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	<title>4/6/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4/6/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.5490</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-4-6-2008-n-5490/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-4-6-2008-n-5490/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-4-6-2008-n-5490/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.5490</a></p>
<p>Pres. L. TOSTI &#8211; Est. S. SANTOLERI T. N. (Avv. D. Sana) c./ Ministero dell’Interno (Avv. Stato) sulla impossibilità del giudice di conoscere della fondatezza dell&#8217;istanza ex art. 2 della L. 241/90 nei ricorsi avverso il silenzio di cui all&#8217;art. 21 bis della L. 1034/71 in caso di attività discrezionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-4-6-2008-n-5490/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.5490</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-4-6-2008-n-5490/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.5490</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. TOSTI &#8211; Est. S. SANTOLERI<br /> T. N. (Avv. D. Sana) c./ Ministero dell’Interno (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla impossibilità del giudice di conoscere della fondatezza dell&#8217;istanza ex art. 2 della L. 241/90 nei ricorsi avverso il silenzio di cui all&#8217;art. 21 bis della L. 1034/71 in caso di attività discrezionale della P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Silenzio della P.A. – Ricorso ex art. 21 bis – Fondatezza della domanda – Conoscibilità – Rinnovo del permesso di soggiorno – Attività discrezionale – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La previsione di cui all’art. 2 della L. 241/90, come modificata dalla L. 80 del 2005, secondo cui nei ricorsi avverso il silenzio ex art. 21 bis della L. 1034/71 il giudice “può conoscere della fondatezza della domanda”, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale(1), permette al giudice di esperire l’accertamento sulla fondatezza della pretesa sostanziale solo nel caso in cui si tratti di attività vincolata, dovendo, in caso contrario, condannare l’amministrazione a provvedere. Cosicché nel caso di rinnovo del permesso di soggiorno, per cui l’amministrazione deve compiere un accertamento correlato non solo alla sussistenza dei presupposti previsti per il particolare titolo, ma di tutti i requisiti prescritti dai richiamati artt. 4 e 5 del D. Lgs. 285 del 1998, si è in presenza di una attività che, pur dovendosi comunque concludere con un provvedimento espresso, è connotata in termini di ampia discrezionalità(2), tale da non permettere una decisione del giudice sulla fondatezza dell’istanza ex art. 2 della L. 241/90.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1) C.d.S. VI, 28/4/2008 n. 1873; T.A.R Lazio, Sez. Latina 27/10/06 n. 1379; T.AR. Catanzaro I &#8211;  &#8211; 21.7.2005 n. 1356; T.AR.Campania,  Napoli I &#8211;  13.6.2005 n. 3044.</p>
<p>2)C.S. IV n. 4731 del 14.9.2005; n. 8063 del 14.12.2004; n. 5086 del 14.07.2004</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
&#8211; Sezione  Seconda  Quater &#8211;</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai signori magistrati:<br />
Dott. Lucia Tosti        &#8211;          Presidente<br />
Dott. Renzo Conti       &#8211;          Consigliere<br />
Dott. Stefania Santoleri    &#8211;     Consigliere, relatore                                           <br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso <b>n. 2761/08</b>, proposto da </p>
<p><B>TARCHA NAMAN</B>, rappresentato e difeso dall’Avv. Donato Sena ed elettivamente domiciliato presso  il suo studio sito in Roma, Viale Manzoni n. 81.</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il MINISTERO DELL’INTERNO</b> in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato per legge.</p>
<p><b>la QUESTURA DI ROMA</b> in persona del legale rappresentante p.t.  rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata per legge.</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>del silenzio rifiuto sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente il 25/5/07 e per la conseguente condanna dell’Amministrazione ad emanare il provvedimento richiesto.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />	<br />
	Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
	Udita alla Camera di Consiglio  del 14 maggio 2008 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e udito, altresì, l’Avv. Donato Sena per la parte ricorrente.<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorrente ha fatto ingresso in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio.<br />
Ha seguito un corso regolare di studi conseguendo, in data 22/6/07, la Laurea in Scienze delle Comunicazioni Sociali presso l’Università Pontificia Salesiana, legalmente riconosciuta dallo Stato Italiano.<br />
In data 25/5/07 ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio e Poste Italiane gli ha rilasciato la ricevuta comprovante l’accettazione dell’assicurata, la password e l’identificativo User ID per poter verificare, tramite internet, lo stato della pratica.<br />
Nonostante sia passato circa un anno dalla presentazione della domanda, l’Amministrazione non ha mai concluso il procedimento.<br />
Ha quindi impugnato il silenzio rifiuto deducendo i seguenti motivi di gravame:<br />
1)	Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 9 del D.Lgs. 286/98 e dell’art. 2 della L. 241/90; mancata conclusione del procedimento nel termine di legge.<br />	<br />
Lamenta il ricorrente la violazione dell’art. 2 della L. 241/90 che impone all’Amministrazione di concludere il procedimento entro i termini stabiliti dalla legge con l’adozione di un provvedimento espresso.<br />
Nel caso di specie, l’Amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento entro il termine di venti giorni previsto dall’art. 5, comma 9, del D.lgs. 286/98.<br />
E’ trascorso, invece, circa un anno senza che l’Amministrazione abbia adottato il provvedimento decisorio sulla sua istanza.<br />
2)	Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5 e dell’art. 4 comma 3 del D.lgs. 286/98 e dell’art. 2, comma 1 della L. 241/90; obbligo dell’Amministrazione di provvedere.<br />	<br />
Deduce il  ricorrente che nel suo caso non vi sarebbero ragioni ostative al rilascio del permesso di soggiorno.<br />
La procedura seguita sarebbe rituale.<br />
3)	Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 comma 5 del D.P.R. 394/99 e dell’art. 2 della L. 241/90; mancata conclusione del procedimento nel termine di legge. Violazione dell’art. 35 della Cost.<br />	<br />
Rileva il ricorrente come l’attuale normativa consenta la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, specie se si tratti di stranieri che hanno conseguito la laurea specialistica in Italia, come nel suo caso.<br />
Il mancato rilascio del permesso di soggiorno lo avrebbe privato della possibilità di svolgere un regolare lavoro.<br />
4)	Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 5; richiesta di accertamento della fondatezza della pretesa ai sensi dell’art. 2 comma 5 della L. 241/90.<br />	<br />
Insiste quindi per l’accoglimento del ricorso, chiedendo al Tribunale non soltanto di ordinare all’Amministrazione di concludere il procedimento, ma anche di condannare il Ministero dell’Interno a rilasciare il permesso di soggiorno entro il termine di trenta giorni, con nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.<br />
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, senza svolgere attività difensiva.<br />
Alla Camera di Consiglio del 14 maggio 2008, su richiesta della parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO.<br />
</b>
</p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La domanda è fondata nei limiti in seguito precisati. <br />
In via preliminare deve essere evidenziato che ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 il rinnovo del permesso di soggiorno è subordinato all’accertamento dei requisiti ivi previsti. L’art. 5, comma 9, del D. Lgs. citato stabilisce che <i>“</i>Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto.”. Dal descritto quadro normativo si desume, quindi, che ai fini della definizione dell’istanza presentata dal ricorrente, l’amministrazione deve compiere un accertamento correlato non solo alla sussistenza dei presupposti previsti per il particolare titolo, ma di tutti i requisiti prescritti dai richiamati artt. 4 e 5 del D. Lgs. 285 del 1998. Si è quindi in presenza di una attività che, pur dovendosi comunque concludere con un provvedimento espresso, è connotata in termini di ampia discrezionalità (C.S. IV n. 4731 del 14.9.2005; n. 8063 del 14.12.2004; n. 5086 del 14.07.2004).<br />
Tale precisazione è necessaria al fine di ben delineare l’ambito di cognizione del giudice amministrativo in tema di silenzio sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, tenuto conto che, dopo le modifiche apportate alla L. 241/90 dall’art. 3, comma 6 bis della legge 14 maggio 2005, n. 80, in sede di ricorso <i>ex</i> art. 21-<i>bis</i> della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,<i> </i>“Il giudice  può conoscere della fondatezza della domanda.”. <br />
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l’ambito di accertamento sulla fondatezza della pretesa sostanziale, rimane inevitabilmente segnato dalla connotazione del tipo di attività, discrezionale o vincolata (C.d.S. VI, 28/4/2008 n. 1873; T.A.R Lazio, Sez. Latina 27/10/06 n. 1379; T.AR. Catanzaro I &#8211;  &#8211; 21.7.2005 n. 1356; T.AR.Campania,  Napoli I &#8211;  13.6.2005 n. 3044; ecc.); tant’è che ove siano implicate opzioni riconducibili alla prima, il richiesto accertamento non può estendersi ad una verifica della fondatezza tale da condurre “ad una valutazione giudiziale piena che investa anche i contenuti sostanziali del rapporto tra cittadino ed amministrazione”.<br />
Pertanto, in tema di rilascio del permesso di soggiorno, proprio in considerazione del complesso di elementi e requisiti che l’Amministrazione deve acquisire e valutare, l’esame della fondatezza della pretesa può condurre solo alla declaratoria dell’obbligo di provvedere entro il termine fissato dal giudice.<br />
Passando ad esaminare il caso di specie, deve rilevarsi:<br />
&#8211;	che il ricorrente ha presentato regolare domanda di rinnovo del permesso di soggiorno in data 25/5/07; <br />	<br />
&#8211;	che detta domanda è stata ricevuta dall’Amministrazione (come si è premurato di dimostrare in giudizio lo stesso ricorrente);<br />	<br />
&#8211;	che ai sensi  dell’art. 5 comma 9 del D.Lgs. 286/98, l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare un provvedimento decisorio sull’istanza entro il termine di venti giorni dalla ricezione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;<br />	<br />
&#8211;	che è trascorso circa un anno dalla data di presentazione della domanda da parte del ricorrente senza che l’Amministrazione abbia adottato alcun provvedimento decisorio.<br />	<br />
Ritiene quindi il Collegio che il silenzio prestato dall’Amministrazione sia illegittimo.<br />
Pertanto, il Tribunale ordina all’Amministrazione dell’Interno di provvedere sulla domanda del ricorrente; a tal proposito, anche in considerazione del lungo tempo già trascorso, fissa il termine di giorni 30, decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza. Le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione Seconda Quater &#8211;</p>
<p align=center>accoglie<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto ordina all’Amministrazione dell’Interno di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente decisione.<br />
	Condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.500 oltre accessori di legge.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />	<br />
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-4-6-2008-n-5490/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.5490</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.5483</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-6-2008-n-5483/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-6-2008-n-5483/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.5483</a></p>
<p>Pres. P. DE LISE &#8211; Est. S. MARTINO F. M. (Avv.ti F. Laudadio e F. Scotto) c./ Ministero della Giustizia (Avv. Stato) sulla irrilevanza dell&#8217;impropria formulazione di una domanda nella prova preselettiva al concorso di notaio, laddove la risposta esatta sia stata pubblicata nell&#8217;archivio informatico 1. Concorsi pubblici – Concorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-6-2008-n-5483/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.5483</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-6-2008-n-5483/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.5483</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. DE LISE &#8211; Est. S. MARTINO<br /> F. M. (Avv.ti F. Laudadio e F. Scotto) c./ Ministero della Giustizia (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla irrilevanza dell&#8217;impropria formulazione di una domanda nella prova preselettiva al concorso di notaio, laddove la risposta esatta sia stata pubblicata nell&#8217;archivio informatico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi pubblici – Concorso notarile – Prova preselettiva – Domanda – Impropria formulazione – Invalidità – Non sussiste – Ragioni.</p>
<p>2. Concorsi pubblici – Concorso notarile – Esonero &#8211; Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nella prova preselettiva al concorso di notaio, l’uso improprio di un termine, contenuto in una delle domande, non rappresenta causa di invalidità della prova stessa, in quanto la risposta predeterminata come esatta è contenuta nell’archivio informatico pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U., IV^ s.s., del 22 settembre 2006, liberamente consultabile per la preparazione della prova, proprio per evitare inconvenienti di tal fatta.</p>
<p>2. E’ manifestamente infondata la q.l.c. relativa alla norma di cui all’art. l’art. 16, comma 1, del d.lgs. 166/06 nella parte in cui prevede che la partecipazione alle prove scritte è consentita anche a coloro “che hanno superato l’ultima prova di preselezione informatica tenutasi prima della data di entrata in vigore del presente decreto”, giacché i dubbi di legittimità in tal senso, già espressi dalla Sezione(1), avevano riguardo solo del “concorso ancora precedente” rispetto all’ultimo concorso antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 166/06, mentre, per il resto, rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire sino a quando la prova possa essere considerata un indicatore utile, perché ancora attuale, ai fini della scrematura dei candidati chiamati a partecipare alle prove scritte di un successivo concorso.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1)Ordinanza n. 3778 del 27 luglio 2007, confermata in appello da Cons. Stato, sez. IV, ord. n. 6571 del 14 dicembre 2007).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio <br />
Sede di Roma, Sez. I^
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori magistrati:<br />
Antonino Savo Amodio		&#8211;		Presidente<br />	<br />
Silvia Martino				&#8211;	           Componente rel. <br />	<br />
Mario Alberto di Nezza		&#8211;		Componente<br />	<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 6847/2007 proposto da </p>
<p><b>Felicio Monaco</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Felice Laudadio e Ferdinando Scotto ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio Grez, al Lungotevere Flaminio n.46;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>CONTRO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>&#8211;  <b>Ministero della Giustizia,</b> in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia <i>ex </i>lege in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;</p>
