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	<title>4/4/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4/4/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2013 n.3446</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-4-4-2013-n-3446/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-4-4-2013-n-3446/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2013 n.3446</a></p>
<p>Pres. Filippi &#8211; Est. Caponigro Mariana Iulia Pricope e “La Botticella di Romanelli Maria Teresa e Carboni Laura s.n.c.” (Avv.ti P.Polese e M.Guidoni)/ Roma Capitale (Avv. R.Rocchi) sulla differenza tra revoca e disdetta della concessione demaniale permanente 1. Demanio e patrimonio – Concessione demaniale permanente – Mancato rinnovo – Disdetta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-4-4-2013-n-3446/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2013 n.3446</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-4-4-2013-n-3446/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2013 n.3446</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Filippi  &#8211;   Est. Caponigro  <br /> Mariana Iulia Pricope e “La Botticella di Romanelli Maria Teresa e Carboni Laura s.n.c.” (Avv.ti P.Polese e M.Guidoni)/ Roma Capitale (Avv. R.Rocchi)</span></p>
<hr />
<p>sulla differenza tra revoca e disdetta della concessione demaniale permanente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Demanio e patrimonio – Concessione demaniale permanente – Mancato rinnovo – Disdetta – Configurabilità. 	</p>
<p>2. Demanio e patrimonio – Concessione demaniale permanente – Mancato rinnovo – Natura provvedimentale e non privatistica.	</p>
<p>3. Urbanistica e edilizia – Piani di massima occupabilità – Adozione – Presupposti.	</p>
<p>4. Urbanistica e edilizia – Piani di massima occupabilità &#8211; Piani di occupabilità zero in aree non soggette ad occupazioni di suolo pubblico – Ammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il provvedimento con cui l’amministrazione comunale non intende rinnovare, a decorrere dalla scadenza, una concessione demaniale permanente è da qualificare come disdetta e non come revoca, atteso che, mentre la disdetta postula che il provvedimento concessorio spieghi i suoi effetti sino alla scadenza e produce, alla scadenza, il mancato rinnovo della concessione, al contrario la revoca determina che il provvedimento concessorio termini i propri effetti prima della sua scadenza.	</p>
<p>2. Il provvedimento con cui l’amministrazione comunale non intende rinnovare, a decorrere dalla scadenza, una concessione demaniale permanente ha natura provvedimentale e non privatistica, in quanto adottato nell’esercizio autoritativo del potere pubblico. 	</p>
<p>3. I piani di massima occupabilità delle vie e piazze del centro storico trovano la loro giustificazione nell’esigenza dell’amministrazione comunale di individuare forme omogenee di fruizione di spazi pubblici da parte di operatori commerciali in luoghi di notevole interesse pubblico, nell’obbiettivo di garantire una rigorosa tutela del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale, e per garantire un equilibrio tra l’espansione delle attività commerciali, la regolamentazione del traffico urbano e la tutela della residenzialità nonché, anche, per salvaguardare il diritto alla salute dei cittadini. 	</p>
<p>4. E’ legittimo prevedere piani di massima occupabilità “zero” anche per le vie e per le piazze in cui non insistono già occupazioni di suolo pubblico autorizzate e che per la loro particolare ubicazione necessitano di maggiore tutela, poiché poste in aree di valore storico e monumentale limitrofe a zone già sature di attività di somministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Ter)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8329 del 2012, proposto da: Mariana Iulia Pricope e “La Botticella di Romanelli Maria Teresa e Carboni Laura s.n.c.”, in persona dell’amministratrice Maria Teresa Romanelli, rappresentate e difese dagli avv.ti Pier Paolo Polese e Michela Guidoni, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Girolamo Savonarola, 39; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Roma Capitale, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Rosalda Rocchi, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della disdetta della concessione demaniale permanente rilasciata per il locale sito in Roma Vicolo del Leopardo n. 39a, emanata dal Municipio Roma Centro Storico in data 1.6.2012;<br />	<br />
