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	<title>4/3/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4/3/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2011 n.1386</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-3-2011-n-1386/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-3-2011-n-1386/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2011 n.1386</a></p>
<p>Pres. Piscitello – Est. Caringella Comune di Castello di Godego (Avv. G. Bertolino) c/ Ascopiave S.p.A. (Avv.ti B. Barel e L. Manzi) sul dies a quo per impugnare l&#8217;atto di nomina della Commissione di gara e sui criteri di scelta dei componenti 1. Contratti della P.A. – Gara – Atto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-3-2011-n-1386/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2011 n.1386</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-3-2011-n-1386/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2011 n.1386</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Piscitello – Est. Caringella<br /> Comune di Castello di Godego (Avv. G. Bertolino) c/ Ascopiave S.p.A. (Avv.ti B. Barel e L. Manzi)</span></p>
<hr />
<p>sul dies a quo per impugnare l&#8217;atto di nomina della Commissione di gara e sui criteri di scelta dei componenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Atto nomina Commissione – Effetto lesivo – Inconfigurabilità – Aggiudicazione definitiva – Impugnazione – Onere – Sussiste.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara &#8211; Commissione – Scelta dei componenti – Criteri – Osservanza &#8211; Affiancamento – Soggetto esterno – Inammissibilità – Limiti.	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Commissione – Scelta dei componenti – Criteri – Ex art. 84 Codice – Rispetto &#8211; Procedure non disciplinate dal Codice – Applicabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’atto di nomina della Commissione, al pari degli atti compiuti dall’organo collegiale nel corso del procedimento dalla Commissione, non produce un effetto lesivo che implichi l’onere dell’impugnazione nel prescritto termine decadenziale, in quanto solo con la piena conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva si concretizza l’effettivo lesivo.	</p>
<p>2. Le regole poste dall’art. 84 d.lgs. 163/06 in ordine ai criteri di scelta dei componenti della Commissione ed alla composizione complessiva dell’organo collegiale, laddove impongono il ricorso a professionalità tecnicamente attrezzate, sarebbero con evidenza eluse se si consentisse l’attribuzione ad un soggetto esterno di compiti decisionali determinanti in sede di valutazione delle offerte tecniche, tali da esautorare la Commissione nell’espletamento di un compito di sua pertinenza (nel caso di specie l’insufficienza di adeguate professionalità all’interno dell’amministrazione aveva portato alla nomina di membri interni affiancati da un consulente esterno destinato a sopperire alle riscontrate deficienze).	</p>
<p>3. L’art. 84 d.lgs. 163/06, laddove richiede l’adeguata competenza tecnica dei membri della Commissione con riguardo allo specifico settore interessato dall’appalto, risulta espressione dei principi generali, costituzionali e comunitari volti ad assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa, applicabili anche alle procedure di evidenza pubblica non disciplinate dal codice dei contratti pubblici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8976 del 2009, proposto da: 	</p>
<p>Comune di Castello di Godego, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gaspare Bertolino, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ascopiave Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Bruno Barel, Luigi Manzi, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5; Pomilia Gas Societa&#8217; Cooperativa A R.L., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Enrico Soprano, con domicilio eletto presso Enrico Soprano in Roma, via degli Avignonesi, 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza breve del T.A.R. VENETO &#8211; VENEZIA: SEZIONE I n. 02575/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ascopiave Spa e di Pomilia Gas Societa&#8217; Cooperativa A R.L.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2011 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Buccellato, su delega dell&#8217; avv. Bertolino, Manzi e Gadaleta, su delega dell&#8217; avv. Soprano;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto da Ascopiave s.p.a. avverso gli atti relativi alla procedura finalizzata all’affidamento, tramite procedura ristretta, del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Castello di Godego (TV), procedura culminata nell’aggiudicazione in favore di Pomilia Gas Societa&#8217; Cooperativa A R.L. <br />	<br />
Il Comune appellante contesta gli argomenti posti a fondamento della decisione.<br />	<br />
Resiste la parte originariamente ricorrente.<br />	<br />
Si è costituita altresì la società aggiudicataria, che ha aderito alle tesi difensive dell’appellante.<br />	<br />
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.</p>
<p>2. L’appello è infondato.<br />	<br />
2.1. Non merita condivisione, in primo luogo, il motivo di appello con cui si deduce la tardività del ricorso di primo grado in relazione al <i>dies a quo</i> computato in funzione delle date delle riunioni della commissione cui ha presenziato il rappresentante della commissione. Si deve infatti rimarcare che l’atto di nomina della commissione, al pari degli atti compiuti dall’organo collegiale nel corso del procedimento dalla commissione, non produce un effetto lesivo che implichi l’onere dell’impugnazione nel prescritto termine decadenziale. L’impugnazione va quindi considerata tardiva assumendo quale dato temporale di riferimento quelle della piena conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva che ha prodotto l’effetto lesivo. <br />	<br />
2.2. Venendo al merito, si deve rammentare, in punto di fatto, che il Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Castello di Godego, con determina n. 39 dd. 12 febbraio 2009, recante la nomina della Commissione medesima, dopo avere affermato che all’interno dell’Amministrazione Comunale “non vi è esperienza sufficiente per affrontare alcuni problemi tecnici connessi con l’esame delle offerte inerenti al servizio di distribuzione del gas, settore particolarissimo e per il quale il Comune non ha mai bandito gare”, ha nominato quali componenti della Commissione stessa mediante membri esclusivamente interni all’Amministrazione medesima affiancando ad essi un “consulente esterno” nella persona dell’Ing. Franco Marfurt.<br />	<br />
Tale <i>modus procedendi</i> integra una chiara violazione del disposto dell’art. 84 del codice dei contratti che, al fine di assicurare la necessaria competenza tecnica dei componenti della commissione, impone il ricorso a soggetti esterni qualificati in caso di carenza di adeguate professionalità nell’organico dell’amministrazione procedente. Nella specie il citato responsabile non ha tratto, dalla premessa dell’insufficienza di adeguate professionalità negli <i>interna corporis </i>dell’amministrazione, l’indefettibile corollario della ricerca di professionalità esterne per la designazione dei componenti diversi dal Presidente ma ha proceduto alla nomina di membri elusivamente interni affiancati da un consulente esterno destinato a sopperire alle riscontrate deficienze. <br />	<br />
Si deve osservare, a confutazione dei rilievi all’uopo svolti dall’appellante in ordine all’inapplicabilità dell’art. 84 cit. alla procedura in parola, che l’amministrazione si è auto-vincolata proprio al rispetto di detta prescrizione e che, in ogni caso, la norma in parola, laddove richiede l’adeguata competenza tecnica dei membri della commissione con riguardo allo specifico settore interessato dall’appalto, risulta espressione di principi generali, costituzionali e comunitari &#8211; volti ad assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa &#8211; applicabili anche alle procedure di evidenza pubbliche non disciplinate dal codice dei contratti pubblici. <br />	<br />
La Sezione deve poi osservare che proprio la finalità assolta dalla designazione del consulente, ossia la necessità di colmare le riconosciute carenze strutturali dei componenti della commissione, corrobora l’assunto, sostenuto dalla parte ricorrente in primo grado, dell’assunzione, da parte di quest’ultimo, del ruolo sostanziale di componente sostanziale della commissione, chiamato a dare un contributo decisivo, se non predominante, nel processo decisionale.<br />	<br />
