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	<title>7/1/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>7/1/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2014 n.22</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-7-1-2014-n-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-7-1-2014-n-22/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2014 n.22</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, est. Dell’Olio Centro Futura s.r.l. (Avv. Concetta Saetta) c. ASL Napoli 1 Centro (Avv. Alberto Armenante dell’Avvocatura Regionale) 1. Processo amministrativo – Rappresentanza in giudizio di A.S.L. in Campania – A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della L.R.C. 1/2009 – Pubblicazione della Legge di conversione 64/13 &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-7-1-2014-n-22/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2014 n.22</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-7-1-2014-n-22/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2014 n.22</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, est. Dell’Olio<br /> Centro Futura s.r.l. (Avv. Concetta Saetta) c. ASL Napoli 1 Centro (Avv. Alberto Armenante dell’Avvocatura Regionale)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Rappresentanza in giudizio di A.S.L. in Campania – A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della L.R.C. 1/2009 – Pubblicazione della Legge di conversione 64/13 &#8211; Conseguenze</p>
<p>2. Sanità e Farmacie – Centro medico riabilitativo accreditato – Autorizzazione all’erogazione di determinate prestazioni – Parere negativo dell’ASL – Atto endoprocedimentale avente forza vincolante – Immediata impugnabilità – Sussiste – Ragioni – Ha portata immediatamente lesiva. </p>
<p>3. Sanità e Farmacie – Centro medico riabilitativo accreditato – Istanza di rettifica di un errore di trascrizione nel decreto di autorizzazione – Parere negativo dell’ASL – Motivato sulla scorta di una mancata abilitazione all’erogazione delle stesse – Illegittimità – Ragioni – Mancata modificazione del regime autorizzatorio.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È da considerarsi legittima la costituzione in giudizio da parte dell’Avvocatura Regionale nell’interesse dell’A.S.L., avvenuta ai sensi della Legge Regionale della Campania 1/2009 sebbene la stessa dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale 91 del 22/5/2013, e ciò in quanto tale costituzione è da considerarsi sanata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 11, comma 8/bis D.L. 35/13, come aggiunto dalla Legge di conversione 64/13, con la quale il Legislatore ha sancito che gli Uffici Legali Regionali sono abilitati ad assumere il patrocinio degli Enti dipendenti della Regione e quindi anche delle Aziende sanitarie. </p>
<p>2. Nel caso in cui una ditta attiva nel settore dei centri di riabilitazione faccia istanza di ampliamento del novero delle attività oggetto di autorizzazione, l’eventuale parere negativo dell’ASL, in quanto destinato a vincolare l’attività autorizzatoria del competente Comune, ha portata immediatamente lesiva anche se è un atto endoprocedimentale e, pertanto, può essere immediatamente impugnato (1)</p>
<p>3. Nell’ipotesi di un centro di riabilitazione convenzionato con il S.S.N., la trasformazione ex lege di tale convenzione nel rapporto di provvisorio accreditamento consente al centro accreditato di continuare ad erogare le medesime prestazioni, atteso che il rapporto di convenzionamento e quello di provvisorio accreditamento presuppongono l’esistenza di una conforme autorizzazione sanitaria. Pertanto, in presenza di un’immutata autorizzazione sanitaria, deve ritenersi illegittimo, e va annullato, il parere negativo dell’ASL emesso sull’istanza di rettifica del decreto sindacale laddove quest’ultimo, per mero errore di trascrizione, non contemplava l’attività di fisiokinesiterapia, da sempre oggetto di autorizzazione. </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1. Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7 Luglio 2003 n. 4034; T.A.R. Toscana, Sez. III, 18 gennaio 2010, n. 38</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1725 del 2013, proposto da:<br />
CENTRO FUTURA S.r.l., rappresentato e difeso dall’Avv. Concetta Saetta, con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Carlo Poerio n. 15;<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO, rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto Armenante dell’Avvocatura della Regione Campania, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia n. 81;<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>a) della nota dell’ASL Napoli 1 Centro (commissione ex DGRC 7301/2001) prot. n. 24 del 22 gennaio 2013, recante parere negativo in ordine all’istanza del centro ricorrente di rettifica del decreto sindacale n. 206 del 12 maggio 2006;<br />
b) di ogni altro atto allo stesso presupposto, connesso, collegato e conseguente, ivi compresi il verbale della seduta del 17 gennaio 2013, inerente alla posizione del centro ricorrente, ed altri laddove non espressamente richiamati.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 il dott. Carlo Dell&#8217;Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Il centro ricorrente, provvisoriamente accreditato con il sistema sanitario regionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie in ambito riabilitativo, impugna gli atti in epigrafe indicati, con i quali l’ASL Napoli 1 Centro ha reso parere negativo in ordine alla sua istanza di rettifica del decreto sindacale n. 206 del 12 maggio 2006, recante l’autorizzazione del Comune di Napoli all’esercizio dell’attività di riabilitazione; in particolare mediante tale istanza, facendo leva sulla prima autorizzazione rilasciata nel 1989 e sull’oggetto del precedente rapporto di convenzionamento, il ricorrente aveva chiesto l’inserimento nel decreto autorizzatorio anche della dicitura relativa alle attività di fisiokinesiterapia (FKT).<br />
Il gravame è affidato ad una serie di censure attinenti alla violazione degli artt. 2, 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, alla violazione della legge n. 241/1990, alla violazione della normativa nazionale e regionale in materia sanitaria, alla violazione dei principi di trasparenza, correttezza, economicità e buon andamento, nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili.<br />
Si è costituita con memoria l’ASL Napoli 1 Centro per il tramite dell’avvocatura della Regione Campania, eccependo l’infondatezza del ricorso.<br />
Parte ricorrente controdeduce ed insiste nelle proprie tesi con successiva memoria.<br />
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 722 dell’8 maggio 2013.<br />
La causa è stata trattenuta per la decisione nell’udienza pubblica del 23 ottobre 2013, nel corso della quale il difensore della resistente ha fatto presente che l’avvocatura regionale era decaduta dalla possibilità di assumere la difesa delle aziende sanitarie della Campania in virtù della declaratoria di illegittimità costituzionale della relativa disposizione autorizzativa, l’art. 29 della legge regionale n. 1/2009. <br />
