<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4/5/2011 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/4-5-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/4-5-2011/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>4/5/2011 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/4-5-2011/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2011 n.1908</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-5-2011-n-1908/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-5-2011-n-1908/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-5-2011-n-1908/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2011 n.1908</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso la determinazione di un Comune che aggiudica la concessione in Global Service del servizio di gestione del cimitero comunale per un quinquennio 2010-2015 (sottraendola al resistente), se il merito e&#8217; di imminente discussione. In primo grado l&#8217;aggiudicazione era stata sospesa perche&#8217;, mentre possono essere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-5-2011-n-1908/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2011 n.1908</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-5-2011-n-1908/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2011 n.1908</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso la determinazione di un Comune che aggiudica la concessione in Global Service del servizio di gestione del cimitero comunale per un quinquennio 2010-2015 (sottraendola al resistente), se il merito e&#8217; di imminente discussione. In primo grado l&#8217;aggiudicazione era stata sospesa perche&#8217;, mentre possono essere oggetto di avvalimento ex art. 49 dlgs n. 163/2006 unicamente i requisiti inerenti la capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa, una delle imprese in ATI aggiudicataria risultava priva di iscrizione camerale per i servizi di manutenzione immobili e del verde per i servizi cimiteriali, requisito richiesto dal bando a pena di esclusione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01908/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01942/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1942 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Impresa Signorile &#038; Trotti Snc</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso Andrea Botti in Roma, via Monte Santo n.25;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Soc. Coop. Ariete</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Enzo Augusto, Roberto D&#8217;Addabbo, con domicilio eletto presso Enzo Augusto, in Roma, viale Mazzini 73 Sc. B Int. 2; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Comune di Acquaviva delle Fonti</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA &#8211; BARI: SEZIONE I n. 00181/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO CONCESSIONE IN &#8220;GLOBAL SERVICE&#8221; DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Soc. Coop. Ariete;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2011 il Cons. Adolfo Metro e uditi per le parti gli avvocati Mastroviti e D&#8217;Addabbo;	</p>
<p>Considerato che appare opportuno definire nel merito il contrasto giurisprudenziale relativo ai motivi esaminati dall’ordinanza;<br />	<br />
considerato che risulta già fissata l’udienza di merito in primo grado;<br />	<br />
considerato che, in relazione agli atti di causa, non risulta un grave pregiudizio per l’amministrazione.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1942/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, respinge l&#8217;istanza cautelare proposta in primo grado.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-5-2011-n-1908/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2011 n.1908</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2011 n.727</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-4-5-2011-n-727/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-4-5-2011-n-727/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-4-5-2011-n-727/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2011 n.727</a></p>
<p>Va sospesa, ai fini del riesame, la nota del Comune di Milano, Servizi piani di bonifica, che pone obblighi di bonifica al proprietario dell’area, se la ricorrente dichiara di non essere la proprietaria dell’area e di non poter garantire l’esecuzione delle misure imposte per mancanza di possesso delle aree. Occorre</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-4-5-2011-n-727/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2011 n.727</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-4-5-2011-n-727/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2011 n.727</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ai fini del riesame, la nota del Comune di Milano, Servizi piani di bonifica, che pone obblighi di bonifica al proprietario dell’area, se la ricorrente dichiara di non essere la proprietaria dell’area e di non poter garantire l’esecuzione delle misure imposte per mancanza di possesso delle aree. Occorre quindi l’apertura di un procedimento al fine di stabilire, nel contraddittorio delle parti, le misure necessarie a seguito degli accertamenti effettuati (bonifica, messa in sicurezza d’emergenza o permanente ecc.) e garantendo l’equo contemperamento dell’interesse pubblico e delle ragioni dell’operatore privato, disporre il riesame del provvedimento adottato, che permetta un approfondimento delle questioni sollevate nel ricorso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00727/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01145/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1145 del 2011, proposto da: <b>Montedison S.r.l., </b> rappresentata e difesa dagli avv. Wladimiro Troise Mangoni, Paolo Bertolini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Wladimiro Troise Mangoni in Milano, via Andreani 4;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Milano</b> in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Sabrina Maria Licciardo, domiciliata per legge in Milano, via Andreani 10;<br /> <br />
<b>Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) &#8211; Lombardia</b>, non costituita;<br />	<br />
<b>Provincia di Milano</b>, non costituita; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Cb Richard Ellis Investors Societù di Gestione del Risparmio S.p.A., </b>non costituita; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della nota del Comune di Milano &#8211; Settore piani e programmi esecutivi per l&#8217;edilizia &#8211; Servizi piani di bonifica &#8211; del 7 febbraio 2011, prot. n. 5764, comunicata via fax in data 7 febbraio 2011; nonchè di ogni atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano in Persona del Sindaco P.T.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2011 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che la domanda di annullamento del provvedimento impugnato ad una prima sommaria delibazione appare assistita dal necessario fumus boni iuris, in quanto<br />	<br />
&#8211; gli obblighi stabiliti nella certificazione provinciale n. 252/2006 gravano sul proprietario dell’area;<br />	<br />
&#8211; benché la ricorrente segua gli adempimenti ambientali conseguenti alla certificazione in questione, ha dichiarato in giudizio di non essere la proprietaria dell’area e di non poter garantire l’esecuzione delle misure indicate nell’atto per mancanza di p<br />
&#8211; l’attivazione delle prescrizioni contenute in tale certificazione richiede l’apertura di un procedimento al fine di stabilire, nel contraddittorio delle parti, le misure necessarie a seguito degli accertamenti effettuati (bonifica, messa in sicurezza d’<br />
Ritenuto possibile garantire l’equo contemperamento dell’interesse pubblico e delle ragioni dell’operatore privato, disponendo il riesame del provvedimento adottato, che permetta un approfondimento delle questioni sollevate nel ricorso;<br />	<br />
Ritenuto, inoltre, che, nelle more del riesame da parte dell’amministrazione, sussiste il requisito del periculum in mora in capo alla ricorrente. 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) ordina al Comune di Milano, nel contraddittorio delle parti pubbliche e private interessate, di provvedere al riesame del provvedimento impugnato aprendo il procedimento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente ordinanza;<br />	<br />
b) sospende il provvedimento impugnato fino all’esito del riesame;<br />	<br />
c) fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica di maggio 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Adriano Leo, Presidente<br />	<br />
Elena Quadri, Consigliere<br />	<br />
Alberto Di Mario, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-4-5-2011-n-727/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2011 n.727</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2011 n.485</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-5-2011-n-485/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-5-2011-n-485/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-5-2011-n-485/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2011 n.485</a></p>
<p>Va sospeso, con specifico ordine conformativo di rilascio di provvedimento favorevole, il rigetto di una dichiarazione di emersione da lavoro irregolare. Cio&#8217; perche&#8217; la condanna per il reato ex art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 non rientra tra quelle ostative all’emersione del lavoro irregolare. Inoltre, non sono rilevanti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-5-2011-n-485/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2011 n.485</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-5-2011-n-485/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2011 n.485</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, con specifico ordine conformativo di rilascio di provvedimento favorevole, il rigetto di una dichiarazione di emersione da lavoro irregolare. Cio&#8217; perche&#8217; la condanna per il reato ex art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 non rientra tra quelle ostative all’emersione del lavoro irregolare. Inoltre, non sono rilevanti le indicazioni emergenti dalla giurisprudenza di segno contrario, con il recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE. Sussiste inoltre il pericolo nel ritardo, consistente nelle inevitabili conseguenze negative – insuscettibili di adeguato ristoro per equivalente – che l’allontanamento dal territorio italiano avrebbe sulle condizioni lavorative e, in termini più generali, di vita dell’interessato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00485/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00677/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 677 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Jamal Bendhaiba, Enzo Bernardeschi,</b> rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Alessia Giannoni, con domicilio eletto presso Giacomo Bonacchi in Firenze, via del Bobolino, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Pisa</b> in persona del Prefetto pro tempore, <b>Ministero dell&#8217;Interno</b> in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distr.le Firenze, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione da lavoro irregolare, (prot. P-PI/L/N/2009/102607) presentata dal Sig. Bernardeschi Enzo in data 29/09/2009, in favore del Sig. Bendhaiba Jamal emesso dalla Prefettura di Pisa, Sportello Unico per l&#8217;Immigrazione, il 17/01/2011	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Pisa in persona del Prefetto pro Tempore e di Ministero dell&#8217;Interno in persona del Ministro pro tempore;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2011 il dott. Maurizio Nicolosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato, avuto riguardo all’unica condanna richiamata nel provvedimento impugnato, di dovere confermare, allo stato, l’orientamento costante della Sezione che ritiene la condanna per il reato ex art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 non rientrante tra quelle ostative all’emersione del lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 1-ter, comma 13, lett. c), del d.l. n. 78/2009, convertito con l. n. 102/2009, e ciò, in particolare, avuto riguardo alla circostanza che l’inasprimento del regime dettato per il reato di cui all’art. 14 cit. appare avulso da ogni riferimento alla pericolosità delle condotte ricadenti sotto le fattispecie penali comprese negli artt. 380 e 381 del c.p.p.;	</p>
<p>Considerato di non ritenere rilevanti ai fini del mutamento del proprio orientamento le indicazioni emergenti dalla giurisprudenza di segno contrario (cfr., in particolare, C.d.S., Sez. VI, 29 settembre 2010, n. 7209) sia perchè non confermate da altre pronunce del giudice di appello (cfr. Cons. Stato ordinanza 4066/010 e in ultimo ordinanza n. 442 del 21.1.2011 della VI^ Sez. del medesimo Consiglio che ha rimesso la questione all’Adunanza Plenaria, la quale con ordinanze del 25 febbraio u.s. (cfr. la n. 912/011) ha dato atto “della complessità della questione sottopostale e delle connesse difficoltà interpretative, ulteriormente accentuate dal rilievo che va assumendo nella giurisprudenza penale il decorso, il 24 dicembre 2010, del termine di recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, demandando alla rituale sede di merito dinanzi al giudice di primo grado l’esame dei profili di merito e confermando, quanto al danno, il favorevole apprezzamento dei motivi dedotti espresso dalla Sezione remittente;	</p>
<p>Considerato, quanto al richiamo dell’A.P. alla Direttiva 2008/115/CE, che è intervenuta sulla questione interpretativa rimessa dalla Corte di Appello di Trento in sede di giudizio penale la recente sentenza 28 aprile 2011 della 1^ Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha dichiarato che la Direttiva stessa “osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda ‘irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo in cui il soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio dello Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo”;	</p>
<p>Considerato che, a prescindere dal problema della rilevanza di tale pronuncia sulla legittimità di un provvedimento che ha a suo presupposto una condanna emessa anteriormente alla scadenza del termine di adeguamento fissato dalla direttiva di che trattasi, va evidenziata la peculiare ratio del regime penale ex art. 14, comma 5-ter, cit. (individuata nel controllo dei flussi migratori e nella disciplina dell’ingresso e della permanenza degli stranieri nel territorio nazionale) alla quale sembra estranea ogni valutazione della pericolosità intrinseca dei soggetti e delle condotte regolamentate dalle disposizioni richiamate, come pure il profilo correlato che le espulsioni disposte ai sensi dell’art. 13 co. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 286/98 rappresentano autonoma causa ostativa all’emersione, oltre a costituire uno dei possibili presupposti del reato di cui si discute, donde ne discende che annettere efficacia ostativa anche a quest’ultimo significa recuperare la preclusività di fattispecie di espulsione non comprese nella previsione dell’art. 1-ter co. 13 lett. a) del D.L. n. 78/09, senza tenere conto dell’esistenza di una selezione già effettuata a monte dalla legge;	</p>
<p>Considerato ancora, con riguardo a tale ultimo profilo, che se i casi di espulsione disciplinati dall’art. 13 co. 2 lett. c) D.Lgs. n. 286/98, pur contemplati dall’art. 14 co. 5-ter dello stesso D.Lgs. n. 286/98, sono di per sé preclusivi alla regolarizzazione dello straniero – al pari delle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo art. 13 – a prescindere dal successivo intervento di una condanna penale per violazione dell’ordine di allontanamento dal territorio nazionale, deve reputarsi che il legislatore abbia consapevolmente inteso escludere l’efficacia ostativa delle rimanenti ipotesi di espulsione, intento che verrebbe invece vanificato dalla (indebita, per le ragioni sopra esposte) inclusione del reato ex art. 14 co. 5-ter fra quelli impeditivi dell’emersione, la qual cosa induce il Collegio a confermare, a maggior ragione dopo il pronunciamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, l’orientamento favorevole assunto; 	</p>
<p>Ritenuta la sussistenza del pericolo nel ritardo gravante sul ricorrente e consistente nelle inevitabili conseguenze negative – insuscettibili di adeguato ristoro per equivalente – che l’allontanamento dal territorio italiano avrebbe sulle condizioni lavorative e, in termini più generali, di vita dell’interessato;	</p>
<p>Ritenuto, in forza degli effetti conformativi della presente ordinanza, di dovere disporre a che l’Amministrazione provveda, ove non emergano dagli atti del procedimento ulteriori elementi ostativi, al rilascio del permesso di soggiorno provvisorio con validità fino alla pubblicazione della sentenza di definizione del presente giudizio all’udienza che si fissa contestualmente nel dispositivo;	</p>
<p>Ritenuto, pertanto, che sussistono gli estremi per la concessione della tutela cautelare di cui all’art. 55 del d.lgs. n. 104/2010 con compensazione, tuttavia, delle spese di giudizio della presente fase cautelare tenuto conto della sussistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)<br />	<br />
accoglie l’istanza di sospensione e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
sospende l’efficacia del provvedimento impugnato, disponendo che entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente ordinanza, l‘Amministrazione resistente, in forza degli effetti conformativi della medesima ordinanza, provveda, ove non emergano dagli atti del procedimento ulteriori elementi ostativi, al rilascio di un permesso di soggiorno con validità provvisoria fino alla pubblicazione della sentenza di definizione del merito del ricorso;<br />	<br />
fissa per la trattazione del merito la prima udienza del mese di aprile 2012;<br />	<br />
compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente, Estensore<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-5-2011-n-485/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2011 n.485</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2011 n.3854</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-4-5-2011-n-3854/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-4-5-2011-n-3854/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-4-5-2011-n-3854/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2011 n.3854</a></p>
<p>Pres. Pugliese – Est. CaminitiB. B. e altri (Avv. D. Pandolfo) c/ Comune di Capena (Avv. F. D’Amato) sull&#8217;individuazione del soggetto tenuto a corrispondere il contributi di urbanizzazione 1. Edilizia ed urbanistica – Sanatoria – Oggetto – Opere abusive – Conseguenze – Opere conformi al titolo – Esclusione – Ragioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-4-5-2011-n-3854/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2011 n.3854</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-4-5-2011-n-3854/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2011 n.3854</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Pugliese – <i>Est.</i> Caminiti<br />B. B. e altri (Avv. D. Pandolfo) c/ Comune di Capena (Avv. F. D’Amato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;individuazione del soggetto tenuto a corrispondere il contributi di urbanizzazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Sanatoria – Oggetto – Opere abusive – Conseguenze – Opere conformi al titolo – Esclusione – Ragioni	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Sanatoria – Contributo – Quantificazione – Riferimento alla data rilascio concessione – Necessità – Ragioni	</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica – Contributi urbanizzazione – Onere – Titolare concessione – Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di edilizia ed urbanistica, la sanatoria di cui alla L. 47/1985 riguarda le sole opere edilizie abusive, nel senso che il contributo per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, oltre al costo di costruzione, sono dovuti solo per la parte di edificio effettivamente interessato da siffatte opere e non per quella realizzata in conformità del titolo edilizio, attuandosi altrimenti &#8211; per la parte, appunto, conforme o non abusiva &#8211; una ingiustificata duplicazione del contributo, se a suo tempo assentita a titolo oneroso, o un&#8217;imposizione ex post, se esente.	</p>
<p>2. L&#8217;entità del contributo per oneri di urbanizzazione deve essere individuata con riferimento al momento in cui viene rilasciata la concessione edilizia in sanatoria, poiché il costo da considerare ai fini della commisurazione dei relativi oneri non può che essere quello del momento in cui sorge l&#8217;obbligazione, che è appunto quello del rilascio della concessione.	</p>
<p>3. Ai fini del pagamento dei contributi di urbanizzazione, risponde direttamente e per intero il titolare della concessione edilizia, essendo i successivi acquirenti estranei al rapporto che al riguardo si è instaurato con il Comune.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03854/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 08308/2006 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda Bis)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso RG n. 8308/2006, proposto dai signori </p>
<p><b>Bruna BERSELLI, Olimpia CEOLIN, Giuliano ESPERATI, Gisella GAMBROSIER, Antonio JACONA, Antonio MONTESANTI, Paolo SALVATORI, Angelo SAMPERI</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Davide Pandolfo ed elettivamente domiciliati con lo stesso in Roma, via Appia Nuova, n. 647; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>COMUNE di CAPENA</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabio D&#8217;Amato, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via della Farnesina, 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;accertamento </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’insussistenza totale o parziale dell’obbligo di corrispondere il contributo per opere di urbanizzazione richiesto dal Sindaco del Comune di Capena con lettera n. 10416 del 17 giugno 2006. in ordine alle costruzioni edificate nel comprensorio &#8221;Colle del Fagiano&#8221;.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Capena;<br />	<br />
Vista l’ordinanza collegiale n. 340/2010, con la quale sono stati disposti incombenti istruttori;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2011 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con lettera del 17 giugno 2006, prot. n. 10416, il Comune di Capena ha chiesto ai ricorrenti, in quanto proprietari di terreni edificati ubicati nel “Consorzio abitativo abusivo di Colle del Fagiano”, il pagamento di una somma pari ad euro 9,82 al metro cubo, quale contributo obbligatorio per le opere di urbanizzazione da realizzare nel comparto, entro e non oltre 30 giorni dalla stessa comunicazione, richiamando tra gli altri, quali presupposti della pretesa l’art.35, settimo comma della Legge 28.2.1985, n. 47, il quale subordina il rilascio della concessione in sanatoria al versamento pro quota di tutti gli oneri necessari per le urbanizzazioni dei comprensori lottizzati abusivamente. <br />	<br />
