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	<title>5/7/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5/7/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-5-7-2007-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-5-7-2007-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.0</a></p>
<p>Commissione c. Italia Pres. C.W.A. TIMMERMANS, Rel. J. MAKARCZYK sulla conformità della normativa italiana in materia di realizzazione di impianti di recupero dei rifiuti rispetto al diritto comunitario Comunità europea &#8211; Direttiva 85/337/CEE &#8211; Valutazione di impatto ambientale – Rifiuti – Impianti di recupero – Capacità superiore a 100 tonnellate</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-5-7-2007-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-5-7-2007-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Commissione c. Italia<br /> Pres. C.W.A. TIMMERMANS, Rel. J. MAKARCZYK</span></p>
<hr />
<p>sulla conformità della normativa italiana in materia di realizzazione di impianti di recupero dei rifiuti rispetto al diritto comunitario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Direttiva  85/337/CEE &#8211; Valutazione di impatto ambientale – Rifiuti – Impianti di recupero – Capacità superiore a 100 tonnellate – Procedura di v.i.a. – Obbligo.</p>
<p>Comunità europea &#8211; Direttiva  2000/76/CE &#8211; Rifiuti – Nuovo impianto – Autorizzazione – Domanda – Atti assimilati – Comunicazione al pubblico – Obbligo – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La normativa italiana che consente di autorizzare la realizzazione di impianti di recupero dei rifiuti con capacità superiore a 100 tonnellate in difetto di valutazione di impatto ambientale è in contrasto con la direttiva 85/337/CEE.</p>
<p>La direttiva 2000/76/CE impone di dare pubblicità alle domande di autorizzazione all’esercizio di impianti di incenerimento dei rifiuti ed agli atti a questa assimilati, come una comunicazione di inizio attività.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)<br />
5 luglio 2007</b>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Nella causa C 255/05,<br />
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 16 giugno 2005,<br />
<b><br />
Commissione delle Comunità europee</b>, rappresentata dal sig. M. Konstantinidis, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti F. Louis e A. Capobianco, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente,</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b><br />
Repubblica italiana</b>, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta,</p>
<p>sostenuta da<br />
<b>Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda du Nord</b>, rappresentato dal sig. T. Harris, in qualità di agente, assistito dal sig. J. Maurici, barrister, interveniente,</p>
<p align=center>
<b>LA CORTE (Seconda Sezione)</b>,</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. P. K&#363;ris, J. Makarczyk (relatore), L. Bay Larsen e J. C. Bonichot, giudici,<br />
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro<br />
cancelliere: sig. R. Grass</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento,<br />
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di decidere la causa senza conclusioni,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
Sentenza
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1        Con il suo ricorso, la Commissione chiede che la Corte voglia dichiarare che:<br />
–        non avendo sottoposto, prima della concessione dell’autorizzazione alla costruzione, il progetto di «terza linea» dell’inceneritore della società ASM Brescia SpA (in prosieguo: la «terza linea dell’inceneritore»), impianto di cui all’allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici o privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5; in prosieguo: la «direttiva 85/337»), ad una valutazione di impatto ambientale a norma degli artt. da 5 a 10 della citata direttiva, e<br />
–        non avendo reso accessibile al pubblico, in uno o più luoghi aperti al pubblico, per un adeguato periodo di tempo affinché esso potesse esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell’autorità competente, la domanda di autorizzazione all’esercizio della «terza linea» dell’inceneritore di Brescia, e non avendo messo a disposizione del pubblico la decisione relativa a tale domanda e una copia dell’autorizzazione,<br />
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, della direttiva 85/337 nonché dall’art. 12, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull’incenerimento dei rifiuti (GU L 332, pag. 91).<br />
<b><br />
 Contesto normativo <br />
</b><i><br />
 La normativa comunitaria<br />
</i><br />
 La direttiva 75/442/CEE<br />
2        L’art. 1 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE (GU L 194, pag. 47), relativa ai rifiuti, come modificata dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE (GU L 135, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva 75/442»), ha il seguente tenore:<br />
«Ai sensi della presente direttiva, si intende per:<br />
a)      “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi; <br />
(…)<br />
d)      “gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la loro chiusura;<br />
e)      “smaltimento”: tutte le operazioni previste nell’allegato II A;<br />
f)      “ricupero”: tutte le operazioni previste nell’allegato II B; <br />
(…)»<br />
3        L’art. 4 di tale direttiva dispone quanto segue:<br />
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e in particolare:<br />
–        senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;<br />
–        senza causare inconvenienti da rumori od odori;<br />
–        senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.<br />
(…)»<br />
4        L’art. 9, n. 1, della detta direttiva è formulato nei seguenti termini:<br />
«Ai fini dell’applicazione degli articoli 4, 5 e 7 tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell’allegato II A debbono ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente di cui all’articolo 6.<br />
(…)».<br />
5        L’art. 10 della medesima direttiva così dispone:<br />
«Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell’allegato II B devono ottenere un’autorizzazione a tal fine».<br />
6        L’art. 11, n. 1, della direttiva 75/442 prevede quanto segue:<br />
«Fatto salvo il disposto della direttiva 78/319/CEE (…) possono essere dispensati dall’autorizzazione di cui all’articolo 9 o all’articolo 10:<br />
(…)<br />
b)      gli stabilimenti o le imprese che recuperano rifiuti.<br />
Tale dispensa si può concedere solo:<br />
–        qualora le autorità competenti abbiano adottato per ciascun tipo di attività norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l’attività può essere dispensata dall’autorizzazione<br />
e<br />
–        qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di smaltimento o di ricupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all’articolo 4».<br />
7        L’allegato II A della direttiva 75/442, intitolato «Operazioni di smaltimento», è inteso a ricapitolare le operazioni di smaltimento così come esse sono effettuate in pratica. In esso si afferma che, conformemente all’art. 4 di tale direttiva, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all’ambiente.<br />
8        L’allegato II B della medesima direttiva, intitolato «Operazioni che comportano una possibilità di ricupero», mira a ricapitolare le operazioni di recupero così come esse sono effettuate in pratica. Anche in tale allegato si afferma che, conformemente all’art. 4 della stessa direttiva, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all’ambiente.</p>
<p> La direttiva 85/337<br />
9        L’art. 1, nn. 2 e 3, della direttiva 85/337 prevede:<br />
«2.      Ai sensi della presente direttiva si intende per<br />
progetto: <br />
–        la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, <br />
–        altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;<br />
committente: <br />
il richiedente dell’autorizzazione relativa ad un progetto privato o la pubblica autorità che prende l’iniziativa relativa a un progetto;<br />
autorizzazione:<br />
decisione dell’autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso. <br />
3.      L’autorità o le autorità competenti sono quelle che gli Stati membri designano per assolvere i compiti derivanti dalla presente direttiva».<br />
10      Ai sensi dell’art. 2, nn. 1, 2, e 3, primo comma, della stessa direttiva:<br />
«1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell’articolo 4.<br />
2.      La valutazione dell’impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.<br />
(…)<br />
3.      Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva».<br />
11      L’art. 3 della detta direttiva stabilisce quanto segue:<br />
«La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente agli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:<br />
–        l’uomo, la fauna e la flora;<br />
–        il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;<br />
–        i beni materiali ed il patrimonio culturale;<br />
–        l’interazione tra i fattori di cui al primo e secondo trattino».<br />
12      L’art. 4, n. 1, della medesima direttiva prevede quanto segue:<br />
«Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 3, i progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato I formano oggetto di valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10».<br />
13      Al punto 10 dell’allegato I della direttiva 85/337 vengono citati gli impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante incenerimento o trattamento chimico, quali definiti nell’allegato II A, punto D 9, della direttiva 75/442, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno. </p>
<p> La direttiva 2000/76<br />
14      Ai sensi dell’art. 3, punto 12, della direttiva 2000/76, ai fini di questa, si intende per: <br />
«“autorizzazione”: la decisione o più decisioni scritte da parte dell’autorità competente che autorizzano l’esercizio dell’impianto a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti della presente direttiva. Un’autorizzazione può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore».<br />
15      L’art. 4, n. 1, di tale direttiva è redatto come segue:<br />
«Fatto salvo l’articolo [11] della direttiva 75/442/CEE, o l’articolo 3 della direttiva 91/689/CEE, il funzionamento di qualunque impianto di incenerimento o di coincenerimento è subordinato al rilascio di un’autorizzazione a svolgere l’attività».<br />
16      L’art. 12, n. 1, della direttiva 2000/76, relativo all’accesso alle informazioni e partecipazione del pubblico, è redatto come segue: <br />
«Fatte salve la direttiva 90/313/CEE del Consiglio e la direttiva 96/61/CE del Consiglio, le domande di nuove autorizzazioni per impianti di incenerimento e di coincenerimento sono accessibili in uno o più luoghi aperti al pubblico, quali le sedi di istituzioni locali (&#8230;), per un periodo adeguato di tempo affinché possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell’autorità competente. La decisione, comprendente almeno una copia dell’autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è parimenti accessibile al pubblico».<br />
<i><br />
 La normativa nazionale <br />
</i>17      L’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’Ambiente (GURI n. 59 del 15 luglio 1986), ha recepito la direttiva 85/337 nell’ordinamento italiano. Successivamente, l’art. 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (<i>Supplemento ordinario alla GURI </i>n. 52 del 4 marzo 1994), ha affidato al governo italiano il compito di definire, con apposito atto di indirizzo e di coordinamento, condizioni, criteri e norme tecniche per l’applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale ai progetti inclusi nell’allegato II della direttiva 85/337.<br />
18      L’art. 1, n. 3, del decreto del presidente della Repubblica 12 aprile 1996, intitolato «Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale» (GURI n. 210, pag. 28; in prosieguo: il «DPR») dispone:<br />
«Sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di cui all’allegato A».<br />
19      L’art. 3, n. 1, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999 intitolato «Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell’impatto ambientale» (GURI n. 302 del 27 dicembre 1999, pag. 17; in prosieguo: il «DPCM»), che ha modificato la versione iniziale dell’Allegato A del DPR, è redatto come segue: <br />
«Nell’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996 le lettere i), l) (&#8230;) sono sostituite dalle seguenti:<br />
i)      Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B ed all’allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [GURI n. 38 del 15 febbraio 1997; in prosieguo: il «decreto legislativo»], ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo (…).<br />
l)      Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di [incenerimento] o di trattamento di cui all’allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all’allegato C, lettere da R1 a R9, del [decreto legislativo], ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo (&#8230;)».<br />
20      Le disposizioni del decreto legislativo, che descrivono le caratteristiche dei rifiuti e le attività che permettono di beneficiare della procedura semplificata, sono state adottate ai fini del recepimento dell’art. 11 della direttiva 75/442.<br />
21      Risulta, in particolare, dall’art. 33, n. 1, del decreto legislativo, che, fatto salvo il rispetto di talune norme tecniche, le operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente. <br />
22      L’art. 33, n. 2, del citato decreto specifica, tanto per i rifiuti non pericolosi, quanto per i rifiuti pericolosi, il contenuto delle norme tecniche.<br />
23      Ai termini dell’art. 33, n. 3, di tale decreto legislativo, la provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività e, entro il termine di cui al n. 1, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.<br />
24      Infine, risulta dall’art. 33, n. 4, del decreto legislativo che, qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al n. 1, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformare dette attività ed i suoi effetti alla normativa vigente entro il termine prefissato dall’amministrazione.<br />
<b><br />
 Il procedimento precontenzioso <br />
</b><br />
25      Con lettera del 28 aprile 2003, la Commissione richiedeva informazioni alla Repubblica italiana, in particolare sull’applicazione alla «terza linea» dell’inceneritore delle procedure previste dalle direttive 85/337 e 2000/76. <br />
26      Tale Stato membro precisava, da un lato, di aver escluso il progetto di «terza linea» dell’inceneritore dal procedimento di valutazione dell’impatto ambientale, in quanto esso rientrava nell’eccezione di cui all’allegato A, lett. l), del DPR, come modificato dal DPCM, e, dall’altro, di aver proceduto a diversi atti di pubblicità e a misure di consultazione conformemente all’art. 12 della direttiva 2000/76.<br />
27      Alla luce delle risposte così fornite dalla Repubblica italiana, giudicate insoddisfacenti, la Commissione avviava il procedimento precontenzioso con l’invio di una lettera di diffida datata 19 dicembre 2003.<br />
28      Con lettera dell’8 giugno 2004, le autorità italiane competenti rendevano nota la volontà del gestore della «terza linea» dell’inceneritore di sottoporre quest’ultima, la cui messa in servizio era stata autorizzata nel dicembre 2003, ad una valutazione d’impatto ambientale. <br />
29      In seguito, con parere motivato del 9 luglio 2004, la Commissione invitava la Repubblica italiana ad adottare le misure necessarie per conformarsi, in particolare, agli obblighi derivanti dalla direttiva 85/337 entro un termine di due mesi dalla data di ricevimento di detto parere. <br />
30      In una lettera del 31 gennaio 2005, la Repubblica italiana confermava che il gestore della «terza linea» dell’inceneritore aveva presentato formale richiesta di valutazione dell’impatto ambientale, pubblicata in data 11 dicembre 2004. In seguito, con lettera del 3 maggio 2005, essa produceva taluni documenti sullo stato di avanzamento del procedimento di valutazione in corso e indicava che quest’ultimo era in via di completamento. <br />
31      La Commissione, avendo ritenuto insoddisfacente la posizione adottata dal governo italiano nelle summenzionate lettere di risposta, ha proposto il presente ricorso ai sensi dell’art. 226 CE, secondo comma.<br />
<b><br />
 Sul ricorso<br />
</b><i><br />
 Sulla ricevibilità<br />
</i><br />
 Argomenti delle parti <br />
32      La Repubblica italiana sostiene che il ricorso della Commissione è irricevibile per mancanza di interesse ad agire da parte di quest’ultima. La Commissione non avrebbe, infatti, alcun interesse ad esigere l’adempimento di un obbligo già adempiuto. Pertanto, in ragione del giudizio positivo circa la compatibilità ambientale della «terza linea» dell’inceneritore che risulterebbe dal decreto interministeriale 3 giugno 2005, adottato a conclusione del procedimento di valutazione avviato nelle condizioni ricordate al punto 30 della presente sentenza, il ritardo nell’effettuazione della valutazione dell’impatto ambientale non avrebbe provocato alcun pregiudizio all’ambiente. Vi sarebbe stata esclusivamente una situazione di illegittimità formale connessa all’assenza di valutazione dell’impatto ambientale, cui sarebbe stato posto rimedio.<br />
33      La Repubblica italiana aggiunge che la Commissione esige il rispetto di obblighi illogici e pertanto ha commesso un eccesso di potere agendo in violazione dei principi di buona amministrazione e di proporzionalità. <br />
34      La Commissione osserva che essa mantiene un interesse diretto, specifico e concreto nella presente causa. A tale proposito, riguardo all’interesse a proseguire l’azione a seguito della violazione della direttiva 85/337, essa sostiene che poco importa che le autorità competenti abbiano effettuato una valutazione dell’impatto sull’ambiente della «terza linea» dell’inceneritore, poiché ciò non risponde agli obblighi della detta direttiva in quanto è prima del rilascio dell’autorizzazione che i progetti che possono avere un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni e la loro ubicazione, devono essere sottoposti ad un procedimento di autorizzazione e ad una valutazione di tale impatto. <br />
35      Secondo la Commissione, la sola volontà del gestore della «terza linea» dell’inceneritore di sollecitare la sottoposizione di tale impianto ad una valutazione di impatto ambientale, mentre tale impianto era già stato realizzato e messo in funzione, è, di conseguenza, indifferente, in quanto la domanda di valutazione è stata presentata solo il 7 dicembre 2004 e si è proceduto a tale valutazione solo dopo la scadenza del termine impartito nel parere motivato. <br />
36      Peraltro, la Commissione fa osservare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’esercizio delle competenze di cui è investita in forza dell’art. 226 CE, la Commissione non è tenuta a dimostrare il proprio specifico interesse ad agire. </p>
<p> Giudizio della Corte <br />
37      Risulta da costante giurisprudenza che, nell’esercizio delle competenze di cui è investita in forza dell’art. 226 CE, la Commissione non è tenuta a dimostrare il proprio interesse ad agire. La Commissione ha, infatti, il compito di vigilare d’ufficio e nell’interesse generale, sull’applicazione, da parte degli Stati membri, del diritto comunitario e di far dichiarare l’esistenza di eventuali inadempimenti degli obblighi che ne derivano, allo scopo di farli cessare (v. sentenze 1º febbraio 2001, causa C 333/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I 1025, punto 23; 2 giugno 2005, causa C 394/02, Commissione/Grecia, Racc. pag. I 4713, punti 14 e 15 nonché giurisprudenza ivi citata, e 8 dicembre 2005, causa C 33/04, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I 10629, punto 65).<br />
38      Peraltro, spetta alla Commissione valutare l’opportunità di agire contro uno Stato membro, determinare le disposizioni che esso avrebbe violato e scegliere il momento in cui inizierà il procedimento per inadempimento nei suoi confronti, mentre le considerazioni sulle quali si fonda tale decisione non possono avere alcuna incidenza sulla ricevibilità del ricorso (v. sentenze 18 giugno 1998, causa C 35/96, Commissione/Italia, Racc. pag. I 3851, punto 27, e Commissione/Lussemburgo, cit., punto 66).<br />
39      A tale riguardo, la Corte è tenuta ad accertare se l’inadempimento contestato sussista o meno, senza che le spetti pronunciarsi sull’esercizio del potere discrezionale della Commissione (v., in particolare, sentenza 13 giugno 2002, causa C 474/99, Commissione/Spagna, Racc. pag. I 5293, punto 25, e Commissione/Lussemburgo, cit., punto 67). <br />
40      In ogni caso, anche supponendo che la realizzazione di una valutazione a posteriori dell’impatto sull’ambiente della «terza linea» dell’inceneritore sia di natura tale da far cessare l’inadempimento censurato, è giocoforza constatare che una valutazione di tal genere non era stata avviata alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, data in relazione alla quale la situazione dello Stato membro deve essere esaminata per valutare l’esistenza di un inadempimento (v., in particolare, sentenza 14 luglio 2005, causa C 433/03, Commissione/Germania, Racc. pag. I 6985, punto 32). <br />
41      Dalle considerazioni che precedono risulta che l’eccezione di irricevibilità relativa alla mancanza di interesse ad agire della Commissione deve essere respinta. <br />
<i><br />
 Nel merito<br />
</i>42      A sostegno del proprio ricorso la Commissione fa valere due censure.<br />
 Sulla prima censura, relativa alla violazione degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, della direttiva 85/337</p>
<p>Argomenti delle parti <br />
43      Secondo la Commissione, la «terza linea» dell’inceneritore, classificata come impianto che effettua operazioni di ricupero ai sensi dell’allegato II B della direttiva 75/442, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno, ricade nell’ambito di applicazione dell’allegato I, punto 10, della direttiva 85/337 e, di conseguenza, avrebbe dovuto essere sottoposta al procedimento di valutazione di impatto ambientale prima di essere autorizzata e poi costruita. La Commissione rileva che, se il progetto non è stato oggetto di una valutazione di impatto ambientale, è a causa della normativa italiana stessa, che non prevede l’assoggettamento ad una tale valutazione degli impianti di trattamento dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate.<br />
44      La Commissione aggiunge che, escludendo dalle procedure di valutazione di impatto ambientale gli impianti che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti grazie ad un’autorizzazione concessa con procedura semplificata, il DPCM viola gli obblighi che derivano dalla direttiva 85/337.<br />
45      La Repubblica italiana nega l’esistenza dell’inadempimento censurato e ribadisce, a sua difesa, gli argomenti da essa esposti nella causa che ha dato luogo alla sentenza 23 novembre 2006, causa C 486/04, Commissione/Italia (Racc. pag. I 11025). <br />
46      Così, essa sostiene, in via principale, che, in quanto la «terza linea» dell’inceneritore procede al recupero dei rifiuti ed è sottoposta alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del decreto legislativo, adottati per recepire l’art. 11 della direttiva 75/442, essa è sottratta alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Stabilendo, da un lato, un collegamento tra la direttiva 85/337 e la direttiva 75/442 riguardo ai termini tecnici usati in materia di rifiuti e riferendosi, dall’altro, al testo stesso dell’allegato I, punto 10, e a quello dell’allegato II, punto 11, lett. b), della direttiva 85/337, che menzionano solo la nozione di smaltimento dei rifiuti, la Repubblica italiana ritiene che tale ultima direttiva escluda dal suo ambito di applicazione gli impianti che procedono al recupero di questi ultimi. <br />
