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	<title>5/2/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5/2/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2009 n.109</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-2-2009-n-109/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-2-2009-n-109/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2009 n.109</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento di un Comune che, su una richiesta permesso di costruire per realizzazione di stazione radio base per telefonia mobile su impianto esistente, comunica che la documentazione pervenuta non risponde ai requisiti richiesti, persistendo quindi la carenza della documentazione relativa al titolo ad intervenire. (G.S.) N.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-2-2009-n-109/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2009 n.109</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-2-2009-n-109/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/2/2009 n.109</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di un Comune che, su una richiesta permesso di costruire per realizzazione di stazione radio base per telefonia mobile su impianto esistente, comunica che la documentazione pervenuta non risponde ai requisiti richiesti, persistendo quindi la carenza della documentazione relativa al titolo ad intervenire. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00109/2009 REG.ORD.SOSP.	</p>
<p>N. 00076/2009 REG.RIC.           	</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA	</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna	</p>
<p>(Sezione Seconda)	</p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p>ORDINANZA	</p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 76 del 2009, proposto da:<br />
Telecom Italia S.p.A., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso Cristina Campaniello in Bologna, via Malvasia 65; 	</p>
<p>contro	</p>
<p>Comune di Bologna, rappresentato e difeso dagli avv. Giulia Carestia, Monica Cattoli, con domicilio eletto presso Comune Di Bologna Ufficio Legale in Bologna, piazza Galileo 4; Settore Attività Produttive e Commerciali U.O. Procedimenti Ambientali del Comune di Bologna; 	</p>
<p>nei confronti di	</p>
<p>Finsangiorgio S.a.s.; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento	</p>
<p>previa sospensione dell&#8217;efficacia,	</p>
<p>del provvedimento del Settore Attività Produttive e Commerciali U.O. Procedimenti Ambientali del Comune di Bologna del 29.10.2008 (PG 259695) e notificato alla ricorrente, con raccomandata, in data 6.11.2008 (prot. n. 29011 &#8211; A), giusta il quale si asserisce che &#8220;Con riferimento alla richiesta in oggetto (Richiesta permesso di costruire per realizzazione di stazione radio base per telefonia mobile su impianto esistente in via San Giorgio 4, COD BO CAREGA &#8211; PG 232666 del 29/09/2008) si comunica che si è provveduto alla chiusura del procedimento, ai sensi dell&#8217;art. 14 del Regolamento sul procedimento amministrativo del Comune di Bologna, avendo verificato che la documentazione pervenuta in data 21.10.2008 non risponde ai requisiti richiesti, persistendo quindi la carenza della documentazione relativa al titolo ad intervenire, requisito imprescindibile ai sensi dll&#8217;art. 13 del Regolamento Edilizio del Comune di Bologna (Norme di Dettaglio)&#8221;;	</p>
<p>dell&#8217;art. 13 del Regolamento edilizio (Norme di Dettaglio) del Comune di Bologna;	</p>
<p>nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale..	</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Bologna;	</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 05/02/2009 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che ad una prima sommaria delibazione non si ravvisano nel ricorso profili che possano condurre a un suo accoglimento	</p>
<p>P.Q.M.	</p>
<p>Respinge la suindicata domanda di sospensiva.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 05/02/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:	</p>
<p>Giancarlo Mozzarelli, Presidente	</p>
<p>Bruno Lelli, Consigliere	</p>
<p>Alberto Pasi, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE  IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA	</p>
<p>Il 05/02/2009	</p>
<p>IL SEGRETARIO</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2009 n.163</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-2-2009-n-163/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-2-2009-n-163/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-2-2009-n-163/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2009 n.163</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. G. Manca H. T. (avv.ti Prof. C. MURGIA e E. MACHI’) c/ l’UNIVERSITA&#8217; degli STUDI DI CAGLIARI e MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA (Avv. Dist. St.) il CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO GESTIONE CENTRO ELETTRONICO (CINECA) (n.c.) e nei confronti di C. I., C. R., L. C. (n.c.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-2-2009-n-163/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2009 n.163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-2-2009-n-163/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2009 n.163</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. G. Manca<br /> H. T. (avv.ti Prof. C. MURGIA e E. MACHI’) c/ l’UNIVERSITA&#8217; degli STUDI DI <br />CAGLIARI e MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA (Avv.<br /> Dist. St.) il CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO GESTIONE CENTRO ELETTRONICO (CINECA) <br />(n.c.) e nei confronti di C. I., C. R., L. C. (n.c.) nonché nei confronti di F. B. (avv.ti D.<br /> CORTIS, G. ZUCCA e N. MELIS)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;autotutela della P.A. in sede di concorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici &#8211; Prove d’esame – Prove scritte &#8211; Quesiti errati – Annullamento – Legittimità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di procedure concorsuali, l’amministrazione, in caso di inserimento nelle prove d’esame di quesiti  oggettivamente errati, dispone di un potere di annullamento; in tali evenienze, l’esercizio del potere di autotutela non viola i fondamentali principi in materia di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa ma ne costituisce concreta applicazione, posto che l’annullamento del quesito irregolare, data la sua portata generale, garantisce la par condicio tra tutti i candidati e vale ad eliminare  una possibile causa di disorientamento tra gli stessi, atta a pregiudicare la genuinità delle risposte.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sent. n.	 163/2009<br />  Ric. n. 1009/2007</p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />	<br />
PER LA SARDEGNA<br />	<br />
SEZIONE PRIMA<br />	
	</p>
<p></p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la seguente	</p>
<p align=center>	<br />
<B>SENTENZA<br />	<br />
</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
sul ricorso 1009/2007  proposto da </p>
<p><B>H. T.</B>, rappresentato e difeso dal prof. avv. Costantino MURGIA e dall’avv. ELVIRA MACHI’, con domicilio eletto in CAGLIARI, Viale Bonaria n. 80, presso lo studio dell’avvocato Costantino  MURGIA;	</p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>UNIVERSITA&#8217; degli STUDI DI CAGLIARI </b>e<b> MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA</b>, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA dello STATO, con domicilio eletto in Cagliari, Via Dante  n. 23, presso la sua sede;<br />	<br />
<B>CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO GESTIONE CENTRO ELETTRONICO</B> <i>(CINECA</i>), non costituito in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di<br />	<br />
<B>C. I., C. R., L. C.,</B> non costituite in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di<br />	<br />
<B>F. B</B>., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Daniele CORTIS, Giovanni ZUCCA e Nicola MELIS, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cagliari, Piazza Belgio n. 8/B;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />	<br />
del decreto del Rettore dell’Università di Cagliari con il quale sono stati approvati la graduatoria ed i risultati della prova di ammissione al primo anno del corso di laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia relativo all’anno accademico 2007/08 nella parte in cui l’odierno ricorrente è stato collocato nella posizione n. 217 con un punteggio pari a 38,25;<br />	<br />
dei provvedimenti con cui sono stati annullati i quesiti n 71 e 79 dei test di accesso ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2007/2008;<br />	<br />
degli atti con cui l’apposita Commissione di esperti nominata dal Ministero ha individuato i quesiti di ingresso al Corso, nella parte precisata in ricorso;<br />	<br />
del decreto n. 1098/07 (adottato dal Magnifico Rettore dell’Università di Cagliari ed avente ad oggetto “Bando di selezione per il corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2007-2008”) nella parte in cui non prevede, in favore degli studenti comunitari, la copertura dei posti riservati agli studenti non comunitari residente all’estero (n. 5 posti) e agli studenti cinesi (n. 2 posti) nell’ipotesi in cui tali posti risultino non assegnati, in tutto o in parte;<br />	<br />
della disposizione ministeriale del 21 marzo 2005 avente ad oggetto “immatricolazioni degli studenti stranieri e comunitari presso le Università italiane statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale” nella parte in cui non prevede in favore degli studenti comunitari la copertura dei posti riservati agli studenti non comunitari residenti all’estero nell’ipotesi in cui tali posti risultino non assegnati, in tutto o in parte;<br />	<br />
del silenzio rifiuto formatosi, ai sensi dell’art. 25 della l. n. 241/90, in ordine alla istanza di accesso agli atti inoltrata dall’odierno ricorrente in data 2/10/2007;<br />	<br />
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale,<br />	<br />
nonché, per l’ammissione con riserva <br />	<br />
del ricorrente al primo anno del corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2007/2008, presso l’Università degli Studi di Cagliari,<br />	<br />
nonché, per l’emanazione <br />	<br />
nei confronti dell’Università degli Studi di Cagliari di un ordine di esibizione avente ad oggetto la scheda delle risposte dei candidati che precedono l’odierno ricorrente;<br />	<br />
in subordine, per l’annullamento dell’intera prova di ammissione al corso di laurea specialistica a ciclo unico in medicina e chirurgia tenutasi presso l’Università degli Studi di Cagliari;<br />	<br />
