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	<title>4/6/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4/6/2005 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2005 n.3064</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-4-6-2005-n-3064/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-4-6-2005-n-3064/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2005 n.3064</a></p>
<p>Pres. Antonio Cavallari – Est. Patrizia Moro Sig. Pasquale PERRINO (Avv.ti A. D’AMURI e F. CARROZZO) c. MINISTERO della PUBBLICA ISTRUZIONE (Avv. Stato), PROVVEDITORE agli STUDI di BRINDISI (Avv. Stato), Prof. Francesco FISTETTI (Avv. R. PALMISANO) sulla legittimità nel concorso pubblico della valutazione dei titoli di studio in una fase</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-4-6-2005-n-3064/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2005 n.3064</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-4-6-2005-n-3064/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2005 n.3064</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Antonio Cavallari – Est. Patrizia Moro<br /> Sig. Pasquale PERRINO (Avv.ti A. D’AMURI e F. CARROZZO) c. MINISTERO della PUBBLICA ISTRUZIONE (Avv. Stato), PROVVEDITORE agli STUDI di BRINDISI (Avv. Stato), Prof. Francesco FISTETTI (Avv. R. PALMISANO)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità nel concorso pubblico della valutazione dei titoli di studio in una fase successiva alla correzione degli elaborati delle prove scritte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 Concorso pubblico &#8211; Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria – Esclusione dalla Prova orale – Impugnazione dell’esclusione &#8211; Mancata predisposizione dei criteri della prova – Irrilevanza – Motivi</p>
<p>2 Concorso pubblico &#8211; Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria – Titoli di servizio – Valutazione – In fase successiva  alla correzione degli elaborati delle prove scritte – Legittimità – Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1  In un esame di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, consistente in una prova scritta ed una orale volte all’accertamento del possesso delle capacità didattiche, qualora il ricorrente sia escluso dalla prova orale, a nulla rileva la mancata predisposizione dei criteri della prova medesima, giacché nessuna lesione può scaturirgli da tale presunta omissione.</p>
<p>2 In un esame di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, con riferimento alla valutazione dei titoli di servizio, essendo assente ogni margine di discrezionalità da parte della commissione nell’attribuzione dei punti, è irrilevante la circostanza che la loro valutazione sia avvenuta in una fase successiva alla correzione degli elaborati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA PUGLIA<br />
LECCE<br />
SECONDA SEZIONE  </b></p>
<p>Registro Decis.: 3064/05<br />
Registro Generale 3830/2000<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ANTONIO CAVALLARI Presidente<br />
PATRIZIA MORO Ref. , relatore<br />
TOMMASO CAPITANIO Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Visto il ricorso 3830/2000 proposto da:<br />
<b>PERRINO PASQUALE</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti  Antonio D’Amuri e Franco Carrozzo ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via Salandra n.30, presso lo studio di quest’ultimo</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE- ROMA</b>, in persona del Ministro p.t.<br />
PROVVEDITORE AGLI STUDI DI BRINDISI p.t.<br />
Rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la cui sede sono domiciliati ex lege  in Lecce, alla via Rubichi,23<br />
<b>PROF. FRANCESCO FISTETTI</b>, Presidente della Commissione d’esame di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Palmisano;</p>
<p>Per l’annullamento<br />
della prova scritta dell’esame di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria sostenuta dal ricorrente  nella sessione riservata di cui alla O.M. 154/99 e della successiva esclusione dalla prova orale dell’esame di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria indetto ai sensi dell’O.M. n.153 del 15.6.1999 prot. n.D1/3495</p>
<p>Disponendosi<br />
