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	<title>5/12/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5/12/2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.12583</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-5-12-2007-n-12583/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-5-12-2007-n-12583/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.12583</a></p>
<p>Pres. Perrelli, Rel. Amicuzzi Soc. Bucher Guyer A.G. (Avv. P. Fidanza) c. A.M.A. (Azienda Municipale Ambiente) s.p.a. (Avv. S. Vinti); Schmidt Italia G.M.B.H. e Shmidt Compact System s.p.a. (Avv.ti F. Lorigiola e G. Tuzzato) sulla legittimità dell&#8217;ammissione alla gara del concorrente che abbia presentato un certificato camerale attestante la produzione,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-5-12-2007-n-12583/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.12583</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-5-12-2007-n-12583/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.12583</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perrelli, Rel. Amicuzzi<br /> Soc. Bucher Guyer A.G. (Avv. P. Fidanza)	c. A.M.A. (Azienda Municipale Ambiente) s.p.a. (Avv. S. Vinti); Schmidt Italia G.M.B.H. e Shmidt Compact System s.p.a. (Avv.ti F. Lorigiola e G. Tuzzato)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;ammissione alla gara del concorrente che abbia presentato un certificato camerale attestante la produzione, non delle stesse attrezzature oggetto del bando, ma di attrezzature appartenenti al medesimo genere e sulle condizioni di legittimità della richiesta di integrazione documentale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti pubblici – Gara  &#8211; Ammissione – Certificato camerale &#8211; Oggetto della gara – Difformità – Medesimo genere &#8211; Legittimità																																																																																												</p>
<p>2. Contratti della PA – Gara – Ammissione – Omologazione – Difformità del campione – Motorizzazione Civile – Parere conforme &#8211; Legittimità</p>
<p>3. Contratti della PA – Gara – Integrazione documentale – Par condicio &#8211; Violazione – Illegittimità – Condizioni<br />
4. Contratti della PA – Gara – Caratteristiche tecniche – Difformità non rilevante – Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	E’ legittima l’ammissione alla gara della concorrente che, a fronte della richiesta di presentare, a pena di esclusione, una dichiarazione della Camera di Commercio da cui risulti che l’attività economica svolta riguardi la produzione delle “attrezzature oggetto del bando di gara”, abbia presentato una dichiarazione riferita ad attrezzature del medesimo genere, in quanto la locuzione contenuta nella lex specialis non può essere intesa come riferita alle specifiche attrezzature oggetto dell’appalto (nella fattispecie, il certificato attestava la “produzione e commercializzazione di macchinari per la manutenzione e pulizia delle strade”, in luogo delle “spazzatrici stradali aspiranti”, oggetto della gara).																																																																																												</p>
<p>2.	E’ legittima l’ammissione alla gara della concorrente che, in luogo di un certificato di omologazione del mezzo &#8211; campione richiesto dal Capitolato speciale, abbia presentato un certificato di omologazione relativo ad altro mezzo – campione, avente differenti caratteristiche tecniche, quando, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte della Commissione di gara, sia emerso che le modifiche non hanno carattere rilevante, anche a parere della competente Motorizzazione Civile interpellata, e quando quest’ultima abbia approvato le varianti intervenute sul mezzo, confermando la validità del certificato di omologazione inizialmente presentato.																																																																																												</p>
<p>3.	E’ illegittima la richiesta di integrazione documentale nel caso in cui il suo esercizio comporterebbe la violazione della par condicio, come nel caso in cui si consenta di presentare in un momento successivo all’offerta o alla domanda di partecipazione, ciò che gli altri concorrenti, nel rispetto della lex specialis, hanno dovuto allegare all’offerta o alla domanda di partecipazione. Infatti, il potere di richiedere l’integrazione della documentazione trova dei limiti applicativi sia perché non può essere applicata per supplire all’inosservanza di adempimenti procedimentali o all’omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara, sia perché non può essere richiesta la regolarizzazione in riferimento ad elementi essenziali della domanda e sia perché per la regolarizzazione della documentazione dei requisiti di partecipazione ad una gara è condizione necessaria l’equivocità della clausola del bando relativa alla dichiarazione o alla documentazione da integrare o da chiarire: peraltro, l’istituto trova sicura applicazione nell’ipotesi in cui occorra fare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti e solo dichiarati dal concorrente e per i quali sussista quantomeno un principio di prova circa il loro possesso. 																																																																																												</p>
<p>4.	E’ legittima l’ammissione del concorrente che ha offerto un bene che presenti caratteristiche tecniche parzialmente difformi rispetto ai dati emergenti dal certificato di omologazione del bene stesso, quando la Commissione abbia ritenuto non rilevante la discrasia in questione  e quest’ultima non sia contemplata tra le ipotesi di esclusione stabilite dal Capitolato speciale che, invece, sanciva l’esclusione solo per le ipotesi di mancata presentazione di un documento prescritto o di non veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate dai concorrenti ed accertate mediante acquisizione dei certificati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità dell&#8217;ammissione alla gara del concorrente che abbia presentato un certificato camerale attestante la produzione, non delle stesse attrezzature oggetto del bando, ma di attrezzature appartenenti al medesimo genere e sulle condizioni di legittimità della richiesta di integrazione documentale</span></span></span></p>
<hr />
<p><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE  SECONDA TER</b></p>
<p>composto dai signori Magistrati:Consigliere Michele PERRELLI	 &#8211; Presidente,<br />
Consigliere Antonio AMICUZZI 	 &#8211; Componente, relatore,<br />
Consigliere  Antonio VINCIGUERRA            &#8211; Componente<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 3449 del 2007 proposto dalla</p>
<p> <b>società BUCHER GUYER A.G.</b>, con sede in Niederweningen (Svizzera), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Piero Fidanza, unitamente al quale è elettivamente domiciliato  in Roma, al Lungotevere Flaminio n. 46, Palazzo 4°, scala B, presso lo studio del dott. Gian Marco Grez;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>l’<b>A.M.A. (AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE) s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Vinti, unitamente al quale è elettivamente domiciliato  in Roma, alla Via Emilia n. 88;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p><b>SCHMIDT ITALIA G.M.B.H.</b> e <b>SCHMIDT COMPACT SYSTEM s.p.a.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe fuse per incorporazione ed ora SCHMIDT AUTOMOTIVE ITALIA s.r.l., anche ricorrente incidentale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso  dagli avv. Fulvio Lorigiola, Gianalberto Tuzzato, Alvise Arvalli e Luigi Manzi, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso il  quarto,  in Roma, alla Via F. Gonfalonieri n. 5;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della determinazione dell’amministratore delegato di AMA S.p.a. n. 33 del 23.01.2007, di aggiudicazione alla controinteressata Schmidt Compact System s.p.a. del lotto II della gara per la fornitura di 40 spazzatrici stradali aspiranti, di cui all’avviso n. 8 pubblicato sulla G.U.C.E. dell’11.7.2006; <br />
dei verbali di gara, compreso il n. 18 di aggiudicazione provvisoria della commessa, nella parte in cui i medesimi assegnano il punteggio tecnico alla ricorrente e alla aggiudicataria, nonché nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione della aggiudicataria dalla gara; <br />
della nota prot. n. 2106/U del 30.3.2007 del Direttore delle operazioni;<br />
della relazione della Commissione di gara, richiamata in detta nota;<br />
degli atti connessi, consequenziali e presupposti, in particolare degli atti di approvazione degli atti di gara, anche a seguito della correzione delle graduatorie del punteggio tecnico;<br />
del contratto di appalto eventualmente nelle more stipulato;<br />
delle ulteriori relazioni della Commissione tecnica, nella parte in cui assegnino il punteggio tecnico alla ricorrente ed alla controinteressata; <br />
infine per il risarcimento del danno in forma specifica, mediante aggiudicazione della commessa per il lotto II alla ricorrente, o, in subordine, per equivalente monetario, nella misura ritenuta di giustizia e comunque non inferiore al 10% della base d’asta, oltre alle spese di partecipazione alla gara;<br />
inoltre, a seguito di ricorso incidentale della Schmidt Automotive Italia s.r.l., per l’annullamento<br />
degli atti della procedura di gara, limitatamente alla parte in cui non hanno disposto l’esclusione di Bucher Guyer A.G., o comunque non l’hanno classificata al terzo posto in graduatoria;<br />
per l’accertamento che la offerta della Bucher Guyer A.G. non poteva essere ammessa alla gara, con conseguente declaratoria di improcedibilità per carenza di interesse del ricorso principale;<br />
in subordine, in caso di accoglimento del ricorso principale, per l’annullamento<br />
dell’intera procedura indetta dall’A.M.A., in particolare del bando e del capitolato speciale;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti  gli atti di costituzione in giudizio dell’A.M.A. s.p.a. e della Schmidt Automotive Italia s.r.l.;<br />
Visto il ricorso incidentale della Schmidt Automotive Italia s.r.l.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Vista la propria ordinanza 21/22 maggio 2007, n. 2336;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 5.11.2007, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i  procuratori  delle  parti  comparsi come da verbale d&#8217;udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 12.4.2007, depositato il 21.4.2007, la società Bucher Guyer A.G., premesso di aver partecipato alla gara per pubblico incanto indetta dall’A.M.A. s.p.a., con avviso n. 8 pubblicato sulla G.U.C.E. dell’11.7.2006, per la fornitura di 40 spazzatrici stradali aspiranti, ha chiesto l’annullamento degli atti ed il risarcimento del danno in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi:</p>
<p>1.- Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, in particolare dell&#8217;art. 3.2.2. del capitolato speciale n. 4 dell’8.5.2006. Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di gare pubbliche (in particolare di par condicio, di imparzialità e di economicità dell&#8217;azione amministrativa), carente, omessa e errata istruttoria, contraddittorietà e travisamento (mancata esclusione della Schmidt Compact System s.p.a. per violazione di una clausola posta a pena di esclusione).</p>
<p>2.- Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, in particolare degli artt. 4 e 7 del Capitolato speciale n. 4 dell’8.5.2006, oltre che dell&#8217;appendice 3/ST allegata alla scheda tecnica n. 1/2006. Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di gare pubbliche (in particolare di par condicio, di imparzialità e di economicità dell&#8217;azione amministrativa), carente, omessa e errata istruttoria, contraddittorietà e travisamento (mancata esclusione della Schmidt Compact System s.p.a. per carenza documentale).</p>
<p>3.- Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, in particolare dell’art. 7 del Capitolato speciale n. 4 dell’8.5.2006, oltre che dell&#8217;appendice 3/ST allegata alla scheda tecnica n. 1/2006. Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di gare pubbliche (in particolare di par condicio, di imparzialità e di economicità dell&#8217;azione amministrativa), carente, omessa e errata istruttoria, contraddittorietà e travisamento (mancata esclusione della Schmidt Compact System s.p.a. sotto diverso profilo).</p>
<p>4.- Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, in particolare dell’art. 6. Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di gare pubbliche (in particolare di par condicio), carente, omessa e errata istruttoria, vizio di motivazione contraddittorietà e perplessità.<br />
Con atto depositato il 30.4.2007 si è costituita in giudizio l’A.M.A. s.p.a., che ha dedotto la infondatezza del ricorso, concludendo per la reiezione.<br />
Con memoria depositata il 17.5.2007 si è costituita in giudizio la Schmidt Automotive Italia s.r.l., che ha dedotto la infondatezza del ricorso, concludendo per la reiezione.<br />
Con atto notificato il 18.5.2007, depositato il 18.5.2007, la Schmidt Automotive Italia s.r.l., aggiudicataria del secondo lotto della gara de qua, ha proposto ricorso incidentale, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati per i seguenti motivi:</p>
<p>1.- Violazione del Capitolato speciale n. 4 dell’8.5.2006, art. 3, punto 2, con particolare riferimento ai punti 3.2.9 e 3.2.10, nonché art. 7. Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, come sostituiti dagli artt. 11 e 12 del D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402. Violazione dell’art. 48 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta.<br />
In subordine, con riferimento all’intera procedura:<br />
2.- Violazione del divieto di commistione dei requisiti di partecipazione alla gara e dei criteri di valutazione dell&#8217;offerta. Violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 14 e 19 del D. Lgs. 24 luglio 1992, n. n. 358, come sostituiti dagli artt. 11, 12 e 16 del D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402. Violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 42 e 83 del D. Lgs. 18 aprile 2006, n. 163. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta.</p>
<p>3.- Violazione dei principi di trasparenza e imparzialità nelle procedure di evidenza pubblica. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta.<br />
Con memoria depositata il 17.5.2007 la A.M.A. s.p.a. ha dedotto la infondatezza del ricorso, concludendo per la reiezione.<br />
Con ordinanza 21/22 maggio 2007, n. 2336 il Tribunale ha respinto la istanza di emanazione di misure cautelari.<br />
Con memoria depositata il 23.10.2007 la Schmidt Automotive Italia s.r.l. ha  evidenziato la sopravvenienza di carenza di interesse all’accoglimento della domanda subordinata di cui al ricorso incidentale (per essere stata data completa esecuzione all’appalto), ed ha ribadito tesi e richieste, concludendo per la declaratoria di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso (in accoglimento del primo motivo incidentale), nonché per la reiezione del ricorso principale.<br />
Con memoria depositata il 26.10.2007 parte ricorrente ha eccepito la parziale inammissibilità e ha dedotto la infondatezza del primo motivo di ricorso incidentale, nonché ha eccepito la inammissibilità del secondo e del terzo motivo posto a base del ricorso stesso ed ha inoltre dedotto la loro infondatezza; ha poi ribadito tesi e richieste ed ha quindi concluso per l’accoglimento del ricorso principale, previa reiezione del ricorso incidentale perché inammissibile, irricevibile, improcedibile ed infondato, e per la condanna dell’A.M.A. s.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente per complessivi € 169.400,00 oltre ad I.V.A., interessi e rivalutazione monetaria, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, ovvero con indicazione dei criteri per la quantificazione del risarcimento.<br />
Con memoria depositata il 30.10.2007 l’A.M.A. s.p.a. resistente ha dedotto la infondatezza del ricorso incidentale ed ha preso atto dell’errore in cui è incorsa la Stazione appaltante nell’attribuzione dei punteggi relativi al centro di assistenza (cui conseguirebbe la collocazione al terzo posto della ricorrente, con conseguente carenza di interesse); inoltre ha dedotto la infondatezza del ricorso principale, concludendo per la sua reiezione.<br />
Alla pubblica udienza del 5.11.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio. </p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.	&#8211; Con il ricorso in esame  la società deducente, premesso di aver partecipato alla gara per pubblico incanto indetta dall’A.M.A. s.p.a., con avviso n. 8 pubblicato sulla G.U.C.E. dell’11.7.2006, per la fornitura di 40 spazzatrici stradali aspiranti, ha ch																																																																																												</p>
<p>2.- Innanzi tutto il Collegio, stante l’infondatezza del ricorso principale, dichiara inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale formulato dalla Schmidt Automotive Italia s.r.l., aggiudicataria del secondo lotto della gara de qua, con il quale è stato chiesto l’annullamento degli atti della procedura di gara, limitatamente alla parte in cui non hanno disposto l’esclusione di Bucher Guyer A.G., o comunque non l’hanno classificata al terzo posto in graduatoria, nonché l’accertamento che la offerta della Bucher Guyer A.G. non poteva essere ammessa alla gara (con conseguente declaratoria di improcedibilità per carenza di interesse del ricorso principale) e, in subordine, in caso di accoglimento del ricorso principale, l’annullamento dell’intera procedura indetta dall’A.M.A. (in particolare del bando e del capitolato speciale).<br />
Pur se in generale la cognizione dei motivi di ricorso incidentale ad effetti paralizzanti assume rilievo preliminare, l&#8217;infondatezza nel merito delle doglianze dedotte in via principale dal soggetto ricorrente esime, infatti, il Giudice amministrativo dalla verifica delle censure dedotte dai controinteressati in via incidentale (T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 08 maggio 2007, n. 730), con carenza di interesse alla pronuncia giurisdizionale su quello incidentale (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 29 aprile 2005, n. 562) ed inammissibilità del medesimo (T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 21 novembre 2001, n. 2133).</p>
<p>3.- Con il  primo motivo posto a base del ricorso principale sono stati dedotti violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, in particolare dell&#8217;art. 3.2.2. del capitolato speciale n. 4 dell’8.5.2006. Inoltre sono stati dedotti violazione e falsa applicazione dei principi in materia di gare pubbliche (in particolare di par condicio, di imparzialità e di economicità dell&#8217;azione amministrativa), carente, omessa e errata istruttoria, contraddittorietà e travisamento (mancata esclusione della Schmidt Compact System s.p.a. per violazione di una clausola posta a pena di esclusione).<br />
Ciò in quanto, in base all’art. 3.2.2 del CSA, la partecipazione alla procedura de qua era consentita, a pena di esclusione, alle sole imprese che, come dimostrabile mediante produzione di certificato camerale attestante l’attività economica svolta, risultassero costruttrici delle attrezzature oggetto del bando di gara. <br />
La Schmidt Compact System s.p.a. sarebbe, invece, risultata, come da certificati di omologazione (in cui è asserito che la impresa costruttrice è la Schmidt Winterdienst und Kommunaltechnik G.m.b.H.), mera mandataria per la commercializzazione, con impossibilità di ammissione alla procedura e comunque doverosità della esclusione dalla gara sia per violazione della lex specialis (in punto di documentazione dimostrativa della qualità di costruttore), sia per violazione del requisito formale di partecipazione (consistente nell’essere il costruttore dei beni offerti).<br />
Osserva in proposito il Collegio che il punto 3.2.2. del Capitolato speciale d’appalto prevedeva che le imprese partecipanti dovessero inserire all’interno della busta “B” un certificato rilasciato dalla C.C.I.A. della Provincia in cui esse avevano sede da cui risultasse tra l’altro “l’attività economica svolta (da cui si evince pena l’esclusione, che l’impresa singola o mandataria in ATI è costruttrice delle attrezzature oggetto del bando di gara”.<br />
Risulta in atti che la controinteressata aggiudicataria ha prodotto un certificato della C.C.I.A. di Pordenone (All. n. 16 alla memoria dell’AMA depositata il 17.5.07) da cui risulta, tra le attività svolte dalla Schmidt Compact System s.p.a., quella di “Produzione e commercializzazione di macchinari per la manutenzione e la pulizia delle strade”. Tanto ritiene il Collegio che fosse sufficiente a consentire dimostrato il possesso del requisito prescritto nel Capitolato speciale, atteso che il riferimento alle “attrezzature oggetto del bando di gara”  non può intendersi come specificamente riferito alle specifiche attrezzature indicate nel bando di gara, ma genericamente alle attrezzature del medesimo genere; ciò anche in quanto la certificazione della Camera di Commercio non poteva, evidentemente, riguardare circostanze non risultanti dalla documentazione di cui era in possesso.<br />
L’avvenuta produzione di detto certificato, che non risulta impugnato per falso, comprova che non sussistono ragioni perché la controinteressata suddetta dovesse essere esclusa dalla gara per insussistenza del requisito previsto a pena di esclusione.<br />