<p><b></p>
<p align=center>e nei confronti
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; <b>Montagni Sara, n.c.;<br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>per l’annullamento
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>a) del provvedimento di estremi e contenuti ignoti, con il quale si dispone la non ammissione del ricorrente alle prove scritte relative al concorso, per esame, a 230 posti di notaio, di cui all’avviso pubblicato in G.U. n. 37 dell’11.5.2007, in ragione del punteggio complessivo da questi maturato alla prova preselettiva informatica, e pari a 44572;<br />
b) ove occorra e per quanto di ragione, della graduatoria dei candidati che hanno partecipato alla prova di selezione informatica, relativa al concorso, per esame, a 230 posti di notaio, di cui all’avviso pubblicato in G.U. n. 37 dell’11.5.2007, in parte qua esclude il ricorrente dai soggetti ammessi allo svolgimento delle prove scritte;<br />
c) di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi e, per quanto di ragione:<br />
&#8211;   i verbali della procedura concorsuale;<br />
&#8211; il bando di concorso di cui al d.d. 10.7.2006, pubblicato in GURI 18.7.2006;<br />
&#8211; il calendario della prova preselettiva, pubblicato in GURI n. 9 del 30.1.2007, <i>in parte qua</i> figura il nominativo del ricorrente;<br />
&#8211; la banca dati, contenente i quesiti della preselezione informatica del concorso, pubblicata in GURI n. 87 – IV^ s.s. – del 14.11.2006, nei limiti dell’interesse e, segnatamente, con riferimento al test n. 7258;<br />
&#8211; il successivo decreto, pubblicato in GURI del 23.1.2007, recante “<i>errata corrige</i>”, in relazione alla risposta esatta da assegnarsi al test n. 7258.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 2 aprile 2008 la relazione del dr. Silvia Martino e uditi altresì gli avv.ti come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.	Il ricorrente ha partecipato alla prova di preselezione informatica del concorso a 230 posti di notaio indetto con decreto del Ministero della Giustizia del 10 luglio 2006, ma non è stato ammesso a sostenere le prove scritte avendo commesso un solo errore.<br />	<br />
Deduce:<br />
<u><b>1) Violazione e falsa applicazione l. n. 166/06 – violazione e falsa applicazione l. n. 328/95 – violazione e falsa applicazione d.m. n. 74/97 – violazione e falsa applicazione l.n. 89/1913 – violazione e falsa applicazione art. 2611 c.c. – eccesso di potere per inesistenza dei presupposti – contraddittorietà.<br />
</b></u>Il dr. Monaco lamenta anzitutto l’erroneità, sul piano giuridico, della risposta predeterminata (e quindi ritenuta corretta) al quesito n. 7258 (“E’ causa legale di scioglimento del contratto di consorzio tra imprenditori: a) la volontà unanime dei consorziati; b) la morte anche di uno solo dei consorziati, quale che sia il loro numero; c) l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea anche per due sedute non consecutive; d) l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea per almeno due sedute consecutive”.<br />
Secondo l’Amministrazione la risposta corretta è quella di cui alla lett. a) mentre il ricorrente ha contrassegnato la lett. c).<br />
L’espressione, del tutto imprecisa, utilizzata nella formulazione del quesito, fa riferimento alle cause “tipizzate” dal legislatore tra le quali deve però annoverarsi anche l’ipotesi sub c) in quanto la stessa integra una giusta causa, da annoverarsi tra quelle di cui al n. 4 dell’art. 2611 del codice civile, (“il contratto di consorzio si scioglie [&#8230;] per deliberazione dei Consorziati, presa a norma dell’art. 2606, se sussiste una giusta causa”);<br />
<u><b>2) Violazione e falsa applicazione l.n. 166/06 – Violazione e falsa applicazione l. n. 328 del 1995 – Violazione e falsa applicazione d.m. n. 74/97 – violazione e falsa applicazione l.n. 89/1913 – Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti  &#8211; contraddittorietà.<br />
</b></u>L’archivio dei quesiti è esclusivamente finalizzato alla preparazione individuale che, in alternativa, ben potrebbe essere costruita anche su una personale e attenta disamina della normativa attinente alle materie oggetto del concorso. Pertanto, la formazione della banca dati ministeriale soddisfa esigenze di organizzazione della prova di preselezione, senza obbligo per il candidato di conoscenza di tale archivio informatico, con la conseguenza che la valutazione delle risposte dei candidati deve essere operata solo ed esclusivamente alla luce dei dati normativi vigenti al momento della pubblicazione del bando concorsuale;<br />
<u><b>3. Violazione e falsa applicazione l. n. 166/06 – violazione e falsa applicazione l.n. 328/95 – violazione e falsa applicazione d.m. n. 74/97 – violazione e falsa applicazione l. n. 89/1913 – violazione art. 2611 c.c. – eccesso di potere per inesistenza dei presupposti – contraddittorietà.<br />
</b></u>A rigore, la risoluzione legale di un negozio è quella che consegue al verificarsi di un evento al quale la legge conferisce efficacia estintiva.<br />
Le cause legali, per definizione, si contrappongono a quelle volontarie di talché l’inserimento dell’aggettivo “legale”, nella formulazione del quesito, è riferimento del tutto improprio ed illegittimo;<br />
<u><b>4. Violazione e falsa applicazione l. n. 166/06 – violazione e falsa applicazione l. n. 328/95   &#8211; violazione e falsa applicazione d.m. n. 74/97 – violazione e falsa applicazione l. n. 89/1913 – violazione art. 2611 c.c. – eccesso di potere per inesistenza dei presupposti – contraddittorietà.<br />
</b></u>La formulazione del quesito, per quanto in precedenza evidenziato, è ambigua e fuorviante.<br />
<u><b>5.</b> <b>Violazione e falsa applicazione l. n. 166/06 – violazione e falsa applicazione l. n. 328/95   &#8211; violazione e falsa applicazione d.m. n. 74/97 – violazione e falsa applicazione l. n. 89/1913 – violazione art. 2611 c.c. – eccesso di potere per inesistenza dei presupposti – Illegittimità costituzionale.<br />
</b></u>Il ricorrente ha superato la prova di preselezione nel concorso indetto con d.d.g. dell’11 maggio 1998. Secondo l’art. 16, comma 1, del d.lgs. 166/06, la partecipazione alle prove scritte è consentita anche a coloro “che hanno superato l’ultima prova di preselezione informatica tenutasi prima della data di entrata in vigore del presente decreto”.<br />
Inoltre, ai sensi dell’art. 5 – bis, comma 5 – bis, della l. n. 89 del 1913, introdotto dall’art. 2 del cit. d.lgs. n. 166/2006, “il superamento della prova di preselezione informatica dà diritto all’espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova e dei due successivi”.<br />
La deroga prevista in via transitoria risulta illogicamente e immotivatamente estesa ai soli soggetti che abbiano superato la prova per il concorso indetto nel 2004 e non anche agli idonei dei precedenti concorsi, titolari di una situazione soggettiva sostanziale identica ai beneficiari del diritto ex art. 16 della l. n. 166/96.<br />
Si è costituita, per resistere, l’amministrazione intimata.<br />
Il ricorrente ha depositato una memoria, in vista della pubblica udienza del 2 aprile 2008, alla quale il ricorso è passato in decisione.<br />
2.	Il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />	<br />
2.1.	Il primo gruppo di censure si fonda sull’improprietà e/o ambiguità di uno dei quesiti sottoposti al ricorrente, nonché sull’argomentazione secondo cui, in sede di correzione delle prove preselettive, alcun valore potrebbe essere attribuito alla risposta, predeterminata come esatta, contenuta nell’archivio informatico pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U., IV^ s.s., del 22 settembre 2006 (cfr. art. 5, comma 4, del bando di concorso in esame).<br />	<br />
L’infondatezza di tale ultimo rilievo si desume però dal tenore testuale del bando di concorso e, in particolare, dall’appena richiamata disposizione, secondo la quale le domande poste ai candidati vengono tratte proprio da siffatto elenco.<br />
Il bando risulta conforme, <i>in parte qua</i>, al d.m. n. 74 del 1997 con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione della L. 26 luglio 1995, n. 328, sulla preselezione informatica per l&#8217;ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio (cfr. in particolare gli artt. 5 e 8). <br />
Neppure può dubitarsi della legittimità e ragionevolezza di siffatta previsione, ove si consideri che la correzione della prova di preselezione avviene attraverso un sistema informatizzato, non prestandosi, pertanto, ad un apprezzamento di tipo analitico e ponderato.<br />
Agli inconvenienti derivanti dalle modalità informatizzate di svolgimento e correzione della prova di preselezione sopperisce peraltro proprio la pubblicazione dell’archivio dei quesiti. <br />
Sebbene, infatti, in tale fase venga attribuito preminente rilievo alle attitudini mnemoniche dei candidati, la giurisprudenza è ormai ferma nel considerare legittima la prova in esame (cfr., <i>ex plurimis</i>, Cons.Stato, IV Sez., 18 luglio 2006, n. 4582).<br />
Nella fattispecie, pertanto, pur convenendo con il ricorrente che l’espressione “causa legale di scioglimento del contratto” sia stata utilizzata in maniera impropria (alludendosi con essa semplicemente alle cause “previste” dalla legge) siffatta improprietà non assume, in ragione di quanto appena evidenziato, valenza invalidante.<br />
2.2.	Neppure possono condividersi i dubbi di legittimità costituzionale della disciplina transitoria, contenuta nell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n.166/2006.<br />	<br />
Se è vero, infatti, che la Sezione (ordinanza n. 3778 del 27 luglio 2007, confermata in appello da Cons. Stato, sez. IV, ord. n. 6571 del 14 dicembre 2007) ha espresso dubbi di costituzionalità in ordine a siffatta normativa, è bene precisare che il sospetto di incostituzionalità è stato circoscritto al solo “concorso ancora precedente” rispetto all’ultimo concorso antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 166/06.<br />
Nella fattispecie, invece, il ricorrente (che, è bene ricordare, ha conseguito l’idoneità nel concorso indetto nel 1998) assume che siffatta valenza andrebbe estesa <i>tout court</i> all’idoneità conseguita in precedenti concorsi, laddove, invece, a parere del Collegio, rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire sino a quando la stessa possa essere considerata un indicatore utile, perché ancora attuale, ai fini della scrematura dei candidati chiamati a partecipare alle prove scritte di un successivo concorso.<br />
3.	In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere respinto. <br />	<br />
Motivi di equità inducono però a compensare le spese.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>PQM
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 aprile 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-6-2008-n-5483/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.5483</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.5477</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-4-6-2008-n-5477/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-4-6-2008-n-5477/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.5477</a></p>
<p>Pres. Corasaniti, Rel. Arzillo Adapt Servizi s.r.l. ed altre in r.t.i. costituendo (Avv.ti M. Amorese e A. Corvino) c. Italia Lavoro s.p.a. (Avv.ti L. Tufarelli e R. Ristuccia); S.W.G. s.r.l. ed altre in r.t.i. (Avv.ti P. D’Amelio e M. S. Masini); Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. St.) sull&#8217;illegittimità dell&#8217;ammissione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-4-6-2008-n-5477/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.5477</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-4-6-2008-n-5477/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.5477</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corasaniti, Rel. Arzillo<br />  Adapt Servizi s.r.l. ed altre in r.t.i. costituendo (Avv.ti M. Amorese e A. Corvino)	c. Italia Lavoro s.p.a. (Avv.ti L. Tufarelli e R. Ristuccia); S.W.G. s.r.l. ed altre in r.t.i. (Avv.ti P. D’Amelio e M. S. Masini); Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. St.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità dell&#8217;ammissione dell&#8217;a.t.i. costituenda che abbia commesso delle irregolarità nelle sottoscrizioni dell&#8217;offerta e nella dichiarazione d&#8217;impegno al conferimento del mandato collettivo nonostante non vi fossero esplicite previsioni in merito nella lex specialis</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della PA – Gara – ATI – Offerta economica – Sottoscrizione  incompleta – Mandato collettivo – Dichiarazione di conferimento – Domanda di partecipazione – Indicazioni nel bando – Omissione – Non rileva – Integrazione ex lege – Sussiste – Principio di affidamento – Lesione – Non sussiste – Richiesta di chiarimenti &#8211; Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima l’ammissione alla gara del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese che abbia presentato un’offerta economica sottoscritta da uno solo dei membri e la cui dichiarazione d’impegno al conferimento del mandato collettivo per l’ipotesi di aggiudicazione sia stata inserita nella busta contenente la domanda di partecipazione alla gara e non all’interno dell’offerta economica, anche se  il bando nulla disponeva in merito. Infatti, trattasi di una integrazione ex lege del bando  ad opera delle disposizioni contenute, prima nell’art. 13 co. 5 della  L. n. 109/94 ed ora nell’art. 37, co. 8 del D.L.vo n. 163/06, che non comporta una lesione dell’affidamento, perché non si può ritenere diligente il concorrente che ritiene la lex specialis costituisca l’unica disciplina della gara e perché la presunta tutela dell’affidamento comporterebbe la disapplicazione del principio dell’efficacia vincolante della norma di legge, anche se ignota all’interessato, e né tantomeno sarebbe consentito all’amministrazione, a pena della violazione dei principi di concorrenza e par condicio, di utilizzare il potere di chiedere chiarimenti ed integrazioni al fine di sopperire ad una carenza strutturale della redazione dell’offerta di gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
 ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 3091/2008 proposto da </p>
<p><b>ADAPT  SERVIZI  s.r.l.,</b> in persona del legale rappresentante p.t. Annamaria Tiraboschi e da  </p>
<p><b>I.RE.FORR. SOCIETA’ COOPERATIVA a r.l.,</b> in persona del legale rappresentante p.t. Massimo d’Andrea, in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I.  con la mandante  Adapt Servizi  s.r.l., entrambe rappresentate e difese  dagli Avv. ti Marco Amorese, Alessandro Corvino e Gaetano Trezza, ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via Britannia,  36</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>ITALIA  LAVORO  s.p.a.,</b> in persona del legale rappresentante p.t. Natale Forlani, costituitasi in giudizio, rappresentata  e difesa <i> </i>dagli  Avv. ti Luca Tufarelli e Renzo Ristuccia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli  stessi in Roma,   Via  Ennio   Quirino   Visconti,  20 </p>
<p><b></p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>&#8211; S.W.G. s.r.l.</b>, in persona del  legale rappresentante p.t.  Maurizio   Pessato, in proprio e in qualità di mandataria  del  R.T.I. con Lattanzio e Associati   s.p.a.  e </p>
<p><b>IAL Friuli Venezia  Giulia</b>, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Piero d’Amelio e Maria Stefania  Masini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via della Vite, 7;</p>
