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	<title>4/2/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>4/2/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2006 n.886</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-4-2-2006-n-886/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-4-2-2006-n-886/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2006 n.886</a></p>
<p>Pres. Riggio, est. Blanda Master Società coop. Sociale a r.l. (avv. G. Turri e K. Verzellino) c. Comune di Cesano Boscone (avv.ti M. Bassani, E. Robaldo e P. Ferrarsi, A. Ruotolo) e nei confronti di Pianeta Azzurro cooperativa sociale ed O.N.L.U.S. 1. Contratti della P.A. – Gara &#8211; Comunicazione graduatoria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-4-2-2006-n-886/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2006 n.886</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-4-2-2006-n-886/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2006 n.886</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio, est. Blanda<br /> Master Società coop. Sociale a r.l. (avv. G. Turri e K. Verzellino) c. Comune di Cesano Boscone (avv.ti M. Bassani, E. Robaldo e P. Ferrarsi, A. Ruotolo) e nei confronti di Pianeta Azzurro cooperativa sociale ed O.N.L.U.S.</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara &#8211; Comunicazione graduatoria finale &#8211; Presenza di un rappresentante privo di mandato ad hoc – Irrilevanza ai fini della decorrenza del termine di impugnazione<br />
2. Contratti della P.A. – Gara &#8211; Aggiudicazione provvisoria – Impugnazione &#8211; Facoltà e non onere  &#8211; Ragioni – Carattere direttamente lesivo &#8211; Insussistenza</p>
<p>3. Processo &#8211; Notifica &#8211; Perfezionamento &#8211; Consegna dell’atto all’Ufficiale Giudiziario &#8211; Fattispecie<br />
4. Contratti della P.A. – Bando – Onere di immediata impugnazione delle clausole lesive &#8211; Solo per clausole direttamente impeditive dell’ammissione alla gara o che precludono la formulazione dell’offerta<br />
5. Contratti della P.A. – Gara &#8211; Congruità della offerta &#8211; Apprezzamento dell’Amministrazione di natura tecnico discrezionale &#8211; Sindacato del giudice amministrativo &#8211; Non sussiste<br />
6. Contratti della P.A. – Gara – Requisiti di partecipazione &#8211; Completamento e chiarimento dei documenti presentati – Ammissibilità &#8211; Fattispecie</p>
<p>7. Contratti della P.A. – Gara – Valutazione delle offerte &#8211; Punteggio numerico in luogo della motivazione – Ammissibilità – E’ sufficiente la correlazione del punteggio attribuito con i parametri di riferimento contenuti nella legge di gara e con i sotto-criteri individuati dalla Commissione di gara.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La presenza alla seduta di gara nel corso della quale si rende nota la graduatoria finale di un rappresentante privo di uno specifico mandato conferito ad hoc dalla società è irrilevante ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.</p>
<p>2. È consolidato l’orientamento del Consiglio di Stato  secondo il quale nelle gare di pubblici appalti vi è facoltà, ma non onere, di impugnare l’aggiudicazione provvisoria, atteso che l’atto lesivo è quello conclusivo del procedimento, ossia l’atto con cui si dispone l’aggiudicazione definitiva.<br />
3. Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002, è ormai presente nell’ordinamento processuale il principio generale secondo cui la notifica si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna dell’atto all’Ufficiale Giudiziario; ciò vale, non solo per la notificazione a mezzo del servizio postale (alla quale si riferisce la predetta sentenza della Consulta) ma anche per tutte le altre notificazioni eseguite direttamente dall’Ufficiale Giudiziario, ivi compresa la notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c.<br />
4. L’onere di immediata impugnazione delle clausole del Bando sussiste solo laddove si tratti di clausole direttamente impeditive dell’ammissione alla gara , ovvero tali da precludere in radice la formulazione dell’offerta sulla base di un attendibile calcolo di convenienza tecnica ed economica.<br />
