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	<title>4/3/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4/3/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2009 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-4-3-2009-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-4-3-2009-n-0/">Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2009 n.0</a></p>
<p>Pres. M. VILARAS – Rel. F. DEHOUSSE sul regime di aiuti cui l&#8217;Italia ha dato esecuzione a favore di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari specializzati in società di piccola o media capitalizzazione quotate in mercati regolamentati Comunità europea &#8211; Diritto comunitario &#8211; Art. 87 Trattato CE &#8211;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-4-3-2009-n-0/">Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2009 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. VILARAS – Rel. F. DEHOUSSE</span></p>
<hr />
<p>sul regime di aiuti cui l&#8217;Italia ha dato esecuzione a favore di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari specializzati in società di piccola o media capitalizzazione quotate in mercati regolamentati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Diritto comunitario  &#8211; Art. 87 Trattato CE &#8211; Aiuti di Stato – Regimi di aiuti a favore di determinati organismi di investimento collettivo in valori mobiliari – Decisione di incompatibilità con il mercato comune – Incidenza sul commercio tra gli Stati membri e distorsione della concorrenza &#8211; Sussiste.	</p>
<p>Comunità europea &#8211; Diritto comunitario  &#8211; Art. 87 Trattato CE &#8211; Aiuti di Stato – Regimi di aiuti a favore di determinati organismi di investimento collettivo in valori mobiliari – Decisione di incompatibilità con il mercato comune – Deroga di cui all’art. 87, n. 3, lett. c) Trattato Ce – Applicabilità – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Secondo una giurisprudenza costante, nel momento in cui un’autorità pubblica favorisce un’impresa che opera in un settore caratterizzato da un’intensa concorrenza concedendole un’agevolazione, si verifica una distorsione di concorrenza o il rischio di una tale distorsione. Il divieto di cui all’art. 87, n. 1 Trattato Ce, si applica a qualsiasi aiuto che falsi o minacci di falsare la concorrenza, indipendentemente dall’importo, qualora incida sugli scambi fra Stati.<br />
Per quanto riguarda gli strumenti di investimento, essi sono in concorrenza con altre imprese finanziarie e operano in un mercato aperto caratterizzato da notevoli scambi intracomunitari. Quanto alle società di piccola o media capitalizzazione, quantomeno alcune di esse sarebbero attive in settori in cui vi sono scambi tra gli Stati. Tali constatazioni sono sufficienti a sostenere la sussistenza di un’incidenza della misura in questione sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza.	</p>
<p>Il solo fatto che la misura in questione sia diretta ad aumentare la capitalizzazione di mercato delle società di piccola o media capitalizzazione e sia presentata dalle autorità italiane come  un obiettivo di politica economica nazionale non può bastare a farla rientrare nella deroga prevista all’art. 87, n. 3, lett. c) Trattato Ce. Infatti, quest’ultimo pone come duplice condizione alla sua applicazione che gli aiuti in esame siano destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche e che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Nel caso di specie, tali condizioni non ricorrono.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
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		<title>Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2009 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-4-3-2009-n-0-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-4-3-2009-n-0-2/">Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2009 n.0</a></p>
<p>Pres. M. VILARAS – Rel. F. DEHOUSSE Comunità europea &#8211; Diritto comunitario – Art. 87 Trattato Ce – Aiuti di Stato – Regime di aiuti di Stato a favore di determinati organismi di investimento collettivo in valori mobiliari – Decisione di incompatibilità con il mercato comune – Ricorso di annullamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-4-3-2009-n-0-2/">Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2009 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-primo-grado-delle-comunita-europee-sentenza-4-3-2009-n-0-2/">Tribunale di Primo Grado delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2009 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. VILARAS – Rel. F. DEHOUSSE</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comunità europea &#8211; Diritto comunitario – Art. 87 Trattato Ce – Aiuti di Stato – Regime di aiuti di Stato a favore di determinati organismi di investimento collettivo in valori mobiliari – Decisione di incompatibilità con il mercato comune – Ricorso di annullamento – Ricevibilità –  Sussiste. 	</p>
<p>Comunità europea &#8211; Diritto comunitario – Art. 87 Trattato Ce – Aiuti di Stato – Regime di aiuti di Stato a favore di determinati organismi di investimento collettivo in valori mobiliari – Decisione di incompatibilità con il mercato comune – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Violazione – Non sussiste.	</p>