<p>&#8211;	<B>MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE</B>, in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, e domicilaito in Roma, Via dei Portoghesi, 12;<br />	<br />
<b><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p></b>&#8211; del provvedimento con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura di  gara per l’affidamento di un servizio di realizzazione di ricerche di <i>Benchmarking</i> sulle politiche formative e ruolo dei servizi per l’impiego (CIG  006255887C), disposta a favore del Raggruppamento  Temporaneo di Imprese costituito dalle società S.W.G. – LATTANZIO ASSOCIATI s.p.a. – I.A.L. FRIULI  VENEZIA  GIULIA, avvenuta in data 25 gennaio 2008 e comunicata con lettera prot.  n. 00559/MLD  del  28  gennaio  2008;<br />
&#8211; per quanto occorrer  possa, del provvedimento  in data 21 settembre   2007, con il quale la Commissione  giudicatrice  ha aggiudicato la gara  in via provvisoria al medesimo R.T.I. S.W.G. – LATTANZIO ASSOCIATI s.p.a. – I.A.L. FRIULI  VENEZIA  GIULIA;<br
- per quanto occorrer  possa, del provvedimento  in data 19 settembre   2007, con il quale la Commissione  giudicatrice  ha esaminato e valutato  le offerte tecniche dei partecipanti  alla  gara;<br />
&#8211; per quanto occorrer  possa, del provvedimento  in data 7 settembre   2007, con il quale la Commissione  giudicatrice  ha verificato la correttezza dell’intestazione, aperto i plichi, aperto le buste, verificato la documentazione amministrativa;<br />
&#8211; <i>in parte qua</i>, del bando di gara, ed in particolare degli artt. 4 e 5, laddove determinano i criteri valutativi   dell’offerta tecnica;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ITALIA  LAVORO  s.p.a. e di S.W.G. s.r.l.,  in proprio e in qualità di mandataria  del  R.T.I. con Lattanzio e Associati   s.p.a.  e IAL Friuli Venezia  Giulia, nonchè del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;<br />
visto il  ricorso incidentale presentato dalla controinteressata S.W.G. s.r.l;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
udito, alla pubblica udienza del 22  maggio 2008, il relatore dott.  Francesco Arzillo; uditi altresì gli avvocati delle parti  come da verbale d’udienza;<br />
ritenuto in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1.	Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato, e depositato in data 5 aprile  2008,  le società ADAPT  SERVIZI  s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Annamaria Tiraboschi e I.RE.FORR. SOCIETÀ COOPERATIVA a r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Massimo d’Andrea, quest’ultima agendo in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I.  con la mandante  Adapt Servizi  s.r.l.,  hanno impugnato:<br />	<br />
&#8211; il provvedimento con il quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura di  gara per l’affidamento di un servizio di realizzazione di ricerche di <i>Benchmarking</i> sulle politiche formative e ruolo dei servizi per l’impiego (CIG  00<br />
&#8211; per quanto occorrer  possa, il provvedimento  in data 21 settembre   2007, con il quale la Commissione  giudicatrice  ha aggiudicato la gara  in via provvisoria al medesimo R.T.I. S.W.G. – LATTANZIO ASSOCIATI s.p.a. – I.A.L. FRIULI  VENEZIA  GIULIA;<br />
&#8211; per quanto occorrer  possa, il provvedimento  in data 19 settembre   2007, con il quale la Commissione  giudicatrice  ha esaminato e valutato  le offerte tecniche dei partecipanti  alla  gara;<br />
&#8211; per quanto occorrer  possa, il provvedimento  in data 7 settembre   2007, con il quale la Commissione  giudicatrice  ha verificato la correttezza dell’intestazione, aperto i plichi, aperto le buste, verificato la documentazione amministrativa;<br />
&#8211; il bando di gara<i> in parte qua</i>,  ed in particolare gli artt. 4 e 5, laddove determinano i criteri valutativi   dell’offerta tecnica.<br />
Il ricorso si basa su un unico, articolato  motivo in diritto  così rubricato:<br />
<i>&#8211;  violazione  e falsa  applicazione  degli  artt.  97  e 111 della Costituzione e dell’art. 3 della L. n. 241/90; eccesso di potere  sotto il profilo della mancata e insufficiente motivazione; travisamento  dei fatti; carenza del  presupposto; eccesso di potere  sotto il profilo della carente istruttoria; eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio di imparzialità e del principio di correttezza dell’azione della Pubblica Amministrazione; contraddittorietà interna ed esterna; violazione dei principi del giusto procedimento e di trasparenza; ingiustizia manifesta; disparità di trattamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 83 della L. n. 163/2006.<br />
</i>	In sintesi, parte ricorrente lamenta l’omessa fissazione di criteri obiettivi sufficientemente determinati e la conseguente illegittimità del mero giudizio espresso in forma numerica; il travisamento dei presupposti  di fatto sotto molteplici e concorrenti profili, nonché la disparità di trattamento, nell’assegnazione dei rispettivi punteggi al raggruppamento ricorrente e a quello aggiudicatario.<br />	<br />
	Parte ricorrente ha altresì proposto, in via  conseguenziale, domanda di risarcimento dei danni scaturenti dalla mancata aggiudicazione della gara in proprio favore, anche sotto il profilo della  cd. perdita di <i>chance</i>.<br />	<br />
1.1	Si sono  costituiti in giudizio  ITALIA  LAVORO  s.p.a. e  S.W.G. s.r.l.,  in proprio e in qualità di mandataria  del  R.T.I. con Lattanzio e Associati   s.p.a.  e IAL Friuli Venezia  Giulia, nonchè il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, resistendo al ricorso.<br />	<br />
1.2	In data 12 aprile  2008, la controinteressata ha depositato un ricorso incidentale, ritualmente notificato con il quale ha impugnato i verbali di gara e le valutazioni poste in essere dalla Commissione di gara, a seguito delle quali la Commissione medesima ha ritenuto valide ed ha valutato l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate dal costituendo raggruppamento tra  ADAPT  SERVIZI  s.r.l.  ed  I.RE.FORR. SOCIETA’ COOPERATIVA a r.l., con la conseguente attribuzione del relativo punteggio. <br />	<br />
Il ricorso incidentale si basa su un unico motivo in diritto così rubricato:<br />
<i>&#8211; violazione dell’ art. 37, comma 8, e dell’art.  74, comma 2,  del D.  Lgs.  n. 163/2006; difetto di istruttoria e di motivazione.<br />
</i>1.3	Il ricorso, a seguito di fissazione disposta con ordinanza n. 2129/2008 in applicazione  dell’art. 23-bis, comma 3, della L. n. 1034/71, è stato infine chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 22 maggio 2008, e quindi trattenuto in decisione.<br />	<br />
2.	Va preliminarmente esaminato il ricorso incidentale, con il quale la controinteressata deduce  che le ricorrenti avrebbero dovuto essere escluse dalla gara per nullità dell’offerta tecnica ed economica. Infatti, in materia di gare d&#8217;appalto, l&#8217;esame del ricorso incidentale deve precedere l&#8217; esame del ricorso principale qualora l&#8217;impresa aggiudicataria deduca che la ricorrente soccombente doveva essere esclusa dalla procedura selettiva, atteso che ove il ricorso incidentale fosse accolto, quello principale diverrebbe inammissibile per difetto di legittimazione (cfr. <i>ex multis</i> T.A.R. Piemonte, sez. II, 17 marzo 2008, n. 430).<br />	<br />
3.	Con il ricorso incidentale si lamenta l’omessa rispondenza dell’offerta presentata dalle odierne ricorrenti a quanto prescritto dall’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 con riferimento alle offerte presentate per raggruppamenti non ancora costituiti: “In tal caso l&#8217;offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l&#8217;impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti”.<br />	<br />
	In particolare, la ricorrente incidentale rileva che, nel caso di specie:<br />	<br />
a) sia l’offerta tecnica sia l’offerta economica sono state sottoscritte dalla sola I.RE. FORR. e non anche dal legale rappresentante di ADAPT;<br />
b) l’impegno al conferimento del mandato collettivo è stato inserito nella domanda di partecipazione alla gara e non all’interno dell’offerta.<br />
4.	Il Collegio rileva anzitutto che le circostanze di cui al precedente punto 3, lettera a) e b) non sono controverse in fatto.<br />	<br />
	In secondo luogo va osservato che il bando di gara non contiene alcuna indicazione specifica su entrambi i profili in discussione.<br />	<br />
	In questo caso, quindi, l’esclusione delle partecipanti non può essere fatta discendere dalla violazione di una prescrizione di bando.<br />	<br />
	Si pone tuttavia il problema dell’eterointegrazione del bando medesimo ad opera della richiamata disposizione di legge.<br />	<br />
	Al riguardo, il Collegio condivide la posizione assunta da T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 25 giugno 2007, n. 855, secondo cui  “già sotto la vigenza dell&#8217;art. 13, comma 5, della legge n. 109/1994, la giurisprudenza amministrativa aveva chiarito che l&#8217;impegno delle imprese dell&#8217;ATI costituenda di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, dovesse essere inserita, a pena di esclusione, nella busta contenente l&#8217;offerta economica, e ciò in virtù della univoca lettera della disposizione normativa, la quale precisava, da un lato, che l&#8217;offerta deve &#8220;contenere&#8221; l&#8217;impegno predetto, dall&#8217;altro che la mandataria &#8211; capogruppo deve essere indicata &#8220;in sede di offerta&#8221; (cfr. C.d.S., sez. IV, 17 febbraio 2004, n. 623; T.A.R. Sardegna, sez. I, 12 aprile 2006, n. 636).<br />	<br />
Tale indirizzo deve essere ovviamente confermato anche dopo l&#8217;entrata in vigore del d. lgv. n. 163/2006, alla luce della lettera dell&#8217;art. 37, comma 8, che riproduce il testo dell&#8217;abrogato art. 13, comma 5, della legge n. 109/1994.<br />
Né a conclusioni difformi può nella specie pervenirsi argomentando, come dedotto negli scritti difensivi dell&#8217;Amministrazione, dall&#8217;assenza di una clausola del bando che imponesse, a pena di esclusione, l&#8217;inserimento della dichiarazione di impegno nella busta contenente l&#8217;offerta economica, giacché, nel silenzio della <i>lex specialis</i>, deve certamente trovare applicazione la disciplina di fonte legislativa contenuta nel d. lgv. n. 163/2006.<br />
Né, ancora, può essere messa in dubbio la ragionevolezza della scelta legislativa di imporre che la dichiarazione di impegno delle imprese partecipanti al costituendo raggruppamento sia inserita nella busta dell&#8217;offerta economica, giacché essa rimarca la rilevanza negoziale della manifestazione di volontà delle imprese mandanti. Di qui la non assimilabilità, sul piano della conformità alla menzionata ratio legis, tra dichiarazione di impegno rispettosa dei requisiti di presentazione stabiliti dall&#8217;art. 37, comma 8, del d. lgv. n. 163/2006 e quella presentata all&#8217;interno della busta contenente la documentazione amministrativa”.<br />
	Questo discorso vale a maggior ragione per la sottoscrizione congiunta dell’offerta, la quale ha valenza tipicamente negoziale, costituendo l’espressione della volontà della parte (cfr., con riferimento all’analoga disciplina di cui all’art. 13, comma 5, della L. n. 109/94, Cons. Stato, sez. IV, 17 febbraio 2004, n. 623).<br />	<br />
 	Il Collegio osserva che l’integrazione <i>ex lege</i> del bando (per la quale cfr. inoltre, <i>ex multis</i>, Cons. Stato, sez. V, 11 febbraio 2003, n. 700; Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 2002 , n. 113; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 14 dicembre 2004, n. 2726; T.A.R. Piemonte, sez. II, 09 febbraio 2002, n. 291), non comporta in linea di principio una lesione dell’affidamento, perché  “non si può ritenere diligente il concorrente &#8211; e tanto più una grande impresa, come nel caso &#8211; che ritiene la <i>lex specialis</i> costituire l&#8217;unica disciplina della gara” e “perché la presunta tutela dell&#8217;affidamento comporterebbe la disapplicazione del principio dell&#8217;efficacia vincolante della norma di legge, anche se ignota all&#8217;interessato” (T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 14 aprile 2004, n. 1038). <br />	<br />
Vero è che il principio “ignorantia legis non excusat” non ha una valenza assoluta e inderogabile, e che questa stessa Sezione ha ritenuto di dover tutelare l’affidamento del partecipante alla gara in un caso in cui si trattava dell’omissione di una singola clausola  contrattuale della cauzione provvisoria, in presenza di  una previsione di bando generica e di una nuova disposizione di legge entrata in vigore da pochi mesi (TAR Lazio, sez. III – bis, 12 dicembre  2007, n. 12973); ma è pur vero che non sussiste, nel caso di specie, alcuna ragione per derogare allo stesso in presenza di una disciplina recente, che riprende una normativa vigente da svariati anni, e che pertanto non presenta caratteri innovativi. <br />
Non va sottaciuto, infine, che nella specie l’Amministrazione non avrebbe potuto far ricorso  a una richiesta di chiarimenti o di integrazione, perché l’omissione attiene all’offerta e non alla dichiarazione dei requisiti soggettivi di partecipazione: non è infatti consentito alla Commissione di gara, in violazione dei principi di concorrenza e <i>par condicio</i> che presidiano la materia degli appalti pubblici, utilizzare il potere di richiedere chiarimenti ed integrazioni al fine di sopperire ad una carenza strutturale della redazione dell&#8217;offerta di gara (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 28 febbraio 2007 , n. 1276).<br />
Ne risulta confermata la fondatezza del ricorso incidentale.<br />
 5.	Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso incidentale va accolto, con il conseguente annullamento  degli atti di gara nella parte relativa all’omessa esclusione delle ricorrenti ADAPT SERVIZI ed I.RE.FORR dalla gara medesima.<br />	<br />
 All’accoglimento del ricorso incidentale consegue l&#8217;inammissibilità del ricorso principale per carenza di legittimazione ad agire.<br />
6.	Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
il   Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III &#8211; bis, definitivamente pronunciando:<br />
&#8211; accoglie il ricorso incidentale, e per l’effetto annulla gli atti di gara nella parte relativa all’omessa esclusione delle ricorrenti ADAPT SERVIZI ed I.RE.FORR dalla gara medesima;<br />
&#8211; dichiara inammissibile il  ricorso principale.<br />
Dispone la compensazione delle spese di giudizio. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 22 maggio  2008, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Saverio Corasaniti  			&#8211; Presidente  <br />	<br />
Giulio  Amadio          			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Francesco Arzillo                               &#8211; Consigliere Est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-4-6-2008-n-5477/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.5477</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.2629</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-6-2008-n-2629/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-6-2008-n-2629/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-6-2008-n-2629/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.2629</a></p>
