<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4/5/2006 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/4-5-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/4-5-2006/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Oct 2021 21:41:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>4/5/2006 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/4-5-2006/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.3249</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-4-5-2006-n-3249/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-4-5-2006-n-3249/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-4-5-2006-n-3249/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.3249</a></p>
<p>Pres. Di Giuseppe, Rel. Taglienti 3A Progetti p.a., Vivaio Il Pineto a r.l., Vivaio Maria a r.l., Ditta Renzo Poduti, Rossi Ruggero a r.l. (Avv. R. Botrugno) c/ ATER Provincia di Roma (Avv. F. Ruggieri) sull&#8217;inammissibilità del ricorso collettivo presentato da più soggetti partecipanti alla stessa procedura concorsuale 1. Giurisdizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-4-5-2006-n-3249/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.3249</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-4-5-2006-n-3249/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.3249</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Giuseppe, Rel. Taglienti<br /> 3A Progetti p.a., Vivaio Il Pineto  a r.l., Vivaio Maria a r.l., Ditta Renzo Poduti, Rossi Ruggero a r.l. (Avv. R. Botrugno) c/ ATER Provincia di Roma (Avv. F. Ruggieri)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;inammissibilità del ricorso collettivo presentato da più soggetti partecipanti alla stessa procedura concorsuale</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (ATER) &#8211; Qualificazione di ente pubblico economico &#8211; Concessione di Servizi Pubblici – Giurisdizione del G.A. – Sussiste &#8211; Motivi</p>
<p>2. Processo amministrativo – Ricorso Collettivo – Pluralità di Ricorrenti – Ammissibilità – Presupposti – Fattispecie &#8211;</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Bando di gara  – Legittimazione ed interesse ad impugnare il bando &#8211;  Necessità di domanda di partecipazione alla gara – Sussiste &#8211; Eccezione</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste giurisdizione del G.A. sulle controversie relative a procedure di affidamento di servizi pubblici indette dall’ ATER della Provincia di Roma in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico;  a nulla rileva, infatti,  la qualificazione di ente pubblico economico dello stesso giacchè detta qualificazione attiene esclusivamente alle modalità finanziarie e di gestione dell’attività, che non ha certo finalità imprenditoriali o commerciali prevalenti data la strumentalità del servizio affidatole per legge.<br />
2. E’ inammissibile un ricorso collettivo, ossia proposto contemporaneamente ed in unico atto da più soggetti, qualora le posizioni dei ricorrenti presentino profili di interesse fra loro configgenti, a meno che gli stessi non dimostrino la perfetta coincidenza delle posizioni, qualora tale circostanza non sia immediatamente intuibile (nella specie, le ditte ricorrenti lamentavano l’impossibilità di partecipare alla gara per la sussistenza di determinate condizioni soggettive; tuttavia, poiché  l’ammissione alla gara di una impresa, producendo l’ampliamento dei partecipanti, contrasta con l’interesse all’ammissione alla gara di altre imprese, riducendo le possibilità di aggiudicazione, pertanto era onere delle ricorrenti dimostrare la perfetta coincidenza delle posizioni in relazione a tutti i requisiti asseritamene impeditivi alla partecipazione).</p>
<p>3. Per poter impugnare immediatamente il bando di gara e le clausole ritenute lesive è necessario presentare la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, onde dimostrare l’interesse concreto all’impugnazione, a meno che l’impossibilità di partecipazione appaia immediatamente evidente dalle condizioni del bando stesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</b><br />
<b>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
<P ALIGN=CENTER>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE TERZA QUATER
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composto dai magistrati:<br />
MARIO DI GIUSEPPE &#8211; Presidente<br />
LINDA SANDULLI &#8211; Consigliere<br />
CARLO TAGLIENTI &#8211; Consigliere rel.	<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. 10318 del 2005 proposto dalle</p>
<p><b>società: “3A PROGETTI” p.a., VIVAIO IL PINETO  a r.l., VIVAIO MARIA a r.l., DITTA RENZO PODUTI, ROSSI RUGGERO a r.l.</b>, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentate e difese dall’avv. Renato Botrugno, presso il quale risultano domiciliate in Roma, via Ottaviano n. 9;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
l’<b>AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (A.T.E.R.) della Provincia di Roma</b>, in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Ruggieri, presso il quale ha eletto domicilio in Roma, via Trionfale n. 7130;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del bando di gara pubblicato sulla G.U. del 10 agosto 2005 n. 185 relativo all’appalto dei servizi integrati di manutenzione ed igiene ambientale delle aree di proprietà, in gestione, di pertinenza- libere e a verde- dei fabbricati residenziali e degli uffici dell’ATER di Roma;<br />
del capitolato speciale e del disciplinare approvato con determinazione direttoriale n. 172 del 27 luglio 2005;<br />
di ogni atto connesso;</p>
<p>visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente; <br />
vista la propria ordinanza collegiale n. 6984  del 30 novembre 2005;<br />
vista l’ordinanza del Consiglio di Stato sez. VI n. 1022 del 28 febbraio 2006;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
relatore alla pubblica udienza del 26 aprile 2006 il consigliere Carlo Taglienti;<br />
uditi alla stessa udienza gli avvocati delle parti, come da verbale d’udienza;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Con ricorso notificato il 14 novembre 2005  e depositato il 19 successivo le società in epigrafe indicate, assumendo di essere imprese di  “riferimento nel settore del verde”, hanno impugnato il bando di gara, il capitolato d’appalto ed il disciplinare relativi alla procedura concorsuale indetta dall’ATER della provincia di Roma per l’affidamento dei servizi integrati di manutenzione ed igiene ambientale delle aree di proprietà, in gestione, di pertinenza –libere e a verde- dei fabbricati residenziali e degli uffici della stessa ATER.<br />
Premettono le ricorrenti che, sia come singole imprese che come raggruppamento temporaneo si sono viste impossibilitate a partecipare alla suddetta gara per i requisiti soggettivi richiesti nel bando. <br />
Deducono i seguenti profili di censura, rubricati consecutivamente e sviluppati poi unitariamente:<br />
1)	violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi disciplinanti le pubbliche gare ed inerenti ai contenuti dei bandi di gara;<br />	<br />
2)	violazione del generale principio della massima partecipazione alle gare d’appalto;<br />	<br />
3)	eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici con particolare riferimento al difetto dei presupposti, al difetto d’istruttoria ed alla manifesta illogicità delle clausole del bando concernenti l’oggetto dell’appalto ed i requisiti di partecipazione alla gara;<br />	<br />
4)	violazione dell’art. 8 della legge n. 109/94 nonché del DPR n. 34/2000 in tema di qualificazione del soggetto esecutore di lavori pubblici;<br />	<br />
5)	violazione dell’art. 23 della legge n. 62/2005;<br />	<br />
6)	sviamento di potere.<br />	<br />
a)	Irragionevoli sono i requisiti di partecipazione alla gara di cui al punto 14 del bando, in particolare  quelli richiesti ad ogni singola impresa pur in presenza di offerta proveniente da una associazione temporanea d’imprese (presenza di un agronomo, attestazione SOA cat. OS24 classifica III, iscrizione albo trasportatori e smaltitori).<br />	<br />
b)	Sproporzionato appare il fatturato richiesto, senza tener conto della quota effettiva degli interventi di ciascuna impresa del raggruppamento.<br />	<br />
c)	Illogico il riferimento al fatturato precedente rispetto alla ipotizzata possibile durata dell’appalto (proroga di tre anni); violazione dell’art. 23 della legge n. 62 del  27 aprile 2005 per la previsione, all’art. 13 del capitolato speciale, della proroga del contratto per altri tre anni.<br />	<br />
d)	Abnorme jus variandi dell’Amministrazione previsto all’art. 3 del capitolato speciale; irragionevolezza delle condizioni di cui agli artt. 22 e  23 c. 3, 7, 11 e 12 del capitolato speciale.<br />	<br />
e)	Eccessiva onerosità della cauzione, di cui all’art. 24 del capitolato.<br />	<br />
f)	Sono state ricomprese nella voce “servizi” molte tipologie di intervento rientranti tra i “lavori” disciplinati dalla legge Merloni (es. art. 5 capitolato), nella fattispecie non applicata.<br />	<br />
g)	Irragionevole la suddivisione del punteggio massimo tra prezzo ( punti 30) e qualità merito tecnico (punti 70), in violazione anche del DPCM 13 marzo 1999 n. 117, e nell’ambito del punteggio assegnabile per il merito tecnico, con la previsione di ben 25 punti assegnabili in base al modello organizzativo gestionale del servizio ed eventuale qualificazione del concorrente secondo il sistema di qualità UNI EN ISO 1400 (art. 16 a. del bando); assenza di criteri per la ripartizione dei punteggi.<br />	<br />
h)	Errato il riferimento all’art 30 c. 4 della direttiva CE 93/37, che riguarda l’appalto di lavori e non di servizi, per la valutazione dell’anomalia dell’offerta.<br />	<br />
i)	Violazione del principio della concorrenza a causa delle irragionevoli condizioni restrittive per la partecipazione alla gara, anche attraverso ATI.<br />	<br />
Costituitasi l’ATER ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività e per difetto di giurisdizione, nonché, in relazione a molte censure, per sconfinamento nel merito amministrativo; ha sostenuto l’infondatezza delle restanti censure in relazione al nuovo modello organizzativo prescelto dall’amministrazione, che affida al committente l’individuazione in concreto degli interventi necessari, essendo stabiliti contrattualmente solo i risultati manutentivi da raggiungere; prospettiva nuova che richiede quindi più specifiche professionalità nella programmazione del servizio, e nell’ambito della quale s’inserisce la previsione di più elevati requisiti di partecipazione alla gara (es presenza di un agronomo, iscrizione albo trasportatori e smaltitori).<br />
Scelte di merito devono poi qualificarsi quelle che impongono il possesso di seri requisiti contabili per ogni singola impresa, anche in raggruppamento; scelte non irragionevoli se è vero, come è vero, che ben tre associazioni temporanee d’impresa hanno partecipato alla selezione.<br />
Il divieto di proroga del contratto non riguarda gli enti pubblici economici quali l’ATER; il carattere misto dell’appalto vede la prevalenza dei servizi e non dei lavori; il DPCM  117/99 non è applicabile all’oggetto dell’appalto in questione;  per la ripartizione dei punteggi e per la valutazione delle offerte anomale il bando fa espresso riferimento alla legge n. 157/95.<br />
Con ordinanza collegiale del 30 novembre 2005 n. 6984 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare.<br />
Con ordinanza collegiale del 28 febbraio 2006 n. 1022 la Sezione sesta del Consiglio di Stato ha rimesso la questiona al Giudice di primo grado per la trattazione del merito, ai sensi dell’art. 23 bis della l. n. 1034/71.<br />
Con memoria predisposta per l’udienza di discussione l’ATER, tralasciando l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per tardività, ha insistito sul difetto di giurisdizione e sull’inammissibilità delle censure di merito amministrativo, evidenziando l’infondatezza degli altri profili di legittimità.<br />
Alla pubblica udienza del 26 aprile 2006 i difensori delle parti hanno insistito nelle rispettive tesi ed hanno quindi concordemente spedito la causa in decisione. </p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Con il ricorso in epigrafe cinque imprese esercenti attività di manutenzione del verde hanno impugnato il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto ed il disciplinare relativi a procedura concorsuale indetta dall’ATER della provincia di Roma per l’affidamento dell’appalto misto, con servizi prevalenti e lavori accessori, inerente il servizio integrato di manutenzione ed igiene ambientale delle aree di proprietà, in gestione, di pertinenza –libere e a verde- dei fabbricati residenziali e degli uffici dell’ATER stessa, per un importo triennale presunto di € 3.750.000,00 di cui € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.<br />
1. Ad avviso del Collegio il ricorso è inammissibile per i profili di seguito indicati.<br />
1.1 Preliminarmente devono essere presi in considerazione i due profili di inammissibilità sollevati dalla difesa dell’amministrazione: essi appaiono entrambe evidentemente infondati.<br />
1.1.1 Infondato, e peraltro non riproposto nella memoria conclusionale, è quello di tardività, risultando il ricorso perfettamente tempestivo in relazione alla sospensione dei termini feriali (bando pubblicato nella G.U. del 10 agosto 2005, ricorso notificato il 14 novembre 2005).<br />
1.1.2 Altrettanto infondato è quello di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto l’art. 23 bis della l.n. 1034/71 in particolare rimette al giudice amministrativo le cause relative a procedure di affidamento di servizi pubblici e l’art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 individua tra le amministrazioni aggiudicatici, tenute all’applicazione della disciplina dell’evidenza pubblica, anche gli “organismi di diritto pubblico”; essi vengono così qualificati in base all’art. 2 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 65 che ha sostituito l’art. 2 del citato decreto legislativo n. 157/95: “sono tali gli organismi dotati di personalità giuridica istituiti per soddisfare specifiche finalità d’interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico e la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza sono costituiti , almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici”.<br />
Il Collegio ritiene che l’ATER  della provincia di Roma, istituita e definita per trasformazione del preesistente I.A.C.P. con legge regionale 3 settembre 2002 n. 30 (vedi art. 1c. 1 dello “Statuto” adottato nella seduta del Consiglio d’amministrazione del 30 luglio 2004), rientri perfettamente nella definizione di “organismo pubblico” sopra riportata, essendo chiaramente un ente strumentale della Regione per la gestione del patrimonio immobiliare pubblico (comma 2 dell’art. 1 dello Statuto), finanziato da organismi pubblici (art. 4 Statuto), diretto da un consiglio d’amministrazione nominato dalla Giunta regionale (art. 8) e controllato da un collegio dei revisori pure nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.<br />
E’ appena il caso di evidenziare poi che la  qualificazione di ente pubblico economico non modifica la sua natura, per quanto qui interessa, giacchè detta qualificazione attiene evidentemente alle modalità finanziarie e di gestione dell’attività, che non ha certo finalità imprenditoriali o commerciali prevalenti data la strumentalità del servizio affidatole per legge. <br />
1.2 Il Collegio ritiene tuttavia inammissibile il presente ricorso per le seguenti ragioni.<br />
1.2.1 In primo luogo il ricorso si presenta come collettivo, cioè proposto contemporaneamente ed in unico atto da più soggetti.<br />
E’ al riguardo nota la giurisprudenza che ammette la possibilità di tali forme di impugnazione nei giudizi di legittimità solo ove le posizioni dei ricorrenti non presentino profili d’interesse tra loro configgenti (cfr. ad es. da ultimo TAR Lazio sez. I^  16.5.2005 n. 3770), ed anzi in questi casi il Consiglio di Stato ha affermato come sia onere dei ricorrenti dimostrare, ove non sia immediatamente intuibile, che le posizioni siano perfettamente coincidenti (Sez. V^ 7.7.2005 n. 3749).<br />
Orbene nel caso in esame le cinque imprese lamentano essenzialmente l’impossibilità di partecipare alla gara per la sussistenza di determinate condizioni soggettive: ma, in linea di principio, l’ammissione alla gara di una impresa contrasta con l’interesse all’ammissione alla gara di altra impresa, in quanto l’ampliamento dei partecipanti riduce oggettivamente la possibilità di aggiudicazione. Pertanto era onere delle ricorrenti dimostrare la perfetta coincidenza delle cinque posizioni in relazione a tutti i requisiti asseritamene impeditivi alla partecipazione, essendo ragionevolmente ipotizzabile, al contrario ed in assenza di prova, una diversificazione delle singole posizioni.<br />
Ciò peraltro vale anche per le condizioni che regolano la procedura quali, tra quelle censurate, quelle ad es. riguardanti l’attribuzione dei punteggi, la valutazione dell’offerta anomala, la cauzione: in linea di principio anche qui alcune imprese potrebbero essere favorite da tali criteri ed altre svantaggiate, talchè le posizioni processuali appaiono normalmente configgenti.<br />
Al riguardo pertanto opportuna interviene la precisazione del Consiglio di Stato in ordine all’onere dei ricorrenti di dimostrare, al contrario, la perfetta coincidenza delle posizioni e degli interessi processuali e sostanziali; onere al quale le ricorrenti non hanno però qui adempiuto.<br />
1.2.2 Le società ricorrenti assumono inoltre che il loro interesse sarebbe anche quello di partecipare alla gara come associazione temporanea d’imprese.<br />
Ma in questo caso manca nella fattispecie la legittimazione attiva a ricorrere in quanto tale associazione rimane una mera intenzione e non sussiste in concreto il soggetto che avrebbe interesse ad impugnare gli atti della procedura, essendo noto che per aversi costituzione di un ATI è necessario il presupposto di uno specifico mandato al riguardo (cfr. Cons. di Stato sez. V^ 11 ottobre 2005 n. 5490).<br />
Anche sotto tale profilo il ricorso appare quindi inammissibile per carenza di soggetto titolare di un interesse concreto.<br />
1.2.3 Inoltre non è contestato tra le parti che le ricorrenti non hanno presentato la domanda di partecipazione alla gara.<br />
Orbene è noto il principio giurisprudenziale che afferma, in linea di massima, la necessità di presentare la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per poter impugnare immediatamente il bando e le clausole ritenute lesive, onde dimostrare l’interesse concreto all’impugnazione (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 29 gennaio 2003 n. 1).<br />
Peraltro tale giurisprudenza subisce attenuazioni in presenza di condizioni del bando che comportano ictu oculi l’impossibilità di partecipare alla gara e l’assoluta irragionevolezza di clausole concorsuali (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 24.5.2004 n. 3386): in questi casi particolari si può prescindere dalla presentazione della domanda di partecipazione in quanto essa apparirebbe un inutile formalismo essendo evidente che sarebbe comunque disposta l’esclusione.<br />
E’ evidente che queste ipotesi si pongono in rapporto di eccezionalità rispetto al principio generale che richiede, per configurare un interesse processuale concreto, la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, con tutti gli oneri che ciò comporta, proprio a dimostrazione della serietà dell’azione.<br />
Se quindi la natura immediatamente escludente delle condizioni non appare immediatamente evidente, sarà onere del ricorrente dimostrare ciò.<br />
Orbene nel caso in esame le principali condizioni ritenute escludenti dalle ricorrenti sono elencate al punto 14 del  bando di gara, il quale prevede però che numerose delle suddette condizioni siano possedute dall’eventuale associazione temporanea d’imprese; non è pertanto assolutamente intuitivo che nella dichiarata dalle stesse ricorrenti ipotesi di costituzione di ATI non sarebbe possibile raggiungere ad es. i limiti minimi di fatturato richiesti.<br />
In ogni caso, considerato che la presentazione della domanda di partecipazione alla gara è in genere requisito di ammissibilità del ricorso, è onere del ricorrente dimostrare la sussistenza di quelle condizioni particolari che legittimano il superamento di tale inammissibilità, e quindi, come condizione di ammissibilità del ricorso stesso devono essere dimostrate dal ricorrente.<br />
Conclusivamente il Collegio ritiene di evidenziare come le regole che presiedono all’ammissibilità dei ricorsi avverso le procedure di gara, ed in particolare quelle sopra evidenziate, tendono a verificare la serietà dell’azione giurisdizionale, nel senso della sua oggettiva concretezza ed attualità, onde evitare che l’impugnazione diventi uno strumento di astratta verifica della legittimità di un bando di gara e delle sue norme regolatrici da parte di soggetti che non hanno un concreto interesse all’aggiudicazione di quell’appalto ma che si prefiggono finalità più generali di influenza sulla disciplina concorsuale adottata da quell’amministrazione ovvero di tutela della legalità o legittimità oggettiva della procedura (compiti che, come noto, in alcuni specifici casi, l’ordinamento processuale civile affida alla figura del Pubblico ministero).<br />
L’ordinamento processuale amministrativo non consente nella materia accertamenti astratti di legittimità; in disparte gli evidenti effetti negativi per la gestione delle gare da parte della pubblica amministrazione, eventualmente paralizzabile da una azione del privato, anche in assenza di un interesse immediato e concreto all’aggiudicazione di quel singolo appalto. <br />
2. Il Collegio ritiene comunque opportuno sinteticamente rappresentare come, a suo avviso, anche le singole censure non meritano accoglimento, sia per l’inammissibilità delle stesse in alcuni casi, sia per la loro infondatezza.<br />
2.1 Con un primo gruppo di censura si contestano i requisiti di ammissione alla gara.<br />
A tale proposito è utile premettere come l’Amministrazione abbia inteso adottare ora un sistema di gestione del servizio diverso, a suo dire, dai precedenti che comunque, stando agli atti di gara, rimette alle imprese partecipanti anche l’onere di formulare progetti: infatti viene dato particolare rilievo proprio all’offerta tecnica nella quale i concorrenti dovranno indicare: a) il modello organizzativo e gestionale del servizio; b) il piano di manutenzione programmato delle aree a verde;c) il piano degli interventi programmati di igiene ambientale; d) proposte per eventuali servizi aggiuntivi.<br />
Trattasi cioè di un servizio più complesso rispetto alla semplice manutenzione del verde su specifiche indicazioni del committente. Per tale motivo si giustifica, in linea di principio, la predisposizione di requisiti soggettivi di partecipazione più selettivi e ci si rivolge evidentemente ad imprese normalmente non esercenti semplici vivai.<br />
2.1.1 Si censura come irragionevole la richiesta di avere almeno un dottore agronomo assunto almeno da un mese prima della data di pubblicazione del bando (punto 14.6 del bando).<br />
