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	<title>5/10/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5/10/2020 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2020 n.5861</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-10-2020-n-5861/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-10-2020-n-5861/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2020 n.5861</a></p>
<p>Sergio De Felice, Presidente, Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore; PARTI: (Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 contro Giuseppe Stefano Q., rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Piana,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-10-2020-n-5861/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2020 n.5861</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-10-2020-n-5861/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2020 n.5861</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio De Felice, Presidente, Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 contro Giuseppe Stefano Q., rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Piana, Andrea Valli e Marco Costantino Macchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Valli in Roma, via del Governo Vecchio, n. 20)</span></p>
<hr />
<p>In tema di accesso civico generalizzato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Accesso agli atti &#8211; accesso civico generalizzato &#8211; &#8220;accessibilità  totale&#8221; quale declinazione della trasparenza &#8211; è tale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;accesso civico generalizzato, riconosciuto e tutelato &#8220;allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull&#8217;utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico&#8221; (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33 del 2013), può essere esercitato da &#8220;chiunque&#8221; (quanto alla legittimazione soggettiva) e senza alcun onere di motivazione circa l&#8217;interesse alla conoscenza. Con tale istituto il legislatore ha evidenziato la volontà  di superare il limite del divieto di controllo generalizzato sull&#8217;attività  delle pubbliche amministrazioni previste dallo strumento dell&#8217;accesso documentale così¬ come disciplinato nella l. 241/90.</em><br /> <em>Invero, nell&#8217;accesso civico generalizzato, nel quale la trasparenza si declina come &#8220;accessibilità  totale&#8221;, si ha un accesso dichiaratamente finalizzato a garantire il controllo democratico sull&#8217;attività  amministrativa. Ne deriva che, in tale assetto, l&#8217;interesse individuale alla conoscenza è protetto in sè, ferme restando eventuali contrarie ragioni di interesse pubblico o privato, con eccezioni stabilite espressamente dalla legge volte a garantire un livello di protezione massima a determinati interessi ritenuti di particolare rilevanza per l&#8217;ordinamento giuridico.</em><br /> <br /> <br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 05/10/2020<br /> <strong>N. 05861/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04006/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4006 del 2020, proposto da Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Giuseppe Stefano Q., rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Piana, Andrea Valli e Marco Costantino Macchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Valli in Roma, via del Governo Vecchio, n. 20;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 2811/2020.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Giuseppe Stefano Q.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2020 il Cons. Giordano Lamberti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1 &#8211; Giuseppe Stefano Q. ha presentato istanza di accesso civico in data 5 marzo 2019, ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 2, D.LGS. n. 33/2013, al fine di ottenere, in forma disaggregata, tutti i dati nella disponibilità  dell&#8217;Autorità  &#8220;<em>in merito alla partecipazione televisiva di partiti, loro esponenti e membri del Governo, nei programmi televisivi</em>&#8221; dal 1 gennaio 2000 alla data di rilascio (poi limitata al periodo 1 aprile 2018 &#8211; 31 marzo 2019) e precisamente relativi a: &#8220;<em>a) periodo di osservazione; b) nome del programma monitorato; c) i soggetti individuali che fruiscono direttamente lo spazio nel programma per rappresentare personalmente le proprie tesi (c.d. &#8220;soggetti che parlano&#8221;) in rispetto alla definizione di &#8220;soggetto individuale&#8221; definita nell&#8217;Allegato tecnico al &#8220;Contratto di appalto servizio di monitoraggio delle trasmissioni televisive delle emittenti nazionali riferito alle aree del pluralismo socio/politico, delle garanzie dell&#8217;utente, degli obblighi specifici del servizio pubblico radiotelevisivo&#8221; stipulato in data 28 aprile 2014 da AGCom con la Società  GECA Italia srl; d) i tempi fruiti nel programma direttamente dai soggetti (&#8220;tempo di parola&#8221;); e) i temi trattati nel rispetto alla classificazione da voi definita; f) se applicabile, il ruolo istituzionale o politico con cui titolo il soggetto individuale parla nell&#8217;intervento monitorato in quanto tutti tali dati risultano in possesso di AGCOM e non comunicati; ciò anche in relazione ad una loro pubblicazione per gli aggiornamenti futuri</em>&#8220;.