Aggiungasi che la controinteressata afferma di aver depositato in giudizio (allegato n. 20 alla memoria depositata il 17.5.2007) atto da cui risulta che effettuava direttamente la verifica, il collaudo e il controllo della qualità delle macchine assemblate dalla Schmidt Winterdienst und Kommunaltechnik G.m.b.H., sicché deve ritenersi che svolgesse attività comunque rientrante nel ciclo di produzione delle macchine suddette, sicché non può escludersi il possesso della qualità di impresa partecipante alla costruzione di esse, in quanto svolgente funzioni imprescindibili per la loro corretta produzione e successiva commercializzazione. <br />
La censura in esame non può, quindi, ritenersi suscettibile di favorevole apprezzamento da parte del Collegio.</p>
<p>4.- Con il secondo motivo a supporto del gravame principale sono stati dedotti violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, in particolare degli artt. 4 e 7 del Capitolato speciale n. 4 dell’8.5.2006, oltre che dell&#8217;appendice 3/ST allegata alla scheda tecnica n. 1/2006.  Inoltre sono stati dedotti violazione e falsa applicazione dei principi in materia di gare pubbliche (in particolare di par condicio, di imparzialità e di economicità dell&#8217;azione amministrativa), carente, omessa e errata istruttoria, contraddittorietà e travisamento (mancata esclusione della Schmidt Compact System s.p.a. per carenza documentale).<br />
Secondo parte ricorrente, in mancanza di un valido certificato di omologazione del mezzo &#8211; campione richiesto ex art. 3-3-11 del Capitolato speciale, l’Amministrazione avrebbe dovuto escludere dalla gara la controinteressata (che aveva presentato un certificato di omologazione relativo ad altro mezzo &#8211; campione, avente differente lunghezza), senza consentire una integrazione dell&#8217;offerta, atteso che l’art. 7 del Capitolato stesso prevede che la mancata presentazione dei documenti prescritti comporta l’esclusione del concorrente.<br />
Ciò considerato altresì che l’art. 4 del capitolato speciale prescrive che la spazzatrice campione avrebbe dovuto essere corrispondente alle prescrizioni descritte nella allegata scheda tecnica, che tra la documentazione supplementare prevedeva copie dei certificati di conformità al tipo omologato o dei certificati di approvazione.<br />
Osserva in proposito il Collegio che la Schmidt Compact System s.p.a. ha presentato, all’atto della partecipazione alla gara de qua, copia della dichiarazione e del relativo DGM riferito al certificato di omologazione base dell’8.2.2002 LE/P2003, del veicolo campione offerto (come da allegato 7 alla memoria della controinteressata del 23.10.2007).<br />
A seguito di chiarimenti richiesti dalla Commissione di gara circa la discordanza tra la lunghezza del veicolo presentato e quanto dichiarato nel certificato di omologazione, detta società ha evidenziato  che la differenza era dovuta alla introduzione sul macchinario di uno scarico verso il basso non comportante alterazione delle caratteristiche essenziali del veicolo, con inutilità di un nuovo certificato di omologazione o di una estensione di questa.<br />
Infine, la controinteressata, a seguito di ulteriore richiesta della Commissione di gara (successiva ad un richiesto parere della Motorizzazione civile di Roma in cui era asserito che, in caso di lunghezza del veicolo non corrispondente al dato riportato sulla carta di circolazione, lo stesso sarebbe stato soggetto alla disciplina di cui agli artt. 114, II c., e 112 del Codice della Strada), di presentazione del veicolo presso la motorizzazione, ha trasmesso l’estratto dei dati tecnici aggiornati alla omologazione in oggetto, con specificazione che “resta valido il certificato di omologazione trasmesso con l’omologazione base” e che il relativo certificato di omologazione si riferiva al complesso delle varianti, con gli eventuali successivi aggiornamenti. Il documento rilasciato dalla Motorizzazione era denominato “Aggiornamento del 25 ottobre 2006 per introduzione in alternativa di barra protezione parabrezza e scarico aria in fase di lavoro posteriore”.<br />
La circostanza che il certificato suddetto prevedesse che restava valido il certificato di omologazione trasmesso con l’omologazione base, esclude, ad avviso del Collegio, che quest’ultima fosse non valida.<br />
Resta quindi da verificare solo se la Commissione abbia legittimamente fatto uso del potere che l’art. 16 del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 le assegna di richiedere integrazioni documentali.<br />
La possibilità di chiedere integrazioni documentali di cui al citato art. 16 del D. Lgs. n. 157 del 1995 è, invero, diretta ad evitare che l&#8217; esigenza della massima partecipazione possa essere compromessa da carenze di ordine meramente formale nella documentazione. Tuttavia detta disposizione incontra limiti applicativi, sia perché la norma non può essere utilizzata per supplire alla inosservanza di adempimenti procedimentali o alla omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara, sia poiché la regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda e sia perché, per la regolarizzazione della documentazione dei requisiti di partecipazione ad una gara, è condizione necessaria l&#8217;equivocità della clausola del bando relativa alla dichiarazione o alla documentazione da integrare o da chiarire, ovvero l’equivocità di queste ultime.<br />
Il disposto dell’art. 16 del D. Lgs. n. 157 del 1995 non può quindi essere applicato nel caso in cui il suo esercizio comporterebbe la violazione della par condicio, come appunto avviene se  non si chiede un chiarimento, ma si consente al concorrente di presentare in un momento successivo all&#8217;offerta o alla domanda di partecipazione ciò che invece gli altri concorrenti, nel rispetto della lex specialis, hanno dovuto allegare all&#8217;atto dell&#8217;offerta o della domanda di partecipazione (Consiglio Stato, sez. V, 25 giugno 2007, n. 3645).<br />
In tema di regolarizzazione di un&#8217;offerta ad una gara ad evidenza pubblica, il doveroso bilanciamento tra il dovere di provvedere alla regolarizzazione dei documenti presentati dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti va, in conclusione, ricercato nella distinzione tra il concetto di regolarizzazione e quello di integrazione documentale, tenendo presente che quest&#8217;ultima non è consentita, risolvendosi in un effettivo vulnus del principio di parità di trattamento, a differenza della regolarizzazione, che attiene a circostanze o elementi estrinseci al contenuto della documentazione, cui é tenuta l&#8217;Amministrazione in virtù del principio generale desumibile dall&#8217;art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241 del 1990 (T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 06 giugno 2007, n. 949).<br />
Il potere di richiedere chiarimenti alla ditta partecipante alla gara trova pertanto sicura applicazione nelle ipotesi in cui sussistono dubbi circa l&#8217;esistenza dei requisiti richiesti dal bando ed in ordine ai quali vi sia, tuttavia, un principio di prova circa il loro possesso da parte della ditta medesima, mentre tale potere non può essere esercitato nel caso in cui la documentazione sia del tutto mancante (Consiglio Stato, sez. VI, 23 marzo 2007, n. 1423; T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 17 maggio 2007, n. 846). <br />
E’ quindi possibile la c.d. &#8220;integrazione documentale&#8221;, al fine di effettuare le verifiche occorrenti in ordine al possesso dei requisiti richiesti e solo dichiarati dal concorrente (Consiglio Stato, sez. VI, 14 febbraio 2007, n. 619).<br />
Nel caso che occupa ritiene il Collegio, sulla base delle considerazioni di carattere generale in precedenza svolte, che la Commissione di gara abbia fatto legittimo uso del potere conferitole dal più volte citato art. 16 del D. Lgs. n. 157 del 1995, atteso che la certificazione di omologazione del mezzo &#8211; campione de quo non era del tutto mancante, che sussisteva ben più che un principio di prova circa la sua esistenza, che è stata chiesta ed ottenuta, considerato il tenore del certificato infine prodotto dalla parte controinteressata (che “resta valido il certificato di omologazione trasmesso con l’omologazione base”), solo la regolarizzazione di quest’ultimo ed infine che non vi è stata violazione della par condicio (in quanto del dispositivo applicato alla macchina non è stato tenuto conto come elemento di valutazione finalizzato all’attribuzione di ulteriore punteggio).<br />
Tanto comporta la impossibilità di positiva valutazione da parte del Collegio delle censure in esame.</p>
<p>5.- Con il terzo motivo di ricorso principale sono stati dedotti violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, in particolare dell’art. 7 del Capitolato speciale n. 4 dell’8.5.2006, oltre che dell&#8217;appendice 3/ST allegata alla scheda tecnica n. 1/2006. Inoltre sono stati dedotti violazione e falsa applicazione dei principi in materia di gare pubbliche (in particolare di par condicio, di imparzialità e di economicità dell&#8217;azione amministrativa), carente, omessa e errata istruttoria, contraddittorietà e travisamento (mancata esclusione della Schmidt Compact System s.p.a. sotto diverso profilo).<br />
Ciò in quanto  la offerta della controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara, perché essa, con riguardo alla voce tecnica “motore endotermico” aveva formulato una offerta che, come risulterebbe dalla relazione tecnica (da cui si evince un dato della coppia pari a 350 Nm a 1.200 g/min), sarebbe stato del tutto difforme dai dati emergenti dal certificato di omologazione del motore medesimo (da cui si evince il dato 370 Nm a 1.900 g/min), anche esso prodotto in gara.<br />
Tanto dimostrerebbe che  la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, ai sensi dell’art. 7 del Capitolato speciale (che prevede la esclusione in caso di verifica della non veridicità delle dichiarazioni rese in gara) perché o ha offerto un motore avente effettivamente le caratteristiche riportate nella relazione tecnica, omettendo però di produrre un valido certificato di omologazione, ovvero ha dichiarato in detta relazione dati non corrispondenti al vero.<br />
Osserva al riguardo il Collegio che la tesi non può essere condivisa, atteso innanzi tutto che, per comune esperienza, ben può  un motore offrire una prestazione di coppia diversa ad un diverso numero di giri (di norma ad un numero di g/min maggiore corrisponde una coppia di maggiore Nm).<br />
In secondo luogo la tesi di parte ricorrente non può essere positivamente apprezzata considerato che (tenuto conto che l’art. 4 della scheda tecnica  richiedeva genericamente che il motore avesse una coppia erogata tra i 1.200 ed i 1.900 g/min non inferiore a 350 e che le caratteristiche del motore in questione rientravano in detto parametro), comunque, la rilevata discrasia con è contemplata tra le ipostesi di esclusione stabilite dall’art. 7 del Capitolato speciale, che sancisce solo la mancata presentazione di un documento prescritto o la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive  effettuate dai concorrenti, accertate mediante successiva acquisizione di certificati.</p>
<p>6.- Con il quarto motivo a sostegno del ricorso principale sono stati dedotti violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, in particolare dell’art. 6, nonché violazione e falsa applicazione dei principi in materia di gare pubbliche (in particolare di par condicio), carente, omessa e errata istruttoria, vizio di motivazione contraddittorietà e perplessità.<br />
Secondo parte ricorrente, nell’ipotesi che la controinteressata non dovesse essere esclusa dalla gara de qua, comunque avrebbe dovuto essere retrocessa di un posto ed essere sopravanzata in graduatoria dalla ricorrente, cui avrebbe dovuto essere aggiudicato l’appalto in questione.<br />
Ciò in quanto alla ricorrente, per la voce tecnica “scarico dell&#8217;aria”, sono stati attribuiti zero punti, pur avendo dichiarato che la macchina offerta possedeva tale dispositivo tecnico, immotivatamente, a nulla valendo la generica motivazione postuma che lo scarico era quasi parallelo al suolo, anche perché per l’ammessa esistenza del dispositivo avrebbero dovuto essere attribuiti almeno tre punti. In seguito, anche in base a riconoscimento dell&#8217;errore con nota della stazione appaltante del 30.3.2007, per detta voce sarebbero stati attribuibili detti tre punti. La differenza numerica tra le due offerte sarebbe stata quindi di soli 0,39 punti.<br />
Ciò posto, per la voce “caratteristiche motore endotermico” alla ricorrente  (che nella relazione tecnica aveva indicato la coppia 520 Nm/1.200 g/min) sono stati attribuiti punti 3,51, mentre alla controinteressata sono stati attribuiti punti 3,37. Il calcolo sarebbe errato in quanto, con riferimento alla ricorrente, è stato preso a base il dato emergente dal certificato di omologazione e non dalla relazione tecnica, mentre con riferimento alla controinteressata è stato preso in considerazione il dato di cui alla relazione tecnica e non quello emergente dal certificato di omologazione. Tanto avrebbe comportato violazione della par condicio e dell’art. 17 del capitolato speciale, che, per le caratteristiche del motore endotermico, indica quali parametri di valutazione le dichiarazioni rese dai partecipanti. Prendendo in considerazione solo dati omogenei (le due schede tecniche o i due certificati di omologazione) la ricorrente sarebbe risultata aggiudicataria.<br />
Osserva in proposito il Collegio che la censura relativa alla mancata attribuzione dei tre punti per lo scarico dell&#8217;aria è priva di giuridica apprezzabilità.<br />
Va al riguardo premesso che i punteggi attribuiti dalla commissione di gara all&#8217;offerta tecnica costituiscono espressione della insindacabile discrezionalità tecnica dell&#8217;organo di valutazione (T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 18 luglio 2007, n. 637); pertanto, il conseguente giudizio è sottoposto al sindacato del Giudice amministrativo in sede di legittimità nei soli limiti degli indici sintomatici del non corretto esercizio del potere, sub specie di difetto di motivazione, di illogicità manifesta, di erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa, nonché dei relativi esiti (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 08 giugno 2007, n. 6043).<br />
Nel caso che occupa non ritiene il Collegio che l’operato della Commissione di gara sia affetto, con riguardo alla valutazione della voce “scarico dell’aria”, da detti vizi.<br />
Ammesso che effettivamente lo scarico della macchina proposta da parte ricorrente fosse rivolto verso il basso, non può essere censurato, sotto i sopra indicati, limitati profili, l’operato della Commissione che ha interpretato  il Capitolato speciale (laddove prevedeva l’attribuzione di tre punti alla impresa che avesse presentato una spazzatrice con sistema di espulsione dell&#8217;aria”verso il basso”) nel senso che tale punteggio fosse attribuibile solo alla concorrente che avesse presentato una macchina con lo scarico rivolto verticalmente verso il basso, e non a quelle presentanti macchine con scarichi rivolti verso il basso, ma non verticalmente (come quello della ricorrente, che, secondo chiarimenti del Presidente della Commissione al RUP, allegato n. 14 alla memoria dell’A.M.A. s.p.a. del 30.10.2007, aveva conformazione inclinata e non verticale).<br />
La direzione verticale del flusso d’aria verso il terreno, inumidito dalla nebulizzazione effettuata dalle macchine de quibus nella parte inferiore, consente invero, secondo dati di comune esperienza, un abbattimento delle particelle di polvere ben maggiore  rispetto a quello ottenuto con un flusso d’aria non diretto verticalmente verso il suolo.<br />
La censura in esame non può quindi essere positivamente apprezzata.<br />
Quanto alla censura relativa alla attribuzione del punteggio per la voce “caratteristiche motore endotermico”, essendo, secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente, al massimo attribuibili per la voce ulteriori 1,3 punti (pag. 20 del ricorso principale), il Collegio può prescindere dalla disamina della fondatezza della censura facendo ricorso alla c.d. prova di resistenza.<br />
E’ infatti stato ritenuto che alla ricorrente non spettassero comunque gli ulteriori pretesi 3 punti per la voce “scarico dell&#8217;aria”, sicché l’eventuale accoglimento della censura relativa alla voce “caratteristiche motore endotermico”, con conseguente attribuzione di punti 1,3, non comporterebbe il superamento in graduatoria della controinteressata, cui è stato attribuito il punteggio finale di 87,48, mentre alla ricorrente è stato attribuito il punteggio finale di 84,17.<br />
La censura in esame è, in conclusione, da valutare in parte infondata ed in parte inammissibile per carenza di interesse.</p>
<p>7.- Quanto alla richiesta di risarcimento del danno il Collegio la ritiene non accoglibile, non essendo stato dimostrato il nesso di causalità tra i danni lamentati dalla parte ricorrente e l&#8217;attività illegittima della A.M.A. s.p.a..</p>
<p>8.- Il ricorso principale deve essere, pertanto, respinto, con conseguente inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata.</p>
<p>9.- Le spese del giudizio, stante la particolarità della fattispecie, possono essere compensate tra le parti.<br />
Consegue alla soccombenza di parte ricorrente la irripetibilità del Contributo unificato nella misura da essa pagata, come da ricevuta in atti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sezione seconda ter &#8211; respinge il ricorso principale in epigrafe indicato e dichiara inammissibile il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata.<br />
Spese compensate e irripetibilità del Contributo unificato versato dalla parte ricorrente .<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sezione II ter -, nella camera di consiglio del 5.11.2007, con l’intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-5-12-2007-n-12583/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.12583</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.1087</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-5-12-2007-n-1087/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-5-12-2007-n-1087/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.1087</a></p>
<p>Pres. R. Virgilio Est. C. ZucchelliAmat Palermo s.p.a. ( Avv. G. Armao) c/ Consorzio Cooperative Costruttori (G. Mozzarella), SIS S.C.P.A. (n.c.) sul riconoscimento del diritto di accesso ai documenti della fase finale di una gara ad &#160;un&#8217;impresa che ha comunicato di non essere in grado di &#160;formulare un&#8217;offerta 1. Accesso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-5-12-2007-n-1087/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.1087</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-5-12-2007-n-1087/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.1087</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R. Virgilio    Est.  C. Zucchelli<br />Amat Palermo s.p.a. ( Avv. G. Armao) c/ Consorzio Cooperative Costruttori (G. Mozzarella), SIS S.C.P.A. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sul riconoscimento del diritto di accesso ai documenti della fase finale di una gara ad &nbsp;un&#8217;impresa che ha comunicato di non essere in grado di &nbsp;formulare un&#8217;offerta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Accesso agli atti &#8211; Contratti della P.A. – Gara &#8211; Impresa non offerente – Legittimazione &#8211; Sussiste.<br />
2. Accesso agli atti &#8211; Contratti della P.A. – Gara &#8211; Riservatezza – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ consentito l’accesso ai documenti della fase finale di una gara  ad una impresa che ha comunicato di non essere in grado di formulare un’offerta dato che tale impresa ha l’interesse alla regolarità della procedura essendo un operatore del settore. L’accesso ex art. 22 l. 241/90  è, infatti, ammesso anche quando il richiedente non assume di volere verificare un preciso e determinato vizio degli atti al fine della impugnativa, ma prospetti solo il proprio interesse, purché concreto e qualificato, alla regolarità della procedura.<br />
2. La limitazione al diritto di accesso ex art. 24 l. 241/90 comma 6 l d) riguarda dati di carattere personale non riconducibili genericamente agli interessi di riservatezza propri di tutti i soggetti giuridici e delle imprese, in particolare per quanto concerne le proprie peculiarità produttive.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul riconoscimento del diritto di accesso ai documenti della fase finale di una gara ad  un&#8217;impresa che ha comunicato di non essere in grado di  formulare un&#8217;offerta</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1087/07 Reg.Dec.<br />
N.    1430    Reg. Ric.<br />
 ANNO  2006</p>
<p align=center><b>	Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana <br />	<br />
in sede giurisdizionale</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>D E C I S I O N E</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 1430/06 proposto da</p>
<p><b>AMAT PALERMO s.p.a.</b> (società con socio unico),<br />
