto che la realizzazione di tali opere può essere effettuata anche in difformità delle previsioni urbanistiche, è previsto che il rilascio dell’autorizzazione debba essere preceduto dalla ricerca di un’intesa con gli enti locali interessati, attività che nel caso di specie non vi è stata in quanto le amministrazioni sono state coinvolte quando le scelte sulla localizzazione erano già state effettuate.<br />
È intervenuta&nbsp;<em>ad opponendum</em>&nbsp;la società Terna che, con memoria, ha dapprima eccepito svariati profili di inammissibilità del gravame (tardività del deposito; nullità della notifica; tardività nell’impugnazione del decreto VIA; mancata impugnazione dell’intesa tra Stato e Regione Abruzzo), e chiedendone, comunque, il rigetto per infondatezza nel merito.<br />
Si sono costituiti in giudizio i Ministeri intimati (dello Sviluppo Economico e quello dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare) e la società Abruzzoenergia i quali, con memoria, hanno chiesto anch’essi il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito; la società controinteressata ha altresì eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sotto gli stessi profili sollevati dall’interveniente TERNA spa.<br />
Con ordinanza n. 1874/2013, è stata respinta la domanda di sospensiva.<br />
In prossimità della trattazione, le parti hanno depositato documentazione e memorie, insistendo nelle loro rispettive conclusioni; in particolare, la società controinteressata ha prodotto la comunicazione con cui rappresenta che il nuovo elettrodotto è entrato in esercizio in data 31 gennaio 2016.<br />
Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2016, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. In via preliminare, va precisato che si intende prescindere, in questa sede, dall’esame delle eccezioni sollevate dalle controparti in quanto il ricorso risulta comunque infondato nel merito, come peraltro si è avuto modo di anticipare, seppure in sede di cognizione sommaria, con ordinanza n. 1874/2013.<br />
2. Ciò premesso, il primo motivo proposto con il ricorso in esame si conferma infondato.<br />
In effetti, la questione risulta affrontata dalla Sezione in altra occasione e gli argomenti ivi spesi per confutare l’analoga censura sono condivisi dal Collegio anche in questa sede (cfr, Tar Lazio sez. Terza, 15 maggio 2014, n. 5115).<br />
Nella predetta pronuncia, la Sezione ha avuto modo di osservare, in sintesi, quanto segue:<br />
&#8211; la società Terna, in qualità di concessionaria del servizio pubblico di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, è obbligata a connettere alla rete di trasmissione nazionale (R.T.N.) tutti i soggetti che ne facciano richiesta, ai sensi dell<br />
&#8211; la società AbruzzoEnergia, autorizzata nel 2004 alla costruzione della centrale termoelettrica nel Comune di Gissi, dopo aver constatato che l’originaria “Soluzione di Connessione” fornita da Terna al momento del rilascio dell’autorizzazione comportava<br />
&#8211; la società Terna, essendo obbligata a garantire la connessione alla rete nazionale, ha quindi definito la c.d. “Soluzione Tecnica Minima Generale” (S.T.M.G.), indicando la modifica della connessione preesistente alla RTN della centrale Abruzzoenergia di<br />
&#8211; Abruzzo energia ha accettato la “Soluzione tecnica minima generale” con lettera dell’8 maggio 2009, chiedendo di poter curare direttamente la procedura autorizzativa e Terna ha riscontrato tale nota in data 11.12.2009 consentendo alla società di procede<br />
&#8211; l’art. 1-<em>sexies</em>&nbsp;del decreto legge 239 del 2003, convertito nelle legge 290 del 2003, come introdotto dalla legge n. 239 del 2004, prevede che “<em>il procedimento di autorizzazione unica si applica anche alle opere connesse e alle infrastr<br />
&#8211; peraltro, l’opera di che trattasi era stata individuata da Terna nel proprio Piano di Sviluppo del 2005 quale infrastruttura necessaria per migliorare la rete e il sistema elettrico.<br />
Da quanto sopra esposto, si evince che il nuovo elettrodotto risponde ad esigenze valutate di pubblica utilità e che la normativa di settore non esclude che tali finalità di carattere pubblico possano essere perseguite con l’iniziativa di un privato e che lo stesso possa gestire in via diretta la relativa procedura autorizzativa.<br />
Da ciò deriva il giudizio di infondatezza della censura in esame.<br />
2. Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto riguardano profili diversi di un’unica censura,avente ad oggetto le modalità e le scelte (anche localizzative) che hanno portato all’individuazione della soluzione tecnica di cui all’autorizzazione del 2013 impugnata.<br />
