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	<title>4/7/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4/7/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2006 n.3710</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-4-7-2006-n-3710/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-4-7-2006-n-3710/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2006 n.3710</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente ed Estensore. Stylo s.r.l. e altro (avv.ti S. Missio e A. Scarpellini Camilli) c. Comune di Lecce (avv.ti M.L. De Salvo e L. Astuto), Sincon s.c.a.r.l. (n.c.). sulla riaffermazione della c.d. pregiudizilità amministrativa dopo le pronunce Cass. nn.13659 e 13660 del 2006 1. Contratti della pubblica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-4-7-2006-n-3710/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2006 n.3710</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-4-7-2006-n-3710/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2006 n.3710</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente ed Estensore.<br /> Stylo s.r.l. e altro (avv.ti S. Missio e A. Scarpellini Camilli) c. Comune di Lecce (avv.ti M.L. De Salvo e L. Astuto), Sincon s.c.a.r.l. (n.c.).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla riaffermazione della c.d. pregiudizilità amministrativa dopo le pronunce Cass. nn.13659 e 13660 del 2006</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Aggiudicazione della gara – Aggiudicazione definitiva – Mancata impugnazione nei termini – Ricorso avverso gli atti presupposti – Improcedibilità.</p>
<p>2. Responsabilità e risarcimento – Danno ingiusto – Nozione.</p>
<p>3. Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della pubblica amministrazione &#8211; Inte-resse legittimo – Tutela risarcitoria – Finalità.</p>
<p>4. Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della pubblica amministrazione &#8211; Bilan-ciamento degli interessi pubblici e privati – Analogia col campo societario – Principio della fisiologica subordinazione dell’azione risarcitoria rispetto all’azione impugnatoria – Vale anche per la tutela accordata nel campo dell’attività amministrativa.</p>
<p>5. Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della pubblica amministrazione &#8211; Inte-resse legittimo – Lesione – Ingiustizia del danno – Accertamento – Solo nel giudizio im-pugnatorio.</p>
<p>6. Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della pubblica amministrazione &#8211; Inte-resse legittimo – Danno subito dal privato – Tutela risarcitoria – Due vie separatamente percorribili – Contrasta con la configurazione unitaria dell’istituto.</p>
<p>7. Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della pubblica amministrazione &#8211; Inte-resse legittimo – Risarcimento dei danni – Autonoma azione risarcitoria – Conseguenze – Ridimensionamento dell’obiettivo del perseguimento dell’interesse pubblico attraverso l’attività del giudice amministrativo.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso in cui l’aggiudicazione definitiva non venga impugnata nei termini, il ricorso avverso gli atti presupposti deve essere dichiarato improcedibile, visto che, laddove l’atto di aggiudicazione definitiva non venga eliminato dal mondo giuridico, i suoi effetti si con-solidano, privando in tal modo il ricorrente dell’interesse ad ottenere la decisione sull’impugnazione degli atti propedeutici.</p>
<p>2. E’ danno ingiusto quello arrecato non iure e contra ius, cioè quello arrecato da un fatto che non trova giustificazione nell’ordinamento giuridico ed è lesivo di una situazione giuri-dica protetta; pertanto, è danno risarcibile la lesione, non giustificata dall’ordinamento, ar-recata ad una situazione giuridica protetta.</p>
<p>3. Con riferimento all’interesse legittimo, la tutela risarcitoria non afferisce al patrimonio del titolare dell’interesse, ma all’interesse; è una modalità di tutela di questo e trova nella quantificazione economica la sua unica espressione.</p>
<p>4. Se il principio della fisiologica subordinazione dell’azione risarcitoria rispetto all’azione impugnatoria è valido nel campo societario, in funzione del bilanciamento degli interessi collettivi e individuali, non c’è alcuna ragione per negarne l’applicazione quanto alla tutela accordata nel campo dell’attività amministrativa, nel quale il bilanciamento degli interessi pubblici e privati assume la configurazione della sintesi.</p>
<p>5.  Se, in base alle pronunce della Corte di cassazione nn.13659 e 13660 del 2006,”la giuri-sdizione sulla tutela dell’interesse legittimo non può che spettare al giudice amministrati-vo, sia nella tecnica della tutela di annullamento, sia nelle tecniche della tutela risarcitoria, in forma specifica o per equivalente: tecniche che non possono essere oggetto di separata e distinta considerazione ai fini della giurisdizione” (attribuzione operata indiscutibilmente dall’art.35 comma 4, d.lg 31 marzo 1998n.80, come riscritto dall’art.7, l. 21 luglio 2000 n.205), se la pretesa risarcitoria costituisce solo un mezzo di tutela dell’interesse legittimo e non concreta un istituto autonomo rispetto all’interesse cui accede, sicchè sia suscettibile di separata tutela e di autonomo trattamento processuale, il giudizio relativo all’ accerta-mento dell’ingiustizia del danno, cioè dell’esistenza di una lesione arrecata all’interesse le-gittimo e della non giustificabilità della medesima in base all’ordinamento (antigiuridicità) non potrà che essere svolto dal giudice che conosce dell’interesse legittimo e secondo le modalità con le quali conosce di questo istituto; pertanto, il giudice dell’interesse legittimo, cioè il giudice amministrativo, potrà conoscere della lesione arrecata all’interesse legittimo, stabilire se un interesse legittimo è stato leso o meno, solo nella sede e con le modalità con cui conosce degli interessi legittimi, id est nel giudizio impugnatorio, ovverosia solo ove sia stata accertata, in quella sede, la lesione dell’interesse legittimo, avrà accesso la domanda volta ad ottenere l’accertamento e la quantificazione del danno.</p>
<p>6. Se l’interesse legittimo è un istituto che accomuna la tutela dell’interesse pubblico e di quello privato, e tale è rimasto anche dopo la previsione della risarcibilità del danno subito dal privato (dato che il risarcimento integra la tutela apprestata sotto il profilo impugnato-rio), contrasta con la configurazione unitaria dell’istituto costruire un sistema  di tutela  ar-ticolato in due vie separatamente percorribili: una che assicura la soddisfazione dei due in-teressi coinvolti (quella impugnatoria) ed un’altra che assicura solo la tutela dell’interesse privato, indipendentemente dall’interesse pubblico.</p>
<p>7. In tema di risarcimento dei danni per lesione di interesse legittimo, rendere autonoma l’azione risarcitoria rispetto al profilo impugnatorio significherebbe ridimensionare l’ o-biettivo del perseguimento dell’interesse pubblico attraverso l’attività del giudice ammini-strativo, e questo in un momento storico in cui, pur essendo avvertita fortemente l’esigenza di porre su un piano di parità la p.a. e il privato (l’erogatore e il fruitore di servizi) -in o-maggio alla esigenza di una maggiore efficienza, cioè di una maggiore e migliore produzio-ne di servizi-, la figura dell’interesse legittimo (sintesi dell’interesse pubblico e di quello privato) è presente nel nostro ordinamento, anzi assume un ruolo di maggior spicco nelle elaborazioni della Corte costituzionale relative all’assetto che agli interessi ha dato e può dare il  legislatore, alla configurazione delle posizioni giuridiche ed al conseguente riparto della giurisdizione.</p>
<p>1. Nel caso in cui l’aggiudicazione definitiva non venga impugnata nei termini, il ricorso avverso gli atti presupposti deve essere dichiarato improcedibile, visto che, laddove l’atto di aggiudicazione definitiva non venga eliminato dal mondo giuridico, i suoi effetti si con-solidano, privando in tal modo il ricorrente dell’interesse ad ottenere la decisione sull’impugnazione degli atti propedeutici.</p>
<p>2. E’ danno ingiusto quello arrecato non iure e contra ius, cioè quello arrecato da un fatto che non trova giustificazione nell’ordinamento giuridico ed è lesivo di una situazione giuri-dica protetta; pertanto, è danno risarcibile la lesione, non giustificata dall’ordinamento, ar-recata ad una situazione giuridica protetta.</p>
<p>3. Con riferimento all’interesse legittimo, la tutela risarcitoria non afferisce al patrimonio del titolare dell’interesse, ma all’interesse; è una modalità di tutela di questo e trova nella quantificazione economica la sua unica espressione.</p>
<p>4. Se il principio della fisiologica subordinazione dell’azione risarcitoria rispetto all’azione impugnatoria è valido nel campo societario, in funzione del bilanciamento degli interessi collettivi e individuali, non c’è alcuna ragione per negarne l’applicazione quanto alla tutela accordata nel campo dell’attività amministrativa, nel quale il bilanciamento degli interessi pubblici e privati assume la configurazione della sintesi.</p>
<p>5.  Se, in base alle pronunce della Corte di cassazione nn.13659 e 13660 del 2006,”la giuri-sdizione sulla tutela dell’interesse legittimo non può che spettare al giudice amministrati-vo, sia nella tecnica della tutela di annullamento, sia nelle tecniche della tutela risarcitoria, in forma specifica o per equivalente: tecniche che non possono essere oggetto di separata e distinta considerazione ai fini della giurisdizione” (attribuzione operata indiscutibilmente dall’art.35 comma 4, d.lg 31 marzo 1998n.80, come riscritto dall’art.7, l. 21 luglio 2000 n.205), se la pretesa risarcitoria costituisce solo un mezzo di tutela dell’interesse legittimo e non concreta un istituto autonomo rispetto all’interesse cui accede, sicchè sia suscettibile di separata tutela e di autonomo trattamento processuale, il giudizio relativo all’ accerta-mento dell’ingiustizia del danno, cioè dell’esistenza di una lesione arrecata all’interesse le-gittimo e della non giustificabilità della medesima in base all’ordinamento (antigiuridicità) non potrà che essere svolto dal giudice che conosce dell’interesse legittimo e secondo le modalità con le quali conosce di questo istituto; pertanto, il giudice dell’interesse legittimo, cioè il giudice amministrativo, potrà conoscere della lesione arrecata all’interesse legittimo, stabilire se un interesse legittimo è stato leso o meno, solo nella sede e con le modalità con cui conosce degli interessi legittimi, id est nel giudizio impugnatorio, ovverosia solo ove sia stata accertata, in quella sede, la lesione dell’interesse legittimo, avrà accesso la domanda volta ad ottenere l’accertamento e la quantificazione del danno.</p>
<p>6. Se l’interesse legittimo è un istituto che accomuna la tutela dell’interesse pubblico e di quello privato, e tale è rimasto anche dopo la previsione della risarcibilità del danno subito dal privato (dato che il risarcimento integra la tutela apprestata sotto il profilo impugnato-rio), contrasta con la configurazione unitaria dell’istituto costruire un sistema  di tutela  ar-ticolato in due vie separatamente percorribili: una che assicura la soddisfazione dei due in-teressi coinvolti (quella impugnatoria) ed un’altra che assicura solo la tutela dell’interesse privato, indipendentemente dall’interesse pubblico.</p>
<p>7. In tema di risarcimento dei danni per lesione di interesse legittimo, rendere autonoma l’azione risarcitoria rispetto al profilo impugnatorio significherebbe ridimensionare l’ o-biettivo del perseguimento dell’interesse pubblico attraverso l’attività del giudice ammini-strativo, e questo in un momento storico in cui, pur essendo avvertita fortemente l’esigenza di porre su un piano di parità la p.a. e il privato (l’erogatore e il fruitore di servizi) -in o-maggio alla esigenza di una maggiore efficienza, cioè di una maggiore e migliore produzio-ne di servizi-, la figura dell’interesse legittimo (sintesi dell’interesse pubblico e di quello privato) è presente nel nostro ordinamento, anzi assume un ruolo di maggior spicco nelle elaborazioni della Corte costituzionale relative all’assetto che agli interessi ha dato e può dare il  legislatore, alla configurazione delle posizioni giuridiche ed al conseguente riparto della giurisdizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Seconda Sezione di Lecce</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>nelle persone dei signori Magistrati:<br />
<b>ANTONIO CAVALLARI, Presidente  <br />
GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG, Primo Referendario<br />
TOMMASO CAPITANIO, Referendario, relatore</p>
<p></b>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>sul ricorso n. 21/2006, proposto da <br />
<b>Stylo S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con Unimatica S.p.A. e Eactivity.it S.r.l., nonché da Unimatica S.p.A. e Eactivity.it S.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv. Silvio Missio e Andrea Scarpellini Camilli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Lecce, Via 95° Reggimento Fanteria, 1,</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>COMUNE di LECCE</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Maria Luisa De Salvo e Laura Astuto, con domicilio eletto in Lecce, presso la Casa Comunale,</p>
<p><b>e nei confronti di<br />
SINCON S.c.a.r.l.,</b> in persona del legale rappresentante p.t., non costituita,</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
<b>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#61485;	</b>del provvedimento emesso il 2.11.2005, prot. n. 0113651 inviato a mezzo lettera racc. a/r in data 3.11.2005, con cui veniva comunicata l’esclusione dalla partecipazione alla gara di appalto;<br />	<br />
&#61485;	della nota dell’Avvocatura del Comune di Lecce d.d. 9 novembre 2005, pervenuta in data 21.11.2005, confermativa della esclusione dalla partecipazione alla gara di appalto;<br />	<br />
&#61485;	del bando di gara per pubblico incanto nella sua totalità, ivi comprese le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale e nelle specifiche tecniche che ne costituiscono parte;<br />	<br />
&#61485;	degli artt. 4 e 8 del Capitolato qualora si dovesse intendere la relativa clausola prevista a pena di esclusione;<br />	<br />
&#61485;	di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale,<br />	<br />
&#61485;	<br />	<br />
<b>e per la condanna dell’Amministrazione <br />
</b>al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrenti a causa dell’esecuzione dei predetti provvedimenti;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
Uditi nella Camera di Consiglio del 14 giugno 2006 il relatore Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti costituite, gli avv. Scarpellini Camilli e Astuto.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
1.</b> Le imprese ricorrenti hanno preso parte, in ATI, alla gara indetta dal Comune di Lecce per l’affidamento della fornitura, installazione ed integrazione di un’infrastruttura tecnologica per l’erogazione di servizi “e-learning”, risultandone escluse per avere consegnato il plico contenente l’offerta a mano all’Ufficio Protocollo dell’ente, anziché a mezzo Poste Italiane S.p.A. o agenzia di recapiti autorizzata.<br />
Poiché:<br />
a) l’Ufficio Protocollo ha attestato la data e l’ora di ricezione del plico (il quale è stato consegnato entro il termine fissato negli atti indittivi della gara);<br />
b) la clausola del bando relativa alle modalità di spedizione dell’offerta non comminava espressamente l’esclusione per l’eventuale inosservanza di tali modalità;<br />
c) l’esclusione non è stata disposta nel corso della seduta riservata all’esame della documentazione – svoltasi il 31.10.2005, alla presenza di rappresentanti delle imprese ricorrenti – ma in una seduta successiva, alla quale non era presente alcun soggetto estraneo alla Commissione di gara, trattandosi di seduta segreta, dedicata alla valutazione dei progetti tecnici,<br />
Stylo S.r.l. e le imprese mandanti adiscono il TAR, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe e il risarcimento del danno ingiusto ad esse cagionato dall’illegittima aggiudicazione dell’appalto.<br />
Oltre ai motivi dianzi indicati, in via subordinata le ricorrenti deducono l’irragionevolezza delle clausole del Capitolato speciale (in particolare gli artt. 4 e 8), in cui erano stabilite le modalità di invio dei plichi contenenti l’offerta economica e il progetto tecnico, laddove il combinato disposto fra le predette norme dovesse interpretarsi nel senso che la violazione di tali modalità comporti l’esclusione delle imprese che non si siano attenute alla clausola di cui all’art. 4 del CSA.<br />
<b>2.</b> Si è costituito solo il Comune di Lecce, il quale eccepisce preliminarmente la tardività del ricorso nella parte in cui si impugna la predetta clausola del bando. Nel merito, invece, l’Amministrazione sostiene che:<br />
&#8211; è irrilevante il fatto che l’esclusione dell’ATI ricorrente sia stata decisa in una seduta diversa da quella deputata alla verifica della documentazione inviata dalle imprese partecipanti;<br />
&#8211; non era necessario comunicare l’avvio del procedimento, in quanto l’esclusione è stata disposta nell’ambito del procedimento principale;<br />
&#8211; la Commissione ha applicato pedissequamente il bando di gara.<br />
<b>3.</b> Alla camera di consiglio del 16 febbraio 2006 – fissata per la trattazione della domanda incidentale di sospensiva – le ricorrenti hanno chiesto l’abbinamento della fase cautelare al merito. <br />
Con motivi aggiunti, notificati in data 22.2.2006, le ricorrenti hanno impugnato anche il provvedimento con cui è stata decretata l’aggiudicazione definitiva della gara in argomento.<br />
Infine, all’odierna udienza pubblica la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b>1.</b> Il ricorso in epigrafe è inammissibile, per le ragioni che di seguito si esporranno.<br />
<b>2.1.</b> La giurisprudenza amministrativa è ormai costante nell’affermazione secondo cui un concorrente illegittimamente pretermesso nel corso dello svolgimento di una gara ad evidenza pubblica può, al fine di evitare che la conclusione del procedimento radichi in capo all’aggiudicatario provvisorio e/o agli altri concorrenti posizioni giuridiche consolidate (ad esempio, a seguito della consegna dei lavori o dell’integrale esecuzione dell’appalto), impugnare immediatamente l’atto con cui si dispone l’aggiudicazione provvisoria o, se viene adottato dalla stazione appaltante, il separato provvedimento con cui l’interessato viene escluso dalla gara (tale strategia difensiva, per inciso, è stata seguita anche dalle odierne ricorrenti, come si evince dal fatto che, nel corpo del ricorso non vengono menzionate le determinazioni dirigenziali n. 60 dell’8.11.2005 e n. 61 del 14.11.2005, recanti, rispettivamente, l’aggiudicazione provvisoria e quella definitiva della gara in questione).<br />
Peraltro, al fine di poter coltivare la possibilità di conseguire l’annullamento della gara, è necessario che venga impugnata tempestivamente l’aggiudicazione definitiva, provvedimento che, come è noto, non costituisce mera presa d’atto degli esiti della gara, essendo invece l’atto con cui l’Amministrazione appaltante esprime formalmente la scelta del contraente privato. Pertanto, laddove l’aggiudicazione definitiva non venga impugnata nei termini (espressamente e con la formulazione di specifiche censure, non essendo possibile riferire il ricorso ad un atto nello stesso non menzionato,ancorché esistente alla data di attivazione del procedimento di notifica,sulla base della sola formula stereotipa “tutti i provvedimenti connessi e/o consequenziali”), il ricorso avverso gli atti presupposti deve essere dichiarato improcedibile, visto che, laddove l’atto di aggiudicazione definitiva non venga eliminato dal mondo giuridico, i suoi effetti si consolidano, privando in tal modo il ricorrente dell’interesse ad ottenere la decisione sull’impugnazione degli atti propedeutici (in tal senso, cfr. per tutti Cons. Stato, Sez. V, decisione n. 2168/2005, e Sez. IV, decisione n. 1519/2004).<br />
<b>2.2.</b> Ciò premesso, si deve osservare che nel caso di specie le ricorrenti non hanno tempestivamente impugnato il provvedimento recante l’aggiudicazione definitiva, o, <i>recte</i>, esse non hanno investito tempestivamente il Tribunale della relativa impugnazione. <br />
E’ accaduto infatti (e ciò il Collegio ha potuto desumere esclusivamente dalla lettura della memoria difensiva del Comune, depositata in data 8.6.2006) che le ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione definitiva, ma il relativo ricorso non è stato mai depositato presso la Segreteria del TAR.<br />
Ovviamente, dall’inesistenza dei motivi aggiunti discende, per quanto detto al precedente punto 2.1., l’inammissibilità <i>in toto</i> del ricorso.<br />
<b>3.</b> <b>1 </b>Alla declaratoria di inammissibilità della domanda impugnatoria dovrebbe conseguire <i>naturaliter</i> la declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria, secondo la regola della cd. pregiudizialità amministrativa (espressa, come è noto, in forma di arresto definitivo, dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 26.3.2003, n. 4).<br />
Peraltro una siffatta piana conclusione non è più possibile, alla luce delle recentissime decisioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanze 13.6.2006, n. 13659 e n. 13660), in cui il Giudice regolatore della giurisdizione ha affermato principi che impongono di riflettere sulla questione.<br />
<b>3.2 </b>La vicenda della risarcibilità delle lesioni arrecate agli interessi legittimi vede iniziare lo”ultimo miglio” della sua storia con la direttiva  del Consiglio CEE 21 dicembre 1989 n.665;le disposizioni più significative (ai fini di specie) della direttiva sono le seguenti:<br />
“ Art. 1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che,per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinati dalle direttive 71/305 CEE e 77/62 CEE,le decisioni prese dalle autorità aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e,in particolare,quanto più rapido possibile,secondo le disposizioni previste negli articoli seguenti,in particolare l’art2,paragrafo 7,in quanto tali decisioni hanno violato il diritto comunitario in materia di appalti pubblici o le norme nazionali che recepiscono tale diritto.<br />
2. …….<br />
3.Gli Stati membri garantiscono che le procedure di ricorso siano accessibili,secondo modalità che gli Stati membri possono determinare,per lo meno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto pubblico di forniture o di lavori e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione denunciata.In particolare gli Stati membri possono esigere che la persona che desideri avvalersi di tale procedura abbia preventivamente informato l’autorità  aggiudicatrice della pretesa violazione e della proprie intenzione di presentare un ricorso.<br />
Art.2. 1. Gli Stati membri fanno sì che i provvedimenti presi ai fini dei ricorsi di cui all’art.1 prevedano i poteri che permettano di:<br />
a)prendere con la massima sollecitudine e con procedura d’urgenza provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione o impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti,compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione pubblica di un appalto o l’esecuzione di qualsiasi decisione presa dalle autorità aggiudicatrici;<br />
b)annullare o far annullare le decisioni illegittime…….<br />
c)accordare un risarcimento danni alle persone lese dalla violazione.<br />
2…….<br />
3…….<br />
4. Gli Stati membri possono prevedere che l’organo responsabile,quando esamina l’opportunità di prendere provvedimenti provvisori,possa tener conto delle probabili conseguenze dei provvedimenti stessi per tutti gli interessi che possono essere lesi,nonché dell’interesse pubblico e decidere di non accordare tali provvedimenti qualora le conseguenze negative possano superare quelle positive:La decisione di non accordare provvedimenti provvisori non reca pregiudizio agli altri diritti rivendicati dalla persona che chiede tali provvedimenti.<br />
5.Gli Stati membri possono prevedere che ,se un risarcimento danni viene domandato a causa di una decisione presa illegalmente ,per prima cosa l’organo che ha la competenza necessaria a tal fine annulli la decisione contestata.”<br />
<b>3.3  </b>La giurisprudenza comunitaria ha  reso particolarmente incisiva la tutela apprestata dalla direttiva sopra citata prevedendo da un lato la responsabilità dello Stato membro per il fatto di non aver approntato la tutela giuridica contemplata dalla direttiva,dall’altro il diritto, di chi avesse per tale ragione subito una lesione ,di chiedere il risarcimento del danno allo Stato (sentenze 19 novembre 1991 “Francovich” e 14 luglio 1994 “Faccini Dori”).<br />
Si determinava così l’inserzione di regole comunitarie nell’ordinamento nazionale (secondo un procedimento che un acuto osservatore delle cose giuridiche assimilava al comportamento delle termiti,che svuotano le costruzioni lignee dall’interno determinandone il crollo),sicchè il titolare di un interesse legittimo leso dalla stazione appaltante poteva ottenere il risarcimento del danno patito,ancorché l’ordinamento nazionale (secondo la interpretazione giurisprudenziale) non contemplasse tale possibilità.<br />
A ciò ha fatto seguito l’art.13 della legge 19 febbraio 1992 n.142,che ha previsto il risarcimento del danno causato da atti illegittimi in materia di appalti pubblici,subordinando l’instaurazione della controversia innanzi al giudice ordinario all’annullamento dell’atto lesivo da parte del giudice amministrativo.<br />
<b> </b>E’ intervenuta poi la sentenza della Corte di Cassazione n.500 del 1999,che ha riconosciuto la risarcibilità,in via generale,dei danni causati da lesioni arrecate ad interessi legittimi,e la legge n.205 del 2000 che,sostituendo con l’art.7 l’art.35 del d.lgs. n.80 del 1998,ha attribuito al giudice amministrativo il potere di disporre,nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva,il ,risarcimento del danno ingiusto (primo comma) e di conoscere di tutte le questioni relative al risarcimento del danno “nell’ambito della sua giurisdizione”.<br />
<b>4.1 &#8211;  </b>L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato,nella sentenza 26 marzo 2003 n.4 (che richiama la sentenza della IV Sezione 15 febbraio 2002 n.3338),ha ritenuto che “ una volta concentrata presso il giudice amministrativo la tutela impugnatoria dell’atto illegittimo e quella  risarcitoria conseguente, non è possibile l’accertamento incidentale da parte del giudice amministrativo della illegittimità dell’atto non impugnato nei termini decadenziali al solo fine di un giudizio risarcitorio e che l’azione di risarcimento del danno può essere proposta sia unitamente all’azione di annullamento che in via autonoma, ma che è ammissibile solo a condizione che sia impugnato tempestivamente il provvedimento illegittimo e che  sia coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento, in quanto al giudice amministrativo non  è dato di  poter disapplicare atti amministrativi non regolamentari”.<br />
La sentenza della Corte costituzionale n.204 del 2004 (secondo la quale  confligge con principi costituzionali l’attribuzione al giudice amministrativo della cognizione di tutte le controversie in materia di pubblici servizi, e quindi anche di quelle relative a vicende nelle quali non v’era  stata la spendita di un potere autoritativo,nonché della cognizione delle controversie afferenti comportamenti in materia urbanistica ed edilizia) ha comportato la necessità di riflettere sull’assetto della giurisdizione generato dalla legge n.205 del 2000.<br />
La Corte di Cassazione (con l’ordinanza 31 marzo 2005 n.6745) ha ritenuto che il risarcimento del danno causato da una attività amministrativa dovesse essere necessariamente chiesto al giudice amministrativo,risultando preclusa la facoltà di chiedere autonomamente il risarcimento del danno dinanzi al giudice ordinario.<br />
Questo sia per l’esigenza di concentrare innanzi ad un medesimo giudice la tutela piena ed effettiva delle situazioni giuridiche ( esigenza avvertita e nei lavori preparatori e nell’art.7 della legge n.205/2000 e nell’interpretazione data dalla sentenza della Corte Costituzionale n.204/2004),sia per l’esigenza di evitare che la concentrazione giudiziaria perseguita dal legislatore sia rimessa alla volontà delle parti.<br />