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gaetano Armao, presso cui è elettivamente domiciliata in Palermo, via Noto n. 12;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>il <b>CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUTTORI</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di capogruppo mandatario della costituenda ATI con le imprese mandanti ANSALDOBREDA s.p.a., ANSALDO TRASPORTI – SISTEMI FERROVIARI s.p.a., COSTRUZIONI LINEE FERROVIARIE s.p.a. e CIET s.p.a., rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Mazzarella, presso cui è elettivamente domiciliato in Palermo, via Caltanissetta n. 1;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>SIS S.C.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandataria dell’ATI con le imprese BOMBARDIER TRASPORTATION ITALY s.p.a. (mandante), EDIL SCAVI s.r.l. (mandante), MOSCO &#038; ASSOCIATI s.r.l. (mandante), SEIB INGENIERUR CONSULT GMBH &#038; CO.K.G. (mandante), AMEC SPIE RAIL (FR) S.A. (soggetto terzo), INGEMEURBURO WOSNITZA &#038; KNAPPE (soggetto terzo), ETC TRASPORT CONSULTANTS GMBH (soggetto terzo), non costituito in giudizio;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia &#8211; sede di Palermo (sez. I) &#8211; n 1576 del 5 luglio 2006.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’avv. G. Mazzarella per il Consorzio Cooperative Costruzioni in proprio e n.q.;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore il Consigliere Claudio Zucchelli;<br />	<br />
	Uditi alla camera di consiglio del 29 novembre 2006 l’avvocato G. Armao per l’AMAT Palermo s.p.a. e l’avvocato G. Mazzarella per il Consorzio Cooperative Costruzioni in proprio e n.q.;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>	Il Consorzio Cooperative Costruzioni (CCC), in proprio e quale capo gruppo della costituenda ATI, ha partecipato alle fasi di prequalificazione della gara indetta dall’AMAT spa di Palermo per la progettazione esecutiva e la successiva realizzazione di tre linee tranviarie, fornitura di materiale ed addestramento del personale, global service di manutenzione e gestione degli impianti, indetta con bando pubblicato l’8 aprile 2005.<br />	<br />
	Ammessa alla fase finale, espone che, a seguito della complessità del progetto, formulava una serie di quesiti e, in data 28 settembre 2005, chiedeva una proroga al termine di consegna della offerta.<br />	<br />
	Alla scadenza del termine prorogato, presentava alla stazione appaltante una nota in ordine alla impossibilità, alla luce delle specifiche tecniche richieste, di prestare una qualsiasi offerta, impegnandosi, tuttavia, a formulare tale offerta in caso di gara deserta.<br />	<br />
	Presentava in data 18 gennaio 206 istanza di accesso ai documenti, per verificare la regolarità della procedura successiva. Seguiva una seconda istanza in data 23 gennaio 2006.<br />	<br />
	Con nota del 20 febbraio 2006 di risposta alla prima istanza, e con il silenzio serbato sulla seconda, l’AMAT avrebbe negato l’accesso, in base alla mancanza di interesse essendosi l’ATI sottratta alla gara, non presentando l’offerta.<br />	<br />
	Avverso il diniego il Consorzio presentava ricorso al TAR di Palermo lamentando la violazione del suo diritto di accesso. <br />	<br />
	Si costituiva l’AMAT eccependo:<br />	<br />
1.	Di non avere mai ricevuto la seconda istanza.<br />	<br />
2.	L’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse poiché la ricorrente non ha partecipato alla gara non presentando l’offerta.<br />	<br />
3.	L’infondatezza nel merito.<br />	<br />
	Si costituiva altresì la SIS Scpa, controinteressata in quanto aggiudicataria, eccependo l’inammissibilità del ricorso perché presentato nei confronti di un’ATI il cui vincolo sarebbe venuto meno con la mancata presentazione della offerta oltre all’infondatezza nel merito.<br />	<br />
	Con la sentenza di cui in epigrafe il TAR accoglieva il ricorso osservando:<br />	<br />
1.	Il ricorso appare ammissibile, poiché sussiste una legittimazione attiva della mandataria di un’ATI anche in assenza di una formalizzazione del rapporto.<br />	<br />
2.	Nel caso di procedura ristretta sussiste una posizione qualificata e differenziata per le singole imprese che hanno presentato domanda anche qualora non fossero state ammesse alla fase finale. Ciò anche alla luce del ristretto merito di imprese ammesse alla fase finale a cagione della complessità dell&#8217;appalto.<br />	<br />
3.	Avendo l’impresa partecipato alla gara non è necessario indicare nella istanza le ragioni che motivano l’accesso, poiché questo si giustifica da sé con il diritto di chi ha partecipato di conoscere le modalità di svolgimento della procedura e le determinazioni adottate dalla Amministrazione.<br />	<br />
4.	Non sussistono ragioni di riservatezza di altre imprese stante la sua posizione qualificata.<br />	<br />
5.	Il diritto di accesso comprende anche il diritto di estrarre copia dei documenti.<br />	<br />
6.	Fondata appare invece l’eccezione circa la mancata ricezione della seconda istanza, sì che non risulta formato il silenzio sul punto.<br />	<br />
	Avverso la detta sentenza propone appello l’AMAT s.p.a. di Palermo lamentando:<br />	<br />
1.	Inammissibilità del ricorso principale per difetto di legittimazione sostanziale e processuale. Difetto dei requisiti previsti dall’articolo 25 comma 3 e 7 della legge n. 241 del 1990. Violazione del diritto alla riservatezza delle società concorrenti. La dichiarazione della ricorrente di non essere in grado di prestare un’offerta costituisce un’autoesclusione dalla gara, in mancanza di una qualsivoglia impugnazione del bando o del capitolato. Comunque esso non avrebbe potuto essere esercitato se non nel rispetto della riservatezza delle altre concorrenti.<br />	<br />
2.	L’infondatezza della pretesa circa l’estrazione delle copie.<br />	<br />
3.	Nullità della sentenza per contraddittorietà tra dispositivo e motivazione. Il TAR sarebbe incorso in una contraddizione affermando la distinzione tra le fasi di prequalificazione e di formazione della offerta, ma ne avrebbe dedotto comunque la legittimazione della ricorrente al ricorso. Inoltre nel dispositivo il TAR ordina l’accesso anche ai documenti della fase  successiva che la ricorrente in primo grado non aveva richiesto.																																																																																												</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>	Come è emerso in narrativa, la ricorrente in primo grado, dopo la fase di prequalificazione e all’esito di vari quesiti tecnici proposti alla stazione appaltante e di una proroga nei termini di consegna della offerta, ha inviato una nota in data 4 novembre 2005 nella quale, premesso di avere profuso il massimo impegno nel formulare un’offerta tecnica ed economica conforme alle prescrizioni ed alle indicazioni dei documenti di gara, non era “in grado di presentare un’offerta compatibile con le condizioni indicate dal bando di gara.” Proseguiva manifestando la disponibilità “qualora la gara andasse deserta, ad “illustrare &#8230; il Progetto che abbiamo predisposto, che potrebbe dare luogo a soluzioni molto interessanti anche se, non completamente in linea con le specifiche e le condizioni economiche indicate per l’attuale gara”.<br />	<br />
	Ritiene il Collegio che la detta dichiarazione non incida ostativamente sull’interesse della ricorrente in primo grado ad effettuare l’accesso ai documenti della fase finale della gara.<br />	<br />
	E’ ben noto che il diritto di accesso previsto dall’articolo 22 della legge n. 241 del 1990, non ha introdotto nell’ordinamento una sorta di azione popolare ispettiva nei confronti della P.A., ma ha voluto porre a disposizione di ogni cittadino uno strumento per superare la naturale barriera della riservatezza degli atti di ufficio al fine di tutelare comunque i propri interessi. La giurisprudenza è unanime nel ritenere che la necessità del presupposto indicato con l’espressione “tutela degli interessi”, nel caso, non debba essere inteso solo come finalizzazione dell&#8217;accesso ad un ricorso giurisdizionale o ad una citazione, ma secondo un nesso inscindibile tra i documenti richiesti e la verifica della eventuale lesione di un proprio interesse qualificato. Per tale motivo, mentre da un lato è escluso l’accesso a meri fini ispettivi, dall’altro esso è ammesso anche quando il richiedente non assume di volere verificare un preciso e determinato vizio degli atti al fine della impugnativa, ma solo prospetti il proprio interesse, purché concreto e qualificato, alla regolarità della procedura in questione.<br />	<br />
	Nel caso di specie un tale interesse sussiste ed è qualificato. Anche ove si volesse interpretare la comunicazione della impresa di non essere in grado di formulare un’offerta come rinuncia alla gara, non vi è da dubitare che l’interesse alla regolarità di questa permanesse e fosse qualificato e specifico.<br />	<br />
	Ciò si desume dalla esistenza di molteplici parametri.<br />	<br />
	In primo luogo, come correttamente ha osservato il TAR (che dunque non è incorso in alcuna contraddizione tra dispositivo e motivazione), la procedura concorsuale in questione è unica, anche se suddivisa in due fasi le quali, a determinati fini, possono anche rispondere a norme e principi diversi, senza che per ciò venga meno l’unicità della gara.<br />	<br />
	In secondo luogo, ed in conseguenza del primo punto, l’interesse della richiedente deve essere giudicato tenendo conto che essa è una partecipante alla gara stessa, vale a dire è un operatore del settore con un interesse concreto e specifico a quella determinata gara, al quale la giurisprudenza, come è noto, ha riconosciuto ormai una molteplicità di interessi. Oltre a quello tradizionale alla legittimità e regolarità della gara cui partecipa, anche alla demolizione della gara stessa quando ciò conduca alla non aggiudicazione del contratto ed alla sua ripetizione. Si è osservato, infatti, che la ripetizione della gara da cui l’interessato sia stato legittimamente escluso o non abbia partecipato, gli attribuisce nuove opportunità di partecipazione, anche alla luce di eventuali modifiche del bando, e comunque è conforme anche all’interesse pubblico all’annullamento di una gara, nella ipotesi, illegittima.<br />	<br />
	Lo status di partecipante alla gara sin dall’inizio, quindi, qualifica ancor più la posizione della richiedente corroborando ulteriormente il suo status di operatore del settore ed in uno con la circostanza di fatto per cui, avendo partecipato alla fase finale un solo altro concorrente, eventuali illegittimità riscontrate in detta fase condurrebbero alla mancata aggiudicazione e quindi alla ripetizione della gara che giova alla richiedente stessa come operatore del settore direttamente interessato all’appalto specifico posto a gara.<br />	<br />
	Il primo motivo di appello, quindi, è infondato e la sentenza del TAR merita di essere confermata.<br />	<br />
	Anche il secondo motivo è infondato.<br />	<br />
	L&#8217;articolo 22 della legge n. 241 del 1990, nel testo introdotto dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, con estrema chiarezza e senza alcun dubbio individua l’esame e l&#8217;estrazione di copie dei documenti quale esercizio congiunto del diritto di accesso. Ciò, per altro, prima ancora che dalla legge era voluto dal buon senso e dalla logica. Non avrebbe avuto significato alcuno impedire l’estrazione di copie di un documento visionato dalla parte (e dunque ormai oggetto di una conoscenza che avrebbe già potuto violare, in ipotesi, interessi alla riservatezza) ed impedirne solo il possesso materiale sotto forma di copia, se non artatamente rendere difficoltosa la conoscenza stessa fidando nelle capacità limitate della memoria umana. La limitazione alla estrazione di copie, dunque, ben può essere motivatamente indicata dalla amministrazione ex articolo 24, ma non è insista allo strumento stesso dell’accesso.<br />	<br />
	La divergente giurisprudenza di cui alla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 4 febbraio 1995, n. 5, si giustificava dalla incertezza determinata dal combinato disposto del comma 2, lettera d) e dell’articolo 25, primo comma, per cui si giustificava una comparazione tra gli interessi del richiedente e del terzo che, nei casi di tutela della riservatezza, ammetteva solo una delle modalità di accesso. Si derivava dalle potenziali limitazioni regolamentari al diritto di accesso l’esistenza di un parametro di comparazione tra interessi che giustificava la limitazione alla sola visione dei documenti.<br />	<br />
	Viceversa, le modifiche apportate dalla legge n. 15 del 2006 sono tali da avere fornito un quadro di riferimento del tutto diverso. La disposizione della citata lettera d) che indicava un criterio per l’emanazione di regolamenti restrittivi (“d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici”), è mutata nella lettera d) del comma sesto dell&#8217;articolo 24, il quale si esprime in maniera diversa. “d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche … etc.”.<br />	<br />
	Dalla diversa espressione (“vita privata e riservatezza” nella attuale disciplina, solo “riservatezza” nel testo precedente) si evince con sufficiente chiarezza che la limitazione prevedibile nel regolamento deriva dalla endiadi “vita privata e riservatezza” che ha, come ogni endiadi, un significato maggiore e diverso della somma delle due parole. Essa riguarda dati di carattere personale non riconducibili genericamente agli interessi di riservatezza propri di tutti i soggetti giuridici e delle imprese in particolare per quanto concerne le proprie peculiarità produttive.<br />	<br />
	Viene quindi meno quella interpretazione che, partendo dalla possibile limitazione nei regolamenti per le finalità suddette, desumeva un’esclusione della estrazione di copie nei casi similari non colpiti da divieto assoluto di accesso.<br />	<br />
	Allo stato attuale della norma, tuttavia, una tale equiparazione, se ancora ritenuta possibile, può esser esercitata nei confronti di documenti contenenti dati relativi alla “vita privata”, ma non certo alle caratteristiche estrinseche del soggetto o, nella specie, della sua offerta.<br />	<br />
	Va da sé, ma sembra perfino banale accennarlo, che l’esistenza di veri diritti alla riservatezza ed alla segretezza specifici, derivanti da brevetti, privative o altro, costituiscono delle evidenti eccezioni al principio, non tanto del diritto all’esercizio congiunto di visione ed estrazione, quanto al diritto di accesso in sé. In tali casi, ovviamente, rimane integro il potere, che è anche un dovere, della P.A. di rifiutare l’accesso a determinati documenti, opportunamente motivando sulla esistenza di un impedimento legale, ma non certo di una valutazione discrezionale circa l’opportunità della comunicazione ad altri di dati o situazioni sulla comparazione dell’interesse circa l’estrazione di copie. Null’altro vuole significare l&#8217;articolo 13, comma quinto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale nel prevedere che “sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;” fa riferimento, appunto, a veri e propri segreti e non a generiche informazioni riservate proprie di ciascuna impresa, e per altro con la significativa eccezione di cui al comma sesto dello stesso articolo: “6. In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso”.<br />	<br />
	L’appello, quindi, si appalesa infondato e deve essere respinto.<br />	<br />
	Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>	Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe lo respinge e per l’effetto accoglie il ricorso di primo grado.<br />	<br />
	Compensa integralmente tra le parti le spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio.<br />	<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 29 novembre 2006, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Claudio Zucchelli, estensore, Pietro Falcone, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, Componenti.																																																																																												</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
il 5 dicembre 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-5-12-2007-n-1087/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.1087</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.1088</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-5-12-2007-n-1088/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-5-12-2007-n-1088/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.1088</a></p>
<p>Pres. Virgilio &#8211; Est. TrovatoCOSTRUZIONI DONDI s.p.a. (Avv. M. B. Miceli) c. GIOVANNI PUTIGNANO E FIGLI s.r.l. (Avv.ti G. Ippolito, A. Carruba, D. F. Giunta), S.I.GE.A. PROGETTI (Avv. A. Merlo) sulla inammissibilità dell&#8217;integrazione documentale in relazione alla proposta di project financing carente della asseverazione economico-finanziaria 1. Contratti della P.A. –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-5-12-2007-n-1088/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.1088</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio &#8211; Est. Trovato<br />COSTRUZIONI DONDI s.p.a. (Avv. M. B. Miceli) c. GIOVANNI PUTIGNANO E FIGLI s.r.l. (Avv.ti G. Ippolito, A. Carruba, D. F. Giunta), S.I.GE.A. PROGETTI (Avv. A. Merlo)</span></p>
<hr />
<p>sulla inammissibilità dell&#8217;integrazione documentale in relazione alla proposta di project financing carente della asseverazione economico-finanziaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Lavori pubblici – Project financing – Promotore – Proposta – Partecipazione finanziaria pubblica maggioritaria – Esclusione &#8211; Ragioni</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Lavori pubblici – Project financing – Promotore – Proposta – Carenza della asseverazione economico-finanziaria – Inammissibilità – Integrazione documentale – Inammissibilità – Contrario orientamento dell’Autorità di Vigilanza – Non vincolante</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nell’ambito del sistema di realizzazione di lavori pubblici di cui all’art. 37-bis L. 109/94 (c.d. project financing), deve essere esclusa dalla procedura l’iniziativa del promotore che preveda una partecipazione finanziaria pubblica pari all’83% del costo dell’opera, tale da ridurre – se non eliminare – il rischio d’impresa e da snaturare la stessa natura di investimento privato	caratterizzante l’istituto. 																																																																																												</p>
<p>2. Atteso che la congruenza del programma finanziario, nell’ambito della procedura di cui all’art. 37-bis della Legge 109/94, rappresenta una condizione preliminare ed essenziale per garantire l’attendibilità della proposta e la sua concreta fattibilità, è inammissibile la proposta avanzata dal soggetto promotore che risulti priva della necessaria asseverazione del piano economico-finanziario da parte di un istituto di credito, a nulla rilevando la sua successiva produzione. Il contrario orientamento espresso dall’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (ora Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), inoltre, non è vincolante in sede giurisdizionale (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) contra, Autorità di Vigilanza sui Lavori pubblici, Atto di regolazione n. 14 del 5 luglio 2001.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla inammissibilità dell&#8217;integrazione documentale in relazione alla proposta di project financing carente della asseverazione economico-finanziaria</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1088/07  Reg.Dec.<br />
<br />
N.    1135    Reg.Ric.<br />
<br />
ANNO  2006</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana<br />in sede giurisdizionale </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>D E C I S I O N E</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 1135/2006 proposto da</p>
<p><b>COSTRUZIONI DONDI s.p.a.</b>,<br />
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Beatrice Miceli, con domicilio eletto in Palermo, via Nunzio Morello n. 40 , presso lo studio della medesima;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; la <b>GIOVANNI PUTIGNANO E FIGLI s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Ippolito, Alessandro Carruba e Donatella Fausta Giunta, con domicilio eletto in Palermo, via Noto n. 12, presso l</p>
<p>&#8211; la <b>S.I.GE.A. PROGETTI di SPANÒ TINDARO &#038; C.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Arturo Merlo, con domicilio eletto in Palermo, viale Regina Margherita n. 2, presso lo studio dell’avv. Carmelo Belpon</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del <b>COMUNE DI MESSINA</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per la riforma<br />
<br />della sentenza n.463, in data 24 marzo 2006, del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, IV;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
<br />Visti gli atti di costituzione in giudizio della Giovanni Putignano e Figli s.r.l. e, con appello incidentale condizionato, della S.I.GE.A. Progetti di Spanò Tindaro &#038; C.;<br />
<br />Visti gli atti tutti della causa;<br />
<br />Relatore il Consigliere Pier Giorgio Trovato; uditi, alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007, l’avv. M. B. Miceli per la società appellante, l’avv. P. De Luca, su delega dell’avv. G. Ippolito, per la Giovanni Putignano e Figli s.r.l. e l’avv. A. Merlo per la S.I.GE.A. Progetti di Spanò Tindaro &#038; C.;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>1.	Con deliberazione di C.C. n. 26/C del 30.5.2002 il Comune di Messina approvava il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2002-2004, includendo, tra l’altro, le seguenti opere relative al sistema di depurazione delle acque reflue della città di Messina: n. 87) completamento rete fognante riviera Nord &#8211; sistema Tono depuratore &#8211; livello progettazione di massima &#8211; finanziamento mutuo CC.DD.PP. € 21.691.000; n. 88) completamento rete fognante riviera nord sistema Tono &#8211; Adduzione &#8211; livello di progettazione esecutiva &#8211; finanziamento CEE + mutuo CC.DD.PP.  € 15.648.000.<br />
