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	<title>5/9/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5/9/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.612</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-612/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-612/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.612</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento del Comune che nega un condono edilizio, con successiva ingiunzione di demolizione, se nel preavviso di rigetto dell’istanza di sanatoria non sono rappresentati alcuni profili motivazionali del diniego emanato e la motivazione di quest’ultimo appare carente in riferimento alle opere diverse dalla chiusura della pompeiana, inoltre,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-612/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.612</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-612/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.612</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento del Comune che nega un condono edilizio, con successiva ingiunzione di demolizione, se nel preavviso di rigetto dell’istanza di sanatoria non sono rappresentati alcuni profili motivazionali del diniego emanato e la motivazione di quest’ultimo appare carente in riferimento alle opere diverse dalla chiusura della pompeiana, inoltre, la motivazione del provvedimento di demolizione appare generica e perplessa e la sua esecuzione può cagionare un danno irreparabile. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00612/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00496/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 496 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Fimea Capital Invest S.p.A.</b> in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Federico De Meo, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dell&#8217;Oriuolo 20;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Pietrasanta</b> in persona del Sindaco in carica rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marco Orzalesi, con domicilio eletto presso lo Studio Associato Gracili in Firenze, via dei Servi 38; Regione Toscana in Persona del Presidente in carica, n.c.; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento del Comune di Pietrasanta, a firma del funzionario delegato, prot. n. 1793 del 19.01.2012, recante diniego di condono edilizio; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, tra cui la nota del comune di Pietrasanta prot. n. 40002 del 13.12.2011, di comunicazione ai sensi dell&#8217;art. 10 bis della legge n. 241/90; e, in quanto occorra, la circolare della regione toscana approvata con delibera della giunta regionale n. 1158 del 15.11.2004.<br />	<br />
visti i motivi aggiunti depositati presso questo tribunale il 27 luglio 2012 proposti per l&#8217;annullamento previa sospensiva, dell&#8217;efficacia dell&#8217;ordinanza del Comune di Pietrasanta, a firma del funzionario delegato, n. 45 del 07.05.2012, recante ingiunzione di demolizione, trasmessa con nota prot. n.15261 (id. 787101 del 09.05.2012); nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, tra cui:<br />	<br />
&#8211; la nota dell&#8217;AUSL n. 12 di Viareggio prot. n. 23913 del 12.07.2001;<br />	<br />
&#8211; la nota dell&#8217;AUSL n. 12 di Viareggio prot. n. 405092 del 14.08.2001;<br />	<br />
&#8211; la nota id. 721016 del 18.06.2011 della U.O.S.U.I.;<br />	<br />
&#8211; la nota prot. int. n. 43 (id. 760593) del 04.01.2012 del comando di Polizia Municipale di Pietrasanta &#8211; sez. Polizia Giudiziaria edilizia ed ambiente;<br />
&#8211; il verbale n. 1/2012;<br />	<br />
&#8211; la nota del Comune di Pietrasanta prot. n. 2858 (id. 764746) del 27.01.2012, di comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio;.<br />	<br />
&#8211; la nota del Comune di Pietrasanta prot. n. 7846 (id. 773873) del 12.03.2012, di archiviazione del procedimento;<br />	<br />
&#8211; la nota del Comune di Pietrasanta prot. n. 7904 (id. 773896) del 12.03.2012, di comunicazione di avvio del provvedimento;<br />	<br />
&#8211; la nota del Comune di Pietrasanta prot. n. 7546 del 12.03.2012 (indicata, forse per errore, nell&#8217;ordinanza n. 45 del 07.05.2012);<br />	<br />
&#8211; in quanto occorra, le norme del p.r.g.c. del Comune di Pietrasanta;<br />	<br />
&#8211; in quanto occorra, le norme della variante al p.r.g.c. n. 65 &#8220;centro storico&#8221; del Comune di Pietrasanta.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Pietrasanta;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2012 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato, ad un primo sommario esame, che:<br />	<br />
&#8211; nel preavviso di rigetto dell’istanza di sanatoria non sono rappresentati alcuni profili motivazionali del diniego emanato e la motivazione di quest’ultimo appare carente in riferimento alle opere diverse dalla chiusura della pompeiana,<br />	<br />
&#8211; la motivazione del provvedimento di demolizione appare generica e perplessa e la sua esecuzione può cagionare un danno irreparabile;	</p>
<p align=right><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), accoglie la suindicata domanda cautelare e per l&#8217;effetto sospende l’efficacia dell’ordinanza ingiunzione di demolizione. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 30 aprile 2013.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-612/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.612</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.386</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-386/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-386/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-386/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.386</a></p>
<p>Va sospesa l’ordinanza con la quale il Dirigente di un Comune ha prescritto al ricorrente l’immediata messa in sicurezza statica dei setti murari rimasti in seguito ad opere abusive eseguite su un immobile: il ricorrente, proprietario di un antico complesso rurale in pessime condizioni di manutenzione, con dia intendeva eseguire</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-386/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.386</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-386/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.386</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’ordinanza con la quale il Dirigente di un Comune ha prescritto al ricorrente l’immediata messa in sicurezza statica dei setti murari rimasti in seguito ad opere abusive eseguite su un immobile: il ricorrente, proprietario di un antico complesso rurale in pessime condizioni di manutenzione, con dia intendeva eseguire lavori di messa in sicurezza con parziale demolizione di parti ammalorate, in attesa di poter procedere ad un successivo eventuale restauro, ottenendo il parere favorevole della Soprintendenza. Da un sopralluogo era emersa la demolizione di parti dei corpi di fabbrica esistenti non dichiarate ma non era dato comprendere agevolmente quali fossero siano le parti di immobile che sarebbero state abusivamente demolite, anche quanto a elementi decorativi eventualmente presenti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00386/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00306/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 306 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Fabio Piccinini</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Arria, Giulio Arria, con domicilio eletto presso Laura Rota in Brescia, via Solferino, 55;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Viadana</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nadia Zanoni, con domicilio eletto presso Giovanni Onofri in Brescia, via Ferramola, 14;<br /> <br />
<b>Soprintendenza Per Beni Architettonici e Paes. Province di Bs,Cr, Mn,</b> rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6; 	</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione,<br />	<br />
(A – ricorso principale)<br />	<br />