<br /> 2 &#8211; L&#8217;Agcom ha respinto l&#8217;istanza, rilevando l&#8217;impossibilità  di acconsentire l&#8217;accesso generalizzato di &#8220;<em>intere categorie di documenti ovvero un numero manifestamente irragionevole di dati o documenti, idonee a ledere il principio di buon andamento dell&#8217;amministrazione</em>&#8221; e precisando che l&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza presupporrebbe la rielaborazione dei dati &#8220;<em>sulla base di stringhe di ricerca diverse da quelle utilizzate dall&#8217;Autorità </em>&#8220;, tanto pìù in ragione di una mole di dati riferita ad un rilevante periodo di monitoraggio tale da dover richiedere &#8220;<em>l&#8217;impiego di risorse appositamente dedicate</em>&#8220;.<br /> 2.1 &#8211; Tali ragioni sono state ribadite nel provvedimento che ha rigettato la successiva istanza di riesame, dove è stato altresì¬ evidenziato che: &#8220;<em>la richiesta di produzione di una tale mole di dati sembrerebbe motivata, pìù che dallo scopo di legge di verifica del perseguimento delle funzioni istituzionali dell&#8217;Autorità  (che sarebbe rilevabile da una verifica campionaria della raccolta dei dati), da un fine di sistematizzazione delle richieste rielaborazioni, che sembra lasciar supporre &#8211; come si evince dall&#8217;annunciata realizzazione di un sito ad hoc &#8211; una &quot;utilizzazione&quot; dei dati non coerente con l&#8217;istituto dell&#8217;accesso civico generalizzato</em>&#8220;.<br /> 3 &#8211; Con il ricorso avverso tale provvedimento, l&#8217;appellato ha evidenziato: a) che il proprio intento era quello di partecipazione al dibattito pubblico, e che comunque anche il mero interesse egoistico non rientrerebbe tra le ipotesi di eccezione all&#8217;accesso civico generalizzato previste dall&#8217;art. 5 citato; b) di avere, in realtà , richiesto non dei dati da aggregare a cura di Agcom, bensì¬ dati &#8220;grezzi&#8221; direttamente raccolti ed oggetto di monitoraggio da parte della società  all&#8217;uopo incaricata, sulla base dei quali l&#8217;Autorità  esegue le sue elaborazioni.<br /> 3.1 &#8211; Il T.A.R. ha disposto l&#8217;acquisizione in giudizio della copia conforme del contratto stipulato nel 2014 con la società  incaricata del monitoraggio (GECA Italia s.r.l.) e del relativo capitolato inerente la raccolta dei dati di cui il ricorrente chiede l&#8217;ostensione.<br /> 4 &#8211; Alla luce di tale contratto, il T.A.R., con la sentenza n. 2811/2020, ha accolto il ricorso, rilevando che &#8220;<em>i dati richiesti dal ricorrente coincidono con quelli oggetto delle rilevazioni commissionate da Agcom con il negozio in questione</em>&#8220;.<br /> 5 &#8211; Avverso tale pronuncia ha proposto appello l&#8217;Autorità  per i motivi di seguito esaminati.<br /> Con il primo motivo di impugnazione si deduce la violazione dell&#8217;art. 5 del D. LGS. n. 33/2013, nonchè della L. 28/2000 e dell&#8217;art. 3 del regolamento Agcom, recante la disciplina dell&#8217;accesso adottato con delibera n. 383/17/CONS.<br /> 5.1 &#8211; Secondo l&#8217;Autorità  appellante, il T.A.R. avrebbe dovuto, preliminarmente, pronunciarsi sull&#8217;accoglibilità  dell&#8217;istanza in quanto tale, anzichè imporre all&#8217;Autorità  di eseguire l&#8217;accesso, in forza dell&#8217;asserita sussistenza di un generico obbligo di dialogo cooperativo, mediante messa a disposizione del database; inoltre, avrebbe dovuto anche considerare il contenuto dell&#8217;attività  amministrativa ulteriore che sarebbe stata necessaria ai fini dell&#8217;ostensione.<br /> 5.2 &#8211; Con il secondo motivo di appello si deduce l&#8217;erroneità  ed illogicità  della motivazione della sentenza impugnata, che si baserebbe sull&#8217;erronea convinzione che l&#8217;Autorità  disponga del database, in esecuzione del contratto di appalto con la società  incaricata della raccolta dei dati.<br /> Secondo l&#8217;appellante, tale circostanza sarebbe esclusa proprio dal contratto depositato in giudizio, dal cui contenuto emergerebbe come l&#8217;Autorità  non disponga nè dell&#8217;originale, nè di copia del database, nè dei dati relativi al monitoraggio.<br /> 6 &#8211; Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.<br /> In via preliminare deve precisarsi che, in forza della decisione del T.A.R., l&#8217;Autorità  non è tenuta ad attivare &#8220;un dialogo collaborativo con l&#8217;istante&#8221;, dovendo invece provvedere alla ostensione dei dati, come si evince immediatamente dal dispositivo della sentenza: &#8220;<em>ordina all&#8217;Autorità  per le Garanzie nelle Comunicazioni di consentire al ricorrente l&#8217;accesso agli atti</em>&#8220;.<br /> 6.1 &#8211; Su di un piano generale, in ossequio ai principi recentemente ribaditi dall&#8217;Adunanza Plenaria (<em>cfr</em>. Cons. St., Ad. Plen 10/2020), deve ricordarsi che l&#8217;accesso civico generalizzato, riconosciuto e tutelato &#8220;<em>allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull&#8217;utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico</em>&#8221; (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33 del 2013), può essere esercitato da &#8220;chiunque&#8221; (quanto alla legittimazione soggettiva) e senza alcun onere di motivazione circa l&#8217;interesse alla conoscenza.<br /> Con tale istituto il legislatore ha evidenziato la volontà  di superare il limite del divieto di controllo generalizzato sull&#8217;attività  delle pubbliche amministrazioni previste dallo strumento dell&#8217;accesso documentale così¬ come disciplinato nella l. 241/90.<br /> Invero, nell&#8217;accesso civico generalizzato, nel quale la trasparenza si declina come &#8220;accessibilità  totale&#8221; (<em>cfr.</em> Corte Cost., 21 febbraio 2019, n. 20), si ha un accesso dichiaratamente finalizzato a garantire il controllo democratico sull&#8217;attività  amministrativa.<br /> Ne deriva che, in tale assetto, l&#8217;interesse individuale alla conoscenza è protetto in sè, ferme restando eventuali contrarie ragioni di interesse pubblico o privato, con eccezioni stabilite espressamente dalla legge volte a garantire un livello di protezione massima a determinati interessi ritenuti di particolare rilevanza per l&#8217;ordinamento giuridico.