<br />	Con il medesimo atto deliberativo il Comune manifestava altresì la disponibilità a valutare eventuali programmi presentati da privati per alcune delle opere pubbliche inserite nel piano triennale tra le quali, specificamente, il completamento della rete fognante riviera nord &#8211; depuratore e reti di adduzione.<br />
<br />	Ai fini dell&#8217;affidamento in concessione della costruzione e gestione dell&#8217;opera suddetta, ai sensi degli artt. 37 bis ss. della L. n. 109/94, erano pervenute all&#8217;Amministrazione tre proposte di project financing, rispettivamente<br />
<br />&#8211; dai promotori Idropolis, facente capo alla SIGEA (il 28 giugno 2002);<br />
<br />&#8211; dalla Costruzioni Dondi s.p.a. (il 1° luglio 2002);<br />
<br />&#8211; dalla Giovanni Putignano e figli s.r.l. (il 1° luglio 2002).<br />
<br />	Con nota n. 5856 del 4 ottobre 2002 il Responsabile Unico del Procedimento &#8211; RUP chiedeva al Sindaco la nomina di esperti per supportarlo nell’istruttoria del procedimento.<br />
<br />	Il Sindaco, con determinazione sindacale n. 180 del 31 ottobre 2002, individuava  tre consulenti  esterni (avv. Francesco Marullo, esperto legale, prof. Goffredo La Loggia, esperto di ingegneria impiantistica e ing. Gaetano Visalli, esperto del settore economico finanziario), con il compito di coadiuvare il RUP nella valutazione delle proposte pervenute.<br />
<br />	Il prof. La Loggia e l’ing. Visalli producevano la propria relazione rispettivamente il 18 novembre 2003 e il 5 dicembre 2003.<br />
<br />	Il 12 dicembre 2002 il dirigente responsabile provvedeva intanto all&#8217;apertura dei plichi sigillati ed alla verifica della corrispondente documentazione.<br />
<br />	In esito a tale verifica veniva riscontrato che la documentazione sia della Idropolis che della Costruzioni Dondi s.p.a. risultava priva della necessaria asseverazione del piano economico finanziario da parte di un istituto di credito, mentre quella prodotta dalla Giovanni Putignano e figli s.r.l risultava completa e conforme alle disposizioni di legge.<br />
<br />	Successivamente, con nota prot. 925 del 20 febbraio 2003, era comunicato all’impresa Putignano l&#8217;avvio del procedimento di valutazione delle offerte.<br />
<br />	Con note prot. 926 e 927, sempre del 20 febbraio 2003, era data comunicazione  dell&#8217;avvio  del procedimento, rispettivamente, alla Idropolis e alla Dondi, richiedendosi nel contempo la trasmissione delle asseverazioni dei piani economico-finanziari, che la Idropolis inviava il 14 marzo 2003 e la Dondi il 17 marzo 2003.<br />
<br />	Con la determinazione n. 390 del 10 dicembre 2003 il Dirigente della Direzione Dipartimentale n. 12, a seguito di una prima sommaria valutazione della fattibilità delle proposte, dichiarava le proposte della Idropolis e della Putignano non fattibili, mentre il progetto della Costruzioni Dondi era ritenuto fattibile con modifiche.<br />
<br />	La citata determinazione dirigenziale era impugnata sia dal promotore Idropolis (S.I.GE.A.), con ricorso n. 1309/2004, sia dalla Putignano &#038; Figli s.r.l., con ricorso n. 1528/04.<br />
<br />	Nel giudizio instaurato con quest’ultimo ricorso si costituiva il 10 marzo 2004, la controinteressata Dondi.<br />
<br />	Con ordinanza n. 1103 del 6 luglio 2004 il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania accoglieva l’istanza cautelare avanzata dalla SIGEA, per poi rigettare nel merito il ricorso, con sentenza n. 468 del 22 marzo 2005. Tale sentenza era oggetto di appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con ricorso n. 895/05, e la causa era chiamata alla pubblica udienza del 2 febbraio 2006 per la discussione del merito, ma era cancellata dal ruolo.<br />
<br />	Nel frattempo, a seguito della citata ordinanza cautelare, il RUP riteneva opportuno procedere, con determinazione n. 380 del 29 novembre 2004, “al mero ritiro” della determinazione n. 390 del 10 dicembre 2003, ed avviava quindi un nuovo procedimento per la valutazione delle proposte.<br />
<br />	Con nota n. 116197 del 30 novembre 2004, era convocata la SIGEA, per un contraddittorio in merito ad una serie di rilievi mossi in fase di istruttoria, tra i quali, oltre ad alcuni di ordine tecnico, quelli per cui<br />
<br />&#8211; l’opera non risultava conforme a quella inserita dall’Amministrazione comunale nel programma triennale delle OO.PP. 2002-2004, approvato con deliberazione di C.C. n. 26/C del 30.05.2002, avente ad oggetto “Completamento rete fognante Riviera Nord &#8211; Depuratore e reti di adduzione”;<br />
<br />&#8211; l’opera non risultava conforme alle previsioni del P.A.R.F. del Comune di Messina approvato con D.A. n. 1801 del 12.12.1989;<br />&#8211; la convenienza economica e gestionale della proposta si riduceva ad una mera dichiarazione d’intenti non essendosi riscontrato nella proposta alcuno studio di fattibilità;<br />&#8211; il Piano Economico Finanziario presentava diversi aspetti poco chiari.<br />
<br />	Con nota n. 8284 del 27 dicembre 2004, era convocata anche la Putignano, “per un contraddittorio in merito ai seguenti rilievi mossi in fase di istruttoria …: La proposta è in contrasto con l’art. 19 della l. n. 109/94, così come vigente alla data di presentazione delle proposte, poiché il piano economico finanziario prevede un contributo pubblico superiore a quello massimo previsto del 50%”.<br />
<br />	Con relazione conclusiva del 28 aprile 2005 il RUP definiva l’istruttoria, dichiarando la proposta della Putignano “non corri-spondente al pubblico interesse”, quella Idropolis “non fattibile e non corrispondente al pubblico interesse” e quella della Dondi “fattibile, priva di elementi ostativi alla sua realizzazione e dotata dei requisiti per essere dichiarata di pubblico interesse”.<br />
<br />	La citata relazione confluiva nella proposta di deliberazione n. 385 del 28 aprile 2005, che a sua volta era fatta propria dal Commissario straordinario del Comune, con deliberazione n. 440 del 13 maggio 2005.<br />
<br />	Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 5 luglio 2005, e depositato il successivo 13 luglio, la Putignano impugnava anche tale seconda deliberazione.<br />
<br />	Con ricorso n. 2382/05, notificato il 15 settembre 2005 e depositato il successivo 27 settembre, anche la SIGEA impugnava la deliberazione del Commissario straordinario n. 440 del 13 maggio 2005, nella parte in cui dichiarava non fattibile e non rispondente al pubblico interesse la propria proposta di project financing della SIGEA.																																																																																												</p>
<p>2.	Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia &#8211; Sezione staccata di Catania &#8211; Sezione IV, previa riunione:<br />
<br />1) dichiarava improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso n. 1528/04;<br />2) accoglieva, nei termini di cui in motivazione, il ricorso per motivi aggiunti al citato ricorso n. 1528/04, e per l’effetto annullava la deliberazione commissariale impugnata, nella parte in cui dichiarava la proposta dell’impresa Putignano “non corrispondente al pubblico interesse”, e non escludeva quella dell’impresa Dondi;<br />3) accoglieva, nei termini di cui in motivazione, il ricorso n. 2382/05, nella parte in cui dichiarava la proposta dell’impresa Sigea “non fattibile e non corrispondente al pubblico interesse”.<br />
<br />	Condannava il Comune e l’impresa Dondi, in solido tra loro, al pagamento, nei confronti delle ricorrenti Putignano e Sigea, delle spese di giudizio, liquidate in € 6.000,00 per ciascuna delle due, oltre IVA e CPA come per legge.																																																																																												</p>
<p>3.	La sentenza è stata appellata dalla Costruzione Dondi s.p.a..<br />
<br />	Si sono costituite in giudizio la Giovanni Putignano e figli s.r.l. e la S.I.GE.A.. Quest’ultima ha proposto anche appello incidentale condizionato.																																																																																												</p>
<p>4.	Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007, gli appelli sono passati in decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1.	L’appello è parzialmente fondato.<br />
<br />	Più esattamente risulta fondato anzitutto nella parte in cui si censura l’accoglimento dei motivi aggiunti al ricorso n. 1528/04 proposto avanti al TAR dalla Giovanni Putignano e figli s.r.l., laddove era diretto all’annullamento della deliberazione commissariale n. 440, in data 13 maggio 2005, impugnata nella parte in cui dichiara la proposta della impresa Putignano “non corrispondente al pubblico interesse”.<br />
<br />Con la determinazione n. 390 del 10 dicembre 2003, impugnata con il ricorso principale e poi “ritirata”, il RUP aveva dichiarato la proposta della ricorrente non fattibile, in relazione “… all’art. 19 della L. n. 109/94, così come vigente alla data di presentazione delle proposte, poiché il piano economico-finanziario prevede che l&#8217;Amministrazione debba erogare un contributo pubblico di € 21.226.378,55 su un costo complessivo dell&#8217;opera di € 23.079.167, più € 2.420.833,00 di IVA. In tal modo il contributo pubblico ammonterebbe a ben il 91,97% della spesa imponibile equivalente all&#8217;83,24% dell&#8217;importo ivato; snaturando, a prescindere dalla violazione della suddetta norma che prevede un contributo pubblico massimo del 50% del costo complessivo, il carattere di investimento privato dell&#8217;opera, ribaltando il concetto di fondo e potendo considerare l&#8217;apporto privato quasi come un “contributo”. In altri termini non si comprende per quale motivazione economico-finanziaria l’Amministrazione debba far ricorso al project financing se deve provvedere ad erogare la quasi totalità della spesa”.<br />
<br />	Con la deliberazione commissariale, oggetto del ricorso per motivi aggiunti, la determinazione originaria risulta ribadita, anche a prescindere dal richiamo al limite del 50%, in quanto il RUP, nella relazione allegata alla deliberazione, rileva che “il project financing è stato introdotto con la legge Merloni ter allo scopo di favorire la realizzazione di opere pubbliche che, senza l&#8217;apporto di capitali privati, l’ente pubblico non è in grado di sostenere. La caratteristica fondamentale dell&#8217;istituto consiste nel porre totalmente o parzialmente a carico dei soggetti promotori o aggiudicatari le risorse necessarie alla progettazione e all&#8217;esecuzione dei lavori e nel prevedere quale unica controprestazione il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. In altri termini il project financing costituisce una modalità di finanziamento da parte del privato, della realizzazione di opere pubbliche, la cui gestione possa assicurare un ritorno economico. Tuttavia, qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrate, la normativa prevede la possibilità di erogare un prezzo in tutti i casi in cui l&#8217;Amministrazione lo ritenga necessario al fine di assicurare al concedente il perseguimento dell&#8217;equilibrio economico-finanziario”.<br />
<br />	In sostanza, nelle valutazioni del RUP ritorna come elemento determinante, anche a prescindere dal limite massimo del 50% (comunque ritenuto applicabile), quello della esiguità dell’apporto privato, che riduce se non elimina, il rischio d’impresa, snaturando il carattere di investimento privato dell’opera e facendo decadere ogni interesse dell’Amministrazione per la proposta<br />
<br />Contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, la riportata motivazione è esente dai vizi, dedotti in primo grado.<br />
<br />	In punto di diritto vengono in rilievo, con riferimento alla data di presentazione delle proposte:<br />
<br />&#8211; la L.R. n. 32/2000, che, nell’abrogare, con il comma 5 dell’art. 9, l’art. 42-ter della L.R. 21/85, aveva anche disposto, al comma 1 dello stesso art. 9, quanto segue “per l&#8217;attuazione della finanza di progetto si applicano gli articoli 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies, 37-sexies, 37-septies, 37-octies, 37-nonies della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli articoli 84, 85, 86, 87, 98 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554”.<br />
<br />&#8211; l’art. 37-bis della L. n. 109/94, relativo al “promotore”, secondo cui “i soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati «promotori», possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all&#8217;articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall&#8217;amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all&#8217;articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre”;<br />&#8211; il comma 2, dell’art. 19, della L. 109/94 nel testo originario secondo cui il prezzo da riconoscere al concessionario non poteva “superare il 50 per cento dell&#8217;importo totale delle opere.<br />
<br />	La proposta della Putignano prevedeva a carico della Amministrazione comunale un contributo pari all’83% ivato e doveva quindi essere esclusa.<br />
<br />	La normativa sopravvenuta, oggetto del richiamo del TAR, se da un lato poteva regolare gli sviluppi procedimentali sopravvenuti, non poteva alterare le condizioni esauritesi con la presentazione della proposta.<br />
<br />	D’altra parte la eliminazione legislativa del limite del 50%, non comportava alcun obbligo per l’Amministrazione di ammettere una proposta che snaturava la nozione stessa di project financing, addossando alla Amministrazione un onere finanziario rilevantissimo.																																																																																												</p>
<p>2.	Condivisibile invece è la sentenza appellata nella parte in cui si dichiara inammissibile la proposta della controinteressata Dondi, che aveva presentato l’asseverazione di un istituto di credito solo a distanza di molti mesi dalla presentazione della proposta.<br />
<br />In proposito va richiamato l’art. 37-bis della L. n. 109/94, relativo al “promotore”, al comma 1 dispone anche che “le proposte devono contenere … un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito …, l&#8217;indicazione … delle garanzie offerte dal promotore all&#8217;amministrazione aggiudicatrice …”.<br />
<br />Come esattamente rilevato dal TAR, risulta quindi che l’asseverazione avrebbe dovuto essere presentata unitamente alla proposta, perché né dalla disposizione citata, né da quelle del DPR 554/99, è possibile evincere la possibilità di presentarla  in un momento diverso.<br />
<br />Nel piano economico finanziario il soggetto promotore deve esporre le previsioni dei costi dell’intervento e dei ricavi derivanti dalla gestione dell’opera; il relativo programma deve essere asseverato da un istituto di credito a garanzia della sua attendibilità,e la sua congruenza rappresenta una condizione preliminare ed essenziale per garantire l’attendibilità della proposta e la sua concreta fattibilità.<br />
<br />Non è d’altra parte vincolante in questa sede l’opposto orientamento della Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (atto di regolazione n. 14, in data 5 luglio 2001 richiamato dalla appellante).<br />
<br />	Infine la esclusione, per i motivi indicati al paragrafo precedente, della offerta presentata dalla Putignano non esclude l’interesse ad agire della medesima in vista di una rinnovazione integrale del procedimento, dal momento che anche la proposta della terza concorrente (S.I.GE.A.) è affetta dal medesimo vizio inficiante l’ammissione della Costruzione Dondi.																																																																																												</p>
<p>3.	Le considerazioni svolte al punto 3 infatti impongono, nella rinnovazione procedimentale, anche la esclusione della S.I.GE.A., che del pari tardivamente aveva presentato l’asseverazione, con conseguente difetto di interesse (rilevabile d’ufficio) della medesima a proporre l’appello incidentale. In ogni caso la esclusione della S.I.GE.A. appare di per sè giustificata dal rilievo (ampiamente discrezionale) della Amministrazione, secondo cui la relativa offerta prevedeva un intervento pubblico molto elevato (euro 21.180.000, 00).<br />
<br />In proposito a prescindere da ogni ulteriore approfondimento, anche istruttorio, sulla dettagliata analisi operata dal R.U.P., sotto tutti i profili rilevanti nella fattispecie, sembra decisivo il cennato aspetto economico e finanziario. Come rilevato dalla parte appellante è conforme all’ordinamento di settore privilegiare (anche attraverso un confronto tra le varie proposte) tale aspetto, ove si consideri che per sua natura il project financing è finalizzato ad indirizzare l’Amministrazione verso la scelta più rispondente al pubblico interesse con la limitazione dei relativi oneri finanziari.</p>
<p>4.	Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale:<br />
<br />&#8211; assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione &#8211; accoglie parzialmente, come da motivazione, l’appello principale della Costruzione Dondi s.p.a. e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata:<br />
<br />a) respinge il ricorso per motivi aggiunti al ricorso n. 1528/04 proposto avanti al TAR dalla Giovanni Putignano e figli s.r.l., laddove è diretto all’annullamento della deliberazione commissariale impugnata nella parte in cui dichiara la proposta della impresa Putignano “non corrispondente al pubblico interesse”; conferma l’accoglimento del predetto ricorso per motivi aggiunti laddove è diretto ad escludere l’offerta della Costruzione Dondi s.p.a.;<br />
<br />b) respinge il ricorso n. 2382/05 avanti al TAR della S.I.GE.A., laddove è diretto all’annullamento della deliberazione commissariale impugnata nella parte in cui dichiara la proposta “non fattibile e non corrispondente al pubblico interesse”.<br />
<br />	Compensa le spese dei due gradi di giudizio.<br />
<br />	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>Così deciso in Palermo, nelle camere di consiglio del 31 gennaio 2007 e del 21 giugno 2007 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, con l&#8217;intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, estensore, Ermanno de Francisco, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, Componenti.</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
<br />il 5 dicembre 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-5-12-2007-n-1088/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.1088</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.16497</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-5-12-2007-n-16497/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-5-12-2007-n-16497/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-5-12-2007-n-16497/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.16497</a></p>
<p>Pres. Pugliese, est. PasanisiAmoako Edward Obeng (Avv. Scalzone) c. Questura di Caserta (Avvocatura distrettuale dello Stato). sull&#8217;illegittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che faccia riferimento ad una sola condanna penale, senza alcuna valutazione della attuale pericolosità sociale dello straniero Stranieri &#8211; Permesso di soggiorno &#8211; Diniego di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-5-12-2007-n-16497/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.16497</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese, est. Pasanisi<br />Amoako Edward Obeng (Avv. Scalzone) c. Questura di Caserta (Avvocatura distrettuale dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che faccia riferimento ad una sola condanna penale, senza alcuna valutazione della attuale pericolosità sociale dello straniero</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stranieri &#8211; Permesso di soggiorno &#8211; Diniego di rinnovo- Fondato sulla pendenza dei due procedimenti penali poi superati dai relativi decreti di archiviazione – Senza alcuna valutazione della pericolosità sociale dell’interessato – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La determinazione ostativa alla permanenza nel territorio dello Stato di uno straniero presuppone pur sempre la considerazione della circostanza che l&#8217;interessato “sia considerato una minaccia per l&#8217;ordine pubblico e la sicurezza dello Stato” ai sensi dell&#8217;art. 4 comma 3 ultimo periodo t.u. n. 286 del 1998, nel testo anteriore alla novella del 2002; considerazione che deve, a sua volta, essere sostenuta da idonea motivazione in relazione, da un lato, ai fatti addebitati, dall&#8217;altro alla condotta dello straniero al momento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, circa la pericolosità del soggetto e l&#8217;idoneità del suo trattenimento in Italia a minare l&#8217;ordine pubblico e le condizioni di sicurezza dello Stato. Pertanto, deve considerarsi illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che non valuti l’attuale pericolosità sociale dello straniero e che non tenga in considerazione la sua condotta (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;<br />
(1) C.d.S., Sez. VI, 21 settembre 2006, n. 5563</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;illegittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che faccia riferimento ad una sola condanna penale, senza alcuna valutazione della attuale pericolosità sociale dello straniero</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>n. 16497/07 Reg. Sent.</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
NAPOLI &#8211; SEZIONE QUARTA</b></p>
<p>composto dai Signori: dott. Eduardo Pugliese   Presidente; dott. Leonardo Pasanisi		                 	       Consigliere est.; dott.ssa Rosa Perna	       Referendario																																																																																									</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p>sul ricorso n. 9457/2002 R.G. proposto da</p>
