<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4/4/2006 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/4-4-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/4-4-2006/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 16:50:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>4/4/2006 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/4-4-2006/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2006 n.875</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-4-4-2006-n-875/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-4-4-2006-n-875/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-4-4-2006-n-875/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2006 n.875</a></p>
<p>Pres. Italo Riggio – Est. Riccardo Giani Pellegrini S.p.a. (avv.ti prof. Guido Greco e Manuela Muscardini) c. Azienda Ospedaliera Ospedale Riguarda Ca’ Grande (avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari) sui presupposti per l&#8217;applicazione della norma speciale in tema di annullamento d&#8217;ufficio di cui all&#8217;art. 1, comma 136, legge 311/2004 1.- Giustizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-4-4-2006-n-875/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2006 n.875</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-4-4-2006-n-875/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2006 n.875</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i><b>Pres.</i> Italo Riggio – <i>Est.</i> Riccardo Giani<br /> <i></b></i>Pellegrini S.p.a. (avv.ti prof. Guido Greco e Manuela Muscardini) c. Azienda Ospedaliera Ospedale Riguarda Ca’ Grande (avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui presupposti per l&#8217;applicazione della norma speciale in tema di annullamento d&#8217;ufficio di cui all&#8217;art. 1, comma 136, legge 311/2004</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.- Giustizia amministrativa &#8211; Ricorso giurisdizionale &#8211; Interesse a ricorrere &#8211; Sussistenza &#8211; Anche in epoca successiva alla proposizione del ricorso</p>
<p>2.- Giustizia amministrativa &#8211; Ricorso giurisdizionale &#8211; Interesse a ricorrere Sopravvenuta carenza &#8211; Individuazione</p>
<p>3.- Contratti della PA – Appalto di servizi – Delibera di rinnovazione del servizio – Annullamento in via di autotutela – In attuazione dell’art. 1, comma 136, legge 311/2004 – Legittimità &#8211; Presupposti</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.- L’interesse a ricorrere, oltre che al momento della proposizione dell’impugnativa, deve sussistere anche in epoca successiva, in base al principio secondo cui le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia.</p>
<p>2.- Non sussiste l’interesse del ricorrente alla caducazione di un provvedimento di annullamento d’ufficio di un precedente atto a lui favorevole, nel caso in cui l’atto annullato d’ufficio abbia avuto medio tempore integrale attuazione, dal momento che nessuna utilità potrebbe conseguire il ricorrere dalla sua eventuale reviviscenza.<br />
3.- È legittimo il provvedimento di annullamento d’ufficio di una delibera di rinnovazione di un servizio disposta ai sensi dell’art. 1, comma 136, legge 311/2004, al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche. L’intervento di autotutela deve tuttavia tenere indenne il privato contraente dall’eventuale pregiudizio patrimoniale derivante dalla sua adozione. Sono pertanto illegittime, perché in contrasto con lo stesso art. 1, comma 136, legge 311/2004 quelle determinazioni della P.A. che, nel prevedere il recupero dei maggiori esborsi sostenuti con riferimento al pregresso svolgimento del rapporto contrattuale con il privato, impongono una prosecuzione dello stesso senza remunerazione fino a concorrenza dei maggiori esborsi medesimi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA<br />
(Sezione  III)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
A)	</b>sul ricorso n.  2726 / 2005  proposto da <br />	<br />
<b>Pellegrini spa</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti  prof. Guido Greco e Manuela Muscardini, nello studio dei quali è elettivamente domiciliata in Milano, P.le Lavater, n. 5 ;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Giuseppe Franco Ferrari, nello studio del quale è elettivamente domiciliata in Milano, C.so Vittorio Emanuele II, n. 15;</p>
<p><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b>della delibera del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera in data 29.7.05 n. 841, comunicata con raccomandata in data 1.8.05, con la quale è stata annullata la rinnovazione del servizio di ristorazione aziendale per il periodo 2002/2005 e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;</p>
<p><b>e per la condanna<br />
</b>al risarcimento del danno patito e patiendo dalla ricorrente;</p>
<p><b>B)</b>	sui motivi aggiunti proposti dalla ricorrente <br />	<br />
<b>Pellegrini spa</b> con atto notificato all’Amministrazione resistente e depositato in data 22.11.2005 </p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>della delibera del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera in data 27.10.2005 n. 1060.</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda;<br />
VISTO l’atto di proposizione di motivi aggiunti;<br />
VISTE le memorie<b> </b>prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore alla pubblica udienza del 16 febbraio 2006 il Ref. Riccardo Giani;<br />
Uditi gli avv.ti Guido Greco e Manuela Muscardini, per la Pellegrini spa, e l’avv. Chiara Giubileo, in sostituzione dell’avv. Giuseppe Franco Ferrari, per l’Amministrazione resistente;<br />
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda del 31.10.1997, n. 1945, veniva aggiudicato alla Pellegrini spa, a seguito di licitazione privata, l’appalto per il servizio di ristorazione ai degenti e ai dipendenti, unitamente alla fornitura di generi di conforto e alla ristrutturazione della cucina. Tale appalto, ai sensi dell’art. 5 del capitolato speciale, aveva durata quinquennale, con scadenza il giorno 4.12.2002. In vista della suddetta scadenza, con deliberazione del Direttore Generale del 2.8.2002, n. 1020, l’Azienda Ospedaliera provvedeva al rinnovo del rapporto contrattuale per un ulteriore triennio, fino cioè al 4.12.2005, in applicazione dell’art. 44, comma 2, della legge 23.12.1994, n. 729 e dell’art. 7 del capitolato speciale d’appalto. Tuttavia, prima della nuova scadenza, con deliberazione del Direttore Generale del 29 luglio 2005, n. 841, l’Amministrazione resistente, sul presupposto della non economicità del servizio gestito dalla Pellegrini spa, provvedeva ad annullare la  deliberazione di rinnovo del contratto n. 1020/02, disponendo altresì il recupero dei maggiori esborsi che sarebbero stati sostenuti dall’Azienda Ospedaliera e, nelle more dell’espletamento di nuova gara, il mantenimento del servizio di ristorazione in capo alla ricorrente “che lo svolgerà senza remunerazione”. <br />
Con il ricorso introduttivo del giudizio la Pellegrini spa impugna la deliberazione n. 841/2005, articolando le seguenti censure:<br />
1) <i>Violazione dell’art. 7 della legge 241/90, nonché delle necessità procedimentali connesse al contrarius actus</i>. La comunicazione di avvio del procedimento è stata effettuata con estremo ritardo e con attribuzione alla ricorrente di un termine brevissimo per le controdeduzioni; per altro la delibera 2 agosto 2002, n. 1020, oggetto di annullamento, è stata adottata anche sulla base dell’attestazione di legittimità dell’U.O. gestione Contratti e Servizi economali mentre altrettanto non è avvenuto per la impugnata delibera di annullamento; <br />
2) <i>Eccesso di potere per perplessità; violazione dell’art. 21 octies e nonies della legge 241/90 e successive integrazioni; violazione dell’art. 3, comma 3, della medesima legge; violazione dell’art. 7 del capitolato speciale di appalto</i>. Nell’impugnato provvedimento vengono indicate ragioni a sostegno dello stesso tra loro eterogenee e non è neppure chiaro quale sia la norma che si assume essere stata violata; è illegittima la motivazione <i>per relationem</i> laddove essa rinvii ad atti di un consulente esterno all’Amministrazione;<br />
 3) <i>Violazione dell’art. 21 octies e nonies della legge 241/90. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità. Difetto di motivazione</i>. La verificare di convenienza economica del rapporto con la società Pellegrini è stata effettuata utilizzando dati relativi agli anni 2003 e 2004 mentre il rinnovo è del 2002; <br />
4)<i> Eccesso di potere per errore nei presupposti, per inattendibilità dell’istruttoria e dei parametri utilizzati. Difetto, contraddittorietà e assertorietà di motivazione.</i> Il consulente dell’Amministrazione ha effettuato le proprie valutazioni economiche di non convenienza alla rinnovazione del contratto sulla base di dati inattendibili; <br />
5)<i> Violazione dell’art. 1, comma 136, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005). Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, violazione del principio di proporzionalità e ingiustizia manifesta. Carenza di potere</i>. Non sussistono poteri amministrativi tali da consentire il recupero degli asseriti maggiori esborsi effettuati dall’Azienda Ospedaliera e la prosecuzione del servizio senza remunerazione. Tale contenuto della deliberazione per altro viola espressamente il disposto dell’art. 1, comma 136, legge 311/04.<br />
6) <i>In subordine (solo per questo motivo): insussistenza di vizi di legittimità, anche con riferimento alle ragioni indicate dall’U.O. Approvvigionamenti ai fini dell’annullamento d’ufficio</i>. Non è fondato il rilievo dell’Amministrazione secondo cui si sarebbe dovuto procedere a nuova gara, anziché a rinnovo contrattuale, in considerazione delle modifiche apportate nel corso della vigenza dell’originario rapporto contrattuale.<br />
7) <i>Illegittimità derivata del bando relativo alla nuova gara</i>.<br />
Si è costituita l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso. <br />
Con ordinanza n. 2575 del 20.10.2005 questa Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione limitatamente al punto 6 dell’impugnata deliberazione, che dispone il temporaneo mantenimento del servizio di ristorazione in capo alla Pellegrini spa, “che lo svolgerà senza remunerazione”.<br />
Con successiva deliberazione del Direttore Generale in data 27 ottobre 2005, n. 1060, l’Azienda Ospedaliera ha quantificato i maggiori esborsi indebitamente sostenuti a fronte del servizio reso da Pellegrini spa in  euro 2.528.211,03.<br />
Con ricorso per motivi aggiunti la Pellegrini spa impugna la deliberazione n. 1060/05, e provvede altresì, essendo nei termini, a migliore formulazione anche delle censure nei confronti della deliberazione 29.7.2005, n. 841. In particolare, nel ricorso per motivi aggiunti, la Pellegrini così articola le proprie doglianze:<br />
1) <i>Primo motivo aggiunto (in relazione al terzo motivo di ricorso). Violazione dell’art. 21 octies e nonies della legge 241/90. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità. Difetto di motivazione</i>. <br />
2) <i>Secondo motivo aggiunto (in relazione al quarto motivo di ricorso). Eccesso di potere per errore nei presupposti, per inattendibilità dell’istruttoria e dei parametri utilizzati. Difetto, contraddittorietà ed assertorietà di motivazione. Illogicità. Violazione dell’art. 44 legge 724/1994.<br />
</i>3)<i> Terzo motivo aggiunto (in relazione al quinto motivo di ricorso). Violazione sotto vari profili dell’art. 1, comma 136, della legge 30.12.2004, n. 311. Eccesso di potere per carenza di presupposti, per contraddittorietà e per carenza o insufficienza di motivazione.</i> <br />
4)<i> Quarto motivo aggiunto (in relazione al sesto motivo di ricorso). Difetto di motivazione e illogicità</i>. <br />
5)<i> Quinto motivo aggiunto (con particolare riferimento alla determinazione del preteso “recupero” e, in genere, ai corrispettivi dovuti per il servizio espletato). Violazione, ancora una volta, dell’art. 1, comma 136, della legge 311/2004. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per carenza dei presupposti. Invalidità derivata. Violazione dell’ordinanza cautelare della Sezione in data 20 ottobre 2005 n. 2575.</i><br />
Alla udienza pubblica del 16 febbraio 2006, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1. </b>La società ricorrente, già aggiudicataria del servizio di ristorazione per i degenti e i dipendenti nel periodo 1997-2002, otteneva dall’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda, con deliberazione del Direttore Generale del 2.8.2002, n. 1020, la rinnovazione del contratto per l’ulteriore triennio 2002-2005, in applicazione dell’art. 44, comma 2, della legge 23.12.1994, n. 729 e dell’art. 7 del capitolato speciale d’appalto. Il rinnovato rapporto contrattuale veniva quindi a scadenza, come risulta dagli atti di causa, alla data del 4.12.2005. Prima di quella data, tuttavia, con l’impugnata deliberazione del Direttore Generale del 29 luglio 2005, n. 841, l’Amministrazione resistente annullava la suddetta deliberazione di rinnovo contrattuale n. 1020/02, disponendo il recupero dei maggiori esborsi che sarebbero stati sostenuti dall’Azienda Ospedaliera nonché, nelle more dell’espletamento di nuova gara, il mantenimento del servizio di ristorazione in capo alla ricorrente “che lo svolgerà senza remunerazione”. Con successiva deliberazione del 27.10.2005, n. 1060, impugnata a mezzo dei motivi aggiunti, l’Azienda Ospedaliera provvedeva altresì alla quantificazione dei maggiori esborsi a suo dire sostenuti a causa dell’antieconomico rapporto con la Pellegrini spa.<br />
<b>2. </b>L’impugnazione della Pellegrini spa investe, in primo luogo, con una serie di articolate censure, la deliberazione dell’Azienda Ospedaliera n. 841/05 ove dispone, a suo avviso illegittimamente, l’annullamento della precedente deliberazione n. 1020/02, che stabiliva “di rinnovare per un triennio fino al 4 dicembre 2005 i rapporti contrattuali in essere con la Pellegrini spa”. L’annullamento della deliberazione di rinnovo contrattuale è tuttavia accompagnato dalla previsione di una temporanea prosecuzione del rapporto in corso, a condizioni che dovranno essere di seguito esaminate. Nei fatti, come è pacifico tra le parti, il rapporto è proseguito sino al 4.12.2005 ed anche oltre, risultando che è tuttora in corso di svolgimento. <br />
