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	<title>5/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2007 n.5192</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-5-6-2007-n-5192/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-5-6-2007-n-5192/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2007 n.5192</a></p>
<p>Pres, Rel. CapuzziSoc. Gemma, Gestione Elaborazioni Misurazioni Monitoraggi per l&#8217;Amministrazione s.p.a. (Avv.ti N.A. Saldutti e A. Saldutti) c/ Soc. Sogei, Società Generale d&#8217;informatica s.p.a. (Avv.ti D. Lipani e F. Sbrana), FINSIEL spa, e Alfa 81 spa (Avv.ti F. Lattanzi e R. Colagrande) sull&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;art. 13 del &#8220;Decreto Bersani&#8221;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-5-6-2007-n-5192/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2007 n.5192</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-5-6-2007-n-5192/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2007 n.5192</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres, Rel. Capuzzi<br />Soc.  Gemma, Gestione Elaborazioni Misurazioni Monitoraggi per l&#8217;Amministrazione s.p.a. (Avv.ti N.A. Saldutti e A. Saldutti) c/ Soc. Sogei, Società Generale d&#8217;informatica s.p.a. (Avv.ti D. Lipani e F. Sbrana),  FINSIEL spa, e Alfa 81 spa  (Avv.ti  F. Lattanzi e R. Colagrande)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;art. 13 del &ldquo;Decreto Bersani&rdquo; e sulla definizione di &ldquo;società strumentale&rdquo; di cui alla predetta disposizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. &#8211; Disciplina normativa – Ambito di applicazione dell’art. 13, D.L. 223/2006, con. in L. 248/2006 – Determinazione.</p>
<p>2. Contratti della p.a.  – Disciplina normativa &#8211; Art. 13 D.L. 223/2006, conv. in L. 248/2006 – Nozione di società strumentali – Determinazione.</p>
<p>3. Contratti della p.a. &#8211; Disciplina normativa – Art.. 13 D.L. 223/2006, conv. in L. 248/2006 – Legittimità costituzionale &#8211;  Ex art. 41 Cost &#8211; Sussiste.</p>
<p>4. Contratti della p.a. – Disciplina normativa &#8211; Art. 13, co. 4 D.L. 223/2006, conv. in L. 248/2006 &#8211;  Come modificato dall’art. 1, co. 720, 296/2006 – Inapplicabilità – Ove all’aggiudicazione non sia conseguita la stipula del contratto.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le disposizioni di cui all’art. 13 del D.L. 223/2006, conv. in L. 248/2006 (c.d. Decreto Bersani) non si applicano soltanto ai soggetti a capitale interamente pubblico destinatarie di un affidamento in house, ma anche a soggetti che non hanno i requisiti per un legittimo affidamento in house.<br />
2. Le società strumentali di cui all’art. 13 del D.L. 223/2006, conv. in L. 248/2006, pur esercitando attività di natura imprenditoriale, sono strutture costituite per svolgere attività strumentali rivolte essenzialmente alla pubblica amministrazione e non al pubblico, come invece quelle costituite per la gestione dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della collettività.<br />
3. L’articolo 13 del D.L. 223/2006, conv. in L. 248/2006, lungi dal violare l’art. 41 Cost. ne costituisce immediata applicazione mirando dichiaratamente a preservare il mercato da alterazioni e fenomeni distorsivi delle regole della concorrenza.</p>
<p>4. La disciplina transitoria di cui all’art. 13, co. 4, D.L. 223/2006, conv. in L. 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), come modificato ex art. 1, co. 720, 296/2006 – Legge Finanziaria 2007- non si applica alle procedure di gara che, pur se bandite prima dell’entrata in vigore del predetto Decreto, non si siano concluse con un contratto, esistendo solo un’aggiudicazione che se conclude una fase del procedimento, non costituisce contratto (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Sul punto vd. Tar Lazio &#8211; Sez. I ter, <a href="/ga/id/2007/2/9302/g">Sentenza 20 febbraio 2007 n. 1486</a>; T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sez. I, <a href="/ga/id/2007/2/9229/g">Sentenza 31 gennaio 2007 n. 140</a>, con commento dell’Avv. Simona Rostagno, <a href="/ga/id/2007/2/2618/d">L&#8217;ambito soggettivo di applicazione della disciplina dell&#8217;art. 13 del cd. decreto Bersani: prime indicazioni della giurisprudenza e prime perplessità.</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;art. 13 del &#8220;Decreto Bersani&#8221; e sulla definizione di &#8220;società strumentale&#8221; di cui alla predetta disposizione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
&#8211; SEZIONE II &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.12320 del 2006,   proposto da<br />
<b>Soc.  Gemma, Gestione Elaborazioni Misurazioni Monitoraggi per l’Amministrazione s.p.a.</b>,  in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola Alessandro Saldutti ed  Andrea Saldutti ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Roma, via Cesare Beccaria n.18;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Soc. Sogei, Società Generale d’informatica s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante  pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Damiano Lipani e Francesca Sbrana ed elettivamente domiciliata in Roma, via Ennio Quirino Visconti n.20;</p>
<p>e nei confronti  di<br />
<b>FINSIEL spa</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore e Alfa 81 spa in persona del legale rappresentante pro tempore,  ora RTI ALMAVIVA spa,  rappresentate e difese dagli Avvocati  Filippo Lattanzi e Roberto Colagrande, elettivamente domiciliate nello studio degli stessi in Roma, via Pierluigi da Palestrina n.47;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
del provvedimento  del 18 ottobre 2006 con il quale SOGEI s.p.a. ha disposto la esclusione della Società Gestione Elaborazione Misurazioni Monitoraggi per l’Amministrazione spa, GEMMA, dalla licitazione privata per l’affidamento del servizio di acquisizione vettoriale di mappe catastali in formato misto (raster/vettoriale) relative ad alcuni uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio; <br />
della nota del 20 nov. 2006 con la quale Sogei ha rifiutato di sospendere l’aggiudicazione della gara a favore del secondo classificato; delle statuizioni della società aggiudicatrice e della Commissione aggiudicatrice di cui ai verbali di gara; dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione del contratto a favore di altro concorrente; dell’eventuale contratto stipulato tra l’altro concorrente e la Società aggiudicatrice;</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio di SOGEI e delle società  Finsiel e Alfa 81 spa ora ALMAVIVAspa; <br />
Visto l’atto di costituzione di rti Almaviva spa; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Relatore alla pubblica udienza del 23.5.2007 il Consiglire Roberto Capuzzi, uditi altresì gli Avvocati A. Saldutti, L. Mammuccari, delegata dall’Avv.Sbrana, Lattanzi e Colagrande; <br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO </b></p>
<p>La ricorrente espone quanto segue. <br />
Gemma spa è società mista a maggioranza azionaria privata costituita nel 1999 ai sensi dell’art.1 della legge 28 nov. 1996 n.608 costituita su iniziativa del Comune di Roma con l’intento di creare stabili opportunità occupazionali per alcune centinaia di LSU. <br />
I soci privati della Gemma spa sono stati scelti previa procedura concorsuale ristretta, assimilata all’appalto concorso di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995 n.157 così come specificato ed integrato dal DPR 16 settembre 1996 n.533, per la individuazione del socio privato di maggioranza di una società mista ai sensi dell’art.4 del DL 31 gennaio 1995 n. 26 <br />
Con delibera del 10 febb. 1999 n.214 la G.C. di Roma aggiudicava la gara al RTI Servizi Territoriali atteso che “per le valutazioni dell’Amministrazione appare particolarmente significativa la riqualificazione del piano di sviluppo tecnico organizzativo della società, orientato ad acquisire fin dai primi anni di attività nuove fasce di mercato non dipendenti dalla commessa del Comune di Roma”. <br />
Con bando di gara pubblicato in GU n.77 del 1 aprile 2006 la società Sogei indiceva una licitazione privata per l’affidamento del servizio di acquisizione vettoriale di mappe catastali in formato misto (raster/vettoriale) relative ad alcuni uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio. <br />
Presentavano domanda di partecipazione, tra gli altri, anche Gemma ed il rti Finsiel (oggi Almaviva)  odierno aggiudicatario e controinteressato. <br />
Nella seduta del 25 luglio la gara veniva aggiudicata provvisoriamente alla Gemma spa con punteggio di 78,73 cui seguiva in graduatoria il RTI Finsiel con punteggio 77,86. <br />
Il 4 luglio veniva pubblicato in GU n.153 il decreto legge n.223 del 2006 successivamente convertito con modificazioni nella legge n.248 del 2006, talchè, vertendosi ancora nella fase di verifica in capo alla aggiudicataria dei requisiti dichiarati in sede di prequalificazione, Sogei decideva di approfondire la questione della compatibilità della partecipazione alla gara di Gemma con la normativa sopravvenuta, chiedendo alla medesima Gemma, partecipata dal Comune di Roma, di produrre, tra l’altro, copia dell’atto costitutivo nonchè dei contratti in essere con i suoi soci. <br />
Poichè dalla istruttoria era emerso che Gemma è una società mista costituita dal Comune di Roma ai sensi della legge n.608 del 1996 avente per oggetto sociale lo svolgimento di attività di supporto all’amministrazione capitolina e dunque lo svolgimento di servizi strumentali all’attività istituzionale dell’ente locale partecipante, con nota del 18 ottobre 2006 la Sogei decideva di escludere Gemma dalla procedura selettiva in applicazione dell’articolo 13 della ripetuta legge n.248 del 2006. <br />