5. Le valutazioni dell’Amministrazione, in ordine agli elementi e alla congruità della offerta, sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale e, come tali, sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo laddove non vengano in rilievo indici sintomatici di eccesso di potere per manifesta illogicità o contraddittorietà.</p>
<p>6. L’art. 16 del D. lgs. n. 157/1995 trova applicazione solo al fine di completare o chiarire documenti o dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione ma non può essere invocato dai concorrenti quale strumento per rendere chiaro il contenuto dell’offerta stessa; se così fosse, si consentirebbe ai partecipanti di modificare la propria proposta in violazione dei principi della par condicio.<br />
7. Il legittimo utilizzo del punteggio numerico, in luogo della motivazione, non può essere valutato in astratto ma deve essere risolto in concreto e con specifico riferimento ai criteri di massima di volta in volta adottati dalla Commissione di gara . Non può pretendersi che ogni giudizio numerico debba essere dettagliatamente motivato essendo sufficiente, per chiarire l’orientamento della Commissione, la correlazione del punteggio attribuito con i dettagliati parametri di riferimento contenuti nella legge di gara e gli ulteriori sotto &#8211; criteri individuati dal predetto organo collegiale, in osservanza del principio di snellezza e sinteticità del procedimento di valutazione delle offerte.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</b><br />
<b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA<br />
(Sezione  III)<br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><br />
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. 3456/2005 proposto da</p>
<p><b>Master Società coop. sociale a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Turri e Karin Verzellino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Milano, Via G. Mazzini, n. 7;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <b>Comune di Cesano Boscone</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Bassani, Enzo Robaldo e Pietro Ferraris nello studio dei quali è elettivamente domiciliato in Milano, Via del Conservatorio n. 15; <br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
Pianeta Azzurro Società cooperativa sociale ed Onlus</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Fumarola e Mattia Sozzi nello studio dei quali è elettivamente domiciliata in Milano, Via Besana, n. 5; <br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; della determinazione 16 settembre 2005, n. 547 con la quale il direttore generale del Comune di Cesano Boscone ha approvato i verbali di gara della Commissione giudicatrice dell’asta pubblica per l’affidamento della gestione delle attività prescuola, giochi serali e assistenza agli alunni disabili (anni scolastici 2005/2006 – 2006/2007); <br />
&#8211; dei verbali di gara del 5, 8 e 14 settembre 2005;<br />
&#8211; del bando di gara, del capitolato speciale d’appalto;<br />
&#8211; di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale;<br />
<b></p>
<p align=center>
e per la condanna</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>al risarcimento del danno in forma specifica attraverso la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto tra il Comune di Cesano Boscone e la Società cooperativa Pianeta Azzurro;</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTI gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cesano Boscone e della Società cooperativa sociale ed Onlus Pianeta Azzurro; <br />
VISTE le memorie<b> </b>prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore alla pubblica udienza del 16 febbraio 2006 il Ref. Vincenzo Blanda;<br />
Uditi l&#8217;avv. Giancarlo Turri per la ricorrente, l&#8217;avv. Giovanni Roggero, in sostituzione dell’avv. Mario Bassani, per il Comune di Cesano Boscone e l’avv. Mattia Sozzi per la cooperativa controinteressata;<br />
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. il Comune di Cesano Boscone indiceva una gara pubblica per l’affidamento della gestione delle attività prescuola, giochi serali e assistenza agli alunni disabili per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007.<br />
Il criterio di aggiudicazione individuato era quello dell’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D. leg. 157/1995.<br />
