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	<title>5/10/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5/10/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.6462</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-10-2004-n-6462/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-10-2004-n-6462/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.6462</a></p>
<p>Pres. Giovannini – Est. Balucani Ministero dei Trasporti e della Navigazione (Avvocatura dello Stato) c/ Boraso (n.c.) tra le ragioni d&#8217;urgenza che consentono alla p.a. di omettere la comunicazione di avvio del procedimento v&#8217;è anche il dovere di ottemperare immediatamente all&#8217;ordinanza giurisdizionale cautelare Atto amministrativo – procedimento – obbligo dell’amministrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-10-2004-n-6462/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.6462</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-10-2004-n-6462/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.6462</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini – Est. Balucani<br /> Ministero dei Trasporti e della Navigazione (Avvocatura dello Stato) c/ Boraso (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>tra le ragioni d&#8217;urgenza che consentono alla p.a. di omettere la comunicazione di avvio del procedimento v&#8217;è anche il dovere di ottemperare immediatamente all&#8217;ordinanza giurisdizionale cautelare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – procedimento – obbligo dell’amministrazione di prestare immediata ottemperanza ad ordinanza giurisdizionale cautelare – obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento – non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ove l’Amministrazione sia tenuta a prestare immediata ottemperanza ad un’ordinanza cautelare del giudice amministrativo senza alcuna dilazione, e l’effetto dell’atto conclusivo del procedimento da avviarsi in sede di esecuzione dell’ordinanza scaturisca direttamente dalla ordinanza stessa, debbono ritenersi sussistenti le ragioni di urgenza e celerità che, a norma dell’art. 7 della l. 241 del 1990 giustificano l’omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">tra le ragioni d’urgenza che consentono alla p.a. di omettere la comunicazione di avvio del procedimento v’è anche il dovere di ottemperare immediatamente all’ordinanza giurisdizionale cautelare</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 6462/04<br />
Reg.Dec.<br />
N. 3412 Reg.Ric.<br />
ANNO 1999</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto dal<br />
<b>Ministero dei Trasporti e della Navigazione</b>, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il sig. <b>Boraso Maurizio</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 47 dell’1.2.1999;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 9 marzo 2004 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Udito l’avv. dello Stato Pampanelli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Con ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al TAR Friuli Venezia Giulia il sig. Borosa Maurizio, dipendente del Ministero dei trasporti, e sospeso cautelarmente dal servizio per essere stato sottoposto a procedimento penale per alcuni reati commessi in ambito non lavorativo, ha impugnato il provvedimento 20.2.1998 del responsabile dell’Ufficio Disciplina del Ministero (Direzione generale M.T.C.T.) che, statuendo la sua riammissione in servizio in esecuzione della ordinanza dello stesso TAR che sospendeva la sospensione cautelare, ha disposto il suo esonero <<dalle mansioni che comportino contatti con l’utenza e dalla effettuazione di operazioni tecniche e dagli esami per il rilascio della patente di guida>>.<br />
Il TAR adito con la sentenza in epigrafe indicato ha accolto il ricorso avendo ritenuto fondata e assorbente la censura relativa al mancato avviso di inizio del procedimento.<br />
Con il presente atto di appello il Ministero dei trasporti e della navigazione censura la pronuncia del primo giudice sostenendo che nella fattispecie in esame non sussisteva l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 L. n. 241/1990.<br />
L’appello è fondato.<br />
Giova intanto osservare che la disposizione oggetto di impugnativa, vale a dire l’esonero dalle mansioni comportanti contatti diretti con l’utenza costituisce una clausola del provvedimento con il quale il Direttore generale della M.T.C.T. deliberava la riammissione in servizio del dipendente in conseguenza della sospensiva concessa dal TAR.<br />
Orbene, poiché il provvedimento di riammissione – la cui adozione è conseguenza immediata e diretta dell’obbligo della Amministrazione di ottemperare alla ordinanza cautelare del TAR – si configura per ciò stesso come atto doveroso e necessariamente vincolato nel suo contenuto dispositivo, deve ritenersi che l’Amministrazione stessa non fosse tenuta agli adempimenti di cui all’art. 7 L. n. 241/1990. E ciò in linea con l’orientamento prevalente nella giurisprudenza amministrativa secondo cui, in presenza di atti vincolati e che non richiedono un accertamento dei presupposti di fatto, non sussiste l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento.<br />
Si aggiunga che nel caso in esame, poiché l’Amministrazione era tenuta a prestare immediata ottemperanza alla ordinanza del TAR senza alcuna dilazione – stante che l’effetto della riammissione in servizio scaturiva direttamente dalla ordinanza stessa – debbono ritenersi sussistenti anche le ragioni di urgenza e celerità che, a norma del citato art. 7, giustificano l’omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento.<br />
È bensì vero che nella fattispecie l’esigenza di partecipazione al procedimento viene sostenuta con esclusivo riferimento alla clausola del provvedimento con la quale sono state stabilite le modalità della riassunzione in servizio del dipendente, venuta meno la sospensione cautelare. Ma siffatta esigenza, che connota un aspetto del provvedimento del tutto secondario rispetto alla determinazione di riammettere in servizio il dipendente, deve ritenersi necessariamente recessiva tenuto conto del carattere necessitato del provvedimento stesso e delle particolari ragioni di celerità da esso sottesa.<br />
In ogni caso non può sottacersi che la disposizione con cui il dipendente, pur riammesso in servizio, è stato destinato allo svolgimento di mansioni che non comportino <<contatti con l’utenza>> rientra nella potestà di organizzazione interna dell’Amministrazione alla quale compete di assegnare le funzioni nei limiti della inerenza alla qualifica, potendo il dipendente solo opporsi alla assegnazione di mansioni inferiori a quelle della qualifica rivestita.<br />
Per le considerazioni che precedono l’appello del Ministero deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso introduttivo proposto dal dipendente.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti i due gradi di giudizio tra le parti in causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello in epigrafe indicato nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.<br />
Compensa le spese dei due gradi di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 9 marzo 2004 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Giorgio GIOVANNINI		Presidente<br />	<br />
Luigi MARUOTTI			Consigliere<br />	<br />
Carmine VOLPE			Consigliere<br />	<br />
Giuseppe MINICONE		Consigliere<br />	<br />
Lanfranco BALUCANI		Consigliere Est.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.5429</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-5-10-2004-n-5429/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-5-10-2004-n-5429/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.5429</a></p>
<p>Pres. Nicolosi, est. Cacciari ASSOGAS + 7 (Avv. Zoppolato) c. Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (Avv. Stato) sul potere di direttiva dell&#8217;AEEG anche nell&#8217;ambito dell&#8217;attività di vendita del gas naturale, dettando, quindi, norme che si impongono coattivamente nei rapporti obbligatori tra gli esercenti l&#8217;attività di vendita del gas</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-5-10-2004-n-5429/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.5429</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nicolosi, est. Cacciari<br />  ASSOGAS + 7 (Avv. Zoppolato) c. Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul potere di direttiva dell&#8217;AEEG anche nell&#8217;ambito dell&#8217;attività di vendita del gas naturale, dettando, quindi, norme che si impongono coattivamente nei rapporti obbligatori tra gli esercenti l&#8217;attività di vendita del gas ed i consumatori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Energia – Gas naturale – Fornitura – delibera AEEG – determinazione condizioni contrattuali inderogabili – Illegittimità – Non sussiste.</p>
<p>2. Energia – Attività di vendita &#8211; Concorrenza e regolazione – Asserita incompatibilità – Non sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nonostante l’avvenuta liberalizzazione del mercato del gas naturale – a seguito del D.Lgs. n. 164/2000 &#8211; e l’acquisizione della qualifica di clienti idonei da parte di tutti i consumatori, permane in capo all’Autorità di regolazione del settore, ai sensi della legge istitutiva della stessa, un potere di direttiva comprendente quello di dettare norme che si impongono coattivamente nei rapporti obbligatori tra gli esercenti l’attività di vendita del gas ed i consumatori.</p>
<p>2. L’effetto del mutato quadro normativo non ridimensiona affatto i poteri dell’organismo di regolazione ed anzi lascia intatta la fondamentale funzione affidata all’Autorità consistente nell’assicurare la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti. Del resto, la liberalizzazione del mercato non si esaurisce nel definire idonei tutti i clienti finali, ma richiede il realizzarsi di altre condizioni tra le quali, principalmente, l’emersione di una pluralità di autonomi soggetti competitori (cfr., ancora, Cons. Stato, sez. VI, n. 6628/2003).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sul potere di direttiva dell’AEEG anche nell’ambito dell’attività di vendita del gas naturale, dettando, quindi, norme che si impongono coattivamente nei rapporti obbligatori tra gli esercenti l’attività di vendita del gas ed i consumatori.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza clicca qui</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.19854</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-5-10-2004-n-19854/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-5-10-2004-n-19854/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.19854</a></p>
<p>Pres. GRIECO, Est. ALTIERI Ministero delle Finanze (Avvocatura dello Stato) c/ Di Vito Andalgisa , Pietrosanto Mafalda, Di Vito Giovanni, Di Vito Marco, Di Vito Immacolata, Di Vito Rita, Di Vito Maria Pia, Di Vito Mariano (Avv. W. Tammetta) sull&#8217;applicazione all&#8217;avviso di accertamento tributario della disciplina sulla notificazione Pubblica amministrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-5-10-2004-n-19854/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.19854</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-5-10-2004-n-19854/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.19854</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. GRIECO, Est. ALTIERI<br /> Ministero delle Finanze (Avvocatura dello Stato) c/ Di Vito Andalgisa , Pietrosanto Mafalda, Di Vito Giovanni, Di Vito Marco, Di Vito Immacolata, Di Vito Rita, Di Vito Maria Pia, Di Vito Mariano (Avv. W. Tammetta)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicazione all&#8217;avviso di accertamento tributario della disciplina sulla notificazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Atti amministrativi &#8211;  Avviso di accertamento tributario –  Natura sostanziale – Applicazione di istituti di diritto processuale – Applicazione delle norme in tema di notificazione – Sussiste – Disciplina</span></span></span></p>
