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	<title>6/10/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>6/10/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2004 n.6491</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-10-2004-n-6491/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-10-2004-n-6491/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2004 n.6491</a></p>
<p>Pres. G.Trotta, Est. F.Patroni Griffi MD Helicopters Inc (Avv.ti L. Mazzeo e L.Manzi) c/ Ministero dell’Interno e Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura dello Stato) e c/ Agusta S.p.A (Avv.ti R. Delli Santi, S. Morelli e V. Angiolini) sulla legittimazione di un&#8217;impresa extracomunitaria ad impugnare atti relativi ad una trattativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-10-2004-n-6491/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2004 n.6491</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-10-2004-n-6491/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2004 n.6491</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G.Trotta, Est. F.Patroni Griffi<br /> MD Helicopters Inc (Avv.ti L. Mazzeo e L.Manzi) c/ Ministero dell’Interno e Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura dello Stato) e c/ Agusta S.p.A (Avv.ti R. Delli Santi, S. Morelli e V. Angiolini)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimazione di un&#8217;impresa extracomunitaria ad impugnare atti relativi ad una trattativa privata svolta in violazione del diritto comunitario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo Amministrativo &#8211; Contratti della Pubblica Amministrazione – Trattativa privata in violazione del diritto comunitario – Legittimazione attiva di soggetto extracomunitario – Sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></p>
<hr />
<p>Data la profonda compenetrazione tra ordinamento comunitario ed ordinamento nazionale una società è legittimata a ricorrere al G.A avverso i provvedimenti con i quali una pubblica amministrazione sia giunta, mediante trattativa privata, all’affidamento di un contratto di fornitura.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla legittimazione di un’impresa extracomunitaria ad impugnare atti relativi ad una trattativa privata svolta in violazione del diritto comunitario.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br /> (Sezione Quarta) </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 249/2004 proposto da<br />
<b>Società MD Helicopters Inc.</b> rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Mazzeo e Avv. Luigi Manzi con domicilio eletto in Roma Via Federico Confalonieri, 5 presso Luigi Manzi;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell’Interno </b>rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma Via dei Portoghesi, 12;</p>
<p><b>Dipartimento Vigili del Fuoco</b>, Socc. Pubb. e Difesa Civile Min. Int. rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma Via dei Portoghesi, 12;</p>
<p><b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b> rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma Via dei Portoghesi, 12;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>Agusta S.p.a. </b>rappresentata e difesa dall’Avv. Riccardo Delli Santi, Avv. Sabrina Morelli e Avv. Vittorio Angiolini con domicilio  eletto in Roma Via di Monserrato 25 presso Riccardo Delli Santi;</p>
<p>Interveniente ad Adiuvandum<br />
<b>Eurocopter S.A.S.</b> rappresentata e difesa dall’Avv. Belinda Fani e Avv. Giuseppe Guerreri con domicilio eletto in Roma Via delle Quattro Fontane 15 presso Giuseppe Guerreri;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del TAR Lazio &#8211; Roma: Sezione I bis n.9088/2003;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visto il dispositivo n. 364/04;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Data per letta alla udienza pubblica del 22 giugno 2004 la relazione del Consigliere Filippo Patroni Griffi;<br />
Uditi, altresì, gli Avv.ti R. Izzo su delega dell’Avv. G. Guerreri, L. Manzi, V. Angiolini, S. Morelli e gli Avv.ti dello Stato Giannuzzi e Fiengo<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. La presente controversia trae origine dall’impugnazione proposta, con distinti ricorsi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, da MD HELICOPTERS Inc., società di diritto statunitense, avverso i provvedimenti che hanno portato il Ministero dell’interno-Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile all’acquisizione, mediante trattativa privata con la società Agusta, di una fornitura complessiva di dodici elicotteri per un importo di circa settantacinque milioni di euro, nonché avverso la stipula dei tre relativi contratti. L’originaria ricorrente ha chiesto, inoltre, il risarcimento del danno subito per effetto dei provvedimenti impugnati.<br />
L’impugnazione è stata, peraltro, respinta dal Tribunale amministrativo con sentenza 28 ottobre 2003 n. 9088.<br />
Tale sentenza è appellata dall’originaria ricorrente. All’atto di appello presta adesione la società Eurocopter, interveniente nel presente grado.<br />
Resistono l’Amministrazione dell’interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché la società Agusta, le quali, con memorie, contestano l’ammissibilità dell’impugnazione originaria, sotto il profilo della carenza di legittimazione e di interesse della ricorrente (questione su cui il Tribunale amministrativo si è pronunciato), nonché la sua tardività, sotto il profilo della mancata tempestiva impugnazione di atti asseritamente presupposti (questione su cui il primo giudice non si è pronunciato). Nel merito, le resistenti insistono per l’infondatezza dell’appello.<br />
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 22 giugno 2004.</p>
<p>2.  Va, in primo luogo, delimitato l’ambito soggettivo del presente giudizio.<br />
L’intervento adesivo ad adiuvandum spiegato nel presente grado dalla società Eurocopter deve essere dichiarato inammissibile, per un duplice, concorrente ordine di considerazioni.<br />
In linea di principio, invero, l’interesse a intervenire, ancorché di natura diversa dall’interesse a impugnare, deve nondimeno possedere il requisito dell’attualità rispetto ai provvedimenti impugnati dal ricorrente principale; e comunque la sua titolarità non può ritenersi incardinata in capo a un soggetto titolare dell’interesse principale all’impugnazione e della conseguente legittimazione.<br />
Orbene, delle due l’una: o si ritiene che la società Eurocopter sia legittimata, al pari di MD Helicopters, a impugnare i provvedimenti inerenti alla contestata trattativa privata, nella qualità di imprenditore operante nel settore, e allora la legittimazione a intervenuta è preclusa dalla titolarità di una posizione legittimante all’impugnazione in via principale; ovvero si ritiene che tale posizione non sussista, ma allora la semplice aspettativa di “ottenere l’apertura di procedure concorrenziali per l’affidamento delle forniture di cui trattasi e di quelle future” è talmente generica e priva del requisito dell’attualità, rispetto ai provvedimenti impugnati in prime cure, da non consentire, anche in questo caso, di configurare una legittimazione all’intervento.<br />
Sempre al fine di delimitare l’ambito soggettivo del giudizio, deve essere estromessa la Presidenza del Consiglio dei ministri, dovendosi ritenere, anche alla luce di quanto si dirà nel merito dell’impugnazione, che unici atti da ritenere impugnati, perché lesivi, nel presente giudizio siano solo i provvedimenti in senso tecnico in forza dei quali la fornitura in questione è stata acquisita a trattativa privata, mentre l’impugnazione degli altri atti intervenuti nel corso del procedimento, e in particolare della direttiva del 31 ottobre 2002 e dell’ordinanza 19 giugno 2003 n. 3295 del Presidente del Consiglio dei ministri, è da ritenere proposta in via meramente tuzioristica dall’originaria ricorrente, in quanto tali atti sono estranei al procedimento di trattativa privata e nemmeno collegati allo stesso da un rapporto di presupposizione in senso tecnico, e quindi, riguardati sotto l’aspetto contenutistico e della loro efficacia, sono, ad avviso della Sezione, non lesivi della posizione dell’originaria ricorrente. Nessuno di tali atti, infatti, impone di ricorrere alla trattativa privata e, per di più, di individuare nella società Agusta il contraente.</p>
<p>3. Considerazioni in parte comuni consentono di respingere l’eccezione di tardività del ricorso originario riproposta dall’appellata Agusta nel presente grado, in maniera rituale con memoria, non essendo stata tale eccezione delibata dal primo giudice.<br />
E invero gli atti che si assumono non tempestivamente impugnati non sono lesivi, e non solo in termini di attualità, della posizione dell’originaria ricorrente: l’annullamento del bando di gara per l’acquisto di dieci elicotteri biturbina è, per ammissione della stessa appellata (pag.6 memoria per la presente udienza, del tutto estraneo al presente giudizio, mentre gli altri atti indicati dall’appellata non ledono in maniera diretta e immediata, e quindi attuale, la posizione della ricorrente, perché in nessun caso si dispone o impone la trattativa privata con la società Agusta, unico fatto giuridicamente lesivo della sfera giuridica dell’appellante.<br />
Tale carattere, infatti, non hanno nemmeno l’ordinanza del Presidente del Consiglio 24 luglio 2002 n. 3231, che sembra consentire genericamente il ricorso alla trattativa privata (in disparte ogni questione circa la compatibilità di tale disposizione con la normativa comunitaria e quindi circa la sua applicabilità) e la direttiva del Presidente del Consiglio del 31 ottobre 2002, che si limita a richiedere la “massima interoperabilità con i mezzi esistenti” degli elicotteri da acquisire, caratteristica questa che ben può essere valutata in sede di gara e che comunque non individua, né potrebbe essere altrimenti, alcuno specifico contraente.<br />
4. Sempre in via preliminare, le appellate deducono l’inammissibilità del ricorso originario, e conseguentemente dell’appello, per carenza di legittimazione e interesse della MD Helicopters.<br />
L’eccezione è inammissibile, perché, essendo stata esaminata e respinta dal primo giudice (non rileva se con una prospettazione errata, come asserisce la difesa erariale), doveva essere riproposta con appello incidentale e non con semplice memoria.<br />
Essa è nondimeno infondata; e converrà trattarne in quanto le considerazioni che non consentono di condividerla assumono rilevanza, sotto il profilo argomentativo, anche per il merito del ricorso.<br />
Sostengono, in sostanza, le appellate che la Helicopters MD, essendo una società di diritto statunitense e quindi un soggetto extracomunitario, non sia titolare di un interesse giuridicamente qualificato e non sia quindi legittimata a far valere in giudizio la violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.<br />
Tale assunto –che, in verità, potrebbe al più essere riferito alla proponibilità di singole censure da parte di un soggetto da ritenere comunque legittimato all’impugnazione, nella qualità di operatore economico del settore- non può essere condiviso.<br />
 In primo luogo, da un punto di vista processuale, basterebbe rilevare in senso contrario che l’appellante deduce la violazione di normativa nazionale, ancorché di derivazione comunitaria; e sembra arduo, oltre che invero singolare, ipotizzare di distinguere, ai fini della legittimazione, tra normativa nazionale (o parte di essa) di derivazione comunitaria e normativa nazionale per così dire autoctona.<br />
Più in generale, però, è da respingere l’idea che, il fenomeno della progressiva compenetrazione tra ordinamento comunitario e ordinamenti nazionali possa dare luogo a un’area di diritto a titolarità limitata in capo ai soli soggetti “di diritto comunitario”, aventi cioè soggettività giuridica ai sensi del diritto comunitario o del diritto degli Stati membri, a meno che, ovviamente, si tratti di norme speciali che espressamente e univocamente si rivolgano ai soli soggetti dell’Unione europea o degli Stati membri.<br />Nel settore in esame, per contro, esiste una normativa di ordine generale, avente formale valore di legislazione nazionale, che regola i procedimenti di scelta del contraente e che costituisce la risultante, in termini normativi, delle distinte, seppur convergenti, esigenze di tutela della concorrenza e di trasparenza ed efficienza nella scelta del “miglior contraente” da parte delle amministrazioni pubbliche (da cui il tradizionale nome di procedure ad evidenza pubblica assegnato ai procedimenti in questione).<br />
A ben vedere, entrambe le esigenze sono presenti sia nell’ordinamento comunitario sia in quello nazionale: anche nel secondo costituisce un valore ordinamentale la libertà di concorrenza (art. 41 Cost.), il che ne impone la tutela; e, al contempo, è ormai riconosciuto quale principio del diritto comunitario, che si alimenta com’è noto di diritti nazionali in un processo di osmosi reciproca, quello di imparzialità delle amministrazioni pubbliche e di conseguente trasparenza delle scelte amministrative.<br />
Si realizza in tal modo una progressiva compenetrazione tra ordinamento comunitario e ordinamento interno, che, per quanto rileva nella presente sede, non solo dà attuazione al principio di tutela della concorrenza, ma costituisce anche l’evoluzione e l’aggiornamento della risalente normativa nazionale in materia di contabilità pubblica, tradizionalmente orientata a garantire, in modo prevalente, la trasparenza delle scelte amministrative e quindi l’imparzialità dei soggetti pubblici.</p>