Si deve soggiungere che le regole poste dalla legge (art. 84 del codice dei contratti pubblici) in ordine ai criteri di scelta dei componenti della commissione ed alla composizione complessiva dell’organo collegiale, laddove impongono il ricorso a professionalità tecnicamente attrezzate, sarebbero con evidenza eluse se si consentisse l’attribuzione ad un soggetto esterno di compiti decisionali determinanti in sede di valutazione delle offerte tecniche, tali da esautorare la Commissione nell’espletamento di un compito di sua pertinenza. </p>
<p>3. L’appello deve allora essere respinto in forza del ricordato ed assorbente profilo di illegittimità.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza nella misura in dispositivo specificata. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,<br />	<br />
lo respinge.<br />	<br />
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore di Ascopiave s.p.a., delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nella misura di 5.000//00 (cinquemila//00) euro.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Marzio Branca, Consigliere<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/03/2011</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2011 n.5243</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-3-2011-n-5243/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-3-2011-n-5243/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2011 n.5243</a></p>
<p>Pres. Schettino &#8211; Rel.Goldoni &#8211; P.M. Scardaccione sulla necessità che l&#8217;appaltatore accerti in caso di mutamento di progetto se il committente sia munito della necessaria autorizzazione forestale onde evitare di concorrere nell&#8217;illecito 1.- Edilizia &#8211; Abusi in materia forestale &#8211; Appaltatore &#8211; Responsabilità &#8211; Limiti. 2. &#8211; Edilizia &#8211; Autorizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-3-2011-n-5243/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2011 n.5243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-4-3-2011-n-5243/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2011 n.5243</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Schettino &#8211; <i>Rel.</i>Goldoni &#8211; <i>P.M.</i> Scardaccione</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità che l&#8217;appaltatore accerti in caso di mutamento di progetto se il committente sia munito della necessaria autorizzazione forestale onde evitare di concorrere nell&#8217;illecito</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.- Edilizia &#8211; Abusi in materia forestale &#8211; Appaltatore &#8211; Responsabilità &#8211; Limiti.	</p>
<p>2. &#8211; Edilizia &#8211; Autorizzazione forestale &#8211; Autorizzazione ex post &#8211; Incidenza su sanzione pecuniaria &#8211; Esclusione.	</p>
<p>3. &#8211; Illeciti amministrativi &#8211; Norma di rango secondario &#8211; Individuazione sanzione &#8211; Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &#8211; Nei casi in cui l&#8217;appaltatore non sia un nudus minister, è tenuto a chiedere conto al committente della modifica dell&#8217;originario progetto e sincerarsi della presenza di tutte le autorizzazioni forestali onde non essere chiamato a rispondere dell&#8217;abuso.	</p>
<p>2. &#8211; Il rilascio ex post dell&#8217;autorizzazione forestale vale ad evitare di dovere ripristinare lo stato dei luoghi ma non ha influenza sotto l&#8217;aspetto sanzionatorio dell&#8217;irrogazione di una sanzione pecuniaria.	</p>
<p>3. &#8211; E&#8217;illegittimo l&#8217;art. 55 del Regolamento 1/1993 della Regione Lombardia nella parte in cui prevede sanzioni proprorzionali al danno cagionato al territorio dall&#8217;illecito amministrativo in materia forestale, atteso che la norma primaria non aveva previsto in quale ambito, tra un minimo ed un massimo, avrebbe potuto essere determinato il danno cui parametrare proporzionalmente la sanzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2011 n.3260</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-4-3-2011-n-3260/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-4-3-2011-n-3260/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-4-3-2011-n-3260/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2011 n.3260</a></p>
<p>Pres. Scafuri Est. TomassettiM. Giovanni ed altro Ranieri, A. Pisaniello(Avv.ti F. Viola e R. De Vico)/ Comune di Labano Laziale(M. L. Nardelli) 1) Espropriazione per pubblica utilità- Occupazione abusiva o illegittima- Mancata cessione del bene- Illecito permanente- Configurabilità- Risarcimento dei danni- Ammissibilità. 2) Espropriazione per pubblica utilità- Occupazione abusiva o</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-4-3-2011-n-3260/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2011 n.3260</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-4-3-2011-n-3260/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2011 n.3260</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Scafuri  <i>Est.</i> Tomassetti<br />M. Giovanni ed altro Ranieri, A. Pisaniello(Avv.ti F. Viola e R. De Vico)/ Comune di Labano Laziale(M. L. Nardelli)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1)	Espropriazione per pubblica utilità- Occupazione abusiva o illegittima- Mancata cessione del bene- Illecito permanente- Configurabilità- Risarcimento dei danni- Ammissibilità.</p>
<p>2) Espropriazione per pubblica utilità- Occupazione abusiva o illegittima- Prescrizione – Inconfigurabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)  In tema di espropriazioni per pubblica utilità, non è possibile, neppure a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell&#8217;opera pubblica,giungere  ad una condanna puramente risarcitoria a carico dell&#8217;Amministrazione interessata, poiché una siffatta pronuncia presuppone in ogni caso l&#8217;avvenuto trasferimento della proprietà del bene per fatto illecito dalla sfera giuridica dell&#8217;originario proprietario, a quella della P.A. che se ne è illecitamente impossessata. È, dunque, necessario l&#8217;acquisto della proprietà del bene da parte dell&#8217;Ente espropriante, realizzabile, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 43 D.P.R. n. 327 del 2001, esclusivamente con gli ordinari strumenti civilistici di acquisto immobiliare, ovvero con l&#8217;istituto amministrativo dell&#8217;accordo, disciplinato dall&#8217;art. 11 della legge n. 241 del 1990, o con la speciale figura della cessione volontaria, di cui all&#8217;art. 45 del citato D.P.R. In assenza del predetto acquisto, si è in presenza di un&#8217;occupazione senza titolo, ossia un illecito permanente, che consente in ogni momento al privato di chiedere, anche in via giudiziale, la restituzione del fondo e la riduzione in pristino di quanto ivi realizzato, salva la preclusione sostanziale di cui all&#8217;art. 936, comma 4 e 5, c.c., in materia di rimozione di opere eseguite dal terzo sul terreno altrui. Orbene, qualora il soggetto privato, spogliato illegittimamente di un proprio terreno, chieda, in sede giurisdizionale, solo la condanna dell&#8217;Amministrazione alla corresponsione di una somma di denaro commisurata al valore venale del bene, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno per l&#8217;occupazione illegittima, tale domanda potrà essere accolta solo subordinandola alla previa conclusione di un accordo per la cessione del bene in favore dell&#8217;Amministrazione espropriante.	</p>
