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	<title>5/12/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5/12/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.16497</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-5-12-2007-n-16497/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-5-12-2007-n-16497/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.16497</a></p>
<p>Pres. Pugliese, est. PasanisiAmoako Edward Obeng (Avv. Scalzone) c. Questura di Caserta (Avvocatura distrettuale dello Stato). sull&#8217;illegittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che faccia riferimento ad una sola condanna penale, senza alcuna valutazione della attuale pericolosità sociale dello straniero Stranieri &#8211; Permesso di soggiorno &#8211; Diniego di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-5-12-2007-n-16497/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.16497</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-5-12-2007-n-16497/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.16497</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese, est. Pasanisi<br />Amoako Edward Obeng (Avv. Scalzone) c. Questura di Caserta (Avvocatura distrettuale dello Stato).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che faccia riferimento ad una sola condanna penale, senza alcuna valutazione della attuale pericolosità sociale dello straniero</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stranieri &#8211; Permesso di soggiorno &#8211; Diniego di rinnovo- Fondato sulla pendenza dei due procedimenti penali poi superati dai relativi decreti di archiviazione – Senza alcuna valutazione della pericolosità sociale dell’interessato – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La determinazione ostativa alla permanenza nel territorio dello Stato di uno straniero presuppone pur sempre la considerazione della circostanza che l&#8217;interessato “sia considerato una minaccia per l&#8217;ordine pubblico e la sicurezza dello Stato” ai sensi dell&#8217;art. 4 comma 3 ultimo periodo t.u. n. 286 del 1998, nel testo anteriore alla novella del 2002; considerazione che deve, a sua volta, essere sostenuta da idonea motivazione in relazione, da un lato, ai fatti addebitati, dall&#8217;altro alla condotta dello straniero al momento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, circa la pericolosità del soggetto e l&#8217;idoneità del suo trattenimento in Italia a minare l&#8217;ordine pubblico e le condizioni di sicurezza dello Stato. Pertanto, deve considerarsi illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che non valuti l’attuale pericolosità sociale dello straniero e che non tenga in considerazione la sua condotta (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;<br />
(1) C.d.S., Sez. VI, 21 settembre 2006, n. 5563</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;illegittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che faccia riferimento ad una sola condanna penale, senza alcuna valutazione della attuale pericolosità sociale dello straniero</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>n. 16497/07 Reg. Sent.</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
NAPOLI &#8211; SEZIONE QUARTA</b></p>
<p>composto dai Signori: dott. Eduardo Pugliese   Presidente; dott. Leonardo Pasanisi		                 	       Consigliere est.; dott.ssa Rosa Perna	       Referendario																																																																																									</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p>sul ricorso n. 9457/2002 R.G. proposto da</p>
<p><b>Amoako Edward Obeng</b>, nato a Koforidua (Ghana) il 16/2/1967, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Scalzone e con lo stesso  elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Michelangelo da Caravaggio n. 70/b, presso lo studio Puca-Nissim;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Questura di Caserta</b>, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui è ope legis domiciliata alla via Diaz n. 11;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione:<br />
del decreto di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, cat. A 12/IMM/02 625RS dell’1/3/2002, notificato al ricorrente in data 21/9/02 e del verbale di intimazione notificato contestuaaalmente.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio della Questura di Caserta;<br />
VISTA l’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 119 del 23 febbraio 2007 e la documentazione fatta pervenire dalla resistente amministrazione in data 13 aprile 2007;<br />
VISTA l’ulteriore ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 519 del 29 agosto 2007;<br />
UDITO alla pubblica udienza del 5 dicembre 2007 (nessuno comparso per le parti), il relatore consigliere dott. Leonardo Pasanisi;<br />
RITENUTO e CONSIDERATO quanto segue in</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>RILEVATO che:<br />
&#8211;	l’impugnato decreto di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal cittadino ghanese Amoako Edward Obeng si fonda sul fatto che lo stesso, con l’alias Ekow Attah Jonathan, risulterebbe sottoposto, in qualità di indagato, a due procedimenti penali innanzi alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (rispettivamente per <<false generalità e ricettazione di carta di identità>>, procedimento n. 15735/99/22 RG e per <<resistenza a pubblico ufficiale e false generalità>> procedimento n. 5264/2000 RG);<br />	<br />
&#8211;	il ricorrente ha tuttavia dedotto, con il primo motivo di ricorso, che egli non risulterebbe più, per la gran parte, indagato, essendo intervenuta, in relazione alla prima notizia di reato (false generalità e ricettazione di carta di identità) richiesta di archiviazione ad istanza del PM presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (relativa al procedimento n. 15735/99/22 RG) ed in relazione alla seconda, analoga richiesta della medesima Procura (relativa al procedimento n. 5264/2000 RG) limitatamente al reato di resistenza a pubblico ufficiale (ma non anche per quello di false generalità); che, egli ha, a tal fine, depositato in giudizio le suddette richieste di archiviazione;<br />	<br />
&#8211;	al fine di accertare l&#8217;esito delle due suddette richieste di archiviazione, nonché del procedimento relativo al reato di false generalità, questa Sezione ha disposto istruttoria, cui tuttavia la resistente amministrazione statale ha dato esecuzione depositando documentazione attinente ad altra vicenda penale (condanna penale emessa dal GIP del Tribunale di Roma irrev. il 20/7/05 per detenzione illecita di sostanze stupefacenti), non riguardante il provvedimento oggetto del presente ricorso;<br />	<br />
RITENUTO pertanto che:<br />
&#8211;	alla luce di quanto precede, deve essere condiviso il primo motivo dedotto dal ricorrente, risultando provata, anche in applicazione dell&#8217;articolo 116, comma 2°, c.p.c., l’erroneità della determinazione amministrativa impugnata, che si è fondata su un presupposto di fatto (pendenza dei due procedimenti penali, da cui è stata poi desunta la pericolosità sociale del richiedente) poi rivelatosi insussistente o comunque superato dai decreti di archiviazione adottati dal giudice penale;<br />	<br />
&#8211;	al riguardo, deve essere richiamato l’orientamento della giurisprudenza, secondo cui, infatti, <<La determinazione ostativa alla permanenza nel territorio dello Stato di uno straniero presuppone pur sempre la considerazione della circostanza che l'interessato “sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato” ai sensi dell'art. 4 comma 3 ultimo periodo t.u. n. 286 del 1998, nel testo anteriore alla novella del 2002; considerazione che deve, a sua volta, essere sostenuta da idonea motivazione in relazione, da un lato, ai fatti addebitati, dall'altro alla condotta dello straniero al momento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, circa la pericolosità del soggetto e l'idoneità del suo trattenimento in Italia a minare l'ordine pubblico e le condizioni di sicurezza dello Stato. Pertanto, deve considerarsi illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che faccia riferimento ad una sola condanna penale, senza alcuna valutazione della successiva condotta dello straniero e della sua attuale pericolosità sociale>> (C.d.S., Sez. VI, 21 settembre 2006, n. 5563);<br />	<br />
&#8211;	in conclusione, il ricorso deve esserte accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato;<br />	<br />
&#8211;	sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio;																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Quarta, accoglie il ricorso in epigrafe (n. 9457/2002 R. Gen.), e per l’effetto annulla l’atto impugnato.<br />
Compensa le spese, le competenze e gli onorari di giudizio. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 5 dicembre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-5-12-2007-n-16497/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.16497</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.609</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-609/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-609/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.609</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento di una Provincia avente ad oggetto un’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.lgs. 18.2.2005 n. 59 per lo smaltimento ad un’industria farmaceutica, atteso che, una volta intervenuta l’ autorizzazione, è la stessa a regolare lo svolgimento delle lavorazioni e degli interventi di adeguamento e che,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-609/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.609</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-609/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.609</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di una Provincia avente ad oggetto un’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.lgs. 18.2.2005 n. 59 per lo smaltimento ad un’industria farmaceutica, atteso che, una volta intervenuta l’ autorizzazione, è la stessa a regolare lo svolgimento delle lavorazioni e degli interventi di adeguamento e che, quanto al contenuto delle misure concretamente imposte, le stesse appaiono esenti da vizi logici estrinsecamente rilevabili e adeguatamente fondate sulle risultanze della complessa istruttoria. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11555/g">Ordinanza sospensiva del 5 febbraio 2008 n. 575</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00609/2007 REG.ORD.<br />
N. 01465/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 1465 del 2007, proposto da:<br /><b>Abc Farmaceutici S.p.a.</b>, con sede legale in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 72, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore dott. Alberto Giraudi, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Riccardo Montanaro, con domicilio eletto presso il suo studio, in Torino, via del Carmine, 2;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Provincia di Novara</b>, in persona del Presidente pro tempore della giunta Provinciale, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. prof. Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso il suo studio, in Torino, via Pietro Palmieri, 40;<br />
il <b>Comune di Trecate</b>, in persona del Sindaco pro tempore;</p>
<p>il <b>Comune di Cerano</b>, in persona del Sindaco pro tempore;</p>
<p><b>l’Agenzia Regionale Protezione Ambientale A.R.P.A. Piemonte &#8211; Dipartimento Provinciale di Novara</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore;</p>
<p><b>l’Agenzia Regionale Protezione Ambientale A.R.P.A. del Piemonte</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore;</p>
<p><b>l’Azienda Sanitaria Locale N. 13 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.) – Sede di Novara</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore;</p>
<p><b>l’Azienda Sanitaria Locale N. 13 – Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.PRE.S.A.L.), </b>in persona del legale rappresentante pro tempore;</p>
<p><b>l’Azienda Sanitaria Locale N. 13</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore;</p>
<p><b>l’A.I.A. &#8211; Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino S.r.l., </b> in persona del legale rappresentante pro tempore;</p>
<p><b>l’Associazione Irrigazione Est Sesia – Consorzio di irrigazione e di bonifica</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore;</p>
<p>il <b>Ministero dell&#8217;Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara), </b> in persona del Ministro pro tempore;</p>
<p>la <b>Regione Piemonte</b>, in persona del Presidente pro tempore;</p>
<p>il <b>Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore;<br />
per l&#8217;annullamento previ provvedimenti cautelari<br />
&#8211; del provvedimento della Provincia di Novara, 3° Settore &#8211; Ambiente Ecologia Energia, a firma del Dirigente del Settore, n. 5280/2007 in data 19 novembre 2007, avente ad oggetto &#8220;ABC Farmaceutici S.p.A. &#8211; Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, per le sole parti attinenti all&#8217;oggetto dell&#8217;impugnativa.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Novara;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 05/12/2007 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato che, ad un primo sommario esame, il ricorso non merita accoglimento, considerato che, una volta intervenuta l’A.I.A. è la stessa a regolare lo svolgimento delle lavorazioni e degli interventi di adeguamento e che, quanto al contenuto delle misure concretamente imposte, le stesse appaiono esenti da vizi logici estrinsecamente rilevabili e adeguatamente fondate sulle risultanze della complessa istruttoria.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<</b></p>
<p>br><br />
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; 2 Sezione &#8211; Rigetta l’istanza cautelare contenuta nel ricorso.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 05/12/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Giuseppe Calvo, Presidente<br />
Antonio Plaisant, Primo Referendario, Estensore<br />
Giorgio Manca, Referendario<br />
   L&#8217;ESTENSORE<br /> IL PRESIDENTE<br />IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-609/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.609</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.350</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-350/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-350/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-350/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.350</a></p>
<p>Non va sospesa l’aggiudicazione dell’appalto per il servizio di pulizia e di altri servizi integrati in un ospedale se il ricorso appare inammissibile per omessa impugnazione della delibera di esclusione dalla gara, conosciuta dal rappresentante della ricorrente presente alla seduta di gara. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-350/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.350</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-350/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.350</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’aggiudicazione dell’appalto per il  servizio di pulizia e di altri servizi integrati in un ospedale se il ricorso appare inammissibile per omessa impugnazione della  delibera di esclusione dalla gara, conosciuta dal rappresentante della ricorrente presente alla seduta di gara. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11723/g">Ordinanza sospensiva del 19 febbraio 2008 n. 813</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00350/2007 REG.ORD.<br />
N. 00500/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 500 del 2007, proposto da:<b>A.T.I. Markas Service Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Pontecorvo, Domenico Scazzariello, con domicilio eletto presso C/O Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ospedale Oncologico Regionale di Rionero in Vulture</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Petrone, con domicilio eletto presso Luigi Petrone Avv. in Potenza, corso XVIII Agosto, 2;<br />
nei confronti di<br />
<b>Logica Servizi Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Romano, Michele Romano, con domicilio eletto presso Michele Romano Avv. in Potenza, via N. Sole, 11;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
DELIBERA N. 457 DEL 5/9/2007: AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA E DI ALTRI SERVIZI INTEGRATI IN FAVORE DELLA DITTA CONTROINTERESSATA.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ospedale Oncologico Regionale di Rionero in Vulture;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Logica Servizi Srl;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 05/12/2007 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto, in conformità alle eccezioni sollevate dalla parti resistenti, che il gravame s’appalesa inammissibile in quanto non risulta essere stata a suo tempo impugnata la delibera di esclusione dalla gara “de qua”, adottata dalla commissione in data 24/4/07 con verbale n. 29 e conosciuta nella stessa data dal rappresentante della ricorrente presente alla seduta in parola;</p>
<p>Ritenuto comunque, quanto al merito, che la “lex” di gara non sembra presentare profili di equivocità anche alla luce dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante a seguito dei proposti quesiti;</p>
<p>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA Rigetta la suindicata domanda incidentale di sospensione cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 05/12/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Antonio Camozzi, Presidente<br />
Giancarlo Pennetti, Consigliere, Estensore<br />
Pasquale Mastrantuono, Primo Referendario<br />
       L&#8217;ESTENSORE<br /> IL PRESIDENTE<br />IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-350/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.350</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.1160</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-1160/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-1160/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-1160/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.1160</a></p>
<p>Non va sospesa l’aggiudicazione di una gara bandita da un ente parco per un intervento ”assistenza tecnica” anni 2000/2006, tenendo conto della tipologia dei servizi svolti, riconducibili ad affidamento diretto senza gara e con modalità di autofinanziamento. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; Ordinanza sospensiva del 19</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-1160/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.1160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-1160/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.1160</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’aggiudicazione di una gara bandita da un ente parco per un    intervento ”assistenza tecnica” anni 2000/2006, tenendo conto della tipologia dei servizi svolti, riconducibili ad affidamento diretto senza gara e con modalità di autofinanziamento. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11750/g">Ordinanza sospensiva del 19 febbraio 2008 n. 928</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO<br />REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />SALERNO </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 1160/2007<br />
Registro Generale: 1682/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GIOVANNI DE LEO Presidente<br />SABATO GUADAGNO Cons., relatore<br />
EZIO FEDULLO Primo Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 05 Dicembre 2007<br />
Visto il ricorso 1682/2007  proposto da:<br />
<b>IPOGEA  &#8211; SOC. COOP. DI PRODUZIONE</b>rappresentato e difeso da:FEOLA AVV.* . * MARCELLO G.con domicilio eletto in SALERNOVIA G.V.QUARANTA N. 5</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E DEL VALLO DI DIANO </b><br />
rappresentato e difeso da:AVVOCATURA STATOcon domicilio eletto in SALERNOCORSO VITTORIO EMANUELE N.58<br />
e nei confronti di<br /><b>AGRICONSULTING S.P.A.</b>  rappresentato e difeso da:TRAVAGLINI GRISOSTOMI AVV. LORENZOSALVO AVV. FILIPPO MARIAcon domicilio eletto in SALERNOVIA G.V.QUARANTA,8<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />della determina n.243/07 di aggiudicazione appalto del servizio per la realizzazione dell’intervento “Assistenza Tecnica” anni 2000-2006 e di ogni altro atto connesso;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AGRICONSULTING S.P.A.<br />ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E DEL VALLO DI DIANO<br />Udito il relatore Cons. SABATO GUADAGNO  e uditi altresì gli avvocati presenti come da verbale di udienza;<br />
Considerato, a prescindere dall’esame dei profili pregiudiziali prospettati ex adverso, che il ricorso non appare prima facie assistito da sufficienti elementi di fondatezza, tenuto conto della tipologia dei servizi svolti, riconducibili ad affidamento diretto senza gara e con modalità di autofinanziamento;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 e la legge 205/2000;<br />
Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art.21 della legge n.1034/1971;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>SALERNO, li 05 Dicembre 2007</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />L’ESTENSORE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-1160/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.1160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.3516</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-3516/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-3516/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-3516/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.3516</a></p>
<p>Non va sospeso l’annullamento ad opera del Ministero per i beni e attività culturali di un permesso di costruire un parcheggio poichè il provvedimento impugnato appare legittimo. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; Ordinanza sospensiva dell’8 aprile 2008 n. 1944 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA CAMPANIANAPOLI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-3516/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.3516</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-3516/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.3516</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso l’annullamento ad opera del Ministero per i beni e attività culturali di un permesso di costruire un parcheggio poichè il provvedimento impugnato appare legittimo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/4/12210/g">Ordinanza sospensiva dell’8 aprile 2008 n. 1944</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA CAMPANIA<br />NAPOLI </b></p>
<p align=center><b>SETTIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze:  3516/2007<br />Registro Generale: 6388/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
FRANCESCO GUERRIERO   Presidente<br />  MARIANGELA CAMINITI  Primo Ref., relatore<br />
GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI  Primo Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 05 Dicembre 2007<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Visto il ricorso 6388/2007  proposto da:<br />
<b>VESPOLI ANTONIO</b> e <b>FLORIO RAFFAELA </b><br />
rappresentati e difesi da: MEROLLA MATTEO, FUSCO GAETANO ROCCO e ACAMPORA ANNAcon domicilio eletto in NAPOLI VIA TOLEDO, 429  C/O ST. BILANCIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>MINISTERO BENI ATTIVITA&#8217; CULTURALI</b> rappresentato e difeso da: D&#8217;AMICO ANGELO con domicilio eletto in NAPOLI C/O AVV.RA STATO VIA DIAZ,11<br />
&#8211; <b>SOPRINT. BB AA-PAESAGGIO PATRIM. STORICO ART.DEMOETNOANTROP.</b><br />
&#8211; <b>COMUNE DI AGEROLA </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />del Decreto del 14.09.2007 con il quale si annulla l’autorizzazione a costruire un parcheggio;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO BENI ATTIVITA&#8217; CULTURALI<br />
Udito il relatore Primo Ref. MARIANGELA CAMINITI<br /> Udite altresì le parti come da verbale di udienza;<br />
Considerato che, ad un primo sommario esame, il ricorso non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris, atteso che il provvedimento impugnato appare legittimo.<br />
Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
RESPINGE  la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>NAPOLI, li 05 Dicembre 2007<br />
IL PRESIDENTE<br />L’ESTENSORE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-ordinanza-sospensiva-5-12-2007-n-3516/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/12/2007 n.3516</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.412</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-5-12-2007-n-412/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-5-12-2007-n-412/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-5-12-2007-n-412/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.412</a></p>
<p>Pres. BILE – Red. MAZZELLA Bilancio e contabilità pubblica -Introduzione di un limite alla spesa del personale, con sanzione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo in caso di mancato rispetto. Amministrazione pubblica -Divieto di assunzioni di personale, a qualsiasi titolo, nel caso di mancato conseguimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-5-12-2007-n-412/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.412</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-5-12-2007-n-412/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.412</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE – Red. MAZZELLA</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Bilancio e contabilità pubblica -Introduzione di un limite alla spesa del personale, con sanzione del divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo in caso di mancato rispetto.<br />
Amministrazione pubblica -Divieto di assunzioni di personale, a qualsiasi titolo, nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti nel comma 198 della legge finanziaria per il2006; Costituzione di un &#8220;tavolo tecnico&#8221; con rappresentanti delle Regioni e dello Stato allo scopo di monitorare e verificare gli adempimenti previsti nel comma 198 dell&#8217;art. 1 della legge 266/2006.<br />
Incarichi di uffici dirigenziali di livello generale -Criteri per l&#8217;individuazione dei trattamenti accessori massimi -Determinazione ad opera di decreto del Presidente del consiglio dei ministri.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È estinto il giudizio concernente le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 204, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge finanziaria 2006), come sostituito dall&#8217;art. 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all&#8217;evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevate, in riferimento agli artt. 116, primo comma, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta), e 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione Valle d&#8217;Aosta.</p>
