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	<title>5/10/2021 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5/10/2021 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla giurisdizione per la revoca degli amministratori di società per azioni di cui la P.A. sia unico socio.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-per-la-revoca-degli-amministratori-di-societa-per-azioni-di-cui-la-p-a-sia-unico-socio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 14:34:21 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-per-la-revoca-degli-amministratori-di-societa-per-azioni-di-cui-la-p-a-sia-unico-socio/">Sulla giurisdizione per la revoca degli amministratori di società per azioni di cui la P.A. sia unico socio.</a></p>
<p>S.p.A. con amministrazione unico socio – Revoca degli amministratori – Giurisdizione giudice ordinario. Sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto le vicende concernenti la revoca degli amministratori di società per azioni di cui la P.A. sia anche unico socio, costituendo gli atti impugnati espressione non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-per-la-revoca-degli-amministratori-di-societa-per-azioni-di-cui-la-p-a-sia-unico-socio/">Sulla giurisdizione per la revoca degli amministratori di società per azioni di cui la P.A. sia unico socio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-per-la-revoca-degli-amministratori-di-societa-per-azioni-di-cui-la-p-a-sia-unico-socio/">Sulla giurisdizione per la revoca degli amministratori di società per azioni di cui la P.A. sia unico socio.</a></p>
<div style="text-align: justify;">S.p.A. con amministrazione unico socio – Revoca degli amministratori – Giurisdizione giudice ordinario.</div>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<p class="Massima">Sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto le vicende concernenti la revoca degli amministratori di società per azioni di cui la P.A. sia anche unico socio, costituendo gli atti impugnati espressione non già di potestà amministrativa bensì dei poteri alla medesima attribuiti e trasfusi nello Statuto della società per azioni, e quindi manifestazione di una volontà essenzialmente privatistica.</p>
<hr />
</div>
<p style="text-align: justify;">Pres. Giordano &#8211; Est. Ravasio</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1457 del 2016, proposto da<br />
Renato Muratore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Saverio Megna, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale, in Milano, via Filippo Corridoni, 39;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Lecco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mario Pedrazzini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato marco Locati, in Milano, via dei Pellegrini n. 24;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Linee Lecco Spa, Mauro Frigerio non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del decreto del Sindaco del Comune di Lecco del 16.05.2016 n. 110/2016, con il quale è stato nominato l&#8217;Amministratore Unico della Società Linee Lecco S.p.A.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">di ogni altro atto consequenziale e presupposto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecco;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2021 la dott.ssa Roberta Ravasio, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 87, comma 4 bis, del Codice del Processo Amministrativo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con il ricorso in epigrafe indicato l’ing. Renato Muratori, già Amministratore Unico della Linee Lecco S.p.A., società interamente partecipata dal Comune di Lecco, ha impugnato il provvedimento del Sindaco di tale Ente che ha nominato il nuovo Amministratore Unico nella persona del sig. Mauro Frigerio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. A motivo dell’impugnazione il ricorrente ha dedotto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(i) la nullità ex art. 21 septies dell’atto di nomina, in quanto adottato in base all’art. 50 del D. L.vo 267/00 nonché in base alle Linee d’Indirizzo approvate dal Consiglio Comunale con delibera nl. 74/1997: si tratterebbe, infatti, di norme inconferenti e inapplicabili;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">(ii) in subordine, violazione delle Linee di indirizzo e dell’art. 18 dello Statuto della Società Linee Lecco S.p.A., in relazione ai requisiti di professionalità ed esperienza richiesti da tali norme per l’Amministratore Unico della