<p>Pres. Santoro, Rel. Dell’Utri Costagliola Istituto di Vigilanza Privata La Nuova Lince s.r.l. in a.t.i. con altre c. Regione Campania (Avv. M. Lacatena); Security Service Sud s.r.l. (Avv.ti F. Laudadio e F. Scotto) e altre sulla legittimità dell&#8217;esclusione di un&#8217;offerta contenente documenti riferiti ad altro lotto, sull&#8217;interesse del concorrente che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-6-2008-n-2629/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.2629</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-6-2008-n-2629/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.2629</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro, Rel. Dell’Utri Costagliola<br /> Istituto di Vigilanza Privata La Nuova Lince s.r.l. in a.t.i. con altre	c. Regione Campania (Avv. M. Lacatena); Security Service Sud s.r.l. (Avv.ti F. Laudadio e F. Scotto) e altre</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;esclusione di un&#8217;offerta contenente documenti riferiti ad altro lotto, sull&#8217;interesse del concorrente che sia stato legittimamente escluso ad impugnare vizi idonei ad annullare tutta la procedura di gara e sulla illegittimità della formazione delle commissioni di gara costituite con modalità non conformi all&#8217;art. 84 del D. L.vo n. 163/06</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Contratti della PA – Gara – Offerta – Documenti riferifi ad altri &#8211; Esclusione – Legittimità &#8211; Ragioni																																																																																												</p>
<p>2) Processo amministrativo – Ricorso – Concorrente escluso legittimamente – Vizio della gara &#8211; Rinnovazione &#8211; Interesse – Sussiste<br />
3) Contratti della PA – Commissione – Magistrato di Cassazione in quiescenza &#8211; Composizione – Illegittimità – Ragioni</p>
<p>4) Contratti della PA – Commissione – Professore di ruolo – Elenco e rose di candidati – Necessità-Aggiudicazione &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	E’ legittima l’esclusione del concorrente per non conformità dell’offerta alle prescrizioni del capitolato, quando la busta contenente l’offerta tecnica riferita ad un  lotto di gara contenga atti relativi ad altro lotto e non è configurabile, in tal caso, la mera incompletezza od incomprensibilità dell’offerta, sanzionabile attraverso l’assegnazione, per le relative voci, di un punteggio pari a zero. Infatti, quando vengono inseriti, seppure per errore materiale, elementi progettuali relativi ad un diverso lotto, l’offerta tecnica si presenta come non conforme al capitolato e dunque non attinente all’oggetto dell’appalto e pertanto non fornisce alcuna certezza in merito ai propri contenuti, ai fini del successivo impegno contrattuale in caso di aggiudicazione.																																																																																												</p>
<p>2)	Sussiste un interesse nel ricorso per la mancata esclusione di altri concorrenti ed avverso l’aggiudicazione in favore di terzi, da parte del concorrente che sia stato escluso legittimamente dalla gara, allorché permanga l’interesse strumentale alla rinnovazione della gara, come nel caso in cui venga in contestazione l’ammissione di tutti gli altri concorrenti, ovvero, sia dedotto un vizio idoneo a travolgere in radice la procedura in quanto e laddove tali deduzioni siano fondate, comportino l’onere dell’amministrazione di indire una nuova gara alla quale il concorrente escluso sia in grado di partecipare con conseguente chance di divenire aggiudicatario.																																																																																												</p>
<p>3)	E’ illegittima l’aggiudicazione avvenuta ad opera di una commissione giudicatrice tra i cui membri figuri un Magistrato di Cassazione in quiescenza, in quanto, ancorché nella singola fattispecie possa trattarsi di un soggetto particolarmente esperto nel peculiare settore della gara, tuttavia tale professionista non rientra tra le categorie indicate dall’art. 84 del D. L.vo n. 163/06.																																																																																												</p>
<p>4)	E’ illegittima l’aggiudicazione avvenuta ad opera di una commissione giudicatrice composta da un Professore di ruolo che non sia stato scelto all’interno dell’elenco formato nei modi prescritti dall’art. 84 del D. L.vo n. 163/06. Infatti, tale articolo prevede che in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione sia demandata ad una commissione composta da professori universitari di ruolo, ovvero, da professionisti, scelti nell’ambito di elenchi formati sulla base delle rose di candidati forniti dalle facoltà o dagli ordini professionali  di appartenenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
(Quinta Sezione)</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello n. 7408/07 Reg. Gen., proposto </p>
<p>dall’<b>ISTITUTO di VIGILANZA PRIVATA “LA NUOVA LINCE” s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria della costituenda a.t.i. con l’ISTITUTO di VIGILANZA PRIVATA “LA LEONESSA” S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, e SO.GE.SI. s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall’Avv. Gherardo Marone ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Luigi Napolitano in Roma, viale Angelico n. 38;<br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
CONTRO<BR><br />
</B></p>
<p>
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>la <B>REGIONE CAMPANIA</B>, in persona del Presidente in carica della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Lacatena dell’Avvocatura regionale, elettivamente domiciliata in Roma, via Poli n. 29;</p>
<p>la <b>SECURITY SERVICE SUD s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Felice Laudadio e Ferdinando Scotto, elettivamente domiciliata presso lo studio Grez in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46 – IV B;</p>
<p>la <b>SECURITY SERVICE SISTEMI s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;</p>
<p>l’<b>ISTITUTO di VIGILANZA PRIVATA “L’INVESTIGATORE” s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alfredo Contieri e Gennaro Macri, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Michele De Cilla e Salvatore Napolitano in Roma, via Zara n. 16;<br />
<b></p>
<p align=center>
per la riforma</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza 2 agosto 2007 n. 7227 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sezione prima, resa tra le parti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle suindicate parti appellate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2008, relatore il consigliere Angelica Dell’Utri Costagliola, uditi gli Avv.ti Marone, Lacatena, Sasso, su delega degli Avv.ti Laudadio e Scotto, e Viola su delega degli Avv.ti Contieri e Macri;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>	Con atto notificato i giorni 13, 17 e 18 settembre 2007 e depositato il 25 seguente l’Istituto di vigilanza privata “La Nuova Lince”, l’Istituto di vigilanza privata “La Leonessa” e la So.Ge.Si. s.r.l., componenti della costituenda a.t.i. partecipante alla gara indetta dalla Regione Campania per l’affidamento del servizio triennale di vigilanza armata e guardiania-<i>reception</i> dei beni e delle strutture della medesima Regione, lotto Na 1, esclusa dalla stessa gara per non conformità dell’offerta alle prescrizioni e specifiche tecniche di capitolato in quanto la busta C “offerta tecnica” da essa presentata conteneva atti relativi al lotto Na 2, hanno proposto appello avverso la sentenza 2 agosto 2007 n. 7227 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sezione prima, con la quale è stato respinto il loro ricorso, con successivi primi e secondi motivi aggiunti, diretto all’annullamento dell’esclusione e degli atti connessi, in particolare dell’aggiudicazione sia del lotto 1 che del lotto 2 in favore dell’a.t.i. Security Service Sud s.r.l. – L’Investigatore s.r.l. – Security Service Sistemi s.r.l..<br />	<br />
	A sostegno dell’appello hanno dedotto:<br />	<br />
1.- <i>Error in iudicando</i>. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del capitolato speciale d’appalto e dei principi in tema di procedure concorsuali. Presupposto erroneo.<br />
Secondo il TAR l’inserimento nella busta dell’offerta tecnica di elaborati progettuali non attinenti al lotto in gara (sottofascicoli relativi alle voci “organizzazione del servizio” e “programma di manutenzione”) renderebbe l’offerta stessa, oltre che difforme dal capitolato e quindi soggetta all’espressa sanzione dell’esclusione, incomprensibile e conseguentemente da escludere in quanto la sua valutazione dev’essere effettuata in base ai principi generali di immodificabilità e completezza posti a garanzia della <i>par condicio</i>. L’assunto non tiene conto che gli elaborati in questione erano richiesti ai fini della valutazione della capacità tecnica sicché, non avendo l’a.t.i. illustrato una parte del progetto, per tali voci avrebbe dovuto – non già essere esclusa (poiché l’esclusione attiene alla mancanza dei documenti relativi ai requisiti soggettivi e al prezzo offerto), ma &#8211; vedersi attribuire il punteggio minimo o pari a “zero”, non avendo specificato ulteriormente determinati elementi rispetto a quanto minuziosamente prestabilito dalla Stazione appaltante. E poiché l’avvenuta conclusione della procedura impedisce che in sede di rinnovo si possa procedere a “buste aperte” alla nuova attribuzione di punteggi, l’unica soluzione possibile consiste nella rinnovazione integrale della gara. <br />
2.- <i>Error in iudicando</i>.<br />
Erroneamente il TAR, una volta confermata l’esclusione, ha dichiarato inammissibili gli altri motivi per carenza di interesse in base ad un orientamento, di recente superato dalla giurisprudenza, che non tiene conto dell’interesse strumentale all’eventuale realizzazione dell’interesse sostanziale mediante la ripetizione della procedura. <br />
3.- Motivi dedotti in primo grado e dichiarati inammissibili:<br />
3.1.- Violazione degli artt. 42, 43 e 83 d.lgs. 12.4.2006 n. 163. Ulteriore violazione dei principi generali in materia di pubbliche gare. Eccesso di potere per falsità dei presupposti e illogicità.<br />
3.1.1.- Sussiste l’interesse strumentale di un concorrente escluso all’annullamento della gara ed al suo conseguente rinnovo comportante la rimessa in discussione della vicenda, perciò una nuova <i>chance</i> di aggiudicazione, specie nel caso in esame, ove sono stati ammessi a partecipare due soli concorrenti.<br />
3.1.2.- L’art. 2 del capitolato speciale prevede l’attribuzione di punteggio per “formazione del personale utilizzato per il servizio” e possesso di “certificazione sistema di qualità”. Tuttavia tali elementi consistono in requisiti soggettivi di ammissione e non possono perciò rientrare nei criteri oggettivi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, riferiti alla prestazione da eseguire concretamente.<br />
3.1.3.- Pertanto entrambi gli elementi valutativi sono stati inseriti illegittimamente tra i detti criteri.<br />
3.1.4.- Conseguentemente, illegittima è la normativa concorsuale del 31 luglio 2006, con effetto caducante dell’intera procedura.<br />
3.2.- Incompetenza. Violazione dell’art. 84 d.lgs. 12.4.2006 n. 163. Eccesso di potere per falsità dei presupposti. Difetto di istruttoria ed illogicità.<br />
In via gradata, sono stati illegittimamente chiamati a comporre la commissione giudicatrice il dott. Pannella, magistrato di cassazione in quiescenza, e l’Avv. Tedeschini, non prescelti sulla base di “rose di candidati” predisposte da “ordini professionali” o “facoltà di appartenenza”, come prescritto dalla norma in rubrica, ma solo in base ai rispettivi <i>curricula</i>. Essi, peraltro, non sono esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, come parimenti prescritto; di qui l’ulteriore illegittimità del decreto dirigenziale n. 13/06 di nomina della commissione, il cui annullamento comporta la rinnovazione integrale del procedimento.<br />
3.3.- Violazione dell’art. 29 d.lgs. 12.4.2006 n. 163. Ulteriore violazione dei principi generali in materia di pubbliche gare. Violazione dell’art. 41 Cost.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità.<br />
In subordine, l’importo a base d’asta è assolutamente incongruo perché di molto inferiore al monte ore previsto nel capitolato speciale moltiplicato per i valori minimi individuati nel tariffario approvato con decreto prefettizio del 20 dicembre 2004, inderogabile per espressa previsione dello stesso capitolato. <br />
Attraverso l’anomala sovrapposizione tra il limite minimo inderogabile delle tariffe prefettizie e l’importo a base d’asta stabilito nel bando, l’Amministrazione ha indotto i concorrenti a formulare offerte conformi a detto limite e quindi valutabili con il massimo punteggio, ma così operando la stazione appaltante ha disatteso la previsione del capitolato concernente il punteggio compreso tra 0 e 40 e in tal modo ha ridotto il confronto concorrenziale a mero simulacro, dando prevalenza agli anzidetti elementi della formazione del personale e del possesso di certificazione di qualità.<br />
Anche a voler ritenere che l’Amministrazione abbia calcolato ai fini dell’importo a base d’asta le tariffe minime, ciò non tiene conto che le tariffe di legalità, pur indicate nello stesso decreto prefettizio, rappresentano l’unico ed imprescindibile parametro di congruità di detto importo anche al fine di garantire la <i>par condicio</i>. <br />
	La Regione Campania e gli Istituti “Security Service Sud” e “L’Investigatore” si sono costituiti in giudizio ed hanno svolto controdeduzioni anche in successive memorie.<br />	<br />
	All’odierna udienza pubblica l’appello è stato posto in decisione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.- Com’è esposto nella narrativa che precede, si controverte della gara indetta dalla Regione Campania per l’affidamento del servizio triennale di vigilanza armata e guardiania-<i>reception</i> dei beni e delle strutture della medesima Regione, lotto Na 1 e lotto NA 2. A tale gara partecipava la costituenda a.t.i. tra l’Istituto di vigilanza privata “La Nuova Lince”, l’Istituto di vigilanza privata “La Leonessa” e la So.Ge.Si. s.r.l., ma ne veniva esclusa per non conformità della rispettiva offerta alle prescrizioni e specifiche tecniche di capitolato in quanto la busta C “offerta tecnica”, da essa presentata, conteneva atti relativi all’altro lotto. I detti istituti proponevano perciò ricorso con successivi motivi aggiunti davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, che tuttavia con sentenza 2 agosto 2007 n. 7227 della sezione prima respingeva il medesimo ricorso nella parte in cui era richiesto l’annullamento dell’esclusione per il lotto NA 1 e lo dichiarava inammissibile per carenza di interesse tutelabile nella parte intesa ad ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione di entrambi i lotti in favore dell’a.t.i. Security Service Sud s.r.l. – L’Investigatore s.r.l. – Security Service Sistemi s.r.l., unica altra concorrente, nonché degli atti connessi compresa, ove necessario, la <i>lex specialis</i> di gara, dunque dell’intera procedura ai fini della sua rinnovazione.</p>
<p>2.- Con il primo motivo dell’appello in esame gli Istituti facenti parte della prima associazione temporanea censurano la menzionata sentenza nel capo relativo alla reiezione della domanda di annullamento dell’esclusione, sostenendo, in estrema sintesi, che l’inclusione nella busta dell’offerta tecnica per il lotto 1 degli elaborati riguardanti il diverso lotto 2 non costituisca – come ritenuto dal TAR &#8211; difformità dalle prescrizioni di capitolato dell’offerta stessa, e nemmeno renda quest’ultima incompleta ed incomprensibile, ma avrebbe dovuto comportare semplicemente l’assegnazione alle relative voci di un punteggio pari a zero. <br />
	Al riguardo la Sezione è dell’avviso che, a prescindere della riferibilità o meno delle argomentazioni esposte in questa sede alle originarie censure svolte in primo grado, la tesi prospettata dagli appellanti non colga nel segno.<br />	<br />