<p>2) Il comportamento mediante il quale la P.A. interessata abbia emanato una valida dichiarazione di pubblica utilità ed un legittimo decreto di occupazione d&#8217;urgenza senza tuttavia emanare il successivo provvedimento definitivo di esproprio nei termini previsti dalla legge, deve qualificarsi come illecito permanente, nella cui  vigenza non decorre la prescrizione, in quanto in questo caso manca un effetto traslativo della proprietà, stante l&#8217;assenza del provvedimento di esproprio, connesso alla mera irrevocabile modifica dei luoghi. Ne consegue che, fermo restando la possibilità di optare per le differenti forme &#8220;risarcitorie&#8221; che l&#8217;ordinamento appresta in tal senso al soggetto privato interessato (consistenti nella restituzione del bene, ovvero nel risarcimento del danno per equivalente), quest&#8217;ultimo può agire nei confronti dell&#8217;Ente pubblico senza dover sottostare al termine prescrizionale quinquennale decorrente dalla trasformazione irreversibile del bene, con l&#8217;unico limite temporale rinvenibile nell&#8217;acquisto della proprietà, per usucapione ventennale del bene, eventualmente maturata dal predetto Ente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda Quater)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8141 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Mario Giovanni Ed Altro Ranieri, Assunta Pisaniello</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Franco Viola, Raffaella De Vico, con domicilio eletto presso Raffaella De Vico in Roma, via Oslavia, 40; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Albano Laziale, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Ludovica Nardelli, con domicilio eletto presso Maria Ludovica Nardelli in Albano Laziale, via Aurelio Saffi, 68; </p>
<p><i><b>per il<br />	<br />
</b></i>&#8211; risarcimento danni per occupazione d&#8217;urgenza di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria della zona industriale;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Albano Laziale;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Gli odierni ricorrenti sono proprietari di un fondo sito nel Comune di Albano Laziale.<br />	<br />
Nel giugno 1999, una parte di tale terreno veniva fatto oggetto di occupazione da parte dell’Amministrazione comunale; in particolare l’Amministrazione occupava la fascia di terreno distinta nel NTC al foglio 17, parte 58 ed al foglio 15, parte 94.<br />	<br />
L’autorizzazione all’occupazione d’urgenza era stata rilasciata dalla Giunta Comunale nella seduta del 25 marzo 1999; con detta delibera si era autorizzata l’Amministrazione ad occupare d’urgenza le aree di proprietà dei ricorrenti per un periodo massimo di tre anni dal momento della immissione in possesso che avveniva in data 18 giugno 1999.<br />	<br />
Avvenuta in data 18 luglio 2000 l’irreversibile trasformazione del fondo senza che un atto formale di esproprio fosse mai stato emesso, nel presente giudizio, i ricorrenti chiedono la condanna del Comune al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima da commisurarsi al valore venale del bene, oltre interessi e rivalutazione.<br />	<br />
Si è sostituita l’amministrazione, eccependo la prescrizione del diritto.<br />	<br />
All’udienza del 10 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Preliminarmente deve osservarsi che anche a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale 8 ottobre 2010 n. 293 – che ha dichiarato la illegittimità dell’art. 43 D.P.R. n. 327/2001 – rimane ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ex art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.) in ipotesi di comportamento della Amministrazione riconducibile all’esercizio del pubblico potere che, come nella fattispecie in esame, si è manifestato per il tramite della dichiarazione di pubblica utilità della quale non risulta dimostrata la perdita d&#8217;efficacia.<br />	<br />
Ancora in via preliminare deve respingersi l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della Amministrazione resistente.<br />	<br />
Il comportamento tenuto dalla Amministrazione, la quale abbia emanato una valida dichiarazione di pubblica utilità ed un legittimo decreto di occupazione d&#8217;urgenza senza tuttavia emanare il provvedimento definitivo di esproprio nei termini previsti dalla legge, deve essere, infatti, qualificato come &#8220;illecito permanente&#8221;, nella cui vigenza non decorre la prescrizione; ciò perché in questo caso manca un effetto traslativo della proprietà, stante la mancanza del provvedimento di esproprio, connesso alla mera irrevocabile modifica dei luoghi. <br />	<br />
Per questo motivo, salva restando la possibilità di optare per le differenti forme &#8220;risarcitorie&#8221; che l&#8217;ordinamento appresta (restituzione del bene ovvero risarcimento del danno per equivalente), il soggetto privato del possesso può agire nei confronti dell&#8217;ente pubblico senza dover sottostare al termine prescrizionale quinquennale decorrente dalla trasformazione irreversibile del bene, con l’unico limite temporale rinvenibile nell’acquisto della proprietà, per usucapione ventennale del bene, eventualmente maturata dall’ente pubblico (si veda, in termini, TAR Palermo, 1 febbraio 2011, n. 175).<br />	<br />
Nel merito il ricorso è fondato nei sensi di cui alla motivazione.<br />	<br />
Rileva il Collegio come in nessun caso &#8211; neppure a fronte della sopravvenuta irreversibile trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell’opera pubblica &#8211; è possibile giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico dell’Amministrazione, poiché una tale pronuncia presuppone in ogni caso l’avvenuto trasferimento della proprietà del bene per fatto illecito dalla sfera giuridica del ricorrente, originario proprietario, a quella della P.A. che se ne è illecitamente impossessata; esito, questo non consentito dal primo protocollo addizionale della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. T.A.R. Calabria-Catanzaro, Sez. I, 1 luglio 2010, n. 1418). <br />	<br />
Da qui la necessità di un passaggio intermedio, finalizzato all’acquisto della proprietà del bene da parte dell’ente espropriante (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5830; T.A.R. Campania-Napoli, Sez. V, 5 giugno 2009, n. 3124).<br />	<br />
Tale passaggio, tuttavia, allo stato della legislazione vigente, non può più identificarsi nel rimedio “extra ordinem” dell’acquisizione sanante ex art. 43 T.U. sulle espropriazioni, del quale la sentenza della Corte costituzionale 8 ottobre 2010, n. 293 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, ma esclusivamente negli ordinari strumenti civilistici di acquisto immobiliare ovvero nell’istituto amministrativo dell’accordo, disciplinato dall’art. 11 della legge n. 241/1990 o nella speciale figura della cessione volontaria, di cui all’art. 45 dello stesso T.U. n. 327/2001.<br />	<br />
Diversamente, in caso di mancato acquisto dell’area da parte dell’ente pubblico, si è in presenza di un’occupazione senza titolo, ossia di un illecito permanente, che consente in ogni momento al privato di chiedere, anche in via giudiziale, la restituzione del fondo e la riduzione in pristino di quanto ivi realizzato, salva la preclusione sostanziale di cui all’art. 936, comma 4 e 5, c.c., in materia di rimozione di opere eseguite dal terzo sul terreno altrui. <br />	<br />
Tanto esposto, va precisato che, in questa sede, parte ricorrente si è limitata a chiedere la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione di una somma di denaro commisurata al valore venale del bene, oltre interessi e rivalutazione, come risarcimento del danno per l’occupazione illegittima.<br />	<br />
Nessuna domanda è stata invece avanzata ai fini della reintegra nel possesso del fondo, previa sua eventuale riduzione in pristino. Né, d’altro canto, risulta che l’Amministrazione intimata abbia mai manifestato, anche fuori dal processo, la propria volontà di restituire al legittimo titolare l’immobile occupato.<br />	<br />
La rinuncia alla azione restitutoria, in ogni caso &#8211; formulata, peraltro, all’interno di un contesto normativo ben diverso da quello oggi conseguente alla caducazione del ricordato art. 43 (il ricorso introduttivo è stato notificato nel 2007) &#8211; non può in alcun modo determinare un effetto abdicativo della proprietà in favore dell’Amministrazione, essendo tale conclusione in contrasto con l’esigenza di tutela della proprietà, la quale esige che l’effetto traslativo consegua a una volontà inequivoca del proprietario interessato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2006, nr. 290).<br />	<br />
Il potere giurisdizionale va quindi esercitato nel quadro delineato dalla domanda attorea, nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, rappresentando tale regola l’espressione precipua del potere dispositivo delle parti, nel senso che al giudice è precluso pronunciarsi oltre i limiti della concreta ed effettiva questione che le stesse parti hanno sottoposto al suo esame e dunque oltre i limiti del <i>petitum</i> e della <i>causapetendi</i>, ulteriormente specificati dai motivi di ricorso (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 giugno 2007, n. 3437).<br />	<br />