Società, requisiti che farebbero difetto al controinteressato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Il Comune di Lecco si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, eccependo anche il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Alla camera di consiglio del 9 settembre 2016 il Collegio ha respinto la domanda di sospensione dell’atto impugnato per difetto di <i>fumus</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Il ricorso è stato infine chiamato all’udienza del 22 settembre 2021, in occasione della quale è stato introitato in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Deve essere confermata l’indicazione, già impartita con l’ordinanza cautelare, relativa al difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine alla domanda svolta con il ricorso introduttivo del giudizio, tendente all’annullamento del decreto del Sindaco del Comune di Lecco che ha nominato l’Amministratore Unico della Società Linee Lecco S.p.A., totalmente partecipata dall’Ente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Con ordinanza n. 21299 del 14 settembre 2017 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, su una vicenda assolutamente simile alla presente, ha ribadito l’orientamento secondo cui <i>“La società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato perché la P.A. ne possegga – in tutto o in parte – le azioni, in quanto il rapporto tra società ed ente locale è di assoluta autonomia, al soggetto pubblico non essendo consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull&#8217;attività della società per azioni mediante l’esercizio di poteri autoritativi, potendo esso avvalersi solo degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina pubblica presenti negli organi della società (cfr. con riferimento a s.p.a. con azioni possedute da Comune, Cass. Sez. Un. 15/4/2005 n. 7799).”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i></i>7.1.<i> </i>Da tale constatazione la Suprema Corte ha tratto la conclusione che debbono ritenersi attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto le vicende concernenti la revoca degli amministratori di società per azioni di cui la P.A. sia anche unico socio, costituendo gli atti impugnati espressione non già di potestà amministrativa bensì dei poteri alla medesima attribuiti e trasfusi nello Statuto della società per azioni, e quindi manifestazione di una volontà essenzialmente privatistica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.2. Nel caso esaminato dalla predetta sentenza, simile a quello presente quanto al fatto che oggetto di impugnazione era il decreto di nomina di un nuovo amministratore, la Corte di Cassazione ha rilevato che il decreto di nomina doveva considerarsi precisamente espressione di un potere attribuito all’ente pubblico <i>uti socius</i>, “a valle” della scelta del modello societario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7.3. La Corte ha inoltre precisato che la giurisdizione del giudice ordinario non era messa in discussione neppure dalla natura “in house” della società o dal fatto che si trattasse di società a socio unico, “<i>ogni dubbio essendo stato risolto a favore della giurisdizione ordinaria dall’art. 4, comma 13, D.L. n. 95 del 2012, convertito in L. n. 135 del 2012 (cfr. Cass. 237172015 n. 1237), oltre che dal principio successivamente stabilito dall’art. 1, comma 3, d. lgs. n. 175 del 2016…a tenore del quale per tutto quanto non derogato dalle relative disposizioni, le società a partecipazione pubblica sono disciplinate dalle norme sulle società contenute nel codice civile</i>” (Cass. SS.UU. 1/12/2016 n. 24591).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Anche nel caso presente si può affermare che la nomina sia stata effettuata dal Sindaco del Comune di Lecco <i>uti socius</i>. A tale proposito deve essere precisato che lo Statuto della Società prevede, all’art. 18, che a partire dall’esercizio 2013 il Consiglio di Amministrazione della Società è sostituito da un Amministratore Unico, nominato dalla assemblea dei soci. Essendo la società a socio unico è però ovvio che la nomina viene effettuata dal Comune, rappresentato dal Sindaco.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.1. Il decreto di nomina impugnato è stato adottato dal Sindaco – come negli gli anni precedenti – all’esito di una procedura pubblica, svoltasi nel rispetto di Linee guida deliberate dal Consiglio Comunale, finalizzata a consentire la presentazione della candidatura da parte di tutti i soggetti interessati. Dopo di ciò la designazione, così formalizzata in seno all’Ente, è stata espressa dal Sindaco nella sede assembleare, opportunamente verbalizzata dal notaio (cfr. doc. 7 di parte ricorrente, verbale assemblea dei soci del 16 maggio 2016, alla quale ha partecipato solo il Sindaco, quale socio unico).