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	<title>5/4/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5/4/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2012 n.78</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-4-2012-n-78/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-4-2012-n-78/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2012 n.78</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Criscuolo in tema di diritti nascenti dall&#8217;annotazione in conto corrente bancario Normativa bancaria &#8211; Art. 2, comma 61, del d.-l. 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie),</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-4-2012-n-78/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2012 n.78</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-4-2012-n-78/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2012 n.78</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Criscuolo</span></p>
<hr />
<p>in tema di diritti nascenti dall&#8217;annotazione in conto corrente bancario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Normativa bancaria &#8211; Art. 2, comma 61, del d.-l. 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 &#8211; decorrenza della prescrizione dei diritti nascenti dall’annotazione in conto corrente bancario &#8211; Q. l. c. sollevata da Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, Tribunale di Benevento, Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, Tribunale di Potenza, Tribunale di Catania, Tribunale di Nicosia &#8211; Asserita violazione degli artt. 3, 24, 101, 102, 104, 111 e 117 Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/19440_19440.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-4-2012-n-78/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2012 n.78</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2012 n.80</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-4-2012-n-80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-4-2012-n-80/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2012 n.80</a></p>
<p>Presidente Gallo, Redattore Silvestri rapporti tra Stato e Regioni in tema di disciplina organica della materia del turismo Turismo – Art. 1, comma 1, d. lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-4-2012-n-80/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2012 n.80</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-4-2012-n-80/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2012 n.80</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Gallo, Redattore Silvestri</span></p>
<hr />
<p>rapporti tra Stato e Regioni in tema di disciplina organica della materia del turismo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Turismo – Art. 1, comma 1, d. lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) – Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo &#8211; Q. l. c. sollevata dalla Regione Toscana – Asserita violazione degli artt. 76, 77, primo comma, 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione – Illegittimità costituzionale parziale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l’approvazione dell’art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all’esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell’allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-4-2012-n-80/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2012 n.80</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2012 n.79</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-4-2012-n-79/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-4-2012-n-79/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-4-2012-n-79/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2012 n.79</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Carosi rapporti tra Stato e Regioni in tema di bilancio e contabilità pubblica relativa alla materia della sanità Bilancio pubblico &#8211; Art. 6-bis della legge della Regione Basilicata 12/2008, sia nel testo originario introdotto dall’art. 1 della legge della Regione Basilicata 5 aprile 2011, n. 6 (Modifiche</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-4-2012-n-79/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2012 n.79</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-4-2012-n-79/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2012 n.79</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Carosi</span></p>
<hr />
<p>rapporti tra Stato e Regioni in tema di bilancio e contabilità pubblica relativa alla materia della sanità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Bilancio pubblico &#8211; Art. 6-bis della legge della Regione Basilicata 12/2008, sia nel testo originario introdotto dall’art. 1 della legge della Regione Basilicata 5 aprile 2011, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 12. Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale), sia in quello modificato dall’art. 18 della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013) – Mancata previsione della separazione tra le gestioni liquidatorie delle USL e le attività delle nuove ASL con conseguente imputazione a queste ultime di passività precedenti alla loro istituzione &#8211; Q. l. c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Asserita violazione dell’art. 117, terzo comma Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 6-bis della legge della Regione Basilicata 1° luglio 2008, n. 12, sia nel testo originario introdotto dall’art. 1 della legge della Regione Basilicata 5 aprile 2011, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 12. Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale), sia in quello modificato dall’art. 18 della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; giudici: Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosaro MORELLI<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Basilicata 5 aprile 2011, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 12. Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-10 giugno 2011, depositato in cancelleria il 14 giugno 2011 ed iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2011.<br />	<br />
<i><br />	<br />
Udito</i> nell’udienza pubblica del 20 marzo 2012 il Giudice relatore Aldo Carosi;<br />	<br />
<i>udito</i> l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. — Con ricorso notificato il 7-10 giugno 2011 e depositato il 14 giugno 2011, previa deliberazione consiliare del 19 maggio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato in via principale l’articolo 1, commi 1 e 2 (recte: art. 1), della legge della Regione Basilicata 5 aprile 2011, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 12. Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale), pubblicata sul B.U.R. n. 10 del 9 aprile 2011.<br />	<br />
In particolare, detta disposizione ha aggiunto l’art. 6-bis alla legge della Regione Basilicata 1° luglio 2008, n. 12 (Riassetto organizzativo e territoriale del servizio sanitario regionale). La nuova disposizione prevede che «1. Il Direttore Generale dell’ASP, che ha assunto ai sensi del comma 4, dell’articolo 6 della L.R. 1° luglio 2008, n. 12, il residuo delle gestioni liquidatorie delle disciolte UU.SS.LL. nn. 1, 2 e 3 può utilizzare in anticipazione le disponibilità finanziarie dell’ASP al solo ed esclusivo fine di provvedere ai pagamenti urgenti ed indifferibili. 2. Il Direttore Generale dell’ASM, che ha assunto ai sensi del comma 4, dell’articolo 6 della L.R. 1° luglio 2008, n. 12, il residuo delle gestioni liquidatorie delle disciolte UU.SS.LL. nn. 4 e 5 può utilizzare in anticipazione le disponibilità finanziarie dell’ASM al solo ed esclusivo fine di provvedere ai pagamenti urgenti ed indifferibili».<br />	<br />
Il ricorrente sostiene che tale disposizione contrasta con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione in quanto, non assicurando la separazione tra le gestioni liquidatorie delle pregresse Unità sanitarie locali (USL) e le attività poste in essere dalle nuove Aziende sanitarie locali (ASL), consente l’imputazione a queste ultime di passività precedenti alla loro istituzione, violando il principio fondamentale della legislazione statale in materia di tutela della salute espresso dall’art. 6, comma 1, ultimi due periodi, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).<br />	<br />
Detta norma interposta prevede che «In nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l’ufficio responsabile delle medesime».<br />	<br />