Le doglianze sono anche in questo caso infondate.<br />
Per quanto riguarda il profilo relativo alla gestione diretta della procedura autorizzativa da parte della società controinteressata, è sufficiente richiamare quanto esposto al precedente punto 1. relativamente al fatto che la normativa vigente di settore consente al privato di poter gestire direttamente il procedimento di che trattasi; a ciò si aggiunga che il citato art. 1-<em>sexies</em>&nbsp;del decreto legge n. 239 del 2003 (come successivamente convertito e modificato) disegna un procedimento, anche complesso, che richiede, tra l’altro, la previa valutazione di impatto ambientale (VIA) svolta dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo.<br />
Nel caso di specie, la valutazione di impatto ambientale, cristallizzata nel decreto n. 510 del 13 settembre 2011, risulta essere stata condotta in modo approfondito e le modalità di realizzazione, come del resto la scelta localizzativa dell’impianto, sono state oggetto di una verifica che ha visto l’analisi di diverse ipotesi alternative e che, all’esito, ha fatto prevalere quella poi approvata con il provvedimento di autorizzazione qui impugnato; nelle premesse, peraltro, si dà atto di un’attività di concertazione con i vari comuni del territorio interessato dal passaggio dell’elettrodotto che ha condotto, in gran parte, ad esiti soddisfacenti, sintetizzati in apposite convenzioni.<br />
Al riguardo, può richiamarsi, sul punto, recente giurisprudenza del Tar Lazio riguardante proprio l’elettrodotto di che trattasi (cfr, Tar Lazio, sez. Seconda, 5 maggio 2014, n. 4617) che, nell’affrontare i dedotti profili di illegittimità del decreto VIA del 2011, ne ha invece riconosciuto la validità, il tutto dopo averne ripercorso le molteplici fasi di verifica ed esaminato le valutazioni svolte con riferimento ai vari tracciati alternativi possibili che hanno portato infine a ritenere legittima la scelta di privilegiare la c.d. “Macroalternativa est” che sfruttava, per quanto possibile, il corridoio territoriale in affiancamento all’elettrodotto già esistente di 380 Kv “Villanova-Gissi”; a ciò si aggiunga che la predetta macroalternativa è stata seguita da un’attività di concertazione che ha portato ad una serie di varianti (c.d. “microalternative”) necessarie per ottimizzare al meglio il percorso e venire così incontro alle esigenze del territorio.<br />
Con riferimento alla valutazione di impatto ambientale, va ribadito che, in questa attività, l&#8217;amministrazione esercita un&#8217;amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione&nbsp;<em>tout court</em>&nbsp;sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all&#8217;apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con conseguenti limiti al sindacato giurisdizionale sulla determinazione finale emessa (Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2013, n. 1783).<br />
Ora, nel caso di specie, alla luce delle esaustive valutazioni svolte e delle attività di concertazione che hanno preceduto la valutazione positiva di impatto ambientale e, poi,l’adozione del provvedimento di autorizzazione unica, può affermarsi che i provvedimenti impugnati non risultano inficiati dai vizi dedotti in quanto l’attività valutativa sia ambientale che localizzativa svolta è stata effettuata in maniera congrua ed approfondita.<br />
Altrettanto infondata è l’ulteriore censura con cui il Comune ricorrente lamenta la mancata intesa con i Comuni interessati.<br />
Ora, in disparte il fatto che, come riconosciuto nella citata sentenza del Tar Lazio, sez. Seconda, n. 4467/2014, è stata svolta una intensa attività di concertazione con i vari comuni del territorio interessati dal passaggio dell’elettrodotto che ha portato anche a variazioni del percorso, ciò che conta è che la normativa di settore (cfr, in particolare, art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004) non prevede affatto il raggiungimento di un’intesa con i comuni interessati bensì con la Regione in quanto i primi sono solo chiamati a formulare un parere motivato, ma non vincolante, in relazione alla verifica di compatibilità urbanistica dell’opera; da ciò deriva che il parere negativo formulato da uno dei comuni nell’ambito della conferenza di servizi convocata nel procedimento di che trattasi nonè in grado di bloccare di per sé solo l’iter procedurale di autorizzazione.<br />