2. La presente controversia si incentra sulla contestazione di un parere negativo dell’azienda sanitaria in merito all’inclusione, a seguito di rettifica, delle prestazioni di FKT nel novero delle attività sanitarie oggetto di autorizzazione. <br />
2.1 Preliminarmente deve essere precisato che, successivamente alla declaratoria di illegittimità costituzionale della citata disposizione regionale ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 91 del 22 maggio 2013, gli uffici legali regionali sono stati abilitati ad assumere il patrocinio degli enti dipendenti dalla Regione, e quindi anche delle aziende sanitarie, dal comma 8-bis dell’art. 11 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, aggiunto dalla legge di conversione 6 giugno 2013 n. 64; nel caso specifico l’avvocatura regionale non è incorsa in alcuna decadenza ed è legittimata a perpetuare la difesa dell’ASL Napoli 1 Centro, giacchè eventuali difetti originari di costituzione sono stati comunque sanati dall’entrata in vigore della suddetta legge di conversione.<br />
2.2 Sempre in via preliminare, è il caso di notare che la presente impugnativa si dirige contro atti endoprocedimentali immediatamente lesivi della posizione del ricorrente, in quanto il parere negativo espresso dall’azienda sanitaria è destinato a vincolare l’attività decisionale del competente Comune di Napoli, imponendogli il rigetto dell’istanza di rettifica (nel senso dell’immediata impugnabilità dei pareri negativi vincolanti cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 luglio 2003 n. 4034; TAR Toscana, Sez. III, 18 gennaio 2010 n. 38).<br />
3. Ciò chiarito in punto di rito, prima di affrontare lo scrutinio delle censure articolate in gravame è opportuno ripercorrere i passaggi salienti della vicenda contenziosa, come ricostruiti in base alle evidenze processuali (cfr. documentazione allegata al ricorso).<br />
Con decreto sindacale n. 1314 del 28 marzo 1989, il centro ricorrente era autorizzato ad espletare sia attività riabilitative in senso stretto (ex art. 26 della legge n. 833/1978) sia attività di FKT (ex art. 44 della legge n. 833/1978) e, in virtù di convenzione stipulata in data 6 ottobre 1993 con l’allora U.S.L. n. 46 di Napoli, era ammesso ad erogare prestazioni rientranti in entrambe tali categorie con oneri a carico del sistema sanitario regionale.<br />
Il predetto decreto veniva sostituito nel tempo, a causa della modifica della ragione sociale, della legale rappresentanza e della sede del centro, prima dal decreto sindacale n. 1260 del 18 ottobre 1994 e poi dal decreto sindacale n. 272 del 1° marzo 2002, nei quali compariva, con riguardo alle attività oggetto di autorizzazione, solo il riferimento alla riabilitazione e non alla FKT.<br />
Da ultimo, pure nel decreto sindacale autorizzatorio n. 206 del 12 maggio 2006, emanato a seguito delle verifiche imposte dalla delibera di Giunta Regionale (DGRC) n. 7301/2001 e sostitutivo del precedente decreto n. 272/2002, permaneva il riferimento esclusivo alla riabilitazione.<br />
Il ricorrente, a fronte della sospensione dei pagamenti opposta dall’azienda sanitaria per le prestazioni di FKT, presentava istanza di rettifica del decreto n. 206/2006 al fine di includere nella dicitura relativa alle attività oggetto di autorizzazione anche tali prestazioni, ma la competente commissione aziendale esprimeva parere negativo così motivando il suo giudizio (cfr. nota prot. n. 24 del 22 gennaio 2013): “In merito alla vostra istanza rettifica decreto sindacale prat. n. 17/2006 (prot. C.N. 206/06) per l’esercizio di attività sanitaria pervenuta a questa Commissione dal comune di Napoli con nota prot. PG/2012/701689 del 14/09/2012, si rappresenta che la Commissione nella seduta del 17/01/2013 visti i decreti sindacali richiesti e fatti pervenire dalla UOPC con nota prot. 41 del 10/01/2013 P.A. 1260 del 17/10/1994 e P.A. 1314 del 28/03/1989, ritiene che non vi siano estremi tali da poter rilevare la contestuale autorizzazione per l’attività di FKT e Riabilitazione, infatti il Decreto 1260/94 autorizza l’attività di Riabilitazione psicomotoria e revoca di fatto il Decreto 1314/89 senza fare alcun riferimento alla tipologia di attività FKT. (…). Alla luce di quanto sopra la Commissione riconferma il parere precedentemente espresso per il quale è stato tenuto in conto il Decreto Sindacale n. 272 del 2002 ai fini della riautorizzazione.”.<br />
4. Una volta ripercorsa l’evoluzione della vicenda contenziosa, si può dare corso all’esame delle censure.<br />
Con una prima censura il centro ricorrente, nel lamentare la violazione della normativa nazionale e regionale in materia sanitaria nonché il difetto di istruttoria e di motivazione, deduce l’erroneità del parere espresso dall’ASL per aver impedito una doverosa correzione del decreto sindacale n. 206/2006. In particolare, a suo avviso, non doveva essere denegata l’inclusione della FKT nella dicitura relativa alle attività autorizzate se solo si fosse tenuto conto del precedente convenzionamento per l’erogazione delle prestazioni sia di riabilitazione sia di FKT e dell’attuale rapporto di provvisorio accreditamento che, ai sensi della DGRC n. 377/1998, lo vede classificato quale struttura di fascia C; in conclusione, secondo la sua prospettazione, l’omessa indicazione della FKT sarebbe piuttosto da imputare ad un mero errore di trascrizione ripetuto nel tempo, emendabile attraverso l’emissione di un semplice provvedimento di rettifica.<br />
La doglianza è fondata e merita accoglimento.<br />
4.1 Come risulta dall’effettuata ricostruzione dei fatti, il centro ricorrente sin dal 1993 ha goduto di convenzionamento per le prestazioni sia di riabilitazione sia di FKT ed è naturale che tale rapporto si sia successivamente trasformato (in forza della legge) nell’attuale rapporto di provvisorio accreditamento, pacificamente caratterizzato dalla classificazione quale struttura di fascia C, la quale ha permesso al centro di continuare ad erogare entrambe le tipologie di prestazioni con oneri a carico del sistema sanitario regionale.<br />
Il rapporto di convenzionamento prima e quello di provvisorio accreditamento dopo presuppongono necessariamente l’esistenza di una conforme autorizzazione sanitaria per le attività di riabilitazione e di FKT, dal momento che se è vero che l’autorizzazione sanitaria può avere un ambito più ampio dell’accreditamento, non è vero il contrario, essendo il rilascio dell’accreditamento per determinate prestazioni condizionato dall’esistenza per quelle stesse prestazioni dell’autorizzazione sanitaria; infatti, non è pensabile che un centro accreditato possa erogare prestazioni a carico del sistema sanitario regionale in assenza dei requisiti minimi per l’esercizio dell’attività protesa a tal fine, come certificati nell’autorizzazione sanitaria.<br />
A conferma di quanto osservato, si rileva che almeno inizialmente il rapporto di convenzionamento trovava integrale corrispondenza nella prima autorizzazione sanitaria rilasciata al centro ricorrente, ossia nel decreto sindacale n. 1314/1989, che copriva anche le prestazioni di FKT.<br />
