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	<title>5/1/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>5/1/2011 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.7</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-1-2011-n-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-1-2011-n-7/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.7</a></p>
<p>Pres. DE SIERVO – MAZZELLA lamentata violazione dei vincoli derivanti dall&#8217;ordinamento comunitario e della tutela della concorrenza da parte della legge della Regione Liguria 28/12/2009, n. 63 poiché inciderebbe su una procedura di evidenza pubblica, la cui disciplina riflette quella operante in ambito comunitario Appalti pubblici &#8211; Artt. 1, c.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-1-2011-n-7/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.7</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-1-2011-n-7/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.7</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. DE SIERVO – MAZZELLA</span></p>
<hr />
<p>lamentata violazione dei vincoli derivanti dall&#8217;ordinamento comunitario e della tutela della concorrenza da parte della legge della Regione Liguria 28/12/2009, n. 63 poiché inciderebbe su una procedura di evidenza pubblica, la cui disciplina riflette quella operante in ambito comunitario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Appalti pubblici &#8211; Artt. 1, c. 6°, da 4 a 8 e 28, c. 10°, della legge della Regione Liguria 28/12/2009, n. 63 &#8211; Norme della Regione Liguria &#8211; Finanza di progetto &#8211; Concorso di capitali privati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale &#8211; Presentazione di uno studio di pre-fattibilità per interventi realizzabili con capitale privato, non previsti negli strumenti di programmazione &#8211; Facoltà per l&#8217;amministrazione di ricercare mediante procedura di evidenza pubblica i soggetti che intendano concorrere a ruolo di promotore, modificando di conseguenza gli atti di programmazione &#8211; Provvedimento della Giunta che determina le linee guida in tema di finanza di progetto &#8211; Contrasto con la disciplina del codice dei contratti pubblici; Impiego pubblico &#8211; Norme della Regione Liguria &#8211; Rapporto di impiego privatizzato &#8211; Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dei livelli del comparto Regioni &#8211; Autonomie locali, sottoscritto in data 1 aprile 1999 &#8211; Compenso per l&#8217;esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità &#8211; Definizione delle procedure e dei criteri per l&#8217;attribuzione del compenso &#8211; Ritenuta materia riservata alla contrattazione collettiva &#8211; Contrasto con la normativa statale che individua le procedure da seguire in sede di contrattazione e sancisce l&#8217;obbligo del rispetto della normativa contrattuale; Impiego pubblico &#8211; Amministrazione pubblica &#8211; Norme della Regione Liguria &#8211; Stabilizzazione del personale precario della Regione &#8211; Introduzione di disciplina difforme da quella statale; Impiego pubblico &#8211; Norme della Regione Liguria &#8211; Progressioni economiche e di carriera &#8211; Procedure selettive per la progressione verticale nel sistema di classificazione &#8211; Introduzione di disciplina difforme da quella statale; Impiego pubblico &#8211; Norme della Regione Liguria &#8211; Trasferta &#8211; Tempo occorrente per il viaggio &#8211; Computo ai fini del completamento dell&#8217;orario di lavoro e per il calcolo del lavoro straordinario &#8211; Ritenuta materia riservata alla contrattazione collettiva &#8211; Contrasto con la normativa statale che individua le procedure da seguire in sede di contrattazione e sancisce l&#8217;obbligo del rispetto della normativa contrattuale; Impiego pubblico &#8211; Norme della Regione Liguria &#8211; Trattamento economico integrativo per il personale dipendente dalla Giunta regionale con rapporto di lavoro subordinato in servizio presso la sede di Bruxelles &#8211; Ritenuta materia riservata alla contrattazione collettiva &#8211; Contrasto con la normativa statale che individua le procedure da seguire in sede di contrattazione e sancisce l&#8217;obbligo del rispetto della normativa contrattuale; Impiego pubblico &#8211; Amministrazione pubblica &#8211; Norme della Regione Liguria &#8211; Modifiche alla Legge della Regione Liguria 19 dicembre 1990, n. 38 &#8211; Reclutamento del personale dei Gruppi consiliari &#8211; Possibilità di stipulare contratti a termine e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in contrasto con le disposizioni e i requisiti fissati dalla normativa statale &#8211; illegittimità costituzionale &#8211; non fondatezza – inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>La Corte dichiara<b>:</p>
<p><i>l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 6, 4, 5, 6, 7, 8, comma 10, della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010); 	</p>
<p>inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Liguria n. 63 del 2009, sollevata con riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere l) e m), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 	</p>
<p>non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28 della legge della Regione Liguria n. 63 del 2009, sollevate in riferimento all’art. 97 e all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. </i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA N. 7</p>
<p>ANNO 2011</p>
<p>	<br />
<b><br />	<br />
REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b></b>composta dai signori: <b><b>Presidente</b></b>: Ugo DE SIERVO; <b><b>Giudici </b></b>: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b></p>
<p align=center><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p><P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 6, da 4 a 8 e 28, comma 10, della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26 febbraio &#8211; 3 marzo 2010, depositato in cancelleria l’8 marzo 2010 ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2010. </p>
<p>Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria; </p>
<p>udito nell’udienza pubblica del 3 novembre 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella; </p>
<p>uditi l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Orlando Sivieri per la Regione Liguria. </p>
<p><b><b>Ritenuto in fatto </p>
<p></b></b></p>
<p>1. – Con ricorso depositato in cancelleria l’8 marzo 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi primo e secondo, lettere e), l) e m), e terzo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 6, e 4, 5, 6, 7, 8 e 28, comma 10, della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010). </p>
<p>1.1. – Quanto all’art. 1, comma 6, il Presidente del Consiglio riferisce che la norma censurata ha modificato la legge regionale 11 marzo 2008, n. 5, recante «Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni», inserendo, dopo l’art. 27, l’art. 27-bis, intitolato “Finanza di progetto”. La nuova disposizione autorizza i soggetti privati, che intendano promuovere interventi realizzabili con capitale privato, quand’anche non previsti negli strumenti di programmazione, a presentare uno studio di “pre-fattibilità”, senza alcun diritto al compenso per la prestazione eseguita o alla realizzazione dell’intervento proposto; stabilisce che l’Amministrazione, qualora ritenga di pubblico interesse l’intervento, abbia facoltà di ricercare, mediante procedura ad evidenza pubblica, i soggetti che intendano concorrere al ruolo di promotore; e dispone che la Giunta regionale adotti con proprio provvedimento linee guida in tema di finanza di progetto relativamente ad opere di interesse dell’Amministrazione regionale. </p>
<p>Secondo il Presidente del Consiglio, tale disposizione disciplina la materia della finanza di progetto in modo parzialmente difforme rispetto a quanto disposto dagli artt. 4 e 153 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), in quanto, in luogo dello studio di fattibilità, previsto dalla disciplina statale quale momento iniziale del procedimento, introduce uno studio di pre-fattibilità il cui significato non è ben delineato, e soprattutto in quanto, a differenza della corrispondente norma statale, non contempla un obbligo per l’amministrazione di provvedere su tali proposte. In tal modo, la norma regionale violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost. (vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario) e l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (tutela della concorrenza), poiché inciderebbe su una procedura di evidenza pubblica, la cui disciplina riflette quella operante in ambito comunitario. </p>
<p>In particolare, poi, il comma 4 dello stesso art. 27-bis, nell’autorizzare la Giunta ad adottare, con proprio provvedimento, linee guida in tema di finanza di progetto, relativamente ad opere di interesse dell’Amministrazione regionale, invaderebbe la competenza esclusiva dello Stato, cui solo spetta l’indicazione di linee-guida in una materia di sua esclusiva pertinenza. </p>
<p>La disposizione, infine, violerebbe anche l’art. 117, secondo comma, lettere l) (ordinamento civile) e m) (livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili), Cost. </p>
<p>1.2. – Il ricorrente censura, poi, l’art. 4 della legge regionale in parola. Secondo il Presidente del Consiglio tale norma – nel disporre che il compenso per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, previsto dall’art. 17, secondo comma, lettera f) del contratto collettivo nazionale di lavoro, può essere corrisposto alla generalità dei dipendenti di categoria B e C a cui è attribuita la responsabilità del procedimento ai sensi della vigente normativa, e che i criteri e le condizioni per l’erogazione del compenso sono definiti tenendo presenti le specifiche condizioni organizzative dell’ente, nell’ambito delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività previste dal predetto contratto collettivo e sulla base della contrattazione decentrata – si pone in contrasto con le disposizioni contenute nel titolo terzo del d.lgs. 20 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni), che complessivamente individua le procedure da seguire in sede di contrattazione e sancisce l’obbligo del rispetto della normativa contrattuale. La norma in esame, in tal modo, contrasterebbe con l’art. 117, secondo comma, lettera 1), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile, tra i quali certamente la materia del rapporto di impiego privatizzato e dei contratti collettivi. </p>
<p>1.3. – Il successivo art. 5 della legge regionale, disponendo che, per la copertura di posti vacanti nella dotazione in organico, siano banditi concorsi pubblici riservati per titoli ed esami per soggetti che siano in possesso di taluni requisiti (almeno un anno di attività maturato nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Regione Liguria, presenza in servizio presso la Regione Liguria alla data di entrata in vigore della presente legge, titolarità di uno dei seguenti rapporti con la Regione Liguria: contratto di somministrazione di lavoro; contratto di collaborazione coordinata e continuativa; contratto di lavoro subordinato a tempo determinato) e disponendo che, in tale fattispecie non operino i divieti previsti dall’art. 3, comma 94, lettera b), ultimo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni, contrasterebbe con quanto disposto dall’art. 17, comma 10, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102. </p>
<p>Secondo quanto previsto dal comma 10 di tale articolo, infatti, «nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale può essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un’unione ai sensi dell’art. 32 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti». </p>
<p>Secondo il Presidente del Consiglio, la disposizione regionale che si impugna incide illegittimamente sulla competenza esclusiva statale, prevedendo un regime sostanzialmente difforme rispetto a quanto stabilito dalla norma interposta ora richiamata, violando la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili (art. 117, secondo comma, lettere l) e m), Cost.). </p>
<p>Per altro verso, disponendo diversamente rispetto alla norma statale, la norma regionale configurerebbe una modalità di assunzione riservata, in contrasto con i principi di accesso ai pubblici uffici di cui all’art. 97 Cost. </p>
<p>Sotto ulteriore profilo, la norma in esame, nella parte in cui prevede la possibilità di stabilizzazione del personale con contratto di somministrazione di lavoro nonché con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contempla la possibilità di espletare concorsi riservati a personale già titolare di altre forme di rapporto di lavoro flessibile escluse dalla normativa statale di riferimento, ossia l’art. 1, commi 557 e 558, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge finanziaria 2007); l’art. 3, commi 90 e 94, legge n. 244 del 2007, nonché dalla circolare del dipartimento della funzione pubblica n. 5 del 2008, disposizioni che non ammettono la stabilizzazione del personale in servizio con forme contrattuali di lavoro differenti dal tempo determinato; e, per altro verso, contrasterebbe anche con i principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. </p>
<p>Da ultimo, la generalizzata previsione di copertura dei posti vacanti nella dotazione organica, secondo il Presidente del Consiglio, non è in linea con gli indirizzi generali posti dallo Stato, e da intendere quali principi fondamentali, con la normativa in materia di progressivo contenimento delle spese per il personale dipendente. Da ciò conseguirebbe, pertanto, anche una violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., che contempla tra quelle di legislazione concorrente la materia del coordinamento della finanza pubblica. </p>
<p>1.4. – Il Presidente del Consiglio censura, poi, l’art. 6 della legge regionale ligure n. 63 del 2009, recante la disciplina delle procedure selettive per la progressione verticale nel sistema di classificazione, la quale dispone che le procedure già bandite entro il 31 gennaio 2010 sono portate a conclusione, i candidati vincitori sono riclassificati e le relative graduatorie sono utilizzabili per tutto il periodo di validità delle stesse previsto dalla legge regionale 30 novembre 2001, n. 40 (Norme straordinarie sulla copertura dei posti vacanti) e, cioè, per tre anni. Tale previsione, che considera tanto le progressioni economiche quanto quelle di carriera, appare al ricorrente in contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), e in particolare dall’art. 23 che prevede che le progressioni di carriera siano «attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione», e il successivo art. 2, che contempla la possibilità di coprire i posti disponibili nella dotazione organica con il personale interno limitatamente ad una «riserva non superiore al cinquanta per cento». </p>
<p>L’articolo censurato, in tal modo, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento alla materia del coordinamento della finanza pubblica tra quelle di legislazione concorrente, e si porrebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. </p>
<p>1.5. – Il Presidente del Consiglio censura, poi, l’art. 7 della legge regionale, che détta disposizioni in materia di trasferte, stabilendo che per il personale in trasferta il tempo occorrente per il viaggio è utile ai fini del completamento dell’orario di lavoro e per il calcolo del lavoro straordinario per il personale cui può essere corrisposto il relativo compenso. </p>
<p>Secondo il Presidente del Consiglio, la norma censurata contrasta con le disposizioni contenute nel titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale) del citato d.lgs. n. 165 del 2001, che indica le procedure da seguire in sede di contrattazione e l’obbligo del rispetto della normativa contrattuale, l’orario di lavoro, ordinario e straordinario sarebbe materia riservata alla contrattazione collettiva. La norma in esame, pertanto, contrasterebbe con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi). </p>
<p>1.6. – Anche l’art. 8 della legge impugnata, accordando al personale dipendente dalla Giunta regionale con rapporto di lavoro subordinato in servizio presso la sede di Bruxelles un’indennità di servizio di euro tredicimila lordi annui per tredici mensilità, si porrebbe in contrasto con le disposizioni contenute nel titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale) del d.lgs. n. 165 del 2001 che indica le procedure da seguire in sede di contrattazione e l’obbligo del rispetto della normativa contrattuale e con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi). </p>
<p>1.7. – Il Presidente del Consiglio, infine, censura l’art. 28 della legge n. 63 del 2009 della Regione Liguria, il cui comma 10 sostituisce l’art. 5-bis della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico della norma in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari), e dunque, lo stesso art. 5-bis, nel testo così innovato, disponendo che per le esigenze degli uffici di segreteria politica della Giunta regionale e del presidente della stessa possono essere stipulati contratti a termine e instaurati rapporti di collaborazione, consulenza o di cui all’art. 409, n. 3, del codice di procedura civile, anche in deroga agli artt. 7 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2008, e allo stesso art. 26, commi 1 e 2, della legge regionale n. 5. </p>
<p>Secondo il Presidente del Consiglio, tale disposizione viola i principi di eguaglianza, nonché di accesso mediante concorso ai pubblici uffici e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost., e l’art. 117, secondo comma, lettera 1), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile. </p>
<p>2. – Si è costituita nel giudizio di costituzionalità la Regione Liguria, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia respinto nel merito, ma affermando al contempo di limitarsi a contrastare le sole questioni relative agli artt. 5 e 28 della legge impugnata. </p>
<p>In relazione all’art. 5 della legge regionale impugnata, la Regione contesta la possibilità di ascrivere la disciplina del lavoro regionale nell’ambito materiale dell’ordinamento civile, sostenendo che, ove si aderisse al predetto inquadramento, non residuerebbe alcuno spazio di intervento per la Regione. In ogni caso, secondo la difesa regionale, tutti gli aspetti di disciplina che attengono direttamente alla struttura organizzativa della Amministrazione della Regione devono considerarsi estranei alla predetta materia. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 97 Cost., poi, la Regione afferma che si tratta di eccezioni non irragionevoli al predetto principio, come tali ritenute ammissibili dalla stessa giurisprudenza della Corte. </p>
<p>Quanto all’art. 28, la Regione resistente contesta la dedotta lesione degli artt. 7 e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, affermando che l’uso di strumenti contrattuali flessibili da parte della Regione troverebbe giustificazione nelle particolari esigenze degli uffici di segreteria politica. </p>
<p>3. – Con memoria depositata in data 13 ottobre 2010, la Regione ha illustrato ulteriormente le proprie conclusioni, aggiungendo alcune considerazioni difensive anche in relazione all’art. 1, comma 6 e all’art. 4 della legge regionale impugnata. </p>
<p><b><b></p>
<p>Considerato in diritto </p>
<p></b></b></p>
<p>1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita, con riferimento agli articoli 3, 97, 117, commi primo, secondo, lettere e), l) e m), e terzo, della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 6, 4, 5, 6, 7, 8 e 28, comma 10, della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009 n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010). </p>
<p>1.1. – L’art. 1, comma 6, modifica la legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ), introducendo l’art. 27-bis, intitolato «Finanza di Progetto». Tale ultima norma autorizza i soggetti privati che intendano promuovere interventi non previsti dagli strumenti di programmazione triennale adottati dalla Regione a presentare “studi di pre-fattibilità”, senza alcun diritto a compenso o alla realizzazione dell’opera e neppure ad una tempestiva decisione della Regione, prevedendo in tal modo una disciplina difforme da quella dettata dall’art. 153, comma 19, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), che consente ai privati, in analoghe circostanze, la presentazione di studi di fattibilità e, pur escludendo il diritto a un compenso e alla realizzazione dell’opera, prevede l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sulla proposta nel termine di sei mesi. </p>
<p>La disciplina della finanza di progetto, a livello statale, si inserisce nell’ambito della disciplina generale dei contratti pubblici, caratterizzandosi come un particolare metodo di affidamento dell’opera pubblica, alternativo rispetto a quello della concessione (disciplinata dall’art. 143 del Codice dei contratti pubblici), nel quale la gara pubblica è basata su uno studio di fattibilità dell’opera e prevede la pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. </p>
<p>La peculiarità di tale sistema, pertanto, risiede nella sua idoneità a stimolare, per i lavori pubblici o di pubblica utilità finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, un contributo di idee da parte dell’imprenditoria privata, nell’individuazione delle modalità di realizzazione tecnica dell’opera pubblica, sia attraverso la predisposizione, da parte del promotore, dello studio di fattibilità, sia nel corso del procedimento, attraverso le eventuali modifiche. </p>
<p>La procedura, disciplinata dal legislatore statale, modificata recentemente dal d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152, recante «Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62» (cd. terzo decreto correttivo), si articola in tre possibili varianti: una procedura a iniziativa pubblica, con gara unica previo bando e senza prelazione per il promotore (art. 153, commi da 1 a 14); una procedura ad iniziativa pubblica, con gara doppia previo bando e con prelazione, detta “bifase” (art. 153, comma 15); una procedura ad iniziativa privata, con gara doppia previo avviso, ad esito alternativo (art. 153, comma 16). </p>
<p>Tutte le predette modalità di individuazione del contraente, ivi compresa quella ad iniziativa privata, presuppongono che la valutazione di pubblica utilità dell’opera sia già stata previamente effettuata dall’amministrazione aggiudicatrice a monte, in sede di programmazione triennale di cui all’art. 128 dello stesso codice dei contratti. Tale norma, infatti, prevede esplicitamente che l’attività di realizzazione dei lavori di cui al codice dei contratti, il cui importo sia superiore a 100.000 euro, debba svolgersi sulla base di un programma triennale e che questo costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei bisogni che possono essere soddisfatti, in particolare, tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. La norma, inoltre, predispone un sistema di pubblicità di tale attività di programmazione, mediante affissione dello schema di programma triennale e dei suoi aggiornamenti nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante. </p>
<p>Al contrario, la fattispecie disciplinata dal comma 19 dell’art. 153, che la norma regionale censurata sostanzialmente ricalca, comporta una alternativa al suddetto procedimento, caratterizzandosi per il fatto di prevedere un meccanismo di affidamento di opere e lavori la cui corrispondenza ai bisogni dell’amministrazione, e la cui finanziabilità con capitale privato, non sia stata ancora valutata dall’amministrazione. Si tratta, dunque, di un’iniziativa privata non solo nella fase progettuale ma addirittura nella sua genesi, nella quale il soggetto privato si fa promotore, prima ancora che di una possibile soluzione tecnica ad un problema, della stessa valutazione di pubblica utilità delle opere. </p>
<p>Il Presidente del Consiglio afferma che la norma regionale, disciplinando una delle possibili modalità di instaurazione di una procedura ad evidenza pubblica (quella disciplinata dall’art. 153 del codice dei contratti), peraltro in modo difforme dalla disciplina statale, incide illegittimamente sulla materia, di competenza legislativa esclusiva statale, della tutela della concorrenza, di cui all’art. 117, comma secondo, lettera e), Cost. </p>
<p>La Regione Liguria, per contro, afferma che, sia nella fattispecie regolata dal comma 19 dell’art. 153, sia in quella prevista dalla norma regionale, la disciplina incide su una fase antecedente alle procedura ad evidenza pubblica e non mette in questione la tutela della concorrenza, contribuendo a integrare l’attività pubblica di programmazione. Essa sottolinea che l’eventuale valutazione positiva, da parte dell’amministrazione, della pubblica utilità dell’opera, lascia impregiudicato il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica ed anzi determina proprio l’inizio di una delle procedure previste dalla normativa vigente per la finanza di progetto, come testualmente dispongono l’art. 153, comma 19, ultimo periodo e lo stesso art. 27-bis della legge regionale. </p>
<p>1.2. – Il Presidente del Consiglio dubita, altresì, della legittimità costituzionale degli artt. 4, 7 ed 8 della legge regionale ligure n. 63 del 2009: il primo, in materia di trattamento economico dei dipendenti regionali, prevede la corresponsione, a coloro che svolgano compiti che importano una particolare responsabilità, di un’indennità prevista dalla stessa contrattazione collettiva (CCNL del comparto Regioni – Enti Locali), da prelevarsi da un fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività; l’art. 7, in materia di trasferte, stabilisce che, per il personale in trasferta, il tempo occorrente per il viaggio è utile ai fini del completamento dell’orario di lavoro e per il calcolo del lavoro straordinario per il personale cui può essere corrisposto il relativo compenso; il successivo art. 8, infine, dispone che, al personale dipendente dalla Giunta regionale con rapporto di lavoro subordinato in servizio presso la sede di Bruxelles, sia corrisposta un’indennità di servizio di euro tredicimila lordi annui per tredici mensilità. </p>
<p>Il Presidente del Consiglio reputa tali norme tutte lesive della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, nel cui ambito rientrerebbe la disciplina del pubblico impiego “privatizzato” (cd. riserva di contrattazione collettiva). </p>
<p>1.3. – Il ricorrente censura poi l’art. 5 della legge regionale ligure n. 63 del 2009. Tale norma prevede, per la copertura di posti vacanti nella dotazione in organico, che siano banditi concorsi pubblici riservati, per titoli ed esami, per soggetti in possesso di determinati requisiti di professionalità e di anzianità, stabilendo che in tali casi non operino i divieti previsti dall’art. 3, comma 94, lettera b), ultimo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge finanziaria 2008). </p>
<p>Il Presidente del Consiglio muove diverse censure alla norma in esame. In primo luogo, afferma che essa, ponendosi in contrasto con la normativa statale di riferimento, e in particolare con la disciplina dettata dall’art. 17, comma 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), che prevede, tra l’altro, un tetto massimo del 40% alle stabilizzazioni mediante concorsi interni (elevabile al 50%), assente dalla previsione impugnata, lederebbe la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e di livelli essenziali delle prestazioni; in secondo luogo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 97 Cost., perché la norma regionale prevederebbe una modalità di assunzione riservata, in contrasto con la normativa statale sopra citata e, dunque, con il principio del necessario carattere pubblico dell’accesso ai pubblici uffici. In terzo luogo, la norma sarebbe illegittima, perché riserverebbe tale concorso a personale titolare di rapporti di lavoro flessibile escluso dalla normativa statale “di riferimento”. In quarto luogo, essa sarebbe lesiva dei criteri di ragionevolezza, di buon andamento e imparzialità della P.A. nella parte in cui esclude l’applicabilità dell’art. 3, comma 94, lettera b) ultima parte – che vieta l’utilizzazione delle stabilizzazioni per il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modificazioni, nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca e, dunque, in tal modo, consente la stabilizzazione di tale tipologia di personale. Infine, viene denunciata la lesione della competenza legislativa statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. </p>
<p>1.4. – Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, poi, l’art. 6 della medesima legge regionale ligure. Tale disposizione, in tema di progressione economica e di carriera, prevede che i soggetti risultanti vincitori nelle prove selettive bandite entro il gennaio 2010 siano “riclassificati” e che le relative graduatorie siano utilizzabili, ai fini della loro progressione, per un triennio. </p>
<p>In tal modo, sostiene il ricorrente, sarebbe violato il principio, introdotto dall’art. 23 del d.lgs. 150 del 2009, che dispone che le progressioni economiche siano attribuite in modo selettivo a un numero limitato di dipendenti e in relazione a competenze professionali e risultati, individuali e collettivi; sarebbe, altresì, violato l’art. 24 dello stesso decreto, che limita la possibilità di coprire posti disponibili mediante personale interno in progressione al 50 %. </p>
<p>Tale deroga determinerebbe, da un lato, l’invasione della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica (e dei sopra riportati principi di coordinamento della finanza pubblica) e, dall’altro, una lesione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. </p>
<p>1.5. – Il Presidente del Consiglio censura, infine, l’art. 28 della legge regionale n. 63 del 2009. </p>
<p>Tale norma autorizza la Giunta e il suo presidente a dotarsi di personale assunto con forme di collaborazione flessibile, anche in deroga dei principi dettati dagli artt. 7 e 36 del d.lgs. 165 del 2001. In base a tali norme statali, di carattere generale, le amministrazioni pubbliche e le Regioni possono assumere personale con forme contrattuali flessibili soltanto per sopperire ad esigenze eccezionali e temporanee. </p>
<p>Secondo il ricorrente, la deroga disposta dalla norma impugnata viola il principio dell’accesso ai pubblici uffici mediante pubblico concorso e quello di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97 Cost., oltre che la competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. </p>
<p>2. – La questione, relativa all’art. 1, comma 6, della legge regionale ligure n. 63 del 2009 è fondata. </p>
<p>L’iniziativa disciplinata dall’art. 153, comma 19, del d.lgs. n. 163 del 2006 si caratterizza, rispetto alle altre tre forme di realizzazione della finanza di progetto, per la sua idoneità ad integrare e coadiuvare l’attività di programmazione dell’amministrazione aggiudicatrice. L’ente pubblico si avvale dell’iniziativa privata e del contributo di idee e di capitali privati non solo per la realizzazione delle sue finalità, ma anche per la loro stessa individuazione. Lo studio di fattibilità presentato ai sensi del comma 19, al pari delle altre procedure per la realizzazione della finanza di progetto, in caso di valutazione positiva, da parte dell’amministrazione, della pubblica utilità dell’opera, finisce con il costituire l’unica base della gara successiva e il solo termine di confronto delle eventuali altre offerte. </p>
<p>Questa Corte (sentenza n. 411 del 2008), nel dichiarare l’illegittimità costituzionale di una disposizione regionale analoga a quella oggi censurata, ha già avuto occasione di affermare che le norme relative alle procedure di gara ed all’esecuzione del rapporto contrattuale, ivi comprese quelle in tema di programmazione di lavori pubblici, sono di competenza legislativa statale perché poste a tutela della concorrenza. </p>
<p>Tale incidenza è evidente anche nel caso della disposizione oggi censurata. La presentazione di uno studio di fattibilità non compreso nella programmazione triennale attribuisce al proponente un indiscutibile vantaggio nella successiva gara per l’affidamento dell’opera stessa, dal momento che egli è il primo ad aver approfondito gli aspetti tecnici, amministrativi e finanziari del problema; ed anzi, proprio per effetto della mancata previsione della pubblica utilità dell’opera, può dirsi che egli acquisisce un vantaggio verosimilmente ancora maggiore rispetto agli eventuali concorrenti. </p>
<p>Pertanto, si deve ritenere che la presentazione dello studio di fattibilità, di cui all’art. 153, comma 19, pur cadendo in un momento antecedente alla fase dell’evidenza pubblica, costituisce parte integrante di quest’ultima. La norma regionale censurata, dunque, incidendo direttamente sulla materia, di competenza esclusiva statale, della tutela della concorrenza, è illegittima. </p>
