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	<title>5/7/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5/7/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1491</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1491/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1491/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1491</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Est. Correale Oleggio Nuoto srl (avv. Inserviente) c. Comune di Oleggio (avv. Zuccarello) 1. – Giurisdizione e competenza &#8211; Contratti della p.a. – Concessione diritto di superficie – Revoca – Convenzione – Giurisdizione G.A. 2. – Contratti della p.a. – Concessione – Clausola convenzionale di revoca &#8211;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1491/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1491</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Est. Correale<br /> Oleggio Nuoto srl (avv. Inserviente) c. Comune di Oleggio (avv. Zuccarello)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giurisdizione e competenza &#8211; Contratti della p.a. – Concessione diritto di superficie – Revoca – Convenzione – Giurisdizione G.A.</p>
<p>2. – Contratti della p.a. – Concessione – Clausola convenzionale di revoca &#8211; Efficacia revoca dopo periodo di preavviso –<br />
3. – Contratti della p.a. – Concessione – Revoca – Irrisorietà canone –Incidenza sull’interesse pubblico – Insufficienza.</p>
<p>4. – Contratti della p.a. – Concessione – Revoca – Motivi di interesse pubblico – Mancata coincidenza con motivi originari – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Il Giudice Amministrativo è competente a conoscere della revoca della concessione disposta dal Comune per motivi di pubblico interesse anche quando risulti già stipulata la convenzione.</p>
<p>2. – In presenza di una clausola convenzionale che subordina l’operatività della revoca al trascorrere del periodo di preavviso, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, ben potendo la parte presentare le osservazioni successivamente all’atto di preavviso.</p>
<p>3. – L’irrisorietà del canone pattuito non è di per sé elemento sufficiente a fare venire meno l’interesse pubblico alla realizzazione e gestione di un centro natatorio.</p>
<p>4. – La concessione non può essere revocata per motivi di pubblico interesse sopravvenuti di contenuto differente da quelli che avevano giustificato la concessione stessa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1490</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1490/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1490/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1490</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Est. Correale Elciter srl (avv.ti Bormioli, Re) c. Comune di Novi Ligure (avv. Santilli) e c. Comune di Bosco Marengo (avv.ti Monti, greppi, Razeto, Fiore) il danno da ritardo causato dalla P.A. costituisce illecito ex art. 2043 c.c. e come tale deve essere provato 1. – Giustizia</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1490/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1490</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Est. Correale<br /> Elciter srl (avv.ti Bormioli, Re) c. Comune di Novi Ligure (avv.<br /> Santilli) e c. Comune di Bosco Marengo (avv.ti Monti,<br /> greppi, Razeto, Fiore)</span></p>
<hr />
<p>il danno da ritardo causato dalla P.A. costituisce illecito ex art. 2043 c.c. e come tale deve essere provato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Cessata materia del contendere – Spese di giudizio – Soccombenza virtuale.</p>
<p>2. – Responsabilità e risarcimento – Danno da ritardo – Illecito ex art. 2043 c.c. – Prova elementi costitutivi domanda – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Nei casi in cui, sopravvenuto il difetto di interesse a coltivare il ricorso giurisdizionale, le parti non si accordino sulla compensazione delle spese processuali, residua l’interesse alla causa al fine di accertare la soccombenza virtuale e il conseguente accollo delle spese.</p>
<p>2. – Il danno da ritardo nel rilascio di un provvedimento amministrativo deve ricondursi all’illecito ex art. 2043 c.c., con la conseguenza che il danneggiato deve provare gli elementi costitutivi della domanda con riferimento al lucro cessante e al danno emergente ed alla condotta colposa della P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/12915_TAR_12915.pdf">clicca qui</a></p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1510</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1510/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1510/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1510</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Est. Lotti Italtec Ingegneria srl ed altri (avv.ti Marasco, Faggiano) c. Provincia di Biella (avv.ti Scaparone, Picco) e R.T.P. Sintagma (avv.ti Calvetti, Spinelli) la redazione dello studio di fattibilità di un&#8217;opera non costituisce motivo di incompatibilità a partecipare alla gara per l&#8217;affidamento della relativa progettazione 1. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1510/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1510</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1510/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1510</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Est. Lotti<br /> Italtec Ingegneria srl ed altri (avv.ti Marasco, Faggiano) c. Provincia di<br /> Biella (avv.ti Scaparone, Picco) e R.T.P. Sintagma  (avv.ti Calvetti,<br /> Spinelli)</span></p>
<hr />
<p>la redazione dello studio di fattibilità di un&#8217;opera non costituisce motivo di incompatibilità a partecipare alla gara per l&#8217;affidamento della relativa progettazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Contratti p.a. – Incarico progettazione – Gara – Incompatibilità – Redazione studio fattibilità – Insussistenza.</p>
<p>2. – Contratti p.a. – Gara – Cause di incompatibilità – Estensione analogica – Divieto.</p>
<p>3. – Contratti p.a. – Gara – Dichiarazioni sostitutive – Dichiarazione relativa a soggetto diverso dal dichiarante – Ammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Nella redazione dello studio di fattibilità di un’opera, il professionista non si pone in funzione di supporto al RUP e pertanto questo non costituisce causa di incompatibilità a partecipare alla gara per l’affidamento della progettazione dell’opera.</p>
<p>2. – L’avere eseguito lo studio di fattibilità non costituisce causa di incompatibilità per violazione della par condicio, in quanto il vantaggio concorrenziale costituisce soltanto una differenza fattuale, la cui positiva incidenza si atteggia ad esplicazione del giuoco concorrenziale.</p>
<p>3. – Il legale rappresentante del concorrente può rendere dichiarazioni sostitutive anche con riferimento ad altri soggetti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1510/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1510</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1488</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1488/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1488/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1488</a></p>
