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	<title>4/7/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4/7/2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2007 n.5989</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-7-2007-n-5989/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-7-2007-n-5989/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2007 n.5989</a></p>
<p>Pres. E. Orciuolo &#8211; Est. D. Scala ME.CO.SER. s.p.a.(Avv.ti A. Orefice e V. Scaringia) c/ Ministero della Difesa(Avv. Gen. Stato); Carmar s.r.l. e COGIM s.p.a.(Avv.ti A.Lorenzi , P. Giovannelli e F. Cavallini) sull&#8217;obbligo da parte della stazione appaltante di applicare in modo incondizionato le clausole inserite nella lex specialis Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-7-2007-n-5989/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2007 n.5989</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-7-2007-n-5989/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2007 n.5989</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. E. Orciuolo &#8211; Est. D. Scala<br />   ME.CO.SER. s.p.a.(Avv.ti A. Orefice e V. Scaringia) c/ Ministero della Difesa(Avv. Gen. Stato); Carmar s.r.l. e COGIM s.p.a.(Avv.ti  A.Lorenzi , P. Giovannelli e F. Cavallini)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo da parte della stazione appaltante di applicare in modo incondizionato le clausole inserite nella lex specialis</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Obbligo per la stazione appaltante di applicazione delle clausole previste dalla <i>lex specialis</i> &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’Amministrazione è tenuta al rispetto della normativa alla quale si è essa stessa autovincolata, per avere emanato il bando di gara sulla convinzione della idoneità delle stesse prescrizioni a perseguire la finalità della migliore scelta possibile del contraente in relazione all’oggetto dell’appalto. Del resto la rigorosa previsione delle clausole in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione ai pubblici appalti è controbilanciata dall’interesse della stessa P.A. di circoscrivere la gara alle sole imprese munite dei necessari presupposti funzionali all’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, potendo esserne previsti anche di più rigorosi rispetto a quelli minimi previsti dalla legge, purchè gli stessi non travalichino la ragionevolezza e logicità delle stesse prescrizioni, in relazione alla natura e valore economico dell’appalto. Stesse considerazioni valgono, peraltro, anche per le prescrizioni poste a pena di esclusione, attesa la funzionalità delle stesse a consentire, a parità di condizioni tra tutti i partecipanti alla pubblica selezione, un andamento della gara spedito, senza che necessitino successive integrazioni o chiarimenti, rispetto a quelli predeterminati con la lex di gara, ed afferenti le stesse condizioni o requisiti di partecipazione. Nella specie si è ritenuto che la mancata presentazione di una dichiarazione richiesta dal bando, con la domanda di partecipazione, non avrebbe potuto determinare l’Amministrazione ad invitare alla gara per procedura ristretta, nè, tantomeno, ad ammettere alle successive fasi di gara le imprese non ossequiose a puntuali prescrizioni di gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
<i>– Sez. 1^ bis –</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 9416 del 2006 proposto da <br />
<B>ME.CO.SER.</B> – <b>Mediterranea Containers Service S.p.a. </b>in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, per delega a margine dell’atto introduttivo, dagli avv.ti Andrea Orefice e Vittorio Scaringia, con i quali è elettivamente domiciliata presso lo studio legale Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, IV B,</p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
il <b>MINISTERO della DIFESA</b>, in persona del Ministro <i>pro-tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>e nei confronti<br />
del <b>RTI</b> composto dalla <b>CARMAR S.r.l.</b> e dalla <b>COGIM S.p.a.</b> in persona dei rispettivi rappresentati legali p.t., rappresentate e difese, giusta delega a margine dell’atto di costituzione, dagli avv. ti Andrea Lorenzi, Paolo Giovannelli e Francesca Cavallini Macciulanti, e presso lo studio degli ultimi due elettivamente domiciliate, in Roma, v. le G. Mazzini, n. 117,</p>
<p><b>per l’annullamento, previa sospensiva<br />
</b>&#8211; della nota n. 2/1176 del 1° agosto 2006, recante comunicazione di aggiudicazione al RTI CARMAR s.r.l. – COGIM S.p.a. della gara per licitazione privata del 15/06/2006 per la fornitura di materiali campali di varia tipologia e serie mobili metallici posto letto AU/AS;<br />
della nota del 14/07/2006, recante relazione di verifica di congruità dei prezzi offerti dal RTI CARMAR s.r.l. – COGIM S.p.a. nella licitazione privata del 15/06/2006;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, con particolare riguardo alla nota del 18/07/2006;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati, e successivi motivi aggiunti;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e delle controinteressate CARMAR S.r.l. e COGIM S.p.a.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visto il ricorso incidentale proposto dalle ditte controinteressate, come sopra rappresentate in giudizio, contro il Ministero della Difesa e nei confronti della ME.CO.SER. – Mediterranea Containers Service S.p.a.;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore alla pubblica udienza del 30 maggio 2007 il Consigliere Donatella Scala;<br />
Uditi l&#8217;avv. l’avv. Scaringia per la società ricorrente, e, per le società controinteressate, gli avv. ti Cavallini Macciulanti e Giovannelli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con l’atto introduttivo come epigrafato, impugna la società MECOSER – in qualità di partecipante alla procedura indetta dal Ministero della Difesa per la fornitura di materiali campali di varia tipologia e serie mobili metallici posto letto AU/AS, e collocata al secondo posto in sede di gara &#8211; l’aggiudicazione in favore del RTI costituito dalle società CARMAR e COGIM della licitazione privata in parola, nonchè gli atti della procedura concorsuale che hanno portato a tale definitivo esito.<br />
Deduce, al riguardo,<br />
<b>1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 19, D. lgs. n. 358/1992 come sostituito dall’art. 16, D. lgs. n. 402/1998 – Violazione della direttiva UCT/3/2067/COM del 28/04/2003 sulla verifica di congruità delle offerte – Violazione dell’art. 97 Cost. – Violazione dell’art. 1, legge 241/1990 &#8211; Illogicità – Travisamento – Difetto di istruttoria.<br />
</b>La conclusiva aggiudicazione della gara de qua si porrebbe in contrasto con i principi regolanti la verifica di congruità delle offerte negli appalti pubblici, avendo l’ATI aggiudicataria indicato, nei documenti integrativi depositati in sede di giustificazione dell’anomalia dell’offerta, i soli costi di acquisto della materia prima grezza e quelli di della manodopera relativa alla fase di assemblaggio, omettendo, invece, le indicazioni in ordine ai costi della manodopera per la necessaria lavorazione delle materie prime necessarie alla realizzazione degli shelter, ovvero per l’attività di carpenteria propedeutica alla loro costruzione, nonchè in ordine alla manodopera necessaria alla movimentazione dei semilavorati e degli elementi finiti, in spregio delle norme della procedura, attinendo questi dati alle fasi di lavorazioni essenziali come previste dalle relative specifiche tecniche. <br />
