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	<title>4/5/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4/5/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2015 n.686</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-5-2015-n-686/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-5-2015-n-686/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-5-2015-n-686/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2015 n.686</a></p>
<p>Pres. Est. S. Romano Matteu R. (Avv.ti F. Andreucci, P. Sanchini, C. Sanchini) contro la Questura di Siena ed il Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura dello Stato) sul giudizio di pericolosità al fine dell&#8217;emissione del foglio di via e relativi termini 1. Sicurezza pubblica &#8211; Misura di prevenzione del foglio di via</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-5-2015-n-686/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2015 n.686</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-5-2015-n-686/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2015 n.686</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. S. Romano<br /> Matteu R. (Avv.ti F. Andreucci, P. Sanchini, C. Sanchini) contro la Questura di Siena ed il Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul giudizio di pericolosità al fine dell&#8217;emissione del foglio di via e relativi termini</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Sicurezza pubblica &#8211; Misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio &#8211; Giudizio di pericolosità &#8211; Ampia discrezionalità – Limiti al sindacato giurisdizionale </p>
<p>2. Atto amministrativo &#8211; Foglio di via obbligatorio &#8211; Ritardo nell’emissione del provvedimento conclusivo – Per specifica richiesta di un supplemento d’indagine &#8211; Non inficia la legittimità del provvedimento finale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La misura di polizia del foglio di via è diretta a prevenire reati, piuttosto che a reprimerli, e presuppone un giudizio di pericolosità che va motivato con riferimento a concreti comportamenti attuali dell&#8217;interessato, e cioè ad episodi di vita che, secondo la prudente valutazione della Polizia, rivelino oggettivamente un&#8217;apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti. Pertanto essa prescinde dall&#8217;accertata commissione di un reato ed è il risultato di una valutazione caratterizzata da ampia discrezionalità che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, se non sotto i profili dell&#8217;abnormità dell&#8217;iter logico, della macroscopica illogicità, dell&#8217;incongruenza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale </p>
<p>2. Ai sensi degli artt. 1 e 2 bis della legge n. 241/90, l’emissione di un provvedimento amministrativo oltre il termine di conclusione del procedimento non ne determina l’illegittimità, in mancanza di una norma che puntualmente la contempli quale sanzione del ritardo, rispetto al termine generale di cui all&#8217;art. 2 per la conclusione del procedimento (T.A.R. Toscana, sez. III, 04 marzo 2010 n. 629). Il mancato rispetto del predetto termine, in specie derivante da una richiesta di un supplemento d’indagine, determina quindi solo l&#8217;illegittimità del silenzio mantenuto dalla p.a. e non del provvedimento tardivamente assunto; infatti, anche ai sensi del comma 9 ter del citato art. 2 e dell’art.2 bis, trattasi di termine acceleratorio per la definizione del procedimento, dato che la legge non contiene alcuna prescrizione in ordine alla sua eventuale perentorietà nè alla decadenza della potestà amministrativa nè all&#8217;illegittimità del provvedimento adottato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 494 del 2015, proposto da:<br />
