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	<title>4/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2596</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2596/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2596/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2596</a></p>
<p>Contratti &#8211; servizi – biglietteria di polo museale &#8211; affidamento a trattativa privata – motivazione su pensionamento e coordinamento con altre attivita’ &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – Ordinanza sospensiva del 24 marzo 2004 n. 1821 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2596/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2596</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2596/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2596</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; servizi – biglietteria di polo museale  &#8211; affidamento a trattativa privata – motivazione     su pensionamento e  coordinamento con altre attivita’ &#8211;  tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/6/4202/g">Ordinanza sospensiva del 24 marzo 2004 n. 1821</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2596/04<br />
Registro Generale:3980- 4411/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giorgio Giovannini<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Roberto Garofoli Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 04 Giugno 2004<br />
Visto l&#8217;art. 21, u.c. della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello n. 3980/2004 proposto da:<br />
<b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI<br />
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL POLO MUSEALE ROMANO</b><br />
rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MONDADORI ELECTA S.P.A.</b><br />
rappresentata e difesa dagli Avv.ti ANDREA MANZI e LUIGI MANZI<br />
con domicilio eletto in Roma VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5<br />
presso ANDREA MANZI<br />
e nei confronti di<br />
<b>GEBART S.R.L.</b><br />
rappresentata e difesa dagli Avv.ti BRUNO BISCOTTO, LUCIA SCOGNAMIGLIO e MAURIZIO NUCCI<br />
con domicilio eletto in Roma VIA PISANELLI, 40<br />
presso LUCIA SCOGNAMIGLIO</p>
<p>Visto l&#8217;appello n. 4411/2004 proposto da:<br />
<b>GEBART S.R.L.</b><br />
rappresentata e difesa dagli Avv.ti BRUNO BISCOTTO, LUCIA SCOGNAMIGLIO e MAURIZIO NUCCI<br />
con domicilio eletto in Roma VIA G. PISANELLI 40<br />
presso BISCOTTO E ASSOCIATI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MONDADORI ELECTA S.P.A.</b><br />
rappresentata e difesa dagli Avv.ti ANDREA MANZI e LUIGI MANZI<br />
con domicilio eletto in Roma VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5<br />
presso ANDREA MANZI<br />
e nei confronti di<br />
<b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALISOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL POLO MUSEALE ROMANO </b><br />
non costituiti;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell’ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione II 1821/2004, resa tra le parti, concernente TRATTATIVA PRIVATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO BIGLIETTERIA MUSEO CASTEL S.ANGELO e AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BIGLIETTERIA MUSEO NAZIONALE DI CASTEL SANT&#8217;ANGELO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l’ordinanza di accoglimento, della domanda cautelare proposta in primo grado.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio nel ricorso n. 3980/2004 di:<br />
GEBART S.R.L.<br />
MONDADORI ELECTA S.P.A.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio nel ricorso n. 4411/2004 di:<br />
MONDADORI ELECTA S.P.A.</p>
<p>Udito (per il ricorso n. 3980/2004) il relatore Cons. Roberto Garofoli e uditi, altresì, per le parti l’Avv.to dello Stato DI PALMA e gli Avv.ti MANZI ANDREA e NUCCI.</p>
<p>Udito (per il ricorso n. 4411/2004) il relatore Cons. Roberto Garofoli e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti MANZI ANDREA e NUCCI.</p>
<p>Ritenuto che va disposta la riunione degli appelli nn. 3980/04 e 4411/04, attesa l’identità dell’ordinanza gravata;</p>
<p>&#8211; che gli appelli vanno respinti;<br />
&#8211; che invero difetta il requisito del periculum, in considerazione della fissazione al 9 giugno dell’udienza di trattazione del merito</p>
<p><b></p>
<p align=center>P.Q.M.</p>
<p></b></p>
<p>Riunisce gli appelli nn. 3980/2004 e 4411/2004 e li respinge.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 04 Giugno 2004</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2004 n.623</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-4-6-2004-n-623/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-4-6-2004-n-623/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2004 n.623</a></p>
<p>Pres. Mariuzzo, Est. Pedron. Ric. Dominici Armando (avv. D. Lombardi) contro Comune di Tremosine (avv. I. Gorlani) 1. Espropriazione per pubblica utilità – Oggetto – Immobile di proprietà dell’ente espropriante – Possibilità &#8211; Motivi 2. Espropriazione per pubblica utilità – Lesione di diritti personali di godimento – Fattispecie 1. Il</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-4-6-2004-n-623/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2004 n.623</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Pres. Mariuzzo, Est. Pedron.<br />
Ric. Dominici Armando (avv. D. Lombardi) contro Comune di Tremosine (avv. I. Gorlani)</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per pubblica utilità – Oggetto – Immobile di proprietà dell’ente espropriante – Possibilità &#8211; Motivi</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;">2. Espropriazione per pubblica utilità – Lesione di diritti personali di godimento – Fattispecie</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. Il procedimento espropriativo può essere realizzato anche su beni di proprietà dell’ente espropriante perché l’altruità (ad esso presupposta) non deve riferirsi al bene materiale ma al diritto su cui l’espropriante intende incidere.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il potere espropriativo, sebbene normalmente travolga diritti reali, provocando solo in via consequenziale la caduta di diritti personali di godimento, può essere limitato a quest’ultimi. In particolare, se il diritto reale non è di ostacolo alla realizzazione dell’opera i provvedimenti espropriativi possono riguardare direttamente gli altri diritti, nei limiti in cui interferiscono con le esigenze dell’opera. Pertanto, non rileva il titolo del diritto o la sua qualificazione formale, ma la circostanza che il diritto consenta di utilizzare il bene immobile in modo incompatibile con la realizzazione di un’opera di pubblica utilità.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; *** &#8212;</p>
<p style="text-align: justify;">Con commento dell&#8217;Avv. Nadia Maccabiani, <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-diritti-personali-di-godimento-oggetto-di-espropriazione/">&#8220;I diritti personali di godimento oggetto di espropriazione&#8221;</a>.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
