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	<title>5/4/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5/4/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2016 n.1658</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-5-4-2016-n-1658/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-5-4-2016-n-1658/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2016 n.1658</a></p>
<p>Pres. Pappalardo – Est. Cavallo Sulla natura giuridica della DIA e della SCIA e sui limiti all’autotutela della P.A. 1. &#160;Autorizzazione e concessione – DIA – Natura – Atto privato – Autotutela – Limiti. 3. Procedimento amministrativo – Annullamento d’ufficio – Termine ragionevole – Caso concreto – Considerazione – Dilazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-5-4-2016-n-1658/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2016 n.1658</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-5-4-2016-n-1658/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2016 n.1658</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pappalardo – Est. Cavallo</span></p>
<hr />
<p>Sulla natura giuridica  della DIA e della SCIA e sui limiti all’autotutela della P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. &nbsp;Autorizzazione e concessione – DIA – Natura – Atto privato – Autotutela – Limiti.<br />
3. Procedimento amministrativo – Annullamento d’ufficio – Termine ragionevole – Caso concreto – Considerazione – Dilazione per motivi formali – Irrilevanza – Ragioni.&nbsp;<br />
2. Processo&nbsp; amministrativo – Motivi aggiunti art. 43 c.p.a.&nbsp; – Vizi&nbsp; sopravvenuta conoscenza&nbsp; – Tardiva conoscenza –&nbsp; Negligenza del ricorrente – Impugnazione – Irricevibilità.&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La DIA (e quindi la SCIA, istituto introdotto successivamente) non sono provvedimenti amministrativi taciti e non danno luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, ma costituiscono atti privati volti a comunicare l&#8217;intenzione di intraprendere un&#8217;attività direttamente ammessa dalla legge<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>. In relazione a tali atti privati il cui effetto abilitativo si è consolidato per il decorso del termine inibitorio e che, quindi, hanno acquistato definitività non è ammissibile l’esercizio dei poteri di “autotutela” in senso stretto, come confermato dalla l. 124/15, ma l’azione successiva della p.a. può fondarsi solo sulla valutazione dei presupposti di cui al 21&nbsp;<em>nonies </em>L. 241/90. (Nella specie è stata ritenuta illegittima la dichiarazione di inefficacia di una DIA decorso il termine inibitorio).<br />
&nbsp;<br />
2. Il “termine ragionevole” di cui all’art. 21&nbsp;<em>nonies</em>&nbsp;co. 1 della l. 241/90, come richiamato dall’art. 19 comma 3, deve essere interpretato nel senso che la ragionevolezza deve essere comunque rapportata al caso concreto, alla tipologia di opere autorizzate e al loro presumibile stato di avanzamento, in relazione alla natura delle circostanze emerse che inducono l’Amministrazione all’esercizio dei poteri di inibitoria successiva; la dilazione nel tempo dell’esercizio del potere è tanto meno giustificabile quanto più attenga a profili di tipo formale e documentale, che l’Amministrazione avrebbe potuto cogliere sin nei primi trenta giorni dalla presentazione della Segnalazione/Denuncia, e comunque entro un termine non eccessivamente protratto, al fine di evitare la totale e ingiustificata vanificazione dell’attività intrapresa dalla parte privata sulla base di un titolo praticamente consolidato e di una aspettativa legittima sul proprio corretto operare.<br />
&nbsp;<br />
3<em>. </em>La proponibilità di motivi aggiunti, &nbsp;art. 43 c.p.a, per sopravvenuta conoscenza di vizi originari del provvedimento impugnato in base al principio della “conoscibilità in concreto” degli atti amministrativi, &nbsp;è garantita dai presidi all’uopo apprestati dall’ordinamento (diritto di accesso) e nel correlativo onere per l’interessato di avvalersene tempestivamente, secondo i canoni di diligenza che gli impongono di agire a propria tutela senza ingiustificate dilazioni. Pertanto, è irricevibile il gravame allorquando la tardiva conoscenza di nuovi elementi oggettivi ha natura colposa, ossia è imputabile a negligenza del ricorrente, il quale non ha tempestivamente posto in essere tutte le iniziative idonee ad acquisire cognizione dei documenti amministrativi.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Ad. Plen. sentenza 29 luglio 2011 n. 15.</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01658/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 04889/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Quarta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4889 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da Immobiliare Maria Rosaria s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Orazio Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci 16,<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Bruno Ricci, Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Anna Ivana Furnari, Annalisa Cuomo, Gabriele Romano, Eleonora Carpentieri, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, domiciliata in Napoli, piazza Municipio (uffici Avvocatura),<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>&#8211; del provvedimento 6 agosto 2015 prot. 2015/638293 notificato il successivo 26 agosto, a firma del dirigente del servizio sportello unico &#8211; edilizia privata del comune di Napoli, con il quale è stata dichiarata l&#8217;inefficacia della SCIA 82/2015 del 31 gen<br />
&#8211; del provvedimento della medesima autorità n. 687849 del 9 settembre 2015 con il quale vengono respinte le istanze della ricorrente finalizzate a conseguire l&#8217;autorizzazione all&#8217;esecuzione delle opere, sulla base di ridotta volumetria;<br />
&#8211; di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale comunque lesivo.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">1. Con atto notificato il 6-7 ottobre 2015, l’Immobiliare Maria Rosaria s.r.l. (in seguito: l’Immobiliare) ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali il Comune di Napoli ha dichiarato l’inefficacia di una SCIA e di una DIA presentate dalla società rispettivamente il 31 gennaio e il 18 maggio 2015, e sulla base delle quali aveva proceduto alla realizzazione di un complesso edilizio di notevoli dimensioni su un’area di circa 12.000 mq sita in Napoli, alla via Gianturco n° 112 (in catasto al fol. 8, p.11a 362 subalterno 1), ove insistevano capannoni un tempo destinati ad attività industriale.<br />
La SCIA (82/2015) aveva ad oggetto un progetto di risanamento per la realizzazione d&#8217;una struttura da destinarsi a complesso commerciale per la grande distribuzione, attraverso il recupero della precedente volumetria avente destinazione industriale.<br />
Con successiva DIA (141/2015), il medesimo intervento oggetto della SCIA, su indicazione degli stessi uffici comunali, era stato riqualificato in<em>ristrutturazione edilizia</em>&nbsp;e, stante l’archiviazione di entrambe le pratiche avvenuta in data 10 luglio 2015, era stato avviato, procedendosi alla demolizione delle preesistenze e all&#8217;edificazione parziale delle previste strutture.<br />
A seguito di un sopralluogo successivo all’archiviazione, tuttavia, il Comune provvedeva a dichiarare l’inefficacia della SCIA e della DIA (delib. 6 agosto 2015), per una serie di ragioni sintetizzabili in: i) esubero volumetrico, comunque non verificabile stante la vetustà dell’originaria licenza edilizia (datata 1950); ii) violazione della normativa urbanistica e delle destinazioni di piano (art. 21 del regolamento edilizio del comune di Napoli, perché non sarebbe stata dimostrata la legittimità della volumetria dichiarata; artt. 56 n.t.a.); iii) mancata preventiva adozione d&#8217;uno strumento di pianificazione esecutiva (33 commi 5 e 6 e art. 2 comma 4 delle citate n.t.a.).<br />
Con il successivo provvedimento del 9 settembre, il Comune respingeva anche l’istanza della Immobiliare volta alla realizzazione della volumetria pacificamente esistente, mediante una variante delle altezze originariamente previste in progetto.<br />
Il Comune altresì ribadiva che l’originaria licenza edilizia del complesso (n. 241 del 1950) sarebbe stata rilasciata per la sola ricostruzione di un muro di cinta e di un capannone ad uso industriale, mentre l&#8217;intervento progettato sarebbe diverso.<br />
In ragione delle motivazioni sopra illustrate, l’Amministrazione dichiarava l’inefficacia della SCIA e della DIA.<br />
2. Avverso i provvedimenti sopra citati, l’Immobiliare ha sollevato le seguenti censure:<br />
<em>I)Violazione dell&#8217;art. 23 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 — Eccesso di potere per mancata ponderazione degli interessi, intempestività dell&#8217;azione amministrativa, difetto di motivazione e d&#8217;istruttoria — Violazione dell&#8217;art. 7, 19 e 21- nonies 1. 241 del 7 agosto 1990</em>.<br />
La ricorrente ha contestato la violazione, da parte del Comune di Napoli, delle disposizioni che conferiscono alla SCIA e alla DIA definitività decorso il tempo previsto dalla legge per il loro consolidamento, in assenza di osservazioni, e a maggior ragione a stato di avanzamento dei lavori ormai consolidato e con preesistenze non più presenti.<br />
Nel caso di specie, dal deposito della SCIA all’emissione del primo provvedimento impugnato, erano trascorsi sei mesi senza alcuna contestazione, e due mesi erano trascorsi dal deposito della DIA, sicchè l &#8216;esercizio del potere comunale non può essere considerato semplice vigilanza, ma vera e propria autotutela, adottabile solo in presenza di rilevanti interessi pubblici e nella certezza della sussistenza delle condizioni, il che non ricorre nel caso concreto.<br />
<em>II) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 31 nel testo vigente nel 1950 della 1. 1150 del 1942 — Violazione degli artt. 21 nonies e 22 1. 241 1990 — Eccesso di potere per difetto di motivazione e d&#8217;istruttoria — Illogicità e manifesta ingiustizia — Intempestività dell&#8217;azione amministrativa — Violazione dell&#8217;art. 21, comma 3 del Regolamento edilizio del comune di Napoli.</em><br />
Laricorrente ha contestato al Comune di non aver dimostrato la presunta illegittimità delle cubature preesistenti, contestazione che l’ente basa sul fatto che la licenza edilizia n. 241 del 17 maggio 1950 è priva degli elaborati grafici, con la conseguenza che non sarebbe possibile stabilire se essa si riferisca all&#8217;intera consistenza dei capannoni industriali presenti o solo ad una parte.<br />
Le considerazioni del Comune vengono contestate sotto vari profili, tra cui quello del decorso del tempo e del legittimo affidamento della parte privata, nonché quello dell’assenza di documentazione grafica, il che avrebbe consentito al Comune ad avvalersi di strumenti incerti ed incompleti per avallare le proprie tesi (nel caso di specie, una aerofotogrammetria del 1987).<br />
La licenza edilizia, inoltre, non sarebbe stata necessaria in quanto l&#8217;area&nbsp;<em>de quo</em>&nbsp;non rientrava né nel centro abitato né in quello d&#8217;espansione e, di conseguenza, non sarebbe applicabile l’art. 1 del regolamento edilizio del 1935.<br />
<em>III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 33, 56 e 21 delle Nta della Variante generale al PRG di Napoli approvata con DPGR Campania 323 del 1 giugno 2004.</em><br />
Il Comune ha contestato alla ricorrente il contrasto dell&#8217;intervento con le disposizioni di pianificazione di zona, in quanto essa sarebbe destinata ad attrezzature di quartiere, e non sarebbe possibile la ristrutturazione, ed inoltre sarebbe stata necessaria la preventiva pianificazione urbanistica di dettaglio, nel caso di specie del tutto assente.<br />
A parere della ricorrente, invece, ciò non impedisce interventi di ristrutturazione edilizia e consente la destinazione a “produzione di servizi”, tra i quali anche la destinazione “commerciale all&#8217;ingrosso”che è quella del progetto&nbsp;<em>de quo,&nbsp;</em>ragion per cui il provvedimento sarebbe illegittimo anche sotto questo profilo.<br />
Neppure vi sarebbe il vincolo procedimentale della preventiva pianificazione esecutiva, in quanto l’art. 33, comma 5, delle n.t.a., invocato dal Comune, non impone il PUA per realizzare una ristrutturazione, e consente altresì la presentazione di un PUE per ristrutturare l’esistente prevedendo, al comma 1, la possibilità di nuove costruzioni mediante PUA, per i proprietari di lotti superiori a 5.000, mentre la medesima disposizione, al comma 2° non richiede alcun PUA per le ristrutturazioni edilizie.<br />
3. Il Comune di Napoli si è costituito opponendosi alle prospettazioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso, depositando, a sostegno, una dettagliata nota dell’ufficio tecnico competente e diversa documentazione.<br />
4. In data 31 ottobre 2015, parte ricorrente ha depositato una perizia nella quale ha dato atto dello stato di avanzamento dei lavori.<br />
5. A seguito del rinvio disposto all’esito della camera di consiglio del 4 novembre 2015, la ricorrente ha anche depositato ricorso per motivi aggiunti, facendo riferimento a una normativa non più vigente ma che avrebbe consentito, in quell’area e nell’immediato dopoguerra, la creazione di nuovi opifici indipendentemente dalla licenza edilizia.<br />
In particolare, trattasi dell’art. 2 del d.lgs. lgt. 12 marzo 1946 n. 211, illegittimamente non considerato dal Comune.<br />
Infine, con un ultimo motivo, ha censurato l’eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti in quanto il rinvenimento di un documento del 2 aprile 1955, riferito all’originario proprietario dell’area, dimostrerebbe che l’attività posta in essere dalla società edificatrice dei capannoni non aveva solo carattere industriale, ma anche commerciale. Da qui l’infondatezza dell’assunto del Comune circa il cambio di destinazione d’uso dell’area.<br />
6. Con memorie depositate in vista della decisione del merito, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni. Il Comune ha altresì eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti.<br />
All’udienza pubblica del 13 gennaio 2016 , previa discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">1. Il caso posto all’attenzione del Collegio è quello della legittimità dell’operato del Comune di Napoli nella declaratoria di inefficacia di una SCIA e una DIA rilasciate al medesimo soggetto privato, a distanza di alcuni mesi dal loro preteso consolidamento a seguito di archiviazione da parte dello stesso Comune.<br />
La questione riguarda dunque il rapporto tra efficacia dei suddetti istituti e poteri repressivi/ di autotutela dell’Amministrazione, e, quindi, da ultimo, la dicotomia tra liberalizzazione/ semplificazione da una parte, e legittimo esercizio delle prerogative della P.A. dall’altro, che è poi il nodo principale nel rapporto tra gli istituti di liberalizzazione delle attività private &#8211; precedentemente soggette ad autorizzazione amministrativa – e poteri inibitori/repressivi dell’Amministrazione.<br />
Ciò in quanto l’incertezza sulla alla natura giuridica di siffatti istituti ha condizionato anche l’attività dell’Amministrazione in ordine ai poteri esercitabili a tutela dell’interesse pubblico come pure dei terzi, essendo differente l’approccio laddove essi vengano qualificati come provvedimenti amministrativi (sia pure tacitamente assentiti) oppure no, in quanto l&#8217;attribuzione alla SCIA/DIA della natura giuridica di provvedimento amministrativo tacito oppure di atto privato sottoposto a controllo dell&#8217;Amministrazione conduce a conclusioni opposte in ordine ai rimedi esperibili da parte dei terzi che vengano pregiudicati, ma anche dei poteri esercitabili dalla parte pubblica.<br />
È stato efficacemente sottolineato, da un’attenta dottrina, che questo “meccanismo semplificato di produzione dell’effetto abilitante” trova la sua radice ideologica nel riconoscimento di posizioni di libertà del cittadino che richiedono lo spostamento del punto di equilibrio con il potere dell’Amministrazione, al pari di libertà costituzionali quali quelle di riunione e di stampa.<br />
Il malfunzionamento di questa complessa relazione, nella quale alla parte pubblica è richiesto un ruolo rilevante quanto alla celerità di azione e, in analisi finale, all’efficienza, si scarica, come nel caso oggetto del presente giudizio, sul contenzioso dinanzi al giudice amministrativo, il quale è tenuto ad intervenire sotto il duplice profilo del sindacato della legittimità, anche temporale, dell’intervento successivo dell’Amministrazione (una volta che sia decorso il termine di legge per l’inibitoria “ ufficiale”), e poi del sindacato sostanziale in ordine alle ragioni utilizzate dalla parte pubblica per il sindacato sulla SCIA/DIA.<br />
In ogni caso, dopo un lungo dibattito anche giurisprudenziale, la soluzione data dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 29 luglio 2011 n. 15) è quella che la DIA (e quindi la SCIA, istituto introdotto successivamente) non sono provvedimenti amministrativi taciti e non danno luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, ma costituiscono atti privati volti a comunicare l&#8217;intenzione di intraprendere un&#8217;attività direttamente ammessa dalla legge.<br />
Il legislatore ha recepito tali indicazioni introducendo nel 2011 (art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148), il comma 6&nbsp;<em>ter</em>all’art. 19 della L. n. 241/1990, in base al quale “la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili”.<br />
2. L’attuale quadro normativo degli istituti, necessario al fine di inquadrare correttamente il caso oggetto di giudizio, è dato dagli art. 19 e ss. della legge 241/90 e dagli artt. 22 e 23 del d.P.R. 380/2001 (testo unico dell’Edilizia, in seguito TUED).<br />
Le disposizioni in questione sono state oggetto di varie manipolazioni nel corso degli anni, ma alcune di esse hanno subito nel 2015 modifiche assai rilevanti per effetto della entrata in vigore, in data 28 agosto 2015, della legge 7 agosto 2015 n. 124 (Legge-delega per la riforma della pubblica amministrazione &#8211; cd. legge Madia).<br />
Questi correttivi, pur non applicabili, nel testo attualmente vigente, al caso oggetto di questo giudizio, posto che il provvedimento del Comune reca la data del 6 agosto 2015, non fanno altro che confermare l’interpretazione data, da parte della dottrina e della giurisprudenza, alla normativa su SCIA e DIA nel testo vigente a seguito delle stratificazioni normative susseguitesi sull’impianto originario, che è principalmente quello risalente alle leggi 11 febbraio 2005 n. 15 e 14 maggio 2005 n. 80.<br />
2.1. Segnatamente, in base al comma 1 dell’art. 19 della l. 241/90, che è norma generale in materia e non ha subito modifiche per effetto della riforma del 2015, “ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l&#8217;esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall&#8217;accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell&#8217;interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all&#8217;immigrazione, all&#8217;asilo, alla cittadinanza, all&#8217;amministrazione della giustizia, all&#8217;amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.”<br />
Sempre il comma 1, stabilisce che la SCIA è corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell&#8217;atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti, nonché, se previsto, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell&#8217;amministrazione.<br />
La SCIA, così individuata, ha in astratto un ambito di applicazione assai vasto, ma il settore nel quale ha trovato maggior utilizzo è proprio quello dell’edilizia, per il quale vi è apposita regolamentazione all’art. 22 del TUED, che al comma 1 stabilisce che “sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all&#8217;elenco di cui all&#8217;articolo 10 e all&#8217;articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. “<br />
Ai commi successivi prevede altre tipologie di interventi realizzabili, tra cui quelli assoggettati a DIA alternativa al permesso di costruire, di cui al comma 3 (cd. “superDIA”) che comprende anche determinati interventi di ristrutturazione – quelli di cui all&#8217;art. 10, comma 1, lettera c) – nonché gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati (..).<br />