<p>È cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 204, secondo periodo, della legge n. 266 del 2005 – come sostituito dall&#8217;art. 30 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 –, e dell&#8217;art. 1, comma 204-bis, della legge n. 266 del 2005 – introdotto dallo stesso art. 30 del decreto-legge n. 223 del 2006 –, sollevate, in riferimento all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 204, primo periodo, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dall&#8217;art. 30 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, sollevate, in riferimento artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Veneto e Toscana.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 34, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, sollevata dalla Regione Veneto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></p>
<p>
composta dai signori:</p>
<p>  Presidente: Franco BILE;<br />
  Giudici:  Giovanni Maria FLICK Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,<br />
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,  Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,<br />
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,<br /> Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all&#8217;evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all&#8217;evasione fiscale), promossi: dalla Regione Veneto con ricorsi notificati il 31 agosto 2006 ed il 5 ottobre 2006, depositati in cancelleria l&#8217;11 settembre 2006 e l&#8217;11 ottobre 2006 ed iscritti ai nn. 96 e 103 del registro ricorsi 2006; dalla Regione Toscana con ricorso notificato il 28 settembre 2006, depositato in cancelleria il 26 settembre 2006 ed iscritto al n. 99 del registro ricorsi 2006; dalla Regione Valle d&#8217;Aosta con ricorso notificato il 10 ottobre 2006, depositato in cancelleria il 19 ottobre 2006 ed iscritto al n. 107 del registro ricorsi 2006.<br />
	<i>Visti</i> gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
	<i>udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 6 novembre 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella;<br />	<br />
	<i>uditi</i> gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana e l&#8217;avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />
</i></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i>	1. – Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Regione Veneto ha proposto in via principale questioni di legittimità costituzionale, tra l&#8217;altro, degli artt. 30 e 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all&#8217;evasione fiscale), lamentando la violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.<br />	<br />
	Dopo la conversione in legge del menzionato decreto-legge – avvenuta con legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all&#8217;evasione fiscale) – la medesima Regione Veneto ha proposto analoghe questioni contro le norme prima citate così come convertite dalla legge, mentre la Regione Toscana e la Regione Valle d&#8217;Aosta, con distinti ricorsi, hanno proposto, tra l&#8217;altro, questione di legittimità costituzionale del solo art. 30 del d. l. n. 223 del 2006 convertito in legge, denunciando la violazione, la prima, degli artt 117 e 119 Cost. e, la seconda, degli artt. 116, primo comma, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., 2, primo comma, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), 3, primo comma, lettera <i>f</i>), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta), e 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).<br />	<br />
	2. – Con riferimento all&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006, la Regione Veneto denuncia che la norma, introducendo il divieto di assunzioni di personale, a qualsiasi titolo, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti nell&#8217;art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge finanziaria 2006), violerebbe la sfera di autonomia delle Regioni garantita dalla Costituzione.<br />	<br />
    La ricorrente, ricordato che l&#8217;art. 1, comma 198, della legge n. 266 del 2005 impone alle amministrazioni regionali, agli enti locali ed agli enti del servizio sanitario nazionale di adottare le misure necessarie a garantire che le spese di personale non superino, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, il corrispondente ammontare dell&#8217;anno 2004 diminuito dell&#8217;1 per cento, deduce che l&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006 ha sostituito l&#8217;originario comma 204 del citato art. 1 della legge n. 266 del 2005. Tale norma ora prevede, ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al comma 198, la costituzione di un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei ministri &#8211; Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei ministri &#8211; Dipartimento degli affari regionali e del ministero dell&#8217;interno, con l&#8217;obiettivo di acquisire, dagli enti destinatari della norma, la documentazione (certificata dall&#8217;organo di revisione contabile), delle misure adottate e dei risultati conseguiti, di fissare specifici criteri e modalità operative per il monitoraggio e la verifica dell&#8217;effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa, di verificare la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento, di elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa di personale.<br />
    Inoltre la norma impugnata ha introdotto un comma 204-<i>bis</i> che prevede, da un lato, la trasmissione alla Corte dei conti delle risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 e, dall&#8217;altro, il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo a carico degli enti che omettono di inviare al tavolo tecnico la documentazione, certificata dall&#8217;organo di revisione contabile, relativa alle misure adottate ed ai risultati conseguiti nel contenimento delle spese per il personale.<br />
	La ricorrente lamenta che quelle introdotte dall&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006 sarebbero norme contenenti precetti puntuali e specifici che non lascerebbero alla Regione margini di disposizione in via autonoma, nonostante la materia rientri nell&#8217;ambito del «coordinamento della finanza pubblica» di cui all&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., rispetto al quale allo Stato spetta solo il potere di dettare i principi fondamentali.<br />	<br />
    Quanto al divieto di assunzione di personale quale conseguenza della mancata realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa, esso, ad avviso della Regione, violerebbe l&#8217;autonomia regionale in materia di organizzazione degli uffici, nonché l&#8217;autonomia di spesa, di cui agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.<br />
    3. – Nel proprio ricorso, la Regione Toscana sostiene che l&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006, aggravando il vincolo derivante dall&#8217;art. 1, comma 198, della legge n. 266 del 2005 (mediante la previsione del divieto di procedere ad assunzioni a carico degli enti che non abbiano potuto rispettarlo), lede l&#8217;autonomia in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico dei dipendenti – in cui rientra anche la disciplina delle assunzioni – che compete alle Regioni ai sensi dell&#8217;art. 117, quarto comma, della Costituzione ed incide sull&#8217;ordinamento e sull&#8217;organizzazione regionali. <br />
    Né la norma potrebbe ritenersi legittima in virtù del necessario concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, perché il legislatore statale deve comunque salvaguardare l&#8217;autonomia degli enti nell&#8217;attuazione di quegli obiettivi.<br />
    La Regione conclude ribadendo che limiti e vincoli puntuali a specifiche voci di spesa delle Regioni e degli enti regionali, aggravati con la previsione, posta dall&#8217;impugnata disposizione, del divieto di future assunzioni in caso di inosservanza dei vincoli stessi, sono illegittimi per violazione degli artt. 117 e 119 Costituzione.<br />
    4. – Anche la Regione Valle d&#8217;Aosta impugna il citato art. 30 nella parte in cui, modificando il comma 204 dell&#8217;art. 1 della legge n. 266 del 2005, stabilisce a carico delle amministrazioni regionali e locali un divieto assoluto e temporalmente illimitato di procedere ad assunzioni di personale, perché la norma, ponendo un limite diretto, immediato ed integrale ad una singola voce di spesa, quale quella relativa alle assunzioni, non può essere considerata come rivolta alla posizione di norme di principio ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.<br />
    La Regione aggiunge che il divieto di assumere personale a tempo indeterminato contrasta anche con l&#8217;art. 2, primo comma, dello statuto della Regione Valle d&#8217;Aosta, il quale, alle lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), stabilisce, rispettivamente, che la Regione ha potestà legislativa piena sia in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale», sia in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni». Conseguentemente esula dalla competenza dello Stato intervenire con norme, come quella censurata, che incidono sull&#8217;ordinamento degli uffici regionali, pretendendo di definirne la composizione attraverso divieti relativi all&#8217;assunzione di personale, e sullo stato giuridico del personale medesimo, mediante il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo. Parimenti, la competenza legislativa regionale sull&#8217;ordinamento degli enti locali implica la competenza della Regione a dettare la disciplina riguardante anche gli aspetti concernenti l&#8217;entità numerica del personale dipendente.<br />
    Infine, la ricorrente lamenta che la norma impugnata contrasta con l&#8217;art. 4 dello statuto della Regione Valle d&#8217;Aosta che, attribuendo alla Regione le funzioni amministrative sulle materie nelle quali essa ha potestà legislativa, implicitamente tutela l&#8217;autonomia regionale in materia di attività (e relative determinazioni di spesa) dirette all&#8217;assunzione del personale necessario per svolgere dette funzioni ed assicurare il buon andamento ed il funzionamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione stessa. <br />
    4.1. – La Regione Valle d&#8217;Aosta impugna l&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006 anche nella parte in cui, modificando il comma 204 dell&#8217;art. 1 della legge n. 266 del 2005, prevede la costituzione di un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali e dello Stato, con la finalità di monitorare e verificare gli adempimenti, posti anche a carico delle Regioni, previsti al comma 198 dell&#8217;art. 1 della legge n. 266 del 2005.<br />
    Ad avviso della ricorrente quelle attribuite al tavolo tecnico sarebbero funzioni di controllo sugli atti di spesa degli enti destinatari, incompatibili sia con l&#8217;art. 9, secondo comma, della legge cost. n. 3 del 2001, che tali controlli esclude, sia con l&#8217;art. 2, primo comma, lettera <i>b</i>), dello statuto della Regione Valle d&#8217;Aosta che, attribuendo alla potestà legislativa primaria della Regione la materia «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», comprenderebbe tra le attribuzioni regionali anche il regime dei controlli sugli atti degli enti locali.<br />
    Secondo la Regione, poi, l&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006 sarebbe illegittimo anche con riguardo alle modalità di composizione del tavolo tecnico. La norma, infatti, nello stabilire genericamente che esso include «rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali», non terrebbe conto della posizione differenziata che nell&#8217;impianto costituzionale assumono le Regioni speciali ed in particolare la Valle d&#8217;Aosta. Infatti il vago richiamo agli «enti esponenziali» del sistema delle autonomie trascurerebbe che tra le autonomie regionali esistono posizioni costituzionalmente differenziate, con conseguente menomazione della garanzia che l&#8217;art. 116, primo comma, Cost., accorda alle Regioni a statuto speciale, garanzia la quale richiederebbe che, nel disciplinare la composizione del tavolo tecnico, il legislatore statale predisponga un sistema in grado di assicurare la distinta rappresentanza delle predette Regioni.<br />
	5. – La sola Regione Veneto impugna anche l&#8217;art. 34, comma 1, del d. l. n. 223 del 2006, il quale aggiunge all&#8217;art. 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), un ulteriore periodo a norma del quale i criteri per l&#8217;individuazione dei trattamenti accessori massimi spettanti al personale dirigenziale sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.<br />	<br />
    A parere della Regione, anche questa sarebbe una norma statale in materia di coordinamento della finanza pubblica dal contenuto specifico, dettagliato ed autoapplicativo. Essa non rispetterebbe gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., perché non detta un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e non consente al legislatore regionale di porre in essere alcuna normativa di dettaglio della materia, non solo in via legislativa, ma nemmeno attraverso una normazione secondaria di mera esecuzione, impedendo alle Regioni di stabilire un diverso regime economico dei trattamenti accessori massimi per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale, in relazione alle concrete realtà regionali.<br />
	6. – Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in ciascuno dei quattro giudizi.<br />	<br />
	6.1. – In quello promosso dalla Regione Toscana eccepisce preliminarmente l&#8217;inammissibilità, per carenza di interesse a ricorrere, della questione sollevata rispetto all&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006, deducendo che tale norma sostituisce – con disposizioni di contenuto analogo – il comma 204 dell&#8217;art. 1 della legge n. 266 del 2005, a suo tempo già impugnato dalla stessa regione Toscana.<br />	<br />
    6.2. – Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene l&#8217;infondatezza di tutte le questioni, affermando che sia l&#8217;art. 30, sia l&#8217;art. 34, comma 1, del d. l. n. 223 del 2006 sono norme di contenimento della spesa pubblica che rientrano nella competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.<br />
    Né l&#8217;art. 34, comma 1, potrebbe essere considerato una norma di dettaglio, perché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da esso previsto dovrà stabilire solamente i criteri per l&#8217;individuazione dei trattamenti accessori massimi dovuti ai dirigenti e non i limiti massimi di quei trattamenti; inoltre tale previsione risulta adeguata e proporzionale all&#8217;obiettivo di contenimento della spesa pubblica.<br />
	7. – In prossimità dell&#8217;udienza pubblica la Regione Veneto ed il Presidente del Consiglio dei ministri hanno depositato memorie.<br />	<br />
	Quelle della Regione Veneto (una per ciascuno dei due giudizi da essa introdotti) ripetono argomentazioni e conclusioni già contenute nei ricorsi.<br />	<br />
	Quella del Presidente del Consiglio dei ministri contiene, in aggiunta a quanto già dedotto in sede di costituzione in giudizio, il richiamo alla sentenza n. 169 del 2007 di questa Corte a sostegno della tesi dell&#8217;infondatezza delle questioni relative all&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006, norma che costituirebbe anch&#8217;essa un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.<br />	<br />
    8. – La Regione Valle d&#8217;Aosta, invece, ha depositato atto di rinuncia al proprio ricorso, limitatamente alle questioni sollevate rispetto all&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006.<br />
    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di accettazione della predetta rinuncia.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />
</i></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i>    1. – Le Regioni Veneto, Toscana e Valle d&#8217;Aosta, con distinti ricorsi, hanno impugnato, tra l&#8217;altro, gli artt. 30 e 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all&#8217;evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.<br />
    In particolare, la Regione Veneto ha proposto in via principale questioni di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 34, comma 1, del d. l. n. 223 del 2006 n. 223, denunciando la violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.<br />
    Successivamente alla conversione in legge del menzionato decreto-legge, la medesima Regione Veneto ha proposto analoghe questioni contro le norme prima citate così come convertite dalla legge, mentre la Regione Toscana e la Regione Valle d&#8217;Aosta hanno proposto, tra l&#8217;altro, questione di legittimità costituzionale del solo art. 30 del d. l. n. 223 del 2006 convertito in legge, denunciando la violazione, la prima, degli artt 117 e 119 Cost. e, la seconda, degli artt. 116, primo comma, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., 2, primo comma, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), 3, primo comma, lettera <i>f</i>), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta), e 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).<br />
	2. – La trattazione delle indicate questioni di legittimità costituzionale viene qui separata da quella delle altre, promosse con i medesimi ricorsi, per le quali è opportuno procedere ad un esame distinto. I giudizi, così separati e delimitati nell&#8217;oggetto, vanno riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi in considerazione della analogia delle questioni prospettate.<br />	<br />
	3. – Preliminarmente, ai sensi dell&#8217;art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, deve essere dichiarata l&#8217;estinzione del giudizio limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Valle d&#8217;Aosta ed aventi ad oggetto l&#8217;art. 1, comma 204, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge finanziaria 2006), come sostituito dall&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006.<br />	<br />
	Infatti, con atto del 15 ottobre 2007, la Regione ha rinunciato al proprio ricorso limitatamente a tali questioni ed il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto del 5 novembre 2007, ha dichiarato di accettare la rinuncia.<br />	<br />
	4. – Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l&#8217;eccezione di inammissibilità per difetto di interesse a ricorrere sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri rispetto all&#8217;impugnazione dell&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006 proposta dalla Regione Toscana.<br />	<br />
	Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che l&#8217;inammissibilità deriverebbe dall&#8217;aver la Regione Toscana già impugnato a suo tempo l&#8217;art. 1, comma 204, della legge n. 266 del 2005, norma sostituita dall&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006 con disposizioni di contenuto analogo.<br />	<br />
    L&#8217;eccezione è infondata.<br />
    Infatti l&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006 è norma distinta dall&#8217;art. 1, comma 204, della legge n. 266 del 2005; inoltre essa sostituisce integralmente il testo originario della seconda con disposizioni di contenuto differente. Non possono esservi dubbi, pertanto, sulla sussistenza dell&#8217;interesse della Regione Toscana ad impugnare anche la norma più recente.<br />
	5. – Passando al merito ed iniziando dalle questioni relative all&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006, occorre premettere che l&#8217;art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge finanziaria 2005), aveva previsto che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sarebbero stati fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007; le predette misure avrebbero comunque dovuto garantire la realizzazione di economie di spesa non inferiori a determinati importi fissati dalla stessa norma.<br />	<br />
	Successivamente la legge n. 266 del 2005, al comma 198 dell&#8217;art. 1, ha disposto che le amministrazioni regionali, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, «fermo restando il conseguimento delle economie di cui all&#8217;articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311», avrebbero dovuto concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale non superassero, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, il corrispondente ammontare dell&#8217;anno 2004 diminuito dell&#8217;un per cento.<br />	<br />
	Il comma 204 dell&#8217;art. 1 della legge n. 266 del 2005 aveva previsto, poi, un meccanismo di verifica del rispetto dell&#8217;obbligo stabilito nel comma 198. In particolare, esso disponeva che a quella verifica si sarebbe proceduto, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all&#8217;art. 1, comma 30, della legge n. 311 del 2004 e, per gli altri enti destinatari della norma, attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall&#8217;organo di revisione contabile, da inviare al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze.<br />	<br />
	L&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006 ha sostituito il menzionato comma 204 con una nuova norma che contiene sia una misura sanzionatoria, sia un nuovo sistema di controllo.<br />	<br />
    Innanzi tutto, il primo periodo del nuovo comma 204 dell&#8217;art. 1 della legge n. 266 del 2005 prevede che alle amministrazioni regionali ed agli enti locali, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa indicati dal precedente comma 198 dello stesso art. 1, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. <br />
    Inoltre, il nuovo testo del citato comma 204 dispone, nel secondo periodo, che, ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al comma 198, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 settembre 2006 previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, avrebbe dovuto essere costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali e dello Stato, con l&#8217;obiettivo di acquisire, dagli enti destinatari della norma, la documentazione delle misure adottate e dei risultati conseguiti, di fissare specifici criteri e modalità operative per il monitoraggio e la verifica dell&#8217;effettivo conseguimento dei previsti risparmi di spesa, di verificare la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento, di elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa di personale.<br />
	Inoltre, l&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006 ha introdotto nella legge n. 266 del 2005 due nuovi commi (204-<i>bis</i> e 204-<i>ter</i>). Il comma 204-<i>bis</i> stabilisce che le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse annualmente alla Corte dei conti e che il mancato invio della documentazione da parte degli enti interessati comporta, in ogni caso, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo. Il comma 204-<i>ter</i> dispone che, ai fini dell&#8217;attuazione dei commi 198, 204 e 204-<i>bis</i>, limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell&#8217;anno 2005.<br />	<br />
	Successivamente all&#8217;entrata in vigore del d. l. n. 223 del 2006, l&#8217;art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2007), ha stabilito che le disposizioni di cui all&#8217;art. 1, comma 98, della legge n. 311 del 2004 ed all&#8217;art. 1, commi da 198 a 206, della legge n. 266 del 2005, fermo restando quanto da esse previsto per il 2005 ed il 2006, sono disapplicate per gli enti soggetti al patto di stabilità interno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (vale a dire dal 1° gennaio 2007: art. 1, comma 1364, della legge n. 296 del 2006). Il successivo comma 565 ha dettato nuove disposizioni in tema di contenimento della spesa per il personale per gli enti del servizio sanitario nazionale, stabilendo, tra l&#8217;altro, che alla verifica dell&#8217;effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti per tutto l&#8217;arco del periodo 2005-2009, si deve provvedere in sede di Tavolo tecnico previsto dall&#8217;intesa del 23 marzo 2005 raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni (lettera <i>e</i> del comma 565).<br />	<br />
    6. – Le Regioni Veneto e Toscana lamentano, in primo luogo, che il divieto di assunzioni previsto dal testo dell&#8217;art. 1, comma 204, primo periodo, della legge n. 266 del 2005 introdotto dall&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006 contrasterebbe con gli artt. 117 e 119 Cost. (ad avviso della Regione Veneto anche con l&#8217;art. 118 Cost.), perché violerebbe l&#8217;autonomia regionale in materia di ordinamento degli uffici e in materia spesa.<br />
    6.1. – La questione non è fondata.<br />
	La Corte ha già affermato che non è illegittima l&#8217;imposizione, da parte dello Stato, del limite alla spesa complessiva del personale previsto dall&#8217;art. 1, comma 198, della legge n. 266 del 2005, poiché trattasi di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica (materia oggetto di potestà legislativa concorrente) e perché una simile disposizione può dar luogo, nell&#8217;organizzazione degli uffici, ad inconvenienti di mero fatto, come tali non incidenti sul piano della legittimità costituzionale (sentenza n. 169 del 2007, che ha escluso in fattispecie analoghe la violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione). <br />	<br />
	Nella stessa pronuncia la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;originario comma 204 dello stesso art. 1 (che, come ricordato in precedenza, prevedeva un periodico monitoraggio al fine di controllare l&#8217;effettivo rispetto del limite previsto dal comma 198), in quanto disposizione che si saldava direttamente con il precedente comma 198. Si deve aggiungere, poi, che, più in generale, la Corte ha rigettato la questione di legittimità costituzionale delle norme statali dirette ad assicurare la concreta realizzazione delle misure di coordinamento finanziario (sentenze n. 35 del 2005 e n. 376 del 2003).<br />	<br />
	Infine, con la sentenza n. 4 del 2004, la Corte ha escluso che contrastasse con gli artt. 117, 118 e 119 Cost. una norma statale che prevedeva la sanzione del divieto di nuove assunzioni a carico degli enti locali che avessero violato il patto di stabilità interno.<br />	<br />
	Tali principi sono applicabili anche alla presente questione.<br />	<br />
	Infatti, il primo periodo del comma 204 dell&#8217;art. 1 della legge n. 266 del 2005, nel testo introdotto dall&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006, non fa altro che prevedere, al fine di assicurare il rispetto in concreto di una legittima misura di coordinamento finanziario, una sanzione a carico degli enti che non rispettino il limite posto alla spesa per il personale.<br />	<br />
	Né sono utilmente invocabili, a favore delle tesi sostenute dalle Regioni ricorrenti, le pronunce con le quali la Corte ha dichiarato l&#8217;illegittimità di norme di leggi finanziarie che stabilivano limiti specifici alle assunzioni da parte delle Regioni (sentenze n. 88 del 2006 e n. 390 del 2004). L&#8217;art. 1, comma 204, della legge n. 266 del 2005, invece, non impone alcun divieto di assunzioni a Regioni ed enti locali che rispettino i limiti generali di spesa per il personale. Il divieto è previsto solamente a carico degli enti che abbiano violato quei limiti generali e pertanto, a differenza delle disposizioni censurate dalle sentenze della Corte richiamate per ultime, si tratta di norme che fanno corpo con i principi generali in materia di coordinamento della finanza pubblica.<br />	<br />