Lamenta, dunque, come l’Amministrazione abbia ritenuto, in sede di verifica della congruità del prezzo, congrua l’offerta della controinteressata, nonostante l’enunciata omissione ai fini della quantificazione dei costi,  pari al 40% del totale della spesa per la manodopera, che a sua volta incide nella misura del 20% sul costo totale della fornitura, con conseguente aggiudicazione in favore di ditta che, non avendo ben valutato i costi effettivi della commessa, dovrà adempiere agli obblighi contrattuali ad un prezzo inferiore a quello ritenuto remunerativo, con ogni conseguenza in ordine alla corretta esecuzione dell’appalto stesso.<br />
<b>2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 19, D. lgs. n. 358/1992 come sostituito dall’art. 16, D. lgs. n. 402/1998 – Violazione della direttiva UCT/3/2067/COM del 28/04/2003 sulla verifica di congruità delle offerte – Violazione dell’art. 97 Cost. – Violazione dell’art. 1, legge 241/1990 &#8211; Illogicità –  Eccesso di potere &#8211; Travisamento – Erronea valutazione dei presupposti &#8211; Difetto di istruttoria.<br />
</b>L’istruttoria che ha preceduto la fase dell’aggiudicazione finale sarebbe pervasa da evidente travisamento dei fatti ivi esaminati, essendo stata valutata la congruità dell’offerta sull’errato presupposto della completezza dei costi indicati dal RTI migliore offerente.   <br />
<b>3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 19, D. lgs. n. 358/1992 come sostituito dall’art. 16, D. lgs. n. 402/1998 – Violazione della direttiva UCT/3/2067/COM del 28/04/2003 sulla verifica di congruità delle offerte – Violazione dell’art. 97 Cost. – Violazione dell’art. 1, legge 241/1990 &#8211; Illogicità –  Eccesso di potere &#8211; Travisamento – Erronea valutazione dei presupposti &#8211; Difetto di istruttoria – Contraddittorietà – Violazione della par condicio tra i concorrenti.<br />
</b>L’aggiudicazione in favore di RTI che ha omesso la considerazione dei costi di fase essenziale della lavorazione si porrebbe, altresì, in violazione del principio della par condicio dei concorrenti, in quanto, la mancata esclusione per parziale presentazione dei costi della fornitura avrebbe penalizzato le altre concorrenti che, invece, nel formulare le rispettive offerte, ne abbiano tenuto conto.  <br />
<b>4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 19, D. lgs. n. 358/1992 come sostituito dall’art. 16, D. lgs. n. 402/1998 – Violazione della direttiva UCT/3/2067/COM del 28/04/2003 sulla verifica di congruità delle offerte – Violazione dell’art. 97 Cost. – Violazione dell’art. 1, legge 241/1990 &#8211; Illogicità –  Eccesso di potere &#8211; Travisamento – Erronea valutazione dei presupposti &#8211; Difetto di istruttoria – Contraddittorietà – Violazione della par condicio tra i concorrenti.<br />
</b>Deduce, infine, la intrinseca illogicità delle valutazioni della stazione appaltante in ordine alla congruità dell’offerta del raggruppamento aggiudicatario, atteso il contrasto tra i contenuti delle allegazioni del controinteressato e le argomentazioni a sostegno del giudizio di congruità. <br />
Conclude la parte ricorrente per l’accoglimento del ricorso, con annullamento degli atti ivi impugnati.<br />
L’avvocatura Generale dello Stato, nel costituirsi in difesa dell’intimato Ministero della Difesa, ha depositato i documenti attinenti al procedura concorsuale de qua, nonchè memoria in cui ha articolato le deduzioni di infondatezza delle avversarie tesi.<br />
Si è pure costituito il RTI controinteressato che ha, in via principale, introdotto ricorso incidentale con il quale eccepisce la violazione e falsa applicazione del D. lgs. 163/06, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà ed illogicità manifesta, difetto di motivazione.<br />
Sostiene la controinteressata che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura de qua, attesa l’omessa presentazione da parte di quest’ultima della documentazione richiesta dal bando di gara al punto III. 2.1.3, a pena di esclusione, relativa alla attestazione della capacità produttiva giornaliera riferita ad ogni voce merceologica oggetto di gara.<br />
In via subordinata, espone l’infondatezza delle avversarie deduzioni, attesa la presentazione della giustificazione del prezzo offerto anche avuto riguardo alla dettagliata analisi dei costi, nonchè al minuzioso quadro esplicativo con particolare riguardo alla metodologia utilizzata, al costo del personale, al costo orario della manodopera in funzione dei tempi di lavorazione previsti per gli shelter oggetto di fornitura.    <br />
In esecuzione di ordinanza presidenziale istruttoria n. 37/2007 del 6 febbraio 2007, la resistente Amministrazione ha depositato l’ulteriore documentazione richiesta.<br />
La parte ricorrente ha notificato, dunque, motivi aggiunti, con i quali ribadito i già introdotti motivi di censura avverso il giudizio di congruità e la conseguente aggiudicazione in favore del RTI resistente, assumendo come l’esame della documentazione acquisita non sia idonea a risolvere le già rilevate carenze ed omissioni nei dati economici a sostegno dell’offerta invece ritenuta congrua, confermandosi, pertanto, la deduzione di illegittimità per illogicità e contraddittorietà degli stessi atti a suffragio della finale aggiudicazione.<br />
Alla pubblica udienza del 30 maggio 2007 il Collegio, uditi i difensori delle parti, che hanno ribadito le già esposte richieste conclusive, di cui anche alle memorie d’udienza versate in atti, ha trattenuto  la causa a sentenza.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1.</b> Come preannunciato in fatto, le resistenti società controinteressate, nel costituirsi in giudizio, hanno introdotto ricorso incidentale con il quale, rilevata l’inosservanza da parte della società ricorrente di adempimento posto a pena di esclusione in sede di presentazione dell’offerta, deducono l’illegittimo invito ed ammissione della società medesima alla gara per licitazione privata, in spregio a specifica prescrizione della lex specialis.<br />
Ritiene il Collegio che il richiamato mezzo incidentale, proposto dalle società aggiudicatarie in RTI, e resistenti in via principale, debba essere esaminato con priorità rispetto all’azione introduttiva, attesa la finalità dello stesso, inequivocabilmente volto a denunciare la stessa legittimazione a ricorrere, attraverso la denuncia di un aspetto del procedimento in contestazione idoneo ad incidere, ove fondato, sulla stessa legittimità della partecipazione della ricorrente, con conseguente evidenziazione di un difetto di interesse in capo a quest’ultima.<br />
<b>1.1</b> La giurisprudenza ormai consolidata, anche del giudice di appello, ha chiarito, infatti, che il ricorso incidentale è lo strumento attraverso il quale il soggetto che assume la posizione di controinteressato tende a paralizzare l’azione principale, impugnando lo stesso provvedimento, ovvero un altro atto non oggetto di censure, ma connesso al primo, facendo valere vizi diversi da quelli dedotti dal ricorrente, che, ove considerati fondati, condurrebbero all’annullamento dell’atto in favore del ricorrente incidentale ed alla sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente principale in ordine alla originaria impugnazione, da cui quest’ultimo non trarrebbe alcuna utilità per effetto dell’accoglimento della controimpugnazione. (c. fr. Cons di Stato, Sez. V, 8 maggio 2002 n. 2468, e, da ultimo,  11 maggio 2007, n. 2356)<br />
