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	<title>5/5/2017 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5/5/2017 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2017 n.645</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-5-2017-n-645/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-5-2017-n-645/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2017 n.645</a></p>
<p>Pres. Pozzi/ est. Massari Sull’inderogabilità del termine massimo decennale in relazione all’incarico di viceprefetto 1.Prefetti – D.lgs. n. 139 del 2000 – Art. 11 – Viceprefetti – Disciplina incarico – Termine massimo – Dieci anni – Derogabilità &#8211;&#160; E’ esclusa – Ragioni &#160; 1.Ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-5-2017-n-645/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2017 n.645</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-5-2017-n-645/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2017 n.645</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pozzi/ est. Massari</span></p>
<hr />
<p>Sull’inderogabilità del termine massimo decennale in relazione all’incarico di viceprefetto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Prefetti – D.lgs. n. 139 del 2000 – Art. 11 – Viceprefetti – Disciplina incarico – Termine massimo – Dieci anni – Derogabilità &#8211;&nbsp; E’ esclusa – Ragioni<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.Ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 139 del 2000, i viceprefetti sono nominati per un periodo non superiore a cinque anni, prorogabile per una sola volta per un periodo massimo di cinque anni. Il limite temporale massimo è dunque di dieci anni e ciò anche nel caso in cui il conferimento dell’incarico abbia natura fiduciaria. Opinando diversamente si finirebbe sulla base del solo presupposto fiduciario per incardinare ad libitum nella stessa funzione il medesimo soggetto, in violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione il quale esige che le posizioni dirigenziali non siano cristallizzate a tempo indeterminato nei confronti della stessa persona fisica, ma siano soggette ad una periodica rotazione che garantisce, per un verso, la trasparenza nell&#8217;azione amministrativa e, per altro verso, l’arricchimento professionale dei dirigenti.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">Pubblicato il 05/05/2017</div>
<p style="text-align: right;">N. 00645/2017 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: right;">N. 00743/2013 REG.RIC.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>&nbsp;</h1>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 743 del 2013, proposto da:&nbsp;<br />
Lorenzo Abbamondi, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Manneschi, Chiara Jannuzzi, domiciliato presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>U.T.G. &#8211; Prefettura di Arezzo in persona del Prefetto p.t., Ministero dell&#8217;Interno in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distr.le dello Stato, presso cui domiciliano in Firenze, via degli Arazzieri 4;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">nei confronti di</p>
<p>Viceprefetto di Arezzo Dr.ssa Guarino Rosalba non costituito in giudizio;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p>&#8211; della nota prot.n.471/Gab. del 21 marzo 2013 con la quale il Prefetto di Arezzo, nell&#8217;informare i Dirigenti della carriera prefettizia con qualifica di Viceprefetto, della scadenza, in data 31 marzo 2013, dell&#8217;incarico di Vicario del Prefetto-Coordinatore dell&#8217;Ufficio Territoriale del Governo ricoperto dal ricorrente, e dell&#8217;avvio della procedura di cui all&#8217;art.7, comma 4 del D.M. in data 3.12.2003, ha altresì comunicato che, &#8220;come chiarito dal competente Dipartimento del Ministero con apposita nota del 15.3.2013, l&#8217;incarico vicariale dovrà essere conferito&#8230; a Dirigente diverso dell&#8217;attuale titolare dell&#8217;incarico stesso, che raggiungerà, alla data del 31.3.2013, il periodo massimo continuativo consentito dalla citata normativa per l&#8217;assolvimento dell&#8217;incarico&#8221;;</p>
<p>&#8211; della nota prot.n.251/Gab. dell&#8217;8 marzo 2013 (acquisita in copia dal ricorrente in data 4 aprile 2013) del Prefetto di Arezzo nonché della sopracitata nota prot.n.0008732 (ovvero n.2050004789614) del 15 marzo 2013, pervenuta il successivo 21 marzo, a firma del Capo del Dipartimento per le Politiche del Personale dell&#8217;Amministrazione Civile e delle Risorse Strumentali e Finanziarie &#8211; Direzione Centrale per le Risorse Umane presso il Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p>&#8211; del Decreto del Prefetto di Arezzo, prot.n.471/Gab. del 27 marzo 2013 con il quale è stato conferito al Viceprefetto Dr.ssa Rosalba Guarino &#8220;per anni tre l&#8217;incarico di Vicario del Prefetto-Coordinatore dell&#8217;Ufficio del Governo della Prefettura di Arezzo a decorrere dal 1°aprile 2013&#8221;;</p>
<p>&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;</p>
<p>nonché, ove occorrer possa, per l&#8217;annullamento in parte qua del Decreto del Ministero dell&#8217;Interno del 3 dicembre 2003 emanato ai sensi dell&#8217;art.13 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n.139 e per la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Arezzo e di Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 marzo 2017 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p>1. Espone il ricorrente, dipendente del Ministero dell’interno con qualifica di viceprefetto, di aver svolto presso la Prefettura di Arezzo le funzioni di Vicario sin dal gennaio del 2002, conferite formalmente dall’1 aprile 2003, ai sensi del d.lgs. n. 139/2000 ed in conformità della circolare ministeriale n. M/6156/3 del 9 gennaio 2003.</p>
<p>Il suddetto incarico veniva poi successivamente confermato dai Prefetti avvicendatisi nella sede di Arezzo, sia con provvedimenti formali, sia per conferma tacita.</p>
<p>Con nota dell’8 marzo 2013 il Prefetto di Arezzo, premettendo che “<i>il 31 marzo p.v. andrà a scadenza presso questa Prefettura l&#8217;incarico di Vicario del Prefetto, attualmente attribuito al Viceprefetto Dr. Lorenzo Abbamondi</i>” e che quest’ultimo &#8220;<i>è titolare del posto di funzione dal 1° aprile 2003 e non è quindi ulteriormente destinabile all&#8217;incarico</i>” richiedeva al Ministero un parere in merito.</p>
<p>Con successiva nota del 15 marzo 2013, il Ministero dell’interno comunicava alla Prefettura di Arezzo di condividere la procedura delineata, confermando che &#8220;<i>l&#8217;incarico di vicario …andrà a scadere il prossimo 1 ° aprile p. v. e non potrà essere, pertanto, conferito nuovamente al dirigente in questione a ciò ostando il disposto dell’art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 139/2000&#8221;</i>.</p>
<p>1.1. A seguito della suddetta missiva, il Prefetto di Arezzo, con nota del 21 marzo 2013, avviava la procedura di interpello comunicandola a tutti i dirigenti in sede in possesso della qualifica di viceprefetto.</p>
<p>Il deducente manifestava interesse alla conferma nella funzione, ma con decreto del 27 marzo 2013, il Prefetto di Arezzo conferiva l&#8217;incarico in questione al viceprefetto dr.ssa Rosalba Guarino per un periodo di tre anni, a decorrere dal 1° aprile 2013.</p>
<p>2. Avverso tale atto insorgeva il dott. Abbamondi chiedendone l’annullamento e deducendo:</p>
<p>I) Violazione e/o errata applicazione degli artt. 11 e 12 del D.lgs. n. 139/2000, nonché degli artt. 6 e 7, comma 1, del decreto del Ministro dell&#8217;Interno del 3 dicembre 2003. Eccesso di potere per erroneità e travisamento dei fatti; irragionevolezza, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. Violazione dell&#8217;articolo 97 della Costituzione.</p>
<p>II) Violazione e/o errata applicazione degli articoli 11, commi 1 e 4, e 12, comma 4, del d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139. Eccesso di potere per omessa e/o insufficiente motivazione; difetto di istruttoria, contraddittorietà, perplessità. Eccesso di potere per irragionevolezza, disparità di trattamento; ingiustizia manifesta.</p>
<p>III) Ulteriore violazione e/o errata applicazione degli articoli 11, comma 2, e 12, comma 4, del d.lgs. n. 139/2000 nonché dell&#8217;articolo 6 del decreto del Ministro degli Interni del 3 dicembre 2003. Violazione e/o errata applicazione degli articoli 2 e 3 del d.l. 16 maggio 1994, n. 293. Eccesso di potere per travisamento dei fatti; omessa e/o insufficiente motivazione, difetto di istruttoria.</p>