Sezione staccata di Brescia</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">sul ricorso n. 710/1990, proposto da</p>
<p><b>DOMINICI ARMANDO</b>,<br />
rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico Lombardi con domicilio presso il suo studio in Brescia piazza Vittoria 11;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>COMUNE DI TREMOSINE</b>,<br />
in persona del Sindaco, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Innocenzo Gorlani, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia via Romanino 16;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 3 maggio 1990, con la quale il Sindaco è stato incaricato di procedere all’espropriazione del diritto del ricorrente quale locatario e all’occupazione d’urgenza dell’appartamento;<br />
&#8211; del decreto di occupazione d’urgenza n. 1/90 prot. n. 2607 del 5 giugno 1990 emesso dal Sindaco;<br />
&#8211; dell’avviso del 5 giugno 1990 con cui il Sindaco ha comunicato che il 28 giugno 1990 sarebbe stata effettuata la redazione dello stato di consistenza dell’immobile di proprietà comunale detenuto in locazione dal ricorrente e sarebbe stato compilato il verbale di immissione nel possesso;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato quale relatore alla pubblica udienza del 16 gennaio 2004 il dott. Mauro Pedron;<br />
Uditi i difensori delle parti;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>FATTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il ricorrente è locatario di un appartamento inserito in un complesso immobiliare nella frazione Campione del Garda. Con atto notarile del 24 novembre 1989 la proprietà del complesso è stata acquisita dal Comune di Tremosine. La Regione con DGR 4/18298 del 3 marzo 1987 ha approvato su richiesta del Comune un programma integrato di recupero ai sensi della LR 4 luglio 1986 n. 22 per la sistemazione interna delle cinque palazzine che formano il complesso. In seguito con DGR 4/35393 del 26 luglio 1988 è stato approvato anche il piano particolareggiato relativo alla frazione Campione del Garda, che ha reso esecutivo il programma integrato di recupero.<br />
Considerata l’indisponibilità del ricorrente a lasciare temporaneamente l’alloggio per consentire l’effettuazione dei lavori, la Giunta comunale con deliberazione n. 79 del 3 maggio 1990 ha incaricato il Sindaco di procedere all’espropriazione del diritto di locazione del ricorrente e all’occupazione d’urgenza dell’appartamento. Conseguentemente il Sindaco ha adottato il decreto di occupazione d’urgenza n. 1/90 prot. n. 2607 del 5 giugno 1990 e in pari data ha avvertito il ricorrente che il 28 giugno 1990 sarebbe stata effettuata la redazione dello stato di consistenza dell’immobile e sarebbe stato compilato il verbale di immissione nel possesso. Il decreto n. 1/90 evidenzia in premessa che il Comune aveva offerto al ricorrente un alloggio provvisorio per il tempo necessario all’effettuazione dei lavori.<br />
Il ricorrente ha impugnato questi provvedimenti con ricorso notificato l’11 giugno 1990 e depositato il 12 giugno 1990. L’impugnazione contiene le seguenti censure:<br />
a) violazione dell’art. 106 del DPR 24 luglio 1977 n. 616, in quanto da un lato la competenza in materia di espropriazioni sarebbe della Regione e non del Comune e dall’altro il potere di disporre l’occupazione d’urgenza sarebbe del consiglio comunale e non della giunta;<br />
b) violazione dell’art. 1 comma 3 della legge 3 gennaio 1978 n. 1, in quanto gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità collegata all’approvazione del programma integrato di recupero decadono se i lavori non hanno avuto inizio nel triennio successivo alla suddetta approvazione. Inoltre sarebbe stato violato l’art. 3 della legge 1/1978, perché l’avviso di redazione dello stato di consistenza non è stato notificato al Comune in qualità di proprietario dell’appartamento;<br />
c) violazione degli art. 1 e 71 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, i quali presuppongono l’altruità del bene espropriato o temporaneamente occupato. L’art. 71 della legge 2359/1865 sarebbe stato violato inoltre per il fatto che il decreto di occupazione non è stato preceduto dalla redazione dello stato di consistenza;<br />
d) carenza di motivazione, in quanto i lavori nella palazzina dove si trova l’appartamento del ricorrente sarebbero iniziati verosimilmente solo alcuni mesi dopo l’adozione degli atti impugnati e dunque il ricorrente avrebbe potuto rimanere nella sua abitazione fino al reperimento di un idoneo alloggio provvisorio. In ogni caso l’appartamento messo a disposizione dal Comune in via Vaticano 4 non è di proprietà comunale e quindi non offrirebbe sufficienti garanzie al ricorrente;<br />
e) illogica utilizzazione della procedura pubblicistica dell’esproprio anziché di quella civilistica dello sfratto.<br />
Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e proponendo in via preliminare l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto i lavori sono stati eseguiti secondo il programma e al ricorrente dal 1992 è stato di nuovo dato in locazione il suo vecchio appartamento, ristrutturato e ridimensionato. All’udienza del 16 gennaio 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>DIRITTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">La vicenda in esame si colloca nell’ambito dell’esecuzione di un programma integrato di recupero ai sensi della LR 4 luglio 1986 n. 22 di cinque palazzine situate in frazione Campione del Garda. Il programma è stato approvato dalla Regione con DGR 4/18298 del 3 marzo 1987 su richiesta del Comune di Tremosine. La Regione con DGR 4/35393 del 26 luglio 1988 ha poi approvato il piano particolareggiato relativo alla frazione Campione del Garda, rendendo esecutivo il programma di recupero.<br />
Per consentire l’effettuazione dei lavori il Comune ha chiesto a tutti i locatari, compreso il ricorrente, di liberare temporaneamente i loro appartamenti. Di fronte all’indisponibilità del ricorrente il Comune ha deciso di procedere in forma esecutoria. Non essendo stati concessi provvedimenti cautelari la vicenda si è poi conclusa secondo il disegno del Comune (sottrazione temporanea della disponibilità dell’alloggio, esecuzione dei lavori, instaurazione di un rapporto di locazione relativamente all’alloggio ristrutturato e ridimensionato). Tuttavia non ricorrono i presupposti per la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, in quanto per il ricorrente una pronuncia sulla legittimità della procedura seguita dal Comune nel recupero della disponibilità dell’appartamento rimane utile secondo i rigorosi criteri fissati dalla giurisprudenza per le sentenze di rito (CS IV Sez. 30.12.2003 n. 9175). Il ricorrente ha infatti contestato principalmente le scelte del Comune relative all’occupazione temporanea e non l’intervento del Comune nel suo complesso. Rispetto a una lesione prospettata in questi termini il comportamento del ricorrente una volta riottenuta la disponibilità dell’appartamento alla fine dei lavori non può essere interpretato come acquiescenza.</p>
