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	<title>4/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2716</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2716/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2716/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2716</a></p>
<p>Pres. Elefante – Est. Bellavia Comune di Villasor (Avv.ti Fenza, Rossi e Vasi) c/ Serra, Meloni e Marongiu (nn.cc.) i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d&#8217;utilità all&#8217;espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione Procedimento amministrativo – diritto di accesso – consiglieri comunali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2716/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2716</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2716/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2716</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante – Est. Bellavia<br /> Comune di Villasor (Avv.ti Fenza, Rossi e Vasi) c/ Serra, Meloni e Marongiu (nn.cc.)</span></p>
<hr />
<p>i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d&#8217;utilità all&#8217;espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – diritto di accesso – consiglieri comunali – atti utili all’espletamento del mandato – sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 43, comma 2, d.lgs. 267/2000, secondo cui “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”, i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione. Dal contenuto della stessa norma consegue, altresì, che una richiesta di accesso avanzata da un consigliere comunale a motivo dell’espletamento del proprio mandato risulta congruamente motivata e non può essere disattesa dall’Amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">I consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.  2716/04 REG.DEC.<br />	<br />
N. 4608 REG.RIC. ANNO  2003</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>         ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 4608/2003, proposto dal<br />
<b>Comune di Villasor</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Fenza, Antonello Rossi e Giorgio Vasi, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, via Sardegna, n. 29 (studio avv. Giorgio Vasi), giusta procura a margine del ricorso, conferita in conformità alla delibera della Giunta comunale 12 maggio 2003, n. 102;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>sig. Sergio Serra</b>, costituitosi in proprio, senza l’assistenza di legale;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dei <b>sig.ri Efisio Meloni e Walter Marongiu</b>, non costituitisi;</p>
<p>per l’annullamento e/o la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. Sardegna n. 495/03 del 12 marzo 2003, depositata il 29 aprile 2003;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato Sergio Serra;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2004, relatrice cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia, udito l’avv. Vasi;<br />
Ritenuto e considerato, in fatto ed in diritto, quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>I°- Sul piano pregiudiziale, va osservato che l’appellato, sig. Sergio Serra, si è costituito in giudizio in proprio, senza l’assistenza di legale.<br />
Ciò posto, va precisato che, a norma dell’art. 6 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, il ricorso davanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve “contenere…. la sottoscrizione delle parti o di una di esse e dell’avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione, ovvero del solo avvocato, indicandosi, in questo caso, la data del mandato speciale”.<br />
In tale situazione di fatto e di diritto, la costituzione del sig. Sergio Serra risulta inammissibile e lo stesso va, conseguentemente, estromesso dal presente procedimento.</p>
<p>II°- Circa il merito del ricorso in appello si considera quanto appresso.<br />
Con la sentenza n. 495/03 del 12 marzo 2003, depositata il 29 aprile 2003, il T.A.R. Sardegna ha accolto il ricorso del predetto sig. Sergio Serra contro l’omessa esibizione di atti ed il mancato rilascio delle relative copie da parte del Comune di Villasor, da esso richiesti, con varie istanze, nella sua veste di consigliere comunale, ed ha, conseguentemente, ordinato al menzionato Comune di esibire al ricorrente i documenti indicati nelle sue domande e di rilasciargli le copie richieste.<br />
Contro tale sentenza è diretto il presente ricorso in appello, proposto dal Comune di Villasor.</p>
<p>III°- In punto di fatto, si precisa che il sig. Sergio Serra davanti al T.A.R. aveva impugnato il provvedimento del Vice-Segretario del Comune di Villasor 20 dicembre 2002, n. 11609, con il quale, a riscontro di alcune sue domande di accesso ad atti del Comune con rilascio delle relative copie, gli era stata comunicata l’impossibilità di esaudire tali sue richieste, salvo ad assumere qualificato personale “ad hoc” e che, comunque, la motivazione delle sue istanze (“espletamento di mandato”) non era sufficiente a consentire il rilascio o la presa visione di atti, specie se riguardanti dati sensibili, quali i cedolini paga.<br />
Con lo stesso provvedimento è stato, poi, fatto presente al richiedente che, in attesa di apposito Regolamento, necessario per stabilire le precise fattispecie di diniego e quelle di accoglimento e fino a quando le relative istanze non fossero state giustificate da motivazioni specifiche e dettagliate, non gli sarebbero state rilasciate copie di atti.<br />
Infine, con il medesimo provvedimento, l’istante è stato informato che, per le esposte motivazioni, non gli venivano trasmesse le copie delle determinazioni adottate dai responsabili dei servizi, delle quali, comunque, gli sarebbe stato trasmesso l’elenco, e che, inoltre, gli sarebbero stati trasmessi gli atti adottati dalla Giunta comunale e dal Consiglio comunale.<br />
Il ricorrente, nell’impugnare l’illustrato provvedimento, aveva anche chiesto al T.A.R. l’accertamento del diritto di accesso e la condanna dell’Amministrazione comunale ad esibirgli gli atti da lui richiesti, con rilascio delle relative copie.<br />
Il T.A.R. ha giudicato il ricorso fondato, a norma dell’art. 43, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e del Regolamento comunale vigente all’epoca dell’emissione dell’atto impugnato e atteso, altresì, che il diritto di accesso non può essere negato sulla base di difficoltà materiali ad eseguire la relativa incombenza.</p>
<p>IV°- L’appellante, con il primo mezzo di gravame, assume che il T.A.R. avrebbe errato nel ritenere il diritto di accesso dei consiglieri comunali non sottoposto ad alcun limite, trattandosi di diritto riconosciuto nell’ambito dell’utilità all’espletamento del mandato, come precisato nell’art. 43, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.<br />
Secondo l’appellante, il diritto di accesso dei consiglieri comunali troverebbe, comunque, un argine nei diritti tutelati dall’ordinamento.<br />
Sempre secondo l’appellante, anche in base al Regolamento comunale il diritto di accesso troverebbe un limite, per motivi di riservatezza, nei casi specificati nell’art. 10.<br />
Donde, ad avviso dell’appellante, l’erroneità dell’impugnata sentenza laddove vi è stato affermato che il diniego di accesso al consigliere comunale Sergio Serra gli sarebbe stato negato senza legittime giustificazioni.<br />
Tali prospettate tesi difensive mancano di fondamento.<br />
La “subiecta materia “ è disciplinata dall’art. 43 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che individua i diritti dei consiglieri comunali e provinciali connessi all’espletamento della loro carica.<br />
Per quanto qui interessa, il citato art. 43, al comma 2, statuisce:<br />
“I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.<br />
Dal contenuto di tale norma emerge chiaramente che i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione.<br />
Dal contenuto della stessa norma consegue, altresì, che una richiesta di accesso avanzata da un consigliere comunale a motivo dell’espletamento del proprio mandato risulta congruamente motivata e non può essere disattesa dall’Amministrazione.<br />
Poiché la surriportata norma attribuisce il diritto ai consiglieri comunali di chiedere i documenti ravvisati utili all’espletamento del mandato, la precisazione che la richiesta di accesso è avanzata per l’espletamento del mandato basta a giustificarla, senza che occorra alcuna ulteriore precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta.<br />
Né, di contro a quanto sostenuto dall’appellante, il diritto di accesso dei consiglieri comunali troverebbe un limite nel fatto che la norma “de qua” abbia previsto tale diritto solo per le notizie e le informazioni “utili” all’espletamento del mandato.<br />
Allorchè una richiesta di accesso è avanzata per l’espletamento del mandato risulta, invero, insita nella stessa l’utilità degli atti richiesti al fine dell’espletamento del mandato.<br />
Il riferimento alle notizie ed alle informazioni “utili” contenuto nella norma in esame, diversamente da quanto assunto dall’appellante, non costituisce affatto una limitazione, se appena si considera l’intero contesto della disposizione.<br />
Il diritto di accesso è stato, infatti, attribuito ai consiglieri comunali per “tutte le notizie e le informazioni …….utili all’espletamento del proprio mandato” e, quindi, per tutte le notizie ed informazioni ritenute utili, senza alcuna limitazione.<br />
Dal termine “utili” contenuto nella norma in oggetto non consegue, quindi, alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, bensì l’estensione di tale diritto a qualsiasi atto ravvisato utile all’espletamento del mandato.<br />
Né l’appellante ha ragione nel sostenere che, comunque, il diritto di accesso dei consiglieri comunali troverebbe un limite nei diritti tutelati dall’ordinamento.<br />
Siffatto limite all’accesso, operante in base alla disciplina posta in via generale dagli artt. 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241, non è, infatti, previsto per quanto concerne il diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali, disciplinato dall’art. 43, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che opera quale norma speciale.<br />
Anzi il limite “de quo” risulta implicitamente escluso dalla detta norma speciale, allorchè i consiglieri chiedano l’accesso per l’espletamento del proprio mandato, avendo essa prescritto: “Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.<br />
E’, invero, evidente che non vi sarebbe stata alcuna ragione di porre tale prescrizione ove l’accesso dei consiglieri comunali e provinciali non fosse stato previsto per tutti gli atti dei Comuni e delle Province nonché delle loro aziende ed enti dipendenti, ivi compresi gli atti riguardanti la riservatezza di terzi:<br />
Correttamente, pertanto, il T.A.R. ha rilevato a carico del provvedimento, in quella sede, impugnato dal consigliere comunale Sergio Serra il vizio di violazione dell’art. 43, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.<br />
Lo stesso provvedimento è parimenti viziato per violazione del Regolamento del Comune di Villasor sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con le delibere del Consiglio comunale 26 maggio 1998, n. 29, e 23 luglio 1998, n. 30, vigente allorchè tale provvedimento è stato emesso, come, pure, correttamente evidenziato dal T.A.R. nell’impugnata sentenza.<br />
Il diritto di accesso dei consiglieri comunali è disciplinato da tale Regolamento all’art. 6, il cui comma 1, si esprime in termini analoghi a quelli dell’art. 43, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, essendovi prescritto: “I Consiglieri Comunali nell’espletamento del proprio mandato hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune nonché dalle Aziende o Enti dallo stesso dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del loro mandato”.<br />
Il medesimo art. 6, al comma 6, prescrive ulteriormente: “Il rilascio di copie richieste dai consiglieri Comunali è gratuito e deve essere richiesto per iscritto indicando quale unica motivazione l’esercizio del mandato”.<br />
Donde il vizio di violazione del Regolamento comunale rilevato dal T.A.R. a carico del provvedimento di diniego opposto al consigliere comunale Sergio Serra.<br />
Quanto all’assunto dell’appellante che l’accesso dei consiglieri agli atti concernenti la riservatezza di terzi sarebbe precluso dall’art. 10 del citato Regolamento, esso è destituito di fondamento.<br />