Con nota del 27 ottobre Gemma contestava le motivazioni del provvedimento di esclusione ed invitava Sogei a sospendere l’aggiudicazione della gara in favore di altro concorrente in attesa di un pronunzia definitiva del giudice amministrativo al quale preannuziava il ricorso. <br />
Con nota del 20 nov. Sogei riteneva non fondate le contestazioni svolte dalla società ricorrente ribadendo le ragioni  che a suo dire rendevano applicabile al caso di specie il divieto di cui all’art.13 della legge n.248 del 2006. <br />
In data 20 dic. veniva stipulato il contratto tra Sogei e rti Almaviva/Alfa 81.  <br />
Da qui il ricorso affidato a vari motivi di violazione dell’articolo 13 della legge n.248 del 2006, del principio di legalità, buon andamento, par condicio. Eccesso di potere sotto svariati profili. <br />
Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3, 41 e 97 Cost., degli artt. 86,87 e 295 Trattato CEE, violazione dei principi di legalità. Eccesso di potere sotto altri profili. <br />
Eccezione di incostituzionalità e di incompatibilità comunitaria. <br />
Secondo la società ricorrente, Sogei non avrebbe considerato che la medesima società, benchè partecipata al 20% dal Comune di Roma, non rientrerebbe nell’ambito di applicazione della legge n.248 del 2006: <br />
-in quanto costituita dal Comune di Roma ai sensi dell’art.1 co.21 della legge n.608 del 1996, allo specifico fine di creare opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili e non già per la produzione di beni s<br />
&#8211; a parte la originaria commessa conferita dal Comune di Roma ai sensi della legge n.608 del 1996 non avrebbe mai ricevuto affidamenti in house nè dal Comune di Roma, nè da altre amministrazioni aggiudicatrici operando in regime di concorrenza; <br />
-sarebbe obbligata per legge, per contratto e per statuto a reperire incarichi e commesse da soggetti diversi dall’ente locale partecipante mediante procedure selettive allo scopo di garantire, in completa autonomia rispetto agli interessi del socio Comun<br />
-la propria esclusione dalla gara si fonderebbe su una erronea interpretazione dell’art.13 giacchè verrebbe illegittimamente impedito ad un operatore economico privo di qualunque vantaggio derivante dalla partecipazione al suo capitale dell’ente locale, i<br />
Si è costituita la società Sogei chiedendo in via preliminare una pronunzia di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in relazione alla previsione contenuta nel comma 4 dell’articolo 13 a norma del quale i contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore  del Decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. <br />Inoltre sarebbe stato lo stesso legislatore a riconoscere espressamente l’operatività della normativa anche con riferimento alle procedure di gara bandite prima della relativa entrata in vigore. <br />
Nel merito, Sogei esamina analiticamente tutti i singoli motivi del ricorso e chiede il rigetto dello stesso. <br />
Ad analoghe conclusioni perviene la società Almaviva, già ati Finsiel. <br />
In data 12 maggio 2007, in vista dell’udienza di trattazione la ricorrente ha depositato una ulteriore memoria difensiva insistendo nelle proprie argomentazioni. <br />
Anche Sogei ed Almaviva hanno depositato ulteriori memorie difensive. <br />
La causa dopo la discussione orale è stata trattenuta dal Collegio per la decisione all’udienza del 23.5.2007.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.Il ricorso non è meritevole di accoglimento.</p>
<p>2.L’articolo 13 della legge n.248 del 2006, nel disciplinare l’ambito di applicazione della norma, al comma 1 si riferisce a: “..società a capitale interamente pubblico o misto costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione della loro attività&#8230;”. <br />
La ricorrente sostiene che la previsione contenuta nel summenzionato articolo 13 debba essere riferita ai soli soggetti destinatari di affidamenti in house  e cioè a società a capitale interamente pubblico, secondo la nota giurisprudenza della Corte di giustizia. <br />
Secondo la prospettazione della ricorrente non rientrando Gemma tra i soggetti che possono beneficiare di affidamenti in house in quanto società mista e quindi priva del requisito della totale partecipazione pubblica, la stessa rimarrebbe estranea all’ambito di operatività della disposizione di cui sopra. <br />
Sennonchè è agevole confutare tale doglianza atteso che il ripetuto art. 13 ricomprende, nella formulazione letterale, non solo le società a capitale interamente pubblico ma anche quelle a capitale misto pubblico e privato costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche..locali. <br />
 Ancora la ricorrente sostiene che nei suoi confronti non sarebbe comunque applicabile l’articolo 13 del Decreto in  quanto la società non rientrerebbe tra quelle costituite o partecipate da amministrazioni pubbliche locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione della loro attività. <br />
Anche tale doglianza è infondata. <br />
Occorre pregiudizialmente  analizzare la portata ed il significato, alla stregua del dettato normativo, del  carattere strumentale all’attività dell’ente locale, dei servizi svolti di una società. <br />
Ritiene la Sezione che possono definirsi strumentali all’attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali,  tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica  di cui resta titolare l’ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali. <br />
Le società strumentali sono, quindi, strutture costituite per svolgere attività strumentali rivolte essenzialmente alla pubblica amministrazione e non al pubblico, come invece quelle costituite per la gestione dei servizi pubblici locali (per le quali il Decreto fa esplicita eccezione) che mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della collettività (TAR Puglia Sez. II, 6 settembre 2002 n.4306). <br />
Seppure infatti tali società strumentali esercitano attività di natura imprenditoriale, cio’ che rileva è che siano state  costituite per tutelare in via primaria l’interesse e la funzione pubblica dell’amministrazione di riferimento, per la cui soddisfazione è anche possibile che venga sacrificato l’interesse privato imprenditoriale. <br />
Nello Statuto della società Gemma si precisa che la stessa ha per oggetto attività di supporto all’amministrazione del Comune di Roma che si sostanzia “nella analisi e gestione di pratiche amministrative, nella raccolta, inserimento, trattamento ed elaborazione dei dati relativi o connessi a dette pratiche con particolare riferimento al condono edilizio, all’imposta comunale sugli immobili ed al catasto edilizio urbano e dei terreni.” <br />
La società, in particolare,”.. puo’ gestire attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari indirizzate a supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale&#8230;” (art.4 Statuto sociale). <br />
Tale  previsione statutaria trova concreto riscontro nella documentazione integrativa prodotta in ottemperanza alle richieste avanzate dalla Sogei con note del 10 agosto e 18 settembre 2006 ed in particolare nella convenzione stipulata il 5 nov. 1999 con la quale il Comune di Roma affidava in via diretta alla Gemma, in relazione al condono edilizio, all’ICI,  al Catasto dei fabbricati e dei terreni, ad attività di rilevanza tributaria, una serie di attività finalizzate alla rilevazione di dati utili per lo svolgimento di servizi da parte dell’Amministrazione, fermo restando che la titolarità della gestione del servizio permaneva in capo all’ente locale. <br />
Ove poi a tali attività si siano affiancate anche attività di creazione di opportunità occupazionali, come reiteratamente evidenziato da Gemma nelle proprie difese, tali attività non potrebbero far venire meno il carattere di strumentalità ed accessorietà delle prestazioni rese da Gemma a favore delle attività istituzionali del Comune di Roma. <br />
Si noti poi che la partecipazione del socio pubblico al 20% è particolarmente rafforzata da una serie di prerogative che caratterizzano tutta la organizzazione e la compagine societaria a favore del Comune (cfr. artt.5, 7, 12 e 17) e che l’originaria commessa affidata al Gemma dal Comune di Roma in via diretta, ai sensi dell’art.1, comma 21 della legge n.608 del 1996, è stata dapprima integrata con l’approvazione di un Addendum, e poi ripetutamente prorogata, svolgendo di fatto la società i servizi di cui alla convenzione  con mandato diretto e non già all’esito di procedure selettive. <br />
Ne consegue che non appare dubitabile nel caso della società Gemma  l’operatività del  divieto di cui al primo comma dell’articolo 13 del DL n.223 che proprio al fine dichiarato di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza  e del mercato  e di assicurare parità tra gli operatori, prevede, qualora il destinatario finale delle prestazioni si identifichi con l’ente pubblico costituente, partecipante o affidante ,che la società non possa svolgere attività a favore di soggetti pubblici o privati diversi dall’ente o dagli enti azionisti, sia nel caso di affidamenti diretti, sia nel caso in cui sia il risultato di una procedura di gara. <br />
Sembra evidente la ratio che ha spinto il legislatore che è quella di evitare che una società che, in partenza ha un mercato protetto,  e dunque sia privilegiata  ricevendo direttamente commesse da un ente pubblico, sia nel contempo  libera di competere, per una parte della propria attività, con altri concorrenti che non usufruiscono della medesima posizione di vantaggio. <br />
Nel caso in esame è indubbio il vantaggio competitivo della società Gemma, a tacer d’altro, anche in virtù dell’esperienza maturata per l’espletamento di servizi strumentali  affidati dal socio e committente in via diretta Comune di Roma. <br />