Ritiene il Collegio che, a fronte delle suddette circostanze di fatto, non sussista oggi un interesse a ricorrere della Pellegrini spa avverso l’annullamento della deliberazione che disponeva la prosecuzione del rapporto contrattuale per il periodo 2002-2005. E’ noto che, ai sensi dell’art. 100 cpc, applicabile anche al processo amministrativo, costituisce condizione per l’ammissibilità dell’azione la sussistenza dell’interesse a ricorrere, inteso come l’utilità o il vantaggio che il ricorrente mira a conseguire con il processo, attraverso cioè l’eliminazione dell’atto amministrativo lesivo. Tale interesse a ricorrere, oltre che al momento della proposizione dell’impugnativa, deve sussistere anche in epoca successiva, in base al principio secondo cui le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia. Nel caso di specie la deliberazione n. 1020/02, che disponeva la prosecuzione del rapporto contrattuale sino al 4.12.2005, ha esplicato tutti i suoi effetti, giungendo sino al termine finale di sua efficacia. Conseguentemente non può dirsi sussistere un interesse della società ricorrente alla caducazione  della successiva deliberazione n. 841/05, che ha disposto l’annullamento d’ufficio del provvedimento di rinnovazione contrattuale, dal momento che nessuna utilità potrebbe conseguire alla società medesima dalla reviviscenza di un provvedimento che ha già avuto integrale attuazione, ciò anche alla luce delle successive statuizioni della presente sentenza.<br />
Sul punto il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse.<br />
<b>3. </b>Parte ricorrente investe, con ulteriori censure, la deliberazione n. 841 del 2005, nonché la successiva deliberazione 1060/05. In particolare con la quinta censura del ricorso introduttivo del giudizio e con il terzo e quinto dei motivi aggiunti, la Pellegrini spa si duole del contenuto di cui ai punti 4 e 6 della delibera 841/05, nonché della connessa deliberazione 1060/05. La deliberazione 841/05 al punto 4 dispone che “è dato mandato alla S.C. Gestione dei servizi in economia e in appalto di adottare tutti gli atti necessari al recupero, a carico della Pellegrini spa, dei maggiori esborsi illegittimamente sostenuti dall’Azienda Ospedaliera a fronte del servizio di ristorazione aziendale, da quantificarsi sulla base della relazione del consulente esterno prof. Giovanni Valotti del 21.7.2005 e della relazione di controdeduzioni del medesimo consulente esterno del 28.7.2005, il che esclude qualsivoglia indennizzo a favore di Pellegrini spa ai sensi dell’art. 1, comma 136, l. 311/2004”. La riserva di quantificazione è stata sciolta dalla deliberazione 1060/05, la quale stabilisce che “i maggiori esborsi indebitamente sostenuti dall’Azienda Ospedaliera a fronte del servizio di ristorazione aziendale reso da Pellegrini spa vengono quantificati nella somma complessiva di euro 2.528.211,03”. Il punto 6 della deliberazione 841/05 prevede, infine, che “nelle more dell’espletamento della predetta procedura ad evidenza pubblica, e per il tempo strettamente necessario al predetto espletamento, il servizio di ristorazione aziendale viene mantenuto in capo alla Pellegrini spa, che lo svolgerà senza remunerazione fino alla concorrenza del recupero di cui al punto 4. che precede”.<br />
La ricorrente censura le impugnate deliberazioni, nei profili indicati, evidenziando in particolare come l’Amministrazione abbia apertamente violato il disposto dell’art. 1, comma 136, legge 30.12.2004, n. 311 ove prevede che l’annullamento d’ufficio dalla norma stessa disciplinato debba avvenire senza pregiudizio economico per i privati.<br />
Le richiamate censure sono fondate.<br />
L’impugnata deliberazione 841/05 – di cui la successiva 1020/05 ha valenza esecutiva – è stata adottata dall’Amministrazione in espressa attuazione del disposto dell’art. 1, comma 136, legge 311/04, norma speciale in tema di annullamento d’ufficio, specificamente dettata con riferimento alle ipotesi di interventi di autotutela volti a conseguire, come nel caso in esame, “risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche”.  La specifica disciplina legislativa invocata dall’Amministrazione si occupa espressamente dell’annullamento di atti amministrativi, volto a conseguire risparmi di spesa, che abbia ad oggetto “provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati”, disponendo che in tal caso l’intervento di autotutela “deve tenere indenni i privati stessi dall’eventuale pregiudizio patrimoniale derivante” dalla sua adozione. Le impugnate deliberazioni, nel prevedere il recupero dei maggiori esborsi sostenuti dall’Azienda Ospedaliera con riferimento al pregresso svolgimento del rapporto, e nell’imporre una prosecuzione dello stesso senza remunerazione fino a concorrenza dei maggiori esborsi medesimi, si pongono in palese contrasto con il disposto del citato art. 1, comma 136, legge 311/04, in quanto pongono a carico del privato gli oneri economici collegati all’atto di autotutela, in dispregio alla citata disciplina normativa. Osserva per altro, più in generale, il Collegio che deve escludersi che l’Amministrazione, in assenza di specifiche disposizioni di legge cha a ciò espressamente l’autorizzino, possa apportare unilateralmente modifiche al contenuto di rapporti contrattuali in essere, come invece ha fatto l’Azienda Ospedaliera nel caso di specie. <br />
In relazione agli esaminati profili il ricorso merita quindi accoglimento, con conseguente annullamento dei punti 4 e 6 della deliberazione n. 841/05 e della successiva deliberazione n. 1060/05.<br />
<b>4. </b>Come già evidenziato il servizio di ristorazione aziendale ha continuato, anche dopo l’adozione degli impugnati atti, ad avere regolare svolgimento. Per altro, a seguito dell’accoglimento dell’istanza di sospensiva con l’ordinanza della Sezione n. 2575/05, non ha trovato pratica attuazione il disposto della deliberazione n. 841/05 relativo alla erogazione del servizio “senza remunerazione”. L’annullamento, con la presente sentenza, delle impugnate deliberazioni ove disponevano, da un lato, la prestazione del servizio di ristorazione aziendale senza remunerazione e, dall’altro, il recupero degli eccessivi esborsi asseritamene subiti dall’Azienda Ospedaliera, consente infine di soddisfare in modo pieno e diretto l’interesse azionato dalla ricorrente, con conseguente sua reintegrazione in forma specifica. La domanda di risarcimento per equivalente deve pertanto essere respinta, in quanto tale risarcimento rappresenta soltanto una misura sussidiaria e subordinata all’impossibilità di effettuare la suddetta reintegrazione in forma specifica.<br />
<b>5. </b>Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo accoglie, ai sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla la deliberazione n. 841/05 punti 4 e 6 e la deliberazione 1060/05.<br />
Respinge la domanda di risarcimento danni per equivalente.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16 febbraio 2006, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Italo Riggio  &#8211;  Presidente<br />
Riccardo Giani – Referendario est.<br />
Vincenzo Blanda  &#8211;  Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-4-4-2006-n-875/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2006 n.875</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2006 n.1830</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-4-4-2006-n-1830/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-4-4-2006-n-1830/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-4-4-2006-n-1830/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2006 n.1830</a></p>
<p>Aldo Ravalli – Presidente, Enrico d’Arpe – Estensore De Giorgi (avv. P. Quinto) c. Regione Puglia (n.c.) sull&#8217;inammissibilità del ricorso avverso il silenzio-rifiuto sull&#8217;istanza tendente ad ottenere la definizione del procedimento di acquisizione &#8220;sanante&#8221; ex art. 43 comma 1, d.P.R. n. 327 del 2001 Pubblica amministrazione – Silenzio della pubblica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-4-4-2006-n-1830/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2006 n.1830</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-4-4-2006-n-1830/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2006 n.1830</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Ravalli – Presidente, Enrico d’Arpe – Estensore<br /> De Giorgi (avv. P. Quinto) c. Regione Puglia (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;inammissibilità del ricorso avverso il silenzio-rifiuto sull&#8217;istanza tendente ad ottenere la definizione del procedimento di acquisizione &#8220;sanante&#8221; ex art. 43 comma 1, d.P.R. n. 327 del 2001</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Silenzio della pubblica amministrazione – Definizione del procedimento di acquisizione “sanante” ex art.43 comma 1, d.P.R. n.327 del 2001 – Istanza del proprietario – Silenzio-rifiuto della p.a. – Ricorso – E’ inammissibile</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile per carenza di una posizione giuridica soggettiva avente consistenza di interesse legittimo il ricorso avverso il silenzio-rifiuto della p.a. riguardo all’istanza tendente ad ottenere la definizione del procedimento di acquisizione di un’area illegittimamente occupata con l’emanazione del provvedimento di acquisizione coattiva “sanante” ex art. 43 comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Sezione di Lecce &#8211; Prima Sezione</p>
<p align=justify>
</b><br />
Composto dai Signori Magistrati:<br />
Aldo Ravalli,	Presidente<br />	<br />
Enrico d’Arpe,	Componente est.<br />	<br />
Ettore Manca,	Componente <br />	<br />
ha pronunziato la seguente </p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso n° 297/2006 presentato dal</p>
<p><b>Sig. De Giorgi Marcello</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Pietro Quinto, presso il cui Studio in Lecce, Via Garibaldi n° 43, è elettivamente domiciliato,  </p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>la <b>Regione Puglia</b>, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, non costituita in giudizio, </p>
<p align=center>
per l&#8217;accertamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
dell’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dalla Regione Puglia sull’atto stragiudiziale del 7 Novembre 2005, con il quale il ricorrente l’ha diffidata alla definizione del procedimento di acquisizione dell’area illegittimamente occupata. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito alla Camera di Consiglio del 22 Marzo 2006 il Relatore Cons. Dr. Enrico d&#8217;Arpe; e udito, altresì, l’Avv. Alberto Durante, in sostituzione dell&#8217;Avv. Pietro Quinto, per il ricorrente. <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il ricorrente – attuale proprietario del fondo sito nel Comune di Nardò (località Porto Selvaggio) distinto in catasto al fol. 95 p.lla 43 – espone:<br />
&#8211;	che, con la L.R. n° 50/1975, la Regione Puglia disciplinava i modi di istituzione e di utilizzazione dei Parchi Naturali Attrezzati e che, con la successiva L.R. n° 21/1980 (recante modifiche ed integrazioni alla L.R. n° 50/1975), veniva istituito il Parco Naturale Attrezzato di Porto Selvaggio-Torre Uluzzi (ricadente nel territorio del Comune di Nardò);<br />	<br />
&#8211;	che, con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n° 5012 del 4 Giugno 1984, veniva approvato il Piano di Utilizzazione del predetto Parco;<br />	<br />
&#8211;	che il compendio delle aree di cui al comparto B) del citato Piano di Utilizzazione veniva destinato a Parco Naturale Attrezzato con la successiva deliberazione giuntale n° 7225 del 17 Settembre 1986, con la quale sono state, altresì, approvate in modo definitivo (ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 6 L.R. n° 50/1975 e 9 L.R. n° 21/1980, ma senza fissare i termini di cui all’art. 13 della L. n° 2359/1865) le previsioni del Piano di Utilizzazione relative allo stesso comparto B);<br />	<br />
&#8211;	che, con deliberazione n° 7549 del 22 Settembre 1986, la Giunta Regionale Pugliese ha approvato i progetti generali e di 1° stralcio del Parco Naturale Attrezzato di Porto Selvaggio;<br />	<br />
&#8211;	che, con nota regionale prot. n° 3252/05 del 19 Febbraio 1987, veniva comunicato agli aventi causa dell’originario assegnatario Sig. De Giorgi Antonio Salvatore (tra cui l’odierno ricorrente) che le aree contraddistinte in catasto al fol. 95 del Comune di Nardò particella 43 ricadevano, per un’estensione di mq. 16.187, nel comparto B) del Parco Naturale Attrezzato di Porto Selvaggio e che, pertanto, le stesse sarebbero state sottoposte a procedimento ablatorio;<br />	<br />
&#8211;	che, in data 13 Novembre 1987, è stato notificato il decreto di occupazione d’urgenza n° 1056 del 29 Settembre 1987, in favore della Regione Puglia, “delle restanti zone di terreno occorrenti per la costruzione delle opere necessarie per la realizzazione del Parco Naturale Attrezzato di Porto Selvaggio-Torre Uluzzi previste nel progetto approvato con la delibera di G.R. n° 7549/86…”;<br />	<br />
&#8211;	che, in data 9 Dicembre 1987, avveniva l’immissione in possesso;<br />	<br />
&#8211;	che al decreto di occupazione d’urgenza non faceva seguito, nel termine quinquennale di efficacia dello stesso, l’emanazione del decreto di esproprio, e l’area occupata non subiva alcuna irreversibile trasformazione, anche perché a tutt’oggi (a dire del ricorrente) non sono stati eseguiti e completati i lavori e le opere per la fruizione del Parco, che si trova in stato di sostanziale abbandono;<br />	<br />
&#8211;	che, siccome la Regione Puglia non avrebbe mai formalmente acquisito la proprietà del bene immobile in questione, con atto stragiudiziale del 7-12 Novembre 2005, l’ha diffidata a provvedere alla definizione del procedimento ablatorio di acquisizione dell’area illegittimamente occupata, con l’emanazione del provvedimento ex art. 43 del D.P.R. n° 327/2001 (e con il risarcimento dei danni provocati al proprietario per l’illecita utilizzazione della stessa) o, in subordine (per l’ipotesi in cui la Regione intimata non avesse interesse all’acquisizione formale del bene), a procedere alla restituzione materiale dell’area al proprietario istante;<br />	<br />
&#8211;	che è inutilmente decorso il termine di novanta giorni assegnato nell’atto di diffida all’Amministrazione Regionale.<br />	<br />
Il ricorrente, ritenendo illegittimo il silenzio-rifiuto serbato dalla Regione Puglia, lo ha impugnato dinanzi all’intestato Tribunale formulando il seguente articolato motivo di ricorso.<br />
1) Violazione dell’art. 43 del D.P.R. n° 327/2001 – Illegittimità dell’inerzia della P.A. per violazione dei principi fondamentali dell’azione amministrativa ex Lege n° 241/1990.<br />
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto delle pretese azionate, il ricorrente concludeva chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’impugnato silenzio-rifiuto (con la declaratoria dell’obbligo della Regione Puglia di provvedere espressamente sulla diffida del 7-12 Novembre 2005), nonché la condanna dell’Amministrazione Regionale intimata al risarcimento dei danni da ritardo nella definizione del procedimento amministrativo (da liquidare in via equitativa).<br />
Non si è costituita in giudizio la Regione Puglia.<br />