Ai fini dell’individuazione del miglior offerente, l’amministrazione comunale determinava i seguenti parametri di valutazione: progetti di gestione (max 20 punti), varianti migliorative (max 25 punti), attestazione di corretta esecuzione dei servizi (max 5 punti), formazione del personale (max 15 punti), prezzo (max 35 punti).<br />
In data 5 settembre 2005, la Commissione di gara, in seduta riservata, specificava i <i>sub</i> parametri di valutazione.<br />
La procedura selettiva si concludeva il 16 settembre 2005 con l’aggiudicazione del servizio alla Pianeta Azzurro Soc. cooperativa sociale e Onlus.<br />
Avverso tale atto, il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto ed ogni altro provvedimento connesso, presupposto e consequenziale, ha proposto impugnativa l&#8217;interessata, chiedendone l&#8217;annullamento, previa sospensione della esecuzione, per i seguenti motivi:<br />
1) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e disparità di trattamento manifeste.<br />
Al termine della gara la società ricorrente è risultata seconda nella graduatoria con una differenza di punteggio rispetto alla aggiudicataria di 0,89 punti.<br />
Per quanto concerne il parametro “formazione del personale” l’interessata ha ottenuto solo 7 punti contro i 12 della controinteressata, senza che tale valutazione possa trovare alcuna giustificazione nella documentazione presentata in sede di presentazione delle offerte.<br />
La Commissione di gara, nella seduta del 5.09.2005, ha ripartito i 15 punti disponibili riguardanti la voce “formazione del personale”, assegnandone 5 ad ognuno dei sottoparametri individuati (sub D.1.1. “titoli ed esperienza superiori al minimo”; <i>sub</i> D1.2. “progetto di formazione specifica gestita direttamente”; <i>sub</i> D.1.3. “presenza di supervisori qualificati sia in fase di formazione che operativa”), ed ha poi individuato ulteriori <i>sub</i> parametri di valutazione.<br />
Per quanto concerne il sottoparametro sub D.1.1. “Titoli ed esperienza superiori al minimo” (max punti 5 su 15) alla cooperativa Pianeta Azzurro sono stati attribuiti 4 punti contro i 2 di Master.<br />
I sub parametri di valutazione individuati per tale voce valutativa sono costituiti da:<br />
&#8211; organigramma;<br />
&#8211; titoli di studi ed esperienza maturata dal direttore, dal supervisore, dai coordinatori e dagli educatori dei servizi parascolastici;<br />
&#8211; esperienza degli operatori del servizio assistenza alunni disabili.<br />
Dal confronto delle proposte presentate dalle due cooperative emerge che l’offerta di Master è superiore o quanto meno equivalente a quella di Pianeta Azzurro, sol che si consideri che nessun degli educatori indicati dalla controinteressata è in possesso del diploma di laurea.<br />
In relazione al sottoparametro D.1.2. “progetto di formazione specifica gestita direttamente” (max punti 5 su 15) la ricorrente ha ottenuto 3 punti su 5 e l’aggiudicataria il punteggio massimo (5). <br />
Anche in questo caso il divario non è giustificabile alla luce delle offerte presentate.<br />
Per il sottoparametro sub- D.1.3. “presenza di supervisori qualificati sia in fase di formazione che operativa” (max 5 punti su 15), Pianeta Azzurro ha riportato 3 punti contro i soli 2 di Master.<br />
Tale differenza è inspiegabile in quanto l’interessata avrebbe assicurato la supervisione degli interventi con la dott.ssa Cristina Perenni –psicologa-, soddisfacendo pienamente quanto richiesto dall’ente locale circa la presenza di operatori qualificati;<br />
2) violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 16 D. Leg. 17 marzo 1995, n. 157. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.<br />
La differente valutazione attribuita al parametro “formazione del personale” delle due offerte lascia supporre che la stazione appaltante non abbia ben compreso il contenuto della proposta della ricorrente, almeno per quanto concerne la professionalità degli operatori posti a disposizione.<br />
Per questo motivo l’amministrazione avrebbe dovuto chiedere alla ricorrente di chiarire, in virtù di quanto previsto dall’articolo 16 del D. Leg. 17 marzo 1995, n. 157, il contenuto dei documenti prodotti relativi all’offerta;<br />
3) Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto e/o insufficienza della motivazione.<br />
La Commissione di gara ha valutato la “formazione del personale” attribuendo ai diversi sotto parametri una semplice valutazione numerica, non corredata da alcuna motivazione.<br />
Inoltre, gli ulteriori sottoparametri individuati appaiono generici e, quindi, non idonei a consentire la comprensione dell’<i>iter</i> logico seguito dalla Commissione nell’attribuzione dei voti;<br />
4) violazione e/o falsa applicazione del principio giusto procedimento, del principio della<i> par condicio </i>tra i partecipanti e della segretezza delle offerte. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione del principio di buon andamento e di trasparenza.<br />
La Commissione di gara nella seduta del 5 settembre 2005 ha individuato i sub parametri di valutazione e ridistribuito i relativi punteggi della voce “formazione del personale” dopo aver preso cognizione di una parte delle offerte presentate. E ciò in contrasto con gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa;<br />
5) violazione e/o falsa applicazione della <i>lex specialis</i>, del principio giusto procedimento e della<i> par condicio</i> tra le imprese. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifeste.<br />
La cooperativa Pianeta Azzurro ha allegato alla propria offerta l’elenco nominativo corredato dei <i>curricula</i> del personale addetto ai servizi scolastici, sebbene ciò non fosse richiesto dalla <i>lex</i> di gara.<br />
Per questo motivo la commissione nel valutare tali elementi ha a introdotto un nuovo criterio di valutazione non previsto dal disciplinare di gara, violando i principi della <i>par condicio</i> e del giusto procedimento.<br />
Il Comune si è costituito, eccependo preliminarmente: l&#8217;inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione del bando nella parte in cui prevede, tra i parametri di valutazione del criterio “formazione del personale”, la valutazione dei <i>curricula</i> dei professionisti, l’irricevibilità del gravame per tardività, chiedendone, infine, la reiezione per infondatezza.<br />
Con ordinanza n. 3146 del 16 dicembre 2005, questa Sezione ha respinto la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.<br />
In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie insistendo nelle loro rispettive richieste.<br />
Alla udienza pubblica del 16 febbraio 2006, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>1</b>. In via preliminare, il Collegio deve occuparsi dell&#8217;eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla difesa del Comune di Cesano Boscone.<br />
Assume l&#8217;Amministrazione resistente che la procedura di gara oggetto del ricorso si era conclusa nella seduta pubblica del 14 settembre 2005, alla quale era presente un rappresentante della ricorrente, ed, inoltre, che la cooperativa Master aveva ricevuto comunicazione formale dell’intervenuta aggiudicazione in data 29 settembre 2005, mentre l&#8217;atto introduttivo del giudizio è stato notificato al medesimo Ente solo in data 29 novembre 2005, oltre il termine decadenziale di 60 giorni (in particolare ad oltre 75 giorni dall’ultima seduta di gara ed a 61 giorni dalla notifica dell’esito della procedura selettiva).<br />
1.1. L&#8217;eccezione non può essere condivisa.<br />
Per quanto concerne la presenza del rappresentante alla seduta di gara in cui è stata data lettura della graduatoria finale ed indicato il concorrente aggiudicatario, sebbene le pronunce giurisdizionali sul punto non siano univoche, occorre evidenziare che la prevalente giurisprudenza (cfr. in proposito: Consiglio di Stato, sez. VI, 28 maggio 2002, n. 2919, <i>idem</i>, Sez. V, 10 aprile 2000, n. 2082; TAR Lombardia Sez. III, 6 febbraio 2003, n. 201) ha affermato l’irrilevanza della presenza, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, del rappresentante privo di uno specifico mandato <i>ad hoc</i> conferito dalla società interessata.<br />
