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	<title>5/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2004 n.402</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-5-5-2004-n-402/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-5-5-2004-n-402/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2004 n.402</a></p>
<p>Alberto NOVARESE – Presidente, Caterina CRISCENTI – Relatore BARILLARO e altro (avv. E. Guarna, A.M. Pellicano) c. COMUNE DI GROTTERIA (avv. G. Racco), FEZZA (n.c.). in tema di lavori socialmente utili, la deroga prevista dall&#8217;art.78 comma 6, l. n.388 del 2000, non riguarda il sistema di reclutamento mediante avviamento a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-5-5-2004-n-402/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2004 n.402</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-5-5-2004-n-402/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2004 n.402</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Alberto NOVARESE – Presidente, Caterina CRISCENTI – Relatore<br /> BARILLARO e altro (avv. E. Guarna, A.M. Pellicano) c. COMUNE DI GROTTERIA (avv. G. Racco),  FEZZA (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>in tema di lavori socialmente utili, la deroga prevista dall&#8217;art.78 comma 6, l. n.388 del 2000, non riguarda il sistema di reclutamento mediante avviamento a selezione di cui all&#8217;art.16, l. n.56 del 1987</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Disciplina del rapporto di lavoro – Lavoratori socialmente utili – Deroga ex art.78 comma 6, l. n.388 del 2000 – Valore.</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di disciplina dei lavori socialmente utili, la deroga alle previsioni contenute nell’art.12 comma 4, d.lg. 1 dicembre 1997 n.468, così come prevista dall’art.78 comma 6, l. 23 dicembre 2000 n.388, concerne la percentuale di riserva del 30%, e non il sistema di reclutamento mediante avviamento a selezione di cui all&#8217;art.16, l. 28 febbraio 1987 n.56.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In tema di lavori socialmente utili, la deroga prevista dall’art.78 comma 6, l. n.388 del 2000, non riguarda il sistema di reclutamento mediante avviamento a selezione di cui all’art.16, l. n.56 del 1987</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.402 /2004 Reg. Sent.<br />
N. 457/02 Reg. Ric.</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA<br />
                 SEZIONE STACCATA  DI REGGIO  CALABRIA  </b></p>
<p>composto dai Magistrati: ALBERTO NOVARESE &#8211; Presidente; DANIELE BURZICHELL &#8211; Primo Referendario; CATERINA CRISCENTI &#8211; Primo Referendario relatore, estensore ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso N. 457/02 R.G. proposto da</p>
<p><b>BARILLARO Patrizia, BRUZZESE Rocco, CAMPISI Andrea, CELESTINO Francesco, COSTA Salvatore, FERRARO Nicodemo, LETTERI Silvana, MAZZAFERRO Salvatore, OPPEDISANO Antonio, PANETTA Alfredo, PANETTA Antonio, PANETTA Michele, REALE Salvatore, SPAGNOLO Cosimo</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Elio GUARNA e Anna Maria PELLICANO, ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via Fra Melacrino, 36 (studio Scambia)</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Comune di Grotteria</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe RACCO, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Pellicano, 18 (studio Violi)</p>
<p>nei confronti di</p>
<p><b>FEZZA Giuseppa</b>, non costituita in giudizio</p>
<p>per l’annullamento <br /> a) delle deliberazioni G.C. n. 164 e 166 del 27 novembre 2001 sia nella parte in cui si dichiara l’esistenza di una stretta correlazione tra la convenzione firmata con la Regione Calabria e la riserva del 30% dei posti, sia nella parte in cui si riservano n. 2 posti di esecutore amministrativo, cat. B) ai lavoratori socialmente utili già alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale sia, ancora, nella parte in cui ritiene di dover autonomamente definire i criteri per l’avviamento a selezione degli lsu;<br />
b)della determina del responsabile del Servizio Amministrativo n. 115 e 116 dell’11 febbraio 2001;<br />
c)dei bandi di concorso per la copertura di n. 2 posti di esecutore amministrativo, cat. B) da destinare, rispettivamente al locale Ufficio Tecnico e all’Ufficio Tributi, sia con attenzione alla peculiarità dello strumento utilizzato in violazione dell’art. 16 della l.n. 56/87 che con attenzione a quanto disposto dagli artt. 3 e 4 dei bandi stessi; sia ancora, nella parte in cui,  tra i requisiti di ammissione all’impiego, è prevista quale condizione di partecipazione al concorso l’esistenza di un rapporto di servizio con l’Ente nonché, ancora, nella parte in cui (art. 4) vengono individuati i criteri di valutazione dei titoli; nonché per quanto occorra, di ogni altro atto comunque connesso, propedeutico o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione del Comune di Grotteria;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato per la pubblica udienza del 24 marzo 2004 il relatore Caterina CRISCENTI ed uditi l’avv. SORRENTI, per delega dell’avv. PELLICANO, e l’avv. RACCO;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con atto notificato in data 12 febbraio 2002 i ricorrenti, tutti lavoratori socialmente utili e come tali inseriti nell’apposita graduatoria circoscrizionale, impugnano gli atti in epigrafe indicati, deducendo, per quanto attiene ai provvedimenti indicati sub a) e b):<br />
Violazione dell’art. 5 l.r. n. 4/01 – Violazione dell’art. 4 della convenzione Regione-Comune – Erroneità dei presupposti, in quanto, sebbene nelle delibere impugnate si sostenga di effettuare una riserva di posti in favore degli l.s.u. in forza dell’impegno assunto dalla Regione Calabria con la convenzione del 2001 ed in attuazione del piano di stabilizzazione, invero ancora la Regione non si è dotata di alcun piano di stabilizzazione e lo stesso Comune non ha presentato alla Regione alcun progetto da inserire in quel piano;<br />
Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, co. 4, D.lgs n. 486/97 e dell’art. 45, co. 8, l. 17 maggio 199 n. 144, della Circ MLPS n. 32/99, nonché eccesso di potere per irragionevole disparità di trattamento, atteso che nessuna disposizione consente all’ente pubblico di gestire autonomamente l’assuzione degli lsu, addirittura restringendo la riserva ai soli lavoratori già dipendenti dell’ente;<br />
Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della l.n. 56/87 e della Circ. MLPS n. 32/99 – Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, perché l’art. 16 cit. – sebbene richiamato nelle delibere impugnate – determina l’obbligo per l’amministrazione dell’esclusivo ricorso alle graduatorie degli lsu formulate dai Servizi circoscrizionali;<br />
Per quanto attiene ai provvedimenti sub a) e c):<br />
Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, co. 4, D.lgs n. 486/97 e dell’art. 45, co. 8, l. 17 maggio 199 n. 144, dell’art. 16 l.n. 56/87 e degli artt. 23, 24 e 25 D.lgs. n. 487/94, nonché della Circ MLPS n. 32/99. Violazione dei principi della trasparenza e della correttezza amministrativa &#8211; Eccesso di potere per travisamento dei fatti: il bando concorsuale, quale strumento di reperi-mento delle forze lavorative, è illegittimo stante l’obbligo del ricorso alle liste di collocamento.<br />
Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, co. 4, D.lgs n. 486/97 e dell’art. 45, co. 8, l. 17 maggio 199 n. 144, dell’art. 16 l.n. 56/87 e degli artt. 23, 24 e 25 D.lgs. n. 487/94, nonché della Circ MLPS n. 32/99 – Illegittimità derivata dalle delib. n. 164 e 166/01 &#8211; Eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento dei fatti, in quanto i bandi impugnati hanno omesso ogni riferimento ai criteri indicati nella citata circolare, quali la professionalità acquisita, il carico familiare e l’età anagrafica, ponendo quali unici criteri di selezione quelli di cui al locale Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.<br />
Si costituisce il Comune di Grotteria, deducendo preliminarmente la tardività del gravame avverso la deliberazione di giunta n. 166 e la determinazione n. 115, essendo decorsi più di sessanta gior-ni tra la pubblicazione della determina (11.12.2001) e la notifica del ricorso, e la nullità dello stesso nella parte in cui è diretto all’annullamento della deliberazione di giunta n. 164/01, poiché essa non riguarda la copertura dei posti di esecutore amministrativo cat. B), ma la designazione della commissione per altro concorso.<br />
Premesso poi che la determinazione n. 116/01 è stata già annullata in via di autotutela, per quanto attiene al merito del ricorso, ne contesta la fondatezza, precisando di aver operato in base all’art. 78, co. 6, l.n. 388/00, in base al quale, in deroga a quanto disposto dall’art. 12, co. 4, D.lgs. 1°.12.1997 n. 468, e limitatamente all’anno 2001, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoto d’organico e nell’ambito delle disponibilità finanziarie, possono effettuare assun-zioni di soggetti collocati in attività socialmente utili.<br />
Sul punto la difesa dei ricorrenti, con memorie del 12 marzo e del 2 maggio 2002 e del 12 marzo 2004, sottolinea la mancanza di un espresso richiamo alla l.n. 388/00 negli atti impugnati, i quali menzionano invece ripetutamente l’art. 16 l.n. 56/87, ed insiste per l’accoglimento del ricorso.<br />
All’udienza pubblica del 24 marzo 2004 la causa è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Deve preliminarmente esaminarsi l’eccezione di tardività dell’impugnativa della delibera n. 166 del 27 novembre 2001.<br />
Essa è sicuramente infondata, in quanto prende in considerazione, quale dies a quo per il computo del termine decadenziale di 60 giorni, la data di inizio della pubblicazione della delibera all’albo pretorio, anzicchè la data di scadenza.<br />
2. Il punto di merito controverso attiene alle modalità di attua-zione della c.d. stabilizzazione occupazionale degli l.s.u..<br />
Il Comune di Grotteria, rideterminata la dotazione organica, ha operato la riserva del 30% dei posti da ricoprire in favore dei l.s.u. ed ha poi indetto un concorso (inzialmente due, per un diverso com-puto della suddetta percentuale) integralmente riservato però ai l.s.u. in atto alle dipendenze dello stesso Comune.<br />
Gli odierni ricorrenti, tutti l.s.u., sostengono invece l’illegittimità dell’utilizzo di un sistema concorsuale con limitazione dei partecipanti ai soli l.s.u. già occupati presso l’ente, trattandosi di un sistema di selezione non conforme alla normativa vigente.</p>
<p>3. Preliminarmente il Tribunale rileva che, sebbene non risulti che i ricorrenti abbiano presentato (comunque) la domanda per la partecipazione ai concorsi banditi dal Comune resistente, non si possa porre un problema di carenza d’interesse a ricorrere.<br />
E’ noto al Collegio l’orientamento recentemente espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella decisione n. 1 del 29 gennaio 2003 (anche se disatteso da alcune successive pronunce delle sezioni singole: vd. V, 14 febbraio 2003 n. 794 e VI, 20 ottobre 2003 n. 6429), che nel dirimere alcune questioni sull’impugnativa dei bandi di concorso, ha puntualizzato che “la pre-sentazione della domanda di partecipazione, nell’evidenziare l’interesse concreto all’impugnazione, fa del soggetto che ha provveduto a tale adempimento un destinatario identificato, direttamente inciso dal bando”.</p>
<p>4. Nel caso di specie, però, ad escludere la necessità di tale adempimento formale valgono due diversi ordini di considerazioni.<br />
