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	<title>5/12/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5/12/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2020 n.5835</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-5-12-2020-n-5835/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-5-12-2020-n-5835/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2020 n.5835</a></p>
<p>Maria Abbruzzese, Presidente , Fabio Maffei, Referendario, Estensore PARTI: Carmine E., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carlo Zannini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Gennaro Minopoli in Napoli, via P. della Vale 4; contro Azienda Sanitaria Locale Caserta, in persona</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-5-12-2020-n-5835/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2020 n.5835</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-5-12-2020-n-5835/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2020 n.5835</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maria Abbruzzese, Presidente , Fabio Maffei, Referendario, Estensore PARTI:  Carmine E., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carlo Zannini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Gennaro Minopoli in Napoli, via P. della Vale 4; contro Azienda Sanitaria Locale Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Tiziana Servillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via del Parco Margherita 49;</span></p>
<hr />
<p>Principio di precauzione : natura e applicazione</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Ambiente e territorio &#8211; principio di precauzione &#8211; natura e applicazione.</p>
<p></span></p>
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<p style="text-align: justify;"><em>Il principio di precauzione, costituente uno dei canoni fondamentali del diritto alla salubrità  dell&#8217;ambiente e alla salute, rappresenta al tempo stesso un principio generale del diritto comunitario che obbliga alle Autorità  competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità  pubblica, per la sicurezza e per l&#8217;ambiente e, posto in relazione al complementare principio di prevenzione, si caratterizza anche per una tutela anticipata rispetto alla fase dell&#8217;applicazione delle migliori tecniche previste al fine di evitare che l&#8217;attività  posta in essere possa danneggiare l&#8217;uomo o l&#8217;ambiente. Tale principio deve essere applicato facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici .</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>L&#8217;esigenza di tutela della salute diventa imperativa giÃ  in presenza di rischi soltanto possibili, ma non ancora scientificamente accertati, atteso che, essendo le istituzioni comunitarie e nazionali responsabili &#8211; in tutti i loro ambiti di azione &#8211; della tutela della salute, della sicurezza e dell&#8217;ambiente, la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato .</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>L&#8217;applicazione del principio di precauzione comporta, in concreto, che ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un&#8217;attività  potenzialmente pericolosa, l&#8217;azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione precoce, anticipatoria rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche. Ãˆ evidente, peraltro, che la portata del principio in esame può riguardare la produzione normativa in materia ambientale o l&#8217;adozione di atti generali ovvero, ancora, l&#8217;adozione di misure cautelari, ossia tutti i casi in cui l&#8217;ordinamento non preveda giÃ  parametri atti a proteggere l&#8217;ambiente dai danni poco conosciuti, anche solo potenziali.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Pubblicato il 05/12/2020<br /> <strong>N. 05835/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00246/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 246 del 2018, proposto da<br /> Carmine E., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carlo Zannini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Gennaro Minopoli in Napoli, via P. della Vale 4;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Azienda Sanitaria Locale Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Tiziana Servillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via del Parco Margherita 49;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento:</em></strong><br /> &#8211; del provvedimento sanitario prot. n. 1242 SA/06 del 15.12.2017 emesso in data 15 dicembre 2017 dal Responsabile del Servizio Veterinario di Sanità  Animale area &#8220;A&#8221; del Distretto n. 23 di Cancello ed Arnone dell&#8217;Asl di Caserta, 2 notificato il 18.12.2017, con il quale era disposto, tra l&#8217;altro, il ritiro della qualifica sanitaria dell&#8217;allevamento del ricorrente e l&#8217;abbattimento di numero 50 capi bufalini adulti, risultati positivi alla prova della tubercolina;<br /> &#8211; di tutti gli atti connessi, pregressi e consequenziali;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale Caserta;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza, tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25, D.L. n. 137/2020, del giorno 17 novembre 2020 il dott. Fabio Maffei e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1.