<p>1. Il primo motivo di ricorso è rivolto contro la deliberazione n. 79 del 3 maggio 1990, con cui la Giunta comunale ha incaricato il Sindaco di procedere all’espropriazione del diritto del locatario e all’occupazione d’urgenza dell’appartamento. Secondo il ricorrente vi sarebbe violazione dell’art. 106 del DPR 24 luglio 1977 n. 616, in quanto la competenza in materia di espropriazioni sarebbe della Regione e non del Comune.<br />
La tesi non è però condivisibile. Per quanto riguarda l’occupazione la competenza dei comuni è riconosciuta espressamente dal comma 3 dell’art. 106 del DPR 616/1977 con riferimento alle opere di interesse comunale.<br />
Relativamente all’espropriazione occorre invece considerare che nel caso in esame al Comune serviva la disponibilità dell’appartamento per alcuni mesi, in modo da concludere i lavori nel tempo previsto. Il ricorrente, come gli altri locatari, ha ottenuto il riconoscimento del diritto di prelazione per la locazione degli appartamenti ristrutturati. L’espropriazione del diritto del locatario ha quindi il contenuto e la finalità di un’occupazione temporanea, e a questa può essere assimilata sotto il profilo della competenza. D’altra parte la Regione ha approvato sia il programma integrato di recupero sia il piano particolareggiato della frazione e in questo modo ha potuto valutare sia il contenuto dei lavori di recupero sia le implicazioni sui diritti dei terzi. Non vi sono quindi motivi per ritenere necessario l’intervento formale della Regione al solo scopo di adottare atti meramente esecutivi di un programma di attività definito a livello regionale e ormai passato nella gestione del Comune.<br />
La deliberazione giuntale n. 79 del 3 maggio 1990 e il conseguente decreto di occupazione d’urgenza n. 1/90 prot. n. 2607 adottato dal Sindaco il 5 giugno 1990, con la comunicazione di pari data riguardante la redazione dello stato di consistenza dell’immobile e il verbale di immissione nel possesso, sono stati inoltre impugnati per violazione dell’art. 106 del DPR 616/1977, in quanto il potere di disporre l’occupazione d’urgenza sarebbe del consiglio comunale e non della giunta.<br />
Anche questa censura non appare condivisibile. Il ricorrente fa riferimento alla ripartizione delle competenze tra organi comunali anteriore alla legge 8 giugno 1990 n. 142. Tuttavia la Giunta comunale di Tremosine è intervenuta esercitando i poteri del Consiglio, secondo la normativa in vigore all’epoca.<br />
Con la ridefinizione delle competenze operata dalla legge 142/1990 il consiglio comunale ha perso tutte le attribuzioni meramente gestionali, dapprima acquisite dalla giunta e progressivamente trasferite ai dirigenti e ai responsabili degli uffici. I provvedimenti adottati in precedenza dalla giunta con i poteri del consiglio si sono consolidati nel nuovo regime senza la necessità di una ratifica consiliare o di un provvedimento confermativo della giunta, in quanto l’originaria precarietà era legata soltanto all’elemento formale della competenza e non alla completezza dell’approfondimento istruttorio. In ogni caso il Consiglio comunale di Tremosine ha ratificato la deliberazione giuntale n. 79/1990 con deliberazione n. 37 del 3 agosto 1990.</p>
<p>2. Il secondo motivo di ricorso è incentrato sulla violazione dell’art. 1 comma 3 della legge 3 gennaio 1978 n. 1, il quale prevede la cessazione degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dopo tre anni dall’approvazione del programma integrato di recupero qualora i lavori non abbiano nel frattempo avuto inizio. Nel caso in esame tuttavia, se è vero che il programma è stato approvato dalla Regione con DGR 4/18298 del 3 marzo 1987, il termine deve essere calcolato dall’esecutività della successiva DGR 4/35393 del 26 luglio 1988, con la quale la Regione ha approvato il piano particolareggiato relativo alla frazione Campione del Garda. Quest’ultimo piano ha infatti reso esecutivo il programma integrato di recupero e conseguentemente ha meglio definito il vincolo espropriativo rinnovandone il contenuto. Occorre anche considerare che il Comune ha acquisito la proprietà del complesso soltanto con atto notarile del 24 novembre 1989, e dunque l’inizio dei lavori è stato condizionato da una causa diversa dall’inerzia degli uffici comunali. Vi sono quindi motivi sufficienti per ritenere ancora esistente il vincolo espropriativo al momento dell’adozione degli atti impugnati.<br />
Secondo il ricorrente sarebbe stato inoltre violato l’art. 3 della legge 1/1978, in quanto l’avviso di redazione dello stato di consistenza non è stato notificato al Comune in qualità di proprietario dell’appartamento. Si deve tuttavia convenire con la difesa del Comune circa l’inutilità di tale adempimento, essendo il Comune nello stesso tempo mittente e destinatario dell’avviso.</p>
<p>3. Un ulteriore motivo di ricorso riguarda la violazione degli art. 1 e 71 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, i quali presupponendo l’altruità del bene espropriato o temporaneamente occupato non consentirebbero al Comune di esercitare poteri espropriativi nei confronti dei locatari di edifici comunali.<br />
In contrario occorre però evidenziare che l’altruità non è riferita al bene materiale ma al diritto su cui il Comune intende incidere. Nel caso in esame il Comune aveva la necessità di togliere per un certo tempo la detenzione dell’appartamento al ricorrente. Viene quindi in rilievo il diritto del locatario, il quale pur non essendo un diritto reale è comunque uno dei “diritti relativi ad immobili” su cui in base all’art. 1 della legge 2359/1865 possono essere esercitati poteri espropriativi. La formula normativa intende fare riferimento a tutti i diritti che consentono di esercitare sull’immobile delle facoltà in contrasto con la realizzazione di opere di pubblica utilità. Normalmente i dritti di godimento cadono assieme al diritto reale che ne costituisce il presupposto, ma se il diritto reale non è un ostacolo alla realizzazione dell’opera i provvedimenti espropriativi possono riguardare direttamente gli altri diritti, nei limiti in cui interferiscono con le esigenze dell’opera. Non è rilevante il titolo del diritto o la sua qualificazione formale ma la circostanza che il diritto consenta di utilizzare il bene immobile in modo incompatibile con la realizzazione di un’opera di pubblica utilità. Nei confronti di un diritto con questo contenuto può essere esercitato il potere di espropriazione, che deve essere bilanciato secondo il parametro della proporzionalità tra sacrificio del privato e interesse pubblico. Gli atti del Comune sono quindi giustificabili anche sotto questo profilo.<br />