4.2 Sotto altro concorrente profilo, vale rimarcare che nell’ordito motivazionale e nel contenuto dispositivo dei successivi decreti sindacali non si coglie alcun riferimento ad una revoca dell’abilitazione concessa per la FKT, né si evincono argomenti a sostegno di un’eventuale riduzione dell’originario ambito autorizzativo.<br />
Anzi sono rinvenibili elementi di segno contrario, laddove nel decreto sindacale n. 272/2002, pur facendosi riferimento alla sola attività di riabilitazione, si dà espressamente atto che il centro ricorrente è classificabile come “struttura riabilitativa di tipo C”, ossia capace di erogare anche prestazioni di FKT.<br />
4.3 Alla luce di quanto esposto, può ben convenirsi con la tesi di parte ricorrente che l’autorizzazione sanitaria per l’attività di FKT ha sempre accompagnato il rapporto di convenzionamento prima e quello di provvisorio accreditamento dopo, e che l’omissione della dicitura per le prestazioni di FKT è ascrivibile ad un mero errore di trascrizione commesso nella compilazione dell’oggetto dell’autorizzazione in occasione del rinnovo del relativo titolo provvedimentale. Ne consegue che ha errato l’azienda sanitaria nel pronunciarsi negativamente sull’istanza di rettifica avanzata dal centro ricorrente, non avendo essa valutato in maniera compiuta le implicazioni discendenti dall’esistenza del precedente rapporto di convenzionamento (poi trasfuso in accreditamento provvisorio) e dell’originario decreto di autorizzazione del 1989, che imponevano la correzione dell’ultimo decreto sindacale n. 206/2006 in modo da includere nell’indicazione delle attività autorizzate anche la FKT.<br />
5. Per converso, devono essere disattese le eccezioni della difesa aziendale dirette a formulare le seguenti controdeduzioni: a) “non vi è prova agli atti dell’esistenza di un convenzionamento e di successivo accreditamento provvisorio del centro anche per le prestazioni di fkt”; b) l’introduzione del regolamento regionale del 2006 sui requisiti per l’accreditamento istituzionale e della nuova disciplina regionale (DGRC n. 7301/2001) in tema di requisiti per il conseguimento dell’autorizzazione sanitaria ha reso necessaria la revoca delle precedenti autorizzazioni del centro.<br />
Si osserva, difatti, quanto segue con riguardo ad entrambi gli aspetti: aa) la prova del convenzionamento e del conseguente accreditamento provvisorio anche per le prestazioni di FKT è stata prontamente fornita dalla difesa attorea mediante deposito, in allegato al ricorso, della copia della convenzione stipulata in data 6 ottobre 1993, la quale a pag. 3 reca il riferimento espresso anche alle attività di “Fisiochinesiterapia”; bb) come già accennato, non risulta che l’avvicendamento delle autorizzazioni sanitarie che ha interessato il centro ricorrente, in parte determinato dall’adeguamento alla nuova disciplina introdotta con la DGRC n. 7301/2001, abbia comportato il restringimento dell’originario ambito autorizzativo mediante l’esplicita esclusione dell’attività di FKT.<br />
6. In conclusione, in accoglimento del ricorso deve essere affermata l’illegittimità, per contrarietà con la normativa di settore nonché per difetto di istruttoria e di motivazione, del parere negativo reso dall’amministrazione sanitaria sull’istanza di rettifica del centro ricorrente, con la conseguenza che gli atti impugnati, recettivi di detto parere, meritano di essere annullati con assorbimento delle rimanenti censure quivi non esaminate.<br />
Le spese processuali devono essere addebitate alla soccombente ASL Napoli 1 Centro nella misura liquidata in dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.<br />
Condanna l’ASL Napoli 1 Centro a rifondere in favore del centro ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA ed importo del contributo unificato come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 07/01/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-7-1-2014-n-22/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2014 n.22</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2014 n.17</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-1-2014-n-17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-1-2014-n-17/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-1-2014-n-17/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2014 n.17</a></p>
<p>Pres. Maruotti &#8211; Est. Scanderbeg A.B. e S. V. (Avv. M. Sanino) / Comune di Tivoli (Avv. M. Marci) 1. Edilizia e urbanistica – Risanamento conservativo – Demolizione – Esclusione – Ristrutturazione edilizia – Necessità. 2. Edilizia e urbanistica – Ordine di demolizione – A seguito di d.i.a. – Per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-1-2014-n-17/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2014 n.17</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-1-2014-n-17/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2014 n.17</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti &#8211; Est. Scanderbeg<br /> A.B. e S. V. (Avv. M. Sanino) / Comune di Tivoli (Avv. M.  Marci)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Edilizia e urbanistica – Risanamento conservativo – Demolizione – Esclusione – Ristrutturazione edilizia – Necessità. 						</p>
<p>2.	Edilizia e urbanistica – Ordine di demolizione – A seguito di d.i.a. – Per lavori eseguiti difformemente – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	L’intervento di risanamento conservativo, così come disciplinato all’art. 3, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, non consente la demolizione del manufatto, a tal uopo essendo necessario dar corso quantomeno ad un intervento di “ristrutturazione edilizia”. 						</p>
<p>2.	E’ legittimo l’ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi adottato a seguito di una d.i.a. riguardante lavori relativi ad opere di risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui i lavori in concreto eseguiti sono consistiti nella demolizione e nella ricostruzione di un vano, non consentiti dal titolo edilizio formatosi a seguito della presentazione della suddetta d.i.a..</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2174 del 2013, proposto dai signori Andrea Bonura e Simona Valentini, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio legale del medesimo difensore in Roma, viale Parioli N.180; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Tivoli, in persona del sindaco e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marco Marci, con domicilio eletto presso lo studio del signor Silvio Crapolicchio in Roma, via Belsiana, 100; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I QUATER n.7807/2012, resa tra le parti, concernente demolizione opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Tivoli;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 novembre 2013, il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e udito per l’appellante l’avvocato Sanino;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.- I signori Andrea Bonura e Simona Valentini impugnano la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 14 settembre 2012, n. 7807, che ha respinto il ricorso n.11302 del 2007 dagli stessi proposto avverso l’atto recante l’ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi adottato in loro confronto dal Comune di Tivoli, in relazione ai lavori intrapresi nell’immobile sito in Tivoli in piazza Tempio d’Ercole n. 25 in carenza del permesso di costruire.<br />