	Deve infatti ritenersi che, essendo inseriti nella relativa busta, sia pur per errore materiale, elementi progettuali relativi all’altro lotto 2, l’offerta tecnica in questione si presentava senz’altro non conforme al capitolato, non tanto per gli elementi del lotto 1 mancanti, quanto soprattutto per quelli ultronei che ivi risultavano formalmente, sicché l’offerta stessa non poteva ritenersi attinente all’oggetto dell’appalto del lotto 1, al quale l’a.t.i. concorreva con tale busta, e d’altro canto non forniva certezza alcuna sia dei propri contenuti – utili, si, ai fini del punteggio, ma essenziali e costitutivi ai fini del successivo impegno contrattuale in caso di aggiudicazione -, sia della sua corrispondenza all’offerta economica presentata per i medesimo lotto. Inoltre, si poneva in contrasto col disposto dell’art. 3, lett C), del capitolato d’appalto, prevedente a “pena di esclusione” che nella busta recante la dicitura “offerta tecnica” fossero inseriti gli elementi richiesti dal precedente art. 2, n. 1 (ovviamente riguardanti il rispettivo lotto), comminando l’inammissibilità dell’offerta non conforme “ a tutto quanto espressamente richiesto nel presente capitolato tecnico e nel bando di gara”; comminatoria rafforzata dalla previsione dell’esclusione automatica del concorrente per “la non conformità dell’offerta alle prescrizioni e specifiche tecniche contenute nel presente capitolato”.<br />	<br />
	In linea generale, poi, analogo contrasto è ravvisabile rispetto ai noti principi, nella cui osservanza deve svolgersi ogni procedura ad evidenza pubblica a presidio della <i>par condicio</i> tra i concorrenti, di immodificabilità e completezza dell’offerta.<br />	<br />
	Pertanto, giustamente il primo giudice ha ritenuto legittima l’esclusione disposta dall’Amministrazione.</p>
<p>3.- Col successivo, subordinato motivo si contesta la predetta dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse.<br />
E’ ben vero che, come questo Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare ripetutamente, il soggetto legittimamente escluso da una gara è privo di interesse a dolersi della mancata esclusione di altri concorrenti e dell’aggiudicazione in favore di terzi, dall’annullamento dei quali non trarrebbe alcun vantaggio concreto. Tuttavia si è ritenuto, anche in tal caso ripetutamente, che il principio appena enunciato non sia assoluto e vada, quindi, adeguato alle specifiche evenienze del caso concreto, sicché è stata ravvisata la permanenza di interesse a ricorrere, nella tipologia di quello strumentale alla rinnovazione della gara, qualora il concorrente escluso contesti l’ammissione di tutti gli altri concorrenti ovvero deduca un vizio idoneo a travolgere in radice la procedura; ciò in quanto tali deduzioni, ove fondate, comporterebbero l’onere dell’amministrazione di indire una nuova gara alla quale il concorrente precedentemente escluso sia in grado di partecipare, con conseguente <i>chance</i> di divenirne aggiudicatario (cfr., tra le tante, questa Sez. V, 25 luglio 2006 n. 4657, 29 marzo 2006 n. 1589 e 10 novembre 2005 n. 6285, nonché Sez. IV, 15 febbraio 2002 n. 952).<br />
Nella fattispecie in esame ricorre appunto quest’ultima ipotesi in quanto, con i motivi ritenuti inammissibili dal TAR, l’a.t.i. attuale appellante tendeva non a conseguire l’aggiudicazione, ma alla caducazione dell’aggiudicazione in favore della controinteressata e degli stessi atti di indizione della procedura, finalisticamente alla ripetizione della gara alla quale partecipare nuovamente emendando la propria offerta dal precedente errore.<br />
Ne deriva che la sentenza appellata deve essere riformata quanto al capo di cui si è qui discusso.</p>
<p>4.- Tale conclusione comporta che debba ora procedersi all’esame dei restanti motivi di appello, ripropositivi dei motivi del gravame di primo grado, il primo dei quali concerne gli elementi dell’offerta tecnica dell’a.t.i controinteressata, a cui l’art. 2 del capitolato speciale riserva un determinato punteggio, della “formazione del personale utilizzato per il servizio” e della “certificazione sistema di qualità”, ad avviso dell’appellante costituenti requisiti soggettivi di ammissione, sicché ne sarebbe preclusa la configurabilità come criteri oggettivi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />
Sennonché l’eventuale accoglimento di siffatte censure comporterebbe l’espunzione di detti criteri dal capitolato speciale e, di qui, la non valutabilità degli elementi all’uopo forniti dall’aggiudicataria, con conseguente diminuzione del punteggio complessivo conseguito dalla medesima aggiudicataria, che tale resterebbe. Non comporterebbe, perciò, l’annullamento integrale della procedura. <br />
Le stesse censure sono dunque inammissibili alla stregua delle considerazioni esposte nel precedente paragrafo, stante la surritenuta legittimità dell’esclusione dell’a.t.i delle ricorrenti.</p>
<p>5.- E’ invece chiaramente ammissibile, per le stesse considerazioni, e fondato nel merito il successivo motivo, formulato in via gradata, col quale si denuncia l’illegittimità della composizione della commissione giudicatrice nominata con decreto dirigenziale 17 ottobre 2006 n. 13 nelle persone di un “magistrato di cassazione in quiescenza” e di un “professore di ruolo presso l’Università della Sapienza” in qualità di componenti, oltre che del dirigente regionale “coordinatore dell’A.G.C.” in qualità di presidente.<br />
	L’art. 84 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 &#8211; richiamato testualmente nel citato decreto dirigenziale e sulla cui applicabilità alle nomine in esame, quindi, non è dato discutere &#8211; dispone che, in caso di aggiudicazione col criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice composta da un numero dispari di componenti “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’appalto”; il presidente dev’essere di norma un dirigente della stazione appaltante, mentre gli altri componenti sono selezionati tra i funzionari della medesima stazione appaltante o, qualora ricorrano determinate condizioni, sono scelti tra i funzionari di altre amministrazioni aggiudicatici ovvero, con criteri di rotazione, tra gli appartenenti alle categorie:<br />	<br />
a.- dei professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nel rispettivo albo professionale, nell’ambito di un elenco “formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali”;<br />
b.- dei professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco “formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza”.<br />
	Tenuto conto della chiara lettera della norma in parola, è evidente che non vi era spazio per chiamare a far parte della commissione di gara per l’aggiudicazione dell’appalto di servizi di cui si controverte il magistrato ordinario in quiescenza, ancorché in ipotesi particolarmente esperto nel peculiare settore di cui trattasi, dal momento che tale categoria non è contemplata dalla norma stessa. Quanto al docente universitario, ed anch’esso ancorché in ipotesi di indiscussa esperienza nel medesimo settore, non può non osservarsi che la scelta non è stata effettuata in base ad un elenco formato come prescritto. Né rileva che tale elenco non fosse già presente nell’Amministrazione, posto che essa ben avrebbe potuto provvedere a richiedere preventivamente alle facoltà (e agli ordini professionali) le “rose di candidati” da cui trarlo pur in sede di prima applicazione del menzionato codice, la cui ritardata entrata in vigore rispetto all’ordinaria <i>vacatio legis</i> (art. 257, co. 1) appare evidentemente preordinata proprio a consentire alle amministrazioni aggiudicatici di disporre di un adeguato lasso di tempo per conformarsi alle nuove disposizioni. D’altro canto, il rinvio del primo comma del ripetuto art. 84 al “regolamento” non autorizza a subordinare a quest’ultimo l’operatività della normativa in parola, giacché tale rinvio si riferisce testualmente non già alla composizione delle commissioni giudicatrici, dettagliatamente ed esaustivamente posta dai commi successivi, ma alla disciplina delle modalità secondo le quali la commissione deve operare.</p>
<p>6.- Dalla surritenuta fondatezza delle doglianze appena esaminate deriva l’accoglimento del ricorso di primo grado, con assorbimento delle restanti censure non trattate, peraltro formulate espressamente in ulteriore subordine, e di qui l’annullamento della procedura a partire dalla nomina della commissione giudicatrice, collocata a monte dell’esclusione dell’a.t.i. degli appellanti. Ciò comporta, ovviamente, che in sede di rinnovazione della procedura stessa la Regione dovrà necessariamente quanto meno riaprire i termini di presentazione delle offerte, essendo evidente che alcuna commissione potrebbe legittimamente limitarsi a valutare nuovamente la già nota offerta della precedente aggiudicataria, sicché anche in tal modo restano dimostrati il concreto vantaggio di parte appellante e la sussistenza sia di interesse “strumentale” della medesima parte a dedurre il vizio dianzi riscontrato, sia della lesione della rispettiva posizione giuridica sostanziale ad opera dell’illegittimità denunziata in cui sta il “nesso” preteso da controparti (da intendersi però non nel senso che debba esser necessariamente dimostrato un nesso causale tra illegittimità e provvedimento sfavorevole, ma in quello che tale nesso non può essere escluso: cfr. in tal senso, puntualmente in tema di deduzione dell’illegittimità della composizione della commissione giudicatrice di gara da parte di un concorrente escluso, Cons. St., Sez. V, 15 maggio 2006 n. 2711).</p>
<p>7.- Quanto alle spese dei due gradi, nella peculiarità della vicenda la Sezione ravvisa giuste ragioni per disporne la compensazione tra le parti.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie per quanto di ragione il ricorso di primo grado ed annulla gli atti con esso impugnati nei limiti di cui in motivazione.<i><br />
</i>Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 febbraio 2008 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Sergio Santoro &#8211;	Presidente<br />	<br />
Cesare Lamberti &#8211;	Consigliere<br />	<br />
Claudio Marchitiello &#8211;	Consigliere<br />	<br />
Michele Corradino &#8211;	Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell’Utri Costagliola &#8211;	Consigliere, estensore<BR>																																																																																												</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 04/06/08<br />
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.250</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-4-6-2008-n-250/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-4-6-2008-n-250/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.250</a></p>
<p>Pres. BILE – Red. SAULLE Caccia &#8211; Norme della Regione Lombardia &#8211; Prelievo venatorio in deroga &#8211; Previsione di un piano annuale Sono incostituzionali gli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga). Il legislatore regionale, nello stabilire</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-4-6-2008-n-250/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.250</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-4-6-2008-n-250/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.250</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE – Red. SAULLE</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Caccia &#8211; Norme della Regione Lombardia &#8211; Prelievo venatorio in deroga &#8211; Previsione di un piano annuale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono incostituzionali gli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga). Il legislatore regionale, nello stabilire che l&#8217;esercizio delle deroghe avvenga attraverso una legge-provvedimento, ha introdotto una disciplina in contrasto con quanto previsto dal legislatore statale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:</p>
<p>Presidente: Franco BILE;<br />
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,<br />
   Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco<br />
   GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria<br />
   Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia del 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 6 aprile 2007, depositato in cancelleria l&#8217;11 aprile 2007 ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 2007.<br />
<i>    Visti</i> l&#8217;atto di costituzione della Regione Lombardia nonché l&#8217;atto di intervento, fuori termine, della FACE (Federazione delle Associazioni Venatorie e per la Conservazione della Fauna Selvatica dell&#8217;UE) ed altra;<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 15 aprile 2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;<br />
<i>    uditi</i> l&#8217;avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Franco Ferrari per la Regione Lombardia.<br />
<b><br />
<i></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b>    1. – Con ricorso notificato in data 6 aprile 2007 e depositato l&#8217;11 aprile successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia  5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga), per contrasto con l&#8217;art. 117, primo e secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione.<br />
    Il ricorrente rileva che con la legge impugnata la Regione Lombardia ha provveduto a dettare norme per la disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici). In particolare, l&#8217;art. 2 prevede che il Consiglio regionale, sentito il parere dell&#8217;INFS, o di altro istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, approvi annualmente il piano elaborato dalla Giunta regionale ai sensi dell&#8217;art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE. Il successivo art. 3 stabilisce che il Consiglio regionale, «al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole», sentito il parere dell&#8217;INFS, o di altro istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, approvi annualmente il piano elaborato dalla Giunta regionale, a norma dell&#8217;art. 9, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva.<br />
    Il ricorrente, premesso che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, «i prelievi in deroga costituiscono una misura di carattere eccezionale, da attivarsi solo per far fronte ad esigenze contingenti e mutevoli, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti», ritiene che gli artt. 2 e 3 della cennata legge regionale, nello stabilire che il Consiglio approvi ogni anno con legge-provvedimento i prelievi in deroga, «indipendentemente dalla verificazione di un danno concreto», siano in contrasto con il «regime delle deroghe», introdotto dalla menzionata direttiva.<br />
    Ad avviso del ricorrente, «il carattere di un atto legislativo necessario e cadenzato è tale da configurare un regime di deroga “ordinario”, estraneo alla previsione di cui all&#8217;art. 9 della direttiva 79/409/CEE». Pertanto, la disciplina oggetto di censura, essendo in contrasto con la normativa comunitaria, violerebbe l&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, nonché la tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema, in particolare, degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna, quale prevista all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione.<br />
    2. – Con atto depositato in data 26 aprile 2007 si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, improcedibile o comunque infondata. <br />
    3. – Con atto depositato il 3 luglio 2007 si è, altresì, costituita la FACE (Federazione delle Associazioni Venatorie per la Conservazione della Fauna Selvatica dell&#8217;UE) ed altra.<br />
