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	<title>4/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2737</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2737/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2737</a></p>
<p>Pres. Frascione – Est. Allegretta Scaramuzzino (Avv.ti Pallottino, N. Saitta e F. Saitta) c/ Ministero dell&#8217;interno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed il Comune di Lamezia Terme (Avvocatura dello Stato) il termine per proporre appello avverso la sentenza resa in controversia relativa allo scioglimento del consiglio comunale e degli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2737/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2737</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2737/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2737</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione – Est. Allegretta<br /> Scaramuzzino (Avv.ti Pallottino, N. Saitta e F. Saitta) c/ Ministero dell&#8217;interno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed il Comune di Lamezia Terme (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>il termine per proporre appello avverso la sentenza resa in controversia relativa allo scioglimento del consiglio comunale e degli altri organi amministrativi di un Comune è di centoventi giorni dalla pubblicazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – appello – termine per l’impugnazione – art. 23 bis, lett. g), l. 1034/71 – centoventi giorni – decorrenza – dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado</span></span></span></p>
<hr />
<p>La controversia relativa allo scioglimento del consiglio comunale e degli altri organi amministrativi di un comune ricade nella previsione dell&#8217;art. 23 bis, lett. g), della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall’art. 4 L. 21 luglio 2000 n. 205, il quale stabilisce espressamente il termine per proporre appello avverso la sentenza del T.A.R. in trenta giorni dalla sua notificazione e centoventi giorni dalla pubblicazione. Né può sostenersi che il termine debba intendersi decorrere dalla comunicazione dell&#8217;avvenuta pubblicazione poiché a tanto osta la contestualità, nell’ambito dello stesso comma settimo dell’articolo citato, di entrambe le decorrenze: quella dalla pubblicazione e quella dalla comunicazione dell&#8217;avvenuta pubblicazione; quest’ultima riservata alla proposizione dei motivi aggiunti nel caso di appello su dispositivo; sicché non si può ritenere che l’uso delle differenti espressioni letterali nella stessa specifica disposizione di legge, diretta a disciplinare il medesimo istituto processuale, non sia intenzionale ma frutto di errore del legislatore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il termine per proporre appello avverso la sentenza resa in controversia relativa allo scioglimento del consiglio comunale e degli altri organi amministrativi di un Comune è di centoventi giorni dalla pubblicazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.2737/04 REG.DEC<br />
N. 12139  REG.RIC. ANNO 2003</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede giurisdizionale<br />
Quinta Sezione</b> </p>
<p>        ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 12139 del 2003 proposto<br />
da <b>Paqualino SCARAMUZZINO</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti proff. Michele Pallottino, Nazareno Saitta e Fabio Saitta ed elettivamente domiciliato in Roma, in Piazza Martiri di Belfiore n. 2, presso lo studio del primo,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell&#8217;interno</b>, la <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, ed il <b>Comune di Lamezia Terme</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi 12,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />della sentenza n. 1894 in data 27 maggio 2003 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Comune di Lamezia Terme;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il cons. Corrado Allegretta;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 16 marzo 2003 l’avv. F. Saitta e l’avv. dello Stato Fiengo;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto di appello notificato il 23 dicembre 2003 l&#8217;avv. Paqualino Scaramuzzino, già sindaco di Lamezia Terme ha impugnato la sentenza n. 1894 del 27 maggio 2002, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha rigettato il ricorso da lui proposto avverso lo scioglimento del consiglio comunale e degli altri organi amministrativi del Comune di Lamezia Terme, disposto dal Capo dello Stato con decreto in data 5 novembre 2002, ai sensi dell&#8217;art 143 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.<br />
Costituitisi in giudizio, il Ministero dell&#8217;Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Comune di Lamezia Terme hanno chiesto la reiezione del gravame perché inammissibile per tardività ed infondato nel merito.<br />
La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 16 marzo 2003, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’appello è irricevibile.<br />
La controversia, relativa allo scioglimento del consiglio comunale e degli altri organi amministrativi del Comune di Lamezia Terme, ricade nella previsione dell&#8217;art. 23 bis, lett. g), della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall’art. 4 L. 21 luglio 2000 n. 205, il quale stabilisce espressamente il termine per proporre appello avverso la sentenza del T.A.R. in trenta giorni dalla sua notificazione e centoventi giorni dalla pubblicazione.<br />
Nel caso in esame, mentre la sentenza impugnata non notificata è stata pubblicata, mediante deposito, in data 27 maggio 2002, l’atto di appello risulta notificato il 23 dicembre 2003 e, pertanto, oltre il predetto termine di centoventi giorni dalla pubblicazione.<br />
In proposito, non è condivisibile la tesi con la quale il ricorrente, nel prevenire l’eccezione poi puntualmente sollevata dall’Avvocatura dello Stato, sostiene che anche nell’ipotesi che ci occupa il termine debba intendersi decorrere dalla comunicazione dell&#8217;avvenuta pubblicazione.<br />
A tanto osta la contestualità, nell’ambito dello stesso comma settimo dell’articolo citato, di entrambe le decorrenze: quella dalla pubblicazione e quella dalla comunicazione dell&#8217;avvenuta pubblicazione; quest’ultima riservata alla proposizione dei motivi aggiunti nel caso di appello su dispositivo. Appare, invero, difficile ritenere che l’uso delle differenti espressioni letterali nella stessa specifica disposizione di legge, diretta a disciplinare il medesimo istituto processuale, non sia intenzionale ma frutto di errore del legislatore.<br />
La specialità delle controversie nelle materie contemplate dal primo comma dell’art. 23 bis, inoltre, per la definizione delle quali il legislatore ha inteso dettare una disciplina connotata dal carattere dell’urgenza, dissipa ogni possibile dubbio d’incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., pur adombrato dalla difesa ricorrente.<br />
Non appare superfluo rilevare, infine, che, nella specie, la sentenza è stata pubblicata in forma integrale quattro giorni dopo l’udienza di trattazione e, pertanto, in luogo del prescritto dispositivo, che avrebbe dovuto altrimenti essere pubblicato entro il prescritto termine di sette giorni; cosicché era onere del ricorrente verificare nei sette giorni successivi all’udienza di trattazione che quanto meno detto incombente fosse stato adempiuto.<br />
Per le considerazioni che precedono, l’appello deve essere dichiarato irricevibile siccome tardivo.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze del presente grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, dichiara irricevibile l’appello in epigrafe.<br />
Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 16 marzo 2003 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Emidio Frascione &#8211; Presidente<br />
Corrado Allegretta &#8211; Consigliere rel. est.<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani &#8211; Consigliere<br />
Claudio Marchitiello &#8211; Consigliere<br />
Nicolina Pullano &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 4 Maggio 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2737/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2737</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2004 n.2047</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-5-2004-n-2047/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-5-2004-n-2047/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2004 n.2047</a></p>
<p>Procedimento cautelare &#8211; accoglimenti con salvezza di altri rovvedimenti &#8211; Autorizzazione e concessione – apertura negozio di estetista – diniego per assenza di distanza minima – sentenza di rigetto del ricorso Sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare – accoglimento con ordine all’amministrazione di riprendere in considerazione la domanda del ricorrente.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-5-2004-n-2047/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2004 n.2047</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-5-2004-n-2047/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2004 n.2047</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento cautelare &#8211; accoglimenti con salvezza di altri rovvedimenti &#8211; Autorizzazione e concessione – apertura negozio di estetista – diniego per assenza di distanza minima – sentenza di rigetto del ricorso Sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare – accoglimento con ordine all’amministrazione di riprendere in considerazione la domanda del ricorrente.</p>
<p>Autorizzazione e concessione &#8211; apertura negozio di estetista – diniego per assenza di distanza minima – esercizio adiacente a casa di abitazione &#8211; sentenza di rigetto del ricorso &#8211; Sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare – accoglimento con ordine all’amministrazione di riprendere in considerazione la domanda del ricorrente.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2047/2004<br />Registro Generale:2917/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Raffaele Iannotta<br />Cons. Corrado Allegretta<br />Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Est.<br />Cons. Marzio Branca<br />Cons. Aniello Cerreto<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 04 Maggio 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>REVELLI LUCA</b> rappresentato e difeso da: Avv. FABRIZIO GAIDANO Avv. MARIO CONTALDI con domicilio eletto in Roma VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA,63 presso MARIO CONTALDI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CUNEO</b> non costituitosi; e nei confronti di <b>VALLAURI NADIA TITOLARE DELL&#8217;ESERCIZIO “NADIA ACCONCIATURE”</b> non costituitasi; <b>CONSOLINO WILMA TITOLARE OMONIMO ESERCIZIO DI ACCONCIATURE</b> non costituitasi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR PIEMONTE &#8211; TORINO: SEZIONE I 334/2004, resa tra le parti, concernente DINIEGO APERTURA DI UN ESERCIZIO DI PARRUCCHIERE.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza contenente declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Non costituito il Comune di Cuneo appellato.</p>
<p>Udito il relatore Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani e udito, altresì, per la parte appellante, l’Avvocato G. Contaldi, per delega dell’Avvocato M. Contaldi;</p>
<p>Ritenuto, in linea di principio, che il contenuto confermativo di un provvedimento non è idoneo a conferire allo stesso la natura di atto confermativo allorchè l’Amministrazione, aderendo alla istanza di riesame dell’interessato, abbia proceduto a nuova istruttoria (nella specie, nuova misurazione delle distanze);</p>
<p>Considerato che il pericolo di danno prospettato dall’appellante si configura grave ed irreparabile per le caratteristiche che connotano da un lato il bene della vita cui il ricorrente aspira per effetto del provvedimento favorevole e dall’altro le esigenze abitative del medesimo;</p>
<p>Considerato che, le particolarità relative alla reperita disponibilità di locali che consentono di adibire le unità immobiliari confinanti e già riuniti ad abitazione ed esercizio dell’attività, svincolano l’iniziativa economica dai limiti derivanti dalla norma regolamentare applicata;</p>
<p>Ritenuto, pertanto, che l’istanza incidentale deve essere accolta e, per gli effetti deve essere ordinato al Comune di riesaminare la domanda alla luce di quanto disposto dall’art. 4 L. reg. n. 54 del 1992 e del regolamento comunale approvato con deliberazione del CC n. 109/1994, art. 3, comma 4;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 2917/2004) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata, ordinando al Comune appellato, di riprendere in esame l’istanza del richiedente, alla luce di quanto disposto dall’art. 4 L. reg. n. 54 del 1992 e dal citato regolamento comunale, per attività svolta presso la propria abitazione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 04 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-5-2004-n-2047/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2004 n.2047</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2736</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2736/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2736/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2736</a></p>
<p>Pres. Elefante – Est. Carboni Spray Records di Lattanzio &#038; C. (Avv. Vasile) c/ Comune di Pescara (Avv. Sancitale) se la lex specialis richiede, quale requisito di partecipazione ad una gara, l&#8217;aver svolto un servizio ‘identico&#8217;, la prescrizione di bando va applicata alla lettera Contratti della pubblica amministrazione – appalto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2736/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2736</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2736/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2736</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante – Est. Carboni<br /> Spray Records di Lattanzio &#038; C. (Avv. Vasile) c/ Comune di Pescara (Avv. Sancitale)</span></p>
<hr />
