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	<title>5/9/2017 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5/9/2017 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2017 n.4200</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-9-2017-n-4200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-9-2017-n-4200/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-9-2017-n-4200/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2017 n.4200</a></p>
<p>Pres. Santoro/ Est. Pannone Sulle peculiarità delle gare inerenti l&#8217;affidamento del servizio pubblico universale postale 1. Giustizia amministrativa – Notifica a mezzo a PEC – Prima del D.M. 16 Febbraio 2015 – Interpretazione – Art. 37 c.p.a. – Applicabilità DPCM n. 40/2016 – Errore scusabile &#8211; Sussiste – Ragioni.&#160; 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-9-2017-n-4200/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2017 n.4200</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-9-2017-n-4200/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2017 n.4200</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro/ Est. Pannone</span></p>
<hr />
<p>Sulle peculiarità delle gare inerenti l&#8217;affidamento del servizio pubblico universale postale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Notifica a mezzo a PEC – Prima del D.M. 16 Febbraio 2015 – Interpretazione – Art. 37 c.p.a. – Applicabilità DPCM n. 40/2016 – Errore scusabile &#8211; Sussiste – Ragioni.&nbsp;</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara &#8211; Servizio postale – Capacità tecnica &#8211; Copertura 100% CAP &#8211; Legittimità &#8211; Ragioni &nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Non può essere considerato inammissibile un ricorso in primo grado, notificato a mezzo P.E.C., presentato anteriormente al D.M. 16 febbraio 2015.&nbsp;Infatti pur essendo una forma di notifica non consentita, rileva l’errore scusabile che ai sensi dell’art 37 c.p.a. consente al giudice di disporre anche di ufficio la rimessione in termini &nbsp;in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto. D&#8217;altronde nella specie, nella fase di prima applicazione della nuova disciplina, permaneva l’incertezza circa la data dell’entrata in vigore delle disposizioni che prevedevano nel giudizio amministrativo la notifica a mezzo P.E.C., considerato che, mentre il citato DPCM 16 febbraio 2016, n.40, è stato pubblicato sulla GU 21 marzo 2016, in realtà l’art 21, comma 1, ne prevedeva l’applicazione solo dal 1° luglio 2016, una volta esaurita una fase di sperimentazione (prevista fino al 30 giugno 2016) in cui continuavano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali.<br />
&nbsp;<br />
2. Non è illegittima la clausola del disciplinare di gara relativa&nbsp;ad un requisito di partecipazione speciale, inerente la capacità tecnica dei concorrenti a fornire il servizio postale con il 100% di copertura dei CAP nel lotto di riferimento. Trattasi infatti di clausola&nbsp;che deve essere interpretata nel senso che detta copertura va intesa in senso non assoluto ma ponderato, con riferimento alla popolazione, e cioè alla capacità di raggiungere il&nbsp;numero di abitanti, ed in relazione a ciò deve valutarsi il requisito. Trattasi di clausola improntata&nbsp;a perseguire l’interesse pubblico prevalente all’efficienza ed alla capillarità del servizio, cioè alla idoneità di questo di raggiungere il maggior numero di utenti nel minor tempo possibile e con l’impiego di minori risorse. Su tali preminenti esigenze non possono ritenersi prevalere le diverse istanze, meno meritevoli di tutela, di maggiore diffusione concorrenziale nello svolgimento del servizio tra i vari operatori, tanto più che si tratta nella specie del Servizio Pubblico Universale, che gode di uno statuto speciale che ne esenta la disciplina dai comuni vincoli di equilibrio economico, in deroga al regime concorrenziale, e la cui legittimità si fonda sull’art. 106 par 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (“Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale … sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata &#8230;”), nonché per quanto interessa Poste Italiane ed il servizio postale, gli artt. 3 e 23 del D.L.vo n. 261/2999, il D.Lgs. n. 58/2011 e la l. n. 183/2011 (art.33, 31° c.).<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>Pubblicato il 05/09/2017				</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 04200/2017REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>N. 07114/2016 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />	<br />
			<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />	<br />
			<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</strong></div>
<p>			ha pronunciato la presente				</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>			sul ricorso numero di registro generale 7114 del 2016, proposto da:<br />	<br />
			Autorità garante della concorrenza e del mercato &#8211; ANTITRUST, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>			Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dagli avvocati Gaetano De Ruvo, Daniela Anziano, Dario Bottura e Francesca Ferrazzoli, domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29;<br />	<br />
			Poste Italiane spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Andrea Sandulli e Marco Filipetto, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, V. Principessa Clotilde 5;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>			della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III quater n. 5335/2016, resa tra le parti, concernente mancata conformazione al parere dell’autorità &#8211; ricorso ex art.21 bis l 287/1990 &#8211; affidamento servizi di recapito e di gestione della corrispondenza non automatizzata della direzione generale e delle direzioni regionali.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) e di Poste Italiane spa;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Relatore nell’udienza del giorno 24 novembre 2016 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia e Daniela Anziano;<br />	<br />
			Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p>			1. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato impugna la sentenza del Tar del Lazio, Sez. Terza Quater, in data 6 maggio 2016, n. 5335, che ha rigettato il ricorso per l’annullamento della gara indetta dall’INPS in 4 lotti per l’affidamento dei &#8221; servizi di recapito e di gestione della corrispondenza non automatizzata della Direzione generale e delle Direzioni regionali&#8221;, tutti aggiudicati con determinazione del 29.12.2015 a Poste Italiane spa.<br />	<br />
			Nel ricorso di primo grado erano dedotte violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato; dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione di cui agli artt.2 e 55 del Codice dei contratti pubblici e alla Direttive 2004/18 e 2004/17; dell’art. 49 del TFUE; degli artt. 42 e 117 della Costituzione Italiana nonché illegittimità della clausola escludente di cui all’art.7, comma 1, lett.b.4) e dell’art.15 del Disciplinare di gara.<br />	<br />
			Precedentemente, in data 24 giugno 2015 la società Nexive aveva denunciato all’Autorità ricorrente la restrittività di tre clausole contenute nel disciplinare di gara, e sulla base del parere al riguardo espresso, l’Autorità aveva proposto il ricorso di primo grado.<br />	<br />
			Dopo aver respinto le eccezioni pregiudiziali, il Tar rigettava nel merito il ricorso ritenendo infondata la dedotta illegittimità dell’art.7, comma 1, lett.4) del Disciplinare di gara, il quale stabilisce in capo all’impresa partecipante la produzione di una &#8220;dichiarazione attestante la copertura del 100% del CAP del lotto di riferimento, a pena di esclusione, fermo restando che l’eventuale ricorso al fornitore del Servizio Universale (Poste Italiane spa) per i CAP non direttamente coperti dall’offerente verrà ricompreso nella percentuale massima subappaltabile del 30% rispetto all’importo complessivo del contratto, ai sensi dell’art.118, D.lgvo n.163/2006&#8221;. Non condivideva che, poiché solo Poste Italiane è presente nel 100% dei CAP, con tale requisito sarebbe richiesta all’operatore partecipante la garanzia della copertura con rete proprietaria del 70% dei CAP (in relazione alla quota subappaltabile nei limiti del 30%).<br />	<br />
			2.&nbsp;L’Autorità ricorre quindi in appello chiedendo la riforma della sentenza. L’appello incidentale di INPS, in cui si sostiene l’inammissibilità del ricorso di primo grado perché notificato a mezzo P.E.C., non può essere accolto.<br />	<br />
			Al riguardo può ricordarsi che, dopo una prima sentenza che aveva ritenuto l’inammissibilità della notificazione a mezzo P.E.C., anteriormente alla definizione della disciplina tecnica di cui al D.M. 16 febbraio 2015 (Cons. Stato, III, 20 gennaio 2016, n. 189), attualmente prevale l’orientamento opposto (cfr. tra le più recenti, Cons. Stato, III 18 luglio 2017 n.3540), cui il Collegio ritiene di aderire”.<br />	<br />
