<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4/4/2014 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/4-4-2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/4-4-2014/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 19:27:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>4/4/2014 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/4-4-2014/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2014 n.1962</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-4-4-2014-n-1962/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-4-4-2014-n-1962/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-4-4-2014-n-1962/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2014 n.1962</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, est. Russo Società Cementir – Cementerie del Tirreno S.p.A. – oggi Cementir Holding (Avv.ti Giuseppe Abbamonte, Giuseppe Lavitola e Maria Enrica Cavalli) c. Comune di Napoli (Avvocatura Municipale). 1. Edilizia ed Urbanistica – Variante al PRG della zona occidentale di Napoli – Classificazione di un ex area industriale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-4-4-2014-n-1962/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2014 n.1962</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-4-4-2014-n-1962/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2014 n.1962</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, est. Russo<br /> Società Cementir – Cementerie del Tirreno S.p.A. – oggi Cementir Holding (Avv.ti Giuseppe Abbamonte, Giuseppe Lavitola e Maria Enrica Cavalli) c. Comune di Napoli (Avvocatura Municipale).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed Urbanistica – Variante al PRG della zona occidentale di Napoli – Classificazione di un ex area industriale come Parco Urbano – Precedente estromissione della stessa area dalla perimetrazione di un altro Parco Regionale – Contraddittorietà – Non sussiste.</p>
<p>2. Edilizia ed Urbanistica – Provvedimento di approvazione della Variante al PRG della zona occidentale di Napoli – Ricorso – Infondatezza – Ragioni – Natura del provvedimento – Scelta urbanistica fondata su apprezzamenti di merito.</p>
<p>3. Edilizia ed Urbanistica – Provvedimento di approvazione della Variante al PRG della zona occidentale di Napoli – Classificazione di un’area all’interno di un Parco verde urbano – Contemporaneo inserimento dell’area nel calcolo della superficie utile edificabile – Contraddittorietà – Non sussiste – Ragioni – Funzione perequativa.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Deve ritenersi legittima la variante al P.R.G. della zona occidentale del Comune di Napoli nella parte in cui ha classificato le aree di proprietà della Cementir come zona nG1 “Insediamenti Urbani Integrati” comprendendole nel Parco Urbano di Coroglio, atteso che tale classificazione non può ritenersi contraddittoria rispetto alla precedente estromissione delle stesse aree dalla perimetrazione del Parco Regionale dei Campi Flegrei. (Nella specie il TAR ha ritenuto irrilevante che nel corso del procedimento di formazione della Variante al PRG, la Giunta Regionale avesse indicato al Comune l’onere di adeguamento alle norme del Parco dei Campi Flegrei.)</p>
<p>2. Deve ritenersi infondato il ricorso in cui si faccia questione del difetto di motivazione della Variante al PRG della zona occidentale del Comune di Napoli, atteso che secondo costante orientamento giurisprudenziale, le scelte urbanistiche costituiscono apprezzamenti di merito che di regola non necessitano di apposita motivazione, oltre a quella che si può evincere dai criteri generali seguiti nell’impostazione del piano (1)</p>
<p>3. Non è contraddittorio rispetto alla classificazione delle aree della Cementir come Insediamento Urbano Integrato del Parco di Coroglio, l’inserimento delle stesse aree nel calcolo della superficie utile edificabile che, rapportata all’indice di fabbricabilità territoriale, determina la volumetria massima della zona, laddove a tale meccanismo, previsto dall’art. 23 delle Norme Tecniche di attuazione della Variante in questione, va attribuito una evidente funzione perequativa.</p>
<p></b>___________________________________________</p>
<p>(1) <i>T.A.R. Campania, Sezione I, 7 giugno 2001 n.2632; Sezione II, 25 febbraio 2009 n.1058; Consiglio di Stato, Ad. Pl., 22 dicembre 1999 n.24; Sezione IV, 20 marzo 2001 n.1679</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01962/2014 REG.PROV.COLL.<br />
N. 07595/1998 REG.RIC.<b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso numero di registro generale 7595 del 1998, proposto da: </p>