<p>2.1. – La questione relativa all’art. 4 della legge regionale impugnata è fondata. </p>
<p>La norma censurata, pur limitandosi a recepire il contenuto del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 1999 e a ricalcarne pedissequamente la previsione, è lesiva della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile e della cd. riserva di contrattazione collettiva. Infatti, essa, attraverso il richiamo ad una norma contrattuale, pur adottata nella sede competente, fissa in maniera definitiva una fonte necessariamente fluida e mutevole, qual è la contrattazione collettiva, determinando, per la sola Regione Liguria, l’ultrattività di tale regime; che, peraltro, è stato sopravanzato, a livello nazionale, da una nuova disciplina contrattuale più rigorosa. </p>
<p>2.2. – Anche le questioni relative ai successivi artt. 7 ed 8 sono fondate. In riferimento al personale contrattualizzato, invero, tali norme dettano una disciplina eccentrica in materia, rispettivamente, di orario di lavoro e di trattamenti economici, incidendo su aspetti privatistici del contratto con la Regione, con lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile (sentenze n. 189 del 2007, n. 308 del 2006 e n. 507 del 2000). </p>
<p>2.3. – La questione relativa all’art. 5 della legge regionale ligure, sollevata con riferimento all’asserita lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile e livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lettere l) e m), Cost.) deve essere dichiarata inammissibile, dal momento che nella deliberazione del Consiglio dei ministri non è fatto alcun cenno ai predetti parametri. Pertanto, considerato il carattere dispositivo dei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la mancata indicazione di tale doglianza nella determinazione dell’organo chiamato ad esprimere la volontà dell’ente preclude a questa Corte l’esame nel merito della questione. </p>
<p>2.3.1. – La questione, ammissibile relativamente alle altre censure, nel merito è fondata con riguardo alla denunciata lesione del principio dell’accesso agli uffici pubblici mediante pubblico concorso. </p>
<p>Questa Corte ha più volte avuto occasione di ribadire il principio in base al quale la natura comparativa e aperta della procedura è elemento essenziale del concorso pubblico, sicché procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall’esterno, violano il carattere pubblico del concorso. </p>
<p>Ne consegue che quando, come nell’ipotesi in esame, sia riscontrabile una riserva integrale di posti al personale interno, deve ritenersi violata quella natura “aperta” della procedura, che costituisce elemento essenziale del concorso pubblico (sentenza n. 100 del 2010). </p>
<p>La questione va, pertanto, accolta con riferimento al principio del necessario carattere aperto delle procedure selettive concorsuali per l’accesso ai pubblici uffici; principio, peraltro, consacrato non soltanto nell’art. 97 Cost., indicato dal ricorrente, ma anche nell’art. 51 Cost. </p>
<p>L’accoglimento della questione, con riferimento ai predetti parametri, determina l’assorbimento delle altre censure attinenti all’art. 5 della legge regionale ligure n. 63 del 2009. </p>
<p>2.4. – La questione relativa all’art. 6 della legge regionale impugnata è fondata, con riferimento ai principi espressi dall’art. 97 Cost. </p>
<p>Questa Corte, nel dichiarare l’illegittimità di una legge della Regione Lombardia che introduceva procedure di mobilità verticale per i dipendenti regionali, prevedendo il reinquadramento nella qualifica superiore di categorie di personale senza una specifica verifica attitudinale in relazione alla qualifica e alle funzioni da conferire, ha da tempo avuto modo di affermare il principio in base al quale la progressione nei pubblici uffici deve avvenire per concorso e previa rideterminazione della dotazione organica complessiva (sentenza n. 478 del 1995 e, in senso analogo, sentenze n. 159 del 2005, n. 274 del 2003, n. 218 del 2002 e n. 1 del 1999). </p>
<p>La norma regionale censurata, prevedendo una modalità di progressione verticale nel sistema di classificazione, basata sui risultati di un concorso già espletato e non già sull’indizione di nuovi concorsi ad hoc, nella quale i candidati vincitori sono riclassificati e le relative graduatorie sono utilizzabili per i successivi tre anni, si pone, pertanto, in contrasto con il principio di accesso ai pubblici uffici mediante concorso, che deve ritenersi operante anche per le progressioni di carriera. </p>
<p>Restano assorbite le ulteriori censure. </p>
<p>2.5. – La questione relativa all’art. 28 della legge regionale ligure n. 63 del 2009 non è fondata. </p>
<p>2.5.1. – Questa Corte ha già avuto modo di chiarire (sentenza n. 235 del 2010) che le norme regionali dirette a disciplinare la possibilità di ricorrere a contratti a tempo determinato per far fronte alle esigenze lavorative della Regione devono ritenersi inquadrabili, facendo applicazione dei criteri da essa dettati per la identificazione della materia in cui si colloca la disposizione impugnata, nella materia dell’organizzazione degli uffici regionali, attribuita dall’art. 117, quarto comma, Cost., alla competenza legislativa residuale delle Regioni stesse. </p>
<p>2.5.2. – Questa Corte ha affermato altresì che, per gli incarichi di collaborazione con organi elettivi e politici, richiedenti un particolare rapporto di fiducia con il personale scelto, le Regioni possono derogare ai criteri statali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, prevedendo, in alternativa, altri criteri di valutazione ugualmente idonei a garantire la competenza e la professionalità dei soggetti di cui si avvale (sentenze n. 293 e n. 252 del 2009, n. 27 del 2008) e sempre che non ne sia prevista la successiva stabilizzazione (sentenza n. 293 del 2009). </p>
<p>La disposizione censurata può ritenersi rispettosa di tali principi, perché essa, nella prospettiva di garantire il necessario grado di fiduciarietà del personale di diretta collaborazione, prevede, in caso di assunzione di personale in deroga ai principi dettati dalla citata legislazione statale, alcuni criteri selettivi che, valorizzando il possesso di esperienze professionali specifiche (dalla particolare competenza derivante da pregresse esperienze istituzionali e politiche, alla professionalità maturata in incarichi di responsabilità o consulenza, di durata triennale, in uffici pubblici o, per le segreterie particolari, alla circostanza che gli aspiranti collaboratori abbiano avuto pregresse esperienze triennali dello stesso tipo) devono ritenersi idonei a compensare adeguatamente – in vista dello specifico impegno richiesto – la deroga a quelli, più rigorosi, dettati dal d.lgs. n. 165 del 2001. </p>
<p>La norma, pertanto, deve ritenersi immune dalla prospettata censura di legittimità. </p>
<p><b></p>
<p align=center><b></p>
<p align=center>
<p>per questi motivi</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p align=justify></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></b></p>
<p>dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 6, 4, 5, 6, 7, 8, comma 10, della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010); </p>
<p>dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Liguria n. 63 del 2009, sollevata con riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere l) e m), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; </p>
<p>dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28 della legge della Regione Liguria n. 63 del 2009, sollevate in riferimento all’art. 97 e all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2010. </p>
<p>F.to: </p>
<p>Ugo DE SIERVO, Presidente <br />	<br />
Luigi MAZZELLA, Redattore <br />	<br />
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere</p>
<p>	<br />
Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2011.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-1-2011-n-7/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.7</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 5/1/2011 n.14</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-5-1-2011-n-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-5-1-2011-n-14/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-5-1-2011-n-14/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 5/1/2011 n.14</a></p>
<p>Pres. Trotta &#8211; Est. De Felice Serma Costruzioni s.r.l. (Avv. R. Bucci, P. Fiorilli) c/ G. Dovesi (Avv. F. Iaderosa, G. Minelli, P. Stella Richter) ed altri sulla rimessione all&#8217;Adunanza plenaria della questione relativa alla qualificazione giuridica della D.I.A. e alla tutela del terzo Edilizia ed urbanistica – D.I.A. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-5-1-2011-n-14/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 5/1/2011 n.14</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-5-1-2011-n-14/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 5/1/2011 n.14</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta &#8211; Est. De Felice<br /> Serma Costruzioni s.r.l. (Avv. R. Bucci, P. Fiorilli) c/ G. Dovesi (Avv. F. Iaderosa, G. Minelli, P. Stella Richter) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sulla rimessione all&#8217;Adunanza plenaria della questione relativa alla qualificazione giuridica della D.I.A. e alla tutela del terzo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – D.I.A. – Natura privata o provvedimentale – Tutela del terzo – Contrasto giurisprudenziale- Adunanza plenaria – Rimessione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va rimessa all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 99 c.p.a., la questione relativa alla tutela del terzo in relazione alla D.I.A. con particolare riferimento ai profili: della qualificazione giuridica sostanziale dell’istituto e quindi della natura privata oppure provvedimentale; dei rimedi giurisdizionali ai quali può ricorrere il terzo; dell’applicabilità di un termine decadenziale, piuttosto che prescrizionale, dell’azione eventualmente proponibile, individuando il momento dal quale tale termine debba essere fatto decorrere;   della ammissibilità della azione di accertamento da parte del terzo in relazione non solo alla D.I.A. ma anche a tutte le  fattispecie che modificano i confini tra pubblico e privato e che esigono, a fini di liberalizzazione e semplificazione, un intervento solo eventuale e successivo della P.A. nel rapporto tra autorità e libertà.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2694 del 2009, proposto da: </p>
<p>Serma Costruzioni Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Bucci, Paolo Fiorilli, con domicilio eletto presso Paolo Fiorilli in Roma, via Cola di Rienzo 180; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Dovesi Giancarlo, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Iaderosa, Giovanni Minelli, Paolo Stella Richter, con domicilio eletto presso Paolo Stella Richter in Roma, viale Mazzini N.11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Venezia, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Ballarin, Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, M.M. Morino, Nicoletta Ongaro, Nicolo&#8217; Paoletti, Giuseppe Venezian, con domicilio eletto presso Niccolo&#8217; Paoletti in Roma, via B. Tortolini N. 34; Masiero Marco; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. VENETO &#8211; VENEZIA: SEZIONE II n. 03881/2008, resa tra le parti, concernente DIA IN VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2010 il Cons. Sergio De Felice e uditi per le parti gli avvocati Paolo Fiorillo, Paolo Stella Richter, Giulio Gidoni;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto il signor Dovesi, attuale appellato, agiva per l’annullamento della denuncia di inizio di attività n.197703 del 2007, in variante al permesso di costruire n.84298/2003 (come a sua volta variato da precedente D.I.A. n.403111/2004), avverso la nota comunale 28 settembre 2007 n.402847/2007 nonché avverso tutti gli atti presupposti, compreso, se necessario, l’originario permesso di costruire nella parte in cui autorizzava il passo carraio.<br />	<br />
La Serma Costruzioni srl, proprietaria di due distinti immobili affacciati sui lati opposti di via S.Elena- quest’ultima di proprietà dei privati frontisti, ma gravata da servitù di uso pubblico in Chirignago, veniva autorizzata con permesso di costruire n.84298 del 2003 a procedere alla ristrutturazione e al risanamento conservativo di entrambi gli edifici.<br />	<br />
Sia la galleria che un porticato ovest-est erano interamente gravati da servitù di pubblico passaggio pedonale in forza di atto notarile del 16 luglio 1956; il porticato in particolare risultava essere per tutta la sua lunghezza e metà della sua larghezza di proprietà Serma e per l’altra metà (longitudinale) di proprietà Dovesi.<br />	<br />
Il Dovesi contestava dapprima il permesso di costruire n.84198 del 2003 che, autorizzando il transito nel portico anche con automezzi, ne aveva aggravato la servitù da pedonale a carrabile; a seguito di tale contestazione, la società Serma produceva la DIA n.403111/2004 con cui, in variante al primo titolo abilitativo, ripristinava l’uso esclusivamente pedonale del portico.<br />	<br />
Con la ultima denuncia di inizio attività, contrastata dal Dovesi, non contestata dal Comune e oggetto del ricorso originario e del presente giudizio di appello, la società Serma intenderebbe ora rendere carrabile la propria metà (longitudinale) del porticato e realizzare un marciapiede sul fronte est della via S.Elena dalla via Miranese al porticato stesso. <br />	<br />
Tale intervento viene contestato dal Dovesi, il quale sostiene che a mezzo di esso si inciderebbe in sostanza sull’effettivo aggravio riguardante la servitù di passaggio sul suolo di sua proprietà. Consentendo infatti il passaggio carrabile della parte di proprietà Serma, i pedoni passerebbero in modo aggravato sul territorio Dovesi e sarebbero anche sottoposti a pericoli derivanti dalla minore sicurezza del passo.<br />	<br />
Il giudice di primo grado ha accolto le deduzioni del ricorrente Dovesi, che lamentava la violazione dell’art. 1067 c.c. in quanto con il titolo edilizio contestato, viene attuato un effettivo aggravio, da pedonale a carraio, della servitù, prima esclusivamente pedonale, insistente sul porticato.<br />	<br />
Secondo la sentenza impugnata, la trasformazione della servitù, in carrabile da pedonale che era, gravante sulla porzione longitudinale del portico di proprietà Serma, incide certamente sull’esercizio della servitù pedonale alla quale è assoggettato l’intero portico, aggravandolo, in modo indiscutibile e non equivoco. <br />	<br />
Secondo il primo giudice, non si sarebbe aggravato soltanto il peso della servitù sul fondo Serma, ma si sarebbe imposto abusivamente a carico del fondo Dovesi un peso diverso da quello originariamente costituito per contratto, anche se la conversione da pedonale a carrabile ha riguardato formalmente la sola porzione di portico di proprietà Serma.<br />	<br />
Secondo il primo giudice, invece, sono da ritenersi inammissibili le censure mosse avverso le scelte che riguardano la realizzazione del marciapiede su strada privata, ma gravata da uso pubblico e parte integrante della viabilità comunale.<br />	<br />
Avverso tale sentenza, ritenendola errata e ingiusta, propone appello la società Serma Costruzioni srl, deducendo, dopo avere esposto i fatti di causa, che:<br />	<br />
1) la denuncia di inizio attività non costituirebbe atto amministrativo impugnabile e suscettibile di rimedi demolitori (pagine 20 e 21 dell’appello), trattandosi di attività del privato e non assumendo essa valore provvedimentale; la sentenza sarebbe quindi erronea laddove ha ritenuto direttamente impugnabile la denuncia di inizio di attività.<br />	<br />
Secondo la società, che richiama numerosa precedente giurisprudenza di primo grado e d’appello, l’unico rimedio esperibile avverso la denunzia di inizio di attività (atto di parte privato), consisterebbe nel rivolgere formale istanza all’amministrazione e nell’impugnare l’eventuale silenzio-rifiuto su di essa formatosi. Il primo giudice avrebbe dovuto concludere per la inammissibilità della impugnativa della denuncia di inizio attività, non potendosi impugnare la dichiarazione del privato;<br />	<br />
2) la sentenza sarebbe errata anche nel punto in cui ha individuato, a motivazione della illegittimità della denuncia di inizio di attività, una mera violazione di tipo civilistico, attinente ai rapporti privatistici fra le parti e non incidente sulla titolarità edilizia della Serma Costruzioni srl.<br />	<br />
Tale doglianza avrebbe potuto proporsi soltanto dinanzi al giudice ordinario alla cui cognizione spettano le controversie circa la esistenza di diritti di uso pubblico su strade private.<br />	<br />
Si è costituito l’appellato Dovesi, che chiede rigettarsi i due motivi di appello perché infondati. Propone altresì ricorso incidentale subordinato, rispetto ai motivi proposti in prime cure, deducendo i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.<br />	<br />
Si è costituito il Comune di Venezia, che si rimette alla giustizia e alla decisione di questo Consesso.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 5 maggio 2009 la parte appellante ha rinunciato alla richiesta cautelare di sospensione di esecutività della sentenza.<br />	<br />
Con ulteriore memoria del 3 novembre 2010 il Dovesi fa presente di avere depositato in data 27 ottobre 2010 documentazione attinente a ulteriore denuncia di inizio di attività, comprensiva di diffida del Comune a iniziare i lavori nei confronti di Serma relativamente a altra e successiva DIA (n.448894 del 2008) avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo accesso carraio con cancello scorrevole e relative opere annesse. <br />	<br />
In tale diffida il Comune aveva precisato che l’intervento non era assentibile e la DIA non era accoglibile in quanto la larghezza dell’accesso carraio in progetto era di metri tre, e ciò in contrasto con la Delibera di G.C. n.1811 del 1999, che impone una dimensione minima di almeno metri 3, 50. Da tale motivazione negativa, il Dovesi evince la non assentibilità anche della precedente DIA (n.2007/197703) oggetto del presente giudizio di appello, per il motivo che non raggiunge la dimensione minima di larghezza di metri 3,50.<br />	<br />
Alla udienza pubblica del 7 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.Con il primo motivo di appello la società appellante deduce la erroneità della sentenza impugnata, che ha annullato la denuncia di inizio attività, sostenendo la inammissibilità del ricorso di primo grado.<br />	<br />
La denuncia di inizio attività infatti non costituirebbe atto amministrativo impugnabile e suscettibile di rimedi demolitori (pagine 20 e 21 dell’appello), trattandosi di attività del privato e non assumendo essa valore provvedimentale: la sentenza sarebbe quindi erronea laddove ha ritenuto direttamente impugnabile la denuncia di inizio di attività. <br />	<br />
L’unico rimedio esperibile avverso un titolo abilitativo derivante da una denunzia di inizio attività consisterebbe, secondo l’appellante, nella sollecitazione della successiva attività della amministrazione nel senso che il terzo potrebbe agire per rimuovere la eventuale inerzia amministrativa (con il rimedio del silenzio) o impugnare i successivi atti amministrativi eventualmente adottati.</p>
<p>2.La Sezione rileva che la problematica giuridica sottoposta al suo esame ha dato luogo ad un artocolato orientamento della giurisprudenza, che incide sulla natura sostanziale dell’istituto e sui riflessi processuali conseguenti alle varie ipotesi ricostruttive.<br />	<br />
Quanto ai diversi orientamenti giurisprudenziali, il Collegio rileva preliminarmente che la tesi secondo cui è inammissibile il ricorso proposto per l’annullamento della denuncia di inizio attività, intesa come atto avente natura oggettivamente e soggettivamente privata, ha avuto il conforto in sede giurisprudenziale anche di questa Sezione (<i>ex plurimis</i>, da ultimo, Cons. Stato, IV, 13 maggio 2010, n.2919; si veda in tal senso anche Cons. Stato, V, 22 febbraio 2007, n.948).<br />	<br />
Tale inammissibilità della impugnativa troverebbe comunque un rimedio nell’azione avverso il silenzio-inadempimento; il terzo che intende opporsi all’intervento, una volta decorso il termine per l’esercizio del potere inibitorio, sarebbe legittimato unicamente a presentare all’amministrazione formale istanza per la adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti e ad impugnare l’eventuale silenzio-rifiuto su di essa formatosi, oppure a impugnare il provvedimento emanato all’esito della avvenuta verifica.<br />	<br />
Questa Sezione, però, sempre recentemente, ha sostenuto la opposta tesi (per così dire provvedimentale) che i terzi che ritengano di essere pregiudicati dalla effettuazione di una attività edilizia assentita in modo implicito (nella specie, DIA) possono agire dinanzi al giudice amministrativo per chiedere <i>l’annullamento del titolo abilitativo</i> formatosi per il decorso del termine fissato dalla legge entro cui l’amministrazione può impedire gli effetti della D.I.A. (Cons. Stato; IV, 13 gennaio 2010 n.72).<br />	<br />
In altra recente sentenza (4 maggio 2010, n.2558) poi, la stessa IV Sezione, senza prendere specifica posizione sulla natura giuridica dell’istituto ma solo ai fini della risoluzione del problema della tempestività della impugnativa avverso una denuncia di inizio di attività, ha sostenuto che &#8211; sia che si aderisca alla tesi privatistica sia che si aderisca a quella del titolo abilitativo implicito &#8211; in ogni caso l’azione costituente il rimedio del terzo pregiudicato deve attenersi al termine <i>decadenziale</i> di sessanta giorni ex art. 21 legge 6 dicembre 1971, n.1034, rilevando altresì che la struttura tradizionalmente impugnatoria del giudizio amministrativo può riguardare anche fattispecie a formazione provvedimentale implicita, come la DIA in materia edilizia.<br />	<br />
Di recente, poi,la VI Sezione del Consiglio di Stato (sentenza 9 febbraio 2009 n.717) ha concluso per la tesi dell’atto privato, nei confronti del quale il terzo potrebbe agire dinanzi al giudice amministrativo per l’accertamento della inesistenza dei presupposti stabiliti dall’ordinamento.</p>
<p>3. Le diverse tesi sulla natura dell’istituto – della DIA quale provvedimento amministrativo tacito e della DIA quale atto privato sottoposto a controllo dell’amministrazione – possono portare a conclusioni diametralmente opposte sul punto dei rimedi esperibili da parte del terzo nel senso che la <i>qualificazione giuridica</i> dell’istituto sostanziale condiziona l’accesso alle <i>tecniche di tutela</i> della posizione del terzo pregiudicato.<br />	<br />
Sul piano strettamente normativo va ricordato che la DIA è stata introdotta in via generale dall’art. 19 della L.n.241 del 1990 (tale articolo in realtà oggi disciplina la segnalazione certificata di inizio attività detta s.c.i.a.,mentre l’art. 20 prevede le ipotesi di silenzio-assenso) e, con riferimento alla materia edilizia, dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. 380/2001.<br />	<br />
La tesi provvedimentale della dia edilizia è stata argomentata anche sulla scorta dei dati testuali presenti nel testo unico edilizio, in considerazione : 1) dell’art. 23 comma 5 che fa riferimento al titolo; 2) del comma 6 dell’art. 23, che correla al decorso del termine la sussistenza del titolo abilitativo); 3) della estensione ex artt. 38 e 39 della disciplina degli interventi eseguiti in base in base a permesso annullato anche agli interventi realizzati con d.i.a. ; 4) dell’art. 22 co.3 secondo cui la denuncia è in alternativa al permesso di costruire; 5) del TITOLO II del testo unico, dedicato ai “Titoli abilitativi”, tra i quali sono ricompresi sia la denunzia di inizio di attività che il permesso di costruire.<br />	<br />
In effetti, in teoria generale, il <i>titolo è l’atto o fatto giustificativo dell’acquisto </i>di un diritto o di una posizione soggettiva e il provvedimento è nella dottrina tradizionale l’atto che costituisce, modifica o estingue (art. 1321 codice civile sul contratto) una posizione giuridica amministrativa.<br />	<br />
Come anticipato, anche questo Consesso, (tra le tante, sezione VI, 5 aprile 2007, n.1550 e da ultimo 10 dicembre 2009, n.7730, 4 maggio n.2558 e 24 maggio 2010, n.3263 del 2010) ha affermato che la d.i.a. non è uno strumento di liberalizzazione e privatizzazione della attività (questa invero è la sua <i>ratio</i>, ma non necessariamente la sua natura), ma rappresenta una semplificazione procedimentale che consente al privato di conseguire un titolo abilitativo (<i>sub specie</i> della <i>autorizzazione implicita di natura provvedimentale)</i>, a seguito del decorso del termine (30 giorni) dalla presentazione della denunzia, ed è impugnabile dal terzo nell’ordinario termine di decadenza di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione al terzo del suo perfezionamento, ovvero, dalla conoscenza del consenso (implicito) all’intervento oggetto della stessa.<br />	<br />
Nel senso che i terzi che si assumano lesi dal silenzio serbato dall’amministrazione a fronte della presentazione della d.i.a. sono legittimati a gravarsi non avverso il silenzio stesso, ma, nelle forme dell’<i>ordinario giudizio di impugnazione</i>, avverso il titolo che, formatosi e consolidatosi per effetto del decorso del termine, si configura in definitiva come fattispecie provvedimentale a formazione implicita, si sono espresse molte decisioni (senza pretesa di esaustività, Consiglio Stato, IV; 25 novembre 2008, n.5811; 29 luglio 2008, n.3742; 12 settembre 2007, n.4828; sezione VI, 5 aprile 2007, n.1550).</p>
<p>4.La tesi provvedimentale, però, è stata messa in dubbio da altra giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2009, n.717) con la argomentazione secondo cui <i>escogitare</i> un provvedimento implicito che non esiste (a differenza del silenzio-assenso) non risulta di per sé idoneo ad assicurare un più elevato livello di tutela al terzo che si voglia opporre all’intervento; anzi, tale tesi lo esporrebbe alle incertezze interpretative sull’esatto momento in cui egli consegue la piena conoscenza dell’atto lesivo e a partire dal quale decorre il termine per l’eventuale impugnativa.<br />	<br />
Secondo tale costruzione, la DIA è <i>atto di parte o atto del privato</i> e ad essa non si applicano le regole tipiche del procedimento amministrativo.<br />	<br />
In particolare la suddetta pronuncia della VI Sezione , pur condividendo la preoccupazione di assicurare al terzo la effettività della tutela giurisdizionale, ha osservato tuttavia che tale remora non può portare a stravolgere la natura dell’istituto, trasformando quella che è una dichiarazione del privato in un atto dell’amministrazione o in una fattispecie ibrida (quasi un animale a due teste) <i>che nascerebbe privata e diventerebbe pubblica</i> per effetto del decorso del tempo trascorso e del silenzio). <br />	<br />
In realtà, dal punto di vista sostanziale, l’azione di controllo amministrativo sulla DIA si risolve in una funzione di “riscontro”, <i>che consiste nell’accertamento</i>, anche dopo la scadenza del termine assegnato per il controllo inibitorio, della insussistenza delle condizioni legittimanti la intrapresa della attività.<br />	<br />
Dal punto di vista processuale, poi, questa impostazione rimette la effettività della tutela del terzo <i>a rimedi diversi dalla tradizionale azione di annullamento</i>; lo strumento idoneo – oltre al ben noto rimedio avverso l’inerzia &#8211; consisterebbe nella <i>azione di accertamento autonomo</i> che il terzo può esperire dinanzi al giudice amministrativo per sentire pronunciare che non sussistevano i presupposti per svolgere l’attività sulla base di una semplice denuncia di inizio di attività.<br />	<br />
Emanata la sentenza di accertamento, graverà sulla amministrazione l’obbligo di ordinare la rimozione degli effetti sulla base dei presupposti che il giudice ha ritenuto mancanti; nè la mancanza di una norma espressa sulla attribuzione al giudice amministrativo di una cognizione di tipo dichiarativo (azione di accertamento) è preclusiva, in quanto essa costituisce la caratteristica principale e minima dello <i>ius dicere</i>.</p>
<p>5. In sintesi la Sezione rileva che <i>almeno tre sono le tesi</i> che si pongono in campo riguardo ai rimedi giurisdizionali a favore del terzo dinanzi al G.A. avverso la denuncia (o dichiarazione) di inizio attività: 1) la prima <i>è la tesi provvedimentale</i>, della impugnativa tesa all’annullamento giurisdizionale del titolo abilitativo implicito, assimilando tale fattispecie all’atto espresso, quale il permesso di costruire, o il silenzio-assenso, con termine decorrente dal completamento della fattispecie o dalla sua conoscenza e che si esplica a mezzo di una pronuncia di tipo demolitorio- annullatorio sul modello dell’art. 29 CPA; 2) la seconda, che privilegia la consistenza di <i>atto del privato</i>, fa riferimento ad una azione di accertamento autonomo (negativo) della inesistenza dei presupposti per ritenere completata la fattispecie, con effetti che trovano nel momento conformativo il potere e il dovere (da parte dell’amministrazione) di rimuovere gli effetti eventualmente verificatisi; 3) la terza tesi, invece, che pure parte dalla natura privata dell’atto, imporrebbe al terzo, che intenda opporsi all’intervento assentito, una volta decorsi i termini senza l’esercizio del potere inibitorio, di presentare istanza formale e eventualmente impugnare il successivo atto negativo dell’amministrazione o di agire avverso la successiva inerzia amministrativa (silenzio-rifiuto), sul modello del rimedio previsto attualmente dall’art. 31 CPA.</p>
<p>6. La problematica sopra delineata, ad avviso della Sezione, coinvolge quindi i seguenti profili: <br />	<br />
A) la <i>qualificazione giuridica</i> sostanziale dell’istituto e quindi natura <i>privata oppure provvedimentale</i> della fattispecie realizzata a mezzo della denuncia di inizio di attività, tenendo presente che il testo unico dell’edilizia la ricomprende tra i titoli abilitativi, anche se atto del denunciante privato; <br />	<br />
B) risolta la qualificazione di natura sostanziale, involgente sia i poteri di inibizione che di autotutela successiva (autotutela fatta salva anche nell’istituto recente della s.c.i.a.), conseguente è il problema <i>delle tecniche di tutela</i>, dei risvolti processuali e dei rimedi giurisdizionali ai quali può ricorrere il terzo; <br />	<br />
quale che sia il rimedio esperibile, in ogni caso, però, per esigenze <i>di certezza</i> dei rapporti, deve sgomberarsi il campo dai dubbi sulla applicabilità alla fattispecie <i>del termine decadenziale</i> (piuttosto che prescrizionale), individuando il momento dal quale tale termine debba essere fatto decorrere (conoscenza del completamento della fattispecie), sia che si abbracci la tesi della impugnativa demolitoria che quella dell’accertamento autonomo; <br />	<br />
C) sulla base della soluzione adottata nella ricostruzione sostanziale dell’istituto, <i>il rimedio</i> giurisdizionale effettivo, comprende anche <i>la eventuale ammissibilità</i>, in tale fattispecie ma anche più in generale, della azione di accertamento da parte del terzo dinanzi a fattispecie che <i>modificano i confini tra pubblico e privato</i> e che esigono, a fini di liberalizzazione e semplificazione, un intervento solo eventuale e successivo dell’amministrazione pubblica nel rapporto <i>tra autorità e libertà</i>.<br />	<br />
Da ultimo, non può non tenersi in considerazione la ulteriore evoluzione dell’ordinamento che, nel rapporto permanente tra autorità e libertà, <i>sposta la soglia</i> verso la seconda e prevede una accelerazione degli strumenti di liberalizzazione, consentendo immediatamente la attività (la c.d. s.c.i.a.) a seguito della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (art. 19 comma 2 su citato, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 78 del 31 maggio 2010 come convertito dalla legge di conversione n.122 del 30 luglio 2010); tale fattispecie ultima, ispirata ad una maggiore celerità nell’avvio della attività che si intende svolgere e concedendo un minore spazio alla pubblica amministrazione, è stata generalizzata dal comma 1 dell’art. 19 (che prevede che ogni atto, permesso, licenza, autorizzazione è sostituito dalla s.c.i.a.).<br />	<br />
