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	<title>4/5/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4/5/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2012 n.865</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-4-5-2012-n-865/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-4-5-2012-n-865/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2012 n.865</a></p>
<p>P. Buonvino Pres. &#8211; C. Testori Est. SIRAM S.p.A. in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del R.T.I. con Diddi s.r.l., Diddi Dino e figli s.r.l. e Combustibili Nuova Prenestina s.r.l. (Avv. P. Adami) contro il Comune di Pistoia (Avv.ti V. Papa, F. Paci, S. Andreini) e nei confronti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-4-5-2012-n-865/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2012 n.865</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-4-5-2012-n-865/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2012 n.865</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Buonvino Pres. &#8211; C. Testori Est.<br /> SIRAM S.p.A. in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del R.T.I. con Diddi s.r.l., Diddi Dino e figli s.r.l. e Combustibili Nuova Prenestina s.r.l. (Avv. P. Adami) contro il Comune di Pistoia (Avv.ti V. Papa, F. Paci, S. Andreini) e nei confronti di Toscana Energia Green S.p.A. (Avv.ti N. Ceraolo, A. Tozzi, M. Spatocco)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inapplicabilità all&#8217;appalto del servizio energia e tecnologico dell&#8217;art. 23-bis del D.L. n. 112/2008 e sull&#8217;individuazione delle società strumentali ai fini del divieto di partecipazione alle gare di cui all&#8217;art. 13 del c.d. &ldquo;decreto Bersani&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. &#8211; Servizio energia e tecnologico – Natura – Di servizio pubblico locale – Esclusione – Di servizio strumentale – Sussistenza &#8211; Art. 23-bis del D.L. n. 112/2008 &#8211; Inapplicabilità	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Art.13 d.l. n. 223/06 – Qualificazione differenziale tra attività strumentale e gestione dei servizi pubblici – Va riferita all’oggetto sociale delle partecipanti – Estensione analogica – Inammissibilità &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il servizio energia e tecnologico non presenta i caratteri del servizio pubblico locale, bensì quelli del servizio strumentale essendo reso a favore del Comune appaltante e da questi remunerato. Ne consegue l&#8217;inapplicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 (poi abrogato dal DPR 18 luglio 2011 n. 113, in esito al referendum del giugno 2011). La natura speciale della disciplina dettata dalla norma in questione induce difatti ad escludere ogni applicazione estensiva della stessa ad attività non riconducibili ai (soli) servizi pubblici locali di rilevanza economica	</p>
<p>2. In tema di applicazione del divieto di partecipazione alle gare di cui all’art. 13 del c.d. decreto Bersani (D.L. n. 223/2006) la qualificazione differenziale tra attività strumentale e gestione dei servizi pubblici deve essere riferita non all’oggetto della gara, bensì all’oggetto sociale delle imprese partecipanti ad essa. Trattasi difatti di disposizione di carattere eccezionale, che va interpretata in stretta aderenza al dato letterale e senza possibilità di applicazione oltre i casi in esse previsti. Nella specie dall’oggetto sociale di Toscana Energia Green e della sua controllante Toscana Energia emerge come nessuna delle due sia riconducibile all&#8217;ambito esclusivo della &#8220;produzione di beni e servizi strumentali all&#8217;attività&#8221; di amministrazioni pubbliche regionali e locali e come siano operanti sul mercato in regime di concorrenza, di talchè entrambe non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 13 cit..</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1367 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla </p>
<p>società SIRAM S.p.A., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del R.T.I. costituito con le imprese Diddi s.r.l., Diddi Dino e figli s.r.l. e Combustibili Nuova Prenestina s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Pietro Adami, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Passini in Firenze, via Bolognese 55;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Pistoia, costituito in giudizio in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Vito Papa, Federica Paci, Serena Andreini, con domicilio eletto presso lo studio Lessona in Firenze, via dei Rondinelli 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Toscana Energia Green S.p.A., costituita in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Ceraolo, Alessandro Tozzi, Matteo Spatocco, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Firenze, viale Spartaco Lavagnini 41; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>A) con l’atto introduttivo del giudizio:<br />	<br />
&#8211; dell&#8217;aggiudicazione provvisoria, disposta con delibera 1178 del 23.05.2011, pubblicata il 14.06.2011 dell&#8217; &#8220;<i>Affidamento del servizio energia e tecnologico per gli impianti di pertinenza del Comune di Pistoia, per un periodo di cinque anni</i>&#8220;; nonch<br />
&#8211; dell&#8217;eventuale aggiudicazione definitiva;<br />	<br />
con espressa richiesta di aggiudicazione e/o subentro ai sensi degli artt. 124 e 122 c.p.a.<br />	<br />
nonchè per<br />	<br />
la condanna al risarcimento dei danni, da effettuarsi in forma specifica ovvero per equivalente.</p>
<p>B) con i motivi aggiunti depositati in data 4 novembre 2011:<br />	<br />
&#8211; dell&#8217;aggiudicazione definitiva (disposta dal Comune di Pistoia con determina 2291 del 12.10.2011 &#8211; reg. 2011/4958 &#8211; intitolata &#8220;<i>Procedura aperta per affidamento del servizio energia e tecnologico per gli impianti di pertinenza del Comune di Pistoia p<br />
<br />	<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pistoia e di Toscana Energia Green S.p.A.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1) Con bando trasmesso il 26/4/2010 il Comune di Pistoia ha indetto una gara avente ad oggetto &#8220;<i>affidamento del servizio energia e tecnologico per gli impianti di pertinenza del Comune di Pistoia, per un periodo di cinque anni</i>&#8221; (ammontare presunto complessivo: € 9.646.000,00; criterio di aggiudicazione: all&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, mediante attribuzione di max 65 punti all&#8217;offerta tecnica e di max 35 punti all&#8217;offerta economica). <br />	<br />
Alla gara hanno partecipato 6 concorrenti, tra i quali l’ATI costituita dalle imprese SIRAM s.p.a. (capogruppo mandataria), Diddi s.r.l., Diddi Dino e figli s.r.l. e Combustibili Nuova Prenestina s.r.l..<br />	<br />
Con determinazione dirigenziale n. 1178 del 23/5/2011 la stazione appaltante ha approvato i verbali di gara ed ha aggiudicato provvisoriamente la stessa alla società Toscana Energia Green s.p.a. (TEG), che è risultata prima classificata in graduatoria con punti 91/100, davanti all’ATI Siram con punti 89,601/100.<br />	<br />
Contro tale esito SIRAM s.p.a. ha proposto l&#8217;atto introduttivo del presente giudizio formulando censure di violazione dell’art. 23-bis del D.L. n. 112/2008 e dell’art. 13 del D.L. n. 223/2006.<br />	<br />
Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Pistoia.<br />	<br />
Nella camera di consiglio del 13 luglio 2011 questo Tribunale, con ordinanza n. 784, ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, stante la non immediata lesività dello stesso. <br />	<br />
2) Con atto di motivi aggiunti depositato il 4/11/2011 SIRAM s.p.a. ha esteso l&#8217;impugnazione all&#8217;aggiudicazione definitiva della gara in favore di TEG (disposta con determinazione dirigenziale n. 2291 del 12/10/2011), richiamandosi alle censure già dedotte con l&#8217;atto introduttivo del giudizio. <br />	<br />
Sia l&#8217;Amministrazione resistente, sia l&#8217;aggiudicataria (a sua volta costituitasi in giudizio) si sono difese formulando eccezioni di inammissibilità e replicando nel merito.<br />	<br />
Nella camera di consiglio del 23 novembre 2011 il TAR ha respinto, con ordinanza n. 1144, la domanda cautelare presentata con i motivi aggiunti; con ordinanza n. 31/2012 il Consiglio di Stato, sez. V, ha accolto l&#8217;appello contro la decisione di primo grado &#8220;<i>ai soli fini della sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito</i>&#8220;.<br />	<br />
3) Le parti hanno depositato memorie e repliche in vista dell&#8217;udienza del 18 aprile 2012, in cui la causa è passata in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1) Il ricorso e i motivi aggiunti successivamente proposti sono infondati nel merito e ciò esime il Collegio dal pronunciarsi sulle eccezioni di inammissibilità formulate dalle controparti <br />	<br />
2) Nell&#8217;atto introduttivo del giudizio si sostiene in sintesi:<br />	<br />
&#8211; che Toscana Energia Green s.p.a. (TEG) è di proprietà al 100% di Toscana Energia s.p.a., il cui capitale è per circa il 52% in mano a enti pubblici toscani e per il restante 48% circa di proprietà di Italgas s.p.a., a sua volta facente parte del gruppo<br />
&#8211; che Toscana Energia s.p.a. è società attiva nella distribuzione del gas nei comuni della Toscana e titolare di numerosi affidamenti diretti;<br />	<br />
&#8211; che anche TEG è titolare di servizi in via di affidamento diretto da parte di enti locali;<br />	<br />
&#8211; che in tale quadro le società del gruppo Toscana Energia e dunque anche TEG sono soggette ai divieti di partecipazione alle gare previsti dall’art. 23-bis comma 9 del D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 133/2008; divieti connessi<br />
&#8211; che non si applica la deroga di cui all&#8217;ultimo periodo del comma 9, che riguarda la &#8220;<i>prima gara</i>&#8221; per l&#8217;affidamento dei servizi pubblici locali successiva alla scadenza degli affidamenti diretti, mentre nel caso in esame oggetto della gara è un se<br />
&#8211; che TEG non poteva partecipare alla procedura concorsuale di cui si tratta anche alla luce del divieto di cui all’art. 13 del D.L. n. 223/2006 convertito, con modificazioni, in legge n. 248/2006 (c.d. decreto &#8220;<i>Bersani</i>&#8220;); tale norma vieta la parte<br />
3) Ai fini della decisione è innanzitutto necessario qualificare la natura del servizio oggetto dell&#8217;appalto di cui si controverte, che il bando di gara definisce come:<br />	<br />
<i>Servizio Energia, che…… comprende la fornitura dei combustibili, l&#8217;esercizio, le attività di gestione, di manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo degli impianti termici…</i><br />	<br />
<i>La prestazione comprende altresì il Servizio Tecnologico ossia la manutenzione ordinaria degli impianti idronici di climatizzazione e dei relativi impianti elettrici, nonché la manutenzione ordinaria degli impianti idrici antincendio e dei relativi impianti elettrici</i>&#8220;.<br />	<br />
È pacifico tra le parti che oggetto di gara è un servizio strumentale e non un servizio pubblico locale (cfr. pag. 12 del ricorso; pag. 6 della memoria di costituzione del Comune di Pistoia; pag. 5 della memoria depositata da TEG il 21/11/2011). Come precisato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza 1 aprile 2011 n. 2012 la giurisprudenza riconosce natura di servizio pubblico locale &#8220;<i>a quelle attività che sono destinate a rendere un’utilità immediatamente percepibile ai singoli o all’utenza complessivamente considerata, che ne sopporta i costi direttamente, mediante pagamento di apposita tariffa, all’interno di un rapporto trilaterale, con assunzione del rischio di impresa a carico del gestore (cfr., fra le tante, Corte di giustizia CE, sez. III, 15 ottobre 2009, C-196/08, Acoset; Cass. civ., sez. un., 15 giugno 2009, n. 13892; Cons. St., sez. V, 5 dicembre 2008, n. 6049).</i><br />	<br />
<i>Si postula in sostanza quale requisito essenziale della nozione di servizio pubblico locale che il singolo o la collettività abbiano a ricevere un vantaggio diretto e non mediato da un certo servizio, escludendosi, di conseguenza, che ricorre sevizio pubblico a fronte di prestazioni strumentali a far sì che un’amministrazione direttamente o indirettamente, possa poi provvedere ad erogare una determinata attività. In quest’ultimo caso si parla, infatti, di mero appalto di servizi e non di servizio pubblico locale</i>&#8220;. <br />	<br />
L&#8217;applicazione di tali parametri conferma che il servizio energia e tecnologico di cui si discute non presenta i caratteri del servizio pubblico locale, bensì quelli del servizio strumentale (reso a favore del Comune appaltante e da questi remunerato).<br />	<br />
Ne consegue l&#8217;inapplicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 23-bis del D.L. n. 112/2008 (poi abrogato dal DPR 18 luglio 2011 n. 113, in esito al referendum del giugno 2011), intitolato &#8220;<i>Servizi pubblici locali di rilevanza economica</i>&#8220;, che al primo comma precisava: &#8220;<i>Le disposizioni del presente articolo disciplinano l&#8217;affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria…</i>&#8220;.<br />	<br />
La natura speciale della disciplina dettata dalla norma in questione induce ad escludere ogni applicazione estensiva della stessa ad attività non riconducibili ai (soli) servizi pubblici locali di rilevanza economica e in tal senso si è pronunciata la giurisprudenza sia del Consiglio di Stato (nella citata sentenza della sez. V n. 2012/2011, richiamata anche nell&#8217;ordinanza n. 31/2012 pronunciata dalla medesima Sezione nella fase cautelare della presente controversia), sia di questo stesso TAR nella sentenza 1 marzo 2011 n. 377.<br />	<br />
Le censure relative alla pretesa violazione dell’art. 23-bis del D.L. n. 112/2008 risultano dunque infondate.<br />	<br />
4) Le disposizioni di cui all’art. 13 del D.L. n. 223/2006 sono dichiaratamente dettate &#8220;<i>per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza</i>&#8221; e, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 326/2008 &#8220;<i>sono fondate sulla distinzione tra attività amministrativa in forma privatistica e attività d&#8217;impresa di enti pubblici. L&#8217;una e l&#8217;altra possono essere svolte attraverso società di capitali, ma le condizioni di svolgimento sono diverse. Nel primo caso vi è attività amministrativa, di natura finale o strumentale, posta in essere da società di capitali che operano per conto di una pubblica amministrazione. Nel secondo caso, vi è erogazione di servizi rivolta al pubblico (consumatori o utenti), in regime di concorrenza. </i><br />	<br />
<i>Le disposizioni impugnate mirano a separare le due sfere di attività per evitare che un soggetto, che svolge attività amministrativa, eserciti allo stesso tempo attività d&#8217;impresa, beneficiando dei privilegi dei quali esso può godere in quanto pubblica amministrazione</i>&#8220;. In tale quadro &#8220;<i>il divieto di detenere partecipazioni in altre società o enti… è complementare rispetto alle altre disposizioni</i>&#8221; in quanto volto &#8220;<i>a evitare che le società in questione svolgano indirettamente, attraverso proprie partecipazioni o articolazioni, le attività loro precluse. La disposizione impugnata vieta loro non di detenere qualsiasi partecipazione o di aderire a qualsiasi ente, ma solo di detenere partecipazioni in società o enti che operino in settori preclusi alle società stesse</i>&#8220;.<br />	<br />
Partendo dagli enunciati della Corte costituzionale la giurisprudenza ha ulteriormente puntualizzato:<br />	<br />
&#8211; che &#8220;<i>la qualificazione differenziale tra attività strumentale e gestione dei servizi pubblici deve essere riferita non all’oggetto della gara, bensì all’oggetto sociale delle imprese partecipanti ad essa</i>&#8221; (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 29 dice<br />
&#8211; che si tratta di disposizioni di carattere eccezionale, che vanno interpretate in stretta aderenza al dato letterale e senza possibilità di applicazione oltre i casi in esse previsti (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 29 dicembre 2011 n. 6974 e 1 aprile<br />
L&#8217;oggetto sociale di Toscana Energia Green s.p.a. (quale risulta dalla documentazione acquisita al giudizio) è vario ed articolato e certamente non riconducibile all&#8217;ambito esclusivo della &#8220;<i>produzione di beni e servizi strumentali all&#8217;attività</i>&#8221; di amministrazioni pubbliche regionali e locali; è evidente che si tratta di una società operante sul mercato in regime di concorrenza, di per sé estranea alla tipologia presa in considerazione dal citato art. 13.<br />	<br />
L&#8217;oggetto sociale di Toscana Energia s.p.a., a sua volta, riguarda settori di attività per lo più riconducibili allo svolgimento di servizi pubblici locali e comunque non presenta il carattere di strumentalità, in via esclusiva, a cui fa specifico riferimento l’art. 13; si tratta di una società <i>multiutiliy</i> a partecipazione mista (di soggetti pubblici e privati) destinata a produrre beni e/o servizi per il pubblico in regime di concorrenza, non riconducibile (neppure essa) all&#8217;ambito delle cosiddette società strumentali, cioè alle società che, configurandosi come <i>longa manus</i> delle amministrazioni pubbliche, operano solo per queste ultime e non per il pubblico. <br />	<br />
Né l&#8217;una, né l&#8217;altra società, dunque, presentano le caratteristiche (di stretta interpretazione) che comportano l&#8217;assoggettamento ai vincoli e ai divieti previsti dall’art. 13.<br />	<br />
L&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha recentemente esaminato questioni analoghe a quelle oggetto del presente giudizio, su cui si è pronunciata nella sentenza n. 17 del 4 agosto 2011; anche in quel caso si controverteva dell&#8217;affidamento del servizio energia ad una società a sua volta controllata da altra a capitale misto pubblico-privato, svolgente attività inerente a servizi pubblici locali; sono evidenti le somiglianze con la vicenda qui in esame e le conclusioni raggiunte in questa sede sono conformi a quelle che si leggono nella decisione dell&#8217;Adunanza plenaria circa l&#8217;insussistenza dei presupposti che avevano indotto la stazione appaltante ad escludere dalla gara la società &#8220;controllata&#8221;, in applicazione dell’art. 13 del decreto &#8220;<i>Bersani</i>&#8221; (risultano perciò forzate e non convincenti le affermazioni contenute nella memoria depositata dalla società ricorrente il 2/4/2012 secondo cui la citata sentenza n. 17/2011 sarebbe &#8220;<i>assolutamente favorevole alle tesi del ricorso</i>&#8220;).<br />	<br />
5) In relazione a quanto sopra il ricorso e i motivi aggiunti successivamente proposti vanno respinti.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe e i motivi aggiunti successivamente proposti dalla parte ricorrente.<br />	<br />
Condanna SIRAM s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio in favore sia del Comune di Pistoia, sia della controinteressata Toscana Energia Green s.p.a. nella misura di € 8.000,00 (ottomila/00) oltre agli accessori di legge per ciascuna delle predette controparti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Riccardo Giani, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/05/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-4-5-2012-n-865/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2012 n.865</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2012 n.863</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-4-5-2012-n-863/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-4-5-2012-n-863/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2012 n.863</a></p>
<p>P. Buonvino Pres. &#8211; C. Testori Est. CPL Concordia società cooperativa (Avv.ti A. Penta ed E. Dalli Cardillo) contro il Comune di Pistoia (Avv.ti V. Papa, F. Paci, S. Andreini) e nei confronti di Toscana Energia Green S.p.A. (Avv.ti N. Ceraolo, A. Tozzi, M. Spatocco) sulla legittimità di una clausola</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Buonvino Pres. &#8211; C. Testori Est.<br /> CPL Concordia società cooperativa (Avv.ti A. Penta ed E. Dalli Cardillo) contro il Comune di Pistoia (Avv.ti V. Papa, F. Paci, S. Andreini) e nei confronti di Toscana Energia Green S.p.A. (Avv.ti N. Ceraolo, A. Tozzi, M. Spatocco)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità di una clausola di sbarramento negli appalti con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa e sulla legittimità dell&#8217;attribuzione del punteggio da parte della commissione complessivamente considerata e non dai singoli componenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. &#8211; Offerta economicamente più vantaggiosa – Previsione di una clausola di sbarramento – Rientra tra le facoltà discrezionali dell&#8217;amministrazione – Fattispecie	</p>
<p>2. Contratti della p.a. &#8211; Offerta economicamente più vantaggiosa &#8211; Attribuzione del punteggio da parte della commissione complessivamente considerata &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa non comporta che un&#8217;offerta qualitativamente scarsa debba essere comunque valutata sotto l&#8217;aspetto economico, trattandosi di aspetto rimesso alla discrezionalità dell&#8217;amministrazione, che ha facoltà di dosare gli elementi di scelta dell&#8217;offerta in relazione alle esigenze da soddisfare nel rispetto del principio della parità di trattamento. Pertanto, la previsione di una clausola di sbarramento non può ritenersi di per sé illegittima in quanto rientrante nell&#8217;esercizio di una facoltà discrezionale riconosciuta all&#8217;amministrazione. Nel caso in esame la soglia di sbarramento fissata dalla stazione appaltante, seppur elevata, non risulta censurabile davanti a questo giudice in quanto non può dirsi manifestamente irragionevole, né contrastante con le indicazioni contenute nell’art. 83 comma 2 del codice dei contratti pubblici; essa esprime infatti una precisa scelta volta a privilegiare offerte particolarmente apprezzabili sotto il profilo tecnico, ma non tale da pregiudicare una qualificata partecipazione come è dimostrato dal fatto che tre dei sei concorrenti hanno superato tale soglia	</p>
<p>2. Laddove il disciplinare di gara preveda che la commissione giudicatrice proceda alla valutazione delle offerte tecniche attribuendo punteggi relativamente a 5 criteri, distinti in 16 subcriteri, stabilendo per ciascun criterio e subcriterio il punteggio massimo attribuibile ma nulla disponendo in ordine alle valutazioni dei singoli commissari, i punteggi attribuiti sono evidentemente da riferire alla commissione complessivamente considerata e non ai suoi singoli componenti, il che non integra nessuna violazione di legge, né altri profili di illegittimità</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 572 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da </p>
