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	<title>4/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4/6/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2600</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2600/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2600/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2600</a></p>
<p>Procedimento cautelare &#8211; revoca e revocazione – dopo ordinanza che accoglie la domanda cautelare su concessione edilizia fino alla conclusione di un procedimento di valutazione impatto ambientale (VIA) &#8211; sopravvenuto provvedimento che esclude la necessita’ della VIA pur dettando prescrizioni – conseguenze – cessazione degli effetti dell’ordinanza che rinviava alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2600/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2600</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2600/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2600</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento cautelare &#8211; revoca e revocazione – dopo ordinanza che accoglie la domanda cautelare su concessione edilizia fino alla conclusione di un procedimento di valutazione impatto ambientale (VIA)  &#8211; sopravvenuto provvedimento che esclude la necessita’ della VIA pur dettando prescrizioni – conseguenze – cessazione  degli effetti dell’ordinanza che rinviava alla VIA – revoca dell’ordinanza – inammissibilita’.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4198/g">Ordinanza n. 3257 del 29 luglio 2003</a></p>
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/6/4199/g">Ordinanza sospensiva del 10 luglio 2003 n. 3429</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p></b></p>
<p>Registro Ordinanza:2600/04<br />
Registro Generale:6745/2003</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giorgio Giovannini<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Roberto Chieppa Est.<br />ha pronunciato la presente<br />
<b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 04 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Vista l’istanza proposta da :<br />
<b>PROM. ED. IN S.R.L.</b>rappresentato e difeso da: Avv. GIUSEPPE LAVITOLA E Avv. LEONARDO LAVITOLAcon domicilio eletto in Roma VIA COSTABELLA N. 23presso LEONARDO LAVITOLA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CONDOMINIO DI VIA ANGELO DI PIETRO N. 2-6</b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. LUCA DI RAIMONDO<br />
con domicilio eletto in Roma VIA DELLA CONSULTA 50COMUNE DI ROMA<br />
rappresentato e difeso da: Avv. ANDREA MAGNANELLI<br />
con domicilio eletto in Roma VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21<br />
presso AVVOCATURA COMUNALE DI ROMA<br />
e nei confronti<br />
<b>REGIONE LAZIO</b> non costituitasi;</p>
<p>per la revoca,<br />dell&#8217;ordinanza del Consiglio di Stato, VI, n. 3257/2003, resa tra le parti, concernente ANNULLAMENTO CONCESSIONE EDILIZIA E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO-VINCOLO AMBIENTALE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI ROMA e PROM. ED. IN S.R.L.<br />
Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Di Raimondo, Magnanelli e Lavitola Leonardo;</p>
<p>Ritenuto che con l’ordinanza n. 3257/2003 questa Sezione aveva accolto la domanda cautelare, disponendo la sospensione della concessione edilizia impugnata “fino alle determinazioni che saranno assunte dall’amministrazione in ordine alla V.I.A.”;</p>
<p>Rilevato che con le note del 5/12/2003 e del 26/04/2004 la Regione Lazio ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.I.A. il progetto in questione, pur ritenendo di dettare alcune prescrizioni;</p>
<p>Ritenuto, quindi, che a seguito delle determinazioni della Regione in ordine alla V.I.A. sono cessati gli effetti della misura cautelare disposta dalla Sezione e che, di conseguenza, l’amministrazione comunale dovrà riprendere l’esame del progetto di variante presentato dalla PROMEDIN S.r.l. (qualora non lo avesse già fatto) anche alla luce delle richiamate note della Regione;</p>
<p>Ritenuto, infine, che l’istanza di revoca della precedente ordinanza deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse a causa della cessazione degli effetti dell’ordinanza;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Dichiara inammissibile l’istanza di revoca.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 04 Giugno 2004</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2004 n.736</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-4-6-2004-n-736/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-4-6-2004-n-736/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-4-6-2004-n-736/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2004 n.736</a></p>
<p>Santo BALBA &#8211; Presidente, Luciano RASOLA &#8211; Consigliere, rel., est. S.I.A. s.r.l. (Avv.to prof. Gugliemo Marconi e Avv.to Gabriella Zuccarini) contro Comune di Roseto degli Abruzzi (Avv.to Giovanni D’Eustachio) non rientra nel concetto di attività estrattiva la realizzazione di un invaso d&#8217;acqua a fini irrigui 1. Ambiente e territorio –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-4-6-2004-n-736/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2004 n.736</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-4-6-2004-n-736/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2004 n.736</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Santo BALBA &#8211; Presidente, Luciano RASOLA &#8211; Consigliere, rel., est.<br /> S.I.A. s.r.l. (Avv.to prof. Gugliemo Marconi e Avv.to Gabriella Zuccarini) contro Comune di Roseto degli Abruzzi (Avv.to  Giovanni D’Eustachio)</span></p>
<hr />
<p>non rientra nel concetto di attività estrattiva la realizzazione di un invaso d&#8217;acqua a fini irrigui</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Cave e miniere – Attività estrattiva, concetto – Realizzazione invaso d’acqua &#8211; Non rientra nel concetto di attività estrattiva</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Cave e miniere – Esercizio di cava – Opere agricole</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non rientra nel  concetto di attività estrattiva la realizzazione di un invaso d’acqua, comportando tale realizzazione la sola attività di sbancamento del terreno poiché per attività estrattiva deve intendersi l’esercizio continuato di un’attività di impresa finalizzata alla estrazione dal sottosuolo ed eventuale lavorazione e trasformazione di materiale ghiaioso o breccia da utilizzare in successive fasi del ciclo produttivo.</p>
<p>2. L’art. 2 della L. R. Abruzzo 26/7/1983 n. 54 esclude dalla nozione di “esercizio di cava” la estrazione dal proprio suolo di materiale utilizzato per opere agricole che insistono sullo stesso fondo, ipotesi che ricorre quando, come nel caso in oggetto,  l’intervento è finalizzato alla costruzione di un invaso d’acqua necessaria alla irrigazione nei periodi di magra delle colture orticole insistenti sul fondo rustico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non rientra nel concetto di attività estrattiva la realizzazione di un invaso d’acqua a fini irrigui</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Reg. Sent. n.736/2004<br />
Reg. Ric.  n.680/2003</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L&#8217;ABRUZZO &#8211; L&#8217;AQUILA</b></p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.680/2003 proposto  dalla<br />
<b>S.I.A. s.r.l.,</b> in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv.to prof. Gugliemo Marconi e dall’Avv.to Gabriella Zuccarini, con domicilio eletto in L’Aquila, presso lo studio dell’Avv.to Maria Cristina Cervale,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Roseto degli Abruzzi</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.to  Giovanni D’Eustachio, con domicilio eletto in L’Aquila, presso lo studio dell’Avv.to Enrico Marinucci,</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento dirigenziale n.206/2003 del 27.10.2003 di rigetto della istanza di concessione edilizia per la realizzazione di un invaso d’acqua;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore alla pubblica udienza del 13 maggio 2004 il magistrato,<br />
Consigliere Luciano Rasola;<br />
	Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La Società ricorrente impugna il provvedimento di rigetto dell’istanza per il rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di un invaso d’acqua, con una superficie di circa tre ettari ed una profondità di circa 5-6 mt., ad uso irriguo, a servizio di un fondo rustico ad indirizzo orticolo di ettari 9,00.<br />
Il rigetto della istanza è stato motivato per il fatto che l’intervento comporta attività estrattiva vietata dalle N.T.A. del P.R.G. nella sottozona E2, in cui l’intervento stesso ricade.<br />
Avverso detto provvedimento viene dedotto il vizio di eccesso di potere per la erroneità dei presupposti, nonché la viplzione dell’art.3 L.241/1990 per difetti di motivazione.<br />
Si sostiene che l’attività estrattiva riguarda la coltivazione di cava, mentre nella specie la realizzazione dell’intervento darà luogo allo sbancamento del terreno che è attività non equiparabile a quella estrattiva in senso stretto. In tal senso si esprime anche l’art.2 della L.R.54/1983.   Per tali ragioni il provvedimento avversato si connota anche per il difetto o la incongruità della motivazione.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Roseto degli Abruzzi, che sostiene come la sottozona E2 riguarda porzioni di territorio comunale ove si intende conservare e valorizzare le colture in atto, nonchè le caratteristiche morfologiche, ambientali e naturali del paesaggio, donde la necessità di vietare l’attività estrattiva, che non va circoscritta a quella di coltivazione di cava, ma a qualsiasi attività in grado di alterare lo stato dei luoghi, compreso il prelievo di acqua in falda.<br />
La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 13 maggio 2004.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è fondato.<br />
Il rigetto della istanza di concessione edilizia si basa su una motivazione del tutto inconferente, posto che a fronte di una domanda tesa ad ottenere l’assenso alla realizzazione di un invaso  d’acqua a servizio esclusivo di un fondo rustico, il Comune oppone un diniego  con riferimento al divieto di “attività estrattiva” stabilito dalle N.T.A. del PRG nella sottozona E2.<br />
Orbene del tutto fuorviante e illegittima è la qualificazione dell’intervento in questione alla strega di un intervento che comporti attività estrattiva, atteso che con questa si intende l’esercizio continuato di un’attività di impresa finalizzata alla estrazione dal sottosuolo ed eventuale lavorazione e trasformazione di materiale ghiaioso o breccia da utilizzare in successive fasi del ciclo  produttivo.<br />