Alla Camera di Consiglio del 22 Marzo 2006, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione. <br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Come illustrato in narrativa, il ricorrente – attuale proprietario del fondo sito nel Comune di Nardò (località Porto Selvaggio) distinto in catasto al fol. 95 p.lla 43 – impugna il silenzio-rifiuto serbato dalla Regione Puglia sull’istanza-diffida del 7-12 Novembre 2005 tendente ad ottenere la definizione del procedimento di acquisizione della predetta area illegittimamente occupata con l’emanazione del provvedimento di acquisizione coattiva “sanante” ex art. 43 primo comma del D.P.R. n° 327/2001 o in alternativa con la restizione materiale dell’area (ed in ogni caso con il risarcimento dei danni subìti dal proprietario istante). Chiede, altresì, la condanna dell’Amministrazione Regionale intimata al risarcimento dei danni da ritardo nella definizione del procedimento amministrativo.  <br />
Il ricorso è infondato e va respinto.<br />
Il Collegio, premesso in punto di fatto che l’area di che trattasi (dopo essere stata destinata dal Piano di Utilizzazione approvato con delibera della Giunta Regionale Pugliese n° 7225 del 17 Settembre 1986 – equivalente, ex art. 9 L.R. 24 Marzo 1980 n° 21, a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste – a far parte del comparto “B” del Parco Naturale Attrezzato di Porto Selvaggio-Torre Uluzzi) veniva occupata in data 9 Dicembre 1987 dalla competente Amministrazione Regionale in forza del decreto di occupazione d’urgenza n° 1056 del 29 Settembre 1987 (al fine della costruzione delle opere necessarie per la realizzazione del predetto Parco) e che all’imissione in possesso non faceva seguito (a dire del ricorrente) né l’emanazione del decreto di esproprio né la modificazione e/o l’irreversibile trasformazione dell’area occupata, osserva che il ricorso introduttivo del presente giudizio appare, addirittura, inammissibile per la carenza di una posizione giuridica soggettiva avente consistenza di interesse legittimo in capo al proprietario ricorrente e comunque è infondato per l’insussistenza dell’obbligo di provvedere a carico della Regione intimata.<br />
Rammentato che – alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile – l’impugnazione del silenzio-rifiuto (secondo il rito speciale previsto dall’art. 21 bis della Legge 6 Dicembre 1971 n° 1034 e ss.mm.) presuppone, ai fini dell’ammissibilità della domanda, la titolarità in capo all’istante di una posizione di interesse legittimo, implicante quindi l’esercizio di una potestà pubblica da parte della P.A., e non di diritto soggettivo, rileva il Tribunale che, nel caso di specie, anche a volere prescindere dalla questione della assai dubbia possibilità di applicare retroattivamente l’invocata norma dell’art. 43 primo comma del T.U. 8 Giugno 2001 n° 327 e ss.mm. (vertendosi in un’ipotesi in cui la dichiarazione di pubblica utilità – giammai annullata – è intervenuta in epoca ben anteriore alla data del 30 Giugno 2003, prevista dalla disposizione transitoria dell’art. 57), l’istanza avanzata in sede amministrativa dall’odierno ricorrente, tendente ad ottenere la definizione del procedimento di acquisizione della predetta area illegittimamente occupata con l’emanazione del provvedimento di acquisizione coattiva “sanante” ex art. 43 primo comma del D.P.R. n° 327/2001, si appalesa manifestamente infondata, per cui non sussisteva l’obbligo dell’Amministrazione Regionale intimata di provvedere espressamente in proposito.<br />
Infatti, lo stesso ricorrente afferma testualmente che “l’area di proprietà dell’istante non subiva alcuna irreversibile trasformazione anche perché a tutt’oggi non sono stati eseguiti e completati i lavori e le opere per la fruizione del Parco, che si trova in stato di sostanziale abbandono”, sicchè è agevole rilevare, in primo luogo, che nella fattispecie concreta non sussistono “ictu oculi” i presupposti di fatto e di diritto per la possibile applicazione da parte della P.A. dell’innovativo strumento della c.d. acquisizione coattiva “sanante” introdotto dall’art. 43 primo comma del citato D.P.R. n° 327/2001, che è utilizzabile unicamente nella differente ipotesi in cui il bene immobile utilizzato per scopi di interesse pubblico sia stato concretamente e apprezzabilmente modificato dalla Pubblica Amministrazione (in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della p.u.).<br />
In altri termini, la necessità normativamente contemplata che l’immobile sia stato modificato materialmente significa che per le aree (come quella di che trattasi) rimaste invece nello stesso stato in cui si trovavano nel momento in cui ha avuto luogo l’occupazione da parte della Pubblica Amministrazione non è affatto possibile l’utilizzo della procedura di acquisizione coattiva “sanante” di cui all’art. 43 primo del Testo Unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità.  <br />
Peraltro, se – come sostiene il ricorrente –  non si è mai verificata l’irreversibile trasformazione dell’area in questione e quindi non è intervenuta la perdita del diritto dominicale del privato per effetto della non perfezionata occupazione “appropriativa” della stessa (o se addirittura, non essendo stati iniziati i lavori nel termine triennale previsto dall’art. 1 della Legge n° 1/1978, si è determinata l’immediata inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità del 17 Settembre 1986 e del decreto di occupazione d’urgenza emanato in data 29 Settembre 1987), il De Giorgi è ancora oggi titolare del pieno diritto soggettivo di proprietà sull’area stessa (anche nei confronti della P.A.), e non, invece, della posizione di interesse legittimo che (come detto) lo faculterebbe ad attivare il rito impugnatorio del silenzio-rifiuto dinanzi al Giudice Amministrativo (potendo, eventualmente, solo adire la competente Autorità Giudiziaria al fine di chiedere la restituzione materiale del terreno, oltre al risarcimento degli allegati danni).<br />
L’evidenziata inammissibilità e comunque la palese infondatezza dell’impugnazione del silenzio-rifiuto, determina conseguentemente la reiezione della correlata domanda di risarcimento danni proposta dal ricorrente (a parte il rilievo che trattasi di lamentato ritardo nella definizione di un procedimento amministrativo finalizzato non ad attribuire, bensì a privare il destinarlo di un bene della vita).<br />
Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.<br />
Nulla sulle spese processuali, poiché l’Amministrazione Regionale intimata non si è costituita in giudizio. <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.<br />
Nulla sulle spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 22 Marzo 2006. </p>
<p align=center>
Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 04 aprile 2006</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-4-4-2006-n-1830/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2006 n.1830</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2006 n.2375</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-4-2006-n-2375/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-4-2006-n-2375/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-4-2006-n-2375/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2006 n.2375</a></p>
<p>Pres. Tosti, Est. Russo S. Bocci (Avv. M. Pistilli) c/ Ministero dell’Interno (Avv. Stato) sussiste giurisdizione del G.O. sulle controversie in materia di risarcimento del danno morale e biologico lamentato da un dipendente nei confronti della P.A. 1. Pubblico Impiego – Giurisdizione e competenza – Danno morale e biologico –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-4-2006-n-2375/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2006 n.2375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-4-2006-n-2375/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2006 n.2375</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti, Est. Russo<br /> S. Bocci (Avv. M. Pistilli) c/ Ministero dell’Interno (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sussiste giurisdizione del G.O. sulle controversie in materia di risarcimento del danno morale e biologico lamentato da un dipendente nei confronti della P.A.</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Pubblico Impiego – Giurisdizione e competenza – Danno morale e  biologico – Domanda di risarcimento – Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Motivi																																																																																												</p>
<p>2.	Pubblico Impiego – Risarcimento del danno – Domanda del dipendente ambigua – Assenza di una precisa scelta in favore dell’azione di responsabilità contrattuale &#8211; Responsabilità extra-contrattuale della P.A. – Sussiste																																																																																												</p>
<p>3.	Pubblico Impiego – Giurisdizione e competenza – Risarcimento del danno &#8211; Collegamento diretto ed immediato all’inadempienza della P.A. di appartenenza ovvero ad un obbligo scaturente da leggi o da regolamenti – Giurisdizione del G.A. – Sussiste –																																																																																												</p>
<p>4.	Pubblico Impiego &#8211; Azione di responsabilità contrattuale del dipendente nei confronti della P.A. – Presupposti &#8211; Inosservanza da parte del datore di lavoro di precise obbligazioni contrattuali</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.Sussiste giurisdizione del G.O sulle controversie in materia di risarcimento del danno morale e biologico lamentato da un dipendente nei confronti dell’amministrazione trattandosi, in effetti, di azione di natura extracontrattuale, proposta ai sensi dell&#8217;art. 2043 c.c.<br />
2. In tema di azione per il risarcimento del danno subito in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato, sussiste azione di responsabilità extracontrattuale tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore di quella contrattuale ovvero la domanda sia ambigua e non indicativa delle obbligazioni violate dalla P.A.</p>
<p>3. Sussiste giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, in materia di risarcimento danni nel pubblico impiego, sulle  controversie caratterizzate da un collegamento diretto ed immediato del risarcimento ad un&#8217;inadempienza dell&#8217;amministrazione di appartenenza, ovvero ad un obbligo scaturente direttamente da leggi o da regolamenti.</p>
<p>4. L’azione di responsabilità contrattuale deve essere espressamente fondata sull&#8217;inosservanza, da parte del datore di lavoro, di una precisa obbligazione contrattuale, non essendo sufficiente la semplice prospettazione dell&#8217;inosservanza del precetto dell&#8217;art. 2087 c.c. o delle altre disposizioni legislative strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro del dipendente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,<br />
Roma, sez. I ter 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori magistrati:<br />
Luigi Tosti 				Presidente<br />	<br />
Franco De Bernardi 			Componente<br />	<br />
Maria Ada Russo 			Componente rel.<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 7600/2005 proposto da </p>
<p><b>BOCCI Simonetta</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Pistilli ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico n. 67 (studio legale Avv. Stefania Reho); </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	<b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro p.t.,<br />	<br />
&#8211;	<b>Questura di Viterbo</b>, in persona del Questore p.t., <br />	<br />
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria; <br />
<b></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
per l’accertamento  <br />
</b>«del fatto che l’infortunio occorso alla ricorrente in data 2.7.1998 è causalmente dipendente da colpa dei dirigenti e funzionari alla stessa sovraordinati e che l’attrice svolge la propria attività lavorativa in luogo non idoneo ai sensi della normativa legale e regolamentare vigente»; </p>
<p><b>e per la condanna<br />
</b>del Ministero dell’Interno ai sensi degli artt. 2043 e 2049 al risarcimento di tutti i danni subiti dall’attrice morale, biologico ed esistenziale da determinarsi in corso di giudizio e al risarcimento di tutti i danni derivanti  dalla violazione di norme imperative». </p>
<p>Visto<b> </b>il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta nella pubblica udienza del 12.1.2006 la relazione del dr. Maria Ada Russo e uditi altresì i difensori come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>La ricorrente è dipendente del Ministero dell’Interno (Polizia di Stato) e presta servizio presso la Stazione di Polizia ferroviaria di Viterbo, Porta fiorentina. <br />
Nel corpo del ricorso l’interessata allega una copiosa documentazione inerente la corrispondenza intercorsa sia con il Ministero del Lavoro, Ispettorato provinciale di Viterbo, e sia con la propria amministrazione, che ricomprende sia gli atti relativi alla richiesta di concessione di un periodo di interdizione dal lavoro – in occasione della prima gravidanza – (cfr., istanza in data 31.7.1995) e sia quelli della seconda gravidanza (cfr., richiesta in data 1.6.1998)  fino alla crisi lipotimica avuta in data 2.7.1998. <br />
Nel ricorso parte attrice prospetta  i seguenti vizi: <br />
1)	violazione di legge ed eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, erroneità e falsità dei presupposti, carenza di motivazione e palese illogicità; violazione ed erronea applicazione dell’art. 64 del DPR n. 1092/1973, art. 36 del DPR n. 686 del 1957; nonché la violazione degli artt. 3, comma 3 e 5, del DPR n. 349 del 1994 e art. 3 della L. 241 del 1990. <br />	<br />
In data 9.11.2005  si è costituita controparte che in data 20.12.2005 ha depositato documentazione. <br />
L’Avvocatura dello Stato ha precisato che: <br />
a)<la ricorrente per tutta la sua gravidanza, comunicata in data 29.5.1998, non ha mai presentato domanda di interdizione anticipata ex art. 5 lett. a) legge n. 1204/71 che prevede appunto tale concessione solo su richiesta espressa della dipendente e dopo presentazione di relativa certificazione medica attestante lo stato di gravidanza a rischio>; <br />
b)la ricorrente ha richiesto direttamente all’Ispettorato del lavoro l’astensione anticipata dal lavoro ex art. 5 lett. B della legge del 1971. <br />
All’udienza del 12.1.2006  il ricorso è stato ritenuto per la decisione.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>
</i>Considerato in diritto </p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i>Con il ricorso in epigrafe la ricorrente propone un’azione di accertamento e risarcimento dei danni. <br />