l’ammissione con riserva della parte ricorrente a sostenere la prova orale.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avvocatura Distrettuale dello Stato;</p>
<p>Visti i motivi aggiunti notificati il 27.06.2001<br />
designato alla pubblica udienza del 24.02.2005 il relatore dott.ssa Patrizia Moro ed uditi gli avv.ti Fistetti in sostituzione dell’avv.to Palmisano ed Invitto; <br />
Considerato in</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente, docente di ruolo presso istituti di istruzione secondaria nella provincia di Brindisi, dopo aver partecipato al corso riservato per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria indetto ai sensi dell’Ord. Min. n.153 del 15.6.99 per le classi di concorso A051-lettere italiane e latine e A052-lettere italiane, latine e greche, negli Istituti di II grado, ha partecipato alla prova scritta dell’esame di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria indetto ai sensi dell’O.M. N.153 del 15.6.1999.<br />
Con comunicazione del 28.7.2000 il medesimo è stato escluso  dalla prova orale.<br />
Avverso la suddetta esclusione il ricorrente ha proposto il ricorso in oggetto deducendo le seguenti censure:<br />
-Insanabili irregolarità e violazione di legge, sia sotto il profilo della costituzione della Commissione d’esame, sia sotto il profilo delle tracce assegnate, oltre che del comportamento tenuto dal presidente della Commissione in sede di prova d’esame;<b
-violazione  delle direttive poste dall’O.M. n.153/99.<br />
-nullità della comunicazione di esclusione dalla prova orale per difetto di motivazione<br />
Nel corso del giudizio le Amm.ni intimate ed il prof. Fistetti hanno provveduto alla costituzione in giudizio.<br />
Con  motivi aggiunti notificati il 27.6.2001, avendo preso visione dei verbali della Commissione giudicatrice, il ricorrente  ha formulato i seguenti ed ulteriori motivi aggiunti:<br />
Violazione e falsa applicazione degli artt.8 e 10 del DPR 9 Maggio 94 n.487. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento. Illegittimità derivata.<br />
Nella pubblica udienza del 10.3.2005 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
Considerato in</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Può prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa delle parti resistenti, in considerazione della infondatezza del ricorso.<br />
Tuttavia, al fine di dare contezza di siffatta conclusione, giova una breve ricostruzione della vicenda.<br />
Il ricorrente ha partecipato alla prova scritta della sessione riservata degli esami per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie, indetta con ordinanza ministeriale n.153 del 15.6.1999, in applicazione dell’art.2 comma 4 della legge 3 maggio 1999 n..124, alla quale sono ammessi i docenti non abilitati  che siano in possesso del titolo di studio valido per l’accesso alla classe di abilitazione o di concorso e che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento nelle scuole e negli istituti statali di istruzione secondaria di primo e secondo grado o nelle scuole od istituti non statali pareggiati e legalmente riconosciuti.<br />
L’ordinanza ministeriale n.153/99 citata prevede quanto segue.<br />
“Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato all&#8217;approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all&#8217;accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere”.<br />
L&#8217;ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, la durata e l&#8217;esclusione dall&#8217;esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso ed, in particolare, con riferimento a questi ultimi, l’art.7  ha previsto quanto segue:<br />
“i corsi di scuola secondaria di primo e secondo grado saranno strutturati per distinti moduli di cui uno, di base, destinato a tutti i corsisti, indipendentemente dall’eventuale classe di concorso o posto di insegnamento cui il corso è destinato, finalizzato all’approfondimento di tematiche generali connesse alla metodologia ed alla didattica  ed altro/altri destinati all’approfondimento di tali tematiche in connessione con le specifiche discipline o attività, comprendendovi anche attività di tirocinio in classe e puntuali riferimenti alla conoscenza ed all’uso delle tecnologie informatiche e multimediali nella didattica. Gli argomenti dei moduli specifici sono scelti tra gli aspetti più qualificanti dei programmi di insegnamento relativi al posto o alla classe di abilitazione per cui il candidato partecipa.”<br />