 Niente di ciò si ha nel caso in esame, in cui l’intervento comporta la sola attività di sbancamento del terreno, che è cosa diversa dall’attività cui fa riferimento il Comune invocando la NTA, che in tutta evidenza ha inteso vietare l’esercizio imprenditoriale di coltivazione di cava, da cui risulta nettamente distinto l’oggetto della istanza avanzata, così come illustrato nella relazione tecnica che la parte ha allegato all’istanza stessa.<br />
D’altro canto, l’art.2 della L.R. 26.7.1983, n.54, recante la disciplina per la coltivazione di cave e torbiere nella Regione, chiaramente esclude dalla nozione dell’esercizio di cava la estrazione dal proprio suolo di materiale utilizzato, tra l’altro, per opere agricole che insistono sullo stesso fondo.<br />
E’ questo il caso di specie, in cui l’intervento risulta finalizzato alla costruzione di un invaso d’acqua necessaria  alla irrigazione nei periodi di magra delle colture orticole  insistenti su un fondo rustico di circa  ettari 9,00.<br />
Se si intendeva salvaguardare le caratteristiche ambientali e naturali del paesaggio, la motivazione del rigetto doveva essere ben diversa, posto che non altera tali caratteristiche la costruzione di un invaso d’acqua, sia pure di circa tre ettari, che non presenta sagome che fuoriescono dalla superficie del terreno in grado di produrre quel pregiudizio dei valori ambientali lamentato in memoria ( si pensi che nella sottozona E2 sono consentite anche costruzioni  inerenti la conduzione del fondo).<br />
In conferente è anche il riferimento al D.P.R. 18.7.1995 di approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri  per la redazione dei piani di bacino, che tra le attività estrattive ricomprende anche la estrazione di sostanze liquide, posto che, se nella specie v’è il prelievo di acqua di falda per alimentare l’invaso, il tutto avviene senza la realizzazione di impianti che possano modificare o dar luogo ad un impatto ambientale pregiudizievole (il citato DPR è infatti da riferire innanzitutto agli impianti di estrazione di acque minerali dal sottosuolo che comportano indubbiamente la costruzione  di impianti urbanisticamente rilevanti).   <br />Alla luce delle esposte considerazioni, il provvedimento impugnato va dunque  annullato in quanto basato su una motivazione palesemente illegittima e inconferente, con il conseguente obbligo del Comune di rilasciare l’atto richiesto, ove non sussistano ulteriori valide ragioni ostative.<br />
Le spese di causa possono tuttavia essere equamente compensate.</p>
<p align=center><b>P.  Q.  M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo &#8211; L’Aquila, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’atto impugnato.<br />
	Spese compensate.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo Regionale  per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2004, con la partecipazione dei magistrati:<br />	<br />
Santo             BALBA                     &#8211; Presidente<br />
Rolando         SPECA                     &#8211; Consigliere<br />
Luciano         RASOLA                  &#8211; Consigliere, rel., est.</p>
<p>PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO<br />
IL  04/06/04</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-4-6-2004-n-736/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2004 n.736</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2599</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2599/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2599/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2599</a></p>
<p>Concorso – prova orale – termine minimo di distanza rispetto a prove scritte – rinuncia implicita &#8211; Sospensiva di sentenza di rigetto del ricorso &#8211; tutela cautelare a distanza di quattro anni dall’effettuazione delle prove &#8211; rigetto. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:2599/04 Registro Generale:4229/2004 Il Consiglio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2599/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2599/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2599</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso – prova orale – termine minimo   di distanza rispetto a prove scritte – rinuncia implicita &#8211; Sospensiva di sentenza di rigetto del ricorso &#8211; tutela cautelare a distanza di quattro anni  dall’effettuazione delle prove &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2599/04<br />
Registro Generale:4229/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giorgio Giovannini<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Giancarlo Montedoro Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 04 Giugno 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MORELLI LUIGI</b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARCO SPAGNUOLO e MICHELE LIOI<br />
con domicilio eletto in Roma VIA OTRANTO, 18<br />
presso MICHELE LIOI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO -AZ. PROMOZ. TURISTICA REGIONALE</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv. TOMMASO MARCHESE<br />
con domicilio eletto in Roma VIALE PARIOLI, 180<br />
presso MARIO SANINO<br />
<b>COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO</b>non costituitosi;e nei confronti di<br />
<b>AMADIO PIERDOMENICODE TROIA GIANCARLO </b><br />
non costituiti;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR ABRUZZO &#8211; PESCARA 563/2003 , resa tra le parti, concernente GRADUATORIA DEFINITIVA E MANCATO SUPERAMENTO PROVA ORALE.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>ABRUZZO PROMOZIONE TURISMO &#8211; AZ. PROMOZ. TURISTICA REGIONALE</p>
<p>Udito il relatore Cons. Giancarlo Montedoro e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti RACCO per LIOI e SANINO per MARCHESE.</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di cautela, atteso il tempo trascorso dallo svolgimento della procedura concorsuale;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 4229/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 04 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2599/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2004 n.745</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-4-6-2004-n-745/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-4-6-2004-n-745/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-4-6-2004-n-745/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2004 n.745</a></p>
<p>Santo BALBA Presidente, Luciano RASOLA Consigliere Centro Cinofilo del Fucino snc (Avv. Pasquale Milo) contro il Comune di Trasacco (avv. Fabrizio Foglietti) e nei confronti dei Sigg. Nazzicone Luigi Osvaldo e Cofani Ida (avv.ti Giancarlo Paris e Roberto De Cesare) è illegittima l&#8217;ordinanza di chiusura di un allevamento e pensione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-4-6-2004-n-745/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2004 n.745</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-4-6-2004-n-745/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2004 n.745</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Santo BALBA Presidente, Luciano RASOLA Consigliere<br /> Centro Cinofilo del Fucino snc (Avv. Pasquale Milo) contro il Comune di Trasacco (avv. Fabrizio Foglietti) e nei confronti dei Sigg. Nazzicone Luigi Osvaldo e Cofani Ida (avv.ti Giancarlo Paris e Roberto De Cesare)</span></p>
<hr />
<p>è illegittima l&#8217;ordinanza di chiusura di un allevamento e pensione per cani perché sito in zona agricola</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Attività amministrativa – Procedimento amministrativo – Partecipazione al procedimento – Omessa comunicazione d’avvio del procedimento</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Tutela del territorio &#8211; Agricoltura – Attività cinotecnica – Rientra nelle attività agricole</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La partecipazione al procedimento, anche se di propria iniziativa, è indicativa di un’attività conoscitiva e partecipativa del ricorrente  che non può essere sminuita da rigori formalistici, pertanto in tal caso non rileva l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.</p>
<p>2. E’ illegittima l’ordinanza di chiusura di una struttura adibita ad allevamento e pensione per cani perché ricadente in zona agricola: infatti l’attività cinotecnica, secondo l’art. 2 della L. 349/93, è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola (quando i redditi da essa derivanti sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">E’ illegittima l’ordinanza di chiusura di un  allevamento e pensione per cani perché sito in zona agricola</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Reg. Sent. N 745/2004<br />
Reg. Ric. 174/003-261/003</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L&#8217;ABRUZZO &#8211; L&#8217;AQUILA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sui ricorsi proposti<br />
dal “<b>Centro Cinofilo del Fucino</b>” snc in persona dell’Amministratore Unico e Sig. Corsi Pino entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Pasquale Milo, come da procura a margine dei ricorsi, con domicilio eletto in L’Aquila, Via Paganica n. 66, presso lo studio dell’avv. Cesidio Gualtieri (costituitosi in aggiunta con atto del 12.05.2003);</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Trasacco</b> in persona del Sindaco rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Foglietti presso lo studio del quale in L’Aquila, Piazza S. Giusta n. 5, elettivamente si domiciliano</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dei <b>Sigg. Nazzicone Luigi Osvaldo e Cofani Ida</b>, intervenienti ad resistendum nel primo ricorso e entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Giancarlo Paris e Roberto De Cesare, con domicilio eletto in L’Aquila, Via Cascina n. 2 presso lo studio dell’avv. Luigi Cinque<br />
per l’annullamento<br />
quanto al Ric.n. 174/2003: della ordinanza prot 331, del 3.04.203 emessa dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Tra- sacco, Ing. Federico D’Aulerio, di annullamento della C.E. n. 25 del 10.06.1999, disponendosi la chiusura dell’attività svolta dal Centro Cinofilo del Fucino s.n.c.;<br />
quanto al Ric. n. 261/2003: della ordinanza prot. 3311, del 3.04.2003, non notificata,  emessa dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico di Tra- sacco Ing. Federico D’Aulerio, di annullamento della Concessione Edilizia n. 25 del 10.6.1999,  disponendosi la chiusura della attività svolta dal Centro del Fucino s.n.c.;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tra sacco con intervento ad resistendum dei sgg Naziccone Luigi Osvaldo e Ciofani Ida. ;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Vista la ordinanza n. 82/2003  di accoglimento della istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato;<br />