Roberto Matteu, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Andreucci, Paolo Sanchini, Costanza Sanchini, con domicilio eletto presso Paolo Sanchini in Firenze, Via Giuseppe Richa N. 56; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Questura di Siena, Ministero dell&#8217;Interno, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Siena per un periodo di anni tre, emessa dal Questore della provincia di Siena nei confronti di Matteu Roberto in data 31 dicembre 2014 e notificatagli in data 07.01.2015, provvedimento nr. 722/D.A.C./2.2-2014, e di tutti gli atti al provvedimento de quo connessi e collegati siano essi precedenti che successivi;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Siena e di Ministero dell&#8217;Interno;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1 &#8211; Con atto ritualmente notificato, il sig. Roberto Matteu ha impugnato il provvedimento sopra indicato con il quale il Questore di Siena ha emesso, nei suoi confronti, la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Siena per un periodo di anni tre, sulla base della proposta formulata dalla locale Squadra Mobile, con riferimento alla comunicazione di notizia di reato (a carico del ricorrente) ritenuto responsabile del reato di furto aggravato in concorso nonché con riferimento ai numerosi precedenti di condanna e di denuncia per reati contro la persona e contro il patrimonio ed ai precedenti provvedimenti di prevenzione, nonché con ulteriore riferimento al fatto che l’interessato non ha in Siena alcuna attività lavorativa, residenza o domicilio né altro motivo per giustificare la sua presenza nel territorio cittadino.<br />
Avverso l’atto impugnato il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: difetto di istruttoria; violazione dell’art. 111 Cost.; assenza di elementi di fatto, certi ed attuali, che disvelino la pericolosità attuale del ricorrente; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per omessa valutazione degli elementi di fatto indicati dal ricorrente nel corso del procedimento (come la registrazione del colloquio allegata alla memoria depositata); violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 per decorso del termine di trenta giorni previsto per la conclusione del procedimento amministrativo.<br />
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione intimata ha chiesto la reiezione del ricorso siccome infondato.<br />
Alla camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, sussistendone i presupposti, previo avviso alle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
2 – Il ricorso è infondato.<br />
2.1 &#8211; Dall’ampia relazione e dalla documentazione prodotte dalla Questura di Siena, in esito all’istruttoria disposta con ordinanza n. 390/13, sono emerse le seguenti circostanze:<br />
&#8211; la proposta di adozione del divieto di ritorno formulata della Squadra Mobile (e richiamata nel provvedimento impugnato) si basa sull’episodio di furto perpetrato ai danni di un distributore di carburanti previa forzatura di una cassaforte self-service,<br />
&#8211; il Matteu e la sua compagna sono stati oggetto di perquisizione, avvenuti dopo vari appostamenti operati dalla Squadra Mobile, nel corso della quale sono state rinvenute e sequestrate banconote di piccolo taglio per complessive 2.500,00 euro (la somma a<br />
&#8211; un terzo soggetto (Rocca Michela), vecchia conoscente del ricorrente, ha dichiarato di aver prestato la propria auto (corrispondente a quella utilizzata per la commissione del reato) al Matteu il quale nella stessa serata le ha consegnato la somma di 50<br />
&#8211; dalla perquisizione effettuata presso l’abitazione del Matteu è emerso vario materiale afferente la commissione del reato;<br />
&#8211; il ricorrente risulta aver riportato, dal 1985 alla data del provvedimento, condanne per i reati di rapina, lesioni personali, porto abusivo di armi e furto aggravato nonché numerose denunce per reati contro il patrimonio, è stato destinatario di avviso<br />
Alla luce delle circostanze sopra descritte, il provvedimento appare esente dai vizi dedotti.<br />
L&#8217;art. 2, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011 stabilisce che <i>&#8220;I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:&#8230;c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l&#8217;integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica&#8221;</i>;<br />
L&#8217;indicata misura di polizia, diretta a prevenire reati, piuttosto che a reprimerli, presuppone un giudizio di pericolosità che va motivato con riferimento a concreti comportamenti attuali dell&#8217;interessato, e cioè ad episodi di vita che, secondo la prudente valutazione della Polizia, rivelino oggettivamente un&#8217;apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti (v. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 3 aprile 2012, n. 351);<br />