La s.c.i.a., di cui non è ancora chiara allo stato la ampiezza di applicazione in materia edilizia, <i>enfatizza</i> (in nome di una ulteriore liberalizzazione e semplificazione) ancora di più la natura privatistica dell’atto, ma <i>per converso</i> non può smentire la permanenza della <i>potestà</i> pubblica, che è naturalmente fatta salva in via di autotutela e di divieto di prosecuzione della attività. </p>
<p>7.L’art. 99 cpa prevede che la Sezione cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto – nella specie, rimedi e tutela del terzo avverso la DIA &#8211; sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o di ufficio può rimettere il ricorso all’esame dell’adunanza plenaria.<br />	<br />
Il Collegio fa presente che le altre questioni attengono: <br />	<br />
-alla violazione o meno del dovere di non aggravare oltremodo il peso della servitù passiva del fondo servente di proprietà Dovesi, a mezzo dell’assentimento del passaggio carrabile (prima solo pedonale) sulla vicina servitù passiva a carico di Serma; <br	
-alla assentibilità o meno dell’intervento in relazione al limite del rispetto della larghezza di almeno tre metri e mezzo del passaggio carrabile, limite previsto da precedenti determinazioni comunali e invocato dall’appellato Dovesi.<br />	<br />
All’esame nel merito della presente controversia qui esposta si potrà addivenire solo se l’Adunanza plenaria fornirà soluzione alle questioni prospettate e alla stregua della impostazione seguita potranno essere valutati i motivi di appello, volti a sostenere la inammissibilità della impugnativa diretta nei confronti della denuncia di inizio di attività, come proposta invece in primo grado dall’appellato. <br />	<br />
Pertanto, la Sezione, consapevole della delicatezza delle questioni e del loro evidente carattere di massima, ritiene opportuno deferirne l’esame all’Adunanza plenaria, ai sensi dell’art. 99 CPA, allo scopo di assicurare univoci orientamenti giurisprudenziali in materia di tutela del terzo avverso la denuncia di inizio di attività e si rimette alle sue determinazioni in ordine alla trattazione dell’intera causa o delle sole questioni di massima, con la eventuale restituzione degli atti alla Sezione per le ulteriori determinazioni, ai sensi del quarto comma del menzionato art. 99.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), in relazione al ricorso sopra indicato in epigrafe (r.g.n.2694 del 2009) ne rimette l’esame all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/01/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-5-1-2011-n-14/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 5/1/2011 n.14</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.15</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-5-1-2011-n-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-5-1-2011-n-15/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-5-1-2011-n-15/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.15</a></p>
<p>Pres.: LUTTAZZI Est.: FRANCAVILLAW. C. (Avv.ti A. Cetrano e G.L. Nibali) c./ Comune di Roma (Avv. U. Garofoli) sulla demolizione d&#8217;ufficio di opere realizzate in difformità dalle norme urbanistiche 1. Provvedimenti e procedimento – Comunicazione di avvio del procedimento – Omissione – Vizio formale – Tutti i casi di difformità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-5-1-2011-n-15/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.15</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-5-1-2011-n-15/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.15</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>: LUTTAZZI <i>Est.</i>: FRANCAVILLA<br />W. C. (Avv.ti A. Cetrano e G.L. Nibali) c./ Comune di Roma (Avv. U. Garofoli)</span></p>
<hr />
<p>sulla demolizione d&#8217;ufficio di opere realizzate in difformità dalle norme urbanistiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Provvedimenti e procedimento – Comunicazione di avvio del procedimento – Omissione – Vizio formale – Tutti i casi di difformità – Operatività &#8211; Art. 21 octies, 2° co. L. 241/90 – Esclusione.	</p>
<p>2. Edilizia e Urbanistica – Titolo edilizio abilitativo – Mancanza – Demolizione d’ufficio – Art. 27 T.U. Edilizia – Applicabilità – Sussiste.	</p>
<p>3. Edilizia e Urbanistica – Ordine demolizione – Natura vincolata – Motivi di interesse pubblico – Necessità – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2°, non è annullabile il provvedimento emanato in mancanza di comunicazione di avvio del procedimento laddove questo abbia natura vincolata e il suo contenuto sostanziale sia corretto.	</p>
<p>2. L’art. 27 d.p.r. 380/01, dopo la modifica introdotta dall’art. 32 d. l. n. 269/03, consente la demolizione d’ufficio nelle ipotesi di opere realizzate “in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici” e, quindi, non solo nei casi di abusi realizzati in zone vincolate; pertanto anche la costruzione del manufatto in assenza di idoneo titolo edilizio abilitativo legittima l’adozione del provvedimento di demolizione d’ufficio.	</p>
<p>3. La demolizione d’ufficio ai sensi dell’art. 27 d.p.r. n. 380/01 non presuppone l’esistenza di ragioni di urgenza, non essendo tale requisito richiesto dall’art. 27 d.p.r. n. 380/01, né l’esistenza di una specifica motivazione in ordine all’interesse pubblico tutelato con l’esercizio del relativo potere. L&#8217;ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è infatti atto vincolato e, quindi, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest&#8217;ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione non potendosi ammettere alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva. Ne consegue che presupposto per l’adozione dell’ordinanza di demolizione è soltanto la constatata esecuzione dell&#8217;opera in difformità dal titolo edilizio o in assenza dello stesso di talché tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato con il riferimento all&#8217;accertata abusività dell&#8217;opera, essendo in re ipsa l&#8217;interesse pubblico alla sua rimozione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Prima Quater)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2271 del 2008, proposto da	</p>
<p><B>ZOPPI WALTER</B> elettivamente domiciliato in Roma, via Isabella d’Este n. 13 presso lo studio dell’avv. Annalisa Cetrano che, unitamente all’avv. Giovanni Luca Nibali, lo rappresenta e difende nel presente giudizio	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<B>COMUNE DI ROMA</B>, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede dell’avvocatura comunale e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Umberto Garofoli</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>della determinazione dirigenziale n. 2382 del 10/12/07 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione d’ufficio delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di un manufatto in muratura e cemento armato costituito da muri perimetrali in mattoni e solaio di copertura in cemento armato ed avente dimensioni di mt. 11,00 x 10,00 ed altezza di mt. 3,00 circa;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 novembre 2010 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 15/02/08 e depositato l’11/03/08 Zoppi Walter ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 2382 del 10/12/07 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione d’ufficio delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di un manufatto in muratura e cemento armato costituito da muri perimetrali in mattoni e solaio di copertura in cemento armato ed avente dimensioni di mt. 11,00 x 10,00 ed altezza di mt. 3,00 circa.<br />	<br />
Il Comune di Roma, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 14/03/08, ha concluso per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 4 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />	<br />
Zoppi Walter impugna la determinazione dirigenziale n. 2382 del 10/12/07 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione d’ufficio delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di un manufatto in muratura e cemento armato costituito da muri perimetrali in mattoni e solaio di copertura in cemento armato ed avente dimensioni di mt. 11,00 x 10,00 ed altezza di mt. 3,00 circa.<br />	<br />
Con la prima censura il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241/90 per non avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento culminato con l’adozione dell’atto impugnato.<br />	<br />
Il motivo è inaccoglibile.<br />	<br />
La censura si fonda, infatti, su un vizio procedimentale inidoneo, secondo quanto previsto dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, a comportare l’annullamento giurisdizionale dell’atto impugnato stante la natura vincolata e la correttezza sostanziale dello stesso; in relazione a tale ultimo profilo si rinvia a quanto in prosieguo esplicitato con riferimento alle ulteriori doglianze.<br />	<br />
Con il secondo motivo il ricorrente prospetta i vizi di eccesso di potere e violazione dell’art. 27 d.p.r. n. 380/01 perché la demolizione d’ufficio sarebbe stata adottata in relazione ad un abuso non più allo stato iniziale e, comunque, realizzato in zona non vincolata; per altro la demolizione non recherebbe alcuna motivazione in relazione alle ragioni d’urgenza e all’interesse pubblico ad essa sottostanti.<br />	<br />
La censura è infondata in quanto muove da un’erronea interpretazione dell’art. 27 d.p.r. n. 380/01 che costituisce il parametro normativo alla luce del quale valutare la legittimità del gravato provvedimento di demolizione d’ufficio.<br />	<br />
Contrariamente a quanto prospetta il ricorrente l’art. 27 d.p.r. n. 380/01 abilita l’organo comunale competente a disporre la demolizione d’ufficio anche quando il manufatto è stato interamente realizzato e non è semplicemente iniziato (in questo senso TAR Campania – Napoli n. 15729/10) come si evince dall’inequivoco tenore letterale della disposizione (specificamente modificata sul punto dall’art. 32 d.l. n. 269/03) ove si fa riferimento alle ipotesi di “inizio o…esecuzione di opere eseguite”.<br />	<br />
Inoltre, l’art. 27 citato, dopo la modifica introdotta dall’art. 32 d. l. n. 269/03, consente la demolizione d’ufficio nelle ipotesi di opere realizzate “in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici” e, quindi, non solo nei casi di abusi realizzati in zone vincolate (in questo senso TAR Campania – Napoli n. 566/10); pertanto, anche la costruzione del manufatto in assenza di idoneo titolo edilizio abilitativo (da individuarsi, nel caso in questione, nel permesso di costruire avendo il ricorrente realizzato una “nuova costruzione” ex art. 3 d.p.r. n. 380/01), come è accaduto nella fattispecie, legittima l’adozione del provvedimento di demolizione d’ufficio.<br />	<br />
Contrariamente, poi, a quanto prospettato nella censura la demolizione d’ufficio non presuppone l’esistenza di ragioni di urgenza, non essendo tale requisito richiesto dall’art. 27 d.p.r. n. 380/01, né l’esistenza di una specifica motivazione in ordine all’interesse pubblico tutelato con l’esercizio del relativo potere.<br />	<br />
In relazione a tale ultimo profilo va rilevato che l&#8217;ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e, quindi, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest&#8217;ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione non potendosi ammettere alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva (in questo senso Cons. Stato sez. IV n. 3955/10; Cons. Stato sez. V n. 4530/08; Cons. Stato sez. IV n. 5049/07).<br />	<br />
Ne consegue che presupposto per l’adozione dell’ordinanza di demolizione è soltanto la constatata esecuzione dell&#8217;opera in difformità dal titolo edilizio o in assenza dello stesso di talchè tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato con il riferimento (come è accaduto nella fattispecie) all&#8217;accertata abusività dell&#8217;opera, essendo in re ipsa l&#8217;interesse pubblico alla sua rimozione (così Cons. Stato sez. V n. 5229/09; Cons. Stato sez. IV n. 2705/08).<br />	<br />
Alla luce di quanto evidenziato emerge l’infondatezza anche della terza censura (erroneamente rubricata sub 4) che ripropone il vizio relativo a un preteso difetto motivazionale, per l’asserita mancata indicazione delle ragioni di urgenza e dell’interesse pubblico, già oggetto della seconda censura e per la cui inaccoglibilità si rinvia a quanto in precedenza evidenziato.<br />	<br />
Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />	<br />
Il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali il cui importo viene liquidato come da dispositivo;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />	<br />
1) respinge il ricorso;<br />	<br />
2) condanna il ricorrente a pagare, in favore del Comune di Roma, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro duemila/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 4 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Luttazi, Presidente FF<br />	<br />
Pierina Biancofiore, Consigliere<br />	<br />
Michelangelo Francavilla, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/01/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-5-1-2011-n-15/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.15</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.9</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-5-1-2011-n-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-5-1-2011-n-9/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.9</a></p>
<p>Pres. Virgilio – Est. Carlotti Prefetture di Agrigento e Caltanissetta (Avv. Stato) c/ Consorzio Stabile Impregemi Srl (G. Immordino) ; Empodocle Spa (Avv.ti N. Piazza, R. Rotigliano) in tema di informativa antimafia emessa a seguito di decreto di archiviazione penale 1. Giurisdizione e competenza – Appalti &#8211; Contratti pubblici –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-5-1-2011-n-9/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.9</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-5-1-2011-n-9/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.9</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio – Est. Carlotti<br /> Prefetture di Agrigento e Caltanissetta (Avv. Stato) c/ Consorzio Stabile<br /> Impregemi Srl (G. Immordino) ; Empodocle Spa (Avv.ti N. Piazza, R. Rotigliano)</span></p>
<hr />
<p>in tema di informativa antimafia emessa a seguito di decreto di archiviazione penale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Appalti  &#8211; Contratti pubblici – Informativa antimafia &#8211; Risoluzione – Giurisdizione del G.A. – Sussiste &#8211; Ragioni	</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Contratti pubblici – Contraente generale – Procedure di affidamento – Controversie &#8211; Giurisdizione del G.A. &#8211;  Sussiste – Ragioni – Equiparazione ad amministrazione aggiudicatrice.	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Appalti – Informativa prefettizia antimafia – Ingerenza criminale – Archiviazione dell’indagine – Conseguenze  &#8211; Risoluzione del contratto – Illegittimità – Ragioni.	</p>
<p>4. Accesso agli atti amministrativi – Contratti pubblici-  Informativa antimafia – Prevalenza diritto di difesa &#8211; Documenti riferiti in informativa  – Ostensione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la giurisdizione del G.A. là dove la stazione appaltante eserciti il diritto di risoluzione dal contratto a seguito della informativa antimafia del Prefetto ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 252/1998 a carico dell’Amministratore dell’impresa esecutrice. Infatti, tale potere è estraneo alla sfera del diritto privato a differenza del recesso previsto dall’art. 345 L. 2248/1865, ma costituisce, in realtà, espressione di un potere di valutazione di natura pubblicistica, diretto a soddisfare l’esigenza di evitare la costituzione o il mantenimento di rapporti contrattuali con imprese nei cui confronti emergano sospetti di collegamento con la criminalità organizzata. 	</p>
<p>2. Sussiste la giurisdizione del G.A. nelle controversie aventi ad oggetto le procedure di affidamento da parte del contraente generale. Quest’ultimo è a tutti gli effetti un soggetto equiparato alla pubblica amministrazione, tenuta al rispetto dei principi del procedimento amministrativo.	</p>
<p>3. E’ illegittimo il provvedimento di risoluzione di un contratto di appalto adottato sulla base di una informativa antimafia a carico dell’amministratore unico e direttore tecnico dell’impresa esecutrice fondata sul suo mero coinvolgimento in un’indagine avente ad oggetto plurimi e gravi reati (abuso d’ufficio, turbativa d’asta, falso ideologico, associazione a delinquere finalizzata al controllo ed all’acquisizione di appalti pubblici) conclusasi, senza rinvio a giudizio, e con completa archiviazione nella cui motivazione non era presente alcun specifico accenno alla posizione dello stesso.	</p>
<p>4. Le esigenze di segretezza, doverosamente protette dall’amministrazione, della documentazione contenente elementi utili a dimostrare la sussistenza di uno specifico quadro indiziario in ordine ai tentativi di infiltrazione mafiosa, sulla base della quale è stata emessa una informativa antimafia, non possono prevalere incondizionatamente sulle altrettanto fondamentali esigenze di difesa del soggetto interessato. Ne consegue che non ogni notizia che concorre ad integrare l’informativa antimafia può ritenersi inaccessibile ai sensi dell’art. 3 D.M. 415/19942. In tale contesto la parte privata interessata e, a maggior ragione, l’autorità giudiziaria possono richiedere i documenti recanti le notizie refluite nella normativa antimafia, fatta salva la possibilità per la P.A. di oscurare le parti di documento da mantenere riservate.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>S E N T E N Z A </p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
sui ricorsi in appello nn. 433 e 441 del 2010 proposti da <br />	<br />
&#8211; Ricorso n. 433/10 –<br />	<br />
<b>PREFETTURE &#8211; UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO DI AGRIGENTO e CALTANISSETTA</b>, in persone dei rispet-tivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentate e difese dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliate;	</p>
<p align=center>c o n t r o<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>CONSORZIO STABILE IMPREGEMI s.c.r.l.</b>, in per-sona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, elet-tivamente domiciliato in Palermo, via Libertà n. 171, presso lo studio degli stessi;</p>
<p align=center>e nei confronti<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>dell’EMPEDOCLE s.c.p.a.</b>, in persona del legale rappre-sentante <i>pro tempore,</i> rappresentata e difesa dagli avv.ti Ni-cola Piazza e Riccardo Rotigliano, elettivamente domiciliata in Paler-mo, via Libertà n. 39, presso lo studio degli stessi;<br />	<br />
&#8211; Ricorso n. 441/10 &#8211; <b>EMPEDOCLE s.c.p.a.</b>, in persona le-gale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Piazza e Riccardo Rotigliano, elettivamente domiciliata in Palermo, via Libertà n. 39, presso lo studio gli s	</p>
<p align=center>c o n t r o<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>CONSORZIO STABILE IMPREGEMI s.c.r.l.</b>, in per-sona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, elet-tivamente domiciliato in Palermo, via Libertà n. 171, presso lo studio degli stessi;	</p>
<p align=center>e nei confronti<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
delle <b>PREFETTURE &#8211; UFFICI TERRITORIALI DEL GO-VERNO DI AGRIGENTO e CALTANISSETTA</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, non costitui-tesi in giudizio;	</p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia &#8211; sede di Palermo (sez. I) &#8211; n. 1866 del 15 febbraio 2010.<br />	<br />
Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio stabile Impregemi s.c.r.l. (nel prosieguo “Impregemi”) e dell’Empedocle s.c.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Viste le ordinanze n. 447 e n. 448 del 30 aprile 2010, con le quali sono state accolte le domande di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore il consigliere Gabriele Carlotti;<br />
	Uditi alla pubblica udienza del 23 settembre 2010 l’avv. dello Stato Bucalo per le Prefetture di Agrigento e Caltanissetta, l’avv. G.nni Immordino per l’Impregemi e l’avv. M. Mazzamuto, su delega dell’avv. N. Piazza, per la Empedocle;<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>F A T T O    E    D I R I T T O<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. – Le Prefetture di Agrigento e Caltanissetta e la Empedocle S.c.p.a. (d’ora in poi “Empedocle”) hanno impugnato con separati ap-pelli la sentenza, di estremi specificati nell’epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, ha accolto il ricorso, proposto dall’Impregemi, avverso &#8211; tra gli altri atti gravati &#8211; la nota con la quale l’Empe-docle comunicò al consorzio appellato la risoluzione del con-tratto n. 166 del 9 luglio 2009 relativo all’affidamento, da contraente generale a soggetto terzo, di lavori di ammodernamento della SS 640 “di Porto Empedocle”.<br />	<br />
	Detta nota fu adottata sulla base della riservata amministrativa (del pari impugnata in prime cure), con la quale la Prefettura &#8211; U.T.G. di Agrigento, richiamando una comunicazione della Prefettura &#8211; U.T.G. di Caltanissetta (parimenti impugnata), aveva rappresentato che il signor Vincenzo Giuseppe Mingoia, amministratore unico e di-rettore tecnico dell’Impregemi, nonché socio della MI.CO. s.r.l. e co-niuge della signora Luigina Lanzalaco (amministratore unico della stessa società) era stato indagato nel procedimento penale n. 2089/95 R.G. e n. 209/96 R.GIP per i reati di abuso d’ufficio, turbativa d’asta, falso ideologico, violazione di corrispondenza e per aver fatto parte di un’associazione a delinquere finalizzata al controllo e all’acquisizione di appalti pubblici. In particolare, nella predetta riservata amministra-tiva della Prefettura U.T.G. di Caltanissetta si era, altresì, segnalato che: <br />
&#8211; il procedimento penale n. 2089/95 R.G. e n. 209/96 R.GIP si era concluso con un decreto di archiviazione, essendosi ritenuto che gli elementi di giudizio raccolti, pur confermando l’esistenza di un siste-ma di controllo degli appalti pubblici da parte d<br />
&#8211; la MI.CO. s.r.l. aveva avanzato una richiesta di acquisto di un im-mobile della confiscata società “Calcestruzzi Costruzioni di Frangia-more Giuseppe &#038; C.” s.a.s., il cui proprietario era stato indagato nell’ambito del succitato procedimento penale.<br />	<br />
2. – L’Impregemi si è costituita per resistere alle impugnazioni.<br />	<br />
3. – Con l’ordinanza interlocutoria n. 983 del 2 luglio 2010 questo Consiglio, oltre a disporre la riunione delle impugnazioni separata-mente proposte, ha richiesto alle Prefetture appellanti di depositare in giudizio gli atti contenenti gli “ulteriori elementi” i quali, a detta delle amministrazioni, avrebbero dimostrato la sussistenza di collegamenti tra il predetto signor Mingoia e l’attività di altri titolari di imprese in-serite in un sistema di controllo degli appalti pubblici in Sicilia da par-te della criminalità organizzata.<br />	<br />
	All’ordinanza è stata prestata ottemperanza.<br />
4. – All’udienza pubblica del 23 settembre 2010 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.<br />	<br />
5. – Per una migliore intelligenza delle questioni devolute alla cogni-zione del Collegio, occorre premettere che il T.A.R. della Sicilia ha accolto il ricorso originario dell’Impregemi sulla base delle seguenti argomentazioni.<br />	<br />
	Innanzitutto il primo Giudice ha precisato che l’oggetto sostan-ziale della causa era costituito dalle informative prefettizie impugnate con i motivi aggiunti la cui illegittimità, per incompletezza della moti-vazione e della istruttoria, comportava l’invalidità derivata dell’impu-gnato atto di risoluzione del contratto, a nulla rilevando la controversa qualificazione di tali informative come tipiche o atipiche.<br />
	Il T.A.R. ha poi respinto l’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti sollevata dalla Empedocle. Quest’ultima aveva difatti soste-nuto che i predetti motivi aggiunti erano stati notificati il 15 gennaio 2010 in violazione dell’art. 23-<i>bis</i> della L. n. 1034/1971, nel-la parte in cui la disposizione prevedeva la regola della dimidiazione dei termini processuali per i giudizi in materia di appalti; sul punto il Tribunale ha osservato che la riservata amministrativa della Prefettura di Agrigento del 28 ottobre 2009 era stata conosciuta soltanto il 15 dicembre 2009, ovverosia all’epoca della produzione in giudizio da parte della Empedocle e che, secondo un condiviso indirizzo giuri-sprudenziale, l’impugnativa  di una  informativa  prefettizia, seppure  qualificata espressamente come ricorso per motivi aggiunti, deve esse-re tuttavia correttamente qualificata come autonomo gravame avverso un atto di rilevanza pubblicistica, in quanto adottata da un’amministrazione (<i>id est</i> l&#8217;Autorità prefettizia) estranea, dal punto di vista soggettivo, al rapporto tra affidante e affidatario origi-nariamente dedotto in contenzioso; di qui la conseguenza che i termini per la relativa impugnazione andavano calcolati applicando la regola generale di cui all’art. 21 della predetta L. n. 1034/1971 e consequen-zialmente quantificati in 60 giorni (termine nella fattispecie rispettato in riferimento alla data del 15 dicembre 2009);<br />
	Ancora in via preliminare il Tribunale ha altresì respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata con riferimento alla qualificazione della nota dell’Empedocle alla stregua di una dichiara-zione di scienza in ordine all’avveramento di una condizione dedotta in una clausola risolutiva espressa di cui al contratto stipulato tra le parti; il rigetto dell’eccezione è scaturito dalla precedente considera-zione circa l’individuazione dell’oggetto sostanziale del giudizio nell’impugnativa delle informative prefettizie: queste ultime, invero, non potrebbero essere qualificate come un mero antecedente rispetto all’atto, di valenza privatistica, con il quale è stata disposta la risolu-zione del contratto, attesa la diretta incidenza delle stesse sfera giuri-dica di parte ricorrente e, per quanto riguarda la fattispecie in esame, stante la loro configurazione quale unico presupposto della caducazio-ne del rapporto negoziale, con conseguente devoluzione della contro-versia alla giurisdizione al giudice amministrativo;<br />
	Nel merito, il T.A.R. ha accolto l’assorbente censura formulata dalla Impregemi in ordine al difetto di motivazione e di istruttoria del-le ridette informative antimafia, ritenendo che anche la nota di risolu-zione fosse illegittima in via derivata. A tal riguardo il Tribunale ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale le valu-tazioni espresse nelle informative prefettizie sono espressione di un’ampia sfera di discrezionalità, funzionale alla migliore tutela delle preminenti esigenze di tutela dell’ordine pubblico, soprattutto in rela-zione al contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, con la conse-guenza che il sindacato del giudice amministrativo non può investire il “merito” di tali valutazioni, ma deve attestarsi sulla sola verifica del-l&#8217;assenza di eventuali vizi della funzione, con riferimento alla comple-tezza dei dati acquisiti, alla non travisata valutazione dei fatti e alla logicità delle conclusioni (Consiglio di Stato, sez. VI, 14 aprile 2009, n. 2276). Una volta calati i riferiti principi al caso di specie, il primo Giudice ha osservato che le informative prefettizie impugnate si fon-davano esclusivamente su due circostanze, ossia:<br />
1) il coinvolgimento, quale indagato, dell’amministratore unico e di-rettore tecnico di un’impresa del consorzio ricorrente in un procedi-mento penale avente a oggetto plurimi, gravi reati (abuso d’ufficio, turbativa d’asta, falso ideologico, violazione di corrispondenza, asso-ciazione a delinquere numericamente superiore a dieci persone fina-lizzata al controllo ed all’acquisizione di appalti pubblici);<br />	<br />
2) la richiesta di acquisto di un immobile di una società confiscata, il cui proprietario era stato del pari indagato nell’ambito del succitato procedimento penale.<br />	<br />
	Orbene, ad avviso del T.A.R., nessuna delle due suindicate cir-costanze avrebbe potuto giustificare sotto il profilo motivazionale, in assenza della specifica indicazione di ulteriori elementi di supporto, l’adozione di una informativa negativa.<br />
	In relazione alla prima delle riferite due circostanze, il Tribuna-le ha reputato dirimente il rilievo che il suddetto procedimento penale era stato definito con un decreto di archiviazione e, quindi, doveva reputarsi illegittima l’informativa prefettizia, nella parte in cui si basa-va sull’avvenuta iscrizione dell’amministratore unico della società interessata nel registro degli indagati. In dettaglio il T.A.R. ha premes-so che l’archiviazione, al pari dell’esito assolutorio di un procedimen-to penale, non può neutralizzare gli elementi di segno negativo even-tualmente emersi nell’indagine di polizia, imponendosi sempre al giu-dicante una valutazione complessiva delle circostanze emerse che ne tenga conto della peculiare finalità cautelare e di prevenzione dell’informativa prefettizia, come tale non vincolata in sede ammini-strativa agli accertamenti compiuti dalla Magistratura ordinaria in vi-sta della verifica della sostenibilità di un’accusa nel giudizio penale. Nondimeno il Tribunale ha rilevato che, nella fattispecie, le valutazio-ni del Prefetto non soltanto non presentavano l’elevata rilevanza pro-batoria richiesta dal diritto penale, ma nemmeno risultavano fondate su uno specifico quadro indiziario che comprovasse, sia pure in via induttiva, il sospetto di una possibile infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche amministrazioni. Nella specie, difatti, le informative poggiavano principalmente (seppur non esclusi-vamente) sulla considerazione della pregressa iscrizione del sunnomi-nato amministratore unico e direttore tecnico nel registro degli indaga-ti, in relazione a un’amplissima indagine penale, relativa a ben sette gare d’appalto, peraltro celebrate verso la fine degli anni Ottanta del secolo scorso, e nella quale erano stati coinvolti oltre trecentosessanta soggetti, inclusi tutti i pubblici amministratori interessati, i direttori dei lavori, i componenti commissioni di gara e perfino tutti i parteci-panti alle procedure selettive. In particolare, il signor Mingoia era sta-to sottoposto a indagine per il solo fatto di aver presentato un’offerta in una delle sette gare oggetto del procedimento, senza nemmeno ot-tenerne l’aggiudicazione.<br />
	Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto che, non essendo emerso dal-le indagini alcun ulteriore elemento valutabile in senso negativo, le informative prefettizie impugnate fossero carenti sotto il profilo della istruttoria e della motivazione, giacché, a fronte della assunzione di una posizione marginale nel contesto di una vasta indagine conclusasi con una completa archiviazione, si limitavano a segnalare che gli ele-menti di giudizio raccolti, pur non consentendo di sostenere proficua-mente l’azione in giudizio nei confronti delle persone sottoposte ad indagini, confermavano &#8211; a detta delle Prefetture &#8211; l’esistenza di un sistema di controllo degli appalti pubblici da parte di “Cosa No-stra”.<br />
	A identica conclusione, secondo il T.A.R., doveva giungersi anche con riferimento all’ulteriore circostanza, ugualmente indicata a supporto dell’informativa negativa, relativa alla richiesta di acquisto (non di un immobile, bensì di un automezzo) inoltrata all’ammi-nistratore giudiziario di una società confiscata, il cui proprietario pure era stato coinvolto nel procedimento penale succitato.<br />
6. – Le statuizioni del primo Giudice, sopra dettagliatamente riferite, sono state investite dai due appelli, essenzialmente e cumulativamente affidati alle seguenti censure:<br />	<br />
I) i motivi aggiunti, proposti in primo grado dalla Impregemi, erano irricevibili, sia in ragione della tassatività dell’eccezione alla regola del dimezzamento stabilita dall’art. 23-<i>bis</i> della L. n. 1034/1971 (in quanto circoscritta ai soli termini per la proposizione del ricorso), sia per la doverosa qualificazione delle informative pre-fettizie alla stregua di provvedimenti relativi alle procedure di esecu-zione, a nulla rilevando la circostanza che le stesse fossero state adot-tate da un soggetto diverso dalla stazione appaltante;<br />	<br />
