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	<title>5/2/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5/2/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2015 n.911</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-5-2-2015-n-911/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-5-2-2015-n-911/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2015 n.911</a></p>
<p>Pres. Ferdinando Minichini, est. Olindo Di Popolo Angelo Emiddio Zarro (Avv.ti Sergio Turturiello e Giuseppe Abbamonte) c. Ministero della Giustizia (Avvoc. Distrett. Stato) sul provvedimento di non ammissione alle prove orali dell&#8217;esame di avvocato 1. Professioni &#8211; Esame di abilitazione – Avvocato &#8211; Provvedimento di non ammissione alle prove orali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-5-2-2015-n-911/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2015 n.911</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-5-2-2015-n-911/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2015 n.911</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ferdinando Minichini, est. Olindo Di Popolo<br /> Angelo Emiddio Zarro (Avv.ti Sergio Turturiello e Giuseppe Abbamonte) c. Ministero della Giustizia (Avvoc. Distrett. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul provvedimento di non ammissione alle prove orali dell&#8217;esame di avvocato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Professioni &#8211; Esame di abilitazione – Avvocato &#8211; Provvedimento di non ammissione alle prove orali – Motivazione &#8211; Voto numerico – E’ sufficiente &#8211; Ragioni   </p>
<p>2. Professioni &#8211; Esame di abilitazione – Avvocato &#8211; Commissione esaminatrice – Valutazione degli elaborati &#8211; Impugnazione &#8211;  G.A.– Censure sorrette da parere pro-veritate di un esperto &#8211; Insindacabilità &#8211; Sussiste – Ragioni</p>
<p>3.  Professioni &#8211; Esame di abilitazione – Avvocato &#8211; Commissione esaminatrice – Valutazione degli elaborati-Tempo di correzione &#8211; Non ha valore di per sé sintomatico di vizio funzionale &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In materia di esame per l’abilitazione  all’esercizio della professione di avvocato, il voto numerico attribuito dalla commissione esaminatrice alle prove scritte esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale dell’organo collegiale all’uopo preposto, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, anche qualora non siano rinvenibili segni grafici o glosse di commento a margine degli elaborati, la cui apposizione costituisce una mera facoltà; e, siccome, per di più, il voto numerico è correlato ai criteri di valutazione enucleati dalla commissione centrale presso il Ministero della giustizia, consente il controllo di legittimità sul potere amministrativo esercitato (1).</p>
<p>2. Il giudizio espresso dalla commissione esaminatrice in sede di esami per l’abilitazione alla professione di avvocato resta insindacabile in sede giurisdizionale anche nel caso in cui la censura di erroneità della valutazione tecnico-discrezionale sia sorretta da un parere pro veritate, in quanto, da un lato, la valutazione di un esperto (docente universitario o professionista legale) non è, di per sé, idonea a dare prova di elementi di manifesta illogicità, irragionevolezza, incongruenza, contraddittorietà o travisamento fattuale, e in quanto, d’altro lato, detto esperto, designato ex post dallo stesso soggetto interessato, non è in grado di esprimere giudizi equiparabili a quelli dell’organo esaminatore in composizione collegiale, in mancanza delle garanzie dell’anonimato e al di fuori del contesto del complessivo andamento delle prove (2).</p>
<p>3. Il tempo medio di correzione degli elaborati non assume un valore di per sé sintomatico di vizio funzionale, sia in quanto non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il contestato giudizio sul singolo candidato, sia in quanto i componenti della commissione, in ragione delle loro specifiche competenze, sono perfettamente in grado di valutare rapidamente gli elaborati, sia in quanto nell’arco di una seduta di correzione risulta statisticamente sempre esaminata una quota apprezzabile di compiti molto succinti, non particolarmente ‘problematici’ o con gravissime lacune, che consentono di ‘recuperare’ tempo alle operazioni valutative; (3)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) cfr: Cons. Stato, n. 2576/2009; Corte cost., n. 20/2009; n. 175/2011; Cons. Stato, n. 1162/2003, n. 8320/2003; n. 2881/2004; n. 5160/2006, n. 294/2008; n. 540/2008; n. 2190/2008; n. 1223/2009; n. 2576/2009; n. 5410/2009; n. 913/2011; n. 1996/2011; n. 6973/2011; n. 1939/2012; n. 4457/2013; TAR Campania, Napoli, n. 10731/2008.<br />