Tale invocato art. 10, contenuto nel capo III del Regolamento, riguarda, infatti, il diritto generale di accesso e non già il diritto di accesso dei consiglieri comunali, esclusivamente disciplinato all’art. 6, contenuto nel capo II dello stesso Regolamento.<br />
Del parti correttamente il T.A.R. ha rilevato a carico del contestato provvedimento di diniego il vizio d’inidoneità della relativa motivazione, non trovando le relative giustificazioni adeguato riscontro nella normativa statale ed in quella comunale disciplinanti la materia e non essendo, certo, l’addotta mancanza di qualificato personale “ad hoc” idonea a sostenere il diniego opposto al richiedente.<br />
Gli Enti locali, al pari di tutte le Pubbliche Amministrazioni, sono, infatti, tenuti a curare tutti gli adempimenti a loro carico e, quindi, a dotarsi di tutti i mezzi (personale, strumentazioni tecniche e materiali vari) necessari all’assolvimento dei loro compiti.<br />
Quanto al richiamo, contenuto nel provvedimento di diniego in oggetto, ad un prossimo Regolamento inteso a disciplinare l’accesso dei consiglieri comunali con determinazione delle fattispecie di diniego e di quelle di accoglimento, esso non è, all’evidenza, idoneo a configurare una valida motivazione.<br />
Fino a quando la normativa disciplinante una data materia non sia stata modificata, essa va, infatti, applicata, ancorchè ne sia prevista una qualche modifica, la quale può essere applicata solo dopo che sia divenuta operante e non già allorchè sia ancora in corso di emanazione o soltanto prevista.<br />
Il primo mezzo di appello va, pertanto disatteso “in toto”.</p>
<p>V°- L’appellante, con il suo secondo mezzo di gravame, insiste sulla necessità di salvaguardare la riservatezza dei terzi anche nei confronti dei consiglieri comunali, al cui fine è stato modificato il Regolamento comunale disciplinante il diritto di accesso con delibera consiliare 30 dicembre 2002, n. 42, nonché sul fatto che il consigliere comunale Sergio Serra con le sue numerose richieste di accesso aveva chiesto atti dei quali verosimilmente ignorava il contenuto, al solo scopo di scegliere quelli utili all’espletamente del mandato ed evidenzia, infine, che i consiglieri comunali dispongono di altri mezzi, quali le interrogazioni, le interpellanze e le semplici domande, oltre all’accesso agli atti per l’espletamento del loro mandato.<br />
Anche tali ulteriori tesi difensive mancano di fondamento, giuste le considerazioni svolte con riferimento al primo mezzo di appello, cui si fa rimando.<br />
Quanto alla reiterata insistenza sulla necessità di salvaguardare la riservatezza dei terzi, si ribadisce che tale necessità, per quanto riguarda il diritto di accesso di cui dispongono i consiglieri comunali e provinciali, è salvaguarata dall’art. 43, comma 2, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, laddove statuisce: “Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.<br />
Essendo, infatti, i detti consiglieri tenuti al segreto nel caso di atti riguardanti la riservatezza di terzi, non sussiste, all’evidenza, alcuna ragione logica perché possa essere loro inibito l’accesso ad atti riguardanti i dati riservati di terzi.<br />
Riguardo alle modifiche apportate al Regolamento comunale circa il diritto di accesso dei consiglieri comunali, va osservato che la relativa delibera, adottata dal Consiglio comunale in data 30 dicembre 2002, è successiva al provvedimento impugnato dal consigliere comunale Sergio Serra davanti al T.A.R., emesso il 20 dicembre 2002, e, pertanto, essa è insuscettibile d’incidere sul giudizio d’illegittimità pronunciato dal primo Giudice in ordine a tale provvedimento con riferimento al Regolamento “vigente all’epoca dell’impugnato diniego”.<br />
Circa, poi, la rilevante quantità di atti richiesti dal predetto consigliere, molti dei quali “verosimilmente” di contenuto dallo stesso sconosciuto, si osserva che tale rilevata circostanza è inidonea a giustificare il diniego oppostogli e a dimostrare l’erroneità dell’impugnata sentenza.<br />
Le anzidette norme disciplinanti l’accesso dei consiglieri, sia quella statale sia quella comunale, non pongono, infatti, limiti quantitativi agli atti cui si chieda di accedere né presuppongono che di tali atti i richiedenti conoscano già il contenuto, sia pure approssimativamente.<br />
Il che è ovvio, se appena si considera che l’espletamento del mandato di cui sono investiti i consiglieri comunali li abilita a conoscere tutte quante le attività svolte dall’Amministrazione comunale nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti, affinchè possano consapevolmente intervenire in ogni singolo settore.<br />
Né è a dire che la richiesta di accesso agli atti possa essere limitata a quelli dei quali i consiglieri richiedenti conoscano approssimativamente il contenuto, ben potendo l’intervento connesso al mandato ravvisarsi opportuno anche a seguito dell’acquisita conoscenza di atti precedentemente del tutto ignorati.<br />
Infine, quanto agli altri mezzi di cui dispongono i consiglieri comunali per venire a conoscenza dell’attività dell’Amministrazione, quali le interpellanze, le interrogazioni e le domande, va osservato che non sussiste alcuna graduatoria secondo il cui ordine acquisire gli elementi utili all’espletamento del mandato.<br />
Ciascun consigliere è, quindi, libero di servirsi dei mezzi messi a disposizione dell’ordinamento, scegliendo quelli ritenuti più consoni al singolo caso.<br />
Inoltre, non si può non osservare, sul punto, come l’esame diretto degli atti dia la massima contezza della singola questione esaminata e come possa, quindi, essere preferito l’accesso agli altri mezzi di conoscenza offerti dall’ordinamento.<br />
Anche il secondo mezzo di appello deve, quindi, essere disatteso nella sua totalità.</p>
<p>VI°- L’appellante, con il terzo mezzo di gravame, censura l’impugnata sentenza per l’omessa valutazione da parte del T.A.R. di alcuni atti per i quali il chiesto accesso sarebbe stato legittimamente negato al consigliere comunale Sergio Serra, trattandosi di atti aventi profili di riservatezza, perché contenenti dati personali o segreti professionali.<br />
Anche tale ulteriore profilo di censura manca di fondamento, giuste le considerazioni esposte a commento dei mezzi di gravame precedentemente esaminati e che vengono qui richiamate.<br />
Atteso che il primo Giudice ha correttamente escluso la possibilità di negare ad un consigliere comunale l’accesso ad atti contenenti dati riservati, essendo esso tenuto al segreto, non vi era, invero, alcun motivo per procedere all’esame dell’invocata riservatezza, o meno, in ordine ad una serie di atti elencati dal Comune resistente.<br />
Il che è, all’evidenza, ovvio se appena si considera che il mandato dei consiglieri comunali non potrebbe essere pienamente espletato ove ad essi fosse interdetto di poter accedere ad una parte degli atti posti in essere dai vari organi dell’Amministrazione comunale e dagli stessi acquisiti.<br />
Una siffatta limitazione verrebbe, invero, a restringere la possibilità d’intervento, sia in senso critico sia in senso costruttivo, incidendo negativamente sulla possibilità d’integrale espletamento del mandato ricevuto.<br />
Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base dell’art. 24, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, che esclude dall’accesso gli atti riguardanti “la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali”, invocato dall’appellante.<br />
Gli atti per i quali al consigliere comunale Sergio Serra è stato negato l’accesso non riguardano, infatti, nemmeno sotto il profilo analogico, le materie di cui alla testè citata norma, concernendo, bensì, erogazioni retributive, appalti, vertenze in corso e materie similari, sulle quali è ben possibile l’intervento del Consiglio comunale, in sede d’indirizzo e di controllo politico-amministrativo, così come previsto dall’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.<br />
Ugualmente, non può giovare all’appellante il suo richiamo al D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200, disciplinante l’accesso ai documenti dell’Avvocatura dello Stato.<br />
Le limitazioni poste, al riguardo, da tale D.P.C.M. non possono, infatti, applicarsi, in via analogica, ai consiglieri comunali, i quali, nella loro veste di componenti del massimo organo di governo del Comune, hanno titolo ad accedere anche agli atti concernenti le vertenze nelle quali il Comune è coinvolto nonché ai pareri legali richiesti dall’Amministrazione comunale, onde prenderne conoscenza e poter intervenire al riguardo.<br />
Pure il terzo ed ultimo mezzo di appello deve, conseguentemente, essere disatteso, al pari degli altri proposti motivi d’impugnativa.</p>
<p>VIII°- Sulla scorta di tutto quanto considerato, l’appello è infondato e va respinto.<br />
Nulla per le spese, essendosi l’appellato sig. Sergio Serra costituito irritualmente.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso, in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, nelle camere di consiglio del 27 gennaio 2004 e del 27 febbraio 2004, con l’intervento dei signori:<br />
Agostino Elefante				Presidente<br />	<br />
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia	Consigliere redattrice<br />	<br />
Corrado Allegretta				Consigliere<br />	<br />
Goffredo Zaccardi				Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca				Consigliere																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
IL 4 MAGGIO 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2716/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2716</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.8417</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-4-5-2004-n-8417/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-4-5-2004-n-8417/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-4-5-2004-n-8417/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.8417</a></p>
<p>Antonio Saggio &#8211; Presidente COMI srl in liquidazione (avv. Gianfranco Palermo) contro Ministero della Giustizia e Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatira generale dello Stato) presupposto per l&#8217;adozione ed il mantenimento del fermo amministrativo è l&#8217;esistenza di una mera regione di credito 1. Contabilita&#8217; pubblica &#8211; spese pubbliche &#8211; Fermo amministrativo &#8220;ex&#8221; art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-4-5-2004-n-8417/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.8417</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Saggio &#8211; Presidente<br /> COMI srl in liquidazione (avv. Gianfranco Palermo) contro Ministero della Giustizia e Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatira generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>presupposto per l&#8217;adozione ed il mantenimento del fermo amministrativo è l&#8217;esistenza di una mera regione di credito</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contabilita&#8217; pubblica &#8211; spese pubbliche &#8211;<br />
       Fermo amministrativo &#8220;ex&#8221; art. 69 r.d. n. 2440 del 1923 &#8211; Funzione &#8211;<br />
       Presupposti &#8211; Mera ragione di credito &#8211; Sufficienza &#8211; Provata<br />
       esistenza del credito &#8211; Necessita&#8217; &#8211; Esclusione &#8211; Ragione di credito<br />
       derivante dall&#8217;inizio di un procedimento penale a carico del<br />
       creditore, con l&#8217;amministrazione come parte lesa &#8211; Configurabilita&#8217; &#8211;<br />
       Fattispecie.</p>
<p>2. Contabilita&#8217; pubblica &#8211; spese pubbliche &#8211;<br />
       Fermo amministrativo &#8220;ex&#8221; art. 69 r.d. n. 2440 del 1923 &#8211; Perdita di<br />
       efficacia &#8211; Necessita&#8217; del passaggio in giudicato della sentenza<br />
       accertante l&#8217;insussistenza della ragione di credito<br />
       dell&#8217;amministrazione &#8211; Esclusione &#8211; Fattispecie in tema di ragione di<br />
       credito derivante da imputazione penale mossa al creditore a danno<br />
       dell&#8217;amministrazione debitrice.</p>
<p>3. Impugnazioni civili &#8211; appello &#8211; domande &#8211; nuove &#8211; &#8220;causa<br />
       petendi et petitum&#8221;</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il fermo amministrativo di cui all&#8217;art. 69 del regio decreto 18<br />
novembre 1923, n. 2440 &#8211; che consente ad un&#8217;amministrazione dello<br />
Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragioni di credito verso aventi<br />
diritto a somme dovute da essa o da altre amministrazioni, di<br />
sospendere, in via interinale, il pagamento &#8211; puo&#8217; essere adottato<br />