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8.2. Il decreto impugnato, dunque, non è altro che l’esito di un procedimento interno all’Ente, finalizzato a formare correttamente la volontà negoziale del Comune in ordine alla scelta dell’Amministratore Unico, volontà che poi il Sindaco ha esternato nella opportuna sede assembleare. Il predetto procedimento interno, peraltro, non è, a sua volta, assoggettato alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, non venendo in considerazione l’affidamento di un appalto pubblico né trattandosi di selezione che l’art. 63 del D. L.vo 165/2001 devolve alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. In conclusione, non ravvisandosi alcuna ragione che possa determinar la devoluzione della controversia alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, la causa va rimessa vanti al Giudice Ordinario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, visto l’art. 11 c.p.a., dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo relativamente alle domande articolate con il ricorso introduttivo del giudizio, e per l’effetto rimette le parti avanti al competente Tribunale Civile, avanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza, sotto pena, in difetto, la perdita degli effetti sostanziali e processuali della domanda.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese di fase compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021, celebrata in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 87, comma 4 bis, del Codice del Processo Amministrativo, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Domenico Giordano, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Fabrizio Fornataro, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sui presupposti della udienza da remoto ex art. 7 bis, d.l. n. 105 del 2021</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-presupposti-della-udienza-da-remoto-ex-art-7-bis-d-l-n-105-del-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 16:13:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=82451</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-presupposti-della-udienza-da-remoto-ex-art-7-bis-d-l-n-105-del-2021/">Sui presupposti della udienza da remoto ex art. 7 bis, d.l. n. 105 del 2021</a></p>
<p>Processo amministrativo &#8211; Udienza &#8211; Discussione da remoto &#8211; Art. 7 bis, d.l. n. 105 del 2021 &#8211; Solo nei casi espressamente previsti. Nel regime introdotto dall’art. 7 bis, d.l. n. 105 del 2021 non è possibile la discussione della causa da remoto se non ricorrono i casi eccezionali previsti dalla stessa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-presupposti-della-udienza-da-remoto-ex-art-7-bis-d-l-n-105-del-2021/">Sui presupposti della udienza da remoto ex art. 7 bis, d.l. n. 105 del 2021</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sui-presupposti-della-udienza-da-remoto-ex-art-7-bis-d-l-n-105-del-2021/">Sui presupposti della udienza da remoto ex art. 7 bis, d.l. n. 105 del 2021</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo amministrativo &#8211; Udienza &#8211; Discussione da remoto &#8211; Art. 7 bis, d.l. n. 105 del 2021 &#8211; Solo nei casi espressamente previsti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nel regime introdotto dall’art. 7 bis, d.l. n. 105 del 2021 non è possibile la discussione della causa da remoto se non ricorrono i casi eccezionali previsti dalla stessa norma.</p>
<hr />
<p>Pres. &#8211; Est. De Nictolis</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Sezione giurisdizionale</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p class="tabula">ha pronunciato il presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p class="popolo">sul ricorso numero di registro generale 385 del 2021, proposto da<br />
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio -OMISSIS- in Palermo, via -OMISSIS-;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo">Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Cipe Comitato interministeriale per la programmazione economica, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;<br />