47      La Repubblica italiana sostiene anche che la finalità delle modifiche apportate dalla direttiva 91/156 alla direttiva 75/442 era quella di stabilire una terminologia comune e una definizione armonizzata dei rifiuti che permettesse di ravvicinare, sia sul piano comunitario sia su quello nazionale, le differenti norme che concernono i rifiuti. Ne conseguirebbe che, quando la direttiva 97/11 menziona la nozione di rifiuti, i termini e le definizioni che essa impiega debbono essere mutuati dalla disciplina propria di settore, cioè dalla direttiva 91/156. <br />
48      Tale Stato membro aggiunge che, dal momento che in materia di recupero dei rifiuti le emissioni non oltrepassano i limiti autorizzati dalla normativa comunitaria, non è necessario procedere all’applicazione del procedimento di valutazione in quanto il recupero dei rifiuti ha esso stesso l’obiettivo di proteggere l’ambiente. <br />
49      Con memoria di intervento del 7 aprile 2006, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sostiene le conclusioni della Repubblica italiana in merito alla prima censura. </p>
<p>Giudizio della Corte<br />
50      A titolo preliminare, occorre rilevare che, nella citata sentenza 23 novembre 2006, Commissione/Italia, la Corte ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 1, 2 e 3, della direttiva 85/337, avendo adottato l’art. 3, n. 1, del DPCM, il quale consente che i progetti di impianti di recupero di rifiuti pericolosi e i progetti di impianti di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno, rientranti nell’allegato I della stessa direttiva e che sono oggetto di una procedura semplificata ai sensi dell’art. 11 della direttiva 75/442, siano sottratti alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista ai detti artt. 2, n. 1, e 4, n. 1.<br />
51      L’inadempimento contestato dalla Commissione nella presente censura è solo la conseguenza dell’applicazione ad un caso particolare della normativa nazionale che, come è stato esposto al precedente punto, è già stata considerata contraria al diritto comunitario. <br />
52      Infatti, l’applicazione di tale normativa, che esclude l’assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale degli impianti per il recupero dei rifiuti rientranti nell’ambito di applicazione delle procedure semplificate previste agli artt. 31 e 33 del decreto legislativo, ha avuto il risultato di dispensare dallo studio sull’impatto ambientale la «terza linea» dell’inceneritore, mentre quest’ultima rientra nella categoria degli impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante incenerimento o trattamento chimico con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno, previsti all’allegato I, punto 10, della direttiva 85/337. In quanto tale, la «terza linea» dell’inceneritore avrebbe dovuto essere assoggettata, prima di essere autorizzata, alla procedura di valutazione del suo impatto ambientale, posto che i progetti rientranti nel detto allegato I devono essere sottoposti ad una valutazione sistematica a norma degli artt. 2, n. 1, 4, n. 1, e da 5 a 10 di tale direttiva (v. sentenza 23 novembre 2006, Commissione/Italia, cit., punto 45). <br />
53      Tenuto conto di quanto precede, occorre dichiarare che, non avendo sottoposto, prima della concessione dell’autorizzazione alla costruzione, il progetto di «terza linea» dell’inceneritore alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dagli artt. da 5 a 10 della direttiva 85/337, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, di tale direttiva. <br />
 Sulla seconda censura, relativa ad una violazione dell’art. 12, n. 1, della direttiva 2000/76 </p>
<p>–       Argomenti delle parti <br />
54      La Commissione contesta alla Repubblica italiana il fatto di non aver proceduto alla pubblicazione della domanda di autorizzazione all’esercizio della «terza linea» dell’inceneritore, né a quella del relativo provvedimento d’autorizzazione, e ciò in violazione delle disposizioni dell’art. 12 della direttiva 2000/76.<br />
55      La Repubblica italiana ha sostenuto durante il procedimento precontenzioso che l’art. 12 non si applica alla presente fattispecie in quanto non è stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all’esercizio per la detta «terza linea». Quest’ultima è stata oggetto solo di una comunicazione di inizio attività il 24 luglio 2003, in conformità alla procedura stabilita dal decreto legislativo. </p>
<p>–       Giudizio della Corte <br />
56      Risulta dall’art. 33, n. 1, del decreto legislativo che l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività alla provincia territorialmente competente. Entro tale termine, ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, le autorità provinciali interessate verificano d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti perché possa procedersi al recupero.<br />
57      Nella fattispecie, la «terza linea» dell’inceneritore ha formato oggetto, nell’ambito della procedura semplificata istituita dal decreto legislativo, di una comunicazione di inizio attività in data 24 luglio 2003. Tale comunicazione è stata seguita da due decisioni adottate dalle autorità provinciali competenti: un divieto di inizio attività il 21 ottobre 2003 e, successivamente, un’autorizzazione, il 19 dicembre 2003. <br />
58      Risulta peraltro dall’art. 12, n. 1, della direttiva 2000/76 che le domande di nuove autorizzazioni devono essere rese accessibili in luoghi aperti al pubblico per un adeguato periodo di tempo al fine di consentire al pubblico di esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell’autorità competente. Tale decisione, comprendente almeno una copia dell’autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, deve essere parimenti accessibile al pubblico.<br />
59      Lo scopo di tale disposizione, come risulta in particolare dal trentunesimo ‘considerando’ della direttiva 2000/76, è quello di assicurare la trasparenza del processo di autorizzazione, permettendo al pubblico di essere coinvolto nelle decisioni da prendere in seguito alle domande relative a nuove autorizzazioni. <br />
60      Pertanto si deve ritenere che la nozione di domanda di nuova autorizzazione debba ricevere un’accezione tale da rispondere pienamente alla finalità perseguita dall’art, 12, n. 1, della direttiva 2000/76. Pertanto, tale nozione deve essere intesa in senso lato come comprendente ogni procedimento assimilabile ad un procedimento per la concessione del permesso o dell’autorizzazione. <br />
61      La comunicazione di inizio attività menzionata al punto 56 della presente sentenza, cui ha dato luogo la «terza linea» dell’inceneritore, alla luce delle sue caratteristiche e in particolare del ruolo riservato alle autorità provinciali, deve essere assimilata ad una domanda di nuova autorizzazione ai sensi della direttiva 2000/76.<br />
62      In quanto tale, la citata comunicazione avrebbe dovuto essere resa accessibile, in uno o più luoghi aperti al pubblico, per un adeguato periodo di tempo affinché il pubblico potesse esprimere le proprie osservazioni dirette alle autorità provinciali competenti prima della scadenza del termine di 90 giorni impartito a queste ultime per verificare se sono soddisfatte le condizioni di legge richieste per poter procedere al recupero. Orbene, è accertato che, in violazione delle disposizioni dell’art. 12, n. 1, della direttiva 2000/76, la comunicazione di cui trattasi non è stata oggetto di alcuna misura di pubblicità. <br />
63      Inoltre, neanche le differenti decisioni adottate dall’autorità provinciale interessata per quanto riguarda la «terza linea» dell’inceneritore, cioè il divieto di inizio attività e l’autorizzazione, menzionati al precedente punto 57, sono state messe a disposizione del pubblico, contrariamente alle prescrizioni dello stesso articolo. <br />
64      Alla luce di quanto precede, occorre dichiarare che, non avendo reso accessibile in uno o più luoghi aperti al pubblico la comunicazione di inizio attività della «terza linea» dell’inceneritore per un adeguato periodo di tempo affinché il pubblico potesse esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell’autorità competente e non avendo messo a disposizione del pubblico stesso le decisioni relative a tale comunicazione insieme ad una copia dell’autorizzazione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 12, n. 1, della direttiva 2000/76. <br />
<b><br />
 Sulle spese<br />
</b><br />
65      Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana, che è rimasta soccombente, quest’ultima dev’essere condannata alle spese.<br />
66      Conformemente all’art. 69, n. 4, dello stesso regolamento, il Regno Unito sopporta le proprie spese.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Per questi motivi</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:<br />
<b><br />
1)      Non avendo sottoposto, prima della concessione dell’autorizzazione alla costruzione, il progetto di una «terza linea» dell’inceneritore appartenente alla società ASM Brescia Spa alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dagli artt. da 5 a 10 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici o privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, di tale direttiva. <br />
2)      Non avendo reso accessibile in uno o più luoghi aperti al pubblico la comunicazione di inizio attività della «terza linea» del detto inceneritore per un adeguato periodo di tempo affinché il pubblico potesse esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell’autorità competente e non avendo messo a disposizione del pubblico stesso le decisioni relative a tale comunicazione insieme ad una copia dell’autorizzazione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 12, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull’incenerimento dei rifiuti. <br />
3)      La Repubblica italiana è condannata alle spese.<br />
4)      Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporta le proprie spese. </b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-5-7-2007-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.3814</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-5-7-2007-n-3814/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-5-7-2007-n-3814/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-5-7-2007-n-3814/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.3814</a></p>
<p>Pres. Santoro, Est. Russo Autostrade Centropadane s.p.a. (Avv.ti G. e G. Pellegrino, C. Guccione) c/ Infrastrutture Lombarde s.p.a. (Avv.ti M. Clarich, N. Moravia, G. Fonderico), Regione Lombardia (Avv.ti F. Tedeschini, P. Pujatti, P.D. Vivone), Cintra – Concesiones de Infraestructruras de transporte s.a. (Avv. E: Antonini, M. Sanino, A. Clarizia, A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-5-7-2007-n-3814/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.3814</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-5-7-2007-n-3814/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.3814</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro,        Est. Russo<br /> Autostrade Centropadane s.p.a. (Avv.ti G. e G. Pellegrino, C. Guccione) c/ Infrastrutture Lombarde s.p.a. (Avv.ti M. Clarich, N. Moravia, G. Fonderico), Regione Lombardia (Avv.ti  F. Tedeschini, P. Pujatti, P.D. Vivone), Cintra – Concesiones de Infraestructruras de transporte s.a. (Avv. E: Antonini, M. Sanino, A. Clarizia, A. Lirosi)</span></p>
<hr />
<p>sulla compatibilità tra giudici della fase cautelare e giudici del merito; sulla posizione di controinteressato, in caso di ricorso avverso l&#8217;aggiudicazione, in capo al solo aggiudicatario; sulla dimostrazione del complessivo possesso dei requisiti oggettivi da parte del r.t.i.; sulla impugnabilità, nell&#8217;ambito di una procedura di project financing, dell&#8217;ammissione dei concorrenti alla fase della procedura negoziata, solo all&#8217;esito di detta fase e sulla legittimità del confronto a coppie anche in presenza di due soli concorrenti; sulla conformità al diritto comunitario della clausola del bando di gara che prescriva l&#8217;esibizione del certificato del casellario giudiziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giustizia amministrativa – Gara pubblica – Aggiudicazione – Ricorso &#8211; Controinteressato – Concorrente non aggiudicatario – Insussistenza – Ragioni.																																																																																												</p>
<p>2.	Giustizia amministrativa – Procedimento – Rinvio trattazione causa – Reclamo proposto alla Commissione Europea – Inammissibilità  – Ragione.																																																																																												</p>
<p>3.	 Giustizia amministrativa – Rinvio della causa ad altro collegio – Identità dei giudici della fase cautelare e di quella di merito – Insussistenza – Ragioni.																																																																																												</p>
<p>4.	Contratti della p.a. – Gara – Dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere oggettivo da parte di ciascun associato – Necessità &#8211; Non sussiste – Ragioni.																																																																																												</p>
<p>5.	 Giustizia amministrativa &#8211; Contratti della p.a. – Project financing – Procedura negoziata &#8211; Ammissione dei concorrenti – Impugnazione immediata  – Necessità &#8211; Non sussiste – Ragioni – Conseguenze.																																																																																												</p>
<p>6.	Contratti della p.a. – Project financing – Confronto a coppie – Due soli concorrenti &#8211; Legittimità – Sussiste – Ragioni.																																																																																												</p>
<p>7.	Contratti della p.a. – Bando di gara – Certificato generale del casellario giudiziale – Conformità alla normativa comunitaria – Sussiste – Ragioni – Conseguenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Nelle impugnative dei risultati di pubbliche gare, la posizione di soggetto controinteressato e, di conseguenza, di parte necessaria del giudizio, sorge solo in capo all’aggiudicatario, considerato che la temuta possibile lesione nei confronti di altro soggetto posizionato in graduatoria, derivante dall’eventuale accoglimento del ricorso, non è idonea a far sorgere in tale soggetto la posizione di controinteressato in senso tecnico, non essendo caratterizzata da immediatezza, attualità e concretezza, viceversa ravvisabili solo nell’aggiudicatario (1). (Pertanto, nella specie, la circostanza che gli atti introduttivi del primo e del secondo grado del processo siano stati notificati a concorrenti poi non risultati aggiudicatari, non determina nei loro confronti alcuna più qualificata posizione processuale rispetto a quella di altri interventori, trattandosi comunque di parti non necessarie del processo).																																																																																												</p>
<p>2.	Ove in pendenza del giudizio amministrativo sia stato proposto da una delle parti reclamo alla Commissione Europea, con riguardo a fatti oggetto di tale giudizio, tale circostanza non rileva di per sé ai fini del differimento della trattazione della causa, assumendo rilievo unicamente sul piano dei rapporti tra Stati membri ed Unione Europea, in ordine ad eventuali violazioni del diritto comunitario. 																																																																																												</p>
<p>3.	Nell’ambito del processo amministrativo, la circostanza che alcuni componenti del collegio chiamato a decidere sul merito abbiano già fatto parte dei collegi investiti della trattazione dei giudizi cautelari, non rileva al fine di ottenere il rinvio della causa ad altro collegio, con conseguente differimento della definizione della controversia, tenuto conto che tale ipotesi non costituisce causa d’incompatibilità ex art. 51, c.p.c., in conformità a numerose pronunce della Corte costituzionale (2). Peraltro, in tale senso depone la rafforzata connessione tra incidente cautelare e giudizio di merito, derivante dalle modifiche apportate all’art. 21, L. 1034/1971 dall’art. 3, L. 205/2000.																																																																																												</p>
<p>4.	 Nell’ipotesi di partecipazione di un r.t.i. ad una gara pubblica, qualora la lex specialis di gara richieda che le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ammissione siano prodotte “da tutti i membri del raggruppamento”, senza alcuna distinzione tra requisiti di partecipazione di carattere oggettivo ovvero soggettivo, tale clausola deve intendersi nel senso che la dichiarazione relativa ai requisiti di carattere oggettivo e numerico – come, ad es., i requisiti di capacità finanziaria- va riferita all’associazione nel suo complesso e non già a ciascun partecipante in associazione, essendo tale soggetto tenuto a dimostrare di possedere la sola parte di requisito proporzionale alla sua quota di partecipazione nel raggruppamento. In tal senso depone il disposto dell’art. 47, commi 2 e 3, Direttiva 2004/18/CEE -secondo il quale il partecipante può fare affidamento sui requisiti degli altri soggetti “a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi”-, nonché la considerazione che una diversa conclusione condurrebbe all’illogica conseguenza secondo la quale la maggiore specializzazione e professionalità delle imprese associate di dimensione minore non potrebbe validamente concorrere all’offerta dell’a.t.i. nel suo complesso, così vanificando la ratio della possibilità giuridica, per le imprese di qualsiasi natura e dimensione, di partecipare alla pubbliche gare in associazione temporanea, piuttosto che singolarmente.																																																																																												</p>
<p>5.	Nell’ambito della procedura di project financing, di cui agli artt. 37bis e segg. L. 109/94 – nella specie trattasi di una procedura per l’affidamento della concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva nonché per la costruzione e gestione di un’autostrada regionale-, l’interesse ad impugnare l’ammissione alla gara dell’altro concorrente sorge solo nel momento in cui si conclude l’intero procedimento, del quale la licitazione privata rappresenta solo la fase interna di selezione dei progetti da negoziare, successivamente, con quello del promotore. Pertanto, ciascun partecipante, indipendentemente sia dalla particolare posizione rivestita di promotore o di offerente, sia dalla fase in cui entri in gara-, può censurare l’ammissione di altri concorrenti non già al termine della fase di prequalifica ma solo in occasione dell’esito della procedura, trattandosi a ben vedere di un procedimento unitario finalizzato all’individuazione del concessionario(3). 																																																																																												</p>
<p>6.	Con riguardo ad una procedura di project financing, deve ritenersi pienamente legittimo il confronto a coppie anche in presenza di due soli concorrenti, tenuto conto che lo stesso esprime non già una valutazione assoluta quanto relativa delle offerte, onde individuare quella che, in raffronto alle altre, appare migliore, non potendo applicarsi un giudizio di tipo transitivo (4).																																																																																												</p>
<p>7.	La clausola del bando di gara che prescriva l’esibizione, a pena d’esclusione, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, del certificato generale del casellario giudiziale, non è in contrasto con il diritto comunitario, costituendo tale allegazione mezzo tipico, previsto dall’art. 24, Dir. CEE 97/33, al fine di consentire l’effettiva dimostrazione di non sussistenza della causa di esclusione consistente nell’assenza di procedimenti penali incidenti sulla moralità professionale. (Pertanto, nella specie, è illegittima l’ammissione del r.t.i. le cui mandatarie straniere non abbiano prodotto, entro il termine prescritto dalla lex specialis, detto certificato, nè sua copia conforme ovvero dichiarazione sostitutiva ex artt. 19 e 47 dpr 445/2000, come consentito dal bando, limitandosi a presentare una dichiarazione sull’onore).																																																																																												</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. di Stato-Sez. V, Sentenza 1 agosto 2001, n. 4190<br />
(2) Cfr., per tutte, Corte Costituzionale, sentenza 27 ottobre 1997, n. 326<br />
(3) Cfr. Cons. di Stato-Sez. V, Sentenza 17 novembre 2006 n. 6727; Contra Tar Lombardia &#8211; Brescia – <a href="/ga/id/2007/2/9231/g">Sentenza 18 gennaio 2007 n. 82</a><br />
(4) Cfr. Cons. di Stato- Sez. V, Sentenza 9 maggio 2006 n. 2524; Id., 22 febbraio 2007 n. 967</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota dell&#8217;Avv. Gianni Fischione <a href="/ga/id/2007/7/2760/d">&#8220;Avvalimento ed Ati&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</p>
<p></p>
<p align=justify></b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b></p>
<p align=center>DECISIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p></b>sul ricorso R.G. n. 10409/2006 proposto da</p>
<p><b>AUTOSTRADE CENTROPADANE s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante <i>pro-tempore</i>, in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. con le mandanti <b>Coopsette s.c. a r.l., Profacta s.p.a., Paver Costruzioni s.p.a., Industria Cementi Giovanni Rossi s.p.a., Ingegneria Biomedica Santa Lucia S.p.a., ASM Brescia s.p.a., Azienda Energetica Municipale S.p.a., Infracom Italia S.p.a., Technital s.p.a., e Consorzio Servizi Infrastrutture Piacenza</b>, rappresentata e difesa dagli avv. ti Giovanni Pellegrino, Gianluigi Pellegrino e Claudio Guccione e presso i primi elettivamente domiciliata in Roma al C.so Rinascimento 11;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>INFRASTRUTTURE LOMBARDE s.p.a.</b> in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Marcello Clarich, Nico Moravia e Giuliano Fonderico elettivamente domiciliata presso il primo in Roma P.zza di Montecitorio n. 115;</p>
<p><B>REGIONE LOMBARDIA</B> in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Tedeschini, Piera Pujatti e Pio Dario Vivone, con domicilio eletto in Roma l.go Messico 7 presso il primo;</p>
<p>nonché nei confronti</p>
<p>di <b>CINTRA &#8211; CONCESIONES DE INFRAESTRUCTRURAS DE TRANSPORTE S.A.</b> nella persona del in persona di Enrique Diaz Rato Revuelta, Amministratore delegato e legale rappresentante e <b>MERLONI FINANZIARIA s.p.a.</b>, con sede in Fabriano, via A. Merloni, n. 45, in persona del Presidente e legale rappresentante Francesco Merloni, rispettivamente mandataria e mandante della costituenda associazione temporanea di imprese tra le società medesime, rappresentate e difese dagli avv.ti Ezio Antonini, Mario Sanino, Angelo Clarizia ed Antonio Lirosi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio Gianni, Origoni, Grippo &#038; Partners in Roma, via delle Quattro Fontane n. 20;</p>
<p><b>IMPRESA PIZZAROTTI &#038; C. s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante <i>pro-tempore</i>, in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. con le mandanti EIFFAGE e SANEF, non costituitosi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento e la riforma<br />
previa sospensione, del dispositivo e della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione di Brescia, n. 87 del 18 gennaio 2007, con la quale sono stati respinti il ricorso principale per l’annullamento della nota 13 dicembre 2005 n. UTE 05/549 F702-05-a-2-2-19 AR/bb, con la quale Infrastrutture Lombarde ha comunicato l’aggiudicazione della concessione per la progettazione definitiva con studio di impatto ambientale, per la progettazione esecutiva, per la costruzione e per la gestione, dell’autostrada regionale “Integrazione del sistema transpadano – Direttrice Cremona Mantova” per il tratto Cremona- Mantova sud, in favore di una costituenda A.T.I. fra Cintra e Merloni Finanziaria;<br />delle determinazioni assunte dalla Infrastrutture Lombarde e dalla Regione Lombardia e dei verbali di gara con cui sono state ammesse a concorrere, e comunque non escluse, la suddetta costituenda A.T.I. Cintra e la costituenda A.T.I. fra la Pizzarotti, la Eiffage e la Sanef, nonché è stata disposta la suddetta aggiudicazione; di ogni ulteriore atto connesso ovvero consequenziale, e in particolare della aggiudicazione definitiva eventualmente intervenuta;<br /> nonché per la condanna della p.a. resistente al risarcimento dei danni; ed inoltre è stato respinto il ricorso incidentale, proposto da Cintra e Merloni contro Autostrade Centropadane e nei confronti di Infrastrutture Lombarde, Regione Lombardia e Pizzarotti, per l’annullamento, previa sospensione, di tutti i verbali della commissione giudicatrice relativi alla fase della procedura negoziata, e in particolare dei verbali del 29 novembre 2005, nella parte in cui hanno affermato la regolarità e completezza della documentazione presentata dall’A.T.I. Centropadane, ammettendola alla procedura negoziata in questione; <br />della lettera 9 settembre 2005 prot. D.G. 05/594, con la quale Infrastrutture Lombarde ha risposto alla richiesta di chiarimenti formulata da Autostrade Centropadane con lettera 7 settembre 2005 prot. n.8070;<br />