I ricorrenti dopo aver identificato i rispettivi immobili di cui sono proprietari, facenti parte del detto consorzio abitativo e i relativi procedimenti di sanatoria, hanno rappresentato le vicende urbanistiche riguardanti il comprensorio; tali vicende sono scandite da una serie di deliberazioni dell’Amministrazione comunale volte alla perimetrazione dei nuclei abusivi e all’approvazione delle conseguenti varianti, tra cui, la deliberazione consiliare n. 26 del 4 luglio 2002, con la quale sono state approvate le N.T.A della Variante generale al PRG, laddove con riguardo alla sottozona B3 (completamento a bassa densità) è previsto che “<i>nelle aree B3 ricadenti all’interno dei perimetri dei nuclei di Colle del Fagiano e Pastinacci…..le nuove concessioni edificatorie saranno rilasciate sulla base di atti d’obbligo e di convenzione fra il Comune e il proprietario o Consorzio dei proprietari interessati all’edificazione, con l’assunzione a carico degli stessi delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie. Per quanto riguarda i lotti in zone B3 già edificati abusivamente il rilascio delle concessioni in sanatoria sarà determinato tenuto conto di quanto previsto dalla L.R. n. 28/80 e della legge n. 47/85”, </i>mentre per la realizzazione dell’urbanizzazione le zone C (nuovi insediamenti residenziali) partecipano a tutti gli oneri previsti per il consorzio dei proprietari del nucleo. Con deliberazione consiliare n. 15 del 16.5.2005 il Comune ha stabilito di approvare il Progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria, elaborato dall’arch. R. Sebasti relativamente al perimetro “Colle del Fagiano” zona B3 del vigente PRG e approvazione degli schemi di atto d’obbligo e di convenzione.<br />	<br />
Da ultimo, con la predetta lettera del 17 giugno 2006, prot. n. 10416 il Comune ha richiesto ai singoli proprietari dei terreni edificati ubicati nella località “Colle del Fagiano” il pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione.<br />	<br />
Avverso tale atto gli interessati hanno proposto impugnativa, chiedendone l&#8217;annullamento sulla base dei seguenti motivi:<br />	<br />
<i>1)</i> in via preliminare, i ricorrenti hanno giustificato la scelta della proposta del ricorso collettivo in quanto identica è la pretesa degli stessi e identiche le questioni avanzate, non confliggenti tra loro, su cui ritengono sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;<br />	<br />
2) i ricorrenti censurano la illegittimità della pretesa del Comune nei loro confronti in quanto detta richiesta non considererebbe che il comprensorio di che trattasi è stato oggetto, tra il 1971 ed il 1974, di interventi edificatori realizzati sulla base di atti autorizzativi rilasciati dalla stessa Amministrazione. La posizione di chi ha costruito all’interno di quelli successivamente qualificati “nuclei abusivi”, sulla base di licenze (Berselli, Esperati, Gambrosier, <i>rectius </i>suoi danti causa, Jacona, Montesanti, Salvatori) ovvero –dopo l’entrata in vigore della c.d.legge Bucalossi – sulla base di concessioni edilizie (Samperi) non potrebbe essere parificata, se non violando la legge, a quella di chi ha costruito in assenza di titolo abilitativo.<br />	<br />
In questa situazione, l’Amministrazione pretenderebbe una somma correlata anche a quegli interventi, a suo tempo, autorizzati. Errato, infatti, sarebbe il richiamo nella lettera impugnata all’art. 35, comma 7 (<i>rectius</i>: comma 13) della legge n. 47 del 1985, laddove il Comune ritiene di poter applicare la fattispecie ivi contemplata (che subordina il rilascio della concessione in sanatoria al pagamento degli oneri di urbanizzazione) anche con riferimento ad opere che sono state realizzate in forza di un titolo edilizio. Ciò si ricaverebbe anche dalla L.R. n. 28 del 1980 che impone all’art. 18 l’obbligo di versamento degli oneri solo nel caso in cui si tratti di costruzioni totalmente o parzialmente abusive;<br />	<br />
3) la richiesta del Comune sarebbe, altresì, illegittima sotto un ulteriore profilo: la nota comunale fonderebbe la richiesta del contributo sul presupposto di procedere al recupero di un nucleo “abusivo”, come il comprensorio in argomento (“Colle del Fagiano”), configurandolo giuridicamente come tale. Tuttavia, la perimetrazione del nucleo abusivo non sarebbe stata realizzata nel rispetto dei canoni fissati dalla predetta L.R. n. 28 del 1980, in quanto effettuata con variante generale al PRG (1997), quando cioè lo strumento urbanistico già esisteva, mentre la citata L.R. n. 28 del 1980 prevede che la perimetrazione dei nuclei abusivi sia possibile solo in sede di approvazione del primo strumento urbanistico generale tanto che, in questo caso, non si può riferirsi al nucleo abusivo, ma ad un mero cambiamento di destinazione d’uso di terreni contigui.<br />	<br />
Da ciò deriverebbe che la pretesa del Comune riguardo il pagamento di oneri per interventi già assentiti non sarebbe legittima perché, riguarderebbe immobili poi fatti rientrare tra opere costituenti ipotesi di lottizzazione abusiva, in disparte il rilievo che, se così fosse, si sarebbe già consumata la prescrizione decennale.<br />	<br />
Inoltre, secondo i ricorrenti, anche con riferimento agli abusi parziali commessi (dai signori Berselli, Esperati, danti causa Gambrosier, Samperi) il calcolo degli oneri di urbanizzazione da pagare in relazione alle parti sanate dovrebbe essere correlato all’effettivo incremento del carico urbanistico generato in conseguenza degli abusi (in relazione al fabbisogno dei servizi); in tale prospettiva apparirebbero comprensibili i modesti importi a titolo di oneri concessori versati per il rilascio delle concessioni in sanatoria;<br />	<br />
<i>4)</i> la richiesta avanzata nel 2006 dal Comune (euro 9,82 al metro cubo) sarebbe stata formulata in modo indiscriminato senza neanche tenere conto della data di ultimazione della costruzione.<br />	<br />
Inoltre, in due casi (ricorrenti Ceolin e Gambrosier) il soggetto verso cui è indirizzata la pretesa comunale non sarebbe quello stesso che ha ottenuto il rilascio della licenza (Gambrosier) o della concessione edilizia in sanatoria (Ceolin). Concludono con la richiesta di accertamento della insussistenza di qualsiasi loro debito nei confronti del Comune di Capena a titolo di contributo per opere di urbanizzazione in ordine alle costruzioni edificate sui terreni in questione.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Capena per resistere al ricorso ed ha chiesto il rigetto dello stesso argomentando profili di infondatezza nel merito.<br />	<br />
Con ordinanza collegiale n. 340/2010 sono stati disposti incombenti istruttori eseguiti dall’Amministrazione comunale con documentata relazione in data 19 maggio 2010.<br />	<br />
In prossimità della trattazione del merito, i ricorrenti hanno depositato memoria conclusionale insistendo nelle proprie posizioni con richiesta di accoglimento della domanda avanzata.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.Nel merito, il ricorso presenta profili di fondatezza per le ragioni di seguito riportate.<br />	<br />
1.1. La controversa vicenda, come meglio descritta in fatto, coinvolge i ricorrenti &#8211; proprietari di terreni nel Comune di Capena ricadenti in catasto in parte nel foglio 19 e in parte nel foglio 20, insistenti nel comprensorio denominato “Colle del Fagiano”, in epoca antecedente al PRG territorio posto al di fuori del centro abitato, su cui gli stessi hanno realizzato opere edilizie difformi dal titolo autorizzatorio, poi generalmente sanate – e il Comune di Capena che ha invitato formalmente gli interessati a versare i contributi obbligatori per le opere di urbanizzazione del comprensorio; in particolare, l’Amministrazione comunale con gli atti di invito impugnati, dopo aver qualificato l’intero comprensorio quale nucleo abusivo da sottoporre a recupero urbanistico (come previsto nella Variante generale al PRG del 1997/2001) ha richiesto – con il richiamo dell’art.35, 7° comma (<i>rectius</i> 13° comma ) della Legge n. 47 del 1985 &#8211; quota parte degli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di allaccio alla rete fognaria e idrica, comprendendo nel calcolo tutti gli interventi edilizi realizzati, non escludendo quelli gli nel tempo assentiti. Parte ricorrente, infatti, contesta la richiesta del contributo obbligatorio da parte del Comune in quanto preteso anche per la cubatura legittimamente realizzata prima che il comprensorio divenisse residenziale, senza tener conto delle opere già assentite con adozione di titoli edilizi efficaci, non oggetto &#8211; tra l’altro &#8211; di procedimenti di autotutela.<br />	<br />
2. Ciò premesso, la tesi del Comune non può essere condivisa, ritenendo così fondate la seconda e terza censura proposte dai ricorrenti.<br />	<br />
Al riguardo occorre richiamare l’opinione della giurisprudenza amministrativa secondo cui la sanatoria di cui alla legge n. 47 del 1985 non può che riguardare le sole opere edilizie abusive, nel senso che il contributo per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (oltre al costo di costruzione) sono dovuti solo per la parte di edificio effettivamente interessato da siffatte opere e non per quella realizzata in conformità del titolo edilizio, attuandosi altrimenti &#8211; per la parte, appunto, conforme o non abusiva &#8211; una ingiustificata duplicazione del contributo, se a suo tempo assentita a titolo oneroso, o un&#8217;imposizione <i>ex post</i>, se esente (cfr. TAR Marche, 5 maggio 2006, n. 221).<br />	<br />
Il Comune resistente, nella sua ricostruzione pone un’ assimilazione tra i casi in esame e la fattispecie contemplata nell’art. 35, 7° comma (<i>rectius </i>comma 13), della legge n. 47 del 1985 secondo cui “<i>Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo comma dell&#8217;art. 31, realizzate in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell&#8217;art. 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765, il versamento dovuto per l&#8217;oblazione di cui all&#8217;art. 31 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche all&#8217;impegno di partecipare pro quota agli oneri di urbanizzazione dell&#8217;intero comprensorio in sede di stipula della convenzione</i>”.<br />	<br />
La fattispecie ivi contemplata si riferisce al caso in cui un soggetto, pur prevedendo lo strumento urbanistico generale che la lottizzazione di un comprensorio debba avvenire a norma dell&#8217;art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, realizza comunque interventi edilizi in assenza o prima dell’approvazione di quel piano.<br />	<br />
Nel caso di specie, gli immobili in questione risultano in parte in senso conforme alla normativa urbanistica all’epoca vigente (negli anni ‘70, quando cioè, per quella zona, non era previsto che l’edificazione potesse avvenire previa approvazione di un piano di lottizzazione), in parte risultano opere realizzate in difformità prima dell’approvazione della variante generale al PRG che, nel mutare la destinazione del comparto interessato (da agricola a centro abitato), ha altresì approvato il piano delle opere di urbanizzazione necessario a causa delle numerose lottizzazioni – abusive – effettuate nel comprensorio in argomento.<br />	<br />
Il fatto che il Comune abbia voluto estendere la fattispecie del citato art. 35, comma 13, della legge n. 47 del 1985 alle ipotesi – certamente più gravi – delle lottizzazioni abusive, sebbene giustificabile come intento, tuttavia tale interpretazione non risulta compatibile con quelle contemplate dalla normativa richiamata.<br />	<br />
Nel caso di specie, le opere di urbanizzazione per la realizzazione degli allacci alla rete fognaria e idrica sono state previste in epoca successiva alla data di realizzazione degli interventi edilizi assentiti dal Comune resistente e, pertanto, gli interessati non possono essere assoggettati al pagamento di ulteriori oneri di urbanizzazione per la parte realizzata in conformità al titolo a suo tempo rilasciato dalla stessa Amministrazione.<br />	<br />
3. Con il quarto motivo, parte ricorrente contesta che la richiesta avanzata dal Comune sarebbe stata formulata in modo indiscriminato senza tener conto della data di ultimazione della costruzione e inoltre in due casi (nei confronti dei ricorrenti Ceolin e Gambrosier) sarebbe stato indirizzato a destinatari non legittimati .<br />	<br />
La tesi dei ricorrenti può essere condivisa in parte sulle base delle ragioni che seguono.<br />	<br />
Va, anzitutto, osservato che la giurisprudenza pressoché unanime ritiene che l&#8217;entità del contributo debba essere individuata con riferimento al momento in cui viene rilasciata la concessione edilizia in sanatoria, poiché il costo da considerare ai fini della commisurazione dei relativi oneri non può che essere quello del momento in cui sorge l&#8217;obbligazione, che è appunto quello del rilascio della concessione (cfr. Cons. Stato, Sez.V, 26 marzo 2003, n. 1564; idem, 22 settembre 1999 n. 1113; idem, 25 ottobre 1993, n. 1071; idem, 26 ottobre 1987, n. 661; idem,12 maggio 1987, n. 278 e 4 agosto 1986 n. 40; T.A.R. Lazio, 13 novembre 2002, n. 9982; TAR Basilicata, I, 16 maggio 2008, n. 208). <br />	<br />
In tal senso, si è espresso anche questo Tribunale in occasione dell’esame di analoga questione (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II ter, n.1059 del 2009) ritenendo che l&#8217;esercizio delle potestà pubbliche, destinate a soddisfare interessi preminenti della collettività, deve avvenire in conformità alla disciplina che è prevista per l&#8217;epoca in cui l&#8217;Autorità agisce e che è conformata dal Legislatore, per l&#8217;appunto, in stretta connessione con le esigenze e le valutazioni correnti nella società contemporanea.<br />	<br />
Nel caso di specie, le concessioni in sanatoria sono state rilasciate in epoca di gran lunga successiva a quella dell’istanza (presentata nel 1985) e, a quella data successiva, era stato adottato il Piano di recupero urbanistico della zona le cui norme di attuazione prevedevano la possibilità di rilasciare i titoli edilizi previa sottoscrizione di un atto d’obbligo per l’assunzione di quota parte dei costi relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.<br />	<br />
Non può sottacersi che con gli atti d’obbligo sottoscritti i ricorrenti si sono impegnati a partecipare <i>pro quota</i> al pagamento degli oneri di urbanizzazione sulla base della norma tecnica di attuazione che imponeva tale adempimento per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria (tra l’altro non impugnata), con la conseguenza che tale vincolo tra i ricorrenti e il Comune resistente appare vincolante ciò per la parte relativa alle opere eseguite in difformità dal titolo edilizio (non potendo aderire a quanto sostenuto da parte ricorrente circa la insussistenza del vincolo). Invece, merita positiva valutazione la censura relativa alla erronea individuazione in due casi dei soggetti obbligati al pagamento dei contributi, posto che nel caso delle ricorrenti Ceolin e Gambrosier la pretesa non è stata correttamente indirizzata ai legittimi destinatari dell’obbligo. Infatti, secondo l’orientamento della giurisprudenza ai fini del pagamento dei contributi di urbanizzazione, risponde direttamente e per intero il titolare della concessione edilizia , essendo i successivi acquirenti estranei al rapporto che al riguardo si è instaurato con il Comune (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 1996, n. 294; idem, 26 giugno 1996, n. 793)<br />	<br />
In conclusione, dalla suesposta fondatezza del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso deriva l’accoglimento dello stesso, nei sensi e limiti di cui in motivazione, con assorbimento di ogni altro motivo e profilo di gravame non espressamente esaminato in quanto ritenuto ininfluente e irrilevante ai fini della decisione; conseguentemente, va annullata la nota impugnata notificata ai ricorrenti nella parte in cui assoggetta al pagamento degli oneri di urbanizzazione la parte di immobile realizzata in conformità ai titoli edilizi già rilasciati ai ricorrenti medesimi. <br />	<br />
L’andamento del giudizio e la peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. II Bis, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la nota impugnata <i>in parte qua</i>. <br />	<br />
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Eduardo Pugliese, Presidente<br />	<br />
Antonio Vinciguerra, Consigliere<br />	<br />
Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/05/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-4-5-2011-n-3854/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2011 n.3854</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2011 n.2677</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-4-5-2011-n-2677/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-4-5-2011-n-2677/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-4-5-2011-n-2677/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2011 n.2677</a></p>
<p>Pres. Numerico – Est. Romano Presidenza del Consiglio dei Ministri e Anas S.p.a. (Avv. Stato) c/ Comune di Salerno (Avv. A. Brancaccio) sui limiti dell&#8217;obbligo di pulizia delle autostrade in capo al soggetto proprietario o concessionario 1. Ambiente – Autostrade – Abbandono rifiuti – Obbligo pulizia – ANAS – Sussiste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-4-5-2011-n-2677/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2011 n.2677</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-4-5-2011-n-2677/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2011 n.2677</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Numerico – <i>Est.</i> Romano<br /> Presidenza del Consiglio dei Ministri e Anas S.p.a. (Avv. Stato) c/ Comune di Salerno (Avv. A. Brancaccio)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti dell&#8217;obbligo di pulizia delle autostrade in capo al soggetto proprietario o concessionario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente – Autostrade – Abbandono rifiuti – Obbligo pulizia – ANAS – Sussiste – Pertinenze e piazzole	</p>
<p>2. Ambiente – Codice della Strada – Poteri enti proprietari delle strade – Norma speciale – Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’obbligo di pulizia derivante da un illecito abbandono di rifiuti ai margini di un raccordo autostradale incombe sull’ente proprietario, ovvero sul concessionario del predetto raccordo autostradale non soltanto per il nastro stradale, ma anche per le piazzole e tutte le altre pertinenze (nella specie il Collegio ha riconosciuto l’obbligo in capo all’ANAS, quale concessionario del raccordo autostradale, di provvedere alla rimozione dei rifiuti indifferenziati esistenti sulla parte del raccordo autostradale Avellino-Salerno in territorio comunale).	</p>
<p>2. L’art. 14 del Codice della Straxda – relativo ai poteri degli enti proprietari delle strade – è norma speciale di settore, che, per sua natura, non può ritenersi incisa nella sua valenza ovvero superata, se non per effetto di altra norma speciale che espressamente la privi in genere della sua efficacia, ovvero disponga tale privazione per ipotesi individuate.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02677/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00218/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 218 del 2010, proposto dalla: 	</p>
<p><b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, in persona del Presidente pro tempore, e dall’Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati, per legge, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso gli uffici di detta Avvocatura; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Il <b>Comune di Salerno</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Brancaccio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, in Roma, via Taranto, n. 18; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma – Sezione I^ &#8211; n. 7027 del 16 luglio 2009, resa tra le parti, concernente procedura sostitutiva per la rimozione di rifiuti indifferenziati.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;<br />	<br />
Viste la memoria difensiva prodotta dal Comune di Salerno;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2011 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti gli avvocati Maria Annunziata, in sostituzione di Antonio Brancaccio, e Giovanni Palatiello dell’Avvocatura Generale dello Stato;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.- Con ricorso al TAR del Lazio il Comune di Salerno chiedeva l’annullamento di tutti gli atti e provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Struttura del Sottosegretario di Stato per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania (di seguito: PCM)- con i quali, in particolare, è stata avviata apposita procedura sostitutiva in danno dello stesso Comune per la rimozione di rifiuti indifferenziati esistenti sulla parte del raccordo autostradale Avellino-Salerno in territorio comunale; è stata individuata la ditta esecutrice dei relativi lavori ed è stato diffidato l’ente a rimuovere detti rifiuti. Inoltre, il Comune di Salerno chiedeva l’annullamento anche delle ordinanze della PCM n. 3705 e n. 3682 del 2008, nella parte in cui definiscono le competenze della missione tecnico-operativa istituita presso la stessa PCM.<br />	<br />
I motivi di impugnazione dedotti in primo grado possono essere così riassunti:<br />	<br />
&#8211; obbligo dell’ANAS s.p.a. (di seguito: ANAS) e non del Comune di provvedere alla rimozione dei rifiuti ex art. 14 del d.lgs. n. 285 del 1992 (di seguito: codice della strada);<br />	<br />
&#8211; inapplicabilità dell’art. 2 del DL n. 172 del 2008 (disciplinante <i>“…la rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi…”</i>, nell’ambito delle misure straordinarie varate dallo stesso decreto per fronteggiare l’emergenza nel settore dell<br />
&#8211; inapplicabilità anche dell’art. 2, comma 12, del DL n. 90 del 2008, poiché concerne fattispecie diversa, quale l’indisponibilità dell’ordinario servizio di raccolta e trasporto rifiuti;<br />	<br />
&#8211; difetto di istruttoria e di motivazione, perché il Comune non era e non è in grado di rimuovere rifiuti sul raccordo autostradale in questione, né sarebbe logico imputare ad esso Ente anche compiti di altri Comuni, attraversando detto raccordo molti ter<br />
2. &#8211; Con sentenza n. 7027 del 16 luglio 2009 il TAR ha accolto il primo ed il secondo motivo di ricorso sul presupposto:<br />	<br />
&#8211; della natura speciale della norma dell’art. 14 del codice della strada, che non è stata derogata dalle norme successive disciplinanti la raccolta, in generale, dei rifiuti in Campania e della conseguente insussistenza di alcun obbligo in capo al Comune,<br />
&#8211; che il potere derogatorio delle ordinarie competenze in materia di rimozione di rifiuti attribuito dalla legge alla PCM, presupponendo necessariamente un’inerzia del Comune obbligato in via ordinaria alla rimozione di detti rifiuti, non può trovare appl<br />
3. &#8211; Con l’appello in epigrafe la PCM e l’ANAS hanno sottoposto a critica la predetta sentenza chiedendone la riforma per i seguenti motivi:<br />	<br />
&#8211; l’art. 14, comma 1, del codice della strada non imporrebbe all’Ente proprietario, e per esso al concessionario, un generico dovere di rimozione e gestione di tutti i rifiuti sulle aree stradali e sulle relative pertinenze, bensì chiarirebbe come i compi<br />
2)- conseguentemente, tenuto conto del principio secondo cui <i>“…lex posterior derogat legi priori…”</i>, avrebbe errato il TAR ad attribuire al predetto art. 14 natura di norma speciale e ad escludere che il potere straordinario concesso dalla legge alla PCM in materia di emergenza rifiuti in Campania possa derogare all’ordinario riparto delle competenze tra Comuni ed enti proprietari delle strade (qualora si tratti di enti diversi) come previsto dalla disciplina ordinaria per l’imputazione delle spese;<br />	<br />
3)- l’ordine, ovvero la pretesa, di smaltimento di rifiuti non può, <i>“…sulla base di una mera presunzione di addebitabilità, essere indiscriminatamente rivolto al proprietario in quanto tale…”</i>, sol perché rientra tra i soggetti individuati dall’art. 192 del T.U. Ambiente, allorquando l’Amministrazione pubblica, come nella specie il Comune di Salerno, abbia omesso del tutto di vigilare <i>“…nell’espletamento dell’attività di gestione dell’area…</i>” e non sussista in capo al proprietario stesso un preciso <i>“…obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo costituito dalla discarica…</i>”;<br />	<br />
