<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7/11/2013 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/7-11-2013/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/7-11-2013/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:55:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>7/11/2013 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/7-11-2013/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2013 n.353</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-7-11-2013-n-353/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-7-11-2013-n-353/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-7-11-2013-n-353/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2013 n.353</a></p>
<p>Pres. A. Pozzi – Est. L. Stevanato Casa di Cura Villa Bianca S.p.A. e Solatrix S.p.A. – Casa di Cura (avv. M. Zanella) vs Provincia autonoma di Trento (avv. N. Pedrazzoli, V. Biasetti e G. Fozzer); Comune di Trento (avv. D. Chiogna) e nei confronti di Società CST Trento S.r.l.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-7-11-2013-n-353/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2013 n.353</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-7-11-2013-n-353/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2013 n.353</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pozzi – Est. L. Stevanato<br /> Casa di Cura Villa Bianca S.p.A. e Solatrix S.p.A. – Casa di Cura (avv. M. Zanella) vs Provincia autonoma di Trento (avv. N. Pedrazzoli, V. Biasetti e G. Fozzer); Comune di Trento (avv. D. Chiogna) e nei confronti di Società CST Trento S.r.l. (avv.ti A. Tita e P. Costantini)</span></p>
<hr />
<p>sulla insufficienza di una motivazione per relationem dei pareri che autorizzano l&#8217;installazione di apparecchiature sanitarie per risonanza magnetica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanità – Apparecchi per risonanza magnetica – Installazione – Autorizzazione – Pareri –Normativa sanitaria provinciale – Motivazione per relationem – Insufficienza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia sanitaria l’autorizzazione all’installazione di apparecchi per risonanza magnetica è illegittima per difetto di motivazione ed istruttoria qualora, i pareri sulla base dei quali è stata rilasciata si limitano ad affermare assiomaticamente che sussistono i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni (comunale e provinciale), limitandosi a ripetere pedissequamente il dettato legislativo. È necessaria una giustificazione o un supporto istruttorio, mediante rilevazione di dati numerici e statistici sulle prestazioni richieste, sui tempi di attesa, sulla precisa dislocazione sul territorio delle strutture che già offrono il servizio in controversia e, in definitiva, sulla coerenza con la programmazione sanitaria provinciale e con il fabbisogno della popolazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
(Sezione Unica)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 22 del 2013, proposto da:<br />
Casa di Cura Villa Bianca S.p.A. e Solatrix S.p.A. &#8211; Casa di Cura, rappresentate e difese dall&#8217;avv. Manuel Zanella, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Oss Mazzurana 72; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Viviana Biasetti e Giuliana Fozzer, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della P.A.T. in Trento, p.zza Dante 15;<br />
Comune di Trento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Denise Chiogna con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Trento, via Calepina 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Società CST Trento S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Tita e Piero Costantini, con domicilio eletto presso il loro studio in Trento, via Lunelli 48; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della determinazione del Dirigente del Servizio Organizzazione e Qualità delle Attività Sanitarie della Provincia autonoma di Trento n. 162 di data 21 novembre 2012 avente ad oggetto &#8220;Autorizzazione ex art. 8 D.P.R. 8 agosto 1994 n. 542, all&#8217;installazione di una apparecchiatura a risonanza magnetica del Gruppo A per uso diagnostico presso il CST &#8211; Centro Sanitario di Specialistica e Diagnostica &#8211; Trento S.r.l.&#8221;;<br />	<br />
&#8211; per quanto occorrer possa: a) della pregressa Autorizzazione ai sensi dell&#8217;art. 4 comma 1 del D.P.G.P. 27 novembre 2000, n. 30-48/leg. per la &#8220;modificazione della struttura sanitaria e/o socio sanitaria denominata &#8220;CST Trento&#8221; con sede a Trento via Tren<br />
c) del parere del Servizio Economia e Programmazione Sanitaria della Provincia autonoma di Trento di data 16 agosto 2012 sub prot. n. 465167 nella sola parte in cui si esprime parere positivo di &#8220;compatibilità in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito provinciale&#8221; della installazione ed utilizzo di risonanza magnetica (RM) 1,5 Tesla dedicata all&#8217;imaging muscoloscheletrico/ortopedico presso CST Trento Srl;<br />	<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto premesso, presupposto, connesso e consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento, del Comune di Trento e della società CST Trento S.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visto l’atto di rinuncia al ricorso di Solatrix S.p.A.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013 il cons. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Le due società ricorrenti espongono di gestire, da decenni, affermate strutture private operanti nell&#8217;ambito sanitario, diagnostico e curativo.<br />	<br />
In particolare, la Casa di Cura Villa Bianca, con sede in Trento, è accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale e con quello Provinciale con orientamento polispecialistico e, tra l’altro, dispone di un servizio di risonanza magnetica.<br />	<br />
Anche la Casa di Cura Solatrix, con sede in Rovereto, offre analoghi servizi e dispone anch’essa di un servizio di risonanza magnetica.<br />	<br />
Entrambe operano, a favore dei pazienti, o mediante convenzione con il Servizio Sanitario Provinciale, ovvero in regime privatistico.<br />	<br />
Le ricorrenti sono venute a conoscenza che, con Determinazione del Dirigente del Servizio<br />	<br />
Organizzazione e Qualità delle Attività Sanitarie n. 162 del 21novembre 2012, la Provincia autonoma di Trento ha autorizzato l&#8217;installazione di una nuova apparecchiatura per risonanza magnetica, per uso diagnostico, presso la neonata struttura socio sanitaria privatistica, denominata CST Trento S.r.l., sita in Trento.<br />	<br />
2 &#8211; Da ciò il presente ricorso, con cui deducono:<br />	<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione di legge e dei principi di legge (artt. 4 e 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542; art. 7 del D.P.G.P. 27 novembre 2000 n. 30-48/Leg.; deliberazione della Giunta provinciale n. 2112 dell’8 agosto 2009). Eccesso di potere per<br />
Eccesso di potere per difetto assoluto d&#8217;istruttoria ed erronea e comunque per carente motivazione. Difetto dei presupposti di legge.<br />	<br />
In dettaglio,, si sostiene che l’autorizzazione è genericamente motivata e non è stata preceduta dalla verifica della compatibilità dell&#8217;installazione rispetto alla programmazione sanitaria regionale o delle province autonome e rispetto al fabbisogno della popolazione ed alla localizzazione delle strutture esistenti sul territorio.<br />	<br />
In particolare, tale verifica sarebbe dovuta essere compiuta alla stregua dei criteri indicati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2112 del 28 agosto 2009, con riferimento alle strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, comprese quelle di riabilitazione, diagnostica strumentale e di medicina di laboratorio.<br />	<br />
L’Amministrazione provinciale, costituita in giudizio, ha pregiudizialmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto la controinteressata non ha titolo ad erogare prestazioni analoghe a quelle svolte dalla ricorrente in regime convenzionale e, quindi, i provvedimenti impugnati non inciderebbero, in modo apprezzabile, sull’assetto concorrenziale in atto.<br />	<br />
La stessa eccezione ha svolto pure il difensore della controinteressata, costituitasi anch’essa in giudizio.<br />	<br />
Anche il Comune di Trento resiste al ricorso, eccependone l’inammissibilità, sotto il diverso profilo che il provvedimento comunale impugnato costituirebbe mero atto endoprocedimentale.<br />	<br />
Nel merito, tutte le parti resistenti hanno contro dedotto e concluso per l’infondatezza del gravame.<br />	<br />
3 &#8211; Ciò premesso, pregiudizialmente all’esame nel merito va preso atto della rinuncia al ricorso, presentata dalla Solatrix S.p.a., con la conseguenza che il giudizio prosegue sull’impulso dell’altra ricorrente, la Casa di cura Villa Bianca S.pa..<br />	<br />
4 &#8211; Preliminarmente, ancora, vanno esaminate le eccezioni in rito opposte dalle parti resistenti in giudizio.<br />	<br />
L’eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse, è infondata, non essendo vero che manchi qualsiasi incidenza delle impugnate autorizzazioni sull’assetto concorrenziale in atto.<br />	<br />
Invero, come esattamente allegato dal difensore della ricorrente in sede di replica, la Casa di cura Villa Bianca opera a favore dei propri pazienti, non solo mediante convenzione con il Servizio Sanitario Provinciale, ma anche in regime privatistico e, dunque, la presenza sullo stesso territorio di una nuova apparecchiatura, destinata a svolgere l’attività diagnostica di risonanza magnetica che presta anch’essa, è suscettibile di alterare la concorrenza in atto e di incidere sull’economicità della relativa gestione.<br />	<br />
Non può, quindi, essere negata la sussistenza, in capo alla ricorrente, di un interesse differenziato e qualificato, nonché di un pregiudizio concretamente derivante dai provvedimenti impugnati.<br />	<br />
5 &#8211; Quanto all’eccezione di difetto di legittimazione passiva, opposta dal Comune di Trento, va fatta una premessa relativamente al quadro normativo che regola la materia in controversia.<br />	<br />
Il D.P.G.P. 27.11.2000, n. 30-48/Leg, recante &#8220;<i>Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ai sensi dell&#8217;art. 43 della L.P. 3 febbraio 1998, n. 3</i>&#8220;, stabilisce all’art. 6 che la presentazione delle domande di autorizzazione per la costruzione di nuove strutture e per la modificazione di quelle esistenti è presentata “<i>al Comune competente per territorio nel caso di strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale</i>”.<br />	<br />
L’art. 7, a sua volta, stabilisce che:<br />	<br />
“<i>1. La verifica del possesso dei requisiti minimi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 dell&#8217;articolo 17. Il Sindaco e la Provincia si avvalgono per tale verifica dei servizi competenti in materia di igiene e sanità dell&#8217;azienda provinciale per i servizi sanitari.</i><br />	<br />
<i>2. Il rilascio dell&#8217;autorizzazione per la costruzione di nuove strutture e per la modificazione di quelle esistenti, ad eccezione degli studi professionali, è altresì subordinato alla verifica di compatibilità in rapporto al 1fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito provinciale, anche al fine di meglio garantire l&#8217;accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Per le domande presentate al Comune, il medesimo richiede la verifica di compatibilità alla Provincia.</i><br />	<br />
<i>3. La verifica di compatibilità di cui al comma 2 è effettuata dalla Provincia, sulla base di criteri e procedure stabiliti con provvedimento della Giunta provinciale.</i>”<br />	<br />
Quest’ultimo, attualmente vigente, è la delibera 28 agosto 2009, n. 2112, la quale, con riferimento al caso in esame, reca la seguente disciplina: “…<i>D. con riferimento all’intero territorio provinciale, relativamente alle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle di riabilitazione, di diagnostica strumentale e di medicina di laboratorio, si stabilisce che il fabbisogno complessivo provinciale può essere soddisfatto dall’articolazione delle strutture sul territorio che deriva dalla libera espressione dei principi che regolano lo specifico mercato sanitario dell’assistenza in regime ambulatoriale. Pertanto, la compatibilità di nuove strutture (costruzione ex novo di strutture o modificazione di strutture esistenti di tale tipologia) va ricercata, in via prioritaria, sulla base della verifica del mantenimento su tutto il territorio provinciale delle predette condizioni di mercato sanitario dell’assistenza in regime ambulatoriale finalizzata alla garanzia dell’accessibilità, con riferimento a tempi e liste di attesa, e alla sostenibilità sul piano gestionale. In tale senso, e con specifico riferimento alle attività inerenti alla riabilitazione, alla diagnostica per immagini e strumentale, alla medicina di laboratorio potranno essere adottati specifici indirizzi e piani di dettaglio.</i>”<br />	<br />
6 &#8211; A sua volta, il D.P.R. 8.8.1994, n. 542 “<i>Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all&#8217;uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale</i>”, all’art. 5 prescrive che:<br />	<br />
“<i>1. Le apparecchiature R.M. con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 Tesla sono soggette ad autorizzazione all&#8217;installazione da parte della regione o provincia autonoma.</i><br />	<br />
<i>2. L&#8217;autorizzazione è data previa verifica della compatibilità dell&#8217;installazione rispetto alla programmazione sanitaria regionale o delle province autonome.</i>”<br />	<br />
7 &#8211; Si tratta, dunque, di un procedimento complesso in cui intervengono entrambe le autorità, comunale e provinciale, nell’esercizio di poteri parzialmente diversi e pari-ordinati, rispettivamente disciplinati dalle citate normative provinciale e statale.<br />	<br />
Invero, le norme provinciali disciplinano, in via generale, le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale e l’autorizzazione alla loro modifica presuppone la verifica di compatibilità, in rapporto al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito provinciale. La norma statale, invece, è specificamente riferita alle apparecchiature R.M. con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 Tesla e presuppone, per l’autorizzazione all’installazione, la previa verifica della compatibilità con la programmazione provinciale.<br />	<br />
Pertanto, l’autorizzazione comunale non rappresenta un mero atto endoprocedimentale, rispetto all’autorizzazione provinciale, ma riveste una valenza autonoma.<br />	<br />
L’eccezione del difensore del Comune di Trento è dunque infondata.<br />	<br />
8 &#8211; Nel merito, il ricorso è fondato.<br />	<br />
Invero, le autorizzazioni impugnate sono state rilasciate sulla base dei pareri favorevoli del Servizio Economia e Programmazione Sanitaria della Provincia autonoma di Trento 16 agosto 2012 sub prot. n. 465167 e 16 ottobre 2012 sub prot. n. 584992/S128/GP/ls.<br />	<br />
Ora, entrambi i pareri sono motivati genericamente e tautologicamente, nel senso che la “<i>compatibilità rispetto alla programmazione sanitaria provinciale</i>” e la &#8220;<i>compatibilità in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito provinciale</i>&#8221; è rispettivamente affermata nei due pareri, <i>sic et simpliciter</i>, senza alcuna giustificazione e senza alcun supporto istruttorio, mediante rilevazione di dati numerici e statistici sulle prestazioni richieste, sui tempi di attesa, sulla precisa dislocazione sul territorio delle strutture che già offrono il servizio in controversia e, in definitiva, sulla coerenza con la programmazione sanitaria provinciale e con il fabbisogno della popolazione, in base ai dettagliati criteri fissati dalla citata deliberazione della Giunta provinciale 28 agosto 2009, n. 2112.<br />	<br />
9 &#8211; In altri termini, i pareri si limitano ad affermare assiomaticamente che sussistono i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni (comunale e provinciale), limitandosi a ripetere pedissequamente il dettato legislativo.<br />	<br />
Manca, dunque, sia una sufficiente motivazione, sia un’adeguata istruttoria a sostegno dei due pareri favorevoli.<br />	<br />
Lo stesso difensore della controinteressata, all’odierna udienza di discussione, non contraddetto dai difensori delle amministrazioni, ha ammesso che la prassi finora seguita non prevede particolari ed ulteriori apporti istruttori, rispetto a quelli che sono emersi nel procedimento in controversia.<br />	<br />
Per tali assorbenti ragioni, i provvedimenti impugnati incorrono nel dedotto vizio di difetto di motivazione e di istruttoria ed il ricorso va perciò accolto.<br />	<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, salva la posizione del Comune di Trento nei cui confronti esse vanno compensate, attesa la natura vincolata ai pareri provinciali del provvedimento comunale autorizzativo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati, indicati in epigrafe.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione provinciale resistente e la controinteressata, per metà a carico di ciascuna, a rifondere alla ricorrente Casa di cura Villa Bianca S.p.a. le spese del giudizio che liquida in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre ad I.V.A. e C.N.P.A., nonché al rimborso del contributo unificato (ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).<br />	<br />
Compensa le spese del giudizio nei confronti del Comune di Trento.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Alma Chiettini, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/11/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-7-11-2013-n-353/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2013 n.353</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2013 n.354</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-7-11-2013-n-354/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-7-11-2013-n-354/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-7-11-2013-n-354/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2013 n.354</a></p>
<p>Pres. Pozzi – Est. Chiettini Baxter S.p.A. (Avv.ti M. Sanino, R. Arbib, R. de Pretis) c/ Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (Avv.ti M. Pisoni, S. Dal Ri) sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione dalla procedura di gara per mancanza di un elemento non previsto dalla lex specialis Contratti della P.A. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-7-11-2013-n-354/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2013 n.354</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-7-11-2013-n-354/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2013 n.354</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pozzi – Est. Chiettini<br /> Baxter S.p.A. (Avv.ti M. Sanino, R. Arbib, R. de Pretis) c/ Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (Avv.ti M. Pisoni, S. Dal Ri)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione dalla procedura di gara per mancanza di un elemento non previsto dalla lex specialis</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Mancanza di un elemento non prescritto – Esclusione – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittima l’esclusione di un partecipante dalla procedura di affidamento di un appalto di forniture dovuta alla mancanza di un elemento non previsto dalla lex specialis, tenuto conto che le esigenze dell’Amministrazione devono essere valutate preventivamente, in modo chiaro e trasparente, e quindi trasfuse nelle caratteristiche tecnico-funzionali richieste per i prodotti di cui si prevede l’acquisizione, così da essere rese note ai concorrenti ancora in sede di gara (1).	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cfr., nello stesso senso, Cons. St., Sez. V, 2625/2013; idem, 4274/2008.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
(Sezione Unica)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 43 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Baxter S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sanino, Riccardo Arbib e Roberta de Pretis e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Trento, via SS. Trinità, n. 14<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pisoni e Silvia Dal Ri e con domicilio eletto presso il Servizio Affari Generali e Legali, in Trento, via Degasperi, n. 79<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Finella Medical S.p.a.;<br />
&#8211; B. Braun Milano S.p.a.;<br />
&#8211; Hospital Service S.p.a.<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>* &#8211; quanto al ricorso principale:<br />	<br />