dell’ordinanza 12 gennaio 2010 n°3 e prot. n°5903, notificata il 21 gennaio 2010, con la quale il Dirigente dell’area tecnica del Comune di Viadana ha prescritto al ricorrente l’immediata messa in sicurezza statica dei setti murari rimasti in seguito alle opere abusive eseguite sull’immobile sito in detto Comune, via Fenilrosso, distinto al relativo catasto al fg. 79 mapp. 90, 92, 95;<br />	<br />
dell’allegato parere 28 dicembre 2008 prot. n°13499 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Brescia, Cremona e Mantova;<br />	<br />
( B – ricorso per motivi aggiunti)<br />	<br />
della nota 14 maggio 2012 prot. n°13399, con la quale il medesimo Dirigente ha comunicato di non poter dar corso alla richiesta di inagibilità del predetto immobile, di non poter rilasciare il relativo certificato di inagibilità statica e di voler provvedere alla acquisizione gratuita del bene;<br />	<br />
della nota 19 giugno 2012 prot. n°17266, con la quale il medesimo dirigente ha ribadito l’intenzione di voler procedere alla acquisizione gratuita del bene;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Viadana e di Soprintendenza Per Beni Architettonici e Paes. Province di Bs,Cr, Mn;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2012 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato:<br />	<br />
&#8211; che Fabio Piccinini è proprietario di un complesso rurale denominato “Corte Motta”, sito in Comune di Viadana nella posizione meglio indicata in epigrafe, risalente ad epoca antica, ma non precisata, e allo stato in pessime condizioni di manutenzione ((<br />
&#8211; che pertanto egli ha presentato al Comune di Viadana una d.i.a., da ultimo in data 14 ottobre 2008, concernente lavori di messa in sicurezza, in concreto di parziale demolizione quanto alle parti ammalorate, in attesa di poter procedere ad un successivo<br />
&#8211; che peraltro, a seguito di un sopralluogo in data 4 febbraio 2009, personale dell’Ufficio tecnico comunale constatava la “demolizione di parti dei corpi di fabbrica esistenti non dichiarate” nella suddetta pratica edilizia (doc. 9 Comune, copia relazion<br />
&#8211; che a seguito di tale sopralluogo il Comune emanava in un primo tempo ordinanza di sospensione lavori, che non consta impugnata (doc. 9 ricorrente, copia di essa);<br />	<br />
&#8211; che il Comune emetteva ancora l’ordinanza di rimessione in pristino di cui meglio in epigrafe (doc. 1 ricorrente, ove copia di essa), sul parere pure indicato in epigrafe da parte della Soprintendenza. La stessa, nel parere in questione ha prescritto la<br />
&#8211; che da ultimo il Comune, con le due comunicazioni sempre meglio indicate in epigrafe, dato atto della inottemperanza al provvedimento di cui sopra, ha preannunciato un provvedimento di acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale (doc. ti 1 e 2<br />
&#8211; che Fabio Piccinini, con ricorso principale integrato da motivi aggiunti, propone impugnazione avverso gli atti di cui sopra, deducendo in sintesi che l’immobile in questione non sarebbe assoggettato a vincolo alcuno, che non sarebbero individuati gli a<br />
&#8211; che il ricorso è certamente ammissibile quanto all’ordinanza impugnata in via principale, la quale appare atto concretamente lesivo e quindi suscettibile di sospensione, dovendosi dall’inequivoco contenuto degli atti del ricorrente intendere la domanda<br />
&#8211; che il ricorso stesso appare assistito da fumus per lo meno quanto al secondo ordine di censure, poiché né dall’esame della relazione di sopralluogo né dalle fotografie ad essa allegate è dato di comprendere agevolmente quali siano le parti di immobile<br />
&#8211; che le spese di fase seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)<br />	<br />
accoglie la domanda cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’ordinanza 12 gennaio 2010 n°3 e prot. n°5903 del Dirigente dell’area tecnica del Comune di Viadana<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del giorno 8 maggio 2013; .<br />	<br />
Condanna il Comune intimato al pagamento in favore del ricorrente delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.000.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Calderoni, Presidente<br />	<br />
Stefano Tenca, Consigliere<br />	<br />
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-386/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.386</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.632</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-632/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-632/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-632/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.632</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;ordinanza dirigenziale di demolizione di uno stradello, emessa dal dirigente del settore gestione interventi edilizi di un Comune, se l’eventuale demolizione dello stradello realizzato sembra impedire l’accesso con alcuni tipi di mezzi alla proprietà del ricorrente. (G.S.) N. 00632/2012 REG.PROV.CAU. N. 01197/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-632/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.632</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-632/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.632</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;ordinanza dirigenziale di demolizione di uno stradello, emessa dal dirigente del settore gestione interventi edilizi di un Comune, se l’eventuale demolizione dello stradello realizzato sembra impedire l’accesso con alcuni tipi di mezzi alla proprietà del ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00632/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01197/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Antonio Beltrami</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pierluigi Vesentini, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Follonica</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Stefania Sili, con domicilio eletto presso l’avv.Carlo Catelani in Firenze, via Gustavo Modena 23; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza dirigenziale n. 100 dello 08.05.2012 del responsabile del settore gestione interventi edilizi diretti del Comune di Follonica,	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Follonica;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2012 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che sussista il periculum in mora, impregiudicato allo stato ogni aspetto relativamente al fumus del ricorso, dal momento che l’eventuale demolizione dello stradello realizzato sembra impedire l’accesso con alcuni tipi di mezzi alla proprietà del ricorrente;<br />	<br />
Ritenuto che l’accoglimento dell’istanza cautelare solo relativamente al periculum in mora giustifichi la compensazione delle spese della presente fase;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione I accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’efficacia del provvedimento impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 30.4.2013.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-632/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.632</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2012 n.7559</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-9-2012-n-7559/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-9-2012-n-7559/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-9-2012-n-7559/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2012 n.7559</a></p>
<p>Pres. Piscitello – Est. De Bernardi A.B. (Avv.ti F. Ascanelli, R. Mazzulla) C/ Ministero della Giustizia (Avv. Stato) sulla illegittimità del giudizio valutativo della Commissione esaminatrice del concorso per notai che abbia utilizzato il termine &#8220;censurabile&#8221; riferito alla tecnica redazionale stante la sua genericità 1. Concorsi pubblici – Notai –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-9-2012-n-7559/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2012 n.7559</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-9-2012-n-7559/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2012 n.7559</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Piscitello – Est. De Bernardi<br /> A.B. (Avv.ti F. Ascanelli, R. Mazzulla) C/ Ministero della Giustizia (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità del giudizio valutativo della Commissione esaminatrice del concorso per notai che abbia utilizzato il termine &ldquo;censurabile&rdquo; riferito alla tecnica redazionale stante la sua genericità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi pubblici – Notai – Elaborati scritti &#8211; Valutazione – Lettura primo e secondo elaborato – Terzo elaborato – Gravi insufficienze &#8211; Assenza – Non ammissione- Illegittimità.	</p>