(stante la sua natura cautelare e intrinsecamente provvisoria,<br />
collegata per definizione a motivi di urgenza) anche quando il<br />
credito dell&#8217;amministrazione sia contestato, ma sia ragionevole<br />
ritenerne l&#8217;esistenza, posto che suo presupposto normativo e&#8217;, non<br />
gia&#8217; la provata esistenza del credito, ma la mera<br />
ragione di credito, la quale puo&#8217; derivare anche dall&#8217;inizio di un<br />
procedimento penale a carico del creditore che veda l&#8217;amministrazione<br />
stessa come parte lesa. (Nella specie era stato promosso un<br />
procedimento penale con l&#8217;imputazione, mossa a carico del legale<br />
rappresentante della societa&#8217; creditrice, di truffa ai danni<br />
dell&#8217;amministrazione).</p>
<p>2. Il fermo amministrativo, di cui all&#8217;art. 69 del regio decreto 18<br />
novembre 1923, n. 2440, presuppone, non solo per la sua adozione, ma<br />
anche per la<br />
sua conservazione nel tempo, che ricorrano e perdurino<br />
esigenze cautelari effettive ed attuali, sicche&#8217; esso deve essere<br />
revocato allorche&#8217; le stesse vengano meno. Pertanto, allorche&#8217; il<br />
fermo sia giustificato da ragioni di credito ricollegabili ad<br />
un&#8217;imputazione penale (nella specie, truffa) ai danni della stessa<br />
amministrazione debitrice, mossa a carico del creditore delle somme<br />
dovute dalla amministrazione, le vicende e gli esiti del<br />
procedimento penale, nonche&#8217; lo stato in cui esso si trova anche per<br />
le risultanze acquisite, non sono indifferenti ai fini della revoca<br />
del fermo, essendo da escludere che esso permanga fino al passaggio<br />
in giudicato della sentenza penale che accerti l&#8217;insussistenza<br />
dell&#8217;illecito penale sul quale si fondava la ragione di credito<br />
dell&#8217;amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Presupposto per l&#8217;adozione ed il mantenimento del fermo amministrativo è l&#8217;esistenza di una mera regione di credito</span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2775</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-4-5-2004-n-2775/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-4-5-2004-n-2775/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-4-5-2004-n-2775/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2775</a></p>
<p>Antonio CAVALLARI – Presidente, Pasquale MASTRANTUONO – Relatore SOC. PULIMASTER r.l. (avv. F. Muscatello, F. Nanula) c. A.U.S.L. LE/2 (avv. G.R. Marra), SOC. PULISAN r.l. (avv. F. Mastroviti). dall&#8217;annullamento di tutti gli atti successivi al verbale lesivo dell&#8217;art.25, d.lg. n.157 del 1995, discende la nullità ex art.1418 comma 1, c.c.,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-4-5-2004-n-2775/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2775</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-4-5-2004-n-2775/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2775</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio CAVALLARI – Presidente, Pasquale MASTRANTUONO – Relatore<br />  SOC. PULIMASTER r.l. (avv. F. Muscatello, F. Nanula) c. A.U.S.L. LE/2 (avv. G.R. Marra),  SOC. PULISAN r.l. (avv. F. Mastroviti).</span></p>
<hr />
<p>dall&#8217;annullamento di tutti gli atti successivi al verbale lesivo dell&#8217;art.25, d.lg. n.157 del 1995, discende la nullità ex art.1418 comma 1, c.c., del contratto di appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Appalto di servizio – Offerte anomale – Meccanismo di verifica – Ambito di applicazione.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Appalto di servizio – Annullamento di atti di gara – Effetti – Contratto d’appalto – Nullità.</p>
<p>3.	Contratti della pubblica amministrazione – Appalto di servizio – segmento terminale – Azione annullamento – Giurisdizione – Giudice Amministrativo – sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di affidamento di appalti di servizi, il meccanismo di verifica contemplato dall’art.25 comma 3, d.lg. 17 marzo 1995 n.157, si applica sia ai procedimenti che prevedono come criterio di aggiudicazione il prezzo più basso, sia a quelli che prevedono il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente vantaggiosa.</p>
<p>2.  Nel caso in cui, nel procedimento per l’affidamento di un appalto di servizi, sia stato violato l’art.25, d.lg. 17 marzo 1995 n.157, l’annullamento di tutti gli atti di gara successivi al verbale illegittimo della commissione giudicatrice comporta la nullità ex art.1418 comma 1, c.c., del contratto di appalto, per contrasto con le norme imperative in materia di procedimenti di evidenza pubblica, atteso che nell’ambito di tali procedimenti tutte le norme devono essere obbligatoriamente rispettate, anche se la loro violazione deve essere fatta valere entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla piena conoscenza. Tale nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice ex art. 1421 cod. civ. quando ciò sia necessario per la decisione della lite.</p>
<p>3. L’art. 6 della legge n.205/2000 deve essere interpretato nel senso che il contratto si atteggia come il segmento terminale della procedura di affidamento e le vicende relative alla sua genesi sono conosciute dal Giudice Amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Dall’annullamento di tutti gli atti successivi al verbale lesivo dell’art.25, d.lg. n.157 del 1995, discende la nullità ex art.1418 comma 1, c.c., del contratto di appalto</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA PUGLIA<br />
LECCE SECONDA SEZIONE  </b></p>
<p>nelle persone dei Signori: ANTONIO CAVALLARI Presidente, GIUSEPPINA ADAMO Cons., PASQUALE MASTRANTUONO Ref., relatore ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Visto il ricorso 759/2004  proposto da:</p>
<p><b>SOCIETA&#8217; PULIMASTER A RL</b>rappresentato e difeso da:<br />
MUSCATELLO FRANCESCONANULA FRANCESCOcon domicilio eletto in LECCEVIA ZANARDELLI 7presso<br />
VANTAGGIATO ANGELO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AZIENDA U.S.L. LE/2</b> rappresentata e difesa da<br />
MARRA ROBERTO GUALTIERO<br />
con domicilio eletto in LECCE<br />
Piazza Mazzini n. 72</p>
<p>nonché contro</p>
<p>la <b>Società PULISAN a r.l.</b><br />
rappresentata e difesa da<br />
MASTROVITI FULVIO<br />
Con domicilio eletto in LECCE<br />
Via Garibaldi n. 43</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione del servizio di pulizia e sanificazione delle strutture aziendali, per un triennio (a far data dalla consegna del servizio), comunicato con nota del Direttore dell’Area Patrimonio prot. n. 715/AGP del 17.2.2004, anch’<br />
&#8211; del contratto eventualmente sottoscritto tra l’Azienda sanitaria e l’appaltatore e di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AZIENDA U.S.L. LE/2<br /> la Società PULISAN a r.l.<br />
Udito nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2004  il relatore Ref. PASQUALE MASTRANTUONO  e uditi altresì per le parti gli Avv.ti Francesco Muscatello, Roberto Gualtiero Marra e Fulvio Mastroviti;<br />
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:<br />
&#8211; Violazione per omessa e/o erronea applicazione degli artt. 23 e  25 D. Lgs. 1995 n. 157 nonché dei principi generali in materia di gare pubbliche, anche in riferimento al principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost. e di affidamento del cittadino<br />
&#8211; Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea presupposizione in fatto ed in diritto, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e sviamento;<br />
&#8211; Illegittimità derivata da quella degli atti presupposti: in particolare, nella aprte in cui non prevedono l’obbligo dell’esperimento della verifica d’anomalia e del parere del gruppo di lavoro;<br />
&#8211; Illegittimità diretta ed illegittimità derivata del provvedimento di ammissione e di aggiudicazione della gara a favore della ricorrente per violazione della lex specialis, della contrattazione collettiva nazionale, dei principi generali vigenti in mate<br />
&#8211; Illegittimità/nullità/invalidità/inefficacia del contratto d’appalto derivante dalla illegittimità degli atti amministrativi presupposti;</p>
<p>Considerato che:<br />
&#8211; ai sensi dell’art. 25, comma 3, D.Lg.vo n. 157/1995 “tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento”, vanno o<br />
&#8211; secondo un prevalente indirizzo giurisprudenziale (cfr. C.d.S., Sez. V, Sent. n. 768 del 25.2.2004; C.d.S., Sez. VI, Sent. n. 1200 del 2.9.1998; TAR Latina Sent. n. 1175 del 15.11.202; Corte dei Conti, Sez. Controllo, n. 108 del 9.12.1999; TAR Valle d’A<br />
&#8211; infatti dalla formulazione letterale dell’intero art. 25 D.Lg.vo n. 157/1995 si evince che: 1) tale norma, nell’imporre la verifica di tutte le offerte che presentino un ribasso superiore a quello indicato dal comma 3 del citato art. 25 D.Lg.vo n. 157/1<br />
-sotto il profilo logico si deve considerare che la individuazione di un limite del ribasso oltre il quale il prezzo offerto deve essere sottoposto alla valutazione di anomalia è elettivamente coerente con un assetto nel quale le offerte economiche siano-tuttavia da un lato la necessità di valutare la congruità delle offerte economiche anche quando la gara sia da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa (con la necessaria individuazione di un limite oltre il quale si impone la valutazione d<br />
-infatti, se è vero che il limite oltre il quale le offerte economiche vengono sottoposte a giudizio sull’anomalia viene individuato in base ad un criterio solo matematico e cioè indipendentemente dal fatto che le offerte economiche corrispondono a presta<br />
-il metodo applicato dalla Commissione giudicatrice per individuare la soglia di anomalia, scaturito dalla somma dei prezzi unitari per mq. delle offerte pervenute diviso il numero delle offerte e con sottrazione del 20% sul prezzo medio così ottenuto, co<br />
-al riguardo va evidenziato che, nonostante il Capitolato Speciale prevedeva che i partecipanti alla gara dovevano formulare l’offerta economica (cfr. Capitolo A, intitolato “Partecipazione all’appalto”, nella parte relativa alle istruzioni di confezionam<br />
-sul punto corre l’obbligo di precisare che l’art. 25, comma 3, D.Lg.vo n. 157/1995, quando si riferisce espressamente alla “media aritmetica dei ribassi offerti, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento”, non può essere interpretato restritti<br />
&#8211; soltanto nel caso di servizi, in cui non sia possibile (per es. esempio a causa della loro non facile quantificazione) stabilire in via preventiva un prezzo/parametro di riferimento da parte dell’Amministrazione appaltante, risulta non praticabile l’app<br />
&#8211; poiché nella specie le offerte economiche dei partecipanti all’asta pubblica in commento sono state formulate (anche se con specifica indicazione del prezzo offerto per ogni mq. di superficie da pulire e non con determinazione della percentuale di ribas<br />
&#8211; da tale conversione emerge che “la percentuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi offerti, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento” ex art. 25, comma 3, D.Lg.vo n. 157/1995 risulta pari a 29,06%;<br />-l’offerta economica indicata dalla società controinteressata Pulisan S.r.l., collocatasi al 1° posto della graduatoria e dichiarata aggiudicataria del servizio, convertita in ribasso percentuale sull’importo di € 1,8 desunto indirettamente dal punto 17 d</p>
<p>A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame con annullamento di tutti gli atti di gara successivi al verbale n. 6 del 5.12.2003 e perciò anche dell’atto terminale di aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della società controinteressata.<br />
