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	<title>5/3/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5/3/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2007 n.272</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-5-3-2007-n-272/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-5-3-2007-n-272/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2007 n.272</a></p>
<p>R. Potenza Pres.ff V. Fiorentino Est. Colapietro s.r.l. ed altra (Avv. M. Giannini) contro il Comune di Carrara (non costituito) sui poteri del Direttore Generale &#8220;o city manager&#8221; e del Segretario Comunale Enti pubblici e privati – Organi e funzioni degli enti locali &#8211; Direttore Generale &#8220;o city manager&#8221; e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-5-3-2007-n-272/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2007 n.272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-5-3-2007-n-272/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2007 n.272</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Potenza Pres.ff V. Fiorentino Est.<br /> Colapietro s.r.l. ed altra (Avv. M. Giannini) contro il Comune di Carrara (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sui poteri del Direttore Generale &#8220;o city manager&#8221; e del Segretario Comunale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Enti pubblici e privati – Organi e funzioni degli enti locali &#8211; Direttore Generale &#8220;o city manager&#8221; e Segretario Comunale – Funzioni &#8211; Potere di stipulare contratti e di impegnare l’Amministrazione verso l&#8217;esterno &#8211; Insussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il Direttore Generale &#8220;o city manager&#8221; è organo burocratico di estrazione privatistica, facoltativo, che &#8220;provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall&#8217;organo di governo&#8221; dell&#8217;ente,secondo le direttive impartite dal Sindaco o dal Presidente della Provincia e sovrintende alla gestione dell&#8217;ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza; mentre il Segretario Comunale ha la funzione precipua di &#8220;consulente giuridico &#8211; amministrativo dell&#8217;ente locale&#8221; in ordine alla conformità dell&#8217;azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; inoltre &#8220;assiste e cura la verbalizzazione delle sedute di Giunta e Consiglio&#8221;, roga i contratti dell&#8217;Amministrazione ed &#8220;esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto dell&#8217;ente&#8221;. Ne consegue che tali soggetti non hanno il potere di stipulare contratti e di impegnare l’Amministrazione verso l&#8217;esterno, potere che difatti spetta al dirigente del settore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 272 REG. SENT.<br />
ANNO 2007<br />
N.     635      REG. RIC.<br />
ANNO 2006 </p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
<i>&#8211; III  SEZIONE &#8211;</i></b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 635/2006 proposto dalla </p>
<p>Società <b>COLAPIETRO S.r.</b>l.. e dalla Società <b>ANTRA MARMI S.r.l</b>., rappresentate e difese dall&#8217;av. Marco Giannini, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell&#8217;avv. Andrea Cuccurullo in Firenze, Lungarno Vespucci n. 20; <br />
<b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	COMUNE DI CARRARA</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>
<B>PER   L ‘ANNULLAMENTO  E  LA  DECLARATORIA<BR><br />
</B>L&#8217; illegittimità del silenzio &#8211; rifiuto che si sarebbe formato sull&#8217;istanza del 22 giugno 2005, seguita da atto di diffida notificato il 10 ottobre successivo, con la quale esse società avevano chiesto al Comune intimato di provvedere all&#8217;adozione dei provvedimenti occorrenti per il perfezionamento dell&#8217;accordo transattivo, che sarebbe stato raggiunto il 12 gennaio 2004;<br />
nonchè per la declaratoria dell&#8217;obbligo di tale comune di dare esecuzione al suddetto accordo.</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Vista la memoria prodotta dalla parte<br />
ricorrente a sostegno della propria difesa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza del 22 giugno 2006 &#8211; relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino -, l&#8217;avv. M. Giannini; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La società Colapietro s.a.s. e la società Antra Marmi s.r.l impugnavano con i ricorsi n. 671/2003 e n. 881/2003, davanti a questo Tribunale i provvedimenti del Comune di Carrara relativi all&#8217;approvazione del progetto esecutivo della c.d. &#8220;strada dei marmi; progetto che interessava anche il complesso immobiliare di cui la prima di tali società era proprietaria e la seconda affittuaria.<br />
Nelle more dei giudizi intercorrevano tra le parti trattative volte alla definizione del contenzioso all&#8217;esito delle quali il Comune, con nota del 20 gennaio 2004, a firma congiunta del Direttore Generale e del Segretario Generale formulava  la seguente proposta: &#8220;<i>In riferimento ai ricorsi RG nn. 671/03 e 881/03 promossi per l&#8217;annullamento degli atti di approvazione del progetto esecutivo del 1° lotto Strada dei Marmi, questo Comune conferma, l&#8217;accordo transattivo raggiunto nell&#8217;incontro del 12 gennaio u.s. nei seguenti termini: ritiro dei ricorsi pendenti innanzi al TAR e corresponsione alle società Colapietro e Antra Marmi della somma complessiva di Euro 65.000,00 a titolo di indennità di esproprio, indennizzo trasferimento e rimborso spese legali (pari ad Euro 5.000,00).<br />
Naturalmente l&#8217;accordo dovrà essere perfezionato con l&#8217;adozione dei necessari provvedimenti amministrativi.<br />
In attesa di un Vostro cortese riscontro si porgono distinti saluti&#8221;.<br />
</i>L&#8217;accordo veniva quindi trasfuso in una bozza di scrittura di transazione inviata, alla fine del 2004, dal legale delle due società e per conto di queste, al Comune di Carrara.<br />
A tale invio non faceva seguito alcuna comunicazione da parte dell&#8217;Amministrazione.<br />
Il legale delle due società, quindi, con raccomandata, del 22 giugno 2005, rinnovava richiesta al Direttore Generale ed al Segretario Generale affinchè il Comune di Carrara provvedesse in merito.<br />
Essendo l&#8217;Amministrazione rimasta inerte le Società notificavano, il 10 ottobre 2005, atto di diffida al Comune, che non veniva riscontrato.<br />
Le due società hanno, quindi, con atto notificato l&#8217; 11 aprile 2006 e depositato il 24 dello stesso mese adito questo Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio &#8211; inadempimento del Comune e dell&#8217;obbligo di questo ad adempiere all&#8217;accordo transattivo raggiunto il 12 gennaio 2004, confermato per iscritto con la lettera del successivo giorno 20.<br />
A fondamento della pretesa le Società ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:<br />
&#8211; Violazione dell&#8217;art. 11 della L. 7 agosto 1990 n. 241;<br />
A norma del suindicato articolo l&#8217;accordo con cui le società esproprianti ed il Comune espropriante si sarebbero pattiziamente impegnate a porre fine al contenzioso attivato da tali società con i ricorsi n. 671/2003 e n. 881/2003 ed a trasferire il bene avendo fissato amichevolmente la misura dell&#8217;indennità non poteva esimere il Comune dall&#8217;adottare i necessari provvedimenti amministrativi per il perfezionamento dell&#8217;accordo e ciò nella consapevolezza che l&#8217;intesa sull&#8217;indennità non poteva comportare la cessione volontaria del bene, essendo sempre necessario il compimento del procedimento espropriativo (atto di cessione volontaria del bene ovvero decreto di esproprio).<br />
&#8211; Violazione degli artt. 1,2,3,6 ed 11 della L. 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere desumibile dai sintomi della illogicità ed ingiustizia manifesta e del difetto di motivazione.<br />
Qualora si dovesse attribuire all&#8217;accordo intercorso mero valore interrogativo rispetto ad emanandi provvedimenti amministrativi, il silenzio e l&#8217;inerzia serbati dall&#8217;Amministrazione anche successivamente all&#8217;atto di diffida ad adempiere, si appaleserebbero illegittimi per cui dovrebbe essere ordinato all&#8217;Amministrazione di adottare il provvedimenti cui questa sarebbe tenuta.<br />
Non si è costituito il Comune sebbene  intimato.<br />