<p>se la lex specialis richiede, quale requisito di partecipazione ad una gara, l&#8217;aver svolto un servizio ‘identico&#8217;, la prescrizione di bando va applicata alla lettera</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – appalto di servizi – gara – requisiti di partecipazione – servizio ‘identico’ a quello oggetto di appalto – interpretazione del bando – criterio</span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora la lettera d’invito ponga come requisito per la partecipazione alla gara l’avere già svolto un servizio “identico” a quello da svolgere (nella specie, servizio con impianti audiovisivi per le votazioni consiliari), l’amministrazione è tenuta ad escluder el’impresa priva di tal requisito, dovendo l’amministrazione soppesare le parole dei bandi di gara ed evitare d’inserire preclusioni che non siano strettamente necessarie, e che essa stessa poi, all’atto dell’ammissione, ritiene non necessarie.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Se la lex specialis richiede, quale requisito di partecipazione ad una gara, l’aver svolto un servizio ‘identico’, la prescrizione di bando va applicata alla lettera</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.2736/04 REG.DEC.<br />
N. 9201 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />  Sezione Quinta </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto<br />
dalla <b>società in nome collettivo SPRAY RECORDS DI LATTANZIO &#038; C.</b>, con sede in Moscufo, in persona dei soci e legali rappresentanti in carica dei signori Maurizio Lattanzio, Belfino De Leonardis e Cesare Albani, difesi dall’avvocato Alfonso Vasile e domiciliati in Roma, via San Tommaso d’Aquino, presso lo studio dell’avvocato Aldo Guglielmi;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>comune di PESCARA</b>, costituitosi in giudizio in persona del sindaco, dottor Luciano D’Alfonso, difeso dall’avvocato Marco Sanvitale e domiciliato in Roma, via della Balduina 187, presso lo studio dell’avvocato Stefano Agamennone;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dell’<b>impresa TUTTO SERVICE DI DI SALVO PAOLA</b>, con sede in Pescara, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza 19 giugno 2003 n. 580 con la quale il tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, ha respinto il ricorso contro il provvedimento del comune di Pescara 31 dicembre 2002 n. 434, di aggiudicazione all’impresa Tutto Service di Di Salvo Paola dell’appalto del servizio di registrazione magnetica, sbobinamento e trascrizione delle sedute presso la sala consiliare e il Consiglio di quartiere, nonché di assistenza tecnica e di gestione dell’impianto video e per le votazioni.</p>
<p>Visto il ricorso in appello, notificato il 2 e 4 e depositato il 13 ottobre 2003;<br />	<br />
visto il controricorso del comune di Pescara, depositato il 22 febbraio 2004;<br />
vista la memoria presentata dall’appellante il 2 marzo 2004;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore, all’udienza del 9 marzo 2004, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Vasile e Sanvitale;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società Spray Records di Lattanzio &#038; C. (d’ora in poi anche solo: Records) e l’impresa Tutto Service di Di Salvo Paola (d’ora in poi anche solo: Tutto Service) hanno partecipato alla licitazione privata (in atti denominata “gara per trattativa privata”) indetta dal comune di Pescara per l’appalto del servizio specificato in epigrafe. La lettera d’invito poneva tra i requisiti quello «di avere svolto identico servizio a quello oggetto della presente gara per almeno due anni presso altro Ente o Pubblica Amministrazione dalla data del presente bando». La gara è stata vinta da Tutto Service, che aveva offerto un ribasso sulla base d’asta del 31,5 per cento, dopo che le sue giustificazioni sull’anomalia dell’offerta erano state giudicate accettabili.<br />
Records con ricorso al tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo notificato al comune e alla controinteressata il 23 gennaio 2003 ha impugnato l’aggiudicazione, deducendone l’illegittimità con tre motivi. Con il primo motivo ha censurato la suddetta clausola, nella parte in cui richiedeva d’avere svolto l’identico servizio presso “altre” amministrazioni e non anche presso il comune di Pescara. Con il secondo motivo ha lamentato che la controinteressata fosse stata ammessa alla gara benché il servizio da essa precedentemente prestato non fosse stato “identico” a quello da prestare, perché non comprendeva la gestione dell’impianto video, che caratterizza massimamente gl’impianti audiovisivi del comune di Pescara e per il quale l’aggiudicataria non possedeva specializzazione. Con il terzo motivo ha censurato il giudizio di non anomalia dell’offerta, con la seguente doglianza: «nella fattispecie, l’elevatezza della offerta in ribasso (di ben il 31,50 %) non trova effettiva e razionale giustificazione nelle affermazioni della Tutto Service contenute nella sua lettera del 19.12.2002 (ragioni individuate nel fatto che la predetta ditta opera con personale proprio e con materiali che acquista, quale commerciante, a buon prezzo), specie, poi, a fronte della grave preoccupazione che la notevole riduzione (chiaramente fuori mercato, come da atti di data non sospetta che si producono) vada a danno della qualità del servizio …».<br />
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto il ricorso, giudicando inammissibile per difetto d’interesse il primo motivo, dal momento che la ricorrente era stata ammessa in gara, e infondati gli altri due motivi. Respingendo il secondo motivo ha osservato che in un primo momento il comune aveva inteso indire la gara solo per i servizi di registrazione, e solo in un secondo momento, dopo la lettera d’invito, aveva precisato che il servizio riguardava anche il video, senza peraltro diramare nuovi inviti; con ciò manifestando che non richiedeva una specifica esperienza nel settore; d’altra parte non risulta che esistano imprese specializzate nel settore dei sistemi di votazione degli organi collegiali; sicché l’attività in questione doveva ritenersi secondaria rispetto all’oggetto complessivo dell’appalto, tenuto conto anche del fatto che l’imprenditore che aveva installato l’impianto s’era impegnato anche ad addestrare il soggetto che avrebbe svolto il servizio. Respingendo il terzo motivo ha ritenuto che il giudizio di non anomalia rientrava nelle valutazioni discrezionali dell’amministrazione.<br />
Appella Records dichiarando di accettare il rigetto del primo motivo e riproponendo, con due motivi d’appello, i motivi secondo e terzo del ricorso di primo grado.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il secondo motivo d’appello, con il quale l’appellante ripropone il terzo motivo del ricorso di primo grado, è infondato, perché la censura, così come proposta nel ricorso di primo grado e sopra trascritta, è apodittica, e quindi inammissibile per genericità; perché la ricorrente non ha affatto confutato le giustificazioni addotte dall’aggiudicataria e ritenute accettabili dall’amministrazione indicente la gara.<br />
Resta da esaminare il primo motivo d’appello, corrispondente al secondo motivo del ricorso di primo grado. Esso è fondato. La lettera d’invito poneva come requisito per la partecipazione alla gara l’avere già svolto un servizio “identico” a quello da svolgere; ed è fuori discussione, ed è implicitamente ammesso dalle difese del comune, che l’aggiudicataria non avesse, invece, svolto nessun precedente servizio con impianti audiovisivi per le votazioni consiliari; sicché è inevitabile concludere che sarebbe dovuto essere esclusa. L’argomento con la quale il giudice di primo grado ha giudicato non rilevante la mancata esperienza dell’impianto video, il fatto cioè che l’imprenditore che aveva installato l’impianto s’era impegnato ad addestrare il soggetto che avrebbe svolto il servizio, semmai conferma la contraddittorietà tra la clausola del bando e il comportamento del comune. D’altra parte non può il giudice amministrativo sostituirsi all’amministrazione nel porre i requisiti di partecipazione, ed è invece l’amministrazione che deve soppesare le parole dei bandi di gara ed evitare d’inserire preclusioni che non siano strettamente necessarie, e che essa stessa poi, all’atto dell’ammissione, ritiene non necessarie.<br />
L’appello pertanto dev’essere accolto. Le spese a carico del comune resistente seguono la soccombenza e si liquidano in € 1500 per il giudizio di primo grado e 2000 per il grado d’appello. Il Collegio ritiene invece equo compensare integralmente le spese di giudizio tra l’appellante e l’impresa Tutto Service di Di Salvo Paola, non costituitasi nel presente grado.</p>
<p align=center><b>Per questi motivi</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento del comune di Pescara 31 dicembre 2002 n. 434. Condanna il comune di Pescara al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in tremilacinquecento euro, a favore dell’appellante, e compensa le spese di giudizio tra la società appellante e l’impresa Tutto Service di Di Salvo Paola.</p>
<p>Così deciso in Roma il 9 marzo 2004 dal collegio costituito dai signori:<br />
Agostino Elefante	presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni	componente, estensore<br />	<br />
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia	componente<br />	<br />
Goffredo Zaccardi	componente<br />	<br />
Aniello Cerreto	componente																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 4 Maggio 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2736/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2736</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.3707</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-4-5-2004-n-3707/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-4-5-2004-n-3707/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-4-5-2004-n-3707/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.3707</a></p>
<p>Pres. La Medica, Est. Capuzzi Privitera + 29 (Avv. Chibbarro e Minieri) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza non può considerarsi interesse qualificato la doglianza relativa allo scorrimento della graduatoria che aumenta i posti messi a concorso 1. Concorsi pubblici – Concorso interno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-4-5-2004-n-3707/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.3707</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-4-5-2004-n-3707/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.3707</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica, Est. Capuzzi<br /> Privitera + 29 (Avv. Chibbarro e Minieri) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza</span></p>
<hr />
<p>non può considerarsi interesse qualificato la doglianza relativa allo scorrimento della graduatoria che aumenta i posti messi a concorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi pubblici – Concorso interno per l’ammissione al corso trimestrale per sovrintendenti della G.d.F. – Successivo aumento dei posti – Impugnazione del relativo provvedimento – Scorrimento della graduatoria – Preclusione dell’indizione di un eventuale ed ipotetico nuovo concorso – Infondatezza della doglianza per carenza di interesse – E’ tale</p>
<p>2. Processo – Legittimazione ed interesse processuale – Impugnazione di un provvedimento che involge la graduatoria di un concorso – Notificazione a tutti i soggetti che possano subire pregiudizio dall’accoglimento del ricorso – Necessità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non può considerarsi interesse qualificato la doglianza che riguardi lo scorrimento della graduatoria di un concorso interno, basata sulla circostanza che la delibera che dispone l’aumento dei relativi posti possa precludere l’adozione, da parte dell’Amministrazione, di atti futuri come quello dell’indizione di un eventuale ed ipotetico nuovo concorso.</p>
<p>2. In tema di impugnazione di un delibera che dispone l’aumento dei posti di un concorso interno mediante scorrimento della graduatoria, qualora la prospettazione del ricorso miri la travolgimento dell’intera graduatoria o di parte di essa, il ricorso deve essere notificato a tutti coloro che conseguirebbero una posizione deteriore dall’eventuale esito favorevole del gravame.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non può considerarsi interesse qualificato la doglianza relativa allo scorrimento della graduatoria che aumenta i posti messi a concorso</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 9793/97 proposto da<br />
<b>Privitera Rosario, D’Urso Pier Paolo, Nardella Antonio Domenico, De Lucia Mario, La Terza Mario, Scalzo Salvatore, Formisano Vincenzo, Capilli Antonio, Pirruccio Sebastiano, Caruso Corrado, Esposito Pier Luigi, Russo Antonio, Mancini Michele, Rondinone Giuseppe, Cavallo Antonio, Piperis Vincenzo, Passariello Pier Francesco, Caprara Eligio, Spadaro Giuseppe Carmelo, Buscemi Andrea, Civitello Antonio, Perri Massimo, Maddaloni Lorenzo, Di Novi Ugo, Nicolamarino Francesco, Vigorosi Mario, Russo Carmelo, Marulli Giuseppe e Proto</b> Giovanni  rappresentati e difesi dall’Avvocato Mario Chibbarro e dall’avv. Minieri Antonella  elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma in via E. Gianturco n.5;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore e Comando Generale della G.d.F.</b>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato e domiciliati presso gli uffici della stessa in Roma, via dei Portoghesi n.12;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento n.125597 del 16.5.1997 con il quale il Comando Generale della Guardia di Finanza ha disposto l’aumento da 350 a 1200 dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale n.2076091 del 10.6.1997</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata ;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza del 24.3.2004 il consigliere Roberto Capuzzi, udito, altresì, l’avv. A. Minieri per i ricorrenti;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con decreto ministeriale del 10.6.1996 n.207691 il Ministero delle Finanze aveva bandito un concorso per titoli ed esami, per l’ammissione al corso trimestrale di n.350 vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti della Guardia di Finanza di cui 300 per il contigente ordinario e 50 per quello di mare.<br />
I ricorrenti si inserivano tra gli idonei ma non in posizione utile.<br />
Con il provvedimento impugnato veniva disposto l’aumento da 350 a 1200 dei posti messi a concorso. <br />
Da qui il ricorso affidato a motivi vari di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Si è costituita l’Amministrazione intimata confutando le varie argomentazioni difensive sostenute nel ricorso.<br />
Successivamente i ricorrenti hanno depositato una ulteriore memoria difensiva.<br />
La causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione all’udienza del 24 marzo 2004.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Il ricorso è inammissibile sotto svariati profili.</p>
<p>2. Espongono i ricorrenti alla pagina 2 del ricorso introduttivo che “con delibera n.121549 del 18.10.96 il Comando Generale comunicava agli interessati l’elenco degli idonei, e gli stessi ricorrenti riscontravano di aver riportato alla prova scritta un punto di merito superiore ai 10/20”. <br />