L’accoglimento del ricorso costituisce reintegrazione in forma specifica, dal momento che restituisce alla ricorrente la chance di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, previa verifica da parte dell’AUSL LE/2 della congruità dell’offerta economica della ditta aggiudicataria (e delle altre offerte economiche superiori alla suddetta soglia di anomalia del 29,06%).<br />Dalla violazione dell’art. 25 D.Lg.vo n. 157/1995 e dal conseguente annullamento di tutti gli atti di gara successivi al verbale della Commissione giudicatrice n. 6 del 5.12.2003 discende la nullità ex art. 1418, comma 1, C.C. del contratto di appalto stipulato tra l’AUSL LE/2 e la società controinteressata per contrasto con le norme imperative in materia di procedimenti di evidenza pubblica (cfr. TAR Lecce, Sez. II, Sent. n. 6303/2002), attesocchè nell’ambito di tali procedimenti tutte le norme devono essere obbligatoriamente rispettate e pertanto sono inderogabili, anche se la loro violazione deve essere fatta valere entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla piena conoscenza. Tale nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice ex art. 1421 C.C. quando ciò sia necessario per la decisione della lite: tale dichiarazione è nella specie necessaria ai fini della decisione del segmento della lite relativo alla richiesta di reintegrazione in forma specifica, avanzata dalla società ricorrente, consistente nel rinnovo delle operazioni di gara da parte della Commissione giudicatrice successive al verbale n. 6 del 5.12.2003. Al riguardo va precisato che l’attribuzione al Giudice Amministrativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 L. n. 205/2000 del potere di disporre la reintegrazione in forma specifica determina la conoscenza da parte dello stesso Giudice Amministrativo dell’azione di annullamento del contratto d’appalto, proposta dalla società ricorrente: una diversa conclusione porterebbe (in caso di stipulazione del contratto a seguito di una procedura di evidenza pubblica) ad escludere il potere del Giudice Amministrativo di disporre la reintegrazione in forma specifica con indiscutibile violazione della finalità perseguita con l’assegnazione alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo delle controversie in materia di affidamento di appalti pubblici e del potere di disporre in tali controversie la reintegrazione in forma specifica. In forza di tale considerazione l’art. 6 L. n. 205/2000 deve essere interpretato nel senso che il contratto si atteggia come il segmento terminale della procedura di affidamento e le vicende relative alla sua genesi (ovviamente non quelle attinenti alla sua esecuzione) sono conosciute dal Giudice Amministrativo (cfr. C.d.S., Sez. V, Sent. n. 4850 del 19.9.2000; C.d.S., Sez. V, Sent. n. 2835 del 22.5.2001; TAR Lecce, Sez. II, Sent. n. 746 del 28.2.2001).<br />
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ritenuto l’affare ai fini della decisione di merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del 2000;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce<br />
Accoglie  il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2004</p>
<p>Dott. Antonio Cavallari &#8211; Presidente<br />
Dott. Pasquale Mastrantuono &#8211; Estensore</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.8433</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-5-2004-n-8433/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-5-2004-n-8433/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.8433</a></p>
<p>Raffaele Corona &#8211; Presidente I.N.P.S. (Avvocatura centrale dell&#8217;istituto) contro Maria Pochettino è consentita la conversione di una pensione di invalidità in pensione di vecchiaia in conseguenza dell&#8217;entrata in vigore della legge 222/1984 1. Previdenza (assicurazioni sociali) &#8211; assicurazione per l&#8217;invalidita&#8217;, vecchiaia e superstiti &#8211; pensione di invalidita&#8217; &#8211; in genere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-5-2004-n-8433/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.8433</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-5-2004-n-8433/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.8433</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Raffaele Corona &#8211; Presidente<br /> I.N.P.S. (Avvocatura centrale dell&#8217;istituto) contro Maria Pochettino</span></p>
<hr />
<p>è consentita la conversione di una pensione di invalidità in pensione di vecchiaia in conseguenza dell&#8217;entrata in vigore della legge 222/1984</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Previdenza (assicurazioni sociali) &#8211; assicurazione per<br />
       l&#8217;invalidita&#8217;, vecchiaia e superstiti &#8211; pensione di<br />
       invalidita&#8217; &#8211; in genere &#8211;<br />
       Decorrenza  anteriore  alla  entrata in vigore della legge n. 222 del<br />
       1984  &#8211;  Conversione  in  pensione  di  vecchiaia  &#8211; Ammissibilita&#8217; &#8211;<br />
       Fondamento .</p>
<p>       2. Previdenza (assicurazioni sociali) &#8211; assicurazione per<br />
       l&#8217;invalidita&#8217;, vecchiaia e superstiti &#8211; pensioni &#8211; in genere &#8211;<br />
       Mutabilita&#8217; del titolo &#8211; Ammissibilita&#8217; &#8211; Condizioni &#8211; Fattispecie.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel   vigente  ordinamento  previdenziale  non e&#8217; configurabile ne&#8217;<br />
un  principio generale  di  immutabilita&#8217;  del  titolo  della<br />
pensione  ne&#8217; il principio inverso, di portata ugualmente generale,<br />
del diritto al mutamento del suddetto titolo, atteso che il carattere<br />
frammentario del sistema normativo impone soluzioni diverse in<br />
relazione alla disciplina dei singoli istituti. Pertanto deve<br />
ritenersi consentita la conversione  della  pensione  di  invalidita&#8217;<br />
attribuita nel regime precedente all&#8217;entrata in vigore della  legge<br />
n.  222  del  1984, in pensione di vecchiaia, giacche&#8217; il disposto<br />
dell&#8217;art. 1 decimo comma della  legge  222/1984, che ha introdotto la<br />
regola della trasformazione dell&#8217;assegno di invalidita&#8217; in pensione<br />
di vecchiaia, trova applicazione anche per il trattamento della<br />
pensione di invalidita&#8217; previsto dal precedente regime, in quanto<br />
espressivo di un principio generale, affermato con l&#8217;entrata in<br />
vigore della legge citata, di idoneita&#8217; dell&#8217;unica posizione<br />
assicurativa a realizzare i presupposti delle varie forme<br />
previdenziali considerate, in funzione della protezione della stessa<br />
situazione generatrice di bisogno, atteso che la natura del rischio<br />
protetto accomuna le due forme di tutela, le quali, in attuazione<br />
dell&#8217;art. 38 Cost., garantiscono il diritto dei lavoratori a mezzi<br />
adeguati alle loro esigenze di vita per i casi di invalidita&#8217; e<br />
vecchiaia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">E&#8217; consentita la conversione di una pensione di invalidità in pensione di vecchiaia in conseguenza dell&#8217;entrata in vigore della legge 222/1984</span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2707</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2707/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2707/</guid>

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<p>Pres. Elefante – Est. Carboni Comune di Lignano Sabbiadoro (Avv. Verbari) c/ Provincia di Udine (Avv. Raffa) l&#8217;articolo 33 del decreto legislativo 5 luglio 1997 n. 22, che prevede una procedura semplificata, mediante denunzia d&#8217;inizio d&#8217;attività, di autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti, contempla, in realtà, una fattispecie di silenzio assenso</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2707/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2707</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante – Est. Carboni<br /> Comune di Lignano Sabbiadoro (Avv. Verbari) c/ Provincia di Udine (Avv. Raffa)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;articolo 33 del decreto legislativo 5 luglio 1997 n. 22, che prevede una procedura semplificata, mediante denunzia d&#8217;inizio d&#8217;attività, di autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti, contempla, in realtà, una fattispecie di silenzio assenso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – procedura di autorizzazione allo smaltimento di rifiuti – art. 33, d.lgs. n. 22 del 1997 – denuncia di inizio attività – interpretazione – si tratta di silenzio assenso</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’articolo 33 del decreto legislativo 5 luglio 1997 n. 22, contenente attuazione di direttiva CEE in materia di smaltimento di rifiuti, prevede una procedura semplificata, mediante denunzia d’inizio d’attività, di autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti. Il comma 1 dispone che l’attività possa essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione d’inizio di attività alla provincia territorialmente competente, il comma 3 prevede che entro quel termine la provincia verifichi d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l’esercizio dell’attività, e il comma 4 prevede che, accertato il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, la provincia disponga il divieto d’inizio dell’attività. È chiaro dall’insieme delle tre norme, benché nessuna delle anzidette disposizioni lo dica espressamente, che si tratta di una procedura per silenzio assenso e che il divieto deve intervenire entro il termine di novanta giorni, altrimenti tutta la procedura mancherebbe di senso</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">L’articolo 33 del decreto legislativo 5 luglio 1997 n. 22, che prevede una procedura semplificata, mediante denunzia d’inizio d’attività, di autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti, contempla, in realtà, una fattispecie di silenzio assenso</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 2707/04 REG.DEC.<br />
N. 3422 REG.RIC.<br />
ANNO  2003 </p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>        ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto dal<br />
comune di <b>LIGNANO SABBIADORO</b>, in persona del sindaco Silvano Delzotto, difeso dall’avvocato Giovanni Battista Verbari e domiciliato in Roma, viale Angelico 38, presso lo studio dell’avvocato Vincenzo Sinopoli;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>PROVINCIA DI UDINE</b>, costituitasi in giudizio in persona del presidente, professore Marzio Strassoldo, difesa dall’avvocato Massimo Raffa e domiciliata in Roma, via Lucrezio Caro 62, presso lo studio dell’avvocato Sabina Ciccotti;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza 22 marzo 2003 n. 105, con la quale il tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha respinto il ricorso contro il provvedimento della provincia di Udine 27 aprile 2000 n. 35841/2000/U.O.C. 40722/ac, che ha vietato al comune di Lignano Sabbiadoro, l’attività di recupero di rifiuti in via Pantanel.</p>
<p>Visto il ricorso in appello, notificato l’11 e depositato il 18 aprile 2003;<br />
visto il controricorso della provincia di Udine, depositato il 12 febbraio 2004;<br />
vista la propria ordinanza 13 maggio 2003 n. 1849, con la quale è stata sospesa l’esecutività della sentenza impugnata;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore, all’udienza del 27 febbraio 2004, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Verbari e Sabina Ciccotti, quest’ultima in sostituzione dell’avvocato Raffa;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il comune di Lignano Sabbiadoro con nota 12 novembre 1999 n. 47768 comunicò alla provincia di Udine, per gli effetti di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 5 luglio 1997 n. 22, che, decorsi novanta giorni, avrebbe iniziato l’attività di recupero dei rifiuti urbani speciali e assimilabili nell’impianto sito in via Pantanel del comune stesso. In precedenza il progetto di recupero, o compostaggio, era stato oggetto di intese amministrative tra gli enti interessati: la regione Friuli-Venezia Giulia aveva assegnato un finanziamento, consigliando al comune di iniziare speditamente l’attività, il comune aveva predisposto il progetto di ristrutturazione e riattivazione dell’impianto, che la regione aveva approvato, e aveva dichiarato, come richiesto dalla legge, l’inesistenza di altri finanziamenti, e infine la regione aveva confermato al comune che l’attivazione dell’impianto era soggetto alla procedura autorizzatoria semplificata di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo citato, ossia di denuncia d’inizio d’attività.<br />
La provincia con la nota del 27 aprile 2000 indicata in epigrafe ha comunicato, conformemente al parere espresso dal comitato tecnico consultivo, di non ritenere efficace la comunicazione, in quanto l’attività sarebbe stata svolta in un impianto in ordine al quale un altro soggetto, la società in accomandita semplice Zaccheo Ambiente, aveva già fatto denuncia d’inizio d’attività ed era stato iscritto al n. 115 del registro provinciale dei soggetti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti; senza che fossero stati chiariti i rapporti tra le due attività (del comune e della società Zaccheo Ambiente).<br />