<br /> Secondo tale logica non appare configurabile un potere dell&#8217;amministrazione di valutare se i dati giÃ  resi pubblici, costituenti l&#8217;elaborazione dei dati &#8220;grezzi&#8221; originari, soddisfino la ricordata esigenza conoscenza, posto che tale potestà  o potere &#8211; che consisterebbe in una delimitazione del contrapposto diritto di accesso &#8211; non risulta contemplato da alcuna norma.<br /> L&#8217;amministrazione deve invece acconsentire l&#8217;accesso dei dati detenuti, senza alcun margine di valutazione quanto alla loro rilevanza od utilità  per il richiedente.<br /> 6.1 &#8211; Nello specifico, la sentenza di primo grado, contrariamente alla prospettazione di parte appellante, ha valutato la piena legittimità  dell&#8217;istanza conoscitiva, disconoscendo implicitamente che possa rilevare in senso ostativo lo specifico intento perseguito dal richiedente. Ciò in conformità  ai principi innanzi esposti, in base ai quali l&#8217;accesso generalizzato ha la precisa finalità  di consentire la condivisione delle informazioni in possesso della Pubblica Amministrazione, indipendentemente dall&#8217;interesse specifico e personale del richiedente.<br /> 6.2 &#8211; Posto che l&#8217;atto di diniego dell&#8217;amministrazione non ha evidenziato la sussistenza di ragioni ostative all&#8217;accesso alla stregua dell&#8217;art. 5 <em>bis</em> del D. LGS. n. 33/2013, l&#8217;attenzione del T.A.R. si è quindi concentrata sull&#8217;aspetto relativo alla effettiva disponibilità  dei dati da parte dell&#8217;Autorità , tale essendo il vero punto cruciale intorno al quale ruota la presente controversia.<br /> 7 &#8211; Al riguardo, deve osservarsi come l&#8217;appellato avesse, giÃ  in primo grado, specificato che la richiesta atteneva non a dati da aggregare a cura di Agcom, o che richiedono un&#8217;eventuale attività  di elaborazione della stessa, ma ai dati &#8220;grezzi&#8221;, così¬ come direttamente raccolti da parte della società  all&#8217;uopo incaricata (GECA Italia).<br /> In riferimento a tale aspetto, il Giudice di primo grado ha correttamente osservato che l&#8217;elenco dei dati richiesti è proprio quello previsto dall&#8217;art. 2.3.3.1 del Capitolato allegato al Contratto (che indica le informazioni da rilevare per ciascun programma), dove si prevede che &#8220;<em>tutte le informazioni elencate devono essere registrate e rese consultabili nel database</em>&#8220;.<br /> Resta dunque destituita di ogni fondamento la ragione di diniego facente leva sulla supposta complessità  dell&#8217;attività  che l&#8217;Autorità  dovrebbe svolgere per fornire i dati richiesti. Invero, questi sono quelli raccolti dalla predetta società  per conto dell&#8217;Autorità  e, dunque, giÃ  materialmente sussistenti ed immagazzinati in uno specifico archivio, sicchè nessuna ulteriore attività  amministrativa o di rielaborazione è richiesta alla Autorità .<br /> 7.1 &#8211; Deve invece essere esaminata la questione relativa al soggetto che effettivamente dispone di tali dati, che secondo l&#8217;Autorità  appellante sarebbe la società  GECA Italia, alla luce delle disposizioni contrattuali che regolano i rapporti tra tali soggetti.<br /> Sul punto, deve osservarsi che la prospettazione di parte appellante, laddove pare evocare un supposto diritto di proprietà  dei dati, non può implicare un&#8217;indagine sulla sussistenza di un diritto di proprietà  secondo i canoni tradizionali, che mal si attagliano ad un bene giuridico quale l&#8217;informazione o il dato di conoscenza, in quanto ontologicamente bene non suscettibile di apprensione in senso materiale.<br /> Viene invece in considerazione il concetto di disponibilità  dei dati, ovvero la sussistenza di un diritto alla loro libera ed immediata fruibilità .<br /> Tanto precisato, nel punto 1.1 dell&#8217;allegato al capitolato speciale si specifica che l&#8217;obiettivo perseguito da AGCom attraverso il monitoraggio al quale è finalizzato l&#8217;incarico a GECA è, tra l&#8217;altro, quello di &#8220;<em>acquisire dati ed elementi</em>&#8220;.<br /> Al punto 3.1 del medesimo allegato tecnico, si prevede espressamente: &#8220;<em>L&#8217;aggiudicatario deve provvedere alla realizzazione di un database, contenente tutti i dati come specificati nel presente allegato tecnico, che consenta all&#8217;Autorità  una consultazione autonoma per ricerche multilivello a pìù variabili e che sia organizzato in modo che i suoi dati siano direttamente e facilmente consultabili in via remota mediante apposito accesso criptato</em>&#8220;.<br /> Tale disposizione non pare lasciare adito ad alcun dubbio sul fatto che l&#8217;Autorità  abbia la piena disponibilità  dei dati raccolti dalla società  incaricata, come si evince dall&#8217;espressa previsione che all&#8217;Autorità  deve essere consentita una &#8220;<em>consultazione autonoma&#038;in modo che i dati siano direttamente e facilmente consultabili</em>&#8220;.<br /> A tal fine, non appare dirimente individuare il luogo &#8211; se di luogo in senso fisico può parlarsi in riferimento ad un archivio informatico &#8211; dove siano di fatto immagazzinati i dati, rilevando unicamente il fatto che l&#8217;Autorità  ne abbia la piena ed autonoma fruibilità .<br /> In questo senso può dirsi che l&#8217;amministrazione &#8220;detiene&#8221; i dati alla stregua del D. lgs. 33/2013, a nulla rilevando che per la loro materiale raccolta ed archiviazione si avvalga di un soggetto terzo.