<hr />
<p>La natura sostanziale e non processuale dell’avviso di accertamento tributario, che è atto amministrativo autoritativo, non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù dell’art. 60 del d.p.r. 600/73, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta l’applicazione del regime della nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto,, ex art. 156 c.p.c.. Tale sanatoria, tuttavia, può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza previsto dalle singole leggi d’imposta per l’esercizio del potere di accertamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/5708_5708.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-5-10-2004-n-19854/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.19854</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.19857</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-5-10-2004-n-19857/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-5-10-2004-n-19857/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-5-10-2004-n-19857/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.19857</a></p>
<p>Pres. CARBONE, Est. MORELLI Acqua Azzurra S.p.A. (Avv. F. De Geronimo) c/ Bruno di Belmonte Pietro giurisdizione del G.O. sulla controversia relativa alla rimozione dell&#8217;impianto di itticultura intensiva, nel caso si assuma esistente il diritto esclusivo di pesca derivante da antiche concessioni rilasciate ad altro privato Giurisdizione e competenza –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-5-10-2004-n-19857/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.19857</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-5-10-2004-n-19857/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.19857</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CARBONE, Est. MORELLI<br /> Acqua Azzurra S.p.A. (Avv. F. De Geronimo) c/ Bruno di Belmonte Pietro</span></p>
<hr />
<p>giurisdizione del G.O. sulla controversia relativa alla rimozione dell&#8217;impianto di itticultura intensiva, nel caso si assuma esistente il diritto esclusivo di pesca derivante da antiche concessioni rilasciate ad altro privato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Diritti esclusivi di pesca – Rimozione dell’impianto di itticultura intensiva – Esistenza di diritto esclusivo di pesca derivante da antiche concessioni rilasciate ad altro privato – Giurisdizione del G.O. – Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di diritti esclusivi di pesca, la giurisdizione riservata al tribunale Superiore delle Acque pubbliche dall&#8217;art. 143 RD n. 1175 del 1933, che non e&#8217; ne&#8217; generale ne&#8217; esclusiva, e&#8217; limitata  in base al collegamento a fattispecie tipiche qualificate dal contenuto e dalla forma dei provvedimenti impugnati, dalla procedura richiesta per la loro emanazione e dalla autorita&#8217; pubblica da cui promanano, ossia alla cognizione dei ricorsi proposti contro provvedimenti di revoca o di decadenza dei diritti su acque del demanio marittimo, fluviale, lagunare e, in genere, su ogni acqua pubblica, adottati dai Ministeri competenti. Pertanto, spetta alla cognizione del G.O. la causa avente ad oggetto la rimozione dell&#8217;impianto di itticultura intensiva, installato da un privato nel tratto di mare, ove si assume esistente il diritto esclusivo di pesca derivante da antiche concessioni, rilasciate ad altro privato, perche&#8217; caratterizzata dall&#8217;accertamento solo incidentale, tra le parti, dell&#8217;attuale esistenza del diritto a tutela del quale e&#8217; stata chiesta la rimozione degli impianti, senza che venga in discussione alcun provvedimento amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/5713_5713.pdf">clicca qui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.29326</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-5-10-2004-n-29326/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-5-10-2004-n-29326/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-5-10-2004-n-29326/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.29326</a></p>
<p>Pres. DE MUSIS, Est. SALVAGO Ricciardelli Maurizio, Contardi Augusto, Gallo Giuseppe, Di Girolamo Fernando, ed altri (Avv. M. Lana) c/ Ministero della Giustizia (Avvocatura dello Stato) 1 Processo in generale – Equa riparazione da irragionevole durata del processo – Decadenza per mancata presentazione della domanda nel termine di sei mesi</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-5-10-2004-n-29326/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.29326</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. DE MUSIS, Est. SALVAGO<br /> Ricciardelli Maurizio, Contardi Augusto, Gallo Giuseppe, Di Girolamo Fernando, ed altri (Avv. M. Lana) c/ Ministero della Giustizia (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 Processo in generale – Equa riparazione da irragionevole durata del processo – Decadenza per mancata presentazione della domanda nel termine di sei mesi – Art. 6 L. 89/01 &#8211; E’ rilevabile d’ufficio</p>
<p>2 Processo in generale – Equa riparazione da irragionevole durata del processo &#8211; Art. 6 L. 89/01 – Preventiva proposizione del ricorso alla Corte europea di diritti dell’uomo – Formalità &#8211; Disciplina</span></span></span></p>
<hr />
<p>1 In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata<br />
ragionevole del processo, la decadenza per mancata presentazione<br />
della domanda nel termine di sei mesi di cui alla norma transitoria<br />
dettata dall&#8217;art. 6 (poi prorogato al 18 aprile 2002 dal<br />
decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 370, convertito dalla legge 14<br />
dicembre 2001, n. 432), e&#8217; rilevabile d&#8217;ufficio dal<br />
giudice.</p>
<p>2 In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del<br />
processo, secondo la disciplina transitoria dettata dall&#8217;art. 6 della<br />
legge 24 marzo 2001, n. 89, ai fini della preventiva proposizione del<br />
ricorso alla Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo occorre aver<br />
riguardo alle forme richieste dall&#8217;art. 35 della Convenzione per la<br />
salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e dal regolamento interno di<br />
procedura, e non anche a quelle previste dall&#8217;art. 3, comma 2, della<br />
citata legge n. 89 del 2001 (che richiama l&#8217;art. 125 cod. proc. civ.)<br />
per la proposizione della domanda di equa riparazione dinanzi alla<br />
corte d&#8217;appello; queste ultime formalita&#8217; devono invece essere<br />
osservate per la riproposizione in Italia della domanda di equa<br />
riparazione ai sensi del citato art. 6.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">E’ rilevabile d’ufficio la decorrenza della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza <a href="/static/pdf/g/5731_5731.pdf">clicca qui</a></p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.1144</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-5-10-2004-n-1144/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-5-10-2004-n-1144/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-5-10-2004-n-1144/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.1144</a></p>
<p>Pres. MARIUZZO, Est. PEDRON Rizzi Pierangelo (avv. M. Ballerini) c/ Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Lombardia e l’Emilia Romagna (avv. I. Gorlani) 1. Pubblico impiego – Gestione del personale – Atti di gestione – Natura – Disciplina 2. Pubblico impiego – Giudizio sulla produttività del dipendente – Natura – Disciplina</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-5-10-2004-n-1144/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.1144</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-5-10-2004-n-1144/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.1144</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MARIUZZO, Est. PEDRON<br /> Rizzi Pierangelo (avv. M. Ballerini) c/ Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Lombardia e l’Emilia Romagna (avv. I. Gorlani)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Gestione del personale – Atti di gestione – Natura – Disciplina<br />
2. Pubblico impiego – Giudizio sulla produttività del dipendente – Natura – Disciplina</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Gli atti di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni sono quelli comuni a qualsiasi datore di lavoro, pertanto, non possono essere valutati alla stregua delle regole che governano il procedimento amministrativo, ma secondo criteri di ragionevolezza nel cotesto dinamico dell’attività lavorativa.</p>
<p>2. Il giudizio sulla produttività non è paragonabile ad un atto amministrativo né ad una sanzione disciplinare. Pertanto, non essendo esaminati singoli episodi, bensì il comportamento  complessivo del dipendente, si giustifica il ricorso alla sintesi che – dunque – non assume valore sintomatico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">gli atti di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni non possono essere valutati alla stregua delle regole che governano il procedimento amministrativo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p>Registro Generale:	472/1997																																																																																												</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA<br />
BRESCIA</b></p>
<p>nelle persone dei Signori: FRANCESCO MARIUZZO Presidente; MAURO PEDRON Giudice, relatore; <br />
ANTONIO MASSIMO MARRA Giudice</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell’udienza camerale del 22 giugno 2004</p>
<p>Visto il ricorso 472/1997  proposto da:</p>
<p><b>RIZZI PIERANGELO </b><br />
rappresentato e difeso da:BALLERINI MAUROcon domicilio eletto in BRESCIAVIA MORETTO 42/Apressoil suo studio</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE<br />
DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
GORLANI INNOCENZO<br />
con domicilio eletto in BRESCIA<br />
VIA ROMANINO 16<br />
presso<br />
il suo studio</p>
<p>per l&#8217;annullamento:<br />
&#8211;	della deliberazione della Giunta esecutiva n. 47 del 23 gennaio 1997 (verifica sul raggiungimento degli obiettivi della produttività relativamente al secondo semestre del 1996), nella parte in cui è stato riconosciuto al ricorrente soltanto il 30% della remunerazione;<br />	<br />
&#8211;	della comunicazione del responsabile dell’UO Gestione del personale prot. n. 2384 del 30 gennaio 1997;<br />	<br />
e per la condanna dell’Istituto al pagamento della parte residua del compenso relativo alla produttività, con interessi e rivalutazione;</p>
<p>Udito il relatore Ref. MAURO PEDRON  e uditi altresì i difensori delle parti;<br />
Visto l’art. 26 commi 4 e 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto e in diritto</b></p>