e sui motivi aggiunti, notificati il 15 gennaio 2008 e depositati il 19 gennaio 2008, proposti per l’annullamento<br />	<br />
del Decreto del Ministro dell’Università e Ricerca n. 13034 del 21/11/2007, conosciuto solo a seguito del deposito effettuato dall’Avvocatura dello Stato.<br />	<br />
<i>Visto</i> il ricorso con i relativi allegati.<br />	<br />
<i>Visto</i> l’atto di motivi aggiunti;<br />	<br />
<i>Visto</i> l’atto di costituzione in giudizio del MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA, dell’Università degli Studi di Cagliari e di Frau Barbara;<br />	<br />
<i>Viste</i> le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />	<br />
<i>Visti</i> gli atti tutti della causa.<br />	<br />
<i>Relatore,</i> alla pubblica udienza del 29 ottobre 2008, il referendario Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori, come specificato nel separato verbale;<br />	<br />
<i>Visti</i> gli atti tutti della causa; <br />	<br />
<i>Ritenuto</i> e <i>considerato</i> in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. –  Il ricorrente, in data 4 settembre 2007, ha partecipato al concorso per l’ammissione al corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2007/2008 presso l’Università di Cagliari, indetto con il decreto del Rettore in data 4 luglio 2007. Con decreto ministeriale del 17 maggio 2007, il Ministero dell’Università aveva definito le modalità della prova selettiva per l’ammissione, prevedendo tra l’altro che questa dovesse consistere <i>“nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla” </i>(art. 3 del decreto citato); l’art. 6 del d.m. cit. prevedeva inoltre i criteri per l’assegnazione dei punteggi: <i>“… 1 punto per ogni risposta esatta; 0,25 per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta non data …”</i>. Al termine dello svolgimento della prova e prima della pubblicazione della relativa graduatoria, il Ministero dell’Università disponeva l’annullamento dei quesiti n. 71 e n. 79. Il primo veniva annullato perché – secondo il Ministero – erano <i>“possibili più risposte esatte tra le opzioni indicate”</i>; il secondo perché <i>“nessuna delle opzioni indicate può essere considerata corretta”</i>. L’Università di Cagliari disponeva conseguentemente di non valutare nessuna delle risposte proposte dai candidati per i due quesiti annullati.<br />	<br />
 Il 10 settembre 2007 veniva pubblicata la graduatoria di merito nella quale il ricorrente veniva collocato al n. 217 (con punti 38,25), cioè in una posizione non utile al fine dell’ammissione al corso. L’Università, infatti, procedeva alla ammissione alla immatricolazione dei concorrenti collocati fino alla posizione corrispondente al n. 192 (con punti 39,25).<br />	<br />
2. &#8211; Con ricorso notificato il 13 novembre 2007 e depositato il successivo 1° dicembre 2007, il ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:<br />	<br />
1° Violazione e falsa applicazione degli articoli 5 e 6 del decreto del Ministero dell’Università del 17 maggio 2007. Violazione e falsa applicazione del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari n. 1098/07. Eccesso di potere per arbitrio, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. Violazione del principio del legittimo affidamento.<br />	<br />
2° Violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 97 della Cost.; dell’art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999. Violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi e di procedimento amministrativo. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.<br />	<br />
3° Violazione e falsa applicazione degli articoli 34 e 97 della Costituzione; degli artt. 5 e 6 del decreto del Ministero dell’Università del 17 maggio 2007; del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari n. 1098/07. Eccesso di potere per arbitrio, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. Violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi, dei principi di trasparenza e segretezza delle prove, del principio di par condicio, dei principi del procedimento amministrativo. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, contraddittorietà tra atti della p.a. .<br />	<br />
3. – Successivamente, con atto di motivi aggiunti notificato il 15 gennaio 2008 e depositato il 19 gennaio successivo, il ricorrente ha impugnato il Decreto del Ministro dell’Università e Ricerca n. 13034 del 21/11/2007, conosciuto solo a seguito del deposito effettuato dall’Avvocatura dello Stato, con il quale il Ministero <i>« </i>(prende)<i> atto dello svolgimento del procedimento volto alla ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia … </i>(confermando)<i> gli atti e le operazioni materiali svolte …»</i>. Nei confronti del predetto decreto ministeriale sono proposti i medesimi motivi dedotti col ricorso introduttivo.<br />	<br />
4. – Con atto depositato il 6 dicembre 2007 si è costituito il Ministero intimato, chiedendo che il ricorso sia respinto. Con memoria difensiva del 9 ottobre 2008, chiede in via preliminare che il ricorso introduttivo sia dichiarato irricevibile in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla legge, atteso che la pubblicazione della graduatoria sarebbe intervenuta (al più) il 12 settembre 2007 mentre il ricorso risulta notificato il 13 novembre 2007, cioè nel 62° giorno dalla pubblicazione. In secondo luogo, eccepisce l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui chiede l’annullamento dell’intera procedura selettiva, atteso che il ricorso non risulta notificato a tutti i concorrenti controinteressati. Nel merito conclude per l’infondatezza dei motivi dedotti.<br />	<br />
5. – Si è costituita anche la controinteressata Frau Barbara, con atto depositato il 14 dicembre 2007, chiedendo che il ricorso sia respinto.<br />	<br />
6. – Con ordinanza di questa Sezione n. 50/2008 del 30 gennaio 2008, è stata respinta la domanda cautelare proposta in via incidentale dal ricorrente.<br />	<br />
7. &#8211; Alla pubblica udienza del 29 ottobre 2008 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
1. – In via preliminare può omettersi l’esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell’amministrazione resistente, considerato che il ricorso è infondato. Ciononostante, deve essere rilevata la manifesta infondatezza della questione concernente la ricevibilità del ricorso, poichè appare di tutta evidenza che il termine per impugnare la graduatoria (atto finale del procedimento selettivo di cui è controversia) inizia a decorrere – per effetto della sospensione dei termini feriali – solo dal 16 settembre 2007. Pertanto, essendo la notifica del ricorso introduttivo intervenuta il 13 novembre 2007, risulta rispettato il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 21 della legge n. 1034/1971.<br />	<br />
2. – Passando al merito, con il primo motivo il ricorrente sostiene l’illegittimità dell’annullamento dei quesiti n. 71 e n. 79, sotto i diversi profili sintetizzati in rubrica. In particolare, quanto all’annullamento del quesito n. 71 rileva l’erroneità del presupposto assunto dal Ministero, ovverosia che fossero possibili più risposte esatte, in quanto l’opzione “A” indicava la risposta esatta. Inoltre, anche muovendo dall’assunto ministeriale, in ogni caso non si sarebbe dovuto procedere all’annullamento del quesito (con la conseguente mancata attribuzione al ricorrente del punto spettante per aver indicato la risposta esatta) ma assegnare un punto a tutti i concorrenti che avevano scelto una delle due opzioni esatte. L’attribuzione del punto avrebbe consentito al ricorrente di raggiungere un punteggio pari a 39,25, corrispondente a quello degli ultimi concorrenti ammessi al corso.<br />	<br />
Per quanto concerne l’annullamento del quesito n. 79, il ricorrente deduce la mancanza di una norma, relativa alla procedura selettiva, che consentisse alla P.A. di annullare uno dei quesiti proposti, posto che sia il bando che il citato D.M. prevedevano espressamente la valutazione dei candidati sulla base di 80 quesiti. In secondo luogo, considerato che era da ritenersi esatta la mancata risposta al quesito (così come fatto dal ricorrente), l’amministrazione avrebbe dovuto decurtare punti 0,25 ai concorrenti che hanno segnato una delle risposte errate, e assegnare quantomeno 0 punti ai concorrenti che si sono astenuti dal rispondere.<br />	<br />
Il ricorrente, infine, sostiene l’illegittimità del mancato annullamento del quesito n. 14, con il quale si chiedeva ai concorrenti di indicare, tra quelli proposti, il motto dell’Unione Europea. Tuttavia, nessuna delle cinque opzioni può essere ritenuta corretta, atteso che il motto dell’U.E. è: <i>«Unita nella diversità»</i>, mentre tra le risposte al quesito n. 14 era indicato il motto <i>«Unità nella diversità»</i>, ovverosia un’espressione di significato completamente differente. L’amministrazione non ha rilevato l’erroneità, procedendo quindi ad assegnare un punto ai concorrenti che hanno indicato la risposta <i>«Unità nella diversità»</i>, mentre zero punti sono stati assegnati a coloro, come il ricorrente, che accortisi della assenza di una risposta corretta, si sono astenuti dal contrassegnarne alcuna.<br />	<br />
3. – Il motivo, nei suoi diversi profili, è infondato.<br />	<br />
3.1. – In linea generale, deve ribadirsi quanto già osservato in sede cautelare con riferimento all’inserimento nelle prove d’esame di quesiti  oggettivamente errati, rispetto ai quali sussiste il potere dell’amministrazione di provvedere al loro annullamento. Ciò non può essere revocato in dubbio né sulla base dell’argomentazione proposta dal ricorrente, secondo la quale sarebbe stata necessaria una espressa previsione normativa; né sulla base del principio di pari trattamento dovuto nei confronti di tutti i concorrenti, che sarebbe stato leso perché in conseguenza dell’annullamento si è determinata la ingiustificata equiparazione tra chi ha dato la risposta esatta (anche, eventualmente, astenendosi dal contrassegnare una delle risposte indicate nel test) e chi ha selezionato una risposta sicuramente errata. Sul punto il Collegio condivide le argomentazioni avanzate recentemente nella pronuncia del T.A.R. Sicilia, Catania, 10 giugno 2008, n. 1158, in quanto sviluppano il ragionamento esposto <i>in nuce</i> nella menzionata ordinanza cautelare n. 50/2008 di questa Sezione, facendo ricorso ai principi generali dell’azione amministrativa ed ai consolidati criteri ermeneutici di interpretazione degli atti giuridici e dei provvedimenti amministrativi, rilevando come l’annullamento del quesito n. 71 «è stato adottato in conformità al dettato del D.M. 17/5/2007 che prevede all’art. 3, comma 2 che la prova di ammissione consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla “di cui una sola esatta tra le cinque indicate”. Il disposto annullamento non viola i fondamentali principi in materia di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa (…) ma ne costituisce concreta applicazione; l’annullamento del quesito irregolare, data la sua portata generale, garantisce la par condicio tra tutti i candidati e vale ad eliminare  una possibile causa di disorientamento tra gli stessi, atta a pregiudicare la genuinità delle risposte. Si rileva al fine che la sussistenza per il quesito in parola di più di una risposta esatta, ha illegittimamente alterato i criteri di valutazione preordinati con il D.M. del 17/5/07, non impugnato, in quanto ha ridotto di fatto le possibilità di errore per i candidati che si sono soffermati sul quesito ed ad esso hanno dato risposta, rispetto ai candidati che hanno omesso di rispondere al quesito in parola, rivolgendo le proprie attenzioni sugli altri quesiti, nessuno dei quali forniva la possibilità di due opzioni esatte, creando così confusione e disparità rispetto alle prefissate note regole per le quali solo una risposta avrebbe dovuto essere esatta.». <br />	<br />