Il ricorrente sostiene poi che il decreto di occupazione doveva essere preceduto dalla redazione dello stato di consistenza secondo quanto previsto dall’art. 71 della legge 2359/1865. Risulta però condivisibile la tesi del Comune, in base alla quale un programma integrato di recupero è assimilabile all’approvazione del progetto di un’opera pubblica, di cui in effetti presenta sia le finalità (in questo caso il recupero del patrimonio edilizio comunale) sia i vincoli di evidenza pubblica per quanto riguarda l’aggiudicazione dell’appalto. Può dunque essere applicato l’art. 3 comma 2 della legge 1/1978, il quale prevede che lo stato di consistenza sia compilato dopo il decreto di occupazione temporanea e in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso, come precisamente ha indicato il Comune attraverso il decreto di occupazione d’urgenza n. 1/90 del 5 giugno 1990.</p>
<p>4. Il ricorrente sostiene che i provvedimenti impugnati sono intempestivi, in quanto i lavori nel proprio appartamento sarebbero iniziati verosimilmente solo alcuni mesi dopo. Rinviando il trasferimento vi sarebbe stato inoltre tutto il tempo per reperire un adeguato alloggio provvisorio.<br />
Si tratta di rilievi che non possono essere condivisi. In realtà una volta iniziati i lavori tutta l’area era destinata a diventare un cantiere e per ragioni di sicurezza personale e di speditezza degli interventi non era possibile rinviare il trasferimento di alcuni locatari. Per quanto riguarda la sistemazione provvisoria, il Comune non aveva l’obbligo di rinviare i lavori sino al reperimento di un alloggio considerato idoneo dal ricorrente, né si era impegnato in questo senso. Al contrario il Comune doveva completare il programma dei lavori nei tempi stabiliti, e quindi aveva la necessità di ottenere rapidamente la disponibilità degli alloggi. Al ricorrente il Comune ha comunque messo provvisoriamente a disposizione un appartamento in via Vaticano<br />
4. La circostanza che non si tratti di un immobile di proprietà comunale è del tutto irrilevante, in quanto la garanzia dell’utilizzabilità può essere data anche dagli accordi stipulati tra il Comune e il proprietario. Nel complesso quindi la soluzione adottata dal Comune appare ragionevole.</p>
<p>5. Con un ultimo motivo di ricorso viene censurata come illogica l’utilizzazione della procedura pubblicistica dell’esproprio anziché di quella civilistica dello sfratto. Neppure questo rilievo può essere condiviso. Poiché i programmi integrati di recupero sono assistiti dalla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza (art. 4 comma 4 della LR 22/1986) l’effettuazione delle opere previste negli stessi è idonea ad attivare la procedura espropriativa. Al punto 3 è già stato evidenziato che la procedura espropriativa può essere utilizzata anche nei confronti del diritto del locatario indipendentemente dalla proprietà dell’immobile. Disponendo legittimamente di questi strumenti pubblicistici il Comune non era tenuto a limitarsi alle sole facoltà derivanti dalla posizione di locatore, né doveva motivare circa la scelta della via più breve (quella espropriativa) rispetto alla più lunga procedura di rilascio privatistica.<br />
Il ricorso deve quindi essere respinto. Considerata l’articolazione della vicenda sussistono motivi per l’integrale compensazione delle spese tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Le spese sono integralmente compensate tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso, in Brescia, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2004, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Francesco Mariuzzo &#8211; Presidente<br />
Gianluca Morri &#8211; Giudice<br />
Mauro Pedron &#8211; Giudice relatore est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-4-6-2004-n-623/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2004 n.623</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2595</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2595/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2595/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2595</a></p>
<p>Contratti – cartolarizzazione immobili &#8211; qualificazione dell’immobile come di pregio &#8211; rilevanza della collocazione in centro storico e di stato di degrado – accertamento di tali presupposti &#8211; Procedimento cautelare &#8211; accoglimenti a termine e con condizioni – accertamento su condizioni di degrado. Vedi anche: T.A.R. EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2595/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2595</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2595/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2595</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti – cartolarizzazione immobili &#8211;  qualificazione dell’immobile come di pregio  &#8211; rilevanza della collocazione in centro storico  e di stato di degrado – accertamento  di tali presupposti &#8211;  Procedimento cautelare &#8211; accoglimenti a termine e con condizioni – accertamento  su condizioni di degrado.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA – <a href="/ga/id/2004/6/4204/g">Ordinanza sospensiva del 19 febbraio 2004 n. 263</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2595/04<br />
Registro Generale:4054/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giorgio Giovannini<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Roberto Chieppa Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 04 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>I.N.A.I.L. IN PROPRIOINAIL Q.LE PROC. SOC. CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI </b><br />
rappresentati e difesi da:<br />
Avv. GRAZIA TOTA e Avv. VINCENZO PONEcon domicilio eletto in Roma VIA IV NOVEMBRE, 144presso VINCENZO PONE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZEMINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIAGENZIA DEL TERRITORIO </b><br />
non costituitisi;<b>PRAMPOLINI SERGIO, BALDINI ALESSANDRO, BALLETTI MARIA GRAZIA,BENFENATI CRISTINA, BENTIVOGLI MARCO, BOMBARDI FEDERICO,BONCRISTIANO AMELIA, BRANDI ALFREDO, BUCCELLI PAOLO,CACICI ROSA, CAVALIERI FRANCO, CAVARRA CORRADO,CELDEROVA&#8217; JANA, CERIANI GIANMARIA, CIMPEAN OLIVIA, CRISTAURO ALESSANDRO,D&#8217;ADDONE TERESA, DARDANO ANDREA, DE LILLO ISABELLA, DI LUCA MASSIMO,DI STEFANO SILVANA, ERCOLE MARCO, FRANCESCHETTI ALBINO,FRATE VINCENZO, GERMANA&#8217; PIERO, GHELFI FRANCO, GUARNIERO MARCELLO,STIFANOS CHEZZEHEI, SOLDATI MARIA, SCHNEIDER HELGA, SCANFERLATO MARIA,RUGGERI MIRKA, ROPPA MAURA, ROBLES MARIA, PUTTINI ROSANNA,VILLORESI SIMONETTA, VENTURI CARLA, VAI CRISTINA, TABARRONI ANDREA,PRENCIPE STEFANIA CARMELA, LA TORRE LILIANA, LEONE GIULIANO,MARCHIONI MAURIZIO, MARTELLI MIRELLA, MIGLIORI MARINA,MINAFO&#8217; ANTONINA RITA, MORUZZI FRANCA, MURGOLO LORENZO,NACCA ANTONIO, NAPOLITANO VALERIA, NARDINI ALBERTINA,ORPELLI ANDREA, PAESANI VITTORIO EMENAUELE, PANDOLFO ARSENIO,</b>rappresentati e difesi dall’Avv.toBENEDETTO GRAZIOSI<br />
con domicilio eletto in Roma<br />
L.TEVERE FLAMINIO 46 PAL. IV B<br />
presso GIAMMARCO GREZ<br />
e<br />