<p>Il ricorrente lavora in qualità di coadiutore tecnico di laboratorio (IV livello) presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia. Nel 1996 era assegnato al Dipartimento 4 con il compito di addetto alla conservazione delle cellule in azoto liquido. Con deliberazione n. 13 del 31 gennaio 1996 il Consiglio di amministrazione ha attivato il fondo di produttività per il 1996 fissando gli obiettivi di ciascun Dipartimento. La verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti per il secondo semestre del 1996 è stata effettuata dal nucleo di valutazione il 21 gennaio 1997 e recepita dalla Giunta esecutiva con deliberazione n. 47 del 23 gennaio 1997. Quest’ultimo provvedimento ha attribuito al ricorrente il 30% della remunerazione legata alla produttività, in quanto il comportamento sul lavoro sarebbe stato caratterizzato da assenza di senso del dovere e avrebbe reso necessari continui richiami da parte del responsabile della struttura.<br />
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione n. 47/1997 e la relativa nota di comunicazione con ricorso notificato il 20 marzo 1997 e depositato il 1 aprile 1997. Le censure contro gli atti impugnati possono essere sintetizzate come segue:<br />
a)	violazione dell’art. 20 del Dlgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e dell’art. 47 del CCNL del comparto sanità del 1 settembre 1995 sotto i seguenti profili:<br />	<br />
&#8211;	individuazione generica degli obiettivi da parte del Consiglio di amministrazione;<br />	<br />
&#8211;	mancata informazione al ricorrente sugli obiettivi da raggiungere;<br />	<br />
&#8211;	mancata formulazione in via preventiva dei parametri da parte del nucleo di valutazione;<br />	<br />
&#8211;	mancata approvazione del regolamento del nucleo di valutazione;<br />	<br />
b)	carenza di motivazione ed erroneità dei presupposti:<br />	<br />
&#8211;	non sono stati individuati in via preventiva gli standard ottimali necessari per una valutazione comparativa;<br />	<br />
&#8211;	non sono indicati episodi che comprovino l’insufficienza della prestazione lavorativa del ricorrente;<br />	<br />
&#8211;	non è chiarito come sia stata calcolata una partecipazione pari al 30% dell’impegno normale.<br />	<br />
L’Istituto si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.<br />
Sulle questioni proposte nel ricorso si possono svolgere le seguenti considerazioni.</p>
<p>1.	Nel pubblico impiego privatizzato le amministrazioni utilizzano strumenti gestionali comuni a qualsiasi datore di lavoro. Gli atti che regolano il rapporto di lavoro non possono quindi essere confrontati con le regole del procedimento amministrativo ma devono piuttosto essere valutati secondo criteri di ragionevolezza nel contesto dinamico dell’organizzazione dell’attività lavorativa.																																																																																												</p>
<p>2.	La fissazione in via preventiva degli obiettivi è un cardine della remunerazione legata alla produttività anche dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro, in particolare quando si tratta di produttività collettiva (art. 47 comma 2 del CCNL). Al riguardo l’allegato A della deliberazione n. 13/1996 è sufficientemente accurato, in quanto fa riferimento alle attività proprie di ciascuna struttura e individua un quid pluris che migliora il livello qualitativo. L’impostazione della produttività per obiettivi anche senza l’attivazione di un budget presso ogni struttura era consentita transitoriamente per tutto il 1996 dall’art. 47 comma 8 del CCNL. Per quanto riguarda il Dipartimento 4 è stato individuato un obiettivo generale (applicazione delle buone pratiche di laboratorio), al quale sono stati collegati due progetti specifici (stesura e applicazione delle procedure operative riguardanti la collezione delle colture cellulari e allestimento di stock di virus aviari e relativi sieri immuni). Per ciascuno dei progetti (il ricorrente era interessato al primo) sono state previste verifiche trimestrali. Nel complesso il risultato chiesto alla struttura appare delineato con chiarezza.																																																																																												</p>
<p>3.	Nelle premesse dell’allegato A della deliberazione n. 13/1996 si afferma che l’applicazione delle buone pratiche di laboratorio era stata attivata già nel 1993. Si può quindi ritenere che nel 1996 questo tipo di prestazioni lavorative fosse abbastanza familiare ai dipendenti. Trattandosi di mansioni rientranti nella normale attività lavorativa non era poi necessaria alcuna informazione individuale. Al riguardo si possono ritenere sufficienti le indicazioni normalmente fornite dal responsabile della struttura nel corso del quotidiano svolgimento dell’attività lavorativa.																																																																																												</p>
<p>4.	Il nucleo di valutazione ai sensi dell’art. 20 comma 2 del Dlgs. 29/1993 verifica la corretta gestione delle risorse economiche e il raggiungimento degli obiettivi fissando annualmente i parametri di riferimento utilizzati per il controllo. Nel caso in esame tuttavia il nucleo ha operato in una situazione transitoria, caratterizzata dall’assenza dei centri di costo presso le singole strutture, e ha quindi dovuto pronunciarsi sul raggiungimento degli obiettivi “senza una compiuta valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti” (come si legge nel verbale della riunione del 21 gennaio 1997). Peraltro, come si è detto al punto 2, questa situazione per il 1996 era consentita dalla contrattazione collettiva. Non essendo possibile un vero e proprio controllo di gestione, la fissazione in via preventiva dei parametri non risulta necessaria, e conseguentemente la mancanza dei parametri non può costituire sintomo di un giudizio sviato. Si deve inoltre osservare che il giudizio sulla partecipazione individuale agli obiettivi non presuppone la formazione preventiva di una griglia di criteri come nei concorsi pubblici. Poiché gli obiettivi devono essere raggiunti collettivamente, il nucleo (dopo aver accertato il raggiungimento) prende in esame situazioni singole soltanto quando sono evidenziati dei problemi particolari.																																																																																												</p>
<p>5.	L’art. 20 comma 7 del Dlgs. 29/1993 è una norma che sollecita le amministrazioni a dotarsi di nuclei di valutazione o uffici equivalenti. In tale contesto il termine “regolamenti” indica genericamente gli atti organizzativi interni di ciascun ente. In ogni caso l’approvazione di un regolamento del nucleo non è una condizione per l’operatività dello stesso, essendo sufficienti al riguardo le disposizioni di legge.																																																																																												</p>
<p>6.	Come si è detto al punto 4, una cosa sono i parametri del controllo di gestione (necessari a regime) e cosa diversa la griglia per valutare le prestazioni lavorative individuali (non necessaria). Nella produttività collettiva i dipendenti non sono sottoposti a una valutazione comparativa, che è prevista invece per la produttività individuale (art. 48 del CCNL). Di conseguenza non devono essere prefissati dei criteri a questo scopo, e non assume particolare rilievo la circostanza che solo un altro dipendente sia stato penalizzato nella liquidazione del compenso di produttività, mentre tutti gli altri hanno ottenuto il compenso in misura intera.																																																																																												</p>
<p>7.	Per quanto riguarda gli episodi che dovrebbero provare l’insufficienza della prestazione lavorativa del ricorrente, la descrizione fornita dal responsabile della struttura è abbastanza precisa sulla tipologia (assenza di senso del dovere con necessità di continui richiami verbali, comportamento insoddisfacente) ma non indica fatti specifici. Occorre tuttavia considerare che il giudizio sulla produttività non è paragonabile a un atto amministrativo né a una sanzione disciplinare. Non sono esaminati singoli episodi ma il comportamento mantenuto per alcuni mesi. Questo giustifica il ricorso alla sintesi, che dunque non assume valore sintomatico. Poiché non vi sono motivi ulteriori che facciano dubitare della veridicità delle dichiarazioni del responsabile della struttura, il giudizio può essere ritenuto attendibile.																																																																																												</p>
<p>8.	Il calcolo che ha stabilito una partecipazione pari al 30% è evidentemente la sintesi del giudizio negativo sull’atteggiamento lavorativo del ricorrente dato dal responsabile della struttura e fatto proprio dal nucleo di valutazione. Considerata la gravità delle mancanze segnalate la trasposizione in termini percentuali appare ragionevole e proporzionata.<br />	<br />
Il ricorso deve pertanto essere respinto. Le spese seguono la soccombenza, ma possono essere compensate nella misura del 50% trattandosi di questioni inerenti al rapporto di lavoro.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il TAR per la Lombardia Sezione staccata di Brescia respinge il ricorso in epigrafe. Le spese, liquidate complessivamente in € 1.500 oltre agli oneri di legge, sono poste a carico del ricorrente nella misura del 50% e sono compensate per la parte residua.<br />
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>BRESCIA, 22 giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-5-10-2004-n-1144/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.1144</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.19858</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-5-10-2004-n-19858/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-5-10-2004-n-19858/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-5-10-2004-n-19858/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.19858</a></p>
<p>Pres. CARBONE, Est. MORELLI Ingenito Aldo (Avv. R. Buonanno) c/Comune di Pozzuoli Giurisdizione e competenza – Locazione alloggi edilizia residenziale pubblica – Stipulazione contratto di locazione – Sopravvenuta conoscenza del locatore di vizi originari dell’assegnazione – Potere autoritativo della P.A. – Sussiste – Giurisdizione G.A. – Sussiste &#8211; Fattispecie In</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-5-10-2004-n-19858/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.19858</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-5-10-2004-n-19858/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.19858</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CARBONE, Est. MORELLI<br /> Ingenito Aldo (Avv. R. Buonanno) c/Comune di Pozzuoli</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Locazione alloggi edilizia residenziale pubblica – Stipulazione contratto di locazione – Sopravvenuta conoscenza del locatore di vizi originari dell’assegnazione – Potere autoritativo della P.A. – Sussiste – Giurisdizione G.A. – Sussiste &#8211; Fattispecie</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la<br />
stipulazione del contratto di locazione (che apre la fase negoziale<br />
e paritetica del rapporto tra assegnante e assegnatario) non implica<br />
il venir meno di ogni potere autoritativo della P.A. in relazione<br />
alla specifica evenienza di una sopravvenuta conoscenza, da parte<br />
dell&#8217;ente locatore, di “vizi originari” dell&#8217;assegnazione (per la<br />
presenza di circostanze ad essa “ab inizio” ostative) ed<br />
all&#8217;eventuale esercizio di un potere di annullamento dell&#8217;atto di<br />
assegnazione che implichi il venire meno del rapporto locativo e la<br />
degradazione conseguente, a livello di interesse legittimo, delle<br />
posizioni di diritto soggettivo originate da quel rapporto. Ad un tal<br />
riguardo, in base alla disposizione speciale di cui all&#8217;art. 11, comma 13,<br />
d.P.R. n. 1035 del 1972, solo le controversie relative a<br />
provvedimenti di decadenza dall&#8217;assegnazione, che non operino in<br />
termini di cancellazione ex tunc, bensi&#8217; in senso terminativo,<br />