<p>Si costituiva in giudizio il Ministero dell&#8217;Interno opponendosi all’accoglimento del gravame.</p>
<p>Nella pubblica udienza del 22 marzo 2017 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.</p>
<p>3. Il ricorso non è suscettibile di accoglimento.</p>
<p>Assume il ricorrente che i limiti temporali fissati dall’art. 11 del d.lgs. n. 139/2000 non potrebbero venire in rilievo nel caso di proroga dell’incarico già conferito, tenuto anche conto della natura fiduciaria dell’incarico stesso.</p>
<p>Come ritenuto dalla giurisprudenza&nbsp;<i>“l’esercizio del potere di proroga produce effetti di ordine puramente temporale, essendo inteso a protrarre nel tempo, posticipandolo ad un momento successivo, il termine finale di un provvedimento ad efficacia durevole</i>&#8221; (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 18 ottobre 2007, n. 9665).</p>
<p>Ne seguirebbe che l’istituto della proroga avrebbe solo il fine di dilatare gli effetti giuridici dell&#8217;atto originario e, come tale, differirebbe, per sua natura, dall&#8217;adozione di un nuovo atto.</p>
<p>In altre parole la proroga avrebbe natura ontologicamente diversa dal plurimo conferimento dello stesso incarico che, secondo la legge, non potrebbe superare il limite dei dieci anni, e, dunque, poiché, l’incarico di vicario conferito all’interessato si è protratto per la durata di dieci anni in virtù di successive proroghe, non vi sarebbero impedimenti ad un nuovo conferimento, questa volta assegnato con l’ordinaria procedura di interpello, anche se ciò comporterebbe l’esercizio di detta funzione per oltre un decennio.</p>
<p>4. La tesi non può essere condivisa.</p>
<p>Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante l&#8217;ordinamento del personale della carriera prefettizia, prevede l&#8217;articolazione di questa nelle qualifiche di prefetto, viceprefetto e viceprefetto aggiunto stabilendo che i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti (art. 10) sono titolari di posti di funzione individuati con apposito decreto ministeriale.</p>
<p>Il successivo art. 11, al comma 2, dispone che, in riferimento ai posti di funzione di cui sopra, &#8220;<i>Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato per un periodo non inferiore ad uno e non superiore a cinque anni, prorogabile per una volta per un periodo non superiore a cinque anni</i>&#8221; derivandone, de plano, che gli incarichi riferiti a ciascun posto di funzione possono avere una durata massima di 10 anni.</p>
<p>Pur nella considerazione della specificità dell’incarico, l&#8217;Amministrazione, con la circolare n. 29 del 30 aprile 2009 chiariva, in linea con l&#8217;orientamento espresso dalla Corte dei Conti in occasione dei pareri forniti in merito ai provvedimenti di conferimento di incarichi, quelli di vicario e di capo di gabinetto, che gli stessi possono essere soggetti a più proroghe, anziché ad una sola per gli incarichi ordinari come previsto dall&#8217;art. 11 del decreto legislativo n. 139 del 2000, salvo però il rispetto del limite massimo temporale di dieci anni.</p>
<p>4.1. La&nbsp;<i>ratio</i>&nbsp;della norma è evidentemente quella di non consentire l’esercizio di tali funzioni per un periodo superiore a dieci anni, non rilevando a tal fine che l’incarico sia svolto per effetto di formali procedimenti di interpello o attraverso l’esercizio del potere di proroga dello stesso incarico</p>
<p>In tal senso si è più volte espressa la Corte dei conti ritenendo che gli incarichi di vicario e capo di gabinetto, trovando fondamento non solo nell&#8217;art 11, comma 2, d.lgs. 139/2000 relativo al generale conferimento di qualifica dirigenziale, ma anche nella possibilità di deroga di cui all&#8217;art. 12, comma 4, concernente la possibile attribuzione da parte del titolare dell&#8217;ufficio di più incarichi continuativi nella stessa sede di servizio nell&#8217;arco di dieci anni (Corte Conti, sez. contr., 17/05/2010, n. 8), ma ritenendo illegittimo il provvedimento di incarico dirigenziale che ecceda la durata e il numero massimo di proroghe previsto per legge (Corte Conti reg., Marche, sez. contr., 02/07/2007, n. 31).</p>
<p>E ciò a prescindere dalla natura fiduciaria dell’incarico in questione che non può fare aggio sui limiti temporali fissati espressamente dalla legge giacché diversamente opinando si finirebbe sulla base solo di tale presupposto fiduciario per incardinare ad libitum nella stessa funzione il medesimo soggetto, in violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione il quale esige che le posizioni dirigenziali non siano cristallizzate a tempo indeterminato nei confronti della stessa persona fisica, ma siano soggette ad una periodica rotazione che garantisce, per un verso, la trasparenza nell&#8217;azione amministrativa e, per altro verso, l’arricchimento professionale dei dirigenti.</p>
<p>5. Il secondo motivo è volto a censurare il provvedimento di nomina della controinteressata nel presupposto che non sarebbe dato comprendere quali e quanti soggetti in possesso della qualifica di viceprefetto siano stati oggetto della procedura comparativa de qua.</p>
<p>La censura è inammissibile per difetto di interesse dal momento che, in ogni caso, il ricorrente non avrebbe titolo per ricoprire l’incarico in questione, a prescindere dalla correttezza formale del procedimento che, peraltro dubitativamente, si afferma non essere stato svolto legittimamente per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.</p>
<p>6. Infine, con il terzo motivo, il ricorrente assume che, a seguito del collocamento a riposo del precedente Prefetto di Arezzo, avvenuto il 30 settembre 2010, e fino al 30 dicembre 2010, data di insediamento dell&#8217;attuale Prefetto, avrebbe svolto le funzioni vicarie in sede vacante, in assenza di un formale provvedimento di reggenza, ovvero disimpegnato le suddette funzioni quale soggetto preposto di fatto all&#8217;Ufficio. Di conseguenza, durante la &#8220;vacatio&#8221; sarebbe venuta meno la continuità nell&#8217;esercizio delle funzioni vicarie, che si sarebbe interrotta al termine dei quarantacinque giorni dal collocamento a riposo del precedente Prefetto.</p>
<p>Ne seguirebbe che non si sarebbe verificata una proroga dell&#8217;incarico precedente, ma, al contrario, gli sarebbe stato conferito&nbsp;<i>ex novo</i>&nbsp;l&#8217;incarico di vicario e ciò varrebbe ad interrompere il periodo di dieci anni di svolgimento continuativo delle funzioni vicariali.</p>
<p>6.1. La tesi è sprovvista di fondamento.</p>
<p>In primo luogo va rilevato che non è rinvenibile alcuna disposizione che preveda un&#8217;automatica decadenza dall&#8217;incarico di vicario in caso di vacanza del titolare della Prefettura. Anzi, come perspicuamente rilevato da controparte, è proprio nell&#8217;ipotesi di assenza ed impedimento del Prefetto che il Viceprefetto Vicario esercita le funzioni per cui gli è stato conferito l&#8217;incarico (si veda in proposito il d.m. 4 agosto 2005).</p>
<p>Ne discende pianamente che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l&#8217;incarico di Vicario presso la Prefettura di Arezzo è stato da lui svolto senza soluzione di continuità per il periodo di dieci anni e, quindi, non era rinnovabile, ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2000.</p>
<p>7. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato seguendo le spese di giudizio la soccombenza come in dispositivo liquidate.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p>Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 4.000,00.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Armando Pozzi, Presidente</p>
<p>Bernardo Massari, Consigliere, Estensore</p>
<p>Gianluca Bellucci, Consigliere</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Bernardo Massari</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>Armando Pozzi</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-5-2017-n-645/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2017 n.645</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2017 n.647</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-5-2017-n-647/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-5-2017-n-647/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2017 n.647</a></p>
<p>A. Pozzi, Pres., B. Massari, Est. La possibilità di istituire l’imposta di soggiorno è riservata ai comuni capoluogo e alle unioni di comuni, mentre per gli altri comuni è presupposto necessario l’inclusione nell&#8217;elenco regionale delle località turistiche, elenco da predisporsi a cura della Regione, quale espressione della potestà legislativa concorrente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-5-2017-n-647/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2017 n.647</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-5-2017-n-647/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2017 n.647</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Pozzi, Pres., B. Massari, Est.</span></p>