A tanto segue che l’esame del ricorso incidentale, condizionando l’esito del giudizio principale, va esaminato prioritariamente, in ragione dei possibili effetti in ordine alla stessa permanenza di una condizione dell’azione principale.  <br />
<b>2.</b> Passando all’esame della questione introdotta dalle controinteressate, deve darsi atto che la tesi della parte ricorrente incidentale si fonda sull’assunto che la soc. Me.Co.Ser, ancorchè inottemperante a precisa prescrizione del bando di gara a pena di esclusione, per non avere depositato ed allegato alla domanda di partecipazione la documentazione relativa alla propria capacità produttiva giornaliera e contemporanea, sia stata illegittimamente ammessa a partecipare alla selezione concorsuale.<br />
Oppone, di contro, la ricorrente principale che la prescrizione di cui si assume la violazione non sia posta a pena di esclusione, e che, comunque, la documentazione ivi richiesta sia stata, invece, puntualmente prodotta all’atto della presentazione della richiesta di invito alla gara de qua.<br />
<b>2.1</b> Tanto ribadito in punto di fatto, osserva il Collegio che, nella fattispecie per cui è causa, la lesione della situazione soggettiva delle società ricorrenti incidentali si è prodotta solo per effetto della proposizione del gravame da parte della ricorrente principale; a tanto consegue che, non soltanto sussiste la piena legittimazione della suddetta parte ricorrente incidentale a gravare, in parte qua, gli atti di gara, limitatamente alla asseritamente illegittima ammissione alla procedura della Me.Co.Ser., ma, ulteriormente, dell’insorgenza dell’interesse a ricorrere, in capo all’ATI aggiudicataria, in  conseguenza della proposizione dell’atto introduttivo del presente giudizio, atteso il carattere strumentale che assiste il ricorso incidentale; ed invero, è proprio la proposizione del ricorso principale a rendere attuale l’interesse dell’aggiudicataria ad impugnare in via incidentale l’atto di ammissione alla gara dell’impresa che miri a realizzare la commessa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 1999 n. 460). <br />
<b>3. </b>Di quanto sopra dato atto ai fini della necessaria verifica, rimessa anche d’ufficio al giudice, della sussistenza dell’interesse a ricorrere in capo alla parte ricorrente incidentale, rileva il Collegio come la tesi svolta dall’ATI Carmar &#8211; Cogim sia, nel merito, meritevole di accoglimento.<br />
<b>3.1</b> Occorre un puntuale esame del testo delle clausole del bando di gara per i fini di interesse.<br />
La sezione III è dedicata alle informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico, richieste dalla stazione appaltante quali condizioni di partecipazione alla licitazione privata.<br />
A tali fini, viene chiarito al punto III. 2.1) che la domanda deve essere completa, <u>a pena di esclusione</u>, di tutta la documentazione e prove richieste ai punti successivi e riferita a ciascuna impresa.<br />
I punti successivi riguardano, appunto, le prove richieste per dimostrare la situazione giuridica, economica e finanziaria, ed infine, per quanto di interesse, al punto III. 2.1.3.) la capacità tecnica.<br />
In detto punto viene ribadito, nel primo capoverso, l’onere di presentazione, a pena di esclusione, di una serie di documenti; tale indicazione non viene, invero, ripetuta anche con riferimento alla presentazione della dichiarazione per ciascuna impresa indicante la propria capacità produttiva giornaliera e contemporanea, riferita a ciascuna voce merceologica oggetto di gara, e della cui (mancata) presentazione da parte della ricorrente principale è controversia.<br />
Peraltro, la lettura coordinata delle prescrizioni generali e particolari, come sopra evidenziata, non consente di aderire alla tesi proposta dalla ricorrente principale, non sussistendo margini di dubbio circa l’indicazione che tutte indistintamente le prove richieste, ivi compresa quella di cui a tale ultima dichiarazione, dovessero essere presentate a pena di esclusione, atteso il generale richiamo, ad opera del punto III. 2.1.) sulle conseguenze – esclusione dalla gara – a cagione dell’incompletezza della domanda avuto riguardo ai documenti o prove, come tutti richiesti per ciascuna condizione di partecipazione.     <br />
<b>3.2 </b>Il Collegio non può esimersi dal ribadire,<b> </b>in adesione, peraltro, all’indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato sul punto, che in sede di gara per l’aggiudicazione dei contratti con la P.A. la stazione appaltante è tenuta ad applicare in modo incondizionato le clausole inserite nella lex specialis in ordine ai requisiti di partecipazione, ovvero alle cause di esclusione dalla gara, non essendovi spazio per valutazioni di carattere discrezionale sulla ricorrenza dei presupposti di carattere soggettivo od oggettivo come predeterminati, essendo quelli, e non altri, funzionali alla realizzazione dell’interesse pubblico, (scelta del miglior contraente possibile in relazione allo specifico oggetto del contratto) che la stessa P.A. deve perseguire attraverso la procedura concorsuale.     <br />
Ed invero, solo la puntuale osservanza delle prescrizioni del bando o della lettera di invito, ancorchè le stesse siano ulteriori rispetto a quelle previste dalle leggi di settore, ma pur sempre ricollegabili in via diretta all’interesse pubblico da perseguire, è idonea a consentire l’uniformità di regole nei confronti di tutti i partecipanti alle gare per la stipula dei contratti con la P.A. <br />
Pertanto, l’Amministrazione è tenuta al rispetto della normativa alla quale si è essa stessa autovincolata, per avere emanato il bando di gara sulla convinzione della idoneità delle stesse prescrizioni a perseguire la finalità della migliore scelta possibile del contraente in relazione all’oggetto dell’appalto.<br />
Del resto la rigorosa previsione delle clausole in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione ai pubblici appalti è controbilanciata dall’interesse della stessa P.A. di circoscrivere la gara alle sole imprese munite dei necessari presupposti funzionali all’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, potendo esserne previsti anche di più rigorosi rispetto a quelli minimi previsti dalla legge, purchè gli stessi non travalichino la ragionevolezza e logicità delle stesse prescrizioni, in relazione alla natura e valore economico dell’appalto.<br />
Stesse considerazioni valgono, peraltro, anche per le prescrizioni poste a pena di esclusione, attesa la funzionalità delle stesse a consentire, a parità di condizioni tra tutti i partecipanti alla pubblica selezione, un andamento della gara spedito, senza che necessitino successive integrazioni o chiarimenti, rispetto a quelli predeterminati con la lex di gara, ed afferenti le stesse condizioni o requisiti di partecipazione.  <br />
Ed invero, nel caso in cui il bando commini espressamente l’esclusione obbligatoria in conseguenza di determinate violazioni, l’amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tale previsione, restando preclusa, anche all’interprete, ogni valutazione circa la rilevanza dell’inadempimento, l’incidenza di questo sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza l’amministrazione si è autovincolata al momento dell’adozione del bando.(C. fr. Cons. di stato, Sez. V, 12 novembre 2003 n. 7237)<br />
