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	<title>5/12/2014 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5/12/2014 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2014 n.605</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-5-12-2014-n-605/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-5-12-2014-n-605/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2014 n.605</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. P. Amovilli Costruzioni Struzzi Mauro s.r.l. (avv. A. Mariani Marini) c/ Comune di Terni (avv.ti P. Gennari e I. Sorbini) 1. Giurisdizione e competenza – Sentenza – Difetto di giurisdizione del G.O.- Traslatio iudicii &#8211; Riassunzione dinanzi al G.A. – Mutatio libelli &#8211; Inammissibilità 2. Giurisdizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-5-12-2014-n-605/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2014 n.605</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-5-12-2014-n-605/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2014 n.605</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. P. Amovilli<br /> Costruzioni Struzzi Mauro s.r.l. (avv. A. Mariani Marini) c/ Comune di Terni (avv.ti P. Gennari e I. Sorbini)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Sentenza – Difetto di giurisdizione del G.O.- Traslatio iudicii &#8211; Riassunzione dinanzi al G.A. – Mutatio libelli &#8211; Inammissibilità</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Sentenza – Difetto di giurisdizione del G.O.- Traslatio iudicii &#8211; Riassunzione dinanzi al G.A.– Mutatio libelli – Sussiste &#8211; Fattispecie</p>
<p>3. Responsabilità della P.A. – Contratti pubblici – Responsabilità precontrattuale – Fattispecie</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Responsabilità precontrattuale – Risarcimento del danno – Quantificazione- Criterio – Interesse negativo – Portata – Interesse positivo – Non vi rientra</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La &#8220;traslatio iudicií&#8221; a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del giudice adito, comporta la riassunzione del giudizio innanzi al giudice indicato nei limiti della domanda con cui è stata declinata la giurisdizione, vale a dire con esclusivo riferimento al petitum e alla causa petendi formulata nell’originario giudizio innanzi al giudice sfornito di giurisdizione, non essendo ammissibili, pertanto, domande nuove</p>
<p>2. Sussiste “mutatio libelli” in sede di “traslatio iudicii”, qualora le due domande al g.o. e al g.a. non risultano coincidenti in quanto fondate su due titoli diversi (responsabilità extracontrattuale nel primo caso, responsabilità extracontrattuale e contrattuale nel secondo) inerenti diversi fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, con mutazione degli elementi costitutivi oggettivi della domanda originaria, rimanendo inalterati il solo &#8220;petitum&#8221; (pronuncia di condanna al risarcimento dei danni) ma non la &#8220;causa petendi&#8221; (nella specie il Collegio ha ritenuto inammissibile il ricorso in riassunzione, nella parte in cui era stata proposta dinanzi al g.a. anche la domanda risarcitoria da responsabilità contrattuale anziché la sola domanda da responsabilità precontrattuale, ormai cristallizzata in sede civile per effetto della formazione delle preclusioni e decadenze ex artt. 183 &#8211; 184 c.p.c.)</p>
<p>3. Sussiste la responsabilità precontrattuale del Comune, il quale abbia stipulato un contratto di cessione del diritto di superficie inerente aree PEEP &#8211; oggetto di procedimento di acquisizione bonaria ancora in itinere &#8211; senza informare la propria controparte – in violazione dei doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1337-38 c.c. &#8211; in merito alla carenza attuale di un idoneo titolo di proprietà</p>
<p>4. Nella materia della responsabilità precontrattuale il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo (contrapposto all&#8217;interesse all&#8217;adempimento), rappresentato, sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso; consegue che la disposizione di cui all&#8217;art. 1337 c.c. non può essere invocata per il risarcimento dei danni che si sarebbero evitati e dei vantaggi che si sarebbero conseguiti con la stipulazione ed esecuzione del contratto</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 265 del 2011, proposto da:<br />
Costruzioni Struzzi Mauro s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alarico Mariani Marini, con domicilio eletto presso Alarico Mariani Marini, in Perugia, via Mario Angeloni, 80/B; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Comune di Terni, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Gennari, con domicilio eletto presso Isabella Sorbini in Perugia, via Palermo S.n.c.; </p>
<p align=center>per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
del Comune di Terni al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a titolo di responsabilità precontrattuale e da inadempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione sottoscritta il 17 novembre 2006 inerente la cessione del diritto di superficie di aree P.E.E.P. </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Terni;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Espone la società ricorrente che in data 17 novembre 2006 è stata stipulata convenzione tra l’associazione temporanea di imprese Struzzi Mauro s.r.l. -Ternirec s.r.l. ed il Comune di Terni inerente la concessione in diritto di superficie di alcune aree all’interno del Piano per l’Edilizia Economica e Popolare precedentemente approvato dall’Amministrazione.<br />
Il 19 giugno 2007 l’a.t.i. assegnataria ha quindi ottenuto il permesso di costruire per la realizzazione di fabbricato ad uso residenziale e il 15 maggio 2008 l’autorizzazione alla realizzazione di nuova costruzione ad uso commerciale.<br />
In seguito la ricorrente ha appreso che l’Amministrazione comunale non sarebbe stata titolare del diritto di proprietà delle aree cedute in diritto di superficie, diffidandola a provvedere immediatamente.<br />
Non ricevendo idonee rassicurazioni, con atto di citazione notificato il 10 luglio 2008 l’a.t.i. Struzzi &#8211; Ternirec ha chiesto al Tribunale civile di Terni la condanna del Comune al risarcimento di vari danni patrimoniali asseritamente subiti in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza cui le parti debbono uniformare la propria condotta in sede di formazione del contratto, consistenti nella sospensione cautelativa della negoziazione degli immobili in corso, nell’impossibilità di accedere ai finanziamenti richiesti con Istituto di credito di fiducia, oltre al danno non patrimoniale della lesione della propria immagine, complessivamente quantificati in 1.500.000,00 euro.<br />
Con sentenza n.909/2010 il suddetto Tribunale ha però dichiarato il difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nella giurisdizione esclusiva del g.a. di cui all’art. 11 c. 5 legge 241/90 qualificando la convenzione perfezionatasi <i>inter partes</i> il 17 novembre 2006 quale accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo.<br />
La Costruzioni Struzzi Mauro s.r.l., pertanto, riassume ai sensi dell’art. 59 della legge 69/2009 (oggi art. 11 cod. proc. amm.) il giudizio originariamente proposto al g.o. innanzi all’adito T.a.r., chiedendo la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento di tutti i danni patiti sia a titolo di responsabilità precontrattuale per violazione degli artt. 1337-38 c.c. che contrattuale per inadempimento (artt. 1478, 1479, 1375 c.c.) della convenzione avente ad oggetto il trasferimento del diritto di superficie.<br />
A sostegno della fondatezza della pretesa azionata deduce, in necessaria sintesi, le seguenti argomentazioni:<br />
&#8211; l’avvenuta cessione del diritto di superficie senza la titolarità del diritto di proprietà, acquisita solo nel 2008, costituirebbe al contempo sia grave inadempimento della convezione rientrando tra le obbligazioni principali del venditore ex artt. 1476<br />
&#8211; la ricorrente non avrebbe mai stipulato la convenzione in esame qualora avesse conosciuto la carenza del titolo di proprietà da parte del Comune, del tutto da questi sottaciuta.<br />
Lamenta quale conseguenza immediata e diretta dei predetti inadempimenti aver subito vari pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali, così riassumibili:<br />
&#8211; un danno patrimoniale pari a 10.192,92 euro consistente nel ricorso allo scoperto di conto corrente in luogo del mutuo richiesto alla CARIT e non concesso a causa dell’inadempimento della convenzione, oltre che al grave ritardo nell’avanzamento dei lavo<br />
&#8211; ulteriori danni patrimoniali, consistenti sia nel mancato introito degli acconti dovuti dai promissari acquirenti degli immobili (pari a 811.807,70 euro) sia nell’impossibilità di stipulare nuovi contratti per il periodo dal 1 aprile 2008 al 11 dicembre<br />
&#8211; il danno non patrimoniale all’immagine derivante dal “<i>clamor fori”</i> della vicenda, quantificato in via equitativa in 500.000,00 euro.<br />
Si è costituito il Comune di Terni, chiedendo il rigetto del gravame, stante l’infondatezza di tutte le censure <i>ex adverso</i> dedotte, in sintesi evidenziando:<br />
&#8211; l’inammissibilità del ricorso in quanto promosso da soggetto diverso dai promotori dell’originario giudizio incardinato presso il Tribunale civile di Terni;<br />
&#8211; l’ulteriore motivo di inammissibilità costituito dalla “<i>mutatio libelli”</i> operata dalla ricorrente introducendo nel ricorso in riassunzione a seguito di <i>traslatio iudicii</i> argomentazioni del tutto nuove e diverse rispetto all’originaria “<i><br />
&#8211; la piena titolarità da parte del Comune del diritto di proprietà delle aree in questione, acquistate in forza di cessione bonaria di cui all’art. 45 del d.P.R. 327/2001 mediante le deliberazioni G.R. n. 121 del 16 marzo 2006 e n. 366 del 29 giugno 2006<br />
&#8211; la mancata erogazione del mutuo richiesto sarebbe imputabile esclusivamente al comportamento negligente della ricorrente;<br />
&#8211; l’asserito ritardo nell’avanzamento dei lavori sarebbe smentito dalla negligente richiesta tardiva dei titoli edilizi in questione;<br />
&#8211; il colpevole utilizzo da parte della ricorrente dello strumento negoziale del preliminare c.d. “sulla carta” ovvero prima della richiesta del rilascio dei titoli edilizi, in difformità dalla causa tipica del contratto preliminare (art. 1351 c.c.);<br />
&#8211; la genericità della domanda risarcitoria relativa all’asserito e indimostrato danno all’immagine; <br />
&#8211; l’inammissibilità, infine, della domanda di condanna alla refusione delle spese di lite del giudizio svoltosi all’a.g.o.<br />
La ricorrente ha ampiamente controdedotto su tutte le suesposte eccezioni invocando tra l’altro:<br />
&#8211; il possibile cumulo, per i medesimi fatti costitutivi della pretesa, della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; <br />
&#8211; l’inderogabilità del requisito della forma scritta <i>ad substantiam</i> per i contratti di cessione bonaria, risultando del tutto errata la pretesa applicabilità della forma scritta c.d. semplificata di cui all’art. 17 del R.D. 2440 del 1923;<br />
&#8211; la piena validità ed utilizzabilità nella pratica degli affari dei contratti preliminari “sulla carta”. <br />
La difesa comunale eccepisce inoltre la tardività della memoria depositata dalla ricorrente il 19 settembre 2014.<br />
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 22 ottobre 2014, nella quale la causa è passata in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>2. E’ materia del contendere la domanda di condanna proposta contro il Comune di Terni, sia a titolo di responsabilità precontrattuale che contrattuale, per l’asserito inadempimento della convenzione stipulata il 17 novembre 2006 tra l’associazione temporanea di imprese Struzzi Mauro s.r.l. -Ternirec s.r.l. ed il suddetto Comune, inerente la concessione in diritto di superficie di alcune aree all’interno del Piano per l’Edilizia Economica e Popolare precedentemente approvato dall’Amministrazione.<br />
Ad avviso della ricorrente, infatti, l’Amministrazione avrebbe del tutto incautamente provveduto alla cessione <i>de quo</i> in assenza del diritto di proprietà, acquisito soltanto nel 2008.<br />
3. Preliminarmente va senz’altro disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione, dal momento che la società ricorrente, in base al relativo atto di costituzione versato in giudizio, è divenuta titolare di tutte le situazioni attive e passive delle società facenti parte dell’a.t.i. dante causa.<br />
4. Deve altresì essere esaminata l’ulteriore eccezione di inammissibilità derivante dall’asserita “<i>mutatio libelli</i>” operata dalla ricorrente in sede di riassunzione del giudizio innanzi all’adito TAR.<br />