Inoltre l’art.9 disciplina anche la modalità di svolgimento degli esami finali statuendosi che “gli esami della sessione riservata di abilitazione o di idoneità prevedono una prova scritta ed una prova orale…La prova scritta ..consiste nella trattazione di un argomento scelto tra tre proposti dalla commissione. Gli argomenti proposti devono riguardare i temi dei programmi di insegnamento trattati durante il corso ed essere tali da consentire l’accertamento delle capacità didattiche del candidato in situazioni diverse, ivi comprese quelle relative all’organizzazione di attività integrative e di recupero. Nella trattazione dell’argomento il candidato deve dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza dei contenuti delle discipline e delle aree educative dell’insegnamento trattati durante il corso e saperne individuare le linee di sviluppo più appropriate e coerenti sul piano didattico metodologico…Al termine della prova scritta la commissione formula un motivato giudizio di ammissione o non ammissione alla successiva prova orale”.<br />
Effettuata tale premessa ricostruttiva , può passarsi all’esame del ricorso.<br />
Il ricorrente afferma che le tracce assegnate, ed in particolare quella relativa all’insegnamento della lingua latina e quella relativa all’insegnamento della lingua italiana non erano attinenti né agli argomenti trattati durante il corso né, tanto meno, alle tematiche previste dalla struttura didattica del corso indicate nella circolare n.7709/c10. In particolare, secondo il ricorrente, la prova di latino presupponeva  necessariamente la traduzione dal latino di tre brani, non studiati e non tradotti durante il corso e la prova di italiano richiedeva l’analisi testuale di una lirica , minore e sconosciuta di Giovanni Pascoli.<br />
L’assunto è infondato.<br />
Va in primo luogo riconosciuto che, per espressa previsione dell’ordinanza 153/99  gli argomenti della prova scritta, pur dovendo riguardare i temi trattati durante i corsi preliminari, dovevano essere tali da dimostrare la capacità dei candidati con riferimento ai “contenuti” degli stessi., oltre a dover dimostrare le capacità professionali in situazioni diverse. <br />
Ne consegue che gli argomenti trattati durante il corso propedeutico riguardavano solo i tratti salienti degli stessi, laddove invece, sia i contenuti, sia l’approfondimento degli stessi doveva essere svolto a cura dei candidati i quali, in ogni caso, rivestivano già il ruolo di insegnanti muniti di diploma di laurea e, conseguentemente, dovevano  già possedere  conoscenze e professionalità di base acquisite nel corso dell’attività scolastica e didattica.<br />
In ogni caso, dal raffronto delle materie trattate durante il corso e le tracce dei temi proposti per la prova scritta va riconosciuto che queste ultime attengono allo sviluppo di percorsi argomentativi coerenti con le problematiche didattiche e metodologiche affrontate durante il corso.<br />
Né corrisponde al vero la circostanza dedotta dal ricorrente secondo la quale la prova di latino presupponeva necessariamente la traduzione dal latino di tre brani non studiati e non tradotti durante il corso.<br />
La traccia richiedeva quanto segue: “attraverso il commento dei testi proposti il candidato indichi su quali posizioni si trovano schierati i due storici  ad esemplificazione delle loro scelte sul piano storico-culturale e sul piano politico .Il candidato, inoltre, può fornire una traduzione di uno dei brani proposti:Tacito:Historiae,IV74;Annales,I,1; Sallustio, Bellum Jugurtinum,85, 29-35”..<br />
Invero, come emerge dal tenore della traccia, non veniva affatto richiesta necessariamente la traduzione dei brani dal latino, ma la redazione di un elaborato circa le posizioni  storiografiche degli autori indicati.<br />
Inoltre, come è emerso dalla documentazione prodotta in giudizio dall’Amm.ne resistente, il programma di latino seguito durante il corso propedeutico comprendeva gli argomenti oggetto della prova scritta .<br />
Altrettanto vi è da dire per la prova di italiano la quale risultava rivolta a dimostrare la conoscenza di uno degli autori studiati durante il corso.<br />
