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	<title>4/2/2021 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4/2/2021 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2021 n.1049</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-2-2021-n-1049/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-2-2021-n-1049/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2021 n.1049</a></p>
<p>Pres. Frattini &#8211; Est. Tulumello Sugli effetti della pronuncia del giudice della prevenzione penale in ordine al rischio di infiltrazione della criminalità  organizzata. Informativa antimafia &#8211; Presupposti &#8211; Pronuncia del giudice della prevenzione penale &#8211; Accertamento vincolante &#8211; Esclusione.   La valutazione del giudice della prevenzione penale si fonda su</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-2-2021-n-1049/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2021 n.1049</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-2-2021-n-1049/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2021 n.1049</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frattini &#8211; Est. Tulumello</span></p>
<hr />
<p>Sugli effetti della pronuncia del giudice della prevenzione penale in ordine al rischio di infiltrazione della criminalità  organizzata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Informativa antimafia &#8211; Presupposti &#8211; Pronuncia del giudice della prevenzione penale &#8211; Accertamento vincolante &#8211; Esclusione.<br />  </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La valutazione del giudice della prevenzione penale si fonda su parametri non sovrapponibili alla ricognizione probabilistica del rischio di infiltrazione, che costituisce invece presupposto del provvedimento prefettizio, e rispetto a essa si colloca in un momento successivo. Non  pertanto casuale che nella sistematica normativa il controllo giudiziario (e le relative valutazioni: inclusa quella sull&#8217;ammissione) presupponga l&#8217;adozione dell&#8217;informativa, rispetto alla quale rappresenta un <em>post factum</em>. Pretendere di sindacare la legittimità  del provvedimento prefettizio alla luce delle risultanze della (successiva) delibazione di ammissibilità  al controllo giudiziario, finalizzato proprio a un&#8217;amministrazione dell&#8217;impresa immune da (probabili) infiltrazioni criminali, appare pertanto operazione doppiamente viziata: perchè inevitabilmente diversi sono gli elementi (anche fattuali) considerati &#8211; anche sul piano diacronico &#8211; nelle due diverse sedi, ma soprattutto perchè diversa  la prospettiva d&#8217;indagine, ossia l&#8217;individuazione dei parametri di accertamento e di valutazione dei legami con la criminalità  organizzata.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5383 del 2020, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi Maria D&#8217;Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Orazio Abbamonte in Roma, via Sistina n° 121; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caserta, in persona dei rispettivi rappresentanti legali <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e dell&#8217;Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2021 il Cons. -OMISSIS- Tulumello e uditi per le parti gli avvocati Costanzo su delega dell&#8217;avvocato Luigi Maria D&#8217;Angiolella e l&#8217;avvocato dello Stato Wally Ferrante;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 29 aprile 2020, il T.A.R. Campania, sede di Napoli, ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo proposto dalla -OMISSIS- contro il provvedimento dell&#8217;U.T.G. &#8211; Prefettura di Caserta prot. -OMISSIS- del 22/05/2019 (-OMISSIS-/ANT./AREA 1^) con il quale era stata rigettata l&#8217;istanza di revoca e/o revisione del provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS-/ANT/AREA 1 del 5/10/11, ed ha rigettato il ricorso per motivi aggiunti proposto contro il provvedimento prot. n. -OMISSIS-/ANT/AREA 1^ (prot. -OMISSIS-) del 4/11/19 con il quale l&#8217;U.T.G. Prefettura di Caserta, in sede di riesame disposto con provvedimento cautelare del giudice di primo grado, ha rigettato l&#8217;istanza di revoca e/o revisione e con il quale  stata confermata la sussistenza dei presupposti del provvedimento interdittivo a carico della società  -OMISSIS-</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso in appello notificato il 2 luglio 2020 e depositato il successivo 6 luglio la -OMISSIS- ha impugnato l&#8217;indicata sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell&#8217;Interno e la Prefettura di Caserta.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso  stato trattenuto in decisione all&#8217;udienza del 28 gennaio 2021, svoltasi ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell&#8217;art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, attraverso collegamento in videoconferenza secondo le modalità  indicate dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La società  appellante, colpita da interdittiva antimafia, ha chiesto alla Prefettura di revocare o comunque rimuovere tale provvedimento, allegando quale fatto legittimante il provvedimento del giudice della prevenzione penale con il quale l&#8217;impresa non era stata ammessa al controllo giudiziario <i>ex</i> art. 34-bis del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 &#8220;ritenendo non sussistenti i presupposti tentativi di infiltrazione mafiosa dell&#8217;azienda&#8221; (pag. 2 del ricorso in appello&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">La Prefettura rigettava l&#8217;istanza, il rigetto era impugnato davanti al T.A.R. che, in sede cautelare, ne ordinava il riesame.</p>
<p style="text-align: justify;">Eseguito tale incombente con il medesimo esito, la ricorrente gravava con motivi aggiunti il nuovo provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il T.A.R. dichiarava improcedibile per sopravvenuta carenza d&#8217;interesse il ricorso introduttivo e rigettava i motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La società  appellante contesta la sentenza del primo giudice deducendo anzitutto, nel primo motivo, che la pronuncia del Tribunale della prevenzione avrebbe &#8220;<i>attitudine di giudicato e per tale ragione non possono essere messi in discussione in forza dell&#8217;art. 654 c.p.p. i fatti in esso accertati in esito ad un giudizio caratterizzato da pieno contraddittorio con l&#8217;UTG di Caserta e forza probatoria tipica del giudizio penale</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo giudice avrebbe dunque errato nel respingere il ricorso per motivi aggiunti, nella parte in cui esso deduceva che il provvedimento di conferma della valutazione di pericolo di infiltrazione sarebbe stato illegittimo per contrasto con il provvedimento del Tribunale della prevenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">La censura  infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Come correttamente evidenziato dal primo giudice, nel sistema delle relazioni fra prevenzione amministrativa e prevenzione penale antimafia &#8220;<i>vanno esclusi in capo al Tribunale di prevenzione, poteri di controllo dei presupposti della interdittiva antimafia, venendo altrimenti ad introdursi nel sistema una duplicazione del