Orbene, sulla scorta delle considerazioni anzidette e ribadita l’inutilizzabilità dell’art. 43 T.U. 8 giugno 2001, n. 327, dichiarato incostituzionale nelle more del giudizio, osserva il Tribunale che al risarcimento del danno nella misura del valore venale del bene, oggetto della domanda, deve necessariamente corrispondere la definitiva cessione del fondo in favore dell’autorità espropriante.<br />	<br />
Ne consegue che la domanda medesima può essere accolta solo subordinandola alla previa conclusione di un accordo per la cessione del bene in favore dell’Amministrazione.<br />	<br />
Pertanto, resta fermo il dovere dell’Amministrazione di addivenire a un accordo transattivo con i ricorrenti che determini il definitivo trasferimento della proprietà dell’immobile, accompagnandosi anche al doveroso risarcimento del danno da occupazione illegittima (come meglio appresso sarà precisato); del resto, una volta venuta meno la norma che attribuiva al soggetto pubblico il potere di determinare unilateralmente l’effetto traslativo, è chiaro che la produzione di quest’ultimo non può prescindere dal concorso della volontà dell’espropriato.<br />	<br />
In questo senso, per vero, depone univocamente nella specie la condotta tenuta da entrambe le parti: da un lato, la parte privata – come detto – ha manifestato la propria disponibilità a rinunciare alla proprietà omettendo di chiedere la <i>restituitoinintegrum</i>; per altro verso, appare evidente la volontà dell’Amministrazione non solo di conservare il possesso, ma anche di acquisire la proprietà dell’opera pubblica realizzata con l’irreversibile trasformazione dell’immobile <i>dequo</i>.<br />	<br />
Quanto alla quantificazione del risarcimento del danno il Collegio ritiene di dover provvedere ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., non risultando al riguardo alcuna espressa opposizione delle parti.<br />	<br />
In particolare, dovrà farsi riferimento al periodo di illegittima occupazione a decorrere dal 19 giugno 2002 e fino alla data dell’atto con il quale, nei sensi sopra precisati, si realizzerà l’effetto traslativo della proprietà in favore degli espropriati, mentre per quanto concerne i criteri per la fissazione della somma da corrispondere, occorre distinguere tra due diverse voci logicamente e concettualmente distinte: non solo il danno da occupazione illegittima, quello conseguente alla mancata utilizzazione dell’immobile per il periodo di illegittimo spossessamento, ma anche il corrispettivo che le parti dovranno concordare per la cessione della proprietà.<br />	<br />
Sotto tale ultimo profilo, dovrà aversi riguardo al valore di mercato dell’immobile non già alla data di trasformazione dello stesso (non potendo più individuarsi in tale data, una volta venuto meno l’istituto della c.d. accessione invertita, il trasferimento della proprietà in favore dell’Amministrazione), e nemmeno a quella di proposizione del ricorso introduttivo (non potendo, come detto, ravvisarsi in tale atto un effetto abdicativo), bensì alla data in cui sarà adottato il più volte citato atto transattivo, di qualsiasi tipo, al quale consegua l’effetto traslativo <i>dequo</i>.<br />	<br />
Quanto al primo aspetto, i danni da risarcire corrisponderanno agli interessi moratori sul valore del bene, assumendo quale &#8220;capitale&#8221; di riferimento il relativo valore di mercato in ciascun anno del periodo di occupazione considerato; le somme così calcolate andranno poi incrementate per interessi e rivalutazione monetaria dovuti dalla data di proposizione del ricorso e fino alla data di deposito della presente sentenza.<br />	<br />
In tal senso, e conclusivamente, l’Amministrazione – anche avendo quale riferimento i parametri indicati dalla svolta CTU – dovrà formulare un’offerta risarcitoria e addivenire a un accordo con la parte ricorrente per la determinazione del corrispettivo della cessione secondo il criterio innanzi indicato.<br />	<br />
La Sezione si riserva, nella sede e con i poteri propri del giudizio di ottemperanza, non solo di provvedere alla liquidazione del danno risarcibile in caso di mancato accordo sul <i>quantum</i> di esso, ma anche, più in generale, nell’ipotesi in cui non si addivenga all’accordo transattivo sopra indicato, di valutare la condotta successivamente tenuta dalle parti ai fini dell’eventuale riconoscimento della risarcibilità dei nuovi danni cagionati dall’ulteriore protrarsi dell’illegittima occupazione. <br />	<br />
Tenuto conto della novità delle questioni al riguardo esaminate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
Pone definitivamente a carico della Amministrazione resistente le spese della esperita CTU che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 oltre IVA<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto provvede sulla domanda di risarcimento danni di cui al ricorso nei sensi di cui in motivazione.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Pone definitivamente a carico della Amministrazione resistente le spese della esperita CTU che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 oltre IVA. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angelo Scafuri, Presidente<br />	<br />
Stefania Santoleri, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/04/2011</p>
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		<item>
		<title>Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 4/3/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-4-3-2011-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-4-3-2011-n-0/</guid>

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<p>Pres. de Luca Tamajo – Arbitri Auletta, Frosini M. Grimaldi (Avv. Consales) c/ D. T. Mounard (Avv.ti P. Rodella, G. Rodella) 1. Giustizia sportiva – Mandato – Termine – Omissione – Invalidità contratto – Esclusione – Ragioni 2. Giustizia sportiva – Calcio – Mandato – Modifica parte obbligata verso agente</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-4-3-2011-n-0/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 4/3/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> de Luca Tamajo –<i> Arbitri </i>Auletta, Frosini<br /> M. Grimaldi (Avv. Consales) c/ D. T. Mounard (Avv.ti P. Rodella, G. Rodella)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia sportiva – Mandato – Termine – Omissione – Invalidità contratto – Esclusione – Ragioni	</p>
<p>2. Giustizia sportiva – Calcio – Mandato – Modifica parte obbligata verso agente – Prova per testi – Inammissibilità – Ragioni	</p>
<p>3. Giustizia sportiva – Mandato – Corrispettivo agente – Riquantificazione – In base al reddito lordo del calciatore – Ammissibilità – Presupposti 	</p>
<p>4. Giustizia sportiva – Mandato – Revoca – Motivi strettamente personali – Giusta causa oggettiva – Inconfigurabilità	</p>
<p>5. Giustizia sportiva – Mandato – Revoca per giusta causa – Domanda accertamento – Necessità – Sussiste	</p>
<p>6. Giustizia sportiva – Mandato – Revoca senza giusta causa – Penale predeterminata – Ammissibilità – Sussiste – Ragioni	</p>
<p>7. Giustizia sportiva – Pretesa pecuniaria – Accoglimento parziale – Conseguenze – Spese giudizio – Condanna per intero – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La mancata indicazione della data di scadenza del contratto di mandato stipulato dall’agente e dal calciatore non costituisce causa di invalidità dell’intero regolamento contrattuale, in quanto non solo in tali circostanze trova applicazione il principio di conservazione degli atti ex art. 1367 c.c., ma anche perché la mancata indicazione del dies ad quem non può che avere l’inequivoco significato che le parti hanno inteso conferire al loro rapporto la durata massima consentita (due anni ex art. 10, comma 3 Regolamento Agenti) o in alternativa – nel caso in cui si sostenga che le parti non abbiano concordato il dies ad quem – la “norma in bianco” risulterebbe comunque integrabile dalla predetta previsione di cui all’art. 10, comma 3.	</p>
<p>2. In materia di contratti di mandato tra calciatore ed agente, è preclusa la prova per testimoni con riferimento alla sopravvenuta modificazione sostanziale della parte obbligata nei confronti dell’agente e all’intervenuta accettazione di quest’ultimo, in quanto ai sensi dell’art. 2722 c.c. tale prova non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento (fatta eccezione per il caso in cui appaia verosimile una modifica verbale all’accordo ex art. 2723 c.c.).	</p>