Pertanto i ricorrenti, per loro stessa ammissione, erano a conoscenza dei partecipanti al concorso e dell’elenco nominativo degli idonei, nonchè del punteggio agli stessi attribuito.<br />Il ricorso, che censura l’aumento dei posti disponibili da 350 a 1200 con conseguente scorrimento della graduatoria degli idonei, (tuttavia sino a posizione non utile per i ricorrenti),  non è stato notificato nemmeno ad uno dei possibili controinteressati indicati nominativamente nella delibera n.121529 del 1996, interessati alla conservazione degli effetti favorevoli dell’atto.<br />
Con la memoria datata 17 ottobre 1997 i ricorrenti censurano anche la  graduatoria definitiva del concorso (d.m. n.247271 del 14 luglio 1997), che dichiarano di avere conosciuto a seguito della ordinanza istruttoria della Sezione II n. 1934/97.<br />
Con riferimento a tale graduatoria, si dolgono di  singole posizioni conseguite da controinteressati, in particolare quella del signor Tiziano Agnoli e del fatto che nella graduatoria sarebbero compresi, in posizione utile, “appuntati scelti” che al momento della presentazione della domanda di concorso erano solo “appuntati” .<br />
Al riguardo si ricorda che è inammissibile l&#8217; impugnazione di un provvedimento amministrativo irritualmente effettuata con memoria anziché con autonomo ricorso oppure con motivi aggiunti, ritualmente notificati (Cfr. Cons. Stato, VI Sez., 25 novembre 1994 n. 1704). <br />
Sotto altro aspetto  risulta violato l’articolo 21 della legge 6 dic. 1971 n.1034 che impone a pena di inammissibilità la notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati salvo la integrazione della notifica nei confronti di tutti gli altri.<br />
Ed invero qualora la prospettazione del ricorso miri al travolgimento dell&#8217; intera graduatoria o di parte di essa  il ricorso deve essere notificato a tutti coloro che conseguirebbero una posizione deteriore dall’eventuale esito favorevole del gravame.<br />
La mancata osservanza di tale onere comporta l&#8217; inammissibilità in radice del ricorso (cfr. Cons. Stato, VI Sez., 20 aprile 1991 n. 225, 23 settembre 1999 n. 1256 e 28 aprile 1998 n. 559).</p>
<p>3. I ricorrenti si dolgono che  850 posti di vicebrigadieri vengono occupati a seguito del provvedimento impugnato di aumento dei posti messi a concorso “con conseguente diminuita possibilità per i ricorrenti di poter partecipare ad altri concorsi interni ed accedere al ruolo della qualifica superiore”.<br />
A ben vedere i ricorrenti non hanno interesse qualificato a dolersi dello scorrimento della graduatoria.<br />
 Ed invero alcun risultato concreto, diretto ed attuale, nè di vantaggio nè di lesione, deriverebbe ai ricorrenti dall’annullamento della delibera che ha disposto l’aumento dei posti in  graduatoria giacché il loro interesse non è direttamente collegato alla sorte di tali atti impugnati, ma in maniera del tutto eventuale e riflessa, ad altri, successivi ed ipotetici atti dell&#8217; Amministrazione  concernenti l’indizione di un eventuale futuro concorso.<br />
La giurisprudenza, per siffatte fattispecie, ha avuto modo di rilevare che “..l’accertamento dell’interesse a ricorrere non puo’ prescindere da una puntuale verifica della lesione concreta ed immediata che dalla determinazione assunta dall’Autorità amministrativa deriverebbe per la sfera giuridica del soggetto istante sul quale incombe l’onere probatorio, il che importa il diniego di riconoscimento della legittimazione processuale per chiunque agisca solo a tutela del principio di legalità dell’azione amministrativa, ovvero per ottenere un vantaggio che sarebbe stato illegittimamente riservato ad altro soggetto, senza  peraltro  che da cio’ siano derivati effetti pregiudizievoli per la propria sfera giuridica” (Cons. Stato, IV, 2 nov. 1993 n.966).<br />
Sempre la giurisprudenza ha rilevato che: “ Al fine di accertare la sussitenza di un concreto interesse ad agire il quale consiste nella esigenza di provocare l’intervento del giudice per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, è sufficiente verificare se l’istante possa ottenere, attraverso la pronunzia giudiziale invocata, il risultato utile che si è ripromesso” (Cassaz. 1, 23 nov. 1990 n.11319; Cons. Stato, Sez. IV, 10 marzo 1992 n.261).<br />
In conclusione, per i sopraevidenziati motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.<br />
Il ricorso deve essere, comunque, rigettato, in quanto i motivi dedotti si rivelano destituiti di qualsiasi fondamento, mentre il provvedimento impugnato, giusta le osservazioni dell’Amministrazione resistente, si appalesa conforme alla disciplina in materia. <br />
Spese ed onorari del giudizio attesa la natura del petitum possono essere tuttavia compensati.                                                                                                                               </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,<br />
Sezione Seconda,<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, n. 9793/97 lo respinge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione seconda &#8211; nella Camera di Consiglio del 24.3.2004 con l’intervento dei Signori Magistrati:<br />
Domenico La Medica	Presidente<br />	<br />
Roberto Capuzzi	Consigliere est.<br />	<br />
Anna Bottiglieri	Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-4-5-2004-n-3707/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.3707</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2725</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2725/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2725/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2725/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2725</a></p>
<p>Pres. Frascione – Est. Lamberti A.S.T. Azienda speciale tributi della città di Imperia (avv.ti Alberti e Romanelli) c/ Publitop s.r.l. (avv.ti Siboldi e Barbantini Fedeli) – S.I.D. s.a.s. (n.c.) le pattuizioni intercorse fra la compagnia assicuratrice che rilascia una fideiussione e l&#8217;impresa partecipante alla gara vanno interpretate secondo buona fede</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2725/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2725</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2725/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2725</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione – Est. Lamberti<br /> A.S.T. Azienda speciale tributi della città di Imperia (avv.ti Alberti e Romanelli) c/ Publitop s.r.l. (avv.ti Siboldi e Barbantini Fedeli) – S.I.D. s.a.s. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>le pattuizioni intercorse fra la compagnia assicuratrice che rilascia una fideiussione e l&#8217;impresa partecipante alla gara vanno interpretate secondo buona fede</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – gara – garanzia – per la mancata sottoscrizione del contratto – termine di durata – polizza fidejussoria – interpretazione – criterio</span></span></span></p>
<hr />
<p>Le pattuizioni intercorse fra la compagnia assicuratrice e l’impresa partecipante ad una gara vanno interpretate secondo un criterio di buona fede (nella specie, si è ritenuto che le clausole della polizza fidejussoria allegata dall’impresa esclusa erano sicuramente suscettibili di garantire l’Ente appaltante per il periodo di tempo indicato nella clausola del bando senza esporlo ad alcuna eccezione da parte della Compagnia, tenuta a rivalersi nei soli confronti del contraente per l’eventuale maggior periodo di validità della fideiussione prestata a copertura assicurativa della cauzione).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Le pattuizioni intercorse fra la compagnia assicuratrice che rilascia una fideiussione e l’impresa partecipante alla gara vanno interpretate secondo buona fede</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 2725/04 REG.DEC.<br />
N. 6315 REG.RIC ANNO 2003</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede giurisdizionale<br />
Quinta Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello n: 6315/2003, proposto</p>
<p> da <b>A.S.T. Azienda speciale tributi della città di Imperia</b>, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Piergiorgio Alberti e dall’avv. Guido Francesco Romanelli e elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, via Cosseria, n. 5.</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>la <b>Publitop s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. E. Siboldi che, unitamente all’avv. Maria Teresa Barbantini Fedeli la rappresenta e difende e elettivamente domiciliata in Roma Viale Giulio Cesare 14 presso lo studio della seconda;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>S.I.D. s.a.s.</b> non costituita in giudizio.</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del TAR  della Liguria  del 1° marzo 2003, n. 235/2003 che ha accolto il ricorso avverso il provvedimento con il quale la Commissione di gara ha escluso la ricorrente dalla gara d’appalto per pubblico incanto indetta dall’Azienda per l’affidamento della fornitura e posa in opera degli impianti per affissione; e di ogni altro atto presupposto o conseguente.</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dalla Publitop s.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 20 Gennaio 2004, relatore il Consigliere Lamberti ed uditi, altresì, gli avvocati Piergiorgio Alberti per l’appellante e Arturo Meo per delega dell’avv. Maria Teresa Barbantini per l’appellata.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso della Publitop s.r.l. contro l’esclusione dalla gara d&#8217;appalto per pubblico incanto, indetta dall&#8217;Azienda Speciale Tributi della città di Imperia con il bando per l&#8217;affidamento della fornitura e posa in opera degli impianti per le affissioni, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 12 dicembre 2001.<br />
L’esclusione era stata comminata sul rilievo che la polizza fideiussoria di cauzione provvisoria pari a 20.000,00 Euro della Assicurazioni Generali non fosse conforme all’art. 8 del bando avendo validità di centosettantotto giorni invece che centottanta dalla data di presentazione dell’offerta.<br />
Ad avviso del primo giudice, è sempre necessario distinguere la durata della polizza fideiussoria da quella relativa alla pattuizione interna, sia anche quando i termini di durata della polizza coincidano con quelli prescritti dal bando, sia quando ciò con avvenga: l’amministrazione procedente non avrebbe potuto omettere di esaminare le condizioni generali di contratto ed escludere, quindi, un concorrente per la sola durata formale della polizza, come ha fatto la Commissione di gara che ha escluso l’appellata Publitop sulla base del contenuto letterale del solo frontespizio della polizza, il cui negozio sottostante avrebbe comunque dovuto indurla ad invitare la ricorrente a sciogliere il dubbio sulla durata effettiva del contratto. Tale necessario scrutinio avrebbe, invero, consentito anche di pervenire, cognita causa, allo stesso risultato di esclusione della ricorrente: la variegata modulistica impiegata dagli istituti assicurativi unitamente alla richiamata struttura negoziale complessa della fideiussione non consentivano, tuttavia, di sopravvalutare tout court l’elemento formale della sedes materie.<br />
Nell’appello proposto avverso la decisione l’AST S.p.A ha ribadito l’eccezione d’inammissibilità del ricorso in mancanza d’impugnativa dell’espressa clausola del bando di gara, che subordinava la validità della garanzia al decorso del termine di centottanta giorni. Ha poi addotto l’infondatezza delle censure accolte dalla decisione impugnata, stante la prestazione di garanzia fideiussoria per un periodo più breve di quello prescritto e data l’irrilevanza degli accordi fra il fideiussiore ed il beneficiario del contratto rispetto ai terzi, come deve considerarsi la stazione appaltante. Parimenti irrilevante sarebbe la precisazione in data 5.3.2002 rilasciata dalle Assicurazioni generali, ove si dà atto che la cauzione provvisoria sarebbe rimasta in essere sino alla svincolo da parte del beneficiario come da art. 1 delle condizioni generali di assicurazione. Al fine di desumere la durata della garanzia, sarebbero infatti inopponibili alla stazione appaltante le pattuizioni interne fra compagnia assicuratrice e impresa concorrente. La sentenza appellata non era poi da condividere sul punto che la commissione di gara avrebbe dovuto chiedere chiarimenti alla Publitop, in quanto tale onere può essere fatto valere per supplire a carenze documentali e non per integrare requisiti carenti nelle condizioni di partecipazione alla gara.<br />
Nel costituirsi in giudizio, la società Publitop ha addotto l’infondatezza dell’appello.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Nell’appello avverso la sentenza in epigrafe che ha accolto il ricorso della Publitop s.r.l. -esclusa dall’appalto indetto per la fornitura e posa in opera degli impianti di affissione- l’A.S.T. (Azienda Speciale Tributi della città di Imperia) ha ribadito l’eccezione d’inammissibilità del ricorso di primo grado per la mancata impugnativa della clausola del bando che espressamente prescriveva in centottanta giorni la durata della garanzia per la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario mediante fideiussione bancaria o assicurativa in luogo della cauzione provvisoria di ventimila euro.<br />
L’eccezione va disattesa.<br />
Oggetto d’impugnazione non è invero la clausola riportata punto 8 lettera f) VIII periodo del bando di gara, ma l’applicazione che ne ha fatto la Commissione giudicatrice nell’escludere la Publitop nel corso delle operazioni di verifica delle offerte: la Commissione ha infatti ritenuto la documentazione della partecipante non in possesso dei requisiti sulla sola base dell’indicazione della decorrenza (dalle ore 24 dell’8 febbraio 2002 sino alle ore 24 dell’8 agosto 2002) riportata nella polizza fideiussoria delle Assicurazioni Generali. E ciò senza considerare il contenuto del contratto nel suo insieme oppure chiedere chiarimenti in merito, come previsto in tema di giusto procedimento dall’art. 3 della legge n. 2421/90 nonché dall’art. 15, del D.Lgs. n. 358/92 e dall’art. 16 del D.Lgs n. 157/95.<br />
La riconducibilità della lesione non alla specifica clausola, ma alle modalità seguite dalla Commissione aggiudicatrice nell’interpretarne e nell’applicarne il contenuto, vale a superare la necessità di impugnare direttamente il bando di gara, come ha sostenuto il primo giudice, la cui decisione deve essere confermata in punto di rito.<br />