Sempre nella materia edilizia, al fine di chiarire i rapporti tra la SCIA neointrodotta e la preesistente DIA (art. 23 del TUED), l’art. 5 del d.l. 70/2011 (convertito con legge 106/2011) ha stabilito, a titolo di interpretazione autentica, che le disposizioni di cui all&#8217;articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che” le stesse si applicano alle denunce di inizio attivita&#8217; in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all&#8217;articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresì nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell&#8217;articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l&#8217;ambito applicativo delle disposizioni di cui all&#8217;articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la SCIA non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell&#8217;ambiente e del patrimonio culturale”.<br />
2.2. Ciò che è stato oggetto di importanti e rilevanti modifiche è il regime dei poteri di intervento dell’autorità pubblica.<br />
Il comma 3 dell’art. 19, nel testo vigente al momento dell’adozione del provvedimento (a seguito delle modifiche apportate dall’art. 25, comma 1, lett. b-<em>bis&nbsp;</em>del d.l. 133/2014, convertito dalla legge 164/2014 e prima della sostituzione operata dall&#8217;art. 6, comma 1, lett. a), L. 7 agosto 2015, n. 124), stabiliva che l&#8217;amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma (giorni che, nella SCIA edilizia sono ridotti a trenta, per effetto del comma 6&nbsp;<em>bis</em>del medesimo art. 19, introdotto dall’art. 5 del d.l. 78/2010 poi convertito dalla l. 122/2010), potesse adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell&#8217;attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò fosse possibile, l&#8217;interessato provvedesse a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall&#8217;amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.<br />
Il medesimo comma stabiliva che era fatto comunque salvo il potere dell&#8217;amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-<em>quinquies</em>&nbsp;e 21-<em>nonies</em>, nei casi di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.<br />
Inoltre, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell&#8217;atto di notorietà false o mendaci, l&#8217;amministrazione, ferma restando l&#8217;applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avrebbe potuto sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo e quindi inibire l’attività e rimuovere effetti dannosi determinati dalla stessa.<br />
Il successivo comma 4 (oggetto di modifiche da parte del d.l. 138/11 e successiva l. 148/11, nonché della l. 116/14) stabiliva, a sua volta, che “decorso il termine per l&#8217;adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-<em>bis</em>, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all&#8217;articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all&#8217;amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l&#8217;ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell&#8217;impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell&#8217;attività dei privati alla normativa vigente. “<br />
La legge 124/15 ha apportato delle evidenti modifiche all’impianto normativo dei commi citati, semplificando la disciplina e eliminando le evidente incoerenze e antinomie soprattutto in ordine all’esercizio di poteri di autotutela poco conciliabili (in particolare, la “ revoca” ex art. 21&nbsp;<em>quinquies</em>) con la natura privata dell’istituto e comunque circoscritti alla tutela di interessi cd. “ sensibili” e non della generalità degli interessi pubblici; autotutela che, tuttavia, non aveva limiti temporali laddove si fossero riscontrate dichiarazioni false o mendaci, a prescindere dalla tipologia di interessi coinvolti.<br />
Il nuovo comma 3 dell’art. 19, infatti, conferma il potere dell’Amministrazione di inibire motivatamente l’attività e rimuoverne gli effetti dannosi in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1 del medesimo articolo, il tutto entro sessanta giorni (trenta in materia edilizia).<br />
Cambia tuttavia il ruolo del privato nel conformare l’attività intrapresa alla normativa vigente, posto che, con la nuova formulazione, l’Amministrazione non si limita a stabilire il termine per l’adeguamento del privato trasgressore, ma stabilisce essa stessa se sia possibile conformare l&#8217;attività e i suoi effetti alla normativa vigente, e con “atto motivato” invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell&#8217;attività e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l&#8217;adozione di queste ultime. A tale termine viene attribuito il crisma della perentorietà, in quanto in difetto di adozione delle misure stabilite, “decorso il suddetto termine, l&#8217;attività si intende vietata “.<br />
Nella nuova disciplina scompare il riferimento formale alla “ autotutela” e i poteri di intervento dell’Amministrazione, decorsi i trenta o sessanta giorni previsti dalla legge per l’inibitoria “ formale”, transitano nel comma 4, subendo un ampliamento quanto al raggio di azione, che non è più limitato al pericolo di un danno per i cd. interessi sensibili, ma divenendo doverosi “in presenza delle condizioni previste dall&#8217;articolo 21-<em>nonies</em>.”<br />
Quest’ultima disposizione, quindi, viene anch’essa riscritta dalla legge 124/15, in quanto è stato aggiunta la previsione di un termine certo, “ non superiore a diciotto mesi”, entro il quale è possibile annullare d’ufficio il provvedimento amministrativo illegittimo.<br />
Rispetto alla formulazione del comma 1 vigente alla data del 6 agosto 2015 (data di adozione del provvedimento impugnato), tuttavia, non mutano gli altri presupposti per l’annullamento del provvedimento da parte dell’Amministrazione emanante o all’uopo legalmente autorizzata e quindi: (i) la sussistenza di ragioni di interesse pubblico, (ii) l’esistenza di un termine comunque “ragionevole”, (iii) la necessaria considerazione degli interessi dei destinatari e dei contro interessati, (iv) le responsabilità connesse all&#8217;adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.<br />
Nel medesimo art. 21&nbsp;<em>nonies</em>, la legge 124/15 ha poi inserito un successivo comma 2-<em>bis</em>, che generalizza gli effetti negativi delle dichiarazioni mendaci o false ad ogni tipologia di autotutela, e non solo a quella collegata alla SCIA: eliminando dal comma 3 dell’art. 19 il riferimento a tali eventi, la legge delega del 2015 ha infatti stabilito che tutti “ i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell&#8217;atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall&#8217;amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l&#8217;applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”<br />
Ciò dovrebbe consentire, almeno astrattamente, di risolvere il delicato tema dei rapporti di pregiudizialità tra giudizi penali e giudizi amministrativi, posto che non sarà consentita l’autotutela sulla base della mera apertura di indagini penali, né la pendenza di un processo penale potrà essere opposta al giudice amministrativo eventualmente adito avverso i provvedimenti di annullamento (o di sospensione) d’ufficio dei titoli in questione.<br />
2.3. I commi 6 e 6&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>dell’art. 19 della l. 241/90 contemplano invece l’esercizio dei poteri sanzionatori.<br />
Tralasciando il comma 6, che contiene una vera e propria sanzione penale, il comma 6&nbsp;<em>bis</em>, seconda parte, introdotto dal d.l. 70/11 e modificato dal d.l. 138/11 (conv. L. 148/11), fa salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, e mantiene ferme quelle relative alla vigilanza sull&#8217;attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal TUED (l’intero Titolo IV, ma il riferimento non può che essere agli artt. 31, 33 e 38) e dalle leggi regionali.<br />
Il comma 6&nbsp;<em>ter</em>, già menzionato, oltre a sancire la natura privata di SCIA e DIA, disciplina il potere di verifica dell’Amministrazione stabilendo che esso può essere sollecitato dai terzi e, in caso di inerzia, consentir loro l’azione per il silenzio (art. 31 c.p.a.).<br />
Sotto l’aspetto delle sanzioni va altresì ricordato che l’art. 21 della legge 241/90, stabilisce, al primo comma, che “ con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20, l&#8217;interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell&#8217;attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall&#8217;articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.”<br />
Salvo un piccola revisione (“segnalazione “ in luogo di “denuncia”), questo comma è passato indenne alle modifiche della l. 124/15, mentre sorte ben diversa è toccata al comma 2, vigente al momento di emanazione del provvedimento ma completamente abrogato dalla legge 124/15 per ragioni di coerenza di sistema, come si vedrà&nbsp;<em>infra</em>, che stabiliva che le sanzioni previste in caso di svolgimento dell&#8217;attività in carenza dell&#8217;atto di assenso dell&#8217;Amministrazione o in difformità di esso, potessero applicarsi anche nei riguardi di coloro i quali avessero dato inizio all&#8217;attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.<br />
Invariato il comma 2-<em>bis</em>, aggiunto dalla l. 80/05, in base al quale “ restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all&#8217;attività ai sensi degli articoli 19 20”.<br />
Pertanto, con la sola eccezione della materia edilizia (comma 6-<em>bis</em>), con la legge Madia si esclude l’applicabilità del sistema sanzionatorio ordinario ai casi di attività liberalizzate (precludendo così ai terzi la possibilità di agire nel procedimento e nel processo per la loro attivazione).<br />
Per contro, nel sistema ante Madia (quello applicabile al caso oggetto di giudizio), decorso il termine fissato dal comma 3 dell’art. 19, accanto al potere di autotutela, che faceva rivivere il potere inibitorio generale ma unicamente a protezione dei c.d. interessi sensibili di cui al successivo comma 4, e al potere inibitorio speciale&nbsp;<em>sine die</em>&nbsp;per i casi di dichiarazioni false o mendaci, residuava altresì un potere sanzionatorio anch’esso illimitato estraneo alla logica dell’autotutela, per effetto del 21 comma 2 della l. 241/90, la cui abrogazione, con la l. 124/15, si è resa necessaria – come si vedrà&nbsp;<em>infra</em>&nbsp;– per ricondurre a coerenza il sistema. Tale effetto abrogativo, tuttavia, incontra alcuni limiti proprio nella materia dell’edilizia, in forza del comma 6&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>dell’art. 19, che consente tuttora l’applicazione del comma 2&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>dell’art. 38 del TUED, il quale stabilisce che le sanzioni (più lievi di quelle dettate per l’assenza del permesso) previste “in caso di annullamento del permesso di costruire si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’art. 22, comma 3, in caso di accertamento dell’inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo”.<br />
Tale disposizione settoriale non introduce un caso di annullamento della segnalazione, ma si limita ad operare una equiparazione, quanto alle conseguenze sanzionatorie, della ben diversa ipotesi di inesistenza della legittimazione del privato ad effettuare l’intervento ai casi di annullamento del permesso, sicchè non possono trovare applicazione le più gravi sanzioni previste dall’art. 31 TUED, attribuendo quindi rilievo all’affidamento ingenerato nel privato anche nel caso di segnalazione che avrebbe dovuto essere negativamente riscontrata.<br />
3. Il quadro normativo attualmente vigente e sopra sinteticamente illustrato vale a evidenziare che, una volta chiarita della natura degli istituti in questione grazie all’AP 15/11 e al successivo comma 6-<em>ter</em>&nbsp;(introdotto dal D.L. 138/11), rimangono aperte diverse questioni interpretative riguardo la natura e l’estensione dei poteri dell’Amministrazione, il ruolo delle parti e quello del giudice.<br />
Alcune di queste non hanno mutato i loro contenuti per effetto dell’entrata in vigore della legge 124/15, la quale, per quanto non applicabile, come detto, ai provvedimenti oggetto del presente giudizio, consente di interpretare ancor più efficacemente la normativa previgente.<br />
L’istituto della DIA (e, giocoforza, della SCIA), infatti, è stato da sempre caratterizzato dall’esistenza di un potere amministrativo di controllo-riscontro, da esercitarsi nel termine di legge e che, se concluso in termini sfavorevoli al privato, non produce rigetto dell’istanza, ma inibizione&#8201;dell’attività, a fronte del quale esiste una successiva fase autoritativa del tutto eventuale, che è l’oggetto della controversia posta all’attenzione del collegio.<br />
Questa fase, fino all’entrata in vigore della legge 124/15, è stata pacificamente ascritta nell’ambito della autotutela amministrativa, anche perché così definita nel previgente comma 3 dell’art. 19, applicabile al presente giudizio.<br />
Tuttavia, anche prima della citata novella, che ha espunto i riferimenti al termine “autotutela” e all’art. 21&nbsp;<em>quinquies</em>&nbsp;(revoca del provvedimento), indicando nel comma 4 dell’art. 19 (e non più nel 3) il contenuto dei poteri di intervento della p.a. “in presenza delle condizioni previste dall&#8217;articolo 21-<em>nonies</em>”, si era concretamente mostrata la contradditorietà e lacunosità di un istituto che è stato oggetto di numerosi tentativi di razionalizzazione, mediante un continuo&nbsp;<em>restyling</em>&nbsp;di una disposizione, quella dell’art. 19, che è dall’origine la causa dei problemi nella comprensione di una sorta di “ibrido”, che, anziché semplificare, ha complicato non solo la ricostruzione teorica degli istituti, ma soprattutto la loro concreta operatività.<br />
All’indomani della sentenza dell’Adunanza Plenaria 15/11, che ha ricostruito la natura di atti privati di DIA e SCIA ed ha ricevuto, come detto, l’avallo del legislatore, restava infatti in piedi la possibilità dell’utilizzo, da parte dell’Amministrazione, dei poteri di cui agli articoli 21&nbsp;<em>quinquies</em>&nbsp;e 21<em>nonies</em>&nbsp;della l. 241/90, riferimento non del tutto pertinente trattandosi di poteri della p.a. riferibili ad atti di diritto privato, ma la cui introduzione era giustificata &#8211; all’indomani del rafforzamento degli istituti di liberalizzazione ad opera del d.lgs. 80/2005 &#8211; in qualità di clausole di salvezza delle prerogative “ autoritative” dell’Amministrazione.<br />
Il paradosso del sistema risiedeva nel fatto che questa cd. liberalizzazione lasciava gli istanti in sospeso in ordine alla efficacia di un titolo sul quale si era fatto incolpevole affidamento, ma che, a differenza del titolo espresso, era , per disposizione di legge, assoggettato ai poteri di secondo grado dell’Amministrazione, attivabili non solo d’ufficio ma anche, e soprattutto, per effetto di denunce di terzi soggetti, la cui tutela doveva comunque essere garantita in qualche modo, con ciò assoggettando costoro alle medesime sanzioni previste a carico di coloro che avessero agito in assenza di titolo, come risultava dall’art. 21 comma 2 della l. 241/90, più volte citato.<br />
Di conseguenza, anche coloro che erroneamente e incolpevolmente avevano ritenuto di poter validamente utilizzare lo strumento della SCIA, si trovavano esposti&nbsp;<em>sine die</em>&nbsp;alle medesime sanzioni previste a carico di coloro che avessero agito in totale assenza di titolo, e tutto questo a causa dell’inerzia dell’Amministrazione che aveva omesso di esercitare tempestivamente il proprio potere/dovere di controllo entro il termine previsto per legge.<br />
Questa evidente contraddizione del sistema è stata colta sia dalla dottrina più attenta che dalla giurisprudenza che, in alcune occasioni, ne ha messo in evidenza l’incoerenza e la necessità della tutela dell’affidamento dei segnalanti/dichiaranti una volta decorso il termine di legge, circoscrivendo entro limiti sempre più rigorosi il potere di disporre non solo la revoca ma anche l’annullamento dei provvedimenti in questione (sul punto, si veda Cons. St., sez. IV, 16 aprile 2014 n. 1880, che, con riferimento all’autotutela, parla di potere residuale, che presuppone un’attenta ponderazione comparativa degli interessi dei soggetti coinvolti, mentre il ripristino della legalità non è motivo di per sé solo sufficiente per l’annullamento del precedente atto; nello stesso senso anche Cons. St., sez. VI, 22 settembre 2014 n. 4780. Entrambe le decisioni, pur cogliendo appieno l’esigenza di porre un limite ai poteri dell’Amministrazione esercitabili&nbsp;<em>ex post</em>, sembrano muovere, tuttavia, dall’errata considerazione della SCIA/DIA come provvedimenti amministrativi veri e propri).<br />
Sotto questo profilo, la sopravvivenza, ante Legge Madia, del comma 2 dell’art. 21 ha contribuito – e il caso oggetto del presente giudizio ne è la prova – ad alterare l’efficacia propriamente liberalizzatrice dei due istituti.<br />
Non può non notarsi che il d.l. 133/14 (Sblocca Italia) aveva delimitato l’operatività dell’autotutela ad alcune ipotesi ben definite nel comma 4 dell’art. 19 l. 241/90, che è poi la norma applicabile al caso oggetto di giudizio.<br />
Tale limitazione è stata a sua volta modificata per effetto dell’approvazione della l. 124/15, che ha chiarito che il potere inibitorio generale sopravvive alla consumazione del termine di sessanta/trenta giorni, potendo l’Amministrazione intervenire anche dopo, purchè ricorrano le condizioni di cui all’art. 21<em>nonies</em>&nbsp;della legge 241/90.<br />
L’aver generalizzato nuovamente l’uso del potere di autotutela, al punto di renderla una sorta di “ valvola di sicurezza” azionabile a tutela di ogni interesse pubblico, anche dopo la scadenza del termine previsto per l’esercizio tempestivo del potere inibitorio generale, è dunque il problema principale da risolvere qualora l’Amministrazione ne faccia uso in un momento successivo alla scadenza del termine per l’inibitoria tipizzata dalla legge, e quando il privato abbia già consolidato le sue aspettative legittime in ordine all’attività oggetto di segnalazione ed abbia, come nel caso concreto, posto in essere cospicui investimenti e quasi concluse le attività.<br />
3.1. Lo sviluppo di questo dibattito non può non avere effetti sui casi consolidatisi nella vigenza della normativa preesistente all’entrata in vigore della legge Madia, posto che, a fronte di evidenti cambiamenti che fanno capo principalmente alla imposizione di un termine massimo di diciotto mesi per l’intervento della p.a., alla espunzione del riferimento alla revoca del 21&nbsp;<em>quinquies</em>, alla generalizzazione dei casi di intervento, e alla abrogazione del 21 comma 2, appare indiscutibile che i poteri di intervento della p.a. sulle SCIA/DIA consolidatesi, possiedono un nucleo di contenuti analoghi e sovrapponibili sia prima che dopo l’entrata in vigore della l. 124/15.<br />
A prescindere dal&nbsp;<em>nomen iuris</em>&nbsp;utilizzato, infatti, il potere di intervento successivo della p.a. consiste comunque nell’uso di poteri inibitori soggetti a limiti imposti per legge, per i quali la l. 124/15 ha correttamente eliminato la definizione di “ autotutela” facendo un richiamo all’art. 21&nbsp;<em>nonies</em>&nbsp;che, al suo primo comma, tralasciando l’aspetto della nuova (e fondamentale) delimitazione temporale dei poteri di intervento, ha da sempre imposto dei precisi connotati all’intervento pubblico sul titolo abilitativo, ossia: i) l’esistenza di ragioni di interesse pubblico; ii) la presenza di un termine ragionevole; iii) la necessaria considerazione degli interessi dei destinatari e dei contro interessati.<br />
La l. 124/15 ha quindi confermato e rafforzato, anche sotto un profilo di&nbsp;<em>restyling</em>&nbsp;normativo quanto mai necessario, quello che già prima era in qualche modo intuibile, ossia che l’esercizio di poteri di “autotutela” in senso stretto non è logicamente ammissibile nei confronti di atti che, dalla Plenaria 15/11 in poi, sono considerati atti privati, il cui effetto abilitativo si è consolidato per il decorso del termine inibitorio e che, quindi, hanno acquistato definitività.<br />
Le condizioni di cui al 21&nbsp;<em>nonies</em>, pertanto, assurgono a elementi fondamentali dell’azione successiva della p.a. a tutela dell’interesse pubblico, e la loro valutazione è assolutamente necessaria ai fini di un eventuale giudizio sull’operato dell’ente locale, che a distanza di tempo ponga nel nulla l’attività privata.<br />
Non è certamente questa la sede per approfondire la complessa questione che riguarda la natura del potere esercitabile dalla p.a. rimasta inerte, se si tratti, in definitiva, di un potere discrezionale, che sopravvive alla scadenza del termine di trenta/sessanta giorni, oppure di un potere a contenuto vincolato, consumato dal decorso del tempo previsto per il suo esercizio ma in qualche modo riesumabile da parte dei terzi.<br />