    4. – In prossimità dell&#8217;udienza la Regione Lombardia ha depositato una memoria, con la quale insiste affinché la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata infondata. La resistente precisa, in particolare, che, contrariamente a quanto sostenuto dal Presidente del Consiglio dei ministri, l&#8217;adozione delle misure in deroga «presuppone» che la Giunta abbia dato «corso ad una attività di ricognizione delle circostanze di fatto», nel rispetto dell&#8217;art.9 della direttiva 79/409/CEE.<br />
    Quanto all&#8217;asserita violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione, ad avviso della Regione Lombardia, il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe «erroneamente» ricondotto alla materia dell&#8217;ambiente la disciplina prevista dalle norme censurate. <br />
    In proposito, la difesa regionale precisa che l&#8217;art. 19-<i>bis</i> della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), attribuisce alle Regioni la «competenza legislativa in punto di disciplina di deroga» e che la Corte costituzionale ha  affermato che la disciplina della caccia rientra nelle competenze residuali delle Regioni (sentenza n. 226 del 2003, sentenza n. 536 del 2002 e sentenza n. 210 del 2001), con il solo limite del rispetto  degli «standards uniformi di tutela dettati dal legislatore statale nell&#8217;esercizio delle proprie prerogative in materia ambientale».</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>    1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga), per contrasto con l&#8217;art. 117, primo e secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione.<br />
    Il ricorrente ritiene che le cennate disposizioni, nello stabilire che ogni anno il Consiglio regionale proceda all&#8217;approvazione con legge-provvedimento dei prelievi in deroga, senza verificare la sussistenza di un danno effettivo, introducono un sistema di deroga ordinario, in contrasto con la normativa comunitaria e con gli <i>standard</i> minimi ed uniformi di tutela della fauna.<br />
    2. – In via preliminare va dichiarato inammissibile l&#8217;intervento della FACE (Federazione delle Associazioni Venatorie e per la Conservazione della Fauna Selvatica dell&#8217;UE), effettuato con atto depositato oltre i termini previsti dalle norme che disciplinano il giudizio dinanzi alla Corte costituzionale. <br />
    3. – Nel merito, la questione è fondata. <br />
    4. – La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che il potere di deroga di cui all&#8217;art. 9 della direttiva 79/409/CEE è esercitabile dalla Regione in via eccezionale, «per consentire non tanto la caccia, quanto, piuttosto, più in generale, l&#8217;abbattimento o la cattura di uccelli selvatici appartenenti alle specie protette dalla direttiva medesima» (sentenza n. 168 del 1999). <br />
    5. – Il legislatore statale è intervenuto in materia con l&#8217;adozione della legge 3 ottobre 2002, n. 221, recante «Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione della direttiva 79/409/CEE», con la quale è stato introdotto l&#8217;art. 19-<i>bis</i>. Quest&#8217;ultima disposizione prevede, al primo comma, che le Regioni disciplinano l&#8217;esercizio delle deroghe previste dalla cennata direttiva «conformandosi alle prescrizioni dell&#8217;art. 9, ai princìpi e alle finalità degli artt. 1 e 2 della stessa direttiva» e alle disposizioni della legge n. 157 del 1992. I commi successivi riprendono le condizioni espressamente individuate dalla direttiva 79/409/CEE, in base alle quali è consentito il regime delle deroghe. È previsto, inoltre, che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio, possa annullare i provvedimenti di deroga adottati, previa delibera del Consiglio dei ministri e dopo aver diffidato la Regione interessata.<br />
    6. – Dal raffronto tra la norma statale e le norme regionali impugnate emerge che il legislatore regionale, nello stabilire che l&#8217;esercizio delle deroghe avvenga attraverso una legge-provvedimento, ha introdotto una disciplina in contrasto con quanto previsto dal legislatore statale al cennato art. 19-<i>bis</i>.<br />
    In particolare, l&#8217;autorizzazione del prelievo in deroga con legge preclude l&#8217;esercizio del potere di annullamento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri dei provvedimenti derogatori adottati dalle Regioni che risultino in contrasto con la direttiva comunitaria 79/409/CEE e con la legge n. 157 del 1992; potere di annullamento finalizzato a garantire una uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale.<br />
    Pertanto, va accolto il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri e dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale della previsione legislativa regionale che consente di approvare mediante legge regionale i prelievi in deroga.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><i>    dichiara </i>l&#8217;illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga).</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 2008.<u><i><b><br />
</b></i></u>F.to:<u><i><b><br />
</b></i></u>Franco BILE, Presidente<u><i><b><br />
</b></i></u>Maria Rita SAULLE, Redattore<u><i><b><br />
</b></i></u>Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere<u><i><b><br />
</b></i></u><br />
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-4-6-2008-n-250/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.250</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.251</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-4-6-2008-n-251/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-4-6-2008-n-251/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-4-6-2008-n-251/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.251</a></p>
<p>Pres. BILE – Red. QUARANTA inammissibili due questioni in tema di barriere architettoniche 1. Edilizia e urbanistica &#8211; Edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata &#8211; Disposizioni per favorire il superamento e l&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche &#8211; Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici presentati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-4-6-2008-n-251/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.251</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-4-6-2008-n-251/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.251</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE – Red. QUARANTA</span></p>
<hr />
<p>inammissibili due questioni in tema di barriere architettoniche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica &#8211; Edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata &#8211; Disposizioni per favorire il superamento e l&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche &#8211; Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici presentati dopo sei mesi dall&#8217;entrata in vigore della legge n. 13/1989 &#8211; Redazione in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2 e “in modo tale che risulti garantito, a favore dei disabili di cui all&#8217;articolo 3 della legge n. 104/1992, lo stesso livello qualitativo, del quale godono i non portatori di handicap, dei servizi che nei predetti stabili vengono eventualmente erogati in favore del pubblico” &#8211; Mancata previsione &#8211; Obbligo del Ministro dei lavori pubblici di fissare con proprio decreto, entro tre mesi dall&#8217;entrata in vigore della legge n. 13/1989, le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica &#8211; Adozione delle prescrizioni stesse in modo che “risulti garantito a favore dei disabili di cui all’articolo 3 della legge n. 104/1992, lo stesso livello qualitativo, del quale godono i non portatori di handicap, dei servizi che nei predetti stabili vengono eventualmente erogati in favore del pubblico” &#8211; Mancata previsione.</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica &#8211; Norme in favore di mutilati ed invalidi civili &#8211; Barriere architettoniche &#8211; Luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli &#8211; Spazi riservati agli invalidi in carrozzella &#8211; Garanzia a favore dei disabili di cui alla legge n. 104/1992, dello stesso livello qualitativo, del quale godono i non portatori di handicap, dei servizi che nei predetti stabili vengono eventualmente erogati in favore del pubblico &#8211; Mancata previsione; Norme di attuazione dell&#8217;articolo 27 della legge n. 118/1971 emanate con Decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall&#8217;entrata in vigore della legge stessa &#8211; Garanzia a favore dei disabili di cui all&#8217;articolo 3 della legge n. 104/1992, dello stesso livello qualitativo, del quale godono i non portatori di handicap, dei servizi che nei predetti stabili vengono eventualmente erogati in favore del pubblico &#8211; Mancata previsione.</p>
<p>3. Edilizia e urbanistica &#8211; Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche &#8211; Opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico suscettibili di limitare l&#8217;accessibilità e la visitabilità, di cui alla legge n. 13/1989 &#8211; Esecuzione in modo tale che risulti garantito, a favore dei disabili di cui all&#8217;articolo 3 della legge n. 104/1992, lo stesso livello qualitativo, del quale godono i non portatori di handicap, dei servizi che nei predetti stabili vengono eventualmente erogati in favore del pubblico &#8211; Mancata previsione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 27, primo e secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia.</p>
<p>2. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e dell&#8217;art. 24, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l&#8217;assistenza, l&#8217;integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), trasfusi negli artt. 77, commi 1 e 2, e 82, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:</p>
<p>Presidente: Franco BILE;<br />
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,<br />
   Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco<br />
   GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria<br />
   Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 27, primo e secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), dell&#8217;art. 1, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e dell&#8217;art. 24, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l&#8217;assistenza, l&#8217;integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), trasfusi negli artt. 77, commi 1 e 2, e 82, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), promosso con ordinanza del 10 ottobre 2007 dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra E. F. e la società C. G. s.r.l., iscritta al n. 26 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2008.<br />
<i>    Visto</i> l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; <br />
<i>    udito</i> nella camera di consiglio dell&#8217;11 giugno 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.<br />
<b><br />
<i></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b>    1.— Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, adito in sede di reclamo in un giudizio avente ad oggetto un&#8217;azione civile per discriminazione indiretta &#8722; ai sensi dell&#8217;art. 3 della legge 1 marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni), e dell&#8217;art. 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) &#8722; ha sollevato, con ordinanza del 10 ottobre 2007, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 27, primo e secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), dell&#8217;art. 1, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), nonché dell&#8217;art. 24, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l&#8217;assistenza, l&#8217;integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione. <br />
    2.— Il giudice <i>a quo</i> premette in fatto che il ricorrente, portatore di handicap grave ed invalido civile al 100% per tetraplegia postraumatica, recatosi il 19 febbraio 2007 in Reggio Emilia presso una multisala cinematografica per assistere ad un film, in ragione della dislocazione degli alloggiamenti previsti per i portatori di handicap, era collocato con la sua carrozzina nella prima fila della sala n. 10, in uno dei posti riservati per gli invalidi, a distanza di soli quattro metri dallo schermo, benché nella sala medesima fossero presenti, in quel momento, solo 40 spettatori rispetto ai 144 posti disponibili. <br />
    Ravvisando in tale circostanza una discriminazione indiretta, l&#8217;interessato ha convenuto in giudizio la società che gestisce la multisala chiedendo l&#8217;adozione di ogni provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione in questione, la condanna al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, nonché la pubblicazione dei relativi provvedimenti. <br />
    Il giudice di prima istanza rigettava il ricorso; avverso detta pronuncia è stato proposto il reclamo su cui verte il giudizio <i>a quo.<br />
</i>    3.— Tanto premesso, il Tribunale, nel richiamare la normativa di settore, rileva che la legge n. 67 del 2006, al fine di garantire la piena tutela delle persone disabili in tutti i settori della vita civile, offre una duplice nozione di discriminazione, diretta ed indiretta. <br />
    Ad avviso del giudice <i>a quo</i>, si è in presenza di un comportamento discriminatorio diretto quando vi è «un trattamento, volontario e manifesto, di sfavore e, di regola, immediatamente contrastante con norme di legge o di regolamento poste a tutela del soggetto debole». <br />
    Si versa, invece, nella seconda ipotesi quando è posta in essere «una condotta, anche non volontaria, eventualmente caratterizzata da più atteggiamenti o contegni tra loro connessi ed apparentemente “neutri” (…), ma comunque idonei a mettere il soggetto debole in una posizione di svantaggio rispetto ad altri».<br />
    4.— Il remittente non dubita che la sala cinematografica in questione sia conforme alla normativa vigente. Da un lato, infatti, il dato non è oggetto di contestazione; dall&#8217;altro, «lo ha presupposto – con ragionamento, sul punto, non contrastato dalle parti – anche il giudice di prime cure». <br />
    Tuttavia, il Tribunale ritiene che non è «seriamente contestabile il fatto che l&#8217;alloggiamento dei disabili nelle prime file del cinematografo rappresenti di fatto, per costoro, un trattamento di svantaggio» rispetto agli altri. <br />
    Nella fattispecie in esame, quindi, si verterebbe in un caso di discriminazione indiretta dal momento che quest&#8217;ultima può derivare non solo da un atto o da un negozio giuridico in senso stretto, proveniente da un privato o da un provvedimento dell&#8217;autorità amministrativa, ma anche «a ben vedere – da una disposizione dello stesso legislatore ordinario, che, emanando, in altri settori dell&#8217;ordinamento (ad es., e per quello che qui interessa, in materia edilizia), disposizioni inidonee, incongrue o insufficienti a “promuovere la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità” (…), si pone – per ciò stesso – in conflitto non solo con il fine della legge n. 67 del 2006, ma prima ancora con il dettato dell&#8217;art. 3» della Carta fondamentale, della quale la suddetta legge costituisce strumento di diretta attuazione. <br />
    5.— Il giudice remittente, quindi, espone più profili di censura delle norme contestate.<br />
    Ricorda che l&#8217;art. 27, primo comma, della legge n. 118 del 1971 prevede che «per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all&#8217;entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l&#8217;accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella (…)»; la medesima disposizione stabilisce, quindi, al secondo comma, che «le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall&#8217;entrata in vigore della presente legge». <br />