<br /> Che l&#8217;effettiva disponibilità  dei dati sia dell&#8217;Autorità  e non della società  incaricata (solo) della loro raccolta ed archiviazione è confermato dall&#8217;art. 3, comma 3, del capitolato speciale d&#8217;oneri laddove prevede che l&#8217;Autorità  &#8211; non la società  GECA &#8211; &#8220;<em>può autorizzare, se richiesto, la divulgazione e la commercializzazione dei dati elementari</em>&#8220;.<br /> Ciò dimostra che la società  incaricata non vanta alcun diritto su tali dati, non potendo affatto procedere alla loro libera divulgazione e commercializzazione, restando così¬ documentalmente smentito l&#8217;assunto contenuto nell&#8217;atto di appello, secondo il quale l&#8217;Autorità  potrebbe &#8220;<em>solo accedere e visualizzare i dati, ma non anche estrarne copia, attività  che spetta solo alla società  GECA, in quanto titolare del database dalla stessa sviluppato per l&#8217;esecuzione del contratto</em>&#8220;.<br /> 8 &#8211; Alla luce delle considerazioni che precedono, in assenza della deduzione di ulteriori ragioni ostative all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di accesso, l&#8217;appello non deve trovare accoglimento.<br /> La peculiarità  della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l&#8217;appello e compensa le spese di lite.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio De Felice, Presidente<br /> Diego Sabatino, Consigliere<br /> Vincenzo Lopilato, Consigliere<br /> Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere</div>
<p> Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore Â  Â <br /> </p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2020 n.4266</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-5-10-2020-n-4266/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-5-10-2020-n-4266/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2020 n.4266</a></p>
<p>Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Michele Buonauro, Consigliere, Estensore PARTI: Società  Lido del Pino s.a.s. di Scotto Gennaro e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luca Tozzi, contro Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Casalino In</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-5-10-2020-n-4266/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2020 n.4266</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-5-10-2020-n-4266/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2020 n.4266</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Michele Buonauro, Consigliere, Estensore PARTI:  Società  Lido del Pino s.a.s. di Scotto Gennaro e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luca Tozzi,  contro Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Casalino</span></p>
<hr />
<p>In tema di abusi edilizi su beni demaniali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.Edilizia ed Urbanistica &#8211; beni demaniali &#8211; abusi edilizi &#8211; Â abusi edilizi su beni demaniali ex art. 35 del DPR n. 380/01 &#8211; ordine di demolizione &#8211; carattere vincolato &#8211; è tale<br /> <br /> 2.Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi edilizi &#8211; rimedi &#8211; disciplina ordinaria ex art 31 TU e disciplina speciale ex 35 D.P.R. 380/201 &#8211; natura e differenze</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.L&#8217;abuso realizzato su suolo di proprietà  dello Stato determina l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 35 del DPR n. 380/01. La norma non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione, essendo evidentemente preordinata a evitare l&#8217;indebito utilizzo del bene demaniale per cui, nei casi di edificazione &#8220;contra legem&#8221;, non occorre alcun accertamento ulteriore e occorre verificare solo che trattasi di suolo di proprietà  pubblica e che nessun titolo è stato rilasciato. Pertanto, dall&#8217;abusività  dell&#8217;opera scaturisce con carattere vincolato l&#8217;ordine di demolizione, che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi, nè deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento o tener conto del lasso di tempo intercorso .</em><br /> <br /> <br /> <em>2. La disciplina di cui all&#8217;art. 35 D.P.R. 380/201, differente rispetto a quella ordinaria dettata dall&#8217;art. 31 T.U. dell&#8217;edilizia e che non prevede l&#8217;irrogazione di sanzioni pecuniarie, trova la propria giustificazione nella peculiare gravità  della condotta sanzionata, che riguarda la costruzione di opere abusive su suoli pubblici. La norma non lascia all&#8217;ente locale alcun spazio per valutazioni discrezionali, una volta accertata la realizzazione di interventi eseguiti in assenza o in totale difformità  del permesso di costruire su suoli demaniali, che impone di ordinarne la demolizione a cura del Comune e a spese del responsabile dell&#8217;abuso .</em><br /> </div>
<p> Â <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 05/10/2020<br /> <strong>N. 04266/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03363/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 3363 del 2017, proposto da<br /> Società  Lido del Pino s.a.s. di Scotto Gennaro e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo, in Napoli, via Toledo 323;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Casalino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong><br /> <em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em><br /> &#8211; del provvedimento del Comune di Pozzuoli prot. n. 63049 del 3.8.2017, notificato in data 7.8.2017, con il quale il Comune ha disposto &#8220;<em>la rimozione di tutte le opere abusive descritte in premessa realizzate su area demaniale marittima, tale da ricondurre il tutto allo stato preesistente</em>&#8220;;<br /> &#8211; ove e in quanto lesiva, della nota prot. n. 2017/60229 del 25.07.2017, nonchè della denuncia del Comando dei Vigili Urbani di Pozzuoli II Settore prot. n. 59107 del 20.7.2017;<br /> &#8211; di ogni altro atto connesso.