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	<title>4/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4/5/2004 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2735</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2735/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2735/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2735</a></p>
<p>Pres. Frascione – Est. Cerreto Calosi &#38; Del Mastio s.p.a. (Avv.ti Cancrini, Piselli e De Portu) c/ Comune di Firenze (Avv.ti Visciola, Sansoni e Lorizio) – Saced s.r.l. (n.c.) e Romagnoli s.p.a. – Impresa CTC Consorzio Toscano Costruzioni (n.c.) è legittima l&#8217;esclusione dalla gara dell&#8217;offerta dell&#8217;impresa che, per erronea applicazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2735/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2735</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2735/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2735</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione – Est. Cerreto<br />
Calosi &amp; Del Mastio s.p.a. (Avv.ti Cancrini, Piselli e De Portu) c/ Comune di Firenze (Avv.ti Visciola, Sansoni e Lorizio) – Saced s.r.l. (n.c.) e Romagnoli s.p.a. – Impresa CTC Consorzio Toscano Costruzioni (n.c.)</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">è legittima l&#8217;esclusione dalla gara dell&#8217;offerta dell&#8217;impresa che, per erronea applicazione delle regole sul confezionamento del plico, abbia fatto sì che, all&#8217;atto dell&#8217;apertura, il seggio di gara potesse avere contezza immediata dell&#8217;offerta economica</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – gara – offerta – modalità di confezionamento del plico – offerta economica – immediata percettibilità all’atto dell’apertura del plico – esclusione – legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Ove la lex specialis della gara prescriva che la busta piccola, contenente l’offerta economica e relative giustificazioni, sigillata, timbrata e firmata sui lembi di chiusura, vada inserita in una busta più grande, contenente la documentazione richiesta, a sua volta sigillata, timbrata e firmata sui lembi di chiusura, ed accada che, all’atto dell’apertura del plico grande, il seggio di gara si trovi di fronte all’offerta economica dell’impresa, quest’ultima va esclusa dalla gara per violazione del principio di segretezza dell’offerta. Invero, la segretezza dell’offerta è posta a tutela non solo della parità di trattamento dei partecipanti alla gara ma anche dell&#8217;interesse pubblico alla trasparenza ed all&#8217;imparzialità dell&#8217;azione amministrativa e la sua violazione, nel caso che il Seggio di gara avesse richiuso l’offerta economica, come auspicato dall’impresa, avrebbe aperto il contenzioso con gli altri partecipanti alla gara</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">E’ legittima l’esclusione dalla gara dell’offerta dell’impresa che, per erronea applicazione delle regole sul confezionamento del plico, abbia fatto sì che, all’atto dell’apertura, il seggio di gara potesse avere contezza immediata dell’offerta economica</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: center;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">N.2735/04REG.DEC.<br />
N. 8977 REG.RIC.<br />
ANNO 2003</p>
<p style="text-align: center;" align="center"><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;" align="center"><b>DECISIONE</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">sul ricorso in appello n. 8977/2003, proposto da</p>
<p><b>Calosi &amp; Del Mastio s.p.a.,</b>rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Cancrini, Pier Luigi Piselli e C. De Portu con domicilio eletto in Roma Via G. Mercalli n.13 presso lo studio Cancrini-Piselli</p>
<p style="text-align: justify;" align="center">contro</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>Comune di Firenze</b> rappresentato e difeso dagli avv.ti C. Visciola, A. Sansoni e M. A. Lorizio con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, Via Dora n. 1</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p>&#8211; <b>SACED, s.r.l.</b> rappresentata e difesa dall’avv. R. Barberis, elettivamente domiciliato presso di lui in Roma, via Valdagno n. 22;</p>
<p>&#8211;<b>Impresa Romagnoli s.p.a. e Impresa C.T.C.</b> – Consorzio Toscano Costruzioni , non costituitesi;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del TAR Toscana, Sezione II , n.3151 del 1°.8.2003, resa tra le parti;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze e della società SACED;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;<br />
Alla pubblica udienza del 10.2.2004, relatore il Consigliere Aniello Cerreto ed uditi, altresì, gli avvocati A. Cancrini e M. A. Lorizio;<br />
Visto il dispositivo di decisione n. 112 dell’11.2.2004;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>FATTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Con il ricorso in epigrafe, la società Calosi &amp; Del Mastio ha fatto presente che il comune di Firenze aveva indetto una gara per l’affidamento dei lavori per il completamento del padiglione lato sud del Centro d’arte contemporanea, con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, previa verifica dell’anomalia; che, possedendo i prescritti requisiti, partecipava a tale gara, ma veniva esclusa “poiché aprendo il plico presentato dall’Impresa stessa, a causa del materiale confezionamento del plico viene immediatamente in evidenza l’offerta economica con ciò contravvenendo al principio di segretezza dell’offerta”, come riportato nel verbale del 24.9.2002; che nella stessa giornata l’ing. Costanzo, delegato dalla Società, effettuava un rilievo fotografico del plico e si recava alla stazione dei Carabinieri per sporgere esposto in ordine all’accaduto; che l’eslusione dell’istante risultava palesemente ingiusta ed illegittima, per cui veniva impugnata davanti al TAR Toscana, con la notifica all’impresa SACED, all’epoca prima in graduatoria, ma la cui offerta era soggetta a verifica dell’anomalia; che il difensore dell’istante, all’udienza dell’11.2.2003, apprendeva che con determinazione del 23.1.2003 si era proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori a favore dell’ATI Romagnoli-CTC, come da documento depositato dalla difesa comunale in data 31.1.2003, per cui chiedeva termine per la relativa impugnativa, con l’opposizione della difesa del Comune; che il TAR, con sentenza n.1089/2003, dopo aver affermato che il rinvio richiesto da parte della difesa dell’istante era stato respinto, stante l’opposizione di controparte, ordinava incombenti istruttori al fine di acquisire il provvedimento di aggiudicazione definitiva; che intanto, con atto notificato il 17.4.2003, integrava il contraddittorio nei confronti dell’impresa che risultava essere la nuova aggiudicataria ed impugnava i documenti depositati dal comune il 31.1.2003; che, depositata la richiesta documentazione da parte del comune il 24.4..2003, l’istante proponeva motivi aggiunti, notificandoli il 21.5.2003; che in vista dell’udienza pubblica la difesa del Comune asseriva che quanto depositato in ottemperanza alla sentenza istruttoria in effetti era stato già versato in atti il 31.1.2003 e perciò eccepiva la tardività dell’impugnativa dell’aggiudicazione; che tale eccezione veniva recepita dal TAR, che con la sentenza in epigrafe riteneva non impugnata tempestivamente l’aggiudicazione, prendendo in considerazione l’atto notificato il 17.4.2003.<br />
Ha dedotto quanto segue<br />
-contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, non vi era stata alcuna conoscenza dell’aggiudicazione in data 31.3.2003, per la semplice ragione che a quella data non era intervenuta alcuna aggiudicazione definitiva, tanto è vero che il TAR aveva ordinato successivamente, con la sentenza depositata il 20.3.2003, l’acquisizione di tale aggiudicazione, che poi era stata versata in giudizio il 24.4.2003 e recava la data del 3.2.2003, mentre l’atto depositato in data 31.1.2003 era una mera proposta, per cui era tempestiva la notifica dei motivi aggiunti avvenuta il 21.5.2003, rispetto alla data del deposito de 24.4.2003;<br />
-in ogni caso la difesa dell’istante aveva chiesto all’udienza dell’11.2.2003 di verificare la documentazione depositata dal Comune ed all’occorrenza provvedere ai necessari incombenti, per cui era erronea anche la sentenza interlocutoria nella parte in cui aveva negato il rinvio della causa;<br />
-inoltre l’istante aveva regolarmente impugnato l’esclusione dalla gara e non aveva l’onere di impugnare l’aggiudicazione.<br />
Ha quindi riproposto le censure avanzate in primo grado e precisamente:<br />
-aveva interesse al ricorso in quanto aveva presentato un’offerta con un ribasso del 33,636 %, mentre tra quelle non escluse la migliore era quella della SACED, che aveva offerto un ribasso inferiore;<br />
-l’impresa aveva presentato il plico seguendo le prescrizioni di gara e al momento dell’apertura del plico l’offerta economica era risultata visibile a causa del materiale confezionamento del plico, senza alcuna inidoneità del plico e senza che fosse stata riscontrata una qualche inosservanza, per cui l’asserita violazione del principio di segretezza non era imputabile all’impresa;<br />
-la soluzione di escluderla dalla gara violava il suo diritto a partecipare alla gara, nonché il principio della massima partecipazione; il principio di trasparenza e buon andamento dell’amministrazione, evidenziava una contraddittorietà tra presupposti (un mero incidente) e provvedimenti conseguenti a danno esclusivo dell’impresa malcapitata;<br />
-al momento dell’apertura della seduta in data 24.9.2002, il plico dell’istante era integro e nessun pregiudizio era derivato dall’accidetanle apertura dell’offerta economica insieme all’apertura del plico contenente la documentazione, per cui poteva procedersi alla chiusura dell’offerta, tanto più che tutte le operazioni di gara erano intervenute in un’unica seduta;<br />
-il plico principale era sigillato con apposito involucro esterno, per cui occorreva procedere alla lacerazione solo di tale involucro, mentre erano stati contemporaneamente strappati sia il primo involucro che quello sottostante;<br />
-l’offerta dell’istante non era stata letta dai concorrenti e ciò era sufficiente per garantire la regolarità della gara e neppure era stata letta dal seggio di gara, in quanto il ribasso percentuale offerto non era in evidenza ed era riportato solo a pag..2.<br />
Ha infine confermato la domanda di risarcimento del danno.<br />
Il Comune, costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto dell’appello, insistendo sulla tardività dell’impugnativa dell’aggiudicazione definitiva.<br />
Ha precisato che la Commissione di gara aveva constatato che l’offerta economica della Calosi &amp; Del Mastio risultava immediatamente visibile all’apertura del plico, per cui non poteva che escluderla sulla base della disciplina di gara; che, a seguito della verifica di anomalia delle offerte ammesse, la Commissione di gara nella seduta del 7.1.2003 aggiudicava provvisoriamente il lavori all’ATI Romagnoli-CTC e quindi con determinazione del 23.1.2003 si procedeva all’aggiudicazione definitiva dei lavori a tale ATI; che avverso l’aggiudicazione proponeva ricorso la società SACED ed il TAR l’accoglieva con sentenza n. 5478/2003 per illegittimità della composizione del gruppo di lavoro che aveva proceduto alla verifica dell’anomalia; che di conseguenza l’Amministrazione provvedeva a costituire un nuovo gruppo di lavoro per il riesame dell’anomalia, lavori che erano in fase di ultimazione.<br />
Si è costituita in giudizio anche la società SACED, che ha chiesto il rigetto dell’appello.<br />
In vista dell’udienza pubblica hanno presentato memoria l’appellante ed il Comune resistente.<br />
L’appellante ha ribadito che vi era stata un’incauta apertura del plico da parte del Seggio di gara e la documentazione fotografica versata in atti segnalava che l Ditta aveva predisposto un primo involucro contenete la documentazione amministrativa al cui interno poi vi era un altro plico contente l’offerta.<br />
Il Comune ha insistito sull’infondatezza della domanda risarcitoria, contestando in via subordinata la quantificazine fattane dall’appellante.<br />
Alla pubblica udienza del 10.2.2004, il ricorso è passato in decisione</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>DIRITTO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">1. Con sentenza TAR Toscana, Sezione II , n.3151 del 1°.8.2003 è stato dichiarato in parte irricevibile ed in parte improcedibile il ricorso proposto dalla società Calosi &amp; Del Mastio avverso gli atti di gara per l’affidamento dell’appalto relativo ai lavori per il completamento del padiglione lato sud del Centro d’arte contemporanea, indetto dal comune di Firenze, ed in particolare avverso il provvedimento di esclusione di cui al verbale in data 24.9.2002 e successivi provvedimenti di aggiudicazione.<br />
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Società.</p>
<p>2. Il TAR ha sostanzialmente ritenuta tardiva l’impugnativa dell’aggiudicazione definitiva (peraltro medio tempore annullata su ricorso di altra Società con sentenza dello stesso TAR n. 5478/2003), per poi desumerne l’improcedibilità dell’impugnativa del provvedimento di esclusione.</p>
<p>3. Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla correttezza o meno della soluzione fornita dal TAR, in quanto il ricorso originario della Società è infondato nella parte in cui si dirige avverso il provvedimento di esclusione.</p>
<p>3.1. La ragione dell’esclusione è specificata nel verbale del 24.9.2002, che così si esprime : “L’impresa Calosi &amp; Del Mastio viene esclusa perché, aprendo il plico presentato dall’Impresa stessa, a causa del materiale confezionamento del plico viene immediatamente in evidenza l’offerta economica con ciò contravvenendo al principio di segretezza dell’offerta”.<br />
Da quanto esposto si desume che il Seggio di gara nell’aprire il plico in questione si è trovato di fronte all’offerta economica a causa del materiale confezionamento del plico .<br />
Può anche ammettersi che il Seggio di gara sia stato alquanto incauto al riguardo, come asserito dal ricorrente, ma certamente la responsabilità maggiore deve imputarsi a colui che ha confezionato il plico, e cioè alla Società, per non aver osservato alcuna cautela al fine di evitare quello che poi è avvenuto.<br />
Invero, secondo il disciplinare di gara, per partecipare alla gara occorreva -presentare un plico sigillato contenente:<br />
-l’offerta e le relative giustificazioni che dovevano essere chiuse un plico sigillato. Tale busta doveva essere poi racchiusa in un’altra busta più grande nella quale doveva essere racchiusa tutta la documentazione.<br />
-i plichi e le buste contenenti le offerte dovevano essere, sotto pena di non accettazione, essere sigillati mediante l’apposizione di ceralacca, timbro e firma sui lembi di chiusura.<br />