Va rilevato, inoltre, che secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato (tra cui C. d. S., Sez. VI, 29 novembre 2004, n. 7802; <i>idem</i>, Sez. V, 28 maggio 2004, n. 3465) nelle gare di pubblici appalti “vi è facoltà, ma non onere, di impugnare l’aggiudicazione provvisoria. Infatti, l’atto lesivo è quello conclusivo del procedimento, vale a dire l’aggiudicazione definitiva, che come tale va in ogni caso impugnato, anche se sia già stata impugnata l’aggiudicazione provvisoria. Il termine per impugnare l’atto di aggiudicazione definitiva decorre dalla sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza”.<br />
Consegue che, non risultando annotato nei verbali di gara il conferimento di un mandato <i>ad hoc</i> nei confronti dei rappresentanti della cooperativa ricorrente, l’interesse all’impugnazione degli atti di gara è sorto per l’interessata nel momento in cui ha avuto conoscenza certa dell’esito definitivo della gara con la comunicazione formale dell’intervenuta aggiudicazione.<br />
1.2. L’eccezione si rivela infondata anche sotto il profilo riguardante il decorso del termine di impugnazione riferito alla comunicazione formale dell’assegnazione del servizio avvenuta in data 29 settembre 2005.<br />
Ed invero, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002, è ormai presente nell&#8217;ordinamento processuale il principio generale secondo cui la notifica si perfeziona, per il notificante, nel momento della consegna dell&#8217;atto all&#8217;Ufficiale Giudiziario; ciò vale, non solo per la notificazione a mezzo del servizio postale (alla quale si riferisce la predetta sentenza della Consulta) ma anche per tutte le altre notificazioni eseguite direttamente dall&#8217;Ufficiale Giudiziario, ivi compresa, per quanto in questa sede interessa, la notificazione alle persone giuridiche <i>ex</i> art. 145 c.p.c. (cfr. Corte Cost. sent. 28/2004; ordd. 97/2004, 132/2004 e 153/2004).<br />
Nella specie, dall&#8217;esame dell&#8217;estratto del registro cronologico dell&#8217;UNEP di Milano, apposto sul retro dell&#8217;originale del ricorso, risulta che quest&#8217;ultimo è stato consegnato all&#8217;Ufficiale Giudiziario il 28 novembre 2005, ovvero il sessantesimo giorno dalla comunicazione formale dell’esito della procedura di gara avvenuta in data 29 settembre 2005.<br />
Ne consegue la tempestività del ricorso.<br />
1.3. Rimane da esaminare l’ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell’amministrazione comunale in ordine all’omessa impugnazione del bando di gara nella parte in cui prevede tra i parametri di valutazione del criterio “formazione del personale” la valutazione dei <i>curricula</i> dei professionisti.<br />
La tesi non convince.<br />
Il Consiglio di Stato, infatti, ha già chiarito che l&#8217;onere di immediata impugnazione delle clausole lesive sussiste solo laddove si tratti di clausole direttamente impeditive dell&#8217;ammissione alla gara (fra le più recenti Sez. VI, 06.10.1999, n. 1326; <i>idem</i>, Sez. II, 07.03.2001, n. 149; <i>idem</i>, Sez. V, 28.8.2001, n. 4529) ovvero tali da precludere in radice la formulazione dell&#8217;offerta sulla base di un attendibile calcolo di convenienza tecnica ed economica. <br />
Nella specie la clausola del bando (punto 25) che prevedeva i criteri di aggiudicazione non poteva considerarsi tale, perché per un verso non impediva alla cooperativa ricorrente la partecipazione alla gara e per altro verso non ne prefigurava un esito negativo.</p>
<p>2. Esaurita la trattazione delle questioni di rito, si può passare all’esame delle questioni di merito.<br />
2.1. Con il primo motivo la ricorrente contesta l’attribuzione del punteggio relativo al parametro “formazione del personale” da parte della Commissione giudicatrice.<br />
Sostiene, in particolare, che la differenza di cinque punti tra la ricorrente (che ne ha ottenuti 7), rispetto alla controinteressata (che ne ha ottenuti 12) non trovi giustificazione nella documentazione presentata dalle due cooperative.<br />
In proposito la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di chiarire che le valutazioni dell’Amministrazione, in ordine agli elementi e alla congruità della offerta, sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale e, come tali, sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo laddove non vengano in rilievo indici sintomatici di eccesso di potere per manifesta illogicità o contraddittorietà (<i>ex plurimis</i> TAR Toscana, 7.04.2004, n. 904; TAR Basilicata, 29.11.2003, n. 1025; TAR Campania &#8211; Napoli, 27 marzo 2002, n. 1662; TAR Abruzzo &#8211; L’aquila, 26.11.2004, n. 701; Consiglio di Stato, Sez. V, 29.08.2005, n. 4406; <i>idem</i> sez. VI, 4.11.2002, n. 6004; <i>idem</i> sez. VI, 23.04.2002, n. 2199)<br />