- Il ricorrente, titolare dell&#8217;azienda bufalina contrassegnata con codice IT012CE109, sita in Cancello ed Arnone (CE) e proprietario di circa 200 capi bufalini allevati in detta azienda, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe adottati dalla A.s.l. di Caserta &#8211; U.O.V. &#8211; Distretto n. 23, a seguito di controlli eseguiti presso la predetta azienda, in esito ai quali erano risultati positivi al test di intradermoreazione per la tubercolosi n. 50 capi bufalini.<br /> Il ricorrente ha contestato la legittimità  degli atti impugnati deducendo:<br /> &#8211; Violazione ed errata applicazione di legge e regolamenti in Relazione: al decreto del Ministero della Sanità  n. 592 del 15.12.1991 Allegati 1 e 2; ai decreti dirigenziali della direzione generale per la Tutela della salute U.O.D. prevenzione e sanità  pubblica veterinaria della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 3.10.2016 punto 2.e.1 e seguenti, n. 24 del 13.6.2017 punti 2.e.2 e seguenti. Abuso ed eccesso di potere. Sviamento e falsa prospettazione. Violazione del giusto procedimento di legge. Ingiustizia manifesta. Omessa e/o Insufficiente e contraddittoria motivazione;<br /> &#8211; Violazione ed errata applicazione di legge e regolamenti sotto il profilo della mancata prova comparativa in relazione: al Decreto del Ministero della Sanità  n. 592 del 15.12.1991 allegati 1 e 2; ai Decreti Dirigenziali della Direzione Generale per la tutela della salute U.O.D. prevenzione e sanità  pubblica veterinaria della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 3.10.2016 punto 2.e.1 e Seguenti e n. 24 del 13.6.2017 punti 2.e.2 e seguenti nonchè n. 59/2017 punto 1.1.2. Abuso ed eccesso di potere. Sviamento e falsa prospettazione. Violazione del giusto procedimento di legge. Ingiustizia manifesta. Omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione.<br /> Si è costituita in giudizio l&#8217;A.s.l. di Caserta contestando la fondatezza del ricorso, del quale ha domandato conseguentemente la reiezione.<br /> Con ordinanza n. 242/2018, il Collegio ha respinto l&#8217;istanza cautelare volta a conseguire la sospensione della efficacia dei provvedimenti impugnati relativi sia alla disposta sospensione della qualifica sanitaria, sia all&#8217;ordine di abbattimento dei capi risultati positivi al test di intradermoreazione.<br /> All&#8217;udienza del 17 novembre 2020, tenuta da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 del D.L. 137/2020, sulla base degli atti depositati, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> 2.- Il ricorso è infondato.<br /> 2.1.- Non può innanzitutto essere condiviso &#8211; stante la non sovrapponibilità  della fattispecie in esame rispetto a quella richiamata &#8211; il primo motivo di gravame con cui il ricorrente ha censurato la procedura azionata dal Servizio Veterinario dell&#8217;ASL Caserta, non avendo quest&#8217;ultima, al fine di eseguire le prescritte analisi, prelevato tutti i campioni (linfonodi mediastinici, tonsille, linfonodi retro faringei, linfonodi mandibolari, linfonodi tracheobronchiali, linfonodi meseraici, linfonodi epatici, linfonodi pre &#8211; scapolari, linfonodi poplitei, linfonodi iliaci interni, linfonodi soprammammari) indicati dal D.M. Sanità  n. 592/95 come recepito dal Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 226/2016, atteso che le analisi erano state compiute su un unico campione prelevato.<br /> Così¬ sinteticamente riferita la prima delle sollevate doglianze, il Collegio non può non riconoscerne l&#8217;infondatezza per due ordini di ragioni.<br /> In primo luogo, è sufficiente richiamare il costante indirizzo della Sezione, &#8211; sostenuto in diverse pronunce a fronte delle medesime doglianze sollevate -, univoco nel rimarcare che tutti i vizi volti a censurare gli adempimenti procedimentali posti in essere dall&#8217;azienda sanitaria devono ritenersi recessivi rispetto alla situazione descritta nel provvedimento impugnato, e non tali da inficiare la legittimità  del provvedimento finale, allorquando la parte ricorrente, come avvenuto nell&#8217;odierna fattispecie, non abbia dimostrato la loro effettiva incidenza sull&#8217;erroneità  del presupposto di fatto su cui si fonda il provvedimento impugnato (cfr.: T.A.R. Campania &#8211; Napoli, sez. V, 01/12/2011, n. 5625; T.A.R. Campania &#8211; Napoli, sez. V, 08/07/2014, n. 3803).