Sotto questo aspetto, anche nel sistema previgente la legge Madia, il comma 6&nbsp;<em>ter</em>&nbsp;dell’art. 19 consentiva agli interessati di sollecitare l&#8217;esercizio delle verifiche spettanti all&#8217;amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l&#8217;azione di cui all&#8217;art. 31 del Codice del processo (rito del silenzio).<br />
Tale meccanismo, se da un lato consente ai terzi di stimolare l’intervento dell’ente locale ai fini della tutela di posizioni non solo del singolo ma anche pubbliche, e questo senza incorrere nelle limitazioni proprie dell’autotutela, dall’altro nulla toglie al potere dell’Amministrazione di attivarsi d’ufficio sulla base di scelte discrezionali.<br />
In questo caso, però, il Collegio ritiene che sia prima che dopo la legge Madia, le regole cui è assoggettato il potere amministrativo di controllo e di inibizione- conformazione, siano sempre e comunque quelle di cui al primo comma dell’art. 21&nbsp;<em>nonies</em>, e questo in quanto non può prescindersi dalla considerazione che il potere inibitorio originario si è comunque esaurito per decorso del termine di legge, sicchè detto potere – che riviva per effetto dell’autonoma iniziativa dell’Amministrazione o per effetto dell’azione sollecitatoria del terzo e, quindi, del giudice amministrativo – resta nella sfera di disponibilità dell’Amministrazione solo a particolari condizioni.<br />
Questa Sezione, infatti, condivide pienamente quanto affermato dalla dottrina che, in tempi recenti, si è occupata del regime della SCIA, soprattutto dopo le conclusioni dell’Adunanza Plenaria, e quindi che l’interesse pubblico è affidato alla cura dell’Amministrazione sulla base del regime che il legislatore ha prescelto, sia per ciò che riguarda i termini per l’esercizio, sia per le modalità di quest’ultimo.<br />
Il terzo che invochi l’intervento del giudice, pertanto, non dovrebbe poter ottenere più dell’attuazione del diritto obiettivo ed il giudice non potrebbe fare più di quanto non possa la stessa Amministrazione cui la cura di quell’interesse è affidata, con condizioni e tempi che tengono conto del contemperamento degli interessi operato in sede normativa.<br />
Parimenti, quand’anche sia l’Amministrazione ad attivarsi di sua iniziativa, l’effetto finale non può prescindere dall’osservanza dei limiti imposti dalla legge, perché, a ragionare diversamente, il titolare di un titolo abilitativo “ semplificato”, come la SCIA, avrebbe costantemente una tutela minore di quella di cui gode il titolare di un titolo “tradizionale”, come il permesso di costruire.<br />
Sono queste le complicazioni di un modello definito “a controllo successivo”, dove si confrontano e si scontrano l’esigenza di effettività della regolazione amministrativa, le istanze di libertà dei privati, gli interessi dei terzi, che solo in parte possono coincidere con quelli dell’Amministrazione.<br />
Al fine di consentire al modello di funzionare, pertanto, non può prescindersi da soluzioni giurisdizionali che considerino la&nbsp;<em>ratio</em>&nbsp;semplificatrice degli istituti e, al contempo, risolvano eventuali questioni nel senso meno gravoso per il cittadino che abbia intrapreso l’attività con spirito liberalizzatore, dando al potere amministrativo esercitato&nbsp;<em>ex post</em>&nbsp;una consistenza diversa rispetto al potere esercitato&nbsp;<em>ex ante</em>, nel senso che nel primo caso non può esservi vero potere discrezionale nel senso classico del termine, poiché si parte dal presupposto che il diritto del privato a intraprendere un’attività senza passare prima per il&nbsp;<em>placet</em>&nbsp;dell’Amministrazione (ossia, senza il previo rilascio di un titolo abilitativo&nbsp;<em>ex ante</em>) comporti di per sé una sorta di depotenziamento del potere dell’Amministrazione tutte le volte che questa, in un momento successivo, si determini all’intervento.<br />
Ecco che dunque si torna alla necessità di attribuire la giusta e fondamentale importanza ai criteri di esercizio del potere, che non possono che essere quelli dell’art. 21&nbsp;<em>nonies</em>&nbsp;comma 1, come pure ai limiti dell’autotutela dati dall’esercizio dei poteri sanzionatori.<br />
In pratica, come detto, non può il potere di autotutela far smarrire all’istituto della SCIA la sua funzione di liberalizzazione ed anche la sua stessa natura di atto privato, per cui esso dovrebbe consistere semplicemente nel potere di riesaminare i provvedimenti già eventualmente emanati alla luce dei criteri del 21&nbsp;<em>nonies</em>; allo stesso modo la logica dell’autotutela non dovrebbe “contaminare” il potere sanzionatorio, per sua natura doveroso e vincolato.<br />
4. Queste doverose premesse sulla normativa vigente al momento dell’emissione del provvedimento, consentono di ritenere fondati i primi due motivi di ricorso, che, stante il loro contenuto, possono essere esaminati congiuntamente e, conseguentemente, di annullare la declaratoria di inefficacia della SCIA 82/2015 e della DIA 141/2015, operata da parte del Comune di Napoli ed in danno della società ricorrente.<br />
Va in primo luogo precisato che il Comune non specifica in alcun modo in base a quale normativa abbia reso la duplice declaratoria di inefficacia, così di fatto impedendo alla parte privata di qualificare e inquadrare il suo operato in termini quanto meno oggettivi.<br />
Le ipotesi possibili, come detto, in base alla normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato sono tre: esercizio di poteri di autotutela (art. 21&nbsp;<em>nonies</em>&nbsp;l. 241/90); esercizio di poteri sanzionatori per dichiarazioni mendaci (art. 21 co. 1 l. 241/90; art. 19 co. 3, seconda parte, l. 241/90); esercizio dei poteri di vigilanza e inibitori in materia urbanistica (art. 21 comma 2 l. 241/90; art. 19 comma 6&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>l. 241/90).<br />
La sola circostanza che non sia allo stato possibile comprendere a quale titolo il Comune abbia voluto attivarsi per dichiarare l’inefficacia della SCIA, vale a ritenere che il provvedimento sia, nel suo complesso, inficiato da una grave e insanabile carenza motivazionale, che lo rende attaccabile già sotto questo profilo.<br />
Il Comune, infatti, fa riferimento esclusivamente ad un sopralluogo presso l’immobile, eseguito il 14 luglio 2015, a seguito del quale si è proceduto all’esame “ sostanziale e approfondito della documentazione afferente la DIA”, per poi pervenire alla contestazione su volumetria e altezze e, quindi, alla declaratoria di inefficacia.<br />
Omette tuttavia di dare atto e di riportare, nel corpo del provvedimento, l’esistenza di una cospicua fase di interlocuzione con la ricorrente, che aveva condotto all’archiviazione dapprima della SCIA e successivamente della DIA, che era stata presentata come variante al primo progetto.<br />
Tale fase di interlocuzione è evincibile dalla documentazione depositata dal Comune e in parte riepilogata nella nota dello Sportello Unico per l’Edilizia n. 838591 del 29 ottobre 2015, ed è inconfutabile che abbia comunque condotto ad una duplice archiviazione, della SCIA in data 16 marzo 2015 (vedi all. a.1. prod. Comune, ove sulla prima pagina viene dato atto di “ SCIA assentibile), e della DIA in data 10 luglio 2015 (vedi all. a.2. prod. Comune); di tale ultima archiviazione viene dato atto anche nel corpo del provvedimento del 6 agosto 2015.<br />
4.1. Ciò detto, può ritenersi che l’esercizio dell’autotutela, se vi è stato, è certamente illegittimo.<br />
Entrambi i provvedimenti impugnati (quello del settembre 2015 è di fatto confermativo, nella sostanza, del provvedimento iniziale) sono del tutto carenti di riferimenti ai tre generali requisiti di cui all’art. 21&nbsp;<em>nonies</em>&nbsp;co. 1, mancando qualsiasi accenno esplicito alla ponderazione tra interessi pubblici e privati e ai benefici, per l’interesse pubblico, scaturenti dalla declaratoria di inefficacia in luogo del mantenimento dei titoli (a maggior ragione in quanto il Comune era assolutamente consapevole dell’avvenuta realizzazione di gran parte delle opere assentite).<br />
Va altresì precisato che, ai sensi della normativa vigente, al momento dell’emissione del provvedimento impugnato, l’autotutela era possibile solo nei casi di interessi “ sensibili” di cui al comma 4 dell’art. 19, ma anche di ciò non vi è alcuna menzione nel corpo del provvedimento.<br />
In ordine al termine ragionevole è doverosa una specificazione.<br />
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, sia la SCIA che la DIA erano state oggetto di inibitoria doverosa da parte del Comune, nel termine di legge dei trenta giorni.<br />
Tale circostanza non emerge dal provvedimento impugnato ma dalla documentazione versata in atti dal Comune medesimo, ed in particolare dalla nota del 23 febbraio 2015 (all. 4 prod. Comune) che però, a seguito delle integrazioni di parte (datate 6 marzo e 11 marzo, all. a.5. e a. 6), era stata superata, come detto, dall’archiviazione del 16 marzo 2015.<br />
Parimenti, anche per la DIA del 18 maggio 2015 era stata disposta sospensione e richieste integrazioni in data 17 giugno 2015 (v. all. a.2 e a.9 prod. Comune), successivamente prodotte il 10 luglio, data nella quale anche la DIA era stata archiviata.<br />
Dal 16 marzo 2015 e dal 10 luglio 2015 l’Amministrazione avrebbe potuto fare uso dei poteri di autotutela, e, fermo restando quanto sopra già chiarito in ordine alla concreta improbabilità che questo sia avvenuto, per mancanza delle condizioni del comma 4 dell’art. 19, resta il fatto che il termine di intervento non avrebbe potuto considerarsi del tutto ragionevole, se rapportato al caso di specie, posto che la ragionevolezza deve tenere conto dell’esistenza di una pregressa fase di contraddittorio tra le parti, la quale, in sé considerata, non può che far ritenere non ragionevole una inibitoria concretizzatasi a distanza di mesi e motivata sulla base delle medesime circostanze di fatto oggetto di pregresso confronto tra le parti.<br />
Infatti, anche se la legge Madia ha modificato l’art. 21&nbsp;<em>nonies</em>&nbsp;l. 241/90 fissando un termine, per l’esercizio dei poteri inibitori, “comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell&#8217;adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”, ciò non significa che detto termine sia necessariamente un termine legittimante l’inibitoria sempre e comunque, perché è comunque un termine massimo e non è venuto meno il riferimento alla ragionevolezza del medesimo, sicchè esso non potrà prescindere dal caso concreto, dalla tipologia di SCIA/DIA e dalle ragioni che conducano la p.a. all’esercizio dei poteri inibitori.<br />
Il collegio ritiene quindi che, anche nel regime previgente alla legge Madia, il “termine ragionevole” di cui all’art. 21&nbsp;<em>nonies</em>&nbsp;co. 1 della l. 241/90, come richiamato dall’art. 19 comma 3, debba essere interpretato nel senso che la ragionevolezza vada comunque rapportata al caso concreto, alla tipologia di opere autorizzate e al loro presumibile stato di avanzamento, in relazione alla natura delle circostanza emerse che inducano l’Amministrazione all’esercizio dei poteri di inibitoria successiva; la dilazione nel tempo dell’esercizio del potere è tanto meno giustificabile quanto più le censure sollevate attengano a profili di tipo formale e documentale, che l’Amministrazione avrebbe potuto cogliere sin nei primi trenta giorni dalla presentazione della Segnalazione/Denuncia, e comunque entro un termine non eccessivamente protratto, al fine di evitare la totale e ingiustificata vanificazione dell’attività intrapresa dalla parte privata sulla base di un titolo praticamente consolidato e di una aspettativa legittima sul proprio corretto operare.<br />
Nel caso oggetto di causa, inoltre, aggiungasi che il Comune aveva già avuto una interlocuzione con la parte, conclusasi con l’archiviazione, e inoltre, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente (vedi secondo motivo di ricorso) aveva anche condotto per decenni in locazione l’area in questione e tollerato i pretesi abusi edilizi successivamente rilevati, accorgendosi improvvisamente delle discrasie evidenziate proprio nel momento in cui le volumetrie preesistenti venivano riqualificate attraverso l’attività assentita all’odierna ricorrente.<br />
Anche sotto questo profilo, come correttamente evidenziato, la dimensione temporale, se non preclusiva in assoluto, costituisce titolo di consolidamento delle situazioni giuridiche, e l’esercizio della pubblica funzione, per garantire il buon andamento, deve tenere conto delle situazioni soggettive medio tempore formatesi.<br />
La decisione del Comune, nei termini e contenuti in cui è stata presa, conferma l’assoluta vanificazione dello spirito della cd. liberalizzazione delle attività economiche, comprese quelle edilizie, e dimostra la situazione di incertezza nella quale i privati, siano o meno imprenditori, si muovono quando debbano svolgere operazioni o attività sulla base di un titolo che, di fatto, ha un valore di gran lunga minore rispetto ad uno regolarmente assentito (ossia, al classico permesso di costruire), con ciò ponendosi in aperta contraddizione con l’insegnamento della Corte Costituzionale la quale ha ribadito in più occasioni che la materia del “ governo del territorio” fa parte dei principi fondamentali della legislazione statale e che la denuncia di inizio attività (DIA) e la SCIA, seppure con la loro indubbia specificità, si inseriscono in una fattispecie il cui effetto è pur sempre quello di legittimare il privato ad effettuare gli interventi edilizi (sentenze n. 121 del 2014, n. 188 e n. 164 del 2012).<br />
5. Va in astratto considerata la possibilità che il Comune abbia esercitato i poteri sanzionatori conseguenti all’accertamento dell’esistenza di dichiarazioni mendaci da parte del progettista. Risulta infatti in atti (all. 6 prod. Immobiliare) un verbale di sequestro dell’area del 23 luglio 2015, eseguito su delega della Procura di Napoli a seguito del sopralluogo del 14 luglio 2015, a causa della presunta falsa rappresentazione grafica delle altezza dei manufatti oggetto di abbattimento e ricostruzione, evincibile dal confronto tra i progetti allegati alla DIA e alla SCIA con quelle riportate sulla tavola STR 105/87.<br />
Tuttavia, di tutto ciò non vi è alcuna menzione nel provvedimento impugnato e deve pertanto ritenersi che non sia questa la ragione che ha determinato il Comune all’adozione del provvedimento del 6 agosto 2015.<br />
6. Non resta che ritenere che il Comune abbia agito nell’esercizio dei poteri sanzionatori conseguenti alla vigilanza sull’attività edilizia, di cui all’art. 21 comma 2 l. 241/90 (vigente al momento dell’emissione del provvedimento) e richiamati anche al comma 6&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>dell’art. 19 l. 241/90, quest’ultimo passato indenne alla riforma Madia e comunque anch’esso vigente all’epoca dei fatti.<br />
Come già illustrato, l’Ufficio tecnico aveva esercitato i poteri di inibitoria legale (entro i trenta giorni) sia nel caso della SCIA del 31 gennaio 2015, sia nel caso della DIA del 18 maggio 2015, quest’ultima di fatto costituente una variante alla SCIA originaria (vedi relazione tecnica dell’arch. Annunziata Compagnone, all. a.5 prod. Comune).<br />
Orbene, prescindendo dalle ragioni che hanno condotto l’Immobiliare a presentare una DIA sul medesimo progetto, e anche dai contenuti della medesima, resta il dato inconfutabile che entrambe le dichiarazioni sono state assentite e archiviate, legittimando appieno l’operato della parte privata, l’inizio e il proseguimento delle attività edilizie.<br />
L’Amministrazione, pertanto, alla data di archiviazione delle pratiche, disponeva di tutta la documentazione necessaria e di ogni elemento per procedere al blocco definitivo dell’attività, cosa che, per contro, non ha fatto.<br />
È quindi del tutto illegittimo che la dichiarazione di inefficacia del 6 agosto 2015 sia intervenuta, a distanza di mesi, basandosi non su nuove risultanze di una qualche istruttoria condotta ex novo, bensì sulla base di elementi che erano sin dall’inizio a disposizione della p.a., tant’è che nel provvedimento impugnato il Comune fa riferimento all’ “esame sostanziale e approfondito della documentazione “ (v. pag. 2 provv. 6 agosto 2015), dal quale emergono problematiche (asseritamente ritenute tali) solo di tipo formale e precisamente: la consistenza volumetrica&nbsp;<em>ante operam</em>&nbsp;asseverata dal progettista, quantificata in mc 69.087,51, non trova riscontro con quella ricavabile dallo stralcio aerofotogrammetrico S.T.R. n.105 del 1987, determinata in mc 50.542,55; inoltre, nella relazione tecnica del progettista, la descrizione del progetto,&nbsp;<em>post operam</em>, ricomprende anche la realizzazione di una “tettoia” la quale, dall&#8217;esame del grafico (piante e sezioni), si presenta chiusa su tre lati e la cui volumetria non risulta computata in quella di progetto; infine, la documentazione tecnica prodotta non ricomprende il grafico della licenza edilizia n.241 del 17/05/1950, la cui pratica risulta irreperibile presso gli archivi; il progetto sarebbe dunque in contrasto con l’art. 21 del regolamento edilizio in quanto da un lato mancherebbe la dimostrazione delle legittimità della volumetria preesistente , dall’altro sarebbe stata realizzata una volumetria maggiore di quella originaria, accertata tuttavia sulla base di strumenti diversi da quelli grafici originari, non più reperibili.<br />
A parere del collegio, è evidente che la motivazione posta alla base del provvedimento è di per sé contraddittoria perché da un lato nega la dimostrazione, da parte del privato, della legittimità della volumetria dichiarata, dall’altro però ne afferma l’esistenza (in misura minore al dichiarato) in ragione di un accertamento condotto mediante un sistema empirico (aerofotogrammetria) risalente al 1987 e che, per sua stessa natura, è inidoneo a fornire esattamente l’entità della cubatura in questione.<br />
Sul punto, il provvedimento non è in grado di spiegare in cosa consista la differenza tra cubatura dichiarata e cubatura accertata mediante l’S.T.R; basti tuttavia evidenziare in primo luogo che la cubatura di mc 69.087,51 viene fatta discendere non dalla documentazione depositata ab origine con la Segnalazione (gennaio 2015), bensì dalla quantificazione riportata nella cd. “ verifica urbanistica” del 3 giugno 2015 (doc. 8 prod. Comune), che, a quanto è dato vedere, era finalizzata alla verifica “ dello standard dei parcheggi” e, di fatto, era quindi una quantificazione di cui il Comune ha preso quasi casualmente visione; in secondo luogo, dalla lettura della citata nota del Servizio Sportello Unico Edilizia Privata del 29 ottobre 2015, sembrerebbe (punto 2) che mediante l’STR sia stata possibile una verifica dei dati altimetrici del complesso edilizio oggetto di contenzioso, dalla quale sia emersa una differenza di altezza superiore al 25 % e tale da alterare la quantificazione delle preesistenze.<br />
Orbene, al di là del fatto che tali considerazioni avrebbero dovuto essere svolte nel corpo del provvedimento impugnato e non nella relazione degli uffici, depositata a giudizio incardinato e che non può fungere da motivazione integrativa e tanto meno postuma, resta indimostrata la circostanza riferita dall’Amministrazione, e soprattutto resta indimostrato che lo scarto asseritamente esistente tra le altezze comprovi la differenza di volumetria cui il Comune fa riferimento.<br />
Il Comune, inoltre, come detto, fa propri dei dati acquisiti solo nel giugno 2015 e al di fuori di un contraddittorio effettivo con la parte privata, alla quale non era mai stata sottoposta alcuna problematica circa le consistenze effettive del complesso immobiliare, posto che sia l’inibitoria della SCIA del 23 febbraio 2015 (all. a.4. prod. Comune) sia quella della DIA del 17 giugno 2015 (all. a. 9 prod. Comune) fanno riferimento alla insufficienza della documentazione tecnica ed amministrativa, all’assenza di alcuni nulla osta e, in generale, a problematiche di tipo formale che non hanno alcun punto di contatto con le motivazioni poste alla base del provvedimento impugnato, ma comunque evincibili ab origine, in quanto frutto dell’esame della documentazione depositata sin dall’inizio della domanda.<br />