Le censure al merito della decisione si incentrano per un verso sulla difformità del contenuto della polizza fideiussoria rispetto alle condizioni del bando di gara e, per altro verso, sull’inesistenza di un vero e proprio obbligo dell’amministrazione di chiedere chiarimenti al concorrente sulla documentazione presentata: sotto il primo aspetto sarebbe invalicabile il contenuto facciale della polizza e sotto il secondo sarebbe ravvisabile in calo all’amministrazione una semplice facoltà, il cui mancato avvalimento da parte della Commissione non è suscettibile di inficiarne l’operato.<br />
Gli assunti dell’appellante sono da disattendere sotto ambedue e profili.<br />
È innanzitutto apodittico l’assunto dell’appellante secondo cui le clausole contenute nelle condizioni generali di contratto di assicurazione &#8211; perché riferite ai rapporti interni fra compagnia assicuratrice e impresa concorrente- non possano essere utilizzate al fine di desumere la durata della garanzia esterna sì che il termine del rapporto fideiussorio doveva riportarsi unicamente a quanto enunciato nel frontespizio della polizza.<br />
Va ricordato al proposito che la regola di interpretazione del negozio giuridico comporta l’onere di considerare le clausole del contratto nel loro complesso (art. 1363 c.c.) indagando dell’intenzione reale dei contraenti e valutando il loro comportamento anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 c.c.).<br />
Secondo le condizioni generali di assicurazione, riportate sul retro del certificato di assicurazione e richiamate nella descrizione dell&#8217;oggetto della polizza, la Società Assicurazioni Generali, fino a concorrenza del capitale indicato e fino al momento della liberazione della ditta obbligata, si costituiva fideiussore nell&#8217;interesse della ditta medesima, per le somme che questa fosse  tenuta a corrispondere all&#8217;Ente appaltante in virtù degli obblighi derivanti dalla sua partecipazione alla gara di appalto indicata nella polizza. Il periodo di durata stabilito nella polizza aveva rilievo solo con riferimento alla determinazione del premio spettante alla società assicuratrice, nei cui confronti l’assicurato era tenuto a pagare un supplemento di premio qualora la liberazione fosse avvenuta dopo il termine … esclusa ogni eccezione nei confronti dell’ente appaltante.<br />
Interpretate secondo un criterio di valutazione in buona fede, le pattuizioni intercorse fra la compagnia assicuratrice e l’impresa partecipante alla gara erano sicuramente suscettibili di garantire l’Ente appaltante per il periodo di tempo indicato nella clausola del bando senza esporlo ad alcuna eccezione da parte della Compagnia, tenuta a rivalersi nei soli confronti del contraente per l’eventuale maggior periodo di validità della fideiussione prestata a copertura assicurativa della cauzione.<br />
La reale portata del rapporto per il periodo richiesto dal bando era del resto confermato anche dalla c.d. &#8220;appendice di polizza&#8221; datata 5 marzo 2002 e trasmessa all&#8217;Amministrazione dal legale della Publitop successivamente all’esclusione: in quella sede era  meglio specificata la reale durata della garanzia, nei cui confronti appariva doveroso per l’Amministrazione rivaluta la portata “facciale” del frontespizio del documento recante i temimi di durata.<br />
È pertanto parimenti indimostrata l’univocità del termine finale di durata della garanzia per la stazione appaltante riportata sul frontespizio della polizza fideiussoria, come anche ha sostenuto l’appellante. L’obbligo assunto dalla società assicuratrice di non liberarsi prima della fine della procedura di gara e sino a quando la stazione appaltante avesse ritenuto necessaria la copertura cauzionale, consentiva di rapportare il termine indicato ai rapporti fra la compagnia ed il contraente privato, tenuto ad un maggior onere economico per il prolungamento della garanzia a vantaggio della stazione appaltante secondo quanto espressamente richiesto dal bando.<br />
La reale portata della garanzia idonea ad espletare gli effetti propriamente voluti dall’amministrazione e dal contraente -soltanto in capo al quale rimaneva l’obbligo dei conguagli da determinare in base all’effettiva durate dalla copertura fideiussoria- vale ad escludere ogni violazione della par condicio e ad attivare l’obbligo dell’amministrazione richiedere i necessari chiarimenti come oramai postula l’applicazione del principio del gusto procedimento, affermato da questo stesso Consiglio in una precedente analogo (Cons. Stato, V, 1 ottobre 2000, n. 5194).<br />
La possibilità che l’art. 15, del D.Lgs. n. 358/92 e l’art. 16 del D.Lgs n. 157/95 pone a carico delle amministrazioni di invitare le imprese concorrenti a completare o fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni, rappresenta concreta applicazione e completamento del criterio del giusto procedimento introdotto dell’art. 3 della legge n. 241/90. Criterio la cui violazione ben può essere riconosciuta sintomatica di un comportamento –non necessariamente in mala fede- dell’amministrazione che, in luogo di valutare l’esistenza delle effettive condizioni di osservanza delle prescrizioni del bando di gara, ha ritenuto fermarsi al contenuto estrinseco e formale del documento recante i requisiti della fideiussione, senza valutare la possibilità di ammettere parimenti la ricorrente alla gara, in ossequio alla regola di maggior concorrenzialità.<br />
La sentenza di primo grado va conclusivamente confermata e respinto l’appello dell’A.S.T. Le spese di giudizio vanno compensate per giusti motivi.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello, confermando la decisione impugnata e compensa fra le parti le spese del presente grado<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 Gennaio 2004  con l’intervento dei Sigg.ri:<br />
Pres. Emidio Frascione 	Presidente<br />	<br />
Cons. Raffaele Carboni 	Consigliere<br />	<br />
Cons. Paolo Buonvino   	Consigliere<br />	<br />
Cons. Cesare Lamberti  	Consigliere, est.<br />	<br />
Cons. Aldo Fera  	Consigliere																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
IL 4 MAGGIO 2004<br />
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2725/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2725</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.3717</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-5-2004-n-3717/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-5-2004-n-3717/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.3717</a></p>
<p>il Comune non può reiterare le misure di salvaguardia scadute per impedire l&#8217;applicazione del vecchio programma di fabbricazione divenuto inattuabile nella disciplina del nuovo P.R.G. ancora in itinere Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni edilizie – Istanza di concessione edilizia per costruzione conforme al vigente strumento urbanistico – Fabbricato non conforme</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-5-2004-n-3717/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.3717</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-5-2004-n-3717/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.3717</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>il Comune non può reiterare le misure di salvaguardia scadute per impedire l&#8217;applicazione del vecchio programma di fabbricazione divenuto inattuabile nella disciplina del nuovo P.R.G. ancora in itinere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni edilizie – Istanza di concessione edilizia per costruzione conforme al vigente strumento urbanistico – Fabbricato non conforme al nuovo P.R.G. in fase di adozione – Reiterazione delle misure di salvaguardia ex 1902/52 per impedire tale costruzione – Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso in cui venga presentata una istanza di concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato conforme al vigente P.R.G., ma difforme secondo il nuovo P.R.G. in fase di adozione, al Comune è preclusa ogni facoltà di estendere temporalmente l’efficacia delle misure di salvaguardia una volta che risultino scaduti i termini normativi di loro efficacia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il Comune non può reiterare le misure di salvaguardia scadute per impedire l’applicazione del vecchio programma di fabbricazione divenuto inattuabile nella disciplina del nuovo P.R.G. ancora in itinere</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio<br />
sede di Roma &#8211; sezione I</b></p>
<p>composto dai signori: Antonino Savo Amodio &#8211; Presidente; Germana Panzironi &#8211; Consigliere; Davide Soricelli &#8211; Primo Referendario, estensore ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1429 del 1995 R.G., proposto da<br />
<b>Luciano Verticchio</b>, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Di Giannantonio, presso il cui studio in Roma, via Margutta n. 17, è elettivamente domiciliato</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>comune di Torrita Tiberina</b>, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Marcone, presso la cui sede in Roma, via Mercalli n. 12, è elettivamente domiciliato<br />
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione<br />
della delibera C.C. n. 50 del 6 novembre 1994, recante reiterazione per un quinquennio delle misure di salvaguardia al P.R.G. adotttato con delibera C.C. n. 69 del 5 luglio 1989 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.</p>
<p>Visto il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla udienza pubblica del 4 febbraio 2004 il Primo Referendario Davide Soricelli; udito altresì l’avvocato Ribaldi, per delega dell’avvocato Marcone, per il comune resistente;</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. Espone il ricorrente di essere proprietario nel comune di Torrita Tiberina di un suolo contrassegnato in catasto al foglio n. 2, particella n. 334 di circa 898 mq.<br />
Secondo il piano di fabbricazione comunale tale terreno è inserito in zona di completamento con indice di fabbricabilità fondiaria di 1,5 mc/mq e con lotto minimo per l’edificazione di mq 800; esso era pertanto edificabile.<br />
Con delibera consiliare 5 luglio 1989 n. 69 il comune adottava un P.R.G., a tale delibera faceva poi seguito una seconda delibera (C.C. n. 18 del 21 maggio 1991) con cui era adottata una rettifica al P.R.G. adottato. In data 23 giugno 1993 il piano veniva trasmesso alla regione Lazio per la prescritta approvazione.<br />
Precisa il ricorrente che secondo il nuovo P.R.G. il suo terreno è inedificabile dato che esso prevede un indice di fabbricabilità di 0,20 mc/mq e un lotto minimo di 2000 mq.</p>
<p>1.1. In date 1-8-94 e 6-9-94 il ricorrente presentava un’istanza di concessione edilizia al fine di realizzare sul proprio terreno un immobile conforme alle prescrizioni del piano di fabbricazione, ancora vigente non essendo stato approvato definitivamente il nuovo P.R.G..<br />
Denuncia il ricorrente che il comune ometteva di pronunciarsi sulla sua istanza e quindi adottava la delibera impugnata con cui disponeva – nelle more della definitiva approvazione del nuovo P.R.G. – di “reiterare” le cd. misure di salvaguardia per un ulteriore quinquennio al fine di evitare che, per effetto dell’applicazione della disciplina del “vecchio” programma di fabbricazione, divenisse inapplicabile la disciplina del P.R.G. in itinere.</p>
<p>1.2. Con il ricorso in esame il signor Verticchio impugnava quindi la delibera di “reiterazione” delle misure di salvaguardia.<br />
Denuncia il ricorrente che, nella fattispecie in esame, difettano i presupposti per l’applicazione dell’articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902 atteso che questa prevede che le misure di salvaguardia – cioè la facoltà del comune di sospendere il rilascio di concessioni edilizie in contrasto con piani in itinere – non possono protrarsi oltre cinque anni dalla data della delibera di adozione del piano, se questo è inviato al controllo entro un anno dalla scadenza del termine per la pubblicazione, ovvero oltre tre anni. Rileva il ricorrente che, nella fattispecie in esame, il piano è stato trasmesso alla regione ben oltre dopo un anno dalla scadenza del termine di pubblicazione cosicchè il periodo massimo di applicazione delle misure di salvaguardia non poteva eccedere tre anni.<br />
La conseguenza è che, alla data di presentazione dell’istanza di concessione, il periodo di tre anni era ormai scaduto e non poteva essere reiterato con provvedimento comunale; aggiunge il ricorrente che la delibera impugnata è illegittima anche perché rende di fatto inedificabile il suo terreno benchè esso si trovi in una zona che è ormai completamente edificata e urbanizzata.</p>
<p>3. Si è costituito in giudizio il comune di Torrita Tiberina che resiste al ricorso.</p>
<p>4. In particolare il comune ha eccepito che il ricorso è ormai improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse in quanto: a) la regione Lazio ha definitivamente approvato il P.R.G. comunale con delibera G.R. 10-9-1998, pubblicata nel B.U.R.L. del 30 gennaio 1999, cosicchè la delibera impugnata è divenuta inefficace; b) nelle more del processo, il ricorrente ha alienato il terreno di sua proprietà alla società Megaron s.a.s., alla quale il comune ha rilasciato la concessione edilizia n. 2 del 13 febbraio 1999 (relativa ad un lotto comprensivo del terreno acquistato).</p>
<p>5. Osserva preliminarmente il Collegio che l’eccezione di improcedibilità del ricorso dev’essere disattesa; costituisce infatti orientamento giurisprudenziale consolidato che l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, qualora manchi – come nel caso in esame &#8211; una esplicita dichiarazione in tal senso del ricorrente, può essere pronunciata solo in presenza di un mutamento della situazione di fatto e di diritto che con certezza abbia fatto venir meno per il ricorrente qualsiasi &#8211; anche se solo strumentale, morale o comunque residua &#8211; utilità della pronuncia del giudice la cui relativa indagine deve essere svolta con estremo rigore, per evitare che la sua declaratoria si risolva in una sostanziale elusione dell&#8217;obbligo di pronunciarsi sulla domanda (Consiglio Stato, sez. IV, 1 agosto 2001, n. 4206, Consiglio Stato, sez. V, 20 settembre 2000, n. 4861).<br />
Nella fattispecie in esame – sebbene sia evidente che l’atto impugnato ha oramai completamente esaurito i suoi effetti – non può con assoluta certezza escludersi che il ricorrente conservi un residuo interesse alla definizione nel merito del ricorso e tanto basta a ritenere che esso resti procedibile.</p>
<p>6. Nel merito il ricorso è fondato e dev’essere accolto.</p>
