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	<title>7/10/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7/10/2019 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2019 n.6730</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-7-10-2019-n-6730/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2019 n.6730</a></p>
<p>Fabio Taormina, Presidente, Italo Volpe, Consigliere, Estensore PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Ernesto Sticchi Damiani c. Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, Comando generale della Guardia di Finanza-Centro reclutamento della Guardia di Finanza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato) La sussistenza dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-7-10-2019-n-6730/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2019 n.6730</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-7-10-2019-n-6730/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2019 n.6730</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fabio Taormina, Presidente, Italo Volpe, Consigliere, Estensore PARTI:  (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Ernesto Sticchi Damiani c. Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, Comando generale della Guardia di Finanza-Centro reclutamento della Guardia di Finanza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>La sussistenza dei requisiti per la partecipazione ad una prova selettiva deve ricorrere alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande .</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Pubblica Amministrazione &#8211; personale &#8211; selezione &#8211; requisiti per la partecipazione &#8211; sussistenza.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La sussistenza dei requisiti per la partecipazione ad una prova selettiva deve ricorrere alla data di scadenza del termine ultimo (fissato per tutti gli aspiranti alla partecipazione a detta prova) di presentazione delle domande: sarebbe, infatti, illogico, oltre che non economico, non efficace nè effettivo, ed altresì lesivo del principio di par condicio, vagliare la sussistenza dei requisiti di ogni partecipante ad una procedura selettiva indagando separatamente in funzione delle effettive date di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di ciascuno di essi.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 07/10/2019<br /> <strong>N. 06730/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02603/2011 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2603 del 2011, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Bocca di Leone, n. 78;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, Comando generale della Guardia di Finanza-Centro reclutamento della Guardia di Finanza, in persona dei legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em>Â in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 22081/2010, resa tra le parti, concernente concorso interno per l&#8217;ammissione di 400 allievi al quinto corso vicebrigadieri del ruolo &quot;Sovrintendenti&quot; della Guardia di Finanza.<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 settembre 2019 il Cons. Italo Volpe e uditi per le parti gli avvocati Ugo De Luca, su delega di Ernesto Sticchi Damiani, e dello Stato Alfonso Peluso;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Col ricorso in epigrafe la persona fisica ivi indicata ha impugnato la sentenza del Tar per il Lazio, Roma, n. 22081/2010, pubblicata l&#8217;1.7.2010, che &#8211; a spese compensate &#8211; gli ha respinto il suo originario ricorso volto all&#8217;annullamento:<br /> &#8211; della determinazione n. 156054 in data 31.5.2001 con la quale il Comando generale della GdF ha disposto la sua esclusione dal concorso interno per l&#8217;ammissione di 400 allievi al 5Â° corso vicebrigadieri del ruolo &#8220;sovrintendenti&#8221;;<br /> &#8211; gli atti con i quali la GdF e l&#8217;Ospedale militare di Caserta gli hanno concesso, con efficacia retroattiva, la licenza straordinaria per convalescenza.<br /> 1.1. In fatto, la sentenza riepiloga che:<br /> &#8211; il ricorrente era militare in s.p.e. in forza al comando T.L.A. dei Reparti speciali della GdF ed aveva ottenuto con decorrenza 11.11.2000, a seguito di visita medica, trenta giorni di licenza straordinaria di convalescenza;<br /> &#8211; peraltro il ricorrente &#8211; inviato a visita medica per il giorno 7.12.2000, poi differita all&#8217;8.1.2001 &#8211; nel frattempo aveva partecipato al predetto concorso interno;<br /> &#8211; all&#8217;esito della visita medica il ricorrente era stato giudicato non idoneo al SMI per ulteriori sessanta giorni, a titolo di licenza straordinaria di convalescenza a decorrere dal 26.12.2000;<br /> &#8211; tornato in servizio il 9.2.2001 e sostenute le prove del concorso, il ricorrente ne era perà² stato escluso (con la censurata determinazione del 31.5.2001) &#8220;<em>in quanto in aspettativa alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione</em>&#8220;;<br /> &#8211; le doglianze proposte attenevano, in pratica, alla concessione della licenza straordinaria per convalescenza con efficacia retroattiva.<br /> 1.2. In diritto, la sentenza ha ritenuto infondato il ricorso perchè:<br /> &#8211; &#8220;<em>l&#8217;impugnata esclusione muove dal dato di fatto, in sì© non revocabile in dubbio per esser stato trascritto nel di lui foglio matricolare, per cui il</em>Â (&#038; ricorrente<em>) in effetti si trovò in aspettativa, con decorrenza dal 26 dicembre 2000, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso de quo (29 dicembre 2000)</em>&#8220;;<br /> &#8211; &#8220;<em>non giova alla tesi attorea la retrodatazione, a seguito degli accertamenti sanitari condotti l&#8217;8 gennaio 2001, del periodo d&#8217;aspettativa a far tempo dal 26 dicembre 2001, in quanto è obbligo della P.A. datrice di lavoro salvaguardare l&#8217;integrità  psicofisica del lavoratore e disporre l&#8217;aspettativa stessa in relazione all&#8217;accertata patologia di costui, indipendentemente da altre e diverse vicende che potrebbero interessarlo</em>&#8220;;<br /> &#8211; &#8220;<em>non è opponibile all&#8217;impugnata esclusione la conversione della frazione del periodo d&#8217;aspettativa, tra il 26 ed il 31 dicembre 2000, in licenza ordinaria di sei giorni, essendo stata accettata e disposta (in data 13 giugno 2001), con effetto costitutivo, ben dopo l&#8217;esclusione stessa (31 maggio 2001) e, perciù², tale da non modificare l&#8217;assetto di detta aspettativa</em>&#8220;;<br /> &#8211; non valeva tentare una paragone tra il caso del ricorrente e quello di altri giacchè, nella fattispecie, il primo risultava privo &#8220;<em>d&#8217;uno dei requisiti d&#8217;ammissione al concorso stesso</em>&#8220;;<br /> &#8211; la circostanza che l&#8217;assenza di tale requisito fosse cosa nota al ricorrente trovava riscontro nel fatto che lui stesso s&#8217;era adoperato per &#8220;<em>chiedere addirittura una parziale conversione dell&#8217;aspettativa per &#8220;ritornare&#8221; in posizione regolare</em>&#8220;.<br /> 2. L&#8217;appello riepiloga in primo luogo le circostanze in fatto reputate rilevanti, delle quali le più¹ salienti sono, nella sostanza, le seguenti:<br /> &#8211; il ricorrente (militare in forza presso il Corpo della GdF dal 1996) aveva subito un ricovero il 7.11.2000 per un&#8217;accertata patologia;<br /> &#8211; conseguentemente lo stesso, in data 20.11.2000, era stato giudicato non idoneo al servizio con corrispondente diritto a licenza straordinaria di convalescenza per giorni 30 (dall&#8217;11.11.2000 al 10.12.2000);<br /> &#8211; una visita di controllo programmata per il 7.12.2000 era stata poi differita all&#8217;8.1.2001. Incidentalmente e sul piano formale, allora, dalla data del 10.12.2000 il militare, essendo a quel momento scaduti i 30 giorni della predetta licenza straordinaria di convalescenza, non si sarebbe dovuto considerare soggetto a postumi tali da risultare ostativi alla partecipazione al concorso dal quale lo stesso è stato poi escluso;<br /> &#8211; il 21.12.2000 il militare ha quindi presentato domanda di ammissione alla procedura concorsuale;<br /> &#8211; alla visita di controllo effettivamente tenutasi l&#8217;8.1.2001 il militare veniva ancora riscontrato non idoneo, con diritto ad altri giorni 60 di licenza straordinaria di convalescenza. Per questa fu disposta decorrenza retroattiva dal 26.12.2000;<br /> &#8211; il 14.2.2001 il militare superava le prove di ammissione al predetto concorso;<br /> &#8211; il 29.5.2001 il militare presentava domanda di conversione di giorni 6 (specificamente dal 26.12 al 31.12.2000) di aspettativa per motivi di salute in licenza ordinaria di convalescenza. La domanda veniva accolta il 13.6.2001;<br /> &#8211; il 12.6.2001 veniva notificato al militare il provvedimento (altresì oggetto di censura) di esclusione dal concorso (per mancanza di requisito), di per sì© giù  adottato il 31.5.2001.<br /> 2.1. L&#8217;appello, in diritto, si affida a censura di <em>error in judicando</em>Â sotto diversi profili, in particolare di violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2, punto 4, del decreto del Comando generale della GdF, pubblicato nel foglio d&#8217;ordini del Corpo n. 60 del 29.11.2000, e dell&#8217;art. 20, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 199/1995.<br /> 2.1.1. Ad avviso di parte, in estrema sintesi, avevano errato i primi Giudici nel non dare appropriato valore alla disposta &#8216;conversione&#8217; (disposta con effetti retroattivi e regolarmente riportata nel foglio matricolare del militare) dei sei giorni di aspettativa in altrettanti giorni di licenza ordinaria di convalescenza. Periodo temporale, questo, all&#8217;interno del quale era peraltro scaduto il termine ultimo (<em>i.e.</em>, 29.12.2000) di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale sopra detta.<br /> L&#8217;avessero fatto, non avrebbero potuto essi non tenere conto della portata certificativa della disposta modificazione retroattiva del foglio matricolare e, perciù², della conseguentemente &#8216;affermata&#8217; insussistenza dell&#8217;assenza di requisito alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.<br /> Non era vero, allora, che a tale data il militare fosse in un regime di &#8216;aspettativa&#8217; (di per sì©, altrimenti, ostativo alla partecipazione alla procedura selettiva).<br /> 2.1.2. Inoltre, che la condotta dell&#8217;Amministrazione fosse stata contraddittoria, prima ancora che illegittima, trovava altresì riscontro in una nota di alta gerarchia (del 31.7.2001) che, riferendosi proprio al caso in questione, aveva precisato che la scelta di non tenere conto della detta &#8216;modificazione&#8217; retroattiva del foglio matricolare si giustificava con la valutazione delle conseguenze che altrimenti si sarebbero potute determinare, &#8220;<em>poichè tali deroghe potrebbero creare un precedente oggetto di eventuali ricorsi</em>&#8220;.<br /> Questa motivazione, inoltre, denunciava un deliberato intento dell&#8217;Amministrazione di disconoscere gli effetti utili che sarebbero conseguiti alla pur accolta (retroattivamente) richiesta di conversione della qualificazione giuridica di alcuni giorni di aspettativa sul finire del dicembre 2000.<br /> 2.1.3. Ancora, ad avviso di parte, avevano errato i primi Giudici nel non considerare che l&#8217;Amministrazione, tenuto conto della successione temporale degli eventi, non avrebbe dovuto anteporre l&#8217;esclusione del militare dalla procedura concorsuale rispetto alla valutazione della accoglibilità  della sua domanda di conversione di alcuni giorni di aspettativa in altrettanti giorni di licenza ordinaria di convalescenza (come tali non ostativi alla possibilità  di partecipare alla procedura selettiva).<br /> 2.2. Con l&#8217;appello, inoltre, vengono comunque riproposte le censure di primo grado. In particolare, di:<br /> a) illegittimità  degli artt. 2, co. 1, lett. c), 2, co. 4, e 4, ultimo comma, del decreto del Comando generale della GdF del 13.11.2000 (pubblicato nel foglio d&#8217;ordini del Corpo n. 60 del 29.11.2000) per violazione e falsa applicazione degli artt. 20, punto 2, lett. c), 21, 27, co. 2, e 29, co. 3, del d.lgs. n. 199/1995, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della GdF, nonchè dell&#8217;art. 4 della l.n. 241/1990 e dell&#8217;art. 97 della Costituzione;<br /> b) illegittimità  dell&#8217;art. 2, co. 4, del bando di concorso, segnatamente nella parte in cui si stabilisce che &#8220;<em>i requisiti sopra indicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda</em>&#8220;, per violazione degli artt. 3, 97 e 113 della Costituzione &#8211; eccesso di potere per violazione e falsa applicazione degli artt. 2, co. 1, lett. c), nonchè 2, co. 4, e 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè della circolare n. 260000/102 (parte I, punti 3.3-4, e parte II, punto 2.2) del Comando generale della GdF in data 1.12.1994, recante disposizioni e procedure per il collocamento in &#8216;aspettativa per infermità &#8216; di sottufficiali ed appartenenti al ruolo di finanzieri ed appuntati &#8211; eccesso di potere per travisamento della situazione di fatto &#8211; eccesso di potere per insufficienza, illogicità  e incongruità  della motivazione &#8211; ingiustizia manifesta.<br /> 2.2.1. Ad avviso di parte, in estrema sintesi:<br /> a.1) &#8220;<em>stando alla lettera della norma del Bando</em>Â (&#038;) <em>dovrebbe privilegiarsi un&#8217;interpretazione della lex specialis che, in modo congruo, imponesse ai soggetti partecipanti al concorso de quo di possedere le condizioni o i requisiti richiesti nei soli momenti apicali (termine di presentazione della domanda e data di approvazione della graduatoria finale)</em>&#8220;. Così facendosi, non sfuggirebbe allora che alla data di effettiva presentazione della domanda di partecipazione al concorso (<em>i.e.</em>, 21.12.2000) il militare neppure versava in una condizione ostativa alla partecipazione alla procedura selettiva in quanto, da un lato, erano scaduti (il 10.12.2000) i primi 30 giorni di licenza straordinaria di convalescenza e, dall&#8217;altro lato, non erano iniziati a decorrere (dal 26.12.2000) gli ulteriori 60 giorni di analoga licenza. Peraltro, quando il militare aveva sostenuto le prove di ammissione (il 9.2.2001) lo stesso era tornato pienamente in servizio;<br /> b.1) deve privilegiarsi un&#8217;interpretazione che valorizzi il momento di concreta ed effettiva presentazione di una domanda di partecipazione al concorso (nella specie 21.12.2000) rispetto a quello ultimo, di valore generale, di presentazione di domande del genere (nella specie 29.12.2000).<br /> 3. Il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze-Comando generale della GdF, costituitosi, ha prodotto memoria del 12.5.2011 e poi, con ulteriore memoria del 24.6.2019, tenuto conto del ventaglio censorio emergente dall&#8217;atto d&#8217;appello, ha fatto integrale richiamo ai contenuti della memoria dell&#8217;Amministrazione di primo grado del 22.2.2010.<br /> 3.1. La traiettoria confutativa dell&#8217;Amministrazione, in sintesi, è la seguente:<br /> &#8211; di rango primario la fonte che legittima i bandi di concorso a stabilire &#8220;<em>le date entro le quali gli aspiranti dovranno possedere e conservare i requisiti nonchè i titoli richiesti per l&#8217;ammissione al concorso</em>&#8220;. Nella specie, questa data era il 29.12.2000 ed anche a tale momento, perciù², il militare avrebbe dovuto conservare la pienezza dei requisiti richiesti;<br /> &#8211; nel caso concreto, perà², il militare era in aspettativa per malattia dal 26.12.2000;<br /> &#8211; la decisione di non privilegiare la &#8216;conversione&#8217; della qualificazione della licenza del militare negli ultimi sei giorni dell&#8217;anno 2000 era legittima ed in ogni caso confermata dai più¹ alti livelli gerarchici della GdF;<br /> &#8211; detta &#8216;conversione&#8217; era comunque avvenuta dopo la data del provvedimento di esclusione del militare dalla procedura selettiva;<br /> &#8211; la situazione del militare, nel caso di specie, non era paragonabile con altre astrattamente contemplate dalla legge.<br /> 4. La causa quindi, chiamata alla pubblica udienza di discussione del 17.9.2019, è stata ivi trattenuta in decisione.<br /> 5. L&#8217;appello è infondato e deve pertanto essere respinto.<br /> 5.1. E&#8217; un dato di fatto oggettivo &#8211; che lo stesso appellante non ignora, visto che aspira a far privilegiare, su un piano puramente amministrativo, una licenza ordinaria ad una straordinaria sul finire dell&#8217;anno 2000 &#8211; che il militare, alla data di scadenza del termine massimo di presentazione della domanda di partecipazione alla prova selettiva anzidetta (<em>i.e.</em>, 29.12.2000) versava in una condizione sanitaria accertata incompatibile con la sua ammissione e partecipazione a detta prova.<br /> Lo si ricava dal fatto che, come al militare sono state diagnosticate condizioni fisiche meritevoli di licenza straordinaria di 30 giorni dall&#8217;11.11.2000, allo stesso sono state altresì ulteriormente diagnosticate pari condizioni idonee a fargli meritare altri 60 giorni di identica licenza a decorrere dal 26.12.2000.<br /> E&#8217; dunque anch&#8217;esso un fatto che la predetta data del 29.12.2000 sia caduta in arco temporale durante il quale i postumi di degenza dell&#8217;appellante (cfr. gli ulteriori 60 giorni di licenza straordinaria sopra detta), diagnosticati in sede di accertamento medico-sanitario, non erano compatibili con le condizioni giuridiche poste (dal bando) per una legittima domanda di partecipazione alla prova selettiva in discorso.<br /> 5.2. Non vale l&#8217;approccio argomentativo dell&#8217;appellante secondo il quale (sulla scorta del fatto che, formalmente, egli sarebbe stato in una condizione di &#8216;guarigione&#8217; dall&#8217;11.12.2000 al 25.12.2000, a causa dell&#8217;intervallo occorso tra i primi 30 giorni di licenza straordinaria datagli e gli ulteriori analoghi 60 giorni) si sarebbe dovuto valorizzare massimamente la circostanza per cui lo stesso aveva in concreto presentato la domanda di partecipazione alla prova selettiva in data 21.12.2000 (ossia in un giorno nel quale, formalmente, egli non era in licenza straordinaria) e questo per due ordini di ragioni:<br /> &#8211; da un lato perchè, secondo un paradigma assolutamente generale, la sussistenza dei requisiti per la partecipazione ad una prova selettiva deve ricorrere alla data di scadenza del termine ultimo (fissato per tutti gli aspiranti alla partecipazione a detta prova) di presentazione delle domande. Sarebbe illogico, oltre che non economico, non efficace nè effettivo, ed altresì lesivo del principio di <em>par condicio</em>, vagliare la sussistenza dei requisiti di ogni partecipante ad una procedura selettiva indagando separatamente in funzione delle effettive date di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di ciascuno di essi;<br /> &#8211; da un altro lato perchè, nella specie, non è ragionevole credere che le condizioni di salute dell&#8217;appellante possano essere state così &#8216;intermittenti&#8217; in tale breve lasso di tempo (ossia incompatibili con la partecipazione alla prova selettiva per primi 30 giorni, poi compatibili per un breve numero di giorni, poi nuovamente incompatibili per ulteriori 60 giorni). Del resto, nella fattispecie, nessuno ha posto in dubbio che gli accertamenti sanitari espletati sull&#8217;appellante (che hanno prodotto le licenze straordinarie di cui sopra s&#8217;è detto) fossero per avventura infondati ovvero illegittimi.<br /> Risultano in tal modo infondate anche parte delle censure che l&#8217;appellante ha riproposto (vedi <em>sub</em>Â 2.2. e 2.2.1.  <em>supra</em>).<br /> 5.3. Neppure vale l&#8217;ulteriore approccio argomentativo dell&#8217;appellante secondo il quale dovrebbe valorizzarsi il fatto che alcuni giorni della licenza straordinaria (durante i quali è caduta la predetta data del 29.12.2000) erano stati tramutati in giorni di licenza ordinaria.<br /> Ciù² perchè detto tramutamento:<br /> &#8211; per un verso, è stato postumo e <em>prima facie</em> con finalità  latamente &#8216;riparatorie&#8217; ovvero &#8216;soccorrevoli&#8217;;<br /> &#8211; per altro verso, e soprattutto, è stato frutto di un intervento meramente amministrativo, come tale inidoneo a sovvertire del tutto l&#8217;altro e pur sussistente accertamento (che ha condotto alla concessione degli ulteriori 60 giorni di licenza straordinaria) anch&#8217;esso sì amministrativo ma, in più¹, connotato da una valenza di accertamento sanitario (come tale dotato di una portata di &#8216;merito tecnico&#8217; superiore all&#8217;atto amministrativo che si è limitato a convertire in ordinaria una parte della licenza straordinaria data all&#8217;appellante).<br /> Risultano in tal guisa infondate anche gli ulteriori profili di censura proposti dall&#8217;appellante.<br /> 5.4. Non vale poi, come pure tenta di fare il ricorrente in epigrafe, insistere sul fatto che:<br /> &#8211; il secondo accertamento medico ha prodotto una concessione di ulteriore licenza straordinaria (ossia il secondo periodo di 60 giorni) in via retroattiva. Ciù² perchè se la condizione sanitaria negativa dell&#8217;appellante è stata riconosciuta, nell&#8217;ambito di un accertamento sanitario di merito, neppure posto in dubbio dalla medesima parte privata, come &#8216;perdurata&#8217;, non è questa la sede per disconoscere d&#8217;ufficio l&#8217;attendibilità  delle verifiche mediche condotte, all&#8217;epoca, sulle condizioni di salute della parte ricorrente;<br /> &#8211; il tramutamento di alcuni giorni di licenza straordinaria in ordinaria sarebbe avvenuto in ritardo e, in particolare, dopo (<em>i.e.</em>, il 13.6.2001) che il candidato era giù  stato escluso (<em>i.e.</em>, il 31.5.2001) dalla partecipazione alla procedura selettiva. Ogni considerazione al riguardo, invero, ruota più¹ sul piano dell&#8217;illazione che non su quello di una comprovata volontà  dell&#8217;Amministrazione di non favorire (illegittimamente) la posizione assolutamente peculiare di parte ricorrente.<br /> 5.5. In sintesi, il complesso censorio dell&#8217;appellante risulta nell&#8217;insieme non meritevole di accoglimento.<br /> 6. Respinto l&#8217;appello, ricorrono tuttavia giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;art. 52, co. 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;art. 9, par. 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all&#8217;art. 2-<em>septies</em>Â del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  dell&#8217;appellante, di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte privata o di persone comunque ivi citate, nonchè degli estremi della sentenza impugnata ovunque ricorrano.</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2019 n.6753</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-10-2019-n-6753/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2019 n.6753</a></p>