Come affermato, in particolare, dalla giurisprudenza di questo Tribunale, “ l&#8217;applicazione di tutte le misure di prevenzione è riconnessa ad un&#8217;adeguata motivazione sulle circostanze di fatto che consentano di ritenere che la persona nei confronti della quale si vuole applicare una di queste misure rientri tra una delle categorie indicate dalla norma appena citata (T.A.R. Toscana, sez. II, 25-03-2013, n. 488); tuttavia l&#8217;applicazione della misura di prevenzione, quale è il foglio di via obbligatorio, prescinde dall&#8217;accertata commissione di un reato perché è finalizzata alla individuazione di soggetti potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica, onde prevenire e non già reprimere eventuali attività illecite; essa è il risultato di una valutazione caratterizzata da ampia discrezionalità che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, se non sotto i profili dell&#8217;abnormità dell&#8217;iter logico, della macroscopica illogicità, dell&#8217;incongruenza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale (T.A.R. Campania, sez. VI, 20 settembre 2007, n. 8094; T.A.R. Umbria, 14.2.2007, n. 131; T.A.R. Lombardia, sez. III, 19 luglio 2011, n. 1928);<br />
il presupposto del provvedimento di cui trattasi è costituito dal riscontro da parte dell&#8217;Autorità di polizia di circostanze attraverso le quali si manifesti la pericolosità sociale del soggetto in un determinato contesto territoriale ovvero di episodi di vita che, secondo la prudente valutazione dell&#8217;Amministrazione, rivelino oggettivamente un&#8217;apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti” (T.A.R. Toscana, Sez. II, 11 luglio 2013 n. 1132).<br />
Le considerazioni che precedono valgono, a confutazione delle censure dedotte, anche nella fattispecie in esame.<br />
Devono pertanto essere disattese le censure di difetto di istruttoria, violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 3 legge n. 241/1190.<br />
2.2 &#8211; Quante alle censure di omessa valutazione degli elementi introdotti nel corso del procedimento amministrativo e di violazione dell’art. 2 legge n. 241/1990, va rilevato che, dopo la comunicazione di avvio del procedimento, notificatagli il 18 agosto 2014, con la memoria e la documentazione depositata il ricorrente chiedeva l’archiviazione del procedimento e l’espletamento di ulteriori accertamenti.<br />
L’Ufficio, verificato il contenuto della documentazione prodotta, incaricava la Squadra Mobile, di ulteriori verifiche in esito alle quali veniva chiesta alla Procura della Repubblica l’emissione di una eventuale misura cautelare (la quale venne effettivamente disposta dal G.I.P. nella forma della custodia in carcere). Successivamente, detta misura venne sostituita da quella degli arresti domiciliari e in data 31.12.2014 veniva emessa la misura di prevenzione oggetto del presente ricorso.<br />
Il ritardo nell’emissione del provvedimento impugnato è pertanto riconducibile alla specifica richiesta di un supplemento d’indagine avanzata dal ricorrente.<br />
In ogni caso, ai sensi degli artt. 1 e 2 bis della legge n. 241, l’emissione di un provvedimento amministrativo oltre il termine di conclusione del procedimento non ne determina l’illegittimità,<br />
in mancanza di una norma che puntualmente la contempli quale sanzione del ritardo, rispetto al termine generale di cui all&#8217;art. 2 per la conclusione del procedimento (T.A.R. Toscana, sez. III, 04 marzo 2010 n. 629).<br />
Secondo la giurisprudenza, “Il mancato rispetto dei termini stabiliti per l&#8217;adozione di un provvedimento non ne inficia la legittimità atteso che la violazione della norma invocata, nella parte in cui stabilisce il termine per la conclusione del procedimento, anche se può rilevare ad altri effetti non si traduce in un vizio di legittimità del provvedimento emanato dall&#8217;Amministrazione.<br />
Infatti, in difetto di una specifica disposizione, che preveda come perentorio il termine assegnato all&#8217;Amministrazione per concludere un procedimento, il termine deve intendersi di natura sollecitatoria o ordinatoria, il cui superamento non produce l&#8217;illegittimità dell&#8217;atto: cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 15 novembre 2012, n. 5773 (Consiglio di Stato, sez. V 14/04/2015 n. 1872).<br />