3.2. – Con riferimento al quesito n. 79, premesso che la sua oggettiva erroneità non è messa in dubbio dal ricorrente (che, infatti, muove le sue contestazioni a partire dalla sicura assenza, nell’ambito delle risposte indicate nel test, di quella esatta), non possono essere condivise le censure nei confronti dell’operato dell’amministrazione. In disparte la questione se sia corretto qualificare l’atto concernente il quesito n. 79 come annullamento d’ufficio o come atto ricognitivo di nullità parziale per impossibilità dell’oggetto (come ritenuto da una parte della giurisprudenza: TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 16 giugno 2008, n. 5920), basti osservare che le soluzioni alternative all’annullamento, prospettate dal ricorrente, appaiono del tutto irrazionali, posto che uno degli obiettivi della prova selettiva è la valutazione della preparazione dei concorrenti mediante le risposte corrette ai quesiti proposti, e non la valutazione della capacità di evitare i quesiti erroneamente formulati o forniti di risposte del tutto errate.<br />	<br />
3.3. – Per quanto concerne la censura relativa al mancato annullamento del quesito n. 14 (sul motto dell’Unione Europea), dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio si conoscono le motivazioni che hanno indotto il Ministero dell’Università a non procedere all’annullamento del quesito. La commissione incaricata della predisposizione dei quesiti, interpellata sulle contestazioni che hanno investito la formulazione del quesito n. 14, osservava quanto segue: «Per quanto nella stesura del quesito proposto compaia una formulazione all’impersonale (“Unità nella diversità”) del motto contenuto nel testo della Costituzione Europea (“Unita nella diversità”), nessuna possibilità d’errore, da ciò determinata, doveva sussistere per i candidati, considerata la comunque agevole riconoscibilità, anche semantica, della risposta corretta e la marcata difformità, rispetto ad essa, delle opzioni errate». L’illogicità dedotta dal ricorrente deve essere valutata alla luce delle ragioni della commissione, fatte proprie dall’amministrazione, che ha assegnato 1 punto ritenendo esatta la risposta corrispondente all’espressione “Unità nella diversità”. Illogicità e contraddittorietà che vengono fatte discendere, essenzialmente, dal diverso modo di agire adottato dall’amministrazione con riguardo al quesito n. 79. Tuttavia, le due situazioni non sono esattamente sovrapponibili, poiché mentre nel caso del quesito n. 79 (annullato), trattandosi di quesito matematico, vi era la certezza dell’erroneità di tutte le risposte indicate, nel caso del quesito n. 14 la differenza nelle due espressioni – come rilevato dalla commissione – non appare comportare una altrettanta sicurezza. <br />	<br />
Anche tale doglianza è, pertanto, infondata.<br />	<br />
4. – Accertata l’infondatezza dei vizi incentrati sulla assegnazione dei punteggi, dalla quale deriva l’immutabilità della posizione in graduatoria acquisita dal ricorrente, consegue altresì l’inammissibilità degli ulteriori motivi proposti con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, per il difetto di interesse a ricorrere che investe la posizione soggettiva del ricorrente il quale, non avendo superato la c.d. prova di resistenza, non ritrarrebbe alcuna concreta utilità da una sentenza di accoglimento (fondata sui predetti motivi). In particolare, per quanto concerne il secondo motivo (diretto alla contestazione del bando di ammissione, nella parte in cui non prevede l’assegnazione in favore degli studenti comunitari dei posti degli studenti extracomunitari, nell’ipotesi in cui questi ultimi non risultino assegnati), considerato che il ricorrente si colloca al n. 217 della graduatoria, e che i posti complessivamente (comunitari e extracomunitari) disponibili sono pari a 170, è evidente che non è in alcun modo provata la possibilità del ricorrente di usufruire eventualmente dei posti riservati agli studenti non comunitari.<br />	<br />
Argomentazione e conclusioni che devono essere ribadite anche con riferimento al terzo motivo (proposto in via subordinata, con esso il ricorrente tende ad ottenere l’annullamento dell’intera procedura concorsuale, dolendosi, in primo luogo, della violazione dei principi di segretezza delle prove e del principio della par condicio tra i concorrenti, atteso che &#8211; per fatti avvenuti in altre sedi universitarie &#8211; si sarebbe data la possibilità che tutti i concorrenti venissero a conoscenza del contenuto dei quesiti; in secondo luogo, l’annullamento dei due quesiti, di cui si è detto, comporterebbe la violazione dell’art. 3 del citato D.M. del 17 maggio 2007, sia nel punto in cui stabilisce in 80 il numero dei quesiti sui quali si deve svolgere la prova, sia nella parte in cui ripartisce tali quesiti tra i diversi argomenti). <br />	<br />
5. &#8211; Il ricorso e i motivi aggiunti, in definitiva, devono essere dichiarati in parte infondati e in parte inammissibili. <br />	<br />
 Le spese del giudizio possono essere compensate in considerazione della novità e particolarità delle questioni affrontate.</p>
<p><B><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso e sui motivi aggiunti, di cui in epigrafe, in parte li rigetta e in parte li dichiara inammissibili, nei sensi di cui in motivazione.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori: </p>
<p>Paolo Numerico 			Presidente, estensore<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri		Consigliere<br />	<br />
Giorgio Manca			Referendario – relatore</p>
<p>	<br />
Depositata in segreteria oggi: 05/02/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-2-2009-n-163/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2009 n.163</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2009 n.599</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-5-2-2009-n-599/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-5-2-2009-n-599/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2009 n.599</a></p>
<p>Pres. Iannotta &#8211; Est. Corradino P. Lombardo ed altri (Avv. A. Monarca) c/ Comune di Sessa Aurunca (Avv. G. Megale) sull&#8217;esclusione della perentorietà del termine per la conclusione del procedimento amministrativo 1. Procedimento amministrativo – Conclusione – Termine – Perentorietà – Esclusione – Conseguenze. 2. Provvedimento amministrativo – Somme indebitamente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-5-2-2009-n-599/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2009 n.599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-5-2-2009-n-599/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2009 n.599</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta &#8211; Est. Corradino<br /> P. Lombardo ed altri (Avv. A. Monarca) c/ Comune di Sessa Aurunca (Avv. G. Megale)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esclusione della perentorietà del termine per la conclusione del procedimento amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento amministrativo – Conclusione – Termine – Perentorietà – Esclusione – Conseguenze. 	</p>
<p>2. Provvedimento amministrativo – Somme indebitamente corrisposte – Recupero &#8211; Motivazione – Necessità – Esclusione – Accertamento dell’indebito – Sufficienza &#8211; Ragioni.  	</p>
<p>3. Processo amministrativo – Decreto ingiuntivo non opposto – Ottemperanza – Ammissibilità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il termine per la conclusione del procedimento previsto dall’art. 2 della l. n. 241/90 è da ritenere ordinatorio e non perentorio; di conseguenza la sua mancata osservanza non può dare luogo alla illegittimità del provvedimento finale, né esaurisce il potere dell’Amministrazione di provvedere. Infatti, i termini del procedimento amministrativo devono essere considerati ordinatori qualora non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge. 	</p>
<p>2. La motivazione del provvedimento di recupero di somme indebitamente corrisposte deve ritenersi insita nell’acclaramento della non spettanza degli emolumenti percepiti dall’ agente, senza che occorra una comparazione alcuna tra gli interessi coinvolti (quello pubblico e quello del privato), essendo sufficiente che vengano chiarite le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto a quella determinata somma corrispostagli per errore. Infatti, il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ai propri agenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell’art. 2033 c.c., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate. 	</p>
<p>3. Il decreto ingiuntivo non opposto ha valore di cosa giudicata &#8211; anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza previsti dall’articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dall’articolo 27, n. 4, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 – in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 C.P.C.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b> </p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />	<br />
Quinta  Sezione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la seguente<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</b>sul ricorso n. 5764/2000 R.G. proposto dai</p>