<p>5. Da quanto sin qui argomentato discendono due distinti ordini di conseguenze: sul piano processuale, la ritenuta insussistenza di una legittimazione limitata ai soli soggetti “di diritto comunitario” a far valere in sede giurisdizionale la violazione della normativa di derivazione comunitaria in materia di scelta del contraente; sul piano ermeneutico, il carattere tassativo delle ipotesi legislativamente previste in cui è possibile alle pubbliche amministrazioni derogare al sistema concorsuale nella scelta del contraente: tassatività, invero, di cui in linea di principio non dubitano il Tribunale amministrativo e gli stessi appellati.</p>
<p>6. L’articolo 9 del decreto legislativo n. 358 del 1992 delinea le ipotesi in cui è consentito il ricorso alla trattativa privata.<br />
In particolare, il Tribunale amministrativo ha ritenuto che, nella specie, ricorressero i presupposti per l’applicazione delle fattispecie derogatorie previste dalle lettere c) ed e) del quarto comma dell’articolo 9: forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata unicamente a un fornitore determinato a causa di particolarità tecniche o per ragioni inerenti alla protezione di diritti di esclusiva; forniture complementari effettuate dal fornitore originario o all’ampliamento di forniture esistenti, qualora la sostituzione del fornitore comporti l’acquisto di materiale di tecnica differente, dal cui impiego o dalla cui manutenzione derivino per l’amministrazione difficoltà tecniche sproporzionate.<br />
Tali presupposti sono avvalorati, ad avviso del primo giudice, dalla complementarietà degli elicotteri Agusta rispetto alla flotta di cui l’amministrazione dispone –il che costituirebbe attuazione dell’esigenza di massima interoperabilità dei mezzi in dotazione- nonché dall’acquisita esperienza operativa su tali mezzi, in termini di addestramento del personale di volo e di svolgimento dell’attività di riparazione e manutenzione dei mezzi.<br />
Le appellate, nel sostenere le ragioni poste a base della sentenza di primo grado, insistono sulla “perfetta integrazione” degli elicotteri da acquistare con la dotazione esistente ed evidenziano, tra l’altro, che gli elicotteri in questione  costituiscono il prodotto dell’evoluzione tecnologica di quelli esistenti e che gli stessi presentano in comune omogeneità di caratteristiche operative e di volo.</p>
<p>6.1 Gli esposti ordini di considerazioni non possono essere condivisi.<br />
Esse presentano tutte, sotto il profilo logico, il difetto di “provare troppo”: se, infatti, tali considerazioni fossero ritenute sufficienti a fondare giuridicamente il ricorso alla trattativa privata, dovrebbe concludersi per l’impossibilità di procedere, ora e in futuro, all’indizione di una gara per la fornitura di elicotteri alle pubbliche amministrazioni italiane.<br />
E’ ovvio, infatti, che l’acquisto di beni da un precedente fornitore –a prescindere dalla modalità di acquisizione della precedente fornitura- consente sempre di avere beni con caratteristiche omogenee a quelle precedenti.<br />
Ma una siffatta applicazione della fattispecie derogatoria alla scelta concorsuale del contraente si tradurrebbe in una inevitabile e costante elusione della regola della gara negli acquisti di forniture.<br />
Invece –come si è detto- la procedura concorsuale costituisce la regola nell’acquisto di beni e servizi; e la prova dei relativi presupposti va circondata da particolare rigore.<br />
In realtà, le esigenze meritevoli di tutela, al fine di assicurare la qualità della fornitura richiesta, possono essere salvaguardate in sede di gara: la capacità tecnica delle imprese offerenti, la tipologia dei mezzi da acquistare quanto a caratteristiche tecniche e operative, l’addestramento del personale e l’assistenza alla manutenzione dei mezzi, e così via.<br />
Né può sostenersi, con la difesa erariale, che “l’esistenza di un brevetto ripaga l’azienda dei costi di sperimentazione e ricerca, ma implica anche che, se l’amministrazione civile italiana intende utilizzare elicotteri Agusta S.p.A. non può far altro che acquistarli a trattativa privata dalla ditta che li produce. Appare chiaro quindi che il vero motivo del contendere è la scelta discrezionale dell’amministrazione di acquistare un certo tipo e non altro di elicottero”.<br />
Orbene, a parte il fatto che il diritto di esclusiva idoneo a sottrarre la fornitura dalle regole concorsuali non può riguardare il mezzo nel suo complesso, è proprio la scelta dell’amministrazione a scegliere elicotteri di una data ditta che è in contestazione ed è evidente che la prospettazione dell’appellata amministrazione conduce, da un lato, a ritenere insindacabile la scelta dell’amministrazione di acquistare elicotteri di una certa ditta, l’Agusta, dall’altro, a ritenere, in linea di principio, il settore elicotteristico sottratto al mercato concorrenziale per definizione.<br />
Nemmeno può essere condivisa l’ulteriore affermazione della difesa erariale, secondo cui “per la fornitura di cui è causa si è andata sempre più assimilando funzionalmente e tecnicamente ad una fornitura militare ed è stata segregata con provvedimento generale del Ministro dell’interno del 7 luglio 2003”. <br />E’ agevole replicare al riguardo che, essendo difficile configurare una sorta di progressiva consapevolezza nell’amministrazione circa il carattere sostanzialmente militare della fornitura in questione, in ogni caso il provvedimento con cui la fornitura è stata dichiarata segreta –in disparte ogni considerazione relativamente alla sua legittimità, che esula dal presente giudizio- è successivo alle vicende di cui è causa e quindi inidoneo a fondare, anche sul piano meramente argomentativo attesa la diversità dei presupposti derogatori alla gara, il ricorso alla trattativa privata nel caso in esame.<br />
In realtà, e in conclusione sul punto, in relazione alla fornitura di cui è causa non ricorre alcuno dei presupposti per la trattativa privata previsti dalla vigente normativa, sicché l’amministrazione avrebbe dovuto provvedere seguendo le ordinarie procedure di scelta del contraente.<br />
Sotto tale profilo, gli impugnati provvedimenti che hanno dato vita alla trattativa privata sono da ritenere illegittimi.</p>
<p>7. L’appellante, originaria ricorrente, contestualmente alla richiesta di annullamento degli atti, che per la verità investe anche i contratti già stipulati, formula domanda di risarcimento del danno per il caso che la fornitura sia stata in parte eseguita.<br />
In punto di fatto, la Sezione ritiene accertato che, atteso il carattere unitario della fornitura in questione ancorché frazionata in tre distinte procedure, la fornitura medesima debba intendersi interamente eseguita, anche in presenza dell’eventuale mancata consegna di singole unità di elicotteri.<br />
Ne consegue che può trovare senz’altro ingresso la domanda di risarcimento del danno, formulata dall’appellante, senza che occorra quindi porsi il problema, sotto il duplice profilo della giurisdizione e dei poteri riconosciuti al giudice amministrativo, delle conseguenze sui contratti stipulati derivanti dall’annullamento di procedure ritenute illegittime.<br />
In realtà, in fattispecie come quella in esame, la pronuncia di illegittimità della procedura di gara adottata presenta i connotati sostanziali dell’accertamento dell’illecito che costituisce titolo per il risarcimento del danno conseguente all’illegittimità del provvedimento amministrativo.</p>
<p>7.1 Per quanto concerne il presupposto soggettivo dell’illecito civile, esso è da ritenere sussistente in considerazione della natura della norma violata e del comportamento tenuto dall’amministrazione anche nel corso del giudizio, con specifico riferimento alle modalità di esecuzione del contratto.<br />Il danno è da individuare nella mancata possibilità per la ricorrente di partecipare alla gara per la fornitura in questione e appare evidente il nesso di causalità tra i provvedimenti illegittimi, che hanno dato luogo a una trattativa privata, e tale lesione della sfera giuridica della ricorrente medesima. <br />
Per quanto concerne la definizione del danno, esso va rapportato al prezzo pattuito per la complessiva fornitura, essendo questo l’unico elemento utilizzabile in assenza di una procedura di gara.<br />
Peraltro, ai fini della quantificazione, occorre tener presenti le peculiarità della fattispecie in esame, sia ai fini della determinazione dell’utile presunto di impresa, sia ai fini del calcolo del coefficiente di riduzione dello stesso normalmente applicato all’utile presunto.<br />
<br />Quanto alla determinazione dell’utile presunto, va considerato che la fornitura in questione presenta peculiarità ben marcate rispetto alle ordinarie forniture, attesa la particolare complessità dell’oggetto del contratto e dell’esigenza di avere mezzi assai sofisticati sotto il profilo tecnico. In considerazione di ciò, l’utile presunto da cui occorre prendere le mosse può essere, anche equitativamente, fissato nella misura dell’8% del prezzo della fornitura.<br />
Nello stabilire, poi, il coefficiente di riduzione, va considerato, in primo luogo, che nella specie non è stata nemmeno espletata una procedura di gara, sicchè non è nemmeno possibile valutare se la ricorrente avrebbe potuto o meno, in relazione ai requisiti del bando presentare un’offerta (possibilità, peraltro, preclusa in radice dell’illegittimo comportamento dell’amministrazione); in secondo luogo, che, proprio perché non ha partecipato a una procedura di gara, la ricorrente non ha dovuto nemmeno sopportare quei costi e quegli impegni che normalmente si accompagnano a una siffatta partecipazione.<br />
Alla luce di tali circostanze, la Sezione ritiene conclusivamente di fissare la misura del danno, anche in via equitativa, nella misura del 2% sul prezzo complessivo della fornitura.</p>
<p>8. Alla stregua delle svolte considerazioni, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo, va conseguentemente accolto il ricorso di primo grado nei limiti di cui in motivazione.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale –Sezione IV:<br />
A)	accoglie l’appello e, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo, annulla i provvedimenti originariamente impugnati nei limiti di cui in motivazione;																																																																																												</p>
<p>B)	condanna il Ministero dell’interno al risarcimento del danno in favore dell’appellante nei termini di cui in motivazione;																																																																																												</p>
<p>C)	dichiara inammissibile l’intervento di Eurocopter s.a.s.;																																																																																												</p>
<p>D)	condanna le appellate al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado, che liquida in 7500 euro a carico di Agusta S.p.A.;<br />
ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa;</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 22 giugno 2004, dalla Sezione Quarta del Consiglio di Stato, riunita in camera di consiglio con l’intervento dei Signori:</p>
<p>Gaetano Trotta		– Presidente<br />	<br />
Filippo Patroni Griffi	– Consigliere estensore<br />	<br />
Aldo Scola			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Carlo Deodato		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Nicola Russo			#NOME?																																																																																										</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
Gaetano Trotta</p>
<p>L’ESTENSORE<br />
Filippo Patroni Griffi         </p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 05/10//2004<br />
(art. 55, L. 27.4.1982, 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-6-10-2004-n-6491/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2004 n.6491</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2004 n.1451</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-6-10-2004-n-1451/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-6-10-2004-n-1451/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2004 n.1451</a></p>
<p>Pres. Est. M. Atzeni H3G Spa (Avv.ti G. Bardelli, M. A. Bazzani, J. Recla, R. Uras) c. Comune di Domusnovas (Avv. R. Gallus Cardia) l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio di un&#8217;autorizzazione edilizia non può fondarsi solo sulle proteste dei cittadini 1. Atto e provvedimento – annullamento e revoca – partecipazione al procedimento del</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. M. Atzeni<br /> H3G Spa (Avv.ti G. Bardelli, M. A. Bazzani, J. Recla, R. Uras) c. Comune di Domusnovas (Avv. R. Gallus Cardia)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio di un&#8217;autorizzazione edilizia non può fondarsi solo sulle proteste dei cittadini</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Atto e provvedimento – annullamento e revoca – partecipazione al procedimento del privato – obbligo – sussiste.</p>
<p>2. Atto e provvedimento – contraddittorio amministrativo – ragioni d’urgenza &#8211; amministrazione titolare di poteri cautelari ex lege &#8211; omissione consentita dall’art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241 &#8211; illegittimità.</p>
<p>3. Atto e provvedimento – annullamento – principio dell’affidamento – proteste dei cittadini – insufficienza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La revoca e/o l’annullamento d’ufficio di una autorizzazione edilizia, in quanto incidono palesemente su di una situazione di vantaggio del privato, richiedono la partecipazione di quest’ultimo al relativo procedimento.<br />