<p><b>Amoako Edward Obeng</b>, nato a Koforidua (Ghana) il 16/2/1967, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Scalzone e con lo stesso  elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Michelangelo da Caravaggio n. 70/b, presso lo studio Puca-Nissim;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Questura di Caserta</b>, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui è ope legis domiciliata alla via Diaz n. 11;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione:<br />
del decreto di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, cat. A 12/IMM/02 625RS dell’1/3/2002, notificato al ricorrente in data 21/9/02 e del verbale di intimazione notificato contestuaaalmente.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Caserta;<br />
VISTA l’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 119 del 23 febbraio 2007 e la documentazione fatta pervenire dalla resistente amministrazione in data 13 aprile 2007;<br />
VISTA l’ulteriore ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 519 del 29 agosto 2007;<br />
UDITO alla pubblica udienza del 5 dicembre 2007 (nessuno comparso per le parti), il relatore consigliere dott. Leonardo Pasanisi;<br />
RITENUTO e CONSIDERATO quanto segue in</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>RILEVATO che:<br />
&#8211;	l’impugnato decreto di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal cittadino ghanese Amoako Edward Obeng si fonda sul fatto che lo stesso, con l’alias Ekow Attah Jonathan, risulterebbe sottoposto, in qualità di indagato, a due procedimenti penali innanzi alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (rispettivamente per <<false generalità e ricettazione di carta di identità>>, procedimento n. 15735/99/22 RG e per <<resistenza a pubblico ufficiale e false generalità>> procedimento n. 5264/2000 RG);<br />	<br />
&#8211;	il ricorrente ha tuttavia dedotto, con il primo motivo di ricorso, che egli non risulterebbe più, per la gran parte, indagato, essendo intervenuta, in relazione alla prima notizia di reato (false generalità e ricettazione di carta di identità) richiesta di archiviazione ad istanza del PM presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (relativa al procedimento n. 15735/99/22 RG) ed in relazione alla seconda, analoga richiesta della medesima Procura (relativa al procedimento n. 5264/2000 RG) limitatamente al reato di resistenza a pubblico ufficiale (ma non anche per quello di false generalità); che, egli ha, a tal fine, depositato in giudizio le suddette richieste di archiviazione;<br />	<br />
&#8211;	al fine di accertare l&#8217;esito delle due suddette richieste di archiviazione, nonché del procedimento relativo al reato di false generalità, questa Sezione ha disposto istruttoria, cui tuttavia la resistente amministrazione statale ha dato esecuzione depositando documentazione attinente ad altra vicenda penale (condanna penale emessa dal GIP del Tribunale di Roma irrev. il 20/7/05 per detenzione illecita di sostanze stupefacenti), non riguardante il provvedimento oggetto del presente ricorso;<br />	<br />
RITENUTO pertanto che:<br />
&#8211;	alla luce di quanto precede, deve essere condiviso il primo motivo dedotto dal ricorrente, risultando provata, anche in applicazione dell&#8217;articolo 116, comma 2°, c.p.c., l’erroneità della determinazione amministrativa impugnata, che si è fondata su un presupposto di fatto (pendenza dei due procedimenti penali, da cui è stata poi desunta la pericolosità sociale del richiedente) poi rivelatosi insussistente o comunque superato dai decreti di archiviazione adottati dal giudice penale;<br />	<br />
&#8211;	al riguardo, deve essere richiamato l’orientamento della giurisprudenza, secondo cui, infatti, <<La determinazione ostativa alla permanenza nel territorio dello Stato di uno straniero presuppone pur sempre la considerazione della circostanza che l'interessato “sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato” ai sensi dell'art. 4 comma 3 ultimo periodo t.u. n. 286 del 1998, nel testo anteriore alla novella del 2002; considerazione che deve, a sua volta, essere sostenuta da idonea motivazione in relazione, da un lato, ai fatti addebitati, dall'altro alla condotta dello straniero al momento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, circa la pericolosità del soggetto e l'idoneità del suo trattenimento in Italia a minare l'ordine pubblico e le condizioni di sicurezza dello Stato. Pertanto, deve considerarsi illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che faccia riferimento ad una sola condanna penale, senza alcuna valutazione della successiva condotta dello straniero e della sua attuale pericolosità sociale>> (C.d.S., Sez. VI, 21 settembre 2006, n. 5563);<br />	<br />
&#8211;	in conclusione, il ricorso deve esserte accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato;<br />	<br />
&#8211;	sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio;																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Quarta, accoglie il ricorso in epigrafe (n. 9457/2002 R. Gen.), e per l’effetto annulla l’atto impugnato.<br />
Compensa le spese, le competenze e gli onorari di giudizio. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 5 dicembre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-5-12-2007-n-16497/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.16497</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.609</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-609/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-609/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-609/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.609</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento di una Provincia avente ad oggetto un’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.lgs. 18.2.2005 n. 59 per lo smaltimento ad un’industria farmaceutica, atteso che, una volta intervenuta l’ autorizzazione, è la stessa a regolare lo svolgimento delle lavorazioni e degli interventi di adeguamento e che,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-609/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.609</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-609/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.609</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di una Provincia avente ad oggetto un’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.lgs. 18.2.2005 n. 59 per lo smaltimento ad un’industria farmaceutica, atteso che, una volta intervenuta l’ autorizzazione, è la stessa a regolare lo svolgimento delle lavorazioni e degli interventi di adeguamento e che, quanto al contenuto delle misure concretamente imposte, le stesse appaiono esenti da vizi logici estrinsecamente rilevabili e adeguatamente fondate sulle risultanze della complessa istruttoria. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11555/g">Ordinanza sospensiva del 5 febbraio 2008 n. 575</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00609/2007 REG.ORD.<br />
N. 01465/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 1465 del 2007, proposto da:<br /><b>Abc Farmaceutici S.p.a.</b>, con sede legale in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 72, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore dott. Alberto Giraudi, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Riccardo Montanaro, con domicilio eletto presso il suo studio, in Torino, via del Carmine, 2;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Provincia di Novara</b>, in persona del Presidente pro tempore della giunta Provinciale, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. prof. Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso il suo studio, in Torino, via Pietro Palmieri, 40;<br />
il <b>Comune di Trecate</b>, in persona del Sindaco pro tempore;</p>
<p>il <b>Comune di Cerano</b>, in persona del Sindaco pro tempore;</p>
<p><b>l’Agenzia Regionale Protezione Ambientale A.R.P.A. Piemonte &#8211; Dipartimento Provinciale di Novara</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore;</p>
<p><b>l’Agenzia Regionale Protezione Ambientale A.R.P.A. del Piemonte</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore;</p>
<p><b>l’Azienda Sanitaria Locale N. 13 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.) – Sede di Novara</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore;</p>
<p><b>l’Azienda Sanitaria Locale N. 13 – Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.PRE.S.A.L.), </b>in persona del legale rappresentante pro tempore;</p>
<p><b>l’Azienda Sanitaria Locale N. 13</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore;</p>
<p><b>l’A.I.A. &#8211; Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino S.r.l., </b> in persona del legale rappresentante pro tempore;</p>
<p><b>l’Associazione Irrigazione Est Sesia – Consorzio di irrigazione e di bonifica</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore;</p>
<p>il <b>Ministero dell&#8217;Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara), </b> in persona del Ministro pro tempore;</p>
<p>la <b>Regione Piemonte</b>, in persona del Presidente pro tempore;</p>
<p>il <b>Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore;<br />
per l&#8217;annullamento previ provvedimenti cautelari<br />
&#8211; del provvedimento della Provincia di Novara, 3° Settore &#8211; Ambiente Ecologia Energia, a firma del Dirigente del Settore, n. 5280/2007 in data 19 novembre 2007, avente ad oggetto &#8220;ABC Farmaceutici S.p.A. &#8211; Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, per le sole parti attinenti all&#8217;oggetto dell&#8217;impugnativa.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Novara;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 05/12/2007 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato che, ad un primo sommario esame, il ricorso non merita accoglimento, considerato che, una volta intervenuta l’A.I.A. è la stessa a regolare lo svolgimento delle lavorazioni e degli interventi di adeguamento e che, quanto al contenuto delle misure concretamente imposte, le stesse appaiono esenti da vizi logici estrinsecamente rilevabili e adeguatamente fondate sulle risultanze della complessa istruttoria.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<</b></p>
<p>br><br />
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; 2 Sezione &#8211; Rigetta l’istanza cautelare contenuta nel ricorso.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 05/12/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Giuseppe Calvo, Presidente<br />
Antonio Plaisant, Primo Referendario, Estensore<br />
Giorgio Manca, Referendario<br />
   L&#8217;ESTENSORE<br /> IL PRESIDENTE<br />IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-609/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.609</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.350</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-350/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-350/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-350/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.350</a></p>
<p>Non va sospesa l’aggiudicazione dell’appalto per il servizio di pulizia e di altri servizi integrati in un ospedale se il ricorso appare inammissibile per omessa impugnazione della delibera di esclusione dalla gara, conosciuta dal rappresentante della ricorrente presente alla seduta di gara. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-350/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.350</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-350/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.350</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’aggiudicazione dell’appalto per il  servizio di pulizia e di altri servizi integrati in un ospedale se il ricorso appare inammissibile per omessa impugnazione della  delibera di esclusione dalla gara, conosciuta dal rappresentante della ricorrente presente alla seduta di gara. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11723/g">Ordinanza sospensiva del 19 febbraio 2008 n. 813</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00350/2007 REG.ORD.<br />
N. 00500/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 500 del 2007, proposto da:<b>A.T.I. Markas Service Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Pontecorvo, Domenico Scazzariello, con domicilio eletto presso C/O Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ospedale Oncologico Regionale di Rionero in Vulture</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Petrone, con domicilio eletto presso Luigi Petrone Avv. in Potenza, corso XVIII Agosto, 2;<br />
nei confronti di<br />
<b>Logica Servizi Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Romano, Michele Romano, con domicilio eletto presso Michele Romano Avv. in Potenza, via N. Sole, 11;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
DELIBERA N. 457 DEL 5/9/2007: AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA E DI ALTRI SERVIZI INTEGRATI IN FAVORE DELLA DITTA CONTROINTERESSATA.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ospedale Oncologico Regionale di Rionero in Vulture;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Logica Servizi Srl;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 05/12/2007 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto, in conformità alle eccezioni sollevate dalla parti resistenti, che il gravame s’appalesa inammissibile in quanto non risulta essere stata a suo tempo impugnata la delibera di esclusione dalla gara “de qua”, adottata dalla commissione in data 24/4/07 con verbale n. 29 e conosciuta nella stessa data dal rappresentante della ricorrente presente alla seduta in parola;</p>
<p>Ritenuto comunque, quanto al merito, che la “lex” di gara non sembra presentare profili di equivocità anche alla luce dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante a seguito dei proposti quesiti;</p>
<p>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA Rigetta la suindicata domanda incidentale di sospensione cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 05/12/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Antonio Camozzi, Presidente<br />
Giancarlo Pennetti, Consigliere, Estensore<br />
Pasquale Mastrantuono, Primo Referendario<br />
       L&#8217;ESTENSORE<br /> IL PRESIDENTE<br />IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-350/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.350</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.1160</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-1160/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-1160/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-1160/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.1160</a></p>
<p>Non va sospesa l’aggiudicazione di una gara bandita da un ente parco per un intervento ”assistenza tecnica” anni 2000/2006, tenendo conto della tipologia dei servizi svolti, riconducibili ad affidamento diretto senza gara e con modalità di autofinanziamento. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; Ordinanza sospensiva del 19</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-1160/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.1160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-1160/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.1160</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’aggiudicazione di una gara bandita da un ente parco per un    intervento ”assistenza tecnica” anni 2000/2006, tenendo conto della tipologia dei servizi svolti, riconducibili ad affidamento diretto senza gara e con modalità di autofinanziamento. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11750/g">Ordinanza sospensiva del 19 febbraio 2008 n. 928</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO<br />REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />SALERNO </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1160/2007<br />
Registro Generale: 1682/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GIOVANNI DE LEO Presidente<br />SABATO GUADAGNO Cons., relatore<br />
EZIO FEDULLO Primo Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 05 Dicembre 2007<br />
Visto il ricorso 1682/2007  proposto da:<br />
<b>IPOGEA  &#8211; SOC. COOP. DI PRODUZIONE</b>rappresentato e difeso da:FEOLA AVV.* . * MARCELLO G.con domicilio eletto in SALERNOVIA G.V.QUARANTA N. 5</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E DEL VALLO DI DIANO </b><br />
rappresentato e difeso da:AVVOCATURA STATOcon domicilio eletto in SALERNOCORSO VITTORIO EMANUELE N.58<br />
e nei confronti di<br /><b>AGRICONSULTING S.P.A.</b>  rappresentato e difeso da:TRAVAGLINI GRISOSTOMI AVV. LORENZOSALVO AVV. FILIPPO MARIAcon domicilio eletto in SALERNOVIA G.V.QUARANTA,8<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />della determina n.243/07 di aggiudicazione appalto del servizio per la realizzazione dell’intervento “Assistenza Tecnica” anni 2000-2006 e di ogni altro atto connesso;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AGRICONSULTING S.P.A.<br />ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E DEL VALLO DI DIANO<br />Udito il relatore Cons. SABATO GUADAGNO  e uditi altresì gli avvocati presenti come da verbale di udienza;<br />
Considerato, a prescindere dall’esame dei profili pregiudiziali prospettati ex adverso, che il ricorso non appare prima facie assistito da sufficienti elementi di fondatezza, tenuto conto della tipologia dei servizi svolti, riconducibili ad affidamento diretto senza gara e con modalità di autofinanziamento;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 e la legge 205/2000;<br />
Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art.21 della legge n.1034/1971;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>SALERNO, li 05 Dicembre 2007</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />L’ESTENSORE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-1160/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.1160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.3516</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-3516/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-3516/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-3516/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.3516</a></p>
<p>Non va sospeso l’annullamento ad opera del Ministero per i beni e attività culturali di un permesso di costruire un parcheggio poichè il provvedimento impugnato appare legittimo. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; Ordinanza sospensiva dell’8 aprile 2008 n. 1944 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA CAMPANIANAPOLI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-3516/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.3516</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-3516/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.3516</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso l’annullamento ad opera del Ministero per i beni e attività culturali di un permesso di costruire un parcheggio poichè il provvedimento impugnato appare legittimo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/4/12210/g">Ordinanza sospensiva dell’8 aprile 2008 n. 1944</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA CAMPANIA<br />NAPOLI </b></p>
<p align=center><b>SETTIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze:  3516/2007<br />Registro Generale: 6388/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
FRANCESCO GUERRIERO   Presidente<br />  MARIANGELA CAMINITI  Primo Ref., relatore<br />
GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI  Primo Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 05 Dicembre 2007<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Visto il ricorso 6388/2007  proposto da:<br />
<b>VESPOLI ANTONIO</b> e <b>FLORIO RAFFAELA </b><br />
rappresentati e difesi da: MEROLLA MATTEO, FUSCO GAETANO ROCCO e ACAMPORA ANNAcon domicilio eletto in NAPOLI VIA TOLEDO, 429  C/O ST. BILANCIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>MINISTERO BENI ATTIVITA&#8217; CULTURALI</b> rappresentato e difeso da: D&#8217;AMICO ANGELO con domicilio eletto in NAPOLI C/O AVV.RA STATO VIA DIAZ,11<br />
&#8211; <b>SOPRINT. BB AA-PAESAGGIO PATRIM. STORICO ART.DEMOETNOANTROP.</b><br />
&#8211; <b>COMUNE DI AGEROLA </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />del Decreto del 14.09.2007 con il quale si annulla l’autorizzazione a costruire un parcheggio;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO BENI ATTIVITA&#8217; CULTURALI<br />
Udito il relatore Primo Ref. MARIANGELA CAMINITI<br /> Udite altresì le parti come da verbale di udienza;<br />
Considerato che, ad un primo sommario esame, il ricorso non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris, atteso che il provvedimento impugnato appare legittimo.<br />
Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
RESPINGE  la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>NAPOLI, li 05 Dicembre 2007<br />
IL PRESIDENTE<br />L’ESTENSORE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-3516/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.3516</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.412</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-5-12-2007-n-412/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-5-12-2007-n-412/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.412</a></p>
<p>Pres. BILE – Red. MAZZELLA Bilancio e contabilità pubblica -Introduzione di un limite alla spesa del personale, con sanzione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo in caso di mancato rispetto. Amministrazione pubblica -Divieto di assunzioni di personale, a qualsiasi titolo, nel caso di mancato conseguimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-5-12-2007-n-412/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.412</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-5-12-2007-n-412/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.412</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE – Red. MAZZELLA</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Bilancio e contabilità pubblica -Introduzione di un limite alla spesa del personale, con sanzione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo in caso di mancato rispetto.<br />