<p>Sig.ri <b>Pietro Lombardo, Renato Perillo, Renato Cefalone, Maria Teresa Tartaglia, Franco Capriglione, Biagio Alfiero, Paolo Viglianti, Giuseppe Palella, Anna Maria Corbo</b>, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Monarca ed elettivamente domiciliati presso Co.ge.ca., in Roma Via Alfredo Casella, n. 31;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>CONTRO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il <b>Comune di Sessa Aurunca</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Megale ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Fabrizio Bisogni, in Roma, Via Crescenzio n. 43;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>&#8211; dei Sig.ri <b>Armando Argenziano, Angela Ferrara, Anna Buonamano, Giuseppa Di Stasio, Giuseppe Landolfi</b>, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Achille Vellucci,  ed elettivamente domiciliati presso l’avvocato Giuseppe Sabatino, in Roma Via G. Troiani, n. 29;<br />	<br />
&#8211; dei Sig.ri <b>Giovanni Perretta, Michele Matano, Francesco Frappa, Giuseppe Marino, Armando Caranfa, Giuseppe Matano, Giuseppe Cestrone, Elena Boccino, Gaetano Compagnone, Elena Sivo, Antonio Gagliardi, Antonio Verrengia, Gioacchino Feole, Michele Mazze<br />
<b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, sez. V, 29 maggio 2000, n. 1672;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la costituzione in giudizio delle parti appellate;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 22 aprile 2008, relatore il Consigliere Michele Corradino;<br />	<br />
Uditi, altresì, gli avvocati Megale e Vellucci, come da verbale d’udienza; <br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, sez. V, 29 maggio 2000, n. 1672 fu dichiarato inammissibile il ricorso (iscritto al n. 5623/1995 R.G.) e rigettato il ricorso (iscritto al n. 9015/1995 R.G.) proposti per l’annullamento della delibera 15 settembre 1995, n. 1259 con la quale la Giunta del Comune di Sessa Aurunca aveva disposto l’annullamento della delibera del 23 maggio 1991, n. 292 ed il recupero delle somme percepite dai ricorrenti, entro il limite del quinto dello stipendio, nonché per l’annullamento di tutti gli atti pregressi, connessi e conseguenti, ivi compreso la delibere 3 aprile 1995, n. 388 quale atto endoprocedimentale; nonché per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla fruizione del premio di produttività anno 1990 e per la dichiarazione di illegittimità della delibera impugnata in quanto sopravvenuta alla formazione del giudicato.<br />	<br />
Con il ricorso in appello in epigrafe i Sig.ri Pietro Lombardo, Renato Perillo, Renato Cefalone, Maria Teresa Tartaglia, Franco Capriglione, Biagio Alfiero, Paolo Viglianti, Giuseppe Palella, Anna Maria Corbo contrastano le argomentazioni del giudice di primo grado.<br />	<br />
Il Comune di Sessa Aurunca si è costituito in giudizio per resistere al gravame; anche i Sig.ri Armando Argenziano, Angela Ferrara, Anna Buonamano, Giuseppa Di Stasio, Giuseppe Landolfi si sono costituiti in giudizio.<br />	<br />
I Sig.ri Giovanni Perretta, Michele Matano, Francesco Frappa, Giuseppe Marino, Armando Caranfa, Giuseppe Matano, Giuseppe Castrone, Elena Boccino, Gaetano Compagnone, Elena Sivo, Antonio Gagliardi, Antonio Verrengia, Gioacchino Feole, Michele Mazzeo, Antonio Grella, Giuseppe Chianese, Antonietta De Bellis, Salvatore Canale, Giovanni D’Agostino, Gennaro Coiro, Carmine Melucci, Francesco Ribello, Carmine Di Pasquale, Pietro Buonamano, Sergio Primasso, Corrado Castrone, Vittorio Riscolo, Emanuela Capozio, Antonio Cerimoniale, Francesco Palmieri, Pasquale Picano, Ernesto Prassino, Concetta Paolisso, Antonio Verrengia, Antonio Varone, Edoardo Boccino, Luigi D’Onofrio, Carmela Alfieri, Domenico Bosco, Antonio Pagliaro, Domenico Feola, Pasquale Cestrone, Giovanna Purificato, Michele Mansueto, Romeo Grella, Francesco Rocco, Nicolina Ciriello, Domenico Calenzo, Annamaria Modelfino, Antonio Antinucci, Antonino Romualdo, Tommaso Orefice, Antonio Di Pasquale, Agostino Giaccaro, Orlando Ruggiero, Alessandra Di Marco, Libero Tormento, Oreste Fiorenza, Generoso Primasso, Giuseppe Noviello, Giuseppe Passaretta, Luigi Rafaniello, Pietro Feole, Aurelio Di Filippo, Aldo Marcheggiano, Romolo Di Giovanni, Enrico Guerriero, Argillio Enoterra, Antonio Carbonelli, Camillo Di Resta, Antonello Verrillo, Romeo Grella, Antonio Verrillo, Elio De Petra, Alessandro Bencivenga, Elvio Sava, Gennaro Salzillo, Renato Di Matteo, Crescenzo Di Meo, Lelio Di Cresce, Modestino Vacchione, Michele Varone, Antonio Olibano, Giovanni Perretta, Aldoo Trabucco, Mario Castrone, Vito Azzuè, Francesca Matano, Antonio Corbo, Guido Di Lorenzo, Americo D’Addeo, Domenico Matano e Giuseppe Passaretti non si sono costituiti in giudizio.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 22 aprile 2008, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appello è infondato.<br />	<br />
1. Il primo motivo di gravame (con il quale si censura la violazione dei principi ordinamentali relativi alla formazione del giudicato) è infondato.<br />	<br />
Ed invero, nessuna “interferenza” (sul piano della formazione e dell’autorità del giudicato) può essere riscontrata fra la pronuncia dell’autorità giudiziaria civile (nella fattispecie, Pretore di Sessa Aurunca, decr. ing. 14 febbraio 1995, non opposto e dunque passato in giudicato) e la successiva attività provvedimentale di secondo grado che ha caducato (annullato d’ufficio) la delibera del 23 maggio 1991, n. 292. Ciò in quanto, come correttamente statuito in primo grado, mentre il decreto ingiuntivo (su cui è sceso in giudicato: ed invero, il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 C.P.C., ha valore di cosa giudicata &#8211; Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2003, n. 7840; Cass., sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000, n. 8026 &#8211; anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza previsti dall’articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dall’articolo 27, n. 4, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 – Cons. Stato, sez. IV, 20 dicembre 2000, n. 6843; Id., 3 febbraio 1996, n. 105; Id., 7 luglio 1993, n. 678; Id., sez. V, 16 febbraio 2001, n. 807; Id., 28 marzo 1998, n. 807) si è pronunciato favorevolmente sulla spettanza del diritto di credito in capo ai ricorrenti in sede ordinaria, esso non ha (né avrebbe potuto) contestualmente acclarare la legittimità della delibera amministrativa “a monte” né, tanto meno, la legittimità (o il suo opposto) dell’esercizio del potere di autotutela.</p>
<p>2. Anche il secondo motivo di gravame (con il quale si denuncia la violazione del termine perentorio per la conclusione del procedimento di autotutela) è infondato atteso che per costante giurisprudenza (cfr. <i>ex</i> <i>multis</i>, Cons. Stato, sez. VI, 20 aprile 2006, n. 2195; Cons. Stato, sez. VI 19 febbraio 2003, n. 939; Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2002, n. 3256) i termini del procedimento amministrativo (il cui avvio, nella fattispecie, era stato debitamente comunicato) devono essere considerati ordinatori qualora non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge.<br />	<br />
In particolare, il termine per la conclusione del provvedimento previsto dall’art. 2 della l. n. 241 del 1990 è da ritenere sollecitatorio e non perentorio; onde la sua mancata osservanza non può dare luogo alla illegittimità del provvedimento finale, nè esaurisce il potere dell’Amministrazione di provvedere.<br />	<br />
Sul punto giova richiamare l’autorevole interpretazione del Giudice delle leggi secondo cui &#8220;Questa Corte, attenendosi peraltro alla chiara lettera della legge n. 241 del 1990, ha già affermato che il termine di trenta giorni, stabilito in via suppletiva e in una misura tale da sollecitare l’amministrazione a provvedere, riguarda ogni tipo di procedimento, sia ad iniziativa d’ufficio che di parte, “a prescindere dall’efficacia ampliativa o restrittiva della sfera giuridica dei destinatari dell’atto” (sentenza n. 262 del 1997). Nella stessa sentenza ha altresì precisato che la mancata osservanza del termine a provvedere non comporta la decadenza dal potere, ma vale a connotare in termini di illegittimità il comportamento della Pubblica amministrazione, nei confronti del quale i soggetti interessati alla conclusione del procedimento possono insorgere utilizzando, per la tutela della propria situazione soggettiva, tutti i rimedi che l’ordinamento appresta in via generale in simili ipotesi (dal risarcimento del danno all’esecuzione del giudicato che abbia accertato l’inadempienza della pubblica amministrazione)&#8221; (Corte costituzionale, 17 luglio 2002, n. 355).</p>
<p>3. Anche il terzo motivo di gravame (con il quale si denuncia l’omessa o carente motivazione circa l’effusione del potere di autotutela) è infondato atteso che la giurisprudenza prevalente ha individuato varie ipotesi nelle quali l’interesse pubblico all’annullamento è, come suol dirsi, <i>in re ipsa</i> e non richiede particolare motivazione, ivi comprendendo in particolare tutte le ipotesi in cui l’interesse sotteso all’attività di autotutela consiste nell’evitare l’esborso di denaro pubblico senza titolo (Cons. Stato, sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6956; Id., sez. V, 9 febbraio 2001, n. 581). <br />	<br />
Inoltre, come recentemente osservato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2008, n. 293) il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ai propri agenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell’art. 2033 c.c., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate. La motivazione del provvedimento di recupero di somme indebitamente corrisposte deve ritenersi insita nell’acclaramento della non spettanza degli emolumenti percepiti dall’ agente, senza che occorra una comparazione alcuna tra gli interessi coinvolti (quello pubblico e quello del privato), non vertendosi in ipotesi di interessi sacrificati, se non sotto il limitato aspetto delle esigenze di vita del debitore (cfr. anche Cons. Stato, Ad. Gen., parere 22 ottobre 2007, n. 145 nell’adozione di atti di recupero di somme indebitamente corrisposte, l’Amministrazione non è tenuta a fornire un diffuso discorso giustificativo, essendo sufficiente che vengano chiarite le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto a quella determinata somma corrispostagli per errore).</p>
<p>4. Anche l’ultimo motivo di ricorso non merita di essere accolto. Ed invero, contrariamente a quanto osservato dagli appellanti, art. 30 del d.P.R. n. 347 del 1983 stabilisce che i compensi incentivanti in favore degli impiegati siano erogati sulla base della preventiva formulazione di specifici programmi di attività delle singole unità organiche e della successiva attività di valutazione del risultato globale realizzato da ciascuna di esse, nonché dell’apporto individuale di ogni impiegato al raggiungimento del risultato stesso; non è legittimo, dunque, l’elargizione dell’erogazione in modo indistinto e sulla base della sola presenza in servizio del personale (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 23 ottobre 1998, n. 626); ciò è, del resto, conforme alla <i>ratio</i> dell’istituto dell’incentivazione, che &#8211; mirando a conseguire l’efficienza dei servizi e ad elevare il livello di produttività &#8211; mal tollererebbe una distribuzione “a pioggia” di emolumenti.<br />	<br />
