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	<title>7/11/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7/11/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2012 n.5671</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-11-2012-n-5671/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-11-2012-n-5671/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2012 n.5671</a></p>
<p>Pres. Trotta – Est. Realfonzo Artco Servizi Soc. Coop (Avv. R. Paviotti) c/ Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa (Avv. C. Guccione) e nei confronti Società Icarus Servizi Srl (Avv. A. Clarizia, F. Idone e M.I. Leonardo) sulla immediata impugnazione per lesività di un bando di gara per mancata indicazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-11-2012-n-5671/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2012 n.5671</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-11-2012-n-5671/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2012 n.5671</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta – Est. Realfonzo<br /> Artco Servizi Soc. Coop (Avv. R. Paviotti) c/ Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa (Avv. C. Guccione) e nei confronti Società Icarus Servizi Srl (Avv. A. Clarizia, F. Idone e M.I. Leonardo)</span></p>
<hr />
<p>sulla immediata impugnazione per lesività di un bando di gara per mancata indicazione dei costi di sicurezza &ldquo;non soggetti a ribasso&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Bando di gara – Clausole escludenti – Impugnazione immediata – Necessità.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Bando di gara – Clausole escludenti – Mancata indicazione costi della sicurezza – Impossibile elaborazione offerta – Impugnazione immediata – Ammissibilità. 	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Bando di gara – Clausole escludenti – Impugnazione intero procedimento – Interesse strumentale – Impugnazione immediata – Necessità – Termine di decadenza art.120 C.P.A.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’impugnazione dei bandi, dei disciplinari, dei capitolati speciali di gara e delle relative lettere di invito è conseguenza della lesione della posizione soggettiva dell’interessato, che di regola diventa attuale e concreta con gli atti che di questi fanno applicazione. In via di eccezione devono essere impugnati immediatamente i bandi idonei a generare una lesione immediata e diretta della situazione soggettiva dell&#8217;interessato, qualora contengano clausole c.d. “escludenti”, correlate cioè all’illegittima richiesta del possesso di determinati requisiti di qualificazione la cui mancanza inibisce o rende vana la partecipazione.	</p>
<p>2. La presenza nel bando di gara clausole che impediscano – indistintamente a tutti i concorrenti – una corretta, e consapevole, elaborazione della propria proposta economica – in quanto risulti mancante la prescritta indicazione dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso” – in violazione dei cardini procedimentali della concorrenza e della par condicio tra tutti i partecipanti alla gara, legittima i soggetti lesi ad una immediata impugnazione degli atti di indizione della gara.	</p>
<p>3. Il gravame con cui si lamenta l’illegittimità di un bando, che si assume erroneamente indetto su di un illegittimo termine di comparazione economica tra le diverse offerte e diretto a minare ab origine l’intero procedimento concorsuale, è legittimato da un interesse di natura esclusivamente strumentale e come tale deve essere tempestivamente azionato. Ne consegue l’applicazione del termine decadenziale di cui all’art.120 C.P.A. e la conseguente irricevibilità del gravame poiché tardivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3043 del 2012, proposto da:<br />
Artco Servizi Soc. Coop., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Roberto Paviotti, con domicilio eletto presso Roberto Paviotti in Roma, via Luigi Canina, 6; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Claudio Guccione, con domicilio eletto presso Claudio Guccione in Roma, via Flaminia N. 135; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Società Icarus Servizi Srl (Ex Gs 2000 Srl), rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia, Francesca Idone, Maria Ida Leonardo, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde N.2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza breve del T.A.R. VENETO &#8211; VENEZIA: SEZIONE I n. 00415/2012, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di pulizia, disinfezione e derattizzazione dei propri beni</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa e di Società Icarus Servizi Srl (Ex Gs 2000 Srl);<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2012 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Claudio Guccione, Angelo Clarizia e G. Pesce su delega di Roberto Paviotti;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il presente gravame la società ricorrente, nona classificata su 23 partecipanti, impugna la decisione di rigetto del ricorso di primo grado, con cui aveva chiesto l’annullamento di tutti gli atti della gara d’appalto, indetta dalla Società “Autostrada Brescia- Verona- Vicenza –Padova S.p.A.” per l’affidamento biennale dei servizi di pulizia dei caselli, piazzali, fabbricati ed aree pertinenziali, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso. <br />	<br />
