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	<title>5/12/2019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5/12/2019 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2019 n.8337</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-5-12-2019-n-8337/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-5-12-2019-n-8337/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2019 n.8337</a></p>
<p>Marco Lipari, Presidente, Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore; (S. F. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Alessandro Pellegrino e dall&#8217;Avvocato Vittoria Barbaro c. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Generale dello</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-5-12-2019-n-8337/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2019 n.8337</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-5-12-2019-n-8337/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2019 n.8337</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari, Presidente, Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore; (S. F. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Alessandro Pellegrino e dall&#8217;Avvocato Vittoria Barbaro c. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Dalla semplice violazione del termine per la conclusione di un procedimento amministrativo, che non abbia natura perentoria, non discende ex se la responsabilità  della pubblica Amministrazione per danno da ritardo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Responsabilità  &#8211; Responsabilità  della p.A. &#8211; violazione del termine finale del procedimento &#8211; concessione del contributo del Fondo di Solidarietà  Nazionale della Pesca e dell&#8217;Acquacoltura &#8211; art. 14 del d. lgs. n. 154 del 2004 &#8211; danno da ritardo ex se &#8211; configurabilità  &#8211; non sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Dalla semplice violazione del termine per la conclusione di un procedimento amministrativo, che non abbia natura perentoria, non discende ex se la responsabilità  della pubblica Amministrazione per danno da ritardo, secondo una nozione meramente calendaristica e formale dei tempi procedimentali, perchè occorre che tale danno sia imputabile alla pubblica Amministrazione in forma di inerzia immotivata e/o di inescusabile negligenza.</em><br /> <em>In particolare (come nel caso di specie) ove i tempi procedimentali abbiano subito un sensibile allungamento per la complessità  procedurale dell&#8217;iter accertativo relativamente all&#8217;evento rilevante, considerando l&#8217;elevato numero di passaggi amministrativi cadenzati dalla normativa primaria e secondaria (la quale prevede una fase di verifica delle precondizioni per gli interventi, di cui all&#8217;art. 14, comma 2, del d. lgs. n. 154 del 2004, e in particolare per l&#8217;attivazione del procedimento, di cui ora all&#8217;art. 4 del D.M. 8 gennaio 2008) la successiva fase istruttoria, con l&#8217;acquisizione e la verifica di copiosa documentazione, con il parere obbligatorio di organi consultivi (che si sono dovuti pronunciare sul riconoscimento dell&#8217;evento eccezionale) i supplementi istruttori resi necessari dagli approfondimenti e dalle verifiche opportune, le richieste di integrazioni documentali motivate da carenza imputabili anche alla domanda che ha dato impulso alla procedura nonchè i tempi dei controlli contabili.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 05/12/2019<br /> <strong>N. 08337/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06895/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 6895 del 2015, proposto da S. F. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Alessandro Pellegrino e dall&#8217;Avvocato Vittoria Barbaro, con domicilio eletto presso lo studio Gentili &amp; Partners Studio Legale in Roma, via Po, n. 24;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso <em>ex lege</em>Â dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza n. 411 del 13 gennaio 2015 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II, resa tra le parti, concernente il riconoscimento del diritto al risarcimento danni conseguenti allo stato di calamità  meteo-marina.<br /> visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;odierno appellato, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;<br /> visti tutti gli atti della causa;<br /> relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 novembre 2019 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per l&#8217;odierna appellante, S. F. s.r.l. in liquidazione, l&#8217;Avvocato Alessandro Pellegrino e per il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l&#8217;Avvocato dello Stato Stefano Vitale;<br /> ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. L&#8217;odierna appellante, S. F. s.r.l. ora in liquidazione (d&#8217;ora in avanti S. F. o anche la società ), ha adito il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, per vedersi riconoscere il risarcimento dei danni patiti a causa del ritardo da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nell&#8217;emanazione del provvedimento dichiarativo dello stato di calamità  naturale e di quello, conseguente, di concessione del contributo del Fondo di Solidarietà  Nazionale della Pesca e dell&#8217;Acquacoltura di cui all&#8217;art. 14 del d. lgs. n. 154 del 2004, calcolato in base ai danni subiti alla produzione a causa dell&#8217;evento calamitoso dedotto.<br /> 1.1. La ricorrente ha domandato l&#8217;annullamento degli atti, con cui il Ministero ha provveduto sulla domanda, e il risarcimento dei danni patiti, dovuti all&#8217;inerzia a suo avviso ingiustificata della pubblica amministrazione che, a fronte di un termine pari a novanta giorni entro il quale avrebbe dovuto concludersi il procedimento, ha impiegato invece oltre due anni, con ciù² dando causa all&#8217;applicazione di una normativa più¹ sfavorevole, quella del D.M. dell&#8217;8 gennaio 2008, quanto ai criterà® per liquidare l&#8217;indennità , frattanto entrata in vigore.<br /> 1.2. Nel primo grado del giudizio si è costituito il Ministero per resistere al ricorso.<br /> 1.3. Con la sentenza n. 411 del 13 gennaio 2015 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di lite.<br /> 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l&#8217;interessata e, nel dedurne l&#8217;erroneità  per tre distinti motivi che di seguito saranno esaminati, ne ha chiesto la riforma.<br /> 2.1. Si è costituito il Ministero appellato, con un&#8217;articolata memoria, per chiedere la reiezione del gravame.<br /> 2.2. Nella pubblica udienza del 21 novembre 2019 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.<br /> 3. L&#8217;appello è infondato.<br /> 4. Con un primo motivo (pp. 7-12 del ricorso) l&#8217;odierna appellante censura la sentenza per avere essa escluso qualsivoglia ritardo imputabile all&#8217;amministrazione per via dell&#8217;affermata natura ordinatoria del termine per la conclusione del procedimento.<br /> 4.1. Ad avviso dell&#8217;appellante, invece, dalla natura ordinatoria del termine non potrebbe farsi discendere la conclusione, avallata dal Tribunale, secondo cui il termine potrebbe essere impunemente violato dalla pubblica amministrazione senza temere conseguenze risarcitorie di nessun genere, ove si consideri che ad essere tutelato dall&#8217;art. 2-<em>bis</em>Â della l. n. 241 del 1990, di cui si assume la violazione, è il tempo come bene della vita, in sì©, e nel caso di specie tale macroscopica violazione sussiste per essersi il procedimento concluso dopo oltre due anni, a fronte dei novanta giorni previsti.<br /> 4.2. Il motivo non merita accoglimento.<br /> 4.3. Come ha ben rilevato la sentenza impugnata, infatti, dalla semplice violazione del termine per la conclusione del procedimento, che non ha natura perentoria, non discende <em>ex se</em>la responsabilità  della pubblica amministrazione per danno da ritardo, secondo una nozione meramente calendaristica e formale dei tempi procedimentali, perchè occorre che tale danno sia imputabile alla pubblica amministrazione in forma di inerzia immotivata e/o di inescusabile negligenza.<br /> 4.4. E in realtà , come ha pure ben rilevato il primo giudice, i tempi procedimentali nel caso di specie hanno subito un sensibile allungamento per la complessità  procedurale che ha caratterizzato l&#8217;<em>iter</em>Â accertativo dell&#8217;evento calamitoso, ove si considerino l&#8217;elevato numero di passaggi amministrativi cadenzati dalla normativa primaria e secondaria, la quale prevede una fase di verifica delle precondizioni per gli interventi, di cui all&#8217;art. 14, comma 2, del d. lgs. n. 154 del 2004, e in particolare per l&#8217;attivazione del procedimento, di cui ora all&#8217;art. 4 del D.M. 8 gennaio 2008, la successiva fase istruttoria, con l&#8217;acquisizione e la verifica di copiosa documentazione, con il parere obbligatorio di organi consultivi che si sono dovuti pronunciare sul riconoscimento dell&#8217;evento eccezionale, i supplementi istruttori resi necessari dagli approfondimenti e dalle verifiche del caso, le richieste di integrazioni documentali motivate da carenza imputabili anche alla domanda, che ha dato impulso alla procedura, nonchè i tempi dei controlli contabili, durati dal 4 settembre 2008 al 29 gennaio 2009 (quasi cinque mesi).<br /> 4.5. L&#8217;accurata ricostruzione dell&#8217;<em>iter</em>procedimentale, effettuato dal primo giudice e nemmeno contestato in tutti i suoi singoli passaggi dall&#8217;appellante, smentisce perciù² giù  in radice l&#8217;intero impianto argomentativo della censura in esame.<br /> 4.6. Di qui l&#8217;infondatezza della censura, che a torto invoca una presunta contraddittorietà  della sentenza impugnata nell&#8217;avere correttamente affermato, da un lato, la natura solo ordinatoria del termine fissato per la conclusione del procedimento e, dall&#8217;altro, nell&#8217;avere negato, altrettanto correttamente, l&#8217;esistenza di un ritardo ingiustificato imputabile a negligenza della pubblica amministrazione.<br /> 5. Con il secondo motivo (pp. 12-15 del ricorso), ancora, l&#8217;odierna appellante lamenta l&#8217;erroneità  della sentenza impugnata nell&#8217;avere escluso la colpa della pubblica amministrazione per via di una, a suo avviso indimostrata, complessità  dell&#8217;istruttoria, recependo acriticamente le affermazioni contenute nella breve memoria difensiva depositata dall&#8217;Avvocatura dello Stato in prime cure.<br /> 5.1. Al contrario, secondo S. F., la complessità  dell&#8217;istruttoria costituisce una circostanza eccezionale, esonerativa dalla colpa, che la pubblica amministrazione resistente doveva dimostrare in giudizio, mentre invece non sarebbe stata offerta alcuna prova dello sforzo che l&#8217;organo consultivo, prima, e il Ministero, poi, avrebbero profuso per dimostrare un ritardo, ingiustificabile, di oltre due anni per concludere il procedimento.<br /> 5.2. Anche questo motivo è destituito di fondamento.<br /> 5.3. Il Collegio ha giù  rilevato che la sentenza impugnata, ben lungi dall&#8217;assidersi acriticamente sulle considerazioni difensive della parte pubblica, ha offerto una accurata ricostruzione del complesso <em>iter</em>Â procedimentale, che &#8211; tralasciando la lunga fase di verifica dei prerequisiti &#8211; ha contraddistinto la fase istruttoria, preceduta, come detto, da una lunga fase prodromica intesa alla verifica delle precondizioni, con l&#8217;acquisizione, dopo la produzione e la verifica di tutta la documentazione necessaria, del parere obbligatorio dell&#8217;Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare (ICRAM, oggi ISPRA) e, poi, del parere della Commissione consultiva centrale della pesca e sull&#8217;acquacoltura, alla quale è chiesto il parere di competenza sul riconoscimento di calamità  naturale.<br /> 5.4. Non si può dunque imputare al Ministero, che ha dovuto acquisire detti pareri, e successivamente attendere la fase di registrazione presso la Corte dei Conti, conclusasi il 29 gennaio 2009, alcuna negligenza inescusabile nella conduzione della complessa istruttoria, che ha poi richiesto la presentazione di ulteriori documenti in seguito al mutamento normativo nel frattempo intervenuto, circostanza, questa, in alcun modo addebitabile a colpa dello stesso Ministero.<br /> 5.5. Di qui il ricorrere di una fattispecie, come quella della complessità  dell&#8217;istruttoria oggettivamente incontestabile per la vicenda che ne occupa, tale da escludere qualsivoglia responsabilità  da ritardo in capo al Ministero appellato.<br /> 6. Infine, con il terzo motivo (pp. 15-18 del ricorso), l&#8217;odierna appellante deduce l&#8217;erroneità  della sentenza impugnata anche laddove ha imputato parte del ritardo al rilascio del parere obbligatorio da parte dell&#8217;ICRAM, considerando che dall&#8217;emanazione del parere dell&#8217;ICRAM, in data 11 giugno 2008, alla pubblicazione del decreto di dichiarazione dello stato di calamità , in data 6 marzo 2009, sono decorsi ben 9 mesi.<br /> 6.1. Anche volendo obliterare il ritardo imputabile all&#8217;ICRAM, comunque, il Ministero non andrebbe esente da responsabilità  perchè doveva emettere il decreto con il quale si riconosce lo stato di calamità  in trenta giorni, mentre ha lasciato trascorrere nove mesi per emettere tale decreto.<br /> 6.2. E ciù² senza considerare che, comunque, il Ministero avrebbe potuto richiedere il parere ad altro organo consultivo ai sensi dell&#8217;art. 17 della l. n. 241 del 1990.<br /> 6.3. Anche questo motivo è infondato.<br /> 6.4. L&#8217;appellante trascura che, dopo il parere obbligatorio dell&#8217;ICRAM, è stato necessario richiedere il parere della Commissione consultiva centrale, di cui si è detto, e poi attendere la registrazione del decreto, che ha dichiarato lo stato di calamità , da parte della Corte dei Conti, che ha restituito il decreto il 29 gennaio 2009, dopo aver richiesto il 31 ottobre 2008 alcuni documenti.<br /> 6.5. Poco più¹ di un mese dopo, e dunque pressochè tempestivamente, il 6 marzo 2009 il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.<br /> 6.6. Non si ravvisa in ciù² alcuna negligenza inescusabile o inerzia ingiustificata in capo al Ministero, che ha osservato correttamente tempi e scansioni procedimentali anche in questa ultima fase dell&#8217;<em>iterÂ </em>procedimentale.<br /> 6.7. Di qui l&#8217;infondatezza anche del terzo e ultimo motivo in esame.<br /> 7. In conclusione, per le ragioni esposte, l&#8217;appello deve essere respinto in tutti e tre i suoi motivi, con la conseguente conferma della sentenza impugnata e reiezione di tutte le domande, annullatorie e risarcitorie, proposte nel presente giudizio.<br /> 8. Le spese del presente grado del giudizio, attesa la complessità  della vicenda, possono essere interamente compensate tra le parti.<br /> 8.1. Rimane definitivamente a carico dell&#8217;appellante il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, proposto da S. F. s.r.l. in liquidazione, lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza impugnata.<br /> Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.<br /> Pone definitivamente a carico di S. F. s.r.l. in liquidazione il contributo unificato richiesto per la proposizione dell&#8217;appello.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2019 n.13956</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-5-12-2019-n-13956/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-5-12-2019-n-13956/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2019 n.13956</a></p>
<p>Concetta Anastasi, Presidente, Antonella Mangia, Consigliere, Estensore PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michela Scafetta c. Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato) In materia di pubblico impiego, l&#8217;Amministrazione è tenuta al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente assolto in esito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-5-12-2019-n-13956/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2019 n.13956</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-5-12-2019-n-13956/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2019 n.13956</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Concetta Anastasi, Presidente, Antonella Mangia, Consigliere, Estensore PARTI:  (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michela Scafetta c. Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>In materia di pubblico impiego, l&#8217;Amministrazione è tenuta al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente assolto in esito ad un processo penale solo quando i fatti oggetto dell&#8217;imputazione siano connessi con l&#8217;espletamento del servizio o con l&#8217;assolvimento degli obblighi istituzionali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Pubblica Amministrazione &#8211; personale dipendente &#8211; processo penale -spese legali &#8211; rimborso &#8211; presupposti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In materia di pubblico impiego, l&#8217;Amministrazione è tenuta al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente assolto in esito ad un processo penale solo quando i fatti oggetto dell&#8217;imputazione siano connessi con l&#8217;espletamento del servizio o con l&#8217;assolvimento degli obblighi istituzionali, e non quando il rapporto di lavoro abbia costituito una mera occasione per la commissione dei fatti a lui imputati, con la conseguenza che il requisito essenziale in questione può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell&#8217;agire del pubblico dipendente direttamente all&#8217;Amministrazione di appartenenza nel senso che l&#8217;imputazione deve riguardare un&#8217;attività  svolta in diretta connessione con i fini funzionali dell&#8217;ente e, come tale, ad esso imputabile perchè diversamente opinando, si finirebbe per ammettere indiscriminatamente il diritto al rimborso delle spese legali in ogni ipotesi di reato proprio, indipendentemente da qualsiasi collegamento del fatto addebitato con l&#8217;interesse dell&#8217;Amministrazione; il che non può essere consentito, posto che lo scopo evidente della norma è quello di sollevare da un onere economico il dipendente che ne sia stato gravato in conseguenza dell&#8217;adempimento ai doveri del proprio ufficio.</em><br /> <em>Il presupposto del rimborso è costituito, in sintesi, dalla stretta e diretta correlazione causale tra la fattispecie di reato e lo svolgimento del servizio o l&#8217;assolvimento di obblighi istituzionali (come, ad esempio, nel caso di incidente stradale con automezzo di servizio e durante lo svolgimento di questo, oppure lesioni o omicidio correlati all&#8217;uso di armi in servizi di vigilanza e prevenzione dei reati).