<p>Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente FF ; Stefano Toschei, Consigliere, Estensore In tema di sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della Commissione di gara. 1. Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Commissione &#8211; Valutazioni &#8211; Sindacato &#8211; Limit 1. Il giudice amministrativo, a fronte di censure tecniche numerose e particolarmente complesse circa la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-10-2019-n-6753/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2019 n.6753</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-10-2019-n-6753/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2019 n.6753</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente FF ; Stefano Toschei, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>In tema di sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della Commissione di gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Commissione &#8211; Valutazioni &#8211; Sindacato &#8211; Limit</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il giudice amministrativo, a fronte di censure tecniche numerose e particolarmente complesse circa la qualità  tecnica dell&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria, idonee a superare la c.d. prova di resistenza, non può trincerarsi dietro ad una declaratoria di inammissibilità  per l&#8217;impossibilità  di esercitare un sindacato sostitutivo se non ha proceduto almeno ad un sommario, essenziale, esame delle stesse, dal quale si evinca motivatamente che dette censure non disvelano un&#8217;abnormità  della valutazione, del tutto illogica e/o parziale, o un manifesto travisamento di fatti. In assenza di detto esame, la declaratoria di inammissibilità  del ricorso, senza nemmeno scrutinare l&#8217;essenza delle sue fondamentali censure tecniche, si trasformerebbe in una &#8220;formula pigra&#8221; o in una motivazione apparente, che cela un sostanziale rifiuto di giurisdizione e un&#8217;abdicazione alla propria doverosa potestas iudicandi da parte del giudice amministrativo anche entro il limite, indiscusso, di un apprezzamento che in nessun modo intenda sostituirsi a quello della pubblica amministrazione (c.d. sindacato &#8220;debole&#8221;).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 07/10/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 06753/2019REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 08016/2018 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 08105/2018 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 8016 del 2018 proposto dall&#8217;Università  degli Studi della Basilicata, in persona del Rettore <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">la società  cooperativa Vigilanza Città  di Potenza, in persona del rappresentante legale <i>pro tempore</i>, in proprio e quale mandataria della costituenda Associazione temporanea di imprese con la Global Città  di Potenza Soc. Coop. e con la C.V.S. S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Raffaele De Bonis ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell&#8217;avvocato Rocco De Bonis in Roma, via G.B. Martini, n. 2;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>nei confronti</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">della società  Istituto Vigilanza Cosmopol Basilicata S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in proprio e quale mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese con Serimat S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Gianluigi Pellegrino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, corso del Rinascimento, n. 11;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 8105 del 2018, proposto dalla società  Istituto Vigilanza Cosmopol Basilicata S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese con Serimat S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Gianluigi Pellegrino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, corso del Rinascimento, n. 11;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">della società  cooperativa Vigilanza Città  di Potenza, in persona del rappresentante legale pro tempore, in proprio e quale mandataria della costituenda Associazione temporanea di imprese con la Global Città  di Potenza Soc. Coop. e con la C.V.S. S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Raffaele De Bonis ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell&#8217;avvocato Rocco De Bonis in Roma, via G.B. Martini, n. 2;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>nei confronti</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;Università  degli Studi della Basilicata, in persona del Rettore pro tempore, non costituita nel presente grado di giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>per la riforma</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, Sez. I, 18 luglio 2018 n. 482, resa tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della società  cooperativa Istituto di vigilanza Città  di Potenza e della società  Istituto di vigilanza Comopol ed i documenti prodotti in entrambi i giudizi;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l&#8217;ordinanza della Sezione 16 novembre 2018 n. 5492, resa nell&#8217;ambito del giudizio di appello n. R,g, 8016/2018, con la quale è stata accolta l&#8217;istanza cautelare di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza fatta oggetto di appello;</p>
<p style="text-align: justify;">Esaminate le memorie difensive, anche di replica e gli ulteriori atti depositati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti delle cause;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 maggio 2019 il Cons. Stefano Toschei e uditi per le parti l&#8217;avvocato Luca di Mase, su delega dell&#8217;avvocato Raffaele De Bonis nonchè l&#8217;avvocato dello Stato Lucrezia Fiandaca;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. &#8211; La vicenda che fa da sfondo ai due contenziosi qui in decisione può essere riassunta come segue, tenendo conto della documentazione prodotta dalle parti in entrambi i gradi di giudizio dei due processi.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Università  degli Studi della Basilicata, con bando pubblicato il 3 agosto 2017, ebbe ad indire una procedura aperta per l&#8217;affidamento del servizio quinquennale di vigilanza armata, custodia e guardiania presso le sedi di Potenza, per un importo a base di gara di euro 1.233.200,00 da aggiudicarsi secondo il criterio dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa con un massimo di 70 punti per l&#8217;offerta tecnica e di 30 punti per quella economica.</p>
<p style="text-align: justify;">Partecipavano alla selezione, presentando la relativa offerta, tra gli altri candidati, l&#8217;ATI Cosmopol Basilicata Sr.l. (mandataria)- Serimat S.r.l. (mandante) e l&#8217;ATI Soc. Coop. Città  di Potenza (mandataria)- Sistemi di sicurezza S.r.l. Pegaso S.r.l- Serivizi Fiduciari/Alfieri Impianti di Domenico Alfieri &amp; C. S.a.s. (mandanti).</p>
<p style="text-align: justify;">Al termine della gara, la commissione giudicatrice attribuiva il miglior punteggio (e quindi il primo posto) all&#8217;ATI con mandataria l&#8217;Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata S.r.l., con un punteggio complessivo pari a 98,16 punti. Al secondo posto si collocava l&#8217;ATI con mandataria Istituto di Vigilanza società  cooperativa Città  di Potenza, con punteggio complessivo di 94,70 punti.</p>
<p style="text-align: justify;">Seguiva l&#8217;avvio, a cura del Responsabile unico del procedimento, della procedura di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta, di talchè con nota prot. n. 318 del 10 gennaio 2018 veniva chiesto alla Cosmopol Basilicata S.r.l. di far pervenire entro 15 giorni le giustificazioni del costo orario di € 0,50 per il servizio di vigilanza ispettivo del plesso di Via Nazario Sauro e del costo orario di € 18,99 per il servizio di vigilanza fisso &#8220;<i>in relazione alle qualifiche del personale e relativo livello di inquadramento, tenuto conto della clausola di salvaguardia e dell&#8217;orario notturno (vedi Circolare del Ministero del Lavoro n. 8 del 3.3.2005)</i>&#8220;. Ricevuti i chiarimenti il RUP, con atto del 7 febbraio 2018, ha ritenuto congrua l&#8217;offerta formulata dall&#8217;ATI collocatasi al primo posto della graduatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, con provvedimento n. 91 del 28 febbraio 2018 del Direttore generale dell&#8217;Area Servizi tecnici e gestione del patrimonio dell&#8217;Università  degli Studi della Basilicata, veniva disposta l&#8217;aggiudicazione della gara e l&#8217;affidamento del servizio di <i>&#8220;Vigilanza armata, custodia e guardania</i> <i>presso le sedi di Potenza&#8221;Â </i>in favore dell&#8217;ATI Cosmopol Basilicata S.r.l./Serimat S.r.l..</p>
<p style="text-align: justify;">2. &#8211; L&#8217;ATI con mandataria l&#8217;Istituto di Vigilanza società  cooperativa Città  di Potenza, seconda classificata, adiva il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata chiedendo l&#8217;annullamento dell&#8217;atto di aggiudicazione perchè affetto da numerose illegittimità  ed in particolare per violazione e falsa applicazione del Capitolato speciale, del disciplinare di gara e dell&#8217;Allegato 6 (recante Specifiche tecniche e criteri di valutazione delle offerte).</p>
<p style="text-align: justify;">Le censure nei confronti del provvedimento di aggiudicazione, come anche riferito nella descrizione del &#8220;fatto&#8221; della sentenza di primo grado fatta qui oggetto di appello, si concentravano sull&#8217;errata valutazione operata dalla stazione appaltante con riguardo alle giustificazione presentate dall&#8217;ATI aggiudicataria e si riferivano a due canali di incongruenza valutativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto un primo profilo la stazione appaltante (ad avviso della ricorrente in primo grado) ha ritenuto erroneamente congrua l&#8217;offerta della prima classificata con riferimento alla giustificazione del costo orario di € 0,50 per il servizio di vigilanza ispettivo del plesso di Via Nazario Sauro. Nello specifico, per tale voce di offerta, l&#8217;ATI aggiudicataria, oltre al valore economico di tale servizio pari all&#8217;1,59% dell&#8217;intero appalto, aveva evidenziato che &#8220;<i>nessun costo differenziale</i>&#8221; sarebbe stato &#8220;<i>sopportato</i>&#8220;, in quanto il servizio di pattugliamento sarebbe &#8220;<i>giù  ampiamente remunerato nei propri costi fissi e variabili dalla clientela esistente</i>&#8220;, poichè gli Istituti di Vigilanza Cosmopol Basilicata S.r.l.(mandataria)-Serimat S.r.l.(mandante) sarebbero giù  &#8220;<i>in possesso di un servizio di ronda ispettivo nell&#8217;area</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento a tale giustificazione, secondo il RTI ricorrente in primo grado, il RUP illegittimamente si sarebbe limitato ad affermare, nella nota con la quale dichiarava congrua l&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria, che &#8220;<i>l&#8217;ATI gode di condizioni favorevoli per svolgere la prestazione, che risulta trascurabile rispetto all&#8217;importo dell&#8217;appalto</i>&#8220;, dal momento che avrebbe dovuto quantomeno chiedere alla ridetta ATI aggiudicataria la produzione di una idonea documentazione utile a dimostrare la conferma di quanto (solo) dichiarato.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto il secondo versante contestativo il RTI ricorrente in primo grado escludeva che potesse condividersi la giustificazione dell&#8217;ATI aggiudicataria con riferimento all&#8217;indicato costo orario di € 18,99 per il servizio di vigilanza fisso, fondata sul duplice ordine di circostanze secondo le quali: a) tale servizio sarebbe stato svolto da 3,5 guardie giurate, cioè 3 titolari e l&#8217;impiego di 1 altra nella misura dello 0,50% per far fronte alle assenze dei titolari &#8220;per riposi, ferie, malattie, permessi, etc.&#8221;; b) il costo orario delle 3 guardie giurate titolari di € 18,30 sarebbe stato calcolato con la &#8220;<i>media ponderata dei 7 profili retributivi comunicati dalla stazione appaltante</i>&#8220;, mentre il costo dell&#8217;altra guardia giurata di supporto per le assenze delle 3 Guardie Giurate titolari è stato calcolato in € 17,41, essendo inquadrata nel 4Â° livello con 1 scatto di anzianità .</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, seguendo il ragionamento sviluppato nelle giustificazioni dall&#8217;ATI aggiudicataria, l&#8217;importo finale non potrebbe mai corrispondere a quello (pari ad euro 111.661,20) indicato dalla stessa nell&#8217;offerta e ciù² perchè, secondo quanto è stato dimostrato dal consulente del lavoro del RTI ricorrente (con perizia giurata dell&#8217;11 aprile 2018), la media ponderata, ricavata dalla vigente Tabella ministeriale di cui all&#8217;art. 23, comma 16, d.lgs.18 aprile 2016, n. 50, tra i livelli 4 super con 6 scatti (€ 20,98), 4 super con 4 scatti (€ 20,44), 4 con 4 scatti (€ 19,62), 4 con 2 scatti (€ 19,07) e 4 con 1 scatto (€ 18,80), risulterebbe pari a € 19,74, per cui il costo delle 5.880 ore annue del lavoro del servizio di vigilanza fisso ammonterebbe a complessivi € 115.315,20 (di cui € 99.489,60 per le 5.040 ore svolte dalle 3 Guardie Giurate titolari e € 15.825,60 per le 840 ore espletate dall&#8217;altra Guardia Giurata di supporto per le assenze delle 3 Guardie Giurate titolari). Nè l&#8217;ATI aggiudicataria ha mai chiarito la ragione per la quale si sarebbe discostata dal costo orario indicato nella vigente Tabella ministeriale</p>
<p style="text-align: justify;">3. &#8211; L&#8217;ATI ricorrente in primo grado proponeva ancora una ulteriore censura.</p>
<p style="text-align: justify;">Facendo riferimento al disciplinare di gara nella parte in cui precisava puntualmente, all&#8217;art. 4.2, gli elementi che la commissione di gara avrebbe dovuto considerare nel valutare le caratteristiche qualitative dell&#8217;offerta tecnica, individuando altresì i corrispondenti punteggi attribuibili per ciascun elemento o voce dell&#8217;offerta presentata, lamentava che non sarebbe stata sottoposta a corretta valutazione la voce costituita dall&#8217;impianto di videosorveglianza, di cui ciascun concorrente era tenuto a proporre un progetto di installazione presso gli immobili dell&#8217;Università  appaltante, con uno specifico sub-criterio dell&#8217;Allegato 6 dedicato alle &#8220;caratteristiche tecniche del server e della postazione PC&#8221; (sub-criterio a.2.6). Per tale specifico sub-criterio era attribuito un punteggio massimo di dieci punti, chiarendosi ulteriormente nel disciplinare che &#8220;<i>l&#8217;offerta sarà </i> <i>valutata tenendo conto della soluzione migliore rispetto a quanto previsto nel</i> <i>presente allegato relativamente a: 1.  </i>hardware <i>del server; 2. capacità  di</i> <i>archiviazione; 3. postazione guardiola Unibas</i>&#8221; (così alla pagina 14 dell&#8217;Allegato 6 al disciplinare).</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso della società  ricorrente in primo grado, seconda classificata in gara, con riferimento all&#8217;elemento di valutazione dell&#8217;offerta tecnica delle caratteristiche tecniche del server e della postazione PC, per il quale la <i>lex specialis</i> di gara prevedeva l&#8217;attribuzione di massimo 10 punti, essa (per la propria offerta presentata) avrebbe meritato l&#8217;attribuzione di un punteggio maggiore di quello assegnato pari 5,71 punti, in quanto nell&#8217;offerta era stata prevista la fornitura di unÂ <i>server</i> di ultima generazione, mentre l&#8217;ATI aggiudicataria, alla quale sono stati attribuiti ben 5,96 punti, avrebbe dovuto vedersi riconosciuto un punteggio inferiore, perchè non avrebbe proposto unÂ <i>server</i> dotato di sistema operativo <i>Windows</i> o <i>macOS</i>, oltre al fatto che il prodotto offerto era privo di masterizzatore.</p>
<p style="text-align: justify;">La commissione giudicatrice, inoltre, non ha attribuito all&#8217;ATI con mandataria la società  cooperativa Istituto di Vigilanza Città  di Potenza alcun punteggio per il sub-elemento del Brandeggio, per il quale <i>lex specialis</i> di gara prevedeva l&#8217;attribuzione di massimo 1,3 punti nell&#8217;ambito del punteggio di massimo 4 punti per l&#8217;elemento di valutazione dell&#8217;offerta tecnica delle Specifiche tecniche facoltative delle telecamere, nonostante fossero state offerte telecamere che potevano muoversi tramite telecomando.</p>
<p style="text-align: justify;">A ciù² si aggiunga che la commissione giudicatrice avrebbe dovuto attribuire all&#8217;ATI Cosmopol un punteggio minore, rispetto a quello effettivamente assegnato, con riferimento all&#8217;elemento di valutazione dell&#8217;offerta tecnica delle Tipologie di attrezzature e tecnologie utilizzate per l&#8217;esecuzione del servizio (con riferimento al quale l&#8217;Allegato 6 al disciplinare di gara prevedeva l&#8217;attribuzione di massimo 3 punti), atteso che le divise previste per le guardie giurate non erano state autorizzate dalla Prefettura di Potenza.</p>
<p style="text-align: justify;">4. &#8211; Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha accolto il ricorso proposto dalla ATI Istituto di vigilanza Città  di Potenza (insieme con il ricorso recante motivi aggiunti attraverso il quale erano state impugnate ulteriori note della stazione appaltante) in quanto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; sebbene nessuna illegittimità  era stata perpetrata dalla stazione appaltante con riferimento alla procedura di valutazione dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta atteso che: a) risulta plausibile il costo orario di € 0,50 per il servizio di vigilanza ispettivo del plesso di Via Nazario Sauro, indicato dall&#8217;ATI aggiudicataria, in quanto essa, con il deposito di apposita documentazione, ha dimostrato di svolgere analogo servizio nella stessa zona, confermando così tale circostanza, dichiarata nelle giustificazioni del 30 gennaio 2018; b) è infondata la censura con la quale è stata contestata la quantificazione da parte dell&#8217;ATI controinteressata in € 111.661,20 del costo del servizio di vigilanza fisso, svolto da 3 Guardie Giurate 3 titolari e da 1 altra Guardia Giurata nella misura dello 0,50%, per far fronte alle assenze delle 3 Guardie Giurate titolari, visto che il servizio di vigilanza veniva in precedenza svolto da 7 Guardie Giurate, di cui 3 in possesso 4Â° livello super e 4 inquadrate nel IVÂ° livello e che la procedura aperta in questione ha stabilito una riduzione del 50% del monte ore, con la facoltà  dell&#8217;aggiudicatario di scegliere le 3 Guardie Giurate, da impiegare necessariamente nel nuovo servizio di vigilanza da affidare, tra le 7 che erano impegnate nel corso del precedente contratto di appalto e che, comunque, la garanzia della congruità  dell&#8217;offerta non comporta l&#8217;obbligo del rigido rispetto del costo medio orario indicato nelle Tabelle ministeriali di cui all&#8217;art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016 dal momento che possono tollerarsi scostamenti in diminuzione con riferimenti a tutti gli importi indicati nelle predette Tabelle, diversi da quelli relativi alle retribuzioni stabiliti in sede di contrattazione collettiva;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; poteva considerarsi fondata la censura relativa all&#8217;elemento di valutazione delle caratteristiche tecniche del server.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo avere premesso che la censura &#8220;sopportava&#8221; la prova di resistenza, in quanto il punteggio, se correttamente attribuito, avrebbe consentito all&#8217;ATI ricorrente in primo grado di superare l&#8217;ATI aggiudicataria, detta censura, ad avviso del giudice di prime cure, era adeguatamente sostenuta.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti la <i>lex specialis</i> di gara, con riferimento all&#8217;elemento di valutazione dell&#8217;offerta tecnica delle caratteristiche tecniche del server e della postazione PC:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; aveva previsto l&#8217;attribuzione di un massimo 10 punti;</p>
<p style="text-align: justify;">-con la precisazione (al punto 2.5 dell&#8217;Allegato 6 al Disciplinare di gara) che &#8220;<i>il server, completo di monitor LCD, tastiera e mouse, dovrà  essere dotato di sistema operativo Windows server 2016 o macOS Server 5 (o versioni successive) e possibilità  di archiviare su masterizzatore DVD Dual Layer</i>&#8220;, specificando che &#8220;<i>le caratteristiche del server saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Fermo quanto sopra il primo giudice ha rilevato che, tenendo conto delle offerte presentate, mentre l&#8217;ATI Istituto di vigilanza Città  di Potenza aveva offerto unÂ <i>server</i> conforme al suddetto punto 2.5 dell&#8217;Allegato 6 al Disciplinare di gara, l&#8217;ATI Cosmopol aveva offerto unÂ <i>server</i> con sistema operativo Embedded Linux, cioè un sistema operativo c.d. open source, che è accessibile da parte di tutti e che perciù² non ha un costo, mentre i sistemi operativi Windows server 2016 o macOS Server 5, richiesti dalla <i>lex specialis</i> di gara, sono brevettati e perciù² i soggetti che li utilizzano (cd. licenziatari) devono chiederne la concessione in licenza e pagare un prezzo ai rispettivi proprietari (cd. licenzianti), cioè a Microsoft (titolare di Windows server 2016) e/o ad Apple (titolare di macOS Server 5). La conseguenza di ciù², ad avviso del primo giudice, è la maggiore garanzia offerta dall&#8217;utilizzo dei sistemi operativi Windows server 2016 o macOS Server 5 per la stazione appaltante, sia per gli aggiornamenti dell&#8217;<i>hardware</i> sia per la manutenzione o la riparazione degli eventuali guasti o malfunzionamenti, in quanto tali attività  vengono garantite da Microsoft o da Apple, mentre il sistema Linux, accessibile a tutti, non garantisce in modo rapido ed efficace gli aggiornamenti e la manutenzione del sistema operativo.</p>