<b>ALIPRANDI DOMENICO, BOLOGNESI GIANCARLO, FALVO UMBERTO,GIACOMONI GRAZIANO, GRASSO PATRIZIA RITA, LAMI LIDIA,MORDONINI ANNA MARIA</b>non costituitisi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR EMILIA ROMAGNA &#8211; BOLOGNA :Sezione II n. 263/2004 , resa tra le parti, concernente DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DI IMMOBILI E RELATIVA QUALIFICA DI PREGIO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>BALDINI ALESSANDRO, BALLETTI MARIA GRAZIA, BENFENATI CRISTINA, BENTIVOGLI MARCO, BOMBARDI FEDERICO, BONCRISTIANO AMELIA, BRANDI ALFREDO, BUCCELLI PAOLO, CACICI ROSA, CAVALIERI FRANCO, CAVARRA CORRADO, CELDEROVA&#8217; JANA, CERIANI GIANMARIA, CIMPEAN OLIVIA, CRISTAURO ALESSANDRO, D&#8217;ADDONE TERESA, DARDANO ANDREA , DE LILLO ISABELLA, DI LUCA MASSIMO, DI STEFANO SILVANA, ERCOLE MARCO, FRANCESCHETTI ALBINO, FRATE VINCENZO, GERMANA&#8217; PIERO, GHELFI FRANCO, GUARNIERO MARCELLO, LA TORRE LILIANA LEONE GIULIANO MARCHIONI MAURIZIO MARTELLI MIRELLA MIGLIORI MARINA MINAFO&#8217; ANTONINA RITA MORUZZI FRANCA MURGOLO LORENZO NACCA ANTONIO NAPOLITANO VALERIA NARDINI ALBERTINA ORPELLI ANDREA PAESANI VITTORIO EMENAUELE PANDOLFO ARSENIO PRAMPOLINI SERGIO PRENCIPE STEFANIA CARMELA PUTTINI ROSANNA ROBLES MARIA ROPPA MAURA RUGGERI MIRKA SCANFERLATO MARIA SCHNEIDER HELGA SOLDATI MARIA STIFANOS CHEZZEHEI TABARRONI ANDREA VAI CRISTINA VENTURI CARLA e VILLORESI SIMONETTA<br />
Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa e uditi , altresì, per le parti gli avv.ti Tota e Graziosi;</p>
<p>Rilevato che in sede cautelare questa Sezione si è già espressa in ordine alla dismissione degli immobili pubblici da qualificare come “di pregio” ritenendo che ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 269/2003, conv. in d. n. 326/03, non è sufficiente ai fini della qualificazione come immobile “di pregio”la mera collocazione in centro storico, ma deve essere accertata l’assenza dello stato di degrado e la necessità di interventi di restauro, di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (v. , fra tutte, Cons. Stato, VI, ord. n. 4421/2003; n.1966/2004; mentre con ord. n. 2513/2004 la domanda cautelare è stata respinta per l’assenza di prove circa lo stato di degrado del singolo immobile)</p>
<p>Considerato che nel caso di specie i ricorrenti in primo grado hanno dedotto specifiche circostanze circa il presunto stato di degrado degli immobili in questione;</p>
<p>Ritenuto, pertanto, di dover limitare l’accoglimento della domanda cautelare fino ad una effettiva verifica da parte dell’amministrazione circa la sussistenza, o meno, dei citati presupposti richiesti dal menzionato art. 26 al fine di escludere la qualificazione “di pregio” dell’immobile;</p>
<p>Considerato, quindi, che entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza l’INAIL e la SCIP S.r.l., ciascuna per quanto di competenza, dovranno procedere alla verifica indicata al punto precedente attraverso l’organo utilizzato per la stima del valore degli immobili, per poi riprendere la procedura di dismissione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie in parte l&#8217;appello (Ricorso numero: 4054/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, limita l’accoglimento dell’istanza cautelare proposta in primo grado nei sensi di cui in parte motiva.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 04 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2595/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2595</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2579</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2579/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2579/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2579</a></p>
<p>Elezioni – ammissione di lista ad elezioni – raccolta di firme – necessita’ – esonero per partiti e gruppi politici – stabilita’ del gruppo politico – necessita’ – esclusione – fattispecie di lista verde con partecipazione di parlamentari &#8211; istanza cautelare di soggetto che si oppone alla partecipazione della lista</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2579/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2579/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2579</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – ammissione di lista ad elezioni – raccolta di firme – necessita’ – esonero per partiti e gruppi politici – stabilita’ del gruppo politico – necessita’ – esclusione – fattispecie di lista verde con partecipazione di parlamentari  &#8211; istanza cautelare di soggetto che si oppone alla partecipazione della lista alla competizione elettorale – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/6/4206/g">Ordinanza sospensiva del 26 maggio 2004 n. 2881</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2579/04<br />
Registro Generale:5240/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giorgio Giovannini<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Roberto Garofoli Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 04 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>PECORARO SCANIO ALFONSO IN PR. E Q.PRES.NAZ.FEDERAZ. VERDI</b>rappresentato e difeso da:<br />
Avv. GIUSEPPE ABBAMONTE e Avv. LUCA DI RAIMONDOcon domicilio eletto in Roma VIA DELLA CONSULTA 50presso LUCA DI RAIMONDO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE C/O CORTE APPELLO NAPOLIMINISTERO DELL&#8217;INTERNO e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b><br />
rappresentati e difesi da: AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<b>LISTA ABOLIZ. SCORPORO E RIBALT &#8211; FED. NAZ. VERDI VERDI-VERDI FED. </b><br />
rappresentata e difesa dall’Avv. LAURA SCALABRINI,con domicilio eletto in Roma, Via Cattaro n. 28presso lo studio dell’Avv. GIUSEPPE COSENTINO</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione I n. 2881/2004, resa tra le parti, concernente AMMISSIONE NUOVA FORMAZIONE POLITICA ALLE ELEZIONI EUROPEE DE 12/13 GIUGNO 2004;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO ELETTORALE<br /> CIRCOSCRIZIONALE C/O CORTE APPELLO NAPOLI<br />
Udito il relatore Cons. Roberto Garofoli e uditi, altresì, per le parti gli avv. ti Di Raimondo, Abbamonte, Cosentino e l’avv.to dello Stato Fedeli;</p>
<p>Ritenuto che, come condivisibilmente osservato dal primo Giudice, l’art. 12, co. 4, l. n. 18/1979, nel riferire la previsione di esonero dall’obbligo di raccolta delle firme dei sottoscrittori alternativamente ai “partiti” e ai “gruppi politici”, ha riguardo ad un concetto ampio di soggetto politico;</p>
<p>-rilevato, in particolare, che tale approccio interpretativo è confermato dalla previsione, contenuta nel citato art. 12, co. 4, di una duplice ipotesi di esonero dell’obbligo suddetto;</p>
<p>-osservato, infatti, che accanto all’ipotesi dei “partiti o gruppi politici” che si siano costituiti in “gruppi parlamentari” è contemplata quella dei “gruppi politici” che nell’ultima elezione abbiano presentato un seggio;</p>
<p>-rilevato, quindi, che il legislatore espressamente rinuncia, distinguendo le due citate fattispecie, a considerare ineludibile il requisito costituito dalla stabilità strutturale del gruppo politico, quanto meno intesa in termini di vitalità ed operativi</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 5240/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 04 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2579/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2004 n.1378</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-6-2004-n-1378/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-6-2004-n-1378/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-6-2004-n-1378/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2004 n.1378</a></p>