Alla Camera di consiglio del 22 giugno 2006 la causa è stata trattenuta per la decisione:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso in esame la Società Colapietro s.a.s. e la società Antra Marmi s.r.l. hanno adito questo Tribunale al fine di ottenere l&#8217;annullamento e la declaratoria di illegittimità, ai sensi dell&#8217;art. 21 bis. della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, del silenzio &#8211; rifiuto che si sarebbe formato sull&#8217;istanza del 22 giugno 2005, seguita da atto di diffida notificato il 10 ottobre successivo, con la quale avevano chiesto al Comune di Carrara di provvedere all&#8217;adozione dei provvedimenti occorrenti per il perfezionamento dell&#8217;accordo transattivo, che sarebbe stato raggiunto il 12 gennaio 2004, finalizzato alla definizione del contenzioso esistente tra le parti in conseguenza dei ricorsi n. 671/2003 3 n. 881/2003, con i quali le due società avevano impugnato i provvedimenti del Comune di approvazione del progetto esecutivo della c.d. &#8220;Strada dei Marmi&#8221; ; progetto che aveva interessato anche il complesso immobiliare di cui la prima di tali società era proprietaria e la seconda affittuaria.<br />
Accordo che sarebbe stato confermato per iscritto con la nota del 20 gennaio 2004, a firma del Direttore Generale e del Segretario Generale del Comune di Carrara, così redatta: &#8220;<i>In riferimento ai ricorsi nn. 671/03 e 881/03 promossi per l&#8217;annullamento degli atti di approvazione del progetto esecutivo del 1° lotto Strada dei Marmi, questo Comune conferma l&#8217;accordo transattivo raggiunto nell&#8217;incontro del 12 gennaio u.s. nei seguenti termini: ritiro dei ricorsi pendenti innanzi al TAR e corresponsione alle Società Colapietro ed Antra Marmi della somma complessiva di Euro 65.000,00 a titolo di indennità di esproprio, indennizzo trasferimento e rimborso spese legali pari ad Euro 5.000,00)&#8221;.<br />
</i>Le società hanno altresì chiesto a questo Tribunale la declaratoria dell&#8217;obbligo del Comune  di dare esecuzione al suindicato accordo.<br />
A sostegno della pretesa azionata le Società ricorrenti hanno dedotto il motivo della violazione dell&#8217;art. 11 della L. 7 agosto 1990 n. 241 sull&#8217;assunto che alla luce di tale articolo l&#8217;accordo che sarebbe intervenuto tra le parti non poteva ritenersi privo di effetti e dunque meramente preparatorio al provvedimento, in quanto avrebbe contenuto in sè tutti gli elementi costitutivi del provvedimento stesso.<br />
La domanda proposta va disattesa.<br />
Osserva in proposito il collegio che, ai sensi dell&#8217;art. 107, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.. 867, ai dirigenti degli Enti locali è affidata la responsabilità e la direzione dei servizi organizzativi dell&#8217;Ente e, nell&#8217;ambito di detta funzione, agli stessi compete la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica del settore cui sono specificamente preposti (TAR Lombardia Milano, sez. III  21 dicembre 2004 n. 6511), in coerenza con la previsione di detto potere gestionale, la disposizione ha definitivamente attribuito ai dirigenti (e, nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, ai Responsabili degli Uffici e dei servizi) la competenza alla stipulazione dei contratti ed alla adozione di tutti gli atti impegnativi dell&#8217;Amministrazione verso l&#8217;esterno, non riservati espressamente dalla legge o dallo statuto agli organi di governo dell&#8217;ente (TAR Campania Salerno sez. II 2 febbraio 2004 n. 72; Consiglio Stato, sez. V 18 novembre 2003 n. 7318).<br />
Il contratto di cui sia parte la pubblica Amministrazione richiede &#8220;ad subtantiam), la forma scritta, ed, a tal fine, è irrilevante, ove si tratti di un Comune, l&#8217;esistenza di una deliberazione di consiglio o di giunta, la quale costituisce atto interno, con funzione autorizzatoria, volta a consentire all&#8217;organo rappresentativo di impegnare contrattualmente l&#8217;ente nei limiti fissati dalla stessa delibera, mentre è l&#8217;atto dell&#8217;organo rappresentativo a dover essere preso in esame per stabilire se l&#8217;ente è stato impegnato contrattualmente dall&#8217;organo competente (Cass. civ: sez. I, 6 giugno 2002 n. 8192).<br />
Per gli enti pubblici la capacità di agire nei rapporti contrattuali non è rimessa alla libera scelta degli organi chiamati a manifestare la volontà dell&#8217;ente, ma è strettamente correlata allo svolgimento da parte degli organi competenti di procedure definite in modo compiuto dal legislatore, siano esse concorsuali o non per il perseguimento dei fini assegnati (Cos. St. sez. V, 13 novembre 2002 n. 6281).<br />
Con riferimento al caso di specie, come riconosciuto dalle stesse società ricorrenti e comprovato dalla documentazione da queste prodotta ed acquisita agli atti di causa, nell&#8217;incontro avutosi tra le parti il 12 gennaio 2004, vi era stato solo un accordo verbale finalizzato a porre fine, mediante reciproche concessioni, il contenzioso tra loro in essere.<br />
Accordo sì confermato con la citata nota del 20 gennaio 2004 a firma congiunta del Direttore Generale e del Segretario Generale del Comune, ma tuttavia inidoneo a vincolare l&#8217;Ente.<br />
Ciò sia perchè nella stessa nota veniva puntualizzato che l&#8217;accordo avrebbe dovuto &#8220;essere perfezionato con l&#8217;adozione dei necessari provvedimenti amministrativi&#8221;, sia perchè i soggetti firmatari della stessa non avevano il potere di impegnare contrattualmente l&#8217;ente.<br />
Difatti il Direttore Generale &#8220;o city manager&#8221; (figura inedita, introdotta dal comma 10 dell&#8217;art. 6 della L. 15 maggio 1997 n. 127, attraverso l&#8217;inserimento di un nuovo art. 51 bis, nella L. 8 giugno 1990 n. 142, è organo burocratico di estrazione privatistica, facoltativo, che &#8220;provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall&#8217;organo di governo&#8221; dell&#8217;ente,secondo le direttive impartite dal Sindaco o dal Presidente della Provincia e sovrintende alla gestione dell&#8217;ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza; mentre il segretario comunale, di cui figura e ruolo sono state radicalmente ridisegnate dalla suindicata L. 15 maggio 1997 n. 127, in attuazione ad apposita norma di rinvio contenuta nella L. 8 giugno 1990 n. 142, ha la funzione precipua di &#8220;consulente giuridico &#8211; amministrativo dell&#8217;ente locale&#8221; in ordine alla conformità dell&#8217;azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; inoltre &#8220;assiste e cura la verbalizzazione delle sedute di Giunta e Consiglio&#8221;, roga i contratti dell&#8217;Amministrazione ed &#8220;esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto dell&#8217;ente&#8221;.<br />
Ai fini, quindi, dell&#8217;esistenza di un accordo vincolante tra le parti sarebbe stato necessario che un simile accordo fosse stato sottoscritto dal dirigente del settore dotato del potere di stipulare contratti e di impegnare l&#8217;Amministrazione verso l&#8217;esterno e sottoscritto anche dai rappresentati legali delle due società.<br />
Alla suindicata nota può, pertanto, tutt&#8217;al più attribuirsi valenza di proposta formulata nella fase  delle trattative, cui, tuttavia, non è seguito alcun accordo.<br />
Nè la pretesa azionata dalle due società può trovare sostegno nell&#8217;art. 11 della L. 8 agosto 1990 n. 241, che nella versione vigente all&#8217;epoca dei fatti di causa prevedeva che &#8220;1.<i> In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell&#8217;art. 10, l&#8217;amministrazione procedente può concludere, senca pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo. 2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti: Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 3: Gli accordi sostituitivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l&#8217;amministrazione recede unilateralmente  dall&#8217;accordo, salvo l&#8217;obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno  del  privato. 5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservati alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo&#8221;.<br />
</i>Con l&#8217;introduzione di tale articolo l&#8217;adozione autoritativa non è stata rimpiazzata dal principio &#8220;del favor&#8221; per il contratto, ma, nel testo della legge, provvedimento e contratto sono posti sullo stesso piano quali esiti del procedimento partecipativo; tuttavia l&#8217;atto autoritativo non è più il solo strumento della cura di interessi pubblici, essenziale è il fine pubblico, fungibili sono gli strumenti attraverso cui perseguirlo (il fine pubblico può essere perseguito anche attraverso la diretta negoziazione del contenuto del provvedimento finale). Il diritto privato assunto dalla sfera pubblica si rivela in sè neutro strumento organizzatorio (si pensi al fenomeno delle società miste) o modulo convenzionale o pattizio dell&#8217;agire amministrativo utilizzabile, nei casi previsti dalla legge ed entro i limiti di meritevolezza dell&#8217;art. 1322 c.c. (Cons. St: VI sez, 15 maggio 2002 n. 2636).<br />
