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	<title>4/9/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4/9/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2009 n.508</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-9-2009-n-508/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-9-2009-n-508/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-9-2009-n-508/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2009 n.508</a></p>
<p>Pres. ed Est. P.G. Lignani G. F. M. (avv.ti B. Bracarda e C. Montedoro) c/ Universita&#8217; degli Studi di Perugia (Avv. Distr. St.); Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 2, comma 434, L. 24 dicembre 2007 n. 244, in tema di riduzione del collocamento in posizione di fuori</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-9-2009-n-508/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2009 n.508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-9-2009-n-508/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2009 n.508</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. P.G. Lignani<br /> G. F. M. (avv.ti B. Bracarda e C. Montedoro) c/ Universita&#8217; degli Studi di Perugia (Avv. Distr. St.); Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 2, comma 434, L. 24 dicembre 2007 n. 244, in tema di riduzione del collocamento in posizione di fuori ruolo dei professori universitari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Istruzione pubblica e privata &#8211; Università &#8211; Art. 2, comma 434, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008) &#8211; Professori universitari in posizione di fuori ruolo &#8211; Riduzione del periodo di fuori ruolo – Interpretazione &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 2, comma 434, L. 27 dicembre 2007 n. 244, nella parte in cui prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell&#8217;anno accademico, s’interpreta nel senso che, per i professori che alla data del 1° gennaio 2009 si trovino collocati fuori ruolo, la durata del relativo periodo è di un solo anno accademico, salvo che abbiano già iniziato il secondo anno accademico, nel qual caso hanno il diritto di completarlo (nella specie, il Collegio ha accertato il diritto del ricorrente, collocato fuori ruolo a decorrere dal 1° novembre 2008 (inizio dell’anno accademico 2008/2009), di permanere fuori ruolo per un solo anno accademico, dunque sino al 31 ottobre 2009).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 236 del 2009, proposto da:<br />
<br />	<br />
<B>G. F. M.</B>, rappresentato e difeso dagli avv. Barbara Bracarda e Chiara Montedoro, con domicilio eletto presso Chiara Montedoro in Perugia, via Fiume, 17; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Universita&#8217; degli Studi di Perugia<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14;<br />
<br />	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca</b>; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del decreto rettorale n. 432 del 24/02/2009, ricevuto dal ricorrente in data. 19/03/2009, con il quale si dispone il collocamento a riposo del Prof. Montedoro, per raggiunti limiti di età, a decorrere dall’ 1/11/2009, anziché dall’ 1/11/2010, ai sensi del combinato disposto dell’art. 110 DPR 11/07/1980, n. 382 e dell’art. 2 comma 434, L. 24/12/2007, n. 244;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente a quello sopraindicato, ivi compreso, per quanto occorrer possa, il D.R. 368 del 18/2/2008, con il quale il Prof. Montedoro è stato collocato fuori ruolo a decorrere dall&#8217; 1/1 1/2008<br />
<br />	<br />
nonché per la declaratoria<br />	<br />
del diritto del ricorrente ad essere collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, a far data dall&#8217; 1/11/2010.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Universita&#8217; degli Studi di Perugia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2009 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Il ricorrente, professore universitario ordinario, ha compiuto il settantesimo anno di età nel corso dell’anno accademico 2005/2006 e si è avvalso della facoltà di chiedere il trattenimento in servizio per un ulteriore biennio, come previsto dall’art. 16 del decreto legislativo n. 503/1992.<br />	<br />
Di conseguenza il Rettore, con decreto 26 gennaio 2006 (non impugnato) ha disposto il suo trattenimento in servizio sino al 31 ottobre 2008 (fine dell’anno accademico 2007/2008). Il decreto prevedeva altresì che l’interessato «salvo diversa disposizione» sarebbe stato collocato in posizione di “fuori ruolo” a decorrere dal 1° novembre 2008.<br />	<br />
2. Con decreto 18 febbraio 2008, il Rettore ha, in effetti, disposto il collocamento fuori ruolo dell’interessato, con decorrenza 1° novembre 2008. E su ciò, nulla quaestio.<br />	<br />
Il medesimo decreto, però, ha disposto che tale collocamento fuori ruolo abbia effetto solo per la durata di un anno (invece dei tre originariamente previsti), e cioè sino al 31 ottobre 2009, dopo di che l’interessato sarà collocato definitivamente a riposo.<br />	<br />
Ciò in dichiarata applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha soppresso l’istituto del collocamento “fuori ruolo” dei professori universitari, mantenendolo transitoriamente con una certa gradualità.<br />	<br />
L’interessato non ha impugnato, nei termini, il decreto rettorale 18 febbraio 2008, nella parte in cui dispone che il collocamento fuori ruolo – decorrente a partire dal 1° novembre 2008 – cessi il 31 ottobre 2009.<br />	<br />
3. E’ poi intervenuto il decreto rettorale n. 432 del 24 febbraio 2009, con il quale è stato disposto il collocamento a riposo dell’interessato, a decorrere dal 1° novembre 2009.<br />	<br />