&#8211; della comunicazione dell&#8217;Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento prot. n.0012023, del 25.1.2013, di esclusione dalla procedura aperta, suddivisa in lotti, per la fornitura di dispositivi per l&#8217;area anestesia e riani<br />
&#8211; dei verbali di gara della commissione giudicatrice;<br />	<br />
&#8211; dei criteri e dei sub-criteri di valutazione riportati nelle norme di partecipazione, nonché delle caratteristiche descrittive del lotto n. 37 illustrate nel capitolato tecnico, unitamente alla determinazione che ha approvato questi documenti;<br />	<br />
* &#8211; quanto al ricorso per motivi aggiunti:<br />	<br />
&#8211; della determinazione del Direttore di Tecnostruttura area tecnica n. 487, del 20 marzo 2013, con cui il lotto n. 37 è stato aggiudicato definitivamente alla Società Finella Medical, nonché della nota di comunicazione avvenuta con lettera del 21 marzo 20<br />
&#8211; della nota dell&#8217;Area Tecnica &#8211; Servizio procedure di gara e contratti 6 marzo 2013, prot n. 0029234, con cui sono stati respinti i rilievi esposti da Baxter nella pre-informativa inviata ex art. 243 bis del D.Lgs. n.163 del 2006;<br />	<br />
&#8211; occorrendo, della nota dell&#8217;Area tecnica &#8211; Servizio procedure di gara e contratti 21 febbraio 2013, prot. 37280580, con cui si è demandato un approfondimento istruttorio al presidente della commissione di gara;<br />	<br />
&#8211; occorrendo, della nota del Servizio Ospedaliero Provinciale &#8211; Struttura Ospedaliera S. Maria del Carmine di Rovereto 4 marzo 2013, prot. 37549820, con cui detto approfondimento istruttorio è stato espletato;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con bando del 19.3.2012 l’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia di Trento ha indetto una procedura aperta per la fornitura, suddivisa in 41 lotti, di dispositivi per l’area anestesia e rianimazione. Per l’aggiudicazione è stato scelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi in base ai seguenti parametri: offerta tecnica, punti 60; prezzo, punti 40.<br />	<br />
2. La società Baxter ha partecipato alla gara per il lotto n. 37, avente ad oggetto infusori con flusso di erogazione fisso (per 15.000 pezzi) e variabile (per 1.000 pezzi), il cui valore stimato per un triennio di fornitura ammontava a € 753.300,00.<br />	<br />
3. Nella seduta di gara del 18.6.2012 la commissione incaricata di valutare le offerte tecniche ha esaminato la campionatura depositata dai concorrenti ed ha proposto di escludere il prodotto offerto da Baxter perché il “<i>dispositivo a flusso variabile</i>” è stato valutato “<i>carente per quanto riguarda la sicurezza nei confronti di manomissioni dei flussi impostati</i>”, ricevendo così il giudizio di “<i>insufficiente</i>”.<br />	<br />
Tale giudizio negativo ha trovato conferma nella seduta pubblica di aggiudicazione del 25.1.2013, dove è stata pertanto disposta l’esclusione dalla gara di Baxter. Al contempo, la commessa per il lotto n. 37 è stata provvisoriamente aggiudicata a Finella Medical.<br />	<br />
Con nota del 28.1.2013 il provvedimento di esclusione è stato comunicato a Baxter.<br />	<br />
4. L’interessata ha innanzitutto chiesto l’annullamento dell’esclusione in sede di autotutela e quindi, con nota del 15 febbraio 2013, ha inoltrato alla Stazione appaltante l’informativa prevista dall’art. 243 bis del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163.<br />	<br />
5. Con determinazione del direttore dell’area tecnica n. 371, del 26.2.2013, è stato approvato l’operato della commissione di gara e sospesa l’aggiudicazione definitiva del lotto n. 37.<br />	<br />
6. Con il presente ricorso la società Baxter ha impugnato il provvedimento di esclusione, oltre agli altri atti indicati in epigrafe, deducendo la seguente articolata censura in diritto:<br />	<br />
&#8211; violazione della disciplina di gara e degli artt. 2, 46, 68 e 83 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, contenente il codice dei contratti pubblici, violazione del canone della par condicio, eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di presupposti, d<br />
La ricorrente assume di essere stata esclusa per un motivo &#8211; “<i>carenza di sicurezza del dispositivo nei confronti di manomissioni</i>” &#8211; non previsto dalla lex specialis e comunque insussistente per il prodotto, provvisto di marcatura CE e in uso da anni presso strutture sanitarie senza che siano mai state segnalate problematiche causate da non intenzionali manomissioni;<br />	<br />
in via subordinata, nel caso la sicurezza del dispositivo dovesse ritenersi compresa tra gli aspetti valutabili in virtù della locuzione “<i>ecc.</i>” contenuta nella descrizione del giudizio clinico per il sub-criterio b1), la ricorrente ha eccepito la nullità della clausola del bando sul rilievo che i criteri valutativi debbono essere chiaramente esplicitati.<br />	<br />
7. Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha inoltre chiesto:<br />	<br />
&#8211; in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati e la riammissione alla gara quale risarcimento in forma specifica;<br />	<br />
&#8211; solo in via subordinata, il risarcimento del danno per equivalente.<br />	<br />
8. Frattanto, con provvedimento datato 6 marzo 2013, l’Azienda sanitaria ha comunicato all’interessata Baxter che, eseguiti approfondimenti interni, non intendeva avvalersi della facoltà di esercitare l’autotutela.<br />	<br />
9. L’Azienda sanitaria trentina si è quindi costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso nel merito perché infondato.<br />	<br />
10. Con ordinanza collegiale n. 106, adottata nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013, preso atto che l’Azienda sanitaria intimata si era dichiarata disponibile a mettere a disposizione del Tribunale la campionatura del lotto n. 37, è stata disposta la visione, in contraddittorio con le parti e alla presenza del presidente della commissione giudicatrice, del campione prodotto da Baxter e di quello dell’aggiudicataria Finella Medical.<br />	<br />
11. Con ordinanza n. 37, adottata nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 e sentita l’illustrazione del funzionamento dei dispositivi effettuata dal presidente della commissione giudicatrice, la domanda incidentale di misura cautelare è stata accolta.<br />	<br />
12. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 29.4.2013, Baxter ha impugnato la determinazione dell’Azienda sanitaria n. 487, del 20.3.2013, di aggiudicazione definitiva del lotto n. 37 alla controinteressata Finella Medical, deducendo l’illegittimità del modus operandi Stazione appaltante perché:<br />	<br />
&#8211; in sede di approfondimento istruttorio, ha chiesto al solo presidente della commissione di gara una relazione sui fatti di gara, non coinvolgendo l’organo collegiale e, comunque, integrando con motivazione postuma l’argomentazione del provvedimento di e<br />
&#8211; nella relazione aggiuntiva del presidente della commissione sarebbero stati inseriti elementi nuovi e non esplicitati in sede di gara, quali la necessità che il dispositivo a flusso variabile in questione potesse essere utilizzato anche non in ambito os<br />
13. La citata ordinanza cautelare è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato, sezione III, la quale, con l’ordinanza n. 1943, adottata nella camera di consiglio del 24 maggio 2013, ha respinto l’appello ritenendo preminente l’interesse di Baxter a veder valutata la propria offerta, dopo aver suggerito a questo giudice di valutare la necessità di esperire una verificazione o una C.T.U.<br />	<br />
14. In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno depositato ulteriori memorie, con istanza dell’Azienda sanitaria di consulenza tecnica.<br />	<br />
15. Alla pubblica udienza del 24 ottobre 2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il ricorso è fondato.<br />	<br />
2. Pregiudizialmente, il Collegio deve respingere la richiesta istruttoria di verificazione, ovvero di C.T.U., al fine di “<i>escludere l’eventualità che il dispositivo di Baxter sia non idoneo sotto l’aspetto della sicurezza ovvero della possibilità di manomissione</i>”.<br />	<br />
In merito, si rileva che la documentazione versata agli atti di causa è sufficiente, di per sé, a fornire a questo giudice tutti gli elementi utili per definire la presente vicenda litigiosa, ma anche &#8211; e soprattutto &#8211; che la richiesta non è pertinente rispetto all’esame della vicenda come dedotta con i motivi di diritto proposti e come emerge dall’esame dei provvedimenti qui impugnati.<br />	<br />
Difatti, come si dirà più approfonditamente in seguito (al punto 6b.), è oggetto della presente vertenza non la sicurezza assoluta del prodotto commercializzato da Baxter (peraltro ampiamente e diffusamente utilizzato) ma soltanto il rispetto dei requisiti tecnici e funzionali minimali richiesti dalla disciplina di gara.<br />	<br />
Sul punto, si precisa altresì che l’esame della campionatura effettuato dal Collegio in occasione della trattazione dell’istanza cautelare, ha avuto il solo scopo di comprendere agevolmente <i>de visu</i> il funzionamento del dispositivo a flusso variabile e della chiave sagomata rimovibile che agisce sulla ghiera bloccando l’erogazione nella posizione scelta dall’operatore sanitario.<br />	<br />
3a. Passando al merito del ricorso, è necessario premettere che le norme di gara avevano, per quanto qui di interesse, stabilito le seguenti regole:<br />	<br />
A) &#8211; prefissato il contenuto dei 2 criteri [ a) caratteristiche tecniche – 20 punti; b) caratteristiche funzionali – 40 punti ] e dei 10 sub-criteri [ da a1) a a5) e da b1) a b5) ] per l’assegnazione dei 60 punti riservati alla parte tecnica dell’offerta;<br />	<br />
B) &#8211; stabilito che a ciascun sub-criterio sarebbe stato attribuito un giudizio da ottimo a insufficiente, con una scala decrescente di coefficienti da 1,00 a inferiore a 0,60;<br />	<br />
C) &#8211; sarebbero state escluse dalla gara per inidoneità le offerte che non ottenevano la sufficienza anche per uno solo di 7 [ da a1) ad a3) e da b1) a b4) ] dei 10 sub-criteri di valutazione;<br />	<br />
D) &#8211; sarebbero state comunque escluse le offerte “<i>giudicate dalla commissione tecnicamente e/o qualitativamente non accettabili per difformità e/o inadeguatezza alle esigenze dell’APSS</i>” (cfr., norme di partecipazione pag. 18);<br />	<br />
E) &#8211; la commissione tecnica, nell’assegnare i 25 punti massimi per il sub-criterio b1), avrebbe dovuto tenere conto dei seguenti criteri di valutazione: “<i>giudizio clinico: maneggevolezza, praticità, accettabilità da parte del paziente, ecc.</i>”.<br />	<br />
Inoltre, tra i requisiti generali del prodotto “<i>diffusore con flusso di erogazione variabile</i>”, di cui alla scheda 37B dei lotti, era specificato che il contenitore trasparente per la somministrazione di farmaci dovesse: &#8211; possedere una capacità atta a schemi di trattamento della durata da 12 ore a 7 giorni; &#8211; garantire flusso regolabile, continuità di infusione e impossibilità di entrata di aria; &#8211; essere dotato di un cinturino o di altro sistema di fissaggio per permettere la deambulazione del paziente.<br />	<br />
3b. Ebbene, il diffusore a flusso variabile proposto da Baxter è stato escluso dalla gara perché ha ricevuto il giudizio di “<i>insufficienza</i>” per il sub-criterio b1), motivato con la seguente argomentazione: “<i>carente per quanto riguarda la sicurezza nei confronti di manomissioni dei flussi impostati</i>”.<br />	<br />
4. La difesa dell’Azienda provinciale ha rilevato che il bando aveva previsto l’esclusione dalla gara dei prodotti giudicati “<i>tecnicamente e/o qualitativamente non accettabili per difformità e/o inadeguatezza alle esigenze dell’APSS</i>”. Ha anche precisato che tale tipologia di diffusori viene utilizzata non esclusivamente in ambiente protetto ma anche per terapie domiciliari, quindi su pazienti non controllabili: quindi, la sicurezza intesa come impossibilità di modificare il flusso precedentemente impostato rientra nel giudizio clinico che spetta esclusivamente alla commissione giudicatrice.<br />	<br />
5a. Tale ordine di idee non può essere condiviso.<br />	<br />
La ricorrente Baxter, infatti, è stata esclusa per un motivo non previsto dalla disciplina di gara.<br />	<br />
Né nel bando, né nei due allegati capitolati risulta espressamente predeterminato, fra i sub-criteri di valutazione, anche quello attinente alla “<i>sicurezza nei confronti di manomissioni dei flussi impostati</i>”.<br />	<br />
Ne consegue che la Stazione appaltante ha violato la generalissima regola codificata dall’art. 46 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, in base alla quale i concorrenti possono essere esclusi, tra l’altro, per “<i>difetto di altri elementi essenziali</i>” prescritti nella lex specialis.<br />	<br />
5b. Che il prodotto offerto da Baxter sia “<i>sicuro</i>” per l’utilizzo in campo sanitario, in quanto posto in commercio provvisto di marcatura CE e registrato nel repertorio dei dispositivi medici, non è qui in discussione. Tanto che la stessa Baxter afferma &#8211; senza essere stata sul punto smentita &#8211; di fornirlo a numerose aziende sanitarie in Italia, fra cui anche quella qui intimata, e all’estero, senza che sia mai stata segnalata alcuna problematica causata da fortuite manomissioni.<br />	<br />
In linea generale, occorre su questo punto osservare che è pienamente condivisibile quanto asserito dalla ricorrente: nessun infusore può dirsi immune da rischi di manomissioni colpose, sia perché realizzato in materiale plastico, che non resiste all’applicazione di una sollecitazione meccanica sufficientemente intensa, sia perché il fattore sicurezza riguarda non solo il meccanismo che regola il flusso variabile, ma anche le altri componenti del prodotto.<br />	<br />
6a. Le norme di gara, come si è visto, non hanno prescritto alcuna regola attinente all’obbligatoria presenza di meccanismi di sicurezza ulteriori e diversi da quelli propri e necessari per commercializzare il prodotto sanitario. Per converso, il punto 10 delle premesse del capitolato tecnico recitava: “<i>è possibile la presentazione di prodotti dotati di sistema di sicurezza anche se non espressamente stabilito nei singoli lotti</i>”; per cui un eventuale elemento ulteriore attinente alla sicurezza poteva essere valutato (ed anche premiato) quale miglioria.<br />	<br />
6b. Da ciò emerge non solo la superfluità, ma anche e soprattutto l’evidente impossibilità di esperire una verificazione o una C.T.U. per saggiare la sicurezza del dispositivo offerto da Baxter. Infatti, la sicurezza del dispositivo oggetto di gara potrebbe valutarsi solo prendendo a riferimento le pertinenti prescrizioni contenute nelle caratteristiche funzionali descritte dal capitolato speciale, oppure quelle concernenti le caratteristiche generali descritte dal capitolato tecnico. Ma in assenza di alcuna prescrizione di gara idonea a costituire un parametro per la valutazione della sicurezza del dispositivo da manomissioni, una verificazione o una C.T.U. sul punto è oggettivamente inattuabile.<br />	<br />
7. Come si è visto, la commissione di gara ha escluso la ricorrente per l’asserita e non motivata “<i>insicurezza</i>” del dispositivo di regolazione del flusso, il quale è stato ritenuto modificabile, anche casualmente, nella velocità impostata di somministrazione del farmaco.<br />	<br />
Anche a voler prescindere dall’omessa motivazione di tale determinazione (posto che non è stato esplicitato a quale sollecitazione il diffusore non abbia resistito), resta decisiva la totale mancanza nel bando di alcun elemento di valutazione riferito alla “<i>sicurezza da possibili manomissioni</i>”, anche fortuite; mancanza che appare tanto più irragionevole a fronte dell’asserita e ribadita (in sede difensiva) essenzialità di tale fattore.<br />	<br />
8. Per altro verso, si deve soggiungere che il requisito della sicurezza nei termini (relativi) pretesi <i>ex post</i> dalla commissione di gara e della Stazione appaltante, non può certo farsi rientrare nell’indeterminata abbreviazione “<i>ecc.</i>” posta in conclusione del periodo che descrive il giudizio clinico del sub-criterio b1) (cfr., pag. 15 delle norme di partecipazione). Tale lettura, infatti, porterebbe ad affidare alla commissione giudicatrice un potere arbitrario di stabilire in corso di gara elementi di valutazione non previamente codificati.<br />	<br />
Ciò che poteva rilevare nell’ambito del sub-criterio del giudizio clinico erano solo le caratteristiche attinenti alla maneggevolezza, alla praticità e all’accettabilità del dispositivo da parte del paziente. Nessuno di tali aspetti risulta, tuttavia, essere stato analizzato dalla commissione, che ha fondato il responso di esclusione unicamente su di un aspetto introdotto <i>ex novo</i>.<br />	<br />
9. Non può convenirsi con la difesa dell’Azienda sanitaria nemmeno laddove sostiene che l’esclusione di cui si discute sarebbe stata disposta perché il dispositivo della ricorrente è stato valutato “<i>inadeguato rispetto alle esigenze dell’Amministrazione</i>”, come consentirebbe la disciplina di gara con la specifica norma di chiusura di pag. 18 delle norme di partecipazione.<br />	<br />
Al riguardo, si deve sottolineare che le esigenze dell’Amministrazione devono essere valutare preventivamente, in modo chiaro e trasparente, e quindi trasfuse nelle caratteristiche tecnico-funzionali richieste per i dispostivi dei quali si prevede l’acquisizione. Solo così si dà modo ai concorrenti di presentare offerte consapevoli ed idonee a soddisfare le necessità rilevate e predisposte in anticipo.<br />	<br />
10. Poiché, dunque, la commissione giudicatrice ha proceduto alla creazione di un vero e proprio sub-criterio non stabilito dal bando, risulta violata anche la generalissima regola codificata dall’art. 83, comma 4, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, in base alla quale la disciplina di gara deve elencare tutti i criteri e i sub-criteri di valutazione nonché precisare la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi.<br />	<br />
Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha osservato che i criteri per la valutazione dei prodotti richiesti devono essere resi noti ai concorrenti ancora in sede di lex specialis per ridurre gli apprezzamenti soggettivi della commissione giudicatrice, garantendo così l&#8217;imparzialità delle sue valutazioni ma anche che la stessa non si sostituisca all&#8217;Amministrazione nella scelta dei parametri di valutazione (cfr., C.d.S., sez. V, 15.5.2013, n. 2625; 7.1.2013, n. 7), ed evitando altresì il pericolo che la commissione possa orientare, a proprio piacimento ed a posteriori, mediante l’individuazione di sotto-criteri e l’attribuzione di punteggi, l’esito della gara dopo averne conosciuto gli effettivi concorrenti (cfr., in termini, C.d.S., sez. V, 8.9.2008, n. 4271).<br />	<br />
11a. L’evidente illegittimo operato della commissione di gara ha trovato nel corso del presente giudizio ulteriore conferma da parte del presidente della stessa commissione giudicatrice il quale, interpellato sulla vicenda dal competente Servizio amministrativo, ha confermato che il diffusore di Baxter è stato escluso perché risultato “<i>manomissibile senza utilizzo di strumenti esterni che non fossero le dita di una mano di un operatore</i>”.<br />	<br />
In aggiunta a ciò il nominato presidente ha anche soggiunto &#8211; senza sentire il <i>plenum</i> &#8211; che i dispositivi di cui trattasi non sarebbero stati utilizzati solo in ambiente ospedaliero (e quindi protetto) ma anche sul territorio e pertanto in condizioni non controllabili da operatori sanitari qualificati (cfr., nota del 4.3.2013, alleg. n. 17 in atti dell’Amministrazione).<br />	<br />
11b. Ebbene, quest’ultima affermazione (impugnata con il ricorso per motivi aggiunti), oltre a costituire un’inammissibile integrazione postuma della motivazione di esclusione ad opera del solo presidente della commissione, è eccentrica, perché non trova alcun supporto negli atti di gara. La fornitura 37B di 1000 infusori a flusso variabile è stata infatti indetta per “<i>l’area anestesia e rianimazione</i>”, ossia per reparti ospedalieri di alta specializzazione e a massima intensità assistenziale, dai quali i pazienti non vengono mai dimessi ma trasferiti ad altri reparti a minore intensità assistenziale.<br />	<br />