Nel caso di specie le argomentazioni della ricorrente, volte più che altro a dimostrare che la propria offerta fosse se non migliore per lo meno equivalente a quella dell’aggiudicataria, non appaiono convincenti dal momento che l’assegnazione dei punteggi, da parte della Commissione, non risulta in via generale inficiata da vizi logici.<br />
2.2. Ciò premesso, possono svolgersi le considerazioni che seguono.<br />
Quanto alle censure dedotte, relative al sottoparametro <i>sub</i> D.1.1. “titoli ed esperienza superiori al minimo” (suddiviso dalla Commissione di gara negli ulteriori sotto criteri di valutazione: organigramma; titoli di studi ed esperienza maturata dal direttore, dal supervisore, dai coordinatori e dagli educatori dei servizi parascolastici; esperienza degli operatori del servizio assistenza alunni disabili) non appare manifestamente illogico l’aver attribuito all’offerta della ricorrente (soltanto) due punti contro i quattro attribuiti all’aggiudicataria. <br />
Infatti:<br />
&#8211; per quanto attiene all’organigramma: la ricorrente ha prodotto una mappa della sua struttura organizzativa che appare priva di riferimenti precisi al servizio in questione, mentre la controinteressata ha presentato un organigramma in cui vengono individ<br />
&#8211; in relazione alla figura del direttore del servizio dal <i>curriculum</i> della dott.ssa Simona Valle indicata dalla cooperativa Pianeta Azzurro si evince un’esperienza più specifica nella direzione e nel coordinamento di servizi simili a quelli oggetto<br />
&#8211; la coordinatrice del servizio proposta dalla cooperativa Pianeta Azzurro vanta anch’essa una specifica esperienza nell’assistenza ai disabili pari se non superiore a quella della responsabile (la dott.ssa Casati) indicata dalla ricorrente, nonché lo svo<br />
&#8211; Quanto alla figura del supervisore, la proposta della ricorrente appare più articolata e definita rispetto a quella della controinteressata. In particolare, la proposta di Master (pag. 44-50) contiene una precisa indicazione delle modalità con le qualiMentre la proposta della controinteressata appare, in tale senso, meno specifica (pag. 17 e 18 dell’offerta), limitandosi, peraltro, nell’individuazione del supervisore a fare un generico rinvio alla figura dello psicologo (pag. 15 dell’offerta).<br />
Per quanto concerne gli educatori ed operatori per l’assistenza ai disabili la controinteressata ha indicato nominativamente il personale che avrebbe impiegato nei servizi parascolastici (pre e post scuola) presentando per ognuno il relativo <i>curriculum</i>. Ciò consente di rilevare come la maggior parte degli operatori sia in possesso di un diploma con indirizzo pedagogico, con un’esperienza specifica nel servizio in questione -per circa il 50 % del personale- compresa tra i tre ed i quattro anni.<br />
La ricorrente, viceversa, ha dichiarato che avrebbe assicurato con riferimento ai servizi parascolastici (pre e post scuola) la presenza di educatori per il 20% in possesso del diploma di laurea per il restante 80% con almeno due anni di servizio, mentre l’assistenza agli alunni disabili sarebbe stata prestata da personale A.S.A. (ausiliario socio assistenziale) con almeno due anni di esperienza.<br />
Appare logico, pertanto, ritenere che la maggiore e più specifica esperienza del personale indicato dalla cooperativa Pianeta Azzurro sia stati considerata più qualificante dalla Commissione di gara, anche perchè quest’ultima, in relazione all’ulteriore sottocriterio di valutazione individuato nella seduta del 05.09.2005 riguardante il personale adibito al servizio di assistenza degli alunni disabili, aveva attribuito specifico rilievo all’esperienza maturata dagli operatori.<br />