In particolare, a pagina 9 del ricorso, richiamando la normativa in materia di diritto alla salute, lavoratrici madri e sicurezza nei luoghi di lavoro – che <configurano per i dirigenti e i funzionari competenti altrettanti obblighi la cui violazione è fonte di responsabilità civile extracontrattuale per i danni che possono derivare alla lavoratrice madre> &#8211; sostiene che <il rigetto della sua domanda di astensione dal lavoro la ha obbligata a rimanere in servizio fino all’incidente (cfr., crisi lipotimica avuta in data 2.7.1998) … e pertanto la condotta dell’amministrazione è stata connotata da elementi di negligenza e imperizia tali da integrare gli estremi della colpa>. Inoltre, a pagina 10 specifica che <circa il quantum il danno occorso alla lavoratrice lo stesso potrà essere accertato mediante consulenza tecnico medico legale (che si chiede al Giudice)… inoltre, oltre al danno biologico è dovuto il danno morale>. <br />
In via preliminare il Collegio si pone, d’ufficio, il problema della giurisdizione. <br />
In proposito, deve essere rilevata l&#8217;inammissibilità del presente ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito.<br />
In disparte le questioni attinenti alla assenza della contestazione di singoli provvedimenti o di atti relativi alla gestione ed alla organizzazione dell&#8217;amministrazione di appartenenza e alla (confusa) affermazione di una eventuale solidale responsabilità del Ministero del Lavoro, nei cui confronti il ricorso non è stato notificato, l&#8217;analisi della domanda (genericamente) formulata, evidenzia come la presente controversia sia – comunque &#8211; relativa alla richiesta di risarcimento di un danno extracontrattuale. <br />
Invero, tale domanda appare rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.<br />
Da un lato, ai sensi dell&#8217;art. 68, d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall&#8217;art. 29, D.l. 31 marzo 1998 n. 80 e successive modifiche,  restano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all&#8217;art. 2, commi 4 e 5, D.l. n. 80, cit. (tra le quali quelle relative al personale militare e della polizia di Stato), comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.<br />
La giurisprudenza civile, in più occasioni,  ha ritenuto che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie in materia di pubblico impiego non trova deroga nei casi in cui la violazione della regola del rapporto venga dedotta a fini di pretese risarcitorie, allorché il rapporto stesso funzioni da momento genetico diretto ed immediato dei diritti che si assumono disconosciuti o lesi dall&#8217;ente pubblico in pregiudizio del dipendente (cfr., Cass., sez. un., 27 febbraio 2002, n. 2882; 11 luglio 2000, n. 471; 27 agosto 1998, n. 8501; 27 ottobre 1995, n. 11171 ecc.).<br />
Tuttavia, in alcuni casi sussistono aspetti peculiari.<br />
Ad esempio, quando sia in gioco, come nella specie, la questione dell&#8217;azione promossa da un dipendente nei confronti dell&#8217;ente pubblico, suo datore di lavoro, per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di beni primari come quello dell&#8217;integrità psico &#8211; fisica, che sono oggetto di protezione generale, nei confronti di qualsiasi cittadino, a prescindere dall&#8217;attualità del suddetto rapporto di lavoro.<br />
Inoltre, l&#8217;individuazione del giudice di volta in volta competente a conoscere della richiesta di risarcimento danni per eventi verificatisi in servizio comporta un&#8217;indagine concreta circa la natura dell&#8217;azione proposta.<br />
Tale verifica non è vincolata alle espressioni adoperate dall&#8217;attore e, pacificamente, alla stregua dei principi generali, si può procedere alla ricostruzione della effettiva volontà di questi.<br />
Alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione e ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di impiego pubblico, non soggetto alla privatizzazione, è stato ribadito che la domanda del dipendente di condanna dell&#8217;amministrazione al risarcimento del danno morale e del danno biologico va qualificata come azione di natura extracontrattuale, proposta ai sensi dell&#8217;art. 2043 c.c. (appartenente, quindi, alla giurisdizione del giudice ordinario) (cfr., Cassazione civile sez. un., 22 maggio 2002, n. 7470). <br />
E’ appena il caso di osservare che la giurisprudenza ha ritenuto che &#8211; in tema di azione per il risarcimento del danno subito in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato &#8211; l&#8217;azione di responsabilità extracontrattuale deve ritenersi proposta tutte le volte che non emerga una precisa scelta del danneggiato in favore di quella contrattuale e che, nel caso in cui la domanda sia ambigua e da essa non emergano con chiarezza quali obbligazioni l&#8217;amministrazione abbia violato, l&#8217;azione proposta deve essere interpretata come diretta al ristoro del danno extracontrattuale ex art. 2043 c.c., da incardinarsi innanzi al giudice ordinario (cfr., T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 29 maggio 2003, n. 1927). <br />
Nella vicenda, peraltro, è la stessa ricorrente a fare riferimento più volte alla responsabilità civile extracontrattuale (cfr., a pagina 9 e a pagina 11 del ricorso, riportando una decisione della Corte di Cassazione n. 900 del 14.12.1999, laddove specifica che <in ordine alla giurisdizione la presente domanda viene espressamente spiegata in via extracontrattuale>). <br />
In linea con i recenti orientamenti giurisprudenziali, pertanto, restano ricomprese nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo  (soltanto) le controversie caratterizzate dall&#8217;immediata e diretta collegabilità del richiesto risarcimento ad un&#8217;inadempienza dell&#8217;amministrazione di appartenenza, ovvero ad un obbligo scaturente direttamente da leggi o da regolamenti.<br />
E’ stato, altresì, affermato che l&#8217;azione di responsabilità contrattuale deve essere espressamente fondata sull&#8217;inosservanza, da parte del datore di lavoro, di una precisa obbligazione contrattuale, non essendo sufficiente la semplice prospettazione dell&#8217;inosservanza del precetto dell&#8217;art. 2087 c.c. o delle altre disposizioni legislative strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro del dipendente.<br />
Come noto, la disposizione civilistica richiamata recita: <<i>L&#8217;imprenditore è tenuto ad adottare nell&#8217;esercizio dell&#8217;impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l&#8217;esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l&#8217;integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro</i>>. <br />
Nella vicenda  a fondamento della domanda risarcitoria la  ricorrente (pagina 8 del ricorso) pone la &#8220;mancata adozione &#8230; di tutte le cautele legalmente dovute – art. 2087 c.c.” e lamenta in particolare l&#8217;inosservanza dei Decreti legislativi nn. 645/1996; 277/1991 e L. 232/1990. <br />
Ad avviso del Collegio difetta l&#8217;indicazione del concreto dovere contrattuale che il datore di lavoro avrebbe violato, perché la richiamata normativa assurge al rango di regolamentazione della condotta dell&#8217;Amministrazione verso la generalità degli individui ma non rappresenta altresì la dettagliata attuazione del generico obbligo di cui all&#8217;art. 2087 cod. civ. <br />
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso in esame appare, pertanto, inammissibile per difetto di giurisdizione, rientrando nella sfera di cognizione dell&#8217;Autorità giudiziaria ordinaria.<br />
E’ da aggiungere, per completezza, che pure nel caso in cui il Collegio dovesse (astrattamente) ritenere la giurisdizione – sulla base della richiesta dell&#8217;istante di natura contrattuale in relazione alla violazione di doveri inerenti alla sicurezza degli ambienti nello svolgimento dell&#8217;attività lavorativa – il ricorso sarebbe parimenti inammissibile per violazione del principio della pregiudizialità amministrativa in quanto è mancata la tempestiva domanda di annullamento dei provvedimenti amministrativi a monte che costituisce presupposto di ammissibilità della domanda di risarcimento del danno, che da quei provvedimenti si assuma essere derivato.<br />
Al riguardo, infatti, anche la domanda di risarcimento del danno subito dal dipendente pubblico, richiede, ai fini di un suo esame da parte del g.a., l&#8217;accertamento pregiudiziale della illegittimità del comportamento omissivo dell&#8217;azione amministrativa, per violazione della norma procedimentale che stabilisce l&#8217;obbligo di provvedere entro un certo termine.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione (in favore del Giudice ordinario) il ricorso in epigrafe n. 7600/2005. <br />
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del  12.1.2006. </p>
<p><B>PRESIDENTE </B> Luigi Tosti<br />
<B>ESTENSORE</B>  Maria Ada Russo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-4-4-2006-n-2375/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2006 n.2375</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2006 n.1750</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-4-2006-n-1750/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-4-2006-n-1750/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-4-2006-n-1750/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2006 n.1750</a></p>
<p>Pres. Santoro – Est. Corradino A. Faita (Avv.ti S. Grassi, V. Cecchinelli, A. Presutti) c. Comune di Montignoso (Avv. A. Andreani, G. Del Medico) sulla illegittimità del diniego di concessione edilizia in sanatoria motivato con il mero richiamo alla norma di legge applicata; sui presupposti generali per l&#8217;assolvimento dell&#8217;onere motivazionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-4-2006-n-1750/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2006 n.1750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-4-2006-n-1750/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2006 n.1750</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro – Est. Corradino<br /> A. Faita (Avv.ti S. Grassi, V. Cecchinelli, A. Presutti) c. Comune di Montignoso (Avv. A. Andreani, G. Del Medico)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla illegittimità del diniego di concessione edilizia in sanatoria motivato con il mero richiamo alla norma di legge applicata; sui presupposti generali per l&#8217;assolvimento dell&#8217;onere motivazionale</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1- Atto amministrativo –  Concessione edilizia in sanatoria – diniego – Mero richiamo all’art. 33, L. n. 47/85 &#8211; Motivazione – Insufficienza</p>
<p>2- Atto amministrativo – Onere motivazionale – Assolvimento – Valutazione caso per caso – Necessità &#8211; Ragioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>1- E’ illegittimo il provvedimento sindacale di diniego di concessione edilizia in sanatoria, motivato con il semplice richiamo all’art. 33 della legge n. 47/85; affinché l’atto sia posto al riparo da censure concernenti la parte motiva, infatti, è necessario che siano palesate le ragioni giustificatrici della decisione racchiusa nel provvedimento impugnato, non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni generiche.<br />
2- L’assolvimento dell’obbligo motivazionale è un aspetto dell’atto amministrativo che va valutato caso per caso, non potendosi definire uno schema rigido, fisso ed immutabile adottando il quale tale onere può comunque dirsi assolto da parte dell’Amministrazione. La profondità dell’impianto giustificativo, infatti, deve variare in ragione degli effetti dell’atto, dei suoi destinatari, dell’incidenza dell’interesse pubblico perseguito sugli interessi privati et similia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<b></p>
<p align=center>
DECISIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso in appello nr. <b>3395/2001</b> R.G. proposto dal</p>
<p><b>Sig. Antonio Faita</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Stefano Grassi, Vanni Cecchinelli e Avilio Presutti ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio di quest’ultimo, alla Piazza S. Salvatore in Lauro, 2;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il <b>Comune di Montignoso</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Antonio Andreani e Giuseppe Del Medico, ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio Gian Marco Grez, Lungotevere Flaminio n. 46, pal. IV, Scala B;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l’annullamento e/o la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. III, 15 febbraio 2001 n. 265;<br />
<b></p>
<p align=center>
nonchè</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello nr. <b>5437/2003</b>, proposto dal</p>
<p><b>Sig. Antonio Faita</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Stefano Grassi, Vanni Cecchinelli e Neri Baldi ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio del primo (studio Visentini), Piazza Barberini, 12,<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il <b>Comune di Montignoso</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Antonio Andreani e Giuseppe Del Medico, ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio Gian Marco Grez, Lungotevere Flaminio n. 46, pal. IV, Scala B,<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento e/o la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. III, 13 maggio 2003, n. 1628;</p>
<p>Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montignoso;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 29 novembre 2005, relatore il Consigliere Michele Corradino;<br />
Uditi, altresì, gli avvocati S. Grass, A. Presutti e G. Pafundi per delega di quest’ultimo A. Andreani come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con le gravate sentenze nr. 265/2001 e 1628/2003, il T.A.R. della Toscana ha rigettato, rispettivamente, il ricorso (iscritto al n. 217/1996 R.G.) con cui l’odierno appellante aveva impugnato il provvedimento sindacale n. 15333 del 18 ottobre 1995, recante il diniego di rilascio della concessione in sanatoria, ed il ricorso (iscritto al n. 1767/2002 R.G.) con cui veniva impugnata l’ordinanza adottata dal responsabile del servizio Urbanistica-Ambiente del Comune resistente n. 7505/2002 di demolizione di opere edili ritenute abusive.<br />
L’odierno appellante contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.<br />
Il Comune di Montignoso si è costituito per resistere agli appelli.<br />
Con ordinanza n. 499 del 10 febbraio 2004 la Sezione disponeva la riunione dei due ricorsi in epigrafe; venivano disposti, altresì, incombenti istruttori a carico del Comune resistente.<br />
Quest’ultimo ha provveduto a far conoscere al Collegio l’esito delle trattative relative ad un atto di transazione fra il Sig. Faita e la Sig.ra Riesa Paolinelli da un lato ed il Comune di Montignoso dall’altro. In particolare il Comune ha evidenziato, con note riepilogative in data 8 novembre 2005, il mancato raggiungimento dell’intesa transattiva fra le parti.<br />