<p>Comunità europea &#8211; Diritto comunitario – Art. 87 Trattato Ce – Aiuti di Stato – Regime di aiuti di Stato a favore di determinati organismi di investimento collettivo in valori mobiliari – Decisione di incompatibilità con il mercato comune – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Carattere selettivo del provvedimento – Sussiste.	</p>
<p>Comunità europea &#8211; Diritto comunitario – Art. 87 Trattato Ce – Aiuti di Stato – regimi di aiuti di Stato a favore di determinati organismi di investimento collettivo in valori mobiliari – Decisione di incompatibilità con il mercato comune – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Recupero dell’aiuto – Legittimo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Poiché la Fineco, in qualità di società di gestione del risparmio, gestisce due fondi comuni specializzati in azioni di società di piccola o media capitalizzazione  ed è, nel caso di specie, la beneficiaria effettiva di aiuti individuali di cui è richiesta la restituzione, essa è individualmente interessata dalla decisione impugnata pertanto il ricorso della stessa deve essere dichiarato ricevibile.	</p>
<p>Dal momento che la Commissione ha spiegato con chiarezza sotto quale aspetto gli aiuti controversi falsavano la concorrenza e incidevano sugli scambi tra gli Stati membri, non spettava alla stessa dimostrarne l’effetto reale procedendo ad un’analisi economica della situazione effettiva del mercato di cui trattasi, della quota di mercato delle imprese beneficiarie degli aiuti, della posizione delle imprese concorrenti e delle correnti di scambi di servizi di cui trattasi tra gli Stati membri.	</p>
<p>Poiché la riduzione fiscale sugli investimenti in strumenti specializzati è destinata esclusivamente a strumenti di investimento ben definiti e che soddisfano condizioni particolari, a discapito di altre imprese che offrono forme alternative di investimento, essa favorisce taluni strumenti di investimento rispetto ad altri che sono in una situazione di fatto o di diritto analoga. La misura ha quindi carattere selettivo.	</p>
<p>Poiché, è l’agevolazione fiscale di cui è richiesto il recupero che provocava una distorsione di concorrenza  a favore degli strumenti di investimento specializzati o delle imprese che li gestiscono rispetto agli altri strumenti di investimento, il recupero dell’aiuto illegittimo di cui trattasi non può essere considerato sproporzionato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13904_13904.pdf">clicca qui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2009 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-4-3-2009-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-4-3-2009-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2009 n.0</a></p>
<p>Pres. N.J. Forwood Tirrenia di Navigazione SpA (rappresentata inizialmente dagli avv.ti G. Roberti, A. Franchi e G. Bellitti, successivamente dagli avv.ti Roberti e Bellitti), Caremar SpA, Siremar SpA, Saremar SpA, Toremar SpA (rappresentate inizialmente dagli avv.ti G. Roberti, A. Franchi e G. Bellitti, successivamente dagli avv.ti Roberti e Bellitti) e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-4-3-2009-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2009 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-4-3-2009-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2009 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. N.J. Forwood<br /> <b>Tirrenia di Navigazione SpA </b>(rappresentata inizialmente dagli avv.ti G. <br /> Roberti, A. Franchi e G. Bellitti, successivamente dagli avv.ti Roberti e<br />  Bellitti), <b>Caremar SpA</b>, <b>Siremar SpA</b>, <b>Saremar SpA</b>, <b>Toremar SpA</b><br />  (rappresentate inizialmente dagli avv.ti G. Roberti, A. Franchi e G. Bellitti, <br />  successivamente dagli avv.ti Roberti e Bellitti) e <b>Navigazione Libera del </b><br /> <b>Golfo SpA </b>(avv.ti S. Ravenna e A. Abate) vs <b>Commissione </b>(Ag.ti. V. Di <br /> Bucci e E. Righini) </p>
<p></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giustizia comunitaria – Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato comune – Ricorso di annullamento – Persona fisica – Ricevibilità – Interesse ad agire – Effettivo beneficio per il ricorrente.</p>
<p>2.	Giustizia comunitaria– Sentenza di annullamento – Effetti – Erga omnes – Autorità assoluta di cosa giudicata.</p>
<p>3.	Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Sovvenzioni corrisposte dalle autorità italiane a compagnie regionali – Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato comune – Aiuti nuovi o esistenti – Obbligo di motivazione – obbligo di replicare ad osservazioni delle parti – Sussiste.</p>
<p>4.	Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Sovvenzioni corrisposte dalle autorità italiane a compagnie regionali di trasporto marittimo Decisione che configura le sovvenzioni di equilibrio aiuti nuovi – Illegittimità – Ragioni – Art. 4, n. 3, del regolamento (CEE) n. 3577/92 – Autorizza mantenimento di contratti di servizio pubblico di trasporto marittimo con le isole antecedenti il 1993 – Aiuto nuovo – Solo eccedente obblighi di servizio.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La ricevibilità di un ricorso di annullamento introdotto da una persona fisica o giuridica è subordinata alla condizione che vi sia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Un tale interesse presuppone che l’annullamento dell’atto in questione possa produrre di per sé conseguenze giuridiche o che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto. 	</p>