12. Nemmeno giova all’Azienda affermare, precisamente nella memoria dell’8 ottobre 2013, che la gara avrebbe tenuto conto di quanto disposto dalla legge 15.3.2010, n. 38, sull’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, e che la Provincia di Trento partecipa alle iniziative a carattere formativo e sperimentale volte a coordinare le azioni di cura del dolore favorendone l’integrazione a livello territoriale.<br />	<br />
Anche tale giustificazione appare inconferente rispetto all’univoco disposto degli atti di gara, nei quali non vi è alcun accenno al possibile uso extra-ospedaliero dei dispositivi richiesti, peraltro in un numero limitato di unità (1000 per tre anni), verosimilmente sufficiente a soddisfare il fabbisogno intra-ospedaliero per meno di un infusore al giorno.<br />	<br />
È allora incontestabile che l’utilizzo territoriale degli infusori, rispetto a quello nelle aree ospedaliere di anestesia e rianimazione, avrebbe specificamente necessitato di adeguata menzione e di puntualizzazione negli atti di gara.<br />	<br />
13. In definitiva, il ricorso introduttivo è fondato e va quindi accolto, con la conseguente riammissione della ricorrente alla procedura di gara.<br />	<br />
Di conseguenza, va altresì dichiarata la caducazione della successiva aggiudicazione disposta a favore di Finella Medical S.p.a.<br />	<br />
14. La domanda di risarcimento del danno resta assorbita, perché, a seguito della riammissione alla gara, è venuta meno la lesione alla pretesa a parteciparvi che aveva determinato l’insorgere dell’interesse al presente giudizio.<br />	<br />
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della Stazione appaltante nella misura liquidata in dispositivo. Nulla per le altre parti, non costituite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 43 del 2013,<br />	<br />
lo accoglie e, per l’effetto;<br />	<br />
&#8211; annulla il provvedimento di esclusione dell&#8217;offerta presentata dalla ricorrente Baxter S.p.a.;<br />	<br />
&#8211; dichiara la caducazione della successiva aggiudicazione disposta a favore di Finella Medical S.p.a.<br />	<br />
Condanna l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento al pagamento delle spese del giudizio a favore della ricorrente che liquida complessivamente in € 3.000,00 (tremila), oltre alla rifusione del contributo unificato (ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), a C.N.P.A. e I.V.A.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere<br />	<br />
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/11/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-7-11-2013-n-354/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2013 n.354</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza &#8211; 7/11/2013 n.9506</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-7-11-2013-n-9506/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-7-11-2013-n-9506/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-7-11-2013-n-9506/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza &#8211; 7/11/2013 n.9506</a></p>
<p>Allegati Tar_Lazio_9506_2013 (40 kB)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-7-11-2013-n-9506/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza &#8211; 7/11/2013 n.9506</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-7-11-2013-n-9506/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza &#8211; 7/11/2013 n.9506</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-7-11-2013-n-9506/?download=71957">Tar_Lazio_9506_2013</a> <small>(40 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-7-11-2013-n-9506/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza &#8211; 7/11/2013 n.9506</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2013 n.259</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-11-2013-n-259/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-11-2013-n-259/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-11-2013-n-259/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2013 n.259</a></p>
<p>Presidente Silvestri, Redattore Criscuolo in tema di politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso Bandi pubblici – Riparto di competenze Stato/Regioni – Art. 10, comma 1, l. Regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16 – Disposizione secondo la quale la Giunta regionale può deliberare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-11-2013-n-259/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2013 n.259</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-11-2013-n-259/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2013 n.259</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Silvestri, Redattore Criscuolo</span></p>
<hr />
<p>in tema di politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Bandi pubblici – Riparto di competenze Stato/Regioni – Art. 10, comma 1, l. Regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16 – Disposizione secondo la quale la Giunta regionale può deliberare l’attribuzione alle imprese, individuali o collettive, vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata, di posizioni preferenziali nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici e per l’affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali &#8211; Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri &#8211; Lamentata violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione – Illegittimità costituzionale parziale.	</p>
<p>Bandi pubblici – Riparto di competenze Stato/Regioni – Art. 10, comma 2, l. Regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16 – Disposizione secondo la quale la Giunta regionale può deliberare l’affidamento alle imprese, individuali o collettive, vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata in via prioritaria di contratti di cottimo fiduciario, secondo le disposizioni contenute negli articoli 125 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE)» &#8211; Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri &#8211; Lamentata violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione – Illegittimità costituzionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 10, comma 1, della legge della Regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini – abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12), limitatamente alle parole «e per l’affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali».	</p>
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 10, comma 2, della legge della Regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini – abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>
<p>composta dai signori:<br />	<br />
&#8211;	Gaetano              	 SILVESTRI        			Presidente<br />	<br />
&#8211;	Luigi                	 MAZZELLA         			  Giudice<br />	<br />
&#8211;	Sabino               	 CASSESE          			         &#8220;<br />	<br />
&#8211;	Giuseppe             	 TESAURO          			         &#8220;<br />	<br />
&#8211;	Paolo Maria          	 NAPOLITANO       			         &#8220;<br />	<br />
&#8211;	Giuseppe             	 FRIGO            			         &#8220;<br />	<br />
&#8211;	Alessandro           	 CRISCUOLO        			         &#8220;<br />	<br />
&#8211;	Paolo                	 GROSSI           			         &#8220;<br />	<br />
&#8211;	Giorgio              	 LATTANZI         			         &#8220;<br />	<br />
&#8211;	Aldo                 	 CAROSI           			         &#8220;<br />	<br />
&#8211;	Marta                	 CARTABIA         			         &#8220;<br />	<br />
&#8211;	Sergio               	 MATTARELLA       		         &#8220;<br />	<br />
&#8211;	Mario Rosario        	 MORELLI          			         &#8220;<br />	<br />
&#8211;	Giancarlo            	 CORAGGIO         			         &#8220;<br />	<br />
&#8211;	Giuliano             	 AMATO            			         &#8220;<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini – abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18-21 dicembre 2012, depositato in cancelleria il 24 dicembre 2012 ed iscritto al n. 195 del registro ricorsi 2012. <br />	<br />
<i><br />	<br />
Udito</i> nell&#8217;udienza pubblica dell’8 ottobre 2013 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo; <br />	<br />
<i>udito</i> l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Con ricorso notificato, a mezzo del servizio postale, il 18-21 dicembre 2012 e depositato il successivo 24 dicembre (r.r. n. 195 del 2012), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini – abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12). <br />	<br />
2.— Dopo aver riportato il contenuto delle disposizioni censurate, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che la normativa regionale ha inciso nella fase di individuazione di soggetti privati destinatari di provvedimenti pubblici ampliativi della loro sfera soggettiva introducendo, per determinati casi, una limitazione legale a monte nella possibilità di scelta tra i soggetti, privilegiandone alcuni (per ragioni sicuramente commendevoli e in linea astratta conformi ad altre disposizioni contenute in leggi statali). <br />	<br />
Ad avviso del ricorrente, così operando, il legislatore regionale avrebbe violato la propria sfera di attribuzioni, in quanto, pur essendo precisato all’art. 1 della detta legge che la materia è regolamentata «in armonia con i principi costituzionali» e «nel rispetto delle competenze dello Stato», con la norma impugnata sarebbe disciplinato un settore rimesso, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., alla legislazione esclusiva dello Stato. <br />	<br />
Infatti, secondo la difesa statale, non si potrebbe porre in dubbio che – come lo stesso comma 1 dell’art. 10 chiarisce attraverso un generico riferimento al “codice dei contratti” – le disposizioni impugnate, regolando la materia della scelta del contraente e della concessione di finanziamenti pubblici da parte della pubblica amministrazione, andrebbero ad incidere nel campo dell’intervento diretto o indiretto dello Stato nell’attività economica. <br />	<br />
Si tratterebbe di materia nella quale sarebbe prioritaria la tutela della concorrenza, che non potrebbe essere alterata a pena d’incorrere in violazione di norme nazionali e sovranazionali. <br />	<br />
Il ricorrente sottolinea come la delicatezza del settore abbia indotto il legislatore costituzionale a concentrare in capo allo Stato le relative competenze legislative, anche al fine di scongiurare una possibile disparità di trattamento sul territorio nazionale. <br />	<br />
Esse sarebbero sottratte alle Regioni in forza della espressa indicazione contenuta nell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che rimette, tra le altre materie, anche la «tutela della concorrenza» alla competenza esclusiva statale. <br />	<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri osserva come tale principio sia ribadito proprio dal richiamato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il cui art. 4, comma 3, stabilisce: «Le regioni, nel rispetto dell’articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all’esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell’esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative; al contenzioso. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture». <br />	<br />
Il ricorrente ricorda che la citata norma è stata impugnata dinanzi alla Corte costituzionale da più Regioni le quali dubitavano della legittimità di una disciplina che poneva, con legge statale, una normativa di dettaglio in materie rientranti – secondo l’ipotesi ricostruttiva – nella competenza regionale; e rimarca che la Corte costituzionale, nell’affermare la legittimità costituzionale della norma per la parte che qui interessa, ha sottolineato che è necessario «assicurare l’adozione di uniformi procedure di evidenza pubblica nella scelta del contraente, idonee a garantire, in particolare, il rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza». <br />	<br />
Il Presidente del Consiglio osserva che la Corte, inoltre, ha precisato che «la nozione comunitaria di concorrenza, che viene in rilievo in questa sede e che si riflette su quella di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., è definita come concorrenza “per” il mercato, la quale impone che il contraente venga scelto mediante procedure di garanzia che assicurino il rispetto dei valori comunitari e costituzionali sopra indicati» (sentenza n. 401 del 2007); ed aggiunge che la Corte ha anche affermato che la tutela della concorrenza ha «natura trasversale, non presentando i caratteri di una materia di estensione certa, ma quelli di una funzione esercitabile sui più diversi oggetti (sentenza numero 14 del 2004; si vedano, altresì, le sentenze numeri 29 del 2006; 336 del 2005 e 272 del 2004). Nello specifico settore degli appalti deve, però, ritenersi che la interferenza con competenze regionali si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente un intreccio in senso stretto con ambiti materiali di pertinenza regionale, bensì la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa. Ne consegue che la fase della procedura di evidenza pubblica, riconducibile alla tutela della concorrenza, potrà essere interamente disciplinata […] dal legislatore statale» (medesima sentenza n. 401 del 2007). <br />	<br />
Alla luce dei suddetti principi, il ricorrente ritiene che le disposizioni impugnate siano invasive della competenza statale, in quanto – a prescindere dalle finalità perseguite e dai mezzi a tal fine utilizzati – regolerebbero per la sola Regione Umbria una materia il cui assetto sarebbe rimesso unicamente allo Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. <br />	<br />
Sulla base di tali rilievi, sempre secondo il ricorrente, andrebbe dichiarata l’illegittimità costituzionale della normativa censurata. <br />	<br />
3.— La Regione Umbria non ha svolto attività difensiva. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato, a mezzo del servizio postale, il 18-21 dicembre 2012 e depositato il successivo 24 dicembre (r.r. n. 195 del 2012), ha promosso – in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 10, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini – abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12). <br />	<br />
La norma censurata stabilisce che:«1. Nel rispetto del codice dei contratti e del relativo regolamento d’attuazione, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali operanti sul territorio regionale, può adottare, con proprio atto, misure e criteri per l’attribuzione alle imprese, individuali o collettive, vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata, di posizioni preferenziali nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici e per l’affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali, individuando altresì i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della predetta qualità. 2. Le misure di cui al comma 1 possono consistere anche nell’affidamento in via prioritaria di contratti di cottimo fiduciario, secondo le disposizioni contenute negli articoli 125 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE)». <br />	<br />
Ad avviso del ricorrente, tali disposizioni si pongono in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto esse – come chiarito anche dallo stesso comma 1 attraverso un generico riferimento al “codice dei contratti” – regolando la materia della scelta del contraente e della concessione di finanziamenti pubblici da parte della pubblica amministrazione e introducendo, per determinati casi, una limitazione legale a monte nella possibilità di scelta tra i soggetti, privilegiandone alcuni, verrebbero ad incidere nel campo dell’intervento diretto o indiretto dello Stato nell’attività economica, materia nella quale sarebbe prioritaria la «tutela della concorrenza», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, come ribadito dal citato d.lgs. n. 163 del 2006, art. 4, comma 3. <br />	<br />
2.— Come risulta dal testo dell’impugnato art. 10, comma 1, della legge della Regione Umbria n. 16 del 2012, la normativa impugnata affida alla Giunta regionale la potestà di adottare «misure e criteri» per attribuire alle imprese, vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata, «posizioni preferenziali» nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici e per l’affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali, individuando, altresì, i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della predetta qualità. La norma, dunque, prevede due fattispecie distinte e non omogenee, accomunate soltanto dalla finalità di predisporre apposite iniziative a favore di imprese, individuali o collettive, vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata: da un lato, bandi per la concessione di finanziamenti pubblici; dall’altro, bandi per l’affidamento di contratti con la Regione e con gli enti dalla norma stessa menzionati. <br />	<br />
I procedimenti per la concessione di finanziamenti pubblici trovano la loro norma-quadro nell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modificazioni. Ai sensi di tale disposizione (comma 1), «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi». <br />	<br />
Come questa Corte ha già affermato, le funzioni attribuite alle Regioni «ricomprendono pure la possibilità di erogazione di contributi finanziari a soggetti privati, dal momento che in numerose materie di competenza regionale le politiche pubbliche consistono appunto nella determinazione di incentivi economici ai diversi soggetti che vi operano e nella disciplina delle modalità per la loro erogazione (sentenze n. 50 del 2008, punto 3 del Considerato in diritto; n. 423 del 2004, punto 7.6 del Considerato in diritto). Inoltre, è stato chiarito che appartengono «alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale, tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone o delle cose fra le Regioni e da non limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale» (sentenza n. 14 del 2004, punto 4 del Considerato in diritto). <br />	<br />
Nel caso in esame, i finanziamenti pubblici previsti dalla norma censurata attengono, per l’appunto, alla realtà produttiva regionale, non incidono su aspetti inerenti alla tutela della concorrenza ed hanno la finalità di porre in essere interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di mafia e di criminalità organizzata, per tali dovendosi intendere le imprese «che abbiano subito danni, a qualsiasi titolo, in conseguenza di delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale purché il fatto delittuoso sia stato tempestivamente denunciato e riscontrato in sede giudiziale» (art. 10, comma 3, della legge regionale n. 16 del 2012). <br />	<br />
La disposizione, dunque, persegue uno scopo indennitario o risarcitorio, in coerenza con gli obiettivi individuati dalla legge ora citata (art. 10, comma 1, e artt. 3 e seguenti) e, pertanto, estraneo alla materia dei contratti pubblici. <br />	<br />
Orbene, il ricorso (come, del resto, la deliberazione del Consiglio dei ministri che l’ha preceduto) trascura del tutto i suddetti profili, non argomenta in alcun modo in ordine ai finanziamenti pubblici e alla loro natura giuridica, tratta soltanto della disciplina dei contratti pubblici richiamando l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, al cui ambito applicativo, però, come ora si è detto, i finanziamenti pubblici restano estranei. <br />	<br />
Ne deriva che l’impugnazione come sviluppata dalla difesa statale, nella parte relativa alla potestà della Giunta regionale di concedere i suddetti finanziamenti alle imprese previste dalla normativa censurata, si rivela priva di supporto argomentativo, mentre il parametro costituzionale evocato (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.), nonché il parametro interposto (art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006) risultano non pertinenti. <br />	<br />
Pertanto, in parte qua, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. <br />	<br />
3.— La questione promossa con riguardo alla potestà della Giunta regionale di adottare «posizioni preferenziali» per le imprese come sopra individuate nei bandi per l’affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali (art. 10, comma 1, della legge reg. n. 16 del 2012), nonché per l’affidamento in via prioritaria di contratti di cottimo fiduciario (art. 10, comma 2, della stessa legge regionale), è fondata. <br />	<br />
Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha chiarito che l’intera disciplina delle procedure ad evidenza pubblica è riconducibile alla tutela della concorrenza, con la conseguente titolarità della potestà legislativa, in via esclusiva, in capo allo Stato. In particolare, la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza, di parità di trattamento, di non discriminazione (<i>ex plurimis</i>: sentenze n. 28 del 2013; n. 339 del 2011; n. 186 del 2010; n. 283 del 2009 e n. 401 del 2007). <br />	<br />