Il ricorrente sostiene, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 108 del 2010, n. 116 del 2007 e n. 437 del 2005), che la disposizione sarebbe stata interposta dalla legislazione statale per consentire alle Aziende unità sanitarie locali di funzionare secondo criteri di maggiore economicità e responsabilità dei dirigenti, senza essere onerate dal passivo accumulato nel corso del precedente sistema di gestione. In tal modo essa vincolerebbe l’autonomia finanziaria regionale in relazione ai rapporti debitori e creditori delle soppresse USL.<br />	<br />
La legislazione regionale, dunque, non potrebbe confondere la liquidazione dei pregressi rapporti delle USL con l’ordinaria gestione delle ASL.<br />	<br />
Il tenore letterale della disposizione impugnata, infine, escluderebbe meccanismi particolari di gestioni distinte e di contabilità separate tali da consentire alle aziende subentranti di evitare ogni confusione tra le diverse masse patrimoniali, così da tutelare i creditori, ma, nello stesso tempo, da escludere ogni responsabilità delle stesse aziende sanitarie in ordine ai debiti delle preesistenti unità sanitarie locali.<br />	<br />
In pendenza del presente giudizio l’art. 18 della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013), ha modificato l’art. 6-bis della legge della Regione Basilicata n. 12 del 2008 introdotto dalla norma impugnata, sostituendolo con il seguente testo: «1. Il Direttore Generale dell’ASP, che ha assunto ai sensi del comma 4, dell’articolo 6 della L.R. 1° luglio 2008, n. 12, il residuo delle gestioni liquidatorie delle disciolte UU.SS.LL. nn. 1, 2 e 3 può utilizzare esclusivamente in anticipazione di cassa le disponibilità finanziarie dell’ASP al solo ed esclusivo fine di provvedere ai pagamenti urgenti ed indifferibili del suddetto residuo che rimane, comunque, in capo alla Regione. 2. Il Direttore Generale dell’ASM, che ha assunto ai sensi del comma 4, dell’articolo 6 della L.R. 1° luglio 2008, n. 12, il residuo delle gestioni liquidatorie delle disciolte UU.SS.LL. nn. 4 e 5 può utilizzare esclusivamente in anticipazione di cassa le disponibilità finanziarie dell’ASM al solo ed esclusivo fine di provvedere ai pagamenti urgenti ed indifferibili del suddetto residuo che rimane, comunque, in capo alla Regione».<br />	<br />
2. — La Regione Basilicata non si è costituita.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’articolo 1, commi 1 e 2 (recte: art. 1), della legge della Regione Basilicata 5 aprile 2011, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 12. Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale), che ha aggiunto l’art. 6-bis alla legge della Regione Basilicata 1° luglio 2008, n. 12 (Riassetto organizzativo e territoriale del servizio sanitario regionale).<br />	<br />
Le disposizioni prevedono che i direttori generali delle Aziende sanitarie locali (ASL) di Potenza e Matera, i quali hanno assunto – ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2008 – il residuo delle gestioni liquidatorie delle disciolte Unità sanitarie locali (USL) di dette Province, possano utilizzare in anticipazione le disponibilità finanziarie delle aziende stesse al solo ed esclusivo fine di provvedere ai pagamenti urgenti ed indifferibili relativi alle pertinenti gestioni.<br />	<br />
1.1. — Secondo il ricorrente la norma impugnata contrasterebbe con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione in quanto, non assicurando la separazione tra gestioni liquidatorie delle disciolte USL ed attività poste in essere dalle ASL, graverebbe queste ultime di passività precedenti alla loro istituzione.<br />	<br />
In tal modo sarebbe violato l’art. 6, comma 1, ultimi due periodi, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), norma interposta tra l’art. 117, terzo comma, Cost. e la disposizione regionale oggetto del presente giudizio. Infatti, il meccanismo legislativo introdotto non sarebbe in grado di evitare che sulla gestione delle aziende sanitarie venga ad incidere, direttamente od indirettamente, l’onere dei debiti delle disciolte USL.<br />	<br />
In pendenza del presente giudizio l’art. 18 della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013), ha modificato l’art. 6-bis della legge della Regione Basilicata n. 12 del 2008 introdotto dalla norma impugnata, sostituendolo con il seguente testo: «1. Il Direttore Generale dell’ASP, che ha assunto ai sensi del comma 4, dell’articolo 6 della L.R. 1° luglio 2008, n. 12, il residuo delle gestioni liquidatorie delle disciolte UU.SS.LL. nn. 1, 2 e 3 può utilizzare esclusivamente in anticipazione di cassa le disponibilità finanziarie dell’ASP al solo ed esclusivo fine di provvedere ai pagamenti urgenti ed indifferibili del suddetto residuo che rimane, comunque, in capo alla Regione. 2. Il Direttore Generale dell’ASM, che ha assunto ai sensi del comma 4, dell’articolo 6 della L.R. 1° luglio 2008, n. 12, il residuo delle gestioni liquidatorie delle disciolte UU.SS.LL. nn. 4 e 5 può utilizzare esclusivamente in anticipazione di cassa le disponibilità finanziarie dell’ASM al solo ed esclusivo fine di provvedere ai pagamenti urgenti ed indifferibili del suddetto residuo che rimane, comunque, in capo alla Regione».<br />	<br />
Rispetto alla norma precedente viene specificato che l’utilizzazione possa avvenire «esclusivamente in anticipazione di cassa» e che l’eventuale anticipazione rimanga in capo alla Regione.<br />	<br />
2. — Il ricorso è fondato con riguardo sia alla formulazione originaria dell’articolo 6-bis che a quella modificata.<br />	<br />
2.1. — Questioni di legittimità costituzionale inerenti alla disciplina regionale delle gestioni liquidatorie delle disciolte USL, in riferimento al parametro interposto dell’art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sono già state esaminate da questa Corte.<br />	<br />
Ne è risultato un orientamento costante (sentenze n. 108 del 2010 e n. 437 del 2005) secondo cui l’art. 6, malgrado il suo contenuto specifico e dettagliato, «è da considerare per la finalità perseguita, in “rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione” con le norme-principio che connotano il settore dell’organizzazione sanitaria locale, così da vincolare l’autonomia finanziaria regionale in ordine alla disciplina prevista per i “debiti” e i “crediti” delle soppresse unità sanitarie locali».<br />	<br />
In passato la stessa legislazione della Regione Basilicata è stata assoggettata – in base al medesimo parametro – a scrutinio favorevole di questa Corte.<br />	<br />
Le disposizioni regionali all’epoca censurate avevano introdotto «rispetto ai pregressi rapporti di credito e di debito delle soppresse unità sanitarie locali, meccanismi particolari di gestioni distinte e di contabilità separate, tali da consentire ad uno stesso soggetto che subentrava nella loro posizione giuridica, ossia alle neoistituite aziende unità sanitarie locali, di evitare ogni confusione tra le diverse masse patrimoniali, in modo da tutelare i creditori, ma, nello stesso tempo, da escludere ogni responsabilità delle stesse aziende sanitarie in ordine ai predetti debiti delle preesistenti unità sanitarie locali» (sentenza n. 89 del 2000).<br />	<br />
2.2. — Analoga compatibilità tra norma regionale e parametro legislativo interposto non è rinvenibile nel caso in esame.<br />	<br />
La soluzione contenuta nell’art. 1 della legge della Regione Basilicata n. 6 del 2011, che ha introdotto l’art. 6-bis nella legge della Regione Basilicata n. 12 del 2008, di consentire ai direttori delle ASL di Potenza e Matera l’utilizzazione in anticipazione delle disponibilità finanziarie delle aziende stesse per fronteggiare i pagamenti urgenti ed indifferibili relativi ai debiti delle gestioni liquidatorie delle USL disciolte, non realizza la necessaria separazione integrale delle due gestioni più volte richiesta da questa Corte.<br />	<br />
Consentire anticipazioni per la gestione delle suddette pratiche liquidatorie «non realizza quella impermeabilità fra patrimonio della ASL e situazione debitoria della pregressa USL tale da rispettare il vincolo normativo per il quale in nessun caso i debiti delle USL debbono gravare sulle nuove ASL» (sentenza n. 108 del 2010).<br />	<br />
Le disposizioni censurate non sono infatti corredate – a differenza della fattispecie oggetto della sentenza n. 89 del 2000 – da meccanismi normativi idonei ad evitare ogni confusione tra massa patrimoniale della gestione liquidatoria e gestione corrente delle aziende.<br />	<br />
2.3. — Neppure le integrazioni specificative introdotte dall’art. 18 della legge della Regione Basilicata n. 17 del 2011 sono in grado di eliminare i vizi dell’originaria formulazione dell’art. 6-bis, il quale, in assenza di contestazione da parte della Regione, deve presumersi comunque già applicato alla data di entrata in vigore della novella regionale. Il meccanismo dell’anticipazione di cassa, comportando il correlato indefettibile rimborso a carico del bilancio regionale, era già presente nella disposizione originaria, sia pure attraverso un’espressione più sintetica.<br />	<br />