<p>2. La decisione della Commissione 2005/163/CE è viziata da un’insufficienza di motivazione in relazione alla qualificazione delle «sovvenzioni di equilibrio» come aiuti nuovi rispetto all&#8217;entrata in vigore del Trattato CE, dal momento che la motivazione fornita non consente al Tribunale di verificare la legittimità di tale atto.	</p>
<p>3. Avendo la giurisprudenza comunitaria già interpretato l’art. 4, n. 3, del regolamento n. 3577/92, nel senso che esso autorizza il mantenimento dei contratti di servizio pubblico conclusi con compagnie di navigazione che offrono servizi regolari verso, da e tra le isole esistenti al 1 gennaio 1993 fino alle rispettive date di scadenza, la decisione della Commissione 2005/163/CE poteva avere ad oggetto solo gli aiuti eccedenti quanto necessario per finanziare i suddetti obblighi di servizio pubblico.	</p>
<p>4. Gli effetti di una sentenza di annullamento si applicano, in linea di principio, ex tunc ed erga omnes nei confronti di tutti i soggetti di diritto conferendole così l’autorità assoluta della cosa giudicata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/13955_CGE_13955.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-delle-comunita-europee-sezione-i-sentenza-4-3-2009-n-0/">Corte di Giustizia delle Comunita&#8217; Europee &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2009 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2009 n.399</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-3-2009-n-399/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-3-2009-n-399/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-3-2009-n-399/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2009 n.399</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. P. Grauso Est. Victoria S.r.l. (Avv.ti G. D. Comporti e S. Nocentini) contro il Comune di Torrita di Siena (Avv. P. Golini) e A.R.P.A.T. (Avv. M. Simongini) sulla motivazione e sulla comunicazione di avvio del procedimento per le ordinanze contingibili ed urgenti emesse ex art. 9 della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-3-2009-n-399/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2009 n.399</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-3-2009-n-399/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2009 n.399</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. P. Grauso Est.<br /> Victoria S.r.l. (Avv.ti G. D. Comporti e S. Nocentini) contro il Comune di Torrita di Siena (Avv. P. Golini) e A.R.P.A.T. (Avv. M. Simongini)</span></p>
<hr />
<p>sulla motivazione e sulla comunicazione di avvio del procedimento per le ordinanze contingibili ed urgenti emesse ex art. 9 della legge n. 447/95</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comune e Provincia &#8211; Sindaco &#8211; Ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 9 della legge n. 447/95 – Mancata esplicitazione della situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell&#8217;ambiente – Difetto di motivazione – Sussiste – Mancata comunicazione di avvio del procedimento &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Laddove una ordinanza contingibile ed urgente risulti emessa al di fuori delle condizioni richieste dall’art. 9 della legge n. 447/95, vale a dire al di fuori di una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell&#8217;ambiente, necessità della quale non solo non è dato alcun conto nella motivazione dell’ordinanza, ma che neppure è evidenziata nella relazione dell’A.R.P.A.T. assunta dal Comune quale presupposto del proprio operato, tale difetto di motivazione si riverbera – confermandola – sulla violazione delle prerogative procedimentali della destinataria del provvedimento, con particolare riguardo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento e quindi all’esercizio del diritto al contraddittorio verso gli accertamenti eseguiti dai tecnici dell’A.R.P.A.T..</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla motivazione e sulla comunicazione di avvio del procedimento per le ordinanze contingibili ed urgenti emesse ex art. 9 della legge n. 447/95</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>  REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 00399/2009 REG.SEN.<br />	<br />
N. 01604/2004 REG.RIC.	</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p><b>SENTENZA</b>	</p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 1604 del 2004, proposto da: 	</p>
<p><b>Victoria S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante &#8220;pro tempore&#8221;, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Domenico Comporti e Simone Nocentini, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, via dei Rondinelli 2; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Torrita di Sie</b>na, in persona del Sindaco &#8220;pro tempore&#8221;, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Golini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, via Gino Capponi 26; 	</p>
<p><b>A.R.P.A.T. – Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana</b>, in persona del Direttore &#8220;pro tempore&#8221;, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Michela Simongini, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’A.R.P.A.T. in Firenze, via Porpora 22; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