controllo sulla legittimità  della misura interdittiva e segnatamente sulla sussistenza o meno dei presupposti (cfr. in tal senso Cass. Penale sentenza Sez. 6, del 9 maggio 2019, n. 26342)</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche questa Sezione ha avuto recentemente modo di chiarire, nella sentenza n. 338/2021, che la valutazione del giudice della prevenzione penale si fonda su parametri non sovrapponibili alla ricognizione probabilistica del rischio di infiltrazione, che costituisce invece presupposto del provvedimento prefettizio, e rispetto ad essa si colloca in un momento successivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Non  pertanto casuale che nella sistematica normativa il controllo giudiziario (e le relative valutazioni: inclusa quella sull&#8217;ammissione) presupponga l&#8217;adozione dell&#8217;informativa: rispetto alla quale rappresenta un <i>post factum</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pretendere di sindacare la legittimità  del provvedimento prefettizio alla luce delle risultanze della (successiva) delibazione di ammissibilità  al controllo giudiziario, finalizzato proprio ad un&#8217;amministrazione dell&#8217;impresa immune da (probabili) infiltrazioni criminali, appare dunque operazione doppiamente viziata: perchè inevitabilmente diversi sono gli elementi (anche fattuali) considerati &#8211; anche sul piano diacronico &#8211; nelle due diverse sedi, ma soprattutto perchè diversa  la prospettiva d&#8217;indagine, <i>id est</i> l&#8217;individuazione dei parametri di accertamento e di valutazione dei legami con la criminalità  organizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">Non può pertanto sostenersi, come fa l&#8217;appellante, che la pronuncia del giudice della prevenzione penale produca un accertamento vincolante, con efficacia di giudicato, sul rischio di infiltrazione dell&#8217;impresa da parte della criminalità  organizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella stessa prospettazione dell&#8217;appellante, peraltro, si deduce che la Prefettura e il giudice della prevenzione penale avrebbero incentrato le relative valutazioni sulle medesime circostanze di fatto, giungendo a conclusioni difformi circa il pericolo di infiltrazione: il che &#8211; in disparte il rilievo che il giudicato riguarderebbe semmai i fatti e non le valutazioni, e fermo restando che (come si dià  al punto successivo) in concreto le prospettate difformità  non sussistono &#8211; costituirebbe comunque una fisiologica conseguenza della sopra descritta relazione fra i due sistemi preventivi, come ricostruita dalla giurisprudenza richiamata.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Vero , piuttosto, che la Prefettura ha riesaminato la posizione della società  appellante alla luce della pronuncia del giudice della prevenzione penale, confermando le originarie valutazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro gli elementi che l&#8217;appellante adduce per dimostrare, al contrario, che il provvedimento prefettizio sia fondato su fatti accertati come inesistenti dal giudice della prevenzione penale dimostrano l&#8217;infondatezza di tale prospettazione.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Solo esemplificativamente mette conto segnalare che nel ricorso in appello viene dedotto che &#8220;<i>La Prefettura di Caserta, ad esempio, ha sostenuto, nell&#8217;originario provvedimento interdittivo, che -OMISSIS- aveva subito plurime condanne per fatti sintomatici di appartenenza al -OMISSIS-. Il Giudice della prevenzione ha accertato, con i mezzi e poteri propri del giudice penale, che sono più pregnanti di quelli che dispone il giudice amministrativo, che non  assolutamente vero che -OMISSIS- sia stato condannato per associazione mafiosa</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà  i due dati non sono in contraddizione logica, perchè altro  la compartecipazione in reati-scopo (o comunque in reati ritenuti sintomatici della cooperazione con gli interessi del sodalizio criminoso) ed altro l&#8217;appartenenza all&#8217;associazione in qualità  di associato.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Ancora, l&#8217;appellante lamenta che &#8220;<i>La Prefettura di Caserta ha sostenuto, nell&#8217;originario provvedimento interdittivo, che -OMISSIS- -OMISSIS- sarebbe stato segnalato dal GICO della Finanza per associazione di tipo mafioso e per aver messo fatture in favore della -OMISSIS-, società  utilizzata dal -OMISSIS- per la creazione di &#8220;fondi neri&#8221;. Ebbe il Giudice della prevenzione ha accertato che -OMISSIS- -OMISSIS-  stato assolto per tali contestazioni con sentenza -OMISSIS- e non ha a suo carico nessun precedente per reati di criminalità  organizzata. Il coinvolgimento di costui in un processo per fatti di camorra negli anni novanta si  concluso per intervenuta assoluzione del -OMISSIS- con formula piena (insussistenza del fatto) fin dal -OMISSIS-</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche in questo caso, l&#8217;assoluzione, e l&#8217;assenza di precedenti specifici, non smentiscono il coinvolgimento in una trama relazionale che in sede amministrativa  stata correttamente valorizzata con riguardo all&#8217;accertamento del fatto operato nel segmento investigativo (dunque con un&#8217;ottica meramente descrittiva e non valutativa in termini di penale responsabilità ).</p>
<p style="text-align: justify;">4.3. L&#8217;appellante deduce poi che &#8220;<i>La Prefettura di Caserta aveva affermato nel provvedimento interdittivo emesso a suo tempo che -OMISSIS- -OMISSIS- sarebbe stato controllato con un tal -OMISSIS- che, a dire della Prefettura, sarebbe gravato da precedenti di polizia per associazione mafiosa. Sul punto il Giudice della prevenzione ha accertato che tale circostanza non corrisponde al vero in quanto il -OMISSIS-  persona del tutto incensurata</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ora, in disparte il rilievo che il presente giudizio verte non già  sulla legittimità  dell&#8217;originario provvedimento interdittivo, ma su quello &#8211; impugnato con i motivi aggiunti in primo grado &#8211; che ha confermato in sede di riesame il pericolo di infiltrazione mafiosa, anche in questo caso nessuna contraddizione sussiste fra gli elementi segnalati, dal momento che la Prefettura ha valorizzato risultanze investigative conosciute dalle forze di polizia ma non giudicati penali.</p>