Le Sezioni Unite Civili sono ritornate sulla questione (sempre in sede di regolamento preventivo di giurisdizione) con l’ordinanza 23 gennaio 2006 n.1207 ed  hanno ritenuto che :a)la connessione legale fra tutela demolitoria e tutela risarcitoria è subordinata all’iniziativa del ricorrente,il quale è libero di esercitare in un unico contesto entrambe le azioni,ovvero di “riservarsi l’esercizio separato dell’azione risarcitoria dopo aver ottenuto l’annullamento dell’atto o del provvedimento illegittimo,proponendo la sua domanda al giudice ordinario,cui compete in via generale la cognizione sulle posizioni di diritto soggettivo;b) resta, esclusa dalla giurisdizione del giudice ordinario l’azione risarcitoria avente ad oggetto il pregiudizio derivante da un atto amministrativo definitivo per difetto di tempestiva impugnazione,essendogli precluso il sindacato in via principale sull’atto o sul provvedimento amministrativo;c)quando non viene in contestazione il legittimo esercizio dell’attività amministrativa,perché l’atto è stato annullato in sede di autotutela o dal giudice amministrativo o abbia esaurito i suoi effetti,”l’azione risarcitoria rientra nella giurisdizione generale del giudice ordinario,non operando nella specie la connessione legale fra tutela demolitoria e tutela risarcitoria”.<br />
<b>4.2 </b>Da ultimo  (ordinanze 13.6.2006, n. 13659 e n. 13660) le Sezioni Unite Civili hanno sviscerato l’argomento,con una ampia trattazione.<br />
Adita in sede di regolamento preventivo di giurisdizione (nell’ambito di due controversie concernenti, rispettivamente, un’azione risarcitoria per danno da occupazione acquisitiva e un’azione risarcitoria per danno da ritardo), la Cassazione ha colto l’occasione per procedere ad una risistemazione degli ambiti delle giurisdizioni civile ed amministrativa in materia risarcitoria; in ciò chiaramente stimolata anche dalle considerazioni espresse dalla Corte Costituzionale nella recentissima sentenza 11.5.2006, n. 191, con la quale la Consulta ha completato il lungo discorso avviato con la sentenza 6.7.2004, n. 204, dichiarando costituzionalmente illegittimo l’art. 53 del T.U. n. 327/2001, nella parte in cui la norma, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a “i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati”, non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all&#8217;esercizio di un pubblico potere. <br />
<b>4.3 </b>Muovendo dalle argomentazioni su cui si fondano le decisioni della Corte Costituzionale e dopo aver compiuto un ampio <i>excursus</i> sull’evoluzione storica della giurisdizione amministrativa e dei suoi rapporti con la giurisdizione ordinaria, le ordinanze delle SS.UU. n. 13659 e n. 13660 del 2006, pervengono all’affermazione dei seguenti principi:<br />
&#8211; la tutela giurisdizionale contro l’agire illegittimo della pubblica amministrazione spetta al giudice ordinario, “<i>…quante volte il diritto del privato non sopporti compressione per effetto di un potere esercitato in modo illegittimo, o, se la sopport<br />
&#8211;  la giurisdizione amministrativa non sussiste quando l’Amministrazione agisca in posizione di parità con i soggetti privati, ovvero quando l’operare del soggetto pubblico sia ascrivibile a mera attività materiale, e comunque ogni qualvolta l’esercizio d<br />
&#8211; per venire a casi pratici, sussiste la giurisdizione dell’A.G.O. in caso di un’azione risarcitoria proposta a tutela dei diritti incomprimibili, come la salute o l’integrità personale, oppure quando la lesione del patrimonio del privato sia l’effetto in<br />
&#8211; sussiste invece la giurisdizione amministrativa quando la situazione soggettiva di base ha consistenza di interesse legittimo, e ciò anche nei casi in cui non viene in evidenza l’annullamento di un provvedimento autoritativo (danno da ritardo, inerzia d<br />
&#8211;  la tutela risarcitoria degli interessi legittimi va chiesta al giudice amministrativo,unitamente alla tutela impugnatoria o separatamente da questa;in tal caso nel termine prescrizionale. Nell’ipotesi in cui il giudice amministrativo dichiari inammissi<br />
<b>4.4 </b>La Corte di Cassazione ha quindi superato :a)sia l’orientamento espresso nella ordinanza 31 marzo 2005 n.6745,secondo il quale la tutela impugnatoria e quella risarcitoria ,in caso di lamentate lesioni di interessi legittimi,venivano ad essere concentrate innanzi al giudice amministrativo per ragioni di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale;il superamento avviene  sul piano  della elaborazione concettuale,molto più ampia e sofisticata;b)sia l’orientamento espresso nella ordinanza 23 gennaio 2006 n.1207,che riconduceva all’iniziativa della parte il collegamento fra azione risarcitoria e azione impugnatoria,subordinando tuttavia l’esercizio dell’azione risarcitoria innanzi al giudice ordinario all’annullamento dell’atto amministrativo da parte del giudice amministrativo ogni qual volta la lesione fosse causata dall’esercizio di un potere autoritativo;al giudice ordinario spettava invece di conoscere le azioni risarcitorie ogni qual volta non fosse in discussione il legittimo esercizio dell’azione amministrativa.<br />
Tale superamento avviene rifiutando l’approccio alla vicenda fornito dalla sentenza della Corte di Cassazione n.500 del 1999,secondo il quale il giudice ordinario può ben conoscere delle pretese risarcitorie assumendo l’atto amministrativo come fatto ,elemento costitutivo dell’illecito lamentato;approccio seguito anche dopo l’intervento dell’art.7 della legge n.205 del 2000,sul presupposto che l’ambito cognitivo attribuito al giudice amministrativo non concreterebbe una concentrazione necessaria,con attrazione inscindibile della tutela risarcitoria da parte della tutela impugnatoria e  con sottrazione al giudice ordinario di un ambito tradizionalmente attribuitogli quale giudice per elezione dei diritti (art.103 della Costituzione).<br />
L’elemento di novità sul quale si fonda l’articolata elaborazione delle ordinanze in questione è costituito dalla assunzione come situazioni giuridiche distinte ed  autonome dell’interesse legittimo e del diritto al risarcimento del danno;della prima conosce il giudice amministrativo (in base all’art.103 della Costituzione),della seconda conosce sempre il giudice amministrativo in base all’art.35,primo e quarto comma del d.lgs.n.80 del 1998 (come riscritto dall’art.7 della legge n.205 del 2000), nell’ambito rispettivamente della giurisdizione esclusiva e della giurisdizione di legittimità.<br />
Della pretesa risarcitoria il giudice amministrativo deve conoscere quale diritto,quindi in base alle regole sostanziali e processuali che disciplinano i diritti.<br />
Vale la pena di sottolineare che l’atto amministrativo,nell’ambito della pretesa risarcitoria, è conosciuto dal giudice amministrativo non in quanto tale (e cioè regola dell’interesse pubblico e al tempo stesso dell’interesse privato,quindi dell’interesse legittimo) ma come elemento costitutivo dell’illecito,se determina un danno.<br />
Questa ricostruzione è ritenuta “coerente con il processo di evoluzione che caratterizza l’interesse legittimo,che va perdendo la sua tradizionale funzione meramente famulativa o ancillare rispetto all’interesse pubblico,per assumere un più marcato connotato sostanziale…”(ord.n.13659 del 2006).<br />
<b>4.5 </b>Si deve a questo punto osservare che la norma oggetto di interpretazione attribuisce,sic et simpliciter,al giudice amministrativo le questioni relative al risarcimento del danno nell’ambito della giurisdizione esclusiva e della giurisdizione di legittimità.<br />
Tale attribuzione ha superato il vaglio della legittimità costituzionale,in riferimento alla qualificabilità delle questioni risarcitorie come una “materia “ e quindi alla coerenza con l’art.103 Cost. dell’attribuzione di tale ambito cognitivo al giudice amministrativo;la sentenza n.204 del 2004,infatti, ha ritenuto che “il potere riconosciuto al giudice amministrativo di disporre ,anche attraverso la reintegrazione in forma specifica,il risarcimento del danno ingiusto non costituisce sotto alcun profilo una nuova “materia “ attribuita alla sua giurisdizione,bensì uno strumento di tutela ulteriore,rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo),da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione”.<br />
Se la qualificazione del risarcimento come mezzo di tutela ulteriore dell’interesse legittimo sembra interpretabile come riconduzione del primo nell’ambito della figura giuridica dell’interesse legittimo,la successiva sentenza della Corte Costituzionale n.191 del 2006 ,nell’escludere che la domanda proposta dal cittadino per ottenere esclusivamente il risarcimento del danno competa per ciò solo al giudice ordinario (e questa esclusione spiega il superamento del concetto espresso nella ordinanza n.1207 del 2006,secondo il quale la connessione legale fra tutela risarcitoria e tutela impugnatoria è subordinata all’iniziativa del ricorrente,che sarebbe libero di esercitare l’azione risarcitoria innanzi al giudice ordinario dopo aver ottenuto l’annullamento dell’atto amministrativo dal giudice degli interessi legittimi ),afferma che”… non intende questa Corte prendere posizione sul tema della natura della situazione soggettiva sottesa alla pretesa risarcitoria,ovvero sulla natura (di norma secondaria,id est sanzionatoria di condotte aliunde vietate,oppure primaria) dell’art.2043 cod.civ…..”.<br />
<b>4.6 </b>Ciò premesso si deve ricordare che il risarcimento del danno ( lo si riconduca all’art.2043c.c. o all’art.1218 c.c.,a seconda che si costruisca come aquiliana o contrattuale la responsabilità della pubblica amministrazione) ha come suo elemento costitutivo l’ingiustizia dello stesso;è danno ingiusto quello arrecato non iure e contra ius,cioè quello arrecato da un fatto che non trova giustificazione nell’ordinamento giuridico ed è lesivo di una situazione giuridica protetta.E’ quindi danno risarcibile la lesione,non giustificata dall’ordinamento,arrecata ad una situazione giuridica protetta.<br />
La risarcibilità,al pari della reintegrazione in forma specifica,costituisce uno dei mezzi di protezione della situazione giuridica,cioè uno degli elementi che concorrono a costituire il complesso fenomeno definito come situazione giuridica,o,spostando l’esame sul versante della patologia del traffico giuridico ,il contenuto di una norma secondaria,che sanziona un comportamento vietato e perciò assicura il ripristino di una determinata situazione.<br />
Si consideri quindi la risarcibilità come elemento integrativo eventuale della situazione giuridica o come sanzione portata da una norma di protezione e quindi secondaria,comunque è da escludere che la pretesa risarcitoria sia autonoma rispetto alla situazione protetta,possa avere vita propria.<br />
Ciò ovviamente è valido quale che sia il contenuto della situazione protetta,sia essa un diritto soggettivo o un interesse legittimo.<br />
<b>4.7  </b>Invero la qualificazione della pretesa risarcitoria  come elemento servente o integrativo di una situazione giuridica protetta è presente nella giurisprudenza sia della Corte di Cassazione che della Corte Costituzionale.Il riferimento ,ad esempio, è alle pronunce della Corte di Cassazione 31 maggio 2003 nn.8827 e 8828 e alla sentenza della Corte Costituzionale 11 luglio 2003 n.233;queste pronunce hanno posto fine alla “dicotomia zoppa” imposta dalla presenza dall’art.2059 c.c. (dicotomia costituita dalla risarcibilità dei danni patrimoniali e dalla risarcibilità dei danni non patrimoniali solo nei casi determinati dalla legge) ricomprendendo nella previsione di quest’ultima norma “ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo,inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima;sia il danno biologico,all’integrità fisica e psichica della persona,conseguente ad un accertamento medico (art.32 Cost.);sia infine il danno (spesso definito in dottrina e in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona” (Corte Cost.citata).<br />
L’art.2059 c.c. letteralmente prevede che “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.”<br />
L’ambito della risarcibilità è stato  integrato  dalla Corte Costituzionale con una pronuncia interpretativa (sentenza n.184 del 1986) con riferimento al danno biologico ed all’art.2043 c.c.;le pronunce prima citate hanno poi ricondotto tutte le ipotesi di danno non patrimoniale ,in via interpretativa ,nell’ambito dell’art.2059 c.c. in quanto si è ritenuto che la stessa non subordini la risarcibilità del danno non patrimoniale all’esistenza di una espressa previsione di legge in tal senso,ma riconnetta la risarcibilità del danno non patrimoniale all’esistenza di un diritto costituzionalmente garantito.La risarcibilità del danno non patrimoniale è stata quindi configurata come un elemento integratore delle varie ipotesi di valori inerenti alla persona (di rango costituzionale) o come un necessario ed imprescindibile mezzo di tutela di questi valori.<br />
L’ autonomia dell’istituto della risarcibilità del danno ingiusto rispetto al diritto leso sarebbe possibile (nella vicenda relativa al danno non patrimoniale) solo se si  ritenesse che l’interpretazione giurisprudenziale ha individuato nell’art.2059 c.c. la fonte di una serie di previsioni,relative alla risarcibilità delle varie ipotesi di danni non patrimoniali;così non è,dato che le norme primarie relative alla tutela di valori sono state individuate nella previsione di tali valori a livello costituzionale,mentre alla norma codicistica è stato attribuito un valore meramente esecutivo (se non si vuol dire esplicativo del contenuto)  della norma costituzionale.<br />
La natura secondaria ,o meramente esecutiva,della previsione relativa al risarcimento del danno ingiusto è chiaramente affermata nella citata sentenza della Corte Costituzionale n.184 del 1986,che sul necessario inerire della tutela risarcitoria ai valori di rango costituzionale (in quanto la negazione del risarcimento renderebbe vana la stessa previsione di quei valori) fonda la qualificazione come primaria della norma che contempla un valore e come secondaria (o esecutiva) della norma che contempla il risarcimento.<br />
Invero,la sentenza in questione si spinge oltre e “<b>ravvisa nel sistema della legislazione civile un principio generale costituito dalla previsione d&#8217;una sanzione risarcitoria come conseguenza della lesione d&#8217;una situazione giuridica subiettiva e, pertanto, applica l&#8217;art. 2043 c.c., espressione anch&#8217;esso di tal principio, al danno biologico per analogia iuris”,in tal modo configurando il risarcimento come elemento che integra un istituto,nella specie un diritto,disciplinandone la fase patologica dello svolgimento;ciò in base ad un principio generale dell’ordinamento”.<br />
</b>Quanto detto in ordine al rapporto fra diritto soggettivo e pretesa risarcitoria è evidentemente riferibile al rapporto fra interesse legittimo e pretesa risarcitoria.Se non si vuole considerare questa come un elemento integrativo della situazione giuridicamente protetta,non si può negare la natura sanzionatoria della previsione risarcitoria;questo esclude l’autonomia della figura con ovvie conseguenze in ordine al trattamento processuale della stessa.<br />
<b>5.1 </b>A ben vedere è proprio la vicenda dell’art.2059 c.c. che consente di individuare l’oggetto della tutela risarcitoria per i diritti e per gli interessi legittimi.<br />
Nel periodo storico in cui la risarcibilità dei danni era limitata ai danni patrimoniali,sia nelle ipotesi di responsabilità contrattuale (art.1223 c.c.),che nelle ipotesi di responsabilità extracontrattuale (art.2059 c.c.,salvo il caso che il fatto causativo del danno costituisse reato),era possibile individuare nell’integrità del patrimonio l’oggetto della tutela risarcitoria;una volta,invece che,in base al processo elaborativo concluso con le pronunce indicate,la risarcibilità   è stata riferita anche ai danni non patrimoniali,è risultato evidente che la tutela risarcitoria non  è finalizzata a tutelare il patrimonio,che si tratta di una modalità di tutela apprestata ad un diritto,integrativa della tutela di questo o della stessa configurazione di tale diritto,modalità che trova nella quantificazione economica la sua concretizzazione.Così è per l’interesse legittimo;la tutela risarcitoria non afferisce al patrimonio del titolare dell’interesse,ma all’interesse;è una modalità di tutela di questo e trova nella quantificazione economica la sua unica espressione.<br />
<b>5.2  </b>Le pronunce nn.13659 e 13660 del 2006  non contraddicono un orientamento seguito in passato.Esse non giungono ad affermare l’esercitabilità dell’azione risarcitoria a prescindere dall’esercizio dell’azione  impugnatoria  perché questa riguarda interessi legittimi e quella riguarda diritti soggettivi,a tutela dei quali il giudice ordinario  esercita il potere di disapplicare l’atto amministrativo;costantemente infatti il giudice ordinario ha affermato che può conoscere dell’atto amministrativo illegittimo solo in via incidentale,nei casi in cui esso venga in rilievo non come causa della lesione del diritto soggettivo dedotto in giudizio,ma come mero antecedente,sicchè la questione della sua legittimità venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico.E’ precluso al giudice ordinario conoscere del pregiudizio derivante dall’atto amministrativo definitivo per difetto di tempestiva impugnazione,esorbitando dalla sua giurisdizione il sindacato in via principale sull’atto. (Cass.,22 febbraio 2002 n.2588;SS.UU. 10 settembre 2004 n.18263).<br />
Giungono,tuttavia,ad affermare l’autonomia dell’una azione rispetto all’altra, e quindi l’esercitabilità dell’azione risarcitoria a prescindere da quella impugnatoria ,sulla base della diversità delle situazioni protette e della necessità di dare effettiva tutela alla pretesa risarcitoria.<br />
A tal fine il giudice amministrativo deve conoscere dell’atto amministrativo come componente dell’illecito,come fatto;si raggiunge così nel giudizio amministrativo il risultato della esclusione nel rapporto fra il singolo e l’amministrazione della portata imperativa dell’atto,della regola imperativa che lo stesso ha dato ad un certo rapporto,cioè il risultato della disapplicazione dell’atto.<br />
Tale risultato viene raggiunto perché si afferma e l’autonomia delle due situazioni giuridiche,cioè la diversità e l’irriducibilità dell’uno all’altro dei due beni protetti e la completa autonomia dell’azione risarcitoria rispetto a quella impugnatoria;l’autonomia delle azioni è evidentemente una conseguenza rispetto alla autonomia delle situazioni sostanziali,ma ha anche una giustificazione propria,cioè la necessità della effettività della tutela,della repressione e perciò dell’accertamento dell’illecito.<br />
<b>5.3 </b>A prescindere dalla qualificazione formale del risarcimento come oggetto di una norma primaria o secondaria,dalla configurazione astratta dello stesso come mezzo che integra la tutela dell’interesse legittimo o presidia l’integrità patrimoniale e non patrimoniale del danneggiato (configurazione peraltro di difficile elaborazione,atteso che il risarcimento è una misura di reintegra dell’interesse legittimo;sotto altro profilo la sottrazione alla sfera aquiliana della responsabilità dell’amministrazione pone il problema di definire l’ampiezza dell’ambito disciplinato dall’art.1223 c.c.),gli elementi costitutivi di un istituto,la sua configurazione,devono essere tratti dalla disciplina positiva e dalle finalità cui questa è preordinata.<br />
Al fine di delineare un quadro nel quale i problemi sollevati possano trovare elementi di raffronto,è immediato e calzante il riferimento alla disciplina societaria;calzante perché questa disciplina conosce la concorrenza di interessi individuali e interessi che trascendono il riferimento meramente individuale (pur non attingendo l’ampiezza dell’interesse pubblico).<br />
L’art.2377 c.c. prevede che le delibere assembleari possono essere impugnate da chi rappresenti una certa percentuale del capitale sociale e che i soci che non rappresentano la parte del capitale stabilito, e che perciò non sono legittimati a proporre l’impugnativa,”hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto”<br />
L’art.2500 bis c.c. stabilisce che ,eseguita la pubblicità, l’invalidità dell’atto di trasformazione non può essere pronunciata ;resta però salvo il diritto al risarcimento del danno subito dai partecipanti  all’ente trasformato e dai terzi danneggiati dalla trasformazione.<br />
Da queste norme risulta che l’interesse al risarcimento del danno subito non è mai compromesso,quale che sia sia l’interesse collettivo in gioco.<br />
Se l’interesse collettivo ha consistenza tale da riguardare la stabilità del mercato (come è quando è stata completata la pubblicità della trasformazione ) o l’interesse individuale ha tenue consistenza rispetto all’entità dell’interesse collettivo (insieme di soci che rappresentano una percentuale del capitale sociale inferiore a quanto stabilito dalla legge) è esclusa l’azione impugnatoria,volta alla caducazione erga omnes dell’atto invalido.<br />
Se,invece,la composizione degli interessi collettivi e individuali in gioco porta al bilanciamento degli stessi (l’interesse individuale pertiene ad un insieme di soci che rappresenta una certa percentuale del capitale sociale) l’azione impugnatoria coesiste con l’azione risarcitoria e l’esperimento di quella costituisce il presupposto per l’esercizio di questa.<br />
<b>5.4 </b>Se la pretesa risarcitoria è  collegata all’interesse alla validità dell’atto che disciplina l’interesse di base,la regola è costituita dalla subordinazione dell’azione volta alla tutela della pretesa risarcitoria  rispetto all’azione volta alla tutela dell’interesse di base;si può dire che questa è un’esigenza fisiologica,come tale assoggettata a regole giuridiche.<br />
La limitazione alla tutela risarcitoria costituisce una eccezione,una regola particolare data in funzione di esigenze particolari,e come tale va intesa.<br />
Nell’ambito della tutela accordata dall’ordinamento avverso gli  atti amministrativi non sussistono eccezioni alla esperibilità dell’azione impugnatoria,come quella individuata nel campo della disciplina societaria.<br />
Se il principio della fisiologica subordinazione dell’azione risarcitoria rispetto all’azione impugnatoria è valido nel campo societario,in funzione del bilanciamento degli interessi collettivi e individuali,non c’è alcuna ragione per negarne l’applicazione quanto alla tutela accordata nel campo dell’attività amministrativa,nel quale il bilanciamento degli interessi pubblici e privati assume la configurazione della sintesi .<br />
Anzi tale subordinazione appare ancor più giustificata,connotato imprescindibile di un sistema che tutela l’interesse pubblico attraverso la soddisfazione di quello privato e,commettendo all’individuo l’iniziativa volta a provocare l’intervento del giudice amministrativo,non può permettersi di rinunciare alla subordinazione in parola a pena di incrinare il sistema di tutela dell’interesse pubblico.<br />
Pur quindi nell’ottica della equiordinazione dell’interesse pubblico e di quello privato e della configurazione della tutela risarcitoria come una forma di tutela  della componente privata dell’interesse legittimo,la sintesi dell’interesse pubblico e di quello privato nell’interesse legittimo comporta la necessità che le due forme di tutela vadano di pari passo,”simul stabunt simul cadunt”,con la fisiologica subordinazione della tutela risarcitoria a quella impugnatoria.<br />
A ciò porta l’analisi della disciplina positiva degli istituti in esame e di situazioni analoghe in altri campi del diritto .<br />
<b>6.1 </b> Sia consentito ribadire i concetti espressi.<br />
<b>  </b>Se ,in base alle pronunce della Corte di Cassazione nn.13659 e 13660 del 2006,”la giurisdizione sulla tutela dell’interesse legittimo non può che spettare al giudice amministrativo,sia nella tecnica della tutela di annullamento,sia nelle tecniche della tutela risarcitoria,in forma specifica o per equivalente:tecniche che non possono essere oggetto di separata e distinta considerazione ai fini della giurisdizione” (attribuzione operata indiscutibilmente dall’art.35 ,comma 4,del d.lgs.n.80 del 1998,come riscritto dall’art.7 della legge n.205 del 2000) ,se la pretesa risarcitoria costituisce solo un mezzo di tutela dell’interesse legittimo (in tal senso si esprimono le sentenze della Corte Costituzionale n.204 del 2004 e n.191 del 2006) e non concreta un istituto autonomo rispetto all’interesse cui accede (secondo le conclusioni dianzi rassegnate),sicchè sia suscettibile di separata tutela e di autonomo trattamento processuale,il giudizio relativo all’accertamento dell’ingiustizia del danno,cioè dell’esistenza di una lesione arrecata all’interesse legittimo e della non giustificabilità della medesima in base all’ordinamento (antigiuridicità) non potrà che essere svolto dal giudice che conosce dell’interesse legittimo e secondo le modalità con le quali conosce di questo istituto.<br />
Il giudice dell’interesse legittimo,cioè il giudice amministrativo,potrà quindi conoscere della lesione arrecata all’interesse legittimo,stabilire se un interesse legittimo è stato leso o meno,solo nella sede e con le modalità con cui conosce degli interessi legittimi ,id est nel giudizio impugnatorio.<br />
Solo ove sia stata accertata,in quella sede,la lesione dell’interesse legittimo ,avrà accesso la domanda volta ad ottenere l’accertamento e la quantificazione del danno.<br />
Si devono quindi ribadire i limpidi concetti espressi nella sentenza dell’Adunanza Plenaria n.4 del 2003 (che richiamava la sentenza  della VI sezione n.3338 del 2002.<br />
<b>6.2  </b>Quella delineata è una forma di tutela coerente con il sistema ad atto amministrativo.<br />
Se l’interesse legittimo è un istituto che accomuna la tutela dell’interesse pubblico e di quello privato,e tale è rimasto anche dopo la previsione della risarcibilità del danno subito dal privato (dato che il risarcimento integra la tutela apprestata sotto il profilo impugnatorio), contrasta con la configurazione unitaria dell’istituto costruire un sistema  di tutela  articolato in due vie separatamente percorribili :una che assicura la soddisfazione dei due interessi coinvolti (quella impugnatoria) ed un’altra che assicura solo la tutela dell’interesse privato,indipendentemente dall’interesse pubblico.<br />
L’attività della pubblica amministrazione è,nel nostro paese,finalizzata alla tutela precipua dell’interesse pubblico,nella consapevolezza che tale fine non può essere perseguito nella noncuranza dell’interesse dell’individuo;ciò ha dato vita alla figura dell’interesse legittimo (nella quale l’interesse del privato è legato indissolubilmente a quello pubblico),alla presunzione di legittimità dell’atto amministrativo,al potere di autotutela,alla contestabilità dell’atto amministrativo entro brevi termini decadenziali.<br />
Il sistema della giustizia amministrativa degli interessi legittimi coniuga l’interesse privato  e quello pubblico per il raggiungimento di un duplice scopo,cioè soddisfare l’interesse pubblico e quello privato,e tale duplice scopo persegue commettendo l’iniziativa del procedimento al privato.<br />
Tale affidamento della tutela dell’interesse pubblico al privato non avrebbe seguito,con evidente pregiudizio per l’interesse pubblico,se il privato potesse agire innanzi al giudice deducendo anche la sola pretesa risarcitoria e così perseguendo la compiuta reintegrazione del suo interesse.<br />
Gli effetti di questo assetto sarebbero tanto più deleteri in quanto il nostro ordinamento,normativo e vivente,si è evoluto tralasciando i controlli istituzionali sugli atti e privilegiando (ad esempio ampliando il novero delle situazioni soggettive tutelabili) i controlli giurisdizionali rimessi all’iniziativa dei privati.<br />
Rendere autonoma l’azione risarcitoria rispetto al profilo impugnatorio significherebbe ridimensionare l’obiettivo del perseguimento dell’interesse pubblico attraverso l’attività del giudice amministrativo,e questo in un momento storico in cui , pur essendo avvertita fortemente l’esigenza di porre su un piano di parità la pubblica amministrazione e il privato (l’erogatore e il fruitore di  servizi)  &#8211; in omaggio alla esigenza di una maggiore efficienza,cioè di una maggiore e migliore produzione di servizi &#8211; ,la figura dell’interesse legittimo (sintesi dell’interesse pubblico e di quello privato) è presente nel nostro ordinamento,anzi assume un ruolo di maggior spicco nelle elaborazioni della Corte Costituzionale relative all’assetto che agli interessi ha dato e può dare il  legislatore,alla configurazione delle posizioni giuridiche ed al conseguente riparto della giurisdizione.<br />
Si pensi poi alla asimmetria che,configurando l’azione risarcitoria come autonoma rispetto all’azione impugnatoria, si verrebbe a determinare fra le due vie di reintegrazione dell’interesse legittimo leso:la reintegrazione dell’interesse legittimo in forma specifica e il risarcimento del danno.<br />
La prima sarebbe inscindibilmente connessa all’utile esperimento dell’azione impugnatoria,l’altra sarebbe esperibile autonomamente e troverebbe accoglimento a seguito di un giudizio che riguarderebbe la fonte del danno non come atto (perché in tal caso se ne dovrebbe occupare il giudice amministrativo in sede impugnatoria),ma come fatto.<br />