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 settembre 2020 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. Il ricorrente, in qualità  di amministratore unico della Lido del Pino s.a.s., ha censurato il provvedimento prot. n. 63049 del 3.8.2017, con il quale l&#8217;amministrazione del Comune di Pozzuoli ha disposto la rimozione di tutte le opere abusive, consistenti nell&#8217;istallazione di una pedana in legno di 120 mq posta a ridosso dell&#8217;arenile e della scogliera, realizzata su area demaniale marittima della superficie di mq 1.368,00 sita nel Comune di Pozzuoli in via Napoli n. 16 alla località  La Pietra, presso cui esercita attività  di stabilimento balneare e di ristorazione (con fitto di azienda del &#8220;Salotto La Veronica&#8221;), in virtà¹ di concessione rilasciata nel 1999 (n. 289/1999) dalla Giunta Regionale della Campania.<br /> 1.1. In relazione a tale opera era stata concessa un&#8217;autorizzazione di costruzione stagionale (n. 15 del 27 maggio 2009), con scadenza al 30 ottobre del 2009; tale titolo, una volta decaduto, non era stato mai rinnovato, e il progetto di riqualificazione preordinato al rinnovo della concessione demaniale marittima, redatto ai sensi dell&#8217;art. 19 del Piano di utilizzazione delle spiagge, era stato annullato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, ai sensi dell&#8217;art. 159 del D. Lgs. 42/2004.<br /> L&#8217;amministrazione comunale, previa verifica e sopralluogo della polizia municipale, la quale denunziava l&#8217;abuso anche alla Procura della Repubblica, ha emesso l&#8217;atto in questa sede gravato; nel corso del procedimento la società  ricorrente ha dapprima depositato una comunicazione di inizio dei lavori di installazione della pedana, con nota prot. 60228 del 25 luglio 2017, e poi una scia, rettificata qualche giorno dopo.<br /> 1.2. Avverso l&#8217;ordine di rimozione articola censure di violazione di legge (art. 6, lett. e-bis ed e-ter del d.P.R. n. 380 del 2001; art. 17 l.r. Campania n. 16 del 2016), difetto di istruttoria e di motivazione, nonchè di omissione delle garanzie partecipative.<br /> 1.3. L&#8217;amministrazione comunale si è costituita in giudizio, concludendo per la legittimità  dei provvedimenti gravati.<br /> 1.4. A seguito di rinunzia all&#8217;istanza cautelare, all&#8217;udienza pubblica del 21 aprile 2020 è stato disposto il rinvio su richiesta delle parti ai sensi dell&#8217;art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, e all&#8217;udienza pubblica del 16 settembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 2. Il ricorso non è fondato.<br /> 2.1. Mette conto evidenziare, in punto di fatto, che l&#8217;amministrazione comunale, dopo aver di fatto esitato negativamente il procedimento amministrativo attivato con la comunicazione dell&#8217;inizio dei lavori di installazione di due pedane in legno di 120 mq. (con nota prot. n. 60229 del 25.7.2017), ha diffidato la società  ricorrente alla rimozione delle opere abusive con ripristino dello stato dei luoghi, in quanto le stesse si sono rivelate prive del necessario titolo edilizio.<br /> 2.1.1. Occorre in primo luogo stabilire la legittimità  del provvedimento di rimozione delle opere abusive realizzate sul demanio marittimo. In relazione a tale aspetto viene in rilievo in primo luogo il regime edilizio dell&#8217;opera in questione (in termini o meno di sufficienza della CILA per legittimare le opere); e, in proposito, va sottolineato come la notevole estensione in termini di superficie dell&#8217;opera faccia sì¬ che la stessa importi modificazione dell&#8217;assetto edilizio dei luoghi, con aumento del carico urbanistico (così¬ da richiedere, per la loro esecuzione, un PdC.). Dunque, ai fini che qui interessano, va posto in luce come, al momento della emanazione del provvedimento, le opere considerate abusive non fossero munite di adeguato titolo edilizio.<br /> Vale rammentare, in punto di fatto, che, a seguito del sopralluogo del 20 luglio 2017, è iniziato il procedimento sfociato nella diffida alla rimozione della pedana in legno, formalizzato il 3 agosto 2017 e notificato il successivo 8 agosto.<br /> Nelle more del procedimento la società  ricorrente ha protocollato prima una comunicazione edilizia di inizio dei lavori avente ad oggetto l&#8217;installazione di due pedane (in data 21 luglio 2017); poi una Scia per somministrazioni &#8211; corner bar da posizionare sulle citate pedane (in data 24 luglio 2017), e quindi, in data 26 luglio 2017, una istanza per il posizionamento delle medesime pedane sull&#8217;area demaniale concessa (istanza, questa, ai soli fini demaniali).<br /> Dalla scansione diacronica degli atti susseguitisi intorno al procedimento in esame emerge in maniera evidente che al momento del sopralluogo (ed anche al momento del provvedimento finale) la società  ricorrente non vantava alcun tiolo edilizio legittimante l&#8217;opera in esame. In questa prospettiva, la comunicazione di inizio dei lavori non poteva dispiegare alcun effetto (posto che, ancorchè l&#8217;opera fosse giÃ  stata installata al momento del sopralluogo dei vigili urbani, vi è stato il blocco dei lavori, operato con la ricordata nota prot. n. 60229 del 25.7.2017); la scia (come integrata) non poteva consolidarsi, in quanto, essendo riferita all&#8217;attività  commerciale di somministrazione, presupponeva la pre-esistenza di un valido titolo edilizio; pertanto, stante la mancanza del parere dell&#8217;autorità  paesaggistica, il mancato perfezionamento del titolo edilizio necessario ad assentire le pedane sulle quali il corner per somministrazioni avrebbe dovuto essere posizionato, rende la scia del tutto inefficace; l&#8217;istanza (ai fini demaniali) per il posizionamento delle pedane sull&#8217;area in concessione risultava in pieno contrasto con il giÃ  intervenuto &#8220;blocco&#8221; della CILA edilizia per l&#8217;installazione delle stesse.