Il comune con ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia notificato il 2 giugno 2000 ha impugnato il provvedimento.<br />
Premesso che la società Zaccheo Ambiente era semplicemente il soggetto che svolgeva l’attività per conto del comune, e che la sua attività, manuale, sarebbe cessata quando appunto il comune avesse iniziato la propria (con mezzi meccanici), ha dedotto, rubricate come unico motivo di violazione degli articoli 31 e 33 sopra citati e di contraddittorietà e carenza di motivazione, doglianze che si possono riassumere come segue. 1) Il diniego d’autorizzazione era stato emanato dopo il termine perentorio di novanta giorni previsto dall’articolo 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997. 2) L’atto della provincia, da qualificare come annullamento (dell’autorizzazione tacita già formatasi) in conseguenza del precedente rilievo, era privo dei presupposti e della motivazione che si richiede per gli atti con cui la pubblica amministrazione procede ad annullamento di propri atti illegittimi. 3) Le disposizioni di legge sopra citate non prevedono, fra i motivi per cui l’autorizzazione tacita può essere negata (o annullata), il fatto che più di un soggetto operi nello stesso impianto. 4) In ogni caso, la provincia non aveva esperito nessuna istruttoria per chiarire i rapporti tra i due soggetti.<br />
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto il ricorso con la motivazione che, poiché l’articolo 33 prevede che, essendo previsto che la provincia possa vietare, oltre che l’inizio dell’attività, anche la prosecuzione della stessa, il provvedimento di diniego può essere emesso anche oltre i novanta giorni dall’inizio dell’attività. Ha aggiunto che il divieto era legittimo perché, anche se l’articolo 33 non vieta l’esercizio dell’attività da parte di più soggetti, le indicazioni previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 31 (cioè le indicazioni che devono essere contenute nella denunzia d’inizio di attività) devono essere fatte tenendo conto dell’esistenza di una pluralità di soggetti. <br />
Appella il comune di Lignano Sabbiadoro criticando la motivazione e riproponendo le censure.<br />
La provincia, costituitasi in giudizio per resistere all’appello, sostiene che il termine dei novanta giorni riguarda l’espletamento dell’istruttoria, e non già l’emanazione dell’eventuale provvedimento di divieto d’inizio dell’attività; il quale anzi, proprio per l’anzidetta ragione, non può essere emesso se non dopo i novanta giorni.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’articolo 33 del decreto legislativo 5 luglio 1997 n. 22, contenente attuazione di direttiva CEE in materia di smaltimento di rifiuti, e integralmente trascritto nella motivazione della sentenza impugnata, prevede una procedura semplificata, mediante denunzia d’inizio d’attività, di autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti. Il comma 1 dispone che l’attività possa essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione d’inizio di attività alla provincia territorialmente competente, il comma 3 prevede che entro quel termine la provincia verifichi d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l’esercizio dell’attività, e il comma 4 prevede che, accertato il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, la provincia disponga il divieto d’inizio dell’attività. È chiaro dall’insieme delle tre norme, benché nessuna delle anzidette disposizioni lo dica espressamente, che si tratta di una procedura per silenzio assenso e che il divieto deve intervenire entro il termine di novanta giorni, altrimenti tutta la procedura mancherebbe di senso. Peraltro il presupposto perché s’instauri efficacemente la procedura e si formi il silenzio-assenso è che il sito, in cui s’intende effettuare l’attività di smaltimento, sia a disposizione del richiedente, e che non si tratti d’impianto per l’uso del quale è già stato autorizzato altro soggetto. Correttamente perciò la provincia ha deciso, non già di vietare l’attività o di annullare un’autorizzazione formatasi tacitamente, bensì che la comunicazione era inefficace (ossia improduttiva di effetti), l’impianto essendo già utilizzato per operazioni di recupero di rifiuti dalla la società Zaccheo Ambiente. Quanto alle spiegazioni fornite dal comune appellante circa i rapporti con la Zaccheo Ambiente (che sarebbe un’incaricata del comune e la cui attività dovrebbe cessare al subentrare del comune), esse sarebbero dovuto essere allegate e documentate all’atto della denuncia d’attività, o in ogni caso rappresentate alla provincia in sede amministrativa, né può addebitasi alla provincia di non essersi fatto carico di un’istruttoria su fatti che non le erano stati rappresentati; tanto meno esse possono essere esaminate in questa sede.<br />
L’appello, in conclusione, è infondato e va respinto, e la sentenza dev’essere confermata per la diversa motivazione che precede. Il Collegio ritiene peraltro equo, tenuto conto della novità della questione, compensare le spese di giudizio del grado.</p>
<p align=center><b>Per questi motivi</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale. Sezione quinta, respinge l’appello indicato in epigrafe e compensa le spese di giudizio.</p>
<p>Così deciso in Roma il 27 febbraio 2004 dal collegio costituito dai signori:<br />
Agostino Elefante	presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni	componente, estensore<br />	<br />
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia	componente<br />	<br />
Goffredo Zaccardi	componente<br />	<br />
Claudio Marchitiello	componente																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
IL 4 MAGGIO 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2707/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2707</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.8421</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-4-5-2004-n-8421/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-4-5-2004-n-8421/</guid>

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<p>Giovanni Olla &#8211; Presidente R.A.I. (avv. Rita Della Lena) contro Tiber Travel Centre sas di Muzzi Gian Battista il titolare della direzione affari legali di una società di capitali, se non munito di apposita procura, non può ritenersi titolare di poteri di rappresentanza sostanziale Procedimento civile &#8211; capacita&#8217; processuale &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-4-5-2004-n-8421/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.8421</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-4-5-2004-n-8421/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.8421</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giovanni Olla &#8211; Presidente<br /> R.A.I. (avv. Rita Della Lena) contro Tiber Travel Centre sas di Muzzi Gian Battista</span></p>
<hr />
<p>il titolare della direzione affari legali di una società di capitali, se non munito di apposita procura, non può ritenersi titolare di poteri di rappresentanza sostanziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento civile &#8211; capacita&#8217; processuale &#8211; autorizzazione<br />
       ad agire e contraddire &#8211; societa&#8217; ed altri enti &#8211;<br />
       Rappresentanza processuale &#8211; Conferimento &#8211; Presupposti &#8211;<br />
       Rappresentanza sostanziale in ordine ai rapporti dedotti in giudizio<br />
       &#8211; Necessita&#8217; &#8211; Direttore degli affari legali di societa&#8217; di capitali<br />
       &#8211; Rappresentanza sostanziale &#8211; Necessaria sussistenza,<br />
       indipendentemente dal rilascio di apposita procura &#8211; Esclusione &#8211;<br />
       Procura &#8211; Contenuto &#8211; Potere di decidere le modalita&#8217; di definizione<br />
       dei rapporti controversi &#8211; Natura sostanziale &#8211; Configurabilita&#8217; &#8211;<br />
       Fattispecie relativa a procura rilasciata al direttore della<br />
       Direzione affari legali della RAI.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel quadro del principio per cui non puo&#8217; essere attribuita la<br />
rappresentanza processuale quando non risulti conferita al medesimo<br />
soggetto anche la rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto<br />
dedotto in giudizio, deve escludersi che il titolare della direzione<br />
affari legali di una societa&#8217; di capitali possa ritenersi munito,<br />
indipendentemente dal conferimento di apposita procura (e cioe&#8217; per<br />
via di mera e necessaria deduzione logica dal fatto di ricoprire tale<br />
carica), di poteri di rappresentanza sostanziale in ordine ai rapport<br />
caratterizzati dall&#8217;elemento comune di costituire oggetto di<br />
controversia. Cio&#8217; posto, la procura che attribuisca al detto<br />
dirigente il potere di decidere, a nome dell&#8217;azienda, le modalita&#8217; di<br />
definizione dei rapporti controversi &#8211; se transigere, sottoporre la<br />
questione al giudice o agli arbitri, o resistere &#8211; non puo&#8217; essere<br />
interpretata quale conferimento di rappresentanza di ordine meramente<br />
processuale, atteso che l&#8217;anzidetto potere di scegliere ed attuare la<br />
migliore soluzione dei rapporti stessi rivela tipiche caratteristiche<br />
sostanziali e negoziali, comprendendo in se&#8217; e precedendo logicamente<br />
quello di costituirsi in giudizio (nella fattispecie, la Suprema<br />
Corte ha cassato la sentenza della corte d&#8217;appello, che aveva<br />
ritenuto che una procura rilasciata al direttore della Direzione<br />
affari legali della RAI Spa dal presidente del consiglio di<br />
amministrazione contenesse il conferimento di poteri esclusivamente<br />
processuali, nonostante che la procura stessa investisse tale<br />
direttore del potere di assumere &#8220;tutte le iniziative in ordine alla<br />
instaurazione dei giudizi ed alla resistenza nelle cause&#8221;, nonche&#8217; di<br />
effettuare rinunce e transazioni).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il titolare della direzione affari legali di una società di capitali, se non minito di apposita procura, non può ritenersi titolare di poteri di rappresentanza sostanziale</span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2687</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2687/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2687/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2687/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2687</a></p>
<p>Pres. Frascione – Est. Lamberti Comune di Reggio Emilia (Avv. Saporito) c/ Vighi e Benassi (Avv.ti Coffrini e Colarizi) gli oneri di urbanizzazione primaria vanno pagati dal lottizzante anche in caso di preesistenza di tali opere, perché realizzate dall&#8217;amministrazione comunale Edilizia ed urbanistica – oneri di urbanizzazione primaria – lottizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2687/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2687</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2687/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2687</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione – Est. Lamberti<br /> Comune di Reggio Emilia (Avv. Saporito) c/ Vighi e Benassi (Avv.ti Coffrini e Colarizi)</span></p>
<hr />
<p>gli oneri di urbanizzazione primaria vanno pagati dal lottizzante anche in caso di preesistenza di tali opere, perché realizzate dall&#8217;amministrazione comunale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – oneri di urbanizzazione primaria – lottizzazione convenzionata – opere di urbanizzazione primaria preesistenti alla lottizzazione – obbligo di pagamento da parte del privato lottizzante – sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 3 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 e dell&#8217;art. 28, comma quarto, n. 1) della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sulle convenzioni di lottizzazione, la preesistenza delle opere di urbanizzazione primaria &#8211; realizzate in precedenza a cura dell’Amministrazione comunale &#8211; non implica che il privato lottizzante sia svincolato dall’obbligo di corrisponderne l’onere relativo, considerato l’espresso intento del legislatore che il proprietario sopporti un duplice sacrificio economico, sia quello relativo alla cessione del diritto di proprietà delle aree necessarie e sia quello inerente l&#8217;assunzione del costo delle opere di urbanizzazione da realizzare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Gli oneri di urbanizzazione primaria vanno pagati dal lottizzante anche in caso di preesistenza di tali opere, perché realizzate dall’amministrazione comunale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.2687/04 REG.DEC.<br />
