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	<title>5/3/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5/3/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2009 n.2287</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-5-3-2009-n-2287/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-5-3-2009-n-2287/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-5-3-2009-n-2287/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2009 n.2287</a></p>
<p>Pres. Riggio Est. Fantini Cerrone R. (Avv.ti A. Clarizia e E. Torrelli) c/ S.A.F. S.p.a. (Avv. P. Stella Richter) ed altri. sull&#8217;illegittimità della lex specialis di gara che preveda un diritto di prelazione in favore di una impresa non partecipante 1. Contratti della P.A. – Gara – Lex specialis –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-5-3-2009-n-2287/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2009 n.2287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-5-3-2009-n-2287/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2009 n.2287</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.<i> Riggio </i>  Est. <i>Fantini</i><br /> Cerrone R. (Avv.ti A. Clarizia e E. Torrelli) c/ S.A.F. S.p.a.<br /> (Avv. P. Stella Richter) ed altri.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della lex specialis di gara che preveda un diritto di prelazione in favore di una impresa non partecipante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – <i>Lex specialis</i> – Impresa non partecipante &#8211; Diritto di prelazione – Previsione – Illegittimità – Ragioni. 	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Diritto di prelazione – Accertamento – Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Ragioni. 	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Ricorso – Soggetto non partecipante – Legittimazione – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle procedure di gara – nella specie per la vendita di una piantagione di pioppi &#8211; è illegittima la previsione della <i>lex specialis </i>che preveda un diritto di prelazione in favore di impresa non partecipante poiché l’Amministrazione, una volta fissate le regole di gara, è tenuta, in base ai principi nazionali di carattere generale e alla normativa comunitaria, a selezionare soltanto le offerte pervenute, restando preclusa in ogni caso la possibilità di ricorrere ad imprese che non hanno partecipato alla gara. 	</p>
<p>2. Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario l’azione di accertamento del diritto di prelazione (e la sua efficacia reale o soltanto obbligatoria) di un privato in presenza di contratti con l’Amministrazione enucleando chiaramente un rapporto paritetico tra privato e P.A. coinvolgente diritti soggettivi. 	</p>
<p>3. E’ inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto contro un’aggiudicazione da un soggetto che non abbia presentato domanda di partecipazione alla gara pubblica, e formalizzato la propria offerta, atteso che il nostro ordinamento offre tutela ad una situazione giuridica soggettiva qualificata e differenziata rispetto a quella del<i> quisque de populo</i>.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA    ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio <br />	<br />
&#8211;	<i>Sezione Terza Ter –</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
Composto dai Magistrati:<br />	<br />
Italo                     RIGGIO                                 Presidente<br />	<br />
Stefano                FANTINI                               Componente relatore<br />	<br />
Diego                   SABATINO                          Componente </p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 7251 del 1996 Reg. Gen. proposto da </p>
<p><b>Cerrone Raffaele</b>, in proprio  e nella qualità di legale rappresentante della San Benedetto S.r.l., che agisce anche quale procuratore speciale del sig. Autilio Luciano, e da Autilio Luciano, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Angelo Clarizia ed Evelina Torrelli, presso i quali sono elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Principessa Clotilde n. 2;</p>
<p align=center>contro</P><BR>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Società Agricola Forestale per le Piante da Cellulosa e Carta</b> – <i><b>S.A.F. S.p.a.</b></i> in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Stella Richter, presso il quale è elettivamente domiciliata al Viale Mazzini n. 11; 	</p>
<p>e nei confronti	</p>
<p>del <B>M.I.C.A</B>., in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale delo Stato, presso i cui uffici è pure legalmente domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>per l’annullamento</p>
<p>&#8211; della nota del Commissario Liquidatore della S.A.F. in l.c.a. prot. n. 4541 del 7/5/96, con la quale comunica di non avere proceduto all’aggiudicazione del pioppeto denominato “Cerzolla e Parco”, sito nel Comune di Marsiconuovo (PZ) oggetto della vendit<br />
&#8211; del verbale di gara redatto per atto notaio Pantano di Roma rep. n. 38582 del 2/4/96;<br />	<br />
&#8211; dell’avviso di gara, senza data, con il quale si dispone la vendita, in quattro distinti lotti di n. 4 pioppeti, ivi compreso quello denominato “Cerzolla e Parco” e si fissa l’incanto al 20/6/96;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, con il quale è stato disposto l’annullamento della gara e dell’aggiudicazione. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della S.A.F. S.p.a. in  l.c.a. e del Ministero intimato;<br />	<br />
Vista la memoria prodotta da parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore, alla pubblica udienza dell’11/12/2008,  il Cons. Stefano Fantini;<br />	<br />
Udito l’Avv. Clarizia per i ricorrenti, e l’Avv. dello Stato Venturini per l’Amministrazione resistente;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con atto notificato nei giorni 17/5/96  e seguenti e depositato il successivo 29/5 il sig. Autilio, proprietario del fondo sito in località “Cerzolla e Parco”, in Comune di Marsiconuovo, della superficie di ettari 8.70.34, premette di averlo concesso in affitto, per la durata di dodici anni con possibilità di proroga per un ulteriore biennio, alla S.A.F., autorizzando la società ad effettuare sull’intera superificie una piantagione di pioppi.<br />	<br />
A titolo di corrispettivo la S.A.F. si impegnava a corrispondere un canone pari al 40% dell’intera produzione lorda vendibile calcolata al prezzo di macchiatico del legname esistente all’epoca del taglio.<br />	<br />
Espone che con avviso pubblicato in data 16/2/96 sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata  ed in data 16/3/96 sul quotidiano “Il Sole 24 ore” il Commissario Liquidatore della S.A.F. in l.c.a. ha indetto una procedura di gara per la vendita di una piantagione di pioppi ubicata nel Comune di Marsiconuovo, invitando gli interessati ad inviare, in busta chiusa, entro le ore 13 del 3/4/96, offerte di acquisto della piantagione suddetta.<br />	<br />
Aperte le buste, la migliore è risultata l’offerta della ditta Della Calce per l’importo di lire 211.775.000; come emerge dal verbale del 3/4/96, successivamente alla lettura della graduatoria, il sig. Cerrone, in qualità di procuratore del sig. Autilio, proprietario del fondo su cui insiste la piantagione posta in vendita, coltivata dalla S.A.F. nella qualità di affittuaria, e titolare del diritto di prelazione ex art. 6 del contratto di affitto stipulato in data 7/10/83, offriva il prezzo di lire 212.000.000, e depositava l’importo di lire 65.000.000 a titolo di deposito cauzionale, come previsto dall’avviso di vendita.<br />	<br />
 Lamenta come con l’impugnata nota del 7/5/96 il Commissario liquidatore abbia comunicato che “in applicazione di quanto previsto dalle condizioni di vendita ed in considerazione delle contestazioni insorte, sono venuto nella determinazione di non procedere all’aggiudicazione del pioppeto”, aggiungendo altresì che il pioppeto in questione sarebbe stato posto in vendita il successivo 20/6/96 alle ore 15 con il metodo della pubblica asta con partecipazione diretta ed offerte in aumento.<br />	<br />
Quindi con bando di gara il Commissario liquidatore della S.A.F. ha indetto un pubblico incanto per la vendita del pioppeto e di altri lotti, fissando al 20 giugno la data della vendita.<br />	<br />
Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto :<br />	<br />
1) Violazione dei principi in tema di procedure ad evidenza pubblica; eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione; sviamento.<br />	<br />
Ex art. 2 del d.l. 27/8/1994, n. 513, convertito nella legge 8/10/1994, n. 595 il Commissario liquidatore per la vendita deve seguire le procedure ad evidenza pubblica; ne consegue l’illegittimità della decisione del Commissario di non procedere all’aggiudicazione definitiva in favore dei ricorrenti, che avevano presentato la migliore offerta.<br />	<br />
E’ altresì evidente il difetto di motivazione che inficia il provvedimento gravato, ove la mancata aggiudicazione è motivata semplicemente con riferimento alle “contestazioni insorte”.<br />	<br />
Si consideri inoltre che il nuovo bando di gara ha fissato nel nuovo incanto un valore di stima del pioppeto di lire 180.000.000, notevolmente inferiore sia rispetto al prezzo più vantaggioso offerto dai ricorrenti, risultato aggiudicatario, sia rispetto alle altre offerte pervenute alla S.A.F.<br />	<br />
Il Commissario avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della dichiarata volontà del sig. Cerrone di avvalersi del diritto di prelazione, a verificare che l’offerta da lui presentata (pari a lire 212.000.000) era superiore a tutte quelle pervenute alla S.A.F. ed a formalizzare l’aggiudicazione, pervenendo alla stipula del contratto di compravendita.<br />	<br />
2) Illegittimità del bando relativo alla gara per la vendita di n. 4 pioppeti fissata per il 20/6/1996 in via derivata dalla illegittimità dell’annullamento dell’asta pubblica espletata il 3/4/1996.<br />	<br />
Resistono in giudizio il M.I.C.A.e la S.A.F. S.p.a. in l.c.a.<br />	<br />
All’udienza dell’11/12/2008 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center>  <B>DIRITTO<br />	<br />
</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
1. &#8211; Occorre preliminarmente, per completezza di esposizione, disattendere l’eccezione di difetto di giurisdizione nei termini sollevati dal M.I.C.A. con la nota prot. n. 101750 in data 13/6/96, e cioè nella prospettiva che difetterebbe una ragione pubblicistica per cui la S.A.F. in l.c.a. doveva procedere con una gara ad evidenza pubblica alla vendita delle piantagioni, vertendosi dunque al cospetto di attività di diritto privato.<br />	<br />
Ed invero, come condivisibilmente rilevato da parte ricorrente, anche con la memoria depositata in data 28/11/08, la S.A.F. in l.c.a. apparteneva al gruppo E.N.C.C. (ente nazionale per la cellulosa e la carta), costituito con legge 13/6/1935, n. 1453, e posto in liquidazione con d.l. 27/8/1994, n. 513, convertito nella legge 28/10/1994, n. 595.<br />	<br />
L’art. 1, III comma, del predetto d.l. n. 513/94 stabilisce che “il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, su proposta del Commissario liquidatore, può disporre con propri decreti la liquidazione coatta amministrativa di una o più società controllate dall’E.N.C.C., a norma del Titolo V del r.d. 16/3/1942, n. 267”; la S.A.F., in particolare, è stata posta in l.c.a. con d.m. 22/9/1994.<br />	<br />
Ancora più significativamente, il successivo art. 2, nel disciplinare il piano di liquidazione dell’E.N.C.C., dispone che questo debba privilegiare soluzioni che prevedano, tra l’altro, modalità di alienazione del patrimonio “adottando procedure ad evidenza pubblica nella scelta del contraente” (II comma, lett. c).<br />	<br />
Può dunque ritenersi che la S.A.F. in l.c.a. fosse tenuta ad adottare una procedura di evidenza pubblica per la vendita dei pioppeti, seppure semplificata, quale risulta dall’invito ad offrire in data 7/2/96, desumendosi dalla legge l’obbligo di seguire un procedimento amministrativo, che, benché non disciplinato nel dettaglio, garantisca la trasparenza, l’imparzialità e la non discriminazione nella scelta (che sono poi anche i principi, taluni di <i>imprinting</i> comunitario, recepiti dall’art. 1 della legge 7/8/1990, n. 241, ed estesi dal successivo comma 1 ter anche ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative).<br />	<br />
Ne consegue la giurisdizione, in questa prospettiva, del giudice amministrativo, assumendo l’aggiudicazione, e, specularmente, la mancata aggiudicazione valenza amministrativa, integrando una vera e propria determinazione autoritativa all’esito di una procedura selettiva (in termini T.A.R. Umbria, 9/2/2007, n. 98; T.A.R. Valle d’Aosta, 13/2/2008, n. 8).<br />	<br />
Il che conferma, del resto, sul piano sostanziale, un più generale indirizzo giurisprudenziale consolidatosi nel senso di ritenere che per la scelta del contraente privato occorre comunque seguire una procedura comparativa, quand’anche semplificata, in relazione a tutte le attività contrattuali dell’Amministrazione, anche concernenti negozi gratuiti, seppure non soggette a disciplina puntuale di stampo nazionale, o di derivazione comunitaria (<i>ex multis</i> Cons. Stato, Sez. VI, 10/1/2007, n. 30).<br />	<br />
2. &#8211; Il ricorso evidenzia peraltro, ad avviso del Collegio, differenti profili che ne precludono l‘esame nel merito, imponendo una pronuncia in rito.<br />	<br />
In particolare, si desume dal verbale in data 3/4/1996 che i ricorrenti non hanno partecipato alla gara in questione, avendo presentato offerte la Edil Legno S.r.l., la De Sio Matteo e Lucio S.n.c., la Pizzichillo Legnami S.n.c. e la ditta Della Calce Sabato, risultata poi aggiudicataria per avere prodotto l’offerta più vantaggiosa.<br />	<br />
I ricorrenti (o, meglio, il sig. Cerrone per conto del sig. Autilio) si sono limitati ad esercitare, ad aggiudicazione avvenuta, il diritto di prelazione riconosciuto al proprietario dall’art. 6 del contratto di affitto in data 7/10/1983.<br />	<br />
Ora, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto da un soggetto che non abbia presentato domanda di partecipazione alla gara pubblica, e formalizzato la propria offerta, atteso che il nostro ordinamento offre tutela ad una situazione giuridica soggettiva qualificata e differenziata rispetto a quella del <i>quisque de populo</i> (<i>ex multis</i> T.A.R. Sardegna, Sez. I, 23/1/2007, n. 309; T.A.R. Lazio, Sez. II, 13/11/2006, n. 12331; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 28/2/2006, n. 96; T.A.R. Valle d’Aosta, 16/2/2005, n. 23).<br />	<br />
E’ vero che detto orientamento si è formato con riguardo alla contestazione di clausole del bando di gara, o delle modalità di svolgimento della stessa, ma, <i>a fortiori</i>, è predicabile allorché si censuri la decisione dell’Amministrazione di non procedere all’aggiudicazione del contratto, presupponente la partecipazione alla gara.<br />	<br />