Pertanto, occorreva inserire la busta piccola, contenente l’offerta economica e relative giustificazioni, sigillata, timbrata e firmata sui lembi di chiusura, in una busta più grande, contenente la documentazione richiesta, a sua volta sigillata, timbrata e firmata sui lembi di chiusura.<br />
Evidentemente, l’inserimento della busta piccola nella busta grande doveva avvenire in modo tale da evitare che aprendo la busta grande venisse ad essere in qualche modo lacerata la busta piccola contenente l’offerta economica, cautela che nella specie non risulta osservata, se è avvenuto che, aprendo il plico grande, il Seggio di gara si è trovato di fronte all’offerta economica.<br />
Né vale osservare da parte della ricorrente la regolarità del plico grande, in quanto quello che rileva nella specie non è la regolarità esterna del plico grande ma il posizionamento della busta piccola (e relativo confezionamento) all’interno del plico grande.</p>
<p>3.2. Un volta che il Seggio di gara, aprendo il plico grande si è trovato di fronte all’offerta economica dell’istante, non poteva far altro che escluderla dalla gara, per violazione del principio di segretezza dell’offerta, come correttamente è avvenuto.<br />
Invero, la segretezza dell’offerta è posta a tutela non solo della parità di trattamento dei partecipanti alla gara ma anche dell&#8217;interesse pubblico alla trasparenza ed all&#8217;imparzialità dell&#8217;azione amministrativa e la sua violazione, nel caso che il Seggio di gara avesse richiuso l’offerta economica, come auspicato dall’istante, avrebbe aperto il contenzioso con gli altri partecipanti alla gara.</p>
<p>3.3. La legittimità dell’esclusione della ricorrente comporta la carenza di interesse a censurare il provvedimento di aggiudicazione.</p>
<p>3. Per quanto considerato, pronunciando sull’appello il ricorso originario deve essere respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V)<br />
pronunciando sull’appello respinge il ricorso originario.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.2.2004, con l’intervento dei signori:<br />
Pres. Emidio Frascione<br />
Cons.Raffaele Carboni<br />
Cons. Paolo Buonvino<br />
Cons. Cesare Lamberti<br />
Cons. Aniello Cerreto, Est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 4 Maggio 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2004 n.2068</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-5-2004-n-2068/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-5-2004-n-2068/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2004 n.2068</a></p>
<p>Edilizia residenziale pubblica – locazione di allogio &#8211; domanda di regolarizzazione di rapporto locatizio – rigetto &#8211; sentenza di rigetto del ricorso &#8211; sospensiva di sentenza – prevalenza delle esigenze abitative del ricorrente &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:2068/04Registro Generale:2796/2004 Il Consiglio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-5-2004-n-2068/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2004 n.2068</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-5-2004-n-2068/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2004 n.2068</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia residenziale pubblica – locazione di allogio &#8211; domanda di regolarizzazione di rapporto locatizio – rigetto &#8211; sentenza di rigetto del ricorso &#8211; sospensiva di sentenza – prevalenza delle esigenze abitative del ricorrente &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2068/04<br />Registro Generale:2796/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />Pres. Raffaele Iannotta,<br />Cons. Corrado Allegretta,<br />Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani,<br />Cons. Marzio Branca,<br />Cons. Michele Corradino Est.<br />Ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 04 Maggio 2004<br />
Visto l’art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l’appello proposto da:<br />
<b>GENCO CALOGERO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
Avv. ENRICO INSERVIENTEAvv. MARIO CONTALDIcon domicilio eletto in RomaVIA PIERLUIGI DA PALESTRINA,63presso<br />
MARIO CONTALDI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI TORINO</b>rappresentato e difeso da:<br />
Avv. GIUSEPPINA GIANNOTTIAvv. MARIA CISAROcon domicilio eletto in RomaVIA PANAMA, 12presso<br />
MASSIMO COLARIZI<br />
e nei confronti di<br />
<b>AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA PER LA PROVINCIA DI TORINO</b>non costituitosi;<br />
per l’annullamento,<br />previa sospensione dell’efficacia, della sentenza del TAR PIEMONTE – TORINO: SEZIONE I 1732/2003, resa tra le parti, concernente REGOLARIZZAZIONE RAPPORTO LOCATIZIO E ASSEGNAZ. ALLOGGI DI EDIL. RESID. PUBBL.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di rigetto , presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI TORINO<br />
Udito il relatore Cons. Michele Corradino e uditi, altresì, per le parti gli avvocati G. Contaldi, per delega dell’avvocato M. Contaldi, e M. Colarizi.</p>
<p>Comparati gli interessi che vengono in rilievo nella fattispecie in esame e ritenute prevalenti le primarie esigenze abitative prospettate dal ricorrente.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l’istanza cautelare (Ricorso numero: 2796/2004) e, per l’effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 04 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-5-2004-n-2068/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2004 n.2068</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2729</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2729/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2729</a></p>
<p>Pres. Iannotta, Est. Mastrandrea Sicap s.r.l. (avv.ti S. A. Romano e Catalano) c/ Comune di Milano (avv.ti Surano, Maffey e Izzo) &#8211; Idea casa s.r.l. (n.c.) l&#8217;alterazione della par condicio dei concorrenti e la violazione dei principi di concorrenza e di segretezza dell&#8217;offerta, a causa di forme di collegamento ‘sostanziale&#8217;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2729/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2729</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2729/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2729</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Iannotta, Est. Mastrandrea<br /> Sicap s.r.l. (avv.ti S. A. Romano e Catalano) c/ Comune di Milano (avv.ti Surano, Maffey e Izzo) &#8211; Idea casa s.r.l. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;alterazione della par condicio dei concorrenti e la violazione dei principi di concorrenza e di segretezza dell&#8217;offerta, a causa di forme di collegamento ‘sostanziale&#8217; tra imprese, possono ritenersi provate qualora ricorrano elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi, precisi e concordanti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – gara – principi di segretezza delle offerte e di par condicio – possibile pregiudizio – a causa di forme di collegamento sostanziale – verifica – presunzioni gravi, precise e concordanti – ammissibilità – conseguente esclusione – legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’alterazione della par condicio dei concorrenti e la violazione dei principi di concorrenza e di segretezza dell’offerta, a causa di forme di collegamento ‘sostanziale’ tra imprese, possono ritenersi provate qualora ricorrano elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi, precisi e concordanti che inducano a ritenere verosimile, secondo l’id quod plerumque accidit, il venir meno della correttezza della gara. Ciò si verifica se le offerte provengono da un medesimo centro decisionale o, comunque, provengono da due o più imprese collegate e sussistano elementi tali da far ritenere che si tratti di offerte previamente conosciute, anche se non concordate dalle partecipanti. Infatti, la violazione dei principi indicati comporta il rischio concreto di pregiudicare la correttezza della procedura e cioè, il rischio che &#8211; all’esito della gara &#8211; non sia individuato il miglior contraente per la pubblica amministrazione. Trattandosi appunto di un rischio, il bene coinvolto – la correttezza della gara pubblica e la reale concorrenza tra le imprese – va tutelato ex ante, nel momento in cui è messo in pericolo, senza attendere che si verifichi una sua lesione concreta, anche in ragione della difficoltà di garantire una restitutio in integrum nel caso in cui il bene indicato fosse stato leso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l’alterazione della par condicio dei concorrenti e la violazione dei principi di concorrenza e di segretezza dell’offerta, a causa di forme di collegamento ‘sostanziale’ tra imprese, possono ritenersi provate qualora ricorrano elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi, precisi e concordanti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,<br />
Quinta Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 7000/03, proposto dalla</p>
<p><b>Sicap s.r.l.</b>,  in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Alberto Romano e Gianrocco Catalano, ed elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, c.so Vittorio Emanuele II   n. 284,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Milano</b>,  in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano, Maria Teresa Maffey e Raffaele Izzo, ed elettivamente domiciliato preso l’ultimo in Roma, v. Cicerone n. 28,e nei confronti</p>
<p>della <b>Idea casa s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio,</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, III, 14 marzo 2003, n. 448, resa inter partes, con la quale è stato solo in parte accolto  il ricorso proposto dall’attuale appellante in tema di esclusione, con escussione della cauzione provvisoria, dalla gara per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria in una scuola elementare di Milano.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto il dispositivo della decisione in epigrafe, n. 73,                     pubblicato il  6 febbraio 2004;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 3 febbraio 2004 il Consigliere Gerardo Mastrandrea;<br />
uditi per le parti gli avv.ti Romano e Surano;<br />          Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Con il ricorso introduttivo, proposto dinanzi al TAR della Lombardia, l’odierna  ricorrente impugnava i seguenti atti:<br />
&#8211; la nota 19 giugno 2002, con la quale il Comune di Milano aveva comunicato alla ricorrente l’esclusione dalla gara e l’escussione della cauzione;<br />
&#8211; il provvedimento di esclusione dell’offerta della ricorrente dalla gara n. 33/2002 indetta dal Comune di Milano, assunto nella seduta della Commissione di gara del 12/6/02;<br />
&#8211; il provvedimento di escussione della cauzione assunto in pari data;<br />
&#8211; il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto n. 33/2002 all’Idea Casa s.r.l. di cui al verbale di gara del 12/6/02;<br />
&#8211; la nota di reiezione, in data 6 settembre 2002, dell’istanza di riesame;<br />
&#8211; il bando di gara nella parte in cui imponeva la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio ai fini della partecipazione alla gara;<br />
&#8211; in via subordinata, il Patto di Integrità e, in particolare, la   clausola che prevedeva la possibilità dell’escussione della cauzione provvisoria;<br />
&#8211; in via subordinata, il bando di gara e, in particolare, la clausola in cui si prescriveva, a pena di esclusione, la sottoscrizione del Patto d’Integrità, richiamandolo e facendone proprio il contenuto;<br />
&#8211; in via subordinata, il bando di gara e, in particolare, la         clausola contraddistinta con la lettera k) che estendeva il divieto di cui all’art 10, comma 1-bis, l. n 109/94, anche alle ipotesi di imprese collegate;<br />
&#8211; gli atti e i provvedimenti presupposti e conseguenti.<br />
Venivano altresì chiesti  l’accertamento della responsabilità dell’Amministrazione resistente  e la condanna della medesima al risarcimento del danno ingiusto patito dalla parte ricorrente.</p>
<p>2. La ricorrente deduceva censure attinenti la violazione di legge e  l’eccesso di potere sotto diversi profili, evidenziando, in punto di fatto,  quanto segue:<br />
&#8211;	nel corso del 2002 il Comune di Milano indiceva il pubblico incanto n. 33/2002, ai sensi della l. 109/94, avente ad oggetto lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso una scuola elementare sita in Milano, via Galvani nn.7/9/11;<br /> <br />
&#8211;	il criterio di aggiudicazione prescelto era quello del massimo ribasso e l’importo a base d’asta era stato fissato in 2.421.149,94 euro;<br />	<br />
&#8211;	Eurocos srl, Eurolavori srl, Generalavori srl e Sicap srl, partecipavano alla gara ma, nella seduta del 12 giugno 2002, la Commissione di gara le escludeva sostenendo che le imprese erano collegate e, quindi, che era stato violato il principio di segretezza, il punto k) del bando di gara ed il Patto di Integrità allegato al bando;<br />	<br />
&#8211;	data la gravità degli indizi riscontrati, nella stessa occasione, la Commissione di gara applicava la sanzione dell’escussione della cauzione provvisoria;<br />	<br />
&#8211;	sempre nella seduta del 12 giugno 2002, la Commissione di gara aggiudicava l’appalto all’Idea Casa srl;<br /> <br />
&#8211;	con successive note il Comune di Milano comunicava alla ricorrente l’esclusione dalla gara e l’escussione della cauzione, e chiedeva il pagamento della polizza fideiussoria rilasciata dalla Finworld spa quale cauzione provvisoria;<br />	<br />
&#8211;	ritenendo lesivi i provvedimenti indicati, la ricorrente provvedeva ad impugnarli al fine di ottenerne l’annullamento.																																																																																												</p>
<p>3. Con ordinanza del 23 ottobre 2002, il TAR adito accoglieva in parte la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, sospendendo l’efficacia del provvedimento di incameramento della cauzione.<br />
Respinte in via preliminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, nonché di  irricevibilità del medesimo per tardività dell’impugnazione del Patto di integrità, il TAR lombardo, pronunciando nel merito, con la sentenza impugnata di cui  in epigrafe accoglieva solo in parte il ricorso, per l’effetto annullando il provvedimento di incameramento della cauzione, mentre respingeva il medesimo nella parte in cui si chiedeva l’annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara, rigettando altresì  la domanda di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente.</p>
<p>4. La Sicap ha interposto l’appello in trattazione avverso la predetta pronunzia, pur riconoscendo che la stessa ha preso le mosse da osservazioni condivisibili, insistendo anche nella pretesa risarcitoria.</p>
<p>5. Il Comune di Milano  si è costituito in giudizio per resistere all’appello, concludendo per l’infondatezza dello stesso,  senza, peraltro, proporre appello incidentale relativamente alla parziale pronunzia di accoglimento (circa l’escussione della cauzione provvisoria).<br />
Le parti hanno depositato memoria.<br />
Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2004 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. L’appello va rigettato.<br />La sentenza impugnata è, infatti, bene argomentata (non a caso le premesse di principio da cui essa muove, soprattutto circa la negazione di ogni automatismo del meccanismo di esclusione, non vengono fatte oggetto di contestazione) e le conclusioni sono  comunque condivisibili, nonostante le pur doviziose censure proposte dall’appellante in tema di approccio interpretativo degli elementi di fatto assunti in causa.</p>
<p>2. Dal verbale della seduta del 12 giugno 2002 si evince che la ricorrente è stata esclusa dalla gara, per pubblico incanto, per l’aggiudicazione delle opere di manutenzione scolastica di cui si discute, in quanto, in seguito ad accertamenti effettuati circa eventuali collegamenti tra le imprese concorrenti, è emersa la “violazione del principio di segretezza, avendo riscontrato elementi idonei ad alterare la serietà e l’indipendenza delle offerte presentate da parte delle diverse imprese. Sono stati infatti rilevati elementi tali da far presumere forme di collegamento sostanziale tra le stesse riconducibili ad un unico centro di interessi, in violazione di quanto previsto dal punto K) pag. 9 del bando di gara e dal Patto di integrità allegato al bando stesso, sottoscritto dalle imprese partecipanti a pena di esclusione, con il quale le ditte si sono espressamente impegnate, tra l’altro, a non accordarsi con altri partecipanti alla gara per limitare in alcun modo la concorrenza”.<br />
Quanto sopra è emerso  in base a una molto lunga serie di elementi riscontrati  in sede di gara, riportati più volte in sentenza e negli atti difensivi delle parti.</p>
<p>3. Affrontando il merito, il Collegio di prime cure si è posto tre quesiti, alla stregua delle censure  dedotte, degne di trattazione  congiunta, ovvero:<br />a) se è possibile prevedere ipotesi di esclusione automatica dalla gara diverse da quelle indicate all’art. 10, comma 1-bis, l. 109/94, discendenti dalla configurabilità di forme di collegamento sostanziale tra imprese;<br />b) se la Stazione appaltante possa introdurre un’apposita clausola nella lex specialis al fine di escludere un’impresa da una gara pubblica per violazione dei principi di segretezza e di par condicio dei concorrenti;<br />
c) se la Stazione appaltante possa escludere un’impresa da una gara pubblica, al fine di tutelare i principi di segretezza e di par condicio dei concorrenti e, quindi, l’interesse alla correttezza della procedura, a prescindere dall’esistenza di un’apposita clausola contenuta nella lex specialis e  sulla base di quali elementi probatori la Stazione appaltante possa affermare la violazione dei principi di segretezza e par condicio e possa emettere il provvedimento di esclusione.<br />
Al riguardo il primo Collegio ha osservato quanto segue.<br />
L’art. 10, comma 1-bis, legge 11 febbraio 1994, n. 109, stabilisce il divieto di partecipazione alla medesima gara di imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 c.c..<br /> Ai sensi dell’art. 2359 c.c., ricadono nell’ambito del concetto di “controllo societario” le ipotesi, in cui: una società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di altra società; una società dispone dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria di altra società; la società controllata sia sotto l’influenza dominante di altra società in virtù dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali intercorrenti tra le due società.<br />Ai sensi del terzo comma dell’art. 2359 c.c., l’ipotesi del “collegamento societario” si concretizza, invece, quando una società esercita su altra società un’influenza notevole: ipotesi che si presume qualora nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.<br />
Poiché, però,  il citato art. 10, comma 1-bis, l. 109/94 si limita a richiamare solo l’ipotesi delle “società controllate” prevista e disciplinata dall’art. 2359 c.c., è evidente che la ricorrenza di ipotesi di “collegamento” (anche di quelle disciplinate dall’art. 2359 c.c.) non potrebbe condurre all’automatica esclusione delle offerte. In sostanza, il legislatore della c.d. Merloni ter, al fine di imporre divieti alla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, ha indicato soltanto le situazioni di controllo societario che vedono coinvolte imprese concorrenti per lo stesso affidamento. Le ipotesi di collegamento di cui al citato comma terzo dell’art. 2359 c.c., non sono prese in considerazione e non sono richiamate, e ciò viene ritenuto frutto di una scelta precisa del legislatore.<br />Pertanto, deve ritenersi illegittima l’introduzione &#8211; nei bandi di gara, ovvero in altri atti che integrino la lex specialis della procedura &#8211; di clausole che vietino in modo automatico la partecipazione o prevedano l’esclusione automatica per il solo fatto dell’esistenza di forme di collegamento. Del resto, le fattispecie di collegamento costituiscono fenomeni di tipo organizzativo, i quali, in astratto, non possono ritenersi lesivi della correttezza della procedura.<br />
4. La Sezione, al riguardo, ritiene doveroso ricordare che il richiamato art. 10, comma 1-bis, ha natura di norma di ordine pubblico, che trova applicazione indipendentemente da una specifica previsione in tal senso da parte dell’Amministrazione appaltante, tenuto conto che l’oggetto giuridico tutelato è quello del corretto e trasparente svolgimento delle gare, nelle quali il libero gioco della concorrenza, finalizzato alla scelta del “giusto” contraente, risulterebbe irrimediabilmente alterato dalla eventuale presentazione di offerte che, seppur provenendo formalmente da due o più imprese, sono sostanzialmente riconducibili ad un unico centro di interessi.<br />
Tale norma non può essere dunque interpretata in modo  estensivo.<br />Chiarito ciò, anche questo Collegio ritiene che, in assenza di norme ad hoc, le verifiche in ordine alla correttezza della procedura vadano compiute in concreto e caso per caso e che, nondimeno, la Stazione appaltante possa prevedere nella lex specialis ulteriori ipotesi di esclusione, eventualmente legate all’esistenza di forme di collegamento tra imprese concorrenti, purché non si stabilisca un’esclusione automatica dalla gara, dovendo in tali casi l’Amministrazione verificare se l’esame della fattispecie concreta induca a ritenere violati i principi posti a garanzia della correttezza della procedura.In tale ottica va ribadito che nelle procedure di scelta del contraente ai fini di un appalto di lavori pubblici, le fattispecie di collegamento fra le imprese, rilevanti ai fini dell’esclusione dalla gara, non sono solo quelle previste dall’art. 2359 c.c., atteso che la previsione della norma civilistica richiamata dalla citata norma dell’art. 10 si basa su di una presunzione, e quindi non può escludere la sussistenza di altre ipotesi di collegamento o controllo societario atte ad alterare le gare di appalto; per conseguenza, legittimamente l&#8217; Amministrazione appaltante può prevedere, nella lex specialis della gara, ulteriori ipotesi di esclusione fondate su requisiti ulteriori rispetto a quelli già stabiliti direttamente dalla legge, sempreché non siano irragionevoli o illogiche rispetto alla tutela che intendono perseguire (coincidente con la corretta individuazione del “giusto” contraente) (Cons. Stato, IV, 15 febbraio 2002, n. 923).<br />
In questo modo, dunque, è legittimo dare rilievo ad ipotesi di collegamento sostanziale tra imprese, a prescindere da quanto stabilito dall’art. 10, comma 1-bis, l. 109/94.<br />
La differenza tra le ipotesi di esclusione di cui all’art. 10, comma 1 bis, L.n. 109/94 e le eventuali ulteriori ipotesi individuate dalla stazione appaltante, consiste nel fatto che qualora si verifichi il primo caso l’Amministrazione sarà vincolata ad assumere il provvedimento di esclusione – essendo presunte le ipotesi di controllo di cui all’art. 2359 c.c. lesive delle regole indicate – mentre nel secondo caso sarà indispensabile individuare e valutare specifici elementi oggettivi e concordanti, che inducano a ritenere che più offerte siano state presentate in contrasto con i principi di segretezza e par condicio.<br />
5. E’, evidentemente, opportuno prevedere l’esclusione per le ipotesi in discussione attraverso un’apposita clausola del bando. Non è altrettanto opportuno che tale clausola tipizzi fatti e situazioni, atteso che al fine di tutelare adeguatamente l’interesse pubblico alla scelta del migliore contraente, occorre poter valutare e prendere in considerazione tutte le situazioni concrete di alterazione della gara, anche quelle ex ante imprevedibili.<br />
Ad avviso dei primi giudici, a prescindere dalla possibilità di dettare disposizioni ad hoc direttamente nel bando di gara, non può escludersi che &#8211; qualora si dimostri che le offerte provengano da un medesimo centro di interessi o, comunque, che siano state violate le regole citate &#8211; l’esclusione possa intervenire facendo applicazione diretta dei principi posti a tutela della libera concorrenza, della segretezza delle offerte e della par condicio dei concorrenti. Non vi sarebbe una grossa differenza, infatti, tra il dettare nel bando una generica clausola che, in base ai principi indicati, preveda l’esclusione di offerte provenienti da imprese in contatto tra loro (nel senso indicato), e l’escludere offerte facendo direttamente applicazione dei medesimi principi (ma evitando la mediazione della lex specialis).<br />
 In ogni caso, infatti, si verserebbe nell’ipotesi in cui un concorrente partecipa alla presentazione di più offerte, alterando la competizione e influendo sull’andamento della gara.<br />
La problematica non assume comunque, nella specie, soverchio rilievo, attesa la sussistenza di una chiara prescrizione del bando.</p>
<p>6. Al fine, poi, di individuare gli elementi probatori sulla cui base  la stazione appaltante può affermare la violazione dei principi di segretezza e par condicio, ed è quindi abilitata ad emettere il provvedimento di esclusione in caso di collegamento sostanziale distorsivo del corretto esplicarsi della procedura ad evidenza pubblica sotto i profili della trasparenza e della correttezza, rilevato che il collegamento tra imprese non comporta, di per sé, necessariamente la nascita di un autonomo centro di interessi, poiché in astratto le società collegate mantengono la propria personalità giuridica e la propria autonomia, al di là delle ipotesi  tipizzate dall’art. 2359 c.c. occorre vagliare, caso per caso, gli elementi utili per poter affermare  che le imprese siano oggettivamente riconducibili ad un medesimo centro di interessi, ovvero ad un centro decisionale comune (Cons. Stato, V, 2 luglio 2001, n. 3605).<br />
Del resto le fattispecie concrete riconducibili alla figura del collegamento sostanziale possono essere le più varie;  quindi è impensabile  tentare di individuare regole valide in ogni caso.<br />In ogni caso, va ribadito che l’esistenza di forme di collegamento tra le concorrenti ad una medesima gara non rappresenta indizio certo e sufficiente della violazione delle regole poste a tutela della correttezza della procedura, e che quindi occorre procedere ad un esame approfondito del caso concreto, operando, se strettamente necessario e senza aggravio inutile per il normale corso del procedimento,  verifiche puntuali.<br />
E’ dunque, altresì, condivisibile la conclusione tratta, sul punto, dai primi giudici: l’alterazione della par condicio dei concorrenti e la violazione dei principi di concorrenza e di segretezza dell’offerta possono ritenersi provate qualora ricorrano elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi, precisi e concordanti, che inducano a ritenere verosimile, secondo l’id quod plerumque accidit, il venir meno della correttezza della gara. Ciò si verifica se le offerte provengono da un medesimo centro decisionale o, comunque, provengono da due o più imprese collegate e sussistano elementi tali da far ritenere che si tratti di offerte previamente conosciute, anche se non concordate dalle partecipanti.<br />In sostanza, la violazione dei principi indicati comporta il rischio concreto di pregiudicare la correttezza della procedura e cioè, il rischio che &#8211; all’esito della gara &#8211; non sia individuato il miglior contraente per la pubblica amministrazione. Si tratta di un rischio, appunto, e come tale va preso in considerazione sotto il profilo probatorio, perché il bene coinvolto – la correttezza della gara pubblica e la reale concorrenza tra le imprese – va tutelato ex ante, nel momento in cui è messo in pericolo, senza attendere che si verifichi una sua lesione concreta. E’, del resto, evidente che sarebbe molto difficile garantire una restitutio in integrum nel caso in cui il bene indicato fosse stato leso, se si considera che l’annullamento e la rinnovazione della gara comporterebbero, comunque, effetti negativi sotto i profili dell’economicità e della speditezza dell’azione amministrativa.</p>
<p>7. Tutto ciò precisato, l’applicazione dei soprariportati principi al  caso concreto di specie non consente di modificare il responso di (parziale) rigetto formulato in prime cure alla stregua delle doglianze formulate dall’appellante.<br />
Il punto K) del bando prevede l’esclusione dalla gara per “.. violazione del principio della segretezza delle offerte (art. 75 del R.D. 23/5/1924 n. 827)” ai danni delle “imprese concorrenti fra le quali esistono forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c.”.<br />Il TAR lombardo ha, al riguardo, giustamente rilevato che, per le considerazioni sopra espresse, la legittimità di tale clausola poteva essere posta in dubbio (in relazione alla censura della ricorrente) ove sottintendesse l’automaticità dell’esclusione al ricorrere (tra l’altro) di qualunque forma di collegamento. Ma, nel caso di specie, l’esclusione è stata disposta, in concreto,  a causa della violazione del principio di segretezza &#8211; secondo la dimostrazione datane dalla stazione appaltante attraverso l’esame degli elementi indiziari emersi in sede di esame delle offerte &#8211; e non semplicemente a causa della mera esistenza di forme di controllo e collegamento di cui all’art. 2359 c.c.<br />
Secondo quanto stabilito dal medesimo bando con riferimento alla “documentazione”, ogni concorrente ha presentato “a pena di esclusione”, a corredo dell’offerta, copia del “.. Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI come da modello allegato al presente bando”. Con la sottoscrizione di tale documento, tra l’altro, l’impresa concorrente ed il Comune di Milano si sono impegnati a “.. conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza ..” oltre che a non assumere condotte corruttive. L’impresa partecipante alla gara, inoltre, sottoscrivendo il Patto si è impegnata a “.. segnalare al Comune di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara .., da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara ..” ed ha dichiarato che “.. non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare in alcun modo la concorrenza”.<br />Orbene, appare chiaro che l’Amministrazione comunale nel caso di specie abbia preso in considerazione ipotesi di esclusione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 10, comma 1-bis, facendo riferimento a principi generali (lealtà, trasparenza, correttezza, dovere di non accordarsi con altri partecipanti alla gara per limitare la concorrenza) richiamati nel Patto di integrità.<br />