Il sistema dell’anticipazione-rimborso non è tuttavia sufficiente ad assicurare l’impermeabilità delle due gestioni richiesta dalla costante giurisprudenza di questa Corte.<br />	<br />
Pertanto l’illegittimità costituzionale dell’art. 6-bis della legge della Regione Basilicata n. 12 del 2008, aggiunto dall’art. 1 della legge della Regione Basilicata n. 6 del 2011, si estende anche alla nuova formulazione della norma conseguente all’emanazione dell’art. 18 della legge della Regione Basilicata n. 17 del 2011, sopravvenuta in pendenza di giudizio. Essa, specificando e riproponendo analoga soluzione, viene ad integrare un’ipotesi di ius superveniens, sostanzialmente confermativo della norma impugnata e – in forza del principio di effettività della tutela costituzionale – subisce analogo scrutinio negativo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI</p>
<p></b>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6-bis della legge della Regione Basilicata 1° luglio 2008, n. 12, sia nel testo originario introdotto dall’art. 1 della legge della Regione Basilicata 5 aprile 2011, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 12. Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale), sia in quello modificato dall’art. 18 della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013).</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2012.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2012.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-4-2012-n-79/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2012 n.79</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2012 n.1638</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-5-4-2012-n-1638/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-5-4-2012-n-1638/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-5-4-2012-n-1638/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2012 n.1638</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. F. Guarracino Sabatino Aquino (Avv. Maurizio Balletta) c. Regione Campania (Avv. Salvatore Colosimo) c. Umberto De Nicola, Giovanni Corporente, Giuseppe Zampino, Celeste Taranto, Giuseppe Guida, Romano Gregorio, Antonio Caruso, Giustino Parisi e Alessio Usai (Avv. Francesco Musella) c. Gabriella Alfan (Avv.ti Ennio De Vita e Sabato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-5-4-2012-n-1638/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2012 n.1638</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-5-4-2012-n-1638/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2012 n.1638</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. F. Guarracino<br /> Sabatino Aquino (Avv. Maurizio Balletta) c. Regione Campania (Avv. Salvatore Colosimo) c. Umberto De Nicola, Giovanni Corporente, Giuseppe Zampino, Celeste Taranto, Giuseppe Guida, Romano Gregorio, Antonio Caruso, Giustino Parisi e Alessio Usai (Avv. Francesco Musella) c. Gabriella Alfan (Avv.ti Ennio De Vita e Sabato Criscuolo) c. Busillo Vito in proprio e Nq Pres P.Co Regionale del Taburno Camposauro (Avv. Marcello Forunato)</span></p>
<hr />
<p>sui poteri della Giunta Regionale &ldquo;uscente&rdquo; nel periodo pre-elettorale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Regioni – Giunta Regionale – Nomina dei Presidenti dei parchi e delle riserve naturali – Revoca – Provvedimento – Motivazione – Per relationem – Illegittimità – Sussiste.	</p>
<p>2. Regioni – Giunta Regionale – Nomina dei Presidenti dei parchi e delle riserve naturali – Revoca – Provvedimento – Istruttoria – Parere della Commissione consiliare – Mancanza – Scadenza del mandato dell’esecutivo regionale – Motivazione – Illegittimità – Sussiste – Ragioni.	</p>
<p> 3. Regioni – Regione Campania – Poteri della Giunta Regionale uscente nel periodo pre-elettorale &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Deve essere dichiarato illegittimo il provvedimento con il quale la Regione revoca l’incarico di presidenti dei parchi e delle riserve naturali, con contestuale nomina di nuovi presidenti, fondato su di una motivazione generica i cui  presupposti di fatto e le ragioni delle scelta potrebbero essere desumibili solo per relationem dagli atti richiamati nel provvedimento finale	</p>
<p>2. È illegittimo il provvedimento delle Giunta Regionale della Campania di revoca dei presidenti dei parchi e delle riserve naturali adottato dalla precedente Giunta nel periodo pre-elettorale, ossia nei 45 giorni antecedenti alle elezioni regionali: ed infatti la nomina effettuata dalla Giunta uscente in tale periodo non è atto ultra vires, perché in periodo pre-elettorale la Giunta dispone di tutti i poteri previsti dallo Statuto, e non solo di quelli limitati all’ordinaria amministrazione, salvo espressa previsione contrario statutaria.	</p>
<p>3. Lo Statuto  della Regione Campania vigente, prevedendo in via ordinaria che «i consiglieri regionali entrano nell’esercizio delle loro funzioni con il completamento delle operazioni di proclamazione. Fino a tale momento sono prorogati i poteri del precedente Consiglio regionale» (art. 28, co. 2) e stabilendo soltanto per il caso di scioglimento anticipato per fatti inerenti il Presidente della Giunta (morte, impedimento permanente o dimissioni volontarie) che «il vice-presidente, la Giunta regionale e il Consiglio regionale rimangono in carica per l’esercizio dell’ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi» (art. 46 co. 7), non contempla alcuna limitazione di poteri analoga a quella desumibile dall’art. 3 della legge n. 108/68, né per il Consiglio né, tanto meno, per la Giunta, per il caso di loro scadenza naturale: pertanto, fino alla proclamazione degli eletti, la Giunta Regionale uscente, conserva i propri poteri senza alcuna limitazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 991 del 2012, proposto da: 	</p>
<p>Sabatino Aquino, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maurizio Balletta, con domicilio eletto presso Maurizio Balletta in Napoli, c.so V.Emanuele,142 Avv.B.Cajano; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione Campania in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Salvatore Colosimo, con domicilio eletto presso Salvatore Colosimo in Napoli, via S.Lucia, 81; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Umberto De Nicola, Giovanni Corporente, Giuseppe Zampino, Celeste Taranto, Giuseppe Guida, Romano Gregorio, Antonio Caruso, Giustino Parisi; Alessio Usai, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Musella, con domicilio eletto presso Francesco Musella in Napoli, via Vittoria Colonna N.30; Maria Gabriella Alfano, rappresentato e difeso dagli avv. Ennio De Vita, Sabato Criscuolo, con domicilio eletto presso Biagio Matera in Napoli, via Duomo N.61; Busillo Vito in proprio e Nq Pres P.Co Regionale del Taburno Camposauro, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marcello Forunato, con domicilio eletto presso Marcello Fortunato in Napoli, via Duomo,61,Avv.Matera; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento della Regione Campania n.146545/2012 recante ad oggetto nomina presidenti parchi e riserve naturali regionali; e di ogni altro atto connesso e conseguente</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania in Persona del Presidente P.T. e di Alessio Usai e di Maria Gabriella Alfano e di Busillo Vito in proprio e Nq Pres P.Co Regionale del Taburno Camposauro;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 il dott. Francesco Guarracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il ricorrente Aquino Sabatino, già presidente del Parco regionale del Partendo in virtù della DGRC n. 145 del 19 febbraio 2010, successivamente oggetto di avvio di procedimento di autotutela giusta DGRC n. 543 del 9 luglio 2010 e conseguente nuova selezione pubblica dei soggetti idonei a ricoprire la carica di presidenti degli enti parco e riserve naturali regionali, ha impugnato, unitamente agli atti indicati in epigrafe, la DGRC n. 729 del 6 dicembre 2011 che, all’esito della nuova selezione, ha designato i nuovi presidenti per i Parchi e le Riserve naturali regionali nonché la DGRC n. 15 del 9 febbraio 2012 che ha rettificato la DGRC ult. cit. e ha, altresì, concluso il procedimento di autotutela revocando la DGRC n. 145 del 2010.<br />	<br />
Denuncia il ricorrente, con plurimi motivi, vizi di motivazione e procedimentali nonché profili di sviamento di potere, con riferimento a denunciate incongruenze nell’iter procedimentale.<br />	<br />