A prescindere dalla evidente ricomprensione in un unico istituto delle due forme di tutela reintegratoria (quella in forma specifica e quella risarcitoria) ad opera dell’art.35,primo e quarto comma,del d.lgs. n.80 del 1998 (così come riscritto dall’art.7 della legge n.205 ddel 2000),il mutare della qualificazione in esame aveva ragion d’essere nel sistema delineato dalla sentenza della Corte di Cassazione n.500 del 1999,che affermava la risarcibilità delle lesioni arrecate agli interessi legittimi in un panorama normativo in cui la conoscenza delle stesse non poteva che competere al giudice ordinario (trattandosi di diritti patrimoniali consequenziali) ;questo non poteva giungere ad accertare il danno se non conoscendo l’atto come fatto causativo del danno.<br />
Nel sistema delineato dal citato art.7 della legge n.205 del 2000 non vi è spazio per questa soluzione,che collide col sistema e diventa una ingiustificata forma di trasformismo;tanto più ingiustificata in quanto l’attribuzione  della tutela risarcitoria agli interessi legittimi e l’assegnazione delle relative controversie alla cognizione del giudice amministrativo militano nel senso della effettività di una tutela complessa degli interessi legittimi, coerente con la funzione sociale svolta attualmente da questo istituto,e non già nel senso di rendere possibile una delle due forme di tutela in assenza dell’altra,a scapito della complessiva funzione di tutela dell’interesse legittimo come sintesi dell’interesse pubblico e di quello privato.<br />
<b>6.3 </b>Sia consentito a questo punto richiamare alcuni passi della sentenza della Corte di Cassazione 27 marzo 2003 n.4538 :<br />
<b>“L&#8217;indagine deve ora concentrarsi sul quesito se sia consentito qualificare come non conforme al diritto oggettivo una condotta coerente con la situazione giuridica determinata dalla persistente efficacia, prevista dalla legge, di un atto amministrativo. <br />
Sul piano dei principi propri dell&#8217;ordinamento amministrativo, è affidata, nei casi di attribuzione di potere provvedimentale, alla potestà disciplinatrice e ordinatrice dell&#8217;amministrazione la creazione della regola del caso concreto. All&#8217;atto programmatico che la esprime, tutti, compresa l&#8217;amministrazione, devono adeguare la propria condotta, indipendentemente dalla sua conformità alla legge (cd. principio di dissociazione tra validità ed efficacia dell&#8217;atto), fino a quando l&#8217;invalidità non sia accertata secondo le procedure previste. <br />
 ………………………………….è altrettanto certo che, in assenza della rimozione dell&#8217;atto, il permanere della produzione degli effetti è conforme alla volontà della legge, e la necessaria coerenza dell&#8217;ordinamento impedisce di valutare in termini di danno ingiusto gli effetti medesimi.…………………………………………………………………………………………….<br />
Si è già avvertito che, nella sostanza, l&#8217;apparato concettuale che induce a negare l&#8217;autonomia dell&#8217;azione di annullamento dell&#8217;atto amministrativo rispetto all&#8217;azione di risarcimento dei danni prodotti dagli effetti dell&#8217;atto, giustifica anche la più generale conclusione circa l&#8217;impossibilità di qualificare in termini di fatto illecito una situazione giuridica che l&#8217;ordinamento riconosce come verificata e produttiva di effetti, se non rimossa mediante gli specifici rimedi previsti.Invero, sia nei rapporti paritetici, fuori cioè dall&#8217;ambito dell&#8217;esercizio dei poteri pubblici, tra cittadini e p.a., sia in quelli interprivati, molteplici sono le ipotesi in cui è accordato preminente rilievo all&#8217;esigenza di certezza, sicché l&#8217;interessato ha l&#8217;onere di contestare la conformità al diritto di determinate situazioni mediante l&#8217;impugnazione di atti o comunque reagendo entro termini di decadenza.Ove non adempia a tale onere, non gli è consentito ottenere con l&#8217;azione risarcitoria l&#8217;accertamento della non conformità a legge della situazione, accertamento che, come si è detto, deve farsi necessariamente in via principale e con efficacia di giudicato, vertendo su uno degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all&#8217;art. 2043 cod. civ..Così, ad esempio, non sarebbe consentito domandare il risarcimento del danno per essere stati assoggettati illegittimamente a sanzione amministrativa mediante ordinanza &#8211; ingiunzione non impugnata ai sensi della legge n. 689 del 1981, o comunque indipendentemente dall&#8217;impugnazione; il lavoratore licenziato non può scegliere di optare per il risarcimento del danno, senza impugnare il recesso secondo le prescrizioni della l. n. 604 del 1966; lo stesso deve dirsi per il caso di mancata impugnativa di delibere condominiali o societarie.L&#8217;esito di rigetto del ricorso discende, dunque, dal seguente principio di diritto:La non conformità di una situazione giuridica al diritto oggettivo (cd. antigiuridicità in senso oggettivo), quale elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell&#8217;art. 2043 cod. civ., non può essere accertata in via incidentale e senza efficacia di giudicato, sicché, ove l&#8217;accertamento in via principale sia precluso nel giudizio risarcitorio, in quanto l&#8217;interessato non sperimenta, o non può sperimentare (a seguito di giudicato, decadenza, transazione, ecc.), i rimedi specifici previsti dalla legge per contestare la conformità a legge della situazione medesima, la domanda risarcitoria deve essere rigettata perché il fatto produttivo del danno non è suscettibile di essere qualificato illecito.<br />
6.4  </b>Si deve quindi concludere che il sistema delle tutele impugnatoria e risarcitoria  degli interessi legittimi così delineato non violi l’esigenza di effettività riveniente dall’art.24 della Costituzione e non sussista quindi il pericolo paventato nelle pronunce della Corte di Cassazione nn.13659 e 13660 del 2006.<br />
Quanto poi al pericolo che questo sistema di tutele violi la direttiva CEE n.665/1989 è sufficiente osservare che,in base all’art.2,paragrafo 2 lett.c) della direttiva,gli Stati membri devono curare che,in sede di ricorso avverso le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici soggetti alla disciplina comunitaria,sia possibile accordare un risarcimento danni alle persone lese dalla violazione della disciplina comunitaria:Tale possibilità deve trovare ricetto in seno ad “un ricorso efficace e quanto più rapido possibile”(secondo la lettera dell’art. 1 della direttiva).<br />
La giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità in ordine alla libertà degli ordinamenti nazionali circa l’individuazione degli strumenti per mezzo dei quali assicurare l’osservanza,purchè effettiva, della disciplina comunitaria garantisce circa la compatibilità  fra questa e il  sistema riveniente dal citato art.7 della legge n.205 del 2000.<br />
In conclusione si deve affermare che la cosiddetta “pregiudiziale amministrativa” sia l’unica via per un armonico inaserimento dell’art.7 più volte citato nell’attuale assetto dell’ordinamento.Resta fermo che gli ordinamenti si evolvono verso l’autonomia dei giudizi che investono pretese fra loro diverse ed autonome (l’eliminazione della pregiudiziale penale nei giudizi civili e amministrativi insegna);è proprio la intrinseca comunione dell’interesse legittimo e della pretesa risarcitoria,coerente con l’assetto dell’ordinamento,che esclude l’autonomia dei rispettivi giudizi.<br />
<b>6.5 </b> A quanto sopra consegue l’inammissibilità dell’azione risarcitoria.<br />
Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce – dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Lecce, in Camera di Consiglio, il 14 giugno 2006.<br />
Dott. Antonio Cavallari – Presidente – Estensore</p>
<p align=center>Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 4.07.2006</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-4-7-2006-n-3710/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2006 n.3710</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2006 n.253</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-4-7-2006-n-253/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-4-7-2006-n-253/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-4-7-2006-n-253/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2006 n.253</a></p>
<p>Pres. MARINI, Red. SAULLE la legge della Toscana sulle discriminazioni sessuali al vaglio della Corte Diritti della personalità -Diritto all&#8217;orientamento e all&#8217;identità sessuale &#8211; Legge della Regione Toscana -Norme contro le discriminazioni determinate dall&#8217;orientamento sessuale o dall&#8217;identità di genere -Interventi in materia di politiche del lavoro ed integrazione sociale relativi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-4-7-2006-n-253/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2006 n.253</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-4-7-2006-n-253/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2006 n.253</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MARINI, Red. SAULLE</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la legge della Toscana sulle discriminazioni sessuali al vaglio della Corte</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Diritti della personalità -Diritto all&#8217;orientamento e all&#8217;identità sessuale &#8211; Legge della Regione Toscana -Norme contro le discriminazioni determinate dall&#8217;orientamento sessuale o dall&#8217;identità di genere -Interventi in materia di politiche del lavoro ed integrazione sociale relativi a persone discriminate per motivi derivanti dall&#8217;orientamento sessuale o dall&#8217;identità di genere -Previsione di specifiche politiche regionali del lavoro per i transessuali e i &#8220;transgender&#8221; &#8211; Previsione di un regime sanzionatorio.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono incostituzionali gi artt. 7, commi 1 e 5, 8, e 16, commi 1 e 4, della legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall&#8217;orientamento sessuale o dall&#8217;identità di genere). La Regione ha disciplinato la possibilità per il soggetto, in vista di un&#8217;eventuale e futura situazione di incapacità naturale e al ricorrere delle condizioni indicate dall&#8217;art. 7, di delegare ad altra persona, liberamente scelta, il consenso ad un trattamento sanitario. Così operando il legislatore regionale ha ecceduto dalle proprie competenze, regolando l&#8217;istituto della rappresentanza che rientra nella materia dell&#8217;ordinamento civile, riservata allo Stato, in via esclusiva, dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p>
<p>Ai sensi dell&#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sono incostituzionali gli artt. 7, commi 2, 3 e 4, 16, commi 2 e 3, della legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall&#8217;orientamento sessuale o dall&#8217;identità di genere).</p>
<p>È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;intera legge della Regione Toscana n. 63 del 2004, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 5 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p>
<p>È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5 della legge della Regione Toscana n. 63 del 2004, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p>
<p>Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 63 del 2004, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la legge della Toscana sulle discriminazioni sessuali al vaglio della Corte</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: &#8211; Annibale		MARINI	Presidente; &#8211; Franco		BILE		  Giudice; &#8211; Giovanni Maria	FLICK		Giudice;- Francesco 	AMIRANTE Giudice; &#8211; Ugo			DE SIERVO		Giudice; &#8211; Romano		VACCARELLA		Giudice; &#8211; Paolo		MADDALENA		Giudice;<br />
#NOME?		FINOCCHIARO	Giudice; &#8211; Alfonso		QUARANTA		Giudice; &#8211; Franco		GALLO			Giudice; &#8211; Luigi		MAZZELLA		Giudice;- Gaetano		SILVESTRI		Giudice; &#8211; Sabino		CASSESE		Giudice; &#8211; Maria Rita	SAULLE		Giudice; &#8211; Giuseppe		TESAURO	Giudice;																																																															</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;intera legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall&#8217;orientamento sessuale o dall&#8217;identità di genere), nonché degli artt. 2, 3, 4, 5, 7, commi 1 e 5, 8 e 16, commi 1 e 4, della medesima legge, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 24 gennaio 2005, depositato in cancelleria il 31 gennaio 2005 ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2005.</p>
<p>    Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Toscana;  <br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica del 2 maggio 2006 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;<br />
      	 uditi l&#8217;avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente dei Consiglio dei ministri e gli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.																																																																																												</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1. &#8211; Con ricorso notificato il 24 gennaio 2005 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato in via principale, in riferimento agli artt. 2, 3, 5, e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;intera legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall&#8217;orientamento sessuale o dall&#8217;identità di genere), nonché degli artt. 2, 3, 4, 5, 7, commi 1 e 5, 8 e 16, commi 1 e 4, della medesima legge.<br />
    Il ricorrente rileva che la legge impugnata, finalizzata a consentire ad ogni persona la libera espressione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, promuove il superamento delle situazioni di discriminazione nei settori della formazione professionale e delle politiche del lavoro, della sanità, delle attività turistiche e commerciali, fondate sulla diversità sessuale. <br />
    Tale disciplina, secondo la difesa erariale, nell&#8217;introdurre forme di tutela differenziata a favore dei soggetti che si presumono discriminati in ragione dell&#8217;orientamento sessuale o dell&#8217;identità di genere mediante l&#8217;attribuzione di situazioni giuridiche soggettive che costituiscono diritti fondamentali della persona, invaderebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato fissata dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con conseguente violazione degli artt. 2, 3, e 5 della Costituzione. La legge impugnata, quindi, determinerebbe un ingiustificato arricchimento del patrimonio delle posizioni giuridiche e dei diritti di taluni soggetti a svantaggio di altri, essendo l&#8217;ordinamento giuridico italiano improntato al principio di neutralità rispetto all&#8217;orientamento sessuale di un individuo.<br />
    In particolare, l&#8217;Avvocatura ritiene che l&#8217;art. 2 della legge Regione Toscana n. 63 del 2004, nel prevedere misure di sostegno e tutela delle politiche del lavoro specificamente destinate alle «persone discriminate per motivi derivanti dall&#8217;orientamento sessuale o dalla identità di genere», ai transessuali e ai transgender, determinerebbe, da un lato, un&#8217;ingiustificata disparità di trattamento in favore di tali soggetti, dall&#8217;altro, violerebbe il principio fondamentale in materia di tutela del lavoro fissato nell&#8217;art. 2, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), e, conseguentemente, l&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto includerebbe nella categoria dei lavoratori svantaggiati, ai fini dell&#8217;accesso al lavoro, figure non contemplate dalla norma statale.<br />
    A parere dell&#8217;Avvocatura, anche gli artt. 3 e 4, comma 1, nella parte in cui prevedono rispettivamente che la Regione e le province «garantiscono opportune misure di accompagnamento, anche al fine di assicurare percorsi di formazione e di riqualificazione alle persone che risultino discriminate e esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall&#8217;orientamento sessuale o dall&#8217;identità in genere» (recte: di genere), nonché «favoriscono l&#8217;accrescimento della cultura professionale correlata all&#8217;acquisizione positiva dell&#8217;orientamento sessuale o dell&#8217;identità di genere di ciascuno», esulerebbero dalla competenza regionale, incidendo nella competenza legislativa esclusiva dello Stato fissata dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.<br />
    Alla stessa censura si espone, secondo il ricorrente, l&#8217;art. 5 che, disciplinando la materia della responsabilità sociale delle imprese e delle relative certificazioni, invaderebbe il regime dell&#8217;impresa regolato dal codice civile.<br />
    Parimenti in contrasto con i principi costituzionali sarebbero gli artt. 7, comma 1, e 8, nella parte in cui prevedono che «Ciascuno ha diritto di designare la persona a cui gli operatori sanitari devono riferirsi per riceverne il consenso a un determinato trattamento terapeutico, qualora l&#8217;interessato versi in condizione di incapacità naturale e il pericolo di un grave pregiudizio alla sua salute o alla sua integrità fisica giustifichi l&#8217;urgenza e indifferibilità della decisione», nonché disciplinano il procedimento per rendere operative le relative dichiarazioni di volontà. Tali norme invaderebbero la competenza legislativa dello Stato prevista dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, incidendo sulla disciplina degli atti di disposizione del proprio corpo di cui all&#8217;art. 5 del codice civile, violando, altresì, i principi fondamentali sui diritti dell&#8217;uomo e sulla biomedicina indicati nella convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, ratificata dall&#8217;Italia con la legge 28 marzo 2001, n. 145.<br />
    Oggetto di apposita censura è anche l&#8217;art. 7, comma 5, nella parte in cui prevede che «La richiesta di un trattamento sanitario, che abbia ad oggetto la modificazione dell&#8217;orientamento sessuale o dell&#8217;identità di genere per persona maggiore degli anni diciotto, deve provenire personalmente dall&#8217;interessato, il quale deve preventivamente ricevere un&#8217;adeguata informazione in ordine allo scopo e natura dell&#8217;intervento, alle sue conseguenze ed ai suoi rischi». A parere dell&#8217;Avvocatura, la norma impugnata consentirebbe trattamenti sanitari a prescindere dall&#8217;esistenza di specifiche esigenze terapeutiche o stati patologici, in quanto non indica in modo puntuale le ragioni che possono giustificare il «trattamento sanitario che abbia ad oggetto la modificazione dell&#8217;orientamento sessuale o dell&#8217;identità di genere». Risulterebbe da ciò violata la competenza legislativa dello Stato di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, relativamente alla disciplina degli atti di disposizione del proprio corpo inerente l&#8217;«ordinamento civile», nonché il principio fondamentale in materia di tutela della salute contenuto nell&#8217;art. 3 della legge 14 aprile 1982 n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), che riserva al tribunale l&#8217;autorizzazione al trattamento medico-chiruirgico laddove sia necessario un adeguamento dei caratteri sessuali anteriormente alla rettificazione dell&#8217;attribuzione del sesso enunciato nell&#8217;atto di nascita.<br />
    Infine, a parere della difesa erariale, l&#8217;art. 16, commi 1 e 4, nella parte in cui introducono un regime sanzionatorio amministrativo a carico di esercenti di pubblici servizi e di operatori turistici e commerciali che, nello svolgimento delle loro attività, discriminino gli utenti «per motivi riconducibili all&#8217;orientamento sessuale o all&#8217;identità di genere», esulerebbe dalla potestà legislativa regionale, atteso che la competenza sanzionatoria è conseguente a quella sulla materia cui la sanzione afferisce che, nel caso di specie, risulterebbe carente.</p>
<p>    2. &#8211; Si è costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o infondatezza del ricorso, riservandosi di illustrare tali richieste in successive memorie.</p>
<p>    3. &#8211; In prossimità dell&#8217;udienza pubblica, la Regione Toscana ha depositato memorie illustrative. <br />
    La Regione, preliminarmente, rileva che il limite «dell&#8217;ordinamento civile», derivante dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riguarda solo le regole fondamentali di diritto concernenti la disciplina dei rapporti fra privati, con la conseguenza che le regioni, nel regolare le materie di loro competenza, possono incidere su tali rapporti. <br />
    In particolare, la Regione Toscana osserva che la censura riferita all&#8217;art. 2 è infondata, in quanto la norma impugnata disciplina aspetti della materia «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza legislativa regionale. Al riguardo, osserva la Regione, che l&#8217;art. 2 si limita, sia attraverso il piano di indirizzo generale integrato di cui all&#8217;art. 31, comma 3, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale), sia attraverso specifiche politiche regionali del lavoro, a favorire quei soggetti esposti al rischio di esclusione sociale per il proprio orientamento sessuale, senza, peraltro, indicare un&#8217;ulteriore categoria di «lavoratore svantaggiato».<br />
    Tale norma, quindi, secondo la Regione, individua esclusivamente gli obiettivi e gli interventi regionali in materia di formazione professionale e politiche del lavoro finalizzati al contrasto di discriminazioni fondate sull&#8217;orientamento sessuale.<br />
    Anche la censura relativa agli artt. 3 e 4, comma 1, sarebbe infondata, non incidendo tali disposizioni sulla competenza legislativa statale ex art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto la previsione di misure di accompagnamento e di interventi finalizzati a promuovere percorsi di formazione per incentivare l&#8217;accrescimento della cultura professionale, a favore delle persone che risultino esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall&#8217;orientamento sessuale, è espressione della competenza legislativa regionale in materia di istruzione e formazione professionale.<br />
    Allo stesso modo la censura relativa all&#8217;art. 5 sarebbe, secondo la Regione, infondata, atteso che la norma impugnata, prevedendo il coinvolgimento delle associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere in qualità di «parte interessata» ai fini del conseguimento della certificazione «SA 8000», avrebbe contenuto meramente ricognitivo del divieto di discriminazione connesso al rilascio della indicata certificazione.<br />
    Ugualmente infondata dovrebbe dichiararsi la censura relativa agli artt. 7, comma 1, e 8, poiché la previsione della possibilità «di indicare la persona cui riferirsi, nel caso di impossibilità del paziente a prestare un valido consenso al trattamento medico cui deve essere sottoposto», costituirebbe una mera specificazione della regola del consenso informato già prevista dall&#8217;art. 9 della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, ratificata dall&#8217;Italia con la legge 28 marzo 2001, n. 145. Osserva, poi, la Regione che la norma impugnata non prevede che il soggetto così designato si sostituisca al paziente, esprimendo in sua vece il consenso informato, ma solo la sua partecipazione al processo decisionale, spettando comunque al medico la scelta definitiva.<br />
    Con riferimento alla censura relativa all&#8217;art. 7, comma 5, la Regione, nel contestare le argomentazioni del ricorrente, rileva che la norma regionale non incide in alcun modo sulla normativa statale in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, poiché si limita a regolare il rapporto di informazione che deve intercorrere tra medico e soggetto che si sottopone al trattamento e, quindi, disciplina profili attinenti all&#8217;organizzazione del servizio sanitario spettanti in via esclusiva alla potestà legislativa regionale.<br />
    Quanto all&#8217;ultima censura, afferente l&#8217;art. 16, la Regione evidenzia che le condotte discriminatorie disciplinate da tale disposizione, concernendo l&#8217;erogazione di prestazioni nei pubblici servizi, riguarderebbero materie di competenza esclusiva della regione quali quelle dello sviluppo economico, del commercio e del turismo, con la conseguente legittimità della disciplina regionale anche con riguardo alla previsione della relativa sanzione amministrativa.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1. &#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;intera legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall&#8217;orientamento sessuale o dall&#8217;identità di genere), nonché degli artt. 2, 3, 4, 5, 7, commi 1 e 5, 8 e 16, commi 1 e 4, della medesima legge, lamentando la violazione degli artt. 2, 3, 5 e 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma, della Costituzione.<br />
    Le norme impugnate sarebbero in contrasto con i parametri costituzionali evocati, in quanto, ad avviso del ricorrente, attribuiscono una tutela differenziata a determinate categorie di soggetti in ragione del loro orientamento sessuale (artt. 2, 3 e 4), regolano aspetti del regime dell&#8217;impresa disciplinato dal codice civile (art. 5), incidono sulla disciplina degli atti di disposizione del proprio corpo (artt. 7, commi 1 e 5, e 8) e prevedono sanzioni amministrative in materie di competenza statale (art. 16).</p>
<p>    2. &#8211; La questione di legittimità costituzionale afferente l&#8217;intera legge della Regione Toscana n. 63 del 2004 è inammissibile.<br />
    Il ricorrente, infatti, si limita a prospettare generiche doglianze concernenti la asserita lesione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché di ulteriori parametri costituzionali, da parte di un insieme di disposizioni dal contenuto eterogeneo, in quanto destinate a regolare materie diverse (dalla politica del lavoro agli atti di disposizione del proprio corpo), senza individuare gli specifici contenuti normativi che si porrebbero in contrasto con i parametri costituzionali evocati.</p>
<p>    3. &#8211; La questione di legittimità costituzionale relativa all&#8217;art. 2 non è fondata.<br />
    Con tale disposizione il legislatore regionale ha previsto, nell&#8217;ambito delle politiche del lavoro e dell&#8217;integrazione sociale, misure di sostegno e di tutela a favore delle persone discriminate per motivi derivanti dall&#8217;orientamento sessuale, o dalla identità di genere, dei transessuali e dei transgender, come tali menzionati dall&#8217;art. 2, comma 3, della legge impugnata.<br />
    A parere della difesa erariale, la norma impugnata, da un lato, determinerebbe un&#8217;ingiustificata disparità di trattamento in favore di tali soggetti, dall&#8217;altro, violerebbe il principio fondamentale fissato in materia di tutela del lavoro dall&#8217;art. 2, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e, conseguentemente, l&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, includendo nella categoria dei lavoratori svantaggiati, ai fini dell&#8217;accesso al lavoro, figure non indicate dalla norma statale.<br />
    Invero, con la norma impugnata, la Regione si pone un obiettivo già previsto dall&#8217;art. 1, comma 4, lettera g), della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale). Tale ultima norma, infatti, sotto la rubrica «Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento», prevede che gli interventi regionali relativi all&#8217;orientamento e alla formazione professionale e all&#8217;occupazione «concorrono ad assicurare lo sviluppo dell&#8217;identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell&#8217;uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere». <br />
    Così definito il contenuto dell&#8217;art. 2, ne risulta il carattere genericamente di indirizzo e, pertanto, la sua inidoneità ad attribuire diritti o situazioni giuridiche di vantaggio a determinati soggetti e ad incidere sulla disciplina dei contratti di lavoro e sui rapporti intersoggettivi che da essi derivano.<br />
    Altresì infondata è la questione concernente la presunta violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione. La norma impugnata, infatti, non si pone in contrasto con l&#8217;art. 2 lettera k), del d.lgs. n. 276 del 2003, norma interposta, in quanto non amplia la definizione di «lavoratore svantaggiato» prevista dalla disposizione statale, includendo in essa anche quella dei transessuali e dei transgender, ma si limita ad affermare, a favore di questi, l&#8217;obiettivo di esprimere «specifiche politiche regionali del lavoro, quali soggetti esposti al rischio di esclusione sociale». <br />
    Tale interpretazione risulta, peraltro, conforme alla nozione di «lavoratore svantaggiato» delineata dalla disposizione statale che individua costui nel soggetto che versa in determinate situazioni oggettivamente rilevabili (ad esempio: lavoratori migranti, disoccupati di lungo periodo, invalidi fisici, psichici e sensoriali), non potendosi, al contrario, nei soggetti presi in considerazione dalla norma regionale impugnata, rinvenire alcun elemento oggettivo astrattamente idoneo ad accomunarli tra loro, così da farne una categoria autonoma.</p>
<p>    4. &#8211; La questione relativa agli artt. 3 e 4, comma 1, non è fondata.<br />