<hr />
<p>La possibilità di istituire l’imposta di soggiorno è riservata ai comuni capoluogo e alle unioni di comuni, mentre per gli altri comuni è presupposto necessario l’inclusione nell&#8217;elenco regionale delle località turistiche, elenco da predisporsi a cura della Regione, quale espressione della potestà legislativa concorrente ex art. 117 co 3 Cost. (coordinamento del sistema tributario).</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Imposte e tasse &#8211; Imposta di soggiorno &#8211; Competenza ad Istituire la stessa &#8211; Presunzione di legge a favore dei capoluoghi di Provincia e delle Unioni di Comuni &#8211; &nbsp;Inclusione nell’elenco regionale delle località turistiche per gli altri comuni &#8211; Necessità.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>La possibilità di istituire l’imposta di soggiorno, ai sensi dell’art. 4 d. lgs. 23/2011 sarebbe riservata ai comuni capoluogo e alle unioni di comuni, mentre per gli altri comuni sarebbe necessario presupposto l’inclusione nell&#8217;elenco regionale delle località turistiche, previo accertamento da parte della regione stessa della vocazione turistica del comune.<br />
L&#8217;attribuzione alla Regione, ai sensi dell&#8217;art. 4, d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, del compito di predisporre gli elenchi dei Comuni abilitati ad imporre l&#8217;imposta di soggiorno, s&#8217;inquadra nel riparto di competenze tra Stato e Regioni disegnato dall&#8217;art. 117 Cost. che, nell&#8217;ambito della legislazione concorrente, assegna alla Regione il coordinamento del sistema tributario.<br />
Riveste carattere fondamentale l&#8217;accertamento dell&#8217;effettiva vocazione turistica del Comune nel quale si intenda istituire l&#8217;imposta di soggiorno; accertamento che l&#8217;art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 ha rimesso all&#8217;esclusivo scrutinio della Regione (con l&#8217;eccezione delle Unioni di Comuni e dei capoluoghi di Provincia per i quali vige una sorta di presunzione di legge), con una disposizione da ritenersi ragionevole e volta a conservare la corrispondenza tra carattere prevalentemente turistico del soggiorno dei non residenti e imposizione tributaria.</strong></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 05/05/2017</div>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00647/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01590/2011 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong><img decoding="async" alt="http://plutone:8099/DocumentiGA/Firenze/Sezione%201/2011/201101590/Provvedimenti/stemma.jpg" height="109" src="data:image/png;base64,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" width="95" /></strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1590 del 2011, proposto da:<br />
Pianacci S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giovanna Gambicorti, con domicilio eletto presso lo studio Marco Tafi in Firenze, via Fra Giovanni Angelico 76;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Comune di Montescudaio in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mario Pilade Chiti, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Lorenzo il Magnifico 83;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Montescudaio n. 12 del 14/06/2011 concernente il Regolamento dell&#8217;imposta di soggiorno;<br />
&#8211; della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Montescudaio n. 13 del 14/06/2011 con cui è stata stabilita l’aliquota di imposta pari a € 1,00 al giorno per persona;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati;<br />
&#8211; nonché per la condanna del Comune di Montescudaio al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente ed in conseguenza dell&#8217;illegittimità dei provvedimenti impugnati.<br />
&nbsp;Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Montescudaio;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 aprile 2017 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;FATTO e DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">La società ricorrente espone di essere proprietaria del “Camping Montescudaio” sito nel territorio dell’omonimo comune e di avere ricevuto comunicazione dell’istituzione dell’imposta di soggiorno recante la determinazione dell’importo giornaliero di € 1,00 per persona nel periodo dal 1 ° luglio al 30 settembre 2011<br />
Avverso tale atto si gravava la ricorrente chiedendone l’annullamento e deducendo:<br />
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.lgs. n. 23/2011<br />
2. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 23/2011. Eccesso di potere per carenza di presupposti ed errore manifesto.<br />
3. Violazione dell’art. 52, co. 2, del d.lgs. n. 446/97.<br />
Si costituiva in giudizio il Comune di Montescudaio opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Nella pubblica udienza del 5 aprile 2017 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.<br />
Il ricorso è fondato.<br />
Merita assorbente rilievo quanto dedotto con il primo motivo con cui la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 4, co.1, d.lgs. n. 23/2011 giacché la possibilità di istituire l’imposta in parola sarebbe riservata ai comuni capoluogo e alle unioni di comuni, mentre per gli altri comuni sarebbe necessario presupposto l’inclusione nell&#8217;elenco regionale delle località turistiche, previo accertamento da parte della regione stessa della vocazione turistica del comune.<br />
Dispone la norma citata che “<em>I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché&#8217; i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d&#8217;arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un&#8217;imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio…</em>”.<br />
Secondo una condivisibile interpretazione l&#8217;attribuzione alla Regione, ai sensi dell&#8217;art. 4, d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, del compito di predisporre gli elenchi dei Comuni abilitati ad imporre l&#8217;imposta di soggiorno, s&#8217;inquadra nel riparto di competenze tra Stato e Regioni disegnato dall&#8217;art. 117 Cost. che, nell&#8217;ambito della legislazione concorrente, assegna alla Regione il coordinamento del sistema tributario.<br />
“<em>Ne consegue che, anche per ragioni di ordine costituzionale, riveste carattere fondamentale l&#8217;accertamento dell&#8217;effettiva vocazione turistica del Comune nel quale si intenda istituire l&#8217;imposta di soggiorno; accertamento che l&#8217;art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 ha rimesso all&#8217;esclusivo scrutinio della Regione (con l&#8217;eccezione delle Unioni di Comuni e dei capoluoghi di Provincia per i quali vige una sorta di presunzione di legge), con una disposizione da ritenersi ragionevole e volta a conservare la corrispondenza tra carattere prevalentemente turistico del soggiorno dei non residenti e imposizione tributaria</em>” (T.A.R. Molise, 25/07/2014, n. 4779.<br />
Nel caso di specie non risulta che la Regione Toscana abbia dato attuazione alla disposizione citata predisponendo l’apposito elenco dei comuni legittimati ad istituire l’imposta in questione.<br />
Né vale, come ritenuto da controparte, sostenere che al fine di cui trattasi sarebbe sufficiente l’inclusione nell’elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica adottato ai sensi della l. reg. n. 28/1999 di recepimento del d.lgs. n. 114/1998.<br />
Tale norma, infatti, anche a prescindere dalla sua intervenuta abrogazione ad opera del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 aprile 2009, n.15/R, si propone la finalità di regolare le funzioni amministrative della Regione e degli enti locali in materia di commercio in sede fissa allo scopo di “<em>favorire la migliore distribuzione delle merci e dei prodotti e lo sviluppo delle attività commerciali su tutto il territorio regionale</em>” ed in particolare “<em>la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci…la tutela del consumatore, l’efficienza, l&#8217;innovazione e la modernizzazione della rete distributiva</em>”, ovvero regolare la deroga agli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali.<br />