<p>2.  Concorsi pubblici – Notai &#8211; Elaborati scritti – Valutazione – Parte pratica e parte motivazionale – Complessiva valutazione – Omissione &#8211; Illegittimità &#8211; Sussiste	</p>
<p>3. Concorsi pubblici – Notai &#8211; Elaborati scritti – Giudizio – Tecnica redazionale censurabile – Illegittimità – Ragioni &#8211; Genericità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nei concorsi per notai, la Commissione qualora proceda alla lettura del primo e del secondo elaborato, e dunque ritenga tacitamente che i primi due compiti non presentino insufficienze tali da imporre l’interruzione del processo valutativo può ritenere non idoneo il candidato solo qualora la terza prova risulti di livello inferiore a quello medio riscontrato nelle precedenti. (nella specie la Commissione nella terza prova non aveva riscontrato alcun errore né di forma né di contenuto)	</p>
<p>2. E’ illegittimo il giudizio sugli elaborati scritti del concorso per notai stilato dalla Commissione esaminatrice che abbia valutato i dati risultanti dalla parte pratica senza esaminare se tali dati siano stati valorizzati nella parte teorica-motivazionale.	</p>
<p>3. E’ illegittimo il giudizio della Commissione per esami di notaio che abbia così motivato una insufficienza “la tecnica redazionale appare censurabile anche in riferimento al testamento ed al contratto”. Infatti, l’utilizzo del termine censurabile non consente stante la marcata genericità di far capire sotto quali profili la predetta tecnica non abbia convinto i Commissari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.,<br />
sul ricorso numero di registro generale 6626 del 2012, proposto dal </p>
<p>signor Alessandro Baccellieri, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Ascanelli e Roberta Mazzulla, con domicilio eletto in Roma, via Cosseria 2, presso lo Studio Legale “Placidi”;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento con cui non lo si è ammesso a sostenere la prova orale del concorso indetto – con bando pubblicato sulla G.U., IV s.s., n.3 del 12.1.2010 – per la copertura di 200 sedi notarili.</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 30 agosto 2012, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Reputandolo illegittimo sotto più profili, il dottor Alessandro Baccellieri ha impugnato (con contestuale richiesta di tutela cautelare) il provvedimento con cui non lo si è ammesso a sostenere la prova orale del concorso indetto – con bando pubblicato sulla G.U., IV s.s., n.3 del 12.1.2010 – per la copertura di 200 sedi notarili.<br />	<br />
Stante la manifesta fondatezza delle pretese attoree, nella Camera di Consiglio del 30.8.2012: data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto (ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale) al prescritto vaglio collegiale, si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.<br />	<br />
Al riguardo; premesso che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 (comma 2) e 11 (commi 1, 2, 5 e 7) del d.lg. n.106/2006,<br />	<br />
a) <i>prima dell’inizio della correzione dei vari elaborati, devono esser definiti i criteri che regolano la valutazione degli stessi</i>;<br />	<br />
b) <i>ciascuna Sottocommissione deve procedere, collegialmente (e nella medesima seduta), alla lettura dei temi di ciascun candidato: onde esprimere un giudizio complessivo di idoneità per l’ammissione di questo alla prova orale</i>;<br />	<br />
c) <i>il giudizio di non idoneità deve esser motivato per ciascun elaborato</i>;<br />	<br />
d) <i>qualora – dalla lettura del primo o del secondo elaborato – emergano nullità o gravi insufficienze, la Sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi</i>,<br />	<br />
si osserva<br />	<br />
<i>-che, nel caso di specie, la Commissione – dopo la lettura del primo elaborato – ha deliberato, all’unanimità, di procedere all’esame del secondo atto e – dopo la lettura di questo (e sempre all’unanimità) – al vaglio del terzo</i>;<br />	<br />
<i>-che, cosi operando, essa ha (inevitabilmente) ritenuto che i primi due compiti non presentassero insufficienze tali da imporre l’interruzione del processo valutativo</i>;<br />	<br />
<i>-che, in un simile contesto, si sarebbe (logicamente) potuto (“rectius”: dovuto) far luogo alla non ammissione soltanto qualora la terza prova fosse risultata di livello inferiore a quello (medio) riscontrato nelle precedenti</i>;<br />	<br />
&#8211;<i>che, peraltro, nessun errore (né di contenuto né di forma) è stato registrato in ordine ad essa</i>.<br />	<br />
Orbene; se – a ciò – si aggiunge<br />	<br />
<i>-che la Commissione non sembra aver considerato che ciascuna prova consta di una parte pratica e di una parte teorica (o motivazionale)</i>;<br />	<br />
<i>-che non pare, in particolar modo, corretto soffermarsi (com’è stato fatto con riferimento all’atto “mortis causa”) soltanto sui dati risultanti dall’una; senza, cioè, scendere ad esaminare se (e come) tali dati siano stati “valorizzati” nell’altra</i>;<br />	<br />
<i>-che la Commissione stessa, dopo aver effettuato la valutazione globale prevista dall’art.11 del cennato d.lg. n.”166”, ha aggiunto (si cita testualmente) che “la tecnica redazionale appare censurabile anche in riferimento al testamento ed al contratto”</i>;<br />	<br />
<i>-che (al di là di ogni altra considerazione) l’utilizzo del termine “censurabile” non consente, stante la sua marcata genericità, di far capire sotto quali profili la predetta tecnica non abbia convinto i Commissari (o, per meglio dire, quei Commissari che non hanno ritenuto di condividere l’opinione di quello – tra essi – che ha apertamente lodato la pregevolezza della prova di cui trattasi)</i>,<br />	<br />
si può senz’altro comprendere come le perplessità che il Collegio incontra nel valutare (a sua volta) la congruità del giudizio espresso nei confronti del Baccellieri siano destinate a trovare ulteriore (e definitivo) alimento.<br />	<br />
Per le suesposte considerazioni, il ricorso in esame non può (appunto) che esser riconosciuto fondato: ed, in quanto tale (assorbito ogni ulteriore motivo di gravame), meritevole di accoglimento.<br />	<br />
E’ solo da aggiungere che, alla presente statuizione, consegue l’obbligo – per la Commissione esaminatrice – di adottare (“ora per allora”) una nuova pronuncia: che (nello stabilire se l’interessato è, o meno, idoneo a sostenere le prove orali del concorso “de quo”) risulti maggiormente rispondente alla lettera e (soprattutto) allo “spirito” della vigente normativa di settore.<br />	<br />
La sostanziale novità della questione trattata induce all’integrale compensazione delle spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<br />	<br />
<i>-accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto</i>;<br />	<br />
<i>-compensa, tra le parti, le spese del giudizio</i>.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 30 agosto 2012, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Michelangelo Francavilla, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/09/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-9-2012-n-7559/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2012 n.7559</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.591</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-591/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-591/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-591/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.591</a></p>