<p>CPL Concordia società cooperativa, rappresentata e difesa dagli avv. Amerigo Penta ed Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio eletto presso il secondo in Firenze, piazza Isidoro del Lungo 1; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Pistoia, costituito in giudizio in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Vito Papa, Federica Paci, Serena Andreini, con domicilio eletto presso lo studio Lessona in Firenze, via dei Rondinelli 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Toscana Energia Green S.p.A., costituita in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Ceraolo, Alessandro Tozzi, Matteo Spatocco, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Firenze, viale Spartaco Lavagnini 41; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>A) con l’atto introduttivo del giudizio:<br />	<br />
&#8211; della comunicazione del 4.02.2011 (prot. n. 7815) con cui il Comune di Pistoia ha comunicato alla CPL Concordia soc. coop. l&#8217;esclusione dalla &#8220;<i>procedura aperta per l&#8217;affidamento del servizio energia e tecnologico per gli impianti di pertinenza del Co<br />
&#8211; del bando e del disciplinare di gara (segnatamente punto IV.2. del bando e art. 5.1 del disciplinare di gara) nella parte in cui disciplinano la procedura di aggiudicazione e prescrivono che &#8220;<i>saranno scartate, nel senso che non si procederà alla valu<br />
&#8211; di ogni altro atto antecedente, connesso o, comunque consequenziale. </p>
<p>B) con i motivi aggiunti depositati in data 5 aprile 2011:<br />	<br />
&#8211; del verbale n. 1 della seduta segreta del 13.10.2010 nel quale la commissione ha valutato l&#8217;offerta tecnica presentata dalla CPL Consordia soc. coop.;<br />	<br />
&#8211; del verbale n. 7 della seduta segreta del 17.01.2011nel quale la commissione ha assegnato i punteggi totali alle offerte tecniche ed ha proceduto a scartare la CPL e altre due imprese partecipanti avendo raggiunto un punteggio complessivo inferiore a 45<br />
&#8211; del prospetto relativo all&#8217;attribuzione dei punteggi parziali e totali alla parte tecnica di tutte le offerte pervenute;</p>
<p>C) con i motivi aggiunti depositati in data 14 luglio 2011:<br />	<br />
&#8211; della determinazione n. 1178 del 23.05.2011 con la quale la stazione appaltante ha approvato i verbali di gara ed aggiudicato provvisoriamente la gara alla Società Toscana Energia Green S.p.A.;<br />	<br />
&#8211; della comunicazione di aggiudicazione provvisoria inviata con nota del 15.06.2011, prot. n. 36839;<br />	<br />
&#8211; del verbale di gara n. 2 della seduta del 20.10.2010 durante la quale è stata esaminata l&#8217;offerta tecnica proposta dall&#8217;Ati capeggiata dalla Siram S.p.A.;<br />	<br />
&#8211; del verbale di gara n. 3 della seduta del 21.10.2010 durante la quale è stata esaminata l&#8217;offerta tecnica proposta dall&#8217;Ati capeggiata dalla Estra Clima s.r.l. e dall&#8217;Ati capeggiata dalla Cofely Italia S.p.A.;<br />	<br />
&#8211; del verbale di gara n. 4 della seduta del 27.10.2010 durante la quale è stata esaminata l&#8217;offerta tecnica proposta dall&#8217;Ati capeggiata dalla Manutencoop Facility Management S.p.A.;<br />	<br />
&#8211; del verbale di gara n. 5 della seduta del 28.10.2010 durante la quale è stata esaminata l&#8217;offerta tecnica proposta dalla Toscana Energia Green S.p.a.;<br />	<br />
&#8211; del verbale di gara n. 6 della seduta del 29.11.2010, e del prospetto allegato, durante la quale la Commissione ha attribuito parte dei punteggi tecnici;<br />	<br />
&#8211; per quanto occorrer possa, dei verbali di gara del 30.06.2010, del 02.02.2011, del 28.03.2011 e del 18.04.2011;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto antecedente o, comunque consequenziale;</p>
<p>D) con i motivi aggiunti depositati in data 30 novembre 2011:<br />	<br />
&#8211; della comunicazione di aggiudicazione definitiva del 26.10.2011 prot.n.64881 &#8211; ricevuta in data 28.10.2011 &#8211; disposta in favore della Toscana Energia Green Spa.:<br />	<br />
&#8211; della determinazione n.2291 del 12.10.2011 con la quale è stata disposta l&#8217;aggiudicazione definitiva in favore della Toscana Energia Green Spa.;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto antecedente, connesso o, comunque consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pistoia e di Toscana Energia Green S.p.A.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1) Con bando trasmesso il 26/4/2010 il Comune di Pistoia ha indetto una gara avente ad oggetto &#8220;<i>affidamento del servizio energia e tecnologico per gli impianti di pertinenza del Comune di Pistoia, per un periodo di cinque anni</i>&#8221; (ammontare presunto complessivo: € 9.646.000,00; criterio di aggiudicazione: all&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, mediante attribuzione di max 65 punti all&#8217;offerta tecnica e di max 35 punti all&#8217;offerta economica). In tema di valutazione dell&#8217;offerta tecnica il disciplinare di gara prevedeva al punto 5.1: &#8220;<i>saranno immediatamente scartate le offerte che presenteranno valutazioni tecniche con punteggio complessivo inferiore a 45 (non ritenute sufficienti). Pertanto per queste offerte non si procederà alla valutazione della corrispondente offerta economica</i>&#8220;.<br />	<br />
Alla gara ha partecipato anche CPL Concordia società cooperativa, che nella seduta della commissione giudicatrice svoltasi il 17/1/2011 (verbale n. 7) ha ottenuto, quanto alla valutazione dell&#8217;offerta tecnica, il peggior punteggio (punti 41) tra i 6 concorrenti e, non avendo raggiunto la soglia minima di 45 punti, non è stata ammessa alla fase successiva di valutazione dell&#8217;offerta economica; di tale esito il Comune di Pistoia ha informato la predetta società con comunicazione del 4/2/2011 n. 7815.<br />	<br />
Con l&#8217;atto introduttivo del presente giudizio CPL Concordia ha impugnato il provvedimento di esclusione e la presupposta disciplina di gara, formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere; tali censure sono state poi integrate con motivi aggiunti depositati il 5/4/2011, specificamente riferiti alla valutazione dell&#8217;offerta tecnica della ricorrente e alle modalità di attribuzione dei punteggi.<br />	<br />
Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Pistoia.<br />	<br />
Nella camera di consiglio del 20 aprile 2011 questo Tribunale, con ordinanza n. 466, ha respinto la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati; con ordinanza n. 3004/2011 il Consiglio di Stato, sez. V, ha respinto l&#8217;appello contro la decisione di primo grado.<br />	<br />
2) Con atto depositato il 14/7/2011 CPL Concordia ha proposto nuovi motivi aggiunti contro i verbali di gara e l’aggiudicazione provvisoria della stessa alla società Toscana Energia Green s.p.a. (TEG) <br />	<br />
Sia l&#8217;Amministrazione resistente, sia l&#8217;aggiudicataria provvisoria (a sua volta costituitasi in giudizio) si sono difese formulando eccezioni di inammissibilità e replicando nel merito.<br />	<br />
Nella camera di consiglio del 27 luglio 2011 il TAR ha respinto, con ordinanza n. 793, la domanda cautelare presentata con i motivi aggiunti.<br />	<br />
3) Con un ulteriore atto di motivi aggiunti depositato il 30/11/2011 la società ricorrente ha esteso l&#8217;impugnazione all&#8217;aggiudicazione definitiva della gara in favore di TEG, richiamandosi alle censure già dedotte con l&#8217;atto introduttivo del giudizio ed ai motivi aggiunti precedentemente proposti.<br />	<br />
4) Tutte le parti hanno depositato memorie e repliche in vista dell&#8217;udienza del 18 aprile 2012, in cui la causa è passata in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1) Il ricorso e i motivi aggiunti successivamente proposti sono infondati nel merito e ciò esime il Collegio dal pronunciarsi sulle numerose eccezioni di inammissibilità formulate dalle controparti (salvo quanto si dirà al successivo punto 4).<br />	<br />
2) Nell&#8217;atto introduttivo del giudizio la prima censura riguarda la pretesa illegittimità della clausola di sbarramento di cui al punto 5.1 del disciplinare di gara, che risulterebbe riferita ad un punteggio (45 su 65) troppo elevato e quindi eccessivamente penalizzante per l&#8217;interesse pubblico alla più ampia partecipazione alla gara. <br />	<br />
Secondo il Consiglio di Stato (sez. VI, 22 novembre 2006 n. 6835) &#8220;<i>quando il criterio di aggiudicazione è quello dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante ha il potere di dare importanza preminente al profilo tecnico &#8211; qualitativo rispetto a quello economico, e, in tal caso, non può essere tenuta ad aggiudicare l&#8217;appalto ad un&#8217;offerta che, ancorché conveniente sotto il profilo economico, non sia apprezzabile sotto il profilo tecnico. In tale logica, non si può escludere il potere della commissione di fissare una soglia di sbarramento, vale a dire un punteggio minimo che le offerte devono raggiungere per l&#8217;aspetto tecnico &#8211; qualitativo, al di sotto della quale le offerte non saranno valutate.</i><br />	<br />
<i>Invero, il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa non comporta che un&#8217;offerta qualitativamente scarsa debba essere comunque valutata sotto l&#8217;aspetto economico, trattandosi di aspetto rimesso alla discrezionalità dell&#8217;amministrazione, che ha facoltà di dosare gli elementi di scelta dell&#8217;offerta in relazione alle esigenze da soddisfare nel rispetto del principio della parità di trattamento.</i><br />	<br />
<i>Pertanto, la clausola di sbarramento non può ritenersi di per sé illegittima in quanto rientrante nell&#8217;esercizio di una facoltà discrezionale riconosciuta all&#8217;amministrazione in ordine alla determinazione dei fattori di incidenza dei singoli elementi dell&#8217;offerta per la scelta dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa (C. Stato, sez. V, 3 marzo 2004, n. 1040)</i> &#8220;.<br />	<br />
Nel caso in esame la soglia di sbarramento fissata dalla stazione appaltante, seppur elevata, non risulta censurabile davanti a questo giudice in quanto non può dirsi manifestamente irragionevole, né contrastante con le indicazioni contenute nell’art. 83 comma 2 del codice dei contratti pubblici; essa esprime infatti una precisa scelta volta a privilegiare offerte particolarmente apprezzabili sotto il profilo tecnico, ma non tale da pregiudicare una qualificata partecipazione (e infatti tre dei sei concorrenti hanno superato tale soglia). In linea con quanto ritenuto in sede cautelare sia da questo Tribunale, sia dal Consiglio di Stato, si deve dunque concludere per l&#8217;infondatezza del motivo.<br />	<br />
3) La seconda censura formulata con l&#8217;atto introduttivo del giudizio &#8211; in cui si prospetta il difetto di motivazione dei punteggi attribuiti all&#8217;offerta tecnica della ricorrente &#8211; va esaminata insieme ai motivi aggiunti depositati il 5/4/2011, con cui CPL Concordia deduce, in sintesi:<br />	<br />
&#8211; che il disciplinare di gara, pur prevedendo criteri e subcriteri per l&#8217;attribuzione dei punteggi, nonché parametri generali di valutazione, &#8220;<i>non indicava per ognuno dei tre commissari dei parametri di valutazione specifici e idonei a delimitare il gi<br />
&#8211; che dal verbale n. 1 si evince che la commissione giudicatrice &#8220;<i>ha ritenuto di introdurre a posteriori dei nuovi parametri di valutazione (insufficiente, scarso, sufficiente, buono, ottimo) non previsti dal disciplinare di gara e non correlati ad alc<br />
&#8211; che in sostanza manca un&#8217;adeguata motivazione circa i punteggi assegnati, che più volte non corrispondono ai giudizi sintetici espressi.<br />	<br />
Il disciplinare di gara (punto 5.1) prevedeva che la commissione giudicatrice procedesse alla valutazione delle offerte tecniche attribuendo punteggi relativamente a 5 criteri, distinti in 16 subcriteri; per ciascun criterio e subcriterio era prefissato il punteggio massimo attribuibile. Nulla era disposto in ordine alle valutazioni dei singoli commissari, per cui i punteggi attribuiti sono da riferire alla commissione complessivamente considerata e non ai suoi singoli componenti; in ciò non si ravvisa nessuna violazione di legge, né altri profili di illegittimità (come peraltro già rilevato dal TAR in sede cautelare).<br />	<br />
Dalla documentazione acquisita al giudizio emerge poi che la commissione ha avviato i lavori nella seduta del 13/10/2010, in cui ha anche esaminato l&#8217;offerta tecnica della ricorrente (verbale n. 1); ha proseguito nell&#8217;esame delle offerte dei concorrenti nelle sedute del 20, 21, 27 e 28/10/2010 (verbali nn. 2-5); nelle sedute del 29/11/2010 e del 17/1/2011 (verbali nn. 6 e 7) ha proceduto all&#8217;analisi comparativa delle offerte e quindi all&#8217;elaborazione del prospetto relativo all&#8217;attribuzione dei punteggi. Dalla lettura dei verbali si comprende che la commissione ha esaminato singolarmente le offerte utilizzando aggettivi (ottimo, buono, ecc.) utili ad illustrare il grado di apprezzamento dei singoli aspetti delle offerte tecniche, in rapporto ai criteri e subcriteri predefiniti; l&#8217;uso di tali aggettivi, peraltro, non solo non ha comportato, come sostiene la ricorrente, l&#8217;introduzione &#8220;<i>a posteriori di nuovi parametri di valutazione</i>&#8220;, ma non ha neppure sostituito i punteggi, che sono stati infine assegnati dopo l&#8217;analisi comparativa delle offerte svoltasi a conclusione dei lavori. Le apparenti incongruenze sottolineate dalla ricorrente nel confronto tra i punteggi e gli aggettivi, riguardanti specifici profili, sono state rilevate per prima dalla stessa commissione giudicatrice che nel verbale n. 6 ha correttamente precisato: &#8220;<i>Dall&#8217;analisi comparativa delle offerte emerge che alcune di esse, esaminate singolarmente, sono state valutate con giudizi assonanti; a seguito di detta comparazione, i voti riportati nel prospetto potranno subire una gradazione risultando quindi diversi, a parità di giudizio</i>&#8220;. Ciò che conta è che vi sia sufficiente congruenza tra le valutazioni espresse con riferimento alle singole offerte (e, nello specifico, all&#8217;offerta di CPL) e i punteggi attribuiti; al riguardo &#8211; premesso che le valutazioni dell&#8217;organo tecnico sono sindacabili in sede giurisdizionale solo nei limiti in cui risultino palesemente irragionevoli o fondate su erronei presupposti &#8211; si osserva, con riferimento alle censure formulate nei motivi aggiunti depositati il 5/4/2011, che:<br />	<br />
&#8211; il punteggio attribuito per il primo criterio (8/10) appare senz&#8217;altro in linea con le valutazioni espresse nel verbale del 13/10/2010 e, semmai, generoso con la ricorrente pur a fronte di talune insufficienze riscontrate;<br />	<br />
&#8211; il punteggio attribuito per il secondo criterio (9/14) è congruo a fronte di valutazioni mediamente buone o sufficienti;<br />	<br />
&#8211; il punteggio attribuito per il terzo criterio (7/12) sembra non perfettamente congruo rispetto alle valutazioni espresse dalla commissione, che evidenziavano profili carenti o scarsi; in sostanza dunque l&#8217;incoerenza (almeno apparente) è a vantaggio e no<br />
&#8211; il punteggio attribuito per il quarto criterio (15,5/26) appare adeguato alle valutazioni della commissione, che sottolineano, sotto diversi aspetti, carenze e incongruità dell&#8217;offerta di CPL;<br />	<br />
&#8211; il punteggio attribuito per il quinto criterio (1,5/3) appare congruo, se non generoso, nei confronti di proposte giudicate limitate e non approfondite.<br />	<br />
I motivi sinora esaminati risultano dunque tutti infondati.<br />	<br />
4) Con i motivi aggiunti depositati il 14/7/2011 CPL Concordia ha poi dedotto:<br />	<br />
&#8211; che dal confronto tra i punteggi attribuiti ai diversi concorrenti emergono profili di palese contraddittorietà e illogicità;<br />	<br />
&#8211; che dai verbali di gara non si evince se la commissione giudicatrice abbia espresso le proprie valutazioni all&#8217;unanimità ovvero a maggioranza dei membri;<br />	<br />
&#8211; che la specificazione introdotta dalla commissione nel verbale n. 1 relativamente alla modalità di valutazione del subcriterio 3b) costituisce una inammissibile integrazione <i>ex post</i> della disciplina di gara, in violazione dell’art. 83 del codice<br />
Anche queste censure non meritano accoglimento.<br />	<br />
Per ciò che riguarda il primo profilo CPL si lamenta dell&#8217;incongruità dei punteggi attribuiti ad altri concorrenti, in quanto irragionevolmente migliori di quelli assegnati alla ricorrente stessa (o ad altri competitori). Il riferimento è, in particolare, ai punteggi assegnati all’ATI SIRAM per il terzo e il quarto criterio, che in effetti appaiono non congrui rispetto alle valutazioni espresse dalla commissione; ciò non basta, tuttavia, per ritenere fondata la censura atteso che, al più, si dovrebbe ritenere illegittimo, perché eccessivo, il punteggio attribuito alla predetta ATI; mentre non risulta illegittimo quello attribuito alla ricorrente, in quanto coerente con le valutazioni espresse dall&#8217;organo tecnico nella seduta del 13/10/2010.<br />	<br />
Né la normativa vigente in materia, né la specifica disciplina di gara imponevano alla commissione di precisare se le valutazioni e i punteggi erano stati attribuiti a maggioranza o all&#8217;unanimità; quindi anche la seconda censura è infondata.<br />	<br />
L&#8217;ultima censura è invece inammissibile perché tardiva in quanto formulata con atto spedito per la notifica in data 8/7/2011, ma relativa al verbale n. 1, da tempo noto alla ricorrente e già impugnato con atto datato 31/3/2011.<br />	<br />
5) L&#8217;infondatezza delle censure proposte con il ricorso originario e i successivi motivi aggiunti si riflette anche sull&#8217;impugnazione dell&#8217;aggiudicazione definitiva della gara alla controinteressata TEG, di cui ai motivi aggiunti depositati il 30/11/2011, in cui si prospetta unicamente il vizio di illegittimità derivata.<br />	<br />
6) In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti successivamente proposti vanno tutti respinti perché infondati.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe e i motivi aggiunti successivamente proposti dalla parte ricorrente.<br />	<br />
Condanna CPL Concordia società cooperativa al pagamento delle spese del giudizio in favore sia del Comune di Pistoia, sia della controinteressata Toscana Energia Green s.p.a. nella misura di € 8.000,00 (ottomila/00) oltre agli accessori di legge per ciascuna delle predette controparti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Riccardo Giani, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/05/2012</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2012 n.8</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-4-5-2012-n-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-4-5-2012-n-8/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2012 n.8</a></p>
<p>Pres. Giovannini – Est. De Nictolis Consorzio Cooperative Costruzioni a.t.i. con Rillo Costruzioni S.r.l. e Lavori generali Contestabile S.r.l. (Avv.ti N. Pinelli e A. Abbamonte) c/ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (Avv. Stato) e altri in tema di regolarità contributiva spetta solo agli</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-4-5-2012-n-8/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2012 n.8</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini – Est. De Nictolis<br /> Consorzio Cooperative Costruzioni a.t.i. con Rillo Costruzioni S.r.l. e Lavori generali Contestabile S.r.l. (Avv.ti N. Pinelli e A. Abbamonte) c/ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (Avv. Stato) e altri</span></p>
<hr />
<p>in tema di regolarità contributiva spetta solo agli istituti di previdenza la valutazione della gravità delle violazioni previdenziali, non residuando alle stazioni appaltanti alcuna discrezionalità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Dichiarazione ex art. 38, comma 1, lett. i) d.lgs. 163/2006 – Regolarità contributiva – Grave violazione – Valutazione – Istituti di previdenza –Discrezionalità della P.A. – Non sussiste.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Regolarità contributiva – D.u.r.c. – Carenza – gravità violazioni previdenziali – Presunzione legale – Configurabilità – d.m. 24 ottobre 2007 – Natura interpretativa – Efficacia retroattiva – Sussiste.	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Requisiti idoneità tecnica e finanziaria – Riferibilità Consorzio – Requisiti generali e morali – Riferibilità – Consorzio e cooperative consorziate – Conseguenza – Requisiti consorziata – Carenza – Sostituzione successiva delle consorziate – Inammissibilità – Motivi.	</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Gara – Revoca – Irrilevanza &#8211; Carenza requisito – Esclusione – Incameramento cauzione – Legittimità.	</p>
<p>5. Contratti della P.A. – Gara – Regolarità contributiva – Condizione di partecipazione –Termine – Presentazione offerte – Carenza – Esclusione – Necessità – Regolarizzazione postuma retroattiva – Inammissibilità.	</p>
<p>6. Contratti della P.A. – Gara – Casellario informatico presso AVCP – Annotazione – Avvio procedimento &#8211; Garanzie partecipative – Interessato -Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di gare ad evidenza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006, anche nel testo vigente anteriormente al d.l. n. 70 del 2011, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di “violazione grave” non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto.	</p>
<p>2. La previsione introdotta dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, secondo cui la mancanza di d.u.r.c. comporta una presunzione legale iuris et de iure di gravità delle violazioni previdenziali, si limita a recepire e consolidare un orientamento interpretativo già formatosi in precedenza, con la conseguenza che tale previsione può avere una applicazione retroattiva.	</p>
<p>3. Posto che sono cumulabili in capo al consorzio i soli requisiti di idoneità tecnica e finanziaria ai ex art. 35 codice appalti, il possesso dei requisiti generali e morali ai sensi dell’art. 38 codice appalti deve essere verificato in capo sia al consorzio sia alle cooperative consorziate, con la conseguenza che è inammissibile la sostituzione successiva della consorziata, in caso di esito negativo della verifica sul possesso dei requisiti generali, poiché significherebbe eludere le finalità sottese alle menzionate prescrizioni di gara e, di fatto, rendere vano il controllo preventivo ex art. 38, d.lgs. 163 del 2006 in capo alla ditta originariamente indicata nella domanda di partecipazione.	</p>
<p>4. La legittimità di un provvedimento va valutata al momento della sua adozione, essendo irrilevanti i fatti successivi; sicché la revoca dell’intera gara in autotutela, peraltro consequenziale alla circostanza delle numerose esclusioni e dei numerosi contenziosi pendenti, è del tutto irrilevante e non fa venire meno né la imputabilità al concorrente della causa di esclusione, e dunque l’incameramento della cauzione, né le ragioni legislative sottese all’istituto della cauzione.	</p>
<p>5. L’assenza del requisito della regolarità contributiva, costituendo condizione di partecipazione alla gara, se non posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, non può che comportare la esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma, quand’anche ricondotta retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento.	</p>