<p style="text-align: justify;">5. &#8211; In ragione della fondatezza della suindicata censura, nell&#8217;accogliere il ricorso introduttivo e quello recante motivi aggiunti proposti dall&#8217;ATI Istituto di vigilanza Città  di Potenza, il Tribunale amministrativo regionale ha:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; annullato l&#8217;aggiudicazione disposta in favore dell&#8217;ATI Cosmopol;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ha dichiarato inefficace il contratto di appalto <i>medio tempore</i> stipulato in favore dell&#8217;aggiudicataria ATI Cosmopol dall&#8217;Università  degli Studi della Basilicata;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ha disposto che la commissione giudicatrice della gara svolta, ai sensi dell&#8217;art. 77, comma 11, d.lgs. 50/2016 rivalutasse l&#8217;offerta tecnica presentata dall&#8217;ATI Cosmopol Basilicata S.r.l. (mandataria)-Serimat S.r.l.(mandante) soltanto con riferimento all&#8217;elemento di valutazione delle caratteristiche tecniche del server, perchè ha illegittimamente considerato il server con sistema operativo Embedded Linux, offerto dalla predetta ATI, come se fosse perfettamente equipollente ai server con i sistemi operativi Windows server 2016 o macOS Server 5, dovendo, conseguentemente, ridurre e/o azzerare il punteggio di 5,96 punti, assegnato all&#8217;ATI aggiudicataria;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ha disposto che, di conseguenza, la medesima commissione dovesse procedere alla rivalutazione dell&#8217;offerta tecnica dell&#8217;ATI Istituto di vigilanza Città  di Potenza con riferimento, anche in questo caso, alla voce dell&#8217;offerta relativa alle caratteristiche tecniche del server, per il quale ha conseguito 5,71 punti, in quanto la ricorrente ha offerto apparecchiatura pienamente conforme a quella richiesta, sicchè il punteggio ottenuto appare incongruo, comparato a quello riconosciuto all&#8217;aggiudicataria;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ha ritenuto di non poter decidere, allo stato, in ordine alla domanda risarcitoria, pure proposta in quel grado di giudizio, perchè l&#8217;esito del giudizio di primo grado determinava una rivalutazione della posizione delle parti con riferimento alla procedura di affidamento del servizio che non consentiva (ancora) la individuazione dei presupposti per la delibazione della domanda.</p>
<p style="text-align: justify;">6. &#8211; Con ricorso in appello n. R.g. 8016/2018 l&#8217;Università  degli Studi della Basilicata ha chiesto la riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado ritenendola errata.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare la stazione appaltante ricorda che la legge di gara non sottoponeva alla valutazione della commissione giudicatrice con attribuzione di un punteggio la scelta tra i due sistemi operativi software in commercio Windows server 2016 o Mac Os server 5.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti dal testo letterale del subcriterio a.2.6 dell&#8217;Allegato 6 al disciplinare di gara nonchè dal testo letterale del subcriterio a.2.5 dello stesso Allegato si evince con chiarezza che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; (subcriterio a.2.6 dell&#8217;Allegato 6) <i>&#8220;l&#8217;offerta sarà  valutata tenendo conto della soluzione migliore rispetto a quanto previsto nel presente allegato relativamente a: 1. Hardware del server; 2. Capacità  di archiviazione; 3. Postazione guardiola Unibas&#8221;</i>;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; (subcriterio a.2.5 dell&#8217;Allegato 6) <i>&#8220;l&#8217;offerta sarà  valutata tenendo conto della soluzione migliore rispetto a: 1. Caratteristiche del software; 2. Attività  selezionabili e le loro caratteristiche; 3. Tecniche di registrazione per la minimizzazione della banda occupata; 4. Ulteriori funzionalità  rispetto a quelle minime richieste&#8221;</i></p>
<p style="text-align: justify;">Quindi la legge di gara non prevedeva che fosse attribuito un punteggio, successivo ad una specifica valutazione in merito, sia relativamente alle caratteristiche dell&#8217;<i>hardware</i> delÂ <i>server</i> sia relativamente alle caratteristiche delÂ <i>software</i>, avendo sancito la disciplina speciale di gara (Allegato 6) soltanto che gli impianti <i>hardware</i> e <i>software</i> &#8220;<i>dovessero essere forniti di tutto quanto necessario per funzionare, inclusi quindi i sistemi operativi per i quali, se soggetti a licenza, non se ne sarebbero potuti poi domandare i costi all&#8217;Amministrazione</i>&#8221; (così, testualmente, a pag. 6 dell&#8217;atto di appello dell&#8217;Università ).</p>
<p style="text-align: justify;">Ancor più¹ specificamente, precisa l&#8217;Università  appellante, &#8220;(&#038;) <i>l&#8217;unico Sub Criterio rubricato &#8220;Caratteristiche tecniche del server&#8221; risulta essere il Sub Criterio a.2.6., il quale prevede l&#8217;attribuzione di un punteggio massimo di 10 punti tenendo conto della soluzione migliore relativamente all&#8217;hardware del server; e non, quindi, tenendo conto delle caratteristiche del software, nominate invece nel Sub Criterio a.2.5. e per le quali veniva previsto un punteggio massimo di 15 punti</i>&#8221; (così ancora , testualmente, a pag. 7 dell&#8217;atto di appello dell&#8217;Università ).</p>
<p style="text-align: justify;">Concludeva l&#8217;appellante chiedendo la riforma della sentenza di primo grado in quanto il giudice di prime cure, oltre a quanto suindicato, aveva anche esorbitato dalla <i>potestas iudicandi</i> affidatagli.</p>
<p style="text-align: justify;">7. &#8211; Si è costituita nel giudizio di appello l&#8217;ATI Istituto di vigilanza Città  di Potenza contestando analiticamente quanto sostenuto con i motivi di appello dall&#8217;Università  degli Studi di Potenza e ribadendo la correttezza del percorso motivazionale che ha condotto il giudice di primo grado ad accogliere il ricorso introduttivo e quello recante motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituita in giudizio l&#8217;ATI Cosmopol sostenendo l&#8217;appello dell&#8217;Università  e ribadendo l&#8217;erronea valutazione delle regole di gara fatta propria dal primo giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">8. &#8211; Con ordinanza 16 novembre 2018 n. 5492 la Sezione ha accolto l&#8217;istanza cautelare di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza fatta oggetto di appello al solo fine di mantenere la <i>res adhuc integra</i> fino alla decisione nel merito della controversia.</p>
<p style="text-align: justify;">9. &#8211; Con ricorso in appello n. R.g. 8105/2018 anche la Cosmopol ha chiesto la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, Sez. I, 18 luglio 2018 n. 482.</p>
<p style="text-align: justify;">In via preliminare la Cosmopol sostiene che il giudice di primo grado non si sia fatto carico di valutare l&#8217;eccezione di inammissibilità , proposta dalla medesima Cosmopol in quel grado di giudizio, riferita al motivo con il quale l&#8217;Istituto di vigilanza Città  di Potenza ha censurato il contenuto della valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice stante la natura del potere (tecnico-discrezionale) espresso in dette valutazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cosmopol inoltre sostiene che il giudice di primo grado abbia errato nel non avvedersi della circostanza che nella <i>lex specialis</i> di gara non veniva attribuito alla stazione appaltante alcun compito di esprimere una valutazione, attribuendo anche un punteggio, alla scelta del server e del relativo sistema operativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Da qui la richiesta di riforma della sentenza fatta oggetto di appello e la conseguente reiezione del ricorso introduttivo e di quello recante motivi aggiunti proposti in primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">10. &#8211; Nel silenzio processuale della Università  degli Studi della Basilicata in tale secondo giudizio, si è costituita l&#8217;ATI Istituto di vigilanza Città  di Potenza contestando analiticamente le censure dedotte in appello dall&#8217;ATI Cosmopol e ribadendo la correttezza delle argomentazioni che hanno indotto il giudice di primo grado ad accogliere il ricorso introduttivo e quello recante motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">Concludeva l&#8217;ATI appellata per la reiezione dell&#8217;appello proposto dall&#8217;ATI Cosmopol.</p>
<p style="text-align: justify;">11. &#8211; I due mezzi di gravame proposti in grado di appello nei confronti della medesima sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, Sez. I, 18 luglio 2018 n. 482, debbono essere riuniti, ai sensi dell&#8217;art. 70 c.p.a..</p>
<p style="text-align: justify;">Va a tal proposito rammentato, in via generale e per completezza espositiva, che nel processo amministrativo, con riferimento al grado di appello, sussiste l&#8217;obbligo per il giudice di disporre la riunione degli appelli allorquando questi siano proposti avverso la stessa sentenza (art. 96, comma 1, c.p.c.), mentre in tutte le altre ipotesi la riunione dei ricorsi connessi attiene ad una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si desume dalla formulazione testuale dell&#8217;art. 70 c.p.a., con la conseguenza che i provvedimenti adottati al riguardo hanno carattere meramente ordinatorio, sono privi di valenza decisoria e restano conseguentemente insindacabili in sede di gravame con l&#8217;unica eccezione del caso in cui la medesima domanda sia proposta con due distinti ricorsi dinanzi al medesimo giudice (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 24 maggio 2018 n. 3109).</p>
<p style="text-align: justify;">Al di là  dell&#8217;obbligo di riunione dei due ricorsi in appello qui in esame, in quanto proposti nei confronti della medesima sentenza di primo grado, emerge poi, in tutta evidenza, la integrale connessione soggettiva ed oggettiva tra gli stessi, recando quali parti processuali le stesse giù  costituite nel giudizio di primo grado ed avendo ad oggetto la delibazione di motivi di appello dal contenuto pressochè sovrapponibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Deriva da quanto sopra che va disposta la riunione del ricorso in grado di appello n. R.g. 8105/2018 al ricorso n. R.g. 8016/2018, in quanto quest&#8217;ultimo ricorso in appello è stato proposto in epoca antecedente rispetto al precedente, perchè siano decisi in un unico contesto processuale e ciù² sia per evidenti ragioni di economicità  e speditezza dei giudizi sia al fine di prevenire la possibilità  (eventuale) di un contrasto tra giudicati (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2013 n. 22 e 23 luglio 2012 n. 4201).</p>
<p style="text-align: justify;">12. &#8211; Va in via preliminare dato atto che l&#8217;appellata (in entrambi i giudizi di appello qui in esame) ATI Istituto di vigilanza Città  di Potenza non ha proposto appello incidentale nei confronti della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, Sez. I, 18 luglio 2018 n. 482, nella parte in cui ha respinto i motivi di censura dedotti in primo grado dalla medesima ATI con il ricorso introduttivo e con quello recante motivi aggiunti, con la conseguenza che le statuizioni del primo giudice con riferimento ai contestati (con detti motivi di censura) <i>deficit</i> della procedura di gara e della valutazione delle offerte da parte della stazione appaltante, anche con riguardo alle valutazioni effettuate dalla commissione giudicatrice, non sono in contestazione nel presente grado di appello, posto che in argomento le statuizioni del primo giudice si sono consolidate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il perimetro di valutazione circa la erroneità  o meno della sentenza disposta dal Tribunale amministrativo regionale e qui oggetto di appello è limitato all&#8217;unico profilo di doglianza prospettato dall&#8217;ATI Istituto di vigilanza Città  di Potenza ed accolto dal primo giudice;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nessuna ulteriore contestazione circa l&#8217;operato della stazione appaltante nella procedura fatta oggetto di contenzioso è più¹ scrutinabile nel presente giudizio di appello.</p>
<p style="text-align: justify;">13. &#8211; Giova poi ribadire, in linea di diritto, che la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha più¹ volte ricordato che il sindacato del giudice amministrativo sull&#8217;esercizio dell&#8217;attività  valutativa da parte della commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonchè l&#8217;attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice rientrano nell&#8217;ampia discrezionalità  tecnica riconosciuta a tale organo.</p>
<p style="text-align: justify;">Le censure che attengono al merito di tale valutazione (seppure opinabile) sono inammissibili, perchè sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall&#8217;art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità  della scelta tecnica (cfr. in argomento, tra le più¹ recenti, Cons. Stato, Sez. V, 8 gennaio 2019 n. 173 e Sez. III, 21 novembre 2018 n. 6572).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità , dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità  e l&#8217;evidente insostenibilità  del giudizio tecnico compiuto, ciù² che nel caso di specie, come meglio si dirà  nel prosieguo, non è affatto accaduto, in quanto non sono emersi travisamenti, pretestuosità  o irrazionalità , tenuto conto dell&#8217;esame lessicale delle previsioni della legge speciale di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Come è noto, sul tema è intervenuto l&#8217;avviso di copiosa giurisprudenza del giudice amministrativo culminata nella sentenza dell&#8217;Adunanza plenaria 28 settembre 2018 n. 15.</p>
<p style="text-align: justify;">In estrema sintesi, all&#8217;esito di tali pronunce può affermarsi che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il giudice amministrativo, a fronte di censure tecniche numerose e particolarmente complesse circa la qualità  tecnica dell&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria, idonee a superare la c.d. prova di resistenza, non può trincerarsi dietro ad una declaratoria di inammissibilità  delle stesse per l&#8217;impossibilità  di esercitare un sindacato sostitutivo se non ha proceduto almeno ad un sommario, essenziale, esame delle stesse, nella misura in cui appunto le ritenga idonee a superare detta prova, un esame dal quale si evinca motivatamente che dette censure non disvelano un&#8217;abnormità  della valutazione, del tutto illogica e/o parziale, o un manifesto travisamento di fatti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; detto esame, per quanto sintetico e, per così dire, &#8220;embrionale&#8221;, non può e non deve mancare perchè, altrimenti, la declaratoria di inammissibilità  del ricorso, senza nemmeno scrutinare l&#8217;essenza delle sue fondamentali censure tecniche, si trasformerebbe in una &#8220;formula pigra&#8221; o in una motivazione apparente, che cela un sostanziale rifiuto di giurisdizione e un&#8217;abdicazione alla propria doverosa <i>potestas iudicandi</i> da parte del giudice amministrativo anche entro il limite, indiscusso, di un apprezzamento che in nessun modo intenda sostituirsi a quello della pubblica amministrazione e cioè, per usare una tradizionale terminologia, entro il margine un sindacato giurisdizionale intrinseco, ma &#8220;debole&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; una sentenza che, quindi, non eserciti alcun sindacato giurisdizionale sull&#8217;attività  valutativa da parte della stazione appaltante, affermando <i>sic et simpliciter</i> che il ricorso a tal fine proposto solleciterebbe un sindacato sostitutivo del giudice amministrativo, senza perà² in alcun modo supportare tale affermazione con una almeno sintetica disamina circa il contenuto delle censure tecniche e trincerandosi apoditticamente dietro la natura non anomala o non manifestamente irragionevole della valutazione espressa dalla stazione appaltante medesima, reca una motivazione apodittica e tautologica e, in quanto tale, meritevole di annullamento con rinvio al primo giudice, ai sensi dell&#8217;art. 105, comma 1, c.p.a., per nullità  della stessa in difetto assoluto di motivazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la grave ed irrimediabile anomalia motivazionale, ha ricordato l&#8217;Adunanza plenaria nelle sue pronunce, si identifica non solo nella mancanza assoluta di motivi sotto gli aspetti materiale e grafico, ma anche nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica, oppure obiettivamente incomprensibile;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in siffatto contesto, la motivazione tautologica non è sindacabile dal giudice dell&#8217;appello, in quanto essa costituisce un atto d&#8217;imperio immotivato e, dunque, non è nemmeno integrabile da detto giudice, se non con il riferimento alle più¹ varie, ipotetiche congetture circa la vera <i>ratio decidendi</i> della sentenza impugnata, che tuttavia non è dato rinvenire nel suo <i>corpus</i> motivazionale, sicchè una sentenza &#8220;congetturale&#8221; è, per definizione, una non-decisione giurisdizionale &#8211; o, se si preferisce, e all&#8217;estremo opposto, un atto di puro arbitrio &#8211; e, quindi, un atto di abdicazione alla <i>potestas iudicandi</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">14. &#8211; Fermo quanto sopra e se è vero dunque, in linea di principio, che il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo sulla discrezionalità  tecnica possa &#8211; e debba &#8211; investire l&#8217;eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti e contraddittorietà , nel caso in esame il giudice di primo grado ha travalicato il doveroso esercizio di tale sindacato allorquando ha osservato che <i>&#8220;(&#038;) non risulta condivisibile la tesi delle parti resistenti secondo cui dalla disposizione dell&#8217;Allegato 6 al Disciplinare di gara, con la quale veniva precisato che per l&#8217;elemento di valutazione delle Caratteristiche tecniche del server</i> <i>e della postazione PC la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto assegnare il punteggio massimo di 10 punti, &#8220;tenendo conto della soluzione migliore rispetto a: 1) hardware del server; 2) capacità  di archiviazione; 3) postazione guardiola&#8221;, risulterebbe assolutamente ininfluente, ai fini dell&#8217;attribuzione del punteggio, l&#8217;offerta di un server con sistema operativo Embedded Linux, in quanto, come sopra giù  rilevato, tale sistema operativo non offre le stesse garanzie dei server con i sistemi operativi Windows server 2016 o macOS Server 5</i>&#8221; (cfr., testualmente, pag. 18 della sentenza fatta oggetto di appello).</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà , a leggere attentamente il testo della legge di gara riferibile ai subcriteri a.2.5 e a.2.6 dell&#8217;Allegato 6 al Discipilinare di gara si evince che la <i>lex specialis</i> intendeva escludere il suddetto profilo dalla operazione di valutazione delle voci che componevano l&#8217;offerta tecnica.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² è facilmente desumibile da quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; (subcriterio a.2.5) &#8220;<i>l&#8217;offerta sarà  valutata tenendo conto della soluzione migliore rispetto a: 1. Caratteristiche del software; 2. Attività  selezionabili e le loro caratteristiche; 3. Tecniche di registrazione per la minimizzazione della banda occupata; 4. Ulteriori funzionalità  rispetto a quelle minime richieste.</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; (subcriterio a.2.6.) &#8220;<i>l&#8217;offerta sarà  valutata tenendo conto della soluzione migliore rispetto a quanto previsto nel presente allegato relativamente a: 1. Hardware del server; 2. Capacità  di archiviazione; 3. Postazione guardiola Unibas.</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso del Collegio l&#8217;unica interpretazione possibile che discende dalle surriprodotte disposizioni delle legge di gara è quella secondo la quale la indicazione dei due sistemi operativi non costituisce una &#8220;voce&#8221; dell&#8217;offerta da valutare attraverso l&#8217;assegnazione di un punteggio, atteso che nella individuazione dei due subcriteri non si rinviene alcuna indicazione del punteggio assegnabile.</p>
<p style="text-align: justify;">In disparte dalle conclusioni alle quali è giunto il primo giudice che ha &#8220;sollecitato una riflessione&#8221; circa le conseguenze possibili (ma non probabili nè, tantomeno, certe), da patire verosimilmente nella fase di esecuzione del contratto e collegabili alla mancata attribuzione di punteggi in ordine alla indicazione del sistema operativo proposto da ciascun operatore economico partecipante alla selezione, deve prendersi atto che la legge speciale di gara non aveva previsto alcuna valutazione con attribuzione di punteggio specifico in relazione al sistema operativo proposto dai candidati. Non poteva dunque il giudice di primo grado, come invece ha effettuato nella sentenza qui oggetto di appello, utilizzare come parametro di valutazione della congruità  dell&#8217;offerta presentata dall&#8217;operatore economico aggiudicatario (<i>rectius</i>, come parametro circa la correttezza della verifica di congruità  in ordine alla offerta presentata dall&#8217;operatore economico aggiudicatario, vale a dire l&#8217;ATI con mandataria l&#8217;Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata S.r.l.) l&#8217;attribuibilità  di un punteggio alla indicazione del sistema operativo proposto &#8211; e quindi alle con riferimento alle caratteristiche dell&#8217;hardware del server ed alle caratteristiche del software &#8211; semplicemente perchè tale operazione non era prevista dalla legge speciale di gara, nel quale, come condivisibilmente hanno sottolineato gli odierni appellanti (dei due giudizi di appello qui riuniti) allorquando hanno segnalato come le previsioni contenute nell&#8217;Allegato 6 prevedevano esclusivamente che gli impianti hardware e software debbano essere forniti di tutto quanto fosse necessario per funzionare, inclusi quindi i sistemi operativi per i quali, se soggetti a licenza, non se ne sarebbero potuti poi domandare i costi all&#8217;amministrazione appaltante (cfr. in tal senso il contenuto dell&#8217;atto di appello proposto dalla università , in particolare a pagina 6).</p>
<p style="text-align: justify;">15. -Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell&#8217;art. 112 c.p.c. , in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante,Â <i>ex plurimis</i>, per le affermazioni più¹ risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più¹ recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3176). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.</p>
<p style="text-align: justify;">16. &#8211; La evidenziazione di tali elementi di incongruità  riferiti alla lettura della legge speciale di gara operata dal giudice di primo grado è sufficiente a considerare fondati entrambi gli appelli, qui riuniti, con conseguente riforma della sentenza appellata e reiezione del ricorso di primo grado (R.g. n. 146/2018) proposto dall&#8217;ATI con mandataria Istituto di Vigilanza società  cooperativa Città  di Potenza, tenuto conto che l&#8217;accoglimento dello stesso si fondava esclusivamente sul punto di diritto che, per come sopra è specificato, andava interpretato in modo diverso rispetto a quanto fatto proprio dal giudice di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese degli appelli qui riuniti seguono la soccombenza, per il noto principio di cui all&#8217;art. 91 c.p.c., per come espressamente richiamato dall&#8217;art. 26, comma 1, c.p.a, di talchè l&#8217;ATI con mandataria Istituto di Vigilanza società  cooperativa Città  di Potenza deve essere condannata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio nella misura di euro 2.000,00 (euro duemila/00) in favore dell&#8217;Università  degli Studi della Basilicata e nella misura di euro 2.000,00 (euro duemila/00) in favore dell&#8217;ATI con mandataria l&#8217;Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata S.r.l., oltre accessori come per legge nonchè alla restituzione del contributo unificato se versato in favore di entrambe le parti appellanti.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli (nn. R.g. 8105/2018 e 8016/2018) come in epigrafe proposti:</p>