della lettera 9 novembre 2005 prot. UTE 05/319; dell’art. 8 lettera r) del bando di gara, nella parte in cui la richiesta di produzione del certificato del casellario giudiziale viene estesa anche ai procuratori muniti di potere di rappresentanza;</p>
<p>Visti l’appello ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia, Infrastrutture Lombarde e Cintra-Merloni;<br />
Visti gli appelli incidentali proposti da Cintra Merloni ed Infrastrutture Lombarde;<br />
Viste le istanze e le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visto il decreto cautelare di accoglimento n. 6625 del 20 dicembre 2006, emesso dal Presidente di questa Sezione;<br />
Viste le ordinanze di questa Sezione in data 12 gennaio 2007 n. 78 e 13 marzo 2007 n. 1297, con le quali è stata accolta, prima parzialmente e poi totalmente, la domanda di sospensione cautelare della sentenza appellata;<br />
Visto il dispositivo n. 211 del 4/7 maggio 2007, pronunciato dal Collegio nel presente giudizio;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 4 maggio 2007 la relazione del cons. Nicola Russo e uditi, altresì, gli avvocati Giovanni Pellegrino, Gianluigi Pellegrino, Ezio Antonini, Mario Sanino, Angelo Clarizia ed Antonio Lirosi, Marcello Clarich e Federico Tedeschini, ciascuno per le parti rispettivamente rappresentate;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>La Giunta regionale della Lombardia, con la delibera 19 luglio 2002 n. VII/9865, aveva, fra l’altro, individuato quale opera autostradale regionale di necessaria realizzazione, l’“integrazione del sistema transpadano”, comprendente tra l&#8217;altro il percorso Cremona-Mantova, inserito nel “corridoio n. 5” o “del 45° parallelo”, cioè in una direttrice stradale e ferroviaria destinata ad assicurare un più rapido percorso da Barcellona a Kiev.<br />
La stessa Giunta regionale, con delibera 19 luglio 2002 n. VII/9865, aveva quindi conferito, ai sensi dell’art. 10 bis della L.R. Lombardia 4 maggio 2001 n. 9, alla società regionale Infrastrutture Lombarde s.p.a., il compito di affidare la relativa concessione di costruzione e gestione. <br />Con successiva delibera 13 dicembre 2002 n. VII/11577, aveva riconosciuto “che il progetto preliminare di autostrada regionale Cremona-Mantova presentato da Autostrade Centropadane s.p.a. in data 28 ottobre 2002 è coerente con gli intendimenti programmatici espressi dalla Regione” ed aveva individuato in quest&#8217;ultima società il soggetto promotore per realizzare l’opera con il sistema del <i>project financing</i>, avviando la relativa procedura di cui alla L.R. del 2001 n. 9 cit. ed al relativo regolamento di attuazione 8 luglio 2002 n. 4.<br />
Nella fase successiva, dedicata alla selezione degli aspiranti destinati a concorrere con il promotore, a seguito di prequalifica e di successiva licitazione privata, i due concorrenti con migliore punteggio sarebbero poi stati ammessi alla successiva fase comparativa “negoziata” con il promotore, formulando le proprie offerte sulla base dell&#8217;originario progetto del promotore e dell’offerta con migliore punteggio nella selezione dei concorrenti.<br />
Con lettera d’invito del 27 giugno 2005, secondo cui, in caso di gara deserta o di offerte invalide, la concessione sarebbe stata conferita al promotore, Infrastrutture Lombarde s.p.a. aveva ammesso a presentare offerta, per avere superato positivamente la fase di prequalifica, sia la società Cintra, che in tal fase concorreva come impresa singola, sia l’A.T.I. Pizzarotti e l’Impregilo s.p.a., poi ritiratasi.<br />
Nella lettera di invito del 27 giugno 2005 erano, fra l’altro, indicate le modalità per presentare l’offerta e gli elementi per la sua valutazione, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, servendosi del “metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato B del D.P.R. n. 554/1999” (cd. confronto a coppie).<br />
Pervenivano quindi due offerte, di Cintra in A.T.I. con Merloni Finanziaria, e dell’A.T.I. Pizzarotti, entrambe ammesse alla procedura negoziata. Nel confronto a coppie si classificavano prima l’A.T.I. Cintra e seconda l’A.T.I. Pizzarotti.<br />
Era inviata una seconda lettera di invito in data 27 ottobre 2005, anche al promotore, che era così invitato a qualificarsi sulla base dei requisiti di ammissione di contenuto analogo a quelli indicati nel bando, ai fini della prequalifica degli altri concorrenti, oltre che ai due concorrenti selezionati nella fase precedente.<br />
Nella graduatoria finale compariva prima, con 75,73 punti, l’offerta dell’A.T.I. Cintra, seconda, con 74,91 punti, quella dell’A.T.I. Centropadane; terza, con 43,70 punti, l’offerta dell’A.T.I. Pizzarotti.<br />
L’A.T.I. Centropadane ricorreva quindi al TAR di Brescia, con ricorso articolato in tre gruppi di censure, proposte rispettivamente avverso l&#8217;ammissione in gara dell&#8217;ATI Cintra, avverso l&#8217;ammissione dell&#8217;ATI Pizzarotti, ed avverso la valutazione operata nella fase finale col confronto a coppie tra Cintra e Pizzarotti, per lamentata contraddittorietà con la valutazione operata nella prima fase.<br />
Cintra-Merloni proponeva ricorso incidentale contestando sia l’ammissione della Centropadane alla fase finale, sia la prescrizione del bando nella parte fatta oggetto della prima censura del ricorso principale, nell&#8217;ipotesi di fondatezza di quest&#8217;ultima.<br />
Centropadane quindi proponeva un motivo aggiunto avverso le prescrizioni di gara indicate nel primo motivo del ricorso incidentale, nell’ipotesi fossero da interpretarsi nel senso suggerito da Cintra.<br />
Il primo giudice, con ordinanza n. 590/06, respingeva l’istanza cautelare.<br />
La sezione, con ordinanza 27 giugno 2006 n. 3207, in riforma dell&#8217;ordinanza n. 590/06 del TAR, accoglieva viceversa l&#8217;istanza cautelare avanzata in primo grado, anche al fine della sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito.<br />
All’udienza del 5 dicembre 2006 il TAR, con dispositivo n. 12/06, respingeva i ricorsi principale ed incidentale.<br />
A seguito di proposizione di appello di Centropadane, il Presidente di questa Sezione con decreto 20 dicembre 2006, n. 6625 accoglieva l&#8217;istanza di sospensione del dispositivo di primo grado, che poi era anche accolta in sede collegiale con ordinanza della Sezione n. 78 del 12 gennaio 2007, per un periodo non superiore a due mesi seguente la pubblicazione della sentenza da parte del TAR.<br />
Il 18 gennaio 2007 era quindi pubblicata la sentenza 87/2007, oggi appellata, che ha rigettato il ricorso incidentale quanto alle contestazioni circa l&#8217;ammissione di Centropadane, ha dichiarato tardive ed infondate le censure relative alla ammissione dell&#8217;ATI Cintra e dell&#8217;ATI Pizzarotti, ed ha rigettato le restanti censure relative alla valutazione delle offerte, assorbendo le restanti censure.<br />
Centropadane ha quindi proposto motivi aggiunti, rivolti in particolare alla riforma della sentenza appellata, nella parte in cui ha ritenuto tardivi i motivi avverso la mancata esclusione sia dell&#8217;ATI Cintra che dell&#8217;ATI Pizzarotti. <br />
Si sono costituite in giudizio Infrastrutture Lombarde s.p.a., Regione Lombardia e Cintra-Merloni, quest&#8217;ultima proponendo anche appello incidentale avverso la parte della sentenza che aveva respinto il ricorso incidentale in primo grado avente ad oggetto l&#8217;ammissione dell&#8217;ATI Centropadane, riproponendo altresì il motivo incidentale assorbito dal TAR, in relazione al primo motivo del ricorso principale di Centropadane.<br />
Infine, Infrastrutture Lombarde ha proposto appello incidentale riproponendo l&#8217;eccezione di tardività, anche in relazione alle censure concernenti i Piani Economici Finanziari.<br />
Con ordinanza del 13 marzo 2007 n. 1297 la Sezione ha accolto l&#8217;istanza cautelare, ritenendo in particolare fondata la censura relativa alla mancata esclusione dell&#8217;ATI Pizzarotti per omessa ottemperanza, da parte della mandanti Eiffage e Sanef, a quanto richiesto a pena di esclusione dall&#8217;art. 8 lett. r) del bando, e conseguentemente ha fissato la trattazione del merito.<br />
Sono stati altresì proposti motivi aggiunti condizionati, contestandosi sia l&#8217;affermazione del primo giudice secondo cui l&#8217;eventuale fondatezza del ricorso incidentale avrebbe reso inammissibile il ricorso principale, sia la prescrizione del bando ritenuto violata da Centropadane per ciò che riguarda i requisiti finanziari.<br />
Il 27 aprile 2007, in prossimità dell&#8217;udienza fissata dalla Sezione del 4 maggio 2007, perveniva un&#8217;istanza di rinvio dell’ATI Cintra, motivata dalla necessità di garantire alle ditte Eiffage e Sanef termini più lunghi per controdedurre, in quanto entrambe aventi sedi all&#8217;estero, ed inoltre a motivo di reclami proposti alla Commissione Europea in ordine all&#8217;ammissione dell&#8217;ATI Pizzarotti. Era altresì evidenziata, ai fini del richiesto il rinvio, la circostanza che alcuni componenti del collegio giudicante avevano già fatto parte dei collegi di trattazione degli appelli cautelari, rivolti alla riforma sia dell&#8217;ordinanza di rigetto della sospensiva che della sentenza, entrambe pronunciate dal TAR.<br />
Le resistenti hanno anche chiesto in via subordinata che, con riferimento alla censura relativa alla mancata esclusione dell&#8217;ATI Pizzarotti per violazione dell&#8217;art. 8 lett. r) del bando, la Sezione sollevi questione di legittimità comunitaria rimettendo gli atti alla Corte di Giustizia.<br />
La causa è passata in decisione all&#8217;udienza del 4 maggio 2007, dopo la discussione delle parti.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. La Sezione ritiene che l&#8217;istanza di rinvio del 27 aprile 2007 non possa essere accolta.<br />
Innanzitutto, non sembra potersi ritenere che le società estere mandatarie nell&#8217;ATI Pizzarotti rivestano la posizione di controinteressate in questo giudizio.<br />
Questa Sezione ha già ritenuto in passato che, nelle impugnative dei risultati di pubbliche gare, il soggetto controinteressato e, di conseguenza, parte necessaria del giudizio, possa essere solo l’aggiudicatario, considerato che la temuta possibile lesione nei confronti di altro soggetto posizionato in graduatoria derivante dall’eventuale accoglimento del ricorso non sia idonea a far sorgere in tale soggetto la posizione di controinteressato in senso tecnico, non essendo caratterizzata da immediatezza, attualità e concretezza, che sono viceversa ravvisabili unicamente nell’aggiudicatario, e non derivano dalla semplice collocazione in graduatoria.<br />
Pertanto, qualora l&#8217;esito di una gara sia contestato per l’illegittimità derivante dall&#8217;ammissione alla stessa gara di un soggetto poi non risultato aggiudicatario, quest&#8217;ultimo partecipante non può considerarsi nella posizione di controinteressato e non è conseguentemente parte necessaria nel giudizio (cfr. Cons. Stato, V Sez. 1 agosto 2001 n. 4190 e 6 agosto 2001 n. 4233, secondo cui “<i>in tema di gare d’appalto la veste di controinteressato va riconosciuta soltanto all’aggiudicatario, essendo questo l’unico soggetto che dal provvedimento impugnato ricava un beneficio diretto ed immediato e che quindi ha interesse alla conservazione dei provvedimenti medesimi (cfr., da ultimo, C.d.S., VI Sez., 20</i> <i>dicembre 1999 n. 2117); ciò che non può dirsi delle altre imprese in gara le quali, avendo partecipato inutilmente alla procedura, non hanno alcun interesse tutelato alla conservazione del provvedimento, dato che questo non arreca loro alcun vantaggio, così come nessun concreto svantaggio può loro derivare dall’accoglimento del ricorso, senza che possa attribuirsi alcun rilievo all’asserito permanere comunque in capo alle imprese interessate di un non meglio qualificato interesse d’ordine morale al mantenimento della posizione acquisita, se pur inutile ai fini dell’aggiudicazione”).<br />
</i>Né si ravvisano allo stato attuale ragioni prevalenti per discostarsi da tale fermo orientamento.<br />
Pertanto, la circostanza che a tali parti non necessarie del processo siano stati notificati gli atti introduttivi del primo e del secondo grado, non determina nei loro confronti alcuna più qualificata posizione processuale rispetto a quella di eventuali interventori, i quali, del resto, in tale qualità, avrebbero comunque dovuto accettare il processo nello stato e grado in cui si trovava al momento del loro possibile intervento, che oltretutto non hanno ritenuto di voler esperire.<br />
Né si condividono, inoltre, le ulteriori ragioni di opportunità per differire la trattazione della causa, indicate ai punti 2 e 3 dell&#8217;istanza del 27 aprile 2007.<br />
La facoltà di proporre reclamo alla Commissione europea, seppure riferita a fatti oggetto del presente giudizio, non è di per sé rilevante nel giudizio amministrativo, essendo rilevante unicamente sul piano dei rapporti tra Stati membri ed Unione Europea, in ordine ad eventuali violazioni del diritto comunitario.<br />
È stata poi invocata l&#8217;ordinanza 14-21 ottobre 1998 n.359 della Corte costituzionale al fine di valutare, in relazione all&#8217;art. 51 quarto comma del codice di procedura civile, ed al fine di ottenere il rinvio della causa ad altro collegio, la circostanza che alcuni componenti del collegio giudicante avevano già fatto parte dei collegi già investiti della trattazione degli appelli cautelari per la riforma sia dell&#8217;ordinanza di rigetto della sospensiva che della sentenza, entrambe pronunciate dal TAR.<br />
Al riguardo va ricordato che, mentre la Corte Costituzionale con l&#8217;ordinanza 359/98 aveva escluso una tale categoria di incompatibilità, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che ogni diversa ipotesi riconducibile a ragioni di convenienza legittimanti l&#8217;astensione non possa che essere fatta valere dalle parti con lo strumento della ricusazione di cui all&#8217;art. 52 c.p.c. (cfr. Cons.Stato Sez. VI, 6 marzo 2003 n. 1228, di cui vale ora la pena di riportare i passi fondamentali riguardanti la questione in esame: “<i>va premesso che l’istante pone a fondamento della nullità, la violazione dell’obbligo di astensione da parte dei due</i> <i>giudici di primo grado, che già avevano conosciuto della causa, per aver trattato e respinto la domanda cautelare a suo tempo da essa avanzata, chiedendo, in sostanza, una interpretazione estensiva o la disapplicazione dell’art. 51 c.p.c. (che limita tale obbligo ai casi in cui il giudice abbia conosciuto la medesima causa “come magistrato in altro grado di giudizio”), alla luce dell’art. 6 del Trattato U.E. e dell’art. 111, primo comma, Cost., che pongono il fondamentale diritto del cittadino ad un equo processo, che si realizzerebbe, precipuamente, attraverso l’imparzialità del giudice &#8230; Sennonché, a tacere di ogni altra considerazione, che, pure, potrebbe farsi in ordine alla possibilità di compiere una operazione ermeneutica adeguatrice di una norma recante ipotesi tassative o una diretta disapplicazione di essa, alla luce di una disposizione comunitaria di mero principio, appare assorbente il rilievo che la asserita incompatibilità dei giudici della fase cautelare a partecipare al collegio chiamato a decidere sul merito del ricorso non determina un vizio di nullità deducibile in sede di impugnazione della sentenza, in quanto tale incompatibilità, ove ritenuta sussistente, avrebbe potuto dar luogo soltanto all’esercizio del potere di ricusazione, che l’odierna appellante aveva l’onere (non assolto) di far valere nelle forme e nei termini di cui all’art. 52 c.p.c. (cfr., per tutte, Cass., sez. I, 15 maggio 2001, n. 6655) &#8230; Val la pena, peraltro di aggiungere, che la questione sollevata in questa sede circa l’asserita incompatibilità fra giudice della fase cautelare e giudice del merito (irrilevante, per le ragioni di cui sopra), ha già ricevuto soluzione negativa da parte della Corte Costituzionale, la quale, pronunciandosi ripetutamente (cfr., per tutte, sent. 27 ottobre 1997 n. 326) sulla costituzionalità del predetto art. 51 c.p.c., nella parte, appunto, in cui, non imponendo l&#8217;obbligo di astensione al giudice della causa di merito, che abbia concesso un provvedimento d&#8217;urgenza nella stessa causa, potrebbe pregiudicare l&#8217;imparzialità del giudicante, ha affermato che, a differenza del procedimento penale, ispirato a principi diversi e, segnatamente, al favor rei, il processo civile si articola attraverso più fasi sequenziali (necessarie od eventuali), nelle quali l&#8217;interesse posto a base della domanda &#8211; e che regge il giudizio &#8211; impone l&#8217;appagamento di esigenze, a quest&#8217;ultimo connesse, di carattere conservativo, anticipatorio o istruttorio. Orbene, in tal caso, il provvedimento cautelare adottato dal giudice consegue alla dialettica dei contrapposti interessi, la quale, di norma, si svolge attraverso il contraddittorio fra le parti, in una continua funzione propulsiva, che condiziona il proseguimento e la stessa conclusione del giudizio; cosicché non può negarsi che il pieno rendimento dell&#8217;attività giurisdizionale, alla stregua del principio di concentrazione, viene più agevolmente conseguito, se è sempre lo stesso giudice a condurre il processo, e che il giudice più adatto a decidere del merito può essere ritenuto, secondo ragione, appunto quello già investito di una cognizione &#8220;ante causam&#8221;, cautelare o più genericamente sommaria. Ed invero, ha aggiunto la Corte, la concessione della misura &#8220;ante causam&#8221; si fonda solo sui presupposti del pregiudizio irreparabile e del &#8220;fumus boni iuris&#8221;, il quale ultimo deve risultare da un semplice giudizio di verosimiglianza, concretantesi in una valutazione probabilistica circa le buone ragioni dell&#8217;attore, che vanno preservate dal rischio di restare irreversibilmente compromesse durante il tempo necessario a farle valere in via ordinaria: di qui il carattere strumentale (rispetto &#8211; va sottolineato &#8211; non al merito della causa, bensì alla realizzazione del diritto da accertare in tale sede), assunto dal provvedimento cautelare, e la connessa struttura sommaria della cognizione&#8230; Trattasi di considerazioni che la stessa Corte ha ritenuto pertinenti anche al processo amministrativo (cfr., ord. 28 novembre 2002, n. 467), anch’esso permeato dal principio dispositivo, per il quale, oltre tutto, lo stesso legislatore ha imposto (art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205) che l’ordinanza cautelare debba ispirarsi ad una valutazione probabilistica circa “i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole previsione sull’esito del ricorso”.<br />
</i>Ed è appena il caso di rilevare, inoltre che le ordinanze cautelari pronunciate nei vari gradi possono essere svariate, e che quindi come quelle ragioni esposte nella richiesta di rinvio in esame potrebbero condurre all&#8217;impossibilità di formare il collegio nell&#8217;ambito della medesima sezione, ed a dovere conseguentemente ricorrere a consiglieri di altra sezione. Il che, se ripetuto con la frequenza imposta dal notevole carico di ricorsi trattati da ciascuna sezione, potrebbe peggiorare sensibilmente i tempi di definizione dei ricorsi, nella giustizia amministrativa.<br />
D&#8217;altra parte, le novità introdotte dall&#8217;art. 3, L. 21 luglio 2000, n. 205 che, nel sostituire, con otto commi, il settimo comma dell&#8217;art. 21, L. 6 dicembre 1971, n. 1034, hanno ulteriormente rafforzato la connessione tra l&#8217;incidente cautelare ed il giudizio di merito, impongono al giudice amministrativo in sede d’esame dell&#8217;istanza cautelare, di valutare le ragioni di probabile fondatezza del ricorso e di disporre (all&#8217;occorrenza anche davanti a sé) la trattazione del merito della causa, ovviamente con l&#8217;urgenza connessa con le esigenze di più rapida decisione, che la materia richiede.<br />
Pertanto, nell&#8217;attuale sistema è da escludersi la possibilità di ottenere, senza il consenso di tutte le altre parti, ed in assenza di un valido motivo giuridico-processuale, un rinvio della definizione della controversia, soprattutto in materie come quella della presente controversia, ed in evidente contrasto con le ragioni di preminente pubblico interesse che la caratterizzano.</p>
<p>2. È necessario esaminare preliminarmente l&#8217;appello incidentale delle resistenti Cintra-Merloni, che ripropone le censure rigettate del ricorso incidentale in primo grado.<br />
2.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale in primo grado, Cintra-Merloni censurano l&#8217;ammissione alla gara dell&#8217;ATI Centropadane, sostenendo che quest&#8217;ultima avrebbe disatteso la seconda lettera d’invito (ottobre 2005) nella parte riguardante i requisiti di ammissione stabiliti nell&#8217;art. 8 del bando.<br />
Sostengono in particolare le deducenti che l&#8217;appellante avrebbe dovuto essere esclusa per non avere soddisfatto quanto richiesto ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti finanziari, di cui alle lettere o) e p) del citato art. 8, ritenendosi che il possesso di tali requisiti dovesse essere dimostrato con riferimento a ciascun soggetto componente il raggruppamento.<br />
In particolare, secondo Cintra-Merloni, ciascuna ditta del raggruppamento avrebbe dovuto da sola possedere per intero i requisiti di fatturato (150 milioni di euro nell&#8217;ultimo triennio) e di capitale sociale versato (15 milioni di euro), nonostante la nota del RUP, peraltro parimenti impugnata dall&#8217;ATI Centropadane, avesse sostenuto che i requisiti finanziari avrebbero dovuto valutarsi in capo al raggruppamento.<br />
Il motivo in esame è, tuttavia, infondato, come esattamente ritenuto dal primo giudice, secondo cui, fatti salvi i requisiti minimi là dove previsti, ciascun partecipante dell&#8217;associazione temporanea può partecipare ad una pubblica gara facendo conto sulle complessive capacità dell’A.T.I. stessa, considerato anche il disposto dell’art. 47 commi 2 e 3 della Direttiva 2004/18/CEE, per cui il partecipante può fare affidamento sui requisiti degli altri soggetti “a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi”.<br />
L’affermazione è censurata in via incidentale da Cintra – Merloni, secondo cui la prescrizione di gara avrebbe carattere inequivoco, ed avrebbe condotto all&#8217;esclusione dell&#8217;appellante, in base al significato letterale della <i>lex specialis</i>.<br />
La sezione concorda con l&#8217;interpretazione di tale disposizione data dal RUP in occasione della richiesta di chiarimenti sul punto.<br />
Al riguardo, in aggiunta alle qui condivise considerazioni di carattere sistematico accennate nella sentenza appellata, circa la portata dell’art. 47, commi 2 e 3, della Direttiva 2004/18/CEE e della giurisprudenza comunitaria circa l&#8217;avvalimento, può osservarsi che la clausola in questione secondo cui “<i>le dichiarazioni di cui alle voci i), l), m), n), o), p), q), r) devono essere prodotte da tutti i membri del raggruppamento, nonché dagli eventuali soggetti esterni indicati per il soddisfacimento</i> <i>delle condizioni di cui alle</i> <i>voci d), e), f) e g</i>)”, non conduce affatto, anche nel suo significato letterale, alle conclusioni sostenute da Cintra – Merloni.<br />