S.A.C. &#8211; Società Aeroporto Catania s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo">Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, Enac &#8211; Ente nazionale aviazione civile, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti,</p>
<p class="popolo">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo">L’udienza di merito per la causa è fissata per il 10.11.2021.</p>
<p class="popolo">La parte appellante è difesa dagli avvocati -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo">L’avv. -OMISSIS- ha depositato in data 4.10.2021 una istanza di discussione da remoto ai sensi dell’art. 7-bis d.l. n. 105/2021 deducendo che:</p>
<p class="popolo">&#8211; &#8211; sarebbe il dominus effettivo della causa;</p>
<p class="popolo">&#8211; &#8211; ha interesse alla discussione orale;</p>
<p class="popolo">&#8211; &#8211; adduce un duplice impedimento, personale e professionale, ad essere presente fisicamente in udienza il giorno 10.11.2021: (i) in ragione -OMISSIS-; (ii) in ragione di impegni di udienza a Roma il giorno successivo a quello dell’udienza palermitana;</p>
<p class="popolo">&#8211; &#8211; precisa che in nessun caso la sua istanza deve intendersi quale istanza di rinvio della causa.</p>
<p class="popolo">Non vi è luogo a provvedere sulla istanza perché manifestamente non ricorrono i presupposti applicativi dell’art. 7-bis d.l. n. 105/2021.</p>
<p class="popolo">Il citato art. 7-bis ha inteso prevedere la discussione c.d. da remoto, quale alternativa al rinvio della causa, in ipotesi del tutto eccezionali legate a provvedimenti della pubblica autorità adottati in connessione con la pandemia da Covid-2019 durante lo stato di emergenza nazionale, e non ha invece inteso in alcun modo regolare gli altri casi di impedimento personale o professionale del difensore.</p>
<p class="popolo">L’art. 7-bis fa infatti testualmente riferimento a “situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di Covid-19”.</p>
<p class="popolo">La norma, in quanto eccezionale, è di stretta interpretazione e non può essere estesa analogicamente; peraltro, è intrinsecamente e logicamente inesistente un caso analogo alla pandemia da Covid-19 che costituisce un <i>unicum</i> storico.</p>
<p class="popolo">Sebbene in astratto si possa ritenere <i>opinabile</i> la scelta legislativa di configurare le udienze da remoto come una eccezione, piuttosto che metterne a regime le potenzialità, è noto che la <i>opinabilità </i>della scelta legislativa, afferendo al <i>merito politico</i> non è sindacabile da alcun giudice, almeno fintanto che non sconfini nella <i>irrazionalità </i>e <i>difetto di proporzionalità. </i>Vizi che nella specie non sussistono perché la norma opera, nel suo complesso, una scelta razionale e ragionevole per quanto opinabile, atteso che affianca alle ordinarie (e molteplici) opzioni processuali (i) del passaggio in decisione senza discussione orale, (ii) della discussione da parte di uno solo dei plurimi difensori della parte, (iii) della delega della discussione, (iv) del rinvio, uno strumento di chiusura, quale è la discussione da remoto, per situazioni eccezionali e non fronteggiabili con dette ordinarie opzioni.</p>
<p class="popolo">Il Presidente del plesso giudiziario, per autorizzare la discussione da remoto, è tenuto a verificare rigorosamente che ricorra in concreto il triplice presupposto fattuale:</p>
<p class="popolo">(i) che esistano provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia;</p>
<p class="popolo">(ii) che la situazione non sia altrimenti fronteggiabile;</p>
<p class="popolo">(iii) che la situazione sia eccezionale. La eccezionalità deve ritenersi riferita sia alla gravità dell’andamento pandemico che impedisce la partecipazione del difensore, sia alla preponderante urgenza e importanza della causa per cui viene chiesta la discussione da remoto, tale da non tollerare rinvii o un passaggio in decisione senza discussione orale.</p>
<p class="popolo">Mentre il secondo e terzo presupposto fattuale non possono che essere verificati caso per caso, con riferimento alla singola causa, il primo presupposto consente alcune considerazioni esegetiche di ordine generale.</p>
<p class="popolo">I provvedimenti della pubblica autorità che costituiscono il presupposto fattuale per autorizzare le udienze da remoto possono consistere (alla luce dei provvedimenti pubblici adottati sino ad oggi in connessione con l’emergenza pandemica):</p>
<p class="popolo">a) in misure che vietino la circolazione delle persone su tutto o parte del territorio nazionale, così impedendo a un difensore di recarsi presso l’ufficio giudiziario;</p>