Proprio con riferimento alla previsione, contenuta nella <i>lex specialis</i> (peraltro, nel caso di specie, mancante), del diritto di prelazione in favore di impresa non partecipante alla gara, la giurisprudenza amministrativa prevalente ne sostiene l’illegittimità, nella considerazione che rientra tra i principi di carattere generale della normativa comunitaria, ed applicabili ad ogni procedura di evidenza pubblica, quello che impone all’Amministrazione, una volta fissate le regole di gara, di selezionare le offerte pervenute, restando preclusa in ogni caso la possibilità di ricorrere ad imprese che non hanno partecipato alla gara (così Cons. Stato, Sez. VI, 24/5/2000, n. 3309; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 10/6/1996, n. 318).<br />	<br />
3. &#8211; Si potrebbe obiettare che una siffatta pronuncia <i>in limine litis</i> privi di tutela  i ricorrenti, ove si volesse interpretare il <i>petitum</i> sostanziale del ricorso (e cioè la pretesa dedotta in giudizio) come finalizzato all’esercizio del proprio diritto di prelazione, il quale deve essere assicurato anche in presenza di contratti della P.A.<br />	<br />
A questo proposito la giurisprudenza della Corte Suprema è orientata nel senso che le modalità per l’esercizio del diritto di prelazione devono rinvenirsi sul terreno del diritto privato comune, mediante l’applicazione degli schemi civilistici dell’istituto, con gli opportuni adattamenti che ad esso vanno apportati nei casi in cui l’alienazione provenga da un ente pubblico, che voglia (<i>melius</i> : debba) avvalersi degli strumenti pubblicistici per la scelta del contraente e per pervenire alla conclusione del contratto (<i>ex multis </i>Cass., Sez. III, 12/1/2006, n. 411).<br />	<br />
Ma in tale prospettiva, lamentandosi in definitiva la mancanza di un formale invito ad esercitare la prelazione ad un dato prezzo, l’azione di accertamento del diritto di prelazione (e la sua efficacia reale, o soltanto obbligatoria) enuclea chiaramente un rapporto paritetico tra Amministrazione e privato, coinvolgente diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario; il che imporrebbe comunque una pronuncia di inammissibilità del presente ricorso.<br />	<br />
4. &#8211; La declaratoria di inammissibilità del ricorso giustifica comunque, sussistendone giusti motivi, la compensazione tra tutte le parti delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione III Ter,</b> definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11.12.2008.	</p>
<p>Italo	Riggio	Presidente<br />	<br />
Stefano	Fantini	Componente, Est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-5-3-2009-n-2287/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2009 n.2287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2009 n.2279</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-5-3-2009-n-2279/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-5-3-2009-n-2279/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2009 n.2279</a></p>
<p>Pres. Restaino Est. Calveri SOS s.r.l. (Avv.ti F. Francario, V. Ioffredi e G. Ventrella) c/ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. (Avv. Stato). sulla necessità del possesso dei requisiti di partecipazione ad una gara pubblica da parte di un&#8217;impresa subentrata ad una partecipante 1. Contratti della P.A. – Gara</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-5-3-2009-n-2279/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2009 n.2279</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-5-3-2009-n-2279/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2009 n.2279</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Restaino   Est. Calveri<br /> SOS s.r.l. (Avv.ti F. Francario, V. Ioffredi e G. Ventrella) c/<br /> Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. (Avv. Stato).</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità del possesso dei requisiti di partecipazione ad una gara pubblica da parte di un&#8217;impresa subentrata ad una partecipante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Modificazioni soggettive – Impresa subentrante – Requisiti di partecipazione – Possesso – Necessità.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Regolarità contributiva – Autodichiarazione &#8211; Debito – Regolarizzazione spontanea e successiva – Inammissibilità &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle procedure di gara, in caso di modificazioni soggettive riguardanti il soggetto partecipante ex art. 51 d.lgs. 163/2006, l’esistenza dei requisiti previsti per l’ammissione alla gara  deve essere posseduta, e quindi accertata, sia nei riguardi dell’impresa interessata dalla  vicenda modificativa che dell’impresa subentrante.	</p>
<p>2. La regolarità contributiva e fiscale per la partecipazione alle selezione per l’aggiudicazione di un appalto pubblico è richiesta come requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, di conseguenza non può riconoscersi alcuna valenza  alla regolarizzazione spontanea del relativo debito, intervenuta successivamente alla data di autodichiarazione di correttezza contributiva. Infatti, costituisce  ex se motivo di esclusione dalla gara il fatto che l’autodichiarazione presentata dall’impresa, al fine della dimostrazione della posizione di regolarità contributiva, sia risultata non veritiera.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />	<br />
(sezione Terza &#8211; <i>bis</i>)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
 composto dai signori:<br />	<br />
Paolo                        Restaino           presidente<br />	<br />
Massimo Luciano    Calveri              consigliere rel.<br />	<br />
Francesco                 Arzillo              consigliere    </p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 1551 del 2007, proposto da<br />	<br />
<B>SOS </B>– <b>Servizi Organizzativi di Sicurezza</b> – <b>s.r.l.</b> e per SOS – Servizi Organizzativi di Sicurezza Foggia – s.r.l., rappresentate e difese  dagli avv.ti Fabio Francario, Vincenzo Ioffredi e Giancarlo Ventrella  ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Roma, alla Via Savoia n. 31;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a.,</b> in persona del rappresentante legale <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede – in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12 – domicilia per legge;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,<br />	<br />
del provvedimento dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. in data 29 novembre 2006, con il quale la società ricorrente è stata esclusa dalla gara per l’aggiudicazione del servizio di vigilanza dello stabilimento dell’IPZS di Foggia, bandita con avviso pubblico n. prot. G/41/G del 3 gennaio 2006, e ha annullato l’aggiudicazione provvisoria a favore della SOS s.r.l. e l’intera gara, procedendo all’incameramento della cauzione provvisoria versata da quest’ultima; e di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, con particolare riguardo – ove e per quanto occorra – alla nota a firma del responsabile della “funzione acquisti e magazzini” dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato prot. n. 0062620 del 12 dicembre 2006, con la quale è stato comunicato alla SOS s.r.l. l’avvenuta esclusione dalla gara e il conseguente annullamento di quest’ultima. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti i motivi aggiunti notificati in data 4 dicembre 2008;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore alla pubblica udienza del 12 febbraio 2009  il consigliere Massimo L. Calveri e uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO-DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.- Con ricorso notificato tra il 12 e il 13 febbraio 2007, le imprese ricorrenti hanno impugnato, chiedendone la preliminare sospensione,  il provvedimento in epigrafe, con il quale l’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha escluso la SOS – Servizi Organizzati di Sicurezza s.r.l. – dalla procedura ristretta per l’aggiudicazione del servizio di vigilanza dello stabilimento di Foggia e ha annullato l’aggiudicazione provvisoria disposta a favore di detta società, procedendo all’incameramento della cauzione versata al momento della partecipazione alla gara.<br />	<br />
1.1.- Le ricorrenti hanno dedotto plurimi profili di violazione e falsa applicazione di legge (art. 51 d.lgs. 23 aprile 2006, n. 163; art. 35 l. 1994, n. 109; art. 2482 c.c.; art. 38 cit. d.lgs. n. 163; art. 12 d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157), nonché di eccesso di potere (difetto di istruttoria; vizio di motivazione; erroneità dei presupposti e del travisamento dei fatti; illogicità e irrazionalità; violazione del principio di buon andamento). <br />	<br />
Sostengono, in estrema sintesi, che l’amministrazione, violando le norme e i principi in materia di modificazione soggettiva dell’offerente, ha preteso di accertare i requisiti di affidabilità economica e morale di partecipazione alla gara in capo alla SOS s.r.l e non già in capo alla SOS Foggia s.r.l., nuovo soggetto nato dalla scissione della prima società e intervenuto nelle more di stipula del contratto.<br />	<br />
Soggiungono che, comunque e illegittimamente, l’Istituto appaltante ha ritenuto non sussistente in capo alla SOS s.r.l. i requisiti di partecipazione alla gara, nell’erronea considerazione che detta società non avrebbe ripianato la perdita di esercizio relativa all’anno 2005 (incorrendo, a detta dell’amministrazione, nello scioglimento ex art. 2484 c.c.) e non avrebbe dimostrato la propria regolarità contributiva al momento della partecipazione alla  gara.  <br />	<br />
1.2.- Resistendo al ricorso, l’Istituto intimato ne ha eccepito l’infondatezza.<br />	<br />
1.3.- Alla camera di consiglio del 22 marzo 2007, l’istanza di sospensiva non ha trovato accoglimento con la motivazione che “<i>i requisiti di partecipazione alla gara, accertati a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, divergono da quelli originariamente autocertificati in ordine alla regolarità contributiva ed alla solidità di bilancio (metà delle perdite 2005 sarebbe stata ripianta dai soci soltanto nel dicembre 2006)</i>”.<br />	<br />
1.4.- In accoglimento del gravame proposto dalle ricorrenti nei riguardi di detta ordinanza, il giudice d’appello, nella sussistenza delle “<i>condizioni per l’applicazione dell’art. 23 bis, comma 3, della l.n. 1034/1971</i>” ha disposto la fissazione, da parte del Tar, dell’udienza di merito (Sez. VI, ord.za n. 3128 del 20 giugno 2007).<br />	<br />
1.4.- Nelle more della fissazione dell’udienza di merito (non disposta tempestivamente), le ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti chiedendo l’annullamento, previa sospensiva, della nuova procedura avviata dall’Istituto, “<i>per l’affidamento del servizio di vigilanza armata per lo stabilimento di Foggia</i>”, relativamente al periodo 1 gennaio 1999 – 31 dicembre 2011.<br />	<br />
Tale nuova procedura concorsuale sarebbe illegittima in via derivata per tutti i vizi dedotti con il ricorso principale, nonché elusiva del giudicato cautelare, formatosi a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, e violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990.<br />	<br />
1.5.- Anche i motivi aggiunti sono stati resistiti eccependosi il difetto di interesse delle ricorrenti.<br />	<br />
1.6.- Con ordinanza n. 5859 del 16 dicembre 2008, è stata fissata la trattazione del merito del ricorso alla pubblica udienza del 12 febbraio 2009.<br />	<br />
1.7.- Con distinte memorie le parti hanno ulteriormente illustrato i rispettivi assunti difensivi, insistendo nelle contrapposte richieste e alla menzionata pubblica udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
2.- Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 51 del c.d. nuovo codice degli appalti (d.lgs. 23 aprile 2006, n. 165), recante la disciplina della modificazione soggettiva del candidato, dell’offerente e  dell’aggiudicatario negli appalti pubblici.<br />	<br />
2.1.- La disamina del motivo va preceduta dall’esposizione fattuale in cui si iscrive la vicenda all’esame.<br />	<br />
2.1.1.- Al termine delle operazioni di gara, con nota del 13 ottobre 2006, l’Istituto appaltante comunicava alla SOS, Servizi Organizzativi di Sicurezza s.r.l., l’avvenuta aggiudicazione provvisoria della gara, invitandola a comprovare il possesso dei requisiti autodichiarati al momento delle presentazione dell’offerta.<br />	<br />
Poiché nelle  more dell’aggiudicazione della gara era intervenuta la scissione della predetta società SOS in tre nuove società, tra cui la SOS, Servizi Organizzativi di sicurezza Foggia s.r.l. &#8211; che aveva ereditato dalla società madre l’attività di vigilanza, di investigazione e di trasporto valori relativa alla provincia di Foggia – la SOS, con nota del 24 ottobre 2006, nel rappresentare la circostanza, invitava l’amministrazione a intrattenere rapporti <i>de futuro</i> direttamente con la società scissionaria anche per la fase relativa alla stipulazione  del contratto d’appalto.  <br />	<br />
L’amministrazione non aderiva all’invito, ritenendo di potere (se non di dovere) ugualmente procedere all’accertamento dei requisiti di affidabilità economica e morale con esclusivo riferimento alla società scissa. <br />	<br />
E, infatti, asserendo l’incompletezza della documentazione presentata da quest’ultima, ne chiedeva l’integrazione (nota del 3 novembre 2006), avanzando riserve sull’affidabilità economica della società per asserite perdite di bilancio relative all’esercizio 2005.<br />	<br />
All’esito dell’invio della documentazione e dei chiarimenti richiesti,  con l’impugnato provvedimento del 29 novembre 2006  escludeva dalla gara la SOS s.r.l. (e cioè la società madre) per difetto dei requisiti di partecipazione alla gara per non avere ripianato la predetta perdita di bilancio (incorrendo addirittura peraltro nello scioglimento ex art. 2484 c.c.) e per non avere dimostrato la propria regolarità contributiva al momento della partecipazione alla gara tramite esibizione del DURC.<br />	<br />
2.1.2.- Nella riferita situazione &#8211; ad avviso delle ricorrenti &#8211; la stazione appaltante era vincolata ad ammettere la SOS Foggia s.r.l. all’aggiudicazione della gara e ad accertare, solo con riferimento a tale soggetto, il possesso dei requisiti generali e speciali necessari per la partecipazione alla gara e all’affidamento del servizio.<br />	<br />
Avere immotivatamente rifiutato di prendere in considerazione, agli enunciati fini, la nuova società, concentrandosi unicamente sulla società scissa e svolgendo in capo a quest’ultima le indagini istruttorie del caso, avrebbe dato luogo  – secondo l’assunto delle società  ricorrenti – a un’evidente deviazione, da parte della stazione appaltante, dai principi e dalle conseguenti regole di condotta disegnate dalla normativa primaria di riferimento (art. 51 d.lgs. n. 163/2206).<br />	<br />
La quale, nel contesto di una più ampia tendenza alla “spersonalizzazione” del contraente privato che contatta l’amministrazione, avrebbe sancito l’obbligo  della stazione appaltante di ammettere alla gara, all’aggiudicazione e alla stipulazione, i soggetti risultanti da vicende modificative della persona offerente, quali fusioni, scissioni, cessioni, con il correlativo obbligo di accertare il possesso dei necessari requisiti  di ammissione e di partecipazione alla gara con esclusivo riferimento  a tali ultimi soggetti.<br />	<br />