Va osservato, altresì, che l’art. 8 del d.P.R. n. 333 del 1990 esclude <i>expressis verbis </i>la possibilità di erogazione generalizzata dei compensi incentivanti collegata solo alla presenza, ribadendo anzi la necessità di correlare la misura degli incentivi ad una valutazione delle singole prestazioni da effettuare (in mancanza di specifici parametri) tenendo conto dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai progetti-obiettivo predisposti.<br />	<br />
In definitiva il ricorso in appello è infondato e merita di essere respinto.<br />	<br />
La complessità delle questioni affrontate e la ricorrenza di ragioni equitative impongono la compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 22 aprile 2008, con l&#8217;intervento dei sigg.ri</p>
<p>Raffaele Iannotta  		&#8211;	presidente,<br />	<br />
Cesare Lamberti   		&#8211;	consigliere,<br />	<br />
Claudio Marchitiello  		&#8211;	consigliere,<br />	<br />
Carlo Lucrezio Monticelli	&#8211;	  	consigliere,<br />	<br />
Michele Corradino		&#8211;	consigliere estensore,<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;05/02/09&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<br />	<br />
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-5-2-2009-n-599/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2009 n.599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2009 n.585</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-5-2-2009-n-585/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-5-2-2009-n-585/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2009 n.585</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. F. Donadono Orefice Ciro (Avv. Antonio Palma) c. Comune di Napoli (Avv.ti G. Tarallo ed altri) c. Regione Campania (Avv. Maria Luigia Schiano di Colella Lavina) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli) sull&#8217;approvazione di piani urbanistici esecutivi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-5-2-2009-n-585/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2009 n.585</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-5-2-2009-n-585/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2009 n.585</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. F. Donadono<br /> Orefice Ciro (Avv. Antonio Palma) c. Comune di Napoli (Avv.ti G. Tarallo ed altri) c. Regione Campania (Avv. Maria Luigia Schiano di Colella Lavina) c.  Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;approvazione di piani urbanistici esecutivi &#8211; Piano Urbanistico esecutivo di Bagnoli</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed Urbanistica  &#8211; Impugnazione del Piano Urbanistico – Notifica del ricorso ai controinteressati – Non è richiesta – Ragioni	</p>
<p>2. Edilizia ed Urbanistica – Piano Urbanistico esecutivo  &#8211;  Sindacato del G.A. – Limiti – Sussistono 	</p>
<p>3. Edilizia ed Urbanistica – Approvazione Piano Urbanistico esecutivo – Non compatibile con le norme di tutela paesaggistica – Formulazione di ipotesi alternative – Idonee a soddisfare le esigenze di tutela del vincolo paesaggistico – Spettano al Comune &#8211; Ragioni 	</p>
<p>4. Edilizia ed Urbanistica – Approvazione Piano Urbanistico esecutivo – Non compatibile con le norme di tutela paesaggistica – Illegittimità del piano – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Il piano urbanistico esecutivo rientra nella categoria degli atti a contenuto generale e di pianificazione, rispetto ai quali non è configurabile la sussistenza di controinteressati in senso formale. Pertanto il ricorso avverso tale atto deve essere notificato solo al Comune non potendosi ritenere controinteressata  la società pubblica alla quale è stata demandata la progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione urbana da realizzarsi in esecuzione del piano stesso.(1)	</p>
<p>2. In ordine alla valutazione dell’incidenza della pianificazione esecutiva sulle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il sindacato devoluto al giudice amministrativo è limitato ai profili di legittimità, mentre l’apprezzamento del merito è riservato alle autorità amministrative ed è incensurabile in sede giurisdizionale.	</p>
<p>3. In ordine all’approvazione di piani urbanistici esecutivi ritenuti non compatibili con le norme di tutela paesaggistica, non spetta alla Soprintendenza di formulare ipotesi alternative di pianificazione, idonee a soddisfare le esigenze di tutela del vincolo in quanto tale compito spetta al Comune titolare della potestà urbanistica; spetta per contro alla Soprintendenza, in quanto autorità preposta alla tutela del vincolo, di sindacare se le scelte operate dal Comune siano compatibili con il regime dei beni vincolati.	</p>
<p>4. E’ illegittimo un piano urbanistico esecutivo approvato dal Comune nonostante il parere negativo della Soprintendenza  ai Beni Ambientali opportunamente motivato sulla base di articolate considerazioni che riguardano la realizzazione di interventi previsti nel PUE: ed infatti tale strumento urbanistico non può certamente contemplare nel momento della sua adozione interventi incompatibili con le esigenze di salvaguardia del valori ambientali protetti, ai quali si deve anzi conformare in applicazione dell’art. 150 del d. lgs. n. 490 del 1999.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. Cons. St., sez. IV, 8/7/2002, n. 3805.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 7379 del 2005, proposto da:<br />
<br />	<br />
<b>Orefice Ciro</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Palma, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla via Carlo Poerio n. 98,<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; <b>Comune di Napoli</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons d’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano, con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli alla piazza Municipio in Palazzo San Giacomo presso l’Avvocatura comunale;<br />
&#8211; <b>Regione Campania</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maria Luigia Schiano di Colella Lavina, con domicilio eletto presso Maria Luigia Schiano di Colella Lavina in Napoli, via S. Lucia n. 81 presso l’Avvocatura regionale;<br />
&#8211; <b>Ministero per i beni e le attività culturali</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa legalmente domiciliato in Napoli alla via Diaz n. 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della delibera del Consiglio comunale n. 40 del 16/5/2005, concernente le controdeduzioni alle osservazioni di cui alla delibera n. 240 del 2003 e la definitiva approvazione del piano urbanistico esecutivo relativo all’ambito di Coroglio, la delibera di Giunta comunale n. 2574 del 29/7/2004, la delibera consiliare n. 240 del 5/11/2003 recante l’adozione del PUE, nonché di ogni altro atto connesso;</p>
<p>&#8211; nonché, con i motivi aggiunti:<br />	<br />
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4741 del 1998 con i relativi allegati, concernente piano regolatore generale per la zona occidentale, del parere della sezione provinciale del Comitato regionale di controllo n. 70 del 2001, del parere dell’Autorità di Bacino nord-occidentale della Campania, della delibera consiliare n. 106 del 26/5/2004, del parere del Ministero per i beni e le attività culturali Soprintendenza ai beni architettonici di Napoli e provincia n. 4484 del 2003 e del parere del Ministero per i beni e le attività culturali Soprintendenza ai beni archeologici di Napoli e Caserta n. 7030 del 2003, nonché degli atti connessi.</p>
<p>Visto il ricorso;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero per i beni e le attività culturali;<br />	<br />
Vista la documentazione prodotta dal Comune in esecuzione degli incombenti istruttori;<br />	<br />
Visti i motivi aggiunti;<br />	<br />
Viste le produzioni delle parti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14/01/2009 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 3/10/2005 al Comune di Napoli ed alla Regione Campania, il sig. Ciro Orefice, nella dedotta qualità di proprietario di un immobile sito nel borgo marinaio di Coroglio, compreso nel piano urbanistico esecutivo di Bagnoli, proponeva l’impugnativa degli atti in epigrafe.<br />	<br />
Con ordinanza n. 533 del 19/6/2008 venivano disposti incombenti istruttori, ai quali l’amministrazione comunale dava esecuzione depositando documenti.<br />	<br />
Con motivi aggiunti, notificati il 14/11/2008 anche al Ministero per i beni e le attività culturali, l’impugnativa veniva estesa agli atti pure in epigrafe indicati.<br />	<br />
Le amministrazioni intimate si costituivano in giudizio, resistendo alle domande avverse.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il ricorrente deduce che:<br />	<br />
&#8211; il piano urbanistico esecutivo così come formulato non avrebbe la struttura del piano particolareggiato e sarebbe carente dei contenuti previsti dall’art. 13 della legge n. 1150 del 1942;<br />	<br />
&#8211; il piano sarebbe in aperto contrasto con la variante al piano regolatore generale per la zona occidentale approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4741 del 15/4/1998;<br />	<br />
&#8211; mancata partecipazione e collaborazione di tutti gli enti interessati;<br />	<br />
&#8211; sacrificio della spiaggia di Coroglio-Bagnoli agli interessi della portualità turistica;<br />	<br />
&#8211; non eseguite innumerevoli prescrizioni della Soprintendenza dei beni ambientali;<br />	<br />
&#8211; prevista realizzazione di un porto canale e mancata demolizione del pontile nord dell’Italsider in aperto contrasto con le disposizioni della legge di conversione del decreto per Bagnoli n. 582 del 1996 e dell’art. 114, co. 18, della legge n. 388 del 20<br />
&#8211; la previsione di nuovi volumi sarebbe in contrasto con quanto concretamente realizzabile alla luce dei volumi attualmente esistenti;<br />	<br />
&#8211; i volumi da edificare nell’area tematica 2 avrebbero immediate ripercussioni sull’area vincolata impedendo la continuità delle visuali panoramiche;<br />	<br />
&#8211; non risultano operate le indagini in materia di rischio sismico, idrogeologico, vulcanico e bradisismico; contrasto con le risultanze scientifiche delle indagini per il territorio svolte nel 1993 dal Commissario ad acta nominato dallo stesso Presidente<br />