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 05/12/2019<br /> <strong>N. 13956/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 11269/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 11269 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong><br /> <em>previa sospensiva,</em><br /> del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, 1° Reparto, 3^ Divisione, prot. M_D GMIL 0346068, del 28 maggio 2019, notificato il 12 giugno 2019, disponente il rigetto del riconoscimento al rimborso delle spese legali per la difesa del procedimento penale militare;<br /> e, per effetto, per il riconoscimento del rimborso delle spese legali nella misura complessiva di € 29.827,38 indicata nelle parcelle allegate alla richiesta o in quella diversa, congiunta o disgiunta, maggiore o minore, riconosciuta congrua dall&#8217; ill.mo tribunale giudicante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2019 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br /> Constatato che, in linea con quanto riportato nell&#8217;atto introduttivo del giudizio, nel corso dell&#8217;odierna camera di consiglio il difensore del sig. &#8211;<em>Omissis</em>&#8211; ha insistito nel sottolineare &#8220;la necessità  di una celere conclusione del ricorso&#8221;, adducendo &#8211; a tali fini &#8211; anche il &#8220;grave stato di salute&#8221; del proprio assistito;<br /> Ritenuto che &#8211; ciù² detto e, comunque, previa verifica della completezza dell&#8217;istruttoria e del contradditorio nonchè sentite le parti sul punto, ex art. 60 c.pr.amm., così come riportato a verbale &#8211; possa trovare positivo riscontro l&#8217;istanza formulata dal ricorrente di definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, sicchè la causa è trattenuta in decisione;<br /> Ritenuto che il ricorso sia infondato e, pertanto, debba essere respinto, atteso che:<br /> &#8211; come noto, l&#8217;art. 18, d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge n. 135 del 1997, statuisce, al primo comma, che &#8220;le spese legali relative a giudizi per responsabilità  civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l&#8217;espletamento del servizio o con l&#8217;assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità , sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall&#8217;Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l&#8217;Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità &#8220;;<br /> &#8211; come di recente ricordato da questo Tribunale con la sentenza n. 12772 del 20 settembre 2019, &#8220;la giurisprudenza amministrativa ha più¹ volte chiarito che la ratio della suddetta norma sia quella di tenere indenne il pubblico funzionario delle spese legali sostenute per difendersi da una accusa ingiusta per fatti inerenti ai compiti e alle responsabilità  dell&#8217;ufficio, con il limite di quanto strettamente necessario (Cass. Civ. SS.UU., 6 luglio 2015, n. 13861) e conseguente carattere di indennizzo, e non risarcitorio o restitutorio in senso stretto, anche al fine del bilanciamento tra la tutela dei diritti del pubblico impiegato e l&#8217;esigenza di contenimento della spesa pubblica (TAR Lazio, III, 5 dicembre 2018, n. 11803). Costituisce, dunque, principio ormai consolidato quello secondo cui in materia di pubblico impiego privatizzato, l&#8217;amministrazione è tenuta al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente assolto in esito ad un processo penale solo quando i fatti oggetto dell&#8217;imputazione siano connessi con l&#8217;espletamento del servizio o con l&#8217;assolvimento degli obblighi istituzionali, e non quando il rapporto di lavoro abbia costituito una mera occasione per la commissione dei fatti a lui imputati, con la conseguenza che il requisito essenziale in questione può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell&#8217;agire del pubblico dipendente direttamente all&#8217;amministrazione di appartenenza (ex plurimis, Cons. Gius. Amm. Reg. Sic., 13 maggio 2019, n. 424, Cass., sez. lav., 8 novembre 2018 n. 28597)&#8221;, nel senso che l&#8217;imputazione deve riguardare un&#8217;attività  svolta in diretta connessione con i fini funzionali dell&#8217;ente e, come tale, ad esso imputabile perchè &#8220;diversamente opinando, si finirebbe per ammettere indiscriminatamente il diritto al rimborso delle spese legali in ogni ipotesi di reato proprio, indipendentemente da qualsiasi collegamento del fatto addebitato con l&#8217;interesse dell&#8217;Amministrazione; il che non può essere consentito, posto che lo scopo evidente della norma è quello di sollevare da un onere economico il dipendente che ne sia stato gravato in dipendenza dell&#8217;adempimento ai doveri del proprio ufficio&#8221; (Cons. St., IV, 5 aprile 2017, n. 1568);<br /> &#8211; preso così atto che &#8211; secondo il pressochè consolidato orientamento della giurisprudenza in materia, da cui il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi &#8211; il presupposto del rimborso è costituito, in sintesi, dalla stretta e diretta correlazione causale tra la fattispecie di reato e lo svolgimento del servizio o l&#8217;assolvimento di obblighi istituzionali (come, ad esempio, nel caso di incidente stradale con automezzo di servizio e durante lo svolgimento di questo, oppure lesioni o omicidio correlati all&#8217;uso di armi in servizi di vigilanza e prevenzione dei reati &#8211; Cons. St., IV, 7 giugno 2018 n. 3427), la disamina della vicenda afferente al ricorrente conduce ad affermare che, nel caso di specie, tale diretta correlazione risulta carente, tenuto che i comportamenti tenuti dal &#8211;<em>Omissis</em>-, posti all&#8217;origine dei procedimenti penali poi sfociati nelle sentenze di assoluzione, possono essere &#8211; al più¹ &#8211; qualificati come compiuti in occasione del servizio ma, in ogni caso, si presentano non solo non richiesti ma &#8211; addirittura &#8211; riconducibili a ipotesi di violazione dei doveri d&#8217;ufficio e/o di servizio, precisando &#8211; in aggiunta &#8211; che: &#8211; il provvedimento gravato è da considerare adeguatamente &#8220;motivato&#8221;, seppure per relationem (rivestendo l&#8217;Avvocatura dello Stato anche il ruolo di organo di consulenza legale, ai sensi della più¹ generale norma contenuta nell&#8217;art. 13, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 &#8211; cfr. TAR Lazio, I quater, 7 settembre 2010, n. 32113); &#8211; non è riscontrabile necessità  alcuna che per i fatti di cui di discute il dipendente sia stato assoggettato a procedimento disciplinare; &#8211; le ragioni poste alla base dell&#8217;instaurazione del giudizio penale sono prive di rilevanza, atteso che quest&#8217;ultimo non può che costituire un mero presupposto di fatto, impassibile di valutazione, pena l&#8217;introduzione di un evidente, inammissibile sindacato anche sull&#8217;operato del giudice militare;<br /> Ritenuto che, in conclusione, il ricorso debba essere respinto;<br /> Ritenuto che le spese seguano la soccombenza e debbano essere liquidate a favore del Ministero della Difesa in € 1.000,00;<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</p>
<p> </p></div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2019 n.13923</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-5-12-2019-n-13923/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-5-12-2019-n-13923/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2019 n.13923</a></p>
<p>Donatella Scala, Presidente FF Mariangela Caminiti, Consigliere Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore Provvedimento amministrativo: le differenze tra la revoca per sopravvenienza di interessi, di norme, di fatti. 1.Provvedimento amministrativo- revoca ex art. 21 quinquies, l. 7 agosto 1990, n. 241- revoca per sopravvenienza di interessi, di norme, di fatti &#8211; differenze.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Donatella Scala, Presidente FF  Mariangela Caminiti, Consigliere  Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Provvedimento amministrativo: le differenze tra la revoca per sopravvenienza di interessi, di norme, di fatti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Provvedimento amministrativo- revoca ex art. 21 quinquies, l. 7 agosto 1990, n. 241- revoca per sopravvenienza di interessi, di norme, di fatti &#8211; differenze.<br /> 2. Provvedimento amministrativo- revoca ex art. 21 quinquies, l. 7 agosto 1990, n. 241 &#8211; potere di annullamento d&#8217;ufficio exÂ art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/90 &#8211; differenze.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. In relazione ai diversi profili di praticabilità  del potere di revoca dei provvedimenti amministrativi, non meno che ai sottesi impegni giustificativi gravanti sull&#8217;Amministrazione, l&#8217;art. 21 quinquies, l. 7 agosto 1990, n. 241 impone di distinguere tra: a) revoca per sopravvenienza di interessi, ammessa senza particolari limiti (ex art. 97 Cost., avuto riguardo al necessario e dinamico adeguamento dell&#8217;azione amministrativa alla salvaguardia del pubblico interesse); b) revoca per sopravvenienza di norme, non codificata ma implicita nella clausola rebus sic stantibus; c) revoca per sopravvenienza di fatti, ora ammessa solo in caso di imprevedibilità  del mutamento della situazione fattuale sussistente al momento di adozione del provvedimento; d) revoca penitenziale, esclusa per i provvedimenti di matrice autorizzatoria e per quelli attributivi di vantaggi economici .</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2.Un&#8217;esegesi e un&#8217;applicazione della disposizione di cui all&#8217;art. 21 quinquies, l. n. 241 del 1990 che siano coerenti con i principi generali dell&#8217;ordinamento di tutela della buona fede, di lealtà  nei rapporti tra privati e P.A e del buon andamento dell&#8217;azione amministrativa (che ne implica, a sua volta, l&#8217;imparzialità  e la proporzionalità ) impongono la lettura e l&#8217;attuazione della norma secondo canoni stringenti: a) la revisione dell&#8217;assetto di interessi recato dall&#8217;atto originario deve essere preceduta da un confronto procedimentale con il destinatario dell&#8217;atto che si intende revocare; b) non è sufficiente, per legittimare la revoca, un ripensamento tardivo e generico circa la convenienza dell&#8217;emanazione dell&#8217;atto originario; c) le ragioni addotte a sostegno della revoca devono rivelare la consistenza e l&#8217;intensità  dell&#8217;interesse pubblico che si intende perseguire con il ritiro dell&#8217;atto originario; d) la motivazione della revoca deve essere profonda e convincente, nell&#8217;esplicitare non solo i contenuti della nuova valutazione dell&#8217;interesse pubblico, ma anche la sua prevalenza su quello del privato che aveva ricevuto vantaggi dal provvedimento originario a lui favorevole. A differenza del potere di annullamento d&#8217;ufficio, che postula l&#8217;illegittimità  dell&#8217;atto rimosso d&#8217;ufficio, quello di revoca esige, infatti, solo una valutazione di opportunità , seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all&#8217;art. 21 quinquies sicchè il valido esercizio dello stesso resta, comunque, rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell&#8217;Amministrazione procedente.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 05/12/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 13923/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 09111/2010 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 9111 del 2010, proposto da Carlo Buratti, De Scisciolo Graziano, Corvi Cleto e Pietrini Romano, nonchè Dominici Maria Felice, Campanelli Laura e Campanelli Giovanni, questi ultimi in qualità  di eredi di Campanelli Antonio, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Luciano Mariani e Marco D&#8217;Agostino, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Marco D&#8217;Agostino in Roma, via Oslavia, 28;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Elena Prezioso, domiciliataria in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Associazione Agraria di Civitavecchia, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento della Direzione Regionale Agricoltura Area Territoriale Rurale, Credito del 21 luglio 2010, prot. 127231/D3/3D/26, notificato il 27 luglio 2010, con il quale è stata rigettata l&#8217;opposizione, ex art. 15 r.d. n.332/1928, avverso la &quot;relazione di rivalutazione relativa alla proposta di legittimazione di terreni (demaniali gravati da uso civico) ricadenti nel comprensorio turistico &#8211; termale&quot; del 9 marzo 2010;</p>
<p style="text-align: justify;">della &quot;relazione di rivalutazione alla proposta di legittimazione di terreni ricadenti nel comprensorio turistico &#8211; termale&quot; del 9 marzo 2010 redatta dal Perito Demaniale, della nota della Regione Lazio del 4 febbraio 2010, prot. n. 20164-D3-3D-26 e di ogni altro atto indicato nell&#8217;epigrafe del ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 novembre 2019 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">I Sig. ri Buratti Carlo, De Sciciolo Graziano, Corvi Cleto, Campanelli Antonio e Pietrini Romano, occupatori dei terreni demaniali gravati da uso civico siti nel Comune di Civitavecchia, località  Banditella, in data 28 aprile 2010 presentavano ricorso in opposizione alla Regione Lazio avverso la determinazione con cui la Regione Lazio incaricava il perito demaniale Rossi di porre in essere un nuovo progetto di legittimazione nell&#8217;ambito della procedura di legittimazione e seguente affrancazione afferente i suddetti terreni, progetto notificato ai ricorrenti in data 1 aprile 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli odierni ricorrenti chiedevano in quella sede, in via principale, che venisse dichiarata la legittimazione dell&#8217;occupazione in oggetto alla stregua del primo progetto Rossi a definitivo accoglimento dell&#8217;istanza di legittimazione formulata in data 9 gennaio 2009 e riformulata in data 10 luglio 2009, anche per ciù² che riguardava l&#8217;affrancazione, ricorrendone tutte le condizioni di fatto e di diritto ed in via subordinata, qualora si fosse ritenuto di applicare la rivalutazione di cui al secondo progetto Rossi, determinare un&#8217;equa riduzione del canone annuo e del capitale di affrancazione anche in via conciliativa e transattiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Rappresentavano infatti i ricorrenti la definitività  del procedimento di legittimazione e affrancazione, atteso che il perito demaniale aveva giù  redatto un progetto di legittimazione in cui erano state accertate la regolarità  del pagamento dei canoni annui da parte dei quotisti, la valenza sociale delle occupazioni e si era proceduto a calcolare il valore dei terreni ed il seguente capitale di affrancazione sulla base dei valori agricoli medi (V.A.M.) e che, dunque, ai sensi dell&#8217;art. 15 r. d. n. 332 del 1928, non essendo intervenute opposizioni entro trenta giorni dalla pubblicazione del progetto di legittimazione &#8211; atteso che l&#8217;unica opposizione intervenuta era quella tardiva dell&#8217;A.A.C. &#8211; il Commissario (oggi Regione Lazio a seguito dell&#8217;attribuzione delle relative competenze) avrebbe dovuto rendere esecutivo il progetto.</p>
<p style="text-align: justify;">La determinazione della Regione Lazio volta a conferire al perito demaniale l&#8217;incarico a predisporre un nuovo progetto di legittimazione, a fronte dell&#8217;approvazione di una variante del PRG, doveva dirsi pertanto illegittima per violazione dei principi di irretroattività  dell&#8217;azione amministrativa e lesione del legittimo affidamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Deducevano inoltre i ricorrenti che, qualora l&#8217;Amministrazione avesse rivalutato il progetto alla luce di un potere di autotutela, ai sensi dell&#8217;art. 25 quinquies della l. n. 241/1990 avrebbe dovuto riconoscere in favore dei medesimi un indennizzo a fronte del pregiudizio economico sofferto dai ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Con provvedimento prot. n. 127231/D3/3D/26 adottato il 21 luglio 2010, notificato in data 27 luglio 2010, la Direzione Regionale Agricoltura Area Territorio Rurale Credito rigettava l&#8217;opposizione, rappresentando che il procedimento di legittimazione e seguente affrancazione doveva dirsi discrezionale e che dunque, a fronte della sopravvenienza di un interesse pubblico, quale quello a conseguire una maggiore utilità  a seguito della edificabilità  dei terreni disposta con la nuova variante al PRG, l&#8217;Amministrazione avrebbe potuto compiere un supplemento di indagine e che, a seguito dell&#8217;intervenuto mutamento di destinazione dei terreni in questione, l&#8217;Amministrazione avrebbe dovuto procedere a revocare in autotutela il procedimento, atteso che i ricorrenti, per acquisire la titolarità  dei terreni in questione, avrebbero dovuto agire con le procedure di cui all&#8217;art. 8 della l. n. 6 del 2005, che prevede che il prezzo di stima dei beni si calcoli tenendo conto del valore attuale di mercato. La Regione insisteva dunque nell&#8217;affermare la legittimità  dell&#8217;esercizio del proprio ius poenitendi, rigettando anche la richiesta di indennizzo stante la qualifica di occupatori in mala fede dei ricorrenti e rimaneva in attesa delle determinazioni dell&#8217;Associazione Agraria Civitavecchia in merito alla soluzione transattiva della controversia.</p>
<p style="text-align: justify;">Con lettera del 27 settembre 2010 la Regione Lazio chiedeva ai ricorrenti di aderire al secondo progetto provvedendo al pagamento delle differenze rispetto a quanto giù  versato, o in alternativa disponeva che l&#8217;A.A.C. avrebbe dovuto restituire le somme giù  versate dai ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 19 ottobre 2010 i ricorrenti notificavano alla Regione Lazio il ricorso che viene in decisione, chiedendo l&#8217;annullamento, previa sospensione di efficacia, del provvedimento prot. n. 127231/D3/3D/26 notificato in data 27 luglio 2010 con cui la Direzione Regionale Agricoltura Area Territorio Rurale Credito aveva rigettato l&#8217;opposizione avverso la relazione di rivalutazione, nonchè di ogni altro atto presupposto, compresa la relazione di rivalutazione del 9 marzo 2010 redatta dal perito demaniale Rossi, nonchè la nota della Regione Lazio del 4 febbraio 2010 prot. n. 20164/D3/3D/26 con cui era stata disposta la rideterminazione del valore dei fondi oggetto di legittimazione, di ogni altro atto conseguente e comunque connesso, compresa la nota della Regione Lazio del 27 settembre 2010 prot. n. 168261 con cui è stato chiesto agli odierni ricorrenti il pagamento della parte restante del capitale di affrancazione; nonchè il riconoscimento dei requisiti per l&#8217;accoglimento delle istanze di legittimazione e contestuale affrancazione formulate dai ricorrenti in relazione al primo progetto di legittimazione.</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti sollevavano tre motivi di illegittimità .</p>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo deducevano la violazione, erronea e falsa applicazione dell&#8217;art. 15 del R.D. n. 332 del 1928, nonchè la violazione, erronea e falsa applicazione dell&#8217;art. 21 quinquies e nonies della l. n. 241 del 1990, eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, contraddittorietà  ed illogicità  della motivazione e del provvedimento, violazione degli artt. 3 e 10 bis della l. n. 241 del 1990, atteso che il progetto sarebbe divenuto esecutivo a seguito dei pagamenti ad opera dei ricorrenti ed il procedimento si sarebbe concluso con il rigetto dell&#8217;opposizione dell&#8217;A.A.C., risultando dunque illegittima una nuova istruttoria. Rappresentavano inoltre i ricorrenti che solo un mutamento delle condizioni di fatto e/o giuridiche avrebbe legittimato una diversa valutazione dell&#8217;interesse pubblico, nel caso di specie non avvenuto, deducendo dunque l&#8217;insussistenza dei presupposti legali della autotutela e della revoca. Asserivano i ricorrenti che, qualora un mutamento ci fosse stato, il provvedimento di rigetto della Regione Lazio avrebbe dovuto indicare specificamente le motivazioni addotte, nonchè essere preceduto da una comunicazione dei motivi di diniego con la fissazione di un termine per presentare osservazioni e controdeduzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo motivo, censuravano la violazione dell&#8217;art. 21 quinquies e nonies della l. n. 241/1990, in relazione al rigetto della richiesta di indennizzo che, a detta dei ricorrenti, avrebbe dovuto poggiare sul bilanciamento tra i poteri di autotutela dell&#8217;Amministrazione e il principio di affidamento dei privati, atteso il pregiudizio economico sofferto dai ricorrenti, stante la frustrazione delle aspettative maturate con l&#8217;avvenuto pagamento del capitale di affrancazione ed il decorso del termine per proporre opposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il terzo motivo, deducevano la violazione del principio di irretroattività  dell&#8217;azione amministrativa, atteso che la Regione avrebbe perso la discrezionalità , non potendo comportare la variante al PRG, peraltro asseritamente tenuta in considerazione nella determinazione dei canoni, la decadenza dei precedenti atti.</p>