Visti gli atti tutti della causa ;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 15 Gennaio 2004  il Consigliere R. Speca;<br />
Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO </b></p>
<p>Con ricorso (n.174/2003)  notificato in data 22.04.2003 l’epigrafato Centro Cinofilo espone di avere ottenuto dal Comune di Trasacco, con atto n. 25 del 10.06.1999, concessione edilizia per realizzare una serie di boxes in struttura metallica, da adibire ad allevamento a pensione per cani, in adiacenza alla preesistente struttura ex porcilaia, in territorio di Tra sacco, strada n. 37 del Fucino, in catasto al Fol 2, particelle 79 e 84.<br />
L’intervento, viene precisato, ricade in zona agricola, sottozona 1, del vigente P.R.G. e sottozona E della Variante ora vigente, ma al momento del rilascio solamente adottato.<br />
Nei confronti della impugnata ordinanza di annullamento della menzionata concessione edilizia n. 25/99 il richiamato Centro deduce:<br />
1) Violazione e/o falsa applicazione di legge, nella specie della mancata applicazione degli articoli 1 e 2, comma primo, L 349/93.<br />
L’impugnato provvedimento si fonda sulla urgente operatività nell’Ordinamento della disposizione normativa contenuta nel titolo VII della L.R. 18/83 avente ad oggetto l’individuazione di quelle che possono essere considerate attività agricole e per quanto compatibili con la destinazione agricola di una determinata zona. <br />
La norma non faceva infatti rientrare l’allevamento cinofilo nell’ambito delle attività agricole connesse con l’attività di una azienda agricola.<br />
Ma tale norma è stata superata dalla L. 349/93 sull’attività cinotecnica, la quale, all’articolo 2, comma primo, sancisce come l’attività cinotecnica vada considerata, a tutti gli effetti, come una attività imprenditoriale agricola purché i redditi che ne derivino siano prevalenti rispetto ad altre attività non agricole svolte dal medesimo soggetto.<br />
Secondo il TRGA (sentenza n. 27 del 17.02.1994) dopo l’entrata in vigore della L. 349/93, l’attività di allevamento e/o ricovero di cani devono essere ricompresse tra le attività agricole, stante il tenore della norma ( articolo 1, comma primo).<br />
Quindi secondo le vigenti norme (L. 349/93) l’ attività cinotecnica è di natura agricola e quindi perfettamente compatibile con la destinazione agricola.<br />
2) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti ed illogicità manifesta nella applicazione dell’autotutela<br />
Sotto altro profilo l’insediamento viene considerato incompatibile con la destinazione della zona, a poca distanza da un insediamento abitativo.<br />
Viene però considerato solamente l’interesse privatistico di uno dei confinanti, Sig. Nazzicone Luigi Osvaldo, che sostiene di essere disturbato dalla presenza di cani, mentre non viene valutato il prevalente interesse pubblico connesso con la salvaguardia della pubblica incolumità e connesso con la concessione della struttura del centro cinofilo.<br />
Va precisato che l’insediamento abitativo in loco altro non è che un nucleo rurale, come tale identificato dagli stessi strumenti urbanistici del Comune oltre che dai tecnici e dallo stesso Ing. D’Aulerio, dell’Ufficio Tecnico del Comune di Trasacco, il quale, al momento del rilascio della concessione edilizia venne.dal PRG classificata come “Zona G- nuclei elementari abitati nella zona agricola extraurbana, dotata di rete idrica e telefonica, di pubblica illuminazione”.<br />
Inoltre è da dire che manca del tutto la rete fognaria (elemento determinante dell’urbanizzazione primaria) e che il Sig. Naziccone Osvaldo ha chiesto al Comune la concessione in sanatoria per il mutamento di destinazione d’uso, da magazzino agricolo ad abitazione rurale solo nel 1996.<br />
Ciò comprova che il ridetto non abitava nell’immobile prima del 30.04.1996 (data del deposito della istanza di concessione in sanatoria).<br />
E’ da aggiungere, poi, che la attività svolta dal Centro Cinofilo è stata riconosciuta di pubblica utilità sia dalla Commissione Edilizia che dal CTU Ing. Agostino Carugi, come pure dal G.I. E. De Gregorio il quale, in sede cautelare precisava che “il servizio pubblico di canile sanitario e di rifugio svolto dal Centro Cinofilo non possa essere bruscamente interrotto, pena inevitabili conseguenze per la salute collettiva.<br />
Il Comune di Trasacco, quindi, avrebbe dovuto effettuare una diversa ponderazione degli interessi considerando prevalentemente quello volto a garantire il proseguimento del servizio di pubblica utilità svolto dal ricorrente (raccolta e ricovero di cani randagi).<br />
3) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà ed illogicità manifesta nella motivazione.<br />
Per quanto concerne la questione relativa alla vecchia porcilaia la stessa ha trovato la sua definizione in via amministrativa avendo l’interessato provveduto al ripristino della destinazione d’uso liberando i boxes dalla presenza degli animali; abitualmente ricoverati presso la  struttura di cui alla concessione edilizia n. 25/99.  <br />
Né deve ritenersi respinta l’istanza di sospensiva avendo il Comune di Trasacco  provveduto ad esperire il relativo procedimento di sanatoria.<br />
Sempre in merito alla “ex porcilaia” non può non rilevarsi contraddittorio il fatto che il centro costituirebbe un danno ambientale ed igienico, mentre la esistenza della porcilaia sarebbe legittima e compatibile con il detto contesto.<br />
Inoltre il responsabile dell’Ufficio Tecnico ha mancato di enunciare il parere proveniente dal Responsabile del Servizio Urbanistico e Pianificazione della Regione il cui tenore risulta contrario rispetto alle note richiamate dall’Ing. D’Aulerio.<br />
La posizione del Centro Cinofilo, cioè, deve essere considerata regolare da un punto di vista urbanistico, attesa la legge 349/93, che assimila l’attività cinotecnica a quella di natura agricola.<br />
Peraltro il comportamento del Responsabile del Comune di Trasacco e degli altri funzionari coinvolti si configura, per quanto già detto e per quanto ulteriormente richiamato in ricorso come “eccesso di potere” e “travisamento dei fatti”.<br />
4) Violazione di legge ed invalidità derivata dell’impugnata ordinanza per incompetenza dell’Ing. D’Aulerio.<br />
L’Ing. D’Aulerio, inoltre, quale responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune non era competente ad intimare la chiusura dell’attività svolte presso il Centro Cinofilo, dovendosi riconoscere la competenza del Sindaco.5) Violazione di legge. Invalidità derivata del provvedimento.<br />
Il comune procedente non ha mai comunicato alla Società interessata l’avvio del procedimento diretto alla revoca della C.E., come previsto dall’articolo 7 della L. 241/90.<br />
Oltre ai motivi come in precedenza riportati parte ricorrente avanza una richiesta in sanatoria quantificabile come in atti.<br />
Conclude quindi per l’accoglimento del ricorso con annullamento del provvedimento gravato e con condanna dell’Ente convenuto al risarcimento dei danni; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.<br />
Con successiva memoria del 14.05.2003 l’istante Centro Cinofilo, dopo aver provveduto ad una ricostruzione dei fatti, ha precisato che l’impugnata ordinanza lede irrimediabilmente la sfera giuridica della istante società, per cui deve ritenersi pretestuoso sostenere la carenza di interesse e/o di legittimazione del ricorrente.<br />
Peraltro la C.E. n. 25 del 1999 è stata rilasciata al Centro Cinofilo.<br />
Quanto poi alla necessità di integrazione del contraddittorio va rilevato che la Provincia di L’Aquila non è l’Ente che ha emesso il provvedimento impugnato, ma solamente quello che ha emesso un parere endoprocedimentale.<br />
L’Amministrazione Provinciale di L’Aquila non può dunque considerarsi litisconsorte.<br />
Viene inoltre ribadito: che sussiste il pubblico interesse allo svolgimento dell’attività; che sussiste la competenza del Sindaco e non del Capo dell’Ufficio Tecnico ad adottare l’ordinanza gravata; che è mancata la comunicazione di avvio del procedimento; che si ravvisa la sussistenza del danno lamentato.<br />
Il Comune di Trasacco ha preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso in quanto proposto dal Centro Cinofilo s.n.c. e non dal titolare della concessione edilizia annullata d’ufficio ed in quanto v’ è stata la mancata integrazione del contraddittorio con l’Amministrazione Provinciale di L’Aquila.<br />
Ha quindi ulteriormente presunto: che la gestione di una pensione per cani non rientra nell’attività cinotecnica; che l’annullamento d’ufficio è correttamente maturato con riferimento ad una valutazione di pubblico interesse; che l’Amministrazione ha inteso richiamare le stesse ragioni di legittimità e di pubblico interesse esposte in precedenza in sede di diniego della sanatoria urbanistica relativamente al cambio di destinazione a pensione per cani; che il dirigente dell’Ufficio Urbanistico Comunale era competente ad emettere i provvedimenti consequenziali all’annullamento della concessione edilizia, quali la cessazione dell’attività non più conforme alla destinazione urbanistica; che il ricorrente ha partecipato al procedimento amministrativo che si è concluso con il provvedimento impugnato; che deve escludersi il danno come lamentato in ricorso.<br />
Chiede quindi la resistente Amministrazione Comunale la reiezione del ricorso con il favore delle spese.<br />
Con successiva memoria difensiva depositata in data 3.01.2004 la medesima Amministrazione ha ribadito e puntualizzato quanto già dedotto nella memoria di costituzione confermandone le conclusioni.<br />
Con atto notificato in data 22.04.2003 sono intervenuti ad resistendum i Sigg. Nazzicone Luigi Osvaldo e Ciofani Ida i quali hanno pregiudizialmente rilevato la inammissibilità del ricorso per: 1) Violazione dell’articolo 21, comma 1, della Legge TAR; 2) Mancata impugnazione degli atti presupposti; mancata notifica del ricorso alle Amministrazioni che hanno partecipato al procedimento amministrativo; 3) Carenza di interesse a ricorrere-difetto di legittimazione.<br />
Nel merito sostengono la legittimità del provvedimento impugnato.<br />
Concludono quindi per la reiezione del ricorso in quanto inammissibile e infondato.<br />
Con successiva memoria depositata in data 3.01.2004 hanno ribadito che da parte ricorrente ci è stata acquiescenza alle ulteriori motivazioni dedotte dal Comune.<br />