Il nuovo provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso; l’impugnativa viene estesa dal ricorrente anche al decreto del 18 febbraio 2008 che, come già detto, non era stato originariamente impugnato. <br />	<br />
Nel ricorso si prospettano varie questioni di legittimità, ma fondamentalmente si contesta la costituzionalità della normativa.<br />	<br />
Contestualmente è stata proposta una domanda di sospensiva. La domanda cautelare è stata accolta da questo Collegio, con la motivazione che altri giudici amministrativi avevano già concesso la sospensiva in analoghe controversie e che la normativa del 2007 risultava deferita al giudizio della Corte costituzionale.<br />	<br />
4. Con istanza notificata il 19 agosto 2009 e depositata il 21 agosto successivo l’Avvocatura dello Stato, in difesa dell’Università, ha chiesto il riesame e la revoca dell’ordinanza cautelare, adducendo, quale fatto nuovo, la circostanza che la Corte costituzionale, con sentenza n. 236 del 24 luglio 2009, ha dichiarato incostituzionale la legge n. 244/2007, art. 2, comma 434, limitatamente alla parte in cui prevede che la riduzione della durata del periodo fuori ruolo si applichi anche ai professori che alla data di entrata in vigore della legge avessero già ricevuto il provvedimento di collocamento fuori ruolo ed avessero iniziato il relativo periodo.<br />	<br />
In proposito, osserva l’Avvocatura dello Stato che nel caso dell’attuale ricorrente il provvedimento di collocamento fuori ruolo è stato emesso il 18 febbraio 2008, con decorrenza 1° novembre 2008 – date entrambe successive all’entrata in vigore della legge n. 244/2007. Di conseguenza la parziale dichiarazione d’incostituzionalità non giova all’interessato, anzi conferma la costituzionalità della norma per quanto lo concerne.<br />	<br />
5. Le parti, convocate in camera di consiglio nella seduta odierna per la discussione dell’istanza di riesame dell’ordinanza cautelare, hanno aderito alla definizione immediata della controversia ed il Collegio ritiene di poter procedere in tale senso.<br />	<br />
6. La legge n. 244/2007, all’art. 2, comma 434, dispone: <br />	<br />
«A decorrere dal 1º gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell&#8217;anno accademico. A decorrere dal 1º gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell&#8217;anno accademico. A decorrere dal 1º gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell&#8217;anno accademico».<br />	<br />
Al di là di una formulazione letterale non del tutto felice, la norma si può interpretare con sufficiente certezza nel senso che (tra l’altro) per i professori che alla data del 1° gennaio 2009 si trovino collocati fuori ruolo la durata del relativo periodo è di un solo anno accademico, salvo che abbiano già iniziato il secondo anno accademico, nel qual caso hanno il diritto di completarlo.<br />	<br />
Ciò implica che l’attuale ricorrente, collocato fuori ruolo a decorrere dal 1° novembre 2008 (inizio dell’anno accademico 2008/2009), ha diritto di permanere fuori ruolo per un solo anno accademico, dunque sino al 31 ottobre 2009.<br />	<br />
Ne consegue che i provvedimenti impugnati sono sostanzialmente aderenti al dettato della legge; del resto, il ricorrente non dimostra il contrario. <br />	<br />
Per ogni altro profilo, il Collegio può richiamare le proprie sentenze n. 557 e 559 del 2008, con le quali ricorsi analoghi sono stati respinti.<br />	<br />
7. Se questo è vero, ne consegue che la sola possibilità di esito favorevole del ricorso era legata al giudizio di costituzionalità.<br />	<br />
Ma si è visto che la pronuncia della Corte (n. 236/2009) giova solo a coloro che all’atto di entrata in vigore della legge n. 244/2007 si trovassero già collocati fuori ruolo. Non è questo il caso dell’attuale ricorrente.<br />	<br />
8. In conclusione, il ricorso va respinto.<br />	<br />
Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso. Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/09/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-9-2009-n-508/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2009 n.508</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/9/2009 n.657</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-9-2009-n-657/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-9-2009-n-657/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-9-2009-n-657/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/9/2009 n.657</a></p>
<p>Va sospesa la deliberazione della Commissione giudicatrice con cui è stata disposta esclusione di un’a.t.i. dalla procedura ristretta accelerata per l&#8217;affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, sulla base di una polizza fideiussoria prodotta da parte ricorrente che prevede espressamente tra le condizioni particolari che “qualora il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-9-2009-n-657/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/9/2009 n.657</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-9-2009-n-657/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/9/2009 n.657</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la deliberazione della Commissione giudicatrice con cui è stata disposta esclusione di un’a.t.i. dalla procedura ristretta accelerata per l&#8217;affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, sulla base di una polizza fideiussoria prodotta da parte ricorrente che prevede espressamente tra le condizioni particolari che “qualora il bando lo richieda il garante si impegna, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, a rinnovare la garanzia per la durata indicata nel bando stesso, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione”: tale previsione è esattamente conforme al disposto dell’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 e pone un automatismo, non essendo la garanzia soggetta a rinegoziazione ma a semplice rinnovo.<br />