<p style="text-align: justify;">Con atto formale depositato in data 4 novembre 2010 si costituiva in giudizio la Regione Lazio, depositando successiva memoria con cui chiedeva il rigetto dell&#8217;istanza cautelare, nonchè il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite, atteso che la variante del PRG avrebbe fatto venire meno il carattere agricolo dell&#8217;area oggetto del progetto di legittimazione, con la sopravvenienza di un superiore interesse pubblico ad un supplemento di istruttoria, stante la modificazione economica del valore dell&#8217;area de qua, nonchè attesa la mancata conclusione del procedimento di affrancazione che avrebbe legittimato l&#8217;esercizio dello ius poenitendi della Regione, non legittimante alcun riconoscimento di indennizzo in capo ai ricorrenti usurpatori in mala fede.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza in Camera di Consiglio del 16 dicembre 2010 la parte ricorrente rinunciava alla richiesta di sospensiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle more della trattazione di merito, essendo deceduto il signor Antonio Campanelli, gli eredi del defunto si costituivano per la prosecuzione del giudizio, insistendo per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ulteriore memoria, i ricorrenti insistevano per l&#8217;accoglimento delle giù  rassegnate conclusioni.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 21 maggio 2019 la trattazione della causa era rinviata alla pubblica udienza del 26 novembre 2019, su richiesta di parte ricorrente, cui non si opponeva la difesa regionale, essendo in corso la definizione del giudizio in via conciliativa.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 26 novembre 2019 le parti chiedevano il passaggio in decisione della causa, per cui il ricorso veniva deciso.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti sono da oltre un ventennio occupanti di alcuni terreni siti in Civitavecchia, località  Banditella, ricadenti nel Comprensorio Turistico Termale della Variante di P.R.G. di proprietà  dell&#8217;Associazione Agraria di Civitavecchia.</p>
<p style="text-align: justify;">In seguito alla domanda di legittimazione, presentata all&#8217;inizio dell&#8217;anno 2009, l&#8217;associazione Agraria di Civitavecchia ha comunicato agli interessati, nel luglio del 2009, ai sensi e per gli effetti degli articoli 15 e 16 del R.D. 26.02.1928 n. 332, una proposta di legittimazione, a loro favore, delle occupazioni di terreni demaniali gravati da uso civico.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge 16 giugno 1927, numero 1766 &#8220;Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l&#8217;art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall&#8217;art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751&#8221; all&#8217;articolo 9 prevede che &#8220;Qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad esse pervenute per effetto della liquidazione dei diritti di cui all&#8217;art. l siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate, sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni:</p>
<p style="text-align: justify;">a) che l&#8217;occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie;</p>
<p style="text-align: justify;">b) che la zona occupata non interrompa la continuità  dei terreni;</p>
<p style="text-align: justify;">c) che l&#8217;occupazione duri almeno da dieci anni.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Il procedimento di legittimazione è disciplinato dal regio decreto 26/02/1928, n. 332,</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno&#8221; che, al Capo IV &#8211; Legittimazione e reintegra delle occupazioni, così dispone: Art. 25: &#8220;Sono soggette all&#8217;applicazione degli articoli 9 e 10 della legge le terre di origine comune o provenienti da affrancazione di uso civico da chiunque possedute per le quali manchi il titolo&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 29 del regolamento prevede che &#8220;Qualora il Commissario regionale abbia ritenuto disporre la verifica delle occupazioni delle terre comuni o demani comunali si procederà  anzitutto alla ricognizione dei fondi ed alla loro circoscrizione in base ai documenti e piante, e solamente in difetto di documenti originari si potrà  supplire con le notizie desunte dai catasti antichi e recenti e con quelle fornite da indicatori locali.</p>
<p style="text-align: justify;">Precisata la consistenza del fondo nei suoi confini esterni, il perito rileverà  tutti i possessori in esso esistenti, e, col confronto degli atti delle precedenti legittimazioni, quotizzazioni e censuazioni ritualmente eseguite, distinguerà  i possessi legittimi dalle arbitrarie occupazioni. Di queste ultime redigerà  uno stato indicante il nome, cognome e domicilio dell&#8217;occupatore, l&#8217;estensione occupata, le migliorie introdottevi e farà  la proposta del canone da imporre, ai termini dell&#8217;art. 10 della legge, sulle terre rispetto alle quali concorrano i requisiti per la legittimazione. Per le terre che dovranno essere reintegrate accerterà  pure la misura dei frutti indebitamente percepiti da restituire al Comune od all&#8217;Associazione agraria&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il successivo art. 30 prescrive che &#8220;Gli atti istruttori così formati saranno sottoposti all&#8217;esame del Commissario, che, previa rettifica nel caso non li riconosca regolari, disporrà  il deposito di essi presso la segreteria del Comune o della Associazione agraria, la pubblicazione del bando e la notificazione agli interessati ai termini dell&#8217;art. 15 del regolamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Contro le operazioni come sopra fatte potranno proporre opposizioni il Comune, l&#8217;Associazione agraria ed i possessori delle terre nei termini indicati dal suddetto articolo.</p>
<p style="text-align: justify;">I possessori inoltre nei termini medesimi potranno presentare al Commissario o la domanda di legittimazione, ovvero la dichiarazione di bonario rilascio delle terre occupate.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Per il seguente art. 31 &#8220;Il Commissario provvederà  a norma di legge sulle opposizioni e sulle domande di legittimazione.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 33 prevede che &#8220;I canoni imposti in applicazione degli articoli 7 e 10 della legge possono essere affrancati anche all&#8217;atto stesso della conciliazione o della legittimazione ed il capitale di affrancazione resterà  vincolato ai termini dell&#8217;art. 24 della legge stessa&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Affrancazione disciplinata dal Capo II del Regolamento che, all&#8217;art. 15, così dispone: &#8220;Il Commissario può incaricare uno dei suoi assessori od istruttori della formazione di un progetto di liquidazione dei diritti di cui all&#8217;art. 1 della legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Il progetto, con le eventuali modificazioni che il Commissario crederà  apportarvi, dovrà  essere depositato nella segreteria del Comune o dell&#8217;Associazione agraria del luogo dove sono situate le terre e tutti gl&#8217;interessati avranno diritto di prenderne visione.</p>
<p style="text-align: justify;">Del deposito sarà  dato avviso mediante bando da affiggersi all&#8217;albo pretorio e con la notificazione per biglietto in carta libera ai singoli interessati per mezzo del messo addetto all&#8217;ufficio di conciliazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Hanno diritto di opporsi al progetto il Comune o l&#8217;Associazione agraria nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando ed i possessori delle terre su cui si pretendono i diritti di uso civico entro trenta giorni dalle rispettive notificazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Se entro i termini stabiliti non siano pervenute opposizioni al Commissario, questi con suo decreto renderà  esecutivo il progetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Se invece saranno fatte opposizioni, il Commissario provvederà  per la risoluzione di esse in contenzioso e potrà  rendere esecutivo il progetto nelle parti non impugnate.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Con il trasferimento alle Regioni delle relative funzioni amministrative, il Commissario per gli usi civici ha conservato le sole funzioni giurisdizionali, essendo subentrata l&#8217;autorità  regionale in tutte le suddette funzioni amministrative, tra le quali sono comprese le legittimazioni delle occupazioni delle terre di uso civico.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso controverso, con un primo progetto di legittimazione, ravvisandosi le condizioni stabilite dall&#8217;art. 9 della Legge n. 1756 del 1927, è stata proposta la legittimazione delle occupazioni e l&#8217;affrancazione dei terreni mediante il pagamento di determinate somme di denaro, in unica soluzione a titolo di capitale di affrancazione, corrispondente al canone enfiteutico capitalizzato.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale prima proposta di legittimazione, valorizzata nell&#8217;ambito di un progetto redatto il 28 aprile 2009 dal perito regionale, è stata opposta, tardivamente, dall&#8217;Associazione Agraria di Civitavecchia, rappresentante della titolarità  degli usi civici.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministrazione regionale, pur rigettando l&#8217;opposizione dell&#8217;Associazione agraria, in quanto tardiva, ha disposto una nuova perizia di stima dei terreni oggetto di legittimazione che ha determinato la redazione di un secondo progetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il secondo progetto di legittimazione è stato contestato dai ricorrenti, dapprima con un ricorso amministrativo e, in seguito al rigetto del ricorso in opposizione, con il ricorso giurisdizionale che viene in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento impugnato, adottato dalla Regione il 21 luglio 2010 notificato agli interessati il 27 luglio 2010 reca, appunto, il rigetto del ricorso in opposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rigetto è motivato con la discrezionalità  amministrativa riconosciuta dall&#8217;articolo 9 e seguenti della legge numero 1766 del 1927 in merito alla legittimazione delle occupazioni illegittime di terreni demaniali civici, essendo sopravvenuto il mutamento della destinazione d&#8217;uso dei terreni.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, sebbene tardive, le opposizioni dell&#8217;associazione agraria di Civitavecchia sarebbero state sostanzialmente condivise dall&#8217;Amministrazione regionale. Pertanto, nell&#8217;esercizio del potere di controllo e in fase istruttoria, la Regione avrebbe proceduto ad un supplemento di indagine. Nel primo progetto di legittimazione, il tecnico avrebbe tenuto conto della delibera del consiglio comunale numero 37 del 2002 di adozione della variante al piano regolatore generale, ma avrebbe considerato non modificata la destinazione urbanistica delle quote di terreni, in quanto la variante risultava adottata solamente e non ancora approvata. Con la successiva approvazione della variante al piano regolatore generale, con delibera di giunta regionale numero 499 del 6 luglio 2009, il procedimento di legittimazione in corso avrebbe dovuto essere revocato in autotutela, essendo venuto meno il carattere agricolo dei terreni interessati dalla legittimazione. Di conseguenza, il prezzo base dei fondi avrebbe dovuto corrispondere al valore attuale di mercato.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo di impugnazione, i ricorrenti censurano il provvedimento della Direzione regionale agricoltura, notificato il 27 luglio 2010, con cui è stata rigettata l&#8217;opposizione ex articolo 15 del regio decreto numero 332 del 1928 avverso la relazione di rivalutazione relativa alla proposta di legittimazione di terreni demaniali gravati da uso civico ricadenti nel comprensorio turistico-termale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso dei ricorrenti, in applicazione dell&#8217;articolo 15 del regio decreto 26 febbraio 1928, numero 332, la scadenza dei termini per le opposizioni avrebbe dovuto obbligare l&#8217;autorità  competente a rendere esecutivo il progetto con proprio decreto. Il procedimento di legittimazione si sarebbe completamente esaurito, il progetto redatto dal tecnico architettonico sarebbe divenuto definitivo non essendo stata perfezionata nei termini di legge alcuna opposizione. Il rigetto dell&#8217;opposizione proposta dalla associazione agraria di Civitavecchia confermerebbe l&#8217;esaurimento del procedimento di legittimazione e affrancazione. La Regione Lazio, quindi, non avrebbe potuto esercitare un potere di controllo in fase istruttoria. Essa stessa, nel respingere l&#8217;opposizione dei ricorrenti, dichiara di aver esercitato il potere di revoca in autotutela. Ma il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell&#8217;elaborato, fissato dall&#8217;articolo 15, commi 4 e 5 del regio decreto 332 del 1928, sarebbe perentorio, obbligando l&#8217;autorità  amministrativa a rendere esecutivo il progetto con proprio decreto. Mancherebbero comunque i presupposti della revoca, non essendo intervenuta alcuna modificazione sostanziale di terreni tra il primo progetto dell&#8217;architetto Rossi in data 28 aprile 2009 e il secondo progetto dell&#8217;architetto Rossi in data 9 marzo 2010; la variante di piano regolatore generale, adottata nel 2002 e approvata il 6 luglio 2009, sarebbe stata giù  presa in considerazione nel primo progetto. Il criterio di determinazione del canone di affrancazione sarebbe immodificato, l&#8217;indice di edificabilità  sarebbe rimasto sostanzialmente identico, non risulterebbe motivato il nuovo maggior valore attribuito ai terreni. Infine, non sarebbe stato comunicato il preavviso di rigetto, in violazione dell&#8217;articolo 10 bis della legge sul procedimento amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è fondato, nei limiti di seguito specificati.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la scadenza del termine legale di pubblicità  del progetto di legittimazione, ai sensi dell&#8217;articolo 15, comma quinto, del regio decreto numero 332 del 1928, l&#8217;autorità  procedente, in mancanza di opposizioni, sarebbe stata obbligata a rendere esecutivo il progetto con proprio decreto.</p>
<p style="text-align: justify;">Solo nel caso fossero pervenute, tempestivamente, opposizioni, la stessa autorità , in applicazione del comma sesto del richiamato articolo 15, avrebbe dovuto procedere alla risoluzione delle opposizioni in contenzioso.</p>
<p style="text-align: justify;">Contraddittoriamente, l&#8217;Amministrazione regionale, pur ritenendo tardiva l&#8217;opposizione presentata dall&#8217;associazione controinteressata, non ha adottato il provvedimento integrativo dell&#8217;efficacia del progetto di legittimazione, ma ha disposto un supplemento di istruttoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Si deve ritenere, quindi, che l&#8217;Amministrazione abbia esercitato il potere di autotutela, riaprendo un procedimento amministrativo oramai concluso e disponendo un supplemento di indagine, avendo ravvisato un mutamento delle condizioni giuridiche dei terreni, in misura tale da incidere sulla opportunità  del provvedimento risultante dal primo procedimento, per ragioni di pubblico interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">A giudizio del Collegio, per la risoluzione della controversia, devono essere precisate le condizioni legittimanti l&#8217;esercizio del potere di revoca, in autotutela, di un provvedimento amministrativo perfezionato, in quanto mancante del solo decreto di esecutività , qualificabile come atto integrativo dell&#8217;efficacia.</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione ai diversi profili di praticabilità  del potere di revoca dei provvedimenti amministrativi, non meno che ai sottesi impegni giustificativi gravanti sull&#8217;Amministrazione, l&#8217;art. 21 quinquies, l. 7 agosto 1990, n. 241 impone di distinguere tra: a) revoca per sopravvenienza di interessi, ammessa senza particolari limiti (ex art. 97 Cost., avuto riguardo al necessario e dinamico adeguamento dell&#8217;azione amministrativa alla salvaguardia del pubblico interesse); b) revoca per sopravvenienza di norme, non codificata ma implicita nella clausola rebus sic stantibus; c) revoca per sopravvenienza di fatti, ora ammessa solo in caso di imprevedibilità  del mutamento della situazione fattuale sussistente al momento di adozione del provvedimento; d) revoca penitenziale, esclusa per i provvedimenti di matrice autorizzatoria e per quelli attributivi di vantaggi economici (Consiglio di Stato, sez. V , 19/02/2018 , n. 1036).</p>
<p style="text-align: justify;">Applicando i principi appena richiamati al caso specifico, si deve ritenere che la revoca sia intervenuta per un fatto sopravvenuto, ravvisabile nel mutamento di destinazione d&#8217;uso dei terreni.</p>
<p style="text-align: justify;">Affinchè il potere di revoca sia esercitato legittimamente, peraltro, è necessario che il fatto sopravvenuto fosse imprevedibile al momento dell&#8217;adozione del provvedimento revocato.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, per costante e condivisibile giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma. sez. I, 03/04/2018, n. 3646) un&#8217;esegesi e un&#8217;applicazione della disposizione di cui all&#8217;art. 21 quinquies, l. n. 241 del 1990 che siano coerenti con i principi generali dell&#8217;ordinamento di tutela della buona fede, di lealtà  nei rapporti tra privati e P.A e del buon andamento dell&#8217;azione amministrativa (che ne implica, a sua volta, l&#8217;imparzialità  e la proporzionalità ) impongono la lettura e l&#8217;attuazione della norma secondo i canoni stringenti enunciati dalla giurisprudenza: a) la revisione dell&#8217;assetto di interessi recato dall&#8217;atto originario deve essere preceduta da un confronto procedimentale con il destinatario dell&#8217;atto che si intende revocare; b) non è sufficiente, per legittimare la revoca, un ripensamento tardivo e generico circa la convenienza dell&#8217;emanazione dell&#8217;atto originario; c) le ragioni addotte a sostegno della revoca devono rivelare la consistenza e l&#8217;intensità  dell&#8217;interesse pubblico che si intende perseguire con il ritiro dell&#8217;atto originario; d) la motivazione della revoca deve essere profonda e convincente, nell&#8217;esplicitare non solo i contenuti della nuova valutazione dell&#8217;interesse pubblico, ma anche la sua prevalenza su quello del privato che aveva ricevuto vantaggi dal provvedimento originario a lui favorevole. A differenza del potere di annullamento d&#8217;ufficio, che postula l&#8217;illegittimità  dell&#8217;atto rimosso d&#8217;ufficio, quello di revoca esige, infatti, solo una valutazione di opportunità , seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all&#8217;art. 21 quinquies sicchè il valido esercizio dello stesso resta, comunque, rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell&#8217;Amministrazione procedente.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, si può dubitare fondatamente della imprevedibilità  della sopravvenienza, trattandosi di una variante di piano regolatore generale giù  adottata in attesa dell&#8217;approvazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Si deve certamente escludere, comunque, che la revisione del precedente progetto di legittimazione sia stata preceduta dal necessario confronto procedimentale con gli interessati, non essendo stato nemmeno comunicato l&#8217;avvio del procedimento di riesame.</p>