<br /> In altri termini, il Collegio deve stigmatizzare come il ricorrente non abbia affatto dedotto l&#8217;erroneità  dei metodi di analisi utilizzati o dei risultati ottenuti; ne consegue l&#8217;infondatezza, anche sotto il profilo sostanziale, della relativa censura (cfr.: T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 8.07.2014, n. 3803; T.A.R. Campania sez. V &#8211; Napoli, 14/02/2018, n. 1012).<br /> In secondo luogo, deve rilevarsi che, nell&#8217;odierna fattispecie, il prelievo e l&#8217;analisi dei campioni è stata eseguito non a causa dell&#8217;invio al macello di animali accertati come sieropositivi all&#8217;esito dell&#8217;indagine epidemiologica condotta dalla resistente amministrazione, bensì¬ a causa delle evidenti lesioni turbercolari rilevate su un animale inviato su iniziativa del medesimo ricorrente alla regolare macellazione e, pertanto, sottoposto alla prescritta visita ispettiva post mortem.<br /> In altri termini, l&#8217;odierna vicenda diverge dalla fattispecie, espressamente normata e richiedente il prelievo di pìù campioni, ricorrente allorquando il capo bufalino, vivo, si presenta positivo all&#8217;accertamento della TBC, a mezzo della IDT singola somministrata in allevamento, per cui è inviato al macello al precipuo scopo anche di eseguire i necessari approfondimenti epidemiologici.<br /> Nel caso in esame, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non è dato individuare alcuna norma che obbligasse ad analizzare pìù campioni, provenienti da pìù organi o linfonodi, avendo l&#8217;azienda resistente operato nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità .<br /> Invero, a causa delle rilevate lesioni turbercolari quest&#8217;ultima ha avviato le prescritte indagini epidemiologiche nell&#8217;azienda del ricorrente e, rilevata la positività  di n. 50 capi bufalini, con il provvedimento notificato in data 27.10.2017, ne ha inizialmente disposto l&#8217;isolamento congiuntamente al divieto di movimentazione.<br /> Soltanto successivamente all&#8217;esito della prova batteriologica, isolato il batterio della TBC, ne ha disposto, con il provvedimento impugnato, l&#8217;abbattimento.<br /> Ritiene, infatti, il Collegio che, in assenza inizialmente di puntuali evidenze scientifiche che confermassero la sussistenza del focolaio infettivo, la condotta della resistente azienda è stata pienamente improntata ai principi sopra evidenziati, avendo operato con gradualità  e proporzionalità .<br /> Costantemente la giurisprudenza ha evidenziato che il principio di precauzione, costituente uno dei canoni fondamentali del diritto alla salubrità  dell&#8217;ambiente e alla salute, rappresenta al tempo stesso un principio generale del diritto comunitario che obbliga alle Autorità  competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità  pubblica, per la sicurezza e per l&#8217;ambiente e, posto in relazione al complementare principio di prevenzione, si caratterizza anche per una tutela anticipata rispetto alla fase dell&#8217;applicazione delle migliori tecniche previste al fine di evitare che l&#8217;attività  posta in essere possa danneggiare l&#8217;uomo o l&#8217;ambiente. Tale principio deve essere applicato facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici (cfr. T.a.r. Campania, Napoli, Sez. V, 31 gennaio 2013, n. 683).<br /> L&#8217;esigenza di tutela della salute diventa imperativa giÃ  in presenza di rischi soltanto possibili, ma non ancora scientificamente accertati, atteso che, essendo le istituzioni comunitarie e nazionali responsabili &#8211; in tutti i loro ambiti di azione &#8211; della tutela della salute, della sicurezza e dell&#8217;ambiente, la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato (cfr.: Corte di Giustizia CE, 26.1.2002 T132; sentenza 4 luglio 1998, causa C-248/95; sentenza 3 dicembre 1998, causa C-67/97; Bluhme; Cons. Stato, VI, 3.12.2002, n. 6657; T.A.R. Lombardia, Brescia, 11.4.2005, n. 304).<br /> Come significato dalla pìù autorevole giurisprudenza formatasi sul punto, &quot;l&#8217;applicazione del principio di precauzione comporta, in concreto, che ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un&#8217;attività  potenzialmente pericolosa, l&#8217;azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione precoce, anticipatoria rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche. Ãˆ evidente, peraltro, che la portata del principio in esame può riguardare la produzione normativa in materia ambientale o l&#8217;adozione di atti generali ovvero, ancora, l&#8217;adozione di misure cautelari, ossia tutti i casi in cui l&#8217;ordinamento non preveda giÃ  parametri atti a proteggere l&#8217;ambiente dai danni poco conosciuti, anche solo potenziali&quot; (cfr., sul punto, ex multis, T.A.R. Piemonte, I, 3.5.2010, n. 2294).