In primo luogo è evidente che si tratta di procedure concorsuali affatto particolari, dirette verso categorie specifiche di soggetti, il cui interesse a reagire scaturisce già dall’appartenere a detta categoria. Non si tratta di un’impugnativa proposta dal quisque de populo, il cui interesse ad agire non si evidenzia se non attraverso la preventiva presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, ma di un ricorso, avanzato da soggetti il cui interesse ad agire risulta già concreto e differenziato per il fatto di appartenere ad una determinata categoria di lavoratori (i l.s.u.) iscritti in una graduatoria circoscrizionale. <br />
In secondo luogo, col presente gravame, i ricorrenti non si limitano a sindacare solo il contenuto di singole clausole del bando, emendate le quali la selezione può avere luogo, ma contestano più complessivamente il sistema prescelto dal Comune per attuare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.<br />
5. Nel merito il ricorso si appalesa meritevole di accoglimento.</p>
<p>6. Il d.lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, che ha introdotto un’organica disciplina dei lavori socialmente utili, all&#8217;art. 12, comma quarto, prevede che: &#8220;ai lavoratori di cui al comma l, gli stessi Enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30% dei posti da ricoprire mediante avviamento a selezione di cui all&#8217;art. 16 della legge 28.02.1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni&#8221;.<br />
L’art. 45, comma 8,  della l. 17 maggio 1999 n. 144 conferma che “ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui all’art.12 del d.lgs. 1.12.1997, n. 468 è riservata una quota del 30% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all’art. 16 della l. 28 febbraio 1987 n. 56”.<br />
Per contro, l&#8217;art. 78, comma sesto, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 stabilisce che: &#8220;in deroga a quanto disposto dall&#8217;art. 12, comma quarto, del d.lgs. 1.12.1997, n. 468, e limitatamente all’anno 200l, [ma il termine è stato successivamente prorogato], le Regioni e gli altri Enti locali che hanno vuoti in organico e nell&#8217;ambito delle disponibilità finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui all&#8217;art. 16 della legge 28.02.1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili&#8221;.<br />
6. Tale norma derogatoria è stata invocata dalla difesa del Comune a supporto della legittimità dei provvedimenti oggetto del presente giudizio.<br />
Premesso che non può considerarsi decisiva la mancata indicazione della suddetta disposizione nel contesto degli atti impugnati, posto che fra l’altro essa era indicata nella convenzione stipulata con la Regione, cui comunque il Comune si richiama, il Tribunale ritiene che la deroga prevista dall’art. 78 cit. non sia stata correttamente in-tesa ed applicata dall’ente resistente.</p>
<p>7. La portata derogatoria della norma, anche sul piano letterale &#8211; oltre che sul piano logico -, non può, infatti, che essere limitata alla percentuale di riserva del 30% in favore dei lavoratori socialmente utili, ma non può essere estesa al sistema di reclutamento mediante avviamento a selezione di cui all&#8217;art. 16 della legge 28.02.1987, n. 56.<br />
Che la deroga riguardi solo la quota percentuale di riserva è desumibile da un duplice argomento letterale fornito dal citato art. 78, comma sesto, il quale da un lato fa generico richiamo al termine &#8220;assunzione&#8221; senza alcuna specificazione in ordine alle sue modalità di svolgimento e dall’altro richiama testualmente l’art. 16 e non per derogarvi.<br />
 Si aggiunga ancora che, coerentemente alla finalità derogatoria espressa nella l.n. 388/00, già l&#8217;art. 2, comma 5, del D.L. n. 346 del 24.11.2000 (non convertito) aveva elevato al 50% la percentuale di cui all&#8217;art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 468/97 ed in tale direzione il legislatore ha proseguito, eliminando la stessa percentuale di riserva.</p>
<p>8. Nè vale a far ritenere il contrario il tenore della nota d’indirizzo (e, quindi, non vincolante per l’interprete) del 23.03.2001, prot. N. 764/06.14 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione generale per l’impiego – Divisione II, intitolata “Chiarimenti sull’art. 78, sesto comma, della legge 23.12.2000 n. 388”, la quale consente che le assunzioni possano es-sere fatte anche in misura percentuale superiore al 30%, fino al 100%, ma aggiunge che “…le Regioni, gli Enti locali e gli Enti pubblici dotati di autonomia finanziaria possono effettuare assunzioni di lavoratori socialmente utili dagli stessi utilizzati senza dover osservare le procedure di avviamento a selezione definite al citato art. 16”.<br />
Sebbene peraltro il contenuto della nota e le scelte fatte dal Comune di Grotteria (che comunque non si richiama alla suddetta nota) non si pongano sulla stessa linea, essa deve essere disattesa, perché contraria alla lettera della norma da interpretare come sopra riportata.</p>
<p>9. In altri termini, il contenuto precettivo principale dell’art. 12 è  rappresentato dalla riserva della quota del 30% dei posti da ricoprire e, dunque, la deroga posta dall’incipit dell’art. 78 l.n. 388/00 soltanto all’art. 12 non può che riguardare solo la quota riservata (così Trib. Lamezia Terme, ord. 23 giugno 2003, di conferma dell’ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 27 marzo 2003, ed, in motivazione, anche Tar Napoli, V, 4 luglio 2003 n. 8013).</p>
<p>10. Pertanto, alla luce di tale deroga, la norma deve essere intesa nel senso che l&#8217;intera forza &#8211; lavoro potrà essere reclutata tra i lavoratori socialmente utili e ciò allo scopo di esaurire il bacino dei lavoratori socialmente utili e di collocarli stabilmente nel mondo del lavoro, ma sempre secondo le modalità poste dall’art. 16 l.n. 56/87 ed i conseguenti criteri fissati dal Ministero.</p>