<br /> 2.1.2. Ne consegue che, ferma la riconducibilità  di una pedana di significative dimensioni (al pari delle altre strutture funzionali all&#8217;esercizio degli stabilimenti balneari) nel novero delle &#8220;nuove costruzioni&#8221; (necessitanti dunque di permesso di costruire), con esclusione dell&#8217;applicabilità  della semplificazione prevista dall&#8217;art. 17, comma 7, della legge reg. Campania n. 6 del 2016, nessun valido titolo edilizio è stato conseguito dalla società  ricorrente. Pertanto, non possono ritenersi pertinenti le censure con le quali si contesta la mancata considerazione della scia da parte dell&#8217;amministrazione prima di emanare la misura sanzionatoria della rimozione delle opere abusive. Peraltro queste doglianze sono sostanzialmente rivolte nei confronti della nota soprassessoria n. 2017/60229 del 25 luglio 2017, la quale è stata impugnata solo in via eventuale (&#8220;<em>ove e in quanto lesiva</em>&#8220;), essendo chiaramente il ricorso incentrato sulla contestazione dell&#8217;ordine di rimozione, con la conseguenza che risulta estranea alÂ <em>thema decidendum</em> la legittimità  dello sviluppo del procedimento amministrativo attivato con la scia. Ed invero la società  avrebbe dovuto intanto rimuovere l&#8217;istallazione abusiva, contestando in separata sede la mancata conclusione del procedimento teso al conseguimento del titolo edilizio legittimante questa la costruzione, e, solo in caso di esito favorevole, avrebbe potuto provvedere a re-installarla.<br /> 2.2. Ciò posto, le ulteriori censure non possono trovare accoglimento.<br /> 2.2.1. Ed invero l&#8217;abuso realizzato su suolo di proprietà  dello Stato determina l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 35 del DPR n. 380/01 (richiamato nell&#8217;ordinanza), che in tale ipotesi prevede, quale unica ed esclusiva conseguenza, la demolizione a spese del responsabile. La norma non contempla alcuna ipotesi alternativa alla demolizione, essendo evidentemente preordinata a evitare l&#8217;indebito utilizzo del bene demaniale per cui, nei casi di edificazione &#8220;<em>contra legem</em>&#8220;, non occorre alcun accertamento ulteriore e occorre verificare solo che trattasi di suolo di proprietà  pubblica e che nessun titolo è stato rilasciato. Pertanto, dall&#8217;abusività  dell&#8217;opera scaturisce con carattere vincolato l&#8217;ordine di demolizione, che in ragione di tale sua natura non esige una specifica motivazione o la comparazione dei contrapposti interessi, nè deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento o tener conto del lasso di tempo intercorso (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 28 aprile 2014 n. 2196).<br /> La disciplina di cui all&#8217;art. 35 D.P.R. 380/201, differente rispetto a quella ordinaria dettata dall&#8217;art. 31 T.U. dell&#8217;edilizia e che non prevede l&#8217;irrogazione di sanzioni pecuniarie, trova la propria giustificazione nella peculiare gravità  della condotta sanzionata, che riguarda la costruzione di opere abusive su suoli pubblici. A ciò consegue, fra l&#8217;altro, che la norma non lascia all&#8217;ente locale alcun spazio per valutazioni discrezionali, una volta accertata la realizzazione di interventi eseguiti in assenza o in totale difformità  del permesso di costruire su suoli demaniali, che impone di ordinarne la demolizione a cura del Comune e a spese del responsabile dell&#8217;abuso (T.A.R, Liguria, sez. I, 5.6.2014, n. 873).<br /> In altri termini, una volta accertato il carattere abusivo dell&#8217;opera ai sensi degli artt. 31 e 35 T.U. edilizia, il provvedimento di ingiunzione alla rimozione del manufatto si configura per l&#8217;amministrazione come atto dovuto e vincolato, come previsto dal comma 2 dell&#8217;art. 31 T.U. Edilizia, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l&#8217;ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario dare notizia dell&#8217;avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell&#8217;atto.<br /> 2.2.2. Sotto altro profilo la comprovata insistenza delle opere ritenute abusive su area demaniale esclude a priori ogni possibilità  di valutazione di una loro compatibilità  con la strumentazione urbanistica locale e, pìù in generale, con la normativa urbanistica edilizia e paesaggistica del suddetto P.T.P. ed, in tal guisa, perdono ogni rilievo anche le questioni relativamente al titolo edilizio in forza del quale le predette opere potrebbero essere realizzate e della correlata sanzione urbanistica da irrogare atteso che &#8211; come sopra rilevato &#8211; il citato art. 35, in presenza di interventi su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, prevede quale unica sanzione per l&#8217;abuso commesso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.<br /> 2.2.3. Nè, infine, alcuna rilevanza ha la non rituale individuazione del destinatario dell&#8217;ordine di rimozione e rispristino (ammesso, anche a voler seguire la tesi del ricorrente, che fosse stato collegato all&#8217;attività  di ristorazione &#8220;Salotto La Veronica&#8221; &#8211; gestito da un affittuario del ramo di azienda), poichè è pacifico ed incontestato che l&#8217;ordine è stato notificato al rappresentante legale della società  Lido del Pino s.a.s., la quale è la titolare dell&#8217;area demaniale su cui è stato riscontrato l&#8217;abuso in contestazione.