L’elemento di difformità in questione, pertanto, avrebbe potuto e dovuto essere rilevato sin dal momento della presentazione della SCIA, a nulla valendo la distinzione tra regolarità formale e sostanziale cui la relazione comunale fa riferimento (punto 1) per giustificare la discrasia temporale tra momento della segnalazione e momento dell’accertamento in danno della parte; infatti, l’art. 19 comma 1 letto in relazione al comma 3, così come l’art. 23 comma 1 TEUD letto in relazione al comma 6 del medesimo articolo, non collegano il periodo di tempo previsto per l’inibitoria “ legale” alla verifica esclusiva dei requisiti formali della pratica di SCIA, bensì alla verifica di tutte le “condizioni” stabilite (così l’art. 23 comma 6 TUED), intendendosi per tali tutte quelle che legittimano l’esecuzione dell’opera e non solamente quelle di tipo formale o documentale.<br />
Ne discende che la distinzione operata nella nota sopra citata è del tutto irrilevante ai fini del decidere ed anche errata laddove interpreta la legge in modo diverso dai suoi contenuti, omettendo completamente di considerare che l’esercizio successivo dei poteri sanzionatori e di vigilanza sul territorio può assumere un rilievo, per così dire, sostanziale solo laddove esso sia collegato all’accertamento, in un momento successivo, di elementi di fatto prima sconosciuti all’Amministrazione e neppure conoscibili con l’ordinaria diligenza, collegati, per esempio, allo stato dei luoghi o ad altri elementi che la parte abbia involontariamente omesso.<br />
Nel caso di specie, tuttavia, gli scarni rilievi di cui al provvedimento impugnato sono comunque oggetto di deduzioni condotte esclusivamente sulla base della documentazione in atti, che l’Amministrazione aveva il dovere di esaminare nei trenta giorni immediatamente successivi al deposito della DIA, ed il cui esame successivo è condotto secondo metodologie che non dimostrano comunque l’esistenza delle asserite illegittimità, sulla base, oltre tutto, di carenze documentali ascrivibili al soggetto pubblico in quanto la pratica relativa alla licenza edilizia, siccome anteriore al 1950, non è risultata reperibile presso gli archivi comunali.<br />
Ciononostante l’ente locale ha ritenuto di dichiarare inefficaci la SCIA e la DIA perché non sarebbe possibile stabilire se la licenza si riferisca all&#8217;intera consistenza dei capannoni industriali presenti in situ o solo ad una parte, obiezione fondata sul fatto che in detta licenza si parli di un solo capannone ad uso industriale e di un muro di cinta (argomentazione, quest’ultima, rinvenibile solo nel provvedimento del 9 settembre 2015 che ha rigettato le istanze di adeguamento volumetrico presentate dalla parte al fine di completare l’intervento).<br />
Ne discende che le considerazioni sopra svolte valgono a far ritenere illegittimo anche il provvedimento da ultimo citato.<br />
7. Infine, è fondato anche il terzo motivo di ricorso, ove si contesta la parte conclusiva del provvedimento impugnato, laddove si ritiene che l’intervento contrasti con l’art. 56 delle NTA in quanto in contrasto con le disposizioni di pianificazione di zona e con l’art. 33 commi 5 e 6 e art. 2 comma 4 delle medesime NTA, per mancanza di pianificazione urbanistica di dettaglio.<br />
In base al certificato di destinazione urbanistica in atti, l&#8217;area in questione ricade in zona B sottozona Bb e su di essa sono previste le attrezzature di quartiere di cui all&#8217;art. 56 delle NTA, che per gli immobili destinati ad attività collettive, verde pubblico o parcheggi, consente gli interventi di cui al comma 2 e quindi, nel caso di edifici esistenti, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.<br />
È dunque di tutta evidenza che proprio la norma di piano che prevede le attrezzature consente per gli edifici esistenti, interventi sino alla ristrutturazione edilizia.<br />
Correttamente la ricorrente ha evidenziato che, quanto alla disciplina della sottozona Bb, anch&#8217;essa al primo comma, ultimo periodo, consente la «ristrutturazione edilizia a parità di volume». Ed al comma quarto precisa che «le destinazioni compatibili sono quelle di cui alle lettere a), c) e d) dell&#8217;art. 21». La lettera c) richiamata a sua volta indica come destinazione la produzione di servizi, tra i quali, esemplificativamente, elenca anche la “commerciale all&#8217;ingrosso” che è quella del progetto de quo.<br />
Ne discende che l&#8217;art. 56, pur stabilendo la destinazione &#8220;attrezzature&#8221; per varie aree collocate all&#8217;interno di zone e sottozone di piano, permette per gli immobili che già esistono le ristrutturazioni edilizie coerenti con le discipline di zona da eseguirsi secondo intervento diretto.<br />
7.1. Trattandosi di atto plurimotivato, va anche esaminato il riferimento all’art. 33 commi 5 e 6 delle NTA, concludendo che esso non è pertinente, in quanto, detta disposizione non impone piano attuativo per ristrutturare l&#8217;esistente ma si limita a prevedere la possibilità di nuove costruzioni per i proprietari di lotti superiori a 5.000 mq.<br />
Trattandosi, nel caso concreto, di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione, è giocoforza ritenere che l’Immobiliare ben potesse eseguire gli interventi oggetto di segnalazione.<br />
8. Passando all’esame dei motivi aggiunti, notificati il 9 novembre 2015, essi devono essere dichiarati irricevibili.<br />
In base all’art. 43, co. 1, c.p.a., “i ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini.”<br />
Ferma restando, dunque, l’utilizzabilità di tale strumento al fine di introdurre nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, la disposizione<em>de qua</em>&nbsp;va comunque coordinata con il termine decadenziale di cui all’art. 41 c.p.a., al fine di impedire che il&nbsp;<em>thema decidendum</em>&nbsp;venga ampliato dal ricorrente man mano che il giudizio evolve, tenuto conto delle difese dell’Amministrazione sul punto.<br />
Il Consiglio di Stato, dopo l’entrata in vigore del Codice, ha tenuto a specificare, in diverse occasioni, che l’art. 43 non limita la proponibilità di motivi aggiunti alla sola sopravvenienza di fatti o atti nuovi rispetto all’atto impugnato con il ricorso originario (vedi sentenza III sez., 9 dicembre 2015 n. 5596).<br />
Ogni situazione va, tuttavia, valutata caso per caso, al fine di evitare l’elusione del termine di decadenza e di rispettare il canone di diligenza imposto alle parti al fine di sfruttare lo strumento processuale per l’ottenimento di vantaggi non dovuti.<br />
Questo Tribunale (sez. VIII, 14 gennaio 2010, n. 87) ha già avuto modo, in passato, di evidenziare come la proponibilità di motivi aggiunti per sopravvenuta conoscenza di vizi originari del provvedimento impugnato trovi necessario contemperamento nel principio della “conoscibilità in concreto” degli atti amministrativi, garantita dai presidi all’uopo apprestati dall’ordinamento (diritto di accesso) e nel correlativo onere per l’interessato di avvalersene tempestivamente, secondo i canoni di diligenza che gli impongono di agire a propria tutela senza ingiustificate dilazioni.<br />
In questo senso, è da considerarsi irricevibile il gravame allorquando la tardiva conoscenza di nuovi elementi oggettivi abbia natura colposa, ossia imputabile a negligenza del ricorrente, il quale non abbia tempestivamente posto in essere tutte le iniziative idonee ad acquisire cognizione dei documenti amministrativi.<br />
8.1. Nel caso oggetto del presente giudizio, i due motivi aggiunti riguardano documentazione che era nella sfera di conoscenza della parte sin dal momento della proposizione del ricorso.<br />
Il IV) motivo (primo motivo aggiunto) ha infatti riguardo all’art. 2 del Decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1946 n. 211.<br />
A prescindere dai contenuti del medesimo, non può non rilevarsi come la conoscenza di una norma di legge, per quanto non più vigente o abrogata, è nella assoluta disponibilità della parte e non può consentire l’ampliamento del&nbsp;<em>thema decidendum</em>&nbsp;oltre il termine decadenziale di cui all’art. 41 c.p.a.<br />
D’altra parte, il riferimento che il comma 1 dell’art. 43 c.p.a. fa alla disciplina del ricorso, compresa quella<br />
relativa ai termini, non può che interpretarsi nel senso che, per consentire la deroga alla stessa, debba necessariamente esservi una qualche novità dell’accadimento e/o una omessa conoscenza pregressa del fatto/atto che sta a presupposto della doglianza. Tuttavia, in quest’ultimo caso, come sopra chiarito, l’omessa conoscenza non può imputarsi a una negligenza della parte.<br />
Orbene, per quanto la normativa richiamata dall’Immobiliare sia datata all’immediato Dopo Guerra e non sia tuttora vigente, resta il fatto che la medesima era astrattamente conoscibile dalla parte, la quale, peraltro, non ha ricollegato la sua posticipata conoscenza a qualche evento particolare (es. produzione di un documento&nbsp;<em>ad hoc</em>&nbsp;da parte dell’Amministrazione), sicchè non è possibile giustificare l’allargamento del&nbsp;<em>thema decidendum</em>&nbsp;senza che alla base di ciò vi sia un evento nuovo e successivamente conosciuto, tale da giustificare, almeno in astratto, la proposizione del nuovo motivo.<br />
8.2. Discorso analogo vale per il V motivo (secondo motivo aggiunto).<br />
In esso si fa valere un ulteriore profilo di censura, che è stato possibile articolare grazie al “ritrovamento” della certificazione della Camera di commercio di Napoli in data 2 aprile 1955 e che dimostrerebbe che la società &#8220;La Recupera di Umberto Prota fu Filippo&#8221;, con la quale operava il proprietario originario, oltre a svolgere attività industriale di recupero del materiale di risulta della produzione acciaiera, si incaricava anche di commercializzarla.<br />
Tuttavia, a parere del Collegio, anche in questo caso la parte non supera la prova di resistenza relativa alla dimostrazione della diligenza dimostrata nella ricerca della documentazione necessaria a articolare il ricorso nel rispetto del termine di decadenza dei sessanta giorni.<br />
In primo luogo, il cd. ritrovamento della certificazione non viene collocato temporalmente, sicchè è astrattamente possibile ipotizzare che detto documento potesse essere da tempo nella disponibilità della parte e non prontamente utilizzato ai fini della articolazione dei motivi di ricorso.<br />
Non vale, poi, a giustificare la proposizione della nuova censura (col conseguente ampliamento del&nbsp;<em>thema decidendum</em>) il riferimento, peraltro solo accennato in memoria, alla destinazione commerciale dell’area.<br />
La memoria, infatti, non trae spunto dal contenuto del provvedimento, che non menziona il cambio di destinazione d’uso tra le ragioni della declaratoria di inefficacia, sicchè, a tutto voler concedere, le prospettazioni successive sono irrilevanti e avrebbero potuto imporre, se trasposte in un documento ufficiale del Comune, la proposizione di motivi aggiunti a decorrere dalla loro conoscenza; tuttavia, questo ruolo non può essere attribuito alle mere difese dell’Amministrazione, con la conseguenza che il motivo aggiunto va ritenuto irricevibile per le ragioni sopra esposte.<br />
9. In conclusione, il ricorso va accolto e i motivi aggiunti dichiarati irricevibili.<br />
La sostanziale vittoria da parte del ricorrente, giustifica l’imputazione delle spese processuali alla parte pubblica rimasta soccombente.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso principale e dichiara irricevibili i motivi aggiunti.<br />
Condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente , che liquida in complessivi euro 2000,00 (duemila/00), oltre contributo unificato e accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Anna Pappalardo, Presidente FF<br />
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere<br />
Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario, Estensore</div>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 05/04/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-5-4-2016-n-1658/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2016 n.1658</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2016 n.4105</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-5-4-2016-n-4105/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-5-4-2016-n-4105/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-5-4-2016-n-4105/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2016 n.4105</a></p>
<p>Pres. Amodio – Est. Polidori Sull’inammissibilità del ricorso privo di domanda di aggiudicazione/subentro nel contratto, di istanze cautelari ad ex art. 243 bis del Codice dei contratti Processo amministrativo – Gara – Controversia – Ricorso – Domanda di aggiudicazione – Subentro – Preavviso di ricorso – Coerenza – Conseguenza –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-5-4-2016-n-4105/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2016 n.4105</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-5-4-2016-n-4105/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2016 n.4105</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amodio – Est. Polidori</span></p>
<hr />
<p>Sull’inammissibilità del ricorso privo di domanda di aggiudicazione/subentro nel contratto, di istanze cautelari ad ex art. 243 bis del Codice dei contratti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Gara – Controversia – Ricorso – Domanda di aggiudicazione – Subentro – Preavviso di ricorso – Coerenza – Conseguenza – Inammissibilità del ricorso – Ragioni.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile il ricorso qualora non sia stata proposta né la domanda di conseguire l’aggiudicazione, né la domanda di subentrare nell’esecuzione del contratto e il ricorrente non si sia neppure avvalso degli altri strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, non avendo presentato alla stazione appaltante il cd. invito all’autotutela di cui all’art. 243-bis del codice dei contratti pubblici e non avendo chiesto al Tribunale l’adozione di provvedimenti cautelari che potessero mitigare i danni derivanti dall’adozione dei provvedimenti impugnati. Infatti in carenza di detti adempimenti finalizzati a mitigare il danno è inconfigurabile ai sensi dell’art. 1227 c.c. anche l’interesse risarcitorio, per effetto del combinato disposto degli art. 30, co. 3, secondo periodo, e 124,co. 2 c.p.a..<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 04105/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 12491/2014 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 12491 del 2014, proposto dal Consorzio Nazionale Con.Opera Società cooperativa sociale, in persona del suo legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Iasonna ed Enrico Romano ed elettivamente domiciliato in Roma, via Atanasio Kircher n. 7, presso lo studio dei predetti avvocati;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Roma Capitale, in persona del Sindaco&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi D’Ottavi, dell’Avvocatura capitolina, presso la cui sede è elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>&#8211; la società Baby 2000 Servizi per l’infanzia Società cooperativa sociale, in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con la società Paginerosa Srl, in persona del suo legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli av<br />
&#8211; le società Paginerosa Srl, Esperia Srl e FA.SE. Opere Sociali Srl, non costituite in giudizio;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l’annullamento</em></strong></div>
<p>dei seguenti atti: A) determinazione dirigenziale n. 1841 del 21 luglio 2014, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva, in favore del costituendo RTI tra la società Baby 2000 Servizi per l’infanzia Società cooperativa sociale e la società Paginerosa Srl, dei lotti n. 1 e 2 della gara per l’affidamento in concessione a terzi della gestione di n. 8 nidi d’infanzia, bandita con determinazione dirigenziale n. 354 del 6 marzo 2013; B) nota n. 23536 del 21 luglio 2014, con la quale è stata data comunicazione della predetta aggiudicazione definitiva; C) tutti i verbali della Commissione di gara; D) contratto d’appalto stipulato a seguito dell’aggiudicazione definitiva; E) nota n. 23412 del 18 luglio 2014; F) determinazione dirigenziale n. 2313 del 29 settembre 2014, con la quale è stata parzialmente respinta l’istanza di accesso agli atti presentata dalla società ricorrente; G) ogni altro atto preordinato a quelli impugnati;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e della Baby 2000 Servizi per l’infanzia Società cooperativa sociale;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 marzo 2016 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>1. In punto di fatto il Consorzio Nazionale Con.Opera con il ricorso introduttivo riferisce quanto segue: A) ha partecipato alla procedura selettiva in epigrafe indicata concorrendo per l’affidamento della gestione dei lotti n. 1 e n. 2 relativi, rispettivamente, al Nido d’infanzia sito nell’edificio ubicato in Via Flora n. 10 (Municipio Roma IV, ex Municipio Roma V) e al Nido d’infanzia sito nell’edificio ubicato in Largo Rotello n. 1 (Municipio Roma VI, ex Municipio Roma VIII); B) il criterio di aggiudicazione indicato negli atti di gara è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; C) alla gara per i suddetti due lotti ha partecipato anche il R.T.I. composto dalla società Baby 2000 Servizi per l’infanzia Società cooperativa sociale (mandataria) e dalla società Paginerosa Srl; D) con l’impugnata determinazione dirigenziale n. 1841 del 21 luglio 2014, comunicata via fax in pari data, Roma Capitale ha aggiudicato in via definitiva i lotti n. 1 e n. 2 al predetto R.T.I., avendo lo stesso riportato un punteggio totale pari a 100 (di cui 80 punti per il punteggio tecnico e 20 punti per il punteggio economico), a fronte del punteggio complessivo di 98,233 (di cui 78,233 punti per il punteggio tecnico e 20 punti per il punteggio economico) riportato dal Consorzio ricorrente.<br />
2. Avverso il provvedimento impugnato il Consorzio ricorrente deduce le seguenti censure:&nbsp;<em>violazione degli articoli 3 e 97 Cost.; violazione degli articoli 2, 37, 38, comma 1, lett. m-quater), del codice degli appalti; violazione degli articoli 106 e ss. del D.P.R. n. 207/2010; violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara; violazione dei principi generali di par condicio, violazione della legge n. 241/1990 e delle norme e dei principi generali in materia di obbligo di motivazione degli atti amministrativi e di partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo; eccesso di potere per difetto di istruttoria sviamento di potere, omessa ed erronea motivazione, erroneità dei presupposti, violazione del giusto procedimento, ingiustizia ed illogicità manifesta, contraddittorietà, errore di fatto e di diritto, perplessità; incompetenza</em>.<br />
I) Il Consorzio ricorrente sostiene innanzi tutto che controparte avrebbe dovuto essere esclusa perché priva dei requisiti di partecipazione. Difatti, come precisato dal capitolato speciale, la gara ha ad oggetto “la gestione, comprensiva di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili concessi in uso gratuito, dei serviti educativi nidi d’infanzia” e, quindi, i concorrenti dovevano essere in possesso dei requisiti inerenti l’oggetto della gara. Invece il RTI aggiudicatario è privo dei requisiti per la partecipazione alla gara perchè entrambe le società che lo costituiscono hanno quale oggetto sociale unicamente la gestione di asilo nido e servizi educativi, ludici e didattici per l’infanzia e di sostegno alla famiglia e, quindi, sono prive di ogni altro imprescindibile e necessario requisito tecnico e giuridico per effettuare anche la “manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili”.<br />
II) Il Consorzio ricorrente in relazione all’attestazione relativa all’avvenuto sopralluogo presentata da controparte deduce quanto segue: A) manca ogni riferimento al rilascio dell’attestazione di avvenuto sopralluogo da parte di Roma Capitale, con conseguente violazione del punto 1.4 del disciplinare; B) le singole imprese costituenti il RTI aggiudicatario hanno omesso di produrre &#8211; ciascuna di esse ed autonomamente tra loro &#8211; l’attestazione in questione, con conseguente violazione del punto 1.4 del disciplinare, da interpretare nel senso che l’attestazione di avvenuto sopralluogo deve essere presentata da ciascuna impresa costituente il raggruppamento; C) risulta violato anche il punto 3 del disciplinare, perché nell’attestazione di controparte manca ogni riferimento (legittimazione, poteri, ecc.) al soggetto che avrebbe effettuato il sopralluogo per le imprese raggruppate.<br />