2. Il contraddittorio amministrativo non può essere pretermesso neppure nei casi in cui, a norma dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sussistano ragioni d’urgenza laddove l’Amministrazione disponga, nell’ambito dei suoi poteri di vigilanza sull’attività edilizia, della potestà di sospendere i lavori sospetti di illegittimità (art. 20, ottavo comma, della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23), in vista dell’adozione degli eventuali provvedimenti repressivi, ovvero della conferma del provvedimento autorizzatorio.<br />
3. L’annullamento d’ufficio, in quanto lede l’affidamento ingenerato nel destinatario del provvedimento autorizzatorio, può essere deciso sulla base di concreti elementi circa la legittimità del provvedimento medesimo, non sulla base delle proteste dei controinteressati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l’annullamento d’ufficio di un’autorizzazione edilizia non può fondarsi solo sulle proteste dei cittadini</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent.n. 1451/2004<br />
Ric. n.	935/2004																																																																																												</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>su ricorso n. 935/04 proposto da<br />
<b>H3G s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante e del procuratore speciale rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Bardelli, M. Alessandra Bazzani , Jacopo Recla e Roberto Uras ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Cagliari, viale Merello n. 41;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Domusnovas</b> in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Gallus Cardia presso il cui studio in Cagliari, via Cugia n. 35, è domiciliato;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento n. 8604 in data 26/7/2004 con il quale il Dirigente del Settore tecnico Urbanistico del Comune di Domusnovas ha revocato l’autorizzazione edilizia n. 30/04 rilasciata in data 6/7/2004 tendente alla realizzazione di una stazione base per telefonia mobile cellulare della UMTS di “3” da realizzarsi in via Gramsci n. 26.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Domusnovas in persona del Sindaco in carica;<br />
Viste le memorie depositate dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la camera di consiglio del 23 settembre 2004 il consigliere Manfredo Atzeni e sentiti i legali di parte, come da separato verbale.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 9/9/2004 e depositato il successivo 13/9 H3G s.p.a. in persona del legale rappresentante e del procuratore speciale impugna il provvedimento n. 8604 in data 26/7/2004 con il quale il Dirigente del Settore tecnico Urbanistico del Comune di Domusnovas ha revocato l’autorizzazione edilizia n. 30/04 rilasciata in data 6/7/2004, tendente alla realizzazione di una stazione base per telefonia mobile cellulare della UMTS di “3” da realizzarsi in via Gramsci n. 26.<br />
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:<br />
1)	Violazione degli artt. 1, 2 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241; violazione dell’art. 11, secondo comma, del D.P.R. 380/2001; eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di motivazione, sviamento; violazione dell’art. 90 del D. Lgs. 259/2003; violazione dell’art. 3 della legge 241/1990.<br />	<br />
2)	Violazione degli artt. 11 e 27 del D.P.R. 38/01 sotto altro profilo; violazione dell’art. 3 della legge 241/1990; violazione degli artt. 10 e 20 della legge regionale 23/1985; eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento.<br />	<br />
3)	Violazione dell’art. 4, primo comma, e dell’art. 8, sesto comma, della legge 36/2001; violazione D.M. 381/1998 e del D.P.C.M. 8/7/2003; incompetenza assoluta; sviamento.<br />	<br />
4)	Violazione degli artt. 3 e 90 D. Lgas. 259/03; violazione del principio di imparzialità e concorrenza; violazione e contraddittorietà con la licenza individuale rilasciata dall’Autorità Garante nelle Comunicazioni; violazione artt. 3 e 41 Cost.<br />	<br />
La ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento impugnato, vinte le spese.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Domusnovas in persona del Sindaco in carica (autorizzato con delibera della Giunta Municipale n. 106 in data 16/9/2004) chiedendo, con memoria depositata il 22/9/2004, il rigetto del ricorso.<br />
Alla camera di consiglio i procuratori delle parti, avvertiti della possibilità di decisione in forma semplificata, hanno insistito nelle proprie conclusioni.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il ricorso in epigrafe si manifesta per la manifesta fondatezza che consente, ai sensi dell’art. 26, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, la decisione in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare.<br />
Ed invero non è contestato che il Comune resistente abbia adottato il provvedimento impugnato (impropriamente qualificato revoca, anziché annullamento, ma la questione, meramente terminologica, è palesemente irrilevante), con il quale è stato sottratto alla ricorrente il titolo che le consentiva di costruire una stazione radio base di telefonia mobile cellulare, sia stato adottato senza consentirle di partecipare al relativo procedimento, nonostante questo palesemente incidesse su di una situazione di vantaggio della stessa ricorrente, conferita dallo stesso Comune con il provvedimento ora impugnato.<br />
Potrebbe essere obiettato, a sostegno del provvedimento impugnato, che ragioni d’urgenza, attinenti alla tutela della salute pubblica, imponevano di procedere alla sua adozione senza esperire la fase in contraddittorio, come consentito dall’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.<br />
Peraltro, l’osservazione non avrebbe pregio in quanto l’Amministrazione dispone, nell’ambito dei suoi poteri di vigilanza sull’attività edilizia, della potestà di sospendere i lavori sospetti di illegittimità (art. 20, ottavo comma, della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23), in vista dell’adozione degli eventuali provvedimenti repressivi, ovvero della conferma del provvedimento autorizzatorio.<br />
È evidente che adottando il provvedimento cautelare, appena indicato, sarebbe stato agevole per il Comune impostare il contraddittorio con l’interessato avendo a disposizione i quarantacinque giorni stabiliti dalla legge per la conclusione del relativo procedimento, durante i quali l’attività di edificazione non può essere proseguita.<br />
E’ poi fondata l’ulteriore censura con la quale la ricorrente lamenta l’insufficienza dei presupposti per l’adozione del provvedimento impugnato.<br />
Non può essere condiviso il ragionamento della ricorrente secondo il quale il Comune avrebbe individuato una soglia di tollerabilità delle emissioni inferiore a quella stabilita dalla legge.<br />
Dal provvedimento impugnato non emerge, infatti, alcun elemento in tal senso; deve anzi essere rilevato che lo stesso parere sanitario, rilasciato dall’Azienda U.S.L. di Carbonia, ammetta la possibilità di acquisire ulteriori elementi.<br />
Il Comune ha proceduto nell’ambito di tale facoltà, riconosciuta dalla stessa autorità sanitaria.<br />
Peraltro, l’adozione del provvedimento impugnato non è stata preceduta da alcun accertamento, essendo avvenuta esclusivamente sulla base di proteste dei cittadini residenti nelle abitazioni vicine all’area interessata dalla costruzione, i quali non risulta abbiano portato concreti elementi che consentano di superare il parere positivo espresso dall’Azienda U.S.L.<br />
Afferma, in conclusione, il collegio che l’Amministrazione ha il potere di annullare d’ufficio il proprio atto autorizzatorio.<br />
Il suddetto potere deve, peraltro, essere esercitato consentendo all’interessato di partecipare al relativo procedimento, disponendo la sospensione dei lavori qualora si ritenga che questi possano pregiudicare definitivamente gli interessi pubblici implicati.<br />
Con riferimento al caso di specie, deve poi essere precisato che l’annullamento del provvedimento impugnato, e quindi l’evidente lesione dell’affidamento ingenerato nel destinatario del provvedimento autorizzatorio, può essere deciso sulla base di concreti elementi circa la legittimità del provvedimento medesimo, non sulla base delle proteste dei controinteressati.<br />
Il ricorso deve, in conclusione essere accolto, annullando, per l’effetto, il provvedimento impugnato.<br />
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA<br />
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Condanna il Comune soccombente al pagamento, in favore della parte ricorrente, di spese ed onorari del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 23 settembre 2004 dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Manfredo Atzeni, 		Presidente f.f., estensore;<br />	<br />
Francesco Scano,      	   	Consigliere;<br />	<br />
Grazia Flaim,		   	Consigliere.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2004 n.4201</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-10-2004-n-4201/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. G. Vacirca Est. S. Romano Soc. Milano Assicurazioni S.p.A. (Avv.ti V. Menaldi ed E. Barneschi contro il Comune di Castiglione della Pescaia (Avv. D. Falagiani) e nei confronti dell’ Ist. Diocesano per il Sostentamento del Clero Diocesi Grosse (non costituito), Immobiliare Castiglione 88 s.r.l. Fallimento immobiliare (non costituita) e</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-10-2004-n-4201/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2004 n.4201</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Vacirca Est. S. Romano<br />
Soc. Milano Assicurazioni S.p.A. (Avv.ti V. Menaldi ed E. Barneschi contro il Comune di Castiglione della Pescaia (Avv. D. Falagiani) e nei confronti dell’ Ist. Diocesano per il Sostentamento del Clero Diocesi Grosse (non costituito), Immobiliare Castiglione 88 s.r.l. Fallimento immobiliare (non costituita) e di N. Bernini (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>giurisdizione dell&#8217;AGO per l&#8217;impugnazione, da parte di una Assicurazione, dell&#8217;ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del R.D. 639/10 e fondata unicamente su di una polizza fidejussoria relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione previste in una convenzione di lottizzazione anche in relazione alla sentenza Corte Cost. 204/04</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del r.d. 14 aprile 1910 n. 639 e fondata su di una polizza fidejussoria relativa ad alcune opere di urbanizzazione – Impugnazione da parte dell’Assicurazione garante – Giurisdizione dell’A.G.O. &#8211; Sussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>É devoluta alla cognizione dell’autorità giurisdizionale ordinaria la controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una ingiunzione di pagamento emessa dal Comune, ai sensi del r.d. 14 aprile 1910 n. 639, nei confronti di una Compagnia di assicurazione e fondata su di una polizza fidejussoria con la quale quest’ultima si era costituita garante delle obbligazioni assunte da alcune imprese per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste in una convenzione di lottizzazione. Difatti, nella fattispecie, i motivi dedotti diretti a contestare la legittimità del ricorso al rimedio ingiuntivo, della relativa procedura e dell’atto ingiuntivo in sé considerato non sono riconducibili alla materia dell’edilizia e dell’urbanistica e comunque, dopo la sentenza dela Corte Costituzionale 204/04, non appartiene alla giurisdizione del G.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">giurisdizione dell’AGO per l’impugnazione, da parte di una Assicurazione, dell’ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del R.D. 639/10 e fondata unicamente su di una polizza fidejussoria relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione previste in una convenzione di lottizzazione anche in relazione alla sentenza Corte Cost. 204/04</span></span></span></p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align="center"><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p>ex art. 21 e 26 della legge 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni, nella Camera di Consiglio del 9 settembre 2004.</p>
<p>Visto il ricorso n. 1720/2004 (3^ Sez.) proposto da:<br />
<b>SOC. MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.</b> rappresentato e difeso da:<br />
MENALDI VALERIO BARNESCHI ELEONORA<br />
con domicilio eletto in FIRENZE<br />
VIA LA MARMORA, 53<br />
presso<br />
MENALDI VALERIO</p>
<p align="center">contro</p>
<p><b>COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
FALAGIANI DANIELE<br />
con domicilio eletto in FIRENZE<br />
VIA DE&#8217; RONDINELLI, 2<br />
presso<br />
NOCENTINI SIMONE</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>IST. DIOCESANO PER IL SONTENTAMENTO DEL CLERO DIOCESI GROSSE </b><br />
non costituitosi</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>IMMOBILIARE CASTIGLIONE 88 S.R.L. FALLIMENTO IMMOBILIARE </b><br />
non costituitasi</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>BERNINI NICCOLO&#8217;</b><br />
non costituitosi</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; dell&#8217;ingiunzione di pagamento del 07.06.2004 disposta ai sensi del R.D. n. 639 del 14.4.1910, a firma del responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Castiglione della Pescaia, Arch. Vanni Tamburini notificata a mezzo posta in data 23.07.2004;<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi.</p>