<p>6. In tema di garanzie partecipative relative al procedimento di iscrizione nel casellario informatico presso l’Autorità di vigilanza, dell’avvio del procedimento di iscrizione deve essere data notizia all’interessato, anche quando la trasmissione di atti al casellario, da parte delle stazioni appaltanti, è dovuta in adempimento di disposizioni di legge, attese le conseguenze rilevanti che derivano da tale iscrizione e l’indubbio interesse del soggetto all’esattezza delle iscrizioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Adunanza Plenaria)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1) sul ricorso numero 15 del 2012 del registro dell’adunanza plenaria (n. di registro generale 5393 del 2011), integrato da motivi aggiunti, proposto dal </p>
<p>Consorzio Cooperative Costruzioni &#8211; CCC società cooperativa, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell’a.t.i. costituita con Rillo Costruzioni s.r.l. e Lavori Generali Contestabile s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Nunzio Pinelli e Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso Nunzio Pinelli in Roma, piazza B. Cairoli, n. 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br />
Consorzio nazionale cooperative di produzione e lavoro &#8220;Ciro Menotti&#8221;, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ernesto Stajano, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via di Villa Albani, n. 12/A;<br />
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. , in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Michele Roma, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, piazza Cavour, n. 17;<br />
Assicoop Ravenna s.p.a.; </p>
<p>	<br />
2) sul ricorso numero 16 del 2012 del registro dell’adunanza plenaria (n. di registro generale 7800 del 2011), proposto da </p>
<p>Cotreco s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Enrico Soprano, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via degli Avignonesi, n. 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>RFI Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. , in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Michele Roma, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, piazza Cavour, n. 17; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br />
Consorzio nazionale cooperative di produzione e lavoro &#8220;Ciro Menotti&#8221;, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ernesto Stajano, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via di Villa Albani, n. 12/A;<br />
a.t.i. Toriello Aniello s.r.l.;<br />
<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso n. 15 del 2012 (n. 5393 del 2011):<br />	<br />
della sentenza breve del T.a.r. Campania – Napoli, sezione VIII, 19 maggio 2011 n. 2785, resa tra le parti,</p>
<p>quanto al ricorso n. 16 del 2012 (n. 7800 del 2011):<br />	<br />
della sentenza breve del T.a.r. Campania – Napoli, sezione VIII, 19 maggio 2011 n. 2786, resa tra le parti, <br />	<br />
entrambe concernenti ESCLUSIONE DA AGGIUDICAZIONE DI APPALTO DI LAVORI PUBBLICI;</p>
<p>Visti i ricorsi in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, del Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro &#8220;Ciro Menotti&#8221; e di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.;<br />	<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
vista l’ordinanza della sezione VI del Consiglio di Stato 5 marzo 2012, n. 1245 con cui l’esame degli appelli è stato deferito all’adunanza plenaria;<br />	<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 aprile 2012 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti gli avvocati Abbamonte (anche per delega dell’avvocato Soprano), Pinelli, Roma, e l’avvocato dello Stato D&#8217;Ascia;<br />	<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><i>1.</i> Con bando di gara regolarmente pubblicato Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (d’ora innanzi RFI) ha indetto una procedura di appalto per la realizzazione di vari sottovia connessi con opere ferroviarie, per un importo complessivo a base di gara di euro 25.498.000, e con termine di presentazione delle offerte fissato al 7 maggio 2009.<br />	<br />
<i>2.</i> Il disciplinare di gara prevede a pena di esclusione una dichiarazione sostitutiva in cui il concorrente dichiara, per quel che qui interessa:<br />	<br />
<i>1.1.3.9) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali (…);</i><br />	<br />
<i>1.1.3.10) la propria regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali e assistenziali, per la cu verifica comunica i seguenti dati: (…).</i><br />	<br />
<i>Nel caso trattasi di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. n. 163 del 2006 la dichiarazione di cui al presente punto 1.1.3) deve essere resa, integralmente, dal legale rappresentante del consorzio, nonché da tutti i legali rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare, limitatamente ai punti da 1.1.3.1) a 1.1.3.17).</i><br />	<br />
Al punto 1.1.6) il disciplinare dispone che “<i>la cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario nonché la mancata dimostrazione dei requisiti di idoneità necessari ai fini della partecipazione alla gara”.</i><br />	<br />
<i>3.</i> L’offerta con maggiore ribasso, presentata dall’associazione temporanea di imprese (a.t.i.) Castaldo s.p.a. &#8211; So.Ge.L. s.r.l., è stata sottoposta a verifica di anomalia ed esclusa; su tale esclusione pende un diverso contenzioso, ancora in primo grado (r.g. 3639/2010 Tar Lazio – Roma, con udienza di merito celebratasi il 1° dicembre 2011; la decisione non risulta pubblicata alla data del passaggio in decisione della presente causa).<br />	<br />
<i>4.</i> Con delibera 25 marzo 2010 n. 20 l’appalto era stato aggiudicato in via definitiva all’a.t.i. Consorzio Ravennate – Rillo Costruzioni s.r.l. – Lavori Generali Contestabile s.r.l.<br />	<br />
Tuttavia, nel corso delle verifiche a carico dell’a.t.i. aggiudicataria, RFI ha riscontrato l’esistenza di una irregolarità contributiva in capo alla CO.TR.ECO. s.r.l., indicata quale ditta esecutrice dei lavori dalla AR.CO. Lavori s.c.c., a sua volta indicata come esecutrice dei lavori dall’a.t.i.<br />	<br />
RFI ha instaurato il contraddittorio con nota fax del 27 settembre 2010; l’aggiudicataria ha controdedotto con nota 4 ottobre 2010; RFI ha ritenuto tali deduzioni insufficienti e, con nota 25 ottobre 2010, ha comunicato all’a.t.i. aggiudicataria l’esclusione dalla gara, l’annullamento della precedente delibera di aggiudicazione 25 marzo 2010 n. 20 e l’incameramento della cauzione provvisoria (esclusione disposta con delibera 22 ottobre 2010 n. 86 a firma del referente di progetto).<br />	<br />
In data 29 ottobre 2010 RFI ha comunicato l’esclusione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, per quanto di competenza.<br />	<br />
L’a.t.i. in data 5 novembre 2010 ha inviato a RFI una nota con cui ha chiesto il ritiro del provvedimento di esclusione.<br />	<br />
Con nota 19 novembre 2010 la stazione appaltante ha confermato la disposta esclusione.<br />	<br />
Con delibera 9 novembre 2010 n. 91 è stata disposta l’aggiudicazione in favore del concorrente che seguiva in graduatoria, l’a.t.i. Consorzio nazionale coop. prod. e lav. Ciro Menotti – Toriello Aniello s.r.l.<br />	<br />
<i>5.</i> Contro i provvedimenti relativi all’esclusione dell’a.t.i. Consorzio Ravennate – Rillo Costruzioni s.r.l. – Lavori Generali Contestabile s.r.l. sono stati proposti due distinti ricorsi al Tar Campania – Napoli, il primo da parte del Consorzio Ravennate quale mandatario dell’a.t.i. il secondo da parte di CO.TR.ECO. s.r.l., quest’ultimo diretto anche contro il consequenziale provvedimento dell’Autorità di vigilanza, di iscrizione nel casellario informatico. In entrambi i ricorsi con successivi motivi aggiunti è stato impugnato anche il provvedimento di aggiudicazione in favore dell’a.t.i. Consorzio nazionale coop. prod. e lav. Ciro Menotti – Toriello Aniello s.r.l.<br />	<br />
<i>6.</i> Dopo il regolamento di competenza d’ufficio disatteso dalle ordinanze del Cons. St., sez. VI, 25 marzo 2011, nn. 1837 e 1838, i due contenziosi sono stati definiti con le sentenze in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale Campania – Napoli, 19 maggio 2011, nn. 2785 e 2786, che hanno respinto i ricorsi.<br />	<br />
<i>7.</i> Ha ritenuto il Tar, con le due sentenze di analogo tenore, che:<br />	<br />
a) correttamente l’esclusione è stata disposta sia nei confronti dell’a.t.i. che della singola consorziata priva del requisito della regolarità contributiva; il Consorzio Ravennate ha partecipato alla gara nella qualità di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, soggetto ammesso ai pubblici appalti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. b), d.lgs. 12 aprile 2006. n. 163 e dotato di soggettività giuridica autonoma; pur trattandosi di soggetto con struttura ed identità autonoma rispetto a quella delle cooperative consorziate, il possesso dei requisiti generali e morali ex art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 deve essere verificato non solo in capo al consorzio ma anche alle consorziate, dovendosi ritenere cumulabili in capo al consorzio i soli requisiti di idoneità tecnica e finanziaria ai sensi dell’art. 35 d.lgs. n. 163 del 2006; <br />	<br />
b) il consorzio non avrebbe, pena la violazione della <i>par condicio</i> tra i concorrenti, potuto sostituire la consorziata priva del requisito (motivazione solo della sentenza n. 2785/2011);<br />	<br />
c) l’incameramento della cauzione e la segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ben potevano essere disposti dalla stazione appaltante anche per difetto dei requisiti di ordine generale (motivazione solo della sentenza n. 2785/2011);<br />	<br />
d) non può dubitarsi dell’esistenza dell’irregolarità contributiva riportata nei documenti unici di regolarità contributiva (d.u.r.c.) acquisiti dalla stazione appaltante (recanti un debito contributivo pari a circa euro 6.000,00); il d.u.r.c. assume la valenza di una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell’articolo 2700 c.c., facente quindi prova fino a querela di falso; ne consegue che, attesa la natura giuridica del d.u.r.c., non residuava in capo alla stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati ed alle circostanze in esso contenute; inoltre, deve escludersi che le stazioni appaltanti debbano in casi del genere svolgere un’apposita istruttoria per verificare l’effettiva entità e gravità delle irregolarità contributive dichiarate esistenti (con la valenza giuridica della pubblica fede) nel predetto documento;<br />	<br />
e) quanto al requisito della gravità, nel settore previdenziale, in considerazione dei gravi effetti negativi sui diritti dei lavoratori, sulle finanze pubbliche e sulla concorrenza tra le imprese derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi in materia previdenziale, debbono considerarsi “gravi” tutte le inadempienze rispetto a detti obblighi, salvo che non siano riscontrabili adeguate giustificazioni, come, ad esempio, la sussistenza di contenziosi di non agevole e pronta definizione sorti a seguito di verifiche e contestazioni da parte degli organismi previdenziali ovvero la necessità di verificare le condizioni per un condono o per una rateizzazione;<br />	<br />
f) in ordine al presunto difetto di motivazione, dall’esame degli atti emerge che la stazione appaltante ha congruamente illustrato la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 38, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 163 del 2006 per disporre l’esclusione dalla gara, sia quanto alla definitività dell’accertamento previdenziale, sia quanto alla gravità dell’illecito previdenziale;<br />	<br />
g) non rileva infine la regolarizzazione successiva della posizione previdenziale, in quanto l’impresa deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando irrilevante, pena la vanificazione del principio della <i>par condicio</i>, un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva; l’opposta interpretazione avrebbe invero l’effetto deleterio di indebolire l’osservanza della normativa in materia previdenziale, che, al contrario, pur nell’ambito della normativa settoriale sull’espletamento delle gare, si vuol rafforzare; le imprese sarebbero quasi incentivate alla violazione di legge, considerando di poter poi provvedere comodamente alla regolarizzazione, con l’effetto vantaggioso di poter scegliere se farlo o meno in funzione dell’utile risultato dell’aggiudicazione, senza il rischio di pregiudizio per il conseguimento dell’appalto;<br />	<br />
h) sono per l’effetto infondati i vizi di illegittimità derivata dell’annotazione nel casellario informatico (motivazione della sola sentenza n. 2786/2011);<br />	<br />
i) quanto al vizio dedotto in via autonoma in ordine all’annotazione nel casellario informatico, relativo alla mancata partecipazione al procedimento davanti all’Autorità di vigilanza, nel caso di specie la previa comunicazione del provvedimento di esclusione dalla gara e di annullamento della pregressa aggiudicazione, costituisce ad avviso del Tar equipollente dell’avviso di avvio del procedimento davanti all’Autorità, tanto più che nel disciplinare di gara (pag. 12) era specificamente previsto che l’esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti autocertificati nei confronti dell’aggiudicatario dell’appalto <i>“comporterà l’adozione del provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione definitiva, la escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza, ai sensi delle vigenti disposizioni” </i>(motivazione della sola sentenza n. 2786/2011);<br />	<br />
l) quanto ai presunti errori formali contenuti nella gravata annotazione nel casellario informatico, relativi ai riferimenti normativi ivi indicati e alla presunta assenza di rilievi sulla posizione contributiva alla data del 22 aprile 2009, gli stessi sono insussistenti in quanto: (i) non vi è dubbio che tale annotazione si riferisca al motivo di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. i), tenuto conto del riferimento ai d.u.r.c. rilasciati dai competenti uffici che, evidentemente, attengono al requisito della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale; (ii) dai d.u.r.c. acquisiti dalla stazione appaltante, è risultata irregolare la posizione della CO.TR.ECO. s.r.l. alla data dell’autodichiarazione prodotta a corredo dell’offerta (22 aprile 2009, come risulta dalla documentazione inviata dalla Cassa Edile di Salerno) e alla data di richiesta del d.u.r.c. da parte della stazione appaltante per la stipula del contratto (30 giugno 2010, come emerge dai d.u.r.c. delle Casse Edili di Salerno, L’Aquila ed Avellino) (motivazione della sola sentenza n. 2786/2011).<br />	<br />
<i>8.</i> Tali due sentenze hanno formato oggetto di separati appelli, rispettivamente n. 5393/2011 proposto dal Consorzio Ravennate quale mandatario dell’a.t.i., e n. 7800/2011 proposto da CO.TR.ECO. s.r.l..<br />	<br />
<i>9</i>. Chiamata la causa all’udienza del 6 dicembre 2011 davanti alla VI Sezione del Consiglio di Stato, la stessa è stata rinviata, su istanza di parte, per esaminare i nuovi atti adottati nelle more dalla stazione appaltante.<br />	<br />
Infatti, a causa dei numerosi contenzioni instaurati, la stazione appaltante, con atto di autotutela in data 1 dicembre 2011, ha revocato l’intera procedura.<br />	<br />
<i>10.</i> L’atto di revoca, secondo quanto ha dedotto RFI nell’istanza depositata il 10 febbraio 2012, risulta impugnato in primo grado da altri concorrenti, diversi dagli odierni appellanti, e in particolare dalla società ITER e dall’a.t.i. Castaldo &#8211; Sogel, da quest’ultima con motivi aggiunti nell’ambito del giudizio r.g. n. 3639/2010 pendente davanti al Tar del Lazio – Roma.<br />	<br />
Il ricorso proposto da ITER contro l’atto di revoca pende davanti al Tar Campania – Napoli e l’udienza cautelare risulta fissata per il giorno 22 febbraio 2012.<br />	<br />
Alla luce di tali vicende sopravvenute RFI ha depositato in data 10 febbraio 2012 istanza di rinvio della causa.<br />	<br />
Le altre parti si sono opposte.<br />	<br />
<i>11. </i>Alla pubblica udienza del 14 febbraio 2012 davanti alla VI Sezione, il Collegio non ha accordato il rinvio, ritenendo che il giudizio sulla revoca dell’intera gara non ha carattere pregiudiziale rispetto al presente contenzioso.<br />	<br />
<i>12.</i> L’atto di revoca dell’intera gara è stato anche gravato con motivi aggiunti dall’appellante nel ricorso n. 5393/2011.<br />	<br />
<i>12.1.</i> RFI ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti proposti per la prima volta in appello contro atti nuovi.<br />	<br />
<i>13. </i>A seguito della pubblica udienza del 14 febbraio 2012 la VI Sezione ha reso l’ordinanza n. 1245/2012, con cui ha riunito gli appelli e rimesso l’esame di essi all’adunanza plenaria.<br />	<br />
<i>13.1</i>. Osserva l’ordinanza di rimessione che la questione di diritto centrale, che la causa pone, è quella, proposta con entrambi gli appelli, inerente la corretta interpretazione dell’art. 38, comma 1, lett. i), codice appalti.<br />	<br />
<i>13.2.</i> Con gli appelli si assume che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. i), codice appalti, rileverebbero solo le violazioni previdenziali “gravi” e che nella specie non vi era una grave irregolarità contributiva, atteso che si tratterebbe di cifra minima se raffrontata al valore dell’appalto, e che comunque l’irregolarità era stata sanata tempestivamente.<br />	<br />
Si invoca quella giurisprudenza secondo cui la valutazione della gravità della violazione contributiva sarebbe rimessa alla stazione appaltante e prescinderebbe da qualunque automatismo discendente dal contenuto del d.u.r.c. [Cons. St., sez. V, 16 settembre 2011, n. 5186; Id., sez. V, 30 settembre 2009, n. 5896; Id., sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4907].<br />	<br />
Incongrua sarebbe la motivazione della stazione appaltante in ordine alla gravità della violazione, trattandosi di mero ritardo nel pagamento di soli tre ratei contributivi, saldati dopo pochi giorni rispetto alle scadenze.<br />	<br />
<i>13.3. </i>L’ordinanza di rimessione rileva che in ordine alla questione della “gravità” della irregolarità contributiva, rimessa alla valutazione della stazione appaltante, sussiste un contrasto di giurisprudenza.<br />	<br />
Secondo la soluzione più rigorosa, ratificata anche dal legislatore con il d.l. n. 70 del 2011 in sede di novella dell’art. 38, codice appalti, la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto [Cons. St., sez. V, 12 ottobre 2011, n. 5531; sez. IV, 12 aprile 2011, n. 2284; sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6907; sez. V, 24 agosto 2010, n. 5936; sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1934; sez. V, 19 novembre 2009, n. 7255; sez. V, 19 novembre 2009, n. 5771, ord.; sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1458; sez. IV, 10 febbraio 2009, n. 1458; sez. V, 17 ottobre 2008, n. 5069; sez. V, 23 gennaio 2008, n. 147].<br />	<br />
Nello stessa senso è orientata anche l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, secondo cui le stazioni appaltanti sono tenute a prendere atto della certificazione senza poterne in alcun modo sindacare le risultanze dovendosi ascrivere il d.u.r.c. al novero delle dichiarazioni di scienza, assistite da fede pubblica privilegiata ai sensi dell&#8217;art. 2700 c.c., e facenti piena prova fino a querela di falso [Autorità, determinazione n. 1/2010].<br />	<br />
<i>13.4.</i> Secondo un opposto e contemporaneo (in senso cronologico) orientamento, l’insindacabilità del contenuto formale del d.u.r.c. secondo la disciplina previdenziale, non assume il significato di un’abrogazione implicita del preciso disposto dell’art. 38, codice appalti, nella parte in cui la previsione preclude la partecipazione alle procedure di affidamento di quei soggetti che abbiano “commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”.<br />	<br />
Il raccordo tra le due discipline, quella previdenziale e quella recata dal codice appalti, pertanto, andrebbe ricercato nella valutazione dell’incidenza di quanto attestato nel d.u.r.c. rispetto alla specifica procedura di affidamento, e tale valutazione, di natura propriamente discrezionale, sarebbe riservata alla stazione appaltante.<br />	<br />
Invero, un conto sarebbe la regolarità contributiva formale, rimessa al potere di accertamento e di valutazione dell’istituto previdenziale, un conto la gravità della violazione in materia contributiva e previdenziale, ai fini della partecipazione ad una gara rimessa alla stazione appaltante che, in concreto ed al di fuori di ogni automatismo, dovrebbe per l’appunto valutare la presenza di indici sintomatici della gravità dell’infrazione, tali da giustificare l’estromissione dalla gara; la formale regolarità contributiva sarebbe rimessa al potere di accertamento e di valutazione dell’Istituto previdenziale, mentre la gravità di una violazione in materia contributiva e previdenziale, ai fini della partecipazione ad una gara pubblica, imporrebbe un’ulteriore valutazione affidata alla stazione appaltante [Cons. St., sez. V, 16 settembre 2011, n. 5186; sez. V, 30 giugno 2011, n. 3912; sez. IV, 24 febbraio 2011, n. 1228; sez. V, 3 febbraio 2011, n. 789; sez. V, 11 gennaio 2011, n. 83; sez. V, 27 dicembre 2010, n. 9398; sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6907; sez. V, 30 settembre 2009, n. 5896; sez. VI, 4 agosto 2009, nn. 4905 e 4907].<br />	<br />
<i>13.5.</i> Tale contrasto di giurisprudenza risulta espressamente risolto dal legislatore (con il d.l. n. 70/2011) nel senso che la mancanza di d.u.r.c. comporta una presunzione legale di gravità delle violazioni.<br />	<br />
Il citato d.l. n. 70/2011, non tocca la lett. i) dell’art. 38 codice appalti, ma inserisce nel comma 2 dell’art. 38 una previsione volta a dare rilevanza al d.u.r.c. e ad escludere ogni discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione della gravità delle violazioni previdenziali e assistenziali.<br />	<br />
In particolare, ai fini del comma 1, lett. i), dell’art. 38, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all&#8217;art. 2, comma 2, d.l. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in l. 22 novembre 2002, n. 266.<br />	<br />
Tale previsione è stata introdotta dal d.l. n. 70/2011 e non è stata toccata dalla l. di conversione, per cui è in vigore dal 14 maggio 2011.<br />	<br />
Peraltro la disposizione si applica, <i>ratione temporis</i>, a procedure i cui bandi o avvisi, ovvero, nelle procedure senza bando, inviti, siano successivi al 14 maggio 2011 (art. 4, co. 3, d.l. n. 70/2011).<br />	<br />
Non è chiaro, assume l’ordinanza di rimessione, se lo <i>ius superveniens</i> abbia una valenza interpretativa, e dunque retroattiva, o sia invece innovativo.<br />	<br />
Da un lato, la disposizione mira a risolvere un contrasto interpretativo, e tanto potrebbe far propendere per la sua portata interpretativa.<br />	<br />
Tuttavia, le disposizioni interpretative, per la loro portata retroattiva, devono essere chiaramente riconoscibili come tali, e tanto non emerge con riguardo alla disposizione in commento, per la quale, al contrario, il legislatore la ha dichiarata applicabile solo a procedure i cui bandi siano successivi all’entrata in vigore della disposizione.<br />	<br />