III) Il Consorzio ricorrente &#8211; premesso che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del codice degli appalti, devono essere escluse dalla gara le imprese partecipanti tra le quali sussiste un collegamento sostanziale e che il frazionamento in otto lotti non determina la perdita di unicità della gara in questione &#8211; deduce che un’ulteriore causa di esclusione del RTI aggiudicatario discende dall’esistenza di un collegamento sostanziale con altri soggetti che hanno preso parte alla gara, desumibile dal fatto che, al momento della presentazione delle offerte: A) la società avvalente del RTI aggiudicatario, quale gestore dell’asilo Campo di girasoli, e la società Esperia Srl (aggiudicataria dei lotti n. 7 e n. 8), quale gestore dell’asilo Trambus Tor Sapienza Baby bus, avevano sia la stessa coordinatrice educativa, sia la stessa coordinatrice Didattica; B) la medesima persona risultava essere coordinatrice dell’asilo Trambus di cui era il gestore la Cefa (aggiudicatario del lotto n. 5) e di Area Sociale (seconda classificata per il lotto n.6); C) un’altra persona con funzione di coordinatrice, facente parte della società FA.SE. Opere Sociali Srl risulta coordinatrice dell’asilo nido compreso nel lotto n. 1, aggiudicato con l’avvalimento della predetta società, nonché coordinatrice dell’asilo Trambus gestito dalla Società Esperia Srl.<br />
IV) In via subordinata, per il caso in cui l’appalto in questione fosse ritenuto frazionabile, il Consorzio ricorrente deduce che il collegamento tra le imprese partecipanti risulterebbe comunque in violazione dei principi di correttezza, trasparenza e concorrenza tra le imprese partecipanti.<br />
V) Il Consorzio ricorrente deduce poi la violazione dell’art. 75 del codice dei contratti pubblici, evidenziando che risulta omessa, in calce alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria, l’autentica notarile, con la quale vengono attestati sia la autenticazione del soggetto sottoscrittore, sia la sua legittimazione, sia i poteri ad esso demandati.<br />
VI) Sempre con riferimento alla garanzia fideiussoria prodotta da controparte il Consorzio ricorrente deduce che la stessa non risulta rilasciata per la durata di almeno 300 giorni, come invece richiesto nel disciplinare. Difatti l’art. 2 del documento fideiussorio sottoscritto dalla società Baby 2000 prevede una validità di almeno 180 giorni dalla presentazione della offerta, mentre il disciplinare al punto 2.4 dispone, a pena di esclusione, che la garanzia “deve avere validità per almeno 300 giorni dal termine di ricevimento delle offerte”.<br />
VII) Quindi il Consorzio ricorrente deduce l’illogicità del punteggio attribuito dalla Commissione aggiudicatrice alla offerta tecnica di controparte. In particolare &#8211; premesso che al RTI aggiudicatario è stato attribuito un punteggio superiore con riferimento al piano della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti, delle attrezzature e delle aree a verde degli edifici ospitanti i nidi d’infanzia &#8211; viene posta in rilievo la illogicità del predetto punteggio evidenziando che il RTI aggiudicatario è privo dei requisiti tecnici per lo svolgimento di tale parte di appalto, perché entrambe le società che lo costituiscono hanno, quale oggetto sociale, la gestione di asilo nido e servizi educativi, ludici e didattici per l’infanzia e di sostegno alla famiglia.<br />
VIII) Viene poi dedotto che la polizza fideiussoria prodotta da controparte risulta priva della firma di tutti i soggetti componenti il RTI.<br />
IX) Inoltre, secondo il Consorzio ricorrente, dai verbali di gara non si evincerebbe la avvenuta verifica dell’avvenuto versamento, da parte del RTI aggiudicatario, del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.<br />
X) Infine il Consorzio ricorrente deduce che &#8211; sebbene l’oggetto dell’appalto non si presenti come un unico servizio omogeneo, da svolgere eseguendo un’unica tipologia di prestazioni, ma si articoli in servizi e prestazioni distinte in relazione alle attività da svolgere, alle forniture da eseguire, al personale ed ai mezzi da impiegare &#8211; nell’offerta di controparte non sono indicate le parti del servizio che ciascuna delle imprese partecipanti al RTI intende realizzare, in violazione dell’obbligo sancito dall’art. 37, comma 4, del codice degli appalti.<br />
3. Il Consorzio ricorrente con istanza ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., depositata in data 29 ottobre 2014, ha chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 2313 del 29 settembre 2014, con la quale è stata parzialmente respinta la sua istanza di accesso alla documentazione relativa all’offerta tecnica presentata da controparte, con conseguente accertamento del diritto a prendere visione di tutta la documentazione richiesta.<br />
4. Questa Sezione con l’ordinanza n. 3109 in data 23 febbraio 2015 ha dichiarato improcedibile la predetta istanza depositata in data 29 ottobre 2014, evidenziando in motivazione che &#8211; sebbene l’Amministrazione capitolina non abbia annullato o comunque riformato in autotutela l’impugnata determinazione dirigenziale n. 2313 del 29 settembre 2014 &#8211; «<em>dall’esame della nota di Roma Capitale n. 33821 del 29 ottobre 2014 si evince che alla stessa risulta allegata l’offerta tecnica del costituendo RTI tra la società Baby 2000 Servizi per l’infanzia Società cooperativa sociale e la società Paginerosa Srl &#8211; ossia il documento richiesto con la predetta istanza ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm. &#8211; e, quindi, allo stato non residua alcun interesse all’esame di tale istanza</em>».<br />
5. Roma Capitale con memoria depositata in data 3 novembre 2014 ha eccepito l’infondatezza delle suesposte censure, evidenziando quanto segue: A) l’oggetto della gara consiste nell’affidamento a terzi della gestione di otto nidi d’infanzia e, quindi, i requisiti per la partecipazione debbono attenere al settore educativo e alle attività connesse; B) il sopralluogo presso le strutture interessate è stato eseguito per entrambi i lotti n. 1 e n. 2 in data 23 maggio 2014, come risulta dalle attestazioni sottoscritte sia dalla mandataria e dalla mandante del RTI aggiudicatario, sia dal referente del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici; C) non sussiste il denunciato collegamento sostanziale in quanto, come stabilito dall’Allegato B del disciplinare per il convenzionamento di strutture private, lo stesso coordinatore educativo può svolgere le sue funzioni presso più strutture; D) non sussistono le dedotte violazioni dell’art. 75 del codice dei contratti pubblici, sia perché entrambe le sottoscrizioni della polizza fideiussoria, da parte della mandante e della mandataria (quella in data 30 maggio 2013, con validità fino al 30 aprile 2014, e quella in data 30 aprile 2014, con validità fino al 15 novembre 2014) sono corredate da autentica notarile, sia perché dalla polizza fideiussoria emerge chiaramente che la stessa è valida per ben 328 giorni; E) il Giudice amministrativo non può operare un sindacato di merito sulla discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice, fermo restando che l’oggetto della gara in questione consiste nell’affidamento a terzi della gestione di otto nidi d’infanzia e, quindi, i requisiti per la partecipazione debbono attenere non già al settore dei lavori pubblici, bensì al settore educativo; F) il RTI aggiudicatario ha provveduto ad eseguire il versamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, nonché a dichiarare le parti del servizio che sarebbero state eseguite dall’impresa mandataria e quelle che sarebbero state eseguite dall’impresa mandante.<br />
6. La società Baby 2000 con memorie depositate in data 16 e 28 gennaio 2015 ha eccepito la tardività del ricorso, evidenziando che controparte ha dichiarato di aver preso conoscenza dell’impugnata determinazione dirigenziale n. 1841 del 21 luglio 2014 in pari data, sicché il termine per ricorrere scadeva il 5 ottobre 2014, mentre il ricorso è stato notificato il giorno successivo.<br />
7. Il Consorzio ricorrente con memoria depositata in data 29 gennaio 2015 ha replicato alla suddetta eccezione di tardività evidenziando che il giorno 5 ottobre 2014 era domenica e, quindi, il ricorso è stato ritualmente consegnato per la notifica il giorno successivo.<br />
8. La società Baby 2000 con memoria depositata in data 19 febbraio 2016 &#8211; oltre a riproporre la suddetta eccezione di tardività &#8211; ha eccepito che controparte non ha chiesto la sospensione dei provvedimenti impugnati, né ha proposto la domanda di subentro nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto; pertanto &#8211; posto che il contratto d’appalto è stato stipulato e il servizio viene svolto sin dal 1° settembre 2014 &#8211; comunque non sussistono i presupposti per la declaratoria di inefficacia del contratto. Inoltre la società controinteressata ha eccepito l’infondatezza delle suesposte censure evidenziando, tra l’altro, quanto segue: A) l’oggetto della gara consiste nell’affidamento in concessione a terzi della gestione di otto nidi d’infanzia e, quindi, i requisiti per la partecipazione debbono attenere al settore educativo, mentre la manutenzione degli immobili costituisce un onere per l’aggiudicatario, che può adempierlo incaricando un terzo; B) non è stata adeguatamente provata da controparte l’esistenza di una situazione di collegamento sostanziale; C) le polizze fideiussorie in data 30 maggio 2013 e in data 30 aprile 2014 sono state sottoscritte sia dalla mandante che dalla mandataria, sono corredate da autentica notarile e hanno un periodo di validità di 328 giorni, ben superiore ai 300 giorni previsti dal punto 2.4 del disciplinare.<br />
9. Roma Capitale con memoria depositata in data 24 febbraio 2016, oltre a far propria la suddetta eccezione di tardività dell’impugnazione, ha eccepito la cessazione della materia del contendere evidenziando che controparte ha omesso di impugnare con motivi aggiunti gli atti successivi all’aggiudicazione definitiva ed ha insistito per la reiezione delle suesposte censure.<br />
10. Il Consorzio ricorrente con le memorie depositate in data 7 e 12 marzo 2016 ha insistito per l’accoglimento delle suesposte censure.<br />
11. Alla pubblica udienza del 23 marzo 2016 il ricorso è stato chiamato e trattenuto per la decisione.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>1. In via preliminare il Collegio osserva che risulta palesemente infondata l’eccezione di tardività del ricorso. Difatti, come evidenziato dal Consorzio ricorrente il giorno 5 ottobre 2014 era domenica e, quindi, in ossequio al combinato disposto dell’art. 39, comma 1, cod. proc. amm. con l’art. 155 cod. proc. civ., il ricorso è stato ritualmente consegnato per la notifica il giorno successivo.<br />
2. Diverse considerazioni valgono invece per l’ulteriore eccezione processuale sollevata dalla società Baby 2000 con la memoria depositata in data 19 febbraio 2016, incentrata sul fatto che controparte non abbia chiesto la sospensione dei provvedimenti impugnati, né abbia proposto la domanda di subentro nell’esecuzione del contratto.<br />
3. Innanzi tutto si deve rammentare che in materia di contratti pubblici i rapporti tra tutela in forma specifica e tutela per equivalente sono disciplinati dall’art. 124 cod. proc. amm.. In particolare tale articolo: A) disciplina la tutela in forma specifica dell’interesse a conseguire il bene della vita (ossia l’aggiudicazione del contratto) al primo periodo del comma 1, ove si prevede che “l’accoglimento della domanda di conseguire l’aggiudicazione e il contratto è comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e 122”; B) disciplina la tutela per equivalente sia al comma 1, primo periodo, prevedendo che, “se il giudice non dichiara l’inefficacia del contratto dispone il risarcimento del danno per equivalente, subito e provato”, sia al comma 2, ove viene ribadita la regola generale di cui all’art. 30, comma 3, secondo periodo, cod. proc. amm. (secondo il quale “nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”) prevedendo che “la condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si è resa disponibile a subentrare nel contratto, è valutata dal giudice ai sensi dell’articolo 1227 del codice civile”. Ne consegue che la tutela in forma specifica dell’interesse a conseguire l’aggiudicazione del contratto risulta subordinata a due precise condizioni: A) la dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e 122 cod. proc. amm., sicché si pone il delicato problema di stabilire se tale dichiarazione richieda o meno una domanda della parte ricorrente; B) un’espressa domanda della parte ricorrente di conseguire l’aggiudicazione. Invece la tutela per equivalente dell’interesse a conseguire l’aggiudicazione del contratto postula non solo che il ricorrente fornisca la prova del danno effettivamente subito, ma anche che lo stesso dimostri di essersi attivato per conseguire l’aggiudicazione del contratto attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela appresti dall’ordinamento, tra i quali evidentemente rientrano &#8211; oltre all’attivazione degli strumenti volti a stimolare l’esercizio del potere di autotutela della stazione appaltante e della tutela cautelare esperibile nel processo amministrativo &#8211; anche la domanda di conseguire l’aggiudicazione e/o la dichiarazione di disponibilità di subentrare nell’esecuzione del contratto.<br />
4. Poste tali premesse, il Collegio osserva che nel caso in esame non è stata denunciata alcuna delle “gravi violazioni” di cui agli articoli 121 e 123, comma 3, cod. proc. amm. e, quindi, la fattispecie rientra nel campo di applicazione del successivo art. 122, il quale &#8211; nel prevedere che “il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta” &#8211; conferma che la dichiarazione di inefficacia del contratto presuppone che “la domanda di subentrare sia stata proposta”. Inoltre giova rammentare che la giurisprudenza (T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 5 luglio 2011, n. 1014) ha già avuto occasione di precisare come l’assenza nelle conclusioni degli atti di parte di un’apposita domanda di conseguire l’aggiudicazione o di subentrare nell’esecuzione del contratto precluda la pronuncia del giudice di inefficacia del contratto ai sensi dell’art. 122 cod. proc. amm., costituendo la medesima domanda una garanzia della continuità dell’esercizio dell’azione amministrativa. Risulta allora evidente che la tutela in forma specifica dell’interesse del Consorzio ricorrente a conseguire l’aggiudicazione del contratto risulta radicalmente preclusa dal fatto che non è stata proposta né la domanda di conseguire l’aggiudicazione, né la domanda di subentrare nell’esecuzione del contratto stipulato con il RTI aggiudicatario. Occorre, quindi, da verificare se possa residuare un interesse al ricorso in funzione della tutela per equivalente dell’interesse a conseguire l’aggiudicazione del contratto.<br />
5. In proposito il Collegio osserva che &#8211; sebbene nell’ambito del presente giudizio non sia stata proposta un’apposita domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’adozione dei provvedimenti impugnati &#8211; tuttavia l’interesse a proporre tale domanda in un separato giudizio potrebbe essere implicitamente desunto dal fatto che il Consorzio ricorrente con le memorie depositate in data 7 e 12 marzo 2016 ha insistito per l’accoglimento delle suesposte censure. Tuttavia, a ben vedere, tale interesse non sussiste in quanto la condotta del Consorzio ricorrente induce a ritenere che tale domanda comunque non potrebbe essere accolta per effetto del combinato disposto degli articoli 30, comma 3, secondo periodo, e 124, comma 2, cod. proc. amm.. Difatti l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 3 del 2011 con riferimento all’art. 30, comma 3, secondo periodo, cod. proc. amm. ha posto in rilievo quanto segue: «<em>La disposizione, pur non evocando in modo esplicito il disposto dell’art. 1227, comma 2, del codice civile, afferma che l’omessa attivazione degli strumenti di tutela previsti costituisce, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini dell’esclusione o della mitigazione del danno evitabile con l’ordinaria diligenza. E tanto in una logica che vede l’omessa impugnazione non più come preclusione di rito ma come fatto da considerare in sede di merito ai fini del giudizio sulla sussistenza e consistenza del pregiudizio risarcibile. Operando una ricognizione dei principi civilistici in tema di causalità giuridica e di principio di auto-responsabilità, il codice del processo amministrativo sancisce la regola secondo cui la tenuta, da parte del danneggiato, di una condotta, attiva od omissiva, contraria al principio di buona fede ed al parametro della diligenza, che consenta la produzione di danni che altrimenti sarebbero stati evitati secondo il canone della causalità civile imperniato sulla probabilità relativa (secondo il criterio del “più probabilmente che non”: Cass., sezioni unite, 11 gennaio 1008, n. 577; sez. III, 12 marzo 2010, n. 6045), recide, in tutto o in parte, il nesso casuale che, ai sensi dell’art. 1223 c.c., deve legare la condotta antigiuridica alle conseguenze dannose risarcibili. Di qui la rilevanza sostanziale, sul versante prettamente causale, dell’omessa o tardiva impugnazione come fatto che preclude la risarcibilità di danni che sarebbero stati presumibilmente evitati in caso di rituale utilizzazione dello strumento di tutela specifica predisposto dall’ordinamento a protezione delle posizioni di interesse legittimo onde evitare la consolidazione di effetti dannosi. Va aggiunto che la latitudine del generale riferimento ai mezzi di tutela e al comportamento complessivo consente di soppesare l’ipotetica incidenza eziologica non solo della mancata impugnazione del provvedimento dannoso ma anche dell’omessa attivazione di altri rimedi potenzialmente idonei ad evitare il danno, quali la via dei ricorsi amministrativi e l’assunzione di atti di iniziativa finalizzati alla stimolazione dell’autotutela amministrativa (cd. invito all’autotutela). Va, del pari, apprezzata l’omissione di ogni altro comportamento esigibile in quanto non eccedente la soglia del sacrificio significativo sopportabile anche dalla vittima di una condotta illecita alla stregua del canone di buona fede di cui all’art. 1175 e del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. La rilevanza sostanziale delle condotte negligenti, eziologicamente pregnanti, è confermata anche dall’art. 124 del codice del processo amministrativo e dell’art. 243 bis del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La prima disposizione sancisce, al comma 2, questa volta recando un riferimento esplicito alla normativa civilistica, che “la condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1” (ossia la domanda di conseguire l’aggiudicazione e il contratto) “o non si è resa disponibile a subentrare nel contratto è valutata dal Giudice ai sensi dell’art. 1227 del codice civile”. Inoltre, l’art. 243-bis del codice dei contratti pubblici, aggiunto dall’art. 6 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, come modificato dall’art. 3 dell’allegato 4 allo stesso decreto legislativo n. 104/2010, nel disciplinare l’istituto dell’informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale, stabilisce, al comma 5, che l’omissione della comunicazione di cui al comma 1, finalizzata alla stimolazione dell’autotutela, costituisce comportamento valutabile ai sensi dell’art. 1227 del codice civile</em>». Inoltre la successiva giurisprudenza (<em>ex multis</em>, Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2708) ha precisato che i provvedimenti cautelari adottati dal Giudice amministrativo hanno la funzione di escludere o, comunque, di mitigare il danno insito nel provvedimento amministrativo impugnato, posto che la tutela cautelare è diretta alla temporanea salvaguardia della posizione del deducente onde consentirgli, qualora risultasse vincitore nel merito, di trarre l&#8217;utilità sostanziale offerta dalla decisione, producendo in via temporalmente anticipata nella sua sfera giuridica benefici omogenei e comunque non superiori rispetto a quelle che la sentenza potrà procurare. Resta allora solo da evidenziare che il Consorzio ricorrente &#8211; oltre a non aver proposto né la domanda di conseguire l’aggiudicazione, né la domanda di subentrare nell’esecuzione del contratto &#8211; non si è neppure avvalso degli altri strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, perché non ha presentato alla stazione appaltante il cd. invito all’autotutela di cui all’art. 243-bis del codice dei contratti pubblici e non ha chiesto a questo Tribunale l’adozione di provvedimenti cautelari che potessero mitigare i danni derivanti dall’adozione dei provvedimenti impugnati.<br />
6. Stante quanto precede il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.<br />
7. Le spese del presente giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p><em>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12941/2014, lo dichiara inammissibile.</em><br />