<p>Va sospesa l’esclusione da una gara dei ricorrenti per mancata presentazione di documentazione richiesta a pena di esclusione ai sensi dell&#8217;art. 41 del d.lgs. n. 163/06 e dell&#8217;art. 12 punto III del documento unificato d&#8217;invito&#8221; (mancata produzione delle referenze bancarie anche per la consorziata per conto della quale risultava concorrente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-591/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.591</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-591/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.591</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’esclusione da una gara dei ricorrenti per mancata presentazione di documentazione richiesta a pena di esclusione ai sensi dell&#8217;art. 41 del d.lgs. n. 163/06 e dell&#8217;art. 12 punto III del documento unificato d&#8217;invito&#8221; (mancata produzione delle referenze bancarie anche per la consorziata per conto della quale risultava concorrente il consorzio ricorrente), considerato che in una analoga controversia tra le medesime parti questo Tribunale ha recentemente affermato (ordinanza n. 514/2012) che &#8220;anche ove dovesse concludersi per la necessità di presentare le referenze bancarie anche con riferimento alla cooperativa sociale destinata ad eseguire il servizio, si tratterebbe comunque di irregolarità sanabile ex art. 46, 1° comma d.lgs. 163 del 2006 e non di causa di esclusione dalla procedura&#8221;; e ha accolto l&#8217;istanza cautelare presentata in quella causa nella forma dell’ammissione con riserva alla procedura; Ritenuto che alle medesime conclusioni si deve pervenire nel caso in esame, si accoglie la suindicata domanda cautelare e per l&#8217;effetto si ammette con riserva le ricorrenti al seguito della procedura. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00591/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01321/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1321 del 2012, proposto dalla <b>Cooperativa sociale Elleuno e da Co&#038;So Firenze &#8211; Consorzio di cooperative sociali &#8211; soc. cooperativa sociale</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Rosaria Costanzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via L.Pellas 20/A &#8211; B;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda pubblica di servizi</b> &#8211; <b>ASP Firenze Montedomini</b>, n.c.; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della nota prot.n. 3140, pervenuta il 27 giugno 2012, con la quale il Presidente della commissione ha comunicato che la commissione tecnica nominata per la valutazione delle offerte nella seduta del 22 giugno 2012 ha disposto l&#8217;esclusione dalla gara del<br />
&#8211; del verbale della seduta del 22 giugno 2012 e della deliberazione della commissione tecnica richiamata nella nota di cui al trattino precedente e tramite essa conosciuta dalle ricorrenti;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso al suddetto provvedimento;<br />	<br />
&#8211; nonchè, in via gradata, del documento unificato di invito in parte qua.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2012 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che in una analoga controversia tra le medesime parti questo Tribunale ha recentemente affermato (ordinanza n. 514/2012) che &#8220;anche ove dovesse concludersi per la necessità di presentare le referenze bancarie anche con riferimento alla cooperativa sociale Alveare destinata ad eseguire il servizio, si tratterebbe comunque di irregolarità sanabile ex art. 46, 1° comma d.lgs. 163 del 2006 e non di causa di esclusione dalla procedura (in questo senso, si veda T.A.R. Abruzzo, Pescara 9 novembre 2011 n. 632) &#8220;; e ha accolto l&#8217;istanza cautelare presentata in quella causa nella forma dell’ammissione con riserva alla procedura;<br />	<br />
Ritenuto che alle medesime conclusioni si deve pervenire nel caso in esame;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) accoglie la suindicata domanda cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) ammette con riserva le ricorrenti al seguito della procedura.<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 7 novembre 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Riccardo Giani, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-591/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.591</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.588</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-588/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospesa a termine ed al fine di una rinnovata pronuncia, la nota con cui il Rettore dell&#8217;Università degli studi di Firenze comunica al ricorrente il rigetto dell’istanza presentata al fine di permanere in servizio per un ulteriore biennio, con collocamento a riposo per limiti di età; Viste le numerose</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-588/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.588</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-588/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.588</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa a termine ed al fine di una rinnovata pronuncia, la nota con cui il Rettore dell&#8217;Università degli studi di Firenze comunica al ricorrente il rigetto dell’istanza presentata al fine di permanere in servizio per un ulteriore biennio, con collocamento a riposo per limiti di età; Viste le numerose ordinanze (da ultimo n. 122 in G.U. n. 25 del 20/6/2012) con cui la sez. VI del Consiglio di Stato ha sollevato davanti alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 25 della legge n. 240 del 2010, in relazione agli articoli 3, 33 e 97 della Costituzione; Ritenuto che, a fronte del condivisibile dubbio di costituzionalità della norma citata e in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, sussistono i presupposti per accogliere la domanda cautelare formulata nel ricorso nel senso che la tutela richiesta può essere assicurata interinalmente, fino alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della predetta Corte, sospendendo i provvedimenti impugnati e (come disposto dalla sez. VI del Consiglio di Stato nell&#8217;ordinanza n. 4901 del 9 novembre 2011) imponendo all’Amministrazione di ripronunciarsi nel frattempo sull’istanza di trattenimento in servizio presentata dal ricorrente, tenendo conto del quadro normativo esistente anteriormente all’entrata in vigore del citato art. 25 legge n. 240 del 2010, e, in particolare, dei criteri fissati dall’art. 72, comma 7, della legge n. 133 del 2008; con le seguenti precisazioni: a) in caso di accoglimento dell&#8217;istanza in questione, il trattenimento in servizio del ricorrente avrà effetto fino alla pubblicazione sulla G.U. della decisione della Corte costituzionale, alla luce della quale la posizione del predetto dovrà essere nuovamente verificata; b) in caso di reiezione dell&#8217;istanza in questione, il ricorrente sarà collocato a riposo nella data che l&#8217;Amministrazione avrà cura di comunicargli, ferma restando la facoltà del predetto di impugnare le ulteriori determinazioni negative adottate dall&#8217;Università. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00588/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01272/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1272 del 2012, proposto dal sig. <b>Augusto Bellieri dei Belliera</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Morbidelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Lamarmora 14;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Universita&#8217; degli Studi di Firenze </b>in persona del Rettore p.t. e <b>Ministero dell&#8217;istruzione dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca</b> in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Antonio Iannizzotto</b>, n.c.; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della nota prot. n. 37998 del 31/5/2012 con cui il Rettore dell&#8217;Università degli studi di Firenze comunicava al ricorrente il rigetto dell’istanza presentata in data 15/5/2012 al fine di permanere in servizio per un ulteriore biennio,<br />	<br />