II) difetta la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L’Empedocle è, invero, una società di progetto costituita ai sensi dell’art. 176, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, dalle im-prese resesi aggiudicatarie della procedura di affidamento a contraente generale indetta dall’A.n.a.s.. Ebbene, il contraente generale (cioè la società di progetto) non è amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 32 del predetto Codice e, pertanto, i relativi affidamenti o sub-affidamenti non sono soggetti alla disciplina dell’evidenza pub-blica, tranne che per le norme richiamate dall’art. 176 del D.Lgs. n. 163/2006. Da ciò discende che il rapporto in contestazione ha natura contrattuale ed esclusivamente privatistica, con la conseguenza che la giurisdizione del giudice amministrativo non può ritenersi estesa a un atto negoziale, ossia alla dichiarazione di avvalersi di una clausola risolutiva espressa inserita nel contratto di appalto tra l’Empedocle e l’Impregemi. Tale clausola, infatti, impegnava le parti &#8211; in forza del Protocollo di Legalità sottoscritto tra la prefettura di Agrigento, la Pre-fettura di Caltanissetta, la Regione siciliana e l’A.n.a.s. &#8211; a considerare causa di risoluzione di diritto del contratto anche le informative prefet-tizie atipiche di cui all’art. 10, comma 9, del D.P.R. n. 252/1998; essa, pertanto, obbligava l’Empedocle a riconoscere alle informative atipi-che eventualmente comunicatele la medesima efficacia interdittiva di quelle tipiche, non potendo effettuare alcun sindacato di legittimità sul loro contenuto, avendo l’Empedocle rinunciato, sulla base di un ac-cordo negoziale con l’Impregemi, all’effettuazione di qualunque valu-tazione discrezionale;<br />	<br />
III) le informative in questione sono pienamente legittime: innanzitut-to esse sono qualificabili come “atipiche” (o “supplementari”), ossia basate sull’accertamento di elementi i quali, pur evidenziando il peri-colo di collegamenti fra un’impresa e la criminalità organizzata, non raggiungono un livello tale da esplicare un’efficacia interdittiva auto-matica; le predette informative non sono, pertanto, vincolanti per la stazione appaltante la quale è chiamata a valutarne discrezionalmente l’incidenza sui rapporti contrattuali in corso sul piano dell’affidabilità dell’impresa; la discrezionalità della stazione appaltante non riguarda però la scelta di aderire alle valutazioni contenute nelle informative prefettizie, ma concerne unicamente l’eventuale decisione di instaura-re o proseguire comunque il rapporto contrattuale con l’impresa se-gnalata;<br />	<br />
IV) contraddittoriamente il T.A.R. avrebbe giudicato non determinan-te l’esito  assolutorio  del giudizio  penale e, tuttavia, al contempo, avrebbe preteso che le informative prefettizie poggiassero su uno spe-cifico quadro indiziario in ordine ai tentativi di infiltrazione mafiosa, mentre, per la legittimità di dette informative, è sufficiente e necessa-rio che la valutazione compiuta dal Prefetto evidenzi elementi sulla scorta dei quali non sia illogico presumere la sussistenza di un colle-gamento con le organizzazioni mafiose e, conseguentemente, la possi-bilità di condizionamenti da parte delle stesse;<br />	<br />
V) nel caso di specie sussisterebbero i ridetti elementi, posto che le informative impugnate sono state motivate, non soltanto con riferi-mento a quanto risultato a carico dell’amministratore unico della Mi.CO. S.r.l., ma anche in relazione ad ulteriori elementi, idonei a sorreggere sul piano motivazionale un’informazione atipica, contenuti nella nota della Prefettura di Caltanissetta, i quali avrebbero messo in luce diverse circostanze idonee a presumere un collegamento con un sistema di controllo degli appalti pubblici in Sicilia da parte di Cosa Nostra. Come chiarito dalla Prefettura di Agrigento, detti elementi erano contenuti nella documentazione conservata nel corrispondente fascicolo e sottratta all’accesso, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica e per fini di prevenzione e di repressione della criminalità, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 10 maggio 1994 (regolamento attuativo dell’art. 24, comma 6, della L. n. 241/1990).<br />	<br />
7. – Tanto premesso, merita prioritario scrutinio l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il Collegio ritiene, diversamente dalle appellanti, che sussista indiscutibilmente la giurisdizione amministrativa per plurime e convergenti ragioni. <br />	<br />
	In primo luogo, va osservato che il Supremo Collegio, con la pronuncia delle Sezioni Unite del 29 agosto 2008, n. 21928, ha chiari-to, in riferimento a una fattispecie avente molte affinità con quella oggetto del presente giudizio, che la decisione della stazione appaltan-te in ordine alla prosecuzione, o no, del contratto, pur avendo formal-mente a oggetto l&#8217;esercizio di un potere di recesso, è in realtà espres-sione di un potere autoritativo di valutazione dei requisiti soggettivi della controparte, il cui esercizio, che attiene alla scelta del contraente, è consentito anche nella fase di esecuzione del contratto dal D.P.R. n. 252 del 1998 (art. 11, comma 2). Siffatto potere è estraneo alla sfera del diritto privato, a differenza del recesso previsto dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 345, all. F (in relazione al quale spetta al Giudice ordinario verificarne la sussistenza dei presupposti: Cass. n. 10160/ 2003). Il recesso, in altri termini, non trova fondamento in inadem-pienze verificatesi nella fase di esecuzione del contratto, ma è conse-quenziale all&#8217;informativa del Prefetto ai sensi del D.P.R. n. 252 del 1998 (art. 10) e quindi costituisce estrinsecazione di un potere di valu-tazione di natura pubblicistica, diretto a soddisfare l&#8217;esigenza di evitare la costituzione o il mantenimento di rapporti contrattuali fra i soggetti indicati nel citato decreto e le imprese nei cui confronti emergano so-spetti di collegamenti con la criminalità organizzata.<br />
	All’evidenza i sopra riferiti principi, sia pure riferiti a un reces-so (invece che a una risoluzione), ben si attagliano anche alla fattispe-cie in esame.<br />
	Viepiù va osservato che, nel caso in esame, non rileva affatto &#8211; siccome condivisibilmente osservato dal primo Giudice &#8211; la qualifica-zione dell’informativa in termini di informativa tipica o atipica, dal momento che – sulla base di quanto diffusamente argomentato dalla stessa Empedocle – si è determinata nel caso in esame, per il sinergico operare di atti pubblici e privati, una piena assimilazione <i>quoad effectum</i> tra le due informative.<br />
	Ancora, l’Empedocle richiama l’art. 176 del D.Lgs. n. 163/2006 per sostenere la tesi dell’estraneità del contraente generale all’ambito applicativo delle regole sull’evidenza pubblica, almeno con riferimento ai rapporti instaurati a valle dell’affidamento. Sennonché l’appellante non sembra non avvedersi che proprio la disposizione succitata, al comma 8, reca una previsione (<i>“L&#8217;affidamento al con-traente generale, nonché gli affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le mo-dalità previste per i lavori pubblici”</i>) che conferma in pieno l’assoggettabilità del contraente generale alla disciplina dell’evidenza pubblica almeno con riguardo al segmento di attività relativo alle veri-fiche antimafia. Per tali aspetti, insomma, il contraente generale è a tutti gli effetti un soggetto equiparato a pubblica amministrazione, tenuta al rispetto dei principi del procedimento amministrativo e, nello specifico, anche alle regole sui lavori pubblici. Non v’è dubbio, per-tanto, che la giurisdizione amministrativa sussista anche sul crinale soggettivo (come attualmente esplicitamente chiarito, con previsione di carattere generale, dall’art. 7, comma 2, del Codice del processo amministrativo).<br />
	Infine, non è controvertibile che il reale ed esclusivo oggetto del presente contenzioso investa la legittimità delle informative prefet-tizie, atteso che esse sono state l’unico presupposto della risoluzione del contratto e, quindi, la nota dell’Empedocle, ancorché formalmente negoziale, non ha natura autonomamente dichiarativa, in quanto essa altro non è che la trasposizione sul piano contrattuale di un effetto di-rettamente promanante da un provvedimento amministrativo. In sinte-si, al giudice amministrativo è stato richiesto di verificare se esistesse, o meno, un valido presupposto amministrativo per l’adozione di un atto posto in essere da un soggetto chiamato a rispettare <i>in parte qua</i> la normativa sull’evidenza pubblica e in tutto dipendente, dal punto di vista contenutistico e causale, dall’esercizio di un potere au-toritativo dell’amministrazione (la Prefettura). <br />
	D’altronde, ove pure gli aspetti meramente negoziali della con-troversia (secondo l’erronea tesi patrocinata dalle appellanti) fossero da ritenersi non attinti dal primitivo ricorso proposto dall’Impregemi, nondimeno essi rimarrebbero comunque aggredibili dal giudice am-ministrativo in via di ottemperanza dell’eventuale accoglimento della domanda cassatoria (prioritariamente rivolta contro le informative pre-fettizie) e, quindi, riguardata da questa prospettiva, la questione di giu-risdizione (parziale), ancor prima che infondata, si rivelerebbe financo irrilevante ai fini della soddisfazione delle pretese fatte valere in prime cure dalla parte appellata, atteso che &#8211; una volta eliminato l’anteceden-te amministrativo rappresentato dalle informative prefettizie &#8211; l’Empe-docle non potrebbe ignorare, spontaneamente o coattivamente, gli ef-fetti consequenziali di carattere negoziale direttamente scaturenti dalla decisione del giudice amministrativo e sicuramente non intaccabili da un ipotetico pronunciamento della giurisdizione ordinaria di merito. <br />
8. – Infondato è anche il mezzo di gravame con il quale è stata ripro-posta l’eccezione di irricevibilità. Oltre alle convincenti argomenta-zioni spiegate dal T.A.R. e sopra riferite (che trovano conforto in Cons. St., sez. VI, 17 luglio 2008, n. 3603), mette conto osservare, in via dirimente, che l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha avuto recentemente occasione di chiarire in via definitiva, con riferimento al precedente regime processuale, che anche il termine di proposizione dei motivi aggiunti era da reputarsi escluso dal dimezzamento di cui all’art. 23-<i>bis</i> della L. n. 1034/1971 (Cons. St., ad. plen., 15 aprile 2010, n. 2155).<br />	<br />
	Va tuttavia osservato che l’Empedocle, nel corso del giudizio, ha rinunciato al motivo (v. la memoria del 26 aprile 2010) e, dunque, la confutazione della relativa argomentazione è stata espressa per me-ra completezza motivazionale.<br />
9. – Le ultime tre censure, in ragione della loro reciproca implicazione logica, possono essere trattate congiuntamente. <br />	<br />
	Le doglianze sono infondate. Non è, invero, contestabile che, pur volendo annettere alle informative prefettizie una valenza auto-noma rispetto a quella del procedimento penale eventualmente ad esse correlato (secondo i principi puntualmente richiamati dalle appellanti e che, in questa sede, meritano integrale conferma), rimane nondime-no insuperabile l’esigenza che le ridette informative poggino comun-que su qualche elemento istruttorio che supporti la valutazione della possibilità, quand’anche soltanto ipotetica, di un interessamento della criminalità organizzata all’attività di un’impresa.<br />
	Ebbene, è opinione del Collegio che gli elementi offerti in tal senso dalle Prefetture appellanti, almeno allo stato delle risultanze documentali e sulla base di quanto si è potuto acquisire agli atti (peral-tro, anche mediante l’integrazione ufficiosa disposta dal Consiglio in via interlocutoria), non siano sufficienti nemmeno a configurare un sospetto circa tale criminosa interferenza.<br />
	Certamente non è utilizzabile, per difetto di rilevanza e di attua-lità, il mero coinvolgimento, viepiù in posizione del tutto marginale (ossia per il solo fatto di aver partecipato, non utilmente, a una gara), del signor Mingoia nel contesto di un’indagine, condotta molti anni fa e conclusasi, ancor prima del rinvio a giudizio, con una completa ar-chiviazione (peraltro disposta dal G.I.P. a seguito di reiterate istanze in tal senso dello stesso organo inquirente) nella cui motivazione &#8211; si rileva incidentalmente &#8211; nemmeno è presente, al di là del mero riferi-mento nominativo in un lungo elenco allegato al decreto, alcuno spe-cifico accenno alla posizione del predetto signor Mingoia.<br />
	Analogamente non è idonea a suffragare le note prefettizie im-pugnate la circostanza che vi sia stata una richiesta di acquisto di un bene, per di più senza che la stessa abbia avuto alcun seguito, indiriz-zata all’amministratore giudiziario di una società confiscata. A tacer d’altro, l’intervenuta confisca della società dovrebbe difatti escludere in radice perfino la possibilità di un’infiltrazione mafiosa sulla gestio-ne della relativa impresa (in questo senso, v. l’art. 38, comma 1-<i>bis</i>, del D.Lgs. n. 163/2006, recentemente introdotto dalla L. n. 94/2009).<br />
	Maggiore valenza decisoria avrebbero potuto avere, in ipotesi, gli “ulteriori elementi” richiamati nelle informative e dichiaratamente contenuti in documenti sottratti all’accesso.<br />
	Sennonché, almeno sulla base di quanto depositato agli atti dal-le amministrazioni a seguito di espressa richiesta di questo Consiglio, il Collegio non ha potuto evincere la sussistenza di circostanze o fatti diversi da quelli, sopra riferiti e già precedentemente conosciuti e va-gliati dal T.A.R..<br />
	Occorre precisare che tale conclusione inevitabilmente si basa su quanto rivelato dall’amministrazione e il Collegio non può esclude-re che possano esistere ulteriori elementi non ostensibili. Tuttavia le esigenze di segretezza, doverosamente protette dall’amministrazione, non possono prevalere incondizionatamente sulle altrettanto fonda-mentali esigenze di tutela giurisdizionale fatte valere dall’Impregemi.<br />
	Con specifico riferimento al regolamento recato dal D.P.R. n. 415/1994 questo Consiglio ha avuto modo di delineare le coordinate ermeneutiche per l’effettuazione di un soddisfacente bilanciamento tra i contrapposti valori della tutela, da un lato, dell’ordine e della sicu-rezza pubblica nonché delle attività di prevenzione e di repressione della criminalità che giustifica il divieto di ostensione e, dall’altro lato, delle garanzie connesse all’esercizio dell’inviolabile diritto costituzio-nale alla difesa, sancito dall’art. 24 Cost.. <br />
	Al riguardo meritano specifico richiamo le decisioni n. 406 del 2009 e n. 281 del 2010 di questo Consiglio, le cui statuizioni offrono il seguente quadro di principi:<br />
a) non ogni notizia che concorre a integrare l’informativa antimafia può reputarsi inaccessibile ai sensi del predetto art. 3 del D.M. n. 415/1994;<br />	<br />
b) a fronte di tale parziale accessibilità corrisponde un’altrettanto par-ziale conoscibilità di dette notizie in sede giurisdizionale;<br />	<br />
c) la parte privata interessata e, a maggior ragione, l’autorità giudizia-ria possono richiedere in copia integrale i documenti recanti le notizie rifluite nella informativa antimafia, fatta salva la potestà dell’ammini-strazione in possesso della relativa documentazione di oscurare con qualunque tecnica idonea, ivi inclusa l’apposizione di “<i>omissis”</i>, le parti di documento da mantenere riservate;<br />	<br />
d) tali parti contenenti informazioni non propalabili sono quelle rica-vate da atti sussumibili in una delle categorie espressamente menzio-nate nel succitato art. 3;<br />	<br />
e) non sono pertanto ostensibili, a titolo esemplificativo, le relazioni di servizio utilizzate e, più in dettaglio, i nomi, le qualifiche e i reparti di appartenenza degli autori di dette relazioni, oltre ovviamente alle fonti soggettive delle informazioni;<br />	<br />
f) sono invece sempre rivelabili i provvedimenti della magistratura penale, qualora non più coperti da segreto istruttorio.<br />	<br />
Ebbene, nonostante l’integrazione documentale disposta da questo Consiglio, ai sensi dell’art. 345, terzo comma, c.p.c. (attesa l’astratta indispensabilità delle acquisizioni sollecitate), con l’ordinan-za interlocutoria citata nelle premesse, nondimeno il quadro indiziario, già correttamente scrutinato dal T.A.R., è rimasto del tutto immutato e, pertanto, quand’anche gli allegati ulteriori elementi in ipotesi sussi-stano (e tuttavia non possano essere rivelati), comunque il Collegio deve decidere reputando gli stessi <i>tamquam non essent</i>, in difetto di una rituale acquisizione processuale; sul punto, invero, non occorre soffermarsi a considerare che una diversa conclusione com-porterebbe un <i>vulnus</i> irrimediabile ai principi costituzionali della pienezza e dell’effettività della tutela giurisdizionale e, soprattut-to, della parità delle parti, i quali presidiano lo svolgimento di ogni processo “giusto” secondo i vincolanti canoni interni e sovranazionali. <br />	<br />
10. – Al lume dei superiori rilievi il Collegio ritiene di poter assorbire ogni altra questione, domanda o eccezione (ivi incluse quelle, solleva-te dall’Impregemi, sull’asserita inammissibilità dell’impugnazione interposta dalle Prefetture), in quanto ininfluente o irrilevante ai fini della presente decisione, dovendosi per l’effetto confermare l’illegit-timità degli atti impugnati in primo grado per i vizi già stigmatizzati dal T.A.R. (difetto di istruttoria e carente motivazione).<br />	<br />
11. – In conclusione, la sentenza impugnata si presenta immune dai vizi denunciati e, previo rigetto degli appelli, essa merita integrale conferma.<br />	<br />
12. – La peculiarità della fattispecie esaminata si configura come cir-costanza che, in via d’eccezione, consente al Collegio di compensare interamente tra le parti costituite le spese processuali del secondo gra-do del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>	Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-na in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti indicati in epigrafe, respinge gli appelli.<br />
	Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del secondo grado del giudizio.<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità am-ministrativa.<br />
	Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministra-tiva per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 23 settembre 2010, con l&#8217;intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Gabriele Carlotti, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.<br />
F.to Raffaele Virgilio, Presidente<br />	<br />
F.to Gabriele Carlotti, Estensore<br />	<br />
Depositata in Segreteria<br />	<br />
il 05 gennaio 2011</p>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.8</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Virgilio – Est. Carlotti Martorana Costruzioni Srl (Avv. F. Stallone) c/ Provincia di Ragusa Consorzio (Avv.ti S. Mezzasalma, D. Voria) sull&#8217;obbligo in capo alla società cessionaria del ramo di azienda di presentare la dichiarazione sul possesso dei requisiti Contratti pubblici &#8211; Cessione del ramo d’azienda &#8211; Ante gara –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-5-1-2011-n-8/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.8</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio – Est. Carlotti<br /> Martorana Costruzioni Srl  (Avv. F. Stallone) c/ Provincia di Ragusa Consorzio (Avv.ti S. Mezzasalma, D. Voria)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo in capo alla società cessionaria del ramo di azienda di presentare la dichiarazione sul possesso dei requisiti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti pubblici &#8211;  Cessione del ramo d’azienda &#8211; Ante gara – Cessionaria &#8211; Attestazione possesso requisiti di ordine generale – Omissione – Conseguenze – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Deve essere esclusa dalla gara l’impresa cessionaria del ramo d’azienda che non abbia presentato le relative dichiarazioni ex art. 75 D.P.R. n. 554/1999 in ordine alla persona dell’amministratore unico e direttore tecnico della cedente. Con la cessione del ramo d’azienda, infatti, si realizza una successione di alcuni elementi soggettivi presenti nel singolo ramo.  A nulla rileva  che, insieme al ramo d’azienda, non vi sia stata alcun transito di personale con poteri di gestione e o di rappresentanza da un’organizzazione imprenditoriale all’altra, giacchè l’ipotetica influenza negativa di un soggetto condannato ben potrebbe riverberarsi sul solo ramo e non sull’intera azienda (1).  	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1 (in senso contrario CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza 10 settembre 2010 n. 6550)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana<br />	<br />
in sede giurisdizionale</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 402 del 2010 proposto da</p>
<p>MARTORANA COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Stallone, elettivamente domiciliata in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dello stesso;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
la PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Mezzasalma e Delfina Voria, elettivamente domiciliata in Palermo, via Cordova n. 76, presso la Segreteria di questo Consiglio;<br />	<br />
l’U.R.E.G.A. – UFFICIO REGIONALE ESPLETAMENTO GARE D’APPALTO, SEZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;	</p>
<p align=center>e nei confronti</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
del signor ALBERTO ALVARO DANIELE SGRÒ, nella qualità di titolare dell’impresa omonima, non costituitosi in giudizio;	</p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia &#8211; sezione staccata di Catania (sez. I) &#8211; n. 172 del 9 febbraio 2010.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia regionale di Ragusa e dell’U.R.E.G.A.;<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />
	Relatore il consigliere Gabriele Carlotti;<br />
	Uditi alla pubblica udienza del 23 settembre 2010 l’avv. S. Polizzotto, su delega dell’avv. F. Stallone, per la società appellante e l’avv. dello Stato Bucalo per l’UREGA;<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO    E    DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. – Giunge in decisione l’appello interposto dalla Martorana Costruzioni s.r.l. (d’ora in poi “Martorana”) contro la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso a suo tempo proposto dall’odierna appellante onde ottenere, l’annullamento degli atti della gara, indetta dalla Provincia regionale di Ragusa, per l’affidamento dell’appalto, poi aggiudicato all’impresa Sgrò Alberto Alvaro Daniele (nel prosieguo “Sgrò”), per lavori di riqualificazione territoriale volti alla fruizione del comprensorio costiero di Punta Pisciotto (<i>ex</i> fornace Penna), ricadente nei Comuni di Modica e Scicli, e alla formazione di un sistema di mobilità a valenza turistico-ricreativa. </p>
<p>2. – Si sono costituiti l’U.R.E.G.A. e la Provincia regionale di Ragusa. Il primo ha chiesto di essere estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva; la seconda ha concluso per il rigetto dell’appello.</p>
<p>3. – All’udienza pubblica del 23 settembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p>4. – Giova ricostruire succintamente la vicenda sulla quale si è innestata la presente controversia. </p>
<p>5. – Nel 2008 la Provincia regionale di Ragusa indisse una gara per l’affidamento dell’appalto sopra descritto, relativo a un intervento richiedente lavorazioni di cui alle categorie OG 3 (categoria prevalente), OS 24 e OG 13 (queste ultime scorporabili e subappaltabili).<br />	<br />
	La commissione di gara &#8211; dopo aver verificato i requisiti di ammissione delle ditte partecipanti, controllato i conteggi presentati e determinato il ribasso medio &#8211; aggiudicò l’appalto all’impresa Sgrò, sorteggiata tra le concorrenti che avevano presentato il medesimo ribasso.<br />
	La Martorana, sorteggiata come seconda, impugnò l’aggiu-dicazione contestando, con un unico motivo, l’ammissione alla gara della Sgrò, non avendo reso quest’ultima la dichiarazione, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 544/1999, in ordine alla persona dell’ammi-nistratore unico e direttore tecnico della impresa Icaro Systems, impresa dalla quale la sunnominata aggiudicataria, nel mese di marzo dell’anno 2008, aveva acquistato un ramo d’azienda relativo ai lavori di impianti elettrici (categoria OS 30). <br />
	Il T.A.R. ha respinto il ricorso giudicandolo infondato e, per l’effetto, ha omesso di esaminare il ricorso incidentale proposto dalla Sgrò.<br />
	In sintesi, l’accoglimento poggia sulle seguenti argomentazioni:<br />
&#8211; l’art. 75, lett. c), del D.P.R. n. 554/99 ascrive, in via generale, rilevanza preclusiva della partecipazione alle pubbliche gare all’assenza, in capo al concorrente, dei requisiti soggettivi di affidabilità morale e professionale ivi indicati;<br />	<br />
&#8211; siffatto rilievo ostativo tuttavia riguarda solo taluni soggetti aventi una posizione apicale nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa partecipante, nonché i soggetti, di pari livello e ruolo, cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblic<br />
&#8211; non è invece contemplata né sanzionata dalla normativa la fattispecie, sovrapponibile a quella in esame, relativa all’acquisizione di un mero ramo di azienda, senza passaggi di personale e di strutture azien-dali;<br />	<br />
&#8211; nella specie, come emerge dal contratto di cessione in atti, l’impresa Sgrò si è resa cessionaria di un ramo di azienda (impianti elettrici ed assimilati – cat. OS 30), ma a detta cessione non ha però fatto seguito alcun transito di personale tecnico–di<br />
&#8211; in concreto la cessione ha riguardato talune semplici ed assolutamente fungibili attrezzature nonché dei beni immateriali, quali l’avvia-mento e il bagaglio esperienziale, utili, poi, per conseguire la qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n<br />
&#8211; sotto questo profilo quindi non era necessario che l’aggiudicataria rendesse una dichiarazione ai sensi del citato art. 75 in ordine alla posizione dell’amministratore unico e direttore tecnico della impresa cedente il ramo di azienda (certo signor Cres<br />
&#8211; peraltro i lavori afferenti all’appalto di cui trattasi riguardano settori (per le seguenti categorie: OG 3 – OS 24 &#8211; OG 13) assolutamente estranei a quello della realizzazione degli impianti elettrici (cat. OS 30), unica attività ceduta con il ramo d’a<br />
<br />	<br />
6. – L’appello della Martorana è affidato a un unico mezzo di gravame, con il quale in sostanza si censura il contrasto tra le riferite motivazioni dell’accoglimento e il consolidato orientamento esegetico di questo Consiglio.</p>
<p>7. – L’impugnazione è fondata e merita accoglimento. Ed invero, con la decisione n. 389 del 6 maggio 2008 questo Consiglio, in una fattispecie analoga a quella in esame, ha chiarito che <i>“L’articolo 75 del d.p.r. n. 554 del 1999 elenca i così detti requisiti soggettivi dei quali deve essere in possesso l’impresa che intenda partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica per l&#8217;aggiudicazione di un contratto pubblico.<br />	<br />
	Tra questi, quello indicato dal comma 1, lettera c), si riferisce alla circostanza che l’imprenditore partecipante non abbia ricevuto condanne penali per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale e che l’impresa partecipante non utilizzi, né abbia utilizzato nei tre anni precedenti, personale tecnico e non sia stata amministrata da soggetti attinti da tali condanne penali.<br />
	La prescrizione posta dall’articolo 75 è soddisfatta mediante il rilascio, da parte dell’imprenditore o del rappresentante legale della impresa, di autocertificazioni ad hoc. Queste hanno il duplice scopo di certificare il possesso del requisito soggettivo negativo e di porre la Stazione appaltante nelle condizioni di valutare, in caso di positività, l’incidenza delle condanne sulla moralità ed affidabilità anche verificandone la veridicità della dichiarazione.<br />
	Il problema giuridico da affrontare in questa sede è quello se le dichiarazioni rese dalla impresa debbano essere espressamente riferite anche agli amministratori e direttori tecnici di un’impresa estranea alla  gara, dalla quale la partecipante  abbia acquisito un ramo di azienda prima della scadenza dei termini di partecipazione alla gara stessa.<br />
	In altri termini, si pone la questione se i requisiti soggettivi (negativi) propri della impresa cedente si trasmettano alla impresa cessionaria, atteso che le dichiarazioni richieste dal bando non sono che lo strumento per attestare la sussistenza dei requisiti stessi. La risposta è positiva.<br />
	In effetti, la finalità dell’articolo 75 è quella di escludere dalle procedure ad evidenza pubblica imprenditori ed imprese per i quali si possa presumere una gestione non corretta della azienda attraverso la verifica di parametri diversi, tra cui quello relativo alla personalità penale di amministratori e direttori. Ciò si deduce agevolmente dall&#8217;ultimo inciso della norma, secondo cui l’impresa è ammessa non ostante la presenza di condanne qualora dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.<br />
	Ciò significa che l’impresa è stata piuttosto la vittima che il complice della condotta penalmente rilevante e che ha posto in essere gli opportuni accorgimenti per dissociare la propria gestione da quella che sarebbe stata indotta dalla condotta sanzionata. Per altro, la gestione di cui si tratta non deve necessariamente riguardare tutta l&#8217;azienda, ma può anche essere relativa ad una parte di essa, ovvero il ramo, senza che venga meno quella connessione tra la gestione e la personalità penalmente colpevole.<br />
	Basti pensare che l’influenza negativa di un soggetto condannato ben può riverberarsi sul solo ramo e non sull’intera azienda, come nel caso dell’elemento dell’avviamento, nella specie, espressamente facente parte della cessione del ramo d’azienda di data 11 novembre 2005.<br />
	Deve quindi  ritenersi che anche nella cessione di un ramo di azienda, oltre che ovviamente nella cessione della intera azienda, si realizzi una successione di alcuni elementi soggettivi pur presenti nel singolo ramo, tanto che l’eventuale inquinamento della gestione causato da un amministratore o direttore tecnico (il quale in ipotesi non sia stato trasferito alla cessionaria insieme al ramo di azienda) tuttavia riverberi la sua influenza negativa.<br />
	Una contraria tesi comporterebbe una facile elusione dei divieti di partecipazione, in violazione della disposizione contenuta nel citato art. 75 D.P.R. 554/1999, secondo cui “In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara …”. Infatti, nell’ipotesi di cessione di ramo di azienda, sussiste il rischio del permanere dell’influenza di eventuali cedenti privi dei requisiti di affidabilità, con violazione del divieto nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.</i>”.<br />
	Alla stregua della regola di giudizio appena riferita non possono condividersi le ragioni spiegate dal primo Giudice per respingere l’originaria impugnativa. A nulla rileva infatti che, insieme al ramo di azienda, non vi sia stata anche un transito di personale da un’organizzazione imprenditoriale all’altra, giacché l’ipotetica influenza negativa di un soggetto condannato ben potrebbe riverberarsi sul solo ramo e non sull’intera azienda, come nel caso dell’elemento dell’avviamento, espressamente facente parte della cessione. Anzi, la cessione di tale elemento conferma che il contratto concluso tra la Sgrò e la Icaro Systems ebbe effettivamente ad oggetto un ramo d’azienda, come tale considerato nell’economia del regolamento negoziale e non una sommatoria di beni, come sembra adombrare, in alcuni passaggi la motivazione che sorregge la sentenza impugnata. <br />
	Per analoghe motivazioni non è dirimente che la suddetta cessione abbia riguardato una categoria di lavorazioni estranee all’oggetto specifico della procedura di affidamento della quale si controverte e, tanto meno, che il signor Crescenzo non risulti gravato da alcun precedente penale, posto che la circostanza non incide direttamente sui profili di legittimità al centro del contendere.</p>
<p>8. – Al lume dei superiori rilievi la sentenza impugnata non è immune dalla censure contro di essa rivolte e merita integrale riforma, attesa la mancata riproposizione in giudizio, stante la mancata costituzione della controinteressata Sgrò, dei motivi del ricorso incidentale promosso in prime cure.</p>
<p>9. – Dall’accoglimento della domanda cassatoria discende anche quello della richiesta risarcitoria. A tal proposito il Collegio stima equo liquidare in favore dell’appellante, in conseguenza del pregiudizio subito (consistito nella mancata aggiudicazione per scorrimento), un importo pecuniario, omnicomprensivo in relazione a tutte le voci di danno allegate dalla Martorana, pari &#8211; tenuto conto della non grave colpa dell’amministrazione &#8211; all’8% dell’ammontare, ribassato, dell’offerta formulata dall’appellante. Su tale importo dovranno computarsi gli interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della presente decisione fino all’effettivo soddisfo.</p>