<b>3.3</b> Da tali principi discende, con riferimento ai fatti in controversia, che la circostanza della mancata presentazione della dichiarazione di cui al punto III. 2.1.3.), in uno con la domanda di partecipazione, non avrebbe potuto determinare l’Amministrazione ad invitare alla gara per procedura ristretta, nè, tantomeno, ad ammettere alle successive fasi di gara, le imprese non ossequiose a puntuali prescrizioni di gara.<br />
<b>4.</b> Tanto chiarito, deve ora il Collegio verificare se effettivamente la Me.Co.Ser. non abbia puntualmente osservato la detta prescrizione a pena di esclusine in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura per licitazione privata. <br />
<b>4. 1</b> Sul punto giova osservare come la parte ricorrente incidentale abbia fornito un puntuale riscontro alla sollevata eccezione di inammissibilità del gravame introduttivo, atteso che tale rilievo è scaturito dalla esibizione degli atti, in sede di accesso, da parte della resistente Amministrazione, che ha prodotto a tali fini tutta la documentazione presentata dalla ricorrente principale in sede di formulazione dell’istanza di partecipazione, e nella quale manca, appunto, la dichiarazione de qua.<br />
La ricorrente principale, per altrettanto, ha depositato la stessa dichiarazione, senza, peraltro, fornire un idoneo riscontro documentale circa l’avvenuta trasmissione dello stesso documento nei termini a pena di esclusione relativi alla domanda di partecipazione alla competizione.<br />
Lo stesso difensore di parte ricorrente ha dichiarato, alla pubblica udienza, di non essere in grado di dimostrare l’avvenuto adempimento da parte della società ricorrente in sede di presentazione della domanda di partecipazione.   <br />
Il Collegio, preso atto delle sopra evidenziate circostanze in punto di fatto, non contraddette da prove contrarie, deve rilevare come illegittimamente la stazione appaltante abbia omesso di rilevare l’incompletezza documentale a corredo della istanza di partecipazione prodotta dalla società Me.Co.Ser. e, conseguentemente, pure illegittimamente non abbia escluso dalla gara la società medesima.<br />
<b>5.</b> In conclusione, in accoglimento del ricorso incidentalmente presentato dalle società CARMAR S.r.l. e COGIM S.p.a. aggiudicatarie in RTI della gara oggetto della controversia principale, deve darsi atto della illegittimità della partecipazione alla stessa da parte della ricorrente principale, società Me.Co.Ser., e della conseguente carenza di interesse di quest’ultima a coltivare l’azione dalla medesima introdotta, non potendo contestare gli esiti di pubblica selezione cui non ha titolo a partecipare, per mancanza di alcuna utilità pratica derivante dall’annullamento dell’affidamento contestato.  <br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M. </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. 1^ bis:<br />
</b>accoglie il ricorso incidentale, e, per l’effetto, dichiara inammissibile il ricorso principale indicato in epigrafe,.<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemilaeuro/00) in favore dell’Amministrazione resistente e in ulteriori euro 2.000,00 (duemilaeuro/00) in favore della parte controinteressata .<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 30 maggio 2007, in Camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei sigg. magistrati:<br />
Dott. Elia Orciuolo                              &#8211; Presidente<br />
Dott. Pietro Morabito                      &#8211; Consigliere<br />
Dr.ssa Donatella Scala		        &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-7-2007-n-5989/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2007 n.5989</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2007 n.558</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-4-7-2007-n-558/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-4-7-2007-n-558/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-4-7-2007-n-558/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2007 n.558</a></p>
<p>sull&#8217;applicabilità della disciplina sull&#8217;accesso ai documenti amministrativi anche agli atti di gestione del rapporto di pubblico impiego privatizzato e sull&#8217;accessibilità da parte del pubblico dipendente della documentazione relativa al fondo incentivante ed allo straordinario 1. Accesso ai documenti amministrativi – Atti di gestione del rapporto di pubblico impiego privatizzato –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-4-7-2007-n-558/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2007 n.558</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità della disciplina sull&#8217;accesso ai documenti amministrativi anche agli atti di gestione del rapporto di pubblico impiego privatizzato e sull&#8217;accessibilità da parte del pubblico dipendente della documentazione relativa al fondo incentivante ed allo straordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Accesso ai documenti amministrativi – Atti di gestione del rapporto di pubblico impiego privatizzato – Sussiste – Conse-guenze – Giurisdizione del g.a..</p>
<p>2. Accesso agli atti di gestione del rapporto di lavoro &#8211;  Docu-mentazione relativa alla erogazione del fondo incentivante e dello straordinario –  Accessibilità &#8211; Sussiste – Ragione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	L’affermazione della inapplicabilità della L. 241/90 ai rapporti di pubblico impiego privatizzati va riferita alla sopravvenuta inconfigurabilità dei vizi tipici dell’atto amministrativo, mentre resta salva l’applicabilità della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 e ss., L. 241/90, agli atti relativi alla gestione del rapporto di lavoro. Pertanto, rientrano nella giurisdizione del g.a. le controversie aventi ad oggetto la richiesta del dipendente di accedere a documenti del tipo suddetto, senza che osti a tale conclusione quanto disposto dall’art. 28, L. 300/1970, tenuto conto che l’esercizio del diritto d’accesso non costituisce una modalità di attuazione delle libertà sindacali, ma semmai una fase ad essa solo prodromica.   																																																																																												</p>
<p>2.	Il pubblico dipendente è legittimato ad accedere alla documentazione del trattamento economico del rapporto di lavoro, attinente  al fondo incentivante ed allo straordinario, onde consentirgli di verificare se la p.a. abbia o meno correttamente proceduto alla loro erogazione, tenuto conto che detti documenti non rientrano in alcuna delle categorie sottraibili all’accesso ex art. 24, co. 1,2,3,5 e 6, L. 241/90.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.  558/07   Reg.Dec.<br />
N. 1448    Reg.Ric.<br />
ANNO  2006</p>
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana<br />
in sede giurisdizionale</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 1448/06 proposto da<br />