<p>Visto gli atti e documenti presentati col ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio del comune intimato;<br />
Designato relatore, alla Camera di Consiglio del 9 settembre 2004, il Consigliere dott. Saverio Romano;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. M.Mariani delegato da V.Menaldi e l’avv. D.Falagiani;<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art.21, nono comma, della legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/2000;<br />
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistano i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata;<br />
Premesso che:<br />
&#8211; con il ricorso in esame la società ricorrente ha chiesto, l’annullamento, previa sospensione della sua efficacia, dell’ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del r.d. 14 aprile 1910 n. 639;<br />
&#8211; l’ingiunzione di che trattasi si fonda sulla polizza fidejussoria stipulata da tre diversi contraenti e la compagnia assicuratrice Lloyd Internazionale s.p.a., oggi Milano Assicurazioni s.p.a., la quale si era costituita garante delle obbligazioni assunte per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste in una convenzione di lottizzazione;<br />
&#8211; dopo l’avviso di avere attivato le procedure per l’esecuzione diretta, in sostituzione dei lottizzanti, delle suddette opere di urbanizzazione, nonostante la richiesta di chiarimenti avanzata dalla ricorrente, il comune notificava ingiunzione di pagamento per l’intero importo portato nella polizza.<br />
Considerato che, con il ricorso de quo, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:<br />
&#8211; il comune resistente avrebbe illegittimamente deciso di ricorrere allo strumento dell’ingiunzione di pagamento ex r.d. 639/1910, nonostante la scelta, operata in sede regolamentare, di procedere alla riscossione delle entrate patrimoniali a mezzo di concessionari, e quindi a mezzo del ruolo;<br />
&#8211; improponibilità dell’azione ex art. 2 del citato regio decreto, dopo l’abrogazione sancitane dal d.p.r. 380/01;<br />
&#8211; difetto dei presupposti di applicabilità dello strumento ingiuntivo, il cui destinatario è un soggetto che sta al di fuori del rapporto pubblicistico, non avendo la qualità di contribuente, né essendo garante del pagamento di alcuna entrata patrimoniale, ma essendo tenuto soltanto all’esborso di una somma per l’obbligazione di fàcere assunta dai privati contraenti;<br />
&#8211; intervenuta decadenza del creditore garantito per violazione dell’art. 1957 c.c., comma primo, per non avere proposto la sue istanze al debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale;<br />
&#8211; intervenuta prescrizione del diritto del comune;<br />
&#8211; carenza dei requisiti necessari su cui deve fondarsi la pretesa ingiuntiva, ossia liquidità, certezza e esigibilità del credito, atteso che il provvedimento ingiuntivo è genericamente disposto per inadempimento delle “opere di urbanizzazione”, ma sarebbe privo degli elementi necessari per porre l’ingiunto in grado di conoscere il fondamento dell’intera somma richiesta;<br />
&#8211; incompetenza dell’organo deputato ad emettere l’ingiunzione di pagamento.<br />
Ritenuto che:<br />
&#8211; con riguardo all’opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria per infrazioni edilizie, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall’art. 16 l. 28 gennaio 1977 n. 10 si estende ad ogni contestazione dell’intimato inerente all’an o al quantum della pretesa creditoria;<br />
&#8211; nella fase della realizzazione forzosa del credito, le opposizioni proposte contro l’esecuzione avviata ex r.d. 639/1910 appartengono alla cognizione del giudice ordinario ove si discuta dell’esperibilità del procedimento esattoriale, della legittimità dei singoli atti del procedimento, ovvero dell’attuale persistenza del credito dell’ente territoriale per decorso del termine prescrizionale, ovvero ancora della validità formale dell’ingiunzione, trattandosi di deduzioni che si ricollegano alla tutela del diritto soggettivo dell’opponente a non subire aggressioni alla propria sfera patrimoniale (Cass., S.U., 12 marzo 2004 n. 5166: Idem, 3 marzo 2003 n. 3149);<br />
&#8211; nella specie, il rapporto instaurato tra comune e impresa assicuratrice ha natura privatistica, basandosi esclusivamente sul contratto di fidejussione sopra citato;<br />
&#8211; la società opponente, odierna ricorrente, non è parte della convenzione urbanistica di lottizzazione, ma è solo garante del mancato adempimento delle prestazioni assunte dal soggetto titolare della concessione ad edificare;<br />
&#8211; nell’ingiunzione di pagamento impugnata non vi è alcun riferimento alla convenzione di lottizzazione o ai conseguenti titoli concessori;<br />
&#8211; nell’attivazione del procedimento monitorio, l’amministrazione non ha svolto alcuna attività di natura autoritativa;<br />
&#8211; i motivi dedotti diretti a contestare la legittimità del ricorso al rimedio ingiuntivo, della relativa procedura e dell’atto ingiuntivo in sé considerato non sono riconducibili alla materia dell’edilizia e dell’urbanistica.</p>
<p>Pertanto, la controversia appartiene alla giurisdizione dell’autorità giurisdizionale ordinaria, non a quella del giudice amministrativo in via esclusiva, anche alla luce della considerazione che questa ha ad oggetto la tutela di situazioni soggettive correlate al potere della pubblica amministrazione, nella materia dell’edilizia, di accertare la violazione e di applicare la relativa sanzione (Corte costituzionale 5 luglio 2004 n. 204; Cass. S.U., n. 3149/903 citata).<br />
Ne segue che il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione; spese ed onorari di causa possono essere compensati tra le parti.</p>
<p align="center"><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile e compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 9 settembre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Giovanni VACIRCA &#8211; Presidente<br />
Dott. Saverio ROMANO &#8211; Consigliere, rel.est<br />
Dott. Andrea MIGLIOZZI &#8211; Consigliere<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 OTTOBRE 2004<br />
Firenze, lì 6 OTTOBRE 2004</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2004 n.4191</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-10-2004-n-4191/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-10-2004-n-4191/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2004 n.4191</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. G. Di Nunzio Est. G. Berti (Avv.ti V. Chierroni, D. Iaria e G. Padoa) contro la Prefettura di Firenze (Avvocatura dello Stato), l’Ente Ferrovie dello Stato (Avvocatura dello Stato) Ferrovie dello Stato ora Soc. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (Avv. S. Grassi) e nei confronti di Soc. COS.NA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-10-2004-n-4191/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2004 n.4191</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-10-2004-n-4191/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2004 n.4191</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. G. Di Nunzio Est.<br /> G. Berti (Avv.ti V. Chierroni, D. Iaria e G. Padoa) contro la Prefettura di Firenze (Avvocatura dello Stato), l’Ente Ferrovie dello Stato (Avvocatura dello Stato) Ferrovie dello Stato ora Soc. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (Avv. S. Grassi) e nei confronti di Soc. COS.NA S.p.A. (Avv.ti F. e G. Colzi), C.I.R. Costruzioni S.r.l. (Avv.ti F. ed A. Colzi) Soc. CO.GE.I. S.p.A. (A., F. e G. Colzi)</span></p>
<hr />
<p>illegittimità del secondo atto di proroga del termine finale per le espropriazioni non motivato sui fatti sopravvenuti che lo giustifichino; dies a quo del termine di prescrizione del risarcimento e dimostrazione della colpa dell&#8217;espropriante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 Espropriazione per pubblica utilità – Atto di seconda proroga del termine finale per l’espropriazione – Motivazione – Riproduzione delle medesime argomentazioni che avevano giustificato la prima proroga – Mancata indicazione degli elementi sopravvenuti ex art. 13 L. 2359/1865 &#8211; Illegittimità</p>
<p>2. Espropriazione per pubblica utilità – Annullamento della proroga del termine finale per l’espropriazione – Occupazione usurpativa – Non sussiste – Accessione invertita – Sussiste</p>
<p>3. Espropriazione per pubblica utilità &#8211; Occupazione illegittima – Risarcimento &#8211; Termine di prescrizione – Dies a quo &#8211; Decorre dalla provata conoscenza dell&#8217;illiceità del comportamento dannoso – Conoscenza dell’illegittimità dell’atto di proroga del termine finale per le espropriazioni &#8211; Avviene con certezza solo con la pubblicazione della sentenza di annullamento di tale atto</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È illegittimo per difetto di motivazione il secondo atto di proroga del termine finale per l’espropriazione il quale, limitandosi a riprodurre le medesime argomentazioni che avevano giustificato la prima proroga, non espliciti &#8211; nemmeno ob relationem &#8211; gli effettivi elementi sopravvenuti che giustifichino l’ulteriore proroga dei termini come invece espressamente richiesto dall’art. 13 L. 2359/1865</p>
<p>2. In tema di espropriazione, laddove venga annullata non la dichiarazione di pubblica utilità ma solo la sua (seconda) proroga ne discende che la trasformazione irreversibile del fondo si è verificata durante un’occupazione legittima poi scaduta ed illegittimamente prorogata. Pertanto non può ricorrere la fattispecie dell’occupazione usurpativa ma si rientra nella c.d. accessione invertita con ogni conseguenza anche in ordine alla quantificazione del risarcimento del danno</p>
<p>3. Il dies a quo sulla prescrizione della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno in caso di occupazione illegittima non può decorrere prima della provata conoscenza dell&#8217;illiceità del comportamento dannoso: tale conoscenza, con riferimento all&#8217;illegittimità del secondo atto di proroga del termine finale per le espropriazioni, avverrà con certezza alla data della pubblicazione della sentenza con la conseguenza che solo allora inizierà a decorrere il termine di prescrizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">illegittimità del secondo atto di proroga del termine finale per le espropriazioni non motivato sui fatti sopravvenuti che lo giustifichino; dies a quo del termine di prescrizione del risarcimento e dimostrazione della colpa dell’espropriante</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA TOSCANA<br />
PRIMA   SEZIONE </b></p>
<p>composto dai Signori:	GIOVANNI VACIRCA Presidente;<br />
				GIUSEPPE DI NUNZIO Cons., relatore;<br />
ELEONORA DI SANTO Cons.<br />
ha pronunciato la</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sui ricorsi nn. 1228/1990, 4087/1994 e 2289/2000 proposti da:<br />
<b>BERTI GERMANDO</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
CHIERRONI VITTORIOIARIA DOMENICOPADOA GIULIOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA RONDINELLI 2presso<br />
CHIERRONI VITTORIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p>ricorso n. 1228/90:<br />
<b>PREFETTURA DI FIRENZE</b>  rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p><b>ENTE FERROVIE DELLO STATO</b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p><b>FERROVIE DELLO STATO ORA SOC. RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
GRASSI STEFANOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA GINO CAPPONI 26presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<br /><b>SOC. COS.NA S.P.A.</b>  rappresentato e difeso da:<br />
COLZI FABIOCOLZI GIORGIOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA RONDINELLI 2presso<br />
COLZI GIORGIO<br />
e nei confronti di <br />
<b>C.I.R. COSTRUZIONI S.R.L.  </b><br />
già rappresentato e difeso da:<br />
COLZI FABIOCOLZI ALESSANDROcon domicilio eletto in FIRENZEVIA S. GALLO, 76presso<br />
COLZI ALESSANDRO<br />
per l’annullamento<br />
&#8211; del decreto del Prefetto di Firenze n. 800/87 in data 23.10.1987, mediante il quale l’Impresa COS.NA – Costruzioni Nazionali S.p.A. è stata autorizzata ad occupare in via d’urgenza aree di proprietà del ricorrente;<br />
&#8211; dell’avviso (citazione per biglietto) di incognita data e numero di comunicazione da parte dell’Ente Ferrovie dello Stato, e per esso del concessionario Impresa COS.NA – Costruzioni Nazionali S.p.A. della data ed orario delle operazioni di immissione in<br />
&#8211; della deliberazione n. 461 del 16.7.1987 (del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Ferrovie dello Stato) di approvazione del progetto dei lavori di costruzione della sede a doppio binario del quadruplicamento del tratto ferroviario Firenze-Empoli-Pisa<br />
&#8211; degli atti tutti a quelli di cui sopra comunque presupposti, connessi o conseguenziali;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>ricorso n. 4087/1994:<br />
<b>SOC. FERROVIE DELLO STATO S.P.A. </b>FERROVIE DELLO STATO ORA SOC. RETE FERROVIARIA ITALIANA SPArappresentato e difeso da:<br />
GRASSI STEFANOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA GINO CAPPONI 26presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di <br />
<b>SOC. CO.GE.I. S.P.A.</b>rappresentato e difeso da:<br />
COLZI ALESSANDROCOLZI FABIOCOLZI GIORGIOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA RONDINELLI 2presso<br />