4.1. In applicazione del principio della “<i>traslatio iudicii”</i>, affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 12 marzo 2007 n. 77, recentemente disciplinato dall&#8217;art. 59 della l. 18 giugno 2009 n. 69 e oggi regolato dall&#8217;art. 11 cod. proc. amm., il processo promosso dinanzi a giudice carente di giurisdizione può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali avanzati nella sede avanzata, ove la stessa sia riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza<br />
La &#8220;<i>traslatio iudicií</i>&#8221; a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del giudice adito, comporta la riassunzione del giudizio innanzi al giudice indicato nei limiti della domanda con cui è stata declinata la giurisdizione vale a dire con esclusivo riferimento al <i>petitum</i> e alla <i>causa petendi</i> formulata nell’originario giudizio innanzi al giudice sfornito di giurisdizione, non essendo ammissibili per tanto domande nuove (T.A.R. Molise Campobasso 4 agosto 2011, n. 528)<br />
Nell’atto di citazione al Tribunale civile di Terni notificato il 10 luglio 2008, parte ricorrente ha invocato la responsabilità del Comune di Terni derivante dall’aver ceduto il diritto di superficie delle aree P.E.E.P. senza averne ancora acquisita la proprietà, in contrasto sia con l’art. 952 c.c. che con lo stesso art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (vedi pag. 3 citazione) invocando per tal fatto costitutivo della pretesa azionata la responsabilità dell’Amministrazione &#8211; invero senza qualificarla espressamente né precontrattuale né contrattuale &#8211; e lamentando di aver subito vari danni patrimoniali (mancata percezione degli acconti spettanti dai contratti preliminari stipulati, impossibilità di accesso ai finanziamenti richiesti) e non patrimoniali (lesione dell’immagine) quantificati in complessivi 1.500.000,00; nei fatti costitutivi della pretesa indicati, l’attore ha comunque lamentato esclusivamente la violazione dei doveri di correttezza e buona fede cui debbono uniformarsi le parti in sede di trattative.<br />
Ne consegue che la domanda giudiziale di condanna proposta innanzi al Tribunale civile di Terni deve qualificarsi quale azione fondata esclusivamente sulla responsabilità precontrattuale (artt. 1337 &#8211; 38 c.c.) e non su quella, del tutto autonoma, da inadempimento contrattuale (artt. 1375, 1476, 1478, 1479 c.c.) pur non essendo in ipotesi precluso tale cumulo (<i>ex plurimis</i> Cassazione sez. III, 19 gennaio 1996, n.418 ).<br />
La giurisprudenza ha più volte ribadito la netta distinzione tra domande di condanna risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale, prevalentemente ricondotta al modello aquiliano di cui all’art. 2043 c.c. (Cassazione sez. III, 29 luglio 2011, n. 16735) e a titolo di responsabilità contrattuale da inadempimento, dotata di autonomo regime giuridico anche in punto di danni risarcibili, con ogni conseguenza processuale in tema di <i>mutatio libelli</i> (ex multis T.A.R. Puglia Bari sez. I, 3 maggio 2010, n. 1698; Cassazione civ. sez. II, 17 marzo 1994, n. 2544).<br />
Con il ricorso in riassunzione in epigrafe, parte ricorrente pur mantenendo inalterato il <i>petitum</i> (pronuncia di condanna al risarcimento dei danni) ha invero articolato la <i>causa petendi</i> nel comportamento gravemente colposo dell’Amministrazione comunale in violazione oltre che della clausola generale di correttezza e buona fede nelle trattative (artt. 1337-38 c.c.) degli specifici obblighi contrattuali del venditore (artt. 1375, 1476, 1478, 1479 c.c.).<br />
Sul punto va evidenziato come nella stessa sentenza n. 909/2010 il Tribunale di Terni abbia errato nel qualificare &#8211; seppur incidentalmente &#8211; la pretesa azionata quale “inadempimento del Comune alla convenzione in data 17.11.2006 per la concessione in diritto di superficie di aree comprese nel piano P.E.E.P.…..<i> omissis</i>…..”.<br />
4.2. Alla luce delle suesposte considerazioni nella fattispecie sussiste, pur se parzialmente, l’eccepita “<i>mutatio libelli</i>”poiché le due domande al g.o. e al g.a. non risultano coincidenti in quanto fondate su due titoli diversi (responsabilità extracontrattuale nel primo caso, responsabilità extracontrattuale e contrattuale nel secondo) inerenti diversi fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, con mutazione degli elementi costitutivi oggettivi della domanda originaria, rimanendo inalterati il solo &#8220;petitum&#8221; (pronuncia di condanna al risarcimento dei danni) ma non la &#8220;causa petendi&#8221;.<br />
4.3. Va altresì evidenziato come ai sensi della disciplina sulle preclusioni e decadenze del giudizio civile di cui agli artt. 183 &#8211; 184 c. p. c., la domanda di parte ricorrente si sia cristallizzata quanto a <i>causa petendi</i> quale azione di responsabilità precontrattuale, non essendo più possibile nell’ambito di tal giudizio né tantomeno in sede di <i>traslatio iudicii</i> mutare il titolo della responsabilità ascritta al Comune di Terni. <br />
4.4. Ne consegue la parziale inammissibilità del ricorso in riassunzione sotto tal profilo, potendo il Collegio esaminare solamente la domanda di condanna per responsabilità precontrattuale originariamente azionata ovvero relativa al solo risarcimento dei danni da lesione del c.d. “interesse contrattuale negativo”.<br />
5. Quanto al merito, la domanda di condanna risarcitoria è infondata, per le seguenti ragioni. <br />
5.1. Deve anzitutto condividersi l’assunto della difesa della ricorrente in merito alla carenza in capo al Comune di Terni del titolo di proprietà alla data (17 novembre 2006) di perfezionamento della convenzione inerente la cessione in diritto di superficie delle aree comprese nel piano PEEP.<br />
Infatti non può ritenersi acquisita la proprietà per effetto delle deliberazioni G.C. nn. 121 del 16 marzo 2006 e 366 del 29 giugno 2006 con le quali l’Amministrazione ha soltanto manifestato la volontà di addivenirne all’acquisto mediante cessione bonaria stante la disponibilità in tal senso manifestata dai proprietari espropriandi, rinviando al Dirigente dell’Ufficio Contratti la predisposizione dell’atto di acquisizione e di apposita convenzione.<br />
5.2. Secondo un principio generale assolutamente pacifico invalso sia presso la giurisprudenza del g.o. che del g.a. anche quando la P.A. agisce &#8220;<i>iure privatorum</i>&#8220;, è richiesta, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, come per ogni altro contratto stipulato dalla P.A., la forma scritta &#8220;<i>ad substantiam</i>&#8220;, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell&#8217;attività amministrativa nell&#8217;interesse del cittadino e della collettività, costituendo remora ad arbitrii e agevolando l&#8217;espletamento della funzione di controllo, e quindi espressione dei principi d&#8217;imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. (<i>ex multis</i> Cassazione civ. sez. II, 23 aprile 2014, n. 9219; id. sez. VI 21 agosto 2014, n. 18107; id. sez. I, 4 giugno 2014 n. 12536; id. sez. I, 20 marzo 2014, n. 6555; T.A.R. Lombardia Milano sez. III, 5 maggio 2014, n. 1152; Consiglio di Stato sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7147; id. sez. V, 24 settembre 2003, n. 5444)<br />
5.3. Per giurisprudenza altrettanto consolidata da cui il Collegio non ha ragione per discostarsi, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il negozio di cessione volontaria posto in essere da un&#8217;amministrazione pubblica si deve ritenere soggetto all&#8217;osservanza di tutti gli adempimenti richiesti dall&#8217;evidenza pubblica per le p.a., primo fra tutti il requisito della forma scritta a pena di nullità, che può ritenersi osservato solo in presenza di un documento che contenga in modo diretto la volontà negoziale, essendo stato redatto al fine specifico di manifestare la stessa, e dal quale si deve, pertanto, poter desumere la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi da ciascuna delle parti. Ne consegue che, nel vigore del t.u. approvato con il r.d. n. 383 del 1934 (n.d. ma anche in vigore del t.u. espropriazioni) ad integrare la stipulazione del suddetto negozio non può bastare l&#8217;accettazione di una proposta di vendita o di acquisto del bene fatta dall&#8217;uno o dall&#8217;altro contraente, essendo indispensabile la presenza di un documento scritto stipulato, con il procedimento e le formalità previste dagli art. 87 ss. e 251 ss. del citato testo unico, dal rappresentante legale dell&#8217;amministrazione e dall&#8217;espropriato, e contenente l&#8217;enunciazione degli elementi essenziali del contratto stesso, nonché l&#8217;accordo su di essi dei contraenti (così Cassazione civ. sez. I, 27 aprile 2011 n. 9390; id. 29 luglio 2009 n. 17686; 20 settembre 2001, n.11864; T.A.R. Sicilia &#8211; Catania sez. III, 14 aprile 2010, n.1043).<br />
5.4. Ne discende l’assoluta inidoneità, in seno al procedimento espropriativo, della mera accettazione della proposta di cessione volontaria (con accettazione della relativa indennità) fatta dal proprietario espropriando, trattandosi di deliberazioni di valenza meramente interna rispetto al non concluso procedimento di trasferimento in via bonaria della proprietà.<br />
5.5. Sul punto del tutto errata poi è la pretesa della difesa comunale di ritener concluso il contratto di cessione volontaria per effetto dell’invocata applicazione dell’art. 17 del R.D. 2440/1923 nella parte in cui consente, per i contratti a trattativa privata, la stipulazione “per mezzo di corrispondenza, secondo l&#8217;uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali”.<br />
Trattasi all’evidenza di forma di conclusione del contratto semplificata, del tutto derogatoria e valevole per i soli contratti con ditte commerciali ovvero per i contratti conclusi in regime di economia (Cassazione civ. sez. I, 7 dicembre 2004, n. 22973; id. sez. I, 29 luglio 2009 n. 17686) &#8211; giusto lo stesso richiamo operato dall’art. 334 comma 2 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 in tema di cottimo fiduciario &#8211; e non estensibile ai contratti, quale la cessione volontaria disciplinata dall’art. 45. del t.u. espropriazioni, aventi effetto reale traslativo della proprietà di beni immobili, in alternativa al decreto di esproprio, per i quali è ineludibile, come detto, la redazione per iscritto in un unico atto contenente la sottoscrizione del privato e del rappresentante dell’ente pubblico legittimato ad esprimerne all’esterno la volontà (Cassazione civ. sez. I, 29 luglio 2009 n. 17686).<br />
5.6. Deve dunque affermarsi la sussistenza della responsabilità precontrattuale del Comune resistente, dal momento che quest’ultimo ha violato il canone generale di correttezza e buona fede nelle trattative contrattuali, in particolare astendendosi dall’informare la ricorrente &#8211; come suo pacifico obbligo ex artt. 1337-38 c.c. &#8211; in merito alla carenza di idoneo titolo di proprietà a salvaguardia dell’altrui interesse negoziale, circostanza che ben avrebbe potuto essere valutata dalla ricorrente al fine del non perfezionamento del contratto di cessione del diritto di superficie.<br />
6. Tanto premesso in ordine all’illiceità del comportamento serbato dall’Amministrazione, deve evidenziarsi l’inammissibilità o comunque l’infondatezza della domanda risarcitoria in quanto parte ricorrente chiede, anzitutto, il risarcimento di danni patrimoniali tutti ascrivibili all’”interesse contrattuale positivo” ovvero all’utilità che la ricorrente avrebbe conseguito con la stipulazione ed esecuzione del contratto. <br />
Nella fattispecie, infatti, tutti i danni patrimoniali di cui si chiede ristoro attengono al c.d. interesse contrattuale positivo (condizioni maggiormente onerose per accedere al mutuo per la realizzazione degli interventi, il grave ritardo nell’avanzamento dei lavori, il mancato introito degli acconti dovuti dai promissari acquirenti degli immobili, l’impossibilità di stipulare nuovi contratti per il periodo dal 1 aprile 2008 al 11 dicembre 2008 con soggetti interessati all’acquisto degli immobili in costruzione) ovvero pregiudizi non risarcibili mediante l’azione esercitata innanzi al Tribunale civile di cui il presente giudizio costituisce prosecuzione.<br />
Per giurisprudenza pacifica da cui il Collegio non ha ragione per discostarsi, nella materia della responsabilità precontrattuale il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo (contrapposto all&#8217;interesse all&#8217;adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso; consegue che la disposizione di cui all&#8217;art. 1337 c.c. non può essere invocata per il risarcimento dei danni che si sarebbero evitati e dei vantaggi che si sarebbero conseguiti con la stipulazione ed esecuzione del contratto (<i>ex multis</i> Cassazione civ. sez. III, 14 febbraio 2000, n. 1632; Consiglio di Stato sez. VI, 1 febbraio 2013, n. 633).<br />
6.1. Ne consegue l’inammissibilità o comunque l’infondatezza della domanda di condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali allegati, non avendo chiesto la società ricorrente il ristoro dell’interesse negativo.<br />