&#8211; difetto di motivazione e di istruttoria;<br />	<br />
&#8211; mancata approvazione delle osservazioni senza motivazione;<br />	<br />
&#8211; vizi derivati dall’illegittimità della variante al PRG della zona occidentale di Napoli approvato con DPGR del 1998, a suo tempo impugnato con ricorso definito con sentenza di rigetto di questo Tribunale amministrativo n. 648 del 2000, sulla quale pende<br />
Con i motivi aggiunti il ricorrente ribadisce ed articola ulteriormente le precedenti doglianze, evidenziando in particolare:<br />	<br />
&#8211; problematiche foriere di gravi danni ambientali che non sarebbero considerate nella VIA e nella VAS;<br />	<br />
&#8211; rischio di insabbiamento della imboccatura del porto canale e del bacino interno;<br />	<br />
&#8211; interferenza degli scavi necessari per la realizzazione del porto canale con la circolazione delle acque e dei gas idrotermali sotterranei;<br />	<br />
&#8211; incompatibilità del porto canale con l’ecosistema spiaggia; <br />	<br />
&#8211; incongruità tra ripristino ambientale dell’area a fronte di realizzazione di lotti edificatori di consistente volumetria abbinati al progetto portuale;<br />	<br />
&#8211; contrasto con le risultanze del parere della Soprintedenza beni archeologici (recte: architettonici) n. 4484;<br />	<br />
&#8211; contrasto con le risultanze del parere della Soprintedenza beni archeologici n. 7030.</p>
<p>2. Preliminarmente la difesa comunale eccepisce l’inammissibilità del ricorso in relazione alla mancata intimazione in giudizio della società Bagnoli Futura, alla quale sarebbe stata demandata la progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione urbana da realizzarsi nell’ambito di Coroglio-Bagnoli.<br />	<br />
Al riguardo è appena il caso di osservare che il piano urbanistico rientra nella categoria degli atti a contenuto generale e di pianificazione, rispetto ai quali non è configurabile la sussistenza di controinteressati in senso formale (cfr. Cons. St., sez. IV, 8/7/2002, n. 3805).</p>
<p>3. Il Comune eccepisce che la delibera consiliare n. 106 del 2004, recante controdeduzioni alla delibera di Giunta regionale n. 83 del 2004 (relativa alla variante al piano regolatore del Comune di Napoli, centro storico zona orientale e nord-occidentale), non sarebbe pertinente all’oggetto del presente giudizio.<br />	<br />
Al riguardo si osserva che la suddetta delibera è espressamente richiamata nel preambolo alla delibera n. 40 del 2005 a proposito dell’aggiornamento della classificazione sismica attribuita al Comune.<br />	<br />
Va piuttosto rilevata l’inammissibilità dell’impugnativa “in parte qua”, poiché non vengono dedotte espresse censure specificamente riferibili a tale atto.</p>
<p>4. La difesa comunale eccepisce inoltre che l’impugnativa degli atti endoprocedimentali sarebbe inammissibile in quanto tali atti sarebbero privi di autonomia funzionale e di attitudine lesiva.<br />	<br />
Al riguardo va precisato che le circostanze evidenziate dall’amministrazione resistente comportano l’inammissibilità di una impugnativa autonoma degli atti in questione, ma non escludono l’interesse (e quindi l’onere) di impugnare gli stessi congiuntamente alle determinazioni conclusive del procedimento.<br />	<br />
Vero è piuttosto che:<br />	<br />
&#8211; l’impugnativa dei pareri delle Soprintendenze si palesa inammissibile, in quanto il ricorrente non formula esplicite censure contro tali atti, ma anzi, almeno per quanto riguarda il parere della Soprintendenza ai beni architettonici, basa sulla stessa a<br />
&#8211; l’impugnativa del parere dell’Autorità di bacino è inammissibile perché non risulta intimata nel presente giudizio l’amministrazione che ha emanato l’atto.</p>
<p>5. La difesa comunale eccepisce altresì la tardività dell’impugnativa contro la variante al PRG per la zona nord-occidentale di Napoli.<br />	<br />
Questa eccezione va condivisa. L’atto in questione risale al 1998 ed è stato pubblicato sul BURC. Pertanto la relativa impugnativa è palesemente irricevibile e, conseguentemente, sono inammissibili le censure di illegittimità derivata rivolte contro il PUE.</p>
<p>6. Nel merito, sotto un profilo logicamente prioritario rispetto a tutte le altre questioni, il ricorrente contesta che il piano sarebbe in aperto contrasto con la variante al piano regolatore generale per la zona occidentale approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4741 del 15/4/1998.<br />	<br />
Al riguardo è da osservare che, nonostante gli incombenti istruttori disposti dal Tribunale amministrativo, non risulta depositata in giudizio la documentazione necessaria per l’esame delle censure in questione (i pertinenti allegati al suddetto DPGR che compongono lo strumento urbanistico).<br />	<br />
Nondimeno, la reiterazione di un’ordinanza istruttoria sarebbe contraria ai principi di economia processuale, in quanto la causa risulta comunque matura per la decisione su altri punti determinanti della controversia, aventi rilevanza assorbente.</p>
<p>7. Infatti il ricorrente denuncia altresì il contrasto con il parere reso dalla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di Napoli e provincia e con le relative prescrizioni.<br />	<br />
7.1. Giova premettere che, con la nota n. 4484 del 13/2/2003, la Soprintendenza, nell’esprimere il proprio parere sul PUE, rileva che:<br />	<br />
&#8211; per le aree tematiche 8 e 9 e per l’area dell’istmo di Nisida, gli elaborati grafici sarebbero sommari al punto da non consentire un’adeguata lettura e comprensione delle scelte effettuate;<br />	<br />
&#8211; per l’area tematica 1, la previsione dell’approdo turistico, ubicato all’interno del parco, contraddirebbe gli obiettivi di riqualificazione e salvaguardia posti a base della variante al PRG; la fascia costiera antistante il parco verrebbe divisa in due<br />
&#8211; per l’area tematica 2, i volumi da edificare, anche se immediatamente esterni agli ambiti sottoposti a vincolo, avrebbero immediate ripercussioni sull’area vincolata, impedendo la continuità delle visuali panoramiche e vulnerando le bellezze protette;<b	
- nel piano non vi sarebbe alcuna indicazione normativa e proposta progettuale in ordine ai fronti stradali ed alle zone immediatamente limitrofe ai nuovi insediamenti, al punto da far dubitare sulla possibilità di una effettiva riqualificazione urbana ed	
- per l’ambito 2 nei pressi dell’approdo, l’edificato di nuova realizzazione, di notevole volumetria, sarebbe a meno di 300 metri dalla linea di battigia, in contrasto con la necessità di mantenere una fascia verde, parallela alla linea di costa, non infe	
- per l’area tematica 9, la localizzazione del parcheggio ai piedi del Parco Virgiliano ostacolerebbe il ripristino ambientale, contrasterebbe con l’art. 14 del piano territoriale paesistico di Posillipo ed offenderebbe la visuale di Coroglio dalla costa 	
- il piano non darebbe le necessarie indicazioni di dettaglio circa le demolizioni dei volumi abusivi deturpanti il paesaggio nel tratto da via Coroglio all’istmo di Nitida;<br />	<br />
&#8211; sarebbero sommarie le previsioni circa l’eliminazione dell’attuale concentrazione stagionale di pontili galleggianti e mancherebbero chiare assicurazioni circa le destinazioni d’uso dell’area e dello specchio d’acqua in questione.<br />	<br />
Sulla base di tali considerazioni la Soprintendenza ha espresso un parere negativo sul PUE, ritenuto in contrasto con l’art. 151 del d. lgs. n. 490 del 1999 in quanto:<br />	<br />
&#8211; di notevole impatto per la frantumazione della fascia costiera;<br />	<br />
&#8211; elusivo delle esistenza di un vincolo di tutela sulla massima parte dell’area considerata;<br />	<br />
&#8211; carente nelle proposte delle interrelazioni fra le diverse parti dell’area interessata.<br />	<br />
Il ricorrente, nelle proprie censure, riproduce anche, in buona parte, le contestazioni di merito della Soprintendenza.<br />	<br />
7.2. Successivamente la medesima Soprintendenza, nella osservazioni formulate sul medesimo piano, ha richiamato e ribadito il parere non favorevole, con il quale il PUE è stato ritenuto non compatibile con le norme di tutela paesaggistica, soggiungendo che:<br />	<br />
&#8211; la realizzazione del porto canale, alterando in modo sostanziale e definitivo la morfologia dei luoghi, introdurrebbe anche una modificazione pregiudizievole dell’aspetto esteriore del sito assoggettato a protezione, in contrasto con l’art. 151 del d. l<br />
&#8211; la nuova linea di costa comporterebbe un nuovo inquadramento giuridico dal momento che la stessa è soggetta alla previsione dell’art. 146, co. 1, punto a), del citato decreto legislativo.<br />	<br />
7.3. Sull’argomento il Comune, nelle controdeduzioni approvate con la delibera consiliare n. 40, rileva che:<br />	<br />
&#8211; la posizione della Soprintendenza, che non formula alternative, porterebbe ad escludere del tutto la possibilità di realizzare il porto, atteso che tutta la linea di costa di Coroglio e lo specchio antistante sono sottoposti a vincolo, laddove invece la<br />
&#8211; il vincolo non comporterebbe il divieto di interventi di trasformazione urbanistica, ma contemplerebbe che la concreta soluzione progettata per tali interventi di trasformazione ottenga il consenso della competente Soprintendenza sotto il profilo della<br />
&#8211; il PUE avrebbe ottenuto il “parere generalmente positivo” della Commissione urbanistica comunale, con la partecipazione della stessa Soprintendenza e con la formulazione di alcuni suggerimenti, recepiti con la delibera consiliare n. 240 del 2003;<br />	<br />
&#8211; le eventuali possibili modifiche nella configurazione dell’area tematica 2, destinata a strutture alberghiere e concepita in stretta integrazione con il porto, nella fase di definizione progettuale potrebbero comportare anche una configurazione diversa<br />
7.4. In proposito giova premettere che il sindacato devoluto al giudice amministrativo è limitato ai profili di legittimità, mentre l’apprezzamento del merito è ovviamente riservato alle autorità amministrative ed è incensurabile in sede giurisdizionale.<br />	<br />
La competente Soprintendenza, che ha appunto il compito di valutare l’incidenza della pianificazione esecutiva sulle aree sottoposte a vincolo, è pervenuta ad un giudizio negativo, opportunamente motivato nell’apposito parere nonché nelle successive osservazioni, sulla base di articolate considerazioni che riguardano non solo la realizzazione del porto canale, ma anche le altre aree tematiche in cui si compone il PUE.<br />	<br />