L&#8217;accordo sostitutivo, di cui al detto art. 11, della L. 8 agosto 1990 n. 241, si applica nei casi espressamente previsti dalla legge, mentre quello integrativo, previsto dalla medesima disposizione, può integrare anche un provvedimento autoritativo. Anche l&#8217;emanazione di detto ultimo tipo di atto può far residuare un&#8217;area marginale a spessore eminentemente discrezionale che può essere &#8220;riempita&#8221; dall&#8217;accodo integrativo delle parti; come nell&#8217;ipotesi di un provvedimento autoritativo che priva di un bene il cittadino, ove venga determinato consensualmente l&#8217;eventuale corrispettivo della sottrazione momentanea.<br />
Non è tuttavia possibile equiparare il perfezionamento di un accordo ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 11 della L. 8 agosto 1990 n. 241 ad una scrittura sottoscritta, dal lato dell&#8217;amministrazione, da organo privo di competenze decisionali, inoltre priva della necessaria approvazione dell&#8217;organo consiliare competente (TAR Campania, Salerno, sez. I, 18 giugno 1002 n. 535).<br />
In base al suddetto articolo di legge l&#8217;Amministrazione, può difatti, concludere accordi con i soggetti interessati, che abbiano la titolarità e la disponibilità delle posizioni interessate, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale di un procedimento amministrativo, idealmente deputato alla composizione delle possibili autonomie, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo atti, comunque, senza spostamento dell&#8217;ordine di competenze delle autorità investite della responsabilità del procedimento medesimo (TAR Campania, Salerno sez. I 22 giugno 2004 n. 1571).<br />
Nel caso che occupa deve ribadirsi quanto in precedenza sostenuto dal Collegio in ordine alla impossibilità che i soggetti che avevano sottoscritto la nota del 20 gennaio 2004 potessero impegnare formalmente l&#8217;Amministrazione, con conseguente inapplicabilità dell&#8217;art. 11 della L. 8 giugno 1990 n. 241 a scrittura sottoscritta dal lato dell&#8217;Amministrazione, da organi privi di competenze decisionali.<br />
Tanto comporta l&#8217;inaccoglibilità delle censure formulate.<br />
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.<br />
Non si fa luogo a pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizi del Comune intimato.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge; nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 22 giugno 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Raffaele Potenza                                          &#8211; Presidente f.f.<br />
Dott. Vincenzo Fiorentino                                    &#8211; Consigliere, rel. est.<br />
Dott.  Filippo Musilli                                            &#8211; Consigliere</p>
<p>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 5 MARZO 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-5-3-2007-n-272/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2007 n.272</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2007 n.2040</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-5-3-2007-n-2040/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Di Giuseppe, Est. Realfonzo V. Culla ( Avv.ti F. Pieri e M. Femìa) c/ ASL RM-E (n.c.) e Ministero Salute (n.c.) 1.Processo amministrativo – Controversia relativa all’accertamento di pretese patrimoniali – Silenzio-rifiuto – Incompatibilità – Sussiste – Motivi 2. Processo amministrativo – Giudizio di Ottemperanza &#8211; Decisione di un</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Di Giuseppe, <i>Est.</i> Realfonzo<br /> V. Culla ( Avv.ti F. Pieri e M. Femìa) c/ ASL RM-E (n.c.) e Ministero Salute (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Processo amministrativo – Controversia relativa all’accertamento di pretese patrimoniali – Silenzio-rifiuto – Incompatibilità – Sussiste – Motivi</p>
<p>2. Processo amministrativo – Giudizio di Ottemperanza &#8211; Decisione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato – Inammissibilità &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ incompatibile con la procedura per la formazione del silenzio-rifiuto la controversia avente ad oggetto l’accertamento di pretese patrimoniali, soggette agli ordinari termini di prescrizione, anche quando sia rientrante nelle materie affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;  il rimedio costituito dall’impugnativa del silenzio rifiuto infatti, è esperibile innanzi al giudice amministrativo a condizione che questi sia il giudice anche della questione sostanziale sottostante ed oggetto di controversia.</p>
<p>2. E’ inammissibile il giudizio di ottemperanza sulla decisione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato; la decisione del ricorso straordinario, infatti, non ha efficacia né formale né sostanziale di giudicato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO<br />
Sez. III^-quater</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto da<br />
<b>dr. Mario Di Giuseppe 	Presidente<br />	<br />
dr.ssa Linda Sandulli	Consigliere<br />	<br />
dr. Umberto Realfonzo	Consigliere-rel.<br />	<br />
</b> ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>S E N T E N Z A </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>9680/2006 R.G.</b> proposto da <br />
<B>CULLA VINCENZO</B>, rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Pieri e Massimo Femìa, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, via Colli della Farnesina n. 98;<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>la <B>AZIENDA SANITARIA LOCALE RM-E</B>, non costituitasi in giudizio;<br />	<br />
&#8211;	il <B>MINISTERO DELLA SALUTE, </B>non costituitosi in giudizio<br />	<br />
<b><br />
per l&#8217;annullamento<br />
</b>del silenzio-rifiuto ad adottare i provvedimenti conseguenziali al decreto del Presidente della Repubblica emesso in data 10.1.2006 a seguito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dell’11.06.2004</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore alla Camera di Consiglio del 6 dicembre 2006 il Consigliere Umberto Realfonzo;e udito l’avvocato Femìa per il ricorrente.<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
   1.</b> Con il presente gravame il ricorrente impugna il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua istanza, notificata secondo la procedura prevista per gli atti giudiziari, diretta a mettere in mora l’Amministrazione affinché provvedesse entro il termine ivi assegnato al pagamento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, ed alla rivalutazioni del plus-orario derivanti dall’attribuzione di livello superiore, riconosiutegli con D.P.R. in data 20.12.2005, ha accolto il ricorso medesimo.<br />
Il ricorrente prima ha provveduto a domandare la liquidazione con lettera del 30.01.2006 ed infine ha provveduto alla diffida e messa in mora con lettera raccomandata del 10.07.2006.<br />
Nessuna delle amministrazioni intimate si è costituita in giudizio.<br />
Chiamata alla Camera di consiglio del 6 dicembre 2006,udito il difensore del ricorrente, la causa veniva trattenuta in decisione.<br />
<b>   2. </b>Il ricorrente assume, ai sensi dell’art. 21 bis della Legge 1034/1971(come modificato dall’art. 2 L. 205/2000), l’illegittimità del silenzio rifiuto dell’Amministrazione conseguente al decorso del termine assegnato dalla diffida ad adempiere la decisione del Supremo Organo amministrativo che ha accertato l’obbligo dell’Amministrazione medesima di provvedere al pagamento degli emolumenti di natura retributiva spettanti al ricorrente. Il silenzio-rifiuto disciplinato dall’ordinamento sarebbe riconducibile ad inadempienza dell’Amministrazione, in rapporto ad un sussistente obbligo di provvedere (Cons. St., Ad. Plen., 10 marzo 1978, n. 10 e successiva giurisprudenza, pacifica).<br />
Nel caso di specie il silenzio rifiuto delle amministrazioni resistenti sarebbe maturato nei confronti del citato decreto dì accoglimento del ricorso straordinario del Presidente della Repubblica del 20.12.2005.<br />