<em>Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si quantificano in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, di cui 2.000,00 (duemila/00) in favore di Roma Capitale e 2.000,00 (duemila/00) in favore della controinteressata costituita in giudizio.</em><br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Antonino Savo Amodio, Presidente<br />
Elena Stanizzi, Consigliere<br />
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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</tbody>
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<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 05/04/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-5-4-2016-n-4105/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2016 n.4105</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza &#8211; 5/4/2016 n.514</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-5-4-2016-n-514/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-5-4-2016-n-514/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-5-4-2016-n-514/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza &#8211; 5/4/2016 n.514</a></p>
<p>Pres. Pagano – Est. Monaciliuni Gara con soli due partecipanti e ricorso principale ed incidentale con motivi speculari: conseguenze in sede cautelare Contratti della P.A.&#160; – &#160;Gara – Aggiudicazione &#160;– Controverse – Ricorso incidentale e principale – Vizio comune&#160; escludente – Tutele cautelari – Accoglimento – Ragioni.&#160; &#160; In caso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-5-4-2016-n-514/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza &#8211; 5/4/2016 n.514</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-5-4-2016-n-514/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza &#8211; 5/4/2016 n.514</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pagano – Est. Monaciliuni</span></p>
<hr />
<p>Gara con soli due partecipanti e ricorso principale ed incidentale con motivi speculari: conseguenze in sede cautelare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A.&nbsp; – &nbsp;Gara – Aggiudicazione &nbsp;– Controverse – Ricorso incidentale e principale – Vizio comune&nbsp; escludente – Tutele cautelari – Accoglimento – Ragioni.&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di gara con solo due partecipanti, qualora entrambi i concorrenti deducano, con ricorso principale ed incidentale relativi all’aggiudicazione dell’appalto, la sussistenza di un unico comune vizio escludente che accomuna entrambe le parti, entrambe ammesse illegittimamente al prosieguo, sussistono i presupposti che giustificano la sospensione dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione e degli atti di gara.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00514/2016 REG.PROV.CAU.</strong><br />
<strong>N. 01012/2016 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Settima)</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2016, proposto dalla società Eurotour by Massarini s.r.l., in persona dell’amministratore unico, suo legale rappresentante p.t., sig. Domenico Massarini,</p>
<p>rappresentata e difesa, per mandato a margine dell’atto introduttivo del giudizio, anche disgiuntamente, dagli avv. ti Francesco D’Ottavi e Federico Cappella, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, viale Gramsci, n. 19;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>&#8211; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Provveditorato interregionale per le opere pubbliche della Campania &#8211; Molise – Puglia e Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Sta<br />
&#8211; Comune di Gragnano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, per mandato in calce alla copia notificata del ricorso ed in virtù di delibera di giunta municipale n. 63 del 30 marzo 2016 dall’avv. Michele Di Martino, con domicilio eletto in Na</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>&#8211; società Dap s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per mandato a margine dell’atto introduttivo del giudizio, dall’avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci, n. 16, presso lo studio legale Ab<br />
&#8211; società Angelino s.r.l.., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p><em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em><br />
1) del provvedimento di aggiudicazione definitiva “<em>alla società Dap con impresa ausiliaria Angelino</em>” del servizio di trasporto scolastico con accompagnatori nel Comune di Gragnano, periodo 2015-2020 CIG 621663f00, di cui al decreto del Provveditore interregionale per le opere pubbliche della Campania &#8211; Molise – Puglia e Basilicata del 20 gennaio 2016, comunicato in pari data;<br />
2) del provvedimento di aggiudicazione provvisoria dello stesso servizio adottato e comunicato nella stessa data del 20 gennaio 2016;<br />
3) delle note sempre del 20 gennaio 2016 con le quali sono state comunicate le due aggiudicazioni;<br />
4) di tutti i verbali di gara;<br />
5) di ogni atto connesso, preordinato o consequenziale ai precedenti;<br />
&#8211; e, ancora, per il risarcimento del danno ingiustamente patito;<br />
<em>nonché sul ricorso incidentale proposto dalla società Dap s.r.l.,</em>&nbsp;controinteressata intimata, per richiedere l’annullamento, sempre previa sospensione, degli stessi atti impugnati dalla ricorrente principale&nbsp;<em>nella parte</em>&nbsp;in cui non hanno escluso la stessa (ricorrente principale Eurotour) dalla procedura de qua, ovvero nella parte in cui ne hanno disposto l’ammissione al prosieguo della procedura;</p>
<p>Visto il ricorso principale proposto dalla Eurotour by Massarini s.r.l. con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli per l’intimata amministrazione statale;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gragnano e (vista) l’annessa produzione;<br />
Visti, in una sempre all’annessa produzione, l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata società Dap s.r.l. ed&nbsp;<em>il ricorso incidentale da essa</em>, in detta sede, proposto;<br />
Viste documentazione e memorie via via nel prosieguo depositate dalle parti in causa;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 55 e 119 e ss. c.p.a.;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 il dott. Arcangelo Monaciliuni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Premesso:<br />
Che a mezzo del ricorso principale, notificato come in atti e depositato il 4 marzo 2016, la società Eurotour by Massarini s.r.l. (d’ora in avanti, Eurotour) si duole, in una ai presupposti verbali di gara ed all’aggiudicazione provvisoria, dell’aggiudicazione definitiva disposta, con decreto emesso il 20 gennaio 2016 dal Provveditore interregionale per le opere pubbliche della Campania &#8211; Molise – Puglia e Basilicata, in qualità di Stazione Appaltante Unica, in favore “<em>della società Dap con impresa ausiliaria Angelino</em>”, in esito alla gara esperita con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 e ss. del d. l.vo n. 163 del 2006 e con la valutazione delle offerte anomale ai sensi del comma 1 dell’art. 86 dello stesso d. l.vo n. 163 del 2006 per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico con accompagnatori nel Comune di Gragnano: periodo 2015-2020 CIG 621663f00;<br />
Che, nella prospettazione/denuncia attorea, all’avversata aggiudicazione in favore della Dap, odierna controinteressata, si sarebbe pervenuti illegittimamente, posto che la stessa si sarebbe dovuta escludere dal prosieguo di gara per più ragioni, di cui ai singoli mezzi di impugnazione proposti a mente dei quali:<br />
&#8211; la Dap difettava del requisito tecnico del previo svolgimento del servizio di scuola bus, quale richiesto dalla lex specialis e, per ovviarvi, si era avvalsa dell’impresa ausiliaria Angelino s.r.l. che, tuttavia, non avrebbe potuto assumere tale veste i<br />
&#8211; di tali circostanze, portate al suo vaglio da essa Eurotour, illegittimamente la Stazione appaltante non avrebbe tenuto conto (secondo mezzo);<br />
&#8211; la cennata ausiliaria Angelino s.r.l. sarebbe poi incorsa in passato anche in “<em>gravi errori professionali</em>”, di cui “<em>all’art. 38, comma 1, lettera f) del d.l.vo n. 163 del 2006</em>”, che avevano determinato la sua esclusione da una gara ban<br />
&#8211; l’esclusione della Dap avrebbe poi dovuta esser pronunciata anche in ragione “<em>della assoluta indeterminatezza del contratto di avvalimento</em>” che non avrebbe potuto esser sanata a mezzo del soccorso istruttorio, cui si è invece fatto ricorso senz<br />
&#8211; ulteriore causa di esclusione della ripetuta Dap si sarebbe dovuta rinvenire nella violazione da parte sua dell’art. 9 del Capitolato speciale di appalto che non avrebbe consentito alla stessa di ricorrere, come invece avvenuto, all’avvalimento in relaz<br />
&#8211; infine, l’esclusione si sarebbe dovuta comminare anche per violazione della lex specialis (pag. 7 del disciplinare) che imponeva “<em>la scomposizione del prezzo con riferimento al costo del personale ed ai costi per macchinari, attrezzature e prodotti<
Premesso ancora:<br />
Che in giudizio, in data 30 marzo 2016, si è costituita la controinteressata società Dap s.r.l. per proporre, “<em>ferma restando la inammissibilità e la infondatezza del ricorso principale</em>”, ricorso incidentale recante la domanda giudiziaria di annullamento, sempre previa sospensione, degli stessi atti impugnati dalla ricorrente principale nella parte in cui non hanno escluso la stessa (Eurotour) dalla procedura de qua, ovvero nella parte in cui ne hanno disposto l’ammissione, e (recante la domanda) “<em>per l’effetto</em>&nbsp;..” (a suo dire) “ ….&nbsp;<em>di dichiararsi improcedibile il ricorso principale</em>”;<br />
Dato atto che, a dire della ricorrente incidentale, la Eurotour (a sua volta) si sarebbe dovuta escludere dalla gara in quanto:<br />
&#8211; sarebbe priva dei requisiti soggettivi, avendo reso false dichiarazioni in una procedura di gara indetta dal Comune di Troia, in cui presenza l’art. 38, comma 1, lettera h) del d. l.vo n. 163 del 2006, la cui violazione è denunciata, comminerebbe, per l<br />
&#8211; il ricorso all’avvalimento in esito al requisito di capacità tecnica di aver svolto almeno una volta nel triennio precedente la pubblicazione del bando “<em>un servizio di scuola bus per una utenza scolastica complessiva di almeno 500 alunni su un singo<br />
&#8211; in violazione dell’art. 9 del Capitolato speciale di appalto, non tutti i mezzi di trasporto da essa dichiarati sono nella sua disponibilità, come invece sarebbe imposto da detta previsione (come già innanzi ricordato nel riprodurre la speculare denunci<br />
&#8211; dal contratto di avvalimento, di cui Eurotour si è avvalsa per sopperire a più requisiti di cui era carente non emergerebbe alcuna indicazione da cui trarsi una effettiva messa a disposizione degli stessi (quarto mezzo, iscritto come III);<br />
&#8211; infine, la ripetuta ricorrente principale avrebbe violato anche le prescrizioni in tema di l. 68 del 1999 avendo sostenuto, sempre a detta della denunciante ricorrente incidentale, di essere esentata dall’obbligo di rispettare le prescrizioni legali sul<br />
Dato poi atto che in data 29 marzo 2016 l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli si è costituita in giudizio in rappresentanza e difesa dell’amministrazione statale – stazione appaltante, senza svolgere in questa sede difese scritte;<br />
Che il Comune di Gragnano si è costituito in giudizio il 1° aprile 2016 e -dopo aver dato atto dell’attività da esso espletata in seno al procedimento e sostenuto l’infondatezza delle due impugnative nell’assunto che la Stazione appaltante, dopo aver operato le valutazioni ad essa rimesse anche in esito alla documentazione trasmessale dalla civica amministrazione, ha “<em>ritenuto di ammettere alla procedura le due ditte concorrenti</em>”- ha concluso per il rigetto di “<em>ogni domanda proposta</em>” (dalla ricorrente principale e da quella incidentale) “<em>nei confronti del Comune di Gragnano</em>”;<br />
Che sia la ricorrente principale che quella incidentale in data 2 aprile 2016 hanno depositato documentazione e memorie di replica e di confutazione degli avversi assunti;<br />
Che la difesa erariale, ancora alla data odierna, non ha depositato scritti difensivi;<br />
Precisato, in via preliminare, che a seguito “<em>dell’esclusione dal prosieguo della procedura di gara</em>” della ditta Global Service Group -disposta dalla commissione di gara in data 28 settembre 2015, con verbale n. 1- sono rimaste in gara, per essere state ammesse al detto prosieguo, solo le due odierne società oggi qui in lite fra loro: ovvero la ricorrente principale Eurotour e la resistente, ricorrente incidentale, Dap;<br />
Precisato ancora che, come innanzi reso palese a mezzo della loro non causale riproduzione già in questa fase, le denunce dalle stesse proposte afferiscono al medesimo segmento procedimentale, oltre ad essere in parte direttamente speculari in riferimento a vizi predicati come escludenti (cfr., per le conseguenze a trarsene, Cons. Stato, ad. pl., n. 9 del 2014);<br />
Preso atto che, per come a trarsi dagli atti di causa (cfr. pag. 7 della memoria del Comune di Gragnano), l’aggiudicazione definitiva non è stata ancora dichiarata efficace dalla Stazione appaltante e, per come confermato nel corso della discussione orale dai procuratori delle parti presenti, allo stato non è possibile ipotizzare date certe per l’effettivo inizio del servizio;<br />
Rilevato che entrambi i gravami presentano elementi (denunce e repliche) abbisognevoli di approfondimenti;<br />
Che, tuttavia, si appalesano, prima facie, fondate entrambe le speculari denunce di violazione dell’art. 9 del Capitolato speciale di appalto, apparendo doversi convenire sulla illegittimità dell’ammissione al prosieguo di entrambe (le due uniche concorrenti rimaste in gara), soprattutto in quanto ciascuna di esse priva di quella disponibilità (“<em>esclusivamente in proprietà ed in leasing</em>”) dei mezzi di trasporto richiesta dalla cennata&nbsp;<em>non gravata</em>previsione: senza che in contrario appaia utilmente sostenibile o che la clausola avrebbe a scattare solo nei confronti dell’aggiudicataria (tesi dell’Eurotour), ovvero che, per sovvenire alla carenza di mezzi propri, si sia legittimamente fatto ricorso all’avvalimento (tesi della Dap, che, tuttavia, a prescindere dalla questione teorica, appare non fondata in fatto alla luce dei (primi e&nbsp;<em>questi</em>&nbsp;condivisibili) rilievi sul punto mossi dalla commissione di gara in seno al verbale n. 1 (secondo cui la messa a disposizione degli automezzi non è ricompresa “<em>nell’oggetto proprio del contratto</em>” stipulato fra Dap ed Angelino, che si occupa specificamente dei requisiti di cui la Dap è priva, quali indicati specificamente nei punti a) e b) del punto 1), ma si sostanzia in un “<em>eventual</em>e” impegno aggiuntivo, “<em>non richiesto dal concorrente, avulso dall’oggetto della prestazione, generico e privo di riferimenti specifici</em>”;<br />
Ritenuto che, in presenza della emersione, in questa fase di sommaria&nbsp;<em>cognitio</em>, di un unico comune vizio<em>&nbsp;escludente&nbsp;</em>che accomuna entrambe le due parti ricorrenti, entrambe ammesse illegittimamente al prosieguo, debba accogliersi la richiesta tutela cautelare (per quanto) da entrambe invocata, con l’effetto di sospendersi l’efficacia degli atti gravati;<br />
Ritenuto, alla stregua di quanto si è qui fin qui detto -anche per quanto attiene al profilo del danno- di poter fissare per la definizione del merito la pubblica udienza del 12 ottobre 2016;<br />
Ritenuto ancora che le spese della presente fase processuale vadano compensate fra le parti in lite, sussistendone i presupposti;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) accoglie la tutela cautelare (per quanto) richiesta sia dalla ricorrente principale che da quella incidentale e, per l’effetto, sospende l’efficacia degli atti impugnati;<br />
Compensa le spese della presente fase processuale.<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica dell’11 ottobre 2016.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Alessandro Pagano, Presidente<br />
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore<br />
Diana Caminiti, Primo Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 05/04/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2016 n.689</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-5-4-2016-n-689/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-5-4-2016-n-689/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-5-4-2016-n-689/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2016 n.689</a></p>
<p>C-689/13. Pres. K. Lenaerts, rel. E. Juhász Incompatibili con il diritto UE le regole dell&#8217;esame prioritario del ricorso incidentale nelle controversie in materia di appalti e della necessaria rimessione all&#8217;Adunanza Plenaria, anzichè alla Corte di Giustizia, in caso di discostamenti delle sezioni da orientamenti della medesima Adunanza su questioni di</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-5-4-2016-n-689/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2016 n.689</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C-689/13. Pres.  K. Lenaerts, rel. E. Juhász</span></p>
<hr />
<p>Incompatibili con il diritto UE le regole dell&#8217;esame prioritario del ricorso incidentale nelle controversie in materia di appalti  e della necessaria rimessione all&#8217;Adunanza Plenaria, anzichè alla Corte di Giustizia, in caso di discostamenti delle sezioni da orientamenti della medesima Adunanza su questioni di validità e/o interpretazione del diritto comunitario. <B>con nota di R.ROLLI e M.FILICE</B></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Aggiudicazione &#8211; Controversia &#8211; Ricorso incidentale &#8211; Esame prioritario &#8211; Contrasto con il diritto comunitario &#8211; Sussiste</p>
<p>2. Processo amministrativo &#8211; &nbsp;Adunanza Plenaria &#8211; Orientamenti vincolanti &#8211; Orientamenti difformi &#8211; Su questioni di diritto dell&#8217;UE &#8211; Obbligo di rimessione in Adunanza &#8211; Contrasto con il diritto comunitario &#8211; Sussiste&nbsp;</p>
<p>3. &nbsp;Diritto comunitario &#8211; Corte di Giustizia &#8211; Pronunzie &#8211; Articolo 267 TFUE &#8211; Organi giurisdizionali di ultima istanza &#8211; Obblighi&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. L’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che osta a che un ricorso principale proposto da un offerente, il quale abbia interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono tale diritto, e diretto a ottenere l’esclusione di un altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale presentato da detto altro offerente.</p>
<p>2. L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione di diritto nazionale nei limiti in cui quest’ultima sia interpretata nel senso che, relativamente a una questione vertente sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, qualora non condivida l’orientamento definito da una decisione dell’adunanza plenaria di tale organo, è tenuta a rinviare la questione all’adunanza plenaria e non può pertanto adire la Corte ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale.</p>
<p>3.&nbsp;L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, dopo aver ricevuto la risposta della Corte di giustizia dell’Unione europea ad una questione vertente sull’interpretazione del diritto dell’Unione da essa sottopostale, o allorché la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha già fornito una risposta chiara alla suddetta questione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza deve essa stessa fare tutto il necessario affinché sia applicata tale interpretazione del diritto dell’Unione.</p>
<p><b>Con nota di R.ROLLI e M.FILICE: <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/5347">C&#8217;era una volta il potere giurisdizionale italiano</a>.</b></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA DELLA CORTE<br />
(Grande Sezione)</p>
<p><strong>5 aprile 2016</strong></p>