<p>7. Ritiene il Collegio fondata e assorbente la dedotta violazione dell’articolo unico della legge n. 1902 del 1952; effettivamente – come evidenziato dal ricorrente – l’applicazione delle misure di salvaguardia, cioè l’obbligo del comune di sospendere il rilascio di concessioni edilizie in contrasto con strumenti urbanistici in itinere, trova la sua fonte direttamente nella legge n. 1902, come successivamente modificata e integrata, che stabilisce presupposti e limiti temporali di applicazione di esse. <br />
Nel quadro legislativo in questione è pertanto esclusa ogni facoltà del comune di estendere temporalmente l’efficacia delle misure di salvaguardia, una volta che risultino scaduti i termini normativi di loro efficacia; se ciò fosse possibile ne deriverebbe l’indeterminatezza o comunque un’eccessiva durata delle misure di salvaguardia che potrebbe tradursi in una ingiustificata compressione del diritto di proprietà e nella compromissione della certezza dei rapporti giuridici, in contrasto con i consolidati orientamenti della corte Costituzionale in materia di disciplina urbanistica incidente sul ius aedificandi del proprietario (Consiglio Stato, sez. V, 20 aprile 1999, n. 462).<br />
 Poiché nella fattispecie in esame è questo quello che ha fatto il comune con la delibera impugnata quest’ultima risulta illegittima.<br />
8. E’ appena il caso di osservare che, nel caso in esame, il termine di efficacia delle misure di salvaguardia era pacificamente scaduto, indipendentemente da qual termine dovesse applicarsi e da ogni valutazione circa la decorrenza di esso (in effetti la documentazione depositata dalle parti non consentirebbe di dare puntuale risposta a questi quesiti); la circostanza che il comune ha ritenuto con l’atto impugnato di estendere temporalmente l’applicazione delle misure di salvaguardia “per un ulteriore quinquennio” dimostra indubitabilmente che l’originaria scadenza legale del termine si era verificata.</p>
<p>9. Conclusivamente, il ricorso dev’essere accolto e la delibera impugnata annullata nei limiti dell’interesse del ricorrente. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese della presente fase del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sezione I, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 4 febbraio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-5-2004-n-3717/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.3717</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2726</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2726/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2726/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2726/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2726</a></p>
<p>Pres. Frascione – Est. Branca Comune di Seveso (Avv.ti Petrillo e Marelli) c/ s.r.l. Zanetti (Avv.ti Merlino e Adavastro) le clausole compromissorie stipulate prima della entrata in vigore della l. 205 del 2000 sono nulle, anche perché l&#8217;art. 6 di tale legge non ha efficacia retroattiva Giurisdizione e competenza –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2726/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2726</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2726/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2726</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione – Est. Branca<br /> Comune di Seveso (Avv.ti Petrillo e Marelli) c/ s.r.l. Zanetti (Avv.ti Merlino e Adavastro)</span></p>
<hr />
<p>le clausole compromissorie stipulate prima della entrata in vigore della l. 205 del 2000 sono nulle, anche perché l&#8217;art. 6 di tale legge non ha efficacia retroattiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – arbitrato – convenzione di affidamento del servizio di illuminazione cimiteriale – clausola compromissoria – stipulata ante l. 205 del 2000 – nullità – efficacia retroattiva dell’art. 6, l. 205/2000 – esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Poiché, fino all’entrata in vigore dell’art. 6, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le controversie relative a concessioni di servizi pubblici, rientrando nella giurisdizione del giudice amministrativo, prima in forza dell’art. 5 della legge n. 1034 del 1971, poi a norma dell’art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come modificato dall’art. 6 della legge 21 luglio 2000, n. 205, non potevano essere deferite al giudizio di un collegio arbitrale, alla stregua del consolidato orientamento della Corte regolatrice che considerava l’arbitrato come rimedio alternativo alla competenza del giudice ordinario, le clausole compromissorie contenute nelle convenzioni stipulate prima della entrata in vigore della citata l. 205 del 2000 devono considerasi nulle; né all’art. 6, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, che ammette l’arbitrato rituale di diritto per le controversie relative a diritti rientranti nella giurisdizione  amministrativa, può riconoscersi l’effetto di rendere valide le clausole compromissorie stipulate anteriormente, perché la norma non ha efficacia retroattiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Le clausole compromissorie stipulate prima della entrata in vigore della l. 205 del 2000 sono nulle, anche perché l’art. 6 di tale legge non ha efficacia retroattiva</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.2726	 Reg.Sent. Anno 2004<br />	<br />
N.	6434 Reg.Ric. Anno 2003																																																																																												</p>
<p align=center><b>IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 6434 del 2003, proposto dal<br />
<b>Comune di Seveso</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Petrillo e dall’avv. Alberto Marelli, elettivamente domiciliato presso  il primo  in Roma, Piazza Cola di Rienzo 92</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>s.r.l. Zanetti</b>, rappresentata e difesa  dall’avv. Eugenio Merlino e dall’avv. Francesco Adavastro ed  elettivamente domiciliata  presso il primo in Roma, Via A. Genovesi 3, e</p>
<p>l’ <b>Azienda Speciale Servizi Pubblici di Seveso</b>, con sede in Via Re di Puglia, 50, non costituita in giudizio,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione III, 11 marzo 2003 n. 432, resa tra le parti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio della s.r.l. Zanetti;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del  10 febbraio 2004 il consigliere Marzio Branca,  e uditi gli avvocati Petrillo e Merlino.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso proposto dalla s.r.l. Zanetti, nella qualità di titolare del servizio di illuminazione votiva nel cimitero municipale di Seveso, avverso gli atti con i quali il detto Comune si è determinato ad avviare la procedura di riscatto anticipato del servizio e ad affidarlo alla Azienda speciale appositamente costituita (ASPES), nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.<br />
In particolare il TAR: a) ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dal Comune allegando l’esistenza di una clausola compromissoria in base alla quale la vertenza avrebbe dovuto essere rimessa ad un collegio arbitrale; b) ha ritenuto che il diritto di riscatto di cui all’art. 24 del R.D. n. 2587 del 1924 doveva considerarsi abrogato per effetto delle disposizioni della legge n. 142 del 1990 in materia di servizi pubblici; c) ha condannato l’Amministrazione al risarcimento del danno emergente nell’importo di Euro 4189,16.<br />
Il Comune di Seveso ha proposto appello assumendo l’erroneità della decisione e chiedendone la riforma.<br />
La Società Zanetti si è costituita in giudizio per resistere al gravame, ed ha proposto appello incidentale con riguardo alla misura del risarcimento del danno liquidato dalla sentenza.<br />
Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2004 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il Comune appellante solleva in primo luogo l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ragione dell’esistenza, nella convenzione stipulata nel 1993 con l’impresa appellata, affidataria del servizio di illuminazione cimiteriale, di una clausola compromissoria (art. 26) in ragione della quale la vertenza avrebbe dovuto decidersi mediante arbitrato.<br />
I primi giudici, cui pure il mezzo era stato proposto, hanno esaminato il problema da diversi punti di vista ed hanno concluso per l’infondatezza dell’eccezione.<br />
La contestazione dell’appellante, pur ripercorrendo compiutamente il ragionamento svolto nella sentenza, si dirige essenzialmente alle affermazioni per cui: a)  fino all’entrata in vigore dell’art. 6, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le controversie relative a concessioni di servizi pubblici, rientrando nella giurisdizione del giudice amministrativo, prima in forza dell’art. 5 della legge n. 1034 del 1971, poi a norma dell’art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come modificato dall’art. 6 della legge 21 luglio 2000, n. 205, non potevano essere deferite al giudizio di un collegio arbitrale, alla stregua del consolidato orientamento della Corte regolatrice che considerava l’arbitrato come rimedio alternativo alla competenza del giudice ordinario; b) per conseguenza, le clausole compromissorie contenute nelle convenzioni dovevano considerasi nulle; c) all’entrata in vigore dell’art. 6, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, che ammette l’arbitrato rituale di diritto per le controversie relative a diritti rientranti nella giurisdizione  amministrativa, non può riconoscersi l’effetto di rendere valide le clausole compromissorie stipulate anteriormente, perché la norma non ha efficacia retroattiva; d) anche ammessa tale efficacia retroattiva, la controversia in esame non concerne solo diritti soggettivi, ma anche interessi legittimi, essendosi dedotti vizi dell’uso del potere di riscatto.<br />
L’appellante concentra la doglianza sulla negata efficacia retroattiva della “novella” ex lege n. 205, e cita ampiamente una decisione del TAR Veneto (1 marzo 2003 n. 1583) secondo cui l’art. 6, comma 2, avrebbe una finalità interpretativa, andando a privilegiare uno dei significati normativi attribuibili ad una diversa disposizione, che – sempre secondo tale decisione &#8211; sarebbe da individuare nell’art. 806 c.p.c. in relazione all’art. 1966, comma 2, c.c..<br />
La tesi non è convincente perché si fonda su una petizione di principio. Si attribuisce all’art. 6, comma 2,  finalità interpretativa   di una norma, neppure menzionata, sul presupposto che sussista una incertezza sulla lettura da dare alla medesima. Ma tale circostanza non si riscontrava, a meno di non voler confondere le opinioni espresse dalla dottrina, favorevoli alla compatibilità dell’arbitrato con la giurisdizione amministrativa su diritti, con il diritto vivente, emergente dalla applicazione concorde e costante enunciata dalla Corte di Cassazione. I lavori parlamentari citati a sostegno della tesi della natura interpretativa dimostrano, invece, che l’innovazione che si è voluta con l’art. 6, comma 2,  mira ad accogliere le opinioni della dottrina ed a modificare l’orientamento della Corte di Cassazione, ampiamente consolidato, e ciò è cosa diversa dalla valorizzazione di un significato normativo già esistente.<br />
Altrimenti detto, la possibilità di deferire al collegio arbitrale una determinata controversia concernente diritti rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo, si fonda oggi sull’art. 6, comma 2,  e non sull’art. 806 c.p.c., come si pretenderebbe interpretato dalla legge n. 205 del 2000.<br />
Può notarsi, d’altra parte, che il legislatore, volendo attribuire efficacia retroattiva alla introduzione dell’arbitrato in materia di lavori pubblici, ha adottato una disposizione di significato inequivocabile, aggiungendo il comma 5 all’art. 31 bis della legge n. 109 del 1994.<br />
Merita dunque conferma l’avviso espresso dalla giurisprudenza amministrativa che afferma la natura innovativa della norma di cui all’art. 6, comma 2, (Cons. St., Sez. IV 8 aprile 2002 n. 1902), con conseguente nullità della clausola compromissoria oggi in questione.<br />
Il quesito di merito, nell’appello in esame, concerne la legittimità dell’esercizio del diritto di riscatto,  a norma dell’art. 24 del R.D. R.D. n. 2587 del 1924, della concessione del servizio di illuminazione cimiteriale, legittimità che l’appellante sostiene, essenzialmente, facendo rilevare che al servizio in questione non poteva riconoscersi rilevanza industriale.Si assume, infatti, che,  anche ammettendo che l’art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 (derivante dall’art. 22 della legge n. 142 del 1990), come riscritto dall’art. 35, comma 1, della legge n. 448 del 2001, non consenta la gestione diretta dei servizi pubblici a rilevanza industriale, per i quali si prevede solo l’affidamento a soggetti terzi, non potrebbe ignorarsi che l’art. 113 bis, introdotto dal comma 15 dell’art. 35, testè citato, contempla la gestione in economia per quei servizi pubblici privi di rilevanza industriale, che per le modeste dimensioni o le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere all’affidamento a soggetti diversi dal Comune.<br />
L’argomentazione, con la quale, implicitamente, si aderisce, alla tesi dell’abrogazione dell’art. 24 del R.D. n. 2587 del 1924, quanto meno ad opera dell’art. 35 comma 1, della legge n. 448 del 2001, e quindi anteriormente all’adozione dei provvedimenti impugnati, risulta contraddetta in linea di fatto, dallo stesso Comune. <br />
Va ricordato, come già accennato, che l’art. 113 bis, del d.lgs. n. 267 del 2000, considera ipotesi normale di gestione dei servizi pubblici locali, anche se privi di rilevanza industriale, l’affidamento ad apposite istituzioni, ad aziende speciali ed a società di capital, quindi a soggetti terzi rispetto al comune. Soltanto in particolari ipotesi, individuabili per la modesta dimensione e per la particolare natura del servizio, “è consentita” la gestione in economia, ossia la gestione diretta da parte del comune.<br />
Ed in vista di tale ipotesi, secondo l’appellante, avrebbe potuto giustificarsi l’impugnato provvedimento di riscatto ai sensi dell’art. 24 del R.D. n. 2587 del 1924. Ma lo stesso Comune, affidando il servizio in questione alla ASPES, azienda speciale in forma di società per azioni, si è posto fuori della logica del riscatto, che, secondo la concorde giurisprudenza amministrativa, deve collegarsi alla volontà del Comune di gestire direttamente il servizio (Cons. St., Sez. V, 25 giugno 2002 n. 3455; 11 giugno 2003 n. 3296).<br />
Né sembra che la sopravvenienza normativa di cui al d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, possa mutare il detto quadro di riferimento, tenendo presente che altro è la gestione tramite società per azioni a capitale pubblico, altro la gestione diretta.<br />
Il motivo va dunque disatteso. <br />