<p style="text-align: justify;">1) dispone la riunione dell&#8217;appello n. R.g. 8105/2018 all&#8217;appello n. R.g. 8016/2018; 2) li accoglie entrambi e, per l&#8217;effetto, in riforma della impugnata sentenza di primo grado (del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, Sez. I, 18 luglio 2018 n. 482), respinge il ricorso (n. R.g. 146/2018) in quella sede proposto;</p>
<p style="text-align: justify;">3) condanna l&#8217;ATI con mandataria Istituto di Vigilanza società  cooperativa Città  di Potenza, in persona del rappresentante legale <i>pro tempore</i>, a rifondere le spese del doppio grado di giudizio nella misura di euro 2.000,00 (euro duemila/00) in favore dell&#8217;Università  degli Studi della Basilicata, in persona del Rettore <i>pro tempore</i> e nella misura di euro 2.000,00 (euro duemila/00) in favore dell&#8217;ATI con mandataria l&#8217;Istituto di Vigilanza Cosmopol Basilicata S.r.l., in persona del rappresentante legale <i>pro tempore</i>, oltre accessori come per legge nonchè alla restituzione del contributo unificato se versato in favore di entrambe le parti appellanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2019 n.25021</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-7-10-2019-n-25021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-7-10-2019-n-25021/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2019 n.25021</a></p>
<p>Giovanni Mammone Presidente; Luigi Giovanni Lombardo Consigliere Relatore; PARTI:(Curatela del Fallimento di L.R.C., in persona del curatore pro tempore, rapp. e difesa dall&#8217;avv.to Domenico Carota c. L.R.M.G., L.R.F.) Edilizia ed urbanistica : atti di scioglimento della comunione 1.- Edilizia ed Urbanistica -atti di scioglimento della comunione &#8211; nullità  &#8211; art.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-7-10-2019-n-25021/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2019 n.25021</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giovanni Mammone Presidente; Luigi Giovanni Lombardo Consigliere Relatore;  PARTI:(Curatela del Fallimento di L.R.C., in persona del curatore pro tempore, rapp. e difesa dall&#8217;avv.to Domenico Carota c. L.R.M.G., L.R.F.)</span></p>
<hr />
<p>Edilizia ed urbanistica : atti di scioglimento della comunione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Edilizia ed Urbanistica -atti di scioglimento della comunione &#8211; nullità  &#8211; art. 40 c. 2, L. 47/1985 &#8211; si applica.<br /> 2.- Comunione &#8211; comunione ereditaria &#8211; scioglimento &#8211; atto inter vivos &#8211; tale.<br /> 3.- Comunione &#8211; comunione ereditaria &#8211; scioglimento &#8211; comminatoria della sanzione della nullità , prevista dalÂ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 &#8211; si applica.<br /> 4.- Comunione &#8211; ordinaria o ereditaria &#8211; scioglimento &#8211; domanda giudiziale &#8211; assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia &#8211; conseguenze processuali.<br /> 5.- Diritto successorio &#8211; asse ereditario con immobili abusivi &#8211; scioglimento giudiziale &#8211; ambito.<br /> 6.- Divisione c.d. &quot;endoesecutiva&quot; &#8211; fallimento &#8211; divisione c.d. &quot;endoconcorsuale&quot; &#8211; comminatoria di nullità  ex art. 46 DPR 380/2001 e art. 40 L. 47/1985 &#8211; non si applica.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità  prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40,comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell&#8217;opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>Va, infatti, preso atto che la L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, sia pure attraverso un diverso percorso semantico, ha la medesima estensione applicativa dell&#8217;art. 46 del D.P.R. n. 380 cit. (e della disposizione che lo ha preceduto). Nulla autorizza a ritenere che la comminatoria di nullità  prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, abbia un ambito oggettivo diverso da quello della comminatoria prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma 1; nulla autorizza a ritenere che gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi o loro parti siano esclusi, alle condizioni stabilite, dalla comminatoria di nullità , considerato che essi rientrano comunque nella classe degli atti contemplati nella disposizione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 2; nulla autorizza a ritenere che il legislatore abbia inteso prevedere una disciplina differenziata per gli atti di scioglimento di comunione aventi ad oggetto edifici, a seconda che la costruzione sia stata realizzata in data anteriore o successiva rispetto all&#8217;entrata in vigore della L. n. 47 del 1985. Ne consegue che la L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, è applicabile anche agli atti di scioglimento della comunione.Â </em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>Restano fuori dal campo di applicazione della L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, così come &#8211; d&#8217;altra parte &#8211; dal campo di applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma 1, (e prima della L. n. 47 del 1985, art. 17, comma 1), gli atti mortis causa e, tra quelli inter vivos, gli atti privi di efficacia traslativa reale (ossia quelli ad effetti meramente obbligatori) e gli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servità¹ (espressamente esclusi dalle richiamate disposizioni).</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2. L&#8217;atto di scioglimento della comunione ereditaria va assimilato, quanto alla natura e ai suoi effetti, all&#8217;atto di scioglimento della comunione ordinaria: entrambi costituiscono contratti plurilaterali ad effetti reali e con funzione distributiva, con i quali i contraenti si ripartiscono le cose comuni in proporzione alle rispettive quote, facendo cessare lo stato di contitolarità  in cui essi si trovano rispetto ad un bene o ad un complesso di beni; entrambi i negozi producono i loro effetti col mero scambio dei consensi espresso nelle forme di legge.</em></div>
<p> <em>3.  In sostanza, la diversa origine della comunione non muta nè la natura nè gli effetti del negozio divisorio, che ha carattere unitario: l&#8217;atto di scioglimento della comunione ereditaria costituisce quindi un negozio inter vivos, allo stesso modo dell&#8217;atto di scioglimento della comunione ordinaria.</em><br />  </p>
<div style="text-align: justify;"><em>4. Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dalÂ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40,Â comma 2, costituendo la regolarità  edilizia del fabbricato condizione dell&#8217;azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della &quot;possibilità  giuridica&quot;, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell&#8217;ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità  edilizia dell&#8217;edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d&#8217;ufficio in ogni stato e grado del giudizio.</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>5. Allorquando tra i beni costituenti l&#8217;asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all&#8217;art. 713 c.c., comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l&#8217;intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti.</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>5. In forza delle disposizioni eccettuative di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,comma 5 e alL. n. 47 del 1985, art. 40,commi 5 e 6, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessaria nell&#8217;ambito dell&#8217;espropriazione di beni indivisi (divisione c.d. &quot;endoesecutiva&quot; o nell&#8217;ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali (divisione c.d. &quot;endoconcorsuale&quot;) è sottratta alla comminatoria di nullità  prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46,Â comma 1, e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40,Â comma 2</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Fatti di causa</em>&#8211; 1. &#8211; La Curatela del fallimento di L.R.C. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, L.R.M. e L.R.F., onde ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra il fallito ed i convenuti (germani del medesimo) relativamente ad un fabbricato destinato a civile abitazione (composto da quattro elevazioni fuori terra) sito in (OMISSIS) e proveniente dalla successione legittima del comune genitore; chiese l&#8217;assegnazione alla curatela della quota (pari a 2/9) di proprietà  del cespite spettante al fallito; in subordine, per il caso di non comoda divisibilità  e di mancata richiesta di attribuzione, chiese la vendita del fabbricato e la ripartizione del ricavato; domandà² anche la condanna dei convenuti al pagamento di una indennità  per l&#8217;occupazione dell&#8217;immobile.<br /> Nella contumacia dei convenuti, il Tribunale rigettà² le domande attoree.<br /> 2. &#8211; Sul gravame proposto dalla Curatela del fallimento, la Corte di Appello di Palermo, confermò la pronuncia di primo grado.<br /> Secondo la Corte territoriale, il chiesto scioglimento della comunione ereditaria non poteva essere disposto, perchè il fabbricato di cui si chiedeva la divisione, originariamente costituto dal solo piano terra (edificato prima del 1940), era stato sopraelevato nel periodo compreso tra il 1970 e il 1976 in assenza di concessione edilizia. A dire dei giudici di appello, lo scioglimento della comunione ereditaria rientrerebbe a pieno titolo tra gli atti inter vivos e, come tale, sarebbe assoggettato alle disposizioni di cui alla L. n. 47 del 1985, artt. 17Â e 40,Â che vietano &#8211; comminando la sanzione della nullità  &#8211; la stipulazione di atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici (o a loro parti) dai quali non risultino gli estremi della concessione edilizia o della concessione in sanatoria o ai quali non sia allegata copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione (c.d. &quot;menzioni urbanistiche&quot;).<br /> Secondo la Corte di merito, poi, nella specie sarebbe inapplicabile ilÂ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46,Â comma 5, che esclude la nullità  degli atti posti in essere nell&#8217;ambito di procedure esecutive immobiliari, dovendo tale norma intendersi riferita solo alle vendite disposte nell&#8217;ambito di procedure esecutive e non essendo estensibile alle divisioni. Infine, secondo i giudici del gravame, la domanda di condanna dei convenuti al pagamento di una indennità  per il godimento dell&#8217;immobile non poteva comunque essere accolta, non essendovi prova che i predetti avessero avuto l&#8217;esclusiva disponibilità  del cespite.<br /> 3. &#8211; Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso la Curatela del fallimento di L.R.C. sulla base di due motivi.<br /> L.R.M. e L.R.F., ritualmente intimati, non hanno svolto attività  difensiva.<br /> 4. &#8211; All&#8217;esito dell&#8217;udienza pubblica del 13 giugno 2018, la Seconda Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 25836 del 16 ottobre 2018, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l&#8217;eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rilevando come il ricorso presentasse una &quot;questione di massima di particolare importanza&quot;.<br /> L&#8217;ordinanza interlocutoria ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la nullità  prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 17Â (ora D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46) per i negozi aventi ad oggetto immobili privi di concessione edificatoria (compresi quelli di &quot;scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti&quot;) deve ritenersi limitata ai soli atti &quot;tra vivi&quot; e non riguarda, invece, gli atti &quot;mortis causa&quot; e quelli non autonomi rispetto ad essi, tra l&#8217;quali deve ritenersi compresa la divisione ereditaria quale atto conclusivo della vicenda successoria (Cass., Sez. 2, n. 15133 del 28/11/2001;  Cass., Sez. 2, n. 630 del 17/01/2003;  Cass., Sez. 2, n. 2313 del 01/02/2010); ed ha ritenuto che tale giurisprudenza meriti di essere rimeditata alla luce delle critiche avanzate dalla dottrina, sia con riferimento alla inclusione dello scioglimento della comunione ereditaria tra gli atti mortis causa, sia con riferimento alla presupposta efficacia meramente dichiarativa dell&#8217;atto divisorio.<br /> 5. &#8211; Il Primo Presidente ha disposto, ai sensi dell&#8217;art. 374 c.p.c., comma 2, che sulla questione la Corte pronunci a Sezioni Unite.<br /> <strong>Ragioni della decisione</strong>&#8211; 1. &#8211; Col primo motivo di ricorso, si deduce (ex art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione e la falsa applicazione delÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 1 (che ha sostituito, mutuandone il contenuto, la L. n. 47 del 1985, art. 17) e dell&#8217;art. 40, comma 2, della detta L. n. 47 del 1985, quest&#8217;ultimo relativo agli abusi edilizi realizzati (originariamente) entro il 1 ottobre 1983.<br /> Sotto un primo profilo, la ricorrente curatela lamenta che la Corte territoriale, dopo aver accertato che le opere abusive erano state realizzate tra l&#8217;anno 1970 e il 1976, non abbia poi considerato che la L. n. 47 del 1985, art. 40,comma 2, &#8211; applicabile proprio in relazione all&#8217;epoca di realizzazione delle opere abusive &#8211; non prevede espressamente gli atti di scioglimento della comunione tra quelli per i quali commina la sanzione della nullità  ove da essi non risultino le menzioni urbanistiche ovvero non sia prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l&#8217;inizio della costruzione in epoca anteriore al 1 settembre 1967.<br /> Sotto un secondo profilo, poi, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia qualificato gli atti di scioglimento della comunione ereditaria come atti inter vivos, come tali sottostanti alle previsioni di cui alÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 1, e L. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 2, se relativi a fabbricati abusivi, in contrasto con i principi enunciati, nella materia, dalla giurisprudenza di legittimità .<br /> Il motivo, in sostanza, sottopone due questioni di diritto collegate tra di loro.<br /> Innanzitutto, per quanto rileva nella presente controversia (avuto riguardo alla data di realizzazione dell&#8217;edificio abusivo), si tratta di stabilire se, tra gli atti tra vivi per i quali la L. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 2, commina la sanzione della nullità  al ricorrere delle condizioni ivi previste, debbano ritenersi compresi o meno gli atti di scioglimento delle comunioni (&quot;prima questione di diritto&quot;).<br /> Ove la risposta a tale questione risulterà  positiva (ove cioè debba ritenersi che lo scioglimento delle comunioni sia ricompreso tra gli atti tra vivi per i quali la L. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 2, commina la sanzione della nullità ), si tratterà  di risolvere un&#8217;altra conseguente questione di diritto: se possano considerarsi atti inter vivos, come tali soggetti alla comminatoria di nullità  prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 2, (ma anche dalÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 1), solo gli atti di scioglimento della comunione &quot;ordinaria&quot; o anche quelli di scioglimento della comunione &quot;ereditaria&quot; (&quot;seconda questione di diritto&quot;).<br /> 2. &#8211; La soluzione della prima questione deve muovere dal confronto tra il testo della disposizione di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17Â (ora corrispondente alÂ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46,Â comma 1, che ne ha mutuato il contenuto) e quello della disposizione di cui all&#8217;art. 40, comma 2, della medesima L. n. 47 del 1985, nonchè dall&#8217;analisi del significato dei relativi enunciati normativi sul piano logico-semantico.<br /> Com&#8217;è noto, la L. 28 febbraio 1985, n. 47Â (denominata &quot;Norme in materia di controllo dell&#8217;attività  urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive&quot;) ha predisposto un complesso sistema sanzionatorio degli abusi edilizi, che si muove su tre direttrici: le sanzioni penali dell&#8217;arresto e dell&#8217;ammenda nei confronti di chi ha realizzato l&#8217;edificio abusivo (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44); le sanzioni amministrative della demolizione dell&#8217;edificio abusivo o dell&#8217;acquisizione di esso al patrimonio del comune (art. 31 D.P.R. cit.); le sanzioni civili della non negoziabilità  con atti tra vivi dei diritti reali relativi al detto edificio (artt. 17 e 40 D.P.R. cit.).<br /> Mentre le sanzioni penali hanno carattere &quot;personale&quot; (art. 27 Cost.) e &#8211; come tali &#8211; non possono trasmettersi agli eredi di colui che ha commesso l&#8217;abuso edilizio, le sanzioni amministrative e quelle civili hanno, invece, carattere &quot;ambulatorio&quot;, nel senso che afferiscono al regime giuridico del bene (sono, cioè, propter rem) e valgono anche nei confronti degli eredi dell&#8217;autore dell&#8217;abuso.<br /> Tali ultime sanzioni sono state configurate dalla legge in modo da perseguire il duplice scopo di reprimere &#8211; con riguardo al futuro &#8211; il fenomeno dell&#8217;abusivismo edilizio e di sanare &#8211; con riguardo al passato &#8211; gli abusi edilizi giù  consumati.<br /> Nella prima direzione temporale, la L. n. 47 del 1985, art. 17,Â comma 1, ha stabilito, quanto alle sanzioni civili, che &quot;Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l&#8217;entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell&#8217;alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell&#8217;art. 13. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servità¹&quot;.<br /> Nella seconda direzione, il successivo art. 40, comma 2, della medesima legge ha disposto &#8211; con riferimento alle costruzioni abusive realizzate prima dell&#8217;entrata in vigore della L. n. 47 del 1985Â &#8211; che &quot;Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servità¹, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell&#8217;alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell&#8217;art. 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell&#8217;avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell&#8217;avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell&#8217;avvenuto versamento delle prime due rate dell&#8217;oblazione di cui al comma 6 dell&#8217;art. 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti della L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 4,Â attestante che l&#8217;opera risulti iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967&quot;.<br /> Com&#8217;è noto, al menzionata L. n. 47 del 1985, art. 17Â è stato abrogato (a differenza dell&#8217;art. 40, che è tuttora vigente) dalÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 136Â (&quot;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia&quot;) a far data dalla entrata in vigore di tale ultimo decreto, ma è stato sostanzialmente riprodotto dall&#8217;art. 46 del medesimo D.P.R. n. 380, il cui comma 1 dispone: &quot;Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell&#8217;alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servità¹&quot;.<br /> Queste Sezioni Unite hanno recentemente statuito che &quot;La nullità  comminata dalÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46Â e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17Â e 40Â va ricondotta nell&#8217;ambito dell&#8217;art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità  &quot;testuale&quot;, con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un&#8217;unica fattispecie di nullità  che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell&#8217;immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell&#8217;immobile. Pertanto, in presenza nell&#8217;atto della dichiarazione dell&#8217;alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all&#8217;immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità  o della difformità  della costruzione realizzata al titolo menzionato&quot; (Cass., Sez. Un., n. 8230 del 22/03/2019). Trattasi di una nullità  che costituisce la sanzione per la violazione di norme imperative in materia urbanistico-ambientale, dettate a tutela dell&#8217;interesse generale all&#8217;ordinato assetto del territorio (cfr.Â Cass., Sez. 1, n. 13969 del 24/06/2011); ciù² spiega perchè tale nullità  sia rilevabile d&#8217;ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr.Â Cass. Sez. Un., n. 23825 del 11/11/2009;  Cass., Sez. 2, n. 6684 del 07/03/2019).<br /> Si deve avvertire che, seppur la nullità  scaturisca dalla mancata dichiarazione nell&#8217;atto degli estremi del titolo abilitativo dell&#8217;edificio, e non dal carattere illecito dell&#8217;edificio in sè (la nullità , tuttavia, non è impedita dalla dichiarazione di un titolo abilitativo inesistente; mentre la mancata dichiarazione del titolo abilitativo esistente può essere emendata -D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 46,Â comma 4, e L. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 3 &#8211; con atto successivo che contenga la dichiarazione prescritta), per ragioni di brevità  nel prosieguo si parlerà  di edifici &quot;abusivi&quot;, con ciù² intendendo nondimeno riferirsi (in conformità  alla configurazione della fattispecie giuridica) a quegli edifici oggetto di atti negoziali in cui non siano menzionati gli estremi dei titoli abilitativi ad essi relativi.<br /> Orbene, dal confronto tra la disposizione delÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 1, e quella della L. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 2, risulta come soltanto nella prima gli &quot;atti di scioglimento della comunione&quot; sono espressamente contemplati tra quelli colpiti da nullità  ove da essi non risultino le menzioni urbanistiche; nella seconda disposizione (la L. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 2), invece, nessun riferimento espresso vi è agli atti di scioglimento della comunione.