			Quanto al rilievo secondo cui, al momento della proposizione del ricorso di primo grado tale forma di notifica non fosse consentita, il Collegio ritiene che l’eccezione debba essere disattesa ed assorbita in applicazione dell’istituto dell’errore scusabile.<br />	<br />
			Infatti, premesso che, ai sensi dell’art 37 c.p.a., il giudice può disporre anche di ufficio la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, va rilevato che nella fattispecie, nella fase di prima applicazione della nuova disciplina, fosse evidente l’incertezza circa la data dell’entrata in vigore delle disposizioni che prevedevano nel giudizio amministrativo la notifica a mezzo P.E.C., considerato che, mentre il citato DPCM 16 febbraio 2016, n.40, è stato pubblicato sulla GU 21 marzo 2016, in realtà l’art 21, comma 1, ne prevedeva l’applicazione solo dal 1° luglio 2016, una volta esaurita una fase di sperimentazione (prevista fino al 30 giugno 2016) in cui continuavano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali.<br />	<br />
			3. L’Autorità innanzitutto sostiene a torto l’illegittimità dell’art. 7, comma 1, lett. b.4) del disciplinare di gara. Si tratta di un requisito di partecipazione speciale, inerente la capacita tecnica dei concorrenti; la clausola impone la produzione di una &#8220;dichiarazione attestante la copertura del 100% dei CAP del Lotto di riferimento, a pena di esclusione, fermo restando che l’eventuale ricorso al Fornitore del Servizio Universale (Poste Italiane s.p.a.) per i CAP non direttamente coperti dall’offerente verrà computato nella percentuale massima subappaltabile del 30% rispetto all’importo complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 118, D.lgs. n.163/2006; i subappaltatori, oltre ai requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs. n.163/2006, devono possedere i requisiti di cui ai precedenti punti b2) e b3)&#8221;. Questa clausola, secondo l’Antitrust, renderebbe impossibile agli operatori privati di partecipare, in quanto le imprese del settore del recapito postale coprono le zone più redditizie, mentre in quelle scoperte vi è solo Poste Italiane, che potrebbe di un ingiustificato vantaggio competitivo.<br />	<br />
			Senonché, va rilevato che tale clausola è stata oggetto di un chiarimento (non impugnato) da parte della stazione appaltante, ritualmente comunicato prima della presentazione delle offerte, secondo cui la copertura del 100% dei CAP andava intesa in senso non assoluto ma ponderato, con riferimento alla popolazione, e cioè alla capacità di raggiungere in numero di abitanti, ed in relazione a ciò doveva valutarsi il requisito in questione. E quanto alla quota limite del 30% subappaltabile dell’importo del lotto, va precisato che tale quota non è da intendersi riferita ai CAP, agli invii o agli uffici, come sostenuto da AGCM, e che soprattutto non costringe gli operatori a subappaltare a Poste Italiane, ma consente il subappalto anche ad altri operatori postali.<br />	<br />
			Va in definitiva considerato che l’interesse pubblico prevalente nella fattispecie è quello rivolto all’efficienza ed alla capillarità del servizio, cioè alla idoneità di questo di raggiungere il maggior numero di utenti nel minor tempo possibile e con l’impiego di minori risorse. Su tali preminenti esigenze non possono ritenersi prevalere le diverse istanze, meno meritevoli di tutela, di maggiore diffusione concorrenziale nello svolgimento del servizio tra i vari operatori, tanto più che si tratta nella specie del Servizio Pubblico Universale, che gode di uno statuto speciale che ne esenta la disciplina dai comuni vincoli di equilibrio economico, in deroga al regime concorrenziale, e la cui legittimità si fonda sull’art. 106 par 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (“Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale … sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata &#8230;”), nonché per quanto interessa Poste Italiane ed il servizio postale, gli artt. 3 e 23 del D.L.vo 22 luglio 1999, n. 261, il D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58 e la legge n. 12 novembre 2011, n. 183 (art.33, 31° c.).<br />	<br />
			Altrettanto infondata è l’ulteriore censura secondo cui la clausola del disciplinare di gara (art.15) che prevedeva il riconoscimento di 10 punti agli operatori che avevano offerto un incremento massimo del 100% rispetto ai punti minimi di giacenza, calcolati secondo i criteri indicati nell’art.7, comma 1, lett.b,5) del suddetto disciplinare, avrebbe determinato effetti distorsivi della concorrenza.<br />	<br />
			Secondo l’Autorità tale disposizione presenterebbe profili di discriminazione tra i possibili partecipanti alla gara, privilegiando senza alcuna adeguata giustificazione tecnica l’offerta di Poste Italiane che è di fatto l’unico operatore in grado di offrire un incremento del 100% rispetto ai punti di giacenza minimi.<br />	<br />
			Ma anche qui la problematica va valutata alla luce di quanto detto a proposito del precedente motivo circa la natura e le caratteristiche del Servizio Universale Postale, essendo preminente l’interesse a che la corrispondenza sia consegnata nel luogo più vicino al destinatario, al fine di recare il minor disagio possibile all’utenza.<br />	<br />
			L’appello deve dunque essere respinto.<br />	<br />
			4. Le spese di giudizio possono essere tuttavia compensate in relazione alla natura ed al contenuto delle domande proposte, che presentano aspetti e questioni relativamente nuovi a proposito della prevalenza tra esigenze ed obblighi del servizio universale e confronto concorrenziale tra imprenditori privati e pubblici del settore di riferimento.				</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>			Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
			Spese compensate.<br />	<br />
			Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />	<br />
			Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Sergio Santoro, Presidente<br />	<br />
			Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere<br />	<br />
			Andrea Pannone, Consigliere, Estensore<br />	<br />
			Vincenzo Lopilato, Consigliere<br />	<br />
			Italo Volpe, Consigliere				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Andrea Pannone</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Sergio Santoro</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>			IL SEGRETARIO&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-9-2017-n-4200/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2017 n.4200</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2017 n.4192</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-5-9-2017-n-4192/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-5-9-2017-n-4192/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-5-9-2017-n-4192/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2017 n.4192</a></p>
<p>Marco Lipari, Presidente Umberto Realfonzo, Consigliere Massimiliano Noccelli, Consigliere Pierfrancesco Ungari, Consigliere Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore Sulla configurabilità del grave illecito professionale ai fini dell’esclusione dalla gara 1. Contratti della p.a. – Gara – Grave illecito professionale – Sentenza di condanna non definitiva – Intervenuta entro i tre anni dall’indizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-5-9-2017-n-4192/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2017 n.4192</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-5-9-2017-n-4192/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2017 n.4192</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari, Presidente<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere<br />
Massimiliano Noccelli, Consigliere<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere<br />
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Sulla configurabilità del grave illecito professionale ai fini dell’esclusione dalla gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Contratti della p.a. – Gara – Grave illecito professionale – Sentenza di condanna non definitiva – Intervenuta entro i tre anni dall’indizione della procedura – Condanna al risarcimento del danno &#8211; Esclusione – Legittimità</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Gara – Dichiarazioni false o incomplete del concorrente &#8211; Esclusione – Contraddittorio non garantito dalla stazione appaltante – Legittimità.</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Il concetto di grave illecito professionale che giustifica l’esclusione da una procedura di appalto ex art. 80 comma 5 d.lgs. n. 50/2016 ricomprende ogni condotta, collegata all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa. Tra i gravi illeciti espressamente contemplati dalla norma rientrano “le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all&#8217;esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni”. Ne consegue che rilevano i provvedimenti non definitivi qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dalla disposizione e che il periodo di esclusione dalle gare non può superare i tre anni a decorrere dalla data del provvedimento.</p>