Al riguardo il Collegio osserva in primo luogo come la richiesta, in caso di ATI, non riguardi tutte le imprese ad essa partecipanti ma solo una di esse.<br />
Inoltre, considerata l’impostazione data al servizio e la conseguente struttura della gara, la richiesta di almeno un tecnico specializzato nel settore agrario appare perfettamente coerente, e l’assunzione da almeno un mese prima del bando appare condizione ovviamente tesa a verificare la serietà della struttura partecipante, che non si dota ad hoc per la gara del tecnico, ma lo contempla come necessario per la sua organizzazione, a prescindere dalla partecipazione alla procedura concorsuale.<br />
2.1.2 Si contesta la richiesta del possesso di attestazione SOA cat.OS24 classifica III. (punto 14.7 del bando).<br />
Anche qui invero è sufficiente che una sola impresa del raggruppamento abbia tale attestazione; essa si giustifica sempre in relazione alla qualità della gara e richiede appunto una specifica qualificazione professionale.<br />
Peraltro in nessuna parte del bando si rintraccia l’ipotesi paventata dalle ricorrenti che l’impresa del raggruppamento in possesso dell’attestazione possa non essere quella che svolge i lavori accessori al servizio di manutenzione generale. Il richiamo al DPR n. 34/2000 rende evidentemente applicabile alla fattispecie i principi e gli obblighi ivi previsti.<br />
2.1.3 Come irragionevole è censurata la richiesta di iscrizione all’albo dei trasportatori e smaltitori (punto 14.10 del bando).<br />
Valgono le stesse considerazioni sopra indicate: è sufficiente che una sola impresa del raggruppamento abbia tale iscrizione; la richiesta non appare irragionevole in considerazione delle necessità evidenti di trasporto e smaltimento dei rifiuti vegetali e legnosi connesse alla manutenzione di ampie aree a verde.<br />
E d’altra parte richiedere il possesso di un requisito ulteriore rispetto al minimo di legge è notoriamente scelta discrezionale legittima dell’amministrazione, ove non sia palesemente irragionevole o “cervellotica” – cosa che qui evidentemente non si verifica &#8211; che attiene verosimilmente al merito amministrativo.<br />
2.1.4 Si lamenta poi l’irragionevolezza della previsione del bando che prescrive un fatturato minimo per ogni singola impresa partecipante troppo elevato (40% o 50% per la mandataria del fatturato globale richiesto) e non rapportato alla effettiva consistenza dei lavori affidati.<br />
E’ chiaro che gli spazi di discrezionalità nella elaborazione di disposizioni astratte e quindi anche di clausole di bando di gara sono assai ampi e vi può sempre essere un modo migliore per disciplinare la singola fattispecie: ma trattasi di merito amministrativo ed il giudice limita la sua indagine alla sola evidente irragionevolezza: nel caso in esame si è evidentemente scelto di favorire la costituzione di ATI composte da imprese aventi comunque una certa rilevanza operativa e di fatturato e di non aggregare piccole ditte per piccoli lavori.<br />
2.1.5 Si assume altresì l’irragionevolezza di aver richiesto un fatturato minimo in relazione alla durata triennale del contratto, quando è previsto anche un rinnovo per altri tre anni(art. 13 del Capitolato speciale), peraltro in violazione dell’art. 23 della legge 27 aprile 2005 n. 62.<br />
Al riguardo osserva il Collegio come l’art. 13 del capitolato preveda solo l’impegno dell’appaltante ad accettare una eventuale proroga; quindi la fattispecie è solo eventuale, sarà disciplinata dalla normativa in vigore e non impegna ora in alcun modo l’amministrazione appaltante.<br />
Circa il fatturato minimo appare superfluo evidenziare come l’eventuale richiesta di proroga da parte dell’amministrazione sarà basata sulla completa soddisfazione del servizio prestato nel triennio, che è garanzia superiore a qualsiasi fatturato minimo; pertanto non appare irragionevole aver rapportato il fatturato alla durata ordinariamente prevista del contratto.<br />
2.2 Con un secondo gruppo di censure si contestano alcune previsioni del procedimento di gara.<br />
Anche qui valgono le premesse sui confini tra legittimità e merito amministrativo, risultando spesso dalle censure travalicato detto limite.<br />
2.2.1 Le ricorrenti lamentano “l’abnorme jus variandi” che l’amministrazione ha delineato nell’art. 3 del capitolato speciale; la contraddittoria previsione circa la disponibilità e/o proprietà delle macchine (artt. 9 e 17 del capitolato), il pregiudizio derivante dalle condizioni poste agli artt. 22 e 23 del capitolato.<br />
La censura è in primo luogo inammissibile per genericità.<br />
Comunque il Collegio, ad una lettura delle norme di capitolato indicate, non ravvisa profili di illegittimità, peraltro non specificamente sollevati in ricorso, trattandosi di condizioni e previsioni di carattere generale e di uso consueto.<br />
2.2.2 Si censura poi l’art. 24 del capitolato per la previsione di una cauzione eccessiva.<br />
A prescindere dall’interesse concreto ad un tale gravame, ravvisabile solo nell’aggiudicatario, è evidente che la misura della cauzione, considerata tra l’altro la possibilità di un notevole ridimensionamento della stessa (dal 50% al 10% dell’importo annuo contrattuale) è tipica scelta di merito che implica valutazioni di garanzia non censurabili sotto il profilo della legittimità; peraltro la cauzione è rapportata non al valore dell’intero appalto ma solo ad una annualità.<br />
2.2.3 Si assume poi che la procedura avrebbe dovuto rispettare la normativa sugli appalti di lavori e non di servizi data la prevalenza dei primi sui secondi.<br />
In primo luogo, osserva il Collegio, le ricorrenti non indicano quali norme della legge n. 109/94 sarebbero state violate ed in relazione a quali disposizioni specifiche di bando, di capitolato o di disciplinare; indicazioni tanto più necessarie se si considera che nel bando tale legge è inserita tra le normative di riferimento.<br />
Inoltre non risulta affatto dimostrata tale prevalenza e, comunque, considerata la nuova impostazione che l’amministrazione ha inteso dare al servizio, appare di gran lunga prevalente sotto il profilo della qualità l’attività di servizio che include anche la progettazione e la formulazione di moduli organizzativi.<br />
2.2.4 Si assume la violazione del DPCM 13 marzo 1999 n. 117 in relazione alla ripartizione del punteggio massimo attribuibile di 100, utilizzabile per punti 30 per l’offerta economica e per punti 70 per l’offerta tecnica.<br />
La censura è infondata in quanto il suddetto DPCM riguarda il servizio di pulizia degli edifici.<br />
2.2.5 Si lamenta la mancanza di criteri per la determinazione del punteggio per il merito tecnico.<br />
Il Collegio al riguardo ritiene adeguato quanto previsto alla voce “qualità merito tecnico” in quanto i 70 punti assegnabili vengono divisi in quattro sottovoci relative: a) al modello organizzativo e gestionale del servizio, in cui la qualificazione del concorrente secondo sistemi di qualità UNI ISO 1400X è solo eventuale, e comunque costituisce un parametro oggettivo di riscontro (punti 25); b)piano di manutenzione programmata delle aree a verde (punti 15); c) piano degli interventi programmati di igiene ambientale (punti15); d) servizi aggiuntivi proposti ai fini del miglioramento del servizio integrato (punti 15).<br />
Nella valutazione del merito tecnico resta comunque uno spazio di discrezionalità tecnica che l’amministrazione può autolimitare introducendo parametri di riferimento; ma assai difficilmente potrà pervenirsi a sistemi assolutamente automatici di valutazione qualitativa.<br />
Nella fattispecie appare adeguata la suddivisione in quattro sottovoci della qualità-merito tecnico.<br />
Scelta assolutamente di merito ed insindacabile appare poi quella di aver privilegiato il merito tecnico rispetto all’offerta economica: soluzione che non si pone in contrasto con l’art. 23 c. 1 lett. b del decreto legislativo 157/95, considerata la variabilità degli elementi ivi indicati per la scelta del contraente e la specifica previsione tra essi del merito tecnico.<br />
2.2.6 Il ricorso evidenzia poi l’errore contenuto nella disposizione riguardante l’anomalia delle offerte, valutabile in base al bando, ai sensi dell’art. 30 c. 4 della direttiva CEE n. 93/37, che riguarda l’appalto dei lavori e non dei servizi.<br />
Il Collegio ritiene la censura irrilevante in quanto nel suo contenuto il c. 4 del citato art. 30 è identico al c. 1 dell’art. 25 del decreto legislativo n. 157/95, applicabile nella fattispecie: si tratta nella sostanza della previsione di richiedere le giustificazioni relative alla riscontrata anomalia.<br />
2.2.7 Con l’ultima censura si rileva un indebito restringimento della concorrenza nella mancata previsione di bando in ordine alle disposizioni favorevoli alle ATI  di tipo verticale ed al subappalto, contenute negli artt. 72 e 75 del DPR 554/99.<br />
Al riguardo è sufficiente rilevare come il suddetto DPR figura tra le norme di riferimento contenute al punto 5 del bando di gara.<br />
In conclusione pertanto il ricorso deve essere respinto in quanto inammissibile ed infondato.<br />
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza, esse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza quater, respinge il ricorso in epigrafe in quanto inammissibile ed infondato.<br />
Condanna in solido le ricorrenti al pagamento in favore dell’ATER di Roma delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 10.000,00, di cui € 2.500,00 per spese, il tutto suddiviso in parti eguali tra le soccombenti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del  26 aprile 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-4-5-2006-n-3249/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.3249</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.10218</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-5-2006-n-10218/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-5-2006-n-10218/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-5-2006-n-10218/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.10218</a></p>
<p>Pres. Carbone, est. Morelli A.C.E.R. Associazione dei costruttori edili di Roma (avv. Barberis) c. Grandi Stazioni s.p.a. (avv. D’Amelio, Annoni). sulla insussistenza della giurisdizione amministrativa per le gare soprasoglia bandite da soggetti non qualificabili, in relazione alla attività oggetto di gara, come organismi di diritto pubblico (fattispecie relativa a Grandi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-5-2006-n-10218/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.10218</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-5-2006-n-10218/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.10218</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone, est. Morelli <br /> A.C.E.R. Associazione dei costruttori edili di Roma (avv. Barberis) c. Grandi Stazioni s.p.a. (avv. D’Amelio, Annoni).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla insussistenza della giurisdizione amministrativa per le gare soprasoglia bandite da soggetti non qualificabili, in relazione alla attività oggetto di gara, come organismi di diritto pubblico (fattispecie relativa a Grandi Stazioni S.p.a.)</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gare d’appalto &#8211; Affidamento di lavori relativi ad aree commerciali nella stazione di ROMA Termini – Inconfigurabilità come bisogni di interesse generale – Conseguenze – Esclusione della qualifica di organismo di diritto pubblico in capo all’ente appaltante</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gare d’appalto – Società miste – Partecipazione maggioritaria pubblica – Riconducibilità alla ipotesi ex art. 2, co. 2, lett. c) L. 109/1994 per l’applicazione della normativa sui lavori pubblici – Esclusione</p>
<p>3. Giurisdizione e competenza – Appalti soprasoglia – Banditi da soggetto non qualificabile né come amministrazione aggiudicatrice, né come organismo di diritto pubblico, né come privato soggetto a contribuzione pubblica &#8211; Giurisdizione del G.A. – Esclusione – Fattispecie</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Lo svolgimento della attività di riqualificazione, gestione e valorizzazione di spazi interni all’edifico della stazione ferroviaria, anche con sfruttamento economico di detti spazi, ma non relativi a strutture o impianti inerenti alla circolazione dei treni e alla manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, non è qualificabile come bisogno di interesse generale. Pertanto il soggetto privato appaltatore (nel caso di specie Grandi Stazioni S.p.a.) non può essere considerato organismo di diritto pubblico e non è quindi tenuto ad indire procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei suddetti lavori.<br />
2. La partecipazione azionaria maggioritaria pubblica al capitale di una società privata non rappresenta una circostanza idonea ad integrare la fattispecie prevista dall’art. 2, co. 2, lett. c) L. 109/1994, relativa alla contribuzione diretta e specifica per l’esecuzione di lavori, quale presupposto per l’applicazione della normativa sugli appalti di lavori pubblici.<br />
3. Le controversie sugli appalti soprasoglia banditi da soggetti privati non qualificabili né come organismo di diritto pubblico, né come amministrazioni aggiudicatrici, né come soggetti esecutori di lavori per la cui realizzazione è previsto un contributo pubblico superiore al 40% dell’importo complessivo, ai sensi dell’art. 2, co. 2, lett. c) L. 109/1994, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (fattispecie relativa all’appalto per la valorizzazione degli spazi commerciali delle stazioni ferroviarie bandito da Grandi Stazioni s.p.a.)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>A commento v. l’articolo della prof.ssa Prof. <b>Maria Alessandra Sandulli Sandulli</b> <a href="/ga/id/2006/6/2444/d">&#8220;Verso una coerente delimitazione dell’ambito pubblicistico alle attività di effettiva rilevanza pubblica: sottratti a gara e affidati al giudice ordinario l’affidamento delle aree commerciali della stazione Termini di Roma … e gli appalti sotto soglia dei privati gestori di servizi pubblici&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla insussistenza della giurisdizione amministrativa per le gare soprasoglia bandite da soggetti non qualificabili, in relazione alla attività oggetto di gara, come organismi di diritto pubblico (fattispecie relativa a Grandi Stazioni S.p.a.)</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/8511_CASS_8511.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-5-2006-n-10218/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.10218</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2006 n.353</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-5-2006-n-353/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-5-2006-n-353/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-5-2006-n-353/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2006 n.353</a></p>
<p>Non va sospesa la esclusione dagli elenchi provinciali per il conferimento di supplenze al personale ata nei confronti di chi dichiari un servizio prestato non corrispondente a quello richiesto dall’Ordinanza ministeriale. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; Ordinanza sospensiva del 6 maggio 2008 n. 2463 REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-5-2006-n-353/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2006 n.353</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-5-2006-n-353/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2006 n.353</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la esclusione dagli elenchi   provinciali  per il conferimento di supplenze al personale  ata nei confronti di chi dichiari  un servizio prestato non corrispondente a  quello richiesto dall’Ordinanza ministeriale. (G.S.)</span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/5/12457/g">Ordinanza sospensiva del 6 maggio 2008 n. 2463</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA CALABRIA<br />CATANZARO </b></p>
<p align=center><b>2 SEZIONE  T.A.R.  CALABRIA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 353/2006<br />
Registro Generale: 431/2006</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
PIERINA BIANCOFIORE Presidente<br />  GIUSEPPE CHINE Ref.<br />CARLO DELL&#8217;OLIO Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 04 Maggio 2006<br />
Visto il ricorso 431/2006  proposto da:<br />
<b>POLIMENI MONICA </b><br />
rappresentato e difeso da:MAZZEI ERNESTOcon domicilio eletto in CATANZAROVIA  S. GIORGIO, 16pressoMAZZEI ERNESTO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE-UNIVERSITA&#8217;  E RICERCA </b> rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DISTRETTUALE CZ con domicilio eletto in CATANZAROVIA G.DA FIOREpresso la sua sede</p>
<p><b>CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI -MINISTERO P.I.- CATANZARO</b> &#8211;<br />
e nei confronti di<br /><b>LENTINI VINCENZO </b></p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO,<br />
PREVIA SOSPENSIVA,<br />
del  decreto n.2358/p del 2/02/06 con il quale il Coordinatore del CSA per l’Area di Catanzaro ha escluso la ricorrente  “&#8230;dagli elenchi provinciali per il conferimento delle supplenze al personale ATA”.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE-UNIVERSITA&#8217;  E RICERCA<br />
Udito il relatore Dott. Carlo  Dell’Olio  e  uditi altresì  gli  avvocati  come  da  verbale  di  udienza;</p>
<p>Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, non sussistono le ragioni, previste dall&#8217;art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall&#8217;art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per l&#8217;accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, considerato che, ad un sommario esame, si profila la sussistenza dei presupposti per  la declaratoria di decadenza di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000,come altresì previsto dall’art. 5, punto 4 dell’O.M. n. 75 del 19 aprile 2001; </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
respinge        l’istanza   di   sospensione   del   provvedimento    impugnato.<br />
Spese al definitivo.  (Ric. n.  431/2006).</p>
<p>La  presente  ordinanza  sarà  eseguita  dalla  Amministrazione  ed  è  depositata   presso  la  Segreteria  del  Tribunale  che  provvederà  a  darne  comunicazione  alle  parti.<br />
Catanzaro, lì   04/05/2006<br />
Il  Presidente f.f.<br />
L’Estensore<br />
f.to Pierina Biancofiore<br />f.to Carlo Dell’Olio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-5-2006-n-353/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2006 n.353</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 4/5/2006 n.2472</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-4-5-2006-n-2472/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-4-5-2006-n-2472/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-4-5-2006-n-2472/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 4/5/2006 n.2472</a></p>
<p>Pres. Elefante, est. Carlotti AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I (Avv. A. Capparelli) c. MEDIKRON S.R.L. (Avv. L. Parenti) &#160; 1. Legislazione – Art. 7 quater co. 1,2 e 4 D.L. 7/2005 – Crediti nei confronti dell’azienda ospedaliera Umberto I &#8211; Inefficacia dei decreti ingiuntivi e delle sentenze nei confronti dell’azienda ospedaliera</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-4-5-2006-n-2472/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 4/5/2006 n.2472</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-4-5-2006-n-2472/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 4/5/2006 n.2472</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><b>Pres. Elefante, est. Carlotti<br />
</b>AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I (Avv. A. Capparelli) c. MEDIKRON S.R.L. (Avv. L. Parenti)<b><br />
</b></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Legislazione – Art. 7 quater co. 1,2 e 4 D.L. 7/2005 – Crediti nei confronti dell’azienda ospedaliera Umberto I &#8211; Inefficacia dei decreti ingiuntivi e delle sentenze nei confronti dell’azienda ospedaliera Policlinico Umberto I &#8211; Estinzione d’ufficio dei pignoramenti intrapresi e dei giudizi di ottemperanza – Divieto di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – Questione di legittimità costituzionalità – E’ rilevante e non manifestamente infondata – Ragioni</span></span></span></p>
<p>2. Processo – Decreto ingiuntivo – Valore di cosa giudicata – Configurabilità – Condizioni<br />
3. Giustizia amministrativa- Giudizio di ottemperanza – Fondamento – Esecuzione di un decreto ingiuntivo – Configurabilità – Condizioni</p>
<hr />
<p>1. E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei co. 1, 2 e 4 dell’art, 7-quater D.L. 7/2005 (Disposizioni urgenti per l&#8217;università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti), introdotto, in sede di conversione, dalla L. 43/2005, laddove stabilisce l’inefficacia dei decreti ingiuntivi e delle sentenze nei confronti dell’azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, se relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria (co.1), l’estinzione d’ufficio dei pignoramenti intrapresi e dei giudizi di ottemperanza (co. 2) e dispone che dall’attuazione del suddetto articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (co. 4). Infatti le norme appaiono in contrasto con gli artt. 100, 101, 102, 104 e 108 Cost. laddove dichiarano inefficaci non meri provvedimenti giurisdizionali impugnati o impugnabili, ma veri e propri giudicati già perfezionatisi, ledendo in tal guisa l’indipendenza della magistratura (sia ordinaria sia) amministrativa. Del pari le norme appaiono in contrasto con gli artt. 24, 101, 103, 104, 108 e 113 Cost., non essendo la procedura di liquidazione dei crediti affidata alla gestione separata dell’azienda in grado di soddisfare pienamente le pretese dei creditori, in virtù del co. 4 dell’articolo in esame, che non consente l’incremento delle risorse a disposizione. Sembra sussistere anche la violazione degli art. 2, 24 e 117, co. 1 Cost. sotto il profilo della violazione dei diritti dell’uomo di cui alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei vincoli del diritto comunitario, in quanto la norma in esame priva i creditori, che abbiano ottenuto un titolo esecutivo nei confronti dell’Azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, di un “bene”, quanto meno con riferimento al credito per le spese processuali liquidate nel decreto ingiuntivo dichiarato inefficace ex lege, impedisce l’attuazione delle decisioni giudiziarie definitive, rendendole inoperanti a detrimento di una parte, ritarda in maniera eccessiva l&#8217;esecuzione di una decisione giudiziaria, sospende l’esecuzione di un giudicato e subordina, con un rinvio sine die, la soddisfazione delle pretese dei creditori, già muniti di un titolo esecutivo, all’esito incerto di una procedura concorsuale di carattere amministrativo.</p>