Chiede in conseguenza l’annullamento del silenzio rifiuto dell’ASL RM-E con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica (n. 2731) del 20.12.2005 e la declaratoria dell’obbligo di quest’ultima amministrazione di provvedere alla liquidazione delle spettanze retributive di cui in premessa e pari ad € 9.733,00 disponendo, se del caso, sin d’ora la nomina del commissario <i>ad acta</i> che provveda in luogo della stessa.<br />
Il ricorso è inammissibile sotto differenti profili.<br />
Sotto il profilo sistematico, il giudizio disciplinato dell’art. 21 bis L. Tar è funzionalmente collegato, sul piano logico- giuridico al dovere imposto a tutte le amministrazioni pubbliche di concludere i procedimenti amministrativi mediante l’adozione di provvedimenti espressi, nei casi in cui essi conseguano obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debbano essere iniziati d’ufficio secondo la previsione dell’art. 2 L. 7 agosto 1990 n. 241.<br />
Ma proprio per questo tale rimedio postula pur sempre l’esercizio di una potestà amministrativa, rispetto alla quale la posizione del privato si configura come un interesse legittimo: solo in tale prospettiva, infatti, trova razionale giustificazione la “ratio” del predetto giudizio, volto, com’è noto &#8211; ad accertare se l’amministrazione abbia con il silenzio, violato il predetto obbligo di provvedere (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 06 aprile 2004, n. 1873).<br />
In tale prospettiva ricostruttiva, la procedura per la formazione del silenzio di cui all’art. 21 bis l. Tar, non è compatibile con le controversie che hanno ad oggetto l’accertamento di pretese patrimoniali, soggette agli ordinari termini di prescrizione, neanche quando siano rientranti nelle materie affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 06 aprile 2004, n. 1873).<br />
In definitiva, il rimedio costituito dall’impugnativa del silenzio rifiuto è esperibile innanzi al giudice amministrativo a condizione che questi sia il giudice anche della questione sostanziale sottostante ed oggetto di controversia (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 16 febbraio 2006, n. 1178).<br />
Né a diversa conclusione può giungersi qualora — sulla suggestione conseguente alla richiesta di nomina del commissario <i>ad</i> <i>acta</i> &#8212; si volesse qualificare d’ufficio il presente gravame come ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 27, n. 4, t.u. n. 1054 del 1924 e dell’art. 37 L. n. 1034/1971.<br />
A parte la considerazione che il D.P.R. recante la decisione sul ricorso straordinario, non ha efficacia formale e sostanziale di giudicato, tale rimedio, proposto per ottenere la esecuzione della decisione dì un ricorso straordinario al Capo dello Stato, è comunque inammissibile (cfr. da ultimo Consiglio Stato sez. V, 29 agosto 2006, n. 5036).<br />
In seguito alla mancata costituzione delle parti resistenti non v’e luogo a pronuncia sulle spese.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater :<br />
1. dichiara inammissibile il presente gravame.<br />
2. Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater, in Roma, nella Camera di Consiglio del  6 dicembre 2006.<br />
<b>IL  PRESIDENTE 					dr. Mario Di Giuseppe </p>
<p>IL CONSIGLIERE-EST.				dr. Umberto Realfonzo</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2007 n.2067</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-3-2007-n-2067/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. De Lise, Rel. Amodio David 2 s.r.l. (Avv.ti E. Cagno, P.F. Videtta) c/ Autorità Garante della concorrenza e del mercato (Avv. dello Stato) sulla inapplicabilità del termine previsto dall&#8217; art. 5 del D.P.R. n. 284/03 alla comunicazione del provvedimento finale di accertamento dell&#8217;ingannevolezza dei messaggi pubblicitari e sulla discrezionalità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-3-2007-n-2067/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2007 n.2067</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> De Lise, <i>Rel.</i> Amodio<br /> David 2 s.r.l. (Avv.ti E. Cagno, P.F. Videtta) c/ Autorità Garante della concorrenza e del mercato (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla inapplicabilità del termine previsto dall&#8217; art. 5 del D.P.R. n. 284/03 alla comunicazione del provvedimento finale di accertamento dell&#8217;ingannevolezza dei messaggi pubblicitari e sulla discrezionalità di tale atto di accertamento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Procedimento amministrativo – Termini – Accertamento della regolarità dei messaggi pubblicitari – Violazione del D.P.R. n. 284/03 – Comunicazione del provvedimento finale successiva – Non sussiste &#8211; Ragioni</p>
<p>2) Atto e provvedimento amministrativo – Giurisdizione e competenza – Sindacabilità -Accertamento della regolarità dei messaggi pubblicitari – Non sussiste</p>
<p>3) Atto e provvedimento amministrativo – Vizi – Determinazione della sanzione per pubblicità ingannevole – Applicazione della L. 49/05 – Intervenuta abrogazione – Non sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) Non si configura una violazione del termine finale del procedimento di accertamento della regolarità dei messaggi pubblicitari, disposto dall’art. 5 del D.P.R. n. 284/03, nell’ipotesi in cui il provvedimento finale venga comunicato ai soggetti interessati oltre il suddetto limite temporale. Infatti, in base ai principi generali del diritto amministrativo, salva l’ipotesi degli atti recettizi, il procedimento si conclude con l’adozione del provvedimento, di per se completo ed efficace, mentre la successiva e distinta fase di trasmissione di destinatari, ha l’esclusivo scopo di mettere questi ultimi nelle condizioni di conoscere le statuizioni in esso contenute e, se del caso, di azionare contro di esse gli strumenti di giustizia che l’ordinamento appronta.</p>
<p>2) Non sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo in merito al contenuto dell’atto con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta l’irregolarità dei messaggi pubblicitari, in quanto trattasi di atto discrezionale, sottratto alla sfera di operatività dello stesso Giudice cui compete, unicamente, il compito di verificare l’esistenza di vizi logici all’interno del ragionamento effettuato.</p>
<p>3) Non sussiste un errore nella determinazione della sanzione inflitta dall’Autorità garante conseguente all’accertamento dell’ingannevolezza del messaggio pubblicitario quantificata in base alla normativa contenuta nella L. n. 49/05, successivamente abrogata dal D.Lgs. n. 206/05, per fatti intervenuti nel 2005, quando ancora il suddetto decreto non era ancora entrato in vigore. Infatti, il sistema sanzionatorio preesistente non era stato modificato dal successivo decreto, che si è limitato a riprodurre quello previsto dalla legge precedente e l’entità della sanzione irrogata è stata comunque determinata in relazione alla disciplina vigente al momento della commissione del fatto poiché la violazione  al momento della commissione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio <br />
<i>– Sezione Prima –</i></b></p>
<p>composto dai Magistrati:<br />
Pasquale de LISE                                  Presidente<br />
Antonino SAVO AMODIO                  Consigliere rel.<br />
Mario Alberto di NEZZA                      Primo referendario</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 8379 del 2006 Reg. Gen., proposto da <br />
<b>DAVID 2 s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Edoardo Cagno e Paolo Federico Videtta, con i quali elettivamente domicilia in Roma, Via Giulia n. 189 (studio dell’avv. Francesco Paolo Videtta);</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<b>Autorità garante della concorrenza e del mercato</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con la quale domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 31 maggio 2006 nel procedimento PI/5078, con il quale si è concluso per l’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari descritti al punto II del provvedimento stesso, condannando conseguentemente la Soc. David 2 al pagamento di una sanzione amministrativa quantificata in euro 45.600,00;</p>
<p>	visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;<br />	<br />
	visti gli atti tutti di causa;<br />	<br />
	nominato relatore il consigliere Antonino Savo Amodio e uditi, all’udienza del 20 dicembre 2006, l’avv. Videtta e l’avv. dello Stato Arena;<br />	<br />
	ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La David 2, società operante nel settore dei servizi per la telefonia mobile, espone che, in data 14 dicembre 2005, l’Autorità della concorrenza e del mercato (successivamente: l’Autorità) le comunicava di avere avviato un procedimento diretto a verificare la presunta ingannevolezza di alcuni messaggi diffusi sull’emittente televisiva “Italia 1”, diretti a promuovere un servizio di suoneria per cellulari.<br />
Ad esito della disposta istruttoria, e nonostante le giustificazioni prodotte dall’interessata, l’Autorità procedeva all’emanazione del provvedimento inibitorio della pubblicità, oltre all’irrogazione di una sanzione pecuniaria.<br />
Avverso tale determinazione la Soc. David 2 propone ricorso deducendo i seguenti motivi di doglianza:<br />
1) <u>Violazione dell’art. 5 D.P.R. 11 luglio 2003 n. 284</u>, per tardività del provvedimento impugnato.<br />
2) <u>Erroneità della motivazione. Violazione dell’art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241</u>, risultando chiare, da tutt’e sette i messaggi pubblicitari trasmessi, sia la natura dell’offerta che le relative condizioni economiche.<br />
In particolare, anche contrariamente a quanto sostenuto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, intervenuta nel procedimento, sarebbe agevole la lettura tanto dei <i>super </i>fissi, quanto di quelli scorrevoli.<br />
La promessa di una suoneria gratuita, inoltre, non sarebbe fuorviante.<br />
Infine, nessun costo di traffico telefonico sarebbe previsto, oltre a quelli espressamente indicati nell’apposito <i>super</i> fisso.<br />
Sotto altro profilo, la fascia in cui sono passati gli <i>spot </i>(tra le 14:00 e le 16:00) non sarebbe quella dedicata al pubblico più giovane, atteso che il Codice di autoregolamentazione TV la contemplerebbe nell’intervallo fra le ore 16:00 e le 19:00.<br />
L’Autorità, inoltre, non avrebbe considerato minimamente che solo uno dei sette <i>spots</i> fosse un cartone animato e solo uno ambientato in un’aula scolastica, mentre gli altri sarebbero rivolti ad un pubblico adulto. Analoghe considerazioni potrebbero farsi per le suonerie.<br />
Infondati risulterebbero altresì i rilievi in punto di accuratezza nell’indicazione del prezzo del servizio.<br />
Nessuna contraddizione vi sarebbe, inoltre, fra il servizio in abbonamento e la possibilità di ricevere una suoneria in omaggio, in quanto quest’ultima sarebbe chiaramente subordinata al perfezionamento del contratto.<br />
Da ultimo, non sussisterebbe alcuna ingannevolezza per il fatto che gli <i>spots </i>non precisino che il pagamento del servizio offerto avviene tramite decurtazione del relativo importo dal credito telefonico dell’utente, atteso che tale modalità di pagamento sarebbe la più comoda e, insieme, la più usuale.<br />
3) <u>Violazione del principio di leale collaborazione tra pubblico e privato, di cui alla L. n. 241 del 1990</u>, in quanto l’Autorità non avrebbe previamente suggerito alla ricorrente le modifiche da apportare agli <i>spots </i>per renderli non ingannevoli.<br />
4) <u>Erronea determinazione della sanzione. Violazione dell’art. 26 D.L.vo 6 settembre 2005 n. 206 e dell’art. 11 L. 24 novembre 1981 n. 689</u>, in primo luogo, in quanto non vi sarebbe alcuna violazione del D.L.vo epigrafato.<br />
Sarebbe stata, inoltre, del tutto omessa l’indicazione delle ragioni poste a base del <i>quantum </i>irrogato.<br />
In ogni caso, vi sarebbe un’indebita applicazione retroattiva delle norme recate dal D.L.vo n. 206/2005.<br />
Si è costituita in giudizio l’Autorità che, nella memoria difensiva, controdeduce alle censure mosse al provvedimento impugnato.<br />
Parte ricorrente ha prodotto memoria conclusionale, nella quale ribadisce le argomentazioni già esposte con l’atto introduttivo del giudizio.<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1) Con il primo motivo di ricorso la soc. David 2 assume che l’Autorità avrebbe violato l’art. 5 del D.P.R. 11 luglio 2003 n. 284, non avendo rispettato il termine finale del procedimento, fissato in settantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, con facoltà di proroga per novanta giorni nel caso di richiesta di informazioni.<br />
Poiché il suddetto termine cominciava a decorrere dal 23 novembre 2005, come dichiarato dalla stessa Autorità, il procedimento accertativo si sarebbe dovuto concludere, al più, il 6 giugno 2006.<br />
Pertanto, il provvedimento finale, comunicato all’interessata il 20 giugno 2006, risulterebbe irrimediabilmente tardivo.<br />
La censura è il frutto di una non condivisibile interpretazione della normativa di settore.<br />
Va, intanto, premesso che, in base ai principi generali del diritto amministrativo, a meno che non si versi nell’ipotesi di atto recettizio, il procedimento si conclude con l’adozione del provvedimento, che è completo ed efficace <i>ex se.</i> La successiva e distinta fase di trasmissione ai destinatari ha l’esclusivo scopo di mettere questi ultimi nelle condizioni di conoscere le statuizioni in esso contenute e, se del caso, di azionare contro di esse gli strumenti di giustizia che l’ordinamento appronta.<br />
Da quanto esposto, si desume che l’art. 5 citato, laddove stabilisce il termine di “conclusione” del procedimento, fa riferimento esclusivo alla fase di perfezionamento dell’atto dell’Autorità, al quale non può attribuirsi la natura recettizia (sul punto, invero, parte ricorrente nulla obietta).<br />
Tale conclusione è in linea con la giurisprudenza costante, citata nella difesa di parte resistente, e recentemente confermata dalla Sezione con la sentenza 29 settembre 2006 n. 9589.<br />
Da tali conclusioni non v’è ragione di discostarsi in questa sede, non avendo parte ricorrente fornito alcun elemento di rimeditazione.<br />
2) Il secondo motivo, nella sua massima parte, attiene al merito dell’azione amministrativa, in quanto si limita ad offrire un’interpretazione ed una valutazione degli <i>spots</i> diversa da quella effettuata dall’Autorità, invitando il Collegio a visionare questi ultimi per stabilire quale, delle rispettive prospettazioni, sia da preferirsi. In altre parole, la Soc. David 2 fa, essenzialmente, questione di misura, assumendo, in particolare, che le modalità dei messaggi pubblicitari non comporterebbero nessun effetto decettivo.<br />
Valga, per tutte, l’osservazione circa la “lettura” dei <i>super </i>fissi, che, secondo la tesi attorea, risulterebbe agevole, “in quanto il carattere utilizzato è limpidamente leggibile ed il significato esposto nel testo <u>univoco e chiaro</u>” (segue, quindi, la descrizione del <i>super</i>).<br />
Da quanto riportato, appare evidente che le questioni poste al Collegio fanno capo alla sensibilità dell’interprete, e, pertanto, rientrano naturalmente tra le scelte latamente discrezionali dell’autorità emanante. In altre parole, quello che nella specie si chiede al giudice amministrativo non è di verificare l’esistenza di vizi logici all’interno del ragionamento effettuato dall’Autorità, ma, sostanzialmente, di rifare il giudizio stesso, sovrapponendo, appunto, la propria sensibilità a quella dell’organo emanante. Trattasi, evidentemente, di un’indagine che è sottratta alla sfera di operatività della giurisdizione di legittimità, in considerazione anche della particolare sfera di discrezionalità decisoria, riservata all’Autorità.<br />
Per converso, alcuni aspetti sviluppati necessitano di una specifica trattazione, in quanto non riguardano l’ingannevolezza intrinseca del messaggio, ma, questi sì, possibili vizi logici dell’<i>iter</i> decisorio seguito dall’Autorità.<br />
Viene in rilievo, innanzi tutto, la contestata idoneità dei messaggi a raggiungere il pubblico infantile.<br />
Il ragionamento effettuato dall’Autorità, in punto di decettività di detti messaggi, risulta esente va vizi logici, tenuto conto:<br />
&#8211; della fascia oraria di programmazione, solitamente dedicata ad un pubblico infantile;<br />
&#8211; dei programmi &#8211; cartoni animati, telefilm dedicati ai minori – che le televisioni “passano” dalle ore 14,00 alle ore 16,00;<br />
&#8211; della struttura stessa degli <i>spots</i>, oltre che del loro contento, atteso che uno di essi era relativo proprio a suonerie con canzoni per bambini.<br />
La conclusione raggiunta non è scalfita dalla circostanza che la protezione specifica, contemplata dal “Codice di autoregolamentazione TV e minori”, sottoscritto dalle emittenti televisive, sarebbe prevista per la fascia di programmazione fra le ore 16,00 e le 19,00.<br />