In ragione di quanto sopra, anche il secondo e terzo motivo vanno rigettati.<br />
3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.<br />
4. Le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio&nbsp;(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo respinge.<br />
Condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA e CPA come per legge, divisi in parti uguali (ovvero euro 1.000,00 ciascuno) tra la parte resistente, AbruzzoEnergia spa (ora A2A Gencogas spa) e Terna spa.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Gabriella De Michele, Presidente<br />
Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore<br />
Achille Sinatra, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Daniele Dongiovanni</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Gabriella De Michele</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-7-11-2016-n-11307/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.11307</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.4647</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-11-2016-n-4647-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-11-2016-n-4647-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-11-2016-n-4647-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.4647</a></p>
<p>Pres. Santoro – Est.re Castriota Scanderberg Sui limiti della responsabilità per danno ambientale del proprietario attuale delle aree interessate da un conclamato fenomeno di inquinamento, laddove non sia ascrivibile sul piano eziologico alla sfera di azione del proprietario medesimo. Sui limiti della responsabilità per danno ambientale del proprietario attuale delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-11-2016-n-4647-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.4647</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-11-2016-n-4647-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.4647</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro – Est.re Castriota Scanderberg<br />
Sui limiti della responsabilità per danno ambientale del proprietario attuale delle aree interessate da un conclamato fenomeno di inquinamento, laddove non sia ascrivibile sul piano eziologico alla sfera di azione del proprietario medesimo.</span></p>
<hr />
<p>Sui limiti della responsabilità per danno ambientale del proprietario attuale delle aree interessate da un conclamato fenomeno di inquinamento, laddove non sia ascrivibile sul piano eziologico alla sfera di azione del proprietario medesimo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><b>Ambiente – Rifiuti e bonifiche – Rifiuti speciali – Fondo privato – Onere di bonifica – Responsabilità del proprietario dell’area inquinata – Proprietario incolpevole – Responsabilità patrimoniale – Sussiste <i>ex</i> art. 253 del d.lgs. n. 152/2006</b></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">L’orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato esclude il coinvolgimento coatto del proprietario di un&#8217;area inquinata, non responsabile dell&#8217;inquinamento, nelle attività di rimozione, prevenzione e messa in sicurezza di emergenza. Al più tale soggetto, in qualità di proprietario dell&#8217;area, potrà essere chiamato, nel caso, a rispondere sul piano patrimoniale e a tale titolo potrà essere tenuto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall&#8217;autorità competente nel limite del valore di mercato del sito determinato dopo l&#8217;esecuzione di tali interventi, secondo quanto desumibile dal contenuto dell&#8217;art. 253 del Codice dell&#8217;ambiente.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 07/11/2016<br />
N. 04647/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 09745/2010 REG.RIC.<br />
&nbsp;<br />
<strong><img decoding="async" height="116" src="file:///C:/Users/user/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_1e04/AC/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg" width="101" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
&nbsp;<br />
sul ricorso numero di registro generale 9745 del 2010, proposto da:<br />
Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute e Ministero dello Sviluppo Economico in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
contro<br />