<i>13.6.</i> In definitiva, lo <i>ius superveniens</i>, se risolve il contrasto esegetico per il futuro, non lo ha risolto per le procedure di gara anteriori, sicché la soluzione del contrasto stesso è stata rimessa all’esame dell’adunanza plenaria.<br />	<br />
<i>13.7.</i> L’ordinanza di rimessione non ha preso posizione a favore di una tesi o dell’altra, ma ha fornito alcuni elementi sull’evoluzione del quadro normativo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><i>1. </i>Per la soluzione della questione di diritto rimessa all’esame dell’adunanza plenaria, in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, d’ora innanzi “codice appalti” o d.lgs. n. 163 del 2006), giova premettere una breve ricostruzione del quadro normativo.<br />	<br />
<i>1.1. </i>L’art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006, considera causa di esclusione non qualsivoglia violazione in materia di obblighi contributivi, ma solo le &#8220;violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali&#8221;.<br />	<br />
<i>1.2. </i>Va evidenziata la differenza rispetto al regime normativo previgente al d.lgs. n. 163 del 2006.<br />	<br />
Prima della sua entrata in vigore, vi era un regime differenziato per la valutazione delle infrazioni previdenziali nei diversi settori degli appalti:<br />	<br />
a) nel settore dei lavori pubblici, l’art. 75 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 richiedeva la gravità delle infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell&#8217;Osservatorio dei lavori pubblici;<br />	<br />
b) nel settore dei servizi pubblici e delle forniture pubbliche andavano esclusi dalle gare, in base all’art. 12, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 157 del 1995 e all’art. 11, co. 1, lett. d), d.lgs. n. 358 del 1992, coloro &#8220;che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti&#8221;;<br />	<br />
c) nei settori speciali si applicavano le cause di esclusione rispettivamente previste per i lavori, i servizi e le forniture nei settori ordinari (art. 22 d.lgs. n. 158 del 1995).<br />	<br />
E’ evidente che prima del d.lgs. n. 163 del 2006, per gli appalti di servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, era causa di esclusione qualsivoglia violazione in ordine al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali. <br />	<br />
Per i lavori nei settori ordinari e speciali, prima del codice appalti, erano causa di esclusione solo le violazioni gravi.<br />	<br />
<i>1.3. </i>Nel regime introdotto dal codice appalti, per tutti i tipi di appalti, sia nei settori ordinari che speciali, sono causa di esclusione solo le gravi violazioni previdenziali, definitivamente accertate.<br />	<br />
L’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 crea anche una differenza tra la regolarità contributiva richiesta al partecipante alla gara, e la regolarità contributiva richiesta all’aggiudicatario al fine della stipula del contratto.<br />	<br />
Infatti, il concorrente può essere escluso solo in presenza di gravi violazioni, definitivamente accertate, sicché le violazioni non gravi, o ancora non definitive, non sono causa di esclusione. <br />	<br />
Invece, al fine della stipula del contratto, l’affidatario deve presentare la certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 2 d.l. n. 210 del 2002 (art. 38, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006); tale disposizione, a sua volta, prevede il rilascio del d.u.r.c., documento unico di regolarità contributiva, che attesta contemporaneamente la regolarità contributiva quanto agli obblighi nei confronti dell’I.N.P.S., dell’I.N.A.I.L. e delle Casse edili.<br />	<br />
Il d.u.r.c. regolare, poi, è requisito che accompagna l’intera fase di esecuzione del contratto, essendo necessario al fine del pagamento secondo gli stati di avanzamento e al fine del pagamento della rata di saldo dopo il collaudo.<br />	<br />
<i>1.4. </i>Per risolvere la questione di diritto rimessa alla plenaria, occorre anche esaminare quali sono i presupposti in presenza dei quali il d.u.r.c. attesta la regolarità contributiva, e quando invece viene attestato che difetta la regolarità contributiva.<br />	<br />
Anche su questo punto, si è registrata una evoluzione normativa.<br />	<br />
Infatti alla circolare I.N.P.S. 26 luglio 2005 n. 92 e alla circolare I.N.A.I.L. 25 luglio 2005 n. 38 ha fatto seguito il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007.<br />	<br />
Tra le circolari del 2005 e il d.m. del 2007, successivo, non vi è perfetta coincidenza.<br />	<br />
Infatti, secondo le suddette circolari:<br />	<br />
a) il d.u.r.c. attesta la regolarità contributiva solo se non vi sono inadempienze in atto, sicché anche una inadempienza di lieve entità osta alla dichiarazione di regolarità contributiva; <br />	<br />
b) se pende contenzioso amministrativo, il d.u.r.c. attesta la regolarità contributiva solo se il ricorso verte su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi; fuori da queste ipotesi, l’irregolarità contributiva, ancorché sia contestata mediante un contenzioso amministrativo, osta alla dichiarazione di regolarità contributiva.<br />	<br />
Il d.m. del 2007 è stato emanato in attuazione dell’art. 1, comma 1176, l. n. 296 del 2006, a tenore del quale &#8221; Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell&#8217;entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell&#8217;edilizia e dell&#8217;agricoltura&#8221;.<br />	<br />
Tale d.m., come si evince dalla sua premessa, disciplina il d.u.r.c. in termini generali, quale che sia lo scopo per cui il d.u.r.c. è richiesto, chiarendosi così un equivoco che poteva insorgere da una esegesi letterale della norma primaria (si legge nel preambolo: &#8220;Considerata l&#8217;esigenza di una disciplina uniforme in ordine alle modalità di rilascio ed ai contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), sia per la concessione di agevolazione «normative e contributive», sia per gli appalti di lavori servizi e forniture pubbliche che per i lavori privati dell&#8217;edilizia, nonché per la fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria&#8221;).<br />	<br />
Non è perciò dubbio che il d.m. in questione riguarda anche il d.u.r.c. necessario per l’affidamento di appalti pubblici.<br />	<br />
Secondo il nuovo d.m.:<br />	<br />
a) ai fini specifici della partecipazione a gare di appalto, viene fissata una soglia di &#8220;gravità&#8221; delle violazioni, ritenendosi le violazioni al di sotto di tale soglia di gravità non ostative al rilascio del d.u.r.c.: non si considera, in particolare, grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore a 100 euro, fermo restando l’obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del d.u.r.c. (art. 8, comma 3, d.m. citato);<br />	<br />
b) la pendenza di qualsivoglia contenzioso amministrativo impedisce di ritenere il soggetto in posizione irregolare; fino alla decisione che respinge il ricorso, può essere dichiarata la regolarità contributiva (art. 8, comma 2, lett. a), d.m. citato);<br />	<br />
c) non costituisce causa ostativa al rilascio del d.u.r.c. l’aver beneficiato degli aiuti di stato specificati nel d.P.C.M. emanato ai sensi dell’art. 1, comma 1223, l. n. 296 del 2006, sebbene non ancora rimborsati o depositati in un conto bloccato (art. 8, comma 4, d.m. citato).<br />	<br />
Sia le previgenti circolari, sia il d.m. ritengono non ostative della dichiarazione di regolarità contributiva le pendenze processuali, fino alla sentenza definitiva.<br />	<br />
Dopo il d.m. del 2007, si può affermare che il d.u.r.c. attesta solo le irregolarità contributive &#8220;definitivamente accertate&#8221;, e solo quelle che superano una &#8220;soglia di gravità&#8221;, fissata autonomamente dal citato d.m.<br />	<br />
<i><br />	<br />
2. </i>Così ricostruito il quadro normativo rilevante per il caso controverso, si deve osservare che, se prima del d.m. del 2007 poteva essere dubbio se vi fosse o meno automatismo nella valutazione di gravità delle violazioni previdenziali da parte della stazione appaltante (v. i casi decisi da Cons. St., sez. VI, 4 agosto 2009 nn. 4905 e 4907), dopo il d.m. del 2007, risulta chiaro che la valutazione di gravità o meno della infrazione previdenziale è riservata agli enti previdenziali.<br />	<br />
Invero, se la violazione è ritenuta non grave, il d.u.r.c. viene rilasciato con esito positivo, il contrario accade se la violazione è ritenuta grave.<br />	<br />
<i>2.1. </i>Si deve ritenere che la valutazione compiuta dagli enti previdenziali sia vincolante per le stazioni appaltanti e precluda, ad esse, una valutazione autonoma.<br />	<br />
Tanto, alla luce delle seguenti considerazioni:<br />	<br />
a) gli enti previdenziali sono istituzionalmente e specificamente competenti a valutare la gravità o meno delle violazioni previdenziali;<br />	<br />
b) il d.u.r.c. è il documento pubblico che certifica in modo ufficiale la sussistenza o meno della regolarità contributiva, da ascrivere al novero delle dichiarazioni di scienza, assistite da fede pubblica privilegiata ai sensi dell&#8217;art. 2700 c.c., e facenti piena prova fino a querela di falso;<br />	<br />
c) le stazioni appaltanti non sono gli enti istituzionalmente e specificamente competenti a valutare la gravità o meno delle violazioni previdenziali;<br />	<br />
d) il codice degli appalti deve essere letto e interpretato non in una logica di separatezza e autonomia, ma come una parte dell’ordinamento nel suo complesso, e nell’ambito dell’ordinamento giuridico la nozione di “violazione previdenziale grave” non può che essere unitaria e uniforme, e rimessa all’autorità preposta al rispetto delle norme previdenziali; pertanto, l’art. 38, comma 1, lett. i), laddove menziona le “violazioni gravi” delle norme previdenziali, intende riferirsi alla nozione di “violazione previdenziale grave” esistente nell’ambito dell’ordinamento giuridico, e in particolare nello specifico settore previdenziale;<br />	<br />
e) ne consegue che le stazioni appaltanti non hanno né la competenza né il potere di valutare caso per caso la gravità della violazione previdenziale, ma devono attenersi alle valutazioni dei competenti enti previdenziali.<br />	<br />
<i>2.2. </i>Non può pertanto essere condivisa la prospettazione, riportata nell’ordinanza di rimessione, secondo cui il citato d.m. del 2007 non costituisce atto attuativo del codice appalti, con la conseguenza che la valutazione di gravità compiuta alla luce di tale d.m. non sarebbe automaticamente vincolante per la stazione appaltante.<br />	<br />
Infatti, come già osservato, il codice appalti si inserisce, come parte del tutto, in un sistema normativo unitario, sicché le nozioni da esso utilizzate e da esso non definite, &#8211; come nel caso della “violazione previdenziale grave” non possono che essere desunte dall’ordinamento giuridico nel suo complesso, e segnatamente dallo specifico settore da cui le nozioni sono tratte e definite.<br />	<br />
<i>2.3. </i>Siffatta soluzione, già seguita da numerose decisioni delle sezioni del Consiglio di Stato, nonché dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture [Autorità, determinazione n. 1/2010], è stata fatta propria anche dal legislatore nel 2011.<br />	<br />
Come ricorda anche l’ordinanza di rimessione, il d.l. n. 70 del 2011, senza modificare formalmente l’art. 38, comma 1, lett. 1, d.lgs. n. 163 del 2006, ha inserito nel comma 2 dell’art. 38 una previsione volta a dare rilevanza al d.u.r.c. e ad escludere ogni discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione della gravità delle violazioni previdenziali e assistenziali.<br />	<br />
In particolare, ai fini del comma 1, lett. i), dell’art. 38, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all&#8217;art. 2, comma 2, d.l. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 266.<br />	<br />
Pertanto dopo la novella legislativa resta definitivamente chiarito che la mancanza di d.u.r.c. comporta una presunzione legale <i>iuris et de iure </i>di gravità delle violazioni previdenziali.<br />	<br />
Tale previsione è stata introdotta dal d.l. n. 70 del 2011 e non è stata toccata dalla legge di conversione, per cui è in vigore dal 14 maggio 2011.<br />	<br />
E’ vero che disposizione si applica, <i>ratione temporis</i>, a procedure i cui bandi o avvisi, ovvero, nelle procedure senza bando, inviti, siano successivi al 14 maggio 2011 (art. 4, comma 3, d.l. n. 70 del 2011 e che pertanto non riguarda le gare derivanti da bandi pubblicati anteriormente (come è il caso di specie).<br />	<br />
Si tratta, peraltro, di una disposizione che si limita a recepire e consolidare un orientamento interpretativo già formatosi in precedenza, e che pertanto si pone in linea di continuità, e non di innovazione, rispetto all’assetto ad essa previgente.<br />	<br />
<i>2.4. </i>Si deve in conclusione esprimere il seguente principio di diritto: “<i>ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006, anche nel testo vigente anteriormente al d.l. n. 70 del 2011, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di “violazione grave” non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto”.</i><br />	<br />
<i><br />	<br />
3. </i>Ai sensi dell’art. 99, comma 4, primo periodo, cod. proc. amm., l’adunanza plenaria ritiene di dover decidere l’intera controversia.<br />	<br />
<i><br />	<br />
4. </i>Nell’ordine logico delle questioni si deve esaminare l’eccezione di inammissibilità, sollevata da RFI, in relazione ai motivi aggiunti proposti avverso l’atto di revoca dell’intera gara, nell’ambito del ricorso n. 5393/2011.<br />	<br />
<i>4.1. </i>Essi sono inammissibili.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 104, comma 3, cod. proc. amm., in appello sono ammessi i motivi aggiunti solo contro atti o provvedimenti già impugnati in primo grado.<br />	<br />
Nel caso di specie i motivi aggiunti sono stati proposti contro un atto del tutto nuovo e frutto di autonomo procedimento di autotutela, che non era stato previamente impugnato davanti al Tar.<br />	<br />
<i><br />	<br />
5. </i>Con un mezzo di appello proposto solo dall’a.t.i. nel suo complesso (ricorso n. 5393/2011) si ripropongono le censure di primo grado con cui si sosteneva che l’esclusione avrebbe dovuto essere disposta solo nei confronti dell’impresa priva del requisito, e che il Consorzio avrebbe potuto provare in proprio il possesso del requisito, e comunque avrebbe dovuto essere ammesso a sostituire il consorziato privo del requisito.<br />	<br />
<i>5.1.</i> Le censure sono infondate.<br />	<br />
Correttamente l’esclusione è stata disposta sia nei confronti dell’a.t.i. che della singola consorziata priva del requisito della regolarità contributiva.<br />	<br />
Il Consorzio Ravennate ha partecipato alla gara nella qualità di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, soggetto ammesso ai pubblici appalti ai sensi dell’art. 34, comma, 1, lett. b) d.lgs. 163 del 2006 e dotato di soggettività giuridica autonoma.<br />	<br />
Pur trattandosi di soggetto con struttura ed identità autonoma rispetto a quella delle cooperative consorziate, il possesso dei requisiti generali e morali ex art. 38 codice appalti deve essere verificato non solo in capo al consorzio ma anche alle consorziate, dovendosi ritenere cumulabili in capo al consorzio i soli requisiti di idoneità tecnica e finanziaria ai sensi dell’art. 35 codice appalti.<br />	<br />
La diversa opzione ermeneutica condurrebbe invero a conseguenze paradossali in quanto le stringenti garanzie di moralità professionale richieste inderogabilmente ai singoli imprenditori potrebbero essere eluse da cooperative che, attraverso la costituzione di un consorzio con autonoma identità, riuscirebbero di fatto ad eseguire lavori e servizi per le pubbliche amministrazioni alle cui gare non sarebbero state singolarmente ammesse.<br />	<br />
Nel senso qui seguito è la giurisprudenza secondo cui, mentre i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria devono essere riferiti al consorzio (come previsto dall’art. 35 codice appalti), i requisiti generali di partecipazione alla procedura di affidamento previsti dall’art. 38 codice citato devono essere posseduti dalle singole imprese consorziate; se, infatti, in caso di consorzi, tali requisiti andassero accertati solo in capo al consorzio e non anche in capo ai consorziati che eseguono le prestazioni, il consorzio potrebbe agevolmente diventare uno schermo di copertura consentendo la partecipazione di consorziati privi dei necessari requisiti; per gli operatori che non hanno i requisiti dell’art. 38 (si pensi al caso di soggetti con condanne penali per gravi reati incidenti sulla moralità professionale) basterebbe, anziché concorrere direttamente andando incontro a sicura esclusione, aderire a un consorzio da utilizzare come copertura [Cons. St., sez. V, 15 giugno 2010, n. 3759; Id., sez. IV, 27 giugno 2007, n. 3765; Id., sez. V, 5 settembre 2005, n. 4477; Id., sez. V, 30 gennaio 2002, n. 507].<br />	<br />
Tale principio è stato affermato anche dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, secondo cui “In virtù del particolare rapporto consortile – rapporto organico &#8211; esistente in tale tipologia di consorzi, l’articolo 35 d.lgs. n. 163 del 2006 dispone che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria devono essere posseduti e comprovati dai consorzi stessi e non dalle singole società consorziate che eseguiranno i lavori, mentre i requisiti di carattere morale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese che partecipano al consorzio stesso” (parere n. 192 del 10 luglio 2008 reso in sede di precontenzioso).<br />	<br />
<i>5.2.</i> Neppure può condividersi l’argomentazione secondo cui il consorzio poteva sostituire il soggetto indicato come esecutore dell’appalto.<br />	<br />
In attuazione dell’art. 37, comma 7, d.lgs. 163 del 2006 (per evitare la concomitante partecipazione alla gara del consorzio e delle imprese consorziate), la <i>lex specialis</i> di gara imponeva al sodalizio di indicare preventivamente la ditta incaricata per l’esecuzione dell’appalto onde consentire la verifica dei requisiti di ordine generale.<br />	<br />
Difatti, il disciplinare di gara onerava le partecipanti di:<br />	<br />
&#8211; indicare per quali consorziate intendessero partecipare (punto 1.1.3.19, pagina 5);<br />	<br />
&#8211; dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale in capo alle singole società consorziate (pag. 6), disponendo che “Nel caso trattasi di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c) d.lgs. n. 163 del 2006 la dichiarazione di cui al prese<br />
Ammettere quindi la sostituzione successiva della consorziata, in caso di esito negativo della verifica sul possesso dei requisiti generali, significherebbe eludere le finalità sottese alle menzionate prescrizioni di gara e, di fatto, rendere vano il controllo preventivo ex art. 38, d.lgs. 163 del 2006 in capo alla ditta originariamente indicata nella domanda di partecipazione.<br />	<br />
Giova inoltre rammentare sul punto il consolidato orientamento di questo Consesso, in ordine ai limiti entro cui può ammettersi un’a.t.i. “a geometria variabile”, orientamento estensibile alle modifiche soggettive in corso di gara dei consorziati indicati per l’esecuzione dell’appalto.<br />	<br />
In particolare, il codice appalti indica i casi tassativi in cui è possibile la modifica soggettiva dell’a.t.i. già aggiudicataria, sempre in caso di vicende patologiche che colpiscono il mandante o il mandatario (art. 37, comma 18 e 19).<br />	<br />
Secondo un’interpretazione restrittiva, se ne desume il divieto della modifica della compagine soggettiva in corso di gara o dopo l’aggiudicazione, al di fuori dei casi consentiti. Ciò in quanto con la sottoscrizione del mandato da parte di tutte le componenti dell’a.t.i. la stazione appaltante è posta in grado di conoscere i soggetti con cui andrà a contrattare; consentire una modifica della compagine sarebbe lesiva della <i>par condicio, </i>perché comporterebbe una formazione a geometria variabile, adattabile agli sviluppi della procedura di gara.<br />	<br />
Il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche, mira a garantire una conoscenza piena da parte delle amministrazioni aggiudicatrici dei soggetti che intendono contrarre con le amministrazioni stesse consentendo una verifica preliminare e compiuta dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti, verifica che non deve essere resa vana in corso di gara con modificazioni di alcun genere [Cons. St., sez. V, 7 aprile 2006, n. 1903; Cons. St., sez. V, 30 agosto 2006, n. 5081]. <br />	<br />
La tesi è stata però rimessa in discussione da altre pronunce, secondo cui sarebbe possibile, dopo l’aggiudicazione, il recesso di una o più imprese dell’a.t.i., se quelle rimanenti siano in possesso dei requisiti di qualificazione per le prestazioni oggetto dell’appalto: infatti il divieto legislativo riguarderebbe solo l’aggiunta o la sostituzione di componenti, non anche il venir meno, senza sostituzione, di taluno [Cons. St., sez. IV, 23 luglio 2007, n. 4101].<br />	<br />
Si è osservato che il divieto di modificazione soggettiva non ha l&#8217;obiettivo di precludere sempre e comunque il recesso dal raggruppamento in costanza di procedura di gara. Il rigore di detta disposizione va, infatti, temperato in ragione dello scopo che persegue, che è quello di consentire alla stazione appaltante, in primo luogo, di verificare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli, e dunque, in grado di impedire le suddette verifiche preliminari. Tale essendo, dunque, la funzione di detta disposizione è evidente come le uniche modifiche soggettive elusive del dettato legislativo siano quelle che portano all&#8217;aggiunta o alla sostituzione delle imprese partecipanti e non anche quelle che conducono al recesso di una delle imprese del raggruppamento, in tal caso, infatti, le esigenze succitate non risultano affatto frustrate poiché l&#8217;amministrazione, al momento del mutamento soggettivo, ha già provveduto a verificare i requisiti di capacità e di moralità dell&#8217;impresa o delle imprese che restano, sicché i rischi che il divieto mira ad impedire non possono verificarsi [Cons. St., sez. VI, 13 maggio 2009, n. 2964].<br />	<br />
La tesi più ampia è stata in prosieguo seguita dalla giurisprudenza con alcune puntualizzazioni.<br />	<br />
Tale orientamento da un lato, non penalizza la stazione appaltante, non creando incertezze, e dall’altro lato non penalizza le imprese, le cui dinamiche non di rado impongono modificazioni soggettive di consorzi e raggruppamenti, per ragioni che prescindono dalla singola gara, e che non possono precluderne la partecipazione se nessun nocumento ne deriva per la stazione appaltante.<br />	<br />
Né si verifica una violazione della <i>par condicio</i> dei concorrenti, perché non si tratta di introdurre nuovi soggetti in corsa, ma solo di consentire a taluno degli associati o consorziati il recesso, mediante utilizzo dei requisiti dei soggetti residui, già comunque posseduti.<br />	<br />