 2.2.- La tesi non è condivisa dal Collegio.<br />	<br />
2.2.1.- Giova riportare il testo della norma primaria, di cui si assume la violazione e falsa applicazione, e cioè dell’art. 51 del d.lgs. n. 163 del 2003: “<i>Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l’affittuario, ovvero il soggetto risultante dall&#8217;avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 62, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente codice</i>”.<br />	<br />
2.2.2.- Va ammesso, secondo la puntuale esposizione contenuta in ricorso, che l’art. 51 del Codice degli appalti, rubricato “<i>Vicende soggettive del candidato, dell’offerente e dell’aggiudicatario</i>”, ha recepito l’orientamento della più recente giurisprudenza amministrativa, che aveva sottoposto a revisione il risalente approdo esegetico fermo nell’affermare, nella sede dei  pubblici appalti,  “il dogma” dell’immodificabilità  soggettiva dell’offerente e del privato contraente.<br />	<br />
L’indifferenza della stazione appaltante, in ordine alle vicende soggettive coinvolgenti gli operatori economici, era spiegata con il carattere eminentemente personale dei requisiti richiesti per l’aggiudicazione del contratto e con la conseguente negazione, nell’ambito della contrattualistica pubblica, dell’applicazione delle regole civilistiche  in materia di cessione del contratto di cui agli artt. 1460-1410 del codice civile.<br />	<br />
Come si è anticipato, e come puntualmente annota la difesa delle ricorrenti anche con ampi riferimenti dottrinari, è stato merito del giudice amministrativo, anche sotto la spinta del diritto comunitario e dell’attenuazione della c.d. personalizzazione del contratto di diritto pubblico, a statuire la derogabilità del principio dell’immodificabilità soggettiva dell’offerente durante le operazioni di gara e l’ammissibilità del “<i>subentro allo stesso di altro soggetto nella posizione di contraente o di partecipante ad una gara per l’aggiudicazione di appalto pubblico in caso di cessione di azienda e di trasformazione di società</i>” (CdS, VI, 6 aprile 2006, n. 1873).<br />	<br />
Si è così pervenuto al testo del menzionato art. 51 che, in riconoscimento dell’autonomia organizzativa degli operatori economici che concorrono alla gara, ha consentito, per ogni tipo di appalto, la modificazione soggettiva degli stessi, sia con riferimento alla fase dell’offerta, che a quella dell’aggiudicazione e della stipulazione del contratto, con conseguente vincolo per la stazione appaltante di ammettere alle distinte fasi della procedura concorsuale i soggetti subentranti, previo accertamento in capo a essi dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara.<br />	<br />
2.2.3.- Così riassunte genesi e <i>ratio</i> della nuova disciplina contrattualistica, in tema di vicende soggettive dei concorrenti (partecipanti e contraenti) nell’ambito dell’evidenza pubblica, non vi è spazio per aderire alla tesi sostenuta in ricorso, che vorrebbe porre, a carico della stazione appaltante, oltre l’obbligo di ammettere alle distinte fasi della procedura il soggetto subentrante, il divieto di accertare l’esistenza dei requisiti di ammissione alla gara nei riguardi del soggetto che vi ha originariamente partecipato, nella considerazione che tale accertamento dovrebbe operarsi solo con esclusivo riferimento alla posizione soggettiva del subentrante.<br />	<br />
In proposito va evidenziato che la codificazione, ad opera dell’art. 51 del Codice, dell’opponibilità alla stazione appaltante del nuovo soggetto subentrante  (nelle distinte fasi e vicende modificative enumerate dalla norma) non può essere considerato come una deroga alle regole proprie dell’evidenza pubblica, che esigono la permanenza comunque, in capo alle imprese partecipanti alla gara, dei requisiti di ordine generale e speciale necessari per l’ammissione alla procedura concorsuale.<br />	<br />
In altre parole, il superamento <i>in subiecta materia</i> dell’enunciato “dogma” della immodificabilità soggettiva risponde all’esigenza, già avvertita dalla giurisprudenza prima dell’avvento codicistico (cfr. cit. VI, n. 1873/2006), di garantire la libertà contrattuale dell’impresa (valore costituzionalmente garantito ex art. 41 Cost.), nel senso che questa deve poter procedere alla riorganizzazione aziendale senza che possa esserle di pregiudizio lo svolgimento delle gare alle quali abbia partecipato.<br />	<br />
E’ però estraneo alle disposizioni dell’art. 51 del Codice l’intento &#8211; secondo l’ottica interpretativa cui non può essere data adesione &#8211; di limitare la fase accertativa del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara nei riguardi della sola impresa subentrante (nella specie: società beneficiaria della scissione)  e di escludere la necessità di operare la medesima verifica nei riguardi dell’impresa, soggetta a vicenda modificativa (nella specie: società scissa).<br />	<br />
Indubbiamente (e in maniera del tutto ovvia), la disciplina positiva della norma include l’obbligo per la stazione appaltante di effettuare le puntuali verifiche dirette ad accertare il possesso, da parte dell’impresa subentrante, dei requisiti soggettivi e oggettivi per la partecipazione alla gara e per l’affidamento della commessa dedotta nell’appalto. Ma intuitive ragioni di ordine logico, prima che giuridico, conducono pianamente a ritenere che la verificazione non può essere obliterata con riferimento alla fondamentale fase iniziale della procedura concorsuale, in cui le imprese vengono ammesse alla gara sulla base del possesso dei requisiti autodichiarati con le modalità specificate dal capoverso dell’art. 38 del Codice.<br />	<br />
Consegue dall’esposto ordine di considerazioni – in osservanza dell’evidente principio della necessaria continuità e/o permanenza del  possesso dei requisiti di partecipazione a una procedura concorsuale &#8211; che, in caso di modificazioni soggettive riguardanti il soggetto partecipante alla gara, l’esistenza dei requisiti previsti per l’ammissione a quest’ultima deve essere posseduta, e quindi accertata, sia nei riguardi dell’impresa interessata dalla  vicenda modificativa che dell’impresa subentrante.<br />	<br />
La diversa conclusione patrocinata in ricorso potrebbe essere foriera di un uso strumentale della norma (piegandone l’intima <i>ratio</i>)<i> </i>e condurre all’incongruenza pertinentemente prospettata dalla difesa dell’amministrazione (… <i>potrebbe partecipare alla gara, sulla base di autocertificazione,  una società priva di tali requisiti che, solo in un secondo momento e preso atto della propria manchevolezza ed al fine di ovviare alla possibile esclusione, potrebbe generare un secondo soggetto che abbia i requisiti  richiesti, traslando sullo stesso gli effetti positivi dell’avvenuta aggiudicazione, ma depurando lo stesso soggetto degli elementi negativi ai fini dell’aggiudicazione definitiva (perdite di esercizio notevolissime, causa di scioglimento potenziale, irregolarità previdenziali, ecc</i>.)”.<br />	<br />
2.2.4.- Sulla base di quanto precede, affatto legittimamente l’Istituto appaltante si è attivata nel senso di far comprovare alla  società scissa (<i>id est</i>: SOS, Servizi Organizzati di Sicurezza, originaria partecipante alla gara) il possesso dei requisiti autodichiarati in sede di richiesta di partecipazione alla gara.<br />	<br />
2.3.- Può così passarsi a verificare – esaminando il secondo motivo di ricorso – se, secondo gli assunti dell’Istituto resistente, la società SOS, risultata peraltro aggiudicataria provvisoria, difettasse dei requisiti di partecipazione alla gara d’appalto, indetta per l’affidamento del servizio di vigilanza dello stabilimento dell’IPZS di Foggia con avviso del 31 gennaio 2006.<br />	<br />
Nell’impugnata determinazione del 29 novembre 2006, l’esclusione della SOS dalla gara, con conseguente annullamento di quest’ultima e l’incameramento della cauzione provvisoria versata dall’impresa, è stata disposta per i seguenti motivi:<br />	<br />
a.- “<i>la S.O.S. Servizi Organizzati di Sicurezza S.r.l. non risulta aver ripianato la perdita di esercizio per l’anno 2005 (pari a euro 172.693,81) nei modi e nei termini di cui di cui all’art. 2482-ter C.C., come ben si evince dalla documentazione contabile e dai verbali di assemblea inviati dall’Istituto, di tal guisa incorrendo nello scioglimento di cui all’art. 2484, punto 4) C.C</i>.”;<br />	<br />
b.- “<i>la S.O.S. … non ha nemmeno comprovato – mediante presentazione del DURC – la propria regolarità contributiva al momento della presentazione della domanda di partecipazione</i>”; circostanza questa che risulterebbe ammessa dalla stessa Società che “<i>ha presentato delle istanze di rateizzazione presso l’INPS di Andria, Foggia e Taranto in data 10 novembre 2006</i>”.<br />	<br />
2.3.1.- Il motivo sub a.-, per come enunciato,  non trova rispondenza nella vicenda societaria che ha riguardato l’impresa ricorrente, dovendosi escludere che le perdite sociali verificatesi nell’esercizio del 2005 abbiano rifluito sulla continuità giuridica della società determinandone lo scioglimento.<br />	<br />
In proposito, vale quanto riferito nella relazione giurata del revisore contabile in data 31 gennaio 2007, nella quale si dà atto che le predette perdite sociali sono state tempestivamente azzerate e ripianate dai soci.<br />	<br />
In particolare, nella precitata relazione tecnica si afferma quanto segue:<br />	<br />
&#8211; “<i>l’amministratore  unico della S.O.S. Servizi Organizzati di Sicurezza S.r.l., vista la perdita dell’esercizio, corrente dal 1 gennaio al 31 dicembre 2005, pari a euro 172.694,00, chiedeva all’assemblea dei soci, convocata in data 30 giugno 2006, in<br />
&#8211; “<i>i Soci hanno operato e deliberato in maniera tale che non fosse mai messa in discussione l’integrità del capitale e la stabilità patrimoniale della società</i>”;<br />	<br />
 &#8211; “<i>dall’esame delle scritture contabili … è risultato che i soci hanno effettuato nel corso dell’anno 2006, e precisamente tra il 28 marzo ed il 30 dicembre 2006, versamenti a favore della società per un totale di E. 172.694,00, quindi in misura pari all’importo della perdita subita dalla società nell’esercizio per l’anno 2005</i>”;<br />	<br />
&#8211; “<i>la S.O.S. Servizi Organizzati di Sicurezza S.r.l. ha regolarmente ed interamente coperto le perdite subite nell’esercizio corrente dal 1 gennaio al 31 dicembre 2005, tanto che nelle scritture contabili il conto “PERDITE ESERCIZIO” (Codice 10/10/30)<br />
Orbene, ferma la questione teorica – sulla quale la stessa dottrina civilistica appare divisa – dell’individuazione del momento in cui  la società debba ritenersi sciolta (se dal momento in cui la perdita ha ridotto il capitale al di sotto del minimo; oppure dal successivo momento in cui l&#8217;assemblea, convocata in base alla norma dell&#8217;art. 2482-<i>te</i>r c.c. (o nel caso di società per azioni, alla norma dell’art. 2447 c.c.) abbia omesso di provvedere alla reintegrazione del capitale o alla trasformazione della società; ovvero, come propendono le ricorrenti, dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione di accertamento degli amministratori della causa di scioglimento ex art. 2284, comma terzo, c.c., attribuendo a detta iscrizione valore di pubblicità costitutiva della causa di scioglimento) il Collegio è persuaso che le puntualizzazioni rese nella relazione tecnica, e non confutate dalla  difesa dell’Istituto, portino a escludere che nella specie sia intervenuta una causa di scioglimento della società; ciò per la decisiva ragione che l’intervenuta reintegrazione dell’intero capitale sociale abbia dispiegato effetti preclusivi sullo scioglimento della società, non potendosi, tutt’al più, escludere che l’integrale ripianamento delle perdite (avviato già dal marzo 2006)  possa avere operato come condizione risolutiva dell’intervenuta (in ipotesi) causa di  scioglimento.<br />	<br />
2.3.2.- A diversa conclusione deve pervenirsi in ordine alla mancanza del requisito individuato sub b.-, e cioè del requisito, da comprovare tramite esibizione del DURC, della regolarità contributiva dell’impresa  SOS al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara per cui è causa.<br />	<br />
In proposito, si ritiene opportuno premettere alcune pacifiche acquisizioni giurisprudenziali riguardanti la generale tematica dell’inadempimento contributivo quale causa di esclusione dalle gare di appalti  pubblici.<br />	<br />
E’ stato condivisibilmente affermato (i riferimenti giurisprudenziali qui riportati sono riferibili a Cds, V, 23 ottobre 2007, n. 5575) che la “<i>regolarità contributiva</i>”, come è palese dalla locuzione impiegata, è concetto ampio che esprime l’assenza di qualsiasi inadempienza agli obblighi previdenziali, a iniziare dal mancato tempestivo pagamento delle somme dovute a seguito di dichiarazioni e/o denunce da parte del medesimo soggetto interessato; che “<i>la problematica della regolarità contributiva non si riferisce solo a quelle evenienze in cui, soprattutto a seguito di accertamenti o rettifiche da parte degli enti previdenziali, possano sorgere contenziosi di non agevole e pronta definizione ovvero alle altrettanto non frequenti ipotesi in cui si tratta di verificare le condizioni per un condono o per una rateizzazione</i>”; che l’intento del legislatore mira a  “<i>escludere dalla contrattazione con le amministrazioni quelle imprese che non siano corrette (regolari) per quanto concerne gli obblighi previdenziali, anche, e forse soprattutto, con riferimento alle ipotesi in cui non si adempia ad obblighi rispetto ai quali non vi siano </i>ragionevoli motivi per non effettuare o comunque per ritardare il pagamento”.<br />	<br />
Il che  induce ad affermare che anche le ipotesi da ultimo enunciate  rivelano un carattere di intrinseca gravità (indipendentemente dal <i>quantum</i> del contributo dovuto), “<i>proprio perché rivelano un atteggiamento di trascuratezza verso gli obblighi previdenziali, ritenuti probabilmente meno importanti rispetto ad altri obblighi</i>”.<br />	<br />
Le considerazioni che precedono hanno portato l’elaborazione giurisprudenziale e la produzione legislativa (da ultimo l’art. 38, lett. g) e i), del Codice, intitolato “<i>Requisiti di ordine generale</i>”) ad affermare che la regolarità contributiva e fiscale per la partecipazione alle selezione per l’aggiudicazione di un appalto pubblico è richiesta come requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, con le conseguenti e connesse  puntualizzazioni che non può riconoscersi alcuna valenza  alla regolarizzazione spontanea del relativo debito, intervenuta successivamente alla data di autodichiarazione di correttezza contributiva e che costituisce  <i>ex se</i> motivo di esclusione dalla gara il fatto che l’autodichiarazione presentata dall’impresa , al fine della dimostrazione della posizione di regolarità contributiva, sia risultata non veritiera (cfr. Tar Puglia, Bari, I, 29 settembre 2008, n. 2249 e la giurisprudenza ivi richiamata).<br />	<br />
Applicando alla fattispecie all’esame i criteri interpretativi elaborati in sede giurisprudenziale, appare evidente come l’impresa SOS fosse priva del requisito <i>de quo</i> e come affatto legittimamente l’Istituto appaltante ne abbia disposto l’esclusione dalla gara d’appalto.<br />	<br />