<p>2. Va esteso anche al decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge, il principio secondo cui gli effetti del “giudicato sostanziale” si estendono, non solo alla decisione relativa al “bene della vita” oggetto del contendere, siccome individuato nell’atto introduttivo del processo o del procedimento giurisdizionale, ma altresì a tutte le altre necessarie premesse della statuizione principale, ancorché implicite o ritenute dal giudicante, inerenti all’esistenza ed alla validità del rapporto giuridico dedotto: pertanto, anche l’ingiunzione ex art. 633 e ss., quantunque adottata in esito ad un accertamento sommario, acquista nondimeno, in seguito all’acquisita esecutività per mancata opposizione, autorità ed efficacia di cosa giudicata esattamente al pari di una sentenza di condanna, diversamente fondata su una preventiva e piena cognizione giurisdizionale.</p>
<p>3. Il decreto ingiuntivo è idoneo a costituire condizione dell’azione di ottemperanza avanti all’autorità giurisdizionale amministrativa ogniqualvolta il convenuto, pur ritualmente notiziato della pendenza della lite, scelga intenzionalmente di disinteressarsi od ometta negligentemente di preoccuparsi della proposizione del ricorso contenente una domanda di pagamento avanzata nei suoi confronti, senza proporre alcuna tempestiva opposizione.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">REPUBBLICA ITALIANA .<br />
<b>Il Consiglio di Stato </b>.<br />
<b>in sede giurisdizionale, Quinta Sezione<br />
</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify">
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><b></b></b></p>
<p align="center">ordinanza</p>
<p>sul ricorso in appello n. 333 del 2005 ù<br />
dell’<b>AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I</b>, costituitasi in persona del Commissario Straordinario l.r. <i>p.t.</i>, dott. Dino Cosi, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Capparelli, elettivamente domiciliata in Roma, viale del Policlinico, n. 155;</p>
<p align="center">contro</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify">
<b><br />
</b>la <b>MEDIKRON S.R.L.</b>, costituitasi in persona del l.r. <i>p.t.</i>, dott.ssa Anna Bacigalupo, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Parenti, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie, n. 114, presso lo studio dell’avv. Luigi Parenti;</p>
<p><b>per la riforma</b><br />
della sentenza n. 13081 del 13 ottobre 2004/16 novembre 2004, pronunciata tra le parti dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III;</p>
<p><i>visto</i> il ricorso con i relativi allegati;<br />
<i>visto</i> l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Società appellata;<br />
<i>viste</i> le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
<i>visti</i> gli atti tutti della causa;<br />
<i>designato</i> relatore il consigliere Gabriele Carlotti;<br />
<i>uditi</i> alla pubblica udienza del 13 dicembre 2005 l’avv. Capparelli per l’Azienda Policlinico Umberto I e l’avv. Luigi Parenti per la società appellata;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><b></b></p>
<p align="CENTER">FATTO E DIRITTO</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY">
Il Collegio dubita della legittimità costituzionale dell’art. 7-<i>quater</i>, 1°, 2° e 4° co., del Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l&#8217;università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti), pubblicato sulla G.U.R.I. 31 gennaio 2005, n. 24 e convertito in legge, con modificazioni, dall&#8217;art. 1 della Legge 31 marzo 2005, n. 43, entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.<br />
Si espongono di seguito i termini della questione che s’intende sottoporre al giudizio della Corte costituzionale.<br />
<i></i></p>
<p align="center">La vicenda contenziosa</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify">
Con il ricorso n. 11076 del 2003, così allibrato al r.g. del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, la Medkron instaurò un giudizio ai sensi dell’art. 27 del R.D. n. 1054/1924, onde ottenere l’ottemperanza dell’Azienda Policlinico Umberto I (nel prosieguo, anche “Azienda” o “Azienda Policlinico”) al decreto ingiuntivo n. 81142/2000, emesso dal Tribunale ordinario civile di Roma in data 14 dicembre 2000, notificato all’Azienda sunnominata il 19 gennaio 2001 e divenuto esecutivo in data 24 marzo 2001, con formula esecutiva apposta il successivo 9 agosto 2001 e nuovamente notificato in forma esecutiva il 21 settembre 2001.<br />
Il titolo suddetto recava (e reca) l’ingiunzione al pagamento di lire 133.228.600 per sorte, oltre agli interessi legali maturandi, nonché di ulteriori lire 150.000 per spese, lire 920.000 per competenze e lire 1.150.000 per onorari, maggiorati di I.V.A. e C.A.P..<br />
Nel giudizio amministrativo così instaurato si costituì l’Azienda resistente, deducendo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso poiché promosso contro un decreto ingiuntivo esecutivo (e, quindi, a suo dire, nei confronti di un titolo privo dei requisiti, propri del giudicato, previsti dalla normativa riguardante la ottemperanza) ed, ancora, l’improponibilità dell’impugnativa, stante l’avvenuta attivazione, da parte della Medikron, di analoga procedura esecutiva innanzi al giudice ordinario.<br />
Fu dedotta inoltre la carenza di legittimazione passiva della Azienda Policlinico Umberto I sull’assunto che le fatture, in base alle quali era stato emesso il decreto ingiuntivo, si riferivano a prestazioni commissionate dalla disciolta Azienda universitaria Policlinico Umberto I ed eseguite in un’epoca anteriore alla nascita del nuovo ente (con autonoma personalità giuridica di diritto pubblico; <i>cfr.</i>, l’art. 1, 1° co., del Decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341); di qui la protesta di completa estraneità dell’attuale Azienda Policlinico Umberto I rispetto alla fattispecie in contenzioso.<br />
Con sentenza del 2 febbraio 2004, n. 926, notificata il 13 febbraio 2004, respinte tutte le predette eccezioni, il T.a.r. accolse il ricorso della Medikron e, conseguentemente, ordinò all’Azienda Policlinico Umberto I di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo in questione nel termine di sessanta giorni; il tribunale incaricò altresì dell’esecuzione in via sostitutiva, per l’eventualità della perdurante inottemperanza dell’obbligata, un Commissario <i>ad acta</i>, nominato nella persona del Direttore generale in carica della stessa Azienda.<br />
Quest’ultima interpose appello avverso la sentenza n. 926/2004, ma la Sezione, con la decisione n. 7241, deliberata l’11 giugno 2004 e depositata in segreteria il 9 novembre 2004, respinse l’impugnazione, giudicando infondati tutti i motivi con essa dedotti.<br />
Nel frattempo, con istanza depositata il 9 settembre 2004, la Medikron chiese al T.a.r. di sostituire il Commissario già nominato (posto che l’Azienda aveva contestato l’opportunità della scelta compiuta dal tribunale, lamentando altresì l’assenza di disponibilità finanziarie) ed, in ogni caso, di adottare i necessari provvedimenti, onde portare ad esecuzione la sentenza n. 926/2004, rimasta inosservata.<br />
Con la sentenza ora impugnata, specificata nell’epigrafe della presente ordinanza, il tribunale capitolino – preso atto del comportamento ostruzionistico dell’Azienda, considerato prova eloquente della «pervicace volontà della stessa di non adempiere» – ordinò nuovamente al Direttore generale dell’Azienda Policlinico di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo nel termine di quindici giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza.<br />
Al contempo, il T.a.r. dispose che, in caso di inutile decorso del termine assegnato, all’esecuzione della predetta sentenza avrebbe provveduto, in via sostitutiva, altro Commissario <i>ad acta</i>, entro i successivi sessanta giorni, ponendo a carico dell’Azienda Policlinico Umberto I gli oneri del relativo compenso.<br />
L’Azienda resistente fu altresì condannata al pagamento delle spese relative all’ulteriore fase del giudizio.<br />
Contro la pronuncia è insorta in appello l’Azienda Policlinico.<br />
L’impugnazione dell’ente è affidata ad un’unica, ancorché articolata, censura: in dettaglio, l’appellante, per un verso, continua a negare la sua legittimazione passiva, sostanziale e processuale, rispetto alla controversia e, per altro verso, contesta la perdurante efficacia del titolo posto <i>in executivis</i>.<br />
Al riguardo, occorre osservare che gli argomenti difensivi dell’Azienda poggiano sulla norma interpretativa recata dall’art. 8-<i>sexies</i> del Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), aggiunto dalla Legge di conversione 27 luglio 2004, n. 286, secondo cui: «1. La successione prevista dal comma 1 dell&#8217;articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, si interpreta nel senso che l&#8217;azienda Policlinico Umberto I di Roma succede nei contratti di durata in essere con la soppressa omonima azienda universitaria esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della predetta azienda Policlinico Umberto I».<br />
A detta dell’appellante, la norma succitata escluderebbe la responsabilità patrimoniale dell’Azienda Policlinico per le passività riferibili alla soppressa azienda universitaria, essendo queste ultime confluite nella Gestione Liquidatoria appositamente creata dal D.L. n. 341/1999.<br />
La naturale efficacia retroattiva della previsione avrebbe quindi travolto il decreto ingiuntivo azionato, giacchè relativo a prestazioni rese in favore della precedente azienda.<br />
Secondo l’Azienda appellante (v. la memoria datata 31 marzo 2005), siffatta inefficacia sopravvenuta conseguirebbe, vieppiù, all’art. 3 del Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280 (Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, che recita: «1. I decreti di ingiunzione di cui all&#8217;articolo 641 del codice di procedura civile divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono inefficaci nei confronti dell&#8217;azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quanto disposto dall&#8217;articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 341 del 1999, come interpretato dall&#8217;articolo 8-<i>sexies</i> del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.<br />
2. I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d&#8217;ufficio.<br />
3. Nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al comma 1, alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I subentra il commissario di cui al comma 3 dell&#8217;articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453».<br />
In secondo grado si è costituita la Medikron eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’appello, essendosi impugnata una decisione meramente ordinatoria, esclusivamente attinente alle misure esecutive del giudicato.<br />
Inoltre, la Medikron ha osservato come tutte le questioni dedotte dall’Azienda siano state già esaminate e ritenute prive di fondatezza dalla sunnominata decisione della Sezione n. 7241 del 2004, passata in giudicato; in via subordinata, l’appellata ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del D.L. n. 280/2004 per violazione, sotto differenti profili, degli artt. 3, 24, 41, 77, 97, 101, 102, 104 e 113 Cost..<br />
Nelle more della decisione il D.L. n. 280/2004 è decaduto per mancata conversione nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione (v. il Comunicato del Ministero della giustizia in data 29 gennaio 2005, sulla G.U.R.I. 29 gennaio 2005, n. 23).<br />
<i></i></p>
<p align="center">L’art. 7-quater del Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify">
Sennonché il contenuto dispositivo dell’art. 3 del D.L. n. 280/2004 è stato successivamente recepito nell’art. 7-<i>quater</i> del D.L. n. 7/2005, aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43 e rubricato «Controversie relative alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I», dal seguente tenore: «1. I decreti di ingiunzione di cui all&#8217;articolo 641 del codice di procedura civile e le sentenze divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono inefficaci nei confronti dell&#8217;azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quando disposto dall&#8217;articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 341 del 1999, come interpretato dall&#8217;articolo 8-<i>sexies</i> del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.<br />
2. I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d&#8217;ufficio.<br />
3. Nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al comma 1, alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I subentra il commissario di cui al comma 3 dell&#8217;articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453.<br />
4. Dall&#8217;attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».<br />
Giova mettere in evidenza che le uniche, e tuttavia importanti, differenze tra la portata precettiva dell’art. 3 del D.L. n. 280/2004 e dell’art. 7-<i>quater</i> del D.L. n. 7/2005, concernono, da un lato, l’inserimento nel testo del primo comma delle parole «e le sentenze», e, dall’altro lato, l’aggiunta del quarto comma.<br />
<i></i></p>
<p align="center">La rilevanza della questione<br />
I) l’art. 8-sexies del Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify">
<b> </b>Pur ravvisandosi la piena legittimazione della Sezione a sollevare la questione per i motivi di seguito specificati (v. Corte cost., 23 novembre 1994, n. 397), si osserva in via preliminare che la valutazione della rilevanza del tema che s’intende devolvere alla cognizione della Corte costituzionale postula la previa disamina dell’eventuale incidenza, sull’oggetto della controversia, del disposto dell’art. 8-<i>sexies</i> del Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136; ancora, si osserva che il giudizio di rilevanza presenta altresì talune interferenze con lo scrutinio dell’eccezione d’inammissibilità dell’appello sollevata dalla Medikron.<br />
In ordine alla prima problematica, è dirimente osservare che l’art.8-<i>sexies</i> è entrato in vigore prima della deliberazione e della successiva decisione della Sezione n. 7241 del 2004, con cui la legittimazione sostanziale e processuale dell’Azienda policlinico Umberto I è stata accertata in via definitiva. Versandosi in materia di diritti soggettivi, il giudicato copre anche il deducibile e, dunque, il <i>locus standi</i> dell’appellante non può più esser messo in discussione, nemmeno da questo Collegio.<br />
Per mero dovere di completezza motivazionale, in aggiunta alle superiori e concludenti considerazioni, deve peraltro escludersi che si sia alla presenza di un “giudicato ingiusto”. Ed invero, correttamente la decisione della Sezione n. 7241/2004 non si occupa dell’art. 8-<i>sexies</i> del Decreto-legge n. 136/2004: la disposizione, infatti, manifestamente non attiene allo specifico oggetto della controversia ed, inoltre, le conseguenze effettuali che l’Azienda trae dalla sua esegesi si palesano del tutto esorbitanti rispetto al reale tenore della norma.<br />
L’art. 8-<i>sexies</i> ha natura tipicamente interpretativa. La previsione al centro dell’ermeneutica legislativa è il comma 1 dell’art. 2 del Decreto-legge n. 341/1999, secondo cui «L’Azienda Policlinico Umberto I succede all’omonima azienda universitaria nei rapporti in corso, relativi alla gestione dell’assistenza sanitaria, con utenti, autorità competenti e altre amministrazioni, nei contratti in corso per la costruzione di strutture destinate ad attività assistenziali, nonché nei contratti in corso per la fornitura di beni e servizi destinati all’assistenza sanitaria, per un periodo massimo di dodici mesi […]».<br />
Tanto premesso, è agevole rilevare come l’art. 8-<i>sexies</i> abbia soltanto ridotto l’estensione oggettiva della successione <i>ex lege</i> disposta nel 1999, limitandola ai contratti di durata (comunque, ancora in corso) ed alle «obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della predetta azienda Policlinico Umberto I». Dalla lettura del riferito dato positivo si evince, quindi, per quel che interessa la vicenda sottoposta all’esame del Collegio, che il Legislatore ha voluto escludere la successione legale dell’azienda neoistituita relativamente alle sole obbligazioni di pagamento di forniture, afferenti a contratti di durata ancora in corso alla data di costituzione dell’ente (avvenuta secondo il meccanismo congegnato dall’art. 1, comma 1, del Decreto-legge n. 341/1999) e da eseguirsi in epoca successiva a detta costituzione.<br />
In altre parole, la disposizione ha escluso ogni responsabilità dell’Azienda Policlinico Umberto I per le forniture da essa stessa richieste, sebbene nell’ambito dei contratti di durata (somministrazioni o appalti di forniture in essere).<br />
Orbene, muovendo da tali premesse, in aggiunta a quanto già considerato, occorre considerare che:<br />
&#8211; il decreto ingiuntivo del quale si controverte era già esecutivo al momento dell’entrata in vigore del Decreto-legge n. 136/2004;<br />
&#8211; l’art. 8-<i>sexies</i> non accenna affatto ai titoli giudiziari <i>medio tempore</i> perfezionatisi, né le ordinarie regole dell’esegesi legislativa consentono di spingere l’interpretazione della disposizione fino a ritenere che da essa sia derivata la completa rimozione dei provvedimenti giurisdizionali definitivi;<br />
&#8211; in tal senso, del resto, convergono considerazioni di ordine sistematico, posto che lo scopo eliminativo sopra descritto si è invece chiaramente perseguito con gli artt. 3 del Decreto-legge n. 280/2004 e 7-<i>quater</i> del Decreto-legge n. 7/2005;<br />
&#8211; infine, appare concludente il rilievo che l’art. 8-<i>sexies</i> non ha modificato il limite temporale massimo di dodici mesi entro cui il Legislatore del 1999 aveva contenuto gli effetti della successione legale e, quindi, anche sotto tal profilo, la fattispecie concreta sfugge all’applicazione della previsione in disamina.<br />
<i></i></p>
<p align="center">II) l’art. 3 del Decreto legge 29 novembre 2004, n. 280</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify">
Una volta accertato che l’art. 8-<i>sexies</i> non è rilevante per la decisione dell’affare che occupa la Sezione, va esclusa altresì la pregnanza, agli stessi fini, dell’art. 3 del Decreto-legge n. 280/2004. Ed invero, sebbene il contenuto precettivo della norma, come già accennatosi, sia rifluito, con modifiche, nell’art. 7-<i>quater</i>, è assorbente la circostanza che la caducazione dell’efficacia dei decreti ingiuntivi da esso derivata è venuta meno in forza della mancata conversione e che, dunque, dal 30 al 31 gennaio 2005 tali provvedimenti giurisdizionali acquisirono nuovamente la loro originaria forza.<br />
A diversa sorte è invece andato incontro l’art. 7-<i>quater</i>, introdotto nell’ordinamento con un decreto-legge poi convertito e, pertanto, perfettamente vigente e vincolante.<br />
<i></i></p>
<p align="center">III) L’ammissibilità dell’appello</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify">
Dopo aver individuato esattamente la norma sulla quale s’incentrano i dubbi di costituzionalità nutriti dal Collegio, s’impone l’esame dell’eccezione preliminare d’inammissibilità dell’appello formulata dalla Medikron.<br />
L’argomento difensivo spiegato dall’appellata si radica su un consolidato indirizzo pretorio di questo Consiglio che, in più occasioni, ha negato l’appellabilità delle sentenze in materia di ottemperanza aventi un contenuto meramente ordinatorio.<br />
Non v’è dubbio che tale sia la portata precettiva di una parte della pronuncia avversata, giacché la sollecitazione all’adempimento rivolta al Commissario <i>ad acta</i> e la previsione della sua eventuale sostituzione (nell’ipotesi di mancata esecuzione) hanno essenzialmente la natura di misure attuative del giudicato.<br />
Nondimeno è altrettanto incontrovertibile che la sentenza appellata contenga un capo scevro di profili ordinatori: si allude all’accertamento dell’irrilevanza della mancanza di fondi a configurare un’oggettiva impossibilità di adempimento.<br />
Dipoi prevale su ogni altra considerazione il rilievo che il tenore del secondo comma dell’art. 7-<i>quater</i> impone ai giudicanti un obbligo incondizionato e preminente su ogni altro profilo processuale di provvedere, anche d’ufficio, all’estinzione dei giudizi d’ottemperanza pendenti e che, d’altro canto, quand’anche la clausola normativa fosse ipoteticamente suscettibile di una diversa interpretazione (laddove cioè non fosse ravvisabile nel suddetto articolo la fonte della descritta postergazione rispetto alla dichiarazione d’estinzione di ogni altra eccezione pregiudiziale o preliminare), la disamina della questione relativa alla sopravvivenza dell’efficacia del decreto ingiuntivo azionato risulterebbe comunque logicamente prioritaria, apparendo del tutto evidente che il giudice dell’ottemperanza sia legittimato a disporre della potestà ordinatoria di sollecitare il Commissario <i>ad acta</i> (e, se del caso, di sostituirlo) soltanto se e fintantoché continui a mantenere efficacia il titolo della cui esecuzione si tratta.<br />
Un triplice ordine di motivi si oppone quindi all’applicazione, nella concreta fattispecie, della regola giurisprudenziale sopra riferita: in primo luogo, la sentenza appellata veicola almeno un contenuto parzialmente decisorio; in secondo luogo, è lo stesso secondo comma dell’art. 7-<i>quater</i> ad impedire la verifica dell’ammissibilità dell’appello con riguardo alla sussistenza di un reale interesse all’impugnazione ed, infine, la regola surricordata si palesa comunque recessiva, in base ai principi generali del processo amministrativo, laddove l’oggetto della controversia devoluta in appello investa (come avviene nel caso di specie) proprio la contestazione della permanenza, sotto il profilo della validità o dell’efficacia, dell’indefettibile condizione dell’azione esecutiva. Ed invero, al ricorrere di quest’evenienza si verifica una concorrenza di cause estintive del giudizio, profondamente differenziate tuttavia sul crinale delle conseguenze giuridiche: mentre, infatti, la dichiarazione d’inammissibilità dell’appello condurrebbe alla conferma della pronuncia impugnata, dalla sopravvenuta cessazione dell’efficacia del decreto ingiuntivo scaturirebbe la completa paralisi ed il sostanziale travolgimento di tutti gli atti esecutivi fino ad oggi adottati incluse le tre decisioni giurisdizionali (due del T.a.r. del Lazio ed una della Sezione).<br />
La ricognizione dell’eventuale ricorrenza dei presupposti processuali per un rinvio alla Corte costituzionale si presenta quindi come indagine obbligata e logicamente preminente.<br />
<i></i></p>
<p align="center">IV) La pendenza del giudizio di ottemperanza</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify">
Riguardo a siffatti requisiti, si rileva che il comma 2 dell’art. 7-quater si applica ai soli giudizi pendenti. Ebbene, sul punto, non appare seriamente revocabile in dubbio che il giudizio d’ottemperanza, a suo tempo instaurato dalla Medikron sia ancora pendente, in secondo ed in primo grado (non avendo ancora trovato alcuna soddisfazione le pretese fatte valere dalla società appellata in via coattiva).<br />
<i></i></p>
<p align="center">V) La natura dei crediti</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify">
Nemmeno è contestato che le fatture cui si riferisce il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario di Roma attengano a forniture di merci eseguite in favore dell’Azienda universitaria Policlinico Umberto I, prima dell’istituzione dell’omonima Azienda ospedaliera disposta con il D.L. n. 341/1999, e che, quindi, il credito “sostanziale” azionato risalga ad obbligazioni contrattuali assunte dall’azienda soppressa (ancorché la circostanza non sia stata mai dedotta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, formatosi validamente nei confronti dell’Azienda appellante).<br />