<p>10. – L’U.R.E.G.A. va estromesso dal giudizio, perché carente di legittimazione passiva, in ragione della natura endoprocedimentale dell’attività amministrativa da esso posta in essere (C.G.A. n. 806/2010).</p>
<p>11. – Alla stregua di quanto sopra osservato, ritiene il Collegio di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.</p>
<p>12. – Il regolamento della spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza nei rapporti tra la società appellante e la Provincia regionale soccombente. Vanno invece integralmente compensate le medesime spese processuali tra la Martorana, da un lato, e le altre parti (impresa controinteressata e U.R.E.G.A.).<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>	Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando previa estro-missione dell’U.R.E.G.A. dal giudizio, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e condanna la Provincia regionale di Ragusa al pagamento in favore della società appellante del risarcimento del danno, come liquidato in motivazione.<br />
	Condanna la Provincia regionale di Ragusa alla rifusione, in favore della società appellante, delle spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00); compensa le medesime spese tra le altre parti del giudizio.<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 23 settembre 2010, con l&#8217;intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Gabriele Carlotti, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.</p>
<p align=center>Depositata in Segreteria<br />	<br />
il 05 gennaio 2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-5-1-2011-n-8/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.8</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.13</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-5-1-2011-n-13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-5-1-2011-n-13/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.13</a></p>
<p>Pres. Virgilio &#8211; Est. Carlotti G.C. e G.D.P. (avv. G. Liguori) c/ Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato) sull&#8217;assenza di legittimazione attiva del fideiussore a contestare le operazioni di vendita effettuate dalla società garantita 1. Processo amministrativo &#8211; Fideiussiore &#8211; Legittimazione attiva -Inconfigurabilità 2. Processo amministrativo &#8211; Lite temeraria &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-5-1-2011-n-13/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.13</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-5-1-2011-n-13/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.13</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Virgilio &#8211; <i>Est.</i> Carlotti<br /> G.C. e G.D.P. (avv. G. Liguori) c/ Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;assenza di legittimazione attiva del fideiussore a contestare le operazioni di vendita effettuate dalla società garantita</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo &#8211; Fideiussiore &#8211; Legittimazione attiva -Inconfigurabilità	</p>
<p>2. Processo amministrativo &#8211; Lite temeraria &#8211; Conseguenze &#8211; Risarcimento del danno ex art. 26 c.p.a. &#8211; Danno morale &#8211; Ammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di legittimazione attiva in appello un rapporto di fideiussione, riconducibile alle obbligazioni della società proprietaria di un compendio immobiliare venduto su autorizzazione del Ministro dello Sviluppo Econo-mico, non può fondare alcuna idonea legittimazione a ricorrere avverso gli atti del procedimento di vendita. Infatti in tale ipotesi è ravvisabile esclusi-vamente un interesse di mero fatto, come tale non tutelabile in via giurisdi-zionale.	</p>
<p>2. In caso di riconoscimento giudiziale della temerarietà della lite, l’istante va condannato, oltre al risarcimento del maggior pregiudizio economico subito, anche al danno morale subito dalla controparte per essere stata co-stretta a contrastare l’abuso del processo amministrativo, in violazione dei valori costituzionali tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost..</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, <i>in sede giurisdizionale</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 556 del 2010 proposto dai signori <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>GIUSEPPE COSTANZO</b> e <b>GASPARE DI PAOLA,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>il primo nella qualità di erede del Cavaliere del lavoro Carmelo Costanzo e di liquidatore pro tempore della ZEUTRON S.p.A., nonchè quale socio comproprietario della FIN.IT. S.p.A., società controllanti la R.T.A. REALIZZAZIONI TURISTICO ALBERGHIERE S.p.A. e la F.LLI COSTANZO S.p.A., ed il secondo nella qualità di legale rappresentante della R.T.A. REALIZZAZIONI TURISTICO ALBERGHIERE S.p.A., rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Liguori elettivamente domiciliati in Palermo, via Principe di Villafranca n. 91, presso lo studio dello stesso;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <B>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</B>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, legalmente domicilia;</p>
<p>e nei confronti<br />	<br />
della <B>R.T.A</B>. – <b>REALIZZAZIONI TURISTICO ALBERGHIERE S.p.A., ZEUTRON S.p.A., FIN.IT. S.p.A. e FRATELLI COSTANZO S.P.A</b>., società appartenenti al GRUPPO COSTANZO, già in amministrazione straordinaria, attualmente in liquidazione ai sensi della L. 12 dicembre 2002, n. 273, in persona dei Commissari liquidatori in carica, rappresentate e difese dall’avv. Salvatore Mazza, elettivamente domiciliate in Palermo, via Domenico Trentacoste, n. 89, presso lo studio Allotta;<br />	<br />
e della <B>ITEM S.R.L.</B>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Scuderi e Alberto Giaconia, elettivamente domiciliata in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40, presso lo studio dell’avv. Luca Di Carlo;</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia &#8211; sezione staccata di Catania (sez. II) &#8211; n. 478 dell’8 marzo 2010;<br />	<br />
	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio delle controparti intimate;<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />
	Relatore il consigliere Gabriele Carlotti;<br />
	Uditi alla pubblica udienza del 3 novembre 2010 l’avv. G. Liguori per l’appellante, l’avv. dello Stato Ciani per il Ministero dello Sviluppo economico, l’avv. S. Mazza per la R.T.A. ed altri e l’avv. A. Scuderi per la ITEM;<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. &#8211; I signori Giuseppe Costanzo e Gaspare Di Paola hanno interposto appello avverso la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale  il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, dichiarò inammissibile l’impugnativa, articolatasi in un ricorso introduttivo e in successivi motivi aggiunti, proposta in primo grado dagli odierni appellanti, onde ottenere l’annullamento:<br />	<br />
&#8211; del provvedimento del 7 luglio 2009, prot. 78737, richiamato nell&#8217;avviso pubblicato sul quotidiano &#8220;La Sicilia&#8221; di Catania, col quale il Ministro dello sviluppo economico autorizzò i commissari straordinari della R.T.A. &#8211; Realizzazioni Turistico Albergh<br />
&#8211; dell’aggiudicazione definitiva del predetto complesso turistico alberghiero e del susseguente del decreto di trasferimento. <br />	<br />
2. &#8211; Si sono costituiti, per resistere all’impugnazione, il Ministero dello sviluppo economico, la RTA e le altre società indicate nelle premesse, nonché la Item S.r.l., resasi aggiudicataria del compendio esitato. Tutte le sunnominate controparti hanno concluso per il rigetto dell’impugnazione.<br />	<br />
3. &#8211; All’udienza pubblica del 3 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
4. &#8211; Ai fini della definizione del secondo grado del giudizio è sufficiente riferire che gli appellanti adirono il T.A.R. della Sicilia facendo valere differenziate legittimazioni attive. In particolare, il signor Giu-seppe Costanzo agì nelle qualità di: erede del cav. Carmelo Costanzo, liquidatore della Zeutron S.p.A, in amministrazione straordinaria, socio della predetta Zeutron nonché della Fin. It. S.p.A. in amministrazione straordinaria, società a loro volta controllanti la RTA e la F.lli Costanzo S.p.A., del pari in amministrazione straordinaria; il signor Di Paola allegò, invece, la sua pretesa qualità di legale rappresentante della citata RTA. <br />	<br />
5. &#8211; Il Tribunale etneo, pronunciandosi con sentenza succintamente motivata e richiamando alcuni precedenti di questo Consiglio, ha ritenuto che i ricorrenti fossero carenti di legittimazione attiva.<br />	<br />
6. &#8211; Gli appellanti hanno impugnato la sentenza, contestando, con vari argomenti, la declaratoria di inammissibilità dell’originaria impugnativa e riproponendo, nel merito, le censure in ordine alle presunte illegittimità del procedimento di vendita del complesso immobiliare turistico alberghiero denominato &#8220;La Perla Jonica&#8221;. <br />	<br />
7. &#8211; L’appello è manifestamente infondato e si presta a una definizione con sentenza in forma semplificata.<br />	<br />
	Siccome ampiamente chiarito dal T.A.R., nella motivazione della sentenza gravata, questo Consiglio ha già avuto occasione di esaminare, con riferimento ad altre impugnazioni, molti dei titoli di pretesa legittimazione a ricorrere fatti valere in questa sede dal signor Costanzo. In dettaglio, il C.G.A. ha già chiarito, con dovizia di argomenti, che il signor Costanzo non ha titolo per agire, rispettivamente, quale erede del cav. Carmelo Costanzo, quale socio delle società in amministrazione straordinaria e quale liquidatore delle medesime società (C.G.A. n. 980/2009, nonché le decisioni n. 176/2001, n. 336/2001, n. 187/2009). <br />
	L’appello in esame non offre al Collegio convincenti elementi per discostarsi dai precedenti pronunciati di questo Consiglio i quali, pertanto, vanno ribaditi. <br />
	Tuttavia il signor Giuseppe Costanzo prospetta, in aggiunta a quelli già richiamati, un nuovo titolo di legittimazione attiva, asseritamente riconducibile alla sua qualità di fideiussore delle obbligazioni della società proprietaria del compendio immobiliare venduto.<br />
	Anche a voler idealmente prescindere (ma solo <i>exempli gratia</i>) dalla circostanza, di per sé dirimente sotto il profilo processuale, che a tale qualità il signor Costanzo nemmeno ha accennato nel corso del primo giudizio (difatti, nel contesto del relativo ricorso non è menzionato alcun rapporto di fideiussione e soltanto nel mandato <i>ad litem</i>, apposto a margine, si dà atto di una costituzione “in proprio”, la quale tuttavia risulta obiettivamente riferibile a quella dell’odierno appellante in quanto erede del cav. Costanzo), vale comunque osservare che il rapporto di fideiussione, ancorché preso in considerazione sotto il profilo dell’ipotetico aggravamento della responsabilità contrattuale del fideiussore in conseguenza di una vendita, pretesamente sotto costo, dei beni della società garantita (e, quindi, dell’indebolimento della garanzia patrimoniale offerta da quest’ultima), non può fondare alcuna idonea legittimazione a ricorrere avverso gli atto del procedimento di vendita del quale si controverte. Ed invero, l’interesse del signor Costanzo a scongiurare detto preteso aggravamento della propria responsabilità patrimoniale presenta, al più, la consistenza di un interesse di mero fatto, come tale non tutelabile in via giurisdizionale.<br />
8. &#8211; Per quanto riguarda l’inesistenza di alcuna legittimazione a ricorrere del signor Di Paola, il quale ha allegato di essere l’amministratore in carica della RTA per l’ordinaria amministrazione, il Collegio ritiene di aderire e di fare proprie le succinte, ma condivisibili, considerazioni svolte dal T.A.R., da intendersi qui integralmente richiamate giacché non scalfite dalle contrarie deduzioni dell’appellante. <br />	<br />
9. &#8211; Soltanto per completezza motivazionale devono essere brevemente prese in esame le doglianze di merito, in vista della doverosa condanna in via ufficiosa del signor Giuseppe Costanzo al pagamento di una somma <i>ex</i> art. 26, comma 2, del processo amministrativo (v., <i>infra</i>, il successivo §. 13).<br />	<br />
	Tutte le ulteriori censure dedotte con l’appello sono manifestamente infondate. In dettaglio:<br />
a) non corrisponde al vero che, nella fattispecie, non risulti e non sia stata data contezza della previa acquisizione del parere del comitato di sorveglianza: di detto parere, reso in senso favorevole in data 10 giugno 2009, si fa espressa menzione nelle premesse del provvedimento ministeriale impugnato; <br />	<br />
b) non emerge dagli atti che la vendita bel bene sia stata effettuata sotto costo, nonostante l’esistenza di un pregresso valore stimato della struttura in euro 76.250.000: in realtà, gli immobili, poi aggiudicati alla Item S.r.l., furono dapprima esitati infruttuosamente per ben tre volte e che l’ultimo prezzo a base d’asta fu di 61.763.000 di euro; quindi, in applicazione dell’art. 591, comma 2, c.p.c., l’originario valore di stima, sopra indicato, è stato inevitabilmente ridotto di un quarto onde conseguire l’obiettivo, del tutto coerente con la procedura di liquidazione, di alienare comunque i predetti beni (e, difatti, euro 46.350.000 corrispondono a circa i tre quarti di euro 61.763.000, arrotondati per eccesso a euro 61.800.000 &#8211; evidentemente di tale arrotondamento gli appellanti non possono dolersi);<br />	<br />
c) il provvedimento ministeriale impugnato non è affatto privo di motivazione e la misura del prezzo fissato per la vendita è stata presa esplicitamente in considerazione e ritenuta congrua al lume della richiamata normativa codicistica (ancorché, per un mero errore materiale, sia stato richiamato l’art. 592 c.p.c. in luogo dell’art. 591, comma 2, c.p.c., sopra citato);<br />	<br />
d) agli appellanti, in quanto privi di legittimazione, sia sostanziale sia processuale, a dolersi delle attività dei commissari liquidatori del Gruppo Costanzo in amministrazione straordinaria, non spettava alcun avviso di avvio del procedimento e in ogni caso, alla stregua di quanto sopra riferito circa l’esito negativo delle precedenti aste, può ragionevolmente escludersi in via controfattuale che, quand’anche gli appellanti avessero avuto piena contezza dello svolgimento della procedura in questione, avrebbero potuto suggerire diverse e convenienti soluzioni per conseguire un più alto prezzo di vendita;<br />	<br />
e) di nessun pregio è la censura secondo la quale, a causa della violazione della segretezza della procedura, la comparsa sulla stampa, prima della vendita, della notizia dell’imminente acquisto della struttura alberghiera da parte dell’emiro di Abu Dhabi avrebbe scoraggiato altri investitori locali a presentare offerte, essendo note le capacità economiche del ridetto acquirente. <br />	<br />
	A tale riguardo vale innanzitutto osservare che, dagli atti in possesso del Collegio, non si evince la prova che la Item S.r.l., società acquirente degli immobili in questione, sia riconducibile a certo emiro di Abu Dhabi, ma, ove pure siffatta circostanza fosse comprovata, nondimeno da essa non potrebbero trarsi le conclusioni sulle quali gli appellanti intenderebbero fondare le proprie argomentazioni difensive. In effetti, contrariamente a quanto opinato dai ricorrenti, la procedura in esame non è affatto segreta e, anzi, è soggetta ed è stata sottoposta a regole di massima pubblicità; inoltre, la clausola di riservatezza circa l’identità dell’offerente fu posta, quale condizione per l’acquisto, dalla stessa acquirente (e di ciò si dà atto nella nota dei commissari liquidatori del 29 maggio 2009) e, pertanto, della violazione della stessa potrebbe, al più, dolersi la sola Item S.r.l. e non certo gli appellanti.<br />
	Può inoltre fondatamente dubitarsi, attesi i ripetuti esperimenti di vendita andati deserti (dei quali si è sopra riferito), dell’allegata esistenza di altri innominati imprenditori locali, ipoteticamente interessati all’acquisito della struttura. <br />
10. &#8211; Al lume dei superiori rilievi il Collegio ritiene di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.<br />	<br />
11. &#8211; In conclusione, la sentenza impugnata si rivela immune da vizi denunciati con l’appello e merita integrale conferma.<br />	<br />
12. &#8211; Il regolamento delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.<br />	<br />
13. &#8211; Nel pronunciare sulle spese, come preannunciato, si impone anche la condanna del signor Giuseppe Costanzo, stante la sua totale soccombenza in giudizio e la temerarietà della lite dallo stesso introdotta, al pagamento di un’ulteriore somma, in favore del Ministero dello sviluppo economico e delle costituite società del Gruppo Costanzo, in amministrazione straordinaria, complessivamente considerate. La condanna poggia sulle sopra esposte ragioni manifeste della decisione e sul contrasto delle difese svolte dall’appellante con i richiamati e specifici precedenti di questo Consiglio.<br />	<br />
	Il risarcimento è riconosciuto a fronte del pregiudizio, causalmente riconducibile all’iniziativa giudiziaria intrapresa dal signor Costanzo, in termini di maggiori costi, pubblici e privati, da sopportare nella definizione delle procedure di liquidazione dei beni delle società in amministrazione straordinaria. Inoltre deve essere riparato anche il danno morale delle predette controparti per esser state costrette contrastare l’abuso del processo amministrativo da parte del signor Costanzo, in violazione dei valori costituzionali tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost.. <br />
	A titolo di risarcimento, per le voci sopra indicate, appare equo, tenendo conto della novità dell’istituto applicato (introdotto nell’art. 96, u.c., c.p.c., in virtù dell’art. 45, comma 12, della L. n. 69/2009 e poi riprodotto, ma senza la limitazione temporale di cui all’art. 58, comma 1, della stessa legge, anche nel citato art. 26, comma 2, del Codice del processo amministrativo), disporre la condanna a soli 5.000,00 (cinquemila/00) euro per ciascuna delle suddette due controparti (Ministero dello sviluppo economico e società in amministrazione straordinaria), per complessivi euro 10.000,00 (diecimila/00).<br />
	Analoga condanna non va irrogata nei confronti del signor Di Paola, non sussistendone i presupposti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>	Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.<br />
	Condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore delle controparti costituite delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna controparte costituita, per complessivi euro 15.000,00 (quindicimila/00).<br />
	Ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Codice del processo amministrativo, condanna d’ufficio il signor Giuseppe Costanzo al pagamento in favore del Ministero dello sviluppo economico e delle società controinteressate costituitesi in giudizio, della somma, equitativamente determinata, di euro 10.000,00 (diecimila/00), da ripartire tra le suddette parti in misura uguale. <br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 3 novembre 2010, con l&#8217;intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Filoreto D’Agostino, Gabriele Carlotti, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.<br />
F.to Raffaele Virgilio, Presidente<br />	<br />
F.to Gabriele Carlotti, Estensore</p>
<p>Depositata in Segreteria<br />	<br />
il 05 gennaio 2011</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.10</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-5-1-2011-n-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-5-1-2011-n-10/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.10</a></p>
<p>Pres. Virgilio &#8211; Est. Carlotti Fallimento della Filatura di Campofelice s.p.a. (avv. A. Garilli) c/ Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Avv. Stato) Sui rapporti tra principio di economicità dell&#8217;azione amministrativa e l&#8217;esigenza di tutela dei livelli occupazionali 1. Processo amministrativo &#8211; Interventi straordinari di integrazione salariale &#8211; Controversie</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-5-1-2011-n-10/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.10</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Virgilio &#8211;<i> Est. </i>Carlotti<br /> Fallimento della Filatura di Campofelice s.p.a. (avv. A. Garilli) c/<br /> Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>Sui rapporti tra principio di economicità dell&#8217;azione amministrativa e l&#8217;esigenza di tutela dei livelli occupazionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo &#8211; Interventi straordinari di integrazione salariale &#8211; Controversie &#8211; Sindacato di legittimità g.a. &#8211; Limiti	</p>
<p>2. Lavoro &#8211; Integrazione salariale &#8211; Diniego &#8211; Motivi – Carenza adeguate possibilità di finanziamento &#8211; Legittimità – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di interventi straordinari di integrazione salariale, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sull’esercizio dei poteri pubblici previsti dalla L. 233/91, è circoscritto alle sole ipotesi in cui le valutazioni effettuate dall’amministrazione si presentino palesemente irragionevoli o frutto di un manifesto travisamento dei fatti.	</p>
<p>2. In tema di interventi straordinari di integrazione salariale, è legittimo il d.m. che respinga l’istanza di integrazione poiché priva di concrete e adeguate possibilità di finanziamento. Infatti, seppure l’art. 1 L. 223/91 non precisi espressamente la necessità di indicare le forme di finanziamento dell’intervento di ristrutturazione aziendale, ciò si rende desumibile dal principio di economicità dell’attività amministrativa; principio al quale va riconosciuta la forza e il valore di una vera e propria norma direttamente applicabile, capace di orientare l’interpretazione di tutte le previsioni del diritto positivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.   10/11    Reg.Sent.</p>
<p>N.    1307     Reg.Ric.</p>
<p>ANNO 2007</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione</b> <b>Siciliana,<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 1307 del 2007, proposto dal<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FALLIMENTO DELLA FILATURA DI CAMPOFELICE s.p.a.,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>costituitosi in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Garilli presso il quale è elettivamente domiciliato in Palermo, via Marchese di Villabianca, n. 54;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <B>MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE</B>, costituitosi in persona del Ministro in carica, legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliato in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. della Sicilia &#8211; sede di Palermo (sez. II) &#8211; 20 febbraio 2007, n. 580; <br />	<br />
visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
visto l’atto di costituzione dell’Avvocatura dello Stato; <br />	<br />
vista l’ordinanza interlocutoria n. 915 del 15 ottobre 2009, con la quale si è disposta l’acquisizione agli atti di ulteriore documentazione;<br />	<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
relatore il consigliere Gabriele Carlotti;<br />	<br />
uditi alla pubblica udienza del 23 settembre 2010 l’avv. M. Marinelli, su delega dell’avv. A. Garilli, per la società appellante e l’avv. dello Stato Bucalo per il Ministero appellato;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. &#8211; Con il decreto ministeriale 22 giugno 1995, n. 18111 fu respinta l’istanza di intervento straordinario di integrazione salariale per la durata di due anni (dall’8 marzo 1993 al 7 marzo 1995), connesso a un programma di ristrutturazione aziendale, proposta dalla Filatura di Campofelice S.p.a. (d’ora in poi “Filatura”), operante nel settore dei filati pettinati. La Filatura, con ricorso al T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, impugnò detto provvedimento, nonché tutti gli atti ad esso connessi, chiedendone l’annullamento, col favore delle spese.<br />	<br />
2. &#8211; Il ricorso fu respinto con la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, ora impugnata.<br />	<br />
3. &#8211; Si è costituita, per resistere all’impugnazione, l’Amministrazione statale intimata, contestando tutto quanto dedotto <i>ex adverso</i>.<br />	<br />
4. &#8211; Giova premettere che la motivazione del decreto ministeriale, avversato in primo grado, poggia essenzialmente su due argomenti e, segnatamente, sull’<i>«assenza di assicurazioni sulla finanziabilità del piano predisposto dall’azienda in quanto, a seguito di supplementi istruttori è stato rilevato che il programma di ristrutturazione nell’ottobre 93 non era ancora iniziato anche per il mancato intervento della Regione Siciliana»</i> nonché sulla circostanza che <i>«la modifica del programma per ristrutturazione aziendale presentata dalla azienda in esame, tendente alla concessione dell’intervento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, non risulta supportato da positivi elementi sul piano tecnico istruttorio»</i>.<br />	<br />
	Nel respingere l’impugnativa il T.A.R. ha osservato, in via preliminare, che il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sull’esercizio dei poteri pubblici previsti dalla L. 23 luglio 1991, n. 223 è circoscritto alle sole ipotesi in cui le valutazioni effettuate dell&#8217;amministrazione si presentino palesemente irragionevoli o frutto di un manifesto travisamento dei fatti.<br />
	Tanto premesso, il primo Giudice, passando all’esame del merito della controversia, ha statuito che l&#8217;ammissione alla fruizione del trattamento integrativo (rientrante nel più ampio genere delle sovvenzioni a carattere discrezionale) è subordinata alla ricorrenza di un duplice presupposto, occorrendo, per un verso, che l&#8217;impresa dia compiuta attuazione del programma di ristrutturazione o di conversione aziendale e, per altro verso, sia raggiunto lo scopo di mantenere quantomeno inalterati i livelli occupazionali: sicché &#8211; in mancanza del cumulativo riscontro di entrambi gli indicati elementi &#8211; l&#8217;amministrazione è tenuta a denegare la concessione del trattamento.<br />
	Calando i riferiti principi nella fattispecie, il Tribunale, da un lato, ha rilevato che la Filatura, nell’impugnare il decreto, non aveva denunciato profili di irragionevolezza o di travisamento di fatti, avendo piuttosto la ricorrente operato una generica contestazione della decisione assunta, proponendo una diversa valutazione delle medesime circostanze già sottoposte all’amministrazione; dall’altro lato, il T.A.R. ha ritenuto che il Ministero avesse correttamente valutato, in concreto, gli indici sintomatici dell’inadeguatezza e, comunque, dell’inattendibilità del programma di ristrutturazione proposto dalla Filatura, prima del suo fallimento, non potendo considerarsi estranea all’oggetto degli apprezzamenti riservati all’amministrazione, in ordine alla fattibilità dell’intervento, la necessità di subordinare l’approva-zione del programma all’esistenza di concrete ed adeguate possibilità di finanziamento dello stesso.<br />
	Del resto &#8211; ha soggiunto il Tribunale &#8211; la Filatura non ebbe a smentire la mancanza di idonei elementi di garanzia della fattibilità finanziaria dell’intervento di ristrutturazione aziendale né il mancato sostegno finanziario da parte della Regione siciliana, limitandosi ad allegare l’approvazione, da parte della Regione, di norme le quali, in astratto, ne avrebbero consentito l’intervento.<br />
	A fronte di tale evidenti e irredimibili difetti della proposta sotto il profilo finanziario l’amministrazione non aveva alcun obbligo di disporre un’ulteriore istruttoria né l’infondatezza delle censure formulate poteva reputarsi “sanata” in virtù delle argomentazioni spiegate, nella memoria depositata dalla difesa della curatela fallimentare (costituitasi in luogo della società originariamente ricorrente), giacché quest’ultima recava un’inammissibile estensione del primitivo <i>thema decidendum</i>. <br />
5. &#8211; L’appello della Filatura è affidato ai seguenti mezzi di gravame:<br />	<br />
I) la memoria depositata in pendenza di giudizio dalla curatela non ha introdotto nuovi motivi di censura, ma con essa sono state meramente specificate le censure già dedotte;<br />	<br />
II) al caso in esame ben si attaglia il principio di diritto evocato dal primo Giudice in ordine ai limiti del sindacato giurisdizionale amministrativo, dal momento che il Ministero avrebbe manifestamente travisato i fatti, omettendo di prendere in considerazione elementi, documentalmente provati e asseritamente idonei a dimostrare la praticabilità dell’operazione di ristrutturazione aziendale proposta dalla Filatura. In dettaglio, la Regione Sicilia approvò una disposizione (l’art. 32 della L.R. n. 15/1993) volto al sostegno delle attività aziendali, attraverso il riconoscimento di agevolazioni creditizie, corredate di garanzie regionali e la stessa Regione aveva in seguito stabilito, con propria deliberazione, le modalità e le procedure per l’attuazione della ridetta normativa; inoltre, con decreti dell’Assessorato al lavoro del 3 febbraio 1994, del 22 marzo 1994, del 5 novembre 1994 e del 2 aprile 1995 si era disposta, in favore della Filatura, l’erogazione delle somme necessarie all’anticipazione del trattamento di integrazione salariale;<br />	<br />
III) il Ministero, provvedendo in violazione dell’art. 1, comma 3, della L. n. 223/1991 nella parte in cui si assegna rilievo al mantenimento dei livelli occupazionali, avrebbe omesso di considerare che il complesso programma predisposto dalla Filatura avrebbe consentito la prosecuzione dell’attività e la conservazione della maggior parte dei posti di lavoro;<br />	<br />
IV) il Ministero si è soffermato su un presupposto, cioè la pretesa carenza di garanzie finanziarie dell’intervento proposto, non menzionato dalla normativa di riferimento e, soprattutto, non pertinente <i>ratione temporis</i>, dal momento che la valutazione “diagnostica” dell’ammini-strazione risale al 1995, mentre l’eventuale carenza delle predette garanzie avrebbe dovuto essere valutata in via prognostica, al momento della presentazione dell’istanza, non potendo ridondare in danno della appellante gli accadimenti successivi. In realtà, la Filatura, ben prima dell’adozione dell’atto impugnato, aveva già avviato la realizzazione di quanto programmato (altra circostanza asseritamente ignorata dal Ministero), acquistando nuovi macchinari, adattando le attrezzature e gli impianti esistenti e, specialmente, rioccupando tutto il personale. Tali elementi avrebbero dovuto indurre il Ministero a una valutazione positiva della proposta, con particolare riferimento alle ricadute occupazionali, alla dimensione dell’impresa e alla sua articolazione sul territorio. <br />	<br />
6. &#8211; L’infondatezza, nel merito, dei mezzi di gravame, riferiti <i>sub </i>§.5.II), §.5.III) e §.5.IV)), consente al Collegio di prescindere dall’esame dell’eccezione in rito, dedotta con il primo motivo di appello (con riguardo alla contestata estensione del <i>thema decidendum</i>).<br />	<br />
7. &#8211; Dall’esame degli atti in possesso del Collegio si evince che:<br />	<br />
&#8211; la Filatura formulò l’istanza di integrazione salariale a fronte di un intervento di ristrutturazione del costo stimato di circa 17 miliardi di lire (poi ridotti a 15,5 miliardi e, nella relazione, indicati in 16,942 miliardi);<br />	<br />
&#8211; nel programma di intervento CIGS si precisava che il 70% di detto costo sarebbe stato coperto con i finanziamenti regionali <i>ex</i> art. 32 della L.R. n. 15/1993 e, per il resto, con i proventi della vendita del macchinario usato e con l’apporto di nu<br />
&#8211; tuttavia, al contempo, si precisava che il programma di ristrutturazione non era stato avviato al momento della presentazione dell’istan-za in quanto la Filatura era ancora in attesa <i>“degli sviluppi conseguenti l’operatività dei processi di cui all’a<br />
&#8211; la circostanza del mancato avvio del programma alla data del 9 ottobre 1993 è confermata dagli atti istruttori prodotti dal Ministero, in ragione del fatto che la Regione Sicilia non aveva ancora onorato gli impegni presi;<br />	<br />
&#8211; soltanto con un primo ordine di accreditamento, peraltro relativo all’esercizio 1991, furono erogati dalla Regione Sicilia alla Filatura lire 679.730.250;<br />	<br />