<p>«Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici di servizi – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1, paragrafi 1 e 3 – Procedure di ricorso – Ricorso di annullamento avverso il provvedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico presentato da un offerente la cui offerta non è stata prescelta – Ricorso incidentale dell’aggiudicatario – Regola giurisprudenziale nazionale che impone di esaminare preliminarmente il ricorso incidentale e, se quest’ultimo risulta fondato, di dichiarare il ricorso principale irricevibile, senza esame nel merito – Compatibilità con il diritto dell’Unione – Articolo 267 TFUE – Principio del primato del diritto dell’Unione – Principio di diritto enunciato con decisione dell’adunanza plenaria dell’organo giurisdizionale amministrativo supremo di uno Stato membro – Normativa nazionale che prevede il carattere vincolante di tale decisione per le sezioni del suddetto organo giurisdizionale – Obbligo della sezione investita di una questione attinente al diritto dell’Unione, in caso di disaccordo con la decisione dell’adunanza plenaria, di rinviare a quest’ultima tale questione – Facoltà o obbligo della sezione di adire la Corte in via pregiudiziale»</p></div>
<p>
Nella causa <strong>C&#8209;689/13</strong>,</p>
<p>avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Italia), con ordinanza del 26 settembre 2013, pervenuta in cancelleria il 24 dicembre 2013, nel procedimento</p>
<p>Puligienica Facility Esco SpA (PFE)</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>
Airgest SpA,</p>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di:</em></div>
<p>
Gestione Servizi Ambientali Srl (GSA),</p>
<p>Zenith Services Group Srl (ZS),</p>
<div style="text-align: center;"><strong>LA CORTE (Grande Sezione),</strong></div>
<p>
composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ileši&#269;, T. von Danwitz, J.L. da Cruz Vilaça, D. Šváby e F. Biltgen, presidenti di sezione, A. Rosas, E. Juhász (relatore), A. Borg Barthet, J. Malenovský, J.&#8209;C. Bonichot, C. Vajda, S. Rodin e K. Jürimäe, giudici,</p>
<p>avvocato generale: M. Wathelet</p>
<p>cancelliere: I. Illéssy, successivamente V. Giacobbo-Peyronnel, amministratori</p>
<p>vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 marzo 2015,</p>
<p>considerate le osservazioni presentate:</p>
<p>– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per la Puligienica Facility Esco SpA (PFE), da U. Ilardo, avvocato;</p>
<p>– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per la Gestione Servizi Ambientali Srl (GSA) e la Zenith Services Group Srl (ZS), da D. Gentile e D. Galli, avvocati;</p>
<p>– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Varone, avvocato dello Stato;</p>
<p>– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per la Commissione europea, da D. Recchia e A. Tokár, in qualità di agenti,</p>
<p>sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 aprile 2015,</p>
<p>vista l’ordinanza di riapertura della trattazione orale del 16 luglio 2015 e in seguito all’udienza del 15 settembre 2015,</p>
<p>considerate le osservazioni presentate:</p>
<p>– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Varone, avvocato dello Stato;</p>
<p>– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;</p>
<p>– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;</p>
<p>– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;per la Commissione europea, da D. Recchia e A. Tokár, in qualità di agenti,</p>
<p>sentite le conclusioni complementari dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 ottobre 2015,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>Sentenza</strong></div>
<p>
1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 (GU L 335, pag. 31; in prosieguo: la «direttiva 89/665»), dell’articolo 267 TFUE, nonché dei principi del primato e dell’effettività del diritto dell’Unione.</p>
<p>2 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra la Puligienica Facility Esco SpA (PFE) (in prosieguo: la «PFE») e la Airgest SpA (in prosieguo: la «Airgest»), relativa alla legittimità dell’attribuzione da parte di quest’ultima società di un appalto pubblico di servizi alla Gestione Servizi Ambientali Srl (GSA) (in prosieguo: la «GSA») e alla Zenith Services Group Srl (ZS).</p>
<p><strong>&nbsp;Contesto normativo</strong></p>
<p>&nbsp;Diritto dell’Unione</p>
<p>3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 1 della direttiva 89/665, intitolato «Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso», così dispone:</p>
<p>«1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi [(GU L 134, pag. 114)], a meno che tali appalti siano esclusi a norma degli articoli da 10 a 18 di tale direttiva.</p>
<p>Gli appalti di cui alla presente direttiva comprendono gli appalti pubblici, gli accordi quadro, le concessioni di lavori pubblici e i sistemi dinamici di acquisizione.</p>
<p>Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva [2004/18], le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che hanno violato il diritto comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono.</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>3. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità dettagliate che gli Stati membri possono determinare, a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione.</p>
<p>(&#8230;)».</p>
<p>4 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della menzionata direttiva:</p>
<p>«Gli Stati membri provvedono affinché i provvedimenti presi in merito alle procedure di ricorso di cui all’articolo 1 prevedano i poteri che consentono di:</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>b) &nbsp; &nbsp; &nbsp;annullare o far annullare le decisioni illegittime (…);</p>
<p>(&#8230;)».</p>
<p><strong>&nbsp;Diritto italiano</strong></p>
<p>5 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana è stato istituito con il decreto legislativo del 6 maggio 1948, n. 654 – Norme per l’esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato (GURI n. 135 del 12 giugno 1948). Nella suddetta regione esso esercita le medesime funzioni consultive e giurisdizionali spettanti al Consiglio di Stato.</p>
<p>6 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104 – Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo (supplemento ordinario alla GURI n. 156 del 7 luglio 2010), concerne l’adozione del codice del processo amministrativo.</p>
<p>7 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 6 di detto codice dispone quanto segue:</p>
<p>«1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il Consiglio di Stato è organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa.</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>6. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione».</p>
<p>8 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 42 del codice in parola, al paragrafo 1, recita:</p>
<p>«Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale. (…)».</p>
<p>9 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 99 dello stesso codice è così formulato:</p>
<p>«1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;La sezione cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d’ufficio può rimettere il ricorso all’esame dell’adunanza plenaria. L’adunanza plenaria, qualora ne ravvisi l’opportunità, può restituire gli atti alla sezione.</p>
<p>2. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Prima della decisione, il presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o d’ufficio, può deferire all’adunanza plenaria qualunque ricorso, per risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali.</p>
<p>3. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Se la sezione cui è assegnato il ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall’adunanza plenaria, rimette a quest’ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.</p>
<p>4. &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’adunanza plenaria decide l’intera controversia, salvo che ritenga di enunciare il principio di diritto e di restituire per il resto il giudizio alla sezione remittente.</p>
<p>5. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Se ritiene che la questione è di particolare importanza, l’adunanza plenaria può comunque enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l’estinzione del giudizio. In tali casi, la pronuncia dell’adunanza plenaria non ha effetto sul provvedimento impugnato».</p>
<p>10 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ai sensi dell’articolo 100 del codice del processo amministrativo:</p>
<p>«Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali è ammesso appello al Consiglio di Stato, ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per gli appelli proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia».</p>
<p>11 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il decreto legislativo del 24 dicembre 2003, n. 373 – Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato (GURI n. 10 del 14 gennaio 2004, pag. 4), all’articolo 1, paragrafo 2, prevede che le sezioni del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana costituiscono sezioni staccate del Consiglio di Stato e, all’ articolo 4, paragrafo 3, che, in sede giurisdizionale, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana esercita le funzioni di giudice di appello contro le pronunce del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.</p>
<p>&nbsp;Procedimento principale e questioni pregiudiziali</p>
<p>12 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Con bando pubblicato il 18 gennaio 2012 la Airgest, società di gestione dell’Aeroporto civile di Trapani-Birgi (Italia), ha avviato una procedura aperta, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di pulizia e manutenzione delle aree verdi presso tale aeroporto per un periodo di tre anni. L’importo dell’appalto in parola, esclusa l’imposta sul valore aggiunto, era pari a EUR 1 995 496,35 e il criterio di aggiudicazione previsto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’appalto è stato attribuito, con provvedimento di aggiudicazione definitiva del 22 maggio 2012, all’associazione temporanea di imprese creata fra la GSA e la Zenith Services Group Srl (ZS).</p>
<p>13 &nbsp; &nbsp; &nbsp;La PFE, che aveva partecipato all’appalto e che si era classificata seconda, ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, chiedendo, inter alia, l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione e, in via consequenziale, l’aggiudicazione dell’appalto a suo favore e la stipula del relativo contratto. Gli altri offerenti non hanno impugnato il provvedimento di aggiudicazione di cui trattasi.</p>
<p>14 &nbsp; &nbsp; &nbsp;La GSA, capogruppo dell’associazione temporanea di imprese cui è stato affidato l’appalto, si è costituita in giudizio e ha interposto un ricorso incidentale basato sul difetto di interesse della PFE, ricorrente principale, alla coltivazione dell’impugnativa, giacché quest’ultima non avrebbe soddisfatto i requisiti di ammissione alla gara d’appalto e, di conseguenza, avrebbe dovuto essere esclusa dal procedimento di aggiudicazione. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha esaminato gli argomenti delle due parti e ha accolto i due ricorsi. A seguito di tale decisione la Airgest, quale amministrazione aggiudicatrice, ha escluso le due ricorrenti nonché tutti gli altri offerenti inizialmente inseriti nella graduatoria, a causa dell’inidoneità delle rispettive offerte rispetto ai documenti di gara. Gli altri offerenti non avevano proposto ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto. È stata allora indetta una nuova procedura, negoziata, di attribuzione dell’appalto in parola.</p>
<p>15 &nbsp; &nbsp; &nbsp;La PFE ha impugnato tale sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Quanto alla GSA, essa ha interposto appello incidentale dinanzi a quest’ultimo organo giurisdizionale, adducendo, segnatamente, che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, procedendo alla disamina dei motivi dedotti nel ricorso principale, aveva disatteso i principi relativi all’ordine di esame dei ricorsi enunciati dalla sentenza del 7 aprile 2011, n. 4, dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Secondo detta sentenza, in caso di ricorso incidentale volto a contestare l’ammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale deve essere valutato prioritariamente, prima del ricorso principale. Nell’ordinamento giuridico nazionale un siffatto ricorso incidentale è qualificato come «escludente» o «paralizzante» poiché, qualora ne constati la fondatezza, il giudice adito deve dichiarare inammissibile il ricorso principale senza esaminarlo nel merito.</p>
<p>16 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il giudice del rinvio osserva che la Corte, nella sentenza Fastweb (C&#8209;100/12, EU:C:2013:448), pronunciata successivamente alla menzionata sentenza dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ha giudicato che l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665 deve essere interpretato nel senso che osta ai principi, stabiliti da detta ultima sentenza, riportati al punto precedente della presente sentenza. La causa all’origine della sentenza Fastweb (C&#8209;100/12, EU:C:2013:448) riguardava due offerenti che erano stati selezionati dall’amministrazione aggiudicatrice e invitati a presentare delle offerte. A seguito del ricorso proposto dall’offerente la cui offerta non era stata prescelta, l’aggiudicatario aveva presentato un ricorso incidentale, con il quale faceva valere che l’offerta che non era stata prescelta avrebbe dovuto essere esclusa in quanto non rispettava uno dei requisiti minimi previsti dal piano di fabbisogni.</p>
<p>17 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il giudice del rinvio si chiede, in primo luogo, se l’interpretazione fornita dalla Corte nella sentenza Fastweb (C&#8209;100/12, EU:C:2013:448) valga anche nella fattispecie in discussione, considerato che, nella causa all’origine della citata sentenza, le imprese partecipanti alla gara erano solo due ed entrambe si trovavano portatrici di interessi contrapposti nel contesto del ricorso principale per annullamento presentato dall’impresa la cui offerta non era stata prescelta e del ricorso incidentale presentato dall’aggiudicatario, mentre, nel procedimento principale di cui alla presente fattispecie, le imprese partecipanti sono più di due, anche se soltanto due fra loro hanno proposto ricorso.</p>
<p>18 &nbsp; &nbsp; &nbsp;In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva che, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, del decreto legislativo del 24 dicembre 2003, n. 373 – Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato, esso costituisce una sezione del Consiglio di Stato e che, in quanto tale, è un giudice nazionale avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE. Orbene, in ragione della norma processuale ex articolo 99, paragrafo 3, del codice del processo amministrativo, esso sarebbe tenuto ad applicare i principi di diritto enunciati dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, anche sulle questioni afferenti all’interpretazione e all’applicazione del diritto dell’Unione, fatta salva la facoltà della sezione, quando intenda discostarsi da detti principi, di rimettere le questioni in discussione all’adunanza plenaria onde sollecitare un revirement della sua giurisprudenza.</p>
<p>19 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il giudice del rinvio, a tale riguardo, pone in rilievo i contrasti fra la sentenza n. 4 dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, del 7 aprile 2011, e la sentenza Fastweb (C&#8209;100/12, EU:C:2013:448) per affermare che, nell’ipotesi in cui il vincolo procedurale descritto al punto precedente si applicasse parimenti alle questioni attinenti al diritto dell’Unione, il medesimo sarebbe incompatibile con il principio di competenza esclusiva della Corte in materia di interpretazione del diritto dell’Unione e con l’obbligo incombente a ogni organo giurisdizionale di ultima istanza degli Stati membri di adire la Corte ai fini di una pronuncia pregiudiziale, quando siano sollevate questioni di interpretazione di tale diritto.</p>
<p>20 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Alla luce delle suesposte considerazioni, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:</p>
<p>«1) &nbsp; &nbsp; &nbsp;Se i principi dichiarati dalla [Corte di giustizia] con la sentenza [Fastweb (C&#8209;100/12, EU:C:2013:448)], con riferimento alla specifica ipotesi, oggetto di quel rinvio pregiudiziale, in cui due soltanto erano le imprese partecipanti a una procedura di affidamento di appalti pubblici, siano anche applicabili, in ragione di un sostanziale isomorfismo della fattispecie contenziosa, anche nel caso sottoposto al vaglio di questo Consiglio in cui le imprese partecipanti alla procedura di gara, sebbene ammesse in numero maggiore di due, siano state tutte escluse dalla stazione appaltante, senza che risulti l’intervenuta impugnazione di detta esclusione da parte di imprese diverse da quelle coinvolte nel presente giudizio, di guisa che la controversia che ora occupa questo Consiglio risulta di fatto circoscritta soltanto a due imprese;</p>
<p>2) &nbsp; &nbsp; &nbsp;se, limitatamente alle questioni suscettibili di essere decise mediante l’applicazione del diritto dell’Unione europea, osti con l’interpretazione di detto diritto e, segnatamente con l’articolo 267 TFUE, l’articolo 99, comma 3, [codice del processo amministrativo], nella parte in cui tale disposizione processuale stabilisce la vincolatività, per tutte le Sezioni e i Collegi del Consiglio di Stato, di ogni principio di diritto enunciato dall’adunanza plenaria, anche laddove consti in modo preclaro che detta adunanza abbia affermato, o possa aver affermato, un principio contrastante o incompatibile con il diritto dell’Unione europea; e, in particolare,</p>
<p>– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;se la Sezione o il Collegio del Consiglio di Stato investiti della trattazione della causa, laddove dubitino della conformità o compatibilità con il diritto dell’Unione europea di un principio di diritto già enunciato dall’adunanza plenaria, siano tenuti a rimettere a quest’ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso, in ipotesi ancor prima di poter effettuare un rinvio pregiudiziale alla [Corte di giustizia] per accertare la conformità e compatibilità europea del principio di diritto controverso, ovvero se invece la Sezione o il Collegio del Consiglio di Stato possano, o piuttosto debbano, in quanto giudici nazionali di ultima istanza, sollevare autonomamente, quali giudici comuni del diritto dell’Unione europea, una questione pregiudiziale alla [Corte di giustizia] per la corretta interpretazione del diritto dell’Unione europea;</p>
<p>– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;se – nell’ipotesi in cui la risposta alla domanda posta nel precedente [trattino] fosse nel senso di riconoscere a ogni Sezione e Collegio del Consiglio di Stato il potere/dovere di sollevare direttamente questioni pregiudiziali davanti alla [Corte di giustizia] ovvero, in ogni caso in cui la [Corte di giustizia] si sia comunque espressa, viepiù se successivamente all’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, affermando la sussistenza di una difformità, o di una non completa conformità, tra la corretta interpretazione del diritto dell’Unione europea e il principio di diritto interno enunciato dall’adunanza plenaria – ogni Sezione e ogni Collegio del Consiglio di Stato, quali giudici comuni di ultima istanza del diritto dell’Unione europea possano o debbano dare immediata applicazione alla corretta interpretazione del diritto dell’Unione europea per come interpretato dalla [Corte di giustizia] o se, invece, anche in tali casi siano tenuti a rimettere, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso all’adunanza plenaria, con l’effetto di demandare all’esclusiva valutazione di quest’ultima, e alla sua discrezionalità giurisdizionale, l’applicazione del diritto dell’Unione europea, già vincolativamente dichiarato dalla [Corte di giustizia];</p>
<p>– &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;se, infine, un’esegesi del sistema processuale amministrativo della Repubblica italiana nel senso di rimandare all’esclusiva valutazione dell’adunanza plenaria l’eventuale decisione in ordine al rinvio pregiudiziale alla [Corte di giustizia] – ovvero anche soltanto la definizione della causa, allorché questa direttamente consegua all’applicazione di principi di diritto eurounitario già declinati dalla [Corte di giustizia] – non sia di ostacolo, oltre che con i principi di ragionevole durata del giudizio e di rapida proposizione di un ricorso in materia di procedure di affidamento degli appalti pubblici, anche con l’esigenza che il diritto dell’Unione europea riceva piena e sollecita attuazione da ogni giudice di ciascuno Stato membro, in modo vincolativamente conforme alla sua corretta interpretazione siccome stabilita dalla [Corte di giustizia], anche ai fini della massima estensione dei principi del cd. “effetto utile” e del primato del diritto dell’Unione europea sul diritto (non solo sostanziale, ma anche processuale) interno del singolo Stato membro (nella specie: sull’articolo 99, comma 3, del codice del processo amministrativo della Repubblica italiana)».</p>