Finalità che, come è evidente, si pongono su un piano del tutto diverso da quello oggetto del decreto n. 23/2011 al quale, come già fatto cenno, si riconnette un potere impositivo che, per il suo corretto esercizio, richiede il rigoroso rispetto di tutti i passaggi procedurali dal medesimo stabiliti.<br />
Di tanto, come rilevato dalla ricorrente, ha piena consapevolezza la stessa Regione come è dato evincere dal deliberato della Giunta Regionale che, nella seduta del 13 giugno 2011, rilevato che “<em>la Regione Toscana non dispone di un elenco regionale delle località turistiche o città d&#8217;arte” </em>riteneva necessario dare corso all’approvazione di tale elenco al fine di<em> “consentire la facoltà di istituire l&#8217;imposta di soggiorno anche ai Comuni che, pur non essendo capoluogo di Provincia, o Unioni di Comuni, hanno comunque il carattere di località turistica o città d’arte</em>”.<br />
Ne segue, per le ragioni esposte, che, assorbite le ulteriori doglianze, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento dell’atto impugnato.<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.<br />
Condanna il Comune intimato alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere</div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
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<td style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td style="text-align: justify;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
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<td style="text-align: justify;"><strong>Bernardo Massari</strong></td>
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<td style="text-align: justify;"><strong>Armando Pozzi</strong></td>
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</tbody>
</table>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-5-2017-n-647/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2017 n.647</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2017 n.5440</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-5-5-2017-n-5440/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-5-5-2017-n-5440/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-5-5-2017-n-5440/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2017 n.5440</a></p>
<p>Pres. Mezzacapo s., Est. Marzano L. Sulla validità della determinazione inerente l’impianto integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi , nonché del verbale della conferenza dei servizi. Impianto – Recupero- Valorizzazione- Rifiuti- Autorizzazione. &#160; Il provvedimento impugnato risulta valido ed efficace dal momento che non si è provveduto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-5-5-2017-n-5440/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2017 n.5440</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-5-5-2017-n-5440/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2017 n.5440</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mezzacapo s., Est. Marzano L.</span></p>
<hr />
<p>Sulla validità della determinazione inerente l’impianto  integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi , nonché del verbale della conferenza dei servizi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Impianto – Recupero- Valorizzazione- Rifiuti- Autorizzazione.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Il provvedimento impugnato risulta valido ed efficace dal momento che non si è provveduto al riesame ovvero alla rinnovazione del procedimento su modifiche di carattere sostanziale dell’impianto di recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi. Al fine di qualificare come sostanziale o non sostanziale la contestata variazione dell’impianto esistente, inoltre, si sarebbero dovuti analizzare gli effetti negativi e significativi sull’ambiente, in un contesto in cui l’area sarebbe risultata contaminata.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p>Pubblicato il 05/05/2017<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; N. 05440/2017 REG.PROV.COLL.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; N. 12484/2015 REG.RIC.<br />
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<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Sezione Prima Quater)<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ha pronunciato la presente<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 12484 del 2015, proposto da:<br />
Associazione Amici dell&#8217;Inviolata Onlus, Verdi ambiente e Società VAS Onlus, Comitato Cittadini Marco Simone, Associazione Comitato Popolare Nord Est Lazio, Associazione Sant&#8217;Angelo Romano Economia e Territorio, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Valentina Stefutti, con domicilio eletto presso lo studio Stefutti in Roma, viale Aurelio Saffi, 20;<br />
contro<br />
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;avv. Teresa Chieppa, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;<br />
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa per legge dall&#8217;avv. Giovanna De Maio, domiciliata in Roma, via IV Novembre, 119/A;<br />
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
ARPA Lazio sede di Roma, Comune di Guidonia Montecelio, Comune di Fonte Nuova, non costituiti in giudizio;<br />
nei confronti di<br />
Ambiente Guidonia S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Avilio Presutti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, p.zza San Salvatore in Lauro, 10;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
della determinazione G08880 del 17 luglio 2015 recante &#8220;Impianto integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi in loc. Inviolata nel Comune di Guidonia Montecelio (RM) –Ambiente Guidonia S.r.l. &#8211; modifica non sostanziale ai sensi dell&#8217;art. 29 <em>nonies</em> D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e art. 15 comma 14 della L.R. 27/28 dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione n. c1869 del 02/08/2010&#8243;;<br />
del verbale della Conferenza dei Servizi del 16 settembre 2015 avente ad oggetto Ambiente &nbsp;Guidonia s.r.l. – Rinnovo AIA rilasciata con Determinazione C 1869/2010 relativa all’impianto TMB per rifiuti urbani non pericolosi sito in Guidonia loc. Inviolata”.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di Ambiente Guidonia S.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;<br />
Uditi, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 aprile 2017, i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1. Con il ricorso in epigrafe l’Associazione Amici dell’Inviolata Onlus, la Verdi Ambiente e Società VAS Onlus, il Comitato Cittadini Marco Simone, l’Associazione Comitato Popolare Nord Est Lazio e l’Associazione Sant’Angelo Romano Economia e Territorio hanno impugnato la Determinazione Regionale n. G08880 del 17 luglio 2015 della Regione Lazio pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 28 luglio 2015, avente ad oggetto: “Impianto integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi in località Inviolata nel Comune di Guidonia Montecelio –Ambiente Guidonia S.r.l. – Modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29 <em>nonies</em> del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e art. 15, comma 14, della L.R. 27/98 dell’autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione n. C1869 del 2/8/2010”, nonché il verbale della Conferenza dei Servizi del 16 settembre 2015 avente ad oggetto Ambiente Guidonia s.r.l. – Rinnovo AIA rilasciata con Determinazione C 1869/2010 relativa all’impianto TMB per rifiuti urbani non pericolosi sito in Guidonia loc. Inviolata”.<br />
In particolare, con la Determinazione Regionale n. G 08880 del 17 luglio 2015, l’Amministrazione regionale del Lazio ha deciso di approvare la modifica, qualificata come non sostanziale, ex art. 29 <em>nonies</em> D.Lgs. n. 152/2006 e ex art. 15, comma 14, L.R. n. 27/1998, dell’autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con Determinazione n. C1689 del 2 agosto 2010, per un impianto integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi, nel Comune di Guidonia Montecelio, alla società Ambiente Guidonia S.r.l.<br />
Si sono costituiti in giudizio soltanto formalmente la Città Metropolitana di Roma Capitale e il Ministero per i Beni e le Attività culturali.<br />
Hanno invece depositato scritti difensivi e documentazione sia la Regione Lazio, sia la contro interessata Ambiente Guidonia S.r.l., i quali hanno sollevato eccezioni di inammissibilità sotto difesi profili ed hanno, comunque, difeso nel merito la legittimità degli atti assunti.<br />
All’udienza pubblica del 19 aprile 2017, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