Significativo al riguardo è il fatto che lo scarto di punteggio (0,87) che aveva determinato l’aggiudicazione provvisoria  in favore di Gemma a danno della controinteressata Finsiel/Alfa 81, seconda classificata, era riconducibile esclusivamente alla voce “esperienze precedenti .. in maniera continuativa nell’ambito di rilevanti e riconosciute attività a carattere istituzionale”   che la ricorrente aveva avuto modo di maturare proprio in ragione dei contratti stipulati con il Comune di Roma al di fuori da procedure selettive, mentre sia quanto al merito tecnico sia quanto all’offerta economica, la controinteressata aveva conseguito un punteggio superiore.</p>
<p>3. Occorre ancora sottolineare che il provvedimento di esclusione di Gemma risale alla data del  18 ottobre 2006, successiva a quella  di entrata in vigore del Decreto n.223/06 (G.U. del 4 luglio 2006) a seguito di una aggiudicazione provvisoria pronunziata dopo tale data ( 25 luglio 2006). <br />
Orbene il comma 4 dell’art.13 stabilisce che i contratti conclusi dopo l’entrata in vigore del decreto in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli e che restavano validi i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del Decreto, ma in esito a procedura di aggiudicazione perfezionata prima della predetta data. <br />
Nel caso che occupa mancano entrambi i presupposti: la procedura non era stata perfezionata prima dell’entrata in vigore del Decreto, nè il contratto era stato mai concluso con Gemma. <br />
A conclusioni identiche si addiviene anche nella ipotesi in cui si prenda in considerazione la modifica intervenuta all’articolo 13  dalla legge finanziaria 2007 che al comma 4 ha sostituito la parola “perfezionate” con la parola “bandite” (legge finanziaria n.296 del 2006, art.1, comma 720 entrata in vigore il 1° gennaio 2007). <br />
Si premette tuttavia che essendo il provvedimento di esclusione del 18 ottobre 2006, andava applicato alla fattispecie l’articolo 13 nel testo vigente a quella data, non potendo la nuova norma incidere su atti o fatti perfezionati nel vigore della sua precedente formulazione e che avevano trovato compiuto e definitivo esaurimento, in base ai ben noti principi generali dell’ordinamento giuridico di irretroattività della legge (art.11 preleggi al codice civile) e del tempus regit actum. <br />
Si richiama in proposito l’insegnamento giurisprudenziale secondo il quale:   “..in base al principio del tempus regit actum ogni fase o atto del procedimento amministrativo&#8230;riceve disciplina per quanto riguarda la struttura,  i requisiti ed il ruolo funzionale, dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti alla data in cui ha avuto luogo ciascuna sequenza procedimentale” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 maggio 2004 n.2984). <br />
Si aggiunga che alla norma posta nella legge finanziaria 2007, non puo’ attribuirsi  portata di interpretazione autentica avente efficacia retroattiva, essendo essa chiaramente innovativa avendo esteso l’ambito della originaria disposizione, riferito inizialmente a sole procedure perfezionate, anche procedure bandite prima della data di entrata in vigore. <br />
Sostanzialmente la nuova disposizione ha previsto una sorta di sanatoria di contratti già esistenti e conclusi nonostante il divieto ove le procedure fossero state bandite prima del Decreto e non anche a salvaguardia di quei contratti che in ipotesi potrebbero concludersi. <br />
In sostanza anche la nuova disposizione non puo’ trovare applicazione alla fattispecie in quanto, per quanto la procedura fosse stata bandita prima dell’entrata in vigore del Decreto, comunque il contratto non è stato mai concluso esistendo solo una aggiudicazione che se conclude una fase del procedimento, non costituisce “contratto” ( Cfr. TAR Lombardia,  Sez. I, 31 gennaio 2007 n.140).</p>
<p>4. Denunzia la ricorrente la illegittimità costituzionale della norma di cui sopra per violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. <br />
Anche tali doglianze non hanno pregio. <br />
Quanto all’articolo 41 è la stessa Costituzione che pone  limitazioni alla iniziativa economica privata sul libero mercato, sia per tutelare interessi generali di rilievo pubblicistico, sia per garantire esigenze della concorrenza in conformità ai principi comunitari costantemente affermati dalla Corte di Giustizia (cfr. Corte Cost., 26 gennaio 2004 n.36; 16 gennaio 2004 n.17). <br />
L’articolo 13 del  Decreto n.223 del 2006, cd. Decreto Bersani, lungi dal violare l’art. 41 Cost. ne costituisce immediata applicazione mirando dichiaratamente a preservare il mercato da alterazioni e fenomeni distorsivi delle regole della concorrenza. <br />
Quanto all’articolo 3 della Cost., sostiene Gemma che la legittima aspettativa di profitto del socio privato di una società mista sarebbe lesa dall’applicazione dell’articolo 13 in conseguenza del divieto per le società miste di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati in affidamento diretto o gara. <br />
Al riguardo si osserva che l’intento dichiarato del Decreto, ha come finalità precipua quella di tutela dell’interesse pubblico generale con l’introduzione di  un livello ulteriore di concorrenza e di libertà nel mercato al fine di permettere agli operatori di poter agire in posizione di uguaglianza, evitando che alcune imprese possano avvantaggiarsi nel confronto concorrenziale, della struttura della propria compagine societaria per la presenza di un socio pubblico. <br />
La ricorrente afferma infine che la interpretazione dell’articolo 13 fornita da Sogei, escludendo qualunque soggetto partecipato da un ente locale,  si porrebbe altresì in contrasto con i principi comunitari ed in particolare con quelli posti a tutela della libera concorrenza, ossia con gli artt. 87 e 295 del Trattato CEE. <br />
Ma come rilevato dalla difesa dei resistenti, il disposto dell’articolo 13 in parola trova supporto ed inspirazione proprio nel fatto che l’Unione Europea ha reiteratamente previsto la necessità che gli Stati membri provvedano alla regolamentazione dell’accesso al mercato degli appalti pubblici da parte di organismi di proprietà o partecipati da enti pubblici, evitando distorsioni della concorrenza nei confronti dei soggetti privati (quarto considerando della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi). <br />
La finalità della norma  è dunque quella di limitare il vantaggio competitivo nella quale si trovano dette società con accesso privilegiato al mercato della pubblica amministrazione a scapito di altri operatori privati . <br />
In conclusione il ricorso non è meritevole di accoglimento. <br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n.12320 del 2006 lo RESPINGE. <br />
Compensa spese ed onorari del giudizio. <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.5.2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici: <br /> Dr. Roberto CAPUZZI            Presidente rel. <br />
 Dr. Silvestro Maria RUSSO     Consigliere  <br />
Dr Giampiero LO PRESTI            ConsiglierePresidente est.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2892</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2892/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospeso un provvedimento dell’Autorita’ di vigilanza sui contratti pubblici che dispone l’inserimento in casellario di una segnalazione circa certificazioni SOA di dubbia validita’. Tale sospensione e’ accordata ai soli fini di un riesame da parte dell’Autorita’ di vigilanza circa l’imputabilita’ all’impresa ricorrente delle falsita’ riscontrate. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2892/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2892</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso un provvedimento dell’Autorita’ di vigilanza sui contratti pubblici che dispone l’inserimento in casellario di una segnalazione circa certificazioni SOA di dubbia validita’.<br />
Tale sospensione e’ accordata ai soli fini di un riesame da parte dell’Autorita’ di vigilanza circa l’imputabilita’ all’impresa ricorrente delle falsita’ riscontrate. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2892/07<br />
Registro Generale:3822/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta <br /> Cons. Carmine Volpe <br />
Cons. Giuseppe Romeo<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo <br />Cons. Roberto Chieppa Est.<br />
ha pronunciato la presente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 05 Giugno 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
  <b>ELEKTRA SOCIETA&#8217; COOPERATIVA </b><br />
rappresentata e difesa dagli  Avv.  MASSIMO COLARIZI e  PAOLO COLI<br />
con domicilio  eletto in Roma<br />
VIA PANAMA, 12 presso MASSIMO COLARIZI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AUTORITA&#8217; VIGILANZA CONTRATTI PUBBL.LAVORI,SERV.E FORNITURE</b><br />
rappresentato e difeso dall’ AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma  VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
presso AVVOCATURA GEN. STATO</p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p><b>SOANC -SOC. ORGANISMO DI ATTESTAZIONE NAZ. COSTRUTTORI SPA</b>non costituitosi;<br />
<b>SOA IMPIANTI SPA </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>CQOP SOA S.P.A. </b><br />
non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  EMILIA  ROMAGNA  &#8211;  BOLOGNA: Sezione  I   n. 165/2007, resa tra le parti, concernente ACCERTAMENTO VALIDITA&#8217; CERTIFICAZIONI SOA  INSERIMENTO  CASELLARIO  INFORMATICO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista l&#8217;ordinanza di  reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
    AUTORITA&#8217; VIGILANZA CONTRATTI PUBBL.LAVORI,SERV.E FORNITURE<br />
Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa e udito, altresì, per la parte appellante l’Avv. Colarizi</p>
<p>Ritenuto di dover accogliere la domanda cautelare ai soli fini di un riesame della vicenda da parte dell’Autorità di Vigilanza, che dovrà valutare l’ imputabilità all’impresa ricorrente delle falsità riscontrate;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3822/2007) nei limiti di cui in parte motiva e per effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado fino alle nuove determinazioni da parte dell’Autorità di Vigilanza</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 05 Giugno 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2892/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2892</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.147</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-147/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-147/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-147/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.147</a></p>
<p>Non va sospesa la gara per somministrazione lavoratori a tempo determinato ad una USL, qualora le espressione del bando pur essendo ambigue consentano un’interpretazione oggettiva sfavorevole al ricorrente. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER L&#8217;EMILIA ROMAGNAPARMA SEZIONE UNICA Registro Ordinanze: 147/2007 Registro Generale: 156/2007 nelle persone dei Signori: UGO DI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-147/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.147</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-147/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.147</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la gara per somministrazione lavoratori a tempo determinato ad una USL, qualora le espressione del bando pur essendo ambigue consentano un’interpretazione oggettiva  sfavorevole al ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER L&#8217;EMILIA ROMAGNA<br />PARMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE UNICA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 147/2007<br />
Registro Generale: 156/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
UGO DI BENEDETTO Presidente f.f.<br /> UMBERTO GIOVANNINI Consigliere<br />ITALO CASO Consigliere, relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 05 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 156/2007  proposto da:<br />
<b>OBIETTIVO LAVORO &#8211; AGENZIA PER IL LAVORO SPA </b><br />
rappresentata e difesa da:PALLADINI AVV. MAURIZIO -BRUGNOLETTI AVV. MASSIMILIANO con domicilio eletto in PARMA*VICOLO DEI MULINI 6pressoPALLADINI AVV. MAURIZIO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ARCISPEDALE “SANTA MARIA NUOVA” AZIENDA OSPED. DI REGGIO E. </b>rappresentato e difeso da:CUGURRA AVV. GIORGIO con domicilio eletto in PARMAVIA MISTRALI 4presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<br /><b>ORIENTA SPA</b></p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento, sconosciuto negli estremi, con cui l’Azienda ospedaliera ha aggiudicato la gara per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoratori a tempo determinato, limitatamente ai lotti 2 e 3;<br />
dei verbali in cui la commissione ha registrato le valutazioni delle offerte economiche dei concorrenti;<br />
della nota dell’Azienda ospedaliera resistente del 21.03.2007, prot. n. 8663;<br />
di ogni atto annesso, presupposto, preordinato, connesso e consequenziale;<br />
nonché con proposizione di motivi aggiunti<br />della determina n. 450 del 05.04.2007, con cui l’Azienda ospedaliera ha aggiudicato ad Orienta S.p.A. la gara per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoratori a tempo determinato, limitatamente ai lotti 2 e 3;<br />
dei verbali n. 1 e n. 2 del 18.09.2006 e del 08.03.2007 in cui la commissione ha registrato le valutazioni delle offerte economiche dei concorrenti e disposto l’aggiudicazione provvisoria;<br />
di ogni atto annesso, presupposto, preordinato, connesso e consequenziale, ivi compresi i contratti se sottoscritti.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
ARCISPEDALE “SANTA MARIA NUOVA” AZIENDA OSPED. DI REGGIO E.<br />
Udito il relatore Cons. ITALO CASO e uditi altresì l’avv. Dell’Unto, per delega dell’avv. Brugnoletti, per la parte ricorrente e l’avv. Cugurra per l’Arcispedale Santa Maria Nuova;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerato che, alla luce della formulazione letterale dell’offerta, e tenuto conto della necessità di privilegiare i c.d. metodi di “interpretazione oggettiva”, appaiono corrette le conclusioni dell’Amministrazione appaltante;<br />
che, in particolare, l’impiego delle locuzioni «iva esente» e «da aggiungere ai prezzi orari unitari» presenta elementi di ambiguità che ne giustifica una lettura secondo cui le due voci di prezzo indicate non sono l’una comprensiva dell’altra;<br />
Ritenuto, quindi, che non sussistono i presupposti per concedere l’invocata misura cautelare</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
RESPINGE la suindicata domanda di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>PARMA, li 05 Giugno 2007f.to Ugo Di Benedetto Presidente f.f.<br />
f.to Italo Caso	Cons. rel. est.																																																																																												</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 05/06/2007</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2007 n.2981</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-6-2007-n-2981/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-6-2007-n-2981/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-6-2007-n-2981/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2007 n.2981</a></p>
<p>Pres. Trotta, Est. Cafini Comune di Genova (Avv.ti E.Odone, G. Pafundi) c/ Aeroporto di Genova S.p.a. (Avv.ti P.Vaiano e L.Cocchi) non sussistono i presupposti per l&#8217;esenzione dal contributo di costruzione nel caso delle concessioni edilizie richieste per la realizzazione di strutture aeroportuali di carattere ricettivo dalla Aeroporto di Genova S.p.a.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-6-2007-n-2981/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2007 n.2981</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-6-2007-n-2981/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2007 n.2981</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta, Est. Cafini<br /> Comune di Genova (Avv.ti E.Odone, G. Pafundi) c/ Aeroporto di Genova S.p.a. (Avv.ti  P.Vaiano e L.Cocchi)</span></p>
<hr />
<p>non sussistono i presupposti per l&#8217;esenzione dal contributo di costruzione nel caso delle concessioni edilizie richieste per la realizzazione di strutture aeroportuali di carattere ricettivo dalla Aeroporto di Genova S.p.a. successivamente al 30.8.1992</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e Urbanistica – Concessione edilizia – Contributi concessori – Realizzazione di strutture aeroportuali ricettive da parte della Aeroporto di Genova S.p.a. successivamente al 30.8.1992 – Esenzione ex art. 9, lett. f) L. 10/77 – Non sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sussistono i presupposti per l’esenzione dal contributo di costruzione di cui all’art. 9, lett. f) della L. n. 10/1977 (ora art. 17, comma 3°, lett. c) del D.p.r. 380/01) nel caso delle concessioni edilizie richieste dalla Aeroporto di Genova S.p.a., successivamente al 30.8.1992, per la realizzazione di un complesso alberghiero volto a potenziare lo scalo aereo “Cristoforo Colombo”;  nel caso di specie, infatti, non sussistono né il requisito soggettivo, attesa la natura privata della Aeroporti di Genova S.p.a., né il requisito oggettivo, trattandosi di interventi strumentali all’espletamento dell’attività istituzionale e non volti a soddisfare direttamente interessi pubblici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso  in appello n. 3776 del 2005  proposto dal</p>
<p><b>Comune di Genova</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edda Odone e Gabriele Pafundi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Giulio Cesare n.14/4 sc.A; </p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><b>Aeroporto di Genova s..p.a.</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Vaiano e Luigi Cocchi e presso lo studio del primo elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Marzio n.3;</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione I,  n.1422/04 in data 7 settembre 2004, resa tra le parti;</p>
<p>visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio della s.p.a. Aeroporto di Genova;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
alla pubblica udienza del 6 marzo 2007 &#8211; relatore il consigliere Domenico Cafini &#8211; uditi gli avvocati gli avv.ti Pafundi e Cocchi;<br />
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Con ricorso proposto innanzi al TAR per la Liguria, la s.p.a. Aeroporto di Genova impugnava la nota 26.6.2000 n. 10830, avente ad oggetto la realizzazione di una struttura aeroportuale di carattere ricettivo, trasmessa dal Comune di Genova, con  la richiesta di versamento dei contributi concessori ai sensi della L. 10/1977 (di £. 843.000.000, oltre a £. 414.982.500 per interessi a decorrere dal 5.5.1993), in relazione al rilascio dell’autorizzazione &#8211; di cui alla nota del 27.4.1993 &#8211; riguardante vari interventi edilizi per una nuova costruzione destinata ai servizi dell’aviazione generale e per una struttura ricettiva alberghiera, opere tutte volte al potenziamento dello scalo aereo “Cristoforo Colombo”.<br />
A sostegno del gravame la ricorrente deduceva  le seguenti censure:<br />