	7. – La sola Regione Veneto censura, inoltre, sia l&#8217;art. 1, comma 204, secondo periodo, della legge n. 266 del 2005 (così come sostituito dall&#8217;art. 30 del d. l. n. 223 del 2006), che dispone, ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al comma 198 dello stesso art. 1, la costituzione di un “tavolo tecnico” con rappresentanti del sistema delle autonomie e dello Stato, sia l&#8217;art. 1, comma 204-<i>bis</i>, della legge n. 266 del 2005 (introdotto dall&#8217;art. 30 del citato d. l. n. 223 del 2006), il quale prevede la trasmissione alla Corte dei conti delle risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 ed il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo a carico degli enti che omettono di inviare al “tavolo tecnico” la documentazione relativa alle misure adottate ed ai risultati conseguiti nel contenimento delle spese per il personale.<br />	<br />
	Ad avviso della ricorrente, tali disposizioni violerebbero l&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., perché detterebbero precetti puntuali e specifici che non lascerebbero alla Regione margini di disposizione in via autonoma, nonostante che la materia rientri nell&#8217;ambito del «coordinamento della finanza pubblica» nel quale allo Stato spetta solo il potere di dettare i principi fondamentali.<br />	<br />
	7.1. – Rispetto a tale questione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.<br />	<br />
	Infatti, non risulta essere stato mai emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che avrebbe dovuto costituire il tavolo tecnico. Conseguentemente, poiché – come si è già detto – le disposizioni in oggetto sono ormai disapplicate (per regioni ed enti locali: art. 1, comma 557, legge n. 296 del 2006) ovvero sostituite (per gli enti del servizio sanitario nazionale: art. 1, comma 565, legge n. 296 del 2006), esse non hanno mai prodotto, né potranno in futuro produrre, le lesioni delle competenze regionali prospettate dalla ricorrente.<br />	<br />
	8. – La Regione Veneto impugna, infine, l&#8217;art. 34, comma 1, del d. l. n. 223 del 2006 e lamenta che la norma, aggiungendo all&#8217;art. 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), un ulteriore periodo secondo il quale i criteri per l&#8217;individuazione dei trattamenti accessori massimi dovuti per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, in base a principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione, viola gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., perché non detta un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e non consente al legislatore regionale di porre in essere alcuna normativa di dettaglio.<br />	<br />
	8.1. – La questione non è fondata.<br />	<br />
	La ricorrente trascura di considerare che le disposizioni del Capo II del Titolo II del d. lgs. n. 165 del 2001 (tra le quali è compreso anche l&#8217;art. 24) si applicano solamente «alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo» (art. 13) e che il successivo art. 27 dello stesso d. lgs. n. 165 stabilisce che «le regioni a statuto ordinario, nell&#8217;esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell&#8217;esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai princìpi dell&#8217;articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità».<br />	<br />
	Conseguentemente la doglianza della Regione Veneto non ha ragion d&#8217;essere. Infatti, i criteri per l&#8217;individuazione dei trattamenti accessori massimi dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contemplato dalla norma censurata si applicheranno esclusivamente agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello generale delle amministrazioni statali e le Regioni non saranno vincolate a quei criteri.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per questi motivi<br />
</b><B>LA CORTE COSTITUZIONALE</B></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>	riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe,<br />	<br />
	riuniti i giudizi, <br />	<br />
	1) <i>dichiara</i> estinto il giudizio concernente le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 204, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge finanziaria 2006), come sostituito dall&#8217;art. 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all&#8217;evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevate, in riferimento agli artt. 116, primo comma, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, 2, primo comma, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), 3, primo comma, lettera <i>f</i>), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta), e 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione Valle d&#8217;Aosta con il ricorso indicato in epigrafe;<br />	<br />
	2) <i>dichiara</i> cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 204, secondo periodo, della legge n. 266 del 2005 – come sostituito dall&#8217;art. 30 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 –, e dell&#8217;art. 1, comma 204-<i>bis</i>, della legge n. 266 del 2005 – introdotto dallo stesso art. 30 del decreto-legge n. 223 del 2006 –, sollevate, in riferimento all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;<br />	<br />
	3) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 204, primo periodo, della legge n. 266 del 2005, come sostituito dall&#8217;art. 30 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, sollevate, in riferimento artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Veneto e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;<br />	<br />
	4) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 34, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, sollevata dalla Regione Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2007.<br />
F.to:<br />
Franco BILE, Presidente<br />
Luigi MAZZELLA, Redattore<br />
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-5-12-2007-n-412/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.412</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 5/12/2007 n.417</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-5-12-2007-n-417/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-5-12-2007-n-417/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-5-12-2007-n-417/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 5/12/2007 n.417</a></p>
<p>Pres. BILE – Red. QUARANTA non è illegittima la previsione della competenza del T.A.R. del Lazio per le controversie nelle situazioni di emergenza ai sensi dell&#8217;art. 5,comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225[1] Giustizia amministrativa -Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti commissariali adottati in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-5-12-2007-n-417/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 5/12/2007 n.417</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-5-12-2007-n-417/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 5/12/2007 n.417</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE – Red. QUARANTA</span></p>
<hr />
<p>non è illegittima la previsione della competenza del T.A.R. del Lazio per le controversie nelle situazioni di emergenza ai sensi dell&#8217;art. 5,comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225[1]</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa -Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell&#8217;art. 5,comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 -Competenza, in via esclusiva, in primo grado,attribuita al T.A.R. del Lazio, sede di Roma -Irragionevole deroga al principio della competenza del T.A.R. della Regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza.<br />
In via subordinata: Questione di legittimità costituzionale limitatamente all&#8217;inciso &#8220;e dei conseguenziali provvedimenti commissariali&#8221; -Irragionevole deroga al principio della competenza del T.A.R. della regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza.<br />
In via ulteriormente subordinata: Applicabilità delle norme anche ai processi in corso -Prevista efficacia temporanea delle misure cautelari adottate da T.A.R. diverso da quello del Lazio con sede in Roma, fino alla loro modificazione e revoca da parte di quest&#8217;ultimo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l&#8217;emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, sollevata – in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione, e all&#8217;art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 – dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.</p>
<p>È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 2-bis, del medesimo art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2006, limitatamente alle parole «e dei consequenziali provvedimenti commissariali», sollevata – in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione e all&#8217;art. 23, primo comma, dello statuto regionale di autonomia – dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.</p>
<p>È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 2-quater dell&#8217;art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2006, sollevata – in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione – dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></p>
<p>composta dai signori:</p>
<p><b>Presidente</b>: Franco BILE;<br />
<b>Giudici</b>: Giovanni Maria FLICK Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,<br />
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,<br />
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,<br />
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; </p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 2-<i>bis</i>, 2-<i>ter</i> e 2-<i>quater</i> del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l&#8217;emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, promosso con ordinanza del 18 maggio 2006 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sul ricorso proposto dal Comune di Palermo contro il Consorzio Olimpo ed altri, iscritta al n. 374 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2006. <br />
<i>    Visto </i>l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; <br />
<i>    udito </i>nella camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta. <br />
<b></p>
<p align=center> </b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><i>    Ritenuto </i>che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione, e all&#8217;art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 – questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 2-<i>bis</i>, 2-<i>ter</i> e 2-<i>quater</i>, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l&#8217;emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21;<br />
    che, in via subordinata, il medesimo rimettente ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione e all&#8217;art. 23, primo comma, dello statuto regionale di autonomia – questione di legittimità costituzionale del solo comma 2-<i>bis</i>, del medesimo art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2006, limitatamente alle parole «e dei consequenziali provvedimenti commissariali»; <br />
    che, in via ulteriormente gradata, il predetto Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato – in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost. – questione di legittimità costituzionale esclusivamente del comma 2-<i>quater</i> dell&#8217;art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005;  <br />
    che il rimettente premette di dover giudicare dell&#8217;appello proposto avverso un provvedimento cautelare con cui il giudice di prime cure ha sospeso l&#8217;efficacia dell&#8217;ordinanza – e dei provvedimenti consequenziali – adottata dal Sindaco del Comune di Palermo, in qualità di Commissario delegato per l&#8217;attuazione degli interventi volti a fronteggiare l&#8217;emergenza ambientale nel settore del traffico e della mobilità cittadina, ordinanza con cui veniva dato mandato, al comandante della locale polizia municipale, di sottoscrivere con la Poste Italiane s.p.a., prescelta senza il ricorso alle procedure dell&#8217;evidenza pubblica, un accordo avente ad oggetto il servizio integrato di notifica delle contravvenzioni stradali;<br />
    che il giudice <i>a quo</i>, inoltre, dà atto di essere stato investito dell&#8217;eccezione di incompetenza funzionale, sollevata dal Comune di Palermo proprio ai sensi dei censurati commi 2-<i>bis</i>, 2-<i>ter</i> e 2-<i>quater</i> dell&#8217;art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005;<br />
    che, difatti, ai sensi del comma 2-<i>bis</i>, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), «la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l&#8217;emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma»;<br />
    che, inoltre, ai sensi dei successivi commi 2-<i>ter</i> e 2-<i>quater</i>, le questioni di competenza di cui al comma precedente «sono rilevate d&#8217;ufficio», nonché decise «con sentenza succintamente motivata ai sensi dell&#8217;articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell&#8217;articolo 23-<i>bis</i> della stessa legge» (così, in particolare, il comma 2-<i>ter</i>), prevedendosi, infine, non solo che il sopravvenuto regime processuale si applichi «anche ai processi in corso» (comma 2-<i>quater</i>), ma pure che l&#8217;efficacia delle misure cautelari, adottate <i>medio tempore </i>dal giudice inizialmente adito, permanga soltanto «fino alla loro modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso» (così, nuovamente, il già citato comma 2-<i>quater</i>);<br />
    che, pertanto, il giudice rimettente – proprio in applicazione delle norme suddette – reputa di dover declinare la competenza in favore del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, poiché «la tesi del giudice di primo grado secondo cui il momento di incardinamento della competenza cautelare sarebbe determinato dalla data di notifica e quindi di proposizione del gravame», sebbene si fondi su principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale (e particolarmente dall&#8217;ordinanza n. 382 del 2005), risulta, nella specie, «preclusa da dati letterali e logici, che sembrano insuperabili»;<br />
    che, secondo il giudice <i>a quo</i>, la disciplina suddetta, «nell&#8217;inibire la emanazione di misure cautelari a TAR diverso da quello del Lazio, correla infatti la verifica della competenza non già al momento della instaurazione del rapporto processuale, bensì al momento di adozione della misura cautelare», come è dato desumere (comma 2-<i>quater</i> del censurato art. 3) «dalla previsione di applicabilità del nuovo regime anche ai processi in corso»;<br />
    che il rimettente, pertanto, sottolinea di poter esaminare l&#8217;appello del quale risulta investito solo previa declaratoria di illegittimità delle norme censurate, atteso che, nella perdurante vigenza delle stesse, esso «dovrebbe limitarsi a dichiarare la incompetenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Palermo, a pronunciarsi in via cautelare» e, per l&#8217;effetto, a «rimettere la causa al giudice di primo grado, per la declaratoria con sentenza breve della improcedibilità del ricorso originario»;<br />
    che il giudice <i>a quo</i>, tanto premesso in fatto, reputa che le disposizioni censurate violino, innanzitutto, l&#8217;art. 125 Cost., «che prevede una organizzazione su base regionale degli organi di giustizia amministrativa di primo grado», finalizzata non solo «a ripartire in modo razionale e equiordinato l&#8217;organizzazione dei giudici amministrativi di primo grado», ma anche ad «agevolare il ricorso delle parti alla giustizia amministrativa, in coerenza e continuità logica con i principi desumibili dall&#8217;art. 24 della Costituzione»;<br />
    che a queste esigenze risponderebbe, in particolare, la disciplina – artt. 2 e 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) – relativa ai criteri di distribuzione della competenza territoriale tra i diversi organi di primo grado della giustizia amministrativa, disciplina certamente derogabile, a condizione, però, che la deroga sia «sorretta da giustificazioni logiche», giacché altrimenti essa sarebbe destinata a tradursi in un ingiustificato «aggravio per l&#8217;attività di alcuni Tribunali e per l&#8217;attività difensiva delle parti»;<br />
    che nessuna valida ragione giustificativa ricorrerebbe, invece, nel caso in esame, come confermerebbe anche la circostanza che il legislatore del 2006 ha inteso riferirsi a tutte le situazioni di emergenza di cui all&#8217;art. 5, comma 1, delle legge n. 225 del 1992;<br />
    che, difatti, a prescindere dall&#8217;ampio dibattito sviluppatosi intorno alle ordinanze di necessità ed urgenza ed alla loro compatibilità con diversi principi costituzionali (il rimettente richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 100 del 1987, n. 4 del 1977, n. 26 del 1961, n. 8 del 1956), l&#8217;indeterminatezza tanto delle situazioni di emergenza alle quali si riferisce la norma suddetta, quanto delle specifiche consequenziali attività amministrative occorrenti per fronteggiarle, comporterebbe – secondo il giudice <i>a quo</i> – che la materia devoluta alla competenza del Tribunale regionale amministrativo del Lazio presenti «contorni talmente ampi ed imprecisi da sfuggire ad ogni possibile preventiva individuazione», confermando così che la disciplina recata dalle norme censurate «configura una previsione incongrua rispetto al sistema di distribuzione territoriale delle competenze tra tribunali amministrativi»;<br />
    che secondo il rimettente, inoltre, i censurati commi 2-<i>bis</i>, 2-<i>ter</i> e 2-<i>quater</i> dell&#8217;art. 3 contrasterebbero anche con l&#8217;art. 3 Cost., «sotto il profilo della disparità di trattamento in situazioni eguali di fronte alla tutela giurisdizionale», configurando altresì, per la parte privata, «un aggravio all&#8217;esercizio del diritto di difesa», in violazione anche dell&#8217;art. 24 della Carta fondamentale;<br />
    che un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale è ravvisato pure nel contrasto dei medesimi commi con l&#8217;art. 23 dello statuto regionale siciliano;<br />
    che il rimettente – nel premettere che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il «decentramento territoriale degli organi giurisdizionali centrali, sancito in via di principio dal citato art. 23, corrisponde ad un&#8217;antica tradizione siciliana e si ricollega alla singolarità dell&#8217;autonomia siciliana» (è citata la sentenza n. 316 del 2004) – evidenzia che, nel caso di specie, verrebbe in rilievo proprio quella condizione – l&#8217;impugnativa «di atti di esclusivo rilievo regionale» – idonea a radicare, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 189 del 1992, la competenza del «plesso giurisdizionale» costituito dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana;<br />
    che difatti, sempre a dire del rimettente, venendo in rilievo «un vero e proprio comparto dotato di competenza funzionale a conoscere di tutte le controversie insorgenti nell&#8217;ambito territoriale della Regione siciliana», la deroga a tale competenza, che non sia assistita «da adeguato supporto parimenti di rango costituzionale», dovrebbe ritenersi in contrasto con il richiamato parametro costituzionale;<br />
    che su tali basi il rimettente ha chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale dei predetti commi 2-<i>bis</i>, 2-<i>ter</i> (limitatamente all&#8217;inciso «Le questioni di cui al comma 2-<i>bis</i> sono rilevate d&#8217;ufficio») e 2-<i>quater</i>, dell&#8217;art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, l&#8217;ablazione dei quali dovrebbe, dunque, fare salvo solo il frammento di disposizione secondo cui, allorché innanzi al giudice amministrativo si controverta di situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, «il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell&#8217;art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell&#8217;art. 23-<i>bis</i> della stessa legge»;<br />
    che i medesimi rilievi varrebbero a maggior ragione, sempre secondo il rimettente, ove si consideri il peculiare caso (al quale corrisponde, si precisa, quello oggetto del giudizio principale) in cui il giudice amministrativo risulti investito dei «soli provvedimenti attuativi commissariali», allorché questi «abbiano carattere (soggettivo e oggettivo) esclusivamente locale»; <br />
    che, difatti, «non venendo in rilievo atti di organi centrali», trattandosi invece di atti ad efficacia territorialmente circoscritta alla Regione, in questo caso risulterebbe ulteriormente rafforzata la tesi che esclude l&#8217;esistenza di un nesso logico tra siffatte controversie e la competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio;<br />
    che su tali basi, quindi, il rimettente solleva, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 Cost. e all&#8217;art. 23, primo comma, dello statuto regionale – del solo comma 2-<i>bis</i> del predetto art. 3, limitatamente alle parole «e dei consequenziali provvedimenti commissariali», sottolineando che in caso di suo accoglimento il sistema risulterebbe così strutturato: la competenza a decidere l&#8217;impugnazione proposta avverso i provvedimenti commissariali verrebbe «attratta» da quella operante per le ordinanze emesse <i>ex</i> art. 5 della legge n. 225 del 1992 solo in caso di vizi derivati, atteso che nella differente ipotesi in cui rilevino vizi “propri” di tali provvedimenti «la competenza risulterebbe incardinata nel TAR competente secondo le regole generali»;<br />
    che, infine, ed in via ulteriormente gradata, il rimettente solleva un&#8217;ulteriore questione di costituzionalità – in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost. – che investe il solo regime transitorio previsto dalla censurata disciplina e, dunque, unicamente il predetto comma 2-<i>quater</i>;<br />
    che tale norma, difatti, sarebbe «in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, della Costituzione), in base al quale la regola di competenza deve essere prefissata rispetto all&#8217;insorgere della controversia» (sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 124 del 2005 e n. 193 del 2003), principio operante anche rispetto alla competenza territoriale (sentenza n. 41 del 2006); <br />
    che, da ultimo, sarebbe violato anche «il principio della difesa (art. 24 Cost.)», giacché esso implica – secondo la giurisprudenza costituzionale (è citata la sentenza n. 123 del 1987) – «il diritto del cittadino ad ottenere una decisione di merito senza onerose reiterazioni»; nella specie, invece, si assiste ad una estinzione del giudizio originariamente incardinato, con la necessità della riproposizione del ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, «al quale vanno altresì presentate eventuali istanze di revoca o modifica delle misure cautelari in precedenza disposte»;<br />
    che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata;<br />
    che la difesa erariale assume, in particolare, l&#8217;infondatezza della censura formulata ai sensi dell&#8217;art. 3 Cost. sul presupposto della (pretesa) «irragionevole disparità di trattamento (nella individuazione del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente) tra provvedimenti adottati in via ordinaria e provvedimenti emanati in situazioni di emergenza», ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, «attesa la evidente disomogeneità tra le due situazioni poste a raffronto»;<br />
    che la difesa dello Stato, difatti, «giustifica la diversità della contestata disciplina» in quanto espressione di una scelta «non arbitraria», giacché assunta in funzione della ragionevole «esigenza di concentrare in un unico giudice di primo grado, anche nella fase cautelare, la pronta e uniforme cognizione delle controversie» in esame, relative a provvedimenti caratterizzati, per loro natura, dalla finalità di realizzare «interventi miranti a fronteggiare situazioni emergenziali»;<br />
    che l&#8217;Avvocatura generale dello Stato esclude, inoltre, l&#8217;esistenza del paventato contrasto con l&#8217;art. 24 Cost., atteso che il maggior aggravio ed i più rilevanti costi destinati ad essere sopportati dai destinatari dei provvedimenti in questione, oltre a costituire «conseguenze di mero fatto», non integrano l&#8217;evenienza della impossibilità o dell&#8217;estrema difficoltà dell&#8217;esercizio del diritto di difesa, idonea a concretizzare la violazione dell&#8217;evocato parametro costituzionale;<br />
    che, d&#8217;altra parte, neppure si potrebbe ipotizzare – secondo la difesa erariale – che le disposizioni censurate violino l&#8217;art. 125 della Carta fondamentale, in quanto esso «non preclude certamente al legislatore statale di individuare non irragionevolmente, per determinate “categorie” di controversie, particolari criteri di riparto della competenza territoriale tra giudici di primo grado», derogando a quelli di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 1034 del 1971;<br />
    che, analogamente, sarebbe da escludere anche il contrasto con l&#8217;art. 23 dello statuto regionale, che esprime «soltanto la necessità» che in Sicilia sia istituita «una particolare articolazione del giudice amministrativo di secondo grado», e che non implica anche il riconoscimento, in suo favore, di una generale «competenza a conoscere ogni tipo di controversia», incluse quelle che – come nella specie – «non hanno alcun rapporto con la materia regionale»;<br />
    che, infine, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato nega che il comma 2-<i>quater</i> dell&#8217;art. 3, nella parte in cui estende la nuova disciplina anche ai processi in corso, violi il principio del giudice naturale, e ciò non solo perché la norma censurata fa in ogni caso (temporaneamente) salva «l&#8217;efficacia dei provvedimenti cautelari eventualmente adottati dal giudice già competente», ma soprattutto perché la disposta <i>translatio iudicii </i>non potrebbe intendersi come diretta alla arbitraria successiva indicazione di un giudice diverso «appositamente istituito per quella controversia e per quelle parti, con una scelta idonea ad essere orientata in vista di un determinato giudizio», evenienza che la giurisprudenza costituzionale (è citata la sentenza n. 460 del 1994) individuerebbe come la sola idonea ad integrare il contrasto con il suddetto principio costituzionale.<br />
<i>    Considerato</i> che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione, e all&#8217;art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 – questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 2-<i>bis</i>, 2-<i>ter</i> e 2-<i>quater</i>, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l&#8217;emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21;<br />
    che, in via subordinata, il medesimo rimettente ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 Cost. e all&#8217;art. 23, primo comma, dello statuto regionale di autonomia – questione di legittimità costituzionale del solo comma 2-<i>bis</i>, del medesimo art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2006, limitatamente alle parole «e dei consequenziali provvedimenti commissariali»; <br />
    che, in via ulteriormente gradata, il predetto Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato – in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost. – questione di legittimità costituzionale esclusivamente del comma 2-<i>quater</i> dell&#8217;art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2006;<br />
    che questa Corte, tuttavia, con sentenza n. 237 del 2007, ha escluso la fondatezza di analoghi dubbi di legittimità costituzionale aventi ad oggetto le medesime norme oggi censurate;<br />