<i></i></p>
<p align="center">VI) Gli effetti dell’art. 7-quater sul giudizio in corso</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify">
Vista da quest’angolazione la questione della legittimità costituzionale del suddetto art. 7-<i>quater</i> del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 appare rilevante, posto che, qualora la Sezione non nutrisse dubbi al riguardo, non potrebbe far altro che prendere atto dell’avvenuta perdita d’efficacia <i>per factum principis</i> sia del decreto ingiuntivo messo in esecuzione, sia della sentenza del T.a.r. del Lazio n. 926 del 2004 e sia, infine, della decisione della Sezione n. 7241/2004, dichiarando, in via consequenziale, l’estinzione del giudizio “di primo grado” (così deve, invero, interpretarsi ragionevolmente il secondo comma della norma in discorso, poiché l’estinzione del solo processo di appello condurrebbe all’esito, chiaramente contrario alla <i>ratio</i> sottesa alla disposizione, di conservare piena efficacia alla sentenza impugnata).<br />
<i></i></p>
<p align="center">La non manifesta infondatezza della questione</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify">
Con riferimento al requisito della non manifesta infondatezza, la Sezione, per un verso, richiama alcune delle argomentazioni già svolte dal T.a.r. del Lazio, sez. III, nell’ordinanza di rimessione n. 1514/2005, depositata il 16 novembre 2005, per altro verso, sviluppa diverse ed ulteriori censure.<br />
I) <u>Violazione degli artt. 100, 101, 102, 104 e 108 Cost., sotto il profilo della lesione delle prerogative costituzionalmente riservate al potere giurisdizionale</u>.<br />
Sul punto i dubbi di costituzionalità s’incentrano sulla circostanza che, con la norma in esame, il Legislatore, disponendo l’inefficacia dei decreti ingiuntivi divenuti esecutivi dopo la data di istituzione dell’azienda ospedaliera (e, giova ribadirlo, emessi direttamente nei confronti dell’Azienda ospedaliera di nuova istituzione), ha di fatto posto nel nulla, non meri provvedimenti giurisdizionali impugnati o impugnabili, ma veri e propri giudicati già perfezionatisi, ledendo in tal guisa l’indipendenza della magistratura (sia ordinaria sia) amministrativa (quest’ultima tutelata, <i>in apicibus</i>, dall’art. 100, nonché dall’art. 108 Cost.).<br />
La Sezione è, infatti, dell’avviso che un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo sia a tutti gli effetti un “giudicato”, anche ai sensi degli artt. 37 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 e 27 n. 4 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054; la diversa tesi, talora sostenuta in dottrina, della non equiparabilità alla <i>res judicata</i> del decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo a norma dell’art. 647 c.p.c., cozza a ben vedere con lo <i>jus receptum</i> accolto dalla giurisprudenza del Supremo Collegio (tra le molte, Cass., sez. L., 20 aprile 1996, n. 3757) e di questo Consiglio (è sufficiente al riguardo il rinvio a Cons. St., sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2604) che, del resto, trova un sicuro appiglio positivo nell’art. 656 c.p.c. (dedicato ai mezzi di impugnazione dell’ingiunzione divenuta esecutiva).<br />
Va invero riconosciuto valido, anche con riferimento al decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge, il principio secondo cui gli effetti del “giudicato sostanziale” si estendono, non solo alla decisione relativa al “bene della vita” (nella specie, un diritto di credito) oggetto del contendere, siccome individuato nell’atto introduttivo del processo o del procedimento giurisdizionale, ma altresì a tutte le altre necessarie premesse della statuizione principale, ancorché implicite o ritenute dal giudicante, inerenti all’esistenza ed alla validità del rapporto giuridico dedotto: pertanto, anche l’ingiunzione <i>ex</i> art. 633 e ss., quantunque adottata in esito ad un accertamento sommario, acquista nondimeno, in seguito all’acquisita esecutività per mancata opposizione, autorità ed efficacia di cosa giudicata esattamente al pari di una sentenza di condanna, diversamente fondata su una preventiva e piena cognizione giurisdizionale.<br />
Né può sensatamente opinarsi, in contrario, che a tale approdo esegetico si opponga ora l’art. 111, 2° co., Cost., dal momento che il procedimento monitorio non esclude affatto il contraddittorio, piuttosto l’instaurazione della dialettica processuale è differita ed eventuale, rimanendo una scelta strategica e d’opportunità del debitore ingiunto decidere se contrastare, o meno, in giudizio le pretese creditorie azionate.<br />
Collocato in questa prospettiva, il decreto ingiuntivo è idoneo a costituire condizione dell’azione di ottemperanza avanti all’autorità giurisdizionale amministrativa ogniqualvolta, come accaduto nella fattispecie, il convenuto, pur ritualmente notiziato della pendenza della lite, scelga intenzionalmente di disinteressarsi od ometta negligentemente di preoccuparsi della proposizione del ricorso contenente una domanda di pagamento avanzata nei suoi confronti, senza proporre alcuna tempestiva opposizione.<br />
Alla luce di siffatte premesse, risulta altamente opinabile la legittimità costituzionale di una norma, quale l’art. 7-<i>quater</i>, che, apparentemente sovvertendo in maniera radicale i principi che regolano i rapporti tra l’ordine giudiziario ed il potere legislativo, annichila completamente un atto del primo ordine, dotato di forza e valore di giudicato.<br />
È ben noto – e, quindi, non occorre richiamarne i precedenti &#8211; l’orientamento della Corte costituzionale sulle leggi d’interpretazione autentica, la cui efficacia retroattiva, qualora non fosse conciliata con la salvaguardia di fondamentali valori di civiltà giuridica, oltre a vulnerare i principi di ragionevolezza e di eguaglianza, di legittimo affidamento, finirebbe per porsi in radicale antitesi con il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (da ultimo, sentenze n. 376 del 2004, n. 291 del 2003 e n. 446 del 2002).<br />
La posizione testé riferita si mostra vieppiù convincente e condivisibile nell’ipotesi, corrispondente a quella oggetto dell’incidente sollevato con la presente ordinanza, in cui il Legislatore, senza nemmeno frapporre la mediazione di una norma d’interpretazione autentica (come invece era stato in materia con l’art. 8-<i>sexies</i> del d.l. 28 maggio 2004, n. 136, inserito dall’art. 1 della legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186), giunga direttamente, così rivelando platealmente l’intenzione di incidere sui giudizi esecutivi e d’ottemperanza in corso, ad annullare gli effetti del giudicato mediante una previsione innovativa dell’ordinamento giuridico.<br />
Non sarebbe poi conferente obiettare che l’ordinamento processuale già conosca un’ipotesi di cessazione di efficacia di un decreto ingiuntivo nell’art. 188 disp. att. c.p.c. (di guisa che il Legislatore del 2005 non avrebbe fatto altro che estendere, ad una diversa fattispecie, il medesimo meccanismo effettuale). E’, difatti, d’immediata percezione la distanza tra il modello codicistico testé richiamato e la previsione contestata e, soprattutto, sono evidenti le differenti esigenze che giustificano le due norme (nel primo caso, la tutela del valore supremo del contraddittorio, quando esso non sia mancato per mera trascuratezza dell’ingiunto; nel secondo caso, le contingenti preoccupazioni finanziarie pubbliche e lo scopo di salvaguardare il buon esito di un’operazione di riorganizzazione di un’azienda universitaria in stato di permanente <i>deficit</i> strutturale, accollando il relativo onere economico a tutti i creditori, ancorché provvisti di un valido titolo giudiziario); si tratta di diversità funzionali veramente macroscopiche e tali da rendere assolutamente improponibile e non poco irragionevole un accostamento del genere descritto.<br />
Sembra, dunque, evidente la lesione dei principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giudiziario, nonché delle disposizioni relative alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi (cfr. sentenze della Corte Costituzionale n. 374 del 2000 e n. 15 del 1995).<br />
II) <u>Violazione degli artt. 100, 101, 102, 103 e 104 Cost., sotto il profilo della lesione delle prerogative costituzionalmente riservate al potere giurisdizionale, con particolare riferimento a quelle del Consiglio di Stato</u>.<br />
Il <i>vulnus</i> sopra delineato sembra configurarsi <i>a fortiori</i> sotto altro profilo. Va svolta, invero, una diversa considerazione di non poco momento, riguardo al fatto che a ben vedere, nella presente vicenda contenziosa i “giudicati” suscettibili di esser posti nel nulla sono due, dal momento che al decreto ingiuntivo più volte richiamato, emesso dall’autorità giurisdizionale ordinaria, si è sovrapposto quello formatosi sulla decisione n. n. 7241/2004, pronunciata da questa Sezione.<br />
Orbene, l’applicazione del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 7-<i>quater </i>del D.L. n. 7/2005, oltre a privare di efficacia il primo titolo, riserva eguale trattamento anche alla pronuncia amministrativa surrichiamata, svuotandola di qualunque pratica utilità per la Medikron (e ad uguale sorte vanno incontro anche le due sentenze del T.a.r. del Lazio); non v’è bisogno di dilungarsi sulla circostanza che qualunque futura ed ulteriore iniziativa dell’appellata in sede giurisdizionale, diretta a conseguire l’attuazione delle varie sentenze amministrative intervenute a suo favore, s’infrangerebbe inevitabilmente contro l’eccezione, rilevabile anche d’ufficio (si veda il secondo comma della norma in questione), di sopravvenuta inefficacia del <i>decisum</i>, con conseguente paralisi di ogni azione in tal senso.<br />
III) <u>Violazione degli artt. 24 e 113 Cost., sotto il profilo della lesione del diritto di agire in giudizio</u>.<br />
Nè varrebbe obiettare, in contrario, che la norma censurata, lungi dal negare l’esistenza dei diritti di credito della società appellata processualmente accertati, avrebbe il più limitato fine di trasporre l’esecuzione dalla sede giudiziaria a quella amministrativa, nell’ambito cioè della «gestione separata» prevista e disciplinata dall’art. 2, commi 3 e ss., del Decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341 (Disposizioni urgenti per l’Azienda Policlinico Umberto I e per l’Azienda ospedaliera Sant’Andrea di Roma), pubblicato sulla G.U.R.I. del 4 ottobre 1999, n. 233 e convertito, con modificazioni, in Legge 3 dicembre 1999, n. 453.<br />
In realtà, non vi è alcuna garanzia per la Medikron (come dovrebbe invece sussistere al lume della certezza del diritto, dell’effettività della difesa e della stabilità delle pronunce giurisdizionali) di ottenere, una volta ricondotta l’azione di ottemperanza nell’alveo concorsuale instaurato dal surrichiamato provvedimento normativo, completa soddisfazione delle sue pretese. Il comma sesto del succitato art. 2 del D.L. n. 341/1999 subordina, infatti, la copertura dei disavanzi alla capienza delle risorse finanziarie pubbliche messe a disposizione secondo il procedimento descritto dal comma 6 del sunnominato art. 2 del Decreto-legge n. 341/1999. Non può d’altronde obliterarsi che &#8211; al di là delle assicurazioni verbali del difensore dell’Azienda circa la capienza dei fondi acquisiti alla gestione separata – osta alla completa soddisfazione del diritto della Medikron il quarto comma dell’art. 7-<i>quater</i>, secondo cui dall’attuazione dei primi tre commi della stessa disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.<br />
Veramente non si comprende, dunque, come possa pronosticarsi utile e vantaggiosa l’insinuazione di nuovi crediti (ossia quelli rivenienti dall’estinzione d’ufficio dei giudizi di ottemperanza pendenti) nelle procedure di liquidazione ora devolute alla gestione separata, se le risorse a disposizione di tale ufficio straordinario non appaiono in alcun modo incrementabili.<br />
IV) <u>Violazione degli artt. 24, 101, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione, con riguardo alla previsione dell’estinzione d’ufficio dei giudizi d’ottemperanza pendenti</u>.<br />
Si è detto che il tenore del secondo comma dell’art. 7-<i>quater</i> impone in capo al decidente un obbligo ineludibile di dichiarare, anche d’ufficio, l’estinzione d&#8217;ufficio dei giudizi d’ottemperanza pendenti.<br />
Sul punto la Corte costituzionale già in altre occasioni ha statuito (Corte cost., n. 103/1995) che, per individuare i limiti di costituzionalità di un tal genere d’intervento legislativo occorre apprezzare in chiave comparativa il rapporto tra la portata estintiva delle norme censurate ed il grado di realizzazione che, alla pretesa azionata, sia stato comunque assicurato dal Legislatore; con la conseguenza che, quando la legge sopravvenuta, senza negare il fondamento delle pretese fatte valere in giudizio, abbia comunque soddisfatto, anche se non integralmente, le ragioni fatte valere nei giudizi da estinguere, dovrebbe allora escludersi l&#8217;illegittimità costituzionale della previsione, proprio perché coerente con il riconoscimento <i>ex lege</i> del diritto fatto valere giudizialmente.<br />
Una volta calato il principio testé richiamato alla vicenda che occupa il Collegio, si palesa con ancor maggiore evidenza l’illegittimità denunciata.<br />
Il <i>vulnus</i> all&#8217;art. 24 Cost. è, innanzitutto, manifesto al lume di quanto sopra considerato in ordine all’espressa esclusione di aggravi per la finanza pubblica a seguito dell’attuazione dell’art. 7-<i>quater</i>. Concorre con la precedente osservazione la circostanza che, in questa vicenda, è del tutto assente la “soddisfazione alternativa in via legislativa” delle pretese fatte valere dalla società istante (e di tutti gli altri, numerosi creditori che versano nelle identiche condizioni della Medikron). Il pagamento dell’appellata avverrà soltanto all’esito di una procedura liquidatoria di natura amministrativa, senza che allo stato il Legislatore abbia offerto alcuna garanzia circa il sicuro riconoscimento dei crediti già accertati in via giurisdizionale e, soprattutto, in assenza di alcuna certezza della loro futura insinuazione, per l’intero ammontare o per gran parte di esso, in un procedimento concorsuale in stato avanzato e non più finanziabile.<br />
Non vi è chi non veda come, così disponendo, si è in pratica operata una sostanziale vanificazione della via giurisdizionale, intesa quale mezzo al fine della completa ed effettiva attuazione di un preesistente diritto.<br />
Della correttezza di quanto affermato costituisce, del resto, indizio eloquente l’ulteriore circostanza dell’assenza nell’articolo censurato di ogni riferimento alla compensazione delle spese processuali. Ed invero, sebbene la compensazione in via legislativa si presenti oggi in conflitto con vincolanti principi promananti dal diritto internazionale pattizio, nondimeno in pregresse occasioni la clausola compensativa ebbe a superare indenne il rigoroso vaglio del Giudice delle leggi; essa venne, infatti, giudicata non irrazionale al cospetto di uno <i>ius superveniens</i> idoneo a bilanciare adeguatamente l’interesse pubblico con le richieste delle parti agenti e tale da non frustrare lo <i>ius persequendi iudicio quod sibi debetur</i>, stante il riconoscimento in via legislativa della pretesa fatta valere dagli interessati (di qui la giustificazione di una compensazione legale, pur in assenza di una soccombenza, anche soltanto virtuale).<br />
Alla disposizione in esame, ribaditi i superiori rilievi, sembra invece applicabile lo spettro dei principi affermati con la sentenza della Corte costituzionale n. 123/1987, con la quale si rimosse il contrasto, con l&#8217;art. 24 Cost., del primo comma dell&#8217;art. 10 della legge n. 425 del 1984, stigmatizzandone la distanza dall&#8217;istituto dell&#8217;estinzione del processo (ed, in particolare, dall’art. 310 c.p.c., che conserva efficacia alle sentenze di merito pronunciate nel corso del giudizio), per essersi palesata dal Legislatore la volontà di impedire in ogni modo la realizzazione del diritto alla decisione della controversia, anche laddove una sentenza di merito fosse stata resa.<br />
Ugualmente, nel caso di specie, l’art. 7-<i>quater</i> del Decreto-legge n. 7/2005 è sopraggiunto dopo una serie di pronunce giudiziali (della magistratura ordinaria e di quella amministrativa), assolutamente concordi e, soprattutto, assurte all’intangibilità propria della cosa giudicata, così violando il valore costituzionale del diritto di agire, a sua volta naturalmente implicante il diritto del cittadino ad ottenere una decisione di merito senza onerose reiterazioni di tutele.<br />
Infine, la dichiarazione d’inefficacia delle sentenze di ottemperanza, oltre a rendere assolutamente incerto il conseguimento della sorte del credito e degli accessori, impedisce alla Medikron di ottenere il pagamento dei 2.000,00 (duemila/00) euro liquidati dalla Sezione con la decisione n. 7241/2004.<br />
V) <u>Violazione dell’art. 2, 24 e 117, 1° co., della Costituzione.<br />
</u> Il primo comma dell’art. 117 della Costituzione, nel testo introdotto dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha vincolato l’esercizio della potestà legislativa dello Stato al rispetto degli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica Italiana.<br />
La Sezione è dell’avviso che tali obblighi, costituenti nuovo parametro interposto di costituzionalità, non siano unicamente quelli del diritto internazionale consuetudinario, ma anche quelli derivanti dal “diritto pattizio”.<br />
Orbene, nell’ambito di tale fonte del <i>jus gentium</i>, un posto di assoluto rilievo è assegnato alla disciplina dei diritti dell’uomo; a livello regionale e, più precisamente, in ambito europeo, questa tutela è essenzialmente o, comunque, prevalentemente affidata alla “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, ratificata dalla Repubblica Italiana con la Legge 4 agosto 1955, n. 848.<br />
Nell’ambito delle istituzioni create dalla convenzione in parola, la nomopoiesi del “diritto vivente” umanitario è attribuita alla Corte europea dei diritti dell’uomo, la cui giurisprudenza consente l’emersione a livello internazionale dei diritti inviolabili, in tal modo arricchendo il catalogo aperto dell’art. 2 Cost. e, per l’effetto, creando paralleli obblighi (anche) per tutti i legislatori della Repubblica Italiana, vincolati, appunto, al rispetto dell’art. 117 Cost..<br />
In questo contesto, per i fini che qui interessano, meritano di essere invocati tre articoli dell’<i>acquis</i> di Strasburgo: in dettaglio, vengono in rilievo gli art. 6 §. 1 e 13 della Convenzione, secondo cui, rispettivamente: «1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l&#8217;accesso alla sala d&#8217;udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell&#8217;interesse della morale, dell&#8217;ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità può pregiudicare gli interessi della giustizia» e «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un&#8217;istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell&#8217;esercizio delle loro funzioni ufficiali», nonché l’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1, in base al quale: «Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.<br />
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l&#8217;uso dei beni in modo conforme all&#8217;interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende».<br />
La Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso «Capitanio contro Italia» (sez. I, sentenza dell’11 luglio 2002, in ricorso n. 28724/95), con riguardo al diritto di accesso ad un tribunale, ha chiarito che «il diritto ad un tribunale garantito dall’articolo 6 protegge parimenti la attuazione delle decisioni giudiziarie definitive e vincolanti che, in uno Stato che rispetta la preminenza del diritto, non possono restare inoperanti a detrimento di una parte. Di conseguenza, l&#8217;esecuzione di una decisione giudiziaria non può essere ritardata in maniera eccessiva»; il medesimo concetto era stato già affermato, oltre che nel caso-pilota «Immobiliare Saffi», anche nella vertenza «Caso contro Italia» (sentenza, sez. II, del 3 agosto 2000, in ricorso n° 22671/93), ove la Corte ebbe modo di precisare che: «[…] mentre potrebbe accettarsi che gli Stati membri possano, in circostanze eccezionali …, utilizzando il loro margine di apprezzamento per controllare l’uso dei beni, intervenire in procedimenti per l’esecuzione di una decisione giudiziaria, la conseguenza di un tale intervento non dovrebbe consistere nel prevenire, invalidare o ritardare eccessivamente l’esecuzione o, ancora meno, che la sostanza della decisione sia compromessa […]».<br />
Nell’occasione, sebbene con riferimento alla normativa italiana sull’equo canone, venne statuito il principio generale secondo cui: «[…] un’ingerenza, così come previsto dal secondo paragrafo dell’art. 1 del Protocollo n. 1, deve realizzare un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale e la necessità di proteggere i diritti fondamentali individuali.<br />
Ci deve essere una ragionevole relazione di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.<br />
Nel determinare se questa esigenza sia stata raggiunta, la Corte riconosce che lo Stato gode di un largo margine di apprezzamento in riferimento sia alla scelta dei mezzi di applicazione e sia all’accertamento se le conseguenze dell’applicazione siano giustificate dall’interesse generale per il proposito di conseguire l’oggetto della legge in questione».<br />
Ancora va segnalato che, ai fini dell’applicazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale, è considerato “bene” pure «[…] un profitto futuro … se il guadagno e’ stato acquisito o è stato oggetto d’un credito esigibile […]» (sentenza «Saggio contro Italia», sez. II, del 25 ottobre 2001, in ricorso n. 41879/98) ed anche un <u>titolo esecutivo</u> («caso Ambruosi contro Italia», sentenza del 19 ottobre 2000, in ricorso n. 31227/1996) e che siffatta qualificazione è da reputarsi vincolante anche per i Legislatori italiani ogniqualvolta adottino provvedimenti normativi suscettibili di incidere negativamente sui diritti tutelati dallo strumento internazionale.<br />
Inoltre, nella stessa decisione del «caso Saggio» appena citata, si è osservato altresì che: «[…] in linea di massima un sistema di sospensione temporanea del pagamento dei crediti di una impresa commerciale in crisi …, non è criticabile in sé, visto in particolare il margine di apprezzamento autorizzato dal secondo comma dell’articolo 1. Tuttavia, un tale sistema comporta il rischio d’imporre ai creditori un carico eccessivo quanto alla possibilità di ottenere i loro beni e deve quindi prevedere alcune garanzie di procedura per controllare che la messa in opera del sistema e la sua incidenza sul diritto di proprietà dei singoli non siano arbitrari né imprevedibili».<br />
Ad avviso della Sezione le norme e la giurisprudenza passate velocemente in rassegna convergono nel rendere palese l’incompatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e dunque incostituzionale per violazione degli artt. 2 e 117 Cost., una disposizione come l’art. 7-<i>quater</i> che:<br />