<p style="text-align: justify;">Oltre al segnalato vizio d&#8217;impostazione su cui poggia il gravame (relativo all&#8217;allegazione di contrasti in realtà  inesistenti), sfugge infatti alla prospettazione dell&#8217;appellante, in materia di rapporti fra valutazione del rischio d&#8217;infiltrazione e accertamento della responsabilità  penale, che &#8220;<i>Come ha chiarito la sentenza n. 6105/2019, &#8220;Ciò che connota la regola probatoria del &quot;più probabile che non&quot; non  un diverso procedimento logico, (&#038;..), ma la (minore) forza dimostrativa dell&#8217;inferenza logica&#8221;. Il princìpio  stato recentemente ribadito dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 57 del 2020: &#8220;Deriva dalla natura stessa dell&#8217;informazione antimafia che essa risulti fondata su elementi fattuali più sfumati di quelli che si pretendono in sede giudiziaria, perchè sintomatici e indiziari</i>&#8221; (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 338/2021).</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza gravata pertanto non risulta affetta dal vizio dedotto nel motivo in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">5. L&#8217;appellante deduce, in subordine, l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;attuale disciplina delle relazioni fra prevenzione amministrativa e prevenzione penale antimafia (&#8220;artt. 83 e succ. del d. lgs. n. 159/2011 in relazione all&#8217;art. 34 bis codice antimafia per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 41 della Costituzione&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">La questione concerne la soglia di ammissione al controllo giudiziario, e la pretesa disparità  di trattamento che si creerebbe fra un&#8217;impresa &#8211; quale l&#8217;appellante &#8211; giudicata a rischio d&#8217;infiltrazione dalla Prefettura ma non abbastanza dal giudice della prevenzione penale (al punto da non essere ammessa al controllo giudiziario), e l&#8217;impresa che invece, superando tale soglia, e dunque presentando un maggior rischio d&#8217;infiltrazione (&#8220;non occasionale&#8221;), paradossalmente si gioverebbe di un regime più favorevole, consistente nella prosecuzione (sia pure controllata) dell&#8217;attività  d&#8217;impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">In questi termini la questione, in disparte la verosimile erroneità  del suo presupposto interpretativo (per le ragioni, indicate al punto precedente, relative al diverso oggetto della valutazione del giudice della prevenzione penale rispetto a quello considerato dall&#8217;autorità  amministrativa), difetta comunque del requisito della rilevanza, posto che, riguardando le condizioni di accesso al controllo giudiziario, andrebbe sollevata in quella sede giurisdizionale: tanto che la questione stessa  argomentata dall&#8217;appellante con riferimento alle pronunce (e al dedotto contrasto tra le stesse) della Prima Sezione penale della Corte di Cassazione e delle SS.UU. penali.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè può ragionevolmente accedersi alla tesi dell&#8217;appellante, allorchè sollecita quale esito della questione dedotta una sentenza additiva del giudice delle leggi che imponga alla Prefettura la rimozione dell&#8217;informativa (che, si ripete,  il provvedimento che si colloca a monte dell&#8217;intera sequenza) allorchè il giudice della prevenzione penale abbia in concreto ravvisato una soglia di infiltrazione inferiore a quella ritenuta rilevante per l&#8217;ammissione al controllo giudiziario: se, infatti, il problema sollevato concerne (la soglia di accesso a) tale ultima procedura,  del tutto irragionevole ipotizzare un intervento normativo (peraltro, mediante una sentenza manipolativa) sul suo antecedente logico, vale a dire sull&#8217;informativa.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appellante fa infatti discendere dalla ipotizzata irrazionalità  del sistema conseguente alla valutazione di non ammissione al controllo giudiziario &#8211; che  un rimedio successivo alla (e presupponente la) adozione dell&#8217;informativa &#8211; non già  una diversa disciplina di tale valutazione, bensì l&#8217;obbligo normativo di revisione o di rimozione del giudizio prognostico ritenuto nel provvedimento presupposto: il che, a tacer d&#8217;altro, appare illogico e irrazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè può giungersi a soluzioni difformi ove si pretenda di incidere sulla legittimità  non già  dell&#8217;informativa, ma del successivo provvedimento di rigetto dell&#8217;istanza di revisione della stessa (motivata in relazione al mancato accesso al controllo giudiziario, in quanto tale).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, infatti, l&#8217;impresa non ha dedotto che dal provvedimento del giudice della prevenzione penale risultasse un fatto sopravvenuto (quale, ad esempio, un&#8217;operazione di <i>self-cleaning</i>) tale da implicare una revisione del giudizio prognostico originario, ma ha fatto discendere automaticamente da tale provvedimento, in realtà  motivato unicamente con riferimento al mancato raggiungimento della soglia rilevante in quella sede, la ritenuta inutilizzabilità , per l&#8217;autorità  amministrativa, dei fatti (e delle relative valutazioni) considerati al diverso scopo di determinare la soglia di accesso: il che, per le considerazioni fin qui esposte, appare pretesa non assistita da fondamento normativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, anche la circostanza &#8211; dibattuta in sede di discussione orale &#8211; che l&#8217;appellabilità  dei provvedimenti di non ammissione resi dal Tribunale della prevenzione  stata ammessa dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione solo in un momento non più utile per l&#8217;odierna appellante, costituisce anch&#8217;essa elemento che rileva in altra sede giurisdizionale, posto che la parte si duole dei limiti dell&#8217;effettività  della tutela garantita dal rimedio offerto in sede di prevenzione penale.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Con l&#8217;ultimo motivo di gravame l&#8217;appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato i motivi del ricorso per motivi aggiunti inerenti la rilevanza inferenziale dei fatti allegati dalla Prefettura come sintomatici di un pericolo d&#8217;infiltrazione mafiosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la parte della censura che fa leva sulle sopravvenienze rappresentate dagli esiti dei giudizi penali relativi a fatti considerati &#8211; in relazione alle fasi investigative &#8211; dai provvedimenti prefettizi impugnati,  sufficiente in questa sede richiamare quanto già  in precedenza osservato (anche mediante rinvio alla sentenza della Corte costituzionale n. 57/2020, e alla sentenza di questa Sezione n. 338/2021) in relazione alla diversità  strutturale e funzionale della valutazione dei fatti compiuta in sede di accertamento della penale responsabilità  dei soggetti, rispetto al valore inferenziale attribuito ai medesimi fatti nel giudizio prognostico concernente il pericolo d&#8217;infiltrazione criminosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda, poi, il regime di tale giudizio,  necessario in via preliminare richiamare la giurisprudenza della Sezione relativa ai tratti dell&#8217;esercizio del potere <i>de quo</i> per come normativamente delineati, osservando in particolare che gli elementi di fatto valorizzati dal provvedimento prefettizio devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, secondo il canone inferenziale &#8211; che  alla base della teoria della prova indiziaria &#8211;<i>quae singula non prosunt, collecta iuvant</i>, al fine di valutare l&#8217;esistenza o meno di un pericolo di una permeabilità  della struttura imprenditoriale a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità  organizzata, &#8220;<i>secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell&#8217;amministrazione, il cui esercizio va scrutinato alla stregua della pacifica giurisprudenza di questa Sezione (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 759/2019)</i>&#8221; (così da ultimo le sentenze n. 4837/2020 e n. 4951/2020).</p>