&#8211; detto importo fu in seguito integrato, dapprima, con decreto assessorile del 22 marzo 1994 per lire 694.773.680 e, poi, con lire 306.922.625 (giusta decreto assessorile del 5 novembre 1994) e con lire 306.922.625 (con il decreto assessorile del 2 marzo<br />
	I riferiti documenti, in sostanza, comprovano che &#8211; pur volendo prescindere dalla mancata dimostrazione (che sarebbe stata agevole) dell’effettiva percezione di quanto disposto con i predetti decreti assessorili e anche volendo considerare quanto anticipato dalla Regione Sicilia fino al 1995 (sebbene di siffatti esborsi non dovrebbe tenersi conto qualora si dovesse applicare rigorosamente, <i>ratione temporis</i>, il criterio “prognostico” sul quale si è diffusamente intrattenuta l’appel-lante) &#8211; la Filatura poteva contare su un finanziamento regionale pari complessivamente a lire  1.988.349.180, ossia per un valore numerario ben lontano dal 70% della preannunciata copertura regionale dell’in-vestimento di ristrutturazione programmato, atteso che siffatta copertura finanziaria, anche a voler considerare la stima più bassa dei costi dell’intervento, avrebbe dovuto ammontare quantomeno a 10.850.000.000 di lire.<br />
8. &#8211; Le risultanze documentali sono eloquenti e dimostrano con evidenza la correttezza della decisione ministeriale, la pertinenza delle puntuale argomentazioni sviluppate dal T.A.R. e la consequenziale infondatezza dell’appello. Erroneamente la Filatura insiste sulla tesi della mancata previsione della sostenibilità finanziaria dell’intervento tra i presupposti normativi per l’erogazione della integrazione salariale domandata. Siffatta posizione muove da una carente visione delle regole che governano lo svolgimento dell’attività amministrativa. Ed invero, tutta l’attività dell’amministrazione, inclusa quella erogativa, è retta da molti principi e, tra questi, anche da quello, fondamentale, di economicità che è un diretto precipitato del canone costituzionale di buon andamento. <br />	<br />
	Va precisato, in via generale, che i principi dell’attività amministrativa, parzialmente catalogati nelle previsioni della L. n. 241/1990, ma il cui intero spettro è desumibile in via sistematica e per astrazioni progressive dall’intero ordinamento giuridico, non sono (e ciò vale per ogni altro principio giuridico) enunciazioni programmatiche né mere dichiarazioni di intenti del Legislatore, ma hanno la forza e il valore di vere e proprie norme direttamente applicabili e, come tali, orientano l’interpretazione di tutte le previsioni del diritto positivo e spesso ne integrano i precetti. Nessuna disposizione amministrativa è, insomma, isolata, ma vive inserita in una fitta trama di principi, interni (di rango primario e costituzionale), sovranazionali e internazionali, che ne precisano e ne arricchiscono in via normativa la valenza semantica.<br />
	Tanto doverosamente premesso, mette conto osservare che il principale portato precettivo del principio di economicità dell’azione amministrativa, principio peraltro presidiato da una robusta e articolata disciplina contabile, è di immediata percezione e consiste nel divieto, di carattere generale, di impiegare risorse pubbliche per finanziare attività, opere e interventi che si presentino, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, privi di utilità o di qualunque prospettiva di concreta realizzabilità. In questo senso il vincolo dell’economi-cità delle scelte amministrative, direttamente e pienamente giustiziabile, si configura come un limite interno e immanente di qualunque intermediazione discrezionale della pubblica amministrazione.<br />
	Orbene, atteso quanto sopra premesso in punto di fatto, non vi è dubbio che, nella fattispecie, l’ipotetico, ulteriore riconoscimento dell’integrazione salariale avrebbe probabilmente consentito, ancora per qualche tempo, di sostenere il reddito dei lavoratori della Filatura, ma, sulla scorta di una prognosi assai agevole e indiscutibilmente ragionevole (e formulabile nel 1995 e, ancor prima, nel 1993), ciò sarebbe avvenuto nella totale assenza di qualunque seria possibilità di portare con successo a compimento, nonostante le proroghe, il programma di ristrutturazione programmato per manifesta carenza dei fondi necessari. In sostanza l’integrazione sarebbe stata erogata senza alcuna concreta possibilità di attuare la ristrutturazione aziendale e di superare la crisi irreversibile nella quale versava l’impresa, ovvero, in altri termini,  senza alcuna garanzia di conseguire il principale scopo dell’istituto disciplinato dalla L. n. 223/1991 e dei correlati poteri attribuiti alla amministrazione pubblica.<br />
	Non è insomma necessario che l’art. 1 della L. n. 223/1991 precisi espressamente che devono essere indicate le forme di finanziamento dell’intervento di ristrutturazione aziendale (indicazione peraltro prescritta dai provvedimenti attuativi della previsione) e che l’integrazione salariale non deve essere concessa a fronte di progetti di ristrutturazione imprudenti, altamente inattendibili o, peggio, finanziariamente fantasiosi, perché regole siffatte sono implicate, come chiarito, dal principio generale dell’economicità, che nel suo significato, primario ed elementare, vieta gli sperperi, ossia gli esborsi non proficui di denaro pubblico, quand’anche la spesa improduttiva possa alleviare, sia pure temporaneamente, il pregiudizio economico incontrovertibilmente subito dai lavoratori. Rispetto, dunque, rispetto all’eco-nomicità dell’azione amministrativa &#8211; fatti salvi i diversi assetti del bilanciamento valoriale eventualmente stabiliti a monte dal Legislatore &#8211; l’esigenza di tutelare i livelli occupazionali recede. <br />
9. &#8211; I superiori rilievi portano, insomma, ad escludere che il decreto ministeriale impugnato presentasse i vizi denunciati in primo e in secondo grado, non ravvisandosi alcuna carenza istruttoria e tanto meno un’errata valutazione della (manifesta) assenza dei presupposti per accogliere l’istanza della Filatura.<br />	<br />
10. &#8211; Al lume di tutto quanto osservato e considerato il Collegio ritiene di poter assorbire ogni altra questione, domanda o eccezione, in quanto non rilevanti o ininfluenti ai fini della presente decisione.<br />	<br />
11. &#8211; In conclusione la sentenza impugnata ben resiste alle censure contro di essa formulate e il provvedimento impugnato, all’esito di un’ulteriore vaglio giurisdizionale, si rivela del tutto immune dalle dedotte illegittimità; l’appello, invece, merita reiezione perché infondato. <br />	<br />
12. &#8211; Nonostante l’esito del processo d’impugnazione il Collegio, in via d’eccezione, ritiene giusto compensare integralmente, tra le parti, le spese processuali del secondo grado del giudizio, attese le specifiche peculiarità del caso deciso.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>	Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.<br />
	Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del secondo grado del giudizio.<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 23 settembre 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, presidente, Antonino Anastasi, Gabriele Carlotti, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.<br />
F.to Raffaele Virgilio, Presidente<br />	<br />
F.to Gabriele Carlotti, Estensore</p>
<p>	<br />
Depositata in Segreteria<br />	<br />
il 05 gennaio 2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-5-1-2011-n-10/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.10</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.11</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-5-1-2011-n-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-5-1-2011-n-11/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.11</a></p>
<p>Pres. Virgilio ; Est. Carlotti TURISMO 2000 s.r.l. (Avv. S. Massimino) / ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE e altri (Avv. Stato) sul rispetto del principio di leale cooperazione tra difensori 1. Processo amministrativo – Istanza di rinvio – Per motivi di salute del difensore – Leale cooperazione – Dovere dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-5-1-2011-n-11/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.11</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-5-1-2011-n-11/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.11</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Virgilio ; <i>Est.</i> Carlotti<br /> TURISMO 2000 s.r.l. (Avv. S. Massimino) / ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE e altri (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul rispetto del principio di leale cooperazione tra difensori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Istanza di rinvio – Per motivi di salute del difensore – Leale cooperazione – Dovere dei difensori.	</p>
<p>2. Processo amministrativo – Istanza di rinvio – Accoglimento – Presupposti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art.2 del c.p.a. deriva un dovere di cooperazione che obbliga il difensore, il quale sia nelle obiettive condizioni di non poter comparire per motivi di salute, di rispettare le altrui aspettative di celebrazione del giudizio e comporta anche l’onere di porre in essere ogni attività, meteriale o giuridica, necessaria e sufficiente a rendere ugualmente possibile tale celebrazione o, in alternativa, di giustificare le ragioni dell’indispensabilità del rinvio (indispensabilità che non si esaurisce nella mera allegazione di un ostacolo alla prima udienza). 	</p>
<p>2.Una richiesta di rinvio è sempre meritevole di accoglimento qualora: sia comunicata al giudicante e alle controparti costituite; la comunicazione sia tempestiva in relazione all’epoca di insorgenza della causa del rinvio; si riferisca ad un impedimento insuperabile; con riguardo alla specifica ipotesi di un avvocato, impossibilitato a comparire, che  l’unico difensore di una parte offra un’adeguata giustificazione delle particolari ragioni che, in relazione alla peculiarità della vicenda dedotta in giudizio, ostino alla nomina di un sostituto processuale o di un semplice delegato per l’udienza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.   11/11    Reg.Sent.</p>
<p>N.     108     Reg.Ric.</p>
<p>ANNO  2010<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale,<br />	<br />
</i></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 108 del 2010 proposto dalla <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>TURISMO 2000 s.r.l.,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Massimino, elettivamente domiciliata in Palermo, via Agrigento n. 50, presso lo studio dell’avv. Antonio Pivetti;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>l’ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE, l’UFFICIO GENIO CIVILE DI CATANIA, la SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. DI CATANIA, la CAPITANERIA DI PORTO DI CATANIA e il COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA,</b> in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;</p>
<p>e nei confronti<br />	<br />
dei signori <B>SALVATORE D’AMBRA, RENATA BONAVENTURA, ROSARIO AMMIRANTE</B> e <B>SALVATORE LA ROSA,</B> rappresentati e difesi dall’avv. Domenico Condorelli, elettivamente domiciliati in Palermo, via Rodi n. 1, presso lo studio dell’avv. Ignazio Scardina;<br />	<br />
dei signori <b>ANGELO MANGIAGLI e MARIA GRAZIA MANTEGNA</b>, non costituitisi in giudizio,<br />	<br />
del <B>COMUNE DI ACIREALE</B>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituitosi in giudizio;<br />	<br />
dell’<B>AZIENDA U.S.L. N. 3 DI CATANIA</B>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituitasi in giudizio;</p>
<p>per la revocazione<br />	<br />
della decisione di questo Consiglio n. 1109 del 18 novembre 2009.<br />	<br />
	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
	Visti gli atti di costituzione in giudizio delle controparti;<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />
	Relatore il consigliere Gabriele Carlotti;<br />
	Uditi alla pubblica udienza del 4 novembre 2010 l’avv. dello Stato La Spina per le amministrazioni intimate e l’avv. D. Condorelli per D’Ambra Salvatore ed altri;<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO    e    DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – La Turismo 2000 s.r.l. (d’ora in poi, <i>breviter</i>, “Turismo 2000”) impugna per revocazione la decisione, di estremi specificati nell’epi-grafe, con cui  questo  Consiglio ebbe  ad  accogliere l’appello interposto, dai signori D’Ambra <i>et al.</i>, avverso la sentenza del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. I, dell’8 febbraio 2008, n. 234.<br />	<br />
2. – Si sono costituiti, per resistere, all’impugnazione le controparti indicate nelle premesse, concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.<br />	<br />
3. – All’udienza pubblica del 4 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
4. – Giova premettere ad ogni altra considerazione l’illustrazione dei motivi che hanno condotto il Collegio a decidere sull’impugnazione nonostante l’istanza di rinvio formulata dal difensore della Turismo 2000. Ed invero, in data 3 novembre 2010, ossia il giorno prima dell’udienza di discussione, è stata depositata presso la segreteria di questo Consiglio una nota, a firma dell’avv. Stefano Massimino, recante una richiesta di rinvio della trattazione del processo, così motivata: <i>“… non potendo essere presente all’udienza come sopra fissata per motivi di salute, come da certificazione medica”</i> allegata. In effetti, la predetta istanza risulta corredata da una certificazione medica, datata 30 ottobre 2010, nella quale si dà atto della patologia accusata dal suddetto difensore.<br />	<br />
	Il Consiglio non dubita dell’effettiva sussistenza dell’impe-dimento dichiarato, piuttosto reputa che non sia da accogliere l’istanza di rinvio.<br />
	Le ragioni di tale scelta poggiano sull’interpretazione congiunta dei commi 1 e 2 dell’art. 2 del codice del processo amministrativo. In particolare, il Collegio ritiene che dette disposizioni non impongano al decidente di differire la discussione di un ricorso ogniqualvolta un avvocato si trovi nell’impossibilità di presentarsi personalmente in udienza per assolvere al proprio mandato e ciò anche nell’ipotesi in cui si tratti dell’unico difensore di una parte. In realtà un obbligo del genere, che procede dal generale principio del contraddittorio (v. l’art. 2, comma 1, cit.) e dalle esigenze di tutela del diritto inviolabile alla difesa (v. l’art. 24 Cost.), si configura soltanto nei casi in cui la richiesta di rinvio non sia in contrasto con il dovere di ogni parte di cooperare alla ragionevole durata del processo e si presenti rispettosa del diritto alla difesa delle controparti costituite. In dettaglio, una richiesta di rinvio è sempre meritevole di accoglimento allorquando:<br />
I) sia comunicata al giudicante e alle controparti costituite:<br />	<br />
II) siffatta comunicazione sia tempestiva in relazione all’epoca di insorgenza della causa del rinvio;<br />	<br />
III) si riferisca ad un impedimento insuperabile;<br />	<br />
IV) e, con riguardo alla specifica ipotesi di un avvocato, impossibilitato a comparire, che sia l’unico difensore di una parte offra un’ade-guata giustificazione delle particolari ragioni che, in relazione alla peculiarità della vicenda dedotta in giudizio, ostino alla nomina di un sostituto processuale o di un semplice delegato per l’udienza.<br />	<br />
	Incidentalmente si rileva che, nell’ipotesi di una parte costituita con più difensori, l’impedimento di un solo avvocato non potrà mai condurre a un differimento della trattazione, a meno che non consti in tal senso l’accordo di tutte le parti costituite e sempre che il Collegio giudicante ritenga detta concorde istanza meritevole di positivo vaglio in relazione alla natura e allo stato della controversia.<br />
	In assenza di una o più delle indicate condizioni un’istanza di rinvio, quand’anche sorretta dall’allegazione di un problema di salute, non può essere accolta perché, altrimenti, risulterebbero gravemente vulnerati il richiamato principio di ragionevole durata del processo e il pariordinato diritto delle controparti alla difesa il quale implica sia l’interesse a una decisione celere sia alla previa e tempestiva informazione preventiva di qualunque, eventuale causa di rinvio.<br />
	Nella fattispecie l’istanza dell’avv. Massimino:<br />
a) non è stata comunicata alle controparti costituite (i cui difensori, non a caso, pur prendendo atto dell’impedimento del Collega, si sono opposti alla concessione del rinvio);<br />	<br />
b) non è stata tempestivamente nota al Collegio giudicante, dal momento che la patologia del difensore risulta accertata in data 30 ottobre 2010 e la natura della stessa non avrebbe reso impossibile l’imme-diato inoltro, da parte dello stesso difensore (o di un suo collaboratore di studio), di un fax alla segreteria di questo Consiglio;<br />	<br />
c) soprattutto non reca alcuna motivazione circa le ragioni dell’inop-portunità di far partecipare all’udienza un altro difensore, in qualità di sostituto processuale del <i>patronus</i> ammalato. <br />	<br />
	In sintesi, il dovere di cooperazione obbliga il difensore, il quale sia nelle obiettive condizioni di non poter comparire, di rispettare le altrui aspettative di celebrazione del giudizio e comporta anche l’one-re di porre in essere ogni attività, materiale o giuridica, necessaria e sufficiente a rendere ugualmente possibile tale celebrazione o, in alternativa, di giustificare le ragioni dell’indispensabilità del rinvio (indispensabilità che, per quanto sopra spiegato, non si esaurisce nella mera allegazione di un ostacolo alla presenza in udienza). <br />
	Per le ragioni sopra esposte l’istanza deve essere respinta.<br />
5. – Passando al merito dell’impugnazione, va segnalato, ai fini di una migliore comprensione delle questioni sottoposte alla cognizione del Collegio, che, con la decisione impugnata per revocazione, questo Consiglio ebbe ad occuparsi di una vicenda originata dall’impugnativa avanti al T.A.R. per la Sicilia (proposta dai signori D’Ambra e altri) del verbale della conferenza dei servizi dell’8 maggio 2003, con il quale si era espresso parere favorevole al cambio di destinazione d’uso di un progetto, presentato dalla Turismo 2000, per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva sita in via Scogliera, frazione di Stazzo–Acireale; era stata altresì avversata la concessione edilizia del 4 maggio 2005, n. 26, rilasciata alla predetta società, per la trasfor-mazione di un edificio di civile abitazione in una struttura alberghiera.<br />	<br />
	Il Consiglio, in accoglimento dell’appello interposto, riformò la sentenza che aveva accolto solo in parte le doglianze degli originari ricorrenti e, per l’effetto, statuì che i primi Giudici avevano erroneamente equiparato gli “alberghi” alle “pensioni” e pure che, nella specie, si era in presenza di un surrettizio cambiamento della destinazione urbanistica della zona (da B a C8 o T.U.R.I.) e non al cospetto di un mero cambiamento di destinazione d’uso di un immobile. In dettaglio il Consiglio ha osservato quanto segue: <i>“Osserva, al riguardo, il Collegio che non è revocabile in dubbio che l’impugnata concessione risulta rilasciata per la edificazione di un albergo, completo di realizzazione di servizi accessori (ivi compreso una piscina) e che gli strumenti di pianificazione generale prevedono per la realizzazione di queste opere (al pari di altri impianti produttivi di servizi) la loro ubicazione in aree specificamente deputate a tale scopo, di norma esterne alla zona B del P.R.G ed identificate nella zona territoriale T.U.R.I.; ove tali aree fossero esaurite si può procedere all’individua-zione di altre aree a ciò destinate con la procedura della variante al Piano Regolatore Generale.<br />
	Orbene, gli strumenti urbanistici di carattere generale del Comune di Acireale (P.R.G. e N.T.A.) prevedono specifiche zone territoriali T.U.R.I. destinate ad alberghi; aree, peraltro, non ancora esaurite, mentre la zona B, interessata all’intervento edilizio in questione, è destinata prioritariamente ad usi residenziali, con possibilità di ubicarvi “pensioni” ed “attrezzature ricreazionali”.<br />
	Ciò posto, appare evidente al Collegio che la effettuata equiparazione della “pensione” al “piccolo albergo”, effettuata dai primi giudici per giustificare l’iniziativa edilizia de qua all’interno della zona B, non appare corretta.<br />
	In disparte la considerazione che la concessione impugnata appare rilasciata non per costruire un “piccolo albergo”, devesi, comunque, evidenziare che le pensioni e gli alberghi non si differenziano per il numero di stanze, bensì per la qualità dei servizi offerti ed &#8211; in termini di puntualizzazione concettuale &#8211; in genere, le pensioni sono qualcosa di inferiore agli alberghi (grandi o piccoli che siano) e sono, ormai, in via di esaurimento come strutture contemplate dalla normativa sulla ricettività turistica, in quanto, di fatto, superate da strutture più moderne e maggiormente aderenti agli standards internazionali, quali, ad esempio, il bed &#038; breakfast e la casa vacanza.<br />
	D’altra parte, come sopra evidenziato, la struttura edilizia in contestazione non presenta uno standard inferiore a quello previsto per l’edificazione di un albergo. Ne consegue che il cambio d’uso autorizzato con la concessione gravata in prime cure appare illegittimo, atteso che la localizzazione della nuova struttura non è inserita nell’area ad essa destinata dallo strumento urbanistico generale e che il procedimento seguito non è stato quello che per legge si doveva seguire, ovvero quello della variante (legge regionale n. 10/2000, art. 37), con coinvolgimento della Regione.”</i>.<br />
6. – Tanto premesso, va riferito che la Turismo 2000 sostiene che la ridetta decisione sia affetta da un vizio, ai sensi dell’art. 395, n. 4), c.p.c., consistito nella erronea supposizione di una circostanza di fatto (ossia la vigenza di un divieto di cambio di destinazione d’uso, nelle zone B, da edilizia abitativa a strutture recettive), la cui verità risulterebbe incontrovertibilmente esclusa. Ciò perché, diversamente da quanto opinato da questo Consiglio, l’art. 24 delle N.T.A. del P.R.G.C. di Acireale, rubricato “Cambio di destinazione d’uso”, prevederebbe, tra gli usi ammessi nell’area di interesse, la realizzazione di attrezzature ricettive. Il censurato cambio di destinazione d’uso era, quindi, perfettamente legittimo, giacché consentito dalla locale normativa urbanistica.<br />	<br />
7. – L’impugnazione per revocazione è inammissibile: la Turismo 2000 ha denunciato un errore insussistente e comunque assolutamente non decisivo. Va infatti osservato, siccome chiarito dallo stralcio motivazionale sopra riportato, che questo Consiglio pervenne all’accogli-mento dell’appello in questione sulla base di argomenti giuridici non poggianti, nemmeno in parte, sul citato art. 24 delle N.T.A.. Diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, tale omessa considerazione della richiamata disposizione, lungi dal costituire indizio della pretesa sussistenza di un errore revocatorio, rivela piuttosto l’assoluta irrilevanza della norma ai fini della decisione della controversia. Il Consiglio non ha affatto ignorato la possibilità che l’edificazione di un albergo potesse essere ubicata anche in zona B (<i>“… di norma esterne alla zona B …”</i>), ma – muovendo da una complessiva interpretazione della strumentazione urbanistica generale del Comune di Acireale – è giunto alla conclusione che detta localizzazione, in relazione alla specifica natura dell’intervento progettato dalla società ricorrente, postulasse una preventiva variante del piano regolatore.<br />	<br />
	In conclusione, la Turismo 2000 ha dedotto:<br />
a)	un inesistente errore di fatto;<br />
b)	una circostanza comunque non decisiva;<br />
c)	un’inammissibile censura rivolta contro una questione di diritto (<i>id est</i> l’interpretazione delle N.T.A. del P.R.G.C. di Acireale) relativa a un punto controverso sul quale il Consiglio si è già espressamente pronunciato. A quest’ultimo riguardo va ricordato che, per concorde giurisprudenza, attraverso la revocazione non si possono contestare le motivazioni in diritto che sorreggono la pronuncia impugnata, giacché in questo modo il rimedio straordinario si convertirebbe in un inammissibile terzo grado di giudizio di merito.<br />
8. – Al lume dei superiori rilievi il Collegio ritiene di poter assorbire ogni altra doglianza o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini del presente giudizio.<br />	<br />
9. – Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza e, per l’effetto, la Turismo 2000 deve essere condannata a rifondere euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a ciascuna delle controparti &#8211; ossia, rispettivamente, tutte le amministrazioni difese dall’Avvocatura distrettuale e tutti i soggetti privati costituiti, complessivamente considerati &#8211; per un importo totale di euro 5.000,00 (cinquemila/00).<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>	Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.<br />
	Condanna la società soccombente alla rifusione, in favore delle controparti costituite, delle spese processuali del giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), pari a euro 2.500 per ciascuna controparte costituita, come da motivazione.<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 4 novembre 2010, con l&#8217;intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Filoreto D’Agostino, Gabriele Carlotti, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.<br />
F.to Raffaele Virgilio, Presidente<br />	<br />
F.to Gabriele Carlotti, Estensore</p>
<p>Depositata in Segreteria<br />	<br />
il 05 gennaio 2011</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.40</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-5-1-2011-n-40/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-5-1-2011-n-40/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.40</a></p>
<p>Pres. Amoroso &#8211; Est. Lundini A.L. (avv. A. Liberati) c/ .C.C. e R.G. (avv.ti C.Malinconico, S. Fidanzia e A. Gigliola) in tema di ricusazione ed astensione dei giudici 1. Giustizia amministrativa – Giudici – Obbligo di astensione &#8211; Istanza di ricusazione di tutto il plesso giurisdizionale &#8211; Inammissibilità &#8211; Ragioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-5-1-2011-n-40/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.40</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-5-1-2011-n-40/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.40</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amoroso &#8211; Est. Lundini<br /> A.L. (avv. A. Liberati) c/ .C.C. e R.G. (avv.ti C.Malinconico, S. Fidanzia e A. Gigliola)</span></p>
<hr />
<p>in tema di ricusazione ed astensione dei giudici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Giudici – Obbligo di astensione &#8211; Istanza di ricusazione di tutto il plesso giurisdizionale &#8211; Inammissibilità &#8211; Ragioni 	</p>
<p>2. Concorsi &#8211; Determinazione di non ammissione alla prosecuzione del concorso – Efficacia lesiva – Conseguenza Impugnazione – Termini di decorrenza -Art. 7 T.U. 3/57 – Non rileva – ragioni &#8211; Norma di chiusura.	</p>
<p>3. Responsabilità amministrativa &#8211; Risarcimento del danno – Domanda &#8211; Pregiudiziale amministrativa – Annullamento dell’atto – Non occorre</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di ricusazione e astensione, è inammissibile l’istanza di ricusazione  priva di qualsiasi elemento probatorio, assolutamente generalizzata e riferita ad un organo nel suo complesso, poiché ciò comporterebbe il pericolo di un uso distorto dell’istituto e l’irrimediabile paralisi della funzione giurisdizionale, in tal caso rimessa alla mera volontà di una delle parti.<br />
Quanto all’istituto dell’astensione, al fine di scongiurare ipotesi di denegata giustizia, l’interesse rilevante affinché sorga l’obbligo di astenersi è solo quello personale e diretto di colui che è parte del rapporto processuale, non assumendo tale valenza l’interesse riflesso riguardante allo stesso modo il giudice investito della controversia, così come tutti gli altri appartenenti alla sua stessa categoria.	</p>
<p>2. In tema di concorsi pubblici, la determinazione di non ammissione alla prosecuzione del concorso è atto lesivo ed immediatamente impugnabile nei termini decadenziali previsti dalla legge; pertanto il termine de quo non decorrerà dalla successiva conoscenza dell’atto conclusivo della procedura. Inoltre, sebbene l’art. 7 T.U. n. 3/57 disponga che  il termine per le eventuali impugnative decorre dalla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria in G.U., questa norma deve essere intesa quale norma di chiusura, volta cioè a determinare una presunzione di conoscenza del provvedimento amministrativo, fermo restando tuttavia che i destinatari di atti concorsuali lesivi, che ne abbiano acquisito prima piena conoscenza, devono proporre subito ricorso, senza attendere la pubblicazione in G.U..	</p>
<p>3. In tema di azioni risarcitorie, il risarcimento del danno dal parte del g.a., come forma di tutela dell’interesse legittimo, non necessariamente presuppone il previo annullamento dell’atto amministrativo lesivo, potendo riconoscersi anche indipendentemente dall’impugnazione dell’atto stesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8166 del 2008, integrato da 4 atti di motivi aggiunti, proposto dal</p>
<p>Dott. Alessio Liberati, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alberto Liberati, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso difensore, in Roma, via A. Silvani, 108; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t.; Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, Consiglio di Stato, Avvocatura Generale dello Stato, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, Commissione del Concorso a due posti di consigliere di Stato, bandito con DPCS del 30.3.2006, Commissione del Concorso a due posti di consigliere di Stato, bandito con DPCS del 28.3.2007;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Dott. Claudio Contessa e Dott. Raffaele Greco, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Malinconico, Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio eletto presso Carlo Malinconico in Roma, viale Bruno Buozzi, 109; Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento (ricorso introduttivo)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>-del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2008 di approvazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a due posti di Consigliere di Stato indetto con dpcs del 28/03/2007 (pubblicato nella G.U. &#8211; 4a serie speciale- n. 29 del 10 aprile 2007), la cui notizia è stata data per pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nella G.U. n. 40 del 23.5.2008, 4° serie speciale concorsi;<br />	<br />
-delle prove concorsuali relative al medesimo concorso e dei relativi verbali di correzione degli elaborati, criteri di correzione, graduatorie, provvedimenti di correzione degli elaborati, delibere di ammissione agli orali;<br />	<br />
-del provvedimento di nomina della commissione del concorso;<br />	<br />
-del bando del concorso del 30.3.2006 e del 30.4.2008;<br />	<br />
-dei provvedimenti di ricognizione dei posti vacanti;<br />	<br />
-di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;<br />	<br />
e per la condanna al risarcimento del danno;</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti processuali contenenti motivi aggiunti depositati (dandone notizia all’A.N.M.A, Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, e a tutti i magistrati amministrativi in ragione dell’eventuale interesse a intervenire) il 19.11.2008, 31.3.2009, 30.6.2009, 18.6.2010 e proposti, tra l’altro e in particolare, oltre che per l’annullamento degli atti concorsuali impugnati: per la declaratoria di nullità, inesistenza, nullità derivata degli atti stessi; per l’accertamento del diritto al riconoscimento della maggiore distribuzione del fondo perequativo distribuito tra tutti i magistrati amministrativi ai sensi del DPR 418/93 e delle disposizioni regolamentari e di funzionamento del Consiglio di Presidenza (specie per la parte relativa agli incarichi extragiudiziari) nei limiti della quota derivante dalla redistribuzione una volta assegnata al fondo la parte illegittimamente corrisposta al Dott. Greco e al Dott. Contessa, in ragione della declaratoria di nullità, annullamento, disapplicazione del provvedimento di nomina a Consigliere di Stato ed atti correlati; per l’annullamento del provvedimento di mancato annullamento della nomina da parte del Consiglio di Presidenza della G.A. di cui alla seduta del plenum del CPGA del 27.3.2009, con contestuale trasmissione degli atti alla PCM, notificato in data 6.5.2009 e relativo alle istanze del 29.12.2008, 7.1.2009, 25.2.2009; per l’annullamento del bando di concorso per due posti di Consigliere di Stato pubblicato a seguito del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 9.4.2010 (G.U. del 27.4.2010-4° serie speciale);<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Consiglio di Presidenza della G.A., del Consiglio di Stato, di Contessa Claudio e Greco Raffaele;<br />	<br />