<p>Pres. Bianchi &#8211; Est. Correale Tonino ed altri (avv. prof. Claudio Dal Piaz) c. Comune di Ivrea (Avv.ti Paris, Formentin, Casavecchia) non è applicabile la prescrizione decennale prevista per gli oneri di urbanizzazione primaria ai parcheggi privati Edilizia ed urbanistica – Parcheggi privati – Applicabilità prescrizione ex art. 28 L.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1488/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1488</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1488/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1488</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi &#8211; Est. Correale<br /> Tonino ed altri (avv. prof. Claudio Dal Piaz) c. Comune di Ivrea (Avv.ti Paris, Formentin, Casavecchia)</span></p>
<hr />
<p>non è applicabile la prescrizione decennale prevista per gli oneri di urbanizzazione primaria ai parcheggi privati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Parcheggi privati – Applicabilità prescrizione ex art. 28 L. 1150/1942 – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>I parcheggi privati da realizzarsi ai sensi dell’art. 18 L. 765/67 non possono considerarsi come oneri per l’urbanizzazione primaria e conseguentemente non è applicabile il termine prescrizionale decennale di cui all’art. 28 L.1150/1942.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1333 del 2002, proposto da: </p>
<p><b>TONINO Angelo e TOGNON Silvana nonché da TONINO Silvia</b>, in qualità di erede di Tonino Angelo, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. prof. Claudio Dal Piaz, con domicilio eletto in Torino, via S. Agostino, 12, presso lo studio del medesimo; </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>il Comune di Ivrea, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Nunzio Paris e dall’avv. Laura Formentin, con domicilio eletto in Torino, via Paolo Sacchi, 44, presso lo studio dell’avv. Marco Casavecchia; </p>
<p><b></p>
<p align=center>per la declaratoria<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>previo accertamento,<br />
dell’intervenuta prescrizione degli obblighi assunti con l’atto (rep. n. 22.898, fascicolo n. 7.942) di adempimento degli obblighi relativi alle opere di urbanizzazione primaria a’ sensi dell’art. 10 – 5° comma della legge 6 agosto 1967 n. 765, trascritto ad Ivrea il 6 maggio 1972 al N. 3008 del Reg. Gen. Ed al n. 2647 del Reg. Part.,</p>
<p><b></p>
<p align=center>nonché per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
dell’atto prot. n. 21081 in data 9 luglio 2002, ricevuto il successivo 12 luglio con il quale il Dirigente dell’Area tecnica della Città di Ivrea ha diffidato ad iniziare i lavori indicati nella denuncia di inizio attività, relativi alla realizzazione di una recinzione ed al posizionamento del cancello.</p>
<p>
Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />
Viste la memoria di costituzione del Comune di Ivrea e la relativa documentazione;<br />
Vista la memoria di costituzione per Silvia Tonino;<br />
Vista la memoria dei ricorrenti;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica dell’8 maggio 2008 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>I signori Angelo Tonino e Sergio Tognon, proprietari di un terreno sito nel Comune di Ivrea, regione S. Antonio, in virtù di lottizzazione approvata il 9 dicembre 1966, intendevano realizzare sullo stesso tre unità immobiliari con destinazione residenziale previo adempimento degli obblighi relativi alle opere di urbanizzazione primaria a carico dei privati, ai sensi dell’art. 10, comma 5, l.n. 765/67, come richiesto dal Comune.<br />
Con atto di adempimento di tali obblighi, sottoscritto in data 7 aprile 1972 per atto notarile, i suddetti proprietari, intendendo ottemperare nei confronti del Comune al principio della dismissione gratuita delle aree destinate a sede stradale e della realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie, cui era condizionato il rilascio della relativa licenza edilizia, si impegnavano: 1) a cedere gratuitamente al Comune una striscia di terreno per il suddetto ampliamento della sede stradale; 2) a realizzare un parcheggio in aree esterne a quelle di pertinenza della sede stradale ed esterne a recinzione di qualsiasi genere, con determinate caratteristiche costruttive ivi descritte; 3) a versare, a titolo di garanzia per l’adempimento delle obbligazioni in questione, la somma di lire 148.988; 4) a versare la somma di lire 1.984.162 quale contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di interesse collettivo.<br />
Versate dette somme ed acquisita dall’amministrazione comunale l’area per l’ampliamento della sede stradale, i lavori per il parcheggio pertinenziale non avevano esecuzione e non risultava che il Comune di Ivrea ne chiedesse la realizzazione o incamerasse la cauzione relativa.<br />
Il 3 giugno 2002, quindi, i signori Angelo Tonino e Silvana Tognon comunicavano l’inizio attività per la ristrutturazione del muro di contenimento con posizionamento di un cancello su parte dell’area destinata originariamente al parcheggio, secondo quanto previsto nell’atto d’obbligo sopra richiamato.<br />
Con atto motivato di autotutela di diffida inizio lavori e disposizione di divieto di prosecuzione della denunciata attività, con rimozione dei risultati da essa prodotti, il Comune di Ivrea, in data 9 luglio 2002, diffidava, appunto, dall’iniziare tali lavori, motivando in ordine al rilevato contrasto con l’impegno di esecuzione dei parcheggi, di cui al ricordato atto pubblico del 1972, alla sussistenza di un vincolo di destinazione dell’area, inderogabile unilateralmente, e alla impossibilità di applicazione del termine decennale di cui all’art. 28, comma 5, n. 3, l.n. 1150/1942, non rientrando tali opere tra quello oggetto della convenzione stipulata secondo le disposizioni del ricordato art. 28 cit.<br />
Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 16 ottobre 2002 e depositato nei termini di legge, il signori Tonino e Tognon, chiedevano l’accertamento dell’intervenuta prescrizione degli obblighi assunti e richiamati dal Comune nonchè l’annullamento del provvedimento comunale del 9 luglio 2002, lamentando quanto segue.<br />
“1) Violazione e/o falsa applicazione con riferimento all’art. 2934 c.c. nonché con riferimento all’art. 28 L. 17 agosto 1942 n. 1150; violazione delle previsioni contenute nell’atto trascritto ad Ivrea il 6 maggio 1972 n. 300 al n. 3008 reg. Gen. e al n. 2647 del Reg. Part.; eccesso di potere per contraddittorietà, insufficienza di istruttoria e/o di motivazione; perplessità.”.<br />
La Convenzione sottoscritta il 7 aprile 1972 prevedeva, al punto V, che le opere eventualmente mancanti o deficienti potevano essere eseguite direttamente dal Comune di Ivrea mediante l’utilizzazione, all’uopo, della somma depositata a titolo di garanzia e che, decorso un periodo di sei mesi entro il quale il Comune avrebbe potuto procedere, previo accertamenti e controlli, alla realizzazione, la Parte adempiente si sarebbe dovuto considerare liberata dalle obbligazioni assunte, tra cui quelle per la realizzazione del parcheggio, con termine delle garanzie prestate.<br />