Tale soluzione va seguita purché la modifica della compagine soggettiva in senso riduttivo avvenga per esigenze organizzative proprie dell’a.t.i. o consorzio, e non invece per eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente dell’a.t.i. che viene meno per effetto dell’operazione riduttiva [Cons. St., sez. VI, 16 febbraio 2010, n. 842].<br />	<br />
Nella prospettiva in commento si è osservato anche che il recesso dell&#8217;impresa componente di un raggruppamento nel corso della procedura di gara non vale a sanare ex post una situazione di preclusione all&#8217;ammissione alla procedura sussistente al momento dell&#8217;offerta in ragione della sussistenza di cause di esclusione riguardanti il soggetto recedente, pena la violazione della <i>par condicio </i>tra i concorrenti; tale tesi è stata seguita, incidentalmente, anche da una decisione dell’adunanza plenaria del 2010 [Cons. St., ad. plen., 15 aprile 2010, n. 2155; Cons. St., sez. V, 10 settembre 2010, n. 6546]; e che una diversa soluzione ermeneutica, che intendesse impedire il controllo sui requisiti di ammissione delle imprese recedenti, consentirebbe l’elusione delle prescrizioni legali che impongono il possesso dei requisiti stessi in capo ai soggetti originariamente facenti parte del raggruppamento all’atto della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione [Cons. St., sez. V, 28 settembre 2011, n. 5406]. <br />	<br />
Alla luce di tale orientamento, che il Collegio condivide, nel caso di specie la sostituzione dell’impresa esecutrice avrebbe sanato ex post il difetto di un requisito di partecipazione, in violazione della <i>par condicio</i>, e pertanto era inammissibile.<br />	<br />
<i><br />	<br />
6</i>. Con ulteriore mezzo proposto solo dall’a.t.i. si afferma che l’incameramento della cauzione e la segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici potevano essere disposte dalla stazione appaltante solo per difetto dei requisiti speciali e non anche per difetto dei requisiti di ordine generale.<br />	<br />
<i>6.1</i>. Il mezzo è infondato.<br />	<br />
Anzitutto gli impugnati provvedimenti sono stati legittimamente disposti in esecuzione delle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara (pag. 12), non impugnate <i>in parte qua</i>, secondo cui l’esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti autocertificati nei confronti dell’aggiudicatario dell’appalto avrebbe comportato <i>“l’adozione del provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione definitiva, la escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza, ai sensi delle vigenti disposizioni”</i>.<br />	<br />
Inoltre, le deduzioni svolte nel gravame sono destituite di fondamento anche alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale [Cons. St., sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4905; sez. V, 12 febbraio 2007, n. 554; sez. IV, 7 settembre 2004, n. 5792], secondo cui:<br />	<br />
&#8211; la possibilità di incamerare la cauzione provvisoria discende dall&#8217;art. 75, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006 e riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell&#8217;affidatario, intendendosi per fatto dell&#8217;affidatario qualunque<br />
&#8211; la segnalazione all&#8217;Autorità va fatta non solo nel caso di riscontrato difetto dei requisiti di ordine speciale in sede di controllo a campione, ma anche in caso di accertamento negativo sul possesso dei requisiti di ordine generale.<br />	<br />
<i>6.2. </i>Con ulteriore mezzo si lamenta che la cauzione non avrebbe potuto essere incamerata perché, dopo le disposte esclusioni, la stazione appaltante ha in via di autotutela revocato l’intera gara.<br />	<br />
<i>6.3. </i>Il mezzo va disatteso.<br />	<br />
La legittimità di un provvedimento va valutata al momento della sua adozione, irrilevanti essendo fatti successivi. La revoca dell’intera gara in autotutela è un fatto successivo, e peraltro consequenziale alla circostanza delle numerose esclusioni e dei numerosi contenziosi pendenti; essa è del tutto irrilevante e non fa venir meno né la imputabilità al concorrente della causa di esclusione, e dunque l’incameramento della cauzione, né le ragioni legislative sottese all’istituto della cauzione.<br />	<br />
<i><br />	<br />
7</i>. L’ulteriore mezzo comune a entrambi gli appelli secondo cui nella specie la violazione contributiva non era grave e la stazione appaltante avrebbe dovuto valutare la non gravità, anziché attenersi alle risultanze del d.u.r.c., è stato già in parte esaminato e disatteso nel par. 1 della presente decisione, in sede di esame della questione di diritto rimessa alla plenaria.<br />	<br />
<i>7.1</i>. Quanto alla questione del momento in cui deve sussistere la regolarità contributiva e della possibile sanatoria dell’irregolarità in corso di gara, la giurisprudenza di questo Consesso ha affermato che l’assenza del requisito della regolarità contributiva, costituendo condizione di partecipazione alla gara, se non posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, non può che comportare la esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma.<br />	<br />
L’impresa infatti deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura. Costituisce principio pacifico che poiché il momento in cui va verificata la sussistenza del requisito della regolarità contributiva e previdenziale è quello di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, la eventuale regolarizzazione successiva, se vale a eliminare il contenzioso tra l’impresa e l’ente previdenziale non può comportare ex post il venir meno della causa di esclusione [Cons. St., sez. IV, 12 aprile 2011, n. 2284; Id., sez. V, 23 ottobre 2007, n.5575].<br />	<br />
Deve escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento [Cons. St., sez. IV, n. 1458/2009]. <br />	<br />
Si tratta, del resto, di un corollario del più generale principio (già affermato nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE con la pronuncia del 9 febbraio 1996, in cause riunite C-226/04 e C-228/04) secondo cui la sussistenza del requisito della regolarità fiscale e contributiva (che, pure, può essere regolarizzato in base a disposizioni nazionali di concordato, condono o sanatoria) deve comunque essere riguardata con riferimento insuperabile al momento ultimo per la presentazione delle offerte, a nulla rilevando una regolarizzazione successiva la quale, pertanto, non potrà in alcun modo incidere sul dato dell’irregolarità ai fini della singola gara [Cons. St., sez. VI, 5 luglio 2010, n. 4243].<br />	<br />
La mancanza del requisito della regolarità contributiva alla data di scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle offerte, in definitiva, non é sanato dall&#8217;eventuale adempimento tardivo dell&#8217;obbligazione contributiva, atteso che tale tardivo adempimento può rilevare nelle reciproche relazioni di credito e di debito fra i soggetti del rapporto obbligatorio e non anche nei confronti dell&#8217;Amministrazione aggiudicatrice che debba accertare la sussistenza del requisito della regolarità contributiva ai fini dell&#8217;ammissione alla gara [Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2011, n.104].<br />	<br />
<i>7.2.</i> Ora, nel caso di specie, le irregolarità contributive sussistevano al momento della presentazione della domanda di partecipazione e al momento della scadenza del bando (22 aprile 2009 e 7 maggio 2009), risultando l’irregolarità sanata il 26 giugno 2009; altre irregolarità si sono verificate dopo l’aggiudicazione (avvenuta a marzo 2010), e segnatamente al 28 e 30 giugno 2010, regolarizzate in prosieguo. <br />	<br />
<i><br />	<br />
8</i>. Con ulteriore ordine di censure sollevate solo con l’appello n. 7800/2011 si ripropongono i vizi di invalidità derivata dell’iscrizione dell’esclusione nel casellario informatico.<br />	<br />
Il rigetto delle precedenti censure comporta anche il rigetto dei dedotti vizi di invalidità derivata.<br />	<br />
<i><br />	<br />
9</i>. Vengono infine riproposte (con l’appello n. 7800/2011) le censure autonome, articolate in prime cure, contro l’iscrizione nel casellario informatico.<br />	<br />
Si assume che la comunicazione dell’esclusione da parte della stazione appaltante non poteva costituire equipollente dell’avviso di avvio del procedimento di annotazione nel casellario informatico, in relazione al quale andava assicurata la partecipazione dell’interessato.<br />	<br />
Si lamenta inoltre che l’annotazione non è in fatto precisa.<br />	<br />
<i>9.1</i>. La censura è fondata per quanto di ragione.<br />	<br />
L’iscrizione nel caso di specie è avvenuta ai sensi dell’art. 27, c. 2, lett. t), d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, vigente <i>ratione temporis</i>, a tenore del quale vanno iscritte nel casellario informatico &#8220;tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario&#8221;.<br />	<br />
In tema di garanzie partecipative relative al procedimento di iscrizione nel casellario informatico, la giurisprudenza di questo Consesso ha affermato che esse sono, in linea di principio, sempre dovute, salvo ad ammettere equipollenti quando la segnalazione da parte della stazione appaltante e la conseguente iscrizione sono un atto dovuto [Cons. St., sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3754; Id., 24 dicembre 2009, n. 8720; Id., 4 agosto 2009, n. 4905].<br />	<br />
Si è affermato che dell&#8217;avvio del procedimento di iscrizione di dati nel casellario informatico presso l&#8217;Autorità di vigilanza deve essere notiziato l&#8217;interessato, anche quando la trasmissione di atti al casellario, da parte delle stazioni appaltanti, è dovuta in adempimento di disposizioni di legge, attese le conseguenze rilevanti che derivano da tale iscrizione e l&#8217;indubbio interesse del soggetto all&#8217;esattezza delle iscrizioni. Invero, né dalla legge n. 241/1990, né dal sistema della legislazione sui pubblici appalti, si desume una deroga al principio generale dell&#8217;avviso di avvio del procedimento, quanto allo specifico procedimento di iscrizione dei dati nel casellario informatico presso l&#8217;Osservatorio. Anzi, una conferma della necessità di garantire la partecipazione (mediante avviso di avvio del procedimento e mediante contraddittorio) nel procedimento di iscrizione di dati e notizie nel casellario informatico si desume proprio dalla determinazione n. 1/2008 dell&#8217;Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che ha istituito il casellario informatico per servizi e forniture [Cons. St., sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4905].<br />	<br />
A ciò aggiungasi che sia il regolamento di esecuzione del codice appalti, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sia la delibera n. 1/2010 dell’Autorità di vigilanza, prevedono garanzie partecipative quanto al procedimento di iscrizione nel casellario.<br />	<br />
Ora, nel caso di specie, l’iscrizione è avvenuta ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. t) d.P.R. n. 34 del 2000, ossia ha per oggetto una notizia “ritenuta utile” dall’Osservatorio.<br />	<br />
Se, da un lato, la comunicazione dell’esclusione da parte della stazione appaltante era un atto dovuto, dall’altro lato l’iscrizione non è avvenuta quale atto consequenziale (art. 27, comma 2, lett. r) che prevede l’iscrizione dell’esclusione), ma previa valutazione di “utilità della notizia” (art. 27, comma 2, lett. t).<br />	<br />
Essendo stata eseguita una iscrizione previa valutazione e non una valutazione automatica, andava garantita la partecipazione dell’impresa interessata al procedimento, anche al fine della individuazione delle corrette date a cui era riferita l’irregolarità contributiva.<br />	<br />
Per l’effetto va annullata l’iscrizione nel casellario informatico, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Autorità di vigilanza.<br />	<br />
<i><br />	<br />
10.</i> In considerazione della complessità delle questioni e delle oscillazioni della giurisprudenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, e già riuniti:<br />	<br />
a) dichiara inammissibili i motivi aggiunti proposti nell’appello n. 15/2012 (5393/2011);<br />	<br />
b) respinge l’appello n. 15/2012 (5393/2011);<br />	<br />
c) accoglie in parte l’appello n. 16/2012 (7800/2011) e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento di iscrizione nel casellario informatico, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Autorità; <br />	<br />
d) respinge, nel resto, l’appello n. 16/2012 (7800/2011);<br />	<br />
e) compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe, Presidente<br />	<br />
Alessandro Botto, Consigliere<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/05/2012</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2012 n.10</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-4-5-2012-n-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-4-5-2012-n-10/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-4-5-2012-n-10/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2012 n.10</a></p>
<p>Pres. Coraggio – Est. Dell’Utri L.F. Palumbo Costruzioni S.r.l. a.t.i. con Della Corte Antonio e teknoeletric S.r.l. (Avv. G. Abbamonte) c/ Megastrutture S.r.l. (Avv.ti P. Cantile, M. Caliendo e A. Profili) e altri in tema di cessione di azienda o di ramo d&#8217;azienda, sulle dichiarazioni ex art. 38 d.lgs. 163/06</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-4-5-2012-n-10/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2012 n.10</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-4-5-2012-n-10/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2012 n.10</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Coraggio – Est. Dell’Utri<br /> L.F. Palumbo Costruzioni S.r.l. a.t.i. con Della Corte Antonio e teknoeletric S.r.l. (Avv. G. Abbamonte) c/ Megastrutture S.r.l. (Avv.ti P. Cantile, M. Caliendo e A. Profili) e altri</span></p>
<hr />
<p>in tema di cessione di azienda o di ramo d&#8217;azienda, sulle dichiarazioni ex art. 38 d.lgs. 163/06 che il cessionario deve presentare anche riguardo agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la cedente nell&#8217;ultimo triennio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Cessione azienda – Successione a titolo particolare – Continuità gestoria – Configurabilità – Discontinuità gestoria – Cessionario – Onere della prova – Ammissibilità.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Cessione – Dichiarazione ex art. 38 d.lgs. 163/06 – Soggetti – Amministratori e direttori tecnici della cedente nel triennio – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La cessione di azienda o di ramo d’azienda, sebbene realizzi una successione a titolo particolare, comporta comunque un passaggio all’avente causa dell’intero complesso dei rapporti attivi e passivi nei quali l’azienda stessa o il suo ramo si sostanzia, il che rende la vicenda suscettibile di configurare la continuità tra precedente e nuova gestione imprenditoriale, fermo restando che al cessionario è riconosciuta la possibilità di comprovare l’esistenza nel caso concreto di una completa cesura tra vecchia e nuova gestione, tale da escludere la rilevanza della condotta dei precedenti amministratori e direttori tecnici operanti presso il complesso aziendale ceduto.	</p>
<p>2. Sussiste in capo al cessionario l’onere di presentare la dichiarazione ex art. 38, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 163/06, relativo alla insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato (o decreto penale di condanna irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta) per determinati reati, anche in riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la cedente nell’ultimo triennio (ora nell’ultimo anno).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Adunanza Plenaria)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5 di A.P. del 2012, proposto da: 	</p>
<p>L.F. Palumbo Costruzioni s.r.l., in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. con Della Corte Antonio e Teknoeletric s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Abbamonte, con domicilio eletto presso lo studio Titomanlio &#8211; Abbamonte in Roma, via Terenzio n. 7; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Megastrutture s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Cantile, Mario Caliendo ed Armando Profili, con domicilio eletto presso l’avv. Armando Profili in Roma, via Palumbo, 26; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Pietravairano;<br />
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Caserta;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE VIII n. 02244/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEGLI SPAZI CONNESSI AL CASTELLO MEDIOEVALE ED ALLE STRUTTURE DI ACCESSO AL TEATRO TEMPIO SUL MONTE SAN NICOLA</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Megastrutture s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 marzo 2012 il Cons. Angelica Dell&#8217;Utri e uditi per le parti gli avvocati Abbamonte e Profili per se&#8217; e per delega dell’avv. Cantile.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con bando del 1° giugno 2010 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Caserta ha indetto una procedura aperta col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei lavori di “<i>funzionalizzazione, qualificazione e potenziamento della dotazione infrastrutturale dei sistemi locali di sviluppo, interventi di completamento del recupero, riqualificazione e valorizzazione degli spazi connessi al castello medioevale ed alle strutture di accesso al teatro-tempio di Monte S. Nicola</i>” nel Comune di Pietravairano.<br />	<br />
Alla procedura hanno partecipato, tra le altre concorrenti, l’a.t.i. L. F. Palumbo Costruzioni s.r.l.-Della Corte Antonio-Teknoelettric s.r.l. e la Megastrutture s.r.l.. Con determinazione 3 settembre 2010 n. 149 il Comune di Pietravairano ha aggiudicato “provvisoriamente” la gara alla prima, con consegna anticipata dei lavori stante l’urgenza. A seguito della riammissione a gara di altra concorrente a suo tempo esclusa, la commissione giudicatrice si è nuovamente riunita ed ha confermato l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’a.t.i. predetta, che con determinazione 2 novembre 2010 n. 189 è stata dichiarata aggiudicataria definitiva.<br />	<br />
Con ricorso davanti al TAR per la Campania, sede di Napoli, la seconda classificata Megastrutture ha impugnato l’indicata determinazione n. 189 del 2010 e gli atti connessi, dolendosi della mancata esclusione dell’a.t.i. Palumbo sotto vari profili, nonché del punteggio tecnico ad essa attribuito. <br />	<br />
La controinteressata ha proposto ricorso incidentale lamentando, a sua volta, l’illegittimità dell’ammissione di Megastrutture, anch’essa sotto vari profili, ed <i>in parte qua</i> del bando.<br />	<br />
Con sentenza 20 aprile 2011 n. 2244 della sezione ottava il ricorso incidentale è stato respinto ed il ricorso principale è stato accolto.<br />	<br />
In particolare, il TAR ha disatteso il motivo del ricorso incidentale incentrato sul preteso obbligo di Megastrutture (di cui è legale rappresentante la signora Adelina Conte), costituita nel 2008 per conferimento della ditta individuale Conte Adelina, quest’ultima nata dalla cessione d’azienda della S.S. Costruzioni s.r.l., di produrre l’attestazione dell’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 in capo agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nel triennio anteriore, tali sostenendosi che fossero quelli della menzionata S.S. Costruzioni s.r.l.. In proposito, è stato ritenuto che in caso di cessione d’azienda antecedente alla partecipazione ad una gara non sussista lo specifico obbligo dichiarativo in ordine ai requisiti soggettivi degli amministratori e direttori tecnici della cedente, imposto dall’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 solo al soggetto concorrente, e tenuto anche conto che la cessione d’azienda comporta una successione non a titolo universale, ma nelle posizioni attive e passive relative all’azienda tra soggetti che conservano distinta personalità giuridica. Sono stati altresì disattesi i restanti motivi: quello concernente l’omesso corredo di fotocopia del documento d’identità o autentica di firma delle dichiarazioni sostitutive del legale rappresentante e del direttore tecnico, risultando inserita nella busta A almeno una copia fotostatica dei rispettivi documenti d’identità; quello concernente il dichiarato direttore tecnico Merola Arcangelo, non riportato nel certificato camerale, in cui è invece presente il nominativo di Delli Carpini Franco come responsabile tecnico (il quale però non ha reso le dichiarazioni sull’insussistenza di cause di esclusione a suo carico), poiché dall’attestazione SOA emerge che Merola Arcangelo è il direttore tecnico e per la diversa figura del responsabile tecnico non v’è obbligo dichiarativo; infine, quello concernente l’inammissibilità delle migliorie proposte in quanto avrebbero stravolto il progetto esecutivo a base di gara, ad esempio incidendo sulla pavimentazione e sul sistema di illuminazione, osservandosi come le modifiche prospettate non denotino di per sé significativa alterazione progettuale.<br />	<br />
L’accoglimento del ricorso principale è stato pronunciato in relazione a tre motivi. Al riguardo, il primo giudice ha rilevato:<br />	<br />
a.- che la classifica I (€ 258.228) posseduta dalla mandante Della Corte Antonio nella categoria di qualificazione OG3, pur incrementata del 20% ai sensi dell’art. 3, co. 2, del d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, è insufficiente ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento in quanto si ragguaglia ad un importo (€ 309.973,60) inferiore alla dichiarata quota del 20% (€ 3010.253,30, necessariamente da commisurare all’importo dei lavori a base di gara e non al prezzo offerto) di partecipazione all’a.t.i. della medesima ditta, in violazione del principio di corrispondenza tra le quote di partecipazione (ed esecuzione) e le quote di qualificazione delle imprese costituenti il raggruppamento (primo motivo);<br />	<br />
b.- che l’attestazione circa l’insussistenza delle cause impeditive di cui all’art. 38, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006, richiesta a pena di esclusione dal bando per gli ex amministratori ed ex direttori tecnici, non risulta sottoscritta dal legale rappresentante della cooptata Teknoelectric e non è surrogabile dalla dichiarazione di cui al modello B1 allegato al bando, riferita alla sola posizione individuale del dichiarante (terzo motivo);<br />	<br />
c.- che il direttore tecnico della Della Corte non ha prodotto la dichiarazione di cui all’art. 38, co. 1, lett. m ter), del cit. d.lgs., così come imposto dal principio di eterointegrazione automatica della <i>lex specialis</i> di gara da parte di norma di legge cogente e di immediata applicazione, segnatamente impositiva di un onere documentale inerente il possesso di requisito di ordine generale di partecipazione alla proceduta, non rilevando perciò la mancanza nella stessa <i>lex specialis</i> di espressa prescrizione ed analitica comminatoria di esclusione, né l’insussistenza di situazioni ostative, e neppure comportante una lesione dell’affidamento posto che altrimenti si perverrebbe alla disapplicazione del principio dell’efficacia vincolante della medesima norma di legge.<br />	<br />