    L&#8217;attuazione di tale previsione è intervenuta con il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (Regolamento di attuazione dell&#8217;art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici), abrogato e sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), il cui art. 13, comma 2, sancisce «negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell&#8217;edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all&#8217;art. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236».<br />
    Quest&#8217;ultimo a sua volta, prevede tra i criteri generali di progettazione degli edifici, tre livelli di qualità dello spazio costruito: l&#8217;accessibilità, la visitabilità e la adattabilità. <br />
    6.— Afferma, quindi, il Tribunale che le fonti normative primarie costituite dall&#8217;art. 27, primo e secondo comma, della legge n. 118 del 1971, dall&#8217;art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 13 del 1989, dall&#8217;art. 24, comma 1, della legge n. 104 del 1992, dettano disposizioni «inidonee, incongrue o, comunque, insufficienti a garantire appieno ai portatori di handicap “la piena attuazione del principio di parità di trattamento e della pari opportunità” e “il pieno godimento dei loro diritti civili (…) e sociali” (art. 1 della legge n. 67 del 2006), donde poi l&#8217;inidoneità, l&#8217;incongruità o l&#8217;insufficienza – per così dire &#8722; derivata delle stesse norme regolamentari sopra richiamate».<br />
    Le norme in questione ledono i diritti inviolabili dell&#8217;uomo come riconosciuti e garantiti dall&#8217;art. 2 Cost.<br />
    Inoltre, sussiste contrasto con l&#8217;art. 32 Cost., dal momento che nel concetto di salute rientra anche l&#8217;aspetto della socializzazione del disabile (attuabile mediante la partecipazione di questi ad eventi, manifestazioni, spettacoli), che ha una funzione sostanzialmente terapeutica assimilabile alle pratiche di cura e riabilitazione (è richiamata la sentenza n. 167 del 1999). <br />
    Ad avviso del remittente la piena attuazione dei suddetti diritti, conformemente agli artt. 2, 3 e 32 Cost., nonché all&#8217;art. 1 della legge n. 67 del 2006, si può realizzare solo se alle persone disabili venga riconosciuta, oltre alla accessibilità della struttura anche la possibilità di usufruire di un livello qualitativo e quantitativo dei servizi ivi offerto uguale o, almeno, tendenzialmente simile a quello erogato in favore degli altri. <br />
    Ciò che darebbe luogo alla illegittimità costituzionale delle norme in esame, dunque, è la mancata previsione della possibilità di avere la stessa qualità dei servizi che vengono resi alla generalità dei consociati negli edifici pubblici o privati aperti al pubblico.<br />
    7.— Ciò vale, in particolare, per le sale cinematografiche dove la parità di trattamento può attuarsi solo se in detti locali è garantita una visione delle proiezioni qualitativamente uguale o, almeno, tendenzialmente simile, per tutti coloro che vi accedono.<br />
    8.— Rileva, quindi, il giudice <i>a quo </i>che la Corte, pur riconoscendo la piena discrezionalità del Parlamento nell&#8217;individuare le diverse misure operative dirette alla tutela dei disabili, non ha mancato di sottolineare che è sempre possibile il vaglio di costituzionalità dei meccanismi predisposti dal legislatore, al fine del controllo della razionalità e della congruità delle singole disposizioni legislative rispetto al fine della tutela dei soggetti deboli, sia la sussistenza di eventuali disparità di trattamento (è richiamata la sentenza n. 325 del 1996).<br />
    In un caso analogo a quello in esame, rammenta, altresì, il remittente, la Corte, nel dichiarare l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 1052, secondo comma, del codice civile (sentenza n. 167 del 1999 già sopra richiamata), ha affermato che la realizzazione del principio di parità di trattamento delle persone disabili e di tutela della salute impone la prevalenza delle norme poste a protezione delle stesse. <br />
    9.— Il Tribunale remittente, quindi, nel precisare i profili di illegittimità in relazione ai parametri costituzionali invocati, deduce che le disposizioni censurate confliggono con l&#8217;art. 3 Cost., non essendo idonee ad attuare in pieno il principio di parità di trattamento e di pari opportunità in favore dei disabili; con l&#8217;art. 2 Cost., nella parte in cui non garantiscono e non riconoscono, in maniera adeguata e congrua, i diritti inviolabili dell&#8217;uomo; con l&#8217;art. 32 Cost., nella parte in cui non assicurano adeguata tutela alla salute dei disabili, intesa come comprensiva della possibilità di socializzazione.<br />
    Ritiene il Tribunale, infine, che una volta rimosse le norme assunte come costituzionalmente illegittime, con effetto <i>ex nunc</i>, la condotta della parte resistente nel giudizio <i>a quo</i> potrebbe essere considerata come indirettamente discriminatoria. A ciò conseguirebbe l&#8217;adozione di misure tecniche idonee all&#8217;eliminazione degli ostacoli che impediscono la collocazione dei disabili in punti della sala cinematografica adeguati a fare usufruire di una visione della proiezione di qualità uguale, o almeno tendenzialmente analoga, a quella degli altri.<br />
    10.— Con atto depositato l&#8217;11 marzo 2008, è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ed ha chiesto che la questione di costituzionalità sia dichiarata inammissibile o non fondata. <br />
    In particolare, la difesa dello Stato ha eccepito, in via preliminare, il difetto di rilevanza della questione, in quanto il dubbio di costituzionalità riguarderebbe le nuove costruzioni o la ristrutturazione di interi edifici, mentre la vicenda oggetto del giudizio <i>a quo</i> riguarda un immobile già realizzato. <br />
    Nel merito, l&#8217;Avvocatura dello Stato ha osservato che la giurisprudenza della Corte ha sancito il diritto alla parità di trattamento delle persone disabili sotto il profilo dell&#8217;accessibilità dei luoghi, e non della fruizione dei servizi che vengono eventualmente erogati nei luoghi medesimi (sono richiamate le sentenze n. 325 del 1996 e n. 167 del 1999).<br />
<b><br />
<i></p>
<p align=center>Considerato in diritto</i></b><i></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>    1.— Con ordinanza del 10 ottobre 2007 il Tribunale ordinario di Reggio Emilia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 27, primo e secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), dell&#8217;art. 1, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), nonché dell&#8217;art. 24, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l&#8217;assistenza, l&#8217;integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per violazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.<br />
    2.— Il giudizio <i>a quo</i> ha per oggetto l&#8217;azione civile per discriminazione indiretta, promossa nei confronti della società che gestisce una multisala cinematografica in Reggio Emilia da una persona portatrice di handicap grave ed invalida civile al 100% per tetraplegia postraumatica, la quale, recatasi il 19 febbraio 2007 per assistere ad un film, in ragione della dislocazione degli alloggiamenti previsti per i disabili, è stata collocata con la sua carrozzella nella prima fila della sala n. 10, in uno dei posti all&#8217;uopo riservati – a distanza di soli quattro metri dallo schermo &#8722; benché nella sala medesima vi fossero, in quel momento, 40 spettatori rispetto ai 144 posti disponibili. <br />
    L&#8217;interessato, ravvisando in tale collocazione una forma di discriminazione indiretta a danno di una persona portatrice di handicap, ha convenuto in giudizio la suddetta società e ha chiesto sia l&#8217;adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti della discriminazione stessa, sia la condanna della parte convenuta al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, subìto, nonché la pubblicazione dei relativi provvedimenti. <br />
    3.— Il remittente, adito in sede di reclamo, a seguito del rigetto della domanda proposta in prime cure, assume che le suindicate disposizioni danno luogo ad una discriminazione indiretta, in quanto esse non sono idonee a promuovere la piena attuazione del principio di parità di trattamento tra le persone disabili e le altre persone non portatrici di handicap. <br />
    Il remittente, in particolare, premesso, da un lato, di non poter disapplicare, e, dall&#8217;altro, di non poter interpretare in modo costituzionalmente orientato le disposizioni censurate, ritiene che le stesse ledano: l&#8217;art. 3 Cost., in quanto non consentono che trovi attuazione in pieno il principio di parità di trattamento e di pari opportunità in favore dei disabili; l&#8217;art. 2 Cost., nella parte in cui non assicurano e non riconoscono in maniera adeguata e congrua i diritti inviolabili dell&#8217;uomo; l&#8217;art. 32 Cost., nella parte in cui non garantiscono idonea tutela alla salute dei disabili, intesa come comprensiva della loro possibilità di socializzazione.<br />
    Il remittente, sul piano della rilevanza, deduce che, «rimosse le norme costituzionalmente illegittime con effetto <i>ex nunc</i>, la condotta della resistente potrà essere considerata come indirettamente discriminatoria e potrà pertanto essere rimossa mediante l&#8217;adozione di misure tecniche (…) idonee all&#8217;eliminazione degli ostacoli che impediscono, ad oggi, la collocazione dei disabili in punti della sala cinematografica idonei ad usufruire di una visione della proiezione di qualità uguale o almeno tendenzialmente analoga» agli altri. <br />
    4.— Al fine di precisare le censure prospettate dal giudice <i>a quo</i> ed il <i>thema decidendum</i>, occorre richiamare, innanzitutto, il contenuto delle disposizioni censurate.<br />
    4.1.— L&#8217;art. 27 della legge 118 del 1971, la cui rubrica reca «Barriere architettoniche e trasporti pubblici», prevede, tra l&#8217;altro, al primo comma, che «per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all&#8217;entrata in vigore della presente legge (…)». Il secondo comma, a sua volta, dispone che «le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall&#8217;entrata in vigore della presente legge».<br />
    Le suddette disposizioni sono sospettate di illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedono, in tutti i luoghi dove si svolgano pubbliche manifestazioni o spettacoli, uno spazio riservato agli invalidi in carrozzella, in modo tale che risulti garantito, a favore dei disabili, lo stesso livello qualitativo dei servizi che nei relativi stabili vengono erogati in favore delle altre persone.<br />
    Il Tribunale remittente aggiunge che, in attuazione di quanto stabilito dal richiamato secondo comma, sono state adottate apposite disposizioni regolamentari contenute, rispettivamente, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (Regolamento di attuazione dell&#8217;art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici), poi abrogato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), e nell&#8217;art. 18 del decreto ministeriale 13 gennaio 1992, n. 184 (Regolamento di esecuzione della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per quanto attiene la costruzione, trasformazione, adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, l&#8217;ampliamento di sale e arene cinematografiche già in attività, nonché la destinazione di teatri a sale per proiezioni cinematografiche).<br />
    4.2.— La seconda disposizione oggetto di censura è contenuta nel comma 1 dell&#8217;art. 1 della legge n. 13 del 1989, il quale stabilisce che «i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall&#8217;entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2». <br />
    La norma è censurata nella parte in cui non prevede che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti, presentati dopo sei mesi dall&#8217;entrata in vigore della legge stessa, siano redatti in modo tale che risulti garantito, a favore dei disabili, lo stesso livello qualitativo dei servizi di cui godono le altre persone.<br />
    Il successivo comma 2, a sua volta, stabilisce che «entro tre mesi dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l&#8217;accessibilità, l&#8217;adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata».<br />
    Il Tribunale remittente ritiene lesiva degli invocati parametri costituzionali anche tale disposizione, nella parte in cui essa non prevede che il Ministro competente fissi con proprio decreto le suddette prescrizioni tecniche in modo tale che risulti assicurata una tutela adeguata a favore dei disabili. <br />
    4.3.— Infine, la terza norma censurata è contenuta nell&#8217;art. 24, comma 1, della legge n. 104 del 1992, secondo il quale «tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l&#8217;accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236». <br />
    Anche la riportata disposizione è ritenuta dal Tribunale remittente lesiva degli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui non prevede che le suddette opere edilizie debbano essere eseguite in modo tale che risulti garantito, a favore dei disabili, lo stesso livello qualitativo dei servizi che negli stabili in questione vengono erogati al pubblico.<br />
    5.— È dunque evidente che il remittente chiede, in sostanza, che la Corte adotti una pronuncia che integri il contenuto precettivo della normativa oggetto di censura, affinché risultino previste nuove, ulteriori, disposizioni attinenti alle modalità di costruzione degli edifici <i>de quibus</i>, in modo che siano assicurati, sempre ed in ogni caso, ai disabili gli stessi diritti di partecipazione a manifestazioni, eventi e spettacoli riconosciuti a tutte le altre persone. <br />
    6.— Così precisato il <i>thema decidendum</i>, occorre rilevare, innanzitutto, che le disposizioni contenute nell&#8217;art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 13 del 1989 e nell&#8217;art. 24, comma 1, della legge n. 104 del 1992 sono state trasfuse, con alcune modifiche che non ne mutano il sostanziale contenuto, negli artt. 77, commi 1 e 2, e 82, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia».<br />
    È su tali ultimi articoli, quindi, che, in ragione dell&#8217;intervenuto mutamento del quadro normativo, devono ritenersi trasferite le questioni sollevate dal giudice <i>a quo</i>, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (così, ordinanze n. 31 del 2007 e n. 54 del 2005).<i><br />
</i>    7.— In via preliminare, deve essere disattesa l&#8217;eccezione di inammissibilità della questione, prospettata dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato sotto il profilo del difetto di rilevanza. <br />
    Ad avviso della difesa statale, mentre la struttura edilizia, nella quale è ubicata la sala cinematografica per cui è causa, è un edificio già costruito, le norme impugnate riguarderebbero le nuove costruzioni ovvero la ristrutturazione di nuovi edifici. <br />
    È palese, però, che l&#8217;art. 27 della legge n. 118 del 1971, che costituisce il nucleo centrale del complessivo sistema normativo censurato – rispetto al quale, tra l&#8217;altro, la disciplina della trasformazione in<i> </i>multisala<i> </i>di sale cinematografiche<i> </i>è intervenuta successivamente – era vigente e pienamente operativo alla data in cui è stata realizzata la «nuova multisala (…) inaugurata il 15 febbraio 2007», nella quale la parte ricorrente del giudizio <i>a quo </i>si è recata per assistere alla visione di un film<i>.</i><br />
    8.— La questione deve, tuttavia, essere dichiarata inammissibile sotto un diverso profilo.<br />
    Al riguardo, è necessario, anzitutto, ricordare come questa Corte, in via generale, abbia avuto modo di affrontare, in più occasioni, il tema dei diritti delle persone disabili.<br />