L’amministrazione comunale non aveva mai richiesto nei termini, né successivamente, l’esecuzione del parcheggio, né aveva provveduto direttamente, ed appariva inspiegabile, ad oltre trenta anni di distanza, la richiesta di sua realizzazione, tenuto conto dell’intervenuta prescrizione, ai sensi dell’art. 2934 c.c., applicabile anche agli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell’art. 28 l.n. 1150/1942, come modificato dall’art. 8 l.n. 765/1967, come poteva essere accertato dal Comune con idonea istruttoria, invece assente nel caso di specie.<br />
“2) Violazione di legge con riferimento all’art. 4 della legge 4-12-1993 n. 493”.<br />
Il termine di venti giorni entro il quale l’amministrazione comunale può adottare un ordine motivato per impedire l’esecuzione di lavori di cui ad una denuncia di inizio di attività ha carattere perentorio, per il principio della certezza delle situazioni di diritto, per cui il provvedimento impugnato, del 9 luglio 2002, era stato adottato oltre i venti giorni dalla data del 3 giugno 2002 di comunicazione dell’inizio dei lavori ivi descritti.<br />
Si costituiva in giudizio il Comune di Ivrea, chiedendo la reiezione del ricorso perché ritenuto infondato.<br />
Con memoria di pura forma del 1 aprile 2008 si costituiva in giudizio anche la sig.ra Silvia Tonino, quale erede del ricorrente Angelo Tonino, deceduto il 20 giugno 2004, insistendo sulle medesime conclusioni del ricorso introduttivo.<br />
In prossimità della pubblica udienza i ricorrenti depositavano una memoria ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi difensive.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso è fondato e merita accoglimento per la parte relativa alla domanda di annullamento.<br />
Il provvedimento impugnato fonda la sua motivazione su un triplice ordine di considerazioni: 1) l’impegno ad adempiere all’esecuzione del parcheggio in questione era stato assunto in adempimento dell’art. 18 della legge n. 765/1965, con destinazione inderogabile unilateralmente; 2) le opere in questione (parcheggio) non rientravano tra quelle oggetto della Convenzione stipulata ai sensi dell’art. 28 l.n. 1150/1942 con conseguente inapplicabilità del termine decennale di cui al relativo comma 5; 3) già con precedente ordinanza assunta nel 2001 il medesimo intervento era stato oggetto di ingiunzione di demolizione.<br />
Il Collegio rileva che l’atto d’obbligo notarile del 1972 specificava al punto E) delle premesse che la “parte adempiente” intendeva ottemperare nei confronti del Comune di Ivrea al principio della dismissione gratuita delle aree destinate a strade e che la stessa intendeva attuare “le altre opere di urbanizzazione di cui in appresso, all’adempimento dei quali oneri è condizionato il rilascio della licenza edilizia”. Specificate le modalità di dismissione a strada e apertura a pubblico passaggio con servitù di pubblico transito sulla specifica area ivi descritta, di cui all’allegata planimetria, la parte “II°” del documento in questione specificava che la medesima “parte adempiente” si impegnava ad eseguire: “…a) parcheggi (di cui all’articolo 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765), secondo il presente capitolato esecutivo…Creazione di appositi spazi per posteggio autovetture in aree esterne a quelle di pertinenza della sede stradale (sede viabile e marciapiedi) ed esterne a recinzioni di qualsiasi genere, per una superficie complessiva pari ad 1 mc/20 mc. di costruzione v.p.p. ed ubicati di massima nella posizione indicata in planimetria allegata e contraddistinta con la lettera “p” o con tratteggio a linee zebrate…Tali aree dovranno essere delimitate mediante apposita segnaletica orizzontale indicante i singoli spazi auto e segnalate con cartello regolamentare recante la dicitura ‘parcheggio privato’”.<br />
Alla luce di quanto dedotto, il Collegio rileva contraddittorietà, insufficienza e illogicità della motivazione, secondo quando prospettato nel primo motivo di ricorso ed ulteriormente illustrato nella memoria dai ricorrenti.<br />
Infatti sia nell’atto d’obbligo notarile sia nel provvedimento impugnato è chiaramente indicato che i parcheggi in questione erano previsti ai sensi dell’art. 18 l.n. 765/67, rispettando anche l’indicazione della specifica cubatura proporzionale richiamata nel testo normativo secondo quanto specificato nell’atto d’obbligo sopra riportato. <br />
Ne conseguiva la destinazione conformativa inderogabile, riservata, appunto, alla destinazione a parcheggio pertinenziale ex art 18 cit., da intendersi, quindi, non quale parcheggio pubblico bensì quale pertinenza delle abitazioni di nuova edificazione, quali quelle riconducibili ai ricorrenti, e di natura privata.<br />
Chiarito ciò, il Collegio concorda con quanto rappresentato dai ricorrenti, laddove essi specificano che, se pure i parcheggi in questione interessavano solo una parte dell’area interessata dalla d.i.a, come si evince dalla planimetria allegata all’atto d’obbligo del 1972, essi erano comunque a destinazione privata, ai sensi dell’art. 18 cit. espressamente richiamato nell’atto d’obbligo del 1972, nel quale si evidenzia unicamente la destinazione a parcheggio senza che mai in esso si faceva cenno a destinazione a parcheggio pubblico, anzi ribadendo che l’area dovesse essere delimitata con cartello regolamentare recante la dicitura “parcheggio privato”.<br />
Ne consegue che l’amministrazione comunale, nell’adottare il provvedimento di cui si chiede l’annullamento, non ha specificato perché il peculiare intervento comunicato con d.i.a., consistente in ristrutturazione muro di recinzione e posizionamento cancello e rete metallica, si porrebbe in contrasto con il vincolo di destinazione dell’area a parcheggio (privato), assunto nell’ambito delle obbligazioni risalenti al richiamato atto notarile del 1972, tenuto conto che la d.i.a. in questione non sottraeva l’area alla destinazione inderogabile – contrariamente a quanto apoditticamente affermato nel provvedimento impugnato – di parcheggio pertinenziale alle aree private, di cui all’art. 18 l.n. 765/67 cit., per quanto descritto nella stessa e nelle relazioni tecniche allegate.<br />
Sotto tale profilo, quindi, la d.i.a in questione non comportava la sottrazione della destinazione inderogabile di cui all’atto d’obbligo del 1972 come invece sembra evincersi dalla proma parte della motivazione del provvedimento impugnato.<br />
Anzi, con la delimitazione dell’area in questione, i ricorrenti stanno adempiendo all’atto d’obbligo in questione in esecuzione della destinazione conformativa della proprietà privata, come ormai è interpretata la disposizione di cui all’art. 18 cit.<br />
Solo se all’interno dell’area non si realizzasse il parcheggio pertinenziale il Comune potrebbe rilevare il mancato assolvimento dell’obbligo dell’atto di cui al 1972 ma, allo stato, tale intenzione non si evince dalla d.i.a. presentata e ritenuta non conforme.<br />
Né la circostanza che in altra occasione è stata emessa dal Comune di Ivrea ordinanza di ripristino per opere corrispondenti a quelle di cui alla d.i.a. del giugno 2002 può avere alcuna rilevanza nella presente fattispecie, relativa a differente procedimento.<br />