4)- i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di abbandono rifiuti si <i>“…attagliano anche al disposto dell’art. 92 del d.lgs. n. 152 del 2006 dal momento che tale norma non soltanto riproduce il tenore dell’abrogato art. 14 del d.lgs n. 22 del 1997 (decreto Ronchi), con riferimento alla necessaria imputabilità a titolo di dolo o colpa, ma, in più integra il precedente precetto precisando che l’ordine di rimozione può essere adottato esclusivamente in base agli accertamenti, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo…”</i>;<br />	<br />
5)- infine, sarebbe viziato da <i>“…superficialità e contraddittorietà interpretativa…”</i> l’assunto del TAR che il potere straordinario conferito dalla legge alla PCM (di sostituzione dell’ente competente alla raccolta dei rifiuti, in caso di inadempienza di quest’ultimo) non derogherebbe il riparto di competenze tra Comuni e soggetti proprietari delle strade, come previsto dalla disciplina ordinaria, in quanto <i>“…è la stessa legge a porre a carico dei Comuni la gestione dei rifiuti urbani provvedendo, ovviamente, anche a finanziare tale dovere; infatti, in forza dell’art. 198 del citato decreto, i Comuni sono chiamati alla gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati…”</i>.<br />	<br />
4. &#8211; Si è costituito in giudizio il Comune appellato che con memoria, corredata di documentazione, ha, preliminarmente, eccepito l’improcedibilità dell’appello, per essere venuta meno la fonte legale dei poteri esercitati con i provvedimenti impugnati in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza in Campania dal 31 dicembre 2009 <i>“…ex DL n. 195 del 2009, convertito nella legge n. 26 del 2010…”</i>; nel merito, ha, poi, controdedotto alle critiche mosse alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma, riproponendo, in subordine, i motivi di ricorso di primo grado dichiarati assorbiti dal TAR.<br />	<br />
5. &#8211; Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2011 l’appello è stato rimesso in decisione.<br />	<br />
6. – Tutto ciò premesso in punto di fatto, osserva, preliminarmente, il Collegio che si può prescindere dall’esame dell’eccezione formulata dall’appellato Comune di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, per effetto della intervenuta cessazione <i>ex lege</i>, a far data dal 31 dicembre 2009, dello stato di emergenza dei rifiuti in Campania, in quanto l’appello stesso è infondato per le seguenti considerazioni.<br />	<br />
6.1 &#8211; Con la prima critica mossa alla sentenza impugnata le Amministrazioni appellanti sostengono che l’art. 14 della codice della strada imporrebbe l’obbligo al proprietario od al gestore della strada di rimuovere i rifiuti soltanto per <i>“…tenere sgombero e pulito il nastro stradale”</i>, tenuto conto che scopo precipuo della norma è di <i>“…garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione…”</i>.<br />	<br />
6.2 &#8211; Con la seconda critica affermano gli stessi appellanti che avrebbe, quindi, errato il primo Giudice ad attribuire natura speciale alla citata norma del codice della strada e, per converso, ad escludere l’applicabilità dei poteri commissariali in materia di emergenza rifiuti in Campania.<br />	<br />
6. 3 &#8211; Entrambe dette tesi, che ben possono essere decise congiuntamente, non possono essere condivise poiché si fondano su di un’errata interpretazione delle norme in questione.<br />	<br />
6.3.1 &#8211; Quanto alla prima, è agevole osservare che la norma dell’art. 14 della Codice della Strada, intitolato<i> “… poteri e compiti degli enti proprietari delle strade…”</i> (e per essi dei concessionari), laddove dispone che detti proprietari e concessionari, <i>“…allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione…”</i>, debbano provvedere (lettera a) <i>“…alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi…”</i>, non contiene, per quel che qui interessa, alcun elemento che consenta di convenire con la tesi in esame.<br />	<br />
In vero, risulta impossibile comprendere da dove possa trarsi, razionalmente, qualsivoglia spunto per limitare soltanto al<i> “…nastro stradale…”</i> l’obbligo di <i>“pulizia”</i>, ostandovi, oltre che l’evidente chiarezza e facile intelligibilità dell’espressione utilizzata dal legislatore, anche la definizione ampia e complessiva di strada ricavabile, non solo dalla norma in esame dell’art. 14 (<i>strade e sue pertinenze, arredi, attrezzature, impianti, servizi</i>), ma anche da altre (norme) dello stesso Codice della Strada.<br />	<br />
Infatti, l’art. 3, comma 1, n. 38, del Codice anzidetto fa rientrare nell’ambito di <i>“…strada…”</i> , per quel che qui interessa, anche le <i>“…piazzole di sosta…”</i>, definendole espressamente <i>“…parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli…”</i>.<br />	<br />
Orbene, nella specie, interessando l’illecito abbandono di rifiuti i margini del raccordo autostradale Salerno-Avellino, è evidente la risolutività del rilievo testé effettuato, che, da un lato, comporta che l’obbligo di pulizia incomba doverosamente in capo all’ente proprietario, ovvero al concessionario (nella specie l’ANAS), del predetto raccordo autostradale non soltanto <i>“per il nastro stradale”</i>, ma anche per le piazzole e tutte le altre pertinenze; dall’altro, dimostra l’assoluta inconferenza del parametro territoriale utilizzato nella specie per attribuire, invece, al Comune di Salerno tale obbligo, sol perché il raccordo autostradale attraversa il territorio di detto ente locale.<br />	<br />
Inoltre, a ben vedere, anche sotto un profilo di sicurezza stradale e di efficiente operatività del servizio di raccolta rifiuti l’interpretazione delle appellanti non trova apprezzabili riscontri, perché sarebbe, con tutta evidenza, illogico imporre al Comune il dovere di rimuovere i rifiuti abbandonati su strada e sue pertinenze, di proprietà di soggetto terzo, poiché la relativa attività comporterebbe, come già osservato in giurisprudenza, l’occupazione della carreggiata con mezzi pesanti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, nonché il transito di operatori ecologici per le altre attività proprie della raccolta rifiuti, che sono oggettivamente incompatibili, o comunque interferenti, con il normale flusso della circolazione stradale (specialmente) di un raccordo autostradale, come nel caso in esame.<br />	<br />
E’ soltanto l’ente proprietario o gestore della strada che, infatti, può razionalmente ed efficacemente programmare ed attuare <i>“in sicurezza”</i>, come vuole il Codice, la pulizia della strada e delle sue pertinenze, poiché solo essi possono programmare e gestire tutte le misure e le cautele idonee a garantire la sicurezza della circolazione e degli operatori addetti alle pulizie.<br />	<br />
6.3.2 &#8211; Né miglior sorte può essere riservata alla seconda delle critiche in esame per le seguenti ulteriori considerazioni.<br />	<br />
E’ di tutta evidenza che l’art. 14 della Codice della Strada è norma speciale di settore, che, per sua natura, non può ritenersi incisa nella sua valenza, ovvero superata, se non per effetto di altra norma speciale che espressamente la privi in genere della sua efficacia, ovvero disponga tale privazione per ipotesi individuate.<br />	<br />
Nella specie, tale evenienza non è sussumibile né con riferimento al regime previgente in materia ambientale (<i>d.lgs n. 22 del 1997, c.d. decreto Ronchi</i>), né con quello attualmente vigente (<i>D.lgs. n. 152 del 2006</i>), non rinvenendosi nei relativi testi alcuna disposizione che possa avere valenza incidente sulla citata norma del settore specifico stradale.<br />	<br />
Consegue che erroneamente è stato invocato, in proposito, dalle appellanti il principio secondo cui <i>“…lex posterior derogat legi priori…”</i> .<br />	<br />
Ma neppure è condivisibile l’ulteriore tesi secondo la quale sarebbe comunque prevalente la norma dettata per l’emergenza rifiuti in Campania, di talché correttamente l’Autorità Commissariale avrebbe attivato la procedura sostitutiva contestata, in quanto non soltanto manca anche in essa qualsivoglia espressa indicazione che la sovrapponga, in parte qua, alla norma settoriale del Codice della Strada, ma per di più v’è indizio esattamente contrario nella formula utilizzata dal legislatore che, parlando di <i>“…rifiuti presenti su aree pubbliche o private…”</i>, conferisce alla relativa disposizione una valenza generica che mal si concilia con la norma speciale di settore in questione.<br />	<br />
6.3.3 &#8211; Infine, giova rilevare come le norme richiamate nei provvedimenti impugnati siano, comunque, inconferenti nel caso in esame, poiché, da un lato (<i>art. 2, comma 1, del DL n. 172 del 2008</i>), esse si applicano, come già evidenziato, per le <i>“…aree pubbliche e private…”</i> , ma non per le <i>“…strade pubbliche…”</i> e, dall’altro (<i>art. 2, comma 12, del DL n. 90 del 2008</i>), esse si riferiscono, espressamente, soltanto all’ipotesi della <i>“…indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti…”</i> e, quindi, ad ipotesi completamente diversa rispetto a quella qui in evidenza della <i>“…pulizia di tratto autostradale…”</i> dell’ANAS.<br />	<br />
6.4 &#8211; Non condivisibili ed in parte inconferenti sono, poi, i motivi rubricati sub 3) e 4) nel capo di sentenza n. 3 che precede.<br />	<br />
E’ ben strano che l’amministrazione sollevi il problema dell’ordine a smaltire i rifiuti in capo al solo proprietario, quando non sia provato il dolo o la colpa dello stesso. Dimentica parte pubblica appellante che l’ordine e l’esecuzione in danno sono provenuti proprio dalla Protezione civile e sono stati rivolti al Comune in quanto in astratto i tratti autostradale in questione ricadono nella circoscrizione di Salerno.<br />	<br />
Senonché a parte che il Comune non può dirsi il proprietario in senso tecnico del raccordo autostradale e indipendentemente dalla giurisprudenza che si occupa del rapporto fra smaltimento dei rifiuti e condotta del proprietario (<i>cfr. tra le ultime C.d.S., sez. V^, n. 4614 e n. 4073 del 2010; n. 1612 del 2009; n. 4061 del 2008</i>), sta di fatto che la normativa speciale ( e si torna alla risposta ai precedenti motivi) vuole che sia il concessionario autostradale a pulire i rifiuti stradali<br />	<br />
In ogni caso, come si possa attribuire al Comune nel cui territorio si trova il fondo o l’area di proprietà di soggetto terzo interessata da illecito sversamento di rifiuti (nella specie il raccordo autostradale in questione) è difficile da comprendere, oltre che alla stregua della disciplina normativa applicabile alla fattispecie, già su di un piano strettamente logico, proprio a voler seguire l’impostazione dei mezzi in esame, non potendosi razionalmente attribuire al Comune un dovere di vigilanza sul bene di altro soggetto pubblico o suo concessionario.<br />	<br />
6.5 &#8211; Ritiene, infine, il Collegio che le ragioni indicate nei capi di motivazione che precedono sono sufficienti per ritenere infondate anche le critiche mosse alla sentenza impugnata con il motivo di appello rubricato sub 5) del capo di sentenza 3), che precede. Non vi è stata alcuna superficialità o contraddittorietà da parte dei primi Giudici che hanno rettamente inteso, ad avviso di questo Collegio di appello il rapporto fra legge di emergenza e Codice della Strada.<br />	<br />
7. &#8211; In conclusione, l’appello è infondato e, come tale, merita di essere respinto, disponendosi, quanto alle spese del presente grado di giudizio, che l’onere delle stesse sia posto a carico delle soccombenti Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ANAS s.p.a., nella misura indicata in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 218 del 2010, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’ANAS s.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento, in solido, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3000,00 (euro tremila/00), oltre competenze tutte di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/05/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-4-5-2011-n-2677/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2011 n.2677</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2011 n.3841</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-5-2011-n-3841/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-5-2011-n-3841/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-5-2011-n-3841/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2011 n.3841</a></p>
<p>Pres. Giovannini – Est. MartinoComune di Augusta (Avv.ti P. Coppa ed E. Di Giovanni) c/ Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela Acque in Sicilia (Avv. Stato) e altri. sull&#8217;illegittimità del provvedimento di V.I.A. favorevole condizionato a prescrizioni prive di contenuto precettivo 1. Ambiente e territorio – V.I.A. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-5-2011-n-3841/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2011 n.3841</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-5-2011-n-3841/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2011 n.3841</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Giovannini – <i>Est.</i> Martino<br />Comune di Augusta (Avv.ti P. Coppa ed E. Di Giovanni) c/ Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela Acque in Sicilia (Avv. Stato) e altri.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del provvedimento di V.I.A. favorevole condizionato a prescrizioni prive di contenuto precettivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – V.I.A. – Provvedimento favorevole &#8211; Condizione – Prescrizioni prive di contenuto precettivo – Realizzabilità non verificata – Illegittimità.<br />
2. Ambiente e territorio – V.I.A. &#8211; Provvedimento favorevole – Sopravvenienze &#8211; Modifiche progettuali – Manufatto e impatto ambientale diversi – Nuova V.I.A. – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il provvedimento di V.I.A. favorevole è illegittimo solo se condizionato al rispetto di prescrizioni prive di reale contenuto precettivo, ovvero, la cui concreta realizzabilità, in funzione del perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale dichiarati dall’amministrazione procedente, non sia stata previamente verificata.	</p>
<p>2. In caso di modifiche progettuali sopravvenute al giudizio di V.I.A. positiva è necessario un nuovo giudizio di compatibilità ambientale solo allorché si realizzi un manufatto significativamente diverso da quello già esaminato e con un significativo impatto ambientale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8753 del 2006, proposto da: 	</p>
<p><b>Comune di Augusta</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ti Pietro Coppa, Ettore Di Giovanni, con domicilio eletto presso Ettore Di Giovanni in Roma, viale Medaglie D&#8217;Oro, 169; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	<b>Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela Acque in Sicilia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato,</b> con domicilio <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
&#8211;	<b>Consorzio ASI della Provincia di Siracusa</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Raffaele Tommasini, con domicilio eletto presso Dora La Motta in Roma, via Carlo del Greco, 59;<br />
&#8211; <b>Dipartimento della Protezione Civile, Ministero dell&#8217;Interno, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Sicilia, Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque della Regione Siciliana, Pr<br />
<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Oikothen S.C.r.l.,<i></b></i> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Fonderico, Claudio Honorati, con domicilio eletto presso Claudio Honorati in Roma, via Po, 9; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; dell’ordinanza commissariale del 15.5.2006, n. 470 del Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle acque in Sicilia, con la quale è stata autorizzata <i>ex </i>art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 la costruzione e la gestione della “piattaforma polifunzionale per rifiuti speciali pericolosi e non”, da realizzare in territorio comunale di Augusta, zona ASI di Siracusa, sui terreni identificati al fg. 65, del medesimo Comune, p.lle 212, 364, 388, 389, 390, 68, 171, 210, 211, 361, 362, 363, 560, 561, 293 e 418, costituita dai seguenti impianti: impianto di trattamento rifiuti liquidi, impianto di inertizzazione, impianto di termovalorizzazione, impianto di bonifica biologica dei suoli contaminati; discarica per rifiuti non pericolosi; discarica per rifiuti pericolosi;<br />	<br />
&#8211; del decreto di valutazione di impatto ambientale del 26.9.2005, prot. DEC/DSA/2005/00984 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività culturali;<br />	<br />
&#8211; della nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio DSA/2004/20826 del 22.11.2004; <br />	<br />
&#8211; della nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 21922 del 22.6.2004;<br />	<br />
&#8211; della nota della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, prot. n. 2437 del 23.4.2002;<br />	<br />
&#8211; della nota della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa prot. n. 1490 del 19.4.2002;<br />	<br />
&#8211; della nota dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste prot. n. 1745 del 17.6.1999;<br />	<br />
&#8211; del verbale della Conferenza di Servizi del 16.11.2005 nella quale sono stati acquisiti i pareri degli enti interessati al rilascio dell’autorizzazione della costruzione e gestione della “piattaforma polifunzionale integrata” nel Comune di Augusta;<br />	<br />
&#8211; del parere della Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa n. prot. 773 del 22.4.2005;<br />	<br />
&#8211; del parere della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, prot. n. 648 del 25.1.2005;<br />	<br />
&#8211; del parere del Comando dei Vigili del Fuoco n. prot. 9233 del 4.8.2005;<br />	<br />
&#8211; dei pareri della AUSL n. 8 di Siracusa n. prot. 161/2004 dell’11.1.2005, del 30.9.2005, e n. 253 del 25.1.2005;<br />	<br />
&#8211; del parere del Comitato di Coordinamento per l’area a rischio di crisi ambientale adottato con nota prot. n. 621 dell’11.12.2003; <br />	<br />
&#8211; dei pareri espressi dall’ASI di Siracusa, in sede di Conferenza dei servizi del 16.11.2005;<br />	<br />
&#8211; del parere della CPTA di Siracusa, n. 1106/2005 del 28.11.2005;<br />	<br />
&#8211; del parere dell’ARPA Siracusa n. 7712/sr del 9.12.2005;<br />	<br />
&#8211; del parere n. 407 della Commissione per la valutazione di impatto ambientale;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro provvedimento, connesso, presupposto e conseguenziale a quelli impugnati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato, della società Oikothen e del Consorzio ASI della Provincia di Siracusa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore alla pubblica udienza del giorno 9 marzo 2011 la d.ssa Silvia Martino;<br />	<br />
Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Premessa la descrizione degli insediamenti industriali e degli impianti di smaltimento rifiuti realizzati, ovvero ancora in fase di istruttoria, nell’ambito del proprio territorio, nonché, più in generale, lo stato di degrado ambientale ivi determinatosi, il Comune di Augusta impugna i provvedimenti meglio indicati in epigrafe per i seguenti motivi:<br />	<br />
1) Violazione del d.lgs. 11.5.2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti). Violazione del combinato disposto degli artt. 1, 6 e 7 del d.P.R. n. 203 del 1988 e delle Direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360, e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti di inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della l. n. 183/87. Violazione degli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/97 e dell’art. 208 d.lgs. n. 152/2006. <br />	<br />
Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà e irrazionalità.<br />	<br />
Violazione degli artt. 269 e 279 del d.lgs. n. 152/2006;<br />	<br />
Violazione dell’art. 1 del d.lgs. 18.2.2005, n. 59.<br />	<br />
Il provvedimento impugnato prescrive che, prima dell’inizio dell’attività di gestione, la società controinteressata debba munirsi dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.<br />	<br />
Tale autorizzazione avrebbe dovuto precedere quella oggetto di impugnativa, tanto, ai sensi del d.P.R. n 203 del 1988 ovvero del d.lgs. n. 152/2006.<br />	<br />
Di tale decreto, richiama, al riguardo, la sanzione penale disciplinata dall’art. 279 per chi “inizia ad installare o esercisce un impianto e chi esercita una attività in assenza della prescritta autorizzazione”.<br />	<br />
Necessitava, comunque, nella fattispecie, l’autorizzazione integrata ambientale, di cui al d.lgs. n. 59 del 18.2.2005.<br />	<br />
2) Violazione del d.lgs. 18.2.2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).<br />	<br />
Nell’art. 2 dell’autorizzazione commissariale impugnata, è previsto che la società è comunque obbligata ad attivare le procedure prescritte dal d.lgs. n. 59/2005, ai fini dell’aggiornamento dell’autorizzazione.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 195/2005, parte ricorrente reputa invece che dovesse farsi applicazione da subito di tale normativa, e non già di quella, invece, applicata dal Commissario Delegato.<br />	<br />
3) Violazione dell’art. 6 l. 8.7.1986, n. 349. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.<br />	<br />
Eccesso di potere per manifesta irrazionalità e motivazione carente.<br />	<br />
Il Comune di Augusta, l’Associazione Legambiente e il Comitato Cittadino di Augusta hanno presentato circostanziate e motivate osservazioni.<br />	<br />
Esse sono state solo formalmente prese in considerazione.<br />	<br />
Neppure si è tenuto conto delle ragioni di dubbio espresse dalla Regione Sicilia con il parere del 4.4.2005, in particolare per quanto concerne l’opportunità di realizzare la piattaforma in un’area ad alta sismicità. Al riguardo, sostiene parte ricorrente, il decreto di VIA e l’autorizzazione commissariale si limitano a rinviare ad un successivo studio di dettaglio della “risposta sismica”.<br />	<br />
4)Violazione dell’art. 27 d.lgs. n. 22/97 e dell’art. 208 d.lgs. 152/2006. Violazione degli artt. 97, 114, 117, 118 e 120 della Costituzione.<br />	<br />
Come si evince dai verbali delle Conferenze di Servizi, non sono stati invitati tutti i Comuni confinanti (Melilli, Priolo Gargallo, Sortino), con il territorio del Comune di Augusta.<br />	<br />
5) Violazione comma 4, art. 2, ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23.1.2004, in relazione all’art. 6, l. n. 349 del 1986 e art. 7 d.P.C.M. 27.12.1988; art. 5 l. 24 febbraio 1992, n. 225.<br />	<br />
Violazione dell’art. 27, d.lgs. n. 22/97.<br />	<br />
Eccesso di potere per difetto di motivazione.<br />	<br />
Eccesso di potere per difetto di istruttoria.<br />	<br />
Eccesso di potere per sviamento della causa tipica.<br />	<br />
Il Comune di Augusta ha formulato osservazioni, in data 14.4.2004 e 30.11.2004, il cui contenuto viene richiamato al fine di integrare i motivi della presente impugnativa.<br />	<br />
Di esse però non vi è traccia nel provvedimento commissariale né nel decreto di VIA, essendosi l’amministrazione limitata a recepire le controdeduzioni della controinteressata.<br />	<br />
Non si è tenuto conto del parere contrario del Comune di Siracusa e della Provincia Regionale di Siracusa.<br />	<br />
6) Violazione del d.lgs. n. 36/2003. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento della causa tipica.<br />	<br />
Parte ricorrente richiama le prescrizioni in materia di ubicazione delle discariche di cui all’allegato 1, punto 2.1. del d.lgs. n. 36/2003, ed, in particolare, la disposizione secondo cui, di norma, gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi, non devono ricadere in aree collocate nelle zone di rispetto di cui all’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 36/2003; non vanno ubicati, di norma, in aree interessate da attività vulcanica, in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale, in aree dove i processi geologici superficiali quali l’erosione accelerata, le frane, l’instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali, potrebbero compromettere l’integrità della discarica e delle opere ad essa connesse; in aree esondabili, instabili e alluvionabili.<br />	<br />