della delibera C.M. n. 25 del 2.8.2011 nella parte in cui è stata approvata la scheda di dettaglio del Piano di Massima Occupabilità relativo a Vicolo del Leopardo;<br />	<br />
ove occorra, del D.C.M. n. 6 del 25 febbraio 2010 e della D.C.C. n. 119/2005, come modificata dalla D.C.C. n. 75 del 2010, nella parte in cui prevede la competenza dei Municipi afferenti la Città Storica a subordinare il rilascio delle concessioni di suolo pubblico alle prescrizioni di appositi piani che individuino la massima occupabilità delle aree di rispettiva competenza;<br />	<br />
di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.</p>
<p>	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2013 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Le ricorrenti espongono che la signora Mariana Iulia Pricope è conduttrice dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sita in Roma al Vicolo del Leopardo giusta contratto d’affitto d’azienda stipulato il 22 febbraio 2007 con “La Botticella di Romanelli Maria Teresa e Carboni Laura s.n.c.”.<br />	<br />
Con atto del 1° giugno 2012, Roma Capitale, Municipio Roma Centro Storico, ha comunicato alle interessate che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della delibera C.C. n. 75/2010 e s.m.i., l’amministrazione non intende rinnovare, alla scadenza del 31 dicembre 2012, la concessione demaniale permanente rilasciata con determinazione dirigenziale n. 0537 del 21 marzo 2006 per mq 11,70, per il locale sito in Vicolo del leopardo n. 39a.<br />	<br />
Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:<br />	<br />
<i>Violazione e falsa applicazione di legge: art. 7 l. n 241/1990. Eccesso di potere: violazione del principio di partecipazione.</i><br />	<br />
L’amministrazione non avrebbe inviato alcuna comunicazione di avvio del procedimento, violando le norme sulla partecipazione procedimentale.<br />	<br />
<i>Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione del principio di concorrenza e di libertà di stabilimento e prestazione di servizi: art. 41 Cost., artt. 43-55 trattato CE, artt. 3 e 97 Cost., art. 4 bis D.C.C. n. 119/2005 e s.m.i., DCC 1/2011. Eccesso di potere: sviamento, manifesta irragionevolezza e illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, disparità di trattamento.</i><br />	<br />
La D.C.M. n. 6/2010 e la D.C.M. n. 25/2011, sulla cui base è stato emanato il provvedimento impugnato, non inserirebbero nei piani di massima occupabilità “zero” Vicolo del Leopardo, il quale, invece, rientrerebbe nei piani di massima occupabilità.<br />	<br />
<i>Violazione e falsa applicazione di legge: D.C.M. n. 1/2008, D.C.M. n. 6/2010, Eccesso di potere: sviamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta.</i><br />	<br />
La delibera del Municipio Roma Centro Storico n. 1/2008, con cui sono stati istituiti i piani “zero”, avrebbe previsto tale strumento per le vie e piazze in cui non insistono già occupazioni di suolo pubblico autorizzate, per cui, considerato che la Botticella s.n.c. era già in possesso da più di dieci anni di regolare o.s.p., Vicolo del Leopardo non sarebbe potuto essere inserito nei piani “zero”.<br />	<br />
<i>Violazione e falsa applicazione di legge: principio di libertà di stabilimento, artt. 43-55 trattato CE, art. 2, comma 2, e 4 bis, comma 4, D.C.C. n. 119/2005 e s.m.i. Eccesso di potere: sviamento, manifesta irragionevolezza e illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta; difetto di competenza</i><br />	<br />
I piani di massima occupabilità, così come previsti dal Regolamento, se pur destinati al contingentamento programmato delle concessioni, non potrebbero però escluderle del tutto.<br />	<br />
Le norme regolamentari, art. 2, comma 2, demanderebbero in via esclusiva alla Giunta Comunale il potere di individuare le aree che non possono costituire oggetto di concessione.<br />	<br />
L’art. 4 <i>bis</i>, co. 4, del regolamento, quindi, dovrebbe essere interpretato nel senso che con il piano di massima occupabilità non può essere esclusa del tutto ed a priori la possibilità di occupazione di suolo pubblico.<br />	<br />