Il ricorrente ha impugnato tali norme ritenendole lesive della propria competenza legislativa esclusiva ex art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. <br />
Le norme oggetto di censura, da un lato, assicurano pari opportunità nell&#8217;accesso ai percorsi di formazione e di riqualificazione alle «persone che risultino discriminate e esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall&#8217;orientamento sessuale o dall&#8217;identità in genere», (recte: di genere); dall&#8217;altro, favoriscono «l&#8217;accrescimento della cultura professionale correlata all&#8217;acquisizione positiva dell&#8217;orientamento sessuale o dell&#8217;identità di genere di ciascuno».<br />
    A prescindere dalla natura di mero indirizzo delle disposizioni in esame, esse costituiscono espressione dell&#8217;esercizio della competenza legislativa esclusiva regionale in materia di istruzione e formazione professionale che la Regione può offrire mediante strutture pubbliche o private per soddisfare le esigenze delle varie realtà locali; le norme regionali impugnate, perciò, non incidono sulla disciplina dei singoli contratti di lavoro e non invadono la competenza dello Stato in materia di ordinamento civile (v. sent. n. 50 del 2005).</p>
<p>    5. &#8211; La questione afferente all&#8217;art. 5 è inammissibile in quanto il ricorrente, con il proprio ricorso, si è limitato ad affermare apoditticamente che la disciplina della «responsabilità sociale delle imprese» rientrerebbe nell&#8217;ordinamento civile in quanto inerente alla disciplina dell&#8217;impresa (sent. n.139 del 2006).</p>
<p>    6. &#8211; La questione relativa agli artt. 7, comma 1, e 8 è fondata.<br />
    L&#8217;art. 7, al comma 1, prevede che «Ciascuno ha diritto di designare la persona a cui gli operatori sanitari devono riferirsi per riceverne il consenso a un determinato trattamento terapeutico, qualora l&#8217;interessato versi in condizione di incapacità naturale e il pericolo di un grave pregiudizio alla sua salute o alla sua integrità fisica giustifichi l&#8217;urgenza e indifferibilità della decisione». Il successivo art. 8 disciplina il procedimento per rendere le dichiarazioni di volontà indicate dall&#8217;art. 7.<br />
    La Regione ha così disciplinato la possibilità per il soggetto, in vista di un&#8217;eventuale e futura situazione di incapacità naturale e al ricorrere delle condizioni indicate dall&#8217;art. 7, di delegare ad altra persona, liberamente scelta, il consenso ad un trattamento sanitario. <br />
    Così operando il legislatore regionale ha ecceduto dalle proprie competenze, regolando l&#8217;istituto della rappresentanza che rientra nella materia dell&#8217;ordinamento civile, riservata allo Stato, in via esclusiva, dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.<br />
    La Corte non può, infine, omettere di rilevare che i commi 2, 3 e 4 dell&#8217;art. 7, non oggetto di censura, si pongono in inscindibile connessione con il comma 1 specificamente impugnato dal ricorrente; pertanto, ai sensi dell&#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l&#8217;illegittimità costituzionale deve estendersi, in via consequenziale, ai predetti commi 2, 3, e 4 dell&#8217;art. 7 della legge impugnata.</p>
<p>    7. – Anche la questione afferente all&#8217;art. 7, comma 5, è fondata.<br />
    La norma impugnata prevede che «La richiesta di un trattamento sanitario, che abbia ad oggetto la modificazione dell&#8217;orientamento sessuale o dell&#8217;identità di genere per persona maggiore degli anni diciotto, deve provenire personalmente dall&#8217;interessato, il quale deve preventivamente ricevere un&#8217;adeguata informazione in ordine allo scopo e natura dell&#8217;intervento, alle sue conseguenze ed ai suoi rischi».<br />
    Tale disposizione incide del pari nella materia dell&#8217;ordinamento civile e, precisamente, in quella degli atti di disposizione del proprio corpo, riservata all&#8217;esclusiva potestà legislativa statale. <br />
    In particolare, il trattamento sanitario che abbia ad oggetto l&#8217;adeguamento dei caratteri sessuali morfologici esterni alla identità psico-sessuale, rientra tra quelli che, pur determinando una diminuzione permanente della propria integrità fisica, sono eccezionalmente ammessi dall&#8217;ordinamento &#8211; in deroga al divieto di cui all&#8217;art. 5 del codice civile &#8211; nei limiti fissati dal legislatore statale con la legge del 14 aprile 1982 n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso).<br />
    8. &#8211; La questione riferita all&#8217;art. 16, commi 1 e 4 , è fondata.<br />
    Tale norma prevede il divieto per gli operatori commerciali appartenenti a determinate categorie di rifiutare la loro prestazione, o di erogarla a condizioni deteriori rispetto a quelle ordinarie, «senza un legittimo motivo e, in particolare, fra l&#8217;altro per motivi riconducibili all&#8217;orientamento sessuale o all&#8217;identità di genere». La disposizione contiene, altresì, la previsione di una sanzione amministrativa in caso di contravvenzione al detto divieto. <br />
    Viene così imposto ai soggetti sopra indicati l&#8217;obbligo di fornire la propria prestazione a chiunque ne faccia richiesta, senza possibilità di discriminazioni fondate sull&#8217;orientamento sessuale. <br />
    La norma regionale impugnata nel prevedere, in sostanza, un&#8217;ipotesi di obbligo legale a contrarre &#8211; obbligo già previsto in via generale dal legislatore statale all&#8217;art. 187 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l&#8217;esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) &#8211; e alla cui violazione è altresì connessa la comminatoria di una sanzione amministrativa, introduce una disciplina incidente sull&#8217;autonomia negoziale dei privati e, quindi, su di una materia riservata, ex art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.<br />
    Alla illegittimità della disposizione che prevede l&#8217;obbligo a contrarre consegue, «stante il parallelismo tra potere di predeterminazione delle fattispecie da sanzionare e potere di determinare la sanzione» (v. sent. n. 361 del 2003), anche l&#8217;illegittimità dell&#8217;ulteriore previsione relativa alla applicabilità, in caso di violazione dell&#8217;obbligo, della sanzione amministrativa.<br />
    Va, infine, rilevato che i commi 2 e 3 dell&#8217;art. 16, non oggetto di censura, si pongono in inscindibile connessione con i commi 1 e 4 specificamente impugnati; pertanto, ai sensi dell&#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l&#8217;illegittimità costituzionale deve estendersi, in via consequenziale, all&#8217;intero art. 16 della legge impugnata.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
    dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale degli artt. 7, commi 1 e 5, 8, e 16, commi 1 e 4, della legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall&#8217;orientamento sessuale o dall&#8217;identità di genere);<br />
    dichiara, ai sensi dell&#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l&#8217;illegittimità costituzionale consequenziale degli artt. 7, commi 2, 3 e 4, 16, commi 2 e 3, della legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall&#8217;orientamento sessuale o dall&#8217;identità di genere).<br />
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;intera legge della Regione Toscana n. 63 del 2004, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 5 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;<br />
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5 della legge della Regione Toscana n. 63 del 2004, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;<br />
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 63 del 2004, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione;</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-4-7-2006-n-253/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2006 n.253</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2006 n.256</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-4-7-2006-n-256/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-4-7-2006-n-256/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-4-7-2006-n-256/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2006 n.256</a></p>
<p>Pres. MARINI, Red. VACCARELLA anche le pensioni dei giornalisti possono essere pignorate Previdenza &#8211; Pensioni, indennità ed assegni erogati dall&#8217;Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) -Pignorabilità nei limiti di un quinto come previsto per le pensioni, assegni ed indennitàerogate dall&#8217;INPS e per gli assegni di quiescenzaerogati ai dipendenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-4-7-2006-n-256/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2006 n.256</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-4-7-2006-n-256/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2006 n.256</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MARINI, Red. VACCARELLA</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">anche le pensioni dei giornalisti possono essere pignorate</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Previdenza &#8211; Pensioni, indennità ed assegni erogati dall&#8217;Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) -Pignorabilità nei limiti di un quinto come previsto per le pensioni, assegni ed indennitàerogate dall&#8217;INPS e per gli assegni di quiescenzaerogati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni -Mancata previsione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>È incostituzionale l&#8217;art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 (Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall&#8217;Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola»), nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell&#8217;intero ammontare della pensione erogata dall&#8217;Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola», anziché prevedere l&#8217;impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte. La Corte, dichiarando l&#8217;illegittimità costituzionale della medesima norma, ora censurata, «nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni, assegni e altre indennità» in base ad essa erogate in favore dei giornalisti (sentenza n. 209 del 1984), ha escluso la sussistenza di particolari ragioni che potessero giustificare &#8722; in relazione ai fruitori della pensione – un differenziato trattamento, ai fini della pignorabilità, riguardo ai crediti aventi natura alimentare. La circostanza che, successivamente a tale pronuncia, l&#8217;ente erogatore abbia acquisito natura privatistica (Fondazione) ex decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall&#8217;articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), &#8722; ancorché con i controlli e limiti derivanti dalla persistente natura pubblica della sua attività istituzionale &#8722;, non costituisce certamente ragione idonea a giustificare il peculiare trattamento riservato alle pensioni erogate dall&#8217;INPGI rispetto a quello previsto per le pensioni dei dipendenti sia pubblici che privati; ed infatti, questa Corte ha affermato che, poiché «l&#8217;impignorabilità si risolve in una limitazione della garanzia patrimoniale (art. 2740 del codice civile) e in una compressione del diritto dei creditori, nessuna differenza sussiste tra le pensioni spettanti all&#8217;una o all&#8217;altra categoria di beneficiari sotto il profilo &#8722; l&#8217;unico rilevante nel presente giudizio &#8722; della loro assoggettabilità ad esecuzione forzata» (sentenza n. 444 del 2005).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">anche le pensioni dei giornalisti possono essere pignorate</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: &#8211; Annibale		MARINI		Presidente; &#8211; Franco		BILE			   Giudice; &#8211; Giovanni Maria	FLICK				Giudice; &#8211; Francesco		AMIRANTE			Giudice; &#8211; Ugo			DE SIERVO			Giudice; &#8211; Romano		VACCARELLA			Giudice; &#8211; Paolo		MADDALENA			Giudice; &#8211; Alfio		FINOCCHIARO			Giudice; &#8211; Alfonso		QUARANTA			Giudice; &#8211; Franco		GALLO				Giudice; &#8211; Luigi 		MAZZELLA			Giudice; &#8211; Gaetano		SILVESTRI			Giudice; &#8211; Sabino		CASSESE			Giudice; &#8211; Maria Rita	SAULLE			Giudice; &#8211; Giuseppe		TESAURO			Giudice;																		</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 (Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall&#8217;Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola»), promosso con ordinanza del 27 agosto 2004 dal Tribunale di Roma, nel procedimento civile vertente tra De Angelis Antonietta e Russo Frida, iscritta al n. 1024 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2005.</p>
<p>	Visto l&#8217;atto di costituzione di De Angelis Antonietta;<br />	<br />
	udito nell&#8217;udienza pubblica del 6 giugno 2006 il Giudice relatore Romano Vaccarella;<br />	<br />
	udito l&#8217;avvocato Marcello Pasanisi per De Angelis Antonietta.																																																																																												</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>	1.– Nel corso di un processo di opposizione all&#8217;espropriazione forzata presso terzi avente ad oggetto le somme erogate a titolo di pensione ad Antonietta De Angelis dall&#8217;Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola», avendo l&#8217;opponente invocato l&#8217;impignorabilità assoluta dei relativi ratei e chiesto la sospensione del procedimento, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 27 agosto 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 (Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall&#8217;Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola»), per contrasto con l&#8217;art. 3, comma primo, della Costituzione e, comunque, con il principio di ragionevolezza, nella parte in cui esclude la pignorabilità, nei limiti di un quinto, della pensione erogata dall&#8217;Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola»; e ciò a differenza di quanto dispongono l&#8217;art. 545, comma quarto, del codice di procedura civile con riguardo alle retribuzioni, l&#8217;art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, con riferimento alle pensioni, agli assegni ed alle indennità erogati dall&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché gli artt. 1 e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), con riferimento alle pensioni, alle indennità che ne tengono luogo ed agli altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni dai soggetti di cui all&#8217;art. 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.																																																																																												</p>
<p>	1.1.&#8722; Quanto alla rilevanza della questione, il giudice rimettente osserva che il giudizio a quo non può essere deciso se non attraverso l&#8217;applicazione della norma impugnata, la quale dispone che «le pensioni, le indennità e gli assegni corrisposti dall&#8217;Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» non sono cedibili né sequestrabili né pignorabili, eccezione fatta per le pensioni e gli assegni continuativi, che possono essere ceduti, sequestrati e pignorati soltanto nell&#8217;interesse dei pubblici stabilimenti ospitalieri o di ricovero, per il pagamento delle diarie relative e non oltre l&#8217;importo di queste».																																																																																												</p>
<p>	1.2.&#8722; Il giudice rimettente ritiene, quindi, non manifestamente infondata la questione di legittimità dell&#8217;art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, per contrasto con l&#8217;art. 3, comma primo, della Costituzione e, comunque, con il principio di ragionevolezza, in quanto l&#8217;impignorabilità delle pensioni erogate in favore dei giornalisti sostanzierebbe una ingiustificata disparità di trattamento se confrontata con il regime di generale pignorabilità, con le limitazioni di legge, delle retribuzioni nonché delle pensioni, assegni ed indennità erogati dall&#8217;INPS e dagli altri soggetti indicati dall&#8217;art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950.<br />	<br />
	In particolare, rammenta il giudice a quo come la Corte costituzionale – nel dichiarare l&#8217;illegittimità dell&#8217;art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e, per estensione, anche degli artt. 1 e 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui escludevano la pignorabilità per ogni credito dell&#8217;intero ammontare delle pensioni, anziché prevedere l&#8217;impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte dell&#8217;emolumento necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte – ha chiarito che «il presidio costituzionale (art. 38) del diritto dei pensionati a godere di “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita” non è tale da comportare, quale suo ineludibile corollario, l&#8217;impignorabilità, in linea di principio, della pensione, ma soltanto l&#8217;impignorabilità assoluta di quella parte di essa che vale, appunto, ad assicurare al pensionato quei mezzi adeguati alle esigenze di vita» (sentenza n. 506 del 2002).<br />	<br />
	Conclude, pertanto, il rimettente nel senso che, «una volta chiarita (…) la portata del presidio costituzionale di cui all&#8217;art. 38, non sembrano ipotizzabili altri valori che possano giustificare il persistere del regime di favore» per le pensioni erogate dall&#8217;Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).																																																																																												</p>
<p>	2.– Si è costituita in giudizio Antonietta De Angelis, opponente nel giudizio a quo, la quale, anche considerato che la Corte costituzionale si è già espressa nel senso che l&#8217;impignorabilità assoluta sancita dalla norma impugnata non contrasta con il principio di eguaglianza (sentenza n. 241 del 1972), ha invocato la dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione anche per la erroneità nell&#8217;individuazione del tertium comparationis costituito dal generale principio della pignorabilità delle retribuzioni, cui non corrisponderebbe, proprio in virtù della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 55 del 1991), un principio di generale pignorabilità delle pensioni.<br />	<br />
	La deducente ha, inoltre, osservato che l&#8217;ordinanza di rimessione sarebbe carente di motivazione sulla rilevanza della questione, non avendo il giudice a quo indicato la natura non qualificata del credito azionato, tenuto conto che la Corte costituzionale, già con la sentenza n. 209 del 1984, aveva dichiarato illegittimo l&#8217;art. 1 della legge n. 1122 del 1955, nella parte in cui non prevedeva la pignorabilità delle pensioni erogate dall&#8217;INPGI per crediti alimentari.																																																																																												</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>	1.&#8722; Il Tribunale di Roma dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all&#8217;art. 3, comma primo, della Costituzione, dell&#8217;art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 (Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall&#8217;Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola), nella parte in cui esclude – a differenza di quanto disposto dall&#8217;art. 545, comma quarto, del codice di procedura civile con riguardo alle retribuzioni, dall&#8217;art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, con riferimento alle pensioni, agli assegni ed alle indennità erogati dall&#8217;INPS, nonché dagli artt. 1 e 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni) con riferimento alle pensioni, alle indennità che ne tengono luogo ed agli altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni dai soggetti di cui all&#8217;art. 1 dello stesso d.P.R. – la pignorabilità, nei limiti di un quinto, della pensione erogata dall&#8217;Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI).																																																																																												</p>
<p>	2.&#8722; Le eccezioni di inammissibilità della questione, sollevate dalla parte privata, per inidoneità del tertium comparationis devono essere respinte.<br />	<br />
	L&#8217;ordinanza di rimessione, infatti, da un lato, individua inequivocabilmente nel regime della pignorabilità delle pensioni (dei dipendenti pubblici e privati) il punto di riferimento della lamentata, irragionevole disparità di trattamento (sicché il riferimento alla pignorabilità delle retribuzioni è manifestamente ad abundantiam) e, dall&#8217;altro lato, non fa sorgere dubbio di sorta &#8722; ove la premessa in fatto venga letta in relazione alle considerazioni in diritto &#8722; circa la natura non alimentare, decisiva ai fini della rilevanza della questione (e, peraltro, esplicitamente dedotta dalla parte privata), del credito al quale è stata opposta l&#8217;impignorabilità ex lege delle pensioni erogate dall&#8217;INPGI «Giovanni Amendola».																																																																																												</p>
<p>	3.&#8722; La questione è fondata.																																																																																												</p>
<p>	3.1.&#8722; Questa Corte, dichiarando l&#8217;illegittimità costituzionale della medesima norma, oggi censurata, «nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni, assegni e altre indennità» in base ad essa erogate in favore dei giornalisti (sentenza n. 209 del 1984), ha escluso la sussistenza di particolari ragioni che potessero giustificare &#8722; in relazione ai fruitori della pensione – un differenziato trattamento, ai fini della pignorabilità, riguardo ai crediti aventi natura alimentare. La circostanza che, successivamente a tale pronuncia, l&#8217;ente erogatore abbia acquisito natura privatistica (Fondazione) ex decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall&#8217;articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), &#8722; ancorché con i controlli e limiti derivanti dalla persistente natura pubblica della sua attività istituzionale &#8722;, non costituisce certamente ragione idonea a giustificare il peculiare trattamento riservato alle pensioni erogate dall&#8217;INPGI rispetto a quello previsto per le pensioni dei dipendenti sia pubblici che privati; ed infatti, questa Corte ha affermato che, poiché «l&#8217;impignorabilità si risolve in una limitazione della garanzia patrimoniale (art. 2740 del codice civile) e in una compressione del diritto dei creditori, nessuna differenza sussiste tra le pensioni spettanti all&#8217;una o all&#8217;altra categoria di beneficiari sotto il profilo &#8722; l&#8217;unico rilevante nel presente giudizio &#8722; della loro assoggettabilità ad esecuzione forzata» (sentenza n. 444 del 2005).<br />	<br />
	Pertanto &#8722; in armonia con quanto questa Corte ha statuito, riguardo alle pensioni erogate dall&#8217;INPS ed ai dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, con la sentenza n. 506 del 2002, ed alle pensioni erogate dalla Cassa nazionale del notariato ai notai, con la sentenza n. 444 del 2005 &#8722; deve dichiararsi l&#8217;illegittimità costituzionale della norma censurata, in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude del tutto la pignorabilità delle pensioni erogate dall&#8217;INPGI ai giornalisti anziché prevedere l&#8217;impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.<																																																																																												



<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 (Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall&#8217;Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola»), nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell&#8217;intero ammontare della pensione erogata dall&#8217;Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola», anziché prevedere l&#8217;impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.																																																																																												</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-4-7-2006-n-256/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2006 n.256</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/7/2006 n.261</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-4-7-2006-n-261/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-4-7-2006-n-261/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-4-7-2006-n-261/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/7/2006 n.261</a></p>
<p>Pres. MARINI, Red. MADDALENA sulla mancata previsione dell&#8217;obbligo di motivazione dell&#8217;atto di archiviazione del procuratore regionale Corte dei conti &#8211; Giudizio di responsabilità -Atto di archiviazione del procuratore regionale -Obbligo di motivazione, di comunicazione alla parte interessata e di deposito &#8211; Mancata previsione. È manifestamente inammissibile la questione di legittimità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-4-7-2006-n-261/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/7/2006 n.261</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-4-7-2006-n-261/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/7/2006 n.261</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MARINI, Red. MADDALENA</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla mancata previsione dell&#8217;obbligo di motivazione dell&#8217;atto di archiviazione del procuratore regionale</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Corte dei conti &#8211; Giudizio di responsabilità -Atto di archiviazione del procuratore regionale -Obbligo di motivazione, di comunicazione alla parte interessata e di deposito &#8211; Mancata previsione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, nel testo sostituito dall&#8217;art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo. La questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto la configurazione dell&#8217;archiviazione – come atto proprio del pubblico ministero o come atto soggetto al vaglio di un giudice terzo –  nonché la forma di tale atto, è stata sollevata dal giudice una volta terminata la fase delle indagini rimessa al pubblico ministero e quando, ormai, il giudizio di responsabilità a carico di altri soggetti, presunti concorrenti nel medesimo fatto produttivo di responsabilità amministrativa, si era instaurato con l&#8217;emissione dell&#8217;atto di citazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla mancata previsione dell’obbligo di motivazione dell’atto di archiviazione del procuratore regionale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai Signori: &#8211; Annibale		MARINI	Presidente; &#8211; Franco		BILE		   Giudice;  &#8211; Giovanni Maria	FLICK			Giudice; &#8211; Francesco		AMIRANTE		Giudice; &#8211; Ugo			DE SIERVO		Giudice; &#8211; Romano		VACCARELLA		Giudice; &#8211; Paolo		MADDALENA		Giudice; &#8211; Alfio		FINOCCHIARO		Giudice; &#8211; Alfonso		QUARANTA		Giudice; &#8211; Franco		GALLO			Giudice; &#8211; Luigi 		MAZZELLA		Giudice; &#8211; Gaetano		SILVESTRI		Giudice; &#8211; Sabino		CASSESE		Giudice; &#8211; Maria Rita	SAULLE		Giudice; &#8211; Giuseppe		TESAURO		Giudice; 																																	</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 19 – recte: del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 –, nel testo sostituito dall&#8217;art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, promosso con ordinanza del 28 giugno 2004 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore regionale nei confronti di Vincenzo Del Colle ed altro, iscritta al n. 750 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2004.</p>
<p>    Visti gli atti di costituzione di Vincenzo Del Colle e di Mauro D&#8217;Eramo, nonché l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica del 6 giugno 2006 il Giudice relatore Paolo Maddalena;<br />
    uditi gli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli per Vincenzo Del Colle, Franco Gaetano Scoca, Sabatino Ciprietti e Mario Racco per Mauro D&#8217;Eramo e l&#8217;avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
    Ritenuto che, con ordinanza in data 28 giugno 2004, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, nel corso di un giudizio di responsabilità amministrativa promosso dal Procuratore regionale nei confronti di Vincenzo Del Colle e Mauro D&#8217;Eramo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 19 – recte: del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 –, nel testo sostituito dall&#8217;art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;<br />
    che il giudice a quo premette di avere emesso una ordinanza istruttoria con adempimenti a carico, tra l&#8217;altro, del Procuratore regionale, disponendo l&#8217;acquisizione del provvedimento di archiviazione adottato dalla Procura regionale in data 20 ottobre 1998 su pregressa vertenza concernente gli stessi fatti di causa ma riguardante altri soggetti concorrenti nel medesimo fatto produttivo di danno erariale, nonché copia del fascicolo dell&#8217;istruttoria allora compiuta;<br />