Hanno resistito in giudizio la regione Campania con memoria difensiva, nonché i sigg. Busillo Vito (presidente del Parco regionale del Taburno Camposauro), Alfano Maria Gabriella (presidente della Riserva naturale Monti Eremita – Marzano, Foce Sele e Tanagro), Usai Alessio (presidente della Riserva naturale Lago Falciano-Foce Volturno, Costa di Licola).<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 4 aprile 2012, ricorrendone le condizioni, la causa è stata trattenuta in decisione per essere definita con sentenza in forma semplificata.<br />	<br />
Vanno preliminarmente respinte le eccezioni processuali di tardività sollevate dai resistenti, in quanto la lesione dell’interesse dell’odierno ricorrente discende dai provvedimenti conclusivi dei due procedimenti, rispettivamente, di revoca della sua designazione e di nomina di un nuovo presidente all’ente parco in questione, sui cui infatti si concentra l’impugnazione.<br />	<br />
Nel merito, il ricorso è fondato, nei termini appresso precisati.<br />	<br />
La motivazione del provvedimento conclusivo del procedimento di autotutela (DGRC n. 15 del 9 febbraio 2012), recante la revoca della designazione dei precedenti presidenti dei parchi e riserve naturali regionali (DGRC n. 145 del 19 febbraio 2010), risulta generica nel fare mero richiamo alla sussistenza di non altrimenti specificati “presupposti per disporre la revoca della deliberazione n. 145 del 19/02/2010”.<br />	<br />
Va altresì detto che, anche opinando che la formula adoperata intenda richiamare per relationem le ragioni originariamente indicate per l’avvio del procedimento (DGRC n. 543 del 9 luglio 2010: a) l’adozione dell’atto ultra vires, perché in periodo pre-elettorale la Giunta disporrebbe di poteri limitati all’ordinaria amministrazione; b) l’omessa preventiva designazione da parte degli Assessori al ramo; c) l’omessa acquisizione del parere della commissione consiliare competente; d) l’aver approvato la Giunta una “proposta di nomina” non contemplata dalla normativa regionale di riferimento), la predetta motivazione appare comunque contraddittoria e perplessa, in quanto la medesima deliberazione, nel procedere alla contestuale nomina dei nuovi presidenti, nega la necessità di acquisire il preventivo parere della commissione consiliare competente (cioè proprio una delle ragioni che sarebbero richiamate per relationem a fondamento della revoca).<br />	<br />
Va ancora considerato che non appare, comunque, fondata la tesi che la Giunta regionale non potesse legittimamente procedere alla designazione dei precedenti presidenti, per un affievolimento di poteri collegato alla imminente scadenza elettorale, giacché:<br />	<br />
&#8211; come riportato in atti e non contestato, gli organi in carica all’epoca dei fatti (eletti in data 3-4 aprile 2005), sarebbero scaduti dalla carica soltanto in data 4 aprile 2010;<br />	<br />
&#8211; la Giunta ha deliberato sulla nomina dei presidenti il 19 febbraio 2010, cioè prima della sua scadenza;<br />	<br />
&#8211; lo Statuto regionale di per sé non autorizza la conclusione che la Giunta disponga di poteri limitati in prossimità della scadenza naturale del suo mandato;<br />	<br />
&#8211; l’invocata giurisprudenza del 2010 della Corte costituzionale concerne la fattispecie, affatto diversa, in cui sia previsto che, in caso di scioglimento anticipato e scadenza della legislatura, il Consiglio e l’Esecutivo regionale siano prorogati (oltre<br />
&#8211; vero è che l&#8217;art. 3, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, prevede che i consigli regionali «esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente la data delle elezioni per la loro rinnovazione», ma è anche vero che la predetta sent<br />
&#8211; evidentemente lo stesso deve dirsi con riferimento ai poteri degli organi prima della loro scadenza;<br />	<br />
&#8211; ebbene, lo Statuto regionale vigente, prevedendo in via ordinaria che «i consiglieri regionali entrano nell’esercizio delle loro funzioni con il completamento delle operazioni di proclamazione. Fino a tale momento sono prorogati i poteri del precedente<br />
Va detto, altresì, che della individuazione dei presidenti ad opera degli Assessori regionali è espressa menzione nella stessa DGRC n. 145 del 19 febbraio 2010.<br />	<br />
In conclusione, per le predette ragioni ed assorbito quant’altro, la domanda di annullamento del provvedimento di revoca e, di conseguenza, del provvedimento di nomina dei nuovi presidenti merita accoglimento, nei limiti dell’interesse del ricorrente e tenuto conto della natura di atto plurimo dei provvedimenti impugnati (con salvezza, dunque, delle posizioni dei soggetti nominati alla presidenza di parchi e riserve naturali regionali diverse da quella presieduta dal ricorrente).<br />	<br />
La novità delle questioni giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 991/12), lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei limiti e nei termini di cui in motivazione.&#8212;<br />	<br />
Spese compensate. &#8212;<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />	<br />
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/04/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-5-4-2012-n-1638/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2012 n.1638</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2012 n.500</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-4-2012-n-500/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-4-2012-n-500/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-4-2012-n-500/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2012 n.500</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;ordinanza con cui il Responsabile del Servizio Commercio di un Comune ha disposto la sospensione dell&#8217;attività di somministrazione di alimenti e bevande nell&#8217;intera struttura comunale turistico-ricettiva &#8220;La Punta&#8221;, Premesso: &#8211; che questa Sezione, con l’ordinanza n. 179/2012, ha rilevato la mancanza di proporzionalità dell’azione amministrativa in riferimento all’inibizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-4-2012-n-500/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2012 n.500</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-4-2012-n-500/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2012 n.500</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;ordinanza con cui il Responsabile del Servizio Commercio di un Comune ha disposto la sospensione dell&#8217;attività di somministrazione di alimenti e bevande nell&#8217;intera struttura comunale turistico-ricettiva &#8220;La Punta&#8221;, Premesso: &#8211; che questa Sezione, con l’ordinanza n. 179/2012, ha rilevato la mancanza di proporzionalità dell’azione amministrativa in riferimento all’inibizione dell’attività oggetto di concessione sull’intera struttura;  Considerato:<br />
&#8211; che l’Amministrazione resistente ha disposto nei confronti del ricorrente la revoca dell’autorizzazione commerciale, è motivato sulla violazione sia della normativa edilizia, sia degli obblighi convenzionali, sia, ancora, degli obblighi concernenti la l</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00500/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00027/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 27 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>La Punta S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Bruno Bianchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Settembrini, 35	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Sorico</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paola Brambilla, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano 3, Piazza Bertarelli, 1 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Consorzio Riserva naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola</b>, non costituita in giudizio	</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza n. 15, prot. n. 2904, del 29.11.2011, notificata in pari data, con cui il Responsabile del Servizio Commercio del Comune di Sorico ha disposto la sospensione dell&#8217;attività di somministrazione di alimenti e bevande nell&#8217;intera struttura comunale turistico-ricettiva &#8220;La Punta&#8221;, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale: atti impugnati con il ricorso principale;<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza n. 18 del 23.12.2011, notificata il 27.12.2011, con cui il Responsabile del Servizio Commercio del Comune di Sorico ha revocato alla ricorrente l&#8217;autorizzazione commerciale prot. 1000 del 20.4.2010 per la somministrazione di alimenti e bevande all&#8217;interno della struttura comunale: atto impugnato con i motivi aggiunti;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorico;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Premesso:<br />	<br />