<p>3. Il compenso per l’attività svolta dall’agente in favore del calciatore è suscettibile di venire calcolato a norma dell’art. 10, comma 5 Regolamento Agenti, cioè “in base al reddito lordo annuo del calciatore”, piuttosto che in base al corrispettivo annuo lordo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva – così come pattuito dalle parti – qualora si determini una concreta e oggettiva alterità tra la fattispecie normativa (ex ante) e quella effettiva (ex post), tale da causare un ingiusto arricchimento dell’agente a danno del calciatore per ragioni a quest’ultimo non imputabili.	</p>
<p>4. Non è configurabile una giusta causa oggettiva nella revoca del contratto di mandato per motivi strettamente personali.	</p>
<p>5. Alla comunicazione di revoca del contratto di mandato per giusta causa deve seguire la domanda relativa al suo accertamento ex art. 18, comma 4 del Regolamento Agenti, pena l’impossibilità di avvalersi ulteriormente della giusta causa pretesa.    	</p>
<p>6. E’ ammissibile inserire nel contratto di mandato una clausola che preveda, in caso di revoca senza giusta causa del contratto, il pagamento di una penale predeterminata secondo la categoria di appartenenza del calciatore a norma del previgente Regolamento Agenti, in quanto risulta essere assolutamente compatibile con la previsione di cui all’attuale Regolamento, secondo cui le parti possono prevedere “il pagamento di una somma predeterminata a titolo di penale da corrispondere in caso di revoca senza giusta causa”.	</p>
<p>7. Nell’ipotesi in cui il Collegio accolga soltanto parzialmente la complessiva pretesa pecuniaria di parte attrice, le spese del giudizio devono porsi a carico del resistente nella misura di 2/3 e non per intero.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2011 n.379</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-4-3-2011-n-379/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-4-3-2011-n-379/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2011 n.379</a></p>
<p>Pres. Di Sciascio – Est. Caputo Acquamare s.r.l. (Avv.ti L. Cocchi, S. Vinti) c/ Comune di Imperia (Avv. U. Giardini) e Porto di Imperia s.p.a. (Avv. C. Mauceri) sulla legittimazione del socio operativo della società concessionaria ad impugnare e sull&#8217;inconfigurabilità di una subconcessione demaniale marittima nel caso in cui i</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-4-3-2011-n-379/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2011 n.379</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Sciascio – Est. Caputo<br /> Acquamare s.r.l. (Avv.ti L. Cocchi, S. Vinti) c/ Comune di Imperia (Avv. U. Giardini) e Porto di Imperia s.p.a. (Avv. C. Mauceri)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimazione del socio operativo della società concessionaria ad impugnare e sull&#8217;inconfigurabilità di una subconcessione demaniale marittima nel caso in cui i lavori siano eseguiti dal predetto socio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Joint venture – Sanzione – Ricorso – Legittimazione socio operativo – Sussiste – Ragioni	</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione – Demanio marittimo – Realizzazione lavori – Socio operativo – Autorizzazione – Necessità – Non sussiste – Ragioni – Subconcessione – Inconfigurabilità	</p>
<p>3. Atto amministrativo – Funzionario comunale – Direttive organi comunali – Violazione – Ammissibilità – Limiti – Ragioni sopravvenute – Motivazione – Necessità	</p>
<p>4. Atto amministrativo – Sanzioni – Rispetto tipicità e riserva di legge – Necessità – Ragioni – Atti autoritativi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di legittimazione processuale, al socio c.d. operativo di una joint venture non è precluso l’accesso diretto alla tutela giurisdizionale amministrativa avverso un atto che ha per destinatario la società di cui esso fa parte poiché, ai fini della legittimazione, il dato strutturale o morfologico della forma societaria passa in secondo ordine rispetto alla dinamica della ripartizione delle funzioni esercitate dai soci. 	</p>
<p>2. Non è configurabile un’ipotesi di subconcessione demaniale marittima ex art. 45 bis cod. nav. qualora la concessionaria a cui è attribuita la facoltà di programmare autonomamente le modalità di realizzazione di un’opera deleghi al socio operativo – in forza di una joint venture – l’esecuzione dei lavori. Infatti il socio operativo fa parte della compagine sociale e, pertanto, ai fini dello svolgimento dei lavori non necessità di previa autorizzazione dell’autorità competente ex art. 45 bis cod. nav..	</p>
<p>3. E’ illegittimo l’atto del funzionario comunale che contravvenga alle direttive dell’apparato assembleare locale che indicano gli indirizzi politici da attuare e dunque gli interessi pubblici da curare, se non nell’ipotesi in cui sussistano obiettive ragioni sopravvenute, motivatamente argomentate.	</p>
<p>4. I provvedimenti sanzionatori, in quanto rientranti nella categoria concettuale di diritto positivo dell’atto autoritativo ex se imperativo, sono subordinati al rigoroso rispetto dei principi di stretta tipicità e di riserva di legge in senso c.d. sostanziale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
sul ricorso numero di registro generale 138 del 2011, proposto da:<br />
Acquamare Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Cocchi, Stefano Vinti, con domicilio eletto presso Luigi Cocchi in Genova, via Macaggi 21/5 &#8211; 8; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Imperia, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Umberto Giardini, con domicilio eletto presso Micaela Rossi in Genova, via Nino Bixio 3/2a; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Porto di Imperia S.p.A., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Corrado Mauceri, con domicilio eletto presso Corrado Mauceri in Genova, via XII Ottobre, 2/63; 	</p>
<p>Agenzia del Demanio Roma, 	</p>
<p>Agenzia del Demanio Filiale di Genova; </p>
<p>	<br />
sul ricorso numero di registro generale 139 del 2011, proposto da:<br />
Porto Imperia Spa, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Corrado Mauceri, con domicilio eletto presso Corrado Mauceri in Genova, via XII Ottobre, 2/63; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Imperia, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Umberto Giardini, con domicilio eletto presso Micaela Rossi in Genova, via Nino Bixio 3/2a; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Imperia Yacht Srl; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad adiuvandum:<br />	<br />
Societa&#8217; Imperia Sviluppo S.r.l. (Int.Adiuv.), rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Gerbi, con domicilio eletto presso Giovanni Gerbi in Genova, via Roma 11/1;</p>
<p>ad adiuvandum:	</p>
<p align=center>Alberto (Int. Adiuv) Caprile, Claudia Guerra, Alessandro Pellegrini, Giulio Guidi, Angelo Balestra, Matteo Bonejan, Gianpaolo Nante, Marina Gregoratto, Giovanni Zanghi, Giuseppe Buetto, Francesco Diego, Pietro Nairi, Davide Dipietro, Simone Bruno, Daniele Ricci, Ivano Dalmasso, Neda Dell&#8217;Erice, Alice Trincheri, Erika Ventura Bassotti, Timoty Callegari, Daniele Filippi, Tiziano Musso, Dario Mestice, rappresentati e difesi dagli avv. Salvatore Sciortino, Maria Josè Sciortino, con domicilio eletto presso Salvatore Sciortino in Genova, Vico Sant&#8217;Antonio, 5/A/10;<br />
<i><b>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	<br />
</b></i></p>
<p align=justify>	<br />
quanto al ricorso n. 138 del 2011:<br />	<br />
PROVVEDIMENTO DI DECADENZA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA.</p>
<p>quanto al ricorso n. 139 del 2011:<br />	<br />
provvedimento di decadenza concessione demaniale marittima e di ogni atto connesso, nonché della determinazione dirigenziale n. 222 del 2812011.</p>
<p>Visti i ricorsi e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Imperia e di Porto di Imperia S.p.A. e di Comune di Imperia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2011 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Sui ricorsi proposti da Società Porto Imperia s.p.a. e Acquamare s.r.l., in quanto oggettivamente e soggettivamente connessi, vanno riuniti.<br />	<br />