<i>Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione del principio di concorrenza e di libertà di stabilimento e prestazione di servizi: art. 41 Cost., artt. 43-55 trattato CE, art. 3 Cost., art. 4 bis, comma 4, D.C.C. n. 119/2005 e s.m.i. Eccesso di potere: sviamento, manifesta irragionevolezza e illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta.</i><br />	<br />
La disposizione che esclude completamente l’occupazione di suolo pubblico non terrebbe conto dei principi e criteri indicati nell’art. 4 <i>bis</i>, comma 4, della delibera n. 119/2005 e successive modificazioni.<br />	<br />
<i>Violazione e falsa applicazione di legge: artt. 3 e 21 quinquies l. 241/1990, violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere: difetto di motivazione; difetto di istruttoria.</i><br />	<br />
Il provvedimento impugnato, al di là del <i>nomen juris</i>, costituirebbe una vera e propria revoca, sicché avrebbe potuto essere emanato solo nel rispetto dei presupposti indicati dall’art. 21 <i>quinquies</i> l. n. 241 del 1990, ovvero l’esistenza di un pubblico interesse sopravvenuto che prevalga sul legittimo affidamento del privato.<br />	<br />
La disdetta di una concessione o.s.p. risalente andrebbe comunque motivata, mentre l’amministrazione si sarebbe limitata ad una laconica motivazione senza consentire alle ricorrenti di poter partecipare all’<i>iter</i> formativo.<br />	<br />
<i>Violazione e falsa applicazione di legge: principio di libertà di stabilimento, artt. 43-55 trattato CE; d.lgs. n. 446/1997, in particolare artt. 52 e 63. Eccesso di potere: sviamento, manifesta irragionevolezza e illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta; difetto di competenza.</i><br />	<br />
Lo strumento dei piani di massima occupabilità previsto per la Città Storica ed attribuito ai singoli Municipi ad essa afferenti sarebbe illegittimo.<br />	<br />
Alla Città Storica, infatti, afferirebbero diversi Municipi che hanno regolato diversamente il rilascio di concessioni o.s.p., per cui aree adiacenti ed omogenee si troverebbero ad essere disciplinate diversamente per il solo fatto di ricadere amministrativamente nell’ambito di Municipi diversi.<br />	<br />
Roma Capitale ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 27 febbraio 2013, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.<br />	<br />
2. Con l’impugnato provvedimento del 1° giugno 2012, Roma Capitale, Municipio Roma Centro Storico – premesso che con la delibera C.M. n. 6 del 25 febbraio 2010 il Municipio ha definito le aree, all’interno del Municipio Roma Centro Storico, in cui istituire i Piani di massima occupabilità, mentre, con successiva Delibera C.M. n. 25 del 2 agosto 2011, ha approvato la scheda di dettaglio del Piano di massima occupabilità municipale relativa a Vicolo del Leopardo che, per il locale sito in Vicolo del Leopardo n. 39a, non prevede più la possibilità di rilasciare concessioni per l’occupazione di suolo pubblico – ha comunicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 2010, che non intende rinnovare, alla scadenza del 31 dicembre 2012, la concessione demaniale rilasciata con determinazione dirigenziale n. 0537 del 21 marzo 2006 per mq 11,70 per il locale sito in Vicolo del Leopardo n. 39a.<br />	<br />
3. Le ricorrenti, con un gruppo di doglianze, hanno sostenuto che il provvedimento impugnato, al di là del <i>nomen iuris</i>, non potrebbe essere considerato una mera disdetta, ma sarebbe una vera e propria revoca, sicché avrebbe potuto essere adottato solo nel rispetto dei presupposti individuati dall’art. 21 <i>quinquies</i> l. n. 241 del 1990, e cioè in presenza di un pubblico interesse sopravvenuto prevalente sul legittimo affidamento del privato; hanno altresì dedotto che l’amministrazione avrebbe omesso la comunicazione di avvio del procedimento.<br />	<br />
Le censure devono essere disattese.<br />	<br />
L’atto impugnato è stato adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP) e non dell’art. 9 dello stesso regolamento.<br />	<br />
L’art. 9, rubricato “modifica, sospensione e revoca”, stabilisce al primo comma che “per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull’azione amministrativa stabilite dalla legge”.<br />	<br />
L’art. 10, rubricato “rinnovo e disdetta”, dopo avere indicato al primo comma che “le concessioni sono rinnovabili alla scadenza”, dispone al secondo comma che “salve le diverse modalità di rinnovo per le tipologie speciali di occupazioni, le concessioni permanenti possono essere rinnovate con il pagamento del canone per l’anno di riferimento, a condizione che non risultino variazioni e l’Amministrazione non abbia comunicato il proprio diverso intendimento almeno trenta giorni prima della scadenza”.<br />	<br />