6.2. Quanto al danno non patrimoniale &#8211; che la ricorrente quantifica in 500.000,00 euro &#8211; anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di specie di lesione del diritto alla reputazione professionale dell’impresa ricorrente, esso non è <i>in re ipsa</i>, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento (<i>ex multis</i> Cassazione civile sez. VI, 24 settembre 2013, n. 21865; id. sez. III, 30 settembre 2014, n. 20558).<br />
Per la quantificazione del danno all&#8217;immagine di una persona giuridica, se è vero che si può ricorrere anche a criteri equitativi, comunque non ci si può sottrarre al principio dell&#8217;onere della prova a carico di parte attrice, anche mediante presunzioni, dovendosi ritenersi che, al riguardo, un elemento essenziale sia il cd. <i>clamor fori</i>, cioè la diffusione della notizia nei mass-media, e comunque la più o meno grande risonanza dell&#8217;evento, che genera nei consociati (T.A.R. Sicilia -Catania sez. IV, 26 settembre 2013, n. 2274; T.A.R. Lazio &#8211; Roma sez. II, 7 gennaio 2013, n. 67).<br />
6.3. Nella fattispecie, trascura la ricorrente di fornire anche solo elementi di prova utili a dimostrare la stessa asserita diffusione della vicenda per cui è causa sugli organi di informazione &#8211; se si eccettua l’allegazione di un unico articolo pubblicato sul Corriere dell’Umbria il 18 luglio 2008 ove la società deducente non è neppure menzionata &#8211; si da escludere in radice la stessa possibilità di una liquidazione in via equitativa, con conseguente infondatezza della pretesa risarcitoria anche sotto il profilo del lamentato pregiudizio all’immagine.<br />
7. Infine, priva di pregio è la domanda di condanna del Comune di Terni al pagamento delle spese legali inerenti il giudizio innanzi al g.o., risultando la statuizione sulle spese ivi contenuta oramai coperta dal giudicato formale e non proponibile comunque in questo giudizio.<br />
8. Per le suesposte considerazioni il ricorso è infondato e va respinto.<br />
Sussistono giusti motivi ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di lite, attesa sia la complessità delle questioni trattate che l’illiceità del comportamento serbato dall’Amministrazione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />
Stefano Fantini, Consigliere<br />
Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 05/12/2014</p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-5-12-2014-n-605/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2014 n.605</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2014 n.6390</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-5-12-2014-n-6390/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-5-12-2014-n-6390/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-5-12-2014-n-6390/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2014 n.6390</a></p>
<p>Pres. Pagano, est. Perrelli Comune di Santa Croce del Sannio (Avv. Mauro Carrozzini) c. Regione Campania (Avv. Maria Laura Consolazio) Aeronautica Militare – III Regione Aerea – Reparto territorio e patrimonio (n.c.), Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Campania – Arpac (n.c.), Comando del Dipartimento Marittimo Militare dello Jonio e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-5-12-2014-n-6390/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2014 n.6390</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-5-12-2014-n-6390/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2014 n.6390</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pagano, est. Perrelli<br /> Comune di Santa Croce del Sannio (Avv. Mauro Carrozzini) c. Regione Campania (Avv. Maria Laura Consolazio) Aeronautica Militare – III Regione Aerea – Reparto territorio e patrimonio (n.c.), Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Campania – Arpac (n.c.), Comando del Dipartimento Marittimo Militare dello Jonio e del Canale d’Otranto (MARIDIPART) (n.c.), Comando RFC Regionale Campania – Ufficio Affari Generali (n.c.), Comune di Circello (n.c.), Comune di Morcone (n.c.), Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro (n.c.), Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – Enac (n.c.) Ente Nazionale Assistenza al Volo SpA – Enav (n.c.) Provincia di Benevento (n.c.), Rete ferroviaria Italiana SpA (n.c.) Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato), Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura Distrettuale dello Stato) Ministero dello Sviluppo Economico (Avvocatura Distrettuale dello Stato), Autorità di Bacino della Puglia (Avvocatura Distrettuale dello Stato), Asl Benevento 1 (Avv.ti Caterina Costantini e Maria Concetta Tedesco) nei confronti di Compagnia Generale Investimenti srl (n.c.) e World Wind Energy House srl (n.c.) con l’intervento ad opponendum di Ics Centro Sperimentale di Ingegneria srl (Avv.ti Gian Luca Lemmo, Simona Viola, Mario Bucello)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Ambiente – Energie rinnovabili – Installazione di un impianto di energia eolica – Autorizzazione Unica regionale – Rilasciata in presenza di un discordante parere della Soprintendenza sull’allocazione dell’impianto – Legittimità – Sussiste – Ragioni – Genericità del parere – Congrua motivazione del provvedimento autorizzativo.</p>
<p>2. Ambiente – Energie rinnovabili – Installazione di un impianto di energia eolica – Autorizzazione Unica regionale – Violazione del punto 14.3 delle Linee Guida Nazionali – Violazione dell’ordine cronologico di trattazione delle domande per il rilascio dell’autorizzazione – Ricorso del Comune – Inammissibilità – Sussiste – Ragioni – Legittimazione passiva della società istante.</p>
<p>3. Ambiente – Energie rinnovabili – Installazione di un impianto di energia eolica – Installazione in un’area di crinale &#8211; Autorizzazione Unica regionale – Violazione delle norme del piano territoriale di coordinamento che vietano tali interventi sulle aree di crinale – Non sussiste – Ragioni &#8211; Mancata individuazione delle aree di crinale da parte del PUC – Conseguenza – Infondatezza del ricorso.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  L’autorizzazione regionale all’installazione di un impianto di energia eolica deve ritenersi legittima anche in presenza di un discordante parere vincolante della Soprintendenza in ordine all’allocazione dell’impianto, laddove tali pareri abbiano affermato genericamente l’influenza paesaggistica delle torri eoliche senza recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso, e la Regione abbia dato ampiamente conto delle ragioni per le quali ha inteso discostarsi dagli stessi.</p>
<p>2. E’ inammissibile per carenza d’interesse la censura con cui il Comune interessato dai lavori di realizzazione di un impianto di energia eolica contesti alla Regione la violazione dell’ordine cronologico di trattazione delle domande di autorizzazione di cui al punto 14.3 delle Linee Guida Nazionali in materia di energie rinnovabili, atteso che l’unico legittimato a dolersi del mancato rispetto dell’ordine cronologico è la società che ha presentato l’istanza pretermessa.</p>
<p>3. Deve ritenersi infondata la censura con cui il Comune interessato dai lavori di realizzazione di un impianto di energia eolica contesti alla Regione la violazione della norma del Piano Territoriale di Coordinamento che vieta la installazione di impianti eolici nelle aree di crinale, laddove lo stesso Comune abbia mancato di approvare il PUC a cui il Piano di coordinamento affidava il compito di individuare le aree di crinale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Settima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4174 del 2013, proposto dal Comune di Santa Croce del Sannio, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mauro Carrozzini, con domicilio eletto presso lo studio Sorrentino in Napoli, V. Arte della Lana 16; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>la Regione Campania, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Maria Laura Consolazio, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Napoli, via S.Lucia 81;<br />
l’Aeronautica Militare- Regione Area-Reparto Territorio e Patrmonio, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Campania-Arpac, Comando del Dipartimento Marittimo Militare dello Jonio e del Canale D&#8217;Otranto-Maridipart, Comando Rfc Regionale Campania- Ufficio Affari Generali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti<i> pro tempore</i>, non costituiti in giudizio;<br />
il Comune di Circello, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio;<br />
il Comune di Morcone, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio;<br />
la Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro, Ente Nazionale per L&#8217;Aviazione Civile-Enac, Ente Nazionale Assistenza al Volo Spa &#8211; Enav Spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, non costituiti in giudizio;<br />
la Provincia di Benevento Presidente, Rete Ferroviaria Italiana Spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti<i>pro tempore</i>, non costituiti in giudizio;<br />
il Ministero dell&#8217;Interno, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei Ministri <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliata ria per legge in Napoli, via Diaz, 11;<br />
l’Autorità di Bacino della Puglia, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia <i>ope legis</i> in Napoli, via Diaz n. 11;<br />
l’A.S.L. Benevento 1, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Costantini e Maria Concetta Tedesco, legalmente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R., in Napoli, piazza Municipio n. 64; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>la Compagnia Generale Investimenti Srl, la World Wind Enrgy House Srl, la Terna S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, non costituite in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ad opponendum:</i><br />
Ics Centro Sperimentale di Ingegneria S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Luca Lemmo, Simona Viola, Mario Bucello, con domicilio eletto presso il primo in Napoli, via del Parco Margherita n.31; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; del decreto dirigenziale n. 250 del 29.5.2013 della Regione Campania – AGC 12 – Area Generale di Coordinamento Sviluppo Economico – Settore 4 Regolazione Mercati, avente ad oggetto: “ D.legs. 387/2003 art. 12 – Impianti alimentati da fonte rinnovabile: autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto per la produzione di energia, con tecnologia eolica, della potenza di 21 MW, da realizzare nel Comune di Santa Croce del Sannio (BN). Proponente COGEIN s.r.l.”, pubblicata nel B.U.R. n. 29 del 3.6.2013.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Ministero della Difesa, dell’Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano-Volturno, dell’ A.S.L. Benevento 1, del Ministero dell&#8217;Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico &#8211; Difesa Civile, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’ Autorità di Bacino per la Puglia;<br />
Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Il Comune ricorrente ha impugnato il decreto con il quale la Regione Campania ha autorizzato la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico nel suo territorio.<br />
1.1. Ad avviso del Comune di Santa Croce del Sannio, l’autorizzazione <i>de qua</i> sarebbe stata rilasciata senza tenere conto del parere negativo espresso dall’Ente locale e di quello con prescrizioni adottato il 13.2.2012 dalla Soprintendenza per le Provincie di Caserta e Benevento, successivamente confermato dal funzionario presente alla conferenza di servizi del 20.4.2012, secondo il quale “ gli aerogeneratori dovranno essere spostati a una distanza non inferiore a 500 metri dalle aree boscate individuate dall’art. 142 lett. g) del D.lgs. n. 42/2004”.<br />
2. Il Comune ricorrente deduce, quindi, l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge (artt. 142, lettere c) e g), 146, comma 5, 148 del D.lgs. n. 42/2004; artt. 3, 14 e 14 <i>quater </i>della legge n. 241/1990; D.M. 10.9.2010; art. 13 del Piano territoriale e di coordinamento della Provincia di Benevento) e per eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, chiedendone l’annullamento.<br />
3. L’Autorità di Bacino della Puglia, l’A.S.L. di Benevento, il Ministero della Difesa, ritualmente costituiti in giudizio, hanno eccepito la loro carenza di legittimazione passiva, essendo estranei all’<i>iter</i> procedimentale che ha portato all’adozione del decreto dirigenziale impugnato.<br />
4. Il Ministero dell’Interno, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ritualmente costituiti in giudizio, hanno concluso per la reiezione del ricorso.<br />