<p>2. Nelle procedure di gara non è ammissibile consentire alle concorrenti di nascondere alla stazione appaltante situazioni pregiudizievoli, rendendo false o incomplete dichiarazioni al fine di evitare possibili esclusioni dalla gara, e poi, ove siano state scoperte, pretendere il rispetto del principio del contraddittorio da parte della stazione appaltante.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">Pubblicato il 05/09/2017</div>
<div style="text-align: right;">N. 04192/2017REG.PROV.COLL.<br />
N. 02370/2017 REG.RIC.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong></div>
<div style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2370 del 2017, proposto da:&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">Steris S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Alessandra Sandulli, Giorgia Romitelli, Alessandro Boso Caretta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Boso Caretta in Roma, via dei Due Macelli, n. 66;&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<div style="text-align: justify;">Azienda Ulss 3 Serenissima, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Bianchini, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></div>
<div style="text-align: justify;">Adapta S.p.A., Hc &#8211; Hospital Consulting S.r.l. non costituiti in giudizio;&nbsp;<br />
Servizi Ospedalieri S.p.A. in proprio ed in qualità di capogruppo della costituenda A.T.I. con Servizi Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Di Giacomo, Enza Maria Accarino, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via Cicerone n. 49;&nbsp;<br />
So.Ge.Si. S.p.A., in proprio ed in qualità di capogruppo della costituenda A.T.I. con Plurima S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Andrea Zanetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18;&nbsp;<br />
Steritalia S.p.A., in proprio ed in qualità di capogruppo della costituenda A.T.I. Zanardo Servizi Logistici S.p.A., persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuzza, con domicilio eletto presso lo studio Martinez &amp;Partners in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 21;&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></div>
<div style="text-align: justify;">della sentenza breve del T.A.R. per il Veneto, Sezione Terza n. 171 del 2017, resa tra le parti, concernente l&#8217;annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara di appalto per l&#8217;affidamento del servizio di sterilizzazione.</p>
<p>
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ulss 3 Serenissima e di Servizi Ospedalieri S.p.a. in proprio e nella qualità di capogruppo del R.T.I. con le società So.Ge.Si. S.p.a. e Steritalia Spa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 giugno 2017 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati Giorgia Romitelli, Maria Alessandra Sandulli, Alfredo Bianchini, Gabriele Pafundi, Davide Moscuzza, Orlando Sivieri su delega di Enza Maria Accarino e di Gaetano Di Giacomo e Luca Mazzeo su delega di Andrea Zanetti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">1. &#8211; La ULSS n. 3 Serenissima ha indetto la gara per l’affidamento del servizio di sterilizzazione, e gli ulteriori servizi indicati nel CSA, da svolgersi presso la Centrale dell’Ospedale di Mestre, per un importo a base d’asta di € 10.000.000,00 e la durata di tre anni.<br />
2. &#8211; Con il ricorso proposto ex art. 120, comma 2 bis c.p.a., la società Steris S.p.A. ha impugnato la decisione della stazione appaltante di ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che avevano partecipato in raggruppamento di tipo verticale, nonché la decisione che aveva “sospeso” il giudizio di ammissione della ricorrente stessa, per la mancata indicazione della “terna di subappaltatori” in relazione al servizio di “Logistica”;<br />
3. &#8211; Con ricorso incidentale, Servizi Ospedalieri S.p.A. ha gravato la lex specialis di gara &#8211; qualora fosse interpretata nel senso di precludere la partecipazione ai raggruppamenti di tipo verticale, e sempre che fosse in tale modo qualificato il proprio costituendo raggruppamento con la società Servizi Italia -, rilevando l’illegittimità della preclusione.<br />
4. &#8211; A sua volta, SO.GE.SI. S.p.A. ha proposto ricorso incidentale per ottenere l&#8217;esclusione della ricorrente principale Steris S.p.A. dalla gara, deducendo che tale società, sotto la precedente denominazione di Bioster, sarebbe stata condannata dal Tribunale Penale di Pescara, con sentenza n. 1903, depositata il 30 novembre 2015, ai sensi dell&#8217;art. 5 del D. Lgs. n. 231/2000, al divieto di contrattare per un anno con la pubblica amministrazione, perché, avendo omesso di adottare e attuare modelli di gestione ed organizzazione idonei a prevenire la commissione dei reati di truffa nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività di sterilizzazione di presidi medico chirurgici, non avrebbe impedito l&#8217;esecuzione dei reati di truffa continuata ai danni di Aziende sanitarie ad opera del legale rappresentante ed amministratore unico della società e degli altri soggetti, con funzioni di direzione e gestione dei diversi settori della società.<br />
5. &#8211; Nella seduta del 21.12.2016, l&#8217;Autorità di gara ha poi confermato l&#8217;ammissione alla procedura del costituendo A.T.I. tra Servizi Ospedalieri S.p.A. e Servizi Italia S.p.A., oltre che degli altri raggruppamenti partecipanti, escludendo la loro natura verticale; ha, invece, escluso Steris S.p.A. dalla gara.<br />
5.1 &#8211; Tali determinazioni sono state confermate dal Direttore Generale dell&#8217;ULSS con la deliberazione n. 3174/16. L&#8217;esclusione è stata segnalata all&#8217;ANAC.<br />
5.2 &#8211; Tali determinazioni sono state impugnata da Steris con motivi aggiunti.<br />
6. &#8211; Con la sentenza di primo grado il TAR ha respinto l’impugnazione proposta avverso il proprio provvedimento di esclusione; ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la contestazione dei provvedimenti di ammissione delle altre società concorrenti, ed ha dichiarato improcedibili i ricorsi incidentali, condannando la ricorrente principale al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.000,00 – oltre accessori &#8211; per ciascuna delle parti costituite.<br />
7. – Avverso tale decisione la società Steris ha proposto appello, chiedendone l’integrale riforma.<br />
Si sono costituiti nel giudizio di secondo grado l’Azienda ULSS n. 3 Serenissima e le società controinteressate che hanno chiesto il rigetto dell’impugnativa. La società Servizi Ospedalieri ha riproposto con memoria, ex art. 101, comma 2, c.p.a., le censure dedotte con il ricorso incidentale sulle quali il primo giudice non si è pronunciato.<br />
Le parti hanno depositato scritti difensivi a sostegno delle proprie tesi.<br />
8. &#8211; All’udienza pubblica del 27 giugno 2017 l’appello è stato trattenuto in decisione.<br />
9. &#8211; L’appello è infondato e va, dunque, respinto.<br />
10. &#8211; Con il primo motivo di impugnazione l’appellante censura il capo di sentenza che ha respinto l’impugnazione proposta avverso il suo provvedimento di esclusione dalla gara.<br />
E’ opportuno riportare il contenuto di tale provvedimento (deliberazione del Direttore Generale n. 3174 del 22 dicembre 2016, motivato &#8211; per relationem – con riferimento al verbale della Commissione di gara n. 2 del 21/12/2016).<br />
In tale verbale la Commissione, nel disporre l’esclusione della società Steris dalla gara, ha rilevato che:<br />
&#8211; la ditta ha omesso di dichiarare un precedente penale dal quale risulta la commissione di gravi illeciti professionali: ha, infatti, dichiarato “di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”;<
- dalla sentenza non definitiva del Tribunale Penale di Pescara n. 1903 del 30 novembre 2015, resa nota a seguito del ricorso incidentale proposto dalla società Sogesi, emerge una frode nell’esecuzione dei contratti conclusi con numerose Aziende sanitarie
- la sua dichiarazione, da un lato non appare veritiera, e dall’altro risulta comunque incompleta, perché non fornisce un quadro esauriente della sua situazione in relazione agli accertamenti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;<br />
&#8211; tale sentenza, relativa a reati di una certa gravità, costituisce un mezzo indiretto, e tuttavia adeguato, come richiede l’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, di prova di gravi illeciti professionali;<br />
&#8211; l’omessa e/o incompleta dichiarazione di tale precedente penale, ha impedito all’Amministrazione di compiere ed esprimere ogni necessaria considerazione sull’affidabilità della ditta;<br />