a) violazione dell’art. 9 lett f) L. 10/77, degli artt. 33, 35, 42 e 44 delle n.t.a. del p.r.g. del Comune di Genova ed eccesso di potere sotto vari profili; in quanto l’opera per la quale era stato richiesto il detto versamento dei contributi era un’opera pubblica &#8211; volta a soddisfare un interesse generale ed inerente ad un bene immobile pubblico &#8211; realizzata dall’ente istituzionalmente competente, sicché, in quanto tale, si sarebbe dovuta considerare esente dal pagamento degli oneri ai sensi dell’art. 9 lett. f) L. 10/1977, rientrando nell’ambito della competenza del soggetto pubblico che l’aveva deliberata, finanziata e ne aveva affidato i lavori; <br />
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 31 L. 1150/1942, dell’art. 81 d.P.R. 616/77 nonché degli artt. 1 e 4 L. 10/1977; eccesso di potere sotto vari profili; incompetenza; giacchè l’opera in questione era opera pubblica, eseguita sul demanio pubblico, e non necessitava quindi di concessione edilizia, titolo costitutivo dell’onere di pagamento di contributi, in quanto la valutazione della conformità dell’opera stessa alle norme di piano sarebbe dovuta avvenire in via ordinaria ai sensi dell’art.81 D.P.R. n.616/1977 e della speciale procedura d’intesa ivi prevista;<br />
c) violazione degli  artt. 3, 4 e 14 L. 10/1977; eccesso di potere sotto vari profili, atteso che l’autorizzazione edilizia rilasciata, sulla quale il Comune sembrava fondare la propria pretesa, non era il titolo valido ai fini della richiesta dei contributi sopra indicati;<br />
d) in subordine: violazione e/o falsa applicazione dell’art.2948 cod. civ. nonché prescrizione parziale del diritto d’interessi; e ciò in quanto il pagamento dei contributi era stato richiesto con nota comunale del 27.4.1993, sicchè il Comune di Genova poteva pretendere semmai il solo pagamento degli interessi per il quinquennio precedente la nota 26.6.2000 n.10830, della quale la società istante chiedeva l’annullamento.<br />
Nelle conclusioni la ricorrente chiedeva l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />
 Nel giudizio si costituiva il Comune di Genova, sostenendo l’infondatezza del ricorso, del quale chiedeva la reiezione.<br />
 2. Con la sentenza in epigrafe specificata, il TAR adito accoglieva il proposto gravame, ritenendo fondato, in particolare, il profilo di censura relativo alla violazione dell’art.9, lett f), L. n.10/1977, per avere riscontrato nella fattispecie la sussistenza di entrambi i presupposti, soggettivo ed oggettivo, cui la citata norma subordina la gratuità della concessione, ed annullava, in conseguenza, la nota comunale impugnata, dichiarando l’infondatezza della pretesa del Comune di Genova alla corresponsione dei contributi concessori delle opere in contestazione.<br />
3. Avverso tale sentenza è interposto l’odierno appello affidato dal Comune di Genova ai seguenti motivi di diritto: <br />
A) travisamento dei fatti; perplessità della motivazione; erroneità; violazione e falsa applicazione di legge (art.9 lett.f) L n.10/1977 nonché dei principi generali dell’ordinamento;<br />
B) travisamento dei fatti, perplessità della motivazione, erroneità sotto altro profilo.; ancora violazione e falsa applicazione di legge (art.9 lett.f) L. n.10/1977) nonchè di principi generali dell’ordinamento;<br />
C) violazione e falsa applicazione delle norme di attuazione del P.R.G  1980.<br />
Ricostituitosi il contraddittorio nella attuale fase di giudizio, la società Aeroporto di Genova s.p.a. ha replicato, con un’articolata memoria datata 22.2.2007, alle censure ex adverso svolte, sostenendone l’infondatezza; ha concluso, quindi, per il rigetto dell’appello, in quanto inammissibile improcedibile e comunque nel merito infondato, previo, occorrendo, accoglimento dei profili di censura e delle eccezioni dedotte in primo grado e ritenute assorbite nella sentenza impugnata.<br />
4. Alla pubblica udienza del 6 marzo 2007, la causa è stata, infine, spedita in decisione su conforme richiesta delle parti. </p>
<p align=center>
<b>DIRITTO
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
1. Costituisce l’oggetto dell’odierno appello la sentenza in epigrafe specificata che ha accolto il ricorso dell’Aeroporto di Genova s.p.a. avverso la pretesa del Comune della stessa città ad ottenere il pagamento della somma richiesta quale contributo concessorio in relazione al rilascio della concessione edilizia di cui alla nota 27.4.1993, concernente una serie di interventi edilizi per una nuova costruzione destinata ai servizi di aviazione generale e per una struttura ricettiva alberghiera, tutte opere connesse al potenziamento dello scalo aereo “Cristoforo Colombo”.<br />
 Le censure sollevate dalla s.p.a. Aeroporto di Genova nel gravame originario &#8211; volte  a sostenere la gratuità della concessione in relazione alle caratteristiche delle opere, eseguite a suo avviso in area demaniale a cura di un soggetto pubblico e finalizzate al soddisfacimento di un interesse generale &#8211; sono state ritenute fondate dai primi giudici, essenzialmente perchè l’art. 9 lett. f) L. 10/1977 subordina la gratuità della concessione ad un requisito oggettivo ed ad uno soggettivo, entrambi da loro ritenuti sussistenti nella fattispecie.</p>
<p>2. Con l’appello in esame, tale sentenza viene ora impugnata dal Comune di Genova, che ne deduce l’erroneità, innanzitutto, perché (prime due motivi) non sarebbero configurabili nel caso in esame  i due presupposti individuati dai primi giudici – l’uno soggettivo e l’altro oggettivo – per applicare l’esenzione prevista dall’art. 9 lett. f)  della citata legge.<br />
Infatti, la parte appellante &#8211; premesso che, sotto il profilo soggettivo, la gravata sentenza ha ritenuto immediatamente riscontrabile la natura pubblica del soggetto che ha disposto la realizzazione dell’opera, in quanto l’opera stessa era stata assentita “non grazie ad ordinaria concessione edilizia ma in base alla approvazione della conferenza dei servizi di cui all’art. 2 L. n.205/1989, procedimento modulato sullo schema dell’intesa Stato-Regione, ai sensi dell’art.81 D.P.R. n.616/1977” – ha contestato tale assunto, ritenendolo infondato sia in fatto (in quanto l’opera in questione, <i>inizialmente</i> assentita mediante conferenza dei servizi ai sensi della legge n.205/1989 ha <i>poi</i> ottenuto la concessione edilizia per le opere eseguite o da eseguirsi dopo il termine del 30.8.1992, stabilito dalla legge stessa per la ultimazione dei lavori), sia in diritto  (in quanto l’aspetto procedurale delle modalità dell’assentimento delle opere non riveste alcun rilievo in ordine alla debenza degli oneri concessori, la quale deve valutarsi alla stregua della natura dell’opera edilizia assentita, indipendentemente dal procedimento seguito ai fini del rilascio del relativo titolo abilitavo).<br />
Peraltro sarebbe erronea per l’appellante la tesi dei primi giudici secondo cui l’opera de qua sarebbe soggettivamente pubblica &#8211; in quanto realizzata su accordo dell’allora Consorzio Autonomo del Porto di Genova (ora Autorità portuale) e del suo concessionario spa Aeroporto di Genova, “in forza di concessione traslativa di bene pubblico”, idonea a determinare  un “legame stabile con l’amministrazione pubblica concedente che si identifica nell’azione volta alla cura degli interessi pubblici della collettività”- non rientrando nella diretta competenza istituzionale del CAP, ora Autorità portuale, e per esso nella competenza della Concessionaria Aeroporto Genova s.p.a., la realizzazione di un complesso alberghiero, sia pure in area demaniale, trattandosi di interventi che, rispetto all’espletamento dell’attività istituzionale, si pongono in rapporto strumentale e indiretto.<br />
Ha contestato quindi il Comune ricorrente anche la statuizione dei primi giudici circa la sussistenza nella specie del requisito oggettivo di cui all’art.9 lett. f) cit., per l’inerenza della costruzione di cui trattasi a terreni pubblici e per la esecuzione delle relative opere su area del demanio aeroportuale, con destinazione a servizio dell’aviazione, caratteristiche queste che soddisfano interessi pubblici.<br />
Per tale ragioni dunque, dovrebbe escludersi &#8211; secondo il Comune appellante &#8211; che l’opera in questione sia caratterizzata dai requisiti (soggettivo e oggettivo) previsti dalla legge n.10/1977 e che risponda ai presupposti applicativi della norma ex adverso invocata.</p>
<p>3. Le censure avanti prospettate vanno condivise nei sensi  di seguito precisati.<br />
3.1. Ai fini dell’esame delle censure stesse  appare opportuno anzitutto – secondo quanto emerge dalla documentazione depositata agli atti del giudizio – rilevare quanto segue:<br />
&#8211;	su che le opere che ineriscono alla controversia, relative al progetto presentato dal C.A.P. &#8211;  Aeroporto di Genova s.p.a. per la “realizzazione di una struttura aeroportuale di carattere ricettivo a Genova – Sestri”, (progetto da realizzare, in quanto connesso agli obiettivi della legge 23.8.1988, n.373, entro il termine stabilito del 30.8.1992) veniva inizialmente approvato, ai sensi della legge n.205/1989, a seguito della speciale procedura della Conferenza dei servizi in data 9.4.1990 nonché della delibera della G.M. di Genova 19.7.1990 n.2857.<br />	<br />
&#8211;	che i lavori previsti in detto progetto, tuttavia, non venivano ultimati nei termini prestabiliti, rendendosi pertanto necessaria la richiesta di rilascio di un nuovo provvedimento autorizzatorio in relazione alle opere nel frattempo eseguite o ancora da eseguire;<br />	<br />
&#8211;	che il Presidente dell’Aeroporto di Genova s.p.a. richiedeva, conseguentemente, in data 24.11.1992, la concessione ad eseguire opere in variante al progetto sopra menzionato, in conformità agli elaborati grafici allegati all’istanza stessa;<br />	<br />