Infatti deve privilegiarsi l’interpretazione della prescrizione, pure compatibile con il testo della medesima, che sia conforme alla legge e ad una esecuzione del contratto secondo buona fede.(G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 933 del 2009, proposto da:<br />
<br />	<br />
<b>San Germano S.r.l., Teknoservice S.r.l.</b>, rappresentate e difese dall&#8217;avv.to Luigi Gili, con domicilio eletto presso l’avv.to Luigi Gili in Torino, via Vela, 29; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell&#8217;Astigiano &#8211; C.B.R.A.</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Merani, Andrea Cermele, con domicilio eletto presso Carlo Merani in Torino, via Pietro Micca, 21; </p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>A.S.P. &#8211; Asti Servizi Pubblici S.p.A.</b>, non costituita; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della deliberazione della Commissione giudicatrice, di cui al verbale di gara del 14 luglio 2009, con cui è stata disposta esclusione dell&#8217;a.t.i. San Germano s.r.l. &#8211; Teknoservice s.r.l. dalla procedura ristretta accelerata per l&#8217;affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, rifiuti urbani assimilati e dell&#8217;igiene del suolo, fornitura e distribuzione attrezzature, contenitori, materiale d&#8217;uso da impiegarsi per la raccolta dei rifiuti e servizi accessori per i Comuni appartenenti alle Unioni di Comuni: Alto Astigiano, Colline Alfieri, Pianalto Astigiano, Val Rilate, Val Triversa e Unione Versa Astigiano;<br />	<br />
della comunicazione del Responsabile del procedimento, 20 luglio 2009, prot. n. 1384, in cui si conferma l&#8217;esclusione deliberata il 14 luglio 2009;<br />	<br />
della lettera di invito, punto 10, lett. E), punto V);<br />	<br />
della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del C.B.R.A. n. 22 del 28 maggio 2009; della determinazione dell&#8217;Area Tecnica del C.B.R.A. n. 07 del 29 maggio 2009; e della delibera/determina a contrarre;<br />	<br />
di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell&#8217;Astigiano &#8211; C.B.R.A.;<br />	<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2009 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Rilevato che la polizza fideiussoria prodotta da parte ricorrente prevede espressamente tra le condizioni particolari che “qualora il bando lo richieda il garante si impegna, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, a rinnovare la garanzia per la durata indicata nel bando stesso, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione”; rilevato che tale previsione è esattamente conforme al disposto dell’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006; rilevato che la polizza di fatto pone un automatismo, non essendo la garanzia soggetta a rinegoziazione ma a semplice rinnovo, appunto automatico, previa comunicazione dell’avveramento della circostanza in fatto costituente condizione per il rinnovo medesimo; erra parte resistente nel qualificare l’avviso alla amministrazione quale “condizione” poiché la condizione dedotta in contratto, e prevista anche dal bando, è data dalla circostanza che, decorsi i 180 giorni, la procedura non si sia completata, mentre l’avviso è informativa dell’avveramento della condizione; considerato che l’onere di comunicare l’avverarsi del fatto dedotto in condizione è conforme ad elementari regole di buona fede nell’esecuzione del contratto, non essendo immaginabile che il fideiussore resti esposto ad un rinnovo sine die, ovvero a sua insaputa; <br />	<br />
ritenuto che, qualora il bando dovesse interpretarsi nel senso voluto dall’amministrazione resistente tale interpretazione contrasterebbe con la lettera dell’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006, che pone solo tre alternative: durata della garanzia pari a 180 giorni o, ab origine, maggiore ma comunque determinata, ovvero rinnovo della medesima previa comunicazione da parte della stazione appaltante; l’obbligazione avrebbe dunque potuto essere ab origine richiesta per un tempo doppio a quello di 180 giorni, come previsto dall’art. 75 del d.lgs. 163/2006, rendendo con ciò i termini della garanzia maggiori ma pari ad un termine noto al fideiussore; la scelta di non richiedere ab origine un termine maggiore e di subordinarlo ad un particolare evento dedotto onera, affinchè il fideiussore sia edotto tempestivamente dei termini del proprio obbligo, di prevedere la comunicazione del fatto al fideiussore;<br />	<br />
ritenuto pertanto che debba privilegiarsi l’interpretazione della prescrizione, pure compatibile con il testo della medesima, che sia conforme alla legge e ad una esecuzione del contratto secondo buona fede; ritenuto inoltre che, anche volendo vedere una ambiguità nel significato della clausola, la stessa non potrebbe condurre de plano ad una esclusione della gara in virtù del principio del favor partecipationis e del dovere di interpretare le clausole ambigue in senso favorevole al partecipante, conforme a legge e secondo un principio di proporzionalità;<br />	<br />
ritenuto dunque che l’istanza cautelare debba trovare accoglimento per essere assistita dal prescritto fumus boni iuris; <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – sezione prima –<br />	<br />
Visto l’art. 23 bis co. 3 e 5 della l. n. 1034/1971, <br />	<br />
sospende gli atti impugnati;<br />	<br />
fissa udienza di merito allì 22.10.2009.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Paola Malanetto, Referendario, Estensore<br />	<br />
Manuela Sinigoi, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/09/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
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