COLZI ALESSANDRO<br />
e nei confronti di <br />
<b>C.I.R. COSTRUZIONI S.R.L.</b> già rappresentato e difeso da:<br />
COLZI FABIOCOLZI ALESSANDROcon domicilio eletto in FIRENZEVIA S. GALLO, 76presso<br />
COLZI ALESSANDRO<br />
per l’annullamento<br />
&#8211; della deliberazione dell’Amministratore Straordinario dell’Ente Ferrovie dello Stato n. 1040 del 10.12.1991 mediante la quale il termine per il compimento delle espropriazioni occorrenti per i lavori di costruzione della sede a doppio binario del quadru<br />
nonchè degli atti tutti a tale deliberazione presupposti, connessi e conseguenziali ed in particolare per quanto occorrer possa, del seguente provvedimento di incognito contenuto:<br />
&#8211; relazione della Divisione Costruzioni – Servizio Gestione Lavori 2 – n. CO.2/K.07/3412/3103 del 30.10.1991, presentata dal Direttore Generale in data 3.12.1991.</p>
<p align=center>contro</p>
<p>ricorso n. 2289/2000:<br />
<b>PREFETTURA DI FIRENZE </b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p><b>FERROVIE DELLO STATO S.P.A. &#8211; ROMA  </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
GRASSI STEFANOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA GINO CAPPONI 26presso la sua sede<br />
AVVOCATURA STATO PER FERROVIE DELLO STATO S.P.A.<br />
e nei confronti di<br /><b>SOC. C.I.R. COSTRUZIONI S.R.L.</b>  già rappresentato e difeso da:<br />
COLZI FABIOCOLZI ALESSANDROcon domicilio eletto in FIRENZEVIA SAN GALLO 76presso<br />
COLZI FABIO<br />
per l’annullamento<br />
&#8211; della deliberazione emessa in data 25.11.1994 dall’Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni, di nuova ulteriore proroga del termine di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità relativamente a<br />
&#8211; del decreto del Prefetto della Provincia di Firenze prot. n. 800/87 Area 1^ AA.GG. del 30.7.1996 con il quale è stata disposta la definitiva espropriazione di aree del ricorrente utilizzate per la realizzazione dei lavori di cui sopra;<br />
&#8211; di tutti gli ulteriori atti – ignoti al ricorrente – a quelli di cui sopra comunque presupposti, connessi e/o conseguenziali;<br />
nonché, per l&#8217;accertamento del diritto, e conseguente condanna, al risarcimento dei danni subiti;</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione del giudizio di<br />
C.I.R. COSTRUZIONI S.R.L.ENTE FERROVIE DELLO STATOFERROVIE DELLO STATO ORA SOC. RETE FERROVIARIA ITALIANA SPAPREFETTURA DI FIRENZESOC. COS.NA S.P.A.<br />
SOC. CO.GE.I. S.P.A. <br />
Visti l&#8217;atto di motivi aggiunti al ricorso n. 1228/90 e i due atti di motivi aggiunti sia al ricorso n. 4087/94 sia a quello n. 2289/00;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti delle cause;<br />
Vista la propria sentenza n. 979/03;<br />
Vista la propria ordinanza n. 5819/03;<br />
Udito nella pubblica udienza del 22 giugno 2004 , relatore il Cons. GIUSEPPE DI NUNZIO , gli avv.ti V.Chierroni, J.Sanalitro per S.Grassi e l’avv.dello Stato M.V.Lumetti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con convenzione n. 48 del 16 maggio 1984, l&#8217;allora Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato affidava all&#8217;Associazione temporanea di imprese composta dalla Impresa COSNA &#8211; Costruzioni Nazionali Spa con sede in Tremestieri Etneo (CT), &#8211; in qualità di capogruppo mandataria &#8211; e dalle imprese mandanti geom. Campagna Umberto Spa, con sede in Tremestieri Etneo (CT), geom. Rosario Parasiliti Spa, con sede in Catania, Società Generali Appalti Spa, con sede in Firenze e C.I.R. Spa, con sede in Venezia, la &#8220;concessione delle prestazioni integrate occorrenti per la progettazione definitiva della sede a doppio binario del quadruplicamento del tratto Firenze-Empoli della linea Firenze-Pisa, delle opere preliminari (comprese le espropriazioni) relative all&#8217;insediamento della nuova Officina Grandi Riparazioni di Firenze e del nuovo collegamento ferroviario fra le Stazioni di Signa della stessa linea Firenze-Pisa e di Prato della linea Firenze-Pistoia, nonché la costruzione della parte di opere suddette finanziate in prima fase, prestazioni affidate in concessione&#8221;.<br />
Il progetto esecutivo del primo lotto di cui al punto 2.1.2.1. della convenzione n. 48/1984 veniva approvato con D.M. n. 3642 del 19/12/1985. Nel decreto si prevedeva che le autorizzazioni ed approvazioni del progetto avrebbero avuto efficacia dopo il rilascio dei prescritti pareri di conformità da parte degli enti territoriali di competenza.<br />
Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il provvedimento fissava in un anno il termine per l&#8217;inizio dei lavori e delle espropriazioni ed in cinque e sei anni rispettivamente i termini per la fine dei lavori e delle espropriazioni, termini decorrenti dalla data di approvazione del provvedimento stesso.<br />
La Regione Toscana, con delibera n. 972 del 4/2/1985 esprimeva parere favorevole esclusivamente sul progetto di massima per gli effetti di cui all&#8217;art. 10, legge n. 17/1981 e dell&#8217;art. 81 del DPR 616/77. La Regione si riservava di esprimere il parere di cui all&#8217;art. 81 del decreto 616/77 sul progetto esecutivo da presentarsi successivamente.<br />
Con deliberazione n. 2786 del 16/3/1987, la Regione Toscana esprimeva parere di ammissibilità con prescrizione sul progetto esecutivo ai sensi dell&#8217;art. 81 del DPR 818/77 e dell&#8217;art. 10 della legge 17/81.<br />
Con deliberazione n. 416 del 16/7/1987 dl Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato,si approvava la quinta proposta suppletiva, aggiuntiva di variante in linea tecnica ed amministrativa a quella approvata con D.M. n. 2707/82, nonché, tra l&#8217;altro, lo schema del primo atto addizionale al primo atto integrativo alla convenzione n. 48/1984 concernente adeguamento, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità, degli elaborati espropriativi del primo A.I. per quelle aree ex novo interessate dai lavori a seguito delle modifiche al progetto esecutivo prescritte dalla Regione con la deliberazione n. 2786/1987 sopra ricordata. Il termine per l&#8217;inizio delle nuove espropriazioni veniva fissato in anni 1 mentre per il completamento delle espropriazioni e per l&#8217;inizio ed il completamento dei rispettivi lavori rimaneva valido quanto già stabilito con il decreto ministeriale n. 3642/1985.<br />
Con decreto n. 800/87 il Prefetto di Firenze autorizzava in data 26 ottobre 1987 l&#8217;occupazione temporanea delle aree di proprietà del signor Berti occorrenti per l&#8217;esecuzione dei lavori ferroviari.<br />
In data 26 novembre 1987 il concessionario provvedeva alla presa in possesso dei terreni interessati dalla variante previa affissione all&#8217;Albo Pretorio del Comune di Firenze del relativo avviso contenente il giorno e l&#8217;ora del sopralluogo ai fini della redazione del verbale di consistenza e presa di possesso, nonché l&#8217;elenco delle ditte da espropriare e il relativo piano particellare allegato.<br />
Con ricorso 1228/90 il sig. Berti impugnava innanzi al Tribunale il decreto del Prefetto di Firenze n. 800/87 del 26/10/1987, dell&#8217;avviso di comunicazione della data di immissione in possesso, dei conseguenti verbali di immissione e redazione dello stato di consistenza, e della deliberazione n. 461 del 16/7/1987 di approvazione da parte delle Ferrovie del progetto dei lavori.</p>
<p>Venivano dedotte le seguenti censure:<br />
1) Violazione art. 20 L. 22/10/1971 n. 865 e art. 71 L. 25/6/1865 n. 2359. Violazione art. 3 L. 3/1/1978 n. 1. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto di contraddittorietà. Illegittimità derivata;<br />
2) Violazione artt. 7 e 18 L. 17/8/1942 n. 1150, art. 2 L. 19/11/1968 n. 1187. Violazione vigente PRG del Comune di Firenze. Eccesso di potere per carenza di presupposto, errore di fatto, violazione del giusto procedimento, contraddittorietà ed illogicità manifesta;<br />
3) Violazione art. 81 DPR 24/7/1977 n. 616 e art. 25 L. 17/5/1985 n. 210. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, illogicità e carenza del presupposto. Illegittimità derivata;<br />
4) Violazione dell&#8217;art. 13 L. 2359/1865 e illegittimità derivata;<br />
5) Violazione artt. 9, 10, 11 L. 22/10/1971 n. 865; artt. 3, 4, 5, 16, 17, 19 e 21 L. 25/6/1865 n. 2359. Eccesso di potere per carenza di contraddittorio, violazione del giusto procedimento. Illegittimità derivata;<br />
6) Violazione art. 20 L. 22/10/1971 n. 865. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per illogicità, carenza assoluta di motivazione e per genericità;<br />
7) Ulteriore violazione art. 20 L. 22/10/1971 n. 865. Violazione art. 5, penultimo comma, L. 25/3/1982 n. 94. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, illogicità e carenza del presupposto.<br />
Con atto modificativo n. 20/1991 del 7/10/1991 l&#8217;Ente Ferrovie dello Stato prendeva atto che l&#8217;associazione temporanea di imprese concessionaria doveva intendersi modificata nel modo seguente: Impresa COSNA &#8211; Capogruppo mandataria; Impresa Impresital Spa, Impresa COMIL, Impresa SOGEA e Impresa CIR. L&#8217;atto n. 20/1991 manteneva peraltro &#8220;ferme ed invariate tutte le pattuizioni della convenzione&#8221;.<br />
Successivamente, per effetto di fusione per incorporazione dell&#8217;Impresa COSNA Spa nell&#8217;Impresa CO.GE.I. Spa in data 30/12/1991, la qualifica di capogruppo mandataria dell&#8217;associazione temporanea di imprese concessionaria veniva assunta dalla stessa società CO.GE.I..<br />
Con il terzo atto integrativo n. 17/92 all&#8217;atto modificativo della convenzione originaria n. 48/1984, le Ferrovie dello Stato confermavano l&#8217;affidamento al concessionario della concessione di prestazioni integrate, con espresso richiamo a &#8220;tutte le condizioni ed i patti stabiliti dalla convenzione originaria&#8221;.<br />
Con relazione del 18/6/1991 prot. CO/2/K/07/3384/1669 il dirigente del servizio responsabile delle Ferrovie chiedeva all&#8217;Amministratore straordinario delle Ferrovie la proroga del termine di pubblica utilità relativo alle espropriazioni di cui al decreto ministeriale n. 3642/85.<br />
Con deliberazione dell&#8217;amministratore straordinario dell&#8217;Ente Ferrovie dello Stato n. 978 del 16/11/1991 il termine per il completamento delle espropriazioni occorrenti per i lavori in oggetto veniva prorogato al 18 dicembre 1984, ai sensi dell&#8217;art. 25 della L. n. 210/1985.<br />
Con delibera n. 1040 del 10/12/1991, l&#8217;amministratore straordinario delle Ferrovie dello Stato ha disposto la proroga dei termini di pubblica utilità per le procedure espropriative fissato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 416 del 16/7/1987.<br />
Con ricorso n. 087/94 il sig. Berti impugnava la deliberazione dell&#8217;amministrazione straordinaria dell&#8217;ente Ferrovie dello Stato n. 1040 del 10/12/1991 di proroga dei termini per il procedimento espropriativo, nonché di atti presupposti e in particolare la relazione della revisione costruzioni del 31/10/1991. Secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato era illegittimo per illegittimità derivata dalla illegittimità degli atti impugnati con ricorso n. 1228/90 ed inoltre per l&#8217;assenza di motivazione circa l&#8217;intervenuta proroga e per mancanza delle ragioni che la sostenevano.<br />
Tali valutazioni venivano ribadite con motivi aggiunti depositati il 26/7/2002 successivo.<br />
Con deliberazione emessa in data 25/11/1994 dall&#8217;amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, veniva disposta una ulteriore proroga del termine di scadenza delle dichiarazioni di pubblica utilità relativamente all&#8217;espropriazione dei lavori in oggetto.<br />
Con decreto del Prefetto di Firenze prot. n. 800/87 del 30/7/1996 si disponeva la definitiva espropriazione delle aree del ricorrente per i lavori in questione.<br />
La concessionaria CO.GE.I., con sentenza n. 61424 del 20/1/1998 del Tribunale di Roma, veniva dichiarata fallita.<br />
Con il primo atto del 31/7/1998, integrativo e modificativo dell&#8217;atto modificativo n. 20/91 alla convenzione n. 48/84, le Ferrovie dello Stato Spa, preso atto di alcune modificazioni intervenute nella originaria Associazione temporanea di imprese concessionaria dei lavori, stabilivano che la concessione di prestazioni integrate era affidata all&#8217;Associazione temporanea di imprese costituita dell&#8217;impresa C.I.R. &#8211; Costruzioni Srl &#8211; nella qualità di capogruppo mandataria, con sede in Argenta (FE), e dalla imprese mandanti COMIL &#8211; Compagnia Italiana Lavori Spa, con sede in Catania, e Costruzioni Callisto Pontello Spa, con sede in Firenze.<br />
I ricorsi dal sig. Berti ricordati venivano interrotti in seguito a fallimento della società CO.GE.I. e successivamente riassunti.<br />
Con nuovo ricorso n. 2289/00 il sig. Berti ha impugnato la deliberazione delle Ferrovie dello Stato del 25/11/1994 di proroga del termine di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità nonché il decreto del Prefetto di Firenze di definitivo esproprio delle aree.<br />
Il ricorrente ha chiesto altresì l&#8217;accertamento del diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima occupazione dei terreni a far data dalla immissione in possesso nonché conseguenti alla intervenuta realizzazione dell&#8217;opera ferroviaria in assenza di dichiarazioni di pubblica utilità e la condanna delle FF.SS. in solido con il Consorzio C.I.R. Costruzioni Srl alla restitutio in integrum del bene ovvero alla corresponsione della somma determinata all&#8217;esito di apposita CTU per la diminuzione di valore della proprietà del ricorrente nonché l&#8217;ulteriore somma pari al valore di mercato del terreno e per l&#8217;illecita occupazione del bene.<br />