&#8211; “in effetti, la cognizione di comportamenti fraudolenti nei confronti di numerose Aziende Sanitarie non consente di fare affidamento su tale ditta”<br />
11. &#8211; Nel respingere le censure proposte avverso tale atto, il primo giudice ha ritenuto:<br />
&#8211; inconferenti le argomentazioni svolte sulla risalenza nel tempo dei fatti sanzionati nella sentenza, poichè l’esclusione non sarebbe derivata dalla sentenza, ma dalla omessa dichiarazione della sua esistenza, non consentendo all’Azienda sanitaria di ver<br />
&#8211; l’art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/16 rimette alla stazione appaltante, e non alle concorrenti, la verifica sull&#8217;affidabilità e dell&#8217;integrità delle partecipanti;<br />
&#8211; la sentenza, depositata il 30 novembre 2015, si riferisce ad una condanna per truffa continuata ai danni dello Stato, sanzionando oltre all&#8217;amministratore unico e ai dirigenti apicali, anche la stessa società, con l&#8217;applicazione della sanzione interditt<br />
&#8211; tale condanna avrebbe dovuto essere dichiarata consentendo alla stazione appaltante di valutarla, atteso che riguardava proprio l&#8217;attività professionale svolta dalla società;<br />
&#8211; per le clausole di esclusione di cui alla lettera c), comma 5, dell&#8217;art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, vige la regola secondo la quale la gravità dell&#8217;evento è ponderata dalla stazione appaltante, sicché l&#8217;operatore economico è tenuto a dichiarare situazion<br />
&#8211; l&#8217;aver taciuto le circostanze in questione ha dunque impedito, da un lato, una valutazione completa sull&#8217;affidabilità e l&#8217;integrità morale del candidato e, d&#8217;altro lato, è stata sintomatica di una condotta non trasparente e collaborativa della concorren<br />
&#8211; nessun contraddittorio doveva essere instaurato su circostanze che la ricorrente non ha mai volontariamente palesato;<br />
&#8211; la valutazione dell&#8217;Autorità di gara è scevra da vizi di manifesta illogicità o irrazionalità, per cui si sottrae al sindacato del giudice.<br />
12. &#8211; Con il primo, articolato, motivo di appello l’appellante ha censurato la sentenza rilevando – in estrema sintesi – che:<br />
a) &#8211; i fatti dedotti ad oggetto della sentenza penale non potrebbero rientrare nel novero degli “illeciti professionali”, con conseguente impossibilità di attribuire rilevanza espulsiva alla mancata dichiarazione di tale vicenda in sede di gara;<br />
b) &#8211; la mera omissione dichiarativa non avrebbe potuto condurre all’espulsione dovendo comunque la stazione appaltante accertare – mediante il contraddittorio &#8211; l’effettiva incidenza dei fatti non dichiarati sull’affidabilità professionale del concorrente;<br />
c) &#8211; avrebbero dovuto essere, comunque, valutate le peculiarità specifiche della fattispecie ai fini del riconoscimento dell’errore scusabile.<br />
13. &#8211; Le doglianze non possono essere condivise.<br />
13.1 &#8211; Innanzitutto è opportuno rilevare che la condanna comminata dal Tribunale Penale di Pescara riguarda reati commessi in concorso da parte dei vertici della società Bioster, riconducibili all’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti contro la salute pubblica, la fede pubblica, la frode in pubbliche forniture, la truffa ai danni di strutture sanitarie pubbliche e private attraverso la sistematica violazione, nell’ambito dell’attività della società, degli obblighi derivanti dai contratti stipulati dal legale rappresentante della Bioster spa per la sterilizzazione di dispositivi medico e presidi medico –chirurgici e per il rilascio di certificati di analisi all’esito del ciclo di sterilizzazione (cfr. pag. n. 7 della sentenza 1903/2015).<br />
All’esito del processo di primo grado – nel quale contrariamente a quanto sostenuto nella memoria di replica della società appellante – vi è stata la costituzione di parte civile di ben 6 parti civili (e precisamente ASL Pescara, ASL Roma B, ASL Roma C, Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, ASL Roma D, I.F.O. Regina Elena di Roma), sono stati condannati non soltanto i dirigenti e tecnici della società (imputati nel procedimento penale per gli specifici capi di imputazione ai quali si è fatto cenno), ma la società stessa, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per il reato di truffa, al pagamento della sanzione pecuniaria di € 387.342,50; alla società sono state applicate la sanzioni interdittive per la durata di un anno di divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio, di ottenere agevolazioni, sovvenzioni e sussidi, ed il divieto di pubblicizzazione di beni e servizi.<br />
Il Tribunale ha liquidato anche una provvisionale, provvisoriamente esecutiva, a titolo di risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, pari ad e 25.000,00 ciascuna (pag. 19-20 della sentenza).<br />
La vicenda penale che è poi sfociata nella condanna del Tribunale di Pescara riguarda una serie di illeciti penali commessi dalla società Bioster negli anni 2007-2008 a danno di ben 10 Aziende sanitarie o ospedaliere di varie zone di Italia, in relazione alla propria attività professionale di sterilizzazione, la stessa oggetto della gara di appalto indetta dalla Azienda ULSS Serenissima.<br />
Nella stessa sentenza si afferma, poi, che all’organizzazione della società non sono state apportate modifiche fino al 2015 tali da porre rimedio alle problematiche riscontrate.<br />
Ciò nonostante, in sede di partecipazione alla presente gara, la società Steris ha omesso di dichiarare tale precedente penale, del quale la stazione appaltante ha preso cognizione solo a seguito del ricorso incidentale proposto dalla società Sogesi.<br />
13.2 &#8211; Secondo l’appellante, tale omissione non avrebbe potuto condurre all’esclusione dalla gara in quanto non sussisteva per la società alcun obbligo di indicare la condanna, in quanto le vicende che sono sfociate nella sentenza del Tribunale di Pescara non sarebbero potute “rientrare neanche astrattamente nelle nozione di illecito professionale rilevante ai sensi dell’art. 80, co. 5 (sia perché molto risalenti nel tempo sia perché, in ogni caso, non ancora definitivamente accertate)” (cfr. pag. 7 della memoria di replica di parte appellante), e dunque non avrebbero dovuto essere dichiarate.<br />
Ha precisato l’appellante, infatti, che le dichiarazioni sostitutive sono strettamente correlate a dati relativi a situazioni “suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione” e dunque non possono essere interpretate estensivamente, in violazione dei principi di tassatività, legalità e certezza del diritto.<br />
Nel ricorso in appello, l’appellante ha ricordato che:<br />
&#8211; la condanna del Tribunale di Pescara non è definitiva, essendo pendente l’appello;<br />
&#8211; alla data di presentazione dell’offerta non erano state ancora pubblicate le Linee Guida dell’ANAC n. 6, né era stato pubblicato il parere del Consiglio di Stato in tema di illecito professionale;<br />
&#8211; a quella data l’operatore economico disponeva del solo testo dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/16 e dell’art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE;<br />
&#8211; l’art. 57, par. 7, della direttiva stabilisce che la causa di esclusione dell’illecito professionale cessa di avere efficacia con la decorrenza di “tre anni dalla data del fatto”, da intendersi come accadimento storico;<br />
&#8211; nel comunicato del Presidente dell’ANAC dell’11 maggio 2016 si faceva riferimento alle sole condanne passate in giudicato;<br />
&#8211; con l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti era stata abrogata la norma dell’art. 38 del vecchio codice che imponeva la dichiarazione di tutte le condanne, ivi comprese quelle per le quali era stato riconosciuto il beneficio della non menzion<br />
&#8211; la società, pertanto, ha ritenuto in buona fede di non essere tenuta alla dichiarazione, in quanto:<br />
i) la sentenza – non definitiva &#8211; riguardava fatti e comportamenti posti in essere nell’ambito di un contratto con la ASL Pescara;<br />
ii) tale sentenza fa riferimento a fatti che risalgono a sei anni prima della pubblicazione del bando della gara in questione, termine più ampio di quello triennale previsto dalla direttiva europea;<br />
iii) la sanzione del divieto di contrattare non si applica alle prestazioni di pubblico servizio, (quali sono quelle di cui si occupa la società Steris), come disposto nella sentenza stessa.<br />
14. &#8211; La tesi dell’appellante non può essere condivisa.<br />
L’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 prevede, alla lettera c), che un operatore economico deve essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto qualora la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che esso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da mettere in dubbio la sua integrità e affidabilità.<br />