Il sistema disegnato dalla norma, quindi, prevede il rinnovo automatico delle concessioni permanenti a seguito del pagamento del canone, ma attribuisce all’amministrazione il potere di procedere alla disdetta con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla scadenza.<br />	<br />
La disdetta, pertanto, postula che il provvedimento concessorio spieghi i suoi effetti sino alla scadenza e produce, alla scadenza, il mancato rinnovo della concessione, mentre la revoca determina che il provvedimento concessorio termini i propri effetti prima della sua scadenza.<br />	<br />
Il provvedimento impugnato è da qualificare come disdetta in quanto determina il mancato rinnovo della concessione alla sua scadenza, vale a dire a decorrere dal 1° gennaio 2013, primo giorno successivo al <i>dies ad quem</i> della concessione (31 dicembre 2012),<br />	<br />
Il Collegio, peraltro, ritiene che detto provvedimento abbia natura provvedimentale e non privatistica, in quanto adottato dall’amministrazione comunale nell’esercizio autoritativo del potere pubblico.<br />	<br />
Esso, infatti, incide su un rapporto pubblicistico, che ha la sua fonte nel provvedimento di concessione di OSP, per cui deve ritenersi ontologicamente connotato dalla stessa natura provvedimentale dell’atto da cui scaturisce il rapporto.<br />	<br />
Nondimeno, trattandosi di atto vincolato in quanto adottato in mera esecuzione delle delibere di Consiglio Municipale n. 6 del 25 febbraio 2010 e n. 25 del 2 agosto 2011, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, altrimenti necessaria, non è idonea a tradursi in un vizio di legittimità del provvedimento in quanto, ai sensi dell’art. 21 <i>octies</i>, comma 2, della l. n. 241 del 1990, non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.<br />	<br />
Il provvedimento impugnato, in definitiva, si presenta esaurientemente motivato attraverso il richiamo alle delibere di C.M. n. 6 del 2010 e n. 25 del 2011, mentre l’attività istruttoria è stata evidentemente posta alla base degli atti generali presupposti, di cui il provvedimento individuale costituisce applicazione.<br />	<br />
D’altra parte, la giurisprudenza della Sezione ha già avuto modo di affermare che i piani di massima occupabilità delle vie e piazze del centro storico trovano la loro giustificazione nell’esigenza dell’amministrazione comunale di individuare forme omogenee di fruizione di spazi pubblici da parte di operatori commerciali in luoghi di notevole interesse pubblico, nell’obiettivo di garantire una rigorosa tutela del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale e per garantire un equilibrio tra l&#8217;espansione delle attività commerciali, la regolamentazione del traffico urbano e la tutela della residenzialità nonché, anche, per salvaguardare il diritto alla salute dei cittadini (TAR Lazio, II ter, 19 giugno 2012, n. 5649).<br />	<br />
Pertanto, la natura dell’atto di concessione amministrativa o.s.p. conferisce al Comune una serie di prerogative, volte a regolare l’uso temporaneo del bene in alcune aree della città, in prevalenza situate nel centro storico, dove l’occupazione del suolo pubblico è limitata dall’esistenza di un preponderante pubblico interesse diretto alla salvaguardia del patrimonio storico-culturale e dove, quindi, gli interessi imprenditoriali dei privati si rivelano recessivi rispetto agli interessi pubblici volti alla tutela dei beni architettonici e, in generale, del patrimonio monumentale e culturale della città.<br />	<br />
4. Con altro gruppo di doglianze, le ricorrenti, sotto varie angolazioni, hanno sostenuto che Vicolo del Leopardo non avrebbe potuto essere inserito nei piani di massima occupabilità “zero”.<br />	<br />
In particolare, hanno evidenziato che:<br />	<br />
la D.C.M. n. 6/2010 e la D.C.M. n. 25/2011, sulla cui base è stato emanato il provvedimento impugnato, non inserirebbero Vicolo del Leopardo nei piani di massima occupabilità “zero”:<br />	<br />