Insistono quindi per la reiezione del ricorso con il favore delle spese.<br />
Con successivo ricorso (n. 261/2003) il Sig. Corsi Pino (legale rappresentante del Centro Cinofilo del Fucino S.n.c.) ha egli pure richiesto l’annullamento della ordinanza n. 3311 del 3.04.2003 emessa dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Tra sacco, con la quale veniva annullata la concessione edilizia n. 25 del 10.06.1999 disponendosi la chiusura dell’attività svolta dal menzionato Centro Cinofilo del Fucino s.n.c.<br />
L’istante deduce motivi di doglianza analoghi a quelli dedotti dal menzionato Centro Cinofilo con l’anzidetto ricorso n. 174/2003, e cioè:<br />
1) Violazione e/o falsa applicazione di legge, nella specie della mancata applicazione degli articoli 1 e 2, comma primo, L. 349/93:<br />
2) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti ed illogicità manifesta nell’applicazione della autotutela;<br />
3) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà ed illogicità manifesta nella motivazione;<br />
4) Violazione di legge ed invalidità derivata della impugnata ordinanza per incompetenza dell’Ing. D’Aulerio;<br />
5) Violazione di legge. Invalidità derivata del provvedimento.Chiede quindi il ricorrente l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con vittoria di spese, diritto ed onorari.<br />
Il Comune di Trasacco con memoria di costituzione depositata in data 03.01.2004 ha prospettato la possibile mancanza di notificazione nell’originale del ricorso, e, tenendo presente che i motivi di gravame proposti dal Sig. Corsi sono i medesimi di quelli formulati dal Centro Cinofilo, espressamente riconferma le già svolte difese.<br />
Precisa inoltre che l’esercizio di una pensione per cani non risulta affatto connessa con l’attività imprenditoriale agricola; che comunque risultano violate le norme sanitarie sull’inquinamento acustico in quanto la attivazione del canile è avvenuta in zona vicina ad insediamenti abitativi.<br />
Aggiunge, poi, che il ricorrente ha sicuramente partecipato al procedimento amministrativo e che lo stesso non ha contestato le motivazioni a sostegno  dell’annullamento d’ufficio; inoltre una pensione per cani non attiene certamente ad un ampliamento per finalità residenziali (non rientrava quindi nelle previsioni di cui agli articoli 49 e 57 della N.T.A. connesse alla variante di P.R.G.).<br />
Comunque nella specie trattasi di attività imprenditoriale e non di carattere agricolo.<br />
Chiede quindi la resistente Amministrazione Comunale che, previa una riunione del presente giudizio a quello di cui al n. 174/03, si disponga per la reiezione dello stesso in quanto inammissibile e comunque infondato; con vittoria delle spese di giudizio.<br />
Con atto depositato in data 3.01.2004 si sono costituiti in giudizio i Sigg. Nazzicone Luigi Osvaldo e Cofani Ida i quali hanno sostanzialmente ribadito quanto già dedotto in sede di intervento ad resistendum nel precedente ricorso n. 174/03; insistono quindi per l’accoglimento del gravame con vittoria di spese e competenze del giudizio.<br />
Alla pubblica udienza del 15 Gennaio 2004 la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1-Va preliminarmente disposta la riunione degli epigrafati ricorsi (n. 174/2003 e n. 261/2003) i quali, stante la evidente connessione, possono essere decisi con una unica sentenza, come peraltro richiesto sia dalla stessa parte ricorrente che da parte della resistente amministrazione comunale.</p>
<p>2- Sempre in linea preliminare il Collegio ritiene di dover prendere in esame talune eccezioni sollevate dalle parti.<br />
Per quanto concerne la omessa comunicazione di avvio del procedimento (ex articolo 7 della L. 241/90) riferita alla impugnata ordinanza di annullamento della epigrafata concessione, non può non rilevarsi che la stessa parte ricorrente (che pure ha sollevato l’eccezione) ammette la circostanza “che il ricorrente abbia partecipato, di propria iniziativa, al procedimento relativo alle verifiche della situazione urbanistica”.<br />
Affermazione, questa ultima che, contrariamente a quanto ex adverso preteso, è certamente indicativa di una attività conoscitiva e partecipativa posta in essere dall’istante e che di certo non può essere sminuita facendo appello ad un rigorismo e/o formalismo che nulla aggiungono al contenuto reale della vicenda.<br />
Né maggior pregio si ritiene possa assumere la censura di inammissibilità del ricorso, posta dalla resistente Amministrazione Comunale, secondo la quale il Centro Cinofilo, in quanto non titolare della concessione edilizia impugnata, non potrebbe ritenersi interessi legittimato a promuovere impugnativa avverso la stessa.<br />
In proposito va precisato che quella in esame è una attività che comunque riguarda sia il Centro Cinofilo del Fucino s.n.c. che il Sig. Corsi Pino, quale amministratore unico dello stesso, e che in ogni caso il voler distinguere fra la posizione dell’uno e quella dell’altro, non assume una pratica rilevanza posto che entrambi si sono doluti della ordinanza in parola con ricorsi che da questo Collegio sono stati riuniti.<br />
Quanto poi ai rilievi avanzati da parte ricorrente per il fatto che la impugnata ordinanza avrebbe dovuto essere adottata dal Sindaco e non dal dirigente dell’Ufficio Urbanistico Comunale è agevole notare che, come parte resistente non ha mancato di evidenziare, trattandosi di chiusura del ricovero per cani, per finalità urbanistiche, la competenza era da riconoscere al dirigente preposto al settore.</p>
<p>3 &#8211; Nel merito il ricorso è fondato.<br />
Le argomentazioni impugnatorie, che coincidono per entrambi i ricorsi (n. 174/2003 e n. 201/2003), sono dirette all’annullamento della ordinanza del Comune di Trasacco, prot. n. 3311 del 3.04.2003,  disponente la chiusura totale della intera struttura, costituita da una serie di box (n. 86) in struttura metallica adibita ad allevamento e pensione per cani, posizionata in adiacenza della preesistente struttura – Ex Porcilaia, realizzata in base alla concessione edilizia n. 25 del 10.06.1999 (annullata con la anzidetta ordinanza) e ricadente in zona agricola – (sottozona 1-I del vigente PRG e sottozona E – della Variante, alla data del rilascio della concessione adottata, ora vigente).<br />
La testé richiamata concessione edilizia (come emerge dagli atti) risulta rilasciata in applicazione della Legge 349/93 del  23.08.1993 e della L.R. 36 del 24.03.1998 avendo il richiedente la prevista certificazione di cui all’articolo 70, comma 4, della LR. 70/95, rilasciata dall’INPS in data 31.05.1999.<br />
A fronte delle ragioni a supporto sia della ordinanza di chiusura della struttura che dell’annullamento della concessione edilizia, il Collegio ritiene prevalente la tesi impugnatoria di parte ricorrente.<br />
Nel caso di specie occorre fare riferimento alla L. 349 del 23.08.1993 la quale, all’articolo 1, precisa che “per attività cinotecnica si intende l’attività volta all’allevamento, alla selezione e addestramento delle razze canine”.<br />
La stessa legge, peraltro, all’articolo 2, precisa che “l’attività cinotecnica è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto”.<br />
Lo stesso articolo, al comma 2, aggiunge che “i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano attività cinotecnica di cui al comma 1 sono imprenditori agricoli, ai sensi dell’articolo 2135 del C.C.”.<br />
Tenendo dunque presente i testé riportati principi normativi non può non ritenersi condivisibile l’assunto di parte ricorrente secondo il quale, con l’entrata in vigore della L. 349/93, ogni attività rientrante nella generale categoria della attività cinotecnica  debba ritenersi compatibile con la destinazione agricola di una determinata zona; come pure deve ritenersi pacifico che nell’ambito della categoria della attività cinotecnica debbono farsi rientrare tutte quelle attività, nessuna esclusa, potenzialmente rientranti in tipologie analoghe.<br />
Alle considerazione che precedono deve senz’altro aggiungersi quella della sussistenza di un pubblico interesse allo svolgimento della attività di che trattasi.<br />
Nel Centro Cinofilo in parola sono infatti ricoverati ben 349 cani (come peraltro risulta dalla dichiarazione prodotta dal Centro ed allegata agli atti).<br />
Per altro verso non avrebbe senso un ripristino della destinazione diverso da canile a porcilaia, posto che, sotto il profilo ambientale un allevamento di maiali avrebbe un impatto maggiore sia per l’ambiente che per gli insediamenti abitativi presenti.<br />
Senza dire che, a questo ultimo proposito, parte ricorrente sostiene che l’insediamento abitativo sarebbe del 1996 e dunque successivo al Centro Cinofilo che è, invece del 1993.</p>
<p>4 &#8211; Per le considerazioni che precedono, e disattesa siccome inconferente ogni eccezione di controparte, i ricorsi, previamente riuniti devono essere accolti.<br />
Quanto alle spese di giudizio se ne dispone la integrale compensazione per le parti  concorrendo giuste ragioni.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, L’Aquila, accoglie gli epigrafati ricorsi, previamente riuniti, e per l’effetto annulla gli impugnati provvedimenti. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in L’Aquila, addì 15 Gennaio 2004, nella Camera di Consiglio del Tribunale Amministrativo, con la partecipazione dei magistrati:<br />
Santo BALBA            	    Presidente<br />	<br />
Rolando SPECA                   Consigliere,Relatore,est.<br />
Luciano RASOLA                Consigliere</p>
<p>PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO<br />
IL 04/06/04</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-4-6-2004-n-745/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2004 n.745</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2596</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2596/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2596/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2596</a></p>
<p>Contratti &#8211; servizi – biglietteria di polo museale &#8211; affidamento a trattativa privata – motivazione su pensionamento e coordinamento con altre attivita’ &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – Ordinanza sospensiva del 24 marzo 2004 n. 1821 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; servizi – biglietteria di polo museale  &#8211; affidamento a trattativa privata – motivazione     su pensionamento e  coordinamento con altre attivita’ &#8211;  tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/6/4202/g">Ordinanza sospensiva del 24 marzo 2004 n. 1821</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2596/04<br />