2.3. Quanto alle censure relative al parametro sub D.1.2. “progetto di formazione gestito direttamente”, anche in questo caso non appare manifestamente irragionevole il divario di due punti a favore dell’offerta Cooperativa Pianeta Azzurro. A prescindere dalla assoluta genericità delle contestazioni mosse dalla ricorrente, è sufficiente rilevare che la controinteressata ha previsto ben 120 ore di attività formativa (obbligatoria per tutto il personale), nell’arco del biennio, quantità superiore a quella proposta dalla ricorrente (40 ore secondo le indicazioni della cooperativa resistente, che sul punto non è stata smentita dall’interessata).<br />
Mentre del tutto apodittica e priva di riscontro è l’affermazione della ricorrente secondo cui la cooperativa Pianeta Azzurro si sarebbe potuta avvalere di “personale esterno”.<br />
2.4. Per quanto concerne il sottoparametro <i>sub</i> D.1.3. “Presenza di supervisori qualificati sia in fase di formazione che operativa” (max 5 punti su 15), l’esame degli atti sembra confermare quanto esposto dalla cooperativa Pianeta Azzurro circa l’effettiva minor consistenza delle attività di supervisione previste dall’offerta Master.<br />
La controinteressata estende la supervisione a tutti gli operatori coinvolti, delineando i compiti del supervisore nella fase di formazione ed operativa (pagg. 44 &#8211; 50 offerta Pianeta Azzurro).<br />
La ricorrente, viceversa, prevede un’attività di supervisione solo nei confronti degli operatori del servizio disabili, a richiesta del coordinatore.<br />
Né, nell’ambito della considerazione complessiva del parametro in esame, gli elementi di apprezzabilità dell’offerta Master, da questa evidenziati nel ricorso, assumono una valenza oggettiva tale da poter affermare che l’attribuzione del punteggio sia manifestamente illogica.</p>
<p>3. Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto, per l’intrinseca connessione, costituiscono profili diversi di un’unica censura.<br />
La ricorrente denuncia la mancanza di un’adeguata attività istruttoria da parte della Commissione di gara nonché il difetto di motivazione del punteggio numerico attribuito alle singole offerte.<br />
3.1. L’assunto non convince.<br />
Dal verbale relativo alla valutazione delle offerte tecniche dell’8 settembre 2005 si ricava che la Commissione ha esaminato ogni progetto, formulando in relazione a ciascuno di essi un sintetico, ma articolato giudizio preliminare.<br />
La specificità delle valutazioni espresse in tale contesto lascia supporre che il seggio di gara abbia condotto un’adeguata attività istruttoria, che ha consentito a tale organo di individuare gli aspetti caratterizzanti le singole offerte.<br />
3.2. Né può condividersi l’assunto dell’interessata secondo il quale la Commissione di gara avrebbe dovuto chiedere chiarimenti ed integrazioni ai sensi dell’art. 16 del D. leg. 157/1995, allo scopo di consentire a Master di chiarire e di integrare, se del caso, la propria offerta. Tale norma, infatti, può trovare applicazione solo al fine di completare o chiarire documenti o dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione e non il contenuto dell’offerta stessa. In caso contrario, infatti, si consentirebbe ai partecipanti di modificare la propria proposta in violazione dei principi della <i>par condicio, </i>come testimonia la stessa giurisprudenza citata dalla ricorrente.</p>
<p>4. Per quanto attiene il difetto di motivazione della valutazione espressa dalla stazione appaltante sui singoli aspetti delle offerte tecniche presentate, la tesi esposta dalla ricorrente non è condivisibile.<br />
La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che la questione relativa alla possibilità di utilizzare il punteggio numerico in luogo della motivazione non può essere valutato in astratto, ma deve essere risolto in concreto e con specifico riferimento ai criteri di massima di volta in volta adottati dalla Commissione di gara (Consiglio di Stato, Sez. V, 06.10.2003, n. 5899).<br />
4.1. Nel caso di specie la Commissione non si è limitata a recepire i criteri di valutazione delle offerte tecniche individuati dal bando, ma con riferimento a ciascuno di essi, ha specificato i sotto parametri in relazione ai quali le offerte dei concorrenti avrebbero dovuto essere valutate ed i relativi punteggi, giungendo poi in relazione al sottocriterio “titoli ed esperienza superiori al minimo” ad individuare dettagliati ulteriori <i>sub</i> parametri di giudizio (organigramma; direttore, supervisore, coordinatori, educatori dei servizi scolastici; operatori del servizio assistenza alunni disabili).<br />