    che, in particolare, quanto alla supposta violazione dell&#8217;art. 125 Cost. (il primo dei parametri evocati anche dall&#8217;odierno rimettente), si è ritenuto che «l&#8217;attribuzione della competenza al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, anziché ai diversi Tribunali amministrativi regionali dislocati su tutto il territorio nazionale, non altera il sistema di giustizia amministrativa», esistendo, nella specie, «ragioni idonee a giustificare la deroga agli ordinari criteri di ripartizione della competenza tra gli organi di primo grado della giustizia amministrativa»; <br />
    che, difatti, tali ragioni sono state individuate «nel peculiare regime che connota le situazioni di emergenza – e particolarmente quelle di cui alla lettera <i>c</i>) del comma 1 dell&#8217;art. 2 della legge n. 225 del 1992<i> </i>», atteso che, ricorrendo tale evenienza, «i provvedimenti posti in essere dai commissari delegati sono atti dell&#8217;amministrazione centrale dello Stato (in quanto emessi da organi che operano come <i>longa manus</i> del Governo) finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali coinvolte dalle singole situazioni di emergenza, e ciò in ragione tanto della rilevanza delle stesse, quanto della straordinarietà dei poteri necessari per farvi fronte» (sentenza n. 237 del 2007);<br />
    che quanto, invece, all&#8217;ipotizzato contrasto con l&#8217;art. 3 Cost., motivato dall&#8217;odierno rimettente sotto il profilo della presunta disparità di trattamento alla quale le norme in contestazione sottoporrebbero «situazioni eguali di fronte alla tutela giurisdizionale», può in questa sede ribadirsi come sia «proprio l&#8217;avvenuta dichiarazione della situazione di emergenza, <i>ex</i> art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992», a costituire «l&#8217;elemento caratterizzante la fattispecie oggetto della censurata disciplina, impedendo, così, di ravvisare quel profilo di omogeneità tra tale ipotesi e quella – con cui essa viene posta a confronto – dell&#8217;ordinario esercizio dei poteri amministrativi», profilo che rappresenta, invece, «il presupposto indispensabile ai fini della loro valutazione comparativa» (così, ancora, la sentenza n. 237 del 2007);<br />
    che in ordine, poi, all&#8217;asserita violazione dell&#8217;art. 24 – motivata sull&#8217;assunto che la devoluzione al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, e non a quello locale, delle controversie relative all&#8217;esercizio dei poteri emergenziali determinerebbe «un aggravio all&#8217;esercizio del diritto di difesa» – sì è già osservato come la disposta <i>translatio iudicii</i> non costituisce un «grave ostacolo» al conseguimento della tutela giurisdizionale», non concretizzando quella condizione di «sostanziale impedimento all&#8217;esercizio del diritto di azione garantito dall&#8217;art. 24 della Costituzione» suscettibile «di integrare la violazione del citato parametro costituzionale» (così, nuovamente, la sentenza n. 237 del 2007);<br />
    che, d&#8217;altra parte, neppure può ravvisarsi la denunciata violazione dell&#8217;art. 23 dello statuto regionale di autonomia (motivata anche dall&#8217;odierno rimettente in base all&#8217;assunto che l&#8217;impugnativa dei «provvedimenti adottati da organi dello Stato centrale, nelle situazioni di emergenza» rientra certamente tra quegli «affari concernenti la Regione» che, ai sensi della predetta disposizione statutaria, sarebbero devoluti, in sede di appello, alla competenza del Consiglio di giustizia amministrativa);<br />
    che, difatti, la più volte citata sentenza n. 237 del 2007 ha chiarito che la predetta norma statutaria «stabilisce soltanto che gli organi giurisdizionali centrali debbano avere in Sicilia le sezioni per gli affari concernenti la regione», sicché «l&#8217;attribuzione della competenza al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, anziché ai diversi Tribunali amministrativi regionali dislocati su tutto il territorio nazionale, non viola l&#8217;art. 23 dello statuto siciliano»;<br />
    che, d&#8217;altra parte, neppure ricorrono le condizioni per accogliere le due questioni sollevate in via subordinata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana;<br />
    che in relazione alla censura avente ad oggetto il comma 2-<i>bis</i> limitatamente alle parole «e dei consequenziali provvedimenti commissariali», si può ribadire come «la scelta compiuta dal legislatore di accomunare tali atti alle ordinanze che ne costituiscono il presupposto risponda alla (già segnalata) non irragionevole esigenza di assicurare – per i motivi in precedenza esposti – la concentrazione presso lo stesso giudice di tutte le controversie che investano le modalità di esercizio dei poteri emergenziali, e ciò indipendentemente dall&#8217;ambito territoriale di efficacia, più o meno delimitato, dei provvedimenti che ne sono estrinsecazione» (sentenza n. 237 del 2007);<br />
    che, infine, in merito alla censura che investe – in via di estremo subordine – la sola disciplina transitoria recata dal comma 2-<i>quater</i> dell&#8217;art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, è sufficiente ribadire, per un verso, che il principio costituzionale del giudice naturale «viene rispettato»<i> </i>allorché «la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente: in questo caso, infatti, lo spostamento della competenza dall&#8217;uno all&#8217;altro ufficio giudiziario non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento – e, dunque, della designazione di un nuovo giudice “naturale” – che il legislatore, nell&#8217;esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente» (sentenza n. 237 del 2007);<br />
    che, per altro verso, non può neppure ipotizzarsi la violazione del diritto del cittadino ad ottenere una decisione di merito senza onerose reiterazioni, atteso che – come già chiarito – non ricorre, nella specie, quella condizione di «sostanziale impedimento all&#8217;esercizio del diritto di azione garantito dall&#8217;art. 24 della Costituzione», suscettibile «di integrare la violazione del citato parametro costituzionale»; <br />
    che, pertanto, non essendo state prospettate – in relazione a nessuna delle censure formulate dal giudice rimettente – argomentazioni nuove, rispetto a quelle già esaminate da questa Corte, si impone, nel caso di specie, la declaratoria di manifesta infondatezza delle questioni sollevate. <br />
<i>    Visti </i>gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. </p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><i>    dichiara</i> la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 2-<i>bis</i>, 2-<i>ter</i> e 2-<i>quater</i>, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l&#8217;emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, sollevata – in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione, e all&#8217;art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 – dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con l&#8217;ordinanza in epigrafe;<br />
<i>    dichiara</i> la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 2-<i>bis</i>, del medesimo art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2006, limitatamente alle parole «e dei consequenziali provvedimenti commissariali», sollevata – in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione e all&#8217;art. 23, primo comma, dello statuto regionale di autonomia – dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con l&#8217;ordinanza in epigrafe;<br />
<i>    dichiara</i> la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 2-<i>quater</i> dell&#8217;art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2006, sollevata – in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione – dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con l&#8217;ordinanza in epigrafe.<br />
    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2007.<br />
F.to:<br />
Franco BILE, Presidente<br />
Alfonso QUARANTA, Redattore<br />
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-5-12-2007-n-417/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 5/12/2007 n.417</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 5/12/2007 n.418</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-5-12-2007-n-418/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-5-12-2007-n-418/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-5-12-2007-n-418/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 5/12/2007 n.418</a></p>
<p>Pres. BILE – Red. QUARANTA non è illegittima la previsione della competenza del T.A.R. del Lazio per le controversie nelle situazioni di emergenza ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 [2] Giustizia amministrativa -Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti commissariali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-5-12-2007-n-418/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 5/12/2007 n.418</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-5-12-2007-n-418/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 5/12/2007 n.418</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE – Red. QUARANTA</span></p>
<hr />
<p>non è illegittima la previsione della competenza del T.A.R. del Lazio per le controversie nelle situazioni di emergenza ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 [2]</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa -Controversie relative alla legittimità delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell&#8217;art. 5,comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 -Competenza, in via esclusiva, in primo grado,attribuita al T.A.R. del Lazio, sede di Roma -Irragionevole deroga al principio della competenza del T.A.R. della Regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza.<br />
In via subordinata: Questione di legittimità costituzionale limitatamente all&#8217;inciso &#8220;e dei conseguenziali provvedimenti commissariali&#8221; -Irragionevole deroga al principio della competenza del T.A.R. della regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza.<br />
In via ulteriormente subordinata: Applicabilità delle norme anche ai processi in corso -Prevista efficacia temporanea delle misure cautelari adottate da T.A.R. diverso da quello del Lazio con sede in Roma, fino alla loro modificazione e revoca da parte di quest&#8217;ultimo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l&#8217;emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, sollevate – in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 della Costituzione, e all&#8217;art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 – dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:</p>
<p>  Presidente: Franco BILE;<br />
  Giudici:  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio<br />
FINOCCHIARO,  Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano<br />
SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo<br />
Maria NAPOLITANO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 3, commi 2-<i>bis</i>, 2-<i>ter</i> e 2-<i>quater</i> del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l&#8217;emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, promossi con ordinanze del 4 (nn. 2 ordinanze) e del 20 aprile, dell&#8217;8 e del 19 maggio, del 10 luglio, dell&#8217;8 giugno, del 24 maggio, dell&#8217;11 (n. 2 ordinanze) e del 27 settembre, del 2 ottobre (nn. 2 ordinanze), del 10 aprile, dell&#8217;11 settembre, del 2 ottobre (nn. 2 ordinanze), del 14 (nn. 6 ordinanze) e 27 novembre 2006, del 30 gennaio (nn. 3 ordinanze) e del 15 febbraio 2007, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, rispettivamente iscritte ai nn. da 579 a 585 del registro ordinanze 2006 e ai nn. da 80 a 86, 185, da 233 a 236, da 296 a 300, 430, da 490 a 493 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica nn. 41 e 51, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2006 e nn. 1, 10, 11, 15, 16, 17, 24 e 26, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2007.<br />
<i>    Visti</i> gli atti di costituzione di Legambiente &#8211; Comitato Regionale Siciliano, della Sicilpower s.p.a., della Tifeo Energia Ambiente s.c.p.a., del Consorzio per la distribuzione della rete fognante, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; <br />
<i>    udito</i> nella camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.<br />
<i>    Ritenuto</i> che il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con le ventinove ordinanze di rimessione di cui in epigrafe, ha sollevato – in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 della Costituzione, e all&#8217;art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 – questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 2-<i>bis</i>, 2-<i>ter</i> e 2-<i>quater</i>, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l&#8217;emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21;<br />
    che le censure investono, innanzitutto, il comma 2-<i>bis</i> del predetto art. 3, a norma del quale, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), «la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l&#8217;emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma»;<br />
    che l&#8217;iniziativa del giudice rimettente ha ad oggetto anche i successivi commi 2-<i>ter</i> e 2-<i>quater</i>;<br />
    che la prima di tali disposizioni stabilisce che le questioni di competenza di cui al precedente comma 2-<i>bis</i> «sono rilevate d&#8217;ufficio», prevedendo, altresì, che avanti al giudice amministrativo il giudizio sia «definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell&#8217;articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell&#8217;articolo 23-<i>bis</i> della stessa legge»;<br />
    che il successivo comma 2-<i>quater</i> prevede, invece, non solo l&#8217;applicazione del sopravvenuto regime processuale «anche ai processi in corso», ma anche che l&#8217;efficacia delle misure cautelari adottate <i>medio tempore </i>dal giudice inizialmente adito «permane fino alla loro modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso»;<br />
    che in particolare, nella prima delle ordinanze di rimessione (r.o. n. 579 del 2006), il giudice <i>a quo </i>premette di essere stato adito per l&#8217;annullamento di un provvedimento adottato nell&#8217;ambito di una procedura espropriativa posta in essere dal Sindaco del Comune di Catania nell&#8217;esercizio dei poteri conferitigli in qualità di Commissario delegato di protezione civile;<br />
    che, conseguentemente, il giudice <i>a quo</i> deduce di dover «affrontare d&#8217;ufficio la questione relativa alla competenza inderogabile del Tar del Lazio a conoscere la vicenda», in ragione di quanto stabilito dalla sopravvenuta normativa oggetto di censura; <br />
    che, difatti, il rimettente assume di dover dichiarare – sulla base di tale disciplina – il proprio difetto di competenza, esito processuale al quale, tuttavia, reputa di non dover pervenire, ipotizzando l&#8217;illegittimità costituzionale delle previsioni legislative suddette, per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 125 Cost. e dell&#8217;art. 23 dello statuto regionale di autonomia;<br />
    che in proposito il Tribunale amministrativo regionale catanese deduce il contrasto, innanzitutto, con l&#8217;art. 125 Cost., «e segnatamente con il principio della articolazione su base regionale degli organi statali di giustizia amministrativa di primo grado», principio che implica «il rilievo e la garanzia costituzionale della sfera di competenza dei singoli organi predetti»;<br />
    che, d&#8217;altra parte, neppure ricorrerebbero «sufficienti ragioni logiche o di coerenza istituzionale per derogare a tale sfera di competenze costituzionalmente garantite», allorché – come nel caso di specie – «le singole situazioni di emergenza hanno rilievo spiccatamente locale con conseguente efficacia locale dei relativi provvedimenti adottati dai soggetti delegati alla cura delle varie situazioni emergenziali»;<br />
    che, per contro, la scelta compiuta dal legislatore appare «contraddittoria ed irrazionale», donde l&#8217;ipotizzata violazione anche dell&#8217;art. 3 Cost., giacché essa «sottopone al medesimo trattamento processuale situazioni disparate e differenti tra loro»; <br />
    che, difatti, la decisione del legislatore di radicare la competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, riguarda tutti le ipotesi in cui sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 dell&#8217;art. 5 della legge n. 225 del 1992, con esclusione dei soli casi di intervento di protezione civile attuabili da singoli enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, ovvero attraverso il coordinamento delle loro azioni;<br />
    che, quindi, sebbene il sistema della protezione civile sia «articolato in vari livelli di intervento, contraddistinti dal corrispondente grado di ampiezza della situazione emergenziale», nonché strutturato in base al principio che esige, «per ogni tipologia territoriale e “qualitativa” della situazione di emergenza», l&#8217;intervento del livello di governo «più vicino alla concreta dimensione delle comunità colpite», a tale «multiformità» di azione corrisponderebbe, viceversa, un sistema processuale che, derogando «contraddittoriamente ed immotivatamente» agli artt. 2 e 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), «assegna <i>ex lege</i> rilevanza nazionale a qualsiasi controversia insorga nell&#8217;esercizio del potere di protezione civile»:<br />
    che, osserva ancora il giudice rimettente, «il legislatore, sul semplice presupposto della necessità di interventi di protezione civile <i>extra ordinem</i>», avrebbe «cristallizzato una valutazione di rilevanza nazionale degli stessi», laddove, invece, «possiedono rilievo nazionale “solamente” il potere di dichiarare lo stato di emergenza e quello, distinto dal primo, seppure ad esso finalisticamente connesso, di derogare a norme dell&#8217;ordinamento», secondo quanto emergerebbe – oltre che dalla giurisprudenza costituzionale (sono menzionate le sentenze n. 82 del 2006 e n. 327 del 2003) – da quanto espressamente stabilito dalla legge n. 225 del 1992 e dall&#8217;art. 107, comma 1, lettere <i>b</i>) e <i>c</i>), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);<br />
    che sarebbe, dunque, evidente la irragionevolezza della disciplina censurata, «per contraddittorietà e disparità di trattamento processuale», giacché essa «utilizza lo stesso trattamento per situazioni del tutto differenti quanto ad ambito territoriale e livello e qualità degli interessi pubblici coinvolti», in contrasto anche con l&#8217;art. 117 Cost., poiché «finisce per attribuire rilievo nazionale anche a questioni riservate alla competenza regionale»;<br />
    che il rimettente deduce, altresì, la violazione dell&#8217;art. 24 Cost., «per la evidente maggiore difficoltà di esercitare le relative azioni presso il Tar del Lazio piuttosto che presso gli organi giurisdizionali localmente istituiti», rilievo che vale identicamente «sia per la disciplina transitoria, sia per le future nuove controversie»;<br />
    che viene richiamata, in particolare, quella pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 123 del 1987) che ha riconosciuto «il diritto del cittadino ad ottenere una decisione di merito senza onerose reiterazioni», osservandosi che, sebbene la fattispecie in esame risulti diversa da quella oggetto della citata sentenza, il principio da essa enunciato sarebbe comunque applicabile nel caso di specie, poiché la disciplina processuale in contestazione fa carico a «chi abbia già un giudizio pendente davanti al TAR locale, ed abbia addirittura ottenuto una decisione cautelare», di dover «proseguire altrove nella propria iniziativa giudiziaria»;<br />
    che è ipotizzata, poi, l&#8217;incostituzionalità della disciplina processuale in esame per violazione dell&#8217;art. 25 Cost., sottolineandosi come, ancora nella più recente giurisprudenza costituzionale, sia stato affermato che «alla nozione di giudice naturale precostituito per legge non è affatto estranea “la ripartizione della competenza territoriale tra giudici, dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudizio”» (sentenza n. 41 del 2006, che richiama le sentenze n. 410 del 2005 e n. 251 del 1986);<br />
    che, pertanto, il rispetto del principio costituzionale <i>ex</i> art. 25, primo comma, Cost. – prosegue il rimettente – escluderebbe, secondo la giurisprudenza costituzionale, che vi possa essere una designazione del giudice «tanto da parte del legislatore con norme singolari, che deroghino a regole generali, quanto da altri soggetti, dopo che la controversia sia insorta» (sentenza n. 393 del 2002), essendo invece necessario che «la regola di competenza sia prefissata rispetto all&#8217;insorgere della controversia» (sentenza n. 193 del 2003);<br />
    che la sussistenza del denunciato profilo di incostituzionalità sarebbe vieppiù confermata, secondo il giudice <i>a quo</i>, dal potere – attribuito al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, dal comma 2-<i>quater</i> del censurato art. 3 – di riforma di provvedimenti cautelari già assunti dal Tribunale locale, giacché tale potere, esercitato «ad opera di un organo giurisdizionale pariordinato a quelli di provenienza», costituirebbe un «rimedio inedito, che non è di secondo grado e che finisce per costituire un doppione del già espletato giudizio (cautelare) di primo grado, senza alcuna possibilità di inquadramento tra i rimedi noti e tipizzati (appello, revocazione, reclamo)», con conseguente violazione del principio del <i>ne bis in idem</i>, che, «seppur non espressamente contemplato dalla Carta Costituzionale, deve ritenersi corollario del medesimo generale principio del “giusto processo”»;<br />
    che la previsione, inoltre, di tale «anomalo percorso», nella misura in cui «stravolge l&#8217;ordinario <i>iter </i>giudiziario», violerebbe anche «il principio del doppio grado di giudizio nella giustizia amministrativa» previsto dall&#8217;art. 125 Cost. (integrando, così, un&#8217;ulteriore violazione di tale parametro), principio che non consente «una doppia pronuncia sulla stessa materia da parte di due diversi giudici di primo grado»;<br />
    che quanto, infine, alla dedotta violazione dell&#8217;art. 23 dello statuto regionale di autonomia, la stessa risulterebbe evidente richiamando quella interpretazione, fatta propria anche dalla giurisprudenza amministrativa (è citata la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 595 del 26 luglio 1979), secondo cui, in «tutte le controversie d&#8217;interesse regionale» – devolute dalla norma statutaria suddetta alla competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (e quindi in primo grado, di riflesso, ai Tribunali amministrativi regionali istituiti in Sicilia) – debbono ritenersi ricomprese «le controversie sorte da impugnazione di atti amministrativi di autorità centrali aventi effetti limitati nel territorio regionale», evenienza che ricorre nel caso di specie;<br />
    che con nove successive ordinanze (r.o n. 580 del 2006; r.o. nn. 82, 84, 85, 233, 490, 491, 492 e 493 del 2007), il medesimo Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale pressoché identica a quella oggetto dell&#8217;ordinanza appena illustrata (r.o. n. 579 del 2006);<br />
    che il rimettente risulta chiamato a giudicare, in due dei nove casi, della legittimità di provvedimenti con cui il Sindaco del Comune di Catania, nella qualità di Commissario delegato per l&#8217;emergenza traffico e per la sicurezza sismica, ha disposto, rispettivamente, l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto per l&#8217;edificazione di un parcheggio (r.o. n. 580 del 2006), ed ha approvato nove progetti-localizzazioni di parcheggi sotterranei da realizzarsi in città (r.o. n. 84 del 2007);<br />
    che – quanto all&#8217;oggetto degli altri giudizi principali – il giudice <i>a quo </i>riferisce di essere stato investito (r.o. n. 82 del 2007) dell&#8217;impugnazione di provvedimenti adottati nell&#8217;ambito di un procedimento ablatorio, finalizzato al completamento e all&#8217;ammodernamento di un impianto di depurazione di acque reflue, procedimento posto in essere da varie autorità amministrative di concerto con il Presidente della Regione, nell&#8217;esercizio dei poteri conferitigli nella qualità di Commissario delegato di protezione civile per l&#8217;emergenza rifiuti e tutela delle acque nella Regione Sicilia;<br />
    che, analogamente, i giudizi nel corso dei quali il Tribunale amministrativo catanese ha adottato le ordinanze r.o. nn. 85, 233 e 493 del 2007 concernono, rispettivamente, il primo ed il terzo, l&#8217;impugnazione di provvedimenti (e di atti consequenziali) adottati dal Presidente della Regione, nella qualità di Commissario delegato all&#8217;emergenza idrica, il secondo, invece, un&#8217;ordinanza emessa dalla medesima autorità amministrativa (in veste di Commissario delegato di protezione civile per l&#8217;emergenza rifiuti e tutela delle acque nella Regione Sicilia), con cui è stata disposta l&#8217;approvazione di un progetto relativo alla realizzazione di un impianto per lo smaltimento di rifiuti;<br />
    che è, invece, l&#8217;impugnativa dei pareri favorevoli, espressi dal Commissario per l&#8217;emergenza rifiuti e tutela delle acque in Sicilia in ordine ai progetti per la realizzazione, nei Comuni di Caltabiano, Baronia e Rometta, di altrettante stazioni cosiddette di trasferenza dei rifiuti solidi urbani, a costituire l&#8217;oggetto dei giudizi nel corso dei quali sono state adottate le ordinanze r.o. nn. 490, 491 e 492 del 2007;<br />
    che, ciò premesso, il TAR rimettente assume – in ciascuna delle citate ordinanze di rimessione – che, ai sensi della disciplina processuale recata dai predetti commi 2-<i>bis</i>, 2-<i>ter</i> e 2-<i>quater</i> dell&#8217;art. 3 del d.l. n. 245 del 2005, le controversie sopra sinteticamente indicate dovrebbero essere integralmente devolute alla cognizione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, giacché in ognuna di esse vengono in rilievo questioni attinenti all&#8217;esercizio dei poteri emergenziali <i>ex</i> art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992;<br />
    che il giudice <i>a quo</i>, tuttavia, reputa di dover sottoporre all&#8217;esame della Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale delle norme suddette, ipotizzandone il contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 125 Cost. e con l&#8217;art. 23 dello statuto regionale di autonomia, sulla base di considerazioni sostanzialmente identiche a quelle già oggetto dell&#8217;ordinanza n. 579 del 2006;<br />
    che, inoltre, il rimettente ipotizza – salvo che nell&#8217;ordinanza r.o. n. 580 del 2006 – la violazione anche del principio del giusto processo (senza, però, richiamare espressamente l&#8217;art. 111 Cost. nei dispositivi di ciascun provvedimento di rimessione);<br />
    che, difatti, nell&#8217;illustrare le ragioni dell&#8217;asserita violazione dell&#8217;art. 23 dello statuto regionale di autonomia, il rimettente sottolinea che, qualora si ritenesse che la prevista competenza in primo grado del TAR del Lazio – per controversie del tipo di quelle in esame – non valga a mutare, quanto al grado d&#8217;appello, quella del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, la disciplina in contestazione dovrebbe «essere ulteriormente tacciata di irragionevolezza e contraddittorietà», assistendosi «ad incomprensibili “trasmigrazioni” giudiziarie» della stessa lite (dalla Sicilia a Roma, per il primo grado, e da Roma a Palermo, per quello d&#8217;appello), con conseguente aggravamento della tutela giurisdizionale «in termini di tempi decisionali e adempimenti del processo»;<br />