    che, avendo il Procuratore regionale sollecitato, attraverso il reclamo, il riesame della ordinanza, la Corte rimettente ritiene che la norma denunciata susciti dubbi di costituzionalità, là dove configura l&#8217;archiviazione, secondo l&#8217;interpretazione data dal pubblico ministero, come un atto interno, non conoscibile né dal giudice né dai convenuti tratti a giudizio successivamente alla disposta chiusura di istruttoria a carico di altri soggetti non convenuti;<br />
    che la disposizione denunciata sarebbe in contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, «in quanto, non essendo prescritto né l&#8217;obbligo di motivazione né l&#8217;obbligo di comunicazione alla parte interessata né l&#8217;obbligo di deposito del provvedimento [di archiviazione] in giudizio, per i riflessi che tali omissioni possono avere sull&#8217;esercizio pieno del diritto di difesa da parte degli altri soggetti che sono stati successivamente convenuti in giudizio, ciò viene a violare il diritto di difesa e ad impedire l&#8217;instaurarsi di un pieno contraddittorio tra le parti»;<br />
    che, inoltre, le modifiche apportate dalla legge n. 639 del 1996 avrebbero introdotto, in materia di responsabilità amministrativa, tali e tanti elementi di apprezzamento discrezionale (dalla valutazione dell&#8217;esistenza della colpa grave o della semplice colpa, all&#8217;apprezzamento del vantaggio comunque apportato all&#8217;ente, all&#8217;accertamento, ancora, della presenza di scelte discrezionali, come tali insindacabili nel merito) da rendere necessario un controllo giudiziale sull&#8217;esercizio dell&#8217;azione di responsabilità e del connesso potere di archiviazione;<br />
    che, ad avviso della sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo della Corte dei conti, la garanzia di un processo nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, non tollera la segretezza di un atto così rilevante agli effetti della chiarezza del quadro delle possibili responsabilità o delle cause esimenti della responsabilità; <br />
    che, infine, secondo il giudice a quo, la norma denunciata, nella parte in cui non prevede un generalizzato dovere di conclusione formale delle istruttorie, dando luogo ad una distinzione della posizione di colui che sia stato raggiunto da atti istruttori di vario tipo (per il quale non è prevista la necessità di definire formalmente la chiusura dell&#8217;istruttoria) e colui che sia stato raggiunto da formale invito a controdedurre (per il quale un atto specifico è previsto ancorché di natura dubbia), sarebbe contraria al principio di ragionevolezza e a quello di eguaglianza: le due diverse posizioni non sarebbero, infatti, sufficientemente differenti da giustificare una disciplina a tal punto difforme che si articola, in un caso, nell&#8217;adozione di un provvedimento formale, e non nell&#8217;altro;<br />
    che, nel giudizio dinanzi alla Corte, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l&#8217;inammissibilità o, comunque, per l&#8217;infondatezza della questione;<br />
    che, ad avviso dell&#8217;Avvocatura, la questione sarebbe inammissibile per più ragioni: anzitutto per aberratio ictus, posto che la disposizione denunciata non è dedicata alla disciplina del non-esercizio dell&#8217;azione, e prevede solo che l&#8217;esercizio dell&#8217;azione debba essere preceduto da un “invito” e debba avvenire entro un termine; in secondo luogo, perché l&#8217;ordinanza di rimessione prospetta una pronuncia additiva senza considerare i limiti che la Corte si è data per interventi manipolativi; in terzo luogo, perché è evocato l&#8217;art. 3 della Costituzione, e però nell&#8217;ordinanza non è indicato il tertium comparationis; infine, perché il dissenso tra Collegio giudicante e Procura regionale sarebbe stato originato non da un rifiuto di sottoporre l&#8217;operato della Procura ad un “controllo giudiziale” non previsto dalla legge, ma – più semplicemente – dal rifiuto di esibire uno o più documenti in uno specifico processo;<br />
    che, nel merito, la questione sarebbe infondata: perché l&#8217;art. 111, secondo comma, Cost., là dove prevede la garanzia del contraddittorio in condizioni di parità, di per sé non conduce a sottoporre il pubblico ministero contabile ad obblighi ed ingerenze che i patrocinatori delle parti private convenute certamente non hanno; perché sono compatibili con l&#8217;art. 24 Cost. discipline differenziate per le varie tipologie di processo, anche in tema di acquisizione del materiale probatorio; infine, perché i collegi giudicanti possono sindacare l&#8217;operato delle procure – che non sono sottordinate ai giudici – soltanto nei casi ed entro i limiti espressamente previsti dalla legge;<br />
    che si è costituito Mauro D&#8217;Eramo, concludendo per l&#8217;accoglimento della questione;<br />
    che si è, altresì, costituito Vincenzo Del Colle, il quale, in una successiva memoria, ha concluso, in tesi, nel senso che la norma denunciata sfugge ai dubbi di costituzionalità ove la stessa sia interpretata secondo i principi del diritto positivo, e quindi l&#8217;atto di archiviazione venga ritenuto sì atto interno, ma nel senso di atto pre-processuale, e come tale, per sua natura, motivato e conoscibile; in subordine, ove dovesse ritenersi che alla norma denunciata sia attribuibile l&#8217;interpretazione data dal Procuratore regionale, di atto interno non conoscibile né dal giudice né dai diretti destinatari, essa dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittima, perché, non prescrivendo né l&#8217;obbligo di motivazione né l&#8217;obbligo di comunicazione alla parte interessata né l&#8217;obbligo di deposito del provvedimento in giudizio, produrrebbe riflessi pregiudizievoli sull&#8217;esercizio pieno del diritto di difesa, impedendo l&#8217;instaurarsi di un pieno contraddittorio tra le parti;<br />
    che, in prossimità dell&#8217;udienza, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato e la difesa di Mauro D&#8217;Eramo hanno depositato memorie illustrative.<br />
    Considerato che la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, concerne il potere di archiviazione del procuratore regionale contabile nei procedimenti di responsabilità amministrativa, ed investe l&#8217;art. 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, nel testo sostituito dall&#8217;art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;<br />
    che il giudice a quo, nel muovere dalla configurazione dell&#8217;archiviazione come un atto interno, non conoscibile né dal giudice né dai convenuti tratti a giudizio successivamente alla disposta chiusura di istruttoria a carico di altri soggetti non citati dal pubblico ministero, prospetta la questione di costituzionalità in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione;<br />
    che l&#8217;art. 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, contrasterebbe con il diritto di difesa, impedendo l&#8217;instaurarsi di un pieno contraddittorio tra le parti, posto che la mancata previsione di una formale conclusione dell&#8217;istruttoria pregressa, da assoggettare eventualmente al vaglio di un giudice istruttore, non solo priverebbe i soggetti coinvolti nella istruttoria di un qualsivoglia riscontro conclusivo della vicenda, ma li porrebbe nella impossibilità di avvalersi a propria difesa degli esiti, qualora ad essi favorevoli o comunque significativi, di una pregressa istruttoria in un giudizio su fatti che possono presumersi coincidenti o correlati o riferibili a quegli altri, laddove – si sostiene – la garanzia di un processo nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, non tollera la segretezza di un atto così rilevante agli effetti della chiarezza del quadro delle possibili responsabilità o delle cause esimenti della responsabilità;<br />
    che, inoltre, la norma denunciata darebbe luogo ad una distinzione, contraria al principio di ragionevolezza e a quello di eguaglianza, della posizione di colui che sia stato raggiunto da atti istruttori di vario tipo (per il quale non è prevista la necessità di definire formalmente la chiusura dell&#8217;istruttoria) e colui che sia stato raggiunto da formale invito a controdedurre (per il quale un atto specifico sarebbe previsto), mentre le due diverse posizioni non sarebbero «sufficientemente differenti da giustificare una disciplina a tal punto difforme che si articola, in un caso, nell&#8217;adozione di un provvedimento formale, e non nell&#8217;altro»;<br />
	che questa Corte ha già affermato (sentenza n. 415 del 1995) che, nei giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei conti, l&#8217;attività anteriore alla citazione è preordinata all&#8217;eventuale instaurazione del giudizio, ma non assume carattere decisorio, anche quando si concluda con un&#8217;archiviazione: questo atto, rimesso alla determinazione propria della parte pubblica che ritenga di non dover promuovere l&#8217;azione, non ha natura di pronuncia giurisdizionale, ma chiude un&#8217;attività istruttoria diretta a verificare se sussistano le condizioni per iniziare utilmente un giudizio di responsabilità, senza che con l&#8217;archiviazione si formi giudicato o che ne derivi un vincolo per lo stesso ufficio del pubblico ministero;<br />	<br />
	che – essendo l&#8217;archiviazione, in alternativa alla citazione, l&#8217;atto con cui può concludersi l&#8217;attività di indagine del pubblico ministero prima del processo – ogni questione relativa all&#8217;assenza di un controllo esterno del giudice sulla legittimità dell&#8217;inazione del pubblico ministero ovvero concernente la motivazione, il deposito e la comunicazione dell&#8217;atto di archiviazione, si colloca in una fase anteriore al giudizio di responsabilità, che si apre con l&#8217;atto di citazione emesso dal pubblico ministero;<br />	<br />
	che, nella specie, la questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto la configurazione dell&#8217;archiviazione – come atto proprio del pubblico ministero o come atto soggetto al vaglio di un giudice terzo –  nonché la forma di tale atto, è stata sollevata dal giudice una volta terminata la fase delle indagini rimessa al pubblico ministero e quando, ormai, il giudizio di responsabilità a carico di altri soggetti, presunti concorrenti nel medesimo fatto produttivo di responsabilità amministrativa, si era instaurato con l&#8217;emissione dell&#8217;atto di citazione;<br />	<br />
	che, pertanto, la soluzione del dubbio avanzato non è in alcun modo necessaria ai fini del giudizio di cui è investita la Corte rimettente;<br />	<br />
    che in quel giudizio, difatti, rileva solo la correttezza del potere istruttorio esercitato dalla Corte dei conti con l&#8217;ordine di acquisizione dell&#8217;atto di archiaviazione; e vengono in considerazione, non la norma denunciata dal rimettente, ma gli artt. 14 e 26 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 – e, per il tramite di quest&#8217;ultima disposizione, l&#8217;art. 210 del codice di procedura civile – , che consentono alla Corte di ordinare alle parti di produrre gli atti e i documenti ritenuti necessari alla decisione della controversia, e quindi di richiedere l&#8217;esibizione dell&#8217;atto di archiviazione disposto nei confronti di altri soggetti, concorrenti nel medesimo fatto produttivo di responsabilità amministrativa: al fine, all&#8217;esito di quella esibizione, non solo di ordinare, se del caso, l&#8217;intervento in causa dei concorrenti nella causazione del danno pubblico (allargamento del contraddittorio non impedito dal fatto che la loro posizione sia stata archiviata dal Procuratore regionale, non formandosi il giudicato con l&#8217;archiviazione), ma anche, eventualmente, di procedere ad una più esatta personalizzazione ed individualizzazione della responsabilità nei confronti di coloro che sono stati citati a giudizio dal pubblico ministero, e ciò alla luce del principio – ribadito dall&#8217;art. 1, comma 1-quater, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (aggiunto dall&#8217;art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione) – secondo cui «se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso»;<br />
    che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile per irrilevanza.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE     dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, nel testo sostituito dall&#8217;art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-4-7-2006-n-261/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/7/2006 n.261</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/7/2006 n.263</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-4-7-2006-n-263/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-4-7-2006-n-263/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-4-7-2006-n-263/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/7/2006 n.263</a></p>
<p>Pres. MARINI, Red. CASSESE la riorganizzazione del Ministero per i beni culturali Governo &#8211; Ministero per i beni e le attività culturali -Riorganizzazione -Individuazione dell&#8217;ordinamento degli uffici del Ministero, definizione dei compiti e delle funzioni spettanti ai direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici, nonché individuazione ed ordinamento degli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-4-7-2006-n-263/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/7/2006 n.263</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-4-7-2006-n-263/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/7/2006 n.263</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MARINI, Red. CASSESE</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la riorganizzazione del Ministero per i beni culturali</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Governo &#8211; Ministero per i beni e le attività culturali -Riorganizzazione -Individuazione dell&#8217;ordinamento degli uffici del Ministero, definizione dei compiti e delle funzioni spettanti ai direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici, nonché individuazione ed ordinamento degli altri uffici dirigenziali e regionali,ovvero delle ex soprintendenze territoriali di settore -Devoluzione della relativa disciplina a emanandi regolamenti governativi previsti dall&#8217;art. 17, comma 4-bis della legge n. 400 del 1988 o a decreti ministeriali di cui all&#8217;art. 17, comma 4-bis, lett. e), della stessa legge.</span></span></span></p>
<hr />
<p>È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 (Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell&#8217;articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e, in particolare, degli artt. 1, 4 e 5 dello stesso decreto, in relazione agli artt. 1 e 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell&#8217;organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici), per violazione degli artt. 70, 76 e 77, primo comma, nonché degli artt. 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche con l&#8217;ordinanza in epigrafe. L&#8217;assenza, nell&#8217;ordinanza di rimessione, di ogni argomentazione sulla rilevanza impedisce a questa Corte di valutare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale rispetto alla decisione del giudizio principale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la riorganizzazione del Ministero per i beni culturali</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: &#8211; Annibale			MARINI		Presidente; &#8211; Franco				BILE			   Giudice; &#8211; Giovanni Maria	FLICK				Giudice; &#8211; Francesco			AMIRANTE			Giudice; &#8211; Ugo					DE SIERVO			Giudice; &#8211; Romano				VACCARELLA	 Giudice; &#8211; Paolo				MADDALENA			Giudice; &#8211; Alfio				FINOCCHIARO		Giudice; &#8211; Alfonso				QUARANTA			Giudice; &#8211; Franco				GALLO			Giudice; &#8211; Luigi				MAZZELLA			Giudice; &#8211; Gaetano				SILVESTRI			Giudice; &#8211; Sabino				CASSESE		Giudice; &#8211; Maria Rita	SAULLE				Giudice; &#8211; Giuseppe			TESAURO		Giudice;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 (Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell&#8217;art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e, in particolare, degli artt. 1, 4 e 5 dello stesso decreto, promosso con ordinanza del 15 ottobre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche, sul ricorso proposto dall&#8217;Associazione Italia Nostra Onlus ed altro, contro il Ministero per i beni e le attività culturali ed altri, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2005.</p>
<p>    Visti gli atti di costituzione dell&#8217;Associazione Italia Nostra Onlus ed altro e di Roberto Cecchi, nonché l&#8217;atto di intervento del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica del 6 giugno 2006 il Giudice relatore Sabino Cassese;<br />
    uditi gli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli e Giovanni Pallottino per l&#8217;Associazione Italia Nostra Onlus e per il Consiglio Regionale Marche dell&#8217;Associazione Italia Nostra Onlus, e l&#8217;avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
    Ritenuto che l&#8217;Associazione Italia Nostra Onlus e il Consiglio regionale per le Marche della stessa Associazione hanno proposto, davanti al Tribunale amministrativo regionale delle Marche, un ricorso per l&#8217;annullamento, previa sospensione, del regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, approvato con d.P.R. 10 giugno 2004, n. 173 (Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali), nonché di ogni altro atto precedente, contemporaneo o successivo comunque connesso, tra cui il decreto di nomina del direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche;<br />
    che l&#8217;Associazione e il suo Consiglio regionale per le Marche hanno affermato la propria legittimazione ad agire sul presupposto che Italia Nostra, in quanto associazione di protezione ambientale individuata con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente 20 febbraio 1987 (Individuazione delle associazioni di protezione ambientale ai sensi dell&#8217;articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1987, n. 48, è «titolata a difendere l&#8217;ambiente ed i beni culturali anche laddove – come nella fattispecie – la loro offesa avven[ga] attraverso strumenti di organizzazione della pubblica amministrazione preposta proprio a detti scopi, ritenuti inappropriati»;<br />
    che, nel decidere sull&#8217;istanza di sospensione cautelare relativa ai provvedimenti impugnati, il Tar delle Marche ha sollevato questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 (Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell&#8217;articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e, in particolare, degli artt. 1, 4 e 5 dello stesso decreto, in relazione agli artt. 1 e 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell&#8217;organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici), per violazione degli artt. 70, 76 e 77, primo comma, nonché degli artt. 5, 97, 117 e 118 della Costituzione;<br />
    che, a giudizio del Tribunale amministrativo, ai fini di qualsiasi decisione sul ricorso è indispensabile affrontare il profilo, «logicamente preliminare ad ogni altro», concernente la legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 70, 76 e 77, primo comma, Cost., della fonte legislativa che ha abilitato il Governo all&#8217;emanazione dell&#8217;impugnato regolamento di organizzazione, sul quale si fonda l&#8217;atto di nomina del direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche. Infatti, dall&#8217;eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 4 e 5 del d.lgs. n. 3 del 2004, che hanno sostituito, rispettivamente, l&#8217;art. 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell&#8217;organizzazione del Governo, a norma dell&#8217;articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), l&#8217;art. 6 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell&#8217;articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e l&#8217;art. 7 dello stesso d.lgs. n. 368 del 1998, «deriverebbero, con effetto assorbente pregiudiziale rispetto ad ogni altro motivo di censura prospettato dall&#8217;associazione ricorrente, l&#8217;illegittimità e l&#8217;annullamento in toto degli atti impugnati»;<br />
    che, a giudizio del Tribunale, ulteriore profilo «atto a determinare l&#8217;assoluta pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale della normativa introdotta dal d.lgs. n. 3 del 2004 nel suo complesso» è costituito dalla circostanza che il d.P.R. n. 173 del 2004 avrebbe definito l&#8217;organizzazione centrale e periferica del Ministero sulla base di norme del d.lgs. n. 3 del 2004 emanate in contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dagli artt. 1 e 10 della legge di delegazione n. 137 del 2002; principi e criteri che erano intesi, per un verso, a «correggere o modificare» l&#8217;ordinamento degli apparati ministeriali (art. 1 della legge n. 137 del 2002, che rinviava ai principi e criteri già indicati, in particolare, dall&#8217;art. 12 della legge n. 59 del 1997) e, per altro verso, a riordinare la disciplina della materia «beni culturali e ambientali» (art. 10 della legge n. 137 del 2002), laddove le «elementari linee organizzative tracciate dal decreto delegato» non rifletterebbero in alcun modo i principi e i criteri direttivi stabiliti dall&#8217;art. 1 della legge di delegazione. Donde la conseguenza che «il sostanziale spazio vuoto venutosi a determinare» è stato colmato dall&#8217;impugnato d.P.R. n. 173 del 2004, avendo il legislatore delegato rinviato a regolamenti, da emanarsi ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 4-bis della legge n. 400 del 1988 (introdotto dall&#8217;art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”), l&#8217;individuazione e l&#8217;ordinamento degli uffici del Ministero (artt. 1 e 4), nonché le attribuzioni delle direzioni regionali e delle altre strutture dirigenziali periferiche (art. 5). E siccome l&#8217;Associazione censura il regolamento (d.P.R. n. 173 del 2004) «perché invasivo dei poteri spettanti al (solo) legislatore delegato e da questo indebitamente abdicati in favore di una sede normativa di carattere e forma amministrativa, che trova il proprio presupposto proprio in quel decreto legislativo che avrebbe invece dovuto realizzare, con atto avente forza di legge, i contenuti della delega», è evidente – conclude il Tribunale amministrativo – la necessità di sottoporre a scrutinio di costituzionalità «[il] contenuto effettivo della legge delegata e [i] vuoti normativi in essa riscontrabili in relazione alla disciplina impartita con la legge di delega»;<br />
    che, sul piano della non manifesta infondatezza, il Tar rileva come la sequenza costituita dal d.lgs. n. 3 del 2004 e dal d.P.R. n. 173 del 2004 abbia dato luogo ad una delegificazione operata in assenza di qualunque disposizione, nella legge delega n. 137 del 2002, che abilitasse il Governo a disciplinare la riorganizzazione dei ministeri con norme regolamentari, sganciate dai principi e criteri direttivi imposti dalla stessa legge delega e, perciò, invasive della materia da disciplinare con l&#8217;esercizio della delega; e siccome il regolamento impugnato, intervenuto in vece del decreto legislativo, è stato emanato oltre il termine di diciotto mesi stabilito per l&#8217;esercizio della delega, questo sarebbe avvenuto al di là del limite temporale stabilito dalla legge di delegazione. Donde la violazione degli artt. 70, 76 e 77, primo comma, Cost.;<br />
    che, del resto, la legge delega n. 137 del 2002 era del tutto estranea, secondo il rimettente, a «quel sistema di delegificazione che traeva origine dalla filiera derivata dalla legge n. 59 del 1997» e, in particolare, «al suo art. 13, che operava la rottura del modello di delegificazione previgente». Di talché, per un verso, «lo speciale potere normativo del Governo di provvedere a definire l&#8217;organizzazione e la disciplina dei ministeri adottando i regolamenti indicati dall&#8217;art. 17, comma 4-bis, della legge n. 400/1988 [doveva] intendersi consumato ed esaurito con l&#8217;adozione dei decreti legislativi emanati in attuazione della primitiva delega conferita dall&#8217;art. 12» della legge n. 59 del 1997; per altro verso, «solo una nuova legge delega avrebbe potuto (ciò che non sussiste nel caso che ne occupa) consentire al conseguente d.lgs. di stabilire che l&#8217;organizzazione del Ministero fosse determinata ai sensi dell&#8217;art. 54 del d.lgs. n. 300 e successive modificazioni» e, cioè, dell&#8217;art. 17, comma 4-bis della legge n. 400 del 1988. Tanto ciò è vero, che la legge n. 137 del 2002, nell&#8217;indicare all&#8217;art. 1 i principi e i criteri direttivi cui il Governo si sarebbe dovuto attenere per correggere o modificare i decreti delegati di razionalizzazione e riordino dei ministeri (art. 1), «aveva rinviato unicamente a quelli già stabiliti dall&#8217;art. 12 (nonché dagli artt. 14, 17 e 18) della precedente legge n. 59 del 1997; mentre, significativamente, aveva omesso di richiamare l&#8217;art. 13 della legge n. 59 del 1997, il quale, avendo aggiunto all&#8217;art. 17 della legge n. 400 del 1988 il comma 4-bis, aveva rilevantemente delegificato la materia dell&#8217;organizzazione e della disciplina degli uffici dei Ministeri, conferendo al Governo lo speciale potere di autorganizzazione da esercitarsi attraverso i regolamenti nello stesso quarto comma indicati e disciplinati»;<br />
    che, dunque, la riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali sarebbe «estemporanea, scoordinata da ragioni di fondo determinative di puntuali esigenze e quindi dissonante rispetto ad una ricerca di ulteriori approdi di efficientismo amministrativo rispetto a quelli conseguiti dalla precedente riforma, ritenuta ampiamente appagante a fronte della esigenza di tutela del settore di competenza». Il tutto «in aperta divergenza con quei principi e criteri direttivi della legge n. 59/1997, che avevano guidato l&#8217;esercizio dell&#8217;originaria delega» e che avrebbero richiesto ancor più precisa attuazione con riguardo ai profili di decentramento e di sussidiarietà, ulteriormente «accentuati dalla riforma costituzionale del titolo V della Costituzione». Donde ulteriori profili di violazione della Costituzione, con riguardo ai principi desumibili dagli articoli 5, 97, 117 e 118;<br />
    che è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato, la quale ha eccepito l&#8217;inammissibilità e, comunque, l&#8217;infondatezza della questione; <br />
    che, sotto il primo profilo, la pretesa illegittimità dell&#8217;atto di nomina del direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche (nomina effettuata in base all&#8217;art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 368 del 1998, come sostituito dall&#8217;art. 5 del d.lgs. n. 3 del 2004) costituirebbe, secondo l&#8217;Avvocatura, più che l&#8217;oggetto principale del giudizio davanti al Tar delle Marche, una «mera occasione» per impugnare il d.lgs. n. 3 del 2004, successivamente attuato dal regolamento approvato con d.P.R. n. 173 del 2004; il giudizio davanti al Tar risulta, infatti, utilizzato per proporre in via diretta la questione di legittimità costituzionale di un complesso normativo primario, senza che questo sia venuto in rilievo nel giudizio incardinato per l&#8217;impugnazione del provvedimento amministrativo assunto come lesivo dell&#8217;interesse ambientale tutelato dall&#8217;associazione ricorrente. Inoltre, il giudice remittente avrebbe omesso di «porsi il problema della propria competenza», questione rilevante essendo stato impugnato un atto generale, così come quello dell&#8217;interesse ad agire dell&#8217;associazione Italia Nostra, «che è collegato al suo mandato statutario e alla utilità dell&#8217;annullamento del provvedimento amministrativo che assuntivamente ha leso l&#8217;interesse costituzionalmente garantito dall&#8217;art. 9» Cost.;<br />