Il ricorso, nella parte in cui propone domanda di annullamento, quindi, deve essere accolto per quanto dedotto con il primo motivo di ricorso e assorbimento di quanto dedotto con il secondo motivo.<br />
Per quel che riguarda la domanda di accertamento della intervenuta prescrizione degli obblighi assunti con il su ricordato atto, il Collegio rileva la carenza di interesse dei ricorrenti sul punto, poichè, per quanto da loro stessi ammesso, la d.i.a. non comportava affatto la mancata esecuzione degli obblighi in questione ma, anzi, ne costituiva l’esecuzione in quanto, come affermato a pag. 5 della memoria per la pubblica udienza, “…l’intervento in questione è volto a consentire alla proprietà l’effettivo, pieno e sicuro utilizzo dell’area come parcheggio”, al fine di “…delimitazione dell’area per motivi di sicurezza e difesa della proprietà”.<br />
L’intervento ex art. 18 cit. non può considerarsi esecuzione di oneri di urbanizzazione primaria e, nella presente fattispecie, non rileva l’applicabilità dell’eventuale termine prescrizionale decennale di cui all’art. 28 l.cit.<br />
Per quanto dedotto, quindi, il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra descritti, con compensazione delle spese di lite, sussistendone giusti motivi, attesa la reciproca soccombenza. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione 1^ accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Torino nella camera di consiglio dell’8 maggio 2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Primo Referendario<br />
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1488/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1488</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1487</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1487/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1487/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1487/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1487</a></p>
<p>Pres. Bianchi &#8211; Est. Graziano D’Alesio (avv. Capuani) c. Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, Università degli Studi di Torino (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e c. Veglia ed altri (avv.ti Yeuillaz, Massone) illegittima attribuzione di un punteggio numerico nelle prove concorsuali comparative in assenza di previa fissazione di criteri valutativi Concorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1487/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1487</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1487/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1487</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi  &#8211; Est. Graziano<br /> D’Alesio (avv. Capuani) c. Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, Università degli Studi di Torino (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e c. Veglia ed altri (avv.ti Yeuillaz, Massone)</span></p>
<hr />
<p>illegittima attribuzione di un punteggio numerico nelle prove concorsuali comparative in assenza di previa fissazione di criteri valutativi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso – Procedure concorsuali selettive di tipo comparativo – Punteggio numerico – Sufficienza – Condizioni – Criteri preventivi valutazione prove – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nelle procedure concorsuali selettive di tipo comparativo, può ritenersi sufficiente l’attribuzione di un punteggio numerico alle prove a condizione che la Commissione abbia preventivamente fissato criteri di valutazione delle prove rigidamente specificati e stabiliti in maniera analitica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
Sul ricorso numero di registro generale 777 del 2008, proposto da:</p>
<p><b>Antonella D&#8217;Alesio</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Marialuisa Capuani, con domicilio eletto presso la medesima in Torino, via Susa, 35; </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca; Universita&#8217; degli Studi di Torino,</b> rappresentati e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato e domiciliati per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; </p>
<p><b></p>
<p align=center>nei confronti di<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
Olga Veglia, Anna Maccagno; Barbara Fioramonti</b> -, rappresentate e difese dagli avv.ti Marco Yeuillaz e Anteo Massone, con domicilio eletto presso il primo in Torino, via Maria Vittoria, 6; </p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia:<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>del verbale n. 7 del 6.03.2008 avente ad oggetto la &#8220;Correzione degli elaborati inerenti la prova pratica ed elaborazione della graduatoria di merito finale&#8221; relativi al &#8220;Concorso per titoli ed esami per l&#8217;ammissione alla scuola di specializzazione in Medicina Legale anno accademico 2007/2008&#8221; previsto e disciplinato dal Decreto rettorale n. 8549 del 7.12.2007, nonché per l&#8217;annullamento previa sospensione del Decreto Rettorale di nomina dei vincitori del concorso pubblicato all&#8217;Albo del Settore Formazione Secondaria Superiore III Livello, nonché per l&#8217;annullamento previa sospensione, degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento.</p>
<p>
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’ Universita&#8217; degli Studi di Torino;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Maccagno Anna, Veglia Olga, Fioramonti Barbara -;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 03/07/2008 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ravvisato il carattere manifesto di uno dei requisiti e presupposti che a norma dell’art 26, comma 4 della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000, consentono d’ufficio al Collegio, in sede di decisione dell’incidente cautelare, di definire il giudizio nel merito, con sentenza succintamente motivata, sulla sola base dell’accertata completezza e integrità del contraddittorio, anche senza che sia dato avviso alle parti di siffatta possibilità, come invece è necessario per la definizione in via immediata del giudizio a norma dell’art. 21, comma 9 della citata legge T.A.R.;<br />
richiamati i motivi di ricorso, che si intendono qui riassunti;</p>
<p>Ritenuto in punto di diritto che nelle procedure concorsuali selettive di tipo comparativo, come quella per cui è causa, la mera attribuzione di un punteggio numerico, anche quando il giudizio negativo sia espresso con la formula “non idoneo” (T.A.R. Toscana, Sez. II, 4.11.2005, n.5557) può assolvere all’onere motivazionale solo ove la Commissione abbia previamente fissato criteri di valutazione delle prove rigidamente specificati (Consiglio di Stato, Sez. V. 6.12.2003, n. 5899) e stabiliti in maniera analitica e non quando si risolvano in espressioni generiche (Consiglio di Stato, Sez. VI, 30.04.2003, n. 2331) rammentando altresì che l’illustrato orientamento non è valevole solo per le procedure non concorsuali ma meramente abilitative, nelle quali manca una procedura selettiva e una valutazione comparativa dei candidati (Consiglio di Stato, Sez. IV, 5.3.2008, n. 924);<br />