&#8211;	che il Commissario straordinario del Comune di Genova, con  provvedimento 26.10.1993 n. 460 – visti i pareri abilitativi espressi dai competenti uffici e visti, inoltre, il parere della Commissione edilizia in data 3.2.1993, favorevole al progetto, e la documentazione integrativa, “evidenziante le opere realizzate dal 31.8.1992 al 2.2.1993 e quelle ancora da eseguire a quella data” – disponeva la concessione “di mantenere le opere già eseguite dopo il 30.8.1992 e di ultimare le restanti opere, a completamento del progetto approvato in data 9.4.1990, ed, inotre, di mantenere  le opere già eseguite e di ultimare le restanti di cui al progetto di variante”, successivamente presentato;<br />	<br />
&#8211;	che, con riguardo ai contributi concessori, il detto Commissario richiamava anche, nel provvedimento avanti menzionato, la nota Edilizia privata prot. n.5214 del 27.4.1993 &#8211; a suo tempo trasmessa anche alla s.p.a. Aeroporto di Genova &#8211; nella quale, dopo avere precisato  che il rilascio della concessione edilizia era subordinato al versamento dei contributi ex legge n.10/1977, quantificava i contributi stessi nell’importo complessivo di L. 843.200.000;<br />	<br />
&#8211;	che, con altra concessione edilizia (n.78 del 24.3.1994) il Sindaco del Comune di Genova, in relazione ad una successiva istanza del Presidente della s.p.a. Aeroporto di Genova, riferita ad ulteriori opere eseguite in variante al suddetto progetto, autorizzava di “mantenere le opere di variante” richieste;<br />	<br />
&#8211;	che, infine, con il provvedimento impugnato in prime cure (nota 26.6.2000 n.10830) il Comune di Genova – richiamata la predetta nota n.5214/1993 – ha reiterato all’Aeroporto di Genova s.p.a. “la richiesta di pagamento per quanto dovuto a titolo di contributi concessori, ammontanti a L. 843.000.000, oltre a quanto dovuto per interessi legali”, come quantificati in tabella di calcolo allegata.<br />	<br />
Da quanto precede appare indubbio che, dopo l’approvazione iniziale del progetto in questione ai sensi della legge n.205 del 1989, il Comune odierno appellante ha rilasciato all’Aeroporto di Genova s.p.a. le concessioni edilizie, dalla stessa società richieste dopo la scadenza dei termini entro i quali avrebbe dovuto realizzare il progetto in questione.<br />
3.2. Il problema della debenza o meno dei contributi concessori pretesi dal Comune di Genova – che costituisce nella sostanza il punto centrale della controversia – viene a  porsi proprio in relazione a tali opere da ultimo autorizzate, eseguite in periodo successivo al 30.8.1992, e cioè dopo il termine di cui all’art. 5, comma 5, L. n.205/1989, come modificato dall’art.17 L. n.158/1991, allorquando, cioè, erano venuti meno gli effetti dell’approvazione del progetto in sede di Conferenza dei servizi, dovendosi escludere, infatti, che, con riguardo a tutte le opere  eseguite fino al 30.8.1992, il Comune di Genova &#8211; per effetto dell’approvazione della detta Conferenza e in assenza di concessione edilizia dal medesimo rilasciata &#8211; avesse titolo per richiedere il versamento degli oneri  contributivi in questione. <br />
In proposito il Collegio ritiene che, con riferimento alle opere eseguite dopo il 30.8.1992, autorizzate con le suddette concessioni edilizie del 26.10.1993 e 24.3.1994, sussiste certamente il primo ed essenziale presupposto del contributo richiesto, che è appunto quello del rilascio di una concessione; e ciò in quanto l’art.3 della L. n.10 del 1977 correla proprio al rilascio di siffatta autorizzazione edilizia la corresponsione di un contributo commisurato al costo di costruzione oltrechè alla incidenza delle spese di urbanizzazione, come, del resto, confermato dalla giurisprudenza, secondo cui il presupposto del debito contributivo, per l’appunto, non esiste quando manca l’atto concessorio, sicchè solo presenza di concessione edilizia può essere richiesta la corresponsione dei contributi ex art.3 L. n.10/1977.<br />
Pertanto, nel caso in esame &#8211; mentre con riguardo a tutte le opere realizzate anteriormente alla data predetta, e cioè in forza dell’approvazione da parte della Conferenza dei servizi, deve escludersi che il Comune ricorrente abbia titolo, in mancanza di concessione edilizia dallo stesso rilasciata, per pretendere  il versamento dei contributi in questione &#8211; deve ritenersi  sussistente l’obbligo al pagamento dei contributi concessori dovuti per la realizzazione delle opere eseguite dopo il 30.8.1992 ed oggetto delle suddette concessioni edilizie rilasciate in favore della s.p.a. Aeroporto di Genova..<br />
Sulla base delle considerazioni che precedono, mentre deve ritenersi corretta la statuizione dei primi giudici circa  la infondatezza della pretesa del Comune di Genova di commisurare il contributo concessorio ex art. 3 L. n.10/1977 alle opere edilizie eseguite prima del 30.8.1992, sulla base della loro approvazione in sede di Conferenza di servizi e della mancanza quindi di una apposita concessione edilizia comunale, non altrettanto deve dirsi per la statuizione degli stessi giudici circa l’infondatezza della pretesa del Comune di Genova di commisurare il contributo concessorio alle altre opere, eseguite dopo la data anzidetta, costituenti oggetto del provvedimento n. 460 del 26.10.1993, poi richiamato nella nota comunale n.10830/2000, impugnata in prime cure.<br />
3.3. Alle considerazioni da ultimo svolte, in relazione alla sussistenza dell’obbligo da parte dell’originaria ricorrente di pagamento del contributo richiesto per le opere realizzate dopo il 30.8.1992, non può validamente obiettarsi che nella specie verrebbe a mancare &#8211; secondo quanto sostenuto appunto dalla parte appellata &#8211; il presupposto che legittima l’imposizione degli oneri di urbanizzazione, cioè la configurabilità di un incremento del carico urbanistico correlato alle diverse modalità esecutive dell’intervento edificatorio, con la conseguenza che non sarebbero dovuti maggiori oneri, non essendovi variazione in aumento di tale carico.<br />
Ritiene, infatti, la Sezione che dalla  società ricorrente in prime cure non risulta adeguatamente provato che le opere eseguite successivamente al 30.8.1992, pur non comportando modifiche dal punto di vista plano-volumetrico, non abbiano determinato un incremento del carico urbanistico. Anzi, come può evincersi dalla stessa istanza della detta società in data 10.8.1992 con allegata relazione tecnica descrittiva, sembra individuarsi piuttosto nelle opere oggetto della variante richiesta una consistenza rilevante, come del resto confermato dal fatto che la società interessata ha richiesto due volte con apposita istanza e poi ottenuto la relativa concessione edilizia.<br />
Risultano incluse, infatti, tra tali opere, in particolare: la traslazione del fabbricato verso est di 70 cm circa; la modifica del sistema di rampe e ingressi principali e di servizio; alcune modifiche alle sagome dei corpi scale di sicurezza; la nuova sistemazione delle aree verdi a contorno del fabbricato; le modifiche al piano interrato (consistenti, tra l’altro, in: modifiche delle sagome e delle rampe di accesso; ampliamento dell’area servizi generali; formazione di vari  locali  interrati per altri usi); le modifiche al piano terreno (consistenti, tra l’altro, in: revisione generale piano cucina, modifiche zona ingresso e reception, realizzazione di scalone centrale); le modifiche al piano mezzanino (consistenti tra l’altro in: variazione della ubicazione e consistenza locali “area fitness center” e formazione scalone centrale); le modifiche al primo piano (consistenti tra l’altro in: formazione scalone centrale, formazione sale per prima colazione e tavola calda, inserimento appartamento del direttore); le modifiche al piano camere (consistenti in; diversa distribuzione delle camere e realizzazione di servizi igienici a tutti i livelli); le modifiche al piano copertura (in particolare: sopraelevazione del gruppo scale ovest); nonché varie modifiche esterne di prospetto ai lati nord, sud, est ed ovest del fabbricato in questione.<br />
Trattasi invero di opere che, come appare evidente, non possono intendersi di scarsa rilevanza e comunque rientranti, come tali, tra quelle che, secondo l’assunto dell’appellata società, non determinerebbero una variazione in aumento del carico urbanistico.</p>
<p>4. Alla stregua di quanto sopra rilevato e considerato, deve concludersi nel senso che la sentenza impugnata – essendo fondati i rilievi dell’appellante circa  l’assenza dei presupposti per l’esenzione di cui all’art.9 lett. f) della legge n. 10/1977, ritenuti invece nella specie sussistenti dai primi giudici, sia perchè, quanto al requisito soggettivo, le opere oggetto delle concessioni edilizie anzidette sono state realizzate da soggetto che non ha natura pubblica (la s.p.a. Aeroporto di Genova), sia perché, quanto al requisito oggettivo, le opere stesse hanno riguardato nella sostanza la realizzazione di un complesso alberghiero, sia pure in area  demaniale, e, quindi, di interventi che, rispetto all’espletamento dell’attività istituzionale, si pongono in rapporto strumentale e  non soddisfano direttamente interessi pubblici &#8211; va riformata nella parte in cui ha escluso dagli oneri contributivi concessori le opere oggetto delle concessioni edilizie sopra indicate, eseguite o da eseguirsi dopo il termine del 30.8.1992, stabilito dalla legge n.205/1989 per la ultimazione dei lavori.<br />
Deve essere confermata invece la sentenza stessa nella parte in cui ha riconosciuto la originaria ricorrente non obbligata al pagamento degli oneri contributivi per le opere eseguite inizialmente, in quanto assentite mediante Conferenza dei servizi ai sensi della legge n.205/1989 e non mediante concessione edilizia comunale.<br />