L’appellante, senza l’intestazione di formali rubriche di gravame,deduce la violazione dell&#8217;articolo 81, comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici (allora vigente, e poi abrogato con il D.L. 6.12.2011, n.201), in quanto il bando di gara non avrebbe indicato il costo del lavoro come voce “<i>non sottoponibile a ribasso</i>”.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Autostrada appellata che, con memoria, ha rilevato l’inammissibilità dell’appello rispettivamente: per la mancata richiesta di annullamento della sentenza di primo grado; per la mancata impugnativa del bando; e per non aver dimostrato il superamento della c.d. “prova di resistenza”. <br />	<br />
A sua volta la società ICARUS Servizi, con la memoria di costituzione e con gli scritti difensivi per la discussione ha rilevato: &#8212; l’irricevibilità del ricorso per tardività della domanda, &#8212; l’inammissibilità dello stesso per carenza di interesse; l’inesistenza dei presupposti processuali, e la mancata dimostrazione di una posizione legittimante.<br />	<br />
Nel merito le parti appellate hanno altresì sottolineato l’infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.<br />	<br />
Chiamata all&#8217;udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>___ 1.§. La società appellante, precedente affidataria dell’appalto dei servizi di pulizia per cui è causa, assume l’erroneità della sentenza con cui è stata ritenuta legittima una procedura aperta, e rigettato la censura per cui la Società Autostrada avrebbe violato l&#8217;articolo 81, comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici (vigente al momento del bando, e poi abrogato), in base al quale &#8220;l&#8217;offerta migliore è altresì determinata <i>al netto delle spese relative al costo del personale</i>, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro&#8221;.<br />	<br />
L’amministrazione nel fissare la base d’asta in € 2.373.425,16 &#8212; di cui € 120.000 come corrispettivo fisso ed invariabile per i costi per la sicurezza &#8212; illegittimamente avrebbe omesso di indicare separatamente l’ammontare delle spese di personale. <br />	<br />
Di conseguenza l’offerta aggiudicataria non sarebbe stata individuata, come previsto dalla legge, al netto delle spese relative al costo del personale. Al riguardo l’ArtCo sottolinea che, sulla base della propria esperienza, e tenendo conto di un numero congruo di ore di lavoro, aveva offerto il 21,2% sul prezzo base d’asta, mentre l’aggiudicataria aveva presentato un ribasso incredibile del 42,48%, che avrebbe giustificato con l’asserita maggiore professionalità del proprio personale.<br />	<br />
Contrariamente a quanto interpretato dal TAR, l’appellante non avrebbe affatto richiesto l’integrazione automatica di una lex specialis lacunosa, bensì aveva affermato l’erroneità di una regola di gara formulata in termini tali da porsi in patente violazione di una norma che non consentiva l’inclusione degli oneri per il fattore lavoro nella base di gara.<br />	<br />
Erroneamente il Tar avrebbe quindi affermato che la disposizione de quo non poteva <i>“… essere letta come vincolante la stazione appaltante a includerla nella lex specialis, trattandosi di norma di legge che mira alla individuazione dell&#8217;offerta da preferirsi, e non all&#8217;inclusione diretta nel bando di gara</i>” . <br />	<br />
Per la società appellante in sintesi:<br />	<br />
&#8212; le relative possibili difficoltà applicative non potevano giustificare la totale disapplicazione delle norme;<br />	<br />
&#8212; neppure la sua rapida abrogazione poteva portare ad equiparare il regime successivo a quello della sua precedente vigenza;<br />	<br />
&#8212; la norma era ripetitiva di un’analoga previsione di cui all’articolo 23 della l.r. Umbria 21 gennaio 2010 n.3, in materia di lavori pubblici; ed era stata applicata dal Comune di Ferrara e dalla Consip. <br />	<br />
Non sarebbe quindi convincente il rilievo del Tar per cui l’interpretazione proposta dalla società ArtCo si “<i>sarebbe posta in conflitto diretto con la disposizione postulante l&#8217;inammissibilità dell&#8217;esclusione automatica, atteso che risponde ai principi comunitari invece quello di verifica della congruità dell&#8217;offerta”.</i><br />	<br />