5. La Regione Campania, ritualmente costituita in giudizio, ha evidenziato l’infondatezza delle censure articolate in merito al mancato spostamento delle pale eoliche, nonché la carenza di interesse dell’amministrazione ricorrente in relazione alla censura concernente l’eventuale mancato rispetto dell’ordine cronologico nella trattazione delle istanze, concludendo per le reiezione del gravame.<br />
6. L’interveniente <i>ad opponendum </i>società ICS Centro Sperimentale di Ingegneria a r.l., incaricata delle indagini geognostiche che verrebbero travolte in ipotesi di annullamento dell’autorizzazione, ha eccepito, in via preliminare l’irricevibilità per tardività del ricorso e la sua inammissibilità per omessa notifica al controinteressato CO.GE.IN s.r.l., concludendo nel merito per la reiezione del gravame.<br />
7. Le altre amministrazioni intimate e le società controinteressate, benché ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite.<br />
8. Con l’ordinanza n. 1654 del 23.10.2013 la Sezione ha respinto la domanda di misure cautelari ritenendo che<i>” ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare (…) non appare sussistere il requisito del fumus, atteso che le censure aventi ad oggetto la violazione dell’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 sono generiche e non confutano le argomentazioni contenute nel decreto impugnato per non disporre lo spostamento degli aerogeneratori, così come prescritto dalla Soprintendenza nel suo parere favorevole, mentre le censure concernenti la dedotta violazione del criterio cronologico nella trattazione delle istanze di autorizzazione sono inammissibili per carenza di interesse dell’Ente locale”.</i><br />
9. Alla pubblica udienza del 23.10.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>10. Occorre esaminare, in via preliminare, le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate da parte delle amministrazioni convenute.<br />
11. Le eccezioni sollevate dal Ministero della Difesa, dell’ASL di Benevento e dell’Autorità di Bacino della Puglia sono fondate giacché dall’esame dell’atto impugnato non emerge alcun atto riconducibile alle predette amministrazioni e, d’altro canto, lo stesso ricorso non solleva alcuna censura che riguardi le stesse.<br />
11.1. Ne discende che va disposta l’estromissione dal giudizio delle richiamate amministrazioni.<br />
12. Nel merito il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e vada respinto, considerazione che lo esime dall’esaminare le ulteriori eccezioni di inammissibilità e di ricevibilità sollevate dalle parti costituite.<br />
13. Oggetto del presente ricorso è il decreto dirigenziale n. 250 del 29.5.2013 con il quale la Regione Campania ha, previo parere favorevole della Commissione V.I.A. e della conferenza di servizi, autorizzato il progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, composto (a seguito di rimodulazione) da 7 turbine di potenza fino a 3 MW ciascuna, per una potenza complessiva di 21 MW, da edificarsi quanto agli aerogeneratori e alla viabilità nel territorio del Comune di Santa Croce del Sannio e quanto alle opere connesse necessarie all’allacciamento alla RTN nei Comuni di Morcone e di Circello.<br />
14. Con i primi cinque motivi di ricorso il Comune ricorrente deduce l’illegittimità dell’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Campania poiché la predetta autorità avrebbe ingiustificatamente disatteso e pretermesso il parere vincolante adottato dalla Soprintendenza, nonostante fosse stato confermato nel corso della conferenza di servizi del 20.4.2012, asserendo erroneamente che il progetto non incide su area vincolata, senza tenere conto dell’affermazione della autorità preposta al vincolo secondo la quale “la linea di collegamento elettrico in progetto attraversa aree sottoposte a vincoli paesaggistici istituiti ope legis dall’art. 142, lettere c) e g) del D.lgs. n. 42/2004”.<br />
14.1. Al riguardo il Collegio osserva che, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, la Regione Campania nel decreto impugnato, pur dando atto che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali non ha partecipato tramite i propri organi periferici alla conferenza di servizi del 5.3.2013 e non ha trasmesso alcuna obiezione al verbale recante la decisione di chiudere il procedimento con esito positivo a maggioranza, ha ampiamente dato conto delle ragioni per le quali ha inteso discostarsi dalla nota della Soprintendenza per le Provincie di Benevento e Caserta prot. n. 6112 del 13.3.2012.<br />
14.2. La Regione precisa, infatti, che “ i pareri indirizzati della Soprintendenza alla conferenza di servizi (anche alla luce delle controdeduzioni presentate dalla società proponente) non appaiono congruamente motivati, laddove si limitano ad affermare apoditticamente che le aree direttamente investite dall’impianto ancorché non sottoposte a vincolo sarebbero “influenzate paesaggisticamente dalle torri eoliche” e non recano neppure le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso”.<br />
14.3. Prosegue la Regione affermando che le “prescrizioni impartite dalla Soprintendenza risultano di impossibile attuazione per le seguenti motivazioni: 1) il limite dell’area soggetta al vincolo dista meno di 500 m dai confini regionali e comunali, motivo per cui, in ragione dello spostamento, l’impianto ricadrebbe inn altri Comuni e Regioni; 2) gli studi anemometrici e la morfologia dell’area rendono l’ubicazione scelta per i singoli aerogeneratori l’unica in grado di consentire il rispetto delle prescrizioni normative e un efficiente sfruttamento della risorsa eolica; 3) lo spostamento prescritto comporterebbe inevitabilmente, la localizzazione degli aerogeneratori in posizione di maggiore prossimità rispetto ad alcuni complessi rurali della zona, con evidenti ripercussioni sugli stessi”.<br />
14.4. Il Collegio ritiene la predetta motivazione congrua e razionalmente idonea a superare la prescrizione dettata dalla Soprintendenza, non senza evidenziare che il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, vale a dire l’autorità preposta alla tutela del vincolo asseritamente violato e leso dal decreto impugnato, non solo non ha presentato osservazioni al verbale della conferenza di servizi recante la decisione di concludere il procedimento autorizzatorio con esito positivo, né ha impugnato autonomamente il decreto gravato, ma, costituitosi nel presente giudizio, ha concluso insistendo per la reiezione del ricorso.<br />
14.5. Ad avviso del Collegio, in conclusione, le censure articolate dal Comune ricorrente sono non accoglibili in quanto si limitano a contestare il mancato rispetto della prescrizione impartita dalla Soprintendenza, senza confutare le motivazioni addotte dalla Regione nel decreto impugnato per superare la predetta prescrizione e senza assumere posizione in ordine al parere favorevole al progetto espresso dalla Commissione V.I.A. con conseguente inapplicabilità del disposto dell’art. 14 <i>quater,</i> comma 3, della legge n. 241/1990, sebbene se ne lamenti la violazione.<br />
14.6. Per tali ragioni devono essere disattesi tutti i motivi sin qui esaminati.<br />
15. Con il sesto motivo il Comune ricorrente deduce l’illegittimità del decreto impugnato per violazione del punto 14.3 delle Linee Guida Nazionali in materia di energie rinnovabili di cui al D.M. 10.9.2010 poiché non sarebbe stato rispettato nella trattazione delle domande l’ordine cronologico di presentazione delle stesse, essendo stata depositata analoga istanza di autorizzazione relativa alla medesima area da parte della società World Wind Energy House s.r.l. con conseguente pericolo del verificarsi del c.d. effetto selva, in ipotesi di approvazione di entrambe le richieste.<br />
15.1. La censura è palesemente inammissibile per carenza di interesse.<br />
L’unico soggetto legittimato a dolersi del mancato rispetto dell’ordine cronologico nell’esame delle istanze per l’autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio di un parco eolico è evidentemente la società che ha presentato l’istanza pretermessa e non certamente l’amministrazione comunale che è ente esponenziale degli interessi concernenti il proprio territorio e la propria cittadinanza, ma non anche titolare dell’interesse dei singoli imprenditori del settore delle energie alternative.<br />
16. Deve, infine essere disattesa anche la settima e ultima censura con la quale il Comune ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 13 del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Benevento poiché la zona interessata dall’autorizzazione unica rientrerebbe nell’“area di crinale” in relazione alla quale sussiste il divieto di installazione di impianti eolici.<br />
16.1. Dalla lettura del decreto impugnato emerge, infatti, che “l’impianto eolico in progetto non ricade nell’area di crinale individuata dal PTCP nella tavola A 2.2 e che in ogni caso l’art. 13 del PTCP specifica che le aree di crinale, non essendo state cartografate, dovranno essere individuate dai PUC in fase di adeguamento al PTCP”.<br />
16.2. Prosegue la Regione evidenziando che il “PUC del Comune di Santa Croce del Sannio non risulta ancora essere stato approvato” e che “la direttiva relativa alla densità di una torre ogni 5 ettari è ampiamente rispettata”. Ne discende, pertanto, l’infondatezza della censura sollevata dal Comune ricorrente perché le aree interessate dal progetto non risultano ricadere nell’area di crinale, area, peraltro, non ancora individuata in assenza dell’approvazione del PUC da parte dell’Ente locale.<br />
17. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve, pertanto, essere respinto.<br />
18. Le spese di lite seguono la soccombenza, ad eccezione delle amministrazioni estromesse dal giudizio in relazione alle quali sussistono giustificati motivi per la compensazione. Nulla va disposto sulle spese in ordine alle parti non costituite.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dispone l’estromissione dal giudizio del Ministero della Difesa, dell’ASL di Benevento e dell’Autorità di Bacino del Sannio; rigetta il ricorso.<br />
Condanna il Comune resistente alla rifusione delle spese di lite in favore delle sole parti costituite liquidate in complessivi euro 3.000, 00 (tremila/00) da ripartirsi pro quota, in parti uguali, oltre gli accessori di legge. Compensa le spese di lite con le amministrazioni estromesse dal giudizio. Nulla spese rispetto alle parti non costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Alessandro Pagano, Presidente<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />
Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 05/12/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-5-12-2014-n-6390/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2014 n.6390</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2014 n.273</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-12-2014-n-273/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-12-2014-n-273/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-12-2014-n-273/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2014 n.273</a></p>
<p>Presidente Napolitano, Redattore Frigo Processo – Processo penale – Art. 516 del codice di procedura penale – Modifica della imputazione – Istruzione dibattimentale – Fatto nuovo – Nuova contestazione – Facoltà di richiedere al giudice il giudizio abbreviato – Q.l.c. sollevata dalla Corte d’appello di Lecce – Asserita violazione degli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-12-2014-n-273/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2014 n.273</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-12-2014-n-273/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2014 n.273</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Napolitano, Redattore Frigo</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo penale – Art. 516 del codice di procedura penale – Modifica della imputazione – Istruzione dibattimentale – Fatto nuovo – Nuova contestazione – Facoltà di richiedere al giudice il giudizio abbreviato – Q.l.c. sollevata dalla Corte d’appello di Lecce – Asserita violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione – Illegittimità costituzionale parziale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
composta dai signori:<br />
&#8211;	Paolo Maria	NAPOLITANO	 Presidente<br />	<br />
&#8211;	Giuseppe	FRIGO		 Giudice<br />	<br />
&#8211;	Alessandro	CRISCUOLO	”<br />	<br />
&#8211;	Paolo	GROSSI	”<br />	<br />
&#8211;	Giorgio	LATTANZI	”<br />	<br />
&#8211;	Aldo	CAROSI	”<br />	<br />
&#8211;	Marta	CARTABIA	”<br />	<br />
&#8211;	Sergio	MATTARELLA	”<br />	<br />
&#8211;	Mario Rosario	MORELLI	”<br />	<br />
&#8211;	Giancarlo	CORAGGIO	”<br />	<br />
&#8211;	Giuliano	AMATO	”<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 516 del codice di procedura penale, promosso dalla Corte d’appello di Lecce nel procedimento penale a carico di P.M. ed altro con ordinanza del 13 novembre 2013, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2014. <br />
<i><br />
Visto</i> l’atto di costituzione di P.M.; <br />