Palumbo Costruzioni ha proposto appello avverso detta sentenza, articolando otto motivi con i quali ha contestato la reiezione o il mancato esame delle eccezioni di inammissibilità da essa sollevate nei riguardi del ricorso principale, nonché delle doglianze formulate col proprio ricorso incidentale, e l’accoglimento delle censure sopra accennate.<br />	<br />
Ribadiva in particolare la illegittimità dell’ammissione alla gara di Megastrutture in base al rilievo della non veridicità della dichiarazione sottoscritta dalla Sig.ra Adelina Conte, quale legale rappresentante della medesima Megastrutture, in ordine all’inesistenza di amministratori e direttori tecnici cessati dalla carica nell’ultimo triennio; dichiarazione che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere resa anche con riguardo alla cedente S.S. Costruzioni, di cui la stessa Megastrutture è la continuazione.<br />	<br />
Megastrutture si è costituita in giudizio, ha svolto controdeduzioni e repliche alla memoria dell’appellante.<br />	<br />
Osserva anzitutto, in fatto, che essa non sostituisce né rappresenta S.S. Costruzioni, ancora attiva ed iscritta alla CENAI in luogo della Cassa Edile, e che il signor Schiavone non vi ricopre alcuna carica e non è stato presente ad alcuna seduta di gara, mentre la signora Adelina Conte fa parte di una famiglia operante da oltre trent’anni nel settore dei lavori pubblici, è coadiuvata da due ingegneri, oltre che dai propri familiari e segnatamente dal figlio; pertanto, dalla cessione del ramo d’azienda e dalla trasformazione in Megastrutture della ditta individuale Conte Adelina non può ricavarsi una continuità tra le aziende. Peraltro, la gara è stata indetta nel maggio del 2010, sicché l’eventuale dichiarazione relativa al signor Schiavone non avrebbe potuto tener conto del sequestro penale della stessa azienda cui accenna l’appellante, avvenuto a luglio 2010 (e poi revocato), non prevedibile all’epoca (2008) della cessione che quindi non può dirsi elusiva, considerata altresì l’irrilevanza del sequestro stesso, poiché l’art. 38, co. 1, lett. c), si riferisce a sentenza di condanna.<br />	<br />
In linea giuridica, evidenzia l’assenza nel d.lgs. n. 163 del 2006 di alcuna norma la quale imponga la dichiarazione della insussistenza di cause ostative nei riguardi di amministratori e direttori tecnici dell’impresa cedente ed il principio di tipicità e tassatività delle ipotesi d’esclusione, di recente riconfermato dalle modifiche apportate all’art. 46 dello stesso decreto legislativo, nonché il principio di soggettività e personalità della responsabilità precludono ogni forma di estensione analogica che vulnererebbe l’affidamento dei partecipanti, la <i>par condicio</i> tra i concorrenti e l’esigenza della più ampia partecipazione, oltre che la libertà d’iniziativa economica costituzionalmente tutelata.<br />	<br />
Aggiunge infine, in estrema sintesi, che nella specie l’obbligo dichiarativo in parola non è ipotizzabile anche in ragione del duplice passaggio di aziende e, comunque, la sua inosservanza si tradurrebbe in un “falso innocuo”, non incidente sull’esito della gara, mentre la dissociazione dell’impresa cessionaria deve farsi derivare direttamente dall’atto di trasferimento.<br />	<br />
A seguito dell’udienza pubblica del 20 dicembre 2011, con ordinanza 14 febbraio 2012 n. 711 la Sezione V ha disatteso il primo mezzo di gravame, con cui sono state riproposte le accennate eccezioni concernenti l’omessa, immediata impugnazione della menzionata determinazione dirigenziale 3 settembre 2010 n. 149.<br />	<br />
Con riguardo al secondo mezzo concernente la questione – ritenuta dirimente per le sorti della controversia – relativa all’omessa attestazione dell’assenza di cause preclusive in capo agli amministratori della cedente S.S. Costruzioni s.r.l., mentre il legale rappresentante di Megastrutture ha dichiarato l’insussistenza di soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio, la Sezione, premesse le contrapposte tesi delle parti, ha rilevato in via preliminare che con le censure di cui trattasi, così come delineate in primo grado col ricorso incidentale, Palumbo si era limitata a sostenere l’esistenza di un generico rapporto di continuità sostanziale tra S.S. Costruzioni e Megastrutture, senza spingersi fino a sostenere un’interposizione fittizia invece prospettata solo in appello. Perciò, stante il divieto di <i>ius novorum</i> ribadito dall’art. 104 cod. proc. amm., ha statuito che i richiami in tal senso non possono che essere intesi non già come espressione di autonoma censura, ma solo quali argomentazioni meramente rafforzative dell’originaria doglianza incidentale volta a lamentare l’inosservanza del preteso obbligo di estendere anche ai vertici dell’impresa cedente le dichiarazioni dovute ai sensi dell’art. 38, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006.<br />	<br />
Nel merito, esposti i contrastanti indirizzi giurisprudenziali emersi sul punto, ha ritenuto di raccogliere la sollecitazione della difesa dell’appellante alla sottoposizione della questione a questa Adunanza Plenaria ai sensi dell’art. 99 cod. proc. amm. (salve le valutazioni di pertinenza della medesima Adunanza ai sensi del co. 4 dello stesso articolo).<br />	<br />
In memoria ed oralmente, all’odierna udienza pubblica, l’appellante ha insistito nelle proprie tesi e richieste, alle quali ha replicato l’appellata parimenti in memoria ed oralmente.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Com’è esposto nella narrativa che precede, la questione prospettata all’Adunanza Plenaria con l’ordinanza di rimessione riguarda l’interpretazione dell’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice degli appalti pubblici, nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nella parte in cui, nell’imporre al candidato o concorrente di attestare il possesso dei requisiti soggettivi generali di partecipazione alla procedura di gara elencati nello stesso articolo (co. 2), include tra tali dichiarazioni quella concernente l’insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato (o decreto penale di condanna irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta) per determinati reati nei confronti di amministratori e direttori tecnici, estendendo la prescritta dichiarazione ai “<i>soggetti cessati dalla carica nel triennio (ora un anno: n.d.e.) antecedente la data di pubblicazione del bando di gara</i>” e stabilendo che l’esclusione o il divieto di partecipazione operano “<i>qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata</i>” (co. 1, lett. c). Più precisamente, la questione attiene alla ricomprensione tra i soggetti tenuti a rendere la dichiarazione in parola degli amministratori e direttori tecnici dell’impresa cedente in caso di cessione d’azienda in favore del concorrente nel triennio anteriore al bando.</p>
<p>2. La rimessione trova ragione nella presenza di contrasti giurisprudenziali appunto in tema di ricomprensione tra gli amministratori e direttori tecnici cessati nell’ultimo triennio dei vertici dell’impresa cedente e sull’alta probabilità che possano generarsene anche in futuro.<br />	<br />
La Sezione remittente osserva in proposito che il proprio orientamento, a cui si è uniformata la sentenza appellata, è nel senso della necessità di stretta interpretazione delle clausole di esclusione poste dalla legge o dal bando in ordine alle dichiarazioni a cui è tenuta l’impresa concorrente, con conseguente esclusiva prevalenza delle espressioni letterali in esse contenute e preclusione di ogni forma di estensione analogica, che rischierebbe di vulnerare l’affidamento dei partecipanti, la <i>par condicio</i> dei concorrenti e l’esigenza della più ampia partecipazione. <br />	<br />
Peraltro, la Sezione evidenzia la compresenza di difforme orientamento, espresso più volte dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e dalle Sezioni III e VI del Consiglio di Stato.</p>
<p>3. L’Adunanza Plenaria condivide l’esito al quale è pervenuto il secondo indirizzo, sia pur con le precisazioni che seguono.<br />	<br />
3.1. Non è infatti dubitabile che, stante il cennato principio di tipicità e tassatività delle cause di esclusione, la norma recata dall’art. 38, co. 1, lett. c) di cui si controverte, al pari delle altre preclusive della partecipazione del concorrente alle procedure di gara, non sia suscettibile di interpretazione tale da introdurre ulteriori e non previste cause ostative. Si tratta, invece, di chiarire se il contenuto della stessa norma già di per sé comprenda o meno ipotesi non testuali, ma pur sempre ad essa riconducibili sotto il profilo della sostanziale continuità del soggetto imprenditoriale a cui si riferiscono, sicché il soggetto cessato dalla carica sia identificabile come interno al concorrente.<br />	<br />
In tale quadro, l’Adunanza è dell’avviso che nella causa di esclusione in esame non possa non ricadere anche l’ipotesi in cui affiori l’intento di eludere la norma in relazione a vicende in atto o prevedibili. Diversamente opinando si finirebbe infatti col disattendere lo scopo stesso della preclusione di legge, da individuarsi sicuramente in quello di impedire anche solo la possibilità di inquinamento dei pubblici appalti di lavori, servizi e forniture derivante dalla partecipazione alle relative procedure di affidamento di soggetti di cui sia accertata la mancanza di rigore comportamentale con riguardo a circostanze gravemente incidenti sull’affidabilità morale e professionale.<br />	<br />
In questo senso, a fronte di tale scopo essenziale e preminente non possono militare in senso contrario l’esigenza di certezza giuridica, intesa in termini impeditivi di ogni interpretazione non strettamente letterale, e la tutela della libertà d’impresa, laddove agiscano a scapito dello scopo stesso.<br />	<br />
Si consideri del resto, a riprova di ciò, come la giurisprudenza, con indirizzo interpretativo del tutto prevalente, ritenga che la disposizione è applicabile anche nelle ipotesi di fusione o di incorporazione di società, ancorché venute in essere antecedentemente all’avvio della gara (c.f.r. Cons. di Stato, III, 15 luglio 2011, n. 4323; T.a.r. Abruzzo, 15 dicembre 2011, n. 681; T.a.r. Sardegna, I, 22 luglio 2011, n. 845; T.r.g.a. Trentino Alto-Adige, 18 luglio 2011, n. 202; T.a.r. Sicilia, I, 29 giugno 2011, n. 1243; T.a.r. Veneto, I, 27 gennaio 2011, n. 115; cfr. anche Cons. di Stato, VI, 9 maggio 2011, n. 2662, che nega l’applicazione della norma qualora la fusione o incorporazione comporti l’estinzione del soggetto incorporato).<br />	<br />
Vero è che in tali casi, a differenza di quanto avviene nella cessione, la vicenda realizza una successione a titolo universale fra i soggetti interessati ovvero, alla luce della riforma del diritto societario disposta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la loro mera trasformazione e lascia dunque ferma, per definizione, la continuità dell’attività imprenditoriale. Non è peraltro nel contempo da sottacere che quest’ultimo fenomeno ben può verificarsi pur in ipotesi di cessione di azienda o di ramo di azienda: sebbene infatti per suo tramite si realizzi una successione a titolo particolare, essa tuttavia assume una forma del tutto peculiare, consistente nel passaggio all’avente causa dell’intero complesso dei rapporti attivi e passivi nei quali l’azienda stessa o il suo ramo si sostanzia (tanto da farsi riferimento in giurisprudenza al concetto di trasferimento di <i>universitas</i>, v. Cass., 12 giugno 2007, n. 13765; Cass., 13 giugno 2006, n. 13676; Cass., 19 luglio 2000, n. 9460). Il che rende la vicenda ben suscettibile di comportare pur essa la continuità tra precedente e nuova gestione imprenditoriale.<br />	<br />
La responsabilità per fatto di soggetto giuridico terzo a cui soggiace il cessionario trova risposta nel principio <i>ubi commoda, ibi incommoda</i>: il cessionario, come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del cedente.<br />	<br />
3.2. All’operazione interpretativa in argomento non osta il dato normativo in ordine alla condizione di rilevanza della causa d’esclusione riferita ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente al bando, costituita dalla mancata dimostrazione “<i>di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata</i>”.<br />	<br />
La Sezione remittente allega, al riguardo, che l’impresa cessionaria ben potrebbe senza colpa ignorare i precedenti penali dei vertici della cedente, sicché si troverebbe ad essere assoggettata a responsabilità per fatto altrui, in contrasto con i principi della personalità della responsabilità individuale e della tutela dell’affidamento, sulla base di un meccanismo attributivo di responsabilità oggettiva e senza potersi avvalere dello strumento di garanzia della dissociazione. <br />	<br />
Premesso che, diversamente da quanto sostenuto da Megastrutture, non si vede come la cessione possa consistere essa stessa nella “dissociazione”, il segnalato inconveniente può esser agevolmente superato dal cessionario attraverso l’adozione di opportune cautele, quali il pretendere dall’impresa che si intenda acquisire l’attestazione circa intervenute condanne o indagini penali già in corso sui rispettivi vertici amministrativi e tecnici per reati che incidano sull’affidabilità morale e professionale, nonché prevedendo penali o garanzie o risoluzione della cessione al verificarsi di tali fatti, suscettibili di risolversi negativamente per tali soggetti entro il successivo triennio (ora entro il successivo anno). <br />	<br />
Ad ogni modo, proprio nella logica del cennato fenomeno della dissociazione, al cessionario va riconosciuta la possibilità di comprovare che la cessione si è svolta secondo una linea di discontinuità rispetto alla precedente gestione, tale da escludere alcuna influenza dei comportamenti degli amministratori e direttori tecnici della cedente.<br />	<br />
3.3. Alla luce delle esposte considerazioni deve quindi ritenersi la sussistenza in capo al cessionario dell’onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 anche in riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la cedente nell’ultimo triennio (ora nell’ultimo anno).<br />	<br />
Resta fermo, come innanzi accennato, che è comunque dato al cessionario comprovare l’esistenza nel caso concreto di una completa cesura tra vecchia e nuova gestione, tale da escludere la rilevanza della condotta dei precedenti amministratori e direttori tecnici operanti nell’ultimo triennio e, ora, nell’ultimo anno, presso il complesso aziendale ceduto.<br />	<br />
Resta altresì fermo – tenuto anche conto della non univocità delle norme circa l’onere del cessionario – che in caso di mancata presentazione della dichiarazione e sempre che il bando non contenga al riguardo una espressa comminatoria di esclusione, quest’ultima potrà essere disposta soltanto là dove sia effettivamente riscontrabile l’assenza del requisito in questione.</p>
<p>4. Quanto alla fattispecie concreta dedotta nel presente giudizio, l’Adunanza reputa che sussistano sufficienti elementi per affermare che il concorrente Megastrutture è la mera continuazione della stessa “azienda” ceduta, poiché è del complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio della S.S. Costruzioni che l’impresa cessionaria si è avvalsa, prima nella sua forma di impresa individuale neocostituita, poi in quella societaria &#8211; parimenti neo costituita &#8211; in cui si è trasformata, non a caso unipersonale e non a caso nello stesso anno 2008. Oltretutto, come bene si osserva nell’ordinanza di rimessione, non sono senza rilievo ai fini della dimostrazione della detta continuità (se non dell’interposizione fittizia, la cui verifica è però preclusa in questa sede dalle statuizione della stessa ordinanza ricordata in narrativa) gli ulteriori elementi, come quelli indicati appena sopra (forniti dall’appellante sin dal primo grado), indiziari ma gravi e concordanti, dell’età particolarmente avanzata della signora Conte, singolare in chi intraprenda per la prima volta un’attività imprenditoriale e per giunta alla guida di una nuova impresa, la sua carente professionalità in materia, non essendo in alcun modo dimostrato un pregresso e personale apporto alle attività familiari, ed il rapporto di affinità col signor Schiavone, idoneo a comprovare, nel contesto degli altri predetti elementi, che non vi è stata cesura tra le due entità.<br />	<br />
Di contro, quanto evidenziato circa la costituzione <i>ex novo</i> dell’impresa individuale Conte e la sua pressoché contestuale trasformazione formale in impresa societaria unipersonale escludono che si sia trattato di un reale duplice passaggio.<br />	<br />
4.1. Non senza dire che l’operazione appare risolversi, invece, nell’instaurazione di un meccanismo finalizzato a rendere produttiva l’azienda ceduta anche ai fini della partecipazione agli appalti pubblici ed al loro affidamento, ponendola al riparo, in primo luogo, da eventuali interdittive antimafia e, in secondo luogo, dall’intervento di una condanna ostativa. Difatti, non essendo peraltro allegato un motivo della cessione di ordine commerciale, è particolarmente agevole desumere come si verta nel caso di manovre elusive, poste in atto in vista della possibilità che le indagini, evidentemente già in corso nel 2008 poiché riferite a fatti presunti che sarebbero avvenuti fino al gennaio 2006 e di cui è ragionevole arguire che all’epoca l’interessato ne avesse avuto se non altro sentore, non solo si concludessero negativamente nel triennio, ma ancor prima conducessero ad un possibile apprezzamento negativo del prefetto, attesa la tipologia dei cennati fatti ed il loro collegamento (secondo gli inquirenti) con attività della criminalità organizzata.<br />	<br />
4.2. Resta da osservare che, al contrario di quanto sostenuto dall’appellata, la produzione in questa sede d’appello del documento (avviso ex art. 419, co. 1, cod. proc. pen. in data 4 maggio 2011 di udienza preliminare in relazione a richiesta di rinvio a giudizio) da cui si sono tratti tali ulteriori elementi deve ritenersi ammissibile ai sensi dell’art. 104, co. 2, cod. proc. amm., essendo evidente l’impossibilità dell’appellante di farne oggetto di deposito nel giudizio di primo grado, conclusosi con l’anteriore sentenza del 20 aprile 2011.</p>
<p>5. In conclusione, quanto sin qui esposto conduce all’accoglimento dell’appello, con conseguente riforma della sentenza appellata nel senso dell’accoglimento del ricorso incidentale e, di qui, la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale per carenza di interesse.<br />	<br />
Tuttavia, la complessità della questione giuridica sottoposta all’Adunanza, in uno con la presenza dei contrasti giurisprudenziali sopra illustrati sulla stessa questione, consigliano la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, accoglie l&#8217;appello e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza appellata accoglie il ricorso incidentale e dichiara improcedibile il ricorso principale di primo grado.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Coraggio, Presidente<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Alessandro Botto, Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca, Consigliere<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/05/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-4-5-2012-n-10/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2012 n.10</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1664</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1664/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1664/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1664/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1664</a></p>
<p>Non va sospesa la revoca dell’aggiudicazione del servizio mensa scolastica comunale per informativa antimafia nei confronti dell’aggiudicatario. Ritenuto che, ad un primo esame, proprio di questa fase cautelare, l’impugnata ordinanza ben governa la fattispecie in esame, a fronte del complesso coordinato di vicende, anche di appalti, che ineriscono alla posizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1664/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1664</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1664/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1664</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la revoca dell’aggiudicazione del servizio mensa scolastica comunale per informativa antimafia nei confronti dell’aggiudicatario. Ritenuto che, ad un primo esame, proprio di questa fase cautelare, l’impugnata ordinanza ben governa la fattispecie in esame, a fronte del complesso coordinato di vicende, anche di appalti, che ineriscono alla posizione dell’appellante (operante in area ad alta sensibilità mafiosa) e che sono state con coerenza e ragionevolezza descritte e valutate dalla competente Prefettura (in primo grado la domanda cautelare era stata respinta tenendo presente la valutazione aggiuntiva che la Prefettura aveva esplicitato per la prima volta con l’informativa impugnata, rispetto ad una precedente informativa atipica annullata in sede giurisdizionale dal TAR). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01664/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02683/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2683/2012 RG, proposto dalla <b>Ditta di ristorazione La Veloce</b>, con sede in S. Gregorio d’Ippona (VV), in persona del suo titolare sig. <b>Massimo Fortuna</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, con domicilio eletto in Roma, in Roma, via Ovidio n. 10, presso la dott. Bei (Studio Rosati),	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; l&#8217;<b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Vibo Valentia ed il Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e<br />
&#8211; il <b>Comune di Zambrone</b> (VV), in persona del sig. Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Sorace, con domicilio eletto in Roma, via Giulio Rubini n. 48/D, presso lo sudio dell’avv. Gullo; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del TAR Calabria – Catanzaro, sez. I n. 121/2012, resa tra le parti e concernente la revoca dell’aggiudicazione del servizio mensa scolastica comunale per informativa antimafia nei confronti dell’appellante; 	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del TAR di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del 4 maggio 2012 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, l’avv. Gualtieri e l’Avvocato e dello Stato Varrone;	</p>
<p>Ritenuto che, ad un primo esame, proprio di questa fase cautelare, l’impugnata ordinanza ben governa la fattispecie in esame, a fronte del complesso coordinato di vicende, anche di appalti, che ineriscono alla posizione dell’appellante (operante in area ad alta sensibilità mafiosa) e che sono state con coerenza e ragionevolezza descritte e valutate dalla competente Prefettura;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III) respinge l&#8217;appello (ricorso n. 2683/2012 RG).	</p>
<p>Condanna l’appellante al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che sono liquidate nel complesso, a favore delle Amministrazioni resistenti e costituite ed in misura uguale tra loro, in € 1.000,00 (Euro mille/00), oltre IVA e CPA come per legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 4 maggio 2012, con l&#8217;intervento dei sigg. Magistrati:<br />	<br />