<p>11. Le considerazioni fin qui svolte dimostrano la fondatezza dei motivi di censura (vd. in particolare II e III motivo) e consentono dunque l’annullamento degli atti impugnati, eccezion fatta per la determina n 116 dell’11 dicembre 2001, già revocata con determinazione del responsabile del servizio n. 19 del 12 febbraio 2002, e per la deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 27 novembre 2001, indicata per mero errore.</p>
<p>12. In considerazione della novità della questione, può disporsi la compensazione della metà delle spese processuali; la restante parte, così come liquidata in dispositivo, deve essere posta a carico del Comune resistente. Dichiara, inoltre non ripetibili le spese nei confronti del soggetto intimato quale controinteressato e non costituito in giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria &#8211; Sezione Staccata di Reggio Calabria – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati, eccezion fatta per la determina n 116 dell’11 dicembre 2001, già revocata con determinazione del responsabile del servizio n. 19 del 12 febbraio 2002, e per la deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 27 novembre 2001, indicata per mero errore.<br />
Condanna il Comune di Grotteria a rimborsare ai ricorrenti la metà delle spese processuali, liquidate in € 1.000, oltre IVA e CPA come per legge; dichiara compensate le restanti spese.</p>
<p>Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2004.</p>
<p>Depositata Il  5 maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-5-5-2004-n-402/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2004 n.402</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2004 n.749</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-5-2004-n-749/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-5-2004-n-749/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2004 n.749</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Rel. Baglietto S.A.B.G. ed altri (avv.ti Piselli, Vagnucci e Guerrizio) c. Comune di Torino (avv.ti Piovano e Arnone) e R.P.A. S.p.A. ed altri (prof.avv. Francesco Pirocchi) ingegneri e architetti: l&#8217;offerta di rinunciare per intero al compenso per prestazioni speciali, accessorie e rimborsi è illegittima perché</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-5-2004-n-749/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2004 n.749</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-5-2004-n-749/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2004 n.749</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Rel. Baglietto<br /> S.A.B.G. ed altri (avv.ti Piselli, Vagnucci e Guerrizio) c. Comune di Torino (avv.ti Piovano e Arnone) e R.P.A. S.p.A. ed altri (prof.avv. Francesco Pirocchi)</span></p>
<hr />
<p>ingegneri e architetti: l&#8217;offerta di rinunciare per intero al compenso per prestazioni speciali, accessorie e rimborsi è illegittima perché si risolve in una riduzione surrettizia della quota relativa alle prestazioni &#8220;normali&#8221; al di sotto del limite inderogabile di cui all&#8217;art. 17, comma 14-quater della l. 11 febbraio 1994 n&deg; 109 s.m.i.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Incarichi professionali –  Prestazioni speciali e accessorie ex art. 50 Dpr 554/99 – Rimborso spese &#8211;  Inderogabilità di minimi tariffari ex art. 17, comma 14-quater l. n° 109/94 s.m.i. – Non sussiste.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Incarichi professionali – Gara – Offerta – Ribasso del 100% su prestazioni speciali, accessorie e rimborso spese – Illegittimità &#8211; Violazione della prescrizione di inderogabilità dei minimi tariffari – Sussiste</p>
<p>3. Procedimento giurisdizionale – Domanda di annullamento dell’aggiudicazione e di riapertura della gara – Difetto assoluto di giurisdizione</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’inderogabilità dei minimi tariffari di cui all’art. 17, comma 14-quater della l. 11 febbraio 1994 n° 109 s.m.i. non si riferisce alle prestazioni speciali, alle prestazioni accessorie e al rimborso spese.<br />
2. L’insussistenza dei minimi tariffari riguardanti il compenso per le prestazioni speciali ed accessorie, ivi compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e per il rimborso spese non può essere dilatato fino al totale azzeramento delle relative quote di corrispettivo perché la rinuncia totale agli importi corrispondenti a dette voci finisce per ridurre surretizziamente la quota relativa alle prestazioni normali al di sotto del limite inderogabile di legge.</p>
<p>3. Non rientra nei poteri del Giudice Amministrativo sostituirsi all’Amministrazione della quale siano annullati gli atti di aggiudicazione di una gara con riferimento alla decisione di proseguire la gara con la rinnovazione degli atti annullati o di recedere dal relativo procedimento</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento dell&#8217;Avv. Simona Rostagno<br />
 &#8220;Un passo verso l’effettiva tutela contro le offerte anomale nelle gare di progettazione, direzione lavori ed attività accessorie&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ingegneri e Architetti: l’offerta di rinunciare per intero al compenso per prestazioni speciali, accessorie e rimborsi  è illegittima perché si risolve in una riduzione surrettizia della quota relativa alle prestazioni “normali” al di sotto del limite inderogabile di cui all’art. 17, comma 14-quater della l. 11 febbraio 1994 n° 109 s.m.i.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE<br />
SEZIONE I</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso R.G.R. n. 1929/03 proposto dallo</p>