<p style="text-align: justify;">La già  richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 57/2020 ha chiarito che a fronte della denuncia di un <i>deficit</i> di tassatività  della fattispecie, specie nel caso di prognosi fondata su elementi non tipizzati ma &#8220;<i>a condotta libera</i>&#8220;, &#8220;<i>lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell&#8217;autorità  amministrativa</i>&#8220;, un ausilio  stato fornito dall&#8217;opera di tipizzazione giurisprudenziale che, a partire dalla sentenza di questo Consiglio di Stato 3 maggio 2016, n. 1743, ha individuato un &#8220;<i>nucleo consolidato (&#038;) di situazioni indiziarie, che sviluppano e completano le indicazioni legislative, costruendo un sistema di tassatività  sostanziale</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Fra tali situazioni la Corte costituzionale ricorda &#8220;<i>i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Nello specifico e in concreto, il primo giudice ha ritenuto che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; &#8220;<i>il rischio di infiltrazione criminale  stato desunto dalle frequentazioni del -OMISSIS-, socio della società  ricorrente, con persone gravitanti nell&#8217;orbita della criminalità  organizzata di tipo camorristico, dai suoi precedenti penali e dai legami familiari cementati da cointeressenze societarie con soggetti sui quali pure gravano indizi di collegamento</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che &#8221; <i>le frequentazioni del -OMISSIS- -OMISSIS- non possono considerarsi isolate, trattandosi di plurimi controlli che si dipanano in un lungo arco temporale, dimostrando una continuità  di relazioni che diviene più solida proprio perchè perdurano nel tempo, dovendosi evidenziare che le addotte motivazioni di lavoro, lungi dallo scolorire il significato indiziante delle stesse, le rende vieppiù pregnanti in quanto connesse proprio all&#8217;attività  di impresa che, invece, la legislazione antimafia intende preservare da influenze criminali</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che &#8220;<i>il profilo delle frequentazioni non  l&#8217;unico che sia stato oggetto dei rilievi della Prefettura nel gravato provvedimento, dovendosi riguardare unitamente ai precedenti penali del -OMISSIS- -OMISSIS- per rapina, violazioni urbanistiche, furto e violazione della legge sulle armi, che ben possono fondare (pur se non ricompresi nell&#8217;elenco di cui all&#8217;art. 84 del testo unico antimafia), unitamente agli altri indizi, la prognosi di condizionamento, atteso che l&#8217;Autorità  prefettizia  chiamata compiere una valutazione complessiva comprensiva di elementi ritenuti significativi anche se atipici (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. III, 24 aprile 2020, n. 2651). Infine, anche la sussistenza di rapporti di contiguità  tra le diverse società  riconducibili alla -OMISSIS&#8211; ravvisata nel gravato provvedimento, risulta immune da vizi, fondandosi, non solo sugli stretti legami familiari, ma anche sulle riscontrate cointeressenze economiche, sulla coincidenza delle sedi delle rispettive società  e sull&#8217;utilizzo di dipendenti di una delle società  da parte dell&#8217;altra. Ne consegue che ai fini del gravato giudizio formulato dalla Prefettura non potevano non essere considerate anche le frequentazioni e i precedenti penali del -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- del rappresentante legale della ricorrente e -OMISSIS- dell&#8217;altra comproprietaria della medesima -OMISSIS-</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo di appello in esame opera un tentativo di ridimensionamento analitico di tali elementi, tralasciando di considerare anzitutto la visione d&#8217;insieme, che sorregge con una soglia certamente superiore al criterio del &#8220;più probabile che non&#8221; la valutazione di un rischio di infiltrazione dell&#8217;attività  d&#8217;impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto ai singoli episodi contestati, va anzitutto rilevato &#8211; come peraltro già  osservato in precedenza &#8211; che in molti casi gli argomenti su cui poggia il mezzo in esame non concretano reali contrasti fra gli elementi considerati dalla Prefettura e le risultanze dei relativi procedimenti penali (in argomento si rinvia agli esempi indicati al punto 4.).</p>
<p style="text-align: justify;">Si contesta poi il fatto che alcuni di tali elementi sarebbero risalenti nel tempo: ma tale obiezione trascura di considerare che la pluralità , l&#8217;univoca convergenza e la gravità  di essi rendono irrilevante la circostanza che in alcuni casi essi si collocano in un arco temporale non recente.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto, infine, al fatto che alcuni contatti con soggetti controindicati sarebbero giustificati da causali lecite, tale argomentazione tralascia di considerare che  la frequentazione in sè (ancorchè, in tesi, innescata da una causale fornita di una giustificazione alternativa a quella infiltrativa), specie quando &#8211; come nel caso di specie &#8211; tutt&#8217;altro che isolata, a denotare, unitamente agli altri &#8211; numerosi &#8211; fatti gravemente indizianti, il rischio che l&#8217;imprenditore sia collocato in un contesto relazionale complessivamente sintomatico di un pericolo di infiltrazione della criminalità  organizzata nell&#8217;impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Il ricorso in appello  pertanto infondato, e come tale deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la società  appellante al pagamento in favore del Ministero dell&#8217;Interno delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro cinquemila/00, oltre accessori come per legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella motivazione del presente provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Franco Frattini, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Giulia Ferrari, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Raffaello Sestini, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Solveig Cogliani, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-2-2021-n-1049/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2021 n.1049</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2021 n.1458</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-4-2-2021-n-1458/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-4-2-2021-n-1458/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2021 n.1458</a></p>