    In particolare, tenuto conto della pluralità degli ambiti normativi di intervento a favore degli interessati, la Corte ha osservato come, sul tema della condizione giuridica della persona disabile, confluiscano un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale; e come, conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia sia essenzialmente dato dall&#8217;interrelazione ed integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela (sentenza n. 215 del 1987).<br />
    Del pari, la Corte (sentenze n.<b> </b>406 del 1992 e n. 325 del 1996), nell&#8217;affermare che la legge n. 104 del 1992 è diretta ad assicurare in un quadro globale ed organico la tutela del disabile – con la conseguenza che la stessa incide perciò necessariamente in settori diversi – ha ribadito le finalità che la tutela delle persone disabili intende perseguire attraverso i valori espressi dal disegno costituzionale. <br />
    Alla luce dei suddetti principi, deve, pertanto, ritenersi che sussistono ambiti specifici di libertà di scelta del legislatore nella individuazione delle misure concrete che possono essere adottate in un corretto bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti dal suddetto tipo di tutela. <br />
    9.— È opportuno, inoltre, ricordare come la giurisprudenza della Corte, nel delineare il contenuto dei diritti che la Costituzione riconosce e attribuisce ai disabili, abbia chiarito, da un lato, che deve<b> </b>ritenersi ormai superata la concezione di una loro radicale irrecuperabilità e che la socializzazione deve essere considerata un elemento essenziale per la salute degli interessati, sì da assumere una funzione sostanzialmente terapeutica assimilabile alle pratiche di cura e riabilitazione (sentenze n. 167 del 1999 e n. 215 del 1987); dall&#8217;altro, che la legislazione relativa alle persone disabili &#8722; in particolare la legge n. 13 del 1989 e la legge n. 104 del 1992 &#8722; non si è limitata ad innalzare il livello di tutela in loro favore, ma ha segnato un radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo stesso di affrontare i problemi delle persone affette da invalidità, considerati come problemi non solo di carattere individuale dei disabili, ma dell&#8217;intera collettività (citata sentenza n. 167 del 1999). <br />
    Inoltre, nella suddetta sentenza si è osservato che da ciò è derivata l&#8217;introduzione di disposizioni generali per la costruzione di nuovi edifici e per la ristrutturazione di quelli preesistenti, intese alla eliminazione delle barriere architettoniche, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte delle persone portatrici di handicap.<br />
    10.— È poi da aggiungere che il superamento delle barriere architettoniche – tra le quali rientrano, ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 2, lettera <i>b</i>), del d.P.R. n. 503 del 1996, gli «ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti» – è stato previsto (comma 1 dell&#8217;art. 27 della legge n. 118 del 1971) «per facilitare la vita di relazione» delle persone disabili e a tale finalità risponde anche la previsione, contenuta nello stesso comma, che «in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella».<br />
    11.— È dunque evidente che i principi sopra richiamati rispondono all&#8217;esigenza di una generale salvaguardia della personalità e dei diritti dei disabili e trovano base costituzionale nella garanzia della dignità della persona e del fondamentale diritto alla salute degli interessati, intesa quest&#8217;ultima nel significato, proprio dell&#8217;art. 32 Cost., comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica.<br />
    12.— Sotto altro aspetto, va osservato che analoghi principi ispirano le disposizioni comunitarie e internazionali contenute, in particolare, nel Trattato istitutivo della Comunità europea, nella Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006 dall&#8217;Assemblea generale delle Nazioni Unite e nella «Risoluzione del Consiglio dell&#8217;Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 marzo 2008, sulla situazione delle persone con disabilità nell&#8217;Unione europea».<br />
    Giova ricordare come il Trattato CE, all&#8217;art. 13, paragrafo 1, stabilisca che «il Consiglio, deliberando all&#8217;unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l&#8217;origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l&#8217;età o le tendenze sessuali».<br />
    La Convenzione delle Nazioni Unite sopra indicata è qui richiamata &#8722; ancorché ne sia in corso il procedimento di ratifica ed essa, quindi, sia tuttora priva di efficacia giuridica &#8722; per il suo carattere espressivo di principi comuni ai vari ordinamenti nazionali, analogamente a quanto ritenuto da questa Corte per quanto concerne la Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea, proclamata a Nizza nel dicembre 2000 (sentenza n. 394 del 2006). L&#8217;atto in questione assume, dunque, il valore di semplice ausilio interpretativo. <br />
    Orbene, l&#8217;art. 30 della citata Convenzione, la cui rubrica reca «Partecipazione alla vita culturale, ricreativa, agli svaghi e allo sport», sancisce, al paragrafo 1, lettera (<i>b</i>), che «gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che (…) abbiano accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili».<br />
    La stessa Convenzione, inoltre, risulta menzionata, attesa la sua rilevanza, nel preambolo del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 28 marzo 2008, recante le «Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale». <br />
    Infine, la Risoluzione dell&#8217;Unione europea, sopra indicata, rammenta che i principi di base volti a garantire il pari ed effettivo godimento dei diritti umani e delle libertà delle persone con disabilità, ai sensi della suddetta Convenzione delle Nazioni Unite, sono la dignità e l&#8217;autonomia individuale, la non discriminazione, la piena ed effettiva partecipazione e l&#8217;inclusione nella società e nel settore del lavoro, il rispetto delle differenze, le pari opportunità, l&#8217;accessibilità, l&#8217;uguaglianza tra uomini e donne e il pieno godimento di tutti i diritti umani da parte dei bambini. <br />
    13.— Tutto ciò precisato sul piano ricostruttivo della normativa a favore delle persone disabili, deve, tuttavia, osservarsi, sulla base delle considerazioni che seguono, che, nella specie, la questione di costituzionalità sollevata dinanzi a questa Corte dal Tribunale remittente non può essere considerata ammissibile.<br />
    14.— Anche a voler ritenere correttamente indicate tutte le disposizioni censurate – benché, come si evince dalla medesima ordinanza di rimessione, è in quelle regolamentari che si rinviene principalmente la disciplina di dettaglio che fissa le modalità di realizzazione delle opere per l&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche – l&#8217;esame del <i>petitum</i>, in rapporto alla motivazione che lo sorregge, consente di affermare che il remittente, prendendo spunto dalla controversia sottoposta al suo esame, si propone, su un piano d&#8217;ordine generale, di pervenire ad una modificazione di tipo manipolativo del complessivo sistema di tutela delle persone affette da handicap, mediante l&#8217;integrazione &#8722; ad opera di questa Corte &#8722; di una pluralità di norme legislative nel senso specificato dettagliatamente nell&#8217;ordinanza di rimessione. <br />
    Il giudice <i>a quo</i>, che, ai sensi dell&#8217;art. 3 della legge 1 marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni), è chiamato ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere la discriminazione «secondo le circostanze», intende, in effetti, pervenire ad un sistema di tutela che, sempre e a qualsiasi costo, anche a scapito di altri interessi costituzionalmente protetti, faccia prevalere il diritto del disabile a fruire dei servizi al pubblico in condizioni di assoluta parità con gli altri utenti, vale a dire utilizzando i servizi stessi con le medesime modalità previste per tali ultimi soggetti.<b><br />
</b>    In particolare, in luogo di un sistema di tutela compatibile con altri interessi, anch&#8217;essi di rilievo costituzionale, dovrebbe trovare ingresso un complesso normativo che sia tale da privilegiare, senza alcun limite, il diritto fondamentale dei disabili rispetto a qualsiasi altro interesse costituzionale confliggente, fosse anche connesso ad esigenze di incolumità e sicurezza. Ciò spiega la richiesta, contenuta nel <i>petitum</i> dell&#8217;ordinanza di rimessione, di integrazione delle varie disposizioni di legge censurate nel senso di prevedere che si debba, comunque, garantire alle persone disabili la fruizione dello «stesso livello qualitativo (dei servizi) di cui godono i non portatori di handicap». <br />
    15.— In sostanza, il Tribunale remittente chiede che questa Corte emetta una sentenza che, a differenza di quanto attualmente previsto dal richiamato art. 27 della legge n. 118 del 1971, imponga l&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche anche negli edifici esistenti, senza il limite rappresentato dalla concreta possibilità della loro rimozione in termini di compatibilità con altre esigenze, di tal ché sarebbe necessario apportare modifiche strutturali a tutti gli edifici esistenti che non rispondano a tali requisiti. <br />
    La pronuncia additiva richiesta, che non può essere considerata costituzionalmente obbligata, esula però dai poteri di questa Corte, in quanto è diretta a privilegiare una delle possibili forme di intervento a favore delle persone disabili, in sostituzione di un sistema caratterizzato dalla concreta valutazione anche di altri interessi, tra i quali non possono escludersi quelli relativi agli oneri economici eventualmente derivanti, allo stato, dalla forma di tutela prescelta.<br />
     Tra i suddetti interessi, come si è accennato, vanno annoverati quelli relativi alla pubblica incolumità e sicurezza, che sono diretti soprattutto a tutela delle stesse persone portatrici di handicap, essendo preordinati a garantire rapide vie di fuga nella ipotesi in cui sussista la necessità di uscire senza alcun indugio dai locali per incendio, calamità o altri eventi analoghi.<br />
    In proposito, si può ricordare come il decreto del Ministro dell&#8217;interno 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) detti una serie di disposizioni di sicurezza, anche a tutela delle persone con ridotte o impedite capacità motorie, per la «prevenzione degli incendi» e allo «scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni» (art. 2, comma 1, primo inciso); ciò per far sì che i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo siano realizzati e gestiti in modo da «assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo» (art. 2, comma 1, lettera <i>e</i>). <br />
    Coerentemente con il suddetto impianto normativo, primario e secondario, l&#8217;art. 27 sopra citato, nell&#8217;affermare la già richiamata finalità di «facilitare la vita di relazione» dei disabili, dispone che, per gli stabili già costruiti, l&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche debba essere effettuata «apportando le possibili e conformi varianti agli edifici». <br />
    E non è senza significato che la Convenzione delle Nazioni Unite sopra richiamata preveda, al paragrafo 2 dell&#8217;art. 5, la cui rubrica reca «Uguaglianza e non discriminazione», che «gli Stati Parti devono vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro la discriminazione qualunque ne sia il fondamento», e, al successivo paragrafo 3, che «al fine di promuovere l&#8217;eguaglianza ed eliminare la discriminazione, gli Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli». Questi ultimi, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 2 della medesima Convenzione, sono «le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l&#8217;esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali».<br />
    In sostanza anche la citata Convenzione recepisce un sistema di tutela delle persone disabili che sia, però, in concreto compatibile con altri interessi che non possono essere pretermessi e che devono essere, invece, bilanciati con quello, certamente superiore, alla tutela ottimale delle medesime persone.<br />
    16.— A ciò va aggiunto che, questa Corte con riferimento ad una fattispecie per qualche aspetto analoga alla presente (si veda la sentenza n. 226 del 2000 sul diritto a misure di sostegno assistenziali in caso di malattia intervenuta a seguito di trattamenti sanitari effettuati nell&#8217;interesse pubblico di promozione della salute collettiva), ha riconosciuto che il legislatore, nell&#8217;esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della qualità e della entità delle misure necessarie a rendere effettiva la tutela delle persone disabili, alla stregua degli artt. 2, 3 e 32 Cost., ben possa graduare l&#8217;adozione delle stesse in vista dell&#8217;attuazione del principio di parità di trattamento, tenuto conto di tutti i valori costituzionali in gioco, fermo comunque il rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati. <br />
    La relativa determinazione rientra necessariamente nel potere di scelta spettante al legislatore. D&#8217;altronde, questa Corte, già con la sentenza n. 215 del 1987 (punto 9 del <i>Considerato in diritto</i>) ha chiarito come, a proposito della frequenza della scuola da parte di alunni disabili, spetti «al legislatore il compito – la cui importanza ed urgenza è sottolineata dalle considerazioni (…) svolte &#8722; di dettare nell&#8217;ambito della propria discrezionalità una compiuta disciplina idonea a dare organica soluzione a tale rilevante problema umano e sociale».<br />
    Resta comunque fermo che, su un piano più generale e pur con i suoi limiti, la normativa vigente sulla eliminazione delle barriere architettoniche attende ancora di essere compiutamente attuata a salvaguardia dei fondamentali diritti delle persone disabili; ciò che postula il concorso di tutte le autorità pubbliche interessate, ciascuna nell&#8217;ambito della propria competenza legislativa ed amministrativa. <br />
    Questa Corte, d&#8217;altronde, da tempo, seppure in un diverso contesto, ha già avuto modo di affermare che l&#8217;accessibilità «è divenuta una <i>qualitas</i> essenziale degli edifici privati di nuova costruzione ad uso di civile abitazione, quale conseguenza dell&#8217;affermarsi, nella coscienza sociale, del dovere collettivo di rimuovere, preventivamente, ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici» (sentenza n. 167 del 1999, punto 5 del <i>Considerato in diritto</i>).<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<BR><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><i>    dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 27, primo e secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia con l&#8217;ordinanza di cui in epigrafe;	<br />	<br />
<i>    dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e dell&#8217;art. 24, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l&#8217;assistenza, l&#8217;integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), trasfusi negli artt. 77, commi 1 e 2, e 82, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia con l&#8217;ordinanza di cui in epigrafe.	</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 2008.<u><i><b><br />
</b></i></u>F.to:<u><i><b><br />
</b></i></u>Franco BILE, Presidente<u><i><b><br />
</b></i></u>Alfonso QUARANTA, Redattore<u><i><b><br />
</b></i></u>Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere<br />
<u><i><b><br />
</b></i></u>Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-4-6-2008-n-251/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2008 n.251</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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