Amministrazione pubblica -Divieto di assunzioni di personale, a qualsiasi titolo, nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti nel comma 198 della legge finanziaria per il2006; Costituzione di un &#8220;tavolo tecnico&#8221; con rappresentanti delle Regioni e dello Stato allo scopo di monitorare e verificare gli adempimenti previsti nel comma 198 dell&#8217;art. 1 della legge 266/2006.<br />
Incarichi di uffici dirigenziali di livello generale -Criteri per l&#8217;individuazione dei trattamenti accessori massimi -Determinazione ad opera di decreto del Presidente del consiglio dei ministri.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È estinto il giudizio concernente le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 204, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge finanziaria 2006), come sostituito dall&#8217;art. 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all&#8217;evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevate, in riferimento agli artt. 116, primo comma, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta), e 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione Valle d&#8217;Aosta.</p>
<p>È cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 204, secondo periodo, della legge n. 266 del 2005 – come sostituito dall&#8217;art. 30 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 –, e dell&#8217;art. 1, comma 204-bis, della legge n. 266 del 2005 – introdotto dallo stesso art. 30 del decreto-legge n. 223 del 2006 –, sollevate, in riferimento all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 204, primo periodo, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dall&#8217;art. 30 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, sollevate, in riferimento artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Veneto e Toscana.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 34, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, sollevata dalla Regione Veneto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></p>
<p>
composta dai signori:</p>
<p>  Presidente: Franco BILE;<br />
  Giudici:  Giovanni Maria FLICK Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,<br />
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,  Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,<br />
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,<br /> Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all&#8217;evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all&#8217;evasione fiscale), promossi: dalla Regione Veneto con ricorsi notificati il 31 agosto 2006 ed il 5 ottobre 2006, depositati in cancelleria l&#8217;11 settembre 2006 e l&#8217;11 ottobre 2006 ed iscritti ai nn. 96 e 103 del registro ricorsi 2006; dalla Regione Toscana con ricorso notificato il 28 settembre 2006, depositato in cancelleria il 26 settembre 2006 ed iscritto al n. 99 del registro ricorsi 2006; dalla Regione Valle d&#8217;Aosta con ricorso notificato il 10 ottobre 2006, depositato in cancelleria il 19 ottobre 2006 ed iscritto al n. 107 del registro ricorsi 2006.<br />
	<i>Visti</i> gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
	<i>udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 6 novembre 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella;<br />	<br />
	<i>uditi</i> gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana e l&#8217;avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />
</i></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i>	1. – Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Regione Veneto ha proposto in via principale questioni di legittimità costituzionale, tra l&#8217;altro, degli artt. 30 e 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all&#8217;evasione fiscale), lamentando la violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.<br />	<br />
	Dopo la conversione in legge del menzionato decreto-legge – avvenuta con legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all&#8217;evasione fiscale) – la medesima Regione Veneto ha proposto analoghe questioni contro le norme prima citate così come convertite dalla legge, mentre la Regione Toscana e la Regione Valle d&#8217;Aosta, con distinti ricorsi, hanno proposto, tra l&#8217;altro, questione di legittimità costituzionale del solo art. 30 del d. l. n. 223 del 2006 convertito in legge, denunciando la violazione, la prima, degli artt 117 e 119 Cost. e, la seconda, degli artt. 116, primo comma, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., 2, primo comma, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), 3, primo comma, lettera <i>f</i>), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta), e 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).<br />	<br />
	2. – Con riferimento all&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006, la Regione Veneto denuncia che la norma, introducendo il divieto di assunzioni di personale, a qualsiasi titolo, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti nell&#8217;art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge finanziaria 2006), violerebbe la sfera di autonomia delle Regioni garantita dalla Costituzione.<br />	<br />
    La ricorrente, ricordato che l&#8217;art. 1, comma 198, della legge n. 266 del 2005 impone alle amministrazioni regionali, agli enti locali ed agli enti del servizio sanitario nazionale di adottare le misure necessarie a garantire che le spese di personale non superino, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, il corrispondente ammontare dell&#8217;anno 2004 diminuito dell&#8217;1 per cento, deduce che l&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006 ha sostituito l&#8217;originario comma 204 del citato art. 1 della legge n. 266 del 2005. Tale norma ora prevede, ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al comma 198, la costituzione di un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei ministri &#8211; Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei ministri &#8211; Dipartimento degli affari regionali e del ministero dell&#8217;interno, con l&#8217;obiettivo di acquisire, dagli enti destinatari della norma, la documentazione (certificata dall&#8217;organo di revisione contabile), delle misure adottate e dei risultati conseguiti, di fissare specifici criteri e modalità operative per il monitoraggio e la verifica dell&#8217;effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa, di verificare la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento, di elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa di personale.<br />
    Inoltre la norma impugnata ha introdotto un comma 204-<i>bis</i> che prevede, da un lato, la trasmissione alla Corte dei conti delle risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 e, dall&#8217;altro, il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo a carico degli enti che omettono di inviare al tavolo tecnico la documentazione, certificata dall&#8217;organo di revisione contabile, relativa alle misure adottate ed ai risultati conseguiti nel contenimento delle spese per il personale.<br />
	La ricorrente lamenta che quelle introdotte dall&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006 sarebbero norme contenenti precetti puntuali e specifici che non lascerebbero alla Regione margini di disposizione in via autonoma, nonostante la materia rientri nell&#8217;ambito del «coordinamento della finanza pubblica» di cui all&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., rispetto al quale allo Stato spetta solo il potere di dettare i principi fondamentali.<br />	<br />
    Quanto al divieto di assunzione di personale quale conseguenza della mancata realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa, esso, ad avviso della Regione, violerebbe l&#8217;autonomia regionale in materia di organizzazione degli uffici, nonché l&#8217;autonomia di spesa, di cui agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.<br />
    3. – Nel proprio ricorso, la Regione Toscana sostiene che l&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006, aggravando il vincolo derivante dall&#8217;art. 1, comma 198, della legge n. 266 del 2005 (mediante la previsione del divieto di procedere ad assunzioni a carico degli enti che non abbiano potuto rispettarlo), lede l&#8217;autonomia in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico dei dipendenti – in cui rientra anche la disciplina delle assunzioni – che compete alle Regioni ai sensi dell&#8217;art. 117, quarto comma, della Costituzione ed incide sull&#8217;ordinamento e sull&#8217;organizzazione regionali. <br />
    Né la norma potrebbe ritenersi legittima in virtù del necessario concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, perché il legislatore statale deve comunque salvaguardare l&#8217;autonomia degli enti nell&#8217;attuazione di quegli obiettivi.<br />
    La Regione conclude ribadendo che limiti e vincoli puntuali a specifiche voci di spesa delle Regioni e degli enti regionali, aggravati con la previsione, posta dall&#8217;impugnata disposizione, del divieto di future assunzioni in caso di inosservanza dei vincoli stessi, sono illegittimi per violazione degli artt. 117 e 119 Costituzione.<br />
    4. – Anche la Regione Valle d&#8217;Aosta impugna il citato art. 30 nella parte in cui, modificando il comma 204 dell&#8217;art. 1 della legge n. 266 del 2005, stabilisce a carico delle amministrazioni regionali e locali un divieto assoluto e temporalmente illimitato di procedere ad assunzioni di personale, perché la norma, ponendo un limite diretto, immediato ed integrale ad una singola voce di spesa, quale quella relativa alle assunzioni, non può essere considerata come rivolta alla posizione di norme di principio ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.<br />
    La Regione aggiunge che il divieto di assumere personale a tempo indeterminato contrasta anche con l&#8217;art. 2, primo comma, dello statuto della Regione Valle d&#8217;Aosta, il quale, alle lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), stabilisce, rispettivamente, che la Regione ha potestà legislativa piena sia in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale», sia in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni». Conseguentemente esula dalla competenza dello Stato intervenire con norme, come quella censurata, che incidono sull&#8217;ordinamento degli uffici regionali, pretendendo di definirne la composizione attraverso divieti relativi all&#8217;assunzione di personale, e sullo stato giuridico del personale medesimo, mediante il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo. Parimenti, la competenza legislativa regionale sull&#8217;ordinamento degli enti locali implica la competenza della Regione a dettare la disciplina riguardante anche gli aspetti concernenti l&#8217;entità numerica del personale dipendente.<br />
    Infine, la ricorrente lamenta che la norma impugnata contrasta con l&#8217;art. 4 dello statuto della Regione Valle d&#8217;Aosta che, attribuendo alla Regione le funzioni amministrative sulle materie nelle quali essa ha potestà legislativa, implicitamente tutela l&#8217;autonomia regionale in materia di attività (e relative determinazioni di spesa) dirette all&#8217;assunzione del personale necessario per svolgere dette funzioni ed assicurare il buon andamento ed il funzionamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione stessa. <br />
    4.1. – La Regione Valle d&#8217;Aosta impugna l&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006 anche nella parte in cui, modificando il comma 204 dell&#8217;art. 1 della legge n. 266 del 2005, prevede la costituzione di un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali e dello Stato, con la finalità di monitorare e verificare gli adempimenti, posti anche a carico delle Regioni, previsti al comma 198 dell&#8217;art. 1 della legge n. 266 del 2005.<br />
    Ad avviso della ricorrente quelle attribuite al tavolo tecnico sarebbero funzioni di controllo sugli atti di spesa degli enti destinatari, incompatibili sia con l&#8217;art. 9, secondo comma, della legge cost. n. 3 del 2001, che tali controlli esclude, sia con l&#8217;art. 2, primo comma, lettera <i>b</i>), dello statuto della Regione Valle d&#8217;Aosta che, attribuendo alla potestà legislativa primaria della Regione la materia «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», comprenderebbe tra le attribuzioni regionali anche il regime dei controlli sugli atti degli enti locali.<br />
    Secondo la Regione, poi, l&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006 sarebbe illegittimo anche con riguardo alle modalità di composizione del tavolo tecnico. La norma, infatti, nello stabilire genericamente che esso include «rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali», non terrebbe conto della posizione differenziata che nell&#8217;impianto costituzionale assumono le Regioni speciali ed in particolare la Valle d&#8217;Aosta. Infatti il vago richiamo agli «enti esponenziali» del sistema delle autonomie trascurerebbe che tra le autonomie regionali esistono posizioni costituzionalmente differenziate, con conseguente menomazione della garanzia che l&#8217;art. 116, primo comma, Cost., accorda alle Regioni a statuto speciale, garanzia la quale richiederebbe che, nel disciplinare la composizione del tavolo tecnico, il legislatore statale predisponga un sistema in grado di assicurare la distinta rappresentanza delle predette Regioni.<br />
	5. – La sola Regione Veneto impugna anche l&#8217;art. 34, comma 1, del d. l. n. 223 del 2006, il quale aggiunge all&#8217;art. 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), un ulteriore periodo a norma del quale i criteri per l&#8217;individuazione dei trattamenti accessori massimi spettanti al personale dirigenziale sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.<br />	<br />
    A parere della Regione, anche questa sarebbe una norma statale in materia di coordinamento della finanza pubblica dal contenuto specifico, dettagliato ed autoapplicativo. Essa non rispetterebbe gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., perché non detta un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e non consente al legislatore regionale di porre in essere alcuna normativa di dettaglio della materia, non solo in via legislativa, ma nemmeno attraverso una normazione secondaria di mera esecuzione, impedendo alle Regioni di stabilire un diverso regime economico dei trattamenti accessori massimi per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale, in relazione alle concrete realtà regionali.<br />
	6. – Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in ciascuno dei quattro giudizi.<br />	<br />
	6.1. – In quello promosso dalla Regione Toscana eccepisce preliminarmente l&#8217;inammissibilità, per carenza di interesse a ricorrere, della questione sollevata rispetto all&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006, deducendo che tale norma sostituisce – con disposizioni di contenuto analogo – il comma 204 dell&#8217;art. 1 della legge n. 266 del 2005, a suo tempo già impugnato dalla stessa regione Toscana.<br />	<br />
    6.2. – Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene l&#8217;infondatezza di tutte le questioni, affermando che sia l&#8217;art. 30, sia l&#8217;art. 34, comma 1, del d. l. n. 223 del 2006 sono norme di contenimento della spesa pubblica che rientrano nella competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.<br />
    Né l&#8217;art. 34, comma 1, potrebbe essere considerato una norma di dettaglio, perché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da esso previsto dovrà stabilire solamente i criteri per l&#8217;individuazione dei trattamenti accessori massimi dovuti ai dirigenti e non i limiti massimi di quei trattamenti; inoltre tale previsione risulta adeguata e proporzionale all&#8217;obiettivo di contenimento della spesa pubblica.<br />
	7. – In prossimità dell&#8217;udienza pubblica la Regione Veneto ed il Presidente del Consiglio dei ministri hanno depositato memorie.<br />	<br />
	Quelle della Regione Veneto (una per ciascuno dei due giudizi da essa introdotti) ripetono argomentazioni e conclusioni già contenute nei ricorsi.<br />	<br />
	Quella del Presidente del Consiglio dei ministri contiene, in aggiunta a quanto già dedotto in sede di costituzione in giudizio, il richiamo alla sentenza n. 169 del 2007 di questa Corte a sostegno della tesi dell&#8217;infondatezza delle questioni relative all&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006, norma che costituirebbe anch&#8217;essa un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.<br />	<br />
    8. – La Regione Valle d&#8217;Aosta, invece, ha depositato atto di rinuncia al proprio ricorso, limitatamente alle questioni sollevate rispetto all&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006.<br />
    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di accettazione della predetta rinuncia.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />
</i></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i>    1. – Le Regioni Veneto, Toscana e Valle d&#8217;Aosta, con distinti ricorsi, hanno impugnato, tra l&#8217;altro, gli artt. 30 e 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all&#8217;evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.<br />
    In particolare, la Regione Veneto ha proposto in via principale questioni di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 34, comma 1, del d. l. n. 223 del 2006 n. 223, denunciando la violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.<br />
    Successivamente alla conversione in legge del menzionato decreto-legge, la medesima Regione Veneto ha proposto analoghe questioni contro le norme prima citate così come convertite dalla legge, mentre la Regione Toscana e la Regione Valle d&#8217;Aosta hanno proposto, tra l&#8217;altro, questione di legittimità costituzionale del solo art. 30 del d. l. n. 223 del 2006 convertito in legge, denunciando la violazione, la prima, degli artt 117 e 119 Cost. e, la seconda, degli artt. 116, primo comma, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., 2, primo comma, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), 3, primo comma, lettera <i>f</i>), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta), e 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).<br />
	2. – La trattazione delle indicate questioni di legittimità costituzionale viene qui separata da quella delle altre, promosse con i medesimi ricorsi, per le quali è opportuno procedere ad un esame distinto. I giudizi, così separati e delimitati nell&#8217;oggetto, vanno riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi in considerazione della analogia delle questioni prospettate.<br />	<br />
	3. – Preliminarmente, ai sensi dell&#8217;art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, deve essere dichiarata l&#8217;estinzione del giudizio limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Valle d&#8217;Aosta ed aventi ad oggetto l&#8217;art. 1, comma 204, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge finanziaria 2006), come sostituito dall&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006.<br />	<br />
	Infatti, con atto del 15 ottobre 2007, la Regione ha rinunciato al proprio ricorso limitatamente a tali questioni ed il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto del 5 novembre 2007, ha dichiarato di accettare la rinuncia.<br />	<br />
	4. – Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l&#8217;eccezione di inammissibilità per difetto di interesse a ricorrere sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri rispetto all&#8217;impugnazione dell&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006 proposta dalla Regione Toscana.<br />	<br />
	Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che l&#8217;inammissibilità deriverebbe dall&#8217;aver la Regione Toscana già impugnato a suo tempo l&#8217;art. 1, comma 204, della legge n. 266 del 2005, norma sostituita dall&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006 con disposizioni di contenuto analogo.<br />	<br />
    L&#8217;eccezione è infondata.<br />
    Infatti l&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006 è norma distinta dall&#8217;art. 1, comma 204, della legge n. 266 del 2005; inoltre essa sostituisce integralmente il testo originario della seconda con disposizioni di contenuto differente. Non possono esservi dubbi, pertanto, sulla sussistenza dell&#8217;interesse della Regione Toscana ad impugnare anche la norma più recente.<br />
	5. – Passando al merito ed iniziando dalle questioni relative all&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006, occorre premettere che l&#8217;art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge finanziaria 2005), aveva previsto che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sarebbero stati fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007; le predette misure avrebbero comunque dovuto garantire la realizzazione di economie di spesa non inferiori a determinati importi fissati dalla stessa norma.<br />	<br />