    che, sotto il secondo profilo, l&#8217;Avvocatura contesta, anzitutto, la fondatezza della questione con riferimento alla violazione dei principi fondamentali di buon andamento, economicità ed efficienza dell&#8217;attività amministrativa (art. 97 Cost.), dal momento che tale censura non tiene conto che la razionalità dell&#8217;organizzazione amministrativa dev&#8217;essere «parametrata» sulla disciplina dell&#8217;attività amministrativa di settore, quale risulta dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (entrato in vigore il 1° maggio 2004). Questo «ha disciplinato l&#8217;esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali, da un lato individuando talune competenze in capo alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali, dall&#8217;altro coordinando il complesso delle funzioni amministrative di tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali che richiedono ai sensi dell&#8217;art. 118 Cost. un esercizio unitario per le quali la legge statale deve disciplinare forme di intesa e coordinamento con la Regione». Peraltro, la tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, cui è preordinata la disciplina del Codice, «non attribuisce affatto in via esclusiva l&#8217;esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione in capo ai soprintendenti territoriali di settore», mentre «il preteso accentramento delle funzioni di tutela in capo ai direttori regionali piuttosto che ai soprintendenti territoriali non determina “un&#8217;inversione di rotta” rispetto alla normativa previgente»: entrambe le categorie di organi, infatti, «sono componenti dell&#8217;organizzazione amministrativa dei beni culturali e del paesaggio», talché, all&#8217;interno di questa, la «attribuzione delle concrete competenze appartiene alla discrezionalità del legislatore», fermo restando che, nei casi in cui «sia necessaria una specifica professionalità tecnica, la razionalità del sistema organizzativo è garantita dalla predisposizione di procedimenti amministrativi» nei quali la menzionata professionalità tecnica è «presupposto indeclinabile dell&#8217;adozione del provvedimento finale»;<br />
    che, sempre a giudizio dell&#8217;Avvocatura, il procedimento normativo di riordino del Ministero è stato reso possibile dalla riserva relativa di legge sussistente in materia di organizzazione dei pubblici uffici (art. 97, primo comma, Cost.), che consente alla legge (ordinaria o delegata) di stabilire i caratteri generali delle strutture amministrative, rinviando ad atti regolamentari la concreta definizione di quei caratteri. Vero è che la riserva di legge relativa fissata nell&#8217;art. 97 Cost. non pone una espressa «riserva di regolamento» per la materia organizzativa, «potendo (ma non dovendo) la legge dettagliare anche nei minimi termini l&#8217;organizzazione amministrativa»; tuttavia, tale scelta sarebbe oltremodo «inopportuna per gli elementi di rigidità che introduce nell&#8217;organizzazione amministrativa», talché la legge – oltre a conferire al Governo il potere di regolamentare la materia organizzativa – ben può limitarsi a «dettare la disciplina fondamentale delle materie», consentendo che «larghi spazi» siano lasciati al potere esecutivo (sentenza n. 21 del 1980), purché il relativo potere sia «concretamente e sufficientemente» delimitato (sentenza n. 88 del 1989);<br />
    che, in questa logica, il d.lgs. n. 3 del 2004 non ha fatto altro che «tracciare le linee generali e fondamentali di organizzazione del nuovo Ministero, rinviando per la loro concreta definizione a successivi regolamenti che si pongono a loro volta – e indirettamente – in linea con i criteri direttivi di cui sopra»;<br />
    che si sono costituiti l&#8217;Associazione Italia Nostra Onlus e il Consiglio regionale Marche della stessa Associazione, ribadendo i profili di illegittimità costituzionale prospettati nell&#8217;ordinanza del Tar Marche e la rilevanza della relativa pronuncia nel giudizio a quo;<br />
    che si è, inoltre, costituito l&#8217;arch. Roberto Cecchi, nella sua qualità di capo dipartimento del Ministero per i beni e le attività culturali e parte del giudizio a quo, chiedendo che venga dichiarata l&#8217;infondatezza della questione;<br />
    	che, in prossimità dell&#8217;udienza, hanno presentato memoria l&#8217;Associazione Italia Nostra Onlus e il Consiglio regionale per le Marche della stessa Associazione, ribadendo le ragioni a sostegno dell&#8217;ammissibilità e della fondatezza della questione e, in particolare, che il decreto delegato avrebbe lasciato del tutto indeterminate le funzioni dei direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici e quelle dei dirigenti regionali (soprintendenti di settore), tant&#8217;è che, quanto ai primi, esso si limita a disporre che «i compiti e le funzioni» del direttore regionale saranno stabiliti con successivo regolamento, peraltro senza dettare i criteri direttivi cui questo dovrà attenersi, mentre, quanto ai secondi, «in alcuna parte del decreto viene specificato quale collocazione assumano [i loro] uffici nell&#8217;ambito dell&#8217;organizzazione del Ministero»; con la conseguenza che il decreto lascerebbe «in un vuoto normativo» la figura del direttore regionale e quella del soprintendente, dei quali non vengono delineati, neanche in termini di principio, i tratti funzionali e organizzativi;<br />	<br />
    	che, sempre secondo l&#8217;Associazione e il suo Consiglio regionale per le Marche, il d.lgs. n. 3 del 2004, nel sovrapporre ai soprintendenti la figura del direttore regionale, senza nel contempo dettare adeguate norme (o principi) sui compiti di tali uffici, ovvero senza stabilire adeguati requisiti professionali che i direttori regionali devono possedere, «min[erebbe] alla base l&#8217;autonomia tecnico-scientifica dei soprintendenti e, più in generale, la natura tecnica della funzione di tutela; ciò in violazione, oltre che dei criteri e principi contenuti nella legge di delega, anche degli artt. 9, 117, secondo comma, lettera s), e 97 Cost.». La materia «tutela dei beni culturali» di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. è, infatti, caratterizzata dalla natura essenzialmente tecnica delle funzioni in cui essa si esprime; onde da tale natura «non si può certamente prescindere in sede di organizzazione degli apparati preposti alla funzione stessa».<br />	<br />
    Considerato che il Tribunale amministrativo regionale delle Marche ha sollevato questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 3 (Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell&#8217;articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e, in particolare, degli artt. 1, 4 e 5 dello stesso decreto, in relazione agli artt. 1 e 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell&#8217;organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici), per violazione degli artt. 70, 76 e 77, primo comma, nonché degli artt. 5, 97, 117 e 118 della Costituzione;<br />
    che la questione è stata sollevata nel corso della fase cautelare del giudizio relativo al ricorso proposto dall&#8217;Associazione Italia Nostra Onlus e dal Consiglio regionale per le Marche della stessa Associazione per l&#8217;annullamento, previa sospensione, del regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 (Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali), nonché di ogni altro atto precedente, contemporaneo o successivo comunque connesso, tra cui il decreto di nomina del direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche;<br />
    che i ricorrenti nel giudizio a quo hanno affermato la propria legittimazione ad agire sul presupposto che Italia Nostra, in quanto «associazione di protezione ambientale», riconosciuta con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente 20 febbraio 1987 (Individuazione delle associazioni di protezione ambientale ai sensi dell&#8217;articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349), è «titolata a difendere l&#8217;ambiente ed i beni culturali anche laddove – come nella fattispecie – la loro offesa avven[ga] attraverso strumenti di organizzazione della pubblica amministrazione preposta proprio a detti scopi, ritenuti inappropriati»;<br />
    che, a sostegno della propria legittimazione, i ricorrenti nel giudizio a quo richiamano l&#8217;art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell&#8217;ambiente e norme in materia di danno ambientale), che consente alle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e a quelle presenti in almeno cinque regioni, individuate con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente, di «ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l&#8217;annullamento di atti illegittimi» in materia ambientale;<br />
    che l&#8217;ordinanza di rimessione del Tar delle Marche non svolge la benché minima argomentazione per spiegare in qual modo e con quali effetti i provvedimenti impugnati (il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e gli atti ad esso conseguenti o connessi, fra i quali il provvedimento di nomina del direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche), relativi all&#8217;amministrazione statale dei beni e delle attività culturali, coinvolgano la materia dell&#8217;ambiente, cui l&#8217;art. 18 della legge n. 349 del 1986 riferisce la specifica legittimazione delle associazioni di protezione ambientale a ricorrere in sede giurisdizionale contro atti amministrativi illegittimi;<br />
    che l&#8217;assenza, nell&#8217;ordinanza di rimessione, di ogni argomentazione al riguardo impedisce a questa Corte di valutare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale rispetto alla decisione del giudizio principale;<br />
    che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.</p>
<p align=center><b> Per questi motivi</b></p>
<p>    la Corte costituzionale    dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 (Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell&#8217;articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e, in particolare, degli artt. 1, 4 e 5 dello stesso decreto, in relazione agli artt. 1 e 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell&#8217;organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici), per violazione degli artt. 70, 76 e 77, primo comma, nonché degli artt. 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche con l&#8217;ordinanza in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-4-7-2006-n-263/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/7/2006 n.263</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2006 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-4-7-2006-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-4-7-2006-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-4-7-2006-n-0/">Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2006 n.0</a></p>
<p>nel procedimento T- 177/04 Pres. J. PIRRUNG EasyJet Airline Co. Ltd. Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Regolamento 4064/89 CEE &#8211; Concentrazioni &#8211; Mercato del trasporto aereo &#8211; Decisione che dichiara la compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato comune &#8211; Errore manifesto di valutazione &#8211; Non sussiste. E’</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sezione-ii-sentenza-4-7-2006-n-0/">Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2006 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">nel procedimento T- 177/04<br /> Pres. J. PIRRUNG <br />  EasyJet Airline Co. Ltd.</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Regolamento 4064/89 CEE &#8211; Concentrazioni &#8211; Mercato del trasporto aereo &#8211; Decisione che dichiara la compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato comune &#8211; Errore manifesto di valutazione &#8211; Non sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ compito della Commissione esaminare gli effetti, in termini di concorrenza, sui mercati ove esistono rischi di creazione o di rafforzamento di una posizione dominante in grado di ostacolare la concorrenza. Tuttavia, qualora si rimproveri alla Commissione di non aver preso in considerazione un eventuale problema di concorrenza sui mercati esenti da qualsiasi sovrapposizione tra le attività parti di una concentrazione, spetta al ricorrente fornire seri indizi sull’esistenza di un problema di concorrenza che, a causa del suo impatto, avrebbe dovuto essere esaminato dalla Commissione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’annullamento della decisione della Commissione che dichiara la compatibilità con il mercato comune dell’operazione di concentrazione tra Air France e Klm, diretta all’acquisizione del controllo totale della Klm da parte di Air France</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/8668_TCE_8668.pdf">cliccaqui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2006 n.790</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-7-2006-n-790/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-7-2006-n-790/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-7-2006-n-790/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2006 n.790</a></p>
<p>Cesare Mastrocola – Presidente, Giovanni Iannini – Estensore Soc. Mare Azzurro s.r.l. (avv. A. Assisi e D. Colaci) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato), Soc. Vibo Sviluppo s.p.a. (avv. O. Durante, M.C. Inzillo e V. Cantafio), Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia (n.c.), Società Medio Credito Regionale del Sud</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-7-2006-n-790/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2006 n.790</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-7-2006-n-790/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2006 n.790</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Cesare Mastrocola – Presidente, Giovanni Iannini – Estensore<br /> Soc. Mare Azzurro s.r.l. (avv. A. Assisi e D. Colaci) c.  Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato),  Soc. Vibo Sviluppo s.p.a. (avv. O. Durante, M.C. Inzillo e V. Cantafio),   Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia (n.c.),   Società Medio Credito Regionale del Sud s.p.a. (n.c.),  Costa degli Dei s.r.l. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la controversia attinente ad un patto territoriale rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Accordi amministrativi – Patto territoriale – Rientra nella c.d. azione amministrativa per accordi – Controversie – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art.11, l. n.241 del 1990.</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Accordi amministrativi – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art.11, l. n.241 del 1990 – Ambito di applicazione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il patto territoriale si colloca a pieno titolo nel quadro della c.d. azione amministrativa per accordi, caratterizzandosi, in particolare, quale strumento di programmazione negoziata, con la conseguenza che ad esso si applica la norma di cui all’ultimo comma dell’art. 11, l. 7 agosto 1990 n.241, che riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione delle controversie connesse alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi che coinvolgono soggetti privati e pubbliche amministrazioni.</p>
<p>2. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di accordi ex art.11, l. 7 agosto 1990 n.241, coinvolge necessariamente tutte le controversie scaturenti dalla conclusione dell’accordo, anche se originate da atti giuridici posti in essere da soggetti di natura privatistica, quali sono i soggetti promotori ovvero quelli convenzionati ai fini dell’ istruttoria delle domande (affermazione riferita alla conclusione di un patto territoriale).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria<br />
Sede di Catanzaro, Sezione Prima</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai Signori Magistrati:<br />
	Cesare Mastrocola – Presidente<br />	<br />
	Giovanni Iannini – Primo Referendario Rel. ed Est.<br />	<br />
	Marco Morgantini – Referendario<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
sul ricorso n. 753/2001, proposto da</p>
<p><b>Società Mare Azzurro S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Assisi e Domenico Colaci ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Bausan n. 20, presso lo studio dell’avv. Virgilio Conte;</p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Ministero dell’Economia e delle Finanze</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso cui è domiciliato <i>ex lege</i>;</p>
<p align=center>
NONCHÉ CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; la <b>Società Vibo Sviluppo S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t.,  rappresentata e difesa dagli avvocati Olga Durante, Maria Caterina Inzillo e Vincenzo Cantafio ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, via A. Turco n. 71, presso lo s<br />
<br />
&#8211; l’<b>Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia</b>, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio;</p>
<p>&#8211; <b>Società Medio Credito Regionale del Sud, S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;</p>
<p align=center>
E NEI CONFRONTI DI</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Costa degli Dei S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;</p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; della nota n. 86/01 del 30 marzo 2001 dell’Amministratore Delegato della Società Vibo Sviluppo, con cui è stato comunicato che la proposta di investimenti presentata dalla Società ricorrente non è stata inserita nel novero delle iniziative imprenditoria<br />
&#8211; dell’eventuale atto con cui i soggetti interessati hanno formalizzato e sottoscritto il patto territoriale, nella parte in cui non è incluso il progetto proposto dalla ricorrente, del provvedimento n. 2381 del 27 novembre 2000 del Direttore Generale del</p>
<p align=center>
nonché, con i motivi aggiunti, per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della decisione di cui alla nota n. 290 del 23 ottobre 2001 del Comitato tecnico di selezione dei progetti della Società Vibo Sviluppo S.p.a., concernente il mancato inserimento della proposta di investimento presentata dalla mare Azzurro S.r.l. tra le iniziative imprenditoriali ammesse ai finanziamenti previsti dal patto territoriale della Provincia di Vibo Valentia;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Vibo Sviluppo;<br />	<br />
	Viste l’ordinanza istruttoria n. 413 del 24 maggio 2001 e le ordinanze n. 585 del 12 luglio 2001 e n. 108 del 21 febbraio 2002;<br />	<br />
	Visti i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente;<br />	<br />
	Viste le memoria prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti di causa;<br />	<br />
	Relatore alla pubblica udienza del 19 maggio 2006 il Primo Referendario Giovanni Iannini ed uditi, altresì, i difensori delle parti, come da verbale di udienza;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>FATTO
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
	Con ricorso ritualmente notificato, depositato nella Segreteria del Tribunale in data 2 maggio 2001, la Società Mare Azzurro S.r.l. ha impugnato la nota n. 86/01 del 30 marzo 2001 dell’Amministratore Delegato della Società Vibo Sviluppo , con cui è stato comunicato che la proposta di investimenti presentata dalla Società ricorrente, a seguito di pubblicazione di bando a cura della Società Vibo Sviluppo,  non è stata inserita nel novero delle iniziative imprenditoriali ammesse ai finanziamenti previsti nel patto territoriale della Provincia di Vibo Valentia, specializzato nel settore turismo ed approvato con decreto n. 2381 del 27 novembre 2000 del Direttore Generale del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica. Ha, altresì, impugnato gli altri atti indicati in epigrafe.<br />	<br />
	A fondamento del ricorso parte ricorrente ha dedotto la violazione del bando di gara, degli articoli 97 e 113 Cost., difetto di motivazione, violazione della legge n. 241/90, violazione del diritto di difesa.<br />	<br />
	La motivazione del provvedimento, secondo la ricorrente, si ridurrebbe alla comunicazione che il programma di investimenti non rientra tre quelli ammessi ai finanziamenti del piano territoriale. Risulterebbe, in conseguenza, compromesso il diritto  di difesa, non essendo dato cogliere le ragioni reali dell’esclusione, che potrebbero anche celare l’intento di favorire determinati soggetti.<br />	<br />
	Si è costituita l’Amministrazione Statale intimata, resistendo al ricorso.<br />	<br />
	Con ordinanza collegiale n. 413 del 24 maggio 2001 è stata disposta l’acquisizione di documentazione concernente il procedimento. La Società Vibo Sviluppo ha inviato quanto richiesto.<br />	<br />
	Si è costituita, quindi, la Vibo Sviluppo S.p.a. eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’inammissibilità sotto svariati profili del ricorso e rilevando, comunque, l’infondatezza dello stesso. <br />	<br />
	Con ordinanza n. 585 del 12 luglio 2001 il Tribunale, in accoglimento dell’istanza cautelare, ha disposto il riesame della domanda a suo tempo presentata dall’odierna ricorrente.<br />	<br />
	Il Comitato tecnico di selezione della Vibo Sviluppo, con atto in data 23 ottobre 2002, ha rilevato che causa dell’esclusione è la mancanza di documentazione essenziale prevista dal bando e, precisamente, dei seguenti atti:<br />	<br />
1) comunicazione di disponibilità da parte di un istituto bancario a concedere il finanziamento a m/l termine, indicato nel quadro fonti impieghi;<br />
2) inadeguatezza della documentazione attestante la disponibilità di mezzi propri.<br />
	Avverso tale atto parte ricorrente ha proposto motivi  aggiunti, deducendone l’illegittimità.<br />	<br />
	Le parti hanno prodotto memorie.<br />	<br />
	Alla pubblica udienza del 19 maggio 2006 la causa è stata trattenuta per la decisione.																																																																																												</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
1. Deve esaminarsi, in via preliminare, l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Vibo Sviluppo, che ha posto in evidenza che gli atti posti in essere dalla stessa, quale società di diritto privato, non sono qualificabili quali atti amministrativi e non possono essere, pertanto, impugnati innanzi al giudice amministrativo.<br />
	L’eccezione è priva di fondamento.<br />	<br />
	La figura del patto territoriale è stata prevista dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 431, che lo ha definito come “<i>l’accordo tra soggetti pubblici e privati per l’individuazione, ai fini di una realizzazione coordinata, di interventi di diversa natura, finalizzati alla promozione dello sviluppo locale nelle aree depresse del territorio nazionale, in linea con gli obiettivi o gli indirizzi allo scopo definiti nel Quadro comunitario di sostegno</i>” .<br />	<br />
	Il comma 203 dell’art. 2 della legge n. 662/1996 ha, poi, inserito il patto territoriale nel quadro degli accordi concernenti interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali.<br />	<br />
	Sulla stessa linea si è mossa la previsione di cui all’art. 7 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (c.d. legge di semplificazione), che, peraltro, ha espressamente attribuito al C.I.P.E. la competenza ad emanare le deliberazioni attuative ed integrative al fine di ulteriormente semplificare, riordinare e coordinare la disciplina del settore.<br />	<br />
	In base a tali premesse può giungersi alla conclusione che il patto territoriale si colloca a pieno titolo nel quadro della c.d. azione amministrativa per accordi, caratterizzandosi, in particolare, quale strumento di programmazione negoziata.<br />	<br />
	Ciò implica che alla fattispecie si applica la norma di cui all’ultimo comma dell’art. 11 della legge n. 241/1990, che riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione delle controversie connesse alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi che coinvolgono soggetti privati e pubbliche amministrazioni (con specifico riferimento alla giurisdizione in materia di patti territoriali, TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 13 maggio 2003 n. 808).<br />	<br />
	La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia coinvolge necessariamente tutte le controversie scaturenti dalla conclusione dell’accordo, anche se originate da atti giuridici posti in essere da soggetti di natura privatistica, quali sono i soggetti promotori ovvero quelli convenzionati ai fini dell’istruttoria delle domande.<br />	<br />
	Deve, pertanto, giungersi alla conclusione che la controversia in questione rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente infondatezza dell’eccezione sollevata dalla resistente.</p>
<p>2. Risulta del pari priva di fondamento la richiesta del Ministero intimato, volta ad ottenere l’estromissione del giudizio per difetto di legittimazione.<br />
	Non può, infatti, essere disconosciuto il ruolo eminente spettante all’Amministrazione Statale nell’ambito dei procedimenti attuativi della programmazione negoziata, trattandosi di uno dei soggetti protagonisti dello svolgimento della funzione amministrativa per accordi, che si realizza con la formazione del patto territoriale.<br />	<br />
	Può prescindersi dall’esame delle altre eccezioni sollevate dalla resistente, risultando, comunque, infondate le domande proposte dalla ricorrente.</p>
<p>3. Passando all’esame del merito, risulta chiaro che, anche alla luce del disposto del secondo comma dell’art. 11 della legge n. 241/90, relativo all’applicabilità dei principi in materia di obbligazioni e contratti posti dal codice civile, occorre verificare la fondatezza o meno delle ragioni poste a base dell’esclusione della domanda, addotte con il riesame il cui esito ha formato oggetto dei motivi aggiunti.<br />
	Al riguardo va, innanzi tutto, rilevata l’infondatezza delle doglianze con le quali si lamenta l’inesecuzione dell’ordinanza cautelare con la quale si è disposto il riesame. Secondo parte ricorrente tale ordinanza avrebbe imposto di procedere, senz’altro, ad istruire e valutare la domanda presentata dalla Società Mare Azzurro, senza possibilità di rinnovo della fase di ammissione della domanda stessa.<br />	<br />
	L’assunto è privo di fondamento in quanto i rilievi di cui all’ordinanza, concernenti la mancata definizione delle ragioni per le quali era stata disposta l’esclusione, non implicavano certo il superamento delle relative problematiche, dovendosi comunque subordinare l’ammissione della domanda al pieno rispetto delle previsioni del bando.<br />	<br />
	Da ciò discende l’infondatezza dell’ulteriore rilievo circa la competenza della Società Medio Credito (oggi Banca Intesa &#8211; Rete Mediocredito Lombardo) ad effettuare ogni adempimento relativo al riesame. Si è trattato, infatti, non di istruire e valutare la domanda, quanto di esaminare i presupposti di ammissibilità della stessa. <br />	<br />
	E a tale stregua appare non suscettibile di censura il fatto che le relative valutazioni siano state effettuate dal comitato tecnico di selezione dei progetti della Società Vibo Sviluppo, la quale non può essere certamente relegata nel ruolo del tutto passivo di semplice promotrice dell’iniziativa.<br />	<br />
	Non appare condivisibile, d’altra parte, l’osservazione, di cui al secondo dei motivi aggiunti, secondo cui la fase di controllo della documentazione non è necessaria in quanto non prevista dalla normativa dei patti territoriali. Risulta evidente, infatti, che la sottoposizione a valutazione dei progetti presentati presuppone necessariamente la presenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando.<br />	<br />
	Alla luce di ciò, risulta, inoltre, infondata l’ulteriore censura volta a rilevare la violazione del giusto procedimento, che sarebbe conseguente alla mancata previsione dell’attività del comitato tecnico di selezione dei progetti.</p>
<p>4. Parte ricorrente contesta, poi, l’esattezza dei rilievi di cui alla nota della Vibo Sviluppo, rilevando, innanzi tutto, riguardo alla rilevata assenza di comunicazione di disponibilità da parte di un istituto bancario a concedere il finanziamento a m/l termine, indicato nel quadro fonti impieghi, che la Banca Popolare di Crotone, con nota del 30 settembre 1999, ha deliberato una linea di credito di £. 3.000.000.000 per il progetto per i patti territoriali di Vibo Valentia.<br />
	La doglianza è priva di fondamento.<br />	<br />
	Osserva in proposito la resistente che detto documento è stato prodotto per la prima volta in sede giudiziaria e non era allegato alla domanda presentata entro i termini perentori fissati dal bando.<br />	<br />
	Il rilievo della resistente appare fondato, atteso che la richiamata nota della Banca reca la data del 30 settembre 1999, laddove il termine perentorio per la presentazione delle domande e della relativa documentazione era fissato al 10 settembre 1999.</p>
<p>5. Parte ricorrente contesta, inoltre, l’affermazione di cui alla citata nota della Vibo Sviluppo, concernente l’inadeguatezza della documentazione attestante la disponibilità di mezzi propri, osservando di avere documentato l’avvenuto acquisto della struttura alberghiera da ammodernare e che i soci della Mare Azzurro hanno attestato, con dichiarazioni sostitutive, di essere proprietari di immobili per un valore complessivo di £. 4.100.000.000.<br />
	Anche tali osservazioni sono prive di fondamento.<br />	<br />
	Il rilievo della non adeguatezza della documentazione, mosso dalla Vibo Sviluppo, deriva, infatti, dalla constatazione che le dichiarazioni sostitutive presentate difettano di quegli elementi minimi indispensabili a dimostrare il possesso di mezzi propri suscettibili di liquidazione a breve termine. <br />	<br />
	Anche a prescindere dalla mancata indicazione della data, le dette dichiarazioni, presenti nel fascicolo del ricorso introduttivo, risultano prive di ogni dato idoneo a verificare il valore commerciale degli immobili e, addirittura, ad identificare l’immobile stesso, risultando soltanto l’indicazione del Comune in cui esso si trova.<br />	<br />