L’art. 80, comma 5, lett. c) infatti, mira a tutelare il vincolo fiduciario che deve sussistere tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico, consentendo di attribuire rilevanza ad ogni tipologia di illecito che per la sua gravità, sia in grado di minare l’integrità morale e professionale di quest’ultimo.<br />
Il concetto di grave illecito professionale ricomprende, infatti, ogni condotta, collegata all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa.<br />
Tra i gravi illeciti espressamente contemplati dalla norma rientrano, infatti, “le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all&#8217;esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni”.<br />
Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza del Tribunale di Pescara, ricorrono sicuramente i presupposti per porre in dubbio l’integrità ed affidabilità del concorrente: ricorrono, infatti, le “significative carenze” nell’esecuzione di una serie di precedenti contratti di appalto, tali da assumere rilevanza penale, integranti, quindi, ben più di un semplice inadempimento contrattuale; tali carenze hanno comportato, tra l’altro, la condanna al risarcimento del danno – liquidato in sede penale con una provvisionale immediatamente esecutiva – oltre che la comminatoria di “altre sanzioni”, quali quella penale a carico della stessa società Bioster, ai sensi del D.Lgs. n. 321/01, e a carico dei dirigenti della società per reati di notevole spessore criminoso, quali l’associazione a delinquere, la frode in pubbliche forniture, la truffa a danno delle aziende sanitarie.<br />
Trattandosi di condotte criminose afferenti lo svolgimento del servizio di sterilizzazione – lo stesso oggetto della presente gara – ritiene il Collegio che la condanna avrebbe dovuto essere dichiarata a fini della valutazione, spettante all’Amministrazione aggiudicatrice, sul possesso dei requisiti di moralità professionale per l’ammissione alla gara.<br />
L’appellante sostiene, invece, l’inesistenza dell’obbligo di dichiarazione rilevando che la condanna non sarebbe definitiva e sarebbe comunque relativa a fatti risalenti a più di tre anni prima.<br />
Aggiunge, inoltre, che a seguito delle misure di self-cleaning, sarebbe mutata la compagine sociale, e sarebbero stati sostituiti i vertici amministrativi della società, tanto che la nuova società – denominata Steris, subentrata alla vecchia Bioster – avrebbe connotazioni del tutto diverse rispetto a quella precedente. Ci sarebbe, quindi, una chiara cesura tra le vicende che hanno interessate la vecchia società e l’attuale condizione societaria e di gestione amministrativa della nuova società che ha partecipato alla gara.<br />
15. &#8211; La tesi dell’appellante non può essere condivisa.<br />
Per quanto riguarda la non definitività della sentenza e il decorso del termine triennale di cui all’art. 57 della direttiva 2014/24/UE, la tesi dell’appellante è smentita dalla stesse Linee Guida n. 6 dell’ANAC (punto 2.1.1.4), che benchè entrate in vigore successivamente alla dichiarazione, valgono comunque quali elementi ermeneutici per la corretta interpretazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), come peraltro, prevede il comma 13 dello stesso art. 80.<br />
L’ANAC ha infatti chiarito che i provvedimenti non definitivi rilevano ai fini dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/16, qualora contengano una condanna al risarcimento del danno e uno degli altri effetti tipizzati dall’art. 80 stesso.<br />
Con riferimento al periodo di esclusione dalle gare, l’ANAC ha precisato che “il periodo di esclusione dalle gare non può superare i tre anni a decorrere dalla data dell’annotazione della notizia nel Casellario informatico gestito dall’Autorità o, per i provvedimenti penali di condanna non definitivi, dalla data del provvedimento”.<br />
Non può quindi condividersi la tesi dell’appellante diretta a sostenere che i tre anni sarebbero decorsi in quanto correlati alla verificazione del fatto storico e non alla data di adozione del provvedimento giurisdizionale.<br />
Appare, infatti, condivisibile la tesi della appellata Sogesi, secondo cui il testo dell’art. 57, par. 7 della direttiva 2014/24/UE non implica affatto che per “data del fatto” debba intendersi la data di commissione del reato, in quanto in questo modo verrebbero meno i principio di effettività e di giustizia sostanziale.<br />
Quando l’errore professionale deriva dalla commissione di un reato, che il più delle volte viene occultato dal responsabile, la decorrenza del termine triennale di esclusione dalla data di commissione del reato, anziché dalla data del suo accertamento giurisdizionale equivarrebbe a privare di ogni effetto il precetto normativo, il che non è possibile.<br />
Inoltre, in caso di condotte reiterate nel tempo, potrebbero sussistere dubbi sull’individuazione del momento in cui inizia a decorrere il termine triennale che – invece – per propria natura deve ancorarsi ad un preciso momento storico.<br />
Infine, correttamente la difesa della società Sogesi ha rilevato che il termine generico di “data del fatto” utilizzata dal legislatore sovranazionale discende dalla natura variegata dei fatti escludenti di cui al paragrafo 4, tra le quali sono ricomprese anche le sentenze non passate in giudicato.<br />
Poiché nel caso di specie la sentenza del Tribunale di Pescara risale al novembre 2015 chiaramente i tre anni non sono trascorsi.<br />
Quanto agli ulteriori argomenti addotti dalla difesa dell’appellante è sufficiente rilevare che il rinnovo del contratto da parte della ASL di Pescara non assume alcun particolare significato, tenuto conto che l’illecito è stato commesso nei confronti di ben 10 aziende sanitarie o ospedaliere; l’obbligo di dichiarazione prescinde dalla condanna al divieto di contrattare con la P.A.; il possibile dubbio sugli obblighi dichiarativi derivante dalla recente entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, avrebbe dovuto indurre la concorrente ad una maggiore lealtà (oltre che cautela) &#8211; nel rispetto dei principi di buona fede e diligenza &#8211; nei confronti della stazione appaltante, tanto più che il nuovo codice prevedeva il ricorso al contraddittorio e la valutazione delle misure di self-cleaning prima dell’esclusione.<br />
La società appellante, invece, ha preferito rendere una dichiarazione non veritiera (e ciò a prescindere dalla connotazione soggettiva della scelta, e dunque dalla colposità o dolosità della condotta, che non rilevano ai fini dell’esclusione dalla procedura di gara) e comunque incompleta, non consentendo alla stazione appaltante di svolgere le dovute verifiche circa il possesso dei requisiti di moralità professionale.<br />
Nel caso di specie, la violazione degli obblighi di dichiarazione non ha consentito all’amministrazione aggiudicatrice di svolgere i dovuti approfondimenti prima di decretare l’esclusione.<br />
Deve riaffermarsi il principio fondato sulla giurisprudenza formatosi sulla base del vecchio codice degli appalti, e richiamato dal TAR, – secondo cui il concorrente non può operare alcun filtro nell’individuazione dei precedenti penali valutando esso stesso la loro rilevanza ai fini dell’ammissione alla procedura di gara – in quanto tale potere spetta esclusivamente alla stazione appaltante (cfr. tra le tante, Cons. Stato Sez. V, Sent., 11/04/2016, n. 1412; Cons. Stato, V, 25 febbraio 2015, n. 943; 14 maggio 2013, n. 2610; IV, 4 settembre 2013, n. 4455; III, 5 maggio 2014, n. 2289).<br />
Il contraddittorio previsto nel nuovo codice degli appalti, ai fini dell’accertamento della carenza sostanziale dei requisiti di ammissione alla gara, e ribadito nelle Linee Guida dell’ANAC, riguarda i soli casi in cui il concorrente si è dimostrato leale e trasparente nei confronti della stazione appaltante, rendendola edotta di tutti i suoi precedenti, anche se negativi, ed ha fornito tutte le informazioni necessarie per dimostrare l’attuale insussistenza di rischi sulla sua inaffidabilità o mancata integrità nello svolgimento della sua attività professionale.<br />
Solo in questo caso è possibile ipotizzare un vero e proprio contraddittorio tra le parti.<br />
Non è certo ammissibile consentire alle concorrenti di nascondere alla stazione appaltante situazioni pregiudizievoli, rendendo false o incomplete dichiarazioni al fine di evitare possibili esclusioni dalla gara, e poi, ove siano state scoperte, pretendere il rispetto del principio del contraddittorio da parte della stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, Sez. V 11 aprile 2016, n. 1412).<br />
Se ciò fosse possibile, si incentiverebbe la condotta “opaca” delle concorrenti, che non avrebbero alcun interesse a dichiarare fin dall’inizio i “pregiudizi”, rendendo possibile la violazione del principio di trasparenza e di lealtà che deve invece permeare tutta la procedura di gara.<br />