la delibera del Municipio Roma Centro Storico n. 1/2008, con cui sono stati istituiti i piani “zero”, avrebbe previsto tale strumento per le vie e piazze in cui non insistono già occupazioni di suolo pubblico autorizzate, per cui, considerato che la Botticella s.n.c. era già in possesso da più di dieci anni di regolare o.s.p., Vicolo del Leopardo non sarebbe potuto essere inserito nei piani “zero”;<br />	<br />
i piani di massima occupabilità, così come previsti dal Regolamento, se pur destinati al contingentamento programmato delle concessioni, non potrebbero però escluderle del tutto;<br />	<br />
le norme regolamentari demanderebbero in via esclusiva alla Giunta Comunale il potere di individuare le aree che non possono costituire oggetto di concessione;<br />	<br />
la disposizione che esclude completamente l’occupazione di suolo pubblico non terrebbe conto dei principi e criteri indicati nell’art. 4 <i>bis</i>, comma 4, della delibera n. 119/2005 e successive modificazioni.<br />	<br />
Le censure non possono essere condivise.<br />	<br />
Con la deliberazione del Consiglio Municipale del Municipio Roma Centro Storico n. 1 del 2008 si è proceduto all’individuazione di due distinti gruppi di aree: un primo elenco, in cui sono individuate le aree in cui istituire piani di massima occupabilità 0, in cui si intende quindi inibita l’occupazione di suolo pubblico, salvo quelle già autorizzate; un secondo gruppo, in cui sono individuate le aree in cui avviare l’<i>iter</i> per la definizione dei piani di massima occupabilità.<br />	<br />
Vicolo del Leopardo è stato inserito in questo secondo elenco ed è rimasto incluso in tale elenco anche a seguito della successiva deliberazione C.M. n. 6 del 2010.<br />	<br />
Con la deliberazione C.M. n. 25 del 2011, è stato approvato, tra gli altri, l’elaborato tecnico predisposto dalla Commissione tecnica per l’elaborazione del p.m.o. relativo a vicolo del Leopardo per il quale è prevista una occupabilità pari a zero.<br />	<br />
La Commissione tecnica, nella riunione del 9 novembre 2010, come emerge dal relativo verbale, ha proceduto alla definitiva approvazione di criteri, estremamente articolati, per la redazione dei PPMMOO nel territorio del Municipio Roma Centro Storico.<br />	<br />
Tali criteri, in ragione delle argomentazioni apposte accanto ad ogni singola voce e relativa proposta, traggono spunto in particolare dalla delibera 119 del 2005 e s.m.i., dal codice della strada, dai pareri espressi dal Comando dei Vigili del Fuoco, dalla Prefettura e dal Ministero dei Trasporti nonché da altre varie ed articolate considerazioni volte a garantire anche e soprattutto la sicurezza pubblica.<br />	<br />
D’altra parte, lo stesso art. 4 <i>bis</i>, comma 4, del regolamento Cosap dispone che i Piani di Massima Occupabilità devono tenere conto degli interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio culturale.<br />	<br />
L’<i>iter</i> logico-giuridico sulla cui base è stato determinato il piano di massima occupabilità di vicolo del Leopardo, quindi, deve ritenersi percepibile con riferimenti ai criteri di cui al verbale della riunione della Commissione tecnica del 9 novembre 2010, mentre sarebbe stato onere della parte ricorrente dimostrare la manifesta illogicità o il travisamento del fatto in cui l’amministrazione potrebbe essere eventualmente incorsa nella redazione dell’elaborato grafico.<br />	<br />
Il Collegio, inoltre ed in particolare, ritiene che il criterio dettato con le delibere del 2008 e del 2009, secondo cui il Consiglio Municipale ha ritenuto opportuno stabilire piani di massima occupabilità zero per le vie e piazze in cui non insistono già occupazioni di suolo pubblico autorizzate e che per la loro particolare ubicazione necessitano di maggiore tutela, poiché poste in aree di valore storico e monumentale limitrofe a zone già sature di attività di somministrazione, costituisca il principio in base al quale sono state individuate <i>ab origine</i> le aree ad occupabilità zero, ma ciò non esclude che, sebbene in presenza di o.s.p. in precedenza autorizzate, l’organo competente, avviato l’<i>iter</i> procedimentale per la definizione del piano di massima occupabilità, decida, come nel caso di specie, di ritenere, sulla base dei criteri tecnici elaborati dalla Commissione, non assentibile alcuna occupazione di suolo pubblico nell’area alla scadenza delle o.s.p. autorizzate.<br />	<br />