Vengono altresì richiamate le disposizioni relative alla verifica delle condizioni di accettabilità in ordine alla collocazione in aree a rischio sismico di II categoria, così come classificate dalla l. 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi, sulla base dei criteri di progettazione degli impianti stessi.<br />	<br />
La Provincia regionale di Siracusa, in seno alla Conferenza di Servizi del 16.11.2005, ha espresso parere contrario alla realizzazione della piattaforma polifunzionale in relazione all’allegato 1 punto 2.1. del d.lgs. n. 36/2003, e segnatamente, perché mancano i requisiti previsti dal citato allegato con riferimento all’art. 21, comma 1, d.lgs. 152/99 e 6° capoverso del d.lgs. n. 36/2003.<br />	<br />
La società ha controdedotto con nota dell’11.12.2005 alla quale faceva seguito la conferma del parere sfavorevole della Provincia Regionale di Siracusa espresso con nota del 20.12.2005, prot. n. 0067896.<br />	<br />
Il Comune di Augusta evidenzia, in adesione ai rilievi della Provincia regionale, che gli impianti autorizzati altereranno il naturale deflusso delle acque del torrente Ciricucco. Avrebbe perciò dovuto essere effettuato, quantomeno, uno studio sul rischio di esondazione, oltre ad essere condotta una verifica di compatibilità con il piano territoriale per il rischio idrogeologico alla cui definizione, validazione e attuazione è preposto l’ufficio territoriale del Governo Prefettura di Siracusa.<br />	<br />
Al contrario, nell’ordinanza impugnata si legge (pag. 43, prescrizione n. 4, punto 8), che il progetto presentato deve essere integrato in fase esecutiva da uno studio geologico ed idraulico dai quali si possa desumere la probabile portata di piena ed il conseguente rischio di esondazione del Fosso Ciricucco.<br />	<br />
Risulterebbe dunque violato il d.lgs. n. 36/2003 là dove vieta l’allocazione di discariche in aree instabili ed alluvionali.<br />	<br />
E’ altresì presente una pericolosità ecologica legata ad eventi sismici, amplificata dalle caratteristiche geomeccaniche scadenti dei terreni. <br />	<br />
Del tutto insufficienti sarebbero le prescrizioni relative all’individuazione, in sede di progettazione esecutiva, delle opportune misure ingegneristiche e gestionali.<br />	<br />
Il decreto di VIA ha emesso un “parere positivo con prescrizioni”.<br />	<br />
L’ordinanza impugnata contiene anch’essa prescrizioni in numero tale da fare ritenere che il progetto avrebbe dovuto essere respinto e non già approvato.<br />	<br />
7) Violazione dell’art. 12 direttiva 42/2001/CEE. Violazione dell’art. 174 del Trattato paragrafo 2, e della risoluzione del Parlamento Europeo adottata il 14.12.2000 sul principio di precauzione, gli studi di Impatto Ambientale e i pareri espressi dalla Commissione VIA. Violazione della direttiva 2000/76/CE.<br />	<br />
E’ stata omessa la Valutazione di Impatto Strategica ex art. 12 direttiva 42/2001/CEE in vigore dal 21 luglio 2004. A quella data il Piano rifiuti siciliano era stato adottato ma non era operativo, per cui, a dire del Comune, gli effetti ambientali dell’impianto di cui si discute devono essere rivalutati sulla base di una migliore e più aperta procedura di pianificazione da cui ricalibrare e/o confermare l’intero percorso di attuazione del piano stesso.<br />	<br />
Gli atti impugnati difettano della necessaria considerazione degli effetti sanitari e di una puntuale analisi degli effetti epidemiologici.<br />	<br />
E’ stata violata la Direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti (che impone di effettuare correttamente la valutazione di incidenza per le opere ricadenti in aree SIC e ZPS ai sensi della direttiva 92/43/CE), con mancata applicazione del principio di precauzione.<br />	<br />
8) Violazione dell’art. 27 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dei principi generali posti dagli artt. 4 e 5 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio.<br />	<br />
Oikothen ha presentato un progetto che, per via delle numerose integrazioni effettuate nel corso del procedimento, non poteva dirsi definitivo. Sarebbe stata dunque necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale in relazione alla varianti apportate al progetto originario.<br />	<br />
9) Violazione dell’art. 6 d.P.R. 17.1.1995. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento della causa tipica.<br />	<br />
Nelle previsione originaria del Piano di risanamento, la piattaforma polifunzionale perseguiva, quale macro obiettivo, il recupero e la tutela dei suoli, nonché, la razionalizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti.<br />	<br />
Manca, nei provvedimenti impugnati, qualsivoglia istruttoria sul raggiungimento degli obiettivi previsti.<br />	<br />
Si sono costituiti, per resistere, il Commissario Delegato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consorzio ASI della Provincia di Siracusa la società Oikothen.<br />	<br />
Le parti hanno depositato memorie.<br />	<br />
Il ricorso è stato assunto per la decisione alla pubblica udienza del 9 marzo 2011.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Sono impugnati il giudizio di compatibilità ambientale positivo, espresso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, relativamente al progetto, presentato dalla Oikothen S.C. r.l., di una piattaforma polifunzionale integrata, per rifiuti speciali, pericolosi e non, da ubicare nell’area industriale del Comune di Augusta.<br />	<br />
E’ impugnato, altresì, il decreto del Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti e la Tutela delle acque in Sicilia, n. 470 del 15 maggio 2006, recante, ai sensi dell’art. 208 d.lgs. n. 152/2006, l’autorizzazione per la costruzione e gestione della piattaforma.<br />	<br />
2. E’ possibile prescindere dalle eccezioni preliminari sollevate dalla società controinteressata, in quanto il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.<br />	<br />
2.1. Un primo gruppo di censure concerne il procedimento seguito ai fini dell’approvazione de progetto da parte del Commissario delegato, la quale, a dire del Comune ricorrente, avrebbe dovuto essere preceduta dall’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (il cui rilascio, invece, forma oggetto della prescrizione n. 28 apposta al decreto impugnato).<br />	<br />
Inoltre, secondo il Comune, il Commissario avrebbe comunque dovuto procedere al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (A.I.A.), le cui disposizioni sono entrate in vigore primo dell’adozione della VIA positiva, e, comunque, prima della conclusione del procedimento di autorizzazione.<br />	<br />
2.2. Nelle premesse del provvedimento impugnato, il Commissario Delegato dà in primo luogo atto che, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 59/2005, i procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo sono portati a termine dalla stessa autorità procedente presso la quale sono stati avviati.<br />	<br />
Ricorda, poi, che il d.lgs. n. 152/2006, la cui parte IV è entrata in vigore il 29 aprile 2006, ha abrogato, tra l’altro, il decreto Ronchi (d.lgs. n. 22/97) e che l’O.P.C.M. n. 2983/99 e ss.mm.ii. ha attribuito al Commissario Delegato, Presidente della Regione Siciliana, la competenza ad approvare i progetti e ad autorizzare l’esercizio degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti ai sensi degli artt. 27 e 28 del citato decreto n. 22/97.<br />	<br />
Secondo il Commissario, peraltro, l’art. 208 nulla innova in ordine ai contenuti, compiti e funzioni già previsti nel regime autorizzatorio di cui agli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/97.<br />	<br />
Richiama, quindi, l’istanza presentata il 10.11.2003 dalla società Oikothen, per l’approvazione del progetto nonché per l’autorizzazione e all’esercizio della piattaforma in esame, ai sensi degli artt. 27 e 28 d.lgs. n. 22/97, il decreto di VIA del 26.9.2005, gli esiti della Conferenza di Servizi del 26.11.2005, ed i pareri ivi espressi, nonché quelli successivamente intervenuti.<br />	<br />
Ribadisce la necessità che la società consegua, prima dell’inizio dell’attività di gestione, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.<br />	<br />
Attesta, infine, la conformità del progetto con la “normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia”.<br />	<br />
2.2.1. Reputa in primo luogo il Collegio che, correttamente, il Commissario Delegato abbia ritenuto di non esercitare, in deroga, il potere di rilasciare la cosiddetta AIA (autorizzazione integrata ambientale) di cui al d.lgs. n. 59/2005 (all’epoca di cui si verte, fatta salva, dall’art. 208, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 secondo cui “Resta ferma l&#8217;applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell&#8217;inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”).<br />	<br />
Risulta, infatti:<br />	<br />
&#8211; che tale potere è stato conferito al Commissario Delegato solo a partire dal mese di aprile 2006 (cfr. l’art. 7 dell’O.P.C.M. 3508 del 6.4.2006);<br />	<br />
&#8211; che il procedimento di approvazione della piattaforma era stato avviato nel mese di novembre 2003, ai sensi della normativa di cui al d.lgs. n. 22/97, e che, nell’aprile 2006, era quasi giunto a conclusione, essendo intervenuti, rispettivamente nel sett<br />
&#8211; che, parallelamente, nel mese di dicembre 2004, la società Oikothen aveva avviato un distinto procedimento (così come all’epoca previsto) presso il competente Assessorato della Regione siciliana, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle emissioni e<br />
Va ancora soggiunto che, come più volte ricordato dalla Sezione, in casi di situazioni emergenziali analoghe a quella di cui si controverte, l’Organo che si sostituisce a quelli competenti in via ordinaria deve evidenziare “il nesso di strumentalità necessaria tra l&#8217;esercizio del potere di deroga e l&#8217;attuazione degli interventi” (cfr., <i>ex multis</i>, TAR Lazio, sez. I, 28 dicembre 2007, n. 14155).<br />	<br />
Nel caso di specie, non occorre spendere molte parole per comprendere che, se il Commissario Delegato avesse deciso di accorpare procedimenti separati, nonché, già da tempo, autonomamente istruiti, avrebbe ulteriormente ritardato l’approvazione della piattaforma, pregiudicando il senso stesso del suo intervento in qualità di Organo straordinario deputato a gestire la situazione di emergenza in atto. <br />	<br />
Né vi è prova alcuna che il procedimento in esame (finalizzato al rilascio dell’autorizzazione di cui agli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/97, notoriamente infungibile rispetto a quella alle emissioni in atmosfera – cfr., <i>ex multis</i>, TAR Lombardia, Milano, sez. V, 16 gennaio 2009, n. 97) si sia poi, nel corso del tempo, arricchito degli elementi istruttori specifici e pertinenti alla prevenzione e limitazione dell’inquinamento atmosferico, dettati dal d.lgs. n. 59/2005, ovvero dal d.lgs. n. 133/2005, in tempo utile rispetto alla scadenza della dichiarazione di emergenza (31 maggio 2006).<br />	<br />
Ad ogni buon conto, il progetto è stato formalmente approvato ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, il quale prevede (nella versione vigente <i>ratione temporis</i>) che, comunque, “ Resta ferma l&#8217;applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell&#8217;inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.” (comma 2), essendo altresì ulteriormente prescritto, dal successivo art. 267, comma 3, che solo per gli impianti per i quali sia stata rilasciata detta autorizzazione integrata ambientale, viene meno la necessità dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera disciplinata dall’art. 269 del ripetuto decreto n. 152/2006.<br />	<br />
In coerenza con tale previsione, il Commissario Delegato, mentre ha ritenuto di potere concludere il procedimento avviato nel 2003, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/97, in virtù della disposizione transitoria di cui all’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 59/2005 (“I procedimenti di rilascio di autorizzazioni che ricomprendono autorizzazione integrata ambientale, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono portati a termine dalla medesima autorità presso la quale sono stati avviati.”), ha contestualmente prescritto alla società Oikothen che la stessa “è comunque obbligata ad attivare presso l’Autorità competente le procedure prescritte dal d.lgs. 18.2.2005, n. 59 (AIA) ai fini dell’aggiornamento della presente autorizzazione”.<br />	<br />
In definitiva, reputa il Collegio che:<br />	<br />
&#8211; il potere di rilasciare l’autorizzazione integrata ambientale di cui al d.lgs. n. 59/2005 è stato conferito al Commissario Delegato in un momento in cui il procedimento di autorizzazione della piattaforma era ormai ad uno stadio molto avanzato, e, comun<br />
&#8211; quest’ultimo non ha comunque trascurato di verificare il rispetto dei prescritti livelli di emissione (cfr., ad esempio, le prescrizioni n. 26 e 27, nonché le pagine 10, 15 e 32 del presupposto provvedimento di VIA relative alla stima degli impatti sull<br />
Va inoltre osservato che nessuna delle disposizioni invocate dal Comune di Augusta consente di stabilire una priorità temporale del rilascio di questa autorizzazione rispetto a quella disciplinata dagli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/97 ovvero dall’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 (c.d. autorizzazione unica).<br />	<br />
A tal fine, non appare utile né il mero riferimento fatto dall’art. 7 del d.P.R. n. 203/88 all’ “impianto progettato”, ovvero al “progetto”, né la fattispecie di reato di cui all’art. 279 del d.lgs. n. 152/2006, la quale punisce, con la sanzione ivi descritta “Chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita un’attività in assenza della prescritta autorizzazione [&#8230;]”. <br />	<br />
E’ infatti evidente che il titolare dell’autorizzazione alla costruzione e gestione dell’impianto possiede la “prescritta autorizzazione”, e incorrerà in tale violazione solo se esercisca l’impianto in assenza di quella, ulteriore, relativa alle immissioni in atmosfera.<br />	<br />
Relativamente agli impianti di cui si controverte, è poi noto che solo con l’attuazione della direttiva IPPC 96/61/CE, disciplinata in Italia dal d.lgs. n. 59/2005 (successivamente trasfusa nella parte II, titolo III – bis del d.lgs. n. 152/2006) si è introdotto una strumento di semplificazione dell’azione amministrativa (l’autorizzazione integrata ambientale) che sostituisce, attraverso un esame contestuale, preventivo e globale, tutti i provvedimenti riportati nell&#8217;allegato II alla medesima direttiva (tra cui Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, Autorizzazione allo scarico di cui al d. lgs. 11/5/1999, n. 152, Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti di cui al D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 27).<br />	<br />
In precedenza, esisteva invece proprio quella frammentazione, stigmatizzata dal Comune ricorrente, le cui possibili negative implicazioni (quali, ad esempio, la necessità per l’istante di apportare modifiche ad un progetto, per altri versi, e da altra autorità, regolarmente approvato) non sono ovviamente idonee a determinare l’illegittimità di un <i>modus procedendi</i> corrispondente al paradigma legale.<br />	<br />
3. Un secondo gruppo di censure concerne il giudizio di compatibilità ambientale positivo espresso dal Ministero dell’Ambiente. <br />	<br />
Al riguardo, il Comune di Augusta ha lamentato, in primo luogo, che le osservazioni prodotte nel corso del procedimento (da esso stesso, da Legambiente e da un Comitato Cittadino), non abbiano formato oggetto di considerazione alcuna. <br />	<br />
Ad ogni buon conto, il Ministero avrebbe passivamente recepito le controdeduzioni di Oikthen, senza operare alcun vaglio critico.<br />	<br />
3.1. Il Collegio osserva che, nelle premesse del decreto di VIA, si dà atto che le osservazioni “<i>sono state approfonditamente discusse e prese in considerazione dal proponente e per quanto possibile sono state integrate nelle varianti progettuali proposte o altrimenti dettagliatamente controdedotte, anche per ciò che riguarda l’impatto epidemiologico</i>”.<br />	<br />
Le “controdeduzioni” della società controinteressata, sono contenute nelle note prot. n. 02/2005, acquisite dalla Commissione VIA con prot. n. CVIA/383 del 7.2.2005, e prot. n. 17/2005, acquisite con prot. CVIA/1176 del 18.4.2005.<br />	<br />
Reputa il Collegio che, per effetto del richiamo operato nel corpo del provvedimento impugnato, esse siano state fatte “proprie” dall’amministrazione, costituendone, quindi, parte integrante. <br />	<br />
Non è dato, allo stato, sapere se tale recepimento, sia avvenuto in maniera “passiva”, ovvero pienamente consapevole. <br />	<br />
Di fatto, oggi, le controdeduzioni di Oikothen non solo più tali, bensì costituiscono la “presa di posizione” del Ministero, la quale, nel corpo del ricorso in esame, non hanno tuttavia formato di rilievo alcuno, tale non potendo ritenersi, ovviamente, il mero richiamo del Comune alle stesse osservazioni presentate nel corso del procedimento. <br />	<br />
Si osserva comunque che. in atti, sono stati versate da Oikothen (doc. 9 e 10 della produzione in data 16.2.2011) le “Risposte” alle osservazioni di Legambiente e Comune di Augusta, recepite dal Ministero, nonché la Relazione in cui vengono “fornite le risposte alle richieste di chiarimento ed integrazione formulate nel corso del procedimento di VIA dagli Organi competenti”. <br />	<br />
In tale documento (par. 5) vengono, in particolare, riportati gli specifici “chiarimenti” della società, conseguenti alle osservazioni del Comune di Augusta del 14.4.2004 mentre, nelle “Risposte”, si fa riferimento alle osservazioni del medesimo Comune espresse nel successivo novembre 2004.<br />	<br />
Per quanto occorrer possa, avendo riguardo ai temi delle osservazioni che, sia pure in maniera non perspicua, il Comune ha rievocato in sede di ricorso, si sintetizzano le pertinenti controdeduzioni della società.<br />	<br />
In particolare, in merito alla Valutazione di incidenza per le opere ricadenti in aree SIC e ZPS, Oikothen riferisce che “<i>è stato effettuato specifico Studio e predisposta relativa Relazione nei chiarimenti del SIA citati, depositata con la documentazione della ripubblicazione</i>”.<br />	<br />
Al riguardo si precisa che, come del resto riportato nelle premesse del decreto di VIA, la società proponente ha, dopo la pubblicazione del progetto avvenuta il 3.11.2003, apportato una modifica progettuale riguardante essenzialmente il lay – out della piattaforma, con una variazione del sedime “<i>prevedendo lo spostamento degli impianti tecnologici sulle aree a litologia calcarea o calcarenitica e le discariche in litologia prevalentemente argillosa</i>.”. <br />	<br />
La ripubblicazione del progetto è avvenuta in data 1.11.2004, sul “Giornale di Sicilia”, e in data 3.11.2004 sul “Corriere della Sera”.<br />	<br />
La società prosegue evidenziando che “<i>il progetto della piattaforma polifunzionale garantisce la salvaguardia del fosso Ciricucco, vincolatodal d.lgs. 42/04 (l. 431/85), mantenendo l’impianto ad una distanza di oltre 150 mt. dal fosso</i> [&#8230;]”.<br />	<br />
Per ciò che riguarda il grado di sismicità, premesso il richiamo alla Relazione geologica di progetto e alle indagini geognostiche effettuate, nelle “Risposte” si dà atto che il d.m. 23.9.1981, assegna alla zona in esame un grado di sismicità S=9 (II Categoria) e che, pertanto “<i>in fase di progettazione esecutiva ci si atterrà rigorosamente alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia sismica</i>”.<br />	<br />
Nel provvedimento di VIA (pag. 15 e 16), si riferisce che “<i>è stato condotto uno studio al fine di caratterizzare, nell’area di progetto e nelle aree limitrofe, gli aspetti geologici, geomorfolofici, stratigrafici, tettonici ed idrogeologici</i>”. In particolare, “<i>l’assetto tettonico è stato caratterizzato tramite indagini di campagna, sismiche e geognostiche (sondaggi) al fine di approfondire la possibilità o meno della presenza di dislocazioni tettoniche al confine tra la zona impiantitecnologici (sita sui calcari) e la zona discariche (posizionata su argille). I risultati mostrano un contatto tra i terreni carbonatici miocenici e quelli argillosi pleistocenici affioranti nell’area di progetto. Le indagini hanno mostrato inoltre che, anche se la scarpata subverticale al contatto tra calcari Miocenici e argille Plioceniche può avere avuto un’origine tettonica, non sembra vi siano state ulteriori dislocazioni tettoniche dalla deposizione delle suddette argille (> 0.5* 106anni);</i><br />	<br />
<i>&#8211; dal punto di vista sismico l’area è classificata di 2^ Categoria. Non vi sono quindi, in linea di principio, preclusioni insormontabili alla realizzazione dell’impianto. D’altronde, la presenza di un contatto tra litologie con proprietà elastiche alquanto differenti impone la necessità di una valutazione puntuale del rischio sismico su tutte le sezioni del progetto esecutivo che includa anche gli effetti di sito</i> [&#8230;]”.<br />	<br />
La prescrizione n. IX prevede la redazione di uno “<i>studio di dettaglio della risposta sismica di tutte le sezioni dell’impianto, incluse le discariche che comprenda anche gli eventuali ‘effetti di sito’”-</i><br />	<br />
Tale prescrizione, secondo quanto allegato dalla società controinteressata con la memoria conclusionale, è stata poi ottemperata, così come risulta dalla determina ministeriale di ottemperanza parziale del 21.11.2008.<br />	<br />
Relativamente alle esigenze di salute pubblica, Oikothen osservava che proprio la piattaforma avrebbe potuto costituire una sistema idoneo al trattamento e all’eliminazione delle contaminazioni in atto (par. 5.6 del doc. n. 9).<br />	<br />
In sede di gravame, la società ha infine evidenziato che la Regione Siciliana (di cui, nel ricorso del Comune, si richiamano i dubbi e le perplessità), ha comunque espresso parere favorevole, con prescrizioni, che sono state integralmente recepite nei provvedimenti di VIA e di autorizzazione.<br />	<br />
3.2. Il quarto mezzo di gravame è specificamente riferito alla Conferenza di Servizi preliminare al decreto commissariale di autorizzazione e lamenta che non siano stati invitati tutti i Comuni confinanti (Melilli, Priolo Gargallo, Sortino) on il territorio del Comune di Augusta.<br />	<br />
3.2.1. La conferenza di servizi prevista dall’art. 27 del d.lgs. n. 22/97 per l’approvazione dei progetti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (modello procedimentale osservato anche nella situazione di emergenza in esame), ha carattere istruttorio e non decisorio, rappresentando pertanto non già uno strumento di formazione del consenso, quanto di emersione e comparazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti.<br />	<br />
In particolare, gli enti locali “interessati” &#8211; chiamati ad esprimere il loro parere sugli insediamenti che ci si propone di realizzare, sulla loro ubicazione e sulla compatibilità dei medesimi con le esigenze ambientali e territoriali &#8211; arricchiscono la visione e la ponderazione della scelta finale che è però affidata, nel momento volitivo e decisionale, alla Regione (o all’Ente da questa appositamente delegato, ovvero ancora, come nella fattispecie, all’Organo deputato a gestire la situazione di emergenza). <br />	<br />
E’ in sostanza a tal Ente che spetta la mediazione degli interessi locali contrapposti, potendosi perciò pervenire all’approvazione del progetto anche in presenza del dissenso di taluna fra le aministrazioni partecipanti o comunque di risultanze istruttorie non unidirezionali.<br />	<br />