(2) cfr: Cons. Stato, n. 3991/2009; n. 5846/2009<br />
(3) cfr: Cons. Stato, n. 2182/2007</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Ottava)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ex art. 74 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 4985 del 2013, proposto da:<br />
Angelo Emiddio Zarro, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Turturiello, Giuseppe Abbamonte, con domicilio eletto presso Giuseppe Abbamonte in Napoli, viale Gramsci, 16; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvoc. Distrett. Stato, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE ALLE PROVE ORALI DELL’ESAME DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Commissione di esami per avvocato c/o Corte di Appello di Napoli;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2015 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Premesso che:<br />
&#8211; col ricorso in epigrafe, Zarro Angelo Emiddio impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, gli atti concernenti la propria mancata ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sessione<br />
&#8211; a supporto, deduceva svariate censure in ordine alla legittimità dell’operato della commissione esaminatrice e, in particolare, del giudizio di inidoneità dalla stessa formulato;<br />
&#8211; l’amministrazione intimata si costituiva in giudizio per resistere al gravame esperito ex adverso;<br />
&#8211; all’udienza pubblica del 21 gennaio 2015, la causa era trattenuta in decisione;<br />
Rilevato che sussistono i presupposti di manifesta infondatezza ex art. 74 cod. proc. amm. per decidere con sentenza in forma semplificata;<br />
Considerato che, alla luce della giurisprudenza ormai consolidata, anche nella Sezione:<br />
&#8211; il voto numerico attribuito alle prove scritte esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale dell’organo collegiale all’uopo preposto, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, anche qua<br />
&#8211; in assenza di macroscopici indizi di arbitrarietà, illogicità e travisamento fattuale, non ravvisabili nella specie, il giudizio espresso dalla commissione esaminatrice resta insindacabile in sede giurisdizionale, quale espressione di ampia discrezional<br />
&#8211; tale considerazione vale anche nel caso in cui la censura di erroneità della valutazione tecnico-discrezionale sia sorretta da un parere pro veritate, in quanto, da un lato, la valutazione di un esperto (docente universitario o professionista legale) no<br />
&#8211; il tempo medio di correzione degli elaborati non assume un valore di per sé sintomatico di vizio funzionale, sia in quanto non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infi<br />
Ritenuto, in conclusione, che:<br />
&#8211; il ricorso in epigrafe deve essere respinto, stante la ravvisata infondatezza di tutte le doglianze con esso avanzate;<br />
&#8211; quanto alle spese di lite, esse devono seguire la soccombenza e, quindi, essere poste a carico della parte ricorrente nella misura di complessivi € 1.000,00, da liquidarsi in favore dell’amministrazione resistente;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna Zarro Angelo Emiddio al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.000,00, in favore del Ministero della giustizia.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Ferdinando Minichini, Presidente<br />
Gianluca Di Vita, Primo Referendario<br />
Olindo Di Popolo, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 05/02/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-5-2-2015-n-911/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2015 n.911</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2015 n.887</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-5-2-2015-n-887/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-5-2-2015-n-887/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-5-2-2015-n-887/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2015 n.887</a></p>
<p>Pres. Ferdinando Minichini, est. Renata Emma Ianigro C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi soc.coop. capogruppo mandataria Ati, Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati (Avv. Fabrizio Greco) c. Istituto Tecnico Commerciale Serra di Napoli (n.c.), Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) sulla revisione del prezzo del contratti pubblici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-5-2-2015-n-887/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2015 n.887</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-5-2-2015-n-887/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2015 n.887</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ferdinando Minichini, est. Renata Emma Ianigro<br />  C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi soc.coop. capogruppo mandataria Ati, Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati (Avv. Fabrizio Greco) c. Istituto Tecnico Commerciale Serra di Napoli (n.c.), Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli)</span></p>