<p><b>STUDIO ASSOCIATO BIGGI GUERRINI</b>, in persona dei titolari, mandatario della costituenda A.T.Lcon S.P.B.S. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con la SOCIETÀ DI INGEGNERIA EDERA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro .tempore, con SCARDELLA MAURIZIO, con SCAFI FILIPPO ANDREA e con SCAFI TOMMASO, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Pierluigi Piselli, Francesco Vagnucci e Sergio Guerrizio ed elettivamente domiciliati presso lo studio del terzo in Torino, via Ettore De Sonnaz, 11, come da mandato in calce al ricorso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI TORINO</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marialaura Piovano e Anna Maria Arnone ed elettivamente domiciliati presso gli uffici della civica avvocatura in Torino, piazza Palazzo di Città 1, come da mandato a margine dell&#8217;atto di costituzione in giudizio</p>
<p>e nei confronti della società<br />
<b>R.P.A. S.P.A., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, e STUDIO VALLE PROGETTAZIONI, in persona del titolare, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. prof Francesco Pirocchi ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria del Tribunale, come da mandato in calce all&#8217;atto di costituzione in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria concernente l&#8217;affidamento di servizi tecnici professionali relativi ad autorimessa interrata in via Moretta, angolo corso Racconigi, a favore del raggruppamento R.P.A.   Studio Valle Progettazioni;</p>
<p>nonché, con i motivi aggiunti,<br />
della determinazione dirigenziale 22 marzo 2004, cron. n. 76, con la quale è stata disposta l&#8217;aggiudicazione definitiva dell&#8217;appalto in rassegna al R.T.P. controinteressato e di tutti gli atti antecedenti, presupposti, conseguenti e comunque connessi;</p>
<p>e per la conseguente condanna<br />
dell&#8217;Amministrazione intimata:<br />
&#8211; in via principale, a disporre l&#8217;annullamento delle suindicate determinazioni e quindi la riapertura della procedura di gara cui ha partecipato la costituenda A.T.I. fra i ricorrenti;<br />
&#8211;	in via subordinata, a ristorare l&#8217;A.T.I. ricorrente dei danni ingiusti subiti e subendi;																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torino e del R.T.P. R.P.A. s.p.a.   Studio Valle Progettazioni;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il I^ Referendario Bernardo Baglietto; <br />
uditi inoltre all&#8217;udienza camerale del 5 maggio 2004 l’avv. Francesco Vagnucci per i ricorrenti e l’avv. Marialaura Piovano per il Comune di Torino;<br />
Vista l’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;<br />
Visti gli artt. 23 bis e 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo rispettivamente introdotto dagli am. 4 e 3 E 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Ritenuto opportuno decidere il merito del ricorso con sentenza succintamente motivata a sensi delle norme sopra citate;<br />
Considerato che con determinazione dirigenziale 15 maggio 2003, n. 81, il Comune di Torino ha indetto un&#8217;asta pubblica per l&#8217;affidamento di un incarico professionale per la realizzazione di una nuova autorimessa interrata;<br />
Considerato che i ricorrenti, tutti riuniti in una costituenda A.T.Lavevano partecipato a dalla gara;<br />
Considerato che questa è stata aggiudicata, dapprima provvisoriamente e poi in via definitiva, al raggruppamento controinteressato;<br />
Considerato che, con l&#8217;atto introduttivo di questo giudizio e con i motivi aggiunti, i ricorrenti hanno impugnato sia l&#8217;avviso d&#8217;asta, che i provvedimenti di aggiudicazione;<br />
Considerato che il Comune di Torino, costituitosi in giudizio, ha eccepito l&#8217;inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione, la cui relazione consiste unicamente nella frase «si notifichi», seguita dall&#8217;indicazione del destinatario e del relativo indirizzo, nonché dal timbro e dalla sottoscrizione illeggibie dell&#8217;Ufficiale Giudiziario che ha provveduto;<br />
Ritenuto che la mancata costituzione in giudizio dei controinteressati, nei cuiconfronti la notifica è stata eseguita appunto in tali forme, esclude la configurabilità di un&#8217;eventuale sanatoria del vizio come sopra eccepito e quindi impone l&#8217;esame dell&#8217;eccezione stessa;<br />
Ritenuto che l&#8217;omessa indicazione, nella relata di notifica, della parte ad istanza della quale l&#8217;Ufficiale Giudiziario abbia eseguito la notificazione ex art. 137 cod. proc. civ., non determina la nullità o l&#8217;inesistenza dell&#8217;atto introduttivo del giudizio, ove   come in questo caso   la riferibilità dell&#8217;atto stesso alla parte interessata venga attuata ex post con il compimento, da parte del soggetto legittimato, di un successivo atto che necessariamente lo presuppone;<br />
Ritenuto pertanto che la successiva attività processuale posta in essere dai ricorrenti (deposito del ricorso notificato e della richiesta di fissazione dell&#8217;udienza di discussione) impedisce che possa permanere incertezza sull&#8217;individuazione del soggetto legittimato e quindi che possa essere pronunciata l&#8217;inesistenza dell&#8217;atto (Cass., SS.UU., 6 settembre 1990, n. 9213; Cass., I civ., 3 ottobre 1991, n. 10311; T.A.R. Campania   Napoli, II, 28 settembre 1993, n. 298);<br />
Ritenuto inoltre che non concreta un vizio della notificazione la mancata indicazione della formula «io sottoscritto ufficiale giudiziario», se dagli altri elementi presenti (ed in particolare dal timbro in calce alla relata) non sorga alcuna incertezza sulla qualità dichiarata da chi ha effettuato la notifica (T.A.R. Calabria   Catanzaro, 23 aprile 1982, n. 64);<br />
Ritenuto infine che, se deve considerarsi nulla la relazione di notifica sottoscritta dall&#8217;Ufficiale Giudiziario con firma abbreviata e senza apposizione del timbro riportante nome e qualifica dell&#8217;agente notificatore, (Cass., II pen., 22 febbraio 1978; Cass., I pen. 5 aprile 1978), la stessa è invece valida ed efficace laddove, come nel caso in esame, detto timbro risulti e consenta la positiva identificazione della persona e della qualifica dell&#8217;agente medesimo;<br />