<p>Societa&#8217; Cementir &#8211; Cementerie del Tirreno S.p.A. – oggi Cementir Holding S.p.A. – in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Abbamonte, Giuseppe Lavitola e Maria Enrica Cavalli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Napoli, al viale Gramsci, 16; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosaria Contino, Giuseppe Tarallo, Bruno Ricci, Giuseppe Dardo, Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Gabriele Romano, con domicilio eletto in Napoli, alla piazza Municipio – Palazzo San Giacomo; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania del 15.4.1998 n.4741, con cui è stata approvata la variante al P.R.G. per la zona occidentale del Comune di Napoli, dallo stesso adottata con deliberazione consiliare n. 14 del 15.6.1996, come integrata con deliberazione consiliare n. 55 del 18.2.1998 di controdeduzioni alla delibera regionale n. 1496/AC del 18.12.1997. </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 12 marzo 2014 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La Societa&#8217; Cementir &#8211; Cementerie del Tirreno S.p.A. ha premesso di essere proprietaria di un’ampia area ubicata in Bagnoli di Napoli, località Coroglio, avente un’estensione di complessivi mq. 9767 (i cui estremi catastali sono individuati in dettaglio nell’atto introduttivo del giudizio) e di aver già gravato con distinto ricorso – R.G. n. 1768/1998, chiamato anch’esso all’odierna pubblica udienza – la delibera della Giunta regionale n. 8648 del 12.11.1997 con la quale i suddetti immobili sono stati inseriti nel perimetro del Parco regionale dei Campi Flegrei. Con il ricorso in epigrafe ha impugnato il decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania del 15.4.1998 n.4741, con cui è stata approvata, con le limitazioni ivi specificate, la variante al P.R.G. per la zona occidentale del Comune di Napoli (dallo stesso adottata con deliberazione consiliare n. 14 del 15.6.1996, integrata con deliberazione consiliare n. 55 del 18.2.1998 di controdeduzioni alla delibera regionale n. 1496/AC del 18.12.1997), laddove destina l’area di cui è proprietaria a zona <i>nG1</i> “<i>Insediamenti urbani integrati</i>”, disciplinata dall’art. 23 delle N.T.A..<br />
A sostegno della domanda giudiziale di annullamento delle nuove previsioni urbanistiche ha dedotto i seguenti motivi di diritto:<br />
1) eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste – difetto di pubblico interesse – contraddittorietà;<br />
2) stesse figure sintomatiche di eccesso di potere sotto diverso profilo – violazione dei principi in materia di approvazione del P.R.G., con particolare riferimento ai rapporti Comune-Regione in relazione all’art. 3 L. n. 765 del 1967;<br />
3) illegittimità derivata e riflessa discendente dai vizi già censurati col ricorso proposto avverso la delibera della Giunta regionale n. 8648 del 12.11.1997 istitutiva del Parco regionale dei Campi Flegrei.<br />
Ha resistito in giudizio il Comune di Napoli.<br />
Il ricorso è stato dichiarato perento con decreto n. 19180/2012; tale decreto, tuttavia, a seguito di atto di opposizione e di rituale dichiarazione di permanenza di interesse, depositato dalla parte ricorrente in data 8.3.2013, è stato revocato con decreto n. 5821 del 12.3.2013.<br />
Successivamente le parti hanno depositato memorie difensive e documenti. <br />
All’odierna pubblica udienza del 12 marzo 2014, la causa è passata in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. La società Cementir ha impugnato il decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania del 15.4.1998, con cui è stata approvata, con le limitazioni ivi indicate, la variante al P.R.G. per la zona occidentale del Comune di Napoli, nella parte in cui ha classificato le aree di cui è proprietaria in Bagnoli (specificate nell’atto introduttivo del giudizio) come zona nG1 “<i>Insediamenti urbani integrati</i>”, <i>ambito 1 Coroglio</i>, disciplinata dall’art. 23 delle N.T.A. <br />
Il ricorso è infondato.<br />
2. Con riguardo alle censure mosse con il primo motivo, osserva il Collegio che la legittimità della scelta urbanistica in contestazione non è incisa dalle distinte vicende che hanno interessato l’istituzione e la perimetrazione del Parco regionale dei Campi Flegrei – nel quale erano inizialmente inclusi gli immobili della Cementir, ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 8648 del 12.11.1997, e dal quale sono stati successivamente estromessi con la nuova perimetrazione attuata con delibera di GRC n. 2775 del 26.9.2003 a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 6 L. R. n. 33 del 1993 (sentenza Corte Cost. n. 282 del 14.7.2000) – oggetto di distinto ricorso R.G. n. 1768/1998, chiamato anch’esso all’odierna pubblica udienza <br />