Nel caso di specie, reputa il Collegio che, a differenza di quanto assume parte ricorrente, i Comuni limitrofi e confinanti con il territorio dell’Ente sede dell’impianto, non siano, per ciò solo, individuabili come soggetti potenzialmente portatori di un interesse nel procedimento, dovendo tale criterio essere compendiato con quello della “<i>vicinitas</i>”, e quindi avendo riguardo all’area in cui è concretamente ipotizzabile l’incidenza dell’impianto medesimo ovvero l’esistenza di effetti pregiudizievoli sull’ambiente e sulla salute.<br />	<br />
Ciò posto, rileva il Collegio che la censura, così come prospettata, si rivela ambigua in quanto non è dato sapere se il territorio dei Comuni sopra menzionati sia anche confinante con il sito nel quale è ubicata la discarica ovvero se tale territorio sia stato incluso nello Studio di impatto ambientale esaminato in sede di VIA ed in Conferenza di Servizi.<br />	<br />
Ad ogni buon conto, nell’ambito di quest’ultima, risulta intervenuto il Comitato di coordinamento per l’area a rischio di crisi ambientale dei territori di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa, istituito con Accordo di Programma, approvato con D.P.R.S. del 23 gennaio 2006, tra i Comuni medesimi.<br />	<br />
Essendo gli Enti in questione pienamente consapevoli del procedimento <i>in itinere</i>, deve pertanto ritenersi che gli stessi non abbiano ritenuto di esprimere, individualmente, una posizione differente da quella assunta dai propri rappresentanti in seno al Comitato (parere positivo con prescrizioni).<br />	<br />
3.3. Anche il quinto motivo, non si sottrae ai rilievi di genericità che affliggono il terzo motivo di gravame, essendone, quello in esame, la sostanziale ripetizione. <br />	<br />
A ciò si aggiunga che appare condivisibile quanto fatto osservare dalla società controinteressata in relazione alla circostanza che ogni critica che si risolva nella mera non condivisione del merito discrezionale della scelta avversata, è inammissibile in sede di legittimità.<br />	<br />
Per quanto concerne il parere della Provincia regionale di Siracusa (di cui pure si afferma essere state pretermesse le puntuali osservazioni) si rileva che esso è stato reso non già in sede di procedimento di VIA, bensì nell’ambito del successivo procedimento di autorizzazione. <br />	<br />
Tali osservazioni, hanno in particolare riguardato la pretesa violazione dei criteri di ubicazione delle discariche, recati dal decreto legislativo n. 36/2003, e formano oggetto del successivo motivo di ricorso.<br />	<br />
3.4. La Provincia Regionale di Siracusa ipotizzava, nelle proprie osservazioni, la violazione dell’art. 21, comma 5, del d.lgs. n. 152/1999, in relazione all’esistenza di una zona di rispetto a tutela di risorse idriche.<br />	<br />
A tal fine, affermava che “<i>l’area in esame, per quanto constatato in corrispondenza dell’horst carbonatico, costituisce zona di ricarica dell’acquifero oggetto di sfruttamento per scopi idropotabili</i>”.<br />	<br />
Nel corso del procedimento di autorizzazione, Oikothen controdeduceva che “<i>la superficie occupata dagli impianti rappresenta una porzione insignificante rispetto all’intera zona di ricarica dell’acquifero</i>” e che, comunque, il pozzo idropotabile più vicino era posizionato ad una distanza di circa 2 km dall’area dell’impianto.<br />	<br />
Richiamava, altresì, le prescrizioni impartite in sede di VIA a tutela delle falde acquifere.<br />	<br />
In sede di memoria conclusionale ha ricordato che nel corso di tale procedimento, su espressa richiesta del Ministero dell’Ambiente, ha modificato il layout della piattaforma, spostando la sezione di trattamento e incenerimento sull’area “calcarea” (opportunamente impermeabilizzata) e quella delle discariche sull’area argillosa. Tale modifica è stata soggetta a ripubblicazione in fase di VIA ed è stata regolarmente approvata. Le relative prescrizioni sono stata successivamente ottemperate<br />	<br />
Il tema in esame ha formato oggetto di approfondimento anche in seno al procedimento penale a carico degli amministratori della società Oikothen, definito con sentenza n. 639/2010 del GUP del Tribunale di Siracusa.<br />	<br />
In tale procedimento gli imputati sono stati accusati di avere rappresentato gli aspetti geomorfolofici e idrogeologici del sito in esame in modo artatamente incompleto e difforme dalla realtà, nonché di avere determinato un elevato rischio per la salute pubblica “<i>compiendo atti idonei e diretti in modo non equivoco ad inquinare la zona di ricarica di un acquifero oggetto di sfruttamento per il consumo umano</i>”.<br />	<br />
Per tale profilo, il GUP ha tuttavia prestato adesione alle risultanze della perizia d’ufficio, secondo cui (cfr. pag. 9 e ss. della sentenza, in atti), “<i>i pozzi idropotabili sono stati</i> [&#8230;]<i>regolarmente illustrati sia negli elaborati cartografici che nel testo delle relazioni</i>”. <br />	<br />
Il consulente ha affermato, altresì, che il rischio di inquinamento delle falde idriche è praticamente nullo, “<i>perché la direzione di deflusso sotterraneo proveniente dall’area di progetto non intercetta alcuno dei pozzi idropotabili attualmente presenti e, soprattutto, perché non vi sono i presupposti perché le acque eventualmente inquinate possano raggiungere la falda profonda dalla zona delle discariche purché vengano rispettate le precauzioni e le modalità realizzative indicate in progetto</i>”.<br />	<br />
3.4.1. Non risulta, né viene allegato alcun principio di prova, in ordine alla circostanza, pure dedotta, che l’impianto sia interessato da “attività vulcanica” ovvero sia ubicato in corrispondenza di doline, inghiottitoi, aree soggette ad erosione accelerata, aree instabili, alluvionabili e/o esondabili.<br />	<br />
3.4.2. Relativamente al rischio di esondazione del fosso Ciricucco, paventato dal Comune, la società controinteressata ha documentato che tale corso d’acqua è collocato in un’area che il Piano di Assetto idrogeologico classifica come non instabile, alluvionabile e/o esondabile.<br />	<br />
Nell’ambito del procedimento di VIA, veniva peraltro accolta una prescrizione richiesta dalla Regione siciliana, relativa all’elaborazione, in fase esecutiva, di uno studio idrologico e idraulico dai quali potesse desumersi a probabile portata di piena e il conseguente rischio di esondazione del corso d’acqua in esame.<br />	<br />
Anche tale prescrizione, soggiunge Oikohen, è stata regolarmente ottemperata, senza dire che il Genio civile di Siracusa ha successivamente rilasciato il prescritto nulla osta per le opere idrauliche.<br />	<br />
Per quanto occorrer possa (in considerazione del fatto che il mezzo dedotto in sede di gravame, confuta non già l’esatta rappresentazione del dato reale, quanto la sua valutazione da parte degli Organi competenti) si osserva che, in sede penale, il GUP ( a fronte dell’ipotesi accusatoria relativa alla falsa rappresentazione, negli elaborati cartografici, del ramo sinistro del fosso Ciricucco), ha ritenuto che tale falsità abbia riguardato soltanto la mancata rappresentazione grafica del suddetto corso d’acqua in una delle tavole del progetto esecutivo. Esso, però, è stato redatto successivamente all’adozione degli atti odiernamente impugnati, di talché siffatta circostanza non può in alcun modo ridondare ai fini di avvalorare (ovvero dare corpo) alle censure in precedenza sintetizzate.<br />	<br />
3.4.3. Nella memoria della Provincia regionale di Siracusa veniva pure evocato il tema dell’allocazione della discarica in un’area di “<i>soglia tettonica</i>” costituente “<i>il bordo di un’importante discontinuità strutturale nota in letteratura come “Graben di Augusta” Auct. la cui direzione si sviluppa secondo un orientamento WNW – ESE netto e sub rettilineo </i>[&#8230;]”-<br />	<br />
La Provincia concludeva al riguardo sottolineando come non possa escludersi che “<i>tale sistema di faglie con direttrici circa NW – SE possa essere soggetto a riattivazione in occasione di rilasci di energia sismica imputabili alla scarpata ibleo – maltese </i>[&#8230;]”.<br />	<br />
Rileva il Collegio che, sia in sede di VIA che di autorizzazione commissariale, vi è stato un puntuale approfondimento degli aspetti geomorfologici del sito e che, per l’aspetto qui in rilievo, il Ministero ha ritenuto di accogliere gli esiti delle indagini condotte dalla società dalle quali risulta che quella che la Provincia sembra ritenere una faglia ancora attiva è invece qualificabile come “paleofalesia”.<br />	<br />
Al riguardo, con la memoria conclusionale di replica, la società Oikothen ha fatto osservare che tale valutazione è oggi condivisa anche dal Servizio geologico Nazionale.<br />	<br />
In particolare, nella sezione della Nuova Carta geologica nazionale riguardante il Comune di Augusta, il sito in cui è localizzata la Piattaforma polifunzionale è rappresentato come privo di qualsiasi faglia.<br />	<br />
Nell’ambito del procedimento penale, il perito d’ufficio ha ritenuto che la mancata riproduzione della faglia, anche come presunta, negli elaborati cartografici prodotti dalla società, è attribuibile ad un “<i>modello interpretativo ben preciso</i>” e che, comunque, nel testo delle diverse relazioni geologiche predisposte dalla società “<i>la tettonica dell’area, la sua sismicità e finanche il ruolo di tale faglia</i> [&#8230;]<i>vengono ampiamente descritti ed esaminati</i>”. <br />	<br />
Nella perizia d’ufficio, il dr. Petitta afferma inoltre che “<i>la faglia non appare riattivabile a seguito della sismicità presente nell’area di Augusta</i>”.<br />	<br />
3.5. Con ulteriore profilo di censura, il Comune ha poi lamentato che la quantità e la qualità delle prescrizioni apposte ai provvedimenti impugnati, rendano illogico e irragionevole il rilascio dell’autorizzazione, e, prima ancora, il positivo giudizio di compatibilità ambientale.<br />	<br />
3.5.1. Il Collegio ricorda che il procedimento di valutazione di impatto ambientale ha una configurazione “dialettica” che, per sua stessa natura, comporta la possibilità di integrazioni e/o modifiche progettuali, eventualmente in adesione ai pareri e alle osservazioni presentate nel corso del procedimento.<br />	<br />
Per la stessa ragione, è in genere ritenuto legittimo un giudizio di compatibilità ambientale condizionato all’ottemperanza di molteplici prescrizioni e condizioni (queste ultime, espressamente previste – cfr., per l’epoca di cui si controverte, l’art. 6, comma 2, del d.P.C.M. 27.12.1988).<br />	<br />
Infatti, una valutazione condizionata di impatto costituisce un giudizio “allo stato degli atti”, integrato dall’indicazione preventiva degli elementi capaci di superare le ragioni del possibile dissenso, in ossequio al principio di economicità dell’azione amministrativa e di collaborazione tra i soggetti del procedimento (Cons. St., sez. VI, 23 febbraio 2009, n. 1049).<br />	<br />
In tale ottica, il provvedimento di VIA favorevole può reputarsi illegittimo solo se condizionato al rispetto di prescrizioni prive di reale contenuto precettivo, ovvero, la cui concreta realizzabilità, in funzione del perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale dichiarati dall’amministrazione procedente, non sia stata previamente verificata (così TAR Toscana, sez. II, 23 dicembre 2010, n. 6867).<br />	<br />
Nel caso in esame, è bene precisare, non vi è deduzione alcuna circa la irrealizzabilità, irragionevolezza contraddittorietà (ai fini della corretta localizzazione dell’impianto) delle prescrizioni impartite.<br />	<br />
4. Relativamente alla censura concernente la mancata effettuazione della Valutazione ambientale strategica (VAS), occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 13 della direttiva 2001/42/CE, la direttiva medesima doveva essere attuata dagli Stati membri prima del 21 luglio 2004 e che l’obbligo della VAS si applica ai piani e programmi “il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data” del 21 luglio 2004.<br />	<br />
Nel caso in esame, il progetto di cui si controverte si pone in attuazione del Piano di Risanamento approvato con d.P.R. 17. 1. 1995.<br />	<br />
Inoltre, anche a voler riferire la censura al Piano Regionale dei Rifiuti (rimasto, peraltro, formalmente inoppugnato), si osserva che l’approvazione di quest’ultimo risale al 18.12.2002 (decreto commissariale n. 1166) e che la successiva delibera del 30.9.2004 ne costituisce la mera integrazione. <br />	<br />
L’<i>iter</i> di approvazione del progetto in esame si colloca, pertanto, al di fuori della sfera temporale di applicazione della direttiva.<br />	<br />
4.1. Contrariamente a quanto allegato dal Comune ricorrente, risulta che il provvedimento di VIA (cfr. in particolare la pag. 27, prescrizione n. 3) abbia espressamente imposto alla società di adeguarsi alle c.d. BAT, ovvero alle migliori tecnologie disponibili “<i>al momento della costruzione dei singoli cicli di trattamento e ogniqualvolta sia reso necessario dalle particolari situazioni di criticità ambientale o dal miglioramento delle specifiche tecnologie di trattamento</i>”.<br />	<br />
Relativamente alla valutazione di incidenza ambientale, il provvedimento di VIA (cfr. la pag. 17) dà conto della redazione di una Relazione di Incidenza ai sensi del d.P.R. n. 357 del 1997 e comunque del fatto che la piattaforma è localizzata “<i>in un sito non sottoposto a vincoli di natura storico – archeologica, o paesaggistica o ambientale, e non ricadente nei Siti Natura 2000 (SIC o ZPS) o compreso in aree di vincolo idrogeologico</i>”.<br />	<br />
5. Il Comune di Augusta sostiene poi che, al progetto, siano state apportate modifiche tali per cui, da un lato, non poteva considerarsi definitivo, dall’altro, il progetto stesso, così come modificato, avrebbe dovuto essere nuovamente sottoposto alla Valutazione di impatto ambientale.<br />	<br />
5.1. Il Collegio osserva, in primo luogo, che la censura, per come prospettata, appare, ancora una volta, irrimediabilmente generica in quanto il Comune ricorrente non allega nemmeno sotto quale profilo il progetto approvato non corrisponda al livello di approfondimento richiesto, secondo quanto all’epoca prescritto dall’art. 16 della l. n. 109/94 e oggi dall’art. 93 del Codice dei Contratti.<br />	<br />
Neppure risulta, inoltre, che, nel corso del procedimento di VIA, vi sia stata violazione delle prescritte garanzie di contraddittorio in ordine alle modifiche apportate.<br />	<br />
Si è infatti già in precedenza ricordato che, dopo la pubblicazione del progetto avvenuta il 3.11.2003, Oikothen ha apportato una sola modifica progettuale riguardante essenzialmente il lay – out della piattaforma, con una variazione del sedime “<i>prevedendo lo spostamento degli impianti tecnologici sulle aree a litologica calcarea o calcarenitica e le discariche in litologia prevalentemente argillosa</i>.”. <br />	<br />
La ripubblicazione del progetto è regolarmente avvenuta in data 1.11.2004, sul “Giornale di Sicilia”, e in data 3.11.2004 sul “Corriere della Sera”.<br />	<br />
Deve inoltre convenirsi con la società controinteressata là dove richiama la giurisprudenza amministrativa, secondo cui la circostanza che, in sede di approvazione del progetto definitivo, l’amministrazione abbia dettato talune prescrizioni, da porre in essere in fase esecutiva, non comporta che il progetto perda le sue caratteristiche di progetto definitivo (Cons. St., sez. IV, 3.5.2005, n. 2136).<br />	<br />
Relativamente, poi, ad eventuali modifiche progettuali sopravvenute al giudizio di VIA positiva, vi è eguale concordia nel ritenere che le stesse richiedano un nuovo giudizio di compatibilità ambientale solo allorché si realizzi un manufatto significativamente diverso da quello già esaminato, e con un significativo impatto ambientale (Cons. St., sez. VI, 22 novembre 2006 , n. 6831).<br />	<br />
Nel caso di specie, di tanto, non è stata data evidenza alcuna.<br />	<br />
Relativamente, infine, alla dedotta insussistenza di studi di carattere epidemiologico, rileva il Collegio che, nel provvedimento di VIA (pag. 18) si dà atto di uno ricerca appositamente effettutata dall’Università di Catania in relazione alla quale parte ricorrente non ha ritenuto di svolgere argomentazione alcuna.<br />	<br />
6. Il Comune di Augusta ha infine dedotto che il progetto sia stato approvato senza aggiornare la verifica del fabbisogno impiantistico della Regione.<br />	<br />
6.1. Il Collegio rileva che, nel decreto commissariale n. 470 del 15 maggio 2006, si dà pianamente atto che il progetto è “in linea” con il Piano di gestione dei rifiuti adottato con il citato decreto n. 1166/2002, e con la successiva integrazione del 2004.<br />	<br />
In particolare, nell’ordinanza n. 1260 del 30.9.2004, vengono approvati i Piani per rifiuti speciali approvati dalle Province Regionali.<br />	<br />
A pag. 49 del Piano della Provincia Regionale di Siracusa (punto 4.1.), l’impianto Oikothen viene recepito per l’intera potenzialità prospettata e successivamente approvata in sede di VIA.<br />	<br />
I Piani in questione non formano oggetto di impugnativa alcuna.<br />	<br />
Deve pertanto convenirsi con la società controinteressata che, in sede di attuazione delle richiamate disposizioni programmatiche, non può rimettersi in discussione la necessità e/o utilità delle opere e degli impianti dalle stesse previste.<br />	<br />
7. Con le memorie del 26 gennaio 2011 e 21 febbraio 2011, il Comune di Augusta ha, <i>sic et simpliciter</i>, asserito che gli avvenimenti successivi alla proposizione del ricorso (segnatamente, il diniego del nulla &#8211; osta antisismico da parte del Genio civile, e le conclusioni rassegnate dai consulenti della Procura, nel procedimento penale successivamente definito con la sentenza n. 639/2010 del GUP del Tribunale di Siracusa), “<i>hanno provato che i motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione erano e sono fondati</i>”. <br />	<br />
Reputa tuttavia il Collegio che alcun rilievo possano spiegare, nell’ambito del presente giudizio, atti venuti in essere successivamente a quelli impugnati e che, per altro verso, studi e consulenze, diversi da quelli originariamente allegati, non possano dare corpo a nuove censure, ovvero integrare quelle già formulate, senza essere trasfusi in un compiuto atto di motivi aggiunti.<br />	<br />
Peraltro, allo stato, come in precedenza evidenziato, la relazione dei consulenti della Procura, versata in atti dal Comune, non ha trovato riscontro, per quanto qui interessa, nella sentenza resa dal GUP.<br />	<br />
7.1. Il Comune di Augusta, nella memoria per predisposta per la camera di consiglio del 9 marzo 2011, ha infine richiesto a questo Giudice di voler disporre una CTU al fine di verificare:<br />	<br />
1) se l’area in cui ricade la piattaforma sia interessata da fenomeni quali faglie attive, aree interessate da attività vulcanica etcc. ovvero in corrispondenza di doline, altre forme di carsismo superficiale; in aree dove i processi geologici superficiali quali l&#8217;erosione accelerata, le frane, l&#8217;instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l&#8217;integrità della discarica e delle opere ad essa connesse; ovvero ancora in aree esondabili, instabili e alluvionabili;<br />	<br />
2) se, infine, il progetto presentato ed autorizzato con gli atti impugnati possa considerarsi definitivo e se la documentazione tecnica possa ritenersi completa al fine di verificare la conformità alle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute etcc.<br />	<br />
7.1.1. La consulenza tecnica d&#8217;ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero tenti di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cassazione civile, sez. VI, 08 febbraio 2011, n. 3130; Consiglio Stato , sez. V, 29 ottobre 2009 , n. 6688). <br />	<br />
D&#8217;altra parte è stato pure più volte precisato che l&#8217;ammissione della consulenza tecnica d&#8217;ufficio rientra nei poteri discrezionali del giudice ed è quindi rimessa al suo prudente apprezzamento, sicché il giudice può decidere anche di non ammettere tale consulenza allorquando abbia già acquisito elementi sufficienti a fondare il proprio convincimento ( Cass., sez. I, 16 aprile 2008, n. 10007).<br />	<br />
Nel caso di specie, è evidente che, attraverso la consulenza tecnica d’ufficio, il Comune cerca di dare concretezza a censure che, nel corpo del ricorso introduttivo, costituiscono mere asserzioni.<br />	<br />
Per altro verso, la documentazione versata in atti dalla società controinteressata, e dalle amministrazioni costituite, non risulta smentita, ovvero contestata dal Comune, ed appare sufficiente, come in precedenza evidenziato, alla definizione della controversia.<br />	<br />
8. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere respinto.<br />	<br />
Sembra peraltro equo, in ragione della peculiarità della fattispecie, compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere<br />	<br />
Silvia Martino, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/05/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-5-2011-n-3841/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2011 n.3841</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 4/5/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-4-5-2011-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-4-5-2011-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-4-5-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 4/5/2011 n.0</a></p>
<p>Arbitro Unico, Palmieri Carpi FC 1909 (Avv. M. Grassani) / Federazione Italiana Giuoco Calcio (Avv.ti M. Gallavotti, L. Medugno) 1. Ordinamento sportivo – Società sportiva – Emolumenti dovuti al calciatore &#8211; Transazione – Art. 2113 c.c. – Applicabilità 2. Ordinamento sportivo – Società sportiva – Emolumenti dovuti al calciatore &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-4-5-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 4/5/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-4-5-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 4/5/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Arbitro Unico, Palmieri<br /> Carpi FC 1909 (Avv. M. Grassani) / Federazione Italiana Giuoco Calcio (Avv.ti M. Gallavotti, L. Medugno)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ordinamento sportivo – Società sportiva – Emolumenti dovuti al calciatore &#8211; Transazione – Art. 2113 c.c. – Applicabilità 	</p>
<p>2. Ordinamento sportivo – Società sportiva – Emolumenti dovuti al calciatore &#8211; Transazione – Oggetto &#8211;  Pagamento differito – Responsabilità della Società &#8211; Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 2113 codice civile in ordine alle rinunzie ed alle transazioni sui diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti o accordi collettivi è applicabile anche in materia sportiva. 	</p>