<br /> Pertanto, la misura adottata non viola i principi della proporzionalità  e della gradualità , deputati a contemperare il principio di precauzione nella ricerca di un equilibrato bilanciamento tra il diritto alla salute ed i contrapposti interessi in gioco, quali la libertà  di iniziativa economica e la tutela della proprietà  privata fissati dal Trattato U.E., che attribuisce inoltre alla stessa Unione precipui compiti di tutela ambientale e sanitaria della popolazione sull&#8217;intero territorio comunitario (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 11/11/2020, n.6935).<br /> Al riguardo, osserva il Collegio come l&#8217;impugnato provvedimento sia stato adottato all&#8217;esito di un iter procedimentale che, operando il ragionevole contemperamento tra i contrapposti interessi secondo i menzionati principi di gradualità  e proporzionalità , è stato indotto dall&#8217;accertato compendio indiziario in ordine ad un possibile pericolo per la salute umana, culminando, soltanto dopo un approfondita indagine epidemiologica che conduceva ad isolare il batterio della TBC, con l&#8217;adozione del pìù grave provvedimento di abbattimento.<br /> In ragione di ciò, una volta riscontrata la positività  di diversi capi bufalini, e quindi confermate le risultanze delle analisi post mortem condotte sul primo capo di bestiame inviato al macello, l&#8217;azienda sanitaria, per un verso, aveva escluso l&#8217;immediato abbattimento degli animali sieropositivi imponendo l&#8217;adozione di una misura di contenuto meramente cautelare; per l&#8217;altro, aveva disposto l&#8217;abbattimento dei capi soltanto quando la acquisite evidenze scientifiche avessero univocamente confermato l&#8217;esistenza del focolaio.<br /> In definitiva, considerato che il modus operandi dell&#8217;azienda resistente appare pienamente ispirato al principio di precauzione, come temperato dai concorrenti canoni della proporzionalità  e della gradualità , la prima censura sollevata dal ricorrente deve essere disattesa.<br /> 2.2.- Infondato è anche il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente ha invocato il difetto di istruttoria in cui sarebbe incorsa l&#8217;azienda ricorrente per aver disposto l&#8217;abbattimento dei capi positivi senza aver previamente proceduto alla prova comparativa.<br /> Occorre premettere che con decreto del Ministero della Sanità  del 15 dicembre 1995 n. 592 è stato adottato il &quot;Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini&quot;.<br /> L&#8217;art. 8, comma 1, del predetto decreto ministeriale dispone: &quot;1. I bovini o bufalini dichiarati infetti devono essere subito isolati e macellati, sotto controllo ufficiale, al pìù presto e comunque non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore. In via eccezionale, quando l&#8217;abbattimento riguarda un numero di capi superiore a trenta, l&#8217;unità  sanitaria locale competente per territorio, previo parere favorevole del servizio veterinario regionale e sentito il Ministero della sanità  &#8211; Direzione generale dei servizi veterinari, può autorizzare un programma di abbattimento differito che comunque non si protragga oltre novanta giorni dalla data della notifica. Nell&#8217;eventualità  che l&#8217;allevatore non provveda a macellare tutti gli animali infetti, entro il termine massimo fissato nel programma di abbattimento, il sindaco, su proposta del servizio veterinario competente per territorio, adotta apposita ordinanza di abbattimento per i capi rimasti&quot;.<br /> L&#8217;allegato 1 del predetto decreto ministeriale prevede come prove diagnostiche ufficiali per la tubercolosi bovina la prova intradermica singola (mediante inoculazione singola di tubercolina PPD bovina) e la prova intradermica comparativa (mediante inoculazione contemporanea in punti diversi della tubercolina aviara e di quella bovina), quest&#8217;ultima da eseguirsi in caso di necessità  di particolare approfondimento diagnostico, a distanza di almeno 42 giorni.<br /> La valutazione delle prove ufficiali è effettuata secondo le indicazioni contenute nell&#8217;allegato B del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 196, di attuazione delle direttiva 97/12/CE.<br /> Con ordinanza del Ministero della Salute del 28 maggio 2015 sono state introdotte &quot;Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica&quot;.<br /> Il Piano presentato dall&#8217;Italia per la eradicazione della tubercolosi bovina e bufalina è stato approvato dalla Commissione europea.