Viene dedotta:<br />
1) L&#8217;illegittimità derivata;<br />
2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e segg. L. 7/(71990 n. 241. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria. Illegittimità derivata;<br />
3) Violazione art. 13 L. 25/6/1865 n. 2359; art. 3 L. 7/8/1990 n. 241. Eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità manifesta, carenza di idoneo presupposto, violazione del giusto procedimento. Illegittimità derivata.<br />
Venivano, inoltre, proposti un atto di motivi aggiunti al ricorso proposto per primo e due atti di motivi aggiunti ai successivi ricorsi, impugnando, così, cumulativamente gli atti oggetto dei diversi giudizi e riproponendo la domanda di risarcimento.<br />
Venivano disposte più istruttorie giurisdizionali e, in specie, quella ordinata con la sentenza TAR Toscana, I Sez., n. 979/03, che ha anche provveduto alla riunione dei tre ricorsi.<br />
L&#8217;incombente è stato eseguito dalla resistente Rete Ferroviaria Italiana Spa.<br />
Il Tribunale, da ultimo, con ordinanza n. 5819/03, ha dichiarato l&#8217;interruzione del processo (a seguito del fallimento dello società C.I.R.), ora riassunto dal ricorrente con atto depositato il 3/2/04, notificato ai commissari giudiziali.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Iniziando l&#8217;esame dei tre ricorsi in epigrafe indicati &#8211; già riuniti con la sentenza TAR Toscana, I Sez., n. 979/03 &#8211; viene per primo in rilievo quello n. 1228/90, concernente gli atti conclusivi del sub-procedimento d&#8217;occupazione d&#8217;urgenza, nonché il presupposto progetto n. 461 del 16/7/87, approvato dal Consiglio d&#8217;Amministrazione dell&#8217;allora Ente Ferrovie dello Stato, relativo &#8211; come dettagliatamente esposto in narrativa e nei richiamati atti versati in causa &#8211; alla costruzione della sede a doppio binario del quadruplicamento del tratto ferroviario Firenze-Empoli-Pisa-Viadotto Firenze I° lotto.<br />
Con il primo motivo di gravame &#8211; l&#8217;unico concernente direttamente il decreto di occupazione d&#8217;urgenza &#8211; il ricorrente lamenta di non aver ricevuto la notificazione di tale atto e di quelli conseguenti, sotto i seguenti profili:<br />
Violazione art. 20 Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e art. 71 Legge 25 giugno 1865 n. 2359.<br />
Violazione art. 3 Legge 3 gennaio 1978 n. 1.<br />
Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto di contraddittorio.<br />
Illegittimità derivata.<br />
La doglianza è infondata.<br />
Risulta, infatti, come il consorzio concessionario abbia soddisfatto le forme di pubblicità prescritte dalla sopra menzionata normativa facendo affiggere tempestivamente all&#8217;Albo Pretorio del Comune di Firenze il relativo avviso contenente il giorno e l&#8217;ora del sopralluogo ai fini della redazione del verbale di consistenza e presa di possesso, nonché l&#8217;elenco delle ditte da espropriare e il piano particellare allegato.<br />
Tutte le altre censure proposte, di cui in narrativa &#8211; come eccepito dalle resistenti Ferrovie dello Stato e confermato dalle risultanze planimetriche dell&#8217;istruttoria esperita a seguito della sentenza n. 979/03 &#8211; sono inammissibili.<br />
Tali censure, invero, investono direttamente o presuppongono che il progetto esecutivo alla base del procedimento espropriativo e del sub-procedimento di occupazione d&#8217;urgenza e, in specie, della fissazione dei termini di efficacia sia quello approvato con la delibera n. 416 del 16/7/87 dell&#8217;Ente FF.SS.<br />
Senonché, detta delibera riguarda solo l&#8217;approvazione del primo atto addizionale al primo atto integrativo &#8211; già approvato con D.M. n. 3642 del 19/12/85 &#8211; della convenzione di concessione n. 48/1984.<br />
Per quanto riguarda i termini finali di efficacia dell&#8217;espropriazione la delibera n. 416/87 si limita a dire che per le &#8220;nuove&#8221; opere &#8220;rimangono validi i termini già stabiliti con D.M. n. 3642/85&#8221;.<br />
Relativamente ai termini finali, quindi, la delibera impugnata è meramente confermativa o &#8211; rectius &#8211; riproduttiva della non impugnata delibera n. 3642 del 1985, anche con riferimento alle nuove opere.<br />
Inoltre &#8211; come è stato accertato con la istruttoria giurisdizionale predetta &#8211; per quanto interessa la proprietà del ricorrente, i nuovi interventi espropriativi rispetto a quelli previsti dal progetto del 1985 prevedono solo un lieve spostamento del tracciato ferroviario (v., in specie, all. 3a e 11b alle risultanze istruttorie depositate dalle FF.SS. il 13/6/03) nell&#8217;ambito sempre della proprietà del ricorrente.<br />
Il progetto esecutivo comportante dichiarazione di pubblica utilità e fissazione dei termini finali di efficacia e quindi il progetto effettivamente lesivo del ricorrente è allora quello approvato con il D.M. 3642/85, mai oggetto di gravame, e non quello, unico impugnato, approvato col primo atto addizionale n. 416/87.<br />
Tutte le censure diverse dalla prima, proposte col ricorso n. 1228/90, sono, in conclusione inammissibili.<br />
Il ricorso esaminato deve pertanto essere respinto.<br />
Parimenti devono essere respinte le conformi impugnative proposte con i successivi atti di motivi aggiunti, nell&#8217;ambito dello stesso come dei successivi due ricorsi.<br />
2. Procedendo nella disamina, viene in rilievo il ricorso n. 4087/94 per l&#8217;annullamento della deliberazione dell&#8217;Amministratore Straordinario dell&#8217;Ente Ferrovie dello Stato n. 1040 del 10/12/91 di proroga del termine finale per le espropriazioni dal 19/12/91 al 18/12/94.<br />
Il ricorso è, tuttavia, improcedibile.<br />
Nell&#8217;intervallo temporale predetto non è, infatti, intervenuta alcuna attività rilevante, essendo la realizzazione delle opere de quibus antecedente ed essendo il decreto di esproprio sopravvenuto il 30/7/96, dopo il successivo atto di proroga del 25/11/94, atti entrambi impugnati col ricorso n. 2289/00.<br />
Gli effetti del giudizio su quest&#8217;ultimo ricorso si riverberano, quindi, automaticamente anche sul periodo sopra indicato, come meglio si evidenzierà in seguito.<br />
Il ricorso n. 4087/94 è pertanto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.<br />
Le conformi impugnative proposte con i successivi atti di motivi aggiunti, nell&#8217;ambito dello stesso come degli altri due ricorsi, sono evidentemente inammissibili per originario difetto di interesse.<br />
3. Deve ora essere esaminato l&#8217;ultimo ricorso, col n. 2289/00, proposto per l&#8217;annullamento dei citati atto di seconda proroga del 25/11/94 e successivo provvedimento di esproprio del 30/7/96, nonché per ottenere il risarcimento del danno.<br />
Sono fondati e assorbenti i profili di difetto di motivazione della seconda proroga del termine finale di efficacia dell&#8217;espropriazione.<br />
In base all&#8217;art. 13 legge 25/6/1865 n. 2359 &#8211; che si applica nella fattispecie concreta &#8211; il termine finale per le espropriazioni può essere prorogato solo in &#8220;casi di forza maggiore&#8221; o &#8220;altre cagioni indipendenti dalla volontà dei concessionari&#8221;.<br />
Il provvedimento di proroga impugnato ha il seguente testuale contenuto:<br />
Vista la delibera CIPE del 12/8/1992, che ha trasformato in Società per Azioni l&#8217;Ente Ferrovie dello Stato istituito con legge 17/5/1985 n. 210;<br />
Visto lo Statuto della &#8220;Ferrovie dello Stato &#8211; Società di Trasporti e Servizi per Azioni&#8221; omologato dal Tribunale Civile di Roma sotto le date del 18/3/1993 e del 6/10/1993;<br />
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione della Società in data 23/12/1992 con la quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Delegato con conferimento dei relativi poteri;<br />
Visto l&#8217;art. 25 della citata legge 17/5/1985 n. 210;<br />
Vista la legge n. 359 dell&#8217;8/8/1992 che ha convertito con modificazioni il decreto legge n. 333/1992 ed in particolare l&#8217;art. 14 comma 4 bis;<br />
Visto il D.M. 19/12/1985, n. 3642 con il quale è stata approvata la proposta relativa al I° Atto Integrativo relativamente al quadruplicamento del tratto Firenze-Empoli della linea Firenze-Pisa;<br />
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 416 del 16/7/1987 con la quale è stata approvata la proposta relativa al I° Atto Addizionale al I° Atto Integrativo relativamente al quadruplicamento del tratto Firenze-Empoli della linea Firenze-Pisa;<br />
Vista la delibera dell&#8217;Amministratore Straordinario n. 978 del 16/9/1991;<br />
Vista la delibera dell&#8217;Amministratore Straordinario n. 1040 del 10/12/1991;</p>
<p align=center><b>DICHIARA</b></p>
<p>Il termine per il completamento delle espropriazioni occorrenti per i lavori di costruzione della sede a doppio binario del quadruplicamento del tratto Firenze-Empoli della linea Firenze-Pisa, limitatamente alle opere previste in esecuzione con il I° atto integrativo alla convenzione n. 48/84 approvate con D.M. n. 3642/1985 ed alle opere previste in esecuzione con il I° atto addizionale al I° atto integrativo alla convenzione n. 48/84 approvate con delibera del C. di A. n. 416/1987, già prorogato al 18/12/1994 con delibere dell&#8217;Amministratore Straordinario n. 978/1991 e n. 1040/1991, è prorogato, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, al 18/12/1995&#8243;.<br />
La motivazione contestuale è ricavabile, in particolare, &#8220;ob relationem&#8221; alla relazione delle FF.SS. dell&#8217;1/6/91 &#8211; richiamata dalla relazione del 30/10/91, depositata a seguito di istruttoria presidenziale &#8211; e consiste nel ritardo di comunicazione al concessionario dei prescritti pareri degli enti locali di conformità dell&#8217;opera e di presentazione di varianti alla viabilità dell&#8217;acqua chieste dagli stessi enti.<br />
Una prima considerazione che il Collegio deve fare è che un ritardo misurato in circa quindici mesi non appare idoneo a giustificare reiterate proroghe come quelle effettuate: per ultimare le espropriazioni entro il termine prefissato del dicembre 1991 residuavano quasi 57 mesi. Non si specifica, altresì, l&#8217;entità dell&#8217;influenza delle richieste delle varianti, in presenza di opere già ultimate, circostanza che rafforza la necessità di una adeguata motivazione (cfr. C.G.A. 10/9/91, n. 364).<br />
Ciò che, tuttavia, il Collegio deve soprattutto rimarcare è che le predette giustificazioni, richiamate direttamente o per relationem, ineriscono tutte ad eventi maturati durante l&#8217;originario periodo di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, già oggetto delle valutazioni del concessionario che condussero al primo provvedimento di proroga &#8211; impugnato, come si è visto, dal ricorso n. 4087/94. Anzi, gli stessi atti richiamati, citati nel secondo provvedimento di proroga &#8211; qui in esame &#8211; recano date comprese ancora nell&#8217;originario periodo di efficacia.<br />
Non può che desumersi l&#8217;assenza di una valutazione effettiva degli elementi sopravvenuti prescritti &#8211; sopra riportati &#8211; dall&#8217;art. 13 L. 2359/1865 perché una proroga di tali termini possa essere decisa.<br />
Solo a seguito della sentenza n. 979/03 di questo Tribunale, le FF.SS. hanno depositato, in data 13/6/03, (v. all. 14a), una &#8220;Relazione per l&#8217;Amministratore Straordinario&#8221; &#8211; senza data, recante il numero (per quanto è leggibile) &#8220;I/VDP/PR.FI/&#8221; e firmata &#8220;Il Dirigente Gestione Progetto Nodo Firenze&#8221; &#8211; svolgente argomentazioni giustificative della necessità di una nuova proroga rispetto a quella precedentemente rilasciata.<br />
Tuttavia, il Collegio non può neppure esaminare tali argomentazioni, non essendo richiamate in nessun modo nel provvedimento impugnato, neanche per relationem di alcun grado.<br />
Il ricorso n. 2289/00, in definitiva, deve essere accolto, al pari delle domande, contenute negli atti di motivi aggiunti, relative al secondo provvedimento di proroga e al successivo decreto di esproprio.<br />
Di conseguenza, tali atti devono essere annullati.<br />
4. Devono, ora &#8211; sussistendo l&#8217;annullamento degli atti amministrativi anzidetti &#8211; essere esaminate le domande, contenute nel ricorso n. 2289/00 e negli atti di motivi aggiunti, di accertamento del diritto della parte ricorrente al risarcimento dei danni e alla condanna conseguente della concedente FF.SS. e, in solido, della concessionaria C.I.R. Costruzioni,  ora &#8211; come si è detto in narrativa &#8211; in situazione fallimentare.<br />
La parte ricorrente chiede la &#8220;restitutio in integrum&#8221; del bene ovvero condanna a pagare la somma conseguente alla diminuzione di valore subita  dal terreno di sua proprietà per effetto della realizzazione dell&#8217;opera in questione, nonché la corresponsione di una somma ulteriore pari al valore di mercato del terreno utilizzato per la realizzazione della stessa opera ed, infine, un&#8217;ulteriore somma derivante dall&#8217;illecita occupazione.<br />
Invoca, in proposito, i principi elaborati dalla giurisprudenza per il caso della c.d. occupazione usurpativa.<br />
Osserva il Collegio come questo istituto di &#8220;ius onorarium&#8221; non ricorra nel caso concreto, sussumibile, invece, in quello dell&#8217;occupazione c.d. acquisitiva o appropriativa.<br />