ricordato che anche questo Tribunale. ha di recente statuito che la mera espressione alfanumerica del punteggio può considerarsi sufficiente solo ove la Commissione giudicatrice abbia previamente predisposto criteri generali individuati prima dello svolgimento delle prove (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 30.1.2007, n. 440) e che anche la Sezione ha più di recente espresso siffatto orientamento, giudicando al riguardo ed in assenza di criteri di valutazione previamente fissati, insufficiente la mera specificazione dell’oggetto e del contenuto delle prove pratiche di un concorso, non accompagnata dalla specificazione dei criteri valutativi (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 14 giugno 2008, n. 527 (ord.);<br />
rimarcato, altresì, che la prefissione di criteri obiettivi di valutazione è imposta oltre che dal ricordato orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, anche dal “Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina” approvato con D.M. 6.3.2006, n. 172 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 109/2006) &#8211; e richiamato dallo stesso Decreto Rettorale che ha indetto il concorso in questione – il cui art. 1b) dispone che “i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi”;<br />
opinato, pertanto, che la Commissione giudicatrice, alla sua prima riunione deve stabilire i criteri di massima e le modalità di valutazione delle prove (Consiglio di Stato, Sez. VI, 2.3.2004, n. 974);<br />
constatato, per converso, che dalla documentazione versata in atti dalla difesa erariale emerge l’assoluta assenza, nella procedura concorsuale all’esame, di prefissione di criteri di valutazione, essendosi la Commissione limitata ad elencare, in tutti e tre i verbali delle riunioni (Verb. 5, 6 e 7) le formalità e gli adempimenti burocratici connessi alle prove e, al più, a specificare il contenuto e l’oggetto delle stesse;<br />
rilevato, anzi, al riguardo, che il foglio, privo di data, di incerta paternità, sottoscritto con firme illeggibili, prodotto in uno ai citati verbali e ad altri atti dall’Amministrazione, e recante l’intitolazione “Note esplicative circa il verbale n. 7 del Concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Medicina legale per l’anno 2008”, da un lato corrobora le censure e costituisce riprova delle argomentazioni difensive della ricorrente quanto alla necessità che venissero prefissati i criteri di valutazione e alla loro assenza, dall’altro rende manifesta la grave patologia procedimentale che infirma il concorso in questione e la violazione dei canoni di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa di cui è parola nell’art. 97 della Costituzione, rafforzando nel Collegio la diagnosi di considerevole illegittimità della procedura, poiché detto foglio reca allegati e spillati, altri due paragrafi, uno dei quali contiene i “Criteri di valutazione della prova pratica nel concorso (…)”in oggetto e di seguito un ulteriore paragrafo, rubricato “Valutazione dei singoli elaborati” il cui incipit recita: “tenuto conto dei criteri generali di valutazione sopra esposti, motiviamo qui di seguito i giudizi espressi sui singoli temi OGGETTO DEL RICORSO DELLA CANDIDATA D’ALESIO”;<br />
lasciando ictu oculi, intendere, siffatta puntualizzazione, che i predetti criteri valutazionali sono stati introdotti ex post nel procedimento in corso di giudizio, e sono stati all’evidenza predisposti successivamente all’espletamento della censurata prova pratica e alla stessa relativa valutazione, e allo scopo di confezionare ad uso di questo Giudice una giustificazione postuma all’illegittimo e macroscopicamente viziato operato della Commissione giudicatrice, il che a parere del Collegio configura un atto inammissibile e di indubbia gravità, nonché una palese ammissione del vizio della procedura valutazionale lamentato e dedotto dalla ricorrente;<br />
reputato sussistente, oltre alle illegittimità procedurali sopra rilevate, anche un vizio intrinseco nell’operato della Commissione, vizio che, pur nella doverosa considerazione della discrezionalità di cui, purché agisca legittimamente, gode l’Amministrazione – e per essa la commissione giudicatrice – nell’esercizio delle sue attività valutative, emerge sub specie di eccesso di potere per manifesta ingiustizia, illogicità e disparità di trattamento, là dove la Commissione ha attribuito alla prova della controinteressata Dott.ssa Maccagno, terza classificata, una votazione che si differenzia da quella della ricorrente, quarta classificata, di ben otto lunghezze (v. Tabella riepilogativa finale del 6.3.2008 versata in atti) a fronte, peraltro, di un punteggio massimo attribuibile di soli quindici punti e dell’oggettivo carattere di opinabilità del giudizio sui risultati delle prove e di labilità dei confini dei rispettivi esiti, carattere emerso anche dalla discussione orale svolta dai patroni delle parti;<br />
ritenuto, pertanto, conclusivamente, che il ricorso evidenza attributi di manifesta fondatezza, che ne consentono e suggeriscono una definitiva decisione di accoglimento nel merito, stante anche la completezza del contraddittorio e l’avvenuta acquisizione al giudizio di ogni atto utile alla pronuncia;<br />
opinato che l’Amministrazione dovrà, a seguito del disposto annullamento dell’intera procedura concorsuale, compreso il Decreto rettorale di nomina dei vincitori pure ritualmente impugnato, determinarsi ad espletare un nuovo concorso, attenendosi ai principi sopra delineati e nominando, per intuitive ragioni, una Commissione diversamente composta;<br />
stimato che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, debbano seguire manifesta soccombenza;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Prima Sezione, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo Accoglie &#8211; nei sensi tutti di cui in motivazione &#8211; e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Condanna l’Università degli Studi di Torino al pagamento in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000 oltre Iva e CNAP come per legge.<br />
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 03/07/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />
Ivo Correale, Primo Referendario<br />
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1487/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1487</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1493</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1493/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1493/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1493</a></p>
<p>Pres. Bianchi &#8211; Est. Lotti L. (avv.ti Basso, Casetta, Porcari) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) la prescrizione per il risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto della mancata tutela da parte del datore di lavoro è decennale 1. – Militari e militarizzati – Risarcimento danni per malattia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1493/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1493/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1493</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi &#8211; Est. Lotti<br /> L. (avv.ti Basso, Casetta, Porcari) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>la prescrizione per il risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto della mancata tutela da parte del datore di lavoro è decennale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Militari e militarizzati – Risarcimento danni per malattia contratta per servizio – Prescrizione – decennale</p>