<br /> La Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 226 del 3 ottobre 2016, come modificato dai decreti dirigenziali n. 236 del 14 ottobre 2016 e n. 24 del 13 giugno 2017, ha previsto l&#8217;utilizzazione della prova intradermica comparativa in aggiunta alla prova intradermica singola.<br /> Il protocollo regionale per l&#8217;eradicazione della tubercolosi bovina e bufalina prevede che l&#8217;allevatore possa chiedere di inviare al macello i capi risultati positivi o dubbi alla prova intradermica singola, senza attendere l&#8217;esito della prova intradermica comparativa.<br /> Tanto premesso, le censure dedotte dalla parte ricorrente si rivelano prive di fondamento.<br /> Anzitutto, giova sottolineare che le misure di eradicazione della tubercolosi bovina e bufalina non si sono basate solo sulla prova intradermica singola, ma anche sull&#8217;avvenuto isolamento del batterio della TBC su diversi capi bufalini presenti nell&#8217;azienda del ricorrente.<br /> La possibilità  dei c.d. &quot;falsi positivi&quot; non può essere considerata di per sè sola argomentazione sufficiente ad infirmare la validità  delle metodiche diagnostiche individuate dal Ministero della Sanità  (ora Ministero della Salute), in quanto, in primo luogo, la possibilità  dei c.d. falsi positivi è contenuta entro percentuali ridotte; in secondo luogo, il ricorso ad ulteriori metodiche alternative è previsto solo in ipotesi eccezionali, in quanto ciò verosimilmente rischierebbe di allungare la tempistica per la rapida eradicazione della tubercolosi bovina e bufalina (peraltro, dai rapporti di prova inviati in data 15 dicembre 2017 all&#8217; A.s.l. di Caserta &#8211; Dipartimento di prevenzione &#8211; Servizi veterinari dall&#8217;IZT, risulta isolato alla prova del gamma interferone il batterio della TBC, il che giustifica ulteriormente l&#8217;adozione nei confronti della predetta azienda dei protocolli previsti per l&#8217;eradicazione della tubercolosi).<br /> Nel contemperamento dei contrapposti interessi, le esigenze (di natura economica) della parte ricorrente alla salvaguardia della propria azienda bufalina assumono necessariamente carattere recessivo rispetto all&#8217;interesse pubblico alla tutela della salute pubblica, tenendo conto del fatto che la tubercolosi è una malattia trasmissibile dall&#8217;animale all&#8217;uomo e che per i capi bufalini abbattuti sono previsti degli indennizzi.<br /> Neppure si ravvisa la dedotta contraddittorietà  degli atti impugnati, essendo il loro contenuto dispositivo coerente con le norme contenute negli atti sopra richiamati.<br /> Pertanto, l&#8217;ASL ha applicato correttamente le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione della tubercolosi negli allevamenti bovini, secondo cui le metodologie indicate negli atti richiamati dalle parti (ordinanza Ministero sanità  2 gennaio 1993, d.m. n. 592/1995, d.G.R. Campania n. 916/2010, ordinanza Ministero salute 28 maggio 2015) come quelle pertinenti al tema, e delle quali la ASL ha fatto applicazione, costituiscono organizzazione e autolimitazione della discrezionalità  tecnico-scientifica spettante alle Amministrazioni statale e regionale nella materia della prevenzione della diffusione della malattia della tubercolosi bovina, riposando sul presupposto della loro idoneità  a far fronte alle esigenze di tutela.<br /> Come tali, sottendono, in base a valutazioni basate sull&#8217;esperienza e sugli studi scientifici, un punto di equilibrio tra l&#8217;interesse pubblico alla pìù tempestiva e rigorosa tutela igienico-sanitaria e quello dell&#8217;allevatore, destinatario dei poteri di vigilanza e controllo, ad evitare l&#8217;abbattimento di capi che potrebbe rivelarsi non necessario. In questo senso, la possibilità  di false positività /negatività  dei capi costituisce un evento contenuto entro margini statistici che, nella valutazione tecnico-discrezionale sottesa alla normativa, sono stati ritenuti accettabili.<br /> Di conseguenza, in assenza di una puntuale ed argomentata impugnazione di detti atti generali &#8211; nella misura in cui, in ipotesi, si ritenga che essi prevedano test non pienamente attendibili, o non pìù attuali, omettendone di pìù significativi, ovvero ricolleghino a determinati risultati di positività  degli animali la conseguenza dell&#8217;abbattimento dei capi in modo tuttavia sproporzionato senza prevedere la necessità  di approfondimenti-, posto che il ricorso è stato unicamente rivolto nei confronti degli atti applicativi della ASL, non è possibile metterne in discussione la legittimità  ed efficacia, introducendo parametri e metodologie di valutazione integrativi o alternativi, occorrendo in definitiva dare ad essi compiuta applicazione.