<br /> 3. In virtà¹ delle considerazioni esposte il ricorso deve essere respinto. Le spese di giudizio, in considerazione della complessità  della vicenda, possono essere compensate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) definitivamente pronunciandosi sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Compensa le spese, mentre il contributo unificato resta a carico della parte che lo ha anticipato.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Michelangelo Maria Liguori, Presidente<br /> Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere<br /> Michele Buonauro, Consigliere, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-5-10-2020-n-4266/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2020 n.4266</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2020 n.683</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-5-10-2020-n-683/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-5-10-2020-n-683/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-5-10-2020-n-683/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2020 n.683</a></p>
<p>B. Massari Pres., M. Bertagnolli Est.; PARTI: F. Cavazza Isolani e al. rapp.ta avv.ti G. De Vergottini e J.P. Gal c. Comune di Manerba del Garda rapp.to avv.to M. Gorlani. In tema di riduzione dell&#8217;area edificabile del P.G.T. in presenza di parere paesaggistico conforme alla edificazione. 1. Approvazione del P.G.T.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-5-10-2020-n-683/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2020 n.683</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-5-10-2020-n-683/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2020 n.683</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">B. Massari Pres., M. Bertagnolli Est.; PARTI: F. Cavazza Isolani e al. rapp.ta avv.ti G. De Vergottini e J.P. Gal c. Comune di Manerba del Garda rapp.to avv.to M. Gorlani.</span></p>
<hr />
<p>In tema di riduzione dell&#8217;area edificabile del P.G.T. in presenza di parere paesaggistico conforme alla edificazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Approvazione del P.G.T. &#8211; Riduzione di zona edificabile &#8211; Parere positivo della Sovraintendenza &#8211; Irrazionalità  e illogicità  &#8211; Non sussiste</p>
<p> 2. Conformità  paesaggistica &#8211; Senza rilascio di permesso &#8211; Lesione del legittimo affidamento &#8211; Non sussiste<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Nell&#8217;ambito della attività  di zonizzazione realizzata dal Comune a mezzo di P.G.T., la scelta di riperimetrazione della zona edificabile non può essere ritenuta irrazionale e illogica per il solo fatto che l&#8217;edificazione del lotto in questione avesse giÃ  ottenuto il parere positivo della Soprintendenza. La suddetta scelta, infatti, trova la sua ragione negli indirizzi e criteri desumibili dall&#8217;art. 33 NTA del Piano delle Regole &#8211; il quale specifica che è un compito specifico proprio del piano a livello comunale quello di individuare degli &#8220;spazi filtro fra distretti edilizi consolidati, in vuoti urbani necessari a preservare barriere naturali alla conurbazione&#8221; -. Alla luce di ciò, il ritenere un&#8217;attività  edificatoria compatibile con le esigenze di tutela ambientale che caratterizzano l&#8217;area non significa che l&#8217;intervento non sia lesivo per l&#8217;ambiente circostante e, dunque, non esclude che l&#8217;Amministrazione, preposta a governare l&#8217;uso del territorio, possa comunque ritenere opportuno garantire a quel ambiente la maggiore tutela derivante dall&#8217;esclusione dell&#8217;edificazione (almeno parziale).</p>
<p> 2. La lesione del legittimo affidamento è ravvisabile solo in presenza di comportamenti che abbiano fatto sorgere nell&#8217;interessato fondate speranze di ottenere un determinato risultato a causa di assicurazioni sufficientemente precise, provenienti da fonti istituzionali. Non può, quindi, ritenersi che abbia ingenerato un legittimo affidamento il fatto che la commissione per il paesaggio qualifichi come conforme alla norma la realizzazione degli edifici progettati sulla scorta di una previsione urbanistica allora vigente, ma che non cristallizzi in alcun atto autorizzatorio, nemmeno in termini di pianificazione di dettaglio. La giurisprudenza, infatti &#8211; ribadita l&#8217;ampia discrezionalità  del disegno urbanistico, le cui scelte non sono condizionate dalla pregressa indicazione di destinazioni d&#8217;uso edificatorie diverse e pìù favorevoli rispetto a quelle impresse con la successiva variante &#8211; ha sottolineato come anche nel caso in cui sia stato approvato o convenzionato un piano di lottizzazione,<br /> particolareggiato o attuativo, ingenerando un&#8217;aspettativa alla conservazione della precedente destinazione, si imporrebbe esclusivamente un obbligo di motivazione rafforzato.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2020 n.684</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-5-10-2020-n-684/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-5-10-2020-n-684/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-5-10-2020-n-684/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2020 n.684</a></p>
<p>B. Massari Pres., M. Pedron Est.; PARTI: Platino S.r.l. e al. rapp.ta avv.to C. Benelli c. Ministero dell&#8217;interno, Questura di Bergamo rapp.to Avv. Distr. Di Stato e Comune di Cavernago, rapp.to avv.to G. Togni. In tema di competenza e contenuto della regolamentazione del gioco lecito. 1. Autorizzazione per il gioco</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-5-10-2020-n-684/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2020 n.684</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-5-10-2020-n-684/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2020 n.684</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">B. Massari Pres., M. Pedron Est.; PARTI: Platino S.r.l. e al. rapp.ta avv.to C. Benelli c. Ministero dell&#8217;interno, Questura di Bergamo rapp.to Avv. Distr. Di Stato e Comune di Cavernago, rapp.to avv.to G. Togni.</span></p>