È stato, altresì, precisato che, con riferimento (tra gli altri) al principio di parità di trattamento, è necessario che le procedure di affidamento e i criteri di aggiudicazione siano disciplinati dal legislatore statale, appunto perché riconducibili alla tutela della concorrenza (sentenza n. 28 del 2013, punto 10 del Considerato in diritto). <br />	<br />
Nel caso di specie, la norma censurata, ad onta del richiamo al rispetto del “codice dei contratti” e del relativo regolamento di attuazione contenuto nell’incipit della norma stessa, non si conforma alla disciplina statale e, segnatamente, all’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, in forza del quale le Regioni non possono prevedere una disciplina diversa da quella del detto codice, in relazione (tra gli altri) alla qualificazione e selezione dei concorrenti, alle procedure di affidamento ed ai criteri di aggiudicazione. Essa, infatti, consente alla Giunta regionale di adottare, in uno specifico ambito territoriale, misure e criteri per attribuire a determinate imprese «posizioni preferenziali» nei bandi per l’affidamento di contratti con la Regione e con gli altri soggetti nella norma medesima individuati. In tal guisa operando, si introduce per dette imprese (e sia pure per ragioni commendevoli, come nota la difesa erariale) un criterio preferenziale destinato inevitabilmente a risolversi in un’alterazione del libero gioco della concorrenza, andando così ad incidere in una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. <br />	<br />
Considerazioni analoghe valgono anche per le misure concernenti l’affidamento «in via prioritaria» di contratti di cottimo fiduciario. Invero, il carattere generico e ambiguo della formula adottata la rende poco coerente con l’art. 125, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006, cui la formula stessa si richiama. Peraltro, la norma ora menzionata chiarisce che l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto (tra gli altri) del principio di parità di trattamento, che deve ritenersi in contrasto con un affidamento «prioritario». <br />	<br />
Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni che precedono, va dichiarata l’illegittimità costituzionale: a) dell’art. 10, comma 1, della legge della Regione Umbria n. 16 del 2012, limitatamente alle parole «e per l’affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali»; b) dell’art. 10, comma 2, della medesima legge. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
1) <i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge della Regione Umbria 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini – abrogazione della legge regionale 19 giugno 2002, n. 12), limitatamente alle parole «e per l’affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali»; <br />	<br />
2) <i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della medesima legge della Regione Umbria n. 16 del 2012; <br />	<br />
3) <i>dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge della Regione Umbria n. 16 del 2012, nella parte relativa alla potestà della Giunta regionale di attribuire alle imprese, nella norma stessa indicate, posizioni preferenziali nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2013. </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2013.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-11-2013-n-259/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2013 n.259</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2013 n.2684</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-7-11-2013-n-2684/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-7-11-2013-n-2684/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-7-11-2013-n-2684/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2013 n.2684</a></p>
<p>Pres. C. Ferlisi – Est. A. A. Barone A.T.I. Multiecoplast Srl, Antonino Onofaro N.Q. ePippo Pizzo N.Q. (avv. S. Librizzi); vs A.T.O. Me 5 &#8220;Eolie rer l&#8217;Ambiente&#8221; Srl in liquidazione (avv. B. Calpona) e nei confronti di ECO.S.E.I.B. Srl (avv. N. Seminara); Ecolandia Srl (avv. G. Caudullo, B. Caruso e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-7-11-2013-n-2684/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2013 n.2684</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-7-11-2013-n-2684/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2013 n.2684</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Ferlisi – Est. A. A. Barone<br /> A.T.I. Multiecoplast Srl, Antonino Onofaro N.Q. ePippo Pizzo N.Q. (avv. S. Librizzi); vs A.T.O. Me 5 &#8220;Eolie rer l&#8217;Ambiente&#8221; Srl in liquidazione (avv. B. Calpona) e nei confronti di ECO.S.E.I.B. Srl (avv. N. Seminara); Ecolandia Srl (avv. G. Caudullo, B. Caruso e G. Scalambrieri); Pulitem Srl.</span></p>
<hr />
<p>sui controlli di regolarità della documentazione nelle gare d&#8217;appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della p.a. – Appalti pubblici – Regolarità della documentazione &#8211; Controlli – Aggravamento oneri burocratici – Divieto.</p>
<p>2.	Contratti della p.a. – Appalti pubblici – Controlli – Art. 46 D. Lgs. 163/2006 – Interpretazione – Chiarimenti – Mediante richiamo alla norma in generale – Ammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle gare d&#8217;appalto la verifica della regolarità della documentazione rispetto alle norme del bando e del capitolato, non va condotta con lo spirito della “caccia all&#8217;errore”, ma tenendo conto dell&#8217;evoluzione dell&#8217;ordinamento in favore della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici (1).	</p>
<p>2. L’art. 46 del d.lgs. 163/06 istituisce l’istituto denominato in giurisprudenza del “soccorso istruttorio”, introduce il chiaro principio secondo il quale, sia pure in presenza di disposizioni tassative tra le quali va annoverato l’art. 38 Codice degli appalti, mentre non è possibile, nel rispetto della par condicio dei partecipanti alla gara, allegare nuovi documenti o dichiarazioni, è invece consentita la loro integrazione o il loro chiarimento.<br />
A fronte dell’apparente contrasto, l’art. 46 sopra richiamato non esclude che il requisito possa essere soddisfatto mediante richiamo alla norma in generale, ove oltre alla menzione delle singole fattispecie contenute nell’art. 38, vi sia il richiamo generale alla norma (2).	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cfr. C.G.A., 26 ottobre 2010, n. 1311<br />	<br />
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22.5.2012, n. 2973.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2169 del 2011, proposto da:<br />
A.T.I. Multiecoplast Srl, Antonino Onofaro N.Q. ePippo Pizzo N.Q., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, Sig.ri Antonio Paterniti, Isabella, Antonino Onofaro e Pippo Pizzo, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Salvatore Librizzi, con domicilio legale presso la Segreteria del Tar Catania in Catania, via Milano 42a; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>A.T.O. Me 5 &#8220;Eolie rer l&#8217;Ambiente&#8221; Srl in liquidazione, in persona del proprio legale rappresentante <i>pro-tempore, </i>rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Benedetto Calpona, con domicilio eletto presso Ignazio Bonaccorsi in Catania, via S.Maria di Betlemme, 18; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ECO.S.E.I.B. Srl, in persona del proprio legale rappresentante <i>pro-tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nicola Seminara, con domicilio eletto presso lo stesso in Catania, corso delle Province, 203;<br />
Ecolandia Srl, in persona del proprio legale rappresentante <i>pro-tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv. Gabriella Caudullo, Benedetta Caruso e Giovanna Scalambrieri, con domicilio eletto presso Benedetta Caruso in Catania, viale Raffaello Sanzio, 60;<br />
Pulitem Srl, in persona del proprio legale rappresentante <i>pro-tempore, non costituitosi in giudizio</i>; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dei verbali di gara 29 aprile 2011 e 9 maggio 2011, relativi alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando per l&#8217;affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e di igiene urbana nell&#8217;Ato Me 5 relativo al bacino territoriale dei Comuni di Lipari, Leni Malfa e Santa Marina Salina;<br />	<br />
per la dichiarazione d&#8217;inefficacia del contratto eventualmente stipulato con ECO. S.E.I.B. S.r.l.; &#8212;-<br />	<br />
in via subordinata, per l’annullamento del bando, del capitolato e del disciplinare di gara;<br />	<br />
ed in ogni caso, per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno determinato nella misura minima del 10% dell’importo a base d’asta, con interessi e rivalutazione monetaria come per legge</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti i ricorsi incidentali presentati da Eco.S.E.I.B. Srl ed Ecolandia s.r.l.;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.T.O. Me 5 &#8220;Eolie Per L&#8217;Ambiente&#8221; Srl in Liquidazione e di Eco.S.E.I.B. Srl e di Ecolandia s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 settembre 2013 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’A.T.O. ME 5, in liquidazione, avviava una procedura negoziata senza pubblicazione di bando per l’affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e di igiene urbana in relazione al bacino territoriale dei Comuni di Lipari, Leni, Malfa e Santa Maria Salina.<br />	<br />
La commissione di gara, in conformità a quanto previsto dall’apposito disciplinare, giungeva prima – in esito alla seduta del 29/04/2011 &#8211; ad individuare le ditte ammesse, in numero di quattro, e poi – in esito alla seduta del 09/05/2011 – ad aggiudicare il contratto alla ditta Eco.S.E.I.B. s.r.l., che aveva proposto il maggior ribasso percentuale. Più in dettaglio, l’esito delle operazioni svolte dalla commissione di gara in data 09/05/2011, risulta dal seguente quadro relativo alla maggior convenienza, per l’Amministrazione, delle offerte ammesse:<br />	<br />
ECO. S.E.I.B. s.r.l. (25,27%),<br />	<br />
Ecolandia s.r.l. (17,7117%),<br />	<br />
Pulitem s.r.l. (9,00%).<br />	<br />
Multiecoplast s.r.l./Onofaro Antonino/Pizzo Pippo (2,999%)<br />	<br />
L&#8217;A.T.I. Multiecoplast s.r.l./Onofaro Antonino/Pizzo Pippo (a seguire soltanto Multiecoplast s.r.l., o A.T.I. ricorrente), non ritenendo corretto l’operato dell’amministrazione, impugnava la definitiva aggiudicazione del contratto alla ECO. S.E.I.B. s.r.l., evocando in giudizio, oltre che l’A.T.O. ME 5, le società ECO. S.E.I.B. s.r.l., Ecolandia s.r.l. e Pulitem s.r.l. in qualità di controinteressati. Nei confronti di ciascuna delle tre società contrinteressate, formulava censure tese a contestare la legittimità dell&#8217;ammissione delle stesse alla gara, stante il mancato possesso di taluni dei requisiti previsti.<br />	<br />
Avverso l&#8217;ammissione delle tre ditte meglio graduate, deduce complessivamente 15 motivi di censura per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, tutti afferenti alla insufficienza delle dichiarazioni rese, della documentazione prodotta eo dei requisiti posseduti.<br />	<br />
Relativamente al bando di gara, al capitolato e al disciplinare di gara, impugnati in via subordinata, in vista della possibile riedizione della gara, si deducono:<br />	<br />
&#8211; il 16° motivo, per la parte in cui: a) non si è ritenuto necessario per l&#8217;aggiudicatario, ai sensi dell&#8217;art. 2 L.R. 20 novembre 2008 n. 15, aprire un conto corrente unico nel quale fare confluire tutte le somme relative all&#8217;appalto;b) non di è ritenuto<br />
&#8211; il 17° motivo, laddove si sarebbe determinato il &#8220;<i>…. costo del lavoro in contrasto con quanto prescritto dal citato art. 87, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 163/2006, essendo assai inferiore a quanto obbligatoriamente previsto dal vigente C.C.N.L. di se<br />
Inoltre, l&#8217;ATI ricorrente chiede la dichiarazione d&#8217;inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l&#8217;aggiudicataria e comunque propone istanza risarcitoria per equivalente, in relazione del danno patito nella &#8220;<i>misura non inferiore al 10% dell&#8217;importo a base d&#8217;asta, con interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, e dell&#8217;importo corrispondente alle spese sostenute per la partecipazione alla gara e per la predisposizione del presente ricorso</i>&#8220;.<br />	<br />
L’A.T.O. ME 5 si costituiva in giudizio con atto depositato in segreteria il 18/07/2011. Parimenti prendevano parte attiva al giudizio ECO. S.E.I.B. s.r.l. e Ecolandia s.r.l., che proponevano altresì distinti ricorsi incidentali (ritualmente notificati e depositati) deducendo motivi che avrebbero dovuto determinare l’esclusione della ricorrente principale e, di conseguenza, la carenza di interesse.<br />	<br />
La domanda cautelare di sospensione degli effetti dell’atto impugnato, veniva respinta per ritenuta mancanza del <i>fumus boni juris </i>con ordinanza n. 946/2011.<br />	<br />
Il ricorso veniva fissato all’udienza pubblica del 25/09/2013.<br />	<br />
Le parti scambiavano note conclusive e depositavano documenti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I) Per ragioni di economia processuale viene esaminato pregiudizialmente il ricorso introduttivo, anche perché molte delle questioni ivi dedotte risultano essere già state decise, per la medesima gara, con sentenza n. 2759/2012 di questa Sezione resa sul ricorso proposto dalla Ecolandia (2^ graduata) alle cui argomentazioni si rimanda per quanto riguarda:<br />	<br />
a) il principio che nelle gare d&#8217;appalto la verifica della regolarità della documentazione rispetto alle norme del bando e del capitolato, non va condotta con lo spirito della caccia all&#8217;errore, ma tenendo conto dell&#8217;evoluzione dell&#8217;ordinamento in favore della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici (C.G.A., 26 ottobre 2010, n. 1311).<br />	<br />
b) la rilevanza che assume l’art. 46 del d.lgs. 163/06 laddove, al comma 1, istituisce l’istituto denominato in giurisprudenza del “soccorso istruttorio”, introducendo &#8220;il chiaro principio secondo il quale, sia pure in presenza di disposizioni tassative tra le quali va annoverato l’art. 38 Codice degli appalti, mentre non è possibile, nel rispetto della par condicio dei partecipanti alla gara, allegare nuovi documenti o dichiarazioni, è invece consentita la loro integrazione o il loro chiarimento&#8221; (articolo che &#8211; rileva questo Collegio &#8211; ha oggi una ancora più pregnante rilevanza a seguito dell&#8217;introduzione del comma 1 bis, in cui si sancisce il c.d. principio di tassatività delle clausole di esclusione);<br />	<br />
c) la regola per cui le dichiarazioni richieste dalla legge in connessione con l’attività societaria, debbono essere rese esclusivamente dagli amministratori forniti del potere di rappresentanza ma non possono, in via di giurisprudenza pretoria, &#8220;<i>… essere riferite ai direttori tecnici ai quali vanno richieste le sole dichiarazioni «personali», al fine di consentire che anche nella dimensione esecutiva la società possa essere partecipata da soggetti di dubbia moralità</i>&#8220;;<br />	<br />
d) l&#8217;effettiva portata della disposizione contenuta nell’articolo 12 del capitolato speciale d’appalto, secondo cui i partecipanti dovevano rendere la dichiarazione &#8220;<i>attestante la conoscenza della circostanza per cui l’ATO ME 5 si riserva la facoltà di non sottoscrivere il contratto anche dopo l’aggiudicazione provvisoria o definitiva e la rinuncia ad ogni conseguente eventuale pretesa nel caso in cui dovesse essere esercitata la predetta facoltà</i>&#8221; non assume rilevanza in quanto &#8220;<i>la facoltà riservata dall’Amministrazione non rientra, strictu sensu, in nessuna delle ipotesi dell’art. 1341 c.c., vale a dire tra le condizioni di limitazioni di responsabilità … ovvero nel novero delle decadenze o limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, delle restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, della tacita proroga o rinnovazione del contratto</i>&#8221; con la conseguenza &#8220;<i>… che l’approvazione di ogni pagina del CSA, come usualmente viene richiesto, appare sufficiente a garantire la dimostrazione della necessaria conoscenza della clausola in questione (e della sua accettazione), per altro, eventualmente lesiva della sola parte aggiudicataria e, quindi, della stessa controinteressata</i>&#8220;;<br />	<br />
e) l&#8217;impossibilità di annoverare “<i>direttamente</i>” tra i Direttori tecnici (tenuti alla dichiarazione ex art. 38 del Codice dei contratti) &#8220;<i>il soggetto titolare nella fattispecie dell’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori</i>&#8221; in quanto &#8220;<i>… l’appalto è riferito alla procedura negoziata per il servizio di gestione integrata rifiuti e di igiene urbana</i>&#8221; e soprattutto, in relazione alla posizione del Sig. Frasca (cui fa riferimento anche la odierna ricorrente ECO.S.E.I.B.), &#8220;<i> … è espressamente previsto che la capacità professionale attinente ai servizi di «Raccolta e trasporto rifiuti» (quindi, non soltanto raccolta, ma anche trasporto rifiuti) è affidata ai responsabili tecnici Giaquinta e Leggio, che, come la stessa ricorrente ammette, hanno reso le dichiarazioni ex art. 38 Codice dei contratti</i>&#8220;. Sicché, &#8220;<i>la figura in esame non é «direttamente» contemplata dalla norma tra quelle qualificabili come responsabile tecnico del servizio gestione rifiuti, cui ricondurre l’obbligo dichiarativo asseritamente violato</i>&#8220;.<br />	<br />
II) Il Collegio passa pertanto ad esaminare nel dettaglio le censure dedotte, in relazione alla postulata esclusione dell&#8217;aggiudicataria ECO.S.E.I.B. S.r.l., contro la quale sono proposti i motivi dal 1° al 6°.<br />	<br />
Nel primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 38, co. 1, D.Lgs. n. 163/2006 e del disciplinare di gara (pag. 4) in quanto, &#8220;<i>… pur evincendosi dalla perizia di valutazione presentata in sede di gara che ECO.S.E.I.B. S.r.l. è iscritta in via definitiva all&#8217;Albo nazionale autotrasportatori di cose per conto terzi della Provincia di Ragusa …. ha omesso di presentare in gara le dichiarazioni di cui all&#8217;art. 38 cit. relative al direttore tecnico dei trasporti (Sig. Francesco Frasca), indicato nella predetta iscrizione, ai sensi dell&#8217;art. 7 D.Lgs. n. 395/2000</i>&#8220;. Ritiene la ricorrente che &#8220;<i>anche per tale figura, infatti, è previsto l&#8217;obbligo di rendere le dichiarazioni di cui all&#8217;art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), D.Lgs. n. 163/2006, essendo la stessa prevista come requisito (di capacità professionale) essenziale per l&#8217;ottenimento, in via definitiva, dell&#8217;iscrizione al predetto Albo nazionale (giurisprudenza pacifica: tra le tante, Cons. St., Sez. V, 26 maggio 2010 n. 3364; Sez. VI, 8 febbraio 2007 n. 523)</i> &#8220;.<br />	<br />
Il motivo di ricorso è infondato. Benchè il Sig. Francesco Frasca sia direttore tecnico dei trasporti nell’ambito della ditta ECO.S.E.I.B. S.r.l., stante lo specifico oggetto dell’appalto di che trattasi, relativo alla “raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani”, è espressamente previsto che la capacità professionale attinente ai servizi di “raccolta e trasporto rifiuti” (quindi, non soltanto raccolta, ma anche trasporto rifiuti) sia affidata ai responsabili tecnici Giaquinta e Leggio, che, come la stessa ricorrente ammette, hanno reso le dichiarazioni ex art. 38 Codice dei contratti. Ne deriva che la capacità professionale di un soggetto legato alla società da rapporto di lavoro subordinato attinente ai trasporti (cfr. il sopra citato art. 3, comma 2, lett. “d” del D.lgs.vo 22 dicembre 2000, n. 395), pur essendo rivolta ad ottenere la complessiva iscrizione all’albo delle imprese che gestiscono i rifiuti, non implica che la posizione “apicale” relativa all’organizzazione tecnica complessiva, come avvenuto nel caso in esame, non possa essere affidata a soggetti diversi, che, quindi, risultano essere quelli cui ricondurre l’obbligo di dichiarazione ex art. 38 codice degli appalti. In altri termini, come premesso, la figura in esame non é “direttamente” contemplata dalla norma tra quelle qualificabili come responsabile tecnico del servizio gestione rifiuti, cui ricondurre l’obbligo dichiarativo asseritamente violato. Invero, trattandosi di appalto di servizio di gestione integrata di rifiuti la dichiarazione necessaria rimane quella prevista dall’articolo 10, comma 4, del Dm 28 aprile 1998, n. 406 (Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell&#8217;Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell&#8217;Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti), che disciplina la figura e i requisiti del responsabile tecnico delle imprese che fanno richiesta di iscrizione all&#8217;albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.<br />	<br />