<p style="text-align: justify;">Ammesso che un fatto rilevante, in termini di opportunità  del provvedimento, possa sopravvenire anche successivamente al perfezionamento del progetto di legittimazione, affinchè il potere di revoca sia esercitato legittimamente, è indispensabile il coinvolgimento dei soggetti che ne possono subire un pregiudizio, in modo che questi possano presentare osservazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Non vi è dubbio che, sebbene il procedimento non si fosse concluso con il decreto di esecutività , i ricorrenti vantavano comunque un interesse all&#8217;emissione del provvedimento finale, meramente ricognitivo della sussistenza delle condizioni previste dalla legge (ovvero deposito somma di affrancazione e progetto di legittimazione).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, la Regione, non coinvolgendo gli interessati ha violato i principi di partecipazione sanciti dalla legge n. 241/1990</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, il ricorso deve essere accolto, per violazione delle garanzie procedimentali necessarie per l&#8217;avvio di un procedimento di revoca.</p>
<p style="text-align: justify;">Espletato il necessario confronto in contraddittorio con le controparti, l&#8217;autorità  procedente potrà  esercitare nuovamente la propria discrezionalità  tecnica, ma attenendosi ai parametri in precedenza precisati delimitanti l&#8217;esercizio del potere di revoca.</p>
<p style="text-align: justify;">Per completezza di trattazione devono essere esaminati gli ulteriori motivi di impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il 2Âº motivo i ricorrenti deducono violazione dell&#8217;articolo 21 quinquies della legge sul procedimento amministrativo per omessa previsione dell&#8217;indennizzo, incidendo la revoca su un rapporto ad efficacia durevole e la violazione dell&#8217;articolo 21 nonies per violazione del principio dell&#8217;affidamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è inammissibile, per difetto di interesse.</p>
<p style="text-align: justify;">Essendo stata accertata la illegittimità  del provvedimento di revoca, i ricorrenti non hanno alcun interesse a chiedere l&#8217;indennizzo, eventualmente configurabile sul presupposto della legittimità  dell&#8217;atto impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il 3Âº motivo, infine, deducono violazione del principio di irretroattività  dell&#8217;azione amministrativa, intervenendo il provvedimento amministrativo impugnato su un rapporto giuridico giù  regolato da precedente provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo, così come proposto, è infondato, non essendo astrattamente impedito alla pubblica amministrazione di intervenire, mediante l&#8217;esercizio del potere di autotutela decisoria, su un rapporto giuridico giù  determinato da un precedente provvedimento di primo grado, oltre tutto, nel caso specifico, non ancora efficace.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l&#8217;effetto, devono essere annullati i provvedimenti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese processuali, tenuto conto della particolare complessità  della fattispecie, devono essere interamente compensate tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla i provvedimenti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-5-12-2019-n-13923/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2019 n.13923</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2019 n.8328</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-12-2019-n-8328/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-12-2019-n-8328/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2019 n.8328</a></p>
<p>Antonino Anastasi, Presidente, Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore; (Comune di Sesto San Giovanni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Bonini e Francesco Camilletti c. Centro culturale islamico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Cerami e Andrea Guarino)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-12-2019-n-8328/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2019 n.8328</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-12-2019-n-8328/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2019 n.8328</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonino Anastasi, Presidente, Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore;  (Comune di Sesto San Giovanni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Bonini e Francesco Camilletti c. Centro culturale islamico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Cerami e Andrea Guarino)</span></p>
<hr />
<p>Libertà  di culto : interpretazione dell&#8217;  art. 70 L.R. Lombardia nr. 12/2005 .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Diritti fondamentali &#8211; libertà  di culto &#8211; art. 70 L.R. Lombardia nr. 12/2005 &#8211; interpretazione.<br /> </span></p>
<hr />
<p>Â  </p>
<div style="text-align: justify;"><em>Come emerge dalla esegesi condotta dalla Corte Costituzionale sul comma 2Â terdell&#8217;art. 70 della legge regionale lombarda n. 12/2005 (introdotto dall&#8217;art. 1, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 2/2015) la disposizione in questione, come costituzionalmente interpretata, si presta a soddisfare il principio e il test di proporzionalità , che impongono di valutare se una norma oggetto di scrutinio, potenzialmente limitativa di un diritto fondamentale, qual è la libertà  di culto, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più¹ misure appropriate, prescriva di applicare sempre quella meno restrittiva dei diritti individuali e imponga sacrifici non eccedenti quanto necessario per assicurare il perseguimento degli interessi ad essi contrapposti: in altri termini, l&#8217;Ente locale non può interpretare le convenzioni exart. 70, comma 2Â ter, come se si trattasse di una qualunque convenzione urbanistica, ma deve valutare, e di conseguenza motivare, se gli inadempimenti addotti debbano necessariamente comportare la risoluzione, la revoca o la decadenza o se non siano utilizzabili diversi strumenti, meno lesivi per la libertà  di culto.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 05/12/2019<br /> <strong>N. 08328/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04287/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4287 del 2018, proposto dal Comune di Sesto San Giovanni, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Bonini e Francesco Camilletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniele Villa in Roma, via Tibullo, 10;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Centro culturale islamico, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Cerami e Andrea Guarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Guarino in Roma, via Giulio Caccini, 1;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione II, n. 686/2018, pubblicata il 9 marzo 2018.<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Centro culturale islamico;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 novembre 2019 il consigliere Giuseppe Castiglia;<br /> Uditi per le parti gli avvocati Mauro Bonini e Andrea Guarino;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. In data 16 novembre 2011 il Centro culturale islamico (di seguito: Centro) ha chiesto al Comune di Sesto San Giovanni la concessione del diritto di superficie su parte di un&#8217;area comunale per realizzarvi edifici e attrezzature destinati al culto e servizi religiosi e di carattere socio-culturale correlati.<br /> Con deliberazione del Consiglio n. 8 del 1° marzo 2012 il Comune ha accertato l&#8217;interesse pubblico all&#8217;iniziativa.<br /> Con deliberazione di Giunta n. 404 del 13 dicembre 2013 il Comune ha approvato lo schema di convenzione.<br /> Con atto del 27 dicembre 2013 il Comune, richiamata tale deliberazione, ha concesso al Centro il diritto di superficie richiesto per la durata di 50 anni.<br /> Con atto del 29 aprile 2015 è stata in parte modificata l&#8217;originaria convenzione con la concessione &#8211; tra l&#8217;altro &#8211; di un diritto d&#8217;uso per realizzare, nelle more della realizzazione della struttura definitiva, una struttura temporanea adibita a sala di preghiera e ai servizi annessi.<br /> In data 20 novembre 2015 il Comune ha rilasciato l&#8217;autorizzazione unica SUAP n. 1/2015 valida anche come permesso di costruire.<br /> Con nota dell&#8217;8 marzo 2017 il Centro ha chiesto la revisione del cronoprogramma dei lavori.<br /> Con nota dirigenziale del 10 luglio 2017 il Comune ha rilevato il mancato inizio dei lavori di realizzazione dell&#8217;edificio nei termini previsti dalla convenzione e comunicato l&#8217;archiviazione dell&#8217;autorizzazione unica in quanto decaduta.<br /> Con delibera di Giunta n. 219 del 18 luglio 2017 il Comune ha respinto la richiesta di revisione del cronoprogramma e &#8211; sulla base di tre inadempimenti ritenuti &#8220;gravi&#8221; (mancato pagamento della somma di 320.000 euro entro il termine del 30 aprile 2017; mancato completamento della procedura di avviata bonifica; mancato inizio dei lavori di realizzazione della struttura nel termine di sei mesi) &#8211; ha incaricato il Settore competente di avviare le procedure di diffida e, in caso di inottemperanza, di decadenza.<br /> Con nota dirigenziale del 21 luglio 2017 il Comune ha trasmesso al Centro una diffida ad adempiere entro venti giorni sotto pena di decadenza dalla concessione del diritto di superficie e di escussione delle fideiussioni.<br /> Il Centro ha chiesto l&#8217;assegnazione di un nuovo termine.<br /> Con nota dirigenziale dell&#8217;8 agosto 2017 il Comune ha respinto la richiesta.<br /> 2. Il Centro ha impugnato i ricordati atti comunali avversi con sette motivi di censura, facendo riserva di azione risarcitoria.<br /> Con delibera del Consiglio n. 48 del 9 ottobre 2017 il Comune ha dichiarato la decadenza dalla concessione del diritto di superficie e del diritto d&#8217;uso.<br /> Il Centro l&#8217;ha impugnata con atto di motivi aggiunti.<br /> 3. Con sentenza n. 686/2018, pubblicata il 9 marzo 2018, il TAR per la Lombardia, sez. II:<br /> a) ha respinto le eccezioni di inammissibilità  del ricorso formulate dal Comune, argomentate sul carattere asseritamente non lesivo di alcuni degli atti impugnati;<br /> b) nel merito, ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale nonchè il terzo motivo aggiunto, pur con qualche dubbio sulla effettiva capacità  del Centro a dare corso &#8220;all&#8217;ambizioso progetto iniziale&#8221; &#8211; che peraltro potrebbe avere dimensioni meno consistenti di quelle previste dal progetto di massima &#8211; e dunque a rispettare il termine ultimo di conclusione dei lavori; per l&#8217;effetto, ha annullato gli atti impugnati con riviviscenza del diritto di superficie e delle prerogative edificatorie del Centro;<br /> c) ha compensato fra le parti le spese di giudizio.<br /> In sintesi, alcuni inadempimenti non sussisterebbero (la bonifica si sarebbe conclusa, come attestato da una certificazione della Città  metropolitana di Milano; il termine per l&#8217;inizio dei lavori è ricostruito in modo diverso), altri non sarebbero gravi (mancato pagamento di somme). In ogni caso &#8211; anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale 23 febbraio 2016, n. 63 &#8211; sarebbe prevalente l&#8217;interesse pubblico, di rango costituzionale, alla realizzazione di un edificio di culto, giù  espresso dal Comune con la delibera consiliare n. 8/2012 che ha accolto la proposta del Centro; interesse che, mai espressamente revocato, non potrebbe giustificare i provvedimenti impugnati in base a un mero e contestato inadempimento.<br /> 4. Il Comune ha interposto appello avverso la sentenza n. 686/2018 chiedendone anche la sospensione dell&#8217;efficacia esecutiva.<br /> Premessa una critica di fondo all&#8217;impianto generale della decisione, e segnatamente al ruolo diretto e determinante assegnato agli artt. 8 e 19 Cost. e alla ricordata sentenza della Corte costituzionale n. 63/2016, l&#8217;appellante sviluppa due complessi motivi di censura e chiede la revisione anche del capo relativo alle spese di giudizio.<br /> 4.1. Il Comune sostiene che:<br /> A1) trattandosi di una struttura non ancora esistente alla data del rilascio del provvedimento SUAP n. 1/2015, ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 8, della legge della Regione Lombardia n. 2/2015 &#8211; abrogata dall&#8217;art. 1, comma 1, n. 69, della successiva legge regionale n. 5/2018 con salvezza degli effetti giù  prodotti, comprese le modifiche apportate ad altre leggi e nello specifico alla legge regionale n. 12/2005 (art. 4) &#8211; alla vicenda si applicherebbe la normativa sopravvenuta e in particolare gli artt. 70-73 della citata legge n. 2/2015; di conseguenza, l&#8217;originario disegno amministrativo dovrebbe essere rivisto alla luce delle nuove norme di piano;<br /> A2) pur dopo la sentenza della Corte costituzione n. 63/2016, l&#8217;impianto normativo manterrebbe la distinzione tra enti della religione cattolica, enti di altre religioni con intese <em>ex</em>Â art. 8 Cost., enti di religioni senza intese; sul piano urbanistico, la normativa regionale prevedrebbe dettagliatamente l&#8217;obbligo della convenzione (art. 70 della l.r. n. 12/2005) e il piano delle attrezzature religiose (art. 72); l&#8217;interesse alla realizzazione di strutture del genere andrebbe doverosamente contemperato con gli altri interessi pubblici compresenti;<br /> A3) lo stesso TAR dubiterebbe dell&#8217;esistenza di un obbligo per i Comuni di prevedere la realizzazione di nuove attrezzature religiose mediante l&#8217;apposito piano;<br /> A4) sarebbe infondata la tesi che la dichiarazione di variato o scemato interesse a soddisfare l&#8217;interesse religioso debba essere esplicita;<br /> A5) vi sarebbe indebita commistione di piani fra il diritto a esercitare la propria fede e le concrete vicende del disegno amministrativo volto a consentirne la realizzazione.<br /> 4.2. Inoltre secondo il Comune:<br /> B1) il mancato pagamento nei termini dell&#8217;importo di 320.000 euro integrerebbe i gravi e ripetuti inadempimenti previsti dall&#8217;art. 13.1 a) della convenzione del 2013 e legittimerebbe i provvedimenti adottati dal Comune; la diversa tesi del TAR &#8211; che ha riconosciuto l&#8217;essenzialità  del termine e l&#8217;inadempimento, giudicandolo tuttavia non grave in applicazione del principio di buona fede contrattuale e in relazione all&#8217;interesse pubblico perseguito (la tempestiva realizzazione dell&#8217;opera) &#8211; sarebbe contraddittoria e viziata da aporie logiche, in quanto:<br /> sancirebbe il primato dell&#8217;interesse pubblico alla pianificazione religiosa su ogni convenzione negoziale, mentre la somma non corrisposta servirebbe al Comune per eseguire le opere aggiuntive di urbanizzazione primaria e dunque per soddisfare un interesse pubblico;<br /> l&#8217;inadempimento sarebbe reiterato e la controparte avrebbe espressamente dichiarato di non volere adempiere;<br /> la previsione di una garanzia fideiussoria non farebbe venir meno la gravità  dell&#8217;inadempimento, essendo fideiussione e risoluzione entrambe previste dalle clausole della convenzione del 2013;<br /> la progettazione preliminare delle opere non costituirebbe un termine alternativo e incerto alla luce del cronoprogramma allegato alla convenzione del 2013;<br /> B2) quanto al rilievo del tardivo inizio dei lavori, sarebbe errata la ricostruzione del primo giudice, secondo il quale il termine semestrale, previsto dal provvedimento SUAP n. 1/2015, decorrerebbe dalla data della certificazione di avvenuta bonifica (30 ottobre 2017), e non da quella della notifica del provvedimento autorizzatorio (14 aprile 2016), poichè:<br /> pure in disparte i ritardi giù  accumulati, se ne sarebbero poi verificati altri ulteriori (sospensione dei lavori per mancato pagamento all&#8217;impresa appaltatrice; indebite dilatazioni dei tempi nel compiere attività  di propria competenza nell&#8217;ambito del procedimento di bonifica; mancato sfalcio della vegetazione, che avrebbe fatto slittare i collaudi) riconducibili alla responsabilità  del Centro;<br /> la tolleranza sui ritardi pregressi, attribuita al provvedimento SUAP, non varrebbe modifica dei termini e delle relative decadenze, e impropriamente si riterrebbe l&#8217;efficacia del provvedimento sottoposta alla condizione sospensiva del completamento delle operazioni di bonifica;<br /> B3) ancora con riguardo al medesimo punto, secondo una corretta lettura della convenzione del 2015 al Comune sarebbe sufficiente allegare l&#8217;inadempimento, mentre sulla controparte graverebbe l&#8217;onere della prova della non imputabilità ;<br /> B4) e B5) la sentenza sarebbe viziata da ulteriori contraddizioni.<br /> 5. Il Centro ha resistito con controricorso e ha proposto appello incidentale per ripresentare i motivi di primo grado respinti, assorbiti o non esaminati.<br /> 5.1. Quanto ai motivi respinti:<br /> I) sarebbe mancata la comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento di decadenza del titolo autorizzativo. L&#8217;interlocuzione intercorsa con l&#8217;ufficio tecnico comunale avrebbe riguardato la richiesta di revisione del cronoprogramma, formulata peraltro quando erano giù  trascorsi i sei mesi dal rilascio del titolo autorizzatorio. Il provvedimento di decadenza sarebbe stato perciù² inaspettato;<br /> II) il pagamento della contestata somma di 320.000 euro sarebbe dovuto avvenire non entro il 30 aprile 2017, ma entro l&#8217;approvazione della progettazione dei lavori di urbanizzazione, anche perchè il pagamento sarebbe previsto per la realizzazione &#8211; necessariamente successiva &#8211; delle opere in questione;<br /> III) pure nella denegata ipotesi della legittimità  dei provvedimenti impugnati, le fideiussioni non potrebbero essere escusse perchè poste a garanzia dell&#8217;esecuzione di un&#8217;opera che il Comune avrebbe invece accantonato;<br /> IV) la revisione del cronoprogramma sarebbe doverosa, non essendo attuabile il cronoprogramma originario. Il titolo autorizzatorio avrebbe previsto la conclusione dei lavori entro tre anni dalla notifica, in un momento cioè successivo alla scadenza della concessione, e l&#8217;inizio dei lavori sarebbe stato subordinato al completamento delle attività  di bonifica, ancora in corso come ben noto al Comune. La revisione avrebbe consentito il perseguimento dell&#8217;interesse pubblico sotteso alla convenzione e il Centro avrebbe mostrato di possedere la capacità  finanziaria di dare corso al progetto, offrendosi da ultimo di corrispondere le somme ancora dovute in forza della convenzione;<br /> V) il termine quinquennale per la realizzazione dell&#8217;opera sarebbe estraneo alla delibera n. 8/2012, con cui il Comune ha riconosciuto l&#8217;interesse pubblico sottostante, e non sarebbe configurato come essenziale e perentorio dalle convenzioni del 2013 e del 2015.