Alla pubblica udienza del 29 novembre 2005 i ricorsi venivano trattenuti per la decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Gli appelli sono fondati e meritano di essere accolti.</p>
<p>1. Il Collegio ritiene fondato il motivo d’appello con il quale viene censurata la violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 che impone all’amministrazione emanante di corredare il provvedimento adottato di corredo motivazionale.<br />
Sostiene, in particolare, l’appellante che il provvedimento con il quale l’amministrazione ha negato l’accoglimento della richiesta di sanatoria sarebbe carente delle indicazioni necessarie in ordine alle ragioni giuridiche e fattuali dello stesso.<br />
Il TAR adito in primo grado, con la sentenza in questa sede gravata, ha rilevato l’infondatezza del proposto ricorso (anche) in ordine a tale motivo d’impugnazione, affermando, in particolare, che l’atto contestato indicava, sia pure in modo stringato (o succinto), le ragioni giuridiche che si frapponevano all’accoglimento della richiesta. Ed invero, l’Amministrazione resistente aveva precisato che la richiesta non era accoglibile “ai sensi dell’art. 33 delle legge n. 47/85 (vincolo di inedificabilità)”.</p>
<p>2. Ritiene il Collegio di non poter condividere detta affermazione in ragione del fatto che la determinazione, recante il diniego dell’istanza di sanatoria, appare carente di motivazione.<br />
Deve essere preliminarmente osservato che la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo, come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza, è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell’iter logico–giuridico attraverso cui l’amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni.<br />
Infatti è necessario che l’autorità emanante ponga “il destinatario dell’atto amministrativo in condizione di conoscere le ragioni ad esso sottese” (Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 2001 n. 938; Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 1996 n. 569; v. anche Cons. Stato, sez. IV, 18 gennaio 1996, n. 56).<br />
Inoltre, l’assolvimento del predetto obbligo è un aspetto dell’atto amministrativo che, come detto sopra, va valutato caso per caso (Cons. Stato, sez. V, 25 settembre 2000 n. 5069; Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 1999 n. 2065).<br />
La stessa giurisprudenza ha chiarito che non è possibile definire uno schema rigido, fisso ed immutabile adottando il quale può dirsi assolto da parte dell’Amministrazione l’onere della motivazione; la profondità dell’impianto giustificativo, infatti, varia in ragione del variare degli effetti dell’atto, dei suoi destinatari, dell’incidenza dell’interesse pubblico perseguito sugli interessi privati <i>et similia</i>. Tuttavia, ciò che si richiede perché l’atto sia posto al riparo da censure concernenti la parte motiva è che siano palesate le ragioni giustificatrici della decisione racchiusa nel provvedimento impugnato, non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni generiche. <br />
Nel caso in esame, l’insufficienza delle indicazioni contenute nell’atto impugnato, e quindi la sua illegittimità in relazione all’obbligo di motivazione, è oltretutto affermata dal diffuso orientamento giurisprudenziale in materia; ed invero, il provvedimento che definisce <i>l’iter</i> procedimentale conseguente ad una domanda di sanatoria deve esplicare le ragioni di diritto e di fatto poste a fondamento del diniego, anche al fine di rendere edotto il titolare dell’interesse legittimo di carattere pretensivo sulle circostanze rilevanti nel caso di specie (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2001, n. 5392 secondo cui sono illegittimi, perché sforniti di sufficiente motivazione, i provvedimenti sindacali di diniego di sanatoria e di demolizione delle opere abusive che non rendano facilmente comprensibile il percorso giuridico che ha condotto l’Amministrazione ad adottare i provvedimenti impugnati). E ciò, contrariamente a quanto affermato dal Comune appellato, anche in presenza di precedenti provvedimenti amministrativi ovvero di pronunce giurisdizionali <i>rese inter partes</i>.<br />
Nella vicenda in esame, l’analisi del provvedimento di diniego non evidenzia le effettive ragioni poste a base del diniego, limitandosi il provvedimento impugnato a richiamare genericamente l’art. 33 (“Opere non suscettibili di sanatoria”) della legge n. 47/1985 (il quale recita: “Le opere di cui all&#8217;articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse: a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici; b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali; c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna; d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree. Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della L. 1º giugno 1939, n. 1089, e che non siano compatibili con la tutela medesima. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I”) con la precisazione relativa al “vincolo di inedificabilità”.<br />
Di conseguenza, il motivo dedotto nei termini di difetto di motivazione è fondato.</p>
<p>3. L’accoglimento del motivo di gravame esaminato implica, altresì, la caducazione del provvedimento di repressione dell’abuso. Ed invero, l&#8217;Autorità comunale non può adottare provvedimenti sanzionatori (nella fattispecie, di carattere demolitorio) di abusi edilizi prima di aver definito, con pronuncia espressa e motivata, il procedimento di concessione in sanatoria, in quanto nell&#8217;eventuale sussistenza della conformità del manufatto alla disciplina urbanistica la pronuncia positiva sarebbe <i>inutiliter data</i> e gravemente illegittima risulterebbe la demolizione del bene.</p>
<p>4. L’accoglimento della superiore censura, in grado di provocare la caducazione degli atti amministrativi impugnati in primo grado, fa venire meno l’interesse del ricorrente all’esame delle ulteriori censure e consente la dichiarazione di «assorbimento» dei restanti motivi di gravame.<br />
Per le ragioni esposte i riuniti ricorsi in appello devono essere accolti con il conseguente annullamento delle sentenze impugnate.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, riunisce gli appelli in epigrafe, li accoglie e per l’effetto annulla le sentenze impugnate.<br />
Compensa le spese<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 29 novembre 2005, con l&#8217;intervento dei sigg.ri:</p>
<p>Sergio Santoro &#8211;           Presidente<br />
Raffaele Carboni &#8211;        Consigliere<br />
Cesare Lamberti   &#8211;       Consigliere<br />
Goffredo Zaccardi  &#8211;     Consigliere<br />
Michele Corradino  &#8211;      Consigliere Est.</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 4 aprile 2006<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</b>			<i></p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-4-2006-n-1750/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2006 n.1750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2006 n.2362</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-4-4-2006-n-2362/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-4-4-2006-n-2362/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-4-4-2006-n-2362/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2006 n.2362</a></p>
<p>Pres. Corasaniti, Rel. Arzillo sull&#8217;obbligo di provvedere su un&#8217;istanza inerente ad atti organizzativi generali 1) Procedimento amministrativo – Obbligo di provvedere su un’istanza inerente ad atti organizzativi generali &#8211; Sussite – Condizioni &#8211; Posizione differenziata del privato. 2) Giustizia amministrativa – Giudizio camerale sul silenzio – Pronuncia sulla fondatezza dell’istanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-4-4-2006-n-2362/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2006 n.2362</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-4-4-2006-n-2362/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2006 n.2362</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corasaniti, Rel. Arzillo</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;obbligo di provvedere su un&#8217;istanza inerente ad atti organizzativi generali</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Procedimento amministrativo – Obbligo di provvedere su un’istanza inerente ad atti organizzativi generali &#8211; Sussite – Condizioni &#8211; Posizione differenziata del privato.<br />
2) Giustizia amministrativa – Giudizio camerale sul silenzio – Pronuncia sulla fondatezza dell’istanza – Fattispecie di particolare complessità – Irragionevolezza – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1) L&#8217;obbligo di provvedere può derivare dalla legge, ma anche da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, per la quale ragioni di giustizia o rapporti esistenti tra l&#8217;amministrazione ed amministrati impongono l&#8217;adozione di un provvedimento, soprattutto al fine di consentire all&#8217;interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni. Pertanto esso sussiste anche ove la questione &#8211; ancorché rivesta un rilievo organizzativo generale &#8211; incide in maniera peculiare e differenziata su uno specifico affidamento dei soggetti interessati[1] (nella specie, è stato  dichiarato illegittimo il silenzio serbato in relazione all&#8217;istanza, presentata da associazioni di categoria, diretta a ottenere la riattivazione delle Scuole di Specializzazione in Odontostomatologia).</p>
<p>2) nell’ambito del rito camerale del silenzio, la pronuncia del giudice amministrativo sulla fondatezza dell&#8217;istanza va considerata come espressione di un potere e non di un obbligo, e tale potere non è ragionevolmente esercitabile nei casi che presentino profili di particolare complessità, ontologicamente incompatibili con le caratteristiche di celerità del giudizio camerale sul silenzio, come configurato dall&#8217;art. 21 bis della l. n. 1034/71[2].</p>
<p><i><br />
[1] sulla rilevanza dell&#8217;affidamento del privato per il sorgere dell&#8217;obbligo di provvedere, cfr. TAR Marche, 25 gennaio 1991, n. 22<br />
[2] Sul punto cfr. anche TAR Toscana, sez. I, 22 giugno 2005, n. 3044</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente <br />
	     		             <b> </p>
<p align=center>SENTENZA </p>
<p>	<br />
</b>sul ricorso n. 9374/2005 proposto da:<br />
&#8211;  <B>ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI ODONTOSTOMATOLOGI (ANMO)</B>, in persona del Presidente p.t., dott. Emilio  Archetti;<br />
&#8211; <B>ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI IN ODONTOSTOMATOLOGIA ITALIANI (AMSOI)</B>, in persona del Presidente p.t., dott. Alessandro Benfenati,</p>
<p>nonché, in proprio, dei dottori <B>EMILIO ARCHETTI, ALESSANDRO BENFENATI, EZIO BENAGIANO, RENZO CHECCHETTO, LUCA  VALERIO FABJ, ROBERTO LINDI, GIUSEPPE MACCABRUNI, ADELMO MONTANI, PATRIZIA  ROSSETTI, MARIO  SANNA</B>, <br />
tutti rappresentati e difesi dall&#8217;Avv. Claudio Chiola, dall&#8217;Avv. Manuel Soldi e dall&#8217;Avv. Mario Gorlani, ed elettivamente domiciliati nello studio del primo in Roma, Via della Camilluccia,  785</p>
<p>			                      contro</p>
<p>&#8211; <B>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI</B>, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t.,<br />
&#8211; <B>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA</B>, in persona del Ministro p.t.,<br />
&#8211; <B>MINISTERO DELLA SALUTE</B>, in persona del Ministro p.t.,<br />
costituitisi in giudizio, rappresentati  e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliati presso gli uffici della stessa in Roma, Via dei Portoghesi, 12	</p>
<p>per l’accertamento<br />
del silenzio – inadempimento formatosi a seguito della formale diffida notificata in data 1 &#8211; 2 agosto  2005.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, del MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA e del  MINISTERO DELLA SALUTE;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
udito, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2006, il relatore dott.  Francesco Arzillo; uditi gli avvocati delle parti  come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:        </p>
<p><b>                                            </p>
<p align=center>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
</b>1.	Con il ricorso in epigrafe, notificato il 19 ottobre  2005 e depositato il 26 ottobre  2005, l&#8217;ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI ODONTOSTOMATOLOGI (ANMO), l&#8217;ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI SPECIALISTI IN ODONTOSTOMATOLOGIA ITALIANI (AMSOI), unitamente ai dottori ARCHETTI, BENFENATI,  BENAGIANO, CHECCHETTO,  FABJ, LINDI,  MACCABRUNI, MONTANI,   ROSSETTI,   impugnano il silenzio – inadempimento rifiuto formatosi a seguito della formale diffida notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca e al Ministero della Salute  in data 1 &#8211; 2 agosto  2005.<br />	<br />
I ricorrenti chiedono &#8211; facendo valere svariati profili di violazione di legge ed eccesso di potere &#8211; che questo Tribunale accerti l&#8217;illegittimità del silenzio e, se del caso, la fondatezza dell&#8217;istanza diretta a ottenere la riattivazione delle Scuole di Specializzazione in Odontostomatologia, condannando le Amministrazioni resistenti a provvedere espressamente in tal senso.<br />
 	Si sono costituiti in giudizio la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, il MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA e il  MINISTERO DELLA SALUTE, resistendo al ricorso.<br />	<br />
Il ricorso è stato chiamato per la discussione alla camera di consiglio del 16 gennaio 2006, e quindi trattenuto in decisione.<br />
2.	Il presente ricorso è sostanzialmente diretto a ottenere &#8211; quantomeno -una pronuncia espressa delle Amministrazioni resistenti sulla diffida alle stesse notificata con lo scopo di pervenire alla riattivazione delle Scuole di Specializzazione in Odontostomatologia.<br />	<br />
	Esso è stato proposto da due Associazioni rappresentative della categoria dei medici odontostomatologi, con l&#8217;obiettivo di tutelare lo sviluppo della categoria medesima; ad esse si uniscono i medici chirurghi indicati in epigrafe, i quali  fanno valere &#8211; a vario titolo &#8211; il proprio interesse a valorizzare questa specializzazione. <br />	<br />
3.	La diffida notificata alle Amministrazioni in epigrafe, e il conseguente ricorso, si inseriscono in una vicenda complessa.<br />	<br />
	In sintesi, gli odierni ricorrenti muovono dal decreto del Ministro dell&#8217;Università  e della Ricerca scientifica e tecnologica (di concerto con il Ministro della Sanità) in data 30 ottobre 1993, con il quale la Scuola di specializzazione in Odontostomatologia veniva esclusa dall&#8217;elenco delle specializzazioni formato ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 2, del D. Lgs. 8 agosto  1991,  n. 257.<br />	<br />