<i>udito</i> nell’udienza pubblica del 4 novembre 2014 il Giudice relatore Giuseppe Frigo; <br />
<i>udito</i> l’avvocato Ladislao Massari per P.M. <br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– Con ordinanza del 13 novembre 2013, la Corte d’appello di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di chiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che non risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale. <br />
La Corte rimettente, investita dell’appello avverso una sentenza del Tribunale di Brindisi, riferisce che i due imputati appellanti erano stati tratti originariamente a giudizio per rispondere di tentata estorsione aggravata continuata, in concorso tra loro e di altro coimputato. Nel corso del giudizio di primo grado, il pubblico ministero aveva modificato l’imputazione ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen., contestando – limitatamente ad una delle condotte intimidatorie per le quali si procedeva – la forma consumata, anziché quella tentata del delitto di estorsione: ciò, sulla base delle dichiarazioni rese in dibattimento dal coimputato, stando alle quali l’offeso avrebbe nell’occasione ceduto alle pressioni, versando agli imputati una somma di denaro. A seguito della modifica, lo stesso pubblico ministero aveva chiesto l’ammissione di una nuova prova, rappresentata dall’esame di un collaboratore di giustizia, mentre i difensori avevano chiesto ed ottenuto la concessione di un termine a difesa. <br />
Alla successiva udienza, i difensori di tutti gli imputati avevano chiesto che il processo fosse definito con giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen., interpretato alla luce della «lettura combinata» delle sentenze della Corte costituzionale n. 333 del 2009 e n. 237 del 2012. In subordine, ove tale interpretazione non fosse ritenuta praticabile, avevano eccepito l’illegittimità costituzionale del citato articolo per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. <br />
Tanto la richiesta di rito alternativo che l’eccezione di illegittimità costituzionale erano state disattese dal Tribunale, che aveva quindi condannato il primo degli attuali appellanti alla pena di cinque anni di reclusione ed euro 2.500 di multa, ritenendolo responsabile di uno solo degli episodi di estorsione tentata; il secondo alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione ed euro 3.000 di multa, dichiarandolo colpevole di tutti i fatti oggetto di giudizio, compreso quello di estorsione consumata. <br />
Nel giudizio di appello, i difensori degli imputati avevano riproposto l’eccezione. <br />
Ciò premesso, la Corte leccese rileva che la fattispecie oggetto del giudizio a quo resta estranea alle dichiarazioni di illegittimità costituzionale di cui alle citate sentenze n. 333 del 2009 e n. 237 del 2012, concernenti la preclusione all’accesso al giudizio abbreviato nel caso di nuove contestazioni dibattimentali. La prima delle due decisioni attiene, infatti, alle sole contestazioni cosiddette “tardive” o “patologiche” – relative, cioè, a fatti che già risultavano dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale – mentre nella specie si discute di una modifica dell’imputazione “fisiologica”, legata alle nuove risultanze dell’istruzione dibattimentale. La sentenza n. 237 del 2012 si riferisce, a sua volta, alla sola contestazione suppletiva “fisiologica” di un reato concorrente ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., mentre nella specie si è di fronte alla contestazione “fisiologica” di un fatto diverso, ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen. <br />
La Corte rimettente ritiene conseguentemente di dover sollevare questione di legittimità costituzionale di quest’ultima disposizione, nella parte in cui non consente all’imputato di chiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato, relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerna un fatto non risultante dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale. <br />
Ad avviso del giudice a quo, gli argomenti posti a base della citata sentenza n. 237 del 2012 – sinteticamente ripercorsi nell’ordinanza di rimessione – varrebbero anche in rapporto alla contestazione dibattimentale “fisiologica” di un fatto diverso: e ciò tanto più quando – come nella specie – quest’ultimo presenti «connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria», tali da rendere necessaria «una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato». Anche in questa ipotesi, come in quella della contestazione suppletiva del reato concorrente, l’imputato verrebbe a trovarsi in posizione diversa e deteriore, quanto alla facoltà di accesso al rito alternativo e alla fruizione della correlata diminuzione di pena, rispetto a chi fosse chiamato a rispondere della stessa imputazione fin dall’inizio. Da un lato, infatti, sarebbe evidente come, ai fini di una ponderata scelta riguardo all’accesso al giudizio abbreviato, non sia indifferente la contestazione di una fattispecie di reato consumata, anziché tentata. Dall’altro lato, non si potrebbe pretendere che l’imputato valuti la convenienza di detta scelta tenendo conto anche della possibilità che, a seguito del dibattimento, l’accusa originaria venga diversamente descritta. <br />
Sarebbe, dunque, fonte di ingiustificata disparità di trattamento e di compromissione delle facoltà difensive la circostanza che, a fronte di tutte le altre forme di esercizio dell’azione penale, l’imputato possa liberamente optare, senza condizioni, per il giudizio abbreviato, mentre analoga facoltà non gli sia riconosciuta nel caso di nuove contestazioni, se non nelle limitate ipotesi oggetto delle sentenze n. 333 del 2009 e n. 237 del 2012. <br />
L’art. 3 Cost. sarebbe violato anche perché, a fronte della nuova contestazione di cui si discute, l’imputato potrebbe fruire dei vantaggi connessi ad alcuni riti speciali – quali il patteggiamento e l’oblazione, sulla base della normativa risultante dalle sentenze n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995 della Corte costituzionale – vedendosi invece inibito l’accesso al giudizio abbreviato. <br />
Una ulteriore, ingiustificata disparità di trattamento deriverebbe dal fatto che, nell’ipotesi in questione, l’imputato potrebbe recuperare la facoltà di accedere al giudizio abbreviato per circostanze puramente accidentali che determinino la regressione del procedimento, come quando il fatto diverso contestato in dibattimento rientri tra quelli per cui si procede con udienza preliminare e questa non si sia tenuta. In tale evenienza, infatti, il giudice – ove la relativa eccezione sia stata sollevata nei prescritti termini di decadenza – deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero (artt. 516, comma 1-ter, e 521, comma 1-bis, cod. proc. pen.), con la conseguenza che l’imputato si vede, di fatto, rimesso in termini per proporre la richiesta di giudizio abbreviato. <br />
2.– Si è costituito P.M., imputato appellante nel giudizio principale, il quale ha chiesto che la questione venga accolta. <br />
La parte privata rimarca come il contenuto dell’imputazione costituisca il primo – per quanto non unico – elemento alla luce del quale l’imputato si determina alla scelta del rito alternativo, scelta che rappresenta pacificamente una espressione qualificante del diritto di difesa. In questa prospettiva, l’«aggiornamento» dell’imputazione dovrebbe sempre comportare la restituzione all’imputato della facoltà di optare per la definizione anticipata del processo. <br />
Conformemente a quanto sostenuto dalla Corte rimettente, d’altro canto, le considerazioni svolte nella sentenza n. 237 del 2012 sarebbero estensibili anche all’ipotesi della contestazione dibattimentale del fatto diverso. Al riguardo, non varrebbe obiettare che, in tale ipotesi, il fatto, pur variando nei suoi «elementi descrittivi», resta comunque il medesimo: circostanza che renderebbe, in assunto, ragionevole il mancato riconoscimento all’imputato del diritto di chiedere il giudizio abbreviato in relazione all’imputazione modificata. Un simile ragionamento risulterebbe, infatti, «semplicistico», finendo per riconoscere residui spazi di operatività al criterio della «prevedibilità», da parte dell’imputato, dell’evoluzione (“fisiologica”) dell’accusa in dibattimento; criterio, per converso, disatteso dalla citata pronuncia della Corte costituzionale. <br />
Sarebbe, inoltre, significativo che – sia pure con riguardo alla nuova contestazione cosiddetta “patologica” – la sentenza n. 333 del 2009 abbia esteso, in via consequenziale, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 517 cod. proc. pen. anche alla contestazione del fatto diverso, di cui alla norma censurata. <br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– La Corte d’appello di Lecce dubita della legittimità costituzionale dell’art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di chiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che non risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale. <br />
Ad avviso della Corte rimettente, la norma censurata violerebbe gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi di eguaglianza e di inviolabilità del diritto di difesa, giacché, nel caso considerato, l’imputato verrebbe a trovarsi in posizione diversa e deteriore, quanto alla facoltà di accesso al rito alternativo e alla correlata diminuzione di pena, rispetto a chi fosse chiamato a rispondere della stessa imputazione sin dall’inizio. <br />
L’art. 3 Cost. sarebbe violato anche sotto due ulteriori profili. In primo luogo, perché, a fronte della nuova contestazione di cui si discute, l’imputato potrebbe fruire dei vantaggi connessi ad alcuni riti speciali – quali il patteggiamento e l’oblazione, per effetto delle sentenze n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995 di questa Corte – vedendosi, invece, inibito l’accesso al giudizio abbreviato. In secondo luogo, perché, nell’ipotesi in discussione, l’imputato potrebbe recuperare la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato per circostanze casuali che determinino la regressione del procedimento, come quando il fatto diverso contestato in dibattimento rientri fra quelli per cui si procede con udienza preliminare e questa non si sia tenuta. <br />
2.– La questione è fondata. <br />
Con la sentenza n. 237 del 2012, questa Corte – superando il diverso indirizzo espresso in precedenti pronunce, risalenti agli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore del nuovo codice di rito – ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa (artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.), l’art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente all’imputato di chiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento in relazione al reato concorrente oggetto di contestazione suppletiva cosiddetta “fisiologica”: volta, cioè, ad adeguare l’imputazione alle nuove risultanze dell’istruzione dibattimentale. <br />
Le considerazioni poste a base di detta decisione risultano estensibili, con gli opportuni adattamenti, anche alla contestazione “fisiologica” del fatto diverso, operata ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen.: disposizione che – sotto la rubrica «Modifica della imputazione» – stabilisce, al comma 1, che «Se nel corso dell’istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l’imputazione e procede alla relativa contestazione». <br />
Le fattispecie regolate dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. sono già state, del resto, accomunate da questa Corte nelle analoghe declaratorie di illegittimità costituzionale inerenti alle contestazioni dibattimentali cosiddette “tardive” o “patologiche”, relative, cioè, a fatti che già risultavano dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale: contestazioni che una consolidata giurisprudenza di legittimità reputa ammissibili, malgrado il tenore letterale apparentemente contrario delle citate disposizioni del codice di rito (sentenze n. 333 del 2009 e n. 265 del 1994, concernenti, rispettivamente, il giudizio abbreviato e il “patteggiamento”). Altrettanto è avvenuto – a prescindere da ogni distinzione fra contestazioni “fisiologiche” e “patologiche” – con riguardo alla mancata previsione della facoltà dell’imputato di presentare domanda di oblazione in rapporto al reato oggetto della nuova contestazione (sentenza n. 530 del 1995). <br />
3.– È ben vero che tra la contestazione del reato concorrente e la contestazione del fatto diverso vi è un elemento differenziale. La prima, concernendo un addebito aggiuntivo rispetto a quello originario (se pure al medesimo connesso, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b, cod. proc. pen.), potrebbe eventualmente dar luogo anche ad una imputazione autonoma, oggetto di un procedimento distinto; la seconda no, trattandosi della mutata descrizione del fatto per il quale è già stata esercitata l’azione penale (addebito sostitutivo). Con la conseguenza che, quando emerga la diversità del fatto, la nuova contestazione dibattimentale rappresenta una soluzione obbligata per il pubblico ministero, non potendo il novum affiorato nell’istruzione dibattimentale formare oggetto di un procedimento separato, stante l’efficacia preclusiva del giudicato. <br />