N.  1643      REG.RIC. ANNO 1997</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta Sezione</b></p>
<p>       ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n: 1643/1997, proposto dal<br />
<b>Comune di Reggio Emilia</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Guglielmo Saporito, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie, n. 9, (studio F. C. Bianca);</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Vighi Giuliano e Benassi Carla</b>, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ermes Coffrini e Massimo Colarizi con i quali sono elettivamente domiciliati presso quest&#8217;ultimo, in Roma, Via Panama, 12,;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del per l&#8217;Emilia Romagna, Sezione di Parma, del 18 novembre 1996, n. 386, nella parte in cui ha dichiarato non dovuti gli oneri di urbanizzazione primaria relativi alla concessione edilizia rilasciata ai ricorrenti, disponendone la restituzione maggiorata dagli interessi legali;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei sigg.ri Vighi Giuliano e Benassi Carla;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 20 Gennaio 2004, relatore il Consigliere Lamberti ed uditi, altresì, gli avvocati Saporito per l’appellante e Colarizi per gli appellati.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con la deliberazione consiliare del 9.3.1990, n. 629, il Comune di Reggio Emilia approvava il piano particolareggiato di iniziativa privata per l’area sita in viale Montegrappa di proprietà dei Sigg.ri Giuliano Vighi e Carla Benassi e, con atto pubblico del 20.6.1990, stipulava con questi la relativa convenzione. Con successiva deliberazione del Consiglio comunale del 26.7.1990, n. 297, il Comune di Reggio Emilia disponeva di adeguare gli importi degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria alle tabelle parametriche di cui alla deliberazione del Consiglio regionale del 14.3.1990, n. 3098, stabilendo, peraltro, che i nuovi importi sarebbero stati applicati solo alle concessioni edilizie le cui domande fossero state presentate a partire dal giorno successivo alla predetta deliberazione comunale.<br />
I Sigg. Vighi e Benassi, sul rilievo che già in data 14.7.1989 avevano chiesto la concessione edilizia per realizzare alcuni interventi previsti nel piano particolareggiato, proponevano domanda di rideterminazione dei contributi per gli oneri di urbanizzazione relativi alla concessione edilizia n. 20704/89 secondo il regime previgente alla deliberazione  n. 297 del 1990: e ciò sebbene la concessione fosse stata assentita il 19.12.1991.<br />
Con provvedimento del 23 aprile 1992 l’Assessore all’edilizia privata ha respinto la domanda. Avverso il provvedimento rejettivo i Sigg.ri Vighi e Benassi proponevano ricorso al T.A.R. dell&#8217;Emilia Romagna chiedendo l’accertamento del loro diritto alla corresponsione degli oneri predetti secondo le tabelle parametriche di cui alla deliberazione regionale 26 luglio 1978, n. 1706 e non secondo le tabelle modificate con la deliberazione regionale 14.3.1990, n. 3098 e recepite con deliberazione del consiglio comunale 26.7.1990, n. 297. Contestavano altresì la debenza degli oneri di urbanizzazione primaria. Il Comune di Reggio Emilia non si costituiva in giudizio.<br />
Con l’impugnata sentenza del 18.11.1996, n. 386 il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna, Sezione di Parma accoglieva il ricorso nella parte in cui i ricorrenti avevano contestato l&#8217;entità degli oneri di urbanizzazione primaria disponendone la restituzione maggiorata dagli interessi legali.<br />
Il Comune di Reggio Emilia appella la sentenza deducendone l’erroneità e domandandone la riforma. Nell’appello si sono costituiti i Sigg. Vighi e Benassi che hanno chiesto la conferma della sentenza appellata.<br />
Chiamato il ricorso all&#8217;udienza del 13.12.2002, il Collegio ha disposto, con sentenza 17 febbraio 2003, n. 838 di acquisire agli atti della controversia la convenzione del 29 .6.1990 attuativa del piano particolareggiato di iniziativa privata relativo all&#8217;area di Via Montegrappa di proprietà degli appellati. Espletato l’incombente, la causa viene in decisione all’udienza del 20 gennaio 2004.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con l’appellata sentenza del 18.11.1996, n. 386, la Sezione di Parma del T .A.R. per l&#8217;Emilia Romagna ha accolto parzialmente il ricorso proposto dai Sigg.ri Giuliano Vighi e Carla Benassi, disponendo che questi non avrebbero dovuto pagare gli oneri di urbanizzazione primaria relativamente alla concessione edilizia 19.12.1991 n. 20704/89, rilasciata in attuazione del piano particolareggiato di iniziativa privata per un&#8217;area sita in Via Montegrappa, approvato dal Comune di Reggio Emilia con la deliberazione del Consiglio comunale del 9.3.1990, n. 629.<br />
Nel dichiarare non dovuti gli oneri di urbanizzazione primaria e nel disporre la restituzione della relativa somma con gli interessi legali in favore dei ricorrenti, la Sezione di Parma affermava: che il comune non può modificare d’imperio un elemento del contratto quale è la quantificazione degli oneri di urbanizzazione; che il comune non può imporre in sede di rilascio delle singole concessioni edilizie relative ad interventi previsti in un piano di lottizzazione convenzionato oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti in convenzione; che la convenzione precisava all’art. 7 che l’area per la sua ubicazione è dotata delle opere di urbanizzazione primaria, per cui non se ne prevedeva la realizzazione, tranne che per il parcheggio in uso pubblico.<br />
Nell’appellare la decisione, il Comune di Reggio Emilia contesta la prevalenza del regime convenzionale su quello legale e sostiene l’obbligatorietà del contributi di urbanizzazione primaria anche da parte di coloro che devono edificare su aree totalmente urbanizzate ovvero che devono porre in essere attività edificatorie che possono comportare aumento del peso insediativo, senza che abbia nessun rilevo la circostanza che l’area fruisca di una convenzione attuativa ove siffatti oneri non sono previsti.<br />
L’assunto del Comune di Reggio Emilia è fondato.<br />
Secondo la convenzione in data 20 giugno 1990 (dep. 6.5.2003) fra i sigg.ri Vighi, la sig.ra Benassi ed il comune di Reggio Emilia -avente ad oggetto la realizzazione del progetto di piano particolareggiato d’iniziativa privata dell’area destinata dal PRG a “demolizione e ricostruzione con indici edilizi” posta in viale Monte Grappa- la definizione degli oneri a carico delle ditte proprietarie consiste (art. 5) nella cessione gratuita al Comune di uno standard di parcheggio pubblico non inferiore a 3 mq. per ogni 30 mq. di superficie utile (peraltro monetizzabile) e nel reperimento di uno standard di parcheggio privato (oltre all’assunzione di quota parte degli oneri di urbanizzazione secondaria).<br />
Circa le opere di urbanizzazione primaria, l’art. 6 della convenzione le individua con rinvio all’art. 31 della l.r. Emilia Romagna 7 dicembre 1978, n. 47, (strade, parcheggi, fognature, acqua, luce, gas, illuminazione e verde), l&#8217;art. 7 della convenzione precisa che l’area, per la sua ubicazione, è già dotata delle opere di urbanizzazione primaria per cui non se ne prevede la realizzazione tranne per il parcheggio. Quest’ultimo, secondo l’art. 8 della convenzione, verrà realizzato contestualmente all’edificazione dei fabbricati di progetto. Sempre le opere di urbanizzazione primaria sono oggetto di menzione all’art. 10 della convenzione in ordine alle garanzie da prestare per il costo di realizzazione e all’art. 15 della medesima circa i tempi massimi di realizzazione e cessione delle opere.<br />
Anche se la convenzione 20.6.1990 non menziona espressamente l’imposizione a carico dei ricorrenti degli oneri di urbanizzazione primaria, la Sezione ritiene che ciò non sia sufficiente a giustificare l’affermazione della sentenza impugnata laddove ritiene illegittima la determinazione -contenuta nella nota del 30.12.2001 del Comune di Reggio Emilia- della quota parte di contributo per oneri di urbanizzazione primaria pari a lire 36.704.900.<br />
L’art. 3 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, richiamato nella suddette nota del Comune stabilisce espressamente la regola che la concessione edilizia è, di norma, onerosa ed il contributo dovuto dal concessionario è commisurato all&#8217;incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione stabiliti dal comune stabilire con propria delibera (al pari degli oneri di urbanizzazione secondaria) sulla base di tabelle parametriche definite dalla Regione. La disposizione è stata ritenuta in linea con l&#8217;art. 28, comma quarto, n. 1) della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sulle convenzioni di lottizzazione, che stabilisce il principio della gratuità della cessione delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria e subordina il rilascio dell&#8217;autorizzazione comunale alla lottizzazione a scopo edificatorio alla stipula di una convenzione che preveda a cessione gratuita entro termini prestabiliti delle are e necessarie per le opere di urbanizzazione primaria precisate dall&#8217;art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847. La norma richiamata, a sua volta, chiarisce che il proprietario deve assumere gli &#8220;oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relativa alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi. La quota è determinata in proporzione all&#8217;entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni (Cons. Stato, V, 30 settembre 1998, n. 1348; Cons. Stato, V, 10 giugno 1998, n. 807).<br />
È quindi irrilevante che la convenzione del 20.6.1990 nulla disponga con riguardo agli oneri di urbanizzazione primaria: la disciplina delle relative opere stabilita dalla convenzione deve essere desunto con riferimento alle opere imposte ai ricorrenti (quali le aree destinate a standard di parcheggio) in quanto non esistenti in loco. Invero, la stessa convenzione dà atto che la zona era già fornita della predette opere di urbanizzazione, sì che non era necessario realizzarne altre. L’esistenza delle predette opere perché realizzate in precedenza a cura dell’Amministrazione comunale non implica però che il privato lottizzante sia svincolato dall’obbligo di corrisponderne l’onere relativo, considerato l’espresso intento del legislatore che il proprietario sopporti un duplice sacrificio economico, sia quello relativo alla cessione del diritto di proprietà delle aree necessarie e sia quello inerente l&#8217;assunzione del costo delle opere di urbanizzazione da realizzare.<br />
Principio questo che trova applicazione anche se la realizzazione di dette opere sia già intervenuta, con la sola differenza di obbligare il concessionario al pagamento di una somma di danaro corrispondente al sacrificio economico in precedenza sopportato dall’Amministrazione locale per l’effettuazione delle opere stesse. Del resto l’obbligo del titolare di concessione convenzionata di corrispondere gli oneri di urbanizzazione primaria è espressamente previsto dall’art. 28 della l.r. Emilia Romagna 7 dicembre 1978, n. 47, che, fra la clausole da inserire obbligatoriamente nella concessione, prescrive anche quella relativa agli oneri corrispondenti alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate o da realizzare a cura del comune in proporzione al volume ed alla superficie edificabile: con ciò espressamente subordinando il rilascio del titolo concessorio all’assolvimento dei predetti obblighi anche quando le opere siano già esistenti: anche secondo la legge regionale, quindi, gli oneri di urbanizzazione primaria sono dovuti per il solo fatto che l’edificio nasca in una zona urbanizzata e a prescindere dalla circostanza che le opere di urbanizzazione primaria esistano o meno.<br />
Siffatta conclusione non contraddice a quelle cui la Sezione è pervenuta nella pronuncia del 10.1.2003, n. 33 circa la natura negoziale della convenzione di lottizzazione e la sua riferibilità all’autonomia privata disciplinata nel codice civile. Gli obblighi cui è soggetta l’autonomia privata non sono solo quelli che le parti si impongono liberamente e trovano espressione nel contratto, ma, secondo l’art. 1374 c.c. ma anche quelli che consequenzialmente derivano secondo la legge: e nella specie a presidio del pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria stanno sia il principio espresso dall’art. 3 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, sia l’esplicita disposizione dell’art. 28 della l.r. Emilia Romagna n. 47 del 1978.<br />