<p><strong>&nbsp;Sulla prima questione</strong></p>
<p>21 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Con detta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665, debba essere interpretato nel senso che osta a che un ricorso principale proposto da un offerente, il quale abbia interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che recepiscono tale diritto, e diretto a ottenere l’esclusione di un altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale presentato da detto altro offerente.</p>
<p>22 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il giudice del rinvio desidera accertare, in particolare, se l’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665 data dalla Corte nella sentenza Fastweb (C&#8209;100/12, EU:C:2013:448) si applichi nell’ipotesi in cui le imprese partecipanti alla procedura di gara controversa, sebbene ammesse inizialmente in numero maggiore di due, siano state tutte escluse dall’amministrazione aggiudicatrice senza che un ricorso sia stato proposto dalle imprese diverse da quelle – nel numero di due &#8209; coinvolte nel procedimento principale.</p>
<p>23 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Al riguardo è d’uopo ricordare che, secondo le disposizioni dell’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della menzionata direttiva, affinché i ricorsi contro le decisioni adottate da un’amministrazione aggiudicatrice possano essere considerati efficaci, devono essere accessibili per lo meno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione.</p>
<p>24 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Al punto 33 della sentenza Fastweb (C&#8209;100/12, EU:C:2013:448) la Corte ha considerato che il ricorso incidentale dell’aggiudicatario non può comportare il rigetto del ricorso di un offerente escluso nell’ipotesi in cui la legittimità dell’offerta di entrambi gli operatori venga contestata nell’ambito del medesimo procedimento, in quanto in una situazione del genere ciascuno dei concorrenti può far valere un analogo interesse legittimo all’esclusione dell’offerta degli altri, che può indurre l’amministrazione aggiudicatrice a constatare l’impossibilità di procedere alla scelta di un’offerta regolare.</p>
<p>25 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Al punto 34 della succitata sentenza la Corte ha pertanto interpretato l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665 nel senso che tale disposizione osta a che il ricorso di un offerente la cui offerta non è stata prescelta sia dichiarato inammissibile in conseguenza dell’esame preliminare dell’eccezione di inammissibilità sollevata nell’ambito del ricorso incidentale dell’aggiudicatario, senza che ci si pronunci sulla conformità delle due offerte in discussione con le specifiche tecniche indicate nel piano di fabbisogni.</p>
<p>26 &nbsp; &nbsp; &nbsp;La sentenza in parola costituisce una concretizzazione dei requisiti posti dalle disposizioni del diritto dell’Unione citate al punto 23 della presente sentenza, in circostanze nelle quali, a seguito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, due offerenti presentano ricorsi diretti ad ottenere la reciproca esclusione.</p>
<p>27 &nbsp; &nbsp; &nbsp;In una situazione siffatta ciascuno dei due offerenti ha interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto. Da un lato, infatti, l’esclusione di un offerente può far sì che l’altro ottenga l’appalto direttamente nell’ambito della stessa procedura. D’altro lato, nell’ipotesi di un’esclusione di entrambi gli offerenti e dell’indizione di una nuova procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, ciascuno degli offerenti potrebbe parteciparvi e, quindi, ottenere indirettamente l’appalto.</p>
<p>28 &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’interpretazione, ricordata ai punti 24 e 25 della presente sentenza, formulata dalla Corte nella sentenza Fastweb (C&#8209;100/12, EU:C:2013:448) è applicabile in un contesto come quello del procedimento principale. Da un lato, infatti, ciascuna delle parti della controversia ha un analogo interesse legittimo all’esclusione dell’offerta degli altri concorrenti. D’altro lato, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, non è escluso che una delle irregolarità che giustificano l’esclusione tanto dell’offerta dell’aggiudicatario quanto di quella dell’offerente che contesta il provvedimento di aggiudicazione dell’amministrazione aggiudicatrice vizi parimenti le altre offerte presentate nell’ambito della gara d’appalto, circostanza che potrebbe comportare la necessità per tale amministrazione di avviare una nuova procedura.</p>
<p>29 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi, così come il numero di partecipanti che hanno presentato ricorsi e la divergenza dei motivi dai medesimi dedotti, sono privi di rilevanza ai fini dell’applicazione del principio giurisprudenziale che risulta dalla sentenza Fastweb (C&#8209;100/12, EU:C:2013:448).</p>
<p>30 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tenuto conto delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione sottoposta dichiarando che l’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665 deve essere interpretato nel senso che osta a che un ricorso principale proposto da un offerente, il quale abbia interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono tale diritto, e diretto a ottenere l’esclusione di un altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale presentato da detto altro offerente.</p>
<p><strong>&nbsp;Sulla seconda questione</strong></p>
<p>&nbsp;Sulla prima parte</p>
<p>31 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Con la prima parte della seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 267 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione di diritto nazionale nei limiti in cui quest’ultima sia interpretata nel senso che, relativamente a una questione vertente sull’interpretazione o della validità del diritto dell’Unione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, qualora non condivida l’orientamento definito da una decisione dell’adunanza plenaria di tale organo, è tenuta a rinviare la questione all’adunanza plenaria e non può pertanto adire la Corte ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale.</p>
<p>32 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Come ripetutamente dichiarato dalla Corte, i giudici nazionali hanno la più ampia facoltà di sottoporre alla Corte una questione di interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Rheinmühlen-Düsseldorf, 166/73, EU:C:1974:3, punto 3), laddove tale facoltà si trasforma in obbligo per i giudici che decidono in ultima istanza, fatte salve le eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenza Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 21 e dispositivo). Una norma di diritto nazionale non può impedire a un organo giurisdizionale nazionale, a seconda del caso, di avvalersi della facoltà di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze Rheinmühlen-Düsseldorf, 166/73, EU:C:1974:3, punto 4; Melki e Abdeli, C&#8209;188/10 e C&#8209;189/10, EU:C:2010:363, punto 42, nonché Elchinov, C&#8209;173/09, EU:C:2010:581, punto 27) o di conformarsi a suddetto obbligo.</p>
<p>33 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tanto detta facoltà quanto detto obbligo sono, difatti, inerenti al sistema di cooperazione fra gli organi giurisdizionali nazionali e la Corte, instaurato dall’articolo 267 TFUE, e alle funzioni di giudice incaricato dell’applicazione del diritto dell’Unione affidate dalla citata disposizione agli organi giurisdizionali nazionali.</p>
<p>34 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Di conseguenza, qualora un organo giurisdizionale nazionale investito di una controversia ritenga che, nell’ambito della medesima, sia sollevata una questione vertente sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, ha la facoltà o l’obbligo, a seconda del caso, di adire la Corte in via pregiudiziale, senza che detta facoltà o detto obbligo possano essere ostacolati da norme nazionali di natura legislativa o giurisprudenziale.</p>
<p>35 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nel caso di specie, una disposizione di diritto nazionale non può impedire a una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, la quale debba affrontare una questione di interpretazione della direttiva 89/665, di rivolgersi alla Corte affinché si pronunci in via pregiudiziale.</p>
<p>36 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tenuto conto del complesso delle suesposte considerazioni occorre rispondere alla prima parte della seconda questione dichiarando che l’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione di diritto nazionale nei limiti in cui quest’ultima sia interpretata nel senso che, relativamente a una questione vertente sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, qualora non condivida l’orientamento definito da una decisione dell’adunanza plenaria di tale organo giurisdizionale, è tenuta a rinviare la questione all’adunanza plenaria e non può pertanto adire la Corte ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale.</p>
<p>&nbsp;Sulla seconda e sulla terza parte</p>
<p>37 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Con la seconda e la terza parte della seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 267 TFUE debba essere interpretato nel senso che, dopo aver ricevuto la risposta della Corte ad una questione di interpretazione del diritto dell’Unione dal medesimo sottopostale, o allorché la giurisprudenza della Corte ha già fornito una risposta chiara alla suddetta questione, detto giudice del rinvio debba esso stesso fare tutto il necessario affinché sia applicata tale interpretazione del diritto dell’Unione.</p>
<p>38 &nbsp; &nbsp; &nbsp;In proposito è d’uopo ricordare che una sentenza con la quale la Corte si pronunzia in via pregiudiziale vincola il giudice nazionale, per quanto concerne l’interpretazione o la validità degli atti delle istituzioni dell’Unione in questione, per la definizione della controversia principale (v. sentenza Elchinov, C&#8209;173/09, EU:C:2010:581, punto 29 e giurisprudenza citata). Di conseguenza, il giudice nazionale che abbia assolto, quale giudice di ultima istanza, il suo obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte a titolo dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, è vincolato, ai fini della soluzione della controversia principale, dall’interpretazione delle disposizioni in questione fornita dalla Corte e deve eventualmente discostarsi dalla giurisprudenza nazionale che ritenga non conforme al diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Elchinov, C&#8209;173/09, EU:C:2010:581, punto 30).</p>
<p>39 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Va del pari ricordato che l’effetto utile dell’articolo 267 TFUE sarebbe attenuato se al giudice nazionale fosse impedito di applicare, immediatamente, il diritto dell’Unione in modo conforme ad una pronuncia o alla giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenza Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punto 20).</p>
<p>40 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le norme del diritto dell’Unione ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi contraria disposizione della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., in primo luogo, sentenze Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punti 21 e 24 e, da ultimo, A, C&#8209;112/13, EU:C:2014:2195, punto 36 nonché la giurisprudenza ivi citata).</p>
<p>41 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Sarebbe difatti incompatibile con gli obblighi che derivano dalla natura stessa del diritto dell’Unione qualsiasi disposizione di un ordinamento giuridico nazionale o qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria, la quale porti ad una riduzione dell’efficacia del diritto dell’Unione per il fatto di negare al giudice competente ad applicare questo diritto il potere di compiere, all’atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino alla piena efficacia delle norme dell’Unione (v. sentenze Simmenthal, EU:C:1978:49, punto 22, A, C&#8209;112/13, EU:C:2014:2195, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p>42 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tenuto conto delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda e terza parte della seconda questione dichiarando che l’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, dopo aver ricevuto la risposta della Corte ad una questione vertente sull’interpretazione del diritto dell’Unione da essa sottopostale, o allorché la giurisprudenza della Corte ha già fornito una risposta chiara alla suddetta questione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza deve essa stessa fare tutto il necessario affinché sia applicata tale interpretazione del diritto dell’Unione.</p>
<p>&nbsp;Sulle spese</p>
<p>43 &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p><strong>Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:</strong></p>
<p>1) &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che osta a che un ricorso principale proposto da un offerente, il quale abbia interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono tale diritto, e diretto a ottenere l’esclusione di un altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale presentato da detto altro offerente.</p>
<p>2) &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione di diritto nazionale nei limiti in cui quest’ultima sia interpretata nel senso che, relativamente a una questione vertente sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, qualora non condivida l’orientamento definito da una decisione dell’adunanza plenaria di tale organo, è tenuta a rinviare la questione all’adunanza plenaria e non può pertanto adire la Corte ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale.</p>
<p>3) &nbsp; &nbsp; &nbsp;L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, dopo aver ricevuto la risposta della Corte di giustizia dell’Unione europea ad una questione vertente sull’interpretazione del diritto dell’Unione da essa sottopostale, o allorché la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha già fornito una risposta chiara alla suddetta questione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza deve essa stessa fare tutto il necessario affinché sia applicata tale interpretazione del diritto dell’Unione.</p>
<p>Firme</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-sentenza-5-4-2016-n-689/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2016 n.689</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 5/4/2016 n.199</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-5-4-2016-n-199/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-5-4-2016-n-199/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-5-4-2016-n-199/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 5/4/2016 n.199</a></p>
<p>Pres. A. Urbano – Est. P. Severini sulla non equivalenza tra la certificazione internazionale SA:8000 e quella nazionale ISO:26000 ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto. Contratti della p.a. – Gara &#8211; Fornitura di distributori di bevande e prodotti confezionati – Requisiti di partecipazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-5-4-2016-n-199/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 5/4/2016 n.199</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-5-4-2016-n-199/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 5/4/2016 n.199</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Urbano – Est. P. Severini</span></p>
<hr />
<p>sulla non equivalenza tra la certificazione internazionale SA:8000 e quella nazionale ISO:26000 ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione ad una gara d’appalto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Gara &#8211; Fornitura di distributori di bevande e prodotti confezionati – Requisiti di partecipazione – Certificazione di qualità – Norma SA e ISO – Equivalenza – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va sospesa l&#8217;aggiudicazione della gara per la fornitura del servizio di distributori di bevande calde e fredde e prodotti confezionati tenuto conto che il possesso da parte dell’aggiudicataria, del certificato ISO 26000:2010, rilasciato dall’Organismo di accreditamento non pare possa ritenersi “equivalente” al possesso della certificazione SA:8000, richiesta dalla lex specialis di gara. In effetti mentre lo standard SA:8000 risulta certificabile, non altrettanto pare potersi predicare della norma ISO:26000, che viceversa non pare costituire uno standard di riferimento per la certificazione. Infatti, alcuna “equivalenza” pare potersi istituire, tra ciò che è certificabile e ciò che non lo è.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">N. 00199/2016 REG.PROV.CAU.<br />
N. 00472/2016 REG.RIC. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)<br />
ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;">ORDINANZA</div>
<div>sul ricorso numero di registro generale 472 del 2016, proposto da:</p>
<p>Food Service s. a. s. di De Vivo Bruno &amp; C., rappresentata e difesa dall’Avv. Fernando Passiante, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Lungomare Trieste, 84, c/o Trezza;</p>
<p>&nbsp;<br />
contro<br />
Liceo Scientifico e Linguistico Statale Enrico Medi di Battipaglia (SA) – Distretto Scolastico 56°, in persona del Dirigente p. t.;&nbsp;<br />
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliata in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 58;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
Universal s. r. l., non costituita in giudizio;&nbsp;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />
del provvedimento prot. n. 773/4.1.p del 2/02/2016, recante l&#8217;aggiudicazione definitiva della gara per la fornitura del servizio di distributori di bevande calde e fredde e prodotti confezionati, indetta presso il Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Enrico Medi” di Battipaglia;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 il dott. Paolo Severini;<br />
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;</p>
<p>Rilevato, prima facie e impregiudicato ogni necessario approfondimento nella fase di merito, che si fissa conformemente all’art. 120 comma 6 c. p. a., che sussiste un caso di estrema gravità e urgenza, legittimante l’accoglimento della domanda cautelare di parte ricorrente;<br />
Rilevato, in particolare, conformemente alla documentazione allegata da quest’ultima, consistente in documentazione, agevolmente reperibile sul web, predisposta dagli organismi nazionali di accreditamento, che, laddove lo standard SA:8000 risulta certificabile, non altrettanto pare potersi predicare della norma ISO:26000, che viceversa non pare costituire uno standard di riferimento per la certificazione;<br />
Ritenuto, di conseguenza, che il possesso, da parte dell’aggiudicataria, del certificato ISO 26000:2010, rilasciato dalla Si.Cert. non pare possa ritenersi “equivalente” al possesso della certificazione SA:8000, richiesta dalla lex specialis di gara, con conseguente significativo decremento del punteggio complessivo, conseguito dalla controinteressata – aggiudicataria;<br />
Ritenuto, specificamente, che alcuna “equivalenza” pare potersi istituire, tra ciò che è certificabile e ciò che non lo è;<br />
Rilevato, per di più, che tra i certificati, rilasciabili dalla Si.Cert., non pare essere compreso l’ISO:26000 (cfr. la documentazione, all’uopo allegata da parte ricorrente);<br />
Rilevato che sussistono, per la peculiarità della specie, eccezionali motivi per compensare le spese di fase;</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)<br />
accoglie la domanda cautelare e per l’effetto:<br />
a) sospende l’efficacia del provvedimento impugnato;<br />
b) fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 10 maggio 2016.<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016, con l’intervento dei magistrati:<br />
Amedeo Urbano, Presidente<br />
Ezio Fedullo, Consigliere<br />
Paolo Severini, Consigliere, Estensore</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
IL PRESIDENTE</p>
<p>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 05/04/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<div style="text-align: right;">&nbsp;</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-5-4-2016-n-199/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 5/4/2016 n.199</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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