Tale tratto distintivo non basta, tuttavia, a giustificare discriminazioni tra le due ipotesi sotto il profilo che qui specificamente interessa. <br />
In entrambi i casi, la contestazione interviene quando il termine procedimentale perentorio per la richiesta di giudizio abbreviato è già scaduto (tale termine coincide, infatti, con la formulazione delle conclusioni nell’udienza preliminare o, nei procedimenti a citazione diretta, con la dichiarazione di apertura del dibattimento: artt. 438, comma 2, e 555, comma 2, cod. proc. pen.). Anche in rapporto alla contestazione “fisiologica” del fatto diverso vale, quindi, il rilievo di fondo, per cui l’imputato che subisce la nuova contestazione «viene a trovarsi in posizione diversa e deteriore – quanto alla facoltà di accesso ai riti alternativi e alla fruizione della correlata diminuzione di pena – rispetto a chi, della stessa imputazione, fosse stato chiamato a rispondere sin dall’inizio». Infatti, «condizione primaria per l’esercizio del diritto di difesa è che l’imputato abbia ben chiari i termini dell’accusa mossa nei suoi confronti»: e ciò particolarmente in rapporto alla «scelta di valersi del giudizio abbreviato», la quale «è certamente una delle più delicate, fra quelle tramite le quali si esplicano le facoltà defensionali». Di conseguenza, non solo quando all’accusa originaria ne venga aggiunta una connessa, ma anche quando l’accusa stessa sia modificata nei suoi termini essenziali, «non possono non essere restituiti all’imputato termini e condizioni per esprimere le proprie opzioni» (sentenza n. 237 del 2012). <br />
Al riguardo, giova evidenziare come il dovere del pubblico ministero di modificare l’imputazione per diversità del fatto risulti strettamente collegato al principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), partecipando, quindi, della medesima ratio di garanzia (assicurare il contraddittorio sull’accusa e, con esso, il pieno esercizio del diritto di difesa dell’imputato). In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che non qualsiasi variazione o puntualizzazione, anche meramente marginale, dell’accusa originaria comporta il suddetto obbligo, ma solo quella che, implicando una trasformazione dei tratti essenziali dell’addebito, incida sul diritto di difesa dell’imputato: in altre parole, la nozione strutturale di «fatto», contenuta nell’art. 516 cod. proc. pen., va coniugata con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni delle facoltà difensive. Correlativamente, è di fronte a simili situazioni – e solo ad esse – che emerge anche l’esigenza di riconoscere all’imputato la possibilità di rivalutare le proprie opzioni sul rito. <br />
Tale esigenza risalta in modo anche più evidente ove si consideri che la modifica dell’imputazione, oltre ad alterare in modo significativo la “fisionomia” fattuale del tema d’accusa, può avere riflessi di rilievo sull’entità della pena alla quale l’imputato si trova esposto e, di conseguenza, sulla incidenza quantitativa dell’effetto premiale connesso al rito speciale (diminuzione della pena di un terzo, nel caso di condanna). La fattispecie oggetto del giudizio a quo è, per questo verso, esemplare: chiamati inizialmente a rispondere di estorsione tentata – reato punito con la pena detentiva minima di un anno e otto mesi di reclusione (oltre la multa) – gli imputati si sono visti contestare in dibattimento, in sua vece, l’estorsione consumata, punita, nel minimo, con pena tripla (cinque anni di reclusione, oltre la multa). <br />
4.– Come rilevato nella sentenza n. 237 del 2012, il regime censurato non può essere giustificato né con gli obiettivi di deflazione processuale propri del giudizio abbreviato, né facendo leva sulla «prevedibilità» della variazione dibattimentale dell’imputazione in un sistema di tipo accusatorio, fondato sul principio della formazione della prova in dibattimento. <br />
Quanto, infatti, al primo profilo, l’accesso al rito alternativo a dibattimento iniziato rimane comunque idoneo a produrre un effetto di economia processuale, sia pure attenuato, consentendo – quantomeno – al giudice di decidere sulla nuova imputazione senza il supplemento di istruzione previsto dall’art. 519 cod. proc. pen. In ogni caso, le ragioni della deflazione processuale debbono cedere di fronte alla necessità del rispetto degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.: «se pure è indubbio, in una prospettiva puramente “economica”, che più si posticipa il termine utile per la rinuncia al dibattimento e meno il sistema ne “guadagna”, resta comunque assorbente la considerazione che l’esigenza della “corrispettività” fra riduzione di pena e deflazione processuale non può prendere il sopravvento sul principio di eguaglianza né tantomeno sul diritto di difesa» (sentenza n. 237 del 2012). <br />
Riguardo, poi, al secondo aspetto, non si può pretendere che l’imputato valuti la convenienza di un rito speciale tenendo conto anche dell’eventualità che, a seguito dei futuri sviluppi dell’istruzione dibattimentale, l’accusa a lui mossa subisca una trasformazione, la cui portata resta ancora del tutto imprecisata al momento della scadenza del termine utile per la formulazione della richiesta. E ciò, tanto più ove si consideri che la vigente disciplina consente al pubblico ministero di procedere a nuove contestazioni – sia del fatto diverso, che del reato connesso o della circostanza aggravante – anche nell’ambito del giudizio abbreviato, in presenza di integrazioni probatorie: ipotesi nella quale è espressamente riconosciuto, peraltro, all’imputato il diritto di rivedere la scelta sul rito, chiedendo che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie (art. 441-bis cod. proc. pen.). <br />
5.– Anche in rapporto alla contestazione dibattimentale “fisiologica” del fatto diverso è, d’altro canto, ravvisabile la ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe – rilevata dalla sentenza n. 237 del 2012 – conseguente al possibile recupero, da parte dell’imputato, della facoltà di accesso al giudizio abbreviato per circostanze puramente “occasionali” che determinino la regressione del procedimento. <br />
Ciò si verifica, in specie, allorché, a seguito delle nuove contestazioni, il reato rientri tra quelli per cui si procede con udienza preliminare e questa non sia stata tenuta. In tale ipotesi, infatti, il giudice – ove la relativa eccezione sia sollevata nei prescritti termini di decadenza – deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero (artt. 516, comma 1-ter, e 521-bis cod. proc. pen.), con la conseguenza che l’imputato si vede, di fatto, rimesso in termini per proporre la richiesta di rito alternativo. <br />
6.– Sussiste, infine, anche con riguardo all’ipotesi in questione, l’ingiustificata disparità di trattamento tra giudizio abbreviato e oblazione, parimenti riscontrata nella sentenza n. 237 del 2012. <br />
In forza dell’art. 141, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen. – che si conforma alla sentenza n. 530 del 1995 di questa Corte – nel caso di modifica dell’originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l’oblazione, l’imputato è, infatti, rimesso in termini per proporre la relativa richiesta. <br />
7.– L’art. 516 cod. proc. pen. va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione. <br />
<B><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI<br />
</B><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B><i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;1 dicembre 2014. </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2014.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-12-2014-n-273/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2014 n.273</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2014 n.1065</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-12-2014-n-1065/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-12-2014-n-1065/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2014 n.1065</a></p>
<p>Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Flaim G. G. Srl (avv. S. Pinna) C/ COMUNE DI SANT&#8217;ANTIOCO (avv. G. Tavolacci); -PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS GESTIONE COMMISSARIALE (n.c.); -REGIONE SARDEGNA (N.C.); nei confronti di Anna Maria CONGIU (n.c.) 1. Demanio e patrimonio – Concessione demaniale – Decadenza per mancato pagamento di canoni –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-12-2014-n-1065/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2014 n.1065</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-5-12-2014-n-1065/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2014 n.1065</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Flaim<br /> G. G. Srl (avv. S. Pinna) C/ COMUNE DI SANT&#8217;ANTIOCO (avv. G. Tavolacci); -PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS GESTIONE COMMISSARIALE (n.c.); -REGIONE SARDEGNA (N.C.); nei confronti di Anna Maria CONGIU (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Demanio e patrimonio – Concessione demaniale – Decadenza per mancato pagamento di canoni – Art. 47, lett. d), c.n. – Compensazione e/o eccezione di inadempimento &#8211; Inammissibilità</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Controversie relative a concessione di beni pubblici – Ambito e limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il pagamento del canone di concessione demaniale gode di una peculiare “tutela pubblicistica” non parificabile, come tale, alle “ordinarie” e paritetiche obbligazioni fra privati, trattandosi di un corrispettivo per l’utilizzo di un “bene pubblico demaniale”; un tanto, consegue dall’art. 47 c.n., che consente l’adozione di un provvedimento amministrativo di “decadenza” dalla concessione, proprio a causa dell’ omesso pagamento del canone (cfr. lett. d), così caratterizzando il canone come una prestazione economica con una tutela “rinforzata”, avente una peculiare caratterizzazione giuridica “di stampo pubblicistico”. Tale elemento giuridicamente caratterizzante la prestazione patrimoniale determina, quale effetto, l’impossibilità di utilizzazione di “compensazioni” con altre tipologie di obbligazioni (ordinarie e paritetiche) o formulazione di eccezioni di inadempimento, quale azione finalizzata a sottrarsi all’obbligo (“pubblicistico”) di pagamento dei dovuti “canoni”, non trovandosi obbligazioni di pari livello</p>
<p>2. Ai sensi dell’art. 133, lett. b) e c), c.p.a., la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici ma non anche quelle relative a indennità, canoni ed altri corrispettivi; in effetti, ogni rivendicazione attinente i rapporti essenzialmente ed esclusivamente patrimoniali, attinenti alla concessione del bene, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ivi ricomprese anche le domande risarcitorie</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 965 del 2013, proposto da:<br />
GLOBAL GESTIONI Srl, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Silvio Pinna, con domicilio eletto presso Silvio Pinna in Cagliari, Via San Lucifero N.65; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
-COMUNE DI SANT&#8217;ANTIOCO, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gianmarco Tavolacci, con domicilio eletto presso Gianmarco Tavolacci in Cagliari, Via Carbonia N.22;<br />
-PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS GESTIONE COMMISSARIALE, non costituitasi in giudizio;<br />
-REGIONE SARDEGNA, non costituitasi in giudizio;</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
Anna Maria CONGIU, non costituitasi in giudizio;</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; della determinazione n. 1592 del 23.10.2013 a firma del Dirigente Aree 1-2-3 del Comune di Sant&#8217;Antioco; <br />
&#8211; della precedente determinazione n. 1514 del 9.10.2013 a firma del medesimo Dirigente Aree 1-2-3; <br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti e, segnatamente: gli atti di autorizzazione, espressa o tacita, della ex Provincia di Carbonia-Iglesias all&#8217;affidamento alla propria dipendente Dott.ssa Congiu Anna Maria dell&#8217;incarico dirigenziale presso il Comune di Sant&#8217;<br />
&#8211; la delibera G.M. n. 127 del 9.08.2013 e la disposizione sindacale n. 6 del 22.8.2013 di nomina della controinteressata Dott.ssa Anna Maria Congiu quale Dirigente delle .Aree 1-2-3 dell&#8217;amministrazione comunale di Sant&#8217;Antioco, nonche&#8217;, ove d&#8217;occorrenza,<br />
<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant&#8217;Antioco;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2014 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv. ti Pinna e Tavolacci;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato e depositato nel novembre 2013 la Global Gestioni srl ha:<br />