L’appellante lamenta inoltre l’erroneità della condanna al pagamento della somma di Euro 4.189,16 a titolo di risarcimento del danno, che la sentenza ha collegato alla illecita sottrazione della disponibilità dell’impianto alla concessionaria per il periodo luglio – dicembre 2002. Si assume che l’impresa aveva già riscosso ad aprile 2002 i canoni di abbonamento per l’anno 2002/2003 e che quindi nulla aveva perduto del proprio profitto.<br />
Da canto suo, con appello incidentale l’Impresa contesta lo stesso capo di sentenza,  assumendo di aver sofferto un danno maggiore di quello liquidato, imputabile a spese di energia elettrica, di personale e legali, oltre al canone dovuto al Comune, tutte spese rimaste a proprio carico.<br />
Ritiene il Collegio che entrambe le doglianze debbano essere respinte, confermando sul punto  la statuizione dei primi giudici.<br />
E’ stato infatti considerato correttamente che la stessa Amministrazione, nella relazione tecnica allegata alla deliberazione impugnata, ha previsto che, in esito al riscatto della concessione, sarebbe stato corrisposto all’Impresa, fra l’altro, l’utile medio annuo dell’ultimo quadriennio, pari a Euro 8.378,32. E tale utile sarebbe stato corrisposto per sei anni, ossia per il periodo 1 luglio 2002 – 30 giugno 2008. Nessun rilievo assumeva in tale previsione la circostanza che nel mese di aprile 2002 l’Impresa avrebbe riscosso il canone dagli utenti per la futura gestione, o che dal 30 giugno 2002 sarebbero cessati gli oneri, compresi quelli di personale, a carico della concessionaria. Tale proposito esprime la  consapevolezza che la sottrazione della gestione andava comunque indennizzata corrispondendo con l’utile medio annuale lucrato dall’Impresa, come appunto ha stabilito il TAR, limitandone l’importo al semestre di mancata gestione.<br />
La doglianza dell’appellata, d’altra parte, si risolve nell’allegazione di spese ordinarie della gestione, quali quelle per il personale, l’energia elettrica, il canone di concessione, che trovano il loro naturale compenso nel riconoscimento del risarcimento del lucro cessante nell’importo corrispondente al mancato utile.<br />
Le spese del giudizio, tra le quali rientra il costo della relazione di stima, sono state compensate tra le parti in relazione alla natura della controversia e non potevano quindi concorrere al calcolo del danno emergente<br />
In conclusione né l’appello principale né l’appello incidentale possono trovare accoglimento<br />
La spese possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,    rigetta l’appello principale, rigetta l’appello incidentale; <br />
dispone la compensazione delle spese;<br />
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella  camera di consiglio del  10 febbraio 2004 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
 Emidio Frascione	Presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni		Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino	Consigliere<br />	<br />
Cesare Lamberti	Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca	Consigliere est.																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 4 Maggio 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2726/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2726</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.3750</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-5-2004-n-3750/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-5-2004-n-3750/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-5-2004-n-3750/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.3750</a></p>
<p>Pres. Amodio, Est. Soricelli; Technicolor s.p.a. (Avv. Pettinari, Ridolfi, Oliva e Torroni) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non rientrano tra gli atti di concorrenza sleale le attività svolte da una società concorrente finanziate con contributi pubblici Industria e commercio – Pubblicità e concorrenza – Attività svolta da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-5-2004-n-3750/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.3750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-5-2004-n-3750/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.3750</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amodio, Est. Soricelli; Technicolor s.p.a. (Avv. Pettinari, Ridolfi, Oliva e Torroni) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</span></p>
<hr />
<p>non rientrano tra gli atti di concorrenza sleale le attività svolte da una società concorrente finanziate con contributi pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Industria e commercio – Pubblicità e concorrenza – Attività svolta da società concorrente con contributi pubblici &#8211; Concorrenza selale ex art.2595 in violazione art.2 L.287/90 – Uso distorto di finanziamenti erogati dallo Stato &#8211; Non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è fondata la questione sollevata da una società di produzione cinematografica che lamenti la mancata adozione, da parte dell’Autority precedentemente adita, di misure atte a salvaguardare la concorrenza sleale posta in essere da altra società concorrente che si avvale di finanziamenti pubblici erogati ex art.2 L.287/90, in quanto una siffatta condotta sarebbe sanzionabile soltanto ove oggetto o effetto di essa fosse quello di “impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in sua parte rilevante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non rientrano tra gli atti di concorrenza sleale quelle attività svolte da una società concorrente finanziate con contributi pubblici</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio<br />
sede di Roma &#8211; sezione I</b></p>
<p>composto dai signori: Antonino Savo Amodio &#8211; Presidente; Germana Panzironi &#8211; Consigliere; Davide Soricelli &#8211; Primo Referendario, estensore ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 5888 del 2003 R.G., proposto da<br />
<b>Technicolor s.p.a., </b>in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Pettinari, Sandro Ridolfi, Stefano Oliva e Laura Torroni, presso il cui studio in Roma, via Barberini n. 47, è elettivamente domiciliata</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorità garante della concorrenza e del mercato</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata ex lege</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Cinecittà Holding s.p.a., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Biscotto, Lucia Scognamiglio e Marco De Stefanis, presso il cui studio in Roma, via G. Pisanelli n. 40, è elettivamente domiciliata</p>
<p><b>Cinecittà studios s.p.a., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luciano Militerni, presso il cui studio in Roma, viale Mazzini n. 4, è elettivamente domiciliata</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione <br />
del provvedimento prot. n. 16317 del 31 marzo 2003 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresa la comunicazione prot. 19785/03 del 22 maggio 2003.</p>
<p>Visto il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata, di Cinecittà Holding s.p.a e di Cinecittà studios s.p.a.;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla udienza pubblica del 4 febbraio 2004 il Primo Referendario Davide Soricelli; uditi altresì l’avvocato Torroni per la ricorrente, l’avvocato Del Gaizo per l’amministrazione resistente, l’avvocato De Stefanis per Cinecittà Holding s.p.a. e l’avvocato Iuliano, per delega dell’avvocato Militerni, per Cinecittà studios s.p.a.;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Espone la società ricorrente di operare nel campo dello sviluppo e della stampa delle pellicole cinematografiche e, in particolare e prevalentemente, nei due settori dello sviluppo e della stampa dei materiali filmati finalizzati alla preparazione di film (sviluppo e stampa dei cd. “giornalieri”) e dello sviluppo e della stampa delle copie destinate alla rappresentazione del film nelle sale cinematografiche.</p>
<p>2. In data 23 luglio 2002 la Technicolor presentava all’Autorità garante della concorrenza e del mercato una segnalazione con cui chiedeva di “accertare e dichiarare” che le società Cinecittà Holding s.p.a e Cinecittà studios s.p.a avevano compiuto a suo danno “atti di concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 2595 c.c. in violazione dell’articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287” e “per l’effetto vietare alle società medesime di proseguire nell’attività illecita” nonché “condannarle alla sanzione amministrativa pecuniaria di legge che verrà ritenuta di giustizia”.</p>
<p>3. In sintesi la ricorrente denunciava comportamenti illeciti di Cinecittà Holding s.p.a, il cui capitale è interamente posseduto dal ministero per i beni e le attività culturali, e Cinecittà studios s.p.a, il cui capitale è controllato dalla prima nella misura del 25%; in particolare la ricorrente &#8211; premesso di operare nel medesimo mercato, quello dello sviluppo e della stampa delle pellicole, di Cinecittà studios, che costituisce pertanto una sua diretta concorrente – evidenziava che gran parte delle attività svolte da quest’ultima sono in ultima analisi finanziate con contributi pubblici erogati a Cinecittà Holding s.p.a.; la conseguenza di ciò è che il pubblico denaro erogato a Cinecittà Holding – che istituzionalmente dovrebbe essere impiegato per la finalità pubblica della promozione della cultura cinematografica (articolo 5-bis del d.l. 14 maggio 1993, n. 139 convertito in legge con modificazioni dalla legge 14 luglio 1993, n. 222) – viene in realtà destinato a finalità assolutamente diverse e cioè alla promozione e al sostegno dell’attività imprenditoriale di Cinecittà studios che, grazie a questa situazione, è in grado di offrire i propri servizi a condizioni più competitive di quelle offerte dai concorrenti con conseguente alterazione del funzionamento del mercato di riferimento.</p>
<p>4. Con l’atto impugnato l’Autorità ha comunicato alla ricorrente l’archiviazione della sua segnalazione facendo presente che: a) l’oggetto sociale di Cinecittà Holding, conseguibile anche attraverso le società ad essa collegate, è assai ampio, finalizzato com’è alla promozione e al miglioramento, anche avvalendosi di finanziamenti pubblici, della cinematografia italiana; b) il comportamento attribuito dalla ricorrente all’Istituto luce s.p.a., società appartenente al gruppo Cinecittà &#8211; consistente nell’inserire come condizione inderogabile nei contratti stipulati con società di distribuzione cinematografica che l’attività di sviluppo e stampa della pellicola sia effettuata presso gli stabilimenti di Cinecittà studios – non può aver alcun effetto limitativo degli sbocchi dei produttori cinematografici atteso che la quota detenuta da Istituto luce sul mercato della distribuzione cinematografica non raggiunge il 4%; c) la questione della legittimità o meno dell’utilizzazione dei finanziamenti pubblici da parte di Cinecittà Holding esula dai suoi compiti istituzionali.</p>
<p>5. Di qui il ricorso in esame con cui Technicolor s.p.a. denuncia che la determinazione di archiviazione descritta si pone in contrasto con gli articoli 12 e 14 della legge n. 287 del 1990 ed è inficiata da eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed errore sui presupposti.</p>
<p>6. Si sono costituiti in giudizio l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Cinecittà Holding s.p.a. e Cinecittà studios s.p.a. che resistono al ricorso chiedendone la declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione e genericità e, in subordine, la reiezione.</p>
<p>7. La evidente infondatezza del ricorso consente di prescindere dall’esame dei profili di inammissibilità dedotti dai resistenti.</p>
<p>8. Ai fini di una migliore comprensione della decisione è opportuno sintetizzare brevemente le censure della ricorrente.<br />
Essa anzitutto denuncia che l’Autorità ha del tutto omesso di porre in essere le attività istruttorie rientranti, ai sensi degli articoli 12 e 14 della citata legge n. 287, nei suoi poteri. In realtà, sostiene la ricorrente, l’Autorità non ha posto in essere alcun tipo di attività istruttoria, come del resto è dimostrato dalla circostanza che, dando riscontro a una sua istanza di accesso agli atti del procedimento, faceva presente che nel relativo fascicolo non erano presenti atti prodotti da Cinecittà Holding o da Cinecittà studios; ulteriore conferma della totale assenza di attività istruttoria è data dalla circostanza che la denuncia presentata è stata oggetto di valutazione per circa un mese (solo infatti alla fine di febbraio 2003 l’Autorità ha dato comunicazione dell’inizio dell’esame della sua segnalazione alla ricorrente) e un periodo di tempo così breve è incompatibile con indagini di tipo documentale o tecnico-contabile.<br />
In definitiva, ad avviso della ricorrente, l’Autorità si sarebbe sottratta al proprio obbligo di verificare se Cinecittà Holding e Cinecittà studios, attraverso l’uso distorto di finanziamenti erogati dallo Stato alla prima, abbiano violato le norme della legge 10 ottobre 1990, n. 287.</p>
<p>9. Ad avviso del Collegio, l’atto impugnato è legittimo.<br />
E’ anzitutto necessario rilevare che l’Autorità non è incorsa in alcuna violazione degli articoli 12 e 14 della legge n. 287; questa infatti prevede chiaramente che la decisione di aprire l’istruttoria al fine di verificare la violazione dei divieti di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 287 sia preceduta da una fase di preliminare valutazione dei fatti che può concludersi con la decisione di archiviazione; durante tale fase non vi è obbligo di utilizzare i poteri istruttori di cui l’Autorità dispone, ben potendo l’Autorità ritenere, sulla base degli stessi elementi forniti dal segnalante e di quelli acquisibili autonomamente, infondata la segnalazione.<br />
Questo è quanto avvenuto nel caso in esame; né, in relazione a quanto denunciato dalla ricorrente nella sua segnalazione (poi ampiamente ripresa in ricorso), la decisione dell’Autorità risulta illogica o irragionevole.</p>
<p>10. Sul punto deve anzitutto osservarsi che la tesi di fondo della ricorrente secondo cui Cinecittà Holding non potrebbe operare nel settore dello sviluppo e della stampa delle pellicole cinematografiche, con conseguente illiceità del supporto che essa fornisce alla collegata Cinecittà studios che opera attivamente e proficuamente in tale mercato, è chiaramente infondata.<br />