Registro Generale:3980- 4411/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giorgio Giovannini<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Roberto Garofoli Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 04 Giugno 2004<br />
Visto l&#8217;art. 21, u.c. della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello n. 3980/2004 proposto da:<br />
<b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI<br />
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL POLO MUSEALE ROMANO</b><br />
rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MONDADORI ELECTA S.P.A.</b><br />
rappresentata e difesa dagli Avv.ti ANDREA MANZI e LUIGI MANZI<br />
con domicilio eletto in Roma VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5<br />
presso ANDREA MANZI<br />
e nei confronti di<br />
<b>GEBART S.R.L.</b><br />
rappresentata e difesa dagli Avv.ti BRUNO BISCOTTO, LUCIA SCOGNAMIGLIO e MAURIZIO NUCCI<br />
con domicilio eletto in Roma VIA PISANELLI, 40<br />
presso LUCIA SCOGNAMIGLIO</p>
<p>Visto l&#8217;appello n. 4411/2004 proposto da:<br />
<b>GEBART S.R.L.</b><br />
rappresentata e difesa dagli Avv.ti BRUNO BISCOTTO, LUCIA SCOGNAMIGLIO e MAURIZIO NUCCI<br />
con domicilio eletto in Roma VIA G. PISANELLI 40<br />
presso BISCOTTO E ASSOCIATI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MONDADORI ELECTA S.P.A.</b><br />
rappresentata e difesa dagli Avv.ti ANDREA MANZI e LUIGI MANZI<br />
con domicilio eletto in Roma VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5<br />
presso ANDREA MANZI<br />
e nei confronti di<br />
<b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALISOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL POLO MUSEALE ROMANO </b><br />
non costituiti;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell’ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione II 1821/2004, resa tra le parti, concernente TRATTATIVA PRIVATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO BIGLIETTERIA MUSEO CASTEL S.ANGELO e AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BIGLIETTERIA MUSEO NAZIONALE DI CASTEL SANT&#8217;ANGELO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l’ordinanza di accoglimento, della domanda cautelare proposta in primo grado.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio nel ricorso n. 3980/2004 di:<br />
GEBART S.R.L.<br />
MONDADORI ELECTA S.P.A.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio nel ricorso n. 4411/2004 di:<br />
MONDADORI ELECTA S.P.A.</p>
<p>Udito (per il ricorso n. 3980/2004) il relatore Cons. Roberto Garofoli e uditi, altresì, per le parti l’Avv.to dello Stato DI PALMA e gli Avv.ti MANZI ANDREA e NUCCI.</p>
<p>Udito (per il ricorso n. 4411/2004) il relatore Cons. Roberto Garofoli e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti MANZI ANDREA e NUCCI.</p>
<p>Ritenuto che va disposta la riunione degli appelli nn. 3980/04 e 4411/04, attesa l’identità dell’ordinanza gravata;</p>
<p>&#8211; che gli appelli vanno respinti;<br />
&#8211; che invero difetta il requisito del periculum, in considerazione della fissazione al 9 giugno dell’udienza di trattazione del merito</p>
<p><b></p>
<p align=center>P.Q.M.</p>
<p></b></p>
<p>Riunisce gli appelli nn. 3980/2004 e 4411/2004 e li respinge.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 04 Giugno 2004</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2004 n.623</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-4-6-2004-n-623/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-4-6-2004-n-623/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2004 n.623</a></p>
<p>Pres. Mariuzzo, Est. Pedron. Ric. Dominici Armando (avv. D. Lombardi) contro Comune di Tremosine (avv. I. Gorlani) 1. Espropriazione per pubblica utilità – Oggetto – Immobile di proprietà dell’ente espropriante – Possibilità &#8211; Motivi 2. Espropriazione per pubblica utilità – Lesione di diritti personali di godimento – Fattispecie 1. Il</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-4-6-2004-n-623/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2004 n.623</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Pres. Mariuzzo, Est. Pedron.<br />
Ric. Dominici Armando (avv. D. Lombardi) contro Comune di Tremosine (avv. I. Gorlani)</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per pubblica utilità – Oggetto – Immobile di proprietà dell’ente espropriante – Possibilità &#8211; Motivi</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;">2. Espropriazione per pubblica utilità – Lesione di diritti personali di godimento – Fattispecie</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. Il procedimento espropriativo può essere realizzato anche su beni di proprietà dell’ente espropriante perché l’altruità (ad esso presupposta) non deve riferirsi al bene materiale ma al diritto su cui l’espropriante intende incidere.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il potere espropriativo, sebbene normalmente travolga diritti reali, provocando solo in via consequenziale la caduta di diritti personali di godimento, può essere limitato a quest’ultimi. In particolare, se il diritto reale non è di ostacolo alla realizzazione dell’opera i provvedimenti espropriativi possono riguardare direttamente gli altri diritti, nei limiti in cui interferiscono con le esigenze dell’opera. Pertanto, non rileva il titolo del diritto o la sua qualificazione formale, ma la circostanza che il diritto consenta di utilizzare il bene immobile in modo incompatibile con la realizzazione di un’opera di pubblica utilità.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; *** &#8212;</p>
<p style="text-align: justify;">Con commento dell&#8217;Avv. Nadia Maccabiani, <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-diritti-personali-di-godimento-oggetto-di-espropriazione/">&#8220;I diritti personali di godimento oggetto di espropriazione&#8221;</a>.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
Sezione staccata di Brescia</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">sul ricorso n. 710/1990, proposto da</p>
<p><b>DOMINICI ARMANDO</b>,<br />
rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico Lombardi con domicilio presso il suo studio in Brescia piazza Vittoria 11;</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>COMUNE DI TREMOSINE</b>,<br />
in persona del Sindaco, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Innocenzo Gorlani, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia via Romanino 16;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 3 maggio 1990, con la quale il Sindaco è stato incaricato di procedere all’espropriazione del diritto del ricorrente quale locatario e all’occupazione d’urgenza dell’appartamento;<br />
&#8211; del decreto di occupazione d’urgenza n. 1/90 prot. n. 2607 del 5 giugno 1990 emesso dal Sindaco;<br />
&#8211; dell’avviso del 5 giugno 1990 con cui il Sindaco ha comunicato che il 28 giugno 1990 sarebbe stata effettuata la redazione dello stato di consistenza dell’immobile di proprietà comunale detenuto in locazione dal ricorrente e sarebbe stato compilato il verbale di immissione nel possesso;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato quale relatore alla pubblica udienza del 16 gennaio 2004 il dott. Mauro Pedron;<br />
Uditi i difensori delle parti;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>FATTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il ricorrente è locatario di un appartamento inserito in un complesso immobiliare nella frazione Campione del Garda. Con atto notarile del 24 novembre 1989 la proprietà del complesso è stata acquisita dal Comune di Tremosine. La Regione con DGR 4/18298 del 3 marzo 1987 ha approvato su richiesta del Comune un programma integrato di recupero ai sensi della LR 4 luglio 1986 n. 22 per la sistemazione interna delle cinque palazzine che formano il complesso. In seguito con DGR 4/35393 del 26 luglio 1988 è stato approvato anche il piano particolareggiato relativo alla frazione Campione del Garda, che ha reso esecutivo il programma integrato di recupero.<br />
Considerata l’indisponibilità del ricorrente a lasciare temporaneamente l’alloggio per consentire l’effettuazione dei lavori, la Giunta comunale con deliberazione n. 79 del 3 maggio 1990 ha incaricato il Sindaco di procedere all’espropriazione del diritto di locazione del ricorrente e all’occupazione d’urgenza dell’appartamento. Conseguentemente il Sindaco ha adottato il decreto di occupazione d’urgenza n. 1/90 prot. n. 2607 del 5 giugno 1990 e in pari data ha avvertito il ricorrente che il 28 giugno 1990 sarebbe stata effettuata la redazione dello stato di consistenza dell’immobile e sarebbe stato compilato il verbale di immissione nel possesso. Il decreto n. 1/90 evidenzia in premessa che il Comune aveva offerto al ricorrente un alloggio provvisorio per il tempo necessario all’effettuazione dei lavori.<br />
Il ricorrente ha impugnato questi provvedimenti con ricorso notificato l’11 giugno 1990 e depositato il 12 giugno 1990. L’impugnazione contiene le seguenti censure:<br />
a) violazione dell’art. 106 del DPR 24 luglio 1977 n. 616, in quanto da un lato la competenza in materia di espropriazioni sarebbe della Regione e non del Comune e dall’altro il potere di disporre l’occupazione d’urgenza sarebbe del consiglio comunale e non della giunta;<br />
b) violazione dell’art. 1 comma 3 della legge 3 gennaio 1978 n. 1, in quanto gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità collegata all’approvazione del programma integrato di recupero decadono se i lavori non hanno avuto inizio nel triennio successivo alla suddetta approvazione. Inoltre sarebbe stato violato l’art. 3 della legge 1/1978, perché l’avviso di redazione dello stato di consistenza non è stato notificato al Comune in qualità di proprietario dell’appartamento;<br />
c) violazione degli art. 1 e 71 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, i quali presuppongono l’altruità del bene espropriato o temporaneamente occupato. L’art. 71 della legge 2359/1865 sarebbe stato violato inoltre per il fatto che il decreto di occupazione non è stato preceduto dalla redazione dello stato di consistenza;<br />
d) carenza di motivazione, in quanto i lavori nella palazzina dove si trova l’appartamento del ricorrente sarebbero iniziati verosimilmente solo alcuni mesi dopo l’adozione degli atti impugnati e dunque il ricorrente avrebbe potuto rimanere nella sua abitazione fino al reperimento di un idoneo alloggio provvisorio. In ogni caso l’appartamento messo a disposizione dal Comune in via Vaticano 4 non è di proprietà comunale e quindi non offrirebbe sufficienti garanzie al ricorrente;<br />