*impugnato la determinazione dirigenziale, del 23.10.2013, di “decadenza” dalla sub-concessione avente per oggetto la gestione del Porto di S.Antioco, con conseguente decadenza del contratto stipulato il 28.2.2006, e di tutti gli atti presupposti (ivi compresa la nomina della Dirigente che ha redatto e assunto la determinazione di decadenza);<br />
*chiesto, nell’ambito della giurisdizione esclusiva (133 comma 1 lett. c del c.p.a.), l’accertamento degli inadempimenti del Comune in relazione al contratto 28.2.2006 (sub-concessione), con plurime richieste risarcitorie.<br />
Queste le censure formulate in ricorso:<br />
A) IN RELAZIONE AL PROFILO IMPUGNATORIO:<br />
A1) illegittimità dell’atto di nomina del Dirigente Aree 1-2-3- del Comune di S.Antioco per violazione del combinato disposto dell’art. 109 e 110 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 15 e 17 del “Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi” approvato con delibera G.C. n. 174 del 22.10.2009; nonché per falsa applicazione dell’art. 53 commi 7 e 10 del D. Lgs. 165/2001 e per violazione degli artt. 2,4,5 e 6 del Regolamento (provinciale) sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi – disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni ai dipendenti ad assumere incarichi presso enti pubblici o soggetti privati” della Provincia di Carbonia-Iglesias;<br />
illegittimità derivata delle determinazioni n. 1592/2013 e n. 1514/2013 del Dirigente Aree 1-2-3- del Comune di S.Antioco e degli ulteriori atti comunali conseguentemente emanati;<br />
A2) violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 21-quinques, 21 sexies e 21 nonies della L. 241/1990 e ss.mm.ii.-<br />
Sviamento di potere –<br />
Incompetenza –<br />
Violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 45-bis e 47 del Codice della Navigazione;<br />
Eccesso di potere per erroneità dei presupposti;<br />
Eccesso di potere per carenza di motivazione<br />
A3) Eccesso di potere per carenza ed erroneità della motivazione, per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, nonché per contraddittorietà intrinseca ed irragionevolezza.<br />
B) IN RELAZIONE AGLI INADEMPIMENTI DEL COMUNE e CONNESSE DOMANDE RISARCITORIE:<br />
Global sostiene che il Comune non avrebbe adempiuto agli obblighi assunti con il contratto e con il disciplinare tecnico richiamato.<br />
La società chiede la corresponsione da parte del Comune di euro 1.643.991, di cui:<br />
a) 763.200 per opere di “straordinaria manutenzione” realizzate da Global (ma di spettanza Comunale);<br />
b) 655.200 per “mancato introito”, in riferimento ai 2 pontili abusivamente utilizzati dai pescatori locali;<br />
c) 225.591 per “mancato adeguamento tariffe di ormeggio” (dunque per minore rimuneratività nella gestione dei pontili).<br />
**<br />
Si è costituito il Comune sostenendo:<br />
-la legittimità della nomina della dirigente (incarico parziale);<br />
-il mancato pagamento dei “canoni demaniali” fin dal 2009 (per circa 400.000 euro) ;<br />
-il mancato pagamento di tributi.<br />
Successivamente il Comune, con separato atto (notificato il 10.1.2014 e depositato il 29.1.2014) ha formulando anche “DOMANDA RICONVENZIONALE” per l’importo di euro 399.885 (poi rettificata in euro 407.615, con memoria del 12.12.2014) a titolo di “canoni” e correlati oneri assicurativi e polizza fideiussoria per gli anni 2009-2013 (cioè corrispondenti all’ammontare complessivo dei canoni di sub-concessione non pagati da Global al Comune).<br />
**<br />
Alla Camera di consiglio del 4.12.2013 la domanda cautelare è stata respinta con la seguente motivazione:<br />
“Considerato che il dirigente esplica le proprie funzioni in forza di specifico accordo intervenuto fra Amministrazioni (Provincia soppressa e Comune);<br />
evidenziato che il pagamento dei canoni gode di una peculiare “tutela pubblicistica”, ex art. 47 del codice della navigazione; tale elemento caratterizzante determina, quale effetto, l’impossibilità di utilizzare compensazioni o eccezioni di inadempimento; e nel caso di specie risulta, ed è incontestato, che la cessazione del pagamento dei canoni (corrisposti dal 2006) risale all’anno 2009 (per il quale è stato corrisposto un canone parziale); e per i 4 anni successivi non vi è stato alcun pagamento a questo titolo;<br />
considerato che per una pluralità di anni il titolare della sub-concessione, pur disponendo ed utilizzando i beni demaniali, non ha provveduto a corrispondere l’importo dei canoni (ammontanti a circa 400.000 euro, pagati dal Comune alla Regione, dal 2009 al 2013); <br />
-ritenuto che eventuali richieste di pagamento correlate ad opere realizzate (peraltro prevalentemente nella prima fase di consegna delle aree) per dare avvio alla gestione del porto costituiscono un petitum paritetico (diversamente dai canoni), che si po<br />
tenuto conto che sussiste, di contro, anche pretesa –da parte del Comune- di pagamento di consistenti somme a titolo di tributi (per oltre 200.000 euro);<br />
considerato che la pronunciata decadenza trova la propria fonte legittimante, correlato all’omesso pagamento pluriennale dei canoni di concessione, nell’art. 47 del codice della navigazione”<br />
***<br />
Il Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza n. 252 del 21-22.1.2014, ha riformato l’ordinanza di primo grado –essenzialmente in riferimento al “periculum”-, con la seguente motivazione:<br />
“Considerato che, a prescindere da ogni valutazione sulla fondatezza delle censure di merito, appare immediatamente ed autonomamente apprezzabile il pregiudizio derivante all’appellante dall’esecuzione del provvedimento e dal conseguente rilascio del bene oggetto di sub–concessione, fissato per il prossimo 22 gennaio 2014;<br />
Ritenuto che la richiesta di sospensiva può pertanto essere accolta, subordinandola ad apposita cauzione da prestarsi in favore del Comune di S. Antioco, nei limiti dell’importo corrispondente ai canoni di concessione non corrisposti e nelle forme di apposita fideiussione, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385 del 1993, entro 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e valida fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado;<br />
disponendo l’ accoglimento dell&#8217;appello nei sensi di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado, pure nei sensi di cui in motivazione.<br />
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />
Spese compensate.”<br />
Con ulteriore scambio di memorie sono state ribadite le rispettive tesi.<br />
La difesa di Global ha eccepito il difetto di giurisdizione in riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dal Comune.<br />
All’udienza del 3 dicembre 2014 la causa è stata spedita in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Oggetto del contendere è innanzitutto l’impugnazione della “DECADENZA” di Global dalla sub-concessione, pronunziata dal Comune in applicazione dell’art. 47 del codice della navigazione, per la gestione provvisoria del Porto turistico di S. Antioco.<br />
L’area era stata prima concessa dalla Regione al Comune (concessione demaniale marittima dell’1.12.2005) e poi dal Comune alla Global (con <autorizzazione> alla “sub-concessione”, da parte della Regione, il 24.2.2006).<br />
Tale passaggio è stato reso possibile in quanto l’art. 45-bis del Codice della Navigazione consente l’ <Affidamento ad “altri soggetti” delle attività oggetto della concessione>, in particolare disponendo che:<br />
“Il concessionario, previa autorizzazione dell&#8217;autorità competente, può affidare <ad altri soggetti> la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell&#8217;autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell&#8217;ambito della concessione”.<br />
L’Amministrazione comunale ha pronunziato, con il provvedimento impugnato, la <DECADENZA> sulla base, in estrema sintesi, delle seguenti valutazioni:<br />
-le intimazioni di pagamento (per la SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 388.185) a titolo di <canoni> non corrisposti dal 2009 al 2012, non sono state soddisfatte da Global, neppure parzialmente;<br />
-la Global non può continuare ad occupare e gestire il Porticciolo sulla base di un contratto della durata originaria di 3 mesi (ma che nei fatti ha trovato applicazione per oltre 7 anni) e in un contesto in cui il sub-concessionario “trattiene” tutti i r<br />
Il Collegio procede all’esame delle censure sollevate in ricorso.<br />
A) IN RELAZIONE ALLA NOMINA DELLA DIRIGENTE.<br />
La dirigente Congiu (dirigente di ruolo dell’Area amministrativa, finanziaria, pianificazione urbanistica e trasporti della Provincia), dipendente della Provincia (di Carbonia-Iglesias) svolge una parte della propria attività presso il Comune di S. Antioco in forza di specifico “accordo” intervenuto fra l’Amministrazione provinciale di Carbonia-Iglesias (rappresentata da un Commissario Straordinario, trattandosi di Provincia regionale soppressa) e Comune (cfr. nota del Commissario Straordinario del 6.8.2013, doc. 22 della difesa Comune). In particolare tale decisione (utilizzo parziale di un Dirigente di provincia soppressa) implicava un notevole risparmio per l’ente comunale, che aveva estrema necessità di conferire funzioni dirigenziali (avendo 3 posizioni dirigenziali vacanti).<br />
Il conferimento delle funzioni dirigenziali è dunque avvenuto, presso il Comune, per la durata di 1 anno (dal 12.8.2013) per una giornata lavorativa alla settimana (rimanendo per il resto la Dirigente incardinata presso la Provincia soppressa) –cfr. doc. 21 difesa Comune-.<br />
Nell’ambito di tale decisione non si ritengono fondate le censure sollevate in ricorso in ordine alla nomina della dott.ssa Congiu quale Dirigente del Comune di S. Antioco, trattandosi di una “copertura transitoria del posto”, per un incarico dirigenziale parziale (non a tempo pieno).<br />
La sussistenza di stretti obblighi di contenimento della spesa sul personale non consentiva al Comune di attivare le procedure “ordinarie” di assunzione di un Dirigente a tempo pieno.<br />
La scelta compiuta consentiva di conciliare l’esigenza di avere a disposizione una figura dirigenziale senza superare i vincoli di spesa per il personale. <br />
Oltretutto ciò avveniva in un contesto del tutto peculiare: nell’attesa cioè del “riordino” delle Province soppresse, con assorbimento del personale agli enti locali, ma con costi posti a carico della Regione.<br />
Tali elementi consentono dunque di discostarsi dal “di norma” previsto dalle disposizioni invocate.<br />
Né possono essere ritenute applicabili le disposizioni normative inerenti le ipotesi di “incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi” (art. 53 del D.Lgs. 165/2001), essendo in questo caso pacifico che l’incarico dirigenziale (parziale) presso il Comune di S. Antioco è frutto di un “esplicito accordo” intervenuto fra le due Amministrazioni (e quindi regolarmente autorizzato). <br />
E le norme (commi 7 e 10 dell’art. 53) prevedono espressamente la possibilità di conferire incarichi con autorizzazione/intesa, in particolare, fra enti. <br />
La notificazione del rapporto è poi avvenuta alla Funzione Pubblica, con registrazione presso l’Anagrafe Nazionale delle prestazioni dei dipendenti pubblici (cfr. doc. 23 difesa Comune), che riporta l’incarico conferito, espressamente, in applicazione dell’art. 53 commi 7-8-9 del 165/2001.<br />
La “Convenzione” fra Provincia e Comune è stata poi stipulata d’intesa il 21 agosto 2013 (doc. 26 difesa Comune), con previsione di utilizzazione “parziale e temporanea” della dott.ssa Congiu (per un giorno alla settimana, cfr. art. 4), con mantenimento delle prestazioni in favore di entrambi gli enti (cfr. art. 6).<br />
In sostanza nel caso di specie è stato “negoziato” fra i 2 enti l’esercizio “parziale” di mansioni dirigenziali presso il Comune di S. Antioco, limitatamente ad un giorno alla settimana, per la durata di un anno.<br />
***<br />
B) IN RELAZIONE ALLA MANCATA CORRESPONSIONE DEI CANONI DI CONCESSIONE DA PARTE DI GLOBAL ED ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO.<br />
Dal 2009 Global non ha versato al Comune i dovuti “canoni” di sub-concessione (somme che il Comune ha dovuto invece corrispondere alla Regione per la concessione).<br />
Inizialmente (dal 2006 fino, in parte, al 2009) i canoni sono stati versati.<br />
Successivamente sono stati invece oggetto di svariate richieste di “rateizzazione” da parte della società Global.<br />
La decadenza è stata pronunziata dal Comune, nell’ottobre 2013, in applicazione dell’art. 47 del cod. nav. (in particolare ex lett. “d” di tale norma, che prevede specificamente la “DECADENZA PER OMESSO PAGAMENTO DEL CANONE”), in considerazione della cessazione dei pagamenti (risalenti al 2009, in parte, e, poi, integralmente omessi nel 2010, 2011, 2012), per importi complessivamente ammontanti a quasi 400.000 euro.<br />