L&#8217;opera pubblica controversa è stata, infatti, realizzata sul terreno della parte ricorrente prima della scadenza dei termini finali per il compimento delle costruzioni e per il completamento delle espropriazioni fissati col D.M. 3642/85 e confermati con la delibera 416/86.<br />
Detti progetti esecutivi non sono stati annullati &#8211; come si è sopra visto &#8211; dal Tribunale, così che, al momento della realizzazione dell&#8217;opera pubblica, non vi era alcuna situazione di inefficacia o illegittimità, circostanza che esclude &#8211; per dominante orientamento giurisprudenziale (C.d.S., VI, 4/4/03, n. 1768; Cass., I, 30/1/01. n. 1266; TAR Emilia Romagna, Bologna, I Sez., 21/7/03, n. 1024) &#8211; il ricorrere della fattispecie dell&#8217;occupazione usurpativa.<br />
Il Tribunale ha annullato non la dichiarazione originaria di pubblica utilità ma solo la sua (seconda) proroga.<br />
La situazione nella quale si versa è, pertanto, quella di trasformazione irreversibile del suolo avvenuta durante un&#8217;occupazione legittima poi scaduta e illegittimamente prorogata.<br />
Il risarcimento dei danni deve quindi essere commisurato a quello previsto per l&#8217;ipotesi della c.d. accessione invertita.<br />
Prima di emanare indicazioni sulla sua quantificazione, il Collegio deve ancora accertare la sussistenza o meno del requisito dell&#8217;elemento psicologico, la individuazione del soggetto tenuto ai pagamenti relativi, la riconvenzionalità giurisdizionale di tali pagamenti e la decorrenza della prescrizione.<br />
5. Iniziando da quest&#8217;ultima, il TAR rileva come sia infondata l&#8217;eccezione, proposta dalle controparti, di prescrizione.<br />
Invero il dies a quo della prescrizione della somma richiesta come risarcimento non può decorrere prima della provata conoscenza dell&#8217;illiceità del comportamento dannoso: tale conoscenza avverrà con certezza con la presente sentenza, con riferimento all&#8217;illegittimità del secondo atto di proroga del termine finale per le espropriazioni.<br />
6. Quanto alla sussistenza dell&#8217;elemento psicologico della colpa, il Collegio osserva come &#8211; pur essendo onere della parte ricorrente provarlo, vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. &#8211; tale onere sia stato soddisfatto rilevando  l&#8217;assai lungo periodo lasciato trascorrere dall&#8217;espropriante per concludere il procedimento espropriativo, senza fornire trasparenti e ragionevoli spiegazioni per la seconda proroga disposta, spiegazioni emerse solo dopo numerosi incombenti istruttori di questo giudice.<br />
7. Riguardo all&#8217;individuazione del soggetto tenuto a pagare il risarcimento del danno, sia la concedente FF.SS. sia la concessionaria C.I.R. Costruzioni sollevano eccezione del proprio difetto di legittimazione passiva.<br />
Entrambe le eccezioni &#8211; qualificate nell&#8217;appropriato significato tecnico-giuridico del termine &#8211; sono infondate.<br />
Non può, infatti, dubitarsi che sia il concessionario sia il concedente in un procedimento espropriativo siano depositari di un interesse sostanziale tutelato dall&#8217;ordinamento e di un interesse processuale a resistere in relazione al corrispondente simmetrico interesse del soggetto espropriato ad agire contro l&#8217;espropriazione.<br />
Il problema che deve decidere il Collegio riguarda, invece, più propriamente, l&#8217;individuazione del soggetto che ha la titolarità passiva del rapporto risarcitorio.<br />
Il punto 28.4 della convenzione di concessione n. 48 del 1984 stabilisce che il concessionario assume tutte le vertenze &#8220;comunque connesse alle procedure espropriative&#8221;, perché &#8220;unico legittimato a costituirsi e a resistere in giudizio&#8221;.<br />
Tale impegno &#8211; che ha la valenza inequivoca di addebitare convenzionalmente al concessionario tutti gli oneri conseguenti a eventuali vertenze &#8211; è stato recepito dai vari concessionari che si sono succeduti.<br />
In particolare, la C.I.R. Costruzioni, subentrata alla Co.Ge.I. dopo il suo fallimento, si era assunta tali oneri con l&#8217;art. 1 ter del primo atto integrativo in data 31/7/98.<br />
Il richiamo, da parte della stessa C.I.R. Costruzioni all&#8217;art. 16.2 di tale atto integrativo, che prevede il diritto del concessionario al rimborso da parte della concedente FF.SS. dei maggiori oneri futuri, conferma, anziché smentire, la predetta osservazione perché logicamente presuppone il previo adempimento del risarcimento a carico del concessionario, il quale solo successivamente potrà rivalersi sul concedente.<br />
L&#8217;orientamento giurisprudenziale è costante e pacifico nell&#8217;interpretare simili clausole convenzionali di concessioni traslative &#8211; nel senso di attribuire la titolarità passiva del rapporto risarcitorio al concessionario (Cass., S.U., 27/8/98, n. 8496; 10/3/98, n. 2645; Cass., 2/9/97, n. 8399; 16/6/00, n. 8246; 27/10/94, n. 9266; 4/2/98, n. 1109; nonché, con riferimento proprio alle FF.SS., Corte d&#8217;Appello di Firenze: ordinanze depositate il 15/2/02 e il 26/11/01).<br />
Il Tribunale deve, in conclusione, individuare nella C.I.R. Costruzioni il soggetto condannato al risarcimento in questione, senza che possa rilevare che, in pendenza del giudizio, sia fallita.<br />
8. La domanda subordinata, sostanzialmente riconvenzionale, della C.I.R. Costruzioni di condannare le FF.SS. a rimborsarle quanto pagato alla parte ricorrente ai sensi del sopra richiamato art. 16.2 dell&#8217;atto integrativo del 31/7/98 non può essere esaminata dal Collegio nel merito.<br />
Basti invero dire, per accertarne la inammissibilità, che è stata espressa in una semplice memoria, non notificata alle altre parti costituite.<br />
9. A questo punto il Collegio può stabilire, ai sensi dell&#8217;art. 35, c. 2°, DPR 80/98, come modificato dalla L. 205/00, i criteri per il risarcimento, a favore della parte ricorrente, del danno de quo, a carico della concessionaria resistente, commisurandolo a quello previsto per il caso di occupazione appropriativa, verificatosi con l&#8217;irreversibile trasformazione del bene e la successiva inutile scadenza dell&#8217;originario termine finale per le espropriazioni.<br />
Il valore del risarcimento, tenendo conto del momento nel quale si è verificata l&#8217;accessione invertita, è stabilito ex art. 55 DPR 8/6/01 n. 327, come modificato dall&#8217;art. 1, D.Lgv. 27/12/02 n. 302.<br />
La decorrenza degli interessi e della rivalutazione è dalla scadenza del predetto termine finale per le espropriazioni (cfr. C.d.S., VI, 4/4/03, n. 1768).<br />
L&#8217;offerta del risarcimento dovrà essere fatta dalla C.I.R. Costruzioni alla parte ricorrente entro tre mesi dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.<br />
10. In definitiva, il primo degli esaminati ricorsi è respinto, il secondo è dichiarato improcedibile e il terzo è accolto. Per l&#8217;effetto, la concessionaria è condannata a pagare alla parte ricorrente il risarcimento dei danni determinatisi a seguito dell&#8217;occupazione appropriativa dei suoi terreni.<br />
Le spese del giudizio sono complessivamente compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TOSCANA, 1^ Sezione, definitivamente pronunciandosi sui ricorsi riuniti in epigrafe, così provvede come meglio specificato in motivazione:<br />
Respinge il ricorso n. 1228/90;<br />
Dichiara improcedibile il ricorso n. 4087/94;<br />
Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso n. 2289/00 e, per l’effetto, condanna la C.I.R. Costruzioni S.r.l. al risarcimento del danno a favore della parte ricorrente;<br />
Compensa le spese del giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in FIRENZE, in Camera di Consiglio, il 22 giugno 2004.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 OTTOBRE 2004<br />
Firenze, lì 6 OTTOBRE 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-6-10-2004-n-4191/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2004 n.4191</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2004 n.10330</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-6-10-2004-n-10330/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-6-10-2004-n-10330/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2004 n.10330</a></p>
<p>Pres. Calabro’, Est. Savo Amodio; Lista consumatori (avv.ti C.Rienzi, M.Ramadori, M.C.Tabano) c. Ministero dell’Interno, ufficio elettorale nazionale per le elezioni al Parlamento europeo, ufficio elettorale circoscrizionale Palermo (Avv.Stato Fedeli). Elezioni – Parlamento europeo – ricusazione di lista per difetto di presentatori – tutela cautelare accordata con accesso alla competizione elettorale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-6-10-2004-n-10330/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2004 n.10330</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-6-10-2004-n-10330/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2004 n.10330</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calabro’, Est. Savo Amodio; Lista consumatori (avv.ti C.Rienzi, M.Ramadori, M.C.Tabano) c. Ministero dell’Interno, ufficio elettorale nazionale per le elezioni al Parlamento europeo, ufficio elettorale circoscrizionale Palermo (Avv.Stato Fedeli).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Parlamento europeo – ricusazione di lista per difetto di presentatori – tutela cautelare accordata con accesso alla competizione elettorale – successiva decisione di accoglimento nel merito – limitazione ai fini dell’interesse fatto valere e cioe’ dell’ammissione alla tornata elettorale. (G.S.)<br />
E’ illegittima la ricusazione di una lista, effettuata dall’ufficio circoscrizionale elettorale per le elezioni europee e confermata dall’ufficio elettorale nazionale, qualora emerga regolarita’ nella presentazione della lista stessa. (G.S.)</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />&#8211; Sezione Prima  </b></p>
<p>composto dai Magistrati:<br />
Corrado CALABRO&#8217; Presidente<br />                                         Antonino SAVO AMODIO Consigliere rel.<br />                               Nicola GAVIANO  Consigliere<br />
                                         ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso  n.  4794  del  2004  Reg.  Gen.,  proposto  dalla  <b>Lista Consumatori</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Rienzi, Marco Ramadori e Maria Cristina Tabano, con i quali elettivamente  domicilia  in  Roma,  Viale  delle Milizie n. 9;  </p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>,  <b>l&#8217;Ufficio  Elettorale  Nazionale  per  le elezioni al Parlamento Europeo </b>presso la Suprema Corte di  Cassazione e <b>l&#8217;Ufficio Elettorale Circoscrizionale per le elezioni al Parlamento Europeo </b> presso la  Corte  di  appello  di  Palermo,  in  persona  dei rispettivi  rappresentanti  legali  p.t.,  rappresentati  e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domiciliano  in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della decisione dell&#8217;Ufficio  Elettorale  Nazionale,  depositata  l&#8217;8 maggio 2004, con la quale viene rigettato il ricorso  proposto  dalla ricorrente  avverso  la  decisione  di  ricusazione    della    Lista Consumatori da parte dell&#8217;Ufficio Circoscrizionale elettorale per  le elezioni europee istituito presso la Corte di Appello di  Palermo  in data 6 maggio  2004  e  di  ogni  altro  atto  comunque  connesso  al precedente;<br />          Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />Visti gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  dell&#8217;Amministrazione intimata;<br />Visti gli atti tutti di causa;<br />   Nominato relatore  il  consigliere  Antonino  Savo  Amodio  e  uditi,<br />
all&#8217;udienza del 16 giugno 2004, l&#8217;avv. Rienzi e  l&#8217;avv.  dello  Stato Fedeli;<br /> Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />    Con il ricorso in esame la &#8220;Lista Consumatori&#8221; afferma di avere prodotto, in modo rituale e tempestivo, l&#8217;elenco dei propri candidati per la circoscrizione dell&#8217;Italia insulare nelle elezioni del 12 e 13 giugno 2004 per il rinnovo del Parlamento europeo.<br />
L&#8217;Ufficio Elettorale Circoscrizionale, istituito presso la Corte di Appello di Palermo, accertava la presentazione di n. 2.064 prospetti recanti la firma di complessivi 31.424 sottoscrittori, dei quali 3.565 iscritti nelle liste elettorali della Sardegna. Rilevava, altresì, che, rispetto al primo prospetto, sottoscritto per la presentazione da un unico elettore (sig. Petrone), recante l&#8217;indicazione di nove candidati, gli altri presentavano difformità e, segnatamente:<br />
&#8211; 596 prospetti, sottoscritti da 8.944 presentatori, si differenziavano sia nell&#8217;ordine di elencazione, sia nell&#8217;identità delle persone componenti della lista e sia nel numero dei candidati (a volte anche 15);<br />
&#8211; ulteriori 144, sottoscritti da 5.273 elettori, riportavano candidati che non erano indicati nel primo atto e in numero di 10;<br />
&#8211; la stessa particolarità era parimenti ravvisabile in ulteriori 1.000 atti, sottoscritti da 12.632 elettori e in 242 atti relativi alla Regione Sardegna sottoscritti da 3.166 elettori;<br />
&#8211; in 12 atti, sottoscritti da 389 elettori della Regione Sardegna, la lista risultava composta da soli tre candidati.<br />