Le dichiarazioni di ciascuna delle partecipanti, richieste dalla clausola in esame, sono le seguenti: i) <i>dichiarazione di inesistenza delle situazioni che, a norma dell’art. 24 della direttiva 93/37/CEE, determinano l’esclusione dalle gare; l) dichiarazione che attesti ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ovvero dichiarazione che attesti la non assoggettabilità agli obblighi di assunzione di cui alla predetta legge; m) dichiarazione che il candidato non si è avvalso dei piani individuali di emersione dal lavoro sommerso di cui alla legge 18 ottobre 2001 n. 383, ovvero che la stessa si sia avvalsa di tali piani, essendo ormai concluso il periodo di emersione; n) dichiarazione di non trovarsi in un rapporto di controllo ovvero di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile con altre imprese partecipanti alla gara singolarmente o in altro raggruppamento ovvero di non trovarsi in rapporto di controllo o di collegamento con altra società che è in rapporto di controllo o di collegamento con altra società che partecipa alla gara singolarmente o in altro raggruppamento; o) dichiarazione di aver prodotto un fatturato complessivo negli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando non inferiore ad euro 150.000.000,00; p) dichiarazione di possedere un capitale sociale interamente versato non inferiore ad euro 15.000.000,00.<br />
</i>Come si vede, tali dichiarazioni ed i corrispondenti requisiti da dichiarare sono eterogenei tra loro, sotto l&#8217;aspetto del riferimento soggettivo o meno, nel senso che alcuni di carattere soggettivo non possono che rifersi alla singola partecipante in associazione, mentre altri requisiti, di carattere viceversa prevalentemente oggettivo e numerico, come appunto quelli indicati sub <i>o)</i> e <i>p</i>), non possono che rifersi all&#8217;associazione nel suo complesso, tenuto conto oltretutto che sembra del tutto illogico richiedere che, in caso di ATI, ciascun membro del raggruppamento, anche se associato per una quota minima, debba possedere per intero il requisito finanziario richiesto al concorrente singolo.<br />
In tale ultima ipotesi, quindi, di dichiarazione di requisiti di partecipazione di carattere oggettivo, la clausola in questione non può che significare che le singole dichiarazioni debbono intendersi come riferite alla parte di requisito proporzionale alla quota di partecipazione di ciascun associato nell&#8217;ambito del raggruppamento.<br />
La diversa conclusione condurrebbe, oltretutto, all&#8217;illogica conseguenza secondo cui l’eventuale maggiore specializzazione e professionalità delle imprese associate di dimensione minore non possa validamente concorrere all&#8217;offerta dell’ATI nel suo complesso, vanificando in definitiva la ragione stessa della giuridica possibilità, per le imprese di qualsiasi natura e dimensione, di partecipare alle pubbliche gare in associazione temporanea, piuttosto che singolarmente.<br />
Non è pertanto necessario passare ad esaminare l&#8217;impugnazione incidentale svolta sul punto dall&#8217;appellante e la connessa questione della sua eventuale intempestività, eccepita dalle resistenti, dovendosi confermare il capo della sentenza fin qui esaminato.<br />
2.2. Va altresì condiviso il punto 8 della sentenza appellata, là dove ha escluso che la L.R. Lombardia 4 maggio 2001 n. 9 ed il regolamento di attuazione 8 luglio 2002 n. 4, rechino un divieto di partecipazione dei consorzi alle A.T.I. concorrenti. L’accenno alla L. 109/94, in ordine alla possibilità che i consorzi partecipino alla gara, era da considerarsi una semplice conferma della legittimazione di tali soggetti a riunirsi in ATI, senza che al riguardo occorresse anche un ulteriore richiamo nella normativa di gara. Inoltre, le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti morali dovevano considerarsi riferite ai singoli partecipanti all’associazione, quali appunto i consorzi. A ciò aggiungasi che, nel caso di specie, il consorzio non ha indicato soggetti consorziati a beneficio dei quali parteciperebbe, non potendosi così per tale profilo richiamare i principi affermati sul punto dalla giurisprudenza. Del resto, anche il consorzio, come qualsiasi altro membro del raggruppamento, in procedure come quelle in esame può assumere anche soltanto la funzione di semplice partner finanziario nella costituenda società di progetto o può in alternativa fornire servizi di qualsiasi natura e contenuto in proprio quale consorzio e non necessariamente attraverso le ditte consorziate, le quali, a loro volta, possono essere individuate come soggetti terzi fornitori e dunque contraenti della futura società di progetto.<br />
2.3. Altrettanto da disattendere è poi il terzo motivo del ricorso incidentale, rigettato dal primo giudice sul rilievo secondo cui il diritto comunitario consente, attraverso il cd. avvalimento, che partecipino alle gare anche soggetti non in possesso in prima persona di tutti i requisiti necessari, se non attraverso i rispettivi associati. Può quindi legittimamente avvenire che taluno dei partecipanti alla gara non abbia la possibilità di presentare in prima persona talune delle dichiarazioni richieste dal bando, in quanto riferite ad attività che, secondo il convenuto futuro assetto dell’A.T.I., non siano in ipotesi previste come di sua spettanza.<br />
A ben vedere, tali dichiarazioni dovrebbero competere all&#8217;ATI nel suo complesso anche se, come nella specie è avvenuto, siano dichiarate da ciascuna delle imprese interessate alle singole quote di lavori.</p>
<p>3. Possono a questo punto esaminarsi congiuntamente sia il motivo dell&#8217;appello principale, secondo cui il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto tardive le censure concernenti l&#8217;ammissione dei soggetti concorrenti, sia quello dell&#8217;appello incidentale di Infrastrutture Lombarde, con cui si censura la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto tardivi i motivi relativi ai piani economico finanziari (PEF), come viceversa avvenuto per i restanti motivi riguardanti la mancata esclusione delle ditte concorrenti.<br />
Secondo il primo giudice, poiché nella lettera d’invito del giugno 2005 era previsto, diversamente dalla successiva lettera d’invito alla fase finale, che, in caso di mancata partecipazione o di esito negativo della selezione degli aspiranti, la concessione sarebbe stata affidata al promotore, quest&#8217;ultimo avrebbe avuto l&#8217;onere di impugnare immediatamente la mancata esclusione di una o di entrambe le ATI concorrenti.<br />
Al riguardo può ribadirsi ancora una volta (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V n. 6727 del 17 novembre 2006) che, <i>nel procedimento di cui agli artt. 37-bis e segg. l. n. 109/94, l’interesse ad impugnare l’ammissione alla gara dell’altro concorrente sorge soltanto nel momento in cui si conclude l’intero procedimento, del quale la licitazione privata rappresenta soltanto la fase interna di selezione dei progetti da negoziare successivamente con quello del promotore. Nelle lettere a) e b) dell’art. 37-quater, comma 1, della legge n. 109/94, l’individuazione delle due offerte da porre in confronto con quella del promotore non ha alcun autonomo rilievo, dal quale far scaturire un interesse immediato ad impugnare i vizi riguardanti la loro scelta. In questa fase, la posizione degli offerenti non è assimilabile a quella dell’aggiudicatario, ma rimane ancora quella dell’aspirante all’aggiudicazione, non essendo ancora iniziata né conclusa la comparazione di ciascuno dei due migliori progetti con quello del promotore posto a base della gara. La previsione di due distinte fasi nell’art. 13 del bando integrale di gara non implica necessariamente la divisione dell’intera procedura in due distinti sub-procedimenti autonomamente impugnabili. La comunicazione dell’avvio della procedura negoziata una volta “esperita la licitazione privata” al soggetto promotore e ai soggetti presentatori delle due migliori offerte ha carattere impulsivo del prosieguo del procedimento da parte dell’amministrazione e la mancata sua impugnativa non comporta alcuna decadenza a censurare eventuali vizi del procedimento svolto sino ad allora. Tale comunicazione si configura non come vero e proprio provvedimento, ma come atto dovuto secondo l’art. 37-quater l. n. 109/94 che prevede le due fasi procedimentali, senza alcuna reciproca autonomia. Invero, la conclusione della licitazione privata (o dell’appalto concorso ex art. 37-quater co. 1, lett. a) non determina alcuna situazione di vantaggio o pregiudizio di uno dei competitori a danno dell’altro. Questa situazione si verifica solo all’esito del confronto finale, quando cioè, nella fase negoziata, una delle due proposte ammesse prevale sull’altra o quella del promotore prevale su ambedue. Né, a sostegno della diversa ipotesi, vale l’ultimo inciso dell’art. 37 quater co. 1, lett. b) l. n. 109/1994 che prevede lo svolgimento della gara anche fra il promotore e l’unico soggetto qualificato. La norma mira a salvaguardare l’intera procedura che deve comunque avere un esito, anche se siano escluse tutte le offerte ad eccezione di una e non attribuisce un autonomo interesse ad impugnare ex se la fase endoprocedimentale della licitazione. Esclusa la sua impugnabilità immediata, non è pertanto necessario individuare il momento in cui sia intervenuta la conoscenza dell’esito della licitazione.<br />
</i>Pertanto, deve ritenersi che nel procedimento in questione, l’ammissione dei concorrenti non sia autonomamente impugnabile se non in occasione dell&#8217;esito eventualmente negativo della fase finale di questo, trattandosi a ben vedere di un procedimento unitario finalizzato all’individuazione del concessionario.<br />
Ne consegue che ciascun partecipante (indipendentemente sia dalla particolare posizione rivestita di promotore o di offerente, sia dalla particolare fase in cui entri in gara) possa censurare l&#8217;ammissione di altri concorrenti soltanto in occasione dell&#8217;esito della procedura. Nella specie, deve quindi considerarsi tempestiva l&#8217;impugnativa dell&#8217;ammissione dei due concorrenti esperita dall&#8217;appellante soltanto in una con l’impugnativa dell&#8217;esito della procedura, avendo la stessa evidente interesse ad escludere quei concorrenti senza la cui partecipazione sarebbe risultata aggiudicataria. Ne consegue, pertanto, sia la fondatezza del primo motivo dell’appello principale, sia l&#8217;infondatezza dell&#8217;appello incidentale di Infrastrutture Lombarde, quest&#8217;ultimo incentrato sulle censure di inadeguatezza dei PEF, da considerare, per quanto si è detto, denunciabili all&#8217;esito della procedura.</p>
<p>4. Sempre con riferimento alle censure circa la mancata esclusione delle concorrenti, non va condivisa l&#8217;eccezione secondo cui l&#8217;appellante principale non avrebbe interesse ad escludere una sola delle due concorrenti perché il ricorso originario sarebbe stato diretto ad escluderle entrambe. <br />
Per la verità, nella specie, il ricorso introduttivo del giudizio era stato articolato in più censure, tra loro autonome, alcune delle quali rivolte all’esclusione di una sola delle due concorrenti ed alla conseguente aggiudicazione a proprio favore.<br />
Del resto, nell&#8217;ipotesi di esclusione dell&#8217;ATI Cintra, così come dell&#8217;ATI Pizzarotti, l&#8217;appellante potrebbe prevalere sul concorrente rimasto, sulla base delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione di gara in occasione dei confronti a coppie e dell&#8217;applicazione della formula matematica per gli elementi quantitativi.<br />
Va ribadita al riguardo, la piena legittimità del confronto a coppie anche in presenza di due soli concorrenti, come la Sezione ha già stabilito nelle decc. 9 maggio 2006 n. 2524 e 22 febbraio 2007 n. 967, tenuto conto che <i>il confronto a coppie esprime non già una valutazione assoluta sebbene una valutazione relativa delle offerte, onde individuare quella che, in raffronto alle altre appare migliore, non potendo applicarsi un giudizio di tipo transitivo (se A è preferito a B e B a C non è detto che A sia preferito a C: cfr. Cons. St., sez. IV, 16 febbraio 1998, n. 300); il confronto a coppie si sostanzia in una serie di distinte e autonome valutazioni di ogni offerta con ciascuna delle altre “…al fine di pervenire ad una valutazione complessiva dell’offerta medesima, rappresentata dalla sommatoria delle preferenze da essa riportate e che dovrà, da ultimo, essere confrontata con le sommatorie finali delle valutazioni di tutte le altre offerte concorrenti” (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 4 luglio 2002, n. 3261), e per conseguenza “…la valutazione di ciascun progetto e di ciascuna offerta è data dal totale dei punteggi attribuiti per ogni elemento posto in comparazione…” (cfr. Cons. St., sez. V, 28 giugno 2002, n. 3566).<br />
</i><br />
5.1. Con riferimento all&#8217;ATI Pizzarotti, si rivela fondato il motivo relativo alla violazione dell&#8217;art. 8 lett. r) del bando, in virtù del quale era richiesta, a pena di esclusione, l&#8217;esibizione del certificato generale del casellario giudiziario non anteriore a sei mesi alla data di presentazione della domanda di partecipazione ovvero copia conforme all’originale, anche con modalità di cui agli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, riferito al firmatario dell’offerta, al legale rappresentante ed agli altri amministratori dell’impresa, nonché ai suoi procuratori muniti di rappresentanza; prescrizione quest&#8217;ultima che, nell&#8217;ipotesi di associazione temporanea d&#8217;impresa, doveva intendersi riferita a ciascun membro del raggruppamento.<br />
Come denunciato dall&#8217;appellante, le due ditte francesi Eiffage e Sanef, dell&#8217;ATI Pizzarotti, hanno disatteso tale prescrizione, in quanto non hanno prodotto in gara la certificazione del casellario giudiziario non anteriore a sei mesi, ovvero una dichiarazione sostitutiva, od una copia dichiarata conforme all&#8217;originale anche nelle forme di cui agli artt. 19 e 47 DPR 445/00 (cd. autodichiarazione di conformità). Le stesse ditte peraltro hanno allegato una dichiarazione sostitutiva attestante che all&#8217;atto di iscrizione al registro delle imprese francesi i relativi amministratori avevano effettuato una cosiddetta dichiarazione sull&#8217;onore, riservandosi di produrre il casellario ovvero dichiarazione sostitutiva, in un momento successivo.<br />
Il RUP, peraltro, ha consentito la successiva esibizione di quanto richiesto dal bando, assegnando alle ditte un primo termine successivamente prorogato. Infine le due ditte francesi Eiffage e Sanef hanno presentato, oltre il termine, dichiarazioni, riferendo di alcuni aggiornamenti nel frattempo intervenuti nei consigli di amministrazione di entrambe.<br />
Risulta dunque violato non soltanto il termine perentorio per la produzione del documento, ma anche e soprattutto l&#8217;oggetto della richiesta indicata nella clausola di cui trattasi, anch’esso richiesto a pena di esclusione, non potendosi in alcun modo ritenere equipollente la dichiarazione sull&#8217;onore, che le ricorrenti hanno esibito, alla certificazione del casellario giudiziale, come richiesta, oltretutto, di data non anteriore a sei mesi.<br />
Resta poi irrilevante, al riguardo, la non dimostrata impossibilità, per un&#8217;impresa francese, di potere soddisfare la richiesta indicata nella prescrizione in esame, considerato che le ditte in questione avevano esplicitamente fatto riserva di adeguarvisi. <br />
Secondo le resistenti, inoltre, la prescrizione in esame è un duplicato di quanto richiesto al punto 8 del bando, dov’è prescritta una dichiarazione sostitutiva di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all&#8217;art. 24 dir. CEE 93/37, al cui accertamento negativo è in parte funzionale la richiesta del casellario. Poiché le ditte francesi avevano presentato tale dichiarazione, del tutto correttamente le stesse non sarebbero state escluse per non aver presentato quanto richiesto dalla lettera r).<br />
Le resistenti concludono sul punto o per la reiezione della censura ovvero per la rimessione alla Corte di Giustizia della questione pregiudiziale articolata, da Infrastrutture Lombarde spa, nel senso se siano compatibili con il diritto comunitario disposizioni nazionali che considerino motivo di esclusione la mancata presentazione di dichiarazione e documenti per la prova della insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 24 dir. CEE 97/33, ovvero che richiedendo “per le medesime circostanze” la produzione di una dichiarazione e di un certificato del casellario giudiziale, prevedono l&#8217;esclusione per l&#8217;impresa che non abbia presentato l&#8217;uno e l&#8217;altro. Cintra da parte sua chiede di sollevare la questione concernente nella richiesta alla Corte se possa essere esclusa dalla gara un’impresa che presenti documentazione idonea ai sensi della legge del paese di provenienza ovvero che abbia sostanzialmente provato l&#8217;assenza di cause di esclusione ai sensi dell&#8217;art. 24 della direttiva 97/37. Ad analoga richiesta si è anche associata la Regione Lombardia.<br />
Ora, in disparte la circostanza che alcun contrasto tra ordinamento interno e ordinamento comunitario risulta nemmeno in astratto prospettabile e che nel caso di specie si discute semplicemente della violazione di una prescrizione di gara il cui rispetto deve essere garantito in modo uguale da tutti i partecipanti, pena violazione, in tal caso sì, di regole elementari di par condicio aventi come noto pure matrice comunitaria, è peraltro evidente come il bando di gara non fosse sul punto in alcun modo in contrasto con i principi comunitari (il che peraltro non ne avrebbe comunque consentito un mancato rispetto, in assenza di sua impugnazione).<br />
Vero è infatti invece che l&#8217;allegazione del casellario giudiziale costituisce mezzo tipico previsto dallo stesso art. 24 della direttiva al fine consentire l&#8217;effettiva dimostrazione di non sussistenza della causa di esclusione consistente nell&#8217;assenza di precedenti penali incidenti sulla moralità professionale. Peraltro, anche sul versante soggettivo, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui all&#8217;art. 24 è richiesta al concorrente (e come tale, in caso di persona giuridica, non era in alcun modo riferibile a soggetti predeterminati, stante anche l&#8217;inapplicabilità della normativa nazionale là dove non direttamente richiamata), mentre il certificato giudiziale è richiesto dal bando con riguardo a plurime ed individuate persone fisiche.<br />
In definitiva, non solo l&#8217;allegazione era richiesta a pena di esclusione, ma trattavasi anche di allegazione per nulla ripetitiva di quella relativa alla generale dichiarazione di insussistenza di tutte le (tra loro diverse) cause di esclusione di cui all&#8217;art. 24 dir. CEE.<br />
Per tali ragioni deve ritenersi manifestamente infondata la pregiudiziale comunitaria prospettata dalle resistenti, atteso che certamente non può considerarsi contrastante con il diritto comunitario la clausola del bando (peraltro predisposto dalla stessa amministrazione resistente che pure solleva la questione) che richieda l&#8217;allegazione, a pena esclusione, di quanto tipicamente previsto proprio dalla normativa europea. Né appare censurabile (tanto meno sotto il profilo del contrasto con la disciplina comunitaria) la scelta dell&#8217;amministrazione di operare tale richiesta già in fase di prequalifica, al fine di accertare preventivamente l’insussistenza di cause di esclusione, il cui apprezzamento oltretutto richiede anche valutazioni caratterizzate da elementi di discrezionalità (non incidenza sulla moralità professionale), rispetto ai quali non sembra logicamente ammissibile un’impegnativa e penalmente rilevante autodichiarazione.<br />
5.2. È altresì fondata la censura, nei confronti della parte della sentenza appellata, in cui è disatteso il primo motivo relativo all&#8217;ammissione dell&#8217;ATI Cintra, ed è parimenti da respingere il corrispondente motivo incidentale proposto da quest&#8217;ultima.<br />
L’ATI Cintra, in un primo momento, si era limitata a depositare le dichiarazioni sostitutive, richieste dall’art. 8 lettera r) del bando, solo quanto al firmatario dell’offerta, agli amministratori ed ad alcuni dei propri procuratori. Il RUP, al fine verificare il rispetto di quanto richiesto dal bando, là dove si riferisce ai “procuratori muniti di rappresentanza” senza distinzioni, aveva chiesto alla ditta di esibire la documentazione idonea al fine di identificare quali fossero i soggetti tenuti alla dichiarazione.<br />
In esito a tale richiesta, Cintra aveva quindi depositato la necessaria documentazione anche con riferimento agli altri procuratori muniti di rappresentanza, affermando di avere in un primo tempo ritenuto di depositare la documentazione solo con riguardo ai procuratori che potevano essere interessati dalla commessa.<br />
Centropadane ha dedotto, a tale proposito, la violazione della clausola di gara corrispondente, sanzionata con l&#8217;esclusione.<br />
Il primo giudice ha disatteso la censura, facendo riferimento all&#8217;espressione utilizzata nella nota di richiesta di chiarimenti del RUP che indica “soggetti che hanno i poteri per impegnare la società” e contestando anche nella sostanza l&#8217;interpretazione, ritenuta eccessivamente restrittiva, considerato oltretutto che, ad esempio, in una catena di negozi, anche un commesso avrebbe i poteri per impegnare la società.<br />
La censura in esame è, viceversa, anch&#8217;essa fondata, in relazione alla puntuale ed inequivoca previsione del bando di gara, che imponeva l&#8217;allegazione di quanto richiesto dalla lett. r) (casellario giudiziale) con riguardo ai procuratori muniti di rappresentanza senz’alcuna limitazione.<br />
Tale prescrizione infatti, parallelamente a quella relativa agli amministratori, è destinata a verificare il requisito morale in capo a tutti i soggetti cui la società ha affidato poteri di rappresentanza, senza attribuire rilevanza alcuna alla circostanza se gli stessi debbano (tutti od alcuni) intervenire nella commessa cui la procedura si riferisce.<br />
Del resto, il RUP, che in fase di ammissione del promotore, pronunciandosi sull&#8217;interpretazione della prescrizione, aveva ritenuto che la stessa si riferisse senza distinzione a tutti i procuratori muniti di rappresentanza, aveva richiesto a Cintra, nel presupposto che la dichiarazione dovesse effettuarsi per tutti i soggetti indicati nella prescrizione, l&#8217;elenco nominativo di quest’ultimi.<br />
Né vi era spazio per un’integrazione istruttoria, trattandosi di omissione al chiaro disposto di una clausola della <i>lex specialis</i> relativa a determinati soggetti, che, nel suo inequivoco tenore, si sottrae alla censura in via incidentale articolata da Cintra (quarto motivo del ricorso incidentale in primo grado) e riproposto in appello. Il motivo infatti risulta infondato (sì da potersi prescindere da ogni questione sulla sua tempestività), atteso che risponde senz&#8217;altro ad un criterio precauzionale, ma certamente non irrazionale od abnorme, la circostanza che la PA riferisca il requisito morale tanto agli amministratori come ai procuratori muniti di rappresentanza del soggetto concorrente, i quali del resto sono talvolta investiti di poteri di rappresentanza ben più concreti rispetto ai titolari delle cariche di amministrazione. Né la previsione sembra avere alcuna valenza discriminante, atteso che tanto le imprese nazionali che quelle con sede in altro Stato, possono avere (come quasi sempre hanno in settori di tale rilevanza) un’organizzazione ben distribuita anche all&#8217;estero.<br />
Anche sul punto la sentenza appellata dev&#8217;essere riformata, in accoglimento delle censure ore esaminate.</p>
<p>6. Anche se l&#8217;esclusione dell&#8217;una o dell&#8217;altra, ovvero di entrambe le ditte concorrenti, conduce ad accogliere la domanda dell&#8217;appellante principale, e ad annullare gli atti impugnati consentendo l&#8217;assorbimento delle altre censure, può inoltre aggiungersi che Centropadane sarebbe risultata aggiudicataria anche in presenza delle due ditte concorrenti se soltanto il seggio di gara non fosse incorso in un’evidente contraddittoria valutazione, che ha determinato la migliore collocazione in graduatoria di Cintra peraltro per appena 0,82 punti. Anche se risultano decisivi i profili già affrontati, sulla questione è sufficiente rilevare come nelle varie difese e perizie depositate in giudizio, si confermi che su almeno una delle sottovoci di valutazione (1.1.d. Integrazione tra strutture ed attività agricole inerenti), i progetti Cintra e Pizzarotti erano rimasti del tutto identici, tanto da fare risultare contraddittoria l&#8217;inversione di punteggio (poi rivelatasi decisiva), registrata nella fase finale. Peraltro anche con riguardo alle altre sottovoci, le modifiche progettuali sui cui le parti si sono soffermate non sembrano idonee a giustificare in termini di minima razionalità e non contraddittorietà (nei limiti del sindacato di legittimità consentito al giudice amministrativo), l&#8217;inversione radicale dei punteggi attribuiti.</p>