<p>Aldo FINATI – Presidente, Nicola DURANTE – Estensore RONCAGLIO e altro (avv. L. Falcone) c. FERROVIE DELLA CALABRIA s.r.l. (avv. C. Larussa). Processo – Processo amministrativo – Ferrovie della Calabria – Trasformazione – Personale – Controversie in materia di lavoro – Cognizione – E’ del giudice ordinario A seguito della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-6-2004-n-1378/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2004 n.1378</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-6-2004-n-1378/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2004 n.1378</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo FINATI – Presidente, Nicola DURANTE – Estensore <br /> RONCAGLIO e altro (avv. L. Falcone) c. FERROVIE DELLA CALABRIA s.r.l. (avv. C. Larussa).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo amministrativo – Ferrovie della Calabria – Trasformazione – Personale – Controversie in materia di lavoro – Cognizione – E’ del giudice ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p>A seguito della trasformazione della personalità giuridica, le Ferrovie della Calabria hanno cessato di appartenere al novero delle amministrazioni pubbliche, diventando un ente di diritto privato, sia pure in mano pubblica, esercente l’attività di concessionario del servizio pubblico di trasporto in ambito regionale, con la conseguenza che le controversie in materia di lavoro instaurate dopo tale trasformazione non sono più di pertinenza del giudice amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Le controversie in materia di lavoro dei dipendenti delle Ferrovie della Calabria vanno sottoposte al g.o.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN   NOME   DEL   POPOLO   ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL   TRIBUNALE   AMMINISTRATIVO   REGIONALE PER  LA  CALABRIA<br /> SEDE  DI  CATANZARO<br />
Sezione  Prima</b></p>
<p>composto dai magistrati: dr. Aldo Finati, presidente; dr. Salvatore Mezzacapo, componente; dr. Nicola Durante, estensore; ha pronunziato</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 591/02 r.g., proposto da<br />
<b>Roncaglio Concetta, Fionda Lorena, Fionda Alessandro e Fionda Alain, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Lucia Falcone,</b> domiciliati d’ufficio in Catanzaro nella Segreteria del Tribunale;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ferrovie della Calabria s.r.l.,</b> rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Larussa, nel cui studio in Catanzaro, alla via A. Turco n. 18, elettivamente domicilia;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della nota 7.2.2002 n. 2439, con cui sono state respinte le pretese di natura economica avanzate nell’interesse del dipendente defunto Fionda Corrado, dante causa delle ricorrenti.</p>
<p>Visti il ricorso, gli atti e documenti di causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 21.5.2004, il dr. Nicola Durante;<br />
Uditi i difensori delle parti, come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in</p>
<p align=center><b>FATTO  E  DIRITTO</b></p>
<p>Nel presente giudizio, i ricorrenti lamentano l’illegittimità del rigetto delle pretese economiche avanzate nell’interesse del defunto Fionda Corrado (già dipendente della gestione governativa delle Ferrovie della Calabria), loro dante causa, per prestazioni lavorative rese dal 1988 e sino al collocamento a riposo.<br />
Si oppone la società intimata.<br />
Assorbente, ai fini della decisione, è valutare l’eccezione di difetto di giurisdizione.<br />
Il giudizio è stato innestato dinanzi al G.A. poiché, all’epoca dell’esecuzione del rapporto di lavoro da cui nascono le rivendicazioni economiche, le Ferrovie della Calabria erano una gestione governativa commissariale, riconducibile all’organizzazione territoriale del Ministero dei trasporti e della navigazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2.4.1998 n. 402).<br />
Tuttavia l’ente, a decorrere dal 2001 subiva una profonda trasformazione della personalità giuridica, divenendo a tutti gli effetti una società privata.<br />
Detta trasformazione ha fatto sì che questo abbia cessato di appartenere al novero delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall’art. 1 T.U. 165/2001 e sia divenuto un ente di diritto privato, sia pure in mano pubblica, esercente l’attività di concessionario del servizio pubblico di trasporto in ambito regionale.<br />
Ne consegue che le controversie in materie di lavoro instaurate dopo tale trasformazione non sono più di pertinenza del giudice amministrativo, mancando, in capo al datore di lavoro, la necessaria natura pubblicistica e non disponendo più questi di poteri autoritativi, almeno in tale campo, essendo stati privatizzati i rapporti di lavoro facenti capo al nuovo ente (per un’ipotesi analoga, relativa a Poste italiane s.p.a., cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 21.10.2003 n. 1246).<br />
E poiché il ricorso è stato presentato dopo tale momento, lo stesso va dichiarato inammissibile.<br />
Le spese del giudizio possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione venga eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 21 maggio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-6-2004-n-1378/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2004 n.1378</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2633</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2633/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2633/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2633/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2633</a></p>
<p>Pubblica istruzione &#8211; esami e carriere scolastiche &#8211; diniego approvazione commissioni esami di stato con candidati esterni – difetto di motivazione &#8211; procedimento cautelare &#8211; accoglimenti con salvezza di altri provvedimenti – accoglimento dell’istanza cautelare ai fini del riesame. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – Ordinanza sospensiva del 20</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2633/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2633</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2633/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2633</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica istruzione &#8211; esami e carriere scolastiche &#8211; diniego approvazione commissioni esami di stato con candidati esterni – difetto di motivazione &#8211; procedimento cautelare &#8211; accoglimenti con salvezza di altri provvedimenti – accoglimento dell’istanza cautelare ai fini del riesame.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/6/4219/g">Ordinanza sospensiva del 20 maggio 2003 n. 2763</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2633/04<br />