La società appellante non aveva ritenuto che si trattasse di una disposizione c.d. “escludente”, ma di una clausola la cui lesività avrebbe potuto verificarsi solamente in esito alla conclusione della gara. <br />	<br />
A nulla rilevando l’intervenuta successiva abrogazione della disposizione, la società appellante conclude che, in ogni caso, avrebbe avuto un interesse strumentale alla sua rinnovazione, potendo ben aspirare a risultare aggiudicataria.<br />	<br />
___ 2. Nell’ordine logico delle questioni devono essere esaminate unitariamente, per il loro carattere assorbente, le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso di primo grado. <br />	<br />
___2.§.1. Con un’eccezione, già introdotta in primo grado, sostanzialmente analoga, le difese di entrambe le appellate lamentano la tardività del gravame di primo grado per l’immediata lesività del bando (nonché del disciplinare e del capitolato di gara) che non avrebbe necessitato dell’aggiudicazione finale della gara.<br />	<br />
In primo grado l’ArtCo non avrebbe impugnato una clausola asseritamente lesiva delle sue posizioni in relazione ad un eventuale, futuro ed incerto esito della gara, ma avrebbe invece contestato la modalità stessa di richiesta dell’offerta. La questione della lesività immediata del bando non avrebbe potuto essere circoscritta allo stretto ambito dei requisiti richiesti per partecipare alla gara, ma sarebbe propria di ogni situazione nella quale è certo che l’applicazione della clausola non potrà che essere fatta in un unico senso, cioè quello che presenta con evidenza il carattere di asserito pregiudizio (cfr. Cons. Stato, sezione IV, 26 novembre 2009 n.7441).<br />	<br />
___2.§.2. Con una seconda eccezione, l’impresa appellata rileva inoltre l’inammissibilità per difetto di interesse in primo grado della ricorrente, la quale afferma il suo interesse strumentale alla ripetizione del procedimento ed alla partecipazione alla gara, senza tuttavia dimostrare la sua probabilità di ottenere l’appalto. L’abolizione del comma 3-bis dell’art. 81 del d.lgs. n. 163/2012 Cod. Contratti, impedirebbe infatti di rifare la gara con la regola che l’appellante ritiene violata. <br />	<br />
L’interesse azionato dalla ArtCo, che all’epoca, era l’affidataria del servizio, avrebbe assunto un rilievo di mero fatto, in quanto evidentemente collegato a proseguire il servizio nelle more della ripetizione della gara. <br />	<br />
In ogni caso l’impugnativa sarebbe dunque inammissibile per difetto di un interesse giuridicamente tutelabile. <br />	<br />
___2.§.3. Le eccezioni possono essere condivise nei sensi, e nei limiti che seguono.<br />	<br />
Come è noto (cfr: Consiglio Stato A. Plen., 24 giugno 2002, n. 3) i bandi, i disciplinari, i capitolati speciali di gara, e le relative lettere di invito vanno di regola impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, in quanto solo in tale secondo momento diventa attuale, e concreta, la lesione della situazione soggettiva dell&#8217;interessato. In via di eccezione, il predetto orientamento ha poi coerentemente affermato che debbano essere impugnati immediatamente i bandi che sono idonei a generare una lesione immediata e diretta della situazione soggettiva dell&#8217;interessato, qualora contengano clausole c.d. escludenti”, correlate cioè all’illegittima richiesta del possesso di determinati requisiti di qualificazione la cui mancanza inibisce o rende vana la partecipazione. <br />	<br />
Tuttavia né l’indirizzo ricordato, e né la giurisprudenza che si è successivamente formata, si pongono in senso contrario con la necessità di procedere all’impugnativa immediata degli atti di indizione della gara quando le clausole impediscano &#8212; indistintamente a tutti i concorrenti &#8212; una corretta, e consapevole, elaborazione della propria proposta economica.<br />	<br />
In tali casi infatti si pregiudica il corretto esercizio della gara, in violazione dei cardini procedimentali della concorrenza e della par condicio tra tutti i partecipanti alla gara. <br />	<br />
Ciò avviene in particolare quando ricorrono:<br />	<br />
&#8212; regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (così proprio la A.P. n. 3 cit.).<br />	<br />
&#8212; disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell&#8217;offerta (cfr. Cons. S<br />
&#8212; condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V 21 novembre 2011 n. 6135); <br />	<br />
&#8212; imposizione di obblighi <i>contra ius</i> (es. cauzione definitiva pari all&#8217;intero importo dell&#8217;appalto: Cons. Stato, Sez. II, 19/2/2003, n.2222/01); <br />	<br />
&#8212; gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell&#8217;offerta (come ad es. quelli relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad essere assorbiti dall&#8217;aggiudicatario), ovvero si<br />
&#8212; atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III 03 ottobre 2011 n. 5421).<br />	<br />