Hugo Boss Shoes &amp; Accessories Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Andrea Calzolaio e dall’avvocato Adriano Urbani , con domicilio eletto presso l’avvocato Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. MARCHE &#8211; ANCONA: SEZIONE I n. 857/2009, resa tra le parti, concernente adozione delle necessarie misure di messa in sicurezza d&#8217;emergenza delle aree site nel Comune di Morrovalle<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della società Hugo Boss Shoes &amp; Accessories Italia s.p.a.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2016 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Orecchia per delega dell’avvocato Calzolaio e l’avvocato dello Stato Paola Palmieri;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
<strong>FATTO e DIRITTO</strong><br />
1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute ed il Ministero dello sviluppo economico impugnano la sentenza del Tribunale amministrativo regionale delle Marche 5 agosto 2009 n. 857 che, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Hugo Boss &amp; Accessories Italia s.p.a. , ha annullato il provvedimento n. 19128 del 29 settembre 2006 ed ogni altro atto presupposto e conseguenziale con i quali all’esito di numerose conferenze di servizi ( i cui verbali pure formano oggetto della impugnazione di primo grado) sono state imposte alla società Hugo Boss prescrizioni funzionali alla messa in sicurezza delle aree contermini agli edifici aziendali nel territorio del Comune di Morrovalle nel basso bacino del fiume Chienti, aree interessate da fenomeni di inquinamento della falda.<br />
Le amministrazioni appellanti insistono anche in questo grado nell’evidenziare la legittimità dei provvedimenti gravati in prime cure, ispirati dall’intento di porre rimedio in via d’urgenza ad una diffusa situazione di inquinamento ambientale e si lamentano della erroneità della gravata sentenza che non condivisibilmente avrebbe ritenuto non imputabile la originaria società ricorrente, sull’assunto che la stessa sarebbe mera proprietaria delle aree ma non responsabile dell’inquinamento.<br />
Si è costituita in giudizio la parte appellata per resistere all’appello e chiederne la reiezione.<br />
Le parti hanno depositato memorie illustrative in vista dell’udienza di discussione del ricorso.<br />
All’udienza pubblica del 27 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta per la sentenza.<br />
2.L’appello è infondato e va respinto.<br />
3.L’infondatezza nel merito dell’appello esime il Collegio dall’esaminare la preliminare eccezione processuale di inammissibilità del gravame per omessa sua notifica dell’appello presso il procuratore costituito in primo grado.<br />
4.La causa pone la vexata quaestio dei limiti della responsabilità per danno ambientale del proprietario attuale delle aree interessate da un conclamato fenomeno di inquinamento ( nella specie delle falde acquifere) non ascrivibile sul piano eziologico alla sfera di azione del proprietario medesimo.<br />
5.Giova premettere che l’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 21 del 2013, aveva rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione interpretativa: &#8220;se i princìpi dell&#8217;Unione Europea in materia ambientale sanciti dall&#8217;art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione Europea e dalla direttiva 2004/35/UE del 21 aprile 2004 (articoli 1 ed 8 n. 3; 13 e 24 considerando) &#8211; in particolare, il principio per cui &#8220;chi inquina, paga&#8221;, il principio di precauzione, il principio dell&#8217;azione preventiva, il principio, della correzione prioritaria, alla fonte, dei danni causati all&#8217;ambiente &#8211; ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245 e 253 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ( recante il Codice in materia ambientale) che, in caso di accertata contaminazione di un sito e d&#8217;impossibilità d&#8217;individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di ottenere da quest&#8217;ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all&#8217;autorità amministrativa d&#8217;imporre l&#8217;esecuzione delle misure di sicurezza d&#8217;emergenza e bonifica al proprietario non responsabile dell&#8217;inquinamento, prevedendo, a carico di quest&#8217;ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l&#8217;esecuzione degli interventi di bonifica&#8221;.<br />
L&#8217;interpretazione prospettata dall&#8217;Adunanza Plenaria si faceva carico di superare alcune criticità insorte nell&#8217;esame di una pluralità di casi, in cui il responsabile dell&#8217;inquinamento risultava nella maggior parte dei casi irreperibile per avere, con operazioni negoziali di sospetta portata elusiva, alienato la cosa inquinata, mentre il nuovo proprietario trovava proprio nelle richiamate disposizioni inerenti alla limitazione della sua responsabilità (essendo ammessa solo una responsabilità di tipo patrimoniale correlata al valore commerciale del cespite) una sorta di “commodus discessus” al fine di liberarsi dei ben più gravosi oneri economici connessi alla integrale bonifica del sito.<br />