8. Ciò chiarito, il presente Collegio ritiene di poter confermare che dal complesso degli elementi di fatto presi in considerazione dalla Commissione di gara e dall’Amministrazione possa trarsi il convincimento che, nel caso concreto, siano stati violati i principi indicati.<br />Seppur, infatti, con grado diverso di incidenza, sussiste un lungo elenco di elementi, di cui ha fatto puntuale ricognizione la difesa comunale,  che, nel loro complesso, integrano seri indizi, connotati di gravità, precisione e concordanza,  tali da far ritenere le offerte provenienti da un unico centro di interessi.<br />
Ed a far propendere verso tale conclusione non sono i soli rapporti di parentela, né gli intrecci esistenti tra i soggetti ricoprenti cariche di responsabilità, bensì anche l’insieme degli altri (non pochi) elementi oggettivi presi in considerazione dalla stazione appaltante, di modo che è possibile configurare un’ipotesi di collegamento sostanziale  tale da far presumere violati i principi di segretezza delle offerte e la par condicio dei concorrenti, con un più che ragionevole sospetto che le quattro imprese fossero in grado di conoscere le rispettive offerte.<br />
Né tale teorema argomentativo può essere certamente scalfito con il mero rappresentare che le quattro ditte si sono avvalse della stessa società di servizi ai fini della presentazione delle offerte. Anzi quest’ultimo elemento pare deporre, ulteriormente, in senso contrario a quello  auspicato dall’appellante.</p>
<p>9. In conclusione, evidenziato, da ultimo, che l’esclusione non doveva essere preceduta  dalla comunicazione dell’avvio del procedimento, non scaturendo questa, a tacer d’altro, da un procedimento autonomo (Cons. Stato, V, 19 marzo 2001, n. 1642), e che non vi era  in effetti motivo per instaurare un contraddittorio procedimentale ad hoc a cura dell’Amministrazione appaltante, chiamata anzitutto a garantire la regolarità della gara e la par condicio dei concorrenti, l’appello va rigettato, e con esso l’istanza risarcitoria riproposta, a fronte dell’emersa legittimità del provvedimento di esclusione, peraltro congruamente motivato.<br />
Sussistono, nondimeno, i presupposti per la compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti in esso costituite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando,  rigetta il ricorso in appello in epigrafe.<br />
Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti costituite.<br />
Ordina che la decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), in camera di consiglio, con l’intervento dei seguenti Magistrati:</p>
<p>Raffaele Iannotta                          Presidente<br />
Giuseppe Farina                              Consigliere<br />Corrado Allegretta                          Consigliere<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani      Consigliere<br />Gerardo Mastrandrea                      Consigliere est.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2004 n.2061</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-5-2004-n-2061/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-5-2004-n-2061/</guid>

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<p>Sanita&#8217; – prestazioni ambulatoriali a tariffario – deterianzione dei tetti massimi per laboratori di analisi &#8211; determinazione comunicata in corso d’anno – illegittimità – diritto dell’operatore privato di ottenere il pagamento delle prestazioni erogate &#8211; sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanita&#8217; – prestazioni ambulatoriali a tariffario – deterianzione dei tetti massimi per laboratori di analisi &#8211; determinazione comunicata in corso d’anno – illegittimità – diritto dell’operatore privato di ottenere il pagamento delle prestazioni erogate &#8211; sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2061/04<br />
Registro Generale:2966/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Raffaele Iannotta<br />Cons. Corrado Allegretta<br />Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani<br />Cons. Marzio Branca Est.<br />Cons. Aniello Cerreto<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 04 Maggio 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>REGIONE CALABRIA</b> rappresentata e difesa da: Avv. BENITO SPANTI con domicilio eletto in Roma LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 10 presso DANIELA MAURELLI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>LAB. ANALISI CLINICHE “GENTILE FRANCESCO SPANO&#8217; VINCENZO”</b> rappresentato e difeso da: Avv. GABRIELE D&#8217;OTTAVIO con domicilio eletto in Roma VIA OTTAVIANO, 91 presso Avv. GABRIELE D&#8217;OTTAVIO e nei confronti di <b>AZIENDA S. L. N. 9 DI LOCRI</b> non costituitasi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR CALABRIA &#8211; REGGIO CALABRIA 56/2003, resa tra le parti, concernente ABBATTIMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI ANNO 2001.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
LAB. ANALISI CLINICHE “GENTILE FRANCESCO SPANO&#8217; VINCENZO”<br />
Udito il relatore Cons. Marzio Branca e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti B. Spanti e G. D’Ottavio;<br />
Considerato l’appello non appare assistito dai necessari presupposti sia quanto al fumus che quanto al danno;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 2966/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 04 Maggio 2004</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2730</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2730/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2730/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2730</a></p>
<p>Pres. Elefante, Est. Bellavia Di Carlo s.r.l. (Avv. Cerceo) c/ Comune Vico del Gargano (Avv. Sannoner) – Di Battista Antonio Costruzioni s.r.l. (n.c.) è legittima l&#8217;esclusione disposta per la mancata documentazione del requisito di capacità economica richiesta dal bando mediante rinvio alla disciplina generale prevista dalla legge e/o dai regolamenti</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante, Est. Bellavia<br /> Di Carlo s.r.l. (Avv. Cerceo) c/ Comune Vico del Gargano (Avv. Sannoner) – Di Battista Antonio Costruzioni s.r.l. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>è legittima l&#8217;esclusione disposta per la mancata documentazione del requisito di capacità economica richiesta dal bando mediante rinvio alla disciplina generale prevista dalla legge e/o dai regolamenti in vigore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – gara – verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria – documentazione – prevista dal bando – mediante rinvio a norma di legge o regolamentare – legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>La necessità di comprovare il possesso del requisito economico-finanziario attraverso documentazione indicata da norme di legge o regolamentari richiamate dal bando di gara non costituisce un aggravio per le imprese concorrenti, essendo, invero, prassi comune dell’attività amministrativa, pacificamente riconosciuta legittima dalla giurisprudenza, d’imporre determinati adempimenti attraverso il richiamo delle norme che li prevedono direttamente o attraverso altre norme in esse richiamate. Né la prescrizione di determinati adempimenti attraverso le norme che li prevedono può considerarsi un aggravio inaccettabile per gli interessati, ancorchè la norma richiamata operi un richiamo ad altra norma, poiché l’imposizione di un adempimento attraverso il richiamo della norma che lo prevede direttamente o attraverso il richiamo ad altra norma serve proprio a giustificare la prescrizione e, inoltre, risulta più efficace, in quanto le modalità dell’adempimento risultano di più immediata percezione attraverso la diretta lettura della norma</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è legittima l’esclusione disposta per la mancata documentazione del requisito di capacità economica richiesta dal bando mediante rinvio alla disciplina generale prevista dalla legge e/o dai regolamenti in vigore</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.2730/04REG.DEC.<br />
N. 7067 REG.RIC.<br />
ANNO  2003</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 7067/2003, proposto da</p>
<p><b>DI CARLO s.r.l.</b> (già <b>Edilizia DI CARLO ISAIA e C. s.a.s.</b>), con sede in Carsoli, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall’avv. Giulio Cerceo, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2, presso lo studio dell’avv. Nino Paoloantonio, come da procura a margine del ricorso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Vico del Gargano</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Sannoner, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, piazza Mincio, n. 2, presso lo studio dell’avv. Bruno Sed, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio, conferito a seguito della delibera della Giunta comunale 31 luglio 2003, n. 106; nonché contro</p>
<p>la <b>Commissione di gara</b> per l’aggiudicazione dei lavori di completamento della fogna nera a servizio dell’abitato, indetta con bando del Comune di Vico del Gargano in data 5 ottobre 1999, in persona del suo Presidente, non costituitasi in giudizio; e nei confronti di</p>
<p><b>DIBATTISTA Antonio costruzioni s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, non costituitasi in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento e/o la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. Puglia-Bari – Sez. I^- n. 1545/2003, depositata il 2 aprile 2003;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione con contestuale memoria difensiva del Comune di Vico del Gargano con i relativi allegati;<br />
Vista la memoria difensiva prodotta dalla parte appellante;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004, relatrice cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia, uditi gli avv.ti Cerceo Sannoner.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>L’Edilizia DI CARLO ISAIA e C. s.a.s., ora DI Carlo s.r.l., partecipò, ottenendo l’aggiudicazione provvisoria, al pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di completamento della fogna nera a servizio dell’abitato indetto dal Comune di Vico del Gargano, con bando del 5 ottobre 1999.<br />
In sede di verifica della documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara, la Commissione giudicatrice rilevò che la detta Società non aveva prodotto le dichiarazioni annuali I.V.A., cui sarebbe stata tenuta essendo una società di persone, né le copie delle note di avvenuto deposito presso il Tribunale dei bilanci relativi agli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998.<br />
A seguito di tali rilievi, la Commissione, con verbale del 13 gennaio 2000, dispose l’esclusione dell’Edilizia DI CARLO ISAIA e C. s.a.s. dalla gara, con esecuzione della cauzione prestata e segnalazione dell’Autorità per la vigilanza su i lavori pubblici.<br />
Contro tale verbale e tutti gli atti prodromici, connessi e conseguenziali l’Edilizia DI CARLO Isaia è C. s.a.s. ha proposto ricorso al T.A.R. Puglia-Sede di Bari-, deducendo:</p>
<p>1°) La Commissione giudicatrice avrebbe illegittimamente stabilito la documentazione necessaria per comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, non essendo a ciò legittimata.<br />
2°) Anche a voler riconoscere la competenza della Commissione giudicatrice a determinare i criteri relativi alla citata documentazione, essa non avrebbe potuto provvedere a ciò dopo l’apertura dei plichi contenenti le offerte.<br />
3°) La Commissione giudicatrice ha errato nel ritenere necessari per la comprovazione del requisito economico-finanziario le dichiarazioni annuali I.V.A. ed i bilanci relativi all’ultimo quinquennio accompagnati dalle note di deposito presso il Tribunale, bastando a comprovare tale requisito, secondo il regime civilistico, il solo libro inventario.<br />
4°) La Commissione giudicatrice illegittimamente non ha richiesto l’integrazione della documentazione prodotta, nonostante la capacità economico-finanziaria fosse stata comprovata, sia pure attraverso documenti diversi da quelli richiesti dal bando di gara.</p>
<p>Il T.A.R. Puglia-Bari-Sez. I^-, con la sentenza n. 1545/2003, ha respinto il menzionato ricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio a favore del resistente Comune di Vico del Gargano e della controinteressata DIBATTISTA ANTONIO Costruzioni s.r.l..<br />
Contro tale sentenza è diretto il presente ricorso in appello, proposto da DI CARLO ISAIA e C. s.a.s..<br />
L’appellante deduce:</p>
<p>1°) Il T.A.R. ha respinto le prime due censure del ricorso in quella sede proposto, avendo ritenuto che la Commissione giudicatrice non avesse operato alcuna integrazione delle disposizioni del bando di gara, essendosi solo limitata ad evidenziare la documentazione tipica necessaria a comprovare le capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa, secondo le prescrizioni del bando e delle disposizioni regolamentari nello stesso richiamate.<br />
Il giudizio espresso, in proposito dal primo Giudice è errato, non essendo desumibile dal bando di gara che le società di persone fossero tenute a dimostrare il proprio volume d’affari nell’ultimo quinquennio attraverso le dichiarazioni annuali I.V.A. ed i bilanci con le note di prestazioni al Tribunale.<br />
La necessità di comprovare il volume d’affari dell’ultimo quinquennio attraverso le dichiarazioni annuali I.V.A. ed i bilanci con le note di presentazione al Tribunale risulta, invero, indicata per la prima volta soltanto nel verbale della Commissione giudicatrice del 13 gennaio 2000.<br />
Né è, da altra parte, sostenibile che quanto evidenziato, in proposito, dalla Commissione troverebbe riscontro nelle disposizioni normative richiamate dalle norme regolamentari menzionate nel bando di gara.<br />
Un siffatto sistema impositivo di prescrizioni comporterebbe, infatti, un inaccettabile aggravio per le ditte interessate, con la possibilità d’indurre a conclusione non omogenee, conseguenti a difformi interpretazioni.<br />
Ove la Commissione avesse ravvisato non chiare le prescrizioni del bando di gara circa la documentazione idonea a comprovare il possesso delle capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, essa avrebbe comunque, dovuto provvedere alla chiarificazione prima di procedere all’aggiudicazione in via provvisoria nonché prima d’invitare le Ditte concorrenti a presentare la documentazione dimostrativa delle dette capacità.</p>
<p>2) Il T.A.R. ha respinto la terza censura, avendo ritenuto inconferente il richiamo alle norme del codice civile, dovendosi nel caso applicare, in forza del principio di specialità, le norme richiamate nel bando di gara.<br />