<br /> 5.2. Quanto ai motivi assorbiti o non esaminati:<br /> I) (primo motivo aggiunto) la delibera n. 48/2017 sarebbe illegittima nella parte in cui:<br /> dichiara l&#8217;inadempimento del Comune all&#8217;obbligazione di pagare la somma di 320.000 euro;<br /> imputa al Centro il mancato completamento delle operazioni di bonifica;<br /> attribuisce al Centro il ritardo occorso in tali operazioni; i termini del cronoprogramma non sarebbero comunque perentori;<br /> imputa al Centro il mancato inizio dei lavori nei tempi previsti dal provvedimento SUAP;<br /> il Comune non avrebbe motivato circa la gravità  degli asseriti adempimenti; questi non sarebbero tali nè dal punto di vista soggettivo (alla luce dei comportamenti delle parti) nè da quello oggettivo (non essendo venuto meno l&#8217;interesse pubblico perseguito); i provvedimenti impugnati costituirebbero una revoca delle precedenti delibere comunali, adottata in violazione dell&#8217;art. 21Â <em>quinquies</em>Â della legge n. 241/1990.<br /> II) (sesto motivo di ricorso e secondo motivo aggiunto) Sarebbe illegittimo il diniego opposto dal Comune di poter beneficiare di un termine per ottemperare alla diffida del 21 luglio 2017 (nota del successivo 8 agosto), perchè adottato in violazione dei principi di ragionevolezza e buona fede senza tenere conto dei nuovi elementi apportati dal ricorrente.<br /> III) (quarto motivo aggiunto) La delibera n. 48/2017 sarebbe illegittima per errore sul presupposto, dal momento che il Centro avrebbe replicato alla diffida e si sarebbe reso disponibile a corrispondere l&#8217;importo richiesto.<br /> IV) (quinto e settimo motivo aggiunto) Le comunicazioni del 21 luglio e dell&#8217;8 agosto 2017 sarebbero illegittime per invalidità  derivata. Il motivo è riproposto cautelativamente.<br /> 6. Con successiva memoria il Centro ha replicato ai motivi dell&#8217;appello comunale.<br /> L&#8217;appellato ritiene che il punto centrale della pronunzia del TAR sia costituito dalla declaratoria di illegittimità  della comunicazione del 10 luglio 2017 (decadenza della autorizzazione unica per mancato inizio dei lavori nei termini). Se fossero respinte le argomentazioni formulate dal Comune al riguardo, la parte rimanente dell&#8217;appello diventerebbe inammissibile.<br /> Circa il mancato pagamento dell&#8217;importo di 320.000 euro, l&#8217;appello sarebbe inammissibile per la ragione ora detta e comunque infondato per non proporre una ricostruzione alternativa della delibera n. 8/2012 e delle implicazioni correlate circa il ruolo fondamentale dell&#8217;interesse a realizzare l&#8217;edificio di culto, che renderebbe non essenziale la violazione dell&#8217;obbligo in oggetto. Se la convenzione del 2013 fosse autonoma dalla delibera, in mancanza di una clausola risolutiva espressa il Comune non potrebbe sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale. Il presunto inadempimento non sarebbe comunque grave, nè soggettivamente nè oggettivamente.<br /> Il Centro informa di avere formulato un&#8217;offerta reale di pagamento della somma in discussione in data 28 aprile 2018. Il Comune avrebbe ribadito la decadenza del titolo abilitativo con comunicazione del 3 maggio 2018, tempestivamente impugnata.<br /> 7. Il Comune ha risposto all&#8217;appello incidentale sottolineando in premessa che la nuova iniziativa del Centro comporterebbe acquiescenza, almeno parziale (nella parte relativa alla data del 30 aprile 2017 come significativa di inadempimento) alla sentenza del TAR richiamata.<br /> 7.1. Quanto ai motivi respinti e riproposti, il Comune rileva che:<br /> I) il TAR avrebbe correttamente dato atto dell&#8217;interlocuzione intercorsa fra le parti e l&#8217;asserito provvedimento del 10 luglio 2017 sarebbe una semplice comunicazione dell&#8217;avvenuta perdita di efficacia dell&#8217;autorizzazione SUAP per l&#8217;inutile decorso del termine di inizio dei lavori, verificatasi di diritto a norma dell&#8217;art. 15 del d.P.R. n. 380/2001;<br /> II) una piana lettura dell&#8217;art. 3.1 della convenzione del 2015 dimostrerebbe che il termine di adempimento fosse quello del 30 aprile 2017. Fermo restando tale termine, all&#8217;interno della somma dovuta la quota di euro 250.000 costituirebbe la necessaria provvista per far fronte a tutti i costi &#8211; sia di progettazione che di esecuzione &#8211; delle opere aggiuntive;<br /> III) le fideiussioni non sarebbero state escusse; si tratterebbe più¹ propriamente di un contratto autonomo di garanzia, destinato a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il versamento di una somma di denaro predeterminata;<br /> IV) il quarto motivo sarebbe di difficile ricostruzione; in ogni caso, con riferimento all&#8217;ultimo capoverso, non potrebbe parlarsi di adempimento, sebbene tardivo, in ragione dell&#8217;intervenuta decadenza; quella del 28 aprile 2018 non sarebbe un&#8217;offerta reale, ma una dichiarazione di non voler adempiere;<br /> V) male si discorrerebbe del carattere essenziale del termine, venendo in questione una decadenza; la questione della mancata rimeditazione dell&#8217;interesse pubblico &#8211; che andrebbe comunque scorto nell&#8217;interesse a non tollerare ulteriori ritardi e inadempimenti della controparte &#8211; sarebbe oggetto di specifico gravame con l&#8217;appello principale.<br /> 7.2. Quanto ai motivi assorbiti o non esaminati e riproposti con l&#8217;appello incidentale, il Comune ne sostiene in premessa l&#8217;inammissibilità Â <em>ex</em>Â art. 101, comma 2, c.p.a. e, nel merito, osserva che:<br /> I) gli argomenti sviluppati nel primo motivo sarebbero trattati nell&#8217;appello principale: il Comune non avrebbe mai inteso disconoscere le precedenti convenzioni o revocare tacitamente le proprie deliberazioni, di cui anzi chiederebbe il rispetto;<br /> II) il diniego di prorogare i termini del cronoprogramma sarebbe legittimo perchè la richiesta del Centro non sarebbe motivata con fatti non riconducibili alla sfera di responsabilità  di questo e gli elementi posti a base della nuova richiesta non sarebbero stati idonei a giustificare l&#8217;apertura di un nuovo procedimento, cosicchè la nota dell&#8217;8 agosto 2017 avrebbe carattere confermativo e non provvedimentale;<br /> III) la delibera consiliare n. 48/2017, nelle premesse, replicherebbe puntualmente alle controdeduzioni esposte dal Centro; l&#8217;asserita offerta di adempimento, priva di riferimenti temporali e di una concreta offerta di somme, sarebbe una mera dichiarazione di disponibilità ;<br /> IV) non vi sarebbe alcuna effettiva riproposizione di motivi.<br /> 8. Alla camera di consiglio del 26 luglio 2018, sull&#8217;accordo delle parti, l&#8217;esame dell&#8217;incidente cautelare è stato riunito a quello del merito della causa.<br /> 9. Le parti si sono scambiate memorie.<br /> 10. All&#8217;udienza pubblica del 28 novembre 2019, l&#8217;appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.<br /> 11. In via preliminare, sono da respingere le eccezioni processuali che le parti si muovono reciprocamente in quanto:<br /> le eccezioni del Centro (memoria del 20 luglio 2018) si fondano su una non condivisibile lettura della complessa motivazione della sentenza impugnata;<br /> l&#8217;eccezione del Comune di inammissibilità  dei motivi assorbiti o non esaminati riproposti dal resistente con l&#8217;appello incidentale (memoria del 17 ottobre 2018) non considera che questo è strumento adeguato rispetto alla previsione dell&#8217;art. 101, comma 2, c.p.a. E&#8217; irrilevante che la riproposizione sia avvenuta non con memoria ma con tempestivo appello incidentale, peraltro depositato il 13 luglio 2018 e cioè nei sessanta giorni dalla notifica dell&#8217;appello principale (18 maggio) e dunque nel pieno rispetto della prescrizione della norma processuale.<br /> 12. Con il primo motivo dell&#8217;appello, il Comune contesta il ruolo determinante che, nell&#8217;economia della decisione, il TAR avrebbe assegnato all&#8217;interesse, di rilievo costituzionale, a poter realizzare le strutture necessarie per poter praticare il culto religioso di appartenenza.<br /> La censura non tiene conto della ricostruzione del sistema in termini conformi a Costituzione che la Corte costituzionale ha fornito con la richiamata sentenza n. 16/1963.<br /> In quella sede veniva in questione, tra l&#8217;altro, la legittimità  costituzionale del comma 2Â <em>ter</em>Â dell&#8217;art. 70 della legge regionale lombarda n. 12/2005 [introdotto dall&#8217;art. 1, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 2/2015], il quale prevede che gli enti delle confessioni religiose diverse dalla Chiesa cattolica, di cui ai commi 2 e 2Â <em>bis</em>, «devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il comune interessato» e che tali convenzioni devono prevedere espressamente «la possibilità  della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attività  non previste nella convenzione».<br /> Nel dichiarare infondata la questione di legittimità  costituzionale sollevata, la Corte ha precisato che:<br />«La convenzione prevista dalla disposizione in esame, necessaria nella fase di applicazione della normativa in questione da parte del Comune, deve essere ispirata alla finalità , tipicamente urbanistica, di assicurare lo sviluppo equilibrato e armonico dei centri abitati. Naturalmente la convenzione potrà  stabilire le conseguenze che potranno determinarsi nel caso in cui l&#8217;ente che l&#8217;ha sottoscritta non ne rispetti le stipulazioni, graduando l&#8217;effetto delle violazioni in base alla loro entità . La disposizione impugnata consente di annoverare tra queste conseguenze, a fronte di comportamenti abnormi, la possibilità  di risoluzione o di revoca della convenzione. Si tratta, con ogni evidenza, di rimedi estremi, da attivarsi in assenza di alternative meno severe. Nell&#8217;applicare in concreto le previsioni della convenzione, il Comune dovrà  in ogni caso specificamente considerare se, tra gli strumenti che la disciplina urbanistica mette a disposizione per simili evenienze, non ve ne siano altri, ugualmente idonei a salvaguardare gli interessi pubblici rilevanti, ma meno pregiudizievoli per la libertà  di culto, il cui esercizio, come si è detto, trova nella disponibilità  di luoghi dedicati una condizione essenziale. Il difetto della ponderazione di tutti gli interessi coinvolti potrà  essere sindacato nelle sedi competenti, con lo scrupolo richiesto dal rango costituzionale degli interessi attinenti alla libertà  religiosa.<br /> La disposizione in questione, così interpretata, si presta a soddisfare il principio e il test di proporzionalità , che impongono di valutare se la norma oggetto di scrutinio, potenzialmente limitativa di un diritto fondamentale, qual è la libertà  di culto, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più¹ misure appropriate, prescriva di applicare sempre quella meno restrittiva dei diritti individuali e imponga sacrifici non eccedenti quanto necessario per assicurare il perseguimento degli interessi ad essi contrapposti».<br /> In altri termini, l&#8217;Ente locale non può interpretare le convenzioni <em>ex</em>Â art. 70, comma 2Â <em>ter</em>, come se si trattasse di una qualunque convenzione urbanistica, ma &#8211; come detto &#8211; deve valutare, e di conseguenza motivare, se gli inadempimenti addotti debbano necessariamente comportare la risoluzione, la revoca o la decadenza o se non siano utilizzabili diversi strumenti, meno lesivi per la libertà  di culto.<br /> A questo proposito, l&#8217;Ente sostiene [diffusamente <em>sub</em>Â A e specificamente <em>sub</em>Â A4)] che gli atti impugnati varrebbero come implicita rimeditazione dell&#8217;interesse pubblico originariamente individuato, cioè quello a praticare il culto religioso. Tuttavia, in disparte ogni altra considerazione, il rilievo non è risolutivo, perchè ciù² che è mancato nella vicenda è appunto una valutazione complessiva &#8211; necessariamente espressa e motivata &#8211; degli interessi coinvolti secondo la direttrice tracciata dalla ricordata decisione.<br /> La sentenza impugnata si muove esattamente nel solco tracciato dalla Corte costituzionale e il motivo <em>sub</em>Â A è perciù² da respingere globalmente, con conferma della declaratoria di illegittimità  degli atti oggetto del ricorso.<br /> 13. Non avendo il Comune effettuato la necessaria comparazione degli interessi coinvolti nella vicenda, è del pari infondato il motivo <em>sub</em>Â B1.<br /> 14. Con il motivo articolato <em>sub</em>Â B2 e B3, il Comune contesta la valutazione che, nell&#8217;accogliere il primo motivo del ricorso introduttivo, il Tribunale territoriale ha fatto del termine di inizio dei lavori prescritto dalla autorizzazione SUAP n. 1/2015. Tale termine, formalmente stabilito in &#8220;sei mesi dalla comunicazione del rilascio del provvedimento amministrativo&#8221; (14 aprile 2016), decorrerebbe in realtà  dalla certificazione dell&#8217;intervenuta bonifica (30 ottobre 2017). Ciù², alla luce della sussistenza di un obbligo di bonifica, rientrante nell&#8217;elenco delle prescrizioni da ottemperare prima dell&#8217;inizio.<br /> Fermo quanto si è detto sulla mancata comparazione degli interessi, il motivo è di per sì© fondato.<br /> L&#8217;art. 9.1 della convenzione del 2013 stabilisce che i titoli abilitativi dovranno essere richiesti non oltre sei mesi dal rilascio della ricordata certificazione e che la realizzazione delle opere debba iniziare non oltre sei mesi dalla comunicazione del rilascio.<br /> Il primo è un termine finale ed è in concreto irrilevante. Il provvedimento SUAP riporta pedissequamente il secondo.<br /> Il Centro obietta che, ricostruito in tal modo il termine di inizio dei lavori, il provvedimento SUAP sarebbe illegittimo, condizionandosi a un evento (il completamento della bonifica) al di fuori della disponibilità  del privato. Tuttavia, ammesso in via di mera ipotesi che l&#8217;autorizzazione fosse illegittima in questa parte, essa avrebbe potuto e dovuto essere tempestivamente impugnata secondo quanto ricordava la clausola finale; il che non è avvenuto.<br /> Ancora, il resistente pone in rilievo la clausola secondo cui &#8220;solo l&#8217;ottemperanza a quanto riportato del paragrafo A [prescrizioni da ottemperare prima dell&#8217;inizio dei lavori] del presente atto comporterà  l&#8217;efficacia del provvedimento stesso&#8221;. Ma il Comune replica fondatamente che la clausola è la coerente applicazione dell&#8217;istituto dell&#8217;accoglimento condizionato (art. 7, comma 9, della legge regionale n. 11/2014) e che viene in gioco un&#8217;efficacia posta a favore dell&#8217;Amministrazione, cosicchè che la clausola in questione è estranea alla fissazione del termine iniziale.<br /> Infine, non può valere come tacito riconoscimento di un diverso decorso del termine la generica circostanza che, in risposta alla richiesta di revisione del cronoprogramma formulata a termine ormai spirato, il Comune si sia limitato a fornire chiarimenti e una relazione tecnica.<br /> In definitiva, il termine <em>a quo</em>Â nel provvedimento SUAP risulta troppo chiaro per poter essere revocato in dubbio.<br /> Le questioni ampiamente discusse dalle parti al riguardo (essenzialmente, slittamento dei tempi e relativa imputabilità , tolleranza del Comune, come pure mancata revisione del cronoprogramma e vincolatività  dei termini ivi previsti) andrebbero invece esaminate nell&#8217;ambito della ponderazione degli interessi, che invece &#8211; come detto &#8211; del tutto mancata in sede di adozione del provvedimento di decadenza e in genere nei provvedimenti comunali impugnati.<br /> Per completezza, va aggiunto che dall&#8217;accoglimento del motivo discende anche la reiezione dell&#8217;eccezione di inammissibilità  dell&#8217;appello comunale, mossa dal Centro nella memoria del 20 luglio 2018 e, sulla base di altre considerazioni, giù  respinta dal Collegio.<br /> 15. I motivi <em>sub</em>Â B4 e B5 si sviluppano sulla asserita &#8220;viscosità  della parte motivazionale&#8221; e attengono a profili irrilevanti alla luce delle considerazioni sopra esposte. Essi sono dunque inammissibili.<br /> 16. Quanto all&#8217;appello incidentale del Centro, è fondato il primo motivo, concernente la dedotta violazione della garanzie partecipative.<br /> In primo luogo, a torto il Comune sostiene che l&#8217;atto del 10 luglio 2017, che reca l&#8217;archiviazione e la decadenza del titolo autorizzativo, sarebbe una semplice comunicazione di un effetto verificatosi <em>ex lege</em>Â e non un provvedimento. Infatti, il carattere dichiarativo dell&#8217;atto non ne esclude la natura provvedimentale, che in concreto appare inequivoca.<br /> Risulta che il Comune non ha fatto precedere l&#8217;adozione del provvedimento di decadenza dalla comunicazione dell&#8217;avviso di avvio del procedimento. E benchè la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato sia consolidata nel senso di non richiedere un formalistico rispetto delle garanzie procedimentali, nella specie l&#8217;avviso non può essere considerarsi validamente surrogato dalla pregressa interlocuzione con gli uffici comunali, come invece ha ritenuto il TAR. Come non è contestato, questa ha riguardato la sola richiesta di revisione del cronoprogramma, formulata oltretutto quando &#8211; in tesi &#8211; il titolo giù  sarebbe decaduto per inutile decorso del termine di inizio dei lavori, sicchè gli scambi di note al riguardo non sono equivalenti a una specifica comunicazione che è invece mancata.<br /> Il motivo va pertanto accolto.<br /> 17. E&#8217; infondato il secondo motivo dell&#8217;appello incidentale.<br /> Il Centro sostiene che il pagamento dell&#8217;importo di 320.000 euro sarebbe dovuto avvenire solo entro l&#8217;approvazione della progettazione dei lavori di urbanizzazione, ma il TAR ha interpretato correttamente l&#8217;art. 3.1 della convenzione del 2015.<br /> L&#8217;articolo dispone che la somma è da pagare entro il 30 aprile 2017 e comunque non oltre l&#8217;inizio della fase di cronoprogramma definita &#8220;Opere di urbanizzazione primaria &#8211; progettazione preliminare&#8221;.<br /> A parte che, a tutto concedere, verrebbe in rilievo l&#8217;avvio e non l&#8217;approvazione della progettazione preliminare, è del tutto evidente che il secondo è un termine all&#8217;interno del primo, sul quale non potrebbe prevalere.<br /> Da ciù² la reiezione del motivo e l&#8217;irrilevanza dell&#8217;eccezione comunale &#8211; peraltro infondata in punto di fatto, a una corretta lettura degli atti di causa &#8211; di intervenuta acquiescenza del Centro alla relativa statuizione della sentenza di primo grado.<br /> 18. L&#8217;interesse al terzo motivo dell&#8217;appello incidentale (escussione delle fideiussioni) presuppone la legittimità  della delibera di decadenza dal diritto di superficie.<br /> Confermato l&#8217;annullamento di questa, per le ragioni di cui si è detto, il motivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br /> 19. Alla luce delle considerazioni precedenti, i restanti motivi dell&#8217;appello incidentale, che almeno in parte sono difficilmente ricostruibili nel loro esatto significato o si fondano su letture non condivisibili della sentenza di primo grado, sono comunque improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse o rimangono assorbiti dal confermato annullamento degli atti comunali impugnati.<br /> 20. In sintesi:<br /> l&#8217;appello principale è in parte fondato, in parte infondato, in parte inammissibile;<br /> l&#8217;appello incidentale è in parte fondato, in parte infondato, in parte improcedibile, in parte assorbito.<br /> Per l&#8217;effetto, la sentenza impugnata deve essere confermata con motivazione parzialmente diversa. Rimane salva la riedizione del potere amministrativo di spettanza del Comune in conformità  ai criteri prima rammentati.<br /> 21. Tenuto conto della reciproca soccombenza e della complessità  della controversia, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate fra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, secondo quanto meglio detto in motivazione:<br /> in parte accoglie, in parte respinge, in parte dichiara inammissibile l&#8217;appello principale;<br /> in parte accoglie, in parte respinge, in parte dichiara improcedibile, in parte dichiara assorbito l&#8217;appello incidentale.<br /> Per l&#8217;effetto, conferma con motivazione parzialmente diversa la sentenza impugnata.<br /> Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2019 n.2598</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-5-12-2019-n-2598/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-5-12-2019-n-2598/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2019 n.2598</a></p>