<hr />
<p>sulla revisione del prezzo del contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture ex art. 115 D.Lgs.n. 163/2006</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A.- Contratti ad esecuzione periodica di servizi o forniture &#8211; Art. 115 D.Lgs.n.163/2006 &#8211; Revisione del prezzo &#8211; Norma imperativa –Scopo –Tenere indenni appaltatori dall’aumento dei prezzi di produzione – Pattuizioni mancanti nei contratti pubblici &#8211; Si sostituisce</p>
<p>2. Contratti della P.A.- Contratti ad esecuzione periodica di servizi o forniture &#8211; Art. 115 D.Lgs.n.163/2006 &#8211; Revisione del prezzo &#8211; Modalità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In materia di contratti con la P.A., l&#8217;art. 115 del D. Lgs. 163/2006, laddove stabilisce che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo,  è una norma imperativa, che ha lo scopo di tenere indenni gli appaltatori delle Amministrazioni Pubbliche da aumenti dei prezzi dei fattori della produzione che, incidendo sulla percentuale di utile stimata al momento della formulazione dell&#8217;offerta, potrebbero indurre l&#8217;appaltatore a svolgere il servizio o ad eseguire la fornitura a condizioni deteriori rispetto a quanto pattuito o, addirittura, a rifiutarsi di proseguire nel rapporto, con inevitabile compromissione degli interessi pubblici, e pertanto, quale norma imperativa, si sostituisce di diritto ad eventuali pattuizioni contrarie (o mancanti) nei contratti pubblici di appalti di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa. (Nel caso di specie, il TAR Campania, rilevato che il contratto d’appalto stipulato tra la parte ricorrente e la stazione appaltante non contemplava alcuna clausola di revisione periodica del prezzo, e ritenendo applicabili principi innanzi richiamati, ha accolto il ricorso, dichiarando il diritto della ricorrente alla revisione del prezzo d&#8217;appalto ai sensi dell&#8217;art. 115 d.lgs. n.163/2006 e condannando dell&#8217;Amministrazione resistente al pagamento del compenso revisionale, maggiorato di interessi moratori)(1)</p>
<p>2. In materia di contratti con la P.A., la revisione del prezzo  degli appalti pubblici di servizi e forniture deve essere  operata a seguito di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione dei beni e servizi sulla base dei dati rilevati e pubblicati semestralmente dall&#8217;I.S.T.A.T. sull&#8217;andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni appaltanti, ovvero &#8211; a fronte della mancata pubblicazione da parte dell&#8217;Istituto nazionale di statistica di tali dati &#8211; deve essere calcolata utilizzando l&#8217;indice (medio del paniere) di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice F.O.I.) mensilmente pubblicato dal medesimo I.S.T.A.T. (2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1.) cfr: ex multis: Consiglio di Stato, Sez. V, 20 agosto 2008 n. 3994, V Sezione, 16 giugno 2003 n. 3373; 8 maggio 2002 n. 2461; 19 febbraio 2003 n. 916<br />
(2.) cfr: ex plurimis: Consiglio di Stato, V Sezione, 8 maggio 2002 n. 2461</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Ottava)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA NON DEFINITIVA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3274 del 2014, proposto da:<br />
C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi soc.coop. capogruppo mandataria Ati, Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Fabrizio Greco, con domicilio eletto presso Marcella Caccavale in Napoli, Via Edoardo Nicolardi, 188; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Istituto Tecnico Commerciale Serra di Napoli, in persona del Dirigente p.t.;<br />
Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;accertamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del diritto alla revisione del prezzo d&#8217;appalto ai sensi dell&#8217;art. 115 d.lgs. n.163/2006 e conseguente condanna dell&#8217;amministrazione resistente al pagamento del compenso revisionale, maggiorato di interessi moratori.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Istituto Tecnico Commerciale Serra di Napoli;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Letto l’art. 36 comma 2 c.p.a.;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Con provvedimento prot. n. 23980 del 28.12.2006 al raggruppamento temporaneo di imprese composto dalle odierne ricorrenti veniva aggiudicata, a seguito di gara, la fornitura dei servizi di pulizia presso gli Istituti Scolastici della Regione Campania ed in pari data veniva stipulato il contratto normativo con l’U.s.r. Campania.<br />