&#8211; che questa Sezione, con l’ordinanza n. 179/2012, ha rilevato la mancanza di proporzionalità dell’azione amministrativa in riferimento all’inibizione dell’attività oggetto di concessione sull’intera struttura;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che il provvedimento impugnato con atto di motivi aggiunti, con cui l’Amministrazione resistente ha disposto nei confronti del ricorrente la revoca dell’autorizzazione commerciale, è motivato sulla violazione sia della normativa edilizia, sia degli obbl<br />
&#8211; che tuttavia, in epoca successiva, l’Amministrazione comunale ha notificato alla società ricorrente un atto di diffida ad adempiere tutte le obbligazioni previste dalla convenzione disciplinante il rapporto concessorio, ciò costituendo, nei fatti, un at<br />
&#8211; che resta in ogni caso fermo l’obbligo della ricorrente di corrispondere al Comune i canoni arretrati e di conformarsi per il resto a quanto stabilito convenzionalmente tra le parti;<br />	<br />
Ritenuti sussistenti i presupposti di fondatezza e di pregiudizio grave ed irreparabile;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)<br />	<br />
accoglie la domanda di sospensione nei termini di cui in motivazione.	</p>
<p>Fissa la discussione nel merito all’udienza del 10.10.2012.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mariuzzo, Presidente<br />	<br />
Raffaello Gisondi, Primo Referendario<br />	<br />
Angelo Fanizza, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/04/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-4-2012-n-500/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2012 n.500</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2012 n.250</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-5-4-2012-n-250/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-5-4-2012-n-250/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-5-4-2012-n-250/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2012 n.250</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento del Comune di Orbetello, Settore Pianificazione Territoriale, di diniego Accertamento di compatibilità Paesaggistica e della Attestazione di Conformità in Sanatoria relative a lievi difformità riscontrate nel posizionamento di due serbatoi di stoccaggio dell&#8217;ossigeno liquido a servizio e all&#8217;interno di impianto produttivo di acquicoltura di una Società</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-5-4-2012-n-250/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2012 n.250</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-5-4-2012-n-250/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2012 n.250</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento del Comune di Orbetello, Settore Pianificazione Territoriale, di diniego Accertamento di compatibilità Paesaggistica e della Attestazione di Conformità in Sanatoria relative a lievi difformità riscontrate nel posizionamento di due serbatoi di stoccaggio dell&#8217;ossigeno liquido a servizio e all&#8217;interno di impianto produttivo di acquicoltura di una Società Agricola, &#8211; rilevato che il ricorso appare assistititi dal prescritto fumus boni juris con riferimento al quarto e quinto ordine di motivi, in specie a fronte della motivazione addotta e della consistenza della modifica rispetto alla situazione pregressa; &#8211; atteso che, a fronte dello stato dei luoghi, dell’operatività dell’azienda e degli effetti derivanti dall’atto impugnato sussiste altresì il lamentato periculum in mora. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00250/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00438/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 438 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Cosa Società Agricola A R.L.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Iaria, con domicilio eletto presso Domenico Iaria in Firenze, via dei Rondinelli 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Orbetello</b> in Persona del Sindaco P.T.; <b>Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali</b> in Persona del Ministro Pro Tempore, <b>Soprintendenza Per Beni Architettonici e Paes. Province di Si,Gr</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distr.le Firenze, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di diniego n. 03 del 24.01.2012 del Comune di Orbetello, Settore Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici &#8211; Ufficio Edilizia Privata, al rilascio dell&#8217;Accertamento di compatibilità Paesaggistica e della Attestazione di Conformità<br />
&#8211; del parere negativo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto prot. n . 274 del 10.01.2012;<br />	<br />
&#8211; diogni altro atto, ancorchè non conosciuto, comunque connesso, presupposto o consequenziale rispetto a quello sopra indicato ed in particolare:<br />	<br />
&#8211; del parere negativo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto di cui alla nota prot. n. 13442 dello 07.09.2011.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali in Persona del Ministro Pro Tempore e di Soprintendenza Per Beni Architettonici e Paes. Province di Si,Gr;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori D. Iaria e M. Gambini avvocato dello Stato;	</p>
<p>&#8211; rilevato che il ricorso appare assistititi dal prescritto fumus boni juris con riferimento al quarto e quinto ordine di motivi, in specie a fronte della motivazione addotta e della consistenza della modifica rispetto alla situazione pregressa;<br />	<br />
&#8211; atteso che, a fronte dello stato dei luoghi, dell’operatività dell’azienda e degli effetti derivanti dall’atto impugnato sussiste altresì il lamentato periculum in mora;<br />	<br />
&#8211; considerato che sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza)<br />	<br />
Accoglie la domanda cautelare proposta e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica utile del gennaio 2013.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere<br />	<br />
Davide Ponte, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/04/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-5-4-2012-n-250/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2012 n.250</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2012 n.108</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-4-2012-n-108/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-4-2012-n-108/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-4-2012-n-108/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2012 n.108</a></p>
<p>Non va sospesa la determinazione di conferimento incarico professionale per progetto di riqualificazione e nuova distribuzione delle aree cimiteriali di un Comune, Considerato che la gara postulava, tra l’altro, che le RTP partecipanti indicassero nel loro interno “un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-4-2012-n-108/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2012 n.108</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-4-2012-n-108/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2012 n.108</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la determinazione di conferimento incarico professionale per progetto di riqualificazione e nuova distribuzione delle aree cimiteriali di un Comune, Considerato che la gara postulava, tra l’altro, che le RTP partecipanti indicassero nel loro interno “un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza (cfr. art. 90, comma 7, d.lgs. n. 163/06); che lo Stato italiano subordina, peraltro, il pieno esercizio della professione di architetto (comprensivo della presentazioni di atti o di istanze ad ente pubblico) non già dal conseguimento della abilitazione, ma dalla effettiva iscrizione all’albo; che la professionista indicata dalla RTI aggiudicataria risulta iscritta all’Albo professionale dal 4 dicembre 2006; laddove, il bando reca la data di pubblicazione del 3.11.2011. che pertanto risulta possedere il requisito richiesto. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00108/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00232/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 232 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Ernesto Sorvillo, Vincenzo Del Gaudio, Mariano Negri, Vito De Caprio, Vincenzo Del Genio</b> e <b>Renato Sorvillo</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Giancarlo Di Biase, con domicilio eletto in Latina, presso la segreteria della sezione, via A. Doria, 4;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Boville Ernica</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesca Petullà, con domicilio eletto in Latina, presso la segreteria della sezione, via A. Doria, 4; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Giuseppe Picano, Benedetta Chiarelli, Federico Tunzio, Domenico Ferri, Raggruppamento Temporaneo di Professionisti</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della determinazione n.61 datata 21 febbraio 2012 di conferimento incarico professionale per progetto di riqualificazione e nuova distribuzione delle aree cimiteriali; del verbale di gara n.4 del 15 dicembre 2011; del verbale di gara n.5 del 21 dicembre 2011; del verbale di gara n.6 del 22 dicembre 2011 e del bando di gara n.555 datato 3 novembre 2011;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Boville Ernica;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che la presente gara di affidamento d’incarico per la riqualificazione e nuova distribuzione delle aree cimiteriali avviata dal Comune di Boville Ernica postulava, tra l’altro, che le RTP partecipanti indicassero nel loro interno “un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza (cfr. art. 90, comma 7, d.lgs n. 163/06);<br />	<br />