&#8211; privi i creditori, che abbiano ottenuto un titolo esecutivo nei confronti dell’Azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, di un “bene”, quanto meno con riferimento al credito per le spese processuali liquidate nel decreto ingiuntivo dichiarato inefficace <i>ex lege</i>;<br />
&#8211; impedisca l’attuazione delle decisioni giudiziarie definitive, rendendole inoperanti a detrimento di una parte;<br />
&#8211; in ogni caso, ritardi in maniera eccessiva l&#8217;esecuzione di una decisione giudiziaria (si noti che la Medikron ha coltivato diligentemente le sue giuste pretese in sede giurisdizionale, affrontando gli oneri, le spese ed i disagi di ben cinque procedimenti: uno avanti al Tribunale ordinario, due avanti al T.a.r. del Lazio ed altrettanti avanti al Consiglio di Stato);<br />
&#8211; sospendendo l’esecuzione di un giudicato e subordinando, con un rinvio <i>sine die,</i> la soddisfazione delle pretese dei creditori, già muniti di un titolo esecutivo, all’esito incerto di una procedura concorsuale di carattere amministrativo;<br />
&#8211; travalichi i limiti di una legittima ingerenza pubblica ai sensi dell’art. 1 del Protocollo addizionale, non avendo previsto il Legislatore del del 2005, garanzie di procedura per controllare che la messa in opera del sistema di liquidazione in via amministrativa e la sua incidenza sul diritto di proprietà dei singoli non siano arbitrari né imprevedibili.<br />
VI) <u>Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.</u><br />
Appare dubbia anche la conformità al principio di ragionevolezza e di buon andamento amministrativo di una disposizione, come l’art. 7-<i>quater</i>, che incide sui giudicati allo scopo di dare rilevanza esterna ad un criterio organizzativo di centri di spesa che si sarebbe potuto conseguire, ben più efficacemente, con strumenti interni di regresso tra la gestione liquidatoria e l’Azienda ospedaliera.<br />
Se, infatti, il Collegio non ha motivi di dubitare della legittimità costituzionale del Decreto-legge n. 341/1999, al quale è sotteso un disegno coerente volto a sgravare le aziende sanitarie neoistituite degli oneri finanziari correlati alle precedente gestioni, in modo da consentire alle prime di cominciare a funzionare senza essere oberate dal passivo in precedenza accumulato (v., in tema, Corte cost., 9 dicembre 2005, n. 437), per contro si rivela del tutto irragionevole rispetto a tale scopo, sotto il profilo della violazione del canone di proporzionalità, la previsione della perdita di efficacia dei suddetti provvedimenti giurisdizionali. Si tratta, infatti, di una misura estrema, mai presa in considerazione dal Legislatore nemmeno in occasione dell’analogo, ma ben più rilevante fenomeno della creazione delle gestioni liquidatorie delle soppresse UU.ss.ss.ll.. In questo senso il plesso normativo (essenzialmente rappresentato dall’art. 6, comma 1, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall’art. 2, comma 14, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549) che, nell’ambito della complessiva “aziendalizzazione” delle articolazioni locali del Servizio sanitario nazionale, regolò la liquidazione dei debiti delle disciolte Unità socio-sanitarie locali si presta a costituire un idoneo <i>tertium comparationis</i>, valido a dimostrare l’irrazionalità della scelta legislativa compiuta con l’approvazione dell’art. 7-<i>quater</i>.<br />
VII) <u>Violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.<br />
</u> L’articolo in questione lede l’affidamento formatosi nella Medikron (ed in tutti gli altri creditori nelle medesime condizioni dell’appellata) in ordine alla soddisfazione dei crediti già riconosciuti in via giurisdizionale, con un accertamento provvisto della forza di giudicato ed, inoltre, a fronte del generale principio della responsabilità patrimoniale, dà luogo ad un’evidente disparità di trattamento tra i soggetti che vantino pretese creditorie nei confronti dell’Azienda Policlinico Umberto I, unicamente in ragione dell’epoca della nascita delle rispettive obbligazioni.<br />
VIII) <u>Violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.<br />
</u> L’effetto della norma censurata è, dunque, quello di rendere inefficace la tutela giurisdizionale ottenuta da taluni creditori nei confronti dell’Azienda ospedaliera, per di più soltanto limitatamente ad alcune categorie di atti (i decreti ingiuntivi e le sentenze di ottemperanza, appunto).<br />
IX) <u>Violazione dell’art. 117, 1° co., della Costituzione, sotto il profilo della violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.</u><br />
In ultimo, ad avviso del Collegio, l’art. 7-<i>quater</i> viola la c.d. “quinta libertà comunitaria”. Come è noto, la creazione di uno spazio comune europeo di libertà, di sicurezza e di giustizia postula indefettibilmente la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, incentrata sul principio del mutuo riconoscimento. Ebbene, le esigenze di una reale cooperazione giudiziaria in materia civile (che di recente si è sensibilmente rafforzata proprio in relazione ai titoli esecutivi) escludono in radice che uno Stato membro possa autonomamente stabilire di porre nel nulla l’efficacia di atti dell’autorità giurisdizionale, astrattamente suscettibili di valicare i confini nazionali. Riguardato da questa prospettiva, l’art. 7-<i>quater</i> si pone in recisa antitesi con i principi del Trattato rilevanti <i>ratione materiae</i>, né occorre indagare se in concreto nella controversia siano attualmente rinvenibili elementi di collegamento con l’ordinamento sovranazionale, dal momento che un nesso del genere sussiste <i>in re ipsa</i> ed in maniera evidente ed incontrovertibile, posto che un decreto ingiuntivo o una decisione dell’autorità giurisdizionale amministrativa relativa a diritti patrimoniali, dichiarati <i>ex lege</i> inefficaci, non potranno mai circolare in ambito comunitario, né i relativi crediti potranno essere ceduti dagli aventi diritto.<br />
Al lume delle precedenti considerazioni, il Collegio opina che non residui alcun margine per un’esegesi alternativa e costituzionalmente orientata dell’art. 7-<i>quater</i> più volte citato e che, conseguentemente, il giudizio non possa esser definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale sopra illustrata, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata.<br />
In conclusione, deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio.<br />
<b></b></p>
<p align="CENTER">P.Q.M.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY">
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, visti gli artt. 134 Cost. e 23 della Legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del primo, del secondo e del quarto comma, comma dell’articolo 7-<i>quater</i> del Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l&#8217;università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti), introdotto, in sede di conversione, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, in riferimento a tutti i parametri costituzionali indicati nella suestesa motivazione, e, per l’effetto, dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio.<br />
Ordina che, a cura della segreteria sezionale, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.<br />
Così deciso in Roma, nella sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 13.12.2005, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Agostino Elefante &#8211; Presidente<br />
Raffaele Carboni &#8211; Consigliere<br />
Cesare Lamberti &#8211; Consigliere<br />
Aniello Cerreto &#8211; Consigliere<br />
Gabriele Carlotti #NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-4-5-2006-n-2472/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 4/5/2006 n.2472</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.2478</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2006-n-2478/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2006-n-2478/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2006-n-2478/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.2478</a></p>
<p>Pres. Santoro, est. Millemaggi Cogliani Regione Veneto (Avv.ti R. Morra e A. Manzi) c. TRAFIMET s.p.a,. VENETO SVILUPPO s.p.a. e CO.GE.PA. s.r.l. (n.c.) sulla nullità della dichiarazione sostitutiva che non abbia in allegato la copia del documento di identità del sottoscrittore Pubblica amministrazione – Dichiarazioni sostitutive del privato – Mancata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2006-n-2478/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.2478</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2006-n-2478/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.2478</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro, est. Millemaggi Cogliani<br /> Regione Veneto (Avv.ti R. Morra e A. Manzi) c. TRAFIMET s.p.a,. VENETO SVILUPPO s.p.a.  e CO.GE.PA. s.r.l. (n.c.) </p>
<p></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla nullità della dichiarazione sostitutiva che non abbia in allegato la copia del documento di identità del sottoscrittore</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Dichiarazioni sostitutive del privato – Mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore – Conseguenze – Nullità della dichiarazione</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’allegazione al testo della dichiarazione sostitutiva rilasciata di un valido documento di identità costituisce un fondamentale onere del sottoscrittore, configurandosi ex art. 38, co. 3 D.P.R. 445/2000 come elemento della fattispecie normativa teleologicamente diretto a comprovare, più che le generalità del dichiarante, l’ imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica. Pertanto la mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore rende l’atto non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge, non sanabile per effetto di successiva produzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b><br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta  Sezione<b></p>
<p></p>
<p align=justify>
  </b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n.2749 del 2005,  proposto dalla <br />
<b>Regione Veneto</b>, in persona del Presidente in carica della Giunta regionale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Romano Morra dell’Avvocatura regionale ed Andrea Manzi del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, Via F. Gonfalonieri n. 5</p>
<p align=center>Contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
la <b>società TRAFIMET s.p.a.</b>, con sede legale in Castagneto (VI), in persona del legale rappresentante in carica, non costituita;</p>
<p>e nei confronti<br />
delle <b>società VENETO SVILUPPO s.p.a.</b>  e <b>CO.GE.PA. s.r.l.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituite;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto n. 811/20005 del 2 marzo 2005;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Non costituiti gli appellati;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore, alla pubblica udienza del 16 dicembre 2005, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; udito, altresì, l’avv. Andrea Manzi; <br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>FATTO
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
	1. La società Veneto Sviluppo s.p.a. ha chiesto di partecipare alla concessione ed erogazione degli aiuti alle imprese previsti dalla legge regionale del Veneto n. 11 del 13 aprile 2001, sulla base del bando approvato, per l’anno 2002, con D.G.R. n. 3429 del 29 novembre 2002, ma ne è stata esclusa in quanto “<i>la dichiarazione-domanda non risulta accompagnata dalle fotocopie dei documenti di identità di uno dei sottoscrittori (Allegato 1 SUB B alla DRG  29 novembre 2002 n. 3429, punto 4.3 e 4.6 D</i>”.<br />	<br />
	Il decreto di esclusione (dirigenziale 22 luglio 2993 n. 226), il provvedimento di impegno di spese in favore delle 774 aziende ammesse al beneficio, la comunicazione e tutti gli atti della procedura, sono stati impugnati dall’interessata con ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto che, con la sentenza in epigrafe, ha lo ha accolto sulla considerazione che la mancata allegazione della fotocopia del documento di identità alla domanda-dichiarazione – nella specie da rendere nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo quanto prescritto dall’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 ed in concreto presentata con sottoscrizione non autenticata – costituirebbe una mera irregolarità di cui sarebbe ammessa la regolarizzazione postuma, a norma dell’art. 6, lett. b) della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 2000.<br />	<br />
	Su tale base sono stati annullati, per quanto di ragione, l’atto di esclusione ed i punti 4.3 e 4.6 lett. d) dell’allegato “1 SUB B” alla deliberazione della giunta regionale n. 3429/2002 nella parte in cui prevedono l’esclusione insanabile della richiesta non accompagnata da fotocopia di valido documento di identità.<br />	<br />
	2. Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto appello la Regione Veneto difendendo il proprio operato ed al contrario imputando, alla sentenza impugnata, violazione e falsa applicazione  sia delle norme richiamate nella deliberazione regionale che ha indetto il concorso ai benefici in questione, sia della legge n. 241 del 1990, sia, infine dei principi giurisprudenziali in materia.<br />	<br />
	E’ chiesta, pertanto, la riforma della sentenza appellata, nel senso della reiezione del ricorso di primo grado.<br />	<br />
	3. La Sezione, accordata dapprima la misura cautelare richiesta dalla Regione, ha, successivamente, chiamato la causa alla pubblica udienza del 16 dicembre 2005, trattenendola, quindi, in decisione.	</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITT O<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	L’appello è fondato.<br />	<br />
	Giova premettere che il bando approvato con decreto della Giunta Regionale 29 novembre 2002 n. 3429 ha stabilito al punto 4.3. dell’allegato 1 sub B, che la dichiarazione per l’assegnazione del contributo di cui è causa “<i>deve essere sottoscritta, nella forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R., dal legale rappresentante ovvero procuratore speciale dell’impresa e dal presidente del collegio sindacale…</i>” e “<i>deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dalla fotocopia di un valido documento d’identità dei sottoscrittori</i>”. Coerentemente a tale disposizione, il successivo punto 4.6., individua tra i motivi di esclusione dalla procedura, “<i>la mancanza di copia dei documenti d’identità personale di tutti i firmatari</i>”.<br />	<br />
	La controversia si incentra sulla legittimità delle anzidette prescrizioni, e sulla operatività dell’art. 6 della legge n. 241 del 1090, in ipotesi di dichiarazione non accompagnata, come prescritto dalla copia del documento di identità della generalità dei firmatari (o anche di uno soltanto di essi), sul presupposto (affermato nella sentenza appellata in adesione alla tesi della ricorrente in primo grado) che la mancata allegazione, alla stregua di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445 del 2000, debba considerarsi una mera irregolarità suscettibile di sanatoria, su invito dell’Amministrazione.<br />	<br />
	La Sezione, invero, si è già espressa sul punto, negando che l’omessa allegazione del documento integri una mera irregolarità della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà come tale suscettibile di emenda ( per tutte, nella materia dei pubblici appalti, Cons. St., sez. V, 1 ottobre 2003, n. 5677), al contrario ritenendo che la dichiarazione formalmente difforme dal modello tipico delineato dagli artt. 38 e 47 D.P.R. n. 445/2000 non può mai tener luogo dell’atto alternativo pubblicistico poiché, in tal caso, la mancata instaurazione di un nesso biunivocamente rilevante tra dichiarazione e responsabilità personale del sottoscrittore, comporta la radicale improduttività di qualunque effetto giuridico di “<i>certezza</i>”.<br />	<br />
	Tale orientamento, più volte confermato dalla Sezione (sia pure discostandosi consapevolmente da un certo filone giurisprudenziale di segno contrario), non é suscettibile di essere riconsiderato alla luce degli argomenti contenuti nella sentenza appellata, stante, fra l’altro, la limpida ricostruzione ermeneutica contenuta nella più recente decisione nella Sezione n. 7140 del 4 novembre 2004, che in questa sede deve essere confermata.<br />	<br />
	Con detta decisione è stato infatti sufficientemente chiarito che l’allegazione al testo della dichiarazione sostitutiva di volta in volta rilasciata di un valido documento di identità, lungi dal costituire un vuoto formalismo, costituisce piuttosto un fondamentale onere del sottoscrittore, configurandosi – nella previsione dell’art. 38, 3° co., del D.P.R. n. 445/2000 &#8211; come l’elemento della fattispecie normativa teleologicamente diretto a comprovare, non tanto (o meglio, non soltanto) le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.<br />	<br />
In altri termini, soltanto se formata a norma artt. 38 e 47 del D.P.R. citato, la dichiarazione  sostitutiva é un documento con lo stesso valore giuridico di un atto di notorietà.<br />
A tale conclusione deve pervenirsi sulla base di quanto stabilito dal successivo art. 76 dello stesso D.P.R., che annette alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 il valore di dichiarazioni fatte a pubblico ufficiale, e sanziona le dichiarazioni mendaci “ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”, sulla considerazione che l’effetto di “certificazione” di quanto affermato dal privato può scaturire da una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio nei soli casi in cui essa, laddove mendace, sia astrattamente suscettibile di condurre alla punizione del dichiarante a norma dell’art. 483 c.p., ovverosia sia idonea a garantire, attraverso quel minimo ineludibile di formalità rappresentato dalla produzione della copia del documento di identità, la provenienza soggettiva.<br />
In definitiva, deve ritenersi che nelle dichiarazioni sostitutive, il collegamento esistente tra il profilo dell’efficacia amministrativa dell’attestazione proveniente dal cittadino e quello della responsabilità penale del dichiarante si presenta come assolutamente inscindibile, giacché l’impegno consapevolmente assunto dal privato a “dire il vero” costituisce l’architrave che regge l’intera costruzione giuridica degli specifici istituti di semplificazione: è evidente infatti che, in questa parte, il sistema amministrativo collasserebbe laddove l’ordinamento non presidiasse il rispetto di tale “patto” di reciproca e leale collaborazione tra cittadini e p.a. con  adeguate sanzioni (anche di natura penale).<br />
In forza delle superiori considerazioni deve, dunque affermarsi che la mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore rende l’atto non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge, non sanabile per effetto di successiva produzione.<br />
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, riformata nel senso della reiezione del ricorso di primo grado.<br />
Ritiene tuttavia la Sezione che ricorrano giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.   Q.   M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in totale riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado;<br />	<br />
	Compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio; <br />	<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, addì 16 dicembre 2005, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei seguenti Magistrati:<br />	<br />
Sergio SANTORO                                               PRESIDENTE<br />
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Est.       CONSIGLIERE<br />
Goffredo ZACCARDI                                         CONSIGLIERE<br />
Aldo FERA                                                         CONSIGLIERE<br />
Claudio MARCHITIELLO                                 CONSIGLIERE</p>
<p><B>IL PRESIDENTE<br />
</B>F.to Sergio Santoro</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
<B>L&#8217;ESTENSORE		<br />	<br />
</B>F.to Chiarenza Millemaggi Cogliani   </p>
<p align=center>
<p><b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 4 maggio 2006</b></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2006-n-2478/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.2478</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.3189</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-4-5-2006-n-3189/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-4-5-2006-n-3189/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-4-5-2006-n-3189/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.3189</a></p>
<p>Pres. Guerrieri, Rel. Mangia AMAS 90 S.r.l. (Avv.ti P. Nesta, L. Lavatola e M. Gioventù) c. Comune di Roma (Avv. P. Bonanni) sull&#8217;illegittimità dei provvedimenti sanzionatori di abusi edili condizionati all&#8217;esito negativo del procedimento di condono già azionato Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi – Misura sanzionatoria condizionata all’esito negativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-4-5-2006-n-3189/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.3189</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-4-5-2006-n-3189/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.3189</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guerrieri, Rel. Mangia<br /> AMAS 90 S.r.l. (Avv.ti P. Nesta, L. Lavatola e M. Gioventù) c. Comune di Roma (Avv. P. Bonanni)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;illegittimità dei provvedimenti sanzionatori di abusi edili condizionati all&#8217;esito negativo del procedimento di condono già azionato</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi – Misura sanzionatoria condizionata all’esito negativo del procedimento di condono già azionato – Illegittimità – Ragioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il provvedimento sanzionatorio di abusi edilizi condizionato all’esito negativo del procedimento di condono in itinere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</b><br />
<b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER IL LAZIO &#8211; ROMA<br />
SEZIONE I QUATER 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p><i>con rito abbreviato ai sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. 2784 del 2006, proposto dalla</p>
<p><b>AMAS 90 S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Nesta, Livio Lavatola e Mauro Gioventù ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Paolo Nesta e Mauro Gioventù, situato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 252;<br />
<b></p>
<p align=center>
</b>contro</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Bonanni ed elettivamente domiciliato presso il difensore nella sede dell’Avvocatura Comunale, situata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>a) della Determinazione Dirigenziale n. 2532 del 28 novembre 2005, notificata in data 11 gennaio 2006, con la quale, in riferimento all’immobile sito in Roma, via Nerina, via Amarilli e via Raffaele Costi, è stata intimata la demolizione di opere abusive “<i>entro 90 giorni dalla eventuale reiezione delle succitate domande di condono pena in difetto l’acquisizione gratuita e di diritto al patrimonio pubblico per la successiva demolizione d’ufficio delle stesse a spese del responsabile dell’abuso”;<br />