In conclusione – a prescindere dall’esame dei profili di inammissibilità del ricorso originario, per non avere tempestivamente impugnato la s.p.a. Aeroporto di Genova gli  atti in data 27.4.1993 n.3214 e 25.10.1993 n.560, che avevano già determinato chiaramente quali fossero i contributi concessori dovuti al Comune di Genova in relazione alle opere edilizie realizzate – il ricorso in appello va accolto nei sensi avanti precisati e, per l’effetto, la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui, annullando i provvedimenti impugnati, ha ritenuto illegittima la richiesta di pagamento degli oneri per  tutte le opere eseguite in relazione alle concessioni edilizie sopra specificate.<br />
Quanto alle spese del giudizio  sussistono giusti motivi per disporne tra le parti in causa l’integrale compensazione.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe specificato lo accoglie in parte, nei sensi specificati in motivazione  .<br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio. <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa. </p>
<p>Così deciso in Roma, il 6 marzo 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Gaetano TROTTA			&#8211;	Presidente<br />	<br />
Paolo BUONVINO			 &#8211;          	Consigliere.<br />	<br />
Domenico CAFINI                                &#8211;   	Consigliere est<br />	<br />
Aldo SCOLA				 &#8211;	Consigliere<br />	<br />
Francesco CARINGELLA                    &#8211;     	Consigliere																																																																																												</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 05/06/2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-6-2007-n-2981/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2007 n.2981</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2891</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2891/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2891/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2891/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2891</a></p>
<p>Va respinta la domanda di sospensione di un provvedimento di sgombero e demolizione di opere iniziate e proseguite abusivamente su demanio marittimo. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 2891/07 Registro Generale:3736/2007 Sezione Sesta composto dai Signori: Pres. Gaetano Trotta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2891/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2891</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2891/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2891</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda di sospensione di un provvedimento di sgombero e demolizione di opere iniziate e proseguite abusivamente su demanio marittimo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2891/07<br />
Registro Generale:3736/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br />  Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Roberto Chieppa Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 05 Giugno 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>FE.PI. SRL</b><br />
rappresentata e difesa dagli  Avv.ti  ANGELO PIETROSANTI, LUCA MARIA PIETROSANTI, MARIO LAURO PIETROSANTI, e  MICHELE DE LUCA<br />
con domicilio  eletto in Roma  P.LE CLODIO N. 8 presso MICHELE DE LUCA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO</b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; LATINA  n. 253/2007, resa tra le parti, concernente SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE SU AREA DEMANIALE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />
Vista l&#8217;ordinanza di reiezioni della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa  e udito, altresì, per la  parte appellante l’Avv. De Luca<br />
Ritenuto di dover condividere le motivazioni poste dal Tar a fondamento dell’impugnata ordinanza;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3736/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 05 Giugno 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2891/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2891</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.282</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-282/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-282/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-282/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.282</a></p>
<p>Non va sospesa l’aggiudicazione di realizzazione impianti fotovoltaici su una scuola materna ed elementare, se vi e’ stata stipula del contratto e consegna lavori. (G.S.) N. 00282/2007 REG.ORD. N. 00312/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-282/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.282</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-282/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.282</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’aggiudicazione di realizzazione impianti fotovoltaici su una scuola materna ed elementare, se vi e’ stata stipula del contratto e consegna lavori. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00282/2007 REG.ORD.<br />
N. 00312/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 312 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da: <b>s.p.a DERVIT</b>, con sede in Roccasapide (SA), in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso dall’avv. Marcello G. Feola, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Matteotti, n. 99, presso l’avv. Maurizio Discepolo;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE di VENAROTTA</b> (AP), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Ortenzi, elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del TAR, alla Piazza Cavour, n. 29;</p>
<p>nei confronti di<br />
&#8211; <b>s.p.a. COFATHEC SERVIZI</b>, con sede in Roma, in persona del suo rappresentante legale, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; <b>s.r.l. VAREX</b>, con sede in Roma, in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Galvani, presso il quale è elettivamente domiciliato, in Ancona, al Corso Mazzini, n.156;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
&#8211; del provvedimento di cui al verbale del 16.3.2007, adottato dalla commissione giudicatrice della gara ad evidenza pubblica indetta dal Comune intimato per la scelta del contraente cui affidare al esecuzione dell’appalto dei lavori di realizzazione di im</p>
<p>&#8211; del provvedimento assunto dalla suddetta commissione di gara, sempre nella stessa seduta di gara del 16.3.2007, con cui l’appalto suddetto è stato provvisoriamente aggiudicato in favore della controinteressata società Cofathec Servizi;</p>
<p>&#8211; della determina n.27 del 3.4.2007, impugnata con successivo atto di motivi aggiunti depositato il 19.5.2007, con la quale è stata formalizzata l’aggiudicazione definitiva della gara suddetta;</p>
<p>nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti dalla parte ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati;</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;</p>
<p>Visto l’atto di motivi aggiunti depositato il 19.5.2007;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Venarotta;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione dei prov-vedimenti impugnati, avanzata dalla parte ricorrente con testuale ri-chiesta di misure cautelari provvisorie;</p>
<p>Visto il decreto presidenziale n. 210 del 7 maggio 2007, di reiezione della domanda di sospensione cautelare provvisoria del provvedimento impugnato;</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata società Varex;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore, nella camera di consiglio del giorno 05/06/2007, il dott. Galileo Omero Manzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti e i pregiudizi gravi ed irreparabili di cui all’art.21, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall’art.3 della legge 21 luglio 2000, n.205, tenuto conto che, secondo quanto riferito dal difensore dell’Amministrazione, è già intervenuta la stipula del contratto di appalto di cui si controverte, al quale ha fatto seguito anche la materiale consegna dei lavori;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
RESPINGE la suindicata domanda di sospensione cautelare dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.</p>
<p>Spese al definitivo.</p>
<p>Fissa per la discussione della causa la pubblica udienza del 2 aprile 2008.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del giorno 05/06/2007, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Vincenzo Sammarco, Presidente<br />
Giuseppe Daniele, Consigliere<br />
Galileo Omero Manzi, Consigliere, Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2910</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2910/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2910/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2910/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2910</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare del proprietario di un bene vincolato avverso il provvedimento edilizio che consente ad un terzo di costruire a distanza ravvicinata al bene vincolato (nella motivazione si precisa come vada calcolata la distanza dal bene oggetto di vincolo). (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2910/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2910</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2910/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2910</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare del proprietario di un bene vincolato avverso il provvedimento edilizio che consente ad un terzo di costruire a distanza ravvicinata al bene vincolato (nella motivazione si precisa come vada calcolata la distanza dal bene oggetto di vincolo). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2910/07<br />
Registro Generale: 4570/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta <br />