<br /> Questa mancata coincidenza tra il testo delle due disposizioni ha indotto in passato questa Corte ad affermare, facendo applicazione del canone interpretativo &quot;ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit&quot;, che la L. n. 47 del 1985, art. 40,comma 2, &#8211; a differenza di quanto vale per l&#8217;art. 17, comma 1, della stessa legge (ora D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,comma 1) &#8211; non è applicabile agli atti di scioglimento della comunione (Cass., Sez. 2, n. 14764 del 13/07/2005); sicchè nessuna comminatoria di nullità  esisterebbe per gli atti di scioglimento della comunione di qualsiasi tipo (anche comunione ordinaria) relativa ad edifici abusivi, non sanati, realizzati prima dell&#8217;entrata in vigore della L. n. 47 del 1985.<br /> Le Sezioni Unite ritengono che vi siano validi argomenti per rivedere tale conclusione.<br /> In primo luogo, sul piano della interpretazione letterale, va considerata la diversa struttura semantica delle due disposizioni normative.<br /> Infatti, mentre ilÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46Â (come prima la L. n. 47 del 1985, art. 17,Â comma 1) individua gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici abusivi (o a loro parti), per i quali commina la sanzione della nullità , avendo riguardo al loro effetto giuridico (&quot;trasferimento, costituzione o scioglimento di comunione&quot;), la L. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 2, invece, individua gli atti inter vivos per i quali commina la nullità  avendo riguardo solo al loro &quot;oggetto&quot;, richiedendo cioè che si tratti di &quot;atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali (&#8230;) relativi ad edifici o loro parti&quot;, prescindendo dal loro effetto giuridico (il richiamo all&#8217;effetto giuridico degli atti, contenuto nella locuzione &quot;esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servità¹&quot;, si rinviene nella disposizione solo con funzione eccettuativa, ossia per escludere, dal campo di applicazione della norma, gli atti costitutivi, modificativi ed estintivi di diritti reali di garanzia o di servità¹).<br /> In sostanza, la L. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 2, indica gli atti oggetto della comminatoria di nullità  in modo ellittico e sintetico, attraverso l&#8217;amplissima formula &quot;atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali (&#8230;) relativi ad edifici o loro parti&quot;; tale espressione, sul piano logico-semantico, risulta comprensiva di tutti gli atti inter vivos aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici, qualunque effetto giuridico abbiano, eccettuati solo gli atti espressamente esclusi.<br /> Pertanto, come &#8211; nella detta formula &#8211; devono ritenersi senza dubbio compresi gli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto edifici o loro parti (anch&#8217;essi non espressamente previsti), così non vi sono ragioni per escludere &#8211; sul piano dell&#8217;interpretazione letterale &#8211; gli atti di scioglimento della comunione se e in quanto aventi ad oggetto edifici (o loro parti).<br /> In secondo luogo, poi, sul piano della interpretazione teleologica e avuto riguardo allo scopo perseguito dal legislatore, va considerato che sia l&#8217;art. 46 che l&#8217;art. 40 disciplinano comunque atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici abusivi o a loro parti.<br /> Non potrebbe comprendersi, allora, in mancanza di espressa previsione di legge, perchè lo scioglimento della comunione di un immobile abusivo e non sanabile dovrebbe ritenersi consentito per il solo fatto che il fabbricato sia stato realizzato prima dell&#8217;entrata in vigore della L. n. 47 del 1985; considerato, peraltro, che le sanzioni amministrative della demolizione dell&#8217;edificio abusivo e dell&#8217;acquisizione di esso al patrimonio del comune valgono anche per i fabbricati realizzati prima della entrata in vigore della detta legge.<br /> Tantomeno potrebbe comprendersi perchè dovrebbe essere vietata la compravendita o la costituzione di usufrutto relativamente ad un tale immobile e dovrebbe invece essere consentito lo scioglimento della comunione, pur se trattasi di comunione non ereditaria.<br /> In entrambi i casi si è dinanzi ad un immobile edificato illecitamente e non ricondotto a legittimità  sul piano amministrativo. La omogeneità  delle situazioni non consente, in mancanza di una espressa previsione normativa, di concludere per una diversità  di disciplina.<br /> In definitiva, va preso atto che la L. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 2, sia pure attraverso un diverso percorso semantico, ha la medesima estensione applicativa dell&#8217;art. 46 del D.P.R. n. 380 cit. (e della disposizione che lo ha preceduto). Nulla autorizza a ritenere che la comminatoria di nullità  prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 2, abbia un ambito oggettivo diverso da quello della comminatoria prevista dalÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 1; nulla autorizza a ritenere che gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi o loro parti siano esclusi, alle condizioni stabilite, dalla comminatoria di nullità , considerato che essi rientrano comunque nella classe degli atti contemplati nella disposizione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 2; nulla autorizza a ritenere che il legislatore abbia inteso prevedere una disciplina differenziata per gli atti di scioglimento di comunione aventi ad oggetto edifici, a seconda che la costruzione sia stata realizzata in data anteriore o successiva rispetto all&#8217;entrata in vigore della L. n. 47 del 1985.<br /> Alla stregua di quanto sopra, deve concludersi che la L. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 2, è applicabile anche agli atti di scioglimento della comunione. Restano fuori dal campo di applicazione della L. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 2, così come &#8211; d&#8217;altra parte &#8211; dal campo di applicazione delÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 1, (e prima della L. n. 47 del 1985, art. 17,Â comma 1), gli atti mortis causa e, tra quelli inter vivos, gli atti privi di efficacia traslativa reale (ossia quelli ad effetti meramente obbligatori), gli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servità¹ (espressamente esclusi dalle richiamate disposizioni) e &#8211; come si vedrà  nel prosieguo &#8211; gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 5, e L. n. 47 del 1985, art. 40,Â commi 5 e 6).<br /> La prima questione sottoposta all&#8217;esame delle Sezioni Unite va dunque risolta con l&#8217;enunciazione &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 384 c.p.c., comma 1, &#8211; del seguente principio di diritto:<br /> &quot;Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità  prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985Â dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell&#8217;opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967&quot;.<br /> Dal principio di diritto appena enunciato scaturisce l&#8217;infondatezza della censura in esame, giacchè l&#8217;applicabilità  della L. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 2, alla fattispecie per cui è causa (per essere state le parti abusive dell&#8217;edificio in comunione edificate &#8211; secondo l&#8217;accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale &#8211; prima della entrata in vigore della detta legge) non comporta affatto l&#8217;esclusione della comminatoria della nullità  per gli atti di scioglimento della comunione.<br /> Una volta risolta la prima questione di diritto nel senso che lo scioglimento della comunione deve ritenersi ricompreso tra gli atti tra vivi per i quali la L. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 2, commina la sanzione della nullità , è necessario passare all&#8217;esame della seconda questione sottoposta col primo motivo di ricorso.<br /> 3. &#8211; La questione di diritto ora da risolvere è la seguente: se nel novero degli atti tra vivi, per i quali la L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40,Â comma 2, (come sopra interpretato) commina la sanzione della nullità , possa includersi solo l&#8217;atto di scioglimento della comunione ordinaria, dovendo ritenersi l&#8217;atto di divisione della comunione ereditaria un negozio assimilabile agli atti mortis causa, ovvero debba includersi anche l&#8217;atto di scioglimento della comunione ereditaria, da qualificarsi invece come negozio inter vivos.<br /> Seppure, nella presente causa, in relazione all&#8217;epoca di realizzazione dell&#8217;abuso edilizio, rilevi solo l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 40 cit., la questione ha valenza più¹ ampia, investendo, nei medesimi termini, anche l&#8217;interpretazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1. Essa, pertanto, può essere trattata in termini generali, in rapporto ad entrambe le norme.<br /> Com&#8217;è noto, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto di risolvere la questione in esame affermando che l&#8217;atto di scioglimento della comunione ereditaria è un negozio assimilabile agli atti mortis causa, come tale sottratto alla disciplina della L. n. 47 del 1985.<br /> Si è affermato, in particolare, che la nullità  prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 17Â con riferimento alle vicende negoziali relative a beni immobili privi della necessaria concessione edificatoria, tra le quali sono da ricomprendere anche gli atti di &quot;scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti&quot;, deve ritenersi limitata ai soli &quot;atti tra vivi&quot;, rimanendo esclusa, quindi, tutta la categoria degli atti &quot;mortis causa&quot; e di quelli non autonomi rispetto ad essi, tra i quali deve ritenersi compresa la divisione ereditaria, quale atto conclusivo della vicenda successoria (Cass., Sez. 2, n. 15133 del 28/11/2001;  Cass., Sez. 2, n. 2313 del 01/02/2010). E si è ritenuto di trovare sostegno a tale conclusione nel dato positivo offerto dall&#8217;art. 757 c.c., che assegna &quot;efficacia retroattiva&quot; alle attribuzioni scaturenti dall&#8217;atto divisionale, essendosi da tale disposizione dedotto che la divisione non ha efficacia traslativa, non è cioè un atto di alienazione, ma ha natura puramente dichiarativa (Cass., Sez. 2, n. 9659 del 24/07/2000;  Cass., Sez. 3, n. 7231 del 29/03/2006;  Cass., Sez. 2, n. 17061 del 05/08/2011;  Cass., Sez. 2, n. 26351 del 07/11/2017).<br /> Il Collegio ritiene di non poter condividere queste conclusioni per le ragioni qui di seguito illustrate.<br /> Prima di esaminare funditus la questione circa la natura giuridica dell&#8217;atto di scioglimento della comunione ereditaria, appare opportuno svolgere alcune essenziali premesse volte a illustrare l&#8217;attuale configurazione codicistica della comunione ereditaria e del suo scioglimento.<br /> 4. &#8211; La legge non definisce la comunione &quot;ereditaria&quot;, la cui nozione va ricavata da quella &#8211; più¹ generale &#8211; dettata dall&#8217;art. 1100 c.c.Â per la comunione c.d. &quot;ordinaria&quot;, definita come quella situazione in cui &quot;la proprietà  o altro diritto reale spetta in comune a più¹ persone&quot;. Ogni comunione consiste nella contitolarità  della proprietà  di un bene o di altro diritto reale sopra di esso, di modo che ogni compartecipe è titolare del diritto sull&#8217;intero bene per una quota ideale: la &quot;quota&quot; è la misura della contitolarità  spettante al partecipe alla comunione.<br /> Ma la peculiarità  della comunione ereditaria, che ne fa una &quot;figura speciale&quot; rispetto alla più¹ generale figura della comunione (è questa la ragione per cui è soggetta alla medesima disciplina della comunione ordinaria -artt. 1100 c.c.Â e segg. &#8211; in quanto con essa compatibile), consiste nel fatto che essa ha ad oggetto i beni che componevano il patrimonio del de cuius e si costituisce ipso iure tra gli eredi quando, a seguito dell&#8217;apertura di una successione mortis causa, vi siano una pluralità  di chiamati all&#8217;eredità  ed una pluralità  di accettazioni (espresse o tacite).<br /> La comunione ereditaria è, perciù², indipendente dalla volontà  dei chiamati alla eredità  (non è una comunione &quot;volontaria&quot;, mancando un atto negoziale diretto a costituirla) e va annoverata tra le comunioni &quot;incidentali&quot; (&quot;communio incidens&quot;), in quanto sorge per il verificarsi del mero &quot;fatto giuridico&quot; della pluralità  di acquisti della medesima eredità ; tale fatto è indipendente ed esterno rispetto al negozio di accettazione, diretto com&#8217;è &#8211; quest&#8217;ultimo &#8211; solo a perfezionare l&#8217;acquisto della eredità  (per la qualificazione della comunione ereditaria come comunione incidentale, cfr.Â Cass., Sez. 2, n. 355 del 10/01/2011;  Cass., Sez. 2, n. 1085 del 30/01/1995). Con l&#8217;apertura della successione e con l&#8217;accettazione, gli eredi subentrano in universum ius defuncti in modo indistinto e promiscuo, divenendo (con)titolari dell&#8217;intero patrimonio del de cuius e di tutte le attività  che lo compongono.<br /> Carattere peculiare della comunione ereditaria è il fatto che essa &#8211; a differenza della comunione ordinaria, la quale può avere ad oggetto solo i diritti reali, ma non quelli personali &#8211; comprende anche i crediti del de cuius, i quali &#8211; secondo quanto prevede l&#8217;art. 727 c.c.Â &#8211; vanno inclusi nelle porzioni da formare ai fini della divisione della eredità  (Cass., Sez. Un., n. 24657 del 28/11/2007;  Cass., Sez. 2, n. 11128 del 13/10/1992;  Cass., Sez. 3, n. 15894 del 11/07/2014). Non fanno parte della comunione ereditaria, invece, i debiti del defunto, i quali si ripartiscono automaticamente tra i coheredes in proporzione delle rispettive quote ereditarie (art. 752 c.c.), di modo che ogni coerede può essere chiamato a rispondere di essi solo nei limiti della propria quota (&quot;debita hereditaria ipso iure dividuntur&quot;).<br /> Ogni comunione è, per sua natura, &quot;transitoria&quot;, potendo in ogni momento cessare. La cessazione della comunione può determinarsi per fatti o atti giuridici (come il perimento della cosa comune; l&#8217;usucapione di essa da parte del contitolare o di un terzo; la donazione di quota tra compartecipi; l&#8217;acquisto della quota del compartecipe per successione mortis causa; l&#8217;accrescimento; la rinunzia abdicativa); ma ciascuno dei partecipanti può chiedere in ogni tempo lo scioglimento della comunione (c.d. &quot;divisione&quot;), anche in disaccordo con gli altri compartecipi, mediante l&#8217;esercizio di un apposito diritto potestativo individuale riconosciutogli dall&#8217;ordinamento (art. 1111 c.c., comma 1): vale il principio &quot;In communione nemo compellitur invitus detineri&quot;.<br /> Tale principio, che nella comunione ordinaria può essere derogato con l&#8217;accordo dei compartecipi di rimanere in comunione purchè per un tempo non superiore a dieci anni (art. 1111 c.c., comma 2), è inderogabile nella comunione ereditaria, in quanto &quot;i coeredi possono sempre domandare la divisione&quot; (art. 713 c.c.); anche se in taluni casi la legge prevede una indivisibilità  temporanea della comunione ereditaria, a tutela degli interessi di particolari chiamati (art. 715 c.c.) o del patrimonio ereditario (art. 717 c.c.).<br /> La divisione &#8211; la cui disciplina codicistica, dettata con riferimento alla comunione ereditaria, si applica anche alla comunione ordinaria in quanto compatibile (art. 1116 c.c.) &#8211; può essere &quot;contrattuale&quot;, quando è conseguita attraverso l&#8217;accordo tra i tutti i partecipanti alla comunione, culminante nella stipulazione di un apposito contratto divisionale (divisio ex contractu); oppure &quot;giudiziale&quot;, quando è disposta con apposita pronuncia del giudice (divisio ope iudicis) a seguito dell&#8217;azione di divisione esercitata da uno dei partecipanti alla comunione (si tratta dell&#8217;azione che le fonti giustineanee denominano &quot;actio familiae erciscundae&quot;, che corrisponde, con riguardo alla comunione ordinaria, alractio communi dividundo&quot;).<br /> Il negozio divisorio (che, quando concerne beni immobili, è soggetto alla forma scritta ad substantiam:Â art. 1350 c.c., n. 11) è un contratto plurilaterale, cui devono necessariamente prendere parte tutti i partecipanti alla comunione, con il quale la quota ideale spettante a ciascun condividente (pars quota) viene convertita in una &quot;porzione concreta&quot; (pars quanta) dei beni comuni in titolarità  esclusiva (c.d. &quot;apporzionamento&quot;).<br /> L&#8217;apporzionamento determina l&#8217;attribuzione in titolarità  esclusiva dei diritti in comunione su una porzione di essi, il cui valore, rispetto al valore dei beni divisi, deve corrispondere al valore della quota spettante al condividente sui beni comuni.<br /> Anche la divisione giudiziale, come quella contrattuale, esige la partecipazione al giudizio di tutti i compartecipi (l&#8217;art. 784 c.p.c.Â prevede espressamente che, nel giudizio divisorio, vi è litisconsorzio necessario tra tutti gli eredi o condomini: cfr.Â Cass., Sez. 2, n. 4891 del 26/04/1993;  Cass., Sez. 1, n. 7954 del 13/08/1998). Con essa alla contitolarità  del diritto sopra i beni comuni si sostituisce il diritto esclusivo di ciascuno degli originari partecipanti su una parte di tali beni; ma la legge prevede che, qualora i beni ereditari non possano essere divisi in natura, si possa procedere all&#8217;attribuzione congiunta (se più¹ coeredi la chiedano) o alla vendita all&#8217;incanto con successiva divisione del ricavato(artt. 720Â e 722 c.c.).<br /> 5. &#8211; Premesso quanto sopra in ordine alla natura della comunione ereditaria e della relativa divisione, può passarsi all&#8217;esame degli argomenti posti a fondamento della tesi secondo cui l&#8217;atto di scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto un edificio abusivo o parti di esso non sarebbe tra quelli sanzionati con la nullità  dalD.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46Â e L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40,Â pur se da esso non risultino le menzioni urbanistiche.<br /> 5.1. &#8211; Il primo argomento su cui si fonda la tesi di cui sopra è quello secondo cui l&#8217;atto di divisione di una comunione ereditaria non sarebbe un atto inter vivos, ma sarebbe assimilabile agli atti mortis causa (così,Â Cass., n. 15133 del 2001, cit.).<br /> Sul punto, va ricordato che, secondo la dottrina, i negozi a causa di morte si distinguono dai negozi tra vivi per il fatto che i loro effetti giuridici sono collegati all&#8217;evento della morte del loro autore, del quale sono destinati a regolamentare la vicenda successoria o a disporre per il tempo successivo alla sua morte. Nei negozi mortis causa, la morte è l&#8217;evento in forza del quale l&#8217;effetto giuridico si produce e senza il quale il negozio non produce alcun effetto.<br /> Nel nostro ordinamento, che vieta i patti successori (eccettuati ora i patti di famiglia: art. 458, come novellato dalla L. 14 febbraio 2006, n. 55, art. 1), si ritiene tradizionalmente che l&#8217;unico negozio a causa di morte sia il testamento (art. 587 c.c.); accanto al quale si pongono &#8211; quali negozi mortis causa a struttura inter vivos la dispensa dalla imputazione (art. 564 c.c., comma 2) e la dispensa dalla collazione (art. 737 c.c.), ove contenute in un atto di donazione o in un atto inter vivos posteriore alla donazione.<br /> Orbene, se la morte dell&#8217;autore del negozio è l&#8217;evento che connota i negozi mortis causa e che determina la produzione dei loro effetti, è da escludere che il contratto di scioglimento della comunione ereditaria possa essere qualificato come negozio mortis causa.<br /> Il contratto di divisione ereditaria, infatti, produce i propri effetti indipendentemente dalla morte del de cuius (che costituisce un fatto del passato, i cui effetti giuridici si sono esauriti con l&#8217;insorgere della comunione ovvero con l&#8217;eventuale divisione disposta dal testatore ex art. 734 c.c.). Esso, piuttosto, produce i propri effetti immediatamente, col mero scambio dei consensi espresso dai condividenti nelle forme di legge; il suo contenuto &#8211; ossia l&#8217;attribuzione di un cespite o di un altro in titolarità  esclusiva &#8211; dipende dalla volontà  degli eredi, non da quella del de cuius: ciù² ne determina, indubbiamente, il carattere di negozio inter vivos.<br /> L&#8217;atto di scioglimento della comunione ereditaria va dunque assimilato, quanto alla natura e ai suoi effetti, all&#8217;atto di scioglimento della comunione ordinaria: entrambi costituiscono contratti plurilaterali ad effetti reali e con funzione distributiva, con i quali i contraenti si ripartiscono le cose comuni in proporzione alle rispettive quote, facendo cessare lo stato di contitolarità  in cui essi si trovano rispetto ad un bene o ad un complesso di beni; entrambi i negozi producono i loro effetti col mero scambio dei consensi espresso nelle forme di legge.<br /> In sostanza, la diversa origine della comunione non muta nè la natura nè gli effetti del negozio divisorio, che ha carattere unitario. Di ciù², del resto, si trae conferma dalla previsione dell&#8217;art. 1116 c.c., che estende l&#8217;applicazione delle norme sulla divisione dell&#8217;eredità  alla divisione delle cose comuni, in quanto non contrastino con le norme che regolano la comunione.<br /> Non può condividersi, perciù², l&#8217;affermazione secondo cui lo scioglimento della comunione ereditaria sarebbe un atto non autonomo rispetto alla vicenda successoria, della quale costituirebbe l&#8217;evento terminale, permeandosi così della medesima natura.<br /> Innanzitutto, lo scioglimento della comunione &#8211; seppure corrisponda all&#8217;id quod plerumque accidit &#8211; non costituisce un atto necessariamente conseguente all&#8217;evento successorio; è un atto &quot;eventuale&quot;, che potrebbe non essere compiuto dagli eredi ove essi decidano di rimanere in comunione.<br /> Va poi considerato che il fatto che un negozio si inserisca nella vicenda successoria non implica affatto che esso debba essere qualificato mortis causa: persino l&#8217;accettazione dell&#8217;eredità  (art. 459 c.c.), che pur costituisce un atto necessario della vicenda successoria essendo indispensabile al suo completamento, non costituisce un negozio mortis causa, dovendosi piuttosto qualificare come un negozio unilaterale tra vivi avente contenuto patrimoniale (art. 1324 c.c.).<br /> In realtà , una volta che la successione si è perfezionata con le accettazioni dell&#8217;eredità  da parte dei chiamati, il fenomeno successorio si è esaurito, rimanendo ad esso estranee le vicende negoziali successive.