	In esito all&#8217;impugnazione  del predetto decreto in sede giurisdizionale amministrativa, il Consiglio di Stato, nel riformare la sentenza favorevole di primo grado, ricostruiva tuttavia la  fattispecie come  una mera temporanea disattivazione della specializzazione in questione (Cons. Stato, sez. VI,  9 ottobre 1997, n. 1478); impostazione, questa, ribadita da una successiva pronuncia (Cons. Stato, sez. VI,  1 dicembre 2003, n. 7856).<br />	<br />
	I ricorrenti lamentano il fatto che l&#8217;Amministrazione abbia, con il suo comportamento, reso sostanzialmente definitiva la disattivazione della specializzazione in Odontostomatologia, non provvedendo a riattivarla; e ciò in contrasto con la normativa di fonte comunitaria e nazionale in materia.<br />	<br />
4.	Il Collegio rileva  la sussistenza dell’obbligo di provvedere, a carico delle intimate Amministrazioni, sulla diffida dei  ricorrenti.<br />	<br />
La posizione legittimante di questi ultimi discende infatti:<br />
&#8211; per quanto concerne le menzionate  Associazioni, dal fatto che le stesse fanno valere un tipico interesse di categoria alla valorizzazione in chiave attuale e permanente  della specializzazione in questione e della correlativa figura professionale;<br />
&#8211; per quanto attiene ai medici ricorrenti a titolo individuale, alla valorizzazione della specializzazione posseduta o da acquisire, anche in vista della partecipazione a concorsi pubblici.<br />
Con riferimento al problema dell&#8217;individuazione della fonte dell&#8217;obbligo di provvedere, è noto che quest&#8217;ultimo, in linea di principio,  può derivare  dalla legge, ma anche da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, per la quale ragioni di giustizia o rapporti esistenti tra l&#8217;amministrazione ed amministrati impongono l&#8217;adozione di un provvedimento, soprattutto al fine di consentire all&#8217;interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni (Consiglio Stato, sez. VI, 4 giugno 2004, n. 3492).<br />
Ora, il Collegio non può che prendere atto della peculiarità della vicenda in esame. Detto obbligo scaturisce infatti in questo caso &#8211; ancor prima che da  specifiche disposizioni normative &#8211; dalla necessità di tutelare l&#8217;affidamento dei ricorrenti, in considerazione degli esiti giurisprudenziali precedenti, dai quali si desumevano elementi tali da far ritenere sostanzialmente ancora aperto il  problema di una sistemazione definitiva della questione. Appare rispondente a un criterio di sostanziale giustizia, in altri termini, il porre a carico dell&#8217;Amministrazione l&#8217;obbligo di provvedere, trattandosi di questione  che &#8211; ancorché rivesta un rilievo organizzativo generale &#8211; incide nondimeno in maniera peculiare e differenziata su uno specifico affidamento  dei soggetti interessati, a motivo  delle aspettative legate alle ragioni esposte nella richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato (sulla rilevanza dell&#8217;affidamento del privato per il sorgere dell&#8217;obbligo di provvedere, cfr. TAR Marche, 25 gennaio 1991, n. 22).  <br />
5.	Nella specie si è quindi formato il silenzio – inadempimento e sussistono i presupposti di operatività, in favore dei  ricorrenti, del meccanismo di tutela delineato dall’art. 21 – bis della L. 6 dicembre 1971, n. 1034.<br />	<br />
Va tuttavia precisato che in questa sede il Tribunale ritiene di doversi limitare alla mera declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere, positivamente o negativamente, sulla questione.<br />
Non è infatti possibile pervenire al richiesto accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale e alla conseguente &#8220;condanna&#8221; dell&#8217;Amministrazione a provvedere nel senso della immediata riattivazione della Scuola di Specializzazione in Odontostomatologia.<br />
Infatti la pronuncia del giudice amministrativo sulla fondatezza dell&#8217;istanza, di cui all&#8217;art. 2, comma 5, della L. n. 241/1990 (introdotto dall&#8217;art. 2, comma 6-bis del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in legge 14 maggio 2005, n. 80), va considerata come espressione di  un potere e non di un obbligo, come risulta dallo stesso tenore della disposizione (&#8220;…può conoscere della fondatezza dell&#8217;istanza&#8221;). Ed è evidente che tale potere non è ragionevolmente esercitabile nei casi che &#8211; come quello in esame &#8211; presentino profili di particolare complessità, ontologicamente incompatibili con le caratteristiche di celerità del giudizio camerale sul silenzio, come configurato dall&#8217;art. 21 bis della l. n. 1034/71 (cfr. TAR Toscana, sez. I, 22 giugno 2005, n. 3044). <br />
I relativi poteri decisori restano quindi, nella specie, integralmente  riservati all’Amministrazione, che è tenuta a provvedere sulla questione in forma espressa, sulla base di un’attenta ricognizione dei presupposti di fatto e di diritto.<br />
6.	Il ricorso deve quindi essere accolto relativamente alla declaratoria di illegittimità del silenzio &#8211; inadempimento serbato dalle intimate Amministrazioni,  che sono tenute a provvedere sulla diffida dei  ricorrenti nel termine indicato in dispositivo: termine che viene fissato in misura più ampia dei trenta giorni previsti &#8220;di norma&#8221; dall&#8217;art. 21 &#8211; bis, comma 2, della L. n. 1034/71, attesa la complessità della questione.<br />	<br />
7.	Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, considerata  la peculiarità  della questione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il   Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III-bis, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso come da motivazione, per l’effetto, ordina alle Amministrazioni indicate in epigrafe di provvedere espressamente sulla diffida dei  ricorrenti notificata in data 1 &#8211; 2 agosto 2005, nel termine di settanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.<br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2006, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Saverio Corasaniti   	   		&#8211; Presidente <br />	<br />
Massimo  Luciano  Calveri                  &#8211; Consigliere<br />
Francesco Arzillo                               &#8211;  Primo  Referendario Est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-4-4-2006-n-2362/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2006 n.2362</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2006 n.118</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-4-4-2006-n-118/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-4-4-2006-n-118/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-4-4-2006-n-118/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2006 n.118</a></p>
<p>Pres. Sammarco, Est. Manzi.Ric. Ferracuti + altri contro il Comune di Montelparo – nomina e designazione di rappresentanti comunali in seno ad enti ed istituzioni 1. Nomina dei rappresentanti comunali in seno a enti e istituzioni da parte del Sindaco – Natura fiduciaria. 2. Nomina dei rappresentanti comunali in seno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-4-4-2006-n-118/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2006 n.118</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-4-4-2006-n-118/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2006 n.118</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sammarco, Est. Manzi.<br />Ric. Ferracuti + altri contro il Comune di Montelparo –</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">nomina e designazione di rappresentanti comunali in seno ad enti ed istituzioni</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Nomina dei rappresentanti comunali in seno a enti e istituzioni da parte del Sindaco – Natura fiduciaria.</p>
<p>2. Nomina dei rappresentanti comunali in seno a enti e istituzioni – Decadenza dall’incarico alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco &#8211; Necessità di rinnovazione da parte del nuovo Sindaco.</p>
<p>3. Atti di revoca dei rappresentanti comunali in seno a enti e istituzioni alla scadenza del mandato del Sindaco – Natura – Atti notiziali della decadenza dagli incarichi.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le nomine e le designazioni, effettuate ex art. 60 comma 8, D. Lgs. n° 267/2000, di rappresentanti del Comune presso enti e istituzioni devono considerarsi sicuramente di carattere fiduciario, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità espresso, attraverso la nomina, sulle qualità e le capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi l’ha designato, orientando l’azione dell’organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi gli ha conferito l’incarico.</p>
<p>2. In virtù del carattere fiduciario che le contraddistingue, le nomine e le designazioni di rappresentanti del Comune presso enti e istituzioni vengono travolte alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco, anche se l’incarico non è ancora scaduto alla stregua delle norme che regolano il funzionamento amministrativo dell’Ente di destinazione. Ne consegue che il nuovo Sindaco deve provvedere a rinnovare le designazioni decadute ex art. 50, comma 8, D. Lgs. n° 267/2000.</p>
<p>3. Gli atti di revoca delle designazioni dei rappresentanti comunali in seno a enti e istituzioni, alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco, più che costituire espressione di un potere di revoca di un precedente incarico si qualificano propriamente come atti notiziali della decadenza degli incarichi intervenuta “ope legis”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<p>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sui ricorsi nn.501, 502 e 666 del 2005, proposti:</p>
<p><u><br />
quanto al ricorso n.501 del 2005: </p>
<p></u>da <b>FERRACUTI Graziano</b>, <b>MARAVALLE Mario</b> e <b>RUBICINI Graziano</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Lucchetti e Alessandro Lucchetti, presso i quali sono elettivamente domiciliati in Ancona, al Corso Mazzini, n.156;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>COMUNE di MONTELPARO (AP</b>), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Recchioni, elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del TAR;</p>
<p>nei confronti di<br />
&#8211; <b>MARZIALI Giovanni</b>, rappresentato e difeso in proprio, in quanto avvocato, elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del TAR;<br />
&#8211; <b>DEL GOBBO Mario</b>, <b>VALLESI Gino</b> e <b>MILANI Cesare</b>, non costituiti in giudizio;<br />
&#8211; <b>COMUNITA’ MONTANA dei SIBILLINI</b>, con sede in Comunanza (AP), in persona del suo Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; <b>ZONA TERRITORILALE n.13 dell’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE delle MARCHE</b>, con sede in Ascoli Piceno, in persona del suo rappresentante legale, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; <B>REGIONE MARCHE</B>, in persona del Presidente della Giunta Regionale, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; <B>OPERA PIA ENTE SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI</B> – <b>O.P.E.S.S.A di Montelparo</b> – <b>ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “G.Mancinelli”</b>, con sede in Montelparo, in persona del suo Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p><u><br />
Quanto al ricorso n.502 del 2005: </p>
<p></u>dall’<B>OPERA PIA ENTE SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI</B> – <B>O.P.E.S.S.A</B>. – <b>ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “G.Mancinelli”</b> di Montelparo, in persona del suo Presidente pro-tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Lucchetti, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Mazzini, n.156;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>COMUNE di MONTELPARO (AP)</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Recchioni, elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del TAR;<br />
nei confronti di<br />
&#8211; <b>MARZIALI Giovanni</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Ranieri Felici, elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del TAR;<br />
&#8211; <b>DEL GOBBO Mario</b>, <b>VALLESI Gino</b> e <b>MILANI Cesare</b>, non costituiti in giudizio;<br />
&#8211; <b>COMUNITA’ MONTANA dei SIBILLINI</b>, con sede in Comunanza (AP), in persona del suo Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; <b>ZONA TERRITORILALE n.13 dell’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE delle MARCHE</b>, con sede in Ascoli Piceno, in persona del suo rappresentante legale, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; <B>REGIONE MARCHE</B>, in persona del Presidente della Giunta Regionale, non costituito in giudizio;<br />
Quanto al ricorso n.666 del 2005: da SCENDONI Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Lucchetti, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Mazzini, n.156;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>COMUNE di MONTELPARO (AP)</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Recchioni, elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del TAR;</p>
<p>nei confronti di<br />
&#8211; <b>MARZIALI Giovanni</b>, <b>DEL GOBBO Mario</b>, <b>VALLESI Gino</b> e <b>MILANI Cesare</b>, non costituiti in giudizio;<br />
&#8211; <b>COMUNITA’ MONTANA dei SIBILLINI</b>, con sede in Comunanza (AP), in persona del suo Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;<br />
 &#8211; <b>ZONA TERRITORIALE n.13 dell’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE delle MARCHE</b>, con sede in Ascoli Piceno, in persona del suo rappresentante legale, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; <b>COMMISSARIO ad ACTA</b> nominato dal Sindaco di Montelparo per il commissariamento dell’Opera Pia suddetta, in persona del dott. Fiorangelo Angeloni, Vice Prefetto Aggiunto presso la Prefettura di Ascoli Piceno, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; <B>REGIONE MARCHE</B>, in persona del Presidente della Giunta Regionale, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; <B>OPERA PIA ENTE SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI </B>– <b>O.P.E.S.S.A di Montelparo </b>– <b>ISTITUTO MEDICO PSICO -PEDAGOGICO “G.Mancinelli”</b>, con sede in Montelparo, in persona del suo Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>Quanto al ricorso n 501 del 2005.<br />
&#8211; della delibera del Consiglio comunale di Montelparo n.23 del 25.4.2005, con cui sono stati definiti gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale in seno alle Aziende ed alle Istituzioni la cui<br />
&#8211; dei provvedimenti nn.1999, 2000 e 2001 del 12.5.2005, con cui è stata disposta la revoca dei ricorrenti dalla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia O.P.E.S.S.A., in qualità di rappresentanti del Comune;<br />