Il contratto stipulato tra Global e Comune il 28.2.2006 prevedeva un <affidamento provvisorio dell’appalto dei servizi/forniture necessari al funzionamento del Porticciolo turistico> (in particolare “installazione ormeggi, assistenza ormeggi, ricezione e ufficio movimento, pulizia area portuale, alimentazione elettrica”; comprese la gestione delle “pertinenze”, bar/pizzeria/gelateria e locali accessori (cfr. art. 2 contratto).<br />
Il Contratto aveva peraltro una natura alquanto precaria.<br />
In primo luogo con la previsione di un termine brevissimo di efficacia: di soli 3 mesi decorrenti dal 5.12.2005, con scadenza al 30.3.2006, ma con l’ulteriore seguente precisazione (che ne ha consentito la consistente successiva proroga) <e comunque sino al termine delle procedure di affidamento in concessione di ciascuna struttura o pertinenza portuale, di competenza della Regione> (cfr. art. 5 contratto).<br />
In secondo luogo il contratto è estremamente generico nella definizione dei rapporti patrimoniali e nel riparto delle rispettive obbligazioni fra le parti contraenti: <br />
-da un lato è previsto che Global percepirà “gli introiti” di gestione;<br />
-dall’altro il Comune percepirà un importo pari a euro 9.547 a titolo di rimborsi (in particolare 9.122 per concessioni demaniali per la frazione di periodo dal 5.12.05 al 30.3.2006), “più le ulteriori spese che saranno quantificate per tutto il periodo d<br />
Viene inoltre previsto, sempre all’art. 6, un obbligo di “rendiconto finale” della gestione provvisoria, con previsione di spettanza alla società degli importi residuanti e risultanti dal rendiconto (somme che saranno trattenute da Global).<br />
Integra in qualche modo il contratto e l’ambito delle obbligazioni il “Disciplinare Tecnico”, approvato dalla G.C. il 24.1.2006 n. 11, (e richiamato nelle premesse del contratto), che prevede, a carico della società:<br />
-all’art. 2 lett. “D” la manutenzione <ordinaria> degli impianti esistenti sia a terra che a mare;<br />
-la fornitura del gruppo elettrogeno (Lett. G);<br />
-la pulizia (art. 6).<br />
La società, all’art. 10, “si considera, nell’atto di assunzione dei servizi , a conoscenza del territorio su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del disciplinare”. Inoltre, nel medesimo articolo si precisa, che “l’assunzione dell’affidamento implica da parte della società la conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono ai servizi quali la natura dei luoghi”.<br />
Il problema è sorto nel momento in cui il bene, assegnato in sub concessione, necessitava di interventi di manutenzione “straordinaria” (come documentato dalla perizia fotografica) per poter dare avvio concreto alla gestione (soprattutto per quanto riguarda le pertinenze immobiliari, locale bar ristorante).<br />
La società ha quindi eseguito, nell’avvio e nel corso degli anni di gestione, una serie di opere di manutenzione <straordinaria>. <br />
Soprattutto inizialmente (nel 2006, alla consegna) per rendere la struttura fruibile e consentire l’avvio dell’attività (con recupero dei locali, come emerge dalle fotografie depositate in giudizio); anche successivamente ha eseguito opere di miglioramento e conservazione del compendio.<br />
E che gli interventi eseguiti siano serviti per recuperare la funzionalità del bene risulta anche dalla nota sindacale (indirizzata alla Regione) dell’ 11.8.2008, ove il Sindaco di S. Antioco dà espressamente atto che:<br />
“non vi è dubbio che la soc. Global abbia trasformato il porto restituendo ai locali semi distrutti un decoro e garantendo l’occupazione locale a fronte di investimenti che superano di gran lunga i magri e contenuti ricavi del Porto” (cfr. doc. 12 difesa Global).<br />
Per contro, in materia di corrispettivi per canoni, solo fino ad una parte del 2009 (dal 2006) la Global ha corrisposto “i canoni di concessione” dovuti al Comune.<br />
Successivamente (dal 2009) i pagamenti sono cessati e sono state più volte chieste rateizzazioni.<br />
Solo nel 2012 , con nota del 28 novembre, la società ha formulato “eccezione di inadempimento” -ex art. 1460 del codice civile-, ritenendo che a fronte degli inadempimenti contrattuali del Comune, Global si rifiutava di adempiere alle proprie obbligazioni (essenzialmente al pagamento dei canoni già scaduti e futuri).<br />
**<br />
Il Collegio rileva che, sulla base del costruito quadro complessivo dei rapporti giuridico-patrimoniali, vengono prospettate inadempienze contrattuali:<br />
-sia da parte privata per omesso pagamento canoni per una pluralità di annualità; <br />
-sia da parte del Comune per mancati rimborsi per opere di manutenzione <straordinaria> oggettivamente eseguite dalla Global, (attività che non era prevista a suo carico).<br />
Il Collegio ritiene però che, stante la “diversa natura” delle obbligazioni non sia ammissibile l’utilizzazione, da parte del privato, dell’eccezione di inadempimento, quale azione finalizzata a sottrarsi all’obbligo (“pubblicistico”) di pagamento dei dovuti “canoni”.<br />
Il Collegio evidenzia che:<br />
-il pagamento del <canone di concessione> gode di una peculiare “tutela pubblicistica” non parificabile, come tale, alle “ordinarie” e paritetiche obbligazioni fra privati, trattandosi di un corrispettivo per l’utilizzo di un “bene pubblico demaniale”;<br
-l’ art. 47 del codice della navigazione consente l’adozione di un provvedimento amministrativo di “decadenza” dalla concessione, proprio a causa dell’ omesso pagamento del canone (cfr. lett. d);<br />
-trattasi cioè di una prestazione economica con una tutela “rinforzata”, avente una peculiare caratterizzazione giuridica “di stampo pubblicistico”;<br />
-tale elemento giuridicamente caratterizzante la prestazione patrimoniale determina, quale effetto, l’impossibilità di utilizzazione di “compensazioni” con altre tipologie di obbligazioni (ordinarie e paritetiche) o formulazione di eccezioni di inadempime<br />
&#8211; nel caso in esame (ed è incontestato) risulta che la cessazione del pagamento dei canoni risale all’anno 2009 (essendo stati corrisposti solo dal 2006 a fino a parte del 2009, anno per il quale è stato corrisposto un canone solo parziale);<br />
&#8211; per i 4 anni successivi (2010-2011-2012-2013) non vi è stato poi alcun pagamento a titolo di “canone concessorio” da parte della società Global in favore del Comune, neppure in quota;<br />
-risultano solo delle richieste di “rateizzazione” compiute dalla società al Comune .<br />
In sostanza per una pluralità di annualità il titolare della sub-concessione, pur continuando a disporre e ad utilizzare i beni demaniali, non ha provveduto a corrispondere l’importo dei canoni -ammontanti a circa 400.000 euro- (pagati dal Comune alla Regione, dal 2009 al 2013, e rimasti totalmente a carico dell’ente locale).<br />
In questo peculiare contesto l’inadempimento pluriennale nel pagamento dei canoni della sub-concessione legittima e giustifica l’adozione del provvedimento di “decadenza” da parte del Comune della sub-concessione.<br />
Le richieste di pagamento correlate ad opere realizzate dalla società (essenzialmente di manutenzione <straordinaria>) attuate prevalentemente nella prima fase di consegna delle aree per dare avvio alla gestione del porto non potevano porsi in “compensazione” con l’ obbligo pubblicistico, indefettibile, di pagamento dei “canoni”.<br />
Per quanto concerne le opere di manutenzione “straordinarie” realizzate, si evidenzia che l’art. 10 del Disciplinare tecnico, richiamato anche nelle premesse del contratto, espressamente enunciava la “conoscenza dello stato dei luoghi e delle condizioni da parte della Global”.<br />
Inoltre va anche considerato che il contratto prevedeva che tutti “gli introiti” andassero a favore del sub concessionario.<br />
In ogni caso trattasi di partite patrimoniali che costituiscono un “petitum” paritetico (diversamente dai canoni).<br />
Le pretese patrimoniali “ordinarie” si collocano in una posizione di “parità” fra le parti contrattuali: l’analisi presuppone la verifica del rapporto obbligatorio ordinario (pretese contrattuali per obbligazioni/rimborsi inerenti lavori eseguiti), come definito dal contratto precario stipulato nel 2006 (e richiamato disciplinare tecnico).<br />
L’avvio in concreto della sub concessione ha indubbiamente implicato (visto lo stato di degrado) la realizzazione di opere per la gestione portuale e per le sue pertinenze immobiliari .<br />
Ma ciò che è essenziale nella fattispecie in esame è che la “decadenza” della sub concessione trova la propria fonte legittimante nell’art. 47 del codice della navigazione, quale provvedimento pubblicistico correlato all’ “omesso pagamento pluriennale dei canoni di concessione” da parte della società e riferito a molteplici annualità.<br />
In conclusione la domanda impugnatoria va respinta.<br />
RECIPROCHE RIVENDICAZIONI PATRIMONIALI (PAGAMENTI A DIVERSO&#8221;TITOLO)<br />
1) Per quanto riguarda le RICHIESTE DI PAGAMENTO EFFETTUATUATE DA GLOBAL CONTRO&#8221;IL COMUNE (pluralità di voci risarcitorie per un totale di circa 1.650.000 euro –correlate ad opere di manutenzione straordinaria e mancati introiti-), occorre previamente verificare e delineare l’ambito di giurisdizione del giudice amministrativo sussistente in materia.<br />
L’art. 133 lett. “b” – “c” del codice del processo amministrativo devolve sì alla giurisdizione “esclusiva” del giudice amministrativo:<br />
b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, (ma) <AD ECCEZIONE delle controversie concernenti INDENNITÀ, CANONI ED ALTRI CORRISPETTIVI> ….; <br />
c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, <escluse quelle concernenti INDENNITÀ, CANONI ED ALTRI CORRISPETTIVI>, ……&#8230;<br />
Se è vero dunque che in materia “concessione di beni pubblici” sussiste la giursidizione “esclusiva” del giudice amministrativo, ex art. 133 lett b) del c.p.a., è anche vero che la norma non accomuna tutte le possibili domande (petitum) nell’ambito della medesima giurisdizione (amministrativa), recando la disposizione anche la espressa “deroga” DELLE CONTROVERSIE CONCERNENTI “INDENNITÀ, CANONI ED ALTRI CORRISPETTIVI”, che ricadono nella sfera di giurisdizione del giudice ordinario (o tributario). <br />
E come la giurisprudenza ha affermato “ogni rivendicazione attinente i rapporti essenzialmente ed esclusivamente <patrimoniali>, attinenti alla concessione del bene, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario” (cfr. Cons. Stato Sez. VI n. 206 del 19 gennaio 2012; Cons. Stato Sez. VI n. 3122 del 21 maggio 2009). <br />
Nell’ambito del rapporto contrattuale convenzionale vanno quindi sottratte (dalla giurisdizione del giudice amministrativo, ancorchè in sede esclusiva) le pretese “patrimoniali” correlate all’ampio genus “indennità, canoni ed altri corrispettivi”, tra i quali vano ricomprese anche le domande risarcitorie; tutte controversie paritetiche appartenenti al giudice ordinario.<br />
Le rivendicazioni economiche formulate dalla società ricorrente contro il Comune ed essenzialmente dirette a pagamenti di somme –risarcitorie- , fuoriescono dunque dalla giurisdizione esclusiva.<br />
Anche perché “esulano da tale giurisdizione i comportamenti meramente materiali non riconducibili, neppure in via mediata, all&#8217;esercizio del potere” (cfr. Cons. Stato Sez. VI n. 3997 del 4 luglio 2011). <br />
2) Con DOMANDA RICONVENZIONALE il Comune ha chiesto il pagamento di canoni di concessione e tributi per l’importo complessivo di circa 400.000 euro.<br />
Analogamente la domanda riconvenzionale formulata dal Comune ricade, per gli stessi motivi –indicati nel precedente punto-, nell’ambito escluso dalla giurisdizione esclusiva e riservato al giudice ordinario e al giudice tributario.<br />
Le richieste oggetto della domanda “riconvenzionale” non rientrano dunque nella sfera di giurisdizione esclusiva del g.a., in considerazione dell’espressa deroga normativa inerente i rapporti strettamente economici nascenti dalla convenzione/concessione. <br />
In conclusione vanno dichiarate inammissibili, per difetto di giurisdizione, le richieste di rimborso somme formulate dalla società ricorrente e la domanda riconvenzionale proposta dal Comune .<br />
In considerazione della peculiarità della controversia e di soccombenza reciproca le spese ed onorari di giudizio possono essere integralmente compensati.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />
-respinge la domanda impugnatoria avverso il provvedimento di decadenza;<br />
-dichiara inammissibili, per difetto di giurisdizione, le reciproche pretese patrimoniali inerenti il rapporto subconcessorio.<br />
Spese ed onorari di giudizio compensati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente<br />
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore<br />
Gianluca Rovelli, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 05/12/2014</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><b></b></p>
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