</i>b) di ogni altro atto presupposto, anche non conosciuto, comunque connesso e/o conseguente al provvedimento ed all’atto presupposto indicato alla precedente lettera a);</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;<br />
Visti le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Vista la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati;<br />
Udito il relatore Primo Referendario Antonella Mangia all’udienza camerale del 21 aprile 2006;<br />
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;<br />
Visto l&#8217;articolo 21, nono comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, nel testo sostituito dall&#8217;art. 3, primo comma, della Legge 21 luglio 2000 n. 205, che facoltizza, in sede di decisione della domanda cautelare, il Tribunale Amministrativo Regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell&#8217;istruttoria, a definire il giudizio nel merito a norma dell&#8217;articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />
Rilevato che, nella specie, il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi dell&#8217;articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato dall&#8217;art. 9 della Legge 21 luglio 2000 n. 205, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;<br />
Sentiti sul punto i difensori delle parti costituite;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto nei termini e nei limiti di seguito esposti.<br />
1.1. Con il gravame in epigrafe, la ricorrente lamenta l’illegittimità della determinazione dirigenziale n. 2532 del 28 novembre 2005, notificata il successivo 11 gennaio 2006, con la quale il Comune di Roma ha ordinato la demolizione di opere abusive, seppure “<i>entro 90 giorni dall’eventuale reiezione”</i> di domande di condono inoltrate entro il termine di legge<i>.<br />
</i>A tal fine denuncia, tra l’altro, la violazione degli artt. 44 e 38 della legge n. 47/85, rappresentando il tempestivo inoltro di n. 41 domande di condono in data 9 dicembre 2004, ai sensi della legge 24 novembre 2003 n. 326 e della legge regionale n. 12/2004, specificatamente dirette alla regolarizzazione delle opere abusive contestate, ancora in fase di istruttoria, delle quali produce copia.<br />
Denuncia, ancora, “<i>violazione dei principi generali di buon andamento dell’azione amministrativa anche in relazione alla normativa speciale disciplinante il condono; violazione della L.R. Lazio n. 12/04 con particolare riferimento all’art. 6 eccesso di potere per illogicità ed abnormità del provvedimento</i>”. <br />
In conclusione, la ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento impugnato nonché la condanna ai sensi dell’art. 7 della legge n. 205/2000 del Comune di Roma al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi, procurati dalla determinazione dirigenziale in contestazione.</p>
<p>2. Le censure sopra illustrate sono fondate.<br />
In conformità a quanto già statuito da questa Sezione con la sentenza n. 651/2006, richiamata nel ricorso, ribadisce, infatti, il Collegio che l’inoltro da parte dell’interessato di domande di condono, dirette a regolarizzare un abuso edilizio commesso, preclude l’adozione di provvedimenti repressivi, ai sensi degli artt. 38 e 44 della legge n. 47/85, contenuti nel capo IV della legge medesima, cui il d.l. 269/2003, convertito nella legge 326/2003, espressamente rinvia.<br />
La definizione dei procedimenti così attivati non può, infatti, non assumere rilievo pregiudiziale rispetto alla disposizione delle prescritte misure sanzionatorie, le quali restano azionabili solo nell’ipotesi di negazione del beneficio del condono, pena la totale vanificazione – a priori – dei già pendenti procedimenti di sanatoria.<br />
Attese le peculiarità del caso in esame, è da aggiungere che la preclusione di cui trattasi è da qualificare di carattere assoluto.<br />
Si intende così affermare che, ai sensi di legge, deve intendersi preclusa anche l’adozione di provvedimenti sanzionatori definibili “condizionati”, di provvedimenti cioè che – come nel caso in esame – impongano di provvedere alla demolizione entro un determinato termine “<i>dall’eventuale reiezione</i>” della domanda di condono, la quale &#8211; al momento dell’adozione del provvedimento &#8211;  si presenta in termini di evento futuro ed incerto.<br />
D’altro canto, appare evidente che l’adozione di provvedimenti di demolizione caratterizzati dall’apposizione di una condizione di tal genere, oltre a non essere contemplata – come già rilevato – a livello normativo, non risponde a finalità di abbreviazione del procedimento né, tanto meno, può ritenersi ispirata dal principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, in ragione del quale l’Amministrazione è tenuta  preferire la soluzione che consenta di raggiungere l’obiettivo voluto con il minor sacrificio possibile dell’interesse privato (cfr. TAR Lazio, Latina, sent. 25 maggio 2005, n. 446); per contro, l’apposizione di una condizione di tal genere comporta una chiara violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa in quanto si presta a determinare l’adozione di provvedimenti che, oltre ad essere privi di efficacia a decorrere dalla loro emanazione, potrebbero rivelarsi del tutto inutili e superflui.<br />
In definitiva, in seguito alla presentazione di domande di condono edilizio, sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di astenersi dall’adozione di misure ripristinatorie e/o sanzionatorie, ancorché condizionate all’esito negativo del procedimento azionato dalle domande stesse, pena l’illegittimità dei provvedimenti adottati.<br />
Tanto rileva ai fini dell’accoglimento del ricorso, sicché le altre censure sollevate sono assorbite.</p>
<p>3. Come già esposto, la ricorrente propone anche domanda di risarcimento del danno ex art. 7 della legge n. 205/2000.<br />
Tale domanda è infondata.<br />
E’ noto che l’accertamento in punto di legittimità del provvedimento non esaurisce l’ambito del giudizio sull’azione di risarcimento: il giudizio risarcitorio ha un oggetto diverso e più ampio di quello impugnatorio, attesa la necessità di verificare la sussistenza di tutti gli elementi dell’illecito civile (elemento psicologico, danno-evento e rapporto di causalità adeguata).<br />
Ne consegue che non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno che – come nel caso in esame – non sia accompagnata dalla dimostrazione dell’effettivo danno patrimoniale subito e del nesso eziologico con il provvedimento impugnato.<br />
Attese le peculiarità dell’ipotesi in trattazione, appare opportuno aggiungere che sussistono difficoltà oggettive e concrete a riscontrare un danno o, comunque, difficoltà a ravvisare un danno certo nell’an ed incerto nel quantum, idoneo – eventualmente – a determinare l’applicazione dell’art. 1226 c.c..<br />
E’ doveroso, infatti, tenere conto che la determinazione dirigenziale impugnata impone l’obbligo di provvedere alla demolizione “<i>entro 90 gg. dall’eventuale reiezione”</i> delle domande di condono presentate, ancora in fase istruttoria.<br />
Tale determinazione è, dunque, destinata a produrre gli effetti suoi propri non a decorrere dalla data della sua emanazione bensì a decorrere dal verificarsi di un evento futuro ed incerto.<br />
Atteso che non risulta che l’evento previsto si sia verificato, la determinazione in questione può essere considerata come un provvedimento che non ha ancora esplicato effetti e, quindi, come un provvedimento dotato di un’incidenza non effettiva ma meramente potenziale sulla posizione giuridica del destinatario.</p>
<p>4. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto in relazione alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato e respinto per quanto attiene alla domanda di risarcimento del danno.<br />
In ragione della circostanza che alla data di emissione del provvedimento impugnato era in corso di definizione il giudizio relativo ad un’ulteriore demolizione, conclusosi con la sentenza di accoglimento n. 651/2006, e che l’Amministrazione ha, quindi, sostanzialmente reiterato un provvedimento illegittimo senza attendere l’esito del ricorso proposto avverso il provvedimento repressivo già adottato ed in carenza di una comprovata variazione della situazione di diritto e di fatto, il Collegio ritiene di condannare il Comune di Roma al pagamento delle spese di giudizio in misura leggermente superiore a quella ordinariamente disposta e, pertanto, liquida le suddette spese a favore della ricorrente in Euro 1.500,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I quater, pronunciando sul ricorso n. 2784/2006:<br />
&#8211;	accoglie la domanda di annullamento della determinazione dirigenziale n. 2532 del 28 novembre 2005, a firma del Dirigente dell’Unità Organizzativa Tecnica del Municipio Roma VII;<br />	<br />
&#8211;	respinge la domanda di risarcimento del danno;<br />	<br />
&#8211;	condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore della ricorrente in Euro 1.500,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 aprile 2006 con l’intervento dei seguenti Magistrati:</p>
<p>dr. Pio Guerrieri    			&#8211; Presidente<br />	<br />
dr. Giancarlo Luttazi		    	&#8211; Consigliere<br />	<br />
dr.ssa Antonella Mangia 	   	&#8211; Primo Ref., Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-4-5-2006-n-3189/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.3189</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.3187</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-4-5-2006-n-3187/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-4-5-2006-n-3187/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-4-5-2006-n-3187/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.3187</a></p>
<p>Pres. Tosti, Rel. Russo CONSORZIO GFM (Avv. S. A. Marrama) c. MINISTERO DELL’INTERNO (Avv. dello Stato) sulla sindacabilità del prezzo posto a base d&#8217;asta di un appalto Contratti della p.a. – Poteri del Giudice – Sindacato sulla misura del prezzo posto a base d&#8217;asta di un appalto – Ammissibilità –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-4-5-2006-n-3187/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.3187</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-4-5-2006-n-3187/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.3187</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti, Rel. Russo<br />
CONSORZIO GFM (Avv. S. A. Marrama) c. MINISTERO DELL’INTERNO (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla sindacabilità del prezzo posto a base d&#8217;asta di un appalto</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Poteri del Giudice – Sindacato sulla misura del prezzo posto a base d&#8217;asta di un appalto – Ammissibilità – Limiti</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il Giudice adito può sindacare la misura del prezzo posto a base d&#8217;asta di un appalto, qualora non involga una mera scelta di convenienza e opportunità, svincolata da valutazioni tecniche, ma impinga in cognizioni tecniche (andamento del mercato nel settore di cui trattasi, tecnologie che le ditte devono adoperare nell&#8217;espletamento dei servizi oggetto dell&#8217;appalto, numero di dipendenti che devono essere impiegati, rapporto qualità/prezzo per ogni servizio), con il limite delle sole ipotesi di complessiva inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall&#8217;amministrazione, di illogicità manifesta e di disparità di trattamento.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio<br />
Roma, sez. I ter</p>
<p>composto dai signori magistrati:<br />
Luigi Tosti &#8211; Presidente<br />
Franco Angelo Maria De Bernardi &#8211; Componente<br />
Maria Ada Russo &#8211; Componente rel.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1402/2006 proposto da</p>
<p><b>CONSORZIO GFM </b>rappresentato e difeso dall’Avv. Sabatino Alessio Marrama ed elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni n. 268/A;</p>
<p align="center"><b>CONTRO</b></p>
<p><b> </b><br />
<b>Ministero dell’Interno, Direzione interregionale della Polizia di Stato per le Regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna</b>, in persona del Ministro p.t.,<br />
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria;</p>
<p align="center"><b>per l’annullamento previa sospensione</b></p>
<p align="justify">
<p><b> </b>del bando di gara della Direzione interregionale della Polizia di Stato per le Regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna (pubblicato sulla GUCE n. 2005/S 2444 del 20.12.2005 e sulla GURI n. 296 del 21.12.2005) per l’affidamento in appalto del servizio di mensa (per il periodo di 9 mesi dall’1.4.2006 al 31.12.2006) comprensivo dell’acquisto di derrate alimentari, preparazione e somministrazione dei pasti, operazioni di pulizia dei locali cucina e mensa, lavaggio e riassetto delle stoviglie presso l’istituto superiore di Polizia, via Pier della Francesca n. 3, Roma, e la Caserma Maurizio Giglio, Via Guido Reni, Roma;<br />
della lettera di invito della medesima Direzione del 18.1.2006, prot. n. 222/RM.D.G.C.2.5.11/1583; di tutti gli atti comunque connessi, successivi e consequenziali”;</p>
<p>Visto<b> </b>il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta nella pubblica udienza del 6.4.2006 la relazione del dr. Maria Ada Russo e uditi altresì i difensori come da verbale;</p>
<p style="text-align: center;"><i> </i>Ritenuto in fatto e in diritto</p>
<p>In data 31.12.2005 sono scaduti i contratti per il servizio mensa presso l’Istituto superiore di Polizia, via Pier della Francesca n. 3, Roma, e presso la Caserma Maurizio Giglio, Via Guido Reni, Roma, stipulati all’epoca tra l’UTG di Roma e la ditta MA.CA. srl.<br />
In data 16.12.2005 la Direzione interregionale della Polizia di Stato (Regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna), ha chiesto la pubblicazione in GURI e in GUCE del bando per l’affidamento in appalto (licitazione privata ristretta accelerata) del servizio di mensa (per il periodo di 9 mesi dall’1.4.2006 al 31.12.2006) comprensivo dell’acquisto di derrate alimentari, preparazione e somministrazione dei pasti, operazioni di pulizia dei locali cucina e mensa, lavaggio e riassetto delle stoviglie presso le citate strutture della Polizia di Stato.<br />
Il bando è stato pubblicato sulla GUCE n. S 244 del 20.12.2005; sulla GURI n. 296 del 21.12.2005 e sull’albo pretorio della provincia e del comune di Roma.<br />
In relazione al periodo 1.1.2006/31.3.2006 la stessa Direzione interregionale ha chiesto a ditte del settore un preventivo di spesa per l’affidamento in economia del servizio mensa.<br />
In data 21.12.2005 il Consorzio GFM ha fatto pervenire i preventivi richiesti (in particolare, ha offerto “un costo del singolo pasto pari a <b> </b>€ 4,43 al netto dell’IVA al 4%” e “un costo del singolo pasto pari a € 5,83 al netto dell’IVA al 4% e per ogni singola colazione a € 1,74 al netto dell’IVA al 4%”.<br />
Pertanto, per il periodo indicato (1.1.2006/31.3.2006), il Consorzio GFM è stato incarico di svolgere in economia il servizio mensa sia presso la citata Caserma Maurizio Giglio che presso l’Istituto superiore di Polizia, in conformità ai prezzi indicati nei precedenti preventivi.<br />
Nel frattempo, in relazione alla procedura di licitazione privata di cui al bando pubblicato in data 20 e 21.12.2005, sono pervenuti all’amministrazione procedente n. 13 plichi sigillati di cui n. 2 fuori termine.<br />
In data 12 gennaio 2006 si è riunita la Commissione per l’accertamento dei requisiti (nominata con decreto del 9.1.2006) che, a conclusione delle operazioni, ha ammesso n. 10 ditte.<br />
In data 18 gennaio 2006 l’amministrazione ha invitato (anche) la ricorrente a concorrere alla gara a licitazione privata, di tipo ristretta accelerata, indetta per l’appalto in questione.<br />
Nella lettera di invito (pag. 1) è stato testualmente specificato che la verifica dell’eventuale anomalia delle offerte sarà effettuata secondo la procedura di cui all’art. 25 del D. Lgs. n. 157/1995 “a mezzo di offerte segrete di ribasso sulle fasce di prezzo a pasto pro-capite sia per il pranzo sia per la cena di seguito indicate : fino a 10.600 pasti : € 5.36 (IVA 4% esclusa); da 10.601 a 15.900 pasti: € 4.47 (IVA 4% esclusa); oltre 15.900 pasti: € 3.58 (IVA 4% esclusa); nonché sulle prime colazioni il cui importo è di seguito indicato: per ogni colazione € 1.54 (IVA 4% esclusa)”.<br />
Sempre nella lettera di invito (cfr. pag. 9) è specificato che “l’aggiudicazione sarà effettuata anche valutando l’esame comparativo dei seguenti elementi : qualità max 50 punti; prezzo max 50 punti”.<br />
In data 14.2.2006 il Consorzio ricorrente faceva pervenire all’amministrazione la sua offerta.<br />
Con il presente ricorso notificato in data 9.2.2006 la ricorrente impugna il predetto bando di gara e la lettera di invito del 18.1.2006. In particolare, sono dedotti i seguenti motivi di diritto:<br />
1)violazione degli artt. 8, comma 4, e 10, comma 3, del D. Lgs. n. 157/1995; eccesso di potere per contraddittorietà;<br />
2)violazione art. 1, comma 1, L. n. 327/2000, nonché art. 36 della Costituzione e della Legislazione speciale in materia di rapporti di lavoro;<br />
3)violazione e falsa applicazione art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 157/1995 nonché dei principi di buona amministrazione e buon andamento dell’azione amministrativa.<br />
Con decreto presidenziale n. 1041 del 16.2.2006 è stata accolta la richiesta di misure cautelari provvisorie, nel senso di sospendere le ulteriori attività di gara, ed è stata fissata la camera di consiglio alla data del 23.2.2006.<br />
Nel frattempo, nella seduta del 21.2.2006, la Commissione ha deciso di rinviare l’aggiudicazione della gara a data da destinarsi in ragione del contenzioso in atto e del citato decreto presidenziale.<br />
Infine, con ord. istruttoria n. 304 del 16.2.2006 sono stati chiesti chiarimenti e l’amministrazione ha ottemperato con deposito in data 14.3.2006.<br />
Tutto ciò precisato, può passarsi al merito del ricorso.<br />
1). Con i primi motivi (cfr., pag. 6) il Consorzio ricorrente sostiene che “il bando di gara pubblicato sulla GURI al punto II.2.1) non fa alcun riferimento alle fasce di prezzo menzionate nella lettera di invito, limitandosi ad indicare quale “quantitativo o entità totale dell’appalto”: € 1,54 a colazione ed € 4,47 a pasto (esclusa IVA al 4%) per un importo totale presunto di € 545.025,83 (esclusa IVA al 4%). Emergerebbe dunque una macroscopica contraddittorietà tra le previsioni del bando di gara e quelle della relativa lettera di invito e vi sarebbe violazione degli artt. 8, comma 4 e 10, comma 3 del D. 157/95”.<br />
Controparte replica sostenendo che “il bando di gara indica i prezzi delle singole colazioni e dei singoli pasti (€ 1,54 a colazione ed € 4,47 a pasto (esclusa IVA al 4%) e che l’importo complessivo scaturisce proprio dai valori indicati negli affidamenti in economia delle due singole mense; inoltre, nella lettera di invito, partendo dal numero dei pasti mensili complessivi delle due mense, viene calcolato il valore del “quinto d’obbligo” necessario per misurare le oscillazioni in più o in meno rispetto al numero mensile presunto dei pasti da erogare. In sostanza, l’amministrazione, considerato che il numero dei pasti presunti mensili oggetto del bando di gara (13.230) può oscillare nei limiti del quinto, tra un minimo di 10.600 ed un massimo di 15.900, garantendo perfettamente il prezzo di base indicato nello stesso bando, € 4,47, ha ritenuto di inserire due ulteriori fasce di prezzo a tutela delle eventuali, ulteriori, oscillazioni dei pasti in più o in meno rispetto alle variazioni del quinto”.<br />
Il Collegio condivide le argomentazioni di controparte e in particolare:<br />
a) non si ravvisa alcuna contraddittorietà tra il bando e la lettera di invito e la specificazione in “fasce di prezzo” non configura contenuti innovativi rispetto alla precedente previsione della lex specialis;<br />
b) peraltro, una eventuale novità della lex specialis dovrebbe concretizzarsi in una modificazione sostanziale delle condizioni iniziali dell&#8217;appalto (e così non è nella specie).<br />
2). Con gli ulteriori motivi di ricorso, il Consorzio prospetta “l’inidoneità della formulazione dei prezzi base per fasce di prezzo a consentire la copertura dei costi del servizio nonché ad assicurare utile di impresa”. La ricorrente fa riferimento ai calcoli effettuati sulla base delle tabelle FISE e rileva che “la stazione appaltante non solo non ha tenuto conto dei costi del lavoro ma ha anche trascurato di considerare i costi per il reperimento delle derrate alimentari”.<br />
Controparte replica alle argomentazioni e la ricorrente, con ultima memoria depositata in data 31.3.2006, evidenzia una serie di ulteriori errori commessi.<br />
Il Collegio ritiene fondato questo secondo motivo di gravame.<br />
La questione di diritto riguarda la possibilità per il giudice adito di sindacare sulla misura del prezzo posto a base d&#8217;asta quando lo stesso non involge una mera scelta di convenienza e opportunità, svincolata da valutazioni tecniche, ma impinge in cognizioni tecniche (andamento del mercato nel settore di cui trattasi, tecnologie che le ditte devono adoperare nell&#8217;espletamento dei servizi oggetto dell&#8217;appalto, numero di dipendenti che devono essere impiegati, rapporto qualità/prezzo per ogni servizio).<br />
Il Collegio ritiene che, in questi casi, il sindacato è possibile se pur limitato alle ipotesi di complessiva inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall&#8217;amministrazione, alla illogicità manifesta e alla disparità di trattamento.<br />
Tanto premesso, anche senza disporre una apposita CTU, la censura dedotta appare fondata in ragione delle seguenti considerazioni:<br />
a) i calcoli effettuati dalla ricorrente (pagina 8 del ricorso introduttivo e ulteriore ultima memoria del 31.3.2006) non sono stati puntualmente contestati da controparte e, comunque, non sono stati smentiti in modo convincente;<br />
b) l’amministrazione, in replica, ha allegato le tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i dipendenti delle aziende del settore turismo-comparto pubblici esercizi “ristorazione collettiva” considerando (soltanto) n. 6 unità di personale; la ricorrente fa notare che il capitolato d’oneri, fogli 7 e 8, indica specificamente il <i>numero minimo</i> di personale addetto al <i>settore preparazione e confezionamento pasti per fascia di utenza</i> e il <i>numero minimo</i> di personale addetto al <i>settore distribuzione pasti per linea di distribuzione. </i>In particolare, da 201 a 400 persone per fascia di utenza, sono previste n. 6 unità di personale ma “per gli enti con numero di utenti superiore a 1.300 è richiesto un incremento di n. 1 delle figure professionali per ogni ulteriori 200 utenti”; inoltre, al foglio 8, viene indicato il numero di n. 3 addetti per il settore distribuzione nel caso di una sola linea di distribuzione; in ogni caso, “ove la quantità complessiva di personale impiegato si riveli insufficiente ….è fatta salva la possibilità per l’amministrazione di richiedere l’incremento di n. 1 o 2 unità…”. Attualmente, la ricorrente fa presente, che sono impiegate nella gestione del servizio, affidato in economia, n. 12 unità di personale per la Caserma Giglio e n. 13 unità di personale per l’Istituto superiore di Polizia;<br />