Il parere dell’autorità preposta al vincolo è richiesto, nel quadro normativo all’epoca vigente, dall’art. 16 della legge n. 1150 del 1942.<br />	<br />
Peraltro lo spirito di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni postula la concertazione programmata delle determinazioni conclusive al fine di garantire la necessaria coerenza tra la pianificazione paesistica e quella urbanistica.<br />	<br />
A fronte di ciò non risulta che il Comune abbia tenuto in debito conto le suddette osservazioni e la conseguente valutazione di incompatibilità dello strumento urbanistico con la protezione dei beni ambientali.<br />	<br />
Infatti, con riferimento alle controdeduzioni rappresentate dall’amministrazione comunale e riprese sostanzialmente nelle difese del presente giudizio, è da rilevare che:<br />	<br />
&#8211; non spetta alla Soprintendenza di formulare ipotesi alternative di pianificazione, idonee a soddisfare le esigenze di tutela del vincolo; tale compito e responsabilità compete al Comune titolare della potestà urbanistica; spetta per contro alla Soprinte<br />
&#8211; la Soprintendenza non mostra di negare in assoluto la realizzazione di un approdo turistico (previsto dalla variante al PRG) o di trasformazioni urbanistiche (consentite dal vincolo), quanto piuttosto essa palesa motivate obiezioni sulle modalità presce<br />
&#8211; è da escludere che l’attuale giudizio negativo possa essere superato dalla (eventuale) possibilità di operare in sede di progettazione modifiche tali da adeguare gli interventi alle esigenze di tutela del vincolo; è evidente infatti che la progettazione<br />
Sotto questo profilo le doglianze del ricorrente si palesano pertanto fondate ed assorbenti rispetto alle ulteriori censure dedotte.</p>
<p>8. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, fermo restando il rimborso del contributo unificato a carico dell’amministrazione comunale soccombente, come per legge.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, in parziale accoglimento del ricorso n. 7379/05 nei sensi di cui in motivazione, annulla le delibere consiliari n. 240 del 2003 e n. 40 del 2005.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio del 14 e 22 gennaio 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Michele Buonauro, Primo Referendario	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/02/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-5-2-2009-n-585/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2009 n.585</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2009 n.668</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-2-2009-n-668/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-2-2009-n-668/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-2-2009-n-668/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2009 n.668</a></p>
<p>Pres. Salvatore &#8211; Est. Pozzi R. Poidimani (Avv.ti G.P. Sardos albertini e L Manzi) c/ Ministero di Grazia e Giustizia (Avv. Gen. Stato) sul giudice competente nelle controversie concernenti l&#8217;acquisizione come parte &#160;del cognome&#160; del predicato di un titolo nobiliare Giurisdizione e Competenza &#8211; Titolo nobiliare &#8211; Aggiunta al cognome</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-2-2009-n-668/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2009 n.668</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore &#8211;  Est. Pozzi<br /> R. Poidimani (Avv.ti G.P. Sardos albertini e L Manzi) c/ Ministero di Grazia e Giustizia (Avv. Gen. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul giudice competente nelle controversie concernenti l&#8217;acquisizione come parte &nbsp;del cognome&nbsp; del predicato di un titolo nobiliare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e Competenza &#8211; Titolo nobiliare &#8211; Aggiunta al cognome &#8211; Pretesa – Giurisdizione del G.O.  – Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La pretesa del diritto all’aggiunta  al proprio cognome anche di quello,tipicamente nobiliare, (nella specie di portata reale in relazione al trono di Portogallo, per effetto  di atto di concessione rilasciato dall’erede al predetto trono) configura un’ipotesi di azione di accertamento costitutivo ininfluente sullo stato delle persone, e tutela un diritto soggettivo perfetto nell’individuo a vedersi esattamente identificato e tutelato sulla base degli artt. 6 e 7 c.c.(azione proponibile anche nel caso in cui si rivendichi un secondo cognome pur non avente carattere nobiliare).Pertanto l’azione va poposta in via contenziosa ordinaria nei confronti del P.M.e di eventuali privati controinteressati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA     ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso iscritto al <B>NRG 8507/2000</B> proposto da<br />	<br />
<b><br />	<br />
Rosario POIDIMANI</b>, rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati G. Paolo Sardos Albertini del Foro di Verona e Luigi Manzi ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via Confalonieri 5;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>il <B>MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA</B>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato presso la quale è per legge domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, sez. I , n. 2075  del  2000.</p>
<p>Visto il ricorso in appello;<br />	<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione di Grazie e  Giustizia ;<br />	<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
relatore alla pubblica udienza del 13 gennaio 2009 il consigliere Armando Pozzi e uditi, per le parti, gli avvocati e l’avvocato dello Stato Greco;<br />	<br />
ritenuto e considerato quanto segue:<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO </b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appellante in data 18.3.1986 richiedeva al Ministero di grazia e giustizia l’aggiunta al proprio cognome dei predicati<br />	<br />
 “ Sassonia &#8211; Coburgo di Bragança ”, allegando a fondamento della domanda atti del Notaio Barone di Vicenza del 2.1.1986 e 19.2.1986 in virtù dei quali la signora Donna Maria Pia Sassonia di Coburgo di Bragança, erede della Corona del Portogallo per diritto dinastico, aveva chiamato a succedere alla Corona del Portogallo il Principe Rosario Poidimani, confermando quanto disposto con atto sovrano del 3.12.1985 diretto a conferire all’appellante la potestà dì succedere al trono del Portogallo, con tutti i diritti connessi, compreso quello di fregiarsi del cognome “Sassonia Coburgo di Bragança”. Il Ministero di grazia e giustizia riteneva tuttavia  di non poter promuovere un favorevole provvedimento sulla base della motivazione per cui il diritto del beneficiario ad acquistare la qualità di erede al trono del Portogallo e di assumere il cognome annesso a detta qualità, appartiene alla giurisdizione esclusiva dell’autorità giudiziaria ordinaria e sfugge alla competenza del Ministero.  L’interessato si rivolgeva quindi al Tribunale di Siracusa, riproponendo la medesima domanda, che tuttavia  il Tribunale riteneva inammissibile trattandosi di aggiunta di cognome e di riconoscimento di titoli nobiliari di competenze di altri uffici ai sensi degli  artt 153 e segg. R.D. n. 1238/1939 ed implicante un procedimento contenzioso nel quale contraddittore necessario è il P.M..<br />	<br />
L’interessato riproponeva la domanda tramite la Procura Generale della Repubblica di Venezia in data 23.4.1998, ma il Ministero con provvedimento 16.12.1998 respingeva nuovamente l’istanza, sulla base dello stesso parere già posto a base del diniego espresso nel 1987.<br />	<br />
Avverso il provvedimento di diniego l’appellante proponeva ricorso al TAR Lazio deducendo due motivi di:<br />	<br />
 1. Violazione artt. 153 e segg. R.D. 9.7.1939 n. 1238; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, per erroneità e travisamento dei fatti;<br />	<br />
 2. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, motivazione carente ed inconferente, manifesta irragionevolezza.<br />	<br />
Il TAR ha respinto il ricorso con la sentenza indicata in epigrafe, rilevando che il caso in esame era riportabile all’ipotesi di azione di accertamento costitutivo influente sullo stato delle persone, al fine di tutelare un diritto soggettivo perfetto dell’individuo a vedersi esattamente identificato e tutelato sulla base degli artt. 6 e 7 c.c. ( azione proponibile anche nel caso in cui si rivendichi un secondo cognome pur non avente carattere nobiliare ).<br />	<br />
Il TAR osservava che l’interessato, per conseguire detta aggiunta al proprio cognome, aveva invocato atti notarili in virtù dei quali il ricorrente sarebbe stato chiamato a succedere alla Corona del Portogallo; con la conseguenza che la controversia in ordine all’asserito diritto soggettivo all’attribuzione degli ulteriori cognomi a favore del ricorrente doveva essere portata davanti all’Autorità giudiziaria, nelle forme del processo ordinario di cognizione.<br />	<br />
	Avverso la sentenza del TAR Lazio ha proposto il presente appello il sig. POIDIMANI, ripetendo in sostanza  le censure di violazione di legge ed eccesso di potere già dedotte in primo grado e deducendo, altresì, il motivo di:<br />
 &#8211; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 153 E SEGG. R.D. 9/7/39 N. 1238 &#8211; CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA &#8211; DIFETTO DI MOTIVAZIONE.<br />	<br />
Con il primo motivo, infatti, viene ribadito che il procedimento attivato dal ricorrente non era diretto a suscitare un giudizio di merito in ordine alla fondatezza della domanda proposta, essendo i relativi presupposti già. accertati in virtù di atti pubblici mai contestati da alcuno, per cui il Ministero doveva limitarsi a valutare, secondo un’indagine sommaria, la meritevolezza dell’istanza di essere presa in considerazione ai fini dell’ulteriore corso del procedimento; perciò doveva ritenersi la competenza del giudice amministrativo in ordine alla valutazione della legittimità del procedimento seguito ai fini dell’accoglimento o meno della domanda presentata ai sensi dell’art. 153 e segg. R.D. nn.1238/39. Il diniego di autorizzazione all’ aggiunta di cognome costituiva, secondo la giurisprudenza, un provvedimento eminentemente discrezionale  di natura endoprocedimentale, che abbisognava di un’ adeguata motivazione, nella specie insussistente.<br />	<br />