<B>AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI CATANIA</B>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Sebastiano Bruno Caruso ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Onorato n. 10, presso lo studio dell’avv. Rosanna Paruta;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>CHIARENZA CATERINA</B>, in proprio e nell’interesse della rappresentanza  sindacale unitaria del  personale (RSU) presso l’Azienda Ospedaliera Policlinico di Catania, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Caltabiano e domiciliata per legge in Palermo, via Cordova n. 76, presso la segreteria di questo C.G.A.;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<B>BONOMO ANTONINO</B>, non costituito in giudizio;</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
per l’annullamento<br />
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia &#8211; sezione staccata di Catania (sez. IV) &#8211; n. 1194/06 del 20 luglio 2006.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. G. Caltabiano per Chiarenza Caterina in proprio e n.q.;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore il Consigliere Francesco Teresi;<br />	<br />
	Uditi alla camera di consiglio del 29 novembre 2006 l’avv. A. Saitta, su delega dell’avv. S. B. Caruso, per l’azienda appellante e l’avv. N. Seminara, su delega dell’avv. G. Caltabiano, per Chiarenza Caterina in proprio e n.q.;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>L’appello è avverso la sentenza in epigrafe, che ha accolto il ricorso proposto dall’attuale appellata, sig.ra Caterina Chiarenza, ordinando all’Amministrazione di rilasciare alla stessa copia dei documenti richiesti, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, ovvero dalla sua notificazione ad opera di parte.<br />
Nell’appello si ribadisce l’eccezione di difetto di giurisdizione nella considerazione che i documenti di cui si chiedeva l’esibizione non concernessero attività di pubblico interesse dell’amministrazione, soggetta al canone della imparzialità, ma soltanto la gestione dei rapporti di lavoro.<br />
Si eccepisce, inoltre, la insussistenza di un interesse personale e concreto per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante e la mancanza della prova della sua esistenza.<br />
Nel merito si ribadiscono i motivi già sollevati in primo grado.<br />
Alla pubblica udienza del 29 novembre 2006 il ricorso è stato tratto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Va in via preliminare esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
Correttamente il giudice di prime cure nel respingerla ha avuto cura di precisare che per quanto sia “vero che quelli emessi dal datore di lavoro pubblico sono ormai semplicemente atti di gestione del relativo rapporto, che su essi non sono più rilevabili neppure i vizi tipici dell&#8217;atto amministrativo (fermo restando il limite estrinseco consistente nel divieto di violare i diritti soggettivi del lavoratore), e che, più in generale, le norme della L. n. 241/90 non sono più applicabili ai rapporti di impiego pubblico privatizzati (cfr. Cass., sez. lav., 2 aprile 2004 n. 6570; id., 18 febbraio 2005 n. 3360)”, tuttavia ha ridimensionato quest’ultima affermazione, nel senso che essa “va riferita alla impossibilità di continuare a configurare i vizi tipici dell’atto amministrativo, mentre l’applicabilità della L. n. 241/90 va ribadita per quanto riguarda il diritto di accesso ai documenti amministrativi, per il quale, già prima di recenti modifiche normative, si affermava che la relativa disciplina, dettata dagli art. 22 e 23 della citata legge, non fosse “preclusiva in via di principio dell&#8217;ostensibilità degli atti di natura privatistica della p.a.” (cfr., <i>ex multis</i>, Cons. St., Ad. Pl., 22 aprile 1999 n. 5)”.<br />
Se così è, non si può negare, così come rilevato dalla sentenza appellata, che “se tale disciplina è applicabile per l’attività privatistica in generale, lo sarà naturalmente anche per quell’attività legata alla gestione dei rapporti di lavoro, in relazione alla quale possano essere presentate, dai dipendenti interessati, richieste di accesso a documenti”.<br />
“D’altra parte &#8211; come ben puntualizza il giudice di primo grado &#8211; l’art. 22 della L. 241/90, come sostituito dall&#8217;art. 15 della L. 11 febbraio 2005 n. 15, dopo aver definito, all’art. 1, lett. a), il diritto di accesso come “<i>il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di <u>documenti amministrativi</u></i>”, precisa anche, alla successiva lett. d), che per “documento amministrativo” debba intendersi “<i>ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, <u>indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale</u></i>””.<br />
“Oltretutto &#8211; precisa ulteriormente e appropriatamente la sentenza appellata &#8211; l’art. 28 della L. n. 300/70, citato dalla difesa dell’Azienda (appellante) a sostegno dell’eccezione di difetto di giurisdizione, si riferisce al datore di lavoro che “ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l&#8217;esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero”, e non riguarda quindi il caso in esame, considerato che l’esercizio del diritto di accesso non costituisce propriamente una modalità di attuazione delle libertà sindacali, costituendone, semmai, una fase prodromica”.<br />
E d’altra parte, l’art. 22 della L. 241/90, come sostituito dall&#8217;art. 15 della L. 11 febbraio 2005 n. 15, dopo aver definito, all’art. 1, lett. a), il diritto di accesso come “<i>il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di <u>documenti amministrativi</u></i>”, precisa anche, alla successiva lett. d), che per “documento amministrativo” debba intendersi “<i>ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, <u>indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale</u></i>” (Cons. Stato, IV, 22.2.2003, n. 961; id., VI, 5.3.2002, n. 1303).<i><br />
</i>Oltretutto, l’art. 28 della L. n. 300/70, citato dalla difesa dell’Azienda a sostegno dell’eccezione di difetto di giurisdizione, si riferisce al datore di lavoro che “ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l&#8217;esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero”, e non riguarda quindi il caso in esame, considerato che l’esercizio del diritto di accesso non costituisce propriamente una modalità di attuazione delle libertà sindacali, costituendone, semmai, una fase prodromica.<br />
Ma anche relativamente al merito la sentenza appellata è da confermare.<br />
Nell’accogliere anche sotto questo profilo il ricorso il giudice di prime cure ha riconosciuto che la ricorrente con le istanze di accesso presentate, tutte motivate con l’esigenza di sottoporre i tabulati “all’esame della RSU e per dare sostegno e assistenza ai lavoratori interessati e per la tutela di ciascun assistito”, “ha certamente dimostrato di essere titolare di un interesse personale e concreto per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante, dovendo verificare se l’Amministrazione abbia o meno correttamente proceduto all’eroga-zione del fondo incentivante e dello straordinario”. Non tiene pertanto l’eccezione dell’Azienda relativa all’esigenza di tutelare la riservatezza dei soggetti interessati dalle istanze, in quanto destinatari di quelle erogazioni, stante che, ai sensi della vigente normativa in materia, in casi del genere non sussiste alcun profilo di riservatezza.<br />
	Al riguardo – come rileva la sentenza appellata – va tenuto presente che l’art. 22 della L. n. 241/90, ai commi 2 e 3, precisa che “<i>l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell&#8217;attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l&#8217;imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale…</i>”, e che “<i>tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all&#8217;articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6</i>”. <br />	<br />