Gli appellanti insistono anche in questo grado nel sostenere la legittimità dell’intervento edilizio, che sarebbe stato regolarmente assentito con dichiarazione di inizio di attività, adducendo in particolare che il modestissimo incremento volumetrico del vano-veranda posto al terzo piano sarebbe da riconnettere alla necessità di adeguare l’edificio alle norme antisismiche e che, in ogni caso, l’intervento edilizio realizzato sarebbe conforme a quelli consentiti in zona A2 dal piano particolareggiato comunale.<br />
Concludono gli appellanti per l’accoglimento, con l’appello, del ricorso di primo grado e per l’annullamento, in riforma della impugnata sentenza, degli atti in primo grado gravati.<br />
Con ordinanza 24 aprile 2013, n. 1488, questa Sezione ha sospeso in via cautelare l’esecutività della impugnata sentenza.<br />
All’udienza del 26 novembre 2013 la causa è stata trattenuta per la sentenza.<br />
2.- L’appello è infondato e va respinto.<br />
Va premesso, in fatto, che i ricorrenti, nella qualità di comproprietari dell’immobile sito in Tivoli, piazza Tempio d’Ercole 25, dopo avere a suo tempo ottenuto una concessione in sanatoria avente ad oggetto la costruzione di tale immobile, hanno successivamente presentato una dichiarazione d’inizio d’attività al fine di eseguire opere di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo.<br />
Nel corso di tale ultima attività edilizia, gli odierni appellanti, adducendo un cedimento strutturale del vano sito al terzo piano, hanno provveduto a demolirlo ed a realizzarne ex novo un altro. Con l’ordinanza n. 556 del 2007, impugnata tramite il ricorso principale di primo grado, il Comune di Tivoli ha ordinato la demolizione sia di quest’ultima opera, giacché essa avrebbe modificato il volume originario per mezzo di una variazione delle altezze interne, sia di abusi commessi al secondo piano, consistenti in una diversa disposizione delle tramezzature interne.<br />
Sulla domanda di accertamento di conformità delle opere, successivamente proposta dai proprietari interessati ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, si è dapprima formato il silenzio-rigetto, anch’esso impugnato con il ricorso di primo grado in via principale; indi, il Comune di Tivoli ha adottato provvedimento espresso di rigetto (ordinanza n. 20126 del 2008), con la quale ha escluso che potesse essere oggetto di sanatoria la nuova opera realizzata (e cioè il nuovo vano-veranda), sia in ragione del riscontrato aumento di volumetria rispetto al vano preesistente, sia in considerazione del dettato del piano particolareggiato vigente nel Comune di Tivoli, che (all’art.6) nella zona A2 ammette soltanto il risanamento conservativo (e quindi non gli interventi di realizzazione di nuove opere).<br />
3.- Gli appellanti anche in questa sede contestano questa conclusione e lamentano la erroneità della gravata sentenza che ha recepito integralmente la posizione difensiva del Comune di Tivoli, i cui atti sono stati ritenuti indenni dai vizi dedotti; deducono al contrario gli appellanti che, in zona A2, sarebbe comunque possibile procedere al ripristino degli elementi statici e strutturali dell’edificio in sede di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia. Tanto più nel caso in esame, in cui il lieve aumento delle altezze del vano, comportante una modifica della volumetria rispetto all’opera preesistente, sarebbe da riconnettere, al pari della necessità di ridurre lo spessore delle pareti finestrate, all’esigenza di adeguare il fabbricato alla normativa antisismica.<br />
4.- Il Collegio osserva che la impugnata sentenza resiste alle censure d’appello e merita conferma.<br />
L’intervento edilizio realizzato dagli odierni appellanti a seguito di d.i.a prodotta il 4 agosto 2006 riguardava lavori relativi ad opere di risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria. Senonchè i lavori in concreto eseguiti sono consistiti nella demolizione e nella ricostruzione del vano tecnico posto al terzo piano, ciò che non era consentito dal titolo edilizio formatosi a seguito della presentazione della suddetta d.i.a..<br />
L’intervento di risanamento conservativo, così come disciplinato all’art. 3, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, non consente la demolizione del manufatto, a tal uopo essendo necessario dar corso quantomeno ad un intervento di “ristrutturazione edilizia” (art. 3, lett. d) d.P.R. cit.).<br />
E tuttavia tale tipologia di intervento edilizio era in ogni caso inibita ai ricorrenti in ragione della disciplina urbanistica dell’area ove ricade il loro fabbricato, azzonata nel p.r.g. comunale come “A2- risanamento conservativo”.<br />
Corretta pertanto appare, come rilevato dal giudice di primo grado, la determinazione del Comune di Tivoli che ha negato accoglimento all’istanza di permesso di costruire per accertamento di conformità presentata dagli appellanti ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, non essendo consentita la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione degli immobili posti in zona A2. Donde la legittimità dell’ordine di demolizione del vano posto al terzo piano e della riduzione in pristino delle altre opere interne realizzate al secondo piano in difformità dal titolo (per questa parte, tuttavia, non constano specifici motivi di censura).<br />
Da ultimo vale osservare, pur nella rilevata assorbenza del motivo ostativo dianzi trattato, che in ogni caso non risulta giustificata la correlazione posta dagli appellanti tra l’aumento di cubatura del vano posto al terzo piano e l’esigenza di conformarsi alla disciplina antisismica.<br />
Infatti, se detta esigenza potrebbe in tesi ritenersi sussistente con riguardo al minor spessore delle pareti finestrate, non altrettanto potrebbe dirsi con riferimento all’altezza interna del vano, la cui difformità (sia pur lieve) rispetto a quella originaria non sarebbe giustificabile (e comunque è rimasta in fatto indimostrata) in ragione dell’obbligo di osservare la disciplina antisismica.<br />
In definitiva, l’appello va respinto.<br />
Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidati come in dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello (r.g. n. 2174/13), come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Comune di Tivoli, delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre iva e cpa se dovuti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />
Vito Carella, Consigliere<br />
Gabriella De Michele, Consigliere<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore<br />
Roberta Vigotti, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 07/01/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-1-2014-n-17/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2014 n.17</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2014 n.5</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-1-2014-n-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-1-2014-n-5/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-1-2014-n-5/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2014 n.5</a></p>