Il mancato rispetto del termine previsto dall&#8217;art. 2 comma 2, legge n. 241/1990 per la conclusione dei procedimenti amministrativi determina solo l&#8217;illegittimità del silenzio mantenuto dalla p.a. e non del provvedimento tardivamente assunto; infatti, anche ai sensi del comma 9 ter del citato art. 2 e dell’art.2 bis, trattasi di termine acceleratorio per la definizione del procedimento, dato che la legge non contiene alcuna prescrizione in ordine alla sua eventuale perentorietà nè alla decadenza della potestà amministrativa nè all&#8217;illegittimità del provvedimento adottato.<br />
3 – Conclusivamente, il ricorso deve esser respinto in quanto infondato.<br />
Le spese di giudizio, secondo la regola generale, vanno poste a carico della parte soccombente e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento, a favore dell’Amministrazione resistente, della somma di euro 2.000,00 (duemila), a titolo di spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente, Estensore<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere<br />
Luigi Viola, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 04/05/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-5-2015-n-686/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2015 n.686</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2015 n.700</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-5-2015-n-700/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-5-2015-n-700/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2015 n.700</a></p>
<p>Pres. S. Romano, Est. C. Testori ELEF S.p.A. (Avv. ti P. Neri e F. Bevilacqua) contro ANAS S.p.a. (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Elettricità Renai S.r.l. (Avv. V.A. Francois e G. Lo Manto) l&#8217;indicazione di oneri della sicurezza c.d. aziendali in maniera contraddittoria ed intrinsecamente incompatibile comporta l&#8217;esclusione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-5-2015-n-700/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2015 n.700</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-5-2015-n-700/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2015 n.700</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, Est. C. Testori<br /> ELEF S.p.A. (Avv. ti P. Neri e F. Bevilacqua) contro ANAS S.p.a. (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Elettricità Renai S.r.l. (Avv. V.A. Francois e G. Lo Manto)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;indicazione di oneri della sicurezza c.d. aziendali in maniera contraddittoria ed intrinsecamente incompatibile comporta l&#8217;esclusione dell&#8217;offerta senza soccorso istruttorio, fattispecie relativa ad un appalto misto di lavori e servizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. &#8211; Costi relativi alla sicurezza da rischio specifico o aziendale – Indicazioni contraddittorie e incompatibili tra di loro &#8211; Equivocità dell&#8217;offerta economica – Sussistenza – Soccorso istruttorio – Inapplicabilità – Esclusione – Necessità – Fattispeci relativa ad un appalto misto di lavori e servizi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Integra una palese contraddittorietà ed equivocità dell&#8217;offerta economica lo scostamento (di ben € 128.000,00) tra i costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendale) indicati in offerta e la quantificazione fatta nella tabella per la giustificazione dell&#8217;aliquota per spese generali (che pure vi rientra) presentata dalla medesima impresa ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010. Ne consegue che, anche in ossequio ai principi sanciti con la sentenza n. 3 del 20 marzo 2015 dell&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sussiste incertezza assoluta sul contenuto dell&#8217;offerta in questione in relazione ad un suo elemento essenziale, il che comporta l&#8217;esclusione dalla procedura dell&#8217;offerta stessa per inosservanza di un precetto imperativo il cui inadempimento non è sanabile attraverso l&#8217;esercizio del potere di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, considerato anche che nel corso della procedura di gara il vizio in questione non è stato né rilevato, né valutato, né superato dalla stazione appaltante che difatti ha giudicato non anomala l’offerta (fattispecie relativa ad un appalto misto di lavori e servizi in cui rispetto