Alessandro Botto, Presidente FF<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1664/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1664</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1702</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1702/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1702/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1702/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1702</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza T.A.R. concernente rigetto istanza di autorizzazione avanzata per la messa a coltura di varietà di mais transgenico, considerato che, salva la decisione nel merito alla luce della richiesta pronunzia della Corte di Giustizia, dal tenore della sentenza appellata non emerge il periculum grave ed irreparabile</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1702/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1702</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza T.A.R. concernente rigetto istanza di autorizzazione avanzata per la messa a coltura di varietà di mais transgenico, considerato che, salva la decisione nel merito alla luce della richiesta pronunzia della Corte di Giustizia, dal tenore della sentenza appellata non emerge il periculum grave ed irreparabile lamentato dalla Amministrazione atteso che per la messa in coltura di varietà transgeniche si impone un ulteriore provvedimento espresso del Ministero, allo stato nemmeno richiesto dalla appellata Azienda. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01702/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10323/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10323 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ministero delle Politiche Agricole e Forestali</b> in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n.12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Agricola Dalla Libera Silvano</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gabriele Pirocchi, con domicilio eletto presso Gabriele Pirocchi in Roma, via Farnesina n.136; Confagricoltura Lombardia; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Regione Friuli-Venezia Giulia</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Daniela Iuri e Michela Delneri, con domicilio eletto presso Ufficio Distaccato Regione Friuli Venezia Giulia in Roma, piazza Colonna, n.355; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA SEZIONE II TER n. 05532/2011, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AVANZATA PER LA MESSA A COLTURA DI VARIETÀ DI MAIS TRANSGENICO	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Agricola Dalla Libera Silvano e di Regione Friuli-Venezia Giulia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Pirocchi e dello Stato Marchini;	</p>
<p>Considerato che, salva la decisione nel merito alla luce della richiesta pronunzia della Corte di Giustizia, dal tenore della sentenza appellata non emerge il periculum grave ed irreparabile lamentato dalla Amministrazione atteso che per la messa in coltura di varietà transgeniche si impone un ulteriore provvedimento espresso del Ministero, allo stato nemmeno richiesto dalla appellata Azienda;<br />	<br />
Ritenuto di compensare le spese della attuale fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 10323/2011).	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Botto, Presidente FF<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1702/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1702</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2012 n.9</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-4-5-2012-n-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-4-5-2012-n-9/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-4-5-2012-n-9/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2012 n.9</a></p>
<p>Pres. Coraggio – Est. Giovagnoli Gestore dei Servizi Elettrici-Gse S.p.A. (Avv.ti F. Anaclerio, S. Crisci, M. Bonacina e C. Malinconico) c/ Officina Ambiente S.r.l. e Montana S.r.l. (Avv.ti R. Tagliaferri, M. Noferi, I. Tozzi e M. A. Vallini) e altri sulla natura meramente interpretativa dell&#8217;art. 4, comma 1, d.m. 6</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-4-5-2012-n-9/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2012 n.9</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-4-5-2012-n-9/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2012 n.9</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Coraggio – Est. Giovagnoli<br /> Gestore dei Servizi Elettrici-Gse S.p.A. (Avv.ti F. Anaclerio, S. Crisci, M. Bonacina e C. Malinconico) c/ Officina Ambiente S.r.l. e Montana S.r.l. (Avv.ti R. Tagliaferri, M. Noferi, I. Tozzi e M. A. Vallini) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla natura meramente interpretativa dell&#8217;art. 4, comma 1, d.m. 6 febbraio 2006, inerente l&#8217;aggiornamento delle tariffe incentivanti la produzione di energia elettrica da fonte solare e sui criteri per distinguere l&#8217;atto amministrativo generale dall&#8217;atto normativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Energia – Fonti rinnovabili – Tariffe incentivanti – Art. 4, comma 1, d.m. 6 febbraio 2006 – Natura interpretativa – Conseguenza &#8211; Operatori – Affidamento legittimo – Non sussiste.	</p>
<p>2. Provvedimento amministrativo – Decreti ministeriali – Atti normativi e atti amministrativi generali – Distinzione – Criteri – Individuazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di aggiornamento delle tariffe incentivanti la produzione di energia da fonte solare, l’art. 4, comma 1, d.m. 6 febbraio 2006 si limita a fornire l’interpretazione autentica dell’art. 6, comma 6, d.m. 2005, là dove prevede che l’aggiornamento delle tariffe per gli impianti di cui alla lett. b) “viene effettuato per ciascuno degli anni successivi al 2006”, essendo altresì convergente con ciò l’ulteriore previsione, di cui all’art. 8, comma 1, dello stesso d.m., secondo cui la suddetta modifica si applica “alle domande inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. 28 luglio 2005”; ne consegue che non può configurarsi un legittimo affidamento da parte dei soggetti che abbiano presentato domande negli anni 2005 e 2006, a fronte di una interpretazione del testo del d.m. del 2005 obiettivamente già individuabile e certamente riconoscibile da parte di operatori esperti del settore.	</p>
<p>2. Il carattere normativo di un atto non può essere disconosciuto solo perché esso si applica agli operatori di un settore, dovendosi, al contrario, verificare se, in quel settore, l’atto è comunque dotato dei requisiti della generalità e dell’astrattezza; sicché per distinguere un atto normativo da un atto amministrativo generale si deve considerare che è atto normativo quello i cui destinatari sono indeterminabili sia a priori che a posteriori (essendo proprio questa la conseguenza della generalità e dell’astrattezza), mentre l’atto amministrativo generale ha destinatari indeterminabili a priori, ma certamente determinabili a posteriori in quanto è destinato a regolare non una serie indeterminata di casi, ma, conformemente alla sua natura amministrativa, un caso particolare, una vicenda determinata, esaurita la quale vengono meno anche i suoi effetti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Adunanza Plenaria)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3 di A.P. del 2012, proposto da: 	</p>
<p>Gestore dei Servizi Elettrici-Gse Spa, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Anaclerio, Stefano Crisci, Marco Bonacina e Carlo Malinconico, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Crisci in Roma, via Parigi n.11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Officina dell&#8217;Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, Montana s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, Paola Scuntaro, Mansoldo Andrea, Racani Maurizio, Toffoletti Danila, Toffoletti Danilo, Paina Giancarlo, Rosset Claudio, Della Rossa Livio, Mastella Cristiano, Ghidelli Giulio Natale, Sergio Totis, Mauro Fasano, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Tagliaferri, Marco Noferi, Iacopo Tozzi e Marco Antonio Vallini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Enrico Gamba in Roma, via del Casale Strozzi, 31; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, Autorità per l’energia elettrica e il gas, Ministero delle attività produttive, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ad opponendum</i>:<br />
Azienda Agricola Sant&#8217;Anna S.S., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Noferi, Iacopo Tozzi, Alessandro Tarducci e Stefano Scudellaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Enrico Gamba in Roma, via del Casale Strozzi, 31; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE IV n. 02126/2006, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE IV n. 02126/2006, resa tra le parti, concernente CRITERI PER INCENTIVAZIONE PRODUZ. ENERGIA ELETTRICA CON PRODUZ. ENERGIA SOLARE</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 marzo 2012 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Crisci, Malinconico, Tarducci e l’avvocato dello Stato Ventrella;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (“<i>Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità</i>”) dispone che “<i>Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio, d&#8217;intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l&#8217;incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare</i>” (art. 7, comma 1). <br />	<br />
2. In attuazione è stato adottato il decreto del Ministro delle attività produttive del 28 luglio 2005 (di concerto con il Ministro dell’ambiente), recante “<i>Criteri per l&#8217;incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte</i>”, in cui è prevista l’erogazione di una tariffa incentivante ai soggetti responsabili della realizzazione e dell’esercizio di impianti fotovoltaici che è corrisposta per un periodo di venti anni decorrenti dalla entrata in esercizio dell’impianto (art. 7, comma 7) in misura diversa per gli impianti di potenza nominale inferiore o superiore a 20 KW (articoli 5, comma 2, e 6, commi 2 e 3); ‘soggetto attuatore’ che eroga le tariffe incentivanti è il Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (in seguito GSE; già GRTN).<br />	<br />
Nel testo originario del decreto è disposto che l’aggiornamento delle tariffe incentivanti “<i>di cui all’art. 5, comma 2, e all’art. 6, commi 2 e 3, viene effettuato a decorrere dal primo gennaio di ogni anno sulla base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT</i>” (art. 6, comma 6). <br />	<br />
L’art. 6, comma 6, ora citato, è stato sostituito con l’art. 4, comma 1, del successivo decreto ministeriale del 6 febbraio 2006, per il quale “<i>L&#8217;aggiornamento delle tariffe incentivanti di cui all’art. 5, comma 2, lettera b), all’art. 6, comma 2, lettera b), e all’art. 6, comma 3, lett. b), viene effettuato per ciascuno degli anni successivi al 2006 sulla base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall&#8217;Istat</i>”.<br />	<br />
Il medesimo decreto ministeriale del 6 febbraio 2006 ha stabilito, con l’art. 8, comma 1, che le modifiche o integrazioni apportate con l’art. 4 e altri articoli al decreto ministeriale del 2005 “<i>si applicano alle domande inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. del 28 luglio 2005</i>”. <br />	<br />
3. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (in seguito Autorità) ha ritenuto opportuno apportare alla propria precedente deliberazione n. 188 del 2005, recante le modalità per l’erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, “<i>le medesime modifiche ed integrazioni di cui al decreto ministeriale 6 febbraio 2006</i>”, provvedendovi con la deliberazione n. 40 del 20 febbraio 2006.<br />	<br />
4. La s.r.l. Montana, la s.r.l. Officina dell’Ambiente, i signori Giancarlo Paina, Danilo Toffoletti, Maurizio Racani, Andrea Mansoldo, Paola Scuntaro, Giulio Natale Ghidelli, Mauro Fasano, Cristiano Mastella, Livio Della Rossa, Sergio Totis e Claudio Rosset, che avevano presentato istanze per la realizzazione di impianti fotovoltaici, e per la conseguente ammissione al regime dell’incentivazione, ai sensi del d.m del 28 luglio 2005 prima delle modifiche ad esso apportate dal d.m. del 6 febbraio 2006, con il ricorso n. 1128 del 2006 proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, hanno chiesto l’annullamento del detto decreto del 6 febbraio 2006 e della deliberazione dell’Autorità n. 40 del 2006.<br />	<br />
I ricorrenti hanno lamentato la retroattività delle nuove disposizioni, poiché: nella nuova versione dell’art. 6, comma 6, del d.m. del 28 luglio 2005, l’adeguamento ISTAT risulta riconosciuto soltanto alle tariffe di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 5 e dei commi 2 e 3 dell’art. 6, e non anche per quelle di cui alla lettera a) dei medesimi commi, cioè le tariffe per gli impianti, come quelli degli esponenti, la cui domanda è stata presentata nel 2005 o nel 2006; l’art. 8, comma 1, del d.m. del 6 febbraio 2006 prevede che la suddetta modifica, disposta con l’art. 4, comma 1, del medesimo d.m., si applica alle domande presentate dopo l’entrata in vigore del d.m. 28 luglio 2005, quindi anche a quelle dei ricorrenti, presentate certamente prima dell’adozione del d.m. impugnato ma dopo la vigenza del d.m. del luglio 2005.<br />	<br />
5. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, con la sentenza n. 2126 del 2006, ha accolto il ricorso limitatamente all’impugnazione dell’art. 8, comma 1, del d.m 6 febbraio 2006, ha respinto la domanda di annullamento del precedente art. 4, comma 1, e ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della deliberazione dell’Autorità, alla quale ha riconosciuto carattere meramente attuativo delle determinazioni ministeriali.<br />	<br />
6. In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto l’illegittimità dell’effetto retroattivo attribuito alla modificazione del sistema di adeguamento delle tariffe che, originariamente garantito anno per anno, per effetto del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 8, comma 1, del d.m. 6 febbraio 2006 è stato di fatto abolito per gli impianti per i quali le domande di autorizzazione sono state presentate negli anni 2005 e 2006. L’art. 8, comma 1, del decreto impugnato risulterebbe così lesivo del generale principio di irretroattività, di cui all’art. 11 delle preleggi, del principio della certezza del diritto e della tutela dell’affidamento, che hanno attinenza anche a parametri comunitari data la derivazione della disciplina sulla promozione delle fonti rinnovabili.<br />	<br />
7. Avverso tale sentenza ha proposto appello principale il GSE e, nelle forme dell’appello incidentale, ne hanno chiesto la riforma anche i Ministeri dello sviluppo economico e dell’ambiente per identici motivi. <br />	<br />
La s.r.l. Montana e gli altri ricorrenti in primo grado, invece, hanno proposto appello incidentale sotto altri profili, tendenti alla riforma della sentenza nella parte in cui ha respinto il primo motivo del ricorso, con il quale si deduceva l’illegittimità del decreto impugnato in quanto avente natura di regolamento, emanato in carenza di copertura legislativa e in spregio alle disposizioni procedimentali di cui all’art. 17 legge 23 agosto 1988, n. 400, e nella parte in cui ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione della deliberazione dell’Autorità n. 40 del 24 febbraio 2006. <br />	<br />
Ha svolto intervento <i>ad opponendum</i> l’Azienda agricola Sant’Anna s.s..<br />	<br />
8. Con l’appello principale Il GSE ha contestato le statuizioni della sentenza di primo grado, sostenendo che l’impugnato decreto non ha determinato alcun effetto retroattivo, essendosi limitato ad interpretare il precedente d.m.; che l’importo della tariffa incentivante erogata al richiedente era fisso nella misura vigente al momento di ammissione al beneficio senza alcun aggiornamento; che l’art. 7 del d. lgs. n. 387 del 2003 stabilisce che le tariffe incentivanti siano di importo decrescente; che comunque sussiste il potere di modificare un rapporto continuativo in corso, quale è quello di specie.<br />	<br />
Di analogo tenore è l’appello incidentale proposto dai Ministeri dello sviluppo economico e dell’ambiente.<br />	<br />
9. La Sesta Sezione, con ordinanza 2 febbraio 2012, n. 572 ha rimesso la causa all’Adunanza Plenaria rilevando che: <br />	<br />
&#8211; l’esame dell’appello incidentale autonomo proposto dagli originari ricorrenti, proponendo censure le quali, investendo l’intero decreto impugnato, sono potenzialmente tali da determinare, ove accolte, l’inammissibilità degli appelli principale e inciden<br />
&#8211; il Collegio non può tuttavia procedere a tale valutazione, dato che l’esito del giudizio è nel senso della rimessione della decisione all’Adunanza Plenaria ai sensi dell’art. 99 del Codice del processo amministrativo, il cui comma 4 determina la devoluz<br />
&#8211; ciò in quanto il Collegio ritiene di dissentire da quanto deciso con la precedente sentenza della Sezione sesta di questo Consiglio di Stato, 14 aprile 2008, n. 1435, in cui era stata esaminata la medesima questione per cui è causa, con il rigetto dell’<br />
La Sesta Sezione ha quindi rimesso all’esame dell’Adunanza Plenaria il ricorso per cui è causa, ai sensi dell’art. 99, comma 1, del Codice del processo amministrativo, poiché la divergenza con il precedente specifico potrebbe dare luogo a contrasti giurisprudenziali.<br />	<br />
10. Nell’ordinanza di rimessione si richiama anzitutto la sentenza di questo Consiglio di Stato, n. 1435 del 2008, con la quale si è affermato, in sintesi, che:<br />	<br />
&#8211; dalla lettura degli articoli 8, commi 1 e 2, dell’impugnato decreto del 6 febbraio 2006 emerge che è lo stesso Ministero a qualificare l’intervento quale modifica e integrazione del precedente decreto, e non come interpretazione o semplice precisazione,<br />
&#8211; se non si fosse trattato di modifiche sostanziali non vi sarebbe stato perciò bisogno di disciplinare espressamente l’applicabilità temporale delle norme e l’effetto retroattivo di tali modifiche; <br />	<br />
&#8211; il Ministero non ha scelto la strada di adottare norme interpretative, avendo espressamente qualificato come modifiche ed integrazioni le nuove disposizioni; né ha optato per un motivato intervento diretto ad incidere su rapporti di durata; ha, invece,<br />
&#8211; l’annullamento del solo art. 8.1 è idoneo a soddisfare l’interesse degli appellati a non vedere, senza adeguata motivazione, modificato il sistema di incentivazione vigente al momento della presentazione della domanda e della successiva assegnazione del<br />
11. I motivi di dissenso dell’ordinanza di rimessione rispetto a tali valutazioni, sono quindi così indicati: <br />	<br />
&#8211; innanzitutto, la autoqualificazione di una norma non vincola l’interprete, e la rubrica della stessa non costituisce sintomo inequivocabile e imprescindibile della natura della norma stessa; <br />	<br />
&#8211; che l’art. 4, comma 1, del d.m. 6 febbraio 2006 possa avere natura di interpretazione autentica dell’art. 6, comma 6, del precedente decreto non appare implausibile, alla luce di quanto stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sent<br />
&#8211; tale sembra la portata del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 8, comma 1, del decreto impugnato, rispetto all’art. 6, comma 6, del d.m. modificato; difatti, il meccanismo delineato dal decreto del 2006 non appare in contrasto né con la lettera<br />
&#8211; neppure appare condivisibile la violazione del principio dell’affidamento, che la sentenza impugnata ravvisa a cagione del fatto che i ricorrenti avevano presentato le domande di autorizzazione fidando nell’adeguamento Istat delle tariffe, sulla base de<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Occorre partire dall’esame della questione, per la cui decisione la causa è stata rimessa all’Adunanza Plenaria, concernente la natura, innovativa o meramente interpretativa, da attribuire all’art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 6 febbraio 2006.<br />	<br />
L’esatta definizione del contenuto e della portata del decreto ministeriale risulta, infatti, nella prospettazione di parte, preliminare rispetto alla questione – sollevata dagli originari ricorrenti nell’appello incidentale – della natura regolamentare o amministrativa del decreto ministeriale in questione. </p>
<p>2. A questo fine l’Adunanza Plenaria ritiene decisivo richiamare l’art. 7 del d.lgs. n. 387 del 2003, in quanto fonte primaria legittimante l’adozione dei decreti ministeriali e perciò norma sovraordinata che fissa gli scopi che i decreti devono conseguire con la disciplina di attuazione, e quindi avente valenza di parametro vincolante per l’interpretazione del loro contenuto. <br />	<br />
L’articolo dispone che l’importo della tariffa incentivante è “<i>decrescente</i>” (comma 2, lett. d), per cui appare logico ritenere che i decreti ministeriali attuativi debbano in linea di principio essere idonei ad assicurare tale risultato.<br />	<br />
Ciò comporta che deve ritenersi più coerente con la norma citata il fatto che la tariffa resti fissa nel suo valore nominale per il periodo in cui è riconosciuta ed erogata poiché ciò comporterebbe in termini reali un andamento appunto decrescente.<br />	<br />
Al contrario, la tesi sostenuta dai ricorrenti in primo grado, secondo cui l’art. 6, comma 6, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 avrebbe riconosciuto il diritto all’aggiornamento annuale delle tariffe incentivanti sulla base del tasso di inflazione annuo, darebbe luogo ad una tariffa <i>crescente</i> in termini nominali e <i>costante</i> in termini reali.<br />	<br />
E’ sulla base di questo presupposto che va valutato l’art. 6, comma 6, del decreto ministeriale 28 luglio 2005.</p>
<p>3. Al riguardo va osservato preliminarmente che la norma presenta oggettive incertezze interpretative generate dall’ambiguità del testo. Difatti, la previsione dell’aggiornamento dal primo gennaio di ogni anno può essere riferita sia, come pretendono le parti, alle tariffe fissate negli anni precedenti sia, come proposto dall’Autorità nel decreto in esame, alla determinazione iniziale della tariffa.<br />	<br />
Non può dunque ritenersi incompatibile con il testo della norma una interpretazione secondo cui l’aggiornamento con il tasso di inflazione sia da applicare solo in sede di definizione delle tariffe da riconoscere agli impianti realizzati successivamente al 2006, ma che poi (quindi anche per gli impianti realizzati a partire dal 2007), una volta che si è riconosciuta la tariffa, questa debba rimanere nominalmente fissa per 20 anni. <br />	<br />
3.1. In quest’ottica, e in questo quadro normativo, può ragionevolmente concludersi che l’art. 6 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, non faccia altro che esplicitare e chiarire una delle possibili interpretazioni della norma e perdippiù l’interpretazione più coerente – come si è detto – con il dettato del decreto legislativo.<br />	<br />