Infatti, solo a seguito della richiesta dell’Istituto avanzata con nota del 3 novembre 2006 di documentare “<i>la certificazione di regolarità contributiva dichiarata in sede di Gara (DURC), alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara</i>”, l’impresa faceva presente di avere inoltrato, in data 11 novembre 2006, ai competenti uffici previdenziali e assicurativi istanze di rateizzazione delle posizioni contributive pendenti, in ragione del “<i>permanere di una situazione di grave crisi aziendale causato dalla perdita di alcune importanti commesse e dalla riduzione di altre</i>”.<br />	<br />
 Quanto precede conferma come tali richieste &#8211;  aventi contenuto sostanzialmente confessorio – inverassero, in quanto intervenute successivamente alla richiesta della stazione appaltante, la circostanza della  mancanza del requisito della regolarità contributiva.<br />	<br />
Conferma altresì la conclusione, formulata <i>ex adverso</i> dall’Istituto resistente, che la società, non essendo in grado di dimostrare la regolarità della propria posizione contributiva, si era trovata nella  necessità di presentare apposite istanze di regolarizzazione.<br />	<br />
Né vale a contrastare l’enunciata conclusione le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, con l’invocata decisione del 9 febbraio 2006, con la quale si è  data  risposta ai quesiti     (formulati proprio da questo Tribunale con la sentenza n. 3926/2006) intesi a conoscere se, in base alle disposizioni di cui alle lettere e) ed f) dell&#8217;articolo 29, primo comma, della direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992, la regolarità contributiva debba riferirsi esclusivamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione a una pubblica gara (ovvero in epoca comunque anteriore all&#8217;aggiudicazione), con esclusione di ogni successiva regolarizzazione, ovvero se il legislatore nazionale possa consentire la regolarizzazione prima dell&#8217;aggiudicazione, non ponendosi ciò in contrasto con fondamentali principi di carattere comunitario.<br />	<br />
Deve in proposito rilevarsi (come pertinentemente osservato con la sentenza di questo Tar, Sez. III, 14 agosto 2008, n. 7842, con argomentazioni qui testualmente riportate; <i>adde</i>, sul punto e conformemente: CdS,VI, cit. n. 5575/2007; Tar Trentino Alto Adige, Trento, 21 gennaio 2008, n. 8)  che la Corte di Giustizia si è espressa nel senso che la citata direttiva non preclude la possibilità, in base a una normativa o a una prassi amministrativa nazionale, della successiva regolarizzazione di adempimenti in materia di contributi previdenziali e di imposte e tasse in genere, conformemente alle norme vigenti in materia, a condizione che ne venga fornita la prova entro il termine stabilito dalla normativa o dalla prassi amministrativa nazionale.<br />
  Orbene, alla luce di tali enunciati deve rilevarsi che, secondo la normativa nazionale vigente, il termine ultimo entro il quale le ditte invitate a partecipare alla gara hanno l’obbligo di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti (tra cui quello della regolarità contributiva), va fatto coincidere con la scadenza del termine della presentazione delle domande (tra le molte: Tar Emilia-Romagna, Bologna, II, 15 gennaio 2007, n. 3 e  da ultimo: CdS, VI, 30 gennaio 2009, n. 344 e Tra Lazio, Sez. III-<i>ter</i>, 5 febbario 2009, n. 1053); diversamente – e la circostanza è decisiva &#8211; nel caso di specie la prova di tale regolarizzazione non è stata fornita alla data suddetta, essendo stata accertata, proprio sulla base della richiesta regolarizzazione, la sussistenza di inadempienze fiscali.<br />
 Va poi soggiunto che le disposizioni che rilevano <i>in subiecta materia</i>, e cioè  quelle di cui all’art. 38, lettera g), del d.lgs. n. 163 del 2006 non sono volte semplicemente a sanzionare le inadempienze fiscali, ma anche e soprattutto il mancato riscontro tra quanto è stato oggetto della dichiarazione rilasciata all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e gli accertamenti al riguardo svolti dall&#8217;Amministrazione; circostanza questa che implica la perdita di affidabilità dell’impresa aspirante alla aggiudicazione della gara.<br />	<br />
D’altra parte, giusta una condivisibile annotazione giurisprudenziale<i>, “la consapevolezza della mancata correntezza contributiva al momento della richiesta di partecipazione connota di gravità tout court la violazione, essendo la ricorrente onerata, al momento della domanda di partecipazione, e proprio al fine di evitare false dichiarazione, di rappresentare l&#8217;eventuale insoluto, la sua entità e le ragioni che l&#8217;avessero determinato, al fine di instaurare, essa stessa, un contraddittorio sul punto onde consentire alla stazione appaltante di escludere la gravità e definitività della violazione che comunque, indiscutibilmente, alla data di presentazione della domanda sussisteva.</i> (Tar Abruzzo, l’Aquila, I, 30 ottobre 208, n. 1181).<br />	<br />
2.4.- Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono il ricorso principale  va respinto.<br />	<br />
3.- La reiezione del ricorso principale porta alla correlativa reiezione dei motivi aggiunti proposti avverso la nuova procedura di affidamento del sevizio di vigilanza armata  presso lo stabilimento di Foggia dell’Istituto resistente.<br />	<br />
Tale impugnativa, oltre a riproporre i motivi già proposti con il ricorso principale e a dedurre l’invalidità derivata della nuova procedura di affidamento, asserisce l’ulteriore illegittimità di quest’ultima per violazione del giudicato cautelare, formatosi a seguito dell’ordinanza  del Consiglio di Stato n. 3128/2007, e per l’omessa comunicazione alle imprese ricorrenti dell’avvio del procedimento di annullamento della precedente gara.<br />	<br />
In proposito &#8211; prescindendosi dall’esame delle eccezioni, opposte dal resistente, di irricevibilità di detti motivi e del difetto di interesse alla proposizione di tale ulteriore impugnativa – si osserva quanto segue :<br />	<br />
&#8211; quanto ai vizi di invalidità derivata, essi non possono essere apprezzati, stante il rigetto del ricorso principale;<br />	<br />
&#8211; quanto alla violazione del giudicato cautelare, non può porsi in dubbio che l’ordinanza cautelare del giudice d’appello non aveva portata sospensiva del provvedimento impugnato, ma soltanto il limitato effetto di far disporre la celebrazione del merito<br />
&#8211; quanto infine alla lamentata violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, la censura è inammissibile in quanto l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di annullamento della gara, aggiudicata in via provvisoria alla società scissa, avrebbe<br />
4.- In conclusione, l’impugnativa va respinta.<br />	<br />
Le spese di lite seguono, come di consueto la soccombenza, e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo.  <br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza <i>bis</i>), pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del  12 febbraio 2009.<br />	<br />
Il presidente            dr. 	Paolo                Restaino <br />
Il consigliere est.    dr. 	Massimo L.       Calveri</p>
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		<item>
		<title>Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport &#8211; Lodo &#8211; 5/3/2009 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/camera-di-conciliazione-e-arbitrato-per-lo-sport-lodo-5-3-2009-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Geom. E. Setten e Società Treviso F.B.C. 1993 srl (Avv.ti F. Stilo, E. Galea e S. Raciti) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Avv.ti M. Gallavotti e L. Medugno) sulla necessità della forma scritta anche per il c.d. premio di valorizzazione accessivo ad una cessione e sull&#8217;inconfigurabilità del c.d. &#8220;vincolo</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/camera-di-conciliazione-e-arbitrato-per-lo-sport-lodo-5-3-2009-n-0/">Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport &#8211; Lodo &#8211; 5/3/2009 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Geom. E. Setten e Società Treviso F.B.C. 1993 srl (Avv.ti F. Stilo, E. Galea e S. Raciti) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Avv.ti M. Gallavotti e L. Medugno)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità della forma scritta anche per il c.d. premio di valorizzazione accessivo ad una cessione e sull&#8217;inconfigurabilità del c.d. &ldquo;vincolo di giustizia&rdquo; in relazione ad una denuncia-querela per il reato di appropriazione indebita</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Diritto amministrativo dello Sport – Art. 95 NOIF – Prevede tassativamente la forma scritta e l’adozione della modulistica federale per i negozi di cessione – Clausola relativa al c.d. premio di valorizzazione accessivo ad una cessione – Applicabilità &#8211; Assenza della forma scritta – Sanzioni – Legittimità	</p>
<p>2. Diritto amministrativo dello Sport – Materia penale &#8211; È sottratta alla giurisdizione domestica del diritto sportivo &#8211; Denuncia-querela per il reato di appropriazione indebita – Insussistenza dell’obbligo del “vincolo di giustizia”</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 95 NOIF prevede tassativamente la forma scritta e l’adozione della modulistica federale per i negozi di cessione. La ratio di tale norma è quella di sottoporre al controllo della federazione le variazioni di tesseramento dei calciatori, per la tutela degli stessi e in vista di una corretta gestione dei trasferimenti tra le società calcistiche. Il riferimento testuale, contenuto nella norma, a “tutti i patti” sta appunto a significare che ogni accordo tra le parti della cessione deve soggiacere agli obblighi formali descritti ivi compresa anche la clausola relativa al c.d. premio di valorizzazione. Né si può sostenere che il premio di valorizzazione sfugga a tale obbligo: esso infatti, una volta che sia fatto oggetto di accordo tra le parti, entra a far parte degli elementi essenziali del negozio (determinandone un fondamentale aspetto economico). Poiché quindi la parte istante ha stipulato il premio di valorizzazione senza osservare le prescritte formalità, essa è incorsa nelle violazioni normative oggetto di contestazione, e legittimamente è stata sanzionata dal competente organo.	</p>
<p>2. Nello sport operano due giustizie: da un lato la giustizia sportiva, fatta di organi federali e di collegi arbitrali, che risponde a esigenze tipiche dell’ordinamento sportivo quali la necessità di affidare la risoluzione delle controversie a organi a competenza specifica e di ottenere decisioni in tempi rapidi; e, dall’altro, la giustizia statale, indispensabile garanzia delle situazioni giuridiche soggettive, se e laddove l’attività sportiva abbia rilevanza “esterna”, nell’ordinamento statale. La materia penale è da ritenersi certamente sottratta alla giurisdizione domestica del diritto sportivo, che è priva di potestas iudicandi e pertanto non ha nessuno strumento coercitivo per offrire e garantire una tutela. Ne consegue che non sussiste la violazione dell’obbligo del “vincolo di giustizia” in relazione ad una denuncia-querela per il reato di appropriazione indebita, e per chiedere il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. di un assegno bancario  a garanzia di una contro-obbligazione inadempiuta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2009 n.1300</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-5-3-2009-n-1300/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-5-3-2009-n-1300/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-5-3-2009-n-1300/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2009 n.1300</a></p>
<p>Pres. U. De Maio, est. A, Scafuri La Torre di Bassano S.r.l. (Avv. Avv.ti Andrea Abbamonte, Alfredo Contieri e Raffaele Montefusco) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico di Napoli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-5-3-2009-n-1300/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2009 n.1300</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-5-3-2009-n-1300/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2009 n.1300</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. U. De Maio, est. A, Scafuri<br /> La Torre di Bassano S.r.l. (Avv. Avv.ti Andrea Abbamonte, Alfredo Contieri e Raffaele Montefusco) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza per i  Beni Architettonici e il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico di Napoli e Provincia (Avvocatura distrettuale dello Stato) c. Comune di Torre del Greco (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sulla valutazione della Soprintendenza in ordine alle opere di completamento di un immobile già realizzato su area sottoposta a vincolo indiretto ex art. 45 D.Lgs. 42/04</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed Urbanistica – Completamento di opera di immobile su area sottoposta a  vincolo di inedificabilità indiretta ex art. 45 D.Lgs. 42/04 – Valutazione della soprintendenza – Limiti – Sussistono<br />	<br />
2. Edilizia ed Urbanistica &#8211; Completamento di opera di immobile su area sottoposta a  vincolo di inedificabilità indiretta ex art. 45 D.Lgs. 42/04 – Provvedimento di diniego – Fondato sull’impatto pregiudizievole dell’immobile già realizzato – Illegittimità – Sussiste<br />	<br />
3. Edilizia ed Urbanistica – Concessione edilizia &#8211; Completamento di opera di immobile su area sottoposta a  vincolo di inedificabilità indiretta ex art. 45 D.Lgs. 42/04 – Valutazione della Soprintendenza – Comparazione degli interventi di completamento con opera già esistente – Obbligo &#8211; Sussiste<br /></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Il vincolo dell’inedificabilità indiretta ex art. 45 D.Lgs. 42/04 non è volto a sancire l’inedificabilità assoluta dell’area cui si riferisce, sicchè nelle ipotesi di istanza di concessione edilizia per il  completamento di un’immobile già realizzato su area sottoposta a vincolo indiretto, la valutazione della Soprintendenza deve limitarsi solo alla compatibilità dei nuovi interventi con le esigenze poste a fondamento della statuizione protettiva e non deve estendersi anche alla verifica dell’impatto pregiudizievole sortito dall’intervento già realizzato.<br />	<br />
2. È illegittimo il provvedimento, con il quale è stata negata l’autorizzazione ai lavori di completamento di un immobile sottoposto a vincolo indiretto ex art. 45 D.Lgs. 42/04, fondato non sulla verifica dell’impatto negativo potenzialmente sortito sulle ragioni del vincolo dal progettato intervento di completamento bensì sulla non ammissibile considerazione dell’impatto pregiudizievole sortito dall’intervento già realizzato in via integrale sul piano strutturale.<br />	<br />