1- dell’ordinanza a firma del Responsabile dell’Area amministrativa e socio culturale del Comune di Torrita di Siena n. 74 del 15.7.2004, notificata in data 16.7.2004, avente ad oggetto la immediata sospensione dell’attività di emissioni sonore conseguenti all’uso dell’impianto elettroacustico di diffusione sonora presente all’interno del locale posto in loc. Guardavalle n. 66;<br />	<br />
2- della presupposta relazione ARPAT – Siena del 23.6.2004;<br />	<br />
3- di ogni altro provvedimento od atto antecedente, presupposto e/o connesso, ancorché di ignoti estremi.	</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Torrita di Siena;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’A.R.P.A.T.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22/01/2009 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:	</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 26 e depositato il 29 luglio 2004, la Victoria S.r.l. – titolare di licenza commerciale per intrattenimento e spettacolo, nonché di autorizzazione sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande, attività esercitate presso un immobile adibito a ristorante-piano bar e sito in Comune di Torrita di Siena, località Guardavalle – proponeva impugnazione avverso l’ordinanza del 15 luglio 2004, mediante la quale il Sindaco del Comune predetto aveva disposto nei suoi confronti l’immediata sospensione dell’attività di emissioni sonore e dell’utilizzo dell’impianto elettroacustico di diffusione presente all’interno del locale da essa ricorrente gestito, con effetto fino all’attuazione di sistemi ed opere di abbattimento della rumorosità muniti di efficacia certificata da un tecnico competente. L’impugnazione coinvolgeva altresì la relazione dell’A.R.P.A.T. che, avendo evidenziato a carico il superamento dei valori stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, costituiva il dichiarato presupposto del provvedimento gravato in via principale. <br />	<br />
La società Victoria, affidatasi in diritto a tre motivi, concludeva per l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensiva da adottarsi anche con decreto “inaudita altera parte”, nonché per la condanna delle amministrazioni procedenti al risarcimento dei danni. <br />	<br />
L’istanza cautelare veniva dapprima interinalmente accolta con decreto presidenziale del 30 luglio 2004, quindi confermata dal collegio, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza dell’8 settembre successivo. <br />	<br />
La causa veniva infine discussa e trattenuta per la decisione di merito alla pubblica udienza del 22 gennaio 2009, preceduta dal deposito di documenti e memorie difensive. 	</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’impugnazione è rivolta nei confronti dell’ordinanza dirigenziale del 15 luglio 2004, con cui il Comune di Torrita di Siena ha disposto la immediata sospensione delle emissioni acustiche provenienti dall’impianto di diffusione sonora presente presso il ristorante-disco bar gestito dalla società ricorrente, e ciò al dichiarato scopo di porre rimedio al superamento dei limiti di rumorosità stabiliti dalla legge, accertato dall’A.R.P.A.T. in esito a sopralluogo del 19 giugno 2004 e già oggetto di numerosi esposti di cittadini residenti in prossimità del locale in questione. <br />	<br />
Con il primo motivo di gravame, la Victoria S.r.l. deduce la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, lamentando di non essere stata avvisata dell’avvio del procedimento conclusosi con l’ordinanza impugnata. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia poi la violazione dell’art. 9 della legge n. 447/95, affermando, ad un lato, l’incompetenza del dirigente responsabile d’area all’adozione delle misure urgenti in materia di inquinamento acustico e, dall’altro, la carenza dei presupposti richiesti dalla norma per l’esercizio dei poteri contingibili “extra ordinem” e comunque la mancata ostensione di tali presupposti nella motivazione del provvedimento. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente sostiene l’erroneità dei valori differenziali utilizzati come parametro per l’accertamento. <br />	<br />
In via preliminare, l’A.R.P.A.T. eccepisce peraltro il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo di aver svolto su richiesta del Comune mere attività endoprocedimentali, senza partecipare all’adozione del provvedimento finale. In senso contrario è sufficiente osservare che, pur non essendo configurabile alcun onere di impugnazione della proposta – diretta dall’A.R.P.A.T. al Comune di Torrita di Siena in esito agli accertamenti eseguiti – di attivare nei confronti della Victoria S.r.l. un procedimento volto al contenimento dei livelli di pressione sonora, trattandosi di atto non vincolante, l’estensione del contraddittorio anche all’ente responsabile dell’attività istruttoria, diverso da quello che ha emesso il provvedimento finale, si giustifica nella specie proprio in ragione del coinvolgimento istituzionale dell’A.R.P.A.T. nella vicenda, tanto più se si considera che alcune delle censure rivolte contro il provvedimento finale investono direttamente l’attività istruttoria imputabile all’Agenzia. <br />	<br />