A parte quanto persuasivamente rilevato dall’Autorità nell’atto impugnato circa l’ampiezza dell’oggetto sociale di Cinecittà Holding – e circa la possibilità di realizzarlo anche attraverso società collegate – deve rilevarsi che il potenziamento della sua presenza come “infrastruttura tecnica di riferimento” anche nel settore dei “laboratori di sviluppo e stampa” e delle nuove tecnologie, ivi comprese quelle digitali, costituisce uno degli obiettivi primari previsti dagli atti di indirizzo periodicamente adottati nei suoi confronti dal ministero per i beni e le attività culturali.Da questo punto di vista l’operato di Cinecittà Holding e Cinecittà studios non appare contra legem, indipendentemente da ogni valutazione circa i profili inerenti alla qualificabilità di tale operato in termini di atti di concorrenza sleale (tale questione esula chiaramente dalla competenza sia dell’Autorità garante che del giudice amministrativo).</p>
<p>11. In realtà la segnalazione all’Autorità garante della ricorrente risulta genericamente incentrata su profili di attività e questioni che in larga misura esulano dalla sua competenza istituzionale; anche a voler qualificare in termini di “intesa” ex articolo 2 della legge n. 287 l’operato di Cinecittà Holding e di Cinecittà studios, infatti, questa sarebbe sanzionabile solo ove oggetto o effetto di essa fosse quello di “impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all&#8217;interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”; circa questo oggetto o effetto praticamente nulla si dice nella segnalazione, che invece evidenzia più volte come la fruizione di finanziamenti pubblici da parte di Cinecittà Holding si traduca nella illegittima distrazione di tali finanziamenti al sostegno – peraltro indimostrato &#8211; dell’attività di Cinecittà studios la cui competitività sarebbe accresciuta con “grave alterazione del mercato”.</p>
<p>12. In questo quadro deve altresì essere respinta l’istanza di accesso presentata dalla ricorrente il 24 giugno 2003, atteso che la documentazione di cui è chiesta l’esibizione (programma presentato dalla Cinecittà holding ai sensi dell’articolo 5-bis della legge n. 202/1993 relativo agli anni 2000 e 2002) non appare necessaria ai fini della decisione del ricorso.</p>
<p>13. Conclusivamente il ricorso è infondato. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese della presente fase del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sezione I, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 4 febbraio 2004.</p>
<p>Antonino Savo Amodio,        Presidente<br />
Davide Soricelli,                    Primo Referendario estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-5-2004-n-3750/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.3750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2716</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2716/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2716/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2716</a></p>
<p>Pres. Elefante – Est. Bellavia Comune di Villasor (Avv.ti Fenza, Rossi e Vasi) c/ Serra, Meloni e Marongiu (nn.cc.) i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d&#8217;utilità all&#8217;espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione Procedimento amministrativo – diritto di accesso – consiglieri comunali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2716/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2716</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2716/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2716</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante – Est. Bellavia<br /> Comune di Villasor (Avv.ti Fenza, Rossi e Vasi) c/ Serra, Meloni e Marongiu (nn.cc.)</span></p>
<hr />
<p>i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d&#8217;utilità all&#8217;espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – diritto di accesso – consiglieri comunali – atti utili all’espletamento del mandato – sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 43, comma 2, d.lgs. 267/2000, secondo cui “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”, i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione. Dal contenuto della stessa norma consegue, altresì, che una richiesta di accesso avanzata da un consigliere comunale a motivo dell’espletamento del proprio mandato risulta congruamente motivata e non può essere disattesa dall’Amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">I consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.  2716/04 REG.DEC.<br />	<br />
N. 4608 REG.RIC. ANNO  2003</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>         ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 4608/2003, proposto dal<br />
<b>Comune di Villasor</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Fenza, Antonello Rossi e Giorgio Vasi, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, via Sardegna, n. 29 (studio avv. Giorgio Vasi), giusta procura a margine del ricorso, conferita in conformità alla delibera della Giunta comunale 12 maggio 2003, n. 102;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>sig. Sergio Serra</b>, costituitosi in proprio, senza l’assistenza di legale;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dei <b>sig.ri Efisio Meloni e Walter Marongiu</b>, non costituitisi;</p>
<p>per l’annullamento e/o la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. Sardegna n. 495/03 del 12 marzo 2003, depositata il 29 aprile 2003;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato Sergio Serra;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2004, relatrice cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia, udito l’avv. Vasi;<br />
Ritenuto e considerato, in fatto ed in diritto, quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>I°- Sul piano pregiudiziale, va osservato che l’appellato, sig. Sergio Serra, si è costituito in giudizio in proprio, senza l’assistenza di legale.<br />
Ciò posto, va precisato che, a norma dell’art. 6 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, il ricorso davanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve “contenere…. la sottoscrizione delle parti o di una di esse e dell’avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione, ovvero del solo avvocato, indicandosi, in questo caso, la data del mandato speciale”.<br />
In tale situazione di fatto e di diritto, la costituzione del sig. Sergio Serra risulta inammissibile e lo stesso va, conseguentemente, estromesso dal presente procedimento.</p>
<p>II°- Circa il merito del ricorso in appello si considera quanto appresso.<br />
Con la sentenza n. 495/03 del 12 marzo 2003, depositata il 29 aprile 2003, il T.A.R. Sardegna ha accolto il ricorso del predetto sig. Sergio Serra contro l’omessa esibizione di atti ed il mancato rilascio delle relative copie da parte del Comune di Villasor, da esso richiesti, con varie istanze, nella sua veste di consigliere comunale, ed ha, conseguentemente, ordinato al menzionato Comune di esibire al ricorrente i documenti indicati nelle sue domande e di rilasciargli le copie richieste.<br />
Contro tale sentenza è diretto il presente ricorso in appello, proposto dal Comune di Villasor.</p>
<p>III°- In punto di fatto, si precisa che il sig. Sergio Serra davanti al T.A.R. aveva impugnato il provvedimento del Vice-Segretario del Comune di Villasor 20 dicembre 2002, n. 11609, con il quale, a riscontro di alcune sue domande di accesso ad atti del Comune con rilascio delle relative copie, gli era stata comunicata l’impossibilità di esaudire tali sue richieste, salvo ad assumere qualificato personale “ad hoc” e che, comunque, la motivazione delle sue istanze (“espletamento di mandato”) non era sufficiente a consentire il rilascio o la presa visione di atti, specie se riguardanti dati sensibili, quali i cedolini paga.<br />
Con lo stesso provvedimento è stato, poi, fatto presente al richiedente che, in attesa di apposito Regolamento, necessario per stabilire le precise fattispecie di diniego e quelle di accoglimento e fino a quando le relative istanze non fossero state giustificate da motivazioni specifiche e dettagliate, non gli sarebbero state rilasciate copie di atti.<br />
Infine, con il medesimo provvedimento, l’istante è stato informato che, per le esposte motivazioni, non gli venivano trasmesse le copie delle determinazioni adottate dai responsabili dei servizi, delle quali, comunque, gli sarebbe stato trasmesso l’elenco, e che, inoltre, gli sarebbero stati trasmessi gli atti adottati dalla Giunta comunale e dal Consiglio comunale.<br />
Il ricorrente, nell’impugnare l’illustrato provvedimento, aveva anche chiesto al T.A.R. l’accertamento del diritto di accesso e la condanna dell’Amministrazione comunale ad esibirgli gli atti da lui richiesti, con rilascio delle relative copie.<br />
Il T.A.R. ha giudicato il ricorso fondato, a norma dell’art. 43, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e del Regolamento comunale vigente all’epoca dell’emissione dell’atto impugnato e atteso, altresì, che il diritto di accesso non può essere negato sulla base di difficoltà materiali ad eseguire la relativa incombenza.</p>
<p>IV°- L’appellante, con il primo mezzo di gravame, assume che il T.A.R. avrebbe errato nel ritenere il diritto di accesso dei consiglieri comunali non sottoposto ad alcun limite, trattandosi di diritto riconosciuto nell’ambito dell’utilità all’espletamento del mandato, come precisato nell’art. 43, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.<br />
Secondo l’appellante, il diritto di accesso dei consiglieri comunali troverebbe, comunque, un argine nei diritti tutelati dall’ordinamento.<br />
Sempre secondo l’appellante, anche in base al Regolamento comunale il diritto di accesso troverebbe un limite, per motivi di riservatezza, nei casi specificati nell’art. 10.<br />
Donde, ad avviso dell’appellante, l’erroneità dell’impugnata sentenza laddove vi è stato affermato che il diniego di accesso al consigliere comunale Sergio Serra gli sarebbe stato negato senza legittime giustificazioni.<br />
Tali prospettate tesi difensive mancano di fondamento.<br />
La “subiecta materia “ è disciplinata dall’art. 43 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che individua i diritti dei consiglieri comunali e provinciali connessi all’espletamento della loro carica.<br />
Per quanto qui interessa, il citato art. 43, al comma 2, statuisce:<br />
“I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.<br />
Dal contenuto di tale norma emerge chiaramente che i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione.<br />
Dal contenuto della stessa norma consegue, altresì, che una richiesta di accesso avanzata da un consigliere comunale a motivo dell’espletamento del proprio mandato risulta congruamente motivata e non può essere disattesa dall’Amministrazione.<br />
Poiché la surriportata norma attribuisce il diritto ai consiglieri comunali di chiedere i documenti ravvisati utili all’espletamento del mandato, la precisazione che la richiesta di accesso è avanzata per l’espletamento del mandato basta a giustificarla, senza che occorra alcuna ulteriore precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta.<br />
Né, di contro a quanto sostenuto dall’appellante, il diritto di accesso dei consiglieri comunali troverebbe un limite nel fatto che la norma “de qua” abbia previsto tale diritto solo per le notizie e le informazioni “utili” all’espletamento del mandato.<br />
Allorchè una richiesta di accesso è avanzata per l’espletamento del mandato risulta, invero, insita nella stessa l’utilità degli atti richiesti al fine dell’espletamento del mandato.<br />
Il riferimento alle notizie ed alle informazioni “utili” contenuto nella norma in esame, diversamente da quanto assunto dall’appellante, non costituisce affatto una limitazione, se appena si considera l’intero contesto della disposizione.<br />
Il diritto di accesso è stato, infatti, attribuito ai consiglieri comunali per “tutte le notizie e le informazioni …….utili all’espletamento del proprio mandato” e, quindi, per tutte le notizie ed informazioni ritenute utili, senza alcuna limitazione.<br />
Dal termine “utili” contenuto nella norma in oggetto non consegue, quindi, alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, bensì l’estensione di tale diritto a qualsiasi atto ravvisato utile all’espletamento del mandato.<br />
Né l’appellante ha ragione nel sostenere che, comunque, il diritto di accesso dei consiglieri comunali troverebbe un limite nei diritti tutelati dall’ordinamento.<br />
Siffatto limite all’accesso, operante in base alla disciplina posta in via generale dagli artt. 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241, non è, infatti, previsto per quanto concerne il diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali, disciplinato dall’art. 43, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che opera quale norma speciale.<br />
Anzi il limite “de quo” risulta implicitamente escluso dalla detta norma speciale, allorchè i consiglieri chiedano l’accesso per l’espletamento del proprio mandato, avendo essa prescritto: “Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.<br />
E’, invero, evidente che non vi sarebbe stata alcuna ragione di porre tale prescrizione ove l’accesso dei consiglieri comunali e provinciali non fosse stato previsto per tutti gli atti dei Comuni e delle Province nonché delle loro aziende ed enti dipendenti, ivi compresi gli atti riguardanti la riservatezza di terzi:<br />
Correttamente, pertanto, il T.A.R. ha rilevato a carico del provvedimento, in quella sede, impugnato dal consigliere comunale Sergio Serra il vizio di violazione dell’art. 43, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.<br />
Lo stesso provvedimento è parimenti viziato per violazione del Regolamento del Comune di Villasor sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con le delibere del Consiglio comunale 26 maggio 1998, n. 29, e 23 luglio 1998, n. 30, vigente allorchè tale provvedimento è stato emesso, come, pure, correttamente evidenziato dal T.A.R. nell’impugnata sentenza.<br />
Il diritto di accesso dei consiglieri comunali è disciplinato da tale Regolamento all’art. 6, il cui comma 1, si esprime in termini analoghi a quelli dell’art. 43, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, essendovi prescritto: “I Consiglieri Comunali nell’espletamento del proprio mandato hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune nonché dalle Aziende o Enti dallo stesso dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del loro mandato”.<br />
Il medesimo art. 6, al comma 6, prescrive ulteriormente: “Il rilascio di copie richieste dai consiglieri Comunali è gratuito e deve essere richiesto per iscritto indicando quale unica motivazione l’esercizio del mandato”.<br />
Donde il vizio di violazione del Regolamento comunale rilevato dal T.A.R. a carico del provvedimento di diniego opposto al consigliere comunale Sergio Serra.<br />
Quanto all’assunto dell’appellante che l’accesso dei consiglieri agli atti concernenti la riservatezza di terzi sarebbe precluso dall’art. 10 del citato Regolamento, esso è destituito di fondamento.<br />