Proprio a tale ultima fattispecie deve essere ragguagliata l’ipotesi in esame.<br />	<br />
Qui l’impugnazione è infatti diretta a rivendicare l’applicazione del disposto dell&#8217;articolo 81, comma 3-bis, del Codice dei contratti pubblici, nel testo allora vigente (e successivamente abrogato con il D.L. 6.12.2011, n.201), in base al quale &#8220;l&#8217;<i>offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale</i>”.<br />	<br />
La clausola andava però tempestivamente impugnata nel relativo termine decadenziale di cui all’art. 120 c.p.a. perché era esclusivamente basata sulla denuncia della sostanziale erroneità della base d’asta. La lesione dell’interesse si sarebbe manifestata immediatamente a prescindere dall’esplicazione dell’intero procedimento d’appalto, proprio in quanto si lamentava l’illegittimità di un bando, che si assumeva erroneamente indetto su un illegittimo termine di comparazione economica tra le diverse offerte. <br />	<br />
Si tratta di una censura strutturalmente diretta da minare <i>ab origine</i> l’intero procedimento concorsuale, perché la mancata applicazione dell’indicazione dei costi del lavoro “non ribassabili“, si risolveva nell’impossibilità di una corretta esplicazione dell’offerta da parte di tutti i concorrenti, e quindi determinava immediatamente un <i>vulnus</i> effettivo all’intero confronto concorrenziale.<br />	<br />
Quando si persegue solo la ripetizione della gara con una differente regolazione negoziale, l’interesse ha natura esclusivamente strumentale e come tale deve essere tempestivamente azionato.<br />	<br />
Nel caso in esame, l’impresa non aveva dunque alcuna reale necessità di attendere l&#8217;esito della gara, ma avrebbe dovuto azionarsi contro una disciplina, asseritamente illegittimamente, della struttura economica, tecnica e funzionale dell’offerta. <br />	<br />
In realtà, contrariamente a quanto dichiarato del ricorrente in primo grado, nel caso in esame l’intento realmente perseguito era quindi quello, di mero fatto, diretto all’ulteriore continuazione nella gestione del servizio in conseguenza dell’impossibilità della società, nona classificata, di conseguire giudizialmente l’attribuzione dell’appalto. <br />	<br />
In definitiva, in accoglimento delle eccezioni delle appellate, il gravame di prime cure deve essere dichiarato irricevibile ex art. 35 c.p.a.m, perché tardivo ai sensi del 5° co dell’art.120 c.p.a. . <br />	<br />
Il ricorso di primo grado è stato infatti proposto solo il 20 dicembre 2011, ben oltre il termine dei 30 gg. decorrente dalla pubblicazione degli atti di gara avvenuta il 2 agosto 2011. <br />	<br />
___3.§. La natura pregiudiziale ed assorbente delle considerazioni che hanno portato all’accoglimento dell’eccezione, consente di prescindere dall’esame dei restanti profili di censura di merito dedotti dall’appello.<br />	<br />
In conseguenza, la sentenza di primo grado deve essere confermata, sia pure con l’integrale sostituzione della motivazione con le considerazioni di cui sopra. <br />	<br />
Le spese, secondo le regole generali di cui all’art. 26 del c.p.a., seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando: <br />	<br />
___ 1. respinge l&#8217;appello, come in epigrafe proposto e per l’effetto, confermando la sentenza di primo grado con differenti motivazioni, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado.<br />	<br />
___ 2. Condanna l’appellante alle spese del presente giudizio che, vengono partitamente liquidate in ragione di rispettivamente in € 3000,00 oltre ad IVA e CPA in favore di ciascuna delle parti appellate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/11/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-11-2012-n-5671/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2012 n.5671</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2012 n.5668</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-11-2012-n-5668/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-11-2012-n-5668/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2012 n.5668</a></p>
<p>Pres. Trotta – Est. Realfonzo Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze &#8211; Comando Generale della Guardia di Finanza (Avv. Stato) c/ N. Siciliano (Avv. F. Amalfa) e nei confronti di N. Caputo sulla legittimità della esclusione di un candidato in sede di reclutamento allievi finanzieri per la presenza di un tatuaggio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-11-2012-n-5668/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2012 n.5668</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-11-2012-n-5668/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2012 n.5668</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta – Est. Realfonzo<br /> Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze &#8211; Comando Generale della Guardia di Finanza (Avv. Stato) c/ N. Siciliano (Avv. F. Amalfa) e nei confronti di N. Caputo</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della esclusione di un candidato in sede di reclutamento allievi finanzieri per la presenza di un tatuaggio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorso – Reclutamento di allievi finanzieri – Tatuaggio su un braccio – Inidoneità del candidato – Esclusione – Illegittimità – Sussiste – Ragioni.	</p>