Al riguardo, va osservato che per quanto concerne la tenuta delle scritture contabili il regime civilistico non opera distinzioni tra società di persone e società di capitali.<br />
L’Edilizia Di Carlo Isaia e C. s.a.s. ha comprovato la propria capacità economica-finanziaria attraverso i bilanci societari, con attestazione di conformità ai bilanci riportati sul libro inventario, regolarmente vidimato.<br />
Inoltre, allorchè è stata discussa davanti al T.A.R. la proposta istanza cautelare, la ricorrente ha presentato i modelli 750 per le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni I.V.A. per il quinquennio 1994-1999, dimostrando di essere in possesso della documentazione richiesta dalla Commissione.</p>
<p>3) Il T.A.R. ha, infine, respinto il quarto motivo di ricorso, avendo ritenuto che l’Amministrazione appaltante, in base all’art. 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, richiamato nel bando, fosse tenuta all’esclusione nel caso di mancata comprovazione, entro il prescritto termine di 10 giorni, dei requisiti richiesti.<br />
La giurisprudenza ha, però, ammesso la regolarizzazione della documentazione presentata.<br />
Nel caso, il T.A.R. non poteva conformarsi all’indirizzo giurisprudenziale più restrittivo attesa la peculiarità della fattispecie e considerato che la ricorrente aveva dimostrato di possedere in concreto i requisiti richiesti dalla Stazione appaltante.<br />
L’appellante conclude chiedendo l’annullamento e/o la riforma dell’impugnata sentenza, con il conseguente annullamento degli atti impugnati in primo grado e la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento del danno patito nonché la vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.<br />
L’appellato Comune di Vico del Gargano, con il proprio atto di costituzione in giudizio, comprensivo di memoria difensiva, controdeduce in ordine ai motivi di appello, instando per la sua reiezione è per la vittoria di spese, diritti ed onorari del secondo grado di giudizio.<br />
L’appellante, con successiva memoria difensiva, approfondisce le censure inizialmente mosse a carico dell’impugnata sentenza ed insiste per l’integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate in precedenza.<br />
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I°- Il T.A.R. Puglia-Bari- Sez. I^, con la sentenza n. 1545/2003, depositata il 2 aprile 2003, ha respinto il ricorso, in quella sede, proposto da Edilizia Di Carlo Isaia e C. s.a.s. contro la propria esclusione, disposta dalla Commissione giudicatrice con verbale del 13 gennaio 2000, dal pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di completamento della fogna nera a servizio dell’abitato, indetto dal Comune di Vico del Gargano, con bando del 5 ottobre 1999.<br />
Contro tale sentenza è diretto il presente ricorso in appello, proposto da Di Carlo s.r.l., cessionaria dell’Edilizia Di Carlo Isaia è C. s.a.s., per atto del notaio in Vasto Maria Bernardetta Cavallo Marincola, redatto il 30 ottobre 2000, repertorio n. 37498, raccolta n. 8560.</p>
<p>II°- In punto di fatto, si precisa che la menzionata edilizia DI CARLO ISAIA e C. s.a.s., avendo partecipato alla succitata gara, ottenne l’aggiudicazione provvisoria.<br />
La medesima Società, invitata a comprovare le proprie capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, di cui alle lettere L, M, N ed O del bando di gara, provvide, entro il termine assegnato a produrre la seguente documentazione: a) copia dei bilanci relativi agli anni dal 1994 al 1998; b) varie referenze bancarie; c) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Consorzio del Chietino per la gestione degli acquedotti e delle reti fognanti.<br />
La Commissione giudicatrice, il giorno 13 gennaio 2000, riunitasi per la verifica della documentazione prodotta da parte delle Ditte a ciò inviate, ha prima, precisato quali fossero gli atti idonei a dimostrare quanto richiesto ai punti L, M, N ed O del bando di gara e, poi, ha provveduto ad esaminare la documentazione prodotta dalle singole Ditte.<br />
Riguardo alla documentazione prodotta da Edilizia DI Carlo Isaia e C. s.a.s. la Commissione ha osservato: “Emerge che la stessa è priva delle dichiarazioni annuali I.V.A. che avrebbero dovuto essere prodotte dalla Ditta in quanto Società di persone, nonché delle copie delle note di avvenuto deposito dei bilanci relativi agli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998”.<br />
Dopo tale osservazione la Commissione ha disposto: “La Ditta viene pertanto esclusa dalla gara, escussa la cauzione, e di tanto verrà data debita comunicazione all’Autorità competente, così come previsto dalla legge n. 109/1994”.<br />
Contro il verbale della detta seduta della Commissione giudicatrice e gli atti prodromici, connessi e conseguenti la Edilizia Di Carlo Isaia e C. s.a.s. ha proposto ricorso al T.A.R. Puglia-Bari.<br />
La Sezione I^ del T.A.R., con la sentenza n. 1545/2003, qui appellata, ha respinto il detto ricorso, avendo ravvisato infondati i quattro proposti mezzi di gravame, dei quali i primi due esaminati congiuntamente.</p>
<p>III° &#8211; L’appellante, con il primo mezzo del ricorso in esame, ripropone i due primi motivi del ricorso di primo grado, congiuntamente esaminati dal T.A.R., e censura la determinazione reiettiva assunta, in proposito, dal primo Giudice.<br />
La dante causa dell’appellante, in primo grado aveva dedotto che la Commissione giudicatrice, nel corso del procedimento avrebbe stabilito quali fossero i documenti idonei a comprovare le capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, sostanzialmente innovando le prescrizioni del bando di gara (primo motivo) e che, comunque, i criteri posti al riguardo non avrebbero potuto essere stabiliti dopo l’apertura dei plichi contenenti le offerte (secondo motivo).<br />
Ciò posto, va precisato che il bando di gara, indetto, il 5 ottobre 1999, dal Comune di Vico del Gargano, precisava che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta con la procedura d’urgenza previste dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.<br />
Lo stesso bando precisava che la partecipazione alla gara doveva essere effettuata con l’invio di un plico raccomandato contenente: 1°) l’offerta di gara; 2°) il certificato d’iscrizione all’A.N.C.; 3°) una dichiarazione attestante tutti gli elementi e dati necessari per ottenere l’aggiudicazione, da verificarsi successivamente, esplicitamente elencati dalla lettera a) alla lettera p; 4°) l’attestato di visita dei luoghi; 5°) l’atto costitutivo dell’eventuale riunione d’imprese; 6) la documentazione attestante l’avvenuta prestazione della cauzione provvisoria.<br />
Una volta effettuata l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto, avvenuta a favore della dante causa dell’appellante, la Commissione ha invitato la Ditta aggiudicataria nonché le altre Ditte partecipanti alla gara a comprovare, in attuazione dell’art. 10 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti alle lettere L, M, N, e O del bando di gara.<br />
La Commissione ha, poi, proceduto alla verifica degli atti prodotti dalle varie ditte nella seduta del 13 gennaio 2000.<br />
In tale seduta, la Commisione, prima di procedere alla verifica della documentazione presentata da ogni singola Ditta, ha precisato quali fossero i documenti idonei dei requisiti di cui ai punti L, M, N, e O del bando di gara.<br />
Per quanto concerne la detta lettera M, su cui verte la presente controversia, il bando di gara prescriveva: “di avere una cifra d’affari, in lavori, derivante da attività diretta ed indiretta, determinata ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.C.M. n. 55 del 10 gennaio 1991, relativa all’ultimo quinquennio antecedente la data del bando, almeno pari ad 1,5 volte l’importo posto a base d’asta, da comprovarsi successivamente ai sensi dell’art. 30 del D.L.vo n. 406 del 19 dicembre 1991”.<br />
La Commissione giudicatrice, nel verbale redatto nella seduta del 13 gennaio 2000, per il punto M “de quo” ha precisato: “il possesso di un volume d’affari, in lavori, derivanti da attività diretta ed indiretta, determinato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.C.M. n. 55 del 10 gennaio 1991, relativo all’ultimo quinquennio antecedente la data del bando, almeno pari a 1,5 volte l’importo posto a base d’asta, da dimostrarsi con:<br />
a) dichiarazione annuale I.V.A da parte della Ditta individuale, ovvero della Società di persone, Consorzi di Cooperative e Consorzi tra Imprese artigiane;<br />
b) la presentazione di bilanci, con nota e relativi atti di deposito presso il Tribunale da parte di Società di capitali od altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione;<br />
c) il volume d’affari derivante da lavori afferenti l’attività indiretta è da comprovarsi ai sensi del 2° comma, lettera d), dell’art. 4 D.M. n. 172/1989”.<br />
L’Edilizia Di Carlo Isaia e C. s.a.s. è stata, poi, esclusa dalla gara, nella stessa seduta del 13 gennaio 2000, perché la documentazione da essa presentata era “priva delle dichiarazioni annuali I.V.A. che avrebbero dovuto essere prodotte dalla Ditta, in quanto Società di persone, nonché delle copie delle note di avvenuto deposito dei bilanci relativi agli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998.<br />
Tanto precisato, va notato che, come già rilevato dal Giudice di primo grado, la precisazione circa i documenti necessari a comprovare il possesso del requisito di cui alla lettera M del bando di gara, fatta dalla Commissione giudicatrice nel verbale del 13 gennaio 2000, non costituisce una disposizione aggiuntiva a quanto già disposto dal bando di gara, ma illustrativa di quanto il bando aveva già richiesto.<br />
Il bando di gara, alla lettera M ha, infatti, fatto esplicito riferimento all’art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, che, a sua volta, richiama l’art. 4, comma 2, lettera c) e d) del D.M. 9 marzo 1989, n. 172.<br />
Quest’ultima disposizione stabilisce che, oltre al possesso dei requisiti di carattere generale, di cui alle disposizioni vigenti, deve essere comprovato, con riferimento alla data della domanda, il possesso dei seguenti requisiti di “capacità finanziaria”.<br />
a) idonee referenze bancarie;<br />
b) cifra di affari globali in lavori realizzata nel quinquennio antecedente, derivante da attività diretta ed indiretta;<br />
c) la cifra di affari in lavori relativa all’attività diretta viene comprovata con la produzione: &#8211; delle dichiarazioni annuali I.V.A. da parte delle ditte individuali, società di persone, consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane; &#8211; dei bilanci, con note di deposito in Tribunale, da parte delle società di cpitali o di altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione;<br />
d9 la cifra di affari dell’attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione del richiedente, viene comprovata con la produzione dei bilanci delle società e dei consorzi dei quali l’impresa richiedente faccia parte.<br />
Stante il contenuto delle norme illustrate, risulta “per tabulas” che la Commissione giudicatrice non ha, affatto, modificato né integrato le prescrizioni del bando di gara, essendosi limitata a precisare quali fossero i documenti idonei a dimostrare la capacità economico-finanziaria, in base all’art. 4, comma 2, del D.M. 9 marzo 1989, n. 172, richiamato dall’art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, a sua volta, richiamato nel bando di gara.<br />
La precisazione, come sopra, effettuata dalla Commissione giudicatrice, nel verbale del 13 gennaio 2000, non costituendo alcuna modifica o integrazione delle prescrizioni contenute nel bando di gara, è, quindi, pienamente legittima e non inficia in alcun modo l’esclusione della gara della Ditta risultata aggiudicataria in via provvisoria, disposta a causa dell’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali I.V.A. e della nota di avvenuto deposito al Tribunale dei bilanci.<br />
La necessità di documentare la capacità economico-finanziaria attraverso i detti atti, non è stata, infatti, introdotta “ex novo” dalla Commissione giudicatrice in sede di verifica della documentazione prodotta dalle Ditte a ciò invitate, ma discende direttamente dalle prescrizioni del bando di gara, attraverso il richiamo all’art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, che, a sua volta, richiama l’art. 4, comma 2, lettere c) e d) del D.M. 9 marzo 1989, n. 172.<br />
Donde l’infondatezza del primo motivo del ricorso di primo grado nonché del secondo motivo dello stesso ricorso, con il quale era stato sostenuto che la Commissione giudicatrice non poteva, in ogni caso, integrare le prescrizioni del bando di gara dopo l’apertura dei plichi contenenti le offerte.<br />
Dal momento che nessuna integrazione delle prescrizioni del bando di gara è stata operata da parte della Commissione giudicatrice, risulta, invero, irrilevante che la precisazione circa i documenti richiesti dal bando di gara, per dimostrare la capacità economico-finanziaria dei concorrenti, sia stata effettuata dopo l’apertura dei plichi contenenti le offerte.<br />
Quanto alle tesi difensive in questa sede proposte dall’appellante, esse non rivestono alcun pregio.<br />
L’odierna deducente non ha, invero, ragione nel sostenere che nel bando di gara non fosse stata indicata la necessità di dimostrare la capacità economico-finanziaria attraverso le dichiarazioni annuali I.V.A. e le note di presentazione dei bilanci al Tribunale e che tale necessità fosse stata indicata per la prima volta dalla Commissione giudicatrice nel verbale del 13 gennaio 2000.<br />
Come già illustrato, la necessità di comprovare il possesso del requisito economico-finanziario attraverso la documentazione in questione discende, infatti, dalle norme richiamate nel bando di gara e non già da quanto precisato dalla Commissione giudicatrice nel citato verbale.<br />
Né la ricorrente ha ragione nel sostenere che la necessità di comprovare un requisito con determinata documentazione non potrebbe essere imposta richiamando una norma che, a sua volta, ne richiama un’altra, comportando ciò un aggravio inaccettabile per gli interessati, con la possibilità, fra l’altro, di pervenire a conclusioni non omogenee.<br />
E’, invero, prassi comune dell’attività amministrativa, pacificamente riconosciuta legittima dalla giurisprudenza, d’imporre determinati adempimenti attraverso il richiamo delle norme che li prevedono direttamente o attraverso altre norme in esse richiamate.<br />
Né la prescrizione di determinati adempimenti attraverso le norme che li prevedono può considerarsi un aggravio inaccettabile per gli interessati, ancorchè la norma richiamata operi un richiamo ad altra norma.<br />
L’imposizione di un adempimento attraverso il richiamo della norma che lo prevede direttamente o attraveso il richiamo ad altra norma serve, infatti, a giustificare la prescrizione e, inoltre, risulta più efficace, in quanto le modalità dell’adempimento risultano di più immediata percezione attraverso la diretta lettura della norma.<br />