Con sentenza del 4 marzo 2015 (resa nella causa C-534/13), la Corte di Lussemburgo ha confermato e chiarito il proprio orientamento (invero, già espresso nella sentenza 9 marzo 2010, C- 378/08), non diverso da quello preponderante emerso nell&#8217;ordinamento italiano e richiamato dalla stessa ordinanza di rinvio dell&#8217;Adunanza plenaria, affermando che &#8220;la direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale (&#8230;) la quale, nell&#8217;ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest&#8217;ultimo le misure di riparazione, non consente all&#8217;autorità competente di imporre l&#8217;esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall&#8217;autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l&#8217;esecuzione di tali interventi&#8221;.<br />
La decisione conferma quindi la legittimità, alla luce dei principi desumibili dal diritto europeo di matrice unionale, dell’impianto del Codice dell’ambiente che esclude l’imposizione, a carico del proprietario estraneo all’inquinamento del sito, di misure di prevenzione o di riparazione, fatta eccezione per quelle che il soggetto intraprenda spontaneamente ai sensi dell’art. 245 cit..<br />
5.Le amministrazioni appellanti assumono che gli interventi imposti alla società qui appellata rientrerebbero giustappunto nelle misure di emergenza esigibili anche in confronto del proprietario non responsabile dell’inquinamento il quale, in ogni caso, sarebbe tenuto ad eseguire gli interventi di bonifica prescritti per essersi prestato alle preliminari attività di monitoraggio delle acque di falda; donde sarebbe pienamente legittimo l’ordine di messa in sicurezza di emergenza della falda a mezzo della realizzazione di barriere idrauliche in prossimità delle sorgenti di contaminazione della falda in aggiunta all’eliminazione dei focolai di inquinamento.<br />
6.In particolare, le amministrazioni appellanti censurano l’erroneità della gravata sentenza nella parte in cui avrebbe dato per provata l’estraneità della società appellata da ogni responsabilità per inquinamento del sito, essendo al contrario emersa nel corso dell’istruttoria svolta dall’ARPAM la presenza di inquinanti nelle acque di falda sotterranee e nel territorio immediatamente a ridosso delle aree attualmente in titolarità della società Hugo Boss.<br />
Inoltre, le appellanti amministrazioni assumono che il proprietario dell’area è comunque tenuto ad eseguire gli interventi di messa in sicurezza di emergenza.<br />
7.Il Collegio ritiene che la tesi delle amministrazioni appellanti non sia condivisibile e che meriti piena conferma la impugnata sentenza.<br />
Nella impugnata sentenza il Tar ha ragionevolmente escluso, anche sulla scorta delle risultanze della disposta verificazione, che alla società Hugo Boss attualmente proprietaria del sito sia imponibile un’attività di bonifica così consistente ed impegnativa quale quella messa in atto a mezzo dei provvedimenti gravati in primo grado. In particolare, il giudice di prime cure ha individuato due evidenti criticità negli atti oggetto dello scrutinio giurisdizionale: la prima ha riguardato la imputabilità soggettiva delle attività di bonifica ad un soggetto di cui non è stata provata la responsabilità, neppure a livello concausale, nella produzione dell’inquinamento; la seconda è stata incentrata sulla natura stessa delle attività imposte ( barrieramento idraulico delle falde, non correttamente qualificabili alla stregua di attività di messa in sicurezza di emergenza ma piuttosto riconducibili a vera e propria attività di bonifica del sito).<br />
Le conclusioni cui perviene il giudice di primo grado non risultano smentite dalle censure svolte nell’atto di appello.<br />
Le amministrazioni appellanti si limitano ad allegare, senza tuttavia fornire riscontro probatorio anche soltanto indiziario a quanto affermato, che la prova dell’apporto causale al fenomeno dell’inquinamento da parte del soggetto al quale si impongono misure di ripristino ambientale non deve essere quella piena, ma può consistere in elementi indiziari purchè concordanti, come ad esempio la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate nel sito ed i componenti utilizzati dall’impresa nell’attuale processo di lavorazione.<br />