<p>7. Stante l’assorbenza di quanto esposto in precedenza, in ordine ai PEF è sufficiente qui evidenziare che appaiono tempestive (per quanto detto al punto 3. che precede) ed altresì fondate le censure relative al PEF di Pizzarotti, atteso che lo stesso incontestatamente rileva una notevole passività nell’andamento della fase di gestione, risultando, pertanto, condivisibile la relativa censura riproposta dall’appellante e nella sostanza non esaminata dal TAR.</p>
<p>8. Pur nella fondatezza sostanzialmente manifesta dell’appello principale, il rilievo e la complessità di alcune delle questioni trattate inducono a compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello principale ed i motivi aggiunti proposti da Autostrade Centro Padane s.p.a. e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla gli atti impugnati in primo grado ai sensi di cui in motivazione;<br />
Respinge gli appelli incidentali;<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 4 maggio 2007 con l’intervento dei Sigg.ri:</p>
<p>Sergio Santoro		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Cesare Lamberti		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Claudio Marchitiello	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Marco Lipari		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Nicola Russo		&#8211;	Consigliere estensore																																																																																										</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 5/07/07<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</b></p>
<p align=justify>
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-5-7-2007-n-3814/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.3814</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.6058</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-5-7-2007-n-6058/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-5-7-2007-n-6058/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-5-7-2007-n-6058/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.6058</a></p>
<p>Pres.e Rel. Capuzzi A. A.(Avv. A. Lamberti) c/ Ministero dell’ Economia e delle Finanze(Avv. Gen. Stato) sulla definizione dei criteri di valutazione dei titoli in una procedura di concorso Concorsi pubblici &#8211; Bando &#8211; Impugnazione &#8211; Criteri di valutazione dei titoli – Censurabilità-Macroscopica illogicità o irrazionalità nelle scelte compiute dall&#8217;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-5-7-2007-n-6058/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.6058</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-5-7-2007-n-6058/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.6058</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.e Rel. Capuzzi<br /> A. A.(Avv. A. Lamberti) c/ Ministero dell’ Economia e delle Finanze(Avv. Gen. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla definizione dei criteri di valutazione dei titoli in una procedura di concorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici  &#8211; Bando &#8211; Impugnazione &#8211; Criteri di valutazione dei titoli – Censurabilità-Macroscopica illogicità o irrazionalità nelle scelte compiute dall&#8217; Ente- Superamento di concorsi nella carriera direttiva della stessa Amministrazione- Non Sussiste- Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Atteso il rilevante margine di discrezionalità di cui l&#8217;Amministrazione dispone, l’attività di definizione dei criteri di valutazione dei titoli da valutare in una procedura di concorso, può dar luogo a profili d’illegittimità solo in caso di macroscopica illogicità o irrazionalità nelle scelte compiute dall&#8217; Ente. Nel caso di specie, non appare censurabile la previsione del bando di dare esclusivo rilievo al superamento di concorsi nella carriera direttiva della stessa Amministrazione che ha indetto il concorso, atteso che una tale previsione, risponde a criteri di logica e buon andamento ed, in particolare, all’esigenza di comprovare il livello di qualificazione professionale e di cultura acquisito dal candidato, specificatamente, rispetto al posto da ricoprire.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
– SEZIONE II –</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n.15458 del 1999   proposto da <br />
<b>Abatemattei Anna Maria</b>,  rappresentata e difesa dall’Avv.to Antonio Lamberti  ed elettivamente  domiciliata in Roma, nello studio  del medesimo, viale Parioli n.67;</p>
<p align=center>
contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b> Ministero dell’Economia e delle Finanze</b>, in persona del Ministro <i>pro-tempore,</i> rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è elettivamente domiciliato;</p>
<p>e nei confronti<br />
di <b>GCIL, CISL, UIL, UNSA, CONFSAL-SALFI, CISAL, UGL, DIRSTAT, Federazione Statali RdB-CUB, CIDA, USPPI, UNIONQUADRI, CISAL-FIALF, Drago Giorgio, Fant Paola </b>e <b>Murruncheddu Giannino</b>, non costituiti in giudizio;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
 della graduatoria del concorso speciale di cui al DM del 19 gennaio 1993 per titoli di servizio, professionali e di cultura, a 999 posti di primo dirigente del ruolo amministrativo nella parte in cui colloca la ricorrente in posizione non utile a conseguire la nomina a dirigente dell’Amministrazione finanziaria nonchè dei verbali della commissione esaminatrice;</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Vista la sentenza istruttoria della medesima Sezione n.12407 del 2003;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito alla camera di consiglio del 23.5.2007 – relatore il dottor Roberto Capuzzi –l&#8217;avv.to Buccilli;<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO <br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La  ricorrente, Direttore tributario in servizio presso l&#8217;Ufficio del Segretariato Generale, chiede l&#8217;annullamento del decreto ministeriale del 9 luglio 1999 registrato dall&#8217;Ufficio Centrale di Bilancio in data 20 luglio 1999, concernente l&#8217;approvazione della graduatoria e la nomina dei vincitori del concorso speciale per titoli di servizio, professionali e di cultura per il conferimento di n.999 posti di Primo Dirigente nel ruolo amministrativo.<br />
A sostegno della propria richiesta la ricorrente, che ha riportato un punteggio totale di 91,85 non risultando utilmente collocata nella graduatoria finale del concorso, eccepisce le seguenti censure.<br />
a) Violazione degli artt. 3 e 97 della Cost.; degli art.81  e ss del DPR 27 del 1992 n.287, dell&#8217;art. 28 del d.lvo 3.2.1993 n.29.<br />
b) Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione del DM 8.8.1997, illogicità, contraddittorietà, immotivato contrasto con i precedenti, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento.<br />
La ricorrente assume che la Commissione esaminatrice del concorso avrebbe applicato le regole della procedura concorsuale in parola in maniera difforme da quanto previsto nel DM  8 agosto 1997.<br />
In particolare la ricorrente chiede l&#8217;annullamento delle operazioni di cui al verbale della commissione di concorso n. 168 del 22 giugno 1999 che rettifica il punteggio attribuitole riducendolo di punti 4,00.<br />
Cio&#8217; in relazione alla mancata valutazione nella sottocategoria B3 del superamento di n.2 concorsi nella carriera direttiva indetti da altre Amministrazioni.<br />
Si è costituita l&#8217;Amministrazione intimata contestando analiticamente le varie tesi difensive sostenute nel ricorso.<br />
La causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione all&#8217;udienza del 23.5.2007.<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Il ricorso non merita accoglimento.<br />
2. La questione  in sintesi attiene alla esatta interpretazione del bando di concorso  di cui al Decreto Ministeriale 11 gennaio 1993 punto B3 nella parte in cui attribuisce un punteggio per la <i>idoneità a concorsi per esami a primo dirigente e superamento di concorsi nella carriera direttiva o di concetto speciale della  amministrazione finanziaria.</i><br />
Nella specie, come risultato dalla relazione amministrativa depositata, la ricorrente si è vista non valutare, nella sottocategoria B3, il superamento di 2 concorsi della carriera direttiva banditi da Amministrazioni diverse dalla Amministrazione finanziaria. <br />
Sostiene la ricorrente che la formula utilizzata dal bando, che restringe la valutabilità ai concorsi nell’amministrazione finanziaria, si riferirebbe ai soli concorsi nella <i>carriera di concetto speciale</i> e non anche al superamento di concorsi nella <i>carriera direttiva </i>che andrebbero valutati qualunque sia l’Amministrazione che li ha banditi.<br />
3. Tale interpretazione non viene condivisa dalla Sezione.<br />
La norma è di stretta ed univoca  interpretazione (<i>superamento di concorsi nella carriera direttiva o di concetto speciale dell’Amministrazione finanziaria)</i>  e non ammette interpretazioni estensive o analogiche ricomprendendo nel suo ambito, non solo il superamento di concorsi nella carriera di concetto speciale, ma anche in  carriera direttiva.<br />
Tale disposizione del bando è immediatamente lesiva e  non risulta impugnata dalla ricorrente  nell’odierno gravame nemmeno unitamente all’atto applicativo essendosi la stessa limitata alla impugnativa della relativa graduatoria.<br />
Si ricorda il costante insegnamento giurisprudenziale secondo il quale il bando di concorso a posti di pubblico impiego è immediatamente impugnabile nel caso in cui è ravvisabile una clausola immediatamente lesiva, ossia quando l&#8217; Amministrazione, in applicazione di quest&#8217; ultima, è tenuta ad emanare atti aventi natura vincolata (TAR Lazio, I° Sez. , 1687 &#8211; 1 marzo 2001).<br />
In disparte, si sottolinea che atteso il rilevante margine di discrezionalità di cui l&#8217; Amministrazione dispone, l&#8217; attività di definizione dei criteri di valutazione dei titoli da valutare  in una procedura di concorso può dar luogo a profili di illegittimità solo in caso di macroscopica illogicità o irrazionalità nelle scelte compiute dall&#8217; Ente.<br />
Nel caso che occupa, non appare censurabile la previsione di dare esclusivo rilievo al superamento di concorsi nella carriera direttiva della stessa Amministrazione finanziaria che ha indetto il concorso, atteso che una tale previsione,  lungi che arbitraria, risponde a criteri di logica e buon andamento ed, in particolare, alla esigenza di  comprovare il livello di qualificazione professionale e di cultura acquisito dal candidato, specificatamente, rispetto al posto da ricoprire. <br />
In conclusione il ricorso non è meritevole di accoglimento.<br />
Spese ed onorari tuttavia  possono essere compensati.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe, lo RESPINGE.<br />
Compensa spese ed onorari.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.5. 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici: Dr. Roberto    CAPUZZI    Presidente rel.<br />
Dr. Silvetro Maria RUSSO Consigliere<br />
Giampero LO PRESTI        Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-5-7-2007-n-6058/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.6058</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.1754</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-5-7-2007-n-1754/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-5-7-2007-n-1754/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.1754</a></p>
<p>Vito Mangialardi (f.f.) – Presidente, Concetta Anastasi – Estensore American Laundry Ospedaliera s.p.a. (avv.ti G. Palma e M. Pucci) c. A.U.S.L. BA/4 (avv. G. Colella) sull&#8217;operatività del principio di buon andamento in materia di gare d&#8217;appalto pubblico 1. Contratti della pubblica amministrazione – Bandi ed avvisi di gara – Bando</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-5-7-2007-n-1754/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.1754</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-5-7-2007-n-1754/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.1754</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vito Mangialardi (f.f.) – Presidente, Concetta Anastasi – Estensore<br /> American Laundry Ospedaliera s.p.a. (avv.ti G. Palma e M. Pucci) c. A.U.S.L. BA/4 (avv. G. Colella)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;operatività del principio di buon andamento in materia di gare d&#8217;appalto pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Bandi ed avvisi di gara – Bando di gara – Immediata impugnazione – Presupposti.</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Principio di buon andamento – Relazioni della P.A. con altri soggetti – Portata – Individuazione.</p>
<p>3. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Principio del buon andamento – Operatività in materia di gare di appalto – Individuazione.</p>
<p>4. Contratti della pubblica amministrazione – Aggiudicazione della gara – Criterio del prezzo più basso – Ammissibilità – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste l’onere di immediata impugnazione del bando di gara allorché l&#8217;interesse dell&#8217;impresa all&#8217;effettiva partecipazione alla gara in posizione di uguaglianza con gli altri concorrenti viene immediatamente e irrimediabilmente leso proprio dal bando di gara e dalla lettera d&#8217;invito, i quali contengano disposizioni atti ad impedire di comprendere e valutare con sufficiente precisione l&#8217;entità delle prestazioni da offrire e gli oneri economici connessi, ovvero impongano requisiti di partecipazione non necessari o prevedano criteri di valutazione incongrui e fonte d&#8217;incertezza e di imprevedibili effetti distorsivi sul contenuto dell&#8217;offerta.<br />
2. Al principio di buon andamento va anche improntata la disciplina inerente le relazioni dell’Amministrazione con altri soggetti nonché i relativi procedimenti, che devono essere idonei a perseguire la migliore realizzazione dell’interesse pubblico, nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi dei soggetti coinvolti dall’attività amministrativa; pertanto, la disciplina dei procedimenti amministrativi deve essere coerente e congrua rispetto al fine che si vuol perseguire, in relazione sia all’esigenza generale di efficienza dell’azione amministrativa che agli obiettivi particolari cui è preordinata la disciplina di specifici procedimenti, fermo restando che l’obiettivo del buon andamento dell’amministrazione può essere perseguito e realizzato con modalità e strumenti diversi, egualmente efficaci, la cui scelta è rimessa, nei limiti della ragionevolezza, alla discrezionalità del legislatore.<br />
3. In materia di gare di appalto, deve ritenersi immanente il principio generale del buon andamento, riveniente, in via generale, dall’ art. 97, cost., secondo cui il bando o la lettera invito devono indicare il tipo di gara (asta, licitazione, appalto &#8211; concorso), il criterio di aggiudicazione (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le specifiche di cui al D.P.C.M. 13 marzo 1999 n. 117) e, in caso di aggiudicazione con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione degli elementi che compongono l&#8217;offerta, secondo il loro ordine di importanza (art. 24, l. n. 584 del 1977; art. 29, d. lg. n. 406 del 1991; art. 21, l. n. 109 del 1994; art. 16, d. lg.  n. 358 del 1992; art. 23, d.lg. n. 157 del 1995).</p>
<p>4. Ferma restando, in tema di affidamento di appalti pubblici, la discrezionalità dell’amministrazione nella scelta del metodo di aggiudicazione, il ricorso al criterio del prezzo più basso può essere ammesso soltanto nelle ipotesi in cui la lex specialis, predeterminata al momento dell’indizione della gara, non lascia margini di definizione dei contenuti dell’appalto in capo all’iniziativa dell’impresa, predefinisce e descrive puntualmente tutti gli elementi progettuali, si svolge mediante operazioni in larga misura standardizzate ed individua in modo preciso il complesso delle prestazioni e la concreta organizzazione del lavoro, sicchè l’unica variabile è costituita dal prezzo, rimesso, appunto, all’offerta di ciascun concorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA</B><br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</B><br />
<B>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA</B><br />
<b>Sede di Bari &#8211; Sezione Prima</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 238 del 2001, proposto da</p>
<p><b>“American Laundry Ospedaliera s.p.a.”</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. ti Giuseppe Palma e Mariapia Pucci, con domicilio eletto presso avv. Rosa Cerabino, in Bari, via Melo, n. 141; </p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><b>“A.U.S.L. BA/4”</b>, in persona del Direttore Generale in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Colella (già dall’avv. Leonardo Digirolamo), con domicilio eletto in Bari, lungomare Starita, n. 6; </p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
-dell’offerta contratto trasmessa con nota prot. n. 313 del 18.1.2001, costituente bando di gara per l’affidamento del “Servizio di Lavanderia, Guardaroba con noleggio della biancheria e teleria –Presidi AUSL BA/4; <br />
-della lettera di invito prot. n. 17 del 4.1.2001, nella parte in cui, alla lettera B, richiede depliant e schede tecniche relative alle caratteristiche merceologiche dei tessuti e dettagliata relazione tecnica circa “i modi.. in cui si intende procedere-degli atti di gara, ivi compreso il C.S.A.; <br />
-di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente ivi compreso, se ed in quanto lesivo, l’avviso a gara.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte delle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 18 aprile 2007, il consigliere Concetta Anastasi e uditi gli avvocati, come da relativo verbale di udienza; <br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con atto notificato in data 8 febbraio 2001 e depositato in data 9 febbraio 2001, l’impresa ricorrente premetteva che, con nota prot. 17 del 4.1.2001, aveva inoltrato istanza di partecipazione alla gara per licitazione privata, indetta dall’A.U.S.L. BA/4, per l’appalto del servizio di noleggio della biancheria piana e confezionata, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 25, comma I, del decreto legislativo 7.3.1995 n. 157, così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 65, con la previsione del termine di presentazione dell’offerta entro la data del 30.1.2001, secondo le modalità indicate nel fac &#8211; simile di contratto allegato all’invito.<br />
Esponeva che, avendo riscontrato alcune contraddizioni fra quanto indicato nell’avviso di gara e quanto richiesto dall’invito alla gara stessa nonché alcune carenze nelle prescrizioni tecniche nell’ambito del capitolato di appalto, tali da rendere difficoltosa la stessa formulazione dell’offerta, con nota inviata a mezzo fax del 12.1.2001, chiedeva all’amministrazione di precisare: <br />
-se il servizio della lavanderia dovesse intendersi comprensivo anche della sterilizzazione della biancheria fornita a noleggio e se, conseguentemente,la consegna di essa dovesse essere effettuata in set sterili, poiché, in tale ultimo caso, in ossequio,-la previa indicazione delle caratteristiche merceologiche dei tessuti nonché del numero dei capi di biancheria e delle divise da fornire a noleggio, poiché l’invito riservava alla AUSL di eventualmente visionare la campionatura dei materiali forniti;<br />
-la descrizione delle caratteristiche tecniche del servizio, in quanto il bando/lettera di invito richiedeva alle imprese partecipanti di fornire, in sede di offerta, “una dettagliata relazione tecnica relativa alla descrizione operativa del servizio, e p<br />
&#8211; i dati relativi alle degenze registrate nel corso dell’anno 1999, il numero complessivo e quello relativo a ciascun presidio ospedaliero presso cui il servizio avrebbe dovuto essere effettuato, non contenuti né nella lettera di invito né nel bando, pur- le degenze 1999, con riguardo ai posti letto in day hospital e, inoltre, le indicazioni tecniche relative alle modalità di espletamento dei servizio.<br />
Precisava che, successivamente, la A.U.S.L., con nota prot. 313 del 16.1.2001, in accoglimento di alcune delle suddette deduzioni, modificava alcune indicazioni di cui al facsimile di contratto allegato al bando di gara e prorogava il termine di presentazione delle offerte al 9.2.2001.<br />
La ricorrente lamentava, tuttavia, che il bando/lettera, nonostante alcune modifiche intervenute, conteneva ancora elementi di indeterminatezza, tali da costituire violazione della normativa di riferimento e dei più generali principi regolanti l’andamento dei contratti pubblici.<br />
Avverso l’operato dell’amministrazione, interponeva il presente ricorso, fondato sul seguente unico articolato motivo:<br />
<i>-violazione art 23, comma I, lett. A e B, del decreto legislativo 7.3.1995 n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni. – violazione della normativa CEE – Violazione dei principi di imparzialità e par condicio – illogicità – eccesso di potere.<br />
</i>Il bando di gara, benché modificato, non conterrebbe ancora la necessaria puntuale e specifica predeterminazione dei criteri di valutazione dell’offerta, tale da circoscrivere la discrezionalità della commissione procedente, in coerenza con il sistema di aggiudicazione prescelto, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art .23, lettera a) del decreto legislativo 7.3.1995 n. 157.<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.<br />
Con atto depositato in data 20.2.2001, si costituiva l’intimata azienda sanitaria, la quale eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di lesività del bando impugnato e, nel merito, contestava puntualmente le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.<br />
Con ordinanza n. 213 depositata in data 21 febbraio 2001, questa Sezione accoglieva la domanda di sospensione interinale dell’impugnato provvedimento.<br />
Alla pubblica udienza del 18 aprile 2007, il ricorso passava in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.</b> Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del presente ricorso, svolta dall’amministrazione sanitaria resistente per carenza di lesività del bando impugnato, che non sarebbe preclusivo della partecipazione alla gara da parte della ricorrente.<br />
La lesione effettiva, concreta ed attuale dell&#8217;interesse giuridicamente rilevante dell&#8217;impresa che intende partecipare ad una gara e che legittima l&#8217;immediata impugnativa del bando non è necessariamente connessa alla presenza di clausole comportanti la sua inevitabile esclusione dalla selezione: essa può, infatti, consistere anche nella concreta impossibilità per l&#8217;impresa stessa di formulare un&#8217;offerta consapevole e idonea a causa dell&#8217;oggettiva indeterminatezza dell&#8217;oggetto del contratto o della illogicità e conseguente inapplicabilità dei criteri selettivi previsti dal bando. <br />
Ciò si verifica, in specie, allorché l&#8217;interesse dell&#8217;impresa all&#8217;effettiva partecipazione alla gara in posizione di uguaglianza con gli altri concorrenti viene immediatamente e irrimediabilmente leso proprio dal bando di gara e dalla lettera d&#8217;invito, i quali contengano disposizioni atti ad impedire di comprendere e valutare con sufficiente precisione l&#8217;entità delle prestazioni da offrire e gli oneri economici connessi, ovvero impongano requisiti di partecipazione non necessari o prevedano criteri di valutazione incongrui e fonte d&#8217;incertezza e di imprevedibili effetti distorsivi sul contenuto dell&#8217;offerta. <br />