<p>Pres. Messina, Est. Zucchini Sull&#8217;obbligo del socio unico persona giuridica di rendere la dichiarazione ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 nella gara per l&#8217;affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas. 1. Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Servizio di distribuzione gas &#8211; Concessione &#8211; Socio unico &#8211; Persona</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-5-12-2019-n-2598/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2019 n.2598</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-5-12-2019-n-2598/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2019 n.2598</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Messina, Est. Zucchini</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;obbligo del socio unico persona giuridica di rendere la dichiarazione ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 nella gara per l&#8217;affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Servizio di distribuzione gas &#8211; Concessione &#8211; Socio unico &#8211; Persona giuridica &#8211; Dichiarazione ex art. 80 d.lgs. 50/2016 &#8211; Necessità  &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni.<br /> 2. Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Autorità  di regolazione &#8211; Contributo &#8211; Appalto e concessione -Necessità  &#8211; Ragioni.<br /> 3. Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Servizio di distribuzione gas &#8211; Concessione &#8211; Avvalimento c.d. infragruppo &#8211; Obblighi dell&#8217;ausiliario &#8211; Indicazione &#8211; Necessità .<br /> 4. Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Servizio di distribuzione gas &#8211; Concessione Avvalimento c.d. infragruppo &#8211; Presupposti.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Nella procedura di gara &#8211; nella specie per l&#8217;affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas &#8211; sussiste la necessità  che anche il socio unico persona giuridica renda la dichiarazione di cui all&#8217;art. 38 del D.Lgs. 163/2006, norma ora trasfusa nell&#8217;art. 80 del vigente D.Lgs. 50/2016. In effetti, l&#8217;art. 38, laddove estende il novero dei soggetti delle società  di capitali di cui occorre accertare la moralità  professionale ai fini dell&#8217;ammissione alle gare pubbliche ricomprendendovi il &#8220;socio di maggioranza in caso di società  con meno di quattro soci&#8221;, dev&#8217;essere interpretato in base alle seguenti direttrici ermeneutiche: a) in assenza di specificazioni circa la natura giuridica del socio, l&#8217;espressione testuale vale tanto per la persona fisica, quanto per la persona giuridica, in conformità  ad un approccio sostanzialistico alla normativa che attribuisce rilievo ai requisiti di moralità  di tutti i soggetti che condizionano la volontà  degli operatori che stipulano contratti con la pubblica amministrazione, a prescindere dalla circostanza che siano persone fisiche o giuridiche, in ossequio ai principi di lealtà , correttezza, trasparenza e buona amministrazione; b) la medesima espressione indica solamente una soglia minima di partecipazione azionaria, nel senso che la dichiarazione è richiesta al socio, persona fisica o giuridica, che detenga almeno la maggioranza del pacchetto azionario. A fortiori, quindi, l&#8217;onere dichiarativo grava sul socio unico, rivestendo egli un ruolo decisionale e gestionale sulla società  di carattere esclusivo e perciù² più¹ penetrante rispetto a quello del socio di maggioranza.<br /> 2. Il contributo all&#8217;Autorità  di regolazione è dovuto dagli operatori assoggettati alla vigilanza ed al controllo dell&#8217;autorità  stessa, prescindendosi pertanto dalla modalità  di affidamento del servizio, sia esso appalto o concessione nonchè dalla mancata indicazione nel bando di gara trattandosi di obbligo previsto inequivocabilmente dal &#8220;diritto nazionale vigente&#8221; (cioè l&#8217;art. 1 comma 67 della legge 266/2005 e le norme di legge successive).<br /> 3. In tema di avvalimento, la mera appartenenza al medesimo gruppo imprenditoriale non può certo esonerare l&#8217;ausiliaria dall&#8217;obbligo di porre a disposizione dell&#8217;ausiliata le specifiche risorse necessarie per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto. In effetti, nel caso di avvalimento c.d. &#8220;infragruppo&#8221; l&#8217;onere di prova documentale del rapporto tra concorrente ed ausiliaria è semplificato, nel senso che per esso non è richiesta la stipula di un contratto, essendo sufficiente una dichiarazione unilaterale attestante tale l&#8217;avvalimento. Per contro, questa modalità  semplificata di prova del fatto costitutivo su cui si fonda il rapporto tra concorrente ed ausiliario non si riverbera sul piano sostanziale dei contenuti dell&#8217;avvalimento. Essa in particolare non semplifica gli obblighi di indicare in modo quanto meno determinabile gli obblighi assunti dall&#8217;ausiliario.<br /> 4. In tema di avvalimento, il comma 10 dell&#8217;art. 49 del D.Lgs. 163/2006 prevede che il contratto debba essere «in ogni caso eseguito dall&#8217;impresa che partecipa alla gara». Pertanto, se la società  partecipante alla gara è priva di risorse umane e materiali, l&#8217;esecuzione &#8211; nella specie della concessione del servizio di distribuzione del gas &#8211; sarà  di fatto interamente imputabile all&#8217;impresa ausiliaria. In tal modo l&#8217;avvalimento finirebbe per realizzare una surrettizia cessione integrale del contratto, che è perà² vietata espressamente dall&#8217;art. 118 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 oppure una sorta di abnorme subappalto dell&#8217;intera prestazione, anch&#8217;esso non ammesso dalla legge.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 05/12/2019<br /> <strong>N. 02598/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02304/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2304 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> 2i Rete Gas S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Sciumè, Ernesto Stajano e Francesco Tommaso Grilletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e presso lo studio dell&#8217;avv. Alberto Sciumè in Milano, corso Italia, 13;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Stefania Pagano, Sara Pagliosa, Danilo Parvopasso ed Emilio Luigi Pregnolato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e presso gli uffici dell&#8217;Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6;<br /> Comune di Baranzate, Comune di Bollate, Comune di Cinisello Balsamo, Comune di Corsico, Comune di Novate Milanese e Comune di Sesto San Giovanni, tutti non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Unareti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia e Giacomo Santi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e presso lo studio dell&#8217;avv. Mariacarla Minieri in Milano, via San Damiano, 2;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> per quanto riguarda il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti presentati il 14/11/2018:<br /> &#8211; dell&#8217;aggiudicazione definitiva disposta dal Comune di Milano in relazione alla procedura di gara per l&#8217;affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell&#8217;ambito territoriale di Milano 1 città  e impianto di Milano (CIG n. 6533617F4C), di cui alla determinazione dirigenziale della Direzione Mobilità  Ambiente ed Energia del Comune di Milano, rep. DD2G50000061/2018, PG 0376887/2018 del 3/9/18, trasmessa con comunicazione della stessa Direzione Mobilità  Ambiente ed Energia del Comune di Milano, PG 376897/18 del 3/9/18;<br /> &#8211; di tutti gli atti della stazione appaltante e di tutti i verbali di gara che hanno disposto in ordine:<br /> i) alla determinazione dei criteri di attribuzione dei punteggi e di aggiudicazione;<br /> ii) all&#8217;ammissione di Unareti S.p.A. al prosieguo della procedura;<br /> iii) alla valutazione dell&#8217;offerta tecnica ed economica di 2i Rete Gas S.r.l. e di Unareti S.p.A.;<br /> iv) alla valutazione della congruità  dell&#8217;offerta economica di Unareti S.p.A.;<br /> v) alla nomina della Commissione di gara, con riferimento sia alla determinazione dirigenziale n. 39 del 23/3/17 che alla determinazione dirigenziale n. 43 del 27/3/17, entrambe della Direzione Mobilità  Ambiente ed Energia del Comune di Milano, la prima di approvazione dell&#8217;esito della procedura di selezione di candidati idonei allo svolgimento dell&#8217;incarico di commissario e la seconda di nomina della Commissione di gara;<br /> vi) dei verbali di seduta pubblica del 27/3/17, del 5/4/17, del 13/4/17, del 18/4/17, del 17/5/17, del 15/2/18, del 7/3/18, del 27/7/18;<br /> vii) dei verbali di seduta riservata del 26/5/17, del 6/6/17, del 7/6/17, del 13/6/17, del 14/6/17, del 19/7/17, del 20/7/17, del 24/7/17, del 25/7/17, del 5/9/17, del 7/9/17, del 8/9/17, del 16/10/17, del 7/11/17, del 13/11/17, del 27/11/17, del 4/12/17, del 11/12/17, del 12/12/17, del 10/1/18, del 15/1/18, del 23/1/18, del 30/1/18, del 15/2/18, del 21/2/18;<br /> viii) dei verbali delle riunioni della Commissione di gara per la verifica dell&#8217;anomalia delle offerte del 7/3/18, del 11/4/18, del 10/5/18, del 23/5/18, del 1/6/18, del 15/6/18, del 22/6/18, del 24/7/18;<br /> &#8211; del bando di gara e del relativo Allegato 1 e, in generale, di qualsiasi atto della <em>lex specialis</em>, in tutte le parti in cui essi possano essere interpretati nel senso di giustificare o ammettere l&#8217;attribuzione di punteggi da parte della Commissione di gara quale risultato della media dei voti espressi da ciascun singolo Commissario o di consentire la modificazione o specificazione dei criteri di valutazione prestabiliti dalla stazione appaltante in un momento successivo all&#8217;apertura delle offerte;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale rispetto a quelli inseriti nel compendio impugnatorio di cui al presente ricorso; nonchè per l&#8217;accertamento, ex art. 116, II comma, c.p.a.:<br /> &#8211; del diritto di 2i Rete Gas S.r.l. ad accedere ai seguenti atti di gara, anche previo annullamento della nota PG 0401889/2018 trasmessa dal Comune di Milano in data 18/9/18:<br /> 1) tutte le dichiarazioni e gli elaborati costituenti l&#8217;offerta tecnica ed economica della concorrente Unareti S.p.A.;<br /> 2) verbale della seduta riservata del 23/5/18 nella parte relativa all&#8217;audizione personale della concorrente Unareti S.p.A.;<br /> 3) tutte le dichiarazioni e gli elaborati presentati dalla concorrente Unareti S.p.A. in occasione del sub-procedimento di verifica dell&#8217;anomalia;<br /> 4) eventuali comunicazioni comunque intercorse tra il Comune di Milano e Unareti S.p.A. in relazione all&#8217;intera procedura di aggiudicazione, comprensiva della fase di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta, e ogni atto o documento scambiato in occasione delle stesse;<br /> per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Unareti S.p.A. il 12/11/2018:<br /> in parte qua, del provvedimento di aggiudicazione definitiva disposto dal Comune di Milano, in favore di Unareti S.p.A., in relazione alla procedura di gara &#8220;per l&#8217;affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell&#8217;ambito territoriale di Milano 1 città  e impianto di Milano (C.I.G. n. 6533617F4C)&#8221;, di cui alla determina dirigenziale della Direzione Mobilità  Ambiente ed Energia del Comune di Milano, rep. DD2G50000061/2018, PG 0376887 del 3/9/18 e di tutti gli atti indicati nell&#8217;epigrafe del ricorso avversario; nonchè quanto all&#8217;accertamento del preteso diritto di accesso di 2i Rete Gas S.r.l. a tutte le dichiarazioni e gli elaborati costituenti l&#8217;offerta tecnica ed economica di Unareti S.p.A., nonchè agli ulteriori atti e documenti indicati nell&#8217;epigrafe del ricorso avversario.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di Unareti S.p.A.;<br /> Visto il ricorso incidentale;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 novembre 2019 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Il Comune di Milano indiceva una gara con procedura aperta per l&#8217;affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell&#8217;ambito territoriale di Milano 1, ambito comprensivo del medesimo comune e di altri comuni contermini.<br /> Questi ultimi avevano stipulato con l&#8217;amministrazione di Milano una convenzione, in forza della quale l&#8217;amministrazione stessa avrebbe provveduto all&#8217;indizione ed allo svolgimento della gara per l&#8217;assegnazione della concessione d&#8217;ambito.<br /> Il criterio di aggiudicazione era quello dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa, con le modalità  risultanti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), n. 226/2011 (di seguito, anche solo &#8220;decreto&#8221; o &#8220;dm&#8221;).<br /> Al termine della procedura di gara, risultava aggiudicataria la società Â Unareti Spa (di seguito, anche solo &#8220;UNR&#8221;), mentre al secondo posto di collocava 2i Rete Gas Srl (di seguito, anche solo &#8220;2i Rete&#8221;).<br /> Quest&#8217;ultima proponeva di conseguenza il ricorso principale in epigrafe, con domanda di sospensiva, articolato in una pluralità  di motivi, cui faceva seguito un ricorso per motivi aggiunti rivolto contro gli stessi atti oggetto del gravame principale.<br /> Si costituivano in giudizio il Comune di Milano edÂ Unareti Spa, concludendo entrambe per l&#8217;inammissibilità  ed in ogni caso per l&#8217;infondatezza nel merito del gravame.<br /> Unareti Spa proponeva altresì un ricorso incidentale avente carattere escludente, con il quale lamentava, sotto vari profili, l&#8217;illegittimità  dell&#8217;ammissione alla gara della ricorrente principale.<br /> Quest&#8217;ultima, a fronte della suddetta impugnazione incidentale, proponeva a sua volta, seppure in via subordinata, un &#8211; così definito &#8211; ricorso incidentale condizionato.<br /> In esito all&#8217;udienza in camera di consiglio del 22.11.2018, l&#8217;istanza cautelare era rinunciata.<br /> L&#8217;esponente proponeva altresì istanza di accesso in corso di causa, ai sensi dell&#8217;art. 116 comma 2 del c.p.a., per ottenere l&#8217;ostensione integrale degli atti di gara ed in particolare dell&#8217;offerta tecnica ed economica dell&#8217;aggiudicataria, ostensione che era stata invece in parte negata dal Comune di Milano.<br /> L&#8217;istanza di accesso di cui sopra era accolta con ordinanza collegiale della scrivente Sezione n. 300/2019, che era perà² oggetto di appello al Consiglio di Stato il quale, dopo averne sospeso gli effetti in via interinale, la riformava con sentenza della Sezione V n. 3936/2019.<br /> Quest&#8217;ultima decisione &#8211; in accoglimento dell&#8217;appello &#8211; respingeva di conseguenza l&#8217;istanza di accesso formulata in primo grado.<br /> Alla successiva pubblica udienza del 21.11.2019 davanti al TAR Lombardia, la causa era discussa e trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. La gara di cui è causa ha per oggetto la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell&#8217;ambito territoriale di Milano 1 Città  e Impianto di Milano.<br /> La gara è stata indetta in esecuzione dell&#8217;art. 46-<em>bis</em>Â del decreto legge n. 159/2007 (convertito con legge n. 222/2007) e del suo decreto di attuazione n. 226/2011, costituente il regolamento per i criteri di gara e la valutazione dell&#8217;offerta per l&#8217;affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.<br /> Il citato art. 46-<em>bis</em>Â impone l&#8217;affidamento del servizio di distribuzione del gas mediante gara in ambiti territoriali minimi, da individuarsi con decreto ministeriale.<br /> Nel caso di specie si tratta dell&#8217;ambito comprensivo della città  di Milano e di alcuni comuni vicini, i quali hanno stipulato con il Comune di Milano un&#8217;apposita convenzione, sicchè il Comune di Milano ha assunto la veste di stazione committente della gara svolta in forma associata.<br /> Il bando della gara in questione (cfr. il doc. 1 della ricorrente), è stato pubblicato nel mese di dicembre 2015, per cui alla presente procedura non è applicabile il vigente codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016, in vigore dal 19.4.2016 ai sensi dell&#8217;art. 220 e di regola applicabile alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati dopo la sua entrata in vigore, cfr. l&#8217;art. 216).<br /> Al contrario, al procedimento di gara di cui è causa deve reputarsi ancora applicabile il D.Lgs. 163/2006 (vale a dire l&#8217;abrogato codice dei contratti pubblici), seppure con i limiti che si andranno ora ad esporre.<br /> Come noto, infatti, il decreto legislativo da ultimo citato non contiene una analitica disciplina delle concessioni di servizi, ma solo degli appalti, tanto è vero che l&#8217;art. 30 (&#8220;Concessioni di servizi&#8221;), stabilisce esplicitamente (comma primo), che le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi, salvo quanto previsto dal medesimo art. 30.<br /> Il dm 226/2011, dal canto suo, prevede espressamente (cfr. il terzo &#8220;Considerato&#8221; nel preambolo del regolamento), che: «<em>il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 si applica automaticamente alle concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale solo per gli articoli 216 e 30 e per la parte IV sul contenzioso, per cui le altre disposizioni del medesimo decreto troveranno applicazione alla materia qui disciplinata solo laddove espressamente richiamate dal presente regolamento</em>».<br /> Nella presente controversia, nell&#8217;ambito del giudizio incidentale sull&#8217;accesso agli atti ai sensi dell&#8217;art. 116 comma 2 del c.p.a., il Consiglio di Stato, nella succitata sentenza sull&#8217;accesso n. 3936/2019, ha evidenziato la non applicabilità  alla presente gara di una norma del D.Lgs. 163/2006 (in particolare dell&#8217;art. 13), stante le limitazioni all&#8217;applicazione del decreto legislativo previste sia dall&#8217;art. 30 del medesimo sia dal terzo &#8220;Considerato&#8221; del decreto ministeriale del 2011.<br /> Ancora con riguardo alla sentenza n. 3936/2019, che in riforma dell&#8217;ordinanza di prime cure n. 300/2019 ha rigettato l&#8217;istanza di accesso agli atti della ricorrente, preme al Collegio evidenziare che gli atti non oggetto di ostensione per effetto di tale sentenza non sono neppure suscettibili di acquisizione mediante i poteri istruttori del giudice amministrativo di cui all&#8217;art. 65 del c.p.a., avendo il giudice amministrativo d&#8217;appello statuito definitivamente sulla necessaria riservatezza dei dati risultanti dagli atti medesimi.<br /> 1.1 Ciù² premesso, si può procedere all&#8217;esame delle doglianze contenute nel ricorso principale e nei motivi aggiunti, secondo l&#8217;ordine evidenziato da parte ricorrente nelle memorie &#8211; conclusionale e di replica &#8211; depositate in vista dell&#8217;udienza di discussione del 21.11.2019 (cfr. per l&#8217;elenco di tali motivi, la pag. 2 della memoria di replica).