Del pari infondata è l’ulteriore censura espressa nel ricorso in merito alla composizione della commissione d’esame ed alla assenza di abilitazione del Presidente della commissione all’insegnamento delle materie delle classi di concorso A051 e A052 .<br />
In primo luogo, va rilevato che la richiamata ordinanza n.153/1999 non richiedeva affatto che il presidente della Commissione fosse abilitato per le classi di concorso  oggetto degli esami finali.<br />
Difatti all’art. 8 comma 3 viene espressamente previsto:” la Commissione esaminatrice degli esami finali è composta dai docenti del corso ed è presieduta da un commissario esterno scelto, preferibilmente tra il personale ispettivo o tra i coordinatori di uno dei corsi attivati nella Provincia, la cui nomina è delegata al Competente Provveditore agli Studi”.<br />
Nella fattispecie, come risulta dalla relazione del Provveditore agli studi tali principi risultano rispettati, atteso che la commissione per gli esami finali risultava composta dagli stessi insegnanti nominati per lo svolgimento del corso abilitante e la funzione di Presidente della Commissione è stata legittimamente assegnata al docente universitario prof. Ristetti, il quale, conformemente all’art.8 c.3 dell’ordinanza 153/99, aveva svolto le funzioni di coordinatore di altro corso abilitante.<br />
Anche l’ulteriore motivazione del ricorso con la quale si deduce la nullità della comunicazione di esclusione della prova orale per assenza di motivazione , non coglie nel segno.<br />
Va chiarito che l’ordinanza ministeriale richiamata, all’art.9 c.8 prevede che, al termine della prova scritta, la commissione formuli un motivato giudizio di ammissione o non ammissione alla successiva prova orale; purtuttavia non vi alcun cenno alla necessità che la anche la comunicazione di ammissione o non ammissione alla prova orale risulti altrettanto motivata .<br />
Nella fattispecie, come risulta dai verbali della Commissione esaminatrice, i relativi giudizi di ammissione o non ammissione alla prova orale di tutti i candidati risultano sufficientemente motivati come, del resto è avvenuto anche per il ricorrente: tanto emerge anche dal giudizio espresso in calce alla prova scritta elaborata da quest’ultimo. <br />
 Per quanto riguarda la predisposizione dei criteri di valutazione della prova scritta  i verbali allegati danno contezza della loro elaborazione da parte della commissione: del resto lo stesso ricorrente riconosce  che la Commissione immediatamente prima di procedere alla correzione degli elaborati iniziata in data 20.7.2000, ha stabilito i criteri per la valutazione della prova scritta:<br />
A nulla rileva la mancata predisposizione anche dei criteri della prova orale, dato che, non risultando il ricorrente ammesso a quest’ultima, nessuna lesione può scaturirgli da tale presunta omissione.<br />
Quanto, infine, alla valutazione dei titoli, si osserva che trattasi di titoli di servizio, per i quali la stessa ordinanza ministeriale (che all’art. 9 comma 15, precisa che il punteggio delle prove di esame va sommato a quello attribuito per gli anni di insegnamento prestati nella medesima classe di concorso) puntualmente stabilisce il punteggio da attribuire sulla base della durata del servizio effettuato, da ciò deriva l’assenza di alcun margine di discrezionalità da parte della commissione nell’attribuzione dei punti a tale riguardo e l’irrilevanza della circostanza che la loro valutazione è avvenuta in una fase successiva alla correzione degli elaborati.<br />
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.<br />
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo regionale per la Puglia, Seconda sezione di Lecce, conclusivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina  all’Autorità Amministrativa di dare esecuzione alla   presente sentenza.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 10.03.2005</p>
<p>Dott. Antonio Cavallari  Presidente<br />
Dott.ssa   Patrizia Moro Estensore</p>
<p>Pubblicata il 4 giugno 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-4-6-2005-n-3064/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2005 n.3064</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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