3. In ordine alle istanze di concessione edilizia per la realizzazione di opere di completamento di un edificio su area sottoposta a vincolo indiretto ex art. 45 D.Lgs. 42/04, la Soprintendenza deve comparare gli effetti dell’intervento  di completamento con le conseguenze ambientali della conservazione dell’immobile già esistente, ciò perché l’alternativa a tali interventi sarebbe  costituita dal mantenimento dello scheletro dell’edificio senza alcuna possibilità di recupero, né di demolizione, alternativa che appare di certo maggiormente offensiva dei valori ambientali e di tutela ed utilizzo corretto del territorio sottoposto a vincolo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
(Sezione Terza)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 426 del 2008, proposto da:	</p>
<p><b>La Torre di Bassano S.r.l.</b>, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Abbamonte, Alfredo Contieri, Raffaele Montefusco, con domicilio eletto presso Alfredo Contieri in Napoli, via R. De Cesare 7; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico di Napoli e Provincia, in persona del Ministro p.t.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la quale per legge è domiciliato;<br />	<br />
<b>il Comune di Torre del Greco</b> (n.c.); <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento del provvedimento n. 30492 del 25.10.2007 di rigetto dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione delle opere contenute nel progetto di completamento di un fabbricato con destinazione alberghiera di proprietà della ricorrente;</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato;<br />	<br />
Visto le memorie difensive;<br />	<br />
Visto tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20/11/2008 il Cons.Angelo Scafuri e udito per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società ricorrente si duole del provvedimento con il quale è stata negata l’autorizzazione ai lavori di completamento dell’immobile di proprietà avente destinazione alberghiera, sottoposto a vincolo di tutela indiretta ex art. 45 T.U. n. 42/2004 in quanto adiacente l’antica torre di avvistamento denominata Torre di Bassano, oggetto di tutela diretta.<br />	<br />
Il provvedimento negativo è stato motivato dalla difformità dell’immobile già edificato rispetto ai progetti approvati con l’originaria licenza edilizia del 1965 e con la successiva variante del 1983 (incremento dell’altezza di circa due metri, aumento di due impalcati, aumento di superficie e di volumetria).<br />	<br />
A sostegno del gravame la società interessata deduce profili di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />	<br />
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 20 novembre 2008 la causa è stata introitata per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’antica torre di avvistamento di proprietà della società ricorrente, denominata Torre di Bassano, con provvedimento del 14.12.1999 è stata sottoposta a vincolo storico culturale ai sensi della legge 1089/1939.<br />	<br />
A tutela del bene monumentale è poi intervenuta l’imposizione di vincolo indiretto sull’area sottostante (DM del 16.6.2000 e del 26.4.2001: particelle 100, 112 e 116), sulla quale preesisteva un fabbricato ultimato a rustico con destinazione alberghiera, realizzato a seguito di licenza edilizia n. 2043 del 27.3.1964 e successive varianti (n. 2319 del 29.12.1965 e n. 18295 del 4.8.1983).<br />	<br />
Il provvedimento negativo della Soprintendenza oggetto del presente gravame trae origine dal precedente contenzioso relativo al progetto di completamento.<br />	<br />
In particolare l’autorizzazione al progetto di completamento è stata dapprima denegata dal Comune di Torre del Greco &#8211; con provvedimento (n. 91651 del 22 settembre 1999), antecedente all’imposizione dei vincoli diretto ed indiretto, annullato con sentenza del Consiglio di Stato n. 2142/2004 – quindi dalla Soprintendenza con provvedimento n. 3104 dell’8.11.2004 successivo all’imposizione dei suddetti vincoli – impugnato con i motivi aggiunti al ricorso avverso il decreto impositivo del vincolo indiretto – anch’esso annullato con sentenza n. 3579 del 25 giugno 2007, di riforma della decisione di questo Tribunale (n. 1067/2006).<br />	<br />
Con il provvedimento odiernamente impugnato la Soprintendenza, nel riesercizio del proprio potere, ha nuovamente negato l’autorizzazione richiesta per le opere de quibus (apposizione di infissi alle facciate esterne, opere di completamento dei vani interni e di tutti i servizi) “perché costituirebbero il completamento di immobile realizzato in forza di interventi abusivamente eseguiti che hanno condotto all’attuale stato di consistenza e conformazione della fabbrica edificata, ad oggi non sostenuta da tutti gli atti legittimanti le distinte fasi di realizzazione (anche sotto il profilo dell’autorizzazione paesaggistica), né sanata con i definitivi provvedimenti, necessari in materia di abusivismo edilizio”.<br />	<br />
Più specificamente la Soprintendenza rileva che “è stato accertato che l’attuale fabbrica, allo stato rustico, è sostanzialmente difforme da quanto previsto dalla originaria concessione 1965 e dal progetto della variante autorizzata dal Comune nel 1983, proposta quale variante senza aumento di volume e superfici, in quanto l’altezza del fabbricato risulta incrementato di circa due metri lineari, dagli orginari sei impalcati compresa la copertura (lic.ed.1965) si passa agli otto piani rappresentati nei grafici di rilievo dell’attuale stato di fatto, l’estensione della complessiva superficie e la consistenza volumetrica del manufatto originariamente autorizzato nel 1965 risultano, allo stato attuale, incrementate rispettivamente con aumento di superficie di oltre duemilacento metri quadrati ed aumento di volumetria di oltre tremilaottocento metri cubi. Né la variante del 1983 vale a legittimare tale entità degli incrementi, giacchè dall’esame dei relativi grafici e dalle misurazioni direttamente effettuate..pure nella variante si riscontrano incrementi di superfici e volumi rispetto all’originaria licenza del 1965 ma tali incrementi, ancorché previsti dai grafici di una variante per modifiche alle sistemazioni interne ed esterne senza aumento di superfici e volumi, risultano ben più modesti di quelli oggi stimati nello stato di fatto della fabbrica in questione (rilievo 2004)”.<br />	<br />
La Soprintendenza osserva altresì che “l’autorizzazione delle opere di completamento, implicando l’assunzione della preesistenza edificata quale stato di fatto legittimo e/o legittimato (evenienza questa non sussistente benché necessariamente preordinata a qualsiasi intervento di modifica e/o di completamento di opere abusive) comporterebbe anche la violazione delle imprensicindibili prescrizioni di tutela indiretta ex art. 45 del D.Lvo 22 gennaio 2004 n. 42 formulati dal DM 26 aprile 2001..laddove tale decreto nel dichiarare che per le particelle menzionate non è compatibile il rilascio di provvedimenti in sanatoria stabilisce altresì che dovranno essere eliminate le opere realizzate abusivamente”.<br />	<br />
Rilevato che in conformità alle disposizioni ulteriori impartite dal decreto di vincolo indiretto “gli interventi di modificazione e trasformazione dell’immobile in questione e del sito tutelato nonché di eventuale recupero e rifunzionalizzazione della parte di fabbrica esistente conforme a quanto legittimamente assentito dovranno tener conto delle esigenze di tutela del bene culturale denominato Torre di Bassano nonché dei valori paesaggistici posseduti dal sito tuttora riconoscibili e recuperabili anche attraverso i consentiti interventi di restauro paesaggistico”, la Soprintendenza conclude che “tali condizioni non appaiono rispettate dal progetto di completamento proposto, che tende invece a conservare un manufatto abusivamente realizzato, consolidandone la presenza offensiva tanto di quei valori paesaggistici del sito quanto del valore architettonico della testimonianza particolarmente importante della Torre di Bassano”. <br />	<br />
Avverso la determinazione impugnata la società ricorrente deduce il difetto dei presupposti – atteso l’errore di misurazione commesso dall’Amministrazione nella rilevazione delle difformità riscontrate, come comprovato dalla perizia giurata allegata – lo sviamento &#8211; perseguendosi l’obiettivo di ripristinare lo status quo ante – l’incompetenza &#8211; atteso che la vigilanza sulla conformità edilizia ed urbanistica non spetta alla Soprintendenza – la violazione dei predetti giudicati di cui alle sentenze del Consiglio di Stato.<br />	<br />
Il ricorso è fondato in relazione a tale ultimo rilievo, di carattere assorbente.<br />	<br />
Si ripete che con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha inteso riesercitare il potere già estrinsecato nell’atto annullato dalla decisione della sesta sezione del Consiglio dei Stato n. 3579/2007 rideterminandosi sul progetto di completamento (così anche relazione depositata con il fascicolo erariale del 7 febbraio 2008).<br />	<br />
Orbene i contenuti ed i limiti del potere autorizzatorio rimesso nella specie alla Soprintendenza sono stati ben precisati dalla citata pronuncia giurisdizionale.<br />	<br />
In particolare, muovendo dalla considerazione che la statuizione vincolistica indiretta non è volta a sancire l’inedificabilità assoluta ma impone il controllo della compatibilità di nuovi interventi con le esigenze poste a fondamento della statuizione protettiva, controllo che a sua volta non può che essere calibrato in funzione della specificità delle trasformazioni del progetto in esame contemplante il completamento dell’immobile “pacificamente ultimato a rustico”, il giudice di appello ha stabilito che la valutazione soprintendentizia non può riguardare la verifica dell’impatto pregiudizievole sortito dall’intervento già realizzato in via integrale sul piano strutturale bensì deve essere limitato all’impatto sortito sulle ragioni del vincolo dal progettato intervento di completamento.<br />	<br />
Ciò anche perché gli effetti dell’intervento di completamento vanno comparati con le conseguenze ambientali della conservazione dello status q uo, vale a dire con il mantenimento dell’immobile nelle condizioni attuali, per le quali viene richiamata la precedente decisione n. 2142/2004 con la quale è stato messo in risalto il rischio di una compromissione dei valori prodotti per effetto della conservazione del rustico, “rischio potenzialmente superiore rispetto agli effetti dell’attuazione di un progetto di completamento concretatesi nella realizzazione di balconi, infissi e facciate esterne di chiusura oltre che nel completamento dei vani e di tutti i servizi”.<br />	<br />
“Ne deriva l’incoerenza della condotta amministrativa nel suo insieme traguardata, che da un lato non contesta con statuizioni formali la legittimità dell’intervento da completare né pone in essere altre iniziative per la riqualificazione dell’area, dall’altro considera quale progetto sottoposto al suo esame non l’intervento di completamento ma l’immobile da completare”. <br />	<br />
In distonia con tale giudicato e con gli stessi manifestati propositi di esecuzione del medesimo (cfr. relazione allegata al fascicolo erariale del 7.2.2008), il provvedimento odiernamente impugnato continua ad incentrare la valutazione sulla legittimità dell’immobile precedentemente edificato e rimasto al rustico &#8211; rilevandone pretese difformità dalla originaria licenza edilizia del 1965 e dalla variante del 1983 &#8211; anziché sulle opere di completamento, alle quali come sopra andava esclusivamente limitata.<br />	<br />
Né può ritenersi che la determinazione impugnata possa essere adeguatamente supportata dalla ritenuta abusività dell’intervento complessivo.<br />	<br />
In primo luogo tale abusività viene ravvisata per pretese difformità dai titoli abilitativi laddove la conformità edilizia ed urbanistica avrebbe dovuto essere oggetto di esame, nel rispetto delle competenze, con esclusivo riferimento alla compromissione dei vincoli diretto ed indiretto oggetto di tutela.<br />	<br />
Al riguardo non può assumere rilevanza quanto osservato nella memoria erariale circa la sopravvenuta inefficacia dell’autorizzazione paesistica a suo tempo rilasciata, per decorso del termine quinquennale, in quanto tale rilievo non è contenuto nella motivazione del provvedimento impugnato, di cui costituirebbe pertanto inammissibile integrazione.<br />	<br />
In secondo luogo l’attuale consistenza del fabbricato è stata già sottoposta al vaglio della richiamata sentenza n. 2142/2004, nella quale il giudice di appello ha avuto modo di rilevare che “aumenti della volumetria dell’immobile..sono esclusi con certezza dalle risultanze degli atti di causa per quel che concerne l’edificio destinato a residenza alberghiera” (pag. 5) così come che “il completamento al rustico dell’edificio e la sua copertura sono stati effettuati e, quindi, l’ingombro e l’occupazione del territorio si sono verificati in modo legittimo e definitivo” (pag. 7).<br />	<br />
Ne consegue altresì l’inconferenza del rilievo inerente la prescrizione, contenuta nel decreto di imposizione del vincolo, che non consente il rilascio di provvedimenti in sanatoria, non potendosi qualificare in tal modo l’autorizzazione richiesta e tantomeno i titoli abilitativi rilasciati per l’edificio già realizzato al momento dell’imposizione del vincolo medesimo.<br />	<br />
In ogni caso avrebbe dovuto essere evidenziato l’interesse pubblico sottesso, con precipuo riguardo a quanto pure affermato dal giudice di appello in ordine al “mantenimento dello scheletro dell’edificio senza alcuna possibilità di recupero né di demolizione, alternativa che appare di certo maggiormente offensiva dei valori ambientali e di tutela ed utilizzo corretto del territorio” (sent.cit. pag. 7).<br />	<br />
In conclusione il provvedimento va annullato dovendo l’Amministrazione limitare la valutazione di competenza al ripetuto progetto di completamento.<br />	<br />
Il ricorso deve pertanto essere accolto mentre va respinta la domanda risarcitoria, formulata in termini generici e priva di adeguato supporto probatorio.<br />	<br />
Sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio mentre gli oneri relativi al contributo unificato anticipato dalla ricorrente vanno posti, ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis del DPR 30 maggio 2002 n. 115, a carico dell’Amministrazione soccombente. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania &#8211; Sezione III,<br />	<br />
1) ACCOGLIE nei sensi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe n.426/2008 e, per l’effetto, pronuncia l’annullamento dei provvedimenti impugnati;<br />	<br />
2) RESPINGE la domanda risarcitoria.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
L’Amministrazione soccombente ha l’obbligo di rifondere alla ricorrente quanto da questa anticipato a titolo di contributo unificato.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20/11/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Ugo De Maio, Presidente<br />	<br />
Angelo Scafuri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Alfredo Storto, Referendario</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/03/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-5-3-2009-n-1300/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2009 n.1300</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2009 n.61</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-5-3-2009-n-61/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-5-3-2009-n-61/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-5-3-2009-n-61/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2009 n.61</a></p>