In questi casi, invero, il pregiudizio lamentato, attinendo alla libertà di autodeterminazione negoziale, si palesa già al momento della formulazione dell&#8217;offerta economica, mentre la mancata aggiudicazione del contratto determina solo l&#8217;aggravamento e la definitiva cristallizzazione della lesione, non comportando un&#8217;autonoma insorgenza dell&#8217;interesse al gravame (T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 14 novembre 2002, n. 7190; T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 13 luglio 2002, n. 3269; T.A.R. Lazio Latina, 19 maggio 2000, n. 361).<br />
Per le suesposte ragioni, l’eccezione va respinta.<br />
<b><br />
2.</b> Con l’unico articolato motivo di gravame, la ricorrente lamenta che il bando di gara, benché modificato in seguito alla nota prot. 313 del 16.1.2001, non conterrebbe, tuttavia, la necessaria puntuale e specifica predeterminazione dei criteri di valutazione dell’offerta, tale da escludere, in capo alla Commissione procedente, ogni discrezionalità, in coerenza con il sistema di aggiudicazione prescelto, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art .23, lettera a) del decreto legislativo 7.3.1995 n. 157.<br />
Secondo l’esponente, in sostanza, il bando di gara, pur emendato, ometterebbe di :<br />
-definire preventivamente e sufficientemente negli atti di gara le caratteristiche del servizio offerto; <br />
-indicare le modalità di espletamento del medesimo,<br />
-fornire elementi atti ad individuare le quantità e le caratteristiche merceologiche, dei materiali oggetto di fornitura a noleggio;<br />
-rendere noti i dati tecnici indispensabili a consentire la quantificazione dell’offerta economica.<br />
La disposizione costituzionale che impone di organizzare i pubblici uffici in modo da assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.) stabilisce sia una finalità da perseguire e da raggiungere che un criterio caratterizzante l’azione amministrativa. <br />
Il principio di buon andamento riguarda, infatti, non solo i profili attinenti alla struttura degli apparati ed all’articolazione delle competenze attribuite agli uffici che compongono la pubblica amministrazione, ma, investendone il funzionamento nel suo complesso (Corte Costituzionale, sentenza n. 22 del 1966), comprende anche i profili attinenti alle funzioni ed all’esercizio dei poteri amministrativi.<br />
Invero, al principio di buon andamento va anche improntata la disciplina inerente le relazioni dell’amministrazione con altri soggetti nonché i relativi procedimenti, che devono essere idonei a perseguire la migliore realizzazione dell’interesse pubblico, nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi dei soggetti coinvolti dall’attività amministrativa.<br />
Ne deriva che la disciplina dei procedimenti amministrativi deve essere coerente e congrua rispetto al fine che si vuol perseguire (Corte Costituzionale, sentenza n. 331 del 1988; sentenza n. 123 del 1968), in relazione sia all’esigenza generale di efficienza dell’azione amministrativa (Corte Costituzionale, sentenza n. 266 del 1993) che agli obiettivi particolari cui é preordinata la disciplina di specifici procedimenti, fermo restando che l’obiettivo del buon andamento dell’amministrazione può essere perseguito e realizzato con modalità e strumenti diversi, egualmente efficaci, la cui scelta é rimessa, nei limiti della ragionevolezza, alla discrezionalità del legislatore (Corte Costituzionale, sentenza n. 103 del 1993). <br />
In materia di gare di appalto, deve ritenersi immanente il principio generale, riveniente, in via generale, dall’ art . 97 della Costituzione, secondo cui il bando o la lettera invito devono indicare il tipo di gara (asta, licitazione, appalto &#8211; concorso), il criterio di aggiudicazione (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le specifiche di cui al D.P.C.M. 13 marzo 1999 n. 117) e, in caso di aggiudicazione con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione degli elementi che compongono l&#8217;offerta, secondo il loro ordine di importanza (art. 24, L. n. 584 del 1977; art. 29, D.Lgs. n. 406 del 1991; art. 21, L. n. 109 del 1994; art. 16, D.Lgs. n. 358 del 1992; art. 23, D.Lgs. n. 157 del 1995).<br />
L’appalto per cui è processo è soggetto all&#8217;applicazione del decreto legislativo 7.3.1995 n. 157, di recepimento della presupposta direttiva comunitaria direttiva 92/50/CEE. <br />
In materia di appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata, l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso persegue l’obiettivo dell’amministrazione di acquisire, con il minor onere economico, la prestazione richiesta e garantisce condizioni di parità tra gli offerenti riconosciuti idonei a fornire l’opera o il servizio, posti in concorrenza tra di loro.<br />
Risponde, tuttavia, al pubblico interesse anche evitare che un ribasso eccessivo sia significativo di un’offerta non affidabile e ponga a rischio, nella esecuzione della prestazione, l’esatto o il tempestivo adempimento. <br />
Pertanto, ferma restando la discrezionalità dell’amministrazione nelle scelta del metodo di aggiudicazione (vedasi i principi espressi dalla sentenza Corte giustizia CE, sez. II, 07 ottobre 2004 n. 247, pronunciata in relazione all&#8217;art. 30, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993 n. 93/37/Cee, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, ma che possono essere ritenuti estensibili anche alla categoria degli appalti di servizi), è evidente che il ricorso al criterio del prezzo più basso può essere ammesso soltanto nelle ipotesi in cui la lex specialis , predeterminata al momento dell’indizione della gara, non lascia margini di definizione dei contenuti dell’appalto in capo all’iniziativa dell’impresa, predefinisce e descrive puntualmente tutti gli elementi progettuali, si svolge mediante operazioni in larga misura standardizzate ed individua in modo preciso il complesso delle prestazioni e la concreta organizzazione del lavoro, sicchè l’unica variabile è costituita dal prezzo, rimesso, appunto, all’offerta di ciascun concorrente.<br />
Nella specie, alla luce delle suddette considerazioni, appaiono, nel complesso, condivisibili le doglianze con cui parte ricorrente ha evidenziato che, nella nuova lettera di invito, benché rinnovata a seguito della nota della ricorrente del 12.1.2001, sussistono ancora i seguenti elementi di indeterminatezza dell’offerta, suscettibili di poter, in concreto, comportare violazione del principio della “par condicio” tra le ditte partecipanti, in concomitanza con il criterio prescelto dell’aggiudicazione mediante il prezzo più basso:<br />
&#8211; previsione della presentazione di depliant e schede tecniche relative alle caratteristiche merceologiche dei tessuti, dei capi di biancheria e delle divise da fornire a noleggio, con riserva dell’A.S.L. di richiedere idonea campionatura; <br />
&#8211; dettagliata relazione tecnica in merito alle modalità operative del servizio e, più in particolare, in merito alle prestazioni accessorie, al fine di garantire la massima qualità del servizio: tale richiesta può essere ammessa soltanto in caso di aggiud<br />
&#8211; all’art.3 del bando, inerente l’offerta, non vengono indicate le caratteristiche merceologiche dei capi da fornire;<br />
-con riguardo alla biancheria piana, non risultano indicati i quantitativi da fornire per ogni singolo posto letto , poiché l’allegato 2 si limita ad indicare la deduzione minima iniziale quale scorta del servizio di lava-nolo; <br />
-l’art .5 prevede il ritiro della biancheria quotidiana con “modalità che verranno concordate con l’Unità Operativa”, ponendo a carico della ditta partecipante la contabilizzazione dei capi, in contraddittorio, mediante opportuno supporto cartaceo nonché-l’art. 6 pone a carico delle ditte partecipanti l’allestimento dei locali magazzino, con aggravio dei relativi oneri, preventivamente non quantificabili né determinabili in alcun modo; <br />
-l’art. 6 dichiara che i dati relativi al personale sono da intendersi presuntivi e non vincolanti per l’azienda ; <br />
-l’art. 6, punto 2, parla di quantità e tipi di biancheria da mettere a disposizione, quale dotazione iniziale, ma non indica le effettive dotazioni da porre a base di gara; <br />
&#8211; non vengono precisate le modalità di svolgimento delle operazioni da effettuarsi presso i vari presidi esterni di cui all’allegato n. 1 . <br />
Ne deriva la fondatezza delle doglianze svolte di parte ricorrente, con conseguente illegittimità del bando impugnato.<br />
In conclusione, il ricorso si appalesa fondato e va accolto e, per l’effetto, va annullato l’impugnato provvedimento.<br />
Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio, ai sensi dell’art .92, ult. cpv. c.p.c., in accoglimento della domanda della ricorrente.<br />
<b></p>
<p align=center>
P. Q. M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione Prima</b>, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18 aprile 2007, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Vito Mangialardi 				&#8211; Presidente f.f. <br />	<br />
Concetta Anastasi 				&#8211; Componente, Est.<br />	<br />
Raffaele Greco 				&#8211; Componente <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>
Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il <u>5 luglio 2007</u><br />
</i>(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)<i></p>
<p align=justify>
</b></i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-5-7-2007-n-1754/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.1754</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.3831</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-7-2007-n-3831/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-7-2007-n-3831/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-7-2007-n-3831/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.3831</a></p>
<p>Pres. Salvatore, Est. Mele F. Campagnuolo (Avv. P. Iannuccilli) c/ Comune di Caserta (n.c.) sui&#160; presupposti &#160;della sentenza in forma semplificata Giustizia amministrativa – Sentenza in forma semplificata – Presupposti – Completezza del contraddittorio – Necessità &#8211; Preannuncio di proposizione di motivi aggiunti &#8211; Insusssistenza Ai sensi del combinato disposto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-7-2007-n-3831/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.3831</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-7-2007-n-3831/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.3831</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore, Est. Mele<br /> F. Campagnuolo (Avv. P. Iannuccilli) c/ Comune di Caserta (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sui&nbsp; presupposti &nbsp;della sentenza in forma semplificata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Sentenza in forma semplificata – Presupposti – Completezza del contraddittorio – Necessità &#8211; Preannuncio di proposizione di motivi aggiunti &#8211; Insusssistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi del combinato disposto degli artt. 21,co. 10 e 26 L. 1034/1971 e s.m.i., presupposti fondamentali perché si possa procedere all’emanazione di una sentenza in forma semplificata, sono l’accertamento della completezza del contraddittorio, vale a dire che le parti siano state messe in grado di esplicitare hinc et inde tutte le loro argomentazioni, nonché l’aver sentito le parti costituite. Pertanto, la circostanza che il ricorrente abbia preannunciato la notificazione di motivi aggiunti, conseguenti ad una istanza d’accesso, esclude in radice la possibilità che sia resa una sentenza in forma semplificata, attesa l’evidente incompletezza del contraddittorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>DECISIONE</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
sul ricorso in appello n. 7916/06, proposto da <br />
<b></p>
<p align=center>
CAMPAGNUOLO Ferdinando,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Iannuccilli e presso lo stesso elettivamente domiciliato, in Roma, via Carlo Mirabello, 26;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
CONTRO<br />
</i><br />
IL COMUNE DI CASERTA,</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i>non costituitosi in giudizio;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
PER L’ANNULLAMENTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sez. IV, n. 20589 del 22 dicembre 2005, resa “inter partes”.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalla parte a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 17 aprile 2007, il Consigliere Eugenio Mele;<br />
Udito l’avv. Sticchi Damiani su delega dell’avv. Iannuccilli Pasquale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>FATTO</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
L’appellante, Campagnuolo Ferdinando, impugna la sentenza indicata in epigrafe, resa in forma semplificata, con la quale è stato rigettato un ricorso presentato dallo stesso contro un provvedimento di demolizione di alcuni fabbricati di cui il medesimo era stato quasi quindici anni prima direttore dei lavori.<br />
Avverso la suddetta sentenza sono formulati i seguenti motivi di gravame:<br />
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 21, comma 10, e 26, comma 4, della legge n. 1034 del 1971, nonché contraddittorietà e violazione degli artt. 24 e 111 Cost.; e ciò in quanto la sentenza è stata resa in forma semplificata, nonostante il ricorrente avesse preannunciato la notificazione di motivi aggiunti, conseguenti ad un’istanza di accesso agli atti, di cui aveva accluso copia, e nonostante che, in sede di Camera di Consiglio, non fosse stata presente alcuna delle parti (né il difensore del ricorrente, perché impedito, né quello dell’Amministrazione, in quanto non costituita in giudizio), pur dichiarando di aver sentito le parti.<br />
2) Violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, per essere mancato l’avviso di avvio del procedimento, che, nel caso di specie, assumeva rilevanza particolare, sia per la situazione del ricorrente (direttore dei lavori) e sia per la risalenza del presunto abuso (circa quindici anni);<br />
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 29, comma 1, e 31, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, per mancanza di responsabilità in capo al direttore dei lavori, nonché carente motivazione; per non essere comunque il direttore dei lavori il soggetto destinatario dell’ordine di demolizione.<br />
Non costituita in giudizio l’Amministrazione appellata, la causa passa in decisione alla pubblica udienza del 17 aprile 2007.<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>DIRITTO<i></b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
L’appello è fondato.<br />
Infatti, nella specie il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha reso una sentenza in forma semplificata senza che ne sussistessero i necessari presupposti.<br />
Ed invero l’art. 21, comma 10, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo introdotto dalla legge n. 205 del 2000, dispone espressamente: “In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dell’articolo 26”.<br />
Presupposti fondamentali perché si possa procedere all’emanazione di una sentenza in forma semplificata (ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 26 della legge n. 1034 del 1971) sono dunque l’accertamento della completezza del contraddittorio, vale a dire che le parti siano state messe in grado di esplicitare “hinc et inde” tutte le loro argomentazioni, e l’aver comunque sentito le parti costituite.<br />
Ora, nella specie, nessuno dei due elementi sopra indicati si è verificato in concreto.<br />
Non la completezza del contraddittorio, in quanto il ricorrente aveva preannunciato la presentazione di motivi aggiunti conseguenti ad una domanda di accesso, per cui lo stesso non aveva ancora presentato tutte le censure che avrebbe potuto presentare allorquando fosse venuto a conoscenza dei documenti di cui aveva richiesto l’accesso, e neppure le parti costituite sono state sentite, in quanto risulta che nessuno era presente, per cui anche il secondo elemento risulta non verificatosi in concreto.<br />
L’appello va, pertanto, accolto con rinvio al primo giudice affinché decida secondo quanto necessario perché sia garantita la effettiva possibilità del contraddittorio.<br />
Le spese saranno decise con il giudizio definitivo.<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>P.Q.M.</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata, con rinvio al primo giudice.<br />
Spese al definitivo.<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, addì 17 aprile 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Paolo SALVATORE				&#8211; Presidente<br />	<br />
Luigi MARUOTTI				&#8211; Consigliere<br />	<br />
Pier Luigi LODI				&#8211; Consigliere<br />	<br />
Antonino ANASTASI				&#8211; Consigliere<br />	<br />
Eugenio MELE				&#8211; Consigliere est.<br />	<br />
<u></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
</u><b>5 Luglio  2007<br />
<u></b>(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)</p>
<p align=justify>
</u></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-7-2007-n-3831/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.3831</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.3816</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-5-7-2007-n-3816/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-5-7-2007-n-3816/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-5-7-2007-n-3816/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.3816</a></p>
<p>Pres. Frascione , Est. Carbone Ricorsi riuniti: Security service sud (Avv.ti A. Presutti, A. Abbamonte) c/ Azienda Ospedaliera V. Monaldi (Avv. P. Vaiano), Srl Oplonti (Avv. F. Paoletti) e altri sulla sindacabilità della mancata riunione dei ricorsi proposti rispettivamente avverso il bando di gara e l&#8217;aggiudicazione, ove a seguito dell&#8217;accoglimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-5-7-2007-n-3816/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.3816</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-5-7-2007-n-3816/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.3816</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Frascione   ,  Est. Carbone<br /> Ricorsi riuniti: Security service sud (Avv.ti A. Presutti, A. Abbamonte) c/ Azienda Ospedaliera V. Monaldi (Avv. P. Vaiano), Srl Oplonti (Avv. F. Paoletti) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla sindacabilità della mancata riunione dei ricorsi proposti rispettivamente avverso il bando di gara e l&#8217;aggiudicazione, ove a seguito dell&#8217;accoglimento del primo il secondo sia dichiarato improcedibile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Mancata riunione delle cause – Insindacabilità &#8211; Limiti – Diritto di difesa  – Conseguenze &#8211; Ricorsi avverso il bando e l’aggiudicazione – Omessa riunione – Accoglimento del primo e dichiarazione d’improcedibilità del secondo &#8211; Sindacabilità in s.g. – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La mancata riunione dei giudizi –ove richiesta dalle parti o quando la pendenza di altre cause connesse sia facilmente rilevabile dal giudice- è censurabile allorchè sussista o sia prospettato un rapporto di pregiudizialità fra i ricorsi, tale da non consentirne la decisione separata, tenuto conto che il principio di facoltatività della riunione delle cause trova un limite nella necessità di garantire la pienezza del contraddittorio e della difesa. Pertanto, qualora -come nella specie-, siano proposti due ricorsi, rispettivamente contro il bando e  contro l’aggiudicazione, e l’uno sia pregiudiziale all’altro, gli stessi potranno essere riuniti o, in alternativa, essere decisi separatamente, purchè il secondo sia esaminato nel merito, e non dichiarato improcedibile, per carenza d’interesse, a seguito dell’accoglimento del primo, costituendo tale modus operandi un difetto di procedura che comporta, ex art. 35 L. 1034/71, la rimessione della causa al primo giudice.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 3816/07 REG.DEC.<b><br />
</b>N. 7622+7648+<br />
8606 REG:RIC. <br />
ANNO 2005<br />
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>decisione
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sui ricorsi in appello riuniti, proposti:</p>
<p>1) (<u>procedimento 7622/2005</u>) dalla <br />
società a responsabilità limitata <B>SECURITY SERVICE SUD</B>, con sede in Napoli, in persona del signor Stefano Spinelli, difesa dagli avvocati Avilio Presutti e Andrea Abbamonte e domiciliata presso il primo in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<B>AZIENDA OSPEDALIERA V. MONALDI</B>, con sede in Napoli, costituitasi in giudizio in persona del direttore generale professor Tullio Cusano, difesa dall’avvocato Paolo Vaiano e domiciliata presso di lui in Roma, Lungotevere Marzio 3;</p>
<p>e nei confronti<br />
&#8211; della società a responsabilità limitata<b> OPLONTI</b>, con sede in Torre Annunziata, costituitasi in giudizio in persona del presidente del Consiglio d’amministrazione dottor Enrico Piro, difesa dal’avvocato Fabrizio Paoletti e domiciliata presso di lu<br />
<br />
con l’intervento<br />
&#8211;	della società a responsabilità limitata<b> LA NUOVA LINCE</b>, con sede in Napoli, in persona dell’amministratore unico dottor Nunzio Recano, e della società per azioni LA LEONESSA, con sede in Napoli, in persona del presidente del Consiglio d’amministrazione dottor Mario Cicala, difese dall’avvocato Enrico Soprano e domiciliate presso di lui in Roma, via degli Avignonesi 5;																																																																																												</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
per la riforma<br />
della sentenza 13 maggio 2005 n. 6109, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Campania, prima sezione, ha dichiarato improcedibile il ricorso 2432/2005.</p>
<p>2) (<u>procedimento 7648/2005</u>) dalla </p>
<p>società a responsabilità limitata<b> LA VIGILANTE</b>, con sede in Napoli, in persona del signor Salvatore D’Emilio, in proprio e quale mandataria dell’associazione temporanea di imprese costituita con la società a responsabilità limitata LA SICUREZZA, difesa dagli avvocati Riccardo Marone e Antonio Giasi e domiciliata in Roma, viale Angelico 38, presso lo studio dell’avvocato L. Napolitano;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<B>AZIENDA OSPEDALIERA V. MONALDI</B>, con sede in Napoli, costituitasi in giudizio in persona del direttore generale professor Tullio Cusano, difesa dall’avvocato Paolo Vaiano e domiciliata presso di lui in Roma, Lungotevere Marzio 3;<br />
<br />
e nei confronti<br />
&#8211; della società <B>SECURITY SERVICE SUD</B>, costituitasi in giudizio rappresentata, difesa e domiciliata come indicato sopra;<br />
&#8211; della società a responsabilità limitata <B>LA NUOVA LINCE</B>, costituitasi in giudizio nelle qualità, rappresentata, difesa e domiciliata come indicato sopra;<br />
&#8211; della società <B>OPLONTI</B>, costituitasi in giudizio rappresentata, difesa e domiciliata come indicato sopra;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza 13 maggio 2005 n. 6108, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Campania, prima sezione, ha dichiarato improcedibile il ricorso 2003/2005.</p>
<p>3) (<u>procedimento 8606/2005</u>) </p>
<p>dell’<b>Istituto di Vigilanza Privata “La Nuova Lince S.r.l.”</b>, con sede in Napoli, al Centro Direzionale Is. B/3, in persona dell’ Amministratore Unico e legale rappresentante <i>pro tempore</i> e dell’ Istituto di Vigilanza Privata “La Leonessa S.p.aA.”, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante <i>pro tempore,</i> in proprio e nella qualità, rispettivamente, di impresa capogruppo e di impresa mandante dell’A.T.I. a costituirsi con l’Istituto di Vigilanza Privata “L’Invesrtigatore S.a.s.”, rappresentati e difesi e domiciliati come indicato sopra;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<B>AZIENDA OSPEDALIERA V. MONALDI,</B> con sede in Napoli, costituitasi in giudizio in persona del direttore generale professor Tullio Cusano, difesa dall’avvocato Paolo Vaiano e domiciliata presso di lui in Roma, Lungotevere Marzio 3;</p>
<p>e nei confronti<br />
&#8211; della società <B>OPLONTI,</B> costituitasi in giudizio rappresentata, difesa e domiciliata come indicato sopra;<br />
&#8211; della società <B>SECURITY SERVICE SUD</B>, costituitasi in giudizio rappresentata, difesa e domiciliata come indicato sopra;<br />