<i>c) </i>inoltre, l’amministrazione precisa che – rispetto ai precedenti contratti &#8211; è stato ridotto il numero dei pasti giornalieri (Caserma Maurizio Giglio: da 400 pasti a 225; Istituto superiore di Polizia da 250 pasti a 246 con una riduzione complessiva, nel nuovo contratto, di n. 5370 pasti); in realtà, la circostanza non sembra sufficiente a giustificare la significativa contrazione della manodopera e la riduzione delle prestazioni;<br />
d) una considerazione più generale della situazione complessiva implica di tener presente che il precedente affidamento in economia del servizio mensa ha preso in considerazione per l’Istituto superiore di Polizia un prezzo base di € 5,83 per singolo pasto e € 1,74 per colazione al netto dell’IVA al 4%; e per la Caserma Maurizio Giglio un prezzo di € 4,43 sempre al netto dell’IVA (in entrambi i casi, il servizio doveva comprendere anche il reperimento delle derrate, le operazioni di pulizia e rigoverno stoviglie, pulizia dei locali e operazioni connesse). Dalla nota delle Direzione Interregionale della Polizia di Stato in data 31.1.2006 risulta – poi – che “tutte le società concorrenti, alle quali erano stati richiesti i preventivi per l’affidamento del servizio in economia, hanno presentato preventivi più alti rispetto al prezzo base di € 4,65 a pasto (compresa IVA al 4 %) e di € 1,60 a colazione (compresa IVA al 4 %);<br />
e) sul punto, è ragionevole ritenere che l’amministrazione abbia omesso di considerare i costi complessivi delle operazioni (in particolare, il costo per il reperimento delle derrate) e abbia trascurato anche la circostanza della precedente richiesta dei preventivi di spesa a ditte del settore (e della gestione in economia già affidata alla ricorrente);<br />
f) inoltre, nella vicenda, vanno contemperate equamente due esigenze contrapposte: da un lato, l&#8217;opportunità di assicurare alla p.a. appaltante l&#8217;aggiudicazione del contratto al prezzo più basso possibile; dall&#8217;altro, l&#8217;esigenza d&#8217;impedire la presentazione di offerte troppo esigue, apparentemente allettanti, in realtà fonti di gravi irregolarità nell&#8217;esecuzione del contratto, oltreché di contenzioso ampio e costoso.<br />
g) in ultimo, sulle altre precisazioni di parte attrice (punti da 2 a 5 della memoria in data 31.3.2006) non vi è replica di controparte.<br />
In conclusione, in ragione delle prevalenti esigenze di garantire una buona qualità della prestazione e di scongiurare il rischio che una diminuzione del prezzo possa comportare una ripercussione sul servizio, il ricorso deve essere accolto con assorbimento delle ulteriori questioni e, per l’effetto, sono travolti gli atti impugnati indicati in epigrafe.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p><b> </b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso in epigrafe e per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6.4.2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-4-5-2006-n-3187/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.3187</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.481</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-5-2006-n-481/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-5-2006-n-481/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-5-2006-n-481/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.481</a></p>
<p>Cesare Mastrocola – Presidente, Giovanni Ruiu – Estensore. Cupido (avv. F. Scalzi) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato), Prefettura di Crotone (Avv. Stato). sulla cessazione automatica dell&#8217;incarico di viceprefetto vicario per effetto dell&#8217;assunzione delle funzioni da parte del nuovo prefetto 1. Pubblico impiego – Carriera prefettizia – Nomina nuovo prefetto –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-5-2006-n-481/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.481</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-5-2006-n-481/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.481</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Cesare Mastrocola – Presidente, Giovanni Ruiu – Estensore.<br /> Cupido (avv. F. Scalzi) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato), Prefettura di Crotone (Avv. Stato).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla cessazione automatica dell&#8217;incarico di viceprefetto vicario per effetto dell&#8217;assunzione delle funzioni da parte del nuovo prefetto</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Carriera prefettizia – Nomina nuovo prefetto – Incarico di vicepre-fetto – Cessazione automatica – Garanzie procedimentali – Non si applicano – Ragioni.</p>
<p>2. Pubblico impiego – Carriera prefettizia – Viceprefetto – Funzioni vicarie – Assegnazione – Provvedimento – Deve dar conto del possesso in capo all’interessato di adeguata profes-sionalità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Posto che l’art.12 comma 4, d.lg. 19 maggio 2000 n.139, stabilisce che gli incarichi di vi-ceprefetto vicario e di capo di gabinetto negli uffici territoriali del governo, nonché gli inca-richi di diretta collaborazione con i capi di dipartimento, cessano con l&#8217;assunzione delle funzioni da parte del nuovo prefetto o del nuovo capo dipartimento, il fatto che la cessazio-ne sia automatica implica l’infondatezza delle censure relative alla mancata comunicazione al ricorrente viceprefetto vicario della nota concernente la vacanza del posto, alla mancata caducazione della sua precedente nomina, ed il difetto di motivazione della nota stessa, trattandosi di una decadenza appunto stabilita automaticamente per legge.</p>
<p>2. Il provvedimento che assegna al viceprefetto le funzioni vicarie deve dar conto del pos-sesso in capo all’interessato di adeguata professionalità, ma non spiegare in senso “compa-rativo” le ragioni della “pretermissione” degli altri dirigenti aspiranti all’incarico, le quali sono, per l’appunto, riconducibili in re ipsa alla sussistenza di un preferenziale rapporto di fiducia con il prescelto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA<br />
SEDE DI CATANZARO <br />
 Sezione Prima</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai magistrati <br />
Cesare Mastrocola, Presidente;<br />
Giovanni Iannini, Primo Referendario; <br />
Giovanni Ruiu, Referendario estensore; </p>
<p>ha pronunziato</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso n. 448/01 r.g., proposto da<br />
<b>Cupido Francesco</b> rappresentato e difeso dall’Avv.to Francesco Scalzi presso il cui studio a Catanzaro in Via Purificato 18 elettivamente domicilia..</p>
<p>                                                                      contro</p>
<p><b>Ministero dell’Interno</b>, nella persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello stato di Catanzaro, domiciliataria;<br />
<b>Prefettura di Crotone</b> nella persona del Prefetto, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello stato di Catanzaro, domiciliataria;</p>
<p>per l’annullamento<br />
Del provvedimento ministeriale 13310 n.c. del 23.2.2001, comunicato con nota prefettizia n. 230/feb., datata 24.2.2001 (in parte qua, relativamente alla sede di Crotone) e di ogni altro atto o provvedimento connesso, prodromico, presupposto o consequenziale.</p>
<p><b>Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 3.7.2001<br />
</b>Del provvedimento di cui la telex ministeriale 0304841, in data 26.4.2001, concernente conferimento di incarichi vicariali, ai sensi dell’art. 12 del Dlgs n. 139 del 19.5.2000, comunicato con nota della Prefettura di Crotone 9.5.2001 prot. N. 1000/9B2/Gab.<br />
Del decreto del Prefetto di Crotone 7.4.2001 prot. 634/1-3/Gab avente ad oggetto l’assunzione da parte del Dott. Stefano Trotta delle funzione vicarie e la regolamentazione provvisoria di personale della Prefettura di Crotone.<br />
Dei provveedimenti già impugnati ocn il precedente ricorso cui si chiede l’accoglimento anche pe rle ragioni esposte nei motivi aggiunti e di ogni altro atto o provvedimento connesso, prodromico, presupposto, consequenziale.<br />
e per<br />
Il risarcimento del danno.</p>
<p>Visti gli atti di causa;<br />
Designato relatore il referendario Giovanni Ruiu;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorrente esercita le funzioni di viceprefetto vicario della Prefettura di Crotone con decorrenza 20.4.1999.<br />
In data 20.12.2000 si è insediato il nuovo Prefetto di Crotone. Il Dott.Cupido ha continuato ad esercitare le sue funzioni.<br />
In seguito a notizie informali il Sig. Cupido effettuava una richiesta di accesso ex legge 241/1990 inoltrando istanza al Ministero dell’Interno allo scopo di avere notizia della situazione degli incarichi vicariali nei diversi Uffici Territoriali del Governo. <br />
Successivamente il Ministero dell’Interno ha inviato al Dott. Cupido copia della nota ministeriale 13310 n.c. del 23.2.2001, avente ad oggetto l’avviso secondo cui tra le sedi vacanti dal mese di marzo 2001 si comprendeva la sede di Crotone.<br />
Il ricorrente impugnava tale atto, con ricorso depositato il 15.3.2001, dinanzi al Tribunale Amministrativo della Calabria, deducendo i seguenti motivi:<br />
a)	<i>Violazione del Dlgs 19.5.2000 n.ro 139. Violazione della legge n. 241/90 e della normativa sul pubblico impiego e sul personale della carriera prefettizia e della legge 266/99. Illegittimità derivata. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti difetto di motivazione e di istruttoria sviamento di potere.<br />	<br />
</i>L’atto impugnato sarebbe stato emanato senza alcuna caducazione del precedente provvedimento di nomina all’incarico vicariale del ricorrente. Il provvedimento sarebbe altresì privo di motivazione.<br />
Vi sarebbero inoltre molteplici profili di violazione del Dlgs 139/200 e in particolare dell’art. 12 c.4 che prevede il potere del Prefetto, all’atto dell’insediamento, di nominare il vicario.<br />
L’atto sarebbe in contrasto con le norme relative ai trasferimenti del personale della carriera prefettizia   ed emanato in difetto dei necessari presupposti di legge.<br />
Con ordinanza n. 291 emessa nella Camera di Consiglio del 19.4.2001 questo Tribunale disponeva l’acquisizione di elementi istruttori.<br />
In seguito all’esecuzione di tale incombente il ricorrente, con motivi aggiunti depositati il 13.7.2001 impugnava gli atti in epigrafe, dei quali sostiene di essere venuto a conoscenza tramite l’istruttoria eseguita dal Tribunale.<br />
In particolare gli atti impugnati dispongono la nomina a funzioni vicarie del Dr.Stefano Trotta e l’assegnazione della direzione di un settore al Dott. Cupido.<br />
Il ricorrente afferma che tali atti sarebbero invalidi, in via derivata, a causa dei vizi della nota  ministeriale n. 13310 n.c. del 23.2.2001, che ha appunto sancito la vacanza delle funzioni vicarie per la Prefettura di Crotone.<br />
Gli atti impugnati sarebbero poi affetti da vizi propri, tra cui difetto di motivazione , arbitrarietà e contraddittorietà rispetto all’atto precedentemente impugnato.<br />
Sarebbe altresì illegittima l’attribuzione del secondo settore al ricorrente, che avrebbe avuto diritto al primo.<br />
Si è costituita l’Avvocatura dello stato per l’amministrazione resistente.<br />
Alla pubblica udienza del 24.3.2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Si ritiene di prescindere dalle eccezioni pregiudiziali in quanto sia il ricorso principale sia il ricorso per  motivi aggiunti sono  infondati nel merito.<br />
Il ricorrente ha impugnato inizialmente la nota proveniente dal Ministero dell’Interno 13310 n.c. del 23.2.2001 con la quale si indicava, tra le sedi dove l’incarico di vicario si sarebbe reso disponibile a partire dal marzo 2001, quella di Crotone, dove il ricorrente prestava servizio  proprio in tale posizione.<br />
Il comma 4 dell&#8217;articolo 12 del decreto legislativo 19.5.2000, n. 139 così dispone: &#8220;Gli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto negli uffici territoriali del governo e gli incarichi di diretta collaborazione con i capi di dipartimento individuati con decreto del Ministro dell&#8217;interno, sono conferiti dal prefetto o dal capo del dipartimento all&#8217;atto dell&#8217;assunzione delle relative funzioni&#8221;.<br />
Tale disposizione, in tutta evidenza, prevede un’incompatibilità (a meno di esplicita conferma delle funzioni) della permanenza nell’incarico di vicario dei funzionari precedentemente nominati. Si tratta quindi di un regime particolare per gli incarichi di diretta collaborazione con i vertici amministrativi diverso da quello ordinario, per il quale gli incarichi di funzione sono conferiti per un periodo non inferiore a uno e non superiore 5 anni (articolo 11, comma 2, decreto legislativo n. 139 del 2000).<br />
Tale disposizione indica, cioè, che gli incarichi di Viceprefetto vicario e di Capo di gabinetto negli uffici territoriali del governo, nonché gli incarichi di diretta collaborazione con i capi di dipartimento, cessano con l&#8217;assunzione delle funzioni da parte del nuovo prefetto o del nuovo capo dipartimento.<br />
L’interpretazione letterale è coerente con le finalità della norma, che sono quelle di porre una deroga al regime ordinario per alcuni incarichi di funzione, i quali comportano una collaborazione particolarmente stretta con i titolari degli organi di vertice dell&#8217;apparato amministrativo (Cds Sez. IV 22.9.2003 n.5359).<br />
Il fatto che la cessazione sia automatica implica, ovviamente, l’infondatezza delle censure relativa alla mancata comunicazione della nota al ricorrente, alla mancata caducazione della sua precedente nomina, ed il difetto di motivazione della nota stessa, trattandosi di una decadenza appunto stabilita automaticamente per legge.<br />
Ugualmente prive di pregio sono le censure relative alla violazione del citato Dlgs 139/2000.<br />
Infatti nessun provvedimento di rimozione forzata è stato preso nei confronti del ricorrente, dato che appunto la cessazione dell’incarico di Viceprefetto vicario è prevista <i>ex lege</i>, in mancanza di conferma nell’incarico, ed in ogni caso il potere del Prefetto di nomina del nuovo vicario non si consuma certo all’atto dell’insediamento.<br />
Non si vede poi la rilevanza, nella fattispecie in esame, della mancata attuazione della delega prevista dalla 286/1999, relativa alla revisione dei compiti e delle responsabilità del personale Prefettizio, e della mancata emissione del decreto ex art. 19 legge 139/2000 in quanto, in tutta evidenza, il citato art. 12 c.4 del Dlgs 139/2000  opera esclusivamente sugli incarichi vicariali, dandogli una particolare connotazione fiduciaria.<br />
Ugualmente infondata è la riguardante la dedotta violazione delle norme relative ai trasferimenti per il personale e dei principi generali sul pubblico impiego. Come si è già affermato in precedenza, nel caso in esame non si è di fronte ad alcun trasferimento, ma alla decadenza stabilita <i>ex lege </i>da un incarico fiduciario, con conseguente (come si vedrà) assegnazione ai compiti relativi alla qualifica di provenienza (viceprefetto),<br />
Ugualmente infondato è il successivo ricorso per motivi aggiunti.<br />
Con i suddetti motivi aggiunti il ricorrente impugna il telex ministeriale 0304841, in data 26.4.2001, concernente conferimento di incarichi vicariali, ai sensi dell’art. 12 del Dlgs n. 139 del 19.5.2000, comunicato con nota della Prefettura di Crotone 9.5.2001 prot. N. 1000/9B2/Gab.<br />
Impugna inoltre il decreto del Prefetto di Crotone 7.4.2001 prot. 634/1-3/Gab avente ad oggetto l’assunzione da parte del Dott. Stefano Trotta delle funzione vicarie e la regolamentazione provvisoria di personale della Prefettura di Crotone.<br />
Il primo di questi atti è un telex che trasmette ai Prefetti ed ai Commissari di Governo l’elenco dei funzionari destinati, secondo l’indicazione proveniente dalle varie Prefetture, ad assumere l’incarico di vicario. Il secondo è il decreto Prefettizio di assunzione delle funzioni del nuovo viceprefetto vicario e la destinazione del ricorrente, in via transitoria, alla direzione del secondo settore.<br />
Sono infondate, data l’infondatezza del ricorso principale, le censure relative all’invalidità derivata del provvedimento impugnato.<br />
Sono altresì infondate le censure relative al difetto di motivazione del provvedimento.  Infatti il provvedimento che assegna al viceprefetto le funzioni vicarie deve dar conto del possesso in capo all’interessato di adeguata professionalità, ma non spiegare in senso “comparativo” le ragioni della “pretermissione” degli altri dirigenti aspiranti all’incarico, le quali sono, per l’appunto, riconducibili in re ipsa alla sussistenza di un preferenziale rapporto di fiducia con il prescelto.<br />
Infine sono infondate le censure relative all’assegnazione del Dott. Cupido al II settore, tra l’altro dipsosta in via transitoria. L’assegnazione dei viceprefetti ai settori rientra nelle competenza del Prefetto, capo dell’ufficio, e non è individuabile, nella normativa citata da ricorrente, alcuna discriminazione tra la qualifica di viceprefetto e quella di viceprefetto aggiunto per la destinazione ai diversi settori.<br />
Alla luce delle considerazioni svolte le censure proposte sono da ritenersi infondate e, conseguentemente, il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti devono essere rigettati.<br />
Vista l’infondatezza del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti deve altresì essere respinta la domanda di risarcimento del danno.<br />
Sussistono giusti motivi per l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro Sezione Prima  rigetta il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti.<br />
Respinge la domanda di risarcimento del danno.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. </p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 24.3.2006</p>
<p>Depositata in Segreteria il 4 maggio 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-4-5-2006-n-481/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.481</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 4/5/2006 n.177</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-4-5-2006-n-177/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-4-5-2006-n-177/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-4-5-2006-n-177/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 4/5/2006 n.177</a></p>
<p>Pres. Vivenzio, Est. Bianchi Ric. Bobbio ed altri contro Comune di Genova ed altri sui documenti acquisibili dal Collegio con ordinanza istruttoria Sospensione interinale del provvedimento – Ordinanza istruttoria – memorie sulle eccezioni pregiudiziali Rientrano nella documentazione che può essere acquisita dal Collegio in forza di Ordinanza istruttoria – con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-4-5-2006-n-177/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 4/5/2006 n.177</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-4-5-2006-n-177/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 4/5/2006 n.177</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vivenzio, Est. Bianchi<br /> Ric. Bobbio ed altri contro Comune di Genova ed altri</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui documenti acquisibili dal Collegio con ordinanza istruttoria</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sospensione interinale del provvedimento – Ordinanza istruttoria – memorie sulle eccezioni pregiudiziali</span></span></span></p>
<hr />
<p>Rientrano nella documentazione che può essere acquisita dal Collegio in forza di Ordinanza istruttoria – con conseguente sospensione interinale dell’esecuzione del provvedimento impugnato – le memorie delle parti relative alle eccezioni pregiudiziali sollevate negli scritti difensivi e durante la discussione orale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Sul ricorso numero di registro generale 01552 del 2000, proposto da:<br />
<b>Bobbio Giovanni, Biagetti Mirella, Briasco Giuseppe, Lavarello M. Antonietta,, Colombo Matteo, Priani M. Vittoria</b>, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni Gerbi, Francesco Massa, Daniele Granara, con domicilio eletto presso l’Avv. Daniele Granara in Genova, via San Vincenzo 2/8; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify></p>
<p><b>Comune di Genova</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edda Odone, Maria Paola Pessagno, con domicilio eletto presso l’Avv. Edda Odone in Genova, Via Garibaldi 9; </p>
<p><b>Provincia di Genova</b>, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Giovanetti, Carlo Scaglia, con domicilio eletto presso l’Avv. Roberto Giovanetti in Genova, P.le Mazzini n.2; </p>
<p><b>Regione Liguria</b>; </p>
<p>nei confronti di</p>
<p><b>Massa Antonio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217; Avv. Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso l’Avv. Luigi Cocchi in Genova, Via Macaggi 21/5 &#8211; 8;<br />
<b>Francesco Sanna</b>, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rosa Pellerano, M. Alberto Quaglia, con domicilio eletto presso l’Avv. Rosa Pellerano in Genova, via Roma 3/9;<br />
<br />
<b>Giovanni Bobbio,Mirella Biagetti</b>; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
degli atti tutti del procedimento di approvazione del piano particolareggiato di iniziativa privata per la realizzazione di un insediamento residenziale in viale Quartara e così, in particolare, dei seguenti atti:<br />
deliberazione del Consiglio comunale 16 luglio 1997 n. 72 (adozione);<br />
deliberazione del Consiglio comunale 9 marzo 1998 n. 34 (presa d&#8217;atto della mancata presentazione di osservazioni e opposizioni);<br />
provvedimento del Presidente della Provincia di Genova 28 ottobre 1998 n. 64539/5844 (autorizzazione ambientale di massima, con prescrizioni, ex art. 7 Legge Regionale n. 24/87 e formulazione di osservazioni al p.p.) e presupposto voto del C.T.U. provinciale 26 ottobre 1998 n. 435;<br />
deliberazione del Consiglio comunale 21 febbraio 2000 n. 24, di adeguamento alle prescrizioni imposte con l&#8217;autorizzazione ambientale di massima e di recepimento delle osservazioni al piano particolareggiato formulate dalla Provincia; <br />
provvedimento del Presidente della Provincia di Genova 9 maggio 2000 n. 31936/2169 di presa d&#8217;atto dell&#8217;adeguamento del piano particolareggiato e dichiarazione della sua attuabilità, nonchè per l&#8217;annullamento di tutti gli atti presupposti, preparatori e comunque connessi ed in particolare dell&#8217;art. 58.5 delle Norme di Attuaizone del P.R.G. di Genova adottato con deliberazione del Consiglio comunale 16 luglio 1997 n. 74 (ed ora definitvamente approvato con D.P.G.R. 10 marzo 2000 n. 44);</p>
<p>e nei motivi aggiunti iscritti il 27 aprile 2006:<br />