&#8211; della lettera n.2040 del 14.5.2005, a firma del Sindaco di Montelparo, indirizzata all’Opera Pia O.P.E.S.S.A “Istituto G.Mancinelli” con la quale è stata data comunicazione dell’intervenuta revoca degli attuali rappresentati del Comune in seno alla sudd<br />
&#8211; di tutti gli atti connessi, presupposti e correlati, ivi compresi gli avvisi di avvio del procedimento di revoca dei ricorrenti dall’incarico di componente del Consiglio di amministrazione dell’Opera Pia suddetta, nonché i provvedimenti di nomina dei co<br />
<br />
Quanto al ricorso n.502 del 2005:<br />
&#8211; della delibera del Consiglio comunale di Montelparo n.23 del 25.4.2005, con cui sono stati definiti gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale in seno alle Aziende ed alle Istituzioni la cui<br />
&#8211; dei provvedimenti nn.1999, 2000 e 2001 del 12.5.2005, con cui è stata disposta la revoca dei sigg.ri Ferracuti Graziano, Maravalle Mario e Rubicini Graziano dalla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia O.P.E.S.S.A., in qual<br />
&#8211; della lettera n.2040 del 14.5.2005, a firma del Sindaco di Montelparo, indirizzata all’Opera Pia O.P.E.S.S.A “Istituto GMancinelli” con la quale è stata data comunicazione dell’intervenuta revoca degli attuali rappresentati del Comune in seno alla sudde<br />
&#8211; dei provvedimenti n.2023, 2024 e 2025 del 13.5.2005, a firma del Sindaco di Montelparo, con cui è stata formalizzata la nomina dei controinteressati sigg.ri Del Gobbo, Marziali e Vallesi in qualità di rappresentanti dell’Amministrazione comunale in seno<br />
&#8211; della nota n.13078 del 3.6.2005, a firma del Direttore della Zona Territoriale n.13 dell’A.S.U.R delle Marche, con cui è stata formalizzata la designazione del dott. Cesare Milani in qualità di proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazi<br />
&#8211; del provvedimento, allo stato sconosciuto, con cui anche la Comunità Montana dei Sibillini ha provveduto alla designazione del proprio nuovo rappresentante in seno all’Opera pia “G.Mancinelli” di Montelparo;<br />
&#8211; del provvedimento sindacale di nomina del Commissario ad acta incaricato del commissariamento dell’Ente benefico suddetto, nonché della successiva lettera del suddetto Commissario con la quale è stato convocato il Consiglio di Amministrazione dell’Opera<br />
&#8211; di tutti gli atti connessi, presupposti e correlati;</p>
<p>= quanto al ricorso n.666 del 2005:<br />
&#8211; della delibera del Consiglio comunale di Montelparo n.23 del 25.4.2005 , con cui sono stati definiti gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale in seno alle Aziende ed alle Istituzioni la cu<br />
&#8211; dei provvedimenti nn.1999, 2000 e 2001 del 12.5.2005, con cui è stata disposta la revoca dei ricorrenti dalla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia O.P.E.S.S.A., in qualità di rappresentanti del Comune;<br />
&#8211; della lettera n.2040 del 14.5.2005, a firma del Sindaco di Montelparo, indirizzata all’Opera Pia O.P.E.S.S.A “Istituto G.Mancinelli” con la quale è stata data comunicazione dell’intervenuta revoca degli attuali rappresentati del Comune in seno alla sudd<br />
&#8211; di tutti gli atti connessi, presupposti e correlati, ivi compresi gli avvisi di avvio del procedimento di revoca dei ricorrenti dall’incarico di componente del Consiglio di amministrazione dell’Opera Pia suddetta, nonché i provvedimenti di nomina dei co<br />
<br />
Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montelparo in tutti i ricorsi;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del controinteressato sig. Marziali Giovanni nei ricorsi nn.501 e 502 del 2005;<br />
Visti i decreti presidenziali n.381 e n.382 del 22 giugno 2005, pronunciati, rispettivamente, sui ricorsi nn.501 e 502 del 2005, con cui sono state respinte le domande di sospensione provvisoria dell’efficacia degli atti impugnati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti delle cause;<br />
Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23/11/2005, il dott. Galileo Omero Manzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>A) Con atto notificato il 17.6.2005, depositato il 18.6.2005 (rubricato al n.501/2005 R.G.R.), il sig.Ferracuti Graziano ed altri due consorti in lite in qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia “G.Mancinelli” di Montelparo, designati dal Sindaco in rappresentanza del Comune, hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe con cui il Consiglio comunale di Montelparo ha stabilito di dovere far luogo alla nomina di nuovi rappresentanti comunali in seno alle Istituzioni ed Aziende in cui è prevista la loro presenza, in caso di rinnovo del Consiglio Comunale a seguito di elezioni popolari.<br />
In particolare, con l’iniziativa giudiziaria i ricorrenti si propongono anche l’annullamento dei provvedimenti pure indicati in epigrafe, con cui il Sindaco ha provveduto a disporre la revoca della designazione dei ricorrenti in qualità di rappresentanti dell’Amministrazione comunale in seno al Consiglio di Amministrazione della suddetta opera Pia “G.Mancinelli”, sul presupposto dell’asserita sopravvenuta carenza del previsto rapporto fiduciario a base della nomina.<br />
L’impugnativa è stata estesa anche ai provvedimenti sindacali aventi ad oggetto la nomina dei nuovi rappresentanti comunali in seno all’Istituzione benefica suddetta, nelle persone dei controinteressati sigg. Del Gobbo, Marziali e Vallesi, nonché al provvedimento con cui il Direttore della zona n.13 dell’A.S.U.R. delle Marche ha, a sua volta, provveduto a confermare il controinteressato sig.Milani Cesare quale proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia.<br />
A fondamento dell’impugnativa sono state dedotte le seguenti censure di illegittimità.<br />
A/1) Violazione degli artt.7 e 10 e 10 bis della legge n.241 del 1990, in quanto, nonostante l’avvenuta comunicazione ai ricorrenti dell’avviso di avvio del procedimento finalizzato alla rimozione del loro incarico , in sede di adozione dei formali provvedimenti di revoca dello stesso, il Sindaco si è astenuto dall’esame delle controdeduzioni formulate dagli interessati, in contrasto con i doveri procedimentali imposti dalle norme invocate.<br />
A/2) Violazione della legge regionale Marche n.13 del 2004 e dell’art.7 dello Statuto dell’opera Pia “G.Mancinelli” approvato dalla Regione Marche, nonché dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art.97 della Costituzione, in quanto, una volta nominati, i consiglieri di amministrazione restano in carica cinque anni e non possono essere revocati dai soggetti che li hanno designati, prima della scadenza del mandato, salvo che per decisione dello stesso Consiglio in conformità a quanto previsto dallo statuto della stessa Istituzione benefica le cui disposizioni si ritiene sono stati illegittimamente eluse.<br />
A/3) Violazione di legge e più precisamente dell’art.50 del D.Lgs. n.267 del 2000, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, nonché dell’art.1 della legge n.241 del 1990.<br />
Secondo il difensore dei ricorrenti, nella vicenda di cui è causa il potere di revoca del loro incarico esercitato dal Sindaco è da ritenere comunque illegittimo, in quanto non trova giustificazione in alcuna delle fattispecie individuate nella delibera consiliare n.23 del 2005 quale motivo di revoca.<br />
A/4) Violazione dell’art.21/octies della legge n.241 del 1990, vizio di eccesso di potere nella figura sintomatica della mancanza di motivazione, in quanto il provvedimento di revoca, al contrario di quanto stabilito dalla norma suddetta, non fornisce alcuna giustificazione sulle ragioni di opportunità e di pubblico interesse che ne hanno determinato l’adozione, attesa nel contempo la ritenuta insussistenza delle condizioni di legge per far luogo alla revoca.<br />
A/5) Violazione e falsa applicazione dell’art.50, 8° comma, del D.Lgs. n.267 del 2000, dell’art.7, della legge regionale Marche n.13 del 2004, degli artt.9, 17, 30 e 32 della legge 17 luglio 1890 n.6972, degli artt.6, 7 e 8 del D.Lgs. n.207 del 2001 e dell’art.10, della legge n.328 del 2000.<br />
Tali censure sono rivolte avverso la delibera consiliare n.23 del 2005 oggetto di impugnazione con la quale è stata prevista l’automatica decadenza di tutti i rappresentanti comunali in seno ad Enti, aziende ed istituzioni, all’atto dell’insediamento di una nuova Amministrazione.<br />
Secondo il difensore di parte ricorrente, tali norme di indirizzo si pongono in contrasto con le norme invocate che non consentirebbero di interrompere senza motivo il mandato amministrativo dei suddetti rappresentanti del Comune, prima della ordinaria scadenza del loro incarico, fatta salva la possibilità di far ricorso alla revoca o alla decadenza sanzionatoria degli stessi, nell’ipotesi i soggetti nominati si siano resi responsabili di comportamenti contrari ai loro doveri.<br />
A/6) Incompetenza del Sindaco a richiedere la sostituzione dei componenti del Consiglio di amministrazione dell’Opera Pia “G.Mancinelli”, rappresentanti di enti ed organismi diversi dal Comune e da ciò l’illegittimità degli atti, pure fatti oggetto di impugnativa, con cui il Sindaco di Montelparo ha inteso promuovere la loro sostituzione.<br />
Con ordinanza presidenziale n.381 del 22 giugno 2005 è stata respinta la domanda di sospensione provvisoria dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.<br />
Per contrastare le pretese invalidatorie fatte valere con il ricorso, con atto depositato il 30.6.2005, si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Montelparo il cui difensore ha confutato tutte le censure dedotte dai ricorrenti, ritenendo corretto l’operato del Consiglio comunale e del Sindaco i cui provvedimenti oggetto di impugnativa, oltre che legittimi, si rivelano anche ispirati a ragioni di opportunità e di tutela dell’interesse pubblico, se si tiene conto che i ricorrenti rimossi dalla carica di membri del Consiglio di amministrazione dell’opera Pia “G.Mancinelli” in rappresentanza del Comune, erano stati nominati soltanto l’1.4.2005, in prossimità delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale.<br />
Per cui, se si considera che tra i rappresentanti del Comune in seno ad enti, aziende ed istituzioni ed il Sindaco deve sussistere un rapporto fiduciario, ne deriva che al nuovo Sindaco non poteva essere preclusa la possibilità di riconsiderare l’affidabilità dei consiglieri nominati dal precedente Sindaco e, quindi, di far luogo alla loro rimozione, nell’ipotesi di riscontrata mancanza del presupposto rapporto fiduciario.<br />
In data 30.6.2005, si è costituito in giudizio anche il controinteressato sig. Marziali Giovanni nella sua qualità di nuovo consigliere designato a far parte dell’organo amministrativo dell’opera Pia “G.Mancinelli”, in luogo dei precedenti rappresentanti comunali sostituiti con gli atti oggetto di gravame in questa sede.<br />
A tale proposito, la parte controinteressata ha sostenuto l’infondatezza di tutti i motivi di censura dedotti con il ricorso, poiché, a suo dire, la cessazione del mandato del Sindaco finisce per travolgere tutte le nomine effettuate durante il precedente mandato elettivo e, quindi, immune dai vizi denunciati risulta l’operato dell’Amministrazione comunale di Montelparo che con gli atti ed i provvedimenti impugnati ha di fatto inteso esercitare la riferita prerogativa di esprimere rappresentanti di propria fiducia in seno agli organismi estranei al Comune.<br />
B) Con successivo autonomo ricorso notificato sempre il 17.6.2005, depositato il 18.6.2005 (rubricato al n.502/2005 del R.G.R.) l’Opera Pia Ente Servizi Sociali Assistenziali – OPESSA – Istituto Psico-Pedagogico “G.Mancinelli”, in prosieguo indicato come Opera Pia “G.Mancinelli”, ha impugnato gli stessi atti e provvedimenti fatti oggetto di gravame con il primo ricorso (n.501/2005 R.G.R.) deducendo a sostegno della relativa iniziativa giudiziaria censure identiche a quelle prospettate con il primo ricorso.<br />
Con ordinanza presidenziale n.382 del 22 giugno 2005, è stata respinta la domanda di sospensione provvisoria dell’esecuzione degli atti impugnati in questa sede.<br />
A seguito di tale nuovo gravame, si è costituito in giudizio in data 30.6.2005 l’intimato Comune di Montelparo, concludendo per la reiezione della relativa iniziativa giudiziaria, a fronte della dimostrata infondatezza delle censure prospettate dalla parte attrice.<br />
Con memoria depositata il 21.6.2005, si è costituito in giudizio anche il controinteressato sig. Marziali Giovanni in qualità di nuovo componente del Consiglio di amministrazione dell’Opera Pia “G.Mancinelli” nominato dal Sindaco di Montelparo in rappresentanza del Comune il quale ha confutato gli assunti invalidatori di parte ricorrente con argomenti difensivi identici a quelli sviluppati nel primo ricorso.<br />
C) Con un autonomo separato ricorso notificato il 9.7.2005, depositato il 2.8.2005 (che ha assunto il n.666/2005 del R.G.R.) il sig. Scendoni Giuseppe, in qualità ex Presidente dell’Opera Pia “G.Mancinelli” ha impugnato tutti gli atti e provvedimenti già fatti oggetto di gravame con le prime due iniziative giudiziarie all’esame, relativi alla disposta rimozione e sostituzione dei componenti del Consiglio di amministrazione dell’Opera Pia suddetta da parte del Sindaco di Montelparo e del Direttore della zona territoriale n.13 dell’A.S.U.R. delle Marche con sede in Ascoli Piceno.<br />
L’impugnativa è stata estesa anche ai provvedimenti, allo stato sconosciuti, con cui si è provveduto alla sostituzione del ricorrente in qualità di rappresentante della Comunità Montana dei Sibillini con sede in Comunanza in seno al Consiglio di amministrazione della suddetta Istituzione di beneficenza, nonché al provvedimento del Sindaco di Montelparo, pure allo stato non conosciuto, con cui è stata formalizzata la nomina di un Commissario ad acta con l’incarico di convocare il Consiglio di amministrazione dell’Opera Pia “G.Mancinelli” nella sua nuova composizione, nel caso di inerzia al riguardo da parte dei competenti organi dello stesso Ente benefico.<br />
Avverso gli atti suddetti, già fatti oggetto di separate autonome impugnative, con la nuova iniziativa giudiziaria vengono riproposte censure di contenuto identico a quelle prospettate con gli altri precedenti ricorsi.<br />
Avverso le determinazioni comunali di nomina del Commissario ad acta ed il provvedimento di sostituzione del ricorrente adottati dai competenti organi della Comunità montana dei Sibillini viene invece dedotta censura di invalidità derivata.<br />
Anche nel presente ricorso, in data 20.6.2005, si è costituito in giudizio il Comune di Montelparo il cui difensore ha concluso per l’infondatezza dei motivi di doglianza dedotti dalla parte ricorrente, riproponendo argomenti difensivi identici a quelli sviluppati a confutazione degli altri due ricorsi cui si è fatto cenno.<br />