	Successivamente la legge n. 266 del 2005, al comma 198 dell&#8217;art. 1, ha disposto che le amministrazioni regionali, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, «fermo restando il conseguimento delle economie di cui all&#8217;articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311», avrebbero dovuto concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale non superassero, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, il corrispondente ammontare dell&#8217;anno 2004 diminuito dell&#8217;un per cento.<br />	<br />
	Il comma 204 dell&#8217;art. 1 della legge n. 266 del 2005 aveva previsto, poi, un meccanismo di verifica del rispetto dell&#8217;obbligo stabilito nel comma 198. In particolare, esso disponeva che a quella verifica si sarebbe proceduto, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all&#8217;art. 1, comma 30, della legge n. 311 del 2004 e, per gli altri enti destinatari della norma, attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall&#8217;organo di revisione contabile, da inviare al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze.<br />	<br />
	L&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006 ha sostituito il menzionato comma 204 con una nuova norma che contiene sia una misura sanzionatoria, sia un nuovo sistema di controllo.<br />	<br />
    Innanzi tutto, il primo periodo del nuovo comma 204 dell&#8217;art. 1 della legge n. 266 del 2005 prevede che alle amministrazioni regionali ed agli enti locali, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa indicati dal precedente comma 198 dello stesso art. 1, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. <br />
    Inoltre, il nuovo testo del citato comma 204 dispone, nel secondo periodo, che, ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al comma 198, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 settembre 2006 previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, avrebbe dovuto essere costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali e dello Stato, con l&#8217;obiettivo di acquisire, dagli enti destinatari della norma, la documentazione delle misure adottate e dei risultati conseguiti, di fissare specifici criteri e modalità operative per il monitoraggio e la verifica dell&#8217;effettivo conseguimento dei previsti risparmi di spesa, di verificare la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento, di elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa di personale.<br />
	Inoltre, l&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006 ha introdotto nella legge n. 266 del 2005 due nuovi commi (204-<i>bis</i> e 204-<i>ter</i>). Il comma 204-<i>bis</i> stabilisce che le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse annualmente alla Corte dei conti e che il mancato invio della documentazione da parte degli enti interessati comporta, in ogni caso, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo. Il comma 204-<i>ter</i> dispone che, ai fini dell&#8217;attuazione dei commi 198, 204 e 204-<i>bis</i>, limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell&#8217;anno 2005.<br />	<br />
	Successivamente all&#8217;entrata in vigore del d. l. n. 223 del 2006, l&#8217;art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2007), ha stabilito che le disposizioni di cui all&#8217;art. 1, comma 98, della legge n. 311 del 2004 ed all&#8217;art. 1, commi da 198 a 206, della legge n. 266 del 2005, fermo restando quanto da esse previsto per il 2005 ed il 2006, sono disapplicate per gli enti soggetti al patto di stabilità interno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (vale a dire dal 1° gennaio 2007: art. 1, comma 1364, della legge n. 296 del 2006). Il successivo comma 565 ha dettato nuove disposizioni in tema di contenimento della spesa per il personale per gli enti del servizio sanitario nazionale, stabilendo, tra l&#8217;altro, che alla verifica dell&#8217;effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti per tutto l&#8217;arco del periodo 2005-2009, si deve provvedere in sede di Tavolo tecnico previsto dall&#8217;intesa del 23 marzo 2005 raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni (lettera <i>e</i> del comma 565).<br />	<br />
    6. – Le Regioni Veneto e Toscana lamentano, in primo luogo, che il divieto di assunzioni previsto dal testo dell&#8217;art. 1, comma 204, primo periodo, della legge n. 266 del 2005 introdotto dall&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006 contrasterebbe con gli artt. 117 e 119 Cost. (ad avviso della Regione Veneto anche con l&#8217;art. 118 Cost.), perché violerebbe l&#8217;autonomia regionale in materia di ordinamento degli uffici e in materia spesa.<br />
    6.1. – La questione non è fondata.<br />
	La Corte ha già affermato che non è illegittima l&#8217;imposizione, da parte dello Stato, del limite alla spesa complessiva del personale previsto dall&#8217;art. 1, comma 198, della legge n. 266 del 2005, poiché trattasi di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica (materia oggetto di potestà legislativa concorrente) e perché una simile disposizione può dar luogo, nell&#8217;organizzazione degli uffici, ad inconvenienti di mero fatto, come tali non incidenti sul piano della legittimità costituzionale (sentenza n. 169 del 2007, che ha escluso in fattispecie analoghe la violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione). <br />	<br />
	Nella stessa pronuncia la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;originario comma 204 dello stesso art. 1 (che, come ricordato in precedenza, prevedeva un periodico monitoraggio al fine di controllare l&#8217;effettivo rispetto del limite previsto dal comma 198), in quanto disposizione che si saldava direttamente con il precedente comma 198. Si deve aggiungere, poi, che, più in generale, la Corte ha rigettato la questione di legittimità costituzionale delle norme statali dirette ad assicurare la concreta realizzazione delle misure di coordinamento finanziario (sentenze n. 35 del 2005 e n. 376 del 2003).<br />	<br />
	Infine, con la sentenza n. 4 del 2004, la Corte ha escluso che contrastasse con gli artt. 117, 118 e 119 Cost. una norma statale che prevedeva la sanzione del divieto di nuove assunzioni a carico degli enti locali che avessero violato il patto di stabilità interno.<br />	<br />
	Tali principi sono applicabili anche alla presente questione.<br />	<br />
	Infatti, il primo periodo del comma 204 dell&#8217;art. 1 della legge n. 266 del 2005, nel testo introdotto dall&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006, non fa altro che prevedere, al fine di assicurare il rispetto in concreto di una legittima misura di coordinamento finanziario, una sanzione a carico degli enti che non rispettino il limite posto alla spesa per il personale.<br />	<br />
	Né sono utilmente invocabili, a favore delle tesi sostenute dalle Regioni ricorrenti, le pronunce con le quali la Corte ha dichiarato l&#8217;illegittimità di norme di leggi finanziarie che stabilivano limiti specifici alle assunzioni da parte delle Regioni (sentenze n. 88 del 2006 e n. 390 del 2004). L&#8217;art. 1, comma 204, della legge n. 266 del 2005, invece, non impone alcun divieto di assunzioni a Regioni ed enti locali che rispettino i limiti generali di spesa per il personale. Il divieto è previsto solamente a carico degli enti che abbiano violato quei limiti generali e pertanto, a differenza delle disposizioni censurate dalle sentenze della Corte richiamate per ultime, si tratta di norme che fanno corpo con i principi generali in materia di coordinamento della finanza pubblica.<br />	<br />
	7. – La sola Regione Veneto censura, inoltre, sia l&#8217;art. 1, comma 204, secondo periodo, della legge n. 266 del 2005 (così come sostituito dall&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006), che dispone, ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al comma 198 dello stesso art. 1, la costituzione di un “tavolo tecnico” con rappresentanti del sistema delle autonomie e dello Stato, sia l&#8217;art. 1, comma 204-<i>bis</i>, della legge n. 266 del 2005 (introdotto dall&#8217;art. 30 del citato d. l. n. 223 del 2006), il quale prevede la trasmissione alla Corte dei conti delle risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 ed il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo a carico degli enti che omettono di inviare al “tavolo tecnico” la documentazione relativa alle misure adottate ed ai risultati conseguiti nel contenimento delle spese per il personale.<br />	<br />
	Ad avviso della ricorrente, tali disposizioni violerebbero l&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., perché detterebbero precetti puntuali e specifici che non lascerebbero alla Regione margini di disposizione in via autonoma, nonostante che la materia rientri nell&#8217;ambito del «coordinamento della finanza pubblica» nel quale allo Stato spetta solo il potere di dettare i principi fondamentali.<br />	<br />
	7.1. – Rispetto a tale questione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.<br />	<br />
	Infatti, non risulta essere stato mai emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che avrebbe dovuto costituire il tavolo tecnico. Conseguentemente, poiché – come si è già detto – le disposizioni in oggetto sono ormai disapplicate (per regioni ed enti locali: art. 1, comma 557, legge n. 296 del 2006) ovvero sostituite (per gli enti del servizio sanitario nazionale: art. 1, comma 565, legge n. 296 del 2006), esse non hanno mai prodotto, né potranno in futuro produrre, le lesioni delle competenze regionali prospettate dalla ricorrente.<br />	<br />
	8. – La Regione Veneto impugna, infine, l&#8217;art. 34, comma 1, del d. l. n. 223 del 2006 e lamenta che la norma, aggiungendo all&#8217;art. 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), un ulteriore periodo secondo il quale i criteri per l&#8217;individuazione dei trattamenti accessori massimi dovuti per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, in base a principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione, viola gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., perché non detta un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e non consente al legislatore regionale di porre in essere alcuna normativa di dettaglio.<br />	<br />
	8.1. – La questione non è fondata.<br />	<br />
	La ricorrente trascura di considerare che le disposizioni del Capo II del Titolo II del d. lgs. n. 165 del 2001 (tra le quali è compreso anche l&#8217;art. 24) si applicano solamente «alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo» (art. 13) e che il successivo art. 27 dello stesso d. lgs. n. 165 stabilisce che «le regioni a statuto ordinario, nell&#8217;esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell&#8217;esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai princìpi dell&#8217;articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità».<br />	<br />
	Conseguentemente la doglianza della Regione Veneto non ha ragion d&#8217;essere. Infatti, i criteri per l&#8217;individuazione dei trattamenti accessori massimi dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contemplato dalla norma censurata si applicheranno esclusivamente agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello generale delle amministrazioni statali e le Regioni non saranno vincolate a quei criteri.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per questi motivi<br />
</b><B>LA CORTE COSTITUZIONALE</B></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>	riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe,<br />	<br />
	riuniti i giudizi, <br />	<br />
	1) <i>dichiara</i> estinto il giudizio concernente le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 204, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge finanziaria 2006), come sostituito dall&#8217;art. 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all&#8217;evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevate, in riferimento agli artt. 116, primo comma, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, 2, primo comma, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), 3, primo comma, lettera <i>f</i>), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta), e 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione Valle d&#8217;Aosta con il ricorso indicato in epigrafe;<br />	<br />
	2) <i>dichiara</i> cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 204, secondo periodo, della legge n. 266 del 2005 – come sostituito dall&#8217;art. 30 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 –, e dell&#8217;art. 1, comma 204-<i>bis</i>, della legge n. 266 del 2005 – introdotto dallo stesso art. 30 del decreto-legge n. 223 del 2006 –, sollevate, in riferimento all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;<br />	<br />
	3) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 204, primo periodo, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dall&#8217;art. 30 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, sollevate, in riferimento artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Veneto e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;<br />	<br />
	4) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 34, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, sollevata dalla Regione Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2007.<br />
F.to:<br />
Franco BILE, Presidente<br />
Luigi MAZZELLA, Redattore<br />
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-5-12-2007-n-412/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.412</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 5/12/2007 n.417</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-5-12-2007-n-417/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-5-12-2007-n-417/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-5-12-2007-n-417/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 5/12/2007 n.417</a></p>
<p>Pres. BILE – Red. QUARANTA non è illegittima la previsione della competenza del T.A.R. del Lazio per le controversie nelle situazioni di emergenza ai sensi dell&#8217;art. 5,comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225[1] Giustizia amministrativa -Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti commissariali adottati in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-5-12-2007-n-417/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 5/12/2007 n.417</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-5-12-2007-n-417/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 5/12/2007 n.417</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE – Red. QUARANTA</span></p>
<hr />
<p>non è illegittima la previsione della competenza del T.A.R. del Lazio per le controversie nelle situazioni di emergenza ai sensi dell&#8217;art. 5,comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225[1]</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa -Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell&#8217;art. 5,comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 -Competenza, in via esclusiva, in primo grado,attribuita al T.A.R. del Lazio, sede di Roma -Irragionevole deroga al principio della competenza del T.A.R. della Regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza.<br />
In via subordinata: Questione di legittimità costituzionale limitatamente all&#8217;inciso &#8220;e dei conseguenziali provvedimenti commissariali&#8221; -Irragionevole deroga al principio della competenza del T.A.R. della regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza.<br />
In via ulteriormente subordinata: Applicabilità delle norme anche ai processi in corso -Prevista efficacia temporanea delle misure cautelari adottate da T.A.R. diverso da quello del Lazio con sede in Roma, fino alla loro modificazione e revoca da parte di quest&#8217;ultimo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l&#8217;emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, sollevata – in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione, e all&#8217;art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 – dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.</p>
<p>È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 2-bis, del medesimo art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2006, limitatamente alle parole «e dei consequenziali provvedimenti commissariali», sollevata – in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione e all&#8217;art. 23, primo comma, dello statuto regionale di autonomia – dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.</p>
<p>È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 2-quater dell&#8217;art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2006, sollevata – in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione – dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></p>
<p>composta dai signori:</p>
<p><b>Presidente</b>: Franco BILE;<br />
<b>Giudici</b>: Giovanni Maria FLICK Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,<br />
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,<br />
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,<br />
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; </p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 2-<i>bis</i>, 2-<i>ter</i> e 2-<i>quater</i> del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l&#8217;emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, promosso con ordinanza del 18 maggio 2006 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sul ricorso proposto dal Comune di Palermo contro il Consorzio Olimpo ed altri, iscritta al n. 374 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2006. <br />
<i>    Visto </i>l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; <br />
<i>    udito </i>nella camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta. <br />
<b></p>
<p align=center> </b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><i>    Ritenuto </i>che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione, e all&#8217;art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 – questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 2-<i>bis</i>, 2-<i>ter</i> e 2-<i>quater</i>, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l&#8217;emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21;<br />
    che, in via subordinata, il medesimo rimettente ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione e all&#8217;art. 23, primo comma, dello statuto regionale di autonomia – questione di legittimità costituzionale del solo comma 2-<i>bis</i>, del medesimo art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2006, limitatamente alle parole «e dei consequenziali provvedimenti commissariali»; <br />
    che, in via ulteriormente gradata, il predetto Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato – in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost. – questione di legittimità costituzionale esclusivamente del comma 2-<i>quater</i> dell&#8217;art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005;  <br />
    che il rimettente premette di dover giudicare dell&#8217;appello proposto avverso un provvedimento cautelare con cui il giudice di prime cure ha sospeso l&#8217;efficacia dell&#8217;ordinanza – e dei provvedimenti consequenziali – adottata dal Sindaco del Comune di Palermo, in qualità di Commissario delegato per l&#8217;attuazione degli interventi volti a fronteggiare l&#8217;emergenza ambientale nel settore del traffico e della mobilità cittadina, ordinanza con cui veniva dato mandato, al comandante della locale polizia municipale, di sottoscrivere con la Poste Italiane s.p.a., prescelta senza il ricorso alle procedure dell&#8217;evidenza pubblica, un accordo avente ad oggetto il servizio integrato di notifica delle contravvenzioni stradali;<br />
    che il giudice <i>a quo</i>, inoltre, dà atto di essere stato investito dell&#8217;eccezione di incompetenza funzionale, sollevata dal Comune di Palermo proprio ai sensi dei censurati commi 2-<i>bis</i>, 2-<i>ter</i> e 2-<i>quater</i> dell&#8217;art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005;<br />
    che, difatti, ai sensi del comma 2-<i>bis</i>, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), «la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l&#8217;emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma»;<br />
    che, inoltre, ai sensi dei successivi commi 2-<i>ter</i> e 2-<i>quater</i>, le questioni di competenza di cui al comma precedente «sono rilevate d&#8217;ufficio», nonché decise «con sentenza succintamente motivata ai sensi dell&#8217;articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell&#8217;articolo 23-<i>bis</i> della stessa legge» (così, in particolare, il comma 2-<i>ter</i>), prevedendosi, infine, non solo che il sopravvenuto regime processuale si applichi «anche ai processi in corso» (comma 2-<i>quater</i>), ma pure che l&#8217;efficacia delle misure cautelari, adottate <i>medio tempore </i>dal giudice inizialmente adito, permanga soltanto «fino alla loro modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso» (così, nuovamente, il già citato comma 2-<i>quater</i>);<br />
    che, pertanto, il giudice rimettente – proprio in applicazione delle norme suddette – reputa di dover declinare la competenza in favore del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, poiché «la tesi del giudice di primo grado secondo cui il momento di incardinamento della competenza cautelare sarebbe determinato dalla data di notifica e quindi di proposizione del gravame», sebbene si fondi su principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale (e particolarmente dall&#8217;ordinanza n. 382 del 2005), risulta, nella specie, «preclusa da dati letterali e logici, che sembrano insuperabili»;<br />