È impugnato il provvedimento (d. 19 gennaio 2011) con il quale il dirigente dell’ufficio settore porti ha dichiarato la decadenza della concessione demaniale marittima, rilasciata alla Società Porto di Imperia s.p.a., ed avente ad oggetto la realizzazione dell’approdo turistico nel bacino del preesistente Porto Maurizio ed il trasferimento del traffico commerciale nel Porto di Oneglia, aree portuali entrambe ricomprese nella circoscrizione territoriale del comune di Imperia.<br />	<br />
La società concessionaria ricorrente è partecipata per un terzo del capitale dal Comune e per gli altri due terzi da Imperia Sviluppo s.r.l. e dall’altra società ricorrente, sottoscrittrice (d. 29.luglio 2005) dell’aumento di capitale deliberato dalla concessionaria allo specifico fine di associare un socio operativo, dotato dell’<i>asset</i> imprenditoriale necessario per realizzare le opere portuali.<br />	<br />
Con i motivi di censura si lamenta la plurima e concorrente violazione delle norme e dei principi che, rispettivamente, disciplinano e conformano l’azione dell’amministrazione: sul piano formale, si deduce l’incompetenza dell’organo che ha adottato l’atto impugnato; su quello sostanziale, si argomenta il fraintendimento, fino a sovvertirne il tenore precettivo, della normativa recata dal codice della navigazione in tema di sub-concessione.<br />	<br />
In <i>limine</i> sull’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal Comune resistente sul rilevo che al socio, in quanto tale, sarebbe precluso l’accesso (diretto) alla tutela giurisdizionale amministrativa avverso un atto che ha per destinatario la società di cui esso fa parte.<br />	<br />
In realtà, il profilo formale della veste di socio non fa velo alla posizione assunta dalla ricorrente: in relazione al compito su di essa gravante è socia c.d. operativa che, nell’organigramma interno della società concessionaria a cui corrispondono le prestazioni che i soci sono chiamati ad eseguire, ha realizzato (larga parte del) le opere dal cui utilizzo economico ricava il corrispettivo. E che, va sottolineato, l’atto impugnato intende precludere in radice. <br />	<br />
In definitiva il dato strutturale o morfologico della forma societaria, ai fini della legittimazione processuale, passa in secondo ordine rispetto alla dinamica della ripartizione delle funzioni eserciate dai soci: una <i>joint venture</i> che, accanto ai soci di capitale, individua il socio operativo unico che, eseguite le opere, recupera i costi e realizza l’utile d’impresa tramite l’attribuzione (del contenuto economico) dei diritti c.d. disponibili sui beni realizzati.<br />	<br />
L’alterità soggettiva della ricorrente è testimoniata proprio dal fatto che lo schema sinallagmatico appena tracciato riceve titolo giuridico (indirettamente) pubblicistico dall’art. 9, commi 2 e 3, del disciplinare di concessione: ferma l’esclusività nella titolarità e della gestione della concessione, si attribuisce alla società concessionaria la facoltà di programmare ed autonomamente individuare le modalità di realizzazione delle opere, assicurando altresì l’utilizzo,<i> recte</i> la disponibilità, dei diritti di godimento dei beni immobili realizzati sul demanio.<br />	<br />
Considerazione che torna utile per screditare la ragione principale su cui si fonda l’atto impugnato: non c’è stato alcun affidamento a terzi della gestione delle attività oggetto di concessione di cui all’art. 45 bis cod. nav. che dà vita alla sub-concessione non autorizzata di cui viceversa è parola nell’atto impugnato.<br />	<br />
A riguardo è significativo il dato cronologico: prima del rilascio della concessione, il socio operativo è entrato a fare parte della compagine sociale proprio in qualità (ed in virtù della specifica competenza maturata nel settore) di esecutore di lavori portuali. Sicché l’amministrazione concedente, prima del rilascio della concessione, è stata messa in grado, in forza dell’articolato procedimento di variazione e ripartizione del capitale sociale, di conoscere e, quindi seppure indirettamente, d’approvare lo schema operativo attraverso il quale la concessionaria intendeva realizzare le opere e remunerare le prestazioni eseguite.<br />	<br />
Ripartizione di compiti e funzioni che, coma già avuto modo di precisare, è conforme alle previsioni contenute nell’art. 9 del disciplinare accessivo alla concessione demaniale. <br />	<br />
D’altra parte anche l’analitico obiettivo riscontro delle violazioni poste a base della decadenza induce a ritenere illegittimo l’atto impugnato.<br />	<br />
Quanto alla competenza dell’organo, al di là della natura giuridica della decadenza (su cui pure infra), rileva la considerazione che il funzionario ha disatteso le linee guida che il Consiglio comunale aveva perspicuamente adottato con la deliberazione n. 67 del 23 settembre 2009 avente ad oggetto “Rapporti tra il Comune e Porto Imperia s.p.a. per la realizzazione e futura gestione delle opere del nuovo approdo turistico della città”.<br />	<br />
La complessità dei rapporti economici e giuridici fra gli enti e delle operazioni residue nella fase di ultimazione delle opere, aveva indotto il Consiglio a ripartire i compiti secondo il criterio della competenza delle funzioni: la valutazione dei profili urbanistici (di cui alla convenzione sottoscritta dalla società concessionaria), portuali e di contabilizzazione dei lavori eseguiti, avrebbero dovuto fare capo a ciascun dirigente del corrispondente ufficio comunale competente.<br />	<br />
I funzionari avevano altresì il compito di coordinarsi con il Segretario generale al fine di redigere entro il termine del 31 gennaio 2011 la relazione propedeutica a rendere edotti gli amministratori comunali al fine, <i>cognita causa</i>, d’assumere i provvedimenti necessari per salvaguardare gli interessi pubblici in gioco.<br />	<br />
Sul piano giuridico la deliberazione richiamata s’inquadra nell’atto d’indirizzo: ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 d.lg. n. 165/2001 e 42 comma 2, lett b. t.u. enti locali (in aggiunta, in riferimento al vincolo scaturente per i funzionari, conoscibile dai terzi, cfr. dell’art. 26 l. n. 241/90), il funzionario deve conformarsi ed attuare le direttive dettate dall’apparato politico assembleare locale. La distinzione fra compiti degli apparati politici ed i compiti degli apparati amministrativi, su tanto insiste nella memoria defensionale l’amministrazione, secondo l’ordinamento degli enti locali, trova ineludibile punto di raccordo nelle direttive mediante le quali gli indirizzi politici da attuare e dunque gli interessi pubblici da curare sono indicati con precisione.<br />	<br />
Ad essi l’organo burocratico, pena l’illegittimità dell’atto che contravvenga, deve attenersi non potendo discostarsene se non per obiettive ragioni sopravvenute, motivatamente argomentate. <br />	<br />
Nel caso all’ esame, il provvedimento di decadenza impugnato, adottato prima della scadenza del termine indicato dal Consiglio comunale per la presentazione della relazione, ha assommato<i> ex abrupto </i>generiche violazioni astrattamente rilevanti sul piano urbanistico, di contabilità dei lavori e di scansione del crono-programma d’esecuzione delle opere, sovvertendo sia il criterio di ripartizione delle funzioni indicato nella deliberazione richiamata, nonché, per quel che qui più rileva, elidendo di fatto le competenze che il Consiglio comunale aveva espressamente a sé riservato all’esito della redazione della relazione conoscitiva ordinata agli uffici amministrativi.<br />	<br />
Anche il procedimento seguito presta il fianco a censure di legittimità.<br />	<br />
Riconosciuta la natura sanzionatoria della decadenza che, secondo la più recente giurisprudenza (cfr., Cons. St., sez. VI, 27 aprile 2010 n. 2382) si situa al vertice della scala gerarchica ordinata secondo il parametro della gravità di sanzioni adottabili dall’amministrazione concedente, occorreva almeno scrupolosamente osservare le prescrizioni dettate in tema di partecipazione al procedimento.<br />	<br />
La misura massima della sanzione adotta, in disparte il riferimento ai parametri di proporzionalità e ragionevolezza che pure conformano il potere sanzionatorio e di cui non v’è traccia nell’atto impugnato, essendo ascrivibile alla categoria concettuale di diritto positivo dell’atto autoritativo ex se imperativo, è subordinata al rigoroso rispetto dei principi di stretta tipicità e di riserva di legge in senso c.d. sostanziale.<br />	<br />
Affastellare generiche violazioni è sintomatica manifestazione, quasi verrebbe da dire per tabulas, della violazione ai richiamati principi a cui s’aggiunge l’omesso contraddittorio nel procedimento.<br />	<br />