<p>2. L’atto di transazione stipulato tra la società sportiva ed un proprio giocatore con riferimento alla modalità di pagamento differito della mensilità del calciatore medesimo ha piena efficacia fra le parti, escludendo la responsabilità della società per violazione degli articoli 10, comma 3, e 4, comma 1, del C.G.S., per non aver provveduto entro il termine previsto al pagamento degli emolumenti dovuti al calciatore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/17658_17658.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-4-5-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 4/5/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2011 n.776</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-5-2011-n-776/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-5-2011-n-776/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-5-2011-n-776/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2011 n.776</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. &#8211; P. De Berardinis Est. Solvay Chimica Italia S.p.A. (Avv. S. Grassi) contro il Comune di Rosignano Marittimo (Avv. C. Narese) e la Regione Toscana (non costituita) in tema di immediata impugnabilità dell&#8217;atto di adozione del piano di zonizzazione acustica del territorio e di rapporto con la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-5-2011-n-776/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2011 n.776</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-5-2011-n-776/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2011 n.776</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. &#8211; P. De Berardinis Est.<br /> Solvay Chimica Italia S.p.A. (Avv. S. Grassi) contro il Comune di Rosignano Marittimo (Avv. C. Narese) e la Regione Toscana (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>in tema di immediata impugnabilità dell&#8217;atto di adozione del piano di zonizzazione acustica del territorio e di rapporto con la pianificazione urbanistica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Piano di classificazione acustica &#8211; Sindacato giurisdizionale &#8211; Limiti	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica &#8211; Piano di classificazione acustica – Adozione – Immediata impugnabilità &#8211; Sussistenza	</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica &#8211; Piano di classificazione acustica &#8211; Regione Toscana – Rispetto dell’ordine di individuazione delle aree definito dalla normativa regionale &#8211; Necessità	</p>
<p>4. Edilizia ed urbanistica &#8211; Piano di classificazione acustica &#8211; Scelte della P.A. &#8211; Non si possono sovrapporre meccanicamente alla pianificazione urbanistica &#8211; Devono tenere conto delle attività economiche precedentemente insediate sul territorio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il piano di classificazione acustica è sottoposto al sindacato giurisdizionale, ancorché negli stessi limiti degli altri atti di pianificazione del territorio, al fine di non invadere il merito delle scelte discrezionali adottate dalla P.A. e, dunque, limitatamente ai casi di gravi illogicità, irrazionalità o travisamenti sintomatici del vizio di eccesso di potere	</p>
<p>2. È ammissibile l’impugnazione immediata dell’atto di adozione del piano di classificazione acustica, quale atto produttivo di effetti distinti ed autonomi rispetto a quello di approvazione	</p>
<p>3. In tema di zonizzazione acustica del territorio l’individuazione delle aree da ricomprendere nelle classi I, V, e VI deve precedere – in base agli indirizzi prefigurati dalla Regione Toscana (deliberazione del Consiglio Regionale n. 77 del 22 febbraio 2000 e art. 2 della L.R. Toscana n. 89/1998) – quella delle aree da ricomprendere nelle cd. classi intermedie. Ne consegue l’illegittimità del piano impugnato che ha invertito tale ordine. Sono d’altronde evidenti gli effetti sostanziali che la suesposta inversione procedimentale ha cagionato, nel senso, di far dipendere la classificazione di tre delle quattro aree contestate dalla classificazione delle aree limitrofe. Una tale dipendenza o condizionamento non avrebbe dovuto esserci, poiché per le aree limitrofe la classificazione sarebbe dovuta avvenire dopo l’inserimento in classi delle aree per cui è causa	</p>
<p>4. Nella zonizzazione acustica del territorio, le scelte della P.A. non si possono sovrapporre meccanicamente alla pianificazione urbanistica (poiché l’art. 6 della l. n. 447/1995 prevede il solo coordinamento con gli strumenti urbanistici) e devono tenere conto delle attività economiche precedentemente insediate sul territorio, le cui esigenze trovano tutela in virtù della loro risalente ubicazione, per cui non sono cedevoli rispetto agli insediamenti che si radichino sul territorio successivamente Nel caso di specie la P.A. ha tenuto conto del criterio delle preesistenti destinazioni d’uso solamente nell’individuazione delle aree da inserire nelle classi II, III e IV, mentre per quelle da inserire nelle classi I, V e VI la P.A. ha tenuto conto degli elementi urbanistici desumibili dal Piano strutturale, senza prestare la dovuta attenzione alle preesistenti destinazioni d’uso. Donde l’illegittimità del piano impugnato</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1545 del 2004, proposto dalla 	</p>
<p>Solvay Chimica Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Raffaele Calabrese De Feo, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Grassi e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Firenze, c.so Italia n. 2 <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Rosignano Marittimo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Calogero Narese e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Firenze, via dell’Oriuolo n. 20<br />
Regione Toscana, non costituita in giudizio </p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 226 del 2005, proposto dalla 	</p>
<p>Solvay Chimica Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Raffaele Calabrese De Feo, rappresentato e difeso come nel precedente ricorso <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Rosignano Marittimo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso come nel precedente ricorso<br />
Regione Toscana, non costituita in giudizio<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>A) quanto al ricorso R.G. n. 1545 del 2004:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>per l’annullamento<br />	<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio Comunale di Rosignano Marittimo 22 aprile 2004, n. 81, con cui sono state assunte le controdeduzioni alle osservazioni formulate sul progetto di Piano comunale di classificazione acustica; <br />	<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio Comunale di Rosignano Marittimo 28 novembre 2003, n. 171, con cui è stato adottato il progetto di Piano comunale di classificazione acustica;<br />	<br />
&#8211; del deliberazione del Consiglio Comunale di Rosignano Marittimo 20 gennaio 2004, n. 13, pubblicata nel B.U.R.T. n. 14 del 7 aprile 2004, recante approvazione, ai sensi dell’art. 25 della l.r. n. 5/1995, del Piano strutturale del Comune di Rosignano Mari<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.</p>
<p>B) quanto al ricorso R.G. n. 226 del 2005:<br />	<br />
per l’annullamento<br />	<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio Comunale di Rosignano Marittimo 30 settembre 2004, n. 128, pubblicata nel B.U.R.T. n. 48 del 1° dicembre 2004, contenente approvazione definitiva del Piano comunale di classificazione acustica;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.</p>
<p>Visti i ricorsi ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rosignano Marittimo;<br />	<br />
Visti le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Nominato relatore, nell’udienza pubblica del 22 dicembre 2010, il dr. Pietro De Berardinis;<br />	<br />
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società Solvay Chimica S.p.A. espone che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 171 del 28 novembre 2003 il Comune di Rosignano Marittimo ha adottato il progetto di Piano comunale di classificazione acustica, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della l.r. n. 89/1998.<br />	<br />
La società esponente evidenzia che, sebbene il progetto del Piano sia stato redatto con l’obiettivo di tenere conto non solamente delle previsioni di altri strumenti pianificatori, ma anche dell’effettiva e concreta situazione fisica, economica e sociale del territorio di riferimento, nella suddivisione del territorio comunale in classi (ai fini della fissazione dei valori limite delle sorgenti sonore), tuttavia, sarebbe stato seguito un metodo parzialmente diverso. In dettaglio, per le classi I, V e VI si sarebbe tenuto conto solo degli elementi (di natura urbanistica) ricavabili dal Piano strutturale. <br />	<br />
Per quanto riguarda le aree occupate dagli impianti della Solvay Chimica S.p.A., la classe VI è stata riservata unicamente all’area su cui insiste lo stabilimento della società, mentre le altre aree (cioè le aree occupate da attività artigianali o da industrie, nonché “le aree dislocate dell’industria Solvay”) sono state classificate in classe V. Lamentando, quindi, che aree interessate dalle attività industriali del gruppo Solvay poste nelle frazioni di Rosignano Solvay (impianto Neutrec e Consorzio Aretusa) e di Vada (area del pontile Vittorio Veneto ed area degli stoccaggi criogenici), pur se caratterizzate da una specifica ed esclusiva vocazione industriale, non siano state inserite in classe VI, l’esponente ha presentato le proprie osservazioni al progetto di Piano, al fine di ottenere l’inserimento delle aree stesse nella succitata classe VI.<br />	<br />
Con deliberazione 22 aprile 2004, n. 81, il Consiglio Comunale di Rosignano Marittimo ha assunto le proprie controdeduzioni, respingendo per ciascuna delle aree indicate in precedenza la richiesta di riclassificazione acustica presentata dalla società.<br />	<br />
Nello specifico, per la zona occupata dall’impianto Neutrec, il Comune ha obiettato che la richiesta della Solvay Chimica S.p.a. avrebbe costretto ad inserire in classe IV alcuni fabbricati residenziali ad oggi in classe III ed a classificare in classe V altri fabbricati, in virtù del “degradare delle classi”, che, ai sensi della parte 1 della deliberazione regionale n. 77/2000, impone un’ampiezza di mt. 100. In relazione all’area occupata dal Consorzio Aretusa il Consiglio Comunale ha respinto la richiesta di riclassificazione, poiché si tratterebbe di zona non industriale, ma destinata a servizi. Ancora, con riferimento all’area del pontile Vittorio Veneto, il rigetto dell’istanza sarebbe fondato, al di là delle previsioni urbanistiche, sull’immodificabilità delle zone contigue a quelle considerate. Da ultimo, in relazione all’area degli stoccaggi criogenici, la scelta comunale dell’assegnazione della classe V si spiegherebbe in ragione dell’inserimento delle aree adiacenti in classe IV.<br />	<br />
Dolendosi del fatto che le suesposte determinazioni comunali in materia di Piano di classificazione acustica sarebbero lesive dei suoi diritti ed interessi, la Solvay Chimica S.p.A. ha, quindi, proposto il ricorso indicato in epigrafe, rubricato al n. 1545/2004 di R.G.. In particolare, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Rosignano Marittimo n. 81 del 22 aprile 2004, e n. 171 del 28 novembre 2003, nonché della deliberazione del citato Consiglio Comunale n. 13 del 20 gennaio 2004 (recante approvazione, ai sensi dell’art. 25 della l.r. n. 5/1995, del Piano strutturale del Comune di Rosignano Marittimo).<br />	<br />
A supporto del gravame, ha dedotto i seguenti motivi:<br />	<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), della l. n. 447/1995, dell’art. 2 della l.r. n. 89/1998 e della deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 77/2000 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttor<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, lett. a), e 6, comma 1, lett. a), della l. n. 447/1995, degli artt. 2 e 4 della l.r. n. 89/1998 e della deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 77/2000 ed eccesso di potere per difet<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, lett. a), e 6, comma 1, lett. a), della l. n. 447/1995, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, degli artt. 2 e 4 della l.r. n. 89/1998, della deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 77/2000<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, lett. a), 6, comma 1, lett. a), e 7 della l. n. 447/1995, degli artt. 2, 4, 6 e 8 della l.r. n. 89/1998 e della deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 77/2000, nonché eccesso di pot<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), della l. n. 447/1995, dell’art. 2 della l.r. n. 89/1998 e della deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 77/2000, illegittimità derivata dall’illegittimità del Piano struttura<br />
Successivamente, il Consiglio Comunale di Rosignano Marittimo, con deliberazione 30 settembre 2004, n. 128, ha approvato in via definitiva il Piano di classificazione acustica, tenendo ferme, per quanto qui rileva, le previsioni contenute nella deliberazione di adozione. Avverso il suddetto atto di approvazione definitiva è, pertanto, insorta la Solvay Chimica S.p.A., impugnandolo con ricorso rubricato al n. 226/2005 di R.G., e chiedendone l’annullamento.<br />	<br />
In particolare, la società sostiene l’illegittimità dell’impugnata approvazione per gli stessi vizi fatti valere con il ricorso R.G. n. 1545/2004, che si sono sopra riportati e che vengono ora riproposti sia sotto forma di illegittimità derivata, sia quali vizi autonomi dell’atto impugnato.<br />	<br />
Con memorie depositate in vista dell’udienza pubblica, la Solvay Chimica S.p.A. ha insistito nelle conclusioni già rassegnate in ambedue i ricorsi indicati in epigrafe.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Rosignano Marittimo, depositando una memoria unica per i due ricorsi in discorso ed eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità degli stessi per carenza di interesse alla loro proposizione, poiché il Piano di classificazione acustica sarebbe atto di per sé non immediatamente lesivo. Sempre in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità dei ricorsi, giacché tesi a contestare scelte discrezionali dell’Amministrazione Comunale. Ancora in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso R.G. n. 1545/2004, in quanto l’impugnata deliberazione di adozione del Piano di zonizzazione acustica del Comune di Rosignano Marittimo è confluita nell’atto di approvazione definitiva, senza che nel frattempo ne fossero derivate misure di salvaguardia. Per quanto riguarda, poi, le doglianze di illegittimità derivata dedotte avverso il Piano strutturale, la difesa comunale ne ha eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità, visto che esse si limitano a riprodurre le censure contenute nei ricorsi promossi direttamente contro l’adozione e poi l’approvazione del predetto Piano strutturale: ricorsi, però, dichiarati perenti. Nel merito, il Comune intimato ha eccepito, infine, l’infondatezza di ambedue i ricorsi, chiedendone il rigetto.<br />	<br />
Le parti hanno depositato memorie di replica.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 22 dicembre 2010 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il primo dei ricorsi indicati in epigrafe la Solvay Chimica S.p.A. ha impugnato le deliberazioni del Consiglio Comunale di Rosignano Marittimo recanti l’adozione del progetto di Piano comunale di classificazione acustica e le controdeduzioni alle osservazioni sul progetto stesso. Con il secondo, invece, ha impugnato la deliberazione di approvazione definitiva del predetto Piano.<br />	<br />
In via preliminare, via disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe, attese le connessioni soggettive ed oggettive esistenti tra gli stessi.<br />	<br />
Il Collegio ritiene necessario far precedere l’analisi dei ricorsi così riuniti, ivi comprese le eccezioni preliminari formulate dal Comune di Rosignano, da una sintetica ricognizione del quadro normativo regolante la materia.<br />	<br />
Detto quadro è costituito, anzitutto, dalla l. n. 447/1995 (legge quadro sull’inquinamento acustico). L’art. 4, comma 1, lett. a), di questa attribuisce alle Regioni il compito di definire con legge i criteri in base ai quali i Comuni, ai sensi del successivo art. 6, comma 1, lett. a), provvedono a classificare il rispettivo territorio “nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l’applicazione dei valori di qualità” ex art. 2, comma 1, lett. h), della legge stessa (e cioè “i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili”, al fine di realizzare gli obiettivi di tutela stabiliti dalla l. n. 447). Nell’effettuare tale classificazione, i Comuni, alla stregua dell’art. 4, comma 1, lett. a), cit.: <br />	<br />
1) tengono conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio; <br />	<br />
2) indicano aree da destinare a spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile o all’aperto; <br />	<br />
3) stabiliscono il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, quando i già citati valori di qualità si discostino in misura superiore a 5dB(A) di livello sonoro equivalente, misurati secondo i criteri generali di cui al d.P.C.M. 1° marzo 1991; <br />	<br />
4) qualora, nell’individuazione delle aree “nelle zone già urbanizzate” non sia possibile rispettare il suddetto divieto a causa di preesistenti destinazioni d’uso, adottano i piani di risanamento acustico previsti dal successivo art. 7 della l. n. 447/1995. <br />	<br />
L’art. 6, comma 1, lett. a), della l. n. 447 cit. conferma, poi, la competenza dei Comuni a procedere alla classificazione del territorio comunale secondo i criteri dell’ora visto art. 4, comma 1, lett. a).<br />	<br />
A livello di disciplina regionale di dettaglio, la Regione Toscana ha provveduto a dettare norme in materia di inquinamento acustico con la l.r. 1° dicembre 1998, n. 89. Quest’ultima:<br />	<br />
1) all’art. 4, comma 1, attribuisce ai Comuni il compito di approvare, con la procedura prevista dal successivo art. 5, il Piano di classificazione acustica, in base al quale (ed in applicazione dell’art. 1, comma 2, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) il territorio comunale viene suddiviso in zone acusticamente omogenee, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio stesso, per come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore;<br />	<br />
2) all’art. 5 stabilisce la procedura del Piano comunale di classificazione acustica, suddividendola in due fasi, la prima di adozione del “progetto di Piano” e la seconda di approvazione del Piano stesso, inframmezzate dalla possibilità di presentare osservazioni (relativamente alle quali la deliberazione di approvazione deve contenere un riferimento puntuale, con l’espressa motivazione delle decisioni di conseguenza adottate);<br />	<br />
3) all’art. 6, comma 1, ripropone il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, laddove i valori di qualità (di cui al successivo art. 8, comma 2) si discostino in misura superiore a 5dB(A) di livello sonoro continuo equivalente, prescrivendo, al comma 3, l’adozione di Piani di risanamento acustico se non risulti possibile rispettare il divieto.<br />	<br />
Alla stregua del suesposto quadro normativo, devono essere prioritariamente scrutinate le eccezioni preliminari formulate dalla difesa comunale.<br />	<br />
Eccepisce il Comune resistente, in primo luogo, che i ricorsi sarebbero inammissibili per carenza di interesse alla loro decisione, in quanto rivolti avverso un atto, il Piano di classificazione acustica, di per sé non lesivo e per il quale, comunque, la ricorrente non ha fornito la prova della sua lesività. In realtà, secondo il Comune, nessun vulnus sarebbe stato arrecato agli interessi della società, giacché questa lamenta che certe aree interessate dalle sua attività industriali sono state inserite in classe V e non in classe VI, ma le due classi hanno gli stessi valori limite di rumorosità diurni e si distinguono solo (ed in termini piuttosto ristretti) in relazione ai valori notturni. Ad avviso del Comune, affinché la classificazione acustica potesse giudicarsi lesiva degli interessi della ricorrente, si sarebbe dovuto registrare un superamento dei limiti di pressione acustica imposti con il Piano, fatto che non risulta accaduto. Per di più, la società, nel sostenere, in alternativa all’inserimento delle zone contestate in classe V, la loro classificazione in classe VI con l’applicazione del rimedio eccezionale dei piani di risanamento acustico, chiederebbe, in sostanza, la sostituzione di una disciplina attualmente per essa non lesiva con una disciplina, invece, lesiva, in quanto il piano di risanamento acustico è un rimedio assai gravoso per il privato che è chiamato a realizzarlo. Ne conseguirebbe, anche per questo verso, la carenza di interesse a ricorrere.<br />	<br />
L’eccezione non può essere condivisa.<br />	<br />
Invero, è la stessa difesa del Comune ad ammettere (sia pur cercando di minimizzarne la portata) la differenza dei limiti di rumorosità nel periodo notturno (ore 22.00-6.00) rispettivamente stabiliti per le aree inserite in classe V e per quelle inserite in classe VI. La disciplina di riferimento è contenuta nel d.P.C.M. 14 novembre 1997, il quale, dopo avere elencato nella tabella A le classi in cui si deve suddividere, ai fini della pianificazione acustica, il territorio comunale, individua, nelle tabelle B, C e D valori limite di emissione e di immissione e valori di qualità distinti per ciascuna delle predette classi. Per quanto concerne, in particolare, le classi V e VI (rispettivamente, “aree prevalentemente industriali” ed “aree esclusivamente industriali”, secondo la citata tabella A), vi sono livelli diversi, relativamente ai valori limite di emissione (tabella B) e di immissione (tabella C) per la fascia dalle ore 22.00 alle ore 6.00, mentre i valori limite sono gli stessi per la fascia diurna. Già soltanto siffatte differenze dimostrano l’esistenza di un interesse ad agire in capo alla ricorrente, poiché è chiaro che l’inserimento delle aree di interesse di questa in classe V, anziché nella classe VI, e, pertanto, il loro assoggettamento ad un regime più restrittivo, incide sul valore d’uso e su quello di scambio di dette aree, limitandone le possibilità di godimento (almeno in fascia notturna) ed il valore di mercato (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 12 dicembre 2006, n. 4591). <br />	<br />
Ma, oltre a ciò, vi è da osservare che, con riferimento ai valori di qualità (i quali, per come più sopra definiti, rappresentano i valori-obiettivo avuti di mira dalla l. n. 447/1995), la differenza tra le zone inserite in classe V e quelle inserite in classe VI riguarda non soltanto il periodo notturno, ma anche il periodo diurno: la tabella D allegata al d.P.C.M. 14 novembre 1997, infatti, prevede un valore di 67 dB(A) nella fascia diurna per le aree in classe V, a fronte di un valore di 70 dB(A) per quelle in classe VI (oltre ad una maggiore differenza, 57 dB(A) a 70, per la fascia notturna). Risultano, in tal modo, vieppiù confermate l’incidenza immediata delle prescrizioni contenute nel Piano comunale di classificazione acustica sulle aree di interesse della ricorrente, e la lesività di tali prescrizioni per le posizioni di quest’ultima, con l’avvertenza che detta lesività non può essere sminuita dal fatto che il rimedio proposto in alternativa dalla società ha per essa un rilevante costo: compete alla ricorrente, infatti, nel proprio calcolo di convenienza economica, valutare se sia più vantaggioso sopportare le prescrizioni contestate – che sono in ogni caso lesive – od invece farsi carico della realizzazione di piani di risanamento acustico. Se ne deduce, per tutte queste ragioni, l’infondatezza della suesposta eccezione di inammissibilità.<br />	<br />
Del pari infondata e da respingere è, poi, l’altra eccezione di inammissibilità formulata dal Comune resistente e basata sul fatto che con i ricorsi in epigrafe la Solvay Chimica Italia S.p.A. intenderebbe contestare scelte discrezionali della P.A., insindacabili, in quanto non macroscopicamente illogiche, ma, anzi, sorrette da ampi studi e relazioni tecniche.<br />	<br />