In accoglimento dell’appello del comune di Reggio Emilia, la sentenza di primo grado va conclusivamente riformata e respinto in punto il ricorso originario.<br />
Le spese di giudizio vanno compensate per giusti motivi.</p>
<p align=center><b>P.Q.M</b></p>
<p>.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello riformando la decisione impugnata e respinge sul punto il ricorso originario. Compensa fra le parti le spese del presente grado.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 Gennaio 2004 con l’intervento dei Sigg.ri:<br />
Emidio Frascione   		Presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni 			Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino   			Consigliere<br />	<br />
Cesare Lamberti  			Consigliere, est.<br />	<br />
Aldo Fera  				Consigliere																																																																																									</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 4 Maggio 2004<br />
 (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2687/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2687</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.8437</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-5-2004-n-8437/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-5-2004-n-8437/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-5-2004-n-8437/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.8437</a></p>
<p>Vito Giustiniani &#8211; Presidente Consiglio dell&#8217;ordine degli avvocati di Roma (avv. Salvatore Orestano) contro Ruggero Laderchi Francesco Paolo (rappresentato e difeso da se medesimo) obbligo di residenza e di iscrizione nell&#8217;elenco speciale annesso all&#8217;Albo per l&#8217;avvocato che assume funzioni di addetto al servizio giuridico del consiglio dell&#8217;Unione europea Avvocato e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-5-2004-n-8437/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.8437</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-5-2004-n-8437/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.8437</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vito Giustiniani &#8211; Presidente <br /> Consiglio dell&#8217;ordine degli avvocati di Roma (avv. Salvatore Orestano) contro Ruggero Laderchi Francesco Paolo (rappresentato e difeso da se medesimo)</span></p>
<hr />
<p>obbligo di residenza e di iscrizione nell&#8217;elenco speciale annesso all&#8217;Albo per l&#8217;avvocato che assume funzioni di addetto al servizio giuridico del consiglio dell&#8217;Unione europea</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Avvocato e procuratore &#8211; albo &#8211; speciale &#8211;<br />
       Avvocati in servizio presso istituzioni comunitarie &#8211; Avvocato<br />
       addetto al Servizio giuridico del Consiglio dell&#8217;Unione europea &#8211;<br />
       Elenco speciale annesso all&#8217;Albo ordinario presso il Consiglio<br />
       dell&#8217;Ordine locale &#8211; Iscrizione &#8211; Ammissibilita&#8217; &#8211; Condizioni &#8211;<br />
       Conservazione del domicilio professionale originario &#8211; Esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;avvocato che assume le funzioni di addetto al Servizio giuridico<br />
del Consiglio dell&#8217;Unione europea, con sede in Bruxelles, e&#8217;<br />
obbligato a risiedere nel luogo ove ha sede detto Servizio e,<br />
svolgendo la relativa attivita&#8217; con carattere di esclusivita&#8217;,<br />
poiche&#8217; non puo&#8217; espletare attivita&#8217; in favore di altri soggetti, ha<br />
diritto di ottenere l&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco speciale annesso<br />
all&#8217;Albo ordinario, presso il Consiglio dell&#8217;Ordine locale nel cui<br />
ambito e&#8217; compreso il Comune presso il quale e&#8217; registrata la di lui<br />
posizione anagrafica di cittadino italiano residente all&#8217;estero<br />
(AIRE): tale iscrizione &#8211;  prevista dall&#8217;art. 5, comma 2, del d.lgs.<br />
2 febbraio 2001, n. 96, in favore degli avvocati addetti agli uffici<br />
legali di enti aventi sede in un Paese membro della CE &#8211; neppure e&#8217;<br />
subordinata alla conservazione del domicilio professionale nella<br />
circoscrizione originaria, dato che, a seguito dell&#8217;inserimento nella<br />
struttura organizzativa del Consiglio dell&#8217;Unione europea, la cui<br />
sede e&#8217; ubicata in uno Stato estero (Belgio), l&#8217;attivita&#8217;<br />
dell&#8217;interessato e&#8217; necessariamente svolta in un luogo diverso da<br />
quello originario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Obbligo di residenza e di iscrizione nell&#8217;elenco speciale annesso all&#8217;Albo per l&#8217;avvocato che assume funzioni di addetto al servizio giuridico del consiglio dell&#8217;Unione europea</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza clicca qui</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-5-2004-n-8437/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.8437</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2694</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2694/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2694/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2694/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2694</a></p>
<p>Pres. Frascione – Est. Cerreto Comune di Brugherio (Avv.ti Pucci e Romanelli) c/ soc. Gemme (Avv.ti Ciampoli, Saladino e A. Abbamonte) è incompetente il Sindaco (e, per sua delega, l&#8217;Assessore), ad adottare un provvedimento di diniego di concessione edilizia, ai sensi dell&#8217;art. 51 L. 8.6.1990 n. 142, come modificato dall&#8217;art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2694/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2694</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2694/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2694</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione – Est. Cerreto<br /> Comune di Brugherio (Avv.ti Pucci e Romanelli) c/ soc. Gemme (Avv.ti Ciampoli, Saladino e A. Abbamonte)</span></p>
<hr />
<p>è incompetente il Sindaco (e, per sua delega, l&#8217;Assessore), ad adottare un provvedimento di diniego di concessione edilizia, ai sensi dell&#8217;art. 51 L. 8.6.1990 n. 142, come modificato dall&#8217;art. 6 L. 15.5.1997 n.127</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Enti locali – diniego di concessione edilizia – competenza – art. 51, l. 142/90 come modificato dall’art. 6, l. 127/97 – dirigenti</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il Sindaco (e, per sua delega, l’Assessore), è incompetente ad adottare un provvedimento di diniego di rilascio di concessione edilizia, nel vigore dell’art. 51 L. 8.6.1990 n. 142, come modificato dall’art. 6 L. 15.5.1997 n.127, essendo l’adozione di tale atto di competenza del Dirigente responsabile del relativo settore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">E’ incompetente il Sindaco (e, per sua delega, l’Assessore), ad adottare un provvedimento di diniego di concessione edilizia, ai sensi dell’art. 51 L. 8.6.1990 n. 142, come modificato dall’art. 6 L. 15.5.1997 n.127</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p> N. 2694/04REG.DEC.<br />
N. 7444/97 REG.RIC.<br />
4052/00 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>        ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>1) &#8211; sul <b>ricorso in appello n.7444/97</b>, proposto da<br />
<b>Comune di Brugherio</b> rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Pucci ed E. Romanelli con domicilio eletto presso il secondo, in Roma Via Cosseria n. 5</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>società Giemme </b>(ora Giemme Costruzioni) rappresentata e difesa da: prima dagli Avv.ti G. Ciampoli, M. Saladino e poi anche da A. Abbamomte con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, via degli Avignonesi n. 5</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del TAR Lombardia , Sezione II , n.694/1997,con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla società Giemme;</p>
<p>2) &#8211; sul <b>ricorso in appello n.4052/2000</b>, proposto da<br />
<b>Società Giemme</b> (ora Giemme Costruzioni) rappresentata e difesa prima dagli avv.ti A. Belvedere, W. Fumagalli, G. Pratresi e poi anche da A. Abbamomte, come sopra elettivamente domiciliata</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Brugherio</b> rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Pucci ed E. Romanelli con domicilio eletto presso il secondo, in Roma Via Cosseria n. 5<br />
per la riforma<br />
della sentenza del TAR Lombardia , Sezione II , n.946/2000,con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla società Giemme;</p>
<p>Visti  gli atti di appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Giemme (ora Giemme Costruzioni), per il primo appello;<br />
del Comune di Brugherio, per il secondo appello;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 10.2.2004, relatore il Consigliere Aniello Cerreto ed uditi, altresì, gli avvocati Pafundi, su delega dell’avv.to Romanelli, A. Abbamonte;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il primo appello, il comune di Brugherio ha fatto presente che la Società Giemme aveva chiesto in data 14.5.1992 il rilascio di una concessione edilizia per la costruzione di un edificio in ampliamento a quello esistente in via Guzzina nell’ambito del complesso denominato Sporting Club Edlinord; che, facendo parte detta area del Centro residenziale Edilnord realizzato a partire dagli anni ’60 in esecuzione di un unico planivolumetrico presentato dall’originario proprietario, il Comune chiedeva alla Società di fornire una verifica palanivolummetrica circa gli indici di fabbricabilità estesa all’intero comprensorio Edilnord, in conformità a quanto espresso dalla Commissione edilizia nella seduta del 14.1.1993; che la Società, invece di provvedere a quanto richiesto, impugnava davanti al TAR Lombardia la relativa richiesta, che con la sentenza n. 141/95 lo dichiarava inammissibile in considerazione della natura non provvedimentale dell’atto; che  in data 28.7.1995 la società provvedeva a trasmettere parte della documentazione mancante, ribadendo il rifiuto di fornire una verifica volumetrica estesa all’intero Comprensorio Edilnord; che con provvedimento del 29.11.1995, a firma dell’Assessore delegato, il Comune negava definitivamente la richiesta di concessione edilizia sulla base del rifiuto della parte di fornire un elemento indispensabile quale la verifica volumetrica dell’intero comparto, prescritta  dall’art. 20 delle N.T.A. del vigente P. R. G.; che la Società impugnava  nuovamente tale diniego asserendo che il suo terreno non aveva mai fatto parte del Comprensorio Edilnord, né il Comune era stato in grado di produrre una lottizzazione giuridicamente valida ed efficace o atti con cui i precedenti proprietari avessero asservito tale terreno a favore dell’edificazione altrui; che il TAR con la sentenza n. 694 /97 accoglieva ingiustamente  la tesi della Società  ricorrente.</p>
<p>Ha quindi dedotto:<br />
-vi erano vari elementi per desumere l’appartenenza del lotto della Società al complesso Edilnord, tenendo conto sia del carteggio intercorso con l’Amministrazione sia degli atti provenienti dalla parte;<br />
&#8211; il TAR non aveva condotto alcuna specifica indagine per stabilire se il terreno in questione fosse o meno inserito nel Comprensorio Edilnord;<br />
&#8211; l’edificio oggetto della richiesta di ampliamento era proprio quello realizzato in forza della concessione edilizia n.50712 del 18.8.1967, rilasciata alla Edilnord per impianti sportivi alle condizioni di cui al voto della Commissione edilizia e cioè il<br />
-non era stata la variante di P.R.G. adottata il 16.2.1968 ad asservire volumetricamente l’area attualmente di proprietà della Giemme, ma la volontà dell’originario unico proprietario che aveva concentrato altrove tutti i volumi all’epoca disponibili:<br />
-in tutte le licenze edilizie rilasciate compariva il riferimento alla convenzione in funzione dell’unitarietà dell’intervento e la globalità del calcolo della volumetria complessivamente ammissibile.<br />
Costituitasi in giudizio, la Società Giemme (ora Giemme Costruzioni) ha chiesto il rigetto del primo appello.</p>