<p>2. &#8211; Militari e militarizzati – Risarcimento danni per malattia contratta per servizio – Prescrizione – Decorrenza</p>
<p>3. &#8211; Militari e militarizzati – Risarcimento danni per malattia contratta per servizio – Nesso di causalità</p>
<p>4. &#8211; Militari e militarizzati – Risarcimento danni per malattia contratta per servizio – Responsabilità datore di lavoro – Fornitura mezzi di prevenzione – Insufficienza</p>
<p>5. &#8211; Militari e militarizzati – Risarcimento danni per malattia contratta per servizio – Danno biologico – Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – La prescrizione per il risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto della mancata tutela da parte del datore di lavoro è decennale.</p>
<p>2. – La prescrizione decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile.</p>
<p>3. – Sussiste il nesso causale tra un’unica fonte di contagio e l’effettivo contagio del virus HIV quando sia raggiunta la prova logica che la trasmissione della sindrome di immunodeficienza umana abbia avuto solamente quella possibile fonte, non rilevando che il grado di probabilità statistica d’infezione sia molto bassa.</p>
<p>4. – Il datore di lavoro è responsabile nei confronti dei dipendenti non soltanto della fornitura e della disponibilità di mezzi di prevenzione del rischio salute, ma anche del loro corretto e costante utilizzo da parte dei lavoratori.</p>
<p>5. – Il danno biologico può essere riconosciuto in presenza della prova del verificarsi dell’evento dannoso, della nocività dell’ambiente di lavoro e del nesso causale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1537 del 2002, proposto da: </p>
<p>(&#8230;..), rappresentato e difeso dagli avv. Eva Basso, Paolo Casetta, Marco Porcari, con domicilio eletto presso Marco Porcari in Torino, c.so Duca degli Abruzzi, 6 Bis; </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
Ministero Interno</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; </p>
<p><b></p>
<p align=center>per il<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>Risarcimento danni conseguenti a malattia contratta per causa di servizio.</p>
<p>
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12/06/2008 il Primo Referendario dott. Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso in oggetto, proposto davanti a questo Giudice in quanto era stato dichiarato dal Tribunale di Torino il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo con sentenza n. 7121 del 20.9.2002, il ricorrente, ex ispettore della Polizia di Stato in quiescenza, chiede il risarcimento del danno asseritamente patito in conseguenza di infermità contratta per attività di servizio.<br />
Il ricorrente narra che a far data dal 01.08.1977, ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del Ministero dell’interno in qualità di Ispettore Capo della Polizia di Stato, e, nel periodo dal 1980 al 1990, presso l’Ufficio Prevenzione Generale di Torino, con prevalenti mansioni di Capo Equipaggio di Pattuglia Volante e Capo Turno Volanti.<br />
Egli narra che in data 12.11.1988 si trovava in servizio di volante, con turno ore 19.00-24.00, unitamente agli agenti Pallotta Michele (gregario) e Mortara Ubaldo (autista).<br />
Alle ore 22.00 circa, in Corso Unione Sovietica, angolo Strada Castello di Mirafiori, in Torino, il ricorrente e i suddetti Agenti, procedevano al controllo di un’autovettura modello Volkswagen golf, targata T039991G, con a bordo due giovani, successivamente identificati come Scannella Cinzia, nata a Torino il 21.03.1967, residente in Torino Via Bovetti n. 22, e Tripodi Giovanni, nato a Torino, il 05.02.1965, residente in Collegno Via Partigiani n.32.<br />
Durante la perquisizione dei suddetti, il ricorrente verificava il contenuto di una borsetta, appartenente alla Sig.ra Scannella Cinzia e si feriva nelle parti molli della mano destra; precisamente tra le dita dell’indice e del medio, con una siringa ivi contenuta, sprovvista dell’apposita protezione, con conseguente fuoriuscita di sostanza ematica dalla mano del ricorrente.<br />
Successivamente il ricorrente chiedeva alla ragazza spiegazioni sulla presenza della siringa nella propria borsetta e la stessa riferiva di aver utilizzato poc’anzi, insieme al Sig. Tripodi, quella siringa, entrambi per iniettarsi della sostanza stupefacente (eroina).<br />
Da indagini espletate sui soggetti sopra menzionati si accertava che erano entrambi tossicodipendenti, pluripregiudicati.<br />
In data 22.01.1992 decedeva in Torino, la sig.ra SCANNELLA Cinzia, per causa naturale riconosciuta come sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).<br />
Inoltre, il ricorrente, narra che, in data 27.09.1992, si trovava in servizio, in orario antecedente una partita di calcio, e doveva intervenire in occasione di tafferugli tra le opposte tifoserie. Aggredito da alcuni tifosi subiva lesioni e veniva a stretto contatto con soggetti igienicamente a rischio, ritrovando le proprie parti del corpo scoperte (braccia, mani, viso), sporche di sputi e sostanze ematiche.<br />
Successivamente, nel gennaio 1995 il ricorrente veniva ricoverato presso il reparto Rudigoz dell’Ospedale Amedeo di Savoia per Polmonite da Pneumocystis Carinii e in tale occasione gli veniva diagnosticata l’affezione da Sindrome di Immunodeficienza Acquisita (AIDS) con una gravissima deplezione linfocitaria e segni evidenti di una infezione da HIV in stadio terminale.<br />
Nel 1996, il ricorrente presentava al Questore di Torino istanza di riconoscimento di malattia per causa di servizio, ritenuta originata in forma diretta o comunque connessa a fatti verificatesi nel pieno esercizio delle proprie attribuzioni quale Ufficiale di Polizia Giudiziaria, nonché Capo Equipaggio della pattuglia in servizio di Volante e di prevenzione nonché nei servizi investigativi. <br />
Seguivano i rapporti informativi del caso, le visite presso l’Ospedale Militare di Torino e il parere favorevole del Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale, Sez. Volanti.<br />
Nel 1999 il ricorrente fu posto in quiescenza per inidoneità permanente al servizio per malattia (AIDS), contratta in occasione e per causa di lavoro, con riconoscimento di pensione privilegiata ascrivibile alla tabella A, categoria 3, misura massima.<br />
Nel presente giudizio il ricorrente chiede, quindi, il risarcimento del danno contrattuale ai sensi dell’art. 2087 c.c.<br />
Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
Nel corso del giudizio veniva esperita CTU medico-legale, depositata in giudizio in data 24 aprile 2008, con documenti allegati.<br />