Il ricorso al contraddittorio e quindi la valutazione delle misure di self-cleaning presuppone &#8211; quindi – il rispetto del principio di lealtà nei confronti della stazione appaltante, e quindi in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti, l’amministrazione aggiudicatrice può prescindervi, disponendo l’immediata esclusione della concorrente.<br />
Infine, per quanto concerne i rilievi diretti a sostenere la ricorrenza dell’errore scusabile, essi si riferiscono propriamente all’elemento psicologico, e dunque non rilevano ai fini dell’esclusione, ma potranno essere esaminati dall’ANAC ai fini della valutazione sulla sussistenza del dolo o della colpa grave necessari per disporre l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto (art. 80, comma 12, del codice), dovendosi precisare che è lo stesso codice degli appalti che, in caso di falsa dichiarazione, impone alle stazioni appaltanti da darne comunicazione all’ANAC ai fini dell’adozione dei provvedimenti consequenziali.<br />
Pertanto nessuna violazione è stata commessa dalla stazione appaltante neanche con riferimento alla segnalazione all’ANAC.<br />
Ne consegue l’infondatezza dell’appello avverso il provvedimento di esclusione.<br />
Ciò comporta l’improcedibilità dei successivi motivi di appello relativi all’ammissione alla gara delle società controinteressate e alla sospensione della decisione sulla propria ammissione a causa della mancata indicazione della terna di subappaltatori.<br />
16. &#8211; In conclusione, l’appello va in parte respinto ed in parte dichiarato improcedibile.<br />
17. &#8211; Le spese relative al grado di appello possono tuttavia compensarsi tra le parti, tenuto conto della novità della questione trattata.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara improcedibile.<br />
Spese del grado di appello compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Marco Lipari, Presidente<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere<br />
Massimiliano Noccelli, Consigliere<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere<br />
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE<br />
Stefania Santoleri Marco Lipari<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
IL SEGRETARIO</div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2017 n.9596</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-5-9-2017-n-9596/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-5-9-2017-n-9596/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2017 n.9596</a></p>
<p>Pres. Stanizzi E., Est. Andolfi A. Sull’annullamento del verbale e delle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi decisoria, relativi ad un sito di interesse nazionale. Inquinamento &#8211; Messa in sicurezza- Barriera artificiale – Conferenza di servizi. &#160; Sull’annullamento delle determinazioni assunte nel corso della conferenza di servizi decisoria relativamente alla</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-5-9-2017-n-9596/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2017 n.9596</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Stanizzi E., Est. Andolfi A.</span></p>
<hr />
<p>Sull’annullamento del verbale e delle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi decisoria, relativi ad un sito di interesse nazionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Inquinamento &#8211; Messa in sicurezza- Barriera artificiale – Conferenza di servizi.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sull’annullamento delle determinazioni assunte nel corso della conferenza di servizi decisoria relativamente alla costruzione di una barriera artificiale per il confinamento dell’inquinamento, si dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenienze in fatto e diritto che hanno imposto il superamento delle prescrizioni impugnate.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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			Pubblicato il 05/09/2017<br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; N. 09596/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; N. 02313/2006 REG.RIC.</strong><br />	<br />
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><img decoding="async" alt="logo" height="65" src="file:////Users/celeste/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/msoclip1/01/clip_image002.png" width="57" /></strong><br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Sezione Seconda Bis)</strong><br />	<br />
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ha pronunciato la presente<br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SENTENZA</strong><br />	<br />
			sul ricorso numero di registro generale 2313 del 2006, proposto da:&nbsp;<br />	<br />
			Sasol Italy Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Chilosi, Luciano Butti, Federico Peres, con domicilio eletto presso lo studio legale Riccardo Chilosi in Roma, p.zza Martiri di Belfiore, 2;&nbsp;<br />	<br />
			<strong><em>contro</em></strong><br />	<br />
			Ministero Ambiente della Tutela del Territorio, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;<br />	<br />
			Regione Autonoma della Sardegna, in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Putzu, Andrea Secchi, domiciliata presso la Regione Sardegna Ufficio di Rappresentanza in Roma, via Lucullo 24;&nbsp;<br />	<br />
			Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero delle Attività Produttive, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell&#8217;Interno, Agenzia del Demanio, Siit Lazio Abruzzo e Sardegna, Commissario Delegato Emergenza Rifiuti e Tutela Acque Sardegna, Prefettura di Sassari, Provincia di Sassari, Comune di Sassari, Comune di Porto Torres, Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (Apat), Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Sardegna, Azienda Usl N. 1 di Sassari, Azienda Usl N. 8 di Sassari, Capitaneria di Porto Compartimento Marittimo Porto Torres, Comando Generale Corpo delle Capitanerie di Porto, Enea, Ispesl-Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, Icram-Ist. Centr. Ricerca Scientifica e Tecnol. Appl. al Mare, Istituto Superiore di Sanità, Consorzio Aree di Sviluppo Industriale Asi, Consorzio Aree Sviluppo Industriale di Sassari-Porto Torres non costituiti in giudizio;<br />	<br />
			<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />	<br />
			Sviluppo Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luca Tufarelli, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Tufarelli in Roma, via E.Q. Visconti, 20;&nbsp;<br />	<br />
			Syndial Spa, Eni Spa, Esso Italiana Srl non costituite in giudizio;<br />	<br />
			<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />	<br />
			del verbale e delle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi decisoria in data 11/11/2005 relativi al sito di interesse nazionale di Porto Torres;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Ambiente&nbsp;e della Tutela del Territorio, della Regione Autonoma della Sardegna e di Sviluppo Italia S.p.a.;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 luglio 2017 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
			Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			FATTO<br />	<br />
			Con ricorso notificato al ministero dell’Ambiente, al ministero della Salute, al ministero delle Attività produttive, alla regione autonoma Sardegna, all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente&nbsp;Sardegna, all’Azienda sanitaria locale numero uno di Sassari, all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, all’Enea, all’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, all’Istituto per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, all’Istituto superiore di sanità e al Consorzio per le aree di sviluppo industriale, nonché al comune di Porto Torres, al comune di Sassari, alla provincia di Sassari, alla società Sviluppo Italia, alla società per azioni Syndial, alla società per azioni Eni, alla società per azioni Esso Italia, la società ricorrente chiede l’annullamento del verbale e delle determinazioni assunte alla conferenza di servizi decisoria dell’11 novembre 2005, relative al sito di interesse nazionale di Porto Torres.<br />	<br />
			Si costituiscono in giudizio, per resistere al ricorso, la regione autonoma Sardegna, la società per azioni Sviluppo Italia e il ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio.<br />	<br />
			La difesa statale eccepisce l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso.<br />	<br />
			La regione Sardegna chiede l’estromissione dal processo, avendo partecipato alla conferenza di servizi senza adottare provvedimenti lesivi dell’interesse della ricorrente; eccepisce inoltre l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto contro un atto endoprocedimentale, non avente valore di provvedimento amministrativo.<br />	<br />