Da tale rilevazione scaturiva la decisione di ricusare la Lista, che veniva così motivata: &#8220;la composizione della lista variegatamente esposta nei gruppi di prospetti sopra indicati non consente di riferire ad un unico atto le firme dei presentatori, che ovviamente afferiscono a liste diverse, anche se riferibili allo stesso movimento, con la conseguenza che non è univocamente determinabile la volontà dei sottoscrittori nei confronti di un&#8217;unica lista e che nessuna delle liste presentate raggiunge il quorum richiesto per i presentatori (30.000 firme)&#8221;.<br />
Tale determinazione veniva impugnata dinanzi all&#8217;Ufficio Elettorale Nazionale che, con l&#8217;atto in epigrafe indicato, rigettava il ricorso.<br />
Di qui la notifica del gravame giurisdizionale, nel quale si deduce:<br />
Violazione dell&#8217;art. 12, commi 2, 3 e 8, della legge 24 gennaio 1979 n. 18, dell&#8217;art. 22, comma 1 n. 3 secondo periodo, del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 3, del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, nonché eccesso di potere, in quanto tanto la decisione dell&#8217;Ufficio Elettorale Circoscrizionale quanto quella dell&#8217;Ufficio Elettorale Nazionale non terrebbero conto della volontà espressa dagli elettori-sottoscrittori della Lista nella circoscrizione dell&#8217;Italia insulare.<br />
In particolare, esse avrebbero ignorato che in tutti i prospetti comparirebbero i nomi dei seguenti candidati: Rienzi Carlo, Petrone Giovanni, Carli Stefano, Messina Angelo detto Nino e Floriani Pisani Giuseppina.<br />
Tale circostanza sarebbe rilevante in quanto l&#8217;ordinamento intenderebbe validamente composta una lista formata anche solo di tre candidati; inoltre, solo dodici prospetti (per un totale di circa 300 sottoscrizioni) non potrebbero essere considerati validi, recando solo tre nominativi, uno dei quali (Grimaldi Settimio) non aveva accettato la candidatura.<br />
Da quanto detto emergerebbe che, nella specie, per i cinque nominativi innanzi indicati sarebbe stato raccolto il numero di sottoscrizioni richiesto dalla legge, atteso che, sia pure pro parte, quella presentata nella specie configurerebbe una lista valida ed efficace a tutti gli effetti.<br />
Tale conclusione si fonderebbe sulle peculiarità che accompagnano la fase di raccolta de qua e sui correlati poteri &#8211; anche riduttivi &#8211; attribuiti agli uffici elettorali. Tale potere, in particolare, avrebbe consentito la valorizzazione della volontà comunque espressa dagli elettori.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell&#8217;Interno, l&#8217;Ufficio Elettorale Nazionale per le elezioni al Parlamento Europeo presso la Suprema Corte di Cassazione e quello Circoscrizionale. Essi, nel proprio scritto difensivo, affermano, in primo luogo, che il controllo demandato dall&#8217;art. 12 della citata legge n. 18/79 andava effettuato sulla lista e non sulle singole candidature, sicché la variabilità di quella presentata nella specie avrebbe impedito la determinazione di un&#8217;univoca volontà degli elettori.<br />
La soluzione adombrata da controparte avrebbe finito con l&#8217;imporre all&#8217;Amministrazione un &#8220;facere&#8221;, consistente nella sostanziale formazione della lista, riducendo ad unità i prospetti, diversi nella loro composizione, prodotti dal pur unitario movimento politico.<br />
Un tale modus operandi si porrebbe altresì in contrasto con l&#8217;esigenza di celerità e di concentrazione propria della fase di riscontro demandata all&#8217;Ufficio Elettorale Circoscrizionale, onerandolo di conteggi che, oltre a non essere previsti dalla legge, sarebbero di non rapido espletamento.<br />
Il Tribunale, con l&#8217;ordinanza 18 maggio 2004 n. 2720, ha accolto l&#8217;istanza cautelare.<br />
L&#8217;impugnativa è fondata.<br />
Prima di affrontare la questione di diritto concernente la corretta interpretazione della normativa regolatrice della fattispecie, occorre verificare i dati di fatto, sui quali poggia la decisione di ricusazione della lista de qua.<br />
Come si è già detto nella citata ordinanza cautelare, l&#8217;affermazione di parte ricorrente circa la presenza di un numero di sottoscrizioni sufficiente per cinque dei nove candidati della Lista ricorrente non è stata smentita ex adverso neppure nella sede di merito, così come, dalla produzione documentale delle parti in causa, risulta avvalorata la tesi attorea che l&#8217;Ufficio Elettorale Circoscrizionale abbia comunque effettuato un riscontro sulla circostanza appena riferita: lo si desume, in particolare, sia dal testo del verbale del 6 maggio 2004 del suddetto Ufficio, sia dalle copie dei singoli prospetti prodotte dall&#8217;Amministrazione, sulle quali compaiono tutt&#8217;e cinque i nominativi in questione (in corrispondenza dei quali risulta apposto un segno grafico che deporrebbe per l&#8217;attestazione di un avvenuto controllo).<br />
Del resto, la stessa ordinanza cautelare era stata emessa a condizione che &#8220;risulti comunque accertata dall&#8217;Ufficio Elettorale Circoscrizionale la sussistenza del presupposto di fatto sopra riportato alla lett. b)&#8221; (la sufficienza del numero dei sottoscrittori) e a tale precisa puntualizzazione non ha fatto seguito alcun riscontro di parte resistente.<br />
Alla stregua degli elementi indiziari riassunti può darsi, quindi, per provata la situazione di fatto esposta nel ricorso introduttivo del presente giudizio.<br />
Il problema è, quindi, quello di verificare se l&#8217;Ufficio Elettorale Circoscrizionale fosse tenuto alla verifica pretesa da controparte o se tale adempimento esulasse dai compiti suoi propri, costituendo, per converso, un preciso onere dei candidati al parlamento europeo produrre prospetti recanti tutti il medesimo elenco di candidati, sul quale l&#8217;Ufficio stesso avrebbe dovuto attestarsi per verificare l&#8217;esistenza del numero minimo di firme di sottoscrizione richieste dalla legge.<br />
Il testo e la ratio sottesi all&#8217;art. 22 del D.P.R. n. 361/57, che disciplina i compiti demandati all&#8217;Ufficio Elettorale Circoscrizionale, in uno con quanto previsto dall&#8217;art. 12 della legge n. 18/79, riguardante la nozione di &#8220;lista elettorale&#8221;, portano a ritenere maggiormente convincente la tesi attorea.<br />
Il canone, che deve guidare l&#8217;interprete, è sicuramente quello di evitare che venga vanificata la volontà comunque espressa dagli elettori &#8211; per giunta in numero così elevato -, quando questa risulti da elementi univoci ed obiettivi.<br />
Tale conclusione è avvalorata non solo dal generale principio di conservazione degli atti giuridici, ma anche dalla considerazione della non ripetibilità del particolare atto (o, ancor di più, di un&#8217;intera operazione), che altrimenti finirebbe con il configurarsi tamquam non esset.<br />
Specularmente, occorre comunque farsi carico dell&#8217;obiezione di parte resistente, circa l&#8217;insussistenza &#8211; indiscutibile &#8211; di un potere elaborativo in capo all&#8217;Ufficio Elettorale, il cui compito istituzionale è effettivamente limitato alla registrazione della volontà degli elettori, così come testualizzata, non sopperendo ad eventuali manchevolezze o inadempienze, formali o, peggio ancora, sostanziali, addebitabili ai soggetti onerati del particolare incombente disciplinato dall&#8217;art. 12 innanzi citato.<br />
Il problema, nella specie, in estrema sintesi, è quello di verificare se i cinque nominativi, presenti in tutti i prospetti prodotti, configurassero una &#8220;lista&#8221; nell&#8217;accezione di quest&#8217;ultima fissata dalla legge.<br />
L&#8217;art. 12, comma 8, della citata legge n. 18/79, invero, si limita a configurare come dato identificativo imprescindibile di essa l&#8217;esistenza di un numero minimo di candidati, a pena di ricusazione ex art. 22 punto 3) del D.P.R. n. 361/57.<br />
Per converso, il superamento del numero massimo di candidati (pure previsto dall&#8217;art. 12 comma 8 cit.) non determina alcuna conseguenza pregiudizievole per i presentatori (pur comportando un indubbio vantaggio &#8220;promozionale&#8221; in sede di raccolta delle firme), ma costituisce solo il presupposto per l&#8217;intervento rettificativo ad opera dell&#8217;Ufficio Elettorale Circoscrizionale, sub specie dell&#8217;esercizio del potere di riduzione, di cui all&#8217;art. 22 punto 3) del D.P.R. n. 361/57, sul quale molto insiste parte ricorrente.<br />
La riscontrata elasticità procedimentale ha una duplice spiegazione. Intanto, essa è legata all&#8217;eventualità &#8211; puntualmente verificatasi nella specie &#8211; che non tutti i soggetti indicati nei prospetti accettino la candidatura, tant&#8217;è che l&#8217;Ufficio Elettorale, ex art. 22 punto 4), più volte citato, ha il potere di disporne la conseguente cancellazione dalla lista.<br />
In secondo luogo, essa intende ovviare alle difficoltà intrinseche alle operazioni di raccolta delle firme dei sottoscrittori, che sono vieppiù rilevanti quanto meno strutturato sia il partito, gruppo politico o semplicemente elettorale, che intenda presentare propri candidati alla specifica competizione elettorale. Essa fa, inoltre, da naturale contrappeso alle facilitazioni previste dall&#8217;art. 12 della legge n. 18/79, più volte citata, che esenta da qualsiasi onere preliminare di siffatta natura le liste che siano espressione di una realtà già presente nel mondo politico.<br />
A latere, assume rilievo l&#8217;ampiezza delle funzioni demandate all&#8217;Ufficio Elettorale Circoscrizionale dall&#8217;art. 22 del D.P.R. n. 361/57 nei sette punti di cui si compone, che dà conto di come la verifica debba essere necessariamente orientata a salvaguardare la volontà espressa dall&#8217;elettorato, quale oggettivamente evincibile dai documenti prodotti.<br />
Può pertanto affermarsi che la non identità dei singoli prospetti presentati, non comportando un vizio sostanziale della documentazione prodotta, è insuscettibile di determinare la ricusazione della lista stessa: intanto, sul piano testuale, non vi è una norma che preveda una siffatta sanzione; sul piano logico, essenziale è, in base a quanto detto in precedenza, il riscontrato, oggettivo coagulo del consenso su un nucleo minimo e predeterminato di candidati, che configura la &#8220;lista&#8221; nell&#8217;accezione datane dalle disposizioni innanzi citate.<br />
Nei termini esposti può, quindi, convenirsi con parte ricorrente, laddove afferma che l&#8217;indagine dell&#8217;Ufficio Elettorale Circoscrizionale non ha ad oggetto tanto la lista in sé, quanto, piuttosto, i candidati che la compongono.<br />
Con riguardo alla verifica richiesta nella specie, deve osservarsi che essa non solo non comporta alcuna inammissibile attività elaborativa del materiale prodotto, risolvendosi nella mera &#8220;lettura&#8221; di dati &#8220;oggettivi&#8221; (candidati indicati nei singoli prospetti e relative firme dei sottoscrittori) ma risulta anche di agevole realizzazione, atteso che il riscontro delle firme dei sottoscrittori è uguale in ogni caso, mentre l&#8217;indagine sui nominativi presenti sui singoli prospetti è operazione che richiede un&#8217;applicazione temporalmente ridotta.<br />
Tornando al potere di riduzione, potrebbe obiettarsi che si tratti di un&#8217;ipotesi del tutto eccezionale (e perciò derogatoria), tant&#8217;è che l&#8217;art. 22 punto 3) del D.P.R. n. 361/57 ne disciplina anche l&#8217;effetto, limitandolo all&#8217;automatica cancellazione degli ultimi nomi della lista (a prescindere, quindi, da qualsivoglia volontà dei sottoscrittori).<br />
In realtà, il Legislatore, così facendo, si è fatto carico di dettare il criterio di riduzione in assenza di qualsivoglia elemento che consentisse di risalire alla volontà dei sottoscrittori.<br />
Il caso di specie si distingue, quindi, profondamente da quello appena descritto, atteso che nel primo si è in presenza di un dato &#8211; obiettivo ed univoco &#8211; sul quale effettuare la verifica: le sottoscrizioni apposte sui prospetti, in modo rituale ed in numero sufficiente.<br />
Quanto detto dà, evidentemente, conto anche dell&#8217;irrilevanza dell&#8217;ordine in cui i singoli nominativi risultano collocati nei prospetti in cui essi compaiono.<br />
Le precedenti considerazioni sono altresì avvalorate dalla circostanza che l&#8217;Ufficio Elettorale Nazionale, pur rilevando la diversità dei prospetti, non ha potuto fare a meno di dare atto che, tutti, andavano ricondotti allo stesso &#8220;movimento&#8221;, con ciò esplicitamente riconoscendo l&#8217;espressività politica dello stesso e, quindi, dei candidati che vantavano un numero di sottoscrizioni sufficiente a consentire la partecipazione alla competizione elettorale.<br />
Per tutte le considerazioni esposte il ricorso va accolto.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l&#8217;integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe indicato nei limiti dell&#8217;interesse fatto valere in giudizio e cioè ai fini dell&#8217;ammissione alla tornata elettorale de qua della lista composta da Rienzi Carlo, Petrone Giovanni, Carli Stefano, Messina Angelo detto Nino e Floriani Pisani Giuseppina.<br />
Annulla conseguentemente in parte qua i provvedimenti impugnati.<br />
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno 2004.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 06 OTT. 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-6-10-2004-n-10330/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/10/2004 n.10330</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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