al caso esaminato dall’Adunanza plenaria non si discuteva di mancata indicazione dei costi di sicurezza interni, bensì di indicazioni contraddittorie e incompatibili tra di loro, la cui differenza incideva in modo sensibile sul risultato finale dei conti, tenuto conto che tale importo è pari a circa il doppio dell&#8217;utile previsto dall&#8217;aggiudicataria in misura del 4%)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 222 del 2015, proposto dalla società ELEF S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Neri e Francesca Bevilacqua, con domicilio eletto presso l’avv. Francesca Bevilacqua in Firenze, Corso Italia 2; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>ANAS S.p.a. rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura distr.le dello Stato, preso i cui uffici è domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Elettricità Renai S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Vittorio Amedeo Francois e Giancarlo Lo Manto, con domicilio eletto presso l’avv. Giancarlo Lo Manto in Firenze, Via Masaccio 219; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; del provvedimento dell’ANAS Spa – Compartimento della viabilità per la Toscana prot. CFI-000035959-I del 30.12.2014, comunicato con nota prot. CFI-35961 del 30.12.2014, trasmessa a mezzo fax il 5 gennaio 2015, con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta n. FILAV027-14 avente ad oggetto: “<i>S.S. 1 Aurelia – Lavori di adeguamento e manutenzione degli impianti tecnologici della galleria “San Carlo” ubicata al km. 254+980 nel Comune di San Vincenzo (LI), ai sensi del D. Lgs. n. 264 del 05.10.2006 in materia di sicurezza della rete stradale transeuropea</i>&#8221; (CUP F47H14001030001 – CIG 590387609A), alla controinteressata impresa Elettricità Renai s.r.l.;<br />
&#8211; degli atti e verbali tutti della gara con particolare riferimento alla relazione finale della Commissione sull’anomalia in data 18.12.2014, e al verbale delle operazioni di gara del 19.12.2014 di aggiudicazione provvisoria dell’appalto, nella parte in c<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso ai provvedimenti impugnati;<br />
nonché per la condanna di ANAS Spa al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente, ai sensi degli artt. 30 e 124 del D. Lgs. n. 104/2010.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ANAS S.p.a. e di Elettricità Renai S.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1) ANAS s.p.a. &#8211; Compartimento della viabilità per la Toscana ha indetto con bando del 23/9/2014 una procedura aperta per l&#8217;aggiudicazione di un appalto relativo a lavori di adeguamento e manutenzione degli impianti tecnologici della galleria &#8220;San Carlo&#8221; ubicata al km. 254+980 della S.S. 1 &#8220;Aurelia&#8221;. Nel bando si precisava &#8220;<i>che l&#8217;intervento si configura come appalto misto…, con prevalenza sotto l&#8217;aspetto qualitativo della parte lavori e sotto l&#8217;aspetto quantitativo della parte servizi</i>&#8220;. Criterio di aggiudicazione: al prezzo più basso, inferiore all&#8217;importo a base di gara, quantificato in € 2.741.940,09 IVA esclusa, di cui € 130.568,58 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.<br />
Hanno presentato domanda di partecipazione alla gara cinque imprese, due delle quali sono state escluse. Nella seduta del 12/11/2014 la Commissione di gara ha aperto le offerte economiche delle tre concorrenti ammesse, che hanno proposto i seguenti ribassi: S.I.E.I. s.r.l. &#8211; 50.0510%; Elettricità Renai s.r.l. &#8211; 38.4620%; ELEF s.r.l. &#8211; 30.5021%. In relazione all&#8217;entità dei ribassi la stazione appaltante ha quindi disposto di procedere alla verifica delle offerte; le relative operazioni si sono svolte in tre sedute riservate, a conclusione delle quali la Commissione di gara, con relazione del 18/12/2014, ha ritenuto incongrua e dunque inaffidabile l&#8217;offerta dell&#8217;impresa S.I.E.I. s.r.l., mentre ha valutato congrua e dunque affidabile l&#8217;offerta presentata dall&#8217;impresa Elettricità Renai s.r.l.<br />