nonché del decreto dirigenziale n. 413, prot. n. 21104 del 20.03.2012 (conosciuto il 7.06.2012), con il quale l&#8217;Università degli studi di Firenze ha disposto il collocamento a riposo per limiti di età del ricorrente a decorrere dal 1° novembre 2012 e di tutti gli atti comunque presupposti conseguenti o connessi.<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita&#8217; degli Studi di Firenze e del Ministero dell&#8217;istruzione dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2012 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Viste le numerose ordinanze (da ultimo n. 122 in G.U. n. 25 del 20/6/2012) con cui la sez. VI del Consiglio di Stato ha sollevato davanti alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 25 della legge n. 240 del 2010, in relazione agli articoli 3, 33 e 97 della<br />
Costituzione;<br />	<br />
Ritenuto che, a fronte del condivisibile dubbio di costituzionalità della norma citata e in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, sussistono i presupposti per accogliere la domanda cautelare formulata nel ricorso nel senso che la tutela richiesta può essere assicurata interinalmente, fino alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione della predetta Corte, sospendendo i provvedimenti impugnati e (come disposto dalla sez. VI del Consiglio di Stato nell&#8217;ordinanza n. 4901 del 9 novembre 2011) imponendo all’Amministrazione di ripronunciarsi nel frattempo sull’istanza di trattenimento in servizio presentata dal ricorrente, tenendo conto del quadro normativo esistente anteriormente all’entrata in vigore del citato art. 25 legge n. 240 del 2010, e, in particolare, dei criteri fissati dall’art. 72, comma 7, della legge n. 133 del 2008; con le seguenti precisazioni:<br />	<br />
a) in caso di accoglimento dell&#8217;istanza in questione, il trattenimento in servizio del ricorrente avrà effetto fino alla pubblicazione sulla G.U. della decisione della Corte costituzionale, alla luce della quale la posizione del predetto dovrà essere nuovamente verificata;<br />	<br />
b) in caso di reiezione dell&#8217;istanza in questione, il ricorrente sarà collocato a riposo nella data che l&#8217;Amministrazione avrà cura di comunicargli, ferma restando la facoltà del predetto di impugnare le ulteriori determinazioni negative adottate dall&#8217;Università;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare proposta del ricorrente nei termini e con gli effetti precisati in motivazione.<br />	<br />
Fissa per la trattazione della causa nel merito la pubblica udienza del 19 giugno 2013.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Riccardo Giani, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.590</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-590/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-590/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-590/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.590</a></p>
<p>Va sospeso il decreto del Direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali con cui è stata inflitta al Comune una sanzione pecuniaria di euro 12.234 ai sensi dell&#8217;art. 160 del d.lgs. 42/04 (per il crollo spontaneo di una scalinata medioevale che il Comune intendeva ripristinare), considerato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-590/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.590</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-590/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.590</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il decreto del Direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali con cui è stata inflitta al Comune una sanzione pecuniaria di euro 12.234 ai sensi dell&#8217;art. 160 del d.lgs. 42/04 (per il crollo spontaneo di una scalinata medioevale che il Comune intendeva ripristinare), considerato &#8211; che le censure formulate nel ricorso sembrano presentare apprezzabili profili di fumus e necessitano di più adeguato approfondimento nella sede di merito; che sussistono anche i requisiti del periculum in mora. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00590/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01309/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1309 del 2012, proposto dal <b>Comune di Gavorrano</b> in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Roberto Fazzi, con domicilio eletto presso l’avv. Giancarlo Geri in Firenze, via Ricasoli 32;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero per i beni e le attivita&#8217; culturali</b>, <b>Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Siena e Grosseto</b>, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
&#8211; <b>Arch. Alberto Verso</b>, n.c.; <br />	<br />
&#8211; <b>Antonio Lauria Impresa di restauro</b>, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandra Semplici e Ettore Nesi, con domicilio eletto presso l’avv. Ettore Nesi in Firenze, via Puccinotti 30; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del decreto del 18 aprile 2012 del Direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali notificato il 31 maggio 2012 con cui è stata inflitta sanzione pecuniaria di euro 12.234,94 al Comune ricorrente ai sensi dell&#8217;art. 160 del d.lgs. 42/<br />
&#8211; della nota prot. 10132 del 26 agosto 2009 a firma della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Siena e Grosseto;<br />	<br />
&#8211; della relazione tecnica prot. n. 14054 del 16 settembre 2011 a firma della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Siena e Grosseto;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. n. 31504 del 10 ottobre 2011 del Ministero per i beni e le attività culturali Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l&#8217;architettura e l&#8217;arte contemporanea;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. n. 17685 del 24 novembre 2011 a firma della Sopraintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Siena e Grosseto;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. n. 17881 del 28 novembre 2011 a firma della Sopraintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Siena e Grosseto;</p>
<p>&#8211; della nota prot. n. 4740 del 30 marzo 2012 a firma della Sopraintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Siena e Grosseto;<br />	<br />
nonché di ogni altro atto endoprocedimentale, presupposto, consequenziale, collegato o comunque connesso ai precedenti;<br />	<br />
e per la condanna<br />	<br />
dei controinteressati in solido tra di loro a manlevare, tenere indenne o rifondere quanto il ricorrente fosse costretto a pagare in caso di rigetto della domanda principale di accertamento e annullamento.<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attivita&#8217; culturali e di Antonio Lauria Impresa di restauro;<br />	<br />
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2012 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che ad un primo esame le censure formulate nel ricorso sembrano presentare apprezzabili profili di fumus e necessitano di più adeguato approfondimento nella sede di merito;<br />	<br />
&#8211; che sussistono anche i requisiti del periculum in mora;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) accoglie la domanda incidentale di sospensione del provvedimento sanzionatorio impugnato.<br />	<br />
Fissa per la trattazione della causa nel merito la pubblica udienza della III^ Sezione del 30 aprile 2013.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Riccardo Giani, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-590/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.590</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.149</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-149/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-149/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-149/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.149</a></p>