<p>Con il secondo appello, la Società Giemme (ora Giemme Costruzioni) ha fatto presente che il giudice di appello, con ordinanza n. 1690/97, aveva respinto l’istanza cautelare proposta dal Comune nel primo appello, per cui decideva di riesaminare    la richiesta di concessione edilizia da parte della Società, che però respingeva nuovamente con provvedimento n. 50089 del 19.11.1997, ritenendo che trattavasi di proposta di intervento su area asservita al comprensorio denominato Edilnord eccedente volumetricamente dagli  indici di fabbricabilità fondiaria prescritti dall’art. 50 delle Norme Tecniche di Attuazione del P. R. G. per la zona B2; che, per effetto del livello di saturazione edificatoria raggiunto, l’intervento contrastava altresì con i disposti dell’art. 20 N.T.A.-utilizzazione degli indici; che la Società impuntava anche tale diniego, ma il TAR, con la sentenza n. 946/200 lo respingeva.<br />
Ha quindi dedotto:<br />
-il nuovo provvedimento di diniego è affetto da vizi sostanziali in quanto non era intervenuto nel corso degli anni alcun atto giuridico che avesse comportato l’asservimento dell’area prospettato dal Comune;<br />
-non esisteva alcun piano di lottizzazione ritualmente approvato dagli organi competenti;<br />
-nessuna delle licenze edilizie rilasciate aveva approvato un conteggio planivolumetrico che prendesse in considerazione l’area in questione;<br />
-non vi era peraltro necessità di tale asservimento in quanto la quantità dei volumi complessivamente autorizzati non superava il planivolumetrico approvato dal C. C. il 17.10.1963, che peraltro non comprendeva l’area in questione;<br />
-l’asservimento non era derivato neppure per effetto dell’entrata in vigore di alcuni strumenti urbanistici generali;<br />
-comunque non si erano verificati i presupposti per considerare realizzato l’ipotizzato asservimento;<br />
-il provvedimento di diniego era illegittimo anche perché adottato da organo incompetente, in quanto sottoscritto dall’Assessore all’urbanistica mentre doveva essere adottato dal Dirigente del competente settore ai sensi dell’art. 51 L. 8.6.1990 n. 142, c</p>
<p>Costituitosi in giudizio, il Comune ha chiesto il rigetto del secondo appello, rilevando in particolare che l’eventuale difetto di competenza non rilevava  dato il carattere vincolato del provvedimento di diniego  e comunque la competenza dell’Assessore si giustificava in quanto l’atto costituiva un vero e proprio procedimento di riesame indotto dalla sentenza del TAR e dal  rigetto  in sede di appello dell’istanza cautelare  proposta dal Comune per cui doveva ritenersi corretto il riferimento alle norme vigenti alla data della sentenza del TAR n.694/97 (9.4.1997), anteriore all’entrata in vigore della L. 15.5.1997 n.127, che all’art.6 aveva attribuito al Dirigente la competenza al rilascio della concessione edilizia.<br />
Entrambe le parti hanno presentato memoria conclusiva.<br />
Alla pubblica udienza del 10.2.2004, i ricorsi in epigrafe sono passati in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. I due appelli in epigrafe (n. 7444/1997 e n. 4052/2000) possono essere riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva ai fini di un’unica decisione, in quanto rivolti avverse due sentenze del TAR Lombardia, sez. 2, n. 694/97 e n.946/2000, concernenti la legittimità o meno dei due successivi dinieghi (in data 29.11.1995 e 19.11.1997) opposti dal Comune di Brugherio alla domanda di concessione edilizia avanzata dalla società Giemme (ora Giemme Costruzioni) in data 14.5.1992.</p>
<p>2. Ha carattere pregiudiziale l’esame del secondo appello, che ha per oggetto il provvedimento in data 19.11.1997, sottoscritto dall’Assessore all’edilizia per il Sindaco, il quale aveva negato nuovamente alla Società la concessione edilizia richiesta sulla base di un approfondito riesame della situazione, anche in considerazione della nuova istruttoria effettuata con il ricalcolo della volumetria complessiva ammissibile, sia pure richiamando la sentenza del TAR Lombardia, sez.2, n.694/97 che aveva accolto il ricorso della Società avverso il primo diniego del 1995.<br />
Con la conseguenza che il nuovo provvedimento di diniego del 1997 deve ritenersi adottato dall’Amministrazione comunale non in esecuzione della sentenza del TAR ma in via autonoma, con assorbimento del precedente diniego .</p>
<p>3. Il secondo appello va accolto.<br />
Va condiviso il vizio di incompetenza del Sindaco (e per sua delega dell’Assessore), dovendo essere adottato il nuovo provvedimento di diniego  dal Dirigente responsabile del relativo settore, ai sensi dell’art. 51 L. 8.6.1990 n. 142, come modificato dall’art. 6 L. 15.5.1997 n.127.</p>
<p>3.1. Sulla questione non può essere seguito l’avviso del TAR di difetto di interesse alla censura di incompetenza in relazione al carattere vincolato del provvedimento di diniego di concessione edilizia che porterebbe, in caso di impugnativa di un atto sostanzialmente corretto adottato da autorità incompetente, alla riproduzione dell’identico atto da parte dell’autorità ritenuta competente dal giudice.<br />
Occorre considerare che il giudizio relativo al rilascio o meno del titolo edificatorio ha carattere impugnatorio in relazione alla posizione di interesse legittimo rivestita dal richiedente e rientra nell’ordinaria giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo (V. la decisione di questa Sezione n. 790 del 15.2.2001). Con la conseguenza che in tale giudizio, diversamente da quanto avviene per quelli di accertamento di situazioni di diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva (ove non valgono le regole sull’emanazione degli atti amministrativi: V. le decisioni di questa Sezione n.857 del 10.12.1990 e n. 766 del 22.6.1996), rilevano oltre alla violazione di legge ed all’eccesso di potere anche il vizio di incompetenza, ai sensi dell’art. 26 R. D. 26.6.1924 n. n.1054, confermato per quanto concerne il vizio di incompetenza, dall’art. 26, 2° comma, della L. 6.12.1971 n.1034, a prescindere dal carattere vincolato o meno del relativo provvedimento.<br />
Anzi, è pacifico il principio, da cui il Collegio non ha motivi per discostarsi, in base al quale l’accoglimento del vizio di incompetenza comporta l’assorbimento degli ulteriori vizi dedotti, attesa la priorità con la quale va esaminata tale censura (V. le decisioni di questo Consiglio, sez. IV n.310 del 12.3.1996 e n. 4214 del 1°.8.2001; sez. V n.787 del 6.12.1988), salvo che non siano stati impugnati anche altri atti connessi, ipotesi quest’ultima nella specie non ricorrente.</p>
<p>3.2. Neppure vale rilevare dal Comune che al fine di stabilire l’organo competente ad adottare il nuovo diniego si sarebbe dovuto tener conto della normativa vigente alla data della sentenza del TAR n.694/97 (9.4.1997), anteriore all’entrata in vigore della L. 15.5.1997 n.127, in quanto da un parte tale sentenza, anche se assunta nella camera di consiglio del 9.4.1997 è stata pubblicata solo il 22.5.1997 (e cioè dopo la pubblicazione nella G. U. del 17.5.1997 della L. n.127/97) e dall’altra il nuovo provvedimento di diniego doveva essere emanato dall’organo competente sulla base della normativa vigente alla data della sua adozione (19.11.1997).</p>
<p>3.3. Né può essere messa in discussione la competenza dei dirigenti rispetto agli atti di gestione degli Enti locali, anche con riferimento ai provvedimenti di rilascio delle concessione edilizia., a seguito dell’art.6, 2° comma,. L. n.127/97. Detta disposizione, nel sostituire l’art. 51 L. n.142/90, ha direttamente attribuito ai Dirigenti, tra l’altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale (V. le decisioni di questa Sezione n. 5833 del 25.11.2001 e n. 7632 del 21.11.2203).<br />
L’Attribuzione diretta ai Dirigenti degli Enti locali dei compiti di gestione in base alle menzionate disposizioni, anche in mancanza di specifiche norme statutarie o regolamentari, sebbene si stata recentemente messa in dubbio (V. la decisione di questa Sezione n. 3717 del 23.6.2003), appare confermata dall’art. 53, comma 23°, L. 23.12.2000 n. 388, come modificato dall’art. 29 L. 28.12.2001 n.448, che ha consentito unicamente agli Enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di adottare, al fine di  operare un contenimento della spesa (da documentare ogni anno), disposizioni regolamentari organizzative per attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi nonchè il potere di adottare anche atti di natura tecnica gestionale.</p>
<p>3.4. Ne discende che, pur dovendosi rilevare la consistenza delle argomentazioni addotte nel provvedimento di diniego del 1997 (come del resto ritenuto dalla sentenza del TAR n.946/2000), deve essere accolta la doglianza di incompetenza, con assorbimento delle altre censure.</p>
<p>4. Ne consegue l’improcedibilità del secondo appello in quanto relativo al provvedimento di diniego del 1995, assorbito da quello del 1997.</p>
<p>5. Per quanto considerato, il secondo appello va accolto mentre va dichiarato improcedibile il primo.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V), previa riunione, accoglie il secondo appello e dichiara improcedibile il primo. Per l’effetto, in riforma delle sentenze del TAR, accoglie il secondo ricorso e dichiara improcedibile il primo, con l’annullamento del provvedimento del 19.11.1997, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.2.2004, con l’intervento dei signori:<br />
Pres. Emidio Frascione  <br />Cons.Raffaele Carboni <br />
Cons. Paolo Buonvino<br />
Cons. Cesare Lamberti <br />
Cons. Aniello Cerreto, Est.<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 4 Maggio 2004<br />
 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2694/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2694</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.8431</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-5-2004-n-8431/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-5-2004-n-8431/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.8431</a></p>
<p>Giuseppe Ianniruberto &#8211; Presidente Dell&#8217;Aiuto avv. Mario (avv. Aldo Lucio Lania) contro Consiglio dell&#8217;ordine degli avvocati di Firenze e Procuratore generale presso la suprema corte di cassazione la eccezione di irregolare composizione del Consiglio dell&#8217;ordine per mancata rituale convocazione di tutti i suoi membri va sollevata nel corso del procedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-5-2004-n-8431/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.8431</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-5-2004-n-8431/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.8431</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Ianniruberto &#8211; Presidente <br /> Dell&#8217;Aiuto avv. Mario (avv. Aldo Lucio Lania) contro Consiglio dell&#8217;ordine degli avvocati di Firenze e Procuratore generale presso la suprema corte di cassazione</span></p>
<hr />
<p>la eccezione di irregolare composizione del Consiglio dell&#8217;ordine per mancata rituale convocazione di tutti i suoi membri va sollevata nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio dell&#8217;ordine</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Avvocato e procuratore &#8211; giudizi disciplinari &#8211; procedimento &#8211;<br />
       Regolare costituzione del Consiglio dell&#8217;Ordine &#8211; Previa convocazione<br />
       di tutti i componenti &#8211; Omissione &#8211; Denunciabilita&#8217; per la prima<br />
       volta dinanzi al CNF o alle Sezioni Unite della Corte di cassazione &#8211;<br />
       Ammissibilita&#8217; &#8211; Esclusione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura<br />
di irregolare composizione del Consiglio dell&#8217;ordine per mancata<br />
rituale convocazione di tutti i membri dello stesso, ove la relativa<br />
eccezione non sia gia&#8217; stata sollevata nel corso del procedimento<br />
disciplinare dinanzi al medesimo Consiglio dell&#8217;ordine, non puo&#8217;<br />
essere dedotta, come motivo di impugnazione, dinanzi al Consiglio<br />
nazionale forense, ne&#8217;, tanto meno, per la prima volta, dinanzi alle<br />
Sezioni Unite della Corte di cassazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La eccezione di irregolare composizione del Consiglio dell&#8217;ordine per mancata rituale convocazione di tutti i suoi membri va sollevata nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio dell&#8217;ordine</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale della sentenza clicca qui</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-5-2004-n-8431/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.8431</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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