Nel merito, il ricorso è fondato in relazione ai primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione. <br />	<br />
Com’è noto, la legge n. 241/90 sancisce a livello di diritto positivo l’istituto della partecipazione al procedimento amministrativo, manifestazione di quel più generale principio del “giusto procedimento” in forza del quale l’azione della P.A. si svolge nel contraddittorio dei suoi destinatari, ed il procedimento costituisce il luogo virtuale di composizione preventiva dei conflitti fra soggetti pubblici e privati portatori di interessi contrapposti. La partecipazione degli interessati al procedimento si attiva in prima battuta attraverso la obbligatoria comunicazione di avvio disciplinata dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241 cit., che, per espressa previsione normativa, può peraltro venire omessa ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità; fermo restando che, in termini generali, l’amministrazione è sempre tenuta a rendere conto della sussistenza di tali ragioni di urgenza qualificata. <br />	<br />
I principi appena enunciati si attagliano alle peculiarità del caso in esame. Premesso che, anche nell’ipotesi in cui la P.A. agisca mediante ordinanze contingibili ed urgenti, occorre pur sempre che il provvedimento contenga la puntuale esplicazione dei motivi ostativi alla comunicazione di avvio, anche a voler seguire il diverso orientamento giurisprudenziale secondo cui le ordinanze contingibili e urgenti sarebbero in linea di massima sottratte all’obbligo della preventiva comunicazione, nella specie non si può prescindere dal concreto atteggiarsi della procedura seguita dal Comune di Torrita di Siena ed, in particolare, dalla circostanza che il provvedimento impugnato risulta emesso al di fuori delle condizioni richieste dall’art. 9 della legge n. 447/95, vale a dire al di fuori di una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell&#8217;ambiente, necessità della quale non solo non è dato alcun conto nella motivazione dell’ordinanza, ma che neppure è evidenziata nella relazione dell’A.R.P.A.T. assunta dal Comune quale presupposto del proprio operato. <br />	<br />
Appurato, dunque, che gli atti impugnati tacciono circa la effettiva sussistenza di ragioni giustificative dell’esercizio dei poteri comunali d’urgenza, ne risulta a maggior ragione rafforzata la già rilevata illegittimità dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la quale non avrebbe potuto in alcun modo pregiudicare la funzionalità ed efficacia di un procedimento cui sono estranei specifici motivi di celerità. Il rilevato difetto di motivazione, in altri termini, si riverbera – confermandola – sulla violazione delle prerogative procedimentali della società ricorrente, con particolare riguardo all’esercizio del diritto al contraddittorio verso gli accertamenti eseguiti dai tecnici dell’A.R.P.A.T..<br />	<br />
I rilievi svolti conducono ad accogliere la domanda di annullamento proposta dalla Victoria S.r.l., esimendo il collegio, per la loro valenza assorbente, dall’esame censure rimanenti. Sorte differente segue invece la domanda accessoria di risarcimento danni, rivolta nei confronti del solo Comune di Torrita di Siena, che deve essere respinta per assoluto difetto di prova circa la consistenza e la misura del pregiudizio asseritamente patito (a tacer d’altro, non vi è alcuna prova che il locale – nel periodo tra la notifica del provvedimento impugnato e la pronuncia del decreto presidenziale di accoglimento dell’istanza cautelare “inaudita altera parte” – sia rimasto effettivamente chiuso, né comunque la eventuale chiusura appare qualificabile come effetto dell’ordinanza impugnata, la quale si limitava a disporre la sospensione delle emissioni sonore). <br />	<br />
Quanto alle spese del giudizio, nei rapporti tra la ricorrente e il Comune di Torrita di Siena possono essere compensate per metà, stante il parziale rigetto delle domande proposte; la metà residua, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza del Comune, da considerarsi prevalente. Nei rapporti fra la ricorrente e l’A.R.P.A.T., ricorrono invece giusti motivi di integrale compensazione. 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. II, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso annulla gli atti impugnati. <br />	<br />
Respinge la domanda di risarcimento danni spiegata dalla società ricorrente nei confronti del Comune di Torrita di Siena. <br />	<br />
Dichiara compensate per metà le spese processuali nei rapporti fra la società ricorrente ed il Comune predetto, condannando quest’ultimo alla rifusione della metà residua, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A.. <br />	<br />
Dichiara integralmente compensate le spese di lite nei rapporti fra ricorrente ed A.R.P.A.T..<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22/01/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Alessandro Cacciari, Primo Referendario<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Referendario, Estensore	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/03/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-3-2009-n-399/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2009 n.399</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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