Ritenuto che l&#8217;eccezione di inammissibilità appena esaminata deve essere conseguentemente respinta;<br />
Considerato che il Comune di Torino eccepisce l&#8217;inammissibilità del ricorso anche per difetto del requisito dell&#8217;interesse a ricorrere, sostenendo che l&#8217;atto di aggiudicazione provvisoria impugnato con il ricorso introduttivo non avrebbe efficacia immediatamente lesiva;<br />
Ritenuto anche questa eccezione deve essere respinta, in quanto i concorrenti non aggiudicatari hanno pacificamente interesse all&#8217;impugnazione immediata dell&#8217;atto di aggiudicazione provvisoria a favore di terzi, avendo tale provvedimento diretti effetti inibitori della loro ulteriore partecipazione al procedimento (Cons. St., V, 3 aprile 2001, n. 1998; Cons. St., IV, 27 dicembre 2001, n. 6420);<br />
Ritenuto che l&#8217;eccezione in esame deve comunque ritenersi superata in ragione dell&#8217;avvenuta estensione   rituale e tempestiva   dell&#8217;impugnazione all&#8217;atto di aggiudicazione definitiva;<br />
Ritenuto che il ricorso può pertanto essere esaminato nel merito;<br />
Considerato che in base al disciplinare di gara si era previsto che l&#8217;aggiudicazione sarebbe avvenuta col criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, a sensi del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 157 e del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, valutata sulla base di una serie di elementi, fra i quali il «ribasso percentuale di cui al precedente punto 8.6, lett. a) dell&#8217;offerta: fattore ponderale 28»;<br />
Considerato che al citato punto 8.6, left. a) era prescritta, con riferimento all&#8217;offerta economica, «l&#8217;indicazione, in cifre e in lettere, del ribasso percentuale unico da applicarsi agli onorari di cui al punto 4.»;<br />
Considerato che il punto 4., a sua volta, quantificava l&#8217;ammontare presumibile del corrispettivo per l&#8217;incarico professionale in complessivi € 714.883, 26, di cui € 318.346,33 per onorari professionali, € 191.007,80 per spese e compensi accessori ed € 205.529,13 per prestazioni accessorie;<br />
Considerato che lo stesso punto 4. prosegue con la determinazione analitica degli importi parziali che concorrono a determinare l&#8217;importo complessivo, indicati in colonne corrispondenti alla progettazione definitiva, alla progettazione esecutiva, alla direzione lavori, alla misurazione contabilità ed alle prestazioni accessone;<br />
Considerato che i totali parziali risultanti sono poi stati ripartiti &#8220;orizzontalmente&#8221; in importi analitici presunti in ragione delle &#8220;prestazioni normali&#8221;, pari a complessivi (per tutto l&#8217;oggetto del contratto) € 285.849,93, delle &#8220;prestazioni speciali&#8221;, in complessivi € 32,496,41 e delle &#8220;prestazioni accessorie e spese accessorie&#8221;, in complessivi € 396.536,92;</p>
<p>Considerato che, a termini di disciplinare, il ribasso percentuale unico avrebbe dovuto essere «applicato ai sopra evidenziati importi secondo i seguenti criteri:<br />
&#8211;	A. Prestazioni Normali il ribasso percentuale offerto verà applicato alla riduzione percentuale del 20% dell&#8217;onorario prevista dalla normativa vigente quale ribasso massimo per le prestazioni professionali rese in favore dello Stato o altri Enti Pubblici;<br />	<br />
&#8211;	B. Prestazioni Speciali il ribasso percentuale offerto verrà applicato sia direttamente all&#8217;importo delle prestazioni speciali (&#8220;B&#8221;) che alla riduzione percentuale del 20% di &#8220;B&#8221; prevista dalla normativa vigente quale ribasso massimo per le prestazioni professionali rese in favore dello Stato o altri Enti Pubblici;<br />	<br />
&#8211;	C. Prestazioni Accessorie Spese Accessorie il ribasso percentuale offerto verrà applicato all&#8217;importo relativo alle Prestazioni e Spese Accessorie»;																																																																																												</p>
<p>Considerato che la gara è stata aggiudicata al raggruppamento controinteressato, che aveva offerto un ribasso percentuale unico pari al 100%, laddove l&#8217;A.T.I. da costituirsi fra i ricorrenti aveva offerto il 60%;<br />
Considerato che secondo questi ultimi l&#8217;offerta del raggruppamento aggiudicatario ha applicato il massimo sconto consentito, pari al 20% per le &#8220;prestazioni normali&#8221; ed ha ridotto a zero il compenso per le prestazioni speciali, per le prestazioni accessorie e per le spese accessorie;<br />
Considerato che, sempre secondo i ricorrenti, la riduzione a zero di tali ultime prestazioni, che comprendono il rimborso di esborsi che gli aggiudicatari dovranno necessariamente sostenere, finirebbe per tradursi nell&#8217;ulteriore ribasso del compenso per le prestazioni normali, che per tale via verrebbe ad essere ridotto oltre il limite tariffario inderogabile del 20% stabilito dalla legge con riguardo agli incarichi professionali a favore dello Stato e degli Enti Pubblici;<br />
Considerato che in sede di discussione dell&#8217;istanza cautelare il Comune di Torino ha a questo riguardo eccepito l&#8217;inammissibilità del ricorso per mancata estensione dell&#8217;impugnazione al bando di gara;<br />
Ritenuto che, come correttamente rilevato dalla difesa ricorrente, le censure sollevate non denunciano l&#8217;illegittimità delle norme del bando, ma la scorretta applicazione di esse;<br />
Ritenuto che anche questa eccezione deve essere pertanto respinto; Considerato che il Comune di Torino replica nel merito, osservando che, come chiarito dalla determina del Consiglio per la Vigilanza sui Lavori Pubblici in data 13 novembre 2002, n. 30, il principio di inderogabilità dei minimi tariffari non si riferirebbe alle prestazioni speciali e alle prestazioni accessorie (perché fuori dalla tariffa) e neanche al rimborso spese (in quanto non costituisce corrispettivo);<br />