Nella seduta del 19/12/2014 la predetta Commissione ha perciò escluso dalla gara l&#8217;impresa S.I.E.I. s.r.l. e ha individuato quale prima classificata l&#8217;impresa Elettricità Renai s.r.l., con un ribasso del 38.462%, pari all’importo netto di € 1.606.985,80 oltre a € 130.568,58 per oneri relativi alla sicurezza. Conseguentemente, con il provvedimento prot. CFI 0035959-1 del 30/12/2014 il Capo del Compartimento della viabilità per la Toscana dell’ANAS ha disposto l&#8217;aggiudicazione definitiva dell&#8217;appalto in questione all&#8217;impresa Elettricità Renai s.r.l.<br />
2) Contro quest&#8217;ultima determinazione, di cui chiede l&#8217;annullamento, e per la condanna di ANAS s.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente, l&#8217;impresa ELEF s.r.l. (seconda classificata nella procedura di cui si controverte) ha proposto il ricorso in epigrafe, formulando molteplici censure di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Per resistere al gravame si sono costituite in giudizio la stazione appaltante ANAS s.p.a. e la controinteressata impresa Elettricità Renai s.r.l., che hanno depositato memorie e documentazione.<br />
3) Nella camera di consiglio del 26 febbraio 2015 questo Tribunale, con ordinanza n. 161, ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.<br />
4) La società ricorrente e la controinteressata hanno depositato scritti difensivi in vista dell&#8217;udienza del 16 aprile 2015, in cui la causa è passata in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1) Con il primo motivo di ricorso si deduce quanto segue:<br />
&#8211; il bando di gara prescriveva: &#8220;<i>L&#8217;offerta dovrà altresì contenere l&#8217;indicazione dei costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali) ex art. 86 comma 3bis del D.Lgs. 163/06, che dovranno risultare congrui rispetto all&#8217;entità e alle car<br />
&#8211; nella sua offerta economica la società controinteressata ha dichiarato &#8220;<i>che i costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendale) ex art. 86 comma 3bis del D.Lgs. 163/06 ammontano a € 130.000,00 (centotrentamila/00)</i> &#8220;;<br />
&#8211; a norma dell’art. 32 comma 4 lett. o) del D.P.R. n. 207/2010 rientrano tra le &#8220;<i>spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell&#8217;esecutore</i>&#8220;&#8230; &#8220;<i>le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 apr<br />
&#8211; l&#8217;offerta della controinteressata è quindi contraddittoria, errata ed incongrua in relazione ai costi della sicurezza da rischio specifico, rilevandosi una differenza di € 128.000,00 tra gli importi a tale titolo indicati dalla predetta società nei suoi<br />
&#8211; a quest&#8217;ultimo riguardo nel documento illustrativo allegato dall&#8217;aggiudicataria alle giustificazioni della propria offerta economica si legge (pag. 9 punto 8): &#8220;<i>Gli oneri per la sicurezza, sia interni che esterni, sono compensati a parte; pertanto no<br />
&#8211; se l&#8217;importo di € 130.000,00 per i costi di sicurezza da rischio aziendale fosse stato correttamente conteggiato nell&#8217;offerta della controinteressata, il prezzo dell&#8217;appalto sarebbe stato maggiore e il ribasso inferiore; ciò rende l&#8217;offerta equivoca e i<br />
2) Alle censure sintetizzate al punto precedente ANAS s.p.a. e l’impresa Elettricità Renai s.r.l. hanno opposto controdeduzioni con cui si sostiene:<br />
&#8211; che l&#8217;importo per i costi relativi alla sicurezza del rischio aziendale indicato in € 130.000,00 dalla controinteressata nella sua offerta economica è frutto di un palese errore, essendo stato confuso tale importo con quello degli oneri relativi alla si<br />
&#8211; che tale errore è stato ripetuto dall’impresa Elettricità Renai in altre due gare contemporanee indette dall’ANAS ed appare evidente, trattandosi di un importo assolutamente esorbitante;<br />
&#8211; che l&#8217;importo corretto è invece quello indicato nella tabella relativa alle spese generali, di cui neppure la ricorrente contesta la congruità; e l&#8217;indicazione in tale atto è sufficiente, non essendo prescritta a pena di esclusione la quantificazione de<br />
&#8211; che sono pretestuose e prive di consistenza le ulteriori censure formulate in proposito dalla ricorrente.<br />
3) Tenuto anche conto di quanto affermato dall&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 3 del 20 marzo 2015 il Collegio ritiene di dover pervenire, nella valutazione del motivo di ricorso qui in esame, a conclusioni diverse da quelle che hanno indotto a respingere l&#8217;istanza cautelare formulata dalla ricorrente.<br />