Ne consegue che con tale decreto è stata data l’interpretazione autentica del testo del detto comma del d.m. del 2005, nel momento in cui è precisato che l’aggiornamento delle tariffe per gli impianti di cui alla lettera b) “<i>viene effettuato per ciascuno degli anni successivi al 2006</i>”, essendo altresì convergente con ciò l’ulteriore previsione, di cui all’art. 8, comma 1, dello stesso d.m., per il quale la suddetta modifica si applica “<i>alle domande inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. 28 luglio 2005</i>”. <br />	<br />
Tale soluzione, peraltro, è la più favorevole per gli operatori tra quelle consentite dall’art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387: il vincolo del carattere decrescente della tariffa viene infatti assicurato mantenendola fissa a livello nominale e lasciandola decrescente solo in termini reali.</p>
<p>4. Da questa conclusione discende altresì che non può configurarsi un legittimo affidamento da parte dei soggetti che abbiano presentato domande negli anni 2005 e 2006, a fronte di una interpretazione del testo del d.m. del 2005 obiettivamente già in atto individuabile, prioritaria in ragione della sua diretta rispondenza alla norma di legge, di conseguenza, di certo riconoscibile da parte di operatori esperti del settore. </p>
<p>5. Così chiarita la portata del d.m. 6 febbraio 2006, occorre ora esaminare i motivi dell’appello incidentale con i quali gli originari ricorrenti, sul presupposto della natura regolamentare del decreto in esame, lamentano: <br />	<br />
&#8211; la violazione e falsa applicazione dei principi desumbili dagli artt. 3, 25 e 97 Cost. in quanto si tratterebbe di un regolamento adottato senza autorizzazione legislativa;<br />	<br />
&#8211; la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 delle preleggi, in quanto si tratterebbe di un regolamento illegittimamente retroattivo; <br />	<br />
&#8211; la violazione e falsa applicazione dei principi desumibili dall’art. 17 legge 23 agosto 1988, n. 400, in quanto si tratterebbe, secondo la tesi degli appellanti, di un regolamento adottato senza rispettare le regole procedimentali contenute nel citato a<br />
In ordine alle prime due censure, le considerazioni già svolte in ordine alla natura interpretativa dell’art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 6 febbraio 2006 (che si è limitato ad una mera precisazione di un significato precettivo già enucleabile del decreto ministeriale 28 luglio 2005) consentono di escludere la violazione sia del principio di riserva di legge sia del principio di irretroattività. <br />	<br />
5.1. La base legislativa è, infatti, offerta dall’art. 7, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che attribuisce al Ministero delle attività produttive il potere di adottare uno o più decreto per disciplinare i criteri per l’incentivazione della produzione di energia da fonte solare.<br />	<br />
Tale disposizione è fonte di un potere certamente destinato a non esaurirsi con l’emanazione del primo decreto attuativo. Da un lato, infatti, la stessa disposizione legislativa prevede espressamente la possibilità di una pluralità di decreti ministeriali (<i>adotta uno o più decreti”</i>); dall’altro lato, la possibilità che il potere attribuito venga esercitato con più atti discende dal principio di inesauribilità del potere amministrativo, a sua volta corollario della necessità che la tutela dell’interesse pubblico sia continuamente assicurata. <br />	<br />
L’emanazione del decreto ministeriale 6 febbraio 2006 aveva, quindi, una chiara base legislativa, a maggior ragione se si considera che, nel caso di specie, si tratta di mere precisazioni di regole già vigenti. <br />	<br />
5.2. Ugualmente, appurata la natura meramente interpretativa e non innovativa del decreto ministeriale impugnato, deve escludersi la violazione del principio di retroattività. <br />	<br />
5.3. Meritano, invece, maggiore attenzione le censure tese a dimostrare la violazione delle regole procedimentali che l’art. 17 legge n. 400 del 1988 prevede per l’adozione dei regolamenti ministeriali. <br />	<br />
Tale censura è stata disattesa dal Tribunale amministrativo regionale con la seguente motivazione: “<i>a parte il fatto che il menzionato art. 7 del d.lgs. n. 387/2003 parla soltanto di “decreti” senza alcun riferimento all’eventuale carattere regolamentare degli stessi, la lettura del D.m. gravato induce al Collegio a qualificarlo piuttosto come atto generale, rivolto agli operatori del settore fotovoltaico, piuttosto che atto normativo indirizzato a tutti i consociati</i>”. <br />	<br />
Il citato passaggio motivazionale solleva alcune perplessità. <br />	<br />
5.3.1. Da un lato, infatti, laddove enfatizza la circostanza che l’art. 7 d.lgs. n. 387 del 2003 parli soltanto di decreti, senza specificarne il carattere regolamentare, sembra ammettere che possano esistere decreti ministeriali a contenuto normativo ma non avente carattere regolamentare (perché non espressamente qualificati come tali dal legislatore o, semmai, espressamente qualificati in senso non regolamentare), come tali sottratti al procedimento disciplinato dall’art. 17 legge n. 400 del 1988. Sembra ammettere, in altri termini che, tranne i casi in cui la legge richieda espressamente il regolamento, il Ministero, destinatario di un potere normativo, possa di volta in volta decidere se esercitarlo con lo strumento regolamentare (come tale soggetto al procedimento di cui all’art. 17 legge n. 400 del 1988) o con altri atti di natura non regolamentare. <br />	<br />
5.3.2. Dall’altro lato, laddove desume la natura non regolamentare dalla circostanza che il decreto in questione si applichi solo agli operatori del settore fotovoltaico e non a tutti i consociati, sembrerebbe ritenere che sia atto normativo soltanto quello che si rivolga indistintamente ad ogni consociato, con ciò negando la natura normativa di ogni previsione settoriale. <br />	<br />
5.4. Entrambe tali affermazioni, intese nella loro assolutezza, non possono essere condivise e meritano alcune precisazioni.<br />	<br />
5.4.1. In primo luogo, deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di “fuga dal regolamento” (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l’adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti “atipici”, di natura non regolamentare, specie laddove la norma che attribuisce il potere normativo nulla disponga (come in questo caso) in ordine alla possibilità di utilizzare moduli alternativi e diversi rispetto a quello regolamentare tipizzato dall’art. 17 legge n. 400 del 1988. <br />	<br />
5.4.2. In secondo luogo, non può certamente essere condivisa la conclusione secondo cui un atto può essere qualificato come normativo soltanto se si indirizza, indistintamente, a tutti i consociati. <br />	<br />
L’ordinamento conosce innumerevoli casi di disposizioni “settoriali” della cui natura normativa nessuna dubita. Ciò in quanto la “generalità” e l’“astrattezza” che, come comunemente si riconosce, contraddistinguono la “norma”, non possono e non devono essere intesi nel senso di applicabilità indifferenziata a ciascun soggetto dell’ordinamento, ma, più correttamente, come idoneità alla ripetizione nell’applicazione (generalità) e come capacità di regolare una serie indefinita di casi (astrattezza). <br />	<br />
Il carattere normativo di un atto non può pertanto essere disconosciuto solo perché esso si applica esclusivamente agli operatori di un settore (nelle specie ai titolari di impianti per la produzione di energia da fonte solare) dovendosi, al contrario, verificare, se, in quel settore, l’atto è comunque dotato dei sopradescritti requisiti della generalità e dell’astrattezza. <br />	<br />
In relazione a tale profilo, non può non richiamarsi l’elaborazione giurisprudenziale che ormai da tempo, utilizza, proprio, al fine di distinguere tra atto normativo e atto amministrativo generale, il requisito della indeterminabilità dei destinatari, rilevando che è atto normativo quello i cui destinatari sono indeterminabili sia <i>a priori</i> che <i>a posteriori</i> (essendo proprio questa la conseguenza della generalità e dell’astrattezza), mentre l’atto amministrativo generale ha destinatari indeterminabili <i>a priori</i>, ma certamente determinabili <i>a posteriori</i> in quanto è destinato a regolare non una serie indeterminati di casi, ma, conformemente alla sua natura amministrativa, un caso particolare, una vicenda determinata, esaurita la quale vengono meno anche i suoi effetti. <br />	<br />
5.5. Proprio alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve, nel caso di specie, riconoscersi la natura normativa del decreto ministeriale in questione. </p>
<p>6. Occorre tuttavia rilevare che nel caso di specie anche l’originario decreto 28 luglio 2005 (oggetto di precisazione da parte del successivo decreto 6 febbraio 2006) è stato emanato senza seguire la procedura prescritta per i regolamenti ministeriali dall’art. 17 legge n. 400 del 1988.<br />	<br />
Sotto questo profilo, quindi, il Ministero per le attività produttive, nel procedere alla suddetta interpretazione, ha, in base al principio dell’identità formale del <i>contrarius actus</i>, seguito lo stesso procedimento che già era stato adottato per l’atto su cui si andava ad incidere. <br />	<br />
Ebbene, in queste condizioni anzitutto – e sotto un profilo sostanziale &#8211; il denunciato profilo di illegittimità andrebbe a colpire, prima ancora che il decreto 6 febbraio 2006, il decreto oggetto 28 luglio 2005, ovvero la fonte stessa del diritto alla tariffa incentivante di cui si lamenta il mancato aggiornamento. Trattandosi allora di regolamento illegittimo (sotto il profilo procedurale) anch’esso andrebbe disapplicato (sebbene non oggetto di specifica impugnazione). Si andrebbe, però, in tal modo a realizzare un risultato ultroneo e contrastante con lo stesso interesse azionato in giudizio dagli originari ricorrenti, perché verrebbe meno lo stesso fondamento del diritto di cui essi lamentano, sotto il profilo quantitativo, il mancato aggiornamento al tasso di inflazione. <br />	<br />
Focalizzando poi l’attenzione sul profilo formale, la legittimità procedurale del d.m. 6 febbraio 2006 non può essere contestata, atteso che esso è stato adottato seguendo il medesimo procedimento già seguito in occasione dell’emanazione del primo. <br />	<br />
Non può mettersi in discussione, dunque, la sua idoneità ad incidere sull’atto “a monte” di identica natura e la cui efficacia non è – né lo poteva – essere contestata.</p>
<p>7. L’infondatezza delle censura mosse contro il d.m. 6 febbraio 2006 implica evidentemente anche il rigetto dei motivi (dichiarati inammissibili in primo grado sul presupposto della non immediata lesività) proposti avverso la delibera n. 40/2006 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Si tratta, infatti, di un atto meramente attuativo del d.m. 6 febbraio 2006, di cui gli originari ricorrenti hanno fatto valere solo motivi di illegittimità derivata dalla asserita illegittimità del d.m. 6 febbraio 2006.</p>
<p>8. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve accogliersi l’appello principale proposto da GSE e gli appelli incidentali proposti dai Ministeri dello sviluppo economico e dai Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio. Deve, invece, respingersi l’appello incidentale proposto dagli originari ricorrenti. Per l’effetto, deve essere riformata la sentenza appellata, con conseguente rigetto del ricorso proposto in primo grado. <br />	<br />
Data la complessità delle questioni esaminate, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio fra tutte le parti. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello principale proposto da GSE e gli appelli incidentali proposti dai Ministeri dello sviluppo economico e dai Ministeri dell’Ambiente e della tutela del territorio.<br />	<br />
Respinge l’appello incidentale proposto da Officina dell&#8217;Ambiente s.r.l., Montana s.r.l. e dai signori Paola Scuntaro, Mansoldo Andrea, Racani Maurizio, Toffoletti Danila, Toffoletti Danilo, Paina Giancarlo, Rosset Claudio, Della Rossa Livio, Mastella Cristiano, Ghidelli Giulio Natale, Sergio Totis, Mauro Fasano.<br />	<br />
Compensa le spese del doppio grado di giudizio. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Coraggio, Presidente<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Alessandro Botto, Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca, Consigliere<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/05/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-4-5-2012-n-9/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2012 n.9</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1668</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1668/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1668/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1668/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1668</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso una revoca della licenza di polizia dell’appellante, relativa alla gestione d’un istituto di vigilanza privata (per mancato assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali), ritenuto che l’appello cautelare manifesta un serio danno, tale da giustificare, allo stato, la necessità d’un più approfondito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1668/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1668</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1668/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1668</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso una revoca della licenza di polizia dell’appellante, relativa alla gestione d’un istituto di vigilanza privata (per mancato assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali), ritenuto che l’appello cautelare manifesta un serio danno, tale da giustificare, allo stato, la necessità d’un più approfondito riesame da parte della competente Prefettura in ordine all’intera vicenda dell’appellante (in primo grado il provvedimento era stato sospeso dal TAR).(G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01668/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02958/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2958/2012 RG, proposto dal sig. <b>Alfredo Pasquale Corrado Giovanni FILOCAMO</b>, in proprio e n.q. di legale rappresentante della <b>Gruppo Sicurezza Milano s.r.l.</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Passaro ed Antonella Giglio, con domicilio eletto in Roma, via Antonio Gramsci n. 14,	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Milano </b>ed il <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12, 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del TAR Lombardia – Milano, sez. III n. 912/2012, resa tra le parti e concernente la evoca della licenza di polizia dell’appellante, relativa alla gestione d’un istituto di vigilanza privata; 	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del TAR di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del 4 maggio 2012 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, l’avv. Passaro e l’Avvocato dello Stato Varrone;<br />	<br />
Ritenuto che, ad un primo esame, l’appello cautelare manifesta un serio danno, tale da giustificare, allo stato, la necessità d’un più approfondito riesame da parte della competente Prefettura in ordine all’intera vicenda dell’appellante; 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III) accoglie l&#8217;istanza cautelare (ricorso n. 2958/2012 RG) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.	</p>
<p>Spese della presente fase cautelare compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 4 maggio 2012, con l&#8217;intervento dei sigg. Magistrati:<br />	<br />
Alessandro Botto, Presidente FF<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1668/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1668</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1671</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1671/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1671/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1671/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1671</a></p>
<p>Non va sospeso un diniego rilascio licenza di porto fucile ad uso caccia, in relazione agli interessi coinvolti e ritenendo prevalente quello di rilievo pubblico perseguito dall’ Amministrazione, inerente alla sicurezza ed all’incolumità delle persone, in raffronto all’interesse del privato di disporre dell’arma per esigenze afferenti al diporto ed al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1671/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1671</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1671/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1671</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso un diniego rilascio licenza di porto fucile ad uso caccia, in relazione agli interessi coinvolti e ritenendo prevalente quello di rilievo pubblico perseguito dall’ Amministrazione, inerente alla sicurezza ed all’incolumità delle persone, in raffronto all’interesse del privato di disporre dell’arma per esigenze afferenti al diporto ed al tempo libero (in primo grado era stata ritenuta rilevante una situazione di conflittualità e la circostanza che, dopo una prima sentenza di riabilitazione nel 1988, il ricorrente non si era astenuto dal commettere ulteriori fatti di rilevanza penale). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01671/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02735/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale n. 2735 del 2012, proposto da <b>Bruno Souberan</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Scaparone e Luca Di Raimondo, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via della Consulta 50;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, <b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Torino</b>, <b>Questura di Torino</b>, non costituitosi in giudizio; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
ordinanza cautelare del T.A.R. PIEMONTE &#8211; TORINO: SEZIONE I n. 00116/2012, resa tra le parti, concernente DINIEGO RILASCIO LICENZA DI PORTO FUCILE AD USO CACCIA	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito l’ avvocato Di Raimondo per il ricorrente;	</p>
<p>Ritenuto:<br />	<br />
&#8211; che &#8211; in relazione agli interessi coinvolti dalla presente controversia &#8211; si configura prevalente quello di rilievo pubblico perseguito dall’ Amministrazione, inerente alla sicurezza ed all’incolumità delle persone, in raffronto all’interesse del privat<br />
&#8211; che la preclusione di utilizzo dell’arma per le predette finalità non integra gli estremi di danno grave ed irreparabile, che possano giustificare l’ emissione del richiesto prevedimento cautelare;<br />	<br />
&#8211; che, non essendosi costituita in giudizio l’ Amministrazione intimata,nessuna determinazione va assunta in ordine alla spese relative alla presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 2735/2012).	</p>
<p>Nulla per le spese.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Botto, Presidente FF<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1671/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1671</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1709</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1709/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1709/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1709/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1709</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che dichiara il difetto di giurisdizione sul ricorso volto ad ottenere l’annullamento bando di concorso per la copertura di un posto di dirigente medico, apprezzando nella attuale fase il pregiudizio lamentato dall’appellante, impregiudicata la decisione della questione di giurisdizione. Il ricorrente, direttore di struttura medica, sul</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1709/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1709</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1709/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1709</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che dichiara il difetto di giurisdizione sul ricorso volto ad ottenere l’annullamento bando di concorso per la copertura di un posto di dirigente medico, apprezzando nella attuale fase il pregiudizio lamentato dall’appellante, impregiudicata la decisione della questione di giurisdizione. Il ricorrente, direttore di struttura medica, sul presupposto della posizione di esubero e di mobilità esterna in cui si sarebbe venuto a trovare, ha reiteratamente presentato richiesta di assunzione in un posto di imminente messa a concorso; non avendo ricevuto riscontro, il ricorrente insta per l’annullamento dell’avviso pubblico comunque indetto. Il primo giudice ha ritenuto il ricorso palesemente inammissibile, per difetto di giurisdizione, anche se si volesse ricondurre il petitum sostanziale del giudizio alla pretesa all’applicazione dell’istituto della mobilità, ritenuto prioritario rispetto ad un concorso ai fini della copertura di un determinato posto, essendo fatto sostanzialmente valere un diritto soggettivo al trasferimento per mobilità volontaria dietro lo schermo dell’impugnativa di un atto (ritenuto) amministrativo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01709/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02712/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2712 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Lazzaro Michele Repetto</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Tedeschini e Michele Damiani, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ifo Ire</b>, <b>Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via Paisiello, 55/5; <b>Regione Lazio</b>; <b>Presidente della Regione Lazio</b> in qualita&#8217; di Commissario Ad Acta, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA SEZIONE III QUATER n. 02627/2012, resa tra le parti, concernente ANNULLAMENTO BANDO DI CONCORSO AVENTE AD OGGETTO: &#8220;COPERTURA DI UN POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA ONCOLOGICA	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ifo Ire Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma e di Presidente della Regione Lazio in qualita&#8217; di Commissario ad Acta;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Damiani, Gigli su delega di Scoca e dello Stato Varrone.	</p>
<p>Apprezzato nella attuale fase il pregiudizio lamentato dall’appellante, impregiudicata la decisione della questione di giurisdizione;<br />	<br />
Ritenuto di fissare la Camera di Consiglio per l’ulteriore prosecuzione al 13 luglio 2012;<br />	<br />
Ritenuto di compensare le spese della attuale fase;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 2712/2012) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.	</p>
<p>Fissa la camera di consiglio per l’ulteriore prosecuzione al 13 luglio 2012.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Botto, Presidente FF<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1709/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1709</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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	</channel>
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