<br /> Tali atti, volti a disciplinare l&#8217;attività  di prevenzione, non possono essere disapplicati allorquando, come nella specie, a supporto della necessità  degli ulteriori approfondimenti istruttori invocati dal ricorrente, non sia stato invocato il contrasto degli atti generali con una puntuale disposizione di legge, bensì¬ soltanto un&#8217;opinione tecnico-scientifica, prescindendo del tutto dalla disciplina vigente. Dunque, anche ammettendo il potere di disapplicazione entro margini pìù ampi di quelli riconosciuti dall&#8217;orientamento prevalente, nel caso in esame, non ne sussisterebbero comunque i presupposti.<br /> In conclusione, per le ragioni sopra sinteticamente esposte, il ricorso è infondato e va respinto.<br /> 3.- Il Collegio ritiene di poter compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, tenuto conto dell&#8217;oggettiva peculiarità  della vicenda e della novità  di talune delle questioni trattate, con espressa declaratoria di irripetibilità  del contributo unificato versato, in ragione dell&#8217;esito del gravame.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania &#8211; Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;<br /> spese compensate e contributo irripetibile.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio, tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25 D.L. n. 137/2020, del giorno 17 novembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Maria Abbruzzese, Presidente<br /> Diana Caminiti, Consigliere<br /> Fabio Maffei, Referendario, Estensore</div>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-5-12-2020-n-5835/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2020 n.5835</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2020 n.13039</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-12-2020-n-13039/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessandro Lipani, con domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30; contro Ministero della Giustizia e CSM &#8211; Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-12-2020-n-13039/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2020 n.13039</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessandro Lipani, con domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30; contro Ministero della Giustizia e CSM &#8211; Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comitato di verifica per le cause di servizio e Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze non costituiti in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;amministrazione è tenuta ai sensi dell&#8217;art. 14 del DPR n. 461/2001 a conformarsi al parere del Comitato di verifica salvo che, per motivate ragioni, non intenda richiedere ulteriore parere al Comitato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Pubblica amministrazione &#8211; personale dipendente &#8211; Â infermità  o lesione da causa di servizio &#8211; parere del Comitato di verifica ex art. 14 DPR n. 461/2001 &#8211; obbligatorietà .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;amministrazione è tenuta ai sensi dell&#8217;art. 14 del DPR n. 461/2001 a conformarsi al parere del Comitato di verifica salvo che, per motivate ragioni, non intenda richiedere ulteriore parere al Comitato. Tale parere va rilasciato entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta e l&#8217;Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 05/12/2020<br /> <strong>N. 13039/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01842/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 1842 del 2017, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessandro Lipani, con domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della Giustizia e CSM &#8211; Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> Comitato di verifica per le cause di servizio e Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> a) del decreto del Ministro della giustizia n. 10938 del 9.11.2016, successivamente comunicato, con cui non è stata riconosciuta la causa di servizio dell&#8217;infermità  patita dalla ricorrente ed è stata respinta l&#8217;istanza di quest&#8217;ultima finalizzata alla concessione dell&#8217;equo indennizzo;<br /> b) del provvedimento di cui alla nota del Consiglio Superiore della Magistratura n. P 9423/2016 IV Comm./R/OR 1 del 16.5.2016, citata nel provvedimento sub a) e mai conosciuta;<br /> c) del provvedimento del medesimo Consiglio Superiore della Magistratura adottato nella seduta dell&#8217;11.5.2016, citato nel provvedimento sub a) e mai conosciuto;<br /> d) dei pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio del n. 33047/2012 reso della seduta n. 98/2013 del 28.2.2013 e n. 20988/2015 reso all&#8217;adunanza n. 292/2015 del 2.11.2015, mai conosciuti;<br /> e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Csm &#8211; Consiglio Superiore della Magistratura;<br /> Vista l&#8217;ordinanza collegiale istruttoria n.