<br /> Infine, va considerato che assimilare l&#8217;atto di divisione ereditaria ai negozi mortis causa, così da sottrarlo alla comminatoria di nullità  prevista, per gli edifici abusivi, dalÂ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46Â e L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40,Â comma 2, condurrebbe a conseguenze incongrue ove, non potendosi addivenire all&#8217;assegnazione dei beni ai compartecipi (c.d. divisione &quot;naturale&quot;), debba farsi luogo alla divisione &quot;civile&quot; mediante la vendita all&#8217;incanto ai sensi dell&#8217;art. 720 c.c.Â (ad es., in ragione della indivisibilità  dell&#8217;immobile). La vendita all&#8217;incanto, infatti, quale atto indubbiamente inter vivos, sarebbe colpita comunque dalla sanzione della nullità  di cui alÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46Â e L. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 2; con la conseguenza che risulterebbe consentita (sarebbe cioè esente da nullità ) la divisione naturale, mentre sarebbe vietata la divisione civile, con conseguente contraddittorietà  ed illogicità  del sistema.<br /> Deve allora concludersi, sul punto, che l&#8217;atto di scioglimento della comunione ereditaria costituisce un negozio inter vivos, allo stesso modo dell&#8217;atto di scioglimento della comunione ordinaria.<br /> 5.2. &#8211; Altro argomento posto (da Cass. n. 15133 del 2001, cit.) a fondamento della tesi secondo cui l&#8217;atto di scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto un edificio abusivo o parti di esso non sarebbe assimilabile all&#8217;atto di scioglimento della comunione ordinaria (come tale colpito dalla comminatoria di nullità  ai sensi delÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 1, e L. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 2) è quello secondo cui, diversamente opinando, si perverrebbe ad una irragionevole disparità  di trattamento rispetto all&#8217;ipotesi, ritenuta &quot;omogenea&quot;, in cui la divisione sia stata operata dal testatore, ipotesi questa in cui pacificamente si ritiene non applicabile la disciplina dettata dalle disposizioni sopra richiamate.<br /> Anche questo argomento non può essere condiviso.<br /> La divisione testamentaria, prevista dall&#8217;art. 734 c.c.Â (derivata dall&#8217;antica &quot;divisio inter liberos&quot;), consiste in ciù², che il testatore, nell&#8217;istituire gli eredi, provvede alla materiale composizione delle quote a ciascuno di essi destinate.<br /> Ora, carattere precipuo della divisione testamentaria è quello di evitare la comunione ereditaria e dar luogo, piuttosto, ad una successione &quot;individuale&quot; di ciascun singolo erede. Perciù², alla morte del testatore, neppure sorge una comunione tra gli eredi; non viene a formarsi alcuna situazione di contitolarità  del patrimonio ereditario tra i coeredi, bensì direttamente una situazione di titolarità  solitaria di ciascun erede (ciù², naturalmente, a condizione che la divisione del testatore riguardi tutti i beni ereditari; altrimenti, la successione individuale sarà  limitata ai soli beni divisi dal de cuius, instaurandosi per gli altri la comunione tra i coeredi).<br /> E allora, anche a voler rinvenire una omogeneità  tra la divisione testamentaria e quella contrattuale, tale omogeneità  è limitata al profilo funzionale dell&#8217;apporzionamento dei beni tra gli eredi (disposto nell&#8217;un caso con le disposizioni testamentarie, nell&#8217;altro con quelle contrattuali), ma essa non attinge la natura degli atti giuridici attraverso i quali l&#8217;apporzionamento viene conseguito, che rimane sostanzialmente diversa.<br /> E infatti, la divisione testamentaria costituisce certamente un atto mortis causa, perchè scaturisce dalla volontà  del testatore e produce i propri effetti, ipso iure, con la morte del testatore e con l&#8217;apertura della successione; la divisione contrattuale, invece, non può che essere un negozio tra vivi, in quanto scaturisce dalla volontà  degli eredi ed i suoi effetti sono indipendenti dall&#8217;evento della morte del de cuius.<br /> Nè può ritenersi illogico che al de cuius sia consentito &#8211; mediante il testamento &#8211; dividere tra i futuri eredi l&#8217;edificio abusivo di cui è proprietario, mentre agli eredi sia vietato dividere tra loro il medesimo edificio con apposito contratto divisorio.<br /> La ratio delle disposizioni di cui alÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 1, e alla L. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 2, è, infatti, quella di rendere i diritti reali sugli edifici abusivi &quot;non negoziabili&quot; con atto tra vivi e, nel contempo, di assicurare &#8211; a garanzia della certezza e della stabilità  dei rapporti giuridici &#8211; la loro trasmissibilità  iure ereditatis.<br /> Gli eredi subentrano nella medesima posizione del defunto ed acquistano, perciù², il fabbricato abusivo nel medesimo stato di fatto e di diritto in cui era posseduto dal de cuius.<br /> E&#8217; naturale allora che, come il de cuius non avrebbe potuto alienare l&#8217;immobile abusivo a terzi o dividerlo con l&#8217;eventuale comproprietario di esso, così &#8211; ove l&#8217;edificio abusivo cada in comunione ereditaria &#8211; anche i coheredes non possano alienare a terzi o dividere tra loro il fabbricato abusivo edificato dal loro dante causa, essendo tale immobile destinato a rimanere in comunione fino a quando non sia sanato (ove possibile) o fino a quando l&#8217;abuso edilizio non sia materialmente eliminato.<br /> 5.3. &#8211; Ulteriore argomento, posto a sostegno della tesi secondo cui l&#8217;atto di scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto un edificio abusivo (o parti di esso) non sarebbe oggetto della comminatoria di nullità  di cui alD.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46Â e L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40,Â è quello che fa perno sull&#8217;efficacia retroattiva della divisione.<br /> La retroattività  &#8211; com&#8217;è noto &#8211; un fenomeno giuridico di tutto rilievo nella successione mortis causa, cui il legislatore ricorre per ricondurre gli effetti di determinati atti al momento dell&#8217;apertura della successione e assicurare così la continuità  della titolarità  dei beni tra il defunto e l&#8217;erede (così: l&#8217;art. 459 c.c.Â per l&#8217;accettazione della eredità ; l&#8217;art. 521 c.c.Â per la rinunzia alla eredità ; l&#8217;art. 649 c.c.Â per l&#8217;acquisto del legato).<br /> Con riferimento alla divisione, l&#8217;art. 757 c.c.Â stabilisce che &quot;Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per l&#8217;acquisto all&#8217;incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà  degli altri beni ereditari&quot;.<br /> L&#8217;efficacia retroattiva della divisione &#8211; le cui radici risalgono al diritto intermedio (dove aveva lo scopo di evitare che il tributo feudale dovuto per l&#8217;acquisto dell&#8217;eredità  dovesse essere corrisposto due volte, all&#8217;atto della successione e all&#8217;atto della divisione) &#8211; si traduce nella negazione di una successione fra i compartecipi, nel senso che il condividente viene considerato proprietario esclusivo del bene assegnatogli con effetto ex tunc, fin dal momento dell&#8217;apertura della successione, come se su quel bene non vi fosse stato &#8211; nel periodo intermedio intercorso tra la morte del de cuius e lo scioglimento della comunione &#8211; un rapporto di comunione tra gli eredi.<br /> La vis retroactiva opera, tuttavia, solo sul piano dell&#8217;effetto distributivo proprio della divisione (il c.d. &quot;apporzionamento&quot;), ossia solo per quanto riguarda l&#8217;acquisto della titolarità  dei beni assegnati; ma essa non cancella gli altri effetti della comunione e le situazioni attive e passive acquisite dal condividente o dai terzi durante lo stato di comunione: ad es., i frutti naturali della cosa comune giù  separati al momento della divisione restano acquisiti alla comunione e non competono all&#8217;assegnatario del bene che li aveva prodotti (cfr.,Â Cass., Sez. 2, n. 2975 del 20/03/1991); i condividenti sono tenuti a reciproca garanzia per l&#8217;evizione (art. 759 c.c.); sopravvivono pure i diritti reali costituiti in favore di terzi durante la comunione (salva la garanzia ipotecaria costituta dal compartecipe che, ai sensi dell&#8217;art. 2825 c.c., si trasferisce sui beni a lui assegnati); restano opponibili i rapporti di locazione.<br /> Orbene, la dottrina tradizionale e la giurisprudenza hanno ritenuto che l&#8217;efficacia retroattiva della divisione deponesse per la natura meramente dichiarativa dell&#8217;atto divisorio, con esclusione di ogni efficacia costitutiva o traslativa, in quanto, in forza dell&#8217;effetto previsto dall&#8217;art. 757 c.c., ciascun singolo erede acquista direttamente dal de cuius e non dagli altri condividenti ed è come se la comunione non fosse mai esistita (Cass., Sez. 2, n. 26351 del 07/11/2017;  Cass., Sez. 2, n. 17061 del 05/08/2011;  Cass., Sez. 3, n. 7231 del 29/03/2006;  Cass., Sez. 2, n. 9659 del 24/07/2000). L&#8217;efficacia retroattiva della divisione &#8211; si assume &#8211; escluderebbe che l&#8217;atto divisorio possa avere efficacia traslativa, quale atto di alienazione, dovendosi l&#8217;efficacia traslativa retrodatare al momento dell&#8217;apertura della successione; dal che troverebbe conferma l&#8217;esclusione della sua natura di atto inter vivos.<br /> L&#8217;idea che l&#8217;efficacia retroattiva della divisione, prevista dall&#8217;art. 757 c.c., implichi la necessità  di configurare l&#8217;atto divisorio come un negozio meramente dichiarativo costituisce una delle costruzioni dogmatiche più¹ risalenti e resistenti nella dottrina tradizionale; un &quot;dogma&quot; che, tuttavia, ad un attento esame, si rivela privo di solide fondamenta.<br /> Diverse sono le ragioni che non consentono di aderire a tale tesi.<br /> 5.3.1. &#8211; In primo luogo, va osservato, sul piano della teoria generale, che il fenomeno della retroattività  di un atto giuridico si accompagna, per sua natura, all&#8217;efficacia costitutiva dell&#8217;atto stesso ed è incompatibile con l&#8217;efficacia meramente dichiarativa del medesimo.<br /> Invero, non possono retroagire gli effetti di un atto che si limita a dichiarare o accertare la situazione giuridica giù  esistente; possono retroagire, invece, gli effetti dell&#8217;atto che immuta la realtà  giuridica. E&#8217; per tale ragione che non hanno effetto retroattivo le sentenze che accertano la nullità  di un negozio, mentre hanno effetto retroattivo le sentenze che pronunciano l&#8217;annullamento o la risoluzione di un contratto.<br /> In sostanza, l&#8217;efficacia retroattiva di un negozio si coniuga, per sua natura, col carattere costitutivo, traslativo, con l&#8217;efficacia reale dello stesso; essa, invece, non si attaglia al negozio che abbia carattere meramente dichiarativo.<br /> D&#8217;altra parte, l&#8217;art. 757 c.c.Â &#8211; laddove prevede che l&#8217;efficacia retroattiva si estende a tutti i beni ereditari pervenuti al coerede &quot;anche per acquisto all&#8217;incanto&quot; &#8211; attribuisce espressamente l&#8217;efficacia retroattiva ad atti con effetti costitutivi-traslativi, come l&#8217;acquisto dei beni in comunione che il compartecipe faccia mediante compravendita o all&#8217;incanto (artt. 719Â e 720 c.c.).<br /> E&#8217;, dunque, lo stesso art. 757 c.c.Â che lega l&#8217;efficacia retroattiva ad atti tipicamente di natura costitutivo-traslativa.<br /> 5.3.2. &#8211; In secondo luogo, poi, va considerato che lo scioglimento della comunione non accerta o dichiara affatto una situazione giuridica preesistente, ma immuta sostanzialmente la realtà  giuridica. Con la divisione, infatti, ogni condividente perde la (com)proprietà  di tutti i cespiti costituenti l&#8217;asse ereditario e concentra il proprio diritto su uno solo o su alcuni di essi (&quot;aliquid datum, aliquid retentum&quot;); sorgono, dunque, tante proprietà  individuali laddove, prima, esisteva una comproprietà .<br /> E&#8217; chiaro, dunque, che l&#8217;idea secondo cui la divisione non costituirebbe titolo di acquisto dei beni assegnati in proprietà  esclusiva può essere condivisa solo a patto di restringerne il significato al piano puramente economico, essendo chiaro che il passaggio dalla contitolarità  pro quota dei beni comuni alla titolarità  esclusiva della porzione non si traduce in un incremento patrimoniale per il condividente.<br /> Tuttavia, sul piano della modificazione della sfera giuridica dei condividenti, è indubbio come nel fenomeno divisorio sia insito un effetto costitutivo, sostanzialmente traslativo, perchè con la divisione ogni condividente perde la (com)proprietà  sul tutto (che prima aveva) e &#8211; correlativamente &#8211; acquista la proprietà  individuale ed esclusiva sui beni a lui assegnati (che prima non aveva): le quote ideali spettanti a ciascun condividente su tutti i beni facenti parte della comunione sono convertite in titolarità  esclusiva su taluni singoli beni.<br /> Deve, pertanto, riconoscersi che la divisione ha una natura specificativa, attributiva, che impone di collocarla tra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa (efficacia, peraltro, della quale non si dubitava nè nel diritto romano nè in quello intermedio).<br /> D&#8217;altra parte, l&#8217;acquisto che il compartecipe consegue tramite la divisione non è diverso, sul piano effettuale, da quello che il compartecipe potrebbe ottenere ove acquistasse la proprietà  esclusiva dello stesso cespite in virtà¹ di un normale negozio traslativo (ad es. compravendita), per volontà  unanime dei coeredi.<br /> 5.3.3. &#8211; Va piuttosto osservato come la tesi che vorrebbe far discendere la natura di atto meramente dichiarativo della divisione dalla sua efficacia retroattiva finisca, in realtà , per confondere l&#8217;efficacia &quot;legale&quot; dell&#8217;atto, derivante dall&#8217;art. 757 c.c., con la natura dell&#8217;atto stesso.<br /> E&#8217; vero che la legge (art. 757 c.c.) fa retroagire l&#8217;efficacia della divisione al momento dell&#8217;apertura della successione; ma tale effetto giuridico non è dichiaratività : è semplice retroattività .<br /> Se non vi fosse l&#8217;art. 757 c.c., infatti, l&#8217;acquisto ex divisione sarebbe sottoposto alle medesime regole che valgono per ogni contratto traslativo ed avrebbe, perciù², effetti ex nunc, ossia dal momento del perfezionamento del contratto divisorio.<br /> E&#8217; il legislatore che, per assicurare continuità  tra la posizione giuridica del defunto e quella dell&#8217;erede attributario del bene diviso, fa retroagire gli effetti dell&#8217;acquisto al momento dell&#8217;apertura della successione. Questa retrodatazione prevista dalla legge è, tuttavia, limitata agli &quot;effetti&quot; della divisione (come si evince dalla stessa locuzione adoperata dall&#8217;art. 757 c.c.: &quot;ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota&quot;); ma non incide sulla natura dell&#8217;atto, che è e rimane costitutiva.<br /> La divisione, come si è detto, dà  luogo ad un mutamento della situazione giuridico-patrimoniale del condividente; e tale mutamento, che vale a determinare la natura costitutivo-traslativa dell&#8217;atto divisorio, è logicamente precedente ed indipendente rispetto all&#8217;effetto retroattivo.<br /> D&#8217;altra parte, è pacifico che il principio dell&#8217;efficacia retroattiva della divisione ereditaria di cui all&#8217;art. 757 c.c.Â si applichi anche agli atti di scioglimento della comunione ordinaria (cfr.Â Cass., Sez. 3, n. 7231 del 29/03/2006;  Cass., Sez. 2, n. 17061 del 05/08/2011;  Cass., Sez. 2, n. 8315 del 16/08/1990), che indubbiamente sono sottoposti alla comminatoria di nullità  di cui alÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 1. Non può logicamente sostenersi &#8211; allora &#8211; che sia l&#8217;efficacia retroattiva della divisione ad imporre di sottrarre gli atti di scioglimento della comunione ereditaria alla medesima comminatoria di nullità .<br /> 5.3.4. &#8211; In conclusione, dalla disposizione di cui all&#8217;art. 757 c.c.Â e dall&#8217;efficacia retroattiva dell&#8217;atto divisionale, non può argomentarsi la natura meramente dichiarativa del contratto di divisione ereditaria e, tantomeno, la sua natura di atto mortis causa.<br /> La divisione non ha causa ricognitiva di effetti giuridici giù  verificatisi, ma &#8211; al contrario &#8211; ha causa attributiva e distributiva, in quanto ciascun condividente può divenire l&#8217;unico titolare di questo o di quel bene ricadente in comunione solo se vi sia stato un procedimento (contrattuale o giudiziale) che abbia determinato, con effetti costitutivi, lo scioglimento di quella comunione.<br /> Essa costituisce, pertanto, un atto assimilabile a quelli di natura traslativa, per i quali la L. n. 47 del 1985Â e ilÂ D.P.R. n. 380 del 2001Â comminano la sanzione della nullità  ove abbiano ad oggetto edifici abusivi o parti di essi.<br /> 5.4. &#8211; La tesi secondo cui l&#8217;atto di scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto un edificio abusivo non sarebbe oggetto della comminatoria di nullità  di cui alÂ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46Â e L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40Â è, d&#8217;altra parte, smentita dal testo delle disposizioni appena richiamate, interpretate secondo i canoni previsti dall&#8217;art. 12 preleggi, comma 1.<br /> 5.4.1. &#8211; Innanzitutto, sul piano dell&#8217;interpretazione letterale della legge, secondo il &quot;significato proprio delle parole&quot; (art. 12 preleggi, comma 1, prima parte), va considerato che ilÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46Â (come, prima di esso, la L. n. 47 del 1985, art. 17) include espressamente l&#8217;atto di scioglimento della comunione avente ad oggetto edifici abusivi (o loro parti) tra gli atti inter vivos colpiti da nullità ; ed analoga inclusione deve ritenersi per quanto si è veduto supra (par. 2.) &#8211; con riferimento alla L. n. 47 del 1985, art. 40.<br /> E&#8217; dunque la legge che commina espressamente la nullità  dell&#8217;atto di scioglimento della comunione che abbia ad oggetto edifici abusivi, senza distinguere in alcun modo tra scioglimento della comunione ordinaria e scioglimento della comunione ereditaria.<br /> La previsione &#8211; nelÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46Â e L. n. 47 del 1985, art. 40Â &#8211; di un &quot;unico&quot; regime giuridico per ogni tipo di scioglimento di comunione comporta, in applicazione del canone interpretativo &quot;ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus&quot;, che lo scioglimento della comunione ereditaria, ove abbia ad oggetto fabbricati abusivi (o parti di essi), deve ritenersi sottoposto al medesimo trattamento giuridico (&quot;comminatoria di nullità &quot;) previsto per lo scioglimento della comunione ordinaria.<br /> Si è giù  rilevato, peraltro, che il fenomeno divisorio ha carattere unitario, tanto che la disciplina dettata dal codice civile per la divisione ereditaria si applica anche allo scioglimento della comunione ordinaria in quanto compatibile (art. 1116 c.c.) e che persino l&#8217;effetto retroattivo previsto per la divisione ereditaria vale anche per le divisioni dei beni comuni.<br /> Non vi sono, pertanto, valide ragioni per ritenere che lo scioglimento della comunione ereditaria sia sottratto alla comminatoria di nullità  di cui alÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46Â e L. n. 47 del 1985, art. 40.<br /> Piuttosto, va rilevato che l&#8217;inclusione degli atti di scioglimento della comunione ereditaria relativa a fabbricati abusivi tra quelli colpiti da nullità  ai sensi delÂ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46Â e L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40Â è coerente con la ratio legis e con la scelta del legislatore di contrastare gli abusi edilizi mediante sanzioni civilistiche che colpiscano la negoziabilità  dell&#8217;immobile.<br /> La non negoziabilità  con atti inter vivos dei diritti reali su edifici abusivi costituisce, infatti, un importante deterrente alla realizzazione degli abusi edilizi; e tale deterrente risulterebbe indubbiamente depotenziato ove ilÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 1, e L. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 2, fossero interpretati nel senso di consentire agli eredi di colui che ha realizzato la costruzione abusiva di sciogliersi dalla comunione ereditaria. Nè avrebbe senso, sul piano della formazione delle quote in natura tra i condividenti, sciogliere la comunione su un edificio abusivo (non sanato), attribuendolo in titolarità  esclusiva ad uno dei coeredi, quando un tale edificio deve essere comunque demolito o acquisito al patrimonio dell&#8217;ente comunale.<br /> 5.4.2. &#8211; Conferma della correttezza di tale conclusione si ricava, d&#8217;altra parte, sempre sul piano dell&#8217;interpretazione letterale della legge, dalla considerazione che il legislatore, quando ha inteso sottrarre le divisioni ereditarie all&#8217;applicazione della normativa dettata in tema di controllo dell&#8217;attività  urbanistico-edilizia, lo ha detto espressamente.<br /> Decisiva è, in tal senso, la previsione delÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30Â (giù Â L. n. 47 del 1985, art. 18) in materia di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio.<br /> Tale disposizione, dopo aver stabilito, nel primo periodo del comma 2, che &quot;Gli atti tra vivi (..) aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati (&#8230;) ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l&#8217;area interessata&quot;, aggiunge poi, nel decimo e ultimo comma, che &quot;Le disposizioni di cui sopra (&#8230;) non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta e ai testamenti, nonchè agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servità¹&quot;.<br /> Com&#8217;è agevole osservare, quest&#8217;ultima previsione svolge una funzione eccettuativa rispetto al resto della disposizione, essendo destinata ad escludere dalla comminatoria di nullità  &#8211; prevista per gli atti di lottizzazione di terreni ai quali non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica &#8211; una serie di atti espressamente elencati, tra i quali le &quot;divisioni ereditarie&quot;: ciù² non altro significa che, in mancanza di tale previsione derogatoria, anche le divisioni ereditarie sarebbero state sottoposte al regime dettato dall&#8217;art. 30 cit.<br /> Orbene, tale previsione non può non riflettersi nella interpretazione delle altre norme delÂ D.P.R. n. 380 del 2001, dovendo ritenersi che il legislatore, ogni volta che ha inteso escludere un determinato tipo di atto dall&#8217;applicazione della normativa sanzionatoria dettata in via generale, lo ha detto espressamente. L&#8217;interprete, perciù², non può estendere la deroga al di là  dei casi espressamente previsti dalla legge (&quot;ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit&quot;).