Alla pubblica udienza del 12 giugno 2008 il ricorso veniva posto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>In via preliminare, l’Amministrazione eccepisce la prescrizione del diritto risarcitorio azionato, con riferimento al disposto dell’art. 2947, comma 1, c.c.<br />
Secondo parte resistente, il termine di prescrizione sarebbe iniziato a decorrere dal 1988, allorquando il ricorrente avrebbe potuto pervenire alla percezione dell’esistenza del danno in parola usando la normale diligenza.<br />
Inoltre, anche qualora si voglia ricollegare la prescrizione dell’azione risarcitoria al successivo momento in cui il danneggiato ha avuto, a suo dire, reale e concreta percezione dell’esistenza e della gravità del danno, ovvero all’anno 1995 (allorquando, per stessa affermazione dell’attore, venne riscontrata clinicamente l’insorgenza dell’affezione da H.I.V.), il termine quinquennale in parola, sarebbe spirato in assenza di iniziative di parte.<br />
Ciò in quanto il ricorrente solo nel 2002 (con atto di citazione innanzi al Tribunale di Torino), ha formulato la richiesta di risarcimento del danno patito in conseguenza di tali fatti. In tale data (20.2.2002) sarebbe ormai spirato il termine di prescrizione quinquennale di cui al citato articolo 2947, 1° comma, c.c.<br />
Tale eccezione è infondata.<br />
Infatti, il termine di prescrizione non può che decorrere dal momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione dell’esistenza e della gravità del danno, ovvero all’anno 1995, allorché venne riscontrata clinicamente l’insorgenza dell’affezione da H.I.V.<br />
In secondo luogo, il termine di prescrizione è decennale non quinquennale come sostiene parte resistente.<br />
Infatti, in tema di risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto della mancata tutela da parte del datore delle condizioni di lavoro, in violazione degli obblighi imposti dall&#8217;art. 2087 c.c., la prescrizione è decennale, ove come nella specie il lavoratore esperisca l&#8217;azione contrattuale.<br />
Tale prescrizione decorre, come detto, dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile e non dal momento di un successivo aggravamento che non sia dovuto ad una causa autonoma, dotata di propria efficienza causale. (Cassazione civile, sez. lav., 11 settembre 2007, n. 19022).<br />
Nel merito, il ricorso appare fondato.<br />
Il ricorrente formula la pretesa risarcitoria sul presupposto della stretta correlazione tra l’attività svolta in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria e l’insorgenza di grave affezione (infezione da HIV) in stadio terminale<br />
Secondo la ricostruzione narrata dal ricorrente, e non contestata dalla resistente, nel novembre del 1988, nell’esaminare il contenuto di una borsetta durante una perquisizione, il medesimo si feriva alla mano destra con una siringa usata sprovvista di protezione. La proprietaria della borsetta, tossicodipendente sarebbe poi deceduta nel 1992 per causa riconducibile ad AIDS.<br />
Nel 1995, gli sarebbe stata diagnosticata l’affezione da Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS), che il ricorrente afferma essere diretta conseguenza degli eventi sopra narrati.<br />
In merito a detta affezione si è pronunciata la Commissione Medica di Seconda Istanza di Verona con verbale n 25740/A datato 20 5 1998 (All. 5 resistente), la quale ha riconosciuto la malattia dipendente da causa di servizio, basandosi su considerazioni di natura probabilistica, osservando che pur in assenza di dati documentali dell’epoca del fatto intesi come certificazioni sanitarie o meno sull’agente traumatico (iniezione accidentale) la presenza di allegate dichiarazioni testimoniali (relazioni di servizio relative al fatto in questione, redatte in data 15.2.1997 dal ricorrente e dagli altri componenti l’equipaggio della volante – All. 6 resistente), in assenza di precedenti inerenti operazioni o trasfusioni di sangue o di altre fonti di contaminazione, permettono di dedurre con ragionevole certezza che la patologia in oggetto discenda dal servizio svolto.<br />
Come ha stabilito, infatti, la giurisprudenza civile in tema, sussiste il nesso causale tra un’unica fonte di contagio e l’effettivo contagio del virus HIV quando sia raggiunta la prova logica che la trasmissione della sindrome da immunodeficienza umana abbia avuto solamente quella possibile fonte, non rilevando che, nel caso, il grado di probabilità statistica d&#8217;infezione sia molto bassa (nella specie, circa l&#8217;8 per 1000) ( cfr. Tribunale di Firenze, 17 gennaio 2006). <br />
Nulla rileva il fatto che il ricorrente “per la poca informazione ed ignoranza propria” non segnalasse adeguatamente l’accaduto, ritenendo irrilevante il fatto all’epoca, atteso che il contagio era già avvenuto e che anche una tempestiva segnalazione agli organi competenti non avrebbe potuto impedire il contagio e il conseguente danno alla salute del ricorrente.<br />
E’ pur vero che il protocollo adottato con circolare del Capo della Polizia n 333 A/333 F/9808 del 28.7.1988, recante norme di profilassi per gli appartenenti alla Polizia di Stato in relazione alla sindrome da immunodeficienza acquisita prevedeva che l’operatore dovesse recarsi immediatamente dai sanitario della Polizia di Stato per la redazione di una dichiarazione di lesione traumatica oppure ad un posto di Pronto Soccorso per il rilascio del referto, da presentare successivamente al medico dei reparto di appartenenza, compilare la relazione di servizio da presentare ai Dirigenti dell’ufficio, Ente o Reparto di appartenenza, sottoporre immediatamente ad accertamenti sierologici da ripetersi dopo trenta, sessanta, novanta, centottanta e trecentosessanta giorni.<br />
Tuttavia, tali esami, che avrebbero potuto escludere la preesistenza della condizione di Sieropositività, non avrebbero potuto peraltro impedire il diffondersi del contagio, contagio che la stessa Amministrazione, come detto, ha affermato dipendere da causa di servizio e, quindi, legata da un nesso eziologico ormai accertato dalla stessa Amministrazione.<br />
Tale nesso eziologico deriva dal fatto che, in base al combinato disposto degli artt. 2087 c.c e 32 Cost, è riconosciuto al lavoratore il diritto di operare in un ambiente in cui i pericoli per la salute e l’incolumità sono ridotti al minimo, mentre impone al datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le cautele imposte da norme giuridiche di natura pubblicistica e contrattuale; gli fa obbligo, inoltre di adottare tutte le misure, dettate dal progresso tecnico e scientifico e dalla pregressa esperienza che, benché non previste da specifiche fonti, contribuiscano a migliorare le condizioni di sicurezza del lavoratore.<br />
La normativa specificamente prevista per la Polizia di Stato, con particolare riferimento alle disposizioni del titolo VIII e X del Regolamento di servizio e al D.M. del ministro dell’interno 20.2.1992, conferma tale assunto, atteso che il datore di lavoro è responsabile, oltre che della fornitura e della disponibilità di mezzi di prevenzione del rischio salute, anche del loro corretto e costante uso da parte di lavoratori. <br />