<br /> Nel primo motivo del ricorso principale è lamentata la violazione dell&#8217;art. 38 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 163/2006, oltre che del bando di gara e di altre norme di legge, per non avere UNR, in sede di dichiarazione ex art. 38 citato, messo in evidenza che l&#8217;ing. -OMISSIS-, legale rappresentante di UNR fino al mese di aprile 2015 e quindi nell&#8217;anno antecedente la pubblicazione del bando (dicembre 2015), è stato condannato dal Tribunale di Brescia, sezione II penale, con sentenza del 2.10.2013 per lesioni colpose, per non avere valutato il rischio di incendio correlato alle operazioni di installazione dei contatori del gas metano (cfr. per la sentenza il doc. 15 della ricorrente e per la dichiarazione dell&#8217;ing. -OMISSIS- il doc. 14-A della medesima; si rimarca ancora che la condanna è stata confermata dalla Corte d&#8217;Appello di Brescia ma non è passata in giudicato, cfr. il doc. 15-A della ricorrente).<br /> Secondo parte esponente l&#8217;omissione di tale dichiarazione sarebbe rilevante, giacchè UNR, proprio in forza della citata condanna penale del suo (allora) legale rappresentante, sarebbe incorsa nella violazione della lettera <em>e</em>) del comma 1 dell&#8217;art. 38, che vieta la partecipazione alle procedure di affidamento di coloro che hanno commesso «<em>gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell&#8217;Osservatorio</em>».<br /> Sul punto si deve dapprima rilevare che l&#8217;intero art. 38 succitato è applicabile alla presente procedura, in forza dell&#8217;espresso richiamo contenuto nel bando di gara (si veda la pag. 2, &#8220;SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA&#8221;, lettera &#8220;a&#8221;) e nell&#8217;art. 10 comma 2 del dm 226/2011.<br /> La tesi di parte ricorrente non convince perà² il Collegio.<br /> La formulazione della lettera &#8220;e&#8221; dell&#8217;art. 38 non contiene alcun riferimento alle condanne o alla posizione dei soggetti cessati dalle cariche al momento della presentazione dell&#8217;offerta, senza contare che la preclusione alla partecipazione implica che le violazioni debbano risultare dai dati in possesso dell&#8217;Osservatorio, vale a dire dell&#8217;istituzione operante nell&#8217;ambito della (allora) Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici, di cui all&#8217;art. 7 del D.Lgs. 163/2006.<br /> Nel caso di specie, nell&#8217;Osservatorio gestito ora dall&#8217;Autorità  Nazionale Anticorruzione (ANAC) non risultano segnalazioni di violazioni rilevanti ai fini della causa di esclusione di cui alla citata lettera &#8220;e&#8221; (cfr. il doc. 42 della parte resistente).<br /> A ciù² si aggiunga, ad abundantiam, che la condanna patita dall&#8217;ing. -OMISSIS- non risulta passata in giudicato, sicchè nessuna dichiarazione in tale senso andava resa neppure ai sensi della differente lettera c) del comma 1 dell&#8217;art. 38.<br /> Il motivo &#8220;I&#8221; deve quindi rigettarsi.<br /> 1.2 Nel motivo &#8220;II&#8221; l&#8217;esponente lamenta ancora la violazione dell&#8217;art. 38, seppure con riguardo alla lettera <em>c</em>) del comma 1, in quanto UNR non avrebbe reso la dichiarazione sulle condanne penali di una serie di procuratori speciali dotati di consistenti poteri, tali da assimilarli a veri e propri amministratori di fatto.<br /> Inoltre, si continua, mancherebbe la dichiarazione di cui alla citata lettera <em>c</em>) da rendersi da parte del socio unico persona giuridica di UNR, vale a dire A2A Spa, che controlla l&#8217;intero capitale sociale della società  controinteressata.<br /> La doglianza è apprezzabile sotto tale ultimo profilo.<br /> Come noto, l&#8217;art. 38 comma 1 lettera <em>c</em>) attribuisce formalmente rilievo &#8211; quale causa di esclusione e del correlativo obbligo di dichiarazione &#8211; alle condanne subite, fra gli altri, dal «<em>socio unico persona fisica</em>» della società  di capitali, vale a dire una società  per azioni come quella di cui è causa.<br /> Sull&#8217;interpretazione della norma succitata non si registra un univoco orientamento della giurisprudenza amministrativa, sicchè accanto a chi propugna una interpretazione strettamente letterale, con la conseguenza della irrilevanza dell&#8217;omessa dichiarazione del socio unico persona giuridica, vi è chi reputa necessario interpretare la disposizione alla luce della superiore norma di diritto euro-unitario dalla quale è derivato, in sede di attuazione, l&#8217;art. 38 del D.Lgs. 163/2006.<br /> Si tratta, in particolare, dell&#8217;art. 45 della direttiva 2004/18, oggi abrogato ma pur sempre applicabile alla presente fattispecie <em>ratione temporis</em>.<br /> L&#8217;art. 1 ultimo comma dell&#8217;art. 45 consente alle amministrazioni aggiudicatrici di richiedere informazioni sulla situazione personale dei partecipanti, ivi compresi «<em>i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell&#8217;offerente</em>».<br /> La formula ampia della direttiva (&#8220;qualsiasi persona&#8221;), pare riferirsi, secondo una logica non formalistica ma sostanziale che è del resto propria del diritto euro-unitario, a qualsivoglia soggetto che di fatto controlli l&#8217;operatore partecipante, senza quindi alcuna distinzione fra controllante persona fisica e controllante persona giuridica, tenuto anche conto che il controllo di importanti imprese-persone giuridiche partecipanti alle gare pubbliche è spesso effettuato non da una semplice persona fisica ma da altra persona giuridica avente carattere di &#8220;holding&#8221; (la &#8220;holding&#8221;, secondo la dottrina, è anch&#8217;essa una impresa, che esercita la propria attività  non in via diretta bensì avvalendosi di una controllata, ma che si qualifica pur sempre come un imprenditore, secondo la definizione dell&#8217;art. 2082 del codice civile).<br /> Da questo punto di vista, la limitazione della dichiarazione al solo socio unico persona fisica non appare francamente comprensibile; se la dichiarazione della persona fisica che è anche il solo controllante della società  si giustifica per evitare facili elusioni alla disciplina sulla partecipazione alle gare pubbliche, parimenti non si comprende perchè non imporre che analoga dichiarazione sia resa dal socio unico persona giuridica, posto che anche attraverso quest&#8217;ultimo soggetto possono essere realizzate condotte elusive dei ricordati divieti di partecipazione.<br /> Una interpretazione dell&#8217;art. 38 in conformità  con la norma della direttiva 2004/18 &#8211; quest&#8217;ultima di rango superiore al primo, come noto &#8211; appare necessaria per impedire una altrimenti facile violazione del diritto europeo ed anche per evitare un contrasto fra le due disposizioni, contrasto che vedrebbe in ogni caso prevalere quella di derivazione euro-unitaria.<br /> Tale linea interpretativa appare tanto più¹ giustificata nel caso di specie, solo se si considera che:<br /> &#8211; la presente concessione ha un valore quanto mai significativo, se si pensa che l&#8217;importo contrattuale è di euro 1.369.380.807,98, quindi quasi un miliardo e quattrocento milioni di euro (cfr. ancora il bando di gara, doc. 1 della ricorrente, pag. 1);<br /> &#8211; il servizio di distribuzione del gas naturale avviene in un ambito territoriale di particolare rilevanza socio-economica come quello di Milano e dei comuni contermini;<br /> &#8211; A2A Spa è socio unico che esercita attività  di direzione e di coordinamento su UNR, ai sensi dell&#8217;art. 2497Â <em>bis</em>Â del codice civile (cfr. la visura camerale di Unareti, doc. 16 della ricorrente, pag. 7), con le pregnanti conseguenze che ne derivano in base al codice civile stesso (si pensi ad esempio all&#8217;obbligo di motivazione delle decisioni di cui all&#8217;art. 2497Â <em>ter</em>Â del codice medesimo).<br /> Preme altresì evidenziare che anche il Consiglio di Stato, in una recente pronuncia, ha motivatamente argomentato sulla <a>necessità  che anche il socio unico persona giuridica renda la dichiarazione di cui all&#8217;art. 38 del D.Lgs. 163/2006, norma ora trasfusa nell&#8217;art. 80 del vigente D.Lgs. 50/2016.</a><br /> In particolare, si tratta della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 3178/2017, per la quale: «<em>il menzionato art. 38, laddove estende il novero dei soggetti delle società  di capitali di cui occorre accertare la moralità  professionale ai fini dell&#8217;ammissione alle gare pubbliche ricomprendendovi il &#8220;socio di maggioranza in caso di società  con meno di quattro soci&#8221;, dev&#8217;essere interpretato in base alle seguenti direttrici ermeneutiche: a) In assenza di specificazioni circa la natura giuridica del socio, l&#8217;espressione testuale vale tanto per la persona fisica, quanto per la persona giuridica, in conformità  ad un approccio sostanzialistico alla normativa che attribuisce rilievo ai requisiti di moralità  di tutti i soggetti che condizionano la volontà  degli operatori che stipulano contratti con la pubblica amministrazione, a prescindere dalla circostanza che siano persone fisiche o giuridiche, in ossequio ai principi di lealtà , correttezza, trasparenza e buona amministrazione. b) La medesima espressione indica solamente una soglia minima di partecipazione azionaria, nel senso che la dichiarazione è richiesta al socio, persona fisica o giuridica, che detenga almeno la maggioranza del pacchetto azionario. A fortiori, quindi, l&#8217;onere dichiarativo grava sul socio unico, rivestendo egli un ruolo decisionale e gestionale sulla società  di carattere esclusivo e perciù² più¹ penetrante rispetto a quello del socio di maggioranza</em>».<br /> A ciù² si aggiunga che con sentenza n. 2512/2018, la scrivente Sezione IV ha ritenuto necessaria la dichiarazione del socio unico persona giuridica in caso di sottoscrizione del patto di integrità , che assume rilievo anche per coloro che esercitano poteri di indirizzo e di controllo sulle imprese coinvolte nell&#8217;appalto.<br /> Nel caso di specie, l&#8217;allegazione del Patto di integrità  debitamente sottoscritto è previsto al punto 13) dell&#8217;elenco dei &#8220;DOCUMENTI&#8221; di cui al bando di gara (cfr. ancora il doc. 1 della ricorrente, pag. 8).<br /> Il motivo &#8220;II&#8221; deve pertanto essere accolto per le ragioni suddette.<br /> L&#8217;accoglimento di tale doglianza avrebbe carattere assorbente; tuttavia il Collegio, allo scopo di meglio conformare l&#8217;attività  dell&#8217;amministrazione successiva alla sentenza, reputa opportuno esaminare anche altre censure ritenute meritevoli di favorevole delibazione.<br /> 1.3 Nel mezzo di gravame n. III la ricorrente lamenta la violazione dell&#8217;art. 1 comma 67 della legge 266/2005 e di altre norme per non avere UNR presentato, unitamente alla propria domanda di partecipazione, la prova dell&#8217;avvenuto pagamento del contributo a favore dell&#8217;ANAC, giù  Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici secondo l&#8217;art. 6 del D.Lgs. 163/2006.<br /> L&#8217;art. 1 comma 67 sopra citato, con riferimento all&#8217;allora Autorità  per la vigilanza sui lavori pubblici di cui alla legge n. 109/1994, prevede un obbligo di contribuzione a favore della stessa ed a carico dei soggetti pubblici o privati sottoposti alla sua vigilanza, oltre all&#8217;obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità  dell&#8217;offerta nell&#8217;ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.<br /> L&#8217;art. 1 comma 67 della legge 266/2005 è espressamente richiamato dal comma 12 dell&#8217;art. 8 e dal comma 7 dell&#8217;art. 6 del D.Lgs. 163/2006 con riguardo all&#8217;Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e dal comma 12 dell&#8217;art. 213 del vigente D.Lgs. 50/2016, quest&#8217;ultimo relativo all&#8217;attuale Autorità  Nazionale Anticorruzione (ANAC).<br /> Al momento di presentazione delle offerte nella procedura di cui è causa (il termine era da ultimo fissato al 16.1.2017, dopo una serie di proroghe, cfr. il doc. 11 della ricorrente, pag. 3), l&#8217;ANAC, con propria deliberazione n. 1377/2016, aveva previsto l&#8217;obbligo di pagamento del contributo per tutti gli operatori economici partecipanti a procedure di scelta del contraente, pagamento da effettuarsi prima della presentazione dell&#8217;offerta, a pena di esclusione.<br /> Dopo la scadenza di tale termine è consentita solo la prova dell&#8217;avvenuto pagamento, purchè effettuato anteriormente alla citata scadenza (cfr. per la deliberazione ANAC, il doc. 18 della ricorrente).<br /> Nel caso di specie appare fuori discussione che UNR abbia preso parte alla procedura senza versare il contributo citato; di tale circostanza si è avveduta la commissione di gara nella seduta del 27.3.2017, consentendo perà² adÂ Unareti di regolarizzare la sua posizione attraverso il versamento del contributo omesso (cfr. il doc. 3-A pag. 8 della ricorrente per la copia del verbale), per cui il pagamento è ovviamente avvenuto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (cfr. il doc. 17 della ricorrente per la copia della quietanza di pagamento).<br /> Secondo l&#8217;amministrazione la condotta della commissione sarebbe legittima, considerato che il bando di gara non imponeva il previo pagamento del contributo ad ANAC (pagamento peraltro effettuato ritualmente da 2i Rete Gas Srl, come risulta dal verbale di gara).<br /> Tale tesi non appare convincente.<br /> Innanzi tutto deve reputarsi irrilevante, a fini dell&#8217;assoggettamento al pagamento del contributo, che la presente gara abbia per oggetto una concessione e non un appalto di servizi.<br /> <a>Il contributo all&#8217;Autorità  di regolazione è, infatti, dovuto dagli operatori assoggettati alla vigilanza ed al controllo dell&#8217;autorità  stessa, prescindendosi pertanto dalla modalità  di affidamento del servizio, sia esso appalto o concessione </a>(cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III-<em>quater</em>, 8.6.2017, n. 6790).<br /> Inoltre, e si consenta tale digressione, se la corresponsione del contributo non fosse stata obbligatoria, non si comprende perchè il Comune di Milano avrebbe consentito adÂ Unareti di sanare la propria omissione, addirittura in corso di gara e dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.<br /> Ulteriore argomento difensivo delle parti intimate è che il bando di gara non prevede espressamente l&#8217;obbligo di pagamento del contributo, sicchè doverosamente l&#8217;amministrazione avrebbe attivato il c.d. soccorso istruttorio a favore della partecipante UNR.<br /> A sostegno di tale prospettazione è richiamata altresì la sentenza della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea (CGUE) del 2.6.2016, nella causa C-27/15.<br /> Sul tema deve osservarsi che, stante la chiara dizione della normativa in materia (dapprima gli articoli 6 e 8 del D.Lgs. 163/2006 ed oggi l&#8217;art. 213 del D.Lgs. 50/2016, che richiamano tutti l&#8217;art. 1 comma 67 della legge 266/2005), oltre che le altrettanto chiare indicazioni dell&#8217;Autorità  di regolazione (si veda ancora il doc. 18 della ricorrente), l&#8217;obbligo di versamento del contributo discende direttamente dalla legge, destinata ad integrare le previsioni del bando di gara, secondo il fenomeno della c.d. eterointegrazione, non sconosciuto al regime degli appalti pubblici.<br /> Il Collegio non ignora certo che la eterointegrazione può operare soltanto in caso di lacune dei bandi di gara e con riguardo soltanto a norme imperative, contenenti obblighi chiari e predeterminati, in grado di supplire all&#8217;elemento mancante della <em>lex specialis</em>Â (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 12.12.2018, n. 7023 e 24.10.2017, n. 4903, TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 17.11.2017, n. 2588 e TAR Lazio, Roma, sez. I-<em>bis</em>, 7.2.2017, n. 2079).<br /> Nel caso di specie, tuttavia, l&#8217;obbligo di pagamento discende da una norma imperativa da tempo in vigore, come del resto chiarito dalla prassi dell&#8217;Autorità  ed anche dalla giurisprudenza amministrativa, che ha sempre reputato che il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità  dell&#8217;offerta (cfr. da ultimo, fra le tante, Consiglio di Stato, sez. III, 12.3.2018, n. 1572, per la quale: «<em>il mancato pagamento del contributo previsto per tutti gli appalti pubblici costituisce una &#8220;condizione di ammissibilità  dell&#8217;offerta&#8221; e la sanzione dell&#8217;esclusione dalla gara deriva direttamente ed obbligatoriamente dalla legge</em>»).<br /> Quanto alla sentenza della Corte di Giustizia UE sopra citata, se è pur vero che la stessa sostiene &#8211; senza dubbio in maniera condivisibile &#8211; che: «<em>i principi di trasparenza e di parità  di trattamento che disciplinano tutte le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici richiedono che le condizioni sostanziali e procedurali relative alla partecipazione ad un appalto siano chiaramente definite in anticipo e rese pubbliche, in particolare gli obblighi a carico degli offerenti, affinchè questi ultimi possano conoscere esattamente i vincoli procedurali ed essere assicurati del fatto che gli stessi requisiti valgono per tutti i concorrenti</em>» (punto 37), parimenti la stessa afferma l&#8217;illegittimità  dell&#8217;esclusione di un operatore qualora egli abbia violato «<em>un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un&#8217;interpretazione di tale diritto e di tali documenti</em>» (punto 51).<br /> Orbene, nel caso di specie l&#8217;obbligo di pagamento del contributo, anche se non risultante dai documenti di gara, è previsto inequivocabilmente dal &#8220;diritto nazionale vigente&#8221; (cioè l&#8217;art. 1 comma 67 della legge 266/2005 e le norme di legge successive &#8211; per usare l&#8217;espressione dei Giudici europei &#8211; e la normativa in materia sopra citata non richiede particolari e complesse operazioni interpretative da parte dei soggetti partecipanti alla gara, se si ha riguardo anche alle forme di pubblicità  dell&#8217;adempimento di cui è causa realizzate dall&#8217;Autorità  di regolazione.<br /> Non si dimentichi, inoltre, che la citata sentenza della Corte di Giustizia UE è ispirata principalmente dalla finalità  di evitare discriminazioni a danno degli operatori non italiani, che sarebbero sfavoriti nei confronti degli imprenditori nazionali, aventi ovviamente una maggiore conoscenza della legge interna (punto 46 della sentenza).<br /> Da ultimo non può neppure sottacersi che UNR è uno dei maggiori operatori italiani nel settore del gas ed è anche una importante stazione appaltante, sicchè il grado di diligenza da richiedersi alla stessa in sede di partecipazione ad una gara deve rapportarsi a tali circostanze e non può essere considerata quale diligenza ordinaria (secondo il primo comma dell&#8217;art. 1176 del codice civile), bensì quale diligenza specifica, propria degli operatori professionali (si veda il comma secondo dell&#8217;art. 1176 sopra citato).<br /> Si conferma, in definitiva, l&#8217;accoglimento del motivo di ricorso n. &#8220;III&#8221;.<br /> 1.4 Altro motivo del ricorso principale suscettibile di favorevole delibazione è quello n. VI, relativo alla modalità  di presentazione dell&#8217;offerta tecnica da parte di UNR.<br /> Infatti, come risulta dal verbale di gara del 26.5.2017 (cfr. il doc. 4-A della ricorrente, pagine 2 e 3), la commissione si avvedeva che all&#8217;interno del plico dell&#8217;offerta tecnica di Unareti era contenuto un foglio stampato fronte retro costituente il computo metrico estimativo di un intervento su un impianto sito nel Comune di Cinisello Balsamo.