    che il rimettente catanese ha, inoltre, sollevato analoga questione di legittimità costituzionale con l&#8217;ordinanza r.o. n. 581 del 2006;<br />
    che il giudice <i>a quo</i><b> </b>premette di essere stato adito per l&#8217;annullamento di un provvedimento adottato dal Sindaco di Catania all&#8217;esito di una procedura amministrativa posta in essere nell&#8217;esercizio dei poteri conferitigli «in qualità di commissario delegato di protezione civile per l&#8217;emergenza traffico»;<br />
    che, conseguentemente, il rimettente deduce di dover «affrontare d&#8217;ufficio la questione relativa alla competenza inderogabile del Tar del Lazio a conoscere la vicenda», in ragione di quanto stabilito dalla sopravvenuta normativa oggetto di censura, atteso che, sulla base di tale disciplina, esso dovrebbe dichiarare il proprio difetto di competenza, esito processuale al quale, tuttavia, reputa di non dover pervenire, proprio ipotizzando l&#8217;illegittimità costituzionale delle previsioni legislative suddette, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 125 Cost. e con l&#8217;art. 23 dello statuto regionale di autonomia;<br />
    che il rimettente richiama, in proposito, le stesse considerazioni già svolte nell&#8217;ordinanza n. 579 del 2006, reputando, però, di dover individuare ulteriori profili di illegittimità della contestata disciplina, con riferimento, in particolare, all&#8217;ipotizzato contrasto con l&#8217;art. 24 Cost.;<br />
    che integrerebbe, infatti, un&#8217;ulteriore violazione di tale parametro la circostanza che – radicatosi nuovamente innanzi al Tar del Lazio, sede di Roma, il giudizio già pendente innanzi al Tar locale, e da questo definito, quanto alla domanda di concessione del provvedimento <i>ex</i> art. 21 della legge n. 1034 del 1971 – «la parte soccombente nel giudizio cautelare» risulti «fornita di uno strumento giurisdizionale anomalo e atipico» per porre in discussione la decisione, precedentemente adottata, sulla domanda cautelare;<br />
    che in tal modo, infatti, si riconoscerebbe – seppure solo ai fini e per gli effetti appena descritti – «l&#8217;impulso processuale», e cioè «una prerogativa esclusiva della parte ricorrente», anche all&#8217;amministrazione resistente (e/o al controinteressato), ciò che integrerebbe un&#8217;ulteriore violazione dell&#8217;art. 24 Cost.;<br />
    che con tre ulteriori ordinanze di rimessione (r.o n. 584 del 2006; r.o. nn. 300 e 430 del 2007), sempre il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale pressoché identica a quelle precedentemente illustrate, evocando anche, tra le norme costituzionali asseritamente violate (ma solo nell&#8217;ordinanza r.o. n. 300 del 2007), l&#8217;art. 111, primo comma, Cost.;<br />
    che quanto alla rilevanza delle questioni sollevate, il rimettente precisa di essere chiamato a giudicare, nei primi due casi (r.o. n. 584 del 2006 e n. 300 del 2007), della legittimità di una serie di provvedimenti amministrativi adottati nell&#8217;ambito di due procedure espropriative (rispettivamente finalizzate alla realizzazione di un centro per la raccolta differenziata di rifiuti nel Comune di Fiumefreddo di Sicilia ed alla edificazione di un parcheggio nella contrada Barriera del Comune di Catania), procedure entrambe avviate sulla base di altrettante ordinanze – anch&#8217;esse oggetto di impugnazione innanzi al Tribunale rimettente – adottate, nella prima ipotesi, dal Commissario delegato per l&#8217;emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, nella seconda dal Sindaco di Catania nella qualità di Commissario delegato per l&#8217;emergenza connessa al rischio sismico;<br />
    che nel caso del terzo provvedimento di rimessione (r.o. n. 430 del 2007), il Tribunale catanese – nel pronunciare sentenza non definitiva, con cui ha ritenuto di poter decidere parzialmente la controversia devoluta al suo esame – premette di essere stato chiamato a conoscere – in virtù di una serie di ricorsi riuniti – di una complessa fattispecie;<br />
    che il rimettente precisa di dover giudicare della «asserita illegittimità di una serie di atti volti a rendere disponibile un terreno sito nel Comune di Valdina – contrada Cianina – di proprietà dei ricorrenti», e ciò «al fine di consentire il conferimento dei rifiuti di alcuni Comuni della Provincia di Messina», conferimento, a suo volta, «reso necessario» a seguito del provvedimento di sequestro giudiziario preventivo della discarica di Portella Arenella, adottato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina;<br />
    che il Tribunale rimettente riferisce che ai provvedimenti inizialmente adottati – per il raggiungimento della finalità sopra meglio descritta – dal Sindaco del Comune di Valdina e dal Presidente della Provincia regionale di Messina, aveva fatto seguito un&#8217;ordinanza del Prefetto della Provincia di Messina che, designato quale Commissario straordinario per fronteggiare la situazione di emergenza venutasi a determinare, aveva disposto la requisizione del terreno suddetto;<br />
    che l&#8217;adito Tribunale amministrativo regionale, mentre ha ritenuto – in parziale accoglimento delle domande proposte dai ricorrenti – di potersi pronunciare, con sentenza non definitiva, sulle domande di annullamento degli atti impugnati, ha, tuttavia, riconosciuto come «contraddittore necessario di tutte le istanze risarcitorie, sia in forma specifica che per equivalente» (domande pure oggetto del giudizio pendente innanzi ad esso) il Presidente della Regione Siciliana, nella sua qualità di Commissario delegato per la predisposizione e adozione del piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate, istituito e nominato con ordinanza del Ministero degli interni, Dipartimento della protezione civile, del 31 maggio 1999, n. 2983; <br />
    che, difatti, «le domande di restituzione (anche parziale) del terreno o la sua bonifica, passano necessariamente dall&#8217;intervento del Commissario delegato e, quindi, si rivolgono ad una sua esclusiva attività», nel caso di specie, invece, «mancante» (ciò che costituisce il persistente oggetto della doglianza fatta valere dai ricorrenti); <br />
    che, del pari, anche la «domanda di risarcimento del danno per equivalente richiede comunque una valutazione dell&#8217;illegittimità dell&#8217;occupazione del terreno», e dunque «un giudizio sul mancato esercizio del potere autoritativo da parte del commissario delegato»;<br />
    che, di conseguenza, secondo il Tribunale rimettente, ciò renderebbe rilevante la questione relativa alla disciplina processuale prevista dall&#8217;art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, alla quale il rimettente ritiene ascrivibile non solo le controversie relative all&#8217;esercizio dei poteri emergenziali, ma anche quelle – come la presente – in cui si faccia questione in ordine alla loro mancata esplicazione, ed alle conseguenti pretese risarcitorie attivabili dagli interessati;<br />
    che anche con l&#8217;ordinanza r.o. n. 582 del 2006 il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha nuovamente censurato – in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, 125 Cost. e 23 dello statuto regionale di autonomia – le medesime disposizioni già contestate con gli altri provvedimenti di rimessione sopra illustrati, sulla base di argomenti analoghi a quelli ivi contenuti;<br />
    che, in punto di fatto, il giudice <i>a quo</i> deduce di dover giudicare dell&#8217;impugnativa proposta avverso i provvedimenti adottati nell&#8217;ambito di una procedura finalizzata alla localizzazione di un sito per la realizzazione del centro comunale di raccolta rifiuti del Comune di Tremestieri Etneo, inclusi gli atti ablatori aventi ad oggetto l&#8217;immobile di proprietà delle ricorrenti;<br />
    che il rimettente, quantunque informi la Corte costituzionale dell&#8217;avvenuta restituzione dell&#8217;immobile suddetto alla ricorrente (e dunque della soddisfazione dell&#8217;interesse a tutela del quale la medesima ha agito in giudizio), ciò nondimeno reputa «di non poter <i>sic et simpliciter </i>dichiarare cessata la materia del contendere»;<br />
    che, difatti, il giudizio devoluto al suo esame concerne provvedimenti amministrativi adottati nell&#8217;esercizio di poteri emergenziali <i>ex </i>art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, sicché – ai sensi di quanto previsto, in particolare, dall&#8217;art. 3, comma 2-<i>ter</i>, del d.l. n. 245 del 2005 – la competenza a pronunciarsi <i>in subiecta materia</i>, spetta senza «eccezioni» o «distinzioni» al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, risultando, pertanto, impedita al Tribunale rimettente «l&#8217;adozione di qualunque atto processuale che non consista nella trasmissione del fascicolo al TAR del Lazio»;<br />
    che, ciò premesso, il giudice <i>a quo</i> reputa di dover sottoporre all&#8217;esame della Corte costituzionale la questione relativa alla legittimità della nuova disciplina processuale, ipotizzandone il contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 111, 125 Cost. e con l&#8217;art. 23 dello statuto regionale di autonomia;<br />
    che è ipotizzato, innanzitutto, il contrasto con l&#8217;art. 125 Cost., risultando violato «il principio della articolazione su base regionale degli organi statali di giustizia amministrativa di primo grado», finalizzato non solo «a ripartire in modo razionale e equiordinato l&#8217;organizzazione dei giudici amministrativi di primo grado», ma anche ad «agevolare il ricorso delle parti alla giustizia amministrativa, in coerenza e continuità logica con i principi desumibili dall&#8217;art. 24 della Costituzione»;<br />
    che – secondo il rimettente – la disciplina in contestazione, inoltre, darebbe luogo ad «un anomalo percorso che stravolge l&#8217;ordinario <i>iter </i>giudiziario», nel quale, invero, «ad una pronuncia di primo grado, cautelare o di merito, consegue, se la parte soccombente ritiene di impugnarla, una pronuncia di secondo grado, e non certo una doppia pronuncia sulla stessa materia da parte di due diversi giudici di primo grado»;<br />
    che è dedotta, altresì, la violazione dell&#8217;art. 24 Cost., «per la evidente maggiore difficoltà di esercitare le relative azioni presso il Tar del Lazio piuttosto che presso gli organi giurisdizionali localmente istituiti», nonché del successivo art. 25, primo comma, il quale escluderebbe che vi possa essere una designazione del giudice «tanto da parte del legislatore con norme singolari, che deroghino a regole generali, quanto da altri soggetti, dopo che la controversia sia insorta» (il rimettente richiama la sentenza n. 393 del 2002 della Corte costituzionale);<br />
    che è ipotizzata la violazione anche dell&#8217;art. 3 Cost., «per la disparità di trattamento che la deroga alle ordinarie regole di riparto delle competenze comporta, per la tutela giurisdizionale delle rispettive situazioni giuridiche, tra soggetti in situazioni eguali»: difatti, risultano assoggettati ad un trattamento differenziato i «destinatari delle ordinanze adottate dagli organi governativi o dai commissari delegati, nelle situazioni di dichiarata emergenza, aventi efficacia limitata al territorio di una Regione», rispetto ai «destinatari dei provvedimenti, aventi lo stesso ambito di efficacia, adottati, in via ordinaria», e posti in essere, in genere, «dagli organi esponenziali di enti territoriali regionali o sub regionali»;<br />
    che il medesimo parametro è, inoltre, evocato sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, atteso che lo stesso tenore letterale del censurato comma 2-<i>bis</i> dell&#8217;art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005 rivelerebbe che la peculiare disciplina processuale da esso introdotta «riguarda le ordinanze e gli atti commissariali adottati nelle situazioni di emergenza», dichiarate ai sensi del citato art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, «ma non i provvedimenti che tali situazioni dichiarino e che, ove si riferiscano a situazione di limitata estensione territoriale, come sovente accade, continuano a rientrare nella ordinaria competenza del Tar della Regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza»;<br />
    che, invece, il contrasto con l&#8217;art. 111 Cost. è motivato in base all&#8217;assunto che la disciplina in contestazione creerebbe «una sorta di gerarchia tra i Tar territoriali, incompatibile con il dettato e lo spirito della Costituzione»;<br />
    che è dedotto, infine, il contrasto con l&#8217;art. 23 dello statuto regionale, atteso che, in attuazione di tale «norma di rango costituzionale», è stato istituito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana «che svolge funzioni di giudice d&#8217;appello per tutte le impugnazioni proposte avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal Tar della Sicilia»;<br />
    che anche con le ordinanze r.o. n. 583 del 2006 e n. 83 del 2007 il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha ulteriormente censurato – in riferimento, peraltro, ai soli artt. 3, 24 e 125 Cost. e 23 dello statuto regionale di autonomia – l&#8217;art. 3, commi 2-<i>bis</i>, 2-<i>ter</i> e 2-<i>quater</i>, del d.l. n. 245 del 2005;<br />
    che in punto di fatto il giudice <i>a quo </i>deduce di essere investito, nel primo caso, dell&#8217;impugnazione proposta avverso una pluralità di atti di una procedura espropriativa alla quale provvede, nella qualità di Commissario delegato a fronteggiare l&#8217;emergenza nella città di Catania in relazione alla situazione del traffico, della mobilità e degli interventi di riduzione del rischio sismico connessi e funzionali, il Sindaco del capoluogo etneo;<br />
    che nel secondo caso, invece, il rimettente deduce di dover conoscere del «silenzio rifiuto e/o inadempimento», serbato dalle diverse autorità amministrative evocate in giudizio, relativamente alla domanda di risarcimento dei danni avanzata dai medesimi ricorrenti in conformità ad un&#8217;ordinanza adottata dal Presidente della Regione Siciliana, in qualità di Commissario alla realizzazione degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2004;<br />
    che le censure di costituzionalità svolte in entrambi tali provvedimenti di rimessione sono pressoché identiche a quelle formulate, sempre dal Tribunale catanese, nell&#8217;ordinanza r.o. n. 579 del 2006, salvo che per la mancata evocazione – in ambo questi casi – del parametro di cui all&#8217;art. 25 Cost;<br />
     che con l&#8217;ordinanza r.o. n. 585 del 2006 il medesimo rimettente solleva questione di legittimità costituzionale analoga a quelle sin qui illustrate, assumendo, tuttavia, quali parametri costituzionali gli artt. 24, 25, 111 e 125 Cost. (e non pure l&#8217;art. 23 dello statuto regionale di autonomia);<br />
    che il giudice <i>a quo </i>premette, in punto di fatto, di essere investito della domanda proposta da taluni appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, tutti in servizio a Catania, diretta a conseguire – sulla scorta di quanto previsto dall&#8217;ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3442 del 2005 – il riconoscimento del diritto alla sospensione delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni, per il periodo dal novembre 2002 al 31 marzo 2004, nonché la condanna delle intimate amministrazioni alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute sulle retribuzioni relative al medesimo periodo;<br />
    che essendo, a dire del rimettente, pregiudiziale, per la decisione della lite, «conoscere della legittimità» dell&#8217;ordinanza suddetta, e risultando questa a sua volta adottata nell&#8217;esercizio dei poteri <i>ex</i> art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, anche la controversia in esame sarebbe attratta nella sfera di applicazione della nuova disciplina processuale prevista dall&#8217;art. 3, commi 2-<i>bis</i>, 2-<i>ter</i> e 2-<i>quater</i>, del d.l. n. 245 del 2005;<br />
    che di tale disciplina, tuttavia, è dedotta l&#8217;illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 24, 25, 111 e 125 Cost.;<br />
    che è dedotto, innanzitutto, il contrasto con l&#8217;art. 125 Cost., «e segnatamente con il principio della articolazione su base regionale degli organi statali di giustizia amministrativa di primo grado», principio che «non ha ragione di subire deroghe nella materia di cui trattasi, in cui le singole situazioni di emergenza», dichiarate ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, «hanno rilievo spiccatamente locale»;<br />
    che è ipotizzata, altresì, la violazione dell&#8217;art. 24 Cost., «per la evidente maggiore difficoltà di esercitare le relative azioni presso il Tar del Lazio piuttosto che presso gli organi giurisdizionali localmente istituiti», e del successivo art. 25, atteso che il principio della precostituzione del giudice sarebbe trasgredito allorché la sua designazione venga effettuata, «tanto da parte del legislatore con norme singolari, che deroghino a regole generali, quanto da altri soggetti, dopo che la controversia sia insorta» (è citata la sentenza n. 393 del 2002 della Corte costituzionale), occorrendo, pertanto, che «la regola di competenza sia prefissata rispetto all&#8217;insorgere della controversia» (sentenza n. 193 del 2003);<br />
    che tale profilo di incostituzionalità emergerebbe vieppiù, secondo il rimettente, se si ha riguardo a quella parte della disciplina in contestazione «che non solo ne dispone l&#8217;applicazione ai processi pendenti, ma addirittura consente una riforma dei provvedimenti assunti in sede cautelare in tali giudizi pendenti, ad opera di un organismo pariordinato a quello di provenienza»;<br />
    che in tal modo, difatti, il legislatore avrebbe «introdotto un rimedio inedito, che non è di secondo grado e che finisce per costituire un doppione del già espletato giudizio (cautelare) di primo grado, senza alcuna possibilità di inquadramento tra i rimedi noti e tipizzati (appello, revocazione, reclamo)», con violazione anche del principio del “giusto processo”, e quindi, anche dell&#8217;art. 111 Cost., che non consente «una doppia pronuncia sulla stessa materia da parte di due diversi giudici di primo grado»;<br />
    che con l&#8217;ordinanza r.o. n. 80 del 2007 il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha nuovamente sollevato questione di legittimità costituzionale dell&#8217; art. 3, commi 2-<i>bis</i>, 2-<i>ter</i> e 2-<i>quater</i>, del decreto-legge n. 245 del 2005, deducendo la violazione degli artt. 3, 24, 25 e 125 Cost. e dell&#8217;art. 23 dello statuto della Regione Siciliana;<br />
    che il giudice <i>a quo </i>premette di dover decidere in merito al regolamento di competenza, proposto nell&#8217;ambito di un giudizio avente ad oggetto l&#8217;impugnativa di un provvedimento emanato dal Commissario delegato per l&#8217;emergenza rifiuti e tutela delle acque (e degli atti consequenziali), provvedimento con il quale veniva, tra l&#8217;altro, approvato il progetto presentato dalla società “Sicilpower” s.p.a., relativo al sistema di gestione integrato per l&#8217;utilizzazione della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata; <br />
    che ciò premesso, il rimettente rileva come proprio la sopravvenuta normativa processuale sopra meglio identificata, imporrebbe di tener conto – nel decidere in merito al proposto regolamento di competenza – «della nuova ipotesi di competenza funzionale inderogabile», prevista in favore del TAR del Lazio, sede di Roma, in relazione alle controversie aventi ad oggetto l&#8217;esercizio dei poteri di cui all&#8217;art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992;<br />
    che di tale disciplina, tuttavia, lo stesso rimettente ipotizza l&#8217;illegittimità costituzionale sulla scorta di argomenti identici a quelli proposti con l&#8217;ordinanza n. 579 del 2006;<br />
    che anche le ordinanze r.o nn. 81, 185 e 234 del 2007, emesse dal medesimo Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, presentano identità di contenuto con il provvedimento di rimessione da ultimo citato;<br />
    che in questi tre casi il rimettente premette, in punto di fatto, di essere chiamato a giudicare dell&#8217;impugnativa rispettivamente proposta avverso: gli atti posti in essere da un Commissario <i>ad acta </i>nominato, nell&#8217;esercizio di poteri sostitutivi e derogatori, dal Commissario delegato per l&#8217;emergenza idrica (r.o. n. 81 del 2007); i provvedimenti con i quali il Commissario delegato per l&#8217;emergenza rifiuti ha approvato un progetto finalizzato a dare vita ad un sistema di gestione integrato dei rifiuti, con realizzazione di un polo impiantistico nel Comune di Augusta (r.o. n. 185 del 2007), ovvero ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale del predetto sistema, autorizzando la realizzazione di impianti di termovalorizzazione nel predetto Comune, nonché di selezione e biostabilizzazione nell&#8217;agglomerato industriale Modica/Pozzallo (r.o. n. 234 del 2007);<br />
    che, ciò premesso, il rimettente assume – in ciascuna delle citate ordinanze di rimessione – che, ai sensi della disciplina processuale recata dai predetti commi 2-<i>bis</i>, 2-<i>ter</i> e 2-<i>quater</i> dell&#8217;art. 3 del d.l. n. 245 del 2005, le controversie sopra sinteticamente indicate dovrebbero essere integralmente devolute alla cognizione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, giacché in ognuna di esse vengono in rilievo questioni attinenti all&#8217;esercizio dei poteri emergenziali <i>ex</i> art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992;<br />
    che, tuttavia, il Tribunale amministrativo catanese reputa tale disciplina processuale costituzionalmente illegittima, deducendone il contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 125 Cost. e con l&#8217;art. 23 dello statuto regionale di autonomia, sulla base di considerazioni sostanzialmente identiche anche in questi casi, come già rilevato, a quelle oggetto dell&#8217;ordinanza n. 579 del 2006;<br />
    che con l&#8217;ordinanza r.o. n. 86 del 2007 il medesimo rimettente censura quelle stesse norme evocando quali parametri gli artt. 3, 24 e 125 Cost. e l&#8217;art. 23 dello statuto della Regione Siciliana;<br />
    che esso – investito dell&#8217;impugnativa sia di un&#8217;ordinanza di determinazione delle tariffe di smaltimento rifiuti, adottata dal Commissario delegato per l&#8217;emergenza rifiuti e la tutela delle acque, che di tutti gli atti «comunque presupposti, connessi, coordinati e conseguenti» – reputa di dover sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme suddette, in applicazione delle quali riconosce di dovere, altrimenti, «dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tar del Lazio»;<br />
    che è ipotizzata, in primo luogo, la violazione dell&#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo della «disparità di trattamento che la deroga alle ordinarie regole di riparto competenze comporta, per la tutela delle rispettive posizioni giuridiche, tra soggetti in situazioni eguali», giacché la contestata disciplina riserva un trattamento ingiustificatamente differenziato ai «destinatari delle ordinanze adottate dagli organi governativi o dai commissari delegati, nelle situazioni di dichiarata emergenza, aventi efficacia limitata al territorio di una regione», rispetto a quello assicurato «ai destinatari dei provvedimenti aventi lo stesso ambito di efficacia, adottati, in via ordinaria, dagli organi esponenziali di enti territoriali regionali o sub regionali»;<br />
    che tale diversità di regime, d&#8217;altra parte, non sarebbe giustificabile – secondo il rimettente – neppure in considerazione «della eventuale maggiore rilevanza dell&#8217;interesse sotteso ai provvedimenti adottati» in situazione di emergenza, giacché «nel nostro sistema non esiste una distribuzione di competenza» basata su un simile criterio, che sarebbe, inoltre, in contrasto con l&#8217;art. 125 Cost., il quale pone i diversi tribunali amministrativi regionali «su un piano paritario»;<br />
    che, del resto, non sia possibile legittimare su tali basi la deroga all&#8217;art. 3 della legge n. 1034 del 1971, sarebbe confermato – nella prospettiva del giudice <i>a quo</i> – dallo stesso tenore letterale del censurato comma 2-<i>bis</i> dell&#8217;art. 3 del d.l. n. 245 del 2005, rivelatore del fatto che tale deroga «riguarda le ordinanze e gli atti commissariali adottati nelle situazioni di emergenza», dichiarate ai sensi del citato art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, «ma non i provvedimenti che tali situazioni dichiarino e che, ove si riferiscano a situazione di limitata estensione territoriale, come sovente accade, continuano a rientrare nella ordinaria competenza del Tribunale amministrativo della regione in cui il provvedimento è destinato ad avere incidenza»;<br />
     che l&#8217;evenienza da ultimo descritta, pertanto, testimonierebbe, vieppiù, la «irragionevolezza del disegno complessivo» attuato dalle censurate disposizioni;<br />
    che nel caso in esame, quindi, la scelta del legislatore di derogare agli ordinari criteri di riparto della competenza <i>ex</i> artt. 2 e 3 della legge n. 1034 del 1971 «non appare supportata da alcuna plausibile ragione, dotata di copertura costituzionale, idonea a giustificare la disparità di trattamento che indubbiamente si viene ad operare tra situazioni eguali», donde l&#8217;ipotizzata violazione dell&#8217;art. 3 della Carta fondamentale;<br />
    che il rimettente ipotizza, poi, la violazione anche dell&#8217;art. 24 Cost., atteso che la <i>translatio iudicii</i> in favore del Tribunale amministrativo regionale del Lazio «indiscutibilmente comporta un ingiustificato aggravio organizzativo e di costi» a carico dei soggetti «incisi dai provvedimenti adottati dagli organi governativi e dai commissari nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;<br />
    che, inoltre, le norme censurate, contravvenendo all&#8217;esigenza «del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa», si porrebbero in contrasto anche con l&#8217;art. 125 Cost., che intende garantire una distribuzione territoriale delle controversie tale da agevolare il ricorso alla giustizia amministrativa, «in sostanziale coerenza e continuità logica con i principi desumibili dall&#8217;art. 24 della Costituzione»;<br />
    che il suddetto parametro costituzionale sarebbe, difatti, svuotato di contenuto, «creando una sorta di gerarchia» tra il Tribunale regionale amministrativo del Lazio e gli altri tribunali e recando un <i>vulnus </i>anche al principio del “giusto processo”, «quale desumibile dal testo novellato dell&#8217;art. 111 della Costituzione»;<br />
    che, infine, il rimettente deduce la violazione dell&#8217;art. 23 dello statuto della Regione Siciliana, atteso che l&#8217;impugnativa dei «provvedimenti adottati da organi dello Stato centrale, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con efficacia territoriale limitata alla Regione Siciliana» rientra certamente tra quegli «affari concernenti la Regione» che, ai sensi della predetta disposizione statutaria, sono devoluti, in sede di appello, alla competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana;<br />