all&#8217;interno dello svolgimento del rapporto locativo, appartengono<br />
alla giurisdizione ordinaria, in quanto vertono su situazioni di<br />
diritto soggettivo quali quelle che si costituiscono per effetto<br />
dell&#8217;assegnazione stessa, a differenza di quelle preesistenti a tale<br />
provvedimento e relative al procedimento che regola il concorso, che<br />
hanno la consistenza di interessi legittimi (Principio enunciato in<br />
relazione ad una controversia che, secondo la prospettazione del<br />
Comune &#8211; ricorrente incidentale &#8211;  atteneva alla esecuzione di un<br />
provvedimento di decadenza, per mancata abitazione dell&#8217;alloggio<br />
assegnato, e non di annullamento, per vizi preesistenti, dell&#8217;atto di<br />
assegnazione, introdotta in data anteriore all&#8217;entrata in vigore<br />
della legge n. 205 del 2000 e per la quale la Corte ha escluso che<br />
potesse prospettarsi il problema della sua eventuale inerenza alla<br />
giurisdizione esclusiva per materia, di cui all&#8217;art. 7 della stessa<br />
legge).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo della sentenza <a href="/static/pdf/g/5834_5834.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-5-10-2004-n-19858/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.19858</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.10167</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-5-10-2004-n-10167/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Cossu, Est. Carella ERREBIAN s.p.a. (Avv. Prof. F. Sorrentino) c. CONSIP s.p.a, (Avv. Prof. A. Clarizia) e nei confronti soc. KARNAK s.a., (Avv.ti C.Crisci, G.Marini e U.Corea) in tema di discrezionalità della commissione di gara sulla verifica di conformità dei r.t.o. Contratti della pubblica amministrazione – Gara d’appalto &#8211;</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cossu, Est. Carella<br /> ERREBIAN s.p.a. (Avv. Prof. F. Sorrentino) c. CONSIP s.p.a, (Avv.  Prof. A. Clarizia) e nei confronti soc. KARNAK s.a., (Avv.ti C.Crisci, G.Marini e U.Corea)</span></p>
<hr />
<p>in tema di discrezionalità della commissione di gara sulla verifica di conformità dei r.t.o.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Gara d’appalto &#8211; Fornitura di cancelleria ed accessori per l’informatica ad uso ufficio &#8211; Verifica della conformità dei requisiti tecnici offerti (r.t.o.) – Assenza di un ambito di discrezionalità desumibile dalla lex specialis – Esclusione dalla gara – E’ legittima</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittima l’esclusione dalla gara di un impresa qualora i requisiti tecnici offerti dei campioni inviati siano risultati difformi, sotto il profilo formale, rispetto a quanto previsto dalla lex specialis di gara, specie se quest’ultima non preveda un ambito discrezionale entro cui la Commisisone possa spaziare nella verifica di conformità di quanto presentato (campioni) con quanto dichiarato (schede r.t.o.).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di discrezionalità della commissione di gara sulla verifica di conformità dei r.t.o.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; sez 3^</b></p>
<p>#NOME?</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n° 7235/2003 RG proposto da<br />
<b>ERREBIAN s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dall’vv.  Federico Sorrentino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, Lungotevere delle Navi n° 30;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>CONSIP s.p.a</b>, rappresentata e difesa dall&#8217; avv.  Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>KARNAK s.a.</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Crisci, Giuseppe Marini e Ulisse Corea con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Roma, V.le B. Buozzi n. 32;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
dell’esclusione dalla gara per la fornitura di cancelleria ed accessori per l’informatica ad uso ufficio per le Pubbliche Amministrazioni, comunicata alla ricorrente con nota prot. 15642/2003;<br />
&#8211;	di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;																																																																																												</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Consip s.p.a. e  della controinteressata KARNAK s.a;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 4/02/2004, relatore il Cons.Vito Carella, i difensori delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Il ricorrente impugna l’esclusione dalla gara a procedura aperta per la fornitura di cancelleria ed accessori per l’informatica ad uso ufficio per le Pubbliche Amministrazioni, indetta dalla Consip s.p.a..<br />
Collocatasi al primo posto nella graduatoria provvisoria relativa al lotto 12, la Errebian procedeva alla consegna dei campioni dei prodotti offerti per consentire alla Commissione di verificarne la corrispondenza con quanto dichiarato nelle schede dei Requisiti Tecnici Offerti (R.T.O.).<br />
In seguito alla valutazione della conformità della merce trasmessa a quanto dichiarato dalla ricorrente nelle schede di R.T.O., la Commissione di gara rilevava che 32 di tali campioni presentavano errori nell’ invio e, quindi, in una percentuale pari al 3,48% del numero complessivo dei prodotti oggetto di gara (920): pertanto, in applicazione di quanto previsto dal punto n. 4.1 del Capitolato tecnico – che individuava un limite di tolleranza per gli errori materiali del fornitore nell’invio dei campioni pari alla soglia del 3 % del totale dei campioni inviati &#8211; , la Commissione deliberava di proporre l’esclusione della concorrente dalla gara.<br />
L’esclusione veniva comunicata alla ricorrente con la nota prot. n. 15642/2003 del 25/06/2003, oggetto di impugnazione nel presente giudizio.  <br />
La Errebian s.p.a. nel ricorso introduttivo ha dedotto:<br />
a. Violazione ed erronea applicazione delle clausole del disciplinare di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 15 D. Lgs 24/07/1992 n. 358) e del principio della massima partecipazione alla gara e selezione delle offerte;<br />
La ricorrente, sul rilievo che la percentuale del 3 %  &#8211; quale limite di difformità dei campioni inviati rispetto alle schede r.t.o. – attenesse ad una verifica di tipo sostanziale delle caratteristiche dei prodotti campionati rispetto a quelle dichiarate nelle schede di r.t.o., sostiene che la Consip avrebbe dovuto chiedere chiarimenti alla stessa Errebian s.p.a. ex art. 15 d.lgs. 358/1992 senza invece ricorrere alla misura drastica della esclusione. <br />
b. In via subordinata : violazione dei principi di trasparenza ed efficienza nello svolgimento della gara. Eccesso di potere per contraddittorietà <br />
La Consip ha ritenuto di procedere all’apertura, nell’ordine, delle buste A (Documenti), C (Offerta) e, solo alla fine, B (Relazione Tecnica) mentre è principio quello della necessaria, preventiva disamina dei documenti contenenti dati tecnici, prima dell’analisi delle offerte economiche.<br />
Con memoria depositata il 24/07/2003 e successivamente con la memoria del 29/01/2004, la ricorrente rileva che comunque, il superamento della soglia del 3 % nei prototipi difformi rispetto a quanto dichiarato nelle schede di r.t.o. è conseguenza di errori commessi dalla Consip. S.p.a. nella valutazione e nell’esame dei prototipi presentati, posto che in alcuni casi (es. Codice Consip 5301, produttore Geen Star) la Commissione avrebbe sottoposto a verifica un prodotto analogo ma di altra marca; ove tali errori non vi fossero stati, la percentuale dei prototipi difformi sarebbe scesa sotto il 3 %. <br />
La Consip s.p.a., che si è costituita in giudizio con controricorso del 22/07/2003 ed ulteriormente illustrato le proprie difese con memoria versata il 29.1.04, ha eccepito che i campioni presentavano un errore nell’invio in quanto sugli stessi non risultavano gli elementi identificativi dichiarati nelle schede RTO o risultavano elementi contrastanti o contraddittori rispetto a quanto indicato nelle schede stesse. <br />
Inoltre la società resistente ha affermato l’assoluto corretto svolgimento della procedura in quanto la Commissione era vincolata a disporre l’esclusione ove avesse ravvisato errori in misura superiore al 3% della campionatura sottoposta a verifica, senza alcun ambito di discrezionalità, e quindi senza facoltà alcuna di ricorrere all’istituto della richiesta di chiarimenti.<br />
In relazione alla scansione procedimentale dell’aperture delle singole buste da cui era composta l’offerta, la Consip ha sostenuto che, dalle pagine 15 e 16 del Disciplinare di gara, emerge chiaramente che la Commissione doveva procedere all’apertura della busta A, poi della C ed infine B per i criteri di economicità e speditezza della complessa procedura di gara. <br />
Si è costituita in giudizio anche la controinteressata Karnak s.a. che, con memorie del 23/07/2003 e del 29.1.04, insiste per il rigetto del ricorso.<br />
Con ordinanza n. 3630 del 24 luglio 2003 il TAR Lazio ha respinto l’istanza cautelare della società ricorrente. <br />
Sulle conclusioni rassegnate dai difensori la causa è stata trattenuta a decisione all’udienza del 4 febbraio 2004.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1. &#8211; Si discute di esclusione da gara indetta da Consip s.p.a. avente ad oggetto la fornitura di cancelleria ed accessori per l’informatica ad uso ufficio per le Pubbliche Amministrazioni: era previsto, come criterio di aggiudicazione il prezo più basso e la suddivisione il 12 lotti geografici.<br />
La società ricorrente è stata esclusa perchè, in sede di verifica delle campionature, sono emersi elementi identificativi contrastanti o contraddittori rispetto a quanto indicato nelle schede RTO (Requisiti Tecnici Offerti), per un totale di n. 32 casi pari al 3,48% dei prodotti oggetto di gara (n. 920), in difformità dalle previsioni di cui al paragrafo 4.1 del capitolato tecnico.</p>
<p>2. -In riferimento al primo motivo di impugnazione, relativo al limite del 3% di difformità dei campioni inviati rispetto ai dati riportati nelle schede RTO nonchè all’asserito contenuto di tipo sostanziale delle previste verifiche da parte della Commissione, merita trascrivere il riferimento tecnico normativo sopra citato.<br />
Il capitolato tecnico, al paragrafo 4.1 stabilisce che “in caso di errore materiale del Fornitore nell’invio dei campioni, la Consip S.p.A. e/o la Commissione di gara, potrà richiedere un secondo invio per quei prodotti i cui campioni non risultino conformi alle specifiche tecniche dichiarate, con un massimo del 3% (tre per cento) del numero totale dei prodotti oggetto di gara” e che “Qualora il numero di campioni non conformi fosse superiore al 3% (tre per cento) del numero totale dei campioni dei prodotti offerti, ovvero in caso di mancata consegna dei campioni nel termine stabilito, nonchè in caso di esito negativo della verifica, la Commissione di gara procederà a proporre alla Consip S.p.A. l’esclusione del concorrente, nonchè a riformulare la graduatoria provvisoria”. Lo stesso Capitolato prevede inoltre che “nel calcolo del suddetto 3% (tre per cento) non verrà conteggiato il “prodotto alternativo”. In tal caso il “prodotto alternativo” non conforme verrà escluso dall’Offerta senza prevedere un secondo invio del campione.<br />