Viste le memorie difensive delle parti;<br />	<br />
Vista l’istanza di sospensione del giudizio e l’istanza di astensione e/o ricusazione;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore designato per l&#8217;udienza pubblica del giorno 15 luglio 2010 il dott. Domenico Lundini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.La controversia in esame riguarda, prioritariamente, gli atti del concorso indetto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 28.3.2007, a due posti di Consigliere di Stato.<br />	<br />
L’istante, Dott. Alessio Liberati, che ha partecipato, con risultato negativo -non essendo stato ammesso alle prove orali- alla suddetta procedura concorsuale, contesta lo svolgimento e l’esito della stessa, nonchè la dichiarazione dei due relativi vincitori, chiedendone l’annullamento. Con successivi motivi aggiunti, da intendersi anche, come precisa il ricorrente stesso, quale “autonomi” ricorsi giurisdizionali, l’istante, oltre a ribadire, precisare e completare le censure mosse (anche in conseguenza dell’accesso ad atti e dell’intervenuta conoscenza di nuovi provvedimenti e documenti), amplia il petitum, chiedendo tra l’altro la declaratoria di nullità degli atti impugnati; il riconoscimento del diritto soggettivo alla redistribuzione delle quote di fondo perequativo ex DPR n. 418/1993; l’annullamento della determinazione, conseguente ad istanze del ricorrente, del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, assunta nella seduta del 27.3.2009, di mancato esercizio del potere di annullamento di nomina, con contestuale trasmissione degli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; l’annullamento del bando di concorso 2010 a due posti di Consigliere di Stato. Il ricorrente chiede poi, anche come autonoma domanda, il risarcimento del danno patito, sotto diversi profili, per effetto degli atti concorsuali contestati.</p>
<p>2.Premesso quanto sopra, rileva il Collegio che è pregiudiziale all’esame, da parte del Collegio stesso, delle diverse questioni, sopra sinteticamente riferite, prospettate in ricorso e nei motivi aggiunti, la delibazione della richiesta di astensione-ricusazione presentata dal ricorrente con apposita istanza depositata il 19.4.2010 e con argomentazioni anticipate e ribadite anche nel ricorso e nei motivi aggiunti (cfr. da ultimo quelli, riassuntivi, depositati in data 18.6.2010).<br />	<br />
L’istante sostiene, nella sostanza –facendo valere le argomentazioni che seguono anche come motivi di illegittimità degli atti impugnati- che vi sarebbe una generalizzata incompatibilità dei magistrati del plesso TAR-Consiglio di Stato a giudicare su una controversia riguardante altri magistrati amministrativi e comunque prove concorsuali per l’accesso alla relativa carriera, in presenza di particolari ed anomale circostanze determinanti nella specie compromissione del principio di rilevanza costituzionale e comunitaria di imparzialità e terzietà del giudice (artt.3, 24 e 111 Cost. ; art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, recepito dal Trattato di Lisbona).<br />	<br />
Al riguardo lamenta: <br />	<br />
&#8211; la commistione ex lege delle figure dei magistrati del Consiglio di Stato da un lato componenti (ai sensi del DPR n. 68/1983) della Commissione di concorso a posti di Consigliere di Stato e dall’altro Presidenti dell’Organo giurisdizionale (e delle rela<br />
&#8211; l’incompatibilità riveniente dalle concomitanti circostanze che il Presidente p.t. del Consiglio di Stato, che ha anche esercitato azione disciplinare nei confronti del ricorrente, è altresì membro della Commissione di uno dei concorsi contestati dal Li<br />
&#8211; l’incompatibilità generalizzata dei magistrati del CdS perchè dovranno giudicare su atti riguardanti colleghi (con i quali lavorano fianco a fianco) in questa sede controinteressati o costituiti in giudizio o parti dello stesso (come il Segretario Gener<br />
&#8211; i rapporti di lavoro dei controinteressati con i magistrati del CdS, con i quali compongono le Sezioni e le Adunanze, hanno rapporti “costanti e presumibilmente cordiali, se non di vera e propria amicizia” (cfr. pag. 14 dei 4° mot. agg.ti);<br />	<br />
&#8211; in più, che lo stesso difensore dei controinteressati è un ex Consigliere di Stato, e che l’Avvocatura dello Stato è anch’essa coinvolta nella vicenda in quanto uno dei controinteressati in ricorso contro precedente concorso(R. Giovagnoli) vi prestava s<br />
<br />	<br />
3.Stante quanto sopra, è evidente che l’istanza ricusatoria e gli assunti del ricorrente, nella parte in cui postulano un obbligo di astensione nei confronti di tutti i magistrati del Consiglio di Stato ed addirittura di tutti i magistrati del plesso TAR-CdS, con conseguente ricusazione generalizzata ex artt. 51 e 52 c.p.c., è inammissibile poiché, per giurisprudenza consolidata, non è configurabile alcuna causa di ricusazione che sia riferibile non a una o più persone fisiche componenti di un organo giurisdizionale, ma all&#8217;organo nel suo complesso, in quanto ciò comporterebbe il pericolo di un uso distorto dell&#8217;istituto e l&#8217;irrimediabile paralisi della funzione giurisdizionale, rimessa alla mera volontà di una delle parti (vedi CdS, IV, 20.7.2007, n. 4100; Cass. civ., 26 gennaio 2004, n. 6; Cass. Civ, III, n. 24612/2007; CdS, 28.5.2009, n. 3346). <br />	<br />
Per altro verso l’istanza è in questa sede inammissibile laddove coinvolge i giudici del grado di appello o comunque magistrati che nessuna funzione giudicante potrebbero assumere nella particolare vicenda contenziosa all’esame.<br />	<br />
Inconferente è poi l’istanza stessa nella parte in cui contesta, oltretutto per coinvolgimento in altro giudizio contro precedente concorso, la posizione dell’Avvocatura dello Stato (che invece nel caso in esame correttamente assume, peraltro ex lege, il patrocinio delle Amministrazioni intimate), mentre assolutamente aprioristico e del tutto indimostrato appare l’adombrato riferimento a rapporti di possibile condizionamento dei magistrati investiti delle controversie in questione in relazione alla qualità di ex consigliere di Stato del difensore dei controinteressati.<br />	<br />
Inoltre, l’istanza di ricusazione è assolutamente generica (e talora anche ipotetica e dubitativa) e priva di qualsiasi elemento probatorio nel riferimento a rapporti di amicizia tra i controinteressati (o i magistrati costituiti in giudizio o parti dello stesso) e gli altri magistrati competenti per la decisione sulle cause concernenti la complessa vicenda contenziosa instaurata dal ricorrente.<br />	<br />
Invero, gli istituti dell’astensione e della ricusazione valgono e sono azionabili per casi specifici, nominati e tassativi, in presenza di circostanze giustificative caratterizzanti ogni singolo giudizio, di modo che sono ad esempio nella specie incompatibili a giudicare i magistrati che sono stati componenti della commissione del concorso contestato, ma non certamente tutti gli altri che con essi, o con i controinteressati, abbiano avuto meri rapporti di lavoro o anche, ove non concretizzanti “abituale commensalità”, di collaborazione scientifica.<br />	<br />
Al riguardo il Collegio ritiene di dover richiamare l’ordinanza del CdS, IV, n. 3346/2009 (intervenuta in parallelo giudizio pure instaurato dall’odierno ricorrente) in cui è stata condivisibilmente affermata l’irrilevanza delle “normali ed ordinarie relazioni tra componenti dello stesso organo giurisdizionale che, pacificamente, per la giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite , non incidono sulla indipendenza e terzietà del giudice”.<br />	<br />
Sul punto è stata richiamata “la decisione n. 5126 del 10 aprile 2002 che ha ritenuto compatibile con la Costituzione, articoli 3 e 24, la disciplina del regime disciplinare dei magistrati amministrativi perché è loro concessa la tutela giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale ed al Consiglio di Stato in secondo grado”, avendo così affermato, la Corte di Cassazione, in modo chiaro ed esplicito, “la legittimità di un regime normativo che prevede la decisione da parte di magistrati amministrativi sulle questioni controverse concernenti altri magistrati amministrativi”.<br />	<br />
Si condividono poi, in particolare, gli ulteriori seguenti passaggi della suddetta ordinanza, ove si rileva quanto segue:<br />	<br />
“Parimenti significativa è la decisione n. 17823 del 22 agosto 2007 che ha ribadito un costante orientamento delle Sezioni Unite precisando in particolare che l’autonomia e l’indipendenza del potere giudiziario nelle sue diverse articolazioni conduce alla attribuzione delle questioni amministrative e giurisdizionali che attengono alla giurisdizione a soggetti inseriti nel medesimo sistema giudiziario .Ne discende che necessariamente i giudici , e gli organi amministrativi composti in prevalenza da magistrati , che gestiscono carriera e professionalità dei giudici sono coinvolti in valutazioni e giudizi che riguardano tutta la categoria , o interessi di categoria”. <br />	<br />
“Questo sistema è stato ritenuto non solo dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione ma anche dalla Corte Costituzionale compatibile con la Costituzione.”<br />	<br />
“Nel sistema legislativo vigente che, con equilibrio a giudizio del Collegio, ha prescelto di evitare deroghe ai criteri generali di riparto della giurisdizione, è quindi fisiologico che i magistrati ordinari giudichino dei reati commessi dai colleghi e contro i colleghi nonché delle conseguenti azioni risarcitorie, che i magistrati amministrativi decidano i ricorsi dei loro colleghi, i magistrati tributari si pronuncino sulle cause tributarie concernenti specifici aspetti della categoria e che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si pronuncino sui procedimenti disciplinari attivati nei confronti di magistrati anche appartenenti alla Corte di Cassazione.”<br />	<br />
Non possono quindi condividersi gli assunti dell’istante volti a contestare in radice la possibilità del plesso TAR-CdS di decidere legittimamente, ponendosi come giudice terzo ed imparziale, su controversie riguardanti altri magistrati amministrativi, con particolare riferimento a quelle relative ai concorsi per l’accesso ai ruoli della stessa magistratura. Il sistema invero, anche per casi del genere, ha in se stesso lo strumento per ovviare ad eventuali specifici condizionamenti, ed esso consiste appunto nei rimedi dell’astensione o della ricusazione esperibili in riferimento però a singoli e ben individuati componenti dei collegi decidenti e non nei confronti dell’intera categoria attraverso prospettazioni di incompatibilità “di massa”.<br />	<br />
Le considerazioni sin qui svolte, come anche enunciato nella ripetuta ordinanza n. 3386/2009, trovano del resto “conferma decisiva nella pronuncia n. 78 del 21 marzo 2002 della Corte Costituzionale che , proprio esaminando l’istituto della ricusazione anche con riguardo all’articolo 6, primo comma, della Convezione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, ha affermato che sono legittimi diversi sistemi normativi diretti ad assicurare la imparzialità del giudice e la sua terzietà, nell’ambito dei quali rientrano gli istituti della astensione e della ricusazione, ma che non si può ritenere che la semplice appartenenza del ricusato e dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione allo stesso collegio giudicante, e tanto meno allo stesso ufficio giudiziario o alla stessa sezione del medesimo, costituisca causa di compromissione dell’imparzialità dei decidenti. I motivi di ricusazione concernono uno specifico processo ed uno o più giudici individualmente considerati, in relazione a situazioni specifiche che li riguardano, senza investire gli altri magistrati che pur facciano parte dello stesso ufficio e dello stesso collegio i quali dunque conservano una posizione di piena imparzialità (e il dovere corrispondente) allorquando sono chiamati a decidere sulla ammissibilità e sulla fondatezza della ricusazione medesima. Né può dirsi che la consuetudine a giudicare a fianco di altri magistrati, nell’ambito dello stesso ufficio e dello stesso collegio, costituisca, di per sé sola, elemento tale da intaccare la imparzialità di chi decide sulla ricusazione di uno dei componenti di questo , sul presupposto del costituirsi di una sorta di solidarietà di collegio”.<br />	<br />
Ha soggiunto, inoltre, la Corte Costituzionale nella stessa decisione che “la maggiore o minore frequenza con la quale un magistrato si trovi a far parte di un collegio insieme a determinati altri magistrati non riduce di per sé questa indipendenza del singolo nell’ambito dell’organo collegiale”.</p>
<p>4.L’istanza ricusatoria è peraltro anche basata sull’assunto che tutti i magistrati amministrativi (ivi compresi evidentemente quelli componenti il presente Collegio giudicante) sarebbero legittimati ad intervenire in giudizio avendo un “interesse” diretto nella controversia, rilevante ex art. 51 c.p.c., sia sotto l’aspetto economico, in quanto in caso di accoglimento del ricorso avverso le impugnate nomine di Consiglieri di Stato, avrebbero un automatico incremento patrimoniale per diversa distribuzione del fondo perequativo ex DPR 418/93 (che sarebbe diviso tra un inferiore numero di magistrati), sia sotto il profilo della carriera (da un lato, per accelerazione dei tempi di scorrimento dei ruoli del CdS cui si può accedere per anzianità e, dall’altro, per riassegnazione degli incarichi già conferiti ai magistrati illegittimamente nominati), sia per “ragioni di legittimazione concorsuale” a causa della rimessione a concorso dei posti assegnati, cui ogni magistrato potrebbe avere interesse.<br />	<br />
Al riguardo, premesso che l’interesse nella causa, rilevante ai fini dell’obbligo di astensione ai sensi dell’art. 51 comma 1 n. 1) c.p.c., è solo quello personale e diretto di colui che è parte vera e propria del rapporto processuale (nemo iudex in causa propria), va rimarcato che non assume tale valenza l’interesse riflesso riguardante allo stesso modo il giudice investito della controversia così come tutti gli altri appartenenti alla sua stessa categoria. Tale esegesi si impone per evitare che, in taluni casi, si incorra nella denegata giustizia perché, diversamente opinando, si finirebbe per non trovare un giudice privo di ogni interesse, anche soltanto riflesso, specialmente in caso di controversie aventi ad oggetto questioni generali sul trattamento economico dei magistrati. E’ stato così affermato che “le norme sull&#8217;astensione e sulla ricusazione del giudice &#8211; che servono per ovviare all&#8217;inconveniente della mancanza di imparzialità del giudice &#8211; non contemplano il caso eccezionale in cui tutti i magistrati in quanto tali possono vedere applicati a loro medesimi il principio di diritto che nello svolgimento del loro ufficio ritengono di dover enunciare, nel qual caso è giocoforza che la controversia sia conosciuta dal suo giudice naturale, precostituito per legge” (Tar Lazio, I, n. 563 del 15.7.1981).<br />	<br />
Per altro verso, mentre i suddetti interessi di carriera e concorsuali non sono affatto automaticamente consequenziali all’annullamento delle nomine in questione, presupponendo essi, per ogni magistrato, il filtro di una valutazione propria il cui esito non necessariamente è nel senso del riconoscimento degli interessi stessi, la questione della maggior quota di fondo perequativo, così come genericamente prospettata (ed a parte l’assorbente rilievo per cui, come già detto, trattandosi semmai di interesse dell’intera categoria, esso non può valere come causa di astensione del singolo magistrato), fa riferimento a concetti incerti, dal momento che il sistema di funzionamento del fondo di perequazione, costituito da una quota dei proventi degli incarichi extragiudiziari dei magistrati, vede questi ultimi nella possibile doppia veste di beneficiari e di alimentatori del fondo stesso. Per cui, non necessariamente la cessazione dal servizio di un magistrato (in ipotesi beneficiario di un gran numero di incarichi) determina l’aumento delle quote distribuite ai suoi colleghi, potendo anche accadere il contrario.<br />	<br />
Fermo restando quanto sopra, non si vede oltretutto quale interesse abbia il ricorrente a prospettare ragioni d’incompatibilità connesse ad un condizionamento dei giudici per un asserito interesse che dovrebbe semmai portarli proprio ad accogliere il ricorso e non certamente a respingerlo.<br />	<br />
Per le ragioni predette, l’istanza ricusatoria, anche sotto il profilo sopra esaminato, è da considerarsi inammissibile.</p>
<p>5.Il ricorrente, peraltro, propone l’istanza ricusatoria anche con specifico riferimento ad un componente del presente Collegio giudicante, deducendo infatti, nei confronti del Presidente Bruno Amoroso, ragioni di incompatibilità, astensione e ricusazione, ex artt. 51 e 52 c.p.c. e 47 del RD n. 642/1907, sul rilievo che lo stesso magistrato in passato avrebbe composto (per singoli o diversi anni) la III sezione del Consiglio di Stato o le Adunanze Generali unitamente ad altri magistrati (o ex magistrati), nominativamente indicati, ora coinvolti nel presente contenzioso -in quanto (Consiglieri Giacchetti, De Cesare, Barbagallo, Mastrandrea, Cappugi, Branca, Barra Caracciolo, Poli, Luce) parti (o “parti originarie”) del giudizio in qualità di componenti del CPGA, ovvero (Avv. Malinconico) difensore dei controinteressati nel giudizio stesso, ovvero ancora (Cons. Anastasi) in quanto autore del provvedimento impugnato in giudizio connesso e parte intimata in qualità di Segretario Generale, oppure (Pres. Salvatore) Presidente del Consiglio di Stato, o infine membri della Commissione (Pres. de Roberto e Pres. Schinaia). Inoltre, sempre a dire del ricorrente, il Pres. Amoroso avrebbe rapporti di amicizia e di conoscenza con tutti i magistrati del CdS costituiti a vario titolo in giudizio e con quelli già ricusati in giudizio connesso, ed infine avrebbe “paventato precedentemente al giudizio la possibilità che il ricorso sia privo di interesse, anticipando così il giudizio”.<br />	<br />
Al riguardo il Collegio deve anzitutto rilevare quanto segue.<br />	<br />
La disciplina (vigente ratione temporis ed applicabile dunque nella presente fattispecie) del procedimento di ricusazione dei magistrati amministrativi si rinviene negli artt. 47 e segg. del r.d. n. 642 del 1907, avente natura legislativa (cfr. da ultimo Corte cost. 9 dicembre 2005, n. 441), applicabile ai giudizi innanzi al T.a.r. a mente dell&#8217;art. 19, co. 1, l. n. 1034 del 1971.<br />	<br />
Secondo l&#8217;art. 47 r.d. n. 642 cit. solo le cause che danno luogo alla ricusazione sono individuate mediante rinvio al codice di procedura civile, restando la procedura della ricusazione disegnata dai successivi articoli del medesimo r.d. (cfr. ex plurimis CdS sez. IV, 17 febbraio 2000, n. 911, 19.6.2007, n. 3308; n. 3346/2009);<br />	<br />
Ai sensi degli artt. 48 e 50 del r.d. n. 642, l&#8217;istanza di ricusazione deve indicare rigorosamente i motivi di ricusazione ed i mezzi di prova delle circostanze che fondano tale richiesta, essa viene decisa dallo stesso giudice adito e non determina la sospensione del processo.<br />	<br />
Pertanto detta istanza, secondo la pacifica giurisprudenza amministrativa formatasi nella vigenza della normativa suddetta, può essere delibata, quantomeno in relazione alla sua ammissibilità &#8211; ovvero all&#8217;esistenza di tutte le condizioni prescritte dalla legge concernenti non solo gli adempimenti delle formalità di rito, ma anche la rappresentazione di una fattispecie legale idonea ad incardinare la disamina nel merito del prospettato incidente nonché l&#8217;adempimento dell&#8217;onere della prova &#8211; anche con la presenza nel collegio del o dei magistrati ricusati (cfr., tra le altre, le decisioni sopra citate; vedi anche Co. Cost., ord. n. 115/2005).<br />	<br />
Alla stregua di tali principi rileva il Collegio che l’istanza in questione è manifestamente infondata e dunque inammissibile, da un lato perché priva di qualsiasi elemento probatorio su circostanze e fatti rilevanti per integrare una delle fattispecie legali tipiche individuate dall’art. 51 c.p.c., essendo dedotto come elemento di prova solo la sussistenza di normali e ordinarie relazioni di appartenenza (irrilevanti in quanto tali ai fini pretesi, non incidendo esse, come già sopra evidenziato, sull’imparzialità e terzietà del giudice) agli stessi organi e collegi giudicanti. Invero la mera conoscenza è ben diversa dall’amicizia (di cui non v’è prova ed a cui fa generico riferimento l’istante) e dalla commensalità eventualmente rilevante ex art. 51 n. 2 cpc.<br />	<br />
Da un altro lato, la manifesta infondatezza riguarda lo stesso riferimento all’asserita “anticipazione del giudizio” (sub specie di carenza di interesse al ricorso), trattandosi di affermazione dell’istante del tutto generica e priva di ogni sia pur minimo elemento di specificazione e di prova, in manifesto e sicuro contrasto dunque con l’art. 48 comma 2 del ripetuto RD n. 642/1907.</p>
<p>6.L’istanza ricusatoria è conclusivamente inammissibile, sotto tutti i profili esaminati.<br />	<br />
La declaratoria d’inammissibilità della domanda suddetta esime il Collegio dal disporre la condanna del ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 50 comma 2 del RD n. 642, essendo essa sanzione prevista, nella norma citata, per il rigetto della domanda (e non anche per la pronuncia d’inammissibilità della stessa all’esito di preliminare delibazione).<br />	<br />
Alla medesima stregua poi di quanto rilevato nei punti che precedono, soggiunge il Collegio che non sussiste alcuna ragione per investire della questione di illegittima attribuzione legislativa della competenza giurisdizionale al G. A. (per le controversie della specie), in asserita violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost. e dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, gli organi di giustizia comunitari e/o la Corte Costituzionale, come richiesto dal ricorrente nel presupposto, come si è visto erroneo ed infondato, di una lesione del suo diritto ad essere giudicato da un giudice imparziale e terzo, e nella implicita prospettiva, vietata dall’art. 102 Cost., dell’individuazione di un giudice, per le controversie come quella all’esame, speciale o straordinario.<br />	<br />
Per le stesse ragioni di palese irrilevanza e di manifesta infondatezza dei rilievi che ne sono alla base, ritiene altresì il Collegio di non accedere alla richiesta (depositata in giudizio il 15.4.2010) di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di una causa pregiudiziale che sarebbe stata proposta dal medesimo ricorrente (avverso la decisione del CdS n. 3349/2009 correlata alle questioni che vengono in questa sede all’esame) innanzi alla CEDU e relativa alla legittimità e compatibilità con la normativa comunitaria della c.d. giurisdizione domestica (del giudice amministrativo) sui concorsi per l’accesso alla magistratura amministrativa e giudizi correlati. Soggiunge d’altra parte il Collegio che il ricorso dell’istante alla CEDU nemmeno risulta essere stato depositato nel presente giudizio, con conseguente impossibilità per il Tribunale di valutare esattamente, direttamente e specificamente l’eventuale rilievo delle questioni prospettate.</p>
<p>7.Per connessione con le questioni sopra esaminate, riguardanti problematiche in senso lato d’imparzialità, terzietà e non condizionamento del giudice chiamato a decidere, ritiene il Collegio di dover subito esaminare il profilo di censura, prospettato nei primi motivi aggiunti del 19.11.2008, con i quali si contesta l’asserita violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo “anche sotto il profilo della mancata assegnazione automatica dei fascicoli, che vengono invece assegnati con meccanismi che non garantiscono la totale casualità delle attribuzioni ai singoli giudici”. <br />	<br />
Al riguardo rileva il Collegio che trattasi di doglianza del tutto generica e quindi inammissibile, da un lato omettendo il ricorrente di allegare fatti e motivazioni specifici a supporto e precisazione dell’indicato rilievo, ed avuto riguardo, dall’altro, alla circostanza che la detta censura appare anche formulata in un momento ben anteriore a quello di assegnazione del fascicolo al magistrato relatore e quindi in assenza del (e senza riferimento al) provvedimento di assegnazione.</p>
<p>8.Posto quanto sopra, può ora procedersi all’esame del ricorso, il quale tuttavia, con riferimento all’impugnativa degli atti concorsuali, è irricevibile per tardività, alla stregua delle seguenti considerazioni:<br />	<br />
a)il ricorrente non è stato ammesso alle prove orali del concorso di cui trattasi. La determinazione di non ammissione alla prosecuzione di un concorso è atto lesivo ed immediatamente impugnabile nei termini decadenziali previsti dalla legge (cfr. CdS, V, n. 7683/2009; n. 2968/2008; n. 5507/2005). E’ pacifico che all’istante, a seguito di richiesta scritta in data 11.12.2007, è stato tempestivamente consentito (in data 28.12.2007) l’accesso, per il concorso 2007che ne occupa, ai seguenti atti concorsuali: elaborati dei candidati ammessi alle prove orali e dell’interessato; relativi verbali di correzione; criteri di giudizio della Commissione; graduatorie predisposte per la valutazione dei titoli; graduatorie relative all’esito degli scritti. Sulla base di tali atti l’interessato ha potuto redigere un articolo (“La valutazione delle prove di concorso”) comparso sui numeri di marzo-aprile 2008 della rivista “Lexitalia”, in cui tra l’altro sono state formulate considerazioni specifiche e critiche in ordine alle modalità valutativo-motivazionali seguite nel concorso in questione, anche con riferimento agli elaborati dei vincitori. Ebbene, a prescindere dalla pubblicazione della graduatoria, il termine per l’impugnativa del concorso decorreva comunque dal momento della conoscenza piena ed effettiva degli atti lesivi. L’interessato, già al momento dell’istanza 11.12.2007 (in cui mostrava di conoscere anche il nominativo degli attuali controinteressati), o quanto meno all’esito della stessa (in data sicuramente anteriore al marzo 2008) , conosceva gli elementi essenziali degli atti concorsuali lesivi della sua posizione ed era in grado di proporre tempestivo ricorso avverso gli stessi, salva la possibilità di eventuale integrazione dell’impugnativa con motivi aggiunti a seguito di successiva conoscenza di altri atti e documenti concorsuali. In ogni caso la conoscenza piena della sua esclusione dalle prove orali e dell’individuazione dei vincitori non può farsi risalire ad epoca successiva a quella (marzo 2008) di pubblicazione dell’articolo suddetto (cui i controinteressati tra l’altro già in data 10.4.2008 hanno fatto espresso riferimento in un esposto al Consiglio di Presidenza). <br />	<br />
Il ricorso è stato notificato in data 17 luglio 2008 e quindi ben oltre il termine di decadenza decorrente da una qualsiasi delle date predette;<br />	<br />
b)per di più, sussistono elementi presuntivi (tempo decorso dalla conclusione del concorso e dall’approvazione del suo esito con DPCM in data 8.1.2008, appartenenza del ricorrente in qualità di giudice di Tar allo stesso plesso giurisdizionale di cui i controinteressati sono entrati a far parte come giudici di appello; esercizio delle funzioni da parte di queste ultimi ad avvenuta nomina, con pubblicazione delle relative decisioni ed ordinanze) i quali convergono nel senso dell’avvenuta conoscenza da parte del ricorrente stesso della nomina dei controinteressati, all’esito del concorso, da tempo sicuramente anteriore ai 60 gg. precedenti la proposizione del gravame in trattazione;<br />	<br />
c)il termine di decadenza per l’impugnativa di un concorso non può decorrere poi dalla conoscenza dell’atto conclusivo della procedura (approvazione della graduatoria ed indicazione dei vincitori) per il candidato escluso dalla procedura stessa in una fase intermedia e che non sia tempestivamente insorto contro l’atto di esclusione (cfr. CdS, V, 22.3.1999, n. 309; TAR Emilia Romagna, BO, 2.4.2009, n. 380). In casi del genere l’esclusione, ove conosciuta, va subito impugnata, salva la proposizione di motivi aggiunti contro gli atti successivi (vedi CdS, VI, n. 4623/2007);<br />	<br />
c)non rileva quindi, ai fini della tempestività del ricorso, l’impugnativa del decreto di approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori di cui è stata data notizia sulla G.U. del 23.5.2008. Invero, seppure l’art. 7 del T.U. n. 3/57 prevede che il termine per le eventuale impugnative decorre da tale pubblicazione, questa norma dev’essere intesa quale norma di chiusura, volta cioè a determinare una presunzione di conoscenza del provvedimento amministrativo, fermo restando tuttavia che i destinatari di altri atti concorsuali lesivi, che ne abbiano, come nel caso del ricorrente, acquisito prima, in qualsiasi altro modo, piena conoscenza, devono subito proporre ricorso contro gli atti stessi senza attendere la pubblicazione, in G.U., dell’avviso dell’intervenuta approvazione della graduatoria ed indicazione dei vincitori e salva la proposizione di successivi motivi aggiunti al momento della conoscenza di tali ulteriori determinazioni;<br />	<br />
d)né a fondare la tempestività del ricorso può valere nella specie il riferimento del ricorrente alla necessità di conoscenza della motivazione degli atti, per la decorrenza del termine d’impugnativa degli stessi, dato che, a seguito della domanda di accesso dell’11.12.2007 e di tutti gli altri elementi sopra rilevati, l’istante aveva sicuramente conseguito piena conoscenza (ben prima dei 60 gg. precedenti il ricorso stesso) degli elementi essenziali degli atti lesivi (autorità emanante, data e contenuto dispositivo), potendone pertanto valutare profili eventuali d’illegittimità sufficienti per la proposizione del gravame, salva l’integrazione dello stesso, con motivi aggiunti, all’esito della conoscenza di vizi successivamente emersi;<br />	<br />
e)infine, non può riconoscersi il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile. Quest’ultimo, invero, secondo pacifica giurisprudenza, può essere accordato in presenza di contrasti giurisprudenziali, difficoltà obiettive d’interpretazione delle leggi, situazioni fattuali complesse ed incerte, novità delle questioni (cfr. CdS, V, 15.2.2010, n. 808), ma nella specie tali elementi non sussistono, non potendosi nemmeno ritenere che il ricorrente, magistrato amministrativo e studioso di diritto, possa essere stato indotto in errore, a fronte di chiari dati normativi, dal comportamento dell’Amministrazione, in proposito dovendosi oltretutto rilevare che sia la nota del Segretario Generale prospettante decorso dei termini per l’impugnativa, che il diniego di accesso ad atti (circostanze richiamate dall’istante a supporto della richiesta di rimessione in termini) sono intervenuti nel mese di luglio 2008 (quando i termini per il ricorso introduttivo erano già scaduti) e non hanno quindi in alcun modo influito sul ritardo di presentazione del ricorso stesso.<br />	<br />
L’impugnativa degli atti del concorso, formulata nel ricorso e nei motivi aggiunti, sia con riferimento ai profili di radicale illegittimità della procedura, sia con riguardo ai vizi dedotti in relazione all’ammissione dei controinteressati al concorso stesso, alla valutazione degli elaborati scritti e all’individuazione dei vincitori, è dunque irricevibile per tardività. Né ad evitare tale radicale irricevibilità può valere, per i motivi aggiunti (laddove essi pur sempre riguardano, sebbene sotto profili in parte diversificati, gli stessi atti già originariamente e tardivamente impugnati) la loro configurazione come ricorsi autonomi. <br />	<br />