<p>Non va sospesa l’ordinanza della Prefettura con la quale è stata revocata la patente di guida del ricorrente ex art. 120 C.D.S. se con Ordinanza, 1 agosto 2012 n. 307 e con altra in corso di pubblicazione, delibata nella stessa camera di consiglio, è stata rimessa alla Corte Costituzionale la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-149/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.149</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-149/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.149</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’ordinanza della Prefettura con la quale è stata revocata la patente di guida del ricorrente ex art. 120 C.D.S. se con Ordinanza, 1 agosto 2012 n. 307 e con altra in corso di pubblicazione, delibata nella stessa camera di consiglio, è stata rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 1° e 2° dell’art. 120 C.D.S. rispettivamente nella parte in cui: &#8211; fa derivare automaticamente dalla condanna per reati in materia di stupefacenti il divieto di conseguire la patente di guida e la consequenziale revoca di quella eventualmente posseduta, senza valutare l’iter di emenda seguito in concreto dal singolo reo (prescindendo dai provvedimenti riabilitativi stricto sensu, già contemplati dalla norma); &#8211; applica il divieto anche ai condannati con sentenza “patteggiata” antecedente all’entrata in vigore dell’art. 3, comma 52°, lett. a L. 15 luglio 2009 n. 94 che ha introdotto l’attuale testo dell&#8217;art.120 cit b- alla luce della sommaria delibazione cautelare non appare sussistente, allo stato e nelle more della Decisione della Corte, un decisivo fumus boni iuris, ancorché la condanna sia stata “patteggiata” prima dell&#8217;entrata in vigore della L. 15 luglio 2009 n. 94 cit. giacché non si ritengono qui applicabili in via ermeneutica i principi sulla tutela dell’affidamento qualificato dell’imputato affermati dalla Corte in altre materie ; c- sul piano del bilanciamento degli interessi, quello pubblico all’attuazione del giudizio di disvalore morale sotteso dalla cennata normativa, è equivalente a quello privato volto ad evitare i danni rivenienti dalla privazione della patente di guida. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00149/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00497/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 497 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Roberto Todarello</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabiana Pantella, con domicilio eletto presso l’avv. Carlo Marchesini in Perugia, via della Pescara,20;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, <b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Terni</b>, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia, dell’Ordinanza della Prefettura di Terni 9 maggio 2012 notificata il 1 giugno 2012 con la quale è stata revocata la patente di guida del ricorrente ex art. 120 C.D.S.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno e di U.T.G. &#8211; Prefettura di Terni;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2012 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che:<br />	<br />
a- con Ordinanza, 1 agosto 2012 n. 307 e con altra in corso di pubblicazione, delibata nell’odierna camera di consiglio (ric. n. 464/2012), è stata rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 1° e 2° dell’art. 120 C.D.S. rispettivamente nella parte in cui:<br />	<br />
&#8211; fa derivare automaticamente dalla condanna per reati in materia di stupefacenti il divieto di conseguire la patente di guida e la consequenziale revoca di quella eventualmente posseduta, senza valutare l’iter di emenda seguito in concreto dal singolo re<br />
&#8211; applica il divieto anche ai condannati con sentenza “patteggiata” antecedente all’entrata in vigore dell’art. 3, comma 52°, lett. a L. 15 luglio 2009 n. 94 che ha introdotto l’attuale testo dell&#8217;art.120 cit<br />	<br />
b- alla luce della sommaria delibazione cautelare non appare sussistente, allo stato e nelle more della Decisione della Corte, un decisivo fumus boni iuris, ancorché la condanna sia stata “patteggiata” prima dell&#8217;entrata in vigore della L. 15 luglio 2009 n. 94 cit. giacché non si ritengono qui applicabili in via ermeneutica i principi sulla tutela dell’affidamento qualificato dell’imputato affermati dalla Corte in altre materie ;<br />	<br />
c- sul piano del bilanciamento degli interessi, quello pubblico all’attuazione del giudizio di disvalore morale sotteso dalla cennata normativa, è equivalente a quello privato volto ad evitare i danni rivenienti dalla privazione della patente di guida;<br />	<br />
d- per tali ragioni l’istanza cautelare non può essere accolta, come già costantemente deciso da questo Tribunale in casi analoghi;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria<br />	<br />
Respinge l’istanza cautelare<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente Ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-149/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.149</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.159</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-159/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-159/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-159/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.159</a></p>
<p>Non va sospesa la determinazione dirigenziale con il quale un Comune ha aggiudicato il servizio di pulizia degli uffici a seguito della procedura aperta indetta dal suddetto ente per l&#8217;affidamento del servizio in questione; cio’ perche’ la rilevanza primaria che ha assunto il prezzo in seguito alle valutazioni abbastanza uniformi</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-159/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.159</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la determinazione dirigenziale con il quale un Comune ha aggiudicato il servizio di pulizia degli uffici a seguito della procedura aperta indetta dal suddetto ente per l&#8217;affidamento del servizio in questione; cio’ perche’ la rilevanza primaria che ha assunto il prezzo in seguito alle valutazioni abbastanza uniformi degli altri fattori non appare manifestamente illogica visto il modesto contenuto tecnologico del servizio oggetto della gara; a cio’ va aggiunto che la giurisprudenza è attestata, in linea di massima, nel riconoscere che il giudizio dell’Amministrazione sulle giustificazioni delle offerte anomale può essere sintetico e anche formulato per relationem rispetto alle giustificazioni stesse. Quanto al danno: non si e’ dimostrato che la mancata aggiudicazione del servizio avesse effetti esiziali per la ricorrente; inoltre, la gravità e l’irreparabilità del pregiudizio non deriva automaticamente dalla circostanza che la ricorrente attualmente gestisca il servizio; &#8211; nell’ipotesi (meramente teorica) di accoglimento integrale del gravame la ricorrente, essendo settima in graduatoria, non otterrebbe l’aggiudicazione del servizio, ma soltanto la rinnovazione della gara (con la connessa alea) e non il ristoro diretto del supposto danno; nell’ipotesi di accoglimento parziale (limitatamente alla posizione dell’aggiudicataria controinteressata) la ricorrente ugualmente non otterrebbe, attesa la sua posizione in graduatoria, l’assegnamento del servizio e dunque, anche in questo caso, non godrebbe di alcun ristoro immediato del pregiudizio. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00159/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00475/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 475 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Dinamica Centro Servizi Soc. Coop.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gloria Loreti, con domicilio eletto presso la stessa in Perugia, via XX Settembre 57;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Foligno</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Luisa Buttaro, con domicilio eletto presso Isabella Sorbini in Perugia, via Palermo S.n.c.; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Pulitori ed Affini Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Massimiliano Brugnoletti, Fabio Buchicchio, con domicilio eletto presso Fabio Buchicchio in Perugia, via , XX Settembre,76; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della determinazione dirigenziale area servizi finanziari n. 605 del 6.7.2012, con il quale il comune di foligno ha aggiudicato in via definitiva il servizio di pulizia degli uffici del comune di foligno alla societa&#8217; pulitori e affini spa, con sede in<br />