L’esclusione del diritto di accesso prevista dal comma 1 del citato art. 24 riguarda i documenti coperti da segreto di Stato, i procedimenti tributari, l&#8217;attività della pubblica amministrazione diretta all&#8217;emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, i procedimenti selettivi, i documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. Inoltre, per il comma 2, dello stesso disposto legislativo “<i>le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all&#8217;accesso ai sensi del comma 1</i>”, facendo soltanto a quei documenti che rientrano nelle categorie espressamente previste dal legislatore, fermo restando, come chiarito dal comma 3, che “<i>non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell&#8217;operato delle pubbliche amministrazioni</i>”. <br />
“Oltretutto &#8211; come ben precisa la sentenza appellata &#8211; il comma 5 stabilisce che gli stessi “<i>documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell&#8217;àmbito e nei limiti di tale connessione</i>”. <br />
Da ultimo, il comma 6 della stessa disposizione legislativa, disciplina i casi in cui il Governo può, con proprio regolamento, prevedere casi di sottrazione all&#8217;accesso di documenti amministrativi.<br />
Da quanto precede correttamente la sentenza appellata è addivenuta alla conclusione che “i documenti richiesti non rientrano in alcuna delle categorie sottraibili all’accesso, con la conseguenza che il regolamento dell’Azienda “per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi”, laddove, all’art. 2, comma 1, lett. a), sia interpretabile nel senso che i documenti relativi “al trattamento economico”, espressamente sottratti all’accesso, comprendano anche quelli relativi a fondo incentivante e straordinario, sarebbe comunque da considerare illegittimo, e quindi da disapplicare”, alla stregua dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, che vogliono che qualora una fonte regolamentare si ponga in contrasto con i principi enunciati dalla L. n. 241/90 e dal suo regolamento attuativo (da ultimo approvato con D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184), essa deve essere disapplicata, per dare preminenza a quella legislativa, di livello superiore.<br />
Peraltro, al riguardo rileva il comma 7 del citato art. 24, il quale dispone che “<i>deve comunque essere garantito ai richiedenti l&#8217;accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici</i>”, e a dimostrazione del fatto che non vi è una sfera considerata di assoluta riservatezza lo stesso comma 7 aggiunge che l&#8217;accesso, sebbene solo “<i>nei limiti in cui sia strettamente indispensabile</i>”, è consentito anche “<i>nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari</i>”, e finanche “<i>in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale</i>”, in quest’ultimo caso “<i>nei termini previsti dall&#8217;articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</i>”, ai sensi del quale “<i>quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell&#8217;interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile</i>”.<br />
Tutto ciò è correttamente affermato dalla sentenza appellata, nella quale si mette in ulteriore rilievo “che l’art. 59 del medesimo D. Lgs.vo 196/2003, relativo proprio all’”accesso a documenti amministrativi”, dispone che “fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l&#8217;esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all&#8217;applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico”.<br />
Dalle considerazioni che precedono, assorbiti tutti gli altri motivi di appello, discende che quest’ultimo va respinto e va confermata la sentenza appellata.<br />
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza nella misura di Euro 4.000,00.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese dei due gradi di giudizio a carico della parte soccombente nella misura di Euro 4.000,00.<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Palermo il 29 novembre 2006 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Claudio Zucchelli, Pietro Falcone, Antonino Corsaro, Francesco Teresi, estensore, Componenti.<br />	<br />
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente<br />
F.to: Francesco Teresi, Estensore<br />
F.to: Loredana Lopez, Segretario<br />
Depositata in segreteria<br />
il 4 luglio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-4-7-2007-n-558/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2007 n.558</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/7/2007 n.250</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-4-7-2007-n-250/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-4-7-2007-n-250/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-4-7-2007-n-250/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/7/2007 n.250</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento di esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas in un Comune se la ricorrente non rispetta le norme indicate nel bando a pena di esclusione (omessa apposizione del nominativo su una busta, adempimento non ritenuto illogico o irrazionale). (G.S.) N.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-4-7-2007-n-250/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/7/2007 n.250</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-4-7-2007-n-250/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/7/2007 n.250</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas in un Comune se la ricorrente non rispetta le norme indicate nel bando a pena di esclusione (omessa apposizione del nominativo su una busta, adempimento non ritenuto illogico o irrazionale). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00250/2007 REG.ORD.<br />
N. 00215/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 215 del 2007, proposto da:<br /><b>Baiengas S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Ferla e Lucia Liberatore, con domicilio eletto presso Lucia Liberatore Avv. in Campobasso, via Roma, 48;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Larino</b>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Antonio Guida, con domicilio eletto presso Antonio Guida in Campobasso, via Matteotti 7;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del provvedimento assunto nella seduta pubblica del 06.06.07 con il quale la Commissione preposta all&#8217;espletamento della gara per l&#8217;affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Larino (bando pubblicato sulla G.U.R.I. in data 16.04.07) ha escluso la società ricorrente da detta gara;</p>
<p>ove necessario, quale atto presupposto e, occorrendo, anche in via principale, della lex specialis di gara e, segnatamente, del Disciplinare di gara, limitatamente alle prescrizioni poste a fondamento dell&#8217;esclusione della ricorrente (art. 8, secondo cpv. e art. 9, secondo cpv. lett. &#8220;a&#8221;), soltanto ove interpretate nel senso fatto proprio dall&#8217;Amministrazione;<br />
di ogni atto e provvedimento preordinato, consequenziale e comunque connesso ed, in particolare, del verbale della seduta di gara del 06.06.07;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Larino;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 04/07/2007 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Rilevato:<br />