Col secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 38, co. 1, D.Lgs. n. 163/2006 e del disciplinare di gara (pag. 4); violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 75, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, della lettera d&#8217;invito, del disciplinare di gara e del C.S.A. Si assume in tal senso che ECO.S.E.I.B. S.r.l. avrebbe presentato, in sede di gara, una cauzione ridotta, in violazione dell&#8217;art. 75, co. 7, D.Lgs. n. 163/2006, il quale impone che, per usufruire della dimidiazione dell&#8217;importo della cauzione, &#8220;<i>l&#8217;operatore economico segnali, in sede di offerta il possesso del requisito e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigenti</i>&#8220;. ECO.S.E.I.B. S.r.l. non avrebbe allegato né una dichiarazione di volersi avvalere di tale requisito né, tantomeno, copia autenticata della certificazione di qualità ISO 9001/2008.<br />	<br />
La censura proposta è inaccoglibile perché ispirata ad una lettura inammissibilmente formalistica della norma di riferimento, ovvero del settimo comma dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Più in particolare la censura in questione deve essere respinta nei confronti delle ditte ECO.S.E.I.B. s.r.l. per l’assoluta legittimità dell’operato della stazione appaltante nel valorizzare il dato oggettivo della produzione dalla documentazione da cui poter desumere il possesso dei requisiti che consentono di godere del relativo beneficio, ed in modo sufficientemente univoco la volontà di fruirne &#8211; anche a prescindere da più specifiche asserzioni al riguardo -; e senza che in sede di formulazione dell’offerta, in assenza di una specifica previsione del bando di gara, fosse stata necessaria le presentazione della sopra indicata certificazione di qualità in copia conforme all’originale, piuttosto che in copia semplice (?).<br />	<br />
Il terzo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 42, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 163/2006 e della lettera d&#8217;invito [p. 14, lett. a)1. Si deduce infatti che ECO.S.E.I.B. S.r.l. avrebbe presentato, in sede di gara, l&#8217;elenco dei principali servizi prestati relativamente agli anni 2008/2009/2010, &#8220;<i>interpretando</i>&#8221; in maniera errata quanto previsto dal disposto normativo rubricato e dal p. 14), lett. a), della lettera d&#8217;invito, nel quale era richiesta al concorrente, a pena di esclusione dalla gara, la &#8220;<i>presentazione dell&#8217;elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni</i>&#8220;.<br />	<br />
Tale motivo, a giudizio del Collegio, è infondato, perché la società ECO.S.E.I.B. s.r.l.. ha preso correttamente in considerazione il complessivo triennio anteriore all’anno in cui si diede avvio alla procedura selettiva in questione – ovvero agli anni 2008, 2009 e 2010 -; e senza prendere in riferimento l’anno 2011, del quale, altrimenti, non si sarebbe potuto che ritener rilevante soltanto una sua frazione – obbligando, parimenti, a prendere in considerazione soltanto parzialmente l’attività svolta nell’anno 2008 -, in palese contrasto con il tenore di quanto richiesto dalla lettera d’invito.<br />	<br />
Col quarto motivo l&#8217;ATI ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell&#8217;art. 1, comma 5, L. n. 629/1982 atteso che ECO.S.E.I.B. S.r.l. non avrebbe presentato in sede di gara il modello G.A.P. debitamente compilato, non rilevando a tal fine la mancata previsione nella lex specialis di tale causa di esclusione e la mancata previsione della produzione di tale documento.<br />	<br />
Il Collegio ritiene infondato il presente motivo di ricorso per le seguenti ragioni. In assenza dell’espressa previsione dell’obbligo di presentazione del modello GAP all’interno della lex specialis, si deve escludere che l’art. 1 della legge n. 629/1982 abbia potuto operare una eterointegrazione del disciplinare di gara, tale da onerare i partecipanti della produzione della cd. dichiarazione G.A.P. anche in assenza di una specifica previsione in tal senso. E’ dirimente, infatti, la circostanza che un tale modello, lungi dal poter essere desunto dalla precitata norma, è stato tratto ad esistenza da un provvedimento amministrativo (e non normativo) adottato sulla base della circolare dell’Alto Commissario del 28/03/1989. Di conseguenza, nessun effetto pregiudizievole può discendere dalla mancata presentazione del modello G.A.P. da parte delle società cui essa è imputata, e deve essere per tale motivo essere respinto il presente motivo di ricorso.<br />	<br />
Nel quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 75 D.P.R. n. 554/1999 sotto il profilo che ECO.S.E.I.B. S.r.l. non avrebbe presentato in sede di gara le seguenti dichiarazioni relative all&#8217;amministratore unico e ai direttori/responsabili tecnici: &#8220;<i>&#8230; che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all&#8217;art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente</i>&#8220;; &#8220;<i>&#8230; che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici</i>&#8220;, come previsto dal D.A. Reg sic. 4 maggio 2006 n. 105/GAB. L&#8217;amministratore unico della predetta società, inoltre, non avrebbe reso la seguente dichiarazione: &#8220;<i>&#8230; indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari</i>&#8220;, anch&#8217;essa obbligatoriamente prevista dal predetto D.A. n. 105/2006.<br />	<br />
Il Collegio giudica infondato anche tale motivo di ricorso, ritenendo, al contrario, che la sussistenza di una compiuta dichiarazione, sia pure nei termini generali relativi alla assenza di mende morali impeditive della aggiudicazione dell’appalto, sia sufficiente per rendere legittima la dichiarazione.<br />	<br />
In linea di principio, infatti, nelle &#8220;gare d&#8217;appalto . . . la verifica della regolarità della documentazione rispetto alle norme del bando e del capitolato, non va condotta con lo spirito della caccia all&#8217;errore, ma tenendo conto dell&#8217;evoluzione dell&#8217;ordinamento in favore della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici&#8221; (C.G.A., 26 ottobre 2010, n. 1311).<br />	<br />
Ed infatti, occorre rammentare che l’art. 46 del d.lgs. 163/06 recita, al comma 1, che “nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati”. La norma, che istituisce l’istituto denominato in giurisprudenza del “soccorso istruttorio”, introduce il chiaro principio secondo il quale, sia pure in presenza di disposizioni tassative tra le quali va annoverato l’art. 38 Codice degli appalti, mentre non è possibile, nel rispetto della par condicio dei partecipanti alla gara, allegare nuovi documenti o dichiarazioni, è invece consentita la loro integrazione o il loro chiarimento. E non vi è dubbio che i soggetti per i quali si contesta la parziale dichiarazione abbiano reso la stessa in termini generali, attestando l’insussistenza nei loro confronti dei motivi ostativi previsti dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 38.<br />	<br />
A fronte dell’apparente contrasto, l’art. 46 sopra richiamato &#8220;non esclude che il requisito possa essere soddisfatto mediante richiamo alla norma in generale&#8221;, ove &#8220;oltre alla menzione delle singole fattispecie contenute nell’art. 38, (vi sia) il richiamo generale alla norma&#8221; (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22.5.2012, n. 2973).<br />	<br />
Il sesto motivo si incentra sulla dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 14 C.S.A. in quanto ECO.S.E.I.B. S.r.l. non avrebbe presentato in sede di gara le dichiarazioni previste dalle citate norme del C.S.A., limitandosi a inserire una copia, timbrata e siglata, del medesimo C.S.A.. In premessa occorre dire che l’onere motivazionale a carico del Collegio, alle stregua di quanto già esposto alla lettera d) del punto I), risulta (ancora) da assolvere soltanto per quel che concerne la dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del C.S.A., in relazione il mancato inserimento, all’interno della domanda di partecipazione alla gara, delle dichiarazioni relative “alla piena ed effettiva contezza delle diverse posizioni di lavoro per il servizio in questione, della consistenza e della peculiarità dei rapporti di lavoro instaurati ed in essere per tutti i dipendenti, che (dichiara di) impegna(rsi) a rispettare e a salvaguardare come da norme di legge o di contratto”.<br />	<br />
Il Collegio ritiene infondato il presente motivo di ricorso. Infatti esso ritiene che l’inosservanza di un tale obbligo di dichiarazione non possa produrre alcun effetto giuridico di segno negativo, giacchè il fondamento dei relativi obblighi di protezione nei confronti del personale dipendente esiste egualmente, indipendentemente da qualunque manifestazione d’intenti in proposito, in forza dell’operare di fonti normative eteronome quali l’art. 2087 c.c. e tutte le più specifiche norme a tutela della sicurezza, incolumità e protezione sociale dei lavoratori, sui luoghi di lavoro ed in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa.<br />	<br />
Ne deriva che il ricorso è da ritenersi infondato atteso che la ricorrente, per essere la quarta nella graduatoria delle offerte graduata non ha interesse a dedurre altre censure verso le altre due imprese (Ecolandia e Pulitem) che la precedono nella stessa graduatoria.<br />	<br />
Quanto all&#8217;interesse strumentale fatto vale nei motivi 16° e 17° il Collegio osserva quanto segue.<br />	<br />
Nel sedicesimo motivo si assume la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2 L.R. n. 15/2008 per non avere l&#8217;Amministrazione previsto, né nella lettera d&#8217;invito né tantomeno nel disciplinare e il C.S.A. la prescrizione dell&#8217;obbligo, per l&#8217;aggiudicatario, di aprire un conto corrente nel quale fare confluire tutte le somme relative all&#8217;appalto.<br />	<br />
Il motivo è infondato, poiché l’obbligo per il concorrente, alla stregua di tale norma, di indicare lo specifico numero di conto corrente dedicato per la corresponsione di qualunque somma relativa all’esecuzione del contratto, non è più assistito dalla specifica sanzione della nullità del bando di gara e del pedissequo contratto. Alla precitata legge regionale ha infatti fatto seguito la legge (statale) n. 136/2010 – che deve trovare esclusiva applicazione nel caso di specie, attenendo alla materia della concorrenza invece sottratta, per pacifica giurisprudenza del giudice delle leggi, agli interventi del legislatore regionale -, ed a causa della quale la sua violazione , come ipotesi di (mera) annullabilità dell’atto di indizione di una procedura selettiva fra più operatori economici, non può esser fatta ritualmente valere entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, ma entro quello, assai più ristretto e non osservato nel caso concreto, di trenta giorni dalla avvenuta ricezione della lettera d’invito.<br />	<br />
Va respinto infine il 17° motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 87, comma 2, lett. g), e 89, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 &#8211; Mancato aggiornamento del costo del lavoro &#8211; Violazione C.C.N.L. F.I.S.E. &#8211; Assoambiente &#8211; novembre 2010) dato che la valutazione relativa alla stima del costo del lavoro non appare essere in contrasto in misura tale da integrare la violazione di quanto prescritto dal citato art. 87, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 163/2006, non risultando essere notevolmente inferiore a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. di settore (F.I.S.E./ Assoambiente &#8211; novembre 2010), cui fa riferimento parte ricorrente.<br />	<br />
In relazione a quanto sopra ritenuto e considerato, circa la legittimità dell&#8217;operato della Stazione appaltante, è ovvio che manca il presupposto fondamentale (il danno &#8220;<i>iniuria datum</i>&#8220;) per l&#8217;accoglimento della domanda risarcitoria.<br />	<br />
V) La regolazione delle spese processuali fra le parti va disposta come da dispositivo, tenendo altresì conto di quelle relative alla fase cautelare.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) rigetta il ricorso principale; respinge altresì la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente principale.<br />	<br />
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali, nei confronti dell’Amministrazione intimata e delle due società controinteressate ( ECO.S.E.I.B. s.r.l. ed Ecolandia s.r.l.), per un importo complessivo di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), più IVA e CPA come per legge, nella misura di euro 1.500,00 complessivi, per ciascuna di esse e senza alcun vincolo di solidarietà attiva fra gli stessi.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Ferlisi, Presidente<br />	<br />
Agnese Anna Barone, Consigliere<br />	<br />
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-7-11-2013-n-2684/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2013 n.2684</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 7/11/2013 n.1189</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-7-11-2013-n-1189/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-7-11-2013-n-1189/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-7-11-2013-n-1189/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 7/11/2013 n.1189</a></p>
<p>Pres. A. Leo &#8211; Est. A. Di Mario Luigi Selva Verzica (Avv.ti M. Celant, A. Storoni) c/ Ministero della Giustizia (Avv. Stato) sulla necessità di esplicita motivazione o di segni grafici nella correzione degli elaborati per l&#8217;esame di avvocato Concorsi pubblici – Esame avvocato – Valutazione elaborati – Voto numerico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-7-11-2013-n-1189/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 7/11/2013 n.1189</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-7-11-2013-n-1189/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 7/11/2013 n.1189</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Leo   &#8211;  Est. A. Di Mario<br /> Luigi Selva Verzica (Avv.ti M. Celant, A. Storoni) c/ Ministero della Giustizia (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di esplicita motivazione o di segni grafici nella correzione degli elaborati per l&#8217;esame di avvocato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Esame avvocato – Valutazione elaborati – Voto numerico – Motivazione esplicita – Necessità – Sussiste – Istanza cautelare – Accoglimento – Conseguenze – Rinnovata correzione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste l’interesse cautelare alla rivalutazione e rimessione alla commissione esaminatrice dell’esame di avvocato per la correzione degli elaborati, qualora, al di là del semplice voto numerico, nessuna motivazione o segni grafici siano stati apposti  su questi in sede di correzione, seppur in presenza di una valutazione complessiva non chiaramente negativa. Ne consegue che sarà fatto obbligo per l’Amministrazione di riesaminare gli elaborati dell’avente diritto attraverso la rinnovazione del procedimento valutativo e tale correzione dovrà avvenire insieme ad almeno dieci elaborati, ai quali, ai fini di tutela dell’anonimato, verrà attribuito un giudizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2161 del 2013, proposto da: Luigi Selva Verzica, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Celant, Antonella Storoni, con domicilio eletto presso Marco Celant in Milano, via Cappuccio 13;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero della Giustizia &#8211; Commissioni Per L&#8217;Esame di Avvocato Presso Le Corti D&#8217;Appello di Napoli e Milano, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dei giudizi espressi dalla ottava Commissione istituita presso la Corte d&#8217;Appello di Napoli sugli elaborati del ricorrente nella seduta del 20.3.2013 ed il verbale n. 6 del 20.3.2013 nel quale si è proceduto alla valutazione degli elaborati del ricorrente nella parte in cui assegna un voto insufficiente alla prova del candidato pubblicato in data 14/06/2013 mediante trascrizione sul sito internet; del provvedimento della Commissione per l&#8217;esame di avvocato istituita presso la Corte d&#8217;Appello di Milano, pubblicato in data 14.6.2013, nella parte in cui non ammette il ricorrente alle prove orali per il conseguimento dell&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione forense, nonchè di tutti gli atti connesse.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia &#8211; Commissioni Per L&#8217;Esame di Avvocato Presso Le Corti D&#8217;Appello di Napoli e Milano;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2013 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto che sussiste l’allegato pregiudizio grave e irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente <i>fumus boni iuris</i>, tenuto conto che, al di là del semplice voto numerico, nessuna motivazione o segni grafici di correzione sono stati apposti sugli elaborati in sede di correzione da parte della Commissione, pur in presenza di una valutazione complessiva non chiaramente negativa, peraltro contrastata nei pareri <i>pro-veritate</i> allegati al ricorso;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che l’Amministrazione ha l’obbligo di riesaminare gli elaborati del ricorrente attraverso la rinnovazione del procedimento valutativo, attraverso la prima Sottocommissione della Corte d’Appello di Milano, che dovrà svolgere la correzione insieme ad altri elaborati (in numero minimo di dieci) estratti fra quelli degli altri candidati, attribuendo anche a questi ultimi, ma ai soli fini di assicurare l’anonimato, un proprio giudizio;<br />	<br />
Considerato che l’anonimato può essere realizzato cancellando sia i voti precedentemente attribuiti, sia i precedenti numeri identificativi dei candidati, inserendo gli elaborati in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all’interno delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità dei candidati;<br />	<br />
Ritenuto che la correzione dovrà essere effettuata nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, della presente ordinanza;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso in epigrafe indicato, nei termini di cui in motivazione e con l’obbligo di riesame, secondo quanto in precedenza indicato.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />	<br />
Fissa per l’esame del merito della presente controversia l’udienza pubblica del 18 novembre 2014, ore di regolamento.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Adriano Leo, Presidente<br />	<br />
Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/11/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-7-11-2013-n-1189/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 7/11/2013 n.1189</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 7/11/2013 n.2054</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-ordinanza-7-11-2013-n-2054/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-ordinanza-7-11-2013-n-2054/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-ordinanza-7-11-2013-n-2054/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 7/11/2013 n.2054</a></p>
<p>Pres. F. D’Agostino &#8211; Est. M. Cappellano Edwards Lifesciences Italia s.p.a. (avv.ti prof. S. Ziino e C. Molino) vs Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani (avv. S. Polizzotto) e nei confronti di CODAN s.r.l.. solleva questione di legittimità costituzionale della norma regionale siciliana che impone la previsione nei bandi di gara,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-ordinanza-7-11-2013-n-2054/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 7/11/2013 n.2054</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-ordinanza-7-11-2013-n-2054/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 7/11/2013 n.2054</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. D’Agostino &#8211; Est. M. Cappellano<br /> Edwards Lifesciences Italia s.p.a. (avv.ti prof. S. Ziino e C. Molino) vs Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani (avv. S. Polizzotto) e nei confronti di CODAN s.r.l..</span></p>
<hr />