2. La vicenda dell’impianto di trattamento meccanico biologico per rifiuti urbani ed assimilati, costruito in località Inviolata di Guidonia, trae origine al 10 luglio 2002, quando il Consiglio regionale del Lazio ha deliberato il nuovo Piano regionale dei Rifiuti, che contiene, tra l’altro, le necessità impiantistiche individuate dalla Giunta.<br />
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 23 giugno 2004, il Comune di Guidonia Montecelio ha messo a disposizione della Regione Lazio il proprio territorio per ubicarvi un impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti “al fine di chiudere l&#8217;attività della discarica dell&#8217;Inviolata”.<br />
Il 17 febbraio 2005 veniva approvata dal Consiglio Regionale la Legge finanziaria (n. 9/2005) che, all&#8217;art. 36, dispone: “La cartografia contenuta nell&#8217;allegato A previsto dall&#8217;art. 3 della L.R. 22/1996 è sostituita dalla cartografia in scala 1:10.000 di cui all&#8217;allegato A della presente legge”; si enucleava, quindi, all&#8217;interno della legge sul bilancio regionale, l&#8217;area della discarica dal Parco regionale dell&#8217;Inviolata.<br />
In data 7 dicembre 2006 compariva, mediante avviso pubblico sul quotidiano “La Repubblica”, il progetto di impianto integrato per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani (TMB) da realizzarsi nel Comune di Guidonia Montecelio, località Inviolata, all’interno dell’omonimo Parco Naturale Regionale, presentato da Co.La.Ri. al Commissario Delegato per l&#8217;Emergenza ambientale del Lazio.<br />
In data 18 gennaio 2007, l&#8217;Associazione “Amici dell&#8217;Inviolata” inviava osservazioni all&#8217;Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale, che rimanevano prive di riscontro.<br />
Con Decreto n. 93 del 16 ottobre 2007, a firma del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Lazio veniva approvato il progetto di impianto TMB presentato dalla Società Co.La.Ri., destinato ad ospitare il trattamento di 190.000 tonnellate/anno di rifiuti e produrre CDR da avviare all&#8217;incenerimento.<br />
Con Decreto commissariale n. 24 del 24 giugno 2008 veniva, quindi, individuato come necessario, tra gli interventi “indifferibili” per scongiurare emergenze rifiuti nel Lazio l&#8217;impianto TMB nel territorio di Guidonia Montecelio.<br />
Il 16 aprile 2010, il Dipartimento Territorio della Regione Lazio Area Energia e Rifiuti, rilasciava l&#8217;Autorizzazione integrata ambientale al TMB di Co.La.Ri. e il 14 maggio 2010, l&#8217;Area VIA della Regione Lazio rilasciava parere positivo di compatibilità ambientale al progetto TMB.<br />
Il 2 agosto 2010, la Regione Lazio concedeva l&#8217;AIA definitiva all&#8217;impianto TMB all&#8217;Inviolata, con annessa discarica di servizio, per un totale di 190.000 tonn/anno da trattare, e per un impianto di compostaggio dei rifiuti organici per un totale di 27.000 tonn/anno, per la durata di cinque anni.<br />
Le società Eco Italia &#8217;87 S.r.l. e Co.La.Ri. S.r.l., il 4 giugno 2012 inviavano alla Regione Lazio una lettera congiunta, con cui annunciavano il prossimo avvio della costruzione dell&#8217;impianto di trattamento meccanico-biologico all&#8217;Inviolata, autorizzato dalla Determinazione C1869 del 2 agosto 2010; per gestire il nuovo impianto, le due società indicavano di aver costituito una società ad hoc, la Co.La.Ri Ambiente Guidonia S.r.l..<br />
Il successivo 29 luglio 2013, le ricorrenti presentavano un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, mirante a segnalare la violazione della normativa in materia di tutela del paesaggio in merito all&#8217;autorizzazione rilasciata dalla Regione Lazio a Co.La.Ri. per la costruzione dell&#8217;impianto TMB all&#8217;Inviolata di Guidonia.<br />
Si segnalava, in particolare, l’assenza della previa acquisizione del parere di cui all’art.146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 s.m.i. che, dell’autorizzazione regionale costituiva, per espressa previsione normativa, atto presupposto.<br />
L&#8217;ARPA Lazio da parte sua, in data 16 dicembre 2013 (doc.13 del fascicolo di parte ricorrente), rendeva nota la relazione conclusiva della campagna di monitoraggio relativa al Piano di caratterizzazione del sito di discarica, rilevando la permanenza di pericolosi inquinanti in molti piezometri installati intorno agli invasi, tra i quali se ne annoveravano due interni all&#8217;area del Parco dell&#8217;Inviolata e due nell&#8217;area di sedime del TMB.<br />
Il 20 dicembre 2013 (doc. 5 id.) la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio inviava alla Regione, al Comune di Guidonia Montecelio e alla Procura di Tivoli una nota formale con cui si invitano le autorità in indirizzo a far sospendere la costruzione dell&#8217;impianto TMB, in quanto privo di autorizzazione paesaggistica.<br />
I ricorrenti presentavano quindi, in data 5 febbraio 2014, una diffida alla Regione Lazio al Comune di Guidonia Montecelio, indirizzandola altresì alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli e alla Prefettura di Roma, chiedendo di interrompere immediatamente i lavori di costruzione del TMB accanto all&#8217;area di discarica dell&#8217;Inviolata, per essere l’impianto privo di autorizzazione paesaggistica, nonché per essere lo stesso posizionato su terreni sottoposti a Piano di caratterizzazione per la conclamata contaminazione della falda sottostante.<br />
In data 19 marzo 2014, non essendo stati interrotti i lavori di costruzione del TMB, le associazioni locali presentavano un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica di Tivoli.<br />
Il 31 marzo 2014, atteso che i lavori di costruzione del TMB all&#8217;Inviolata proseguivano nonostante la diffida e l’invito alla sospensione da parte del MIBACT, il Soprintendente ai Beni paesaggistici dl lazio emetteva un&#8217;ordinanza con cui disponeva l&#8217;immediata sospensione dell&#8217;edificazione dell&#8217;impianto di trattamento rifiuti, indirizzata alla Regione e al Comune di Guidonia Montecelio.<br />
Il 4 aprile 2014, il dirigente dell&#8217;Urbanistica al Comune di Guidonia Montecelio, affermava in una nota che &#8220;l&#8217;area interessata dai lavori non è interferente con i vincoli archeologici presenti nel PTPR&#8221;.<br />
In data 19 aprile 2014, il Soprintendente inviava una nuova nota alla Regione Lazio -Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica significando, ancora una volta, l’illegittimità dell’AIA del 2010 e, in generale, di tutti i provvedimenti emessi in assenza del necessario parere paesaggistico di competenza, invitando la Regione a revocare, in autotutela, i titoli abilitativi emessi.<br />
In data 30 luglio 2014 il Tribunale di Tivoli emetteva un provvedimento di sequestro dell’impianto TMB; provvedimento impugnato da Co.La.R. Ambiente Guidonia con ricorso al Tribunale del Riesame, il quale, il successivo 23 settembre, dissequestrava l’opera in costruzione per carenza dell’elemento soggettivo pur qualificando illegittimo il procedimento per carenza del parere paesaggistico.<br />
La Soprintendenza, in data 1 ottobre 2014, inviava una nuova nota alla Regione Lazio per chiedere chiarimenti in merito alla nuova discarica e all’impianto TMB.<br />
Nel frattempo, in data 10 ottobre 2014, l’impianto TMB passava in gestione da Co.La.Ri Ambiente Guidonia S.r.l. alla neo costituita Ambiente Guidonia S.r.l., la quale comunicava che, data l’interferenza dell’impianto di compostaggio progettato con alcuni resti archeologici sotto vincolo, questa parte delle opere non sarebbe stata realizzata.<br />
La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio, con nota del 31 ottobre 2014 indirizzata a Co.La.Ri.Ambiente Guidonia S.r.l., alla Regione Lazio al Comune di Guidonia Montecelio, alla Prefettura di Roma e alla Procura della Repubblica di Tivoli, significava che, nonostante la sentenza del Tribunale del Riesame che aveva dissequestrato l&#8217;impianto TMB, “permane lo stato di sospensione” dei lavori di costruzione del manufatto.<br />
Il 23 dicembre 2014 la dirigente della Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità, Rifiuti della Regione Lazio inviava una relazione alla Direzione Regionale del MIBACT, in risposta alle note citate, in cui sottolineava come le opere dell&#8217;impianto TMB in costruzione ricadessero a oltre 100 metri dal bene archeologico riportato nella Tav. B del PTPR e che, per gli effetti, non dovesse essere acquisito il parere paesaggistico di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/04 s.m.i. del Ministero.<br />