D’altra parte, diversamente opninando, si giungerebbe alla paradossale e non accettabile conclusione che, in ragione dell’esistenza anche di una sola occupazione di suolo pubblico a suo tempo concessa, l’amministrazione non potrebbe più, in alcun caso, determinare la non assentibilità sull’area di occupazione di suolo pubblico.<br />	<br />
In sostanza, il Collegio ritiene che il richiamato criterio, attraverso il quale il Consiglio Municipale ha provveduto alla redazione dei due distinti elenchi, individuando le aree in cui istituire i piani di massima occupabilità zero e le aree in cui avviare l’<i>iter</i> per la definizione dei piani di massima occupabilità, non costituisca, né potrebbe costituire, un vincolo per la successiva attività amministrativa, la quale, a conclusione del procedimento volto alla definizione del piano di massima occupabilità, ben può ritenere che, in ragione dei criteri preventivamente elaborati, su una determinata area non sia assentibile alcuna occupazione di suolo pubblico.<br />	<br />
In ordine alla competenza – che secondo le ricorrenti, ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, nonché del comma 4 dell’articolo 4 <i>bis</i> della deliberazione C.C. n. 119 del 2005, spetterebbe in via esclusiva alla sola Giunta Comunale e non invece ai singoli Municipi &#8211; il Collegio rileva come l’art. 2 della deliberazione C.C. n. 75 del 2010 disponga al comma 2 che “ …la Giunta Comunale individua con deliberazione le aree che non possono costituire oggetto di concessione” e il successivo articolo 4 <i>bis</i> disponga al comma 4 che “ … i Municipi possono subordinare il rilascio di concessioni di suolo pubblico alle prescrizioni di appositi piani che individuino la massima occupabilità delle aree di rispettiva competenza. Tali piani sono approvati dal Consiglio del Municipio …”.<br />	<br />
Dal combinato disposto delle due norme regolamentari emerge che, mentre la Giunta Comunale individua in via prioritaria le aree che non possano essere oggetto di concessione, in tal modo sottraendo ai singoli Municipi la possibilità di disporre diversamente al riguardo, i Consigli Municipali possono individuare attraverso i p.m.o. la massima occupabilità delle aree di competenza, ma sempre ed esclusivamente nell’ambito di quelle aree nelle quali la concedibilità delle concessioni o.s.p. non è già stata preclusa dalla valutazione assorbente della Giunta Comunale; non è, tuttavia, escluso dalla normativa, né dal suo tenore letterale né dalla sua <i>ratio</i>, che i Consigli Municipali possano, a loro volta, motivatamente individuare, all’interno delle predette ultime aree di competenza, parti in cui ritengano che non debbano, comunque, essere rilasciate nuove concessioni (cfr. anche, sul punto, la sentenza di questa Sezione n. 9629 del 21 novembre 2012).<br />	<br />
5. In relazione, infine, alla censura, con cui la ricorrente ha prospettato che lo strumento dei piani di massima occupabilità previsto per la Città Storica ed attribuito ai singoli Municipi dall’art. 4 <i>bis</i> della deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 2010 sarebbe illegittimo atteso che alla Città Storica afferiscono diversi Municipi, i quali hanno regolato diversamente il rilascio delle concessioni di OSP, con la conseguenza che aree adiacenti omogenee si troverebbero ad essere disciplinate differentemente per il solo fatto di ricadere amministrativamente nell’ambito di Municipi diversi, è sufficiente osservare che la disparità di trattamento postula situazioni identiche, circostanza che nella fattispecie deve essere ontologicamente esclusa.<br />	<br />
Di talché, nessuna illogicità è possibile rinvenire nell’art. 4 <i>bis</i>, comma 4, del regolamento OSP che attribuisce ai singoli Municipi la possibilità di predisporre i piani di massima occupabilità.<br />	<br />
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00), sono poste, in parti uguali, a carico delle ricorrenti ed a favore dell’amministrazione comunale resistente.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Ter, respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Condanna le ricorrenti, in parti uguali, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00), in favore dell’amministrazione comunale resistente.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maddalena Filippi, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere<br />	<br />
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/04/2013</p>
<p align=justify>
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