Registro Generale:5234/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giorgio Giovannini<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Romeo Est.<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Francesco Caringella<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 04 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CENTRO STUDI ANTONIO MANIERI S.R.L.</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv. FILIPPO LUBRANO<br />
con domicilio eletto in Roma VIA FLAMINIA, 79</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III BIS n. 2763/2004, resa tra le parti, concernente DINIEGO APPROVAZIONE COMMISSIONI ESAMI DI STATO CON CANDIDATI ESTERNI;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>CENTRO STUDI ANTONIO MANIERI S.R.L.</p>
<p>Udito il relatore Cons. Giuseppe Romeo e uditi, altresì, per le parti l’Avv. dello Stato NUNZIATA e l’Avv. FILIPPO LUBRANO.</p>
<p>Ritenuto, allo stato, di poter condividere le ragioni che hanno indotto il primo giudice ad accordare la sospensione del provvedimento impugnato “ai fini del riesame”, dal momento che “i candidati esterni” hanno presentato domanda di partecipazione agli esami presso l’Istituto scolastico paritario sin dal 30.11.2003, e che è ormai prossima la data di svolgimento degli esami;</p>
<p>Rilevato ancora che l’atto impugnato appare privo di adeguata motivazione in relazione alla disposta non approvazione delle commissioni costituite per lo svolgimento degli esami di Stato con candidati esterni.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 5234/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 04 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2633/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2633</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2616</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2616/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2616/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2616/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2616</a></p>
<p>Pubblica istruzione &#8211; carriere dei docenti &#8211; esclusione dal corso concorso per dirigenti scolastici per carenza dei 180 giorni di servizio da preside &#8211; sospensiva di sentenza di rigetto – gia’ avvenuta partecipazione a prove &#8211; utilita’ della tutela cautelare – esclusione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2616/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2616</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2616/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2616</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica istruzione &#8211; carriere dei docenti &#8211; esclusione dal corso concorso per dirigenti scolastici per carenza dei 180 giorni di servizio da preside &#8211; sospensiva di sentenza di rigetto – gia’ avvenuta partecipazione a prove  &#8211; utilita’ della tutela cautelare – esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2616/04<br />
Registro Generale:5040/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giorgio Giovannini<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Giuseppe Minicone Est.<br />Cons. Francesco Caringella<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 04 Giugno 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>RICCI FERNANDA, SETTESOLDI DANIELA, PETRINI ALBERTO ANTONIO, BAFFETTI ANTONELLA, GRASSI MAURIZIO, GIURLANI FRANCESCA, GONNELLA CATIA, PAGNI ANNA MARIA, SQUITIERI NUNZIATA</b> rappresentati e difesi dall’Avv. ROBERTO RIGHI con domicilio eletto in Roma VIA G. CARDUCCI, 4 presso ROBERTO RIGHI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA</b> rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 <b>UFFICIO SCOLASTICO REG. LE TOSCANA &#8211; UFFICIO V C.S.A. AREZZO </b>non costituitosi; e nei confronti di <b>CIARDELLI PILADE</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III BIS 3359/2004, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DAL CORSO CONCORSOPER DIRIGENTI SCOLASTICI.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.</p>
<p>Udito il relatore Cons. Giuseppe Minicone e udito, altresì, per la parte ricorrente l’avv.to Righi;</p>
<p>Considerato che la richiesta misura cautelare è volta, nella prospettazione di parte, a consentire agli istanti la partecipazione alle prove conclusive del corso;</p>
<p>Atteso che, come dichiarato dal patrocinio dei ricorrenti, questi ultimi hanno partecipato a dette prove, che, allo stato si sono concluse;</p>
<p>Ritenuto, di conseguenza, che l’utilità interinale richiesta è già stata conseguita</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 5040/2004 ).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 04 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2616/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2616</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2592</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2592/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2592/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2592/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2592</a></p>
<p>Beni culturali e ambientali – diniego nulla osta Soprintendenza su intervento in lottizzazione – assenza di previo contraddittorio ex lege 241/1990 &#8211; illegittimita’ del diniego &#8211; sospensiva di sentenza chiesta dall’amministrazione soccombente &#8211; rilevanza della situazione di fatto &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2592/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2592</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2592/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2592</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Beni culturali e ambientali – diniego nulla osta Soprintendenza su intervento in lottizzazione – assenza di previo contraddittorio ex lege 241/1990  &#8211; illegittimita’ del diniego  &#8211; sospensiva di sentenza chiesta dall’amministrazione soccombente &#8211;  rilevanza della situazione di fatto &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2592/04<br />
Registro Generale:4237/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giorgio Giovannini<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Francesco Caringella Est.<br />ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>ORDINANZA</p>
<p></b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 04 Giugno 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALISOPRINTENDENZA B.A.P. PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO </b><br />
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SIFIM S.R.L.</b>rappresentata e difesa da: Avv. PIETRO CORDAcon domicilio eletto in Roma VIA FILIPPO CARCANO N. 27presso ANTONIO VALLEBELLA<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR SARDEGNA &#8211; CAGLIARI 295/2003 , resa tra le parti, concernente ANNULLAMENTO AUTORIZZAZIONE PAESISTICA PER REALIZZAZIONE FABBRICATO TRIFAMILIARE.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la sentenza di accoglimento del ricorso di primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>SIFIM S.R.L.<br />