Il 10 febbraio 2015 la Società Ambiente Guidonia S.r.l. rendeva noto alla Regione Lazio di aver scelto autonomamente di ridurre la grandezza dell&#8217;impianto TMB, tenendolo a 100 metri di distanza dal bene archeologico, rinunciando a trattare <em>in loco</em> il percolato.<br />
Al contempo presentava un nuovo progetto, per il quale chiedeva l’approvazione, in variante “non sostanziale”, dell&#8217;AIA del 2010.<br />
La dirigente regionale dell&#8217;Area Rifiuti comunicava la predetta istanza al MIBACT in data 27 maggio 2015 domandando al Ministero se, essendo ora il realizzando TMB localizzato a 100 metri dal bene archeologico tipizzato nel PTPR ed essendo la variante di tipo “non sostanziale”, sussistesse ancora la necessità di ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.<br />
Tale quesito veniva riscontrato, in data 16 giugno 2015, dalla Soprintendenza la quale comunicava che, pur se l&#8217;impianto non era più direttamente interferente col bene archeologico, ciò non superava la palese illegittimità <em>ab origine</em> dell&#8217;autorizzazione regionale del 2010, rilasciata in assenza dell’autorizzazione paesaggistica.<br />
Sul BUR del Lazio del 28 luglio 2015 veniva, quindi, pubblicata la Determinazione 17 luglio 2015, n. G08880 della Region Lazio recante “Impianto integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi in loc. Inviolata nel Comune di Guidonia Montecelio (RM) . Ambiente Guidonia S.r.l. &#8211; Modifica non sostanziale ai sensi dell&#8217;art. 29 <em>nonies </em>D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e art. 15 comma 14 della L.R. 27/28 dell&#8217;Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione n. C1869 del 02/8/2010”.<br />
La nuova AIA veniva quindi presentata come una “revisione/aggiornamento”, in variante non sostanziale dell&#8217;AIA del 2010, sul presupposto che il nuovo impianto fosse stato ridotto nelle sue dimensioni per non andare ad interferire con i beni archeologici tipizzati e presenti anche nella Tavola B del PTPR.<br />
La Regione, tenuto conto dell’avvenuto ridimensionamento dell’impianto, concedeva l&#8217;autorizzazione.<br />
In ogni caso, pur dandosi atto che, in forza della novella introdotta dal D.Lgs. 46/2014, l’AIA rilasciata acquisiva validità decennale, veniva comunque stabilito di indire una Conferenza dei servizi per il rinnovo dell’AIA, una volta giunta alla scadenza quinquennale, alla quale sarebbe stata invitata la Sovrintendenza BBAAPP, al fine di acquisirne eventuali pareri e prescrizioni.<br />
Nel frattempo, in data 6 agosto 2015, la Soprintendenza Archeologica del Lazio e dell&#8217;Etruria Meridionale rendeva noto di aver avviato la procedura di “Individuazione e perimetrazione dell&#8217;area delle tenute storiche di Tor Mastorta, Pilo Rotto, dell&#8217;Inviolata, di Tor dei Sordi, di Castell&#8217;Arcione e di alcune località limitrofe, ricadenti nel comune di Guidonia Montecelio, come area di interesse archeologico ai sensi dell&#8217;art.142, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 42/2004”: si specificava trattarsi di un vincolo di “notevole interesse pubblico” su un&#8217;area di oltre 1500 ettari, densa di ritrovamenti archeologici e parte residuale della storica Campagna Romana, che includeva tutta la zona della discarica e dell&#8217;impianto TMB.<br />
In data 16 settembre 2015 si teneva, presso la Direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità, Rifiuti, l’annunciata Conferenza dei servizi, indetta per il rinnovo dell’AIA rilasciata con Determinazione n. C1869/2010 relativa all&#8217;impianto TMB, a cui partecipavano la Dirigente regionale dell&#8217;Area Rifiuti, il Comune di Guidonia Montecelio, la ASL RMG, ambiente Guidonia S.r.l. e, come “uditori”, il Comune di Fonte Nuova e le tre associazioni locali ricorrenti; queste ultime avevano, infatti, nuovamente diffidato la Regione Lazio dal rilasciare il rinnovo dell’AIA non potendo la Conferenza “regolarizzare” l&#8217;<em>iter</em> amministrativo ritenuto illegittimo dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio<br />
La Soprintendenza, benché assente, aveva fatto pervenire, in pari data, una nota in cui ribadiva la non sanabilità dell’AIA del 2010, <em>ab origine</em> illegittima.<br />
Essendo intervenuti pareri discordi in Conferenza dei Servizi gli atti venivano rimessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 14 <em>quater</em>, comma 3, L. 241/90.<br />
Da ultimo, la Corte di Cassazione, chiamata a scrutinare il provvedimento di sequestro dell’impianto, ha definitivamente qualificato illegittima l’AIA del 2010, poiché emessa in assenza del parere vincolante di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province del Lazio unico ente deputato ad esprimere il parere richiesto <em>ex lege.</em><br />
3. Dopo aver premesso cenni sulla legittimazione ad impugnare di ciascuno dei ricorrenti, l’atto impugnato è stato censurato con tre motivi che di seguito si sintetizzano.<br />
1) Violazione degli artt. 134 lett. b) e c), 136 139 comma 4, 142 comma 1 lett. m), 143 lett. d) del D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 s.m.i.; radicale carenza di presupposto; eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche.<br />
Con tale motivo la parte ricorrente censura la determinazione impugnata poiché andrebbe a sostituire in parte la determinazione C 1869 del 2 agosto 2010, a sua volta illegittima per essere stata adottata in mancanza della necessaria preventiva autorizzazione paesaggistica.<br />
La circostanza risulterebbe ammessa dalla Regione la quale, in occasione della Conferenza dei Servizi del 1 luglio 2009 e in sede di Conferenza decisoria del 5 marzo 2010, scriveva: “si procederà alla pronuncia di compatibilità ambientale una volta acquisita l’autorizzazione paesaggistica ai sensi all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004”, ossia facendo rinvio ad una autorizzazione paesaggistica postuma.<br />
In ogni caso l’illegittimità della Determinazione n. C1869 del 2 agosto 2010 sarebbe stata accertata in sede penale; di conseguenza, l’AIA con essa rilasciata sarebbe da considerarsi inefficace per carenza dell’atto presupposto e, per gli effetti, non potrebbe essere né modificata nè rinnovata.<br />
Viceversa la Regione approvando la modifica ”non sostanziale” dell’AIA, illegittimamente rilasciata nel 2010, non avrebbe considerato neppure l’ulteriore parere contrario della Soprintendenza ai Beni Paesaggistici del Lazio che, invitata finalmente ad esprimersi, in data 16 giugno 2015, affermava testualmente: “A parere di questo ufficio, l’eventuale aggiornamento del provvedimento autorizzatorio, da inquadrarsi come variante ai fini del procedimento in questione, non supera l’illegittimità gravante sul provvedimento originario, dal quale è discesa la realizzazione, fino alle fasi avanzate, dell’impianto TMB”.<br />
Gli insanabili vizi dell’atto originario ne renderebbero improcedibile il rinnovo, non potendosi provvedere alla sanatoria di un atto <em>ab origine</em> illegittimo, come accertato in sede giudiziaria.<br />
2) Violazione degli artt. 5 comma 1 <em>bis </em>e 29 <em>octies</em> e <em>nonies</em> nonché dell’All. VIII del D.Lgs. 3 aprile 2005 n. 152, dell’art. 15, comma 14, L.R. 9 luglio 1998 n. 27, dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; difetto di motivazione e di istruttoria.<br />
La Regione avrebbe approvato l’impugnata variante in diminuzione, su un duplice errato presupposto: la sanabilità dell’atto originario mediante acquisizione postuma del parere della Soprintendenza e conseguente rinnovo; la natura non sostanziale della modifica, in assenza dei presupposti di cui agli artt. 29 <em>nonies </em>D.Lgs. 152/06 e 15, comma 14, L.R. n. 27/98.<br />
Al fine di qualificare come sostanziale o non sostanziale la contestata variazione dell’impianto esistente, quindi, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare &#8220;gli effetti negativi e significativi sull’ambiente, il che, nella specie, non sarebbe avvenuto, in totale difetto di istruttoria e di motivazione, in un contesto in cui l’area risulta fortemente contaminata.<br />
Pertanto, nel caso di specie si sarebbe dovuto applicare l&#8217;art. 29 <em>ter,</em> comma 1, del D.Lgs. n. 152/06, il quale stabilisce che &#8220;ai fini dell&#8217;esercizio di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell&#8217;adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale di cui all&#8217;articolo 29 <em>sexies</em> &#8230;.&#8221; e non già l’art. 29 <em>nonies</em> del medesimo decreto, che limita la possibilità di aggiornare l&#8217;AIA, senza disporne il riesame ovvero la rinnovazione del relativo procedimento, al solo caso di modifiche non sostanziali degli impianti.<br />