L’ art. 86 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 così dispone (primo periodo): &#8220;<i>Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell&#8217;anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all&#8217;entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture</i>&#8220;.<br />
La formulazione della norma è identica a quella dell’art. 26 comma 6 (primo periodo) del D.Lgs. n. 81/2008 che detta disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro circa gli &#8220;<i>obblighi connessi ai contratti d&#8217;appalto o d&#8217;opera o di somministrazione</i>&#8220;.<br />
L’art. 87 del Codice dei contratti pubblici dispone poi al comma 4 (ultima parte), in tema di criteri di verifica delle offerte anormalmente basse: &#8220;<i>Nella valutazione dell&#8217;anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell&#8217;offerta e risultare congrui rispetto all&#8217;entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture</i>&#8220;.<br />
A sua volta il già citato art. 32 comma 4 lett. o) del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici stabilisce che rientrano tra le &#8220;<i>spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell&#8217;esecutore</i>&#8220;&#8230; &#8220;<i>le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall&#8217;articolo 86, comma 3-bis, del codice</i>&#8220;.<br />
L&#8217;appalto di cui si discute ha natura, come chiarito nel bando di gara, di &#8220;<i>appalto misto…, con prevalenza sotto l&#8217;aspetto qualitativo della parte lavori e sotto l&#8217;aspetto quantitativo della parte servizi</i>&#8220;. Il disciplinare di gara prevedeva la presentazione di tre buste, la seconda contenente l&#8217;offerta economica, in relazione alla quale era prescritto: &#8220;<i>L&#8217;offerta dovrà altresì contenere l&#8217;indicazione dei costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali) ex art. 86 comma 3bis del D.Lgs. 163/06, che dovranno risultare congrui rispetto all&#8217;entità e alle caratteristiche dei lavori oggetto dell&#8217;appalto</i>&#8220;.<br />
Nella citata sentenza n. 3 del 20 marzo 2015 l&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha enunciato il seguente principio di diritto: &#8220;<i>Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara</i>&#8220;.<br />
A tale conclusione si è pervenuti sulla base di una lettura costituzionalmente orientata delle norme di riferimento; conseguentemente l&#8217;Adunanza plenaria ha anche affermato &#8220;<i>che, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice, l’omessa specificazione nelle offerte per lavori dei costi di sicurezza interni configura un’ipotesi di «mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice» idoneo a determinare «incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta» per difetto di un suo elemento essenziale, e comporta perciò, anche se non prevista nella lex specialis, l’esclusione dalla procedura dell’offerta difettosa per l’inosservanza di un precetto a carattere imperativo che impone un determinato adempimento ai partecipanti alla gara (cfr. Cons. Stato, A.P. sentenza n. 9 del 2014), non sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, di cui al comma 1 del medesimo articolo, non potendosi consentire di integrare successivamente un’offerta dal contenuto inizialmente carente di un suo elemento essenziale</i>&#8220;.<br />
Nel caso in esame l&#8217;offerta economica presentata dall’impresa Elettricità Renai s.r.l. ha specificato &#8220;<i>che i costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendale) ex art. 86 comma 3bis del D.Lgs. 163/06 ammontano a € 130.000,00 (centotrentamila/00)</i> &#8220;; tali costi però sono stati quantificati in soli € 2.000,00 nella tabella per la giustificazione dell&#8217;aliquota per spese generali presentata dalla medesima impresa ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010. La differenza è di € 128.000,00 e ciò evidenzia una palese contraddittorietà ed equivocità dell&#8217;offerta economica della controinteressata in relazione ai costi di sicurezza interni; ne consegue che sussiste incertezza assoluta sul contenuto dell&#8217;offerta in questione in relazione a un suo elemento essenziale, il che comporta l&#8217;esclusione dalla procedura dell&#8217;offerta stessa per inosservanza di un precetto imperativo il cui inadempimento non è sanabile attraverso l&#8217;esercizio del potere di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante. Rispetto al caso esaminato dall’Adunanza plenaria, qui non si discute di mancata indicazione dei costi di sicurezza interni, bensì di indicazioni contraddittorie e incompatibili tra di loro, la cui differenza (pari a € 128.000,00) incide in modo sensibile sul risultato finale dei conti, tenuto conto che tale importo è pari a circa il doppio dell&#8217;utile previsto dall&#8217;aggiudicataria (in misura del 4%).<br />