Come si vede, il tenore letterale del paragrafo in questione impone alla Commissione di operare in linea preliminare una verifica di ordine formale e priva di margini di discrezionalità sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti offerti come campioni, con quanto dichiarato nelle schede r.t.o. dalla partecipante collocatasi al primo posto nella graduatoria provvisoria (nel caso in specie la ricorrente Errebian S.p.a.). Sul punto, infatti, ha portata dirimente la precisazione, sempre contenuta nella citata disposizione di capitolato secondo cui, “in caso di errore materiale del fornitore” e precisamente nel caso in cui “i campioni non risultino conformi alle specifiche dichiarate”, soltanto ove tali difformità non avessero superato la soglia del 3 % dei campioni presentati, la Commissione poterva richiedere un secondo invio di campioni. <br />
L’assenza di un ambito discrezionale entro cui la Commisisone poteva spaziare nella verifica di conformità di quanto presentato (campioni) con quanto dichiarato (schede r.t.o.) implica l’impossibilità di accogliere la prospettazione teorica avanzata da parte ricorrente secondo cui, in realtà, la verifica di conformità cui era chiamata la commissione si dovesse ritenere una verifica di tipo “sostanziale”.<br />
La censura va quindi disattesa.</p>
<p>3. &#8211; La subordinata seconda censura si rileva infondata e ai limiti della inammissibilità.<br />
La ricorrente, infatti, si duole della scansione temporale nella apertura delle buste contenenti l’offerta, sebbene la relativa previsione fosse esplicitamente inserita nel bando di gara, conosciuta dalla ricorrente e dalla stessa accettata  con la partecipazione alla gara stessa, senza alcuna immediata impugnazione. <br />
Va così rilevato che il disciplinare di gara , precisamente nelle pagine n. 15 e 16, sancisce e disciplina chiaramente la scansione procedimentale secondo cui la successione di apertura delle buste doveva essere la seguente: “A” “C” “B”.<br />
Invero la previsione della lex specialis sembra essere condivisibilmente sorretta dalla finalità di limitare la verifica della rispondenza di quanto dichiarato nelle schede di r.t.o. a quanto poi presentato sotto forma di campioni, ai soli primi classificati nell’offerta economica, procedendo a visionare le altre buste solo in caso di esclusione dei primi classificati.<br />
La predetta articolazione risponde all’esigenza di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, ed è compatibile con il tipo di gara al massimo ribasso che ne occupa.<br />
4. &#8211; Con riguardo alle censure avanzate con memoria del 23/07/2003 e successivamente con memoria del 28/01/2004, non notificate e che evidenziano taluni errori che Consip avrebbe commesso in sede di verifica, le stesse sono da ritenere inammissibili poichè rappresentano motivi nuovi, Stante la prevalenza può assumersi, in vicenda, decisione di reiezione del ricorso per sua infondatezza.<br />
Le spese di lite possono essere tuttavia equamente compensate tra le parti in lite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa le spese di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Auttorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2004.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.10177</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-5-10-2004-n-10177/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-5-10-2004-n-10177/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-5-10-2004-n-10177/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.10177</a></p>
<p>Pres. Cossu, Est. Carella Soc. EIDOS DIAGNOSTICA PER IMMAGINI S.R.L. E LABORATORIO ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE SANTACROCE S.R.L., (Avv. A.Bellomi) C. REGIONE LAZIO (AVV. M. RIZZITELLI) la regressione tariffaria per le prestazioni sanitarie non può essere disposta con circolare della giunta regionale 1. Igiene e sanità – S.S.N. &#8211; Assistenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-5-10-2004-n-10177/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.10177</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-5-10-2004-n-10177/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.10177</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cossu, Est. Carella<br /> Soc. EIDOS DIAGNOSTICA PER IMMAGINI S.R.L. E LABORATORIO ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE SANTACROCE S.R.L., (Avv. A.Bellomi) C. REGIONE LAZIO (AVV. M. RIZZITELLI)</span></p>
<hr />
<p>la regressione tariffaria per le prestazioni sanitarie non può essere disposta con circolare della giunta regionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Igiene e sanità – S.S.N. &#8211; Assistenza specialistica ambulatoriale, svolta in regime di accreditamento con il S.S.N. – Regressione tariffaria sugli importi spettanti alle strutture accreditate – Competenza della Giunta Regionale – Non sussiste<br />
2. Igiene e sanità – S.S.N. &#8211; Assistenza specialistica ambulatoriale, svolto in regime di accreditamento con il S.S.N. – Regressione tariffaria sugli importi spettanti alle strutture accreditate – Regressione adottata successivamente all’effettuazione delle prestazioni – E’ Illegittima</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di prestazione di servizi sanitari operata da strutture private in regime di “accreditamento”, la regressione tariffaria sugli importi di spettanza delle strutture accreditate adottata con deliberazione della Giunta Regionale deve ritenersi illegittima in quanto proveniente da organo diverso da quello normativamente legittimato alla emanazione del provvedimento.</p>
<p>2. E’ illegittimo il provvedimento con il quale si preveda la possibilità di apportare ai corrispettivi dovuti alle strutture accreditate drastiche riduzioni dopo l’effettuazione delle rispettive prestazioni, al fine di far rientrare la spesa sanitaria nel tetto di spesa programmato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la regressione tariffaria per le prestazioni sanitarie non può essere disposta con circolare della giunta regionale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sez 3^</b></p>
<p>&#8211; così composto: Luigi COSSU – Presidente; Vito CARELLA &#8211; Consigliere, relatore; Angelica DELL’UTRI – Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n° 12754/2003 RG proposto da<br />
<b>Soc. Eidos Diagnostica per Immagini S.r.l.</b> e <b>Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche Santacroce S.r.l.</b>, in persona dei rispettivi Amministratori Unici pro tempore,  tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Alessandro Bellomi, ed elettivamente domiciliati in Roma, Via Vincenzo Ambrogio n. 4, presso lo studio del medesimo;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>la <b>Regione Lazio</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Marina Rizzitelli ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Zanardelli n. 20, presso lo studio della medesima;</p>
<p>PER<br />
l’annullamento della Circolare prot. N. 18967 del 26 febbraio 2003, redatta dal Dipartimento Sociale – Direzione Regionale della Regione Lazio, mai notificata alle istanti, nonchè di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, e in particolare della Delibera di Giunta Regionale n. 1761 del 20 dicembre 2002.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi atti;<br />	<br />
	Vista la memoria di costituzione della Regione Lazio;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Designato Relatore il Consigliere Vito Carella;<br />	<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 24 marzo 2004 i difensori delle parti come da verbale di udienza.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Con ricorso notificato in data 4 dicembre 2004 e depositato il giorno 12 successivo, le ricorrenti impugnano i provvedimenti in epigrafe, deducendo i fatti di seguito esposti.<br />	<br />
	Le ricorrenti gestiscono tutte laboratori di analisi cliniche per l’assistenza specialistica ambulatoriale, in Roma e Provincia, in regime di accreditamento con il S.S.N..<br />	<br />
	Con il D.Lgs. n. 502/1992 il legislatore ha recato profonde innovazioni nei rapporti tra servizio sanitario pubblico e strutture private, sostituendo al regime di “convenzionamento” precedentemente in vigore, il nuovo sistema, fondato sul cd. “accreditamento” degli operatori privati.<br />	<br />
	Successivamente, con L. n. 549/1995, è stato introdotto il meccanismo della contrattazione regionale per la definizione di un piano sanitario annuale e preventivo attraverso il quale stabilire quantità e tipologia delle prestazioni, anche ai fini della quantificazione degli oneri da sostenere.<br />	<br />
	A fronte di questo quadro normativo, la Regione Lazio ha adottato alcune deliberazioni con le quali pretendeva di ridurre sia l’attività delle strutture private, che i compensi stabiliti e dovuti per le prestazioni da queste erogate. In particolare, con le delibere n. 1165/97, allegato I e 7363/97, ha previsto la cd. “modulazione tariffaria” e cioè la possibilità di apportare ai corrispettivi drastiche riduzioni dopo l’effettuazione delle rispettive prestazioni per far rientrare la spesa sanitaria nel tetto di spesa programmato.<br />	<br />
	E’ quindi intervenuta la L. n. 499/1997 che ha specificato l’obbligo per le Ragioni di individuare preventivamente sia i limiti massimi annuali di spesa, che i preventivi annuali delle prestazioni, per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, tacendo sulla possibilità di incidere, oltretutto a posteriori, sulla determinazione delle tariffe.<br />	<br />
Con l’atto impugnato, il Dipartimento Sociale, tra l’altro, ha disposto che in via provvisoria le ASL dovranno assicurare il pagamento delle somme fatturate da parte dei centri accreditati, nel limite dell’85% o del 90%, a seconda che il fatturato relativo all’anno 2001 sia stato saldato totalmente o solo parzialmente.<br />
Deducono le ricorrenti la illegittimità della Circolare in oggetto per i seguenti motivi:<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; dell’art. 32, comma 8, L. 27 dicembre 1997, n. 449; dell’art. 2, commi 8 e 9, L. 28 dicembre 1995, n. 549; dell’art. 1, comma 32, L. 23 dicembre 1996, n. 662; dell’ar<br />
&#8211; violazione degli artt. 32, 117, 118 e 119 Cost. in relazione agli artt. 19, comma 2 L. n. 833/1978, 8, D. Lgs. n. 502/1992 e 6, comma 6, L. n. 724/1994;<br />
&#8211; violazione dell’art. 32, comma 8, L. n. 449/1997; eccesso di potere per disparità di trattamento;<br />
&#8211; violazione dell’art. 8 D.Lgs. n. 502/1992 e dell’art. 6, comma 6, L. n. 724/1994;<br />
&#8211; difetto di motivazione; eccesso di potere per disparità di trattamento;<br />
&#8211; incompetenza; carenza di potere.<br />
Si costituiva in giudizio la regione Lazio, deducendo la infondateza del ricorso e chiedendone il rigetto, come da memorie versate il 3 gennaio del 2004.<br />
Alla udienza del 24 marzo 2004 la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.<



<p align=center><b>MOTIVI  DELLA  DECISIONE</b></p>
<p>1. &#8211; Non vi sono ragioni per discostarsi da specifici precedenti di questa Sezione (non ultima, sentenza n. 936 e 937 del 2 febbraio 2004).<br />
	Il ricorso è quindi da accogliere perchè fondato sotto l’assorbente censura di incompetenza per difetto di legittimazione.																																																																																												</p>
<p>2. &#8211; In linea preliminare occorre darsi carico e disattendere le deduzioni avversarie tendenti a contrastare il precedente citato pronunciato dalla Sezione in identica vicenda: si afferma da parte della Regione Lazio che la sentenza n. 8388/03 intervenuta in tema di annullamento della DGR 1436/02, non solo avrebbe visto come parte in giudizio la Eidos s.r.l. e non anche il Laboratorio  Santacroce s.r.l., ma detta pronuncia avrebbe confermato appieno il sistema dettato dalla presupposta DGR 944/01.<br />