3) Violazione dell’art. 174 del Trattato (art. 191 TFUE), del principio di precauzione, dell’art. 1 L. 241/90, degli artt. 177, 240 e 242 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.<br />
Risulterebbe violato il principio di precauzione, di cui all’art. 174 del Trattato (oggi art. 191 TFUE) che impone agli Stati Membri di ridurre possibili ripercussioni negative sull’ambiente e, in particolare, l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell&#8217;atmosfera e dell’ambiente globale, compreso l&#8217;effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalla cattiva gestione dei rifiuti.<br />
Inoltre sarebbe violato l’art. 177 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il quale al comma 4 prevede espressamente che i rifiuti debbano essere gestiti senza pericolo per la salute dell&#8217;uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente.<br />
Ancora, sarebbe violata la disciplina delle bonifiche, contenuta nel Titolo V della Parte IV, del Codice dell’ambiente atteso che, nel caso di specie, ben prima di avere terminato il procedimento di caratterizzazione, tuttora in corso, la Regione avrebbe autorizzato ulteriori abbancamenti di rifiuti nella discarica dell’Inviolata, con provvedimenti annullati dal Tar, con sentenza n. 3418/14 e poi avrebbe approvato la impugnata modifica dell’AIA concessa nel 2010, qualificandola non sostanziale, pur essendo idonea a spiegare effetti negativi sull’ ambiente.<br />
Inoltre, come risulta dalla nota ARPA Lazio 27 maggio 2015 n. 43730 (doc.19 id.), nell’area di sedime del TMB, ovvero nelle aree immediatamente adiacenti all’impianto, si contano sei piezometri in cui i limiti di legge risultano essere stati superati, generando un quadro di contaminazione allarmante che dovrebbe precludere la costruzione e l’esercizio di un impianto di trattamento dei rifiuti.<br />
4. La difesa della Regione Lazio, dopo aver chiesto un rinvio della causa per attendere l’esito della Conferenza dei Servizi dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, richiesta alla quale la parte ricorrente si è opposta, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva dell’associazione Amici dell’Inviolata Onlus, del Comitato Popolare Nord Est Lazio, del Comitato Cittadini Marco Simone e dell’Associazione Sant&#8217;Angelo Romano Economia e Territorio, richiamando in proposito T.A.R.Lazio, Sez. I <em>Ter</em>, n. 3418/2014.<br />
Ha, inoltre, eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata dimostrazione della lesività dell’atto impugnato.<br />
Quanto al merito, ha rinviato ad una relazione della Direzione Risorse Idriche, depositata il 16 marzo 2017, in cui è riportata la cronistoria dei fatti.<br />
5. La contro interessata Ambiente Guidonia si è difesa osservando che l&#8217;AIA C1689 del 2 agosto 2010 è ormai inoppugnabile, per cui il tentativo di rimetterla in discussione sarebbe inammissibile, né sarebbe sostenibile che la variante possa rimettere in termini per l&#8217;impugnazione dell&#8217;atto da variare essendo vero il contrario; ossia, se anche fosse annullata la variante, resterebbe inalterato il diritto di realizzare quanto autorizzato dall&#8217;AIA divenuta inoppugnabile.<br />
Tanto renderebbe perfino inammissibile l’impugnazione.<br />
Quanto all’autorizzazione paesaggistica e archeologica la controinteressata riferisce che il MIBACT ha adottato e reiterato, nel 2014, un provvedimento cautelare ai sensi dell&#8217;art. 150 del Codice, sul presupposto che non fosse chiaro se l&#8217;AIA originaria risultasse o meno munita di autorizzazione paesaggistica e che, nel contenzioso che ne è scaturito, il Tar, con ordinanza del 28 novembre 2014 n. 6093, dopo aver passato in rassegna tutta la vicenda e aver rilevato che la Soprintendenza non ha intrapreso alcuna iniziativa processuale nei confronti della Regione Lazio, per invalidare l’AIA in base alla quale Guidonia Ambiente, ha realizzato l&#8217;impianto, ha concluso che gli atti di causa ivi esibiti non consentono di addivenire, <em>sic et simpliciter</em>, ad un giudizio di nullità dell&#8217;AIA, rilevabile d&#8217;Ufficio, come pareva adombrato nella memoria della difesa erariale.<br />
Secondo la controinteressata, dunque, esclusa la configurabilità della nullità dell&#8217;AIA del 2010, detto provvedimento sarebbe oramai inoppugnabile.<br />
Ininfluente sarebbe quanto accertato in sede penale, sia perché non suscettibile di giudicato, sia per profili di merito, sicchè l’impianto legittimamente sarebbe stato realizzato e ultimato sulla base di un&#8217;AIA valida ed efficace né potrebbe chiedersi, a chi ha legittimamente realizzato un&#8217;opera, di rispettare un vincolo successivo.<br />
Quanto al contestato carattere non essenziale della variante, la controinteressata ricorda che essa riguarda non una discarica o un impianto di incenerimento bensì un impianto di trattamento, non pericoloso per l’ambiente ma, viceversa, svolgente attività che l’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 36/03 (attuativo della direttiva 1999/31/CE) indica come necessarie.<br />
Ciò costituirebbe ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso.<br />
Secondo la controinteressata la parte ricorrente suggestivamente confonderebbe l’impianto di trattamento con la discarica, peraltro chiusa, le cui vicende non solo non sarebbero utili a sostenere un inesistente danno ambientale ad opera dell&#8217;impianto di trattamento, ma non potrebbero neanche essere invocate per impedirne l&#8217;esercizio, poiché normativamente è previsto l&#8217;esatto contrario.<br />
6. Preliminarmente il Collegio ritiene di poter superare le censure di inammissibilità per carenza di legittimazione ad agire di taluni dei ricorrenti, stante l’infondatezza, nel merito, del ricorso.<br />
Deve rammentarsi che la vicenda sottoposta all’attenzione del Collegio con il ricorso in epigrafe è già stata esaminata dalle sentenze della sez. I <em>Ter </em>di questo Tribunale, n. 7392 e n. 7399, entrambe del 27 giugno 2016, con cui sono stati decisi i ricorsi n. 13428/2015 R.G. e n. 13185/2015 R.G. avverso il medesimo atto regionale, la determinazione G08880 del 17 luglio 2015, proposti il primo dal Comune di Fonte Nuova e il secondo da cittadini residenti nel Comune di Guidonia Montecelio, Consiglieri Comunali ed esponenti del Partito Democratico cittadino e provinciale.<br />
Si tratta dei ricorsi che la parte ricorrente, con nota del 12 maggio 2016, aveva chiesto di riunire al presente, stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.<br />
7. Tanto ricordato, il Collegio deve chiarire che, anche nel ricorso in epigrafe come nei richiamati precedenti, l’oggetto del contendere è limitato alla sola modifica della Autorizzazione integrata ambientale, già rilasciata nel 2010 alla società Ambiente Guidonia S.r.l., non venendo in discussione in alcun modo l’originaria AIA rispetto alla quale, come sottolineato dalla controinteressata, risultano instaurati ulteriori e diversi giudizi (R.G. n. 304/2008 concluso con sentenza n. 11031/2014 del Tar LazioR.G. n. 10525/2010 concluso con sentenza n. 8493/2013 del Tar Lazio R.G. n. 6711/2014 relativo alla impugnazione degli atti del MIBACT di sospensione dei lavori in via cautelativa, con riguardo all&#8217;ampliamento della discarica).<br />
Neanche può essere esaminato, in questa sede, il procedimento di rinnovo dell’AIA del 2010, avviato con l’impugnato verbale di Conferenza dei Servizi del 16 settembre 2015, trattandosi di procedimento non concluso tuttora pendente, a quanto riferito dalle parti, dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.<br />
In particolare il Collegio deve richiamare l’ordinanza del 28 novembre 2014 n. 6093, resa nel giudizio R.G. n. 6711/2014, con cui il Tar Lazio, Sez. II <em>Quater</em>, ha rilevato da una parte che nessuna iniziativa processuale è stata assunta dal MIBACT nei confronti della Regione lazio per invalidare l’AIA del 2010 in base alla quale Co.La.Ri. ha realizzato l’impianto e, dall’altra, che non sono ravvisabili elementi per ritenere che la citata AIA 2010 sia affetta da nullità.<br />
Si tratta di rilievi che il Collegio condivide.<br />