<p>Pres. L. Maruotti &#8211; Est. G.C. Scanderbeg Sipsa Ecologica S.r.l. (Avv.ti R.Izzo, S. Bonatti, B.Amadio) c/ Ministero Ambiente e Territorio ( Avv. Stato) 1.Ambiente e territorio – Rifiuti tossici – Realizzazione impianti di smaltimento – Domanda di contributo incentivante &#8211; Acquisti antecedenti &#8211; Revoca – Legittimità – Sussiste. 2.Ambiente e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-1-2014-n-5/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2014 n.5</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-1-2014-n-5/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2014 n.5</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Maruotti  &#8211; Est. G.C. Scanderbeg<br /> Sipsa Ecologica S.r.l. (Avv.ti R.Izzo, S. Bonatti, B.Amadio) c/ Ministero Ambiente e Territorio ( Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Ambiente e territorio – Rifiuti tossici – Realizzazione impianti di smaltimento – Domanda di contributo incentivante &#8211; Acquisti antecedenti &#8211; Revoca – Legittimità – Sussiste. </p>
<p>2.Ambiente e territorio &#8211; Rifiuti tossici – Realizzazione impianti di smaltimento &#8211; Domanda di contributo incentivante – Spese accessorie relative a impianti esistenti – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.E’ legittima la revoca del contributo per la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti tossici, qualora, l’elargizione del beneficio economico riguardi acquisti che l’imprenditore ha già compiuto prima della pubblicazione del bando relativo alla misura incentivante o comunque prima della presentazione della relativa domanda. Infatti la misura incentivante deve condizionare la scelta imprenditoriale relativa all’investimento, non avendo senso che vengano elargiti contributi pubblici per investimenti che l’imprenditore avrebbe compiuto in ogni caso, anche in assenza di incentivo.</p>
<p>2.In materia di contributi incentivanti per la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti tossici, non possono essere richieste agevolazioni relative ad attività di avvio e collaudo di impianti di smaltimento rifiuti già realizzati, trattandosi di spese accessorie e secondarie rispetto a quelle inerenti l’investimento principale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8667 del 2007, proposto da Sipsa Ecologica S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Izzo, Stefano Bonatti e Bruno Amadio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Raffaele Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, 3; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE I n. 254/2007, resa tra le parti, concernente la revoca del contributo per realizzazione impianto smaltimento rifiuti tossico-nocivi</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 novembre 2013 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Izzo e l’avvocato dello Stato Gerardis.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.- La società Sipsa Ecologica srl impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia 15 febbraio 2007, n. 254, che ha respinto il ricorso di primo grado r.g. n. 3314 del 2000 dalla stessa proposto avverso il decreto di revoca del contributo in conto capitale concesso alla società esponente dal Ministero dell’Ambiente con decreto 31 ottobre 1991 per l’attuazione di un progetto pilota per la realizzazione in Torregrande (Oristano) di un impianto per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi, speciali ospedalieri e urbani pericolosi.<br />
L’appellante si duole della erroneità della gravata sentenza, che ha ritenuto legittima la impugnata revoca, adottata sul presupposto che la documentazione fiscale relativa all’acquisto dei macchinari dimostrava l’anteriorità di detto acquisto rispetto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al contributo.<br />
Deduce la società appellante che nessuna disposizione normativa imporrebbe, e neppure il bando che ha regolato la procedura, che gli investimenti siano necessariamente da realizzare in epoca successiva alla presentazione delle domanda di erogazione del contributo; soggiunge l’appellante che, in ogni caso, la revoca sarebbe dovuta essere al più parziale, avendo la società esponente sopportato ulteriori spese in epoca successiva alla presentazione della domanda, in ordine alle quali non avrebbe avuto giustificazione il ritiro del decreto concessivo del contributo economico.<br />
Si è costituita l’Amministrazione appellata per resistere all’appello e per chiederne la reiezione.<br />
L’appellante ha prodotto memoria conclusiva in vista dell’udienza di discussione.<br />
All’udienza del 26 novembre 2013 la causa è stata trattenuta per la sentenza.<br />
2.- L’appello è infondato e va respinto.<br />
Con il primo motivo l’appellante torna a prospettare in questo grado la questione della illegittimità della revoca per carenza di base giuridica.<br />
Premette la società appellante che l’art. 14 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361 (convertito dalla legge n. 441 del 1987, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti), prevedeva la concessione di contributi per programmi di investimento destinati ad attuare progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti, demandando ad un successivo decreto ministeriale la fissazione delle procedure, dei tempi e dei modi per la concessione dei contributi di cui al citato art. 14.<br />
Il decreto del Ministero dell’Ambiente 5 luglio 1988, n. 283, recante la disciplina di attuazione, nulla tuttavia avrebbe previsto riguardo al nesso temporale tra la concreta determinazione di investimento da parte degli aspiranti al contributo e la data fissata per la presentazione delle domande di concessione del beneficio. Di qui la erroneità della gravata sentenza, fondata sul rilievo che la ricorrente avrebbe già acquistato il macchinario alla data di presentazione della domanda di contributo ma tanto, a parer dell’appellante, senza che alcuna disposizione normativa avesse mai stabilito un nesso di interdipendenza tra tali eventi.<br />
Il motivo d’appello non appare condivisibile.<br />
Correttamente il giudice di primo grado si è orientato per ritenere legittima la revoca una volta acclarato, in fatto, che la società ricorrente aveva la disponibilità materiale del macchinario (per averlo comprato nel marzo del 1988 negli Stati Uniti) già prima di presentare domanda per la concessione del contributo.<br />
In materia di concessioni di contributi pubblici costituisce principio di ordine generale quello secondo cui l’elargizione del beneficio economico non possa riguardare acquisti che l’imprenditore ha già compiuto (e che quindi avrebbe compiuto in ogni caso, a prescindere dall’incentivo economico di parte pubblica) prima della pubblicazione del bando relativo alla misura incentivante o comunque prima della presentazione della relativa domanda.<br />