Tuttavia, in relazione alla fattispecie concreta, tale elemento indiziario non viene neppure ipotizzato, posto che le appellanti si limitano ad evidenziare che sarebbero state rinvenute sostanze inquinanti a ridosso dell’area di proprietà della società appellata, senza addurre ulteriori elementi utili a ricollegare sul piano causale il fatto-inquinamento all’attività svolta dalla società Hugo Boss.<br />
Per converso, la circostanza che gli inquinanti siano stati rinvenuti a ridosso delle aree in titolarità della società appellata e non al di sotto delle aree stesse potrebbe essere casomai indice sintomatico della assenza di fattori inquinanti rinvenibili nel processo di lavorazione della stessa società, come d’altronde accertato con sufficiente grado di attendibilità dalla verificazione disposta nel corso del giudizio di primo grado.<br />
Si deve, pertanto, ritenere confermato il dato, non smentito dalle censure d’appello, secondo cui la originaria ricorrente sia estranea al riscontrato fenomeno di inquinamento della falda acquifera, in assenza di sufficienti elementi probatori ( neppure di ordine indiziario) per sostenere la tesi contraria. In tal senso vanno qui confermate le conclusioni cui è correttamente pervenuto il giudice di primo grado.<br />
Ora, sul punto, è ormai pacifico l’orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato (ex multis, Cons. Stato, VI, n. 550 del 2016; Cons. Stato, VI, n. 4225 del 2015) che esclude il coinvolgimento coatto del proprietario di un&#8217;area inquinata, non responsabile dell&#8217;inquinamento, nelle attività di rimozione, prevenzione e messa in sicurezza di emergenza. Al più tale soggetto, in qualità di proprietario dell&#8217;area, potrà essere chiamato, nel caso, a rispondere sul piano patrimoniale e a tale titolo potrà essere tenuto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall&#8217;autorità competente ( nella specie, il Comune, ai sensi dell’art. 14 della LR Marche 2 agosto 2006 n. 13, come mod. dalla LR 29 novembre 2013 n. 44) nel limite del valore di mercato del sito determinato dopo l&#8217;esecuzione di tali interventi, secondo quanto desumibile dal contenuto dell&#8217;art. 253 del Codice dell&#8217;ambiente.<br />
8. La sentenza merita di essere confermata anche nella parte in cui, pur ravvisando nella specie la sussistenza della autonoma iniziativa della società proprietaria delle aree nella fase iniziale del procedimento di recupero ambientale, ha escluso che allo stesso potessero essere addossate le importanti opere di bonifica imposte con i gravati provvedimenti; e ciò in considerazione della oggettiva difficoltà di assimilare le opere imposte al proprietario ( barrieramento idraulico delle acque di falda) con quelle di messa in sicurezza di emergenza ( che risultano conseguenti ad eventi di contaminazione repentina e sono funzionali a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente, ai sensi dell’ art. 240, comma 1, lett. m) d.lgs. n. 152 del 2006).<br />
Nel caso in esame, in cui si è in presenza di uno stato di inquinamento derivante da una contaminazione delle acque e del sito di origine risalente e comunque non repentina, correttamente il giudice di primo grado ha escluso dal novero delle attività ascrivibili al proprietario incolpevole quelle oggetto degli atti impugnati.<br />
9. Alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va respinto e va confermata la sentenza impugnata.<br />
10.Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi ravvisabili nella insussistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale all’epoca di introduzione dell’appello.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese del presente grado di giudizio compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Sergio Santoro,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore<br />
Andrea Pannone,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
Vincenzo Lopilato,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
Italo Volpe,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Consigliere<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IL PRESIDENTE<br />
Giulio Castriota Scanderbeg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sergio Santoro<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-11-2016-n-4647-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.4647</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite in sede di controllo &#8211; Deliberazione &#8211; 7/11/2016 n.16</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-in-sede-di-controllo-deliberazione-7-11-2016-n-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-in-sede-di-controllo-deliberazione-7-11-2016-n-16/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-in-sede-di-controllo-deliberazione-7-11-2016-n-16/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite in sede di controllo &#8211; Deliberazione &#8211; 7/11/2016 n.16</a></p>