<p>R. Savoia, Pres., F. Ferrazzoli, Est. Sulla prevalenza dei sistemi di acquisizioni al livello regionale e sul ruolo meramente suppletivo e cedevole dell&#8217;intervento sostitutivo di Consip Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Prevalenza dei sistemi di acquisizione a livello regionale &#8211; Consip- Ruolo suppletivo e cedevole Le Aziende Sanitarie sono tenute</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-4-2-2021-n-1458/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2021 n.1458</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-4-2-2021-n-1458/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2021 n.1458</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Savoia, Pres., F. Ferrazzoli, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla prevalenza dei sistemi di acquisizioni al livello regionale e sul ruolo meramente suppletivo e cedevole dell&#8217;intervento sostitutivo di Consip</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Prevalenza dei sistemi di acquisizione a livello regionale &#8211; Consip- Ruolo suppletivo e cedevole</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Le Aziende Sanitarie sono tenute ad aderire alle convenzioni quadro stipulate dalla centrale di committenza regionale &#8211; anche in quanto più aderenti alle esigenze locali e quindi più efficiente economica ed efficace &#8211; e l&#8217;intervento di Consip deve essere ritenuto &#8220;<em>di supplenza</em>&#8220;. La Consip svolge un intervento di sostanziale supplenza e non prevale su quella regionale; la gara espletata a livello regionale risponde ai principi di maggior efficienza, efficacia e economicità  che regolano l&#8217;azione pubblica in quanto aderente alle necessità  dell&#8217;area di riferimento e, ove svolta successivamente, anche per la coerenza con il mercato</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> Pubblicato il 04/02/2021</div>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01458/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 10167/2020 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br /> <strong>(Sezione Terza Quater)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 10167 del 2020, proposto da<br /> La Cascina Global Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Perrone, Angelo Michele Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Perrone in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio non costituito in giudizio;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Dussmann Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Maria Bruni, Orsola Cortesini, Matteo Anastasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong><br /> <em>previa sospensione della relativa efficacia,</em></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; della determinazione n. G12026 del 16.10.2020 comunicata a mezzo pec il 19.10.2020 adottata dall&#8217;Area Pianificazione E Gare Per Enti Del Servizio Sanitario Regionale, Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio, ed avente ad oggetto &#8220;<em>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l&#8217;affidamento del servizio di pulizia e sanificazione occorrente alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio. Provvedimento di aggiudicazione per un importo complessivo pari ad ¬ 302.288.579,79 i.e./60 mesi</em>&#8221; con riferimento al CIG 7314095621, LOTTO 3 &#8211; Policlinico Umberto I,<br /> &#8211; ove occorra della delibera di indizione di gara, del bando, del disciplinare di gara, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, nonchè per la caducazione del contratto ove medio tempore stipulato.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Dussmann Service S.r.l.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2021 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />  </div>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">1. Questi i fatti di causa.<br /> La Cascina Global Service S.r.L., odierna ricorrente, espone che, con Determinazione del 19 dicembre 2017 n. G17709 avente ad oggetto &#8220;<em>Approvazione atti ed indizione della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all&#8217;affidamento del servizio di pulizia e sanificazione occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</em>&#8220;, la Regione Lazio ha indetto la procedura di gara in esame, suddivisa in 17 lotti, da aggiudicarsi secondo il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa.<br /> Il successivo 22 dicembre  stato pubblicato il relativo Bando sulla GUUE, sulla G.U.R.I., sull&#8217;Osservatorio dei Contratti pubblici-Sezione Regionale e sul BURL.<br /> Con determinazione n. G12026 del 16 ottobre 2020 adottata dall&#8217;Area pianificazione e gare per enti del Servizio Sanitario Regionale, Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio, comunicata a mezzo pec il 19 ottobre 2020, l&#8217;Amministrazione ha proceduto all&#8217;aggiudicazione dei lotti di gara.<br /> Per quanto di interesse in questa sede, il lotto n. 3 del valore di ¬ 45.630.242,96 iva esclusa oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,  stato aggiudicato alla Dussmann Service S.r.l., che ha offerto il prezzo complessivo di ¬ 33.310.169,81.<br /> L&#8217;esponente riferisce che, nel contempo, la Consip, con bando pubblicato il 19 dicembre 2014, ha indetto una gara per &#8220;<em>l&#8217;affidamento dei servizi di pulizia, di sanificazione ed altri servizi per gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN)</em>&#8220;, suddivisa in quattordici lotti con base d&#8217;asta pari a Euro 1.455.000.000,00 IVA esclusa.<br /> Rappresenta di aver partecipato al lotto 6 della gara Consip (importo a base d&#8217;asta di ¬ 72.300.000,00) riguardante: Regione Lazio relativamente alle sole province di Rieti, Viterbo e Roma limitatamente alle strutture ASL RM/A, RM/E, RM/F, A.O. S. Filippo Neri, Policlinico Umberto I, Istituti Fisioterapici Ospedalieri, A.O. S. Andrea; Regione Toscana relativamente alle sole province di Arezzo, Grosseto e Siena; Regione Umbria.<br /> Con PEC del 25 settembre 2020, Consip ha comunicato a La Cascina l&#8217;aggiudicazione di detto lotto in suo favore.<br /> Con il ricorso in esame, notificato il 18 novembre 2020, l&#8217;odierna esponente ha chiesto l&#8217;annullamento, previa sospensione degli effetti, della Determinazione di aggiudicazione n. G12026 del 16 ottobre 2020 relativa alla gara bandita dalla Regione Lazio, con riferimento al lotto n. 3.<br /> A sostegno della propria domanda ha articolato il seguente motivo di ricorso: &#8220;<em>Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 97 Cost, dell&#8217;art. 26, comma 3, della L. n. 488/99, dell&#8217;art. 9, comma 3 bis, del D.L. 24.04.2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, in legge 23.06.2014, n. 89), dell&#8217;art. 1, commi 548, 549 e 550, della L. n. 208/2015, nonchè delle norme espressamente indicate nel seguente motivo. Eccesso di potere, carenza di istruttoria e difetto di motivazione</em>&#8220;.<br /> Si sono costituite la Regione Lazio e la Dussmann Service S.r.L., eccependo preliminarmente l&#8217;irricevibilità  del ricorso per tardività  della notifica, contestando nel merito tutto quanto <em>ex adverso</em> dedotto perchè infondato in fatto ed in diritto, e concludendo per la sua reiezione.<br /> Alla camera di consiglio del 22 dicembre 2020 La Cascina ha rinunciato alla misura cautelare richiesta e all&#8217;udienza del 19 gennaio 2021 la causa  stata introitata per la decisione.<br /> 2. Preliminarmente deve essere scrutinata l&#8217;eccezione di irricevibilità  per tardività  del ricorso in esame sollevata dall&#8217;Amministrazione e dalla controinteressata.