<p>Presidente Amirante – Redattore Maddalena 1- Ambiente – Rifiuti &#8211; Art. 14 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) – Nozione di rifiuto – Limitazione in relazione ai materiali inerti da scavo – q.l.c. – Violazione dell’art. 117,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-5-3-2009-n-61/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2009 n.61</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-5-3-2009-n-61/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2009 n.61</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Amirante – Redattore Maddalena</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1- Ambiente – Rifiuti &#8211; Art. 14 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) – Nozione di rifiuto – Limitazione in relazione ai materiali inerti da scavo – q.l.c. – Violazione dell’art. 117, comma 2, lettera s) &#8211; Illegittimità	</p>
<p>2- Ambiente – Rifiuti &#8211; Art. 64 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali) – Individuazione, realizzazione ed esercizio di aree di stoccaggio di materiali inerti da scavo – Esclusione delle procedure autorizzative di cui al D.lgs. n. 152/2006 – q.l.c. &#8211; Violazione dell’art. 117, comma 2, lettera s) &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1- E’ costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 14, commi 1, 2, 3 e 6, della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), per contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera s) Cost.	</p>
<p>2 &#8211; E’ costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 64 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali) per contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera s) Cost.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>SENTENZA N. 61<br />	<br />
ANNO 2009<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: </p>
<p>#NOME?		AMIRANTE	Presidente<br />	<br />
#NOME?			DE SIERVO	   Giudice<br />	<br />
#NOME?		MADDALENA		<br />	<br />
#NOME?		QUARANTA		<br />	<br />
#NOME?		GALLO			<br />	<br />
#NOME?		MAZZELLA		<br />	<br />
#NOME?		SILVESTRI		<br />	<br />
#NOME?		CASSESE		<br />	<br />
#NOME?	SAULLE		<br />	<br />
#NOME?		TESAURO		<br />	<br />
#NOME?	NAPOLITANO		<br />	<br />
#NOME?		FRIGO			<br />	<br />
#NOME?	CRISCUOLO		</p>
<p>	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	<br />
</b><br />	
</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 1, 2, 3 e 6, e 21 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) e dell&#8217;art. 64 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 15 febbraio e il 20 giugno 2008, depositati in cancelleria il 25 febbraio e il 26 giugno 2008 ed iscritti ai nn. 13 e 30 del registro ricorsi 2008.<br />	<br />
<i>    Visti</i> gli atti di costituzione della Regione Valle d&#8217;Aosta;<br />	<br />
<i>    udito </i>nell&#8217;udienza pubblica del 27 gennaio 2009 il Giudice relatore Paolo Maddalena;<br />	<br />
<i>    uditi </i>l&#8217;avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Valle d&#8217;Aosta.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>    1. ¾ Con ricorso notificato il 15 febbraio 2008, depositato il successivo 25 febbraio ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi dell&#8217;anno 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha proposto, in relazione agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione e 2, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta), questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 1, 2, 3 e 6, e 21 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti).<br />	<br />
    2. ¾ Il Presidente del Consiglio dei ministri premette che «nonostante le Regioni abbiano una competenza legislativa concorrente in materia di “governo del territorio”, competenza riconosciuta anche alle Regioni a statuto speciale attraverso legge costituzionale n. 3/2001, la materia gestione dei rifiuti rientra nella potestà esclusiva statale per i profili attinenti la tutela dell&#8217;ambiente, ai sensi dell&#8217;art. 117, comma 2, lettera s, Cost.» e che le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), costituiscono standard minimi ed uniformi di tutela dell&#8217;ambiente inderogabili per i legislatori regionali.<br />	<br />
    La difesa erariale premette, ancora, che, per il «combinato disposto dell&#8217;art. 117, comma 1, Cost. e dell&#8217;art. 2, comma 1, legge costituzionale n. 4/1948, recante lo Statuto speciale per la Regione Valle d&#8217;Aosta» sono inderogabili per la Regione pure le norme dettate dalle fonti comunitarie intervenute in materia di rifiuti, in specie le direttive 75/422/CEE e 2006/12/CE, nonché i principi delineati al riguardo dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, la quale ha elaborato, in particolare, la definizione di rifiuto.<br />	<br />
    2.1. ¾ Ciò premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri censura, anzitutto, i commi 1 e 2 dell&#8217;art. 14 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta n. 31 del 2007, i quali prevedono:<br />	<br />
&#8211; (art. 14, comma 1) che «i materiali inerti da scavo non costituiscono rifiuti e non sono assoggettati alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 152/2006, qualora derivanti esclusivamente da suoli naturali, da versanti in frana o conseguenti ad attività di s<br />
&#8211; (art. 14, comma 2) che «i materiali inerti da scavo non costituiscono rifiuti qualora risultino non pericolosi, previa apposita caratterizzazione effettuata in conformità alle procedure analitiche di cui all&#8217;art. 186, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, se<br />
    a) siti per i quali risultino in corso le procedure di bonifica ai sensi della parte IV, titolo V, del d.lgs. n. 152/2006;<br />	<br />
    b) siti già assoggettati ad attività finalizzate alla bonifica o alla messa in sicurezza permanente;<br />	<br />
    c) siti già destinati ad attività di gestione dei rifiuti, quali impianti di smaltimento o recupero di rifiuti;<br />	<br />
    d) siti ove siano state esercitate attività produttive commerciali, artigianali e industriali che risultino dimesse e che possano aver provocato fenomeni di contaminazione ambientale, ad esclusione delle attività agricole;<br />	<br />
    e) attività di sistemazione idraulica e di manutenzione di alvei di fiumi e di torrenti la cui qualità ambientale non risulti essere corrispondente almeno allo stato chimico di buono, come definito dall&#8217;art. 74, comma 2, lettera z), del d.lgs. n. 152/2006».<br />	<br />
    2.2. ¾ Il ricorrente censura tali disposizioni sotto due diversi profili.<br />	<br />
    2.2.1. ¾ Ne lamenta, per un verso, il contrasto con il diritto comunitario e, pertanto, la contrarietà al «combinato disposto degli artt. 117, comma 1, Cost. e 2, comma 1, della l. cost. 4/1948», in quanto esse, stabilendo in via astratta condizioni al presentarsi delle quali i materiali inerti da scavo non costituiscono rifiuti, prevedrebbero delle esclusioni generalizzate o presunzioni assolute di esclusione degli inerti da scavo dal campo di applicazione della normativa dei rifiuti, laddove per il diritto comunitario (art. 1 della direttiva 2006/12/CE) è rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto […] di cui il detentore si disfi o abbia l&#8217;intenzione o l&#8217;obbligo di disfarsi» e per la giurisprudenza della Corte di Giustizia (viene richiamata in proposito la sentenza 18 aprile 2002, causa C 9/00, Palin Granit), la verifica dell&#8217;intenzione del detentore di disfarsi del bene o della sostanza non può essere effettuata in astratto, ma deve avvenire in base ad una valutazione «caso per caso».<br />	<br />
    2.2.2. ¾ Ne lamenta, per altro verso, la contrarietà all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione, in quanto esse recherebbero una disciplina divergente e di minore tutela ambientale rispetto a quella dell&#8217;art. 186, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, per il quale «le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra destinate all&#8217;effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall&#8217;ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall&#8217;autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell&#8217;ambiente, sempreché la composizione media dell&#8217;intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore a determinati limiti massimi».<br />	<br />
    2.3. ¾ Il ricorrente censura, in via consequenziale, anche il comma 3 dell&#8217;art. 14 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta n. 31 del 2007, secondo cui «i materiali inerti da scavo che non costituiscono rifiuti ai sensi dei commi 1 e 2 devono essere avviati, in via prioritaria, ad attività di riutilizzo diretto o ad attività di riutilizzo presso impianti fissi di lavorazione di inerti; qualora ciò non sia possibile, devono essere destinati ad attività quali la gestione ordinaria di discariche, l&#8217;utilizzo in operazioni di bonifica o messa in sicurezza permanente di siti contaminati, il recupero ambientale di siti già destinati ad attività estrattive, il recupero di versanti e di zone di frana, i miglioramenti fondiari ed agrari, o qualunque altra opera, di titolarità pubblica o privata, per la quale sia necessario l&#8217;utilizzo di terra, rocce, ghiaia e sabbia».<br />	<br />
    L&#8217;illegittimità di questa disposizione deriverebbe dalla circostanza che essa regola la gestione di materiali inerti da scavo che il ricorrente assume essere stati illegittimamente sottratti alla più rigorosa disciplina statale dagli impugnati commi 1 e 2.<br />	<br />
    2.4. ¾ Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, poi, il comma 6 dell&#8217;art. 14 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta n. 31 del 2007, per il quale «la realizzazione e l&#8217;esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate dei materiali inerti da scavo non sono assoggettate alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. n. 152/2006».<br />	<br />
    Tale disposizione regionale contrasterebbe con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione, in quanto recherebbe una disciplina divergente e di minore tutela ambientale rispetto a quella dell&#8217;art. 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale detta una disciplina procedurale per il riutilizzo dei materiali inerti da scavo «molto rigorosa» e «ne esclude l&#8217;applicazione solamente per i materiali inerti da scavo già oggetto di caratterizzazione, non contaminati e, quindi, non rientranti nel regime dei rifiuti».<br />	<br />
    2.5. ¾ Il ricorrente censura, infine, l&#8217;art. 21 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta n. 31 del 2007 secondo cui: <br />	<br />
    &#8211; (art. 21, comma 1) «i centri comunali di conferimento dei rifiuti urbani, attivati dai subATO a seguito della riorganizzazione dei servizi di raccolta e trasporto, costituiscono fase di conferimento per la consegna, anche in forma differenziata, dei rifiuti da parte dei produttori di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilabili agli urbani»;<br />	<br />
    &#8211; (art. 21, comma 2) «i centri di cui al comma 1, denominati anche isole ecologiche, in quanto assicurano il raggruppamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani in frazioni merceologiche omogenee ai fini della raccolta e del successivo avvio alle operazioni di smaltimento e di recupero, non costituiscono operazioni di smaltimento o di recupero, come definite negli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006, e non sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui agli artt. 208 e 216 del medesimo decreto».<br />	<br />
    Il ricorrente censura queste disposizioni nella parte in cui prevedono che tali centri non debbano essere assoggettati ad autorizzazione e che le operazioni di conferimento non siano considerate quali operazioni di recupero o di smaltimento, sostenendone il contrasto con la direttiva 2006/12/CE (punto R 13 dell&#8217;allegato 2 B e punto D15 dell&#8217;allegato 2A) e con il d.lgs. n. 152 del 2006 (punto R 13 dell&#8217;allegato C e punto D15 dell&#8217;allegato B), che considererebbero le ecopiazzole o isole ecologiche quali centri di stoccaggio, nella forma della messa a riserva, nel caso in cui i rifiuti siano destinati ad operazioni di recupero, ovvero del deposito preliminare, nel caso in cui gli stessi siano destinati ad operazioni di smaltimento, e le sottoporrebbero, pertanto, al regime autorizzatorio previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006.<br />	<br />
    In questo senso l&#8217;impugnato art. 21 violerebbe sia il combinato disposto dell&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione e dell&#8217;art. 2, primo comma, della legge costituzionale n. 4 del 1948, sia l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione.<br />	<br />
    2.6. ¾ La difesa erariale precisa, infine, che le disposizioni impugnate «sono censurabili anche a fronte delle modifiche apportate agli artt. 183 e 186 del d.lgs. 152/2006 dal d.lgs. 4/2008 che è stato pubblicato il 29 gennaio 2008 seppure non ancora in vigore».<br />	<br />
    3. ¾ La Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta si è costituita, eccependo genericamente l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza del ricorso.<br />	<br />
    3.1. ¾ Con successiva memoria la difesa regionale sviluppa le proprie argomentazioni, prospettando, anzitutto, taluni motivi di inammissibilità.<br />	<br />
    Per la difesa regionale il ricorso sarebbe inammissibile, in primo luogo, per carenza di motivazione in ordine all&#8217;applicabilità ad una Regione speciale di una norma del Titolo V della Costituzione, essendo proposto, in relazione all&#8217;art. 117, primo e secondo comma, della Costituzione, senza considerare le competenze statutarie della Regione Valle d&#8217;Aosta in materie interferenti con quella ambientale, quali la competenza primaria in materia di urbanistica (art. 2, primo comma, lettera <i>g</i>, dello statuto speciale) e di tutela del paesaggio (art. 2, primo comma, lettera <i>q</i>) e quella di attuazione-integrazione in materia di igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica (art. 3, primo comma, lettera <i>l</i>), e senza valutare comparativamente i due sistemi (ordinario e speciale) di autonomia regionale.<b><br />	<br />
</b>    Né, per la stessa difesa, sarebbe possibile superare tale grave carenza argomentativa del ricorso in base alla «semplice menzione» in esso contenuta dell&#8217;art. 2, primo comma, dello statuto speciale della Regione Valle d&#8217;Aosta, in combinato disposto con il primo comma dell&#8217;art. 117 della Costituzione, quali parametri costituzionali alla stregua dei quali valutare il contrasto con la normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, dacché «tale riferimento […] avrebbe dovuto accompagnarsi all&#8217;individuazione ed alla considerazione delle competenze legislative riconosciute alla Regione dalla medesima disposizione statutaria», della quali non vi è tuttavia traccia.<br />	<br />