7.1. Invero, dalla ricostruzione dei fatti di causa, emerge con chiarezza come il MIBACT abbia ripetutamente sostenuto la tesi dell’illegittimità dell’AIA del 2010, senza tuttavia mai avviare iniziative processuali per ottenerne l’annullamento, ditalchè il provvedimento si è definitivamente radicato nel mondo giuridico, stanti, peraltro, le ricordate sentenze n. 8493/2013 e n. 11031/2014, che hanno respinto, rispettivamente nel merito e in rito, i due ricorsi proposti avverso il suddetto atto e non risultano, peraltro, appellate.<br />
7.2. Non è neanche sostenibile la tesi della nullità dell’AIA del 2010, anche in questo giudizio adombrata dalla parte ricorrente, non ricorrendo alcuna delle ipotesi disciplinate dall’art. 21 <em>septies </em>L. 241/90, atteso che, come affermato da condivisibile giurisprudenza, l&#8217;estensione della sanzione della nullità a fattispecie non riconducibili alle tassative ipotesi previste dalla norma richiamata equivarrebbe ad un inammissibile <em>vulnus</em> al principio di certezza del diritto pubblico.<br />
Per cui, al di fuori di queste ipotesi tassative, ogni violazione di legge, più o meno grave, determina la annullabilità del provvedimento, con la conseguenza che, nel caso di mancata emanazione di un atto amministrativo o di una pronuncia del giudice amministrativo che ne disponga l&#8217;annullamento o la sospensione degli effetti, l’atto deve essere ritenuto efficace da ogni autorità tenuta alla sua esecuzione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 2013, n. 4167).<br />
Invero, le ipotesi di nullità dei provvedimenti amministrativi, incidendo sul principio generale per cui ogni violazione di legge comporta l&#8217;annullabilità dell&#8217;atto, hanno carattere tassativo e, come stabilito dall&#8217;art. 21 <em>septies</em>, L. 7 agosto 1990, n. 241, si verificano nei casi di nullità testuale, di difetto assoluto di attribuzione o di violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge (Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2015, n. 2237): ipotesi che, nel caso di specie, non ricorrono.<br />
7.3. Le considerazioni che precedono comportano la reiezione del primo motivo, con il quale la parte ricorrente torna, peraltro inammissibilmente, a soffermarsi sull’illegittimità dell’AIA del 2010, che risulterebbe accertata anche dalla Corte di Cassazione, per sostenere che ciò ne precluderebbe la modifica o il rinnovo e che, quindi, la variante non sostanziale impugnata sarebbe affetta da una sorta di illegittimità derivata.<br />
Si tratta di una prospettazione del tutto infondata.<br />
Come già detto, l’AIA del 2010, indipendentemente dai vizi di illegittimità che possano affliggerla, è un atto oramai inoppugnabile; pertanto la relativa eliminazione dal mondo giuridico potrebbe avvenire, eventualmente considerando le osservazioni del giudice penale, soltanto con l’esercizio del potere di autotutela amministrativa da parte dell’autorità emanante, previa adeguata valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge.<br />
Né può incidere sulla inoppugnabilità del suddetto atto la qualificazione di illegittimità datane dalla Corte di Cassazione, in sede penale, con l’ordinanza n. 15832/2015, essendo tale accertamento svolto solo in via incidentale nell’ambito di un procedimento per sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p., senza che possa determinarsi alcuna pregiudizialità del giudizio penale rispetto ai giudizi amministrativi concernenti il suddetto atto, peraltro già conclusi.<br />
8. Con il secondo motivo la parte ricorrente sostiene che la Regione avrebbe approvato l’impugnata variante in diminuzione, su un duplice errato presupposto: la sanabilità dell’atto originario mediante acquisizione postuma del parere della Soprintendenza e conseguente rinnovo; la natura non sostanziale della modifica, in assenza dei presupposti di cui agli artt. 29 <em>nonies</em> D.Lgs. 152/06 e 15, comma 14, L.R. n. 27/98.<br />
Al fine di qualificare come sostanziale o non sostanziale la contestata variazione dell’impianto esistente, quindi, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare &#8220;gli effetti negativi e significativi sull’ambiente, il che, nella specie, non sarebbe avvenuto, in totale difetto di istruttoria e di motivazione, in un contesto in cui l’area risulta fortemente contaminata.<br />
8.1. Osserva il Collegio che la prima censura non coglie nel segno dal momento che, in sede di approvazione definitiva della variante, è stato implicitamente escluso doversi acquisire il parere della Soprintendenza, in ragione non solo dell’intervenuta riduzione della consistenza dell’impianto, ma anche della proroga legislativa dei titoli esistenti stabilita dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, pur dandosi atto della volontà di procedere comunque al rinnovo dell’AIA del 2010, una volta giunta alla previgente scadenza quinquennale.<br />
Quanto alla natura non sostanziale della modifica, come condivisibilmente rilevato nelle sentenze n. 7392 e 7399/2016, dall’impugnato provvedimento essa risulta motivata, tra l’altro, proprio con il mancato raggiungimento dei valori soglia e con il ridimensionamento dell’impianto, pertanto non appare configurabile il dedotto difetto di istruttoria.<br />
D’altra parte, l’area su cui insiste l’impianto così come ridimensionato, non rientra nella perimetrazione del Parco Naturale Archeologo dell’Inviolata, come risulta dalla nota dell’area urbanistica e copianificazione prot. n. 550538 del 14 ottobre 2014.<br />
Infatti, la Sovrintendenza Archeologica, dopo l’approvazione della modifica non sostanziale (determinazione regionale G 08880 del 17 luglio 2015) ha inviato la comunicazione di avvio del procedimento di ricognizione e riperimetrazione della zona di interesse archeologico in data 6 agosto 2015; tale procedimento, tuttavia, non risulta concluso.<br />
Allo stato, quindi, non sussiste neanche un vincolo archeologico sull’area oggetto dell’intervento.<br />
9. Con il terzo motivo la parte ricorrente deduce la violazione del principio di precauzione e della disciplina delle bonifiche atteso che, ben prima di avere terminato il procedimento di caratterizzazione, tuttora in corso, la Regione avrebbe autorizzato ulteriori abbancamenti di rifiuti nella discarica dell’Inviolata, con provvedimenti annullati da Tar con sentenza n. 3418/14 e poi avrebbe approvato la impugnata modifica dell’AIA concessa nel 2010, qualificandola non sostanziale, pur essendo idonea a spiegare effetti negativi sull’ambiente.<br />
Inoltre, nell’area di sedime del TMB, ovvero nelle aree immediatamente adiacenti all’impianto, si contano sei piezometri in cui i limiti di legge risultano essere stati superati, sicchè si profilerebbe un quadro di contaminazione allarmante che dovrebbe precludere la costruzione e l’esercizio di un impianto di trattamento dei rifiuti.<br />
9.1. Osserva il Collegio che le questioni riguardanti gli ulteriori abbancamenti di rifiuti nella discarica dell’Inviolata non costituiscono oggetto del presente giudizio dal momento che, come riferito dalla ricorrente, si tratta di questioni decise dal Tar con sentenza n. 3418/14.<br />
Quanto agli asseriti effetti negativi sull’ambiente, in ipotesi discendenti dall’approvata variante in diminuzione, le censure sono infondate avendo la Regione chiarito che sull’area oggetto del ricorso esisteva già una discarica e che la stessa è oggetto di bonifica.<br />
Il Comune di Guidonia, infatti, quale autorità competente, sta procedendo in conferenza di servizi all’approvazione del piano di caratterizzazione e sono state avviate le attività di messa in sicurezza d’emergenza; come rilevato nei citati precedenti della sez. I <em>Ter</em>, ciò non esclude che sul sito possano essere svolte delle attività come previsto dall’art. 242, commi 9 e 10 D.Lgs. n. 152/2006.<br />
Conclusivamente, per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.<br />
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima <em>Quater</em>, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille) per parte costituita, oltre oneri di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Salvatore Mezzacapo, Presidente<br />
Anna Bottiglieri, Consigliere<br />
Laura Marzano, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
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<td>IL PRESIDENTE</td>
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<td>Laura Marzano</td>
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<td>Salvatore Mezzacapo</td>
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<p>IL SEGRETARIO<br />
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-5-5-2017-n-5440/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2017 n.5440</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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