Sul punto è, però, sufficiente obiettare, mutuando le conclusioni della giurisprudenza consolidata in tema di pianificazione urbanistica, che le scelte pianificatorie effettuate dalla P.A. possono formare oggetto di sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo laddove risultino inficiate da arbitrarietà, irrazionalità od irragionevolezza, o dal travisamento dei fatti in relazione alle esigenze che si intendono concretamente soddisfare (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2291; id., 18 giugno 2009, n. 4024). Con specifico riferimento alla zonizzazione acustica, poi, si è chiarito che le scelte effettuate dal Comune in materia di classificazione acustica non afferiscono al merito dell’attività pianificatoria/programmatoria dell’Ente, insindacabile in sede di giudizio di legittimità, ma sono espressione di discrezionalità tecnica, ancorata all’accertamento di specifici presupposti di fatto, il primo dei quali è il preuso del territorio: ciò, poiché non è possibile sacrificare oltremodo le aspettative consolidate di coloro che si sono legittimamente insediati in zone qualificate industriali e, quindi, funzionalmente deputate all’espletamento di attività produttive, che non debbono subire limitazioni, a causa della classificazione acustica, non adeguatamente giustificate, diversamente da ciò che potrebbe avvenire, ad es., per le attività industriali localizzate in zona impropria (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. III, 24 gennaio 2007, n. 187). Donde la sindacabilità di tali scelte, nei limiti, appunto, in cui è ammesso il sindacato degli atti che costituiscono espressione di discrezionalità tecnica (per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, palese disparità di trattamento: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 30 settembre 2010, n. 32618).<br />	<br />
Del resto, sempre con riguardo al piano di classificazione acustica, la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ne ha ammesso il sindacato giurisdizionale, ancorché negli stessi limiti degli altri atti di pianificazione del territorio, al fine di non invadere il merito delle scelte discrezionali adottate dalla P.A. e, dunque, limitatamente ai casi di gravi illogicità, irrazionalità o travisamenti sintomatici del vizio di eccesso di potere (C.d.S., Sez. IV, 31 dicembre 2009, n. 9301).<br />	<br />
Ancora, va respinta l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso R.G. n. 1545/2004, per essere l’atto di adozione del progetto di Piano di classificazione acustica – impugnato con detto ricorso – confluito nell’atto di approvazione definitiva del predetto Piano (impugnato con il ricorso R.G. n. 226/2005), senza che dalla predetta adozione fosse derivata medio tempore l’applicazione di misure di salvaguardia. L’approvazione definitiva del Piano, inoltre, non consentirebbe alla società ricorrente di ricavare alcun beneficio dall’annullamento dell’atto di adozione, con il corollario della sopravvenuta carenza di interesse alla relativa impugnazione.<br />	<br />
In contrario deve, tuttavia, osservarsi che la tesi della difesa comunale non risulta conforme né alla ricostruzione dell’istituto, come emerge dalla suesposta normativa di riferimento (l. n. 447/1995; l.r. n. 89/1998), né alla consolidata giurisprudenza espressasi sul rapporto tra adozione ed approvazione in materia di pianificazione urbanistica della P.A. (le cui conclusioni appaiono estendibili al settore in esame). Invero, tale giurisprudenza è costante nel ritenere che l’eventuale annullamento dell’atto di adozione esplica effetti automaticamente caducanti, e non già meramente vizianti, sul successivo provvedimento di approvazione, nella parte in cui lo stesso conferma le previsioni già contenute nel piano adottato e fatto oggetto di impugnativa (C.d.S., Sez. IV, 8 marzo 2010, n. 1361): ciò, giacché l’annullamento dell’atto di adozione implica il venir meno di uno degli elementi necessari di un atto complesso, il cui procedimento si conclude solo con l’approvazione (C.d.S. Sez. IV, 13 aprile 2005, n. 1743). L’atto di adozione e quello di approvazione, che andranno a comporre l’atto complesso di pianificazione, restano comunque due atti distinti, tanto che, da un lato, l’impugnazione dell’atto di adozione è una semplice facoltà, il cui mancato esercizio non comporta alcuna preclusione in ordine all’impugnazione della successiva approvazione del piano; dall’altro lato, la mancata impugnazione dell’atto di approvazione non comporta di regola cessazione di interesse al ricorso presentato contro il primo, a meno che l’approvazione non abbia determinato modifiche delle prescrizioni e previsioni impugnate (C.d.S., Sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 50).<br />	<br />
Il quadro giurisprudenziale ora riportato risulta traslabile – si ripete – nel settore della pianificazione acustica, per come disciplinata, a livello regionale, dalla l. Reg. Toscana n. 89/1998. L’art. 5 di tale legge, nel regolamentare la procedura del Piano comunale di classificazione acustica, ne individua, infatti, le seguenti fasi:<br />	<br />
a) adozione, da parte del Comune, di un “progetto di piano di classificazione acustica”, depositato nella sede comunale per trenta giorni consecutivi onde consentire a chiunque di prenderne visione e trasmesso in copia a Regione e Provincia; contestualmente è nominato un garante dell’informazione sul procedimento;<br />	<br />
b) eventuale presentazione di osservazioni da parte della Regione, della Provincia o di chiunque, nel termine perentorio di quarantacinque giorni dal deposito del “progetto” adottato;<br />	<br />
c) entro sessanta giorni dal predetto deposito, approvazione del Piano da parte del Comune, recante puntuale riferimento alle osservazioni pervenute e con motivazione espressa delle determinazioni di conseguenza assunte;<br />	<br />
d) deposito del Piano approvato nella sede comunale e suo invio in copia a Regione e Provincia;<br />	<br />
e) pubblicazione di apposito avviso dell’avvenuta approvazione sul B.U.R.T. da effettuarsi, a cura del Comune, entro trenta giorni dalla sua trasmissione a Regione e Provincia. È a decorrere da detta pubblicazione che il Piano approvato acquista efficacia;<br />	<br />
f) accessibilità del Piano approvato a chiunque e senza ritardo anche in via telematica.<br />	<br />
In base a tale normativa, potrebbe dubitarsi della stessa impugnabilità dell’atto di adozione, avendo questo ad oggetto un “progetto di Piano” e non puramente e semplicemente il Piano. Nella vicenda in esame, i dubbi sono accresciuti dall’osservazione della difesa comunale, per cui all’adozione non è seguita l’applicazione di misure di salvaguardia. Esistono, tuttavia, altre disposizioni della l.r. n. 89/1998 che portano a respingere tali dubbi ed a concludere nel senso dell’impugnabilità immediata della deliberazione di adozione del “progetto” di Piano di classificazione acustica. Ci si riferisce, in particolare, agli artt. 7 e 11 della l.r. n. 89/1998.<br />	<br />
In dettaglio, l’art. 7 cit., al comma 2, prevede che gli strumenti urbanistici (piani strutturali), il cui procedimento di formazione, in base alla legge regionale in materia di governo del territorio, venga avviato successivamente all’adozione del Piano di classificazione acustica, devono essere adeguati a quest’ultimo. Dunque, l’atto di adozione rimane atto distinto da quello di approvazione e produttivo di autonomi effetti esterni, poiché, oltre ad incidere sugli interessi dei privati (suddividendo in classi diverse, a fini acustici, il territorio comunale), fa sorgere in capo ai Comuni l’obbligo di adeguare i propri strumenti urbanistici (il che, a ben guardare, è un’ulteriore incidenza, stavolta indiretta, sulle posizioni dei privati).<br />	<br />
L’art. 11 cit., dal canto suo, al comma 3 nega la possibilità di finanziamenti regionali per i Comuni che non abbiano approvato il Piano di classificazione acustica. Per questo verso, quindi, l’adozione viene in rilievo sotto un profilo meramente negativo, nel senso che essa non basta all’ottenimento di contributi regionali, per i quali occorre invece la successiva approvazione: l’adozione ha, pertanto, a questo riguardo un’efficacia solo negativa. <br />	<br />
Quanto ora visto supporta la conclusione dell’impugnabilità immediata dell’atto di adozione, quale atto produttivo di effetti distinti ed autonomi rispetto a quello di approvazione, con il corollario che è infondata la tesi dell’inammissibilità della sua impugnazione, formulata dalla difesa comunale. Né si può condividere la tesi dell’improcedibilità dell’impugnazione stessa per essere l’atto di adozione confluito nella successiva approvazione: infatti, come detto, i due atti restano distinti ed autonomi e casomai è l’approvazione – se meramente riproduttiva delle prescrizioni contenute nell’atto adottato e oggetto di impugnativa – a subire l’effetto di caducazione automatica discendente dall’(eventuale) accoglimento del ricorso proposto contro l’adozione e dal conseguente annullamento di questa, alla luce dell’efficacia caducante, e non solo viziante, che la giurisprudenza poc’anzi indicata attribuisce all’annullamento dell’atto di adozione.<br />	<br />
Va, invece, accolta l’eccezione di improcedibilità avanzata dalla difesa comunale nei confronti del ricorso R.G. n. 1545/2004, nella parte in cui ha ad oggetto l’impugnazione del Piano strutturale del Comune di Rosignano Marittimo, approvato il 20 gennaio 2004. Del pari, è improcedibile il quinto motivo del ricorso R.G. n. 226/2005, con il quale – analogamente al quinto motivo del ricorso R.G. n. 1545/2004 – vengono fatte valere le (pretese) ragioni di illegittimità dello strumento urbanistico. Secondo la ricorrente, invero, tali ragioni si riverberano sugli atti impugnati con i ricorsi in epigrafe, per essere state, le scelte effettuate in sede di pianificazione acustica, fortemente condizionate dalla destinazione urbanistica impressa con il succitato Piano strutturale. Più in dettaglio, il quinto motivo dei ricorsi in epigrafe riproduce le stesse doglianze dedotte avverso tale Piano con il ricorso R.G. n. 1199/2004, recante autonoma impugnazione, ad opera della Solvay Chimica S.p.A., dello strumento urbanistico. Quest’ultimo ricorso, tuttavia, è stato dichiarato perento con decreto presidenziale del 5 agosto 2010, n. 3618/2010. Donde la fondatezza dell’ora vista eccezione di improcedibilità in parte qua dei due ricorsi.<br />	<br />
Passando al merito delle impugnazioni – aventi identico contenuto e che, pertanto, possono essere trattate congiuntamente – osserva il Collegio come le stesse siano fondate e debbano, quindi, essere accolte, nei termini di seguito esposti.<br />	<br />
In particolare, risultano fondati anzitutto il primo motivo del ricorso R.G. n. 1545/2004 e l’analogo primo motivo del ricorso R.G. n. 226/2005, per avere il Comune di Rosignano invertito l’ordine di individuazione delle classi in cui deve suddividersi il territorio comunale ai fini della pianificazione acustica, stabilito dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 77 del 22 febbraio 2000. Dispone, infatti, detta deliberazione, recante definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli Enti locali ai sensi dell’art. 2 della l.r. n. 89/1998, che la cd. zonizzazione acustica del territorio può essere ottenuta attraverso una serie di operazioni, descritte al paragrafo 1 (“criteri generali”) della parte 1, tra cui, al punto 5, l’individuazione delle classi I, V e VI (aree particolarmente protette ed aree industriali) e, al successivo punto 6, l’individuazione delle restanti classi (II, III e IV). In altre parole, l’individuazione delle aree da ricomprendere nelle classi I, V, e VI deve precedere – ove si seguano gli indirizzi prefigurati dalla Regione – quella delle aree da ricomprendere nelle cd. classi intermedie; nella vicenda in esame, al contrario, l’individuazione delle aree incluse nelle classi V e VI (tra cui le aree dove insistono gli impianti della società o comunque di interesse di questa) è stata effettuata dopo l’individuazione delle aree ricomprese nelle altre classi: ne segue la fondatezza della doglianza in esame.<br />	<br />
Il rilievo non è meramente formale- procedurale, ma sostanziale, in quanto la decisione di inserire le aree per cui vi è contestazione in classe V – anziché in classe VI come richiesto dalla ricorrente – è dipesa in molti casi dalla classificazione delle zone limitrofe, effettuata in un momento anteriore ed invertendo l’ordine di cui alla deliberazione regionale n. 77/2000: ed invero, la classificazione delle aree limitrofe a quelle contestate si è riflessa sul (successivo) inserimento di queste ultime in classe V, per effetto del divieto di adiacenza tra aree appartenenti a classi non contigue. Ciò si ricava dalle argomentazioni contenute nell’impugnata deliberazione del Consiglio Comunale di Rosignano 22 aprile 2004, n. 81, recante le controdeduzioni alle osservazioni della ricorrente e con cui le predette osservazioni sono state respinte: il Comune giustifica, infatti, quasi sempre la suddetta reiezione con l’esigenza di non modificare la classificazione delle zone limitrofe. Più in particolare:<br />	<br />
&#8211; per l’area dell’impianto Neutrec, il Comune afferma che “la richiesta avanzata dell’opponente” (id est, la richiesta della Solvay Chimica S.p.A. di inserire la suddetta area in classe VI) farebbe sì che i fabbricati residenziali oggi in classe III passe<br />
&#8211; per l’area del pontile Vittorio Veneto, la classificazione in classe V viene giustificata proprio alla luce dell’impossibilità (secondo il Comune) di inserire in classe V l’abitato della frazione di Vada, il cimitero, le attrezzature di balneazione e pa<br />
&#8211; per l’area degli stoccaggi criogenici, ancora una volta, l’inserimento in classe V viene giustificato alla luce dell’inserimento delle aree adiacenti (area archeologica di S. Gaetano, riserva biogenetica del Tombolo Settentrionale di Cecina, ambiti di r<br />
Sono perciò evidenti gli effetti sostanziali che la suesposta inversione procedimentale ha cagionato, nel senso, come detto, di far dipendere la classificazione di tre delle quattro aree contestate (soltanto quella occupata dal Consorzio Aretusa sembra esulare da questo discorso) dalla classificazione delle aree limitrofe: ma una tale dipendenza o condizionamento non avrebbe dovuto esserci, poiché per le aree limitrofe la classificazione sarebbe dovuta avvenire non prima, ma dopo l’inserimento in classi delle aree per cui è causa. A rigore, perciò, il condizionamento avrebbe dovuto, semmai, operare al contrario, nel senso che – seguendo l’iter predisposto dalla deliberazione regionale n. 77/2000 cit. – sarebbe stata la classificazione delle aree adiacenti ad esser condizionata (eventualmente) dal previo inserimento in classi delle aree in contestazione.<br />	<br />
Il Comune di Rosignano Marittimo, sia nella documentazione versata in atti (v. la relazione sub all. 9 in ambedue i ricorsi in epigrafe), sia nella memoria difensiva, asserisce la legittimità del proprio operato argomentando dalla natura non prescrittiva dei criteri contenuti nella succitata deliberazione regionale n. 77/2000, aventi natura di semplici suggerimenti: ciò sarebbe dimostrato dal fatto che, ai sensi del paragrafo 1 della parte 1 della deliberazione stessa, il Comune “può” – e non già “deve” – procedere nel rispetto della sequenza di fasi delineata dal medesimo paragrafo. La discrezionalità in tal modo riconosciuta ai Comuni sarebbe massima e consentirebbe pertanto, in presenza di adeguate giustificazioni desumibili da altri criteri direttivi contenuti nella deliberazione in parola, di derogare alla predetta sequenza di fasi. Nel caso di specie, la deroga sarebbe giustificata, in particolare, dalla necessità di procedere alla fase finale di ottimizzazione e verifica della bozza di Piano, descritta nel paragrafo 7 della Parte 1 della deliberazione regionale n.77 cit. ed avente il fine di:<br />	<br />
1) tener conto anche delle linee di indirizzo politico relative allo sviluppo del territorio in esame;<br />	<br />
2) accorpare le classificazioni frammentarie in una sola zona omogenea, dotata della classificazione più bassa tra quelle presenti.<br />	<br />
A fronte di tali obiezioni, tuttavia, il Collegio non può non rilevare come il Comune di Rosignano abbia singolarmente considerato prescrittivi gli indirizzi ed i criteri della deliberazione regionale n. 77/2000 nei casi in cui l’osservanza di questi ha portato a risolvere negativamente per la ricorrente la questione della classificazione delle aree contestate, mentre ha degradato gli indirizzi e criteri in discorso a semplici suggerimenti ove la loro applicazione avrebbe potuto risolversi in un vantaggio per la ricorrente medesima.<br />	<br />
Ancora una volta occorre, sul punto, rifarsi all’impugnata deliberazione del Consiglio Comunale n. 81/2004, in base alla quale:<br />	<br />
&#8211; per l’inserimento dell’area dell’impianto Neutrec in classe V, è decisiva la previsione della parte 1 della deliberazione n. 77 cit. che indica una distanza minima di mt. 100 tra due punti appartenenti a due classi non contigue. Questa regola, secondo i<br />
&#8211; per la classificazione delle zone della frazione Vada, ostative all’inserimento dell’area del pontile Vittorio Veneto in classe VI, si richiamano le “direttive regionali di cui all’atto CRT 77/2000”, che, peraltro, non vengono specificate (e di cui, com<br />
&#8211; analogamente, per le aree adiacenti a quella degli stoccaggi criogenici ci si richiama alle “direttive regionali”, non meglio specificate: presumibilmente, quelle desumibili dalla deliberazione n. 77 cit., anche qui assunte quali criteri inderogabili.<b	
Da quanto ora detto si ricava, quindi, la fondatezza del primo motivo di ambedue i ricorsi indicati in epigrafe e ciò tanto più, in quanto l’elaborato tecnico dell’A.R.P.A.T., che ha costituito la bozza di Piano adottato e poi approvato dal Comune resistente, indica invece, del tutto contraddittoriamente, a pag. 7 che la determinazione delle zone da inserire nelle classi I, V e VI avrebbe preceduto quella delle zone da inserire nelle classi II, III e IV, secondo, dunque, la sequenza procedimentale prevista dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 77 cit. (v. all. 6 del Comune di Rosignano Marittimo in ambedue i ricorsi; all. 2 della società nel ricorso R.G. n. 1545/2004).<br />	<br />
In aggiunta, non può non rilevarsi come la deliberazione regionale n. 77/2000 indichi taluni rimedi per il caso in cui il divieto di adiacenza tra zone appartenenti a classi non contigue non possa essere osservato. Per quanto qui rileva, in disparte l’ipotesi delle discontinuità morfologiche, si richiama la possibilità di adottare piani di risanamento ex artt. 6 e 8 della l.r. n. 89/1998, la cui adozione viene consigliata proprio per mantenere adiacenze tra zone appartenenti a classi non contigue laddove ciò sia reso “necessario al fine di tutelare preesistenti destinazioni d’uso”: ciò, del resto, in conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a), ultimo periodo, della l. n. 447/1995, che, nel dettare i criteri sulla base dei quali i Comuni procedono alla classificazione acustica del territorio, dopo aver indicato il divieto di contatto diretto tra aree i cui valori di qualità si discostino per oltre 5 dB (A) di livello sonoro equivalente, prescrive l’adozione di piani di risanamento qualora nell’individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale divieto a causa di “preesistenti destinazioni di suo”. Della possibilità di adottare i suddetti piani non si trova, però, traccia negli atti impugnati: ne segue, anche per questo profilo, la fondatezza della doglianza in esame.<br />	<br />
Il Comune di Rosignano si difende, sul punto, nella relazione sopra richiamata (v. all. 9 in ambedue i ricorsi) sottolineando che:<br />	<br />
a) l’onere di dar esecuzione ai piani di risanamento incombe sugli enti od aziende responsabili degli impianti/installazioni suscettibili di superare i limiti prescritti per l’area adiacente;<br />	<br />
b) l’inserimento di una “fascia cuscinetto” di classe intermedia tra due classi acustiche non contigue non è sempre priva di conseguenze, poiché, se all’interno della “fascia cuscinetto” si trova un’area a destinazione anche solo parzialmente residenziale, l’esistenza di limiti di rumorosità più elevati va a condizionare la fruizione di tale area e potrebbe cagionare disagi: ad es., la diversità di zonizzazione acustica per porzioni omogenee di uno stesso territorio, difficilmente spiegabile per i residenti – cui potrebbe sembrare discriminatoria – e l’ammissibilità dell’installazione di sorgenti più rumorose in stretto contatto con le abitazioni situate nella porzione dell’area residenziale inserita nella classe di rumorosità più elevata.<br />	<br />
Si tratta, tuttavia, di giustificazioni che non convincono.<br />	<br />
Ed invero, quanto al punto a), è sufficiente rinviare a ciò che si è detto sopra in ordine alla spettanza alla sola ricorrente del calcolo di convenienza economica circa la sopportazione dei costi derivanti a suo carico dall’esecuzione dei piani di risanamento. Per la verità, la relazione del Comune più volte citata sub all. 9 in ambedue i ricorsi indica, almeno per l’area dell’impianto Neutrec, che l’eventuale adozione di interventi di risanamento avrebbe onerato non solo il soggetto titolare dell’impianto, ma anche i proprietari di aree nella zona residenziale adiacente. In relazione, poi, al punto b), è agevole replicare che il Comune dimostra palesemente di ignorare, con riferimento a tutte le aree per cui vi è contestazione, il criterio del preesistente uso del territorio, pur provvisto di valore normativo (art. 4, comma 1, lett. a), della l. n. 447/1995) e su cui si imperniavano, invece, aspettative ed interessi della società ricorrente. Ad avviso del Collegio, in osservanza di tale criterio – recepito ovviamente anche dalla deliberazione regionale n. 77/2000 – sarebbe stata necessaria, almeno, un’analisi costi/benefici (pubblici e privati) della realizzazione dei piani di risanamento, quale soluzione alternativa a quella prescelta, in relazione a ciascuna delle singole aree contestate (dunque, con possibilità di soluzioni diverse per i vari casi): analisi, la cui mancata realizzazione, proprio perché è indice della scarsa (o nulla) considerazione da parte del Comune di un criterio previsto dalla vigente normativa di settore, dà luogo ad un vizio di legittimità degli atti impugnati (e non già ad un semplice vizio di merito di essi, non censurabile in questa sede). Per questo verso, anzi, la censura de qua trasmoda nel secondo e nel quarto motivo dei due ricorsi in epigrafe, che appaiono anch’essi fondati e di cui ci si deve, a questo punto, passare ad occupare.<br />	<br />
Risultano, infatti, fondati anche il secondo ed il quarto motivo del ricorso R.G. n. 1545/2004 – ed in parallelo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso R.G. n. 226/2005 – per avere la P.A. individuato le aree da inserire in classe V e VI in base alle previsioni urbanistiche ricavate dal Piano strutturale, trascurando di considerare adeguatamente le condizioni effettive di dette aree ed in specie delle aree per cui è sorta contestazione. Ciò, sebbene il criterio della valutazione delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio trovi, nella materia in esame, specifici addentellati normativi, essendo indicato – come si è già visto – tra i criteri che i Comuni devono seguire nella zonizzazione acustica dall’art. 4, comma 1, lett. a), della l. n. 447/1995 (nonché, a livello regionale, dall’art. 4, comma 1, della l.r. n. 89/1998, ai sensi del quale la P.A. deve tener conto delle preesistenti destinazioni d’uso “così come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore”).<br />	<br />