L’atto impugnato non controverte e non menziona affatto alcuna delle osservazioni presentate dalle ricorrenti nella fase istruttoria in riscontro agli addebiti mossi dall’organo procedente.<br />	<br />
È significativo al riguardo rilevare in fatto che l’insistito riferimento nell’atto impugnato alla mancata produzione della documentazione riguardante la contabilità dei lavori risulta smentito dalla produzione avvenuta il 13 gennaio 2011 innanzi alla Commissione di vigilanza e collaudo che dà atto della (alla lettera “finalmente” raggiunta) “disponibilità” della documentazione: in data anteriore al rilevo addebitato nell’atto impugnato, le ricorrenti avevano già adempiuto alla prescrizione qui contestata.<br />	<br />
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto.<br />	<br />
In considerazione della controvertibilità in fatto delle questioni dedotte in causa vanno compensate le spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in premessa, li accoglie e per l’effetto annulla l’atto di decadenza impugnato in epigrafe indicato.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Enzo Di Sciascio, Presidente<br />	<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Davide Ponte, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/03/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-4-3-2011-n-379/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2011 n.379</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 4/3/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-4-3-2011-n-0-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Izzo – Arbitri Tarlatta, Calabrese.C. Lumezzane S.p.A. (Avv. L. R. Malagnini) c/ FIGC (Avv.ti M. Gavallotti, L. Medugno) Giustizia sportiva – Sanzione perdita gara – Ricorso al TNAS – Ammissibilità – Clausola compromissoria – Necessità Le controversie che abbiano dato luogo alla sanzione della perdita della gara – a</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-nazionale-di-arbitrato-per-lo-sport-lodo-4-3-2011-n-0-2/">Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport &#8211; Lodo &#8211; 4/3/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Izzo – <i>Arbitri </i>Tarlatta, Calabrese<br />.C. Lumezzane S.p.A. (Avv. L. R. Malagnini) c/ FIGC (Avv.ti M. Gavallotti, L. Medugno)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia sportiva – Sanzione perdita gara – Ricorso al TNAS – Ammissibilità – Clausola compromissoria – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le controversie che abbiano dato luogo alla sanzione della perdita della gara – a norma dell’art.  30, comma 3 lett. b) dello Statuto FIGC – non sono devolvibili alla cognizione del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, nell’assenza di una valida clausola compromissoria. Infatti, le disposizioni dell’art. 30, pur se riferite alla soppressa Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, devono intendersi applicabili anche alla competenza del Tribunale, che l’ha sostituita.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.1039</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-1039/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-1039/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.1039</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso i provvedimenti del Commissario ad acta della Sanita&#8217; per la Regione Lazio recanti la ripartizione del fondo sanitario regionale 2010 (finanziamento aziende sanitarie locali) e la riorganizzazione della rete ospedaliera dell’intera regione, con disattivazione dei posti letto di cardiochirurgia della societa&#8217; ricorrente; nei provvedimenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-1039/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.1039</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-1039/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.1039</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso i provvedimenti del Commissario ad acta della Sanita&#8217; per la Regione Lazio recanti la ripartizione del fondo sanitario regionale 2010 (finanziamento aziende sanitarie locali) e la riorganizzazione della rete ospedaliera dell’intera regione, con disattivazione dei posti letto di cardiochirurgia della societa&#8217; ricorrente; nei provvedimenti non appaiono, ad un primo esame, riscontrabili i profili di irrazionalità ed illogicità della scelta di riorganizzazione della Regione rispetto ai criteri e agli obiettivi enunciati, considerata altresi&#8217; la bassa casistica registrata per la cardiochirurgia della societa&#8217; ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01039/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01132/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1132 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Giomi S.p.A., </b>rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Bernardi, con domicilio eletto presso Giuseppe Bernardi in Roma, via Monte Zebio N.28;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Lazio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Rosa Maria Privitera, domiciliata per legge in Roma, via Marcantonio Colonna N. 27; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Ausl Latina</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III QUA n. 00100/2011, resa tra le parti, concernente RIPARTIZIONE DEL F.S.R. 2010 (FINANZIAMENTO AZIENDE SANITARIE LOCALI)	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2011 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Bernardi e Privitera;	</p>
<p>Considerato che con il ricorso originario sono stati impugnati, da un lato, decreti di carattere generale riguardanti la riorganizzazione della rete ospedaliera dell’intera regione e, dall’altro, il decreto recante la ripartizione per l’anno 2010 delle somme disponibili del fondo sanitari regionale; 	</p>
<p>Considerato che le motivazioni dei provvedimenti impugnati appaiono esenti da vizi di illogicità e di incoerenza rispetto ai criteri e agli obiettivi enunciati e che non sono contraddette da puntuali riscontri documentali, con particolare riferimento alla bassa casistica registrata per la cardiochirurgia; 	</p>
<p>Ritenuto che, con riferimento decreto n. 67 2010, non siano allo stato dimostrati i presupposti per la inclusione nella ripartizione dei contributi per i maggiori costi relativi alle reti di urgenza e di emergenza ;	</p>
<p>Considerato che, in ogni caso, manca il requisito del danno grave e irreparabile, trattandosi di questioni in parte patrimoniali e in parte ripristinabili. 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 1132/2011). Spese compensate	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Lanfranco Balucani, Consigliere<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-1039/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.1039</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.1035</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-1035/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-1035/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.1035</a></p>
<p>va respinta la domanda cautelare avverso una revoca licenza porto d&#8217;armi, per il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale per l&#8217;adozione di un divieto in materia di porto d’armi è sufficiente un&#8217;erosione anche minima dell&#8217;affidabilità del soggetto essendo il potere della p.a. in materia ampiamente discrezionale e sindacabile nei soli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-1035/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.1035</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-1035/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.1035</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va respinta la domanda cautelare avverso una revoca licenza porto d&#8217;armi, per il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale per l&#8217;adozione di un divieto in materia di porto d’armi è sufficiente un&#8217;erosione anche minima dell&#8217;affidabilità del soggetto essendo il potere della p.a. in materia ampiamente discrezionale e sindacabile nei soli limiti dell&#8217;irragionevolezza o arbitrarietà, e ritenuto non apprezzabile il pregiudizio lamentato dall’appellante a fronte della esigenza di sicurezza sul buon uso delle armi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01035/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01187/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1187 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Gerardo Vernacchio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Rossella Verderosa, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi, 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Questura di Avellino</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA &#8211; SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 01102/2010, resa tra le parti, concernente REVOCA LICENZA PORTO D&#8217;ARMI;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Questura di Avellino;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2011 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Verderosa;	</p>