Deve evidentemente ritenersi irricevibile per tardività anche la censura sollevata in ricorso, pur a volerla considerare riferita al bando o a provvedimenti presupposti di determinazione di posti da coprire per concorso, con la quale l’istante lamenta che l’illegittima assegnazione dei posti comporta il ritardo nell’accesso del ricorrente, in qualità di magistrato TAR, al CdS secondo criteri di anzianità. Invero il ricorrente ha ovviamente avuto conoscenza del bando, con il quale i posti venivano messi a concorso, al momento della sua domanda di partecipazione e l’eventuale impugnativa anche per tale limitato aspetto si sarebbe dovuta proporre non oltre il momento, sopra già specificato, di conoscenza del negativo esito del concorso stesso. Quanto al profilo della medesima censura con la quale il ricorrente lamenta l’incostituzionalità delle norme (artt. 19 e 20 della legge n. 186/82) in materia di provvista dei Consiglieri di Stato, per la parte in cui prevedono l’accesso dei magistrati Tar in ragione della metà dei posti resi disponibili, da calcolarsi, assume l’istante, non in termini di “flussi” di ingresso ma in termini di proporzione nella composizione dell’amministrazione, si rileva, da un lato, che la tardività della censura determina l’irrilevanza della prospettata questione, dall’altro, che con sentenza n. 272 dell’11.7.2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli predetti sollevata dal Tar Lazio con due ordinanze del 2006 nelle quali erano state rappresentate argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelli sinteticamente esposte in ricorso.</p>
<p>9.Con il primo atto di motivi aggiunti assume peraltro il ricorrente (ribadendo l’argomento anche nei motivi aggiunti successivi: cfr. pagg. 27 e segg. di quelli depositati il 18.6.2010) che gli atti impugnati sarebbero nulli/inesistenti, ai sensi dell’art. 21 septies della L. n. 241/90, ed in quanto tali non suscettibili di sanatoria, affetti da vizi soggetti ai regimi di procedibilità d’ufficio e di prescrizione. Sarebbe in particolare nulla la graduatoria finale del concorso per difetto di requisiti dei partecipanti e per mancanza di sottoscrizione di uno dei componenti della Commissione.<br />	<br />
La domanda di accertamento di nullità degli atti contestati è priva di fondamento.<br />	<br />
L’art. 21 septies della legge n. 241/90 stabilisce che “è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge”. La norma predetta ha dunque codificato, per gli atti amministrativi, la categoria della nullità. L’atto può essere dichiarato nullo solo per le ipotesi normativamente specificate. I casi di nullità costituiscono un numero chiuso. Nel diritto amministrativo la regola è quella dell’annullabilità dell’atto, a differenza del diritto civile dove la regola generale in caso di violazione di norme imperative è piuttosto quella della nullità (cfr. CdS, VI, n. 3173/2007; n. 891/2006; n. 1023/2006; n. 5903/2005). Nella specie gli atti concorsuali, alla stregua dei vizi dedotti dall’istante (difetto di motivazione, genericità dei criteri di massima, presenza di segni di riconoscimento degli elaborati, carenza di argomenti di diritto romano, contraddittorietà di valutazione, difetto di requisiti di partecipazione dei candidati vincitori, illegittima composizione della commissione), non potrebbero essere comunque considerati nulli.<br />	<br />
L’atto amministrativo nullo è quello addirittura privo degli elementi di identificazione strutturale. Gli elementi essenziali cui fa riferimento l’art. 21 septies sopra citato sono la forma, il destinatario, la volontà, l’oggetto. Nel caso in esame tutti gli elementi predetti sono presenti e identificabili negli atti impugnati e in particolare nella graduatoria contenente i risultati del concorso. Gli atti rivestono la forma scritta prevista, i destinatari sono indicati, la volontà è chiaramente espressa negli atti emessi nell’esercizio del potere esercitato, l’oggetto, costituito dalla porzione di realtà giuridico-fattuale su cui l’atto è destinato ad incidere (cfr. CdS, V, n. 4522/2008), è esistente, determinato, non impossibile e non contrastante con la legge penale. Né gli atti stessi risultano emessi in carenza di potere o in violazione di giudicato. Pertanto, i provvedimenti in questione potrebbero essere al più affetti da vizi (quali quelli dedotti appunto dal ricorrente) di illegittimità per violazione di legge o eccesso di potere per erronea percezione di presupposti, ed in quanto tali soggetti al riscontro giurisdizionale soltanto su ricorso di parte, nei previsti termini decadenziali (nella specie, tuttavia, come già rilevato, ormai decorsi).<br />	<br />
Ad abundantiam si rileva:<br />	<br />
-che l’assunto addotto dall’istante secondo cui mancherebbe la firma di uno dei Commissari (Livia Barberio Corsetti) è privo di fondamento, dal momento che tale componente della Commissione di concorso è stata sostituita, dal Pres. Iannotta, con DPCM 18.9<br />
-non risultano in atti modalità formali di presentazione dei titoli di partecipazione contrastanti con il bando, anche dovendosi considerare che la dichiarazione sostitutiva non richiede presentazione di documento sottoscritto (artt. 38 e 47 del DPR n. 44<br />
<br />	<br />
10.Ritiene a questo punto il Collegio di dover esaminare il 4° atto di motivi aggiunti nella parte in cui viene contestato anche il bando di concorso 2010 a due posti di Consigliere di Stato pubblicato, a seguito di decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 9.4.2010, sulla G.U. 27.4.2010, 4° serie speciale.<br />	<br />
Tale impugnativa è priva di fondamento, da un lato perché il presupposto atto di ricognizione delle vacanze di posti messi a concorso non poteva evidentemente tenere conto (per quanto interessa in questa sede) dei due posti assegnati con il concorso 2007 (il cui esito allo stato è da ritenersi consolidato, in presenza della rilevata tardività delle censure mosse avverso lo stesso dal ricorrente e sopra esaminate, nonché per avvenuto rigetto della domanda di riconoscimento di nullità) e dei due posti del concorso 2006 (per il quale il Tribunale ha assunto, nelle medesime Camere di Consiglio, determinazioni identiche a quelle relative al concorso 2007), sfuggendo quindi il decreto impugnato ad ogni censura d’illegittimità derivata, sia perché l’asserita incompatibilità (per conflitto d’interesse in relazione al preesistente contenzioso e per aver esercitato l’azione disciplinare contro il ricorrente) del Presidente p.t. del CdS a presiedere la Commissione fa riferimento alla mera citazione da parte del bando delle disposizioni del DPR n. 68/1983 che solo in astratto prevedono appunto la presidenza e la composizione delle Commissioni per i concorsi della specie, omettendo il ricorrente di considerare che nel caso di cui trattasi ancora non vi è (e comunque non è impugnato) un provvedimento di nomina della Commissione del concorso in questione e che quindi la censura non è suffragata da elementi di concreto riscontro fattuale circa l’effettiva attribuzione di tale presidenza al magistrato ritenuto incompatibile. La censura stessa appare dunque del tutto ipotetica ed inammissibile.</p>
<p>11.Nei 3° motivi aggiunti il ricorrente ha anche proposto impugnativa, poi ribadita nei successivi motivi aggiunti, avverso la delibera del Consiglio di Presidenza della G.A. in data 27 marzo 2009, successivamente comunicata, con la quale l’Organo di autogoverno, pronunciandosi sulle istanze del ricorrente del 29.12.2008, 7.1.2009 e 25.2.2009 (di rimessione a concorso di posti di Consigliere di Stato illegittimamente assegnati per difetto di requisiti di partecipazione dei vincitori di precedenti concorsi, tra i quali particolarmente il Cons. Giovagnoli -ma anche Greco e Contessa- e di valutazione della nullità delle relative assegnazioni di posti), ha ritenuto la propria incompetenza, contestualmente decidendo di inviare gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.<br />	<br />
Avverso tale delibera l’istante, lamentando il mancato esercizio dei poteri di autotutela, assume: che la PCM ha competenza a provvedere solo prima dell’espletamento dei concorsi e non sulla situazione giuridica dei magistrati in servizio; che la delega da parte del CPGA al potere esecutivo, non competente, contrasta quindi con il principio dell’autonomia della magistratura; che l’atto non è motivato; che non è stato dato il preavviso di rigetto.<br />	<br />
I motivi di censura sono privi di fondamento, dato che:<br />	<br />
A)la motivazione dell’atto si ricava dal contenuto dello stesso, comprensivo degli interventi effettuati, e dal verbale a monte del 25.3.2009 della III e IV Commissione, ove si è rilevato che la competenza in materia è attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 2 comma 2 e 8 comma 3 del DPR n. 68/1983. Si è evidenziato altresì, nel corso della discussione, che l’emissione di un parere non richiesto avrebbe violato il principio di leale collaborazione tra organi dello Stato ed aggravato il procedimento. Il Consiglio di Presidenza ha dunque approvato la proposta delle Commissioni, con le quali si rilevava l’incompetenza, con dieci voti favorevoli e tre astenuti, e ha disposto la trasmissione degli atti alla PCM. La declaratoria d’incompetenza, in applicazione della legge, ha in se stessa la sufficiente motivazione dell’atto;<br />	<br />
B)ed invero, ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 68/83 l’esclusione dei candidati per difetto di requisiti spetta alla PCM, sebbene su parere del Consiglio di Presidenza, per cui è evidente che ogni esercizio di autotutela (anche per magistrati ormai in servizio) implicante rivalutazione dei requisiti di ammissione al concorso non può intervenire che da parte della Presidenza e che, sulla base di quanto disposto dalla legge, il CPGA può esprimere pareri in proposito soltanto se richiesto. Diversamente opinando, del resto, un parere espresso senza richiesta della PCM assumerebbe piuttosto veste di surrettizia proposta, ovvero di atto d’impulso procedimentale non previsto dalla legge;<br />	<br />
C)d’altra parte, dispone l’art. 8, comma terzo, del DPR n. 68/83 che la graduatoria dei vincitori e quella degli idonei sono approvate dal PCM subordinatamente al possesso dei requisiti di ammissione alla qualifica di Consigliere di Stato. In questa fase, come si vede, nemmeno è previsto il parere del CPGA;<br />	<br />
D)consegue da quanto sopra, che la verifica originaria e successiva, anche in virtù del principio del contrarius actus, dei requisiti di ammissione, esula dalla sfera delle attribuzioni del CPGA (senza che possa al riguardo dedursi, in presenza di tale chiaro disposto legislativo, alcuna lesione del principio dell’autonomia della magistratura), salvo che detto Organo ne sia investito a titolo consultivo dalla PCM (evenienza questa che nella specie non si è verificata);<br />	<br />
E)in ordine poi alla violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, non vi era spazio per un preavviso di procedimento in ordine ad un atto rilevante mera incompetenza ex lege e quindi del tutto necessitato. A ciò dovendosi aggiungere l’assenza di pretese tutelate a fronte della richiesta di esercizio del potere di autotutela, che l’Amministrazione non è obbligata a riscontrare e l’inapplicabilità dell’art. 10 bis sopra citato (stabilita dallo stesso) a procedure concorsuali.<br />	<br />
L’impugnativa esaminata dev’essere quindi respinta, in base alle esposte considerazioni.</p>
<p>12.Il ricorrente, poi, ha anche chiesto, sempre nei terzi motivi aggiunti, reiterando la domanda in quelli successivi (da ultimo nei 5° mot. agg.ti), l’accertamento del proprio diritto soggettivo di carattere patrimoniale al riconoscimento della maggiore distribuzione del fondo perequativo distribuito tra tutti i magistrati amministrativi ai sensi del DPR 418/93 e delle disposizioni regolamentari e di funzionamento del Consiglio di Presidenza (specie per la parte relativa agli incarichi extragiudiziari) nei limiti della quota derivante dalla redistribuzione una volta assegnata al fondo la parte illegittimamente corrisposta al Dott.Raffaele Greco e al Dott. Claudio Contessa, in ragione della declaratoria di nullità, annullamento, disapplicazione del provvedimento di nomina a Consigliere di Stato ed atti correlati.<br />	<br />
Al riguardo, premessa la genericità della domanda e l’indeterminatezza del suo oggetto -anche in relazione alla peculiarità del rapporto, cui si è già sopra fatto cenno sub 4, tra singolo magistrato e sistema di funzionamento del fondo, ed in relazione altresì alla circostanza che i due controinteressati, prima della nomina a consigliere di Stato, rivestivano qualifica di magistrati TAR, cui ritornerebbero dunque, con attribuzione di tutti i connessi emolumenti, in caso di eventuale annullamento del concorso in impugnativa- rileva il Collegio che la domanda è comunque da disattendere alla stregua delle seguenti considerazioni:<br />	<br />
a)la domanda stessa, nella parte in cui viene proposta in ragione della declaratoria di nullità o dell’annullamento dei contestati provvedimenti di nomina a Consigliere di Stato, non ha evidentemente fondamento a seguito delle decisioni di tardività e di rigetto sopra ormai assunte da questo Collegio, rispettivamente, per l’azione annullatoria e per quella dichiarativa di nullità;<br />	<br />
b)inoltre la domanda in questione, presupponendo espressamente, per la “redistribuzione”, che venga “assegnata al fondo la parte illegittimamente corrisposta” ai controinteressati, prescinde dal considerare che il singolo magistrato non ha un’azione diretta e attuale per un eventuale recupero di una maggior somma da ripartire con il fondo perequativo, perché solo l’Amministrazione potrebbe eventualmente proporre un’azione di indebito arricchimento e successivamente provvedere alla redistribuzione di quanto recuperato;<br />	<br />
c)comunque, trattandosi di somme “lato sensu” retributive o ad esse assimilabili, pare al Collegio che tali emolumenti debbano spettare (e rimanere assegnati) ai singoli magistrati amministrativi in dipendenza dello svolgimento delle relative funzioni, siano queste assistite o meno da un valido provvedimento di nomina e quindi anche in presenza di funzioni da considerarsi svolte di fatto a seguito, in ipotesi, dell’annullamento della nomina stessa;<br />	<br />
d)in ogni caso, anche valutando la domanda nell’ottica della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo su diritti patrimoniali conseguenti a rapporti di pubblico impiego in cui, afferma il ricorrente, la giurisprudenza ammette la disapplicazione dell’atto amministrativo, ugualmente la pretesa dell’istante non può essere assecondata e la sua domanda va dichiarata inammissibile. Invero, l’istituto della disapplicazione non può comunque essere esteso, dal giudice amministrativo, oltre i limiti in cui esso trova applicazione da parte del giudice ordinario. Per cui, la disapplicazione stessa può essere operata quando la controversia cade sopra un diritto soggettivo sul quale incide un provvedimento amministrativo oggetto di cognizione incidenter tantum e non invece quando il provvedimento, come nella specie, viene in considerazione non già come atto presupposto della gestione del rapporto giuridico, ma sostanzialmente come oggetto diretto e immediato della pretesa, posto che la situazione di diritto soggettivo potrebbe scaturire, per il ricorrente, soltanto dalla sua previa rimozione. In altre parole, nel caso in esame, sebbene la pretesa risulti formalmente basata sulla prospettazione di un diritto economico-patrimoniale all’incremento stipendiale, di questo diritto si asserisce l’esistenza necessariamente consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di individuazione e nomina dei vincitori del contestato concorso. Per cui, in realtà, si chiede tutela nei confronti dell’esercizio del potere amministrativo cui corrisponde una situazione di interesse legittimo tutelabile mediante azione annullatoria e non certamente mediante disapplicazione dell’atto (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n. 25097 del 30.11.2009; CdS, V, n. 6332 del 15.10.2009; TAR Lazio, Roma, III, n. 11668 del 17.5.2010).</p>
<p>13.Resta da esaminare l’azione risarcitoria che il ricorrente propone, come lo stesso ha cura di precisare e sottolineare, anche in via autonoma rispetto a quella impugnatoria, sulla base dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione per cui il risarcimento del danno da parte del giudice amministrativo, come forma di tutela dell’interesse legittimo, non necessariamente presuppone il previo annullamento dell’atto amministrativo lesivo, potendo essere azionato e riconosciuto, nei termini di prescrizione, anche indipendentemente dall’impugnazione o dalla tempestiva impugnazione dell’atto stesso (Cass. Civ., SS.UU., n. 13659 e n. 13660 del 13.6.2006).<br />	<br />
L’impostazione appare corretta ed è condivisa dal Collegio.<br />	<br />
Invero, le pronunce suddette hanno negato il rilievo della c.d. pregiudiziale amministrativa, affermando il principio, anche più recentemente ribadito (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n. 30254 del 23.12.2008; n. 5464 del 6.3.2009; n. 5025 del 3.3.2010) che, una volta proposta al giudice amministrativo domanda risarcitoria autonoma, intesa alla condanna al risarcimento del danno prodotto dall’illegittimo esercizio dell’azione amministrativa, è viziata da violazione di norme sulla giurisdizione ed è soggetta a cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione la decisione del g.a. che nega la tutela risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che l&#8217;illegittimità dell&#8217;atto debba essere stata precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento. <br />	<br />
Il Collegio non ignora l’orientamento della più recente giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Veneto, III, 26.5.2010, n. 2208 e pronunce in essa richiamate), secondo il quale la domanda di risarcimento danni che non sia stata preceduta dall&#8217;annullamento dell&#8217;atto asseritamente illegittimo, che tali danni avrebbe provocato, è ammissibile ma infondata nel merito, atteso che la mancata impugnazione dell’atto stesso consente ad esso di operare in modo precettivo, dettando la regola del caso concreto e autorizzando la produzione dei relativi effetti, di modo che ciò impedirebbe che il danno possa essere considerato ingiusto o illecita la condotta tenuta dall’Amministrazione in esecuzione dell’atto inoppugnato. Peraltro detto orientamento, pur spostando il rilievo della mancata (o tardiva) impugnazione dell’atto, dalla giurisdizione al merito della controversia, riafferma sostanzialmente, ove valorizzato per la radicale ed inevitabile esclusione del risarcimento, il postulato della pregiudiziale amministrativa. Ciò in contrasto con il principio, condivisibilmente affermato dalla Cassazione, dell’autonomia della tutela risarcitoria rispetto a quella annullatoria, cui necessariamente accede il rilievo dell’accertamento solo incidentale dell’illegittimità dell’atto, ai meri fini risarcitori, quindi senza alcuna conseguente implicazione di obblighi di annullamento, in sede di conformazione al giudicato (o elusione di termini decadenziali all’epoca insussistenti per l’azione risarcitoria disgiunta da quella impugnatoria). D’altra parte il superamento della pregiudiziale amministrativa è stato ora anche positivamente sancito dal codice della giustizia amministrativa (sebbene non applicabile ratione temporis alla presente controversia) approvato con D.Lgs. 2.7.2010, n. 104 il quale infatti ammette, all’art. 30, l’azione risarcitoria in termini (sebbene anch’essi decadenziali) diversi e più lunghi (120 gg.) rispetto a quelli previsti per l’annullamento dell’atto lesivo, con espresso riconoscimento quindi della possibilità del risarcimento autonomo, anche in presenza di atto inoppugnato.</p>
<p>14.Posto quanto sopra, rilevano nella specie, ai fini dell’individuazione dell’elemento dell’illecito costituito dai profili di illegittimità degli atti, quelli eventualmente inveratisi nella fase della valutazione concorsuale della posizione e delle prove del ricorrente, e quelli incidenti in radice sulla procedura di concorso, restando irrilevanti gli ipotetici aspetti di illegittimità confinati alla partecipazione o alle singole prove dei candidati vincitori, posto che per il ricorrente, in presenza della sua esclusione dal concorso all’esito delle prove scritte (valutate per le loro specifiche connotazioni), nessuna lesione può essere apprezzata (ai fini del risarcimento del danno come dallo stesso prospettato e richiesto) per effetto delle modalità di ammissione degli altri candidati e del fatto che il concorso stesso sia stato poi superato e vinto dai candidati controinteressati.</p>
<p>15.Premesso quanto sopra, rileva il Collegio che tra i motivi di illegittimità (valorizzabili nella specie ai meri fini risarcitori) riguardanti ad un tempo la posizione del ricorrente ed in radice la procedura concorsuale, vengono particolarmente in rilievo (oltre quelli già esaminati e disattesi sub 9) quelli concernenti: l’asserita incompatibilità della Commissione (da disattendere per genericità); la mancanza nei temi assegnati di riferimenti al diritto romano (da respingere perché riferimenti al riguardo ben possono comunque essere inseriti nei temi di diritto del concorso a consigliere di Stato, in applicazione dell’art. 5 del DPR n. 68/83, anche se nelle tracce non se ne faccia espressamente obbligo), la genericità dei criteri di massima ai fini della valutazione degli elaborati scritti e il correlato difetto di motivazione, anche in relazione alle prove d’esame dello stesso ricorrente. Peraltro anche quest’ordine di contestazioni non può essere condiviso. Invero, la Commissione, ai fini della valutazione delle prove concorsuali ha stabilito “di attenersi ai seguenti criteri globalmente considerati, ai fini dell’attribuzione del punteggio a disposizione di ciascun componente: proprietà del linguaggio e stile dell’esposizione; conoscenza dell’argomento e completezza della trattazione; capacità argomentativa, critica e sistematica; capacità di sintesi con particolare riferimento alla prova pratica”. Sulla base di tali criteri (che il Collegio giudica non patentemente illogici, né arbitrari, incongrui o insufficienti, dovendo essere colto dall’insieme di essi il loro significato esplicativo) la Commissione ha attribuito i punteggi ai singoli elaborati, integrando, per ognuno di essi, la relativa valutazione con un giudizio descrittivo (sintetico certamente, ma comunque significativo). Ora, non sembra al Collegio che, in presenza di tali composite valutazioni (da considerare coordinatamente alla stregua di punteggi, motivazioni descrittive ed alla luce dei criteri suddetti) possa fondatamente parlarsi di difetto o irragionevolezza di motivazione. L’istante in verità contesta anche, uno per uno, i giudizi espressi per i propri elaborati, ma le relative censure impingono in profili della discrezionalità dell’Amministrazione difficilmente sindacabili, non denotando aspetti di manifesta illogicità o di abnorme irragionevolezza. Certo le motivazione sono sintetiche ma esse, come già detto,alla luce dei punteggi e dei criteri, dispiegano sufficientemente (sia per gli elaborati del ricorrente che per quelli dei controinteressati) l’iter tecnico discrezionale seguito dalla Commissione nelle operazioni di valutazione. E d’altra parte giudizi quali, ad esempio, “Elaborato confuso che non affronta le vere tematiche connesse all’argomento da analizzare” oppure “Trattazione diffusa, priva del tentativo di riconduzione alla unità della materia” oppure ancora “Elaborato sufficientemente argomentato, con alcune ambiguità per quanto riguarda la tematica della pregiudiziale e sull’identificazione del danno”, sono già per conto loro eloquenti ed esplicativi, ben armonizzandosi (alla luce dei criteri) con i rispettivi punteggi di 30, 35, 35. Certo si tratta di valutazioni che possono anche essere non condivise ma per le quali non emergono comunque profili oggettivi di illogicità o contradditorietà e quindi di illegittimità. Né a dimostrare l’irragionevolezza di tali valutazioni può valere la considerazione dei brillanti titoli scientifici dell’istante, assumendo gli elaborati delle prove d’esame una loro specifica caratterizzazione che spesso prescinde, come si sa, per fattori diversi (anche contingenti ed emozionali), dal teorico patrimonio di conoscenze dei candidati.<br />	<br />
Anche il rilievo riguardante la permanenza, in Commissione, di magistrato (Pres. Schinaia) dopo il collocamento a riposo è palesemente infondato, dato che: il CPGM era stato informato dall’interessato di tale evenienza e ne aveva sostanzialmente preso atto; la nomina era avvenuta prima della cessazione dal servizio; l’art. 9 comma 4 del DPR 487/94 consente la presenza in Commissioni di concorso di componenti collocati a riposo purchè, come appunto nella specie, abbiano in servizio attivo posseduto i requisiti per la nomina; sulla legittimità della conferma, persino non espressa, di un componente di commissione di concorso cessato dal servizio, si è del resto pronunciata anche la giurisprudenza (cfr. CdS, V, n. 1014/1999).</p>
<p>16.A ben diverso esito porta invece l’esame della censura d’illegittima composizione della Commissione di concorso per carenza, ai fini della nomina (in sostituzione di altro Commissario) del componente Pres. Iannotta, della designazione (o ratifica) del Consiglio di Presidenza.<br />	<br />
In punto di fatto la circostanza è incontestata e può darsi per acquisita, determinando profili di contrasto degli atti concorsuali, rispetto al pertinente schema normativo, a causa della violazione (non confinabile al livello di una mera irregolarità) dell’art. 3 comma 1 del DPR n. 68/1983 il quale stabilisce che “la commissione esaminatrice” dei concorsi appunto a consigliere di Stato “è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di presidenza, ed è composta” tra gli altri, “da due presidenti di sezione del Consiglio di Stato, designati dal consiglio di presidenza”. Si tratta di norma di chiaro ed inequivoco tenore destinata ad operare non solo ai fini della prima nomina ma anche delle nomine sostitutive, che impone quindi, per la nomina del Commissario tra i presidenti di Sezione del CdS, l’essenziale acquisizione (nella specie mancata) della designazione del Consiglio di Presidenza, la cui omissione assume quindi un rilievo invalidante, che può essere valorizzato ai fini del riconoscimento di un danno da risarcire per partecipazione ad un concorso, seppure nei formali limiti suddetti, pur tuttavia non regolare.</p>
<p>17.Circa le voci di danno prospettate dal ricorrente, rileva peraltro il Collegio che non può essere riconosciuto il danno patrimoniale per acquisto di libri e codici, trattandosi di strumenti di studio e lavoro comunque utilizzabili dal ricorrente stesso nella sua qualità di magistrato e cultore di diritto. Quanto alle spese per trasferimento alla sede di concorso e “per il soggiorno romano” si tratta di profilo di danno che appare insussistente alla luce dell’indicazione della residenza romana contenuta in ricorso. Circa i danni, poi, asseriti per mancata percezione dello stipendio di consigliere di Stato, per mancata crescita professionale, per perdita di chance, per periodi di studio inutilmente impiegati nella preparazione, per giorni spesi nella stesura delle prove e per mancata vacanza, si tratta di lesioni insussistenti e/o irrisarcibili in presenza di un concorso comunque sostenuto (con oneri evidentemente a carico dei partecipanti a prescindere dall’esito del concorso stesso) ed in assenza di elementi probatori dai quali possa anche solo desumersi o ipotizzarsi, stante l’esito sfavorevole delle prove del ricorrente, un’apprezzabile probabilità di successo dell’istante stesso, nel concorso in questione, anche ove emendato dal vizio suddetto di illegittima nomina di un Commissario.<br />	<br />
Per ciò che riguarda, invece, il danno non patrimoniale di carattere morale, che il ricorrente lamenta sul rilievo del disagio interiore patito per la partecipazione ad un concorso non formalmente regolare, a prescindere dal suo esito, ritiene il Collegio che il danno stesso (in effetti presuntivamente ricollegabile all’esito dell’irregolare svolgimento della procedura) debba essere ascritto, con nesso causale, all’operato dell’Amministrazione nella fase della nomina di uno dei componenti della Commissione. La responsabilità soggettiva dell’Amministrazione stessa, poi, sul piano della colpa, sta nella violazione di chiara fattispecie normativa (art. 3 DPR 68/83) certamente applicabile, ad avviso del Collegio, anche dopo la prima nomina ed ai fini della sostituzione dell’originario commissario.<br />	<br />
E’ il caso di evidenziare poi in ordine alla voce di danno di cui trattasi, che la giurisprudenza, enucleando il danno morale dall’ambito del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., ha riconosciuto che tale pregiudizio consistente nel negativo stato interiore patito per effetto dell’evento lesivo contra ius, non consiste solo nel danno morale da reato, ma che esso può essere riconosciuto anche in relazione all’ingiusto patimento interiore ricollegato alla lesione di valori primari della persona che in quanto tali non possono non essere risarciti, anche se non sussistono risvolti penalistici (vedi Cass. Civ., Sez. Lav., n. 3023 del 10.2.2010 nonché TAR Genova, II, n. 5498 dell’1.7.2010 e sentenze richiamate; vedi anche Tribunale CEE, II, 12.9.2007).<br />	<br />
Ora, nel caso di specie, la lesione morale per frustrazione dell’aspettativa di partecipazione, quale che ne sia l’esito, ad una procedura concorsuale per l’accesso a posti di pubblico impiego pienamente legittima, coinvolge posizioni comunque attinenti al diritto al lavoro e alla piena esplicazione della persona in pubbliche procedure concorsuali per accesso a posti di magistratura, implicando quindi valori di rilievo costituzionale.</p>
<p>18.In tale situazione il Tribunale, valutando il danno morale secondo equità, ritiene che la concessione di un importo di EURO 1000 (mille), da porsi a carico dell’Amministrazione, costituisca un risarcimento adeguato del danno morale subito dal ricorrente, dovendosi giustificare l’esiguità dell’importo in relazione all’insussistenza di elementi tali da indurre a ricollegare la lesione ad una (diversa) sofferenza per mancata possibile vincita del concorso, ed in relazione, altresì, al mancato esperimento tempestivo di strumenti di tutela giudiziaria volti alla riedizione degli atti lesivi.</p>
<p>19.In base alle esposte considerazioni ( e dichiarata preliminarmente inammissibile l’istanza ricusatoria) il proposto ricorso va in parte dichiarato irricevibile, in parte inammissibile (per la domanda di redistribuzione del fondo), in parte va respinto e in parte va accolto.<br />	<br />
Va altresì respinta la richiesta del ricorrente di condanna dell’Amministrazione per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non sussistendo gli estremi della resistenza in giudizio con mala fede o colpa grave, come dimostra l’esito del giudizio stesso, solo in parte (limitatamente alla pretesa risarcitoria) favorevole al ricorrente, ed avuto riguardo alle considerazioni, cui si rinvia, già formulate, sempre in tema di richiesta di condanna per responsabilità aggravata avanzata dal ricorrente in correlato giudizio di accesso ad atti, nella decisione del CdS, IV, n. 3349/2009, soltanto dovendosi aggiungere e/o ribadire: che non vi è prova del danno; che il diniego di accesso ad atti, anche se annullato, non costituisce prova di condotta ricadente nella fattispecie della responsabilità aggravata, non riguardando infatti l’azione o la resistenza in giudizio; che comunque tale responsabilità va semmai fatta valere nel giudizio di accesso.<br />	<br />
Le spese di giudizio, infine, sussistendone i presupposti giustificativi, anche in relazione alla parziale reciproca soccombenza, possono essere compensate tra tutte le parti costituite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, decide quanto segue:<br />	<br />
1)dichiara inammissibile l’istanza ricusatoria;<br />	<br />
2)respinge la richiesta di sospensione del giudizio;<br />	<br />
3)dichiara irricevibile per tardività il ricorso nella parte impugnatoria degli atti concorsuali e lo respinge con riferimento alla richiesta di accertamento di nullità, all’impugnazione della delibera del CPGM, alla delibera di indizione del concorso 2010 a posti di consigliere di Stato ed in ordine a quant’altro specificato in motivazione;<br />	<br />
4)dichiara inammissibile la domanda di ridistribuzione del fondo;<br />	<br />
5)accoglie in parte la domanda risarcitoria e per l’effetto condanna l’Amministrazione a risarcire il danno, secondo quanto sopra specificato;<br />	<br />
6)respinge la richiesta di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 15 luglio 2010 e del 15 settembre 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Bruno Amoroso, Presidente<br />	<br />
Domenico Lundini, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giuseppe Sapone, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/01/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-5-1-2011-n-40/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2011 n.40</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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