Considerato peraltro che detta determina richiama la sentenza T.A.R. Lombardia  Milano, 31 luglio 1999, n. 2883, in cui si è stabilito che l&#8217;art. 2 comma 3 L. 2 marzo 1949 n. 143 (in tema di tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti) ammette la diversa pattuizione fra le parti con riferimento alla maggiorazione del 15% per il caso di speciale urgenza, con ciò riconoscendone la derogabilità, fermo restando che i compensi di cui agli artt. 4 e 6 della medesima legge possono, ai sensi del successivo art. 13 comma 2, essere conglobati in una cifra che non potrà superare il 60 per cento degli onorari a percentuale, non prevedendosi comunque una soglia minima;<br />
Considerato che sulla base di tale considerazione la sentenza citata ha affermato che da tale disciplina può agevolmente evincersi la testuale inesistenza di un limite minimo inderogabile, sia per quanto attiene alla maggiorazione per il caso di urgenza sia per quanto concerne la liquidazione forfettaria dei compensi accessori ai sensi dell&#8217;art. 13 comma 2 della citata L. 2 marzo 1949, n. 143;</p>
<p>Considerato che il Consiglio di Vigilanza ha così espresso l&#8217;avviso che «il ribasso da richiedere nelle gare o da concordare nella trattativa privata (art. 64, comma 1, left. c), n. I DP.R. 21 dicembre 1999, n. 554) deve riguardare ed applicarsi esclusivamente:<br />
«a) alla percentuale stabilita nel bando di gara per il rimborso spese;<br />
«b) alle percentuali di incremento delle aliquote della tabella B), stabilite nel bando di gara, per le prestazioni accessorie;<br />
«c) agli importi, stabiliti nel bando di gara per le prestazioni accessorie;<br />
«d) alla riduzione del 20% prevista dalla legge per prestazioni rese ad Amministrazioni e ad Enti Pubblici», il tutto quantificarsi in ragione di un ribasso percentuale unico per tutte le voci, determinato da esigenze di semplicità procedurale;</p>
<p>Ritenuto peraltro che l&#8217;insussistenza di minimi tariffari riguardanti il compenso per le prestazioni speciali ed accessorie e per il rimborso spese non può essere dilatato fino al totale azzeramento delle relative quote di compenso, proprio perché   come esattamente rilevano i ricorrenti   la rinuncia totale agli importi corrispondenti a dette voci finisce   quantomeno con riferimento al rimborso delle spese che l&#8217;aggiudicatario deve comunque sostenere   per ridurre surrettiziamente la quota relativa alle prestazioni normali, (unico compenso richiesto, oltretutto già ribassato dell&#8217;intero 20% consentito), al di sotto del limite inderogabile di legge;<br />
Ritenuto che il primo motivo deve pertanto essere accolto per manifesta fondatezza;<br />
Ritenuto che considerazioni analoghe valgono anche a proposito dell&#8217;azzeramento delle prestazioni accessorie, nella parte in cui queste comprendono anche i «compensi coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione», trattandosi anche in questo caso di prestazioni che, per la parte considerata, comportano esborsi (quantomeno per le dotazioni e le misure di sicurezza dei controllori) la cui incidenza   non rimborsata   determina parimenti una riduzione surrettizia del compenso per le prestazioni normali al di sotto dei limiti minimi di tariffa;<br />
Ritenuto che per le esposte considerazioni il ricorso deve essere conclusivamente accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti con esso impugnati;<br />
Ritenuto che non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna dell&#8217;Amministrazione intimata a &#8220;disporre l&#8217;annullamento delle suindicate determinazioni e quindi la riapertura della procedura di gara cui ha partecipato la costituenda A.T.I, fra i ricorrenti&#8221;;<br />
Ritenuto infatti che, mentre l&#8217;annullamento degli atti impugnati è disposto direttamente da questo Tribunale, non rientra nei poteri del Giudice Amministrativo, adito in sede di giurisdizione generale di legittimità, sostituirsi all&#8217;Amministrazione emanante nella decisione di proseguire la gara con la rinnovazione degli atti annullati o di recedere dal relativo procedimento (T.A.R. Piemonte, II, 30 gennaio 1984, n. 16);<br />
Ritenuto che deve essere disattesa anche la domanda subordinata di risarcimento danni, non avendo i ricorrenti offerto alcun elemento di prova da cui possa indursi la sussistenza dell&#8217;an e del quantum dei danni da essi ad oggi subiti;<br />
Ritenuto che la particolarità delle questioni esaminate consente la compensazione integrale delle spese di giudizio fra le parti costituite;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte   Sezione I   definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla i provvedimenti impugnati;<br />
respinge la domanda di condanna del Comune di Torino a riaprire il procedimento concorsuale ed a risarcire i danni asseritamente subiti dai ricorrenti.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino il 5 maggio 2004 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Alfredo Gomez de Ayala – Presidente<br />
Bernardo Baglietto – I^ Referendario Estensore<br />
Cecilia Altavista – Referendario</p>
<p>Depositata in Segreteria ai sensi di legge il 5 maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-5-5-2004-n-749/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2004 n.749</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2004 n.9137</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-5-5-2004-n-9137/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-5-5-2004-n-9137/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-5-5-2004-n-9137/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2004 n.9137</a></p>