che lo Stato italiano subordina, peraltro, il pieno esercizio della professione di architetto (comprensivo della presentazioni di atti o di istanze ad ente pubblico) non già dal conseguimento della abilitazione, ma dalla effettiva iscrizione all’albo;<br />	<br />
che la professionista indicata dalla RTI aggiudicataria risulta iscritta all’Albo professionale dal 4 dicembre 2006; laddove, il bando reca la data di pubblicazione del 3.11.2011.<br />	<br />
che pertanto risulta possedere il requisito richiesto;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) Respinge la suindicata domanda cautelare<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Corsaro, Presidente<br />	<br />
Santino Scudeller, Consigliere<br />	<br />
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/04/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-4-2012-n-108/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2012 n.108</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2012 n.1653</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-5-4-2012-n-1653/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-5-4-2012-n-1653/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-5-4-2012-n-1653/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2012 n.1653</a></p>
<p>Pres. S. Romano, est. I. Raiola Vincenzo Russo (Avv. Alessia Polcaro) c. Comune di Napoli (Avv.ti Gabriele Romano, Giuseppe Tarallo, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza) sull&#8217;obbligo di notifica del ricorso ai soggetti contro interessati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-5-4-2012-n-1653/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2012 n.1653</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-5-4-2012-n-1653/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2012 n.1653</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, est. I. Raiola<br /> Vincenzo Russo (Avv. Alessia Polcaro) c. Comune di Napoli (Avv.ti Gabriele Romano, Giuseppe Tarallo, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di notifica del ricorso ai soggetti contro interessati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa- Ricorso giurisdizionale &#8211; Controinteressato – Nozione	</p>
<p>2. Giustizia Amministrativa – Ricorso Giurisdizionale – graduatoria finale del procedimento selettivo indetto dal Comune di Napoli, con d.d. n.85 del 27 ottobre 2011, per l&#8217;assegnazione annuale di n. 17 postazioni nell&#8217;area della Rotonda Diaz – Notifica del ricorso solo all’Amministrazione e non anche ai soggetti controinteressati – Inammissibilità – Sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Ai fini dell’identificazione della figura del controinteressato sono necessari due elementi, di cui uno sostanziale, consistente nella presenza di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato, ed uno di carattere formale, costituito dalla circostanza che il soggetto possessore di tale qualificato interesse alla conservazione del provvedimento sia espressamente o nominativamente individuato nel provvedimento medesimo, o comunque agevolmente individuabile in base ad esso	</p>
<p>2. Deve essere dichiarato inammissibile, per violazione del principio del contraddittorio, il ricorso proposto avverso la graduatoria finale del procedimento selettivo indetto dal Comune di Napoli, con d.d. n.85 del 27 ottobre 2011, per l&#8217;assegnazione annuale di n. 17 postazioni nell&#8217;area della Rotonda Diaz, destinate all&#8217;esposizione ed alla vendita di opere frutto dell&#8217;ingegno, nel caso in cui il ricorso sia stato notificato solo al Comune di Napoli e non anche ad ai soggetti aggiudicatari (1)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 3 giugno 2011, n.5009; Id., sez. III. 1 dicembre 201 n.34850; T.A.R. Napoli, sez. I, 7 aprile 2011 n.1985</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 724 del 2012, proposto da: 	</p>
<p>Vincenzo Russo, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessia Polcaro, con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla via dei Fiorentini n.61; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele Romano, Giuseppe Tarallo, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla piazza S. Giacomo presso l’Avvocatura Municipale; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1.della Determinazione n. 91 del 30/11/2011 emessa dal Dirigente dell&#8217;8^ Direzione Centrale &#8211; Sviluppo Commerciale, Artigianale e Turistico &#8211; Servizio Commercio su aree pubbliche del Comune di Napoli, avente ad oggetto l&#8217;approvazione della Graduatoria della procedura concorsuale relativa all&#8217;assegnazione annuale di n. 17 postazioni nell&#8217;area della Rotonda Diaz, destinate all&#8217;esposizione ed alla vendita di opere frutto dell&#8217;ingegno; <br />	<br />
2.di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato in data 26 gennaio 2012 e depositato in data 17 febbraio 2012, parte ricorrente impugnava l’atto in epigrafe per i seguenti motivi di diritto: <br />	<br />
Violazione degli artt. 3 e 97 della Cost. – Violazione della normativa del bando, in particolare dei criteri di attribuzione del punteggio – eccesso di potere – difetto assoluto di istruttoria – Manifesta ingiustizia – Disparità di trattamento.<br />	<br />
Si costituiva il Comune di Napoli, che resisteva al ricorso rilevandone l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del giorno 8 marzo 201, sentite le parti, la causa passava in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso va dichiarato inammissibile.<br />	<br />
Il Tribunale rileva che parte ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del procedimento selettivo indetto dal Comune di Napoli, con d.d. n.85 del 27 ottobre 2011, per l&#8217;assegnazione annuale di n. 17 postazioni nell&#8217;area della Rotonda Diaz, destinate all&#8217;esposizione ed alla vendita di opere frutto dell&#8217;ingegno, alla quale aveva chiesto di partecipare con domanda del 11.11.2011, limitando ad evocare in giudizio il solo Comune di Napoli ed omettendo del tutto di notificare il ricorso introduttivo «ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso [nel caso di specie, la graduatoria finale] entro il termine di legge».<br />	<br />
Ai sensi dell’art.41, comma 2 , c.p.a. tale omissione comporta la decadenza dall’impugnazione e la declaratoria di inammissibilità del ricorso (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 3 giugno 2011, n.5009; Id., sez. III. 1 dicembre 201 n.34850; T.A.R. Napoli, sez. I, 7 aprile 2011 n.1985).<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile il ricorso.<br />	<br />
Condanna parte ricorrente al rimborso, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €.1.000,00# (euro mille/00). <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Saverio Romano, Presidente<br />	<br />
Paolo Carpentieri, Consigliere<br />	<br />
Ida Raiola, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/04/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-5-4-2012-n-1653/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2012 n.1653</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2012 n.114</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-5-4-2012-n-114/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-5-4-2012-n-114/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-5-4-2012-n-114/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2012 n.114</a></p>