    che, secondo il giudice <i>a quo</i>, la disciplina suddetta, «nell&#8217;inibire la emanazione di misure cautelari a TAR diverso da quello del Lazio, correla infatti la verifica della competenza non già al momento della instaurazione del rapporto processuale, bensì al momento di adozione della misura cautelare», come è dato desumere (comma 2-<i>quater</i> del censurato art. 3) «dalla previsione di applicabilità del nuovo regime anche ai processi in corso»;<br />
    che il rimettente, pertanto, sottolinea di poter esaminare l&#8217;appello del quale risulta investito solo previa declaratoria di illegittimità delle norme censurate, atteso che, nella perdurante vigenza delle stesse, esso «dovrebbe limitarsi a dichiarare la incompetenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Palermo, a pronunciarsi in via cautelare» e, per l&#8217;effetto, a «rimettere la causa al giudice di primo grado, per la declaratoria con sentenza breve della improcedibilità del ricorso originario»;<br />
    che il giudice <i>a quo</i>, tanto premesso in fatto, reputa che le disposizioni censurate violino, innanzitutto, l&#8217;art. 125 Cost., «che prevede una organizzazione su base regionale degli organi di giustizia amministrativa di primo grado», finalizzata non solo «a ripartire in modo razionale e equiordinato l&#8217;organizzazione dei giudici amministrativi di primo grado», ma anche ad «agevolare il ricorso delle parti alla giustizia amministrativa, in coerenza e continuità logica con i principi desumibili dall&#8217;art. 24 della Costituzione»;<br />
    che a queste esigenze risponderebbe, in particolare, la disciplina – artt. 2 e 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) – relativa ai criteri di distribuzione della competenza territoriale tra i diversi organi di primo grado della giustizia amministrativa, disciplina certamente derogabile, a condizione, però, che la deroga sia «sorretta da giustificazioni logiche», giacché altrimenti essa sarebbe destinata a tradursi in un ingiustificato «aggravio per l&#8217;attività di alcuni Tribunali e per l&#8217;attività difensiva delle parti»;<br />
    che nessuna valida ragione giustificativa ricorrerebbe, invece, nel caso in esame, come confermerebbe anche la circostanza che il legislatore del 2006 ha inteso riferirsi a tutte le situazioni di emergenza di cui all&#8217;art. 5, comma 1, delle legge n. 225 del 1992;<br />
    che, difatti, a prescindere dall&#8217;ampio dibattito sviluppatosi intorno alle ordinanze di necessità ed urgenza ed alla loro compatibilità con diversi principi costituzionali (il rimettente richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 100 del 1987, n. 4 del 1977, n. 26 del 1961, n. 8 del 1956), l&#8217;indeterminatezza tanto delle situazioni di emergenza alle quali si riferisce la norma suddetta, quanto delle specifiche consequenziali attività amministrative occorrenti per fronteggiarle, comporterebbe – secondo il giudice <i>a quo</i> – che la materia devoluta alla competenza del Tribunale regionale amministrativo del Lazio presenti «contorni talmente ampi ed imprecisi da sfuggire ad ogni possibile preventiva individuazione», confermando così che la disciplina recata dalle norme censurate «configura una previsione incongrua rispetto al sistema di distribuzione territoriale delle competenze tra tribunali amministrativi»;<br />
    che secondo il rimettente, inoltre, i censurati commi 2-<i>bis</i>, 2-<i>ter</i> e 2-<i>quater</i> dell&#8217;art. 3 contrasterebbero anche con l&#8217;art. 3 Cost., «sotto il profilo della disparità di trattamento in situazioni eguali di fronte alla tutela giurisdizionale», configurando altresì, per la parte privata, «un aggravio all&#8217;esercizio del diritto di difesa», in violazione anche dell&#8217;art. 24 della Carta fondamentale;<br />
    che un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale è ravvisato pure nel contrasto dei medesimi commi con l&#8217;art. 23 dello statuto regionale siciliano;<br />
    che il rimettente – nel premettere che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il «decentramento territoriale degli organi giurisdizionali centrali, sancito in via di principio dal citato art. 23, corrisponde ad un&#8217;antica tradizione siciliana e si ricollega alla singolarità dell&#8217;autonomia siciliana» (è citata la sentenza n. 316 del 2004) – evidenzia che, nel caso di specie, verrebbe in rilievo proprio quella condizione – l&#8217;impugnativa «di atti di esclusivo rilievo regionale» – idonea a radicare, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 189 del 1992, la competenza del «plesso giurisdizionale» costituito dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana;<br />
    che difatti, sempre a dire del rimettente, venendo in rilievo «un vero e proprio comparto dotato di competenza funzionale a conoscere di tutte le controversie insorgenti nell&#8217;ambito territoriale della Regione siciliana», la deroga a tale competenza, che non sia assistita «da adeguato supporto parimenti di rango costituzionale», dovrebbe ritenersi in contrasto con il richiamato parametro costituzionale;<br />
    che su tali basi il rimettente ha chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale dei predetti commi 2-<i>bis</i>, 2-<i>ter</i> (limitatamente all&#8217;inciso «Le questioni di cui al comma 2-<i>bis</i> sono rilevate d&#8217;ufficio») e 2-<i>quater</i>, dell&#8217;art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, l&#8217;ablazione dei quali dovrebbe, dunque, fare salvo solo il frammento di disposizione secondo cui, allorché innanzi al giudice amministrativo si controverta di situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, «il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell&#8217;art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell&#8217;art. 23-<i>bis</i> della stessa legge»;<br />
    che i medesimi rilievi varrebbero a maggior ragione, sempre secondo il rimettente, ove si consideri il peculiare caso (al quale corrisponde, si precisa, quello oggetto del giudizio principale) in cui il giudice amministrativo risulti investito dei «soli provvedimenti attuativi commissariali», allorché questi «abbiano carattere (soggettivo e oggettivo) esclusivamente locale»; <br />
    che, difatti, «non venendo in rilievo atti di organi centrali», trattandosi invece di atti ad efficacia territorialmente circoscritta alla Regione, in questo caso risulterebbe ulteriormente rafforzata la tesi che esclude l&#8217;esistenza di un nesso logico tra siffatte controversie e la competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio;<br />
    che su tali basi, quindi, il rimettente solleva, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 Cost. e all&#8217;art. 23, primo comma, dello statuto regionale – del solo comma 2-<i>bis</i> del predetto art. 3, limitatamente alle parole «e dei consequenziali provvedimenti commissariali», sottolineando che in caso di suo accoglimento il sistema risulterebbe così strutturato: la competenza a decidere l&#8217;impugnazione proposta avverso i provvedimenti commissariali verrebbe «attratta» da quella operante per le ordinanze emesse <i>ex</i> art. 5 della legge n. 225 del 1992 solo in caso di vizi derivati, atteso che nella differente ipotesi in cui rilevino vizi “propri” di tali provvedimenti «la competenza risulterebbe incardinata nel TAR competente secondo le regole generali»;<br />
    che, infine, ed in via ulteriormente gradata, il rimettente solleva un&#8217;ulteriore questione di costituzionalità – in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost. – che investe il solo regime transitorio previsto dalla censurata disciplina e, dunque, unicamente il predetto comma 2-<i>quater</i>;<br />
    che tale norma, difatti, sarebbe «in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, della Costituzione), in base al quale la regola di competenza deve essere prefissata rispetto all&#8217;insorgere della controversia» (sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 124 del 2005 e n. 193 del 2003), principio operante anche rispetto alla competenza territoriale (sentenza n. 41 del 2006); <br />
    che, da ultimo, sarebbe violato anche «il principio della difesa (art. 24 Cost.)», giacché esso implica – secondo la giurisprudenza costituzionale (è citata la sentenza n. 123 del 1987) – «il diritto del cittadino ad ottenere una decisione di merito senza onerose reiterazioni»; nella specie, invece, si assiste ad una estinzione del giudizio originariamente incardinato, con la necessità della riproposizione del ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, «al quale vanno altresì presentate eventuali istanze di revoca o modifica delle misure cautelari in precedenza disposte»;<br />
    che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata;<br />
    che la difesa erariale assume, in particolare, l&#8217;infondatezza della censura formulata ai sensi dell&#8217;art. 3 Cost. sul presupposto della (pretesa) «irragionevole disparità di trattamento (nella individuazione del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente) tra provvedimenti adottati in via ordinaria e provvedimenti emanati in situazioni di emergenza», ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, «attesa la evidente disomogeneità tra le due situazioni poste a raffronto»;<br />
    che la difesa dello Stato, difatti, «giustifica la diversità della contestata disciplina» in quanto espressione di una scelta «non arbitraria», giacché assunta in funzione della ragionevole «esigenza di concentrare in un unico giudice di primo grado, anche nella fase cautelare, la pronta e uniforme cognizione delle controversie» in esame, relative a provvedimenti caratterizzati, per loro natura, dalla finalità di realizzare «interventi miranti a fronteggiare situazioni emergenziali»;<br />
    che l&#8217;Avvocatura generale dello Stato esclude, inoltre, l&#8217;esistenza del paventato contrasto con l&#8217;art. 24 Cost., atteso che il maggior aggravio ed i più rilevanti costi destinati ad essere sopportati dai destinatari dei provvedimenti in questione, oltre a costituire «conseguenze di mero fatto», non integrano l&#8217;evenienza della impossibilità o dell&#8217;estrema difficoltà dell&#8217;esercizio del diritto di difesa, idonea a concretizzare la violazione dell&#8217;evocato parametro costituzionale;<br />
    che, d&#8217;altra parte, neppure si potrebbe ipotizzare – secondo la difesa erariale – che le disposizioni censurate violino l&#8217;art. 125 della Carta fondamentale, in quanto esso «non preclude certamente al legislatore statale di individuare non irragionevolmente, per determinate “categorie” di controversie, particolari criteri di riparto della competenza territoriale tra giudici di primo grado», derogando a quelli di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 1034 del 1971;<br />
    che, analogamente, sarebbe da escludere anche il contrasto con l&#8217;art. 23 dello statuto regionale, che esprime «soltanto la necessità» che in Sicilia sia istituita «una particolare articolazione del giudice amministrativo di secondo grado», e che non implica anche il riconoscimento, in suo favore, di una generale «competenza a conoscere ogni tipo di controversia», incluse quelle che – come nella specie – «non hanno alcun rapporto con la materia regionale»;<br />
    che, infine, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato nega che il comma 2-<i>quater</i> dell&#8217;art. 3, nella parte in cui estende la nuova disciplina anche ai processi in corso, violi il principio del giudice naturale, e ciò non solo perché la norma censurata fa in ogni caso (temporaneamente) salva «l&#8217;efficacia dei provvedimenti cautelari eventualmente adottati dal giudice già competente», ma soprattutto perché la disposta <i>translatio iudicii </i>non potrebbe intendersi come diretta alla arbitraria successiva indicazione di un giudice diverso «appositamente istituito per quella controversia e per quelle parti, con una scelta idonea ad essere orientata in vista di un determinato giudizio», evenienza che la giurisprudenza costituzionale (è citata la sentenza n. 460 del 1994) individuerebbe come la sola idonea ad integrare il contrasto con il suddetto principio costituzionale.<br />
<i>    Considerato</i> che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione, e all&#8217;art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 – questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 2-<i>bis</i>, 2-<i>ter</i> e 2-<i>quater</i>, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l&#8217;emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21;<br />
    che, in via subordinata, il medesimo rimettente ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 Cost. e all&#8217;art. 23, primo comma, dello statuto regionale di autonomia – questione di legittimità costituzionale del solo comma 2-<i>bis</i>, del medesimo art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2006, limitatamente alle parole «e dei consequenziali provvedimenti commissariali»; <br />
    che, in via ulteriormente gradata, il predetto Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato – in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost. – questione di legittimità costituzionale esclusivamente del comma 2-<i>quater</i> dell&#8217;art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2006;<br />
    che questa Corte, tuttavia, con sentenza n. 237 del 2007, ha escluso la fondatezza di analoghi dubbi di legittimità costituzionale aventi ad oggetto le medesime norme oggi censurate;<br />
    che, in particolare, quanto alla supposta violazione dell&#8217;art. 125 Cost. (il primo dei parametri evocati anche dall&#8217;odierno rimettente), si è ritenuto che «l&#8217;attribuzione della competenza al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, anziché ai diversi Tribunali amministrativi regionali dislocati su tutto il territorio nazionale, non altera il sistema di giustizia amministrativa», esistendo, nella specie, «ragioni idonee a giustificare la deroga agli ordinari criteri di ripartizione della competenza tra gli organi di primo grado della giustizia amministrativa»; <br />
    che, difatti, tali ragioni sono state individuate «nel peculiare regime che connota le situazioni di emergenza – e particolarmente quelle di cui alla lettera <i>c</i>) del comma 1 dell&#8217;art. 2 della legge n. 225 del 1992<i> </i>», atteso che, ricorrendo tale evenienza, «i provvedimenti posti in essere dai commissari delegati sono atti dell&#8217;amministrazione centrale dello Stato (in quanto emessi da organi che operano come <i>longa manus</i> del Governo) finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali coinvolte dalle singole situazioni di emergenza, e ciò in ragione tanto della rilevanza delle stesse, quanto della straordinarietà dei poteri necessari per farvi fronte» (sentenza n. 237 del 2007);<br />
    che quanto, invece, all&#8217;ipotizzato contrasto con l&#8217;art. 3 Cost., motivato dall&#8217;odierno rimettente sotto il profilo della presunta disparità di trattamento alla quale le norme in contestazione sottoporrebbero «situazioni eguali di fronte alla tutela giurisdizionale», può in questa sede ribadirsi come sia «proprio l&#8217;avvenuta dichiarazione della situazione di emergenza, <i>ex</i> art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992», a costituire «l&#8217;elemento caratterizzante la fattispecie oggetto della censurata disciplina, impedendo, così, di ravvisare quel profilo di omogeneità tra tale ipotesi e quella – con cui essa viene posta a confronto – dell&#8217;ordinario esercizio dei poteri amministrativi», profilo che rappresenta, invece, «il presupposto indispensabile ai fini della loro valutazione comparativa» (così, ancora, la sentenza n. 237 del 2007);<br />
    che in ordine, poi, all&#8217;asserita violazione dell&#8217;art. 24 – motivata sull&#8217;assunto che la devoluzione al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, e non a quello locale, delle controversie relative all&#8217;esercizio dei poteri emergenziali determinerebbe «un aggravio all&#8217;esercizio del diritto di difesa» – sì è già osservato come la disposta <i>translatio iudicii</i> non costituisce un «grave ostacolo» al conseguimento della tutela giurisdizionale», non concretizzando quella condizione di «sostanziale impedimento all&#8217;esercizio del diritto di azione garantito dall&#8217;art. 24 della Costituzione» suscettibile «di integrare la violazione del citato parametro costituzionale» (così, nuovamente, la sentenza n. 237 del 2007);<br />
    che, d&#8217;altra parte, neppure può ravvisarsi la denunciata violazione dell&#8217;art. 23 dello statuto regionale di autonomia (motivata anche dall&#8217;odierno rimettente in base all&#8217;assunto che l&#8217;impugnativa dei «provvedimenti adottati da organi dello Stato centrale, nelle situazioni di emergenza» rientra certamente tra quegli «affari concernenti la Regione» che, ai sensi della predetta disposizione statutaria, sarebbero devoluti, in sede di appello, alla competenza del Consiglio di giustizia amministrativa);<br />
    che, difatti, la più volte citata sentenza n. 237 del 2007 ha chiarito che la predetta norma statutaria «stabilisce soltanto che gli organi giurisdizionali centrali debbano avere in Sicilia le sezioni per gli affari concernenti la regione», sicché «l&#8217;attribuzione della competenza al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, anziché ai diversi Tribunali amministrativi regionali dislocati su tutto il territorio nazionale, non viola l&#8217;art. 23 dello statuto siciliano»;<br />
    che, d&#8217;altra parte, neppure ricorrono le condizioni per accogliere le due questioni sollevate in via subordinata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana;<br />
    che in relazione alla censura avente ad oggetto il comma 2-<i>bis</i> limitatamente alle parole «e dei consequenziali provvedimenti commissariali», si può ribadire come «la scelta compiuta dal legislatore di accomunare tali atti alle ordinanze che ne costituiscono il presupposto risponda alla (già segnalata) non irragionevole esigenza di assicurare – per i motivi in precedenza esposti – la concentrazione presso lo stesso giudice di tutte le controversie che investano le modalità di esercizio dei poteri emergenziali, e ciò indipendentemente dall&#8217;ambito territoriale di efficacia, più o meno delimitato, dei provvedimenti che ne sono estrinsecazione» (sentenza n. 237 del 2007);<br />
    che, infine, in merito alla censura che investe – in via di estremo subordine – la sola disciplina transitoria recata dal comma 2-<i>quater</i> dell&#8217;art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, è sufficiente ribadire, per un verso, che il principio costituzionale del giudice naturale «viene rispettato»<i> </i>allorché «la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente: in questo caso, infatti, lo spostamento della competenza dall&#8217;uno all&#8217;altro ufficio giudiziario non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento – e, dunque, della designazione di un nuovo giudice “naturale” – che il legislatore, nell&#8217;esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente» (sentenza n. 237 del 2007);<br />
    che, per altro verso, non può neppure ipotizzarsi la violazione del diritto del cittadino ad ottenere una decisione di merito senza onerose reiterazioni, atteso che – come già chiarito – non ricorre, nella specie, quella condizione di «sostanziale impedimento all&#8217;esercizio del diritto di azione garantito dall&#8217;art. 24 della Costituzione», suscettibile «di integrare la violazione del citato parametro costituzionale»; <br />
    che, pertanto, non essendo state prospettate – in relazione a nessuna delle censure formulate dal giudice rimettente – argomentazioni nuove, rispetto a quelle già esaminate da questa Corte, si impone, nel caso di specie, la declaratoria di manifesta infondatezza delle questioni sollevate. <br />
<i>    Visti </i>gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. </p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><i>    dichiara</i> la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 2-<i>bis</i>, 2-<i>ter</i> e 2-<i>quater</i>, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l&#8217;emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, sollevata – in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione, e all&#8217;art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 – dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con l&#8217;ordinanza in epigrafe;<br />
<i>    dichiara</i> la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 2-<i>bis</i>, del medesimo art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2006, limitatamente alle parole «e dei consequenziali provvedimenti commissariali», sollevata – in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione e all&#8217;art. 23, primo comma, dello statuto regionale di autonomia – dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con l&#8217;ordinanza in epigrafe;<br />
<i>    dichiara</i> la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 2-<i>quater</i> dell&#8217;art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2006, sollevata – in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione – dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con l&#8217;ordinanza in epigrafe.<br />
    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2007.<br />
F.to:<br />
Franco BILE, Presidente<br />
Alfonso QUARANTA, Redattore<br />
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-5-12-2007-n-417/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 5/12/2007 n.417</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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