<br /> 2.1. In proposito, le resistenti rilevano che l&#8217;esponente lamenta che, per effetto dei due provvedimenti di aggiudicazione relativi alle due suddette gare, si sarebbe manifestata una sovrapposizione tra i due affidamenti, atteso che gli stessi avrebbero oggetto analogo. Nell&#8217;ottica fatta valere da La Cascina, dunque, l&#8217;atto direttamente lesivo della posizione fatta valere da La Cascina sarebbe il bando con cui la Regione Lazio avrebbe indetto, nel 2017, la procedura ritenuta sovrapponibile a quella di Consip, e non l&#8217;aggiudicazione definitiva che, invece, si atteggerebbe come una mera conferma della scelta operata con gli atti che hanno indetto la gara. Tuttavia, detto bando e la correlata determina di indizione non avrebbero formato oggetto di tempestiva impugnazione da parte de La Cascina, la quale sarebbe insorta avverso la gara della Regione Lazio con il ricorso in esame solo a distanza di quasi tre anni dall&#8217;adozione degli atti asseritamente illegittimi e lesivi.<br /> 2.2. La Cascina si difende assumendo che &#8220;<em>oggetto del contendere non  la possibilità  o meno che le centrali di committenza regionali indicano gare di contenuto analogo a quello delle gare Consip, ma l&#8217;obbligo a carico delle Regioni di comparare gli esiti delle gare regionali con quelli delle gare Consip, ed optare per la procedura che assicuri il miglior risultato in ordine al rapporto qualità  prezzo</em>&#8221; &#8230; &#8220;<em>E&#8217; parimenti evidente che la parte ricorrente ha acquisito una posizione giuridicamente differenziata solo dal momento in cui  divenuta aggiudicataria del Lotto n. 6 della gara Consip</em>&#8220;.<br /> 2.3 Osserva innanzitutto il Collegio che La Cascina, pur avendo partecipato alla gara impugnata, non censura vizi relativi all&#8217;iter di svolgimento e di aggiudicazione di tale gara, bensì il fatto che sia stata aggiudicata una gara indetta dalla centrale acquisti regionale del Lazio, in presenza dell&#8217;aggiudicazione di una gara CONSIP, a suo dire, riguardante un servizio &#8220;<em>sovrapponibile</em>&#8220;.<br /> Pertanto, si ritiene che la ricorrente  divenuta titolare di una &#8220;<em>posizione giuridicamente differenziata</em>&#8220;, se non dalla data di pubblicazione degli atti di gara da parte della Regione (avvenuta peraltro nel 2017), quantomeno dal momento in cui le  stata comunicata l&#8217;aggiudicazione in suo favore del Lotto n. 6 della gara Consip, dunque dal 25 settembre 2020.<br /> Peraltro  la stessa ricorrente ad ammettere sia di avere &#8220;<em>acquisito una posizione giuridicamente differenziata solo dal momento in cui  divenuta aggiudicataria del Lotto n. 6 della gara Consip</em>&#8221; (cfr. pag. 2 della memoria della soc. La Cascina Global Service S.r.l. depositata il 30 dicembre 2020), sia di aver ricevuto la Pec di Consip il 25 settembre 2020.<br /> Orbene, atteso che il ricorso <em>de quo</em>  stato notificato il 18 novembre 2020, dunque 54 giorni dopo la comunicazione dell&#8217;aggiudicazione ad opera di Consip, esso deve essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo.<br /> 3. Ad ogni modo, il ricorso si presenta anche infondato nel merito per le ragioni che si vengono ad illustrare.<br /> 4. In estrema sintesi, la società  La Cascina Global Service S.r.l., riferisce di essere risultata aggiudicataria della gara Consip per l&#8217;affidamento dei servizi di pulizia, di sanificazione ed altri servizi per gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) (bandita il 19.12.2014 e aggiudicata il 25 settembre 2020). Agisce, quindi, con il presente giudizio per ottenere l&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione della gara regionale in esame, sostenendo che il proprio interesse ad eseguire il contratto della gara di cui  risultata aggiudicataria sarebbe precluso dalla firma del contratto con la controinteressata, in esecuzione della determinazione di aggiudicazione qui impugnato.<br /> In particolare, deduce che per effetto dei due provvedimenti di aggiudicazione relativi alle due suddette gare (gara Consip e gara regione Lazio), si sarebbe manifestata una sovrapposizione tra i due affidamenti dato che gli stessi avrebbero oggetto analogo. Secondo la prospettazione della ricorrente, la gara Consip dovrebbe prevalere su quella regionale.<br /> Con le memorie ex art. 73 c.p.a. precisa che, se pure certamente  legittimo che le pubbliche amministrazioni possano attivare in concreto propri strumenti di negoziazione laddove tale opzione sia orientata a conseguire condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle fissate all&#8217;esito delle convenzioni-quadro, tuttavia il fine di qualsivoglia procedura selettiva sarebbe quello far ottenere alla P.A. il bene o il servizio al miglior rapporto qualità  prezzo. Pertanto, la deroga al ricorso alle convenzioni quadro CONSIP sarebbe ammissibile a patto che il diverso strumento di negoziazione garantisca migliori condizioni economiche. Quindi, nella fattispecie in esame, esperita la propria gara, la Regione avrebbe comunque dovuto fare eseguire l&#8217;appalto <em>de quo</em> alla Cascina perchè la sua offerta sarebbe economicamente più conveniente, nel rispetto dell&#8217;art. 97 della Costituzione ed in particolare del principio di massima efficienza della spesa pubblica.<br /> Omette di riferire di aver partecipato anche alla gara bandita dalla Regione e di essersi classificata solamente quindicesima nella graduatoria del Lotto 3 in esame (circostanza che si evince inconfutabilmente dalla determinazione della Regione Lazio G12026 del 16 ottobre 2020 impugnata).<br /> 5. Le resistenti evidenziano che la Regione avrebbe bandito la propria gara quando ancora non era stata aggiudicata quella Consip, precisando che, peraltro, le prestazioni oggetto delle procedure non sarebbero sovrapponibili. Da qui, deriverebbe l&#8217;inconsistenza della pretesa di La Cascina Global Service S.r.l. di comparare su un piano esclusivamente economico le due convenzioni aventi contenuti assolutamente non coincidenti. Sostengono, inoltre, che l&#8217;articolazione tecnica del servizio impostata dalla Regione Lazio sarebbe sicuramente più attinente alle concrete esigenze del Policlinico Umberto I, essendo frutto di una impostazione più specifica, nonchè oggettivamente e temporalmente più ravvicinata. Non sussisterebbe alcun obbligo normativo in capo alla Regione, ai fini della conclusione della gara dalla stessa indetta, di comparare l&#8217;esito delle due procedure (cio di raffrontare, prima dell&#8217;aggiudicazione, l&#8217;esito della sua stessa procedura con quello della gara di Consip), mentre sussisterebbe una prevalenza della convenzione-quadro regionale in materia sanitaria. Ad ogni modo, La Cascina Global Service S.r.l. non avrebbe fornito il minimo principio di prova a sostegno della presunta &#8220;<em>minor economicità </em>&#8221; della convenzione-quadro aggiudicata dalla Regione Lazio.<br /> 6. Queste le norme principali che regolano la fattispecie in esame:<br /> &#8211; comma 449 dell&#8217;articolo unico l. 27 dicembre 2006, n. 296 (<em>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2007</em>), che all&#8217;ultimo periodo prevede che: &#8220;<em>gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip s.p.a.