Tali controdeduzioni vanno respinte perchè la questione controversa è altra, alla stregua della prospettazione incentrata su abbattimenti tariffari determinati con circolare da organo incompetente e comunicati soltanto molto tempo dopo l’esaurimento dell’attività da retribuire.</p>
<p>3. &#8211; La circolare prot. n. 18967 in data 26 febbraio 2003, sottoscritta dal Direttore Regionale e dall’Assessore del Dipartimento Sociale, facendo riferimento alle modalità di pagamento delle fatture emesse dai soggetti erogatori di prestazioni di specialistica ambulatoriale per l’anno 2002, da un lato, costituisce provvedimento direttamente incidente sulle posizioni soggettive vantate dai soggetti che operano negli ambiti resi in considerazione dalla stessa circolare, e, dall’altro, presenta le caratteristiche di una delibera regionale di regressione tariffaria sugli importi di spettanza delle strutture accreditate, illegittima in quanto proveniente da organo diverso da quello normativamente legittimato alla emanazione del provvedimento in oggetto.<br />
	Rileva il Collegio, quanto al primo profilo, che la circolare impugnata, contenendo prescrizioni immediatamente vincolanti per le Aziende Sanitarie Locali – le quali, proprio sulla base del contenuto  della circolare  “dovranno assicurare il pagamento delle fatture emesse dai soggetti erogatori di prestazioni di specialistica ambulatoriale nel 2002 – sino alla concorrenza dell’85% del fatturato annuo, per quelle ASL che hanno pagato interamente le fatture del 2001 e sino alla concorrenza del 90% per le altre &#8211;  in attesa della definizione della remunerazione a consuntivo” – si pone quale atto immediatamente lesivo della posizione dei soggetti interessati con conseguente diretta impugnabilità innanzi al giudice amministrativo (Cons. Stato n. 948 del 15 febbraio 2002 “L’impugnazione di regolamenti ed atti generali davanti al giudice amministrativo presuppone che si tratti di atti immediatamente lesivi e che sia configurabile l’interesse a ricorrere; pertanto,  è direttamente impugnabile la circolare dell’Amministrazione finanziaria che sia immediatamente lesiva per la  sfera del contribuente, in quanto condizioni, con il pericolo di errori o di scelte non del tutto vantaggiose, l’attività di autoliquidazione che allo stesso contribuente è appositamente rimessa”).<br />	<br />
	Quanto poi ai profili di illegittimità sollevati dalla parte ricorrente rileva il Collegio che proprio la immediata precettività del contenuto della circolare si pone in contrasto con le disposizioni normative in materia di legittimazione alla emanazione degli atti di regressione tariffaria.<br />	<br />
	L’art. 32, comma 8, L. n. 499 del 27 dicembre 1997, in linea con la precedente normativa (art. 1, comma 32, L. n. 662 del 23 dicembre 1996; art. 2. comma 8, L. n. 549 del 28 dicembre 1995; art. 6, comma 6, L. n. 724 del 23 dicembre 1994; art. 8, comma 5, D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992) e successiva anche in tema di accreditamento istituzionale (art. 8 quinquies, comma 2, lett. b) e d) ed art. 8 sexies, comma 1, D.Lgs. n. 502/1992, inseriti dall’art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 229 del 19 giugno 1999) dispone che le Regioni individuino “preventivamente”, per ciascuna istituzione sanitaria pubblica o privata o per gruppi di istituzioni, i “limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fonso sanitario”, nonchè i “preventivi” annuali delle prestazioni.<br />	<br />
	Sulla scorta della normativa sopra indicata, la cui ratio è chiaramente quella di consentire agli erogatori di conoscere in via preventiva – per evidenti ragioni organizzative – il corrispettivo che loro deriva dalle prestazioni fornite, la giurisprudenza, anche di questa Sezione, ha affermato il principio secondo cui deve ritenersi illegittima la determinazione del sistema tariffario effettuata allorchè l’anno di riferimento sia già iniziato, con effetto retroattivo sulle prestazioni già rese, in quanto essa viola l’affidamento delle strutture sanitarie, costituenti realtà imprenditoriali operanti sul mercato alle quali va appunto riconosciuto il diritto di conoscere anticipatamente il corrispettivo ritraibile dalla loro attività al fine di organizzare adeguatamente i fattori della produzione, anche per la buona resa del servizio.<br />	<br />
	A tali principi appare conformarsi la Delibera di Giunta regionale invocata dalla Regione Lazio nella memoria difensiva che, in relazione al sistema di remunerazione delle attività di assistenza specialistica ambulatoriale per l’anno 2002, ha disposto “di confermare per l’anno 2002 il sistema di remunerazione delle attività di assistenza specialistica ambulatoriale  previsto dalla DGR 944 del 28/06/2001; di stabilire per il 2002 un budget complessivo regionale unico di remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, a favore dei cittadini resistenti nel Lazio con esclusione della dialisi, corrispondente a quello definito per l’anno 2001, incrementato del 2,5% circa, per un importo pari a 732.000.000.000 (settecentotrentadue miliardi) (Euro 378.046.450,13) quale onere – al netto della partecipazione dei cittadini – a carico del S.S.R.”.<br />	<br />
	La stessa delibera, dispone, tuttavia che “Nel caso di superamento di tale budget verrà applicata la regressione tariffaria nella misura unica corrispondente alla precedente di superamento del budget regionale”, intendendo, quindi, la necessità di una ulteriore determinazione Regionale al fine della eventuale regressione tariffaria in relazione alla misura del superamento del budget inizialmente stabilito.<br />	<br />
	Il delineato sistema, improntato alla necessità di una doppia delibera regionale, appare violato dalla circolare oggetto di odierna impugnazione che, per il tramite di un atto vincolante e precettivo, ha imposto una illegittima regressione tariffaria per l’anno 2002, pur in assenza di una delibera di Giunta Regionale.<br />	<br />
	Ritiene il Collegio, quindi, che l’emanazione della circolare in oggetto costituisca violazione dei principi sulla competenza in materia di regressione tariffaria con conseguente illegittimità della stessa.<br />	<br />
	Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto con conseguente annullamento della circolare impugnata.<br />	<br />
	Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla la circolare n. 18967 del 26 febbraio 2003..<br />
Condanna la Regione Lazio al pagamento, nei confronti delle ricorrenti, delle spese processuali che si liquidano in complessive 1.500 Euro (millecinquecento/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-5-10-2004-n-10177/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.10177</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.6489</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-10-2004-n-6489/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-10-2004-n-6489/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.6489</a></p>
<p>Pres. Salvatore, Est. Mollica Provincia di Venezia (Avv.ti A. Chinaglia, E. Picozza, A. Palopoli e M. E. Verino) c. Regione Veneto (Avv.ti R. Morra e A. Manzi), Ministero Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Avv. Stato), Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-10-2004-n-6489/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.6489</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-10-2004-n-6489/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.6489</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore, Est. Mollica<br /> Provincia di Venezia (Avv.ti A. Chinaglia, E. Picozza, A. Palopoli e M. E. Verino) c. Regione Veneto (Avv.ti R. Morra e A. Manzi), Ministero Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Avv. Stato), Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sussiste la giurisdizione del G.A. sulle controversie afferenti servizi pubblici in materia di trasporti, a prescindere dall&#8217;esercizio del potere autoritativo della P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Omessa erogazione di fondi regionali finalizzati a coprire i costi dei contratti di servizio del  trasporto pubblico provinciale – Giurisdizione esclusiva del G.A. sulla controversia – Sussiste – Motivi</span></span></span></p>
<hr />
<p>Rientra nella giurisdizione amministrativa esclusiva la controversia relativa all’omessa erogazione ad una Provincia, da parte della Regione, dei fondi atti a coprire i costi dei contratti di servizio provinciali tesi ad assicurare i servizi minimi di trasporto. In primis, la fattispecie rientra nella nozione di “servizio pubblico” e l’erogazione stessa, in quanto espressione di una funzione amministrativa di tipo organizzativo – contabile che incide unilateralmente sull’impanto organizzativo funzionale del servizio pubblico locale, deve configurarsi come un potere autoritativo della P.A; in secundis, la sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004 relativa all’art. 33 D. Lgs. 80/98 lascia integra la giurisdizione esclusiva sulle controversie “afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481”, che pertanto sussiste a prescindere dall’esercizio di poteri autoritativi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sussiste la giurisdizione del G.A. sulle controversie afferenti servizi pubblici in materia di trasporti, a prescindere dall’esercizio del potere autoritativo della P.A.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.6489/2004<br />
Reg. Dec.<br />
NN. 11894/03-1380/04<br />
Reg. Ric. </p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sui ricorsi in appello NN.RR.GG. 11894/2003 e 1380/04, proposti dalla<br />
<b>Provincia di Venezia</b>, in persona del Presidente pro tempore  rappresentata e difesa dagli avv.ti Adelchi Chinaglia, Eugenio Picozza, Alfredo Palopoli e Mario Ettore Verino ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell&#8217;avv. Eugenio Picozza, via Quattro Fontane, n. 16;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>Regione Veneto</b>, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Romano Morra e Andrea Manzi ed elettivamente domiciliata in Roma nello studio del secondo difensore, via F. Confalonieri, n. 5;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Ministero Interno</b>, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e, nel ricorso n. 1380/04, Giunta regionale del Veneto, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, ex lege, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>&#8211; <b>Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza</b>, non costituite in giudizio (ric. 11894/2003);</p>
<p>per la riforma<br />
delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sez. I, nn. 5686/2003 e n. 6271/2003, resa inter partes;</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione delle Amministrazioni intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Data per letta, alla pubblica udienza del 13 luglio 2004, la relazione del Consigliere Bruno Mollica;<br />
Uditi, altresì, gli avv.ti Adelchi Chinaglia, Eugenio Picozza e Andrea Manzi;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con distinti ricorsi in appello, iscritti ai nn. 11894/2003 e 1380/2004, la Provincia di Venezia impugna la sentenza del Tribunale amministrativo per il Veneto n. 5686/2003 &#8211; con la quale il giudice di primo grado ha declinato la propria giurisdizione in ordine alla impugnazione della determinazione regionale n. 5626 del 30 dicembre 2002 in tema di omessa erogazione, da parte della Regione, dei mezzi finanziari a copertura dei costi sopportati per l&#8217;anno 2001 per i contratti di servizio relativi ai servizi minimi di trasporto extraurbani ed interregionali &#8211; nonchè la sentenza n. 6271/2003, con cui è stata dichiarata l&#8217;inammissibilità del ricorso proposto avverso il silenzio rifiuto su atto di diffida e messa in mora al pagamento dei contributi dovuti per l&#8217;anno 2002 a copertura dei detti costi.<br />