e) illogica utilizzazione della procedura pubblicistica dell’esproprio anziché di quella civilistica dello sfratto.<br />
Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e proponendo in via preliminare l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto i lavori sono stati eseguiti secondo il programma e al ricorrente dal 1992 è stato di nuovo dato in locazione il suo vecchio appartamento, ristrutturato e ridimensionato. All’udienza del 16 gennaio 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>DIRITTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">La vicenda in esame si colloca nell’ambito dell’esecuzione di un programma integrato di recupero ai sensi della LR 4 luglio 1986 n. 22 di cinque palazzine situate in frazione Campione del Garda. Il programma è stato approvato dalla Regione con DGR 4/18298 del 3 marzo 1987 su richiesta del Comune di Tremosine. La Regione con DGR 4/35393 del 26 luglio 1988 ha poi approvato il piano particolareggiato relativo alla frazione Campione del Garda, rendendo esecutivo il programma di recupero.<br />
Per consentire l’effettuazione dei lavori il Comune ha chiesto a tutti i locatari, compreso il ricorrente, di liberare temporaneamente i loro appartamenti. Di fronte all’indisponibilità del ricorrente il Comune ha deciso di procedere in forma esecutoria. Non essendo stati concessi provvedimenti cautelari la vicenda si è poi conclusa secondo il disegno del Comune (sottrazione temporanea della disponibilità dell’alloggio, esecuzione dei lavori, instaurazione di un rapporto di locazione relativamente all’alloggio ristrutturato e ridimensionato). Tuttavia non ricorrono i presupposti per la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, in quanto per il ricorrente una pronuncia sulla legittimità della procedura seguita dal Comune nel recupero della disponibilità dell’appartamento rimane utile secondo i rigorosi criteri fissati dalla giurisprudenza per le sentenze di rito (CS IV Sez. 30.12.2003 n. 9175). Il ricorrente ha infatti contestato principalmente le scelte del Comune relative all’occupazione temporanea e non l’intervento del Comune nel suo complesso. Rispetto a una lesione prospettata in questi termini il comportamento del ricorrente una volta riottenuta la disponibilità dell’appartamento alla fine dei lavori non può essere interpretato come acquiescenza.</p>
<p>1. Il primo motivo di ricorso è rivolto contro la deliberazione n. 79 del 3 maggio 1990, con cui la Giunta comunale ha incaricato il Sindaco di procedere all’espropriazione del diritto del locatario e all’occupazione d’urgenza dell’appartamento. Secondo il ricorrente vi sarebbe violazione dell’art. 106 del DPR 24 luglio 1977 n. 616, in quanto la competenza in materia di espropriazioni sarebbe della Regione e non del Comune.<br />
La tesi non è però condivisibile. Per quanto riguarda l’occupazione la competenza dei comuni è riconosciuta espressamente dal comma 3 dell’art. 106 del DPR 616/1977 con riferimento alle opere di interesse comunale.<br />
Relativamente all’espropriazione occorre invece considerare che nel caso in esame al Comune serviva la disponibilità dell’appartamento per alcuni mesi, in modo da concludere i lavori nel tempo previsto. Il ricorrente, come gli altri locatari, ha ottenuto il riconoscimento del diritto di prelazione per la locazione degli appartamenti ristrutturati. L’espropriazione del diritto del locatario ha quindi il contenuto e la finalità di un’occupazione temporanea, e a questa può essere assimilata sotto il profilo della competenza. D’altra parte la Regione ha approvato sia il programma integrato di recupero sia il piano particolareggiato della frazione e in questo modo ha potuto valutare sia il contenuto dei lavori di recupero sia le implicazioni sui diritti dei terzi. Non vi sono quindi motivi per ritenere necessario l’intervento formale della Regione al solo scopo di adottare atti meramente esecutivi di un programma di attività definito a livello regionale e ormai passato nella gestione del Comune.<br />
La deliberazione giuntale n. 79 del 3 maggio 1990 e il conseguente decreto di occupazione d’urgenza n. 1/90 prot. n. 2607 adottato dal Sindaco il 5 giugno 1990, con la comunicazione di pari data riguardante la redazione dello stato di consistenza dell’immobile e il verbale di immissione nel possesso, sono stati inoltre impugnati per violazione dell’art. 106 del DPR 616/1977, in quanto il potere di disporre l’occupazione d’urgenza sarebbe del consiglio comunale e non della giunta.<br />
Anche questa censura non appare condivisibile. Il ricorrente fa riferimento alla ripartizione delle competenze tra organi comunali anteriore alla legge 8 giugno 1990 n. 142. Tuttavia la Giunta comunale di Tremosine è intervenuta esercitando i poteri del Consiglio, secondo la normativa in vigore all’epoca.<br />
Con la ridefinizione delle competenze operata dalla legge 142/1990 il consiglio comunale ha perso tutte le attribuzioni meramente gestionali, dapprima acquisite dalla giunta e progressivamente trasferite ai dirigenti e ai responsabili degli uffici. I provvedimenti adottati in precedenza dalla giunta con i poteri del consiglio si sono consolidati nel nuovo regime senza la necessità di una ratifica consiliare o di un provvedimento confermativo della giunta, in quanto l’originaria precarietà era legata soltanto all’elemento formale della competenza e non alla completezza dell’approfondimento istruttorio. In ogni caso il Consiglio comunale di Tremosine ha ratificato la deliberazione giuntale n. 79/1990 con deliberazione n. 37 del 3 agosto 1990.</p>
<p>2. Il secondo motivo di ricorso è incentrato sulla violazione dell’art. 1 comma 3 della legge 3 gennaio 1978 n. 1, il quale prevede la cessazione degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dopo tre anni dall’approvazione del programma integrato di recupero qualora i lavori non abbiano nel frattempo avuto inizio. Nel caso in esame tuttavia, se è vero che il programma è stato approvato dalla Regione con DGR 4/18298 del 3 marzo 1987, il termine deve essere calcolato dall’esecutività della successiva DGR 4/35393 del 26 luglio 1988, con la quale la Regione ha approvato il piano particolareggiato relativo alla frazione Campione del Garda. Quest’ultimo piano ha infatti reso esecutivo il programma integrato di recupero e conseguentemente ha meglio definito il vincolo espropriativo rinnovandone il contenuto. Occorre anche considerare che il Comune ha acquisito la proprietà del complesso soltanto con atto notarile del 24 novembre 1989, e dunque l’inizio dei lavori è stato condizionato da una causa diversa dall’inerzia degli uffici comunali. Vi sono quindi motivi sufficienti per ritenere ancora esistente il vincolo espropriativo al momento dell’adozione degli atti impugnati.<br />
Secondo il ricorrente sarebbe stato inoltre violato l’art. 3 della legge 1/1978, in quanto l’avviso di redazione dello stato di consistenza non è stato notificato al Comune in qualità di proprietario dell’appartamento. Si deve tuttavia convenire con la difesa del Comune circa l’inutilità di tale adempimento, essendo il Comune nello stesso tempo mittente e destinatario dell’avviso.</p>
<p>3. Un ulteriore motivo di ricorso riguarda la violazione degli art. 1 e 71 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, i quali presupponendo l’altruità del bene espropriato o temporaneamente occupato non consentirebbero al Comune di esercitare poteri espropriativi nei confronti dei locatari di edifici comunali.<br />
In contrario occorre però evidenziare che l’altruità non è riferita al bene materiale ma al diritto su cui il Comune intende incidere. Nel caso in esame il Comune aveva la necessità di togliere per un certo tempo la detenzione dell’appartamento al ricorrente. Viene quindi in rilievo il diritto del locatario, il quale pur non essendo un diritto reale è comunque uno dei “diritti relativi ad immobili” su cui in base all’art. 1 della legge 2359/1865 possono essere esercitati poteri espropriativi. La formula normativa intende fare riferimento a tutti i diritti che consentono di esercitare sull’immobile delle facoltà in contrasto con la realizzazione di opere di pubblica utilità. Normalmente i dritti di godimento cadono assieme al diritto reale che ne costituisce il presupposto, ma se il diritto reale non è un ostacolo alla realizzazione dell’opera i provvedimenti espropriativi possono riguardare direttamente gli altri diritti, nei limiti in cui interferiscono con le esigenze dell’opera. Non è rilevante il titolo del diritto o la sua qualificazione formale ma la circostanza che il diritto consenta di utilizzare il bene immobile in modo incompatibile con la realizzazione di un’opera di pubblica utilità. Nei confronti di un diritto con questo contenuto può essere esercitato il potere di espropriazione, che deve essere bilanciato secondo il parametro della proporzionalità tra sacrificio del privato e interesse pubblico. Gli atti del Comune sono quindi giustificabili anche sotto questo profilo.<br />
Il ricorrente sostiene poi che il decreto di occupazione doveva essere preceduto dalla redazione dello stato di consistenza secondo quanto previsto dall’art. 71 della legge 2359/1865. Risulta però condivisibile la tesi del Comune, in base alla quale un programma integrato di recupero è assimilabile all’approvazione del progetto di un’opera pubblica, di cui in effetti presenta sia le finalità (in questo caso il recupero del patrimonio edilizio comunale) sia i vincoli di evidenza pubblica per quanto riguarda l’aggiudicazione dell’appalto. Può dunque essere applicato l’art. 3 comma 2 della legge 1/1978, il quale prevede che lo stato di consistenza sia compilato dopo il decreto di occupazione temporanea e in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso, come precisamente ha indicato il Comune attraverso il decreto di occupazione d’urgenza n. 1/90 del 5 giugno 1990.</p>
<p>4. Il ricorrente sostiene che i provvedimenti impugnati sono intempestivi, in quanto i lavori nel proprio appartamento sarebbero iniziati verosimilmente solo alcuni mesi dopo. Rinviando il trasferimento vi sarebbe stato inoltre tutto il tempo per reperire un adeguato alloggio provvisorio.<br />
Si tratta di rilievi che non possono essere condivisi. In realtà una volta iniziati i lavori tutta l’area era destinata a diventare un cantiere e per ragioni di sicurezza personale e di speditezza degli interventi non era possibile rinviare il trasferimento di alcuni locatari. Per quanto riguarda la sistemazione provvisoria, il Comune non aveva l’obbligo di rinviare i lavori sino al reperimento di un alloggio considerato idoneo dal ricorrente, né si era impegnato in questo senso. Al contrario il Comune doveva completare il programma dei lavori nei tempi stabiliti, e quindi aveva la necessità di ottenere rapidamente la disponibilità degli alloggi. Al ricorrente il Comune ha comunque messo provvisoriamente a disposizione un appartamento in via Vaticano<br />