    che, conseguentemente, lo spostamento delle controversie di primo grado al Tribunale regionale amministrativo del Lazio, comportando, di riflesso, anche il mutamento del giudice d&#8217;appello, viene ad incidere sul «plesso giurisdizionale» costituito dal Tribunale regionale amministrativo della Sicilia e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, ritenuto «un vero e proprio comparto dotato di competenza funzionale a conoscere di tutte le controversie insorgenti nell&#8217;ambito territoriale». Orbene, la deroga a tale competenza funzionale si pone in contrasto con il predetto parametro costituzionale allorché risulti, come nella specie, «non assistita da adeguato supporto parimenti di rango costituzionale»;<br />
    che un&#8217;autonoma censura è, invece, quella che investe «il regime transitorio previsto dalle disposizioni in esame» (ed operante anche nel giudizio <i>a quo</i>), atteso che, interessando lo spostamento della competenza – ai sensi, in particolare, del comma 2-<i>quater</i> del censurato art. 3 – anche i procedimenti in corso al momento dell&#8217;entrata in vigore delle norme censurate, risulterebbe violato l&#8217;art. 25 Cost., essendo la controversia sottratta al «giudice naturale precostituito per legge»;<br />
    che anche con l&#8217;ordinanza r.o. n. 235 del 2007 il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, torna a censurare la disciplina processuale recata dalle disposizioni in esame, assumendone il contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 125 Cost., e con l&#8217;art. 23 dello statuto regionale di autonomia;<br />
    che il rimettente, in punto di fatto, premette di essere chiamato a giudicare della legittimità di due ordinanze emesse da un commissario <i>ad acta</i>, incaricato dal Commissario delegato per l&#8217;emergenza idrica nella Regione Sicilia del compimento delle procedure per l&#8217;affidamento del servizio idrico integrato nel cosiddetto ambito territoriale ottimale di Messina, nonché della consequenziale attività amministrativa posta in essere dallo stesso Commissario delegato;<br />
    che in ordine alla supposta illegittimità costituzionale delle norme censurate il rimettente svolge considerazioni pressoché identiche a quelle oggetto dell&#8217;ordinanza n. 579 del 2006;<br />
    che, del pari, con altre cinque ordinanze di rimessione (r.o nn. 236, 296, 297, 298 e 299 del 2007), il medesimo Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale pressoché identiche a quella oggetto dell&#8217;ordinanza da ultimo citata;<br />
    che il rimettente risulta investito, anche in ciascuno di questi cinque ulteriori giudizi, dell&#8217;impugnativa di ordinanze emesse da un commissario <i>ad acta</i>, incaricato dal Commissario delegato per l&#8217;emergenza idrica nella Regione Sicilia del compimento delle procedure per l&#8217;affidamento del servizio idrico integrato nel cosiddetto ambito territoriale ottimale di Messina, nonché della consequenziale attività amministrativa posta in essere dallo stesso Commissario delegato;<br />
    che l&#8217;omogeneità delle controversie devolute al suo esame ha, pertanto, indotto il giudice <i>a quo </i>a proporre le medesime censure, in ordine ai commi 2-<i>bis,</i> 2-<i>ter</i> e 2-<i>quater</i> dell&#8217;art. 3 del d.l. n. 245 del 2005, già sopra illustrate;<br />
    che è intervenuto in ciascun giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata;<br />
    che assume, in particolare, la difesa erariale l&#8217;infondatezza della censura formulata ai sensi dell&#8217;art. 3 Cost. sul presupposto della (pretesa) «irragionevole disparità di trattamento (nella individuazione del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente) tra provvedimenti adottati in via ordinaria e provvedimenti emanati in situazioni di emergenza», ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992, «attesa la evidente disomogeneità tra le due situazioni poste a raffronto»;<br />
    che la difesa dello Stato, difatti, «giustifica la diversità della contestata disciplina» in quanto espressione di una scelta «non arbitraria», giacché assunta in funzione della ragionevole «esigenza di concentrare in un unico giudice di primo grado, anche nella fase cautelare, la pronta e uniforme cognizione delle controversie» in esame, relative a provvedimenti caratterizzati, per loro natura, dalla finalità di realizzare «interventi miranti a fronteggiare situazioni emergenziali»;<br />
    che l&#8217;Avvocatura generale dello Stato esclude, inoltre, l&#8217;esistenza del paventato contrasto con l&#8217;art. 24 Cost., atteso che il maggior aggravio ed i più rilevanti costi destinati ad essere sopportati dai destinatari dei provvedimenti in questione, oltre a costituire «conseguenze di mero fatto», non integrano l&#8217;evenienza della impossibilità o dell&#8217;estrema difficoltà dell&#8217;esercizio del diritto di difesa, idonea a concretare la violazione dell&#8217;evocato parametro costituzionale;<br />
    che, d&#8217;altra parte, neppure si potrebbe ipotizzare – secondo la difesa erariale – che le disposizioni censurate violino l&#8217;art. 125 della Carta fondamentale, in quanto esso «non preclude certamente al legislatore statale di individuare non irragionevolmente, per determinate “categorie” di controversie, particolari criteri di riparto della competenza territoriale tra giudici di primo grado», derogando a quelli di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 1034 del 1971;<br />
    che, analogamente, sarebbe da escludere anche il contrasto con l&#8217;art. 23 dello statuto regionale, che esprime «soltanto la necessità» che in Sicilia sia istituita «una particolare articolazione del giudice amministrativo di secondo grado», e che non implica anche il riconoscimento, in suo favore, di una generale «competenza a conoscere ogni tipo di controversia», incluse quelle che – come nella specie – «non hanno alcun rapporto con la materia regionale»;<br />
    che, infine, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato nega che il comma 2-<i>quater</i> dell&#8217;art. 3, nella parte in cui estende la nuova disciplina anche ai processi in corso, violi il principio del giudice naturale, e ciò non solo perché la norma censurata fa in ogni caso (temporaneamente) salva «l&#8217;efficacia dei provvedimenti cautelari eventualmente adottati dal giudice già competente», ma soprattutto perché la disposta <i>translatio iudicii </i>non potrebbe intendersi come diretta alla arbitraria successiva indicazione di un giudice diverso «appositamente istituito per quella controversia e per quelle parti, con una scelta idonea ad essere orientata in vista di un determinato giudizio», evenienza che la giurisprudenza costituzionale (è citata la sentenza n. 460 del 1994) individuerebbe come la sola idonea ad integrare il contrasto con il suddetto principio costituzionale;<br />
    che si sono costituite – nel giudizio originato dall&#8217;ordinanza r.o. n. 80 del 2007 – l&#8217;associazione Legambiente, Comitato Regionale Siciliano, e la “Sicilpower” s.p.a.: la prima, parte ricorrente nel giudizio principale, ha insistito per l&#8217;accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale, la seconda, controinteressata nel medesimo giudizio, ha chiesto invece il rigetto della questione;<br />
    che sempre la società “Sicilpower”, con memoria depositata il 3 ottobre 2007, sottolineando come la questione sollevata sia identica a quella decisa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 237 del 2007, ha chiesto che la stessa sia dichiarata non fondata;<br />
    che, infine, nei soli giudizi originati dalle ordinanze r.o. nn. 185 e 237 del 2007, si è costituita la società “Tifeo Energia Ambiente”, controinteressata in entrambi i giudizi principali, per chiedere il rigetto della sollevata questione di legittimità costituzionale.<br />
<i>    Considerato</i> che il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con ventinove ordinanze, ha sollevato – in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 della Costituzione, e all&#8217;art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 – questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 2-<i>bis</i>, 2-<i>ter</i> e 2-<i>quater</i>, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l&#8217;emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21;<br />
    che, in via preliminare, deve essere disposta la riunione dei giudizi, atteso che la loro comunanza di oggetto ne giustifica l&#8217;unitaria trattazione;<br />
    che, quanto al merito delle censure formulate dal giudice rimettente, deve osservarsi come questa Corte, con sentenza n. 237 del 2007, abbia già escluso la fondatezza di analoghi dubbi di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la disciplina processuale in contestazione;<br />
    che, in primo luogo, le motivazioni della citata sentenza n. 237 del 2007 possono essere qui richiamate in relazione all&#8217;ipotizzata violazione dell&#8217;art. 3 Cost., prospettata adducendo tanto l&#8217;esistenza di una supposta «disparità di trattamento che la deroga alle ordinarie regole di riparto delle competenze comporta, per la tutela delle rispettive posizioni giuridiche, tra soggetti in situazioni eguali» (giacché le disposizioni censurate riserverebbero un trattamento ingiustificatamente differenziato ai «destinatari delle ordinanze adottate dagli organi governativi o dai commissari delegati, nelle situazioni di dichiarata emergenza, aventi efficacia limitata al territorio di una regione, rispetto ai destinatari dei provvedimenti aventi lo stesso ambito di efficacia, adottati, in via ordinaria, dagli organi esponenziali di enti territoriali regionali o sub regionali»), quanto l&#8217;irragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore, poiché «lo spostamento della competenza su questa materia è irrazionalmente solo parziale», giacché riguarderebbe unicamente «le ordinanze ed i consequenziali provvedimenti commissariali, ma non i decreti governativi che dichiarano lo stato di emergenza»;<br />
    che, tuttavia, in ordine alla presunta disparità di trattamento alla quale le norme in contestazione sottoporrebbero «situazioni eguali di fronte alla tutela giurisdizionale», può in questa sede ribadirsi come sia «proprio l&#8217;avvenuta dichiarazione della situazione di emergenza, <i>ex</i> art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992», a costituire «l&#8217;elemento caratterizzante la fattispecie oggetto della censurata disciplina, impedendo, così, di ravvisare quel profilo di omogeneità tra tale ipotesi e quella – con cui essa viene posta a confronto – dell&#8217;ordinario esercizio dei poteri amministrativi», profilo che rappresenta, invece, «il presupposto indispensabile ai fini della loro valutazione comparativa» (così la sentenza n. 237 del 2007);<br />
    che in relazione, invece, al supposto difetto di ragionevolezza, questa Corte ha già rilevato come i giudici rimettenti «non si sono posti alla ricerca di una differente interpretazione» che – «sulla base, peraltro, della semplice lettera della norma» – consenta di ritenere sottoposta alla competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio «anche l&#8217;impugnativa dei provvedimenti dichiarativi dello stato di emergenza, qualunque sia il loro ambito territoriale di efficacia, attesa, tra l&#8217;altro, la loro natura di atti presupposti» (così, nuovamente, la sentenza n. 237 del 2007);<br />
    che, del pari, manifestamente infondata è la censura sollevata in riferimento<i> </i>all&#8217;art. 24 Cost. e motivata, sostanzialmente, in base al duplice assunto che la <i>translatio iudicii</i> in favore del Tribunale amministrativo regionale del Lazio violerebbe «il diritto del cittadino ad ottenere una decisione di merito senza onerose reiterazioni» e doterebbe «la parte soccombente nel giudizio cautelare» – radicatosi nuovamente innanzi al TAR del Lazio, sede di Roma, il giudizio già pendente innanzi al TAR locale, e dallo stesso definito quanto alla domanda di concessione del provvedimento <i>ex</i> art. 21 della legge n. 1034 del 1971 – «di uno strumento giurisdizionale anomalo e atipico» per porre in discussione la decisione già adottata sulla domanda cautelare;<br />
    che, tuttavia, in relazione al primo di tali profili, la sentenza n. 237 del 2007 ha osservato come il denunciato inconveniente non costituisca un «grave ostacolo» al conseguimento della tutela giurisdizionale», non concretizzando quella condizione di «sostanziale impedimento all&#8217;esercizio del diritto di azione garantito dall&#8217;art. 24 della Costituzione» suscettibile «di integrare la violazione del citato parametro costituzionale»; <br />
    che in ordine, invece, al secondo profilo di censura questa Corte ha rimarcato «la possibilità di interpretare la norma in conformità con quanto previsto dall&#8217;art. 21, tredicesimo comma, della legge n. 1034 del 1971; nel senso cioè che l&#8217;efficacia del provvedimento cautelare adottato dal Tribunale locale sia destinata a venire meno, in tutto o in parte, non in forza di una revisione da compiersi necessariamente da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il quale in tal modo assumerebbe una anomala funzione di giudice di secondo grado rispetto a provvedimenti emessi da un organo giurisdizionale equiordinato, bensì in forza di una decisione da prendere sulla base degli ordinari presupposti previsti dall&#8217;ordinamento del processo amministrativo per la modificazione o revoca di precedenti misure cautelari già concesse» (sentenza n. 237 del 2007);<br />
    che le considerazioni appena svolte consentono, inoltre, di superare anche uno degli argomenti addotti a sostegno dell&#8217;ipotizzata violazione dell&#8217;art. 25, primo comma, Cost., e cioè quello basato sul rilievo secondo cui la riforma dei provvedimenti cautelari già assunti, «ad opera di un organo giurisdizionale pariordinato a quelli di provenienza» – nel rappresentare un «rimedio inedito, che non è di secondo grado e che finisce per costituire un doppione del già espletato giudizio (cautelare) di primo grado, senza alcuna possibilità di inquadramento tra i rimedi noti e tipizzati (appello, revocazione, reclamo)» – darebbe luogo ad «un anomalo percorso» che, nella misura in cui «stravolge l&#8217;ordinario <i>iter </i>giudiziario», violerebbe il principio del “giudice naturale”;<br />
    che quanto, invece, all&#8217;argomento secondo cui «la ripartizione della competenza territoriale tra giudici» deve essere «dettata da normativa del tempo anteriore alla istituzione del giudizio» è sufficiente ribadire che il principio costituzionale del giudice naturale «viene rispettato»<i> </i>allorché «la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente: in questo caso, infatti, lo spostamento della competenza dall&#8217;uno all&#8217;altro ufficio giudiziario non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento – e, dunque, della designazione di un nuovo giudice “naturale” – che il legislatore, nell&#8217;esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente» (sentenza n. 237 del 2007);<br />
    che, del pari, è manifestamente infondata la questione concernente la presunta violazione dell&#8217;art. 111 Cost., motivata in base al duplice argomento che le disposizioni censurate, creando «una sorta di gerarchia» tra il Tribunale regionale amministrativo per il Lazio e gli altri tribunali, recherebbero un <i>vulnus </i>al principio del “giusto processo” e contravverrebbero alla regola generale applicabile ad ogni giudizio, compreso quello cautelare, secondo cui, ad una sua prima fase, deve seguirne una d&#8217;appello, e non già «una doppia pronuncia sulla stessa materia da parte di due diversi giudici di primo grado»;<br />
    che in ordine a tale doglianza – a parte, evidentemente, il rilievo che valgono qui le stesse considerazioni svolte circa l&#8217;asserita violazione dell&#8217;art. 24 Cost. – può ribadirsi, ancora una volta, quanto osservato nella sentenza n. 237 del 2007, ovvero «che tali censure non sono dotate di una propria autonomia rispetto all&#8217;ipotizzata violazione dell&#8217;art. 125 della Carta fondamentale»;<br />
    che in relazione, poi, proprio a tale censura non può che tornarsi a sottolineare che «l&#8217;attribuzione della competenza al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, anziché ai diversi Tribunali amministrativi regionali dislocati su tutto il territorio nazionale, non altera il sistema di giustizia amministrativa», esistendo, nella specie, «ragioni idonee a giustificare la deroga agli ordinari criteri di ripartizione della competenza tra gli organi di primo grado della giustizia amministrativa» (sentenza n. 237 del 2007); <br />
    che, difatti, tali ragioni sono state individuate – sempre nella citata sentenza – «nel peculiare regime che connota le situazioni di emergenza – e particolarmente quelle di cui alla lettera <i>c</i>) del comma 1 dell&#8217;art. 2 della legge n. 225 del 1992», atteso che, ricorrendo tale evenienza, «i provvedimenti posti in essere dai commissari delegati sono atti dell&#8217;amministrazione centrale dello Stato (in quanto emessi da organi che operano come <i>longa manus</i> del Governo) finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali coinvolte dalle singole situazioni di emergenza, e ciò in ragione tanto della rilevanza delle stesse, quanto della straordinarietà dei poteri necessari per farvi fronte»;<br />
    che, d&#8217;altra parte, neppure può ravvisarsi la denunciata violazione dell&#8217;art. 23 dello statuto regionale di autonomia (motivata dall&#8217;odierno rimettente in base all&#8217;assunto che l&#8217;impugnativa dei «provvedimenti adottati da organi dello Stato centrale, nelle situazioni di emergenza» rientra certamente tra quegli «affari concernenti la Regione» che, ai sensi della predetta disposizione statutaria, sarebbero devoluti, in sede di appello, alla competenza del Consiglio di giustizia amministrativa);<br />
    che, difatti, la più volte citata sentenza n. 237 del 2007 ha chiarito che la predetta norma statutaria «stabilisce soltanto che gli organi giurisdizionali centrali debbano avere in Sicilia le sezioni per gli affari concernenti la regione», sicché «l&#8217;attribuzione della competenza al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, anziché ai diversi Tribunali amministrativi regionali dislocati su tutto il territorio nazionale, non viola l&#8217;art. 23 dello statuto siciliano»;<br />
    che, pertanto, non essendo state prospettate – in relazione a nessuna delle censure formulate dal giudice rimettente – argomentazioni nuove, rispetto a quelle già esaminate da questa Corte, si impone, nel caso di specie, la declaratoria di manifesta infondatezza delle questioni sollevate;<br />
    che, difatti, non presenta carattere di novità neppure la censura prospettata con riferimento alla «contraddittorietà e disparità di trattamento processuale» e motivata in base all&#8217;assunto che la disciplina in esame «utilizza lo stesso trattamento per situazioni del tutto differenti quanto ad ambito territoriale e livello e qualità degli interessi pubblici coinvolti», in tal modo ponendosi in contrasto anche con l&#8217;art. 117 Cost., poiché «finisce per attribuire rilievo nazionale anche a questioni riservate alla competenza regionale»:<br />
    che, difatti, in relazione a tale censura – ed a prescindere dal rilievo che tale parametro costituzionale non è esplicitamente menzionato nei dispositivi delle ordinanze di rimessione che pure ad esso fanno riferimento, sicché la sua evocazione (peraltro del tutto generica), lungi dall&#8217;integrare un&#8217;autonoma censura, appare piuttosto un argomento volto a corroborare la doglianza relativa al difetto di ragionevolezza della disciplina censurata – è sufficiente osservare che è «nel peculiare regime che connota le situazioni di emergenza – e particolarmente quelle di cui alla lettera <i>c</i>) del comma 1 dell&#8217;art. 2 della legge n. 225 del 1992 – che deve essere, in definitiva, ricercata la <i>ratio</i> che ispira la disciplina processuale in esame» (sentenza n. 237 del 2007).<br />
<i>    Visti </i>gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. </p>
<p align=center>      <b>per questi motivi<br />
    LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
    riuniti i giudizi,<br />
<i>    dichiara</i> la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 2-<i>bis</i>, 2-<i>ter</i> e 2-<i>quater</i>, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l&#8217;emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, sollevate – in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 della Costituzione, e all&#8217;art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 – dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con le ordinanze in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2007.<br />
F.to:<br />
Franco BILE, Presidente<br />
Alfonso QUARANTA, Redattore<br />
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-5-12-2007-n-418/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 5/12/2007 n.418</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.6183</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-12-2007-n-6183/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-12-2007-n-6183/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.6183</a></p>
<p>Pres. Trotta, Rel. Chieppa Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.a. (Avv.ti E. Antonini e G. Pafundi) c. Prefettura di Milano, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e altri (nn.cc.); Borlandelli L. e Volpi E. (Avv.ti A. Corselli e C.L. Scrosati) e altri sull&#8217;insussistenza dell&#8217;obbligo di comunicare l&#8217;avvio del procedimento per le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-12-2007-n-6183/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.6183</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-12-2007-n-6183/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.6183</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta, Rel. Chieppa<br /> Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.a. (Avv.ti E. Antonini e G. Pafundi)	c. Prefettura di Milano, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e altri (nn.cc.); Borlandelli L. e Volpi E. (Avv.ti A. Corselli e C.L. Scrosati) e altri</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;insussistenza dell&#8217;obbligo di comunicare l&#8217;avvio del procedimento per le fattispecie antecedenti l&#8217;entrata in vigore della L. 241/90 e sulla sussistenza del medesimo obbligo nei procedimenti disciplinati da leggi speciali che non prevedano forme alternative per garantire la partecipazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Procedimento Amministrativo – Avviso d’avvio – Atti precedenti la L. 241/90 – Obbligo &#8211; Non sussiste. 																																																																																												</p>
<p>2) Procedimento amministrativo – Avviso d’avvio – Legge speciale – Assenza di alternative garanzie di partecipazione – Obbligo – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	Non sussiste l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/90, quando la procedura espropriativa sia iniziata con l’approvazione di un progetto avvenuta prima dell’entrata in vigore della suddetta legge in quanto il principio tempus regit actum può essere invocato per tutti gli atti ad essa antecedenti, mentre per tutti gli atti successivi, emanati nell’ambito del procedimento, successivamente all’entrata in vigore della legge, lo stesso principio ne impone l’applicazione.																																																																																												</p>
<p>2)	Sussiste l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/90 nell’ipotesi di indizione della conferenza di servizi prevista dalla legge speciale n. 385/90, all’art. 7, per l’approvazione dei progetti di opere concernenti reti ferroviarie. Infatti, la norma di garanzia non trova applicazione per i procedimenti speciali solo quando la specifica normativa applicabile al caso preveda forme alternative e sufficienti a garantire la partecipazione, cosa che non si verifica nell’ipotesi in questione, in quanto la Legge 385/90 si limita a regolare i rapporti tra le pubbliche amministrazioni e non contempla alcuna forma di partecipazione del privato al procedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello n. 8008/2004,<b> </b>proposto da</p>
<p><B>FERROVIE NORD MILANO ESERCIZIO S.P.A.</B>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ezio Antonini e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto in Roma viale Giulio Cesare n.14,<b> </b>presso lo studio del secondo;</p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>PREFETTURA DI MILANO, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, REGIONE LOMBARDIA, A.N.A.S.-AZIENDA AUTONOMA DELLE STRADE</B>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti;</p>
<p><B>BORLANDELLI LUCIANO, VOLPI EGIDIO</B>, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Annarosa Corselli e Carlo Luigi Scrosati con domicilio eletto in Roma Lungotevere Flaminio 46 pal. IV, presso il dott. Gian Marco Grez;</p>
<p><B>SOC. BORLANDELLI &#038; VOLPI &#038; C. S.A.S.</B>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Annarosa Corselli e Carlo Luigi Scrosati con domicilio eletto in Roma Lungotevere Flaminio 46 pal. IV, presso il dott. Gian Marco Grez;</p>
<p><B>COMUNE DI MAGNAGO</B>, non costituitosi;</p>
<p><B>MINISTERO ECONOMIA E FINANZE</B>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione II, n. 1432/2004;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 16-10-2007 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.<br />
Uditi l’avv. Antonini, l’avv. Marone per delega dell’avv. Scrosati e l’avv. dello Stato Bruni;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO    E    DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Con l’impugnata sentenza il Tar per la Lombardia ha accolto il ricorso proposto da Borlandelli Luciano e Borlandelli &#038; Volpi &#038; C. s.a.s. avverso gli atti della procedura espropriativa e di occupazione di urgenza, che aveva avuto ad oggetto alcuni beni immobili di proprietà dei ricorrenti siti nel comune di Magnano.<br />
Il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente il vizio della violazione dell’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, previsto dall’art. 7 della legge n. 241/90.<br />
Le Ferrovie Nord Milano Esercizio s.p.a. hanno proposto ricorso in appello avverso tale decisione, deducendo, sotto vari profili, l’inapplicabilità alla procedura in questione del citato art. 7 della legge n. 241/90.<br />
Borlandelli Luciano, Volpi Egidio e Borlandelli &#038; Volpi &#038; C. s.a.s. si sono costituiti in giudizio chiedendo la reiezione dell’appello e proponendo ricorso in appello incidentale.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>2. La società appellante contesta l’applicabilità alla procedura espropriativa in questione dell’obbligo di comunicare alle parti private l’avvio del procedimento.<br />
Viene in primo luogo dedotto che il procedimento è iniziato con l’approvazione del progetto, avvenuta con decreto 13 settembre 1986, prima dell’entrata in vigore della legge n. 241/90, che ha introdotto l’obbligo di comunicare l’avvio di ogni procedimento amministrativo (art. 7); obbligo che non si potrebbe applicare ad una procedura già in corso.<br />
Il motivo è fondato in relazione ai soli atti adottati prima dell’entrata in vigore della legge n. 241/90 e, particolare, con riguardo al citato decreto del 13.9.1986.<br />