<p class="popolo">b) in misure sanitarie <i>ad personam</i> che impongano al singolo difensore un periodo di quarantena o isolamento che gli impedisce di raggiungere l’udienza.</p>
<p class="popolo">L’onere della prova dell’esistenza di un siffatto tipo di provvedimento è a carico del difensore che chiede la discussione da remoto.</p>
<p class="popolo">Il difensore istante nel caso di specie non ha documentato né l’esistenza di misure sub a) né l’esistenza di misure sub b) e questo basta a rendere la sua istanza carente di presupposti.</p>
<p class="popolo">E’ bene aggiungere, anche a fini di orientamento interpretativo per future istanze di discussione da remoto, che misure del tipo sub a) ad oggi non risultano essere mai state adottate dalla pubblica autorità, posto che persino la istituzione delle c.d. zone rosse non ha mai impedito la circolazione delle persone sul territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro, e pertanto anche la ipotetica creazione di una zona rossa nella città di Roma (luogo di residenza del difensore) o nella città di Palermo (luogo di sede del Cgars), non è allo stato idonea a creare un impedimento oggettivo alla partecipazione alle udienze in presenza.</p>
<p class="popolo">E’ bene inoltre aggiungere che persino in presenza di misure di tipo b) (ossia impedimento soggettivo del difensore sottoposto a quarantena o isolamento), l’autorizzazione all’udienza da remoto resta del tutto discrezionale e ancorata alla verifica:</p>
<p class="popolo">a) degli ulteriori presupposti dell’art. 7-bis, ossia la assoluta necessità di discussione orale senza possibilità di rinvio, e la assenza di altro difensore della parte;</p>
<p class="popolo">b) di ulteriori limiti esterni imposti dalle altre norme di emergenza sanitaria e dalle norme processuali, limiti che si impongono nell’ottica di una lettura costituzionalmente orientata del citato art. 7-bis, alla luce dei principi di bilanciamento, proporzionalità e tutela della salute pubblica, e, segnatamente:</p>
<p class="popolo">b1) che la discussione da remoto del difensore posto in quarantena o isolamento possa svolgersi nel rispetto delle norme che obbligano quello stesso difensore ad essere munito di green pass per l’accesso allo studio privato da cui avviene il collegamento da remoto, e senza mettere a repentaglio la salute di altre persone (l’organo giudicante non potrebbe mai consentire che la discussione, sia pure da remoto, si svolgesse in violazione delle regole di emergenza sanitaria e, quale pubblico ufficiale, sarebbe obbligato a denunciare le violazioni che ravvisasse);</p>
<p class="popolo">b2) che la discussione da remoto possa svolgersi senza arrecare intralcio o nocumento all’efficiente e celere svolgimento dell’udienza in presenza, che deve essere garantito a tutela della salute di coloro che sono presenti fisicamente in udienza, in modo da assicurare il rispetto di tempi ragionevoli di compresenza nel medesimo confinato e chiuso luogo fisico.</p>
<p class="popolo">Va infine considerato che il principio di economia processuale e quello che attribuisce al giudice il potere di qualificare le domande, al di là del loro <i>nomen iuris</i>, secondo il loro reale contenuto, comporta che eventuali istanze formalmente qualificate come di “discussione da remoto ai sensi dell’art. 7-bis”, ma in concreto prive della deduzione e documentazione dei presupposti fattuali ivi previsti, e segnatamente dell’esistenza di provvedimenti dell’autorità pubblica legati alla gestione dell’emergenza da Covid-19, verranno trattate come mere istanze di rinvio per impedimento del difensore, su cui si provvederà secondo le regole processuali proprie (che da ultimo hanno codificato la regola pretoria della eccezionalità dei rinvii delle cause).</p>
<p class="popolo">Posto che nella specie la parte appellante ha due difensori, anche la domanda di rinvio (così riqualificata la domanda di discussione da remoto), è respinta.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo">Non luogo a provvedere sull’istanza di discussione da remoto.</p>
<p class="popolo">Respinge l’istanza di rinvio.</p>
<p class="popolo">Il presente decreto sarà eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate, ivi compresi i nominativi dei difensori.</p>
<p class="popolo">Così deciso in Palermo il giorno 5 ottobre 2021.</p>
<p style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p style="text-align: center;">Rosanna De Nictolis</p>
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