Non basta per superare il vizio rilevato l&#8217;affermazione secondo cui l&#8217;indicazione contenuta nell&#8217;offerta economica sarebbe frutto di un mero ed evidente errore materiale; tale giustificazione si rinviene solo nelle memorie difensive delle controparti, ma dagli atti di gara non risulta nessun accenno al riguardo: dunque, nel corso della procedura di gara, il vizio in questione non è stato né rilevato, né valutato, né superato; e la stazione appaltante ha concluso positivamente il subprocedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta della controinteressata senza sostanzialmente affrontare il problema. In tale quadro è altresì irrilevante la circostanza che il medesimo errore sia stato commesso dall’impresa Elettricità Renai s.r.l. in altre due gare contemporaneamente bandite dall’ANAS, posto che ogni procedura fa storia a sè e che la eventuale ripetitività degli errori non basta per giustificarli.<br />
4) In relazione a quanto sopra il primo motivo di ricorso risulta fondato e sufficiente per accogliere l&#8217;azione impugnatoria proposta da ELEF s.r.l., con il conseguente annullamento del provvedimento di aggiudicazione impugnato; restano perciò assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.<br />
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, si osserva che, come documentato dalla stessa parte ricorrente, ANAS s.p.a. ha comunicato che in data 6/3/2015 è stato stipulato il contratto relativo all&#8217;appalto oggetto di causa con l&#8217;impresa Elettricità Renai s.r.l. Il termine per l&#8217;esecuzione dei lavori è fissato dal bando di gara (punto II.3) in 240 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori; nessuna informazione è stata fornita dalle controparti circa la consegna e lo stato di avanzamento dei lavori stessi. In mancanza di elementi che possano indurre a diverse conclusioni, la domanda risarcitoria va dunque accolta nel senso di dichiarare l&#8217;inefficacia del contratto di cui sopra stipulato tra ANAS s.p.a. ed Elettricità Renai s.r.l., facendo obbligo alla stazione appaltante di riattivare e concludere la procedura relativa all&#8217;appalto oggetto di causa alla luce dell&#8217;esito del presente giudizio (non può procedere questo stesso Collegio ad aggiudicare la gara alla società ricorrente, tenuto conto della pendenza di un altro ricorso relativo al medesimo appalto, trattato nella stessa udienza, e della circostanza che spetta alla stazione appaltante ogni ulteriore valutazione circa la sussistenza di eventuali ragioni ostative non emerse nel presente giudizio, anche relative a profili di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta).<br />
5) Le spese del giudizio vanno poste a carico delle parti soccombenti e sono liquidate nel dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente:<br />
a) annulla l&#8217;impugnato provvedimento di aggiudicazione;<br />
b) dichiara inefficace il contratto relativo all&#8217;appalto oggetto di causa stipulato in data 6/3/2015 tra ANAS s.p.a. e l&#8217;impresa Elettricità Renai s.r.l., con gli ulteriori effetti precisati in motivazione al punto 4).<br />
Condanna ANAS s.p.a. e Elettricità Renai s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio in favore della società ricorrente nella misura di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre agli accessori di legge a carico di ciascuna delle predette controparti (per un totale di € 10.000,00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 04/05/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-5-2015-n-700/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2015 n.700</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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