-OMISSIS-/2020;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza del giorno 18 novembre 2020 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> La ricorrente, magistrato ordinario in servizio presso il Tribunale civile di Pisa al momento della proposizione del gravame, impugna il decreto del Ministro della giustizia n. 10938 del 9.11.2016, nonchè il provvedimento di cui alla nota del Consiglio Superiore della Magistratura n. P 9423/2016 IV Comm./R/OR 1 del 16.5.2016 ivi citato e i relativi atti presupposti, con cui non le è stata riconosciuta la causa di servizio dell&#8217;infermità  patita ed è stata respinta l&#8217;istanza di quest&#8217;ultima finalizzata alla concessione dell&#8217;equo indennizzo.<br /> Dopo avere esposto la cronologia degli eventi che hanno condotto ai provvedimenti impugnati, che sono stati preceduti da tre pareri adottati dal Comitato di verifica per le cause di servizio, la ricorrente censura gli atti sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, per non essere stata considerata la memoria presentata in fase procedimentale, nella quale rappresentava l&#8217;erroneità  della decisione di dare esclusivo riferimento al primo parere espresso in data 28.3.2013, tenuto anche conto della circostanza che nessuna norma prescriveva la definitività  del parere negativo.<br /> Al secondo motivo, deduce che l&#8217;ultimo parere con cui il Comitato si sarebbe espresso nel merito, accertando in concreto la sussistenza del nesso causale tra il servizio e l&#8217;infermità  sarebbe il secondo, del 20.6.2014, mentre con il terzo parere del 2.11.2015, infatti, il Comitato, sebbene sollecitato al riesame da parte del C.S.M., avrebbe ritenuto non dover provvedere nel merito.<br /> Qualora si ritenga che l&#8217;amministrazione abbia ritenuto non ripetibile l&#8217;accertamento del Comitato (e, conseguentemente, valido solo il primo parere) in ragione dell&#8217;art. 12 del D.P.R. n. 461/2001, parte ricorrente ne contesta l&#8217;applicabilità  nel caso di specie.<br /> Al terzo motivo, sostiene che in presenza di due pareri contrastanti, espressi da parte dello stesso Comitato, incombeva sul CSM e sul Ministero uno specifico onere motivazionale, riferito alle concrete ragioni per cui era stata data rilevanza ad un parere piuttosto che un altro.<br /> Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, eccependo il difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia e chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.<br /> A seguito dell&#8217;udienza pubblica del 12 febbraio 2020 è stata disposta istruttoria per acquisire i pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 22053/2013 del 20.6.2014 e n. 20988/2015 del 2.11.2015, ritualmente depositati in giudizio dall&#8217;amministrazione.<br /> Alla udienza del 18 novembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> Il ricorso merita accoglimento, alla stregua delle considerazioni che seguono.<br /> Ai fini di una migliore comprensione della controversia è necessario ripercorrere i principali avvenimenti che hanno condotto all&#8217;adozione degli atti impugnati.<br /> La ricorrente ha richiesto con istanza del 14 marzo 2012 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, in relazione &#8220;<em>all&#8217;utilizzo prevalente e continuativo negli anni degli strumenti correlati alla propria mansione lavorativa</em>&#8220;, dell&#8217;infermità  &#8220;<em>-OMISSIS-</em>&#8221; da cui è affetta e del relativo equo indennizzo.<br /> La Commissione medica di verifica di Firenze, con verbale di visita medico collegiale n. 3198 del 3.9.2012, verificava l&#8217;esistenza della patologia, con ascrivibilità  della conseguente menomazione dell&#8217;integrità  fisica alla Tabella B delle vigenti disposizioni di legge.<br /> Tuttavia, con parere n. 33047/2012, espresso nella seduta n. 98/2013 del 28.2.2013, il Comitato di verifica per le cause di servizio riteneva la non riconducibilità  a causa di servizio dell&#8217;infermità . Per tale ragione la IV Commissione del CSM le trasmetteva un preavviso di rigetto, ai sensi dell&#8217;art. 10 bis l. n. 241/1990. Ricevute le osservazioni dell&#8217;istante, il CSM decideva di richiedere al Comitato di verifica per le cause di servizio, con nota n. P9280 del 23 maggio 2014, il riesame del parere n. 33047/2012.<br /> Il Comitato adottava un nuovo parere, n. 22053/2013 del 20.6.2014, &#8220;<em>in sostituzione del precedente n. 33047/2012 del 28/02/2013</em>&#8221; con il quale riconosceva la dipendenza dell&#8217;infermità  lamentata dalla ricorrente da causa di servizio.<br /> L&#8217;Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 18 marzo 2015, ha disposto il ritorno in Commissione della pratica per svolgere un supplemento istruttorio, avendo rilevato una contraddittorietà  sotto il profilo eziologico, circa la riconducibilità  dell&#8217;infermità  riscontrata alle mansioni svolte, tra i due pareri emessi dal Comitato di verifica per le cause di servizio.