</em>&#8220;;<br /> &#8211; commi 548 e 549 dell&#8217;articolo unico l. 28 dicembre 2015, n. 208 (&#8216;<em>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge di stabilità  2016</em>&#8216;), che dispongono che: &#8220;<em>al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all&#8217;articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip Spa. Qualora le centrali di committenza non siano disponibili ovvero operative, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell&#8217;elenco dei Soggetti Aggregatori, di cui all&#8217;articolo 9, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l&#8217;individuazione, ai fini dell&#8217;approvvigionamento, di altra centrale di committenza</em>&#8220;.<br /> 7. Orbene, dalla interpretazione prima di tutto letterale delle suddette norme, il Consiglio di Stato, con orientamento condiviso da questo Collegio, ha rinvenuto sicura prevalenza ai sistemi di acquisizioni al livello regionale e ruolo meramente suppletivo (e cedevole) all&#8217;intervento sostitutivo di Consip.<br /> In particolare, ha affermato che: &#8220;<em>in via tendenziale, le gare per gli approvvigionamenti di interesse degli enti del SSN devono essere svolte dalle centrali di committenza regionali; in via sostanzialmente suppletiva (e all&#8217;evidente fine di prevenire il rischio di possibili carenze in approvvigionamenti di estremo interesse e rilevanza)  altresì possibile che la centrale di committenza nazionale attivi specifiche convenzioni-quadro; nell&#8217;ipotesi appena richiamata  da ritenere che l&#8217;intervento di sostanziale supplenza svolto da Consip non possa giungere ad alterare in modo definitivo il carattere evidentemente sussidiario di tale intervento, il quale per questa caratteristica avà  dunque valenza &#8216;cedevole&#8217;. Tale intervento, infatti (pur necessario nel perdurare dell&#8217;inadempienza da parte delle centrali di committenza regionali), perdeà  la sua ragion d&#8217;essere laddove le centrali regionali, ripristinando la fisiologica dinamica delineata dal legislatore, attivino i propri strumenti di acquisizione</em>&#8221; (cfr. C. di St. n. 5826/2017; nello stesso senso, <em>ex multis</em>: C. di St. n. 1329/2019, TAR Marche n. 580/2020, TAR Emilia-Romagna n. 362/2018).<br /> Ancora, ha evidenziato &#8220;<em>l&#8217;esistenza di un disegno normativo che non preclude (ma anzi disciplina) la contestuale attivazione sia a livello centrale sia a livello regionale di aggregazione degli acquisti, sicchè non si può ritenere impedito alla centrale di acquisti regionale di attivarsi al fine di ripristinare l&#8217;iter fisiologico delineato dalla disciplina, anche dopo che sia avviata una gara Consip</em>&#8221; (cfr. C. di St. n. 01329/2019).<br /> Per il caso in cui la gara Consip sia stata non solo avviata ma anche conclusa, i giudici di Palazzo Spada hanno precisato che &#8220;<em>la prevalenza della gara svolta a livello regionale può essere affermata anche con riguardo alla fattispecie in esame, ovvero quando la procedura sia stata già  aggiudicata, ai fini della stipula della convenzione quadro</em>&#8221; &#038; &#8220;<em>La gara svolta a livello regionale risponde &#8211; quanto alla aderenza alle necessità  dell&#8217;area di riferimento e, ove svolta successivamente, anche per la coerenza con il mercato &#8211; ai principi di maggior efficienza, efficacia e economicità  che regolano l&#8217;azione pubblica</em>&#8221; (cfr. C. di St. n. 01329/2019).<br /> Dunque, in base ai principi giurisprudenziali appena esposti,  possibile affermare che le Aziende Sanitarie sono tenute ad aderire alle convenzioni quadro stipulate dalla centrale di committenza regionale &#8211; anche in quanto più aderenti alle esigenze locali e quindi più efficiente economica ed efficace &#8211; e l&#8217;intervento di Consip deve essere ritenuto &#8220;<em>di supplenza</em>&#8220;.<br /> 7. Nè può essere in alcun modo condiviso l&#8217;assunto della ricorrente che asserisce, peraltro senza fornire riscontri probatori in tal senso, la sovrapponibilità  delle prestazioni oggetto delle due procedure di evidenza pubblica e la maggiore convenienza economica degli esiti della gara Consip per le Aziende Sanitarie.<br /> Innanzitutto deve essere evidenziato in proposito che, dalla documentazione versata in atti, si evince che l&#8217;oggetto della convenzione-quadro di Consip non  sovrapponibile a quello della convezione della Regione Lazio, atteso in particolare che la prima riguarda la Regione Lazio, la Regione Toscana e la Regione Umbria, mentre la seconda riguarda esclusivamente e specificamente il Policlinico Umberto I.<br /> Pertanto, la comparazione tra le due gare proposta dalla ricorrente  impercorribile tanto sul piano tecnico, quanto su quello giuridico, tenuto conto che la gara indetta dalla Regione Lazio ha ad oggetto le specifiche esigenze del Policlinico, come tali, ben più mirate e circoscritte rispetto a quelle assai più estese e generalizzate della convenzione Consip.<br /> Inoltre, se il contenuto delle prestazioni fosse realmente sovrapponibile, l&#8217;offerta di La Cascina, asseritamente economicamente più vantaggiosa, avrebbe dovuto risultare la migliore anche nella procedura bandita dalla Regione, mentre si  posizionata solamente al quindicesimo posto della graduatoria (graduatoria non impugnata nè minimamente contestata in questa sede). Circostanza questa, peraltro, sottaciuta dalla ricorrente ma inequivocabilmente provata dalla documentazione versata in atti ed in particolare dalla Determinazione della Regione Lazio G12026 del 16 ottobre 2020.<br /> 8. In conclusione  possibile affermare che: la Consip svolge un intervento di sostanziale supplenza e non prevale su quella regionale; la gara espletata a livello regionale risponde ai principi di maggior efficienza, efficacia e economicità  che regolano l&#8217;azione pubblica in quanto aderente alle necessità  dell&#8217;area di riferimento e, ove svolta successivamente, anche per la coerenza con il mercato; non  stata provata nè la sovrapponibilità  nè la maggiore economicità  della gara Consip rispetto a quella della Regione.<br /> Pertanto, gli atti posti in essere dalla Regione Lazio sono privi delle censure sollevate dalla parte ricorrente ed il ricorso in esame si palesa infondato oltre che irricevibile.<br /> 9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.<br /> Condanna La Cascina Global Service S.r.L. al pagamento delle spese di giudizio in favore delle resistenti, liquidate in ¬ 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori (se e in quanto dovuti) ciascuna.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 4 D.L. n. 28/2020 e dall&#8217;art. 25 D.L. n. 137/2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Riccardo Savoia, Presidente<br /> Massimo Santini, Consigliere<br /> Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Francesca Ferrazzoli</strong>   <strong>Riccardo Savoia</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO<br />  <br />  </div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2021 n.1021</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-2-2021-n-1021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-2-2021-n-1021/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2021 n.1021</a></p>