Con riguardo al secondo motivo d’appello l’interessato sottolinea come l’istanza presentata ai sensi degli artt. 153 e segg. R.D. n. 1238/39 non fosse affatto diretta – come erroneamente ritenuto dal Giudice amministrativo  di primo grado &#8211; ad ottenere il riconoscimento del titolo nobiliare di cui lo stesso era già in possesso, quanto piuttosto ad ottenere l’aggiunta al proprio cognome del “predicato” di che trattasi, la cui fondatezza, peraltro, era stata già acclarata con lodo arbitrale del 18/7/95, dichiarato esecutivo dall’AGO con provvedimento del 19.12.1995 e con cui è stata riconosciuta la fondatezza della pretesa avanzata dal signor Poidimani;  atti tutti depositati nel giudizio di primo grado e di cui la sentenza non ha tenuto alcun conto. <br />	<br />
Con successiva memoria in data 19.12.2008 l’appellante ha sostanzialmente ripetuto quanto già dedotto con l’atto introduttivo dell’appello.<br />	<br />
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 13 gennaio 2009.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Al fine del decidere vale precisare che oggetto sostanziale del contendere è il provvedimento ministeriale in data 16.12.1998 con cui è stata respinta l’istanza dell’appellante, già ricorrente in primo grado, di aggiungere al proprio cognome i predicati di “ Sassonia – Coburgo di Bragança ”.<br />	<br />
Con l’appellata sentenza il TAR ha ritenuto inapplicabili, nella specie,  sia la disciplina per il cambiamento e le aggiunte di cognome, di cui agli art. 153 e seg. del R.D. 9-7-1939 n. 1238, recante l’Ordinamento dello stato civile ( oggi abrogato dall’art. 110 del nuovo regolamento per la revisione e la semplificazione dell&#8217;ordinamento dello stato civile, a norma dell&#8217;articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127, emanato con D.P.R. 3-11-2000, n. 396, ma al’epoca dei fatti ancora vigente ); sia la disciplina di aggiunte o cambiamenti di nome o cognome in casi speciali ( nomi ridicoli o vergognosi o rivelanti origine illegittima ), di cui agli artt. 158 e seg. stesso R. D. n. 1238; sia la normativa relativa alle rettificazioni d&#8217;ufficio dell’atto di nascita di cui al Titolo IX ( artt. 165 e seg. ) dello stesso Ordinamento.<br />	<br />
Le prime due ipotesi scaturiscono in un provvedimento di concessione ( artt. 157 e 161 R. D. n. 1238 ), impugnabile innanzi al giudice amministrativo ( <i>Cons. St., Sez. IV, sent. n. 906 del 09-12-1989; id., n. 145 del 6-3-1995; id., 4 ottobre 1999 , n. 1510 ;id., 26 giugno 2002, n. 3533; id., 27 aprile 2004, n. 2752; id., 26 aprile 2006 , n. 2320</i>  ); mentre la terza dà luogo ad un procedimento camerale che termina con una sentenza,  contro la quale sono esperibili gli ordinari mezzi di impugnazione ( Cass., Sez. I, sent. n. 2214 del 23-2-1993; id.,  n. 4785 del 16-5-1994; id., n.2776 del 27.3.1996 e n. 8316 del 1°.9.1997 ).<br />	<br />
Nella specie, invece, il TAR ha ritenuto che fosse applicabile il diverso  procedimento di tutela ( esclusivamente ed interamente ) giurisdizionale ) del diritto al nome, di cui all’articolo 7 del cod. civ., trattandosi di un accertamento costitutivo devoluto alla cognizione del giudice ordinario con contraddittorio necessario nei confronti del  P. M..<br />	<br />
Il criterio seguito dall’amministrazione con il provvedimento impugnato e condiviso dal Giudice di prima istanza è immune dai vizi dedotti con l’atto d’appello. <br />	<br />
Vale premettere, ricorrendo all’insegnamento della Corte Costituzionale, che “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona” (<i>Corte cost. 3 febbraio 1994, n. 13</i>  ). Fra queste ipotesi la giurisprudenza della Cassazione  ha ammesso anche quella che suol  definirsi, con brutto neologismo, cognomizzazione del predicato nobiliare (Cass. Civ., n. 2426 del 7-3-1999). <br />	<br />
Si tratta dei casi in cui una specifica denominazione ( di varia origine: geografica, fisica, storica, caratteriale, ecc. ) acquista la particolare forza individualizzante di uno specifico casato o di una stirpe, dalla cui appartenenza un soggetto intenda ricavare e far derivare un diritti soggettivo al nome   ( Cass., Sent. n. 10936 del 7-11-1997 ).<br />	<br />
Il tema è stato affrontato soprattutto con riferimento ai titoli nobiliari italiani, in relazione ai quali, come la Corte di legittimità ha avuto occasione di precisare più volte ( sent. n. 2361 del 1978; sent. n. 2426 del 7-3-1991 ), l&#8217;azione diretta ad acquisire come parte del cognome il predicato di un titolo nobiliare ai sensi della XIV disposizione transitoria della Costituzione va proposta “ in via contenziosa ordinaria nei confronti del Pubblico Ministero e di eventuali privati controinteressati ”. <br />	<br />
La c.d. cognomizzazione dei predicati di titoli nobiliari è quindi possibile, nei limiti fissati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 101 del 1967 e nei limiti della tutela giurisdizionale che nell&#8217;ordinamento riceve il diritto al nome (art. 2 Cost.; art. 7 c.c.).<br />	<br />
 In particolare, va ricordato che, secondo il ricordato orientamento della Cassazione, la specifica tutela prevista dal citato artt. 7 del cod. civ. non riguarda solo facoltà di interdire fatti di usurpazione o spossessamento o abuso di titolo, ma anche atti di rivendicazione, in senso proprio, di cognomi connessi a titoli o denominazioni di casato.  <br />	<br />
Bene dunque ha fatto il TAR a respingere il ricorso contro l’atto impugnato, giustamente ritenuto immune da tutti i vizi di eccesso di potere e violazione di legge dedotti, essendo stato correttamente ritenuto che la pretesa dedotta dall’appellante, avente ad oggetto “ il diritto “ ( tale espressamente qualificato anche dall’appellante ) all’aggiunta al proprio cognome anche di quello, tipicamente nobiliare, addirittura di portata reale in relazione al trono del Portogallo,  per effetto di atto di concessione all’uso del cognome nobiliare rilasciato dall’erede al predetto trono, principessa  Maria Pia Sassonia Coburgo di Bragança. <br />	<br />
	Avendo fatto corretta interpretazione delle norme in tema di aggiunta di cognome di cui al codice civile anziché di quelle sull’Ordinamento dello Stato civile, del tutto legittimamente il Tribunale Amministrativo ha ritenuto di non poter prendere in esame i vari profili di eccesso di potere dedotti dall’istante,  presupponendo essi la sussistenza in capo all’Amministrazione di un potere discrezionale di valutazione in ordine all’aggiunta dei cognomi nobiliari richiesti, che invece non le competeva nella fattispecie.<br />
	Corretta è anche la ritenuta irrilevanza del fatto che il provvedimento impugnato non abbia tenuto conto della decisione del Presidente 	del Tribunale di Siracusa intervenuta in data 9 10 1987, trattandosi di decisione camerale la quale non fa altro che confermare quanto già ritenuto dall’amministrazione circa la necessità, nella specie, di un vero e proprio  procedimento contenzioso con contraddittore necessario il P.M.<br />	<br />
	D’altra parte, alle medesime conclusioni è pervenuta la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Venezia adita nuovamente dall’appellante nel 1998, sulla base del cui parere è stato adottato il provvedimento impugnato. <br />
	Privo di ogni consistenza è pertanto il secondo motivo d’appello, secondo cui il TAR non avrebbe adeguatamente considerato il lodo del 1985 e gli ulteriori accertamenti e riconoscimenti del diritto al cognome dinastico compiuti dall’autorità giudiziaria.<br />
 In disparte i profili circa  l’inammissibilità di un motivo con cui si afferma che altri organi hanno già provveduto ad accertare la fondatezza del medesimo diritto azionato con il presente ricorso, resta comunque il fatto che per far valere quei riconoscimenti occorreva, come ripetutamente detto, attivare la specifica procedura di cui all’articolo 7 del codice civile.       <br />	<br />
&#8211; L’appello deve essere, pertanto, respinto.<br />	<br />
 &#8211; Le spese del giudizio, tenuto conto delle ripetute, chiare indicazioni ricevute dall’appellante in ordine alla corretta strada da seguire per far valere il suo preteso diritto, nonché degli altrettanto chiari precedenti giurisprudenziali,  seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello indicato in epigrafe:<br />	<br />
&#8211;	respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;<br />
&#8211;	dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2009, con la partecipazione di:<br />	<br />
Costantino SALVATORE		&#8211; Presidente<br />	<br />
Luigi MARUOTTI				&#8211; Consigliere<br />	<br />
Armando POZZI 				&#8211; Consigliere est<br />	<br />
Anna LEONI				&#8211; Consigliere<br />	<br />
Bruno MOLLICA				&#8211; Consigliere</p>
<p>Pubblicata 5 febbraio 2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-2-2009-n-668/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2009 n.668</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 5/2/2009 n.118</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-5-2-2009-n-118/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-5-2-2009-n-118/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-5-2-2009-n-118/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 5/2/2009 n.118</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. Brandileone Kria srl (avv.ti Colombo, Minoli) c. 5T srl (avv. Rostagno), Comune di Torino, GTT spa, Kapsch Busi spa (avv.ti Montanaro, Montarsolo) Contratti p.a – Appalto – Gara – Cessione di ramo d’azienda – Antecedente alla gara &#8211; Requisiti di ordine generale – In capo all’azienda</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-5-2-2009-n-118/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 5/2/2009 n.118</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-5-2-2009-n-118/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 5/2/2009 n.118</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Brandileone<br /> Kria srl (avv.ti Colombo, Minoli) c. 5T srl (avv. Rostagno), Comune di Torino, GTT spa, Kapsch Busi spa (avv.ti Montanaro, Montarsolo)</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti p.a – Appalto – Gara – Cessione di ramo d’azienda – Antecedente alla gara &#8211; Requisiti di ordine generale – In capo all’azienda cedente – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
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<p>Nei casi in cui la cessione del ramo d’azienda sia avvenuta anteriormente alla gara, i requisiti di cui all’art. 38 d.lgs. 163/2006 vanno verificati soltanto con riguardo alla società cessionaria che partecipa alla gara (L’ordinanza ritiene la carenza di fumus boni juris relativamente ad un ricorso in cui si sosteneva che l’ente appaltante avrebbe dovuto verificare i requisiti di ordine generale anche in capo alla società che antecedentemente alla gara aveva ceduto il ramo d’azienda).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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