Per confutare tale censura è sufficiente osservare che lo stesso Codice contempla altresì una fascia di “protezione rafforzata” fra le ore 7,00 e le 16,00 e fra le ore 19,00 alle 22,30, sicché è del tutto legittima la preoccupazione di tutela di cui sui è fatta carico l’Autorità.<br />
3) Con il terzo motivo si denuncia la violazione del principio di leale collaborazione tra pubblico e privato. Si assume che l’Autorità avrebbe dovuto previamente suggerire alla ricorrente le modifiche da apportare agli <i>spots </i>per renderli non ingannevoli.<br />
La censura, invero, è solo prospettata; inoltre essa è basata non sulla normativa specifica, ma su quella generale sul procedimento amministrativo, recato dalla legge n. 241/90 cit., oltre che sull’art. 97 della Costituzione.<br />
Per confutarla, è sufficiente osservare che la disciplina di settore – il D.L.vo n. 206/2005, citato con riguardo al primo motivo di doglianza – prevede che dall’accertamento dell’ingannevolezza del messaggio pubblicitario discenda, esclusivamente, l’applicazione della misura inibitoria.<br />
4) La quarta doglianza è rivolta a dimostrare l’erronea determinazione della sanzione da parte dell’Autorità ed il relativo difetto di motivazione.<br />
Le conclusioni raggiunte in punto di decettività del messaggio portano a ritenere infondata la censura, per quel che attiene alla denunciata inesistenza dei presupposti legittimanti la sanzione irrogata.<br />
Quanto al difetto di motivazione, riferito alla decisione di andare al di là del minimo edittale (25.000,00 euro), vizio che avrebbe impedito alla ricorrente di svolgere adeguatamente le proprie difese, la lettura del capo VII del provvedimento impugnato, rubricato, appunto, “sanzione”, reca le indicazioni che la Soc. David 2 assume mancanti.<br />
L’Autorità dà conto, infatti, sia della gravità che della durata della violazione, dedicando ad ambedue considerazioni alle quali è sufficiente in questa sede operare un semplice rinvio, non essendo esse oggetto di specifica confutazione da parte della ricorrente.<br />
Neppure configurabile è l’indebita applicazione retroattiva delle norme recate dal D.L.vo n. 206/2005 cit.<br />
La Soc. David 2, invero, dà conto che, ai fini della quantificazione della sanzione, si è tenuto conto “del periodo di diffusione successivo al 19 aprile 2005, data di entrata in vigore della legge n. 49/05”. Il vizio risiederebbe, quindi, nella circostanza che quest’ultima è stata integralmente abrogata dal D.L.vo n. 206/2005, più volte citato, a sua volta non entrato ancora in vigore al momento dello svolgimento dei fatti. Mancherebbe, quindi, un’efficace normativa legittimante l’intervento punitivo dell’Autorità.<br />
La prospettazione non tiene conto della circostanza che il sistema sanzionatorio non è stato modificato dal D.L.vo n. 206/2005 cit., che si è limitato a riprodurre quello previsto dalla legge n. 49/05, sulla quale operava l’effetto abrogativo. Poiché l’operazione è avvenuta senza soluzione di continuità, non vi è alcuna violazione del principio <i>tempus regit actum</i>, riferito all’entità della sanzione irrogata, in quanto essa è stata comunque determinata in relazione alla disciplina vigente al momento della commissione del fatto.<br />
Tale conclusione non è modificata dalla replica di parte ricorrente nella memoria conclusionale, nella quale, dato atto della mancanza di qualsivoglia innovazione operata dal D.L.vo del 2005, si cita a sostegno la massima di una decisione della Corte di Cassazione, che, invero, non è idonea ad inficiare le conclusioni raggiunte.<br />
Detta pronuncia si limita, infatti, a ribadire che il principio di legalità impone di tenere conto, in sede di irrogazione delle sanzioni pecuniarie, “della legge del tempo del suo verificarsi”. E’ proprio quello che, nella specie, ha effettuato l’Autorità, atteso che, com’è incontestato, il sistema normativo è rimasto nella sostanza invariato durante tutto il periodo di durata dell’illecito e fino alla concreta determinazione della sanzione da irrogare.<br />
5) Per tutte le considerazioni esposte, il ricorso si rivela infondato e va respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima, respinge il ricorso in epigrafe indicato.<br />
Compensa integralmente le spese di giudizio fra le parti.<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2006.</p>
<p>Pasquale de LISE				Presidente<br />	<br />
Antonino SAVO AMODIO		Consigliere est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-3-2007-n-2067/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2007 n.2067</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2007 n.270</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-5-3-2007-n-270/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-5-3-2007-n-270/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2007 n.270</a></p>
<p>R. Potenza Pres.ff V. Fiorentino Est. A. Silvestri (Avv. F. D’Addario) contro il Comune di Pescia (non costituito) e nei confronti di P Bertocchini ed altri (non costituiti) è illegittima la richiesta di produzione dell&#8217;assenso scritto del vicino posta dal Comune come condizione del rilascio della concessione edilizia Autorizzazione e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-5-3-2007-n-270/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2007 n.270</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-5-3-2007-n-270/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2007 n.270</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Potenza Pres.ff V. Fiorentino Est.<br /> A. Silvestri (Avv. F. D’Addario) contro il Comune di Pescia (non costituito) e nei confronti di P Bertocchini ed altri (non costituiti)</span></p>
<hr />
<p>è illegittima la richiesta di produzione dell&#8217;assenso scritto del vicino posta dal Comune come condizione del rilascio della concessione edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni edilizie &#8211; Richiesta di produzione dell’assenso scritto del vicino posta dal Comune come condizione del rilascio della concessione edilizia &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La richiesta di produzione dell’assenso scritto del vicino posta dal Comune come condizione del rilascio della concessione edilizia, deve considerarsi illegittima in quanto esula dalla sfera delle attribuzioni dell’Autorità comunale. Né il Comune può anticipare o vanificare l’esito di eventuali controversie tra i proprietari confinanti, pretendendo la produzione di atti dispositivi o abdicativi del diritto controverso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 270 REG. SENT.<br />
ANNO 2007<br />
N.      3973      REG. RIC. ANNO 1996 </p>
<p>
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211;	III^  SEZIONE-</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente:</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>
</i>SENTENZA
</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i>sul ricorso n. 3973/1996 proposto da </p>
<p><b>Silvestri Angela</b> rappresentata e difesa dall’ avv. Francesco D’Addario ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore in Firenze, Via Fra’ D. Buonvicini n. 21,</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
-il <b>Comune di Pescia</b> in persona del Sindaco pro-tempore non costituitosi in giudizio, </p>
<p><b>e   nei confronti</b><br />
di <b>Bertocchini Patrizia</b>, Sari Alberto, Sari Siro e Sari Walter, non costituitisi in giudizio<br />
<B>	<BR><br />
PER  L’ANNULLAMENTO<BR><br />
</B>del provvedimento n. 24796, del 23 agosto 1996, con il quale il sindaco del comune intimato ha comunicato ad essa ricorrente la necessità che l’istanza di concessione edilizia da questa presentata il 7 dicembre 1995 fosse integrata dal “nulla osta del confinante registrato”, pena l’archiviazione della relativa pratica.<br />
Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno della propria difesa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza dell’8 giugno 2006 &#8211; relatore il Consigliere Vincendo Fiorentino -, l’ avv. Francesco D’Addario<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Silvestri Angela, quale proprietaria di edificio e relativo terreno ubicati alla via delle Cartiere n. 46 della località Collodi del comune di Pescia, presentava il 7 dicembre 1995 domanda diretta ad ottenere la concessione edilizia per la realizzazione, alla distanza di m. 5 dal confine del vicino terreno di proprietà dei confinanti Bertocchini Patrizia, Sari Alberto, Sari Siro e Sari Walter di un fabbricato box ad uso autorimessa e legnaia.<br />
L’intervento progettato prevedeva – tra l’altro – la realizzazione di una copertura con due gronde di diverse dimensioni.<br />