<p>Pres. Santoro &#8211; Est. Pannone 1. Istanza di condono edilizio &#8211; Zona del parco ad elevato interesse paesistico &#8211; Parere Ente Parco &#8211; Contenuto valutazioni.   1. I rilievi espressi nella motivazione dei pareri dell&#8217;Ente Parco per siffatti interventi, riguardano i profili ambientali di competenza dell&#8217;Ente stesso; peraltro, tali rilievi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-2-2021-n-1021/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2021 n.1021</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro &#8211; Est. Pannone</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1. Istanza di condono edilizio &#8211; Zona del parco ad elevato interesse paesistico &#8211; Parere Ente Parco &#8211; Contenuto valutazioni.<br />  </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. I rilievi espressi nella motivazione dei pareri dell&#8217;Ente Parco per siffatti interventi, riguardano i profili ambientali di competenza dell&#8217;Ente stesso; peraltro, tali rilievi non riguardano e non sono nemmeno parzialmente coincidenti con quelli urbanistici e/o paesistici su cui sono chiamate a pronunciarsi altre autorità . Costituisce <em>error in iudicando</em> ritenere che il diniego dell&#8217;Ente si incentri sulle caratteristiche costruttive del manufatto oggetto di condono.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Consiglio di Stato</strong><br /> <strong>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2325 del 2014, proposto dall&#8217;Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Antonietta Fiore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso lo studio s.r.l. Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Comune di Centola, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza n.1640/2013 del T.A.R. Campania &#8211; sezione staccata di Salerno &#8211; Sezione Prima, resa tra le parti, concernente parere negativo sull&#8217;istanza di condono edilizio.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Antonietta Fiore;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati indicati in verbale.<br /> L&#8217;udienza si svolge ai sensi dell&#8217;art. 4, c. 1, decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 e dell&#8217;art. 25, c. 2, del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221; come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> <strong>FATTO e DIRITTO</strong><br /> A) La sentenza impugnata (del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, 22 luglio 2013, n. 1640) ha accolto il ricorso per l&#8217;annullamento del provvedimento prot. n. 3685 del 5.8.2003 dell&#8217;Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, recante il parere negativo sull&#8217;istanza di condono edilizio per un manufatto ubicato in località  Gabella del Comune di Centola.<br /> La sentenza ha accolto il ricorso perchè: &lt;&lt;&#038;, la determinazione negativa dell&#8217;Ente Parco non tiene conto del disposto dell&#8217;art. 43, comma 5, 1. n. 47/1985, ai sensi del quale &#8220;possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità &#8220;, già  richiamato da questo Tribunale, con la sentenza n. 1165 del 27 maggio 2013, in vicenda comunque connessa a quella in trattazione.<br /> Invero, sebbene i rilievi formulati dal Tribunale attengono propriamente all&#8217;aspetto edilizio del procedimento di condono (ovvero alla verifica del presupposto di ammissibilità  della relativa istanza, relativo alla avvenuta ultimazione del fabbricato abusivo entro i termini normativamente fissati), gli stessi non possono non condizionare anche le valutazioni di impronta paesaggistico-ambientale, devolute all&#8217;Ente Parco, imponendo allo stesso di prendere in considerazione, ai fini della loro compiuta espressione (asseritamente impedita dall&#8217;attuale stato del manufatto), i lavori di completamento e di qualificazione previsti dal soggetto istante&gt;&gt;.<br /> B) Il provvedimento impugnato in primo grado esprime parere negativo perchè:<br /> * l&#8217;intervento ricade in ambiti di elevato pregio naturalistico;<br /> * esso ricade in zona 1 della perimetrazione del Parco allegata al d.P.R. 5.6.1995, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;<br /> * l&#8217;istanza di condono riguarda un manufatto in uno stato di evidente abbandono, con tompagnatura in blocchetti di cemento, copertura incompleta e parzialmente crollata;<br /> * il manufatto consiste in una struttura precaria, facilmente amovibile, priva di elementi di finitura che ne possano consentire una valutazione completa sotto il profilo paesaggistico-ambientale.<br /> C) Con il ricorso in appello si deduce quanto segue.<br /> &lt; Il TAR non ha tenuto conto del fatto che i rilievi posti alla base del parere negativo, espressi nella motivazione, riguardano i profili ambientali di competenza dell&#8217;Ente Parco e che tali rilievi non riguardano e non sono nemmeno parzialmente coincidenti con quelli urbanistici e/o paesistici su cui sono chiamate a pronunciarsi altre autorità . Il TAR, erroneamente, ha ritenuto che il diniego dell&#8217;Ente si incentra sulle caratteristiche costruttive del manufatto oggetto di condono.<br /> Le caratteristiche dell&#8217;opera, richiamate nel provvedimento impugnato, sono essenziali per rappresentare la stessa nel contesto in cui  ubicata; l&#8217;opera  stata realizzata in un&#8217;area di così particolare interesse naturalistico in cui la tutela accordata fa sì che l&#8217;opera contrasta con i parametri ambientali su quali l&#8217;Ente  chiamato ad esprimersi. In pratica in quella zona, se la ricorrente anzichè realizzare abusivamente l&#8217;opera avesse chiesto un regolare permesso a costruire, l&#8217;Ente non avrebbe espresso parere favorevole alla realizzazione della stessa ai sensi delle misure di salvaguardia allegate al d.P.R. 5 giugno 1995 vigenti al momento dell&#8217;esame della pratica e, attualmente. in vigenza del Piano del Parco non avrebbe rilasciato il nulla osta ai sensi dell&#8217;art. 13 legge 394/91.<br /> In buona sostanza, il TAR,  incorso nell&#8217;<em>error</em> <em>in iudicando</em> consistito nel non aver valutato i profili ambientali di competenza dell&#8217;Ente Parco, soffermandosi, invece, su profili diversi di competenza di altre autorità , pure chiamate ad esprimersi sulla condonabilità  dell&#8217;opera, come risulta evidente dalla motivazione secondo cui: &#8220;onde l&#8217;inesistenza di un solaio incompleto di copertura costituisce circostanza irrilevante ai fini dell&#8217;ottenimento della sanatoria edilizia&#8221;&gt;&gt;.<br /> D) Il ricorso in appello merita accoglimento.<br /> La motivazione della sentenza, qui appellata, si  soffermata esclusivamente sul profilo edilizio della vicenda, senza alcun cenno alle ragioni espresse dall&#8217;ente parco, istituzionalmente preposto alla tutela ai valori ambientali.<br /> E) Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.<br /> <strong>P.Q.M.</strong><br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, rigetta il ricorso di primo grado.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio Santoro, Presidente<br /> Diego Sabatino, Consigliere<br /> Andrea Pannone, Consigliere, Estensore<br /> Alessandro Maggio, Consigliere<br /> Davide Ponte, Consigliere</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Andrea Pannone</strong>   <strong>Sergio Santoro</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-2-2021-n-1021/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2021 n.1021</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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