e/o per l&#8217;accertamento dell&#8217;intervenuta decadenza, previa adozione di idonea misura cautelare del permesso di costruire, con valore di autorizzazione paesistica, n. 95 del 16.02.2005, (Progetto n. 125/04), rilasciato dal Dirigente della Direzione Territorio Mobilità Sviluppo Economico Ambiente &#8211; Settore Edilizia Privata e conosciuto dai ricorrenti nell&#8217;aprile 2006, avente ad oggetto &#8220;realizzazione di edificio composto da due unità abitative in attuazione di Piano Particolareggiato di iniziativa privata in Viale Quartara &#8211; Levante&#8221;, nonchè per l&#8217;annullamento, previa sospensione di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso ed in particolare dei pareri non conosciuti e richiamati nel permesso di costruire impugnato resi dal Settore Pianificazione Urbanistica in data 04.05.2004, dall&#8217;Ufficio Assetto del Verde in data 07.05.2004, dall&#8217;Ufficio Estetica Urbana in data 17.06.2004, dall&#8217;Ufficio Pianificazione della Mobilità in data 15.03.2004, dal Settore Difesa del Territorio prot. n. 1183 del 04.06.2004, dal Settore Edilizia Privata in materia di abbattimento delle barriere architettoniche in data 06.12.2004 e dalla C.E.I. in data 06.03.1996, e del parere reso dalla C.E.I. in data 22.09.2004, riportato nel medesimo permesso di costruire..<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del comune di Genova;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Provincia di Genova;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Massa Antonio;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Francesco Sanna;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 04/05/2006 il dott. Antonio Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto che ai fini del decidere appare necessario acquisire la seguente documentazione, sospendendo interinalmente l’esecuzione del provvedimento impugnato:<br />
specifiche ed adeguate memorie da tutte le parti in causa, relative alle eccezioni pregiudiziali sollevate sia negli scritti difensivi, sia in sede di discussione orale.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Ordina alle parti costituite in causa, di depositare presso la Segreteria del Tribunale la documentazione sopra specificata, assegnando il termine di giorni otto dalla comunicazione in forma amministrativa della presente ordinanza, ovvero dalla sua notificazione a cura della parte più diligente, sospendendo interinalmente l’esecuzione del provvedimento impugnato con gli odierni motivi aggiunti.<br />
Fissa la Camera di Consiglio del 18 maggio 2006, per l’ulteriore trattazione della richiesta misura cautelare.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 04/05/2006 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Renato Vivenzio, Presidente<br />
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-4-5-2006-n-177/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 4/5/2006 n.177</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iv-sentenza-4-5-2006-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iv-sentenza-4-5-2006-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iv-sentenza-4-5-2006-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.0</a></p>
<p>Pres. K. SCHIEMANN &#8211; Rel. M. ILESIC- Sentenza 4 maggio 2006, nel procedimento C- 286/05, Reinhold Haug. Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Regolamento 2988/95 &#8211; Tutela interessi finanziari delle Comunità &#8211; Restituzione di un aiuto indebitamente percepito &#8211; Applicazione retroattiva di una norma meno rigorosa &#8211; Possibilità &#8211; Non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iv-sentenza-4-5-2006-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iv-sentenza-4-5-2006-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. K. SCHIEMANN &#8211; Rel. M. ILESIC- Sentenza 4 maggio 2006, nel procedimento C- 286/05, Reinhold Haug.</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Regolamento  2988/95 &#8211; Tutela interessi finanziari delle Comunità &#8211; Restituzione di un aiuto indebitamente percepito &#8211; Applicazione retroattiva di una norma meno rigorosa &#8211; Possibilità &#8211; Non sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’articolo 2, n. 2 del  regolamento ( CE, Euratom) n. 2988/95, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, non si applica qualora si esiga l’integrale rimborso dell’importo di cui all’aiuto comunitario inizialmente concesso, maggiorato di interessi, sebbene l’operatore economico in questione rilevi che il suddetto aiuto potrebbe essere oggetto di un minor rimborso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)<br />
</b>4 maggio 2006 (<u>*</u>)</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Nel procedimento C 286/05,<br />
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania), con ordinanza 30 giugno 2005, pervenuta in cancelleria il 18 luglio 2005, nella causa tra</p>
<p><b>Reinhold Haug</b></p>
<p>e</p>
<p><b>Land Baden-Württemberg</b>,</p>
<p align=center>LA CORTE (Quarta Sezione),</p>
<p></p>
<p align=justify>
composta dal sig. K. Schiemann, presidente di sezione, e dai sigg. E. Juhász e M. Ileši&#269; (relatore), giudici,<br />
avvocato generale: sig. P. Léger<br />
cancelliere: sig. R. Grass<br />
vista la fase scritta del procedimento,<br />
viste le osservazioni scritte presentate:<br />
–       per il sig. Haug, dall’avv. F Schulze, Rechtsanwalt,<br />
–       per il Land Baden-Württemberg, dalla sig.ra N. Philippi, in qualità di agente,<br />
–       per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. F. Erlbacher e L. Visaggio, in qualità di agenti,<br />
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 2, n. 2, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).<br />
2	La suddetta domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone il sig. Haug, agricoltore, al Land Baden-Württemberg, rappresentato dal Landratsamt Tuttlingen (servizi amministrativi della circoscrizione di Tuttlingen), in merito all’annullamento di una decisione relativa alla concessione di aiuti e all’obbligo di rimborsare interamente questi ultimi.																																																																																												</p>
<p><b> Contesto normativo<br />
</b>3       L’art. 1, n. 2, del regolamento n. 2988/95, così prevede:<br />
«Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita». <br />
4       L’art. 2, n. 2, seconda frase, di detto regolamento dispone quanto segue:<br />
«In caso di successiva modifica delle disposizioni relative a sanzioni amministrative contenute in una normativa comunitaria si applicano retroattivamente le disposizioni meno rigorose».<br />
5       L’art. 4 del suddetto regolamento prevede:<br />
«1.      Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto:<br />
–      mediante l’obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percetti,<br />
(…)<br />
2.      L’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 è limitata alla revoca del vantaggio indebitamente ottenuto aumentato, se ciò è previsto, di interessi che possono essere stabiliti in maniera forfettaria.<br />
(…)<br />
4.      Le misure previste dal presente articolo non sono considerate sanzioni».<br />
6       Ai sensi dell’art. 5, n. 1, del medesimo regolamento:<br />
«Le irregolarità intenzionali o causate da negligenza possono comportare le seguenti sanzioni amministrative:<br />
(…)<br />
b)      il versamento di un importo superiore alle somme indebitamente percette o eluse aumentato, se del caso, di interessi; tale importo complementare, determinato in base a una percentuale da stabilire nelle pertinenti normative, non può superare il livello assolutamente necessario a conferirgli carattere dissuasivo;<br />
c)      la privazione, totale o parziale, di un vantaggio concesso dalla normativa comunitaria anche se l’operatore ne ha beneficiato indebitamente soltanto in parte;<br />
(…)».<br />
7       L’art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36) verte sulle divergenze tra, da un lato, la superficie di terreni dichiarati nella domanda di aiuti attinenti alla superficie («aiuti per superficie») e, dall’altro, la superficie in ordine alla quale sono state soddisfatte tutte le condizioni regolamentari («superficie determinata»). Tale disposizione così prevede:<br />
«Qualora si constati che la superficie dichiarata in una domanda d’aiuto per superficie supera la superficie determinata, l’importo dell’aiuto viene calcolato in base alla superficie effettivamente determinata al momento del controllo. Tuttavia, salvo casi di forza maggiore, la superficie effettivamente determinata viene ridotta:<br />
&#9472;      di due volte l’eccedenza constatata, se quest’ultima supera del 2% o di 2 ha la superficie determinata ed è uguale al 10% al massimo della medesima.<br />
–      del 30%, se l’eccedenza constatata supera del 10% la superficie determinata ed è uguale al 20% al massimo della medesima.<br />
Qualora l’eccedenza constatata sia superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso nessun aiuto legato alla superficie.<br />
(…)<br />
Le parcelle a riposo che interessano produzioni non alimentari e per le quali l’imprenditore non ha assolto tutti gli obblighi ad esso incombenti si considerano come superfici non riscontrate al momento del controllo, ai fini dell’applicazione del presente articolo.<br />
Agli effetti del presente articolo, si intende per superficie determinata la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari».<br />
8       Il regolamento (CE) n. 3887/92 è stato abrogato dall’art. 53, n. 1, prima frase, del regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11). Tuttavia, l’art. 53, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 2419/2001 prevede che il regolamento n. 3887/92 «resta (…) applicabile alle domande di aiuti presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi che iniziano anteriormente al 1° gennaio 2002».<br />
9       Sotto il titolo «Base di calcolo», l’art. 31 del regolamento n. 2419/2001 enuncia quanto segue:<br />
«(…)<br />
2.      Fatte salve le riduzioni e le esclusioni di cui agli articoli 32 e 35, se la superficie dichiarata nella domanda di aiuto per superficie è superiore a quella determinata, per lo stesso gruppo di colture, nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l’importo dell’aiuto viene calcolato in base alla superficie determinata per quel gruppo di colture.<br />
3.      Il calcolo della superficie massima ammissibile ai pagamenti per superficie per i coltivatori di seminativi si effettua in base alla superficie oggetto di ritiro effettivamente determinata e proporzionalmente alle diverse colture. Tuttavia, i pagamenti ai produttori di seminativi, relativamente alla superficie oggetto di ritiro determinata sono ridotti soltanto fino al livello necessario per la produzione di 92 tonnellate di cereali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) [del Consiglio 17 maggio 1999] n. 1251/1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 160, pag. 1)].<br />
(…)».<br />
10     L’art. 32 del medesimo regolamento, intitolato «Riduzioni ed esclusioni in caso di dichiarazione eccessiva» prevede al n. 1:<br />
«Quando in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata eccede la superficie determinata ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, l’importo dell’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di due volte l’eccedenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari, ma non è superiore al 20% della superficie determinata.<br />
Se l’eccedenza constatata è superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per superficie relativamente al gruppo di colture di cui trattasi».</p>
<p><b> Controversia di cui alla causa principale e questioni pregiudiziali<br />
</b>11     Il 22 marzo 2000 il sig. Haug ha richiesto aiuti per superficie relativi a seminativi con riguardo a una superficie coltivata a colza e a una superficie coltivata a cereali. Nella sua domanda ha specificato le parcelle a riposo e sulle quali, di conseguenza, dovevano essere coltivati prodotti non destinati direttamente al consumo. Con provvedimento 18 dicembre 2000 l’Amt für Landwirtschaft, Landschafts- und Bodenkultur Tuttlingen (Ispettorato per l’agricoltura, il paesaggio e la cultura del territorio di Tuttlingen; in prosieguo: l’«ALLB») gli ha concesso un aiuto per superficie pari a complessivi DEM 17 772,57 a titolo di indennità ai sensi del regolamento comunitario in materia di seminativi. Tale somma era da suddividersi in tre importi relativi, rispettivamente, alla colza, ai cereali e alle parcelle a riposo. Nel suddetto provvedimento veniva menzionato l’obbligo per il sig. Haug di rispettare gli impegni assunti al momento della presentazione della domanda di aiuti.<br />
12     A seguito di una lettera dell’ALLB in data 13 dicembre 2000 in cui si chiedevano, nell’ambito di una verifica generale, le bolle di consegna relative alla vendita di colza alimentare, il 21 dicembre 2000 il sig. Haug ha comunicato all’ALLB che suo figlio aveva commesso un errore consegnando inavvertitamente come colza alimentare una parte della colza che avrebbe dovuto essere consegnata come materia prima non destinata al consumo.<br />
13     Con provvedimento 16 febbraio 2001 l’ALLB ha annullato il suo provvedimento 18 dicembre 2000, relativo al pagamento dell’aiuto pari a DEM 17 772,57, e ha richiesto il rimborso di detta somma oltre a interessi pari a DEM 354,83. Il provvedimento in questione era motivato dall’inottemperanza, da parte del sig. Haug, agli impegni assunti nel contesto della sua domanda di aiuti. Dal momento che lo scarto tra le superfici dichiarate in detta domanda e le superfici determinate era superiore al 20% non poteva essere concesso alcun aiuto, ai sensi dell’art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92.<br />
14     Il sig. Haug ha presentato un ricorso amministrativo contro il suddetto provvedimento, contestando in particolare l’importo da rimborsare, ritenuto dal ricorrente sproporzionato rispetto alla mancanza commessa. A suo giudizio, il mancato riconoscimento della superficie di terreni a riposo avrebbe potuto comportare solo una riduzione degli aiuti. A tale proposito invocava l’art. 31, n. 3, seconda frase, del regolamento n. 2419/2001, ai sensi del quale i pagamenti ai produttori di seminativi, relativamente alla superficie oggetto di ritiro determinata, sono ridotti soltanto fino al livello necessario per la produzione di 92 tonnellate di cereali, ai sensi dell’art. 6, n. 7, del regolamento n. 1251/1999. Secondo il sig. Haug tale norma sarebbe stata applicabile nel presente caso, ai sensi dell’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95.<br />
15     Con decisione 13 dicembre 2002, il Regierungspräsidium Freiburg (giunta distrettuale di Friburgo) ha respinto il ricorso amministrativo del sig. Haug. Anche il ricorso giurisdizionale proposto da quest’ultimo contro la summenzionata decisione è stato respinto con sentenza 23 novembre 2004 del Verwaltungsgericht Freiburg (Tribunale amministrativo di Friburgo). Il sig. Haug ha interposto appello contro tale sentenza dinanzi al Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Corte amministrativa del Baden-Württemberg).<br />
16     In tale contesto il Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
«1)      Se l’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento (…) n. 2988/1995 sia applicabile anche nel caso in cui, con riferimento ad un’irregolarità ai sensi dell’art. 1, n. 2, del medesimo regolamento, venga semplicemente richiesta la restituzione di un aiuto indebitamente concesso (art. 4, n. 1, del [citato] regolamento), e il detto aiuto, ai sensi di una norma comunitaria entrata in vigore successivamente, debba essere restituito in misura inferiore rispetto a quella prevista dalle norme comunitarie vigenti al momento in cui è stata commessa l’irregolarità.<br />
In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione:<br />
2)	Se l’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento (…) n. 2988/1995 sia applicabile anche alle norme che disciplinano il pagamento degli interessi, nel caso in cui all’imprenditore interessato non siano state irrogate sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 5, n. 1, del citato regolamento, ma gli sia stata solo richiesta la restituzione di un aiuto indebitamente percepito, ai sensi dell’art. 4, n. 1, del citato regolamento».																																																																																												</p>
<p><b> Sulle questioni pregiudiziali<br />
</b>17     Nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’art. 234 CE, spetta a quest’ultima fornire al giudice a quo una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia ad esso sottoposta. In tale prospettiva spetta alla Corte, se del caso, riformulare la questione ad essa deferita (v., in particolare, sentenza 28 novembre 2000, causa C 88/99, Roquette Frères, Racc. pag. I-10465, punto 18, e 20 maggio 2000, causa C 469/00, Ravil, Racc. pag. I-5053, punto 27).<br />
18     Dalla motivazione dell’ordinanza di rinvio emerge come sia ammesso dalle parti nella causa principale che la norma di applicazione retroattiva delle disposizioni meno rigorose prevista dall’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95 è espressamente limitata alle sanzioni amministrative e non si applica quindi alle misure di cui all’art. 4 del detto regolamento.<br />
19     Come risulta dall’ordinanza di rinvio e dalle osservazioni presentate dinanzi alla Corte, la controversia di cui alla causa principale riguarda la questione se l’obbligo di rimborsare l’intero importo di un aiuto per superficie inizialmente concesso, maggiorato di interessi, una volta constatata un’eccedenza superiore al 20% della superficie determinata, ai sensi dell’art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92, costituisca una misura, ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 2988/95, o una sanzione, ai sensi dell’art. 5 del medesimo regolamento. Inoltre, le parti nella causa principale non concordano in merito alla natura o meno sanzionatoria dell’art. 31, n. 3, del regolamento n. 2419/2001, invocato dal sig. Haug in quanto disposizione meno rigorosa, ai sensi dell’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95.<br />
20     Pertanto, al fine di fornire un’utile soluzione che consenta al giudice del rinvio di pronunciarsi definitivamente sulla causa principale occorre riformulare le questioni pregiudiziali come segue:<br />
Se l’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95 si applichi qualora, una volta accertata un’eccedenza superiore al 20% della superficie determinata ai sensi dell’art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92, si esiga l’integrale rimborso dell’importo di cui all’aiuto comunitario inizialmente concesso, maggiorato di interessi, sebbene l’operatore economico in questione rilevi che il suddetto aiuto potrebbe essere oggetto di un minor rimborso ai sensi dell’art. 31, n. 3, del regolamento n. 2419/2001.<br />
21     Come ha affermato la Corte in varie occasioni, una dichiarazione erronea relativa alla superficie nella domanda di aiuto di cui all’art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92 è un’irregolarità ai sensi dell’art. 1, n. 2, del regolamento n. 2988/95 e la soppressione dell’importo dell’aiuto derivante dalla stessa disposizione del regolamento n. 3887/92, considerato il divario tra la superficie dichiarata e la superficie effettivamente accertata, costituisce una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2988/95 (sentenze 17 luglio 1997, causa C 354/95, National Farmers’ Union e a., Racc. pag. I 4559, punti 40 e 41; 19 novembre 2002, causa C 304/00, Strawson e Gagg &#038; Sons, Racc. pag. I 10737, punto 46, e 16 marzo 2006, causa C 94/05, Emsland-Stärke, Racc. pag. I-0000, punto 63; v. altresì, per analogia, sentenza 1° luglio 2004, causa C 295/02, Gerken, Racc. pag. I 6369, punto 50).<br />
22     In particolare una siffatta soppressione, che si concretizza nel rimborso totale dell’importo di cui all’aiuto comunitario inizialmente concesso, maggiorato di interessi, corrisponde alla «privazione, totale (…) di un vantaggio concesso dalla normativa comunitaria», prevista dall’art. 5, n. 1, lett. c), del regolamento n. 2988/95, che è espressamente qualificata come sanzione amministrativa in tale disposizione qualora intervenga in seguito a un’irregolarità intenzionale o causata da negligenza.<br />
23     Di conseguenza, l’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95 sarebbe applicabile nell’ipotesi in cui, essendo stata accertata un’eccedenza superiore al 20% della superficie determinata ai sensi dell’art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92, si esiga il rimborso integrale dell’importo di cui all’aiuto comunitario inizialmente concesso, maggiorato di interessi, nonostante una disposizione comunitaria che modifichi in una fase successiva la sanzione derivante dall’art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92, preveda un minor rimborso.<br />
24     A tale riguardo si deve tuttavia osservare che, contrariamente all’art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92, l’art. 31 del regolamento n. 2419/2001 non implica alcuna sanzione. Infatti dal titolo e dalla lettera di quest’ultima disposizione emerge che la stessa si limita a definire una base di calcolo e questo indipendentemente dalle riduzioni o esclusioni previste dagli artt. 32-35 del regolamento n. 2419/2001. Tale disposizione non può quindi rappresentare una modifica della sanzione derivante dall’art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92. Questa constatazione peraltro è corroborata dall’art. 32, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2419/2001, che sostanzialmente riproduce la regola sancita dall’art. 9, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 3887/92. <br />
25	Si devono quindi risolvere le questioni come riformulate dalla Corte nel senso che l’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95 non si applica qualora, essendo stata accertata un’eccedenza superiore al 20% della superficie determinata ai sensi dell’art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92, si esiga l’integrale rimborso dell’importo di cui all’aiuto comunitario inizialmente concesso, maggiorato di interessi, sebbene l’operatore economico in questione rilevi che il suddetto aiuto potrebbe essere oggetto di un minor rimborso ai sensi dell’art. 31, n. 3, del regolamento n. 2419/2001.																																																																																												</p>
<p><b> Sulle spese<br />
</b>26     Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle di dette parti, non possono dar luogo a rifusione.<br />
Per questi motivi la Corte (Quarta Sezione) dichiara:<br />
<b>L’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, non si applica qualora, essendo stata accertata un’eccedenza superiore al 20% della superficie determinata ai sensi dell’art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, si esiga l’integrale rimborso dell’importo di cui all’aiuto comunitario inizialmente concesso, maggiorato di interessi, sebbene l’operatore economico in questione rilevi che il suddetto aiuto potrebbe essere oggetto di un minor rimborso ai sensi dell’art. 31, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio.</b></p>
<p>Firme<br />
________________________________________<br />
<u>*</u> Lingua processuale: il tedesco.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-iv-sentenza-4-5-2006-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2006 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