L&#8217;appellante Amministrazione denuncia l&#8217;erroneità delle sentenze impugnate sotto vari profili, sostenendo diffusamente, anche in memorie difensive, la configurabilità della giurisdizione del giudice amministrativo sulle questioni oggetto di causa.<br />
Resiste la Regione Veneto, insistendo per la carenza di giurisdizione, sollevando eccezioni preliminari e contestando la fondatezza degli appelli in memorie depositate in vista della trattazione della causa.<br />
Resistono altresì le intimate Amministrazioni statali.<br />
Alla pubblica udienza del 13 luglio 2004 i ricorsi sono stati ritenuti in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. &#8211; 	La questione di diritto sottoposta all&#8217;esame della Sezione con i ricorsi in appello proposti dalla Provincia di Venezia, richiamati nella pregressa esposizione in fatto &#8211; e che vanno riuniti per connessione &#8211; attiene, da un lato, alla configurabilità o meno della giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia azionata e, dall&#8217;altro, alla esperibilità, nella specie, di ricorso per silenzio rifiuto.<br />	<br />
Specificatamente, si controverte sulla omessa erogazione alla Provincia di Venezia, per l&#8217;anno 2001, da parte della Regione Veneto, dei mezzi finanziari necessari per coprire i costi dei contratti di servizio stipulati dalla stessa Provincia per assicurare i servizi minimi di trasporto pubblico locale (ricorso n. 11894/03); col successivo ricorso rubricato al n. 1380/04 si contesta la pronuncia di primo grado emessa sulla impugnativa del silenzio della Regione su atto di diffida e messa in mora a provvedere al pagamento dei contributi a tale titolo dovuti per l&#8217;anno 2002.<br />
Non è in contestazione la natura di &#8220;servizio pubblico&#8221; del precitato servizio di trasporto pubblico locale; si disputa, invece, sull&#8217;attinenza della controversia, nella specie, alla materia dei pubblici servizi.</p>
<p>2. &#8211;	Sul piano normativo, va ricordato, nelle linee essenziali, che, a norma dell&#8217;art. 16 D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422, recante disposizioni in tema di conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, i costi dei servizi minimi di trasporto, che gli enti locali devono assicurare, sono a carico del bilancio delle Regioni; in particolare, per quanto concerne la Regione Veneto, la legge regionale 30 ottobre 1998, n. 30 &#8211; che ha delegato alle province, tra l&#8217;altro, la stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi extraurbani ed interregionali minimi &#8211; stabilisce, all&#8217;articolo 20, comma 1, che la Regione (d&#8217;intesa con le Province ed i Comuni) determina il livello dei servizi minimi di trasporto pubblico locale a carico del bilancio regionale e, all&#8217;articolo 32, comma 1, che la Giunta regionale assegna annualmente agli enti i finanziamenti destinati alla copertura degli oneri derivanti dai detti contratti di servizio, prevedendo altresì, all&#8217;art. 47, comma 1, che agli oneri derivanti dall&#8217;attuazione della stessa legge si fa fronte mediante l&#8217;istituzione di un fondo regionale trasporti alimentato con le risorse finanziarie trasferite dallo Stato ai sensi degli articoli 12 e 20 del D.Lgs. n. 422 del 1997 e con ricorse proprie della Regione.<br />	<br />
Il D.Lgs. n. 56/2000 conferisce alle Regioni una compartecipazione IVA sostitutiva di trasferimenti.</p>
<p>3. &#8211; 	 Il Tribunale amministrativo regionale adìto, con la sentenza della I Sezione n. 5686/2003, ha declinato la propria giurisdizione, negando la riconducibilità della fattispecie controversa sia all&#8217;ambito della giurisdizione generale di legittimità &#8211; in ragione dell&#8217;intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti indicati a sostegno della pretesa avanzata &#8211; sia al novero delle controversie relative ai servizi pubblici, demandate in via esclusiva alla cognizione del giudice amministrativo dall&#8217;art. 33 D.Lgs.  31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall&#8217;art. 7, L. 21 luglio 2000, n. 205, vertendosi nella specie in tema di attività giuridiche e materiali strumentali alla prestazione del servizio pubblico (e cioè, in tema di contrasti tra Amministrazioni pertinenti ai costi per il servizio).<br />	<br />
Con la sentenza n. 6371 del 2003 il primo giudice ha poi dichiarato l&#8217;inammissibilità del ricorso avverso il silenzio rifiuto per difetto, in capo alla Provincia, di una posizione tutelabile ex art. 21 bis; ha escluso altresì la possibilità di conversione della domanda proposta in un&#8217;azione di accertamento sul &#8220;diritto di credito affermato dalla Provincia&#8221;.</p>
<p>4. &#8211; Sul delineato sistema normativo, di cui al punto 2, si innesta il sopravvenuto art. 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che, nel disporre che fino al 31 dicembre 2003 la determinazione degli importi IVA da rimborsare alle Regioni e agli enti locali interessati è effettuata &#8220;al lordo&#8221; delle quote spettanti, stabilisce altresì che &#8220;è autorizzata la spesa&#8221; di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per &#8220;ristorare&#8221; i detti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003, in cui il rimborso è stato operato &#8220;al netto&#8221; delle quote di compartecipazione.<br />
Tale disposizione è norma di mero stanziamento di somme &#8211; che non altera l&#8217;ordine delle competenze &#8211; in funzione di ristoro dei maggiori oneri sostenuti dagli enti territoriali medesimi nel triennio 2001-2003.<br />
Altra questione è quella dedotta in giudizio, che investe la mancata erogazione dei mezzi finanziari necessari per assicurare i servizi minimi di trasporto pubblico locale: donde l&#8217;ininfluenza della norma sulla controversia all&#8217;esame della Sezione.</p>
<p>4.1. &#8211; Sulla legittimazione passiva in capo alla Regione Veneto non vi è ragione di dubitare, in quanto ente territoriale cui è demandata l&#8217;assegnazione annuale dei finanziamenti destinati alla copertura degli oneri derivanti dai contratti di servizio ai sensi dell&#8217;art. 19 D.Lgs. n. 422 del 1997 e, nella regione Veneto, dalla legge regionale n. 30 del 1998; altro è il sottostante rapporto di provvista dei fondi, che fa carico all&#8217;amministrazione statale per effetto dell&#8217;art. 9, commi 4 e 5 della legge n. 472 del 1999 (peraltro, anch&#8217;essa ritualmente intimata), attraverso il meccanismo del parziale recupero I.V.A..</p>
<p>4.2.	&#8211; In ordine, poi, alla configurazione non meramente esplicativa, bensì provvedimentale, dell&#8217;atto impugnato, basti osservare che la Regione, rinviando la pretesa erogazione sine die (e cioè, a quando i fondi necessari &#8220;saranno trasferiti dallo Stato alla 																																																																																												</p>
<p>5.	&#8211; La proposta questione di giurisdizione, di portata assorbente, trova nuovi elementi di riflessione in ragione della sopravvenuta (all&#8217;incardinamento della controversia) declaratoria di incostituzionalità, in parte qua, degli artt. 33, commi 1 e 2, e 34,<br />
Che la verifica della sussistenza della giurisdizione debba essere condotta alla stregua dei parametri introdotti dalla pronuncia del giudice delle leggi non sembra revocabile in dubbio.<br />
Ed invero, il principio ex art. 5 Cod.prov.civ., secondo cui la giurisdizione sui determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, non opera quando la norma che detta i criteri determinativi della giurisdizione è successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, in quanto l&#8217;efficacia retroattiva che assiste tale tipo di pronunce della Corte costituzionale preclude che la norma dichiarata illegittima possa essere assunta a canone di valutazione di situazioni o di rapporti anteriori alla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità salvo il limite dei rapporti esauriti al momento della pubblicazione della decisione (cfr. fra le altre, Cass. civ., SS.UU, 6 maggio 2002, n. 6487).</p>
<p>6.	&#8211; Non ritiene il Collegio di soffermarsi sulle ragioni di critica al pregresso sistema, adeguatamente illustrate nella detta pronuncia, esulando ciò dal presente contesto giurisdizionale; ciò che rileva, ai fini per cui è causa, è che la Corte ha statuito<br />
Il parametro di verifica della giurisdizione introdotto dalla Corte investe, quindi, da un lato, l&#8217;inerenza della controversia alla &#8220;materia dei pubblici servizi&#8221;; dall&#8217;altro, e contestualmente, il coinvolgimento, nella materia, della &#8220;pubblica amministrazione-autorità&#8221; (id est, nell&#8217;esercizio di un potere autoritativo).</p>
<p>6.1.	&#8211; Il riferimento alla &#8220;materia&#8221; era ben presente già nella legislazione precedente (cioè, ante Corte Cost. n. 204 cit.), e su tale punto si registrano utili apporti giurisprudenziali nel quadro della nozione stessa di &#8220;servizio pubblico&#8221;.<br />	<br />
Alla stregua di tali contributi, l&#8217;ambito della &#8220;materia&#8221; &#8211; e, quindi,  della giurisdizione &#8211; risulta ancorato all&#8217;elemento funzionale, cioè al soddisfacimento diretto di bisogni di interessi generali (cfr. Cass.civ., SS.UU., 30 marzo 2000, n. 71, che ha escluso la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine a controversia inerente il pagamento di forniture di prodotti sanitari e farmaceutici effettuate ad Azienda sanitaria locale da parte di Case farmaceutiche); in tale ambito si inscrive anche Cass.civ., SS.UU. n. 532 del 3 agosto 2000 che, parimenti, esclude la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alle convenzioni concluse dal Servizio sanitario nazionale con medici convenzionati esterni per l&#8217;espletamento di prestazioni sanitarie; analogamente, per l&#8217;esclusione di attività strumentali consistenti nella acquisizione di servizi (cfr. Cass. civ., SS.UU., 22 luglio 2002, n. 10726, in fattispecie concernente attività progettuale svolta da libero professionista in favore di una A.S.L.).<br />
Alle sole controversie relative ad attività istituzionalmente e direttamente finalizzata a soddisfare i bisogni della collettività si riferisce la giurisprudenza di questo Consiglio, che attribuisce alla cognizione del giudice amministrativo la erogazione di prestazioni in favore degli utenti e la stessa gestione del servizio, e non anche le attività strumentali al servizio medesimo, e cioè quelle che, in quanto &#8220;estranee alla diretta finalizzazione del servizio al pubblico&#8221;, esulano dalla categoria concettuale del pubblico servizio (cfr. Cons. Stato, V Sez., 13 giugno 2003, n. 3346, che esclude dalla detta cognizione le controversie relative a rapporti funzionali all&#8217;espletamento del servizio, nella specie, la nomina degli amministratori di una società di gestione di servizio pubblico).<br />
L&#8217;enunciato arresto giurisprudenziale è certamente condivisibile, anche avuto riguardo alle concrete fattispecie sulle quali esse si è formato, assolutamente estranee alla richiamata &#8220;diretta finalizzazione&#8221; del servizio al pubblico e, quindi, meramente strumentali al servizio medesimo.<br />