Parimenti l’appellante non ha ragione nel sostenere che gli adempimenti imposti attraverso il richiamo delle norme che li prescrivono potrebbero portare a conclusioni non omogenee, dipendenti da interpretazioni non coicidenti.<br />
Allorchè una norma prescriva degli adempimenti in modo circostanziato, come, nel caso, l’art. 4, comma 2, lettere c) e d), del D.M. 9 marzo 1989, n. 172, non occorre, invero, alcuna attività interpretativa, bastando adeguarsi a quanto immediatamente emergente dal relativo testo letterario.</p>
<p>IV° &#8211; L’appellante, con il secondo mezzo del ricorso in esame, ripropone il terzo motivo del ricorso di primo grado e censura la relativa determinazione reiettiva del T.A.R.<br />
La dante causa dell’appellante, in primo grado, aveva sostenuto, con il terzo motivo di ricorso, che il regime civilistico, per quanto concerne le scritture contabili, non distingue fra società di persone e società di capitali e che essa aveva, comunque, dimostrato la propria capacità economico-finanziaria attraverso i bilanci societari.<br />
Anche sul punto il Collegio deve convenire con la determinazione del primo giudice.<br />
Nel caso è, invero, del tutto irrilevante che il regime civilistico, quanto alla tenuta delle scritture contabili, non operi alcuna distinzione tra società di persone e società di capitali.<br />
Per quanto concerne le pubbliche gare il relativo procedimento è, infatti, esclusivamente disciplinato dal bando di gara, costituente la “lex specialis” della procedura.<br />
Allorchè un bando di gara prescriva, eventualmente attraverso una determinata documentazione non è, quindi, possibile darne la dimostrazione, attraverso altra diversa documentazione, ancorchè utile in altri ambiti.<br />
Quanto, poi, al fatto, evidenziato dall’appellante, che la sua dante causa era, comunque, in possesso della documentazione indicata dalla Commissione giudicatrice, come dimostrato al T.A.R. in sede di discussione dell’istanza cautelare, esso manca di alcun pregio.<br />
La postuma presentazione della documentazione prescritta, in sede di contenzioso, non è, infatti, idonea ad inficiare un provvedimento di esclusione da una pubblica gara per omessa presentazione, entro il termine perentorio stabilito, dalla documentazione richiesta per la dimostrazione del possesso dei requisiti necessari.</p>
<p>V° &#8211; L’appellante, con il terzo mezzo del ricorso in esame, ripropone il quarto motivo del ricorso di primo grado e censura la relativa determinazione reiettiva del T.A.R.<br />
La dante causa dell’appellante, in primo grado, aveva sostenuto che la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto invitarla ad integrare la documentazione prodotta, a norma degli artt. 20 e 21 del D.L.vo 19 dicembre 1991, n. 406.<br />
Il bando di gara, dopo aver elencato gli atti da presentarsi, entro il termine di 10 giorni, decorrente dalla ricezione dell’invito della Commissione giudicatrice, ha precisato: “tutte le prescrizioni, modalità e condizioni di cui sopra hanno il carattere dell’inderogabilità e, pertanto, si fa luogo all’esclusione della gara nel caso in cui manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti”.<br />
A fronte di tale clausola categorica del bando di gara, conforme alla prescrizione dell’art. 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, la Commissione giudicatrice mancava, all’evidenza, della facoltà di chiedere la presentazione di altra documentazione, in luogo di quella prodotta o, comunque, integrativa.<br />
Correttamente, pertanto, il T.A.R. ha respinto il relativo motivo d’impugnativa.<br />
Né l’appellante può trarre alcun vantaggio dall’aver invocato in primo grado e, poi, in questa sede, gli artt. 20 e 21 del D.L.vo 19 dicembre 1991, n. 406.<br />
Quanto al detto art. 20, il richiamo risulta, invero, inconferente, essendo ammessa la possibilità di provare la capacità economico-finanziaria con documentazione diversa da quella prescritta quando l’imprenditore non sia in grado “per giustificate ragioni” di dare le riferenze richieste.<br />
La norma “de qua”, il suo contenuto, disciplina, infatti, una precisa ipotesi, non coincidente con la fattispecie in esame, alla quale non risulta, pertanto, applicabile.<br />
Quanto al citato art. 21, esso attribuisce al’amministrazione aggiudicatrice la facoltà d’invitare i concorrenti a completare o a chiarire la documentazione e le dichiarazioni presentate.<br />
Tale norma ammette, quindi, esclusivamente la possibilità d’integrare la documentazione prodotta o di chiarire le dichiarazioni presentate e non già di poter produrre tardivamente la documentazione idonea non prodotta “in termini”, come assunto dall’appellante.<br />
A parte ciò, va osservato che la facoltà prevista nel menzionato art. 21 è esercitabile da parre della Commissione giudicatrice solo allorchè essa sia ammessa dal bando di gara.<br />
Nel caso la facoltà in argomento non poteva, comunque, essere esercitata, essendone stato escluso l’esercizio del bando di gara, con la clausola categorica prima riportata.<br />
Né l’appellante ha ragione di dolersi del fatto che il T.A.R. non abbia preso in considerazione la gravosità di tale clausola, contrastante con il principio di cui all’art. 1, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, avendo il primo Giudice osservato sul punto che la clausola in oggetto non era stata impugnata, con l’ovvia conseguenza che non poteva esserne valutata la sua legittimità, o meno.<br />
Quanto ai richiami giurisprudenziali contenuti sia nel ricorso di primo grado che nel presente ricorso in appello va osservato che, essendo ciascuna pubblica gara disciplinata dalle norme poste dal relativo bando, non è possibile conformarsi pedissequamente ai precedenti orientamenti giurisprudenziali, atteso che ogni singola decisione riguarda una particolare fattispecie singolarmente disciplinata.<br />
Ugualmente, l’appellante non può giovarsi dell’avviso dell’Autorità per la vigilanza su i lavori pubblici, che, a conclusione del procedimento sanzionatorio instaurato a carico della sua dante causa, ha affermato che nel caso era possibile chiedere l’integrazione della documentazione, essendo stato fornito un principio di prova circa il requisito economico-finanziario, attraverso l’esibizione dei bilanci societari.<br />
Anche sul punto il Collegio concorda con l’avviso del primo Giudice.<br />
La possibilità ammessa dalla detta Autorità non risulta, invero, condivisibile, in quanto contrastante con una precisa clausola del bando di gara, giusto quanto prima evidenziato.</p>
<p>VI° -Conclusivamente, alla stregua di tutto quanto considerato, il ricorso in appello, come sopra proposto è infondato.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti spese, competenze ed onorari di questo secondo grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, in camera di consiglio con l’intervento dei signori:</p>
<p>Agostino Elefante					Presidente<br />	<br />
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia		Consigliere redattrice<br />	<br />
Giuseppe Farina					Consigliere<br />	<br />
Claudio Marchitiello				Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca					Consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2004 n.2049</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-5-2004-n-2049/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-5-2004-n-2049/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2004 n.2049</a></p>
<p>Elezioni &#8211; comunità montane – nomina di un consigliere di minoranza – principio di rappresentativita’ delle minoranze – rilevanza dell’adesione al programma del sindaco e dichiarazione di appartenenza a schieramento politico &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – LATINA – Ordinanza sospensiva n. 898/2003 REPUBBLICA ITALIANA IN</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-5-2004-n-2049/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2004 n.2049</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni &#8211; comunità montane – nomina di un consigliere di minoranza – principio di rappresentativita’ delle minoranze – rilevanza dell’adesione al programma del sindaco e dichiarazione di appartenenza a schieramento politico &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – LATINA – <a href="/ga/id/2004/5/3888/g">Ordinanza sospensiva n. 898/2003</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2049/2004<br />
Registro Generale:3018/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />Pres. Raffaele Iannotta<br />Cons. Corrado Allegretta<br />Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Est.<br />Cons. Marzio Branca<br />Cons. Aniello Cerreto<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 04 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto dai Sig.:<br />
<b>SANTIA CRISTIAN TRUINI MARINO DI RAIMO SERGIO GIORGI G. BATTISTA</b> rappresentato e difeso da: Avv. VINCENZO PIZZUTELLI con domicilio eletto in Roma VIA CAVOUR, 211 presso Sig. FRANCESCO CAPECCI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SEZZE</b> rappresentato e difeso da: Avv. ALFREDO ZAZA D&#8217;AULISIO con domicilio eletto in Roma VICOLO ORBITELLI, 31 presso FRANCESCO CARDARELLI E NEI CONFRONTI <b>DI DEL MONTE EVELINA BERTI SANDRO XIII COMUNITA&#8217; MONTANA</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; LATINA n. 898/2003, resa tra le parti, concernente NOMINA DI UN CONSIGLIERE COMUNALE TRA I RAPPRESENTANTI DI COMUNITA&#8217; MONTANA;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>(1) COMUNE DI SEZZE<br />
Udito il relatore Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani e uditi, altresì, per le parti l’avvocato Ramadori in sostituzione dell’avvocato V. Pizzutelli, per l’appellante e l’avvocato F. Zaza D’Aulisio per il Comune resistente;</p>
<p>Considerato che, ad un primo sommario esame, non appare manifestamente infondata la considerazione secondo cui l’interpretazione e applicazione delle norme che disciplinano la materia &#8211; secondo la linea seguita dal giudice di primo grado – è in contrasto con i principi che esiggono la concreta ed effettiva partecipazione e rappresentatività delle minoranze;<br />
Ritenuto, pertanto, che l’orientamento seguito dal giudice di primo grado appare meritevole di approfondimenti ulteriori sulla considerazione che, a differenza della mera dichiarazione di voto su singole determinazioni, l’adesione al programma del sindaco e l’espressa dichiarazione di appartenenza alla “maggioranza” implica uno schieramento incompatibile con la rappresentanza politica della minoranza;</p>
<p>Ritenuto e considerato che nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme che disciplinano la materia devono essere preferti i criteri maggiormente conformi al dettato costituzionale;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3018/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 04 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-5-2004-n-2049/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2004 n.2049</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2737</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2737/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2737/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2737</a></p>
<p>Pres. Frascione – Est. Allegretta Scaramuzzino (Avv.ti Pallottino, N. Saitta e F. Saitta) c/ Ministero dell&#8217;interno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed il Comune di Lamezia Terme (Avvocatura dello Stato) il termine per proporre appello avverso la sentenza resa in controversia relativa allo scioglimento del consiglio comunale e degli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2737/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2737</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2737/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2737</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione – Est. Allegretta<br /> Scaramuzzino (Avv.ti Pallottino, N. Saitta e F. Saitta) c/ Ministero dell&#8217;interno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed il Comune di Lamezia Terme (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>il termine per proporre appello avverso la sentenza resa in controversia relativa allo scioglimento del consiglio comunale e degli altri organi amministrativi di un Comune è di centoventi giorni dalla pubblicazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – appello – termine per l’impugnazione – art. 23 bis, lett. g), l. 1034/71 – centoventi giorni – decorrenza – dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado</span></span></span></p>
<hr />
<p>La controversia relativa allo scioglimento del consiglio comunale e degli altri organi amministrativi di un comune ricade nella previsione dell&#8217;art. 23 bis, lett. g), della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall’art. 4 L. 21 luglio 2000 n. 205, il quale stabilisce espressamente il termine per proporre appello avverso la sentenza del T.A.R. in trenta giorni dalla sua notificazione e centoventi giorni dalla pubblicazione. Né può sostenersi che il termine debba intendersi decorrere dalla comunicazione dell&#8217;avvenuta pubblicazione poiché a tanto osta la contestualità, nell’ambito dello stesso comma settimo dell’articolo citato, di entrambe le decorrenze: quella dalla pubblicazione e quella dalla comunicazione dell&#8217;avvenuta pubblicazione; quest’ultima riservata alla proposizione dei motivi aggiunti nel caso di appello su dispositivo; sicché non si può ritenere che l’uso delle differenti espressioni letterali nella stessa specifica disposizione di legge, diretta a disciplinare il medesimo istituto processuale, non sia intenzionale ma frutto di errore del legislatore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il termine per proporre appello avverso la sentenza resa in controversia relativa allo scioglimento del consiglio comunale e degli altri organi amministrativi di un Comune è di centoventi giorni dalla pubblicazione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.2737/04 REG.DEC<br />
N. 12139  REG.RIC. ANNO 2003</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede giurisdizionale<br />
Quinta Sezione</b> </p>
<p>        ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 12139 del 2003 proposto<br />
da <b>Paqualino SCARAMUZZINO</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti proff. Michele Pallottino, Nazareno Saitta e Fabio Saitta ed elettivamente domiciliato in Roma, in Piazza Martiri di Belfiore n. 2, presso lo studio del primo,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell&#8217;interno</b>, la <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, ed il <b>Comune di Lamezia Terme</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi 12,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />della sentenza n. 1894 in data 27 maggio 2003 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Comune di Lamezia Terme;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il cons. Corrado Allegretta;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 16 marzo 2003 l’avv. F. Saitta e l’avv. dello Stato Fiengo;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto di appello notificato il 23 dicembre 2003 l&#8217;avv. Paqualino Scaramuzzino, già sindaco di Lamezia Terme ha impugnato la sentenza n. 1894 del 27 maggio 2002, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha rigettato il ricorso da lui proposto avverso lo scioglimento del consiglio comunale e degli altri organi amministrativi del Comune di Lamezia Terme, disposto dal Capo dello Stato con decreto in data 5 novembre 2002, ai sensi dell&#8217;art 143 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.<br />