<p>solleva questione di legittimità costituzionale della norma regionale siciliana che impone la previsione nei bandi di gara, a pena di nullità sia dell&#8217;obbligo per l&#8217;aggiudicatario di indicare il conto corrente sia della clausola risolutiva del contratto in caso di rinvio a giudizio dei legali rappresentanti per favoreggiamento nei reati di criminalità organizzata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Contratti della p.a. – Bando di gara – Nullità – Rilevabilità d’ufficio – Ragione -Giurisdizione esclusiva del G.A..	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Gara &#8211; Art. 2 L. R. Sicilia 15/2008 – Aggiudicatario – Indicazione del conto corrente – Obbligo – Assenza di previsione nel bando – Nullità totale del bando – Questione di legittimità costituzionale.	</p>
<p>3. Contratti della p.a.  – Gara &#8211; Art. 2 L. R. Sicilia 15/2008 – Aggiudicatario &#8211; Indicazione del conto corrente &#8211; Obbligo – Assenza di previsione nel bando &#8211; Conseguenza – Nullità del bando &#8211;  Contrasto con gli artt. 117, 3 e 97 Cost. – Rilevanza e non manifesta infondatezza – Ragioni &#8211; Materia di ordine pubblico – Riserva di legge statale – Irragionevolezza – Potere di autotutela della p.a. – Preclusione. 	</p>
<p>4. Contratti della p.a. – Gara &#8211; Art. 2 L. R. Sicilia 15/2008 – Aggiudicatario &#8211; Indicazione del conto corrente &#8211; Obbligo – Omissione – Conseguenza – Risoluzione del contratto – Contrasto con l’art. 117 lett. l) Cost. &#8211; Rilevanza e non manifesta infondatezza – Ragione – Ordinamento civile – Riserva di legge statale.	</p>
<p>5. Contratti della p.a. – Gara &#8211; Art. 2 L. R. Sicilia 15/2008 – Reati di criminalità organizzata – Rinvio a giudizio del legale rappresentante/dirigente –  Clausola risolutiva espressa – Obbligo &#8211; Omessa previsione nel bando – Conseguenza &#8211; Nullità del bando &#8211;  Contrasto con gli artt. 117, 27, 3 e 97 Cost. – Rilevanza e non manifesta infondatezza – Ragioni &#8211; Legislazione statale esclusiva – Principio di non colpevolezza – Irragionevolezza – Potere di autotutela della p.a. – Preclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il Giudice amministrativo nell’ambito della giurisdizione esclusiva ex art. 133 comma 1, lettera e) può rilevare d’ufficio la nullità del bando in applicazione del precetto contenuto nell’articolo 31, comma 4, secondo periodo, del D. Lgs. 104/2010 (1).	</p>
<p>2. L’art. 2 della Legge Regione Sicilia 15/2008, laddove richiede la previsione, a pena di nullità del bando di gara, dell’obbligo per l’aggiudicatario di indicare un numero di conto corrente per l’esecuzione dell’appalto, fa riferimento ad una nullità totale del bando di gara e non permette nemmeno al Giudice di ritenere lo stesso bando eterointegrabile oppure nullo nella sola parte qua, dovendosi in tale prospettiva dichiarare nulla la gara o altrimenti sollevare la questione di legittimità costituzionale.	</p>
<p>3. È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 Legge Regione Sicilia 15/2008 (laddove richiede la previsione, a pena di nullità del bando di gara, dell’obbligo per l’aggiudicatario di indicare un numero di conto corrente per l’esecuzione dell’appalto), per contrasto con gli artt. 117, c.2. lett. h); 3 c. 2 e 97 c.1 della Costituzione. Infatti, sotto un primo profilo la materia dei controlli dei flussi finanziari appaltatore-p.a. è finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nel settore degli appalti pubblici e rappresenta materia di ordine pubblico di esclusiva competenza statale (2). Per un secondo aspetto è sproporzionata la sanzione della nullità totale del bando in quanto incidente sull’affidamento ingenerato nell’aggiudicatario sulla validità dello stesso e del conseguente contratto sottoscritto. Da ultimo la norma de qua pregiudica l’esercizio del potere di autotutela della p.a. in presenza di ragioni di pubblico interesse.	</p>
<p>4. È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 Legge Regione Sicilia 15/2008 nella parte in cui richiede la previsione, a pena di nullità del bando, della clausola risolutiva espressa del contratto di appalto in caso di mancata indicazione da parte dell’aggiudicatario del conto corrente unico per l’esecuzione dell’appalto per violazione dell’art. 117 comma 2 lett. l) della Costituzione. Infatti, la disciplina contrattuale rientra nella materia dell’ordinamento civile rimessa alla legislazione esclusiva statale.	</p>
<p>5. È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 c.2. della Legge Regione Sicilia 15/2008 nella parte in cui richiede, a pena di nullità del bando, la previsione della clausola risolutiva espressa del contratto di appalto in caso di rinvio a giudizio del legale rappresentante o del dirigente per favoreggiamento nei reati di criminalità organizzata per violazione degli artt. 117 c.2 lettere h) e l), 27 c. 2; 3 c.2. e 97 c.1 della Costituzione. Infatti, in materia di criminalità organizzata e di ordinamento civile v’è riserva di legge statale. Inoltre, la previsione della sanzione automatica e definitiva, in presenza di un mero rinvio a giudizio contrasta con la presunzione di non colpevolezza. Ancora, è sproporzionato prevedere la nullità totale del bando suscettibile di incidere sull’affidamento ingenerato all’esterno sulla validità dello stesso e del conseguente contratto sottoscritto dall’aggiudicatario. Da ultimo la norma de qua pregiudica l’esercizio del potere di autotutela della p.a. in presenza di ragioni di pubblico interesse.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza 27 luglio 2012, n. 721; ordinanza 16 ottobre 2013, n. 786; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, sentenza 20 maggio 2013, n. 1441.<br />	<br />
2. Corte Costituzionale sent. n. 35 del 2012.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 648 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:</p>
<p>Edwards Lifesciences Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dal prof. avv. Salvatore Ziino e dall’avv. Claudia Molino, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Palermo, via Francesco Paolo Di Blasi n. 16;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Polizzotto, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, vis Nunzio Morello n. 40; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>CODAN s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>quanto al ricorso introduttivo</i><br />	<br />
della comunicazione in data 7 marzo 2013 prot. n. 12782, a firma del Capo Settore Provveditorato ed Economato, con la quale e stato reso noto alla ricorrente che: a) in ordine alla domanda di accesso agli atti della procedura aperta per la fornitura<br />	<br />
quinquennale di Dispositivi medici e materiali per chirurgia &#8220;Si provvederà alla stessa successivamente alla adozione del provvedimento di approvazione degli atti di gara e conseguente aggiudicazione definitiva&#8221;;<br />	<br />
b) la Commissione tecnica si era così pronunciata sulla domanda di riammissione in gara presentata dalla ricorrente &#8220;linea paziente di almeno almeno 120 cm a valle del trasduttore con sistema di prelievo a circuito chiusi needle free. La descrizione pertanto non prevedeva nessun riferimento che tale sistema di prelievo needle free fosse separato dalla linea paziente così come offerto dalla Edwards &#8220;, nonché per l&#8217;annullamento di ogni ulteriore atto della procedura di gara e, in particolare, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico, di tutti i verbali di gara, e, segnatamente, quelli in data 8.5.2012, 17.12.2012, 19.2.2013, di tutti i verbali della commissione tecnica aventi ad oggetto la verifica di conformità tecnica dei prodotti offerti dalle ditte partecipanti al lotto n. 19, dei provvedimenti di nomina della commissione di gara e della commissione tecnica, del provvedimento di aggiudicazione provvisoria del lotto 19, ove esistente, del provvedimento di aggiudicazione definitiva del lotto 19, ove esistente; della eventuale richiesta di campionatura inviata, in corso di procedura, dalla Azienda Sanitaria alla ditta risultata aggiudicataria del lotto 19; del verbale della commissione tecnica dal quale risulti la valutazione dell&#8217;offerta e della campionatura presentata dalla ditta aggiudicataria del lotto 19; della comunicazione in data 19.12.2012 Prot. n. 74294, nonché di ogni ulteriore atto anteriore, conseguente ovvero comunque coordinato e/o connesso a quelli sopra indicati;<br />	<br />
<i>quanto al ricorso per motivi aggiunti</i><br />	<br />
&#8211; oltre agli atti già gravati con il ricorso introduttivo<br />	<br />
&#8211; della delibera n. 1698 del 11.4.2013, con la quale l’ASP ha approvato gli atti di gara e l’aggiudicazione definitiva della fornitura;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. n. 20973 del 23.4.2013 della ASP di Trapani, con la quale è stata comunicata l’intervenuta approvazione degli atti di gara e l’aggiudicazione definitiva;</p>
<p>Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, con le relative deduzioni difensive;<br />	<br />
Vista l’ordinanza collegiale n. 803 del 10 aprile 2013;<br />	<br />
Visti il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le deduzioni difensive depositate dalle parti costituite;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore il primo referendario dott. Maria Cappellano;<br />	<br />
Uditi alla pubblica udienza del giorno 24 ottobre 2013 i difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale;<br />	<br />
Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>IN FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. – Con ricorso notificato il 22-25 marzo 2013 e depositato il 28 marzo seguente, la società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati relativi alla gara, indetta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, per la fornitura in somministrazione continuata per anni cinque di Presidi sanitari specialistici per “Anestesia e Rianimazione” e “Terapia del dolore” occorrente al Bacino della Sicilia Occidentale, suddivisa in 245 lotti per il Gruppo A e in 23 lotti per il Gruppo B, censurando la sua esclusione dal lotto n. 19; la predetta ha altresì impugnato la determinazione della stazione appaltante, di differire l’accesso agli atti di gara successivamente alla aggiudicazione definitiva.<br />	<br />
Espone:<br />	<br />
&#8211; di avere partecipato al lotto n. 19, del valore complessivo a base d’asta di € 2.749.100,00, avente ad oggetto la fornitura per ogni anno di n. 8820 set per monitoraggio pressorio invasivo ad una via (sub lotto a) e di n. 6410 set per monitoraggio press<br />
&#8211; di avere presentato, a seguito del provvedimento di esclusione, una richiesta di riesame e di conseguente riammissione alla gara, seguita dalla conferma, con diversa motivazione, dell’esclusione dalla gara stessa.<br />	<br />
Precisa, altresì, di avere inoltrato istanza di accesso agli atti di gara, il cui accoglimento è stato differito alla definizione della procedura con l’aggiudicazione definitiva.<br />	<br />
Si duole degli atti impugnati, affidando il ricorso alle censure di: 1) <i>Incompetenza. Violazione e falsa applicazione delle norme dettate dal capitolato tecnico di gara ed in particolare dall’art. 14. Eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di motivazione, travisamento, carenza di istruttoria, violazione del principio di collegialit</i>à; 2)<i>Violazione e falsa applicazione delle regole dettate dal capitolato tecnico. Eccesso di potere per travisamento, errore nei presupposti, carenza di adeguata istruttoria, , difetto assoluto di motivazione, Sviamento</i>; 3) <i>Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 e dell’art. 79 del D. lgs. n. 163/2006, in combinato disposto con i principi di cui alla legge n. 241/1990. Eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento, difetto di motivazione e carenza di istruttoria</i>.<br />	<br />
Ha, quindi, chiesto l’annullamento della propria esclusione, e la conseguente riammissione alla gara, nella quale risulterebbe aggiudicataria provvisoria in base al ribasso offerto, chiedendo contestualmente la pronuncia di questo Tribunale sulla istanza di accesso.<br />	<br />
2. – Si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani (d’ora in poi “Azienda”), depositando documentazione e chiedendo la reiezione del ricorso, in quanto infondato.<br />	<br />
3. – Con ordinanza collegiale n. 803 del 10 aprile 2013 è stata in parte respinta l’istanza istruttoria presentata in seno al ricorso introduttivo; per il resto, si è dato atto dell’avvenuto deposito, da parte della resistente amministrazione, della documentazione immediatamente ostensibile.<br />	<br />
4. – Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 30 aprile 2013 e depositato il 9 maggio seguente, la ricorrente ha impugnato i medesimi atti già gravati con il ricorso introduttivo, censurando anche la deliberazione di aggiudicazione definitiva di numerosi lotti, per i seguenti motivi:<br />	<br />
1) <i>violazione e falsa applicazione della lex specialis della gara. Eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria, omessa motivazione</i>; 2)<i>violazione e falsa applicazione delle regole dettate dalla lex specialis della procedura. Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria e adeguata motivazione, contraddittorietà</i>; 3) <i>violazione e falsa applicazione dell’art. 81 e segg. del D. lgs. n. 163/2006, nonché dei principi in materia di operazioni di gara. Eccesso di potere per errore nei presupposti, carenza di potere, incompetenza, difetto di istruttoria e di adeguata motivazione</i>.<br />	<br />
Ha quindi chiesto l’accoglimento del complessivo gravame, previa adozione di una idonea misura cautelare.<br />	<br />
5. – Con memoria difensiva la resistente Azienda ha avversato il gravame aggiuntivo, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione avverso la determinazione di aggiudicazione definitiva, in quanto espressamente non riferita al lotto in contestazione, rimasto sospeso.<br />	<br />
6. – Alla camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 la trattazione della causa è stata rinviata al merito.<br />	<br />
7. – In vista della discussione del ricorso nel merito le parti hanno argomentato sulla questione della nullità del bando di gara, per mancato inserimento delle disposizioni contenute nell’art. 2, primo e secondo comma, della l.r. n. 15 del 2008; insistendo, per il resto e quanto al merito della controversia, nelle rispettive posizioni e conclusioni.<br />	<br />
8. – Alla pubblica udienza del giorno 24 ottobre 2013, presenti i difensori delle parti costituite, come da verbale, il Presidente del Collegio ha dato atto, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della questione, rilevata d’ufficio, della eventuale illegittimità costituzionale dell’art. 2, primo e secondo comma, della l.r. n. 15 del 2008; quindi, il ricorso è stato posto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>IN DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. &#8211; <i>Rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, primo e secondo comma, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere h) e l), art. 3, secondo comma, e art. 97, primo comma, della Costituzione; e, limitatamente all’art. 2, secondo comma, della l.r. n. 15 del 2008, in riferimento all’art. 27, secondo comma, della Costituzione</i>.<br />	<br />
Il bando della gara per la quale è controversia non reca le clausole previste, a pena di nullità, dall’articolo 2, primo e secondo comma, della legge della Regione Siciliana 20 novembre 2008, n. 15, secondo cui:<br />	<br />
<i>1. Per gli appalti di importo superiore a 100 migliaia di euro, i bandi di gara prevedono, pena la nullità del bando, l&#8217;obbligo per gli aggiudicatari di indicare un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative all&#8217;appalto. L&#8217;aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all&#8217;appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Il mancato rispetto dell&#8217;obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.</i><br />	<br />
<i>2. I bandi di gara prevedono, pena la nullità degli stessi, la risoluzione del contratto nell&#8217;ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell&#8217;impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell&#8217;ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata</i>.<br />	<br />
La giurisprudenza di questo Tribunale (sede e sezione staccata) e del Giudice d’appello territoriale (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana) si è fatta carico dell’accertata carenza di quelle previsioni ed è pervenuta ad alcune conclusioni in grande prevalenza del tutto univoche.<br />	<br />
Esse riguardano:<br />	<br />
a) il pieno titolo dell’organo giurisdizionale adito a rilevare d’ufficio la nullità del bando, in applicazione del precetto contenuto nell’articolo 31, quarto comma, secondo periodo, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), peculiarmente in materia attribuita, ex art. 133, primo comma, lettera e), del medesimo testo normativo, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza 27 luglio 2012, n. 721, richiamata dall’ordinanza, resa dal medesimo organo giurisdizionale in sede di appello cautelare, 16 ottobre 2013, n. 786; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, sentenza 20 maggio 2013, n. 1441);<br />	<br />
b) la sostanziale applicabilità a tutti gli appalti pubblici, non solo cioè a quelli relativi alla materia dei lavori pubblici, riservata alla legislazione esclusiva della Regione ai sensi dell’articolo 14, lettera g) del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante lo Statuto della Regione Siciliana (approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2): un indirizzo tanto consolidato, da costituire “diritto vivente” a livello regionale, ha ritenuto che anche gli appalti di servizi e forniture di importo superiore ai 100.000,00 euro dovessero rispettare, nel difficile contesto dell’Isola, la speciale disciplina in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e di tutela avanzata nei confronti dei reati di criminalità organizzata, come stabilita nei commi primo e secondo dell’art. 2 della citata legge regionale n. 15 del 2008 (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sentenza n. 721/2012 cit.; ordinanza n. 786/2013 cit.; T.A.R. Sicilia, Sez. III, sentenza 19 dicembre 2011, n. 2406; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, ord. 11 luglio 2013, n. 646).<br />	<br />
Tale indirizzo appare, peraltro, coerente con il chiaro tenore letterale della disposizione regionale, la quale fa riferimento, con formulazione volutamente ampia, agli “<i>appalti di importo superiore a 100 migliaia di euro</i>”.<br />	<br />
Da ciò, la collocazione della norma regionale all’interno di un <i>corpus</i> normativo – legge regionale n. 15 del 2008 &#8211; contenente “Misure di contrasto alla criminalità organizzata”, a fronte dell’iniziale previsto inserimento, nel disegno di legge presentato all’Assemblea Regionale Siciliana, quale comma aggiunto all’art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche), disciplinante solo gli appalti di lavori pubblici.<br />	<br />
In ragione di quanto esposto, questo Tribunale, nel doveroso esercizio del potere-dovere di rilevare la nullità, dovrebbe procedere alla declaratoria della nullità del bando pure impugnato in questa sede e, comunque, costituente la <i>lex specialis</i> della gara per cui è controversia.<br />	<br />
Va, inoltre, aggiunto che la parte ricorrente, nella memoria depositata in vista della trattazione del ricorso nel merito, ha espressamente chiesto la declaratoria di nullità del bando di gara proprio in applicazione della norma regionale, della cui legittimità costituzionale si dubita.<br />	<br />
Né la nullità del bando di gara, come disegnata dal legislatore regionale, potrebbe configurarsi come solo parziale, piuttosto che totale, con conseguente ipotizzata applicabilità del meccanismo dell’inserzione automatica di clausole, di cui all’art. 1339 cod. civ. (ove applicabile anche all’atto amministrativo recante la <i>lex specialis</i> di una gara d’appalto), atteso che, ad avviso del Collegio, siffatta configurazione esegetica travalicherebbe i limiti di compatibilità con il tenore letterale della legge regionale, che un interprete &#8211; alieno dal sostituirsi al legislatore &#8211; è tenuto a osservare.<br />	<br />
La norma regionale, infatti, non reca una mera sanzione di generica nullità, e neppure di “nullità assoluta” (come, per esempio, si legge invece nell’ottavo comma del citato art. 3 della legge statale n. 136 del 2010); bensì una precisa sanzione di “nullità del bando”.<br />	<br />