	D’altra parte, appare esatta anche l’ulteriore osservazione della Vibo Sviluppo secondo cui dalla generica dichiarazione inerente il possesso degli immobili non risulta la reale possibilità (oltre che volontà) di dismissione degli stessi.</p>
<p>6. Per quanto sopra, deve rilevarsi l’infondatezza delle domande proposte dalla ricorrente, con conseguente rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.<br />
	Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
	Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Prima, rigetta il ricorso ed i motivi aggiunti.<br />	<br />
	Spese compensate.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 19 maggio 2006.</p>
<p><u>Depositata in Segreteria il 4 luglio 2006</u></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-7-2006-n-790/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2006 n.790</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2006 n.785</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-7-2006-n-785/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-7-2006-n-785/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2006 n.785</a></p>
<p>Cesare Mastrocola – Presidente, Giovanni Iannini – Estensore Gatto Costruzioni s.p.a. (avv. A. Gualtieri) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato), Comune di Catanzaro (avv. V. Zimatore), Bevivino (avv. G. Spinelli) sui limiti alla possibilità di proporre soluzioni innovative con riferimento ad un appalto-concorso 1. Contratti della pubblica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-7-2006-n-785/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2006 n.785</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-7-2006-n-785/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2006 n.785</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Cesare Mastrocola – Presidente, Giovanni Iannini – Estensore<br /> Gatto Costruzioni s.p.a. (avv. A. Gualtieri) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato), Comune di Catanzaro (avv. V. Zimatore), Bevivino (avv. G. Spinelli)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui limiti alla possibilità di proporre soluzioni innovative con riferimento ad un appalto-concorso</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Appalto-concorso – Obiettivi della p.a. – Individuazione.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Appalto-concorso – Possibilità per i privati di proporre soluzioni innovative – Limite – Individuazione.</p>
<p>3. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Appalto-concorso – Possibilità per i privati di proporre soluzioni innovative – Limite – Alterazione sostanziale della incidenza delle varie voci di costo – Costituisce sicuro indice di discostamento inammissibile dall’idea centrale di cui al progetto guida.</p>
<p>4. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Appalto-concorso – Progetto esecutivo – Conformità alle previsioni urbanistiche – Necessità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Con l’appalto-concorso, l’amministrazione si prefigge l’obiettivo di acquisire dalle imprese concorrenti le soluzioni più idonee e funzionali rispetto al progetto-guida ed è chiamata a scegliere, tra le varie soluzioni, quella ritenuta migliore, sulla base dei parametri prefissati.</p>
<p>2. Con riferimento al sistema dell’appalto-concorso, il limite entro il quale può esplicarsi la possibilità per i privati di proporre soluzioni innovative va individuato nell’esigenza che tali soluzioni non si discostino sensibilmente dall’idea centrale di cui al progetto guida, ovvero non siano tali da proporre un aliud o comunque un’opera diversa da quella che la p.a. intende sia progettata</p>
<p>3. In tema di limiti entro i quali, nell’ambito di un appalto-concorso, può essere esplicata la possibilità per i privati di proporre soluzioni innovative, l’alterazione sostanziale della incidenza delle varie voci di costo costituisce sicuro indice di discostamento inammissibile dall’idea centrale di cui al progetto guida, in quanto in grado di incidere su esigenze di fondo delle procedure concorsuali di evidenza pubblica, non potendosi ammettere che le proposte dei concorrenti giungano al punto di alterare in maniera rilevante la composizione del progetto anche sotto l’aspetto economico, proponendo l’esecuzione di opere in minor numero, ovvero, modificando profondamente la distribuzione degli elementi di costo; infatti, ammettere siffatta possibilità implicherebbe, oltre al rischio dell’elusione del divieto dell’offerta in aumento, l’alterazione delle stesse regole di concorsualità, che impongono che le soluzioni dei concorrenti, pur se diverse dal punto di vista tecnico, mantengano quegli elementi di omogeneità che ne rendano possibile il raffronto anche sotto il profilo economico.</p>
<p>4. In tema di appalto-concorso, il progetto esecutivo che costituisce oggetto dell’offerta, unitamente al prezzo, non può che essere conforme alle previsioni urbanistiche, in armonia con quella che è la funzione specifica che le norme assegnano a tale livello di progettazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria<br />
Sede di Catanzaro, Sezione Prima</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>composto dai Signori Magistrati:<br />
	Cesare Mastrocola – Presidente<br />	<br />
	Giovanni Iannini – Primo Referendario Estensore<br />	<br />
	Marco Morgantini – Referendario<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
sul ricorso n. 808/2005, proposto da</p>
<p><b>Gatto Costruzioni S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria della riunione temporanea di imprese con la STIR di Scalzo D., TEKNOSONDA S.r.l., ing. Fabio Gatto, ing. Gerlando Cuffaro, geol. Enrico Labonia, ing. Manlio Bevilacqua, ing. Pierluigi Mancuso ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48, presso lo studio dell’avv. Alfredo Gualtieri, che lo rappresenta e difende;</p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso cui è domiciliato <i>ex lege</i>;</p>
<p align=center>
E NEI CONFRONTI</p>
<p></p>
<p align=justify>
del <b>Comune di Catanzaro</b>, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Buccarelli n. 49, presso lo studio dell’avv. Valerio Zimatore, che lo rappresenta e difende;</p>
<p align=center>
NONCHÉ NEI CONFRONTI</p>
<p></p>
<p align=justify>
di <b>Bevivino Tommaso</b>, in proprio e quale rappresentante dello Studio Tecnico Tommaso Bevivino e Maurizio Costa, nonché quale mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con prof. arch. Pier Guido Fagnoni, arch. Enrico Fulfaro, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Spinelli ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Nunzio Nasi n. 18, presso lo studio dell’avv. Fabio Fasano;</p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; del provvedimento prot. n. 8687/PA del 28 giugno 2005 del Direttore del S.I.I.T. Sicilia &#8211; Calabria, con cui si è disposto di non potersi procedere ad aggiudicazione e di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali e, in particola</p>
<p align=center>
nonché, con ricorso per motivi aggiunti</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; del provvedimento prot. n. 1122/PA del 20 gennaio 2006 del Direttore del S.I.I.T. Sicilia – Calabria, di diniego dell’aggiudicazione e dell’allegato verbale tecnico;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comune di Catanzaro;<br />	<br />
	Visto l’atto di intervento del RTP Bevivino;<br />	<br />
	Vista l’ordinanza n. 496 dell’8 settembre 2005, con cui è stata accolta la domanda cautelare proposta;<br />	<br />
	Vista la sentenza istruttoria n. 199 del 23 febbraio 2006;	<br />	<br />
	Visto il ricorso per motivi aggiunti proposto da parte ricorrente;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti di causa;<br />	<br />
	Relatore alla pubblica udienza del 19 maggio 2006 il Primo Referendario Giovanni Iannini ed uditi, altresì, i difensori delle parti, come da verbale di udienza;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>FATTO 
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
	In data 31 luglio 2003 il Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Regione Calabria, a seguito di convenzione stipulata il 10 dicembre 2002 con il Comune di Catanzaro, ha bandito una procedura di appalto &#8211; concorso per l’affidamento dei lavori di costruzione del complesso edilizio da adibire a sede degli Uffici Giudiziari di Catanzaro &#8211; II lotto &#8211; per un importo a base di gara di € 8.124.015,12 (di cui € 243.720,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 102.602,42 per accertamenti ed indagini geotecniche), sulla base di progetto preliminare prodotto dal Comune di Catanzaro.<br />	<br />
	Alla gara ha partecipato, tra gli altri, il RTI costituito dalla mandataria  Gatto Costruzioni S.p.a. e da STIR di Scalzo D., TEKNOSONDA S.r.l., ing. Fabio Gatto, ing. Gerlando Cuffaro, geol. Enrico Labonia, ing. Manlio Bevilacqua, ing. Pierluigi Mancuso.<br />	<br />
	La Commissione giudicatrice dell’appalto &#8211; concorso, nella seduta del 10 gennaio 2005, ha attribuito all’offerta dell’indicato raggruppamento temporaneo, unica considerata ammissibile, un punteggio totale di 86,18.<br />	<br />
	In data 25 febbraio 2005 si è riunita la Commissione di Manutenzione del Palazzo di Giustizia, che ha espresso avviso favorevole in ordine al progetto della RTI Gatto, con alcune prescrizioni, chiedendo al Provveditorato alla Opere Pubbliche, nel frattempo divenuto S.I.I.T. &#8211; Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Sicilia &#8211; Calabria, di procedere agli adempimenti occorrenti per la stipula del contratto di appalto in tempi brevi e, comunque, non oltre il termine di validità dell’offerta vittoriosa. La stessa Commissione ha richiesto, inoltre, l’inserimento dell’opera nell’elenco di quelle bisognevoli della nomina di un commissario straordinario, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7.<br />	<br />
	La Commissione giudicatrice, nella seduta del 31 maggio 2005, a seguito dell’acquisizione della nota n. 33824 del 20 maggio 2005 del Settore Lavori Pubblici di Catanzaro, nella quale si metteva in luce che il progetto non poteva considerarsi totalmente conforme al PRG vigente, ha concluso i propri lavori esprimendo avviso favorevole al progetto della RTI Gatto.<br />	<br />
	Con provvedimento del 28 giugno 2005 il direttore del  SIIT Sicilia Calabria, acquisito il parere del Comitato Tecnico Amministrativo e ricevuta nota del 20 giungo 2005 del Settore Urbanistica del Comune di Catanzaro, concernente la destinazione urbanistica dell’area interessata dall’opera ed i vincoli esistenti sulla stessa, ha statuito non doversi procedere ad aggiudicazione dell’appalto in favore dell’ATI Gatto.<br />	<br />
	Contro tale provvedimento ha proposto gravame la Società Gatto Costruzioni, anche nella qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo indicato, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento. In via subordinata, la ricorrente ha chiesto la condanna del Comune di Catanzaro al risarcimento dei danni, essendo stata costretta a conformare il progetto al vincolo di inedificabilità risultante dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dallo stesso Comune.<br />	<br />
	Si è costituito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.<br />	<br />
	Si è costituito, altresì, il Comune di Catanzaro, chiedendo il rigetto della domanda subordinata di risarcimento dei danni. Lo stesso Comune ha chiesto che si provveda secondo giustizia in ordine alla domanda principale di annullamento degli atti impugnati.<br />	<br />
	Con ordinanza n. 496 dell’8 settembre 2005 è stata accolta la domanda cautelare proposta.<br />	<br />
	Con atto notificato alle parti costituite, nonché alla Vecchio Costruzioni Generali S.r.l., ha spiegato intervento l’arch. Tommaso Bevivino, in proprio e quale rappresentante dello Studio Tecnico Tommaso Bevivino e Maurizio Costa, nonché quale mandatario dell’Associazione Temporaneo di Professionisti con prof. arch. Pier Guido Fagnoni, arch. Enrico Fulfaro, esponendo che la detta associazione temporanea è autrice del progetto definitivo dei lavori di completamento del Palazzo di Giustizia  e che essa ha impugnato l’atto con il quale progetto stesso è stato qualificato come preliminare e posto a base dell’appalto concorso e rilevando di avere titolo alla redazione del progetto esecutivo. L’interveniente ha chiesto il rigetto del ricorso.<br />	<br />
	Le parti hanno prodotto memorie.<br />	<br />
	Con provvedimento n. 1122/PA del 20 gennaio 2006 il Direttore del SIIT Sicilia &#8211; Calabria, Settore Infrastrutture, preso atto dell’ordinanza n. 496 dell’8 settembre 2005 con cui questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini del riesame degli atti oggetto di impugnazione, ha confermato il diniego dell’aggiudicazione.<br />	<br />
	Avverso tale atto parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.<br />	<br />
	Con sentenza istruttoria n. 199 del 23 febbraio 2006 Il Tribunale ha ordinato al Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Catanzaro, ai sensi dell’art. 44 del R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, di depositare relazione riguardo la destinazione urbanistica delle aree su cui è localizzato il progetto proposto dall’ATI Gatto, con il corredo delle necessarie planimetrie e documentati chiarimenti in ordine alla conformità o meno del progetto dell’ATI Gatto al vigente strumento urbanistico.<br />	<br />
	Il Comune ha inviato quanto richiesto.<br />	<br />
	Le parti hanno prodotto ulteriori memorie.<br />	<br />
	Alla pubblica udienza del 19 maggio 2006 la causa è stata trattenuta per la decisione.																																																																																												</p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
1. Occorre partire dall’esame dell’eccezione di inammissibilità dell’intervento spiegato dall’arch. Tommaso Bevivino, in proprio e quale mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con il prof. arch. Pier Guido Fagnoni e l’arch. Enrico Fulfaro, sollevata  dalla difesa di parte ricorrente con la memoria depositata il 28 dicembre 2005 e ripresa nelle successive difese.<br />
	L’eccezione è fondata.<br />	<br />
	L’A.T.P. Bevivino ha espletato l’incarico di redazione del progetto definitivo dei lavori di completamento del Nuovo Palazzo di Giustizia (II lotto). Essa, nello spiegare intervento, espone di avere interesse a che il ricorso proposta dall’A.T.I. Gatto venga rigettato, stante la possibilità, prevista dell’art. 17 della legge n. 109/1994 e dallo stesso bando relativo all’incarico di progettazione, di ottenere l’affidamento del servizio professionale relativo alla redazione del progetto esecutivo, pregiudicata dalla decisione, a suo tempo assunta ed oggetto di gravame ad opera della stessa A.T.P., di declassare il progetto definitivo a progetto preliminare da porre a base della procedura di appalto concorso.<br />	<br />
	È noto che nel processo amministrativo è ammesso il solo intervento adesivo dipendente, teso a fare valere posizioni giuridiche derivate da quella in discussione nella controversia in relazione alla quale l’intervento è proposto e quindi a sostenere le ragioni di alcuna delle parti (TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 18 gennaio 2005 n. 57). <br />	<br />
	La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che è solo l’interesse di fatto a tipizzare l’intervento adesivo <i>ad opponendum</i>, giacché, se l’interventore agisse a tutela dell’effetto diretto del provvedimento impugnato, lo stesso sarebbe qualificabile come vero e proprio controinteressato e, quindi, quale contraddittore necessario nel giudizio instaurato (TAR Lazio, Sez. III, 12 luglio 2004, n. 6805).<br />	<br />
	Orbene, essendo assodato che l’A.T.I. Bevivino non può considerarsi controinteressata rispetto al gravame proposto avverso il diniego di aggiudicazione, trattandosi di provvedimento i cui effetti sono del tutto estranei rispetto alla sfera giuridica ascrivibile alla stessa, deve escludersi altresì che essa abbia un interesse, anche di mero fatto, al mantenimento del provvedimento di diniego.<br />	<br />
	Un’eventuale statuizione giudiziale di annullamento del provvedimento impugnato non implicherebbe, infatti, alcuna ripercussione, in senso limitativo e/o preclusivo, sull’interesse perseguito dall’ATP Bevivino. Questo in base all’ovvia considerazione che le possibilità di soddisfacimento di tale interesse non sono in alcun modo condizionate dall’esito della procedura di gara. Non è, infatti, certamente l’esito del procedimento di gara che può pregiudicare le possibilità dell’interveniente di ottenere l’affidamento dell’incarico di redazione del progetto esecutivo.<br />	<br />
	Tale soluzione, peraltro, basandosi sulla valutazione dell’esistenza di un interesse di mero fatto, prescinde del tutto dalla soluzione della questione relativa alla legittimazione della stessa all’impugnazione del bando di gara, che, peraltro, secondo quanto riferito dalla stessa interveniente nell’ultima memoria depositata, è stata risolta negativamente anche dal Consiglio di Stato.<br />	<br />
	L’intervento, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.</p>
<p>2. Passando all’esame del merito, deve partirsi dalla considerazione dei contenuti dei provvedimenti oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.<br />
	Con il provvedimento datato 28 giugno 2005 il Direttore del SIIT Sicilia &#8211; Calabria, richiamato il parere reso dal Comitato Tecnico Amministrativo del SIIT Sicilia Calabria, ritenuto pienamente condivisibile, ha disposto di non procedere all’aggiudicazione in favore dell’ATI Gatto dell’appalto concorso per l’affidamento dei lavori di costruzione del secondo lotto del Palazzo di Giustizia di Catanzaro, sulla base delle seguenti motivazioni:<br />	<br />
“<i>a) per avere modificato inammissibilmente ubicazione e configurazione dell’opera, rispetto a quanto previsto nel progetto preliminare peraltro adducendo a causa giustificativa una pretesa inidoneità dell’area in esso indicata, che è stata smentita dalla competente autorità comunale;<br />
b) per avere modificato le previsioni del progetto preliminare (diminuendo a parità di prezzo la quantità delle opere richieste ed eliminando alcune di esse) in modo non compatibile con le previsioni degli atti e delle norme vigenti;<br />
c) per essere stata proposta, in mancanza di una variante al P.R.G., un’opera carente di effettiva eseguibilità, in quanto ubicata su un’area con destinazione allo stato non compatibile con le vigenti previsioni urbanistiche;<br />
d) per essere stata formulata un’offerta eccessivamente onerosa per l’amministrazione e di fatto elusiva (attraverso la notevole limitazione delle opere proposte rispetto a quanto previsto dal progetto preliminare) del divieto di offerta in aumento prevista nel bando di gara</i>”.<br />
	Il successivo provvedimento n. 1122/PA del 20 gennaio 2006 del Direttore del SIIT Sicilia &#8211; Calabria, Settore Infrastrutture,, emesso in esecuzione dell’ordinanza n. 496 dell’8 settembre 2005 ed oggetto di impugnazione con motivi aggiunti, ha confermato il diniego di aggiudicazione, ribadendo l’inaccettabilità del progetto offerta presentato dall’ATI Gatto, in quanto caratterizzato da una serie di difformità rispetto al progetto posto a base di gara. Lo stesso ha, inoltre, posto in evidenza la non conformità urbanistica della soluzione progettuale e la conseguente impossibilità di procedere all’aggiudicazione ed espresso una serie di considerazioni riguardo alla rilevanza del parere della Commissione Tecnica di manutenzione del Palazzo di Giustizia ed in ordine alla possibilità di imporre modifiche progettuali idonee ad assicurare la compatibilità urbanistica.<br />	<br />
	Può senz’altro procedersi all’esame congiunto delle censure mosse con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, stante il carattere omogeneo delle stesse e considerato il fatto che entrambi i provvedimenti,  impugnati con gli atti indicati, si fondano sulle medesime linee argomentative.</p>
<p>3. Per maggiore chiarezza espositiva, conviene premettere qualche accenno alle caratteristiche del progetto preliminare posto a base di gara ed a quelle dell’intervento di cui al progetto dell’ATI Gatto.<br />
	Il progetto preliminare &#8211; che altro non è che il progetto definitivo elaborato dall’ATP Bevivino e declassato a preliminare con parere n. 22 dell’11 settembre 2003 del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato &#8211; ha previsto la realizzazione di un unico corpo di fabbrica, da costruire in adiacenza all’edificio del Palazzo di Giustizia, già realizzato con il I lotto.<br />	<br />
	Il progetto proposto dall’ATI Gatto prevede, invece, la realizzazione di due distinti corpi di fabbrica, denominati “D” ed “E”, sempre adiacenti all’edificio già realizzato. </p>
<p>4.1 Dalla previsione di due corpi di fabbrica distinti, in luogo dell’unico corpo contemplato dal progetto preliminare, deriva il primo ordine di ragioni in base alle quali la stazione appaltante ha negato l’aggiudicazione, essendosi osservato che il progetto proposto dalla concorrente modifica inammissibilmente l’ubicazione e la configurazione dell’opera.<br />
	Il Dirigente del SIIT, sulla scorta del parere del Comitato Tecnico Amministrativo, ha quindi ritenuto che tale previsione implichi uno spostamento dall’idea centrale sviluppata nel progetto &#8211; guida predisposto dall’Amministrazione, che va al di là del limite entro il quale devono ritenersi consentite soluzioni innovative proposte dai concorrenti.<br />	<br />
	Parte ricorrente, con un primo, ampio ed articolato, ordine di censure, rileva la violazione dei principi generali in materia di appalto &#8211; concorso ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, contraddittorietà ed illogicità manifesta, nonché sviamento di potere.<br />	<br />
	L’ATI ricorrente contesta in radice siffatta presa di posizione, richiamando i principi giurisprudenziali in materia di appalto &#8211; concorso, alla luce dei quali, secondo la stessa, le soluzioni proposte dovrebbe ritenersi consentite, anche se si discostano sensibilmente dalle previsioni del progetto preliminare alla base dell’appalto &#8211; concorso, giacché l’unico limite esistente sarebbe costituito dal rispetto del quadro delle esigenze evidenziate nel progetto preliminare, che l’amministrazione intende perseguire.<br />	<br />
	A conferma delle proprie tesi parte ricorrente richiama la nota affermazione giurisprudenziale secondo la quale nella struttura del procedimento di appalto &#8211; concorso sono individuabili due fasi: una prima nella quale si opera la scelta del progetto tra i vari presentati ed una seconda nella quale gli organi tecnici dell’amministrazione esaminano il progetto prescelto e, se del caso, non essendovi più questione di garantire la <i>par condicio</i>, impongono l’introduzione di modifiche e varianti.<br />	<br />
	Parte ricorrente pone, quindi, in rilievo che il pieno rispetto dell’inderogabile quadro esigenziale è confermato, tra l’altro, dal pronunciamento della Commissione di manutenzione del Palazzo di Giustizia presso la Corte d’Appello  di Catanzaro, che ha espresso il proprio assenso al progetto presentato dall’ATI Gatto. Tale pronunciamento, osserva la stessa, costituisce un riferimento oggettivo e probante, in quanto rappresenta espressione dell’ente usuario dell’immobile che dovrà essere realizzato.<br />	<br />
	Secondo quanto risulta dalla produzione difensiva dell’ATI, lo spostamento sarebbe stato imposto dalle risultanze di un certificato rilasciato il 9 settembre 2003 dal Settore Urbanistica del Comune di Catanzaro, da cui risulta che parte dell’area di sedime dell’edificio di cui al progetto preliminare è compresa nella perimetrazione delle aree instabili, sottratte all’edificazione, con salvezza, in via del tutto eccezionale, della sola costruzione di piccoli ed isolati manufatti di modesta entità.<br />	<br />
4.2 Osserva il Collegio che caratteristica di fondo dell’appalto &#8211; concorso, che vale a segnarne la profonda differenza rispetto alla licitazione privata, è che la prestazione richiesta dall’amministrazione appaltante non è determinata in ogni sua parte, giacché le ditte sono chiamate proprio a fornire il progetto dell’opera, sulla base di un piano di massima predisposto dalla stessa amministrazione.<br />
	Con l’appalto &#8211; concorso l’amministrazione si prefigge l’obiettivo di acquisire dalle imprese concorrenti le soluzioni più idonee e funzionali rispetto al progetto &#8211; guida ed è chiamata a scegliere, tra le varie soluzioni, quella ritenuta migliore, sulla base dei parametri prefissati (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 maggio 2001 n. 2827).<br />	<br />
	Ciò implica necessariamente la possibilità per le imprese offerenti di proporre soluzioni innovative e, quindi, anche delle modifiche rispetto all’idea di fondo.<br />	<br />
	Tali caratteri dell’appalto &#8211; concorso appaiono fuori discussione, salva l’esigenza &#8211; dalla quale, però, in questa sede si ritiene di dover prescindere &#8211; di valutare se tali elementi di elasticità siano rimasti del tutto immutati a seguito della previsione del quarto comma dell’art. 20 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, ai sensi del quale l’appalto si svolge sulla base di un progetto preliminare, avente, quindi, le caratteristiche di cui all’art. 16 della stessa legge, e di un capitolato prestazionale.<br />	<br />
	Al di là dell’aspetto ora segnalato, la problematica di fondo che si è posta  è quella di definire i limiti entro i quali può esplicarsi la possibilità per i privati di proporre soluzioni innovative. Tale limite è stato individuato nell’esigenza che tali soluzioni non si discostino sensibilmente dall’idea centrale di cui al progetto guida, ovvero non siano tali da proporre un <i>aliud</i> o comunque un’opera diversa da quella che l’amministrazione intende sia progettata (in tema, Consiglio di Stato, Sez. V, 30 novembre 2000 n. 6367; Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 febbraio 1999 n. 149; Cons. Stato, Sez. V, 12 ottobre 1984 n. 740, TAR Lazio, Sez. II, 5 febbraio 1985 n. 156).<br />	<br />
	Ritiene il Collegio che la fissazione di limiti del genere di quelli  individuati dalla giurisprudenza rispondano anche ad esigenze di fondo delle procedure di evidenza pubblica ed, in primo luogo, a quella di assicurare l’effettivo rispetto della <i>par condicio</i> dei concorrenti, che sarebbe certamente pregiudicato laddove fosse possibile per l’amministrazione accettare qualsiasi modifica del progetto &#8211; guida.<br />	<br />
	Certamente resta il problema di definire in concreto quand’è che tale limite può considerarsi superato. La cosa, però, non può che essere definita caso per caso, tenendo conto delle specifiche caratteristiche della fattispecie.<br />	<br />
	Un approccio adeguato al caso di specie sembra essere quello che tende a considerare congiuntamente i diversi profili valutati dall’Amministrazione al fine di escludere l’aggiudicazione, ad eccezione di quello inerente la compatibilità urbanistica del progetto, che deve formare oggetto di autonoma considerazione.<br />	<br />
	Si è visto che il diniego di aggiudicazione risulta motivato anche in relazione al fatto che risultano<i> </i>modificate le previsioni del progetto preliminare  in modo non compatibile con le previsioni degli atti e delle norme vigenti, diminuendo a parità di prezzo la quantità delle opere richieste ed eliminando alcune di esse. In connessione a ciò l’offerta formulata viene considerata eccessivamente onerosa per l’amministrazione e di fatto elusiva  del divieto di offerta in aumento prevista nel bando di gara.<br />	<br />
	Risulta da ciò che l’Amministrazione ha constatato che lo scostamento dal progetto preliminare ha inciso, non solo, per così dire, sull’aspetto esteriore dell’opera, che in verità appare secondario, ma ha coinvolto tutti gli aspetti della stessa, conducendo a un’alterazione sostanziale dell’incidenza delle varie voci di costo.<br />	<br />
	È proprio questo, ad avviso del Collegio, l’aspetto di maggiore rilevanza nella fattispecie e sicuro indice di discostamento inammissibile dall’idea centrale di cui al progetto guida, in quanto in grado di incidere su esigenze di fondo delle procedure concorsuali di evidenza pubblica, non potendosi ammettere che le proposte dei concorrenti giungano al punto di alterare in maniera rilevante la composizione del progetto anche sotto l’aspetto economico, proponendo l’esecuzione di opere in minor numero, ovvero, modificando profondamente la distribuzione degli elementi di costo.<br />	<br />
	Ammettere siffatta possibilità implicherebbe, oltre al rischio dell’elusione del divieto dell’offerta in aumento, l’alterazione delle stesse regole di concorsualità, che impongono che le soluzioni dei concorrenti, pur se diverse dal punto di vista tecnico, mantengano quegli elementi di omogeneità che ne rendano possibile il raffronto anche sotto il profilo economico.<br />	<br />