-delle società <B>LA VIGILANTE</B> e <B>LA SICUREZZA</B>, non costituite in giudizio;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza 13 maggio 2005 n. 6110, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Campania, prima sezione, ha dichiarato improcedibile il ricorso 2643/2005.</p>
<p>Visto il ricorso in appello 7622/2005, notificato il 28 e depositato il 29 settembre 2005;<br />
visto il controricorso dell’azienda ospedaliera V. Monaldi, depositato il 28 novembre 2005;<br />
visto il controricorso della società Oplonti, depositato il 17 novembre 2005;<br />
visto l’atto d’intervento della società La Nuova Lince, notificato tra l’1 e il 3 e depositato il 6 marzo 2006 <br />
visto il ricorso in appello 7648/2005, notificato il 24 e depositato il 29 settembre 2005;<br />
visto il controricorso dell’azienda ospedaliera V. Monaldi, depositato il 14 ottobre 2005;<br />
visto il controricorso della società Security Service Sud, depositato il 14 marzo 2006;<br />
visto il controricorso della società La Nuova Lince, depositato il 19 ottobre 2005;<br />
visto il controricorso della società Oplonti, depositato il 17 novembre 2005;<br />
visto il ricorso in appello 8606/2005, notificato il tra il 29 e il 31 e depositato il 31 ottobre 2005;<br />
visto il controricorso dell’azienda ospedaliera V. Monaldi, depositato il 28 novembre 2005;<br />
visto il controricorso della società Security Service Sud, depositato il 2 marzo 2006;<br />
visto il controricorso della società Oplonti, depositato il 26 novembre 2005;<br />
vista la propria decisione 21 novembre 2006 n. 6782, con la quale sono stati riuniti i tre giudizi e sono state chieste informazioni all’azienda ospedaliera V. Monaldi;<br />
vista la nota 22 gennaio 2007 n. 1370, pervenuta il 24 gennaio 2007, con cui l’azienda ospedaliera ha fornito i chiarimenti richiesti;<br />
viste le ulteriori memorie difensive;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore, all’udienza dell’8 maggio 2007, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Bruno Ricciardelli, in sostituzione dell’avvocato Abbamonte, Donella Resta, in sostituzione di Vaiano, Paletti, Soprano e Giasi;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>L’azienda ospedaliera V. Monaldi (d’ora in poi anche solo: l’Azienda) con provvedimento 26 ottobre 2004 n. 519 ha indetto una licitazione privata, da espletare col medodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’appalto del servizio triennale di vigilanza armata dell’ospedale. L’autorità di gara aveva a disposizione 100 punti, di cui 50 per l’offerta tecnica e 50 per l’offerta economica.<br />
La società La Vigilanza Partenopea, vincitrice della gara per il triennio dal 2001 al 2004, aveva impugnato il bando con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Campania 12234/2004, sostenendo di aver diritto di continuare ad espletare il servizio, fino al compimento del triennio effettivo del servizio (che era stato interrotto in forza di provvedimenti del giudice amministrativo). A quanto risulta dalla decisione di questa sezione 21 febbraio 2006 n. 704, della quale si dirà appresso, il ricorso era stato notificato a La Vigilante, e in giudizio erano intervenute La Nuova Lince e La Leonessa (società che avevano presentato un’offerta unica con l’impegno a costituirsi in associazione temporanea di imprese in caso d’aggiudicazione; d’ora in poi solo: La Nuova Lince).<br />
La gara si è svolta e dopo la valutazione delle offerte tecniche sono rimaste in gara quattro concorrenti, che nella seduta finale del 2 febbraio 2005 si sono classificate come segue: prima Oplonti, con 95,65 punti, seconda Security Service Sud (d’ora in poi: Security), con 84 punti, terza La Nuova Lince, con 83 punti, quarta La Vigilante, con 81 punti. In particolare, Oplonti per l’offerta economica aveva ottenuto 45,65 punti, mentre ciascuna delle altre tre aveva ottenuto 50 punti; Oplonti aveva però ottenuto cinquanta punti per l’offerta tecnica, mentre le altre tre avevano ottenuto punteggi minori (34, 33 e 31). Il punteggio per l’offerta tecnica di Oplonti era stato così motivato dall’autorità di gara: «la Commissione ritiene che la proposta tecnica presentata sia meritevole dell’attribuzione del massimo punteggio previsto dall’art. 6 punto 2 lettere a), b) e pertanto attribuisce il punteggio complessivo di 50 (cinquanta) punti».<br />
Security con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Campania notificato il 14 marzo 2005 (procedimento di primo grado 2432/2005), ha impugnato l’aggiudicazione a Oplonti deducendone l’illegittimità per la mancanza di motivazione dell’attribuzione del punteggio massimo (primo motivo), e per eccessività o l’erroneità dell’attribuzione dei punteggi massimi previsti per i sottocriteri di valutazione dell’offerta tecnica (secondo, terzo e quarto motivo). In particolare, col secondo motivo ha fatto presente che Oplonti non aveva mai svolto servizio di vigilanza per ospedali, e ha lamentato che la commissione non avesse, quanto meno per i dodici punti previsti per “organizzazione del servizio ed esperienza”, motivato quale fosse l’esperienza di Oplonti meritevole del punteggio; con il terzo motivo ha censurato l’attribuzione a Oplonti dei due punti per servizi aggiuntivi che nulla hanno a vedere col servizio di vigilanza, come sistemazione di un parcheggio confinante con l’ospedale, fornitura di un’autovettura, di un motociclo, di un gabbiotto per portineria, fornitura di un servizio d’accoglienza, predisposizione di un piano di evacuazione; con il quarto motivo ha sostenuto che per i “servizi aggiuntivi” offerti da Oplonti, aventi un’incidenza di 100.000 euro sull’offerta di euro 1.150.647,40, si sarebbe dovuta esperire un’apposita gara d’appalto. Con un quinto motivo, dedotto in via subordinata, ha impugnato il bando, nella parte in cui prevedeva la possibilità di offrire servizi aggiuntivi privi di nesso col servizio principale. Infine la ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno.<br />
La Nuova Lince ha impugnato la graduatoria con ricorso al tribunale amministrativo regionale notificato l’1 e il 4 aprile 2005 (procedimento di primo grado 2643/2005), censurando con il primo motivo il fatto che fosse prevista come elemento di valutazione dell’offerta tecnica l’esperienza nell’attività specifica da svolgere, che attiene invece alla capacità tecnica del concorrente e alla sua ammissione alla gara; e col secondo motivo la mancata prefissazione di più puntuali criteri di valutazione dell’offerta tecnica, nonché l’omessa motivazione dei punteggi attribuiti a Oplonti e a Security.<br />
La Vigilante ha impugnato la graduatoria con ricorso al tribunale amministrativo regionale notificato il 7 e 8 marzo 2005 (procedimento di primo grado 2003/2005), deducendo tre motivi, suddivisi in varie censure, contro, rispettivamente, l’aggiudicazione a Oplonti, il punteggio attribuito a Security e il punteggio attribuito a Nuova Lince. Quanto a Oplonti, ha sostenuto che essa, con i 100.000 euro dei servizi aggiuntivi offerti, ha superato la base d’asta; che in ogni caso il suo impegno di spesa, di 450.000 euro, è sproporzionato rispetto al servizio da offrire ed è dovuto all’offerta di servizi aggiuntivi privi di attinenza col servizio di vigilanza richiesto; e che infine Oplonti ha offerto 450 ore di servizio gratuito di accettazione, in violazione di un principio generale che vieta le offerte gratuite nelle pubbliche gare. Quanto all’offerta di Security, La Vigilante ha sostenuto che quella concorrente ha offerto prestazioni che non possono essere fornite da un’impresa di vigilanza, come bonifiche ambientali, intercettazioni telefoniche e servizi antibombe; che il progetto non contiene l’indicazione dell’impegno di spesa, prescritto dal capitolato, e prevede invece un servizio antincendio da prestare presso un eliporto, che l’ospedale Monaldi non possiede, che anche La Vigilante ha offerto un servizio gratuito, di trasporto di persone, e che l’offerta manca d’indicazione del numero delle telecamere e degl’impianti antintrusione e del numero di persone da impegnare nel servizio. La ricorrente ha aggiunto che, a quanto essa poteva sapere, la società aveva indicato tra i servizi precedentemente espletati quello svolto presso un’azienda sanitaria locale da un altro soggetto. Quanto, infine, all’offerta di La Nuova Lince, la ricorrente ne ha dedotto l’inammissibilità perché non contiene l’indicazione dell’impegno di spesa e non indica il numero delle telecamere e degl’impianti anti-intrusione. Ha altresì segnalato che il sistema di trasmissione di segnali d’allarme offerto dalla concorrente viene da essa stessa qualificato, in un passaggio dell’offerta, come poco affidabile.<br />
Le quattro cause, quella dell’Istituto di Vigilanza Partenopea contro l’emanazione del bando di gara e le tre di Security Service, La Nuova Lince e La Vigilante contro la graduatoria e l’aggiudicazione a Oplonti, sono state chiamate all’udienza di discussione del 4 maggio 2005.<br />
Il tribunale amministrativo regionale con sentenza 13 giugno 2005 n. 7824 ha accolto il ricorso di La Vigilanza Partenopea, annullando l’indizione stessa della gara. Con le altre tre sentenze indicate in epigrafe, di identico contenuto, ha dichiarato improcedibili gli altri tre ricorsi, con la motivazione che era venuto meno l’interesse all’impugnazione, stante l’annullamento della gara pronunciato a conclusione del procedimento 12234/2004.<br />
Security Service, La Nuova Lince e La Vigilante hanno proposto i tre appelli indicati in epigrafe, che la Sezione ha riunito con la decisione interlocutoria n. 6782.<br />
Security Service e La Nuova Lince, seconda e terza in graduatoria, deducono due motivi d’appello sostanzialmente uguali. Con il primo motivo sostengono che l’omessa riunione dei giudizi ha violato il loro diritto di difesa, impedendo loro d’interloquire sulla questione pregiudiziale, in base alla decisione sulla quale il giudice ha omesso di esaminare i loro ricorsi. Con il secondo motivo sostengono che i motivi dei loro ricorsi andavano in ogni caso esaminati, avendo esse interesse ad ottenere il riconoscimento della loro fondatezza anche solo ai fini del risarcimento del danno derivante dall’illegittima aggiudicazione della gara. Ciascuna delle due appellanti ripropone poi i motivi del proprio ricorso di primo grado.<br />
La Vigilante, quarta in graduatoria, ripropone i motivi del ricorso di primo grado.<br />
Nel frattempo, con decisione 21 febbraio 2006 n. 704, anticipata con dispositivo pubblicato l’1 settembre 2005, questa Sezione, in accoglimento dell’appello dell’amministrazione e in riforma della sentenza n. 6109 del 2005 del tribunale amministrativo regionale, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dall’Istituto di Vigilanza Partenopea contro il bando di gara.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>L’articolo 274 del codice di procedura civile pone la regola generale che «Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, può disporne la riunione»; nel giudizio amministrativo l’articolo 52 del regolamento della procedura dinnanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 17 agosto 1907 n. 642, dispone: «Se alcuna delle parti, o la pubblica amministrazione, chieda che per ragione di connessione due ricorsi siano uniti e venga provveduto su di essi con una sola decisione, la sezione, udite le parti interessate, può ordinarne l’unione. Il Presidente può, anche quando non sia stata chiesta l’unione, ordinare d’ufficio che i due ricorsi siano chiamati alla stessa udienza, affinché la sezione possa giudicare della loro connessione e, ove si faccia luogo alla riunione, pronunciare sui due ricorsi con una sola decisione». L’ordinamento processuale favorisce la riunione delle cause connesse, tant’è che l’articolo 40 del codice di procedura civile prevede deroghe alla competenza territoriale e per grado nel caso in cui più cause, connesse tra loro, vengano proposte davanti a giudici diversi. La giurisprudenza, tanto della corte di cassazione per i giudizi civili come di questo Consiglio per i giudizi amministrativi, è sempre stata nel senso che la decisione di riunire o meno le cause connesse è un potere discrezionale del giudice, attinente all’economia processuale e non censurabile. Tale principio, di facoltatività della riunione, trova però un limite nella necessità di garantire la pienezza del contraddittorio e della difesa, e perciò è stato affermato più volte da questo Consiglio che la mancata riunione dei giudizi &#8211; naturalmente, quando essa sia richiesta dalle parti o  quando la pendenza di altre cause connesse sia facilmente rilevabile dal giudice &#8211; è censurabile quando sussista o sia prospettato un rapporto di pregiudizialità fra i ricorsi, che non ne consenta la decisione separata (quinta sezione, 16 dicembre 1977 n. 1130, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, 19 dicembre 1980 n. 94, IV, 27 febbraio 1996 n. 184, VI, 25 marzo 1999 n. 339). In particolare con la decisione n. 184 del 1996 della quarta Sezione è stata annullata una sentenza che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione di un atto esecutivo rifiutando di riunire il giudizio con quello instaurato con ricorso contro l’atto presupposto. <br />
Nel caso ora in esame i quattro ricorsi erano stati chiamati alla stessa udienza (evidentemente in vista della riunione), e il ricorso 12234/2004, proposto da La Vigilanza Partenopea contro il bando di gara, era pregiudiziale agli altri tre, proposti contro l’aggiudicazione e la graduatoria dai concorrenti non vincitori. La questione va esaminata sotto due distinti profili. Sotto un primo profilo, supponendo per semplicità che i ricorsi fossero solo due, uno contro il bando e uno contro l’aggiudicazione, nulla vietava che essi fossero decisi separatamente, purché però il secondo fosse esaminato nel merito, prescindendo dall’esistenza del primo e dalla decisione su di esso adottata. Volendo evitare inutile dispendio di attività processuale, l’alternativa era la riunione dei due ricorsi, in modo che il concorrente aspirante all’aggiudicazione potesse interloquire nel giudizio contro il bando di gara, oppure la sospensione del giudizio contro l’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 295 del codice di procedura civile. Quel che non poteva esser fatto era di dichiarare improcedibile il secondo ricorso a causa della decisione di accoglimento adottata nel primo dei due giudizi, al quale il ricorrente del secondo giudizio era estraneo (situazione, questa, che si è verificata per Sercurity Service). Sotto il secondo profilo, prescindendo ora dall’esistenza del ricorso contro il bando di gara, s’imponeva la riunione dei tre ricorsi contro la graduatoria e l’aggiudicazione, perché il sistema di gara era tale che le decisioni assunte su ciascuna delle questioni dedotte dai ricorrenti rifluivano sulla posizione degli altri e sull’interesse di ciascun ricorrente all’esame delle singole censure. D’altra parte, le tre impugnazioni non sarebbero potute essere proposte con un solo ricorso, perché ciascuno dei concorrenti aspirava all’aggiudicazione e contestava il punteggio attribuito a chi lo precedeva, e un princìpio del processo amministrativo vieta, pena l’inammissibilità, i ricorsi collettivi proposti da più soggetti portatori di posizioni confliggenti; sicché l’indispensabile valutazione unitaria dell’unica procedura di gara non sarebbe potuta essere effettuata che previa riunione dei giudizi. Per ogni verso dunque la definizione dei tre giudizi con sentenze d’improcedibilità per carenza d’interesse, effettuata senza previa riunione o sospensione, ha costituito un «difetto di procedura» che, ai sensi dell’articolo 35 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 sui tribunali amministrativi regionali, comporta la rimessione della causa al primo giudice; il quale provvederà anche sulle spese del presente grado di giudizio (articolo 385 del codice di procedura civile).</p>
<p><b></p>
<p align=center>Per questi motivi </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>pronunciando definitivamente sugli appelli riuniti, annulla la sentenza impugnata e rinvia parti e cause al giudice di primo grado, al quale delega di provvedere sulle spese del presente grado di giudizio.</p>
<p>Così deciso in Roma l’8 maggio 2007 dal collegio costituito dai signori:<br />
Emidio Frascione	presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni	componente, estensore<br />	<br />
Aldo Fera	componente<br />	<br />
Caro Lucrezio Monticelli	componente<br />	<br />
Aniello Cerreto				componente</p>
<p>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 5/07/07</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-5-7-2007-n-3816/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.3816</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.7494</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-5-7-2007-n-7494/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-5-7-2007-n-7494/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-5-7-2007-n-7494/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.7494</a></p>
<p>Pres. U. De Maio, est. V. Cernese C. Wurzburger e F. Latempa (Avv.ti C. Diaco e L. Grazzini ) c. l’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato (Avvocatura distrettuale dello Stato)e nei confronti di C. Monaco (Avv.ti A. Contieri e M. Interlandi) sui criteri in base ai quali può essere concessa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-5-7-2007-n-7494/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.7494</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-5-7-2007-n-7494/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.7494</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. U. De Maio, est. V. Cernese<br /> C. Wurzburger e F. Latempa (Avv.ti C. Diaco e L. Grazzini ) c. l’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato (Avvocatura distrettuale dello Stato)e nei confronti di C. Monaco (Avv.ti A. Contieri e M. Interlandi)</span></p>
<hr />
<p>sui criteri in base ai quali può essere concessa l&#8217;autorizzazione di rivendita speciale di generi di monopolio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione &#8211; Rivendite di generi di monopolio &#8211; Rivendite speciali &#8211; Art. 53 del D.P.R. n. 1074 del 1958 – Vendita dei generi di monopolio presso una edicola di giornali &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È legittimo il patentino rilasciato ad un esercizio commerciale che, pur non rientrando in alcuna delle tipologie di esercizio indicate nella Circolare Ministeriale applicativa del D.P.R. n. 1074 del 1958, sia  tale da soddisfare i criteri posti dalla circolare stessa, ossia la rilevante frequentazione, il prolungamento dell&#8217;orario e la presenza di spazi per l&#8217;intrattenimento della clientela, in grado pertanto di corrispondere alle esigenze di particolari categorie di utenti che non potrebbero essere assicurate dalla rivendita ordinaria, in relazione alla finalità di garantire la massima capillarità del settore di vendita.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
&#8211; Terza Sezione &#8211;
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai Magistrati<br />
dr. UGO DE MAIO		   	    &#8211;       Presidente<br />	<br />
dr. VINCENZO CERNESE		     &#8211;      Consigliere Estensore<br />	<br />
dott. ssa MARIA LAURA MADDALENA &#8211;	Referendario <br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 6281/2005 R.G. proposto da:<br />
<b><br />
WURZBURGER CARLO </b>e <B>LATEMPA FORTUNATO</B>, rappresentati e difesi dagli Avv. ti Corrado Diaco e Livia Grazzini ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Napoli, alla Via dei Mille, n. 40;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
l’<B>ISPETTORATO COMPARTIMENTALI DEI MONOPOLI DI STATO DI NAPOLI</B>, in persona del legale rappresentante <i>pro-tempore</i>, rappresentato e difeso <i>ex lege</i> dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede alla Via A. Diaz, n. 11 domicilia per legge;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
MONACO CONCETTA</b>, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Alfredo Contieri e Margherita Interlandi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, alla Via R. De Cesare , n. 7;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211;  del provvedimento con cui l’Ispettore Capo del Compartimento dei Monopoli di Stato di Napoli ha rilasciato alla titolare dell’edicola ubicata in Napoli, presso la Stazione Metropolitana Linea 1 &#8211; “Museo” l’autorizzazione alla vendita dei generi di monopolio a mezzo patentino;<br />
&#8211;  di tutti gli atti preparatori, consequenziali o, comunque, connessi.</p>
<p>Visto<b> </b>il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’intimata Amministrazione della controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Vista le ordinanze n. 2724 del 22 settembre 2005 e quella n. 242 dell’8 marzo 2007 di questa Sezione;<br />
Visti<b> </b>gli atti tutti della causa;<br />
Uditi<b> </b>&#8211; Relatore alla pubblica udienza del 5 luglio 2007 il dr. Vincenzo Cernese &#8211; i difensori delle parti, come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto<b> </b>in fatto e considerato in diritto:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con ricorso notificato il 29.7.2005 depositato il 9.9.2005 Wurzburger Carlo e Fortunato Latempa &#8211; titolari delle rivendite di generi di monopolio n. 317 e n. 260, ubicate in Napoli &#8211; hanno impugnato, innanzi a questo Tribunale, il provvedimento con cui l’Ispettore Capo del Compartimento dei Monopoli di Stato di Napoli aveva rilasciato a Monaco Concetta, titolare dell’edicola ubicata in Napoli, presso la Stazione Metropolitana Linea I &#8211; “Museo”, l’autorizzazione alla vendita di generi di monopolio a mezzo patentino.<br />
All’uopo i ricorrenti, preso atto che la Federazione Italiana Tabaccai aveva espresso &#8211; in data 16.6.200 &#8211; parere negativo all’istituzione del patentino, evidenziando, tra l’altro, che, nella specie, le esigenze di servizio erano più che adeguatamente soddisfatte dalle rivendite ordinarie di generi di monopolio n. 318, n. 295 e n. 317, poste nelle immediate vicinanze, ed, inoltre, che erano vanamente trascorsi giorni 90 dalla proposizione del ricorso gerarchico al Ministero dell’Economia e Finanze avverso l’autorizzazione in parola, i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure profili di violazione di legge (art. 23 della legge 22.12.1957, n. 1293, dell’art. 54 del D.P.R. del 14.10.1958, n. 1074) e di eccesso di potere (violazione delle Circolare della Direzione Generale dei Monopoli di Stato n. 04-63406 del 25.9.2001 e n. 04-64361 del 17.11.1997; difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione; inopportunità del provvedimento, sviamento ed altri profili).<br />
Al riguardo lamentano i ricorrenti come in violazione dell’art. 23 della rubricata legge n. 1293/1957, del suo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 14.10.1958, n. 1074 e della Circolare applicativa della Direzione Generale dei Monopoli di Stato prot. n. 04-63406 del 25.9.2001 l’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato di Napoli avrebbe emesso l’impugnato provvedimento senza tener conto che il locale, in relazione al quale sarebbe era stata richiesta l’istituzione del patentino, non rientrerebbe tra gli esercizi, ove l’utenza, per opinione comune, sarebbe solita trattenersi, tassativamente elencati nella citata Circolare, essendo esclusivamente adibito a rivendita di giornali (edicola), e potendosi estendere da parte della Direzione Generale, sentita la Commissione Nazionale prevista dalla Circolare suddetta, l’elencazione di cui sopra ad altri esercizi unicamente in presenza di “eccezionali esigenze di servizio” (nel caso di specie, insussistenti).<br />
Evidenziano come &#8211; alla stregua della Circolare applicativa della Direzione Generale dei Monopoli di Stato prot. n. 04-63406 del 25.9.2001 &#8211; il patentino, in considerazione del carattere di complementarietà del servizio svolto, non dovrebbe rappresentare una duplicazione delle rivendite, bensì un’espansione della preesistete struttura di vendita giustificata dalla necessità del servizio al pubblico nei luoghi e nei tempi in cui tale servizio non possa essere svolto dalle tabaccherie, a tal proposito assumendo preminente rilievo l’orario prolungato rispetto alle rivendite circostanti al richiedente, il giorno di riposo settimanale (diverso rispetto alle tabaccherie viciniori) e l’eventuale presenza di distributori automatici, tenendo conto come l’estensione del servizio della preesistente struttura di vendita dovrebbe in ogni caso essere correlata ad obiettive esigenze di servizio. Nel caso di specie, un’edicola ubicata nella stazione della metropolitana, non rivestendo alcuni dei requisiti caratterizzanti i locali destinati all’intrattenimento del pubblico elencati dalla vigente normativa, non potrebbe certamente rientrare, neanche, attraverso un’interpretazione estensiva, nell’ambito di applicazione della normativa rubricata.<br />