Inoltre, la Commissione non si è limitata ad attribuire alle offerte un punteggio numerico, ma dopo aver esaminato ogni singolo progetto presentato dai concorrenti ha espresso su ciascuno di essi un giudizio piuttosto articolato, dal quale è possibile evincere quale sia stato l’<i>iter</i> logico seguito nell’attribuire successivamente il punteggio numerico.<br />
4.2. In definitiva, la legge speciale di gara è chiara nell&#8217;indicare un punteggio massimo da attribuire alle offerte, è chiara nell&#8217;individuare ulteriori, dettagliati, segmenti di valutazione, ciascuno, a sua volta, suddiviso in sottoaree aggiuntive, consentendo alla Commissione di gara di valutare le singole proposte nell&#8217;ambito della discrezionalità che le è propria e della quale si è già trattato.<br />
Né può pretendersi che ogni giudizio numerico debba essere, comunque, dettagliatamente motivato, come sembra richiedere la ricorrente, essendo sufficiente per chiarire l&#8217;orientamento della Commissione la correlazione del punteggio attribuito con i dettagliati parametri di riferimento contenuti nella legge di gara e gli ulteriori sotto criteri individuati dal predetto organo collegiale, in osservanza del principio di snellezza e sinteticità del procedimento di valutazione delle offerte.<br />
4.3. Inconferenti sono, quindi, le esposizioni della società ricorrente in ordine alla necessità di motivazione analitica perché non applicabili al caso di specie, ove la motivazione è desumibile dal raffronto del punteggio con i parametri offerti dalla <i>lex specialis</i>, gli ulteriori criteri individuati dalla Commissione ed il sintetico giudizio espresso sui singoli progetti esibiti riportato nel verbale dell’8 settembre 2005.</p>
<p>5. Nel quarto motivo la ricorrente denuncia che la Commissione avrebbe stabilito i sotto parametri di attribuzione del punteggio al requisito “formazione del personale” solo dopo aver preso cognizione dell’elenco e dei <i>curricula</i> del personale delle società concorrenti, inseriti nella busta contenente la documentazione amministrativa.<br />
La censura è infondata.<br />
Dal verbale del 5 settembre 2005 si desume che la commissione ha proceduto all’individuazione dei sottocriteri di valutazione solo dopo aver verificato il contenuto delle sole buste contenenti i “documenti amministrativi per partecipare alla gara”.<br />
Le buste contenenti le offerte tecniche e quelle economiche, contenenti l’elenco del personale, sono state aperte nella successiva seduta dell’8 settembre 2005, durante la quale il seggio di gara ha proceduto a valutare i singoli progetti presentati dalle imprese concorrenti.</p>
<p>6. Con il quinto motivo la ricorrente si duole che la controinteressata abbia fornito, sebbene non espressamente richiesto dalla <i>lex specialis</i>, un elenco nominativo, corredato dei <i>curricula</i>, del personale educativo addetti ai servizi parascolastici, introducendo di fatto uno nuovo criterio di valutazione non previsto dal disciplinare di gara.<br />
La tesi non merita di essere accolta. <br />
In proposito è possibile osservare come tale ulteriore specificazione non possa essere considerata vietata in sede di procedure ad evidenza pubblica, costituendo piuttosto un elemento peculiare ed aggiuntivo dell’offerta tecnica, lasciato alla libera iniziativa dei singoli partecipanti alla gara.</p>
<p>7. In conclusione il ricorso deve essere respinto.<br />
Conseguentemente deve essere rigettata la richiesta risarcitoria sia in forma specifica, che per equivalente.<br />
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendone giusti motivi.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16 febbraio 2006, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Italo Riggio  &#8211;  Presidente<br />
Riccardo Giani  &#8211;  Referendario<br />
Vincenzo Blanda  &#8211;  Referendario est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-4-2-2006-n-886/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2006 n.886</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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