Vero è che nel corso del procedimento di formazione della variante al P.R.G. la Giunta Regionale, tra le prescrizioni fornite al Comune di Napoli con la deliberazione del 18.12.1997, ha indicato anche l’adeguamento alle norme di rispetto del parco di interesse regionale dei Campi Flegrei (allora vigenti). Tuttavia, osserva il Collegio che, come può leggersi nella relazione illustrativa alla variante, la scelta di localizzare il Parco Urbano di Coroglio nel sito compreso tra via Coroglio, il costone di Posillipo, via Cocchia ed il suo prolungamento fino a via Leonardi Cattolica discende dal rilevante valore paesistico dell’area, già inclusa nel perimetro del Piano Territoriale Paesistico di Posillipo (approvato con D.M. 14.12.1995) come zona a protezione integrale, e si muove coerentemente all’interno di un’ampia operazione di trasformazione e riqualificazione dell’ampia area urbana interessata dal dismesso impianto siderurgico dell’ex ILVA di Bagnoli, mirando, tra l’altro, a conservarne i più significativi manufatti di archeologia industriale..Invero, già in esito all’approvazione dell’emendamento n. 2 all’art. 23 delle N.T.A. allegate alla delibera del Consiglio comunale di adozione della variante n. 14 del 15.1.2006, le aree di proprietà della Cementir sono state ricomprese nel Parco Urbano di Coroglio. Tale scelta è stata poi confermata e specificata nell’ambito degli interventi previsti nel Piano Urbanistico Attuativo di Coroglio per l’ex sito industriale di Bagnoli, approvato con delibera n.40 del 16 maggio 2005 (e successive varianti di cui alle delibere n. 497/2010 e n. 561/2011), peraltro non impugnato dalla ricorrente, ove il Parco Urbano è individuato (art. 13 N.T.A.) come area tematica 1 (delimitata dalla tavola 11) ed è stabilito (art. 2 delle NT.A.) che il piano sia attuato dalla società di trasformazione urbana Bagnolifutura, costituita ai sensi del comma 59 dell’art. 17 della l. n. 127/1997. <br />
Quanto al dedotto difetto di motivazione, può farsi applicazione anche nell’odierna controversia del consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa – ribadito anche dopo l’entrata in vigore dell’art.3 della l. 7 agosto 1990 n.241 – secondo il quale le scelte urbanistiche costituiscono apprezzamenti di merito che di regola non necessitano di apposita motivazione oltre a quella che si può evincere dai criteri generali seguiti nell’impostazione del piano, risultanti dalla relazione illustrativa (cfr. ex plurimis, T.A.R. Campania, Sezione I, 7 giugno 2001 n.2632; Sezione II, 25 febbraio 2009 n.1058; Consiglio di Stato, Ad. Pl., 22 dicembre 1999 n.24; Sezione IV, 20 marzo 2001 n.1679). <br />
3. Non è suscettibile di favorevole considerazione neanche il secondo motivo, peraltro dedotto “<i>a titolo meramente tuzioristico</i>”, secondo la stessa formulazione attorea.<br />
Invero, come si evince dalla documentazione versata in atti e come riconosciuto dallo stesso Comune di Napoli (cfr. memoria depositata il 18.9.2013), l’area di proprietà della ricorrente non è esclusa dal calcolo della superficie utile edificabile, in rapporto all’indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,68 mc/mq., ai fini della realizzazione della volumetria massima di 2.115.000 mc. definita dall’art. 23 delle N.T.A. della variante urbanistica in discussione. Come chiarito nell’art. 2, comma 2, del Piano urbanistico esecutivo di Coroglio – Bagnoli, tale valore edificatorio rileva ai fini attuativi ossia all’atto dell’acquisizione delle aree da parte della società Bagnolifutura. In definitiva, le aree di cui trattasi, pur restando inedificabili, sono considerate utili ai fini dell’applicazione del peculiare meccanismo perequativo disegnato dall’art. 23, comma 7, rilevante in sede di acquisizione dei suoli.<br />
4. Le residue censure – con le quali è stata dedotta l’illegittimità derivata e riflessa discendente dai vizi già censurati col ricorso proposto avverso la delibera della Giunta regionale n. 8648 del 12.11.1997, istitutiva del Parco regionale dei Campi Flegrei – vanno dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse. Invero, come si evince dalla documentazione acclusa alla già menzionata memoria depositata dell’amministrazione comunale, la nuova perimetrazione del Parco regionale dei Campi Flegrei, attuata con delibera di GRC n. 2775 del 26.9.2003, intervenuta in pendenza del giudizio, non include più l’area di proprietà della Cementir.<br />
5. In definitiva, alla stregua di quanto fin qui considerato, il ricorso va rigettato.<br />
La peculiarità delle questioni trattate giustificano, peraltro, l’equa compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12 marzo 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore<br />
Antonio Andolfi, Primo Referendario</p>
<p align=center>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 04/04/2014</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-4-4-2014-n-1962/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2014 n.1962</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