<p>2. Concorso – Reclutamento di allievi Finanzieri – Valutazione Amministrazione – Discrezionalità tecnica – Limiti – Ragionevolezza e valutazione presupposti di fatto – Tatuaggio sul braccio in fase di regressione – Causa ostativa – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La mera presenza di un tatuaggio è di per sé circostanza neutra, che acquista una sua specifica valenza solo quando le dimensioni, o i contenuti, dell’incisione sulla pelle appaiano rivelatori di una personalità abnorme; oppure quando siano oggettivamente deturpanti la figura o comunque incompatibili con il possesso della divisa. Ne consegue la illegittimità dell’esclusione per inidoneità del candidato.	</p>
<p>2. In materia di arruolamento l’amministrazione gode di un’ampia discrezionalità di natura tecnica, temperata dai limiti generali della ragionevolezza e della corretta valutazione dei presupposti di fatto. Ne consegue che la rimozione col laser del tatuaggio, le cui restanti tracce restano quasi totalmente al di sotto del vestiario e della divisa (ivi comprese la tenuta ginnica ed le tenute estive) fa venir meno il loro carattere ostativo rendendo illegittima l’esclusione del candidato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5581 del 2011, proposto da:<br />
Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze &#8211; Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Natale Siciliano, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Amalfa, con domicilio eletto presso Sebastiano Calderone in Roma, via San Valentino, 34; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Nicola Caputo; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza breve del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II n. 03980/2011, resa tra le parti, concernente della sentenza breve del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione II n. 03980/2011, resa tra le parti, concernente esclusione dal concorso per il reclutamento di 952 allievi finanzieri</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Natale Siciliano;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2012 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Francesco Amalfa e Stefano Varone (Avvocatura dello Stato);<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con il presente gravame il Ministero impugna la sentenza con cui è stato annullato il provvedimento di non idoneità al Concorso per il reclutamento di n. 952 allievi finanzieri della Guardia di Finanza per l’anno 2010, riservato ai volontari delle Forze Armate ai sensi dell’art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226. La Sottocommissione medica, in sede di seconda visita, si era limitata a confermare il giudizio di inidoneità sul semplice riscontro della persistente presenza sul braccio di un tatuaggio deturpante “per sede”.<br />	<br />
Con l’impugnata sentenza breve il Tar del Lazio, Sezione interna II, accoglieva il predetto ricorso rilevando che: <br />	<br />
“ &#8211; il tatuaggio per cui è causa non appariva indicativo di personalità abnorme e comunque era in fase di regressione in esito ad un intervento di microchirurgia;<br />	<br />
&#8211; in precedenti casi, analoghi tatuaggi in fase di regressione erano stati ritenuti non deturpanti dalla giurisprudenza amministrativa;<br />	<br />
&#8211; il Consiglio di Stato aveva ritenuto che la mera presenza di un tatuaggio è di per se circostanza neutra salvi i casi di figure oggettivamente deturpanti o incompatibili con la divisa; <br />	<br />
&#8212; il giudizio di inidoneità psicofisica motivato dalla commissione medica in relazione al tatuaggio sul corpo dell&#8217;aspirante, per contenuti, forma, dimensioni era del tutto inidoneo a dar luogo ad una rilevante alterazione funzionale o fisiognomica della<br />
Si è costituito in giudizio l’appellato che, con memoria, ha rilevato l’infondatezza dell’appello nel merito e comunque l’iniquità del provvedimento impugnato in prime cure che limitava le aspirazioni del Siciliano che, peraltro, sarebbe risultato primo assoluto in graduatoria (avendo riportato un punteggio complessivo di 38 di cui 24 alle prove scritte e 14 alle prove di efficienza fisica).<br />	<br />
Successivamente all’avvenuto adempimento da parte dell’appellato dell’Ord. interlocutoria n.4520/2011, la Sezione ha respinto motivatamente l’istanza di sospensione cautelare della sentenza con ord. n. 4565/2011.<br />	<br />
Chiamata all&#8217;udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.<br />	<br />