<hr />
<p>In tema di competenza e contenuto della regolamentazione del gioco lecito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Autorizzazione per il gioco lecito &#8211; Competenza della Questura &#8211; Licenza al Comune &#8211; legittimità </p>
<p> 2. Regolamentazione del gioco lecito &#8211; Articolazione delle fasce di interruzione &#8211; Unica fascia notturna &#8211; Illegittimità <br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Mentre l&#8217;autorizzazione delle sale giochi e delle attività  accessorie ai sensi dell&#8217;art. 86 del TULPS è stata da tempo trasferita nella competenza dei Comuni, con la sola eccezione dei profili attinenti all&#8217;ordine pubblico, l&#8217;autorizzazione degli apparecchi per il gioco lecito di cui agli art. 88 e 110 comma 6 del TULS è rimasta nella competenza della Questura. La forma di coordinamento pìù adeguata, tuttavia, appare il rinvio &#8211; operato dalla Questura a mezzo di licenza &#8211; agli orari stabiliti dal Comune. Il punto di equilibrio così¬ raggiunto fa salva la competenza comunale per tutte le valutazioni di natura amministrativa aventi conseguenze sugli orari, ma tutela implicitamente anche i privati contro una regolamentazione comunale sostanzialmente espropriativa del valore della licenza, e al tempo stesso salvaguarda il potere di sospensione e revoca della Questura per ragioni di ordine pubblico ex art. 100 del TULPS.</em></div>
<p> <em>2. La disciplina comunale in tema di regolamentazione del gioco lecito &#8211; avvenuta sulla base di una licenza rilasciata dalla Questura &#8211; è illegittima e contraria alla normativa vigente qualora, pur rispettando il quantitativo complessivo di ore di interruzione di gioco, manchi dell&#8217;articolazione delle fasce di interruzione nel corso della giornata. Ãˆ infatti la presenza di pìù pause che, in mancanza di limiti interni al sistema informatico, dovrebbe impedire sessioni di gioco troppo estese. Non è utile invece imporre una lunga pausa serale e notturna, se poi durante il giorno un soggetto a rischio può proseguire la propria sessione di gioco per molte ore. Pertanto, questa regolamentazione priva la licenza rilasciata dalla Questura di una porzione significativa del suo contenuto economico, senza incidere sul principale fattore di rischio per i giocatori, ossia l&#8217;eccessiva durata delle sessioni di gioco individuali, chiaro indice del rischio di ludopatia.</em><br /> </p>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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		<title>Commissione Contenziosa del Senato della Repubblica &#8211; Decisione &#8211; 5/10/2020 n.660</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Sen. G. Caliendo, Pres., Prof. Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto, Est. In materia di assegni vitalizi dei parlamentari, riconosciuta la natura giuridica di pensione, sono annullate le disposizioni della deliberazione che prevedevano una loro riduzione Pensione e quiescenza &#8211; Assegni vitalizi dei parlamentari &#8211; Riduzione &#8211; Illegittimità  &#8211; Fattispecie</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sen. G. Caliendo, Pres., Prof. Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto, Est.</span></p>
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<p>In materia di assegni vitalizi dei parlamentari, riconosciuta la natura giuridica di pensione, sono annullate le disposizioni della deliberazione che prevedevano una loro riduzione</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">Pensione e quiescenza &#8211; Assegni vitalizi dei parlamentari &#8211; Riduzione &#8211; Illegittimità  &#8211; Fattispecie</span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>La Commissione Contenziosa, viste le ordinanze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18265 e n. 18266 dell&#8217;8 luglio 201 9, richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 822 del 1988, n. 264 del 2012, n. 116 del 2013 e n. 108 del 2019, annulla le disposizioni della deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 16 ottobre 2018 nella parte in cui prevedono: a) una totale rimozione dei provvedimenti di liquidazione a suo tempo legittimamente adottati e impongono una nuova liquidazione che introduce criteri totalmente diversi; b) il ricalcolo dell&#8217;ammontare degli importi mediante la moltiplicazione del montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all&#8217;età  anagrafica del senatore alla data di decorrenza: dell&#8217;assegno vitalizio o del trattamento previdenziale pro rata, anzichè alla data di decorrenza dell&#8217;entrata in vigore della deliberazione n. 6 del 2018; e) l&#8217;utilizzo dei coefficienti di trasformazione che determinano sensibili riduzioni, con incidenza sulla qualità  della vita, degli importi di minore entità , senza alcun effetto su quelli di importo massimo; d) criteri di correzione e di temperamento non idonei ad eliminare le conseguenze pìù gravi derivanti dall&#8217;applicazione del metodo adottato; e) l&#8217;applicazione degli stessi criteri anche ai trattamenti di reversibilità , non tenendo conto del fatto che tali trattamenti sono giÃ  stati decurtati rispetto agli assegni diretti del 40 per cento e che l&#8217;ulteriore riduzione prevista incide gravemente sulla qualità  della vita.</em></div>
<p> Â <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<p>vedasi allegato pdf</p>
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