In particolare la gronda rivolta verso il terreno di proprietà del vicino confinante risultava avere una sporgenza di circa ml. 2, mentre l’altra risultava avere una sporgenza di circa ml. 1.<br />
Con atto n. 2796, del 23 agosto 1996, il sindaco del suindicato comune comunicava alla Silvestri che l’istanza da questa presentata doveva essere integrata entro il termine di 30 giorni dal “nulla osta del confinante registrato”, pena l’archiviazione della pratica.<br />
Con atto notificato il 21 ottobre 1996 e depositato il 12 novembre successivo, l’interessata ha impugnato il suddetto provvedimento deducendone l’illegittimità per il complesso motivo della violazione degli artt. 3 e 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241; dell’eccesso di potere per carenza di motivazione; della violazione dell’art. 97 della Cost., della violazione del principio del giusto procedimento; del difetto di istruttoria; dello sviamento di potere; del difetto dei presupposti e del travisamento dei fatti.<br />
Afferma, in particolare, la ricorrente che dal provvedimento impugnato, adottato senza la previa comunicazione dell’avvio del relativo procedimento, non sirileverebbero le ragioni in base alle quali l’Amministrazione ha ritenuto necessaria l’acquisizione da parte della stessa ricorrente del nulla osta registrato del vicino confinante.<br />
Non si sono costituiti né il comune intimato né i controinteressati.<br />
La causa è passata in decisione, sulla memoria di parte ricorrente, alla pubblica udienza dell’8 giugno 2006. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Oggetto del presente contendere è il provvedimento con cui il sindaco del comune intimato ha condizionato il rilascio della concessione edilizia, richiesta dalla ricorrente il 7 dicembre 1995, alla acquisizione da parte di questa del “nulla osta del confinante registrato”.<br />
La ricorrente deduce al riguardo che la presentazione del consenso scritto del vicino all’edificazione non può costituire condizione per il rilascio della concessione ad edificare da parte del comune, non esistendo alcuna norma del vigente strumento urbanistico che prescriva in tal senso.<br />
In effetti, dal testo del provvedimento impugnato non risulta che il sindaco abbia inteso fare applicazione di una specifica disposizione di piano, trasparendo, tuttavia, dal carattere della condizione apposta come con la stessa il sindaco abbia inteso fare riferimento alla generale disciplina dettata dal codice civile in materia di distanze.<br />
Ai fini del decidere, prima di verificare (incidentalmente) se la disciplina civilistica richieda o meno il consenso del vicino nel caso di specie, occorre peraltro accertare se la condizione posta dal comune trovi sostegno nella normativa urbanistica generale, ossia se esista una disposizione di legge che giustifichi la contestata richiesta del comune.<br />
Il Collegio non ritiene che il consenso del vicino possa costituire parte integrante del concetto di disponibilità dell’area, come rilevabile dalla lettera dell’art. 4 della L. 28 gennaio 1977 n. 10.<br />
In base a questo articolo la concessione spetta al proprietario, al titolare di altro diritto reale e a colui che, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l’uso del fondo interessato, sempre che documenti tale sua qualità.<br />
La finalità di detta prescrizione è peraltro unicamente quella di consentire l’edificazione solo a coloro che abbiano titolo a trasformare il fondo, ma non anche quella di estendere il controllo pubblico sull’attività edilizia anche al rispetto della normativa privatistica dei rapporti di vicinato.<br />
Tale normativa è, infatti, dettata ad esclusiva tutela dei diritti dei proprietari finitimi, e non contiene norme di azione poste a tutela dell’interesse pubblico (ad eccezione degli artt. 869 e 871 cod. civ., rispettivamente in materia di piani regolatori e di norme di edilizia e di ornato pubblico, che, comunque, non attengono alla materia controversa; l’art. 872, poi, attribuisce al vicino l’azione giudiziaria civile di riduzione in pristino o di risarcimento anche in violazione delle norme di edilizia o di ornato, ma anche questa norma non riguarda l’azione amministrativa, se non come presupposto dell’azione giudiziaria fra privati).<br />
L’estraneità della materia dei rapporti fra proprietari confinanti rispetto alla disciplina edilizia ed urbanistica del territorio trova, del resto, una conferma testuale nel principio – ricavabile dal sesto comma del citato art. 4 della L. 28 gennaio 1977 – secondo cui la concessione non è mai idonea ad incidere i diritti di terzi, che restano comunque tutelabili nella competente sede giudiziaria.<br />
Il comune non ha, pertanto, alcun potere di compiere accertamenti circa l’esistenza di tali diritti, poiché in tal caso esso verrebbe ad esorbitare dalla sfera delle proprie attribuzioni e finirebbe per esercitare funzioni che sono proprie del Giudice dei diritti soggettivi ( cfr. Cons. St. V sez. 20 dicembre 1993 n. 1341 ; TAR Sicilia – Catania 6 giugno 1996 n. 1033; TAR Toscana I sez. 24 aprile 1996 n. 389 e TAR Abruzzo – Pescara 13 gennaio 1992 n. 1) né a maggior ragione può anticipare o vanificare l’esito di eventuali controversie tra i proprietari confinanti, pretendendo la produzione di atti dispositivi o abdicativi del diritto controverso.<br />
La richiesta di produzione dell’assenso scritto del vicino posta dal comune come condizione del rilascio della concessione, deve, quindi, considerarsi illegittima ed il ricorso deve conseguentemente essere accolto.<br />
Le spese ed onorari di causa vengono liquidati come in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;<br />
Condanna il comune intimato al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.500,00 (millecinquecento) a titolo di spese ed onorari di causa;<br />
Nulla per le spese nei confronti dei controinteressati;<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, l’8 giugno 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Raffaele POTENZA                               &#8211; Presidente f.f.<br />
Dott.Vincendo FIORENTINO                          Consigliere rel. Est.<br />
Dott.Filippo MUSILLI                                    &#8211; Consigliere</p>
<p>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 5 MARZO 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-5-3-2007-n-270/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2007 n.270</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2007 n.144</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-5-3-2007-n-144/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-5-3-2007-n-144/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-5-3-2007-n-144/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2007 n.144</a></p>
<p>Antonio Camozzi &#8211; Presidente, Giuseppe Buscicchio &#8211; Estensore.ENEL Produzione s.p.a. (avv.ti M. Cardi e G. Cristiani) c.Regione Basilicata (avv. N. Pisani),Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell&#8217;Impresa &#8211; Ufficio Energia della Regione Basilicata (n.c.). sulla natura perentoria del termine ex art.12 comma 4, d.lg. n.387 del 2003, in tema di rilascio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-5-3-2007-n-144/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2007 n.144</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-5-3-2007-n-144/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2007 n.144</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Camozzi &#8211; Presidente, Giuseppe Buscicchio &#8211; Estensore.<br />ENEL Produzione s.p.a. (avv.ti M. Cardi e G. Cristiani)  c.Regione Basilicata (avv. N. Pisani),Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell&#8217;Impresa &#8211; Ufficio Energia della Regione Basilicata (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sulla natura perentoria del termine ex art.12 comma 4, d.lg. n.387 del 2003, in tema di rilascio dell&#8217;autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Industria e commercio – Energia elettrica – Costruzione ed esercizio di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Rilascio – Termine ex art.12 comma 4, d.lg. n.387 del 2003 – Ha natura perentoria.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, il termine previsto dall’art.12 comma 4, d.lg. 29 dicembre 2003 n.387, che indica il 180° giorno successivo a quello di presentazione della domanda come il termine ultimo entro il quale il procedimento preordinato al rilascio dell’autorizzazione unica deve essere concluso, ha natura perentoria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura perentoria del termine ex art.12 comma 4, d.lg. n.387 del 2003, in tema di rilascio dell&#8217;autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 144    Reg.Sent.<br />