4. La circostanza che non si tratti di un immobile di proprietà comunale è del tutto irrilevante, in quanto la garanzia dell’utilizzabilità può essere data anche dagli accordi stipulati tra il Comune e il proprietario. Nel complesso quindi la soluzione adottata dal Comune appare ragionevole.</p>
<p>5. Con un ultimo motivo di ricorso viene censurata come illogica l’utilizzazione della procedura pubblicistica dell’esproprio anziché di quella civilistica dello sfratto. Neppure questo rilievo può essere condiviso. Poiché i programmi integrati di recupero sono assistiti dalla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza (art. 4 comma 4 della LR 22/1986) l’effettuazione delle opere previste negli stessi è idonea ad attivare la procedura espropriativa. Al punto 3 è già stato evidenziato che la procedura espropriativa può essere utilizzata anche nei confronti del diritto del locatario indipendentemente dalla proprietà dell’immobile. Disponendo legittimamente di questi strumenti pubblicistici il Comune non era tenuto a limitarsi alle sole facoltà derivanti dalla posizione di locatore, né doveva motivare circa la scelta della via più breve (quella espropriativa) rispetto alla più lunga procedura di rilascio privatistica.<br />
Il ricorso deve quindi essere respinto. Considerata l’articolazione della vicenda sussistono motivi per l’integrale compensazione delle spese tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Le spese sono integralmente compensate tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso, in Brescia, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2004, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Francesco Mariuzzo &#8211; Presidente<br />
Gianluca Morri &#8211; Giudice<br />
Mauro Pedron &#8211; Giudice relatore est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-4-6-2004-n-623/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2004 n.623</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2595</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2595/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2595/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2595</a></p>
<p>Contratti – cartolarizzazione immobili &#8211; qualificazione dell’immobile come di pregio &#8211; rilevanza della collocazione in centro storico e di stato di degrado – accertamento di tali presupposti &#8211; Procedimento cautelare &#8211; accoglimenti a termine e con condizioni – accertamento su condizioni di degrado. Vedi anche: T.A.R. EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2595/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2595</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2595/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2595</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti – cartolarizzazione immobili &#8211;  qualificazione dell’immobile come di pregio  &#8211; rilevanza della collocazione in centro storico  e di stato di degrado – accertamento  di tali presupposti &#8211;  Procedimento cautelare &#8211; accoglimenti a termine e con condizioni – accertamento  su condizioni di degrado.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA – <a href="/ga/id/2004/6/4204/g">Ordinanza sospensiva del 19 febbraio 2004 n. 263</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2595/04<br />
Registro Generale:4054/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giorgio Giovannini<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Roberto Chieppa Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 04 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>I.N.A.I.L. IN PROPRIOINAIL Q.LE PROC. SOC. CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI </b><br />
rappresentati e difesi da:<br />
Avv. GRAZIA TOTA e Avv. VINCENZO PONEcon domicilio eletto in Roma VIA IV NOVEMBRE, 144presso VINCENZO PONE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZEMINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIAGENZIA DEL TERRITORIO </b><br />
non costituitisi;<b>PRAMPOLINI SERGIO, BALDINI ALESSANDRO, BALLETTI MARIA GRAZIA,BENFENATI CRISTINA, BENTIVOGLI MARCO, BOMBARDI FEDERICO,BONCRISTIANO AMELIA, BRANDI ALFREDO, BUCCELLI PAOLO,CACICI ROSA, CAVALIERI FRANCO, CAVARRA CORRADO,CELDEROVA&#8217; JANA, CERIANI GIANMARIA, CIMPEAN OLIVIA, CRISTAURO ALESSANDRO,D&#8217;ADDONE TERESA, DARDANO ANDREA, DE LILLO ISABELLA, DI LUCA MASSIMO,DI STEFANO SILVANA, ERCOLE MARCO, FRANCESCHETTI ALBINO,FRATE VINCENZO, GERMANA&#8217; PIERO, GHELFI FRANCO, GUARNIERO MARCELLO,STIFANOS CHEZZEHEI, SOLDATI MARIA, SCHNEIDER HELGA, SCANFERLATO MARIA,RUGGERI MIRKA, ROPPA MAURA, ROBLES MARIA, PUTTINI ROSANNA,VILLORESI SIMONETTA, VENTURI CARLA, VAI CRISTINA, TABARRONI ANDREA,PRENCIPE STEFANIA CARMELA, LA TORRE LILIANA, LEONE GIULIANO,MARCHIONI MAURIZIO, MARTELLI MIRELLA, MIGLIORI MARINA,MINAFO&#8217; ANTONINA RITA, MORUZZI FRANCA, MURGOLO LORENZO,NACCA ANTONIO, NAPOLITANO VALERIA, NARDINI ALBERTINA,ORPELLI ANDREA, PAESANI VITTORIO EMENAUELE, PANDOLFO ARSENIO,</b>rappresentati e difesi dall’Avv.toBENEDETTO GRAZIOSI<br />
con domicilio eletto in Roma<br />
L.TEVERE FLAMINIO 46 PAL. IV B<br />
presso GIAMMARCO GREZ<br />
e<br />
<b>ALIPRANDI DOMENICO, BOLOGNESI GIANCARLO, FALVO UMBERTO,GIACOMONI GRAZIANO, GRASSO PATRIZIA RITA, LAMI LIDIA,MORDONINI ANNA MARIA</b>non costituitisi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR EMILIA ROMAGNA &#8211; BOLOGNA :Sezione II n. 263/2004 , resa tra le parti, concernente DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DI IMMOBILI E RELATIVA QUALIFICA DI PREGIO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>BALDINI ALESSANDRO, BALLETTI MARIA GRAZIA, BENFENATI CRISTINA, BENTIVOGLI MARCO, BOMBARDI FEDERICO, BONCRISTIANO AMELIA, BRANDI ALFREDO, BUCCELLI PAOLO, CACICI ROSA, CAVALIERI FRANCO, CAVARRA CORRADO, CELDEROVA&#8217; JANA, CERIANI GIANMARIA, CIMPEAN OLIVIA, CRISTAURO ALESSANDRO, D&#8217;ADDONE TERESA, DARDANO ANDREA , DE LILLO ISABELLA, DI LUCA MASSIMO, DI STEFANO SILVANA, ERCOLE MARCO, FRANCESCHETTI ALBINO, FRATE VINCENZO, GERMANA&#8217; PIERO, GHELFI FRANCO, GUARNIERO MARCELLO, LA TORRE LILIANA LEONE GIULIANO MARCHIONI MAURIZIO MARTELLI MIRELLA MIGLIORI MARINA MINAFO&#8217; ANTONINA RITA MORUZZI FRANCA MURGOLO LORENZO NACCA ANTONIO NAPOLITANO VALERIA NARDINI ALBERTINA ORPELLI ANDREA PAESANI VITTORIO EMENAUELE PANDOLFO ARSENIO PRAMPOLINI SERGIO PRENCIPE STEFANIA CARMELA PUTTINI ROSANNA ROBLES MARIA ROPPA MAURA RUGGERI MIRKA SCANFERLATO MARIA SCHNEIDER HELGA SOLDATI MARIA STIFANOS CHEZZEHEI TABARRONI ANDREA VAI CRISTINA VENTURI CARLA e VILLORESI SIMONETTA<br />
Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa e uditi , altresì, per le parti gli avv.ti Tota e Graziosi;</p>
<p>Rilevato che in sede cautelare questa Sezione si è già espressa in ordine alla dismissione degli immobili pubblici da qualificare come “di pregio” ritenendo che ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 269/2003, conv. in d. n. 326/03, non è sufficiente ai fini della qualificazione come immobile “di pregio”la mera collocazione in centro storico, ma deve essere accertata l’assenza dello stato di degrado e la necessità di interventi di restauro, di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (v. , fra tutte, Cons. Stato, VI, ord. n. 4421/2003; n.1966/2004; mentre con ord. n. 2513/2004 la domanda cautelare è stata respinta per l’assenza di prove circa lo stato di degrado del singolo immobile)</p>
<p>Considerato che nel caso di specie i ricorrenti in primo grado hanno dedotto specifiche circostanze circa il presunto stato di degrado degli immobili in questione;</p>
<p>Ritenuto, pertanto, di dover limitare l’accoglimento della domanda cautelare fino ad una effettiva verifica da parte dell’amministrazione circa la sussistenza, o meno, dei citati presupposti richiesti dal menzionato art. 26 al fine di escludere la qualificazione “di pregio” dell’immobile;</p>
<p>Considerato, quindi, che entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza l’INAIL e la SCIP S.r.l., ciascuna per quanto di competenza, dovranno procedere alla verifica indicata al punto precedente attraverso l’organo utilizzato per la stima del valore degli immobili, per poi riprendere la procedura di dismissione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie in parte l&#8217;appello (Ricorso numero: 4054/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, limita l’accoglimento dell’istanza cautelare proposta in primo grado nei sensi di cui in parte motiva.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 04 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2595/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2595</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2579</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2579/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2579/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2579</a></p>
<p>Elezioni – ammissione di lista ad elezioni – raccolta di firme – necessita’ – esonero per partiti e gruppi politici – stabilita’ del gruppo politico – necessita’ – esclusione – fattispecie di lista verde con partecipazione di parlamentari &#8211; istanza cautelare di soggetto che si oppone alla partecipazione della lista</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2579/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2579/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2579</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – ammissione di lista ad elezioni – raccolta di firme – necessita’ – esonero per partiti e gruppi politici – stabilita’ del gruppo politico – necessita’ – esclusione – fattispecie di lista verde con partecipazione di parlamentari  &#8211; istanza cautelare di soggetto che si oppone alla partecipazione della lista alla competizione elettorale – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/6/4206/g">Ordinanza sospensiva del 26 maggio 2004 n. 2881</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2579/04<br />
Registro Generale:5240/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giorgio Giovannini<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Roberto Garofoli Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 04 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>PECORARO SCANIO ALFONSO IN PR. E Q.PRES.NAZ.FEDERAZ. VERDI</b>rappresentato e difeso da:<br />