    Il ricorso sarebbe inammissibile, in secondo luogo, per la erronea individuazione delle norme interposte che integrano il parametro di costituzionalità, dacché il ricorrente, errando sulla vigenza del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), avrebbe richiamato gli artt. 183 e 186 del d.lgs. n. 152 del 2006 nel testo vigente anteriormente e non in quello vigente al momento della proposizione del ricorso, cioè quello risultante dopo le modifiche apportate dal decreto legislativo correttivo n. 4 del 2008.<br />	<br />
    Il ricorso sarebbe inammissibile, in terzo luogo, per la non adeguata motivazione in ordine alla permanenza dell&#8217;interesse ad agire a fronte della sostituzione degli artt. 183 e 186 da parte del d.lgs. n. 4 del 2008, dato che, secondo la difesa regionale, con la novella del 2008 il legislatore statale avrebbe accolto una nozione giuridica meno restrittiva di terre e rocce da scavo ed avrebbe introdotto una disciplina meno rigorosa e meno protettiva per l&#8217;ambiente rispetto a quella regionale censurata tanto in riferimento agli inerti da scavo quanto in riferimento alle isole ecologiche. <br />	<br />
    3.2. ¾ Nella memoria la difesa regionale argomenta, poi, la dedotta infondatezza del ricorso.<br />	<br />
    3.2.1. ¾ Quanto all&#8217;art. 14 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta n. 31 del 2007, la difesa regionale sostiene che: a) la disposizione, lungi da prevedere un&#8217;esclusione generalizzata dei materiali inerti da scavo dalla nozione di rifiuto, si collocherebbe all&#8217;interno di una più ampia disciplina, che consentirebbe di realizzare quella valutazione caso per caso richiesta dalla giurisprudenza comunitaria, nonché di verificare l&#8217;intenzione del detentore di disfarsi del bene o del materiale considerato; b) essa detterebbe una disciplina non meno rigorosa, ma semmai più protettiva dell&#8217;ambiente di quella statale di cui agli artt. 183 e 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, come sostituiti dal decreto legislativo n. 4 del 2008.<br />	<br />
    Ciò emergerebbe dall&#8217;art. 13, comma 1, lettera <i>a</i>), della legge regionale impugnata, che, definendo la nozione di materiali inerti da scavo, tiene conto non solo delle loro caratteristiche e provenienza, ma anche della loro destinazione alla riutilizzazione, «direttamente o presso impianti fissi di lavorazione di inerti per aggregati, o ad essere avviati ad operazioni di reimpiego in recuperi ambientali, recuperi di versante, bonifiche integrali ed agrarie, ricopertura periodica o definitiva di discariche»; emergerebbe dallo stesso impugnato art. 14, che esclude l&#8217;assoggettamento degli inerti da scavo al regime ordinario dei rifiuti, solo laddove (comma 1) il progettista o il soggetto tenuto alla dichiarazione di inizio attività delle relative opere dichiari la provenienza del materiale e (comma 2) solo se non pericolosi, previa apposita caratterizzazione, effettuata in conformità alle procedure analitiche di cui all&#8217;art. 186, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, se derivanti da particolari siti o attività estrattive; e, soprattutto, emergerebbe dal combinato disposto degli artt. 14 e 16, per il quale l&#8217;eventuale esclusione dei materiali inerti da scavo dalla nozione di rifiuto è espressamente subordinata al pieno rispetto delle procedure di progettazione definite dall&#8217;art. 16, che, a sua volta, impone la non approvabilità dei progetti da parte degli enti competenti e l&#8217;invalidità delle denunce di inizio attività se mancanti del bilancio di produzione dei materiali e dei rifiuti e la specificazione della loro destinazione.<br />	<br />
    Solo la non pericolosità del materiale e la certezza del suo riutilizzo in una fase effettivamente preventiva alla approvazione del singolo progetto da cui possono derivare i materiali inerti da scavo, in definitiva, consentirebbero di escluderne l&#8217;assoggettamento alle norme statali sui rifiuti e di sottoporle alla diversa disciplina regionale di cui all&#8217;art. 14 impugnato.<br />	<br />
    Tale disciplina, per la difesa regionale, risponderebbe pienamente alla giurisprudenza comunitaria, nonché alla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 62 del 2008), per le quali la possibilità di considerare un bene, un materiale o una materia prima derivante da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrlo, un sottoprodotto di cui il detentore non intende disfarsi, deve essere limitata alle situazioni in cui il riutilizzo non è semplicemente eventuale, bensì certo, non richiede una trasformazione preliminare e interviene nel corso del processo di produzione o di utilizzazione.<br />	<br />
    Né, per la difesa della Regione Valle d&#8217;Aosta, sussisterebbe una differenza sostanziale tra tale disciplina regionale e quella statale, che, in presenza di determinate condizioni di effettivo e certo recupero, non classifica la terra e le rocce da scavo come rifiuti, bensì come sottoprodotti, se non nel senso che «la prima ha previsto una normativa più  rigorosa in merito alle procedure concernenti le fasi di progettazione delle opere e l&#8217;esecuzione di queste ultime, assicurando una piena conformità agli obiettivi ed agli standard di tutela ambientale indicati dal legislatore nazionale».<br />	<br />
    3.2.2. ¾ Quanto all&#8217;art. 21 della legge regionale n. 31 del 2007, la difesa regionale rileva che l&#8217;art. 183, comma 1, lettera <i>cc</i>), del d.lgs. n. 152 del 2006, nella formulazione novellata dal d.lgs. n. 4 del 2008, definisce centro di raccolta l&#8217;area «presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l&#8217;attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento» e ne rimette la disciplina ad un decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali e sostiene che l&#8217;art. 2 del decreto del Ministro dell&#8217;ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall&#8217;art. 183, comma 1, lettera <i>cc</i>, del d.lgs. n. 152 del 2006, e successive modifiche) prevedrebbe (non diversamente dalla disposizione regionale impugnata) che la realizzazione di tali centri non sia subordinata al regime autorizzatorio di cui agli artt. 208 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006, ma ad un&#8217;approvazione da parte del Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.<br />	<br />
    Alla luce di tale definizione e di tale sopravvenuto decreto ministeriale, nessun contrasto sussisterebbe, per la difesa regionale, tra la disposizione censurata e la disciplina statale, risultando, anzi, confermato che i centri comunali di raccolta o isole ecologiche, che costituiscono mere aree allestite per l&#8217;attività di raccolta mediante raggruppamento di rifiuti urbani, non potrebbero essere considerati, come invece fatto dal ricorrente, centri di stoccaggio nelle forme della messa in riserva o del deposito preliminare.<br />	<br />
    4. ¾ Con ricorso notificato il 20 giugno 2008, depositato il successivo 26 giugno ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi dell&#8217;anno 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha proposto, in relazione agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione e 2, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta), questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 64 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali).<br />	<br />
    4.1. ¾ La disposizione impugnata ha sostituito il comma 5 dell&#8217;art. 14 della legge regionale n. 31 del 2007 con il seguente: «all&#8217;individuazione delle aree di stoccaggio attrezzate provvedono i Comuni, anche in accordo tra loro. <br />	<br />
    L&#8217;ubicazione di tali aree deve preferibilmente coincidere, laddove lo spazio lo consenta, con le aree di discarica per rifiuti speciali inerti o con i centri di recupero dei rifiuti inerti già in esercizio, nonché presso siti dismessi già adibiti ad attività di estrazione di materiali inerti. In tali casi, la gestione dei materiali inerti da scavo può essere assicurata anche avvalendosi dei soggetti gestori di detti impianti. Per la realizzazione e l&#8217;esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate dei materiali inerti da scavo ubicate al di fuori di zone in cui tale destinazione sia già ammessa dal piano regolatore comunale, il Comune interessato, anche su istanza di un soggetto privato, approva un apposito progetto dell&#8217;intervento, anche secondo le procedure di cui all&#8217;art. 31, comma 2, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d&#8217;Aosta), previa concertazione con la Regione per verificare la validità tecnica della proposta presentata attraverso una Conferenza dei servizi convocata dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di concertazione da parte del Comune. La concertazione con la Regione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza dei Comuni e della Regione; l&#8217;approvazione da parte del Comune comporta anche la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. La gestione dei materiali inerti da scavo, attraverso uno o più centri di stoccaggio, può essere effettuata in modo coordinato all&#8217;interno dei bacini territoriali di raccolta e trasporto dei rifiuti dalle Autorità di subATO».<br />	<br />
    4.2 ¾ Il ricorrente censura tale disposizione nella parte in cui, sottraendoli alla disciplina concernenti i rifiuti, consentirebbe lo stoccaggio dei materiali inerti da scavo anche in aree non attrezzate quali, soprattutto, i siti dismessi già adibiti ad attività di estrazione di materiali inerti. <br />	<br />
    La difesa erariale sostiene, con argomenti sostanzialmente identici a quelli sviluppati nel ricorso n. 13 del 2008, che essa violerebbe il combinato disposto degli artt. 117, comma 1, della Costituzione e 2, primo comma, della legge costituzionale n. 4 del 1948, in quanto prevedrebbe una esclusione generalizzata o presunzione assoluta di esclusione degli inerti da scavo dal campo di applicazione della normativa dei rifiuti, laddove per il diritto comunitario (art. 1 della direttiva 2006/12/CE) è rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto […] di cui il detentore si disfi o abbia l&#8217;intenzione o l&#8217;obbligo di disfarsi» e per la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 18 aprile 2002, causa C 9/00, Palin Granit), la verifica dell&#8217;intenzione del detentore di disfarsi del bene o della sostanza non può essere effettuata in astratto, ma deve avvenire in base ad una valutazione «caso per caso». La disposizione stessa sarebbe, altresì, in contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione, in quanto recherebbe una disciplina divergente e di minore tutela ambientale rispetto a quella dell&#8217;art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, in particolare, ampliando illegittimamente le ipotesi di esclusione degli inerti da scavo dalla applicazione del regime ordinario sui rifiuti.<br />	<br />
    5. ¾ La Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta si è costituita, eccependo genericamente l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza del ricorso.<br />	<br />
    5.1. ¾ Nella successiva memoria depositata la difesa regionale sviluppa argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle sviluppate nel giudizio introdotto dal ricorso n. 13 del 2008, aggiungendo ulteriori considerazioni con riguardo alle ragioni che avrebbero motivato le scelte operate dal legislatore valdostano attraverso l&#8217;art. 64 della legge regionale n. 5 del 2008, che vengono individuate nella esigenza di assicurare una gestione certa dell&#8217;avvio al riutilizzo dei materiali inerti da scavo in un contesto insediativo, morfologico ed ambientale problematico e non paragonabile ad altre realtà regionali e di identificare punti di deposito dei materiali di titolarità pubblica, in cui potere gestire in modo adeguato gli stessi per il tempo necessario all&#8217;avvio al riutilizzo o recupero come previsto dai singoli progetti, tenendo conto che le attività edilizie in un territorio montano come quello valdostano si svolgono solo nei mesi da giugno ad ottobre e delle difficoltà, in un tale contesto, di fare coincidere temporalmente lo scavo o il disalveo con l&#8217;utilizzo dei materiali conseguenti a tali attività.<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>    1. ¾ Con ricorso notificato il 15 febbraio 2008 ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi dell&#8217;anno 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha proposto, in relazione agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione e 2, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta), questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 1, 2, 3 e 6, e 21 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti).<br />	<br />
    1.1. ¾ Con successivo ricorso notificato il 20 giugno 2008 ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi dell&#8217;anno 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha proposto, in relazione agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione e 2, primo comma, della legge costituzionale n. 4 del 1948, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 64 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali).<br />	<br />
    1.2. ¾ L&#8217;art. 14 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta n. 31 del 2007 individua (commi 1 e 2) delle condizioni al presentarsi delle quali gli inerti da scavo non costituiscono rifiuti e non sono soggetti alla relativa disciplina, regola (comma 3) la destinazione (riutilizzo diretto o altre attività di utilizzo) di tali materiali e sottrae (comma 6), tanto in ordine alla realizzazione quanto all&#8217;esercizio, le aree di stoccaggio al regime ordinario previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).<br />	<br />
    L&#8217;art. 64 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta n. 5 del 2008 sostituisce il comma 5 di tale art. 14, consentendo lo stoccaggio di materiali inerti da scavo anche presso siti dismessi già adibiti ad attività di estrazione degli stessi.<br />	<br />
    L&#8217;art. 21 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta n. 31 del 2007 esclude, infine, che il raggruppamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani in frazioni merceologiche omogenee ai fini della raccolta e del successivo avvio alle operazioni di smaltimento e di recupero costituiscano operazioni di smaltimento o di recupero e consente così ai comuni di realizzare isole ecologiche, senza necessità di osservare le procedure previste dagli artt. 208 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006.<br />	<br />
    1.3. ¾ Il Presidente del Consiglio dei ministri censura:<br />	<br />
&#8211; i commi 1 e 2 (ed in via consequenziale il comma 3) dell&#8217;art. 14 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta n. 31 del 2007 e l&#8217;art. 64 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta n. 5 del 2008, in relazione al combinato disposto degli artt. 117, primo comma, d<br />