&#8211; per l&#8217;annullamento e/o declaratoria di nullita&#8217; e/o inefficacia del contratto di affidamento dei servizi, qualora sia stato medio tempore e nelle more della notifica del ricorso stipulato tra il comune di foligno e la pulitori ed affini apa, societa&#8217; ri<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto e consequenziale e/o comunque connesso, coordinato, antecedente e susseguente a quelli impugnati, ancorchè non conosciuti, in quanto lesivi, compresi il bando di gara, la lettera di invito, il capitolato speciale d&#8217;appalto<br />
&#8211; per la condanna della stazione appaltante intimata al risarcimento di tutti i danni ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 35 d.lgs 31.3.1998, n. 80, nonchè in virtu&#8217; della sentenza della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea, sez. iii, 30.9.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Foligno e di Pulitori ed Affini Spa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2012 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Il Collegio considera quanto di seguito esposto.<br />	<br />
a- Il ricorso non appare, alla luce della sommaria delibazione cautelare, assistito da un adeguato fumus boni iuris perché:<br />	<br />
&#8211; la rilevanza primaria che ha assunto il prezzo in seguito alle valutazioni abbastanza uniformi degli altri fattori non appare manifestamente illogica visto il modesto contenuto tecnologico del servizio oggetto della gara;<br />	<br />
&#8211; la giurisprudenza è attestata, in linea di massima, nel riconoscere che il giudizio dell’Amministrazione sulle giustificazioni delle offerte anomale può essere sintetico e anche formulato per relationem rispetto alle giustificazioni stesse.<br />	<br />
b- Quanto al danno:<br />	<br />
&#8211; non si dimostra che la mancata aggiudicazione del servizio abbia effetti esiziali per la ricorrente;<br />	<br />
&#8211; la gravità e l’irreparabilità del pregiudizio non deriva automaticamente dalla circostanza che la ricorrente attualmente gestisca il servizio;<br />	<br />
&#8211; nell’ipotesi (meramente teorica) di accoglimento integrale del gravame la ricorrente, essendo settima in graduatoria, non otterrebbe l’aggiudicazione del servizio, ma soltanto la rinnovazione della gara (con la connessa alea) e non il ristoro diretto de<br />
&#8211; nell’ipotesi di accoglimento parziale (limitatamente alla posizione dell’aggiudicataria controinteressata) la ricorrente ugualmente non otterrebbe, attesa la sua posizione in graduatoria, l’assegnamento del servizio e dunque, anche in questo caso, non g	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria<br />	<br />
Respinge l’istanza cautelare	</p>
<p>Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € . 1.000 (mille).	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-ordinanza-sospensiva-5-9-2012-n-159/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/9/2012 n.159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2012 n.1463</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-5-9-2012-n-1463/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-5-9-2012-n-1463/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-5-9-2012-n-1463/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2012 n.1463</a></p>
<p>L. Costantini – Presidente, P. Marotta – Estensore sul diritto a fruire del regime &#160;agevolativo forfetario ex art. 63 comma 2 lett. f), d. lg. n. 446 del 1997, anche per le aziende che realizzano impianti fotovoltaici Industria e commercio – Energia elettrica – Impianti fotovoltaici – Aziende realizzatrici –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-5-9-2012-n-1463/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2012 n.1463</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-5-9-2012-n-1463/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2012 n.1463</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Costantini – Presidente, P. Marotta – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sul diritto a fruire del regime &nbsp;agevolativo forfetario ex art. 63 comma 2 lett. f), d. lg. n. 446 del 1997, anche per le aziende che realizzano impianti fotovoltaici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Industria e commercio – Energia elettrica – Impianti fotovoltaici – Aziende realizzatrici – Regime agevolativo forfetario ex art.63 comma 2 lett. f), d. lg. n.446 del 1997 – Fruizione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Anche le aziende che realizzano impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica devono essere ammesse a fruire, con riguardo agli elettrodotti interrati nelle strade comunali o provinciali, del regime agevolativo forfetario di cui all’art. 63 comma 2 lett. f), d. lg. 15 dicembre 1997 n.446, dovendo dette aziende essere assimilate a quelle svolgenti un’attività strumentale ad un pubblico servizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Seconda</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 628 del 2012, proposto da: 	</p>
<p>Dellolivo Energy s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv.to Gianluigi Manelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi n. 43; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Provincia di Lecce, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Giovanna Capoccia e Francesca Testi, con domicilio eletto in Lecce presso la sede dell’Avvocatura provinciale, Via Umberto I° n. 13; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della nota prot. n. 83587 del 06.10.2011, con cui la Provincia di Lecce &#8211; Settore lavori pubblici e mobilità ha imposto alla società Dellolivo Energy s.r.l. il pagamento dell&#8217;importo di euro 9.504,98 a titolo di adeguamento del &#8220;canone annuo occupazione suolo pubblico&#8221;;<br />	<br />
&#8211; della deliberazione n.12 del 22.03.2011 con cui il Consiglio provinciale di Lecce ha approvato il &#8220;Regolamento provinciale per l&#8217;applicazione del canone per l&#8217;occupazione di spazi e aree pubbliche&#8221; (cd. Regolamento Cosap 2011);<br />	<br />
&#8211; del Regolamento provinciale per l&#8217;applicazione del canone per l&#8217;occupazione di spazi e aree pubbliche, approvato con la suddetta deliberazione c.p. n-12/2011, nella parte in cui ridefinisce il canone annuo dovuto per l&#8217;occupazione di spazi pubblici da p<br />
&#8211; ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Lecce;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti gli avv.ti G. Manelli e M. G. Capoccia;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La società ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento della nota prot. 83587 del 6 ottobre 2011, con la quale la Provincia di Lecce ha imposto alla medesima società il pagamento dell’importo di € 9.504,98, a titolo di adeguamento del canone annuo di occupazione del suolo pubblico, nonché, in parte qua, del regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio della Provincia di Lecce n. 12 del 22 marzo 2011. <br />	<br />
Con atto di opposizione del 14 marzo 2012, la Provincia di Lecce ha chiesto la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/71.<br />	<br />
Con atto notificato in data 27 aprile 2012 e depositato in data 11 maggio 2012, la parte ricorrente ha provveduto alla trasposizione del giudizio davanti a questo Tribunale, deducendo gli stessi i motivi di impugnativa indicati nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica:<br />	<br />
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 63, comma 2, lett. f) d.lgs. n. 446/97. Violazione dell’art.11 delle preleggi. Violazione del principio di proporzionalità e di affidamento nella certezza del diritto. Eccesso di potere per sviamento;<br />	<br />
2. Violazione del principio di proporzionalità. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per sviamento. Irragionevolezza. Disparità di trattamento;<br />	<br />
3. Irretroattività dei regolamenti. Eccesso di potere per sviamento. Irragionevolezza. Difetto di istruttoria e carenza assoluta di motivazione.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la Provincia di Lecce, contestando la fondatezza del proposto gravame e chiedendone pertanto la reiezione.<br />	<br />