Con l’epigrafato ricorso, le istanti chiedono accertarsi l’illiceità dei limiti per la revisione prezzi previsti dall’art. 12 del contratto normativo, il diritto alla revisione del prezzo d’appalto ai sensi dell’art. 115 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e la conseguente condanna dell’intimata amministrazione al pagamento delle somme spettanti a titolo di revisione periodica del corrispettivo dell’appalto relativamente al servizio di pulizia svolto presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Serra” in forza del contratto attuativo.<br />
Instano altresì per l’accertamento del diritto ad esigere la maggiorazione di euro 44,12 della retribuzione media mensile pro capite per ciascuno dei lavoratori impiegati in funzione della modifica del parametro orario imposta all’inizio del rapporto.<br />
L’amministrazione si è costituita in giudizio per opporsi al ricorso depositando documentazione.<br />
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2014 la causa è stata spedita in decisione.<br />
2. In via preliminare, osserva il Collegio che, dopo il passaggio in decisione della causa, è emersa la necessità del rilievo d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., di una questione di giurisdizione relativamente alla domanda di accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente ad esigere una maggiorazione per l’aggravio del costo del personale in corso di esecuzione del contratto ed in dipendenza dell’aumento della retribuzione media mensile corrisposta ai lavoratori assunti obbligatoriamente per effetto del contratto a causa dell’incremento del parametro orario imposto da 35 a 36 ore settimanali in corso di rapporto. Trattandosi di una pretesa patrimoniale insorta nella fase esecutiva del contratto, va sollevata d’ufficio questione circa la spettanza della relativa giurisdizione al giudice ordinario con assegnazione di un termine di trenta giorni a far data dalla comunicazione della presente per il deposito di memorie.<br />
2.1 Diversamente, quanto alla richiesta di accertamento dell’illegittimità della clausola del contratto limitativa del diritto alla revisione dei prezzi ed alla conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento del compenso revisionale spettante ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. 163/2006 la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva dell&#8217;adito giudice amministrativo.<br />
Invero, l&#8217;art. 244 del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 prevede che &#8220;il codice del processo amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici&#8221; e l&#8217;art. 133 primo comma lett. e) n. 2 del cod. proc. amm. stabilisce che: &#8220;Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell&#8217;ipotesi di cui all&#8217;articolo 115 del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163&#8230;..&#8221;. La relativa questione può quindi essere definita nel merito con sentenza non definitiva ai sensi dell’art. 36 comma 2 c.p.a., dovendo il processo proseguire per l’instaurazione del contradditorio sulla questione di giurisdizione testè sollevata d’ufficio.<br />
2.1 Tanto premesso in punto di giurisdizione, nel merito il ricorso in tema di revisione prezzi è fondato e merita accoglimento.<br />
Ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 “Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell&#8217;acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all&#8217;articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5”.<br />
La giurisprudenza amministrativa è ormai costante nell&#8217;affermazione secondo cui l&#8217;art. 115 del D. Lgs. 163/2006 (che riprende la formulazione già contenuta nell &#8216;art. 6 della L. 537/1993) è una norma imperativa, che si sostituisce di diritto ad eventuali pattuizioni contrarie (o mancanti) nei contratti pubblici di appalti di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa (ex multis: Consiglio di Stato, Sez. V, 20 agosto 2008 n. 3994, V Sezione, 16 giugno 2003 n. 3373; 8 maggio 2002 n. 2461; 19 febbraio 2003 n. 916): ciò in quanto la clausola di revisione periodica del corrispettivo di tali contratti ha lo scopo di tenere indenni gli appaltatori delle amministrazioni pubbliche da quegli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione che, incidendo sulla percentuale di utile stimata al momento della formulazione dell&#8217;offerta, potrebbero indurre l&#8217;appaltatore a svolgere il servizio o ad eseguire la fornitura a condizioni deteriori rispetto a quanto pattuito o, addirittura, a rifiutarsi di proseguire nel rapporto, con inevitabile compromissione degli interessi pubblici.<br />