Avv. GIUSEPPE ABBAMONTE e Avv. LUCA DI RAIMONDOcon domicilio eletto in Roma VIA DELLA CONSULTA 50presso LUCA DI RAIMONDO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE C/O CORTE APPELLO NAPOLIMINISTERO DELL&#8217;INTERNO e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b><br />
rappresentati e difesi da: AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<b>LISTA ABOLIZ. SCORPORO E RIBALT &#8211; FED. NAZ. VERDI VERDI-VERDI FED. </b><br />
rappresentata e difesa dall’Avv. LAURA SCALABRINI,con domicilio eletto in Roma, Via Cattaro n. 28presso lo studio dell’Avv. GIUSEPPE COSENTINO</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione I n. 2881/2004, resa tra le parti, concernente AMMISSIONE NUOVA FORMAZIONE POLITICA ALLE ELEZIONI EUROPEE DE 12/13 GIUGNO 2004;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO ELETTORALE<br /> CIRCOSCRIZIONALE C/O CORTE APPELLO NAPOLI<br />
Udito il relatore Cons. Roberto Garofoli e uditi, altresì, per le parti gli avv. ti Di Raimondo, Abbamonte, Cosentino e l’avv.to dello Stato Fedeli;</p>
<p>Ritenuto che, come condivisibilmente osservato dal primo Giudice, l’art. 12, co. 4, l. n. 18/1979, nel riferire la previsione di esonero dall’obbligo di raccolta delle firme dei sottoscrittori alternativamente ai “partiti” e ai “gruppi politici”, ha riguardo ad un concetto ampio di soggetto politico;</p>
<p>-rilevato, in particolare, che tale approccio interpretativo è confermato dalla previsione, contenuta nel citato art. 12, co. 4, di una duplice ipotesi di esonero dell’obbligo suddetto;</p>
<p>-osservato, infatti, che accanto all’ipotesi dei “partiti o gruppi politici” che si siano costituiti in “gruppi parlamentari” è contemplata quella dei “gruppi politici” che nell’ultima elezione abbiano presentato un seggio;</p>
<p>-rilevato, quindi, che il legislatore espressamente rinuncia, distinguendo le due citate fattispecie, a considerare ineludibile il requisito costituito dalla stabilità strutturale del gruppo politico, quanto meno intesa in termini di vitalità ed operativi</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 5240/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 04 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2579/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2579</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2004 n.1378</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-6-2004-n-1378/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-6-2004-n-1378/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-6-2004-n-1378/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2004 n.1378</a></p>
<p>Aldo FINATI – Presidente, Nicola DURANTE – Estensore RONCAGLIO e altro (avv. L. Falcone) c. FERROVIE DELLA CALABRIA s.r.l. (avv. C. Larussa). Processo – Processo amministrativo – Ferrovie della Calabria – Trasformazione – Personale – Controversie in materia di lavoro – Cognizione – E’ del giudice ordinario A seguito della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-6-2004-n-1378/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2004 n.1378</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-6-2004-n-1378/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2004 n.1378</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo FINATI – Presidente, Nicola DURANTE – Estensore <br /> RONCAGLIO e altro (avv. L. Falcone) c. FERROVIE DELLA CALABRIA s.r.l. (avv. C. Larussa).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo amministrativo – Ferrovie della Calabria – Trasformazione – Personale – Controversie in materia di lavoro – Cognizione – E’ del giudice ordinario</span></span></span></p>
<hr />
<p>A seguito della trasformazione della personalità giuridica, le Ferrovie della Calabria hanno cessato di appartenere al novero delle amministrazioni pubbliche, diventando un ente di diritto privato, sia pure in mano pubblica, esercente l’attività di concessionario del servizio pubblico di trasporto in ambito regionale, con la conseguenza che le controversie in materia di lavoro instaurate dopo tale trasformazione non sono più di pertinenza del giudice amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Le controversie in materia di lavoro dei dipendenti delle Ferrovie della Calabria vanno sottoposte al g.o.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN   NOME   DEL   POPOLO   ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL   TRIBUNALE   AMMINISTRATIVO   REGIONALE PER  LA  CALABRIA<br /> SEDE  DI  CATANZARO<br />
Sezione  Prima</b></p>
<p>composto dai magistrati: dr. Aldo Finati, presidente; dr. Salvatore Mezzacapo, componente; dr. Nicola Durante, estensore; ha pronunziato</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 591/02 r.g., proposto da<br />
<b>Roncaglio Concetta, Fionda Lorena, Fionda Alessandro e Fionda Alain, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Lucia Falcone,</b> domiciliati d’ufficio in Catanzaro nella Segreteria del Tribunale;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ferrovie della Calabria s.r.l.,</b> rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Larussa, nel cui studio in Catanzaro, alla via A. Turco n. 18, elettivamente domicilia;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della nota 7.2.2002 n. 2439, con cui sono state respinte le pretese di natura economica avanzate nell’interesse del dipendente defunto Fionda Corrado, dante causa delle ricorrenti.</p>
<p>Visti il ricorso, gli atti e documenti di causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 21.5.2004, il dr. Nicola Durante;<br />
Uditi i difensori delle parti, come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in</p>
<p align=center><b>FATTO  E  DIRITTO</b></p>
<p>Nel presente giudizio, i ricorrenti lamentano l’illegittimità del rigetto delle pretese economiche avanzate nell’interesse del defunto Fionda Corrado (già dipendente della gestione governativa delle Ferrovie della Calabria), loro dante causa, per prestazioni lavorative rese dal 1988 e sino al collocamento a riposo.<br />
Si oppone la società intimata.<br />
Assorbente, ai fini della decisione, è valutare l’eccezione di difetto di giurisdizione.<br />
Il giudizio è stato innestato dinanzi al G.A. poiché, all’epoca dell’esecuzione del rapporto di lavoro da cui nascono le rivendicazioni economiche, le Ferrovie della Calabria erano una gestione governativa commissariale, riconducibile all’organizzazione territoriale del Ministero dei trasporti e della navigazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2.4.1998 n. 402).<br />
Tuttavia l’ente, a decorrere dal 2001 subiva una profonda trasformazione della personalità giuridica, divenendo a tutti gli effetti una società privata.<br />
Detta trasformazione ha fatto sì che questo abbia cessato di appartenere al novero delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall’art. 1 T.U. 165/2001 e sia divenuto un ente di diritto privato, sia pure in mano pubblica, esercente l’attività di concessionario del servizio pubblico di trasporto in ambito regionale.<br />
Ne consegue che le controversie in materie di lavoro instaurate dopo tale trasformazione non sono più di pertinenza del giudice amministrativo, mancando, in capo al datore di lavoro, la necessaria natura pubblicistica e non disponendo più questi di poteri autoritativi, almeno in tale campo, essendo stati privatizzati i rapporti di lavoro facenti capo al nuovo ente (per un’ipotesi analoga, relativa a Poste italiane s.p.a., cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 21.10.2003 n. 1246).<br />
E poiché il ricorso è stato presentato dopo tale momento, lo stesso va dichiarato inammissibile.<br />
Le spese del giudizio possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione venga eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 21 maggio 2004.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2633</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2633/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pubblica istruzione &#8211; esami e carriere scolastiche &#8211; diniego approvazione commissioni esami di stato con candidati esterni – difetto di motivazione &#8211; procedimento cautelare &#8211; accoglimenti con salvezza di altri provvedimenti – accoglimento dell’istanza cautelare ai fini del riesame. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – Ordinanza sospensiva del 20</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica istruzione &#8211; esami e carriere scolastiche &#8211; diniego approvazione commissioni esami di stato con candidati esterni – difetto di motivazione &#8211; procedimento cautelare &#8211; accoglimenti con salvezza di altri provvedimenti – accoglimento dell’istanza cautelare ai fini del riesame.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/6/4219/g">Ordinanza sospensiva del 20 maggio 2003 n. 2763</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2633/04<br />
Registro Generale:5234/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giorgio Giovannini<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Romeo Est.<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Francesco Caringella<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 04 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CENTRO STUDI ANTONIO MANIERI S.R.L.</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv. FILIPPO LUBRANO<br />
con domicilio eletto in Roma VIA FLAMINIA, 79</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III BIS n. 2763/2004, resa tra le parti, concernente DINIEGO APPROVAZIONE COMMISSIONI ESAMI DI STATO CON CANDIDATI ESTERNI;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>CENTRO STUDI ANTONIO MANIERI S.R.L.</p>
<p>Udito il relatore Cons. Giuseppe Romeo e uditi, altresì, per le parti l’Avv. dello Stato NUNZIATA e l’Avv. FILIPPO LUBRANO.</p>
<p>Ritenuto, allo stato, di poter condividere le ragioni che hanno indotto il primo giudice ad accordare la sospensione del provvedimento impugnato “ai fini del riesame”, dal momento che “i candidati esterni” hanno presentato domanda di partecipazione agli esami presso l’Istituto scolastico paritario sin dal 30.11.2003, e che è ormai prossima la data di svolgimento degli esami;</p>
<p>Rilevato ancora che l’atto impugnato appare privo di adeguata motivazione in relazione alla disposta non approvazione delle commissioni costituite per lo svolgimento degli esami di Stato con candidati esterni.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 5234/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 04 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-4-6-2004-n-2633/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/6/2004 n.2633</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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