Alla Camera di Consiglio del 31 maggio 2012, fissata per la delibazione della istanza cautelare, il ricorso è stato ritenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo. <br />	<br />
Ricorrono, a giudizio del collegio, nel caso de quo le condizioni per l’applicazione della citata disposizione, ai fini della immediata definizione del ricorso in esame, ricorrendo, altresì, gli altri presupposti per il ricorso alla decisione in forma semplificata ed avendo il Presidente del collegio rese edotte le parti costituite di tale eventualità. <br />	<br />
La questione di diritto sottoposta al Collegio con il ricorso in esame concerne la applicabilità alla società ricorrente, in relazione alla occupazione di alcuni tratti di strada provinciale con la posa di elettrodotti per il trasporto di energia prodotta da impianti fotovoltaici, del regime agevolativo e forfetario previsto dall’art. 63, comma 2, lett. f), punto 3, del d.lgs. n. 446/1997 per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture o qualsiasi altro impianto o manufatto.<br />	<br />
Analoga questione è stata già esaminata da questa Sezione nelle sentenze n.ri 689 e 690 del 14 aprile 2002.<br />	<br />
Nelle predette sentenze la Sezione ha avuto modo di precisare quanto segue:<br />	<br />
1. L’art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, nell’attribuire ai Comuni ed alle Province potestà regolamentare in ordine alla occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche, stabilisce, al secondo comma, lett. f), che, per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il regolamento (comunale o provinciale) deve prevedere “un canone determinato forfetariamente come segue: 1) per le occupazioni del territorio comunale…… 2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell’importo risultante dall’applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale; 3) in ogni caso l&#8217;ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi”.<br />	<br />
2. La costruzione e l’esercizio di impianti per l’energia da fonti rinnovabili sono libere attività d’impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione, secondo l’art. 12 del d. lgs. n. 29 dicembre 2003 n. 387. Si tratta di attività economiche non riservate agli Enti locali, non soggette a regime di privativa, che non rientrano nella nozione di servizio pubblico locale, di cui agli artt. 112 e ss. del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Tuttavia, l’art. 1, comma 4, della legge del 9 gennaio 1991 n. 10 dispone che “l’utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3” (tra le quali è compreso anche il sole) “è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche; mentre l’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo del 29 dicembre 2003 n. 387 precisa che “le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all&#8217;esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”. Se, dunque, la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici finalizzati alla produzione di energia elettrica non possono essere sussunti nella categoria del “servizio pubblico”, si tratta comunque di attività qualificate espressamente dal legislatore come “di pubblico interesse e di pubblica utilità”.<br />	<br />
3. L’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 387/2003 demanda al Ministro delle attività produttive il compito di adottare, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e d’intesa con la Conferenza unificata, uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l&#8217;incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare. In attuazione di questa disposizione, sono stati adottati diversi Decreti ministeriali tra i quali, da ultimo, il D.M. 6 agosto 2010, che all’art. 8 disciplina per gli impianti solari fotovoltaici un sistema di tariffe incentivanti, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio.<br />	<br />
4. L’art.13, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387/2003 prevede, inoltre, per i produttori di energia elettrica (anche da fonti rinnovabili) la possibilità di richiedere al gestore della rete il ritiro dell’energia elettrica prodotta a prezzo amministrato (c.d. ritiro dedicato) secondo modalità determinate dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas. Nella determinazione delle condizioni economiche di ritiro, l’Autorità per l’energia elettrica e per il gas ha stabilito per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di ridotte dimensioni un regime di “prezzi garantiti minimi”, al fine di assicurare la copertura dei costi di gestione (che per i piccoli impianti risultano particolarmente elevati in relazione alla loro limitata redditività) e di assicurane così la sopravvivenza economica.<br />	<br />
5. Sulla base delle disposizioni sopra richiamate è lecito inferire le seguenti conclusioni:<br />	<br />
a) la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (e in generale da fonti rinnovabili) non può essere considerata alla stregua di qualsiasi bene commerciabile in una economia di libero mercato in relazione ai ripetuti interventi del legislatore e dell’Autorità dell’energia elettrica e del gas, diretti alla regolamentazione del relativo mercato, attraverso la determinazione di tariffe incentivanti e di prezzi minimi garantiti;<br />	<br />
b) deve ritenersi incompatibile con il favore mostrato da norme anche di rango primario per la realizzazione e la gestione degli impianti fotovoltaici una disciplina regolamentare che assoggetti il trasporto della energia derivante da fonti rinnovabili ad un onere maggiormente oneroso di quello previsto per il trasporto di energia elettrica da fonti energetiche non rinnovabili (ad esempio, gas naturale);<br />	<br />
c) la lievitazione dei costi di gestione degli impianti fotovoltaici (tra i quali debbono essere inclusi anche quelli relativi al trasporto della energia prodotta) non può che ripercuotersi, nel lungo periodo, sugli utenti finali della energia elettrica prodotta, con conseguente elusione della finalità cui è preordinato il regime concessorio differenziato previsto dall’art. 63 comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446/1997 e s.m.i.<br />	<br />
6. In base al quadro normativo di riferimento ed alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che anche le aziende che realizzano impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica debbano essere ammesse a fruire, con riguardo agli elettrodotti interrati nelle strade comunali o provinciali, del regime agevolativo forfetario di cui all’art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446/1997 e s.m.i., dovendo dette aziende essere assimilate a quelle svolgenti un’attività strumentale ad un pubblico servizio.<br />	<br />
Riportandosi al principio di diritto, enunciato nelle sentenze n. 689 e 690 del 16 aprile 2012, rispetto al quale il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi, il ricorso in esame, assorbita ogni altra censura, va accolto con il conseguente annullamento della nota della Provincia di Lecce prot. n. 83587 del 06.10.2011 e del regolamento provinciale approvato con deliberazione del Consiglio della Provincia di Lecce n. 12 del 22 marzo 2011, nella parte relativa alla disciplina del canone COSAP per i sottoservizi di interconnessione per impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.<br />	<br />
In considerazione della complessità della questioni giuridiche prospettate dalla parte ricorrente rispetto agli atti gravati, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Seconda<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota della Provincia di Lecce del 6 ottobre 2011 (prot. 83587) e l’impugnato regolamento provinciale nella parte relativa alla disciplina del canone COSAP per i sottoservizi di interconnessione per impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Costantini, Presidente<br />	<br />
Enrico d&#8217;Arpe, Consigliere<br />	<br />
Paolo Marotta, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/09/2012</p>
<p align=justify>
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