<p>Audizione sul Disegno di legge di bilancio per l’anno 2017 Con la legge di bilancio 2017 trovano una prima applicazione le tre riforme dell’ordinamento contabile intervenute nel 2016 in attuazione sia dell’art. 15 della legge n. 243/2012 sia delle deleghe previste dalla legge di contabilità 196/2009. La conseguenza è una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-in-sede-di-controllo-deliberazione-7-11-2016-n-16/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite in sede di controllo &#8211; Deliberazione &#8211; 7/11/2016 n.16</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-in-sede-di-controllo-deliberazione-7-11-2016-n-16/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite in sede di controllo &#8211; Deliberazione &#8211; 7/11/2016 n.16</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Audizione sul Disegno di legge di bilancio per l’anno 2017</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Con la legge di bilancio 2017 trovano una prima applicazione le tre riforme dell’ordinamento contabile intervenute nel 2016 in attuazione sia dell’art. 15 della legge n. 243/2012 sia delle deleghe previste dalla legge di contabilità 196/2009. La conseguenza è una rivisitazione profonda della struttura su cui si cala la decisione di bilancio, in particolar modo per la sezione seconda del relativo disegno di legge, nonché del connesso apparato documentativo.<br />
La preoccupazione di non incidere in senso negativo sulle prospettive del Paese ha spinto il Governo a muovere in direzione di un’ulteriore revisione della strategia di fiscal policy e degli obiettivi di convergenza verso l’equilibrio strutturale di bilancio. Nonostante le modifiche previste con la Nota abbiano dato al quadro macroeconomico tendenziale un profilo di maggiore prudenza, almeno per quello che riguarda l’anno in corso e il prossimo, si era osservato in quella sede, che permanevano potenziali elementi di fragilità che si riflettono sul percorso programmatico di finanza pubblica. Con la legge di bilancio, il Governo conferma sia la scelta di disattivare per il 2017 gli inasprimenti di pressione fiscale derivanti dagli incrementi di Iva già in legislazione (clausole di salvaguardia), sia la volontà di ottenere ulteriori margini di flessibilità, spingendo nella direzione del sostegno della domanda interna. Sul fronte delle coperture emergono taluni elementi di problematicità che inducono a qualche approfondimento. Le maggiori spese sono compensate per meno della metà da tagli di precedenti autorizzazioni. Nel 2018, a fronte di aumenti di spesa superiori ai 15 miliardi solo 4,5 provengono da corrispondenti riduzioni. Nel 2019 il contributo della revisione della spesa si fa più consistente, ma garantisce poco più del 50 per cento delle maggiori uscite, facendo riferimento a rimodulazioni e slittamenti di spesa di cui è utile un attento monitoraggio. Alla luce di un quadro così complesso, la Corte esprime, quindi, l’avviso che il permanere di vincoli stringenti per la finanza pubblica consigli di guardare alla programmazione per il prossimo triennio con particolare attenzione e cautela, accompagnando le misure proposte con scelte volte a ridurre le conseguenze che ne possono derivare per i conti pubblici, specie in un contesto che vedrà un probabile ri-orientamento della intonazione della politica monetaria e, quindi, il venir meno dei suoi positivi riflessi sul servizio del debito. A tal fine sarebbe opportuno, innanzitutto, un attento monitoraggio dell’efficacia delle misure volte al recupero di gettito fiscale. Potrebbe valutarsi la possibilità di un collegamento più stretto tra maturazione delle coperture e attivazione di impegni di spesa, agendo sui tempi di avvio di determinati interventi (e in alcuni casi condizionando le realizzazioni al concretizzarsi dei gettiti attesi).</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-in-sede-di-controllo-deliberazione-7-11-2016-n-16/?download=894">SSRRCO_16_2016_AUD</a> <small>(2 MB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-in-sede-di-controllo-deliberazione-7-11-2016-n-16/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite in sede di controllo &#8211; Deliberazione &#8211; 7/11/2016 n.16</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