			Nella memoria conclusionale la ricorrente, richiamando il precedente deciso con sentenza di questa stessa sezione numero 4435 del 2017, chiede che sia dichiarato improcedibile anche il presente ricorso, avente ad oggetto le stesse questioni giuridiche. In subordine eccepisce il superamento delle prescrizioni impugnate, richiamando lo stesso precedente giurisprudenziale e allegando le successive determinazioni amministrative sull’approvazione del progetto di bonifica delle acque di falda oltre che le sopravvenienze normative recate dall’articolo 243 del decreto legislativo 152 del 2006; solo in via di ulteriore subordine insiste per l’accertamento della illegittimità del verbale impugnato.<br />	<br />
			DIRITTO<br />	<br />
			Si deve premettere che, essendo trascorsi 11 anni dalla proposizione del ricorso, i fatti sopravvenuti hanno determinato il sostanziale superamento di buona parte delle prescrizioni inizialmente imposte dalle autorità amministrative per la messa in sicurezza e la bonifica delle aree di interesse della ricorrente.<br />	<br />
			Pertanto, per ragioni di ordine logico e di economia processuale, si ritiene che l’accertamento della eventuale improcedibilità della impugnazione debba precedere la disamina di tutte le altre eccezioni e deduzioni, di rito e di merito.<br />	<br />
			Con il ricorso che viene in decisione si contestano le prescrizioni dettate dalla conferenza di servizi decisoria dell’11 novembre 2005 per il sito di interesse nazionale di Porto Torres <a name="_Hlk493777536">con le quali il Ministero ha ordinato alla ricorrente e ad altre società interessate la costruzione, per la messa in sicurezza di emergenza, di una barriera artificiale per il confinamento fisico dell’inquinamento, da collocare in prossimità della riva del mare, infissa nel sottosuolo alla profondità di circa 50 m ed estesa per tutto il perimetro di affaccio.</a><br />	<br />
			Come riconosciuto da tutte le parti processuali costituite, la materia del contendere è venuta meno, in seguito alle sopravvenienze di fatto e di diritto che hanno imposto il superamento della prescrizione impugnata, prevedendo misure alternative alla costruzione di una barriera fisica.<br />	<br />
			La fattispecie è stata già accertata da questa stessa sezione con la sentenza numero 4435 del 2017 che ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso proposto da altra società interessata alla medesima questione.<br />	<br />
			Pertanto, accertata la sopravvenuta inefficacia delle prescrizioni impugnate, contenute nel verbale della conferenza di servizi decisoria dell’11 novembre 2005, non si può che dare atto della cessazione della materia del contendere, essendo stata pienamente soddisfatta la pretesa azionata dalla ricorrente.<br />	<br />
			Le spese processuali, per la complessità delle vicende che hanno condotto al risultato finale della improcedibilità del ricorso, devono essere interamente compensate tra le parti costituite.<br />	<br />
			P.Q.M.<br />	<br />
			Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.<br />	<br />
			Compensa le spese.<br />	<br />
			Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
			Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Elena Stanizzi, Presidente<br />	<br />
			Antonella Mangia, Consigliere<br />	<br />
			Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore				</p>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Antonio Andolfi</strong></td>
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<td><strong>Elena Stanizzi</strong></td>
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		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2017 n.369</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-5-9-2017-n-369/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-5-9-2017-n-369/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-5-9-2017-n-369/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2017 n.369</a></p>
<p>Pres. Amicuzzi; Est. di Cesare Sull’illegittimità di sanatoria edilizia di edifici siti in aree assoggettate a vincoli paesaggistici. Nulla osta paesaggistico &#8211; art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001&#160; L&#8217;art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-5-9-2017-n-369/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2017 n.369</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-5-9-2017-n-369/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2017 n.369</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amicuzzi; Est. di Cesare</span></p>
<hr />
<p>Sull’illegittimità di sanatoria edilizia di edifici siti in aree assoggettate a vincoli paesaggistici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Nulla osta paesaggistico &#8211; art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 contiene la regola della non sanabilità ex post degli abusi, sia sostanziali che formali, posto che l&#8217;intenzione legislativa è quella di precludere qualsiasi forma di legittimazione del fatto compiuto, in quanto l&#8217;esame di compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell&#8217;intervento. Tale precetto rigoroso trova una deroga soltanto per poche eccezioni tassative, attraverso, la precisa individuazione, da parte del legislatore, delle tipologie di interventi che sono privi di impatto sull&#8217;assetto del bene vincolato. Detto precetto non può trovare eccezione nel caso di &#8220;volumi tecnici&#8221; posto che il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume e superficie, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume, sia esso interrato o meno</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; REPUBBLICA ITALIANA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Sezione Prima)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
ha pronunciato la presente&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SENTENZA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
sul ricorso numero di registro generale 312 del 2016, proposto da:&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Om. Mo.,&nbsp; rappresentata&nbsp; e&nbsp; difesa&nbsp; dall'avvocato&nbsp; Quirino&nbsp; D'Orazio,</pre>
<pre>
domiciliato ex art.&nbsp; 25&nbsp; cpa&nbsp; presso&nbsp; Segreteria&nbsp; T.A.R.&nbsp; Abruzzo&nbsp; in</pre>
<pre>
L'Aquila, via Salaria Antica Est n. 27;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;contro&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Ente Autonomo Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise,&nbsp; in&nbsp; persona</pre>
<pre>
del legale rappresentante p.t.,&nbsp; rappresentato&nbsp; e&nbsp; difeso&nbsp; per&nbsp; legge</pre>
<pre>
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,&nbsp; domiciliata&nbsp; in&nbsp; L'Aquila,</pre>
<pre>
Complesso Monumentale S. Domenico;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nei confronti di&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</pre>
<pre>
Comune di Ortona dei Marsi non costituito in giudizio;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;per l'annullamento,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
del "diniego di nulla osta" a permesso a costruire&nbsp; ex&nbsp; art.&nbsp; 36&nbsp; del</pre>
<pre>
d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 per la realizzazione di due&nbsp; autorimesse</pre>
<pre>
agricole su terreno in località (omissis), nel comune di&nbsp; Ortona&nbsp; dei</pre>
<pre>
marsi, ubicate su p.lla n. (omissis), del foglio di mappa (omissis) -</pre>
<pre>
prot. 0002075/2016;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</pre>
<pre>
Visti il ricorso e i relativi allegati;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Visto l'atto di costituzione in&nbsp; giudizio&nbsp; dell'Ente&nbsp; Autonomo&nbsp; Parco</pre>
<pre>
Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Viste le memorie difensive;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</pre>
<pre>
Visti tutti gli atti della causa;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2017&nbsp; la&nbsp; dott.ssa</pre>
<pre>
Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per&nbsp; le&nbsp; parti&nbsp; i&nbsp; difensori&nbsp; come</pre>
<pre>
specificato nel verbale;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<pre>
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </pre>
<p><strong>Fatto</strong><br />
Om. Mo. presentava al Comune di Ortona de Marsi richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.p.r. 380/2001 per la realizzazione di due rimesse agricole, una in muratura e l&#8217;atra in legno, realizzate su un terreno agricolo in località (omissis), nel comune di Ortona dei marsi, ubicate su p.lla n. (omissis), dle foglio di mappa (omissis).<br />
Con provvedimento 6 aprile 2016, prot. 0002075/2016, l&#8217;Ente Autonomo Parco Nazionale d&#8217;Abruzzo, Lazio e Molise negava il rilascio del nulla osta, affermando l&#8217;impossibilità di rilasciare il nulla osta postumo.<br />
Avverso tale provvedimento è insorta la signora Mo., chiedendone l&#8217;annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:<br />