Nella circostanza della perquisizione della borsetta l’operante era sprovvisto di normali guanti da indossare per procedere e l’Amministrazione non aveva fornito strumentazioni idonee a rendere più sicuro lo svolgimento di incombenze potenzialmente pericolose in circostanze ambientali disagevoli (per strada, di notte) e in relazione a soggetti potenzialmente ostili (i fermati).<br />
Pertanto, ritenuta sussistente, alla luce delle suesposte argomentazioni, la prova da parte del lavoratore del verificarsi dell’evento dannoso, della nocività dell’ambiente di lavoro e del nesso causale, per cui è decisivo il riconoscimento, da parte dell’Amministrazione stessa, dell’insorgere della malattia per causa di servizio, il Collegio ritiene di poter riconoscere il danno biologico patito, non ristorato per la mancata copertura del danno biologico da parte dell’assicurazione dell’INAIL.<br />
Quanto alla liquidazione del richiesto danno alla persona, alla luce dei principi fissati in materia dalla Corte costituzionale, deve ritenersi che il danno biologico sia liquidabile secondo parametri equitativi che tengono conto oltre che dell&#8217;età, del sesso e di ogni altro indice sociale, culturale ed estetico che consente di adeguare in concreto il risarcimento al fatto. <br />
Ad integrare la valutazione equitativa del giudice soccorre inoltre la consulenza tecnica d&#8217;ufficio, immune da vizi logici ed esauriente sui quesiti proposti, e le risultanze della quale, sorrette da adeguata motivazione e frutto di congrua analisi della documentazione sanitaria versata in atti e di quanto direttamente constatato dal consulente nel corso della visita del danneggiato, sono di sicura affidabilità.<br />
In particolare, come detto, la CTU medico-legale, depositata in giudizio in data 24 aprile 2008, con documenti allegati, ha affermato che il ricorrente è affetto da AIDS la cui prognosi non è favorevole per l’insorgenza di resistenze farmacologiche e per la progressione della malattia, nonché per la facile suscettibilità alle infezioni opportunistiche, in un quadro clinico generale precario.<br />
Con riferimento al danno, il perito d’ufficio, in accordo con i periti di parte, hanno individuato nell’85% la misura della lesione permanente patita, in osservanza dei barens orientativi, utilizzati in campo medico-legale, per la valutazione del danno biologico permanente per patologie di tal genere e tale entità.<br />
In assenza, quindi, di altri danni conseguenza accertati, per la valutazione equitativa del danno biologico ai sensi dell&#8217;art. 2056 C.c., preso atto dell&#8217;orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione secondo cui non può essere utilizzato come parametro di riferimento il criterio del triplo della pensione sociale minima (cfr. ad es. Cass. 8/1/99, n. 101), può farsi riferimento alla tabella elaborata dal Tribunale di Milano, ampiamente utilizzata sul territorio nazionale, e sicuramente utilizzabile in un contesto &#8211; non solo dal punto di vista geografico ma anche da quello socio-economico &#8211; per molti aspetti non dissimile da quello Milanese, come quello Torinese (quanto a costo della vita, durata media della stessa, livello di occupazione). <br />
Detta tabella, com&#8217;è noto, espone valori unitari in base al punto di invalidità (di carattere indicativo) differenziati a seconda dell&#8217;età del leso e della percentuale di invalidità accertata con criteri medico-legali e suscettibili, in ogni caso, di essere adeguati al caso concreto &#8211; secondo l&#8217;insegnamento della Corte di cassazione &#8211; con l&#8217;utilizzo di altri parametri equitativa.<br />
Per quanto riguarda la liquidazione del danno, come è noto, l&#8217;art. 35, d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, modificato dalla l. 21 luglio 2000 n. 205, ha introdotto, nei giudizi risarcitori devoluti alla giurisdizione esclusiva del G.A., una peculiare modalità processuale di determinazione del danno, tendente allo snellimento dei giudizi, secondo cui la determinazione del quantum dovuto &#8211; alla stregua dei criteri dettati dalla sentenza di cognizione che reca quindi una condanna sostanzialmente generica &#8211; è demandata in prima battuta all&#8217;accordo delle parti e, solo se questo non viene raggiunto, costituisce oggetto di un successivo giudizio di merito, introdotto da una domanda proposta nelle forme dell&#8217;ottemperanza; pertanto, detta norma, proprio perché evoca termini quali « proposta » e « accordo », postula in via preferenziale che la soluzione della controversia sia raggiunta mediante un contratto di stampo sostanzialmente transattivo, per la cui conclusione si fa affidamento (oltre che sui principi di buona amministrazione, efficacia ed efficienza cui deve doverosamente improntarsi l&#8217;agire amministrativo degli organi preposti) sul corretto e leale comportamento delle parti (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 11 ottobre 2006, n. 6063).<br />
Per la liquidazione del danno biologico patito in relazione all’insorgere della malattia e alla conseguente invalidità permanente la Pubblica amministrazione dovrà formulare una proposta nei seguenti termini:<br />
&#8211; liquidare il danno biologico, utilizzando la tabella di liquidazione del Tribunale di Milano in relazione alla percentuale dell’85% di danno permanente riconosciuto dal perito d’ufficio, concordi i periti di parte, incrementabile fino al 50% in relazion<br />
&#8211; liquidare il danno morale quantificabile fino al 50% di quello biologico così come calcolato in base ai parametri di cui sopra;<br />
&#8211; sottrarre quanto ricevuto dal ricorrente eventualmente a titolo di equo indennizzo;<br />
&#8211; atteso che le obbligazioni relative alla corresponsione del risarcimento del danno biologico e del danno morale sono obbligazioni di valore, sicché vanno quantificate in considerazione del valore del bene perduto dal danneggiato rapportato al momento de<br />
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente condanna dell’Amministrazione, nella misura e secondo i criteri sopra indicati.<br />
Condanna l’Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, oltre a quelle della CTU espletata secondo la parcella depositata in giudizio dal perito.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; I sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, condanna il Ministero intimato al risarcimento dei danni subiti dalla parte ricorrente, nella misura e secondo i criteri di cui in motivazione, provvedendo alla liquidazione ed al pagamento di tali danni entro il termine massimo di sessanta giorni dalla comunicazione, o se anteriore, dalla notifica, della presente decisione.<br />
Condanna l’Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00, oltre accessori di legge, oltre al pagamento delle spese di perizia, come specificato in motivazione.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12/06/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Primo Referendario, Estensore<br />
Ivo Correale, Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-7-2008-n-1493/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2008 n.1493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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