La <i>ratio</i> sottesa a detto principio è intuitiva e risiede nel fatto che la misura incentivante deve condizionare la scelta imprenditoriale relativa all’investimento, non avendo senso che vengano elargiti contributi pubblici per investimenti che l’imprenditore avrebbe compiuto in ogni caso, anche in assenza di incentivo; le spese per investimenti già effettuati si iscrivono pertanto nelle scelte imprenditoriali già prese, rispetto alle quali non si giustifica il contributo pubblico “incentivante”.<br />
In ogni caso, non appare corretta la prospettazione dell’appellante secondo cui difetterebbe una base giuridica per ritenere essenziale la mancata attivazione in concreto dell’investimento alla data di presentazione delle domande di contributo.<br />
Il già citato decreto ministeriale 5 luglio 1988, n. 283, liddove ha previsto (art.1) che debbano essere presentati al Ministero dell’Ambiente i programmi di investimento destinati ad attuare i progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi tipo, ha anche stabilito che alla richiesta di contributo, da presentarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, debba essere allegata la scheda-progetto.<br />
Si evince chiaramente da tale disposizione che i contributi si riferiscono agli impianti non ancora esistenti, i cui progetti – da allegare alla domanda di contributo – avrebbero dovuto essere previamente vagliati dall’autorità (i.e., dalla commissione tecnico-scientifica) competente ad ammetterli a contributo.<br />
Alla luce di quanto osservato, legittima pertanto risulta sia la disposizione (art. 4) contenuta nel decreto 31 ottobre 1991 concessivo della misura, secondo cui “in ogni caso sono ammesse a contributo esclusivamente parti dell’opera i cui costi di costruzione risultino fatturati dopo la scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle istanze di finanziamento previsto dal citato decreto ministeriale 5 luglio 1988, n. 283”; sia, per quel che in questa sede rileva, la determinazione amministrativa in primo grado impugnata, che sostanzialmente ha escluso che l’impianto già acquistato dalla odierna società appellante nel marzo 1988, e quindi ben prima della presentazione delle domande di contributo, potesse fruire del previsto beneficio economico.<br />
Non appare da ultimo fondato neppure il motivo afferente la illegittimità della revoca del contributo in relazione al mancato riconoscimento, quantomeno parziale, del beneficio sulle spese di investimento sopportate successivamente alla data di presentazione delle domande.<br />
Anche a tal proposito, il giudice di primo grado ha correttamente disatteso la censura<br />
Oltre alla già indicata ragione di ordine sistematico, che esclude l’ammissione a contributo di spese anche parziali riferite ad investimenti già effettuati alla data di presentazione delle domande di contributo, vale osservare come, nel caso in esame, il macchinario sia stato acquistato nella sua integrità in epoca antecedente la presentazione della domanda di contributo e che le spese affrontate successivamente a tale scansione temporale siano risultate soltanto quelle di avvio e di collaudo dell’impianto; vale a dire spese assolutamente accessorie e secondarie rispetto a quelle inerenti l’investimento principale, e comunque non assimilabili a quelle di “parti dell’opera i cui costi di costruzione risultino fatturati dopo la scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle istanze di finanziamento”.<br />
In definitiva, l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza.<br />
Le spese del secondo grado seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello (RG n. 8667/07), come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Condanna la società appellante al pagamento, in favore del Ministero dell’Ambiente, delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre iva e cpa se dovuti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />
Vito Carella, Consigliere<br />
Gabriella De Michele, Consigliere<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore<br />
Roberta Vigotti, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 07/01/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-7-1-2014-n-5/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2014 n.5</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2014 n.23</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-7-1-2014-n-23/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-7-1-2014-n-23/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-7-1-2014-n-23/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2014 n.23</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, est. Dell’Olio Centro Diagnostico Corso di Anselmo Luigi (Avv. Umberto Meo) c. A.S.L. Napoli 1 centro (Avv. Maria D’Elia dell’Avvocatura Regionale), Regione Campania (Avv. Tiziana Taglialatela dell’Avvocatura Regionale), Commissario Straordinario per l’attuazione del piano di rientro della sanità Regione Campania (Avvocatura Distrettuale dello Stato) 1. Giurisdizione e competenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-7-1-2014-n-23/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2014 n.23</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-7-1-2014-n-23/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2014 n.23</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, est. Dell’Olio<br /> Centro Diagnostico Corso di Anselmo Luigi (Avv. Umberto Meo) c. A.S.L. Napoli 1 centro (Avv. Maria D’Elia dell’Avvocatura Regionale), Regione Campania (Avv. Tiziana Taglialatela dell’Avvocatura Regionale), Commissario Straordinario per l’attuazione del piano di rientro della sanità Regione Campania (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Rapporto di accreditamento di un centro diagnostico con il SSN – Impugnazione – Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Ragioni – Materia rientrante nella giurisdizione esclusiva del G.A.</p>
<p>2. Sanità e Farmacie – Rapporto di accreditamento di un centro diagnostico – Provvedimento di risoluzione – Motivazione – Superamento del termine massimo di sospensione dell’attività &#8211; Illegittimità – Violazione dell’art. 25, co. 4, L.R. 15/2002 &#8211;  Ragioni – Non si applica nel caso in cui la sospensione sia divisa in due periodi distinti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  La controversia in cui si faccia questione dell’illegittima risoluzione del rapporto di provvisorio accreditamento con un centro diagnostico, rientra nella giurisdizione del G.A. per due ragioni: in primo luogo, perché di fronte a un provvedimento dell’ASL che inibisce in via autoritativa la prosecuzione del rapporto di provvisorio accreditamento sono configurabili posizioni di interesse legittimo; inoltre, perché i rapporti tra le ASL e le strutture operanti in regime di accreditamento sono configurabili come concessioni di pubblico servizio e in quanto tali, ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. c, del c.p.a., rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A.</p>