che con l’impugnato provvedimento il Comune di Larino ha escluso la ditta deducente dalla gara per l’affidamento, mediante pubblico incanto, del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio di detto Comune, sul rilievo che nella busta n. 2 riportante la dicitura “ piano industriale – modalità di gestione” prodotta dalla ditta interessata non sarebbe stato riportato il nominativo della ditta;</p>
<p>Ritenuto:<br />
che l’art. 8 del bando, nel prevedere gli adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per partecipare alla gara , dispone che le tre buste a loro volta sigillate e firmate sui lembi di chiusura devono &#8211; a pena di esclusione &#8211; riportare sul frontespizio il nominativo della società offerente e il suo recapito, l’oggetto della gara etc;</p>
<p>Considerato:<br />
che la busta n. 2 presentata dalla deducente non reca il visto requisito (nominativo della società offerente);<br />
che la commissione di gara è vincolata all’osservanza delle disposizioni contenute nella lex specialis a pena di esclusione;</p>
<p>che la vista clausola della lex specialis appare frutto di discrezionale ed incensurabile apprezzamento in ordine alla scelta delle formalità ritenute più idonee ad assicurare la garanzia circa l’effettiva ascrivibilità dell’offerta complessivamente considerata all’impresa offerente;<br />
che i motivi proposti con l’introdotta domanda cautelare non appaiono perciò muniti di sufficiente fumus boni iuris</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge la suindicata domanda incidentale</p>
<p>Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 04/07/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />
Orazio Ciliberti, Consigliere<br />
Antonio Massimo Marra, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-4-7-2007-n-250/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/7/2007 n.250</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/7/2007 n.630</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-7-2007-n-630/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-7-2007-n-630/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/7/2007 n.630</a></p>
<p>Non va sospeso il diniego relativo alla domanda di autorizzazione ex art. 87 d.Lgs. 259/2003 per la realizzazione di una SRB presso una Stazione Ferroviaria su traliccio preesistente facente parte di struttura a supporto del miglioramento della sicurezza ferroviaria, dove erano ammesse solo opere inerenti al servizio ferroviario.(G.S.) REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-7-2007-n-630/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/7/2007 n.630</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-7-2007-n-630/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/7/2007 n.630</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il diniego relativo alla domanda di autorizzazione ex art. 87 d.Lgs. 259/2003 per la realizzazione di una SRB presso una Stazione Ferroviaria su traliccio preesistente facente parte di struttura a supporto del miglioramento della sicurezza ferroviaria, dove erano ammesse solo opere inerenti al servizio ferroviario.(G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA TOSCANA<br />FIRENZE </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 630/2007<br />Registro Generale: 602/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GAETANO CICCIO&#8217; Presidente<br />BERNARDO MASSARI Cons.<br />GIANLUCA BELLUCCI Primo Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 04 Luglio 2007<br />
Visto il ricorso 602/2007  proposto da:<br />
<b>SOC. TELECOM ITALIA S.P.A. </b><br />
rappresentata e difesa da:MORBIDELLI GIUSEPPE con domicilio eletto in FIRENZEVIA LAMARMORA 14 presso  MORBIDELLI GIUSEPPE  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ORBETELLO </b> non costituitosi in giudizio;<br />
<b>S.U.A.P. DEL COMUNE DI ORBETELLO </b>non costituitosi in giudizio;</p>
<p><b>REGIONE TOSCANA  </b> non costituitasi in giudizio;</p>
<p><b>RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.</b>non costituitasi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
della nota del Dirigente del Settore 4° &#8211; Assetto del territorio del Comune di Orbetello, 17.01.2007 n. 2, recante il diniego relativo alla domanda di autorizzazione ex art. 87 d.Lgs. 259/2003 presentata dalla ricorrente per la realizzazione di una SRB presso la Stazione Ferroviaria denominata &#8220;Orbetello Scalo&#8221;, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, se lesivi, fra cui la nota del Dirigente del Settore 4° &#8211; Assetto del territorio del Comune di Orbetello 4.12.2006, prot. n. 51420, recante la comunicazione ai sensi dell&#8217;art. 10 bis legge 241/1990 e, per quanto possa occorrere, l&#8217;art. 143 NTA e il verbale della Conferenza di Servizi convocata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 11.5.2005, verbale, allo stato, non conosciuto e che si impugna solo ove lesivo.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Vista l&#8217;ordinanza collegiale istruttoria n. 59/07 emessa da questo Tribunale in data 9 maggio 2007;<br />
Designato relatore il Primo Ref. GIANLUCA BELLUCCI  e udito per la parte ricorrente l’avv. E.Burlamacchi delegato da G.Morbidelli;<br />
Considerato che la domanda di autorizzazione della ricorrente ha ad oggetto l’installazione di antenne necessarie al traffico telefonico privato sul territorio comunale, ancorché le stesse ricadono su traliccio preesistente facente parte di struttura a supporto del miglioramento della sicurezza ferroviaria;<br />
Ritenuto che lo scopo commerciale dalla suddetta istanza collida con l’art. 143 delle N.T.A., il quale, in linea con l’art. 62 del D.P.R. n. 753/1980, ammette in via esclusiva per l’area in questione opere inerenti al servizio ferroviario;<br />
Atteso che il sub procedimento di verifica di compatibilità paesaggistica, conclusosi il 31.10.2006 ed estraneo al silenzio significativo in virtù dell’art.20, comma 4, della L.n. 241/1990 e dell’art. 86, comma 4, del D.Lgs. n. 259/2003, ha nel caso di specie precluso la formazione del silenzio assenso sulla domanda della società istante;<br />
Considerato pertanto che, in relazione agli elementi di causa, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda incidentale in esame, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della I^ Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, 4 Luglio 2007</p>
<p>F.to Gaetano Cicciò	&#8211; Presidente<br />	<br />
F.to Gianluca Bellucci	&#8211; Relatore, est.<br />	<br />
F.to Mario Uffreduzzi	#NOME?																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 4 luglio 2007<br />
Firenze, lì 4 luglio 2007</p>
<p>IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA<br />
F.to Mario Uffreduzzi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-7-2007-n-630/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/7/2007 n.630</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/7/2007 n.529</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-7-2007-n-529/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-7-2007-n-529/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-7-2007-n-529/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/7/2007 n.529</a></p>