L’appello è infondato.<br />	<br />
Con l’unico motivo d’appello il Ministero appellante assume l’erroneità della sentenza impugnata in quanto:<br />	<br />
&#8212; il Tar non avrebbe tenuto conto che l&#8217;esclusione dell&#8217;odierno appellato era stata determinata dalla presenza “<i>al momento della visita</i>” di tracce ancora visibili di un tatuaggio all&#8217;interno del braccio, ai sensi dell’art. 12, 2. del bando discipl<br />
&#8212; la valutazione circa la natura deturpante del tatuaggio atterrebbe a valutazioni di natura tecnico-discrezionale, come tali esclusivamente riservate all’Amministrazione;<br />	<br />
&#8212; lo stesso comportamento dell’appellato, che aveva provveduto a rimuovere il tatuaggio, costituirebbe la prova dell’inidoneità all’arruolamento;<br />	<br />
&#8212; il Tar Lazio avrebbe fondato il proprio giudizio sulla documentazione fotografica prodotta in prime cure dall’interessato e non già attraverso un’apposita istruttoria.<br />	<br />
Nel corso del procedimento su 18 candidati esclusi per tatuaggi quattro sarebbero poi stati giudicati idonei a seguito della rimozione degli stessi.<br />	<br />
L’assunto non convince.<br />	<br />
Come la Sezione ha più volte affermato, ai fini dell&#8217;esclusione dall&#8217;arruolamento, il fatto della mera presenza di un tatuaggio è di per sé circostanza neutra, che acquista una sua specifica valenza solo quando le dimensioni, o i contenuti, dell’incisione sulla pelle appaiano rivelatori di una personalità abnorme; oppure questi siano oggettivamente deturpanti la figura o comunque incompatibili con il possesso della divisa (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 5746; Consiglio Stato, sez. VI, 29 marzo 2007, n. 1457; Consiglio Stato, sez. VI, 04 aprile 2007, n. 1520). <br />	<br />
E’ dunque evidente che la delibazione di tali fattispecie non può che essere ancorata alla valutazione, caso per caso, dell’esattezza dei presupposti di fatto dei singoli provvedimenti di non idoneità.<br />	<br />
Nello specifico, sotto il profilo processuale, si deve innanzitutto osservare che, né in primo grado (e neppure nel presente giudizio d’appello), l’Amministrazione non ha prodotto alcuna immagine dell’appellato scattata al momento delle visite, e comunque precedenti all’intervento di rimozione dei tatuaggi, per cui del tutto legittimamente il primo giudice ha valutato la causa “iusta alligata et probata partium”.<br />	<br />
Del tutto inconferente, sul piano della legittimità del provvedimento (e di conseguenza della sentenza), appare in ogni caso il comportamento successivo dell’interessato, in quanto la rimozione del tatuaggio dimostra solamente il suo desiderio di conseguire l’arruolamento. <br />	<br />
Il punto fondamentale della presente vicenda è che non pare convincente l’affermazione per cui al momento della visita, i tatuaggi del ricorrente potessero essere definiti “deturpanti per sede”. <br />	<br />
Al riguardo, se in materia di arruolamento l’amministrazione gode di un’ampia discrezionalità di natura tecnica, tuttavia tali valutazioni incontrano pur sempre i limiti generali della ragionevolezza e della corretta valutazione dei presupposti di fatto. <br />	<br />
A seguito dell’acquisizione delle fotografie emerge che:<br />	<br />
&#8212; risulta ictu oculi che le dimensioni ed i contenuti del tatuaggio lineare (lettere orientali sull’interno del braccio sinistro) dovevano far escludere la ricorrenza di una oggettiva situazione ostativa all’idoneità; <br />	<br />
&#8212; le restanti tracce del tatuaggio &#8212; peraltro non particolarmente estese sul braccio dell’aspirante &#8212; restano quasi totalmente al di sotto del vestiario e della divisa (ivi comprese la tenuta ginnica ed le tenute estive).<br />	<br />
Deve in sostanza escludersi che, se pure i tatuaggi risultavano originariamente al di fuori della divisa estiva, comunque la loro sua successiva rimozione con la laser terapia aveva comunque fatto venir meno il loro carattere ostativo.<br />	<br />
In definitiva non vi sono dubbi circa l’esattezza della sentenza impugnata che merita dunque integrale conferma.<br />	<br />
L’appello dunque è complessivamente infondato e deve essere respinto.<br />	<br />
Le spese, in base alle regole generali, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:<br />	<br />
___ 1. respinge l&#8217;appello come in epigrafe proposto.<br />	<br />
___ 2. Condanna l’amministrazione appellante al pagamento delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in complessive € 3.000,00.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />	<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/11/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-11-2012-n-5668/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2012 n.5668</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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