Udito il relatore Cons. Francesco Caringella e uditi, altresì, per le parti l’avv.to dello Stato Di Palma e l’avv.to Corda;</p>
<p>Ritenuto che la situazione di fatto esclude la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 33 legge n. 1034/1979;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 4237/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 04 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2592/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2592</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2590</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2590/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2590/</guid>

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<p>Autorizzazione e concessione &#8211; demanio &#8211; diniego concessione per l&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217; molluschicoltura in laguna &#8211; rilevanza degli interessi economici della parte, delle esigenze di occupazione, del ciclo biologico di molluschicultura &#8211; Sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare – accoglimento affinche’ la concessione prosegua agli stessi termini e condizioni fissati in</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione &#8211; demanio &#8211; diniego concessione per l&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217; molluschicoltura in laguna  &#8211; rilevanza degli interessi economici   della parte, delle esigenze di occupazione, del ciclo biologico di molluschicultura  &#8211; Sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare – accoglimento affinche’ la concessione prosegua agli stessi termini e  condizioni fissati in precedente concessione.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2590/04<br />
Registro Generale:3926/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giorgio Giovannini<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Francesco Caringella Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 04 Giugno 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MOCENIGA PESCA S.N.C.</b><br />
rappresentata e difesa da: Avv. MARCO PETTERNELLAcon domicilio eletto in Roma VIA G. MAZZINI N. 55presso CLAUDIO DE AMICIS</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PROVINCIA DI ROVIGO</b>rappresentata e difesa da: Avv. CARLA BERNECOLI e Avv. LICIA PAPARELLAcon domicilio eletto in Roma VIA VAL DI NON, 18presso GIANFRANCO MASSAFRA<b>REGIONE VENETOREGIONE VENETO &#8211; UFFICIO REGIONALE GENIO CIVILE DI ROVIGOAZIENDA ULSS N. 19 DI ADRIAAZ. ULSS N. 19 DI ADRIA-DIPART.PREVENZIONE SERV.VETERINARIO</b>non costituitisi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR VENETO &#8211; VENEZIA: Sezione II 311/2004 , resa tra le parti, concernente DINIEGO CONCESSIONE PER L&#8217;ESERCIZIO DELL&#8217;ATTIVITA&#8217; MOLLUSCHICOLTURA IN LAGUNA.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
PROVINCIA DI ROVIGO<br />
Udito il relatore Cons. Francesco Caringella e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Petternella e Massafra per Paparella e Bernecoli;</p>
<p>Ritenuto che la ricorrenza di un pregiudizio irreparabile agli interessi economici della società ed alla sfera occupazionale dei soci impone, anche alla luce della non opportunità di interrompere il ciclo biologico in atti, la sospensione della sentenza appellata e la conseguente autorizzazione dell’appellante, con sospensione dei provvedimenti ostativi, alla prosecuzione dell’attività di molluschicoltura nell’area interessata dalla concessione regionale ed alle stesse condizioni fissate dalla precedente concessione provinciale;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3926/2004 ) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata nei sensi e per gli effetti sopra specificati.</p>
<p>Fissa l’udienza per la trattazione del merito alla data del 17/12/2004.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 04 Giugno 2004</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2588</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2588/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2588/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2588/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2588</a></p>
<p>Pubblica istruzione &#8211; esami e carriere scolastiche &#8211; risultato dell&#8217;esame di maturita&#8217; con attribuzione del voto finale di 57/100 – contrasto tra commissari &#8211; obbligo di motivazione della sola proposta maggioritaria di voto &#8211; sospensiva di sentenza chiesta dall’amministrazione soccombente &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2588/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2588</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2588/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2588</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica istruzione &#8211; esami e carriere scolastiche &#8211; risultato dell&#8217;esame di maturita&#8217; con attribuzione del voto finale di 57/100 – contrasto tra commissari &#8211; obbligo di motivazione della sola proposta maggioritaria di voto  &#8211; sospensiva di sentenza chiesta dall’amministrazione soccombente &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2588/04<br />
Registro Generale:4159/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giorgio Giovannini<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Romeo Est.<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Francesco Caringella<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 04 Giugno 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA ISTITUTO STATALE DI ISTRUZI. SEC. SUP. “EPIFANIO FERDINANDO”</b> rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PAGLIARA ROBERTA</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR PUGLIA &#8211; LECCE: SEZIONE II 6955/2003, resa tra le parti, concernente RISULTATO DELL&#8217;ESAME DI MATURITA&#8217; CON ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE DI 57/100.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.</p>
<p>Udito il relatore Cons. Giuseppe Romeo e udito, altresì, per la parte ricorrente l’avv.to dello Stato Di Palma;</p>
<p>Considerato che, allo stato, il ricorso si appalesa fondato, dal momento che, diversamente da quanto statuito dal primo giudice, la contestata deliberazione di voto è stata “congruamente motivata” con riferimento al “livello mediocre della prestazione della candidata”, e che l’art. 19 della ordinanza ministeriale n.35 del 2003 non prevede che i commissari dissenzienti rispetto alla proposta approvata debbano essere nominativamente indicati, e che le diverse “posizioni assunte” debbano essere espressamente motivate, essendo sufficiente che risulti motivata la proposta di voto maggioritaria;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 4159/2004) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 04 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2588/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2588</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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