Cons. Carmine Volpe <br />
Cons. Giuseppe Romeo   <br />
Cons. Luciano Barra Caracciolo Est. <br /> Cons. Roberto Chieppa<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 05 Giugno 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>AZIENDA AGRICOLA AURORA S.A.S.</b>rappresentato e difeso dall’Avv.  FABRIZIO FIGORILLI<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA SISTINA, 4  presso ARISTIDE POLICE</p>
<p>contro</p>
<p><b>COMUNE DI MARSCIANO</b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv. ti GOFFREDO GOBBI  E  MAURIZIO PEDETTA<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA MARIA CRISTINA N. 8 presso GOFFREDO GOBBI</p>
<p><b>MIN. BENI E ATT. CUL. DIP. BENI CUL. PAESAG. UMBRIA PERUGIA </b>non costituitosi;<br />
e nei confronti di<br />
<b>IMPRESA EDILE GALLI ANTONIO</b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv. ti ALARICO MARIANI MARINI  E  GOFFREDO GOBBI<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA MARIA CRISTINA N. 8 presso GOFFREDO GOBBI</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR  UMBRIA  &#8211;  PERUGIA  123/2007, resa tra le parti, concernente ANNULLAMENTO PERMESSO DI COSTRUIRE &#8211;   VINCOLO  STORICO  ARTISTICO.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>  COMUNE DI MARSCIANO  IMPRESA EDILE GALLI ANTONIO<br />
Udito il relatore Cons. Luciano Barra Caracciolo  e uditi,  altresì, per le  parti l’avv.to Figorilli e l’avv.to Gobbi;<br />Ritenuto che, in disparte la prospettabilità di un danno imminente e irreparabile in relazione all’attuale stato dei luoghi, appare, allo stato preferibile la tesi interpretativa del vincolo fornita dalla sentenza appellata;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 4570/2007 ).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 05 Giugno 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2910/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2910</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2890</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2890/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2890/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2890</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che respinge un ricorso avverso il diniego di conversione di permesso di soggiorno avanzata da uno straniero che al compimento della maggiore eta’ risulta seguito dai servizi sociali ma non inserito in un progetto di integrazione sociale ne’ ha contratto di lavoro. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2890/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2890</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2890/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2890</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che respinge un ricorso avverso il diniego di conversione di permesso di soggiorno avanzata da uno straniero che al compimento della maggiore eta’ risulta seguito dai servizi sociali ma non inserito in un progetto di integrazione sociale ne’ ha contratto di lavoro. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2890/07<br />
Registro Generale:3733/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br />Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Roberto Chieppa Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 05 Giugno 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>EL MAZINI RADOUANE</b><br />
rappresentato e difeso dall’ Avv.  GIOVANNI TROCANO<br />
con domicilio  eletto in Roma in PIAZZA CAPPONI AMERIGO, 9<br />
presso PAOLA VERGA </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO &#8211; QUESTURA DI MILANO</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR LOMBARDIA &#8211; MILANO: Sezione I  963/2006, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI   SOGGIORNO.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
  MINISTERO DELL&#8217;INTERNO &#8211; QUESTURA DI MILANO<br />
Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa. Nessuno è comparso per le parti<br />
Ritenuto che non sussistono presupposti per la sospensione dell’impugnata sentenza, tenuto conto della non sufficienza dei documenti prodotti dall’appellata;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3733/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 05 Giugno 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2890/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2890</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2909</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2909/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2909/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2909/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2909</a></p>
<p>Va sospeso il rilascio ad un terzo di una concessione demaniale marittima, affinche’ si provveda ad un riesame comparativo di piu’ domande facendo altresi’ riferimento al piano degli arenili. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 2909/07 Registro Generale:4397/2007 Sezione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2909/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2909</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2909/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2909</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il rilascio ad un terzo di una concessione demaniale marittima, affinche’ si provveda ad un riesame comparativo di piu’ domande facendo altresi’ riferimento al piano degli arenili. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2909/07<br />
Registro Generale:4397/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:	<br />	<br />
Pres. Gaetano Trotta   <br />
Cons. Carmine Volpe <br />
Cons. Giuseppe Romeo   <br />
Cons. Luciano Barra Caracciolo Est.<br />  Cons. Roberto Chieppa  </p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 05 Giugno 2007 .</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DEI TRASPORTI-CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI</b> rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p>contro</p>
<p><b>COLAFABIO SILVANA, GIANNICO DAVIDE GIOVANNI, ZITTI BASSO</b> rappresentati e difesi dall’AVV.TO GIOVANNI DI GIANDOMENICO<br />
con domicilio in Roma Via Germanico n.146</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR MOLISE &#8211; CAMPOBASSO  n. 62/2007, resa tra le parti, concernente DINIEGO RILASCIO CONCESSIONE DEMANIALE  MARITTIMA PER SCOPI  TURISTICO &#8211; RICREATIVI;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
 COLAFABIO SILVANA, GIANNICO DAVIDE GIOVANNI, ZITTI BASSO</p>
<p>Udito il relatore Cons. Luciano Barra Caracciolo   e uditi, altresì, per le parti l’avv.to dello Stato Clemente e l’avv.to Di Giandomenico; <br />
Ritenuto che, alla luce delle determinazioni cautelari assunte dalla Sezione sulle cause connesse alla presente, all’odierna camera di consiglio, non sussistono i presupposti per accogliere l’appello in esame;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 4397/2007 ).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 05 Giugno 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2909/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2909</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2889</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2889/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2889/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2889</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che respinge un ricorso volto ad ottenere l’accesso agli atti di una procedura di risarcimento danni (nel caso di specie, i ricorrenti avevano chiesto informazioni sullo stato della procedura di risarcimento, senza ricevere risposta). (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che respinge un ricorso volto ad ottenere l’accesso agli atti di una procedura di risarcimento danni (nel caso di specie, i ricorrenti avevano chiesto informazioni sullo stato della procedura di risarcimento, senza ricevere risposta). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2889/07<br />
Registro Generale: 3576/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br />Cons. Carmine Volpe <br />
Cons. Giuseppe Romeo<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Roberto Chieppa Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 05 Giugno 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>CANGIANO VINCENZO</b> &#8211; <b>CANGIANO STEFANO</b>rappresentati e difesi dagli  Avv.ti   FERDINANDO IAZZETTA e RAFFAELE MIRIGLIANI<br />
con domicilio  eletto in Roma in VIA DELLA FREZZA, 59<br />
presso RAFFAELE MIRIGLIANI </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>UTG &#8211; PREFETTURA DI NAPOLI </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>MINISTERO DELLA DIFESA </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI NAPOLI </b><br />
non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE V  9841/2006, resa tra le parti, concernente ACCESSO AD ATTI RELATIVI A  ISTANZA RISARCIMENTO DANNI IN SEGUITO A PERQUISIZIONE.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa.  Nessuno è comparso per le parti. <br /> Ritenuto che non sussistono i presupposti per la sospensione dell’impugnata sentenza;<br />Ritenuto necessario ai fini della decisione di merito disporre l’acquisizione del fascicolo di primo grado</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3576/2007 ). Ordina l’acquisizione, a cura della Segreteria, del fascicolo di primo grado e fissa la Camera di Consiglio del 16/10/2007 per la discussione del merito del ricorso.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 05 Giugno 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2889/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2889</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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