Per evitare tali inconvenienti, il legislatore ha quindi disposto l&#8217;inserimento obbligatorio della clausola di revisione prezzi ed ha contemporaneamente delineato il procedimento istruttorio attraverso cui la stazione appaltante deve determinare l&#8217;entità del compenso revisionale.<br />
Peraltro, è noto che le disposizioni dell&#8217;art. 6 della L. 24 Dicembre 1993 n. 537 non sono state completamente attuate, visto che, ad esempio, non ha mai concretamente funzionato il meccanismo di rilevazione del costo dei beni e servizi, per cui si applica normalmente il c.d. indice FOI fissato dall&#8217;ISTAT (cfr. Consiglio di Stato n. 3373/2003, 2461/2002, 4801/2002).<br />
Può pertanto affermarsi che, per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa &#8211; relativi a servizi e forniture &#8211; stipulati da amministrazioni pubbliche, la regola ordinaria è quella per cui la revisione prezzi spetta senza alcun margine di alea a danno dell&#8217;appaltatore.<br />
Nel caso di specie, deve farsi applicazione dei principi innanzi richiamati, atteso che il contratto d’appalto stipulato tra la parte ricorrente e la stazione appaltante non contemplava alcuna clausola di revisione periodica del prezzo.<br />
A tanto consegue che deve applicarsi la clausola revisionale prevista dall&#8217;art. 115 del Decreto Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.<br />
Con riferimento al quantum revisionale, il meccanismo legale di aggiornamento del canone degli appalti pubblici di servizi e delle pubbliche forniture prevede che la revisione venga operata a seguito di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione dei beni e servizi sulla base dei dati rilevati e pubblicati semestralmente dall&#8217;I.S.T.A.T. sull&#8217;andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni appaltanti, ma l&#8217;insegnamento giurisprudenziale consolidato ha chiarito che &#8211; a fronte della mancata pubblicazione da parte dell&#8217;Istituto nazionale di statistica di tali dati &#8211; la revisione prezzi debba essere calcolata utilizzando l&#8217;indice (medio del paniere) di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice F.O.I.) mensilmente pubblicato dal medesimo I.S.T.A.T. (ex plurimis: Consiglio di Stato, V Sezione, 8 maggio 2002 n. 2461).<br />
In ragione di quanto precede, il ricorso va accolto per quanto di ragione, con conseguente accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconoscere il compenso revisionale, che andrà determinato a cura dell’amministrazione secondo i principi di diritto di cui in motivazione (accoglimento ex art. 34, quarto comma, cod. proc. amm.) e tenendo conto dell’importo delle fatture emesse dalla parte ricorrente relative al calcolo della rivalutazione dei canoni sulla base delle variazioni dell’indice FOI rilevato dall’ISTAT nonché delle fatture già saldate dalla intimata amministrazione scolastica.<br />
Le somme così determinate andranno ovviamente maggiorate degli interessi moratori che – ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 &#8211; decorreranno dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e fino all’effettivo soddisfo.<br />
Le spese di giudizio vanno liquidate al definitivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) non definitivamente pronunciando sul ricorso, accoglie il ricorso limitatamente alla domanda di accertamento del diritto alla revisione del prezzo d’appalto nei limiti di cui in motivazione;<br />
rinvia il giudizio all’udienza pubblica del 15.07.2015 per la discussione sulla questione di giurisdizione sollevata ex art. 73 comma 3 c.p.a. assegnando alle parti termine di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione della presente per il deposito di memorie;<br />
spese al definitivo.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Ferdinando Minichini, Presidente<br />
Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore<br />
Olindo Di Popolo, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 05/02/2015</p>
<p align=justify>
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		<title>Tribunale di Napoli &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2015 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-napoli-sentenza-5-2-2015-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Est. Galante Lombardi Goffredo (Avv. Luca Ruggiero) c. Comune di Napoli (Avv. Giovan Battista Luca Capuano) sulla ripetizione da parte della P.A. di somme indebitamente percepite da un dipendente a titolo di Retribuzione Individuale di Anzianità 1. Pubblico impiego – Recupero di somme non dovute – Ingiunzioni di pagamento ex</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-napoli-sentenza-5-2-2015-n-0/">Tribunale di Napoli &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2015 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Est. Galante<br /> Lombardi Goffredo (Avv. Luca Ruggiero) c. Comune di Napoli (Avv. Giovan Battista Luca Capuano)</span></p>