<p>Richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale per l&#8217;adozione di un divieto in materia di porto d’armi è sufficiente un&#8217;erosione anche minima dell&#8217;affidabilità del soggetto essendo il potere della p.a. in materia ampiamente discrezionale e sindacabile nei soli limiti dell&#8217;irragionevolezza o arbitrarietà (Cons. Stato, sez. VI, 18 agosto 2010 n. 5882);	</p>
<p>Ritenuto nella attuale fase non apprezzabile il pregiudizio lamentato dall’appellante a fronte della esigenza di sicurezza sul buon uso delle armi;	</p>
<p>Ritenuto di compensare le spese della attuale fase giudiziale;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 1187/2011) confermando la misura cautelare disposta in primo grado.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Lanfranco Balucani, Consigliere<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Palanza, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.1033</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-1033/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-1033/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-1033/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.1033</a></p>
<p>Non va sospesa l&#8217;esecuzione della sentenza che respinge il ricorso avverso la sospensione parziale di attività imprenditoriale (albergo di 92 camere, 50 delle quali chiuse) a seguito di accertate violazioni della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Appare infatti prevalente l&#8217;esigenza di sicurezza perseguita dall&#8217;amministrazione,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-1033/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.1033</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-1033/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.1033</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l&#8217;esecuzione della sentenza che respinge il ricorso avverso la sospensione parziale di attività imprenditoriale (albergo di 92 camere, 50 delle quali chiuse) a seguito di accertate violazioni della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Appare infatti prevalente l&#8217;esigenza di sicurezza perseguita dall&#8217;amministrazione, fermi gli accertamenti istruttori disposti dalla Sezione e la parziale modifica disposta dai Vigili del Fuoco sulle limitazioni di esercizio. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01033/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00045/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 45 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Hotel Columbus S.r.l.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Simone Veneziano, con domicilio eletto presso Simone Veneziano in Roma, via della Mercede, 33;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b> in persona del Ministro pro tempore, <b>Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA SEZIONE I BIS n. 32937/2010, resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE PARZIALE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE A SEGUITO DI ACCERTATE VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno e di Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2011 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Veneziano;	</p>
<p>Ritenuto che appare prevalente la esigenza di sicurezza perseguita dalla amministrazione fermo comunque l’esito dei nuovi accertamenti istruttori disposti dalla Sezione con ordinanza della n.90 del 2011 di cui al verbale del 28 gennaio 2011 dei Vigili del Fuoco con cui sono state parzialmente modificate in senso favorevole alla società alcune limitazioni di esercizio; 	</p>
<p>Ritenuto di compensare le spese della attuale fase giudiziale; 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 45/2011).<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Lanfranco Balucani, Consigliere<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Palanza, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-1033/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.1033</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.188</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-188/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-188/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-188/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.188</a></p>
<p>Va respinta l&#8217;istanza cautelare avverso la reiezione della domanda di istituzione di una rivendita speciale da aprirsi presso una stazione di servizio automobilistico, in quanto si discute di un mancato maggior introito patrimoniale per effetto dell’atto impugnato, si certat de lucro captando e non già de damno vitando, e non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-188/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-188/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.188</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta l&#8217;istanza cautelare avverso la reiezione della domanda di istituzione di una rivendita speciale da aprirsi presso una stazione di servizio automobilistico, in quanto si discute di un mancato maggior introito patrimoniale per effetto dell’atto impugnato, si certat de lucro captando e non già de damno vitando, e non emerge quindi alcun profilo di irreparabilità del pregiudizio in tesi dedotto. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00188/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00001/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Gestione Europa Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Acquarone, Alberto Marconi, con domicilio eletto presso Lorenzo Acquarone in Genova, via Corsica,21/18-20;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato</b>, <b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, <b>Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato &#8211; Uff. Reg.Le della Liguria</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Dello, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Emanuela Gaggero</b>; <b>Marco Patrone</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Livia Grazzini, Paolo Mellina Bares, con domicilio eletto presso Paolo Mellina Bares in Genova, via Cassa di Risparmio 4/11; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
PROVVEDIMENTO AVENTE AD OGGETTO REIEZIONE ISTANZA PER ISTITUZIONE DI UNA RIVENDITA SPECIALE DA APRIRSI C/O STAZIONE DI SERVIZIO AUTOMOBILISTICO	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e di Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato &#8211; Uff. Reg.Le della Liguria e di Marco Patrone;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2011 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che la ricorrente, la quale, deducendo un mancato maggior introito patrimoniale per effetto dell’atto impugnato, certat de lucro captando e non già de damno vitando, e non evidenzia quindi alcun profilo di irreparabilità del pregiudizio in tesi dedotto;	</p>
<p>ritenuto di non poter accedere alla domanda di decisione immediata della controversia con sentenza in forma semplificata, in quanto risulta allo stato intimato soltanto il titolare di una delle due rivendite viciniori e non quello dell’altra, pur essendo entrambi legittimati a contraddire, in quanto verrebbero pregiudicati dall’eventuale accoglimento del gravame; 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare proposta.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Enzo Di Sciascio, Presidente, Estensore<br />	<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere<br />	<br />
Davide Ponte, Consigliere	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-4-3-2011-n-188/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/3/2011 n.188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