&#8211; il comma 6 dell&#8217;art. 14 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta n. 31 del 2007, in relazione all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione, in quanto recherebbe una disciplina divergente e di minore tutela ambientale rispetto a quel<br />
&#8211; l&#8217;art. 21, in relazione al combinato disposto dell&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione e dell&#8217;art. 2, primo comma, della legge costituzionale n. 4 del 1948, nonché in relazione all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione, in<br />
    1.4. ¾ I due ricorsi, oggettivamente e soggettivamente connessi, vanno riuniti per essere decisi con una unica sentenza.<br />	<br />
    2. ¾ Prima di entrare nel merito delle questioni, è necessario valutare le eccezioni di inammissibilità opposte dalla resistente Regione Valle d&#8217;Aosta.<br />	<br />
    2.1. ¾ La difesa regionale sostiene, anzitutto, l&#8217;inammissibilità dei ricorsi, in quanto il ricorrente avrebbe invocato, quali norme interposte, disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006 non più vigenti o, più precisamente, le avrebbe richiamate nel testo anteriore alla novella recata dal decreto legislativo correttivo n. 4 del 2008, là dove tale modifica normativa era già intervenuta al momento della notifica di entrambi i ricorsi. Tale circostanza risulterebbe, nel ricorso n. 13, dalla stessa tesi del ricorrente, il quale espressamente nega la già intervenuta entrata in vigore del decreto correttivo, mentre, nel ricorso n. 30, sarebbe desumibile dalle parole o frasi utilizzate dal ricorrente stesso, che riproducono in buona sostanza la formulazione originaria dell&#8217;art. 186 e non quella novellata.<br />	<br />
    Anche se i due ricorsi sono stati depositati successivamente all&#8217;entrata in vigore della novella correttiva, l&#8217;eccezione non è fondata.<br />	<br />
    Nel ricorso n. 13 l&#8217;errore del ricorrente in ordine alla vigenza della norma interposta evocata è, infatti, seguito dalla espressa affermazione che le disposizioni regionali impugnate contrasterebbero anche con la disciplina statale sopravvenuta. Nel ricorso n. 30 deve, invece, ritenersi sufficiente l&#8217;indicazione esatta della norma interposta.<br />	<br />
    Priva di fondamento è, parimenti, l&#8217;ulteriore eccezione di inammissibilità avanzata dalla Regione resistente secondo la quale la riferita modifica dell&#8217;art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, da parte del d.lgs. n. 4 del 2008, avendo apportato una disciplina di tutela dell&#8217;ambiente meno rigorosa, avrebbe imposto al ricorrente di argomentare in ordine al perdurare dell&#8217;interesse al ricorso.<br />	<br />
    L&#8217;eccezione è inconferente, attenendo al merito e non all&#8217;ammissibilità dei ricorsi. Comunque, come si vedrà in seguito, deve negarsi che il decreto legislativo correttivo n. 4 del 2008 abbia stabilito una tutela meno rigorosa.<br />	<br />
    Per la difesa regionale, il ricorso sarebbe, infine, inammissibile per aver fatto riferimento ad una norma del Titolo V, Parte II, della Costituzione senza aver motivato in ordine alla sua applicazione ad una Regione a statuto speciale, ed avendo peraltro omesso di valutare comparativamente i due sistemi, quello costituzionale e quello statutario. In particolare, il ricorso sarebbe stato proposto, in relazione all&#8217;art. 117, primo e secondo comma, della Costituzione senza considerare le competenze statutarie della Regione Valle d&#8217;Aosta in materia di urbanistica (art. 2, primo comma, lettera <i>g</i>, dello statuto speciale), di tutela del paesaggio (art. 2, primo comma, lettera <i>q</i>) e quella di integrazione ed attuazione in materia di igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica (art. 3, primo comma, lettera <i>i</i>).<br />	<br />
    L&#8217;eccezione non è fondata. <br />	<br />
    Il ricorso governativo riguarda disposizioni che attengono alla disciplina dei rifiuti, come tali riconducibili (da ultimo, sentenza n. 10 del 2009) alla materia della tutela dell&#8217;ambiente.<br />	<br />
    La Regione Valle d&#8217;Aosta difetta tanto di una competenza statutaria generale in materia di tutela dell&#8217;ambiente quanto di un titolo statutario specifico in materia di rifiuti, sicché qualsiasi motivazione del ricorrente in proposito sarebbe stata ultronea, essendo peraltro evidente che questo tipo di valutazione fuoriesce dall&#8217;ambito dell&#8217;ammissibilità.<br />	<br />
    3. ¾ Venendo al merito delle questioni sollevate in entrambi i ricorsi in riferimento all&#8217;art. 14, della legge regionale n. 31 del 2007, il ricorrente pone essenzialmente due censure: a) la legge regionale impugnata segue una nozione di “rifiuto”, che contrasta con quella del diritto comunitario, secondo il quale, costituisce “rifiuto” qualsiasi materia della quale il detentore «si disfi o abbia l&#8217;intenzione o l&#8217;obbligo di disfarsi»; b) le disposizioni impugnate si pongono in contrasto con quelle statali in materia, le quali costituiscono “norme interposte”, nel senso che integrano o danno un contenuto all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione, e sono pertanto costituzionalmente illegittime per violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell&#8217;ambiente. Unicamente in ordine alla censura del comma 6 dell&#8217;art. 14 della legge regionale n. 31 del 2007 il ricorso (n. 13) è proposto in ragione del contrasto con il solo diritto interno.<br />	<br />
    Ciò premesso, deve rilevarsi che le disposizioni impugnate non contengono una definizione esplicita della nozione di “rifiuto”. Ne consegue che la soluzione delle proposte questioni dipenderà essenzialmente dal raffronto tra la disciplina statale e quella regionale impugnata.<br />	<br />
    4. ¾ Prima di procedere a detto raffronto è necessario ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte:<br />	<br />
    a) i rifiuti rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell&#8217;ambiente (da ultimo sentenza n. 10 del 2009; vedi, anche, sentenze nn. 277 e 62 del 2008) e, conseguentemente, non può riconoscersi una competenza regionale in materia di tutela dell&#8217;ambiente (vedi sentenze nn. 10 del 2009, 149 del 2008 e 378 del 2007);<br />	<br />
    b) le Regioni, nell&#8217;esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la normativa statale di tutela dell&#8217;ambiente, ma possono stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, etc.) livelli di tutela più elevati (vedi sentenze nn. 30 e 12 del 2009, 105, 104 e 62 del 2008). Con ciò certamente incidendo sul bene materiale ambiente, ma al fine non di tutelare l&#8217;ambiente, già salvaguardato dalla disciplina statale, bensì di disciplinare adeguatamente gli oggetti delle loro competenze. Si tratta cioè di un potere insito nelle stesse competenze attribuite alle Regioni, al fine della loro esplicazione.<br />	<br />
    Inoltre, è da rilevare che la dizione, ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in materia di tutela dell&#8217;ambiente, lo Stato stabilisce “standard minimi di tutela” va intesa nel senso che lo Stato assicura una tutela “adeguata e non riducibile” dell&#8217;ambiente.<br />	<br />
    5. ¾ Venendo ora all&#8217;esame delle singole disposizioni impugnate dell&#8217;art. 14, la questione posta dal ricorrente a proposito dei commi 1 e 2 in relazione all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>) della Costituzione, è fondata.<br />	<br />
    Si tratta di disposizioni che attengono alla stessa definizione di “rifiuto”, riguardanti la materia della tutela ambientale affidata alla competenza esclusiva dello Stato, e che non sono riferibili a nessuna altra competenza propriamente regionale né statutaria né desumibile dal combinato disposto degli artt. 117 della Costituzione e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. <br />	<br />
    Infatti, il comma 1, dell&#8217;art. 14 impugnato prevede che «i materiali inerti da scavo non costituiscono “rifiuti” e non sono assoggettati alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 152 del 2006», qualora derivanti da materiali «la cui qualità ambientale risulti essere corrispondente almeno allo stato chimico di buono, come definito dall&#8217;art. 74, comma 2, lettera <i>z</i>) del d.lgs. n. 152 del 2006». La disciplina statale, prevedendo, invece, che tali materie sono “rifiuti”, non consente l&#8217;esclusione fissata dal legislatore regionale con chiara violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione.<br />	<br />
    6. ¾ Altrettanto è da dire per l&#8217;impugnato comma 2 dell&#8217;art. 14, il quale allarga anch&#8217;esso il novero dei materiali interti da scavo, restringendo la nozione di “rifiuto” e riducendo conseguentemente la tutela dell&#8217;ambiente, con l&#8217;aggiungere all&#8217;ipotesi del riutilizzo, quella dei materiali inerti provenienti da siti interessati, o già interessati, da bonifiche, ovvero già destinati ad attività di gestione dei rifiuti o soggetti a fenomeni di contaminazione ambientale, purché «risultino non pericolosi, previa apposita caratterizzazione effettuata in conformità alle procedure analitiche di cui all&#8217;art. 186, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006». <br />	<br />
    7. ¾ Anche la questione concernente il successivo comma 3 è fondata. Tale comma concerne, infatti, l&#8217;avvio al riutilizzo dei materiali da scavo non ritenuti rifiuti, ed essendosi ritenute costituzionalmente illegittime le precedenti disposizioni riguardanti la individuazione di detti materiali, e, quindi, la individuazione della nozione di “rifiuto”, va affermata l&#8217;illegittimità derivata anche di quest&#8217;ultima disposizione.<br />	<br />
    8. ¾ Le questioni riguardanti il comma 5, nella versione di cui all&#8217;art. 64 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta n. 5 del 2008, ed il comma 6 dello stesso art. 14 sono anch&#8217;esse fondate.<br />	<br />
    Infatti le disposizioni, sia del comma 5, che riguarda «l&#8217;individuazione delle aree di stoccaggio attrezzate» e la loro ubicazione, sia del comma 6, secondo il quale «la realizzazione e l&#8217;esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate» dei materiali inerti da scavo non sono assoggettate alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, pur rientrando nella competenza statutaria della Regione in materia di urbanistica, in quanto si riferiscono alla individuazione, ubicazione, realizzazione ed esercizio delle «aree di stoccaggio attrezzate», sono in contrasto con i commi 2 e 3 dello stesso art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali seguono una nozione più ampia di “rifiuto” ed una disciplina più rigorosa delle «aree di stoccaggio attrezzate», ammettendo “il deposito” dei soli materiali da scavo che abbiano i requisiti di cui al comma 1 dello stesso articolo e per un tempo limitato (secondo i casi: uno o tre anni). Non può certo dirsi in altre parole che la Regione abbia esercitato le sue competenze per fissare limiti più elevati di tutela ambientale.<br />	<br />
    9. ¾ L&#8217;accoglimento delle censure proposte in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione rende superfluo valutare le ulteriori (e, come chiarito, da ultimo, dalla sent. n. 368 del 2008, logicamente successive) ragioni di censura dell&#8217;art. 14, commi 1, 2, 3 e 6 della legge regionale n. 31 del 2007 e dell&#8217;art. 64 della legge regionale n. 4 del 2008, prospettate dal ricorrente in riferimento al diritto comunitario.<br />	<br />
    10. ¾ La questione sollevata (nel ricorso n. 13) in riferimento all&#8217;art. 21 della legge regionale n. 31 del 2007, che concerne le cosiddette «isole ecologiche», non è fondata.<br />	<br />
    La disposizione impugnata stabilisce che i «centri comunali di conferimento dei rifiuti urbani, denominati anche isole ecologiche, assicurano il raggruppamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani in frazioni omogenee ai fini della raccolta e del successivo avvio alle operazioni di smaltimento e recupero», e precisa che dette operazioni sono cosa diversa dalle «operazioni di smaltimento e recupero» e come tali non sono assoggettabili alle procedure autorizzative di cui agli artt. 208 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006.<br />	<br />
    I centri comunali, o isole ecologiche di cui si parla, corrispondono ai “centri di raccolta” menzionati dall&#8217;art. 183, comma 1, lettera <i>c</i>), del d.lgs. n. 152 del 2006, come novellato dall&#8217;art. 20, comma 23, del d.lgs. n. 4 del 2008, per la cui disciplina si rinvia ad un emanando decreto del Ministro dell&#8217;ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni. Detto decreto è stato emanato l&#8217;8 aprile 2008, e prevede, non diversamente dalla disposizione regionale impugnata, che la disciplina di tali centri non è subordinata al regime autorizzatorio, previsto dagli artt. 208 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006, per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti.<br />	<br />
    Dunque, la disciplina dettata dalle disposizioni regionali risponde soltanto ad esigenze di coordinamento regionale e non dispone una disciplina dei rifiuti di minor rigore rispetto alla disciplina statale.<br />	<br />
    Detta previsione regionale, inoltre, non è in contrasto con il diritto comunitario. Infatti, la direttiva 2008/98/CE (che ha abrogato e sostituito la direttiva 2006/12/CE richiamata dal ricorrente) qualifica come “raccolta” il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare ed il deposito preliminare (di tipo temporaneo), ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento (art. 3, n. 10), distinguendola dalla “messa in riserva” o dal “deposito preliminare” previste dal punto D del I allegato e dal punto R 13 del II allegato di tale nuova direttiva.</p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>    riuniti i giudizi;<br />	<br />
<i>    dichiara </i>l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 14, commi 1, 2, 3 e 6, della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti);<br />	<br />
<i>    dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 64 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali);<br />	<br />
<i>    dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 21 della suddetta legge della Regione Valle d&#8217;Aosta n. 31 del 2007 sollevata, in riferimento all&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione ed all&#8217;art. 2, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta), nonché in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione, in relazione al punto R 13 dell&#8217;allegato C ed al punto D15 dell&#8217;allegato B del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2009.<br />	<br />
<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>F.to:<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Francesco AMIRANTE, Presidente<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Paolo MADDALENA, Redattore<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2009.<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Il Cancelliere<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>F.to: FRUSCELLA</p>
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