<p>Est. Pozzi – Zaccaria De Luca (avv. Licciardello) c. Ministero della Giustizia (avv. Avvocatura Distr. Le dello Stato). 1. Giustizia amministrativa &#8211; Pubblico Impiego – Ricorso gerarchico e giurisdizionale &#8211; Sanzione disciplinare – Corrispondenza dei motivi &#8211; Ambito. 2. Pubblico Impiego – Sanzione disciplinare – Notifica di un atto non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-5-4-2012-n-114/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2012 n.114</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-5-4-2012-n-114/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2012 n.114</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Est. Pozzi – Zaccaria De Luca<br /> (avv. Licciardello) c. Ministero della Giustizia (avv. Avvocatura Distr. Le dello Stato).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa &#8211; Pubblico Impiego – Ricorso gerarchico e giurisdizionale &#8211; Sanzione disciplinare – Corrispondenza dei motivi &#8211; Ambito.	</p>
<p>2. Pubblico Impiego – Sanzione disciplinare – Notifica di un atto non concernente i doveri d’ufficio – Ricezione – Rifiuto legittimo – Illegittimità della sanzione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Il principio di corrispondenza tra rimedio amministrativo e giurisdizionale va applicato con la cautela e la flessibilità derivanti dalla diversa natura dei due gravami, affidati rispettivamente alle capacità conoscitive, espressive e rappresentative non tecniche del diretto interessato e le conoscenze e competenze specificatamente tecniche dell’avvocato difensore.	</p>
<p>2. – La tutela della propria posizione di lavoratore subordinato, in qualsiasi forma esercitata compresa quella del rifiuto alla notifica o comunicazione di atti, attiene alla materia dei diritti civili e della tutela giurisdizionale, che travalicano (anzi prescindono da) gli aspetti d’ufficio del rapporto di lavoro e si appuntano unicamente alla sfera delle libertà e delle facoltà individuali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento<br />	<br />
(Sezione Unica)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 151 del 2011, proposto da:<br />
<b>Zaccaria De Luca</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonino Licciardello, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Vannetti, 13; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Ministero della Giustizia &#8211; Dipartimento Amministrazione Penitenziaria</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distr.le dello Stato di Trento, domiciliata per legge in Trento, largo Porta Nuova N. 9; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento <br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; del decreto del Ministero della Giustizia &#8211; Dipartimento dell&#8217;Amministrazione Penitenziaria &#8211; Provveditore Regionale per il Veneto &#8211; Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, n. 209/2011 di data 30.05.2011 concernente il rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare della censura.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia &#8211; Dipartimento Amministrazione Penitenziaria;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 aprile 2012 il Presidente Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il presente giudizio ha per oggetto il ricorso proposto dall’Agente Scelto di Polizia Giudiziaria, in servizio presso la Casa Circondariale di Trento, avverso la sanzione disciplinare della censura irrogatagli per essersi rifiutato di ricevere nella sede di servizio la notificazione di un provvedimento di rigetto di un ricorso proposto dallo stesso dipendente.<br />	<br />
La sanzione è stata comunicata all’interessato con nota del 3.02.2011 dal Direttore della C.C. di Trento sulla base della seguente motivazione: “resosi responsabile dell’infrazione di cui all’art. 2, lettera e), del D.Lgs. 449/92”.<br />	<br />
Avverso la sanzione della censura il ricorrente, in data 3.03.2011, ha presentato ricorso gerarchico al Provveditore Regionale nel quale ha chiarito le motivazioni che l’hanno spinto a non sottoscrivere la dichiarazione di ricezione del documento amministrativo che lo riguardava.<br />	<br />
Con Decreto n. 209/2011 del 30.05.2011 il Provveditore Regionale ha rigettato il ricorso per avere il ricorrente rifiutato la notifica del provvedimento amministrativo “con insistenza”.<br />	<br />
Avverso la sanzione disciplinare ed il successivo rigetto del relativo ricorso gerarchico l’interessato deduce i seguenti motivi:<br />	<br />
Eccesso di potere per errata interpretazione della norma ed erronea valutazione dei fatti.<br />	<br />
Premesso che i comportamenti contestati si sono svolti in un contesto che vede il ricorrente da tempo oggetto di ingiuste vessazioni da parte di alcuni componenti dell’Ufficio Segreteria e dello stesso Direttore e contro le quali ha sempre ritenuto suo diritto presentare esposti e ricorsi, quasi tutti con esito positivo e che il documento amministrativo che si cercava di notificare al ricorrente era quello con cui il Provveditore Regionale aveva rigettato un precedente ricorso e di cui si era interessato il difensore del ricorrente medesimo, l’interessato lamenta che nessuna norma impone la sottoscrizione obbligatoria di un documento, tranne che non ci si riferisca alla normativa sull’ordine pubblico o ai detenuti agli arresti domiciliari: infatti, la scelta se firmare o non firmare un documento non è la violazione di una norma, bensì l’esercizio di un diritto.<br />	<br />
Tale conclusione sarebbe confortata dall’art. 12 del D.Lgs. 449/92, che prevede espressivamente la facoltà di rifiutare la sottoscrizione.<br />	<br />
Né sarebbe configurabile alcuna violazione di norme di comportamento nella presunta insistenza con cui il ricorrente avrebbe rifiutato la sottoscrizione, tenuto conto che la funzionaria notificante avrebbe ben potuto ugualmente consegnare il provvedimento amministrativo apponendo nel proprio documento la semplice dicitura: “si rifiuta di firmare, consegnato il 15.09.2010”.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione, contestando anzitutto l’ammissibilità del ricorso, poiché nessuno dei profili di censura con esso dedotti risulta in qualche modo enunciato nel precedente ricorso gerarchico.<br />	<br />
Si tratterebbe quindi di motivi nuovi tardivamente dedotti, in evidente elusione del termine d’impugnazione decorrente dalla conoscenza del provvedimento disciplinare.<br />	<br />
In ogni caso ed in subordine, l’impugnazione sarebbe altresì infondata.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 5 aprile 2012 la causa, sentiti i difensori delle parti, è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>In via pregiudiziale deve respingersi l’eccezione di inammissibilità del gravame per mancata corrispondenza fra doglianze contenute nel ricorso gerarchico e quelle formulate con il ricorso giurisdizionale.<br />	<br />
Non v’è dubbio che in base alla consolidata giurisprudenza amministrativa ( mantenutasi anche dopo l’abolizione della previsione della necessità del previo esperimento del ricorso gerarchico ), che il collegio condivide (Cons. St., IV nn. 962/04 e 355/96; T.A.R. Veneto Sez. III, 1-4-2010, n. 1120; Tar Lombardia, Milano, n. 4084/2008), è inammissibile, in sede di ricorso giurisdizionale contro la decisione di un ricorso gerarchico, la proposizione di motivi non dedotti con quest’ultimo. Tale limitazione si connette, sempre secondo la giurisprudenza, alla circostanza che la decisione del ricorso gerarchico è atto di natura giustiziale e l&#8217;ambito della decisione in sede gerarchica non può andare oltre l&#8217;esame dei vizi denunciati, sicchè non sarebbe corretto ammettere l&#8217;impugnazione in sede giurisdizionale della decisione gerarchica per vizi che, in quanto non proposti in quella sede, non potevano essere presi in considerazione nella sede del gravame amministrativo (Cons. St., IV, 962/04 cit.). <br />	<br />
Il principio di corrispondenza tra rimedio amministrativo e giurisdizionale va, tuttavia, applicato con la cautela e la flessibilità derivanti dalla diversa natura dei due gravami, affidati rispettivamente alle capacità conoscitive, espressive e rappresentative non tecniche del diretto interessato e le conoscenze e competenze specificatamente tecniche dell’avvocato difensore.<br />	<br />
Ciò chiarito e precisato, nel ricorso gerarchico di specie il dipendente si era – seppure, ripetesi, con il linguaggio proprio del non addetto ai lavori &#8211; lamentato di un difetto di motivazione e, implicitamente, di un difetto di presupposti, per poter qualificare il proprio comportamento come “ scorretto “ e pertanto passibile di sanzione disciplinare.<br />	<br />
Le stesse censure, seppure maggiormente articolate e sviluppate secondo le tecniche, necessariamente più sofisticate, di redazione degli atti processuali, sono state riproposte nella presente sede giurisdizionale.<br />	<br />
Superata l’eccezione di inammissibilità, nel merito, il ricorso è fondato.<br />	<br />