Infatti, il principio <i>tempus regit actum</i> può essere invocato solo per gli atti antecedenti l’entrata in vigore della menzionata disposizione, mentre per ogni atto successivo lo stesso principio impone l’applicazione delle regole vigenti e, tra queste, dell’art. 7 della legge n. 241/90.<br />
Del resto, la stessa società appellante con i successivi motivi di ricorso ha invocato l’applicabilità dell’art. 7 della legge n. 385/1990; norma in base alla quale è stata effettivamente svolta la procedura espropriativa.<br />
Essendo la legge n. 385/1990 successiva alla legge n. 241/90, non si comprende la ragione perché il mero dato dell’inizio della procedura espropriativa nel 1986 consentirebbe di non applicare la legge n. 241/90, mentre consentirebbe di far applicazione di una legge successiva.<br />
In fatto, si rileva, inoltre, che dopo l’approvazione del progetto avvenuta nel 1986 vi è stata una lunga stasi del procedimento, che ha poi avuto nuovo impulso con gli atti istruttori del 1996 e con la nuova approvazione del progetto esecutivo (decreto 11 marzo 1997) e con la dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità dell’opera (decreto 5 agosto 1997).<br />
E’, quindi, evidente come la procedura espropriativa, o quanto meno gli atti principali della stessa si siano svolti nella vigenza della legge n. 241/90, che doveva essere applicata a tali atti.<br />
La censura è quindi fondata limitatamente al decreto del 13 settembre 1986, che figura tra gli atti impugnati in primo grado ed è compreso nella generica formula di annullamento degli atti impugnati, presente nel dispositivo dell’impugnata sentenza.<br />
Tra gli altri atti impugnati non risultano altri provvedimenti antecedenti all’entrata in vigore della legge n. 241/90 (l’indicazione nell’impugnata sentenza della nota dell’11 marzo 1987 deve ritenersi un errore in quanto in alcuna parte del ricorso di primo grado è citata tale nota, mentre è stata impugnata la nota dell’11 marzo 1997).</p>
<p>3. L’appellante ha contestato l’applicabilità del citato art. 7 della legge n. 241/90 anche sotto il profilo dello svolgimento della procedura ai sensi di una norma speciale (art. 7 della legge n. 385/90), che prevede lo svolgimento di una conferenza di servizi e non contempla alcuna forma di partecipazione del privato al procedimento.<br />
Il motivo è privo di fondamento.<br />
L’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di valorizzare la portata innovativa dell’entrata in vigore dell’art.. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241; norma che ha innestato nell&#8217;attività amministrativa un elemento di riqualificazione di grande rilievo civile, consistente nell&#8217;introduzione nel procedimento amministrativo della cultura della dialettica processuale, per cui alla prassi della definizione unilaterale del pubblico interesse, oggetto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti restrittivi, di un riserbo <i>ad excludendum</i> già ostilmente preordinato a rendere impossibile o sommamente difficile la tutela giurisdizionale, è subentrato il sistema della democraticità delle decisioni e della accessibilità dei documenti amministrativi, in cui l&#8217;adeguatezza dell&#8217;istruttoria si valuta anzitutto nella misura in cui i destinatari sono stati messi in condizione di contraddire. (Cons. Stato, Ad. Plen., 15 settembre 1999, n. 14).<br />
A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 241/90 le disposizioni relative alla partecipazione del privato devono essere applicate anche con riferimento ai procedimenti, disciplinati da normative anteriori.<br />
Come rilevato dalla stessa sentenza dell’Adunanza Plenaria, citata in precedenza, la disposizione sull&#8217;avviso di procedimento ha un duplice contenuto precettivo: diretto o indiretto, come criterio orientativo, a seconda del tipo di lacuna che i singoli procedimenti presentano circa la disciplina della partecipazione.<br />
In quel caso venne ritenuto che il procedimento di dichiarazione di pubblica utilità non è del tutto carente di disciplina di partecipazione, in quanto gli artt. 10 e 11 della l. n. 865/71 ne regolano la forma esplicita secondo il consueto modulo: deposito atti – notifica agli espropriandi dell’avvenuto deposito &#8211; osservazioni &#8211; decisione sulle stesse.<br />
Ciò significa che, solo quando vi è un meccanismo equivalente a quello previsto dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, non vi è necessità di ricorrere alla formale comunicazione di avvio del procedimento.<br />
Tale principio vale ovviamente non solo per i procedimenti disciplinati da leggi anteriori all’entrata in vigore della legge n. 241/90, ma anche per quelli regolati da norme entrate in vigore successivamente, come è il caso dell’art. 7 della legge n. 385/1990.<br />
Tale norma, peraltro, si limita a prevedere lo svolgimento di una conferenza di servizi, stabilendo il normale effetto della conferenza (sostituzione di atti di concerto o di intesa, di pareri, di autorizzazioni, di nulla osta, delle approvazioni e delle concessioni), senza nulla aggiungere con riferimento alla partecipazione del privato al procedimento.<br />
Non è quindi vero che il citato art. 7 della legge n. 385/90 esclude l’applicabilità delle norme sulla partecipazione del privato al procedimento, trattandosi invece di una norma, che si limita a regolare i rapporti tra amministrazioni, consentendo il ricorso alla conferenza di servizi.<br />
Da ciò consegue che la invocata norma speciale deroga alle ordinarie regole del procedimento espropriativo solo con riferimento alla possibilità di convocare una speciale conferenza di servizi, ma non anche sotto il profilo, non disciplinato dalla norma, della partecipazione dei privati al procedimento.<br />
Era, quindi, onere delle amministrazioni procedenti consentire tale partecipazione prima dell’approvazione definitiva del progetto esecutivo e della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.<br />
La società appellante ha invocato un precedente giurisprudenziale (Con. Stato, IV, n. 4813/2003), riportando la seguente massima: “la l. 7 agosto 1990 n. 241, essendo legge generale &#8220;sul procedimento&#8221; e non &#8220;del procedimento&#8221;, non trova applicazione per i procedimenti speciali o già disciplinati in precedenza”.<br />
Tuttavia, la società appellante ha omesso di rappresentare che tale massima era completata dall’affermazione secondo cui la legge n. 241/90 non trova applicazione per i procedimenti speciali “laddove la specifica normativa di settore già prevede forme sufficienti di garanzie di partecipazione” (in quel caso, quelle previste dagli artt. 10 e 11 l. 22 ottobre 1971 n. 865).<br />
Non essendo tali minime garanzie di partecipazione previste dall’art. 7 della legge n. 385/90, il precedente invocato conferma la necessità di applicare l’art. 7 della legge n. 241/90.<br />
Non può assumere rilievo l’osservazione circa l’inutilità della partecipazione del privato successivamente allo svolgimento della conferenza di servizi; momento nel quale vengono assunte le decisioni incidenti sulla posizione del privato.<br />
Infatti, la valorizzazione del principio della partecipazione del privato al procedimento amministrativo non consente che il suddetto principio possa venire eluso a seconda delle modalità con cui il procedimento viene condotto.<br />
Anche nei casi, in cui alcune fasi vengono sostituite da diversi modelli di procedimento o di adozione delle decisioni (accordi di programma, conferenza di servizi), è onere delle amministrazioni procedenti di individuare tempi e modi per consentire la partecipazione del privato.<br />
Ciò poteva anche avvenire prima della conclusione della conferenza di servizi, in quanto la mancata previsione delle modalità di partecipazione del privato nella menzionata norma speciale non esclude che tale partecipazione possa essere consentita già nel corso della conferenza di servizi.<br />
Quando ciò non avviene, l’amministrazione è comunque tenuta a consentire la partecipazione dei privati prima dei provvedimenti di approvazione definitiva del progetto esecutivo e di dichiarazione della pubblica utilità dell’opera e non può limitarsi, come avvenuto nel caso di specie, a portare i privati interessati a conoscenza del procedimento solo nel momento dell’occupazione dei loro fondi.<br />
E’ pacifico in giurisprudenza che la comunicazione di avvio del procedimento debba avvenire non al momento dell’adozione del decreto di occupazione di urgenza, ma in relazione ai precedenti atti di approvazione del progetto e di dichiarazione della pubblica utilità dell’opera e che quando ciò non avviene, anche il decreto di occupazione di urgenza è viziato per illegittimità derivata, essendo necessario che la partecipazione degli interessati sia garantita già nell&#8217;ambito del pregresso procedimento autorizzatorio, in cui vengono assunte le determinazioni discrezionali in ordine all&#8217;approvazione del progetto dell&#8217;opera e alla localizzazione della stessa (Cons. Stato, IV, n. 5723/2001; VI, n. 4307/2006).<br />
Infine, si osserva che non possono assumere rilevanza i fatti successivi alla proposizione del ricorso di primo grado, che secondo l’appellante dimostrerebbero che successivamente all’adozione degli atti impugnati le parti private interessate avrebbero accettato modifiche alla realizzazione dell’opera.<br />
Infatti, si tratta di fatti contestati dalle parti appellate (v. memoria dd. 8.10.2007, in cui gli appellati hanno anche dichiarato di non accettare il contraddittorio sul punto), privi di idonea prova, non emergendo dai documenti n. 13 e 14 prodotti dall’appellante che i ricorrenti abbiano effettivamente accettato le modifiche e che tale accettazione abbia comportato una rinuncia alle azioni giudiziali già intraprese.<br />
Peraltro, tale circostanza avrebbe comunque dovuto essere oggetto di specifica censura nel ricorso in appello, che invece non contiene alcun espresso motivo sulla questione.<br />
In definitiva, non essendo stata consentita la partecipazione dei privati al procedimento, correttamente il giudice di primo grado ha annullato gli atti della procedura per la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90.<br />
L’infondatezza della censura proposta in appello comporta che non deve essere esaminato il motivo dell’appello incidentale, relativo all’inapplicabilità dell’art. 7 della legge n. 385/90, per la dedotta cessazione di efficacia della norma, (originariamente prevista fino al 31 dicembre 1992, e poi prorogata fino al 1996).</p>
<p>4. E’ infondata anche l’ulteriore censura, secondo cui l’applicabilità dell’art. 7 della legge n. 241/90 andrebbe comunque esclusa con riferimento al procedimento di proroga dei termini della procedura espropriativa.<br />
Si osserva che il travolgimento degli atti iniziali della procedura, adottati nel corso del 1997, non può che travolgere anche gli atti successivi e che la censura poteva avere una autonoma rilevanza (anche sotto il profilo dell’interesse del privato a dedurla) solo nel caso di rispetto della garanzia partecipative prima dell’approvazione del progetto e della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e di successiva omissione della fase partecipativa solo con riferimento alla proroga dei termini.<br />
Si aggiunge che, peraltro, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, anche in relazione al procedimento di proroga dei termini per l’espropriazione deve essere consentita la partecipazione degli eventuali interessati, potendo l’atto di proroga influire su diversi aspetti, tra cui quello del momento del pagamento dell’indennità (Cons. Stato, VI, n. 5443/2002; n. 1768/2003; VI, n. 6192/2006).</p>
<p>5. E’ infine priva di fondamento l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti, proposti in primo grado avverso il provvedimento di proroga dei termini della procedura espropriativa, per la dedotta tardività del deposito dei motivi aggiunti, derivante dal dimezzamento del termine trattandosi di controversia rientrante tra quelle di cui all’art. 23–<i>bis</i> della L. Tar.<br />
Secondo la giurisprudenza prevalente, i motivi aggiunti non devono essere depositati nel termine previsto per il deposito del ricorso introduttivo, essendo il rapporto processuale già sorto ed essendo l’onere del contraddittorio assolto con la sola notificazione dei motivi aggiunti (Cons. Stato, VI, n. 979/92; IV, n. 1985/2002).<br />
Peraltro, anche volendo seguire un diverso orientamento, il cambio di giurisprudenza avrebbe imposto la concessione dell’errore scusabile.</p>
<p>6. L’infondatezza delle principali censure proposte con l’appello principale e il limitato accoglimento dello stesso con riferimento al decreto del 13 settembre 1986 rende non necessario l’esame dei motivi assorbiti in primo grado e riproposti dalle parti appellate e delle censure oggetto del ricorso in appello incidentale.<br />
Infatti, detti motivi riguardavano solo gli atti successivi al 1990 e nessuno degli stessi concerneva l’atto del 13 settembre 1986, il cui annullamento è stato escluso in sede di appello.<br />
Va che aggiunto che non deve essere esaminata la questione dell’eventuale applicabilità dell’art. 21-<i>octies</i>, comma II, seconda parte, della legge n. 241/90, che prevede che, anche in caso di l’attività discrezionale della p.a., il provvedimento non sia annullabile per la mancata comunicazione di avvio del procedimento “qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. <br />
L’appellante non ha invocato l’applicazione di tale norma e, comunque, non ha assolto l’onere probatorio della dimostrazione che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato anche in caso di partecipazione del privato al procedimento.<br />
Anzi, i ricorrenti in primo grado, senza essere contraddetti sul punto, hanno prodotto una relazione tecnica a supporto dell’asserito pregiudizio subito a seguito delle scelte adottate nella procedura espropriativa.</p>
<p>7. In conclusione, l’appello deve essere accolto limitatamente al decreto del 13.9.1986 e, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado proposto avverso tale decreto.<br />
Il ricorso in appello deve, invece, essere respinto nel resto, con la conseguente conferma dell’annullamento di tutti gli altri atti della procedura espropriativa, impugnati in primo grado e con la conseguente declaratoria di improcedibilità, per carenza di interesse, del ricorso in appello incidentale.<br />
Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie in parte il ricorso in appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado proposto avverso il decreto ministeriale del 13.9.1986.<br />
Respinge nel resto il ricorso in appello.<br />
Dichiara improcedibile il ricorso in appello incidentale.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 16-10-2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Gaetano Trotta		&#8211;			Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe		&#8211;			Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Romeo		&#8211;			Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo	&#8211;			Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa		&#8211;			Consigliere Est.																																																																																								</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 5/12/2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-12-2007-n-6183/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.6183</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.12583</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-5-12-2007-n-12583/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-5-12-2007-n-12583/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.12583</a></p>
<p>Pres. Perrelli, Rel. Amicuzzi Soc. Bucher Guyer A.G. (Avv. P. Fidanza) c. A.M.A. (Azienda Municipale Ambiente) s.p.a. (Avv. S. Vinti); Schmidt Italia G.M.B.H. e Shmidt Compact System s.p.a. (Avv.ti F. Lorigiola e G. Tuzzato) sulla legittimità dell&#8217;ammissione alla gara del concorrente che abbia presentato un certificato camerale attestante la produzione,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-5-12-2007-n-12583/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.12583</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-5-12-2007-n-12583/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.12583</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perrelli, Rel. Amicuzzi<br /> Soc. Bucher Guyer A.G. (Avv. P. Fidanza)	c. A.M.A. (Azienda Municipale Ambiente) s.p.a. (Avv. S. Vinti); Schmidt Italia G.M.B.H. e Shmidt Compact System s.p.a. (Avv.ti F. Lorigiola e G. Tuzzato)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;ammissione alla gara del concorrente che abbia presentato un certificato camerale attestante la produzione, non delle stesse attrezzature oggetto del bando, ma di attrezzature appartenenti al medesimo genere e sulle condizioni di legittimità della richiesta di integrazione documentale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti pubblici – Gara  &#8211; Ammissione – Certificato camerale &#8211; Oggetto della gara – Difformità – Medesimo genere &#8211; Legittimità																																																																																												</p>
<p>2. Contratti della PA – Gara – Ammissione – Omologazione – Difformità del campione – Motorizzazione Civile – Parere conforme &#8211; Legittimità</p>
<p>3. Contratti della PA – Gara – Integrazione documentale – Par condicio &#8211; Violazione – Illegittimità – Condizioni<br />
4. Contratti della PA – Gara – Caratteristiche tecniche – Difformità non rilevante – Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	E’ legittima l’ammissione alla gara della concorrente che, a fronte della richiesta di presentare, a pena di esclusione, una dichiarazione della Camera di Commercio da cui risulti che l’attività economica svolta riguardi la produzione delle “attrezzature oggetto del bando di gara”, abbia presentato una dichiarazione riferita ad attrezzature del medesimo genere, in quanto la locuzione contenuta nella lex specialis non può essere intesa come riferita alle specifiche attrezzature oggetto dell’appalto (nella fattispecie, il certificato attestava la “produzione e commercializzazione di macchinari per la manutenzione e pulizia delle strade”, in luogo delle “spazzatrici stradali aspiranti”, oggetto della gara).																																																																																												</p>
<p>2.	E’ legittima l’ammissione alla gara della concorrente che, in luogo di un certificato di omologazione del mezzo &#8211; campione richiesto dal Capitolato speciale, abbia presentato un certificato di omologazione relativo ad altro mezzo – campione, avente differenti caratteristiche tecniche, quando, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte della Commissione di gara, sia emerso che le modifiche non hanno carattere rilevante, anche a parere della competente Motorizzazione Civile interpellata, e quando quest’ultima abbia approvato le varianti intervenute sul mezzo, confermando la validità del certificato di omologazione inizialmente presentato.																																																																																												</p>
<p>3.	E’ illegittima la richiesta di integrazione documentale nel caso in cui il suo esercizio comporterebbe la violazione della par condicio, come nel caso in cui si consenta di presentare in un momento successivo all’offerta o alla domanda di partecipazione, ciò che gli altri concorrenti, nel rispetto della lex specialis, hanno dovuto allegare all’offerta o alla domanda di partecipazione. Infatti, il potere di richiedere l’integrazione della documentazione trova dei limiti applicativi sia perché non può essere applicata per supplire all’inosservanza di adempimenti procedimentali o all’omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara, sia perché non può essere richiesta la regolarizzazione in riferimento ad elementi essenziali della domanda e sia perché per la regolarizzazione della documentazione dei requisiti di partecipazione ad una gara è condizione necessaria l’equivocità della clausola del bando relativa alla dichiarazione o alla documentazione da integrare o da chiarire: peraltro, l’istituto trova sicura applicazione nell’ipotesi in cui occorra fare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti e solo dichiarati dal concorrente e per i quali sussista quantomeno un principio di prova circa il loro possesso. 																																																																																												</p>
<p>4.	E’ legittima l’ammissione del concorrente che ha offerto un bene che presenti caratteristiche tecniche parzialmente difformi rispetto ai dati emergenti dal certificato di omologazione del bene stesso, quando la Commissione abbia ritenuto non rilevante la discrasia in questione  e quest’ultima non sia contemplata tra le ipotesi di esclusione stabilite dal Capitolato speciale che, invece, sanciva l’esclusione solo per le ipotesi di mancata presentazione di un documento prescritto o di non veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate dai concorrenti ed accertate mediante acquisizione dei certificati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità dell&#8217;ammissione alla gara del concorrente che abbia presentato un certificato camerale attestante la produzione, non delle stesse attrezzature oggetto del bando, ma di attrezzature appartenenti al medesimo genere e sulle condizioni di legittimità della richiesta di integrazione documentale</span></span></span></p>
<hr />
<p><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE  SECONDA TER</b></p>
<p>composto dai signori Magistrati:Consigliere Michele PERRELLI	 &#8211; Presidente,<br />
Consigliere Antonio AMICUZZI 	 &#8211; Componente, relatore,<br />
Consigliere  Antonio VINCIGUERRA            &#8211; Componente<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 3449 del 2007 proposto dalla</p>
<p> <b>società BUCHER GUYER A.G.</b>, con sede in Niederweningen (Svizzera), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Piero Fidanza, unitamente al quale è elettivamente domiciliato  in Roma, al Lungotevere Flaminio n. 46, Palazzo 4°, scala B, presso lo studio del dott. Gian Marco Grez;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>l’<b>A.M.A. (AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE) s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Vinti, unitamente al quale è elettivamente domiciliato  in Roma, alla Via Emilia n. 88;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p><b>SCHMIDT ITALIA G.M.B.H.</b> e <b>SCHMIDT COMPACT SYSTEM s.p.a.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe fuse per incorporazione ed ora SCHMIDT AUTOMOTIVE ITALIA s.r.l., anche ricorrente incidentale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso  dagli avv. Fulvio Lorigiola, Gianalberto Tuzzato, Alvise Arvalli e Luigi Manzi, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso il  quarto,  in Roma, alla Via F. Gonfalonieri n. 5;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della determinazione dell’amministratore delegato di AMA S.p.a. n. 33 del 23.01.2007, di aggiudicazione alla controinteressata Schmidt Compact System s.p.a. del lotto II della gara per la fornitura di 40 spazzatrici stradali aspiranti, di cui all’avviso n. 8 pubblicato sulla G.U.C.E. dell’11.7.2006; <br />
dei verbali di gara, compreso il n. 18 di aggiudicazione provvisoria della commessa, nella parte in cui i medesimi assegnano il punteggio tecnico alla ricorrente e alla aggiudicataria, nonché nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione della aggiudicataria dalla gara; <br />
della nota prot. n. 2106/U del 30.3.2007 del Direttore delle operazioni;<br />
della relazione della Commissione di gara, richiamata in detta nota;<br />
degli atti connessi, consequenziali e presupposti, in particolare degli atti di approvazione degli atti di gara, anche a seguito della correzione delle graduatorie del punteggio tecnico;<br />
del contratto di appalto eventualmente nelle more stipulato;<br />
delle ulteriori relazioni della Commissione tecnica, nella parte in cui assegnino il punteggio tecnico alla ricorrente ed alla controinteressata; <br />
infine per il risarcimento del danno in forma specifica, mediante aggiudicazione della commessa per il lotto II alla ricorrente, o, in subordine, per equivalente monetario, nella misura ritenuta di giustizia e comunque non inferiore al 10% della base d’asta, oltre alle spese di partecipazione alla gara;<br />
inoltre, a seguito di ricorso incidentale della Schmidt Automotive Italia s.r.l., per l’annullamento<br />
degli atti della procedura di gara, limitatamente alla parte in cui non hanno disposto l’esclusione di Bucher Guyer A.G., o comunque non l’hanno classificata al terzo posto in graduatoria;<br />
per l’accertamento che la offerta della Bucher Guyer A.G. non poteva essere ammessa alla gara, con conseguente declaratoria di improcedibilità per carenza di interesse del ricorso principale;<br />
in subordine, in caso di accoglimento del ricorso principale, per l’annullamento<br />
dell’intera procedura indetta dall’A.M.A., in particolare del bando e del capitolato speciale;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti  gli atti di costituzione in giudizio dell’A.M.A. s.p.a. e della Schmidt Automotive Italia s.r.l.;<br />
Visto il ricorso incidentale della Schmidt Automotive Italia s.r.l.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Vista la propria ordinanza 21/22 maggio 2007, n. 2336;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 5.11.2007, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i  procuratori  delle  parti  comparsi come da verbale d&#8217;udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 12.4.2007, depositato il 21.4.2007, la società Bucher Guyer A.G., premesso di aver partecipato alla gara per pubblico incanto indetta dall’A.M.A. s.p.a., con avviso n. 8 pubblicato sulla G.U.C.E. dell’11.7.2006, per la fornitura di 40 spazzatrici stradali aspiranti, ha chiesto l’annullamento degli atti ed il risarcimento del danno in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi:</p>
<p>1.- Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, in particolare dell&#8217;art. 3.2.2. del capitolato speciale n. 4 dell’8.5.2006. Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di gare pubbliche (in particolare di par condicio, di imparzialità e di economicità dell&#8217;azione amministrativa), carente, omessa e errata istruttoria, contraddittorietà e travisamento (mancata esclusione della Schmidt Compact System s.p.a. per violazione di una clausola posta a pena di esclusione).</p>
<p>2.- Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, in particolare degli artt. 4 e 7 del Capitolato speciale n. 4 dell’8.5.2006, oltre che dell&#8217;appendice 3/ST allegata alla scheda tecnica n. 1/2006. Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di gare pubbliche (in particolare di par condicio, di imparzialità e di economicità dell&#8217;azione amministrativa), carente, omessa e errata istruttoria, contraddittorietà e travisamento (mancata esclusione della Schmidt Compact System s.p.a. per carenza documentale).</p>
<p>3.- Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, in particolare dell’art. 7 del Capitolato speciale n. 4 dell’8.5.2006, oltre che dell&#8217;appendice 3/ST allegata alla scheda tecnica n. 1/2006. Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di gare pubbliche (in particolare di par condicio, di imparzialità e di economicità dell&#8217;azione amministrativa), carente, omessa e errata istruttoria, contraddittorietà e travisamento (mancata esclusione della Schmidt Compact System s.p.a. sotto diverso profilo).</p>