Il Giudice di seconde cure (C.G.A., ord. n. 786/2013 cit.) ha ritenuto, con argomentazioni condivisibili, che non si possono avere dubbi sul fatto che il legislatore regionale abbia inteso sanzionare con la nullità del bando (vale a dire di tutto il bando, ossia del bando nella sua interezza) la violazione, da parte della stazione appaltante, del precetto posto dall’art. 2, primo comma, della L.R.S. n. 15 del 2008.<br />	<br />
Stesse considerazioni valgono, altresì, per l’ipotesi di nullità prevista a sanzione del mancato rispetto del precetto di cui al secondo comma della stessa norma regionale.<br />	<br />
La scelta è frutto della valutazione, da ritenere evidentemente consapevole, del legislatore regionale: il che impedisce di ipotizzare nullità parziale dei bandi, con meccanismi di eterointegrazione delle singole <i>lex specialis</i> ai sensi del già ricordato art.1339 cod. civ. (e conseguente salvezza dell’atto di indizione della gara).<br />	<br />
Tanto vale a rendere rilevante, ai fini della decisione del ricorso nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, primo e secondo comma, della legge regionale n. 15 del 2008, che si solleva con la presente ordinanza per le ragioni di non manifesta infondatezza in prosieguo esposte.<br />	<br />
2. &#8211; <i>Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, primo e secondo comma, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere h) e l), art. 3, secondo comma, e art. 97, primo comma, della Costituzione; nonché, del secondo comma del ridetto art. 2 della L.R.S. n. 15 del 2008, in riferimento all’art. 27, secondo comma, della Costituzione</i>.<br />	<br />
2.1. &#8211; <i>Sul primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15</i>.<br />	<br />
Questo Tribunale dubita della legittimità costituzionale della disposizione contenuta nell’articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione.<br />	<br />
2.1.1. &#8211; Per quanto attiene al primo parametro costituzionale &#8211; art. 117, secondo comma, lettera h) – deve premettersi che, in virtù dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 è stata introdotta una disciplina statale sulla tracciabilità dei flussi finanziari, caratterizzata da previsioni in parte divergenti e, comunque, non del tutto coincidenti con quelle contenute nell’articolo 2, primo comma, della su citata legge regionale n. 15 del 2008.<br />	<br />
Le differenze possono essere così sintetizzate:<br />	<br />
&#8211; per il legislatore statale, la carenza di previsioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari non determina alcuna nullità a monte della procedura ad evidenza pubblica &#8211; cioè alcuna sanzione sul bando di gara &#8211; ma solo a valle della stessa, nei contrat<br />
&#8211; nella norma statale non sono fissati limiti di importo per la tracciabilità dei flussi finanziari; invece, nella disposizione regionale la soggezione alla peculiare disciplina opera per gli appalti di importo superiore a 100 migliaia di euro;<br />	<br />
&#8211; l’articolo 3, primo comma, della legge n. 136 del 2010 consente l’utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali; il precetto regionale, per contro, impone agli aggiudicatari di far confluire tutte le somme relative all’appalto in un conto corre<br />
&#8211; il comma 9 bis del citato art. 3 della legge n. 136 del 2010 consente il pagamento dei debiti dell’aggiudicatario con mezzi diversi dal bonifico bancario o postale, purché quegli altri strumenti siano idonei a consentire la piena tracciabilità delle ope<br />
&#8211; l’ottavo comma dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 impone, a pena di nullità assoluta, l’inserzione nel contratto con l’aggiudicatario di una apposita clausola con la quale si assumono gli obblighi di tracciabilità, con l’effetto di rendere l’inqual<br />
Risulta evidente da quanto appena esposto come non possa affermarsi una piena compatibilità tra il primo comma dell’articolo 2 della L.R.S. n. 15 del 2008 e l’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 in ragione dell’ambito applicativo, dei contenuti e delle modalità operative.<br />	<br />
Le discrasie appena individuate non sono superate dall’affermazione, secondo la quale il precetto regionale si inquadrerebbe nell’alveo della legislazione esclusiva in tema di “lavori pubblici” riconosciuta e garantita dal citato art. 14, lettera g) dello Statuto della Regione Siciliana (argomento fatto proprio da T.A.R. Sicilia, Catania, 20 maggio 2013, n. 1441; nonché, da C.G.A., ord. 26 settembre 2013, n. 786, già citate).<br />	<br />
Proprio avuto riguardo a tale specifico profilo, il Collegio dubita della legittimità costituzionale della norma regionale in commento, tenuto conto dei principi espressi dalla Corte costituzionale con la recente sentenza n. 35 del 2012.<br />	<br />
Con quella pronuncia: si è qualificata la legislazione statale sulla tracciabilità dei flussi finanziari, contenuta nell’art. 3 della legge n. 136 del 2010, come materia dell’ordine pubblico e sicurezza, in quanto tale, sottratta alla competenza legislativa delle Regioni ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Carta fondamentale; si è ritenuto altresì che detta norma statale sia stata emanata per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nel settore degli appalti pubblici.<br />	<br />
Ad avviso del Tribunale, la circostanza che la disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima fosse di una regione a statuto ordinario (nel caso di specie, la Regione Calabria) non altera le conclusioni raggiungibili anche nei riguardi della su indicata norma della Regione Siciliana.<br />	<br />
Ciò per la fondamentale ragione che la ritenuta appartenenza della legislazione sulla tracciabilità dei flussi alla prevenzione in materia di ordine pubblico e sicurezza non può modificarsi a seconda dell’ambito territoriale nel quale si venga ad operare; sicché, già sotto questo riguardo, si ravvisano ragioni per rimettere la questione al Giudice delle leggi.<br />	<br />
Né, tanto meno, può configurarsi una peculiare specialità della causa che modificherebbe, per la tipicità della prevenzione relativa ai fenomeni mafiosi, l’appartenenza della materia a quella per dir così allargata dei “lavori pubblici” in sede regionale, anziché all’ordine pubblico e sicurezza con estensione nazionale.<br />	<br />
Giova, invero, sottolineare che, pur se con origini prevalentemente insulari, le metodiche e le pratiche connesse a quei fenomeni sono estese e gestite su tutto il territorio nazionale, così che risulta ben difficile, allo stato delle cose, formulare un’ipotesi normativa esclusivamente orientata al quadro regionale, il quale presenta, di sicuro, una maggiore intensità, ma non certo l’esclusività rispetto al citato fenomeno.<br />	<br />
Al di fuori delle notazioni per dir così sociologiche, è comunque evidente che la normativa antimafia, come codificata nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, appartiene quasi per definizione alla legislazione statale esclusiva.<br />	<br />
Ed è nel codice antimafia che può rinvenirsi la prova ulteriore della non confluenza in diversa materia, laddove si stabilisce che “<i>il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da…nonché dall&#8217;accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all&#8217;articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall&#8217;articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all&#8217;articolo 92, rilascia l&#8217;informazione antimafia interdittiva</i>” (art. 91, sesto comma, d. lgs. n. 159 del 2011).<br />	<br />
Il precetto statale assume particolare rilievo non solo perché assegna la tematica della tracciabilità dei flussi finanziari a misure sanzionatorie specifiche (confermando, di conseguenza, la riferibilità della disciplina alla legislazione sull’ordine e la pubblica sicurezza), ma anche per il riaffermato ricorso, per scopi di prevenzione, alla norma statale contenuta nell’articolo 3 della citata legge n. 136 del 2010.<br />	<br />
A quest’ultima disposizione è, dunque, demandata, con carattere di esclusività, la funzione di tutela nel delicato campo del controllo dei movimenti del numerario dei soggetti pubblici.<br />	<br />
Tali essendo le conclusioni raggiunte, ritiene il Collegio di doversi altresì misurare con il “diritto vivente” che scaturisce dai differenti, e per certi aspetti opposti, tentativi di consentire una lettura “costituzionalmente orientata” della norma regionale.<br />	<br />
Si fa qui riferimento:<br />	<br />
&#8211; da un lato all’orientamento espresso da questa stessa sede di Palermo del T.A.R. Sicilia con le sentenze rispettivamente della Sez. III, 28 febbraio 2013, n. 468 e della Sez. II, 26 marzo 2013, n. 725, secondo cui la norma regionale sarebbe stata tacita<br />
&#8211; dall’altro, all’orientamento, per certi aspetti di segno opposto, espresso dal giudice di appello (C.G.A. Sent. 721/2011 cit., confermato ancora di recente in sede cautelare giusta ordinanza n.786 del 16/10/2013) secondo cui le norme in argomento risult<br />
La condivisibile valorizzazione della sovrapponibilità delle due norme, ampiamente motivata dal giudice di appello con l’ordinanza n. 786/2013, osta alla riconferma in questa sede dell’orientamento (di abrogazione implicita) già espresso da questo stesso Tribunale.<br />	<br />
Anche nel caso in esame l’interprete deve invero confrontarsi, per un verso, con una normativa statale – art. 3 della legge n. 136 del 2010 &#8211; emanata nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza; per altro verso, con una normativa regionale – art. 2, primo comma, della L.R.S. n. 15 del 2008 – che, secondo il diritto vivente sopra citato, è stata emanata nell’esercizio di una potestà legislativa regionale esclusiva (in materia di appalti di lavori); laddove, invece, la stessa disposizione regionale, per le chiare ed univoche indicazioni che promanano dalla<i>sedes materiae</i> in cui è inserita, per la finalità che persegue e per l’oggetto materiale su cui impatta &#8211; nonché per lo strumento normativo impiegato (cfr. Cort. Cost. 35/2012) &#8211; gravita senza dubbio nell’ambito di una materia (la sicurezza e l’ordine pubblico) che è certamente di competenza esclusiva statale ancor prima (e potremmo dire a prescindere) dall’avvenuto o meno esercizio legislativo da parte del Parlamento nazionale.<br />	<br />
Né risulterebbe utile, nel rinnovato tentativo che incombe sull’interprete di percorrere tutte le opzioni per una lettura costituzionalmente orientata della norma prima di adire il Giudice delle leggi, il richiamo alla cd. clausola di cedevolezza desumibile dall’art. 1, primo comma, della l. n. 131 del 2003: non solo in quanto detta disposizione fa espressamente riferimento alle &#8220;<i>disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore</i>&#8221; della stessa l. n. 131 del 2003; ma soprattutto, in quanto l’applicazione di detta clausola è tendenzialmente riservata all’ambito delle materie a competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), in quanto funzionale a regolare la successione, nel tempo, fra norme di principio statali e norme di dettaglio regionali. Il che è da escludere nel caso di specie, attesa la qualificazione giuridica che la stessa Corte Costituzionale ha già chiaramente ed univocamente attribuito alla materia afferente ai controlli dei flussi finanziari.<br />	<br />
Sempre nell’ulteriore sforzo ermeneutico di addivenire ad una lettura costituzionalmente orientata della norma regionale, ritiene il Collegio di non potere neppure percorrere la strada, pure tracciata dal Giudice siciliano di appello nella citata ordinanza n. 786/2013, circa l’asserita sussistenza di un rapporto di specialità tra legge statale e legge regionale.<br />	<br />
Secondo tale ricostruzione, in Sicilia opererebbe la legge statale n. 136 del 2010 in tutti gli appalti di importo non superiore a € 100.000,00, per via del “doppio recepimento” (della legge nazionale sugli appalti che a sua volta richiama la normativa antimafia); di contro, per gli appalti di importo superiore ai 100.000,00 euro, <i>“…per il ricordato principio di specialità, è giocoforza affermare che debba trovare applicazione (solo) l’art.2, comma 1 della citata legge regionale</i>” (cfr. ordinanza n. 786/2013 citata).<br />	<br />
Ed invero, in primo luogo, non sembra in via di principio condivisibile l’idea che una norma statale espressamente dedicata, con strumenti di controllo tipici dell’attività di prevenzione, alla tutela e al contrasto di reati anche di tipo mafioso abbia dovuto sottoporsi a un duplice recepimento per operare nella Regione a Statuto speciale.<br />	<br />
Il primo comma dell’articolo 247 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è &#8211; al pari di altre norme sparse nel Codice dei Contratti Pubblici – una disposizione pleonastica, che non può fungere certo da valvola di scambio per la ricezione della disciplina ivi ricordata, attesa la piena capacità di quest’ultima di operare indipendentemente da qualsivoglia “autorizzazione” da parte di altri testi normativi.<br />	<br />
Si tratta cioè di norma-promemoria, valida quale memento, ma priva di ogni innovatività: sicché, fare scaturire da quel precetto, e dalla ricezione del codice dei contratti pubblici disposta con legge della Regione Siciliana 12 luglio 2011, n. 12, l’operatività del citato articolo 3 della legge n. 136 del 2010 non appare al Collegio una valutazione ermeneutica condivisibile.<br />	<br />
In secondo luogo, va sottolineato che i fatti normati, proprio per le distinzioni su rammentate, non possono essere sussunti in un’unica piattaforma, nella quale alla legge regionale è assicurata la priorità specifica.<br />	<br />
Ciò equivarrebbe ad affermare che l’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 opera in Sicilia come norma cedevole, creando evidentemente una irragionevole antinomia tra appalti ai quali si applica il precetto regionale, e quelli (di importo inferiore ai 100.000,00 euro) disciplinati dal precetto statale.<br />	<br />
E’, inoltre, logico dedurne, a questa stregua, che, se le due disposizioni si applicano in contesti finitimi, più che di specialità occorrerebbe parlare di ambiti normativi complementari.<br />	<br />
L’applicazione del criterio di specialità implica l’appartenenza delle disposizioni correlate ad una materia unitaria, nella quale possa operare una priorità escludente rispetto a fattispecie astrattamente assoggettabili ad identico precetto.<br />	<br />
Deve ritenersi, cioè, che dette norme abbiano la medesima <i>ratio</i>, sottendano la medesima <i>voluntas legis</i> e partecipino della stessa materia: materia che, in relazione all’art. 3 della legge n. 136 del 2010, è stata già chiaramente individuata dalla Corte Costituzionale con la menzionata sentenza n. 35 del 2012.<br />	<br />
Anche a voler considerare solo “parziale” il rapporto di specialità individuato nella su citata ordinanza del C.G.A. n. 786/2013 tra la norma regionale e quella statale, si addiverrebbe al risultato, non condivisibile, che l’interesse primario di contrasto alla criminalità &#8211; di competenza esclusiva statale anche <i>sub specie</i> di tracciabilità dei flussi finanziari intesa come mezzo per il perseguimento di politiche specifiche di ordine e sicurezza pubblici &#8211; valga solo per gli appalti sotto i 100.000,00 euro, per trasformarsi, al di sopra di detta soglia, nel recessivo interesse (di competenza regionale) alla trasparenza nei pubblici appalti e al buon funzionamento degli uffici (ivi comprese le stazioni appaltanti).<br />	<br />
In ogni caso si determina, anche solo potenzialmente, una interferenza con una materia sicuramente di competenza dello Stato, come chiarito dalla Corte Costituzionale (v. sentenza n. 35/2012).<br />	<br />
Non è infatti in discussione la legittimità di possibili interventi normativi, anche in ambito regionale, preposti alla promozione della legalità in quanto tesa alla diffusione dei valori di civiltà e pacifica convivenza su cui si regge la Repubblica: ciò in quanto, come riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale (sent. 35/2012 cit.) la promozione della legalità “<i>non è attribuzione monopolistica, né può divenire oggetto di contesa tra i distinti livelli di legislazione e di governo: è tuttavia necessario che misure predisposte a tale scopo nell’esercizio di una competenza propria della Regione, per esempio nell’ambito dell’organizzazione degli uffici regionali, non costituiscano strumenti di politica criminale, né, in ogni caso, generino interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati (sentenza n. 55 del 2001; da ultimo, sentenza n. 325 del 2011)</i>”.<br />	<br />
E la stessa Regione Siciliana ha predisposto tali misure, con l’adozione, sul piano interno proprio alla pubblica amministrazione, del c.d. Codice Vigna (“Codice antimafia e anticorruzione della pubblica amministrazione”), richiamato anche dall’art. 15 della L.R.S. n. 5 del 2011; nonché con l’atto di indirizzo pubblicato in G.U.R.S. 30 dicembre 2011, n. 54.<br />	<br />
Ad avviso del Collegio la disposizione di cui all’art. 2, primo comma, della l.r. 15/2008 non pare appartenere a tale tipologia di (consentite) misure e, pertanto, esorbita dai limiti individuati dal Giudice delle leggi, invadendo la sfera di competenza legislativa dello Stato.<br />	<br />
Per tutto quanto finora esposto, è non manifestamente infondata &#8211; oltre che rilevante, per le ragioni sopra spiegate &#8211; la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, per contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione.<br />	<br />
2.1.2. &#8211; Per quanto attiene al secondo parametro costituzionale &#8211; art. 117, secondo comma, lettera l) – va considerato che la diversità tra le due discipline in esame – statale e regionale &#8211; non si arresta agli aspetti più propriamente pubblicistici con la sanzione della nullità del bando &#8211; rispetto alla quale, è bene soggiungere, la nullità del contratto prevista dalla legge statale, si palesa come previsione di maggiore ragionevolezza e proporzionalità &#8211; ma incide altresì nell’ambito della disciplina contrattuale vera e propria.<br />	<br />
Il Collegio ritiene che la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale prevista nell’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 2 della L.R.S. n. 15 del 2008 confligga con l’attribuzione all’ordinamento civile che la lettera l) del secondo comma dell’art. 117 Cost. riserva alla legislazione esclusiva statale.<br />	<br />
Come da ultimo ribadito dalla Corte costituzionale con sentenza 27 giugno 2013, n. 159: “<i>l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. ha codificato il limite del &#8220;diritto privato&#8221;, consolidatosi già nella giurisprudenza anteriore alla riforma costituzionale del 2001 (ex multis: sentenze n. 295 del 2009, n. 401 del 2007, n. 190 del 2001, 279 del 1994, e n.35 del 1992). Questa Corte ha più volte affermato che «L&#8217;ordinamento del diritto privato si pone quale limite alla legislazione regionale, in quanto fondato sull&#8217;esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l&#8217;uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati. Esso, quindi, identifica un&#8217;area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprendente i rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione» (sentenza n. 352 del 2001). In particolare, questa Corte ha stabilito che la disciplina dei rapporti contrattuali (artt. 1321 e seguenti del codice civile ) va riservata alla legislazione statale (sentenze n. 411 e n. 29 del 2006)</i>.”<br />	<br />
Le affermazioni appena trascritte trovano, ad avviso del Collegio, piana applicazione anche alla disposizione contenuta nell’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 2 della L.R.S. n. 15 del 2008, per l’evidente invasione della competenza esclusiva dello Stato relativamente alla regolazione dei rapporti contrattuali, nei quali si esprime sia il principio di autonomia privata, sia quello di presidio e garanzia di eguaglianza nell’intero territorio nazionale.<br />	<br />
Il legislatore regionale ha, pertanto, previsto una ipotesi di risoluzione del contratto &#8211; utilizzando perciò, un istituto giuridico dell’ordinamento civile, incidente sul rapporto &#8211; attraverso l’esplicita qualificazione di inadempimento di una determinata condotta tenuta dal contraente in fase di esecuzione del contratto.<br />	<br />
Sicché, ad avviso del Collegio la norma regionale &#8211; seppure per via mediata, attraverso la sanzione della nullità del bando &#8211; finisce sostanzialmente per incidere sul contratto, atteso che la massima sanzione imposta sulla legge di gara non può che travolgere tutti gli atti posti in essere a valle e, in ultima analisi, il contratto di appalto.<br />	<br />