1) violazione degli articoli 7 e 10 della legge 241 del 1990, per mancata comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento;<br />
2) violazione dell&#8217;art. 10 bis della legge 241 del 1990 per omessa notifica del preavviso di diniego;<br />
3) violazione dell&#8217;art. 167, comma 4, dell&#8217;art. 181, comma 1 ter e 1 quater del d.lgs. n. 42/2004, nonché eccesso di potere per sviamento, illogicità, irragionevolezza, carenza di istruttoria, carenza assoluta dei presupposti; il diniego di nulla osta è stato adottato senza alcuna verifica, in concreto, se i manufatti avessero realizzato un pregiudizio paesaggistico ambientale; gli interventi non realizzavano volumetrie aggiuntive o superfici utili residenziali, trattandosi di volumi tecnici;<br />
4) eccesso di potere per disparità di trattamento, perché con provvedimento 25 luglio 2012, n. 5356/12 al &#8220;Campeggio le Foci&#8221; del Comune di Opi era rilasciato il permesso di costruire in sanatoria, così come era rilasciato titolo in sanatoria con provvedimento 22 marzo 2012, n. 1813, al fabbricato di civile abitazione nel Comune di Pescasseroli per il recupero del sottotetto ai fini abitativi.<br />
Si è costituito l&#8217;Ente Parco Nazionale d&#8217;Abruzzo, Lazio e Molise.<br />
Con ordinanza 29 luglio 2016, n. 176 la domanda cautelare è stata accolta &#8220;nei limiti di un riesame della PA intimata circa la compatibilità in concreto dell&#8217;opera sananda, rispetto alle esigenze di protezione perseguite dall&#8217;Ente&#8221;, &#8220;rilevato che la preclusione in radice del nulla osta dell&#8217;Ente Parco, in vista del beneficio ex art. 36 TUE, non sembra condivisibile, poiché, così ragionando, lo stesso istituto della sanatoria, previsto dalla menzionata norma edilizia, risulterebbe sempre vanificato all&#8217;interno delle aree protette, a prescindere dall&#8217;impatto negativo sugli equilibri del Parco&#8221;.<br />
Alla pubblica udienza del 5 luglio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<strong>Diritto</strong><br />
Oggetto del giudizio è la domanda di annullamento del diniego adottato dall&#8217;Ente parco intimato di rilascio del nulla osta postumo per l&#8217;accertamento in sanatorie di opere eseguite in zona agricola senza alcun titolo abilitativo.<br />
Per ragioni di ordine logico, occorre posporre l&#8217;esame dei primi due motivi di ricorso, con i quali sono dedotti vizi procedimentali, i quali, in applicazione dell&#8217;art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei casi di provvedimenti aventi natura vincolata, non determinano l&#8217;annullabilità del provvedimento.<br />
1.- Va quindi affrontato, in via prioritaria, il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta che, in violazione dell&#8217;art. 167, comma 4, dell&#8217;art. 181, comma 1 ter e 1 quater del d.lgs. n. 42/2004, l&#8217;Ente parco non avrebbe verificato la sanabilità delle opere realizzate.<br />
Secondo la ricorrente le rimesse agricole realizzate, non realizzando volumetrie aggiuntive o superfici utili residenziali, ma solo volumi tecnici, dovevano essere sanate.<br />
Il motivo è infondato.<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, sono suscettibili di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica soltanto gli interventi che rientrano in una delle seguenti ipotesi tassative: gli interventi realizzati in assenza o difformità dell&#8217;autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; l&#8217;impiego di materiali diversi da quelli prescritti dall&#8217;autorizzazione paesaggistica; i lavori configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi della disciplina edilizia.<br />
L&#8217;accertamento di compatibilità, peraltro, è subordinato al positivo riscontro della Soprintendenza e al pagamento di una somma equivalente al minore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. In caso di accertamento positivo di compatibilità paesaggistica nei suindicati casi tassativi previsti dalla legge, l&#8217;art. 181, comma 1 ter, del d.lgs. 42/2004 esclude l&#8217;applicazione della pena prevista al comma 1 dello stesso articolo 181.<br />
Secondo la costante giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. VI, 26-05-2017, n. 2485; Cons. Stato Sez. VI, 28-02-2017, n. 922), l&#8217;art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 contiene la regola della non sanabilità ex post degli abusi, sia sostanziali che formali, posto che l&#8217;intenzione legislativa è quella di precludere qualsiasi forma di legittimazione del fatto compiuto, in quanto l&#8217;esame di compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell&#8217;intervento.<br />
Tale precetto rigoroso trova una deroga soltanto da poche eccezioni tassative, attraverso, la precisa individuazione, da parte del legislatore, delle tipologie di interventi che sono privi di impatto sull&#8217;assetto del bene vincolato.<br />
Né detto precetto può trovare eccezione nel caso di &#8220;volumi tecnici&#8221; posto che il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume e superficie, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume, sia esso interrato o meno (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 02/07/2015, n. 3289).<br />
Non è quindi consentito all&#8217;interprete ampliare la portata di tale norma, che costituisce eccezione al principio generale delle necessità del previo assenso codificato, per ammettere fattispecie letteralmente, e senza distinzione alcune, escluse.<br />
Nella fattispecie, le opere realizzate, come risulta dalla relazione tecnica, sono costituite da:<br />
&#8211; una rimessa ad uso agricolo costruita in muratura, suddivisa al suo interno, in due locali di mq 39, 75 e mq 19, con altezza tra metri 2, 22 e 3, 30, con recinzione esterna in pietra di altezza pari ad un metro, con ringhiera in ferro pari a 0, 50 ed un<br />
&#8211; una rimessa ad uso agricolo costruita in legno, fatto salvo il piccolo ripostiglio interno con pareti in muratura, suddivisa al suo interno, da più locali di mq 17,60, 10, 40, 19, 5, 95 e due tettoie di mq 18, 40 e 20, 20, con altezza tra metri 3, 52 e<br />
Ed invero, le opere realizzavano nuove volumetrie e nuove superfici.<br />
Di conseguenza l&#8217;Amministrazione ha correttamente ritenuto di applicare il precetto generale della non sanabilità ex post delle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.<br />
2.- La natura vincolata del provvedimento, in applicazione dell&#8217;art. 21 octies della legge 241 del 1990, determina la non annullabilità del provvedimento amministrativo per violazione dei diritti di partecipazione al procedimento ai sensi dell&#8217;art. 10 della stessa legge e per mancata comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza, come previsto dall&#8217;art. 10 bis della medesima legge 241 del 1990.<br />
Va peraltro rilevato che la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall&#8217;art. 7 della legge 241 del 1990 non trova applicazione nei procedimenti attivati su istanza di parte, come quello in esame.<br />
3.- Con l&#8217;ultimo motivo di ricorso è dedotta la disparità di trattamento, in virtù del rilascio di provvedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica con provvedimento 25 luglio 2012, n. 5356/12 rilasciato al &#8220;Campeggio le Foci&#8221; del Comune di Opi e con provvedimento 22 marzo 2012, n. 1813, rilasciato per il recupero del sottotetto ai fini abitativi di un fabbricato di civile abitazione nel Comune di Pescasseroli.<br />
Il motivo è inammissibile e palesemente infondato, posto che la disparità di trattamento riguarda omogeneità di situazioni di fatto (che in ipotesi si avrebbe ove gli immobili comparati ai fini di dedurre una disparità di trattamento fossero siti nel medesimo contesto ambientale paesaggistico, come sarebbe ove fossero contigui o finitimi e le opere oggetto di sanatoria presentassero le medesime caratteristiche costruttive) e non già in relazione alla mera astratta soggezione di due situazioni ad un medesimo regime giuridico, qual è il vincolo parco.<br />
4.- La mancata comunicazione del preavviso di rigetto prevista dall&#8217;art. 10 bis della legge 241 del 1990, sebbene non determini l&#8217;annullabilità del provvedimento amministrativo, giustifica la compensazione delle spese di lite.<br />
<strong>PQM</strong><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Compensa le spese di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Antonio Amicuzzi, Presidente<br />
Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore<br />
Lucia Gizzi, Primo Referendario<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 05 SET. 2017.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-5-9-2017-n-369/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2017 n.369</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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