<p>Pres. ed Est. Monteleone Barbara Monacelli (Avv. Bruno Ricciarelli) c. Ministero della Giustizia e Commissione esaminatrice degli esami di abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte di Appello di Napoli – sessione 2002 (Avv. Stato) esame di abilitazione alla professione d&#8217;avvocato e semestre integrativo di pratica Avvocati &#8211; Esame</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-5-5-2004-n-9137/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2004 n.9137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-5-5-2004-n-9137/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2004 n.9137</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. Monteleone<br /> Barbara Monacelli (Avv. Bruno Ricciarelli) c. Ministero della Giustizia e Commissione esaminatrice degli esami di abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte di Appello di Napoli – sessione 2002 (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>esame di abilitazione alla professione d&#8217;avvocato e semestre integrativo di pratica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Avvocati &#8211; Esame di abilitazione – Professione forense – Trasferimento del praticante in altro distretto di Corte d’Appello – Semestre integrativo – Consecutività con il normale biennio di compiuta pratica – Non occorre</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini dell’ammissione agli esami di abilitazione alla professione di avvocato, non è necessario che vi sia consecutività tra il biennio di compiuta pratica e il semestre integrativo del praticante che si trasferisca in un altro distretto di Corte d’Appello</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Esame di abilitazione alla professione d’avvocato e semestre integrativo di pratica</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione quarta</b></p>
<p>con l’intervento dei signori Magistrati: dott. Nicolò Monteleone &#8211; Presidente &#8211; estensore; dott. Dante D’Alessio &#8211; Consigliere; dott.ssa Renata Ianigro Referendario ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>sentenza</b></p>
<p>sul ricorso n. 12601/2002 proposto da<br />
<b>MONACELLI  Barbara</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Bruno Ricciarelli ed elettivamente domiciliata in Napoli, via Cerantes n. 64,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro pro-tempore, e la Commissione esaminatrice degli esami di abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte di Appello di Napoli (sessione 2002), in persona del legale rappresentante p</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento con i quale la Commissione esaminatrice per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte di Appello di Napoli (sessione 2002) ha escluso la ricorrente dall’elenco degli ammessi agli esami.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Avvocatura dello Stato per l&#8217;Amministrazione intimata e la memoria dalla stessa depositata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Presidente Nicolò Monteleone;<br />
Udito alla pubblica udienza del  6 maggio 2004 il procuratore della ricorrente, come da verbale;</p>
<p>RITENUTO che il presente ricorso può essere deciso con &#8220;sentenza succintamente motivata”, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, essendo di agevole definizione e non ostandovi la circostanza che la causa sia stata trattata in udienza pubblica (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2001, n. 268; T.A.R. Campania, sez. IV, 7 agosto 2003, n. 11010);</p>
<p>	VISTO l’art. 9 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, secondo cui:<br />	<br />
&#8211; il certificato di compiuta pratica di cui all’art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell’Ordine che ha eseguito i previsti accertamenti sull’ultimo semestre completo di attività del praticante procuratore (prim<br />
&#8211; in caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell’Ordine di provenienza certifica l&#8217;avvenuto accertamento sui precedenti semestri e, ove il prescritto biennio di pratica risulti completato, rilascia il certificato di compiuta pratica (secondo c<br />
&#8211; il certificato di cui ai commi 1 e 2 determina la Corte di  Appello presso cui il praticante può sostenere gli esami di procuratore legale (terzo comma);</p>
<p>	CONSIDERATO<br />	<br />
&#8211; che l&#8217;avvenuto rilascio del certificato di compiuta pratica dopo il primo biennio continuativo di pratica effettiva non impedisce al praticante procuratore (ora, praticante avvocato ex  art. 3 L. 24 febbraio 1997, n. 27) di iscriversi presso il registro<br />
&#8211; che, per ciò che più specificamente attiene al caso di specie, il Collegio non ritiene di discostarsi da quanto recentemente affermato da questa Sezione in fattispecie analogghe alla presente (v. sentenze nn. 1565, 1566 e 1571 del 4 febbraio 2004), e ci<br />
Peraltro, nel combinato disposto dell’art. 10 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, dell’art. 9 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101 e dell’art. 3 della legge 25 luglio 1985, n. 406 non è dato rinvenire un divieto legale alla prosecuzione della pratica forense e non si comprende quale fondamento possa avere l’esclusione motivata dalla “consecutività” o meno del semestre integrativo, stante che anche in tal caso gli interessati possono scegliere il distretto in cui sostenere gli esami di abilitazione;<br />
&#8211; che, ciò stante ed assorbito quant&#8217;altro, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati;<br />
&#8211; che, in relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione quarta, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina  che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 5 maggio 2004.<br />
Il Presidente – estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-5-5-2004-n-9137/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2004 n.9137</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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