<p>Non va sospeso l’affidamento con procedura negoziata del servizio di rilevazione di consumi idrici. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA PUGLIABARI PRIMA SEZIONE Registro Ordinanze: 529/2007Registro Generale: 895/2007 nelle persone dei Signori: CORRADO ALLEGRETTA PresidenteVITO MANGIALARDI Cons., relatore RAFFAELE GRECO Ref. ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella Camera di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-7-2007-n-529/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/7/2007 n.529</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-7-2007-n-529/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/7/2007 n.529</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso l’affidamento con procedura negoziata del servizio di rilevazione di consumi idrici. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA PUGLIA<br />BARI </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 529/2007<br />Registro Generale: 895/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
CORRADO ALLEGRETTA Presidente<br />VITO MANGIALARDI Cons., relatore<br />
RAFFAELE GRECO Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 04 Luglio 2007<br />
Visto il ricorso 895/2007  proposto da:<br />
<b>GAS MARKETING SRL </b><br />
rappresentato e difeso da:DI LORENZO AVV.FRANCESCO &#8211; NAPOLITANO AVV.SALVATOREcon domicilio eletto in BARIC/O AVV.G.VIOLANTE P.ZZA UMBERTO 62pressoDI LORENZO AVV.FRANCESCO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p>ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA<br />
e nei confronti di<br /><b>FIMM SRL  IN PROPRIO E MAND.ASS.IMPR.COSTRUZIONI DONDI SPA </b> rappresentato e difeso da:TOMA AVV.EMILIO &#8211; PAPA AVV.LOREDANAcon domicilio eletto in BARIVIA CALEFATI, 133pressoTOMA AVV.EMILIO</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
dell’aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI F.Imm.Srl-Costruzioni Dondi s.p.a. della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di rilevazione di consumi idrici I lotto di cui alla lettera di invto in data 27 ottobre 2006 n.448, disposta con provvedimento n.17960 del 13 marzo 2007, conosciuto solo per gli estremi, questi ultimi comunicati con nota in data 24 aprile 2007 n.28431;<br />
del provvedimento, di data e numero sconosciuto, di ammissione alla procedura negoziata dell’ATI aggiudicataria e del conseguente provvedimento di aggiudicazione provvisoria, nonché di tutti gli atti e dei verbali della commissione di gara;<br />
di tutti gli ulteriori atti connessi, presupposti e consequenziali, compreso il contratto di affidamento del servizio, ove, medio tempore, stipulato.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
FIMM SRL  IN PROPRIO E MAND.ASS.IMPR.COSTRUZIONI DONDI SPA<br />
Udito il relatore Cons. Vito Mangialardi  e uditi altresì per le parti l’avv. Di Paolo (in delega dell’avv. Napolitano) e l’avv. Papa;</p>
<p>Considerato che il ricorso non pare fornito di adeguati motivi per il suo accoglimento;<br />
Richiamato quanto indicato nel certificato del Comune di Sezze rilasciato in data 23.3.2007, nella parte in cui si attesta che la SPA Costruzioni Dondi provvede anche al servizio di lettura contatori e che l’importo complessivo afferente al solo servizio di lettura nel triennio 2003/2005 ammonta ad oltre € 215.000.00;<br />
Osservato pure che sono stati dichiarati servizi di letturazione per consumi idrici nei Comuni di Brembilla e di Sant’Antimo rispettivamente per oltre quarantaduemila e novantottomila  euro;<br />
Visto anche che il citato Comune di Sezze ha provveduto all’annullamento del provvedimento di revoca della certificazione del 23.3.2007;</p>
<p>Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti richiesti dall’art.21, ultimo comma, della Legge 1971, n.1034, come sostituito dall’art.3 della Legge 205/2000;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Bari, Sez. Prima,respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Bari, li 04 Luglio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-7-2007-n-529/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/7/2007 n.529</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/7/2007 n.2016</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-7-2007-n-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-7-2007-n-2016/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-7-2007-n-2016/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/7/2007 n.2016</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento di cessazione dall’incarico di commissario straordinario per il Ministero dello Sviluppo economico se il ricorrente risulta decaduto ex lege dall’incarico rivestito e la nomina del controinteressato, se sospesa recherebbe un pregiudizio per le controparti resistenti senza portare alcun concreto vantaggio per il ricorrente. (G.S.) REPUBBLICA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-7-2007-n-2016/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/7/2007 n.2016</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-7-2007-n-2016/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/7/2007 n.2016</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di cessazione dall’incarico di commissario straordinario per il Ministero dello Sviluppo economico se il ricorrente risulta decaduto ex lege dall’incarico rivestito e la nomina del controinteressato, se sospesa recherebbe un pregiudizio per le controparti resistenti senza portare alcun concreto vantaggio per il ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA CAMPANIA<br />NAPOLI </b></p>
<p align=center><b>PRIMA   SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 2016 /2007<br />Registro Generale: 3392/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ANTONIO GUIDA Presidente<br />  FABIO DONADONO Cons., relatore<br />
PAOLO CORCIULO Primo Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso 3392/2007  proposto da:<b> MEO ARTURO UMBERTO</b> rappresentato e difeso da: ABBAMONTE ANDREA e VENIERO RAFFAELLA con domicilio eletto in NAPOLI  VIA  MELISURGO,4</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b>  rappresentato e difeso da: BAVOSO RAFFAELE  con domicilio eletto in NAPOLI  AVV.STATO &#8211; VIA DIAZ N.11<br />
e nei confronti di<br /><b>GRASSO BIAGIO </b> rappresentato e difeso da: DIACO CORRADO e GAMBARDELLA SIMONA  con domicilio eletto in NAPOLI  VIA DEI MILLE N.40<br />
<b>ZANETTI GIORGIO</b>  n.c.<b>FIORI GIOVANNI</b> n.c.</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione,<br />
del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 00162 del 4.4.2007, nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Udito il relatore Cons. FABIO DONADONO<br /> Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale;</p>
<p>Premesso che il ricorrente risulta decaduto ex lege dall’incarico rivestito;<br />
Considerato che, riguardo alla pretesa nomina, l’invocata sospensione recehrebbe un pregiudizio per le controparti resistenti senza portare alcun concreto vantaggio per il ricorrente;<br />
Ritenuto che NON  sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
RESPINGE  la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>Così deciso nella camera di consiglio del 4 luglio 2007.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p> IL PRESIDENTE<br />
IL CONSIGLIERE EST.<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-sospensiva-4-7-2007-n-2016/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/7/2007 n.2016</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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