<p>2. Ai sensi dell’art. 25, comma 4, Legge Regionale Campania n. 15/2002, la risoluzione del rapporto di accreditamento non si applica quando la sospensione temporanea dell’attività abbia una durata inferiore a sei mesi e sia stata disposta dall’ASL o dalla stessa struttura per motivate esigenze. Pertanto, deve ritenersi illegittimo, e va annullato, il provvedimento di risoluzione motivato sulla scorta di una durata della sospensione superiore a sei mesi, laddove l’Amministrazione non abbia considerato che tale sospensione era articolata in due distinti periodi: l’uno per ragioni inerenti l’attività del centro, l’altro per intervento dell’Azienda Sanitaria. (Nella specie il TAR ha ritenuto di riferire alla sospensione disposta dall’ASL anche l’ipotesi del mancato perfezionamento dell’iter procedimentale per il trasferimento di sede, caratterizzato dal determinante contributo dell’ASL).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2044 del 2013, proposto da:<br />
CENTRO DIAGNOSTICO CORSO DI ANSELMO LUIGI S.a.s., rappresentato e difeso dall’Avv. Arturo Umberto Meo, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Melisurgo n. 4 presso l’Avv. Andrea Abbamonte;<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria d’Elia dell’Avvocatura Regionale, con la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81;<br />
&#8211; REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’Avv. Tiziana Taglialatela dell’Avvocatura Regionale, con la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81;<br />
&#8211; COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DELLA SANITA’ REGIONE CAMPANIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è domiciliato per legge in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>a) della delibera dell’ASL Napoli 1 Centro n. 218 del 15 marzo 2013, recante la risoluzione del rapporto di provvisorio accreditamento esistente con il centro ricorrente;<br />
b) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non noti, e lesivi degli interessi del ricorrente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 novembre 2013 il dott. Carlo Dell&#8217;Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il centro ricorrente, provvisoriamente accreditato con il S.S.R. per la branca di patologia clinica, impugna la delibera in epigrafe indicata deducendo vizi attinenti alla violazione dell’art. 32 della Costituzione, alla violazione dei principi di imparzialità, di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione, alla violazione della legge regionale n. 15/2002, alla violazione delle delibere di Giunta Regionale n. 3958/2001 e n. 7301/2001, all’incompetenza assoluta, nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili.<br />
Il ricorrente, in via subordinata, solleva altresì questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, commi 3 e 4, della legge regionale n. 15/2002.<br />
La Regione Campania, costituitasi in giudizio, eccepisce nei propri scritti difensivi la mancanza di legittimazione passiva, l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione e, comunque, la sua infondatezza.<br />
Si sono costituiti in resistenza anche l’ASL Napoli 1 Centro e il Commissario Straordinario per l’Attuazione del Piano di Rientro della Sanità Regione Campania.<br />
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 807 del 22 maggio 2013. <br />
La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 6 novembre 2013.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Nella presente evenienza giurisdizionale è contestata la legittimità della delibera aziendale n. 218 del 15 marzo 2013, con cui è stata disposta la risoluzione del rapporto di provvisorio accreditamento intercorrente tra il centro ricorrente ed il S.S.R. per la branca di patologia clinica (laboratorio generale di analisi con annesso settore specializzato A1 – chimica clinica).<br />
1.1 In via preliminare, in accoglimento della pertinente eccezione della difesa regionale, deve essere rilevato il difetto di legittimazione passiva della Regione Campania, essendo estranei all’oggetto della controversia atti riferibili all’amministrazione regionale. Analogamente, non sono rinvenibili atti possano essere imputati all’autorità commissariale, con conseguente difetto di legittimazione passiva anche di quest’ultima.<br />
Pertanto, devono essere estromessi dal giudizio sia la Regione Campania sia il Commissario Straordinario per l’Attuazione del Piano di Rientro della Sanità Regione Campania.<br />
1.2 Sempre in via preliminare, sebbene sollevata dalla ormai estromessa amministrazione regionale – sulla scorta dell’osservazione che la materia del contendere sarebbe costituita da una mera vicenda risolutiva di rapporto convenzionale, devoluta alla cognizione del giudice ordinario – la questione di giurisdizione merita comunque di essere affrontata d’ufficio. <br />
Non può dubitarsi che l’odierna controversia appartenga alla cognizione del giudice amministrativo, e ciò per due ordini di ragioni: a) l’atto impugnato inibisce in via autoritativa la prosecuzione del rapporto di provvisorio accreditamento, con la conseguenza che a fronte di esso sono configurabili solo posizioni di interesse legittimo; b) i rapporti fra le aziende sanitarie locali e le strutture operanti in regime di accreditamento vanno qualificati come concessioni di pubblico servizio e, ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. c), del c.p.a., il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi, con l’eccezione delle controversie riguardanti indennità, canoni e altri corrispettivi. Spettano in via residuale alla cognizione del giudice ordinario le controversie – tra le quali non rientra quella di specie – caratterizzate da un contenuto meramente patrimoniale, relative alla corretta quantificazione dei rapporti di debito e credito tra le parti del rapporto convenzionale di accreditamento ovvero alla contestazione di atti aventi natura essenzialmente paritetica, che non coinvolgano l’accertamento dell’esistenza o del contenuto della concessione, né la verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante, ovvero non comportino l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione delle indennità o canoni stessi (cfr. da ultimo Cass. Civ., SS.UU., 20 giugno 2012 n. 10149).<br />
2. Esaurite le questioni di rito, appare opportuno ripercorrere brevemente i punti salienti della vicenda contenziosa.<br />
Con nota presentata all’ASL Napoli 1 Centro in data 11 gennaio 2012, il centro ricorrente, originariamente ubicato in Napoli al Corso Vittorio Emanuele, comunicava la sospensione dell’attività sanitaria “per problemi inerenti a rapporti con il proprietario dell’immobile dove è ubicato il centro”. Per l’occasione, vale precisare che sebbene in tale missiva si indichi la decorrenza dal 1° gennaio 2012, il riferimento indeterminato, parimenti ivi contenuto, ad “una sospensione di attività” induce a ritenere che nell’intervallo tra il 1° e l’11 gennaio 2012 sia intervenuto un singolo episodio di sospensione non necessariamente continuativo nel tempo, con la conseguenza che la volontà di sospendere l’attività deve intendersi definitivamente formalizzata con la nota prodotta l’11 gennaio 2012 ed a partire da tale data.<br />