Il D.Lgs. 30-10-1992, n. 449, riguardante le sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell&#8217;art. 21, comma 1, della legge di delegazione 15 dicembre 1990, n. 395, dispone all’articolo 2 che la censura – consistente in una dichiarazione di biasimo – viene irrogata per una serie di illeciti disciplinari di minore gravità, tra cui la negligenza in servizio, la mancanza di correttezza nel comportamento ed il contegno comunque scorretto verso superiori, pari qualifica, altri dipendenti e pubblico.<br />	<br />
Nella specie, l’amministrazione si è avvalsa di quest’ultima previsione, recata nel predetto articolo 2, comma 1, lett. e), ritenendo appunto non corretto il rifiuto di ricevere la notifica a mani proprie del provvedimento di rigetto di un precedente ricorso amministrativo proposto dallo stesso ricorrente, il quale, sempre secondo l’atto di contestazione degli addebiti, “ si rivolgeva al funzionario di Segreteria ..…con fare insistente sollecitandolo a notificare l’atto precitato al suo legale”.<br />	<br />
Questi essendo i fatti contestati al dipendente, emerge con immediatezza la fondatezza del ricorso, non potendosi certo qualificare di per sé “ scorretto “ un comportamento che, come giustamente rilevato dal ricorrente, rientra appieno nelle facoltà del privato cittadino di ricevere o meno atti a lui destinati e riguardanti, nell’ambito di un rapporto di lavoro, non i propri doveri d’ufficio ma la sua sfera appunto privata.<br />	<br />
Né rileva che nella specie si trattasse di un provvedimento inerente un ricorso amministrativo proposto dallo stesso dipendente avverso un provvedimento relativo al proprio rapporto di servizio. La tutela della propria posizione di lavoratore subordinato, in qualsiasi forma esercitata compresa quella del rifiuto alla notifica o comunicazione di atti, attiene alla materia dei diritti civili e della tutela giurisdizionale, che travalicano ( anzi prescindono da ) gli aspetti d’ufficio del rapporto di lavoro e si appuntano unicamente alla sfera delle libertà e delle facoltà individuali.<br />	<br />
D’altra parte, lo stesso testo normativo sopra richiamato ( d. lgs. n. 449/1992 ) riconosce il predetto diritto di rifiuto, laddove ( art. 12 ), a proposito della contestazione degli addebiti, prevede espressamente “ l&#8217;eventuale rifiuto a sottoscrivere “ la copia del foglio contenente le contestazioni, ricollegandovi l’unico effetto di fare espressa menzione del rifiuto mediante attestazione scritta del capo dell&#8217;ufficio o del capo del reparto incaricato della consegna, senza ulteriori conseguenze, se non quelle, procedimentali o processuali, di eventuali decorrenze di termini.<br />	<br />
Certo, diverso sarebbe il caso, già accennato, di rifiuto di ricevere e sottoscrivere per ricezione un atto riguardante specifici doveri d’ufficio ( ad esempio la consegna di un detenuto, un ordine di servizio, ecc. ), ma questa non è l’ipotesi qui in contestazione.<br />	<br />
Quanto all’ulteriore profilo che potrebbe, in ipotesi, denotare un comportamento scorretto, costituito da asserite “ insistenze “ nel chiedere che la comunicazione del provvedimento da consegnare al dipendente avvenisse al domicilio del proprio legale, risulta verosimilmente presumibile – in mancanza di qualsiasi documentata allegazione contraria &#8211; che le insistenze nel declinare l’accettazione possano essere correlate e precedute da pari insistenze da parte dell’organo comunicante, notificante o trasmittente.<br />	<br />
In ogni caso, l’insistenza, ove non correlata ad atteggiamenti petulanti o sconvenienti o provocatori o inutilmente polemici – che qui non sono stati addotti – non rappresenta di per sé una scorrettezza, ben potendo costituire una forma dialettica per assicurarsi che il destinatario dell’insistenza abbia ben compreso a chi girare la comunicazione. <br />	<br />
Per le esposte considerazioni il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Le spese possono compensarsi, tenuto conto dell’esito di altro ricorso proposto dal ricorrente e trattenuto in decisione alla stessa odierna udienza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente, Estensore<br />	<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere<br />	<br />
Alma Chiettini, Consigliere<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 06/04/2012	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-5-4-2012-n-114/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2012 n.114</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2012 n.58</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-5-4-2012-n-58/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-5-4-2012-n-58/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-5-4-2012-n-58/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2012 n.58</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell&#8217;appalto a cottimo fiduciario gestione servizio di refezione scolastica di un Comune, se vi sono dubbi sul contratto di avvalimento, sulla mancata valutazione della anomalia dell’offerta e sulla violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara, avendo la commissione provveduto all’apertura delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-5-4-2012-n-58/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2012 n.58</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-5-4-2012-n-58/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/4/2012 n.58</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell&#8217;appalto a cottimo fiduciario gestione servizio di refezione scolastica di un Comune, se vi sono dubbi sul contratto di avvalimento, sulla mancata valutazione della anomalia dell’offerta e sulla violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara, avendo la commissione provveduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica in seduta segreta. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00058/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00082/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 82 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>La Cascina Global Service Srl</b> rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Michele Perrone con domicilio eletto presso l’avv. Rocco De Bonis in Potenza, via N. Sauro n.102;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Policoro</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Forastiere con domicilio eletto presso l’Avv. Rocco Brienza in Potenza, via del Popolo n.6; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>La Teverna del Borgo Snc di Bisignano Donato &#038; C.</b>, n.c.;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; della determinazione recante l&#8217;aggiudicazione definitiva dell&#8217;appalto a cottimo fiduciario gestione servizio di refezione scolastica di Policoro A.S. 2011/2012, di estremi e data non noti;<br />	<br />
&#8211; della determinazione del Responsabile del Servizio n. 37 del 23/1/2012, recante l&#8217;aggiudicazione provvisoria in favore della impresa La Taverna del Borgo snc di Bisignano Donato.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Policoro, in persona del Sindaco p.t.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 il dott. Antonio Ferone e uditi per le parti i difensori Avv. Michele Perrone per la parte ricorrente; Avv. Rocco Brienza, su delega dell&#8217;Avv. Giuseppe Forastiere, per il Comune intimato;	</p>
<p>&#8211; considerato che il ricorso, sia pure ad una prima sommaria cognizione, appare assistito da sufficienti elementi di fondatezza in relazione alle contestazioni relative al contratto di avvalimento (anche la società S. e P. Ristorazioni di Eustachio Santor<br />
&#8211; considerato, pertanto, che al lamentato danno grave ed irreparabile può ovviarsi accordando la invocata tutela cautelare ai soli fini della sospensione dell’esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;<br />	<br />
&#8211; che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;<br />	<br />
&#8211; che l’Udienza Pubblica di trattazione del merito della controversia va fissata per la data del 20 settembre 2012.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie, nei limiti precisati in motivazione, la suindicata domanda incidentale di sospensione.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito l’Udienza Pubblica del 20 settembre 2012.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Michele Perrelli, Presidente<br />	<br />
Antonio Ferone, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giancarlo Pennetti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/04/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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