Ma la nozione di &#8220;strumentalità&#8221; non appare correttamente intesa dal primo giudice che, anche riferendosi ai delineati principi espressi, seppure in altro contesto, dal giudice della giurisdizione, fa rientrare nella nozione medesima anche la provvista finanziaria per la stessa erogazione del servizio di trasporto pubblico locale.<br />
La provvista finanziaria, invero, non integra un&#8217;attività strumentale al servizio siccome intesa nelle precitate pronunce (e cioè, come attività estranea alla diretta finalizzazione al servizio pubblico); la provvista finanziaria è concettualmente inscindibile dal servizio, trovando esso nei mezzi di finanziamento la stessa possibilità di esistenza: pena l&#8217;astrattezza della nozione, non può esistere servizio pubblico se non esiste il correlato finanziamento, donde l&#8217;essenzialità (e non la strumentalità) di quest&#8217;ultimo in ragione della stretta interdipendenza tra servizio e provvista.<br />
Nella delineata impostazione, la controversia sulla mancata erogazione dei mezzi finanziari per l&#8217;espletamento del servizio inerisce, quindi, per sua stessa natura, alla materia dei pubblici servizi.</p>
<p>6.2.	&#8211; Va conseguentemente verificata la configurabilità, nella specie, dell&#8217;esercizio di un potere autoritativo (id est, il coinvolgimento, nella materia, della pubblica amministrazione-autorità), denegato dal primo giudice nell&#8217;assunto della riconducibilità<br />
Sembra al Collegio che una siffatta impostazione, che relega la controversia nei ristretti confini di un ordinario rapporto civilistico di credito-debito, non si sottragga ad alcuni rilievi.<br />
In  primo luogo, si verte nella specie in tema di attribuzione di fondi pubblici in diretta connessione con il necessitato raggiungimento di finalità di interesse collettivo; in secondo luogo, tale erogazione costituisce, da un lato, espressione di autonomia finanziaria dell&#8217;Ente Regione e, dall&#8217;altro, esercizio di una funzione amministrativa di tipo organizzativo-contabile. In ciò sta l&#8217;autoritatività della posizione della Regione che, attraverso il meccanismo della erogazione dei fondi per il funzionamento del servizio, viene in definitiva ad incidere unilateralmente sull&#8217;impianto organizzativo funzionale del servizio pubblico di autotrasporto locale.</p>
<p>6.3.	 &#8211; Dalla compresenza dei presupposti della inerenza della controversia alla materia dei pubblici servizi e del coinvolgimento della &#8220;pubblica amministrazione-autorità&#8221; deriva la configurabilità, nella specie, della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.																																																																																												</p>
<p>6.4. &#8211; Altra questione è quella relativa alle posizioni soggettive ulteriori delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento: dalla correlazione normativa tra provvista dei fondi ed espletamento del servizio discendono altresì situazioni di diritto-obbligo in capo alle Amministrazioni medesime &#8211; pur originate da posizioni di potestà pubblica &#8211; che restano attratte nell&#8217;alveo della ritenuta (per effetto della compresenza degli elementi richiesti) giurisdizione esclusiva in ragione della &#8220;indifferenza&#8221; delle situazioni giuridiche soggettive propria di siffatta giurisdizione (in disparte restando la non secondaria esigenza processuale di concentrazione di tutela).<br />
Corretto appare allora, almeno in parte, l&#8217;inquadramento concettuale nel novero delle &#8220;obbligazioni pubbliche&#8221; che del delineato rapporto fa la parte ricorrente.<br />
Sul piano funzionale, invero, l&#8217;obbligazione pubblica &#8211; che inerisce, in particolare, secondo l&#8217;elaborazione dottrinale, ad istituti di politica economica aventi fini di incentivazione (finanziamenti pubblici, indennizzi, contributi, e così via) &#8211; si incardina in un rapporto obbligatorio che si pone in subordinata ad un procedimento amministrativo, e quindi attiene a modalità di cura di interessi principalmente pubblici; l&#8217;Amministrazione è titolare di un potere autoritativo nella preminente fase procedimentale genetica del rapporto e quindi può, con proprie determinazioni unilaterali, definire modi di essere o vicende successive del rapporto stesso.<br />
E&#8217; ben vero che tale rapporto, pur se conseguenziale nello schema unitario del procedimento, una volta costituito, segue le sorti dell&#8217;ordinario rapporto obbligatorio, anche sul piano processuale; ma, nel caso che ne occupa, l&#8217;incardinamento della controversia nell&#8217;alveo della giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi preclude divaricazioni di tutela tra le due fasi del rapporto pubblicistico.</p>
<p>7.	&#8211; Alla configurabilità, nella specie, della giurisdizione esclusiva si perviene anche per altra via, cui il Collegio ha ritenuto di non accedere primariamente in ragione di qualche residuale perplessità interpretativa derivante da un&#8221;apparente&#8221; scollament<br />
Va invero ricordato che il percorso argomentativo della sentenza n. 204 si sviluppa nella linea della inscindibile correlazione tra la &#8220;materia dei pubblici servizi&#8221; e l&#8217;esercizio del &#8220;potere autoritativo&#8221; da parte della Pubblica amministrazione, negando validità a &#8220;blocchi&#8221; precostituiti di materie (nelle quali ben può essere del tutto assente &#8211; sostiene esattamente la Corte &#8211; ogni profilo riconducibile alla Pubblica Amministrazione-Autorità).<br />
A tale parametro ha ritenuto di conformare il proprio esame il Collegio, pervenendo alla conclusione della esistenza, nella specie, della richiesta correlazione.<br />
Senonchè, il dispositivo additivo della sentenza non investe, escludendolo dalla pronuncia di incostituzionalità, la seconda parte dell&#8217;art. 33, comma 1; sì che esso lascia integra la giurisdizione esclusiva sulle controversie &#8220;afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481&#8221;.<br />
Ciò sulla base &#8211; deve ritenersi &#8211; di un implicito giudizio di configurabilità, in detti settori (sempre e in ogni caso) del potere autoritativo dell&#8217;Amministrazione.<br />
Ora, se è vero che è indubitabile che (in via esemplificativa) l&#8217;attività di vigilanza e controllo è espressione, di norma, di &#8220;pubblica amministrazione &#8211; autorità&#8221;, non è men vero che nella materia dei trasporti e del servizio farmaceutico sovente è del tutto assente ogni profilo che presupponga l&#8217;esistenza di un potere autoritativo.<br />
Peraltro, il dispositivo additivo della sentenza n. 204 non sembra lasciare spazio, sul piano della concatenazione letterale, alla introduzione di un canone esegetico in linea con le ricordate premesse concettuali, registrandosi una evidente scissione tra il riferimento al profilo autoritativo, contenuto nella prima parte del dispositivo medesimo, e la mera indicazione (introdotta dal &#8220;nonchè&#8221; finale) dei settori di pubblico servizio non incisi dalla pronuncia di incostituzionalità, e quindi attratti nella giurisdizione esclusiva.<br />
D&#8217;altro canto, una interpretazione che non tenesse debito conto anche delle linee portanti dell&#8217;intervento del giudice delle leggi potrebbe sortire l&#8217;effetto di snaturare l&#8217;essenza stessa del nuovo assetto delineato dalla pronuncia in esame.<br />
Date tali premesse, non sembrano fuori luogo le &#8220;residue perplessità interpretative&#8221; cui si è fatto cenno.<br />
Quale che sia la soluzione che, meditatamente, si intenda privilegiare, certo è che, comunque, la odierna controversia non fuoriesce dall&#8217;alveo della giurisdizione amministrativa esclusiva; ed è ciò solo che rileva nella presente sede giudiziale.<br />
Ed invero, ove si ritenga di aderire alla ricordata interpretazione letterale, sarebbe la stessa decisione della Corte a radicare ex se, per quanto esposto, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attesa la ritenuta perdurante vigenza dell&#8217;art. 33, comma 1, seconda parte, nella originaria formulazione.<br />
Ove si ritenga, invece, che meriti di essere privilegiata una interpretazione in linea con le premesse argomentative della Corte, pur nei cennati limiti testuali del dispositivo, valga il richiamo a quanto enunciato dal Collegio in ordine alla ravvisabilità nella specie, dell&#8217;esercizio del potere autoritativo della Pubblica Amministrazione (cfr. punto 6.2.).<br />
Di conseguenza, anche per tale via, la odierna controversia in materia di pubblici servizi di trasporto deve ritenersi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ferme restando, altresì, le conclusioni di cui ai punti 6.4 e 6.1.).</p>
<p>8.	&#8211; In conclusione, in accoglimento, in punto di giurisdizione, del ricorso in appello rubricato al n. 11894/2003, va affermata la sussistenza della giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi ai sensi dell&#8217;art. 33 D.Lgs. n. 80 del																																																																																												</p>
<p>9 &#8211; L&#8217;appello proposto avverso la sentenza di primo grado n. 6371/03, con la quale è stata dichiarata l&#8217;inammissibilità del ricorso avverso il silenzio della Regione formatosi su atto di diffida e messa in mora a provvedere al pagamento dei contributi al detto titolo dovuti per l&#8217;anno 2002, è infondato (il che esime il Collegio, per ragioni di economia processuale, dal pronunciare sulle eccezioni preliminari sollevate dalla resistente Regione).<br />
Dalla rilevata natura delle posizioni soggettive ulteriori (diritto-obbligo) coinvolte nel procedimento (cfr. retro, punto 6.4.), pur nel quadro della ritenuta giurisdizione esclusiva, discende la inconfigurabilità, nella fattispecie, del silenzio impugnabile, in quanto istituto che si radica nella discrezionalità dell&#8217;azione amministrativa e volto a costituire l&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di procedere nelle ipotesi in cui l&#8217;obbligo medesimo non derivi da norme di relazione che disciplinano il rapporto (cfr. Cons. Stato, IV Sez., n. 2421/03 e n. 3408/03); nè, nel vigente sistema normativo ex art. 2 L. n. 205 del 2000 &#8211; che contempla un mero ordine all&#8217;Amministrazione di provvedere entro un dato termine &#8211; può essere utilmente esperita una domanda di conversione dell&#8217;impugnazione del silenzio rifiuto in un&#8217;azione di accertamento. <br />
Va conseguentemente respinto il ricorso rubricato al n. 1380/2004.</p>
<p>10. &#8211; Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta:<br />
I) Dispone la riunione dei ricorsi in appello nn. 11894 del 2003 e 1380 del 2004.<br />
II) Accoglie il ricorso n. 11894/2003 nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, previo annullamento della sentenza impugnata, rinvia gli atti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ai fini della prosecuzione del giudizio.<br />
III) Respinge il ricorso n. 1380/2004.<br />
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 luglio 2004, con l’intervento dei Signori:<br />
Paolo SALVATORE			Presidente<br />	<br />
Antonino ANASTASI			Consigliere<br />	<br />
Anna LEONI				Consigliere<br />	<br />
Bruno MOLLICA				Consigliere, est.<br />	<br />
Nicola RUSSO				Consigliere																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 05/10//2004<br />
(art. 55, L. 27.4.1982, 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-5-10-2004-n-6489/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2004 n.6489</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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