Anche la giurisprudenza ha ribadito l’importanza del criterio ora in esame, evidenziando che nella zonizzazione acustica del territorio, le scelte della P.A. non si possono sovrapporre meccanicamente alla pianificazione urbanistica, poiché l’art. 6 della l. n. 447/1995 prevede il solo coordinamento con gli strumenti urbanistici, e devono tenere conto delle attività economiche precedentemente insediate sul territorio, le cui esigenze trovano tutela in virtù della loro risalente ubicazione, per cui non sono cedevoli rispetto agli insediamenti che si radichino sul territorio successivamente (T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, Sez. I, 24 ottobre 2008, n. 271). Si è poi chiarito che il piano di classificazione acustica va rapportato – dal punto di vista delle fonti di inquinamento acustico – in primo luogo alla situazione di fatto in cui si trova il territorio comunale, e solo indirettamente a quella che in astratto può ricavarsi dalla pianificazione urbanistica (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 21 febbraio 2007, n. 354). Il che si spiega perché, se è pur vero che la zonizzazione acustica si caratterizza per la sostanziale omogeneità con la zonizzazione di cui agli strumenti urbanistici e che, pertanto, ai sensi della l. n. 447/1995, il piano regolatore è il termine di riferimento della classificazione del territorio, tuttavia tale corrispondenza non è perfettamente biunivoca ed anzi, vi è un naturale scollamento fra le due tipologie di pianificazione: infatti, lo strumento urbanistico disciplina l’assetto del territorio ai fini prettamente urbanistici ed edilizi, individuando le zone omogenee sulla base di criteri quantitativi, mentre la classificazione acustica ha riguardo all’effettiva fruibilità dei luoghi, avvalendosi di indici qualitativi (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 2 aprile 2008, n. 348). <br />	<br />
Nel caso di specie, tuttavia, la documentazione versata in atti dimostra che la P.A. ha tenuto conto del criterio delle preesistenti destinazioni d’uso solamente nell’individuazione delle aree da inserire nelle classi II, III e IV, mentre per quelle da inserire nelle classi I, V e VI la P.A. – come lamenta la Solvay Chimica S.p.A. – ha tenuto conto degli elementi urbanistici desumibili dal Piano strutturale, senza prestare la dovuta attenzione alle preesistenti destinazioni d’uso. Donde l’illegittimità, anche per questo verso, degli atti impugnati.<br />	<br />
Alla suesposta conclusione conducono sia l’elaborato tecnico dell’A.R.P.A.T. prima ricordato (che rappresenta il progetto di Piano adottato con l’impugnata deliberazione 28 novembre 2003, n. 171 alla quale è allegato e di cui costituisce parte integrante: v. all. 2 al ricorso R.G. n. 1545/2004 ed all. 6 del Comune in ambedue i ricorsi), sia la deliberazione del Consiglio Comunale di Rosignano 22 aprile 2004, n. 81. Ed invero:<br />	<br />
&#8211; l’elaborato tecnico afferma, in primo luogo, a pag. 7 che “utilizzando i dati del Piano Strutturale si è proceduto a determinare le zone di tipo I, V, e VI&#8230;”, mentre “&#8230;successivamente le classi II, III e IV sono state individuate in base a valutazio<br />
&#8211; la deliberazione n. 81/2004, dal canto suo, giustifica il rigetto delle osservazioni della ricorrente, volte ad ottenere l’inserimento delle aree contestate nella classe VI, oltre che ai sensi del divieto di adiacenza tra zone appartenenti a classi non<br />
Sul punto il Comune si difende evidenziando che – come si è già detto – l’art. 4, comma 1, della l.r. n. 89/1998 richiede sì la valutazione delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio, ma per come tali destinazioni risultano individuate dagli strumenti urbanistici vigenti: il che è esattamente quanto il Comune stesso avrebbe fatto nel caso di specie. L’Amministrazione, peraltro, avrebbe considerato anche l’attuale fruizione del territorio, proprio al fine di evitare una pianificazione astratta e distante dall’effettiva situazione di fatto. L’assunto è tuttavia contraddetto dalle affermazioni dell’elaborato dell’A.R.P.A.T. appena riportate, le quali dimostrano come siano stati utilizzati parametri differenti per l’individuazione delle aree da inserire nelle classi I, V e VI, rispetto a quelli utilizzati per le aree da inserire nelle classi II, III e IV: dimostrano, in particolare, come solo per questo secondo gruppo di classi la P.A. abbia fatto ricorso a valutazioni qualitative. Donde la fondatezza della doglianza, in quanto questo utilizzo differenziato dei criteri disponibili, a seconda del tipo di area da classificare, appare del tutto ingiustificato e tale da rendere inutile il richiamo all’art. 4 della l.r. n. 89/1998: non si capisce, infatti, perché le citate valutazioni qualitative (tra cui l’elaborato A.R.P.A.T. comprende l’uso del territorio) non potessero utilizzarsi anche per individuare le zone da inserire nelle classi V e VI. Certo, una simile lacuna non può essere colmata invocando pretese carenze nei dati I.S.T.A.T. a disposizione del Comune di Rosignano Marittimo, come quest’ultimo sembra fare nella relazione depositata quale all. 9 in ambedue i ricorsi (sulla scorta di ciò che viene detto a pag. 5 dell’elaborato dell’A.R.P.A.T.), poiché la sussistenza di tali carenze avrebbe, di per sé, dovuto indurre ad ulteriori approfondimenti istruttori.<br />	<br />
In relazione, infine, al quarto motivo dei due ricorsi, con cui ci si duole che il Piano gravato sarebbe il frutto di un modello concettuale perfetto sulla carta, ma del tutto avulso dalla realtà, avendo esso assegnato un valore assoluto al divieto (in realtà solo tendenziale) di adiacenza di aree non contigue, non resta che richiamarsi, a dimostrazione della fondatezza della doglianza, a quanto sin qui esposto a proposito (della fondatezza) degli altri motivi di gravame.<br />	<br />
Sul punto, occorre peraltro precisare che nessuna rivendicazione è avanzata dalla ricorrente circa la possibilità di istituire cd. fasce cuscinetto (menzionate dalla difesa comunale), avendo la ricorrente stessa lamentato, invece, la mancata considerazione dei piani di risanamento, pur se contemplati dal paragrafo 1 della parte 1 della deliberazione regionale n. 77/2000. Nei limiti in cui può riconoscersi il sindacato giurisdizionale su tali questioni, resta ferma la competenza esclusiva del Comune circa la soluzione più opportuna alla problematica in esame, ma senza scartarne aprioristicamente alcuna e tenendo conto che l’indagine va fatta in concreto e non in astratto (e che quindi sono ben possibili soluzioni differenziate per ciascuna delle zone critiche da vagliare).<br />	<br />
In definitiva, premessa l’improcedibilità del ricorso R.G. n. 1545/2004 nella parte in cui si impugna con esso il Piano strutturale, nonché per la medesima ragione (la contestazione del Piano strutturale) l’improcedibilità del quinto motivo del ricorso R.G. n. 226/2005, i ricorsi in epigrafe sono ambedue fondati e da accogliere, attesa la fondatezza del primo, del secondo e del quarto motivo di entrambi e con assorbimento del terzo motivo, sempre di entrambi. <br />	<br />
Per l’effetto, va disposto l’annullamento degli atti con essi impugnati, con i limiti ora esposti per il ricorso R.G. n. 1545/2004, e quindi va pronunciato l’annullamento delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Rosignano Marittimo n. 171 del 2003 e n. 128 del 2004, rispettivamente di adozione e di approvazione del Piano comunale di classificazione acustica, nonché della deliberazione n. 81 del 2004 (di controdeduzioni alle osservazioni della ricorrente), recando quest’ultima le determinazioni del Comune di Rosignano in ordine alle predette osservazioni.<br />	<br />
Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese, ai sensi del testo vigente dell’art. 92 c.p.c., attesa la complessità delle questioni trattate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Seconda Sezione – così definitivamente pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe, e dispostane previamente la riunione, li accoglie nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto annulla le deliberazioni di adozione e di approvazione del Piano di classificazione acustica del Comune di Rosignano Marittimo indicate in motivazione, nonché la deliberazione di controdeduzioni alle osservazioni della ricorrente, dichiarando, invece, i medesimi ricorsi improcedibili nella parte in cui questi censurano il Piano strutturale del Comune di Rosignano.<br />	<br />
Compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella, Camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2010, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/05/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-5-2011-n-776/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2011 n.776</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2011 n.451</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-5-2011-n-451/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-5-2011-n-451/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-5-2011-n-451/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2011 n.451</a></p>
<p>Pres. Bianchi, Est. Malanetto Comune di Ceva (avv. Sarzotti) c. Provincia di Cuneo (avv.ti Bramard, e Gammaidoni), ANAS s.p.a. (Avv. Stato) e altro (n.c.) Diritto dell’energia &#8211; Impianti fotovoltaici &#8211; Disciplina urbanistica comunale &#8211; Indifferenziato divieto di installazione &#8211; Illegittimità &#8211; Autorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 &#8211; Valenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-5-2011-n-451/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2011 n.451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-5-2011-n-451/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2011 n.451</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi, Est. Malanetto<br /> Comune di Ceva (avv. Sarzotti) c. Provincia di Cuneo (avv.ti Bramard, e Gammaidoni), ANAS s.p.a. (Avv. Stato) e altro (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Diritto dell’energia &#8211; Impianti fotovoltaici &#8211; Disciplina urbanistica comunale &#8211; Indifferenziato divieto di installazione &#8211; Illegittimità &#8211; Autorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 &#8211; Valenza di variante urbanistica</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il corretto fine e onere di tutelare il paesaggio non può tradursi in un indifferenziato o generalizzato divieto di installazione di impianti fotovoltaici nella quasi totalità delle aree agricole del Comune e prescindendo da peculiarità specifiche delle aree, poiché tali impianti sono comunque oggetto di particolari discipline incentivate a più livelli. Ne deriva la correttezza della scelta della Provincia, amministrazione procedente, di disattendere la disciplina urbanistica comunale che produca un simile risultato, invocando anche la specifica valenza di variante urbanistica del procedimento di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1446 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>Comune di Ceva, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv.to Bruno Sarzotti, con domicilio eletto presso l’avv.to Bruno Sarzotti in Torino, corso Re Umberto, 27; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Provincia di Cuneo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Battista Bramard, Annamaria Gammaidoni, con domicilio eletto presso l’avv.to Giovanni Battista Bramard in Torino, corso Montevecchio, 68; 	</p>
<p>Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;<br />
Rete Ferroviaria Italiana &#8211; R.F.I. S.p.A.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Piemonte Eguzki 3 S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Fiorio, Riccardo Viriglio, Pietro Giorgetti, con domicilio eletto presso l’avv.to Riccardo Viriglio in Torino, via Bogino 8; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della deliberazione di Giunta provinciale in data 24.8.2010, n. 276, con cui l&#8217;Amministrazione provinciale ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al parco fotovoltaico CN10a Ceva localizzato nel Comune di Ceva al Fg. 3, mappali 15-16-86-100-118, presentato da parte di Piemonte Eguzki 3 s.r.l. e contestualmente ha autorizzato la costruzione e l&#8217;esercizio dell&#8217;impianto, dando altresì atto che tale provvedimento costituisce titolo a costruire ed esercire l&#8217;impianto in conformità al progetto presentato e costituisce variante allo strumento urbanistico;<br />	<br />
di tutte le determinazioni assunte nelle due sedute della Conferenza dei servizi svoltesi in data 4.2.2010 ed in data 14.6.2010;<br />	<br />
di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Cuneo, di Anas S.p.A. e di Piemonte Eguzki 3 S.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 aprile 2011 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Comune ricorrente ha adito l’intestato TAR impugnando l’autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Cuneo alla controinteressata ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 per la realizzazione di parco fotovoltaico nel suo territorio.<br />	<br />
Lamenta l’amministrazione ricorrente i seguenti vizi dell’atto impugnato:<br />	<br />
1) violazione di legge con riferimento all’art. 12 del d.lgs. 387/2003 ed all’art. 3 della l. n. 241/1990; violazione dei principi di coordinamento e buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. In sede di conferenza di servizi è stato superato il dissenso del Comune ricorrente che aveva opposto l’incompatibilità dell’opera con una recente variante urbanistica senza che del superamento di tale dissenso sia stata fornita idonea motivazione.<br />	<br />
2) violazione di legge con riferimento alle direttive contenute nella d.G.R. 28.9.2009 n. 30-1221, nonché nella d.G.R. 8.2.2010 n. 88-13271. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per mancato accertamento dei presupposti in fatto. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Contesta il Comune ricorrente la classificazione dell’area oggetto di intervento in classe III.<br />	<br />
3) Violazione di legge con riferimento all’art. 3 della l. regionale n. 63/1978. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria. Evidenzia il Comune come le strade dell’area oggetto di intervento siano state beneficiarie di finanziamenti nell’ambito del piano di sviluppo rurale, finanziamenti che si giustificano solo con la persistente destinazione agricola dell’area.<br />	<br />
4) Violazione di legge con riferimento all’art. 12 del d.lgs. 387/2003 e art. 1 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto e non adeguatezza dell’istruttoria; contesta l’amministrazione ricorrente che siano stati correttamente acquisiti i prescritti nulla osta da parte di ANAS e RFI.<br />	<br />
Con successivo ricorso per motivi aggiunti in relazione al quale, previa rinuncia dei termini a difesa, la fissata discussione in camera di consiglio veniva riunita al merito, l’amministrazione ricorrente deduceva ulteriormente:<br />	<br />
5) Violazione dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003. Violazione dei principi fondamentali di imparzialità e buona amministrazione sanciti dall’art. 97 della Carta Costituzionale e dall’art. 1 della l. n. 241/1990. Contesta parte ricorrente che la controinteressata difettasse, prima dell’autorizzazione ed al momento del suo rilascio, della disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto.<br />	<br />
Si costituivano le parti intimate contestando in fatto e in diritto gli assunti di cui al ricorso.<br />	<br />
All’udienza del 20.4.2011 la causa veniva trattenuta a decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il primo motivo di ricorso il Comune di Ceva evidenzia che l’area scelta dalla controinteressata per l’impianto fotovoltaico è un’area a destinazione agricola. Pur prevedendo il d.lgs. 387/2003 all’art. 12 una sorta di generale compatibilità di questa tipologia di impianti con le aree a destinazione agricola, la medesima norma prescrive anche che, nell’ubicazione delle strutture, si tenga conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo e della valorizzazione delle tradizioni agro-alimentari locali, della tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Nell’attesa dell’adozione di linee guida nazionali prescritte sul punto dal d.lgs. 387/2003, il Comune di Ceva adottava una variante del piano regolatore che vietava la realizzazione degli impianti in oggetto sui terreni agricoli di capacità d’uso dei suoli dalla I alla V classe. <br />	<br />
In ragione della neo-introdotta incompatibilità urbanistica il Comune esprimeva motivato dissenso in seno alla conferenza di servizi volta al rilascio dell’autorizzazione unica prescritta dall’art. 12 del d.lgs. 387/2003. Il Comune corredava il proprio dissenso anche di una articolata relazione predisposta da un agronomo. <br />	<br />
Ritiene il Comune ricorrente che gli atti della conferenza di servizi non diano conto delle motivate ragioni di superamento del dissenso espresso dall’amministrazione comunale.<br />	<br />
La censura risulta documentalmente smentita dagli atti versati in giudizio, da cui si evince che, in seno alla Conferenza di servizi, si è preso espressamente atto dell’allegata incompatibilità urbanistica (per altro la variante in questione è stata adottata in forma di variante parziale e tale procedimento appare di dubbia legittimità, avendo comportato la sostanziale repulsione degli impianti in oggetto da pressocchè tutto il territorio agricolo comunale). La Provincia, amministrazione procedente, ha motivatamente superato il dissenso del Comune di Ceva, conformemente alla disciplina normativa nazionale e comunitaria vigente, nonché agli orientamenti espressi anche dal giudice delle leggi. Sostiene infatti la Provincia che il corretto fine e onere di tutelare il paesaggio non può tradursi in un indifferenziato o generalizzato divieto di installazione di impianti nella quasi totalità delle aree agricole del Comune e prescindendo da peculiarità specifiche delle aree poiché tali impianti sono comunque oggetto di particolari discipline incentivate a più livelli. La disciplina urbanistica invocata dal Comune ha, in effetti, prodotto un simile risultato, sicchè appare lineare la scelta della Provincia di disattenderla, invocando anche la specifica valenza di variante urbanistica del procedimento in questione. La soluzione è anche coerente con le linee guida nazionali recentemente adottate in materia di autorizzazione agli impianti di produzione di energie alternative e prontamente recepite dalla Regione Piemonte, proprio per consentire una omogenea e razionale tutela ambientale, pur nel contesto del favore per lo sviluppo di queste fonti energetiche. Tale disciplina, benché non applicabile al caso di specie in quanto sopravvenuta, adotta comunque una soluzione coerente con la posizione assunta dalla Provincia in conferenza di servizi, perché esclude dall’installazione degli impianti fotovoltaici i terreni classificati in classe I e II e non quelli classificati in classe III, come avviene nel caso di specie (sul punto si veda anche <i>infra </i>secondo motivo di ricorso). <br />	<br />
Quanto alla relazione dell’agronomo pare nuovamente condivisibile la tesi della difesa della Provincia, là dove evidenzia come il Comune, oltre a non essere l’unico soggetto in conferenza di servizi portatore di un interesse ambientale e paesaggistico, pur essendo stato l’unico ad esprimere dissenso, non possa invocare un documento che argomenta in termini generali, senza offrire elementi specifici e concreti del pregio della particolarità dell’area interessata; d’altro canto la stessa disciplina normativa applicabile, nel contemplare il pregio agro-alimentare e paesaggistico delle aree, non ne demanda il vaglio a parametri soggettivi o opinabili bensì lo ancora ad apposite normative.<br />	<br />
Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato.<br />	<br />
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la classificazione agricola dell’area interessata ascritta dal ricorrente alla classe II (di maggior pregio) e della Provincia e dalla controinteressata alla classe III. Anche la questione della classificazione agricola dell’area è stata espressamente vagliata in seno alla conferenza di servizi e la Provincia ha accolto la tesi della classificazione in classe III, conformemente a quanto sostenuto dalla società controinteressata e proponente il progetto. Dall’istruttoria svolta per la conferenza di servizi è risultato che il terreno, secondo la classificazione aggiornata al settembre 2009 dalla Regione Piemonte, che è il soggetto sul punto competente, è effettivamente quella di classe III, come sostenuto dalla proponente. Stante la conformità della classificazione dettata dal soggetto competente alle tesi del proponente, la censura appare priva di fondamento.<br />	<br />
Con il terzo motivo di ricorso il Comune evidenzia che alcune strade dell’area in questione sono state beneficiarie di finanziamenti nell’ambito del PSR 2001-2006, con connesso vincolo di destinazione ad uso agricolo. La destinazione di parte delle aree collegate da queste strade a parco fotovoltaico, e quindi ad usi industriali, violerebbe il vincolo indotto dal finanziamento. Come osservato dalla Provincia il vincolo in questione è sulla rete viaria e non sui terreni, che non sono comunque gli unici collegati dalle reti viarie interessate dal finanziamento (cfr. doc. 20 della Provincia); infine, per l’ottenimento del beneficio, occorreva la presenza di una maggioranza di operatori agricoli ma non una esclusività di destinazione dell’area ad uso agricolo. <br />	<br />
Anche tale censura deve quindi essere disattesa.<br />	<br />
Con il quarto motivo di ricorso il Comune contesta che non siano stati acquisiti nelle forme necessarie i prescritti pareri resi da RFI e ANAS per le parti di progetto interferenti con strutture di pertinenza. La censura non ha pregio, avendo entrambe i soggetti espresso parere di massima favorevole. L’ANAS, costituitasi in giudizio, ha anche ribadito in questa sede la propria posizione. Dalla documentazione prodotta in atti si evince che, anche successivamente al rilascio dell’autorizzazione, nessun ulteriore problema è sorto rispetto alle due competenze in contestazione; né evidentemente è precluso, reso il parere di massima favorevole, che la progettazione esecutiva successiva sia sottoposta ancora all’amministrazione interessata. Nè, d’altro canto, il ricorrente evidenzia, sotto questi profili, vizi del progetto che avrebbero dovuto comportare un esito negativo del procedimento problematiche strutturali.<br />	<br />
Quanto al motivo aggiunto, in disparte ogni questione di tempestività del medesimo, si ritiene che lo stesso si appalesi infondato.<br />	<br />
Risulta dagli atti che, antecedentemente alla concessione dell’autorizzazione unica, una società del gruppo societario cui fa capo la società controinteressata abbia stipulato un contratto preliminare di superficie per sé o per persona o società da nominare, condizionato all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni (cfr. doc 24 di parte controinteressata); sempre antecedentemente il rilascio dell’autorizzazione la capogruppo ha proceduto a formalizzare la prescritta nomina del terzo (cfr. doc. 25 di parte controinteressata), individuando il contraente appunto nella società controinteressata.<br />	<br />
Pare al collegio che sia condivisibile la tesi della controinteressata, coerente con i più generali principi applicati in materia edilizia, che evidenzia come, se pure la prescritta previa disponibilità dell’area sia dato dirimente, in quanto finalizzato ad evitare operazioni meramente speculative, tale disponibilità “giuridica”, è certamente integrata dalla sussistenza di un contratto preliminare che obbliga alla costituzione del necessario diritto di superficie. Se è infatti corretto evitare le speculazioni, ugualmente corretto è che al proponente sia data la possibilità, da un lato di dimostrare la disponibilità giuridica dell’area e quindi la serietà del progetto, dall’altra di non incorrere in oneri sproporzionati prima di avere la certezza dell’esito favorevole del procedimento autorizzatorio. <br />	<br />
La censura non può pertanto trovare accoglimento.<br />	<br />
Il ricorso pertanto essere rigettato. <br />	<br />
La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,<br />	<br />
respinge il ricorso;<br />	<br />
compensa le spese di lite.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-5-2011-n-451/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2011 n.451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