Costituitisi in giudizio, il Ministero dell&#8217;Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Comune di Lamezia Terme hanno chiesto la reiezione del gravame perché inammissibile per tardività ed infondato nel merito.<br />
La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 16 marzo 2003, nella quale, sentiti i difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’appello è irricevibile.<br />
La controversia, relativa allo scioglimento del consiglio comunale e degli altri organi amministrativi del Comune di Lamezia Terme, ricade nella previsione dell&#8217;art. 23 bis, lett. g), della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall’art. 4 L. 21 luglio 2000 n. 205, il quale stabilisce espressamente il termine per proporre appello avverso la sentenza del T.A.R. in trenta giorni dalla sua notificazione e centoventi giorni dalla pubblicazione.<br />
Nel caso in esame, mentre la sentenza impugnata non notificata è stata pubblicata, mediante deposito, in data 27 maggio 2002, l’atto di appello risulta notificato il 23 dicembre 2003 e, pertanto, oltre il predetto termine di centoventi giorni dalla pubblicazione.<br />
In proposito, non è condivisibile la tesi con la quale il ricorrente, nel prevenire l’eccezione poi puntualmente sollevata dall’Avvocatura dello Stato, sostiene che anche nell’ipotesi che ci occupa il termine debba intendersi decorrere dalla comunicazione dell&#8217;avvenuta pubblicazione.<br />
A tanto osta la contestualità, nell’ambito dello stesso comma settimo dell’articolo citato, di entrambe le decorrenze: quella dalla pubblicazione e quella dalla comunicazione dell&#8217;avvenuta pubblicazione; quest’ultima riservata alla proposizione dei motivi aggiunti nel caso di appello su dispositivo. Appare, invero, difficile ritenere che l’uso delle differenti espressioni letterali nella stessa specifica disposizione di legge, diretta a disciplinare il medesimo istituto processuale, non sia intenzionale ma frutto di errore del legislatore.<br />
La specialità delle controversie nelle materie contemplate dal primo comma dell’art. 23 bis, inoltre, per la definizione delle quali il legislatore ha inteso dettare una disciplina connotata dal carattere dell’urgenza, dissipa ogni possibile dubbio d’incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., pur adombrato dalla difesa ricorrente.<br />
Non appare superfluo rilevare, infine, che, nella specie, la sentenza è stata pubblicata in forma integrale quattro giorni dopo l’udienza di trattazione e, pertanto, in luogo del prescritto dispositivo, che avrebbe dovuto altrimenti essere pubblicato entro il prescritto termine di sette giorni; cosicché era onere del ricorrente verificare nei sette giorni successivi all’udienza di trattazione che quanto meno detto incombente fosse stato adempiuto.<br />
Per le considerazioni che precedono, l’appello deve essere dichiarato irricevibile siccome tardivo.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze del presente grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, dichiara irricevibile l’appello in epigrafe.<br />
Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 16 marzo 2003 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Emidio Frascione &#8211; Presidente<br />
Corrado Allegretta &#8211; Consigliere rel. est.<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani &#8211; Consigliere<br />
Claudio Marchitiello &#8211; Consigliere<br />
Nicolina Pullano &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 4 Maggio 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2737/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2737</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2004 n.2047</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-5-2004-n-2047/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Procedimento cautelare &#8211; accoglimenti con salvezza di altri rovvedimenti &#8211; Autorizzazione e concessione – apertura negozio di estetista – diniego per assenza di distanza minima – sentenza di rigetto del ricorso Sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare – accoglimento con ordine all’amministrazione di riprendere in considerazione la domanda del ricorrente.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-5-2004-n-2047/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2004 n.2047</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento cautelare &#8211; accoglimenti con salvezza di altri rovvedimenti &#8211; Autorizzazione e concessione – apertura negozio di estetista – diniego per assenza di distanza minima – sentenza di rigetto del ricorso Sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare – accoglimento con ordine all’amministrazione di riprendere in considerazione la domanda del ricorrente.</p>
<p>Autorizzazione e concessione &#8211; apertura negozio di estetista – diniego per assenza di distanza minima – esercizio adiacente a casa di abitazione &#8211; sentenza di rigetto del ricorso &#8211; Sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare – accoglimento con ordine all’amministrazione di riprendere in considerazione la domanda del ricorrente.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2047/2004<br />Registro Generale:2917/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Raffaele Iannotta<br />Cons. Corrado Allegretta<br />Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Est.<br />Cons. Marzio Branca<br />Cons. Aniello Cerreto<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 04 Maggio 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>REVELLI LUCA</b> rappresentato e difeso da: Avv. FABRIZIO GAIDANO Avv. MARIO CONTALDI con domicilio eletto in Roma VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA,63 presso MARIO CONTALDI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CUNEO</b> non costituitosi; e nei confronti di <b>VALLAURI NADIA TITOLARE DELL&#8217;ESERCIZIO “NADIA ACCONCIATURE”</b> non costituitasi; <b>CONSOLINO WILMA TITOLARE OMONIMO ESERCIZIO DI ACCONCIATURE</b> non costituitasi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR PIEMONTE &#8211; TORINO: SEZIONE I 334/2004, resa tra le parti, concernente DINIEGO APERTURA DI UN ESERCIZIO DI PARRUCCHIERE.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza contenente declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Non costituito il Comune di Cuneo appellato.</p>
<p>Udito il relatore Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani e udito, altresì, per la parte appellante, l’Avvocato G. Contaldi, per delega dell’Avvocato M. Contaldi;</p>
<p>Ritenuto, in linea di principio, che il contenuto confermativo di un provvedimento non è idoneo a conferire allo stesso la natura di atto confermativo allorchè l’Amministrazione, aderendo alla istanza di riesame dell’interessato, abbia proceduto a nuova istruttoria (nella specie, nuova misurazione delle distanze);</p>
<p>Considerato che il pericolo di danno prospettato dall’appellante si configura grave ed irreparabile per le caratteristiche che connotano da un lato il bene della vita cui il ricorrente aspira per effetto del provvedimento favorevole e dall’altro le esigenze abitative del medesimo;</p>
<p>Considerato che, le particolarità relative alla reperita disponibilità di locali che consentono di adibire le unità immobiliari confinanti e già riuniti ad abitazione ed esercizio dell’attività, svincolano l’iniziativa economica dai limiti derivanti dalla norma regolamentare applicata;</p>
<p>Ritenuto, pertanto, che l’istanza incidentale deve essere accolta e, per gli effetti deve essere ordinato al Comune di riesaminare la domanda alla luce di quanto disposto dall’art. 4 L. reg. n. 54 del 1992 e del regolamento comunale approvato con deliberazione del CC n. 109/1994, art. 3, comma 4;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 2917/2004) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata, ordinando al Comune appellato, di riprendere in esame l’istanza del richiedente, alla luce di quanto disposto dall’art. 4 L. reg. n. 54 del 1992 e dal citato regolamento comunale, per attività svolta presso la propria abitazione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 04 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-4-5-2004-n-2047/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2004 n.2047</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2736</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2736/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2736/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2736</a></p>
<p>Pres. Elefante – Est. Carboni Spray Records di Lattanzio &#038; C. (Avv. Vasile) c/ Comune di Pescara (Avv. Sancitale) se la lex specialis richiede, quale requisito di partecipazione ad una gara, l&#8217;aver svolto un servizio ‘identico&#8217;, la prescrizione di bando va applicata alla lettera Contratti della pubblica amministrazione – appalto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2736/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2736</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2736/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2736</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante – Est. Carboni<br /> Spray Records di Lattanzio &#038; C. (Avv. Vasile) c/ Comune di Pescara (Avv. Sancitale)</span></p>
<hr />
<p>se la lex specialis richiede, quale requisito di partecipazione ad una gara, l&#8217;aver svolto un servizio ‘identico&#8217;, la prescrizione di bando va applicata alla lettera</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – appalto di servizi – gara – requisiti di partecipazione – servizio ‘identico’ a quello oggetto di appalto – interpretazione del bando – criterio</span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora la lettera d’invito ponga come requisito per la partecipazione alla gara l’avere già svolto un servizio “identico” a quello da svolgere (nella specie, servizio con impianti audiovisivi per le votazioni consiliari), l’amministrazione è tenuta ad escluder el’impresa priva di tal requisito, dovendo l’amministrazione soppesare le parole dei bandi di gara ed evitare d’inserire preclusioni che non siano strettamente necessarie, e che essa stessa poi, all’atto dell’ammissione, ritiene non necessarie.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Se la lex specialis richiede, quale requisito di partecipazione ad una gara, l’aver svolto un servizio ‘identico’, la prescrizione di bando va applicata alla lettera</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.2736/04 REG.DEC.<br />
N. 9201 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />  Sezione Quinta </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto<br />
dalla <b>società in nome collettivo SPRAY RECORDS DI LATTANZIO &#038; C.</b>, con sede in Moscufo, in persona dei soci e legali rappresentanti in carica dei signori Maurizio Lattanzio, Belfino De Leonardis e Cesare Albani, difesi dall’avvocato Alfonso Vasile e domiciliati in Roma, via San Tommaso d’Aquino, presso lo studio dell’avvocato Aldo Guglielmi;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>comune di PESCARA</b>, costituitosi in giudizio in persona del sindaco, dottor Luciano D’Alfonso, difeso dall’avvocato Marco Sanvitale e domiciliato in Roma, via della Balduina 187, presso lo studio dell’avvocato Stefano Agamennone;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dell’<b>impresa TUTTO SERVICE DI DI SALVO PAOLA</b>, con sede in Pescara, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza 19 giugno 2003 n. 580 con la quale il tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, ha respinto il ricorso contro il provvedimento del comune di Pescara 31 dicembre 2002 n. 434, di aggiudicazione all’impresa Tutto Service di Di Salvo Paola dell’appalto del servizio di registrazione magnetica, sbobinamento e trascrizione delle sedute presso la sala consiliare e il Consiglio di quartiere, nonché di assistenza tecnica e di gestione dell’impianto video e per le votazioni.</p>
<p>Visto il ricorso in appello, notificato il 2 e 4 e depositato il 13 ottobre 2003;<br />	<br />
visto il controricorso del comune di Pescara, depositato il 22 febbraio 2004;<br />
vista la memoria presentata dall’appellante il 2 marzo 2004;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore, all’udienza del 9 marzo 2004, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Vasile e Sanvitale;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società Spray Records di Lattanzio &#038; C. (d’ora in poi anche solo: Records) e l’impresa Tutto Service di Di Salvo Paola (d’ora in poi anche solo: Tutto Service) hanno partecipato alla licitazione privata (in atti denominata “gara per trattativa privata”) indetta dal comune di Pescara per l’appalto del servizio specificato in epigrafe. La lettera d’invito poneva tra i requisiti quello «di avere svolto identico servizio a quello oggetto della presente gara per almeno due anni presso altro Ente o Pubblica Amministrazione dalla data del presente bando». La gara è stata vinta da Tutto Service, che aveva offerto un ribasso sulla base d’asta del 31,5 per cento, dopo che le sue giustificazioni sull’anomalia dell’offerta erano state giudicate accettabili.<br />
Records con ricorso al tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo notificato al comune e alla controinteressata il 23 gennaio 2003 ha impugnato l’aggiudicazione, deducendone l’illegittimità con tre motivi. Con il primo motivo ha censurato la suddetta clausola, nella parte in cui richiedeva d’avere svolto l’identico servizio presso “altre” amministrazioni e non anche presso il comune di Pescara. Con il secondo motivo ha lamentato che la controinteressata fosse stata ammessa alla gara benché il servizio da essa precedentemente prestato non fosse stato “identico” a quello da prestare, perché non comprendeva la gestione dell’impianto video, che caratterizza massimamente gl’impianti audiovisivi del comune di Pescara e per il quale l’aggiudicataria non possedeva specializzazione. Con il terzo motivo ha censurato il giudizio di non anomalia dell’offerta, con la seguente doglianza: «nella fattispecie, l’elevatezza della offerta in ribasso (di ben il 31,50 %) non trova effettiva e razionale giustificazione nelle affermazioni della Tutto Service contenute nella sua lettera del 19.12.2002 (ragioni individuate nel fatto che la predetta ditta opera con personale proprio e con materiali che acquista, quale commerciante, a buon prezzo), specie, poi, a fronte della grave preoccupazione che la notevole riduzione (chiaramente fuori mercato, come da atti di data non sospetta che si producono) vada a danno della qualità del servizio …».<br />