Nell’imminenza della pubblica udienza di discussione dei ricorsi suddetti, il difensore delle diverse parti ricorrenti, con distinte memorie depositate il 12.11.2005, ha ulteriormente ribadito le proprie tesi invalidatorie a sostegno delle rispettive iniziative giudiziarie.<br />
Anche il procuratore del Comune ha depositato in data 12.11.2005, relativamente al ricorso n.666 del 2005, apposita memoria con la quale ha diffusamente ribadito le proprie conclusioni.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1) Ai sensi dell’art.52 del R.D. 17 agosto 1907, n.642 richiamato dall’art.19 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, i tre ricorsi in epigrafe vanno riuniti ai fini della loro decisione con unica sentenza, attesa l’evidente connessione esistente tra gli stessi.<br />
2) Dal momento che con le tre distinte iniziative giudiziarie cui si è fatto cenno le diverse parti ricorrenti si propongono in definitiva la invalidazione degli stessi atti, ritiene il Collegio potersi esaminare congiuntamente i tre ricorsi attraverso la contestuale delibazione delle dedotte censure di identico contenuto.<br />
2/A) In punto di fatto, giova precisare che sono in primo luogo oggetto di sindacato giurisdizionale la delibera del Consiglio comunale di Montelparo n.23 del 2005 con la quale, in sede di definizione degli indirizzi per la designazione di rappresentanti dell’Amministrazione comunale presso enti, aziende ed istituzioni, ai sensi di quanto previsto dall’art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, è stato precisato che tutte le nomine del tipo suddetto formalizzate prima dell’insediamento di un nuovo consiglio comunale, decadono automaticamente a seguito di rinnovo degli organi elettivi del Comune, facendo dunque carico al nuovo Sindaco di procedere a nuove designazioni.<br />
Unitamente a tale atto deliberativo consiliare, con tutti i ricorsi sono stati fatti oggetto di sindacato giurisdizionale anche i distinti provvedimenti con i quali il Sindaco di Montelparo ,nell’osservanza degli indirizzi impartiti dall’organo, consiliare ha provveduto alla revoca delle precedenti designazioni dei rappresentanti del Comune in seno al Consiglio di amministrazione dell’Opera Pia “G.Mancinelli” ed alla contestuale nuova designazione di diversi consiglieri di amministrazione di nomina comunale.<br />
Secondo i ricorrenti, tale operato degli organi comunali si pone in contrasto con il quadro normativo di riferimento che non consentirebbe la rimozione dei rappresentanti dell’Amministrazione in seno ad organismi estranei all’Ente locale, prima della scadenza naturale del loro mandato, al di fuori delle ipotesi di revoca sanzionatoria appositamente individuate nella stessa delibera comunale cui si è fatto cenno.<br />
In ogni caso, secondo il difensore dei ricorrenti, le rimozioni degli incaricati suddetti, operate dal Sindaco, sarebbero comunque immotivate in ordine alle ragioni che le hanno giustificate le quali non possono essere ricondotte alla generica constatata mancanza di un rapporto fiduciario tra il nuovo Sindaco ed i Consiglieri designati dal precedente Sindaco.<br />
Tali assunti invalidatori sono tuttavia da valutare privi di fondamento.<br />
Giova al riguardo considerare che l’art.60, 8° comma del D.Lgs. 8 agosto 2000, n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, assegna al Sindaco il potere di procedere alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, precisando in proposito che le nomine e le designazioni debbono essere formalizzate entro 45 giorni dall’insediamento del Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.<br />
Pertanto, ritiene il Collegio che, alla luce delle riferite formulazioni letterali della norma suddetta, il Sindaco è tenuto, all’atto del suo insediamento, a procedere ad una autonoma designazione e nomina di tutti i rappresentanti dell’Ente locale in seno ad organismi esterni allo stesso che prevedono, per legge, per disposizione statutaria o a vario titolo, la presenza di rappresentanti del Comune.<br />
Per cui, non vi è dubbio che, per effetto di quanto stabilito dalla norma suddetta, il Sindaco è tenuto obbligatoriamente a procedere ad una autonoma ed espressa designazione di nuovi rappresentanti dell’Amministrazione in seno gli enti suddetti, tanto è vero che se non vi provvede nel termine stabilito dal legislatore di 45 giorni dal suo insediamento, è previsto l’intervento sostitutivo dell’Autorità di controllo.<br />
Ciò premesso, ritiene dunque il Collegio, in adesione al prevalente orientamento della giurisprudenza, che tali nomine e designazioni debbono considerarsi sicuramente di carattere fiduciario, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità espresso, attraverso la nomina, sulle qualità e le capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi l’ha designato, orientando l’azione dell’organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi gli ha conferito l’incarico (Cons.St., sez.V, 12 agosto 2004, n.5552; TAR Puglia, BA, 26.4.2001, n.1314; TAR Sardegna, 19.3.2003, n.311).<br />
Pertanto, trovando giustificazione la nomina e la designazione cui si è fatto cenno in un rapporto fiduciario basato non soltanto sull’affidamento delle capacità tecniche e professionali del nominato, ma anche sulla sua riposta fiducia politica e, quindi, ritenuta idoneità del nominato a garantire, nell’esercizio dell’incarico amministrativo presso l’Ente di destinazione, una gestione coerente con gli indirizzi di politica-amministrativa del Comune di cui il designato costituisce espressione, ne consegue che la cessazione del mandato del Sindaco e lo scioglimento del Consiglio comunale, finiscono inevitabilmente con il travolgere tutte le nomine effettuate durante il mandato elettivo (CSI, 2 maggio 2001, n.290; Cons.St., sez.V, 28 maggio 2005, n.178).<br />
Da ciò la necessità che, a seguito del rinnovo del Consiglio comunale e della elezione del nuovo Sindaco, quest’ultimo provveda a rinnovare le designazioni e le nomine decadute, come peraltro previsto dallo stesso legislatore (art.50, 8° comma, D.Lgs. n.267 del 2000).<br />
La circostanza che la norma suddetta ricollega la nuova designazione contemporaneamente all’insediamento del nuovo Sindaco ed alla scadenza del precedente incarico dei designati, ad avviso del Collegio non inficia minimamente quanto si è avuto modo di precisare, poiché è evidente che la necessità di procedere alla nomina dei nuovi rappresentanti del Comune entro 45 giorni dalla scadenza del precedente incarico degli stessi, si può verificare nel solo caso in cui la durata del mandato amministrativo in seno all’ente di destinazione risulta inferiore a quella del mandato del Sindaco; per cui, in presenza della naturale scadenza dell’incarico per disposizione di legge o statutaria dell’ente di destinazione ed in vigenza del mandato del Sindaco che aveva proceduto alla relativa designazione, è inevitabile che lo stesso Sindaco provveda ad una nuova nomina che può risolversi nella conferma del soggetto designato in precedenza, oppure nella scelta di un nuovo rappresentante.<br />
Ma, indipendentemente da una simile ipotesi, non vi è dubbio che ,comunque, alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco che ha provveduto alla nomina, anche se l’incarico non è ancora scaduto alla stregua delle norme che regolano il funzionamento amministrativo dell’Ente di destinazione, esso viene comunque a cessare, dovendo necessariamente essere oggetto di rinnovo da parte del nuovo Sindaco.<br />
Per cui, tenuto quindi conto di quanto si è avuto modo di puntualizzare, destituiti di fondamento si presentano i profili di doglianza dedotti dalle parti ricorrenti preordinate a contestare la legittimità della delibera consiliare oggetto di impugnativa (c.c. n.23 del 25.4.2005), per quanto riguarda la prevista decadenza di tutte le nomine dei rappresentanti dell’Ente locale in enti ed istituzioni, alla cessazione del mandato del Sindaco che le aveva disposte, in quanto con tali norme di indirizzo il Consiglio comunale non ha fatto altro che esplicitare con chiarezza un precetto normativo contenuto nell’art.50, 9° comma del D.Lgs. n.267 del 2000.<br />
Da ciò l’infondatezza anche delle censure di violazione di legge dedotte avverso gli impugnati provvedimenti sindacali di revoca delle designazioni dei ricorrenti in qualità di rappresentanti del Comune di Montelparo in seno al Consiglio di amministrazione dell’Opera Pia “G.Mancinelli”, poiché tali atti, oltre ad essere stati preceduti da regolari avvisi di avvio del procedimento, indipendentemente dalla loro denominazione, secondo il Collegio, più che costituire espressione di un potere di revoca di un precedente incarico, a ben vedere, se si tiene conto del loro effettivo contenuto provvedimentale e delle ragioni che hanno giustificato la loro adozione ,si qualificano più propriamente come atti notiziali della decadenza dei relativi incarichi intervenuta “ope legis”, con riferimento a quanto previsto dalla norma di legge richiamata (art.50, 9° comma del D.Lgs. n.267 del 2000) e ribadito anche dal Consiglio comunale in sede di definizione dei relativi indirizzi imposti al Sindaco per le nuove nomine dei rappresentanti dell’Ente locale, dal momento che, come si è avuto modo di evidenziare, il nuovo Sindaco è tenuto per legge a procedere alla rinnovazione delle nomine e delle designazioni.<br />
2/B) Alla luce di quanto si è avuto modo ulteriormente di precisare, destituita di fondamento è da valutare anche la dedotta censura di difetto di motivazione, poiché, attesa la natura non sanzionatoria della revoca della precedente designazione dei ricorrenti a componenti del Consiglio di amministrazione dell’Opera Pia “G.Mancinelli”, ma meramente notiziale di una decadenza imposta dalla legge, ne deriva l’insussistenza di obblighi motivazionali specifici, dal momento che con gli impugnati provvedimenti di revoca delle designazioni, il Sindaco non ha inteso in alcun modo disapprovare e, quindi, censurare il comportamento dei loro destinatari in qualità di consiglieri della suddetta istituzione benefica, preponendosi soltanto di informarli della sopravvenuta decadenza del loro incarico per effetto dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale, come peraltro previsto dalla norma di legge cui si è fatto cenno.<br />
2/C) Ad identiche conclusioni di infondatezza conduce anche l’esame della censura di incompetenza dedotta nei confronti degli atti indicati in epigrafe con cui il Sindaco di Montelparo si è fatto carico di sollecitare i competenti organi dell’Opera Pia “G.Mancinelli” a disporre la rinnovazione delle nomine degli altri componenti del Consiglio di amministrazione della suddetta istituzione di beneficenza, mediante nuova designazione da parte degli Enti competenti, nella specie la Comunità Montana dei Sibillini e la Zona territoriale n.13 dell’A.S.U.R. delle Marche.<br />
La ritenuta inconsistenza di tale assunto invalidatorio trova giustificazione nelle circostanze che l’art.7 della legge regionale Marche 18.5.2004, n.13, affida al Comune il potere di vigilanza sulla I.P.A.B., quale risulta l’Opera Pia di cui si controverte, il che importa una sorta di controllo sull’attività amministrativa di tali enti assistenziali preordinato a verificare che gli stessi operino nel rispetto degli atti statutari e delle norme di legge che ne disciplinano il funzionamento, potere che consente di richiamare i loro organi amministrativi all’adozione di atti obbligatori per legge e, in caso di elusione del relativo dovere, di procedere eventualmente alla nomina di un Commissario ad acta per l’adozione degli atti suddetti.<br />
Ciò premesso, se si tiene conto che il vigente statuto dell’Opera Pia “G.Mancinelli”, prevedeva che “qualora per dimissioni o per decadenza o per altre cause viene a mancare contemporaneamente la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l’intero consiglio di amministrazione, con obbligo per il Presidente o il Segretario dell’Ente di richiedere agli Enti designatari di procedere alla nomina di nuovi rappresentanti anche mediante la eventuale conferma di quelli designati in precedenza e dichiarati poi decaduti ai sensi della suddetta disposizione statutaria”, non vi è dubbio che per effetto della disposta revoca della designazione dei tre consiglieri di amministrazione dell’opera Pia di cui è causa, di nomina comunale disposta dal Sindaco di Montelparo, che rappresentavano la maggioranza consiliare (3 su 5 consiglieri), si era sicuramente realizzata la condizione per la decadenza dell’intero Consiglio e, quindi, a fronte di tale circostanza, si imponeva, nel rispetto dello statuto dell’Ente, di far luogo alla rinnovazione anche della designazione dei rappresentanti dalla Comunità montana dei Sibillini e della zona 13 dell’A.S.U.R. delle Marche.<br />
Pertanto, con riferimento a quanto precisato, l’iniziativa assunta dal Sindaco di Montelparo, in qualità di Autorità preposta alla vigilanza sull’Opera Pia, di richiamare l’attenzione degli organi amministrativi di quest’ultima al rispetto dell’accennata norma statutaria, mediante l’avvio dei procedimenti finalizzati al rinnovo anche delle nomine dei Consiglieri designati in rappresentanza di enti diversi dal Comune, l’operato del Sindaco non può essere ritenuto viziata sotto il profilo dell’incompetenza, in quanto tale potestà di sollecitazione e di diffida rientra chiaramente tra le funzioni che normalmente caratterizzano il suo potere di vigilanza amministrativa, nell’esercizio delle quali una simile iniziativa si rivela prodromica in vista della successiva eventuale nomina di un Commissario ad acta, destinata a porre rimedio alle inadempienze degli Enti vigilati, come peraltro è avvenuto nella vicenda di cui è causa.<br />
2/D) In conclusione, sulla base di quanto argomentato, il primo ricorso (n.501/2005) va respinto, attesa la dimostrata irrilevanza nelle censure con il medesimo prospettate.<br />
3) La riconosciuta infondatezza del primo ricorso esaminato costituisce motivo per la reiezione anche degli altri due ricorsi (ric.n.502/2005 e 666/2005 R.G.) oggetto di delibazione in questa sede, dal momento che con tali ulteriori iniziative giudiziarie le parti ricorrenti si propongono l’impugnazione degli stessi provvedimenti fatti oggetto di gravame con il primo ricorso a fondamento delle quali vengono dedotte censure sostanzialmente identiche a quelle prospettate con il gravame già esaminato e ritenuto privo di fondamento.<br />
4) In conclusione, per tutte le ragioni sopra illustrate i tre ricorsi esaminati debbono essere respinti.<br />
5) Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, previa riunione, respinge i ricorsi in epigrafe indicati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-4-4-2006-n-118/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2006 n.118</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