<br /> E&#8217; stato quindi richiesto un ulteriore parere, reso in data 2 novembre 2015, con il quale il Comitato di verifica per le cause di servizio, premesso che per l&#8217;infermità  &#8220;-OMISSIS-&#8221; aveva giÃ  espresso parere sulla dipendenza della causa di servizio, asseriva che &#8220;<em>non è luogo a pronuncia</em>&#8221; ex artt. 11 e 12 del DPR del 29 ottobre 2001, n. 461. Nella parte dispositiva, deliberava &#8220;<em>di esprimere il chiesto parere in sostituzione del precedente parere n. 22053/2013 del 20.06.2014</em>&#8220;.<br /> Infine, il CSM deliberava di rigettare l&#8217;istanza della ricorrente, ritenendo che &#8220;<em>il parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio in data 02.11.2015 sostituisce in toto il precedente emesso in data 20.06.2014 e che pertanto l&#8217;unico parere idoneo a produrre effetti è quello negativo di non riconoscimento del 28.02.2013</em>&#8220;; aggiungeva il CSM che condivideva le conclusioni tecniche del Comitato di verifica e osservava che lo stesso è un atto vincolante salvo che non si rilevi un travisamento dei fatti o una illogicità  manifesta.<br /> In recepimento della delibera consiliare, il Ministero della giustizia adottava il decreto n. 10938 del 9.11.2016 con cui non riconosceva la dipendenza da causa di servizio dell&#8217;infermità  denunciata dalla richiedente.<br /> Tanto premesso, va in primo luogo disposta l&#8217;estromissione dal giudizio del Ministero della giustizia, in quanto il decreto ministeriale gravato ha una esclusiva funzione di esternazione del deliberato del CSM.<br /> Nel merito, sono fondate le censure di parte ricorrente in ordine alla contraddittorietà  e illogicità  della motivazione adottata dal CSM, che ha ritenuto di rigettare l&#8217;istanza tenendo conto di un parere (il terzo, n. 22053/2013 del 20.06.2014) del Comitato di verifica che non si è pronunciato sul merito della vicenda.<br /> Dalla lettura del citato parere, invero, si ricava la volontà  dell&#8217;organo tecnico di non provvedere alla (nuova) richiesta di riesame del CSM: benchè la parte dispositiva faccia riferimento alla sostituzione di tale &#8220;deliberato&#8221; con quanto statuito con il secondo parere, manca qualunque valida ragione per ritenere operante nel merito tale sostituzione, in presenza di un mero richiamo, del tutto inconferente, agli articoli 11 e 12 del DPR n. 461/2001.<br /> Deve in proposito rammentarsi che, come rilevato dalla stessa amministrazione negli scritti difensivi, l&#8217;amministrazione è tenuta ai sensi dell&#8217;art. 14 del richiamato DPR a conformarsi al parere del Comitato di verifica salvo che, per motivate ragioni, non intenda richiedere ulteriore parere al Comitato. Tale parere va rilasciato entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta e l&#8217;Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato.<br /> Dunque, nonostante il CSM avesse inteso non conformarsi al primo parere e avesse richiesto, conformemente all&#8217;iter procedimentale sopra descritto, un secondo parere al Comitato, che aveva deliberato, a seguito di un nuovo approfondimento, anche istruttorio, il riconoscimento della infermità  da fatti di servizio, l&#8217;amministrazione ha poi concluso il procedimento limitandosi apoditticamente a basare la propria decisione su di un terzo parere che risulta tuttavia privo di valutazioni tecniche sulla questione sottoposta.<br /> Ne consegue che il ricorso merita accoglimento e per l&#8217;effetto deve disporsi l&#8217;annullamento dei provvedimenti impugnati, fatto salvo l&#8217;obbligo per il CSM di riprovvedere sulla istanza della ricorrente, tenendo conto delle valutazioni espresse dal Comitato di verifica nel parere n. 22053/2013 del 20.6.2014.<br /> Le spese del giudizio, attesa la peculiarità  della controversia, possono compensarsi tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br /> &#8211; dispone l&#8217;estromissione dal giudizio del Ministero della giustizia;<br /> &#8211; accoglie il gravame ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.<br /> Compensa le spese.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all&#8217;articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio tramite collegamento da remoto del giorno 18 novembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Antonino Savo Amodio, Presidente<br /> Laura Marzano, Consigliere<br /> Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-12-2020-n-13039/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2020 n.13039</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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