Concludono i ricorrenti nel senso che, nel caso di specie, il patentino non avrebbe avuto alcuna necessità di essere rilasciato (come in precedenza, relativamente al medesimo esercizio, sarebbe stato respinta l’istanza per l’istituzione di una rivendita speciale), anche perché le esigenze del servizio di vendita sarebbero state più che adeguatamente soddisfatte dalle rivendite esistenti, mentre l’istituzione di un nuovo patentino apporterebbe grave turbativa all’assetto di vendita consolidatosi nella zona, con conseguente danno a carico dei ricorrenti e causa dello sviamento di clientela.<br />
Ulteriore censura inerisce alla violazione della Circolare della Direzione Generale dei Monopoli di Stato n. 04-64361 del 17.11.1997 nella quale, per quanto concerne i patentini, si farebbe presente agli Ispettori che il Senato avrebbe impegnato il Governo ed, in particolare, il Ministero delle Finanze, a valutare e considerare attentamente le condizioni per il loro rilascio, per modo che l’espansione del servizio della preesistente struttura di vendita, conseguente al rilascio del patentino, dovrebbe in ogni caso essere correlata ad obiettive situazioni di sviluppo abitativo, tali da giustificare l’ampliamento del servizio di vendita al pubblico.<br />
L’intimata Amministrazione dell’Economia e Finanze si è costituita in giudizio, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del proposto gravame del quale, nel merito, ne aveva sostenuto, altresì, l’infondatezza.<br />
L’istanza cautelare è stata respinta sia da questa Sezione con l’ordinanza in epigrafe.<br />
La Sezione, con ordinanza n. 2724 del 22 settembre 2005 aveva respinto l’istanza cautelare, mentre con quella n. 242 dell’8 marzo 2007 aveva disposto incombenti istruttori. <br />
Alla pubblica udienza del 5 luglio 2007 la causa è passata in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.</b> Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato, chiedendone l’annullamento, un provvedimento con cui il Dirigente Direttore dell’Ispettorato Compartimentale di Napoli dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato disponeva il rigetto dell’istanza per la concessione di un patentino per la vendita di generi di monopolio presso un bar &#8221; poiché dagli esiti dell’istruttoria risulta che l’esercizio non effettua orario prolungato ed effettua la chiusura settimanale nella giornata di domenica &#8220;.<br />
<b>2.</b> Nel merito la domanda è infondata e, pertanto, va respinta<br />
<b>1.</b> Nella prima censura i ricorrenti, sul presupposto del carattere tassativo dell’elencazione dei locali prevista nella circolare applicativa n Circolare applicativa della Direzione Generale dei Monopoli di Stato prot. n. 04-63406 del 25.9.2001 in relazione ai quali è rilasciabile il patentino in parola, escludono che quest’ultimo possa rilasciarsi nell’ambito di un locale ubicato all’interno di una stazione della metropolitana, ed, in particolare, in un’edicola, peraltro neppure qualificabile quale pubblico esercizio.<br />
<b>1.1.</b> L’assunto non è condivisibile.  <br />
<b>2.</b> In punto di diritto deve subito richiamarsi la normativa primaria e secondaria inerente alla fattispecie in esame. La prima, rinvenibile nella legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (che non può ritenersi superata dall’entrata in vigore del D.L vo 31 marzo 1998, n. 114 sulla liberalizzazione del commercio, introdotta, il cui art. 4, comma 2, lett. b), espressamente esclude dall’ambito di applicazione le rivendite di generi di monopolio) alla stregua della quale &#8211; art. 23 (“Patentino per la vendita dei generi di monopoli”): &#8221; Salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l&#8217;Amministrazione può consentire la vendita dei generi di monopolio nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo e di cura e negli spacci cooperativi.<br />
L&#8217;autorizzazione è effettuata a mezzo di patentino.<br />
La rivendita ordinaria più vicina al locale cui è concesso il patentino rifornisce quest&#8217;ultimo dei generi, salvo diversa determinazione dell&#8217;Amministrazione &#8220;; la seconda nel D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, recante il “Regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 23, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio” che all’art. 54  (“Patentini”) prevede che: &#8221; I patentini sono rilasciati dall&#8217;Ispettorato compartimentale secondo le norme di massima della Direzione generale. <br />
Le relative licenze sono valide per un biennio, salvo rinnovo, ed abilitano alla vendita di tutti i generi di monopolio o di parte di essi.<br />
Ai titolari dei patentini sono estese le disposizioni di cui all&#8217;art. 6 della legge nonchè per quanto applicabili, le norme relative ai doveri da osservarsi da parte dei rivenditori.<br />
Il titolare del patentino deve rifornirsi di generi di monopolio presso la rivendita ordinaria più vicina al suo esercizio. L&#8217;Ispettorato compartimentale può disporre una diversa aggregazione quando la norma di cui innanzi possa comportare alterazione dell&#8217;assetto di vendita dei generi di monopolio nella zona(………………..)&#8221;.<br />
<b>3.</b> In sede applicativa del suddetto impianto normativo la giurisprudenza ha pienamente recepito la funzione integrativa e sussidiaria della normale rete di vendita assolta dal patentino che tende a rendere, con una offerta più comoda, maggiormente attiva una domanda potenziale di generi di monopolio, che è già sostanzialmente presente nella zona, per cui l&#8217;Amministrazione competente deve valutare solo l&#8217;interesse pubblico a garantire la maggiore capillarità del settore di vendita, e non l&#8217;interesse dei rivenditori vicini (c.f.r.: TAR Lazio sez. II 23.9.1981 n. 809).<br />
Tale ed unica risultando la funzione cui l’autorizzazione alla vendita di generi di monopolio tramite patentino è chiamata ad assolvere, in aggiunta e non in alternativa alla istituzione di una rivendita ordinaria o speciale, ogni aprioristica limitazione in ordine alla tipologia dei locali in relazione ai quali è possibile il rilascio di siffatta specie di autorizzazione non può che apparire arbitraria ed illegittima.  <br />
<b>3.1.</b> In tale situazione, in primo luogo e contrariamente a quanto infondatamente sostenuto dai ricorrenti, l’elenco dei diversi luoghi in cui possono istituirsi i patentini di cui alla Circolare applicativa della Direzione Generale dei Monopoli di Stato prot. n. 04-63406 del 25.9.2001 non è tassativo, prevedendo la medesima Circolare l’ipotesi di rilascio del patentino anche &#8221; al di fuori delle tipologie indicate in presenza di eccezionali esigenze di servizio (……) &#8220;. Esigenze che, nella fattispecie, sono state rinvenute nella particolare struttura nella quale la Monaco esercita la sua attività commerciale trattandosi di una stazione sotterranea della metropolitana, in grado di intercettare una clientela (rappresentata degli utenti del servizio di trasporto), diversa rispetto a quella interessata dalle rivendite superficiali in titolarità dei ricorrenti. <br />
<b>3.2.</b> In secondo luogo la normativa su emarginata prevede che il rilascio del patentino è subordinato ad una valutazione rispetto alla quale assumerà preminente rilievo: &#8221; l’orario prolungato dell’esercizio del richiedente rispetto alle rivendite circostanti, il giorno di riposo settimanale diverso rispetto a quello delle tabaccherie viciniori (……) l’estensione della preesistente struttura di vendita deve essere correlata ad obiettive esigenze di servizio &#8220;: circostanze queste che si rivengono tutte nell’esercizio di cui è titolare la controinteressata, essendo ubicato all’interno della stazione metropolitana (circostanza, questa, che ne determina inequivocabilmente la natura di pubblico esercizio) ed osservando orari di apertura prolungati corrispondenti a quelli del pubblico servizio di trasporto e cioè dalle ore 6,30 alle 22,30 e nei giorni festivi fino alle ore 24,00.<br />
<b>3.3.</b> Inoltre dalla disamina dell’autorizzazione depositata in esecuzione dell’incombente istruttorio disposto dalla Sezione e conformemente alla su emarginata normativa di riferimento, per espressa clausola contenuta nel cd. patentino, la controinteressata Monaco è obbligata ad approvvigionarsi dei tabacchi e generi di monopolio presso la rivendita n. 318, per modo che non lucra sulla vendita a danno delle rivendite ordinarie, il sistema mirando unicamente ad incrementare le occasioni di incontro fra domanda ed offerta complessiva.<br />
<b>4.</b> In buona sostanza l’astratta previsione del rilascio di un patentino giammai può rappresentare un duplicato della preesistente struttura di vendita ordinaria, atteso che esso è posto in posizione di espansione, di potenziamento e non di concorrenza con le rivendite ordinarie, considerando che con esso si intendono soddisfare esigenze di un’utenza particolare che, o per gli orari o per la giornata festiva, o anche per problemi logistici, non risulta agevolmente raggiungibile o adeguatamente servita dall’ordinario sistema di distribuzione dei tabacchi sul territorio.   <br />
<b>5.</b> Infondata è anche l’ultima censura inerente alla violazione della Circolare della Direzione Generale dei Monopoli di Stato n. 04-64361 del 17.11.1997, atteso che &#8211; contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti &#8211; le condizioni per il rilascio del patentino in discussione e le conseguenze della espansione del servizio sulla preesistente struttura di vendita sono state attentamente valutate considerate dai competenti Ispettori.<br />
Nella fattispecie, preso atto che al rilascio dell’autorizzazione recante il patentino si era addivenuti all’esito di un’istruttoria corretta ed approfondita dalla quale, in particolare, erano emerse le “eccezionali esigenze di servizio”, unicamente in presenza delle quali si legittimava il suo rilascio presso tipologia di locali non direttamente considerato dalla Circolare applicativa di cui sopra, atteso che, nella nota prot. n. 12644 dell’8 maggio 2004 inviata dall’Ispettorato Compartimentale di Napoli alla Direzione Generale dei Monopoli, si dà atto che: &#8221; l’attività svolta presso i locali proposti pur non rientrando nella tipologia di esercizio previsto per il rilascio del patentino, in quanto edicola, è situata in zona fortemente urbanizzata, densamente abitata ed interessata da elevato flusso turistico per la presenza del Museo nazionale e di importanti monumenti &#8220;. <br />
<b>6.</b> Quindi, deve ritenersi, con motivazione che nella specie non risulta sindacabile sotto il profilo della opportunità e del merito amministrativo, che il patentino rilasciato dall’Amministrazione alla controinteressata fosse tale da soddisfare i criteri posti dalla circolare, ossia la rilevante frequentazione, il prolungamento dell&#8217;orario e la presenza di spazi per l&#8217;intrattenimento della clientela, per cui sono state prese in considerazione esigenze di particolari categorie di utenti che non potrebbero essere assicurate dalla rivendita ordinaria, in relazione alla finalità di garantire la massima capillarità del settore di vendita.<br />
<b>7.</b> Conclusivamente, disattesa ogni altra eccezione, la domanda va respinta.<br />
<b>8.</b> Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese giudiziali. <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 6281/2005 R.G.) proposto da Wurzburger Carlo e Latempa Fortunato:<br />
a)  lo  respinge;<br />
c)  compensa integralmente fra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-5-7-2007-n-7494/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.7494</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2007 n.661</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-7-2007-n-661/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-7-2007-n-661/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-7-2007-n-661/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2007 n.661</a></p>
<p>Non va sospeso un provvedimento di sequestro sanitario ed abbattimento bovini. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVOREGIONALE PER LA CAMPANIASALERNO PRIMA SEZIONE Registro Ordinanze: 661/2007Registro Generale: 832/2007 nelle persone dei Signori: GIOVANNI DE LEO PresidenteSABATO GUADAGNO Cons.FERDINANDO MINICHINI Cons., relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella Camera di Consiglio del 05</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-7-2007-n-661/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2007 n.661</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-7-2007-n-661/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2007 n.661</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso un provvedimento di sequestro sanitario ed abbattimento bovini. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO<br />REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />SALERNO </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 661/2007<br />Registro Generale: 832/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GIOVANNI DE LEO Presidente<br />SABATO GUADAGNO Cons.<br />FERDINANDO MINICHINI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 05 Luglio 2007<br />
Visto il ricorso 832/2007  proposto da:<br />
<b>BENEVENTANO GAETANO </b><br />
rappresentato e difeso da:FILOSA AVV. GIOVANNIPERONGINI AVV. SERGIOcon domicilio eletto in SALERNOVIA MANZO 64pressoPERONGINI AVV. SERGIO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI OTTATI</b> rappresentato e difeso da:CAPO AVV. PASQUALEcon domicilio eletto in SALERNOC/O SEGRETERIA T.A.R.presso la sua sede</p>
<p><b>A.S.L. N. 3 DI VALLO DELLA LUCANIA </b>rappresentato e difeso da:DE VITA AVV.BARTOLOcon domicilio eletto in SALERNOVIA ROMA, 16presso la sua sede<br />
<b>MINISTERO DELLA SALUTE  </b><br />
rappresentato e difeso da:AVVOCATURA STATOcon domicilio eletto in SALERNOCORSO VITTORIO EMANUELE N.58presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
 previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
1) del provvedimento prot.n.43/07, recante ordine abbattimento bovini; 2) del verbale di sequestro sanitario prot.n.1511/07; 3) dell’ordinanza n.9/07;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
A.S.L. N. 3 DI VALLO DELLA LUCANIA<br />COMUNE DI OTTATI<br />MINISTERO DELLA SALUTE<br />
Udito il relatore Cons. FERDINANDO MINICHINI  e uditi altresì per le parti gli avv.ti presenti come da verbale;<br />
Ritenuto che, alla stregua della relazione della A.s.L. depositata il 29.6.2007, non sussistono i presupposti per accordare la domanda cautelare;<br />Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 e la legge 21.7.2000,n.205;<br />
Ritenuto che NON sussistono le ragioni di cui al citato art.21 della legge 6.12.1971,n.1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>SALERNO, li 5 Luglio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-7-2007-n-661/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2007 n.661</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2007 n.532</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-7-2007-n-532/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-7-2007-n-532/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2007 n.532</a></p>
<p>Non va sospeso il rigetto istanza rinnovo permesso di soggiorno, motivato su un giudizio di pericolosita’ sociale desunto da una sentenza di condanna o da episodi di vita, da situazioni personali, nonche’ da atteggiamenti. (G.S.) N. 00532/2007 REG.ORD. N. 00298/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-7-2007-n-532/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2007 n.532</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-7-2007-n-532/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2007 n.532</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il rigetto istanza rinnovo permesso di soggiorno, motivato su un giudizio di pericolosita’ sociale desunto da una sentenza di condanna o da episodi di vita, da situazioni personali, nonche’ da atteggiamenti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00532/2007 REG.ORD.<br />
N. 00298/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 298 del 2007, proposto da:<b>Marcelo Choque Sardon</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Leandro Di Cintio, Cesare Di Cintio, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Malta, 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Questura di Bergamo, Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del decreto del Questore del 14.2.2007, di rigetto istanza rinnovo permesso di soggiorno.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Questura di Bergamo;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 05/07/2007 il dott. Roberto Scognamiglio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Uditi altresì per le parti i rispettivi difensori comparsi, come indicati nel verbale di udienza;<br />
Premesso che il giudizio di pericolosità sociale non postula necessariamente una sentenza di condanna, che esprime il momento repressivo della condotta illecita del soggetto, atteso che può essere desunto dall’Autorità di polizia nell’esercizio dell’attività di prevenzione in materia di sicurezza pubblica, di sua esclusiva competenza, anche da episodi di vita, da situazioni personali, in specie connesse a una indimostrata capacità di produzione di reddito da attività lecite, nonché da atteggiamenti che oggettivamente e secondo la comune esperienza rivelino come stile di vita una acquisita attitudine e facilità a violare le regole di civile convivenza e, pertanto, una apprezzabile probabilità di tenere in futuro condotte illecite;<br />
Ritenuto, nel caso in esame, che a una sommaria delibazione del ricorso, compatibile con la presente fase del giudizio, e allo stato degli atti con riferimento alle pur sintetiche, ma esaustive motivazioni che sorreggono il provvedimento impugnato e in particolare in riferimento all’accertamento, sufficientemente motivato ed esente da rilievi di illogicità e contraddittorietà, relativo alla pericolosità sociale di parte ricorrente, che nella specie appare adeguatamente valutata in un equilibrato contemperamento degli opposti interessi, NON appaiono sussistere gli elementi indicati dall’art. 21, comma ottavo, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dall’art. 3, della legge 21 luglio 2000 n. 205, per accogliere la istanza incidentale formulata da parte ricorrente, anche se non emergono per ora profili che inducono con evidenza a una ragionevole previsione del suo esito.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia &#8211; Sezione di Brescia –RESPINGE la suindicata istanza di misure cautelari.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 05/07/2007 con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-7-2007-n-532/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2007 n.532</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2007 n.1018</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-7-2007-n-1018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-7-2007-n-1018/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2007 n.1018</a></p>
<p>Non vanno sospesi il provvedimento edilizio che nega un accertamento di conformita’ e l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi emessa da un Consorzio Parco, se manca la doppia conformita’ necessaria all’acccertamento di conformita’. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA LOMBARDIAMILANOSEZIONE II Registro Ordinanze:1018/2007 Registro Generale: 857/2007 nelle persone</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-7-2007-n-1018/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2007 n.1018</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-7-2007-n-1018/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2007 n.1018</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non vanno sospesi il provvedimento edilizio che nega un accertamento di conformita’ e l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi emessa da un Consorzio Parco, se manca la doppia conformita’ necessaria all’acccertamento di conformita’. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA LOMBARDIA<br />MILANO<br />SEZIONE II</b></p>
<p>Registro Ordinanze:1018/2007<br />
Registro Generale: 857/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
MARIO AROSIO Presidente<br />CARMINE SPADAVECCHIA Cons.<br />DANIELE DONGIOVANNI Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 05 Luglio 2007<br />
Visto il ricorso 857/2007  proposto da:<br />
<b>CO.GE.FI. SPA </b><br />
rappresentato e difeso da:SCROSATI CARLO LUIGI &#8211; CORSELLI ANNAROSA con domicilio eletto in MILANOVIA DOMODOSSOLA, 17pressoSCROSATI CARLO LUIGI  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO </b><br />
<b>COMUNE DI BUSCATE </b><br />
<b>REGIONE LOMBARDIA </b><br />
rappresentato e difeso da:FIDANI VIVIANA con domicilio eletto in MILANOAVV. REGIONALE VIA F. FILZI, 22presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
a) del provvedimento 18.01.2007 del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, comunicato a mezzo raccomandata RR in data 28.01.2007, di improcedibilità dell’istanza presentata dalla CO.GE.FI spa in data 07.12.2006 e dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi del 23.03.2007 del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, trasmessa in pari data a mezzo posta, e dell’eventuale silenzio-rifiuto sull’istanza ex art.36 T.U. dell’Edilizia presentata al Comune di Buscate;<br />
b) subordinatamente al mancato accoglimento del ricorso sub a), della delibera<br />
della Giunta Regionale del 21.02.2007 n.8/4186;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
REGIONE LOMBARDIA<br />
Udito il relatore Ref. DANIELE DONGIOVANNI  e uditi i difensori presenti delle parti come da verbale;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Considerato, ad un sommario esame degli atti di causa, che il ricorso non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris posto che, con l’adozione della variante parziale al PTCP del Parco regionale della Valle del Ticino (delibera del 24 marzo 2005), le aree della ricorrente sono state ricomprese nel perimetro del Parco e, pertanto, ai fini del rilascio del titolo edilizio in accertamento di conformità (ex art. 36 del DPR n. 380/2001 che presuppone, come noto, la c.d. “doppia conformità” dell’intervento sia momento della realizzazione delle opere che all’atto di presentazione della domanda, proposta nel maggio 2006 quando la variante al PTCP era già stata adottata), è necessaria la preventiva acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica che, con riferimento alle opere di ampliamento realizzate dalla ricorrente, non è possibile ottenere ai sensi degli artt. 167, comma 4 e 181, comma 1 ter del D.lgs n. 42/2004;<br />
che, per quanto riguarda le altre opere non comportanti aumento di volumetria, il Consorzio intimato non ha precluso la possibilità di valutare l’istanza rivolta al rilascio della predetta autorizzazione paesaggistica;<br />
che, con riferimento alla variante approvata dalla Regione Lombardia (in esecuzione di quanto previsto dalla L.R. n. 4/2002), la modifica della destinazione delle aree della ricorrente non appare inficiata dai vizi dedotti posto che tale scelta non sembra impedire lo svolgimento dell’attività condotta dalla società interessata;</p>
<p>Ritenuto che NON sussistono gli estremi previsti dall’art. 21 della legge 06.12.1971 n. 1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>MILANO, li 05 Luglio 2007<br />
Il Presidente<br />L’Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-7-2007-n-1018/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2007 n.1018</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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