<hr />
<p>sulla ripetizione da parte della P.A. di somme indebitamente percepite da un dipendente a titolo di Retribuzione Individuale di Anzianità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Recupero di somme non dovute – Ingiunzioni di pagamento ex R.D. 639/1910 – Utilizzabilità – Sussiste – Limiti – Certezza, liquidità ed esigibilità del credito.  </p>
<p>2. Pubblico impiego – Recupero di somme non dovute – Ingiunzioni di pagamento ex R.D. 639/1910 – Contenuto motivazionale – In genere.</p>
<p>3. Pubblico impiego – Retribuzione Individuale di Anzianità &#8211; Recupero di somme non dovute dal Comune – Costituiscono indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. – Conseguenza – Prescrizione decennale.</p>
<p>4. Pubblico impiego –Dipendente che ha svolto funzioni dirigenziali in forza di incarichi formali &#8211; Spetta la Retribuzione Individuale di Anzianità nel computo della differenza di trattamento economico – Accesso all’incarico dirigenziale tramite nuovo contratto di lavoro – Non spetta la Retribuzione Individuale di Anzianità.</p>
<p>5. Pubblico impiego – Recupero di somme non dovute – Quantum oggetto di ripetizione – Somme effettivamente percepite dal dipendente – Conseguenza – Non può ripetersi la somma al lordo delle ritenute fiscali.</p>
<p>6. Pubblico impiego – Somme non dovute – Percepite in buona fede dal dipendente pubblico – Costituiscono indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. – Non rileva la buona fede dell’accipiens ai fini della ripetizione di dette somme.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Per il recupero da parte del Comune della retribuzione individuale di anzianità indebitamente percepita dai dipendenti può farsi uso delle ingiunzioni di pagamento ex R.D. 639/1910, atteso che tale procedimento non riguarda solo le entrate strettamente di diritto pubblico ma anche quelle di diritto privato purchè il credito sia certo, liquido ed esigibile e tali ultime caratteristiche siano desumibili da fonti, fatti e parametri obiettivi e predeterminati.</p>
<p>2. Deve ritenersi legittima l’ordinanza ingiunzione ex R.D. 639/1910 adottata dal Comune per il recupero delle somme indebitamente percepite dai dipendenti a titolo di R.I.A., motivata alla luce della comunicazione di avvio del procedimento, di un articolato parere reso sul punto dall’Avvocatura Municipale e della circostanza che detto recupero nasce da un’indagine della Corte dei Conti.</p>
<p>3. L’errata corresponsione al dipendente pubblico di somme a quest’ultimo non dovute per legge costituisce indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., pertanto la relativa azione di recupero è soggetta a prescrizione decennale. </p>
<p>4. Con riferimento ai periodi in cui il dipendente ha svolto le mansioni superiori anche dirigenziali in forza di incarichi formali, ai fini del computo della differenza di trattamento economico con la qualifica superiore va tenuto conto della R.I.A. percepita, non potendosi opporre al riguardo una presunta novazione del rapporto di lavoro cui applicare unicamente la disciplina propria della posizione di dirigente. A conclusioni opposte deve giungersi allorchè il dipendente acceda all’incarico dirigenziale a mezzo di nuovo contratto individuale di lavoro che produce la quiescenza del vecchio rapporto di lavoro con congelamento di tutte le relative voci retributive, ivi compresa la R.I.A.</p>
<p>5. Nel caso in cui un’Amministrazione Pubblica provveda al recupero forzoso delle somme indebitamente erogate a un suo dipendente, tale ripetizione deve avere ad oggetto solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente, quindi non è possibile pretendere la ripetizione di somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali).</p>
<p>6. In materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell’indebito proposta da un Amministrazione nei confronti di un proprio dipendente in relazione a somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l’erogazione sia avvenuta “sine titulo” la ripetibilità non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. dalla buona fede dell’accipiens, atteso che tale norma codicistica riguarda solo la restituzione dei frutti e degli interessi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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