<p>4.- Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, in particolare dell’art. 6. Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di gare pubbliche (in particolare di par condicio), carente, omessa e errata istruttoria, vizio di motivazione contraddittorietà e perplessità.<br />
Con atto depositato il 30.4.2007 si è costituita in giudizio l’A.M.A. s.p.a., che ha dedotto la infondatezza del ricorso, concludendo per la reiezione.<br />
Con memoria depositata il 17.5.2007 si è costituita in giudizio la Schmidt Automotive Italia s.r.l., che ha dedotto la infondatezza del ricorso, concludendo per la reiezione.<br />
Con atto notificato il 18.5.2007, depositato il 18.5.2007, la Schmidt Automotive Italia s.r.l., aggiudicataria del secondo lotto della gara de qua, ha proposto ricorso incidentale, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati per i seguenti motivi:</p>
<p>1.- Violazione del Capitolato speciale n. 4 dell’8.5.2006, art. 3, punto 2, con particolare riferimento ai punti 3.2.9 e 3.2.10, nonché art. 7. Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, come sostituiti dagli artt. 11 e 12 del D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402. Violazione dell’art. 48 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta.<br />
In subordine, con riferimento all’intera procedura:<br />
2.- Violazione del divieto di commistione dei requisiti di partecipazione alla gara e dei criteri di valutazione dell&#8217;offerta. Violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 14 e 19 del D. Lgs. 24 luglio 1992, n. n. 358, come sostituiti dagli artt. 11, 12 e 16 del D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402. Violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 42 e 83 del D. Lgs. 18 aprile 2006, n. 163. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta.</p>
<p>3.- Violazione dei principi di trasparenza e imparzialità nelle procedure di evidenza pubblica. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta.<br />
Con memoria depositata il 17.5.2007 la A.M.A. s.p.a. ha dedotto la infondatezza del ricorso, concludendo per la reiezione.<br />
Con ordinanza 21/22 maggio 2007, n. 2336 il Tribunale ha respinto la istanza di emanazione di misure cautelari.<br />
Con memoria depositata il 23.10.2007 la Schmidt Automotive Italia s.r.l. ha  evidenziato la sopravvenienza di carenza di interesse all’accoglimento della domanda subordinata di cui al ricorso incidentale (per essere stata data completa esecuzione all’appalto), ed ha ribadito tesi e richieste, concludendo per la declaratoria di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso (in accoglimento del primo motivo incidentale), nonché per la reiezione del ricorso principale.<br />
Con memoria depositata il 26.10.2007 parte ricorrente ha eccepito la parziale inammissibilità e ha dedotto la infondatezza del primo motivo di ricorso incidentale, nonché ha eccepito la inammissibilità del secondo e del terzo motivo posto a base del ricorso stesso ed ha inoltre dedotto la loro infondatezza; ha poi ribadito tesi e richieste ed ha quindi concluso per l’accoglimento del ricorso principale, previa reiezione del ricorso incidentale perché inammissibile, irricevibile, improcedibile ed infondato, e per la condanna dell’A.M.A. s.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente per complessivi € 169.400,00 oltre ad I.V.A., interessi e rivalutazione monetaria, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, ovvero con indicazione dei criteri per la quantificazione del risarcimento.<br />
Con memoria depositata il 30.10.2007 l’A.M.A. s.p.a. resistente ha dedotto la infondatezza del ricorso incidentale ed ha preso atto dell’errore in cui è incorsa la Stazione appaltante nell’attribuzione dei punteggi relativi al centro di assistenza (cui conseguirebbe la collocazione al terzo posto della ricorrente, con conseguente carenza di interesse); inoltre ha dedotto la infondatezza del ricorso principale, concludendo per la sua reiezione.<br />
Alla pubblica udienza del 5.11.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio. </p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.	&#8211; Con il ricorso in esame  la società deducente, premesso di aver partecipato alla gara per pubblico incanto indetta dall’A.M.A. s.p.a., con avviso n. 8 pubblicato sulla G.U.C.E. dell’11.7.2006, per la fornitura di 40 spazzatrici stradali aspiranti, ha ch																																																																																												</p>
<p>2.- Innanzi tutto il Collegio, stante l’infondatezza del ricorso principale, dichiara inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale formulato dalla Schmidt Automotive Italia s.r.l., aggiudicataria del secondo lotto della gara de qua, con il quale è stato chiesto l’annullamento degli atti della procedura di gara, limitatamente alla parte in cui non hanno disposto l’esclusione di Bucher Guyer A.G., o comunque non l’hanno classificata al terzo posto in graduatoria, nonché l’accertamento che la offerta della Bucher Guyer A.G. non poteva essere ammessa alla gara (con conseguente declaratoria di improcedibilità per carenza di interesse del ricorso principale) e, in subordine, in caso di accoglimento del ricorso principale, l’annullamento dell’intera procedura indetta dall’A.M.A. (in particolare del bando e del capitolato speciale).<br />
Pur se in generale la cognizione dei motivi di ricorso incidentale ad effetti paralizzanti assume rilievo preliminare, l&#8217;infondatezza nel merito delle doglianze dedotte in via principale dal soggetto ricorrente esime, infatti, il Giudice amministrativo dalla verifica delle censure dedotte dai controinteressati in via incidentale (T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 08 maggio 2007, n. 730), con carenza di interesse alla pronuncia giurisdizionale su quello incidentale (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 29 aprile 2005, n. 562) ed inammissibilità del medesimo (T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 21 novembre 2001, n. 2133).</p>
<p>3.- Con il  primo motivo posto a base del ricorso principale sono stati dedotti violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, in particolare dell&#8217;art. 3.2.2. del capitolato speciale n. 4 dell’8.5.2006. Inoltre sono stati dedotti violazione e falsa applicazione dei principi in materia di gare pubbliche (in particolare di par condicio, di imparzialità e di economicità dell&#8217;azione amministrativa), carente, omessa e errata istruttoria, contraddittorietà e travisamento (mancata esclusione della Schmidt Compact System s.p.a. per violazione di una clausola posta a pena di esclusione).<br />
Ciò in quanto, in base all’art. 3.2.2 del CSA, la partecipazione alla procedura de qua era consentita, a pena di esclusione, alle sole imprese che, come dimostrabile mediante produzione di certificato camerale attestante l’attività economica svolta, risultassero costruttrici delle attrezzature oggetto del bando di gara. <br />
La Schmidt Compact System s.p.a. sarebbe, invece, risultata, come da certificati di omologazione (in cui è asserito che la impresa costruttrice è la Schmidt Winterdienst und Kommunaltechnik G.m.b.H.), mera mandataria per la commercializzazione, con impossibilità di ammissione alla procedura e comunque doverosità della esclusione dalla gara sia per violazione della lex specialis (in punto di documentazione dimostrativa della qualità di costruttore), sia per violazione del requisito formale di partecipazione (consistente nell’essere il costruttore dei beni offerti).<br />
Osserva in proposito il Collegio che il punto 3.2.2. del Capitolato speciale d’appalto prevedeva che le imprese partecipanti dovessero inserire all’interno della busta “B” un certificato rilasciato dalla C.C.I.A. della Provincia in cui esse avevano sede da cui risultasse tra l’altro “l’attività economica svolta (da cui si evince pena l’esclusione, che l’impresa singola o mandataria in ATI è costruttrice delle attrezzature oggetto del bando di gara”.<br />
Risulta in atti che la controinteressata aggiudicataria ha prodotto un certificato della C.C.I.A. di Pordenone (All. n. 16 alla memoria dell’AMA depositata il 17.5.07) da cui risulta, tra le attività svolte dalla Schmidt Compact System s.p.a., quella di “Produzione e commercializzazione di macchinari per la manutenzione e la pulizia delle strade”. Tanto ritiene il Collegio che fosse sufficiente a consentire dimostrato il possesso del requisito prescritto nel Capitolato speciale, atteso che il riferimento alle “attrezzature oggetto del bando di gara”  non può intendersi come specificamente riferito alle specifiche attrezzature indicate nel bando di gara, ma genericamente alle attrezzature del medesimo genere; ciò anche in quanto la certificazione della Camera di Commercio non poteva, evidentemente, riguardare circostanze non risultanti dalla documentazione di cui era in possesso.<br />
L’avvenuta produzione di detto certificato, che non risulta impugnato per falso, comprova che non sussistono ragioni perché la controinteressata suddetta dovesse essere esclusa dalla gara per insussistenza del requisito previsto a pena di esclusione.<br />
Aggiungasi che la controinteressata afferma di aver depositato in giudizio (allegato n. 20 alla memoria depositata il 17.5.2007) atto da cui risulta che effettuava direttamente la verifica, il collaudo e il controllo della qualità delle macchine assemblate dalla Schmidt Winterdienst und Kommunaltechnik G.m.b.H., sicché deve ritenersi che svolgesse attività comunque rientrante nel ciclo di produzione delle macchine suddette, sicché non può escludersi il possesso della qualità di impresa partecipante alla costruzione di esse, in quanto svolgente funzioni imprescindibili per la loro corretta produzione e successiva commercializzazione. <br />
La censura in esame non può, quindi, ritenersi suscettibile di favorevole apprezzamento da parte del Collegio.</p>
<p>4.- Con il secondo motivo a supporto del gravame principale sono stati dedotti violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, in particolare degli artt. 4 e 7 del Capitolato speciale n. 4 dell’8.5.2006, oltre che dell&#8217;appendice 3/ST allegata alla scheda tecnica n. 1/2006.  Inoltre sono stati dedotti violazione e falsa applicazione dei principi in materia di gare pubbliche (in particolare di par condicio, di imparzialità e di economicità dell&#8217;azione amministrativa), carente, omessa e errata istruttoria, contraddittorietà e travisamento (mancata esclusione della Schmidt Compact System s.p.a. per carenza documentale).<br />
Secondo parte ricorrente, in mancanza di un valido certificato di omologazione del mezzo &#8211; campione richiesto ex art. 3-3-11 del Capitolato speciale, l’Amministrazione avrebbe dovuto escludere dalla gara la controinteressata (che aveva presentato un certificato di omologazione relativo ad altro mezzo &#8211; campione, avente differente lunghezza), senza consentire una integrazione dell&#8217;offerta, atteso che l’art. 7 del Capitolato stesso prevede che la mancata presentazione dei documenti prescritti comporta l’esclusione del concorrente.<br />
Ciò considerato altresì che l’art. 4 del capitolato speciale prescrive che la spazzatrice campione avrebbe dovuto essere corrispondente alle prescrizioni descritte nella allegata scheda tecnica, che tra la documentazione supplementare prevedeva copie dei certificati di conformità al tipo omologato o dei certificati di approvazione.<br />
Osserva in proposito il Collegio che la Schmidt Compact System s.p.a. ha presentato, all’atto della partecipazione alla gara de qua, copia della dichiarazione e del relativo DGM riferito al certificato di omologazione base dell’8.2.2002 LE/P2003, del veicolo campione offerto (come da allegato 7 alla memoria della controinteressata del 23.10.2007).<br />
A seguito di chiarimenti richiesti dalla Commissione di gara circa la discordanza tra la lunghezza del veicolo presentato e quanto dichiarato nel certificato di omologazione, detta società ha evidenziato  che la differenza era dovuta alla introduzione sul macchinario di uno scarico verso il basso non comportante alterazione delle caratteristiche essenziali del veicolo, con inutilità di un nuovo certificato di omologazione o di una estensione di questa.<br />
Infine, la controinteressata, a seguito di ulteriore richiesta della Commissione di gara (successiva ad un richiesto parere della Motorizzazione civile di Roma in cui era asserito che, in caso di lunghezza del veicolo non corrispondente al dato riportato sulla carta di circolazione, lo stesso sarebbe stato soggetto alla disciplina di cui agli artt. 114, II c., e 112 del Codice della Strada), di presentazione del veicolo presso la motorizzazione, ha trasmesso l’estratto dei dati tecnici aggiornati alla omologazione in oggetto, con specificazione che “resta valido il certificato di omologazione trasmesso con l’omologazione base” e che il relativo certificato di omologazione si riferiva al complesso delle varianti, con gli eventuali successivi aggiornamenti. Il documento rilasciato dalla Motorizzazione era denominato “Aggiornamento del 25 ottobre 2006 per introduzione in alternativa di barra protezione parabrezza e scarico aria in fase di lavoro posteriore”.<br />
La circostanza che il certificato suddetto prevedesse che restava valido il certificato di omologazione trasmesso con l’omologazione base, esclude, ad avviso del Collegio, che quest’ultima fosse non valida.<br />
Resta quindi da verificare solo se la Commissione abbia legittimamente fatto uso del potere che l’art. 16 del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 le assegna di richiedere integrazioni documentali.<br />
La possibilità di chiedere integrazioni documentali di cui al citato art. 16 del D. Lgs. n. 157 del 1995 è, invero, diretta ad evitare che l&#8217; esigenza della massima partecipazione possa essere compromessa da carenze di ordine meramente formale nella documentazione. Tuttavia detta disposizione incontra limiti applicativi, sia perché la norma non può essere utilizzata per supplire alla inosservanza di adempimenti procedimentali o alla omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara, sia poiché la regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda e sia perché, per la regolarizzazione della documentazione dei requisiti di partecipazione ad una gara, è condizione necessaria l&#8217;equivocità della clausola del bando relativa alla dichiarazione o alla documentazione da integrare o da chiarire, ovvero l’equivocità di queste ultime.<br />
Il disposto dell’art. 16 del D. Lgs. n. 157 del 1995 non può quindi essere applicato nel caso in cui il suo esercizio comporterebbe la violazione della par condicio, come appunto avviene se  non si chiede un chiarimento, ma si consente al concorrente di presentare in un momento successivo all&#8217;offerta o alla domanda di partecipazione ciò che invece gli altri concorrenti, nel rispetto della lex specialis, hanno dovuto allegare all&#8217;atto dell&#8217;offerta o della domanda di partecipazione (Consiglio Stato, sez. V, 25 giugno 2007, n. 3645).<br />
In tema di regolarizzazione di un&#8217;offerta ad una gara ad evidenza pubblica, il doveroso bilanciamento tra il dovere di provvedere alla regolarizzazione dei documenti presentati dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti va, in conclusione, ricercato nella distinzione tra il concetto di regolarizzazione e quello di integrazione documentale, tenendo presente che quest&#8217;ultima non è consentita, risolvendosi in un effettivo vulnus del principio di parità di trattamento, a differenza della regolarizzazione, che attiene a circostanze o elementi estrinseci al contenuto della documentazione, cui é tenuta l&#8217;Amministrazione in virtù del principio generale desumibile dall&#8217;art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241 del 1990 (T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 06 giugno 2007, n. 949).<br />
Il potere di richiedere chiarimenti alla ditta partecipante alla gara trova pertanto sicura applicazione nelle ipotesi in cui sussistono dubbi circa l&#8217;esistenza dei requisiti richiesti dal bando ed in ordine ai quali vi sia, tuttavia, un principio di prova circa il loro possesso da parte della ditta medesima, mentre tale potere non può essere esercitato nel caso in cui la documentazione sia del tutto mancante (Consiglio Stato, sez. VI, 23 marzo 2007, n. 1423; T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 17 maggio 2007, n. 846). <br />
E’ quindi possibile la c.d. &#8220;integrazione documentale&#8221;, al fine di effettuare le verifiche occorrenti in ordine al possesso dei requisiti richiesti e solo dichiarati dal concorrente (Consiglio Stato, sez. VI, 14 febbraio 2007, n. 619).<br />
Nel caso che occupa ritiene il Collegio, sulla base delle considerazioni di carattere generale in precedenza svolte, che la Commissione di gara abbia fatto legittimo uso del potere conferitole dal più volte citato art. 16 del D. Lgs. n. 157 del 1995, atteso che la certificazione di omologazione del mezzo &#8211; campione de quo non era del tutto mancante, che sussisteva ben più che un principio di prova circa la sua esistenza, che è stata chiesta ed ottenuta, considerato il tenore del certificato infine prodotto dalla parte controinteressata (che “resta valido il certificato di omologazione trasmesso con l’omologazione base”), solo la regolarizzazione di quest’ultimo ed infine che non vi è stata violazione della par condicio (in quanto del dispositivo applicato alla macchina non è stato tenuto conto come elemento di valutazione finalizzato all’attribuzione di ulteriore punteggio).<br />
Tanto comporta la impossibilità di positiva valutazione da parte del Collegio delle censure in esame.</p>
<p>5.- Con il terzo motivo di ricorso principale sono stati dedotti violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, in particolare dell’art. 7 del Capitolato speciale n. 4 dell’8.5.2006, oltre che dell&#8217;appendice 3/ST allegata alla scheda tecnica n. 1/2006. Inoltre sono stati dedotti violazione e falsa applicazione dei principi in materia di gare pubbliche (in particolare di par condicio, di imparzialità e di economicità dell&#8217;azione amministrativa), carente, omessa e errata istruttoria, contraddittorietà e travisamento (mancata esclusione della Schmidt Compact System s.p.a. sotto diverso profilo).<br />
Ciò in quanto  la offerta della controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara, perché essa, con riguardo alla voce tecnica “motore endotermico” aveva formulato una offerta che, come risulterebbe dalla relazione tecnica (da cui si evince un dato della coppia pari a 350 Nm a 1.200 g/min), sarebbe stato del tutto difforme dai dati emergenti dal certificato di omologazione del motore medesimo (da cui si evince il dato 370 Nm a 1.900 g/min), anche esso prodotto in gara.<br />
Tanto dimostrerebbe che  la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, ai sensi dell’art. 7 del Capitolato speciale (che prevede la esclusione in caso di verifica della non veridicità delle dichiarazioni rese in gara) perché o ha offerto un motore avente effettivamente le caratteristiche riportate nella relazione tecnica, omettendo però di produrre un valido certificato di omologazione, ovvero ha dichiarato in detta relazione dati non corrispondenti al vero.<br />
Osserva al riguardo il Collegio che la tesi non può essere condivisa, atteso innanzi tutto che, per comune esperienza, ben può  un motore offrire una prestazione di coppia diversa ad un diverso numero di giri (di norma ad un numero di g/min maggiore corrisponde una coppia di maggiore Nm).<br />
In secondo luogo la tesi di parte ricorrente non può essere positivamente apprezzata considerato che (tenuto conto che l’art. 4 della scheda tecnica  richiedeva genericamente che il motore avesse una coppia erogata tra i 1.200 ed i 1.900 g/min non inferiore a 350 e che le caratteristiche del motore in questione rientravano in detto parametro), comunque, la rilevata discrasia con è contemplata tra le ipostesi di esclusione stabilite dall’art. 7 del Capitolato speciale, che sancisce solo la mancata presentazione di un documento prescritto o la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive  effettuate dai concorrenti, accertate mediante successiva acquisizione di certificati.</p>
<p>6.- Con il quarto motivo a sostegno del ricorso principale sono stati dedotti violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, in particolare dell’art. 6, nonché violazione e falsa applicazione dei principi in materia di gare pubbliche (in particolare di par condicio), carente, omessa e errata istruttoria, vizio di motivazione contraddittorietà e perplessità.<br />
Secondo parte ricorrente, nell’ipotesi che la controinteressata non dovesse essere esclusa dalla gara de qua, comunque avrebbe dovuto essere retrocessa di un posto ed essere sopravanzata in graduatoria dalla ricorrente, cui avrebbe dovuto essere aggiudicato l’appalto in questione.<br />
Ciò in quanto alla ricorrente, per la voce tecnica “scarico dell&#8217;aria”, sono stati attribuiti zero punti, pur avendo dichiarato che la macchina offerta possedeva tale dispositivo tecnico, immotivatamente, a nulla valendo la generica motivazione postuma che lo scarico era quasi parallelo al suolo, anche perché per l’ammessa esistenza del dispositivo avrebbero dovuto essere attribuiti almeno tre punti. In seguito, anche in base a riconoscimento dell&#8217;errore con nota della stazione appaltante del 30.3.2007, per detta voce sarebbero stati attribuibili detti tre punti. La differenza numerica tra le due offerte sarebbe stata quindi di soli 0,39 punti.<br />
Ciò posto, per la voce “caratteristiche motore endotermico” alla ricorrente  (che nella relazione tecnica aveva indicato la coppia 520 Nm/1.200 g/min) sono stati attribuiti punti 3,51, mentre alla controinteressata sono stati attribuiti punti 3,37. Il calcolo sarebbe errato in quanto, con riferimento alla ricorrente, è stato preso a base il dato emergente dal certificato di omologazione e non dalla relazione tecnica, mentre con riferimento alla controinteressata è stato preso in considerazione il dato di cui alla relazione tecnica e non quello emergente dal certificato di omologazione. Tanto avrebbe comportato violazione della par condicio e dell’art. 17 del capitolato speciale, che, per le caratteristiche del motore endotermico, indica quali parametri di valutazione le dichiarazioni rese dai partecipanti. Prendendo in considerazione solo dati omogenei (le due schede tecniche o i due certificati di omologazione) la ricorrente sarebbe risultata aggiudicataria.<br />
Osserva in proposito il Collegio che la censura relativa alla mancata attribuzione dei tre punti per lo scarico dell&#8217;aria è priva di giuridica apprezzabilità.<br />
Va al riguardo premesso che i punteggi attribuiti dalla commissione di gara all&#8217;offerta tecnica costituiscono espressione della insindacabile discrezionalità tecnica dell&#8217;organo di valutazione (T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 18 luglio 2007, n. 637); pertanto, il conseguente giudizio è sottoposto al sindacato del Giudice amministrativo in sede di legittimità nei soli limiti degli indici sintomatici del non corretto esercizio del potere, sub specie di difetto di motivazione, di illogicità manifesta, di erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa, nonché dei relativi esiti (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 08 giugno 2007, n. 6043).<br />
Nel caso che occupa non ritiene il Collegio che l’operato della Commissione di gara sia affetto, con riguardo alla valutazione della voce “scarico dell’aria”, da detti vizi.<br />
Ammesso che effettivamente lo scarico della macchina proposta da parte ricorrente fosse rivolto verso il basso, non può essere censurato, sotto i sopra indicati, limitati profili, l’operato della Commissione che ha interpretato  il Capitolato speciale (laddove prevedeva l’attribuzione di tre punti alla impresa che avesse presentato una spazzatrice con sistema di espulsione dell&#8217;aria”verso il basso”) nel senso che tale punteggio fosse attribuibile solo alla concorrente che avesse presentato una macchina con lo scarico rivolto verticalmente verso il basso, e non a quelle presentanti macchine con scarichi rivolti verso il basso, ma non verticalmente (come quello della ricorrente, che, secondo chiarimenti del Presidente della Commissione al RUP, allegato n. 14 alla memoria dell’A.M.A. s.p.a. del 30.10.2007, aveva conformazione inclinata e non verticale).<br />
La direzione verticale del flusso d’aria verso il terreno, inumidito dalla nebulizzazione effettuata dalle macchine de quibus nella parte inferiore, consente invero, secondo dati di comune esperienza, un abbattimento delle particelle di polvere ben maggiore  rispetto a quello ottenuto con un flusso d’aria non diretto verticalmente verso il suolo.<br />
La censura in esame non può quindi essere positivamente apprezzata.<br />
Quanto alla censura relativa alla attribuzione del punteggio per la voce “caratteristiche motore endotermico”, essendo, secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente, al massimo attribuibili per la voce ulteriori 1,3 punti (pag. 20 del ricorso principale), il Collegio può prescindere dalla disamina della fondatezza della censura facendo ricorso alla c.d. prova di resistenza.<br />
E’ infatti stato ritenuto che alla ricorrente non spettassero comunque gli ulteriori pretesi 3 punti per la voce “scarico dell&#8217;aria”, sicché l’eventuale accoglimento della censura relativa alla voce “caratteristiche motore endotermico”, con conseguente attribuzione di punti 1,3, non comporterebbe il superamento in graduatoria della controinteressata, cui è stato attribuito il punteggio finale di 87,48, mentre alla ricorrente è stato attribuito il punteggio finale di 84,17.<br />
La censura in esame è, in conclusione, da valutare in parte infondata ed in parte inammissibile per carenza di interesse.</p>
<p>7.- Quanto alla richiesta di risarcimento del danno il Collegio la ritiene non accoglibile, non essendo stato dimostrato il nesso di causalità tra i danni lamentati dalla parte ricorrente e l&#8217;attività illegittima della A.M.A. s.p.a..</p>
<p>8.- Il ricorso principale deve essere, pertanto, respinto, con conseguente inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata.</p>
<p>9.- Le spese del giudizio, stante la particolarità della fattispecie, possono essere compensate tra le parti.<br />
Consegue alla soccombenza di parte ricorrente la irripetibilità del Contributo unificato nella misura da essa pagata, come da ricevuta in atti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sezione seconda ter &#8211; respinge il ricorso principale in epigrafe indicato e dichiara inammissibile il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata.<br />
Spese compensate e irripetibilità del Contributo unificato versato dalla parte ricorrente .<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sezione II ter -, nella camera di consiglio del 5.11.2007, con l’intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-5-12-2007-n-12583/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2007 n.12583</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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