Messosi alla ricerca di una nuova struttura dove trasferire l’esercizio dell’attività sanitaria, il centro ricorrente la individuava in un immobile sito nella non distante Piazza San Gennaro a Materdei.<br />
Eseguiti alcuni lavori di adeguamento ai requisiti normativamente previsti per le strutture di laboratorio, in data 9 luglio 2012 il centro ricorrente presentava istanza di autorizzazione al trasferimento di sede ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 7301/2001.<br />
Una volta intervenuti i pareri favorevoli della competente commissione dell’ASL Napoli 1 Centro, il Comune di Napoli rilasciava l’autorizzazione al trasferimento di sede e quella per l’esercizio di attività sanitaria rispettivamente con provvedimenti prot. n. 122 del 24 febbraio 2012 e prot. n. 144 del 22 novembre 2012.<br />
Tuttavia, con la delibera impugnata l’ASL Napoli 1 Centro si determinava successivamente a risolvere il rapporto di provvisorio accreditamento in applicazione dell’art. 25, commi 3 e 4, della legge regionale n. 15/2002, nonché sulla base della motivazione che il centro non aveva prodotto per l’intero anno 2012 né ricette, né distinte riepilogative né fatturazioni relative alla disciplina accreditata e che i sopralluoghi effettuati presso la struttura ubicata al Corso Vittorio Emanuele avevano evidenziato la cessazione dell’attività.<br />
2.1 Ebbene, emerge dalla suddetta ricostruzione come il ricorrente abbia usufruito di una volontaria sospensione dell’attività sanitaria, che ha interessato il periodo ricompreso tra l’11 gennaio 2012 e l’8 luglio 2012. A tale periodo si è giustapposto un ulteriore periodo di sospensione, avente inizio il 9 luglio 2012 e termine il 22 novembre 2012, questa volta non volontario ma imposto dal necessario espletamento della procedura amministrativa finalizzata al rilascio dell’autorizzazione al trasferimento, la quale ha visto il determinante apporto partecipativo della stessa azienda sanitaria.<br />
Ne deriva che i periodi di sospensione, anche se consecutivi, sono due e trovano scaturigine il primo nell’iniziativa del diretto interessato ed il secondo nell’intervento dell’autorità amministrativa; inoltre entrambi, singolarmente considerati, non superano i sei mesi. <br />
3. Fatte tali preliminari osservazioni, si può dare corso al vaglio delle censure articolate in gravame.<br />
Pregnante si presenta la doglianza, articolata nel primo motivo, con cui parte ricorrente, nel lamentare il difetto di istruttoria e la violazione dell’art. 25, commi 3 e 4, della legge regionale n. 15/2002, stigmatizza che l’azienda sanitaria non ha tenuto conto che il prolungamento della sospensione dell’attività sanitaria oltre il periodo di sospensione volontaria, prolungamento iniziato comunque prima del decorso dei sei mesi di legge, è dipeso dal completamento della procedura autorizzativa inerente al trasferimento di sede.<br />
La censura è fondata e merita accoglimento.<br />
L’art. 25, commi 3 e 4, della legge regionale n. 15/2002 così recita: “3. I rapporti di temporaneo accreditamento tra Servizio Sanitario regionale e strutture sanitarie o socio sanitarie private, instaurati ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 6, comma 6, nei casi di cessazione a qualsiasi titolo dell’attività delle strutture medesime, sono definitivamente risolti e non sono ripristinati. 4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai casi di temporanea sospensione dell’attività, comunque non superiore a sei mesi, disposta dalla Azienda Sanitaria Locale competente o su iniziativa della struttura privata per motivate esigenze, debitamente comunicate all’Azienda stessa.”.<br />
La lettera del comma 4, nel fissare il limite temporale massimo di sospensione dell’attività affinché non sia dia luogo alla risoluzione del rapporto di temporaneo accreditamento, non impedisce che ad un periodo massimo semestrale di sospensione per iniziativa della struttura privata possa susseguire, senza soluzione di continuità, un ulteriore periodo massimo semestrale di sospensione per intervento dell’azienda sanitaria, non trattandosi di un unico periodo superiore ai sei mesi, ma di due periodi distinti in quanto traenti giustificazione da due diverse causali. <br />
Giova soggiungere che l’espressione “disposta dalla Azienda Sanitaria Locale competente” deve ragionevolmente intendersi riferita ad ogni ipotesi di sospensione determinata dall’intervento autoritativo dell’ASL, anche in termini procedimentali (sotto forma di pareri, proposte, etc.), al fine di evitare possibili disparità di trattamento, costituzionalmente inammissibili, fra strutture private interessate da sospensione dell’attività accreditata imposta direttamente dall’ASL e strutture private tenute a sospendere l’attività accreditata per effetto dell’apporto procedimentale dell’ASL ed in attesa del suo pronunciamento, come nel caso, sottoposto all’odierna attenzione, del perfezionamento dell’iter autorizzativo preordinato al trasferimento di sede, caratterizzato dal determinante contributo dell’ASL (cfr. al riguardo la citata delibera regionale n. 7301/2001).<br />
3.1 Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, è agevole osservare che al centro ricorrente si attaglia perfettamente la misura di salvaguardia prevista dal comma 4 dell’art. 25 cit., giacchè entrambi i periodi di sospensione dell’attività sanitaria, il primo (si ripete) originato dalla sua personale iniziativa ed il secondo occasionato dal completamento della procedura finalizzata al trasferimento di sede, non hanno superato il limite massimo consentito dei sei mesi.<br />
Ne discende che ha errato l’azienda sanitaria nel non riconoscere il suddetto beneficio al centro ricorrente e nel sanzionare con la risoluzione del rapporto di provvisorio accreditamento una temporanea cessazione dell’attività che invece era del tutto conforme al sistema delineato dal legislatore regionale.<br />
4. In conclusione, in accoglimento del ricorso deve essere affermata l’illegittimità, per contrarietà con la richiamata normativa e per difetto di istruttoria, della gravata delibera aziendale, la quale va annullata con assorbimento delle rimanenti censure quivi non scrutinate, inclusa la questione di legittimità costituzionale dedotta in via subordinata.<br />
Le spese processuali devono essere addebitate alla soccombente ASL Napoli 1 Centro nella misura liquidata in dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:<br />
&#8211; estromette dal giudizio la Regione Campania e il Commissario Straordinario per l’Attuazione del Piano di Rientro della Sanità Regione Campania;<br />
&#8211; accoglie il ricorso e per l’effetto annulla la delibera dell’ASL Napoli 1 Centro n. 218 del 15 marzo 2013.<br />
Condanna l’ASL Napoli 1 Centro a rifondere in favore del centro ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA ed importo del contributo unificato come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 07/01/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-7-1-2014-n-23/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2014 n.23</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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