	Che tale situazione sia ravvisabile nel caso di specie appare indiscutibile, se è vero come è vero che il progetto dell’ATI Gatto, discostandosi dal progetto preliminare, non prevede l’esecuzione di opere quali, tra le altre, la realizzazione di un tunnel di collegamento e l’effettuazione di interventi di consolidamento del terreno. <br />	<br />
	Di fronte a tale constatazione, a parere del Tribunale, perdono rilievo le ulteriori censure proposte da parte ricorrente, tese a contestare la maggiore onerosità del progetto proposto, la notevole limitazione quantitativa delle opere e la violazione del divieto di offerte in aumento.<br />	<br />
	Il problema, come si è cercato di esporre, è alla base e concerne la possibilità per il concorrente di discostarsi dal progetto &#8211; guida oltre un certo limite, che, secondo l’impostazione accolta, è segnato dalla possibilità obiettiva di raffronto anche dal punto di vista economico tra le soluzioni proposte e quelle recepite nel progetto sulla cui base è stato bandito l’appalto &#8211; concorso. Se venisse meno anche questo vincolo, come si è accennato, sarebbe compromesso l’elemento comparativo insito nella procedura concorsuale.<br />	<br />
	Non risulta, pertanto, essenziale stabilire se, ad esempio, la non esecuzione dei lavori di consolidamento è compensata dalle migliori rifiniture o se il minor numero di aule si spiega con una più razionale distribuzione degli spazi. Quel che conta è che il progetto non rispetta quelle linee di fondo del progetto che devono ritenersi vincolanti, nel senso sopra evidenziato.<br />	<br />
4.3 Da notare che parte ricorrente, al fine di dimostrare la fondatezza delle tesi sostenute, secondo le quali l’unico elemento inderogabile è il quadro esigenziale, richiama i noti principi giurisprudenziali per i quali la p.a. appaltante, una volta prescelto il progetto ritenuto migliore &#8211; ossia quello valutato sulla base dei parametri prefissati, come il più rispondente alle sue esigenze &#8211; può subordinarne l’aggiudicazione all’introduzione di varianti o modifiche (tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 22 maggio 2001 n. 2827).<br />
	Tale richiamo, anche se effettuato all’evidente scopo di dimostrare la non vincolatività del progetto preliminare, non appare, tuttavia, appropriato, in quanto tali principi sono stati posti con riferimento ad una fase successiva a quella della scelta del progetto.<br />	<br />
	La giurisprudenza in questione, anzi, sembra confermare l’impostazione seguita riguardo all’individuazione del limite entro il quale il progetto proposto può discostarsi da quello posto a base dell’appalto concorso, che correla il limite alla possibilità stessa di comparazione tra offerte. Essa, infatti, pone in rilievo che la possibilità di varianti, in fase successiva alla scelta del progetto, si giustifica in quanto ciò non può costituite violazione della “par condicio” dei partecipanti. In particolare si afferma che “<i>in questa seconda fase, successiva alla scelta dell’opera, gli altri concorrenti vengono meno, e non si tratta quindi più di garantire la par condicio, bensì soltanto di assicurare, in sede di trattativa privata, la migliore rispondenza del progetto ritenuto più valido alle esigenze dell’opera da realizzare…</i>. <br />	<br />
	Non si omette, comunque, di precisare che deve trattarsi di “…<i>varianti e modifiche che, naturalmente, non devono mutare il carattere e gli elementi essenziali dell’opera, dato che in tal caso si cadrebbe nell’ipotesi non consentita dell’aliud pro alio</i>”.<br />	<br />
4.4 La difesa della ricorrente insiste particolarmente sull’aspetto inerente il carattere necessitato della soluzione progettuale adottata, imposta, come già accennato in precedenza, dalle risultanze di un certificato rilasciato il 9 settembre 2003 dal Settore Urbanistica del Comune di Catanzaro, da cui risulta che parte dell’area di sedime dell’edificio di cui al progetto preliminare è compresa nella perimetrazione delle aree instabili, sottratte all’edificazione.<br />
	Appare, tuttavia, evidente che le ragioni che possano avere spinto il concorrente a formulare una determinata proposta progettuale non influiscono in alcun modo sulla legittimità delle determinazioni adottate in ordine alla stessa.<br />	<br />
	Se si giunge alla conclusione che il progetto propone delle soluzioni che si pongono al di là del limite entro il quale è possibile discostarsi dalle previsioni del progetto a base del procedimento di gara, le ragioni, vincolanti o meno, che hanno condotto a scegliere le soluzioni stesse risultano, per forza di cose, irrilevanti.<br />	<br />
4.5 Le richiamate censure mosse avverso gli atti impugnati devono, pertanto, essere disattese.<br />
4.6 È il caso di spendere qualche breve parola riguardo alle osservazioni dell’Amministrazione resistente in merito alle previsioni del bando pubblicato sulla GUCE, che contemplerebbe il divieto di suddivisione in lotti ed il divieto di varianti.<br />
	Mentre non è del tutto chiaro il riferimento alla suddivisione in lotti, riguardo al divieto di varianti, vi è da osservare che si può fondatamente  dubitare che la previsione &#8211; più che sintetica, lapidaria &#8211; possa in qualche modo incidere in senso restrittivo su quella che è la disciplina propria dell’appalto &#8211; concorso, alla stregua del diritto interno.<br />	<br />
	Tutto dipende, ovviamente, da quello che si intende per variante.<br />	<br />
	L’Amministrazione statale si sofferma anche sui vincoli derivanti dal diritto comunitario, che, si sottolinea, non conosce la distinzione tra asta pubblica, licitazione privata ed appalto &#8211; concorso, ma solo tra procedure aperte e procedure ristrette, aggiudicabili, le  une e le altre, col sistema del massimo ribasso ovvero con quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ciò premesso, l’Amministrazione si sofferma sulle regole poste dalle norme comunitarie, in particolare dalla direttiva 93/37/CE, in materia di aggiudicazione con il sistema dell’offerta più vantaggiosa.<br />	<br />
	Può rilevarsi, in estrema sintesi, che la posizione dell’Amministrazione sembra non tenere nel dovuto conto la presenza di un bando di gara di appalto  concorso &#8211; dalla stessa predisposto sulla base di un progetto da essa declassato a preliminare &#8211; che esplica i propri effetti, in conformità ai principi ed alle regole che governano l’istituto, sino a quando essi non siano eliminati in conseguenza di una statuizione giurisdizionale o in via di autotutela.<br />	<br />
	In proposito deve osservarsi che la tematica in esame può considerarsi toccata dalla giurisprudenza comunitaria, che ha escluso la disapplicazione del bando che risulti in contrasto con il diritto comunitario (Corte di Giustizia CE, sentenza 27 febbraio 2003, resa nel procedimento C &#8211; 327/00).</p>
<p>5.1 Passando alla tematica della compatibilità urbanistica del progetto proposto, ricadente, ovviamente, su un’area di sedime non coincidente con quella dell’edificio di cui al progetto preliminare, va rilevato che esso è stato posto in una fase alquanto avanzata del procedimento di gara, addirittura successiva all’attribuzione del punteggio, avvenuta nella seduta della Commissione giudicatrice del 10 gennaio 2005.<br />
	Tale problema, stando a quanto risulta dagli atti, è stato portato all’attenzione della stazione appaltante con una nota del Dirigente del Settore lavori pubblici del Comune di Catanzaro, datata 20 maggio 2005, in cui si evidenzia, tra le altre cose, che la realizzazione del progetto Gatto presuppone una variante urbanistica, in quanto una porzione del fabbricato “E” ricade in area classificata A3, nella quale è sì ammessa la destinazione d’uso prevista, ma non è consentito l’aumento delle cubature esistenti. Nella stessa nota si precisa che l’intervento di ampliamento del II lotto del Palazzo di Giustizia può essere collocato solo nell’area perimetrata con il progetto esecutivo del 1980 e ciò a seguito dell’accoglimento definitivo, avvenuto con il decreto regionale di approvazione del nuovo PRG di Catanzaro, dell’osservazione n. 337 presentata dagli Uffici del Comune.<br />	<br />
	La conclusione che si trae in tale nota è che il progetto definitivo, riclassificato a progetto preliminare ad opera del Provveditorato, è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico, mentre il progetto esecutivo presentata dall’AT Gatto non lo è “<i>… in quanto interessa con il corpo E una minima parte di area classificata A3 che non consente aumenti di cubatura</i>”. Nella stessa nota si precisa che a ciò si potrebbe ovviare agevolmente con una variante al PRG, da fare adottare dal Consiglio Comunale e, successivamente, approvare dalla Regione.<br />	<br />
	Con la successiva nota del 20 giugno 2005, indirizzata al SIIT Sicilia &#8211; Calabria, il Comune si è precisato che con l’osservazione n. 337 del 28 settembre  2001 il Settore Lavori Pubblici, Grandi Opere e Gestione del Territorio ha evidenziato il che il PRG adottato dai commissari <i>ad acta</i> nominati dalla Regione “<i>…non individuava l’area su cui doveva essere realizzato il nuovo Tribunale né quella del progetto di ampliamento in fase di appalto ed inoltre parte dell’area veniva classificata come zona instabile e quindi inedificabile, ipotesi questa che avrebbe reso irrealizzabile il nuovo ampliamento del Tribunale</i>”.<br />	<br />
	Nella stessa nota si aggiunge che l’osservazione è stata definitivamente accolta con il decreto regionale di approvazione del PRG, in quanto “<i>i progetti di opere già approvate e/o oggetto di delibere comunali, per i quali fanno fede gli atti ufficiali sono da ritenersi salvi, in base a quanto contenuto nella delibera di adozione del P.R.G. n. 61 del 27 luglio 2001</i>”. Da qui il rilievo che l’osservazione è stata accolta per consentire la realizzazione dell’opera, il cui progetto, quale approvato con atti formali dell’Amministrazione prima del PRG vigente, deve considerarsi recepito nel nuovo strumento urbanistico.<br />	<br />
5.2 Sulla base di tali indicazioni la stazione appaltante ha ritenuto il progetto esecutivo proposto dall’ATI Gatto non conforme al Piano Regolatore e, quindi, non eseguibile.<br />
	Va precisato, al riguardo, che la conformità allo strumento urbanistico del progetto oggetto dell’offerta è un requisito irrinunciabile ai fini dell’aggiudicazione nell’ambito del procedimento di appalto &#8211; concorso.<br />	<br />
	In proposito, è sufficiente tenere presente che il quarto comma dell’art. 20 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 dispone che, nell’affidamento di appalti mediante procedura di appalto &#8211; concorso, l’offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo.<br />	<br />
	Secondo quanto desumibile dal sistema delle norme che la legge ora menzionata ed il DPR 554/1999 dedicano all’attività di progettazione &#8211; la conformità alle previsioni urbanistiche è requisito del progetto definitivo e, conseguentemente, anche del progetto esecutivo.<br />	<br />
	Il progetto esecutivo che costituisce oggetto dell’offerta, unitamente al prezzo, non può, pertanto, che essere conforme alle previsioni urbanistiche, in armonia con quella che è la funzione specifica che le norme assegnano a tale livello di progettazione. <br />	<br />
5.3 Ciò premesso, occorre affrontare il problema specifico della conformità o meno del progetto dell’ATI Gatto alle previsioni del Piano Regolatore del Comune di Catanzaro.<br />
	Le precisazioni del Comune di Catanzaro, di cui alle note menzionate, sembrerebbero non lasciare dubbi: il progetto Gatto non è conforme alle previsioni urbanistiche e la sua realizzazione richiederebbe l’adozione di una variante.<br />	<br />
	Parte ricorrente, tuttavia, contesta l’affermazione della necessità della variante, rilevando che uno dei corpi di fabbrica ricade parzialmente nella stessa area indicata dal progetto preliminare, mentre il secondo corpo di fabbrica utilizza altra area attigua all’edificio esistente, che è la stessa individuata dal progetto comunale per ubicare un terzo lotto, prima previsto e successivamente accantonato.<br />	<br />
	Il Comune di Catanzaro ed il SIIT avrebbero omesso di considerare che, in seguito all’accoglimento dell’osservazione n. 337, l’intera area in cui ricadeva il progetto a suo tempo redatto dal Comune è stata integralmente inserita nel Piano Regolatore quale area urbanisticamente dedicata al Palazzo di Giustizia ed al suo completamento.<br />	<br />
	Questi argomenti sono stati ripresi nei motivi aggiunti proposti avverso il nuovo provvedimento di diniego di aggiudicazione. In essi si precisa che la conformità urbanistica del progetto è stata confermata da una consulenza disposta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, nell’ambito di un procedimento instaurato su denuncia della stessa Società Gatto.<br />	<br />
5.4 Occorre partire dal rilievo che gli elementi su cui si è basata la stazione appaltante nei due provvedimenti oggetto di gravame non forniscono un quadro specifico della situazione. Al contrario, le indicazioni del Comune lasciano rilevanti incertezze sull’esatta portata dell’affermazione relativa alla non conformità del progetto al Piano Regolatore. <br />
	In particolare, nella nota del 20 maggio 2005 si afferma che il corpo “E” del progetto ricade parte in area classificata A3, sia pure in misura minima. Tale ultima precisazione ciò avrebbe dovuto spingere ad un maggiore approfondimento, stante l’ovvia esigenza di applicare le norme secondo un criterio di ragionevolezza e nel rispetto del principio di adeguatezza, procedendo preliminarmente alla verifica dell’esatta incidenza della rilevata difformità. Ciò al fine di escludere la possibilità che l’applicazione delle regole sopra richiamate avvenga in funzione di difformità che non superino la soglia di ciò che, secondo i criteri e principi richiamati, deve considerarsi irrilevante.<br />	<br />
	Comunque sia, il Tribunale, trattandosi di un elemento non suscettibile di valutazioni diverse, oggetto di un accertamento semplice, e che, quindi, deve essere accertato dal giudice, ha attivato i propri poteri istruttori, ordinando al Comune di fornire documentati chiarimenti in ordine alla rilevata non conformità del progetto esecutivo alle previsioni del Piano Regolatore.<br />	<br />
	L’esito dell’istruttoria ha consentito, innanzi tutto, di disporre di un  quadro esausitvo della situazione, giacché il Comune ha definito, con chiarezza apprezzabile, l’esatta entità dello sconfinamento del corpo di fabbrica “E” in zona A3, in cui le norme tecniche di attuazione consentono la destinazione d’uso uffici ed istituzioni pubbliche, ma escludono nuove edificazioni, quale quella contemplata dal progetto proposto dall’ATI Gatto. In sostanza, i parametri urbanistici ed edilizi previsti per tale zona fanno riferimento solo all’esistente.<br />	<br />
	Il Dirigente del Settore Urbanistica, nella relazione del 3 maggio 2006, al fine di correggere un evidente errore materiale in cui era precedentemente incorso, ha precisato che l’immobile è collocato in zona A3 per una porzione di circa 5 metri di larghezza media per un fronte di circa 18 metri e per una porzione di circa 2,80 metri di larghezza media per un fronte di circa 17 metri. Lo sconfinamento in zona A3 è, pertanto, di circa 120 mq di superficie coperta. <br />	<br />
	Queste le indicazioni fornite dal Comune, che, essendo riferite alla superficie coperta, pongono in luce, come appare evidente, che la difformità rispetto alle previsioni urbanistiche è di entità notevole e tale da risultare, laddove effettivamente esistente, certamente preclusiva dell’aggiudicazione.<br />	<br />
	Al riguardo, occorre prendere in considerazione le doglianze mosse da l’ATI ricorrente, dirette a sottolineare che l’intera area, interessata dal progetto a suo tempo redatto dal Comune, a seguito dell’accoglimento delle indicate osservazioni presentate dagli uffici comunali, è stata integralmente inserita nel Piano Regolatore quale area urbanisticamente dedicata al Palazzo di Giustizia ed al suo completamento. <br />	<br />
	Parte ricorrente torna sull’argomento nel ricorso per motivi aggiunti e nelle successive difese. <br />	<br />
	In particolare, nelle memorie successive al deposito della relazione del Comune, nella quale si afferma che in conseguenza dell’accoglimento dell’osservazione n. 337 devono ritenersi salvi gli atti deliberativi di approvazione del progetto del nuovo complesso giudiziario, in variante al previgente Piano Regolatore, parte ricorrente  mette in risalto l’erroneità del riferimento ad un progetto degli anni ’80. Il progetto cui si sarebbe dovuto fare riferimento sarebbe, invece, quello approvato con delibera 27 ottobre 2000 n. 553 della Giunta Municipale, posto a base della gara di cui si tratta.<br />	<br />
5.4 Le argomentazioni di parte ricorrente non appaiono condivisibili.<br />
	Va, innanzi tutto, posto in rilievo che la deliberazione di Giunta n. 553 del 27 ottobre 2000, prodotta in copia da parte ricorrente, concerne l’approvazione del progetto definitivo relativo alla costruzione del 2° lotto del nuovo Palazzo di Giustizia di Catanzaro, redatto da professionisti esterni (ATP 	Bevivino). La deliberazione si riferisce, quindi, al progetto definitivo, poi declassato a preliminare e posto a base dell’appalto &#8211; concorso.<br />	<br />
	Nella deliberazione si ha cura di precisare che l’area su cui dovrà essere realizzato il 2° lotto è classificata nel PRG vigente (che è quello precedente a quello attuale) come “area di edifici pubblici &#8211; Palazzo di Giustizia”. La Giunta, in sostanza, ha dato atto che il progetto definitivo, quello stesso che successivamente sarà qualificato come preliminare, sorge sull’area destinata ad accogliere il nuovo Palazzo di Giustizia, la cui destinazione urbanistica, prevista dal PRG previgente, aveva formato oggetto, come si apprende dalla relazione depositata dal Comune, del procedimento di variante culminato nel decreto n. 3162 del 21 settembre 1982 del Presidente della Giunta Regionale.<br />	<br />
	Da ciò discende che l’accoglimento in via definitiva da parte della Regione dell’osservazione n. 337, che fa salvi, dal punto di vista della compatibilità urbanistica, i progetti di opere già approvate e/o oggetto di delibere comunali, non può sortire effetto alcuno in ordine alla valutazione di compatibilità urbanistica del progetto dell’ATI Gatto. Nel caso del nuovo Palazzo di Giustizia il progetto approvato cui occorre fare riferimento è, come risulta dalla deliberazione n. 553 del 2000, quello elaborato dall’ATP Bevivino, corrispondente al 2° lotto, che insiste su un’area diversa rispetto a quella in cui è ubicato il corpo di fabbrica “E”, di cui al progetto esecutivo oggetto dell’offerta dell’ATI Gatto.<br />	<br />
	Quanto sopra rende ragione del riferimento, nella relazione del Comune, alla variante correlata all’approvazione del progetto nei primi anni ’80. Sulla base di tale variante, infatti,  la Giunta ha approvato, con delibera 553/2000, il progetto successivamente posto a base di gara e tale variante, attraverso il riferimento anche a tale deliberazione di approvazione del progetto, è stata poi, per così dire, recepita nel nuovo PRG, mediante l’accoglimento delle più volte citate osservazioni degli Uffici del Comune di Catanzaro. <br />	<br />
	È appena il caso di rilevare che, nella vicenda oggetto del presente giudizio, nessuna rilevanza può attribuirsi alla ventilata possibilità di una variante urbanistica, tale da rendere conforme allo strumento vigente il progetto dell’ATI Gatto.<br />	<br />
	Anche a valore prescindere dal fatto che tale possibilità è prospettata da Uffici che sono sprovvisti di poteri di pianificazione del territorio, si è detto che la conformità allo strumento urbanistico è un requisito imprescindibile del progetto esecutivo oggetto dell’offerta e, quindi, deve sussistere già al momento in cui l’offerta stessa è presentata.<br />	<br />
	Il requisito, secondo quanto sopra rilevato, non può ritenersi sussistente, con la conseguenza che i provvedimenti impugnati si sottraggono, sotto tale aspetto, alle censure mosse da parte ricorrente.</p>
<p>6. Parte ricorrente deduce, inoltre, la violazione del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 241/90, rilevando l’inutilità del parere facoltativo del Comitato Tecnico Amministrativo, reso nell’adunanza del 22 giugno 2005, che implicherebbe anche l’esautorazione della commissione giudicatrice della gara.<br />
	La censura è manifestamente infondata.<br />	<br />
	Come ricorda parte ricorrente, l’art. 11, comma 6 lett. g, del DPR 2 luglio 2004 n. 184, concernente riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede che il Comitato può essere sentito sugli affari per i quali il Direttore del Settore infrastrutture ritenga opportuno richiedere il parere dello stesso.<br />	<br />
	La richiesta di parere è, pertanto, oggetto di un potere ampiamente discrezionale del dirigente, da esercitare secondo i consueti canoni alla base delle funzioni discrezionali e, quindi, essenzialmente, secondo parametri di logicità e non contraddittorietà.<br />	<br />
	Nel caso di specie il dirigente ha ritenuto di acquisire il parere di un organo qualificato su una problematica che, è innegabile, involge profili estremamente complessi anche dal punto di vista giuridico..<br />	<br />
	Da questo punto di vista, la richiesta di parere non pare discostarsi da quei canoni sopra richiamati, il che impedisce di ravvisare la violazione del divieto di aggravamento.<br />	<br />
	La previsione normativa del potere discrezionale di richiedere il parere esclude, comunque, la prospettata sovrapposizione dell’operato del Comitato a quello della Commissione.<br />	<br />
	Quest’ultima, d’altra parte, svolge nel procedimento di gara una funzione specifica, che è del tutto diversa rispetto a quella che svolge il Comitato nel rendere i pareri richiesti.</p>
<p>7. L’ATI ricorrente deduce, ancora, difetto di motivazione e contraddittorietà manifesta, rilevando che l’organo di amministrazione attiva ha fatto proprie, <i>sic et simpliciter</i>,  le conclusioni di uno degli organi tecnici intervenuti (il Comitato Tecnico Amministrativo), trascurando del tutto gli avvisi espressi dalla Commissione di gara e dalla Commissione di manutenzione del Palazzo di Giustizia.<br />
	Osserva il Collegio che è innegabile che, perlomeno nel primo provvedimento, manca un riferimento specifico all’avviso espresso dalla Commissione che è espressione dell’usuario dell’immobile progettato.<br />	<br />
	Ciò, a ben vedere, non può, però, influire sulla legittimità del provvedimento in questione, atteso che ciò che conta è la completezza dell’apparato motivazionale dell’atto impugnato, che deve toccare tutti gli aspetti rilevanti della vicenda, anche quelli su cui si è soffermata la Commissione di manutenzione. Che, poi, l’avviso espresso da quest’ultima, nonostante l’autorevolezza dell’organo, non sia nemmeno menzionato è questione che, perlomeno sul piano della legittimità degli atti, non può trovare ingresso.<br />	<br />
	Stessi argomenti possono richiamarsi riguardo alle operazioni della Commissione di gara.</p>
<p>8. L’ATI ricorrente deduce, infine, eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti. <br />
	Secondo la stessa il procedimento recherebbe traccia di un esercizio del potere amministrativo non in linea con la funzione tipica collegata all’interesse pubblico perseguito.<br />	<br />
	A riprova di ciò vengono richiamate una serie di circostanze, quali il ritardo nel compimento di atti, il carattere pretestuoso e contraddittorio delle valutazioni, la fretta di convocare il CTA a Palermo, con esclusione dei membri calabresi, l’evidenziazione di fatti rilevanti a  scapito della realtà oggettiva, la repentina modifica della composizione della Commissione relatrice in seno al CTA.<br />	<br />
	La censura non è fondata.<br />	<br />
	È noto che secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato lo sviamento consiste in una divergenza tra l&#8217;atto e la sua funzione istituzionale.<br />	<br />
	Esso  deve essere dedotto mediante l&#8217;allegazione di elementi di prova  precisi, certi e concreti. Tali elementi possono anche consistere in presunzioni ed indizi, occorre, però, che essi rivelino in modo indubbio lo scopo che integra il vizio dell&#8217;atto. È necessario, quindi, che dalle presunzioni e dagli indirizzi si passi alla dimostrazione dell&#8217;illegittima finalità perseguita in concreto dall&#8217;organo amministrativo (in questi termini, di recente, Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 aprile 2005 n. 1947; in tema anche TAR Lazio, Sez. II, 14 ottobre 1999 n. 1929).<br />	<br />
	Quelli dedotti dalla ricorrente sono solo una serie di argomenti privi di connessione reciproca e, comunque, non significativi di alcun particolare scopo dissimulato e che, in alcuni casi, si riducono a mere petizioni di principio.<br />	<br />
	Può, pertanto, affermarsi l’assenza di qualsiasi prova del dedotto sviamento.</p>
<p>9. Occorre esaminare, infine, la domanda di risarcimento del danno proposta, in via subordinata, dalla ricorrente.<br />
	Quest’ultima, in particolare, chiede la condanna del Comune di Catanzaro al risarcimento dei danni che sarebbero conseguenti all’essere stata costretta a modificare forma, volume e superficie dell’opera dalle risultanze del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune, da cui risulta l’esistenza del richiamato vincolo di inedificabilità: ciò in relazione all’ipotesi in cui si ritenesse non esistente il vincolo ed il progetto non conforme.<br />	<br />
	I danni vengono fatti consistere nei costi sostenuti per la partecipazione alla gara e nei pregiudizi patrimoniali connessi alla mancata aggiudicazione.<br />	<br />
	Deve essere affermata, preliminarmente, la giurisdizione del giudice adito rispetto alla domanda, essendo essa riconducibile alla materia di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 80/1998.<br />	<br />
	Ciò premesso, occorre osservare che la domanda di controparte appare chiaramente agganciata al presupposto secondo cui sussiste un legame assoluto ed incondizionato tra la redazione di quel determinato progetto e l’esistenza del vincolo certificato dall’atto di provenienza comunale.<br />	<br />
	L’esistenza di un tale legame, tuttavia, non risulta dimostrato e, tutto sommato, non appare neanche dimostrabile.<br />	<br />
	Rilevata l’esistenza del vincolo, le imprese interessate disponevano, infatti, di una gamma assai ampia di opzioni, che spaziano dalla non partecipazione alla gara fino alla richiesta di intervento in autotutela, onde correggere le previsioni del progetto preliminare ritenute inattuabili per l’esistenza del vincolo. <br />	<br />
	Anche se si ritenesse insussistente il vincolo, non sarebbe, quindi, dato ravvisare un nesso di causalità tra la condotta posta in essere dal Comune ed i pregiudizi economici di cui viene chiesto ristoro.<br />	<br />
	La prova del nesso implicherebbe, poi, la dimostrazione che quella proposta era l’unica soluzione possibile, essendo da escludere tutte le altre soluzioni che si discostassero in modo non rilevante dal progetto preliminare (arretramento o rotazione di qualche grado dell’edificio e simili).<br />	<br />
	D’altra parte, non risulta da cosa si possa desumere l’insussistenza del vincolo. È vero, infatti, che nella nota più volte richiamata il Dirigente del Settore Lavori Pubblici afferma che, a parere dello stesso, il vincolo è derogabile, ma tale affermazione  non contrasta, comunque, con il contenuto del certificato, giacché esso non deve certamente contemplare eventuali deroghe al vincolo, ammesso siano effettivamente esistenti.<br />	<br />
	La domanda di risarcimento del danno deve, pertanto essere rigettata.</p>
<p>10. In conclusione, il ricorso ed i motivi aggiunti risultano infondati e devono essere rigettati. Deve essere rigettata, altresì, la domanda di risarcimento dei danni.<br />
	L’intervento spiegato dall’ATI Bevivino deve essere dichiarato inammissibile.<br />	<br />
	Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>	Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Prima, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso ed i motivi aggiunti. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni. Dichiara inammissibile l’intervento spiegato da Bevivino Tommaso, in proprio e quale rappresentante dello Studio Tecnico Tommaso Bevivino e Maurizio Costa, nonché quale mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con prof. arch. Pier Guido Fagnoni, arch. Enrico Fulfaro.<br />	<br />
	Spese compensate.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio del 19 maggio 2006.</p>
<p><u>Depositata in Segreteria il 4 luglio 2006</u></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-7-2006-n-785/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2006 n.785</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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