Tale invocato art. 10, contenuto nel capo III del Regolamento, riguarda, infatti, il diritto generale di accesso e non già il diritto di accesso dei consiglieri comunali, esclusivamente disciplinato all’art. 6, contenuto nel capo II dello stesso Regolamento.<br />
Del parti correttamente il T.A.R. ha rilevato a carico del contestato provvedimento di diniego il vizio d’inidoneità della relativa motivazione, non trovando le relative giustificazioni adeguato riscontro nella normativa statale ed in quella comunale disciplinanti la materia e non essendo, certo, l’addotta mancanza di qualificato personale “ad hoc” idonea a sostenere il diniego opposto al richiedente.<br />
Gli Enti locali, al pari di tutte le Pubbliche Amministrazioni, sono, infatti, tenuti a curare tutti gli adempimenti a loro carico e, quindi, a dotarsi di tutti i mezzi (personale, strumentazioni tecniche e materiali vari) necessari all’assolvimento dei loro compiti.<br />
Quanto al richiamo, contenuto nel provvedimento di diniego in oggetto, ad un prossimo Regolamento inteso a disciplinare l’accesso dei consiglieri comunali con determinazione delle fattispecie di diniego e di quelle di accoglimento, esso non è, all’evidenza, idoneo a configurare una valida motivazione.<br />
Fino a quando la normativa disciplinante una data materia non sia stata modificata, essa va, infatti, applicata, ancorchè ne sia prevista una qualche modifica, la quale può essere applicata solo dopo che sia divenuta operante e non già allorchè sia ancora in corso di emanazione o soltanto prevista.<br />
Il primo mezzo di appello va, pertanto disatteso “in toto”.</p>
<p>V°- L’appellante, con il suo secondo mezzo di gravame, insiste sulla necessità di salvaguardare la riservatezza dei terzi anche nei confronti dei consiglieri comunali, al cui fine è stato modificato il Regolamento comunale disciplinante il diritto di accesso con delibera consiliare 30 dicembre 2002, n. 42, nonché sul fatto che il consigliere comunale Sergio Serra con le sue numerose richieste di accesso aveva chiesto atti dei quali verosimilmente ignorava il contenuto, al solo scopo di scegliere quelli utili all’espletamente del mandato ed evidenzia, infine, che i consiglieri comunali dispongono di altri mezzi, quali le interrogazioni, le interpellanze e le semplici domande, oltre all’accesso agli atti per l’espletamento del loro mandato.<br />
Anche tali ulteriori tesi difensive mancano di fondamento, giuste le considerazioni svolte con riferimento al primo mezzo di appello, cui si fa rimando.<br />
Quanto alla reiterata insistenza sulla necessità di salvaguardare la riservatezza dei terzi, si ribadisce che tale necessità, per quanto riguarda il diritto di accesso di cui dispongono i consiglieri comunali e provinciali, è salvaguarata dall’art. 43, comma 2, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, laddove statuisce: “Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.<br />
Essendo, infatti, i detti consiglieri tenuti al segreto nel caso di atti riguardanti la riservatezza di terzi, non sussiste, all’evidenza, alcuna ragione logica perché possa essere loro inibito l’accesso ad atti riguardanti i dati riservati di terzi.<br />
Riguardo alle modifiche apportate al Regolamento comunale circa il diritto di accesso dei consiglieri comunali, va osservato che la relativa delibera, adottata dal Consiglio comunale in data 30 dicembre 2002, è successiva al provvedimento impugnato dal consigliere comunale Sergio Serra davanti al T.A.R., emesso il 20 dicembre 2002, e, pertanto, essa è insuscettibile d’incidere sul giudizio d’illegittimità pronunciato dal primo Giudice in ordine a tale provvedimento con riferimento al Regolamento “vigente all’epoca dell’impugnato diniego”.<br />
Circa, poi, la rilevante quantità di atti richiesti dal predetto consigliere, molti dei quali “verosimilmente” di contenuto dallo stesso sconosciuto, si osserva che tale rilevata circostanza è inidonea a giustificare il diniego oppostogli e a dimostrare l’erroneità dell’impugnata sentenza.<br />
Le anzidette norme disciplinanti l’accesso dei consiglieri, sia quella statale sia quella comunale, non pongono, infatti, limiti quantitativi agli atti cui si chieda di accedere né presuppongono che di tali atti i richiedenti conoscano già il contenuto, sia pure approssimativamente.<br />
Il che è ovvio, se appena si considera che l’espletamento del mandato di cui sono investiti i consiglieri comunali li abilita a conoscere tutte quante le attività svolte dall’Amministrazione comunale nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti, affinchè possano consapevolmente intervenire in ogni singolo settore.<br />
Né è a dire che la richiesta di accesso agli atti possa essere limitata a quelli dei quali i consiglieri richiedenti conoscano approssimativamente il contenuto, ben potendo l’intervento connesso al mandato ravvisarsi opportuno anche a seguito dell’acquisita conoscenza di atti precedentemente del tutto ignorati.<br />
Infine, quanto agli altri mezzi di cui dispongono i consiglieri comunali per venire a conoscenza dell’attività dell’Amministrazione, quali le interpellanze, le interrogazioni e le domande, va osservato che non sussiste alcuna graduatoria secondo il cui ordine acquisire gli elementi utili all’espletamento del mandato.<br />
Ciascun consigliere è, quindi, libero di servirsi dei mezzi messi a disposizione dell’ordinamento, scegliendo quelli ritenuti più consoni al singolo caso.<br />
Inoltre, non si può non osservare, sul punto, come l’esame diretto degli atti dia la massima contezza della singola questione esaminata e come possa, quindi, essere preferito l’accesso agli altri mezzi di conoscenza offerti dall’ordinamento.<br />
Anche il secondo mezzo di appello deve, quindi, essere disatteso nella sua totalità.</p>
<p>VI°- L’appellante, con il terzo mezzo di gravame, censura l’impugnata sentenza per l’omessa valutazione da parte del T.A.R. di alcuni atti per i quali il chiesto accesso sarebbe stato legittimamente negato al consigliere comunale Sergio Serra, trattandosi di atti aventi profili di riservatezza, perché contenenti dati personali o segreti professionali.<br />
Anche tale ulteriore profilo di censura manca di fondamento, giuste le considerazioni esposte a commento dei mezzi di gravame precedentemente esaminati e che vengono qui richiamate.<br />
Atteso che il primo Giudice ha correttamente escluso la possibilità di negare ad un consigliere comunale l’accesso ad atti contenenti dati riservati, essendo esso tenuto al segreto, non vi era, invero, alcun motivo per procedere all’esame dell’invocata riservatezza, o meno, in ordine ad una serie di atti elencati dal Comune resistente.<br />
Il che è, all’evidenza, ovvio se appena si considera che il mandato dei consiglieri comunali non potrebbe essere pienamente espletato ove ad essi fosse interdetto di poter accedere ad una parte degli atti posti in essere dai vari organi dell’Amministrazione comunale e dagli stessi acquisiti.<br />
Una siffatta limitazione verrebbe, invero, a restringere la possibilità d’intervento, sia in senso critico sia in senso costruttivo, incidendo negativamente sulla possibilità d’integrale espletamento del mandato ricevuto.<br />
Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base dell’art. 24, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, che esclude dall’accesso gli atti riguardanti “la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali”, invocato dall’appellante.<br />
Gli atti per i quali al consigliere comunale Sergio Serra è stato negato l’accesso non riguardano, infatti, nemmeno sotto il profilo analogico, le materie di cui alla testè citata norma, concernendo, bensì, erogazioni retributive, appalti, vertenze in corso e materie similari, sulle quali è ben possibile l’intervento del Consiglio comunale, in sede d’indirizzo e di controllo politico-amministrativo, così come previsto dall’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.<br />
Ugualmente, non può giovare all’appellante il suo richiamo al D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200, disciplinante l’accesso ai documenti dell’Avvocatura dello Stato.<br />
Le limitazioni poste, al riguardo, da tale D.P.C.M. non possono, infatti, applicarsi, in via analogica, ai consiglieri comunali, i quali, nella loro veste di componenti del massimo organo di governo del Comune, hanno titolo ad accedere anche agli atti concernenti le vertenze nelle quali il Comune è coinvolto nonché ai pareri legali richiesti dall’Amministrazione comunale, onde prenderne conoscenza e poter intervenire al riguardo.<br />
Pure il terzo ed ultimo mezzo di appello deve, conseguentemente, essere disatteso, al pari degli altri proposti motivi d’impugnativa.</p>
<p>VIII°- Sulla scorta di tutto quanto considerato, l’appello è infondato e va respinto.<br />
Nulla per le spese, essendosi l’appellato sig. Sergio Serra costituito irritualmente.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso, in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, nelle camere di consiglio del 27 gennaio 2004 e del 27 febbraio 2004, con l’intervento dei signori:<br />
Agostino Elefante				Presidente<br />	<br />
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia	Consigliere redattrice<br />	<br />
Corrado Allegretta				Consigliere<br />	<br />
Goffredo Zaccardi				Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca				Consigliere																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
IL 4 MAGGIO 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.8417</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-4-5-2004-n-8417/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-4-5-2004-n-8417/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.8417</a></p>
<p>Antonio Saggio &#8211; Presidente COMI srl in liquidazione (avv. Gianfranco Palermo) contro Ministero della Giustizia e Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatira generale dello Stato) presupposto per l&#8217;adozione ed il mantenimento del fermo amministrativo è l&#8217;esistenza di una mera regione di credito 1. Contabilita&#8217; pubblica &#8211; spese pubbliche &#8211; Fermo amministrativo &#8220;ex&#8221; art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-4-5-2004-n-8417/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.8417</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Saggio &#8211; Presidente<br /> COMI srl in liquidazione (avv. Gianfranco Palermo) contro Ministero della Giustizia e Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatira generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>presupposto per l&#8217;adozione ed il mantenimento del fermo amministrativo è l&#8217;esistenza di una mera regione di credito</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contabilita&#8217; pubblica &#8211; spese pubbliche &#8211;<br />
       Fermo amministrativo &#8220;ex&#8221; art. 69 r.d. n. 2440 del 1923 &#8211; Funzione &#8211;<br />
       Presupposti &#8211; Mera ragione di credito &#8211; Sufficienza &#8211; Provata<br />
       esistenza del credito &#8211; Necessita&#8217; &#8211; Esclusione &#8211; Ragione di credito<br />
       derivante dall&#8217;inizio di un procedimento penale a carico del<br />
       creditore, con l&#8217;amministrazione come parte lesa &#8211; Configurabilita&#8217; &#8211;<br />
       Fattispecie.</p>
<p>2. Contabilita&#8217; pubblica &#8211; spese pubbliche &#8211;<br />
       Fermo amministrativo &#8220;ex&#8221; art. 69 r.d. n. 2440 del 1923 &#8211; Perdita di<br />
       efficacia &#8211; Necessita&#8217; del passaggio in giudicato della sentenza<br />
       accertante l&#8217;insussistenza della ragione di credito<br />
       dell&#8217;amministrazione &#8211; Esclusione &#8211; Fattispecie in tema di ragione di<br />
       credito derivante da imputazione penale mossa al creditore a danno<br />
       dell&#8217;amministrazione debitrice.</p>
<p>3. Impugnazioni civili &#8211; appello &#8211; domande &#8211; nuove &#8211; &#8220;causa<br />
       petendi et petitum&#8221;</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il fermo amministrativo di cui all&#8217;art. 69 del regio decreto 18<br />
novembre 1923, n. 2440 &#8211; che consente ad un&#8217;amministrazione dello<br />
Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragioni di credito verso aventi<br />
diritto a somme dovute da essa o da altre amministrazioni, di<br />
sospendere, in via interinale, il pagamento &#8211; puo&#8217; essere adottato<br />
(stante la sua natura cautelare e intrinsecamente provvisoria,<br />
collegata per definizione a motivi di urgenza) anche quando il<br />
credito dell&#8217;amministrazione sia contestato, ma sia ragionevole<br />
ritenerne l&#8217;esistenza, posto che suo presupposto normativo e&#8217;, non<br />
gia&#8217; la provata esistenza del credito, ma la mera<br />
ragione di credito, la quale puo&#8217; derivare anche dall&#8217;inizio di un<br />
procedimento penale a carico del creditore che veda l&#8217;amministrazione<br />
stessa come parte lesa. (Nella specie era stato promosso un<br />
procedimento penale con l&#8217;imputazione, mossa a carico del legale<br />
rappresentante della societa&#8217; creditrice, di truffa ai danni<br />
dell&#8217;amministrazione).</p>
<p>2. Il fermo amministrativo, di cui all&#8217;art. 69 del regio decreto 18<br />
novembre 1923, n. 2440, presuppone, non solo per la sua adozione, ma<br />
anche per la<br />
sua conservazione nel tempo, che ricorrano e perdurino<br />
esigenze cautelari effettive ed attuali, sicche&#8217; esso deve essere<br />
revocato allorche&#8217; le stesse vengano meno. Pertanto, allorche&#8217; il<br />
fermo sia giustificato da ragioni di credito ricollegabili ad<br />
un&#8217;imputazione penale (nella specie, truffa) ai danni della stessa<br />
amministrazione debitrice, mossa a carico del creditore delle somme<br />
dovute dalla amministrazione, le vicende e gli esiti del<br />
procedimento penale, nonche&#8217; lo stato in cui esso si trova anche per<br />
le risultanze acquisite, non sono indifferenti ai fini della revoca<br />
del fermo, essendo da escludere che esso permanga fino al passaggio<br />
in giudicato della sentenza penale che accerti l&#8217;insussistenza<br />
dell&#8217;illecito penale sul quale si fondava la ragione di credito<br />
dell&#8217;amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Presupposto per l&#8217;adozione ed il mantenimento del fermo amministrativo è l&#8217;esistenza di una mera regione di credito</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza clicca qui</p>
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