Prima di concludere l’esame del primo comma dell’articolo 2 della L.R.S. n. 15 del 2008, preme al Collegio precisare che, sebbene la normativa regionale appaia preconitrice rispetto alla successiva normativa nazionale nell’introdurre significative cautele nel delicato settore degli appalti pubblici, la stessa, proprio per la specificità dello strumento introdotto (tracciabilità dei flussi finanziari) rispetto alla finalità di prevenzione delle infiltrazioni criminali, ha, per ciò stesso, invaso una sfera di esclusiva pertinenza del legislatore statale.<br />	<br />
In definitiva, ritiene questo Tribunale che, per le ragioni addotte &#8211; e, in particolare in base ai principi affermati dalla Consulta nella sentenza n. 35/2012 sulla natura della legislazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari; nonché, per la violazione della riserva alla competenza statale relativamente all’ordinamento civile – debba essere rimessa al Giudice delle Leggi la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, primo comma, della L.R.S. n. 15 del 2008 in relazione all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost..<br />	<br />
2.1.3. &#8211; Venendo allo sviluppo del terzo parametro costituzionale sopra menzionato &#8211; art. 3, secondo comma, Cost. qui invocato in via <i>gradata </i>rispetto ai parametri costituzionali già richiamati – va rilevato che il legislatore regionale, sebbene possa, nell’esercizio del potere discrezionale, dettare canoni normativi per l’organizzazione dell’attività amministrativa del proprio apparato e degli enti sottoposti al proprio controllo (ivi ricomprese quindi anche le stazioni appaltanti), non possa, tuttavia, prescindere dal rispetto del principio di ragionevolezza intrinseca; né, dall’osservanza del divieto di introdurre meri automatismi non coerenti con lo stesso canone di ragionevolezza, desumibile, secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale, proprio dall’art. 3, secondo comma, della Carta fondamentale.<br />	<br />
Con la sentenza n. 87 del 2012 la Corte Costituzionale riafferma e ripercorre la giurisprudenza che desume dall’art. 3 Cost. <i>un canone di «razionalità» della legge svincolato da una normativa di raffronto, rintracciato nell’«esigenza di conformità dell’ordinamento a valori di giustizia e di equità» (sentenza n. 421 del 1991) ed a criteri di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica, che costituisce un presidio contro l’eventuale manifesta irrazionalità o iniquità delle conseguenze della stessa (sentenze n. 46 del 1993, n. 81 del 1992)</i> (cfr. relazione sulla Giurisprudenza Costituzionale dell’Anno 2012 del Presidente della Corte Costituzionale, Riunione Straordinaria della Corte del 12 aprile 2013, pagg. 95 e ss.).<br />	<br />
Mutuando le considerazioni svolte (ancorché in riferimento ad altri contesti normativi) dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 166 del 2012), la scelta di introdurre “automatismi” normativi deve costituire il risultato di un ragionevole e proporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti, soprattutto quando quel meccanismo sia suscettibile di incidere (non solo e non semplicemente sul piano interno dell’attività amministrativa, ma anche) sull’affidamento ingenerato all’esterno sulla validità del bando di gara e sul conseguente contratto sottoscritto dall’aggiudicatario.<br />	<br />
Il che, ad avviso del Collegio, sembra difettare nella norma in esame, in quanto il legislatore regionale, introducendo un’ipotesi di nullità automatica e non sanabile del bando di gara, sembra prescindere dalla possibilità di operare – ove l’intento fosse realmente stato solo quello di approntare quanto necessario per una corretta e trasparente organizzazione del proprio apparato amministrativo, e non anche di incidere su una materia coperta da riserva assoluta di legge statale &#8211; sul piano del controllo interno, traslando invece sui terzi gli effetti del mancato rispetto della norma per causa della stessa P.A. (che predispone il bando).<br />	<br />
2.1.4. &#8211; Per quanto attiene al quarto parametro costituzionale – art. 97, primo comma, Cost. – il Collegio osserva che la norma, così come formulata, ancorché voglia costituire un contributo alla trasparenza e alla correttezza dell’<i>agere publicum</i>, rischia di rappresentare (per l’impossibilità già evidenziata di far ricorso alla etero-integrazione della <i>lex specialis</i>) occasione per la proposizione di variegate e plurime azioni (anche di natura risarcitoria) contro la Pubblica Amministrazione, esperibili persino da parte di soggetti esclusi dalle gare medesime, che perseguano l’interesse alla declaratoria di nullità delle stesse, con il travolgimento dei contratti sottoscritti.<br />	<br />
Tale rischio si è, infatti, dimostrato tutt’altro che meramente potenziale, siccome si è invece tradotto in concrete azioni proposte per la declaratoria di nullità dei bandi, con domande formulate anche in via <i>gradata</i>, con conseguenti pronunce di nullità d’ufficio dei medesimi bandi di gara decretate dal Giudice cui erano state rimesse le questioni di legittimità dei relativi esiti (cfr. C.G.A. sent. 721/2011 cit. di conferma della sentenza T.A.R. Palermo, Sez.III, n. 2406/2011; il presente giudizio <i>a quo</i>).<br />	<br />
L’automatismo della sanzione della nullità del bando, che è atto amministrativo unilateralmente predisposto dalla P.A., lascerebbe altresì impregiudicata la strada ad azioni risarcitorie anche da parte degli aggiudicatari incolpevoli; di contro, si osserva che la differente previsione contenuta nell’art. 3 della l. n. 136 del 2010, spostando la sanzione della “nullità” sull’atto negoziale del contratto, all’evidenza coinvolge e responsabilizza al rispetto della norma citata lo stesso aggiudicatario.<br />	<br />
Va infine rilevato che la nullità del bando, per mancato inserimento delle condizioni previste dall’art. 2 della L.R.S. n. 15 del 2008, non consente alla stazione appaltante di esercitare il tradizionale – e codificato (v. art. 21 <i>nonies</i> l. n. 241 del 1990 come recepito dall’articolo 37 della legge Regione Sicilia n. 10 del 1991 ) &#8211; potere di “autotutela amministrativa”, cui doverosamente sarebbe tenuta in presenza dei necessari presupposti anche nella prospettiva dell’eventuale convalida del provvedimento (annullabile) in presenza di ragioni di pubblico interesse; ma, al contempo – operando automaticamente ed essendo rilevabile da chiunque – rischia di incidere sullo stesso buon andamento dell’amministrazione, la quale non potrebbe dar seguito alla gara.<br />	<br />
3. &#8211; <i>Sul secondo comma dell’articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15</i>.<br />	<br />
Questo Tribunale dubita della legittimità costituzionale della disposizione contenuta nell’articolo 2, secondo comma, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere h) e l), all’art. 27, secondo comma, all’art. 3, secondo comma, e all’art. 97 della Costituzione.<br />	<br />
3.1. &#8211; Per quanto attiene al primo parametro costituzionale &#8211; art. 117, secondo comma, lettera h) &#8211; la disposizione introduce una causa di nullità del bando, il quale non preveda la risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, stabilendo che “<i>2. I bandi di gara prevedono, pena la nullità degli stessi, la risoluzione del contratto nell&#8217;ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell&#8217;impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell&#8217;ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.</i>”.<br />	<br />
Si tratta, quindi, di una disposizione che colpisce immediatamente la legge di gara, la quale, in assenza di tale clausola, non è in grado di condurre la procedura a buon esito, attesa la previsione della sanzione massima, dalla cui applicazione derivano irrecuperabili conseguenze demolitorie.<br />	<br />
Anche per tale disposizione è necessario misurarsi con l’orientamento espresso con le già citate sentenze rese da questo Tribunale (nn. 468 e 725 del 2013), secondo cui la norma regionale sarebbe stata implicitamente abrogata con il recepimento in Sicilia del Codice dei Contratti, avvenuto con legge regionale n. 12 del 2011 e, per tale via, del recepimento del Codice Antimafia (approvato con il D. Lgs. n. 159 del 2011).<br />	<br />
Ritiene il Collegio che l’art. 2, secondo comma, della L.R.S. n. 15 del 2008, costituente un <i>unicum </i>nel panorama legislativo, non abbia subito detto fenomeno di abrogazione implicita, come, del resto, ritenuto dal Giudice siciliano di appello (C.G.A., ordin. n. 786/2013 cit.).<br />	<br />
Ed invero &#8211; rinviando a quanto già argomentato in ordine alla superfluità di qualsivoglia recepimento della normativa antimafia ai fini della applicabilità in Sicilia – non si riscontra alcuna sovrapposizione tra le norme statali sopravvenute e quella regionale.<br />	<br />
In primo luogo, la norma regionale contenuta nell’art. 2, secondo comma, della L.R.S. n. 15 del 2008 prevede un meccanismo più rigoroso rispetto alla normativa contenuta nel codice antimafia, statuendo una automatica risoluzione del contratto per il solo fatto che il legale rappresentante, o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria, sia stato rinviato a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.<br />	<br />
Di contro, in applicazione dell’art. 94 del Codice Antimafia (d. lgs. n. 159 del 2011), il previsto recesso dal contratto eventualmente stipulato deve essere preceduto dalla valutazione discrezionale del Prefetto, che, allo scopo, emette una informazione antimafia interdittiva; residuando, peraltro, alla parte pubblica – pur in presenza di quell’atto prefettizio &#8211; la facoltà di non procedere al recesso dal contratto nei casi previsti dal terzo comma del citato art. 94 (nel caso in cui l&#8217;opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell&#8217;interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi).<br />	<br />
Poiché la norma regionale ha introdotto un meccanismo molto più rigoroso di quello introdotto dalla normativa antimafia – peraltro operando sul piano, antecedente al contratto, della predisposizione dell’atto di indizione della gara – non si rinvengono indizi significativi, dai quali possa desumersi con certezza che tale norma speciale sia stata implicitamente abrogata per effetto del recepimento in Sicilia del Codice dei Contratti (e, per tale via, del rinvio al Codice Antimafia).<br />	<br />
Va, altresì, considerato che, al pari del primo comma, anche il secondo comma dell’art. 2 della L.R.S n. 15 del 2008 non è indicato tra le norme che l’art. 32 della L.R.S. 12 luglio 2011, n. 12 considera abrogate in conseguenza del recepimento del codice dei contratti pubblici (operato dalla stessa L.R. n. 12 del 2011): sicché, anche tenendo conto di tale dato normativo, l’art. 2, secondo comma, é norma vigente.<br />	<br />
Va anche evidenziato che, a prescindere da qualche atecnicità della formulazione, la norma si discosta chiaramente da qualsivoglia altra previsione, nonché dalla pur estesa casistica sui requisiti generali contenuta, tra l’altro, nell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ormai recepito nella Regione Siciliana in virtù della legge regionale n. 12 del 2011.<br />	<br />
Le diversità tra la norma in esame e la disciplina recepita sono evidenti:<br />	<br />
&#8211; il secondo comma del citato art. 2 della L.R.S. n. 15 del 2008 struttura il (mero) rinvio a giudizio non già come semplice requisito &#8211; e, quindi come eventuale causa di esclusione dalla gara &#8211; bensì come causa di nullità del bando per mancanza di clauso<br />
&#8211; la norma regionale prevede come sanzione la nullità del bando, mentre la legislazione statale, per la fattispecie più vicina individuabile nell’articolo 38, primo comma, lettera <i>m ter</i>), coinvolge problemi di esclusione dalla gara e non già di nul<br />
La norma, così come redatta, appare, pertanto, strutturalmente priva di ogni altra finalità che ecceda quelle di contrasto alla criminalità organizzata, ponendosi, in tal modo, in palese contrasto con la riserva della legislazione esclusiva statale in materia ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost..<br />	<br />
3.2. &#8211; Per quanto attiene al secondo parametro costituzionale, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l).<br />	<br />
Oltre che per gli aspetti differenziali rispetto alla disciplina del codice dei contratti pubblici, la norma in esame si rivela di assai dubbia legittimità costituzionale sotto un ulteriore profilo: la prescrizione di una specifica causa di risoluzione del contratto non sembra conforme al dettato costituzionale, perché invasiva della riserva statale in materia di ordinamento civile, secondo le su esposte osservazioni da ritenersi qui integralmente riprodotte (v. punto 2.1.2).<br />	<br />
3.3. &#8211; Per quanto attiene al terzo parametro costituzionale, contenuto nell’art. 27, secondo comma, Costituzione.<br />	<br />
La previsione della sanzione, automatica e definitiva, in presenza di un mero rinvio a giudizio sembra confliggere con la presunzione di non colpevolezza, prevista dall’art. 27, secondo comma, della Costituzione (v. C.G.A., ordin. n. 786/2013 cit.), secondo cui “<i>L&#8217;imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva</i>”. Il principio è stato ripreso nell’art. 6, secondo comma, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, a mente del quale “<i>Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata</i>”.<br />	<br />
Il principio costituzionale di non colpevolezza (fino a definitiva statuizione giurisdizionale) sembra opporsi anche alla incondizionata operatività di una così incisiva causa di nullità sulla legge di gara, ponendo l’interesse generale sottostante all’inqualificazione in un contesto temporale, nel quale non ne è certa la sussistenza (ad esempio per una successiva assoluzione con formula piena).<br />	<br />
E’ ben vero che il legislatore statale ha previsto numerosi temperamenti alla incondizionata operatività di tale principio, introducendo misure finalizzate ad evitare che il decorso del tempo possa costituire un pericolo per l’accertamento del reato o per l’esecuzione di una sentenza (misure cautelari personali e reali), o misure special-preventive, formalmente di natura amministrativa, dirette ad evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti considerati socialmente pericolosi (misure di prevenzione); ma, a tale contemperamento è addivenuto nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva in ambito penale, o nella delicata materia dell’ordine pubblico e sicurezza; e, sovente, con l’introduzione di misure di carattere provvisorio.<br />	<br />
Nel caso della norma in commento, la non manifesta infondatezza della questione, sotto tale profilo, si apprezza ulteriormente, tenendo conto dell’inscindibile collegamento, creato dalla norma regionale, tra il dato del rinvio a giudizio e la risoluzione automatica del contratto <i>medio tempore</i>stipulato; con conseguente diretta e definitiva incidenza del (mero) rinvio a giudizio sul rapporto negoziale in corso, destinato – pur in presenza della apposita clausola nel presupposto bando di gara &#8211; ad essere risolto.<br />	<br />
Tale definitiva ed automatica conseguenza sul contratto non trova riscontro neppure nella normativa nazionale emanata nel settore degli appalti pubblici, contenuta nell’art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006, il cui primo comma, alla lettera c), esclude dalla partecipazione alle gare i (soli) soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell&#8217;articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; o sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un&#8217;organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all&#8217;articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; indicando i titolari di poteri, di cui vanno accertati i predetti precedenti penali.<br />	<br />
L’analisi di tale costruzione giuridica rende ulteriormente evidente – qualora ve ne fosse bisogno – la reale finalità della norma regionale, di prevenzione e contrasto di fenomeni di infiltrazioni criminali nel delicato settore degli appalti pubblici; compito riservato dalla Carta Fondamentale esclusivamente al legislatore statale, al quale compete di stabilire il contemperamento tra i principi costituzionali che vengono in rilievo, per mezzo della normativa, penale o para-penale, esclusivamente volta al contrasto della criminalità (organizzata e non).<br />	<br />
3.4 – Venendo al quarto parametro costituzionale &#8211; art. 3, secondo comma, Cost. – il Collegio ritiene di poter richiamare in questa sede le considerazioni già sopra svolte al punto 2.1.3., cui si rinvia.<br />	<br />
Appare tuttavia utile aggiungere come, in relazione al secondo comma dell’art. 2 della L.R.S. n. 15 del 2008, l’irragionevolezza dell’automatismo introdotto dalla norma si appalesa maggiormente laddove connette la nullità del bando alla mancata previsione dell’ipotesi di risoluzione del contratto, nei casi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell&#8217;impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell&#8217;ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, prescindendo dall’esistenza di informative tipiche ovvero atipiche di competenza dell’autorità di polizia.<br />	<br />
3.5 &#8211; Per quanto attiene al quinto parametro costituzionale &#8211; art. 97, primo comma, Costituzione &#8211; per brevità di trattazione il Collegio rinvia alle considerazioni già svolte in ordine al primo comma (e per il medesimo parametro costituzionale) al precedente punto 2.1.4., che qui si intendono integralmente richiamate.<br />	<br />
4. &#8211; In conclusione, appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che, con la presente ordinanza, viene rimessa alla corte Costituzionale in ordine:<br />	<br />
&#8211; all’art. 2, primo comma, della legge della Regione Siciliana 20 novembre 2008, n. 15, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost.; art. 3, secondo comma, Cost. e art. 97, primo comma, della Costituzione;<br />	<br />
&#8211; all’art. 2, secondo comma, della legge della Regione Siciliana 20 novembre 2008, n. 15, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost.; art. 27, secondo comma, Cost.; art. 3, secondo comma, Cost. e art.97, primo comma, della Costi<br />
Il processo deve, pertanto, essere sospeso, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per ogni conseguente statuizione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, non definitivamente pronunciando:<br />	<br />
a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale:<br />	<br />
&#8211; dell’art. 2, primo comma, della legge della Regione Siciliana 20 novembre 2008, n. 15, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost.; art. 3, secondo comma, Cost. e art. 97, primo comma, della Costituzione;<br />	<br />
&#8211; dell’art. 2, secondo comma, della legge della Regione Siciliana 20 novembre 2008, n. 15, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettere h) e l), Cost.; art. 27, secondo comma, Cost.; art. 3, secondo comma, Cost. e art. 97, primo comma, della Cos<br />
b) sospende il presente giudizio ai sensi dell’art. 79, primo comma, cod. proc. amm.;<br />	<br />
c) ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per il competente controllo di legittimità sulle questioni sollevate;<br />	<br />
d) rinvia ogni definitiva statuizione in rito e nel merito del ricorso in epigrafe, nonché sulle spese di lite, all’esito del promosso giudizio di legittimità costituzionale, ai sensi degli artt. 79 e 80 cod. proc. amm..<br />	<br />
Ordina che, a cura della segreteria della Sezione, la presente ordinanza: a) sia notificata a tutte le parti in causa, ivi comprese espressamente quelle intimate e non costituite, al Presidente della Regione Siciliana nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri; b) sia comunicata alla Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana nonché ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.</p>
<p>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Filoreto D&#8217;Agostino, Presidente<br />	<br />
Aurora Lento, Consigliere<br />	<br />
Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/11/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-ordinanza-7-11-2013-n-2054/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 7/11/2013 n.2054</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