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto il ricorso, giudicando inammissibile per difetto d’interesse il primo motivo, dal momento che la ricorrente era stata ammessa in gara, e infondati gli altri due motivi. Respingendo il secondo motivo ha osservato che in un primo momento il comune aveva inteso indire la gara solo per i servizi di registrazione, e solo in un secondo momento, dopo la lettera d’invito, aveva precisato che il servizio riguardava anche il video, senza peraltro diramare nuovi inviti; con ciò manifestando che non richiedeva una specifica esperienza nel settore; d’altra parte non risulta che esistano imprese specializzate nel settore dei sistemi di votazione degli organi collegiali; sicché l’attività in questione doveva ritenersi secondaria rispetto all’oggetto complessivo dell’appalto, tenuto conto anche del fatto che l’imprenditore che aveva installato l’impianto s’era impegnato anche ad addestrare il soggetto che avrebbe svolto il servizio. Respingendo il terzo motivo ha ritenuto che il giudizio di non anomalia rientrava nelle valutazioni discrezionali dell’amministrazione.<br />
Appella Records dichiarando di accettare il rigetto del primo motivo e riproponendo, con due motivi d’appello, i motivi secondo e terzo del ricorso di primo grado.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il secondo motivo d’appello, con il quale l’appellante ripropone il terzo motivo del ricorso di primo grado, è infondato, perché la censura, così come proposta nel ricorso di primo grado e sopra trascritta, è apodittica, e quindi inammissibile per genericità; perché la ricorrente non ha affatto confutato le giustificazioni addotte dall’aggiudicataria e ritenute accettabili dall’amministrazione indicente la gara.<br />
Resta da esaminare il primo motivo d’appello, corrispondente al secondo motivo del ricorso di primo grado. Esso è fondato. La lettera d’invito poneva come requisito per la partecipazione alla gara l’avere già svolto un servizio “identico” a quello da svolgere; ed è fuori discussione, ed è implicitamente ammesso dalle difese del comune, che l’aggiudicataria non avesse, invece, svolto nessun precedente servizio con impianti audiovisivi per le votazioni consiliari; sicché è inevitabile concludere che sarebbe dovuto essere esclusa. L’argomento con la quale il giudice di primo grado ha giudicato non rilevante la mancata esperienza dell’impianto video, il fatto cioè che l’imprenditore che aveva installato l’impianto s’era impegnato ad addestrare il soggetto che avrebbe svolto il servizio, semmai conferma la contraddittorietà tra la clausola del bando e il comportamento del comune. D’altra parte non può il giudice amministrativo sostituirsi all’amministrazione nel porre i requisiti di partecipazione, ed è invece l’amministrazione che deve soppesare le parole dei bandi di gara ed evitare d’inserire preclusioni che non siano strettamente necessarie, e che essa stessa poi, all’atto dell’ammissione, ritiene non necessarie.<br />
L’appello pertanto dev’essere accolto. Le spese a carico del comune resistente seguono la soccombenza e si liquidano in € 1500 per il giudizio di primo grado e 2000 per il grado d’appello. Il Collegio ritiene invece equo compensare integralmente le spese di giudizio tra l’appellante e l’impresa Tutto Service di Di Salvo Paola, non costituitasi nel presente grado.</p>
<p align=center><b>Per questi motivi</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento del comune di Pescara 31 dicembre 2002 n. 434. Condanna il comune di Pescara al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in tremilacinquecento euro, a favore dell’appellante, e compensa le spese di giudizio tra la società appellante e l’impresa Tutto Service di Di Salvo Paola.</p>
<p>Così deciso in Roma il 9 marzo 2004 dal collegio costituito dai signori:<br />
Agostino Elefante	presidente<br />	<br />
Raffaele Carboni	componente, estensore<br />	<br />
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia	componente<br />	<br />
Goffredo Zaccardi	componente<br />	<br />
Aniello Cerreto	componente																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 4 Maggio 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-5-2004-n-2736/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.2736</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.3707</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-4-5-2004-n-3707/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. La Medica, Est. Capuzzi Privitera + 29 (Avv. Chibbarro e Minieri) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza non può considerarsi interesse qualificato la doglianza relativa allo scorrimento della graduatoria che aumenta i posti messi a concorso 1. Concorsi pubblici – Concorso interno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-4-5-2004-n-3707/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2004 n.3707</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica, Est. Capuzzi<br /> Privitera + 29 (Avv. Chibbarro e Minieri) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza</span></p>
<hr />
<p>non può considerarsi interesse qualificato la doglianza relativa allo scorrimento della graduatoria che aumenta i posti messi a concorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi pubblici – Concorso interno per l’ammissione al corso trimestrale per sovrintendenti della G.d.F. – Successivo aumento dei posti – Impugnazione del relativo provvedimento – Scorrimento della graduatoria – Preclusione dell’indizione di un eventuale ed ipotetico nuovo concorso – Infondatezza della doglianza per carenza di interesse – E’ tale</p>
<p>2. Processo – Legittimazione ed interesse processuale – Impugnazione di un provvedimento che involge la graduatoria di un concorso – Notificazione a tutti i soggetti che possano subire pregiudizio dall’accoglimento del ricorso – Necessità</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non può considerarsi interesse qualificato la doglianza che riguardi lo scorrimento della graduatoria di un concorso interno, basata sulla circostanza che la delibera che dispone l’aumento dei relativi posti possa precludere l’adozione, da parte dell’Amministrazione, di atti futuri come quello dell’indizione di un eventuale ed ipotetico nuovo concorso.</p>
<p>2. In tema di impugnazione di un delibera che dispone l’aumento dei posti di un concorso interno mediante scorrimento della graduatoria, qualora la prospettazione del ricorso miri la travolgimento dell’intera graduatoria o di parte di essa, il ricorso deve essere notificato a tutti coloro che conseguirebbero una posizione deteriore dall’eventuale esito favorevole del gravame.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non può considerarsi interesse qualificato la doglianza relativa allo scorrimento della graduatoria che aumenta i posti messi a concorso</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 9793/97 proposto da<br />
<b>Privitera Rosario, D’Urso Pier Paolo, Nardella Antonio Domenico, De Lucia Mario, La Terza Mario, Scalzo Salvatore, Formisano Vincenzo, Capilli Antonio, Pirruccio Sebastiano, Caruso Corrado, Esposito Pier Luigi, Russo Antonio, Mancini Michele, Rondinone Giuseppe, Cavallo Antonio, Piperis Vincenzo, Passariello Pier Francesco, Caprara Eligio, Spadaro Giuseppe Carmelo, Buscemi Andrea, Civitello Antonio, Perri Massimo, Maddaloni Lorenzo, Di Novi Ugo, Nicolamarino Francesco, Vigorosi Mario, Russo Carmelo, Marulli Giuseppe e Proto</b> Giovanni  rappresentati e difesi dall’Avvocato Mario Chibbarro e dall’avv. Minieri Antonella  elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma in via E. Gianturco n.5;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore e Comando Generale della G.d.F.</b>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato e domiciliati presso gli uffici della stessa in Roma, via dei Portoghesi n.12;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento n.125597 del 16.5.1997 con il quale il Comando Generale della Guardia di Finanza ha disposto l’aumento da 350 a 1200 dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale n.2076091 del 10.6.1997</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata ;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza del 24.3.2004 il consigliere Roberto Capuzzi, udito, altresì, l’avv. A. Minieri per i ricorrenti;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con decreto ministeriale del 10.6.1996 n.207691 il Ministero delle Finanze aveva bandito un concorso per titoli ed esami, per l’ammissione al corso trimestrale di n.350 vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti della Guardia di Finanza di cui 300 per il contigente ordinario e 50 per quello di mare.<br />
I ricorrenti si inserivano tra gli idonei ma non in posizione utile.<br />
Con il provvedimento impugnato veniva disposto l’aumento da 350 a 1200 dei posti messi a concorso. <br />
Da qui il ricorso affidato a motivi vari di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Si è costituita l’Amministrazione intimata confutando le varie argomentazioni difensive sostenute nel ricorso.<br />
Successivamente i ricorrenti hanno depositato una ulteriore memoria difensiva.<br />
La causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione all’udienza del 24 marzo 2004.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Il ricorso è inammissibile sotto svariati profili.</p>
<p>2. Espongono i ricorrenti alla pagina 2 del ricorso introduttivo che “con delibera n.121549 del 18.10.96 il Comando Generale comunicava agli interessati l’elenco degli idonei, e gli stessi ricorrenti riscontravano di aver riportato alla prova scritta un punto di merito superiore ai 10/20”. <br />
Pertanto i ricorrenti, per loro stessa ammissione, erano a conoscenza dei partecipanti al concorso e dell’elenco nominativo degli idonei, nonchè del punteggio agli stessi attribuito.<br />Il ricorso, che censura l’aumento dei posti disponibili da 350 a 1200 con conseguente scorrimento della graduatoria degli idonei, (tuttavia sino a posizione non utile per i ricorrenti),  non è stato notificato nemmeno ad uno dei possibili controinteressati indicati nominativamente nella delibera n.121529 del 1996, interessati alla conservazione degli effetti favorevoli dell’atto.<br />
Con la memoria datata 17 ottobre 1997 i ricorrenti censurano anche la  graduatoria definitiva del concorso (d.m. n.247271 del 14 luglio 1997), che dichiarano di avere conosciuto a seguito della ordinanza istruttoria della Sezione II n. 1934/97.<br />
Con riferimento a tale graduatoria, si dolgono di  singole posizioni conseguite da controinteressati, in particolare quella del signor Tiziano Agnoli e del fatto che nella graduatoria sarebbero compresi, in posizione utile, “appuntati scelti” che al momento della presentazione della domanda di concorso erano solo “appuntati” .<br />
Al riguardo si ricorda che è inammissibile l&#8217; impugnazione di un provvedimento amministrativo irritualmente effettuata con memoria anziché con autonomo ricorso oppure con motivi aggiunti, ritualmente notificati (Cfr. Cons. Stato, VI Sez., 25 novembre 1994 n. 1704). <br />
Sotto altro aspetto  risulta violato l’articolo 21 della legge 6 dic. 1971 n.1034 che impone a pena di inammissibilità la notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati salvo la integrazione della notifica nei confronti di tutti gli altri.<br />
Ed invero qualora la prospettazione del ricorso miri al travolgimento dell&#8217; intera graduatoria o di parte di essa  il ricorso deve essere notificato a tutti coloro che conseguirebbero una posizione deteriore dall’eventuale esito favorevole del gravame.<br />
La mancata osservanza di tale onere comporta l&#8217; inammissibilità in radice del ricorso (cfr. Cons. Stato, VI Sez., 20 aprile 1991 n. 225, 23 settembre 1999 n. 1256 e 28 aprile 1998 n. 559).</p>
<p>3. I ricorrenti si dolgono che  850 posti di vicebrigadieri vengono occupati a seguito del provvedimento impugnato di aumento dei posti messi a concorso “con conseguente diminuita possibilità per i ricorrenti di poter partecipare ad altri concorsi interni ed accedere al ruolo della qualifica superiore”.<br />
A ben vedere i ricorrenti non hanno interesse qualificato a dolersi dello scorrimento della graduatoria.<br />
 Ed invero alcun risultato concreto, diretto ed attuale, nè di vantaggio nè di lesione, deriverebbe ai ricorrenti dall’annullamento della delibera che ha disposto l’aumento dei posti in  graduatoria giacché il loro interesse non è direttamente collegato alla sorte di tali atti impugnati, ma in maniera del tutto eventuale e riflessa, ad altri, successivi ed ipotetici atti dell&#8217; Amministrazione  concernenti l’indizione di un eventuale futuro concorso.<br />
La giurisprudenza, per siffatte fattispecie, ha avuto modo di rilevare che “..l’accertamento dell’interesse a ricorrere non puo’ prescindere da una puntuale verifica della lesione concreta ed immediata che dalla determinazione assunta dall’Autorità amministrativa deriverebbe per la sfera giuridica del soggetto istante sul quale incombe l’onere probatorio, il che importa il diniego di riconoscimento della legittimazione processuale per chiunque agisca solo a tutela del principio di legalità dell’azione amministrativa, ovvero per ottenere un vantaggio che sarebbe stato illegittimamente riservato ad altro soggetto, senza  peraltro  che da cio’ siano derivati effetti pregiudizievoli per la propria sfera giuridica” (Cons. Stato, IV, 2 nov. 1993 n.966).<br />
Sempre la giurisprudenza ha rilevato che: “ Al fine di accertare la sussitenza di un concreto interesse ad agire il quale consiste nella esigenza di provocare l’intervento del giudice per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, è sufficiente verificare se l’istante possa ottenere, attraverso la pronunzia giudiziale invocata, il risultato utile che si è ripromesso” (Cassaz. 1, 23 nov. 1990 n.11319; Cons. Stato, Sez. IV, 10 marzo 1992 n.261).<br />
In conclusione, per i sopraevidenziati motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.<br />
Il ricorso deve essere, comunque, rigettato, in quanto i motivi dedotti si rivelano destituiti di qualsiasi fondamento, mentre il provvedimento impugnato, giusta le osservazioni dell’Amministrazione resistente, si appalesa conforme alla disciplina in materia. <br />
Spese ed onorari del giudizio attesa la natura del petitum possono essere tuttavia compensati.                                                                                                                               </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,<br />
Sezione Seconda,<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, n. 9793/97 lo respinge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione seconda &#8211; nella Camera di Consiglio del 24.3.2004 con l’intervento dei Signori Magistrati:<br />
Domenico La Medica	Presidente<br />	<br />
Roberto Capuzzi	Consigliere est.<br />	<br />
Anna Bottiglieri	Referendario</p>
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