<br /> In altri termini, la determinazione dell&#8217;ambito oggettivo di applicazione delÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 1, deve tener conto della circostanza che tale articolo non contiene una previsione eccettuativa analoga a quella dell&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 30 della stessa legge. La mancanza di una tale previsione fornisce conferma alla conclusione secondo cui le divisioni ereditarie non sono sottratte alla comminatoria di nullità  posta dalÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 1.<br /> 5.4.3. &#8211; Anche l&#8217;interpretazione &quot;secondo lo spirito della legge&quot;, secondo la c.d. &quot;intenzione del legislatore&quot; (art. 12 preleggi, comma 1, seconda parte), corrobora tale conclusione.<br /> Il fatto che il legislatore abbia ritenuto di sottrarre le divisioni ereditarie al regime giuridico dettato dalÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30Â per le lottizzazioni di terreni ed abbia ritenuto, invece, di sottoporre le stesse al regime giuridico previsto per i fabbricati abusivi dalÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 1, e L. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 2, corrisponde ad una precisa, quanto razionale, scelta di politica legislativa.<br /> Molto diversa è, infatti, la ratio delle sanzioni comminate dalÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 1, e L. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 2, rispetto a quella della sanzione comminata dall&#8217;art. 30, comma 2, dello stesso D.P.R..<br /> Invero, mentre ilÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 1, e L. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 2, nel sancire la non negoziabilità  inter vivos dei diritti reali relativi a fabbricati abusivi, perseguono lo scopo di colpire un abuso edilizio giù  consumatosi (con conseguente attualità  della lesione all&#8217;ordinato assetto del territorio), la disposizione di cui all&#8217;art. 30, comma 2, dello stesso D.P.R. ha, invece, il diverso scopo di ostacolare il fenomeno della lottizzazione abusiva, sulla presunzione che la divisione del fondo in lotti sia finalizzata alla futura realizzazione di edifici abusivi.<br /> In realtà , la comminatoria di nullità  della lottizzazione abusiva svolge una funzione, non repressiva di illeciti edilizi giù  consumati, ma preventiva rispetto ad illeciti edilizi ancora da consumarsi, presumendo la legge che la divisione del fondo in lotti sia finalizzata alla realizzazione di edifici abusivi.<br /> Tale funzione meramente preventiva degli abusi edilizi, svolta dalÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30,Â spiega perchè la legge sottragga una serie di atti aventi ad oggetto la lottizzazione di terreni alla comminatoria di nullità . Si tratta di atti che il legislatore, in considerazione della loro natura e della qualità  soggettiva dei contraenti, non reputa indici espressivi di un pericolo di abusivismo edilizio.<br /> In particolare, per la divisione di terreni provenienti da eredità , laddove su di essi non sia stato consumato alcun abuso edilizio, il legislatore ha inteso far prevalere l&#8217;intento dei coeredi di sciogliersi da una comunione che &#8211; in quanto originata da una successione mortis causa &#8211; essi non hanno voluto; ritenendo di non poter presumere che i coheredes, che intendano sciogliersi dalla comunione dei beni ereditari, abbiano &#8211; per ciù² stesso &#8211; l&#8217;ulteriore intento di destinare il terreno ricevuto in eredità  a scopo edificatorio illecito.<br /> In sostanza, la diversa &quot;ratio&quot; della nullità  di cui all&#8217;art. 30, comma 2, del D.P.R., rispetto a quella di cui all&#8217;art. 46, comma 1, dello stesso D.P.R., spiega perchè la legge escluda la comminatoria di nullità  solo per lo scioglimento della comunione ereditaria relativa a terreni, e non anche per lo scioglimento della comunione ereditaria relativa ad edifici abusivi, prevalendo in tale ultimo caso l&#8217;intento del legislatore di sanzionare l&#8217;illecito giù  consumato.<br /> Anche sotto tale profilo, risulta corroborata la conclusione secondo cui l&#8217;atto di scioglimento della comunione ereditaria che abbia ad oggetto edifici e sia privo delle menzioni urbanistiche è nullo ai sensi delÂ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46Â e L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40.<br /> 5.5. &#8211; In definitiva, sulla base degli argomenti svolti nei paragrafi che precedono, la seconda questione sottoposta all&#8217;esame delle Sezioni Unite può essere risolta con l&#8217;enunciazione &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 384 c.p.c., comma 1, &#8211; del seguente principio di diritto:<br /> &quot;Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità , prevista dalÂ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46,Â comma 1, (giù Â L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17) e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40,Â comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria&quot;.<br /> 6. &#8211; Rimangono da verificare le implicazioni che le conclusioni cui si è pervenuti, relativamente allo scioglimento della comunione ereditaria in generale, hanno sulla divisione &quot;giudiziale&quot; dell&#8217;eredità .<br /> Le questioni da esaminare sono due: la prima, di carattere più¹ generale, attiene all&#8217;applicabilità  alla divisione giudiziale dell&#8217;eredità  del medesimo regime che vale per la divisione convenzionale; la seconda concerne la possibilità  di procedere ad una divisione giudiziale parziale dell&#8217;asse ereditario, con esclusione dell&#8217;edificio abusivo.<br /> 6.1. &#8211; Con riguardo alla prima questione, va ricordato come questa Suprema Corte abbia giù  avuto occasione di precisare che la disposizione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 17,Â comma 1, (ora D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46,comma 1) si applica non solo alle &quot;divisioni volontarie&quot;, ossia a quelle contrattuali, ma anche alle divisioni giudiziali, risultando, in caso contrario, oltremodo agevole per i condividenti, mediante il ricorso al giudice, l&#8217;elusione della norma imperativa in questione (Cass., Sez. 2, n. 15133 del 28/11/2001;  Cass., Sez. 2, n. 630 del 17/01/2003).<br /> Il principio si pone in linea con quanto la giurisprudenza di legittimità  ha affermato in tema di esecuzione in forma specifica dell&#8217;obbligo di concludere un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà  di edifici o di loro parti; laddove questa Corte ha statuito che non può essere emanata sentenza di trasferimento coattivo, ai sensi dell&#8217;art. 2932 c.c., in assenza di dichiarazione &#8211; contenuta nel preliminare o prodotta successivamente in giudizio &#8211; sugli estremi della concessione edilizia, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità  dalla L. n. 47 del 1985, art. 17Â ed integra una condizione dell&#8217;azione ex art. 2932 c.c., non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale (Cass., Sez. 6 &#8211; 2, n. 8489 del 29/04/2016; analogamente, Cass., Sez. 6 &#8211; 2, n. 1505 del 22/01/2018).<br /> Sul punto, e con riferimento alla fattispecie per cui è causa, va ribadito come l&#8217;ordinamento giuridico non possa consentire che le parti, attraverso il ricorso al giudice, conseguano un effetto giuridico ad esse precluso per via negoziale, così aggirando il complesso sistema di sanzioni posto a tutela dell&#8217;ordinato assetto del territorio; nè il giudice potrebbe &#8211; contraddittoriamente &#8211; da un lato dichiarare la nullità  delle divisioni negoziali poste in essere in violazione delÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46Â e L. n. 47 del 1985, art. 40Â e, dall&#8217;altro, disporre la divisione giudiziale dei fabbricati abusivi.<br /> Invero, la regolarità  edilizia del fabbricato in comunione, come costituisce presupposto giuridico della divisione convenzionale, parimenti costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale; più¹ precisamente, costituisce condizione dell&#8217;azione ex art. 713 c.c.Â sotto il profilo della &quot;possibilità  giuridica&quot; (in questo senso, in tema di esecuzione specifica dell&#8217;obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile,Â Cass., Sez. Un., n. 23825 del 11/11/2009, secondo cui la sussistenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40,rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo, attestante l&#8217;inizio dell&#8217;opera in data anteriore al 2 settembre 1967, non costituisce un presupposto della domanda, bensì una condizione dell&#8217;azione, che può intervenire anche in corso di causa e sino al momento della decisione della lite; da ultimo,Cass., Sez. 2, n. 6684 del 07/03/2019).<br /> Non può pertanto il giudice disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dalÂ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46Â e dalla L. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 2, rispettivamente applicabili a seconda che l&#8217;edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della L. n. 47 del 1985.<br /> Essendo la regolarità  edilizia del fabbricato posta a presidio dell&#8217;interesse pubblico all&#8217;ordinato assetto del territorio, la carenza della documentazione attestante tale regolarità  è rilevabile d&#8217;ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (Cass., Sez. Un., n. 23825 del 11/11/2009, cit.); parimenti, è rilevabile d&#8217;ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, il mancato esame di tale documentazione da parte del giudice.<br /> Sul punto, va pertanto enunciato il seguente principio di diritto:<br /> &quot;Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dalÂ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46Â e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40,Â comma 2, costituendo la regolarità  edilizia del fabbricato condizione dell&#8217;azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della &quot;possibilità  giuridica&quot;, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell&#8217;ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità  edilizia dell&#8217;edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d&#8217;ufficio in ogni stato e grado del giudizio&quot;.<br /> 6.2. &#8211; Con riguardo alla diversa questione relativa alla possibilità  di procedere ad una divisione parziale dell&#8217;asse ereditario, con esclusione dell&#8217;edificio abusivo che ne faccia parte, tale possibilità  potrebbe apparire, ad un primo esame, preclusa per il fatto di porsi in contrasto col principio della c.d. &quot;universalità &quot; della divisione ereditaria, in forza del quale la divisione dell&#8217;eredità  deve comprendere, di norma, tutti i beni facenti parte dell&#8217;asse ereditario.<br /> Com&#8217;è noto, a differenza dello scioglimento della comunione ordinaria (che ha sempre ad oggetto le singole cose comuni, atomisticamente considerate), lo scioglimento della comunione ereditaria si presenta per sua natura &quot;universale&quot;, nel senso che deve comprendere tutte le situazioni giuridiche facenti parte dell&#8217;asse ereditario. Si tratta di un principio che, pur non trovando esplicita enunciazione nel diritto positivo, è comunque desumibile dal sistema e trova la sua ragion d&#8217;essere nell&#8217;esigenza di garantire agli eredi l&#8217;attribuzione di porzioni tra loro omogenee e proporzionali ai valori delle rispettive quote di partecipazione alla comunione.<br /> Nondimeno, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell&#8217;affermare che il principio dell&#8217;universalità  della divisione ereditaria non è assoluto e inderogabile, in quanto, oltre a trovare eccezioni legislativamente previste (art. 713, comma 3;  artt. 720,722Â e 1112 c.c.), può essere derogato dall&#8217;accordo unanime dei condividenti.<br /> Tale conclusione poggia sul disposto dell&#8217;art. 762 c.c., il quale, stabilendo che l&#8217;omissione di uno o più¹ beni dell&#8217;eredità  non dà  luogo a nullità  della divisione, ma determina solo la necessità  di procedere ad un supplemento della stessa, sancisce, implicitamente, la piena validità  ed efficacia della &quot;divisione parziale&quot; ed esclude la possibilità  di considerare tale divisione come una struttura negoziale provvisoria e priva di autonomia (cfr.Â Cass., Sez. 2, n. 8448 del 03/09/1997, che ha affermato l&#8217;esperibilità  dell&#8217;azione di rescissione per lesione oltre il quarto, ai sensi dell&#8217;art. 763 c.c., anche rispetto alla sola divisione parziale).<br /> Questa Suprema Corte ha perciù² affermato che è possibile una &quot;divisione parziale&quot; dei beni ereditari (in questo senso, Cass., Sez. Un., n. 1323 del 16/03/1978; Cass., Sez. Un., n. 1145 del 24/03/1977), sia per via contrattuale, allorquando vi sia apposito accordo tra tutti i coeredi, sia per via giudiziale, quando, essendo stata richiesta tale divisione da uno dei coeredi, gli altri non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell&#8217;intero asse (Cass., Sez. 2, n. 6931 del 08/04/2016;  Cass., Sez. 2, n. 5869 del 24/03/2016;  Cass., Sez. 2, n. 573 del 12/01/2011;  Cass., Sez. 2, n. 10220 del 29/11/1994; per l&#8217;affermazione del carattere abnorme dell&#8217;ordinanza del giudice che approvi un progetto di divisione parziale dei beni ereditari in difetto di consenso esplicito di tutti i condividenti, v.Â Cass., Sez. 2, n. 4699 del 24/05/1990; Cass., Sez. 2, n. 1297 del 23/02/1980;  Cass., Sez. 2, n. 1012 del 12/02/1980).<br /> Con la divisione parziale dei beni ereditari, ciù² che viene attribuito a ciascun partecipante assume la natura di acconto sulla porzione spettante in sede di divisione definitiva. I beni non divisi rimangono in comunione (Cass., Sez. 2, n. 905 del 09/02/1980; Cass., Sez. 1, n. 1398 del 16/05/1973) e tale comunione conserva la sua originaria natura ereditaria, con la conseguenza che al suo scioglimento sono applicabili i principi, anche di carattere processuale, propri della divisione ereditaria (Cass., Sez. Un., n. 1323 del 16/03/1978;  Cass., Sez. 2, n. 8448 del 03/09/1997) e che l&#8217;ultima porzione da attribuirsi va determinata, salvo patto contrario, attraverso una valutazione globale di tutti i beni, quelli giù  divisi e quelli rimasti in comunione, secondo un criterio uniforme e riferito allo stesso momento temporale (Cass., Sez. Un., n. 1145 del 24/03/1977).<br /> Alla luce dei principi appena richiamati, deve ritenersi certamente ammissibile la divisione giudiziale parziale dell&#8217;asse ereditario con esclusione del fabbricato abusivo che ne faccia parte, quando vi sia la concorde volontà  di tutti i coeredi.<br /> L&#8217;esclusione del fabbricato abusivo dall&#8217;atto di scioglimento della comunione, infatti, rende tale atto conforme al disposto delÂ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46Â e L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40,Â comma 2, e lo sottrae alla comminatoria di nullità  ivi prevista.<br /> Il giudice, perciù², non può sottrarsi al dovere di procedere alla divisione parziale con esclusione del fabbricato abusivo, quando uno dei coeredi abbia proposto domanda in tal senso (eventualmente anche in corso di causa, mediante la riduzione della originaria domanda di divisione) e vi sia il consenso degli altri coeredi convenuti, nel senso che questi ultimi si astengano dal chiedere la divisione dell&#8217;intero asse.<br /> Rimane da stabilire se uno dei coeredi possa validamente opporsi alla domanda di divisione giudiziale parziale dell&#8217;asse ereditario, proposta da altro coerede, con la sola esclusione del fabbricato abusivo.<br /> Per dare risposta a tale quesito, occorre considerare che la necessità  del consenso di tutti i coeredi alla divisione parziale dell&#8217;eredità  ha come suo presupposto logico la giuridica divisibilità  di tutti i beni ereditari.<br /> Quando tutti i beni ereditari sono giuridicamente divisibili, la pretesa di uno dei coeredi di ottenere, secondo una propria scelta di convenienza, solo una divisione parziale dell&#8217;eredità , facendo proseguire la comunione ereditaria per taluni cespiti, deve essere necessariamente coniugata col diritto di ciascuno dei condividenti di ottenere la divisione dell&#8217;intero patrimonio ereditario comune.<br /> Come si è detto, ciascuno dei partecipanti alla comunione è titolare di un apposito diritto potestativo di ottenere la divisione (art. 1111 c.c., comma 1); e l&#8217;esercizio di tale diritto è indipendente dal consenso degli altri compartecipi, giacchè &quot;in communione nemo compellitur invitus detineri&quot;.<br /> Si comprende allora perchè, quando sia possibile la divisione universale di tutti i beni ereditari, il diritto di ciascun coerede di chiedere la divisione parziale dei beni comuni debba necessariamente coniugarsi col diritto degli altri coeredi di ottenere la divisione dell&#8217;intero asse ereditario: è il diritto di ciascuno ad ottenere la divisione di tutti i beni ereditari ad implicare che possa accedersi alla divisione parziale solo con la concorde volontà  di ogni partecipante alla comunione.<br /> Diverso è perà² il caso in cui, tra i beni costituenti il patrimonio del de cuius, vi sia un fabbricato abusivo.<br /> In tale ipotesi, il coerede che limita la domanda di divisione ai beni diversi dall&#8217;edificio abusivo non compie una scelta di convenienza, ma si adegua semplicemente al disposto delÂ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46Â e L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40,Â che vietano lo scioglimento della comunione relativa ad un tale immobile, per il quale non è possibile indicare nell&#8217;atto gli estremi del titolo abilitativo (inesistente).<br /> Non vi è ragione, pertanto, di dar rilievo alla volontà  degli altri coeredi, convenuti nel giudizio di divisione, e di consentire loro di opporsi alla domanda di divisione che investa tutti i beni dell&#8217;asse ereditario con la sola esclusione di quelli che per legge non sono divisibili.<br /> Diversamente opinando, ne risulterebbe illogicamente compresso il diritto potestativo, spettante ad ogni coerede, di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria; e si conferirebbe ai coeredi convenuti nel giudizio divisorio il potere di impedire, negando il loro consenso, lo scioglimento della comunione ereditaria con riferimento all&#8217;intero complesso dei beni per i quali essa è giuridicamente possibile.<br /> In definitiva, deve ritenersi che il divieto di scioglimento della comunione relativa ad un fabbricato abusivo determina solo una limitata compressione del diritto del coerede di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria; una compressione che è limitata al detto immobile, ma non riguarda gli altri beni ereditari, per i quali il coerede, ai sensi dell&#8217;art. 713 c.c., comma 1, ha diritto di chiedere lo scioglimento della comunione.<br /> Sul punto, va enunciato il seguente principio di diritto:<br /> &quot;Allorquando tra i beni costituenti l&#8217;asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all&#8217;art. 713 c.c., comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l&#8217;intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti&quot;.<br /> 7. &#8211; Dai principi sopra enunciati discende l&#8217;infondatezza anche del secondo profilo della censura formulata col primo motivo, dovendosi ritenere che l&#8217;atto di scioglimento della comunione ereditaria è incluso nel novero degli atti tra vivi per i quali ilÂ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46Â e L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40,Â comma 2, comminano la sanzione della nullità .<br /> Ne consegue il rigetto dell&#8217;intero primo motivo di ricorso.<br /> 8. &#8211; Risolte le questioni di ordine generale relative all&#8217;applicabilità  delÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 1, e dellaL. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 2, allo scioglimento della comunione ereditaria, va ora affrontata l&#8217;ulteriore questione circa l&#8217;applicabilità  o meno della comminatoria di nullità  di cui alle menzionate disposizioni di legge allo scioglimento della comunione ereditaria relativa ad un edificio abusivo che sia chiesto, in sede di procedura esecutiva immobiliare, dai creditori di uno dei coeredi ai fini della liquidazione della quota a quest&#8217;ultimo spettante (nella fattispecie per cui è causa, la curatela del fallimento del coerede ha chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria esistente su un edificio abusivo, onde ottenere la liquidazione della quota di comproprietà  spettante al fallito, pari a 2/9 dell&#8217;intera proprietà ).<br /> In particolare, col secondo motivo di ricorso, la ricorrente curatela fallimentare deduce la violazione e la falsa applicazione delÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 5, e della L. n. 47 del 1985, art. 40,Â commi 5 e 6, per avere la Corte di Appello ritenuto di dover negare la divisione dell&#8217;edificio abusivo chiesta dalla detta curatela nell&#8217;interesse dei creditori, sul presupposto che dovesse escludersi che tale divisione rientrasse tra gli &quot;atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali&quot; che le disposizioni di cui sopra sottraggono alla comminatoria di nullità  di cui alÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 1, e L. n. 47 del 1985, art. 40,Â commi 2.<br /> Prima di procedere all&#8217;esame della questione di diritto sottoposta, va osservato come quest&#8217;ultima si ponga nei medesimi termini sia per la divisione c.d. &quot;endoesecutiva&quot; (la divisione disposta nel corso del processo di espropriazione individuale) sia per la divisione c.d. &quot;endoconcorsuale&quot; (quella &#8211; che ricorre nella fattispecie oggetto della presente causa &#8211; chiesta in seno alla procedura fallimentare, ma anche alle altre procedure concorsuali), essendo entrambe accomunate dalla necessità , nell&#8217;ambito delle rispettive procedure esecutive, di far cessare lo stato di comunione e di liquidare la quota spettante al debitore. Per tale ragione, il problema verrà  esaminato in termini generali.<br /> A tal fine, va ricordato che ilÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 5, stabilisce (come giù  la L. n. 47 del 1985, art. 17) che &quot;Le nullità  di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L&#8217;aggiudicatario, qualora l&#8217;immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà  presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità  giudiziaria&quot;; parimenti, la L. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 5, stabilisce che &quot;Le nullità  di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonchè a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa&quot; e il comma 6 della stessa disposizione soggiunge che &quot;Nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;immobile rientri nelle previsioni di sanabilità  di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall&#8217;atto di trasferimento dell&#8217;immobile purchè le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all&#8217;entrata in vigore della presente legge&quot;.<br /> La Corte territoriale ha ritenuto che queste disposizioni eccettuative &#8211; tali in quanto sottraggono alla sanzione della nullità  (altrimenti applicabile) gli &quot;atti derivanti da procedure esecutive immobiliari&quot; aventi ad oggetto edifici abusivi &#8211; si riferirebbero esclusivamente alle vendite; ed ha fondato tale conclusione, da un lato, sul rilievo che, secondo la normativa asseritamente applicabile ratione temporis, il giudizio di divisione non potrebbe essere qualificato come &quot;atto del processo esecutivo&quot; in quanto sarebbe autonomo rispetto al procedimento di esecuzione e, dall&#8217;altro, sull&#8217;idea che le disposizioni delÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 5, e L. n. 47 del 1985, art. 40,Â commi 5 e 6, porrebbero &quot;norme eccezionali&quot;, come tali insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica.<br /> La ricorrente curatela ha contestato tale interpretazione, sostenendo, al contrario, che non vi sarebbero valide ragioni per ritenere che la divisione richiesta dal curatore fallimentare (avente ad oggetto l&#8217;edificio abusivo appartenente al fallito in comunione indivisa) sia sottoposta ad un regime giuridico diverso da quello previsto per le vendite disposte nell&#8217;ambito delle procedure esecutive: a suo dire, la divisione dei beni del debitore esecutato o del fallito costituirebbe senz&#8217;altro un &quot;atto derivante dalla procedura esecutiva immobiliare&quot; (individuale o concorsuale), come tale ricadente nel regime giuridico eccettuativo previsto dalle richiamate disposizioni.<br /> Questa Corte è chiamata, dunque, a risolvere la seguente questione di diritto: se la divisione di un edificio abusivo che si renda necessaria nell&#8217;ambito dell&#8217;espropriazione di beni indivisi (di cui al capo V del titolo I del libro III del codice di procedura civile) (divisione c.d. &quot;endoesecutiva&quot;) o nell&#8217;ambito delle procedure concorsuali (divisione c.d. &quot;endoconcorsuale&quot;), sia vietata in quanto colpita dalla comminatoria di nullità  prevista per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi ovvero sia sottratta a tale comminatoria in forza delle disposizioni eccettuative di cui alÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 5 e alla L. n. 47 del 1985, art. 40,Â commi 5 e 6.<br /> Il Collegio ritiene che la divisione endoesecutiva e quella endoconcorsuale vadano ricomprese tra gli atti sottratti alla comminatoria di nullità  di cui alÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46Â e L. n. 47 del 1985, art. 40. Tale conclusione è imposta da plurimi argomenti qui di seguito illustrati.<br /> 8.1. &#8211; Com&#8217;è noto, nell&#8217;ambito della disciplina dell&#8217;espropriazione forzata di cui al vigente codice di procedura civile, l&#8217;art. 599Â c.p.c. prevede che i beni indivisi possano essere sottoposti a pignoramento &quot;anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore&quot;.<br /> In tali casi, l&#8217;art. 600 c.p.c., comma 1, stabilisce che &quot;Il giudice dell&#8217;esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore&quot;; il comma 2 della medesima disposizione &#8211; come sostituito dalÂ D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2,comma 3, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 soggiunge poi che &quot;Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell&#8217;art. 568&quot;.<br /> A fronte di tale vigente normativa, la prima questione da risolvere è quella se il novello testo del comma 2 dell&#8217;art. 600 c.p.c.Â &#8211; che, come si dirà , accentua, rispetto alla disciplina precedente, il ruolo affidato alla divisione nell&#8217;ambito dell&#8217;espropriazione forzata dei beni indivisi &#8211; sia applicabile ratione temporis alla controversia in esame (come sostiene la ricorrente) ovvero non sia ad essa applicabile (come sostiene la Corte di Palermo), per essere stata la domanda di divisione proposta (con atto di citazione del 22 luglio 2003) prima dell&#8217;entrata in vigore della nuova disposizione.<br /> La questione va risolta sulla base del disposto dell&#8217;art. 2, comma 3-sexies, del richiamato D.L. 14 marzo 2005, n. 35(aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 1,Â comma 6, e modificato dalÂ D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39-quater, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51), a tenore del quale il nuovo testo dell&#8217;art. 600 c.p.c., comma 2 si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data della sua entrata in vigore (1 marzo 2006), salvo che sia stata giù  ordinata la vendita (che, in tal caso, dovrà  aver luogo con l&#8217;osservanza delle norme precedentemente in vigore).<br /> Nella specie, dunque, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la nuova disposizione deve ritenersi applicabile al presente giudizio di divisione, nel quale la vendita del cespite non è stata disposta; ciù², peraltro, in coerenza col principio &quot;tempus regit actum&quot;, che regola &#8211; in via generale &#8211; l&#8217;efficacia temporale delle norme processuali.<br /> 8.2. &#8211; Dall&#8217;applicabilità  alla presente controversia del nuovo testo dell&#8217;art. 600 c.p.c.Â discende la necessità  di rivedere la conclusione della Corte territoriale circa l&#8217;asserita autonomia che andrebbe riconosciuta alla divisione endoesecutiva rispetto al processo di esecuzione.<br /> E infatti, mentre l&#8217;originario testo dell&#8217;art. 600 c.p.c.Â prevedeva che &#8211; qualora non fosse possibile la separazione della quota in natura spettante al debitore &#8211; il giudice poteva ordinare indifferentemente la vendita della quota indivisa o la divisione del bene, scegliendo tra tali due opzioni secondo criteri di opportunità  e convenienza (cfr.Â Cass., Sez. 3, n. 10334 del 17/05/2005), il nuovo testo dell&#8217;art. 600 configura invece il giudizio divisorio come lo sviluppo normale di ogni procedura di espropriazione di beni indivisi.<br /> E&#8217; vero che la nuova norma attribuisce preferenza alla separazione in natura della quota spettante al debitore; tuttavia, tale preferenza è soltanto teorica, subordinata com&#8217;è alla possibilità  materiale di tale separazione e alla richiesta del creditore pignorante o dei comproprietari.<br /> In mancanza, &quot;il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile&quot;.<br /> La divisione è, dunque, la via ordinaria, indicata dalla legge, per attuare l&#8217;espropriazione dei beni indivisi; considerato, peraltro, che la possibilità  di procedere alla vendita della quota indivisa (per sua natura scarsamente appetibile sul mercato) è normativamente relegata ad un ruolo &quot;residuale&quot; e di assoluta eccezione, essendo condizionata al verificarsi di una situazione di fatto di difficile realizzazione pratica (ossia al caso in cui la vendita della quota appaia, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, in grado di assicurare un prezzo almeno pari al valore della quota stessa, determinato ai sensi dell&#8217;art. 568 c.p.c.) (cfr.Â Cass., Sez. 3, n. 20817 del 20/08/2018;  Cass., Sez. 3, n. 6072 del 18/04/2012).<br /> In sostanza, sulla base del vigente testo dell&#8217;art. 600 c.p.c., deve ritenersi che la liquidazione della quota di comproprietà  indivisa su di un bene avviene, di norma, proprio tramite lo scioglimento della comunione su quel bene. La divisione del bene è, dunque, strutturalmente funzionale all&#8217;espropriazione forzata della quota.<br /> Non rileva in senso contrario il fatto che il giudizio divisionale endoesecutivo sia comunque un giudizio di cognizione, distinto soggettivamente ed oggettivamente &#8211; dal procedimento di espropriazione. Esso, nondimeno, è inserito nell&#8217;ambito del processo di espropriazione, del quale costituisce una parentesi, finendo per costituirne un&#8217;articolazione procedimentale.<br /> Di ciù² si trae conferma dal nuovo testo dell&#8217;art. 181 disp. att. c.p.c.Â (introdotto dalÂ D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2,comma 3 ter, lett. f, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80), che assegna al giudice dell&#8217;esecuzione &#8211; previa sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell&#8217;art. 601 c.p.c.Â &#8211; la competenza funzionale alla trattazione del giudizio di divisione, da svolgersi secondo l&#8217;ordinaria disciplina di cui agli artt. 784 c.p.c.Â e segg..<br /> Il legame di dipendenza strumentale del giudizio divisorio rispetto al procedimento espropriativo è poi confermato dalla speciale legittimazione ad agire per lo scioglimento della comunione che è riconosciuta al creditore procedente (ma anche all&#8217;interventore munito di titolo esecutivo); legittimazione che trova il proprio fondamento nel credito per la soddisfazione del quale l&#8217;azione esecutiva è esercitata, di tal che il giudizio di divisione dei beni pignorati non può essere iniziato e, se iniziato, non può proseguire ove venga meno in capo all&#8217;attore la qualità  di creditore e, con essa, la legittimazione e lo stesso interesse ad agire (cfr.Â Cass., Sez. 3, n. 6072 del 18/04/2012).<br /> In definitiva, contrariamente da quanto ritenuto dai giudici di appello, deve concludersi che il giudizio di divisione endoesecutiva non è affatto autonomo dal processo di espropriazione, ma si trova in rapporto di &quot;strumentalità  necessaria&quot; rispetto ad esso.<br /> 8.3. &#8211; Infondata è anche l&#8217;affermazione della Corte territoriale secondo cui le disposizioni delÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 5, e L. n. 47 del 1985, art. 40,Â commi 5 e 6, porrebbero &quot;norme eccezionali&quot;, come tali insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica.<br /> A parte la dibattuta questione circa la possibilità  di sottoporre le norme eccezionali ad interpretazione estensiva ovvero la necessità  di sottoporle ad interpretazione restrittiva, nella specie va del tutto escluso che le norme poste dalÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 5, e L. n. 47 del 1985, art. 40,Â commi 5 e 6, possano qualificarsi &quot;eccezionali&quot;.<br /> Le norme eccezionali, secondo la definizione normativa, sono quelle che &quot;fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi&quot; (art. 14 preleggi); esse, dunque, possono essere tali solo nel confronto con altre norme di legge (espresse) ovvero con regole o principi generali dell&#8217;ordinamento giuridico (anche inespressi, ma ricavabili dal sistema per via interpretativa).<br /> Secondo la dottrina e la giurisprudenza, una norma è eccezionale innanzitutto quando &quot;deroghi&quot; ad altra norma di carattere generale, altrimenti applicabile; a tal fine, non basta che essa costituisca un complemento o una specializzazione della disciplina comune, ma è necessario che rappresenti un&#8217;interruzione della consequenzialità  logica della norma più¹ ampia, ponendo una disciplina contrastante ed antinomica rispetto a quella posta dalla norma generale.<br /> Orbene, nella specie, non può dirsi che le disposizioni eccettuative di cui alÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 5, e L. n. 47 del 1985, art. 40,Â commi 5 e 6, dettino una disciplina contrastante con la ratio legis posta a fondamento della comminatoria di nullità  di cui alÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 1, e alla L. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 2. Anzi, l&#8217;esclusione di tale comminatoria per gli &quot;atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali&quot; si colloca proprio nel solco della detta ratio normativa.<br /> Se è vero, infatti, che &#8211; come si è detto &#8211; la comminatoria di nullità  degli atti inter vivos che abbiano ad oggetto edifici abusivi ha natura sanzionatoria nei confronti del proprietario di essi e dei suoi eredi, precludendo loro la possibilità  di negoziare i diritti reali relativi a tali edifici, è evidente come tale comminatoria di nullità  non abbia ragion d&#8217;essere rispetto agli atti strumentali all&#8217;espropriazione forzata intrapresa nei confronti del proprietario del fabbricato abusivo.<br /> Gli atti di espropriazione dei beni pignorati o di quelli soggetti a procedura concorsuale, invero, lungi dal promanare dalla volontà  negoziale del proprietario del fabbricato abusivo, costituiscono invece atti che quest&#8217;ultimo deve patire nell&#8217;ambito dell&#8217;esecuzione forzata intrapresa nei suoi confronti dai creditori. Non si tratta di atti posti in essere ad iniziativa e nell&#8217;interesse del proprietario dell&#8217;immobile abusivo (che è il debitore esecutato o il fallito), ma di atti posti in essere in suo danno, ad iniziativa e a vantaggio dei suoi creditori.<br /> Non avrebbe senso, allora, una comminatoria di nullità  che si estendesse agli atti traslativi posti in essere nell&#8217;ambito delle procedure esecutive individuali o concorsuali, perchè una comminatoria di tal fatta, piuttosto che svolgere la sua tipica funzione di sanzione nei confronti del proprietario dell&#8217;edificio abusivo, finirebbe &#8211; al contrario &#8211; per avvantaggiare quest&#8217;ultimo in pregiudizio dei creditori.<br /> Deve ritenersi, perciù², che le disposizioni di cui alÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 5, e L. n. 47 del 1985, art. 40,commi 5 e 6, lungi dal derogare al disposto delÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 1 e della L. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 2, ne costituiscono invece il coerente completamento.<br /> Va escluso anche che le disposizioni di cui alÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 5, e L. n. 47 del 1985, art. 40,commi 5 e 6, deroghino ai principi generali dell&#8217;ordinamento giuridico.<br /> Al contrario, la possibilità  di espropriare i fabbricati abusivi, nell&#8217;ambito delle procedure esecutive individuali e concorsuali, è necessaria per assicurare ai creditori di chi è proprietario esclusivamente di fabbricati abusivi la medesima tutela giurisdizionale dei diritti che è assicurata ai creditori di chi è proprietario di fabbricati urbanisticamente legittimi, risultando così implicata dai principi costituzionali di cui all&#8217;art. 3 Cost., comma 1 e art. 24 Cost.Â e coerente con essi.<br /> Dunque, le disposizioni eccettuative di cui alÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 5, e L. n. 47 del 1985, art. 40,commi 5 e 6, non solo sono in linea con la ratio posta a fondamento della generale comminatoria di nullità  di cui ai precedenti commi delle medesime disposizioni, ma si accordano appieno anche coi principi generali dell&#8217;ordinamento, dai quali anzi sono implicate.<br /> Deve pertanto escludersi che le disposizioni di cui alÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 5, e L. n. 47 del 1985, art. 40,Â commi 5 e 6, pongano norme che possano essere definite &quot;eccezionali&quot; e che l&#8217;interpretazione di esse incontri limiti di sorta.<br /> 8.4. &#8211; Rimane a questo punto da stabilire cosa debba intendersi per &quot;atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali&quot; (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 5) e per &quot;trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali&quot; (L. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 5).<br /> Nessuno dubita che la vendita forzata, posta in essere in sede di esecuzione immobiliare individuale o in sede concorsuale, sia sottratta alla generale comminatoria di nullità  prevista per gli atti tra vivi, aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici, privi delle c.d. menzioni urbanistiche.<br /> Si tratta, in questa sede, di stabilire se tale esclusione dalla comminatoria di nullità  valga anche per lo scioglimento della comunione finalizzata alla esecuzione individuale o concorsuale.<br /> Orbene, ritiene il Collegio che le disposizioni eccettuative di cui sopra si applicano anche alle divisioni endoesecutive e a quelle endoconcorsuali.<br /> Innanzitutto, sul piano dell&#8217;interpretazione letterale, l&#8217;uso del plurale nella espressione &quot;Le nullità  di cui al presente articolo non si applicano (&#8230;)&quot;, contenuta nelÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 5 (ma, analogamente, nella L. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 5) ed il carattere generale e onnicomprensivo di tale rinvio significano chiaramente che il legislatore ha inteso riferirsi all&#8217;intera serie degli atti colpiti dalla sanzione della nullità  ai sensi della medesima disposizione.<br /> Pertanto, poichè &#8211; alla stregua di quanto in precedenza osservato &#8211; l&#8217;atto di scioglimento della comunione (anche ereditaria) avente ad oggetto fabbricati abusivi rientra tra gli atti tra vivi colpiti dalla comminatoria di nullità  di cui alD.P.R. n. 380 del 2001, art. 46Â e L. n. 47 del 1985, art. 40,Â deve ritenersi che tale atto, ove afferente a procedure esecutive immobiliari (individuali o concorsuali), sia parimenti compreso tra quelli sottratti alla comminatoria di nullità .<br /> In secondo luogo, poi, sempre sul piano dell&#8217;interpretazione letterale, va considerato che il legislatore, con l&#8217;espressione &quot;atti derivanti da procedure esecutive immobiliari&quot;, mostra di volersi riferire ad un novero di atti più¹ ampio di quelli facenti parte stricto sensu della procedura di espropriazione forzata immobiliare.<br /> Tale locuzione, indubbiamente, è tale da includere non solo le vendite poste in essere nell&#8217;ambito della procedura esecutiva, ma anche le divisioni disposte, con separato giudizio, nell&#8217;ambito (e previa sospensione) del medesimo procedimento esecutivo.<br /> Anche l&#8217;espressione &quot;trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali&quot;, di cui allaL. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 5, è tale da includere gli atti di divisione dell&#8217;immobile abusivo; considerato, peraltro, che &#8211; come si è detto (supra, par. 5.3.2.) &#8211; agli atti divisionali va riconosciuta efficacia costitutivo-traslativa.<br /> D&#8217;altra parte, come sì è veduto, nell&#8217;ambito del procedimento di espropriazione della quota, la divisione costituisce lo strumento principale previsto dalla legge per soddisfare il credito de quo agitur. Impedire la divisione dell&#8217;edificio privo di legittimità  urbanistica vorrebbe dire, perciù², ridurre l&#8217;espropriazione forzata alla vendita della quota indivisa, indirizzandola così verso esiti economicamente irrisori quanto al possibile ricavato.<br /> E invece la legge punta a massimizzare il risultato della esecuzione forzata. In tal senso depongono le disposizioni eccettuative in esame, laddove esse prevedono, in favore dell&#8217;aggiudicatario dell&#8217;immobile abusivo, la riapertura dei termini per presentare domanda di sanatoria dell&#8217;abuso (quando consentita).<br /> In sostanza, sia la lettera delle disposizioni di cui alÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 5, e L. n. 47 del 1985, art. 40,commi 5 e 6, sia la loro la ratio normativa depongono nel senso che la divisione &quot;endoesecutiva&quot; e quella &quot;endoconcorsuale&quot; sono sottratte alla comminatoria di nullità  prevista per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi.<br /> Considerato il carattere unitario del fenomeno divisorio, è appena il caso di osservare che non vi sono ragioni per distinguere tra scioglimento della comunione ordinaria e scioglimento della comunione ereditaria: le disposizioni eccettuative sopra esaminate sottraggono entrambe le divisioni alla comminatoria di nullità  di cui alÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 1, e L. n. 47 del 1985, art. 40,Â comma 2.<br /> 8.5. &#8211; In definitiva, deve ritenersi che, con le disposizioni di cui alÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 5, e L. n. 47 del 1985, art. 40,Â commi 5 e 6, la legge ha inteso esentare dalla comminatoria di nullità  tutti gli atti finalizzati a portare a termine la procedura esecutiva immobiliare, individuale o concorsuale.<br /> Tra tali atti va compresa la divisione dell&#8217;edificio abusivo, di cui il debitore sia comproprietario pro quota, da disporsi con apposito giudizio divisorio, comunque inserito nell&#8217;ambito del processo di espropriazione individuale; e vanno compresi gli atti di divisione, contrattuali o giudiziali, promossi dal curatore in seno al procedimento fallimentare disciplinato dalÂ R.D. 16 marzo 1942, n. 267Â e successive modificazioni (la cui disciplina continua ad applicarsi alla presente causa ratione temporis, considerato che il &quot;Codice della crisi d&#8217;impresa e dell&#8217;insolvenza&quot;, introdotto dalD.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, non sì applica alle procedure di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, le quali &#8211; ai sensi delÂ D.Lgs. n. 14 del 2019, art. 390Â &#8211; continuano ad essere regolate dalla precedente disciplina) o dall&#8217;omologo organo gestorio delle altre procedure concorsuali.<br /> Sul punto va dunque enunciato, ai sensi dell&#8217;art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto:<br /> &quot;In forza delle disposizioni eccettuative di cui alÂ D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46,Â comma 5 e alÂ L. n. 47 del 1985, art. 40,commi 5 e 6, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessaria nell&#8217;ambito dell&#8217;espropriazione di beni indivisi (divisione c.d. &quot;endoesecutiva&quot; o nell&#8217;ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali (divisione c.d. &quot;endoconcorsuale&quot;) è sottratta alla comminatoria di nullità  prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dalD.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46,Â comma 1, e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40,Â comma 2&quot;.<br /> Alla stregua di tale principio, va accolto il secondo motivo di ricorso e va cassata sul punto la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale.<br /> 9. &#8211; In definitiva, va rigettato il primo motivo di ricorso; va accolto il secondo; la sentenza impugnata va cassata con riferimento alla censura accolta, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, che si conformerà  al principio di diritto enunciato a conclusione dell&#8217;esame della detta censura.<br /> Il giudice di rinvio provvederà  anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità .Â <em>OmissisÂ </em></div>
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