<br /> L&#8217;inserimento nel plico dell&#8217;offerta tecnica di un computo metrico si pone, senza dubbio, in contrasto con le prescrizioni della <em>lex specialis</em>, giacchè il computo metrico è parte dell&#8217;offerta economica e il suo disvelamento in sede di lettura dell&#8217;offerta tecnica viola il noto principio di separatezza fra le due offerte, da intendersi nel senso che dall&#8217;analisi del progetto tecnico non possono trarsi elementi che consentano alla stazione appaltante di determinare in qualsiasi modo l&#8217;offerta economica (cfr. il doc. 5-A della ricorrente, pagine 20 e 21, vale a dire i chiarimenti resi dall&#8217;amministrazione ed in particolare la risposta al quesito n. 48, dove si legge che: «<em>Si precisa che i computi metrici e i quadri economici relativi agli interventi previsti nel piano di sviluppo non dovranno essere inseriti nel PLICO A &#8220;OFFERTA TECNICA&#8221;, ma dovranno essere invece contenuti nel PLICO B &#8220;OFFERTA ECONOMICA&#8221;, a corredo del Piano industriale</em>»).<br /> La commissione di gara, pur rilevando l&#8217;erroneo inserimento del computo metrico nell&#8217;offerta tecnica, decideva di proseguire nell&#8217;esame di quest&#8217;ultima, in quanto il computo metrico rappresentava 544 metri di lunghezza della condotta per un valore di poco più¹ di 46.000,00 euro e quindi, sempre a detta della commissione, non sufficiente a ricostruire l&#8217;intera offerta economica oppure una parte essenziale della medesima.<br /> La determinazione dell&#8217;amministrazione non appare perà² adeguatamente e compiutamente motivata, oltre che il frutto di un istruttoria non adeguata, se si ha in considerazione la rilevanza e la portata del principio di separatezza fra le offerte, tecnica ed economica, e la necessità  dell&#8217;assoluta segretezza di quest&#8217;ultima fino al momento della definitiva assegnazione dei punteggi tecnici.<br /> Sulla peculiare rilevanza di tale principio, la giurisprudenza ha affermato anche recentemente &#8211; cfr. in particolare Consiglio di Stato, sez. V, 24.1.2019, n. 612 &#8211; che: «<em>Il principio della segretezza dell&#8217;offerta economica è a presidio dell&#8217;attuazione dei principi di imparzialità  e buon andamento dell&#8217;azione amministrativa (art. 97 Cost.), sub specie di trasparenza e par condicio dei concorrenti, per garantire il lineare e libero svolgimento dell&#8217;iter che si conclude con il giudizio sull&#8217;offerta tecnica e l&#8217;attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione. La peculiarità  del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell&#8217;offerta economica, impone che la tutela copra non solo l&#8217;effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio: giù  la sola possibilità  di conoscenza dell&#8217;entità  dell&#8217;offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità  della valutazione</em>».<br /> La scrivente Sezione non ignora che lo stesso Consiglio di Stato ha altresì sostenuto che il divieto di commistione, posto a presidio della segretezza dell&#8217;offerta economica, non ha una portata assoluta ma deve essere declinato in relazione al caso concreto &#8211; così Consiglio di Stato, sez. V, 25.6.2019, n. 4342 &#8211; tuttavia la stessa sentenza, se da un lato ammette eventuali interferenze fra l&#8217;aspetto tecnico e quello economico, fa salvi gli &#8220;specifici divieti&#8221; contenuti nella legge di gara e nel caso di specie la committente aveva evidenziato con chiarezza che i computi metrici dovevano essere inseriti nell&#8217;offerta tecnica e non in quella economica.<br /> Inoltre, se è innegabile che il valore del computo metrico di cui è causa è realmente molto basso rispetto agli importi complessivi di gara, tuttavia non appare irrazionale o manifestamente illogico quanto sostenuto dalla società  esponente e cioè che la conoscenza del prezzo di taluni elementi per unità  di misura (nella presente fattispecie, metro lineare), potrebbe consentire il calcolo del prezzo complessivo per quantità  ben maggiori.<br /> Da questo punto di vista, pertanto, la condotta della commissione di gara, poi avallata dal Comune nel provvedimento di aggiudicazione, appare viziata, nè sul punto soccorrono gli argomenti contenuti nelle memorie difensive delle parti intimate, stante il noto divieto di integrazione della motivazione mediante gli scritti difensivi in giudizio.<br /> Si conferma, in conclusione, l&#8217;accoglimento del motivo &#8220;VI&#8221; che, unitamente alle altre doglianze giù  delibate in senso favorevole, conduce all&#8217;accoglimento del ricorso principale e dei connessi motivi aggiunti, con conseguente annullamento dell&#8217;aggiudicazione a favore di Unareti e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell&#8217;autorità  amministrativa.<br /> 2. All&#8217;esame del ricorso principale deve seguire quello del gravame incidentale, considerato che:<br /> &#8211; entrambe le impugnazioni hanno carattere escludente ed alla presente gara hanno preso parte soltanto le due imprese di cui è causa, vale a dire Unareti Spa e 2i Rete Gas Srl;<br /> &#8211; in tale situazione è doveroso l&#8217;esame dei ricorsi principale ed incidentale, dovendosi dare rilevanza, in caso di eventuale accoglimento di entrambi, anche al solo interesse giuridico &#8211; pur se di carattere strumentale &#8211; alla rinnovazione delle operazioni di gara (cfr. la pronuncia dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2008 e l&#8217;ordinanza della medesima Adunanza Plenaria n. 6/2018, punto 13.3.1, lettera &#8220;a&#8221;).<br /> Nel caso di specie i primi quattro motivi del ricorso incidentale denunciano la violazione, sotto differenti profili, della disciplina sull&#8217;avvalimento di cui all&#8217;art. 49 del D.Lgs. 163/2006.<br /> La ricorrente, infatti, ai fini della partecipazione alla gara e della prova dei requisiti &#8211; invero rigorosi &#8211; di capacità  economica e finanziaria oltre che tecnica, si è avvalsa dell&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento, indicando quale impresa ausiliaria 2i Rete Gas Spa, società  che controlla l&#8217;intero capitale sociale dell&#8217;attuale ricorrente principale.<br /> 2.1 Nel primo mezzo si sostiene che alla gara di cui è causa non sarebbe applicabile l&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento, posto che il dm 226/2011 non richiama il citato art. 49 e la direttiva dell&#8217;Unione Europea sulle concessioni n. 2014/23/CE non doveva in ogni modo essere ancora recepita al momento della pubblicazione del bando, sicchè soltanto la committente, attraverso una esplicita scelta, poteva consentire il ricorso all&#8217;avvalimento.<br /> Il motivo, per quanto suggestivo, non convince il Collegio.<br /> Il decreto ministeriale del 2011 richiama espressamente l&#8217;art. 30 del D.Lgs. 163/2006 sulle concessioni di servizi e, stante il comma 3 dell&#8217;articolo, la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi europei sui contratti pubblici e dei principi del Trattato.<br /> Orbene, l&#8217;avvalimento contribuisce senza dubbio alla piena realizzazione del principio europeo di concorrenza e di massima partecipazione alle gare, sicchè non appare possibile sostenere <em>a priori</em>Â l&#8217;impossibilità  del ricorso all&#8217;avvalimento nella presente procedura, fermo restando la necessità  del rigoroso rispetto delle condizioni alle quali è subordinato l&#8217;avvalimento medesimo.<br /> Il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale priva la ricorrente principale dell&#8217;interesse all&#8217;esame del c.d. ricorso incidentale condizionato, proposto da UNR nella propria memoria di costituzione nel ricorso incidentale, quale motivo n. &#8220;V&#8221;.<br /> Con tale mezzo, proposto peraltro in via subordinata, si chiede al Collegio di annullare il bando di gara e financo il dm 226/2011, laddove gli stessi dovessero impedire il ricorso all&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento nel caso di specie.<br /> L&#8217;avvalimento appare invece ammissibile, per le ragioni sopra esposte, giacchè il sedicente &#8220;ricorso incidentale condizionato&#8221;, al di là  di ogni altra considerazione sulla sua ammissibilità , appare comunque improcedibile per carenza di interesse.<br /> 2.2 I motivi da 2 a 4 del gravame incidentale possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro omogeneità , visto che con gli stessi viene lamentata, seppure sotto differenti profili, l&#8217;illegittimità  dell&#8217;avvalimento nel caso di specie.<br /> Sul punto giova premettere che, per pacifica giurisprudenza, l&#8217;avvalimento si distingue in avvalimento di garanzia, concernente i requisiti di capacità  economica e finanziaria ed avvalimento operativo, che concerne invece i requisiti di capacità  tecnica.<br /> Se nel primo caso l&#8217;impresa ausiliaria svolge un ruolo di garante dell&#8217;impresa ausiliata partecipante alla gara, nel secondo caso devono essere messe a disposizione di quest&#8217;ultima le effettive risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento del singolo appalto (sulla distinzione fra le due forme di avvalimento, si veda, fra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI, 3.8.2018, n. 4798).<br /> Nel caso di specie nessun dubbio sussiste che si tratti di avvalimento operativo, data la chiara dizione del contratto di avvalimento (cfr. il doc. 77 della ricorrente), nel quale la società  esponente dichiara espressamente di essere priva dei requisiti di capacità  tecnica richiesti dal bando (cfr. pag. II del contratto di avvalimento, lettera &#8220;j&#8221;).<br /> Trattandosi di avvalimento operativo, appare necessario che il contratto ed in ogni caso i documenti probatori dell&#8217;avvalimento indichino in maniera specifica le risorse umane e materiali messe a disposizione, necessarie per l&#8217;esecuzione della prestazione oggetto dell&#8217;appalto o della concessione.<br /> In mancanza di tale specifica indicazione il rapporto negoziale di avvalimento deve reputarsi nullo e l&#8217;impresa ausiliata non può partecipare alla gara, non essendovi prova della sua idoneità  all&#8217;adempimento delle prestazioni oggetto dell&#8217;appalto (cfr. da ultimo, fra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 5.4.2019, n. 2243, che ha ribadito «<em>l&#8217;esigenza, riconosciuta dalla consolidata giurisprudenza al fine di evitare che il rapporto di avvalimento si trasformi in una sorta di &quot;scatola vuota&quot;, che l&#8217;ausilio contrattualmente programmato e prefigurato sia effettivo e concreto, essendo inidonei impegni del tutto generici, che svuoterebbero di significato l&#8217;essenza dell&#8217;istituto</em>», oltre ad affermare che: «<em>L&#8217;indicazione puntuale dei mezzi, del personale, del know-how, della prassi e di tutti gli altri elementi aziendali qualificanti in relazione all&#8217;oggetto dell&#8217;appalto e ai requisiti per esso richiesti dalla stazione appaltante sono indispensabili per rendere determinato l&#8217;impegno dell&#8217;ausiliario tanto nei confronti di quest&#8217;ultima che del concorrente aggiudicatario</em>»).<br /> Le conclusioni sopra riportate debbono valere anche nel caso di avvalimento c.d. infragruppo, vale a dire l&#8217;avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, come nel caso di specie, nel quale l&#8217;ausiliaria controlla interamente la società  partecipante alla procedura.<br /> Per tale ipotesi, infatti, l&#8217;art. 49 comma 2 lettera &#8220;g&#8221; del D.Lgs. 163/2006 consente di non presentare alla stazione appaltante il vero e proprio contratto di avvalimento di cui alla pregressa lettera &#8220;f&#8221;, ma solo una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.<br /> Restano perà² salve le previsioni ulteriori del comma 2 dell&#8217;art. 49, che impongono la puntuale indicazione dei requisiti (si vedano lettere &#8220;a&#8221;, &#8220;c&#8221; e &#8220;d&#8221; del comma citato).<br /> D&#8217;altronde la mera appartenenza al medesimo gruppo imprenditoriale non può certo esonerare l&#8217;ausiliaria dall&#8217;obbligo di porre a disposizione dell&#8217;ausiliata le specifiche risorse necessarie per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto; si veda sul punto Consiglio di Stato, sez. V, 30.10.2017, n. 4973, per cui: «<em>Tuttavia, nel caso di avvalimento &#8220;infragruppo&#8221; la giurisprudenza amministrativa afferma che l&#8217;onere di prova documentale del rapporto tra concorrente ed ausiliaria è semplificato, nel senso che per esso non è richiesta la stipula di un contratto, essendo sufficiente una dichiarazione unilaterale attestante tale l&#8217;avvalimento (cfr. da ultimo: Cons. Stato, III, 13 settembre 2017, n. 4336). Per contro, questa modalità  semplificata di prova del fatto costitutivo su cui si fonda il rapporto tra concorrente ed ausiliario non si riverbera sul piano sostanziale dei contenuti dell&#8217;avvalimento. Essa in particolare non semplifica gli obblighi di indicare in modo quanto meno determinabile gli obblighi assunti dall&#8217;ausiliario</em>».<br /> Nel caso di specie la ricorrente è una società  a responsabilità  limitata con un capitale sociale di euro 50.000,00, senza dipendenti (cfr. il doc. 77 della ricorrente, pag. 1, lettera &#8220;d&#8221;), con la conseguenza che può operare soltanto in forza di un contratto di servizio stipulato con la propria controllante e socio unico 2i Rete Gas Spa (cfr. ancora la pag. 1 del citato doc. 77).<br /> L&#8217;esponente non ha quindi strutture operative, tanto è vero che &#8211; come giù  segnalato &#8211; ha stipulato con la sua controllante un &#8220;Contratto per le prestazioni di attività  di staff e attività  tecniche di distribuzione del gas&#8221; (cfr. il doc. 81 della ricorrente), in forza del quale la società  per azioni controllante &#8220;si obbliga a prestare&#8221; a favore della sua controllata una serie di attività , distinte in &#8220;Servizi di staff&#8221; ed &#8220;Attività  tecniche di distribuzione del gas&#8221; (cfr. ancora il doc. 81, pag. 2).<br /> Il contratto di avvalimento stipulato dalla ricorrente con la sua controllante-ausiliaria rinvia (cfr. il doc. 77 della ricorrente, art. 4), al contratto di servizio di cui sopra per quanto riguarda le &#8220;strutture e risorse messe a disposizione&#8221;.<br /> Quest&#8217;ultimo (cfr. il citato doc. 81, art. 2), rinvia a sua volta ai propri allegati per la descrizione ed il dettaglio dei servizi di staff e delle attività  tecniche di distribuzione.<br /> Il doc. 1 allegato al contratto di servizio (&#8220;Servizi di staff&#8221;, cfr. ancora il doc. 81 della ricorrente), unitamente al doc. 2 allegato al medesimo contratto (&#8220;Attività  tecniche di distribuzione del gas&#8221;, si veda sempre il doc. 81), si limitano ad indicare le varie tipologie di attività  &#8211; tecniche o amministrative &#8211; che svolge la controllante a favore della controllata, senza perà² alcuna indicazione del numero degli operatori preposti a tale attività  in relazione alla concessione di cui è causa.<br /> In altri termini, non è dato comprendere quali &#8211; e quanti &#8211; fra i dipendenti o collaboratori della controllante saranno destinati al concreto svolgimento delle loro prestazioni nell&#8217;ambito della presente concessione (a mero titolo di esempio: alla pagina n. 8 si parla della funzione di &#8220;Ingegneria&#8221;, ma non del numero o delle qualifiche dei dipendenti preposti a tale funzione, ovviamente di rilevante importanza nella presente concessione).<br /> Anche nell&#8217;Allegato I al contratto di avvalimento (cfr. il doc. 82 della ricorrente), alla pagina 5 alla voce &#8220;D. Risorse&#8221;, si afferma &#8211; invero in maniera estremamente generica &#8211; che sarà  garantita &#8220;la disponibilità  di addetti con adeguate competenze, qualora necessario&#8221;, oltre a riferirsi al &#8220;personale che verrà  trasferito dagli attuali gestori&#8221;, anche se per tale ipotesi va rimarcato che il personale del gestore uscente non ha alcun obbligo di proseguire la propria attività  lavorativa a favore del gestore subentrante.<br /> Se per le risorse umane il contratto di avvalimento appare assolutamente indeterminato &#8211; e ciù² solo sarebbe sufficiente per escluderne la validità  &#8211; per quanto riguarda le risorse materiali, l&#8217;Allegato I al contratto di avvalimento fornisce in effetti qualche elemento di maggiore dettaglio (cfr. ad esempio le pagine 2 e 3 del doc. 82 della ricorrente), pur essendovi ancora numerosi margini di indeterminatezza, in relazione ad esempio ai &#8220;Mezzi&#8221; (pag. 3 del doc. 82 citato), per i quali sono descritti la marca ed il tipo di automezzo, senza perà² alcuna specifica indicazione di quantità .<br /> In conclusione, il contratto di avvalimento di cui è causa non appare possedere nè i requisiti di determinatezza nè quanto meno quelli di determinabilità  (cfr. sul punto l&#8217;art. 1346 del codice civile), richiesti invece per la sua validità .<br /> Si badi che in questa sede non è astrattamente in discussione la capacità  operativa o tecnica del gruppo imprenditoriale facente capo a 2i Rete Gas Spa (controllante della ricorrente); quel che rileva è che in relazione alla presente concessione &#8211; la cui importanza economica è evidente, come del resto la delicatezza dei compiti assegnati al concessionario &#8211; non vi è una sufficiente specificazione dei mezzi e delle risorse umane preposte.<br /> Del resto 2i Rete Gas Spa opera sull&#8217;intero territorio nazionale, per cui occorre l&#8217;assoluta garanzia che i mezzi ed il personale dedicati alla presente concessione operino con continuità  nell&#8217;ambito territoriale di Milano e dei comuni contermini e non siano invece destinati ad altri affidamenti, magari in zone ben lontane da quella dell&#8217;ambito territoriale di cui è causa.<br /> Fermo restando quanto sopra esposto, il presente avvalimento presenta ulteriori elementi di illegittimità , se si considera che:<br /> &#8211;<a>il comma 10 dell&#8217;art. 49 del D.Lgs. 163/2006 prevede che il contratto debba essere «<em>in ogni caso eseguito dall&#8217;impresa che partecipa alla gara</em>», ma nel caso di specie la società  ricorrente è priva di risorse umane e materiali, sicchè l&#8217;esecuzione della concessione sarà  di fatto interamente imputabile all&#8217;impresa ausiliaria;</a><br /> &#8211; in tal modo l&#8217;avvalimento finirebbe per realizzare una surrettizia cessione integrale del contratto, che è perà² vietata espressamente dall&#8217;art. 118 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 oppure una sorta di abnorme subappalto dell&#8217;intera prestazione, anch&#8217;esso non ammesso dalla legge;<br /> &#8211; l&#8217;art. 6 del contratto di servizio di cui sopra (si veda ancora il doc. 81 della ricorrente), consente a 2i Rete Gas Spa di affidare a terzi parte delle attività  contrattuali non meglio specificate, con la conseguenza che l&#8217;impresa ausiliaria del presente avvalimento &#8211; appunto 2i Rete Gas Spa &#8211; potrebbe ricorrere al subappalto senza particolari limiti, ma l&#8217;art. 49 consente il subappalto a favore della sola ausiliaria, che non può perà² a sua volta subappaltare, stante il divieto di subappalto &#8220;a cascata&#8221; di cui all&#8217;art. 118 comma 9 del D.Lgs. 163/2006.<br /> In definitiva, anche il ricorso incidentale deve essere accolto, con assorbimento delle altre censure nello stesso contenute e con conseguente annullamento del provvedimento di aggiudicazione, laddove colloca al secondo posto della graduatoria finale la società  esponente.<br /> 3. Le spese di lite possono essere interamente compensate, attese la reciproca soccombenza e la complessità  delle questioni poste all&#8217;attenzione del Collegio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposto,<br /> &#8211; accoglie il ricorso principale ed i motivi aggiunti, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;<br /> &#8211; dichiara improcedibile il ricorso incidentale condizionato di 2i Rete Gas Srl;<br /> &#8211; accoglie il ricorso incidentale, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l&#8217;ing. -OMISSIS-.</div>
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