Anno    2007<br />
N.	483  Reg.Ric.<br />	<br />
Anno    2006</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 483/06 proposto da</p>
<p> <b>ENEL PRODUZIONE S.p.A.</b>, in persona del procuratore Avv. Eugenio Vaccari, giusta procura per atto del Notaio Capasso, quale coadiutore del Notaio Paolo Silvestro, rep. n. 73110 e racc. 15333 del 5 agosto 2003, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso, dagli Avv.ti Marcello Cardi e Giuseppe Cristiani, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Potenza alla Via S. Vito, 12 bis;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; la <b>Regione Basilicata</b>, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla copia notificata del ricorso, ed in virtù della deliberazione di G.R. n. 3 dell’8.1.2007, dall’Avv. Nicolett</p>
<p>&#8211;	il <b>Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell’Impresa &#8211; Ufficio Energia della Regione Basilicata</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;																																																																																												</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	del silenzio della Regione Basilicata e Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell’Impresa &#8211; Ufficio Energia sulla domanda di autorizzazione unica ex art. 12 D.L.vo 29 dicembre 2003, n. 387, per gli impianti eolici di Potenza-Pietragalla, località “Cozzo Staccata”, e di Barile–Venosa, località “Monte Stangone”.																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;<br />
Visti i documenti e gli atti tutti di causa;<br />
Uditi, alla camera di consiglio del 10 gennaio 2007, gli avvocati come da relativo verbale, relatore il magistrato Giuseppe Buscicchio;<br />
 Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. Con atto notificato l’11 novembre 2006 e depositato il successivo giorno 23,  la Società Enel Produzione (d’ora in poi: Enel) ha esposto in fatto: a) che in data 14.10.2005 presentava al Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell’Impresa – Ufficio Energia della Regione Basilicata due separate istanze, corredate di tutta la necessaria documentazione, per essere autorizzata, a norma dell’art. 12 del D.L.vo 387/2003, alla realizzazione di un impianto eolico in Potenza-Pietragalla, località “Cozzo Staccata”, e di un impianto eolico in Barile-Venosa, località “Monte Stangone”; b) che in data 25.9.2006, essendo ampiamente decorso il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, senza che la Regione Basilicata si fosse pronunciata sulle predette istanze, diffidava detto Ente a rilasciare immediatamente le autorizzazioni richieste.<br />
In diritto, ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Basilicata per violazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990 e dell’art. 12 del D.L.vo n. 387/2003.<br />
Sostiene che la Regione Basilicata avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta di rilascio di autorizzazione unica ex art. 12 D.L.vo n. 387/2003 nel termine perentorio previsto da detto articolo.</p>
<p>2. Per resistere alla presente impugnativa si é costituita in giudizio, con atto depositato il 9 gennaio 2007, la Regione Basilicata che ha sostenuto l’infondatezza del ricorso del quale ha chiesto il rigetto.</p>
<p>3. Nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p>4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.</p>
<p>4.1. Dagli atti di causa, risulta che l’odierna ricorrente ha presentato in data 14 ottobre 2005 alla Regione Basilicata –Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell’Impresa- due richieste di rilascio dell’autorizzazione unica prevista dall’art. 12 del D.L.vo n. 387/03, corredate della necessaria documentazione, per la realizzazione di altrettanti impianti eolici, rispettivamente, in località “Cozzo Staccata” interessante i Comuni di Potenza e Pietragalla, ed in località “Monte Stangone” interessante i Comuni di Barile e Venosa.<br />
Tale circostanza non è stata contestata dalla resistente Regione Basilicata.<br />
A norma del richiamato art. 12, comma 4 ultimo periodo, del D.L.vo n. 387/2003 <<…il termine per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni>>.<br />
Il tenore letterale della riportata disposizione, che indica il 180° giorno successivo a quello di presentazione della domanda come il termine ultimo entro il quale il procedimento preordinato al rilascio dell’autorizzazione unica deve essere concluso, non lascia adito a dubbi interpretativi sulla natura perentoria di detto termine, diversamente da quanto sostenuto dalla resistente Regione Basilicata.<br />
In tal senso, peraltro, il Tribunale si era già pronunciato con la sentenza 14 luglio 2006, n. 513.<br />
E di recente, anche la Corte Costituzionale (cfr. sentenza 25 ottobre – 9 novembre 2006, n. 364), nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della L. reg. Puglia 11 agosto 2005, n. 9, nella parte in cui sospende fino all’approvazione del piano energetico regionale e, comunque, fino al 30 giugno 2006, le procedure autorizzative presentate dopo il 31 maggio 2005 per la realizzazione degli impianti eolici, ha lucidamente osservato (cfr. punto 3 del “Considerato i diritto”) che: “L’indicazione del termine, contenuto nell’art. 12, comma 4, deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di <<produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia>>, in quanto tale disposizione risuta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo”.</p>
<p>4.2. Né può fondatamente sostenersi, da parte della Regione Basilicata, che la proposta di legge presentata dalla Giunta regionale, il cui art. 1 recita (secondo quanto si legge nella memoria dell’Ente) “sono sospesi fino al 31 maggio 2007…i procedimenti finalizzati al rilascio di…autorizzazioni, nulla osta e/o di altri provvedimenti di competenza regionale preordinati all’autorizzazione unica regionale di cui all’art. 12 d.l.vo. n. 387/2003. E’, altresì, sospeso fino alla stessa data il rilascio dell’autorizzazione unica regionale di cui al richiamato art. 12”, avrebbe efficacia sospensiva dei procedimenti preordinati al rilascio dell’autorizzazione unica: ciò per la decisiva considerazione che la detta proposta di legge è, all’evidenza, in quanto mera proposta che si inserisce in un procedimento legislativo, priva di ogni valore provvedimentale nel (diverso) procedimento amministrativo disciplinato dal citato art. 12 del D.L.vo n. 387/03.</p>
<p>4.3. Non constando che l’intimata Regione Basilicata si sia espressamente pronunciata sulla richiesta di rilascio dell’autorizzazione unica, ed essendo decorsi i termini di legge per la conclusione del relativo procedimento, si è quindi formato il silenzio-riifiuto impugnato in questa sede.<br />
Trattandosi, nella specie, di attività discrezionale e non potendo pertanto il giudice conoscere della fondatezza dell’istanza, il ricorso deve essere accolto nel senso di dichiarare l’obbligo della Regione Basilicata di pronunciarsi espressamente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria, o dalla notifica se anteriore, della presente sentenza sull’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del D.L.vo n. 387/2003 presentata dalla odierna ricorrente.</p>
<p>5. Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA<br />
pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie nei termini indicati in motivazione. <br />
Condanna la Regione Basilicata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 5.00,00 (euro cinquecento/00), oltre contributo unificato ed accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Potenza, addì 10 gennaio 2007 dalTRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA<br />
in Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Antonio    Camozzi	Presidente <br />	<br />
Giancarlo Pennetti	Componente<br />	<br />
Giuseppe Buscicchio	Componente &#8211; Estensore																																																																																												</p>
<p>Depositata  in  Segreteria  il  05  marzo  2007<br />
(Art.55, L. 27-4-1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-5-3-2007-n-144/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2007 n.144</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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